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AVVISI

Con il prossimo numero è intendimento attivare un nuovo servizio consistente nel rispondere attraverso il notiziario ai quesiti che possano pervenire da parte dei comuni attraverso una specifica sezione al termine del notiziario in maniera sintetica.Negli incontri tematici o di formazione gli argomenti potranno essere ulteriormente approfonditi.Per finalità organizzative i quesiti dovranno essere trasmessi solamente tramite email.

Avv. Raffaello TomasettiResp.Ufficio Unico Controlli Interni

L’Ufficio Unico Associato Controlli Interni rimane a disposizione per ogni quesito, suggerimento e/o chiarimento. ([email protected]) - ([email protected]). Documenti utili sono scaricabili direttamente sul sito http://uu-controlli-interni.spaces.live.com /.

SCADENZIARIO – INDICI – APPUNTAMENTI E NOTIZIE IN BREVE

A1 ADEMPIMENTI FISCALI – SCADENZE

GIOVEDI’ 18 MARZO 2010

RAVVEDIMENTO VERSAMENTO UNITARIO IMPOSTE E CONTRIBUTI (Scadenza di riferimento: 30 giorni dal 16 febbraio 2010)I contributi, tenuti a porre in essere versamenti unitario di imposte, possono procedere alla regolarizzazione per ravvedimento breve dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficienti entro il giorno 16 dello scorso mese. L’adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte e delle ritenute alla fonte di riferimento, maggiorate degli interessi legali e della sanzione ridotta al 2,50%, utilizzando il modello F24 ed evidenziando gli appropriati codici tributo, tra cui: a)per la sanzione amministrativa:- 8901 – Sanzione pecuniaria Irpef; - 8902 – Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef; - 8926 – Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef; - 8904 – Sanzione pecuniaria Iva; - 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta; - 8907 – Sanzione pecuniaria Irap; - 8918 – Ires – Sanzione pecuniaria;

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UFFICIO UNICO ASSOCIATO CONTROLLI INTERNI

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b) per gli interessi- 1989 – Interessi sul ravvedimento – Irpef;- 1990 – Interessi sul ravvedimento – Ires; - 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva;- 1993 – Interessi sul ravvedimento – Irap; - 1994 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale regionale; - 1998 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale comunale all’Irpef - Autotassazione – Art. 13 dlgs n. 472 del 18/12/1997. N.B: si ritiene utile rammentare che i sosistuti d’imposta devono cumulare all’ammontare del tributo gli interessi dovuti.

MARTEDI’ 30 MARZO 2010

LOCAZIONI – IMPOSTA DI REGISTRO (pro-memoria: scadenza di riferimento: 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto o dalla data della decorrenza del rinnovo). I titolari dei contratti di locazione e di affitto riguardanti beni immobili devono procedere a eseguire: - la registrazione (dopo aver effettuato il preventivo pagamento dell’imposta di registro) dei nuovi contratti di locazione degli immobili stipulati nel termine massimo dei trenta giorni precedenti ( indipendentemente dall’ammontare del canone); nonché il pagamento dell’imposta di registro dovuta per: - le annualità di contratti pluriennali relativi ad immobili urbani (successive alla prima) aventi inizio dal giorno 1 del mese in corso; - le risoluzioni, le cessioni e le proroghe anche tacite aventi decorrenza dall’inzio del mese in corso; mediante versamento presso gli istituti e le aziende di credito o gli uffici e le agenzie postali o i concessionari della riscossione con l’utilizzo del modello F23m indicando i codici tributo:- 115 T – imposta di registro per i contratti di locazione fabbricati – prima annualità; - 112 T - imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – annualità successive; - 107 T – imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – intero periodo; - 114 T – imposta di registro per proroghe (contratti di locazione e affitti); - 108 T - imposta di registro per affitto fondi rustici; tenendo presente che la causale da rilevare è “RP” – Registrazione di atti pubblici o privati - imposta principale”.

31 MARZO 2010

ACCONTI IMPOSTE (SECONDA O UNICA RATA) – PERSONE GIURIDICHE Per i contribuenti persone giuridiche (società di capitali, associazioni non riconosciute, consorzi, società e enti di ogni tipo non residenti, enti non commerciali ecc.) aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il cui termine è stabilito per la fine del prossimo mese (e di conseguenza il mese in corso è l’undicesimo dell’esercizio o periodo d’imposta), scade il termine per procedere al pagamento degli acconti (seconda e/o unica rata) ai fini dell’imposta sul reddito e dell’Irap – imposta regionale sulle attività produttive, mediante versamento:- per i soggetti titolari di partita Iva, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche; - per i soggetti non titolari di partita Iva, utilizzando il modello F24 cartaceo presso aziende di credito convenzionate, agenti della riscossione e uffici postali abilitati o con modalità telematiche; specificando gli appropriati codici tributo e cioè:- 2002 – Ires acconto – seconda rata o acconto in unica soluzione; - 3813 – Irap acconto – seconda rata o acconto in unica soluzione. DENUNCIA TELEMATICA INPS

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Invio telematico del mod. Uni- Emens contenente sia i dati contributivi, sia quelli retributivi inerenti al precedente mese di febbraio.

ENTI NON COMMERCIALI Pagamento, da parte degli enti non commerciali dell’Iva inerente gli acquisti intracomunitari registrati nel corso del mese precedente mediante versamento: - per i soggetti titolari di partita Iva, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche; - per i soggetti non titolari di partita Iva, utilizzando il modello F24 cartaceo presso aziende di credito convenzionate, agenti della riscossione e uffici postali abilitati o con modalità telematiche; specificando l’appropriato codice tributo “6099- Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale”. IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ Pagamento, nell’ipostesi di rateizzazione, ai sensi del comma 4 dell’art. 9 del dlgs 15 novembre 1993, n. 507, della seconda quota o rata dell’imposta comunale sulla pubblicità. PRIVACY – REDAZIONE DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA.Ai sensi dell’art. 34 del dlgs 196/2003, meglio noto come “codice sulla privacy” scade il termine per procedere alla redazione del Dps – documento programmatico sulla sicurezza da parte dei titolari di trattamenti di dati sensibili o giudiziari effettuati tramite strumenti elettronici (la redazione del documento in argomento compete all’organo ufficio o persona fisica legittimata).

A2 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

A 2.1

MODELLO IRAP, 2010, UNICO 2010 E 730/2001Provvedimento Agenzie Entrate del 1 febbraio e 3 febbraio 2010Modello Irap 2010.Approvato, con le istruzioni, il modello Irap 2010 che le persone fisiche Quadro IQ) le società di persone (Quadro IP), le società di capitali (Quadro IC), gli enti non commerciali (Quadro IE) e le amministrazioni pubbliche (Quadro IK) devono utilizzare per la dichiarazione ai fini Irap per l’anno 2009, da presentare obbligatoriamente in forma autonoma e in via telematica.Modelli Unico 2010.Approvati i modelli Unico 2010 PE e Unico Mini 2010 PF, che devono essere presentati dalla persone fisiche per l’anno 2009, nonché i modelli Unico 2010 SC, Unico 2009 SP e Unico 2009 ENC, che vanno presentati per il 2009, rispettivamente dalle società di capitali, dalle società di persone e dagli enti non commerciali.Sono stati, inoltre, approvati i modelli per comunicare i dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri per l’anno 2009 e ai fini dell’applicazione degli indicatori di normalità economica per il 2009. Modello 730/2010.Trasmissione del risultato contale- Nuovo modello per la ricezione dei dati.Fissati modalità e termini relativi all’invio telematico da parte dei Caf – dipendenti e dei professionisti abilitati del risultato contabile dei modelli 730 alle Entrate in base all’articolo 16, commi 1,2,e 4 bis del Dm 164/99 (CFF 7092). Approvato anche il nuovo modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730 – 4 resi disponibili dalle Entrate. Modello 730/2010Modifiche alle istruzioni. Il provvedimento modificala scheda da utilizzare per la scelta dei cinque e dell’tto per mille dell’Irpef (modello 730 – 1/2001) e le istruzioni relative al modello 730/2010,

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In particolare, le modifiche al modello dichiarativo si sono rese necessarie a seguito delle precisazioni in merito all’applicazione della detrazione Irpef/Ires del 55% delle spese per interventi di risparmio energetico contenute nella R, 3/2010.

A 2.2

AMMINISTRATIVE, RIPARTIZIONE DELLE SPESE Il Ministero dell’Interno – Finanza Locale ha emanato la circolare n. 1 del 9 febbraio 2010 ad oggetto “Spese per l’attuazione delle elezioni regionali; provinciali comunali e circoscrizionali del 28 e 29 marzo 2010”. I rendiconti devono essere presentati nel termine di sei mesi dalle consultazioni.

A 2.3

PIANO DI EDILIZIA ABITATIVA E’ stato pubblicato il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 Novembre 2009 (G.U. 17 dicembre 2009 n. 293) relativo alle modalità di erogazione dei finanziamenti.

A 2.4

E’ stato pubblicato il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 settembre 2009 (G.U. dell’8 febbraio 2010 n. 31) relativo al servizio di depurazione, individuati i parametri per restituire gli utenti la tariffa non dovuta.

A 2.5

E’ stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economica e della Finanza 23 dicembre 2009 (G.U. n. 33 del 10 febbraio 2010) SIOPE per la rilevazione dei dati finanziari da allegare a rendiconti e bilanci.Con il superamento della rilevazione trimestrale prende il via un altro tipo di riscontro che prevede la trasmissione quotidiana dei dati di competenza economica e della notizia relativa a incassi e pagamenti ad un archivio gestito dalla Banca d’Italia.

A 2.6

ABILITAZIONE PER L’UTILIZZO DELLE PROCEDURE TELEMATICHE NELLA RISCOSSIONEE’ stato pubblicato il provvedimento dell’Agenzia del Territorio del 18 dicembre 2009 (G.U. n. 8 del 12 gennaio 2010) relativo all’estensione delle procedure telematiche di cui all’articolo 3 bis del D. Lgs 18 dicembre 1997 n. 463 agli agenti della riscossione.

A 2.7

ICI ABITAZIONE PRINCIPALE, I GIUDICI CONTABILI PRENDONO TEMPOCon delibera del 12 gennaio 2010 n. 1 la Corte dei Conti, Sezione Autonomie ha determinato di rinviare ad una successiva adunanza ogni definitiva valutazione delle scelte metodologiche ai fini di un criterio che assicuri la migliore omogeneità sulle certificazioni mancato gettito ICI abitazione principale per l’anno 2008.

A 2.8

AVVISI DI MORA DEI TRIBUTI LOCALI (Sentenza Corte di Cassazione, Sentenza n. 4283/2010 – depositata il 23 febbraio 2010)

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Il diritto di recupero dei tributi locali si prescrivere se l’avviso di mora non viene notificato nei successivi cinque anni dalla cartella di pagamento. Le scadenze con l’indicazione dei tempi massi dalla notifica della cartella a quella dell’avviso di mora secondo la Cassazione. IVA 10 anni Contributi Consortili 5 anniIRPEF 10 anni Cessione uso suolo pubblico 5 anniIRAP 10 anni Concessione uso passo Carrabile 5 anniTARSU 5 anni Canone acqua 5 anni

A 2.9

PIGNORAMENTI PRESSO TERZI CON RITENUTA DEL 20% Con provvedimento del Direttore dell’Entrate viene data attuazione all’articolo 15 del D.L. 78/2009.Quest’ultima disposizione ha stabilito che in caso di pignoramento di somme presso terzi, se quest’ultimo riveste la qualifica di sostituto d’imposta deve operare una ritenuta a titolo di acconto pari al 20%.

A3 INDICI A.3.1. TASSI – EUROLANDIA

Tasso BCE 1,00%

A.3.2. Tassi – Stati Uniti

FED 0,75%

A.3.3. INDICE ISTAT GENNAIO 2010

Sulla G:U. n. 49 del 1 marzo 2010 è stato pubblicato l’aggiornamento dell’indice dei prezzi al consumo per l’adeguamento dei canoni di locazione per il periodo gennaio 2009 – gennaio 2010 l’indice segna un aumento del 1,3% che rispetto a gennaio 2008 è del 2,9%

A4 NOTIZIE IN BREVE

A 4.1

CATASTO, LA PROPOSTA SUL DECENTRAMENTOAvviare nella Conferenza Stato – Autonomie locali, una discussione inerente le problematiche sul catasto. E’ questa la richiesta contenuta nella lettera che il Presidente dell’Anci ha inviato al ministro dell’Interno.Dopo aver richiamato l’attenzione del Ministro sulla “ormai annosa questione del processo di decentramento del catasto, e il concreto esercizio delle relative funzioni da parte dei Comuni” sottolinea che “il processo avviato più di dieci anni fa, che ha riportato negli anni i Comuni a investire in risorse umane, strumentali e finanziarie, è oggi di fatto bloccato, in atta di una nuova pronuncia del Tar Lazio”. Esperienze – scrive – “ che hanno prodotto effetti, da tutti apprezzati, di snellimento dei servizi catastali”.

A 4.2

TRASFERIMENTI ERARIALI IN PAGAMENTO LA PRIMA RATA

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Boccata d’ossigeno per le amministrazioni locali: il sottosegretario del ministero dell’Interno, Michelino Davico, ha comunicato che gli Uffici del ministero dell’Interno, Dipartimento Affari interni e territoriali, Direzione Centrale della finanza locale hanno provveduto all’erogazione alle Province e ai Comuni della prima rata dei trasferimenti erariali spettanti per l’anno 2010 per un importo complessivo di 3,376 milioni di euroIn particolare, sono stati attribuiti agli Enti locali 2.193 milioni a titolo di fondo ordinario, 730 milioni a titolo di fondo consolidato, 293 milioni a titolo di fondo perequativo e infine 160 milioni per il federalismo amministrativo.

A 4.3

Conversione del D.L. n. 194/2009 nella L. n. 25/2010 (c.d. decreto milleproroghe)Queste le norme di interesse degli enti locali.ART. 1 – COMMA 5 = Codice dell’’amministrazione digitale: proroga al 31/12/2010 dell’entrata in vigore dei servizi diversi dalla carta d’identità;ART. 1 – COMMA 23 BIS = proroga dei termini, da parte dei comuni, per la comunicazione annuale all’Agenzia del demanio della previsione triennale: a) del fabbisogno di spazio allocativo; b) delle superfici da esse occupate non più necessarie. ART. 2 – COMMA5 = proroga al 1° gennaio 2011 del comma 5 dell’art. 32 della L. 69/09 – albo pretorio on line: validità della pubblicità legale degli atti pubblicatiART. 2 COMMA 8 = proroga al 31/12/2010 della validità delle graduatorie delle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni; ART. 2 – COMMA 8 – OCTIES = Proroga al 31/05/2010 delle disposizioni per la definizione di violazioni in materia di affissioni e pubblicità; ART. 3 – COMMA 3 = Impronte digitali sulla carta d’identità: proroga al 1° gennaio 2011ART. 3 – COMMA 8 = Proroga di 30 gg. per la richiesta di rimborso spese elettorali anno 2008; ART. 3 – COMMA 8 – BIS = Possibilità di inserire nella Carta d’identità il consenso o il diniego a donare i propri organi in caso di morte”. ART. 8 – COMMA 3: Proroga al 30/6/2010 per i comuni per adozione TIA (Tariffa Integrata Ambientale);ART. 8 – COMMA 4 – BIS= Proroga al 1° gennaio 2011, della previsione nel regolamento edilizio dell’obbligo, ai fini del rilascio del permesso di costruire, per gli edifici di nuova costruzione, dell’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 KW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.

A 4.4

Corte dei Conti - Con la Consip nel 2008 risparmi nella P.A:La Corte dei conti plaude ai risultati della Consip spa., la società pubblica al 100% del ministero del Tesoro che si occupa del mercato elettronico della Pa. La magistratura contabile, nella relazione sulla gestione finanziaria del 2009, ha rilevato che l’attività della Consip “ha consentito un risparmio di spesa del 22% sui prezzi di acquisto di norma praticati alle Pa”. La Corte, però, riconosce come la razionalizzazione a livello centrale non sia sufficiente se limitata al solo bilancio dello Stato che incide per meno di un decimo sugli acquisti pubblici.

A 4.5

ANCI: RAFFORZARE L’AUTONOMIA DEI COMUNIUfficio unico associato controlli interniN E W S L E T T E R N. 05 Marzo 2010

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Occorre “reintrodurre una qualche forma di tassazione interamente gestita da Comuni, un’imposta che semplifichi e riaccorpi tutte le tassazioni sui servizi. L’unico modo per farlo, però, è prendere come riferimento gli immobili, così come avviene in tutti i Comuni d’Europa”. E’ quanto auspica il presidente dell’Anci se si vuole conferire ai Comuni la necessaria autonomia fiscale. L’autonomia finanziaria dei Comuni è stata messa a dura prova con l’abolizione dell’Ici sulla prima casa ma nonostante ciò “dal 2004 il comparto dei Comuni ha ridotto costantemente i disavanzi, a fronte di un aumento generalizzato nel comparto delle pubbliche amministrazioni”. Ai Comuni italiani “da un lato è stata tolta qualsiasi opportunità di avere autonomia fiscale, e dall’altro sono stati gli unici a contribuire al risanamento della finanza pubblica”. L’Anci è inoltre a favore del federalismo demaniale, a patto però che “ non si tratti di un’alternativa all’autonomia fiscale, che deve comunque essere ripristinata con le leggi delega”.

A 4.6

L'ALLEANZA FISCO-COMUNI SEGNA UN PUNTO Di Valerio Stroppa L'alleanza tra fisco e comuni mette a segno un altro importante risultato in Emilia-Romagna. Grazie a una segnalazione inoltrata da un municipio nel modenese, infatti, l'Agenzia delle entrate ha accertato oltre 800 mila euro di imponibile non dichiarato, incassandone subito 230 mila grazie all'istituto dell'accertamento con adesione.

I funzionari dell'ente locale emiliano, partecipante all'accordo anti-evasione stipulato tra Entrate e Anci dell'Emilia Romagna, hanno informato l'Agenzia riguardo a un atto di vendita di un fabbricato che in realtà nascondeva la cessione dell'area edificabile sulla quale insisteva l'immobile. Il contribuente, prima del rogito, aveva presentato la Dia per la demolizione totale del fabbricato e la richiesta di permesso a costruire nuove abitazioni. Così facendo, il contribuente cercava di sfruttare a proprio vantaggio la norma che esclude dall'imposizione le eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione di fabbricati posseduti da oltre cinque anni. Le plusvalenze sulle cessioni di aree edificabili, invece, sono sempre soggette a tassazione. I funzionari del comune lo hanno capito e hanno consentito alla direzione regionale delle Entrate guidata da Antonino Gentile di recuperare a tassazione oltre 800 mila euro.

PRIMA PARTE : NOTIZIE GENERALI

RIFORMA DELLE PARTECIPATE, UNA SCELTA CONDIVISALe partecipate degli enti locali diventano sempre più parte di un sistema integrato di attività e servizi per soddisfare le esigenze della comunità locale.Il disegno strategico emerge dallo schema di regolamento attuativo dell’articolo 23 – bis della legge n. 133/2008 (approvato dal Consiglio dei ministri in via preliminare il 17 dicembre 2009 e ora sottoposto alla Conferenza Unificata), e richiede un’adeguata preparazione in vista dell’entrata in vigore delle nuove norme. L’articolo 2, in particolare, pone in capo agli enti locali la verifica della realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici, nonché l’eventuale limitazione dei diritti di esclusiva ai soli casi in cui l’iniziativa privata garantisca un servizio adeguato. Comuni e province, quindi, devono operare come promotori delle principali dinamiche di sviluppo del sistema, in una prospettiva di piena salvaguardia degli interessi pubblici, attraverso relazioni qualificate con i gestori. Proprio la funzionalizzazione pubblica dei soggetti con configurazione societaria operanti come gestori di servizi pubblici (ma anche strumentali) è quindi condizione necessaria per la realizzazione di obiettivi strategici.

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Il riscontro di questo profilo è soggetto al riconoscimento della coerenza delle partecipazioni societarie detenute da un ente locale con le proprie attività istituzionali e determina (se positivo) il mantenimento delle stesse. La sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia ha evidenziato la rilevanza di questa operazione, con una deliberazione del 16 ottobre 2009, affermando che l’articolo 3, commi 27 – 33 della legge 244/2007 definiscono vincoli sostanziali, che non possono essere disattesi. Il provvedimento, pertanto deve esplicitare la compatibilità della scelta di costituzione della società o dell’acquisizione di quote in una già attiva con le finalità istituzionali dell’amministrazione. Non si tratta di una semplice ricognizione, ma di un esame accurato della fattibilità della scelta, componendo le relazione dell’ente locale con le altre organizzazioni che fanno parte del suo sistema.La scelta deve dare conto della sussistenza delle condizioni o, sul versante delle attività rivolte alla collettività, provare che la produzione del servizio tende a soddisfare un interesse generale. La valutazione di stretta necessità, da compiersi caso per caso, comporta il raffronto tra l’attività che costituisce l’oggetto sociale (articolo 2328 comma 2, n. 3 del Codice civile) e le attività di competenza dell’ente, dovendo considerare che il quadro costituzionale (articolo 118) e l’articolo 13 del Tuel riconoscono al comune una competenza generale su tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio. Questi interventi comportano la definizione di una strategia complessiva per lo sviluppo del sistema – ente locale, con regole condivise. Lo strumento principale può essere individuato in un codice di comportamento per strutturare le relazioni infragruppo tra i vari soggetti. Il complesso delle regole etiche deve essere condiviso dagli organi di amministrazione di ogni società nel rispetto di principi generali come l’obbligo di diligenza, lealtà, imparzialità, trasparenza, correttezza ed efficienza. Gli elementi chiave si rilevano nelle regole di condotta, nelle regole funzionali comuni (ad esempio per la gestione degli appalti) e nei flussi informativi. Proprio le informazioni sono una delle componenti fondamentali della riforma delle relazioni tra enti e partecipate prodotto dalla legge 296/2006 (articolo 1, commi da 725-735). I dati da inserire nel sistema Consoc (e da pubblicare sul sito dell’ente socio), relativi alle partecipazioni, agli amministratori e ai loro compensi, costituiscono il primo set di elementi utili a questo scopo. La recente circolare dello stesso Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 14 gennaio 2010 conferma l’importanza della comunicazione e dei suoi obbligatori aggiornamenti.

ENTI LOCALI, RIFORMA A STRETTO CAMPOE un’anticipazione del Codice delle autonomie la parte del disegno di legge anticorruzione dedicata ai controlli negli enti locali. Il testo del ddl, infatti, altro non fa se non estrapolare dall’iniziativa del ministro Calderoni rivolta ad ammodernare l’ordinamento locale la parte che era dedicata al sistema dei controlli di gestione.Il ddl punta sul potenziamento dei controlli interni di gestione, il cui funzionamento ottimale può essere uno strumento utile per la lotta agli sprechi e, indirettamente, a cattive gestioni che possono nascondere proprio pericoli di corruttela.Le modalità per lo svolgimento del controllo di gestione saranno fissare dagli statuti e dai regolamenti di contabilità. Il controllo di gestione dovrà, in primo luogo, verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, in secondo, rilevare il livello di efficienza, efficacia ed economicità della gestione, attraverso l’analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti. Per tale ragione, il controllo di gestione riguarda l’intera attività amministrativa e gestionale degli enti locali e va svolto periodicamente. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni, ove si presuppone possano non esservi servizi interni, il controllo di gestione è affidato al responsabile del servizio economico – finanziario o, in assenza, al segretario comunale, in ogni caso, l’attività può essere svolta anche mediante forme di gestione associata con altri enti limitrofi. Le fasi del controllo di gestione sono almeno 3. Ufficio unico associato controlli interniN E W S L E T T E R N. 05 Marzo 2010

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La prima consiste nella predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi, che negli enti con popolazione superiore ai 15.000 abitanti si accompagna al piano esecutivo di gestione. La seconda fase riguarda la rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi, nonché dei risultati raggiunti. Infine, la terza comprende la valutazione dei dati rilevati, per metterli in rapporto al piano degli obiettivi e, così, stabilire il loro grado di attuazione per misurare l’efficacia dell’azione amministrativa. Il disegno di legge intende anche apprestare sistemi di sana gestione finanziaria tendenti ad evitare pratiche elusive dei vincoli finanziari e normativi relativi alla gestione del bilancio, del personale e degli appalti, prevalentemente realizzate mediante la costituzione di società partecipate. Per questa ragione, si punta al bilancio consolidato, che dovrà esporre i risultati, secondo il principio della competenza economica, complessivamente conseguiti dall’attività gestione dell’ente locale, comprendente anche quelli delle aziende partecipate. Le esternalizzazioni, pertanto, non potranno essere più il mezzo per nascondere gestioni in perdita o, comunque, per scavalcare oneri procedimentali contando su una gestione privata solo sul piano formale. Tanto è vero che le partecipate dovranno a loro volta rispettare le norme di legge sui vincoli di finanza pubblica: il che significa anche attenersi ai limiti operativi e procedurali previsti per assumere personale, acquisire appalti, contrarre mutui. Gli enti locali dovranno garantire il rispetto di questi vincoli a carico delle partecipate, fissando preventivamente obiettivi gestionali, da verificare attraverso un sistema di controlli sulla corretta applicazione delle norme e sulla situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società. Sempre sul fronte dei controlli, il ddl introduce quello della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, si imporrà l’utilizzo della rilevazione del gradimento degli utenti esterni e interni dell’ente. Il ddl, per quanto risulti in linea con il dlgs 150/2009, costruisce un sistema di programmazione, gestione e controllo peculiare per gli enti locali. Sono, comunque, piuttosto evidenti i rischi di creazione di un ulteriore carico di adempimenti. Basti pensare che si prevede l’introduzione per gli atti di impegno di spesa (rilasciato anche nella determinazione a contrattare, per l’attestazione relativa alla base di gara, e nella stipulazione di contratti di servizio con le aziende partecipate) di un “parere di congruità”, col quale il responsabile del servizio interessato attesti sotto la propria personale responsabilità amministrativa e contabile, oltre alla rispondenza dell’atto alla normativa vigente, il rispetto dei criteri di economicità ed efficienza, il comprovato confronto competitivo anche tenuto conto dei parametri di riferimento relativi agli acquisti in convenzione col sistema Consip.

SECONDA PARTE : GIURISPRUDENZA

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 81/2019 Spoils system ancora no alla revoca immediata dei dirigenti esterniLa Corte costituzionale prosegue nell’opera di demolizione dello spoils system.Questa volta nel mirino della Consulta è finita la norma del decreto legge Visco – Bersani (art. 2, comma 161 del dl n. 262/2006) che disponeva l’immediata cessazione degli incarichi dirigenziali conferiti ad esperti estranei alle amministrazioni dello stato, qualora non fossero stati confermati entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Per la Corte si tratta di norme illegittime perché “violano i principi di buon andamento, imparzialità e continuità dell’azione amministrativa”. Soprattutto dopo le recenti leggi di riforma della p.a. (legge Brunetta) che impongono di giudicare i manager pubblici esclusivamente alla luce dei risultati conseguiti.Lo ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza n. 81/2010 depositata ieri in cancelleria.

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 83 DEL 5 MARZO 2010Promossa la stretta sui rifiuti – Legittimo l’arresto di chi abbandona ingombranti.Nel novembre 2008 il governo con l’obiettivo di consolidare i risultati ottenuti in Campania sul fronte dello smaltimento rifiuti, introdusse con un decreto legge misure specifiche che sanzionavano con la detenzione fino a 3 anni e l’arresto in flagranza chi veniva sorpreso ad abbandonare rifiuti pericoloso o ingombranti nelle strade della Regione.

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Da parte del tribunale di Torre Annunziata le norme sono state rinviate alla Corte costituzionale, facendone rilevare l’illegittimità sotto diversi punti di vista: dall’indeterminatezza della norma penale alla violazione dei principi di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. La Corte costituzionale ha respinto tutte le questioni sollevate, facendo rilevare che un vincolo di territorialità nell’applicazione delle norme penali (che peraltro non vede gli imputati discriminati sulla base del luogo di residenza) può essere motivato dall’esistenza di uno stato di emergenza.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. TRIBUTARIA SENTENZA 23/09 - 4.11. 2009 N. 23383Pubblicità: il segnale turistico sconta l’importo se contiene anche indicazioni per l’albergo.L’imposta comunale sulla pubblicità ad affissioni mediante cartelli indicatori diviene soggetto passivo qualora il cartello indicato un messaggio pubblicitario.

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 3240 DEL 12 FEBBRAIO 2010Il contributo alla gestione separata Inps è una tassa aggiuntiva sui redditi di lavoro autonomo, con il duplice scopo di fare cassa e di costituire un deterrente economico all’abuso di tali forme di lavoro. Lo afferma la corte di cassazione, sezione unite, nella sentenza 3240 del 12 febbraio. La pronuncia, che decide per l’esclusione della doppia iscrizione e contribuzione dei soci di società lavoratori ed amministratori, è destinata ad avere rilevanza nella nuova azione di vigilanza dell’Inps sui 120 mila professionisti e i 450 mila soci di società. Per i primi, infatti, si fa più difficile sostenere le ragioni di esonero dal pagamento di contributi all’Inps quando si lavori da pensionati con una pensione pagata da una cassa professionale; per i secondi, invece, la sentenza potrebbe far principio per il mancato pagamento di contributi a una gestione previdenziale (quella dei commercianti o quella separata). CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 3672/2010 Alla P.A. il danno da tangente L’ente pubblico ha diritto al risarcimento per il danno d’immagine provocato dai funzionari corrotti: questi infatti generano “discredito sociale nella considerazione collettiva” calpestando il principio dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione. La corte di Cassazione (3672/2010) con una sentenza chilometrica è tornata a ribadire i pilastri giuridici che regolano le ipotesi di infedeltà nell’affidamento degli appalti pubblici.Il problema delle restituzioni civilistiche si era posto dopo la condanna (corruzione) nel frattempo maturata per tutti i protagonisti. La corte ha stabilito che l’ente, pur danneggiato dall’infedeltà dei suoi funzionari, è comunque responsabile matrimonialmente anche nei confronti dell’azienda che ha beneficato del reato. Secondo l’Usl, invece, la responsabilità dell’azienda sanitaria valeva nei confronti di terzi, ma non nei confronti dell’impresa che aveva pagato tangenti per ottenere gli appalti: in sostanza i funzionari percependo le mazzette avrebbero violato solo i diritti del datore di lavoro pubblico, ma certo non un diritto del corruttore. Invece la Corte ha ribadito che l’articolo 28 della Costituzione è sempre opponibile contro l’amministrazione: nel caso specifico, quindi, i comportamenti incrociati di corruttori e corrotti annullano qualsiasi pretesa risarcitoria incrociata. In ogni caso il contratto d’appalto deviato dalle tangenti è “nullo”, e quindi nessun compenso né pagamento è dovuto dalla Usl per i lavori svolti. La prova penale del reato di corruzione, se formata in dibattimento, può infine essere utilizzata nel procedimento civile; disco rosso, invece, per gli indizi raccolti nell’indagine preliminare.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE -SENTENZA 17.11.2009 – 22 .01.2010 N. 2912Al Comune la proprietà dell’immobile abusivo se non si procede alla demolizione In materia di reati edilizi, la ingiustificata inottemperanza all’ordine di demolizione di una costruzione abusiva, emesso dall’autorità comunale, comporta ope legis l’automatica acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio disponibile del Comune, indipendentemente dalla notifica all’interessato dell’accertamento formale della inottemperanza, configurandosi tale adempimento formale soltanto come titolo necessario per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari in funzione certificativi dell’avvenuto trasferimento del diritto di proprietà.

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CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 4657/2010 Niente ICI sull’asta verde dove è impossibile costruireL’area destinata a verde pubblico, nella quale è preclusa al privato qualunque possibilità di trasformazione edificatoria, non è qualificabile come area edificabile e quindi non è soggetta ad Ici. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, nella sentenza 4657/2010.Il comune pretendeva di applicare l’Ici su un’area destinata a verde pubblico, commisurata al valore venale del suolo. Dalla lettura della sentenza, piuttosto stringata, non è dato comprendere esattamente il criterio di diritto sul quale era fondato l’accertamento comunale. L’idea a base della rettifica potrebbe tuttavia derivare dai collegamenti esistenti tra l’applicazione del tributo comunale e la disciplina dell’indennità di esproprio. Ai sensi dell’articolo 37 del Dpr 327/2001, l’indennità di esproprio va confrontata con il valore dichiarato ai fini Ici. Ciò potrebbe far rilevare una correlazione piuttosto stretta tra beni espropriabili e beni soggetti a imposta.

CONSIGLIO DI STATO, PARERE N. 313/2010 (ESENZIONE CONSULTIVA)Grazie al nuovo regolamento degli appalti il Consiglio di Stato lancia un segnale di “moralizzazione” per il collaudo delle opere pubbliche. Nel parere sul regolamento i giudici ribadiscono: il collaudo rientrava tra i doveri di ufficio di un dipendente pubblico e quindi non può essere pagato a parte. Un avvertimento che arriva proprio quando nell’inchiesta fiorentina sugli appalti del G8 spunta un capitolo sui collaudi promessi e affidati anche a funzionari pubblici “fidati”, in una graduatoria di scambi di favori. Mai come ora quindi il monito suona tempestivo: i giudici di Palazzo Spada chiedono al ministero delle Infrastrutture di fare marcia indietro sulla norma del futuro regolamento appalti che permette di pagare i dipendenti pubblici presenti nelle commissioni di collaudo miste, insieme con i privati, con un compenso a parte, da calcolare con le tariffe dei liberi professionisti. Ebbene il Consiglio di Stato nel parere (sezione consultiva, n. 313/2010) ricorda che: Il collaudo è considerato attività propria istituzionale della stazione appaltante”, di conseguenza “non è previsto compenso autonomo”. Il dipendente può però beneficiare dell’incentivo per le opere pubbliche (che sta per tornare al 2% del lavoro) previsto per i tecnici della Pa. Quella di collaudo è una delle poche osservazioni “ pesanti” sul regolamento. In generale, il Consiglio di Stato promuove lo sforzo fatto dal ministero delle Infrastrutture nel rimettere mano al testo varato dal precedente Governo e composto da quasi 400 articoli più gli allegati. Ma il parere potrebbe rappresentare un passo indietro per il mondo della progettazione. L’altra norma contestata, infatti, è quella che tenta di arginare i maxi ribassi e chiede alle amministrazioni di fissare nel bando una percentuale massima di sconto ammissibile. “La disposizione – si legge nel parere – sembra in contrasto con il principio di derogabilità dei minimi tariffari” perché scritta così “sembra imporre al bando di stabilire una misura percentuale massima di ribasso consentito secondo il tipo di intervento”. Insomma il tetto ai ribassi non è legittimo: va contro la piena derogabilità delle tariffe.Da rivedere anche l’allegato sui lavori specialistici, che contiene l’elenco dell’attrezzatura obbligatoria per le imprese. Per i giudici serve “una rilettura”, per salvaguardare, da un lato “la qualità delle prestazioni”, dall’altro per evitare di inserire “requisiti sproporzionati” che “rischiano di restringere la concorrenza e di porsi in contrasto con il diritto comunitario e nazionale”. Diritto di difesa negli appalti.

TERZA PARTE : APPROFONDIMENTI

UNA DETERMINA DELL’AUTORITY: PRIMA DELL’ESCLUSIONE CONTRADDITTORIO TRA P.A. ED IMPRESA (di Antonio Ciccia)Diritto di difesa contro le esclusioni dagli appalti per false dichiarazioni nei documenti di gara. Prima di iscrivere nel casellario dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (Avcp), propedeutico alla esclusione dalle gare per un anno le imprese incolpate di avere reso dichiarazioni mendaci nelle domande e nelle attestazioni presentate per partecipare a un appalto, bisogna instaurare un contraddittorio con l’impresa stessa e con la stazione

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appaltante. E’ questa una delle novità in materia di accertamento dei requisiti per l’affidamento di contratti pubblici introdotta dall’Avcp, con la sua determinazione n. 1 del 12 gennaio 2010, resta nota ieri, che riesamina il quadro normativo sulle esclusioni dalle gare (articolo 38 del codice dei contratti pubblici, dlgs 163/2006), tenendo conto delle modifiche legislative e delle interpretazioni giurisprudenziali. Vediamo dunque i principali chiarimenti. Falsa dichiarazione. Sono esclusi dalle gare i concorrenti che hanno reso nell’anno precedente false dichiarazioni sui requisiti per la partecipazione alle gare.La norma prevede una sanzione interdittiva: niente partecipazione alle gare per un anno (insomma non si lavora), la sanzione scatta a seguito dell’annotazione sul casellario informatico dell’Avcp, su segnalazione della stazione appaltante. Tuttavia, tenuto conto delle rilevanti conseguenze derivanti dall’annotazione, l’Avcp ha previsto un contraddittorio preventivo all’annotazione stessa. Quindi l’Avcp deve dare la comunicazione di avvio del relativo procedimento e riconoscere all’impresa ed alla stazione appaltante il diritto di parteciparvi. La stessa Avcp ha stabilito un procedimento che deve chiudersi di regola entro 90 giorni. Inoltre la determinazione in commento impone alle stazioni appaltanti di informare contestualmente l’operatore economico interessato dell’invio della segnalazione all’autorità.Misure di prevenzione. Non possono essere stipulati contratti con soggetti nei cui confronti dei quali pende il procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione. In questo campo la condizione ostativa può essere certificata con informative della prefettura. La determinazione si occupa delle informative supplementari o atipiche, trattate nella prassi, che riguardano situazioni di collegamento con la criminalità organizza, ma sotto la soglia codificata di gravità.La determinazione, precisa che l’informativa supplementare o atipica non preclude assolutamente e inderogabilmente la sottoscrizione del contratto con l’aggiudicatari, ma consente all’amministrazione appaltante di non stipulare il contratto sulla base di ragioni d’interesse pubblico.Moralità professionale. La causa di esclusione stavolta è la sentenza di condanna per reati che incidono sulla moralità professionale. La giurisprudenza ha precisato che l’espressione moralità deve essere riferita ad ogni reato commesso nell’esercizio di una attività professionale, senza alcun obbligo di limitare l’ambito al settore degli appalti pubblici. La determinazione aggiunge che la valutazione va effettuata non in astratto, ma tenendo conto delle peculiarità del caso concreto, dei reati e della prestazione che la ditta dovrà espletare. Ad esempio la determinazione cita i seguenti reati: reati contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica, il patrimonio, i reati in materia ambientale, economica, finanziaria. Quanto alle dichiarazioni che le imprese concorrenti devono rendere, la determinazione, al fine di evitare possibili incertezze applicative, ritiene necessario che le stazioni appaltanti non si limitino a richiedere genericamente agli operatori economici partecipanti di dichiarare, in autocertificazione, l’inesistenza di condanne incidenti sulla moralità professionale ovvero di dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui alla lett. c) dell’articolo 38, comma 1, del codice, ma prescrivano nei disciplinari di gara che la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti autocertificabili, in merito alla lett. c) contenga l’attestazione circa l’assenza di sentenze di condanna, senza o con il beneficio della non menzione, e/o di irrogazione di pene patteggiate e/o di decreti penali di condanna, ovvero, se presenti, l’elencazione di tali precedenti penali. Quanto ai soggetti, dei quali bisogna dichiarazione la posizione penale, l’Avcp ricorda che è irrilevante la circostanza che la condanna dell’amministrazione o del direttore tecnico sia intervenuta per fatti antecedenti alla data di assunzione nell’incarico presso l’operatore economico partecipante alla gara, o per fatti non correlati ad eventuale interesse o vantaggio dell’operatore stesso. Ricordando, poi, che la dichiarazione deve riguardare anche esponenti societari cessati nel triennio antecedente la gara, la determinazione ricorda come potersi liberarsi da questa causa ostativa: i concorrenti devono dissociarsi dai manager condannati e cessati nel triennio, ad esempio con l’estromissione del soggetto dalla compagine sociale e/o da tutte le cariche sociali con la prova concreta che non vi sono collaborazioni in corso, con il licenziamento e il conseguente avvio di un’azione risarcitola, con la denuncia penale.Negligenze ed errori nell’attività professionale

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Per questa causa di esclusione la determinazione precisa che non è necessario che la grave negligenza e la malafede debbano essere accertate in sede giurisdizionale, essendo sufficiente la valutazione motivata fatta dalla stessa stazione appaltante, in sede amministrativa, del comportamento tenuto in altri e precedenti rapporti contrattuali dall’impresa che intende partecipare alla nuova procedura di affidamento, Quanto agli errori, possono risultare sia da fatti certificati in sede amministrativa o giurisdizionale, che da fatti attestati da altre stazioni appaltanti o anche da fatti resi noti attraverso altre modalità. Irregolarità fiscali. L’Avcp precisa che l’eventuale violazione di obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, definitivamente accertata, perde la sua efficacia ostativa alla partecipazione alle gare di appalto se e quando l’operatore economico regolarizza completamente la propria posizione. Obblighi delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti devono attenersi alla determinazione in commento nella valutazione dei requisiti di ordine generale previsti all’art. 38 del codice dei contratti pubblici; inoltre devono trasmettere all’avcp, le comunicazioni relative alle cause di esclusione.

RASSEGNA STAMPA (ctrl + clicca sul titolo per vedere gli articoli)

27/02/2010 SOLE 24 ORE TRASPARENZA PER I SITI PA COLOMBO DAVIDE

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RIVOLUZIONE DEI "VIRTUOSI" ...

01/03/2010 SOLE 24 ORE SCORCIATOIE PER QUADRARE I

BILANCI LOCATELLI FRANCO

01/03/2010

SOLE 24 ORE - NORME E TRIBUTI

PARERI CONTABILI A RAGGIO PIÙ AMPIO

NARDO MARIA_TERESA

01/03/2010

SOLE 24 ORE - NORME E TRIBUTI

REVISORI, SI RIAFFACCIA IL COLLEGIO RUFFINI PATRIZIA

01/03/2010

SOLE 24 ORE - NORME E TRIBUTI

RIFORMA TROPPO "TIMIDA" PER INCIDERE DAVVERO POZZOL STEFANO

01/03/2010 SOLE 24 ORE

NEI COMUNI TASSE FERME MA LE TARIFFE CORRONO - LA CORSA DELLE TARIFFE COMUNALI

TROVATI GIANNI

03/03/2010 SOLE 24 ORE CONTROLLI LOCALI ALLARGATI

ALLE AZIENDE PARTECIPATE TROVATI GIANNI

03/03/2010 ITALIA OGGI BRUNETTA RIVOLUZIONA I

CONCORSISANSONETTI STEFANO

03/03/2010 ITALIA OGGI APPALTI, CONTENZIOSI SENZA

RISERVEFINIGUERRA DONATELLA

03/03/2010 ITALIA OGGI CODICE, REGOLAMENTO DA

RIVEDERE MASCOLINI ANDREA

03/03/2010 SOLE 24 ORE

BREVE - CORTE DEI CONTI - CON LA CONSIP NEL 2008 RISPARMI DEL 22% PER GLI ACQUISTI DELLA PA

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04/03/2010

FINANZA & MERCATI

"SERVE UNA CABINA DI REGIA CONTRO GLI SPRECHI" ...

05/03/2010 ITALIA OGGI ENTI LOCALI, CONTROLLI A TUCCO

CAMPO OLIVIERI LUIGI

05/03/2010 ITALIA OGGI AUMENTERÀ LA BUROCRAZIA OLIVIERI LUIGI

05/03/2010 ITALIA OGGI PUBBLICO IMPIEGO AL RESTYLING OLIVIERI LUIGI

05/03/20 SOLE 24 ORE SBLOCCATI I RIMBORSI ICI 2007 E 2008 G.TR.

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10 PER I COMUNI05/03/2010 ITALIA OGGI GLI INCENTIVI PER I PROGETTISTI

DEGLI ENTI TORNANO AL 2% ...

08/03/2010

CORRIERE DELLA SERA ECONOMIA

COMUNI. GRANDI AFFARI - COMUNI. SCORCIATOIA PER LE PRIVATIZZAZIONI

MUCCHETTI MASSIMO

08/03/2010

SOLE 24 ORE - NORME E TRIBUTI

PIANO DELLE PERFORMANCE GIÀ ATTIVO IN MOLTI COMUNI BERTAGNA GIANLUCA

08/03/2010

SOLE 24 ORE - NORME E TRIBUTI

SEGRETARI INADEGUATI AI CONTROLLI CONTABILI POZZOLI STEFANO

08/03/2010

SOLE 24 ORE - NORME E TRIBUTI

PER I NUCLEI DI VALUTAZIONE ADEGUAMENTO ENTRO L'ANNO G.BERT.

08/03/2010 SOLE 24 ORE SOTTO ESAME 170MILA PART-TIME

DELL'OSTE CRISTIANO - PARENTE GIOVANNI

08/03/2010 SOLE 24 ORE

STRETTA SUI PERMESSI AGLI STATALI - STATALI IN PERMESSO PER 34 MILIONI DI GIORNI

TROVATI GIANNI

08/03/2010

SOLE 24 ORE - NORME E TRIBUTI

LA RISERVA NON APRE A REQUISITI INFERIORI ALBENGA SERGIO

08/03/2010 SOLE 24 ORE LE PAGELLE IN RETE SENZA DATI

SENSIBILI CHERCHI ANTONELLO

08/03/2010

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IL BLOCCO ASSUNZIONI È "TOTALE" GRANDELLI TIZIANO

09/03/2010 SOLE 24 ORE REATO NON VERSARE LE RITENUTE GHEIDO MARIA_ROSA

10/03/2010 SOLE 24 ORE SEGRETARI COMUNALI PRESIDENTI

DI CDA TROVATI GIANNI

11/03/2010 ITALIA OGGI BRUNETTA. CONTROLLI SUI BADGE

IDENTIFICATIVI ...

11/03/2010 SOLE 24 ORE LA TUTELA DELLA FAMIGLIA

DEROGA LA REPERIBILITÀ G. TR.

11/03/2010 SOLE 24 ORE

COMUNI IN FUGA DAI DERIVATI - SEMPRE PIÙ COMUNI IN FUGA DAI DERIVATI

TROVATI GIANNI

12/03/2010 SOLE 24 ORE IL SENATO: PICCOLI CENTRI SENZA

SWAP MOBILI MARCO

12/03/2010 SOLE 24 ORE ECONOMIA AL LAVORO SUL

REGOLAMENTO TROVATI GIANNI

12/03/2010 ITALIA OGGI GESTIONI IN HOUSE SENZA

PREGIUDIZI CASTELLANI MARCO

12/03/2010 ITALIA OGGI OUTSOURCING, ESUBERI FACILI OLIVIERI LUIGI

12/03/2010 SOLE 24 ORE CONTI DEI MUNICIPI ANCORA POCO

CHIARI G.TR.

12/03/2010 ITALIA OGGI LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

POTRANNO RIVEDERE IL PART-TIME ...

ASPETTATIVA SE SI AVVIA UN'IMPRESA - Italia Oggi - 12 Marzo 2010 - Di Luigi Oliveri

Nuova ipotesi di aspettativa per i dipendenti pubblici che vogliano sperimentare l'avvio di attività professionali o imprenditoriali.

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L'articolo 18 del collegato lavoro attribuisce ai dipendenti pubblici la possibilità di chiedere agli enti dai quali dipendono la collocazione in aspettativa senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di 12 mesi. In questo arco di tempo, gli interessati potranno anche avviare attività professionali e imprenditoriali, senza che si determino, ovviamente, cause di incompatibilità.Le amministrazioni non sono obbligate ad acconsentire alle richieste: la concessione dell'aspettativa rimane facoltativa e subordinata alla valutazione delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato. Intento non tanto nascosto della disposizione del collegato lavoro è favorire un «esodo» volontario dal lavoro pubblico verso il lavoro privato, permettendo ai dipendenti interessati a nuove e diverse esperienze di lavoro di dedicarsi a tempo pieno alle nuove attività. Scaduto il periodo di aspettativa, i dipendenti interessati dovranno scegliere se proseguire nell'attività privata avviata durante l'aspettativa, o rientrare nei ruoli dell'ente di appartenenza: infatti, l'inapplicabilità delle norme sull'incompatibilità di cui all'articolo 53 del dlgs 165/2001 perdura solo fino al periodo concesso di aspettativa. La norma può rivelarsi particolarmente utile per quei dipendenti con orario di lavoro a tempo parziale al di sotto del 50% del tempo pieno, i quali hanno chiesto ed ottenuto tale tipologia di part-time, nella maggior parte dei casi, allo scopo di poter svolgere ulteriori attività lavorativa, oltre a quella condotta con l'ente di appartenenza. Un periodo di aspettativa come quello consentito dal collegato permetterebbe loro di valutare meglio, con la prova concreta sul campo, la possibilità di fare il passo decisivo verso lo svolgimento di un lavoro interamente in proprio e non più alle dipendenze di amministrazioni pubbliche. Ciò potrebbe contribuire alla diminuzione del personale pubblico e al contenimento dei costi del personale.

L’Ufficio Unico Associato Controlli Interni rimane a disposizione per ogni quesito, suggerimento e/o chiarimento. ([email protected]) - ([email protected]). Documenti utili sono scaricabili direttamente sul sito http://uu-controlli-interni.spaces.live.com /.

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