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Reso merce nel commercio elettronico indiretto
Una casistica che ricorre molto spesso nel commercio elettronico è quella dei resi merce, principalmente dovuta al fatto che, in tale tipologia di commercio, nei rapporti verso privati consumatori
è previsto il diritto di recesso (ai sensi del Codice del consumo). Molte volte le principali problematiche del fornitore, di natura contabile/fiscale,
nascono nella gestione al meglio del reso merce effettuato dall’acquirente. Esaminiamo, operativamente, la procedura da utilizzare nelle più frequenti transazioni commerciali.
____ A cura di Stefano Setti ____
Riferimenti normativi
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 26;
Commercio elettronico indiretto nei rapporti b2c: assimilazione alle “vendita a distanza”
Nel commercio elettronico indiretto bisogna prestare molta attenzione agli aspetti fiscali delle transazioni che
avvengono nei rapporti B2C, quindi, con riferimento alle cessioni effettuate da parte di un soggetto passivo IVA nei
confronti di privati consumatori.
Si ricorda che per commercio elettronico indiretto si intendono le compravendite di beni materiali per le quali la
transazione commerciale avviene per via telematica mentre, necessariamente, la consegna fisica della merce avviene
attraverso i canali tradizionali (tipicamente vettori, spedizionieri ovvero tramite posta). Infatti, l’ordine, e
generalmente anche il pagamento (ad eccezione del caso del contrassegno) sono effettuati on-line, ma il bene viene
poi fisicamente spedito al cliente.
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Attenzione Si ha commercio elettronico indiretto nei casi in cui oggetto della compravendita siano beni materiali.
Tutto ciò premesso si evidenzia, in prima battuta, che il commercio elettronico indiretto nei rapporti B2C, a
determinate condizioni, è soggetto alla disciplina IVA riservata alle c.d. “vendite a distanza” ovvero per
corrispondenza (risoluzioni 5 novembre 2009, n. 274/E, 21 luglio 2008, n. 312/E, e 15 novembre 2004, n. 133/E).
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Condizioni di assimilazione L’acquirente deve essere un privato consumatore ovvero un soggetto assimilato (si pensi, in tale
ultima ipotesi, ad un professionista che effettua l’acquisto non nella sfera professionale, ma in
quella privata, quindi, senza spendere la propria partita IVA)
Il trasporto presso il domicilio del cessionario privato deve avvenire direttamente a cura del
cedente o di terzi per suo conto, indipendentemente dalle modalità con le quali le cessioni sono
effettuate, e non solo, dunque, se realizzate per corrispondenza, su catalogo e simili (risoluzione
31 marzo 2005, n. 39/E).
Attenzione
Il trasporto della merce effettuato direttamente dal fornitore o per suo conto nei confronti di un
acquirente che opera come privato consumatore (o assimilato) è l’unico elemento essenziale delle
cessioni a distanza, e non tanto la circostanza che nella conclusione del relativo contratto il cliente e il
fornitore si avvalgono di mezzi tecnologici di comunicazione a distanza (fax , telefono, e-mail, ecc.)
(circolare 13 giugno 2006, n. 20/E).
Attenzione
La Commissione europea (Working Paper n. 855 del 5 maggio 2015), ancorché ad oggi non
espressamente avallato dall’Agenzia delle entrate in Italia, ha chiarito che il trasporto deve
intendersi effettuato per conto del fornitore non solo quando il cedente interviene direttamente
o per mezzo di un vettore nel trasporto, ma anche quando egli intervenga indirettamente, ad
esempio promuovendo attivamente, suggerendo o consigliando al cessionario un determinato
vettore, pur non concludendo il contratto di trasporto con il vettore e pur non sostenendo i costi
di trasporto. Al riguardo, il Comitato IVA (riunione n. 104 del 4 e 5 giugno 2015) ha ritenuto che il
fornitore interviene direttamente nel trasporto quando: subappalta il servizio di trasporto a terzi
che consegnano i beni al cliente; il trasporto dei beni è fornito da un terzo, ma il fornitore si
assume totalmente o parzialmente la responsabilità per la consegna della merce al cliente; il
fornitore fattura e incassa il costo di trasporto dal cliente per poi accreditarlo al soggetto terzo
che organizza il trasporto dei beni. Il fornitore interviene, invece, indirettamente nel trasporto se:
promuove attivamente il servizio di consegna dei beni al cliente da parte di un terzo; mette in
contatto il cliente e il terzo; fornisce a terzi le informazioni necessarie per la consegna dei beni al
cliente.
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Attenzione Considerato che, ai fini IVA, le operazioni di commercio elettronico indiretto nei rapporti
B2C sono assimilabili alle vendite a distanza ovvero per corrispondenza, sempre che siano
rispettate le condizioni precedentemente descritte, le stesse non sono soggette all’obbligo
di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di
effettuazione dell’operazione), come previsto dall’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, né
all’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ai
sensi dell’art. 2, lett. oo), del D.P.R. n. 696/1996, fermo restando, in tal caso, l’obbligo di
registrazione dei corrispettivi ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. n. 633/1972.
Come gestire il reso merce ai fini contabili/fiscali
Da un punto di vista operativo/contabile/fiscale, il reso merce nel commercio elettronico indiretto risulta:
□ abbastanza facile e lineare, nel caso in cui l’operazione originaria sia stata certificata mediante fattura (casistica che
ricorre sempre nei rapporti B2B nei quali è previsto l’obbligo di fatturazione);
□ analogamente abbastanza facile per le medesime considerazioni, ancorché la procedura sia maggiormente laboriosa,
qualora si sia in presenza di “vendite a distanza” (quindi, nei rapporti B2C) e sia stato emesso scontrino fiscale da
parte del cedente soggetto passivo IVA;
□ più complesso nel caso in cui le operazioni rientrino nel concetto di “vendite a distanza” per le quali sia stato utilizzato
unicamente il registro dei corrispettivi (art. 24 del D.P.R. n. 633/1972), senza emissione di alcun documento di spesa
(come consentito dalla disposizione normativa).
Reso merce nel caso in cui l’operazione originaria sia stata documentata da fattura
In presenza di commercio elettronico per il quale la cessione originaria sia stata documentata da fattura, il reso merce
sarà documentato da nota di credito IVA ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 (si vedano risoluzioni 7 maggio
2007, n. 86/E; 7 aprile 2005, n. 45/E; 5 dicembre 2003, n. 219/E, e 5 ottobre 2001, n. 154/E).
Attenzione In tale caso la nota credito con IVA potrà essere emessa entro 365 giorni (caso più
frequente in tema di commercio elettronico), ovvero, senza limite temporale (quindi, anche
oltre 365 giorni) nel caso in cui la restituzione dei beni avvenga in conseguenza di:
dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione, cause simili alle
precedenti (secondo comma art. 26 del D.P.R. n. 633/1972). Si tenga presente che
l’emissione di nota di credito con IVA è facoltativa da parte del cedente; nulla vieta che lo
stesso possa emettere nota di credito fuori campo IVA ex art. 26 del D.P.R. n. 633/1972
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(ancorché poco frequente nel commercio elettronico).
Operativamente il fornitore, in presenza di reso merce, procederà ad emettere nota di credito con IVA (art. 26 del
D.P.R. n. 633/1972) all’interno della quale andranno riportati i seguenti dati:
□ il riferimento del documento di trasporto (cd. DDT) di reso, al fine di dimostrare in sede di eventuale controllo
che effettivamente il bene è stato reso al fornitore. Si fa presente che nel DDT di reso vanno inseriti,
alternativamente tra loro, gli estremi della fattura originaria emessa dal fornitore ovvero gli estremi del DDT
originario del trasporto dei beni effettuato dal fornitore. Si ricorda, inoltre, che il DDT va emesso dal soggetto
che effettua la restituzione dei beni;
□ il riferimento della fattura originaria di cessione di beni da parte del fornitore (R.M. 16 dicembre 1975, n.
502289);
□ l’indicazione della variazione (base imponibile) nonché la relativa IVA (C.M. 21 novembre 1972, n. 27/522432).
Attenzione A seguito dell’emissione della nota di credito IVA, il cedente potrà procedere a portare a
credito la relativa imposta (quindi, recuperandola); invece, il cessionario la dovrà riversare,
qualora abbia detratto l’IVA sull’acquisto originario.
Esempio
Reso merce totale e relative scritture contabili sia del cedente, che del cessionario, considerato che entrambi sono
soggetti passivi IVA “stabiliti” in Italia.
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DDT della cessione originaria
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DDT di reso merce
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Reso merce nel caso in cui l’operazione originaria sia stata documentata da scontrino fiscale (vendite a distanza)
Premesso, come descritto in precedenza, che le vendite a distanza, tra le quali rientra il commercio elettronico
indiretto nei rapporti B2C, non sono soggette all’obbligo di fattura (se non richiesta dal cliente) né tanto meno
all’obbligo di emissione dello scontrino fiscale ovvero di ricevuta fiscale, nell’operatività, molti cedenti effettuano delle
vendite a distanza emettendo comunque lo scontrino fiscale.
Qualora venga emesso tale documento di spesa, in presenza di reso merce (per meglio dire all’atto del ritiro del bene),
si dovrà utilizzare la seguente procedura (al riguardo si veda risoluzione 5 dicembre 2003, n. 219/E):
□ nel momento in cui il cliente procede alla riconsegna della merce, il fornitore dovrà procedere all’apertura di una
“pratica di reso” numerata, contenente tutti i dati e i documenti relativi all’originaria operazione (quindi, anche
l’indicazione dello scontrino originario) e alla sua avvenuta risoluzione;
□ il fornitore dovrà riprendere in carico il bene restituito nella contabilità di magazzino, con indicazione della causale
e del numero identificativo della pratica di reso;
□ il fornitore dovrà procedere all’emissione di scontrino fiscale “negativo”, con indicazione sia della causale
“rimborso per restituzione merce venduta”, sia del numero identificativo della pratica di reso (art. 12 del D.M. 23
marzo 1983);
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□ il fornitore dovrà, poi, registrare lo scontrino fiscale “negativo” nel registro dei corrispettivi, in diminuzione dei
corrispettivi del giorno soggetti alla stessa aliquota del bene restituito;
□ il fornitore dovrà restituire al cliente il prezzo pagato, oppure, in caso di cambio merce, consegnare al cliente un
“buono acquisto”. che conterrà il numero identificativo della pratica, con sottoscrizione, in entrambi i casi, di una
ricevuta da parte del cliente;
□ infine, il fornitore dovrà conservare la pratica di reso fino alla scadenza dei termini per l’accertamento.
Attenzione Qualora al cliente sia consegnato un “buono acquisto”, al momento dell’acquisto del bene
sostitutivo da parte del cliente, il fornitore dovrà ritirare il “buono acquisto” alla cassa
come forma di pagamento del prezzo per conservarlo agli atti ed emettere un normale
scontrino di vendita per documentare l’acquisto sostitutivo, nel quale registrare il prezzo
pieno di vendita, con conseguente integrale assoggettamento a IVA della nuova operazione
con l’aliquota sua propria.
Attenzione Ancorché ad oggi l’Amministrazione finanziaria non si sia pronunciata sul caso, sembra
ragionevole ritenere che la medesima procedura torni applicabile qualora il fornitore abbia
emesso ricevuta fiscale. In tal caso andrà emessa ricevuta fiscale negativa, riportando oltre
alla dicitura “rimborso per restituzione merce venduta” anche il numero identificativo della
pratica di reso.
Esempio
Reso merce totale con scontrino fiscale
Dati:
□ scontrino fiscale originario pari ad Euro 2.000 emesso dalla Alfa S.r.l. in data 17 ottobre 2016 (IVA del 22 per cento)
□ il cliente recede, con consegna dei beni acquistati on-line, il 25 ottobre 2016;
□ a seguito del recesso Alfa S.r.l. apre pratica di reso n. 10/2016;
□ riprende in carico il bene nella propria contabilità di magazzino;
□ emette scontrino fiscale negativo in data 26 ottobre 2016, facendolo confluire nella stessa giornata nel registro dei
corrispettivi (volume vendite con IVA al 22 per cento del 26 ottobre 2016 pari ad Euro 6.000), rimborsando il
cliente.
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Scontrino originario
Scontrino negativo
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Indicazione all’interno del registro dei corrispettivi il 26 ottobre 2016 – Importo corrispettivi con IVA al 22 per cento
giornalieri pari ad Euro 6.000 ai quali andranno sottratti Euro 2.000
Reso merce nel caso in cui l’operazione originaria non sia stata documentata da nessun documento di spesa ma
unicamente annotata nel registro dei corrispettivi (vendite a distanza)
In presenza di commercio elettronico indiretto nei rapporti B2C, nel caso in cui il fornitore non abbia emesso nessun
documento di spesa, ma si sia limitato a registrare i corrispettivi nell’apposito registro, così come chiarito con l’unico
documento di prassi ministeriale ad oggi pubblicato (risoluzione n. 274/E del 2009), il reso merce andrà così gestito
(tale procedura normalmente viene adottata da soggetti “ben strutturati” in tema di commercio elettronico indiretto;
per quelli minori, si consiglia di emettere documento di spesa fattura/scontrino/ricevuta e adottare i comportamenti
supra evidenziati):
□ il cliente (consumatore privato o assimilato) invia una e-mail (o comunicazione analoga) al cedente, specificando
il“codice” dell’articolo oggetto di restituzione;
□ il cedente fornisce un “codice di reso”, collegato al “codice”, e provvede al rimborso del relativo prezzo (con
accredito della carta di credito del cliente ovvero con bonifico bancario ovvero altro sistema di pagamento
utilizzato dal cliente). In ogni caso, il sistema informativo dovrà conservare memoria di ciascuna operazione e dovrà
consentire, in ogni momento, la verifica della corrispondenza tra il rimborso, il “codice di reso” e il “codice”;
□ la contabilità di magazzino del fornitore (ove presente) dovrà registrare il carico dei prodotti restituiti, in modo che
sia possibile collegarli al “codice di reso” e al “codice”. Al momento del ricarico, dovrà essere registrato il
corrispettivo negativo, che confluirà nel totale di giornata del registro dei corrispettivi secondo l’aliquota IVA
propria. Per ogni pratica di reso, individuata dal “codice di reso” (quindi, collegata al “codice”) dovrà essere
possibile, per il periodo di accertamento, consultare e stampare la relativa e completa documentazione.
Attenzione L’Agenzia delle entrate ha precisato che in tal caso deve essere utilizzata una procedura
come supra illustrata, ovvero procedura similare, sempre che dalla documentazione in
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possesso del fornitore sia dato individuare gli elementi necessari a correlare la restituzione
al medesimo bene risultante dal documento (che il fornitore è tenuto a conservare)
probante l’acquisto originario, quali: le generalità del soggetto acquirente; l’ammontare del
prezzo rimborsato; il “codice” dell’articolo oggetto di restituzione; il “codice di reso”
(quest’ultimo deve essere riportato su ogni documento emesso per certificare il rimborso).
Inoltre, è necessario che dalle risultanze delle scritture ausiliare di magazzino,
correttamente tenute, sia possibile verificare la movimentazione fisica del bene reinserito
nel circuito di vendita (risoluzione n. 219/E del 2003).
Documento chiuso in redazione in data 7/09/2016
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