CSIG commercio elettronico [I parte]
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Ing. Igor Serrainowww.serraino.it
Avv. Andrea Maggipintowww.studiomra.it
Efficienza time-to-market e compliance nella realizzazione di sistemi di e-commerce e approvvigionamento elettronico
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Le molteplici questioni giuridiche dell’e-commerce
B2B – Business to Business (rapporti economici fra aziende)B2C – Business to Consumer (rapporti aziende e consumatori)B2E – Business to Employees (rapporti aziende e dipendenti)B2G – Business to Government (rapporti fra Aziende e P.A.)C2C – Consumer to Consumer (rapporti fra consumatori)G2C – Government to Citizens (rapporti fra P.A. e cittadini)G2E – Government to Employees (rapporti fra P.A. e dipendenti)G2G – Government to Government (rapporti tra PP.AA.)
L’e-commerce per il diritto
Il commercio elettronico consiste nella svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica (attraverso reti telematiche)
� vendita e acquisto di beni e servizi (shopping on-line)� distribuzione di contenuti digitali� operazioni finanziarie e di borsa (banking e trading on-line)
� appalti pubblici ed altre procedure di tipo transattivo della pubblica amministrazione
� e così via…
[Comunicazione della Commissione al Parlamento COM(97)157: “Un’iniziativa europea in materia di commercio elettronico”]
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Il diritto per l’e-commerce
B2C “creare fiducia”
B2B “adottare prassi ottimali”
B2G “maggiore iniziativa”
[Comunicazione della Commissione al Parlamento COM(97)157: “Un’iniziativa europea in materia di commercio elettronico”]
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Contratti di accesso a internet, contratti di
hosting, ecc.
Contratto di sviluppo e
gestione sito web Norme e regoleper la protezione dei segni distintivi (marchi, domain name) e dei
contenuti web
Privacy policy in conformità alla
normativa nazionale e comunitaria
ContrattipubblicitariNorme ex D.Lgs.
114/ 1998 e D.Lgs.59/10 (Riforma del
Commercio)
Normativa a tutela del consumatore
Contratti con istituti bancari (per
le problematiche relative ai pagamenti
Sito web di commercio elettronico
Servizi della societàdell’informazione
(D.Lgs. 70/03)
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Compliance aziendale
• È la conformità delle attività aziendali alle disposizioni normative, ai regolamenti, alle procedure, agli standard e ai codici di condotta
• Attività preventiva finalizzata a prevenire il rischio di non conformità dell’attività aziendale alle norme applicabili
• Rischio di “non conformità”: rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni da reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative o di autoregolamentazione
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Compliance aziendale
Struttura/Funzione organizzativa cui è affidato il compito di:• prevenire i disallineamenti tra le procedure aziendali e
l’insieme delle regole interne ed esterne all’azienda• assistere le strutture aziendali nell’applicazione delle norme• predisporre interventi formativi per adeguare le procedure
interne dei dipendenti e dei collaboratori alle norme;• coordinare e garantire l’attuazione degli adempimenti
richiesti dalle norme• segnalare le più recenti novità normative al fine di
aggiornare periodicamente la documentazione • risolvere situazioni di conflitto tra le norme in vigore e le
specifiche realtà operative dell’azienda
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Quale perimetro normativo?
Ogni azienda deve anzitutto definire il perimetro di riferimento della propria “funzione di compliance”:
� settori e aree di operatività� strategie perseguite� modelli di business adottati� prodotti e servizi offerti� tipologia di clientela� quali priorità di rischio?
� Disciplina sul commercio (d.lgs. 114/98; d.lgs. 59/10; d.lgs. 70/03)
� Codice del Consumo (d.lgs. 13 agosto 2010, n.141)
� Privacy e protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)
� Security (sicurezza informatica)
� Qualità e certificazione Iso9001
� ecc…
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Il “perimetro” dell’e-commerce
Normativa “sul” commercio elettronico:� D.Lgs. 70/2003 (att. dir. 2000/31/CE) sui profiligiuridici dei servizi della società dell’informazione
Normativa applica “anche al” commercio elettronico:� D.Lgs. 114/1998 e D.Lgs. 59/2010� Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005)� D.Lgs. 196/2003
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Commercio elettronico
L’art. 6 del D.Lgs. 70/2003 (“Assenza di autorizzazione preventiva”) dispone che: “l’accesso all’attività di un prestatore di un servizio della società dell’informazione e il suo esercizio non sono soggetti, in quanto tali, ad autorizzazione preventiva o ad altra misura di effetto equivalente”.
La norma prosegue stabilendo che “sono fatte salve le disposizioni sui regimi di autorizzazione che non riguardano specificatamente ed esclusivamente i servizi della società dell’informazione […]"
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Riforma della disciplina relativa al settore del commercio
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
- art. 18: “forme speciali di vendita” al dettaglio(se anche vendita all’ingrosso, allora aree distintedel medesimo sito web)
- D.I.A.P. (“preventiva”: ora non più!)
� Oggi: art. 68 D.Lgs. 59/2010
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
Art.68 D.Lgs. 59/2010 : Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione
� La vendita al dettaglio per corrispondenza, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività (S.C.I.A.) da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241
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l’informazionenell’e-commerce
D.Lgs. 70/2003 (att. dir. 2000/31/CE)
D.Lgs. 114/1998 e D.Lgs. 59/2010
Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005)
D.Lgs. 196/2003
Al centro, l’informazione
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Al centro, l’informazione
Condizione per il valido esercizio dell'autonomia privata
� Con l'emanazione della direttiva 2000/31 e poi del D.Lgs. n. 70/03 sono stati previsti una serie di obblighiallo scopo di consentire il pieno e corretto dispiegarsi delle dinamiche di mercato e di consentire ai destinatari di beni o servizi il maggiore reperimento d'informazioni (trasparenza del mercato)
� Il cliente (in particolare il consumatore) è posto nella condizione di apprezzare gli elementi che compongono la qualità e il prezzo dei prodotti e dei servizi, e quindi di poter operare scelte consapevoli (accento su una puntuale e adeguata informazione)
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Informazioni generali obbligatorie
Art. 7 D.Lgs. n. 70/03 (Informazioni generali obbligatorie):a) nome, denominazione o ragione socialeb) domicilio o sede legalec) estremi per contattare rapidamente il prestatore e di
comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica
d) numero REA e numero registro imprese;e) autorità di vigilanza (se attività soggetta a concessione,
licenza o autorizzazione)f) informazioni relative alle professioni regolamentateg) numero partita IVA
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h) indicare in modo chiaro ed inequivocabile i prezzi e le tariffe dei diversi servizi della società dell'informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare
i) indicare le attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un'attività sia soggetta ad autorizzazione o l'oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d'uso
� Sanzioni pecuniarie ex art. 21 d.lgs. 70/03:da € 103 a € 10.000 (anche raddoppiate)
Informazioni generali obbligatorie
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Informazioni particolari obbligatorie
Art. 12 d.lgs. 70/03 (Informazioni dirette alla conclusione del contratto): fornire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell'inoltro dell'ordine da parte del destinatario, le seguenti informazioni:
a) fasi tecniche da seguire per la conclusione del contrattob) modalità di archiviazione del contratto concluso e
relative modalità di accesso;c) mezzi tecnici per individuare e correggere gli errori di
inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine d) eventuali codici di condotta adottatie) lingue a disposizione per concludere il contrattof) indicazione degli strumenti di composizione delle
controversie(oltre alle condizioni generali di contratto)
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Informazioni per il consumatore
Art. 52 Codice del Consumo: prima della conclusione del contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:
a) identità del professionista e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del professionista
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizioc) prezzo del bene o del servizio (tasse e imposte)d) spese di consegnae) modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto
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Informazioni per il consumatore
f) esistenza del diritto di recesso o di esclusioneg) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso
h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base
i) durata della validità dell'offerta e del prezzol) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica
� Sanzioni pecuniarie ex art. 62 d.lgs. 206/05:da € 3.000 a € 18.000 (anche raddoppiate)
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Conferma scritta delle informazioni
Art. 53 Codice del Consumo: “il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile” - prima od al momento della esecuzione del contratto – delle seguenti informazioni:
• quelle di cui all’art. 52 comma 1• condizioni e modalità di esercizio del diritto di recesso• indirizzo della sede del professionista a cui il consumatore può presentare eventuali reclami
• informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti
• le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore ad un anno
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Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
Art. 31 d.lgs. 59/10 : “Informazioni sui prestatori e sui loro servizi”
• I prestatori devono fornire al destinatario, in modo chiaro e senza ambiguità, in tempo utile prima della stipula del contratto o in ogni caso prima della prestazione del servizio, alcune informazioni
• I prestatori scelgono le modalità attraverso le quali fornire al destinatario le informazioni, prima della stipula del contratto o della prestazione del servizio
• I prestatori, su richiesta del destinatario, comunicano anche informazioni supplementari
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Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
a) nome, status e forma giuridica, indirizzo postale e tutti i dati necessari per entrare rapidamente in contatto e comunicare con i prestatori direttamente e, se del caso, per via elettronica
b) la denominazione del registro commerciale e il numero di immatricolazione o mezzi equivalenti atti ad identificarli
c) dati dell'autorità competente o dello sportello unico (se necessaria autorizzazione)
d) numero di partita IVA;
e) per quanto riguarda le professioni regolamentate, gli ordini professionali, albi o collegi presso i quali sono iscritti, la qualifica professionale e lo Stato membro
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Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
f) clausole e condizioni generali applicate
g) esistenza di eventuali clausole relative alla legge applicabile al contratto o alla giurisdizione competente
h) esistenza di un'eventuale garanzia post vendita non imposta dalla legge
i) prezzo del servizio
l) principali caratteristiche del servizio
m) eventuale assicurazione o le garanzie per responsabilitàprofessionale
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Tutto si trasforma, anche l’e-commerce
Il peso dei social network2008 -> 8%
2009 -> 20% 2010 -> 60%
e-commerce 2.0 (“service-oriented”)
servizio: non solo quello tipico, ma anche quello accessorio e strumentale (archiviare e reperire documenti e immagini, posta elettronica, ecc.)
� responsabilità del provider/hoster “attivo”� interattività tra utenti e piattaforma� distribuzione di contenuti digitali
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Distribuzione di contenuti digitali: questioni specifiche
� LICENZA Fornitore-Utente
� LICENZA Utente-Fornitore
esclusiva - non esclusiva; a titolo gratuito - a pagamento; con o senza vincoli territoriali; trasferibile o non
Compliance e nuovi modelli di business: accordi con i titolari dei diritti d’autore ai sensi e per gli effettidella legge 633/1941 (LDA)
Termini d’uso nell’e-commerce 2.0
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Termini d’uso nell’e-commerce 2.0
Condizioni generali di contratto� per avvalersi dei servizi offerti è necessario accettare i termini d’uso predisposti dal provider
� si ha “accettazione” con la semplice fruizione dei servizi (salvo casi particolari)
Si differenziano per la natura del servizio
� Serie di limitazioni all’attività dell’utente
� Garanzia sui servizi e clausola “as is”
� Legge applicabile al rapporto
� Giurisdizione competente
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Clausole di esclusione o limitazione della responsabilità
Molto diffuse le clausole che escludono o limitanola responsabilità del fornitore di servizi, o le clausole di rinuncia da parte dell’utente diqualsivoglia doglianza nei confronti del fornitorein caso di inadempimento o danno
Sono valide ed efficaci?� Art. 1218 Cod. Civ.: responsabilità� Art. 1176 Cod. Civ.: diligenza nell’adempimento
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Validità delle clausole?
Qualificare il profilo soggettivo del rapportointercorrente tra fornitore e utente
� B2B? � B2C?
Se B2C, clausole nulle ai sensi dell’art. 33 del Codice del Consumo
Se B2B, le clausole possono essere efficaci se specificamente approvate (ma sempre nei limitidell’art. 1229 c.c.)
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Gradazione della responsabilità?
Art. 3 del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005)
“qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anchenel quadro di una prestazione di servizi (…) fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuitonell’ambito di un’attività commerciale”(ambito/contesto di natura commerciale)
Diversa gradazione della responsabilità a seconda che i servizi siano gratuiti o a pagamento
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Conclusioni
Una compliance “integrata”
� Definire l’ambito di interesse del progetto
� Conoscere per non commettere errori
� Tecnologia a supporto delle decisioniimprenditoriali
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