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CLICCA PER VISITARE GLI ENTI ASSOCIATI Acqualagna Cantiano Lunano Petriano Sassocorvaro Apecchio Carpegna Mercatello sul Metauro Piandimeleto Serrungarina Belforte all'Isauro Fermignano Novafeltria Piobbico Urbania Borgo Pace Frontino Peglio Sant'Angelo in Vado Comunità montana dell'Alto e Medio Metauro Urbania Cagli AVVISI Entro il mese di ottobre si svolgerà un ulteriore incontro di formazione e altri due sono previsti nei mesi di novembre e dicembre, al fine di completare le giornate di aggiornamento e formazione dell’anno 2010. Si sollecita l’invio della documentazione necessaria per la preparazione del referto di gestione anno 2009. Avv. Raffaello Tomasetti Resp.Ufficio Unico Controlli Interni L’Ufficio Unico Associato Controlli Interni rimane a disposizione per ogni quesito, suggerimento e/o chiarimento. ([email protected] ) - ([email protected] ). Documenti utili sono scaricabili direttamente sul sito http://uu-controlli-interni.spaces.live.com / . SCADENZIARIO – INDICI – APPUNTAMENTI E NOTIZIE IN BREVE A1 ADEMPIMENTI FISCALI – SCADENZE VENERDI’ 15 OTTOBRE 2010 IRAP – ACCONTO MENSILE Pagamento da parte delle amministrazioni dello stato e degli enti pubblici dell’acconto mensile Irap dovuto sui compensi, sulle retribuzioni e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente corrisposti nel corso del mese precedente, mediante versamento utilizzando il modello F24 – EP con modalità telematiche. Ufficio unico associato controlli interni N E W S L E T T E R N. 17 Settembre 2010 1 UFFICIO UNICO ASSOCIATO CONTROLLI INTERNI N E W S L E T T E R N. 17

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CLICCA PER VISITARE GLI ENTI ASSOCIATI

Acqualagna Cantiano Lunano Petriano Sassocorvaro

Apecchio Carpegna Mercatello sul Metauro Piandimeleto Serrungarina

Belforte all'Isauro

Fermignano Novafeltria Piobbico Urbania

Borgo Pace

Frontino Peglio Sant'Angelo in VadoComunità montana

dell'Alto e Medio Metauro Urbania

Cagli

AVVISI Entro il mese di ottobre si svolgerà un ulteriore incontro di formazione e altri due sono previsti

nei mesi di novembre e dicembre, al fine di completare le giornate di aggiornamento e formazione dell’anno 2010.

Si sollecita l’invio della documentazione necessaria per la preparazione del referto di gestione anno 2009.

Avv. Raffaello TomasettiResp.Ufficio Unico Controlli Interni

L’Ufficio Unico Associato Controlli Interni rimane a disposizione per ogni quesito, suggerimento e/o chiarimento. ([email protected]) - ([email protected]). Documenti utili sono scaricabili direttamente sul sito http://uu-controlli-interni.spaces.live.com /.

SCADENZIARIO – INDICI – APPUNTAMENTI E NOTIZIE IN BREVE

A1 ADEMPIMENTI FISCALI – SCADENZE

VENERDI’ 15 OTTOBRE 2010

IRAP – ACCONTO MENSILE Pagamento da parte delle amministrazioni dello stato e degli enti pubblici dell’acconto mensile Irap dovuto sui compensi, sulle retribuzioni e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente corrisposti nel corso del mese precedente, mediante versamento utilizzando il modello F24 – EP con modalità telematiche.

REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTEPagamento da parte delle amministrazioni dello stato e degli enti pubblici delle ritenute alla fonte sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente corrisposti nel corso del mese precedente, trasmettendo il modello F24 EP con modalità telematiche.

REDDITI DI LAVORO AUTONOMOPagamento da parte delle amministrazioni dello stato e degli enti pubblici delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel corso del mese precedente, trasmettendo il modello F24 EP con modalità telematiche.

Ufficio unico associato controlli interniN E W S L E T T E R N. 17 Settembre 2010

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UFFICIO UNICO ASSOCIATO CONTROLLI INTERNI

N E W S L E T T E R N. 17 Settembre 2010

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REDDITI DI LAVORO DIPENDENTEPagamento da parte delle amministrazioni dello stato e degli enti pubblici delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente, corrisposti nel corso del mese precedente, trasmettendo il modello F24 EP con modalità telematiche.

SABATO 16 OTTOBRE 2010 (AL PRIMO GIORNO LAVORATIVO UTILE 18/10/2010)

ADDIZIONALI ALL’IRPEF – SOSTITUTI D’IMPOSTAPagamento da parte dei sostituti d’imposta:-a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno delle rate inerenti all’addizionale comunale all’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze inerenti al mese precedente (codice tributo: 3848); - della rata mensile di acconto determinata applicando le aliquote al reddito imponibile del precedente periodo d’imposta trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati (codice tributo: 3847); - in unica soluzione, a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro dell’addizionale comunale all’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze inerenti al mese precedente (codice tributo: 3848); - a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno, della rata inerente all’addizionale regionale all’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze inerenti al mese precedente (codice tributo: 3802); -in unica soluzione, a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro, dell’addizionale regionale all’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze inerenti al mese precedente (codice tributo 3802);mediante versamento utilizzando il modello F24.

AMMINISTRAZIONI LOCALI – QUOTA FORFETTARIA ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI.Termine utile, ai sensi della legge 256/1999 e del dlgs 267/2000, per procedere al pagamento, da parte degli enti locali, della quota forfettaria degli oneri previdenziali e assistenziali dovuti per i lavoratori non dipendenti, gli artigiani, i commercianti, i coltivatori diretti, i mezzadri, i coloni e li iscritti alla gestione separata Inps (art. 2, comma 26, della legge 256/1990) che rivestono la qualifica di amministratori locali.

CONTRIBUTI CORRISPOSTI A IMPRESE DA REGIONI, PROVINCE, COMUNI E ALTRI ENTI PUBBLICI.Pagamento delle ritenute alla fonte su contributi corrisposti a imprese da regioni, province, comuni e altri enti pubblici.

CONTRIBUZIONE GESTIONE SEPARATAPagamento, da parte dei datori di lavoro e/o dai committenti, della contribuzione dovuta alla gestione separata Inps lavoratori autonomi sui compensi corrisposti nel corso del mese precedente ai soggetti tenuti all’iscrizione ai sensi della legge 335/1995 e, cioè, tra l’altro a: -rapporti di collaborazioni a progetto, di cui all’art. 61 del dlgs 10 settembre 2003, n. 276; - prestazioni degli incaricati alla vendite a domicilio (se il reddito annuo è di entità superiore a euro 5.000,00 – art. 44 del dl 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326); -esercitazioni attività di lavoro autonomo occasionale (se il reddito annuo è di entità superiore a euro 5.000,00 – circolare Inps 6 luglio 2004, n. 103 in relazione all’art. 44 del dl 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326).

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A2 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

A 2.1

INVIO ALLA PEC DEI DATORI DI LAVORO DEL CERTIFICATO DI MALATTIA (CIRCOLARE N. 119 DEL 7 SETTEMBRE 2010).Con la circolare 119/2010, l’Inps fornisce le istruzioni per l’invio alla casella di posta elettronica certificata indicata dal datore di lavoro, delle attestazioni di malattia dei dipendenti. I datori di lavoro, sia pubblici che privati, interessati devono farne richiesta utilizzando la stessa casella Pec alla quale intendono poi ricevere i certificati medici. I datori di lavoro, dovranno presentare la richiesta di invio degli attestati tramite Pec, inoltrandola all’indirizzo di posta certificata di una sede Inps e tramite lo stesso indirizzo di Pec al quale dovranno essere destinati i documenti telematici ricevuti dai medici.Gli indirizzi Pec delle strutture territoriali Inps sono reperibili sul sito internet dell’Istituto

(www.inps.it) – le sedi Inps – riceva per elenchi: posta certificata.

A 2.2

COMUNICAZIONE IVA CON SOGLIE DIFFERENZIATELe comunicazioni per le operazioni rilevanti ai fini Iva sopra i 3 mila euro partiranno dal 1 gennaio 2011. Il provvedimento attuativo dovrebbe arrivare entro ottobre. Prima ci saranno quelli sull’autorizzazione per operare in ambito comunitario per le nuove partite Iva e sulla documentazione necessaria per il transfer pricing. Intanto, però, la difesa del contribuente per il redditometro si fa a doppio taglio: in caso di accertamento, dal reddito presunto si potranno scomputare costi e oneri, ma questi poi potranno andare a incrementare il monte delle spese e quindi i guadagni presunti. Sono questi alcuni degli elementi emersi nel corso del convegno sulle novità della manovra svoltosi ieri a Torino, organizzato dalla direzione regionale delle Entrate, dalla Città di Torino e dall’Ordine provinciale dei dottori commercialisti. Sui prossimi appuntamenti nell’attuazione della manovra, il direttore aggiunto accertamento delle Entrate ha sottolineato come entro il 29 settembre dovrebbe arrivare al via libera il regolamento Ue sul Vies (Vat information exchangesystem), al quale seguiranno le regole italiane.

A 2.3

L’EUROPA METTE IN RIGA LA P.A. PAGAMENTI STANDARD E TASSE MAGGIORATE DELL’8% PER I RITARDIA ottobre il voto finale a Strasburgo sulla revisione della normativa che tutela le piccole e medie industrie.Pagamento standard a 30 giorni per tutte le aziende. Con deroga però alle pubbliche amministrazioni: non oltre i 60 giorni. Statali o privato che siano, in caso di ritardo, le imprese saranno tenute a corrispondere interessi pari al tasso di riferimento maggiorato dell’8% e di 40 euro come spese di recupero. Sarà invece facoltà degli stati membri quella di scegliere un termine accettabile per i ritardi nei pagamenti da parte della sanità.Questi sono i punti principali dell’Accordo raggiunto la sera del 13 settembre tra Parlamento e Consiglio europeo sulla direttiva “Late paymen”, che è previsto vada a Strasburgo nell’assemblea plenaria di ottobre per il voto finale. La disciplina dovrà essere recepita a livello nazionale entro due anni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Solo allora inizieranno a prodursi gli effetti benefici.

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A 2.4

CONTRATTI DI LOCAZIONE CON BOLLO ANCHE SU CONCLUSI WEB Il contratto di locazione immobiliare concluso via internet si considera redatto in forma scritta e paga l’imposta di bollo. Lo scambio del formulario e dell’accettazione on-line porta infatti a inquadrare il caso nella previsione dell’art. 24 della tariffa allegata al dpr 640/72, che prevede l’applicazione del tributo mediante marca di 14,62 euro per ogni foglio o esemplare. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate, rispondendo a un quesito posto nel corso della diretta Map dedicata alla fiscalità del settore turistico che si è tenuta ieri, 23 settembre 2010. Quella della conclusione di contratti di locazione tramite web è una modalità che sta diffondendosi sempre più nel comparto degli affitti di immobili ad uso turistico stipulati con l’intermediazione di agenzie del settore.

DICHIAZIONE ICI FINO AL 30 SETTEMBREEntro il 30 settembre prossimo, in concomitanza con la presentazione telematica di Unico 2010, i proprietari di immobili (o coloro che godono di diritti reali sugli stessi) oggetto di modifiche intervenute nel corso del 2009, che conducono a rideterminare l’ammontare dell’imposta comunale, devono presentare, direttamente al comune competente o, per posta, tramite raccomandata senza ricevuta di ritorno, la dichiarazione Ici. L’adempimento, però, non sempre è dovuto. Si deve trattare di variazioni per le quali non è stato possibile utilizzare il modello unico informatico (Mui), con il quale i notai registrano, trascrivono, effettuano le volture catastali e tutte le altre formalità relative ai diritti sugli immobili.Questo perché la presentazione del Mui attiva l’aggiornamento automatico del catasto ed esclude la necessità di ulteriori informazioni, come la dichiarazione in questione. Il modello di denuncia Ici va, inoltre, compilato e presentato nei casi in cui gli immobili siano ubicati sul territorio di comuni che non possono attingere alle informazioni necessarie per verificare il corretto assolvimento dell’adempimento tributario. Sono casi rari, in quanto l’Agenzia del territorio ha attivato, con un provvedimento del 18 dicembre 2007, la piena operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i comuni. La dichiarazione, abolita nella maggior parte dei casi da dl 223/2006, rimane in vigore, si spiega nell’articolo, in specifiche ipotesi come, per esempio: -costituzione o estinzione di un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie-concessione in locazione finanziaria (leasing)-mutazione delle caratteristiche degli immobili (terreno agricolo diventato area fabbricabile, immobili dichiarati inagibili e/o inabitabili; quelle ai quali viene riconosciuta la storicità o che hanno perduto tale requisito; immobili che non risultano più adibiti ad abitazione principale o viceversa). La dichiarazione è necessaria quando:-gli immobili godono di riduzioni d’imposta-gli immobili sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il Mui -il comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.

A3 INDICI A.3.1. TASSI – EUROLANDIA

Tasso BCE 1,00%

A.3.2. Tassi – Stati Uniti

FED 0,25 %

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A4 NOTIZIE IN BREVE

A 4.1

MISSIONI COMUNALI TORNA IL RIMBORSOStanno per ritornare i rimborsi a forfait per gli amministratori locali che si devono recare fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente. A ripristinarli dovrebbe essere a breve un provvedimento, concordato fra Anci, Upi e governo, che riporta in vita i rimborsi soppressi con la manovra estiva. I nuovi rimborsi, però, dovranno essere più leggeri, e non potranno superare l’80% degli importi previsti dalla disciplina in vigore fino alla manovra correttiva dello scorso maggio.Il problema nasce con l’articolo 9, comma 5 del Dl 78/2010 che ha cancellato l’indennizzo a forfait prevedendo solo il rimborso delle spese “effettivamente sostenute”, secondo misure da fissare con un decreto del ministero dell’Economia. Il provvedimento attuativo, però, non è ancora stato predisposto, e lo stop alla vecchia disciplina accompagnato dall’assenza della nuova ha di fatto bloccato il meccanismo dei rimborsi. Di qui l’accordo fra le associazioni degli enti locali e il governo per re-introdurre, almeno nelle more dell’adozione del decreto, i vecchi indennizzi, tagliati però del 20 per cento . Le misure di riferimento sono quelle previste dal decreto del Viminale del 12 febbraio 2009, che prevedeva 35 euro per le missioni brevi senza pernottamento e fino a 230 euro al giorno per quelle con pernottamento.

A 4.2

ENTI LOCALI, GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZINon ci stanno a essere additati come spreconi. Sono preoccupati per una decisione calata dall’alto che, per andare a caccia di economie di scala – peraltro non così certe – porterà a gestire in forma associata funzioni fondamentali: è ciò – affermano i piccoli Comuni – comporterà difficoltà organizzative e investimenti ancora più onerosi, alla luce dei tagli imposti dalla Finanziaria. La trasformazione prevista dalla manovra estiva – che nel Centro – Nord riguarderà il 54% degli enti dell’area e il 12% della popolazione – sarà al centro del convegno dei piccoli comuni, domani a Riccione. Il nodo della discordia è l’articolo 14 della legge n. 122/2010, in particolare i commi dal 26 al 31. Vi è stabilito che i comuni che contano fino a 5mila abitanti dovranno svolgere mediante convenzione o Unione le funzioni di amministrazione, di gestione e di controllo nella misura complessiva del 70% delle spese dell’ultimo bilancio – di polizia locale, istruzione pubblica, viabilità e trasporti, gestione del territorio e dell’ambiente (esclusi l’edilizia residenziale pubblica e locale, i piani di edilizia e il servizio idrico integrato) e sociale.Le regioni dovranno emanare una legge che stabilisca la dimensione territoriale ottimale e regoli le funzioni che rientrano all’interno delle competenze loro assegnate. Alle altre penserà il governo, che avrebbe dovuto approvare entro il 31 agosto un Dpcm e fissare così anche i termini per espletare l’obbligo e i limiti demografici delle gestioni associate.

A 4.3

Il Tetto dei rinnovi contrattuali salva gli aumenti dello stipendio (Interpretazione della Ragioneria Generale)Il tetto del 3,2% previsto dalla manovra estiva per i rinnovi contrattuali del biennio economico 2008/2009 non produce conseguenze di riduzione o recupero degli aumenti stipendiali riconosciuti al personale degli enti locali e delle regioni e ai dipendenti e dirigenti degli enti del servizio sanitario nazionale. Le amministrazioni che hanno corrisposto trattamento economico accessorio finanziato con gli aumenti previsti per le amministrazioni virtuose non devono recuperare gli aumenti, mentre vale il divieto di erogazione per quelle che non li hanno corrisposti prima della entrata in vigore del Dl 78/2010. E’ questo l’orientamento interpretativo che sta maturando nella Ragioneria Ufficio unico associato controlli interniN E W S L E T T E R N. 17 Settembre 2010

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Generale dello Stato per chiarire i dubbi emersi dalle disposizioni contenute nel comma 4 dell’articolo 9, in risposta alle sollecitazioni avanzate dall’Anci. Gli aumenti dello stipendio, anche se hanno superato la soglia massima del 3,2% solo da considerare quindi pienamente legittimi, questo perché il tetto riguarda complessivamente tutto il trattamento economico e non solo lo stipendio. E avendo i contratti nazionali del biennio 2008/2009 deciso di destinare tutti gli aumenti allo stipendio è evidente che il trattamento fondamentale cresce in misura maggiore, dovendo comprendere anche gli aumenti non previsti per il trattamento economico accessorio. Siamo quindi nell’ambito della “retribuzione media”. Si deve aggiungere che a queste conclusioni è arrivata la Corte dei Conti nel momento in cui ha attestato il rispetto del tetto di spesa.

A 4.4

Il limite alla busta paga non congela le promozioni (La posizione della Corte dei Conti) Il “trattamento ordinariamente spettante” nel 2010, cioè il limite che ogni stipendio pubblico non potrà superare nel corso dei prossimi tre anni, è “quello cui il beneficiario ha diritto nel corso dell’anno di riferimento”. Ad avventurarsi per prima nell’interpretazione del blocca-stipendi introdotto dalla manovra correttiva (articolo 9, comma 1 della legge 122/2010) è la sezione regionale della Corte dei conti del Piemonte (delibera 51/2010), che sussiste una lettura “giuridica” del vincolo. Il tetto, in sostanza, sarebbe fissato per competenza e non per cassa, con una serie di importanti conseguenze operative. Se un dipendente ha ricevuto nel corso del 2010 la responsabilità di un servizio, e quindi si è visto aumentare il salario accessorio, la nuova cifra potrà essere percepita anche nel prossimo triennio, a prescindere dalla somma effettivamente erogata quest’anno. Allo stesso modo, i pagamenti in ritardo riferiti al 2010 non entreranno nel calcolo del tetto nei prossimi anni. Nella delibera la magistratura contabile affronta anche le nuove regole sul turn over, confermando che il tetto del 20% delle cessazioni (riferimento alla spesa e al numero di dipendenti) si applica anche agli enti non soggetti al patto di stabilità, al posto del vecchio limite, più generoso, che imponeva solo di non superare la spesa di personale sostenuta nel 2004.

A 4.5

Nuove disposizioni in materia di Ise/Isee – Circolare n. 118 del 3 settembre 2010 Con la circolare in esame, viene ricordato che la legge 122/2010, introduce e disciplina, in materia Ise/Isee, uno scambio di informazioni tra Inps, agenzia delle Entrate ed enti erogatori volto, da un lato, a evidenziare i soggetti beneficiari delle prestazioni sociali agevolate e, dall’altro, a comminare una sanzione per coloro i quali, a causa del maggior reddito accertato in via definitiva o della discordanza tra il reddito indicato nella Dsu, (dichiarazione sostitutiva unica), e quello dichiarato ai fini fiscali, non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate. E’ previsto che gli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate comunichino all’Inps i soggetti beneficiari delle prestazioni sociali agevolate concesse a seguito di presentazione della Dsu. Tali dati, inoltre, sono trasmessi in forma anonima al ministero del lavoro; è prevista, la stipula di una convenzione tra l’Inps e l’agenzia delle Entrate per disciplinare le modalità attrattive e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie a far emergere i soggetti che, a causa del maggior reddito accertato in via definitiva, non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate. L’Inps, ricevuti i dati dei soggetti nei confronti dei quali è stato effettuato un accertamento definitivo del reddito che risulta discordante maggiore rispetto a quello dichiarato nella Dsu, comunica agli enti erogatori l’esito degli accertamenti relativi ai soggetti che, sulla base della comunicazione degli enti stessi risultano aver beneficiato della prestazione sociale agevolata, affinchè gli enti recuperino redatta con l’indicazione di una serie di dati.

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PRIMA PARTE : NOTIZIE GENERALIPersonale enti locali, nei mini enti non opererebbe il contenimento dei costi entro il 20% della spesa per le cessazioni. Gli enti locali non soggetti al patto di stabilità non sono tenuti a contenere il turn – over del personale cessato entro il 20% della spesa corrispondente. L’articolo 14 del dl 78/2010 convertito in legge 122/2010 impone alle amministrazioni locali nuove restrizioni finanziarie, non solo riguardanti il personale, nell’ambito della complessiva manovra di riconduzione a controllo della finanza pubblica. Tra esse, il comma 9 stabilisce il divieto, operante per gli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente. Non vi è dubbio tra i primi interpreti che l’articolo 14, comma 9, della manovra d’estate coinvolga sia gli enti soggetti al patto, sia quelli esonerati, cioè i comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti, almeno per quanto riguarda la prima parte del precetto normativo, il divieto, cioè , di assumere in presenza di un’incidenza della spesa di personale su quella corrente pari o superiore al 40%. Sulla seconda parte, invece, vi sono maggiori dubbi. L’interpretazione esclusivamente letterale della norma parrebbe consentire di leggerla nel senso che il limite finanziario del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente valga anch’esso sia per gli enti obbligati a rispettare il patto di stabilità, sia per quelli esonerati. Militano, tuttavia, in senso contrario almeno due considerazioni. In primo luogo, la rubrica dell’articolo 14, qualificato come norma in tema di “Patto di stabilità interno e altre disposizioni sugli enti territoriali”. Si tratta, dunque, di una disciplina mista, in parte dedicata al patto, in parte introduttiva di regole di finanza specifiche. Solo la seconda parte, allora, concerne gli enti con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti. Il comma 14 dell’articolo 9 della manovra estiva pare avere, allora, la caratteristica di norma mista propria dell’intero articolo. Il divieto di assunzione è una norma non legata al patto di stabilità, ma a un indice finanziario virtuoso, come tale da possedere da parte di tutti gli enti locali. La regola di contenimento delle assunzioni, invece, pare proprio destinata ad operare come disciplina specifica per gli enti soggetti al patto, dal momento che incide direttamente sulla loro capacità di assumere. In assenza, infatti, di tale previsione, essi potrebbero assumere tutto il personale di cui hanno bisogno, purchè rimangano entro il tetto della spesa di personale sostenuta l’anno precedente. Invece, il comma 14 impone un ulteriore risparmio forzoso sulle cessazioni.Per gli enti non soggetti al patto, tale regola appare incongrua ed eccessiva, visto che da diversi anni essi non hanno mai potuto fruire di una regola flessibile per le assunzioni, connessa al tetto di spesa. Infatti, per loro opera la previsione contenuta nell’articolo 1, comma 562, della legge 296/2006, ai sensi della quale gli enti non soggetti al patto possono assumere personale esclusivamente entro il numero delle cessazioni intervenute nell’anno precedente, criterio non riferito alla spesa di personale, ma alle teste del personale cessato. Allora , o l’articolo 9, comma 14 della manovra prevale sull’articolo 1, comma 562, abolendolo implicitamente, oppure questo continua ad applicarsi, come regola specifica delle assunzioni per gli enti non soggetti al patto. Ma, il comma 10 dell’articolo 14 interviene proprio sull’articolo 1, comma 562, abrogandone solo la parte che consentiva la deroga al divieto di superare la spesa di personale del 2004 ai soli enti con meno di dieci dipendenti. Dunque, ne fa salvo il rimanente testo e, di conseguenza, la regola speciale che contiene le assunzioni nelle cessazioni dei dipendenti e non nel valore economico di tali cessazioni. Mancando, allora, la possibilità di immaginare una disapplicazione implicita dell’articolo 1, comma 562, della legge 296/2006, non resta che concludere che gli enti non soggetti al patto non debbono attenersi alla regola del contenimento delle assunzioni entro il 20% del loro valore economico. Corte dei Conti Toscana, assunzioni straordinarie con i proventi delle multe.I proventi delle multe stradali ora possono essere utilizzati per procedere ad assunzioni di personale straordinario ma anche per potenziare i servizi esterni di vigilanza acquistando strumenti e finanziando l’attività operativa con progetti premiali. Ma restano pur sempre interdette alcune spese correnti non strettamente legate al dettato legislativo del riformulato articolo 208 del codice stradale. Lo ha chiarito la Corte dei conti, sez. Toscana, con l’interessante delibera n. 104 del 15 settembre 2010. A seguito della riforma estiva del codice Ufficio unico associato controlli interniN E W S L E T T E R N. 17 Settembre 2010

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stradale, ovvero la legge n. 120/2010, l’art. 208 cds ha cambiato fisionomia allargando la capacità di intervento gestionale di comuni e province o meglio affinando i vincoli di destinazione dei proventi contravvenzionali. Con le linee guida appena approvate dai giudici contabili toscani vengono fornite istruzioni dettagliate sulle modalità di trattamento dei proventi e sulla loro qualificazione corretta. L’art. 208 del codice, esordisce la nota, vincola i proventi relativi alle sanzioni stradali a determinate finalità perseguendo obiettivi di natura contabile e di sicurezza stradale.Stante l’incertezza di questi proventi, di per sé aleatori e non programmabili, il legislatore ha voluto evitare di collegare per quanto possibile questi introiti alle spese correnti e di natura stabile. Ma questa indeterminatezza si riflette anche nella regolarità della gestione contabile delle multe che è condizionata dal differenziale tra l’accertato ed il riscosso. A parere dei giudici di principio di cassa ovvero la valutazione in bilancio al momento dell’effettivo incasso non risulterebbe corrispondente a corretti principi contabili essendo preferibile la costituzione di un fondo svalutazione crediti. Ma sono soprattutto le nuove opportunità di spesa che hanno interessato i magistrati nella redazione delle linee guida. Specifica infatti la nota che ora una quota imprescindibile del 50% dei proventi spettanti agli enti locali deve essere destinata alle finalità previste dalla legge ovvero segnaletica stradale, potenziamento del controllo e della sicurezza anche con assunzioni a termine e progetti ad hoc. Gli enti locali restano obbligati ad una delibera annuale sulla destinazione dei proventi, coerente con le nuove previsioni ed inoltre dovranno trasmettere al ministero per via informatica, una relazione annuale sui proventi con dettaglio sulle multe per eccesso di velocità. Ma è soprattutto sul vincolo di destinazione del denaro che i magistrati toscani hanno fornito maggiori indicazioni. Circa le assunzioni stagionali a progetto la riforma elimina ogni dubbio interpretativo. Dal 13 agosto 2010 è possibile destinare quote dei proventi contravvenzionali per finanziare l’assunzione di personale straordinario di vigilanza. Altra questione complessa riguarda l’incentivazione del personale di polizia municipale che svolge servizio prevalentemente serale o notturno prolungando l’orario di lavoro. Al riguardo, specifica la nota, esistono due diverse correnti interpretative. Da una parte il ministero dell’interno che ammetteva questa pratica e dall’altra il parere contrario dell’Aran. “Oggi la questione va vista alla luce delle modifiche apportate dalla legge 120/2010 e, in particolare, va analizzata la possibilità di far rientrare tale spesa nel concetto di potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni. In pratica a parere della Corte dei conti Toscana la ratio della riforma, si riferisce ad un potenziamento dell’attività lavorativa anche del personale già in servizio con possibilità di finanziare con i soldi delle multe il prolungamento dell’orario di lavoro dei dipendenti ed il maggior disagio degli operatori (turno, lavoro straordinario. Flessibilità orario). Circa la previdenza integrativa la riforma consolida un orientamento ormai stabile che ammette a questo beneficio anche gli operatori di polizia locale previo accordo sindacale decentrato integrativo. Ma non tutto quello che riguarda i vigili può essere finanziato dalle multe. Restano escluse per esempio le spese per l’acquisto del vestiario e di manutenzione dei mezzi. Ma risultano finanziabili, infine, anche gli impianti di illuminazione stradale con esclusione delle conseguenti bollette per il consumo elettrico.

SECONDA PARTE : GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione. Sez. Tributaria, Sentenza 12 maggio 2010 11440Un’area è fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generaleLa sentenza afferma il principio di diritto per il quale “ai fini dell’applicazione del D. Lgs n. 504/1992, un’area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e/o provincia e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo. In tal caso, l’ICI deve essere dichiarata e liquidata sulla base del valore venale in comune commercio, tenendo conto anche di quanto sia effettiva e prossima la utilizzabilità a scopo edificatorio del suolo”.

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Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza n. 5170/2010 Lotti abusivi, basta il cambio d’usoPer integrare l’ipotesi di lottizzazione abusiva può anche essere sufficiente aver adibito una pluralità di immobili a un utilizzo differente rispetto a quello originariamente autorizzato dall’amministrazione comunale. E’ quanto statuito dalla IV sezione del Consiglio di stato (sentenza 5170/2010) rispetto al caso di un comune campano che aveva annullato in sede di autotutela la delibera con cui la giunta approvava la concessione convenzionata e i singoli titoli abilitativi rilasciati a una società per la realizzazione di alcuni edifici in zona artigianale con destinazione laboratorio. L’amministrazione comunale aveva accertato che gli edifici – assentiti a scopo artigianale – erano stati poi trasformati in unità residenziali, anche a seguito di numerose varianti che avevano consentito aumenti di cubatura. Da qui la decisione di dichiarare inefficace la convenzione, disponendo l’acquisizione degli immobili. La pronuncia non ha condiviso le tesi difensive della proprietaria dei beni, secondo cui si trattava della semplice realizzazione di alloggi per custodi in edifici a uso artigianale, come tali compatibili sia con la destinazione urbanistica dell’area (che risulta già urbanizzata) sia con gli originari titoli abilitativi (per il cui rilascio erano stati anche regolarmente corrisposti gli oneri concessori, parametrati all’uso edificatorio prescritto da piano regolatore). Il Consiglio di stato, confermando la decisione di primo grado, ha evidenziato come risultasse indifferente la circostanza che – al momento dell’edificazione - l’area fosse già dotata di opere di urbanizzazione, essendo comunque evidente la violazione dello strumento urbanistico. Secondo la sentenza, affinché possa scattare una fattispecie di lottizzazione abusiva, ciò che assume rilevanza è la destinazione del territorio stabilita dagli strumenti urbanistici, dato che la lottizzazione viene a condizionare direttamente il potere di programmazione dell’uso del territorio da parte dell’ente locale, nonché l’assetto del territorio già stabilito da piano regolatore. Il mutamento di destinazione d’uso, pertanto, “incide sulla pianificazione del territorio effettuata dalla Pa, sicché a nulla rileva l’eventuale rispetto (invocato dagli appellanti) degli standard edificatori in relazione al rapporto superficie /volume previsti dal Prg per l’edilizia residenziale.”La sentenza, in tal modo, fa proprio un orientamento ormai consolidato della Cassazione penale (sezione III, sentenza 24096/2008), che ha da tempo ritenuto configurabile il reato di lottizzazione abusiva materiale attraverso la modifica della destinazione d’uso, nel caso in cui venga alterato l’assetto complessivo del territorio comunale attuato mediante lo strumento urbanistico cui è affidata la pianificazione delle diverse destinazioni d’uso del territorio e l’assegnazione a ciascuna di esse di determinate quantità e qualità di servizi (nella specie si trattava di modifica della destinazione – da alberghiera a residenziale – di un immobile già regolarmente edificato). Come pure la Suprema corte (sentenza 6990/2006) ha configurato il reato di lottizzazione abusiva “quando la trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni sia realizzata con difformità tipologiche volumetriche, strutturali e di destinazione tanto rilevanti e diffuse su tutta l’area, rispetto al progetto approvato dall’autorità amministrativa, da far ritenere l’opera non più riferibile a quella pianificata e, quindi senza autorizzazione.

Consiglio di Stato, Sez. VI Sentenza n. 4864/2010 Appalto annullabile anche dopo l’aggiudicazione I PUNTI – CHIAVEL’aggiudicazione non determina la costituzione del vincolo negoziale (articolo 11, commi 4 e successivi, del Dlgs 163/2006). 1)L’aggiudicazione provvisoria determina la conclusione della fase di selezione del contraente da parte della commissione di gara; 2) L’aggiudicazione definitiva è disposta dalla stazione appaltante una volta approvata l’aggiudicazione provvisoria e verificato il possesso dei requisiti;3) L’aggiudicazione definitiva non equivale all’accettazione dell’offerta;4) L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva non pregiudica l’esercizio dei potere di autotutela; 5) L’articolo 16, comma 4 del Rd 18 novembre 1923, n. 2440 , non ha di per sé natura automatica e obbligatoria non potendosi escludere che la Pa possa rinviare, anche implicitamente, la costituzione del vincolo al momento della stipula del contratto.

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La stazione appaltante può sempre incidere con determinazioni unilaterali sugli esiti della fase pubblicistica della gara d’appalto qualora essi siano ritenuti affetti da profili di illegittimità, anche all’esito del provvedimento di aggiudicazione definitiva, atto conclusivo del procedimento di scelta del contraente. In altri termini, secondo la sentenza 4864/2010 della sesta sezione del Consiglio di Stato, l’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione di una gara, prima che sia sottoscritto il contratto d’appalto vero e proprio è sempre possibile ricorrendo tuttavia un preciso e concreto interesse pubblico (nonostante l’articolo 16, quarto comma del Rd 2440 del 18 novembre 1923 equipari i processi verbali di aggiudicazione al contratto). Una potestà di annullamento in autotutela, dunque,, che si può esercitare sul principio di buon andamento della Pa, se però sono chiaramente fornite adeguate motivazioni sui presupposti di caducazione delle posizioni dei partecipanti alla gara, consolidatesi con l’aggiudicazione definitiva. Tale fase della procedura, infatti, secondo il collegio, non può essere equiparata – non avendo la citata norma del Rd 2440/1923 natura automatica e obbligatoria - alla costituzione del vincolo contrattuale, che si ha unicamente al momento della stipulazione dell’accordo. La vicenda esaminata dal collegio riguardava un bando pubblico per la stipula di un contratto di vendita di un suolo dell’ente, che prevedeva come corrispettivo un importo in denaro e alcuni immobili a uso residenziale in permuta.Su tale ultimo aspetto, in seguito alla rilevata non congruenza della domanda di partecipazione l’ente appaltante aveva provveduto all’annullamento dell’aggiudicazione definitiva. Come evidenziato dal Collegio, tale iniziativa, nel rapporto tra stazione appaltante e società aggiudicataria, non si colloca nell’ambito del rapporto privatistico tra le parti, non essendo ancora stato sottoscritto il contratto d’appalto. Bisogna rammentare che la disciplina sugli appalti pubblici (Dlgs 163/2006 e successive modificazioni) prevede (articolo 11, comma 4 e 5 ) che al termine della procedura di gara, la stazione appaltante proceda dapprima con l’aggiudicazione provvisoria -normalmente a cura della commissione giudicatrice – e, a seguire, con l’aggiudicazione definitiva. Sempre il Dlgs 163/2006 sottolinea come l’aggiudicazione definitiva da un lato diventi efficace soltanto dopo la verifica del possesso dei requisiti (articolo 11, comma 8), dall’altro – in linea con l’interpretazione offerta dalla sesta sezione – non equivalga però ad accettazione dell’offerta (articolo 11, comma 7). In sostanza, benché la fase dell’aggiudicazione sia da intendere, di norma, come il momento conclusivo della procedura di gara – a partire da quella provvisoria, all’esito delle attività di valutazione delle offerte da parte della commissione giudicatrice, sino a quella definitiva, deliberata dalla stazione appaltante – l’esercizio dei poteri di autotutela prima della firma del contratto è sempre ammesso. L’ipotesi trova riscontro nell’articolo 11 (comma 9) del Dlgs 163/2006, che fa salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nonostante la piena efficacia dell’aggiudicazione definitiva.Ne consegue che, seguendo il recente orientamento del Consiglio di Stato, nei contratti stipulati dalla Pa il processo verbale di aggiudicazione definitiva non equivale, a ogni effetto legale, al contratto stipulato, avendo invece l’atto che pone di norma termine alla fase (pubblicistica) di selezione carattere meramente provvisorio, cui non consegue l’effettivo sorgere (della fase privatistica e) del vincolo negoziale.

TAR LAZIO, SENTENZA N. 31996 DEL 30 AGOSTO 2010L’Imprenditore leso nell’immagine va risarcito dalla P.A. Risarcibile l’imprenditore leso nella sua immagine dall’amministrazione. Il Tar del Lazio – con sentenza 31996 del 30 agosto 2010 – ha riconosciuto il danno esistenziale causato da un provvedimento amministrativo illegittimo. Il danno non patrimoniale legato alla lesione dell’immagine imprenditoriale in seguito a un provvedimento illegittimo adottato dall’amministrazione è risarcibile anche in via equitativa.Nel caso concreto, l’Agea, agenzia statale per le erogazioni pubbliche nel settore agricolo, in seguito a un’informativa prefettizia antimafia, aveva disposto un provvedimento di interdizione dall’ottenimento di erogazioni pubbliche, contratti, autorizzazioni e in generale benefici . In realtà l’informativa faceva riferimento a “taluni consiglieri” di una società cooperativa, di cui il

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ricorrente era socio, in quanto “legati da vincoli di parentela con persone sottoposte a misure di prevenzione”. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento interdittivo. Ne ha, infatti, dedotto l’illegittimità per i seguenti motivi di censura: violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 6 e 10 del Dpr 252/1998; eccesso di potere per travisamento dei fatti; illegittimità sotto altro profilo; difetto di legittimazione a procedere e carenza di interesse pubblico Peraltro, la stessa amministrazione aveva disposto la sospensione dell’esecutività del provvedimento, poi revocato in autotutela. Nonostante la revoca, tuttavia, i legali del ricorrente hanno rilevato la sussistenza di un danno sia economico, sia non economico, in termini di danno esistenziale.In particolare, quanto al danno non patrimoniale, la difesa del ricorrente si è incentrata sull’immagine imprenditoriale dello stesso nonché sul suo onore e decoro e sulla sua reputazione personale, diritti inviolabili della persona che troverebbero la propria matrice costituzionale negli articoli 2 e 3 della Costituzione, e sul conseguente perturbamento psicologico per le ripercussioni negative sul proprio stile di vita, tra le quali, in particolare, l’abbandono della carica di consigliere del Cda della cooperativa nonché il trasferimento del proprio domicilio e della propria residenza in altro comune. Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha rilevato come non possa essere revocabile l’influenza negativa che il provvedimento ha avuto sul piano dell’immagine imprenditoriale, anche se l’arco temporale di riferimento per valutare i danni è stato limitato (inferiore ai tre mesi). Il Consiglio di Stato, inoltre, nella sentenza 5266/2009, aveva stabilito che è risarcibile – anche in via equitativa – l’ingiusta lesione di interessi inerenti alla persona con riferimento ai diritti inviolabili, di cui all’articolo 2 della Costituzione. Inoltre, in giurisprudenza è stato evidenziato “l’onere del danneggiato di specificare gli elementi di fatto dai quali assumere l’esistenza e l’entità del danno” (Cassazione, sezioni unite n. 26972/2008). Corte dei Conti, Sez. Controlli Regione Lombardia, delibera n. 596/2010Aumenti integrativi nel rispetto del patto – contenimento delle voci accessorieE’ sempre alta l’attenzione sull’articolo 15, comma 5, del contratto collettivo del 1999 che permette di incrementare il fondo delle risorse decentrate degli enti locali e che continua a essere oggetto di particolari analisi da parte della Corte dei conti. Mentre da una parte le linee guida sui questionari relativi al consuntivo del 2009 introducono un’apposita sezione di monitoraggio, i giudici contabili della Lombardia ritornano sulla possibilità di tale incremento in caso di mancato rispetto del patto di stabilità. La sanzione, che è stata estesa anche al caso del mancato rispetto delle limitazioni in materia di personale, prevede il divieto di assunzione a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale e il divieto di stipulare contratti di servizio in elusione della norma.Il blocco, che letteralmente si riferisce solo all’approvvigionamento di risorse umane, è stato di fatto esteso dalla magistratura contabile a tutti i casi e le azioni che potrebbero portare una maggiore spesa per l’ente locale.E’ quindi inevitabile che anche le voci di alimentazione del fondo del salario accessorio diventino elemento prioritario per il contenimento. E se questo era da sempre è stato evidenziato dalle sezioni regionali della Corte dei conti, oggi è anche previsto nell’articolo 40 del decreto legislativo n. 165/2001, così come modificato dalla riforma Brunetta. Gli enti locali possono quindi destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa solo nel rispetto del patto e nei limiti fissati per la spesa di personale. Sull’argomento ci sono già state le preziose indicazioni dei giudici contabili del Veneto i quali, nel parere 38/2010, hanno richiesto la verifica delle due condizioni sopra richiamate sia sull’anno precedente ma anche sull’anno in corso. Per poter incrementare il fondo nel 2010 è quindi necessario aver rispettato non solo le regole del patto e delle spese nel 2009, ma anche in questo esercizio. La parte variabile del fondo, che ogni anno riparte da zero, sarà quindi oggetto di incremento solamente negli enti virtuosi. E di tutti tali aumenti l’articolo 15, comma 5, costituisce la disposizione più singolare e complessa e al tempo stesso più utilizzata in sede di contratto decentrato, a volte per fini di pareggio, o per reali situazioni correlate ai nuovi servizi o attività di riorganizzazione. La deliberazione n. 596/2010 della Corte dei conti della Lombardia toglie ogni dubbio a proposito. L’articolo 15, comma 5, è sicuramente Ufficio unico associato controlli interniN E W S L E T T E R N. 17 Settembre 2010

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ricompreso tra gli aumenti che subiscono un blocco in caso di mancato rispetto del patto di stabilità e dei limiti sul contenimento delle spese di personale. Il parere è inoltre particolarmente interessante in quanto fornisce schematicamente, ma in maniera esaustiva, i principi per il corretto incremento del fondo con riferimento all’istituto in oggetto. Non è forse un caso che anche i questionari sul rendiconto dell’anno 2009 insistano rispetto al passato sull’articolo 15, comma 5. Infatti, oltre ad indicare le somme che hanno costituito la parte stabile e variabile del fondo, l’organo di revisione dovrà questa volta indicare anche l’elenco dei nuovi servizi o delle attività di riorganizzazione e di razionalizzazione poste in essere a giustificazione dell’incremento. Non si potrà quindi mai trattare di una voce automatica per alimentare il fondo, anche da parte di questi enti virtuosi in regola con i saldi finanziari e con la riduzione delle spese di personale.

TERZA PARTE : APPROFONDIMENTI

LA CATEGORIA CATASTALE FA SCATTARE IL PRELIEVO ICIOrientamenti differenziati tra la giurisprudenza Recenzione di Paolo Vignando.L’Ici continua a creare qualche incertezza agli operatori del settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare da fonte eolica e fotovoltaica. Il dubbio principale riguarda l’applicazione concreta dell’imposta comunale alle unità immobiliari costituite dagli impianti eolici e fotovoltaici. Ad alimentare l’incertezza contribuiscono le dissonanti posizioni dell’agenzia del Territorio e di quella delle Entrate –in particolare in relazione agli impianti fotovoltaici – base su discordanti pronunce dei giudici. Le sentente riguardano l’applicazione delle norme che governano la procedura di accatastamento di questi impianti e la loro inclusione nelle differenti categorie catastali D/1 (opifici industriali) oppure E/3 (costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche ) o E/9 (edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E).In relazione all’Ici, le conseguenze che si producono sono diametralmente opposte: in caso di accatastamento nella categoria D/1, l’impianto è da assoggettare all’imposta, mentre è esente se accatastato nelle categorie del gruppo E. Da questa dicotomia continua a prendere fiamma il dibattito, con rilevanti ripercussioni sulla stabilità dei flussi considerati dai modelli economico finanziari che simulano la sostenibilità dell’indebitamento bancario delle società che realizzano e gestiscono tali impianti: prevedere o meno il pagamento dell’Ici, infatti, può in alcuni casi rappresentare l’elemento discriminante per la fattibilità dell’investimento. In relazione agli impianti eolici, la posizione dell’agenzia del Territorio è quella manifestata nella circolare n. 14/207 che, recependo il concetto di “stretta complementarietà” con l’unità immobiliare sancita dalla Cassazione con sentenza n. 13319/2006, ha concluso che l’aerogeneratore, nel suo complesso di elementi posati al suolo e aerei – per quanto questi ultimi siano meccanicamente separabili dagli altri – è compatibile con le caratteristiche intrinseche di un opificio industriale e, come tale, deve essere assoggettato a Ici. A tali fini, non è di nessuna rilevanza sia la finalità di produzione di energia “pulita”, come non è di nessun favore il fatto che la costruzione di tali impianti sia incentivata.Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, la ragione del differente approccio assunto dalle autorità fiscali risiede nella supremazia che l’agenzia delle Entrate (circolare n. 46/2007) ha conferito al concetto di “autonomia funzionale” dell’impianto. Secondo questa nozione, un impianto fotovoltaico posizionato su un territorio non costituisce un manufatto infisso al suolo, dal moment che è possibile rimuovere agevolmente i suoi moduli componenti per spostarli in un altro sito mantenendo inalterata la loro funzionalità. Ne consegue, quindi, che nel caso dei pannelli fotovoltaici non si possa FATTORE DECISIVOL’attribuzione della categoria D71 anziché E/3 o E/9 determina l’applicazione dell’imposta comunale.

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ravvisare quella stretta complementarietà con l’unità immobiliare (terreno) così come sancita dalla Cassazione con la sentenza n. 13319/2006 che comporterebbe l’assoggettamento al tributo dell’impianto, oltre che del terreno.Al contrario, l’agenzia del Territorio fonda le proprie ragioni giuridiche nella sentenza n. 16824/2006 della Suprema corte e ricorre al concetto della “connessione strutturale” intesa quale incorporazione – fissità del bene al suolo, rinvenibile nella sentenza della Corte costituzionale n. 162/2008. Da qui la risoluzione n. 3/2008, che assimila il pannello fotovoltaico alle turbine idroelettriche (cui la sentenza della Corte costituzionale si riferiva), per definire le aree che ospitano gli impianti fotovoltaici quali unità immobiliari iscrivibili nella categoria catastale D/1, assoggettabili a ICI. Il tutto secondo un’impostazione che attribuisce un’importante funzione classificatoria alla destinazione d’uso prevalente le aree che ospitano gli impianti fotovoltaici sono, in quanto sottratte alla produzione agricola, non potrebbero essere iscritti nella categoria catastale E. In questa bagarre interpretativa, nessun pregio sembra essere stato riconosciuto alle norme che assimilano gli impianti eolici e fotovoltaici a unità immobiliari che hanno natura di pubblica utilità e carattere indifferibile ed urgente, come stabilito dall’articolo 12 del Dlgs n. 387/2003 e ribadito nella sentenza n. 11/2009 della Ctp di Bologna in materia di impianti eolici. Questa assimilazione permetterebbe – con un minimo sforzo ermeneutico - di accatastare tali impianti nel gruppo E ed esentarli così dal pagamento dell’imposta. Il condizionale, però, è d’obbligo: l’agenzia del Territorio, infatti, ha precisato nella circolare n. 4/2007, che affinchè un’unità immobiliare possa essere accatastata nel gruppo E, la natura di pubblica utilità dell’impianto deve essere prevalente rispetto alla sua vocazione commerciale . La questione, dunque, resta aperta in attesa di ulteriori chiarimenti. La posizione del Territorio Le regole dell’agenzia del Territorio per l’accatastamento degli impianti. EOLICOIdentificati gli elementi della centrale eolica, e tenuto conto della destinazione d’uso dell’unità immobiliare e della compatibilità della categoria catastale, con le caratteristiche intrinseche dell’unità immobiliare, l’agenzia del Territorio ha concluso che ai fini catastali: -l’impianto eolico è un opificio-deve essergli attribuita la categoria catastale D/1 -a tali fini sono irrilevanti sia la finalità degli impianti sia il fatto che ne sia incentivata la costruzione. FOTOVOLTAICOIdentificati gli elementi della centrale fotovoltaica, e tenuto conto della destinazione d’uso prevalente dell’unità immobiliare e della compatibilità della categoria catastale con le caratteristiche intrinseche dell’unità immobiliare, l’agenzia del Territorio ha concluso che ai fini catastali:1)il parco fotovoltaico è un opificio2)deve essergli attribuita la categoria catastale D/1

IMMOBILI FANTASMA AL COUNTDOWN Italia Oggi 30 Settembre 2010La previsione contenuta nella manovra d'estate. Oggi si chiude l'indagine condotta dal Territorio

Da regolarizzare entro l'anno i beni sconosciuti al catasto Di Fabrizio G. Poggiani

Tre mesi di tempo per regolarizzare gli immobili fantasma. Oggi si chiude l'indagine condotta dall'Agenzia del territorio concernente l'individuazione degli immobili mai censiti in catasto. Ci sarà tempo fino al prossimo 31 dicembre per regolarizzare i fabbricati intercettati a cura dei proprietari, pena successivo accatastamento d'ufficio con oneri e sanzioni a carico dei contribuenti inerti.Le disposizioni contenute nell'art. 19, del dl n. 78/2010 (manovra d'estate) prevedono che i titolari di diritti reali sugli immobili non dichiarati in catasto, compresi quelli non conformi o che hanno perduto i requisiti di ruralità, procedano all'accatastamento attraverso la procedura

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Docfa (Documento catasto fabbricati), mentre il comma 7, dispone la chiusura delle operazioni di ricognizione in data odierna (c.m. 10/08/2010 n. 3/T). Intanto sulla Gazzetta Ufficiale di ieri n.228/2010, l' Agenzia del territorio ha pubblicato il comunicato con l'Elenco dei comuni nei quali e' stata accertata la presenza di fabbricati che non risultano dichiarati al catasto.

I fabbricati interessatiLa disciplina richiamata è quella del dl n. 262/2006, con particolare riferimento al comma 36, dell'art. 2, in forza del quale il Territorio procede, con riferimento ai dati in possesso dell'Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), dei telerilevamenti e dei sopralluoghi, ad individuare i fabbricati non censiti.Di fatto, non si tratta esclusivamente di fabbricati non censiti ma anche di fabbricati sui quali, per esempio, sono stati effettuati lavori di ristrutturazione che vanno a incidere sulla determinazione della rendita, utilizzata per la determinazione del carico fiscale, sia in ordine all'imposizione diretta che ai fini dei tributi locali (Ici e Tia).Inoltre, ancorché non espressamente richiamati, rientrano a pieno titolo i fabbricati che non rispettano più i requisiti di ruralità, di cui all'art. 9 (commi 3 e 3-bis) del dl 557/1993; sul punto è solo utile ricordare l'attuale disputa, anche giurisprudenziale, scaturita dalla nota sentenza della Cassazione a sezioni unite (n. 18565/2009), non sedata dall'interpretazione autentica, di cui al comma 1-bis, art. 23, dl n. 207/2008 («milleproroghe») e dalla nota 26/02/2010 n. 10933 del Territorio, con il permanere del dubbio se, per restare esenti da tributi locali, sia necessario l'accatastamento dei rurali nella categoria A/6, di fatto caduta in disuso e soppressa dal ministero delle finanze (c.m. 14/03/1992 n. 5/T), per gli abitativi e nella categoria D/10, per quelli strumentali.Peraltro, si inseriscono in tale contesto, con termine fissato al 31 dicembre prossimo per la relativa regolarizzazione, anche quegli immobili già scoperti dal territorio e indicati nelle pubblicazioni degli anni dal 2007 al 2009, collocati su tutto il territorio nazionale, con esclusione delle province autonome di Trento e Bolzano.

La procedura

Dopo che il Territorio ha messo a disposizione dei comuni e degli interessati, sul proprio sito internet (www.agenziaterritorio.gov.it), l'elenco degli immobili da regolarizzare, con indicazione della presunta data a cui riferire la mancata presentazione della denuncia, i proprietari e i titolari di diritti reali hanno tempo fino a fine anno (2010) per procedere in proprio a censire il fabbricato, come stabilito dal comma 7, dell'art. 19 della manovra in commento.

Se il contribuente intende, anche tramite il tecnico di fiducia, regolarizzare il fabbricato, dovrà procedere a presentare la procedura Docfa, di cui al comma 7, art. 1, dm 701/1994, proponendo la categoria con indicazione della rendita.

Al contrario, decorsa la data indicata, le operazioni di iscrizione e di attribuzione della rendita (presunta) saranno effettuate direttamente dal Territorio, anche in collaborazione con i comuni e con gli ordini professionali, con addebito degli oneri relativi e applicazione delle relative sanzioni, peraltro non indicate neppure per rinvio, dalla manovra; per effetto di ciò si ritengono applicabili le sanzioni previste dall'art. 31, r.d.l. n. 652/1939, per le denunce presentate oltre i 30 giorni, da 258 a 2066 euro.

Le criticitàPer come scritta la norma e per quanto chiarito anche dal Territorio (c.m. 10/08/2010 n. 3/T) emergono alcuni dubbi, in tema di corretta applicazione della novellata disciplina.Innanzitutto, il Territorio iscrive il fabbricato con attribuzione di una rendita «presunta», mentre nella procedura ordinaria è lo stesso interessato che propone la rendita che, decorso un anno (ordinatorio), diventa definitiva; sul punto mancano indicazioni per quanto tempo la rendita resta «transitoria» e sulla possibilità, da parte dell'interessato, di contestare la non coerenza della stessa, anche in autotutela.Infine, scatteranno tutte le procedure di recupero dei tributi per le annualità pregresse, con applicazione delle relative sanzioni, anche per effetto di regolarizzazione «volontaria» dovendo

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tenere conto che, per il comma 36, dell'art. 2, legge 262/2006, le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetti fiscali (dirette e tributi locali) a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data a cui si può riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta, mentre per gli ex rurali dalla data di perdita dei requisiti.

QUARTA PARTE : QUESITI

A)QUESITO: MANSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO COME DEVE ESSERE VALUTATA L’EQUILAVENZA DELLE MANSIONI.RISPOSTANel pubblico impiego l’art. 52 del dlgs n. 165/01 prevede che il lavoratore deve essere adibito “alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi”, in tal modo evidenziando che nell’ambito delle mansioni rientranti, secondo il contratto collettivo, nella stessa classificazione professionale, sono esigibili dal datore di lavoro solo quelle considerate equivalenti E pertanto l’equivalenza non deve essere valutata in astratto solamente in base all’appartenenza delle mansioni alla stessa categoria professionale, ma in concreto, valutando se le nuove mansioni abbiano pari valore professionale rispetto a quelle in precedenza svolte.

B) QUESITO: FABBRICATO RURALE. SONO ANDATO IN PENSIONE. IL COMUNE MI HA RICHIESTO IL PAGAMENTO ICI SUL FABBRICATO RURALERISPOSTALa pretesa non è fondata. Il requisito della ruralità dei fabbricati, ai fini fiscali, è riconosciuto anche per le costruzioni di proprietà di persone che percepiscono un trattamento pensionistico correlato all’attività svolta nel settore rurale. In pratica, la condizione sussiste se il fabbricato è posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall’affittuario del terreno o, da ultimo, dal titolare di pensione agricola, a condizione che l’unità sia utilizzata quale abitazione.

C) QUESTITO: ICI. IN TEMA DI SANZIONE TRIBUTARIA ICI, VORREI SAPERE QUALI SONO I FATTI PER I QUALI LA SANZIONE NON VA IRROGATARISPOSTAI fatti indice per i quali la sanzione tributaria può non essere irrogata possono così essere individuati: difficoltà di individuazione delle disposizioni normative, dovuta magari al difetto di esplicite previsioni di legge;-difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; -difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; -mancanza di informazioni amministrative e loro contraddittorietà; -mancanza di una prassi amministrativa o adozione di prassi amministrative contrastanti; -mancanza di precedenti giurisprudenziali; -formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti;-formazione di un consolidato orientamento giurisprudenziale; -contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; -contrasto tra opinioni dottrinali; -adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di una norma implicita preesistente.L’elencazione non è esaustiva. E’ compito del giudice accertare e valutare il valore indicativo dei predetti fatti indice.Il lettore può consultare la sentenza della Corte di cassazione n. 19638 del 9 giugno 2009, depositata l’11 settembre 2009.

RASSEGNA STAMPA

Ufficio unico associato controlli interniN E W S L E T T E R N. 17 Settembre 2010

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Ufficio unico associato controlli interniN E W S L E T T E R N. 17 Settembre 2010

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SEGRETARI, SCHIARITA SUL NUOVO CONTRATTO Italia Oggi 28 Settembre 2010

Di Francesco Cerisano Si fa sempre più in discesa la strada per il rinnovo del contratto dei segretari comunali e provinciali. Dopo il positivo esito dell'incontro di mercoledì scorso, a conclusione del quale il commissario dell'Aran, Antonio Naddeo, si è detto fiducioso di giungere quanto prima alla sigla del contratto, ieri nel corso di un incontro tecnico presso l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle p.a., i sindacati hanno espresso una posizione unitaria sull'accordo relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e ai bienni economici 2006-2007 e 2008-2009, da cui la categoria si aspetta la tanto sospirata equiparazione degli stipendi a quelli dei dirigenti degli enti locali.Se le richieste dei sindacati saranno accolte, i segretari si porteranno a casa mediamente 242 euro in più al mese in busta paga per il primo biennio economico e 167,56 per il secondo. Aumenti pari al 4,85% per il biennio 2006-2007 e al 3,2% (che poi è il tetto fissato dalla manovra correttiva) per il biennio 2008-2009. Gli aumenti andrebbero a gonfiare la retribuzione tabellare, anche se rispetto agli stipendi dei dirigenti locali l'equiparazione non sarebbe totale, ma resterebbero fuori comunque 3 mila euro lordi all'anno.Sulla base di questa piattaforma i sindacati si rivedranno con l'Aran la prossima settimana. «L'obiettivo minimo è arrivare a firmare il prima possibile l'accordo relativo al primo biennio economico», dice a ItaliaOggi Daniela Volpato, segretario nazionale Cisl Fp. «Sul secondo biennio siamo ancora in attesa della direttiva della parte datoriale (Comitato di settore). Se dovesse arrivare in tempi rapidi, allora sarebbe ragionevole puntare alla firma simultanea di entrambi i bienni».

Ufficio unico associato controlli interniN E W S L E T T E R N. 17 Settembre 2010

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