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CLICCA PER VISITARE GLI ENTI ASSOCIATI Acqualagna Cantiano Lunano Petriano Sassocorvaro Apecchio Carpegna Mercatello sul Metauro Piandimeleto Tavoleto Belforte all'Isauro Fermignano Mercatino Conca Piobbico Urbania Borgo Pace Frontino Peglio Sant'Angelo in Vado Comunità montana dell'Alto e Medio Metauro Urbania Serra Sant'Abbondio AVVISI Si rammenta l’incontro del 20/5 p.v. relativamente al comitato tecnico della “convenzione tributi” presso il Comune di Sant’ Angelo in Vado. Per il giorno 27 maggio è stata indetta riunione, presso il Comune di Sant’Angelo in Vado, rientrante nell’attività di aggiornamento del personale dipendente, per trattare il seguente o.d.g.: 1) Questionario Corte dei Conti Marche sulla Contrattazione decentrata; 2) Fondo salario accessorio 2011: dubbi e criticità; 3) CUG (Comitato Unico di Garanzia pari opportunità e Mobbing): gestione associata. Nell’ occasione degli incontri di cui sopra si programmeranno le giornate con tutti gli aderenti per trattare gli argomenti di cui sotto e quanto altro ritenuto necessario: 1. Federalismo fiscale: il nuovo sistema dei tributi locali; 2. Decreti sull’ Armonizzazione dei bilanci pubblici; 3. Referto controllo di gestione 2010. Ufficio unico associato controlli intern i controllinterninews N. 09 Maggio 2011 1 UFFICIO UNICO ASSOCIATO CONTROLLI INTERNI Controllinterninews N. 09

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CLICCA PER VISITARE GLI ENTI ASSOCIATI

Acqualagna Cantiano Lunano Petriano Sassocorvaro

Apecchio Carpegna Mercatello sul Metauro Piandimeleto Tavoleto

Belforte all'Isauro

Fermignano Mercatino Conca Piobbico Urbania

Borgo Pace Frontino Peglio

Sant'Angelo in Vado Comunità montana dell'Alto e Medio Metauro Urbania

Serra Sant'Abbondio

AVVISI

Si rammenta l’incontro del 20/5 p.v. relativamente al comitato tecnico della “convenzione tributi” presso il Comune di Sant’ Angelo in Vado.

Per il giorno 27 maggio è stata indetta riunione, presso il Comune di Sant’Angelo in Vado, rientrante nell’attività di aggiornamento del personale dipendente, per trattare il seguente o.d.g.:

1) Questionario Corte dei Conti Marche sulla Contrattazione decentrata;2) Fondo salario accessorio 2011: dubbi e criticità;3) CUG (Comitato Unico di Garanzia pari opportunità e Mobbing): gestione associata.

Nell’ occasione degli incontri di cui sopra si programmeranno le giornate con tutti gli aderenti per trattare gli argomenti di cui sotto e quanto altro ritenuto necessario:

1. Federalismo fiscale: il nuovo sistema dei tributi locali;

2. Decreti sull’ Armonizzazione dei bilanci pubblici;

3. Referto controllo di gestione 2010.

I comuni aderenti al controllo associato possono provvedere alla predisposizione della documentazione necessaria alla redazione del referto di gestione 2010, come da allegata specifica richiesta, e in occasione delle riunioni sopra riportate, provvedere alla consegna .

Avv. Raffaello TomasettiResp. Ufficio Unico Controlli Interni

L’Ufficio Unico Associato Controlli Interni rimane a disposizione per ogni quesito, suggerimento e/o chiarimento. ([email protected]) - ([email protected]). Documenti utili sono scaricabili direttamente sul sito http://ufficiounicocontrollinterni.wordpress.com/

Ufficio unico associato controlli internicontrollinterninews N. 09 Maggio 2011

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UFFICIO UNICO ASSOCIATO CONTROLLI INTERNI

Controllinterninews N. 09 Maggio 2011

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SCADENZIARIO – INDICI – APPUNTAMENTI E NOTIZIE IN BREVE

A1 ADEMPIMENTI FISCALI – SCADENZE

15 maggio - domenica

Imposta comunale sugli immobili3 (Termine ultimo) Inoltro al Ministero economia e finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, Ufficio del federalismo fiscale, della richiesta di pubblicazione del dispositivo della deliberazione concernente l’aliquota del tributo per il 2011. (circolare Ministero finanze, 16 aprile 2003, n. 3)

Accesso al creditoComunicazione al Ministero dell’economia e finanze, Dipartimento del tesoro, direzione II, dei dati relativi all’utilizzo del credito a breve termine presso le banche, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, alle operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse, ai titoli obbligazionari emessi ed alle opera- zioni di apertura di credito.(art. 1, D.M. 1º dicembre 2003; D.M. 3 giugno 2004)

Certificazione spesa personale in aspettativa sindacaleTermine perentorio per la trasmissione alla prefettura competente per territorio della certificazione per richiesta di attribuzione del contributo relativo all’anno 2010, cor- rispondente alla spesa sostenuta per il personale cui e` stata concessa l’aspettativa per motivi sindacali.(art. 1 bis, c. 1, D.L. 25 novembre 1996, n. 599, convertito dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5; D.M. 28 settembre 1996, n. FL 24/96; circolare Ministero interno, Direzione centrale finanza locale, 11 febbraio 2009, n. FL 2/2009)

20 maggio - venerdì

Codifica dei conti pubblici3 Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di aprile 2011, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (Siope), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilita` liquide complessive. (D.M. 14 novembre 2006)

Rilevazioni SIOPE 3 Trasmissione alla ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio della relazione, allegata al rendiconto, predisposta dal responsabile del servizio finanziario, nel caso in cui i prospetti dei dati Siope relativi all’esercizio precedente o la relativa situazione delle disponibilita` liquide non corrispondano alle scritture contabili dell’ente e del tesoriere, con la quale vengono esplicitate le cause che hanno determinato tale situazione e le iniziative adottate per pervenire, nell’anno successivo, ad una corretta attuazione delle rilevazioni Siope.(art. 77 quater, c. 11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; D.M. 23 dicembre 2009)

23 maggio - lunedì

Aspettative e permessiRiordino, da parte del governo, della disciplina in materia di congedi, aspettative e permessi. (art. 23, legge 4 novembre 2010, n. 183)

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31 maggio - martedì

Unioni di comuni e Comunita` montaneEmanazione dell’annuale decreto ministeriale per la certificazione da allegare alla richiesta di contributo erariale da parte di:a) unioni di comuni di prima istituzione;b) unioni di comuni di cui sia variato il numero dei comuni che costituiscono le stes- se unioni;c) unioni di comuni di cui sia variato il numero dei servizi;d) comunita` montane che esercitano in forma associata servizi comunali, in sede di primo conferimento;e) comunita` montane per le quali sia variato il numero dei servizi comunali esercitati in forma associata;f) unioni di comuni e comunita` montane che esercitano in forma associata servizi comunali, ai fini della determinazione triennale del contributo erariale.(art. 5, D.M. 1º settembre 2000, n. 318)

Conto annuale e relazione sulla gestione del personaleTermine per la presentazione alla Corte dei conti, per il tramite della Ragioneria generale dello Stato competente per territorio e, in copia, alla sezione enti locali della Corte dei conti ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - del conto delle spese per il personale sostenute nell’anno precedente, accompagnato da una relazione sui risultati della gestione del personale.La rilevazione e` operata secondo le indicazioni e sui modelli approvati con circolare del Ministero del tesoro. La mancata presentazione del conto e della relazione de- termina la sospensione dei trasferimenti a carico dello Stato e l’applicazione di san- zione amministrativa pecuniaria a carico del responsabile del procedimento. (art. 60, c. 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165)

PersonalePresentazione, in via telematica, alla presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento della funzione pubblica dell’elenco del personale dipendente che nell’anno 2010 ha fruito di distacco, aspettative e permessi sindacali, aspettative e permessi sindacali, aspettative e permessi per funzioni pubbliche. (art. 50, c. 3 e 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; circolare Dipartimento funzione pubblica, 9 marzo 2004, n. 2/04)

Trasferimenti statali Erogazione della seconda rata, pari ad 1/3, dei contributi 2011 ordinario, consolidato e perequativo degli squilibri di fiscalità locale.(D.M. 21 febbraio 2002; art. 31, c. 3, legge 27 dicembre 2002, n. 289)

Erogazione della prima rata, pari al 60%, del contributo 2011 a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti.(D.M. 21 febbraio 2002; art. 31, c. 3, legge 27 dicembre 2002, n. 289)

Riassetto normativoPresentazione, da parte del governo, del disegno di legge annuale per la semplificazione e il riassetto normativo volto a definire, per l’anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalita` e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell’a- rea di incidenza delle pubbliche funzioni, con particolare riguardo all’assetto delle competenze dello Stato,delle regioni e degli enti locali. (art. 20, c. 1, legge 15 marzo 1997, n. 59, nel testo sostituito dall’art. 1, c. 1, legge29 luglio 2003, n. 223)

Acquisti fuori convenzione Consip

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Relazione degli uffici preposti al controllo di gestione sui risultati conseguiti in termini di riduzione di spesa, da rendere disponibile sul sito internet dell’ente. (art. 26, c. 3, aggiunto alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, dall’art. 1, c. 4, lett. c, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191)

Patto di stabilita` interno3 Termine ultimo per la verifica, da parte dell’organo di revisione, dei risultati conseguiti nel 2010 rispetto agli obiettivi programmatici. (lett. B1, circolare Ministero economia e finanze, Ragioneria generale dello Stato, 3 febbraio 2007, n. 5)

Contrattazione integrativaCertificazione dell’organo di revisione delle specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, relativa all’anno precedente. (art. 67, c. 8, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133)Trasmissione alla Corte dei conti, per il tramite della ragioneria generale dello Stato, delle specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa.(art. 67, c. 8, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133)Pubblicazione sul sito web dell’ente della documentazione sulla contrattazione inte- grativa sottoposta all’organo di revisione per la certificazione.(art. 67, c. 11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133)

Servizio idrico integratoTermine per la richiesta, da parte dei gestori del servizio, di adeguamento per l’anno 2011 delle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione. (deliberazione Cipe, 18 dicembre 2008, n. 117/2008, in G.U. n. 71 del 26 marzo 2009)

A2 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

A 2.1

NOTIZIE FISCALI VARIE

a)DichiarazioniModifiche ai modelli dichiarativi 2011: Unico Pf, Unico Sp, Unico Enc, Unico Sc. consolidato nazionale e mondiale (provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 22 aprile 2011).b)Modello IRAP 2011Modifiche al modello Irap 2011 con le relative istruzioni (provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 22 aprile 2011). c)770/2011Approvate le modifiche al modello 770/2011 ordinario.Approvate le modifiche alle specifiche tecniche del modello 770/2011 ordinario e 770/2011 semplificato (provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 22 aprile 2011). d)Pubblicati gli indici dei prezzi al consumo relativi al mese di mrzo 2011 (comunicazione dell’Istituto nazionale di statistica, G.U. n. 94 del 23 aprile 2011).

A 2.2

CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONIPROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE 7 APRILE 2011Con riferimento alla cedola secca sulle locazioni il provvedimento approva, con le istruzioni, il modello per registrare il contratto di locazione di immobili abitativi e pertinenze e per l’opzione per la cedolare secca da inviare online all’agenzia delle Entrate, nonché il modello di richiesta di registrazione degli atti (esclusi quelli degli organi giurisdizionali) e per comunicare gli

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adempimenti successivi dei contratti di locazione, da presentare alle Entrate sempre in forma cartacea.

A 2.3

PATTO DI STABILITA’, IN DIRITTURA DI INNOVO LE LINEE GUIDA CONFERENZA UNIFICATAOgni regione potrà adeguare le regole alla realtà locale, ponendo quindi in essere un Patto regione “orizzontale”. I tavoli tecnici della Conferenza Unificata hanno definito il testo del decreto del MEF previsto l’art. 1 c. 141 legge n. 220/2010 – Legge di stabilità. Questi i punti rilevantiIL PATTO ORIZZONTALEa)La normaArt. 1 c. 141 della L. 220/10 (legge di stabilità 2011). b)Il meccanismoModifiche migliorative e peggiorative degli obiettivi di Patto dei singoli Enti locali, fermo restando l’obiettivo aggregato definito a livello di comparto regionale. c)I terminiEntro il 15 settembre gli Enti locali dovranno comunicare la propria situazione alle Regioni, che dovranno operare le eventuali compensazioni entro il 31 ottobre.

A 2.4

APPALTI PUBBLICI, I NUOVI IMPORTI DELLA CONTRIBUZIONE DA PARTE DELLE STAZIONI APPALTANTI (DELIB. AUTORITA’ DI VIGILANZA)

Importo posto a base di garaQuota

stazioni appaltanti

Quota operatori economici

Inferiore a € 40.000 Esente EsenteUguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a €

150.000 € 30,00 EsenteUguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a €

300.000 € 225,00€ 20,00

Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000 € 35,00

Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000 € 375,00

€ 70,00Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a €

1.000.000 € 80,00Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a €

5.000.000 € 600,00 € 140,00Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a €

20.000.000 € 800,00 € 200,00Uguale o maggiore a € 20.000.000 € 500,00

A 2.5

VERSAMENTO IFELNormativa e prassi di riferimento: art. 10, c. 5, D. Lgs 504/1992

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art. 3, c. 1, D.M. 22/11/05 art. 1, c. 251, Legge 244/2007 Delibera Corte Conti Piemonte n. 52 del 22/9/2010 Soggetti obbligati: i soggetti che provvedono alla riscossione dell’Ici, per cui il Comune dovrà adempiere solo se effettua la riscossione diretta (negli altri casi se ne occuperà il soggetto cui è stata affidata la gestione ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs n. 446/1997). Adempimento: deve essere versato lo 0,8 per mille del gettito Ici 2010 ai seguenti estremi: Fondazione IFEL – P.zza San Lorenzo in Lucina, 26 – 00186 Roma – C.F. 97413850583c/c postale n. 16582025.

A 2.6

FEDERALISMO FISCALE, TRASFERIMENTI AL TITOLO II DEL BILANCIO I 3 miliardi di euro di trasferimenti che i comuni hanno ricevuto a fine marzo in attuazione del dl mille proroghe (n. 225/210), in attesa che il federalismo fiscale entri a regime, dovranno essere imputati al titolo II del bilancio (entrate derivanti da contributi e trasferimenti). Il chiarimento utile a tutti i comuni ancora alle prese con i preventivi è contenuto in un comunicato della direzione centrale finanza locale del Ministero. In cui si legge che, non appena si conoscerà l’entità di quanto gli enti riceveranno dal federalismo, e una volta definiti i codici Siope relativi alla compartecipazione Iva e al fondo sperimentale di riequilibrio, gli importi potranno essere imputati al titolo I.

A3 INDICI A.3.1. TASSI – EUROLANDIA

Tasso BCE 1,25%

A.3.2. Tassi – Stati Uniti

FED 0,25 %

A4 NOTIZIE IN BREVE

A 4.1

DURC CON IL BOLLINO. I CHIARIMENTI INPS E INAIL IN ATTESA DELL’ENTRATA IN VIGORE SUL REGOLAMENTO SUL CODICE CONTRATTILe novità del Durc emessi nella versione 4.0 Appalti pubblici: Descrizione completa della tipologia della richiesta, con indicazione del tipo (appalto, subappalto, affidamento), della fase (per esempio stipula contratto) e, nel caso di contratti di forniture e servizi in economia con affidamento diretto della descrizione dell’oggetto del contratto (per esempio acquisto cancelleria) indicata nella richiesta: nel caso di subappalto e di affidamento, indicazione della stazione appaltante e del subappaltatore/mandante/consorziata.Per “altri usi consentiti dalla legge” Descrizione dello specifico motivo della richiesta indicato dall’utente. Indicazione di una delle specifiche selezionate in fase di richiesta nella sezione “tipo ditta” (“datore lavoro”, “lavoratori autonomi”, “gestione separata – committente associante” e “gestione separata - titolare di reddito di lavoro autonomo, di arte e professione”) e, nel caso di “datori di lavoro”, indicazione del settore del ccnl applicato (selezionato tra quelli disponibili)

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°Indicazione di eventuali note inserite dal responsabile del procedimento di verifica della regolarità °indicazione dei dati del cantiere, all’interno del solo riquadro dedicato all’esito della verifica delle Casse edili, per i Durc relativi ad appalti pubblici di lavori per farsi successive alla stipula del contratto. °Indicazione sui certificati rilasciati in copia di un Durc già emesso, della dicitura “Stampa effettuata da …” con le informazioni della sede e dell’utente che ristampa. °Indicazione, sui certificati emessi a seguito di annullamento di un precedente Durc, della dicitura “Il presente certificato, rilasciato in sede di autotutela a seguito di nuova verifica da parte di (Inail, Inps o Cassa edile), annulla e sostituisce il precedente in data ….”.°Indicazione su tutti i Durc emessi, del periodo di validità del certificato (90 o 30 giorni a seconda dei casi) e dei limiti di utilizzo (es. per “altri usi consentiti dalla legge” e “agevolazioni , finanziamenti, sovvenzioni, autorizzazioni”, la dicitura in calce al certificato è “Durc valido 30 giorni dalla data di emissione, non utilizzabile per appalti pubblici e lavori edili privati soggetto a DIA o a permesso di costruire”). Per tutti i casi/2Tutti i Durc riportano in calce al certificato un contrassegno generato elettronicamente che consente la verifica della provenienza nonché della conformità del documento cartaceo (analogico) in possesso degli utenti con il documento informatico presente nella banca dati Durc.

A 4.2

COMUNICATO AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI Cig (numero identificativo di gara) semplificato e possibilità di effettuare un unico adempimento per un dato intervallo temporale con i carnet di Cig. Sono le due mosse varate dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici per snellire gli adempimenti delle stazioni appaltanti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. La questione era nata dopo l’entrata in vigore della legge “antimafia” (legge 136/2010), che interessa tutti i contratti, indipendentemente dall’esperimento o meno di una gara per l’affidamento dell’opera del servizio e senza deroghe per gli appalti di modico valore. Il comunicato diramato dall’Autorità chiarisce che le novità si applicano esclusivamente ai contratti di lavori fino a 40 mila euro e dai contratti di servizi e forniture di importo minore di 20 mila euro, affidati ai sensi dell’articolo 125 del codice dei contratti o mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ed ai contratti esclusivi in tutto o in parte dall’applicazione del codice.Il Cig semplificato e, in sostanza, più rapido da acquisire grazie al minor numero di informazioni da inviare alla banca dati di via di Ripetta. Parallelamente le stazioni appaltanti potranno richiedere il rilascio fino a due carnet di Cig (100 codici in totale), da utilizzare nei successivi 90 giorni e da rendicontare unicamente entro 30 giorni dalla data di scadenza del “libretto”. La procedura di rilascio del carnet prevede la consegna al responsabile del procedimento, via posta elettronica certificata, di un documento in formato Pdf dove sono riportati la data di emissione, il responsabile assegnatario, l’elenco dei Cig che compongono il carnet e la data di scadenza entro la quale possono essere utilizzati per tracciare gli affidamenti. La mancata trasmissione dei datti sull’utilizzo di ciascun Cig è sanzionata con l’impossibilità di ottenere il rilascio di nuovi carnet. Ogni responsabile di procedimento potrà disporre di un massimo di due carnet contemporaneamente attivi per ciascun centro di costo di stazione appaltante. Possono accedere al nuovo servizio Smart CIG, infine, tutti gli utenti abilitati al sistema informatico (Simog). Sono diventate così operative le semplificazioni annunciate nella determinazione n. 10/2010.

A 4.3

Conto annuale 2010Ufficio unico associato controlli internicontrollinterninews N. 09 Maggio 2011

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Sono state completate le istruzioni per la compilazione del conto annuale delle spese del personale del 2010. Nella circolare n. 15 del 3 maggio 2011 la Ragioneria Generale dello Stato ha definito adempienti, scadenze e modalità di trasmissione dei dati.

A 4.4

Le multe stradali si possono pagare a rate. Circolare Ministero Interni n. 6535 del 22/4/2011. I trasgressori stradali in difficoltà possono già accedere alla rateizzazione delle sanzioni pecuniarie e proporre ricorso al giudice di pace in caso di rigetto della domanda di ammissione al beneficio. Ma per chi incorre nella sospensione della patente di guida la speranza di ottenere un permesso di guida ad ore viene limitato alle ipotesi di semplice infrazioni amministrative e non più ammesso per i reati. Sono queste le novità più interessanti in materia di circolazione stradale diramate dal Ministero dell’Interno con la circolare n. 6535 del 22 aprile 2011 integralmente dedicata alla legge 120/2010. LE INDICAZIONI MINISTERIALIMulte a rate: Nonostante manchi il previsto decreto ministeriale le disposizioni indicate dall’art. 202 – bis cds sono molto dettagliate e quindi si può ritenere già operativa la rateizzazione delle sanzioni stradali. PERMESSO DI GUIDA A ORELa possibilità di ottenere il permesso per guidare nonostante la sospensione della patente per violazioni stradali non può essere connessa alla commissione di reati nonostante il silenzio della legge. CONFISA VEICOLOIl trasgressore può richiedere l’affidamento del mezzo sequestrato per la conseguente confisca, fatta salva la sottrazione del veicolo nell’immediatezza dell’illecito, con notevoli risparmi di risorse.

A 4.5

CASE FANTASMA, PARTE LA REGOLARIZZAZIONE D’UFFIICO DEI FABBRAICATI NON CENSITI

COSA ACCADE ORADal 2 maggio 2011: I funzionari accerteranno sul territorio nazionale le situazioni intercettate dalle tecniche di telerilevamento e, direttamente o per il tramite degli iscritti agli ordini professionali convenzionati, attiveranno tutte le procedure destinate all’attribuzione della rendita “presunta” dei fabbricati non censiti non regolarizzati o che hanno perduto determinati requisiti, in particolare quelli di ruralità.Effettuate le operazioni di ricognizione e di determinazione della rendita presunta, l’agenzia notifica ali atti di attribuzione mediante affissione all’albo pretorio dei comuni ove sono ubicati gli immobili, dandone avviso con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, nel sito internet, presso i proprie uffici provinciali e di quelli dei comuni interessati.Decorsi gli ulteriori 60 giorni Se la rendita “presunta” non è stata impugnata o rettificata in seguito a presentazione di autotutela o mediante apposito ricorso giurisdizionale, la stessa si consolida e produrrà effetti ai fini tributari (Irpef e Ici, in particolare) a partire dall’1/1/2007, fatta salva la possibilità di dimostrare una diversa decorrenza a cura del contribuente (onere probatorio a carico di quest’ultimo).

A 4.6

DEF, NON COMPATIBILE CON I COMUNIIl Documento di economia e finanza del Governo “insostenibile” per i Comuni. L’ha affermato l’Anci nel corso dell’audizione alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, sottolineando

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che tra manovra e Def i sindaci saranno costretti ad accumulare ulteriore avanzi di bilancio per 2,5 – 3 miliardi, riducendo tra l’altro del 15% le spese per investimenti.L’Anci contesta anche il “carico squilibrato” imposto dalle manovre agli Enti locali che, allo stato attuale, dovrebbero sostenere circa il 60% della riduzione complessiva della spesa prevista per il 2011. L’Anci torna a chiedere un golden rule sul Patto di stabilità che riesca a far ripartire gli investimenti e una revisione delle sanzioni per chi ha sforato nel 201.

A 4.7

DEMANIO, NON RAGGIUNTO L’ACCORDO SULLA LISTA DEGLI IMMOBILI ESCLUSI DAL TRASFERIMENTO Rinviato in Conferenza Unificata il parere relativo al decreto del direttore dell’Agenzia del demanio recante l’elenco degli immobili esclusi dal trasferimento agli enti territoriali.

Sarà comunque predisposto un tavolo tecnico in cui verificare ed esaminare le osservazioni relative al trasferimento e alle liste di esclusione dei beni.

PRIMA PARTE : NOTIZIE GENERALI

Definitivamente chiarite le modalità di calcolo dell’incidenza percentuale della spesa di personale sulla spesa corrente e degli oneri relativi ai rinnovi contrattualiPer gli enti sottoposti al patto di stabilità interno (ma anche per quelli ad esso non sottoposti), la spesa di personale, da raffrontare alla spesa corrente, ai fini dell’applicazione del limite di cui al comma 7 dell’art. 76 del decreto legge n. 112 del 2008 convertito dalla legge n. 133 del 2008, come modificato art. 14 comma 9 del decreto legge n. 78 del 2010, come convertito in legge, deve essere considerata nel suo complesso, al lordo delle voci escluse nella determinazione dell’aggregato da considerare per il confronto in serie storica. Per la verifica del limite della spesa di personale, da raffrontare alla spesa corrente, è necessario far riferimento al dato degli impegni, dato derivante dalla effettiva gestione del bilancio e suscettibile di riscontro, da desumere dal documento contabile ufficiale del precedente esercizio e quindi dal rendiconto approvato dal Consiglio, salvo che, in presenza di esigenze particolari di procedere ad assunzioni prima dell’approvazione del documento ufficiale, sia necessario - ferma restando la necessità di ancorare il parametro ai dati di rendiconto - fare riferimento a documenti quali lo schema di rendiconto approvato dalla giunta o quello predisposto dagli uffici. I contratti collettivi ai quali fa riferimento il comma 557 ai fini dell’esclusione dal computo della spesa assoggettata al limite sono costituiti dai contratti collettivi nazionali, e dalla quota di contratti integrativi stipulati in esecuzione dei contratti collettivi nazionali per i quali è previsto un tetto massimo fissato dalla contrattazione nazionale espresso in quote di monte salari; restano fermi gli altri specifici vincoli ai contratti integrativi e decentrati posti dalla legge o in base alla legge dai contratti nazionali, atteso che tale ambito della contrattazione integrativa è definito da quella nazionale.È quanto hanno precisato le Sezioni Riunite della Corte dei conti con la Delibera n. 27/2011/CONTR.

Prorogati i termini al 31 dicembre con 12 D.P.C.M.vedi allegato PDF

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI, LE RITENUTE

Ritenute sui pignoramenti presso terzi: l’obbligo sorge quando il credito pignorato è oggettivamene riferito a somme per le quali le norme fiscali prevedono l’applicazione della ritenuta. Quest’ultima non dovrà invece essere effettuata da parte del terzo erogatore quando la somma oggetto di pignoramento presso terzi non rientra fra quelle assoggettabili alla

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ritenuta alla fonte sulla base delle disposizioni del dpr 600/73. Si tratta di uno dei principali chiarimenti forniti da Assofiduciaria nella comunicazione n. 2011 – 029, diramata ieri a tutte le imprese associate, in ordine al nuovo obbligo di assoggettamento alla ritenuta alla fonte delle somme oggetto di pignoramento presso terzi di cui all’articlo 21, comma 15, della legge n. 449/1997 e dell’articolo 15, comma 2, del DL 78/2010. Chiarimenti che Assofiduciaria ha ritenuto opportuno diffondere alle proprie associate anche a seguito delle posizioni assunte sul tema dell’amministrazione finanziaria nella recente circolare n. 8/e del 2 marzo scorso. Perché sorga l’obbligo di effettuare la ritenuta alla fonte a carico del terzo erogatore, ricorda la comunicazione in commento, occorre che vengano contemporaneamente soddisfatte tre condizioni: si tratti di una somma per la quale deve essere operata una ritenuta alla fonte; il creditore pignoratizio sia un soggetto passivo Irpef ed infine, il terzo erogatore riveste a sua volta la qualifica di sostituto d’imposta. Il venir meno anche di uno solo dei requisiti indicati fa decadere dall’obbligo di assoggettamento alla ritenuta d’acconto le somme pignorate. Il terzo erogatore, ricorda giustamente Assofiduciaria, non è obbligato ad effettuare indagini circa la qualificazione reddituale delle somme oggetto di pignoramento essendo normativamente prevista una aliquota unica della ritenuta stessa nella misura del 20 per cento. Eventuali dubbi circa la reale natura del reddito pignorato o relativamente all’importo sul quale debba essere applicata la ritenuta stessa devono essere opportunamente rimossi dal terzo esecutato attraverso una attestazione del debitore pignorato resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del dpr 445/2010. La comunicazione in commento si sofferma anche sulla delicata questione della cosidetta “doppia ritenuta” che si verifica allorquando le somme da corrispondere al creditore pignoratizio siano poi soggette ad un’ulteriore ritenuta in aggiunta a quella operata all’atto del pignoramento presso terzi. Per limitare la massimo detti fenomeni sarebbe opportuno che nell’udienza ex art. 547 cpc., il terzo esecutato rappresenti di essere anche il soggetto tenuto all’effettuazione delle ritenute alla fonte (ad esempio perché datore di lavoro) in modo da garantire che la somma oggetto di pignoramento e di successiva assegnazione sia già al netto di tale prelievo alla fonte. Assofiduciaria pone poi l’attenzione sugli adempimenti che la nuova normativa pone a carico del soggetto terzo erogatore.Quest’ultimo dovrà innanzitutto provvedere ad operare e versare la ritenuta alla fonte del 20 per cento sulle somme pignorate entro il giorno 16 del mese successivo utilizzando l’apposito codice tributo 1049. Dovrà poi procedere, anche in unica soluzione su base annuale, alla comunicazione al debitore dell’ammontare delle somme erogate al creditore pignoratizio e delle ritenute effettuate. In seguito, entro i termini ordinari, certificare al creditore pignoratizio l’ammontare delle somme erogate e le ritenute effettuate sulle stesse indicando poi nella dichiarazione dei sostituti d’imposta i dati del creditore pignoratizio e del debitore nonché le somme erogate e le ritenute effettuate.

SECONDA PARTE : GIURISPRUDENZA

Consiglio di Stato, Sez. VI Sentenza n. 920 dell’11/2/2011Il diritto di difesa prevede ancora sulla riservatezza, ma solo se fondataIl fattoIl Signor XY, imprenditore, nel 2010 adiva il Tar Abruzzo – sezione distaccata di Pescara, con un ricorso presentato contro il ministero del Lavoro e delle politiche sociali avente a oggetto un diniego di accesso agli atti di un verbale ispettivo relativo a violazioni giuslavoristiche.Il diritto di accesso era stato negato dall’Amministrazione in applicazione dell’art. 2, lett. c), del Dm 4 novembre 1994, n.757, che sottrae all’accesso tutti i documenti contenenti notizie acquisite nel corso dell’attività ispettiva in quanto dalla loro divulgazione possano derivare pregiudizi a carico di lavoratori e di terzi. Il Tar accoglieva il ricorso sulla base del principio che rispetto alle esigenze di tutela della riservatezza dei lavoratori dovessero prevalere le esigenze di difesa del datore di lavoro ordinando l’accesso con il limite del necessario oscuramento di quelle parti delle dichiarazioni dei dipendenti e collaboratori idonee a identificarli con certezza. Contro questa decisione interponeva appello il ministero contestando l’interpretazione delle norme offerta dal Tribunale

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amministrativo e ritenendo insufficiente l’oscuramento dei dati a impedire l’identificazione dei lavoratori, stante le esigue dimensioni nel caso di specie dell’impresa. Costituendosi, l’appellato sosteneva che fosse consentito l’accesso ai verbali ispettivi se non ne risulti pregiudizio per i lavoratori e con modalità che ne impediscano l’identificazione ed osservava, inoltre, che l’art. 3 del Dm 757/1994 vieta l’accesso ai verbali ispettivi solo in costanza del rapporto di lavoro. La decisioneIl Consiglio di Stato ha respinto l’appello. L’art. 2, lett c), del Dm n. 757/1994 vieta l’accesso ai documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi. Nel caso di specie, però, non è in contestazione che il rapporto di lavoro sia cessato, ne è stato altrimenti dimostrato, al di là della generica deduzione, che in concreto il pericolo di pregiudizio per i lavoratori si protrarrebbe oltre la cessazione del rapporto lavorativo. Inoltre le modalità di oscuramento disposte dal Tar garantiscono con sufficienza la non identificabilità dei lavoratori che hanno reso le dichiarazioni durante la visita ispettiva. Deve pertanto ritenersi prevalente, nel caso specifico, il diritto di difesa, cui è strumentale la domanda di accesso, rispetto alle esigenze di riservatezza dei terzi, stante il difetto di prova di un pericolo concreto di pregiudizio per i lavoratori.

Consiglio di Stato, Sez. III Sentenza n. 1371 del 3 marzo 2011L’impresa ricorrente vittoriosa ha diritto al risarcimento danni in forma specifica. Il fatto.Il Tar Lombardia riteneva la correttezza della determinazione assunta dalla stazione appaltante di consentire (ai sensi dell’art. 46 Dlgs n. 163/2006) all’impresa aggiudicataria di un appalto di servizi di integrare (in corso di gara) la documentazione (allegata all’offerta) mediante successiva presentazione della dichiarazione dell’amministratore unico, prescritta dal capitolato per i requisiti di cui all’art. 38, lett. c), del Codice dei contratti, precisando, altresì, che il disciplinare di gara non comminava l’esclusione con riguardo all’ipotesi di mancata presentazione della documentazione in questione. La decisioneIl Consiglio di Stato in riforma dell’impugnata sentenza, ha per contro dichiarato inefficace l’aggiudicazione del contratto di appalto all’esame, per violazione dell’art. 38 del D Lgs n. 163 del 2006 che dispone l’esclusione dalla partecipazione alla gara per le imprese che non presentano dichiarazione sostitutiva delle apposite certificazioni, ritenendo che alla mancata presentazione di una delle dichiarazioni prescritte l’impresa partecipante non possa rimediare con la successiva integrazione, ai sensi del successivo art. 46. Ha, inoltre, disposto il subentro dell’impresa ricorrente nell’appalto di cui trattasi, tenendo conto delle circostanze indicate dall’art. 122 del c.p.a. e accogliendo, in tal guisa, ai sensi dell’art. 124 c.p.a, la domanda di risarcimento danni in forma specifica.

Corte dei Conti, Sezione Unite delibera n. 25 del 29/4/2011Non è conforme alla norma l’utilizzo di mutui per incarichiLa spesa per il conferimento di un incarico professionale per la redazione di un piano urbanistico non può essere finanziata dal comune attraverso l’accensione di un muto o di un’latra forma di indebitamento, in quanto non può essere considerata quale spesa per investimento. Questo, perché l’elenco delle operazioni economiche che costituiscono investimenti, contenuto all’articolo 3, comma 18 della legge finanziaria 2004, è da considerarsi tassativo e, tra queste, non vi è menzionata la spesa per la progettazione di un piano urbanistico. E’ quanto hanno affermato le sezioni riunite della Corte dei Conti, nel testo della deliberazione n. 25 pubblicata lo scorso 29 aprile, dirimendo una questione di massima rilevanza in merito alla possibilità di ricorrere all’indebitamento per poter procedere all’affidamento di un incarico professionale per la redazione di un piano urbanistico.Su input della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti marchigiana, l’alto consesso della magistratura contabile ha preliminarmente fatto chiarezza sulla nozione di “investimento”, Ufficio unico associato controlli internicontrollinterninews N. 09 Maggio 2011

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che può essere finanziata attraverso il ricorso ad un muto o ad altra forma. Il riferimento, va alla legge finanziaria del 2004, (la n. 350/2003) dove, al terzo comma dell’articolo 18, il legislatore ha indicato un elenco di tutte le operazioni economiche che possono essere considerate tali. Una nozione che, rileva la Corte, considera “tutti i casi in cui dalla spesa assunta dall’ente, deriva un aumento di valore del patrimonio immobiliare o mobiliare”. In breve, un aumento della ricchezza dell’ente stesso che si ripercuote non solo sull’esercizio corrente, ma anche su quelli futuri, proprio per giustificare il perdurare, nel tempo, degli effetti dell’indebitamento. Sul punto, come sottolineato dalla sezione remittente, la Cassa Depositi e prestiti (circolare 1255 del 27.1.2005), ammette la stipula di muti “per coprire gli oneri derivanti dall’affidamento di incarichi professionali esterni”. Previsione, questa, da riferire, anche all’esecuzione di un’opera pubblica. La Corte, pur non sottovalutando le possibili analogie, sotto il profilo contabile, fra la spesa per progettazione e quella per la redazione del piano urbanistico di un ente locale e pur considerando che la prassi sino ad oggi “abbia potuto trovare giustificazione nella complessità e nell’ambiguità del vigente apparato normativo”, ritiene che le disposizioni contenute nell’elenco ex art. 3, comma 18, della legge 350/2003, vadano lette ed interpretate in senso letterale e restrittivo. Ciò per l’esigenza di assicurare un comportamento gestionale degli enti improntato ad una prassi di assoluto rigore ed in linea con la necessità di garantire il rispetto della regola del pareggio economico del bilancio degli enti locali, principio cardine della sana gestione finanziaria, a garanzia del rispetto dei complessivi equilibri di finanza pubblica, quali derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Infatti, il progetto di un’opera pubblica rappresentata di per sé un bene che ha un valore commerciale da contabilizzare all’interno dei conti economici degli enti, mentre “non sembra possa essere attribuita la medesima valenza all’attività istruttoria destinata a confluire all’interno della delibera approvativa del piano regolatore o di sue varianti.

TERZA PARTE : APPROFONDIMENTI

Come cambiano le entrate dei Comuni dopo il D. Lgs n. 23/2011 (Dr. Patrizia Ruffini)VEDI ALLEGATO P.D.F.

QUARTA PARTE : QUESITI

A)QUESITO:

RISCOSSIONE COATTIVA Con quali modalità può essere attivata la riscossione coattiva?

RISPOSTA

La riscossione coattiva delle entrate locali è attivata nei confronti del cittadino contribuente che non esegue spontaneamente il versamento di quanto dovuto ed è prevista una disciplina diversa a seconda che vi provvede l’agente della riscossione ovvero altro soggetto. Nel primo caso, la procedura coattiva segue la procedura dettata dal Dpr 602/1973, vale a dire il ruolo. Nel caso in cui è svolta direttamente dall’Ente locale oppure affidata agli altri soggetti privati diversi dall’agente della riscossione, l’attività di esazione si svolge tramite l’ingiunzione fiscale, secondo le norme indicate dal Rd 639/1910, riguardante il testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato (C.C.).

B)QUESITO:

TRIBUTI NON RISCOSSIDi chi è la responsabilità dell’iscrizione a ruolo dei tributi non riscossi?Ufficio unico associato controlli internicontrollinterninews N. 09 Maggio 2011

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RISPOSTA

A meno che il Comune non abbia affidato a terzi tali attività, la responsabilità dell’iscrizione è del funzionario responsabile nominato dalla Giunta comunale che, nell’ambito delle disposizioni regolamentari, svolge le funzioni riguardanti la gestione dei tributi locali con riferimento, in particolare, alle dichiarazioni e denunce, alla verifica degli obblighi, ai rimborsi e alla riscossione (C.C.).

C)QUESITO:

Quali funzioni svolge il garante del contribuente?

RISPOSTA

Il Garante del contribuente di propria iniziativa o sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezza, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini ed enti impositori, può richiedere documenti o chiarimenti agli uffici impositori competenti, i quali sono tenuti a rispondere entro trenta giorni, e, nello stesso tempo, attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Infine, il Garante del contribuente può rivolgere raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi (C.C.).

RASSEGNA STAMPA (ctrl + clicca sul titolo per vedere gli articoli)

3-mag-2011 Italia Oggi No ai mutui per dare incarichi

3-mag-2011 Sole 24 Ore Fuori dal blocco del turn over i dipendenti a tempo

3-mag-2011 Italia Oggi Un patto di stabilità su misura

3-mag-2011 Sole 24 OreAddizionali Irpef: solo dal 7 giugno via alle modifiche - Irpef "libera" dal 7 giugno

3-mag-2011 Italia Oggi Sblocco addizionale Irpef dal 7/6

3-mag-2011 Sole 24 Ore Servizi locali chiusi al mercato

4-mag-2011 Italia Oggi Patto, sanzioni capestro

4-mag-2011 Sole 24 Ore Tetto al 20% per le riserve e al 2-3% per compensazioni

5-mag-2011 Sole 24 Ore Più semplice la tracciabilità appalti

11-mag-2011 Italia Oggi Patto, arrivano gli sconti

11-mag-2011 Italia Oggi Nuovi limiti se la spesa è stata zero

11-mag-2011 Italia Oggi Gare, boom di richieste di codici

11-mag-2011 Italia Oggi P.a., buste paga sempre più lightUfficio unico associato controlli internicontrollinterninews N. 09 Maggio 2011

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13-mag-2011 Italia Oggi Conferimenti a due vie

Personale

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Contabilità

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Tutti gli enti pubblici sono tenuti a comunicare, per via telematica, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), le somme... 02/05/2011IL CONFERIMENTO DI INCARICHI NON PUO' ESSERE FINANZIATO DA MUTUI.La spesa per il conferimento di un incarico professionale per la redazione di un piano urbanistico non può essere finanziata dal comune... 02/05/2011CHI NON RISPETTA IL PATTO DEVE LICENZIARE.Non aver rispettato il patto di stabilità 2009 costerà caro a Nichi Vendola. E soprattutto ai 210 tra dirigenti esterni, dipendenti a...

Tributi

12/05/2011CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE: TROPPE GANASCE. La vessazione può avere la forma di un qui pro quo. Può capitare che un curatore fallimentare si veda notificare una cartella che, in... 12/05/2011LA QUIETANZA NON BASTA PER TOGLIERE IL FERMO.La quietanza non basta: chi si mette in regola con un pagamento che aveva fatto scattare il fermo amministrativo deve poi far annotare la... 04/05/2011GIUSTIZIA TRIBUTARIA ACCESSIBILE ON LINE.Giustizia tributaria accessibile con un click. Si estende la possibilità di fissare un appuntamento con il personale amministrativo delle...

sul sito http://ufficiounicocontrollinterni.wordpress.com/alla pagina "forum" sono caricabili commenti dei colleghi interessati e sulla pagina documenti i files

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