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Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 20 del 13 marzo 2012 59 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 242 del febbraio 01 Approvazione dei requisiti e degli standard, degli in- dicatori di attività e di risultato, degli oneri per l’accredi- tamento e della tempistica di applicazione, per le unità di offerta rivolte a minori/adolescenti in situazione di disagio psicopatologico (LR 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali”). [Servizi sociali] Note per la trasparenza: Approvazione, ai sensi della LR 16 agosto 00, n. “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali”, dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l’accredita- mento e della tempistica di applicazione, per le unità di offerta rivolte a minori/adolescenti affetti da disagio psichico, ossia l’unità operativa per l’assistenza psichiatrica ospedaliera in età evolutiva, la comunità terapeutica riabilitativa protetta per minori e adolescenti, la comunità educativa-riabilitativa per minori e adolescenti, nonché i requisiti aggiuntivi delle comu- nità educative diurne che accolgono anche minori/adolescenti con problemi psicopatologici. L’Assessore Daniele Stival di concerto con l’Assessore Remo Sernagiotto, riferisce quanto segue. Con Legge Regionale n. del 00 la Regione Veneto ha individuato le competenze dei soggetti pubblici e privati nell’attuazione dei processi di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento dei Servizi Sanitari, Socio-Sanitari e Sociali. Con deliberazione n. 2501 del 6 agosto 2004 la Giunta Regionale ha dato prima attuazione alla LR n. /00 appro- vando un provvedimento, assai complesso, che si articola, fra gli altri, nei seguenti punti: adozione della classificazione delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, nel puntuale rispetto della nor- mativa regionale e nazionale di riferimento; adozione del Manuale applicativo, che disciplina le fasi di ogni processo e la relativa tempistica, anche relativamente alle strutture già in esercizio e a quelle che "ex novo" sono assoggettate all'autorizzazione; definizione, in esecuzione dell'art. 10 LR n. 22/2002, dei requisiti minimi (organizzativi, strutturali e tecnologici) generali per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie, nonché dei requisiti minimi specifici per alcune delle strutture indicate nella classificazione. adozione, in aggiunta ai requisiti minimi, di ulteriori requisiti generali di qualificazione per l'accreditamento istituzionale. A modifica e integrazione della sopra richiamata DGR n. 2501/2004 si sono succeduti altri provvedimenti della Giunta Regionale tesi a perfezionare la definizione di alcune tipologie di strutture, a individuare i requisiti minimi generali e minimi specifici per tipologie di strutture precedentemente prive di apposita disciplina, nonché ad aggiornare alcuni requisiti per renderli maggiormente rispondenti alla normativa nel frattempo intervenuta. In particolare, ai fini del presente provvedimento si richiamano la DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 - “Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l’accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture sociosanitarie e sociali” e la DGR n. 1616 del 17 giugno 2008 - “Approvazione dei requi- siti e degli standard per le unità di offerta nell'ambito della salute mentale”. Una recente novità normativa che rende necessario un ul- teriore aggiornamento dei provvedimenti che regolamentano l’applicazione della Legge Regionale n. del 00 è rappre- sentato dal Progetto obiettivo regionale per la Tutela della Salute Mentale (2010-2012), approvato con DGR n. 651 del 9 marzo 010, la cui Appendice approfondisce la questione della Salute Mentale nell’Infanzia e Adolescenza prevedendo, tra l’altro: - l’istituzione di Centri di riferimento interUlss per il tratta- mento di episodi acuti in regime di ricovero ospedaliero; - l’istituzione di percorsi terapeutico riabilitativi, sia a livello semiresidenziale che residenziale (Comunità terapeutiche riabilitative protette per adolescenti). A tal fine la Direzione regionale competente (all’epoca denominata Piani e Programmi Socio Sanitari) ha costituito, d’intesa con la Direzione per i Servizi Sociali, competente in materia di minori e adolescenti, un Gruppo di Lavoro inte- grato che - a seguito di numerose consultazioni con i servizi distrettuali per l’età evolutiva, le comunità e le associazioni del privato sociale che operano nel settore dei minori e ado- lescenti, il tribunale per i minorenni, il pubblico tutore per i minori - ha prodotto un documento di requisiti e standard, riferito a tutte le unità di offerta rivolte a minori/adolescenti affetti da disagio psichico. In particolare, il succitato Allegato interessa le seguenti unità di offerta: unità operativa per l’assistenza psichiatrica ospedaliera in età evolutiva; comunità terapeutica riabilitativa protetta per minori e adolescenti; comunità educativa-riabilitativa per minori e adole- scenti; comunità educativa diurna (requisiti aggiuntivi delle co- munità educative diurne che accolgono anche minori/ado- lescenti con problemi psicopatologici). Ciascuna componente coinvolta ha accolto positivamente il documento elaborato dal Gruppo di lavoro, proponendo dei contributi migliorativi, tutti recepiti nell’ “Allegato A” al presente provvedimento, che si propone all’approvazione della Giunta regionale e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In applicazione dell’art. 19 della LR 22/2002, si propongono i seguenti oneri di accreditamento: - Unità Operativa per l’Assistenza Psichiatrica Ospedalie- ra in età evolutiva € 1.270,00 - Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta per minori e adolescenti € 1.270,00 - Comunità Educativa-Riabilitativa per minori e adole- scenti € 870,00 - Comunità Educativa Diurna € 870,00 stabilendo altresì che: gli oneri previsti per la procedura di accreditamento istitu- zionale sono dovuti esclusivamente dalle strutture afferenti ad una titolarità diversa da un’Azienda ULSS o Comune (anche in forma associata);

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Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 20 del 13 marzo 2012 59

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 242 del �� febbraio �01�

Approvazione dei requisiti e degli standard, degli in-dicatori di attività e di risultato, degli oneri per l’accredi-tamento e della tempistica di applicazione, per le unità di offerta rivolte a minori/adolescenti in situazione di disagio psicopatologico (LR 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali”).[Servizisociali]

Note per la trasparenza: Approvazione, ai sensi della LR 16 agosto �00�, n. ��

“Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali”, dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l’accredita-mento e della tempistica di applicazione, per le unità di offerta rivolte a minori/adolescenti affetti da disagio psichico, ossia l’unità operativa per l’assistenza psichiatrica ospedaliera in età evolutiva, la comunità terapeutica riabilitativa protetta per minori e adolescenti, la comunità educativa-riabilitativa per minori e adolescenti, nonché i requisiti aggiuntivi delle comu-nità educative diurne che accolgono anche minori/adolescenti con problemi psicopatologici.

L’Assessore Daniele Stival di concerto con l’Assessore Remo Sernagiotto, riferisce quanto segue.

Con Legge Regionale n. �� del �00� la Regione Veneto ha individuato le competenze dei soggetti pubblici e privati nell’attuazione dei processi di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento dei Servizi Sanitari, Socio-Sanitari e Sociali.

Con deliberazione n. 2501 del 6 agosto 2004 la Giunta Regionale ha dato prima attuazione alla LR n. ��/�00� appro-vando un provvedimento, assai complesso, che si articola, fra gli altri, nei seguenti punti:• adozione della classificazione delle strutture sanitarie,

socio-sanitarie e sociali, nel puntuale rispetto della nor-mativa regionale e nazionale di riferimento;

• adozione del Manuale applicativo, che disciplina le fasi di ogni processo e la relativa tempistica, anche relativamente alle strutture già in esercizio e a quelle che "ex novo" sono assoggettate all'autorizzazione;

• definizione, in esecuzione dell'art. 10 LR n. 22/2002, dei requisiti minimi (organizzativi, strutturali e tecnologici) generali per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie, nonché dei requisiti minimi specifici per alcune delle strutture indicate nella classificazione.

• adozione, in aggiunta ai requisiti minimi, di ulteriori requisiti generali di qualificazione per l'accreditamento istituzionale.A modifica e integrazione della sopra richiamata DGR n.

2501/2004 si sono succeduti altri provvedimenti della Giunta Regionale tesi a perfezionare la definizione di alcune tipologie di strutture, a individuare i requisiti minimi generali e minimi specifici per tipologie di strutture precedentemente prive di apposita disciplina, nonché ad aggiornare alcuni requisiti per renderli maggiormente rispondenti alla normativa nel frattempo intervenuta. In particolare, ai fini del presente provvedimento si richiamano la DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 - “Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di

risultato, degli oneri per l’accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture sociosanitarie e sociali” e la DGR n. 1616 del 17 giugno 2008 - “Approvazione dei requi-siti e degli standard per le unità di offerta nell'ambito della salute mentale”.

Una recente novità normativa che rende necessario un ul-teriore aggiornamento dei provvedimenti che regolamentano l’applicazione della Legge Regionale n. �� del �00� è rappre-sentato dal Progetto obiettivo regionale per la Tutela della Salute Mentale (2010-2012), approvato con DGR n. 651 del 9 marzo �010, la cui Appendice approfondisce la questione della Salute Mentale nell’Infanzia e Adolescenza prevedendo, tra l’altro:- l’istituzione di Centri di riferimento interUlss per il tratta-

mento di episodi acuti in regime di ricovero ospedaliero;- l’istituzione di percorsi terapeutico riabilitativi, sia a livello

semiresidenziale che residenziale (Comunità terapeutiche riabilitative protette per adolescenti).A tal fine la Direzione regionale competente (all’epoca

denominata Piani e Programmi Socio Sanitari) ha costituito, d’intesa con la Direzione per i Servizi Sociali, competente in materia di minori e adolescenti, un Gruppo di Lavoro inte-grato che - a seguito di numerose consultazioni con i servizi distrettuali per l’età evolutiva, le comunità e le associazioni del privato sociale che operano nel settore dei minori e ado-lescenti, il tribunale per i minorenni, il pubblico tutore per i minori - ha prodotto un documento di requisiti e standard, riferito a tutte le unità di offerta rivolte a minori/adolescenti affetti da disagio psichico.

In particolare, il succitato Allegato interessa le seguenti unità di offerta:• unità operativa per l’assistenza psichiatrica ospedaliera in

età evolutiva;• comunità terapeutica riabilitativa protetta per minori e

adolescenti;• comunità educativa-riabilitativa per minori e adole-

scenti;• comunità educativa diurna (requisiti aggiuntivi delle co-

munità educative diurne che accolgono anche minori/ado-lescenti con problemi psicopatologici).Ciascuna componente coinvolta ha accolto positivamente

il documento elaborato dal Gruppo di lavoro, proponendo dei contributi migliorativi, tutti recepiti nell’ “Allegato A” al presente provvedimento, che si propone all’approvazione della Giunta regionale e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

In applicazione dell’art. 19 della LR 22/2002, si propongono i seguenti oneri di accreditamento:

- Unità Operativa per l’Assistenza Psichiatrica Ospedalie-ra in età evolutiva

€ 1.270,00

- Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta per minori e adolescenti

€ 1.270,00

- Comunità Educativa-Riabilitativa per minori e adole-scenti

€ 870,00

- Comunità Educativa Diurna € 870,00

stabilendo altresì che:• gli oneri previsti per la procedura di accreditamento istitu-

zionale sono dovuti esclusivamente dalle strutture afferenti ad una titolarità diversa da un’Azienda ULSS o Comune (anche in forma associata);

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• la riscossione e l’accertamento del pagamento degli oneri come condizione per l’attivazione della visita di verifica è attribuita in via esclusiva all’Agenzia Regionale Socio Sanitaria;

• gli oneri riscossi dall’Agenzia Regionale Socio Sanitaria restino nella disponibilità della medesima quale corrispet-tivo per lo svolgimento delle attività di accreditamento.Inoltre, si ritiene opportuno per quanto riguarda la tempi-

stica e le procedure per l’autorizzazione all’esercizio e l’accre-ditamento delle unità d’offerta per la salute mentale rimandare alla DGR n. 2501/2004 e successive modifiche e integrazioni, mentre per quanto riguarda la verifica sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, prevista quale una delle imprescin-dibili condizioni per il rilascio dell’accreditamento, secondo quanto previsto dall’Art. 16 della LR ��/�00�, si propone che questa venga svolta sulla base degli indicatori di cui all’ “Al-legato B”, che rappresenta parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. D’altra parte, al fine di velocizzare l’introduzione e l’applicazione dei nuovi requisiti e standard di cui al documento allegato si propone altresì di demandare all’Agenzia Regionale Socio Sanitaria la predisposizione delle relative liste di verifica.

La Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria - Ser-vizio Tutela Salute Mentale è l’autorità competente al rilascio del provvedimento di autorizzazione all’esercizio per l’Unità Operativa per l’Assistenza Psichiatrica Ospedaliera in età evolutiva e per la Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta per minori e adolescenti, mentre la Direzione Servizi Sociali - Servizio Famiglia è l’autorità competente al rilascio del provvedimento di autorizzazione all’esercizio per la Comunità Educativa-Riabilitativa per minori e adolescenti e per la Co-munità Educativa Diurna; lo stesso dicasi per la responsabilità dell’istruttoria che porterà all’accreditamento istituzionale da parte della Giunta Regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all’appro-vazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura compe-tente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Vista la Legge 241/1990;- Vista la LR 11/2001 art.133;- Vista la LR 22/2002;- Vista la DGR n. 2473/2004 esecutiva;- Vista la DGR 2501/2004, esecutiva;- Vista la DGR n. 3855/2004 esecutiva;- Vista la DGR n. 393/2005 esecutiva;- Vista la DGR n. 4261/2005 esecutiva;- Vista la DGR n 2288/2006 esecutiva;- Vista la DGR n 84/2007 esecutiva;- Vista la DGR n 1616/�008 esecutiva.

delibera

1. di considerare le premesse, parte integrante e sostan-ziale del presente provvedimento;

2. di approvare l’ “Allegato A” del presente provve-dimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso,

recante i requisiti e gli standard per l’autorizzazione all’eser-cizio e l’accreditamento istituzionale delle unità di offerta rivolte a minori/adolescenti affetti da disagio psichico, ad integrazione e parziale sostituzione dell’allegato A della DGR 2473/2004;

3. di autorizzare le autorità competenti, in fase rilascio della autorizzazione all'esercizio, a concedere, per le strutture in esercizio e per quelle già autorizzate alla realizzazione, deroghe ai requisiti e agli standard strutturali dell’ “Allegato A” fino ad un massimo del 20%, con esclusione di quelli dove è espressamente negata tale possibilità;

4. di demandare all’Agenzia Regionale Socio Sanitaria la traduzione dei singoli standard dell’ “Allegato A” in requisiti articolati nel formato ufficiale di lista di verifica finora uti-lizzato, ad integrazione e parziale sostituzione della DGR n. 2501/2004;

5. di fissare gli importi degli oneri di accreditamento, previsti dall’art. 19 della LR ��/�00�, pari a quelli descritti in premessa;

6. di stabilire che gli oneri previsti per la procedura di accreditamento istituzionale sono dovuti esclusivamente dalle strutture afferenti ad una titolarità diversa da un’Azienda ULSS o Comune (anche in forma associata);

7. di attribuire in via esclusiva all’Agenzia Regionale Socio Sanitaria, la riscossione e l’accertamento del pagamento degli oneri come condizione per l’attivazione della visita di verifica;

8. di stabilire che gli oneri riscossi dall’Agenzia Regio-nale Socio Sanitaria restino nella disponibilità della medesima quale corrispettivo per lo svolgimento per le attività di accre-ditamento;

9. di stabilire che la verifica sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, prevista quale una delle imprescindibili condizioni per il rilascio dell’accreditamento, secondo quanto previsto dall’Art. 16 della LR 22/2002, verrà svolta sulla base degli indicatori di cui all’ “Allegato B”, che rappresenta parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

10. di demandare all’Agenzia Regionale Socio Sanitaria il conseguente aggiornamento della classificazione e del manuale delle procedure di attuazione della LR ��/�00�, documenti approvati con DGR 2501/2004;

11. di stabilire che la Direzione Attuazione Programma-zione Sanitaria - Servizio Tutela Salute Mentale è l’autorità competente al rilascio del provvedimento di autorizzazione all’esercizio per l’unità operativa per l’assistenza psichiatrica ospedaliera in età evolutiva e per la comunità terapeutica riabi-litativa protetta per minori e adolescenti, mentre la Direzione Servizi Sociali - Servizio Famiglia è l’autorità competente al rilascio del provvedimento di autorizzazione all’esercizio per la comunità educativa-riabilitativa per minori e adolescenti e per la comunità educativa diurna; lo stesso dicasi per la responsabilità dell’istruttoria che porterà all’accreditamento istituzionale da parte della Giunta Regionale

12. di demandare al Segretario regionale per la Sanità la costituzione con proprio provvedimento di una Commissione per il monitoraggio e la verifica dell’applicazione a livello locale dei requisiti e standard oggetto del presente provve-dimento;

13. di dare atto che la presente deliberazione non com-porta spesa a carico del bilancio regionale.

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Allegato A

UNITÀ OPERATIVA PER L’ASSISTENZA PSICHIATRICA OSPEDALIERA IN ETÀ EVOLUTIVA

(APO-EE)

Denominazione: Unità Operativa per il ricovero delle urgenze psichiatriche in età evolutiva (minori/adolescenti) (APO-EE) NB: ordinariamente >11 aa., ma con possibilità in grave emergenza di accogliere soggetti di età inferiore

Definizione: costituisce la componente ospedaliera del percorso di cura, dedicato specificamente ai soggetti in età evolutiva (minori/adolescenti) con disturbo psichiatrico in fase acuta accertato o in via di definizione diagnostica

Finalità: Ricovera pazienti inviati dai Servizi per l’Età Evo-lutiva, dal Pronto Soccorso o da altre UO ospedaliere, sentito il medico NPIA del Reparto, oppure in regime di TSO minori, secondo le modalità previste dalla DGR n. 847/2009

Utenza: Pazienti in età evolutiva (minori/adolescenti) af-fetti da disturbi mentali accertati o in via di definizione dia-gnostica in fase acuta con articolazione interna differenziata, al bisogno, per età

Capacità ricettiva: max 10 p.l.

Per essere autorizzata all’esercizio l’APO-EE, oltre a ri-spettare anche i requisiti previsti per l'area di degenza, deve conformarsi ai seguenti requisiti:

au 1L'accesso all’Unità Operativa per l’assistenza psichiatrica

ospedaliera in età evolutiva avviene, previo accordo con il medico di guardia dell’Unità Operativa:- su invio diretto dai Servizi per l’Età Evolutiva del terri-

torio;- su valutazione diagnostica da parte del Pronto Soccorso

dell'Ospedale o di altre Unità Operative; previo accordo su consulenza con il medico di guardia.

au �La struttura deve essere fisicamente ubicata negli ospedali

generali delle Aziende ULSS/Ospedaliere, dotati di Pronto Soccorso funzionante 24/24 e della pronta disponibilità in loco di strutture e/o competenze di altre branche specialistiche mediche e chirurgiche.

au 3La struttura organizza la propria attività per rendere di-

sponibili posti letto per ricoveri programmati e per ricoveri urgenti.

au 4L’Unità Operativa dispone oltre che degli spazi previsti

per l'area di degenza anche di ulteriori locali per soggiorno, attività educative e incontri con i familiari, oltre agli spazi necessari per le attività terapeutiche comuni.

au 5L’Unità Operativa è attiva 24 ore per tutti i giorni del-

l'anno.

au 6Il personale in servizio deve includere almeno le seguenti

figure professionali:- Medico Neuropsichiatra dell’Infanzia e dell’Adolescenza

(NPIA);- Psicologo-psicoterapeuta, con comprovata esperienza nel

lavoro con l’utenza fascia di età target;- Infermiere;- Operatore Socio Sanitario (OSS);- Terapista della Riabilitazione Psichiatrica e\o Educatore

Professionale (con presenza programmata);- Assistente Sociale (con presenza programmata).

au 7La presenza degli operatori deve essere garantita rispetto

alle esigenze dell’utenza; deve essere sempre garantita nel-l’arco delle 24 ore l’assistenza del Neuropsichiatra infantile sia di giorno che di notte.

au 8Deve essere presente un responsabile medico NPIA che

avrà anche tra i suoi compito la programmazione clinica in raccordo con i Servizi territoriali di riferimento per i pazienti ricoverati, il Miglioramento Continuo di Qualità, la formazione del personale, il rapporto con le associazioni dei familiari.

au 9Devono essere rispettate tutte le garanzie di comunicazione

e relazione dei pazienti ricoverati e delle loro famiglie, previste dalla normativa nazionale e internazionale recepita dall’Italia, in base alle necessità cliniche e su progetto personalizzato.

au 10All’atto del ricovero viene definito il progetto individualiz-

zato di gestione del ricovero, in collaborazione con il Servizio territoriale per l’Età Evolutiva di riferimento, che resta il ti-tolare del caso e con l’eventuale coinvolgimento dell’Autorità Giudiziaria (ordinaria e minorile) nei casi di ricovero senza consenso o in tutte le situazioni in cui le accertate difficoltà di collaborazione con la famiglia non garantiscano il diritto alla salute del minore di età. Il progetto personalizzato deve attivare le risorse esterne di assistenza ai minori, per garantire la globalità e specificità dell’intervento e favorire la dimissione riducendo al minimo la durata del ricovero.

au 11Il progetto individualizzato di ricovero è fin dall’inizio

orientato alla definizione del percorso di presa in carico suc-cessiva, in collaborazione con i Servizi territoriali per l’Età Evolutiva, in regime di trattamento ambulatoriale, o semire-sidenziale, o residenziale (CTRP o CER).

au 1�Alla conclusione del ricovero, viene compilata una lettera

di dimissione che deve contenere: il periodo di degenza, la diagnosi (secondo ICD10 e\o DSM IV) di ingresso e di di-missione, le condizioni dell'utente alla dimissione, gli esami diagnostici effettuati, gli interventi effettuati, e il progetto individualizzato di trattamento post-ricovero, concordato col Servizio per l’Età Evolutiva titolare del caso e condiviso con la

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famiglia quando possibile. La lettera è inviata alla Famiglia o a chi esercita la tutela, al Pediatra di libera scelta o al Medico di medicina generale, al Servizio competente.

au 13Devono essere già definiti, chiaramente esplicitati e rigo-

rosamente applicati i protocolli operativi necessari per affron-tare, nel rispetto dei diritti della persona, le situazioni di grave agitazione che possano essere pericolose per sé e per gli altri.

ACCREDITAMENTOPer essere accreditata ogni Unità Operativa deve:

1. essere in possesso dell'Autorizzazione all'esercizio;�. essere in possesso della documentazione attestante la

collocazione nella programmazione locale come indicata nel piano strategico della Direzione aziendale, nonché nel Piano di Zona;

3. documentare un Sistema di gestione e di controllo di qua-lità in grado di rispondere ai seguenti requisiti:

Bacino di utenza:I posti letto in APO-EE in ambito regionale sono indivi-

duati in uno ogni 100.000 abitanti.

accr 1Viene redatto un report annuale di valutazione del numero di

ricoveri volontari e in TSO, dell'indice di occupazione, della du-rata media dei ricoveri, delle caratteristiche dei ricoveri protratti, del turnover dei pazienti, degli eventuali eventi critici avvenuti.

accr �Viene redatto un rapporto annuale di valutazione della

congruità dei DRG di dimissione rispetto alle finalità speci-fiche delineate dalla Regione.

accr 3Qualora fosse necessario, su valutazione concordata con il

Medico NPIA di guardia del APO-EE, mantenere il giovane paziente in osservazione presso il PS, prima di un eventuale ri-covero, devono essere contemporaneamente disponibili ambienti adeguati e personale competente gestito dal APO-EE.

accr 4Dovranno essere anche organizzati gli interventi rivolti ai

soggetti minori di età con disturbi del comportamento alimentare (DCA) in comorbilità o meno con disturbi della personalità.

Denominazione COMUNITÀ TERAPEUTICA RIABILITATIVA PROTETTA PER MINORI E ADOLESCENTI

Definizione È una comunità residenziale per minori/adolescenti affetti da psicopatologia rilevante, con risorse perso-nali attivabili attraverso adeguati interventi terapeutici riabilitativi intensi e continuativi, e per soggetti in si-tuazione di grave disagio psico-relazionale, con even-tuali gravi disturbi del comportamento e con eventuali condizioni di precarietà familiare.

Finalità Ha finalità terapeutiche - riabilitative intensive ed esten-sive. Accoglie minori in dimissione da strutture ospe-daliera o comunque in condizioni psicopatologiche che richiedono interventi importanti di protezione e cura.Gli interventi devono essere personalizzati, continua-tivi, prolungati e definiti all’interno di un progetto terapeutico specifico, individuale, monitorabile e veri-ficabile.

Utenza La fascia d’età è compresa tra gli 11 anni e il compi-mento della maggiore età, con possibilità di prolun-gare l’accoglienza qualora l’ingresso sia avvenuto prima dei 18 anni.Nel caso di inserimenti da parte del Centro Giustizia Minorile su mandato dell’Autorità Giudiziaria si prevede, l’accoglienza di giovani adulti tra i 18 e i �1 anni, necessariamente affetti principalmente e conti-nuativamente da psicopatologia rilevante che hanno avuto provvedimenti penali per reati commessi prima dei 18 anni.L’ampiezza della fascia d’età e delle patologie ri-chiede una attenta e adeguata articolazione e diversi-ficazione degli spazi, delle attività e degli interventi che devono rispondere alle specifiche esigenze della pre-adolescenza e dell’adolescenza nonché della con-dizione della minori d’età rispetto all’età adulta.

Capacità ricet-tiva

Fino ad un massimo di 12 (dodici) ragazzi/e contem-poraneamente, comprensivi dei � posti di pronta acco-glienza. Si prevede utenza di ambo i sessi.

Accesso Accoglienza ordinaria:L’accoglienza è sempre curata da un servizio pub-blico socio-sanitario e/o dal Ministero della Giustizia attraverso i suoi uffici amministrativi e tecnici.L’accoglienza/dimissione avviene esclusivamente at-traverso decisione di UVMD a cui partecipa la CTRP individuata.Il servizio territorialmente competente porta in UVMD il progetto quadro comprensivo di una dettagliata e documentata relazione che evidenzi la presenza di una psicopatologia, la diagnosi funzio-nale e la descrizione delle competenze del contesto familiare e ambientale.Il verbale deve essere inviato agli uffici regionali preposti alla vigilanza sulla protezione e tutela dei minori.Pronta accoglienzaIn tutte le comunità devono essere previsti 2 posti di pronta accoglienza per i minori, con diagnosi specifica, che accedono attraverso i servizi per l’Età Evolutiva Territoriali.Nel caso di tramite il Ministero della Giustizia attra-verso i suoi uffici amministrativi e tecnici si prevede, in assenza di diagnosi pregressa, l’accesso in pronta accoglienza per minori in condizione di sospetta psicopatologia ma non in stato di grave agitazione psichica, finalizzata ad interventi di protezione e cura e ad una prima valutazione psico-diagnostica e prognostica.Per entrambi gli accessi in pronta accoglienza, entro 30 giorni deve essere definito il progetto quadro e la validazione in UVMD.

Presa in carico e Progetto Quadro

La responsabilità e la titolarità della presa in carico di ciascun minore di età e della sua famiglia è del Servizio per l’Età Evolutiva del territorio di resi-denza del minore. Il servizio ha anche la responsa-bilità della definizione e della stesura del progetto quadro (P.Q.). Il P.Q. deve essere definito ai sensi delle Linee Guida per i servizi sociali e sanitari e deve esplicitare l’insieme coordinato e integrato degli interventi sociali, sanitari ed educativi rivolti al minore di età e alla sua famiglia sia relativamente ai compiti attribuiti alla comunità che quelli dei servizi del territorio. Resta comunque in capo ai servizi in-vianti del territorio di provenienza la presa in carico della famiglia, nonché la segnalazione all’Autorità Giudiziaria minorile in tutte le situazioni in cui le accertate difficoltà di collaborazione con la famiglia non garantiscano il diritto alla salute del minore di età. Il PQ è approvato dall’UVMD del territorio di residenza del minore.Nel caso in cui il minore sia oggetto di un provve-dimento della Autorità Giudiziaria la responsabilità diagnostica e riabilitativa rimane in capo al servizio per l’Età evolutiva, mentre la titolarità del P.Q. va in capo ai servizi di protezione e tutela, o nel caso all’Ufficio Servizi Sociali per i Minorenni del Mini-stero della Giustizia.

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Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 20 del 13 marzo 2012 63

Per essere autorizzata all’esercizio la COMUNITÀ TE-RAPEUTICA RIABILITATIVA PROTETTA PER MINORI/ADOLESCENTI deve conformarsi ai seguenti requisiti:

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI

au 1La CTRP è dotata delle caratteristiche delle civili abitazioni,

ed ha una organizzazione interna che garantisce:• gli spazi e i ritmi di una ospitalità di tipo familiare (ambienti

personalizzati, cucina per la preparazione dei pasti);• specifiche attività sanitarie, con spazi dedicati per il per-

sonale, per i colloqui e per le riunioni.

au �La superficie utile funzionale non deve essere inferiore a

�0 mq per utente.

au 3Sono previste per le stanze singole almeno 9 mq (non de-

rogabili) e per le stanze doppie almeno 16 mq (derogabili del 10% per le strutture già attive).

au 4Nella struttura dovranno essere previste delle opportune

forme di evacuazione e individuate le vie di fuga in ragione del rischio equivalente alla collocazione abitativa.

au 5Gli spazi dedicate ai servizi generali devono essere ade-

guati al numero di ospiti e tali da garantire lo svolgimento delle funzioni di:• cucina e dispensa,• di lavanderia e di guardaroba.Rientrano tra gli spazi dedicati ai servizi generali, e devono

quindi essere garantiti:• locali per attività amministrative;• locali per attività sanitarie: visite mediche e colloqui;• spogliatoio e deposito effetti personali;• servizi igienici per il personale.

au 6Le stanze devono essere adeguatamente arredate e per-

sonalizzate, prevedendo almeno un armadio personale per conservare oggetti e indumenti personali.

au 7Gli spazi dedicati alle attività comuni devono essere ade-

guati al numero degli ospiti e tali da garantire lo svolgimento delle funzioni di soggiorno, pranzo, socializzazione, attività ricreative e attività riabilitative secondo le modalità di inter-vento previste nel progetto riabilitativo.

au 8Negli alloggi deve essere garantita la presenza di almeno

un servizio igienico ogni 3 utenti, facilmente accessibile dalla stanza da letto.

In corrispondenza agli spazi dedicati ai servizi collettivi deve essere localizzato almeno un gruppo di servizi igienici comuni, in posizione tale da essere facilmente raggiungibile dagli utenti con percorsi brevi.

REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI

au 9L’Ente Gestore ha la responsabilità di garantire e certifi-

care che tutto il personale della Comunità è stato selezionato in base a criteri di competenza, disponibilità, motivazione, capacità di lavorare in gruppo, esperienza documentata e inquadrato secondo il proprio profilo professionale. I criteri devono essere esplicitati.

Il personale della comunità in servizio include almeno le seguenti professionalità essenziali con documentata e com-provata esperienza nel lavoro con l’utenza fascia di età target accolta in comunità:• Neuropsichiatra Infantile in via prioritaria e in subordine

Psichiatra con documentata esperienza nell’ambito di ser-vizi per l’età evolutiva;

• Psicologo psicoterapeuta;• Infermiere;• Educatori professionale sanitario e/o tecnico della riabili-

tazione psichiatrica;• Operatore socio sanitario e/o operatore tecnico assisten-

ziale.Per favorire la costruzione di un lavoro di rete con i servizi

referenti del caso, nonché l’attivazione delle risorse di socia-lizzazione del territorio su cui insiste la CTRP, è auspicabile la presenza programmata di una Assistente Sociale anche in forma di consulenza.

au 10Devono essere garantite le attività amministrative e di

segreteria e personale ausiliario.

au 11Deve essere garantita la compresenza diurna degli operatori

idonei ad attuare gli obiettivi previsti nel progetto terapeutico-riabilitativo individualizzato (rispettando il rapporto operatori/ utenti previsto di 1,3/1).

Anche con numero minimo di utenti presenti deve essere garantita la compresenza di almeno � operatori.

Nelle ore notturne deve essere garantita: la presenza di almeno 1 operatore strutturato nelle ore notturne nonchè la reperibilità del Responsabile Clinico.

au 1�La struttura prevede un Responsabile Clinico, in possesso

in via prioritaria della qualifica di Neuropsichiatra Infantile e in subordine della qualifica di Psichiatra con documentata esperienza nell’ambito di servizi per l’età evolutiva. Qualora il Responsabile Clinico sia condiviso da più sedi di servizio, uno degli operatori, a tempo pieno della struttura, con la qualifica di Psicologo-psicoterapeuta deve essere identificato quale coordinatore di sede.

REQUISITI MINIMI PROCEDURALI

au 13La Comunità, che collabora costantemente con il servizio

responsabile del caso, ha il compito di declinare il piano tera-peutico educativo e riabilitativo nell’ambito del P.Q.. Il piano terapeutico educativo e riabilitativo individualizzato deve essere condiviso e sottoscritto, se la situazione lo consente,

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Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 20 del 13 marzo 201264

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dai genitori, o altro legale rappresentante del minore, nonché dalla comunità e dai servizi e monitorato dal servizio titolare del caso e, qualora il minore sia soggetto a misure penali, in accordo con il Centro Giustizia Minorile. Qual’ora i genitori non possano essere informati deve esserne specificato il motivo.

au 14In Comunità deve essere presente per ogni minore ospite

copia del progetto quadro e del piano terapeutico educativo e riabilitativo.

au 15I genitori o chi esercita la potestà genitoriale devono essere

informati della programmazione degli interventi terapeutico-riabilitativi e di ogni fatto rilevante relativo al minore.

au 16Il piano terapeutico educativo e riabilitativo individualiz-

zato, dovrà essere formulato entro i primi 30 giorni dall’ac-coglienza del minore e deve essere coerente con il Progetto Quadro in relazione a:• la diagnosi formulata dal servizio inviante;• le caratteristiche del minore, dei suoi bisogni e del suo

contesto familiare e sociale;• gli obiettivi terapeutici riabilitativi;

Deve inoltre comprendere:1. l’individuazione dell’operatore responsabile del Progetto

terapeutico individuale;2. le modalità di coinvolgimento possibile del minore e della

sua famiglia rispetto alla costruzione del progetto terapeu-tico-riabilitativo individualizzato, in collaborazione con il servizi inviante;

3. gli obiettivi specifici degli interventi;4. le azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi in

relazione a: professionalità coinvolte (chi fa che cosa), la descrizione degli interventi previsti (che cosa si intende fare), le modalità in cui le azioni saranno realizzate (come), gli spazi in cui si realizzeranno gli interventi (dove), i tempi in cui saranno realizzate le azioni sia nella frequenza che nella scansione temporale (quando e per quanto tempo);

5. l’organizzazione della giornata e delle attività in conside-razione delle esigenze e dei ritmi di vita di ciascun ospite (es. possibilità di riposo, possibilità di avere dei momenti individuali), nonché di eventuali condizioni di disabilità del minore;

6. le modalità e i tempi di verifica del piano terapeutico edu-cativo e riabilitativo individualizzato (procedure, tempi e strumenti), coerenti con quelle del progetto quadro; deve essere esplicitato il sistema di valutazione dei risultati adottato, i cui dati in output costituiranno gli elementi per ridefinire il Progetto di intervento. I momenti di veri-fica devono coinvolgere gli operatori della comunità e dei servizi invianti/territoriali.

au 17È compito dell’operatore responsabile del caso del Servizio

inviante e dell’operatore della Comunità la presentazione del piano terapeutico educativo e riabilitativo individualizzato al minore alla sua famiglia.

au 18L’Ente Gestore deve assicurare l’adempimento degli ob-

blighi di comunicazione all’Autorità Giudiziaria previsti dalla L. 149/01 (entrata, monitoraggio semestrale e uscita) nonché i relativi adempimenti regionali.

au 19Deve essere presente nella struttura un registro in cui

vengono indicati i nominativi degli ospiti e di una persona di riferimento (familiare o tutore) oltre ai referenti del Servizio inviante con relativo indirizzo e recapito telefonico. Tale re-gistro deve essere sistematicamente aggiornato, avendo cura di registrare gli eventuali periodi di assenza degli ospiti della struttura.

Per essere accreditata ogni CTRP deve:1. essere in possesso dell’Autorizzazione all’esercizio;�. essere in possesso della documentazione attestante la col-

locazione nella programmazione locale come indicata nel piano strategico concordato fra il Dipartimento di Salute Mentale e la Direzione aziendale, nonché nel Piano di Zona;

3. documentare un Sistema di gestione e di controllo di qua-lità in grado di rispondere ai seguenti requisiti:

accr 1L’Ente Gestore deve definire e documentare il progetto della

comunità. Tale progetto deve essere coerente con la mission della struttura, deve descrivere le modalità di integrazione con il territorio e la programmazione di attività coerenti con gli altri servizi (rivolti ai minori) attivi nel territorio. Lo stesso progetto inoltre dovrà essere rivisto e aggiornato, almeno ogni 5 anni.

L’Ente Gestore, nell’ambito dei servizi che offre deve definire gli obiettivi e le strategie di carattere generale che interessano l’attività complessivamente svolta, nonché gli obiettivi specifici per ogni singolo intervento. Gli uni e gli altri (obiettivi generali e specifici) devono essere coerenti tra di loro e con i bisogni individuati.

Devono essere già definiti, chiarimenti esplicitati e rigo-rosamente applicati i protocolli operativi necessari per af-frontare, nel rispetto dei diritti della persona, le situazioni di agitazione che possano essere pericolose per se e per gli altri, in conformità e rispetto del documento “Contenzione fisica in psichiatria: una strategia possibile di prevenzione” elaborato dal gruppo di lavoro interregionale Salute Mentale su richiesta del Ministero della Salute.

accr �Deve essere definito e documentato un chiaro Regolamento

Interno della Struttura, coerente con gli obiettivi terapeutici e riabilitativi propri della struttura, del quale deve essere fornita copia ed informazione agli utenti.

Tale regolamento deve descrivere:1) i diritti e gli obblighi che Ìutente assume con l'accettazione

del programma di assistenza;�) le regole relative al comportamento degli operatori e degli

utenti;3) le eventuali regole di vita comunitaria quotidiana.

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Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 20 del 13 marzo 2012 65

accr 3Vi sono buone procedure scritte in relazione alle diverse

forme di collaborazione con:Il Servizio Distrettuale per l’Età Evolutiva.I consultori familiari, per problematiche complesse.Il Servizio di Urgenza/emergenza.I SERD, con le comunità terapeutiche per tossicodipendenti

e con gli eventuali nuclei di alcologiaI medici di Medicina generale.

accr 4Vi sono procedure relative alla gestione trasparente delle

liste di attesa e agli eventuali criteri di priorità.

accr 5Oltre alla cartella medica, vi sono anche una cartella o

scheda infermieristica e, per le strutture riabilitative, una cartella riabilitativa, eventualmente unite in una unica car-tella integrata.

La documentazione può essere su supporto cartaceo o informatico, garantendo anche in questo caso un controllo sugli accessi a tutela della privacy e adeguati strumenti per la conservazione sicura dei dati.

Le cartelle cliniche sono accuratamente redatte, ordinate e ben leggibili.

La cartella deve essere redatta in grafia leggibile e con un facile riconoscimento della titolarità degli aggiornamenti.

accr 6Ciascun operatore ha un proprio fascicolo dove vengono

conservati tra l’altro:a. un curriculum aggiornato;b. la documentazione dei corsi a cui ha partecipato come

discente e come docente.

accr 7La formazione coinvolge tutto il personale che utilizza

pienamente, ove previsto, il tempo contrattualmente riservato all’attività di formazione.

accr 8È richiesto alle comunità di garantire un progetto formativo

annuale per tutti gli operatori.

accr 9Deve essere garantita la supervisione a tutto il personale

della Comunità. Il supervisore deve essere individuato tra professionisti con comprovata esperienza nell’ambito.

accr 10Esistono buone pratiche uniformi, condivise, esplicitate e

comprovate, per far visitare e per illustrare la struttura prima dell’ammissione al possibile utente ed eventualmente ai fami-liari, e per l’accoglimento del paziente.

accr 11L'organizzazione della giornata e delle attività deve te-

nere in considerazioni le esigenze e i ritmi di vita di ciascun ospite (es. possibilità di riposo, possibilità di avere dei mo-menti individuali, possibilità alla partecipazione alle attività organizzate, ecc.)

accr 1�Il tempo di accoglienza massimo è di 6 mesi. L’eventuale

proroga, comunque deve essere successiva alla rivalutazione diagnostica e prognostica e alla definizione di un nuovo pro-getto specifico concordato tra servizi e comunità. Il progetto deve essere validato dall’UVDM, con particolare attenzione al contenimento dei tempi di permanenza in CTRP.

Anche il verbale di proroga, che deve contenere motivazioni e tempi, deve essere inviato agli uffici regionali preposti alla vigilanza sulla protezione e tutela dei minori.

Denominazione COMUNITÀ EDUCATIVA-RIABILITATIVA PER MINORI E ADOLESCENTI

Definizione È un servizio educativo, terapeutico e riabilitativo con il compito di accogliere temporaneamente il minore/adolescente in situazione di evidente disagio psico-so-ciale e/o con gravi disturbi di comportamento.

È finalizzata a pazienti affetti da psicopatologia im-portante, in situazione di disagio psico-relazionale, con presenza o meno di disturbi del comportamento, non più in situazione di gravità, che hanno attivato, o iniziato ad attivare, risorse personali sufficienti per la ripresa delle attività e degli interessi propri dell’età adolescenziale (scuola, vita gruppo dei pari extra comunitaria),e che, in presenza di condizioni familiari precarie, hanno ancora bisogno di un contesto terapeu-tico strutturato.

Finalità Ha finalità educative terapeutico e riabilitative volte al recupero psico- sociale del minore/adolescente accolto.Gli interventi devono essere personalizzati, continua-tivi, prolungati e definiti all’interno di un progetto educativo riabilitativo specifico, individuale e monito-rabile e verificabile da un’équipe multi professionale.

Utenza La fascia d’età è compresa tra gli 11 e sino al compi-mento della maggiore età. Dai 18 ai 21 anni l’acco-glienza è possibile solo per gli ospiti già precedente-mente accolti.L’ampiezza della fascia d’età richiede una attenta articolazione e diversificazione degli spazi e delle attività che devono rispondere alle specifiche esigenze della pre-adolescenza e dell’adolescenza nonché della condizione della minori d’età rispetto all’età adulta. Inoltre è specifica competenza degli uffici regionali l’autorizzazione e l’accreditamento delle Cer, è com-pito quindi della Regione prevedere nella attività di programmazione la diversificazione e la quantifica-zione delle Unità di Offerta.

Capacità ricet-tiva

Fino ad un massimo di 12 (dodici) ragazzi/e contempo-raneamente., comprensivi dei posti di accoglienza Si prevede utenza di ambo i sessi.

Per essere autorizzata all’esercizio la COMUNITÀ EDUCA-TIVA-RIABILITATIVA PERPREADOLESCENTI/ADOLESCENTI deve conformarsi ai seguenti requisiti:

au 1L’Ente Gestore deve definire, fin dal momento della sua

costituzione, la mission, ovvero l'impegno che, attraverso lo svolgimento delle attività, si vuole dedicare al raggiungimento di un obiettivo generale di carattere socio-educativo e riabi-litativo. L’Ente Gestore deve definire il risultato generale da raggiungere, individuare le tipologie di utenza (specificando fascia di età, tipologie di disturbi e patologie affrontate) e i servizi di riferimento. Dovrà inoltre indicare il progetto educa-tivo, terapeutico e riabilitativo generale del servizio, nel quale devono essere esplicitate teorie di riferimento, modelli e stru-

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Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 20 del 13 marzo 201266

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menti operativi. Devono inoltre essere individuate le strategie di sviluppo che il servizio intende perseguire Il progetto di comunità a cura dell’ente gestore è sviluppato in accordo con i servizi di Neuropsichiatria dell’Età Evolutiva dell’Azienda ULSS territorialmente competente e con i servizi che assicu-rano nel territorio la funzione di tutela minorile.

au �L’accoglienza è sempre mediata da un servizio pubblico

(servizio di protezione e tutela del minore e/o servizio per l’Età evolutiva) e dal Ministero della Giustizia attraverso i suoi uffici amministrativi e tecnici.

L’accoglienza/dimissione è sempre programmata e con-fermata dall’ UVMD.

Il servizio deve presentare alla Comunità una dettagliata e documentata relazione che presenti l’eventuale presenza di una psicopatologia, la diagnosi funzionale e le descrizioni e competenze del contesto familiare e ambientale.

In tutte le CER devono essere previsti almeno 1 o 2 posti di pronta accoglienza per i minori e i ragazzi, con diagnosi specifica, che accedono attraverso i servizi socio-sanitari territoriali.

au 3Nella Carta del Servizio sono definiti i criteri per l’accesso

ai servizi della Comunità Educativa-Riabilitativa, le modalità di funzionamento degli stessi, le condizioni per facilitare le valutazioni del servizio da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, le procedure per assicurare la tutela degli utenti finali.

(M-au - 0.3)Gli ambienti e le attrezzature della Comunità Educativa-

Riabilitativa devono essere sottoposti a pulizia giornaliera esplicitare modalità utilizzate.

au 4Il rapporto numerico tra operatori (escluso personale am-

ministrativo e personale non assistenziale) e ospiti deve essere tale da garantire la presenza di un rapporto operatore (tempo pieno equivalente) / utente almeno pari a 1/1,5.

Tali operatori devono possedere la qualifica prevista per chi svolge le funzioni di educazione con rapporto di lavoro retribuito per almeno il 75%. Il rimanente 25% potrà essere composto da operatori volontari opportunamente preparati che operano nella struttura in forma continuativa.

L’ente gestore ha la responsabilità di garantire e certificare che tutto il personale è stato selezionato in base a criteri di competenza, disponibilità, motivazione, capacità di lavorare in gruppo, esperienza documentata e inquadrate secondo il loro profilo professionale. I criteri devono essere esplicitati.

Le figure previste quali essenziali con documentata e comprovata esperienza nel lavoro con l’utenza fascia di età target accolta in comunità sono:- Psicologo specialista / psicoterapeuta;- Infermiere;- Educatore professionale sanitario o Educatore professio-

nale Animatore. (L’educatore Professionale deve essere in possesso alternativamente del diploma di laurea triennale per Educatore Sanitario o del diploma di Educatore Profes-sionale Animatore, conseguito attraverso i corsi regionali triennali di formazione specifica, o del diploma di laurea di

Educatore Professionale o di altro titolo riconosciuto equi-pollente dallo stato e dalla Regione, o del diploma di laurea in Scienze dell’Educazione o Scienze della Formazione e dell’Educazione con indirizzo di Educatore Professionale, o altro titolo riconosciuto equipollente dallo Stato e dalla Regione Veneto. (vedi - ED/R au 1-2-3…),

- Operatore socio sanitario e/o Operatore tecnico assisten-ziale.Devono essere garantite le attività amministrative e di

segreteria.Deve essere garantita la compresenza diurna degli opera-

tori rispettando il rapporto operatori / utenti previsto (1/1,5) garantendo personale idoneo per l’attuazione degli obiettivi previsti nei PEI degli ospiti. Anche con numero di utenti minimo presenti deve essere garantita la presenza di � operatori.

La dotazione organica del servizio deve garantire la pre-senza di almeno due operatori strutturati nelle ore notturne.

La presenza dell’infermiere deve essere programmata in modo da garantire la somministrazione degli eventuali farmaci almeno in tre fasce orarie nell’arco delle �4 ore.

La struttura prevede la consulenza, anche solo telefonica, di un Neuropsichiatra Infantile consulente della Comunità per le situazioni di riacutizzazione della patologia nelle fasce orarie non coperte dal Servizio per l’Età Evolutiva territorial-mente competente.

Considerate le particolari e variabili tipologie dell’utenza gli standard organizzativi minimi devono comunque essere graduati e - se necessario - rafforzati in relazione al progetto individualizzato elaborato per ciascun minore.

au 5La struttura prevede un Responsabile Clinico, in possesso di

laurea in Psicologia, iscrizione all’albo degli psicoterapeuti e una comprovata competenza nell’ambito dell’utenza specifica.

Avrà compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di promozione e valutazione della qualità dei Servizi, di mo-nitoraggio e documentazione delle esperienze, di sperimenta-zione dei servizi innovativi, di raccordo tra i Servizi invianti e i Servizi del territorio, di adempimento degli obblighi previsti dalla legge 4 maggio 1983 n. 184 (così come modificata dalla legge �8 marzo �001 n. 149), di collaborazione con le fami-glie (quando possibile) e la Comunità locale, anche al fine di promuovere la cultura dell’accoglienza.

au 6La struttura deve essere situata e attrezzata in modo da

garantire i seguenti aspetti:facilità di collegamenti con le sedi scolastiche e/o lavorative

dei minori/adolescenti. accessibilità ai servizi essenziali (es.: presidi sanitari, comune,…) e generali (es.: cinema, luoghi di aggregazione, centri sportivi, luoghi di culto,..).

au 7La CER è dotata delle caratteristiche delle civili abitazioni,

ed ha una organizzazione interna che garantisce: sia gli spazi e i ritmi di una ospitalità di tipo familiare (ambienti perso-nalizzati, tutela della privacy, cucina per la preparazione dei pasti); sia specifiche attività sanitarie, con spazi dedicati per il personale, per i colloqui e per le riunioni.

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Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 20 del 13 marzo 2012 67

au 8La superficie utile funzionale non deve essere inferiore a

20 mq per utente;

au 9Sono previste per le stanze singole 9 mq (non derogabili)

e per le stanze doppie 16 mq (derogabili del 10% per le strut-ture già attive). Le stanze triple non possono essere inferiori a 24 mq (derogabili del 10% per le strutture già attive) e sono autorizzate solo in Comunità Educative Riabilitative attive precedentemente a questi standard.

au 10Nella struttura dovranno essere previste delle opportune

forme di evacuazione e individuate le vie di fuga in ragione del rischio equivalente alla collocazione abitativa.

au 11Gli spazi dedicate ai servizi generali devono essere ade-

guati al numero di ospiti e tali da garantire lo svolgimento delle funzioni di:

cucina e dispensa;di lavanderia e di guardaroba.Rientrano tra gli spazi dedicati ai servizi generali, e devono

quindi essere garantiti:locali per attività amministrative;locali per attività sanitarie: visite mediche e colloqui;spogliatoio e deposito effetti personali;servizi igienici per il personale.

au 1�Le stanze devono essere adeguatamente arredate e per-

sonalizzate, prevedendo almeno un armadio personale per conservare oggetti e indumenti personali.

Gli spazi dedicati alle attività comuni devono essere ade-guati al numero degli ospiti e tali da garantire lo svolgimento delle funzioni di soggiorno, pranzo, socializzazione, attività ricreative e attività riabilitative secondo le modalità di inter-vento previste nel progetto riabilitativo.

au 13Negli alloggi deve essere garantita la presenza di almeno

un servizio igienico ogni 3 utenti, facilmente accessibile dalla stanza da letto.

In corrispondenza agli spazi dedicati ai servizi collettivi deve essere localizzato almeno un gruppo di servizi igienici comuni, in posizione tale da essere facilmente raggiungibile dagli utenti con percorsi brevi.

au 14I pasti devono normalmente essere preparati e consumati

all’interno della Comunità.

au 15L’Ente Gestore definisce eventuali progetti di accom-

pagnamento e reinserimento famigliare lavorativo sociale caratterizzati da flessibilità nell’utilizzo delle risorse, degli spazi e dei tempi.

La responsabilità e la titolarità della definizione e della stesura del progetto quadro (P.Q.) è del Servizio per l’Età

Evolutiva del territorio di provenienza del minore. Il P.Q. predisposto con la collaborazione della famiglia deve essere definito ai sensi delle L.G. per i servizi sociali e sanitari e deve esplicitare l’insieme coordinato e integrato degli interventi sociali, sanitari ed educativi rivolti al minore di età e alla sua famiglia sia relativamente ai compiti attribuiti alla comunità che quelli dei servizi del territorio. Resta comunque in capo ai servizi invianti del territorio di provenienza tutti gli interventi specifici e necessari rivolti alla famiglia nonché la segnalazione all’Autorità Giudiziaria minorile in tutte le situazioni in cui le accertate difficoltà di collaborazione con la famiglia non garantiscano il diritto alla salute del minore di età.

Nel caso in cui il minore è oggetto di un provvedimento della A.G. la responsabilità diagnostica riabilitativa rimane in capo al servizio per l’Età Evolutiva, mentre la titolarità del P.Q. va in capo ai servizi di protezione e tutela, o nel caso al USSM del Ministero della Giustizia.

Il P.Q. è approvato dall’UVMD del territorio di residenza del minore, mentre la Comunità ha un ruolo di collaborazione e ha il compito di declinare il piano terapeutico educativo e riabilitativo autorizzato dai genitori o da altro rappresentante del minore e, qualora il minore sia soggetto a misure penali, in accordo con il Ministero della Giustizia attraverso i suoi uffici amministrativi e tecnici.

au 16L’Ente Gestore deve definire e documentare il progetto

della Comunità. Tale progetto deve essere coerente con la mission della struttura, deve descrivere le modalità di integra-zione con il territorio e la programmazione di attività coerenti con gli altri servizi (rivolti ai minori) attivi nel territorio. Lo stesso progetto inoltre dovrà essere periodicamente rivisto e aggiornato, almeno ogni 5 anni L’Ente Gestore, nell'ambito dei servizi che garantisce, deve definire obiettivi e strategie gestionali di carattere generale che interessano l'attività complessivamente svolta e garantire la definizione degli obiettivi specifici per ogni singolo intervento. Gli obiettivi generali e quelli specifici devono essere coerenti tra di loro e coerenti con i bisogni individuati. L’Ente Gestore sulla base delle informazioni raccolte deve aggiornare e adeguare la programmazione del servizio e gli obiettivi a carattere generale sull’utenza.

È richiesto alle Comunità di garantire e presentare un pro-getto formativo annuale per tutti gli operatori. È comunque obbligatoria la partecipazione ai percorsi formativi organizzati dalla Regione del Veneto.

Deve essere garantita la supervisione.

au 17In comunità deve essere presente per ogni minore ospite

copia del progetto quadro; Il P.Q. deve essere condiviso e sottoscritto dai genitori, o da altro legale rappresentante del minore, nonché dalla comunità e dai servizi e monitorato dal servizio titolare del caso.

au 18I genitori che esercitano la potestà genitoriale o il tutore

qualora nominato, devono essere informata della programma-zione degli interventi educativi e terapeutici e devono essere messi al corrente di ogni fatto rilevante relativo al minore.

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Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 20 del 13 marzo 201268

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au 19Gli obiettivi generali devono essere adattati alle esigenze

del minore e trovare una dettagliata descrizione nel PEI, tenendo conto degli eventuali provvedimenti adottati dalla Autorità Giudiziaria.

Il Progetto individualizzato scritto per ciascun ospite che delinei i percorsi e le metodologie terapeutico-riabilita-tive ed educative dovrà essere formulato, in collaborazione con il servizio territoriale titolare del caso e sulla base del progetto quadro, entro i primi 40 giorni dall’accoglienza del minore.

au �0Il progetto educativo terapeutico riabilitativo ed educativo

individualizzato deve essere definito e documentato sulla base del Progetto Quadro tenendo conto:• della diagnosi formulata dal Servizio inviante;• delle caratteristiche del minore, dei suoi bisogni e del suo

contesto familiare e sociale;• degli obiettivi educativi riabilitativi;

Il progetto educativo terapeutico-riabilitativo individua-lizzato deve comprendere:• l’individuazione dell’operatore responsabile del Progetto

educativo terapeutico riabilitativo individuale;• le modalità di coinvolgimento del minore e dei suoi fa-

miliari (o del tutore) rispetto alla costruzione del PEI, in collaborazione con il Servizio inviante;

• gli obiettivi specifici degli interventi;• le azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi in

relazione a: professionalità coinvolte (chi fa che cosa), descrizione degli interventi previsti (che cosa si intende fare), modalità in cui le azioni saranno realizzate (come), spazi in cui si realizzeranno gli interventi (dove), tempi in cui saranno realizzate le azioni sia nella frequenza che nella scansione temporale (quando e per quanto tempo);

• come l’organizzazione della giornata e delle attività tiene in considerazione le esigenze e i ritmi di vita di ciascun ospite (es.: possibilità di riposo, possibilità di avere dei momenti individuali), nonché eventuali condizioni di di-sabilità del minore.Le modalità e i tempi di verifica del Progetto terapeutico

individuale (procedure, tempi e strumenti), coerenti con quelle del progetto quadro, esplicitando il sistema di valutazione dei risultati adottato un sistema di valutazione dei risultati i cui dati in output devono essere utilizzati per ridefinire il Progetto di intervento.

È compito dell’operatore referente del caso del servizio inviante e dell’operatore individuato dalla Comunità la pre-sentazione del PEI al minore e alla sua famiglia.

au �1I tempi di inserimento dei minori accolti sono fissati in-

dicativamente in un massimo di � anni.

au ��L’Ente gestore deve assicurare l’adempimento degli ob-

blighi di comunicazione all’Autorità Giudiziaria previsti dalla L. 149/01 (entrata, monitoraggio semestrale e uscita) e relativi adempimenti regionali.

au �3Deve essere presente un registro in cui vengono indicati i

nominativi degli ospiti e di una persona di riferimento (fami-liare o tutore) oltre ai referenti del servizio inviante con rela-tivo indirizzo e recapito telefonico. Tale registro deve essere sistematicamente aggiornato, avendo cura di registrare gli eventuali periodi di assenza degli ospiti della struttura.

ACCREDITAMENTOPer essere accreditata ogni Unità Operativa deve:

1. essere in possesso dell'Autorizzazione all'esercizio;�. essere in possesso della documentazione attestante la col-

locazione nella programmazione del Piano di Zona;3. documentare un Sistema di gestione e di controllo di qua-

lità in grado di rispondere ai seguenti requisiti:

M-accr - 0.1)La formazione deve essere pianificata sui bisogni for-

mativi del personale, in funzione degli obiettivi del servizio. Tale formazione deve essere documentata anche ai fini del-l’eventuale riconoscimento di crediti formativi. I percorsi formativi, sia individuali che di gruppo, devono fornire agli operatori strumenti (teorici e tecnici) utili per comprendere la complessa realtà della struttura in relazione agli ospiti e per saper organizzare percorsi educativi-riabilitativi in funzione dei bisogni specifici.

(M-accr - 0.2)Devono essere messi in atto strumenti e procedure di

rilevazione della soddisfazione del minore/adolescente, della famiglia (laddove possibile) e del committente.

(C-ED/R - accr - 4.1)Devono essere esplicitati i tempi, i criteri, le modalità e

le responsabilità per l’ammissione, l’accoglienza e la dimis-sione. Ferma restando, se nel caso, la competenza dell’Autorità Giudiziaria, i processi di accoglienza e di dimissione devono parimenti comprendere una preparazione del soggetto e dei familiari (o del tutore) finalizzata all’adattamento o riadatta-mento al nuovo ambiente di vita.

(C-ED/R - accr - 4.�)L’Ente Gestore dovrà descrivere nel progetto generale le

procedure per la gestione delle emergenze (fughe, reati, emer-genze sanitarie, emergenze ambientali, ecc).

(C-ED/R - accr - 4.3)Deve essere redatto un report annuale di valutazione dei

risultati che la Comunità ha raggiunto per la sua utenza.(C-ED/R - accr - 4.4)Deve essere promosso l’inserimento degli ospiti nell’am-

biente urbano-sociale ed educativo del territorio attraverso l’uso di servizi (scolastici, ricreativi, educativi, sociali socio sanitari ed educativi), infrastrutture, risorse ed opportunità ivi esistenti.

(C-ED/R - accr - 4.5)La Comunità svolge attività di rete con gli altri servizi

del territorio in modo da facilitare lo scambio di esperienze e competenze con tutte le istituzioni.

(C-ED/R - accr - 4.6)La Comunità nell’avvalersi dell’opera di volontari, dovrà

curarne l’inserimento nelle attività anche mediante adeguati interventi formativi. L’Ente Gestore cura il carattere continua-tivo della relazione del volontario con i minori.

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Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 20 del 13 marzo 2012 69

(C-ED/R - accr - 4.7)Deve essere definito e adottato un sistema di follow up

anche dopo l’intervento, in relazione al progetto educativo, terapeutico e riabilitativo individualizzato.

(C-ED/R - accr - 4.8)È presente una Cartella Personale per ogni minore conte-

nente le informazioni ed i dati (sul minore) il Progetto Quadro, il PI e i risultati delle attività di monitoraggio in itinere.

(C-ED/R - accr - 4.9)Deve essere garantita all’ospite la possibilità di personaliz-

zare gli spazi e i ritmi. Tale possibilità deve essere assicurata a tutti gli ospiti in eguale modo, nel rispetto comunque degli spazi, ritmi e arredi destinati agli altri ospiti.

(C-ED/R - accr - 4.10)Devono esistere momenti di verifica sul “clima” all’interno

della Comunità Educativa - Riabilitativa, con particolare at-tenzione a favorire l’instaurarsi di un contesto relazionale e di cura caratterizzato da familiarità e affettività fra i minori e fra questi e gli adulti.

Denominazione Requisiti aggiuntivi delle COMUNITÀ EDUCATIVA DIURNA che accolgono anche minori/adolescenti con problemi psicopatologici

Definizione È una specifica della Comunità Educativa Diurna per minori adolescenti che accoglie anche temporanea-mente il minore adolescente e preadolescente che pre-senta un quadro psico-patologico in buon compenso psichico, con una autonomia compatibile con l’età, nella quale è possibile la frequentazione della scuola o della attività lavorativa ma che necessita ancora di contesti sufficientemente strutturati di esperienza. In tali situazioni il contesto familiare non è in grado temporaneamente di assolvere pienamente le funzioni genitoriali e sostenere e valorizzare le potenzialità del minore (a causa degli aspetti connessi alla patologia del minore e/o per situazioni connesse ad un tempo-raneo disfunzionamento familiare che deve essere trattato dai servizi referenti).

Finalità Si configura come un contesto strutturato in cui i minori adolescenti acquisiscono, consolidano e svi-luppano esperienze e competenze relazionali, sociali, cognitive.

Capacità ricettiva

Sul un numero massimo di 10 minori previsti negli standard delle Comunità educative diurne i posti riservati a questa tipologia target non possono essere più del 50%.

Per essere autorizzata all’esercizio la COMUNITÀ EDU-CATIVA DIURNA PER MINORI/ADOLESCENTI, che accoglie minori adolescenti e preadolescenti con quadro psi-copatologico in buon compenso psichico, deve conformarsi ai seguenti requisiti aggiuntivi:

au 1La Comunità dovrà esplicitare l’interesse ad accogliere

anche minori/adolescenti e preadolescenti che presentano un quadro psico-patologico.

au �Nel caso di minori/adolescenti e preadolescenti che pre-

sentano un quadro psico-patologico l’accoglienza è sempre mediata da un servizio pubblico e programmata e confermata dall’UVMD.

au 3In caso di accoglienza di minori/adolescenti e preadole-

scenti che presentano un quadro psico-patologico l’Ente Ge-store ha la responsabilità di garantire e certificare che tutto il personale è stato selezionato in base a criteri di competenza, disponibilità, motivazione, capacità di lavorare in gruppo, esperienza documentata e inquadrate secondo il loro profilo professionale. I criteri devono essere esplicitati.

Le figure previste quali essenziali sono:Educatore Professionale Sanitario o/e Educatore Profes-

sionale Animatore (l’Educatore Professionale deve essere in possesso alternativamente del diploma di laurea triennale per Educatore Sanitario o del diploma di Educatore Professionale Animatore, conseguito attraverso i corsi regionali triennali di formazione specifica, o del diploma di laurea di Educatore Professionale o di altro titolo riconosciuto equipollente dallo stato e dalla Regione, o del diploma di laurea in Scienze del-l’Educazione o Scienze della Formazione e dell’Educazione con indirizzo di Educatore Professionale, o altro titolo riconosciuto equipollente dallo Stato e dalla Regione Veneto o/e Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica. (vedi - ED/R au 1-2-3…).

Devono essere garantite le attività amministrative e di segreteria.

Il rapporto numerico tra operatori (escluso personale am-ministrativo e personale non assistenziale) e ospiti deve essere tale da garantire la presenza di un rapporto operatore (tempo pieno equivalente) / utente almeno pari a 1/�.

au 4In caso di accoglienza di minori/adolescenti e preadole-

scenti che presentano un quadro psico-patologico la funzione di coordinamento deve essere garantita da personale in pos-sesso di laurea specialistica in Psichiatria o Neuropsichiatria Infantile o laurea in Psicologia con specializzazione, anche appartenente al personale in organico presso la struttura.

au 5Nel caso di accoglienza di minori/adolescenti e preadole-

scenti che presentano un quadro psico patologico la responsa-bilità e la titolarità della definizione e della stesura del progetto quadro (P.Q.) è del Servizio per l’Età Evolutiva del territorio di provenienza del minore. Il P.Q. deve essere definito ai sensi delle Linee Guida per i servizi sociali e sanitari e deve espli-citare l’insieme coordinato e integrato degli interventi sociali, sanitari ed educativi rivolti al minore di età e alla sua famiglia sia relativamente ai compiti attribuiti alla Comunità che quelli dei servizi del territorio.

In tutte le fasi di erogazione del servizio la struttura deve contribuire alla realizzazione di reti che facilitino l’integra-zione sociale dell’utente, attraverso l’utilizzo delle risorse del territorio e devono essere articolate in maniera specifica le attività finalizzate al coinvolgimento della famiglia così come definite nel Progetto Quadro.

Nel caso in cui il minore è oggetto di un provvedimento della Autorità Giudiziaria la responsabilità diagnostica riabili-tativa rimane in capo al Servizio per l’Età Evolutiva, mentre la titolarità del P.Q. va in capo ai servizi di protezione e tutela.

Il P.Q. è approvato dall’UVMD del territorio di residenza del minore, cui partecipa anche la Comunità.

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Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 20 del 13 marzo 201270

.it Gliallegatisonoconsultabilionline http://bur.regione.veneto.it.it L’allegatoèconsultabileonline

http://bur.regione.veneto.it

au 6Nel caso di accoglienza di minori adolescenti e preadole-

scenti che presentano un quadro psico-patologico il progetto educativo terapeutico riabilitativo ed educativo individualiz-zato deve essere definito e documentato sulla base del Progetto Quadro tenendo conto:- della diagnosi formulata dal servizio inviante;- delle caratteristiche del minore, dei suoi bisogni e del suo

contesto familiare e sociale;- degli obiettivi educativi riabilitativi;

Il progetto educativo terapeutico- riabilitativo individua-lizzato deve comprendere:1. l’individuazione dell’operatore responsabile del Progetto

educativo terapeutico riabilitativo individuale;2. le modalità di coinvolgimento del minore e dei suoi fa-

miliari (o del tutore) rispetto alla costruzione del PEI, in collaborazione con il Servizio inviante;

3. gli obiettivi specifici degli interventi;4. le azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi in

relazione a: professionalità coinvolte (chi fa che cosa), descrizione degli interventi previsti (che cosa si intende fare), modalità in cui le azioni saranno realizzate (come), spazi in cui si realizzeranno gli interventi (dove), tempi in cui saranno realizzate le azioni sia nella frequenza che nella scansione temporale (quando e per quanto tempo);

5. come l’organizzazione della giornata e delle attività tiene in considerazione le esigenze e i ritmi di vita di ciascun ospite (es. possibilità di riposo, possibilità di avere dei momenti individuali), nonché eventuali condizioni di disabilità del minore.

6. le modalità e i tempi di verifica del Progetto terapeutico individuale (procedure, tempi e strumenti), coerenti con quelle del progetto quadro, esplicitando il sistema di va-lutazione dei risultati adottato un sistema di valutazione dei risultati i cui dati in output devono essere utilizzati per ridefinire il Progetto di intervento.La presentazione del PEI al minore e alla sua famiglia è

compito dell’operatore referente del caso del servizio inviante e dell’operatore responsabile del PEI.

au 7Nel caso di accoglienza di minori adolescenti e preado-

lescenti che presentano un quadro psico patologico la durata massima dei progetti individualizzati realizzati presso la struttura è di 12 (dodici) mesi rinnovabili dopo verifica e ri-definizione del progetto individualizzato.

ACCREDITAMENTOPer essere accreditata ogni Unità Operativa deve:

1. essere in possesso dell'Autorizzazione all'esercizio;�. essere in possesso della documentazione attestante la col-

locazione nella programmazione del Piano di Zona;3. documentare un Sistema di gestione e di controllo di qua-

lità in grado di rispondere ai seguenti requisiti:

(M-accr - 0.1)La formazione deve essere documentata anche ai fini

dell’eventuale riconoscimento di crediti formativi. I percorsi formativi, sia individuali che di gruppo, devono fornire agli operatori strumenti (teorici e tecnici) utili per comprendere la complessa realtà della struttura in relazione agli ospiti e per

saper organizzare percorsi educativi in funzione dei bisogni specifici.

(M-accr- 0.2)Devono essere messi in atto strumenti e procedure di rile-

vazione della soddisfazione del minore, della famiglia (laddove possibile) e del committente.

(CD-ED -M - accr - 4.1)Per ogni minore devono essere esplicitati i tempi, i criteri,

le modalità e le responsabilità per l’ammissione, l’accoglienza e la dimissione.

(CD-ED -M - accr - 4.2)La comunità diurna dovrà descrivere nel progetto generale

le procedure per la gestione delle emergenze (fughe, reati, emergenze sanitarie, emergenze ambientali, ecc..).

(CD-ED -M - accr - 4.3)Deve essere redatto un report annuale di valutazione

dei risultati che la Comunità diurna ha raggiunto per la sua utenza.

(CD-ED -M - accr - 4.4)Deve essere promosso l’inserimento degli ospiti nell’am-

biente urbano-sociale ed educativo del territorio attraverso l’uso di servizi(scolastici, ricreativi, educativi, sociali socio sanitari e educativi), infrastrutture, risorse ed opportunità ivi esistenti.

(CD-ED -M - accr -4.5)La comunità diurna deve fare in modo da facilitare lo

scambio di esperienze e competenze con tutte le istituzioni.(CD-ED -M - accr - 4.6)La comunità diurna nell’avvalersi dell’opera di volontari,

dovrà curarne l’inserimento nelle attività anche mediante adeguati interventi formativi. L’Ente Gestore cura il carattere continuativo della relazione del volontario con i minori.

(CD-ED -M - accr - 4.7.1 -2-3-4-5-6-7-8)Deve essere definito e documentato un progetto educativo

individualizzato sulla base:- delle caratteristiche dell'utente, dei suoi bisogni e del suo

contesto familiare e sociale;- dei risultati che si vogliono ottenere;- della capacità di risposta dell'ente in termini organizzativi

interni e di eventuale integrazione e ricorso ai servizi della rete.Il progetto educativo individualizzato deve compren-

dere:1. l’individuazione dell’operatore responsabile del PEI;2. la valutazione multidimensionale dell'utente;3. l’informazione e il coinvolgimento del minore e/o dei suoi

familiari (o del tutore) e del Servizio inviante all’interno del PEI;

4. l’individuazione degli obiettivi specifici d’intervento;5. l’indicazione dei tempi previsti di attuazione del pro-

getto;6. la pianificazione degli interventi e delle attività specifiche,

dei tempi indicativi di realizzazione, la frequenza e la ti-tolarità degli interventi;

7. la realizzazione di attività di verifica sul PEI (procedure, tempi e strumenti);Deve essere definito e adottato un sistema di valutazione

dei risultati (valido e attendibile) sul singolo utente e i dati in output da tale sistema devono essere utilizzati per ridefinire il PEI.

Deve essere definito e adottato un sistema di follow up

Page 13: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 242 risultato ... · delle strutture indicate nella classificazione. • adozione, in aggiunta ai requisiti minimi, di ulteriori ... urgenze

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 20 del 13 marzo 2012 71

anche dopo l’intervento, in relazione al progetto educativo individualizzato.

L’organizzazione della giornata e delle attività deve tenere in considerazioni le esigenze e i ritmi di vita di ciascun ospite (es. possibilità di riposo, possibilità di avere dei momenti in-dividuali).

Il PEI deve tener conto di eventuali condizioni di disabi-lità del minore.

(CD-ED -M - accr - 4.8)È presente una Cartella Personale per ogni minore conte-

nente le informazioni ed i dati (sul minore) il Progetto Quadro, il PEI e i risultati delle attività di monitoraggio in itinere.

(CD-ED -M - accr - 4.9)Deve essere garantita all’ospite la possibilità di personaliz-

zare gli spazi e i ritmi. Tale possibilità deve essere assicurata a tutti gli ospiti in eguale modo, nel rispetto comunque degli spazi, ritmi e arredi destinati agli altri ospiti.

(CD-ED -M - accr - 4.10)Devono esistere momenti di verifica sul “clima” all’interno

della comunità diurna, con particolare attenzione a favorire l’instaurarsi di un contesto relazionale e di cura caratterizzato da familiarità e affettività fra i minori e fra questi e gli adulti.

Allegato B

INDICATORI DI ATTIVITÀ E RISULTATOper la valutazione delle Unità di Offerta rivolte a minori/ado-lescenti affetti da disagio psichico(ai sensi dell’art. 16 della LR ��/�00�)

Indicatore Modalità di calcolo Unità di Offerta

Incidenza del personale clinico

Sommatoria delle ore settimanali degli psicologi e psichiatri diviso per la som-matoria delle ore settimanali di tutto il personale, escluso quello che non si de-dica alle attività di cura della persona

APO-EE, CTRP-MA, CER, CED

Incidenza delle attività psicote-rapiche

Sommatoria delle ore settimanali destinate alla psicoterapia da psicologi e psichiatri diviso per la sommatoria delle ore settimanali totali di psicologi e psichiatri

APO-EE, CTRP-MA, CER, CED

Incidenza delle attività riabili-tative

Sommatoria delle ore settimanali destinate ad attività riabilitative da tutto il personale (escluso quello che non si dedica alle attività di cura della persona) diviso per la sommatoria delle ore settimanali di tutto il personale, escluso quello che non si dedica alle attività di cura della persona

CTRP-MA, CER, CED

Incidenza delle attività indivi-duali

Sommatoria delle ore destinate dagli utenti ad attività individuali diviso per la sommatoria delle ore di presa in carico degli utenti presso la struttura (ossia n. utenti x �4 hr nel caso delle strutture residenziali ovvero n. utenti x orario di apertura nel caso delle strut-ture semiresidenziali)

CTRP-MA, CER, CED

Incidenza delle attività di gruppo

Sommatoria delle ore destinate dagli utenti ad attività di gruppo diviso per la sommatoria delle ore di presa in carico degli utenti presso la struttura (ossia n. utenti x �4 hr nel caso delle strutture residenziali ovvero n. utenti x orario di apertura nel caso delle strutture semi-residenziali)

CTRP-MA, CER, CED

Tasso di occupa-zione

Sommatoria delle giornate di presenza annuale degli utenti diviso per la sommatoria delle giornate di presa in carico degli utenti (ossia n. utenti x giornate di apertura del servizio) nel-l’anno oggetto della rilevazione

APO-EE, CTRP-MA, CER, CED

Frequenza Sommatoria degli utenti che hanno fre-quentato la struttura nell’anno oggetto della rilevazione diviso per il numero dei giorni di apertura della struttura

CED

Incidenza dei nuovi utenti

Numero dei nuovi utenti diviso per il numero totale degli utenti nell’anno oggetto della rilevazione

CTRP-MA, CER, CED

Incidenza dei re-ingressi

Numero degli utenti dimessi in passato che sono rientrati nella struttura utenti diviso per il numero totale degli utenti nell’anno oggetto della rilevazione

CTRP-MA, CER, CED

Permanenza giornaliera

Sommatoria delle ore settimanali trascorse dagli utenti nella struttura diviso per il numero totale degli utenti presi in carico

CED

Degenza media Sommatoria delle giornate di degenza diviso per il numero delle dimissioni dalla struttura nell’anno oggetto della rilevazione

APO-EE

Intervallo di turn-over

Sommatoria delle differenze tra gior-nate di degenza teoriche e giornate di degenza effettive diviso per il numero complessivo dei ricoveri

APO-EE

Legenda:APO-EE Unità Operativa per l’Assistenza Psichiatrica

Ospedaliera in Età EvolutivaCTRP-MA Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta per

minori e adolescentiCER Comunità Educativa-Riabilitativa per minori e

adolescentiCED Comunità Educativa Diurna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 243 del �� febbraio �01�

Unità Periferica Servizio Forestale Regionale di Pa-dova e Rovigo. Budget operativi ai sensi dell’art. 49, L.R. 29.11.2001, n. 39. Individuazione nuovo titolare.[Bilancioecontabilitàregionale]

Note per la trasparenza:a seguito della cessazione dell’incarico interinale della

dr.ssa Miria Righele si individua nel Dr. Damiano Tancon il nuovo titolare, per l’Unità Periferica Servizio Forestale Regio-nale di Padova e Rovigo, dei Budget Operativi e nella dr.ssa Emanuela Schergna il sostituto.

L’Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.La L.R. �9.11.�001, n. 39, in materia di bilancio e contabi-

lità regionale, all’art. 49, contempla la facoltà, da parte della Giunta Regionale, di assegnare “budget operativi” presso il Tesoriere regionale a favore dei Dirigenti titolari di centri di responsabilità, per dar corso sollecitamente ai pagamenti di spese di natura operativa qualora non risulti possibile o conveniente ricorrere alla normale procedura di gestione ed erogazione della spesa.

Rettangolo