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CLICCA PER VISITARE GLI ENTI ASSOCIATI Acqualagna Cantiano Macerata Feltria Piandimeleto Sassocorvaro Apecchio Carpegna Mercatello sul Metauro Pietrarubbia Tavoleto Belforte all'Isauro Fermignano Mercatino Conca Piobbico Urbania Borgo Pace Frontino Peglio Sant'Angelo in Vado Comunità montana dell'Alto e Medio Metauro Urbania Cagli Lunano Petriano Serra Sant'Abbondio Comunita' Montana del Catria e Nerone AVVISI Nel mese di settembre saranno programmati incontri per definire le modalità di gestione dei servizi associati e della riscossione. Nel mese di agosto il notiziario sarà pubblicato entro il 31/8/ p.v. A tutti buone feri (se possibile). Avv. Raffaello Tomasetti Resp. Ufficio Unico Controlli Interni L’Ufficio Unico Associato Controlli Interni rimane a disposizione per ogni quesito, suggerimento e/o chiarimento. ([email protected] ) - ([email protected] ). Documenti utili sono scaricabili direttamente sul sito http://ufficiounicocontrollinterni.wordpress.com/ SCADENZIARIO – INDICI – APPUNTAMENTI E NOTIZIE IN BREVE A1 ADEMPIMENTI FISCALI – SCADENZE Ufficio unico associato controlli intern i controllinterninews N. 14 Luglio 2011 1 UFFICIO UNICO ASSOCIATO CONTROLLI INTERNI Controllinterninews N. 14

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Acqualagna Cantiano Macerata Feltria Piandimeleto Sassocorvaro

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Belforte all'Isauro

Fermignano Mercatino Conca Piobbico Urbania

Borgo Pace Frontino PeglioSant'Angelo in Vado

Comunità montana dell'Alto e Medio Metauro Urbania

Cagli Lunano PetrianoSerra Sant'Abbondio Comunita' Montana

del Catria e Nerone

AVVISI Nel mese di settembre saranno programmati incontri per definire le modalità di gestione

dei servizi associati e della riscossione.

Nel mese di agosto il notiziario sarà pubblicato entro il 31/8/ p.v.

A tutti buone feri (se possibile).

Avv. Raffaello TomasettiResp. Ufficio Unico Controlli Interni

L’Ufficio Unico Associato Controlli Interni rimane a disposizione per ogni quesito, suggerimento e/o chiarimento. ([email protected]) - ([email protected]). Documenti utili sono scaricabili direttamente sul sito http://ufficiounicocontrollinterni.wordpress.com/

SCADENZIARIO – INDICI – APPUNTAMENTI E NOTIZIE IN BREVE

A1 ADEMPIMENTI FISCALI – SCADENZE

1 AGOSTO LUNEDÌ

RAVVEDIMENTO OPEROSO(promemoria)A seguito della variazione apportata al comma 1 dell’art. 13, D. Lgs 471/1997, dall’art. 23, comma 311, del dl 6 luglio 2011, n. 98, la disposizione secondo la quale la sanzione applicabile in caso di omesso/tardivo versamento (sanzione amministrativa: 30%) viene ridotta, per tutti i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni, a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo.In pratica, la sanzione è pari al 2% per ogni giorno di ritardo, fino al quindicesimo, tenendo in considerazione anche la riduzione a un decimo di cui alla lettera a), dell’art. 13, comma 1, del Dlgs 472/1997 e cioè:Ufficio unico associato controlli internicontrollinterninews N. 14 Luglio 2011

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UFFICIO UNICO ASSOCIATO CONTROLLI INTERNI

Controllinterninews N. 14 Luglio 2011

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Giorni di ritardo Sanzione prevista % Riduzione sanzione a un decimo %

1 2 0,202 4 0,403 6 0,604 8 0,805 10 1,006 12 1,207 14 1,408 16 1,609 18 1,8010 20 2,00

TERMINI PROCESSUALIInizia a decorrere, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, la sospensione dei termini processuali inerenti alle giurisdizioni ordinarie e amministrative. Pertanto, nel periodo dal 1° agosto al 15 settembre il decorso dei termini si deve considerare sospeso anche per le giurisdizioni tributarie

5 AGOSTO – VENERDI’

CEDOLARE SECCA – ACCONTO Pagamento della prima rata nella misura del 40% con la maggiorazione dello 0,40%, dell’acconto dell’imposta sostitutiva (cedolare secca) dovuta per l’anno in corso, mediante versamento con il modello F24.

22 AGOSTO – LUNEDI’

ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL’IRPEF – SOSTITUTI D’IMPOSTA(adempimento così prorogato dal Dpcm 12/5/2011) Pagamento, da parte dei sostituti d’imposta: -a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno, delle rate inerenti alle addizionali all’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze inerenti al mese precedente; -della rata mensile di acconto dell’addizionale comunale, determinata applicando le aliquote al reddito imponibile del precedente periodo d’imposta trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati-in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro, dell’addizionale comunale all’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze inerenti al mese precedente; mediante versamento utilizzando il modello F24 specificando gli appropriati codici tributo.

CONTRIBUZIONE GESTIONE SEPARATA (adempimento così prorogato dal Dpcm 12/5/2011) Pagamento, da parte dei datori di lavoro e/o dai committenti, della contribuzione dovuta alla Gestione separata Inps lavoratori autonomi sui compensi corrisposti nel corso del mese precedente ai soggetti tenuti all’iscrizione ai sensi della L. 335/1995.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS (adempimento così prorogato dal Dpcm 12/5/2011) Pagamento da parte dei datori di lavoro della contribuzione dovuta all’Inps sulle retribuzioni di lavoro dipendente di competenza del mese precedente.

DICHIARAZIONE SOSTITUTI D’IMPOSTA – MODELLO 770 – ORDINARIO(adempimento così prorogato dal Dpcm 12/5/2011)

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Presentazione all’Agenzia delle Entrate, da parte dei sostituti d’imposta della dichiarazione Modello 770 – Ordinario relativo all’anno solare precedente. Dichiarazione sostituti d’imposta – modello 770 ordinario - Irregolarità modello 770/2010 - Ravvedimento (adempimento così prorogato dal Dpcm 12 maggio 2011) Entro la data in esame i contribuenti che hanno presentato l’adempimento dichiarativo infedele dei sostituti d’imposta modello 770/2010 - ordinario, inerente al periodo d’imposta 2009 hanno la possibilità di sanare tale irregolarità con il ravvedimento “lungo”.

DICHIARAZIONE SOSTITUTI D’IMPOSTA - MODELLO 770 – ORDINARIO – OMESSI VERSAMENTI RITENUTE 2010 – RAVVEDIMENTO(adempimento così prorogato dal Dpcm 12/5/2011)I contribuenti - sostituti d’imposta che trasmettono telematicamente la dichiarazione modello 770/2011 – ordinario hanno la possibilità di sanare le eventuali irregolarità commesse in materia di versamenti inerenti al periodo d’imposta o anno solare 2010.

DICHIARAZIONE SOSTITUTI D’IMPOSTA – MODELLO 770 – SEMPLIFICATO (adempimento così prorogato dal Dpc, 12/5/2011)Presentazione all’Agenzia delle Entrate, da parte dei sostituti d’imposta che effettuano le ritenute sui redditi previste dagli artt. 23, 24, 25, 25 – bis e 29 del dpr 29 settembre 1973 n. 600/1973 per i quali sono tenuti al rilascio delle previste certificazioni della dichiarazione Modello 770 - semplificato contenente i dati fiscali e contributivi indicati nelle certificazioni rilasciati ai contribuenti.

DICHIARAZIONE SOSTITUTA D’IMPOSTA – MODELLO 770 – SEMPLIFICATO – IRREGOLARITA’ MODELLO 770/2010 – RAVVEDIMENTO (adempimento così prorogato dal Dpcm 12/5/2011) Entro la data in esame, i contribuenti che hanno presentato l’adempimento dichiarativo infedele dei sostituti d’imposta, modello 770/2010 – semplificato, inerente al periodo d’imposta 2009, hanno la possibilità di sanare tale irregolarità con il ravvedimento “lungo”.

DICHIARAZIONE SOSTITUTI D’IMPOSTA – MODELLO 770 – SEMPLIFICATO OMESSI VERSAMENTI RITENUTE 2010 – RAVVEDIMENTO(adempimento così prorogato dal Dpcm 12/5/2011) I contribuenti – sostituti d’imposta che trasmettono telematicamente la dichiarazione modello 770/2011 “ semplificato, hanno la possibilità di sanare le eventuali irregolarità commesse in materia di versamenti inerenti al periodo d’imposta o anno solare 2010.

RAVVEDIMENTO OMESSI O INSUFFICIENTI VERSAMENTI DELLE SOMME DOVUTE RISULTANTI DAL MODELLO UNICO 2011 SCADUTI IL 16/18 LUGLIO 2011 (adempimento così prorogato dal Dpcm 12/5/2011)I contribuenti che non hanno effettuato il versamento delle somme dovute risultanti dal Mod. Unico 2011 entro il termine ultimo del 16/18 luglio 2011 (con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo) possono regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti, effettuando il pagamento delle imposte dovute unitamente agli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno e della sanzione amministrativa ridotta (ravvedimento breve).

RAVVEDIMENTO VERSAMENTO UNITARIO(scadenza di riferimento: 30 giorni dal 18 Luglio 2011 da considerarsi così prorogato dal Dpcm 12 maggio 2011). I contribuenti tenuti a porre in essere i versamenti unitari hanno la possibilità di procedere alla regolarizzazione per ravvedimento breve dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente entro il giorno 18 dello scorso mese di luglio. L’adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte e delle ritenute maggiorate degli interessi legali e della sanzione ridotta.

REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE – SOSTITUTI D’IMPOSTAUfficio unico associato controlli internicontrollinterninews N. 14 Luglio 2011

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(adempimento cos’ prorogato dal Dpcm 12/5/2011)Pagamento, da parte dei sostituti d’imposta delle ritenute alla fonte sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente corrisposti nel corso del mese precedente. REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE – SOSTITUTO D’IMPOSTA(adempimento così prorogato dal Dpcm 12/5/2011)Pagamento da parte dei sostituti d’imposta delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente corrisposti nel corso del mese precedente.

30 AGOSTO - MARTEDI’

LOCAZIONE – IMPOSTA DI REGISTRO(pro – memoria : scadenza di riferimento 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto o dalla data della decorrenza del rinnovo).I titolari dei contratti di locazione e di affitto riguardanti beni immobili, che non applicano l’imposta sostitutiva denominata “cedolare secca” devono procedere a eseguire”: -la registrazione (dopo aver effettuato il preventivo pagamento dell’imposta di registro) dei nuovi contratti di locazione degli immobili stipulati nel termine massimo dei trenta giorni precedenti (indipendentemente dall’ammontare del canone); nonché il pagamento dell’imposta di registro dovuta per: -le annualità di contratti pluriennali relativi a immobili urbani (successive alla prima) aventi inizio dal giorni 1 del mese in corso; -le risoluzioni – le cessioni e le proroghe anche tacite aventi decorrenza dall’inizio del mese in corso; mediante versamento presso gli istituti e le aziende di credito o gli uffici e le agenzie postali o i concessionari della riscossione con l’utilizzo del modello F23.

A2 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

A 2.1

NOTIZIE FISCALI IN BREVE

IVA - CESSAZIONE P.IVACancellazione d’ufficio della partita Iva in caso di inattività per tre anni consecutivi; sanzione ridotta per sanare l’omessa dichiarazione di cessazione (decreto legge n. 98/2011 G:U. n. 115 del 6 luglio 2011).

IMPOSTA DI BOLLOAumenta progressivamente l’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai dossier titoli inviati dagli intermediari finanziari (decreto legge n. 98/2011 G.U. n. 115 del 6 luglio 2011).

TASSE AUTOMOBILISTICHE Dal 2011 è dovuta l’addizionale erariale della tassa automobilistica per veicoli con potenza superiore a 225 chilowatt (decreto legge n. 98/2011 G.U. n. 115 del 6 luglio 2011).

A 2.2

INPDAP CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI Con la nota n. 16 del 14 luglio l’Inpdap, l’ente di previdenza dei dipendenti della Pa, ha fornito chiarimenti sull’obbligo – introdotto dal decreto legge sviluppo (Dl 70, in legge 106/2011) – di utilizzare l’F24 enti pubblici per pagare i contributi previdenziali. A partire da luglio, infatti, per i versamenti che scadono questo mese si può effettuare il pagamento entro il 16 e non più entro il 15.

A 2.3

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CORTE DEI CONTI ADEMPIMENTI PER L’0INVIO DEI RENDICONTI 2010Con deliberazione n. 1/AUT/2011/INPR delle Sezioni delle Autonomie del 20 Aprile 2011 depositata il 30 maggio 2011, la Corte dei Conti ha stabilito i tempi e le modalità di trasmissione dei rendiconti 2010 di Comuni, Province e Comunità Montane. L’obbligo dell’invio telematico dei documenti contabili (e tra questi del rendiconto annuale) da parte degli Enti Locali alla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti è disposto dall’art. 227 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (Tuel). In particolare mediante l’invio dei rendiconti e degli allegati prospetti e documenti di corredo si rende possibile l’attività di verifica del rispetto degli equilibri di bilancio degli enti locali da parte della Corte contabile, anche in relazione al Patto di Stabilità Interno e ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. I documenti da inviareIn base alla delibera della Corte, le Amministrazioni provinciali e comunali devono inviare alla Sezione Autonomia, attraverso trasmissione telematica in formato XML, i rendiconti 2010, composti dai seguenti prospetti: -conto del bilancio;-conto del patrimonio; -conto economico;- prospetto di conciliazione.Assieme al rendiconto 2010 è previsto l’invio sempre in forma telematica dei prospetti riepilogativi previsti dal D.P.R. n. 194 del 31 gennaio 1996 tra i quali:-la relazione al rendiconto della gestione dell’organo esecutivo; -l’elenco dei residui attivi e passivi distinto per l’anno di provenienza; -il conto del tesoriere; -il conto degli agenti contabili interni;-l’inventario generale dei beni;-la tabella dei parametri di riscontro della situazione deficitaria strutturale.Il periodo per effettuare l’invioPer le Province e i Comuni l’invio dei rendiconti 2010 e dei relativi allegati potrà essere effettuata a partire dal 1 giugno e fino al 9 settembre 2010 secondo le operative reperibili nel sito web della Corte dei Conti all’indirizzo www.corteconti.it. Per le Comunità Montane il periodo previsto per l’invio dei rendiconti 2010 e degli altri prospetti di conciliazione è stabilito a decorrere dal 1 settembre e fino al 7 ottobre 2011. Integrazione dei documenti da inviare per gli Enti in disavanzoPer le Amministrazioni provinciali e comunali i cui rendiconti chiudono in disavanzo di amministrazione è previsto oltre all’invio telematico del rendiconto e degli allegati, anche l’invio in forma cartacea dei seguenti documenti: a)delibera consiliare di approvazione del rendiconto 2010;b) delibera consiliare sugli equilibri di bilancio adottata nell’anno 2010 ai sensi dell’art. 193 del Tuel; c)la relazione dell’organo di revisione economico – finanziaria o del revisore unico di cui all’art. 239 del Tuel; d)la relazione illustrativa della Giunta redatta ai sensi dell’art. 151 comma 6 del Tuel; e)l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per titoli e per esercizio di provenienza; f)il quadro dei servizi gestiti in economia

A 2.4

LAVORI USURANTI: COMUNICAZIONE ENTRO IL 31/7 P.V. ON LINE

A3 INDICI A.3.1. TASSI – EUROLANDIA

Tasso BCE 1,50%

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A.3.2. Tassi – Stati Uniti

FED 0,25 %

A4 NOTIZIE IN BREVE A 4.1

APPALTI, STAZIONE UNICA Arriva la firma sul decreto per l’istituzione della stazione unica appaltante (Sua) prevista dal Piano straordinario contro le mafie. Il provvedimento, sul quale è stata acquisita l’intesa della Conferenza Unificata, è finalizzato alla realizzazione in ambito regionale di una o più Sua con l’obiettivo di rendere più penetrante l’attività di contrasto alla criminalità, favorendo la celerità delle procedure, l’ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa sulla sicurezza lavoro.

A 4.2

PART – TIME NELLA P.A.. CIRCOLARE DELLA F.F.P.P. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale per i dipendenti pubblici è l’oggetto della circolare emanata dalla Funzione pubblica la settimana scorsa e sottoscritta anche dai ministri per le Pari opportunità e delle Politiche per la famiglia. Il provvedimento fornisce indirizzi e raccomandazioni sulla trasformazione del rapporto sia per l’applicazione della disciplina a regime (innovata dal decreto legge 112/2008), sia per la gestione della fase transitoria. In sede di prima attuazione, infatti, c’è la possibilità per le amministrazioni di rivedere le situazioni di part – time già in essere al momento dell’entrata in vigore del decreto legge 112/2008.

A 4.3

PUBBLICO IMPIEGO: CORRETTIVO “BRUNETTA” Queste le prime indicazioni del correttivo al D. Lgs n. 150/2009. 01 DIRIGENTI A TEMPO La riforma Brunetta impone di non occupare con incarichi a termine più dell’8% degli organici dirigenziali. Negli enti territoriali il Governo dovrà fissare un nuovo tetto, che potrà arrivare al 18 per cento. 02 FASCE DI MERITOSancita l’esclusione degli enti pubblici, centrali e locali, con meno di 15 dipendenti dall’obbligo di dividere il personale in tre fasce di merito, a cui corrispondere un diverso trattamento accessorio.03 RAPPORTI SINDACALIBlindate per i contratti attuali le previsioni della riforma che sottraggono la materie dell’organizzazione degli uffici all’obbligo di concertazione.

SOCIETA MUNICIPALIZZATE, I VALORIa)Sono 711 le controllate da enti locali (Comuni, Province e Regioni) con un patrimonio di 102 miliardi di euro, un fatturato complessivo di 43 miliardi di euro e, circa 240 mila dipendenti.b)Sono 431 le società comunali: 19 quelle provinciali e 34 quelle regionali mentre, quelle a controllo misto tra enti locali sono 227. c)Sono 5.559 le società partecipate da enti locali con il seguente sviluppo:1) 2003 n. 56042)2005 n. 48743) 2007 n. 5152d) Sono 8.087 gli enti locali con partecipazioni di cui:1) comuni n. 7678

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2)province n. 1043)regioni n. 204) C.M. n. 285Nel 2007 il totale degli enti locali con partecipazioni era di 7.720 mentre nel 2005 risultavano a quota 7.631.e) il debito pubblico accumulato al 31/5/2011 – dati Banca Italia – risulta di 1.897 miliardi.Gli eventuali introiti nella misura di circa 30 miliardi dalla privatizzazione di società di enti locali, avrebbe comunque una incidenza non rilevante, appena 1,58% del debito pubblico.A 4.4

Quasi pronto il Decreto Nuova Contabilità  

Sta procedendo a ritmi serrati il lavoro del Ministero Economia e Finanze per la stesura del Dpcm sperimentazione nuova contabilità enti locali e relativi allegati.Si sta lavorando sulla normativa e la modulistica relativi a:

- attuazione dei nuovi principi di contabilità finanziaria;- nuovi modelli schema bilancio entrata;- nuovi modelli schema bilancio spesa;- affiancamento contabilità finanziaria alla contabilità economico patrimoniale;- affiancamento contabilità finanziaria alla contabilità di cassa;- piano dei conti integrato;- tracciabilità delle operazioni finanziarie in competenza;- bilancio consolidato;- nota integrativa;- strumenti di trasparenza per il cittadino.

PRIMA PARTE : NOTIZIE GENERALI

ICI E FABBRICATI RURALICarrellata di interventi sulla questione dei requisiti di ruralità ai fini ICI, in quanto la conversione in legge del decreto sviluppo ha introdotto importanti novità, che implicano la necessità di rivedere l'operatività degli uffici tributi sull'argomento.

Normativa, prassi e giurisprudenza di riferimento:Art. 7, commi 2-bis/2-ter/2-quater, D.L. 70/2011 convertito in Legge 106/2011Art. 9 del D.L. 557/1993DDL n. 2566/2011Risoluzione Camera n. 7-00505Varie sentenze Corte di Cassazione; per tutte: s entenza n. 7102 del 24 marzo 2010 e sentenza n. 18565 del 7 luglio 2009 - Nota Agenzia del Territorio prot. 10933 del 26 febbraio 2010Circolare Agenzia del Territorio n. 7/T del 15 giugno 2007Audizione Agenzia Territorio alla Camera del 22/02/11

Oggetto:un fabbricato rurale non è soggetto ad ICI; i requisiti perchè un fabbricato possa essere ritenuto rurale sono elencati all'art. 9 del D.L. 557/1993.

Posizione della Corte di Cassazione:l'ufficio comunale non deve effettuare alcuna verifica circa la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 9 del D.L. 557/1993, in quanto rileva esclusivamente il classamento catastale dell’immobile (in sostanza, la verifica della ruralità deve essere effettuata in precedenza, in sede di accatastamento, da parte dell'Agenzia del Territorio):se il fabbricato è censito nella categoria A/6 o D/10, l’immobile è da considerarsi rurale, indipendentemente da ogni valutazione circa la sussistenza o meno dei requisiti di ruralità di cui al D.L. 557/1993; nemmeno il giudice tributario può quindi entrare nel merito: se l’immobile Ufficio unico associato controlli internicontrollinterninews N. 14 Luglio 2011

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è censito in una di tali categorie, va escluso dall’applicazione dell’ICI anche qualora risulti privo dei requisiti di cui al D.L. 557/1993;se il fabbricato è censito in una categoria diversa da A/6 o D/10, l’immobile non può essere considerato rurale, indipendentemente da ogni valutazione circa la sussistenza o meno dei requisiti di ruralità di cui al D.L. 557/1993; nemmeno il giudice tributario può quindi entrare nel merito: se l’immobile non è censito in una di tali categorie, va assoggettato ad imposizione ICI, anche se il contribuente dimostra la sussistenza dei requisiti di cui al D.L. 557/1993;se il fabbricato non è ancora censito, allora, non potendo esercitarsi la prevalenza del criterio catastale, il riconoscimento della ruralità e le relative conseguenze per l’ICI dipendono dalla sussistenza o meno dei requisiti di ruralità di cui all’art. 9 del D.L. 557/1993.

Posizione dell'Agenzia del Territorio:la posizione della Cassazione non è applicabile, in quanto gli immobili abitativi rurali possono essere classificati in qualsiasi categoria A, con la sola esclusione di A/1 e A/8 (peraltro, la categoria A/6 è oramai in disuso da parte dell'Agenzia).Allo stesso modo, i fabbricati strumentali non vanno necessariamente classati in categoria D/10, ben potendo essere classificati, anche se rurali, nella categoria C oppure in una delle altre categorie D (D/1, D/7, D/8).

DDL comuni montani:è in discussione al Parlamento un DDL (approvato alla Camera il 16 febbraio 2011) recante “Disposizioni in favore dei territori di montagna”, che all'art. 11 fornisce un'interpretazione autentica dell’art. 2, c. 1, lettera a), del D.Lgs. n. 504/1992, confermando che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all’art. 9 del D.L. 557/1993, ma precisando che ciò deve avvenire “indipendentemente dalla categoria catastale”.Tale articolo non presenta alcun riferimento ai Comuni montani, per cui deve ritenersi di portata generale.Ciò risulta confermato dalla Risoluzione n. 7-00505, approvata il 16 marzo, della commissionecamerale, che facendo riferimento proprio a tale norma in corso di approvazione impegna il Governo ad adottare misure per evitare che “si proceda ad accertamenti o ad attività di riscossione coattiva relativamente al recupero dell'ICI con riferimento a fabbricati che presentino i caratteri di ruralità previsti dall'articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993 ma che non siano stati accatastati nelle categorie A/6 e D/10”.La posizione in oggetto risolverebbe molti dei problemi legati all'orientamento della Cassazione, tornando al criterio, utilizzato dai Comuni fino al 2009, di valutare il riconoscimento delle agevolazioni ICI esclusivamente sulla base delle disposizioni dell'art. 9 del D.L. 557/1993; tale legge non è stata però ancora approvata ed è invece stato convertito in legge il decreto sviluppo, che, come vediamo al punto seguente, assume una posizione opposta, avallando l'orientamento della Cassazione.

Novità:l'a rt. 7, commi 2-bis/2-ter/2-quater, D.L. 70/2011 convertito in Legge 106/2011 ha introdotto una sorta di “sanatoria“ per i fabbricati che hanno i requisiti di cui all'art. 9 del D.L. 557/1993, ma che non sono classati in A/6 o D/10, attraverso la seguente procedura:entro il 30 settembre 2011 il contribuente presenta all'Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale in A/6 o D/10;a tale domanda il contribuente allega un'autocertificazione ex Dpr 445/2000 nella quale dichiara che l’immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità dell’immobile necessari ai sensi dell'art. 9 del D.L. 557/1993;entro il 20 novembre 2011 l’Agenzia del Territorio, previa verifica dell’esistenza dei requisiti di ruralità di cui all’art. 9 del D.L. 557/1993, convalida la certificazione di cui al punto precedente e riconosce l’attribuzione della categoria catastale richiesta;

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qualora entro il 20 novembre 2011 l'Agenzia del Territorio non si sia pronunciata, il contribuente può assumere, in via provvisoria per ulteriori 12 mesi, l’avvenuta attribuzione della categoria catastale richiesta;qualora entro 20 novembre 2012 l'Agenzia del Territorio si esprima negando, con provvedimento motivato, l'attribuzione della nuova categoria catastale, il richiedente è tenuto al pagamento delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate in misura raddoppiata rispetto a quelle previste dalla normativa vigente;con decreto del Ministro Economia e Finanze sono stabilite le modalità applicative e la documentazione necessaria ai fini della presentazione della certificazione di cui al secondo punto nonché ai fini della convalida della certificazione medesima, anche sulla base della documentazione acquisita, in sede di accertamento, da parte dell’Agenzia del Territorio e del Comune.

Conseguenze pratiche:la procedura confligge con la posizione, sopra accennata, dell'Agenzia del Territorio; il problema dovrà necessariamente essere risolto dal citato decreto attuativo, che dovrà dare nuove indicazioni all'Agenzia, soprattutto relativamente agli accatastamenti in A/6 (che attualmente buona parte degli uffici dell'Agenzia del territorio rifiutano);risolto tale problema, si deve presumere che la variazione in A/6 o D/10 determinerà l'esclusione dell'imponibilità ICI del fabbricato anche per il passato, in quanto diversamente non si comprenderebbe la funzione dell'autocertificazione di ruralità riguardante gli ultimi 5 anni (che non a caso è proprio il periodo massimo per retroagire con gli accertamenti ICI);se quindi confermata la retroattività, si pone il problema dei fabbricati che, non essendo in A/6 o D/10, hanno sino ad oggi versato l'ICI autonomamente o in seguito ad avvisi di accertamento del Comune: la norma potrebbe determinare la presentazione di legittime istanze di rimborso ICI da parte di questi contribuenti (sempre che il decreto attuativo non stabilisca che non sono dovuti rimborsi per il passato).

Consigli finali:a meno di eventuali novità apportate dal decreto attuativo, per il momento le indicazioni più vvie sono le seguenti:è opportuno sospendere (almeno fino a quando l'Agenzia del Territorio renderà note le variazioni richieste dai contribuenti) qualsiasi emissione di avvisi di accertamento ICI verso fabbricati rurali qualora motivati con il solo fatto che gli immobili non sono accatastati in A/6 o in D/10;qualora l'ufficio rilevi che i fabbricati, oltre a non essere classati in tali categorie, non possiedono concretamente i requisiti di ruralità di cui all'art. 9 del D.L. 557/1993, gli avvisi di accertamento ICI potranno essere pacificamente notificati;per quanto riguarda i rimborsi per i fabbricati non accatastati in A/6 o in D/10 (es.: un contribuente possiede un fabbricato categoria D/8 e chiede il rimborso dell’ICI versata essendo oggettivamente rurale ex art. 9 D.L. 557/1993), il consiglio è per il momento di temporeggiare e, quando ciò non è possibile, di attenersi alla posizione della Cassazione e quindi di negare il rimborso, in attesa di conoscere l'esito delle variazioni presentate entro settembre e di appurare se il decreto attuativo presenta indicazioni circa la materia dei rimborsi;qualora l'ufficio rilevi l'esistenza di fabbricati classati in A/6 o in D/10 ma privi, concretamente, dei requisiti di ruralità di cui all'art. 9 del D.L. 557/1993, la norma non determina alcuna novità, per cui rimane come riferimento l'orientamento della Cassazione e l'ufficio non deve emettere alcun avviso di accertamento; l'unica strada rimane in tale caso quella, indicata dalla Cassazione, di impugnare la classificazione catastale.Riscossione coattiva, meno punitiva.Il raffronto tra quanto precedentemente in vigore e la situazione a seguito del D.L. n. 70/2011.

IPOTECHE - REGOLA IN VIGORE Decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l’agente della riscossione può iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore per un importo pari al doppio del credito iscritto a ruolo, se l’importo a ruolo supera complessivamente 8 mila euro.Ufficio unico associato controlli internicontrollinterninews N. 14 Luglio 2011

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LA NOVITA’ A.Prima di procedere all’iscrizione di ipoteca, l’agente della riscossione è obbligato a notificare una comunicazione preventiva contenente l’intimazione a pagare entro 30 giorni con l’avvertenza che in difetto si procederà all’iscrizione di ipoteca B. Se l’importo a ruolo è contestazione e se l’immobile da ipotecare è l’abitazione principale del debitore, la soglia oltre la quale è ammessa l’ipoteca sale a 20 mila euro. In tutti gli altri casi, resta la soglia di legge di 8 mila euro. C)Le medesime regole di cui alla lettera presedente si applicano all’espropriazione immobiliare.

CREDITI DI PICCOLO IMPORTOREGOLE IN VIGOREDecorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l’agente della riscossione può procedere alle azioni cautelari ed esecutive, quale ad esempio l’iscrizione del fermo amministrativo sui veicoli.LA NOVITA’Se l’importo a ruolo non supera 2mila euro, le azioni cautelari (fermo amministrativo) ed esecutive (espropriazione mobiliare, pignoramento presso terzi) devono essere precedute dall’invio per posta ordinaria di due solleciti di pagamento, dei quali il secondo non prima di sei mesi dal primo.

FERMO AMMINISTRATIVOREGOLA IN VIGOREIl debitore è tenuto a pagare le spese di cancellazione del fermo, una volta che ha estinto il debito a ruolo.LA NOVITA’Il debitore non deve pagare nulla né all’agente della riscossione ne all’Aci a titolo di cancellazione del fermo.

INTERESSI DI MORAREGOLA IN VIGOREGli interessi sono applicati sull’intero debito iscritto a ruolo, comprensivo di sanzioni e interessi.LA NOVITA’ Gli interessi di mora si calcolano solo sull’importo dovuto a titolo di imposta, con esclusione delle sanzioni e degli interessi.

ENTI LOCALIREGOLA IN VIGOREEquitalia effettua la riscossione coattiva spontanea in oltre 6 mila enti locali.LA NOVITA’Dal 2012 Equitalia abbandonerà la riscossione di enti locali e realtà collegate. Comuni e Province dovranno attrezzarsi per effettuarla in proprio oppure affidarla a società interamente pubbliche.

SECONDA PARTE : GIURISPRUDENZA

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, SEZ. III C. 463/09 DEL 20 GENNAIO 2011La clausola sociale di assorbimento dei lavoratori Il fatto e la decisioneLa domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 1 n. 1, della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2011,/23/Ce, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (Gu L. 82, pag. 16). La questione che è stata sottoposta alla Corte è “Se debba ritenersi inclusa nell’ambito di applicazione della direttiva (2001/23), come definito dallart. 1, n. 1 lett. a) e b) di quest’ultima, l’ipotesi in cui un

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comune riassuma in proprio o prenda in carico l’esercizio delle attività di pulizia dei suoi vari locali, precedentemente svolte da un’impresa appaltatrice, per far fronte alle quali esso assuma nuovi dipendenti”. Secondo la Corte di giustizia europea, la questione sollevata va risolta dichiarando che l’art. 1, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 2011/23 deve essere interpretato nel senso che quest’ultima non si applica ad una situazione in cui un comune, che affidava la pulizia dei propri locali a un’impresa privata, decida di porre termine al contratto che lo vincolava a quest’ultima e di espletare esso stesso l’attività di pulizia di detti locali, assumendo a tal fine nuovo personale.Tar Piemonte, Sez. I, n. 114 del 27 gennaio 2011. Una Comunità montana bandiva una procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di trasporto degli alunni delle scuole dei comuni dell’Unione per l’anno scolastico 2010/2011. Alla gara hanno partecipato due concorrenti tra cui il gestore uscente. La seconda classificata impugnava l’aggiudicazione per tre diversi motivi di ricorso tra cui, con le consequenziali pronunce di carattere caduca torio e risarcitorio, sulla base di tre motivi. Nelle more del giudizio la Comunità in autotutela annullava tutta la procedura e in regime di proroga affidava al gestore uscente. La Giunta della Comunità a questo punto ratificava quanto posto in essere dal responsabile del procedimento e in una propria deliberazione prescriveva che nell’invito si inserisce la clausola di assorbimento del personale della ditta uscente, delibera impugnata dinnanzi al Tar. I precedentiUna timida apertura per una lettura teleologica della clausola sociale, alla luce di una finalità che andasse al di là del mero interesse economico, è stata affermata dal Consiglio di Stato in due pronunce (sez. V, 16/6/2009, n. 3848 e 3900), nelle quali si è cercato di dare una interpretazione adeguatrice delle clausole, suggerendone una lettura pratica, nel senso che in presenza di questa prescrizione di bando “l’appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere il personale uscente, coloro che non trovano collocazione nell’organigramma dell’appaltatore sono destinati agli ammortizzatori sociali”. Soltanto una lettura orientata della clausola, rispetto al sistema vigente di tutela sociale dei lavoratori, potrebbe mantenere la legittimità della clausola che altrimenti, è ben evidente a tutti, non vi è non solo per le violazioni sopra illustrate, ma soprattutto perché crea alterazione delle condizioni di gara, cioè della concorrenza: il mantenimento del personale, favorisce l’imprenditore uscente, con buona pace del principio di parità di trattamento e non discriminazione.Dall’altro lato, ancora la giurisprudenza ha messo in luce le finalità della clausola sociale coerenti con la previsione costituzionale di cui all’art. 41 Cost. secondo la quale l’iniziativa economica privata è si libera ma deve avere riguardo anche all’utilità sociale. Così il Tar Lombardia, con decisione della Sez. III n. 1453 del 13/4/2004, avendo riguardo a una procedura di affidamento dei servizi pubblici di trasporto (e dunque alla fattispecie di cui al citato art. 26 del R.D. n. 148/1931) ha ricordate che la prescrizione di gara che recepisce la clausola sociale è condizione che “risponde a un interesse sostanziale della stazione appaltante in quanto a essa è demandato il conseguimento di una duplice finalità: quella di garantire la permanenza degli standard di espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale mediante l’utilizzo delle professionalità maturare nell’esecuzione dei servizi e quella di assicurare la salvaguardia dell’occupazione del personale alle dipendenze del gestore uscente: mediante la prosecuzione del rapporto di lavoro con il nuovo affidatario del servizio”. L’orientamento in materia dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici è restrittivo. All’uopo si richiama il parere n. 44 del 25/2/2010 in cui si legge che l’obbligo di assunzione del personale già adibito allo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto previsto dalla lex specialis di gara è irragionevole e ingiustificato salvo il caso in cui sia imposto da specifiche disposizioni di legge o della contrattazione collettiva nazionale di riferimento. Secondo l’Autorità di vigilanza, diversamente opinando, la clausola sociale si dovrebbe considerare lesiva della concorrenza scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà di impresa riconosciuta e garantita dall’art. 41 Cost.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, SENTENZA N. 1772 DEL 24 MARZO 2011

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Accesso agli atti, deve sussistere un interesse giuridicamente rilevante in capo al richiedente Il fatto Un cittadino residente nel Comune di Specchia ebbe a richiedere l’accesso, con estrazione di copia, alla deliberazione della Giunta comunale (già pubblicata all’Albo pretorio del comune medesimo) con cui l’amministrazione comunale aveva autorizzato l’anticipazione, in favore della Ditta affidataria del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani (R.R. SS.UU.), di una certa somma, da computarsi sull’importo complessivamente pattuito con il relativo contratto, per consentire alla ditta in questione di fare fronte alle prime necessità relative al servizio e, con essa, degli atti ivi richiamati. Con successiva istanza, il medesimo interessato chiese il rilascio di copia di una precedente deliberazione consiliare relativa all’affidamento in questione.Il responsabile dell’apposito settore dell’amministrazione comunale, con distinte note, invitava il richiedente a specificare l’interesse diretto, concreto, attuale e non emulativo, a ottenere copia degli atti indicati.L’interessato ha, quindi, proposto ricorso alla competenze Sezione staccata di Lecce del Tar Puglia, contro il comune e nei confronti della società affidataria del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, quale contro interessata, per ottenere la declaratoria del diritto di accesso ai documenti sopra indicati, nonché l’annullamento delle note del responsabile, e di ogni altro documento comunque connesso, presupposto e consequenziale.Il ricorso – affidato a censure di violazione dell’art. 10 del D. Lgs n. 267/2000, in relazione agli artt. 22 e segg. della L. n. 241 del 1990 (I motivo), nonché dell’art. 2 del Regolamento comunale in materia di accesso agli atti del comune, in riferimento agli artt. 1 e 19 del medesimo regolamento (II motivo), sul presupposto che lo stato di cittadino residente nel comune di Specchia del richiedente lo esonerava dall’onere di chiarire la propria posizione legittimante – stato respinto dal Tar adito con sentenza della II sezione interna, n. 1020 del 27 aprile 2010, avverso la quale l’originario ricorrente ha proposto appello, denunciandone erroneità e illogicità, con riguardo, in particolare, all’omesso apprezzamento della puntuale disciplina del diritto di accesso contenuta nel vigente regolamento del comune di Specchia in relazione all’articolo 7 della L. 142/1990 e alla disciplina contenuta nel regolamento regionale in materia di accesso 29 settembre 2009, n. 20.L’ente, a sua volta, già presente nel primo grado del giudizio, si è costituito, per resistere all’appello. La decisione Il Consiglio di Stato, con la sentenza annotata, ha respinto l’appello interamente condividendo le conclusioni del giudice di primo grado. In particolare, muovendo dalla considerazione, in fatto, che non vi era stato da parte dell’amministrazione comunale alcun espresso diniego di accesso agli atti, ma, piuttosto, l’invito a integrare le domande di accesso con gli elementi necessari e sufficienti all’individuazione dell’interesse personale, concreto e non emulativo, idoneo a legittimare la richiesta, ha ritenuto: -l’inconfigurabilità di una disciplina speciale in materia di accesso agli atti delle amministrazioni locali, desumibile dall’articolo 10 del D. Lgs 267/2000, che sancisce il principio della pubblicità degli atti delle amministrazioni locali, rispetto alla disciplina dell’accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della L. n. 241/1990, art. 25; la natura strumentale del potere attribuito alle amministrazioni locali di disciplinare il diritto di accesso ai propri atti;-la rispondenza del regolamento del comune di Specchia ai limiti derivanti dalla rilevata natura del potere accordato, quanto ai requisiti e modalità di esercizio del diritto di accesso, anche in favore dei cittadini residenti e con riguardo agli atti soggetti a pubblicità; -la mancanza di attinenza dell’oggetto del contendere alla materia ambientale, concernendo, l’accesso, esclusivamente la liquidazione del gestore del servizio di raccolta R.R.S.S. UU. Di somme a titolo di anticipazione del canone; -l’irrilevanza, in tema di presupposti e modalità di esercizio del diritto di accesso, che l’istanza abbia riguardato atti pubblicati nell’Albo del comune. I precedentiNel senso che la specialità delle disposizioni relative agli enti locali integra la più generale legge sul procedimento, Cons. Stato, Sez. V, 8 settembre 2003, n. 5034. Conformi Ufficio unico associato controlli internicontrollinterninews N. 14 Luglio 2011

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all’orientamento espresso in sentenza: Cons. Stato, Sez. V, n. 7773/2004; n. 6879/2004; n. 1412/2004. Nello stesso senso, Tar Campania – Salerno, Sez. II n. 2801/2005, citata dal Tar Lecce, citata nella sentenza di primo grado. Sulla nozione di posizione legittimante in materia di accesso: Cons. Stato, Sez. IV 30 novembre 2009, n. 7486;26 novembre 2009, n. 7431; 3 agosto 201, n. 5173; sez. V; 25 maggio 2010, n. 3309.

TAR TOSCANA, SEZ. I SENTENZA N. 377 DEL 1 MARZO 2011Non c’è in house senza controllo analogo, anche se l’attività è strumentaleIl fatto L’Agenzia Italiana per le Pubbliche Amministrazioni ha presentato nel 2010 ricorso n. 209 (2010) per l’annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Piombino n. 143 del 22.12.2009 (e degli atti sottostanti) che disponeva l’affidamento diretto del “servizio di accertamento, liquidazione e riscossione del canone sulla pubblicità e del servizio di pubbliche affissioni” alla propria partecipata “Società Piombino Patrimoniale S.r.L. sulla base dei seguenti elementi: -impossibilità di procedere all’affidamento diretto del servizio;-violazione dell’art. 23 – bis del d.l. 112/2008; -mancanza dei requisiti per l’affidamento in house providing La decisioneIn relazione ai primi due punti, il Tar Toscana, ha rigettato il ricorso presentato, in quanto, in relazione al primo punto, la giurisprudenza ha già chiarito che per i servizi oggetto del contendere l’amministrazione può ricorrere ad affidamenti siffatti. In relazione al secondo punto.Il servizio di accertamento liquidazione e riscossione del canone sulla pubblicità e il servizio delle pubbliche affissioni, è un’attività strumentale e come tale non rientra nei servizi di pubblica rilevanza. Il ricorso è stato però accolto in relazione al terzo punto in quanto è illegittima la procedura di affidamento in house del servizio di accertamento liquidazione e riscossione del canone sulla pubblicità e il servizio delle pubbliche affissioni, difettando il requisito del controllo analogo in concreto richiesto per la sua applicazione. Risulta, infatti, dallo stato che il Consiglio di Amministrazione della società affidataria in house ha una libertà decisoria pressoché assoluta rispetto al vaglio dell’organo politico – amministrativo, limitato ad aspetti meramente formali che non consente di ritenere sussistente il requisito di controllo richiesto. I precedentiConsiglio Stato, sez. V, 30 novembre 2007, n. 6137 Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 77 dell’11/01/2011 Corte di Giustizia Sentenza 15 ottobre 2009, C – 196/08 Consiglio di Stato, sez. V. 26 agosto 2009, n. 5082 Consiglio di Stato, Sez. V, dec. 9 marzo 2009, n. 1365.

TERZA PARTE : APPROFONDIMENTI

TAGLI E SANZIONI, I PALETTI ALLE SPESE DEGLI ENTI(di Claudia Melo Guida Enti Locali. Ed. Il Sole 24 Ore).La Manovra finanziaria per il prossimo triennio approvata dal Governo, cade in un momento in cui l’Europa rafforza il suo intervento nell’economia degli Stati membri, prevedendo un inasprimento delle norme per il contenimento dell’indebitamento pubblico. E’ necessario che i costi della pubblica amministrazione siano monitorati e gli stanziamenti della spesa ridotti in modo da tendere verso l’obiettivo europeo che vuole un debito pubblico inferiore al 60% del Pil. Il Governatore della Banca d’Italia nelle considerazioni finali alla relazione annuale 2010, rileva come il disavanzo pubblico italiano, che si avvicina al 4% del Pil sia in linea con quello medio dell’area euro mentre si rileva preoccupante la situazione del debito pubblico che si attesta intorno al 120% del Pil /(quello medio europeo è pari all’88%).Le spese pubbliche dunque vanno ridotte, i tagli però non vanno fatti in maniera uniforme, su tutte le voci, in quanto impedirebbero di allocare le risorse dove sono più necessarie, e la rimodulazione delle spese deve essere fatta sulla base di parametri di efficienza Ufficio unico associato controlli internicontrollinterninews N. 14 Luglio 2011

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indipendentemente dalla spesa storica. In Italia infatti, a fronte di una spesa pubblica tra le più alte in Europa è carente l’utilizzazione dei fondi comunitari, per lo più dedicati a investimenti in infrastrutture.Paradossalmente il sistema pubblico italiano ha una spesa tra le più altre d’Europa, e non utilizza se non in misura minima (15% del disponibile) i fondi europei. Il legislatore italiano, nell’intento di contenere la spesa pubblica e nelle more della rilevazione dei “costi standard” utili per superare il parametro della spesa costruito su base storica, è intervenuto con diverse norme destinate a selezionare le voci su cui concentrare i risparmi di spesa, da cui neanche questa finanziaria si discosterà. TagliNumerosi provvedimenti volti a contenere e razionalizzare la spesa pubblica si sono succeduti nel tempo colpendo prevalentemente le stesse voci di spesa e sollevando non pochi dubbi in merito alla legittimità costituzionale di norme così dettagliate da travalicare secondo alcuni il compito di coordinamento della finanza pubblica di competenza dello Stato invadendo l’autonomia degli enti territoriali.Studi e incarichi di Consulenza – Sono quelli conferiti ai sensi dell’articolo 7 commi 6 e seguenti del D. Lgs 165/2001 che concettualmente vanno distinti dagli appalti pubblici di servizi, conferiti a professionisti ai sensi del D. Lgs 163/2006 (Vedere quelli inseriti negli allegati II A e II B del citato Codice dei Contratti), e dalle collaborazioni autonome affidate secondo la disciplina di cui all’articolo 110 comma 6 del D. Lgs 267/200. La sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardi, in sede consultiva nell’adunanza del 12 aprile 2011, ha precisato che “come emerge dal tenore letterale della norma la portata della disposizione limitativa concerne gli incarichi per studi e consulenze senza ricomprendere ne quelli di ricerca ne le altre collaborazioni autonome”; la stessa Corte, rifacendosi alla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di Controllo del 15 febbraio 2005, fornisce una definizione di incarico di Studio e di consulenza. Pertanto l’oggetto dell’incarico di studio, ripreso dal Dpr 338/94, è circoscritto alla - necessità di compiere studi e di risolvere problemi - e comporta per l’incaricato la consegna di una relazione scritta espositiva sui risultati dello studio e della soluzione proposta al fine di orientare la successiva attività dell’ente. Le consulenze si sostanziano nella richiesta di pareri ad esperti esterni che possono assumere contenuti vari come per esempio la soluzione di questioni e problemi controversi, consulenze legali stragiudiziali, tecniche, tributarie e contabili. Vanno infine escluse dal conteggio per la riduzione delle spese, rifacendosi alla citata deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di Controllo del 15 febbraio 2005, le spese per incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati mancando in tali ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell’amministrazione, nonché la rappresentanza in giudizio e il patrocinio legale dell’amministrazione. Relazioni pubbliche, convegni, mostre pubblicità e di rappresentanza – Relativamente alla prima delle fattispecie di cui al presente titolo, la legge 150/2000 recante la “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, all’articolo 1 dispone che “sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all’estero dai soggetti di cui al comma 2 e volte a conseguire: a) l’informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici; b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa; c) la comunicazione interna realizzata nell’ambito di ciascun ente. Le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzata a: a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale. Le attività di informazione e di comunicazione istituzionale di cui alla presente legge non sono

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soggette ai limiti imposti in materia di pubblicità sponsorizzazioni e offerte al pubblico”. Non rientrano nel taglio le forme di pubblicità connesse a obblighi di legge e di trasparenza.Le spese relative all’organizzazione di convegni e mostre sono soggette al taglio. Di rilievo è da segnalare che la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia nell’adunanza del 3 febbraio 2011, affronta la questione dell’applicabilità di quanto disposto dal comma 8 dell’articolo 6 del Dl 78/2010 riferendosi ad attività che rientrano nelle competenze dei singoli settori amministrativi propri dell’Ente locale.Le spese di pubblicità soggette al taglio sono quelle che, comunicate annualmente all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, si riferiscono all’acquisto di spazi su mezzi di comunicazione per attività non obbligatorie. Le spese di rappresentanza sono quelle sostenute con l’obiettivo di dare visibilità all’ente per ottenere i vantaggi derivanti da una più approfondita conoscenza, da parte della collettività, della propria attività istituzionale. La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il Veneto, nell’adunanza del 22 marzo 2011, relativamente alle spese per l’organizzazione di un gemellaggio, ritiene che le stesse “possano essere ricomprese nell’alveo delle voci di spesa cui si riferisce l’art. 6 comma 8 del D.L. 78/2010 e, in particolare, di quelle di rappresentanza e/o relazioni pubbliche tenuto conto che il confine tra queste due fattispecie è oggettivamente difficoltoso”. Sponsorizzazioni – A chiarire la natura e la portata di quanto soggiace al divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni interviene la Corte dei Conti lombarda con il parere 1075/2010 che recita”il Collegio osserva che il divieto di spese per sponsorizzazioni ex d.l. n. 78/2010 presuppone, altresì, un vaglio di natura telelogica. Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale a prescindere dalla sua forma quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post d.l. n. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice e finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuovere l’immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti quali i contributi per il c.d. diritto allo studio, etc. In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all’associazione locale l’elemento che connota nell’ordinamento giuscontabile le contribuzioni tutt’ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte dei privati di un’attività propria del Comune in forma sussidiaria. L’attività dunque deve rientrare nelle competenze dell’ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell’immagine dell’Amministrazione.Questo profilo teleologico, come detto idoneo ad escludere la concessione di contributi dal divieto di spese per sponsorizzazioni, deve essere palesato dall’ente locale in modo in equivoco nella motivazione del provvedimento. L’Amministrazione avrà cura di evidenziare i presupposti di fatto e l’iter logico alla base dell’erogazione a sostegno dell’attività svolta dal destinatario del contributo, nonché il rispetto dei criteri di efficacia efficienza ed economicità delle modalità prescelte di resa del servizio”. Missioni – Sono le spese di viaggio vitto e alloggio sostenute in relazione a trasferimenti effettuati per conto dell’amministrazione di competenza per l’espletamento di funzioni e attività da compiere fuori dalla sede comunale. Non sono da ricomprendere tra le spese soggette al taglio quelle sostenute dagli organi di governo dell’ente comunale per recarsi presso altre istituzioni ed in generale effettuate nel compimento dell’attività istituzionale (Corte Conti Liguria deliberazione 10/2011.). Spese di formazione. I tagli riguardano le attività esclusivamente formative per le quali l’ente abbia poteri discrezionali in relazione alla decisione di autorizzazione o meno l’intervento formativo. Per contro sembrerebbero doversi escludere dal taglio quelle spese dovute ad

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attività formative obbligatorie per specifiche disposizioni di legge collegate allo svolgimento di determinate attività (corte conti Lombardia parere 116/2011). Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture nonché acquisto di buoni taxi La limitazione riguarda tutte le autovetture per le quali l’ente sostiene i relativi costi e tutti i costi relativi alla autovetture stesse, siano essi di natura obbligatoria o facoltativa (sezione regionale di controllo per la Lombardia, nella Delibera n. 1076/2011).

IL PATTO DI STABILITÀ DEI VIRTUOSIdi Girolamo Ielo - Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale

L'art. 20, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dall'art. 1, L. 15 luglio 2011, n. 111 contiene disposizioni in materia di patto di stabilità interno degli enti locali.

Non ci sono novità per i meccanismi del patto, per la competenza mista, per gli enti locali assoggettati al patto, per le modalità di determinazione degli obiettivi per gli anni 2011/201e e successivi, per le sanzioni. E veniamo alle novità.

Il patto si regionalizza. A decorrere dall'anno 2012 le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle singole regioni ( esclusa la spesa sanitaria), delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali del territorio, possono essere concordate tra lo Stato e le regioni e le province autonome, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e ove non istituito con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali. Le modalità si conformano a criteri europei con riferimento all'individuazione delle entrate e delle spese da considerare nel saldo valido per il patto di stabilità interno.

Le regioni e le province autonome rispondono nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi, attraverso un maggior concorso delle stesse nell'anno successivo in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito.

Restano ferme le vigenti sanzioni a carico degli enti responsabili del mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità e il monitoraggio a livello centrale. Resta fermo, altresì, il termine perentorio del 31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli obiettivi.

Il monitoraggio per l'applicazione di queste disposizioni è affidato alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2011, sono stabilite le modalità attuative. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità e le condizioni per l'eventuale esclusione dall'ambito di applicazione di queste disposizioni delle regioni che in uno dei tre anni precedenti siano risultate inadempienti al patto di stabilità e delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.

I virtuosi. A partire dal 2013, al fine di ripartire l'ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sono ripartiti, con decreto del MEF, in 4 classi sulla base dei seguenti 9 parametri di virtuosità: a) prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e posti e fabbisogni standard; b) rispetto del patto di stabilita' interno; c) incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonchè all'ampiezza del territorio; d) autonomia finanziaria; e) equilibrio di parte corrente; f) tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali; g) rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni; h) effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale; i) rapporto tra le entrate di parte corrente

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riscosse e accertate; operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente.

A decorrere dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dalla definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere gli enti territoriali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali, tra i parametri di virtuosità sono compresi indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi.

Il decreto del MEF individua un coefficiente di correzione connesso alla dinamica nel miglioramento conseguito dalle singole amministrazioni rispetto alle precedenti con riguardo ai parametri.

Gli enti che saranno collocati nella classe più virtuosa, fermo l'obiettivo del comparto, non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere dall'anno 2013 (a decorrere dall'anno 2012 per le province). Questo sta a significare che si aggraverà la situazione per gli enti non virtuosi. Gli enti virtuosi conseguono l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario pari a zero. Il contributo degli enti virtuosi alla manovra per l'anno 2012 è ridotto, con decreto del MEF, di 200 milioni di euro.

Realizzazione obiettivi finanza pubblica. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per gli anni 2013 e successivi con le seguenti ulteriori misure in termini di fabbisogno e di indebitamento netto:

a) le regioni a statuto ordinario per 800 milioni di euro per l'anno 2013 e per 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;

b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;

c) le province per 400 milioni di euro per l'anno 2013 e per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;

d) comuni per 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

Da questo peggioramento dei saldi sono esclusi gli enti virtuosi.

Spese di personale. Si stabilisce che ai fini del computo della percentuale del 40 per cento (determinata dal rapporto tra spese di personale e spesa corrente), di cui al comma 6, dell'art. 76, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 , si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Questa disposizione non si applica alle società quotate su mercati regolamentari.

Atti elusivi al patto di stabilità. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni e dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli. Questa disposizione si applicano ai contratti di servizio e agli atti posti in essere dopo il 6 luglio 2011.

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Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilità è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilità, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

Si accorpano le funzioni dei comuni minori. I commi da 26 a 30 dell'art. 14, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, stabiliscono l'obbligatorietà delle funzioni fondamentali dei comuni, individuano le dette funzioni e stabiliscono l'obbligatorietà dell'esercizio di dette funzioni in forma associata.

L'art. 20, comma 2-quater, D.L. n. 98 del 2011 dispone che il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere è fissato in 5000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del Comune demograficamente più piccolo tra quelli associati.

I comuni assicurano comunque il completamento dell'attività associativa, secondo questa scansione temporale: a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due delle funzioni fondamentali loro spettanti; b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo ad almeno quattro funzioni fondamentali loro spettanti; c) entro il 31 dicembre 2013 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali.

Art. 20, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (G.U. 6 luglio 2011, n. 155)

Art. 1, L. 15 luglio 2011, n. 111 (G.U. 16 luglio 2011, n. 164)

Incognita da 10 miliardi sulla riscossione localeFisco - L'entità stimabile dei ruoli 2000-2010 ancora non perfezionati

MILANO - L'arrivo sulle scrivanie degli uffici tributi dei Comuni di una valanga da 10 miliardi di euro in ruoli da gestire e portare in cassa, il blocco della riscossione locale per un "vuoto di potere" inaspettato e tutto da gestire, l'impantanarsi delle procedure coattive per milioni di cartelle che nel 95% dei casi non arrivano a mille euro, e vengono frenate dal restyling della riscossione scritto nel decreto Sviluppo (Dl 70/2011). È per evitare tutto questo che ieri Parlamento, amministratori locali e attori della riscossione hanno avviato un tavolo per correggere in tempo utile le previsioni del decreto Sviluppo, che ha previsto l'addio di Equitalia dalla riscossione locale a partire dal 2012, non ha chiarito le modalità del passaggio di consegne (all'articolo 7 c'è scritto semplicemente che dal prossimo Capodanno Equitalia cessa «di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione» per Comuni e società partecipate) e ha coinvolto i tributi locali nel freno alle azioni esecutive sotto i 2mila euro. A chiamare a raccolta i vari attori in campo è stata la commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, presieduta da Maurizio Leo (Pdl), che ieri ha messo intorno a un tavolo agenzia delle Entrate, Equitalia, dipartimento Finanze, Anci e Aspel, l'associazione che riunisce le società pubbliche che si occupano di entrate locali (da Roma Entrate alla torinese Soris, per fare qualche nome). La riunione in commissione è stata anche l'occasione per l'emersione di numeri-chiave su un terreno poco indagato come quello della riscossione locale gestita da Equitalia. Nei 5.300 Comuni gestiti continuativamente dall'agente nazionale nell'ultimo triennio, la coattiva vale circa 2 miliardi all'anno, con un tasso di riscossione che oscilla dal 66% dei ruoli nati nel 2000 al 19% di quelli emersi nel 2010. Numeri che, in base a una "brutale" media matematica, indicano un rapporto medio fra accertato e riscosso del Ufficio unico associato controlli internicontrollinterninews N. 14 Luglio 2011

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42,5%, e che di conseguenza possono portare a stimare un carico di ruoli ancora da perfezionare intorno ai 10 miliardi per gli ultimi dieci anni. La manovra (Dl 98/2011) ha fatto slittare di un altro anno i termini per mettere il bollino della «inesigibilità» sui vecchi ruoli, ma con l'addio di Equitalia il problema sarebbe destinato a esplodere ugualmente negli enti a partire da gennaio. Un ultimo dato: il 70% delle partite comunali gestite da Equitalia non supera i 250 euro, e piazzando l'asticella a mille euro si abbraccia il 95% dei debiti verso gli enti locali, mentre meno di 5mila posizioni all'anno superano i 10mila euro a testa. Un quadro che conferma l'effetto a tutto campo che il freno alle azioni esecutive sotto i 2mila euro, nato per la riscossione dei tributi erariali e tradotto pari pari anche in quella locale, sarà destinato ad avere sui conti comunali. Per correre ai ripari, la commissione sull'anagrafe tributaria intende studiare con i diretti interessati le modifiche da proporre come correttivi nella legge di stabilità. «I lavori - spiega Maurizio Leo, presidente della commissione - sono serviti a fare chiarezza, anche perché studiare insieme interventi condivisi dà più forza alle proposte che saranno formalizzate»; un'esigenza condivisa anche dall'associazione dei Comuni secondo cui, senza correttivi, «ci troveremo fra sei mesi di fronte a una rivoluzione senza gli strumenti per fronteggiarla. Occorre - spiega Silvia Scozzese, direttore scientifico Ifel - inserire la riscossione fra le funzioni fondamentali dei Comuni, e colmare i vuoti normativi sulla coattiva: i privati attendono ancora i requisiti per partecipare alle eventuali gare, mentre i Comuni hanno seri problemi, con i tagli e il blocco del turn over, a individuare figure interne per lo svolgimento di queste mansioni». Quattro i punti principali studiati ieri: l'esigenza di disciplinare un regime transitorio, per evitare il vuoto improvviso citato all'inizio, gli strumenti da far utilizzare agli attori locali della riscossione (a partire dall'ingiunzione "rafforzata", ora riservata ai soggetti pubblici), l'accesso alle banche dati, da rafforzare, e la possibilità di costruire "alleanze" nuove fra Equitalia ed enti locali. Tra le ipotesi allo studio, da quest'ultimo punto di vista, la possibilità di impegnare direttamente l'Anci, con l'affiancamento tecnico di Equitalia, in un servizio facoltativo a livello nazionale per supportare i Comuni che non vogliano affidare ad altri la riscossione e non abbiano la forza di gestirla direttamente. Una soluzione, questa, già prefigurata in un emendamento Anci alla manovra, e che va ancora definita nei dettagli.

2 miliardiÈ il carico medio annuo calcolato per la riscossione a mezzo ruolo nei 5.300 Comuni seguiti in maniera continuativa dall'agente nazionale della riscossione nel triennio 2008/2010.

95%È la quota di debiti nei confronti dei Comuni che non raggiunge i mille euro pro capite. Nel 75% dei casi, la singola partita si attesta sotto i 250 euro, mentre meno di 5mila casi all'anno superano i 10mila euro.

19%È la quota di entrate già riscosse sul totale delle iscrizioni a ruolo del 2010. La percentuale di riscosso dipende naturalmente anche dall'età dei ruoli, e quindi dal tempo intercorso: per quelli relativi al 2000 si attesta al 66%.

2012Dal 1° gennaio, secondo il decreto Sviluppo, Equitalia «cessa le attività» di riscossione spontanea e coattiva nei confronti di Comuni e partecipate. Il decreto prevede la possibilità per gli enti di creare società ad hoc per le entrate.

QUARTA PARTE : QUESITI

A) QUESITOIl controllo di cui all’articolo 48 del Dlgs 163/2006 riguarda anche la verifica delle dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti generali?

RISPOSTAUfficio unico associato controlli internicontrollinterninews N. 14 Luglio 2011

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L’articolo 48 del D. Lgs 163/2006 non riguarda la verifica delle dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 38 del D. Lgs 163/2006 e il rispetto delle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara. Non si estende al controllo delle eventuali dichiarazioni rese su elementi quantitativi e qualitativi delle offerte valutate secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 83 del Codice. Per la verifica dei requisiti di carattere generale si applica il Dpr 445/2000.

B) QUESITOQuali adempimenti sono previsti per ottenere l’esenzione Tarsu per i rifiuti speciali?

RISPOSTAL’esenzione dalla Tarsu per le aree occupate o detenute può essere riconosciuta solo alla duplice condizione che in tale aree si Formino rifiuti speciali e che allo smaltimento di essi provveda il produttore dei medesimi a proprie spese. L’onere della prova della sussistenza di entrambi i suddetti presupposti grava sul contribuente che intende ottenere l’esenzione, in quanto, se è vero che l’esistenza dei fatti costituenti fonte dell’obbligazione tributaria grava sull’amministrazione, il diritto all’esenzione va provato dal contribuente, costituendo le stesse, anche parziali, eccezione alla regola generale di pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale.

C) QUESITOL’Imposta di pubblicità in quali casi è dovuta?

RISPOSTA L’imposta sulla pubblicità è dovuta per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile. Ai fini dell’imposizione, in particolare, si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.

RASSEGNA STAMPA (ctrl + clicca sul titolo per vedere gli articoli)

15-lug-2011 Italia Oggi Enti locali, giro di vite sul Patto

15-lug-2011 Italia Oggi Tracciabilità dovuta

18-lug-2011 Sole 24 Ore - Norme e Tributi

A volte riportare i servizi all'interno è più conveniente

18-lug-2011 Sole 24 Ore - Norme e Tributi

Sul Patto sanzioni ad personam

18-lug-2011 Sole 24 Ore - Norme e Tributi

Flussi di cassa sotto osservazione

18-lug-2011 Sole 24 Ore - Norme e Tributi

Tracciabilità rigida sul fronte degli appalti

19-lug-2011 Italia Oggi Blocco assunzioni a lunga gittata

22-lug-2011 Italia Oggi P.a., contributi al giorno 16

22-lug-2011 Italia Oggi Stop alle pagelle nella Pa - La valutazione va in naftalina

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22-lug-2011 Sole 24 Ore Sanabili vent'anni di espropri

25-lug-2011 Sole 24 OreRischio super-tagli per 1.400 Comuni - Rischio-Patto epr 1.400 Comuni

25-lug-2011 Sole 24 Ore Il film già visto dei rimedi tardivi sui criteri di calcolo

25-lug-2011 Sole 24 Ore Enti locali, il nodo dei fondi per riavviare gli investimenti

25-lug-2011 Italia Oggi Sette Ferie, malattia a effetto sospensivo

29-lug-2011 Italia Oggi Congedi, nuove norme dall'11/8

29-lug-2011 Italia Oggi La fiscalizzazione dei trasferimenti fa i conti con i tagli

Personale 22/07/2011LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE VIENE RIMANDATA.Immediata entrata in vigore della riforma Brunetta, senza attendere la prossima contrattazione nazionale collettiva; dirigenza a contratto... 20/07/2011SI APRONO POSSIBILITA' DI ASSUNZIONI PER LE P.A. VIRTUOSE.Via libera a complessive 1.842 nuove assunzioni e trattenimenti in servizio nella pubblica amministrazione. Infatti, le amministrazioni... 19/07/2011MANOVRA ESTIVA 2011: BLOCCO SUL PERSONALE ALLUNGATO DI 1 ANNO.Lacrime e sangue per l'impiego pubblico, ma a partire dal 2013, a meno che esigenze improvvise non richiedano ulteriori anticipi degli...

Contabilità 29/07/2011MANOVRA CORRETTIVA IN ATTESA DEI DECRETI ATTUATIVI. L'unica certezza è che il conto totale sarà salato. Ma per sapere quanto ciascuno dovrà pagare occorre attendere. È questa, in estrema... 29/07/2011PATTO: PER CHI HA SFORATO PENALITA' RETROATTIVE.La traduzione federalista delle sanzioni per chi non rispetta il Patto di stabilità accelera e si applica già ai Comuni e alle Province che... 29/07/2011CRITICITA' ENTI: PIANO SBLOCCA PAGAMENTI.È la classica missione impossibile: aiutare le imprese a sopravvivere con iniezioni di liquidità e insieme a rientrare dei propri crediti... 28/07/2011SBLOCCATI 4,3 MILIARDI DI FONDI PER I COMUNI.Ai territori a Statuto ordinario sono stati assegnati i due terzi delle risorse 2011 legate a riequilibrio e compartecipazione Iva Con un... 27/07/2011IN GAZZETTA UFFICIALE IL D.LGS 118/2011Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 23/07/2011 il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 ad oggetto " Disposizioni in materia...

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26/07/2011CERTIFICAZIONE CONTO DEL BILANCIO 2010.DECRETO 12/7/2011: Pubblicato nella G.U. n. 170 del 23 luglio 2011 Modalità relative alle certificazioni concernenti il rendiconto al... 25/07/2011CERTIFICATO AL RENDICONTO 2010: SCADENZA 10/11/2011Pubblicato sulla G.U. n. 170 del 23/7/2011 il Decreto 12/7/2011 del Ministero dell'Interno relativo alle modalità di certificazione del... 25/07/2011PATTO: LA MANOVRA 2011 METTE A RISCHIO 1.400 COMUNI. In una manovra che coniuga al futuro quasi tutti i risparmi sulla finanza pubblica, c'è un comparto della Pa che si appresta ad affrontare... 20/07/2011DISPONIBILI LE SPETTANZE 2011Comunicato del 19 luglio 2011 A seguito della registrazione da parte della Corte dei conti dei decreti ministeriali 21 giugno 2011,... 19/07/2011CERTIFICATO AL BILANCIO AL 3 OTTOBRE: DECRETO IN G.U.Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18/7/2011 il Decreto 11/7/2011 del Ministero dell'Interno che differisce al 3 ottobre 2011 i... 18/07/2011PATTO DI STABILITA': LE SANZIONI COLPISCONO AMMINISTRATORI E...La manovra introduce la sanzione personale per la violazione del Patto di stabilità interno. Dall'entrata in vigore del Dl 98/2011, infatti...

Gestionale 29/07/2011NOVITA' SU PREMI E SANZIONI AGLI ENTI.Sarà la Corte dei conti l'arbitro del destino dei sindaci e dei presidenti di provincia che abbiano portato al dissesto le proprie... 28/07/2011FEDERALISMO: PREMI E SANZIONIRimozione «per responsabilità politica» e incandidabilità per dieci anni a qualsiasi carica pubblica dei governatori con i conti di asl e... 26/07/2011RISCOSSIONE: INCOGNITE SULLA BASE DI 10 MILIARDI. L'arrivo sulle scrivanie degli uffici tributi dei Comuni di una valanga da 10 miliardi di euro in ruoli da gestire e portare in cassa, il... 25/07/2011STRETTA AI COSTI DELLA POLITICA ANCORA DA EFFETTUARE.Secondo le Province, che hanno presentato mercoledì la loro proposta per la riduzione dei costi della politica, bisognerebbe intervenire... 25/07/2011PER I FABBISOGNI STANDARD VALE SOLO LA TIA "INTERNA".Il federalismo fiscale comincia a muovere i primi concreti passi. In base agli articoli 2, 4 e 5 del Dl 216/2010, entro il 31 luglio i... 21/07/2011FEDERALISMO MESSO IN DISCUSSIONE.Stop. Se si vuole andare avanti con l'attuazione del federalismo fiscale, il Governo deve andare in Bicamerale a «riferire urgentemente»... 21/07/2011AL PRIVATO INDENNIZZI PER ESPROPRI ILLECITI.Nuove opportunità per risolvere i conflitti tra privati e pubbliche amministrazioni dopo procedure di esproprio dichiarate illegittime:...

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21/07/2011IL RITORNO DELL'IRPEF SULLA PRIMA CASA.Saranno 24 milioni gli italiani che subiranno il ritorno dell'Irpef sulla prima casa. Un aggravio pesante che ha ieri ha provocato una dura... 20/07/2011FONDI FEDERALISTI: AL MOMENTO SOLO UNO SBLOCCO PARZIALE DEI FONDI.Il finanziamento federalista per Comuni e Province delle Regioni "ordinarie" avanza, ma a piccolissimi passi. Per cercare di spegnere la... 19/07/2011SAGGIO DI INTERESSE PER I RITARDI NEI PAGAMENTI DEL 2° SEMESTRE 2011PUBBLICATO SULLA G.U. N. 165 DEL 18/7/2011 IL COMUNICATO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE: Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del... 18/07/2011MANOVRA ESTIVA: DL 98/2011 CONVERTITO IN LEGGE. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16/7/2011 la Legge n. 111 del 15/7/2011 di conversione del DL n. 98 del 6/7/2011. In... 18/07/2011LA MANOVRA ESTIVA ED IL PATTO DI STABILITA' PORTANO NUOVI TAGLI ALLE...Una bordata da 218 euro a cittadino a Caserta, 190 a Venezia e Chieti, 130 a Bologna; sopra i 100 euro per abitante si collocano anche... 18/07/2011IN ALCUNI CASI E' PIU' CONVENIENTE GESTIRE DIRETTAMENTE I SERVIZI.Messo in discussione il dogma della riduzione della spesa di personale. A fronte della possibilità di reinternalizzare un servizio, con... 18/07/2011LA MANOVRA METTE SOTTO OSSERVAZIONE I FLUSSI DI CASSA C/O LA...Le pubbliche amministrazioni che hanno conti accesi presso la tesoreria dello Stato devono comunicare le previsioni giornaliere dei flussi... 15/07/2011CON LA MANOVRA INTERVENTI SUI COMUNI PER 3,3 MILIARDI.Scompare la capacità di investimento, misurata dall'entità della spesa in conto capitale, e si complica la misurazione delle spese di...

Tributi 25/07/2011GETTITO ICI IN PERICOLO CON LA SANATORIA SUI RURALI.Non è solo la mini-riforma della riscossione, fra le regole del Dl Sviluppo, a mettere a rischio le entrate dei Comuni. Tra le molte norme... 22/07/2011ICI CAT. "D": CERTIFICAZIONI SOLO PER SICILIA E SARDEGNA. I certificati sui fabbricati di categoria D, ai fini dell'erogazione del relativo contributo statale previsto dalla legge n.388/2000,... 22/07/2011CASSAZIONE: L'ACCERTAMENTO DEVE CONTENERE L'AVVENUTA NOTIFICA. Garanzie più ampie per il contribuente raggiunto da avviso di accertamento. La Corte di cassazione (Sezione tributaria civile, ordinanza...

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