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6. Sesto motivo, vertente sul fatto che il regolamento (UE) n. 1589/2015 ( 2 ) non vieterebbe di fornire i documenti richiesti come previsto dal regolamento (CE) n. 1049/2001. Pertanto, la Commissione sarebbe stata tenuta a dar seguito alla richiesta e alla domanda di conferma, in conformità del regolamento (CE) n. 1049/2001. 7. Settimo motivo, vertente sul fatto che l’obbligo imposto dalla Commissione al ricorrente di dimostrare la sussistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti richiesti sarebbe contrario al regolamento (CE) n. 1049/2001 e ai suoi principi. Inoltre, nel caso di specie, l’interesse pubblico prevalente esistente (alla divulgazione dei documenti richiesti) risiederebbe nel controllo della procedura legislativa e nella gestione dei fondi pubblici. Tale interesse prevarrebbe su ogni eccezione presentata dalla Commissione e si baserebbe in larga misura sui documenti richiesti dal ricorrente. ( 1 ) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43). ( 2 ) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9). Ricorso proposto il 28 aprile 2021 — Jalkh / Parlamento (Causa T-230/21) (2021/C 242/72) Lingua processuale: il francese Parti Ricorrente: Jean-François Jalkh (Gretz-Armainvilliers, Francia) (rappresentante: F. Wagner, avvocato) Convenuto: Parlamento europeo Conclusioni Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia: — annullare la decisione del Parlamento europeo P9 TA(2021)0092 del 25 marzo 2021 sulla domanda di revoca dell’immunità del ricorrente (2020/2110 IMM), che effettivamente revoca la sua immunità condannare il Parlamento europeo a tutte le spese. Motivi e principali argomenti A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi. 1. Primo motivo, vertente su un’eccezione di illegittimità nei confronti dell’articolo 32 della comunicazione n. 0011/2019 del 19 novembre 2019. Il ricorrente sostiene che il fatto che un deputato non possa ottenere una copia del fascicolo rende possibile una manipolazione di quest’ultimo prima della sua comunicazione ai membri della commissione giuridica del Parlamento (in prosieguo: la «commissione JURI»). A suo avviso, tale disposizione costituisce una violazione manifesta dei diritti della difesa, del diritto a un equo processo, del principio generale di parità delle armi e della lealtà dei dibattiti. 2. Secondo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali. Tale motivo è suddiviso in quattro parti. — Prima parte, vertente su un falso ideologico che sarebbe stato commesso dal relatore della commissione JURI, nonché suo presidente. — Seconda parte, vertente sulla violazione della regola secondo la quale i procedimenti penali sospendono quelli amministrativi e quelli civili. Terza parte, vertente sulla violazione, da parte del Parlamento, dell’articolo 7 della comunicazione n. 0011/2019 del 19 novembre 2019. Quarta parte, vertente sulla violazione dell’articolo 9 del regolamento interno del Parlamento europeo. 21.6.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 242/51

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6. Sesto motivo, vertente sul fatto che il regolamento (UE) n. 1589/2015 (2) non vieterebbe di fornire i documenti richiesti come previsto dal regolamento (CE) n. 1049/2001. Pertanto, la Commissione sarebbe stata tenuta a dar seguito alla richiesta e alla domanda di conferma, in conformità del regolamento (CE) n. 1049/2001.

7. Settimo motivo, vertente sul fatto che l’obbligo imposto dalla Commissione al ricorrente di dimostrare la sussistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti richiesti sarebbe contrario al regolamento (CE) n. 1049/2001 e ai suoi principi. Inoltre, nel caso di specie, l’interesse pubblico prevalente esistente (alla divulgazione dei documenti richiesti) risiederebbe nel controllo della procedura legislativa e nella gestione dei fondi pubblici. Tale interesse prevarrebbe su ogni eccezione presentata dalla Commissione e si baserebbe in larga misura sui documenti richiesti dal ricorrente.

(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

(2) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).

Ricorso proposto il 28 aprile 2021 — Jalkh / Parlamento

(Causa T-230/21)

(2021/C 242/72)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jean-François Jalkh (Gretz-Armainvilliers, Francia) (rappresentante: F. Wagner, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione del Parlamento europeo P9 TA(2021)0092 del 25 marzo 2021 sulla domanda di revoca dell’immunità del ricorrente (2020/2110 IMM), che effettivamente revoca la sua immunità

— condannare il Parlamento europeo a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente su un’eccezione di illegittimità nei confronti dell’articolo 32 della comunicazione n. 0011/2019 del 19 novembre 2019. Il ricorrente sostiene che il fatto che un deputato non possa ottenere una copia del fascicolo rende possibile una manipolazione di quest’ultimo prima della sua comunicazione ai membri della commissione giuridica del Parlamento (in prosieguo: la «commissione JURI»). A suo avviso, tale disposizione costituisce una violazione manifesta dei diritti della difesa, del diritto a un equo processo, del principio generale di parità delle armi e della lealtà dei dibattiti.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali. Tale motivo è suddiviso in quattro parti.

— Prima parte, vertente su un falso ideologico che sarebbe stato commesso dal relatore della commissione JURI, nonché suo presidente.

— Seconda parte, vertente sulla violazione della regola secondo la quale i procedimenti penali sospendono quelli amministrativi e quelli civili.

— Terza parte, vertente sulla violazione, da parte del Parlamento, dell’articolo 7 della comunicazione n. 0011/2019 del 19 novembre 2019.

— Quarta parte, vertente sulla violazione dell’articolo 9 del regolamento interno del Parlamento europeo.

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3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell’Unione europea (GU 2012, C 326, pag. 266, in prosieguo: il «protocollo»).

4. uarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 9 del protocollo. A tal riguardo, il ricorrente deduce un caso manifesto di fumus persecutionis.

Ricorso proposto il 3 maggio 2021 — Saure/Commissione

(Causa T-232/21)

(2021/C 242/73)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hans-Wilhelm Saure (Berlino, Germania) (rappresentante: C. Partsch, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della Commissione di respingere la domanda di accesso del ricorrente a documenti della Commissione, codice di riferimento Gestdem 2021/0550, mediante estrazione di copie di tutta la corrispondenza che essa ha scambiato con la società AstraZeneca plc o con le sue controllate, con la Cancelleria federale tedesca o con il Ministero federale della sanità, relativa alla società Astra Zeneca plc o alle sue controllate, in ogni caso a partire dal 1o aprile 2020, e vertente, in particolare, sui quantitativi e sui termini di consegna dei vaccini contro il COVID-19 proposti dalla AstraZeneca plc;

— condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo: il ricorrente vanterebbe il diritto di accedere ai documenti controversi della Commissione europea in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1). Il diniego della Commissione violerebbe tale disposizione.

2. Secondo motivo: nessun motivo di esclusione derivante dal regolamento (CE) n. 1049/2001 osterebbe al diritto di accesso del ricorrente. La Commissione non avrebbe addotto — e non sembrerebbe sussistere — alcun motivo di esclusione.

(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

Ricorso proposto il 3 maggio 2021 — Meta Cluster/EUIPO (Clustermedizin)

(Causa T-233/21)

(2021/C 242/74)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Meta Cluster GmbH (Pyrbaum, Germania) (rappresentante: H. Baumann, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

C 242/52 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 21.6.2021