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    DIRITTO TRIBUTARIO

    PARTE PRIMA

    PRINCIPI GENERALI

    NOZIONE DI TRIBUTO

    Il tributo un prelievo coattivo di ricchezza operato dallo Stato o da altro

    Ente Pubblico, destinato al soddisfacimento di bisogni pubblici e deve

    essere rapportato alla capacit contributiva.

    Analizziamo nel dettaglio la definizione:

    Il tributo un prelievo coattivo di ricchezza: significa, trasferimento

    della ricchezza dalle tasche dei contribuenti alle casse dello Stato.

    Il prelievo , anche, coattivo nel senso che da esso non ci si pu sottrarre.

    Se il soggetto passivo (cio colui che deve pagare il tributo) si sottrae alpagamento il soggetto attivo (cio lo Stato o l'Ente pubblico) pu ricorrere

    all'esecuzione forzata (trattandosi di una obbligazione coattiva).

    Questo prelievo riguarda la ricchezza del soggetto, tale ricchezza si esprime

    fondamentalmente sottoforma di denaro contante.

    Tuttavia, non sempre vero, infatti, nelle imposte di successione il

    pagamento poteva avvenire anche mediante opere d'arte,gioielli. Oggi sial'imposta sia il relativo pagamento sono stati aboliti. Ma i tributi possono

    anche essere pagati mediante la cessione di un titolo di debito pubblico

    (B.O.T. C.C.T.), al valore di mercato.

    Il prelievo coattivo di ricchezza ha uno scopo ben preciso, infatti esso

    destinato, al soddisfacimento di bisogni pubblici cio di quei bisogni che

    riguardano l'intera collettivit.

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    Bisogni pubblici in particolare sono quelli il cui soddisfacimento

    necessario per l'esistenza stessa dell'ente pubblico; si pensi a riguardo

    all'istruzione, alla sanit, alla pubblica sicurezza, cio quelli senza i qualiverrebbe meno lo Stato.

    Rapportato alla capacit contributiva significa rapportato alla

    disponibilit di ricchezza. Pi si ha disponibilit di ricchezza pi si

    sottoposti al prelievo coattivo.

    BISOGNI PUBBLICI DIVISIBILI E INDIVISIBILI

    I bisogni pubblici si classificano poi in bisogni pubblici divisibili e in

    bisogni pubblici indivisibili.

    Un bisogno pubblico si dice divisibile quando possibile quantificare il

    vantaggio che deriva al soggetto dal soddisfacimento di quel bisogno.

    Esempio ne l'istruzione.

    Un bisogno pubblico si dice indivisibile quando il soggetto non in grado

    di determinare il vantaggio che deriva dal soddisfacimento di un dato

    bisogno. Ad esempio l'ordine pubblico, la difesa dei confini danno un

    vantaggio che non pu essere quantificato.

    DIFFERENZA FRA TRIBUTO CONFISCA ED ESPROPRIAZIONE

    Il tributo non il solo prelievo coattivo previsto dal nostro ordinamento

    esistono altre due forme di prelievo coattivo che sono la confisca e

    lespropriazione.

    Pertanto il tributo, la confisca e lespropriazione sono tutti e tre prelievi

    coattivi di ricchezza.

    La confisca un prelievo coattivo di ricchezza ma ha due caratteristiche

    peculiari:

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    La prima che connessa alla violazione di una legge (invece il

    presupposto del tributo non mai la violazione della legge),

    mentreLa seconda che la confisca totale cio riguarda tutti beni di un soggetto

    mentre nel tributo ci non pu avvenire innanzi tutto perch esiste un limite

    costituzionale cio il fatto che il prelievo commisurato alla disponibilit

    di ricchezza e quindi non sar mai totale in secondo luogo perch se il

    prelievo fosse totale lo Stato non potrebbe l'anno successivo prelevare pi

    nulla dal contribuente.

    L'espropriazione anch'essa un prelievo coattivo di ricchezza ma (

    questa la sua peculiarit) riguarda un solo un solo bene e deve essere

    giustificato da una causa di pubblica utilit. Esempio tipico

    lespropriazione di un terreno per costruire una strada pubblica. C' dunque

    una prevalenza dell'interesse della collettivit rispetto all'interesse del

    singolo che si vede tolto quel bene. Tuttavia caratteristica delle

    espropriazione il cosiddetto ristoro cio prevista una indennit per il

    soggetto sottoposto ad espropriazione, la quale dovrebbe essere pari al

    valore del bene soggetto ad espropriazione. Pertanto il cosiddetto ristoro

    costituisce una sorta di ricompensa per la perdita subita.

    Da ci si vince che il tributo totalmente diverso dall'espropriazione

    perch pur avendo in comune il fatto che entrambi devono essere

    giustificati da una causa di pubblica utilit tuttavia dopo che si paga il

    tributo non si ha mai diritto ad alcun indennizzo.

    TRIBUTO DI SCOPO

    Sappiamo, dal diritto finanziario, che per le entrate dello Stato non

    prevista alcuna destinazione vige, infatti, il principio di non destinazione

    delle singole entrate.

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    Questo principio vale sempre tranne quando si in presenza del cosiddetto

    tributo di scopo, il quale ha una sua particolarit, infatti, nella legge

    istitutiva di esso sancita la finalit che si pone il Legislatore nel prevederequel determinato tributo (ci avviene specialmente nei casi di calamit

    naturale come per i terremoti o allagamenti. Lo Stato in queste particolari

    ipotesi pu decidere, per aiutare le popolazioni colpite da questo fatto, di

    istituire un tributo il cui gettito sar destinato esclusivamente a questo tipo

    di scopo previsto).

    CLASSIFICAZIONE DEI TRIBUTI

    Nella nozione di tributo rientrano tre distinte ipotesi:

    1) Imposta

    2) Tassa

    3) Contributo

    Pertanto, si pu dire che il tributo il genus mentre limposta, la tassa e il

    contributo sono le species.

    Limposta, la tassa e il contributo sono sempre tributi pertanto rispondono

    alla definizione generale di tributo ma al loro interno hanno delle

    specificazioni che li differenziano.

    IMPOSTA

    All'interno della classificazione dei tributi il pi importante l'imposta.

    L' importanza della gerarchia in diritto tributario data dal gettito, infatti,

    dalle imposte lo Stato ricava il 98% del suo gettito.

    L'imposta un prelievo coattivo di ricchezza destinato al soddisfacimento

    di bisogni pubblici indivisibili e deve essere rapportato alla capacit

    contributiva.

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    Rispetto alla definizione generale abbiamo solo specificato a quale tipo di

    bisogno pubblico destinata limposta (esempi sono l'irpef e l'Iva).

    TASSA

    La tassa un prelievo coattivo di ricchezza destinato a soddisfacimento di

    bisogni pubblici divisibili prestati su domanda.

    La domanda dunque un elemento essenziale e identificativo della tassa.

    L'obbligazione tributaria scatta solo dopo che si presentata la domanda

    per cui l'obbligatoriet della tassa nasce solo dopo che scattata la richiesta

    del servizio.

    CONTRIBUTO

    Il contributo un prelievo coattivo di ricchezza destinato al

    soddisfacimento di bisogni pubblici divisibili riguardanti determinate

    categorie di soggetti (e non l'intera collettivit) e il gettito di esso dovrebbe

    essere ad esclusivo vantaggio di quelle stesse categorie.

    In altri termini il gettito dai contributi dovrebbe essere destinato alla stessa

    categoria che li versa.

    Esempio: gli avvocati pagano dei contributi previdenziali che servono non

    per l'intera collettivit ma dovrebbero servire per pagare le pensioni degli

    avvocati in pensione. In realt lo Stato ha pi volte utilizzato il gettito

    proveniente da questi contributi destinandolo ad altri bisogni pubblici per

    cui le casse degli enti previdenziali si sono depauperate delle proprie

    ricchezze.

    La differenza tra contributo e tassa risiede nel fatto che il contributo non

    richiede la domanda del servizio da parte del soggetto.

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    LE FONTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO

    Le Fonte del diritto tributario sono gli atti da cui scaturisce il diritto

    tributario.Le fonti del diritto tributario sono:

    1. La costituzione

    2. Gli atti comunitari

    3. Leggi ordinarie e atti aventi forza di legge

    4. Legge regionale

    5. Regolamenti di esecuzione.

    Quest'ordine non casuale, infatti, l'ordine gerarchico importante perch

    la fonte di grado inferiore non pu mai essere in contrasto con la fonte di

    grado superiore.

    GLI ATTI COMUNITARI

    Gli atti comunitari che sono fonte del diritto tributario sono:

    1. I regolamenti comunitari

    2. Le direttive

    3. Le decisioni della corte di giustizia europea.

    REGOLAMENTI COMUNITARI

    I regolamenti comunitari, sono atti a carattere normativo, che hanno la

    caratteristica di essere immediatamente esecutivi all'interno della comunit

    europea, cio trovano applicazione nello stesso momento in cui sono

    emanati senza bisogno di una legge interna che li ratifichi.

    I regolamenti sono immediatamente esecutivi perch sono fonte di grado

    superiore rispetto alla legge ordinaria.

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    Per cui anche se la legge ordinaria prevede qualcosa di diverso rispetto al

    regolamento comunitario quest'ultimo deroga alla legge nel senso che in

    caso di contrasto si applica il regolamento comunitario.

    LE DIRETTIVE

    Le direttive si distinguono in:

    Direttive generiche

    Direttive specifiche.

    Le direttive generiche, che contengono di norma un indirizzo o unobbiettivo che i singoli Stati membri devono raggiungere, non sono

    automaticamente esecutive ; hanno bisogno, infatti, di una legge interna (o

    decreto legge o decreto legislativo) che le recepisca e le renda applicabili.

    Le direttive specifiche hanno la stessa rilevanza dei regolamenti

    comunitari, infatti, sono direttamente esecutive e riguardano singole

    ipotesi, fattispecie specifiche e non intere materie.

    DECISIONI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

    La Corte di Giustizia europea un organismo comunitario che risolve

    eventuali controversie tra gli Stati membri in ordine, ad esempio,

    allinterpretazione delle norme comunitarie o tra una normativa interna e

    quella comunitaria.

    Le parti del processo possono essere:

    Due Stati membri

    Un cittadino e lo Stato

    Tra due cittadini di nazionalit differenti

    Lo Stato e una Regione.

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    Le decisioni emesse dalla Corte di Giustizia Europea sono fonti

    limitatamente ai soggetti che sono parti di quel giudizio. Per gli altri Stati

    avranno valore di precedenti giuridici (giudiziario).

    LA LEGGE ORDINARIA E GLI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE

    La legge ordinaria quella approvata in lettura congiunta dai due rami del

    Parlamento ed entra in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione

    sulla Gazzetta Ufficiale.

    Il fatto che la legge non sia immediatamente esecutiva un limite per la

    legge tributaria mentre la velocit in materia fiscale di fondamentale

    importanza.

    Infatti, fonte del diritto tributario non solo la legge ordinaria ma anche gli

    atti aventi forza di legge ossia i decreti legge e i decreti legislativi.

    Il decreto-legge incontra i limiti della necessit e dell'urgenza. Il decreto

    legge ha carattere temporaneo dato che entro 60 gg decade ex tunc se non

    convertito in legge e non si pu generalizzare perch ha una funzione

    particolare.

    I decreti legislativi nascono in base ad una legge delega, attraverso la

    quale il Parlamento d mandato al Governo di legiferare in sua vece,

    delimitandone i limiti.

    I decreti legislativi si giustificano per il fatto che il Parlamento non essendo

    un esperto in materia fiscale demanda la materia all'organo competente,

    tecnico cio il Governo.

    LE LEGGI REGIONALI

    Il potere delle Regioni in materia fiscale previsto dall'articolo 119 della

    Costituzione che attribuisce alle stesse autonomia finanziaria.

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    L'autonomia finanziaria, consiste nella possibilit da parte delle Regioni di

    gestire sia le entrate che le spese.

    Tuttavia di fatto le Regioni non hanno alcun potere impositivo e ci legato a un problema di gerarchia delle fonti.

    Infatti, le Legge Regionale si situa al quarto posto nellambito della

    gerarchia delle fonti e pertanto si deve necessariamente adeguare alle altre

    tre fonti che la precedono e quindi non pu disporre diversamente da

    quanto gi previsto dalle fonti ad essa sovraordinate.

    Questa circostanza comporta che se si vuole prevedere con una legge

    regionale un tributo bisogna prima accertarsi che quello stesso tributo non

    sia gi previsto con un atto gerarchicamente superiore ad esempio con una

    legge statale.

    La regione, infatti, non potr mai colpire ad esempio il reddito delle

    persone fisiche perch gi esiste un'imposta erariale che colpisce quella

    tipologia di reddito.

    Quindi, una legge regionale dovrebbe colpire ci che non colpito dalle

    altre fonti cosa in concreto impossibile dal momento che tutto tassato dal

    regime erariale.

    Lo Stato, che si pone l'obiettivo di andare verso il federalismo fiscale, ha

    previsto dei tributi locali non per in senso stretto cio non sono istituiti

    con una legge regionale ma sono tributi previsti da una legge ordinaria o da

    atti aventi forza di legge il cui gettito va a favore delle regioni (pensiamo

    all' IRAP imposta regionale sulle attivit produttive).

    La regione siciliana, in riferimento ai tributi, ha una peculiarit ossia che

    tutti i tributi pagati in Sicilia restano all'interno della regione; per cui

    l'IRPEF, che un'imposta erariale, pagata in Sicilia resta in Sicilia.

    Questa regola trova un eccezione.

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    Alcuni tributi, come l'imposta di fabbricazione, imposta di bollo e dei

    monopoli fiscali rimangono di appannaggio dello Stato.

    Ma a parte questa eccezione tutto il gettito delle altre imposte viene giratodallo Stato alle Regioni a statuto speciale.

    Proprio per questo motivo riconosciuta alla regione Sicilia la possibilit

    di prevedere esenzioni o agevolazioni di imposta.

    I REGOLAMENTI DI ESECUZIONE

    I regolamenti sono atti generali a contenuto normativo.

    Sono atti generali in quanto rivolti ad una pluralit di soggetti;

    sono a contenuto normativo in quanto hanno forza di legge ma non sono

    n legge n atti aventi forza di legge.

    Secondo l'articolo 23 della Costituzione:

    "nessuna prestazione personale o patrimoniale pu essere imposta se non

    in base ad una legge".

    A questo punto viene da chiedersi come mai i regolamenti che non sono

    non sono n legge n atti aventi forza di legge sono fonte del diritto

    tributario?

    Si deve subito precisare che sono fonte del diritto tributario solo i

    regolamenti di esecuzione. I regolamenti di esecuzione sono fonte del

    diritto tributario in quanto traggono la loro legittimit dalla legge perch

    la legge stessa che fa un esplicito rinvio al regolamento di esecuzione.

    ESEMPIO: Esiste una norma che obbliga chiunque abbia percepito reddito

    a compilare la dichiarazione dei redditi su un modulo oggi chiamato

    Modello Unico (unico perch allinterno di esso si pagano tutte le imposte),

    questo modulo previsto con Decreto Ministeriale. La dichiarazione dei

    redditi deve essere presentata ogni anno sul modulo (Unico) che verr di

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    anno in anno approvato con un decreto ministeriale che altro non che un

    regolamento di esecuzione.

    Se manca il modulo cio non viene emanato il decreto ministeriale le leggenon ha esecuzione. Il regolamento di esecuzione serve, appunto, a dare

    esecuzione alla legge se questa rinvia espressamente al regolamento di

    esecuzione.

    Lo scopo dei regolamenti di esecuzione quello di rendere pi esplicito di

    contenuto della legge e di dare pratica attuazione ad essa.

    I regolamenti di esecuzione possono essere emanati dalle seguenti autorit:

    Il singolo Ministro ad esempio il Ministro delleconomia (D.M decreto

    ministeriale)

    Lintero consiglio dei Ministri firmato dal Presidente del Consiglio dei

    Ministri (DPCM decreto pres. del consiglio)

    Pi Ministri in concerto fra loro (decreti interministeriali.).

    MEZZI DI TUTELA DAL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

    Due sono i mezzi di tutela dal regolamento di esecuzione (qualora esso sia

    ritenuto lesivo dei diritti del contribuente), dal momento che non si pu

    intraprendere la strada dell'eccezione di incostituzionalit visto che non

    n legge n atto avente forza di legge in quanto sono atti generali a

    contenuto normativo.

    MEZZO DI TUTELA DIRETTO: consiste nella possibilit di impugnare

    il regolamento dinanzi al tribunale amministrativo regionale in quale potr

    respingere la richiesta o ritenerla legittima. Se la tesi viene condivisa dal

    TAR questo annuller il regolamento ex tunc cio fin da allora come se non

    fosse mai esistito ed avr efficacia erga omnes; pertanto questa pronuncia

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    non riguarda soltanto chi ha impugnato il regolamento ma anche tutti gli

    altri soggetti.

    MEZZO DI TUTELA INDIRETTO: in questo caso non si impugna,davanti al giudice tributario, direttamente il regolamento ma si impugna

    l'atto su cui si fonda il regolamento stesso. In sostanza, con questo secondo

    mezzo di tutela, si vuole dimostrare che l'atto (l'avviso di accertamento)

    illegittimo perch si fonda su un provvedimento illegittimo ossia il

    regolamento. Il giudice tributario se riterr illegittimo l'atto impugnato lo

    annuller (cio annuller l'atto impugnato e non il regolamento in

    sostanza il caso opposto al precedente). In concreto la pronuncia del

    giudice comporter la disapplicazione del regolamento e non il suo

    annullamento.Questa pronuncia ha una rilevanza estremamente pi limitata

    rispetto a quella del Tar perch la disapplicazione dal regolamento riguarda

    solo quella singola e determinata fattispecie, per tutti gli altri contribuenti il

    regolamento continuer ad avere efficacia. La pronuncia del giudice

    all'esterno di quel giudizio potr valere al massimo come precedente

    giurisprudenziale.

    ATTI CHE NON SONO FONTE DEL DIRITTO TRIBUTARIO

    Perch un atto sia fonte del diritto tributario deve avere contenuto

    obbligatorio contemporaneamente per tre categorie di soggetti, che sono:

    1. I contribuenti

    2. Gli organi dell'amministrazione finanziaria

    3. Il giudice tributario.

    Basta che anche una di queste categorie non si obbligata a seguire questi

    atti che tali atti non saranno fonte del diritto tributario.

    Esistono atti che hanno una grande rilevanza per il diritto tributario pur non

    essendone sue fonti questi sono:

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    1. Circolare ministeriale

    2. Note ministeriali

    3. Risoluzioni ministeriali

    CIRCOLARI MINISTERIALI

    Fra gli atti che non sono fonti del diritto tributario ma che per esso hanno

    una grande rilevanza, le Circolari ministeriali occupano il primo posto.

    Le circolari che hanno rilevanza ai fini del diritto tributario sono quelle

    interpretative. Esse sono emesse dal Ministro delleconomia o per meglio

    dire portano la sua firma dal momento che nella maggior parte dei casi non

    sono scritte materialmente da lui la firma, infatti, serve a far assumere la

    responsabilit al Ministro.

    Le circolari sono dette interpretative proprio perch la funzione di queste

    quella di esplicitare e quindi di interpretare pi compiutamente il

    significato e la portata di una determinata norma.

    Infatti, le norme tributarie sono spesso di difficile interpretazione o possono

    essere suscettibili di diverse interpretazioni a causa dellambiguit del

    linguaggio utilizzato dal legislatore.

    In sostanza tramite le circolari interpretative noi veniamo a conoscenza del

    pensiero del ministro su una determinata norma.

    Pertanto, la funzione principale di queste circolari quella di rendere

    un'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale di una determinata

    norma.

    Il Ministro certo del raggiungimento di questo fine in virt del rapporto di

    gerarchia. Egli infatti, al vertice del ministero delle finanze (economia),

    l'autorit pi alta conseguentemente tutti gli altri soggetti si devono

    uniformare alle sue interpretazioni.

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    Per cui gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria nel momento in

    cui viene emanata una circolare ministeriale si devono adeguare a quella,

    dal momento che essa l'interpretazione voluta dal Ministro.Le circolari, dobbiamo precisare, sono obbligatorie solo per

    l'amministrazione finanziaria o meglio per i dipendenti

    dellamministrazione finanziaria dato il rapporto di gerarchia che li lega al

    Ministro.

    Non sono altrettanto obbligatorie per i contribuenti e per il giudice

    tributario, i quali non sono minimamente vincolati al contenuto delle

    circolari.

    Le ultime due categorie,infatti, non si trovano in una posizione di

    dipendenza gerarchica nei confronti del Ministro delleconomia e

    conseguentemente non sono obbligati ad uniformarsi alle interpretazioni

    rese dal ministro.

    Infatti, il contribuente pu liberamente decidere di adeguarsi

    all'interpretazione della circolare e in questo caso se dovesse essere

    soggetto ad un controllo da parte dellamministrazione finanziaria non

    subir contestazioni di sorta da parte di essa.

    Ma a questo punto viene da chiedersi cosa accade al contribuente che

    decide di non adeguarsi alla circolare?.

    Se il contribuente non si adegua all'interpretazione data dal Ministro e ne

    fornisce una a lui pi favorevole corre il rischio, nel caso in cui venga

    sottoposto a controllo, di subire una contestazione da parte

    dell'amministrazione finanziaria per l'errata interpretazione della legge e

    quindi per il non adeguamento alla circolare.

    Il contribuente a sua volta pu impugnare l'atto, con cui l'amministrazione

    finanziaria gli contesta la mancata conformit alla circolare, dinanzi al

    giudice tributario.

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    Dinanzi al giudice tributario amministrazione finanziaria e contribuente

    sono sullo stesso piano, spetter al Giudice risolvere la questione fornendo

    la propria interpretazione.Sar compito del contribuente cercare di dimostrare che la sua

    interpretazione esatta e sar invece compito dell'amministrazione

    finanziaria dimostrare il contrario.

    I contribuenti, a tal fine vengono coadiuvati da appositi soggetti che sono

    gli avvocati tributaristi ai quali sar affidato il compito di fornire una

    interpretazione della norma la pi favorevole possibile per il contribuente

    pur rimanendo nell'ambito della legge e soprattutto in sede di contenzioso

    l'avvocato dovr difendere quella scelta.

    A riguardo si devono tenere distinti due concetti fondamentali che sono

    quelli di evasione e di elusione.

    Levasione significa sottrarre ricchezza allimposizione.

    Lelusione sottrarre ricchezza allimposizione in modo legale.

    CIRCOLARI CHE SI RIPETONO NEL TEMPO

    Molto spesso accade che, emessa una circolare su una determinata norma,

    il Ministro delleconomia cambi idea ed emette una seconda circolare con

    una interpretazione diversa rispetto a quella data in precedenza.

    Nella maggior parte dei casi la nuova circolare sar ancora pi restrittiva

    della precedente.

    Pensiamo al caso di un contribuente che sia adeguato alla prima circolare

    per raggiungere il cosiddetto stato di tranquillit fiscale perch in caso di

    controllo nessun organo dell'amministrazione finanziaria potr sollevare

    alcuna contestazione dal momento che si adeguato alla circolare ma pu

    accadere che nel frattempo venga emessa una seconda circolare ancora pi

    restrittiva della prima e che decida di non adeguarsi.

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    Se a seguito di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria

    viene contestato al contribuente il mancato adeguamento alla seconda

    circolare (dal momento che per essa la prima non esiste pi) il contribuentepu decidere di impugnare l'atto dinanzi al giudice il quale, non essendo

    dipendente dell'amministrazione finanziaria, pu decidere secondo il suo

    libero convincimento.

    A questo punto le ipotesi sono due:

    Il giudice pu ritenere la prima circolare l interpretazione esatta

    Il giudice pu condividere l 'interpretazione data con la seconda circolare.

    In questa seconda ipotesi, ed questo il problema delle circolari che si

    susseguono nel tempo se il giudice ritiene fondata la seconda circolare il

    contribuente, ovviamente perde, per pu chiedere al giudice la non

    applicazione delle sanzioni e pagare solamente la maggiore imposta e gli

    interessi.

    Ci possibile in base ad una norma presente all'interno del processo

    tributario questa la norma sull'errore.

    Questa norma sinteticamente afferma che "se sussistono dei dubbi circa la

    portata e l'ambito di applicazione di una norma il giudice pu disapplicare

    le sanzioni".

    RISOLUZIONI MINISTERIALI

    Sono risposte fornite dal Ministro dell'economia su quesiti formulati dai

    contribuenti che abbiano dubbi in materia tributaria.

    Non essendoci un rapporto di gerarchia tra i contribuenti e il ministro

    dell'economia le risoluzioni non sono vincolanti per il soggetto che le

    richiede.

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    Dal momento che in tempi della risposta sono molto lunghi (di solito

    passano 4 o 5 anni) le risoluzioni possono risultare del tutto inutili al

    soggetto che ne fa d'inchiesta ma possono servire ad altri contribuenti.Le risoluzioni sono pubblicate nelle riviste specializzate in modo tale che

    se in futuro un contribuente dovesse avere un problema simile o addirittura

    identico a quello presentato dall'altro contribuente qualche anno prima

    soccorrerebbe in tal caso la risoluzione pubblicata con riferimento al

    quesito passato.

    Ma affinch il secondo contribuente possa utilizzare la risoluzione

    necessario che nel frattempo la norma non sia cambiata.

    Nel 99% dei casi la norma per cambia e quindi la risoluzione spesso non

    serve a nulla.

    NOTE MINISTERIALI

    Sono risposte che il Ministro dell'economia fornisce su quesiti specifici

    posti da un organo periferico dell'amministrazione finanziaria.

    La risposta, in questo caso, assolutamente vincolante per cui

    l'amministrazione periferica una volta ricevuta la nota ministeriale cessa di

    avere discrezionalit e dovr adeguarsi ad essa.

    Ci avviene di regola in tempi brevi 15, 20 giorni al massimo perch c' un

    forte interesse da parte del ministro di far si che i suoi uffici vadano avanti.

    Le note ministeriali sono assolutamente irrilevanti sia per il contribuente

    sia per il giudice tributario.

    COSTITUZIONE

    Della Costituzione italiana ai fini del diritto tributario sono importantissimi

    gli articoli 23 e 53.

    L'articolo 23 afferma che:

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    "nessuna prestazione personale o patrimoniale pu esser imposta se non in

    base alla legge".Commentiamo nel dettaglio la norma.

    Prestazione patrimoniale : Le prestazioni a contenuto patrimoniale quella

    prestazione per il cui adempimento necessario l'esborso di una somma di

    denaro (ad esempio il tributo prestazione ha contenuto patrimoniale).

    Prestazione personale: Le prestazioni a contenuto personale sono quelle

    che per il cui adempimento necessaria un'attivit prestata dal soggetto

    passivo (ad esempio il servizio militare).

    Ovviamente ai fini del diritto tributario ci interessa la parte della norma

    che riguarda le prestazioni patrimoniali.

    In virt di questo articolo, inoltre, nessuna prestazione personale o

    patrimonialepu essere imposta se non in base alla legge.

    Pertanto la norma in esame pone il principio della riserva di legge che

    costituisce un limite per lo stesso legislatore ed posta a garanzia dei

    soggetti chiamati ad adempiere.

    Il problema fondamentale nell'interpretazione di questo articolo come

    costituente ha ritenuto che si debba intendere per legge.

    Al riguardo si fronteggiano due tesi:

    La teoria della riserva di legge assoluta

    La teoria della riserva di legge relativa.

    TEORIA DELLA RISERVA DI LEGGE ASSOLUTA E TEORIA

    DELLA RISERVA DI LEGGE RELATIVA

    Per i sostenitori della teoria della riserva di mezza assoluta per legge si

    deve intendere solo la legge ordinaria (formale)cio quella approvata dai

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    due rami del Parlamento secondo la procedura prevista dalla nostra

    costituzione (escludendo perci gli atti aventi forza di legge).

    Di contro i sostenitori della teoria della riserva di legge relativasostengono che il Costituente per legge ha voluto intendere non solo la

    legge ordinaria ma anche gli atti aventi forza di legge (ossia i decreti legge

    e i decreti legislativi) cio, in altri termini, sia la legge in senso formale sia

    la legge in senso sostanziale.

    La diatriba nasce dal fatto che i sostenitori della teoria della riserva assoluta

    sostengono che se il Costituente avesse voluto includere i decreti legge e i

    decreti legislativi avrebbe potuto menzionare oltre alla Legge i decreti

    legge e i decreti legislativi e quindi per legge la Costituzione intende solo

    la legge ordinaria formale.

    Di contro i fautori della teoria della riserva di legge relativa sostengono che

    vero che il potere legislativo appartiene al Parlamento (mentre i decreti

    legge e i decreti legislativi sono atti emanati dal Governo che rappresenta il

    potere esecutivo)

    Per su questi atti il controllo da parte del potere legislativo c' sempre

    infatti o successivo come nel caso dei decreti legge che devono essere

    convertiti in legge entro 60 gg pena la loro decadenza ex tunc come se non

    fossero mai esistiti oppure il controllo preventivo come nel caso dei

    decreti legislativi che sono emanati a seguito di una legge delega il cui il

    Parlamento fissa i criteri cui il Governo deve uniformarsi.

    Ma le due teorie non divergono solo su questo punto, infatti per i

    sostenitori della teoria della riserva assoluta la legge ordinaria deve

    contenere tutti gli elementi dell'imposta; di contro i fautori della teoria delle

    riserva di legge relativa sostengono che basta che siano presenti gli

    elementi fondamentali dell'imposta cio :

    1. Soggetti passivi

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    2. Soggetti attivi

    3. Presupposto

    4. Aliquota5. Base imponibile

    Inoltre, in riferimento all'aliquota, i sostenitori della riserva relativa

    affermano che non necessario che essa venga stabilita in modo specifico

    sufficiente che l'aliquota venga stabilita tra un minimo e un massimo

    devolvendo poi ad un altro soggetto la determinazione specifica (ad

    esempio l'aliquota ICI viene stabilita tra il 4 per 1000 e il 7 per 1000 sar

    poi ogni singolo comune a deliberata annualmente).

    PRINCIPIO DI CAPACITA' CONTRIBUTIVA

    Il primo comma dell'articolo 53 della Costituzione italiana afferma che:

    "tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro

    capacit contributiva".

    Esaminiamo la norma puntualmente:

    Con il termine "Tutti" il Costituente intende tutte le persone sia fisiche che

    giuridiche che intraprendono un rapporto di natura economica con il

    territorio dello Stato italiano (residenti o no ).

    Cosa vuol dire che pongono in essere un rapporto di natura economica?

    Ad esempio lo pongo in essere lavorando e quindi producendo reddito

    oppure facendo un acquisto.

    Pensiamo al caso di uno straniero che acquista un souvenir in Italia e su

    questo ovviamente paga l'Iva quindi in questo modo questo soggetto

    intraprende un rapporto di natura economica con lo Stato anche se

    straniero.

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    Le imposte, infatti, non sono pagate soltanto dai cittadini italiani ma da tutti

    coloro che pongono in essere un rapporto di natura economica con lo Stato.

    Il verbo "sono tenuti" evidenzia la presenza di un obbligo cio quello delpagamento dei tributi.

    Al cittadino non lasciata discrezionalit o scelta in quanto si tratta di una

    norma tributaria e la norma tributaria ha carattere cogente cio una norma

    coattiva. Di conseguenza se il cittadino non adempie l'obbligazione

    tributaria, chi non osserva questobbligo verr sottoposto ad esecuzione

    forzata. E' un'attivit coercitiva che lo Stato pone in essere per i propri fini.

    La locuzione "a concorrere alle spese pubbliche" si rivolge pi che al

    singolo contribuente si rivolge allo stesso legislatore. Cio questa norma

    obbliga il Legislatore a far si che il gettito dei tributi sia destinato alle spese

    pubbliche. Pertanto questa norma pone un limite allo stesso legislatore,

    infatti, questo articolo vuole che, a prescindere dallo strumento che lo Stato

    utilizzer per gestire le entrate, queste abbiano una finalit, una

    destinazione ben precisa ossia finalizzata alle spese pubbliche.

    Se il legislatore costituente non avesse previsto una tale norma in via di

    principio il gettito dei tributi avrebbe potuto essere destinato, impiegato per

    altre finalit.

    "In ragione della capacit contributiva" quando si dice "in ragione" non

    si vuol dire in proporzione perch se cos fosse ci sarebbe un contrasto tra il

    primo e secondo comma dell'articolo 53 della costituzione perch il

    secondo comma parla di un principio di progressivit allora quando

    leggiamo nella costituzione "in ragione" si vuole dire in rapporto alla

    propria capacit contributiva.

    In merito al concetto o meglio su cosa si deve intendere per capacit

    contributiva non esiste una definizione univoca di questa espressione.

    Anzi in merito sono stati spesi fiumi d'inchiostro.

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    Tuttavia in questa sede parliamo solo di tre teorie.

    PRIMA TEORIA (minoritaria)Secondo i sostenitori di questa teoria la capacit contributiva va posta

    sullo stesso piano della capacit giuridica ma mentre quest'ultima

    connaturata al soggetto infatti si acquista al momento della nascita; la

    capacit contributiva non si acquista con la nascita ma attraverso una

    manifestazione di ricchezza.

    SECONDA TEORIA (minoritaria) c.d. Rivalutativa

    I sostenitori di questa teoria identificano la capacit contributiva con il

    godimento di servizi pubblici. Questa teoria prende le mosse da una visione

    liberale dello Stato la cui logica fondamentale quella del do ut des nel

    senso che i servizi vengono concessi dopo il pagamento dei tributi. Per cui

    pi si gode di servizi pubblici pi si ha capacit contributiva pi si deve

    concorrere alle spese pubbliche. Questa teoria non condivisibile

    innanzitutto perch c' problema di quantificare il godimento di servizi

    pubblici e poi perch non sempre il godimento dei servizi pubblici

    evidenzia una disponibilit a concorrere alle spese pubbliche pensiamo al

    riguardo ai barboni.

    Inoltre lo stato italiano non uno stato liberale ma sociale che tende ad

    intervenire direttamente chi ne ha di bisogno.

    TERZA TEORIA maggioritaria

    La terza teoria che quella pi condivisibile afferma per la capacit

    contributiva si deve intendere una disponibilit di ricchezza qualificata.

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    Cosa vuol dire disponibilit di ricchezza? La disponibilit di ricchezza la

    capacit contributiva. Per cui affinch un soggetto evidenzi capacit

    contributiva deve avere disponibilit di ricchezza ma questa ricchezza qualificata nel senso che deve avere delle peculiarit, dei caratteri.

    Ma come si fa a sapere se un soggetto ha disponibilit di ricchezza ?

    Esistono a riguardo degli indici dei rivelatori di disponibilit di ricchezza

    (= capacit di ricchezza) che sono due diretti o immediati e due indiretti o

    mediati.

    Indici diretti sono:

    1. Il reddito: una ricchezza nuova che si aggiunge ad una ricchezza

    preesistente, la ricchezza nel suo formarsi. Quindi la visione della

    ricchezza nel suo divenire, la sua visione dinamica.il reddito un

    indice immediato, diretto di ricchezza perch conoscendo il reddito

    conosco la disponibilit di ricchezza di un soggetto.

    2. Il patrimonio: ci che un soggetto possiede in un determinato

    istante. Questa la visione storica della ricchezza. Il patrimonio

    indice diretto della ricchezza perch conoscendo cosa un soggetto

    possiede si pu intuire la sua disponibilit di ricchezza.La tassazione

    sul patrimonio sorta solo nel 1992 la classe politica infatti era

    contraria a questa forma di tassazione.

    Indici indiretti sono:

    1. I consumi: per consumo si intende all'acquisto di un bene.

    2. I Trasferimenti di ricchezza: in particolare ci si riferisce al

    trasferimento di diritti sui beni immobili.

    Perch i consumi sono indici mediati di ricchezza?

    Attraverso i consumi di un soggetto in via mediata si pu percepire la

    ricchezza, di cui non conosciamo l'ammontare in via diretta e immediata

    ma attraverso quel fatto (cio il consumo) ricostruiamo la ricchezza.

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    CARATTERI DELLA CAPACITA CONTRIBUTIVALa capacit contributiva deve avere delle caratteristiche, infatti, la capacit

    contributiva abbiamo detto essere qualificata cio caratterizzata da alcune

    peculiarit che sono:

    1. Attualit.

    2. Personalit.

    3. Effettivit.

    4. Eccedenza rispetto al minimo vitale

    PERSONALITA

    La caratteristica della personalit evidenziata dallo stesso Legislatore

    all'articolo 53 della Costituzione.

    Infatti, quando si afferma che tutti sono tenuti a concorrere alle spese

    pubbliche in ragione della loro capacit contributiva; il "loro" presente

    all'interno della norma equivale a propria.

    Infatti, ogni singolo soggetto evidenzia la propria personale capacit

    contributiva pertanto non pu esistere un soggetto che risponda della

    capacit contributiva di un altro.

    La prova evidente che la capacit contributiva personale discende

    dallincostituzionalit di una norma (dichiarata nel 1979)risalente al 1974

    che prevedeva il cumulo dei redditi dei coniugi cio i redditi della moglie

    venivano cumulati a quelli del marito facendo non solo crescere la base

    imponibile e di conseguenza laliquota da applicare, ma anche facendo

    rispondere un altro progetto di un reddito non proprio.

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    ATTUALITA'

    Il carattere dell'attualit frutto dell'interpretazione letterale dell'articolo 53

    della Costituzione in cui si dice che "tutti sono tenuti". Il legislatore, infatti,utilizza il presente.

    Inoltre, questa caratteristica discende anche dalla considerazione che non si

    pu di certo fare riferimento alla disponibilit di ricchezza passata o futura

    ma solo a quella attuale.

    Ma viene da chiedersi cosa si intende per presente. A riguardo la Corte

    Costituzionale ha ritenuto che si deve fare riferimento all'anno di imposta.

    Quindi per presente si deve intendere il periodo d'imposta che coincide con

    l'anno solare ossia dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno .

    Al riguardo ci si chiede se in diritto tributario ci possono essere norme

    retroattive.

    Per la verit nella costituzione italiana non c' un principio di carattere

    generale che sancisce l'irretroattivit delle norme tributarie allora il

    problema fu risolto rivolgendo le indagini alle disposizioni preliminari al

    codice civile, in cui all'articolo 11 si dice che "la legge non dispone che per

    l'avvenire essa non ha effetto retroattivo".

    Tuttavia al riguardo sorge un problema, in quanto le disposizioni

    preliminari al codice civile sono previste con legge ordinaria quindi, una

    legge dello stesso grado pu in qualunque momento derogare a questo

    principio mentre, invece, per le fonti gerarchicamente subordinate alla

    legge il principio di irretroattivit ha valore inderogabile.

    Pertanto non esiste in materia tributaria un principio di carattere generale

    che sancisca l'irretroattivit delle norme tributarie tuttavia, con

    uneccezione a tale regola posta per le norme che regolano il concetto di

    capacit contributiva.

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    Questa eccezione esiste non perch esiste un principio che violi

    espressamente la retroattivit di questa norme ma perch sappiamo che la

    capacit contributiva deve essere attuale cos come sancito dall'articolo 53della costituzione (tutti sono tenuti). Per cui tutte le norme che coinvolgono

    la capacit contributiva devono essere attuali, perch se la capacit

    contributiva, in virt dellart.53, deve essere attuale allora anche le norme

    tributarie devono essere attuali perch se c una norma tributaria non

    attuale contraria alla capacit contributiva.

    Se emanata una norma tributaria lattualit della capacit contributiva

    contagia la norma tributaria.

    Ne consegue che non possono essere retroattive, in quanto riguardano il

    concetto di capacit contributiva:

    Le norme che istituiscono nuovi tributi.

    Le norme che aumentano le aliquote di tributi gi esistenti.

    Le norme che revocano agevolazioni fiscali.

    ECCEDENZA RISPETTO AL MINIMO VITALE

    Tale caratteristica si evidenzia dal combinato disposto degli articoli 36 e 53

    della costituzione.

    Il principio del minimo vitale sancito dall'articolo 36 il quale statuisce

    che:

    "il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantit e

    alla qualit del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a s e

    alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa".

    Interpretando le due norme (artt. 36 e 53 della costituzione) in modo

    armonioso possiamo affermare che la capacit contributiva di un soggetto,

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    ossia quella disponibilit di ricchezza che lo obbliga a concorrere alle spese

    pubbliche si manifesta solo oltre ci che gli serve per vivere cio oltre il

    limite che serve a s e alla propria famiglia per mantenere un'esistenzalibera e dignitosa.

    A questo punto viene da domandarci come si determina il minimo vitale

    (cio quanto serve per ad un soggetto per vivere).

    La determinazione del minimo vitale di fondamentale importanza perch

    oltre quella soglia si evidenzia la capacit contributiva ed evidenziandosi

    bisogna concorrere in ragione di essa alle spese pubbliche.

    Occorre subito precisare che il minimo vitale non una grandezza fissa ma

    in continua evoluzione ovviamente verso l'alto perch ci che necessario

    per vivere nel corso del tempo subisce nelle variazioni ed normale che

    queste variazioni sono tendenti ad un miglioramento delle condizioni di

    vita.

    Ad esempio l'automobile nel 1960 era un bene di lusso oggi non pi cos

    la macchina un bene che abbiamo tutti e che serve per andare a lavorare.

    Il legislatore utilizza, fondamentalmente, due modi per determinare il

    minimo vitale:

    Uno in base alle cosiddette pensioni sociali che oggi sono fissate in

    516 euro mensili;

    l'altro in base al cosiddetto "paniere della spesa".

    In base al primo criterio oggi il minimo vitale pu essere considerato quello

    che eccede le cosiddette pensioni minime che oggi, a seguito di una

    manovra operata dal Governo sono fissate in 516 euro mensili. Ci vuol

    dire che al di sotto dei 6100 euro non ci pu essere imposizione fiscale in

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    quanto non c capacit contributiva. quindi sui primi 6100 euro non si

    possono pagare imposte sul reddito.

    Al di sotto di tale somma non c capacit contributiva per cui non si deveconcorrere alle spese pubbliche.

    Si detto prima che esiste anche un altro metodo per determinare il minimo

    vitale infatti nella determinazione di esso, secondo questa prospettiva, si

    dovrebbe tenere conto anche dei beni che fanno parte del cosiddetto paniere

    della spesa.

    I beni che fanno parte del paniere sono tutti beni di prima necessit che

    vengono utilizzati dall' ISTAT per quantificare l'aumento del costo della

    vita in un certo periodo di tempo (di solito mensile) questo perch se il

    costo della vita cresce il minimo vitale dovrebbe seguire questa crescita.

    Tuttavia, c' un problema: l'inflazione calcolata secondo questo paniere

    della spesa non l'inflazione reale perch non riguarda tutti o comunque

    tanti beni ma soltanto un ristretto numero di essi che poi sono quelli di

    prima necessit.

    Pertanto c' una discrepanza tra l'inflazione effettiva e l'inflazione calcolata

    dall'ISTAT (quella reale pi alta).

    EFFETTIVITA'

    La capacit contributiva deve essere reale cio, appunto, effettiva.

    Obiettivo del Legislatore quello di sottoporre a tassazione la reale

    capacit contributiva.

    Ciascuno, come si evince dal primo comma dell'articolo 53, chiamato a

    contribuire alle spese pubbliche in ragione della propria disponibilit di

    ricchezza.

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    Ma tale principio di difficile applicazione anche perch il Legislatore non

    mai riuscito ad individuare in modo effettivo la ricchezza del soggetto

    passivo per cui tale principio stato sempre disatteso.Per tale ragione nel corso del tempo il legislatore ha fatto sempre pi

    ricorso a criteri presuntivi di determinazione del reddito, si assistito,

    pertanto, ad una sorta di forfetizzazione dello stesso.

    Infatti, il Legislatore, verificata l'incapacit (o la non volont) da parte

    dell'Amministrazione Finanziaria di accertare l'effettiva capacit

    contributiva di ogni singolo soggetto, ha introdotto degli strumenti

    legislativi al fine di determinare meglio la capacit contributiva di un

    soggetto.

    Questi strumenti sono basati fondamentalmente sulle presunzioni.

    In sintesi, per capire il concetto di presunzione possiamo definirla come la

    possibilit di risalire a un fatto ignoto partendo da un fatto noto, certo.

    Ma, a questo punto viene da domandarsi che rapporto ci sia tra il principio

    di effettivit e il concetto di presunzione dal momento che sono due

    concetti antitetici.

    In altri termini la domanda che dobbiamo porci se le presunzioni sono

    legittime oppure violano il principio di effettivit della capacit

    contributiva perch se cos fosse sarebbe uno strumento incostituzionale

    con la conseguenza che tutte le norme o i criteri di accertamento basati

    sulle presunzioni sarebbero illegittimi.

    Si deve precisare innanzitutto che esistono due tipi di presunzioni:

    1. presunzioni semplici

    2. presunzioni legali cio previste dalla legge.

    La differenza fra presunzioni semplici e presunzioni legali risiede nel fatto

    che quest'ultime sono previste dalla legge mentre le prime sono comuni

    delle regole di vita.

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    PRESUNZIONI ASSOLUTE

    La corte costituzionale riguardo alle presunzioni assolute ha detto che

    queste sono legittime se rispondono al principio "id quod plerunqueaccidit" cio al principio del "ci che per lo pi accade".

    Tale principio implica che se da un fatto noto si pu trarre un unico fatto

    ignoto allora la presunzione legittima; se invece da un fatto noto possono

    derivare pi fatti ignoti allora la presunzione illegittima.

    Dimostrare che una presunzione assoluta risponde al principio del "ci che

    per lo pi accade" praticamente impossibile infatti nella legge delega del

    1971 il legislatore delegante invit il governo a limitare al minimo

    indispensabile il ricorso alle presunzioni assolute.

    CLASSIFICAZIONE DEI REDDITI

    REDDITI FONDATI-REDDITI NON FONDATI- REDDITI MISTI

    Per parlare di questo argomento cominciamo con un esempio:

    Ci sono due soggetti A e B che hanno la stessa quantit di reddito

    supponiamo di 50.000 .

    A ha un reddito di lavoro dipendente

    B ha un reddito da capitale cio un reddito che proviene dallo

    sfruttamento di capitale.

    Apparentemente questi due soggetti hanno la stessa capacit contributiva,

    ma in realt non cos perch diversa la fonte da cui proviene questo

    reddito.

    Infatti, chi ha un reddito da capitale molto pi forte economicamente

    rispetto a chi ha un reddito di lavoro dipendente.

    Detto questo possiamo distinguere tra:

    REDDITI FONDATI sono quei redditi che presentano due

    caratteristiche:

    31

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    1. la prima che non hanno bisogno per la loro produzione di

    alcuna attivit lavorativa;

    2. la seconda caratteristica che questa tipologia di redditicontinua prodursi anche dopo la morte del soggetto che li

    percepiva. Ne costituisce esempio il reddito da capitale.

    REDDITI NON FONDATI sono quei redditi che, al contrario dei

    primi, hanno bisogno per la loro produzione di una attivit

    lavorativa. Presentano ancheessi due caratteristiche:

    1. hanno bisogno di una attivit lavorativa per la produzione

    2. cessano con la morte del soggetto che li percepiva. Esempio ne

    costituiscono il reddito da lavoro dipendente o da lavoro autonomo.

    REDDITI MISTI come si pu facilmente evincere si tratta di redditi

    che hanno delle caratteristiche sia dei redditi fondati che dei redditi

    non fondati nel senso che nascono, vengono fuori dalla

    combinazione tra lavoro (reddito non fondato) e patrimonio (reddito

    fondato). Tale ad esempio il reddito d'impresa.

    Il legislatore nel graduare la tassazione tiene conto della natura del reddito

    non solo della quantit. Infatti le diverse tipologie di reddito non possono

    essere trattate allo stesso modo in quanto bisogna tener conto del sacrificio

    che ci vuole per produrre quel determinato reddito.

    DISCRIMINAZIONE QUANTITATIVA E QUALITATIVA DEI

    REDDITI

    Discriminare significa letteralmente trattare in modo diverso.

    Con riferimento ai redditi, discriminare significa "far pagare le imposte in

    modo diverso": questa la discriminazione in diritto tributario.

    La discriminazione in diritto tributario possibile in due modi:

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    1. discriminazione quantitativa: significa far pagare di pi o di meno

    in base alla quantit del reddito. In base alla discriminazione

    quantitativa se 2 Soggetti hanno un reddito di 50.000 Euro devonoentrambi pagare lo stesso ammontare imposta.

    Ma dal momento che sappiamo che non sempre sufficiente tener conto

    solo della quantit entra in gioco la discriminazione qualitativa.

    2. Discriminazione qualitativa: vuol dire che per rendere diversa

    l'imposizione tiene conto non solo della quantit di reddito prodotto

    ma anche del tipo di reddito. Infatti a seconda della tipologia di

    reddito si discrimina, si differenzia la tassazione.

    Pertanto, in base alla fonte da cui proviene il reddito si ha una diversa

    capacit contributiva.Questi due principi, ossia quelli della discriminazione

    quantitativa e qualitativa, servono per attuare concretamente la capacit

    contributiva con tutti i suoi caratteri.

    LO SPLITTING

    E' un meccanismo di tassazione dei redditi familiari.

    Oggi nel nostro sistema tributario, situazioni uguali dal punto di vista

    familiare vengono trattate in modo diverso.

    Supponiamo a due gruppi familiari (A e B) formati entrambi da marito,

    moglie e due figli:

    Nella famiglia A lavorano entrambi i coniugi producendo due redditi

    da 30.000 ciascuno.

    Nella famiglia B, anch'essa composta da marito, moglie e due figli,

    lavora solo il marito che produce un reddito di 60.000.

    Dal punto di vista economico le due famiglie hanno la stessa capacit

    contributiva.

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    Stabilito il coefficiente familiare, che nel nostro esempio, pari a 3, si

    prende il reddito complessivo di ciascuna famiglia (A e B) e lo si divide

    per 3.Quindi:

    Famiglia monoreddito = 60.000 / 3 = 20.000

    Famiglia plurireddito = 60.000 / 3 = 20.000.

    Per cui limposta si calcola su 20.000 .

    Poniamo, ora, che l'imposta su 20.000 sia di 10.000 (IRPEF).

    A questo punto devo calcolare l'aliquota media che data dal rapporto:

    IMPOSTA /BASE IMPONIBILE Nel caso posto dal nostro esempio

    si avr:

    10.000 / 20.000 = 1/2 = 50%.

    Trovata l'aliquota media la applichiamo ai 60.000 di reddito della

    famiglia monoreddito e di quella plurireddito.

    In tal modo il reddito residuo (cio il reddito disponibile) delle due famiglie

    sar uguale che pari a 30.000.

    In Italia lo splitting non utilizzato perch ovviamente costa allo stato.

    ARTICOLO 53 II COMMA DELLA COSTITUZIONE

    All'articolo 53 secondo comma della costituzione italiana si legge che:

    "il sistema tributario informato a criteri di progressivit".

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    Il legislatore ha scelto la locuzione "sistema tributario", non ha detto i "

    tributi", perch evidentemente il sistema tributario non una mera

    elencazione di tributi ma qualcosa di diverso.Precisamente, per sistema tributario deve intendersi "un insieme di

    tributi collegati tra di loro secondo criteri di logica relazione al fine

    ottenere un' equa ripartizione del carico tributario o fiscale".

    DOMANDA: Cosa vuol dire sistema di tributi collegati tra di loro?

    Vuol dire che questo collegamento di sostanza in due caratteristiche del

    sistema tributario:

    1) divieto di doppia imposizione

    2) non contraddittoriet tra due o pi tributi.

    Divieto di doppia imposizione significa che non ci possono essere due

    tributi che colpiscono la stessa capacit contributiva, perch altrimenti si

    avrebbe un fittizio raddoppiarsi della capacit contributiva che urterebbe

    con l' effettivit della capacit contributiva.

    Non contraddittoriet tra due o pi tributi significa, invece che se un

    tributo ha uno scopo, ad esempio agevolare un determinato settore, non ci

    pu essere poi un'imposta che penalizzi lo stesso del settore.

    Nell' IRPEF, ad esempio i redditi fondiari sono fortemente agevolati.

    Tuttavia all'interno dell'imposta di registro esiste una norma che prevede

    che "se si trasferisce un fabbricato si paga un'imposta di registro pari al

    8%; se invece di trasferimento ha per oggetto un terreno agricolo si paga

    un'imposta di registro pari al 15%".

    Molti autori vedono in questa scelta una contraddizione.

    In realt se guardiamo la cosa da un'altra prospettiva ci rendiamo conto che

    lo scopo del legislatore e quello di far si che il proprietario di un terreno

    non effetti alcun trasferimento su di esso. Pertanto non esiste conflittualit

    tra le due norme.

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    Che il sistema tributario deve essere informato a criteri di progressivit

    significa, non che il sistema tributario deve essere progressivo ma che deve

    tendere alla progressivit.Il legislatore, infatti, non ha detto che il sistema tributario progressivo

    anche perch se cos fosse stato tutti i tributi avrebbero dovuto essere tutti

    progressivi (e non cos), invece, il Costituente ha voluto dire che il

    sistema tributario deve tendere alla progressivit.

    Che un sistema tributario deve tendere alla progressivit significa, poi, non

    che tutti i tributi devono essere progressivi ma che all'interno del sistema ci

    devono essere dei tributi progressivi di una certa rilevanza nel senso che il

    cui gettito sia di una tale importanza da far si, da un lato, che il sistema nel

    suo complesso vada verso la progressivit e dallaltro per contrastare gli

    effetti negativi dei tributi proporzionali e regressivi (i quali non rispettano

    la progressivit).

    Un'imposta si dice progressiva quando l'aliquota cresce al crescere della

    base imponibile.

    La progressivit si pu raggiungere mediante vari sistemi.

    GLI ELEMENTI DELL'IMPOSTA

    Elementi dell'imposta sono:

    IL SOGGETTO ATTIVO E IL SOGGETTO DESTINATARIO DEL

    GETTITO

    a) Il soggetto attivo con lui che ricopre il lato dell'obbligazione

    tributaria, cio colui nei confronti del quale deve essere adempiuta

    l'obbligazione tributaria. Soggetto attivo di un'imposta deve essere

    necessariamente un ente pubblico.

    37

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    b) Il soggetto destinatario del gettito: il soggetto nelle cui casse

    perviene il gettito dell'imposta. Normalmente il destinatario del

    gettito anche soggetto attivo, coincidono. Tuttavia, pu ancheaccadere che le due posizioni non coincidano. Ci avviene, ad

    esempio, in Sicilia in cui il soggetto attivo lo Stato per, questa

    moneta ricavata dalle imposte viene poi girata dallo Stato nelle casse

    della Regione che il soggetto destinatario del gettito.

    Non c' alcun rapporto tra soggetto passivo e il soggetto destinatario del

    gettito, ma soltanto tra soggetto attivo e soggetto destinatario del gettito e

    tra soggetto attivo e soggetto passivo.Nel caso in cui il soggetto passivo

    non adempia, il soggetto destinatario del gettito dovr rivolgersi al soggetto

    attivo che poi si rivolger al soggetto passivo. (Ad esempio l'IRAP

    riscossa dallo Stato che poi la gira alle singole regioni).

    SOGGETTO PASSIVO ED IL CONTRIBUENTE

    Il soggetto passivo: colui che deve adempiere l'obbligazione tributaria

    nei confronti del soggetto attivo. Accanto a soggetto passivo (che viene

    chiamato anche contribuente di diritto) ci pu essere un altro soggetto che

    il cosiddetto contribuente (di fatto), cio colui che subisce

    l'impoverimento della propria ricchezza a seguito del prelievo fiscale.

    In genere i due soggetti, cio soggetto passivo e contribuente, coincidono.

    Ad esempio pensiamo al caso dell'IRPEF: chi produce il reddito soggetto

    all'imposta, ma anche contribuente perch deve pagare l'imposta. Nel

    caso dell'Iva, viceversa, c' uno scollamento tra soggetto passivo e

    contribuente. In particolare: sono soggetti passivi (cio contribuenti di

    diritto) coloro attraverso cui si consuma e quindi i fornitori di beni o

    servizi, tuttavia contribuenti (di fatto) solo i consumatori.

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  • 8/6/2019 Diritto Tributario s

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    IL PRESUPPOSTO

    Il presupposto: quel fatto, indice di capacit contributiva, al verificarsi del

    quale sorge l'obbligazione tributaria.Il fatto che da origine allobbligazione tributaria stabilito dal

    Legislatore. Presupposto dell'IRPEF , ad esempio,il reddito, presupposto

    dell'Iva il consumo.

    Da ci si evince che il realizzarsi di questo fatto si evidenzia mediante

    determinati indici: reddito, patrimonio, consumi e trasferimenti.

    LA BASE IMPONIBILE

    La base imponibile: la quantit di presupposto che concretamente viene

    realizzata ovvero l'ammontare di ricchezza che viene sottoposta tassazione.

    Pertanto, se il reddito il presupposto dell'IRPEF la base imponibile non

    altro che la quantit di reddito da sottoporre a tassazione.

    MISURA DELL'IMPOSTA

    La misura dell'imposta: l'aliquota, che un numero espresso in termini

    percentuali che, applicato alla base imponibile, ci consente di determinare

    l'imposta.

    Cos, ad esempio, se la base imponibile un uguale a 10.000 euro e

    l'aliquota del 20% l'imposta sar di 2.000 euro.

    Non detto che l'aliquota sia stabilita in modo specifico dal Legislatore, in

    quanto in base ad una riserva di legge ,l'aliquota pu essere anche stabilita

    tra un minimo e un massimo.

    Pensiamo a riguardo al caso dellI.C.I. la cui aliquota fissata dalla legge

    tra un minimo (il 5 X1000) ed un massimo (il 7 X 1000) spetter poi al

    Comune deliberare annualmente le aliquote da applicare.

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  • 8/6/2019 Diritto Tributario s

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    MODALITA' DI ACCERTAMENTO

    Modalit di accertamento: peraccertamento si intende una serie di atti,posti in essere in parte dal contribuente e in parte dell'amministrazione

    finanziaria, che ha come obiettivo la determinazione della base imponibile

    e quindi dell'imposta. Quindi scopo precipuo dellaccertamento la

    quantificazione della base imponibile.

    Esempio di atto di accertamento posto in essere dal contribuente la

    presentazione della dichiarazione dei redditi che deve essere presentata

    annualmente, per espressa previsione legislativa, al fine di determinare la

    base imponibile e quindi, contestualmente, anche lammontare

    dell'imposta. Spetter poi all'amministrazione finanziaria controllare, a sua

    volta, che la dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente sia

    corretta, dovr accettare la veridicit della base imponibile dichiarata dal

    soggetto base imponibile. Se l'amministrazione scopre un'evasione, scopre

    dunque che il soggetto ha dichiarato una falsa base imponibile provveder a

    ricalcolare la stessa e notificher al contribuente un "avviso di

    accertamento" (che a sua volta una modalit di accertamento diretta

    sempre ad accettare la base imponibile). L'attivit di accertamento pu

    essere posta in essere non solo dal contribuente e dall'amministrazione

    finanziaria ma anche dal giudice tributario nel momento in cui egli viene

    chiamato pronunciarsi.

    MODALITA' DI RISCOSSIONE

    Modalit di riscossione: per modalit di riscossione si intende una serie di

    strumenti, previsti dalla Legge, i quali consentono il trasferimento della

    ricchezza dalle tasche del contribuente (ossia del soggetto passivo) alle

    casse dello Stato (soggetto attivo) o di altro ente pubblico.

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    CLASSIFICAZIONE DELLE IMPOSTE

    Quando si discusso della capacit contributiva si parlato di indici direttie indiretti.

    Le imposte si classificano in:

    IMPOSTE DIRETTE: sono quelle che colpiscono manifestazioni

    immediate o dirette (indici diretti) di ricchezza (ovvero di capacit

    contributiva). Ne costituiscono esempio l'IRPEF, L' ICI e IRPEG.

    IMPOSTE INDIRETTE: sono quelle che colpiscono manifestazioni

    indirette o mediate (indici indiretti) di capacit contributiva (come ad

    esempio i consumi e i trasferimenti sui quali si paga rispettivamente LIva

    e limposta di registro).

    Il legislatore per attuare la cosiddetta "perequazione tributaria" ossia lequa

    distribuzione del carico fiscale deve colpire tutte le manifestazioni di

    ricchezza,sia dirette sia quelle indirette, prevedendo, dunque, sia le imposte

    dirette sia le imposte indirette.

    Inoltre, le imposte dirette e le imposte indirette sono talmente in contrasto

    tra di loro che quelli che sono i pregi dell'imposta diretta costituiscono dei

    difetti dell'imposta indiretta e viceversa.

    Il pregio maggiore delle imposte dirette (e che il difetto maggiore di

    quelle indirette) la stretta aderenza al principio della capacit

    contributiva. Ad esempio nellIRPEF sono previsti degli istituti che fanno

    si che soggetti che hanno redditi uguali, con situazioni soggettive diverse,

    paghino un imposta di diverso ammontare; pertanto limposta si adatta alla

    situazione personale e familiare di ogni contribuente. Mentre, ad esempio

    nel caso dellIva a nulla rilevano le situazioni personali e familiari del

    soggetto che acquista un bene in quanto si applicher sempre la stessa

    aliquota.

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    Il difetto principale delle imposte dirette (e quindi un pregio dellimposte

    indirette) l'oppressione psicologica che si subisce quando si paga questa

    imposta, inoltre non c' alcun rapporto tra ci che si paga e il vantaggio chesi riceve dal pagamento dell'imposta (pi che altro un vantaggio astratto)

    per cui vi una forte tendenza all'evasione. Il governo attuale ha diminuito

    l'aliquota massima dellIRPEF per cercare di ridurre questa oppressione

    psicologica che si subisce, ma cos facendo ha avvantaggiato solamente

    coloro i quali posseggono un reddito elevato.

    L'oppressione psicologica non esiste, invece, nelle imposte indirette per

    due ragioni fondamentali:

    1) In primo luogo perch le imposte indirette sono inglobate nel prezzo

    (pensiamo a riguardo all'Iva);

    2) In secondo luogo perch il godimento del bene ci fa dimenticare

    quanto abbiamo pagato di imposta.

    CLASSIFICAZIONE GIURIDICA DELLE IMPOSTE

    IMPOSTE PERSONALI: si ha imposta personale quando questa tiene

    conto della situazione soggettiva e familiare del contribuente, nel senso che

    limposta si applica in misura pi o meno elevata a seconda della situazione

    soggettiva e familiare che presenta il contribuente.

    Si pensi al caso dell'IRPEF la quale contiene delle detrazioni d'imposta che

    la rendono personale. La personalit dell'imposta fa si che la stessa sia

    strettamente aderente alla capacit contributiva.

    IMPOSTE REALI: l'imposta si dice reale quando non tiene conto della

    situazione soggettiva e familiare e contribuente. Ad esempio l'Iva, l'imposta

    di registro e l'irpeg.

    IMPOSTE GENERALI: un imposta si dice generale quando colpisce tutte

    le manifestazioni di ricchezza di un certo tipo o di uno stesso tipo . Ad

    42

  • 8/6/2019 Diritto Tributario s

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    esempio l'IRPEF un imposta generale perch colpisce tutti i redditi del

    soggetto,a prescindere dalla natura del reddito. L'Iva un imposta generale

    perch colpisce tutti consumi.IMPOSTE SPECIALI: l'imposta speciale quella che colpisce solo

    alcune categorie di reddito. Ad esempio l'Irap (cio l'imposta regionale

    sulle attivit produttiva) unimposta speciale perch deve essere pagata

    solo da imprenditori esercenti arti produttive e professioni.

    IMPOSTE FONDAMENTALI: un'imposta si dice fondamentale quando

    sta a fondamento del sistema tributario e proprio per tale ragione produce

    un elevato gettito. Ad esempio l'IRPEF e l'IVA sono imposte fondamentali

    infatti insieme danno circa i due terzi dell'intero gettito del sistema

    tributario italiano.

    IMPOSTE COMPLEMENTARI: sono quelle che non stanno a base del

    sistema tributario e non danno un elevato gettito. Vengono tenute in vita

    pur avendo un basso gettito, e pur causando talvolta anche delle perdite allo

    Stato sia per laccertamento che per la riscossione, perch altrimenti ci

    sarebbero aspetti della capacit contributiva non colpiti da imposta e quindi

    sono mantenute in vita al fine di garantire un' equa ripartizione del carico

    tributario.

    Esempio di imposta complementare l' ICI essa complementare perch

    gli immobili sono colpiti gi i come redditi da fabbricati dall' IRPEF che

    una imposta fondamentale.

    CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

    Quella fin qui delineata la cosiddetta classificazione giuridica delle

    imposte.

    Esiste poi una seconda classificazione delle imposte detta economica" in

    base alla quale si distingue tra:

    43

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    IMPOSTE FISSE: un imposta si dice fissa quando l'ammontare

    dell'imposta non varia al variare della base imponibile. Esempio di imposta

    fissa l'imposta di registro che predeterminata nel suo ammontare dallalegge e pu variare solo per volont del legislatore.per cui in questo caso

    lammontare della base imponibile irrilevante.

    IMPOSTE PROPORZIONALI Un' imposta si dice proporzionale quando

    l'aliquota non varia, rimane costante al variare della base imponibile.

    Esempio di imposta proporzionale lIva perch si applica sempre nella

    stessa misura percentuale. Limposta varia ma laliquota fissa.

    IMPOSTE PROGRESSIVE Un'imposta si dice progressiva quando

    l'aliquota cresce al crescere della base imponibile. Esempio di imposta

    progressiva lIrpef

    VARI TIPI DI PROGRESSIVITA'

    Con riferimento all'imposta progressiva, cio di quella che cresce al

    crescere della base imponibile, si deve precisare che esistono diverse forme

    di progressivit.

    Si parla infatti di: Progressivit continua, di progressivit per detrazioni e

    di progressivit per scaglioni.

    Vediamo di individuare le caratteristiche di queste forme di progressivit.

    Progressivit continua: la progressivit si dice continua quando ad ogni

    minimo aumento della base imponibile corrisponde un minimo aumento

    dell'aliquota. La crescita dellaliquota dipende dalla volont del Legislatore

    non una crescita proporzionale. Questa forma di progressivit (e di

    tassazione) potrebbe sembrare un meccanismo estremamente equo, perch

    in via di principio chi ricco pagherebbe sempre di pi. Tuttavia se questo

    meccanismo venisse applicato puntualmente, nelle forme pi elevate

    porterebbe alla totale espropriazione della ricchezza. Infatti per i redditi pi

    44

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    elevati l'aliquota tenderebbe al 100%. Inoltre dal momento che si parla di

    ogni minimo aumento della base imponibile esisterebbero un'infinit di

    basi imponibili e conseguentemente dovrebbero esistere uninfinit dialiquote.

    Progressivit per scaglioni: Consiste nel suddividere la base imponibile in

    frazioni, dette appunto scaglioni. Questa suddivisione dei redditi in

    scaglioni disposta dal Legislatore.Per ogni scaglione prevista una

    aliquota che si applicher solo alla classe (di imponibile) compresa in

    quello scaglione.

    All'interno di ogni scaglione l'imposta proporzionale, perch l'aliquota

    rimane fissa per limposta progressiva.

    ESEMPIO DI SCAGLIONI

    da 0 a 10.000 = 5%

    da 10 a 20.000 = 10%

    da 20 a 50.000 = 20%.

    Esistono due diverse forme di progressivit per scaglioni:

    a) Progressivit per scaglioni sostitutivi

    b) Progressivit per scaglioni aggiuntivi

    La progressivit per scaglioni sostitutivi

    In base a questa tipologia di progressivit la ricchezza che si deve tassare

    deve essere fatta rientrare interamente nel relativo scaglione di

    competenza.

    Poniamo, ad esempio, che si devono tassare 40.000 . Dobbiamo vedere in

    quale scaglione questa base imponibile rientra. Una volta individuato lo

    scaglione di competenza si provveder alla tassazione dei 40.000

    interamente con l'aliquota prevista per quello scaglione nel nostro caso

    l'aliquota sar del 20%.

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    La progressivit per scaglioni aggiuntivi

    E' la forma di progressivit che si attua nel nostro sistema tributario.

    In questo caso la ricchezza che si deve sottoporre a tassazione deve esserefrazionata e fatta rientrare negli scaglioni di competenza seguendo la

    tabella predisposta dal legislatore.

    Ad esempio:

    tabella predisposta dal legislatore

    da 0 a 10.000 = 5%

    da 10 a 20.000 = 10%

    da 20 a 50.000 = 20%.

    Ammontare di ricchezza da sottoporre tassazione = 40.000

    In base alla progressivit per scaglione aggiuntivi si dovranno cos

    frazionare:

    ai primi 10.000 (cio da 0 a 10.000) si applica l'aliquota del 5%

    ai secondi 10.000 (cio da10 a 20.000 ) si applica l'aliquota del 10%

    agli ultimi venti mila (cio da 20 a 40.000 ) si applica l'aliquota del

    20%.

    Pertanto un soggetto con un reddito di 40.000 pagher l'imposta 5.500 .

    I 5.500 sono dati dalla somma di:

    500 cio il 5% di 10.000

    1.000 cio il 10% di 10.000

    4.000 cio il 20% di 20.000

    totale imposta = 5.500

    Con la progressivit per scaglioni sostitutivi si sarebbe pagata un'imposta di

    8.000 . Quindi con questo tipo di progressivit vi un forte risparmio.

    Ritornando all'esempio dei due soggetti i cui redditi si differenziano di

    pochissimo, applichiamo lo stesso meccanismo.

    Il reddito di A che pari a : 19.990 verr cos frazionato:

    46

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    : 10.000,00 risultano nel primo scaglione per cui si applica un'aliquota

    pari al 5%;

    a : 9.990,00 applico unaliquota del 10%;quindi: 500 + (circa) 1000 = 1500

    Il reddito di B che pari a : 20.001 verr cos frazionato:

    10.000,00 -> 5%;

    10.000,00 -> 10%;

    1,00 -> 20%;

    quindi: 500 + 1000 + 0,2 = 1500,2.

    Progressivit per detrazione: Funziona cos :laliquota viene mantenuta

    fissa, quindi se laliquota fissa si dovrebbe parlare di imposta

    proporzionale (e non di imposta progressiva) perch laliquota fissa ci

    che caratterizza limposta proporzionale, per viene concesso un

    abbattimento (sono le detrazioni previste dallo Stato) della base imponibile

    e questo abbattimento della base imponibile coniugato con laliquota fissa

    produce, in senso economico(cio di fatto) il fenomeno della progressivit.

    Pertanto si parte da unimposta giuridicamente proporzionale e si vede se al

    suo interno contiene delle detrazioni. Se ne contiene, tale imposta si

    trasforma dal punto di vista economico in imposta progressiva. Per cui se

    un soggetto ha un reddito di 15.000 euro ma previsto ad esempio un

    abbattimento nel senso che previsto che i redditi fino a 5000 euro sono

    esenti. Questo soggetto pertanto sui primi 5000 euro non pagher nulla ma

    sui successivi 10.000 euro pagher limposta sulla base dellaliquota

    prevista. Calcoliamo l'aliquota media. Ricordiamo che laliquota media

    data dal rapporto IMPOSTA/ BASE IMPONIBILE. Poniamo che sia

    un'imposta con aliquota del 10% fissa.

    47

  • 8/6/2019 Diritto Tributario s

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    Base

    Imponibile Detrazione

    Differenza

    (tra b.i. edetrazione)

    Aliquota Imposta Aliquota media

    8.000

    11.000

    110.000

    10.000

    10.000

    10.000

    -2.000 e

    quindi 0

    1.000

    100.000

    10%

    dovr essere

    sempre del

    10% perch

    limposta

    proporzional

    e

    0

    100

    10.000

    0/8.000=0%

    100/11.000=0,9%

    10.000/110.000=9%

    Anche questa forma di progressivit si applica allIRPEF, perch accentua

    la progressivit.RICORDARE: la presenza di una detrazione all'interno di un'imposta

    giuridicamente proporzionale la trasforma un'imposta economicamente

    progressiva.

    IMPOSTE REGRESSIVE: ovviamente sono esattamente lopposto delle

    imposte progressive; pertanto unimposta si dice regressiva quando

    l'aliquota cresce al decrescere della base imponibile. Tale imposta il

    massimo dell'incostituzionalit, in quanto incompatibile con il secondo

    comma dell'articolo 53 della costituzione secondo cui: "il sistema

    tributario informato criteri di progressivit".

    Oggi nel nostro sistema tributario non esistono imposte giuridicamente

    regressive (cio previste dal legislatore come tali). Esiste per un'imposta

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  • 8/6/2019 Diritto Tributario s

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    l'Iva che pur essendo giuridicamente proporzionale, economicamente (cio

    di fatto) si comporta come un'imposta regressiva.

    Per capire che l'Iva un imposta regressiva dobbiamo conoscere la legge diGossen o dei rendimenti decrescenti secondo cui l'utilit marginale di

    un bene diminuisce man mano che le dosi di questo bene aumentano in

    altri termini vuol dire che le ultime dosi di un bene hanno sempre utilit

    marginali inferiori rispetto alle prime.

    Cos se un oggetto che si trova in un deserto sta morendo di sete e riceve

    molti bicchieri d'acqua, naturalmente, l'ultimo bicchiere avr una scarsa

    utilit marginale rispetto ai primi.

    L'utilit marginale precisamente l'ultima dose che si ricava da un certo

    bene.

    Prendiamo ad esempio due soggetti:

    a) A che ha un reddito di 1.000

    b) B che ha un reddito di 1.000.000 .

    Naturalmente l'utilit marginale che entrambi avranno dallultimo

    diversa. E intuitivo che per il soggetto che guadagna 1000 lultimo euro

    speso ha un utilit marginale pi alta rispetto al soggetto che guadagna

    1.000.000 ; anche se in concreto il valore delleuro sempre lo stesso.

    Pi elevato il reddito minore sar lutilit marginale dellultimo euro.

    Pertanto se entrambi acquistano un bene che costa ad esempio 100 pi

    IVA e quindi di 120 il sacrificio in termini di utilit enorme per il

    soggetto A mentre, praticamente inesistente per il soggetto B. Ci significa

    che l'imposta pesa di pi sul soggetto che pi povero.

    Perch non si aumentano direttamente le aliquote delle imposte? Perch il

    destinatario del gettito della sovraimposta e dell'addizionale un soggetto

    diverso dal destinatario dell'imposta.

    49

  • 8/6/2019 Diritto Tributario s

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    SOVRAIMPOSTA E ADDIZIONALE

    La sovraimposta e l'addizionale sono, entrambi, prelievi aggiuntivi rispettoall'imposta, previsti per legge (ai sensi dellart. 23 della Costituzione

    [riserva di legge relativa] ), che di solito vanno a favore degli enti locali

    (Province e Comuni), hanno quindi un destinatario diverso dal gettito delle

    imposte.

    Sia la sovraimposta che l'addizionale presentano una caratteristica che le

    distingue tra loro.

    In particolare, la sovraimposta un prelievo aggiuntivo rispetto

    all'imposta, il cui gettito va a favore di enti locali, che ha la stessa base

    imponibile dell'imposta.

    Supponiamo che la base imponibile IRPEF sia = 100.000 , la sovrimposta,

    se prevista, avr la stessa base imponibile dell'imposta e, quindi,100.000 .

    L'addizionale un prelievo aggiuntivo rispetto all'imposta, il cui gettito va

    a favore di enti locali ma ha come base imponibile l'imposta.

    Cos, se un soggetto ha una base imponibile =100.000 , prima su questa si

    deve calcolare lIRPEF, che supponiamo essere di 40.000 ; la base su cui

    calcolare laddizionale l'imposta, e quindi 40.000 . Quindi per poter

    determinare laddizionale si deve prima calcolare limposta mentre per la

    sovra imposta non necessario.

    Domanda: perch il legislatore utilizza due meccanismi cos diversi per

    ottenere lo stesso obbiettivo? La differenza si evidenzia nelle esenzioni:

    Nella sovraimposta quando, ad esempio, una categoria di soggetti

    esente dall'imposta (supponiamo i pensionati di guerra che non

    pagano l'IRPEF), questi soggetti pagano per la sovraimposta.

    Questo soggetto gode dellesenzione soltanto per limposta ma non

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    per la sovraimposta, in quanto essi hanno pur sempre una base

    imponibile, e la sovraimposta si paga sulla base imponibile.

    Nelladdizionale, se il soggetto gode delle esenzioni e non pagal'imposta, non ha una base imponibile su cui calcolare l'addizionale

    perch la base imponibile dell'addizionale l'imposta, che in questo

    caso zero perch il soggetto esente, quindi senza base imponibile

    come faccio calcolare l'imposta?

    La differenza tra questi due strumenti si coglie con riferimento alle ipotesi

    di esenzione posto che chi non paga limposta deve pagare la sovraimposta

    ugualmente, perch la base imponibile la stessa dellimposta e chi non

    paga limposta non paga laddizionale perch la base imponibile

    delladdizionale limposta. Pertanto il Legislatore ha previsto questi due

    strumenti (addizionale e sovraimposta) per motivi di politica economica,

    perch quando vuole che, chi non paga l'imposta non paghi nemmeno

    l'imposta aggiuntiva, prevede l'addizionale; se invece vuole che, sebbene

    non paghi limposta, paghi almeno l'imposta aggiuntiva preveder una

    sovraimposta.

    Nel nostro sistema c unaddizionale allIRPEF, per ha una base

    imponibile che non ha fondamento nell'imposta, per cui giuridicamente

    una sovraimposta.

    ALIQUOTA MEDIA E ALIQUOTA MARGINALE

    Laliquota media data dal rapporto tra l'imposta e la base imponibile.

    Laliquota media fondamentale perch serve a determinare il reale peso

    (o gravame) fiscale del soggetto.

    Esempio:pensiamo ad un soggetto che paga lIrpef : sulla prima frazione

    di reddito paga il 10%, sulla seconda il 20% e cos via fino alla

    tassazione completa. Poniamo che questo stesso soggetto abbia una base

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    imponibile di 100.000 e che limposta sia di 27.320 laliquota media

    sar data dal rapporto fra 27.320 /100.000 .

    Pertanto se un soggetto vuole conoscere qual il sue reale peso fiscale pusaperlo grazie al rapporto tra tutte le imposte pagate e la base imponibile.

    L'aliquota marginale quella che si applica sull'ultima frazione di base

    imponibile. Quando si parla di aliquota marginale si fa riferimento alle

    imposte progressive perch mentre nelle imposte proporzionale laliquota

    sempre la stessa, nelle imposte progressiva laliquota marginale laliquota

    che applichiamo per ultima cio quella pi elevata .

    Laliquota marginale ancora pi importante dell'aliquota media, perch

    serve a capire se economicamente conveniente produrre ulteriore quantit

    di reddito, infatti se essa molto alta allora non conviene produrre ulteriori

    quantit di reddito.

    Lo Stato deve allora cercare di abbassare le aliquote marginali per

    incentivare la produzione di reddito e conseguentemente sfavorendo

    levasione, pur se l'abbattimento delle aliquote marginali avvantaggerebbe i

    pi ricchi.

    FISCAL DRAG (o drenaggio fiscale)

    quel fenomeno in virt del quale, a seguito dell'inflazione, il reddito di

    un soggetto subisce un drenaggio ovvero una diminuzione.

    Supponiamo, ad esempio, che un soggetto guadagni nel 2002 50.000. Se

    l'anno successivo si verifica una forte inflazione, per mantenere inalterato il

    potere d'acquisto del lavoratore, bisogna aumentare anche il suo reddito.

    Supponiamo che gli venga aumentato del 3%. In termini nominali il suo

    reddito cresciuto ma in termini reali, invece, rimasto lo stesso. Ci in

    quanto lIRPEF un'imposta progressiva (aumentando la base imponibile

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    aumenta laliquota), per cui, nonostante il reddito sia stato aumentato, esso

    rientra in una fascia pi elevata.

    Per cui questo soggetto subisce il drenaggio fiscale perch aumentandosolo nominalmente la sua base imponibile questo soggetto

    pagher un imposta superiore a causa del drenaggio

    fiscale(laumento della base imponibile per inflazione comporta il

    drenaggi fiscale).

    LO SCHEMA DEL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO

    Nell'ambito del sistema tributario italiano unimportante differenza quella

    tra:

    Imposte Dirette e Imposte Indirette

    Sul Reddito Sul

    patrimonio

    IRPEF, IRPEG,

    IRAP

    (I

    mposta

    r

    egionale

    ICI

    Sui consumi Sui

    trasferimenti

    IVA (Che non

    si paga solo

    sulle

    prestazioni

    funebri,

    prestazioni

    sanitarie),

    Imposte di

    fabbricazione

    Imposta di

    registro,

    imposte

    ipotecarie e

    catastali

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    su

    lle attivit

    produttive)

    (sugli oli

    minerali, ad

    es. sullabenzina)

    RAPPORTO GIURIDICO DIMPOSTA

    Perrapporto giuridico dimposta si intende quel rapporto che si instaura

    tra soggetto attivo e soggetto passivo, che ha per oggetto l'imposta (in

    base ad un'obbligazione prevista dalla legge). Coloro che possono ricoprire il lato passivo dell'obbligazione

    tributaria possono essere:

    Le persone fisiche: sono tutte le persone fisiche che hanno raggiunto la

    maggiore et e che abbiano posto in essere il presupposto del tributo.

    necessario per distinguere tra persone fisiche residenti e persone fisiche

    non residenti, in quanto c' una differenziazione fiscale.In particolare:

    I soggetti ritenuti residenti in Italia pagano lirpef su tutti i redditi percepiti

    ovunque prodotti mentre per i soggetti non residenti in Italia lIrpef

    applicata solo per i redditi prodotti nel nostro Paese. Perch un soggetto sia

    fiscalmente residente in Italia non basta che sia iscritto al c.d. Ufficio

    Anagrafe, ma anche rilevante la situazione di fatto, cio che questo

    soggetto sia residente in Italia per almeno sei mesi e un giorno (, quindi,

    per la maggior parte all'anno).

    Le societ di persone: anchesse possono essere soggetti passivi

    dimposta. Tali societ non pagano n lIRPEF n lIRPEG, ma solo

    lIRAP (imposta regionale sulle attivit produttive); i soci delle societ di

    persone pagano, per, lIRPEF sulla loro quota.

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    Le associazioni tra artisti e professionisti: lassociazione paga lIRAP;

    gli associati pagano lIRPEF ognuno sulla loro quota di spettanza;

    Le societ di capitali: queste societ scontano lIRPEG. Qualunque tipo direddito produca una societ viene sempre considerato, per presunzione

    assoluta, "reddito d'impresa". Esistono sei categorie di redditi: redditi da

    capitale, redditi d'impresa, redditi da lavoro autonomo, redditi da lavoro

    dipendente, redditi fondiari, redditi diversi. La distinzione giustifica dal

    fatto che per ogni categoria di reddito sono previste modalit di

    accertamento diverse. Il legislatore ha voluto che le societ di capitali

    producessero solo redditi dimpresa, per