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CLICCA PER VISITARE GLI ENTI ASSOCIATI Acqualagna Cantiano Lunano Petriano Sassocorvaro Apecchio Carpegna Mercatello sul Metauro Piandimeleto Serrungarina Belforte all'Isauro Fermignano Novafeltria Piobbico Urbania Borgo Pace Frontino Peglio Sant'Angelo in Vado Comunità montana dell'Alto e Medio Metauro Urbania AVVISI - Il 5 agosto si terrà un incontro a Sant’Angelo in Vado sulla manovra finanziaria 2011 – 2012 ad avvenuta convenzione del D.L. n. 78/2010. - Si rammenta la necessità di far pervenire i documenti per la elaborazione del referto di gestione 2009. - Nel mese di agosto il notiziario sarà inviato entro fine mese. Un cordiale auguro di buone ferie necessarie per essere pronti ad affrontare un autunno ricco di impegni. Avv. Raffaello Tomasetti Resp.Ufficio Unico Controlli Interni L’Ufficio Unico Associato Controlli Interni rimane a disposizione per ogni quesito, suggerimento e/o chiarimento. ([email protected] ) - ([email protected] ). Documenti utili sono scaricabili direttamente sul sito http://uu-controlli-interni.spaces.live.com / . SCADENZIARIO – INDICI – APPUNTAMENTI E NOTIZIE IN BREVE A1 ADEMPIMENTI FISCALI – SCADENZE DOMENICA 1 AGOSTO TERMINI PROCESSUALI Ufficio unico associato controlli interni N E W S L E T T E R N. 14 Luglio 2010 1 UFFICIO UNICO ASSOCIATO CONTROLLI INTERNI N E W S L E T T E R N. 14

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CLICCA PER VISITARE GLI ENTI ASSOCIATI

Acqualagna Cantiano Lunano Petriano Sassocorvaro

Apecchio Carpegna Mercatello sul Metauro Piandimeleto Serrungarina

Belforte all'Isauro

Fermignano Novafeltria Piobbico Urbania

Borgo Pace Frontino Peglio Sant'Angelo in VadoComunità montana

dell'Alto e Medio Metauro Urbania

AVVISI - Il 5 agosto si terrà un incontro a Sant’Angelo in Vado sulla manovra finanziaria 2011 – 2012 ad avvenuta convenzione del D.L. n. 78/2010.

- Si rammenta la necessità di far pervenire i documenti per la elaborazione del referto di gestione 2009.

- Nel mese di agosto il notiziario sarà inviato entro fine mese.

Un cordiale auguro di buone ferie necessarie per essere pronti ad affrontare un autunno ricco di impegni.

Avv. Raffaello TomasettiResp.Ufficio Unico Controlli Interni

L’Ufficio Unico Associato Controlli Interni rimane a disposizione per ogni quesito, suggerimento e/o chiarimento. ([email protected]) - ([email protected]). Documenti utili sono scaricabili direttamente sul sito http://uu-controlli-interni.spaces.live.com /.

SCADENZIARIO – INDICI – APPUNTAMENTI E NOTIZIE IN BREVE

A1 ADEMPIMENTI FISCALI – SCADENZE

DOMENICA 1 AGOSTO

TERMINI PROCESSUALI Inizia a decorrere, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, la sospensione dei termini processuali inerenti alle giurisdizioni ordinarie e amministrative.Pertanto, nel periodo dal 1° agosto al 15 settembre il decorso dei termini si deve considerare sospeso anche per le giurisdizioni tributarie.

VALUTAZIONE DELLO STRESS LAVORO – CORRELATO. Dalla data in esame, a norma del D. Lgs 81/2008 sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, decorre l’obbligatorietà della valutazione di stress – lavoro correlato.In pratica, il concerto di salute si interessa anche alla dimensione psicologica e sociale dei lavoratori.

Ufficio unico associato controlli interniN E W S L E T T E R N. 14 Luglio 2010

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UFFICIO UNICO ASSOCIATO CONTROLLI INTERNI

N E W S L E T T E R N. 14 Luglio 2010

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LUNEDI 2 AGOSTO

MODELLI 770/2010 – SEMPLIFICATO E ORDINARIO Presentazione, mediante invio telematico, delle dichiarazioni dei sostituto d’iposta mod. 770/2010 – Semplificato e/o mod. 770/2010 – Ordinario da parte dei sostituti d’imposta e degli intermediari abilitati alla trasmissione telematiche degli adempimenti dichiarativi. Inoltre, entro la data in esame, è possibile procedere alla regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti relativi al 2008 o per procedere alla presentazione del mod. 770 – integrativo.

DOMENICA 15 AGOSTO

AVVERTENZA: oltre all’eventuale spostamento dei termini annualmente previsto si segnala che gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 del codice civile, sia del comma 8 dell’art. 6 del D.L. 31 maggio 1994, n. 330 convertito dalla L. 27 Luglio 1994, n. 473, sia, fine, dell’articolo 18 del D. Lgs 9 Luglio 1997, n. 241, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

IRAP – ACCONTO MENSILEPagamento da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici dell’acconto mensile Irap, dovuto sui compensi, sulle retribuzioni e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente corrisposti nel corso del mese precedente, mediante versamento utilizzando il modello F24 EP con modalità telematiche e specificando l’appropriati codice tributo “380E- Irap”.

REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE.Pagamento da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici delle ritenute alla fonte sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente corrisposti nel corso del mese precedente, trasmettendo il modello F24 EP con modalità telematiche specificando l’appropriati codice tributo: “100E – Ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati”.

REDDITI DI LAVORO AUTONOMOPagamento da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel corso del mese precedente, trasmettendo il modello F24 EP con modalità telematiche e specificando l’appropriati codice tributo: 104E – Ritenute sui redditi di lavoro autonomo”.

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTEPagamento da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente corrisposti nel corso del mese precedente, trasmettendo il modello F24 EP con modalità telematiche e specificando l’appropriati codice tributo: “100E – Ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati”.

LUNEDI’ 16 AGOSTO

AVVERTENZA: si rammenta che alcuni degli adempimenti di seguito indicati possono essere soggetti all’eventuale spostamento dei termini che annualmente viene previsto.

CONTRIBUZIONE GESTIONE SEPARATAPagamento, da parte dei datori di lavoro e/o dai committenti, della contribuzione dovuta alla Gestione separata Inps lavoratori autonomi sui compensi corrisposti nel corso del mese precedente ai soggetti tenuti all’iscrizione ai sensi della L. 335/1995 e cioè, tra l’atro a: - esercenti attività di lavoro autonomo occasionale (se il reddito annuo è di entità superiore a euro 5.000,00 – circolare Inps 6 Luglio 2004, n. 103 in relazione all’art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326).

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LUNEDI’ 30 AGOSTO

LOCAZIONI - IMPOSTA DI REGISTRO(pro – memoria – scadenza di riferimento: 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto o dalla data della decorrenza del rinnovo).I titolari dei contratti di locazione e di affitto riguardanti beni immobili devono procedere ad eseguire:-la registrazione (dopo aver effettuato il previsto pagamento dell’imposta di registro) dei nuovi contratti di locazione degli immobili stipulati nel termine massimo dei trenta giorni precedenti (indipendentemente dall’ammontare del canone); nonché il pagamento dell’imposta di registro dovuta per -le annualità di contratti pluriennali relativi ad immobili urbani (successive alla prima) aventi inizio dal giorno 1 del mese in corso; -le risoluzioni, le cessioni e le proroghe anche tacite aventi decorrenza dall’inizio del mese in corso; mediante versamento presso gli istituti e le aziende di credito o gli uffici e e le agenzie postali o i concessionari della riscossione con l’utilizzo del modello F23.

A2 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

A 2.1

LOCAZIONE E AFFITTI DI IMMOBILI, DATI CATASTALI. -MODELLI DI REGISTRAZIONE

Provvedimento Agenzia Entrate 28 giugno 2010 In attuazione dell’articolo 19, comma 15 del D.L. 78/2010 (manovra correttiva), che prevede l’obbligo, a partire dal 1° luglio 2010, di comunicare i dati catastali degli immobili oggetto di contratti scritti o verbali di locazione o affitto, il provvedimento approva il modella per la registrazione degli atti, esclusi quelli degli organi giurisdizionali (modello 69) e il nuovo modello di comunicazione dei dati catastali per le cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione o affitto di beni immobili (modello Cdc).

A 2.2

ICI PER I TERRENI VINCOLATI ANCHE SE IL TERRENO NON E’ PIU’ FABBRICABILE.Corte di Cassazione, Sentenza n. 13135 del 28/10/2010L’Ici va pagata sui terreni anche se formalmente non sono più fabbricabili, perché è decaduto lo strumento urbanistico attuativo e anche se vincoli urbanistici impediscono l’effettiva realizzazione di costruzioni. Per l’impossibilità è infatti sufficiente il piano regolatore generale.Il proprietario, dopo aver ricevuto l’accertamento, lo aveva impugnato di fronte al giudice tributario e, in primo e secondo grado aveva vinto. A questo punto l’ente locale ha fatto ricorso in Cassazione che ha ribaltato le sorti della vicenda. I consiglieri di Piazza Cavour, analizzando il panorama normativo entrato in vigore dopo il decreto Bersani, hanno stabilito che “ai fini dell’applicazione del dlgs n. 504/1992, un’area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo: in tal caso, l’Ici deve essere dichiarata e liquidata sulla base del valore venale in comune commercio, tenendo anche conto di quanto sia effettiva e prossima la utilizzabilità a scopo edificatorio del suolo e di quanto possano incidere gli ulteriori eventuali oneri di urbanizzazione. Inoltre nel sistema dell’Ici, quella di area fabbricabile è una nozione ampia ed ispirata alla mera potenzialità edificatoria, che non può essere esclusa dalla sussistenza di vincoli capaci di condizionare in concreto la possibilità di costruire, perché tali limiti non fanno venir meno ed, anzi, presuppongono la vocazione edificatoria del terreno, incidendo soltanto sul suo valore venale”. Dopo aver applicato questo principio generale, i giudici hanno inoltre Ufficio unico associato controlli interniN E W S L E T T E R N. 14 Luglio 2010

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bacchettato la commissione tributaria regionale che, secondo loro, “avrebbe dovuto ritenere la natura fabbricabile dei terreni, essendo al riguardo ininfluente sia l’intervenuta decadenza dello strumento urbanistico attuattivo sia la dedotta in edificabilità concreta dei suoli”.

A 2.3

RISCHIO – STRESS PER I DIPENDENTI CINQUE MESI PER ADEGUARSI.Altri cinque mesi per adeguare le misure di sicurezza contro lo stress sul lavoro. L’entrata in vigore delle disposizioni del T.u. prevista per il prossimo 1° agosto slitta al 31 dicembre. Sia per le p.a. (già previsto dal dl n. 78/2010) che per le aziende. La gestione del rischio stress da lavoro – correlato ha fatto esordio nel T.u. (dlgs n. 81/08), che lo esplicita con riferimento ai principi dell’accordo europeo 8 ottobre 2004. Le modifiche del dlgs n. 106/09 hanno stabilito che la valutazione del relativo rischio deve essere effettuata nel rispetto di specifiche indicazioni da elaborarsi a cura della Commissione consultiva permanente e che il nuovo obbligo di valutazione del rischio stress, per aziende e p.a., decorrere dal 1° agosto 2010, termine che, con l’approvazione della manovra correttiva, slitterà al 31/12/2010.La manovra dà poi altri 12 mesi di tempo per “l’individuazione delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative”, che devono essere individuate con appositi decreti interministeriali. La norma interessa le forze armate e di polizia, i vigili del fuoco, i servizi di protezione civile, le strutture giudiziarie penitenziarie, le università, gli istituti di istruzione, l’arma dei carabinieri, le forse di polizia. Il termine prorogato (di un anno) era stabilito in 24 mesi dall’entrata in vigore del T.u. (15 maggio 2008).

A 2.4

Dipartimento della Funzione Pubblica Assenza per malattia: sanzioni pesanti per i medici che attestano false infermità art. 55 quinquies D. Lgs n. 165/2001.Circolare 28 aprile 2010 n. 5 I medici che rilasciano certificazioni senza avere visitato il malato oppure attestano infermità inesistenti commettono degli illeciti sanzionabili anche con la radiazione dall’albo, la decadenza della convenzione con il Servizio sanitario nazionale e il licenziamento del medico dipendente pubblico. Devono essere sanzionati, inoltre, anche i dipendenti che alterano i dati sulle presenze in servizio e quelli che presentano una certificazione di malattia falsa, applicandosi i provvedimenti punitivi sia a chi è direttamente responsabile dell’illecito, sia a chi ha concorso a vario titolo. La presentazione di un certificato medico che attesta una falsa malattia è considerato come un nuovo reato e per i dipendenti pubblici che lo commettono è previsto il licenziamento senza preavviso, con l’irrogazione di una specifica sanzione a carico dei dirigenti che non perseguono tali comportamenti in sede disciplinare.I dirigenti, infine, devono assumere tutte le opportune misure per prevenire tale fenomeno.Così possono essere riassunte le principali indicazioni contenute nella circolare emessa il 28 aprile scorso dal ministro della Pubblica amministrazione e dell’Innovazione, che inoltre ricorda che sono in corso di concreta applicazione le disposizioni sull’obbligatorietà della trasmissione della certificazione medica esclusivamente tramite strumenti telematici e direttamente dal medico al datore di lavoro, cioè alla Pubblica amministrazione.

A 2.5

Persone senza fissa dimora, i dati Circolare Ministero Interno n. 22 del 21 luglio 2010.I comuni dovranno completare entro il prossimo 30 settembre il caricamento iniziale dei dati relativi alle persone senza fissa dimora sul registro telematico nazionale, mentre le operazioni di aggiornamento dovranno essere effettuate quotidianamente.

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Lo prevede la circolare n. 22 del Mininterno del 21 Luglio scorso, in relazione alle modalità di funzionamento del registro nazionale delle persone senza fissa dimora. A pochi giorni infatti, dalla pubblicazione del decreto del Mininterno 6/7/2010), sulla Gazzetta Ufficiale del 17 luglio scorso (si veda Italia Oggi del 7/7/2010), che definisce le modalità di funzionamento del registro nazionale, tenuto presso il Viminale, delle persone che non hanno fissa dimora, ora il dicastero guidato da Roberto Maroni fornisce agli uffici comunali le specifiche tecniche su come operare ai fini della corretta tenuta dell’elenco nazionale delle persone senza dimora. Il registro, infatti, previsto dal pacchetto di disposizioni in materia di sicurezza varate dall’esecutivo nell’estate del 2009 (legge n. 94/2009), sarà formato esclusivamente in modalità telematica dai dati anagrafici contenuti nell’Indice nazionale delle anagrafi (Ina), relativi alle persone che non hanno fissa dimora e iscritte nelle anagrafi dei comuni ex legge n. 1228/1954. Per costituire il registro e per il suo corretto funzionamento, la circolare avvisa che i comuni devono fornire all’Ina, l’informazione relativa alla posizione di “senza fissa dimora”, attraverso la valorizzazione di un apposito campo posto in corrispondenza di ciascun nominativo. Il registro nazionale, pertanto, sarà formato dall’insieme delle posizioni di “senza fissa dimora” evidenziate proprio nell’Indice Nazionale. La circolare, pertanto, si compone di allegati tecnici che saranno d’ausilio agli uffici anagrafe dei comuni per il corretto inserimento delle posizioni interessate che dovrà avvenire in ambiente web ovvero secondo il sistema Xml – SAIA. In particolare, precisa la circolare, le operazioni di caricamento iniziale dei dati dovranno essere effettuate entro il 30 settembre, quelle di aggiornamento quotidianamente, In ogni caso, il Viminale ha messo in campo una task-force per segnalare eventuali problemi tecnici che dovessero sorgere nelle fasi di caricamento iniziale o di aggiornamento.

A 2.6

A3 INDICI A.3.1. TASSI – EUROLANDIA

Tasso BCE 1,00%

A.3.2. Tassi – Stati Uniti

FED 0,25 %

A.3.3. Canoni di Locazione – Indice Istat Maggio 2010

(G.U. N. 143 DEL 22/6/2010)L’Istat comunica gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di maggio 2010. La variazione percentuale dell’indice rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente (maggio 2009 - maggio 2010) è pari all’1,5%, che ridotto al 75% ai fini dell’adeguamento annuale dei canoni di locazione di immobili (ad uso abitativo e non abitativo), corrisponde all’ 1,12 per cento.

A4 NOTIZIE IN BREVE A 4.1

Legge comunicataria 2009 n. 96 del 4 giugno 2010 – Supplemento Ordinario n. 138 alla G.U. 25 giugno 2010 n. 1116Approvata la legge Comunitaria 2009, in vigore dal 10 luglio scorso e contenente una serie di disposizioni per l’adempimento da parte dell’Italia degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza alla Comunità europea. Tra le novità vi sono quelle riguardanti le comunicazioni Raee per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, la relazione sulle remunerazioni degli amministratori da parte delle società quotate, le sanzioni per la falsificazione di mezzi di pagamento diversi dal contante e la prevenzione del furto d’identità nel settore del credito al consumo .

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A 4.2

CIRCOLARE BRUNETTA N. 8 DEL 19.07.2010 - NESSUN TAGLIO PER INFORTUNI E RICOVERINessun taglio della retribuzione per i dipendenti pubblici che si assentano dal servizio per malattia dovuta a infortuni sul lavoro, ricoveri ospedalieri o per patologie gravi o per terapie salvavita. In questi casi, si applicano anche le disposizioni che prevedono l’esenzione dall’obbligo di reperibilità dalla visita del medico fiscale, fermo restando che l’amministrazione di appartenenza dovrà essere in possesso della necessaria documentazione sanitaria. E’ salva la retribuzione di risultato dei dirigenti pubblici in malattia.La natura di tale emolumento, infatti, non può essere assimilata a un’indennità giornaliera e, pertanto, non è soggetta a decurtazione in caso di assenza dal servizio per malattia.E’ quanto ha precisato la circolare n. 8 emanata dal dipartimento della funzione pubblica il 19 luglio scorso, con la quale si precisano alcuni aspetti relativi alle assenze dal servizio per malattia da parte dei dipendenti pubblici in particolare il rapporto tra le assenze stesse e gli eventuali riflessi sulla retribuzione del dipendente. Il documento di palazzo Vidoni, infatti, rileva che dall’avvento del ministro Brunetta alla guida del dipartimento, grazie alle norme contenute nel decreto legge n. 112/2008, le assenze dei dipendenti pubblici hanno subito un calo vertiginoso, pari al 38%.E’ questo, scrive il ministro, uno degli obiettivi perseguiti e ancora perseguibili per tutto il mandato legislativo, vale a dire quello di introdurre norme che siano finalizzate ad evidenziare “buone e cattive prassi” persistenti nel pubblico impiego.

A 4.3

Evasione affitti stimati in 1,6 miliardi dati Agenzia del Territorio

A)Abitazioni in affitto a famiglie residenti.

-Abitazione di proprietà di persone fisiche 2.729.000

-Abitazione di proprietà enti pubblici, Stato,

Enti Locali, ex IACP 990.000

-Abitazione di proprietà di immobiliari, enti

Previdenziali e società varie 450.000

-Reddito da locazione non dichiarato € 3,4 miliardi

- Imposte evase € 852 milioni

B) Seconde case

- Proprietà di persone fisiche 4.992.735

- Affittate per una parte

dell’anno 3.0000.000 –

Reddito non dichiarato € 3 miliardi

-Imposte evase € 750 milioni

A 4.4

INTEGRATIVI PUBBLICI, RISCHIO NULLITA’ Su molti contratti integrativi nel pubblico impiego arriva il rischio di nullità Le nuove regole introdotte dalla riforma Brunetta, che limitano le materie affrontabili nelle intese di secondo livello e impongono di certificare i miglioramenti di efficienza collegati a ogni stanziamento di fondi, si applicano infatti a tutti gli accordi firmati dopo il 15 novembre 2009, data di entrata in

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vigore della riforma, a prescindere dagli anni di riferimento del contratto nazionale a cui sono collegati. Il calendario, rigoroso, è quello dettato dalla circolare 7/2010 della Funzione pubblica (pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” del 15 luglio, la stessa che rimanda al 2013, data di ripresa dei rinnovi contrattuali, l’obbligo di destinare alle performance individuali “ quota prevalente” del trattamento accessorio del personale e almeno il 30% della retribuzione totale dei dirigenti. Se il finanziamento dei premi ai migliori può attendere, lo stesso non accade agli integrativi, che non dovranno aspettare i rinnovi per applicare il nuovo corso; tempi stretti anche per le intese stipulate prima del 15 novembre, che possono sopravvivere solo fino a fine anno. Nei contratti integrativi devono prima di tutto essere cancellate le norme su organizzazione degli uffici, prerogative dirigenziali e tutte le altre materie che la riforma esclude dall’ambito negoziale riservandole alla legge; vietato, poi, affrontare in sede decentrata materie che non siano delegate dalle intese nazionali; ogni stanziamento di somme va collegato espressamente alle performance misurabili dei singoli dipendenti o degli uffici nel loro complesso, oppure all’”effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate”. La contrattazione integrativa, specifica poi il Dlgs 150/2009, deve essere finalizzata al conseguimento “di adeguati livelli di produttività ed efficienza”, e le amministrazioni non possono riconoscere trattamenti accessori che non corrispondano a “prestazioni effettivamente rese”. Alcuni di questi principi erano già presenti nel vecchio Testo unico, ma venivano di fatto lasciati alle buone intenzioni delle amministrazioni. Nel nuovo regime il mancato rispetto di queste regole diventa una possibile causa di nullità degli accordi già stipulati, soprattutto nei casi in cui nuovi vincoli siano stati evitati ritenendo che la loro applicazione partisse solo con le tornate contrattuali post-riforma.Il pericolo è concreto perché la circolare di Palazzo Vidoni inserisce fra le “norme di immediata applicazione” anche il ricco sistema di verifiche pensato dal Dlgs 150. Il primo controllo è rappresentato dalla relazione tecnica e illustrativa sugli integrativi, da far certificare ai revisori dei conti e agli uffici del bilancio che offriranno nuovo lavoro anche alle verifiche della corte dei conti; amministrazioni statali, enti pubblici non economici e grandi enti di ricerca devono inviare il tutto anche a Funzione pubblica e Ragioneria generale, che hanno 30 giorni di tempo per il via libera.Il compito di compilare le relazioni non è semplice, perché le amministrazioni dovranno spiegare ogni stanziamento evidenziandone ragione ed effetti attesi in fatto di produttività ed efficienza dei servizi. Dovrebbe diventare impossibile far passare stanziamenti a pioggia, spesso utilizzati finora per rinforzare le dinamiche salariale previste dai contratti nazionali, e non sarà semplice nemmeno indicare gli effetti e i criteri di misurazione collegati a ogni singola previsione. La pubblicità su internet dei documenti imposta dalla riforma, poi, offrirà chance di contestazione potenzialmente illimitate del contenuto di intese e relazioni illustrative. CHE COSA CAMBIALe regole I contratti decentrati possono affrontare solo materie espressamente delegate dalle intese nazionali Escluse dalla contrattazione le materie sull’organizzazione degli uffici e le prerogative dirigenziali.Ogni stanziamento di somme deve essere finalizzato a incrementi misurabili di produttività. Gli effetti di ogni stanziamento devono essere certificati Vanno prodotte la relazione tecnica e illustrativa. TEMPI DI ADEGUAMENTOIntegrativi firmati dopo il 15 novembre 2009; attuazione immediata.Integrativi firmati prima del 15 novembre 2009; adeguamento entro il 31 dicembre 2010.

PRIMA PARTE : NOTIZIE GENERALI

D.L. N. 78/2010 NEI PICCOLI COMUNI UNIONI OBBLIGATE DA SUBITO.

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Entro settembre i comuni con meno di 5mila abitanti dovranno gestire in forma associata, tramite unioni o convenzioni, la gran parte delle proprie funzioni. La soglia minima di abitanti e di comuni delle gestioni associate sarà fissata con un Dpcm e, per le materie di propria competenza, con legge regionale. Questi comuni dovranno inoltre dare vita, entro la fine di novembre, a consorzi per la gestione associata dei consigli tributari. Nei prossimi mesi, quindi, la struttura e le competenze dei piccoli comuni saranno investiti da un ciclone che cambierà completamente la faccia e la struttura di quasi 6mila municipi. Il testo della manovra votata al senato ce l’Anci in questa parte chiede di stralciare, lascia aperti però numerosi dubbi. In primo luogo, come si debba intendere la necessità della gestione associata per le “funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70% delle spese”. Le altre funzioni da gestire in forma associata non sollevano particolari dubbi. Esse sono: polizia locale, istruzione, viabilità e trasporti, gestione del territorio e dell’ambiente, settore sociale. Occorre chiarire cosa voglia dire, in rapporto al vincolo che tocca gli enti con meno di 5 mila abitanti, che i comuni appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3 mila abitanti, hanno un obbligo di gestione associata. La prima scelta che ognuno dei piccoli comuni, si troverà dinanzi nei prossimi mesi è quella del modello di gestione associata. Il legislatore offre le due alternative della unione e della convenzione mentre non viene consentita, almeno in forma esplicita, la possibilità della gestione associata tramite la comunità montana, che ai sensi dell’articolo 27 del Tuel è un’unione di comuni. In tale ambito, e fermo restando che si dovrà comunque raggiungere il numero di abitanti o di municipi minimo che sarà previsto dalla legge regionale e dal Dpcm, i comuni dovranno decidere se la gestione associata si occuperà di tutte le materie o se vi saranno più ambiti a secondo delle funzioni. Il legislatore consente entrambe le opzioni, in quanto pone solo il divieto di gestione in forma singola di funzioni fondamentali svolte in forma associata e quello di gestire la stessa funzione in più di una forma associata. Le leggi regionali potranno dettare ulteriori specificazioni. Occorre analizzare le possibili opzioni alla luce delle risorse umane, strumentali e finanziarie che sono a disposizione: è evidente che la norma punta alla razionalizzazione dei costi, oltre che a miglioramenti qualitativi, per cui le gestioni associate devono essere fatte con le risorse a disposizione. Il che creerà, come dice l’esperienza di questi anni, numerosi problemi per ciò che riguarda il personale. La gran parte dei dipendenti dovrà essere utilizzata dalla gestione associata. Ma, sulla base del contratto nazionale del 22 gennaio 2004, articolo 14, comma 1, gli enti locali che danno vita a gestioni associate “possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti. Quindi occorre l’adesione dei singoli dipendenti, tranne che si scelga la strada di trasferire interamente la titolarità della funzione e, quindi, il personale. Si deve anche pensare agli effetti che saranno determinati dalla unificazione di servizi e, quindi, dalla soppressione degli incarichi di responsabile oggi esistenti nei singoli comuni.Per la gestione associata dei consigli tributari si deve sottolineare che il legislatore prevede un unico modello: il consorzio.Un modello da tempo abbandonato, al punto che è stato previsto dalla finanziaria 2010 l’addio a quelli di funzione esistenti.

FEDERALISMO FISCALE, LA SPESA DEI COMUNI E PROVINCE SARA’ DETERMINATA DAI COSTI STANDARD.Il conto alla rovescia per l’addio alla spesa storica è partito.Dal 2011 comuni e province dovranno cominciare a programmare le loro uscite sulla base di “fabbisogni standard”; dall’anno seguente partirà la fase transitoria di applicazione che si concluderà nel 2016. A prevederlo è il decreto attuativo sul federalismo approvato in via preliminare dal consiglio dei ministri di ieri. A cui potrebbe aggiungersi, tra una decina di giorni, il dlgs sui “costi standard” delle regioni. Il provvedimento che ha ottenuto l’ok di Palazzo Chigi sarà ora all’esame della conferenza unificata e dalla commissione parlamentare bicamerale. Dopodichè tornerà in Cdm per il via libera definitivo. Ufficio unico associato controlli interniN E W S L E T T E R N. 14 Luglio 2010

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I contenuti rispecchiano quelli anticipati nei giorni scorsi dal Sole 24 ore. Si tratta di un testo molto snello (8 articoli in tutto) che, anziché fissare da subito la quantità efficace ed efficiente dei servizi che gli enti locali erogheranno, affida alla società studi di settore Sose Spa il compito di determinarli avvalendosi della collaborazione “scientifica” dell’Ifel, l’Istituto perla finanza e l’economia locale dell’Anci. L’obiettivo è dare attuazione alla legge 42 del federalismo nella parte in cui stabilisce che le “funzioni fondamentali” di comuni, province e città metropolitane (quando saranno costituire, ndr) non andranno più calcolate attraverso la spesa storica sostenuta negli esercizi precedenti, bensì garantendo quantità “standard” di prestazioni sull’intero territorio nazionale. Che saranno finanziate e perequate al 100% in modo da eliminare le tante distorsioni di cui l’Italia è piena.Nell’arrivare alla stima dei fabbisogni Sose Spa dovrà tenere conto di una serie di variabili che consenta di cucire un “abito su misura “ per qualsiasi amministrazione. Oltre alla spesa storica sostenuta fin qui e ai costi procapite di un determinato servizio, l’articolo 4 prevede che si tenga conto “della produttività e della diversità della spesa in relazione all’ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche,sociali e produttive dei predetti diversi enti, al personale impiegato, alla efficienza, all’efficacia e alla qualità dei servizi erogati nonché al grado di soddisfazione degli utenti. Per arrivarci sarà fondamentale la partecipazione dei diretti interessati. Che avranno 60 giorni di tempo per fornire via internet tutti i dati strutturali e di bilancio richiesti nei questionari messi a punto dalla società sugli studi di settore, Chi non rispetterà i tempi si vedrò bloccare ogni trasferimento finchè non si metterà in regola.I numeri predisposti da Soce andranno sottoposti alla commissione tecnica paritetica (Copaff) guidata da Luca Antonini che avrà 15 giorni per presentare le sue osservazioni e sovrintenderà anche alla fase di sperimentazione. Gli stessi testi verranno recapitati prima al dipartimento delle Finanze e poi alla ragioneria generale dello stato e al ministero. Tutto ciò confluirà in un dpcm che, dopo aver ottenuto la “bollinatura” della ragioneria, sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale emesso on line sui siti degli enti locali. Come detto l’abbandono della spesa storica sarà graduale Per un terzo delle funzioni i fabbisogni dovranno essere pronti nel 2011 e sperimentati nel triennio successivo. Si salirà a due terzi nel 2012 e al 100% delle funzioni nel 2013. Da quel momento scatteranno i tre anni previsti per l’entrata a regime. L’efficientamento della spesa interesserà anche le regioni. L’intenzione del ministro della Semplificazione Roberto Calderoli è quella di portare in consiglio dei ministri ai primi di agosto il decreto per l’introduzione dei costi standard in modo da cominciarne a discutere a settembre in coincidenza con l’autonomia imposti via delle regioni stesse. Ma il processo non è semplice perché bisognerà trovare la squadra con i governatori già provati dalla manovra e con il titolare della Salute, Ferruccio Fazio. A differenza del dlgs varato ieri non dovrebbe trattarsi di un decreto metodologico. Al suo interno si troveranno già dei numeri intesi come formule da applicare. Chiaramente non verrà calcolato l’esborso equo di ogni singola prestazione ma verranno fissati degli indici per i diversi settori.Con l’obiettivo dichiarato di arrivare a un costo pesato al 100% e non solo al 50 come oggi. Questi i compiti:Ripartizione provvisoria In attesa dell’entra in vigore della legge statale che individuerà le funzioni fondamentali di Comuni, Città metropolitane e Province, il decreto introduce la seguente ripartizione provvisoria I Comuni1)funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo2) funzioni di polizia locale;3) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l’edilizia scolastica; 4) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;5) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato; 6) le funzioni del settore socialeUfficio unico associato controlli interniN E W S L E T T E R N. 14 Luglio 2010

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Le Province.1)funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 2)funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l’edilizia scolastica; 3) funzioni nel campo dei trasporti; 4)funzioni riguardanti la gestione del territorio; 5) funzioni nel campo della tutela ambientale; 6)funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro.

SECONDA PARTE : GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione – Sentenza n. 15461 depositata il 30 giugno 2010ICI retroattività della delibera di rattificaSi alla retroattività per la delibera comunale di rettifica ai fini Ici del valore dei terreni di proprietà del contribuente. L’articolo 59, comma 1, lettera g) del dlgs n. 446/1997, infatti, riconosce al consiglio comunale il potere di determinare i valori venali delle aree fabbricabili periodicamente e per zone omogenee. Il regolamento adottato in tal senso, pertanto, pur non avendo natura imperativa, è assimilabile agli studi di settore, nel senso che “si tratta di fonti di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza idonei a costituire supporti razionali offerti dall’amministrazione al giudice”. Pertanto, tali valori possono essere utilizzati “quali indice di valutazione, anche retroattivamente, analogamente al c.d. redditometro”. Il principio è stato affermato dalla sezione tributaria civile della Cassazione con la sentenza n. 15461/10, depositata il 30 giugno.La controversia vedeva protagonista un’impresa di costruzioni, che si era vista recapitare avvisi di accertamento Ici per gli anni dal 1998 al 2001 a seguito di rettifica, da parte del comune, del valore dei terreni di sua proprietà. La società aveva presentato ricorso presso la Ctp di Teramo, affermando che le aree (indicate in dichiarazione come agricole, ma inserite nel piano regolatore generale del municipio) non erano ancora praticamente edificabili e che quindi il regolamento comunale con i nuovi estimi e coefficienti applicati, adottato nel 2002, non poteva avere efficacia retroattiva per gli anni anteriori. Nei primi due gradi del contenzioso i giudici di merito avevano accolto le ragioni della società; da qui il ricorso per cassazione del comune. Diversa l’interpretazione della Suprema corte, secondo cui il citato articolo 59 del dlgs n. 446/97 riconosce all’ente locale la facoltà di ritoccare i valori venali, anche retroattivamente. In questo caso, era onere del contribuente “fornire la prova della esosità, ovvero erroneità, della pretesa dell’ente, obbligo viceversa non assolto dalla società intimata”.Motivo per cui la Cassazione annulla la sentenza della Ctr (Abbruzzo, rinviando ad altra sezione per nuovo esame, che dovrà uniformarsi ai principi di diritto con la pronuncia in commento.

Corte di Cassazione Sentenza n. 28699 del 21 luglio 2010Società pubbliche come quelle private Applicabilità della Legge 231/2001.Anche le società a partecipazione pubblica sono soggetto alla responsabilità amministrativa sancita dalla legge 231 quando svolgono attività economica. E non basta. Lo sono pure quelle che esercitano funzioni costituzionalmente rilevanti, come quelle sanitarie o di informazione. Insomma, ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 28699 di ieri, quasi nessuna azienda a partecipazione pubblica sfugge alle sanzioni della legge 231. La notizia arriva a pochi giorni dalla sentenza n. 27735 con la quale è stato affermato che quella degli enti non è affatto una responsabilità oggettiva, né d’altronde potrebbe mai esserlo muovendosi nel campo del diritto penale, ma è piuttosto una responsabilità legata alla cattiva organizzazione dell’azienda che risponde dell’aver lasciato spazio al manager per l’attività illecita. Le precisazioni fatte ieri dalla seconda sezione penale non sono di poco conto per un terreno ancora così magmatico come quello in cui si muovono le norme della 231, nonostante sia già passato qualche anno dalla loro approvazione. In particolare secondo gli Ermellini “sono esonerati dall’applicazione del dlgs n. 231/01 – avente ad oggetto la disciplina della

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responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica – soltanto lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale e gli altri enti pubblici non economici”. Dunque, il tenore testuale della norma è inequivocabile nel senso che la natura pubblicistica di un ente è condizione necessaria, ma non sufficiente, all’esonero dalla disciplina, “dovendo altresì concorrere la condizione che l’ente medesimo non svolga attività economica”.Questa interpretazione, ricorda il Collegio, è rafforzata da una sentenza delle Sezione unite (N. 4989 del ’95) sull’effettiva natura delle società miste vista come “natura privatistica nelle società costituite ex art. 22 legge n. 142/90 per la gestione di servizi pubblici attraverso società partecipate da capitale pubblico”. Ma non è ancora tutto. Nelle motivazioni è stato sollevato dalla difesa dell’azienda sanitaria messa sotto processo il fatto che le funzioni da questa svolte fossero di rilevanza costituzionale. Anche su questo fronte ha prevalso la linea dura adottata dal Collegio. La linea difensiva, ha osservato Piazza Cavour, non può essere accolta perché “la ratio dell’esenzione è quella di preservare enti rispetto ai quali le misure cautelari e le sanzioni applicabili ai sensi del dlgs n. 231/01 sortirebbero l’effetto di sospendere funzioni indefettibili negli equilibri costituzionali, il che non accade rispetto a mere attività di impresa”. In realtà non può confondersi il valore della tutela della salute con il rilievo costituzionale dell’ente o della relativa funzione, riservato esclusivamente a soggetti (almeno) menzionati nella Carta costituzionale né si può qualificare come di rilievo costituzionale la funzione di una spa, che è pur sempre quella di realizzare un utile economico.

Consiglio di Stato, Sez. V Sentenza 15 giugno 2010 n. 3759 (D. Lgs n. 163/2006 art. 32) Appalti pubblici; requisiti morali, necessità.Tutti i soggetti che a qualunque titolo concorrono all’esecuzione di pubblici appalti, vuoi in veste di affidatari, vuoi in veste di sub affidatari, vuoi in veste di prestatori di requisiti nell’ambito del cosiddetto avvalimento, devono essere in possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 38 del Dlgs 163/2006. Ciò risponde a elementari ragioni di trasparenza e di tutela effettiva degli interessi sottesi alle cause di esclusione di cui all’articolo 38 del Dlgs 163/2006, poiché tutti gli operatori economici che, a qualunque titolo, eseguono prestazioni di lavori, servizi e forniture abbiano requisiti morali di cui all’articolo 38 citato.

Consiglio di Stato, Sez. V sentenza 15.6.2010 n. 3759 8D. LGs n. 163/2006 art. 245 ter)Appalti pubblici, risarcimento per equivalente. Ai sensi dell’articolo 245 – ter del Dlgs 16372006, fuori dei casi di violazioni gravi il giudice che annulla l’aggiudicazione, se il tipo di vizio riscontrato non comporta l’obbligo di rinnovo della gara e dunque se vi sono fondati elementi per ritenere che l’appalto sarebbe stato aggiudicato al ricorrente vittorioso, valuta, avuto riguardo a una serie di elementi di fatto, se private di effetti il contratto, facendovi subentrare il ricorrente, ovvero accordare il risarcimento del danno solo per equivalente, occorrendo in particolare tener conto dello stato di esecuzione del contratto della possibilità per il ricorrente di conseguire l’aggiudicazione e subentrare nel contratto, degli interessi di tute le parti .

Tar Puglia, Lecce Sez, I, Sentenza n. 328 del 28 gennaio 2010Spetta al Consiglio Comunale la rimodulazione delle tariffe.L’organo di governo del comune competente ad adottare provvedimenti di carattere integrativo in tema di determinazione della tariffa da corrispondere a una società che assicura il servizio di smaltimento dei rifiuti in ambito locale è il consiglio comunale. La questione è disciplinata dall’art. 42 del Dlgs n. 267/2000. La norma al suo secondo comma, lett. F) attribuisce al consiglio comunale, infatti, competenza in merito alla “istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; così come devolve all’organo assembleare la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”. Nell’esercizio della potestà impositiva dell’ente locale la giunta dispone, pertanto, di un ambito limitatissimo di competenza che concerne esclusivamente la determinazione delle aliquote, ossia la mera fissazione di una percentuale o di un coefficiente numerico di calcolo del prelievo, che presuppone l’impiego di una discrezionalità tecnica assoluta. Ufficio unico associato controlli interniN E W S L E T T E R N. 14 Luglio 2010

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TERZA PARTE : APPROFONDIMENTI

Da diversi anni il legislatore ci ha abituato a provvedimenti restrittivi sulle società partecipate dagli enti locali. Per contro, come rimarcato dalla Sezione autonomie della Corte del 30/6/2010 n. 38, la numerosità del “fenomeno” è aumentata nel tempo e in taluni casi: “la costituzione e la partecipazione in società costituisce uno strumento spesso utilizzato per forzare le regole poste a tutela della concorrenza e sovente finalizzato ad eludere i vincoli di finanza pubblica imposti agli enti locali”.Con le disposizioni previste dall’art. 14 comma 32 della manovra 2010 (dl 78/2010) il legislatore ha imposto un processo di riorganizzazione delle partecipazioni che, fermo restando quanto previsto dall’art. 3, commi 27,28,29 della L.F. 2008, prevede: -che i comuni con popolazione inferiore a 30 mila abitanti non possano costituire o partecipare a società a meno non prevedano una partecipazione paritaria o proporzionale al numero degli abitanti e siano costituite da più Comuni che complessivamente superino i 30 mila abitanti;- che i comuni tra 30 mila e 50 mila abitanti possano detenere una sola società;- che entro il 31/12/2010 i comuni debbano mettere in liquidazione le società già costituite o cedere le partecipazioni. Il dibattito sull’ambito applicativo della norma si è subito animato tra gli addetti ai lavori e ha trovato una sua chiosa proprio nella citata delibera della Corte che, tuttavia, non si può ritenere condivisibile nella parte in cui ritiene non più ammissibile la costituzione di società miste (ex art. 23 – bis, comma 2, lett. b). Del resto la norma pone due ordini di problematiche:1.il coordinamento con le norme esistenti;2. il diritto civile che regola la vita delle società capitalistiche. Con riferimento al primo aspetto, coerentemente con la finalità complessiva del provvedimento che tende a ridurre la spesa pubblica, ad incentivare le privatizzazione dei servizi e le forme di gestione associata, si ritiene che l’ambito di applicazione sia rivolto alle sole società interamente pubbliche. Per esse, dopo aver superato lo scoglio della verifica dei requisiti di scopo e di oggetto stabilito dalla LF. 2008, si richiede il superamento anche del requisito dimensionale. In sintesi, il legislatore ritiene non che non sia più accettabile che ogni comune abbia la sua società in house providing ma che l’ambito territoriale di riferimento dei servizi erogati superi almeno i 30 mila abitanti. Circa la scadenza ope legis degli affidamenti in house in essere valgono le regole previste dal novellato art. 23 – bis (art. 15, comma 1, del dl 25 settembre 2009, n. 135 convertito con legge n. 116/2009):a)le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta “in house” cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell’ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011; b) gli affidamenti diretti a società interamente pubbliche che non rispondono ai requisiti sopra indicati cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell’ente affidante, alla data del 31 dicembre 2010. Dopo di che, eventuali ulteriore affidamenti in house providing, dovranno essere assoggettati alla regola prevista dal novellato art. 23 – bis con particolare riferimento alla preventiva richiesta del parere all’Antitrust secondo le modalità stabilite dal regolamento in corso di approvazione (Camera dei deputati Dossier AC 519).Ciò nonostante nel caso a), gli affidamenti in essere non cesseranno al 231/12/2011 qualora i comuni, con procedura a evidenza pubblica cedano almeno il 40% del capitale ad imprenditori privati a cui affidare anche la gestione operativa dei servizi oggetto della gara.Del resto l’emendamento presentato dal relatore Azzolini (pag. 21 di Italia oggi dell’1/7/2010) nel prorogare al 31/12/2010 la scadenza di cui all’art. 14 comma 32 al 31/12/2011 ha l’intento non solo di offrire più tempo ai comuni per realizzare questo complesso percorso di riorganizzazione delle partecipazioni, come auspicato dalla stessa Corte, ma proprio quello di contemplare la possibilità di scegliere coerentemente con quanto stabilito dall’art. 23 – bis il modello della società mista. In aggiunta lo stesso emendamento propone di demandare a un decreto ministeriale da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del dl 78, le modalità attuative del processo di “dimagrimento forzata” delle Ufficio unico associato controlli interniN E W S L E T T E R N. 14 Luglio 2010

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partecipazioni comunali nonché ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione proprio perché il Legislatore ha maturato la consapevolezza che l’efficacia della norma si scontrerà con gli impedimenti concreti imposti dal diritto civile. Ed è soprattutto per questo motivo che la nuova norma si ritiene inapplicabile alle società già aperte al capitale privato, con particolare riferimento alle società miste. I comuni, infatti, potrebbero non avere le quote sociali sufficienti per deliberare lo scioglimento della società con conseguente messa in liquidazione e qualora l’avessero, i privati avrebbero buon gioco ad agire nei loro confronti per essere venuti meno agli accordi contrattuali assunti in base alle procedure a evidenza pubblica con le quali, a norma di legge, si è dato vista alle società in questione. Analogamente un’alienazione forzata delle quote sociali in mano ai comuni produrrebbe un danno alla p.a. poiché si tratterebbe di quote, ancorchè di maggioranza, prive di mercato. Infatti, considerato che alla scadenza dei contratti di servizio in essere, la potestà dell’affidamento della loro gestione ritorni in mano ai comuni, quale soggetto privato acquisterebbe delle quote di una società che gestisce servizi pubblici affidati ai soci privati già facenti parte della compagine sociale? Ulteriori ipotesi di esclusione potranno ragionevolmente riguardare le società costituite sulla base di una disposizione normativa (anche regionale) pre – esistente alla recente manovra sempre che non venga in questo modo pregiudicata la concorrenza nel mercato.In ultimo occorre richiamare l’attenzione sulla delibera di ricognizione ex art. 3, commi 27, 28, 29 della L.F. 2008 che tutti gli enti locali devono assumere entro il 31/12/2010 (termine più volte prorogato) e sul quale i revisori sono chiamati a vigilare stante anche le richieste contenute nel questionario sul bilancio di previsione 2010 della Corte dei conti. Infatti si sta riscontrando una censurabile conferma generale di tutte le società partecipate, anche di quelle aventi natura spiccatamente commerciale, oltre a diversi casi di classificazioni giuridiche per la medesima società assunte, in modo non coerente tra loro, da parte di più enti locali soci.

ARRIVA LA PROROGA DI FERRAGOSTOFisco. Firmato il Dpcm che fa slittare al 20 del mese il termine per effettuare gli adempimenti

LA NUOVA AGENDA. Non scatta la maggiorazione. Ferma la scadenza del 6 agosto per gli «studi». Rinviati i versamenti del 31 luglio che slittano a lunedì 2

Di Tonino Morina Il Sole 24 Ore 28 Luglio 2010

Per il quarto anno consecutivo il Fisco va in "ferie" dal 1 ° al 19 agosto. È stato infatti firmato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 2010 (domani dovrebbe andare in «Gazzetta Ufficiale») che sposta al 20 agosto gli adempimenti fiscali e i pagamenti fiscali e previdenziali con il modello F24 in scadenza dal 1° al 20 agosto, senza alcuna maggiorazione. Per quanto riguarda i pagamenti con l'F24 la proroga è di appena quattro giorni, considerato che quasi tutti i versamenti di agosto scadono il 16.Lo spostamento al 20 agosto riguarda anche le rate di Unico, in scadenza il 2 agosto 2010. Il decreto di proroga "sposta", infatti, al 20 del mese tutti i versamenti in scadenza dal 1° al 20 agosto, senza cioè escludere i pagamenti con l'F24 in scadenza il 2.Va poi ricordato che la proroga dei versamenti al 20 agosto riguarda, come di consueto, anche i pagamenti in scadenza dal 1° al 20 agosto per contributi Inps, premi Inail e contributi Enpals (lavoratori dello spettacolo).Il provvedimento firmato ieri conferma invece il calendario per i contribuenti interessati dagli studi di settore. Rimane, dunque, la scadenza del 5 agosto. Entro questa data devono, infatti, effettuare i versamenti risultanti da Unico 2010, compreso il primo acconto per il 2010, con la maggiorazione dello 0,40 per cento. Questo termine, va ricordato, riguarda i contribuenti interessati dagli studi di settore, tenuti alla dichiarazione unificata, modello Unico 2010. che non hanno effettuato i versamenti entro il 6 luglio.Di seguito i più importanti versamenti con il modello F24, in scadenza dal 1 ° al 20, che slittano al 20 agosto: dal ravvedimento per le imposte non pagate entro il 16 luglio (ad esempio, il ravvedimento può riguardare la quinta rata del saldo Iva 2009 non versata entro il 16 luglio, o l'omesso versamento dell'Iva dovuta per la liquidazione del mese di giugno) al pagamento delle rate di Unico 2010. In questo secondo caso, si sposta dal 16 al 20 agosto il termine per pagare la terza rata dovuta dai contribuenti che nella dichiarazione dei redditi per il 2009, modello Unico 2010, hanno optato per pagare a rate il saldo delle imposte e dei contributi 2009 e la prima rata di acconto per il 2010.Si tratta dei contribuenti, titolari di partita Iva, estranei agli studi di settore, che hanno effettuato il

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pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2010 e della seconda rata entro il 16 luglio. I contribuenti titolari di partita Iva versano la terza rata entro il 20 agosto, con l'aumento dello 0,66%, a titolo di interessi.Il 20 agosto scade anche il termine per pagare la seconda rata dovuta dai contribuenti titolari di partita Iva, estranei agli studi di settore, che hanno optato per il pagamento rateale del saldo delle imposte 2009 e della prima rata di acconto per il 2010 di Unico 2010. Si tratta dei contribuenti che hanno pagato la prima rata entro il 16 luglio, con l'aumento dello 0,40%. La seconda rata maggiorata dello 0,33% a titolo di interessi va versata entro il 20.Lo stesso differimento dal 16 al 20 agosto vale anche per pagare la terza rata dovuta dai contribuenti titolari di partita Iva, interessati dagli studi di settore, che nella dichiarazione dei redditi per il 2009, modello Unico 2010, hanno optato per pagare a rate una o più delle somme dovute a saldo per il 2009 e a titolo di acconto per il 2010. La terza rata va aumentata dello 0,44%, a titolo di interessi.Il 20 agosto scade, poi, il termine per pagare la seconda rata dovuta dai contribuenti titolari di partita Iva, interessati dagli studi di settore, che nella dichiarazione dei redditi per il 2009, modello Unico.2010, hanno optato per pagare a rate una o più delle somme dovute a saldo per il 2009 e a titolo di acconto per il 2010. Di norma, si tratta dei titolari di partita Iva che pagano la prima rata entro il 5 agosto 2010, con lo 0,40% in più. La seconda rata in scadenza il 20 agosto va maggiorata dello 0,12% in più a titolo di interessi.Infine, il 20 agosto scade il termine per pagare le accise relative ai prodotti energetici immessi in consumo nel mese di luglio.

RASSEGNA STAMPA (ctrl + clicca sul titolo per vedere gli articoli)

19-lug-2010 Italia Oggi No all'Irap sugli incentivi

19-lug-2010 Sole 24 Ore Integrativi pubblici a rischio nullità

19-lug-2010 Sole 24 Ore Case "fantasma": senza sanatoria il gettito è a rischio

19-lug-2010 Sole 24 Ore Slitta la moeritocrazia nel pubblico

19-lug-2010 Sole 24 Ore Le "finestre" allungano l'attesa

19-lug-2010 Sole 24 Ore

L'età della pensione non si ferma - In pensione con requisiti scorrevoli

20-lug-2010 Sole 24 Ore Efficenza: dal 2012 scattano gli standard per gli enti locali

20-lug-2010 Italia Oggi Servizi locali, società miste in gara

21-lug-2010 Sole 24 Ore Sì dell'Anci alla perequazione

21-lug-2010 Sole 24 Ore Per l'appalto non scatta l'annullamento

21-lug-2010 Italia Oggi Appalti, verso la nuova disciplina

21-lug-2010 Italia Oggi Malati, stipendi pieni

22-lug-2010 Sole 24 Ore Nel calcolo dei fabbisogni peserà anche il personale

22-lug- Italia Oggi Società pubbliche come privateUfficio unico associato controlli interniN E W S L E T T E R N. 14 Luglio 2010

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2010

23-lug-2010 Italia Oggi

Niente più fondi ai sindaci spreconi. Arrivano i fabbisogni standard

23-lug-2010 Sole 24 Ore Per le società partecipate la prova modelli organizzativi

23-lug-2010 Italia Oggi Liberalizzazione nei servizi locali

23-lug-2010 Italia Oggi Brunetta, sindacati nell'angolo

26-lug-2010

Sole 24 Ore - Norme e Tributi

Aumenti integrativi sono nel rispetto del patto

26-lug-2010

Sole 24 Ore - Norme e Tributi

Il tecnico comunale deve pagarsi l'Irap

26-lug-2010

Sole 24 Ore - Norme e Tributi

Il voucher Inps è spesa di personale

27-lug-2010 Italia Oggi Demanio agli enti locali - Demanio, lista per gli enti locali

27-lug-2010 Sole 24 Ore In lista 12mila beni per 3,6 miliardi

27-lug-2010 Sole 24 Ore Visita medica mirata sulle mansioni

27-lug-2010 Italia Oggi Quasi cento milioni per l'ambiente

28-lug-2010 Italia Oggi Sicurezza, risponde il dirigente

28-lug-2010 Sole 24 Ore La manovra al traguardo-fiducia

29-lug-2010 Sole 24 Ore Comuni in dirittura, regioni a settembre

29-lug-2010 Sole 24 Ore Fra le autonomie un tavolo comune

29-lug-2010 Italia Oggi Progettisti in gara. Senza trucchi

MINOR GETTITO ICI, RIAPERTI I TERMINIFabbricati. Per l'invio al Viminale Il Sole 24 Ore 26 Luglio 2010Il maxiemendamento ha riaperto i termini per trasmettere al Viminale le dichiarazioni attestanti il minor gettito ICI da fabbricati del gruppo catastale D per il 2005 e precedenti. Si tratta del minor gettito registrato a seguito della modifica della base imponibile dei fabbricati del gruppo D (opifici, alberghi, ospedali, istituti di credito ecc.), per i quali i contribuenti hanno effettuato l'autodeterminazione provvisoria delle rendite con la procedura Docfa. Ciò ha comportato una base imponibile inferiore e la conseguente riduzione del gettito Ici.La finanziaria 2001 ha introdotto un sistema per compensare il minor gettito con un aumento dei trasferimenti statali, a condizione che tale importo sia superiore a 1.549,37 euro e allo 0,5% della spesa corrente di ogni anno. La finanziaria 2007 ha sancito la natura perentoria del termine - 30 giugno - entro cui inviare la dichiarazione. La legge 189/08 ha poi imposto ai comuni di ripresentare entro il 31 gennaio 2009 le certificazioni degli anni 2005 e precedenti. In sostanza riaprendo i termini per gli enti inadempienti e invitando a correggere eventuali certificazioni sovradimensionate.

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L'adempimento si è rivelato complesso,ad esempio quanto alla tipologia dei fabbricati certificabili e al periodo interessato dalla certificazione. Sui punti il comunicato congiunto Anci- Anutel del 23 gennaio (febbraio - ndr) 2009 ha chiarito che:1) rientrano anche i fabbricati già iscritti in catasto con rendita, nel caso di variazione di rendita non risultante da intervento edilizio o cambio di destinazione; 2) le certificazioni potranno riguardare le minori entrate tra il 1998 e il 2005.Quanto ai limiti per la richiesta del contributo, il comunicato precisa che ogni anno va considerato distintamente, senza possibilità di trascinamento in un'annualità successiva, in caso di mancato utilizzo nell'anno precedente perché inferiore a uno dei due limiti indicati dal Dm 197/02. Anutel e Anci hanno segnalato la necessità di mutare tale linea interpretativa che crea disparità tra enti e non assicura l'integrale refusione della perdita. La riapertura dei termini differita al 30 ottobre 2010, dovrebbe consentire di chiarire la questione.G.Deb.

MENO SPRECHI E PIÙ RESPONSABILITÀ AGLI ENTI LOCALI

Via libera della Camera alla Finanziaria da 25 miliardi. Ora Comuni, Regioni e Province dovranno rispondere dei criteri di spesaTestata: Libero Quotidiano 29 Luglio 2010 Di Nino SunseriLa manovra da 25 miliardi è diventata legge. Alla Camera i voti favorevoli sono stati 329. Contrari 275. Era presente in aula Silvio Berlusconi. Le entrate contribuiranno per 10,5 miliardi. Le minori spese per 14,5 miliardi. I testo, già approvato dal Senato, sarà pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale.

Il cammino del provvedimento è stato tutt'altro che semplice. Particolarmente accese le resistenze degli enti locali che vedranno i trasferimenti diminuire in maniera sensibile. Sono previsti tagli per 8,5 miliardi a carico delle Regioni. Altri 4 miliardi per i Comuni e 800 milioni per le Province. Le proteste sono state fortissime. Non sono bastate a far cambiare idea a Tremonti.

Da questo punto di vista la manovra di bilancio porterà grandi innovazioni nel costume politico. Gli enti locali, infatti, verranno responsabilizzati sui criteri di spesa. Finora sindaci, governatori, e presidenti delle provincia erano assolutamente indenni. Potevano spendere a volontà. Tanto a incassare pensava lo Stato. Godevano di dividendi della generosità senza pagare pegno all'impopolarità del fisco. Ora la situazione cambia radicalmente. I più penalizzati saranno certamente gli amministratori del sud. Ma la lezione vale anche per gli altri.

Danno un bel segnale di austerità anche la riduzione dei costi della politica (sforbiciata del 10% sugli stipendi dei parlamentari e sulle auto blu), il tetto ai rimborsi elettorali e agli stipendi dei manager pubblici. Tuttavia elementi che caratterizzano la manovra sono due: il nuovo intervento sulle pensioni e il congelamento degli stipendi nella pubblica amministrazione.

Bisogna tornare al 1992 o al 1994, all'Italia della diretta o al primo Berlusconi in lite con Bossi, per raccontare di una mazzata così forte sul fronte delle indennità per raggiunti limiti d'età. Allora successe un putiferio per il blocco di un anno delle pensioni d'anzianità e per tagli che in parte finirono per restare lettera morta.

Il menù questa volta è molto più salato. Dal 2011 per andare a riposo non saranno più sufficienti i 40 anni di contributi. Scatta infatti la cosidetta "finestra mobile" che dà un'indicazione semplice: si va a riposo 12 mesi dopo il raggiungimento del requisito. Traduzione: con 40 anni di contributi si raggiunge il diritto per andare in pensione ma per poter lasciare effettivamente il lavoro bisogna lavorare un anno in più. Con un'avvertenza: contributi versati non fanno crescere la pensione.

Dal 2015 lasciare il servizio sarà ancora più difficile. C'è una norma che cambierà la vita di milioni di italiani poiché lega l'età pensionabile all'aspettativa di vita. In questo modo è già certo che fra poco più di 4 anni l'età pensionabile salirà di altri 3 mesi. Il regolamento prevede che il conteggio venga rifatto ogni 3 anni e questo vuol dire che con gli aumenti pressocché certi del 2018 e del 2021, nel 2024 gli italiani andranno in pensione a 67 anni.

Non va meglio alle donne. Per loro l'aumento a 65 anni (dall'attuale 61) dell'età pensionabile sarà raggiunto nel 2016 e non più nel 2018. Ovviamente anche per queste lavoratrici scatta la finestra mobile e dunque va previsto un'ulteriore anno di lavoro. Infine i trattamenti di invalidità. Il limite torna

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al 74% contro l'85% iniziale. Tuttavia l'Inps ha annunciato che intensificherà i controlli portandoli da 200 a 250 mila l'anno.La manovra colpisce pesantemente i dipendenti statali. I loro stipendi, infatti, vengono congelati. Nel corso dei prossimi tre anni, secondo le stime, le retribuzioni della pubblica amministrazione perderanno in media 1.700 euro lordi. Nessun adeguamento, dunque, al costo della vita. I più colpiti saranno i magistrati, che accusano una perdita fino a picchi di 18.000 euro lordi in busta paga. Facile immaginare che l'irritazione delle toghe verso il governo salirà ancora.

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