COMMERCIO ELETTRONICO E FISCALITÀ...
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COMMERCIO ELETTRONICO E FISCALITÀ INDIRETTA
COMMERCIO ELETTRONICO distinzione in base ai soggetti operanti nel sistema
B2B Sono coinvolti esclusivamente i soggetti imprenditori
IB Trattative e rapporti all’interno della stessa azienda o dello stesso gruppo di aziende - c.d. Intranet
B2C Trattativa fra l’imprenditore e l’utente o consumatore finale
C2C Sono coinvolti esclusivamente gli utenti o consumatori finali
LA FISCALITÀ INDIRETTA
COMMERCIO ELETTRONICO distinzione in base alla modalità di consegna del bene
COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO Cessione e consegna del bene in via telematica
COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO
Cessione in via telematica e consegna del bene in modo tradizionale (es. spedizione)
LA FISCALITÀ INDIRETTA
IVA e commercio elettronico INDIRETTO
Internet è considerato un canale pubblicitario, un negozio virtuale, una modalità con cui il cliente ordina un determinato bene o servizio al fornitore.
NULLA CAMBIA RISPETTO ALLE TRANSAZIONI C.D. TRADIZIONALI
I beni vengono consegnati materialmente, con mezzi di distribuzione convenzionali. Trattasi quindi di una normale CESSIONE DI BENI (cfr. R.M. 15 novembre 2004, n. 133/E)
Secondo l’Agenzia delle entrate, Internet viene definito “un canale alternativo di offerta” il cui mero utilizzo “non é sufficiente a far rientrare l’operazione tra i servizi prestati tramite mezzi elettronici e
quindi assoggettabile alla disciplina dell’e-commerce”.
LA FISCALITÀ INDIRETTA
IVA e commercio elettronico INDIRETTO
vendite Italia su Italia
= cessioni di beni
art. 2, D.P.R.633/72
vendite fra Stati comunitari
per le operazioni B2C =
vendite per corrispondenza o a distanza
NB: per le modalità di fatturazione – art. 22, D.P.R. 633/1972
LA FISCALITÀ INDIRETTA
art. 22, DPR 633/72
“l’operatore non è tenuto a certificare la vendita per corrispondenza attraverso l’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale o della fattura (a meno che la stessa non sia espressamente richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione), essendo obbligato ad annotare negli appositi registri solamente il corrispettivo percepito”.
Nota della Direzione Generale delle Entrate Lombardia n. 46585 del 5 giugno 2000: “Se il web viene utilizzato per pubblicizzare ed effettuare operazioni di beni fisici, in seguito consegnati all’acquirente, non vi è obbligo di emissione della fattura, né di altre certificazioni statali sostitutive, a meno che non venga richiesta dal cliente”.
LA FISCALITÀ INDIRETTA
Vendite a distanza o per corrispondenza
Vendite a distanza o per corrispondenza
• quando effettuate fra soggetti residenti in due diversi Stati della UE
art. 40, commi 3 e 4 del D.L. 331/93 deroga al principio di territorialità e stabilisce che: • l’imposta va applicata nello Stato di immissione al consumo dei beni, con l’obbligo per l’impresa di
nominare un rappresentante fiscale ovvero di identificarsi direttamente (sempreché che non abbia in detto Stato una stabile organizzazione), se le vendite superano determinati limiti, che cambiano da Stato membro a Stato membro;
• l’imposta va applicata nello Stato di origine, se le vendite non superano i suddetti limiti. Questa distinzione è dovuta al fatto che una tassazione solamente nello Stato di origine indirizzerebbe la richiesta verso Stati a bassa fiscalità, in cui le aliquote sono più basse.
LA FISCALITÀ INDIRETTA
STATO MEMBRO
LIMITE PER LA VENDITA A DISTANZA (valori espressi in euro)
STATO MEMBRO
LIMITE PER LA VENDITA A DISTANZA (valori espressi in euro)
Austria 100.000,00 Lussemburgo 100.000,00 Belgio 35.000,00 Malta 35.000,00 Cipro 34.220,00 Paesi Bassi 100.000,00 Danimarca 37.528,00 Polonia 35.000,00 Estonia 35.151,00 Portogallo 31.424,00 Finlandia 35.000,00 Repubblica Ceca 35.000,00 Francia 100.000,00 Repubblica Slovacca 35.000,00 Germania 100.000,00 Slovenia 35.000,00 Gran Bretagna 109.598,00 Spagna 35.000,00 Grecia 35.000,00 Svezia 35.809,00 Irlanda 35.000,00 Ungheria 35.000,00 Italia 79.534,36 Lettonia 36.952,00 Lituania 36.207,00
Vendite a distanza o per corrispondenza
IL CEDENTE NAZIONALE PUO' OPTARE PER ASSOLVERE L'IVA NELL'ALTRO/I STATO/I
MEMBRO/I (OPZIONE TRIENNALE)
VENDITE INFERIORI A 79.534,36 EURO ANNUI PER OGNI SINGOLO STATO O ALL'EVENTUALE MINORE IMPORTO
STABILITO NELL'ALTRO/I STATO/I MEMBRO/I
SOGGETTE AD IMPOSTA IN ITALIA
IL CEDENTE NAZIONALE DEVE NOMINARE IL RAPPRESENTANTE
FISCALE PER ASSOLVERE L'IMPOSTA SEGUENDO GLI OBBLIGHI PREVISTI NEI SINGOLI STATI MEMBRI
DEROGHE
MEZZI DI TRASPORTO NUOVI
BENI DA INSTALLARE
SONO SOGGETTE ALL'IVA NELLO STATO
MEMBRO DI DESTINAZIONE
SOGGETTI A DISCIPLINA PARTICOLARE
BENI SOGGETTI AD ACCISE
- A PRIVATI CONSUMATORI - AGRICOLTORI FORFETTARI, ESONERATI - SOGGETTI CHE NON POSSONO - RECUPERARE L'IVA - AD ENTI CHE NON PAGANO L'IMPOSTA NEL LORO PAESE
LE VENDITE A DISTANZA A DOMICILIO
- SU CATALOGO - PER CORRISPONDENZA, ECC.
EFFETTUATE IN ALTRI STATI MEMBRI DA OPERATORI NAZIONALI
Vendite a distanza o per corrispondenza
IVA e commercio elettronico DIRETTO
REGOLE DI BASE PER IL COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO
Prima regola le operazioni di commercio elettronico diretto sono considerate, ai fini IVA, prestazioni di servizi
Seconda regola le operazioni devono realizzarsi completamente in via telematica
Terza regola le operazioni considerate sono sia quelle B2B che B2C
Quarta regola deve trattarsi di operazioni a titolo oneroso
LA FISCALITÀ INDIRETTA
Ad oggi: REGIME SPECIALE Previsto per le operazioni di B2C dove il prestatore è un soggetto extracomunitario e il committente è un soggetto privato comunitario
articolo 74-quinques D.P.R. 633/1972 introdotto dal D.Lgs 273/2003
LA FISCALITÀ INDIRETTA
ADEMPIMENTI DELL’OPERATORE
EXTRA-UE
identificazione in uno degli Stati dell’Unione; - emissione della fattura per ogni operazione posta in essere; - liquidazione dell’imposta ogni 3 mesi; - presentazione di apposita dichiarazione con dettaglio operazioni; - liquidazione e dichiarazione entro il 20 del mese successivo al trimestre; - corresponsione dell’IVA allo Stato di identificazione;
REGIME SPECIALE
LA FISCALITÀ INDIRETTA
Mini One Stop Shop (MOSS)
• Permette di versare l’IVA nello Stato Membro di Consumo* (SMC) dei cd. Servizi TBE (Telecommunications, Broadcasting and Electronic services) direttamente dallo Stato Membro di Identificazione (SMI) del prestatore attraverso un portale telematico
Il prestatore non è costretto ad identificarsi nello SMC
(*) SMC = Luogo di stabilimento del consumatore finale non soggetto passivo IVA
Generalità
MOSS
• Limitato ai TBE - Servizi di Telecomunicazione - Servizi di Teleradiodiffusione - Servizi prestati tramite mezzi elettronici
• Limitato ai rapporti B2C (intra UE o forniti da extra UE)
MOSS
Campo di applicazione
• Due schemi - Regime non UE
Prestatore non stabilito UE senza Stabile Organizzazione (SO) in UE Prestatore non UE con SO in UE Regime UE
- Regime UE Prestatore stabilito UE
• Regime opzionale su scelta del prestatore dei TBE - Regime non UE
MOSS per tutti i TBE prestati in UE
- Regime UE MOSS per i TBE prestati in ogni SMC, diverso dallo Stato Membro (SM) di stabilimento,
dove il prestatore non ha una SO SO No MOSS TBE in dichiarazione SO
MOSS
Implementazione
• Entrata in vigore: 1° gennaio 2015 - Possibilità di registrarsi già dal 1° ottobre 2014
• Effetto registrazione
- a decorrere dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello della comunicazione allo SMI
MOSS
Tempistica
• Un solo SMI per tutti gli adempimenti TBE - Regime non UE
Scelta dello SMI - Regime UE
SMI SM di stabilimento In caso di operatore non UE con SO in uno SM
SMI SM di stabilimento della SO In caso di più di una SO Possibilità di scelta dello SMI
MOSS
Luogi di identificazione
• Il MOSS non può essere utilizzato per i TBE prestati in Regime UE nello SM di stabilimento o nello SM in cui il prestatore ha una SO
- Le prestazioni TBE sono incluse nella dichiarazione IVA domestica
• Il MOSS non include la gestione della detrazione/rimborso dell’IVA - Utilizzo della procedure ordinarie
Dichiarazione Rimborso da non residente tramite portale web
MOSS
Limiti
• Esclusione dal MOSS - Uscita volontaria - Cessazione attività TBE - Perdita delle condizioni di ammissibilità al regime - Violazione della normativa rilevante
• Solo lo SMI può prendere la decisione di escludere un operatore • Periodo di ‘quarantena’ (in alcuni casi) prima di una nuova
registrazione
MOSS
Esclusione
• Utilizzo di una singola dichiarazione standardizzata - Cadenza trimestrale (trimestre civile)
Presentazione entro venti giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento
- In euro o nella moneta dello SMI - Emendamenti/correzioni possibili entro tre anni tramite portale web
• Pagamento dell’IVA nel solo SMI - Versamento al momento della presentazione della dichiarazione IVA
(venti giorni scad. trim.)
MOSS
Vantaggi
• Adempimento unico nello SMI tramite portale elettronico armonizzato a livello UE
• Trasferimento diretto del gettito fra SSMM - Fino al 31/12/2018 lo SMI è autorizzato a trattenere una percentuale del gettito
IVA (30% 2015/16 - 15% 2017/18)
MOSS
Vantaggi
• Obbligo di tenuta di apposita documentazione - I dati vanno conservati per 10 anni
• L’operatore deve mettere a disposizione i dati per via elettronica
e per ciascuna operazione - Le informazioni possono essere richieste sia dallo SMI che dallo
SMC
MOSS
Adempimenti
• Responsabilità primaria dello SMC con collaborazione dello SMI - SMI
Comunica allo SMC la mancata presentazione della dichiarazione e/o il mancato versamento dell’IVA
Ricorda al contribuente per via elettronica l’obbligo di adempiere
- SMC Cura i successivi solleciti e adotta le eventuali misure di accertamento e riscossione
MOSS
Verifiche e controlli
• La dichiarazione tardiva è sempre presentata nello SMI • Se l’IVA è versata tardivamente dopo i solleciti dello SMC l’IVA è versata
nello SMC (non nello SMI) • Eventuali interessi, sanzioni o altri oneri sono calcolati e accertati dallo SMC
- Il soggetto passivo versa direttamente allo SMC interessi, sanzioni o altri oneri • Scambio di informazioni fra SSMM
- Trasmissione elettronica di informazioni - Tutti gli SSMM hanno accesso alle informazioni concernenti gli operatori
identificati in un altro SM
MOSS
Verifiche e controlli
Operatore UK o SO in UK di un operatore extra UE
• Non stabilito in FR o IT
• Fornisce servizi TBE (p.es. software) a un privato consumatore in FR e IT
• Aliquota IVA FR e IT
• Identificazione IVA unica in UK tramite MOSS
• Pagamento IVA e dichiarazione unici in UK
• Trasferimento informazioni e pagamenti a FR e IT da UK tramite MOSS
MOSS
Regime UE
Operatore CHI
• Non stabilito in UE (sistema già in vigore dal 2003)
• Fornisce servizi TBE (p.es. software) a un privato consumatore in FR e IT
• Aliquota IVA FR e IT
• Identificazione IVA unica in qualunque SM (SMI) a scelta (compresi FR e IT)
• Pagamento IVA e dichiarazione unici nello SMI
• Trasferimento pagamenti a FR e IT dallo SMI tramite MOSS
• Trasferimento informazioni a tutti gli SSMM tramite MOSS
MOSS
Regime non UE
MOSS Identificazione Diretta
Identificazione IVA Registrazione unica con costi limitati Fino a 27 registrazioni aggiuntive
Dichiarazione IVA Dichiarazione unica ogni trimestre Dichiarazione periodica/annuale in ogni SMC
Adempimenti Tempi e modulistica standardizzati Tempi e modulistica previsti in ogni SMC
Emendamenti dichiarativi/correzioni errori
Entro tre anni dalla presentazione della dichiarazione Soggetti a regole locali SMC
Emendamenti dichiarativi/correzioni errori
Effettuati tramite modifica della dichiarazione originaria
Soggetti a regole locali SMC
Detrazione/rimborso IVA Non gestibili tramite MOSS Gestiti tramite dichiarazione IVA SMC
Conversione valuta Ultimo giorno del trimestre di dichiarazione
Regole locali SMC (generalmente giorno della prestazione)
Conservazione documenti 10 anni Regole locali SMC
Sanzioni Regole locali SMC Regole locali SMC
Pagamenti IVA Entro venti giorni dalla scadenza del periodo d'imposta di riferimento Regole locali SMC
MOSS
MOSS vs identificazione Diretta