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Cagli Serra Sant'Abbondio

AVVISI Viene indicata, salvo conferma, la data del 20.12.2010 per la consegna dei referti

controllo di gestione.

Nell’occasione si sollecitano gli enti che non avessero provveduto alla consegna della documentazione necessaria.

Nella giornata del 20 dicembre si terrà altresì incontro sulle novità della Legge di Stabilità con particolare riferimento agli enti locali.

Avv. Raffaello TomasettiResp.Ufficio Unico Controlli Interni

L’Ufficio Unico Associato Controlli Interni rimane a disposizione per ogni quesito, suggerimento e/o chiarimento. ([email protected]) - ([email protected]). Documenti utili sono scaricabili direttamente sul sito http://ufficiounicocontrollinterni.wordpress.com/

SCADENZIARIO – INDICI – APPUNTAMENTI E NOTIZIE IN BREVE

A1 ADEMPIMENTI FISCALI – SCADENZE

MERCOLEDI’ 15 DICEMBRE 2010

ADDIZIONALI ALL’IRPEF –AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO.A seguito delle trattenute effettuate ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze inerenti al mese precedente da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato (anche a ordinamento autonomo), pagamento:-in unica soluzione dell’addizionale comunale all’Irpef, a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro (codice tributo: 384E- Addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta – Saldo); -delle rate o quote mensili dell’addizionale comunale all’Irpef conseguente alle operazioni di conguaglio di fine anno (codice tributo: 384E – Addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta – Saldo);

Ufficio unico associato controlli interniN E W S L E T T E R N. 21 Novembre 2010

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UFFICIO UNICO ASSOCIATO CONTROLLI INTERNI

N E W S L E T T E R N. 21 Dicembre 2010

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-in unica soluzione dell’addizionale regionale all’Irpef, a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro(codice tributo: 381 E- Addizionale regionale all’Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta);-della rata o quota mensile dell’addizionale regionale all’Irpef conseguente alle operazioni di conguaglio di fine anno (codice tributo: 381E – Addizionale regionale all’Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta); utilizzando il modello F24 EP (contenente le richieste specifiche di adempimento) con modalità telematiche.IRAP – ACCONTO MENSILE Pagamento da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici dell’acconto mensile Irap dovuto sui compensi, sulle retribuzioni e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente corrisposti nel corso del mese precedente, mediante versamento utilizzando il modello F24 Ep con modalità telematiche e specificando l’appropriati codice tributo: “380E – Irap”. REDDITI DI LAVOROPagamento da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e di lavoro autonomo corrisposti nel corso del mese precedente trasmettendo il modello F24 EP con modalità telematiche e specificando l’appropriati codice tributo: “104E – Ritenute sui redditi di lavoro autonomo”.

GIOVEDI’ 16 DICEMBRE 2010

ADDIZIONALI ALL’IRPEF – SOSTITUTI D’IMPOSTAPagamento, da parte dei sostituti d’imposta: -a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno, delle rate inerenti all’addizionale comunale all’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze inerenti al mese precedente (codice tributo: 3348); -della rata mensile di acconto determinata applicando le aliquote al reddito imponibile del precedente periodo d’imposta trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati (codice tributo: 3847);-in unica soluzione, a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro, dell’addizionale comunale all’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze inerenti al mese precedente (codice tributo: 3848); -a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno, della rata inerente all’addizionale regionale all’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze inerenti al mese precedente (codice tributo: 3802); -in unica soluzione, a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro, dell’addizionale regionale all’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze inerenti al mese precedente (codice tributo: 3802); mediante versamento utilizzando il modello F24.

CONTRIBUZIONE GESTIONE SEPARATA Pagamento, da parte dei datori di lavoro e/o dai committenti, della contribuzione dovuta alla Gestione separata Inps lavoratori autonomi sui compensi corrisposti nel corso del mese precedente ai soggetti tenuti all’iscrizione ai sensi della L. 335/1995 e, cioè, tra l’altro a: -rapporti di collaborazioni a progetto, di cui all’art. 61 del dlgs 10 settembre 2003, n. 276; -prestazioni degli incaricati alle vendite a domicilio (se il reddito annuo è di entità superiore a euro 5.000,00 – art. 44 del D. L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326); -esercenti attività di lavoro autonomo occasionale (se il reddito annuo è di entità superiore a euro 5.000,00 – circolare Inps 6 luglio 2004, n. 103 in relazione all’art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertita dalla L. 24 novembre 2003 n. 326);mediante versamento utilizzando il modello F24

ICI –SALDO 2010

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Nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 10 del dlgs 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, scade il termine per procedere al pagamento della seconda rata o quota a saldo dell’Ici da parte dei proprietari di beni immobili e/o dei titolari di diritti reali di godimento sui medesimi, mediante versamento:-con bollettino di conto corrente postale intestato al concessionario incaricato presso le agenzie postali o direttamente presso il competente agente della riscossione o tramite le banche convenzionate; o:-con bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune o direttamente a un conto specifico del Comune interessato presso le agenzie postali o tramite le banche convenzionate; oppure: -utilizzando il modello F24 cartaceo o con modalità telematiche 8vedere provv. Agenzia entrate 26 aprile 2007) ed evidenziando gli appropriati codici tributo.

ICI – SOGGETTI NON RESIDENTIPagamento, con la maggiorazione per interessi nella misura del 3% del saldo Ici da parte delle persone fisiche non residenti proprietarie di beni immobili e/o dei titolari di diritti reali di godimento sui medesimi che non hanno corrisposto l’acconto per l’anno 2010 entro lo scorso 16 giugno.

RAVVEDIMENTO VERSAMENTO UNITARIO(scadenza di riferimento: 30 giorni dal 16/11/2010) I contribuenti tenuti a porre in essere i versamenti unitari hanno la possibilità di procedere alla regolarizzazione per ravvedimento breve dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente entro il giorno 16 dello scorso mese di novembre. L’adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte e delle ritenute, maggiorate degli interessi legali e della sanzione ridotta al 2,50% mediante versamento utilizzando il modello F24 ed evidenziando i codici inerenti al tributo da regolarizzare, nonché quelli appropriati inerenti alla sanzione amministrativa e agli interessi, tra cui, a titolo di mera indicazione: a)per la sanzione amministrativa:-8901-Sanzione pecuniaria Irpef; -8902-Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef; -8926-Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef; -8904 – Sanzione pecuniaria Iva; -8906-Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta; -8907- Sanzione pecuniaria Irap; -8918-Ires Sanzione pecuniaria.b) per gli interessi:-1989-Interessi sul ravvedimento- Irpef; -1990 – Interessi sul ravvedimento – Ires; -1991 –Interessi sul ravvedimento – Iva; -1993 – Interessi sul ravvedimento – Irap; -1994 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale regionale;-1998 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale comunale all’Irpef – Autotassazione. Si ritiene utile rammentare che i sostituti d’imposta devono cumulare all’ammontare del tributo gli interessi dovuti.

A2 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

A 2.1

REGOLARIZZAZIONE IMMOBILI ENTRO FINE DICEMBRE 2010Questo il percorso catasto, fisco e comune.

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1) CATASTO

- LA VERIFICA Chi sospetta di possedere un fabbricato non risultante in catasto (per esempio, può essere indicativo il fatto che non paghi alcuna imposta) deve procurarsi il numero di “particella” su cui insiste e verificarlo nel sito www.agenziaterritorio.gov.it - LA REGOLARIZZAZIONEI proprietari di una particella, con un fabbricato non dichiarato devono accatastarlo entro il 31 dicembre 2010. Va incaricato un tecnico professionista, iscritto all’Albo degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti edili e agrari, agrotecnici. Adempimenti analoghi per unità immobiliari già censite, nelle quali siano state eseguite ristrutturazioni che hanno incrementato la rendita in misura consistente.- IL COSTO Nel caso di una villetta o di un edificio rurale da accatastare, il costo professionale è 1.500,00 euro circa (600 – 800 euro per le semplici variazioni non comunicate). L’Agenzia potrà però richiedere il pagamento della sanzione.

2)FISCO

- CINQUE ANNI DI TASSE A meno che il fabbricato sia stato ultimato da poco, si deve procedere alla regolarizzazione fiscale (Irpef e Ici), del periodo pregresso risalendo fino alla data di costruzione dell’edificio, non oltre però il quinto anno precedente (con sanzioni ridotte al 12,50).- RURALI SENZA ONERI Nel caso di fabbricati rurali non è necessaria la regolarizzazione fiscale

3) COMUNE

- CASE CONTADINEPer i fabbricati rurali basta la presentazione di una Dia in sanatoria (articolo 37 del Dpr 380/2001) sanzione probabilmente non sopra i 516 euro.- GLI ALTRI FABBRICATIPer i fabbricati di tipo civile o industriale si presenta la Dia in sanatoria ma si pagano anche i tributi di concessione urbanizzazione se la costruzione è conforme ai piani comunali. Per i lavori che hanno portato a variazioni della rendita (non a nuove costruzioni) di norma basta la presentazione di una Dia in sanatoria e il pagamento di 516 euro. - L’ABUSO EDILIZIOSe la costruzione non è conforme, scatterebbe la denuncia del comune all’Autorità giudiziaria,la demolizione e la condanna penale in presenza di vincolo ambientale

A 2.2

TRACCIABILITÀ APPALTI IN ARRIVO LE LINEE GUIDAAl via le linee guida dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti nei finanziamenti pubblici. Nella riunione di oggi del Consiglio dell’Authority verrà infatti esaminata in via preliminare una nuova versione della bozza di determinazione contenente le indicazioni sull’applicazione delle norme della legge 136/2010, anche alla luce delle recenti disposizioni integrative contenute nel decreto legge n. 187 sulla sicurezza del 12 novembre 2010, agli articoli 6 e 7.

A 2.3

Definite le nuove procedure per i nulla osta di qualificazione SOA nei lavori pubblici.Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. Determinazione 3 giugno 2010 n. 3 (G.U. 14 luglio 2010 n. 162).

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La procedura di rilascio del nulla osta alla nuova attestazione di qualificazione Soa all’impresa dichiarata decaduta per false dichiarazione è l’argomento di cui si occupa l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici con la determinazione 3/2010. Sono gli articoli 14 e 16 del Dpr 34/2000 e l’articolo 6, comma 7 lettera m) del Dlgs 163/2006 a fondare il potere di controllo dell’Avcp sulla regolarità del rilascio delle attestazioni Soa La falsità dei documenti presentati in sede di qualificazione, in quanto idonea a incidere sul requisito di affidabilità professionale, determina la decadenza dell’attestazione. Il procedimento di controllo non si arresta nemmeno con la restituzione dell’attestazione alla Soa emittente. La procedura, infatti, deve concludersi accertando la veridicità della documentazione presentata. L’articolo 17, lettera m) del Dpr 34/2000 aveva vietato l’ottenimento dell’attestazione, senza alcun limite temporale, alle imprese che avessero prodotto dichiarazioni o documentazioni non veritiere. Secondo l’interpretazione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (determinazioni 16/23 – 2001, 6/2004, 1/2005), la sanzione interdittiva dura un anno dall’inserimento nel casellario informatico della notizia della falsa dichiarazione, in analogia alla fattispecie oggetto dell’articolo 75 del Dpr 554/1999, trasfusa nell’articolo 38 del Codice dei contratti. Tale ricostruzione è confermata dagli articoli 78 e 79 del nuovo Regolamento di attuazione del Dlgs 163/2006, che, nell’ipotesi di mancato rilascio o decadenza dell’attestazione per falsa documentazione, con rigurdo requisiti di ordine generale e speciale, limitano l’effetto interdittivo al conseguimento di un nuovo attestato a un anno dall’iscrizione nel casellario dell’informazione relativa al falso. Trascorso l’anno l’iscrizione perde efficacia.

A 2.4

Anagrafe definite le modalità di funzionamento del registro per le persone senza fissa dimora. Decreto Ministero Interno 6/7/2010 (G.U. 17/7/2010 n. 165) E’ stato pubblicato il Decreto Ministeriale contenente le modalità di funzionamento del registro delle persone senza fissa dimora, a norma dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 1954 n. 1228, come modificato dall’articolo 3 c. 39 della legge 15 luglio 2009 n. 94 con relativi allegati.

A 2.5

Collocamento obbligatorio, il nuovo prospetto. Decreto Ministeriale (G.U. 23 novembre 2010). Via libera al nuovo modello per il prospetto informativo sul collocamento obbligatorio.La scadenza d’invio resta confermata al 31 gennaio di ogni anno con riferimento alla situazione occupazionale al 31 dicembre precedente. L’adempimento, tuttavia, non va più ripetuto annualmente quando non si siano verificati mutamenti, rispetto all’ultimo prospetto inviato telematicamente, tali da incidere sul computo della quota di riserva. Lo stabilisce, tra l’altro, il dm 2 novembre, di attuazione della legge n. 133/2008 (conversione del dl n. 112/2008), a firma del ministro del lavoro, Maurizio Sacconi, e del ministro per la pa, Renato Brunetta, che verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 novembre. Collocamento obbligatorio. Il nuovo modello serve per assolvere l’adempimento sul collocamento obbligatorio a carico di tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano almeno 15 dipendenti. Ossia, quei datori di lavoro, che, ai sensi della legge n. 68/199, sono tenuti a riservare quota delle proprie assunzioni a soggetti disabili (cosidetta quota di riserva). Tali datori di lavoro devono informare i servizi per l’impiego della propria situazione occupazionale ai fini dell’obbligo di assunzione.Il provvedimento approva il modulo per l’invio di tali informazioni (prospetto informativo) nonché la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati, al fine di assicurare l’unitarietà e l’omogeneità del sistema informativo lavoro. In particolare, oltre al prospetto informatico vero e proprio, vengono definiti i sistemi di classificazione (allegato B) e il formato di trasmissione (allegato c). Modalità di trasmissione. Il nuovo modello va trasmesso esclusivamente per il tramite dei servizi informatici che, a tal fine, sono resi disponibili dai servizi competenti. Il sistema rilascia Ufficio unico associato controlli interniN E W S L E T T E R N. 21 Novembre 2010

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apposita ricevuta di trasmissione, con indicazione di data e ora di ricezione del prospetto che fa fede, fino a prova di falso, per attestare il regolare adempimento di legge. Il provvedimento precisa che, in caso di mancato funzionamento dei servizi informatici tale da non consentire di adempiere la trasmissione del prospetto nei termini di legge, i servizi competenti rilasciano su richiesta degli interessati idonea documentazione che attesta l’adempimento, fermo restando l’obbligo dell’invio entro il primo giorno utile successivo. Termini di trasmissione. I soggetti obbligati sono tenuti a inviare, telematicamente, il nuovo prospetto informativo entro il 31 gennaio di ogni anno, assumendo a riferimento, per l’indicazione di dati e informazioni richiesti, la situazione occupazionale al 31 dicembre dell’anno precedente.L’adempimento può essere omesso dai datori di lavoro che, rispetto all’ultimo prospetto telematico inviato, non hanno subito modifiche nella situazione occupazionale tali da variare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva. Sanzioni. Infine, il provvedimento precisa che il ritardato invio del prospetto informativo entro il termine del 31 gennaio comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 15, comma 1 della legge n. 68/1999. In pratica, dunque il ritardato invio resta punito con sanzione amministrativa di 578,43 euro da maggiorarsi di 28,02 euro per ogni giornata di ritardo. Trattandosi di un comportamento omissivo, trova applicazione l’istituto della diffida; in caso di ottemperanza ad essa, è applicata la minore sanzione pari ad un quarto dell’importo edittale.

A3 INDICI A.3.1. TASSI – EUROLANDIA

Tasso BCE 1,00%

A.3.2. Tassi – Stati Uniti

FED 0,25 %

A.3.3. Equocanone indice mese di ottobre 2010

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 273 del 22 dicembre 2010 l’indice dei prezzi al consumo per l’equocanone pari a 137,8 per il mese di ottobre 2010 + 1,7% rispetto al 2009.

A4 NOTIZIE IN BREVE A 4.1

Corte dei Conti Sez. Controllo delle Marche: l’esame dei controlli su atto amministrativo. Rimandato a settembre per riparare qualche materia il sistema dei controlli interni messi in piedi dalle amministrazioni provinciali di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro e Urbino e dai relativi comuni capoluogo. Così potrebbe essere sintetizzato il risultato dell’esame al quale quei sistemi sono stati sottoposti dalla sezione regione di controllo per le Marche della Corte dei conti. Gli enti locali devono dotarsi di propri meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati delle attività svolte ottemperando a quanto previsto dal decreto legislativo 286/1999 (sui controlli interni) e del decreto legislativo 267/2000 (testo unico enti locali). Il compito di verificare il funzionamento dei sistemi interni di controllo è stato attribuito alla magistratura contabile dalla legge 20/2004. I risultati appena pubblicati dalla sezione marchigiana della Corte si riferiscono all’esame degli atti amministrativi adottati nel 2008 dagli otto enti. La prima cosa che emerge è che in alcuni casi i soggetto che mette il visto di regolarità amministrativa e contabile di un atto è lo stesso che lo emana: a garantire la legittimità, correttezza di un azione amministrativa è lo stesso ufficio che propone la deliberazione per intraprenderla. Per evitare un corto circuito, in cui il controllo è anche il controllore, la regolarità amministrativa e contabile dovrebbe essere fornita da un ufficio terzo. Ma ciò non succede dappertutto, con situazioni molto diversificate da ente Ufficio unico associato controlli interniN E W S L E T T E R N. 21 Novembre 2010

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a ente: nel comune di di Ancona manca un soggetto “terzo” per tali pareri; nella provincia di Ascoli Piceno la regolarità amministrativa è effettuata dal soggetto che propone l’atto e quella contabile dal responsabile dell’apposito servizio finanziario. Tutte le amministrazioni coinvolte nell’indagine svolgono le altre forme di controllo oggetto dell’esame: valutazione dei dirigenti, controllo strategico e controllo di gestione. Il comune e la provincia di Ancona, oltre alla provincia di Ascoli Piceno, pur dichiarando di svolgere le attività per verificare il grado di efficienza ed economicità della loro attività amministrativa, non producono un report in grado di riportare i risultati del controllo di gestione. Il magistrato relatore dell’analisi della Corte, Gaetano Galeffi, evidenzia come l’efficacia del controllo strategico e di quello di gestione, risentono, il primo, della difficoltà di definire confini (con conseguente problematicità nella individuazione delle variabili da considerare) e, il secondo, della tendenza a ridurlo a una verifica contabile sugli impegni e equilibri di bilancio, anziché di verifica tra obiettivi che sono stati prefissati e quelli conseguiti.

A 4.2

Illegittimo il mancato finanziamento dello stato alle comunità montaneQuando il governo con la Finanziaria 2010 ha disposto la cessazione dei finanziamenti statali alle comunità montane (riducendo il fondo nazionale ordinario per gli investimenti, destinato dalla legge al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui) non ha dato alcuna indicazione, “ che pure sarebbe stata necessaria, su come gli enti montani avrebbero potuto onorare gli impegni presi col concorso dello stato. Per questo si tratta di una disposizione “irragionevole” che “ si riverbera sull’autonomia finanziaria delle ragioni e degli enti locali”, privando di copertura finanziaria “un settore di rilievo, quale è quello degli investimenti strutturali a medio e lungo termine effettuati mediante la stipulazione di mutui originariamente garantiti dal finanziamento statale”. Con queste motivazioni la Corte costituzionale, nella sentenza n. 326/2010, redatta dal giudice Alfonso Quaranta, ha bocciato l’articolo 2 comma 187 della legge 191/2009 nella parte in cui ha soppresso il concorso dello stato al finanziamento degli enti montani. La Consulta ha accolto solo su questo punto i ricorsi delle regioni Calabria, Toscana, Liguria e Campania, ma ha invece respinto le censure relative alle norme sui tagli ai costi della politica.La ragione, ha spiegato la Corte, è che con l’approvazione del decreto legge n. 2/2010 sugli enti locali sono venuti meno per cessata materia del contendere gran parte dei rilievi mossi dai governatori. A eccezione del taglio dei fondi alla comunità montane “che hanno inciso in modo rilevante sul tessuto normativo oggetto dei ricorsi”. Per collegamento logico è stata dichiarata illegittima anche la disposizione che in via transitoria devolve ai comuni già facenti parte delle comunità montane il 30% delle risorse derivanti dal fondo per gli investimenti.

A 4.3

Contratti, l’Autorità sollecita l’elenco fornitori. Comunicato 15 settembre 2010(G.U. 4/1072010 n. 232)L’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici ha sollecitato le Amministrazioni alla trasmissione dei dati relativi all’istituzione di elenchi ufficiali di prestatore di servizi o di fornitori ai sensi dell’art. 45 D. Lgs 163/06.

A 4.4

S portello Unico le nuove regole per semplificare e riordinare le competenze D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 (Supplemento ordinario n. 227/L alla G.U. 30/9/2010 n. 229).E’ stato pubblicato il regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell’art. 38 c. 3 del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.

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A 4.5

Documento unico regolarità contributiva: l’Autorità conferma la validità trimestraleCircolare 8/10/2010 n. 35 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. In riferimento alla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici in oggetto, questa Direzione, sulla base di quanto emerso negli incontri con i rappresentanti di Inps, Inail e della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, ritiene opportuno rappresentare quanto segue. Ci si riferisce in particolare alla validità temporale del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rispetto alla quale la predetta Autorità ha stabilito che “anche in un’ottica di semplificazione e speditezza delle procedure di gara, nel settore degli appalti pubblici, alla certificazione vada riconosciuta una validità trimestrale al pari di quanto disposto dall’articolo 39 – seppie del D.L. 30 settembre 2005, n. 273 (convertito in legge, con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51) con espresso riferimento al solo settore dei lavori nei cantieri edili”. Tale determinazione prende atto, evidentemente, di alcuni recenti orientamenti giurisprudenziali (cfr. TAR Puglia. Lecce sez. III – sentenza 16 ottobre 2009, n. 2304) in tal senso. Sulla base di quanto sopra, occorre pertanto specificare che relativamente ai contratti pubblici disciplinati dal D. Lgs n. 163/2006:-nell’ambito delle procedure di selezione del contraente, deve essere acquisito un Durc per ciascuna procedura (a tal proposito si ricorda che, in base all’art. 16 – bis, comma 10, del D.L. n. 185/2009 conv., dalla L. n. 2/2009, “le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc) dagli Istituti o dagli Enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge”): tale Durc attesta che la ditta è in regola alla data di rilascio del Documento emesso ai fini della partecipazione alla procedura di selezione ed ha validità trimestrale rispetto alla specifica procedura per la quale è stato richiesto (vedi determina ANCP pag. 2- Possesso requisiti).Analogamente, ha validità trimestrale il Durc emesso ai fini del controllo delle autocertificazioni presentate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesta la regolarità alla data dell’autocertificazione che è stata indicata nella richiesta; in entrambi i casi, il Durc può essere utilizzato dalla stazione appaltante, all’interno della medesima procedura di selezione, anche ai fini della aggiudicazione e sottoscrizione del contratto, purchè ancora in corso di validità (perché non anteriore a tre mesi rispetto alla data di aggiudicazione e/9 alla data di stipula). Ad ogni buon conto si sottolinea che, nell’ambito degli appalti pubblici, non può essere utilizzato un Durc richiesto a fini diversi (ad es. un Durc richiesto ai fini della fruizione di benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria o un DURC richiesto per lavori privati dell’edilizia): ciò in quanto le verifiche operate dai competenti Istituti e/o Casse edili seguono ambiti e procedure in parte diverse in relazione alle finalità per cui è emesso il Documento; -per le fasi di stato avanzamento lavori o di stato finale/regolare esecuzione, fermo restando l’obbligo di richiedere un nuovo Durc per ciascun Sal o stato finale riferiti ad ogni singolo contratto, il Durc ha validità trimestrale ai fini del pagamento per il quale è stato acquisito; analogamente, in sede di liquidazione di fatture relative a contratti pubblici per servizi e forniture, il Durc ha validità trimestrale ai fini del pagamento;-il Durc deve essere richiesto anche nel caso di “appalti” relativi all’acquisizioe di beni, servizi e lavori effettuati in economia ai sensi dell’art. 125, comma I lett. b) del D.Lgs n. 163/2006 ed ha validità trimestrale con riferimento allo specifico contratto; per ragioni di semplificazione e speditezza, nella sola ipotesi di acquisizioni in economia di beni e servizi per i quali è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, il Durc ha validità trimestrale in relazione all’oggetto e non allo specifico contratto. In relazione al periodo di validità del Durc, inoltre, si specifica che, in analogia a quanto disposto in materia di contratti pubblici, la validità trimestrale va estesa anche ai documenti rilasciati ai fini dell’attestazione Soa e dell’iscrizione all’albo fornitori; diversamente, per specifico dettato normativo, il Durc rilasciato per la fruizione di benefici normativi e contributivi ha validità mensile ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.M. 24 ottobre 2007.

Ufficio unico associato controlli interniN E W S L E T T E R N. 21 Novembre 2010

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Da ultimo occorre ricordare che il Durc rilasciato con riferimento ai lavori privati in edilizia, anch’esso con validità trimestrale ai sensi dell’art. 39 – seppie del D.L. n. 273/2005 (conv. da L. n. 51/2006), può essere utilizzato, per l’intero periodo di validità, ai fini dell’inizio di più lavori.

PRIMA PARTE : NOTIZIE GENERALI

Servizi locali, no al patto di stabilità per le società affidatarie in house La liberalizzazione dei servizi pubblici locali respinge l’assalto delle regioni e incassa il via libera costituzionale. Non si può ancora parlare di promozione a pieni voti, perché rimangono in piedi due questioni di legittimità sollevate da Emilia Romagna e Liguria, ma nella monumentale sentenza depositata ieri (è la 235/2010) la Consulta dice “no” per 24 volte alle obiezioni locali e analizza a fondo le caratteristiche della riforma, sottolineandone la compatibilità con le norme europee e la Costituzione. Solo un comma non passa al vaglio dei giudici, quello che prevedeva di assoggettare al patto di stabilità interno le società affidatarie dirette di servizi pubblici di rilevanza economica (articolo 23 – bis, comma 10, lettera a della legge 133/2008). Una norma solo di principio, perché la legge ne affidava l’applicazione al regolamento attuativo, che a sua volta ha rigettato la palla a un successivo decreto dell’Economia di cui non vi è ancora traccia. A completare il quadro nella stessa pronuncia la Corte costituzionale boccia due leggi regionali sul servizio idrico: quella della Liguria (la 39/2008), che all’articolo 4 disciplinava le autorità d’ambito territoriale, e quella della Campania (la 2/2010), che ha provato a stabilire per legge l’esclusione dell’acqua dai servizi di “rilevanza economica”. Nella sentenza, i giudici delle leggi si concentrano soprattutto sulla rassegna dei principi della liberalizzazione, e sui motivi che li rendono compatibili con la Costituzione nonostante le obiezioni mosse da sei regioni (Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche). La Consulta smonta prima di tutto uno dei cardini delle contestazioni regionali, secondo cui la riforma che limita gli affidamenti in house ai casi in cui la gestione concorrenziale si rileva impossibile o anti – economica è illegittima perché va oltre la disciplina comunitaria. La legge italiana, riconoscono i giudici, è più stringente di quella Ue, che consente l’in house quando l’amministrazione pubblica garantisce sulla società un “controllo analogo” a quello sui propri uffici, ma questo non la rende incompatibile essendo pro – mercato, sottolinea la pronuncia, le modifiche rientrano nelle possibilità di scelta autonoma da parte del legislatore nazionale. Le nuove regole dei servizi pubblici locali, spiegano i giudici respingendo anche la seconda obiezione dei governatori, rispondono all’esigenza di tutelare la concorrenza, che è una competenza esclusiva dello stato, e di conseguenza non invadono la potestà regionale sulla disciplina dei servizi pubblici. Alla tutela della concorrenza risponde anche l’articolazione delle autorità d’ambito del servizio idrico, che di conseguenza non possono essere ridisegnate in modo autonomo dalle regioni come ha provato a fare la Liguria. Assodata la competenza statale, la Consulta respinge anche l’idea che la riforma ecceda i principi di “ragionevolezza” e”sproporzionalità” perché in fatto di concorrenza la giurisprudenza costituzionale ha già riconosciuto che lo stato può fissare regole “auto-applicative” (che cioè per partire non hanno bisogno di concertazione con gli enti territoriali) e “di dettaglio”. Senza eccezioni il principio di progressiva riduzione per le spese di personale (Sez. Corte dei Conti Puglia, parere n. 49/2010).La sezione regionale di controllo per la Puglia ha esaminato una questione riferita alla riduzione delle spese di personale da attuare da parte degli enti sottoposti a Patto di stabilità. La fattispecie, in particolare, ha riguardato la possibilità che le procedure di assunzione avviate nell’anno 2009, riferite al vincolo di contenimento di spesa dell’anno precedente e rispettose dello stesso, venissero tuttavia concluse nell’anno 2010, violando unicamente all’atto dell’assunzione, proprio nell’anno 2010, il principio di progressiva riduzione della spesa, ex art. 1, comma 557, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), in quanto, in tal caso, infatti, si sarebbe verificato un notevole aumento dei costi rispetto al precedente anno 2009. In aggiunta, veniva richiesta la possibilità di avvalersi della deroga di cui all’art. 3, comma 120, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008) che prevede per gli enti soggetti al Patto di stabilità l’esenzione dal rispetto del principio di contenimento di spesa.

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Preliminarmente, la sezione di controllo, esaminando il contenuto delle disposizioni della legge 296/2006, ha evidenziato che la stessa, da un lato, prevede che l’anno di riferimento per il calcolo della riduzione di oneri del personale sia unicamente quello precedente, dall’altro è indirizzata a garantire una diminuzione progressiva della voce di spesa per assunzioni, attraverso la programmazione dei fabbisogni e l’ottimizzazione delle risorse di cui l’ente dispone. Considerando che nella fattispecie esaminata le procedure concorsuali volte alle selezioni di personale si concluderebbero nell’anno 2010, il parametro temporale di riferimento sarebbe necessariamente l’anno 2009; pertanto, nel caso in cui nell’anno 2010 si verificasse un aumento ulteriore dei costi rispetto all’anno precedente, vi sarebbe un’indebita spesa di personale, in netto contrasto con l’obiettivo perseguito dal legislatore. Per quanto concerne, poi, la possibilità di applicazione di una deroga al principio di riduzione della spesa di personale, la sezione ha osservato che la disposizione che contemplava la stessa, risulta sostituita dall’art. 14, comma 7, dell’intervenuto Dl n. 78 del 31 maggio 2010 (Misure urgenti in tema di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), il quale al suo interno elimina ogni possibilità di esenzione.

SECONDA PARTE : GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione, Sez. Penale, sentenza n. 28699 del 21 Luglio 2010Responsabilità ex art. 231 anche per le Spa miste. Nel procedimento a carico di alcuni indagati per il reato di truffa e, ai sensi del Dlgs n. 231/2001, a carico di un Istituto Ospedaliero interregionale operante in forma di Spa “mista”, la sezione del riesame del Tribunale di Belluno aveva annullato la misura cautelare disposta dal Gip del sequestro preventivo del patrimonio dell’istituto ospedaliero sul presupposto dell’inapplicabilità del Dlgs n. 231/2001 all’Istituto predetto, ritenuto ente pubblico. Avverso l’ordinanza di annullamento aveva fatto ricorso il Pm, per avere il Tribunale del riesame trascurato che l’Istituto operava nella forma di SPA 2mista” e, come tale, era sottoposto al citato Dlgs, alla stregua della prevalente natura privatistica di dette società. In contrario – adduceva il Pm ricorrente – non potevano valere gli argomenti spesi dall’impugnato provvedimento sulla natura di interesse pubblico dell’attività sanitaria dell’Istituto, né il perseguimento di uno scopo di lucro era incompatibile con la gestione di servizi pubblici o comunque di interesse pubblicistico. Nella decisione in commento è stato accolto il ricorso teso ad assoggettare alla disciplina del Dlgs n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche l’istituto ospedaliero costituito ed operante in forma di Spa “mista”, in quanto partecipato al 49% da capitale privato e per la restante percentuale da capitale pubblico regionale. Secondo la decisione della Suprema corte, infatti, la natura pubblicistica di un ente è condizione necessaria, ma non sufficiente, all’esonero dalla disciplina in discorso, dovendo altresì concorrere la condizione che l’ente medesimo non svolga attività economica.

Consiglio di Stato, Sentenza n. 4864 del 26 Luglio 2010Gara pubblica, il Vincolo sorge solo con la firma del contratto.Un’impresa di costruzioni concorrente in un appalto pubblico per la stipula di un contratto di vendita/permuta di un terreno decadeva dall’avvenuta assegnazione dello stesso a seguito di un provvedimento dell’amministrazione interessata intervenuto dopo l’aggiudicazione. La ricorrente lamentava la violazione dell’art. 16 del Rd n. 2440 del 18 novembre 1923, per il quale negli incanti pubblici e nelle licitazioni private, i verbali di aggiudicazione definitiva equivalgono negli effetti alla stipula del contratto oggetto dell’appalto. Già nella fase dell’aggiudicazione, vi sarebbe dunque la nascita del vincolo contrattuale tra la stazione appaltante e l’impresa concorrente. Il Consiglio di Stato ha invece evidenziato come risulti ormai superata in materia di appalti pubblici la prescrizione contenuta nel Rd n. 2440/1923, che non ha di per sé natura automatica e obbligatoria, non potendosi escludere che la stessa PA, cui spetta valutare discrezionalmente l’interesse pubblico, possa rinviare, anche implicitamente, la costituzione del vincolo al momento della stipulazione del contratto.

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Il potere di autotutela della pubblica amministrazione ben può esplicitarsi, invece, qualora l’offerta non venga ritenuta effettivamente congrua, anche una volta divenuta pienamente efficace l’aggiudicazione definitiva, non scaturendo per le parti da tale fase (conclusiva) del procedimento alcun vincolo negoziale, che si ha, di contro, unicamente con la sottoscrizione del contratto d’appalto.

Consiglio di Stato, Sez. V Sentenza n. 5975 del 26 agosto 2010Oneri di urbanizzazione, dipendono dalla destinazione d’uso. Nell’ambito di un procedimento di cambio di destinazione d’uso avviato dalla società proprietaria di un immobile, e favorevolmente concluso dall’amministrazione, al fine di mutare la destinazione di un immobile da commercio all’ingrosso in discoteca, gli uffici comunali richiedevano il pagamento degli oneri di urbanizzazione, sul presupposto che la nuova attività dovesse qualificarsi come “turistica”. Tale imposizione degli oneri costituiva pertanto l’oggetto del ricorso dinanzi al competente tribunale amministrativo, il quale accogliendo il gravame statuiva la non debenza di tali oneri sul presupposto della diversa qualificazione degli esercizi di trattenimento, rientrante nelle imprese del terziario, rispetto a quelli turistici. Avverso tale sentenza il comune proponeva appello, sostenendo che l’attività di discoteca rappresenterebbe un genere più qualificato rispetto a un’azienda di prestazioni di servizi, configurandosi come “attività turistica”. Il Consiglio di Stato, con la decisione in commento, ha respinto l’appello.Gli “esercizi di trattenimento”, infatti, risultano avere una diversa classificazione rispetto a quelli “turistici”.Sotto altro profilo, poi, va anche rilevato che la qualificazione delle strutture destinate ad “attività turistica”, al di fuori di quelle chiaramente individuabili in via oggettiva, come gli impianti recettivi (ossia, gli alberghi), non può certo fondarsi sull’asserita vocazione turistica della città, non essendo dimostrato ed essendo, comunque, di difficile dimostrazione che una discoteca possa definirsi come attività turistica e non di servizio in favore dei residenti, come avviene per le sale cinematografiche o per i teatri. Pertanto, poichè l’attività di sala da ballo rientra nella categoria del terziario e, in particolare, in quella di prestazione di servizi regolata dall’art. 68, co. 1 del T.U. della normativa urbanistica di Bolzano, l’appello deve essere respinto. Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale Lombardia, Sent. N. 174 del 27 aprile 2010.Se la S.p.A. svolge funzioni pubbliche la giurisdizione è del giudice contabile. Il fatto trova origine in un precedente della stessa sezione lombarda della Corte dei conti che, con sentenza 804/2005, riconobbe la responsabilità del direttore generale della società privata E. Spa per le gravi irregolarità e violazioni di legge da questi compiute che arrecarono ingenti danni al patrimonio dell’ente pubblico Inpdap. A seguito di ulteriori accertamenti, la Procura conveniva in giudizio la società privata per avere la stessa esorbitato dai limiti convenzionali tracciati nell’atto negoziale, nella specie ricostruito quale global service, che disciplinava il rapporto intercorrente tra la stessa e l’amministrazione. pubblica e per avere agito in aperta violazione delle disposizioni di legge in materia di appalti di lavori pubblici, nonché di quelle interne dell’Istituto previdenziale di appartenenza, ponendo in essere o consentendo che venissero attuate procedure di appalto irregolari, nell’intento di favorire illeciti vantaggi. La difesa della società convenuta, in via preliminare e/o pregiudiziale, invocava il difetto di giurisdizione della Corte adita, stante la giurisdizione del giudice ordinario. Il Collegio nella decisione in commento si è richiamato alla statuizione della Corte di cassazione dichiarativa della giurisdizione della Corte dei conti che, con ordinanza n. 15599 del 3 luglio 2009, ha espressamente affermato “che ai fini della configurazione di un rapporto di servizio tra una società privata (nella specie: E Spa) e l’ente pubblico (nel caso concreto: Inpdap), è irrilevante la natura asseritamente privatistica delle attività individuate nella convenzione, da svolgersi da parte della società privata in esecuzione di un contratto di appalto di servizi stipulato con l’ente pubblico, assumendo rilievo l’attività effettivamente svolta dalla società privataUfficio unico associato controlli interniN E W S L E T T E R N. 21 Novembre 2010

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(consistente nello svolgimento di funzioni istituzionalmente spettanti all’ente pubblico, quale l’efficiente gestione degli interventi manutentivi del patrimonio dell’ente stesso), indipendentemente dalla configurazione come privatistica delle prestazioni individuate nella convenzione regolatrice del contratto di appalto di servizi”. Nel merito il Collegio - qualificando come global service la convenzione fra Inpdap ed E. Spa e ritenendo detta fattispecie negoziale assimilabile alla più generale categoria degli appalti misti – ha dichiarato la responsabilità erariale della E. Spa per i danni diretti cagionati al patrimonio immobiliare dell’ente pubblico convenzionato.

TERZA PARTE : APPROFONDIMENTI

VERSAMENTO SALDO ICI 2010Le regole per la determinazione del saldo sono le consuete: si deve determinare l’imposta effettivamente dovuta per l’intero anno (quindi sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per il 2010), scomputando quanto già versato a titolo di acconto entro lo scorso 16 giugno. Tale acconto era stato calcolato quale 50% dell’imposta determinata sulla base della situazione reale del 2010, ma applicando aliquote e detrazioni deliberate dai Comuni con riferimento all’anno 2009. Non sono tenuti al versamento del saldo i clienti che hanno effettuato il versamento in unica soluzione a giugno (ossia coloro che in quella sede hanno già versato l’intera imposta dovuta per l’anno 2010.Possono, invece, versare l’imposta dovuta per l’intero periodo d’imposta 2010 in unica soluzione entro il 16 dicembre i contribuenti non residenti. Modalità di versamento.Il pagamento dell’Ici a favore di tutti i Comuni non può essere effettuato attraverso il modello di versamento F24, eventualmente utilizzato in compensazione altri crediti erariali e contributivi , senza necessità di verificare che il Comune interessato abbia sottoscritto l’alcuna convenzione con l’Agenzia delle Entrate. Il modello F24 non è comunque l’unico strumento di pagamento a disposizione dei contribuenti: rimane possibile effettuare il versamento attraverso il tradizionale bollettino di versamento Ici ovvero utilizzando altri metodi stabiliti dal regolamento comunale (ad esempio, il versamento diretto in Tesoreria) Immobili Sono soggetti al tributo:-i terreni agricoli: sulla base del reddito dominicale rivalutato (ad eccezione di quelli ubicati nei comuni definiti “montani”); -i fabbricati: sulla base della rendita catastale rivalutata (con esclusione di quelli esenti); - le aree edificabili: sulla base del valore venale (si ricorda che, ai sensi del D.L. n. 223/06, in caso di modifiche al piano regolatore, tali modifiche si vedono considerare ai fini fiscali sin dalla data dell’adozione da parte del Comune; sono irrilevanti i piani attuativi).Esenzione per l’abitazione principaliA decorrere dallo scorso periodo d’imposta sono esenti da Ici l’abitazione principale e le relative pertinenze (queste ultime nel limite di numero e tipologia previsto dal regolamento comunale): pertanto, i contribuenti che possiedono solo tali immobili, non sono tenuti ad effettuare alcun versamento (come peraltro non erano tenuti al versamento in acconto).L’esenzione relativa all’abitazione principale NON si applica: -alle abitazioni di pregio censite nelle categorie catastali A/1 - A/8 e A9;-alle abitazioni tenute a disposizione in Italia dai cittadini italiani residenti all’estero.L’esenzione relativa all’abitazione si applica alle seguenti assimilazioni: -immobili della IACP e delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; -abitazioni concesse in uso al coniuge separato; -abitazioni a disposizione degli anziani e disabili ricoverati in istituto di riposo e sanitari (previa verifica del regolamento comunale); -abitazioni concesse in uso gratuito ai familiari (previa verifica del regolamento comunale).Variazioni intervenute nel corso del 2010 Si ricorda, infine, che sulla quantificazione dell’imposta dovuta incidono le seguenti variazioni:

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Modificazioni relative all’immobile-nuovi accatastamenti; -frazionamenti; -demolizioni; -ristrutturazioni; -inagibilità; -fusioni o comunque altre variazioni che riguardano i fabbricati; -variazioni di coltura che riguardino i terreni agricoli; -variazioni di classificazione nel Piano Regolatore Generale del Comune dell’area edificabile nonché il relativo valore. Modificazioni relative alla titolarità-cessioni o acquisizioni di immobili; -cessazioni o costituzioni di diritti di usufrutto; -uso o abitazione; -ottenimento di concessione o in diritto di superficie di un terreno; -sottoscrizione di un contratto di leasing immobiliare.

QUARTA PARTE : QUESITI

1)PROCEDURA NEGOZIATAPuò essere invitato alla procedura negoziata ex art. 122 comma 7-bis del Dlgs 163/2006 l’operatore economico che ha un contenzioso pendente con la stazione appaltante?

RispostaIn base al parere Avcp 37872010 quando il Comune ha recepito i criteri di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza non può discriminare un’impresa oggettivamente idonea solo perché essa è controparte del Comune in una controversia. Ciò che può giustificare l’esclusione di un’impresa non è la pendenza di un giudizio, semmai, le caratteristiche del fatto che ha dato origine al contenzioso. In buona sostanza, la Pa ha un adeguato strumento per tutelarsi, applicando l’articolo 38, comma 1, lettera f) del Dlgs 163/2006. (M.L.B)

2) GESTIONE IN HOUSE La decisione di affidare la gestione di servizi pubblici locali a società in house compete al Consiglio comunale?

RispostaSi tratta di un atto programmatorio che rientra nell’elenco tassativo di cui all’articolo 42 del Dlgs 267/2000, che postula la verifica, in concreto e attualizzata al momento dell’effettivo trasferimento, della sussistenza delle condizioni soggettive e oggettive di legge per avvalersi di siffatto modulo gestionale. Resta alla Giunta la competenza generale esecutiva da attuarsi sulla base delle scelte e degli indirizzi forniti dall’organo consiliare. Ne consegue che, nel caso di specie, l’affidamento dei servizi cimiteriali a una società a totale partecipazione pubblica è stato attuato da organo incompetente e con atto inidoneo atteso che, la delibera giuntale di approvazione del contratto di servizio può essere intesa soltanto come atto di esecuzione di apposita delibera consiliare di trasferimento dei servizi in discorso, che nel caso di specie è mancata (Tar Milano, sentenza 1882/2010). (M.L.B).

RASSEGNA STAMPA (ctrl + clicca sul titolo per vedere gli articoli)

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Calcolo incerto per la soglia all'8% sull'indebitamento

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