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CLICCA PER VISITARE GLI ENTI ASSOCIATI Acqualagna Cantiano Lunano Petriano Sassocorvaro Apecchio Carpegna Mercatello sul Metauro Piandimeleto Tavoleto Belforte all'Isauro Fermignano Mercatino Conca Piobbico Urbania Borgo Pace Frontino Peglio Sant'Angelo in Vado Comunità montana dell'Alto e Medio Metauro Urbania Serra Sant'Abbondio AVVISI E' stata organizzata una giornata di aggiornamento per il Lunedì 7 marzo 2011 in S. Angelo in Vado per trattare il seguente argomento: “Federalismo Municipale - Questionario relativo ai costi standard”. Nelle stesso incontro saranno tratti aspetti relativi alla legge n. 136/2010 tracciabilità dei pagamenti e ultime notizie utili per la formazione dei bilanci preventivi. Avv. Raffaello Tomasetti Resp. Ufficio Unico Controlli Interni L’Ufficio Unico Associato Controlli Interni rimane a disposizione per ogni quesito, suggerimento e/o chiarimento. ([email protected] ) - ([email protected] ). Documenti utili sono scaricabili direttamente sul sito http://ufficiounicocontrollinterni.wordpress.com/ SCADENZIARIO – INDICI – APPUNTAMENTI E NOTIZIE IN BREVE A1 ADEMPIMENTI FISCALI – SCADENZE MARTEDI’ 1 MARZO 2011 IRAP – OPZIONE (2011 – 2013) Termine ultimo per le società di persone e per le imprese individuali in regime di contabilità ordinaria per trasmettere, mediante invio telematico, la comunicazione dell’opzione per la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap con le medesime modalità Ufficio unico associato controlli intern i controllinterninews N. 03 Febbraio 2011 1 UFFICIO UNICO ASSOCIATO CONTROLLI INTERNI Controllinterninews N. 04

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CLICCA PER VISITARE GLI ENTI ASSOCIATI

Acqualagna Cantiano Lunano Petriano Sassocorvaro

Apecchio Carpegna Mercatello sul Metauro Piandimeleto Tavoleto

Belforte all'Isauro

Fermignano Mercatino Conca Piobbico Urbania

Borgo Pace Frontino Peglio

Sant'Angelo in Vado Comunità montana dell'Alto e Medio Metauro Urbania

Serra Sant'Abbondio

AVVISI E' stata organizzata una giornata di aggiornamento per il Lunedì 7 marzo 2011 in S. Angelo in Vado per trattare il seguente argomento: “Federalismo Municipale - Questionario relativo ai costi standard”.Nelle stesso incontro saranno tratti aspetti relativi alla legge n. 136/2010 tracciabilità dei pagamenti e ultime notizie utili per la formazione dei bilanci preventivi.

Avv. Raffaello TomasettiResp. Ufficio Unico Controlli Interni

L’Ufficio Unico Associato Controlli Interni rimane a disposizione per ogni quesito, suggerimento e/o chiarimento. ([email protected]) - ([email protected]). Documenti utili sono scaricabili direttamente sul sito http://ufficiounicocontrollinterni.wordpress.com/

SCADENZIARIO – INDICI – APPUNTAMENTI E NOTIZIE IN BREVE

A1 ADEMPIMENTI FISCALI – SCADENZE

MARTEDI’ 1 MARZO 2011

IRAP – OPZIONE (2011 – 2013) Termine ultimo per le società di persone e per le imprese individuali in regime di contabilità ordinaria per trasmettere, mediante invio telematico, la comunicazione dell’opzione per la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap con le medesime modalità utilizzate dalla società di capitali (metodo cosiddetto “da bilancio”.)

IRAP – REVOCA OPZIONE /2008 – 2010)Termine ultimo per le società di persone e per le imprese individuali in regime di contabilità ordinaria per trasmettere, mediante invio telematico, la comunicazione della revoca con decorrenza dall’anno 2011 dell’opzione a suo tempo esercitata per il triennio 2008 – 2010 per la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap con le medesime modalità utilizzate dalla società di capitali (metodo cosiddetto “da bilancio”).

Ufficio unico associato controlli internicontrollinterninews N. 03 Febbraio 2011

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UFFICIO UNICO ASSOCIATO CONTROLLI INTERNI

Controllinterninews N. 04 Febbraio 2011

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MERCOLEDI’ 2 MARZO 2011

LOCAZIONI - IMPOSTA DI REGISTRO(pro – memoria – scadenza di riferimento : 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto o dalla data della decorrenza del rinnovo). I titolari dei contratti di locazione e di affitto riguardanti beni immobili devono procedere ad eseguire: -la registrazione (dopo aver effettuato il preventivo pagamento dell’imposta di registro) dei nuovi contratti di locazione degli immobili stipulati nel termine massimo dei trenta giorni precedenti (indipendentemente dall’ammontare del canone);nonché il pagamento dell’imposta di registro dovuta per:-le annualità di contratti pluriennali relativi ad immobili urbani (successive alla prima) aventi inizio dal 1° febbraio 2011; -le risoluzioni, le cessioni e le proroghe anche tacite aventi decorrenza dall’inizio del mese di febbraio scorso; mediante versamento presso gli istituti e le aziende di credito o gli uffici e le agenzie postali o i concessionari della riscossione con l’utilizzo del modello F23.

MERCOLEDI’ 15 MARZO 2011

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO. Le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato (anche ad ordinamento autonomo), devono procedere al pagamento: -della rata dell’addizionale comunale all’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno: -in unica soluzione dell’addizionale regionale all’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoroutilizzando il modello F24 EP con modalità telematiche, specificando l’appropriato codice tributo “384E- Addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta- saldo ”.

ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF- AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO. Le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato (anche ad ordinamento autonomo), devono procedere al pagamento: -della rata dell’addizionale regionale all’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno; -in unica soluzione dell’addizionale regionale all’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoroutilizzando il modello F24 EP con modalità telematiche, specificando l’appropriato codice tributo “381E – Addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta”.

IRAP – ACCONTO MENSILE - AMMINISTRAZIONI DELLO STATO ED ENTI PUBBLICIPagamento da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici dell’acconto mensile Irap dovuto sui compensi, sulle retribuzioni e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente corrisposti nel corso del mese precedente, mediante versamento utilizzando il modello F24 EP con modalità telematiche e specificando l’appropriato codice tributo: “380E – Irap”.

REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTEPagamento da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici delle ritenute alla fonte sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente corrisposti nel corso del mese precedente, trasmettendo il modello F24 EP con modalità telematiche e specificando l’appropriati codice tributo – “100E- Ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati”.

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REDDITI DI LAVORO AUTONOMOPagamento da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel corso del mese precedente, trasmettendo il modello F24 EP con modalità telematiche e specificando l’appropriati codice tributo: 104 E – Ritenute sui redditi di lavoro autonomo”.

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTEPagamento da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente corrisposti nel corso del mese precedente, trasmettendo il modello F24 EP con modalità telematiche e specificando l’appropriati codice tributo.

MERCOLEDI’ 16 MARZO 2011

IVA DOVUTA – SOGGETTI MENSILI Pagamento, da parte dei contribuenti in regime di liquidazione Iva mensile, del tributo dovuto per il mese precedente, mediante versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e specificando l’appropriato codice tributo: “6002 – Versamento Iva mensile febbraio”.

IVA DOVUTA – VERSAMENTO IMPOSTA RISULTANTE DALLA DICHIARAZIONE ANNUALE. Pagamento in unica soluzione o come prima rata, da parte dei contribuenti Iva, del saldo inerenti al tributo dovuto per l’anno 2010 risultante dalla dichiarazione annuale senza maggiorazione per interessi, mediante versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche ed evidenziando l’appropriato codice tributo “6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale”.

A2 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

A 2.1

CIRCOLARE MINISTERO INTERNI RELATIVA ALLA RIDUZIONE DI CONSIGLI E GIUNTEIl Ministro dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali con nota del 18 febbraio 2011 n. 2915 ha trasmesso agli enti locali le istruzioni per apportare il foglio alla giunta e consiglio imposte dalla legge n. 191/2009 (finanziaria 2010) art. 2 commi da 183 a 187 come modificato ed integrato dal D.L. n. 2/2010 art. 1 c. 2 convertito nella legge n. 42/2010

vedi allegato in pdf

A 2.2

CIRCOLAZIONE STRADALE, DIVIETI E LIMITI PUBBLICATI SU INTERNETI provvedimenti di limitazione della circolazione devono essere da analisi tecniche adeguate e resi noti al pubblico è quanto indicato dal Ministero dei Trasporti con parere n. 381 del 28 gennaio 2011.

A 2.3

DECRETO C.D. “MILLE PROROGHE”Casa fantasma, oneri di urbanizzazione, Società Pubbliche e trasferimenti ai comuni. CASA FANTASMA

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Un altro mese per la denuncia delle case fantasma sino al 30 aprile 2011. Ma non è solo un slittamento: ai ritardatari arriverà una rendita presunta, che sarà “notificata” con affissione all’albo pretorio (e non con notifica per posta), Per i ricorsi ci sono 60 giorni. Inoltre, la nuova rendita produrrà effetti dal 1° gennaio 2007, quindi con tutti gli arretrati di imposte e sanzioni, salva la possibilità dei contribuenti di dimostrare una diversa decorrenza (per esempio la costruzione dell’immobile in una data più recente).ONERI DI URBANIZZAZIONEAnche il 2011 e il 2012 i comuni possono utilizzare fino al 75% delle entrate da permessi da costruire per il finanziamento delle spese ordinarie correnti. La nuova formulazione lascia “scoperto” solo il 2013, ultimo anno considerato dai bilanci triennali che vanno redatti entro il 31 marzo. SOCIETA’ PUBBLICHEIl termini per le dismissioni obbligatorie delle società pubbliche da parte dei comuni fino a 30 mila abitanti (che non possono più detenere partecipazioni) e di quelli fino a 50 mila (che ne possono detenere una) slitta al 31 dicembre 2013. Evitano del tutto le dismissioni le società che nel 2011/2013 abbiano mantenuto i bilanci in utile, e che negli esercizi precedenti non abbiano subito riduzioni di capitali o ripiani obbligatori in seguito a perdite di bilancio. TRASFERIMENTI AI COMUNIEntro il 31 marzo sarà assegnata ai comuni delle regioni a statuto ordinario una somma in acconto pari alla prima rata dei trasferimenti erariali che erano stati soppressi in virtù del federalismo fiscale. In questo modo viene vietato ai comuni l’obbligo di attendere almeno fino a giugno, quando potrebbe partire il nuovo meccanismo previsto dal decreto sul federalismo municipale. Per il 2011 sopravvive anche la compartecipazione delle province al gettito Irpef.

A 2.4

FEDERALISMO MUNICIPALE I COMUNI DEVONO RISPONDERE A SOSE Costi e fabbisogni standard: elevata l’adesione delle amministrazioni locali alla rilevazione tramite questionari on line. Infatti, già nei primi 10 giorni successivi all’avvio della rilevazione, la Sose (Società per gli studi di settore) ha registrato un’alta partecipazione di comuni, province e unioni di comuni. La rilevazione è stata organizzata attraverso appositi questionari online, ai quali si può accedere dal portale web https: // opendata.sose.it/fabbisogni standard dal 31 gennaio. I dati acquisisti con la rilevazione permetteranno di effettuare le analisi che saranno la base del processo condiviso che mira a raggiungere un graduale miglioramento dei servizi erogati ai cittadini e un uso più efficiente delle risorse pubbliche. Delle oltre 7 mila comunicazione spedite alle amministrazioni locali per informarle dell’avvio della rilevazione e dotarle delle credenziali di accesso al portale web, alcune non sono state ricevute. Per ovviare all’inconveniente, la Sose in questi giorni sta procedendo a ripetere l’invio delle stesse.

A 2.5

COMUNI, OBBLIGO INVIO DATII comuni italiani obbligati alla segnalazione di dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento fiscale dei loro concittadini. Gli enti locali sono infatti “tenuti” a segnalare agli uffici fiscali qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni dei redditi, utili alla rettifica della stessa, fornendo in tale senso ogni idonea documentazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi il comune presso il quale risiede il contribuente potrà inoltre segnalare i dati, i fatti e gli elementi rilevanti ai fini della ricostruzione induttiva del reddito o dei redditi non dichiarati.Sono queste le conclusioni più interessanti contenute nella circolare n. 4/e diffusa ieri dalle entrate a commento delle novità normative in tema di partecipazione dei comuni all’accertamento fiscale e contributivo contenute nel dl 78/2010. La circolare in commento si occupa, ovviamente, anche delle novità introdotte dal decreto in tema di accertamento Ufficio unico associato controlli internicontrollinterninews N. 03 Febbraio 2011

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sintetico senza però fornire novità di rilievo. Su questo fronte, recita il documento di prassi “considerata la rilevanza delle modifiche normative in esame, si rinvia ai futuri chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate”. Tornando alla partecipazione dei comuni all’accertamento la circolare ricorda come a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 18 del dl 78/2010 gli enti locali o i loro consorzi, dispongono oggi di tutta una serie di informazioni desumibili dalla consultazione delle dichiarazioni dei redditi presentate dai loro concittadini. Allo stesso tempo i comuni, sempre in virtù delle novità normative contenute nel dl 78/2010, saranno avvisati dagli uffici locali delle entrate prima dell’emissione di un avviso un accertamento sintetico. Da tale segnalazione il comune avrà un lasso temporale di 60 giorni per intervenire nell’accertamento fornendo all’ufficio elementi utili ai fini della determinazione sintetica del reddito del contribuente. Questi nuovi strumenti a disposizione dei comuni fanno propendere l’Agenzia delle entrate per una partecipazione di tali enti non più eventuale ma bensì obbligatoria nell’attività di accertamento fiscale. Subito dopo aver descritto le nuove armi messe a disposizione dei comuni la circolare in commento dispone infatti come gli stessi, qualora siano a conoscenza di dati, fatti o elementi rilevanti ai fini dell’accertamento siano obbligati a trasmetterli al competente ufficio delle Entrate.

A3 INDICI A.3.1. TASSI – EUROLANDIA

Tasso BCE 1,00%A.3.2. Tassi – Stati Uniti

FED 0,25 %

A 3.3. Tasso di moraGli interessi di mora relativi al primo semestre 2011 risultano pari all’8% - periodo 1/1/2011 – 30/6/2011. Tasso base 1,00% + maggiorazione 7% = 8,00 (G.U. n. 31 dell’(8/2/2011)

A4 NOTIZIE IN BREVE A 4.1

CORTE DEI CONTI, I PICCOLI COMUNI ESCLUSI DA REGOLE SUL TURN OVER Nei Comuni fino a 5 mila abitanti non si applicano le regole sul turn over. Con un unico limite: questi Comuni non devono superare le spese di per personale sostenute nel 2004. Le assunzioni però si bloccano nel caso in cui le spese di personale superano il 40% delle spese correnti. Queste le indicazioni delle sezioni riunite della Corte dei conti (delibera 3/2011). La Corte dei conti fornisce anche altre indicazioni: nelle missioni i rimborsi per l’utilizzo del mezzo privato sono vietati. L’autorizzazione all’utilizzo del mezzo proprio permette l’erogazione di un indennizzo pari al costo del biglietto del mezzo pubblico per raggiungere il luogo di missione.

A 4.2

SERVIZI PUBBLICI LOCALI, LA CIRCOLARE DI ASSONIMENuova circolare Assonime (n. 1 del 28 gennaio 2011) sulla disciplina italiana dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, contenuta nell’articolo 23 – bis del Dl 112/2008 e nel Dpr 7 settembre 2010 n. 168. La circolare parte dalla ricostruzione sistematica dei vincoli in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica che derivano dal diritto dell’Unione europea. Quindi si sofferma sull’ordinamento nazionale e sulla portata della competenza legislativa dello Stato in questo settore, recentemente oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 325/2010. Il tema centrale riguarda le nuove modalità ordinarie di affidamento del servizio (procedura a evidenza pubblica e affidamento a società a partecipazione mista pubblico – privata con gara Ufficio unico associato controlli internicontrollinterninews N. 03 Febbraio 2011

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a doppio oggetto). L’affidamento in house è ormai consentito solo in circostanze del tutto eccezionali.

A 4.3

ALBI ON LINE, LA SITUAZIONE NEI COMUNIA oggi, solo 5.133 Comuni (pari al 66,80% del totale) hanno predisposto una sezione on line dell’Albo pretorio. A dirlo è una ricerca promossa da Cnr e ministero per l’Innovazione sullo stato di applicazione della legge 69/2009 – in particolare, del suo articolo 32, entrato in vigore il 1° gennaio scorso, con disposizioni finalizzate all’eliminazione degli sprechi – nei siti Internet delle pubbliche amministrazioni. Per quanto riguarda bandi di gara e bilanci, lo switch – off al digitale è invece fissato al 1° gennaio 2013.

REGIONI CON PIU’ ALBI WEB

TOSCANA 258 (90,2%)

PIEMONTE 882 (80,6%)

UMBRIA 68 (78,2%)

CALABRIA 291 (74,6%)

CAMPANIA 382 (71,4%)

EMILIA ROMAGNA 243 (70,0%)

LOMBARDIA 1.030 (68,8%)

A 4.4

RIVALITA’ DEI FABBRICATI QUESTE LE INDICAZIONI DEL TERRITORIO AUDIZIONE IN COMMISSIONE VI FINANZE DEL 22 FEBBRAIO 2011 FABBRICATI ABITATIVI: Il riconoscimento della “ruralità” è subordinato dal possesso di tutti i requisiti di natura soggettiva e oggettiva (lett. da a) a e), comma 3, art. 9, del dl n. 557/1993). FABBRICATI STRUMENTALI: Per dette costruzioni è necessario esclusivamente il rispetto dei requisiti di natura “oggettiva, di cui al comma 3-bis, art. 9, dl n. 557/1993ACCATASTAMENTO: Non è rilevante, né il mancato accatastamento, né l’accatastamento nel catasto fabbricati a una categoria diversa da quella specificatamente individuata per dette costruzioni (“A/6 e “D/10”, in quanto la categoria è scelta “autonomamente” dal contribuente (Docfa), fatta salva la possibile verifica a cura degli uffici locali del Territorio.I.C.I.: L’esenzione resta valida sino a quando le costruzioni mantengono una funzionalità all’esercizio delle attività agricole e nel solo rispetto delle condizioni di cui all’art. 9 dl n. 557/1993, a prescindere dalla categoria catastale attribuita.NORMA: E’ necessario un intervento legislativo tale da consentire “….. la piena e omogenea attuazione del processo di riforma già delineato dal legislatore con il citato articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557…”.

A 4.5

IL BLOCCO DEI TRIBUTI LOCLAI CON INDICE SUL COSAP Gli enti enti locali possono aumentare l’importo del canone di occupazione per spazi e aree pubbliche (Cosap), senza ricorrere nel divieto posto dalla manovra correttiva dei conti pubblici del 2008. Infatti, come giurisprudenza ha ormai affermato, detto canone non ha natura Ufficio unico associato controlli internicontrollinterninews N. 03 Febbraio 2011

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tributaria, bensì patrimoniale, per cui le norme sulla sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali di tributi ad essi attribuiti con legge dello stato, qui non possono trovare applicazione. E’ quanto ha sancito la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la regione Lombardia, nel testo del parere n. 73/2011.

A 4.6

TASSE NON RISCOSSE, ESAMINATI I BILANCI DI EQUITALIACi sono circa 319 miliardi di euro di tasse non riscosse, tali da poter abbattere il debito pubblico. La cifra riferendosi a qualche anno fa, potrebbe essere anche sottostimata. Infatti, la Corte dei Conti sul rendiconto generale dello stato 2009 i residui della riscossione sono stimati in euro 417 miliardi al maggio 2010.Peraltro il sommesso risulterebbe pari al 17% del PIL secondo quanto elaborato dall’ISTAT.

PRIMA PARTE : NOTIZIE GENERALI

FISCO COMUNALE Entro metà marzo la partita del fisco municipale - che introduce, tra l’altro, la cedolare secca – potrà chiudersi. QUESTO LO STATO DEI DECRETI DI ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO E I TEMPI DI APPROVAZIONE21 MAGGIO 2011 SCADENZA DELLA DELEGA.

I DECRETIIL FISCO MUNICIPALE 01 IL CONTENUTO Prevede il trasferimento ai comuni del gettito dei tributi immobiliari, in attesa che nel 2014 nasca l’Imu, l’imposta municipale. Introduce la cedolare secca sugli affitti. O2 LO STATO Approvato definitivamente dal consiglio dei ministri dopo che in bicamerale c’era stato il pareggio tra voti a favore e contro il decreto. Il presidente della Repubblica ha, però, dichiarato irricevibile il decreto e ha così costretto il governo a ripresentarsi in Parlamento per esporre i motivi per cui ha deciso di approvare comunque il provvedimento pur in assenza del parere parlamentare. O3 I TEMPIIl governo riferirà sul decreto domani in aura al Senato e mercoledì ci sarà il voto. La prossima settimana – ma la data è ancora da definire – sarà la volta della Camera. L’iter dovrebbe essere completato entro un mese e, dunque, entro il 17 marzo, poiché il decreto è stato trasmesso a Palazzo Madama il 15 febbraio. IL FISCO REGIONALE01 IL CONTENUTOIl decreto assicura a regioni e province una parte delle entrate provenienti da Iva e Irpef. Inoltre, si prevedono costi standard per la spesa sanitaria. 02 LO STATOIl decreto e all’esame della bicamerale sul federalismo, alla quale è stato assegnato il 10 gennaio.03 I TEMPI La bicamerale ha tempo fino all’11 marzo per esprimere il parere. Potrebbero ripresentarsi i problemi già affrontati dal decreto sul fisco municipale, ovvero un pareggio dei voti in bicamerale, che costringerebbe il testo a un nuovo passaggio in Parlamento. POLITICHE DI COESIONE01 IL CONTENUTO

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Il decreto riguarda gli interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali. In pratica, delinea il futuro sistema di distribuzione e utilizzo dei fondi Fas e Ue. 02 LO STATOIl 2 febbraio il decreto è stato assegnato alla bicamerale sul federalismo. 03 I TEMPI La bicamerale deve esprimersi entro il 3 aprile. PREMI E SANZIONI PER GLI AMMINISTRATORI O1 IL CONTENUTO Gli amministratori locali che non riescono a far quadrare i conti devono lasciare l’incarico. Allo stesso tempo, chi presenta bilanci con i conti in ordine può contare su incentivi e premi. O2 LO STATOAll’esame della conferenza unificata Stato – Regioni03 I TEMPIDifficili da prevedere. Il decreto non è ancora stato calendarizzato e non c’è un tempo limite perché la conferenza esprima il parere.ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI PUBBLICI01 IL CONTENUTOI bilanci di regioni, province e comuni devono conformarsi, a partire dal 2014m ai parametri delineati nel Sec. 95, il sistema europeo dei conti. 02 LO STATOAll’esame della conferenza unificata Stato – Regioni03 I TEMPIDifficili da prevedere. Il decreto non è ancora stato calendarizzato e non c’è un tempo limite perché la conferenza esprima il parere.

NIENE PREMI SENZA LA VALUTAZIONE L’adeguamento alla legge “Brunetta” impone agli enti un adeguamento della metodologia valutativa secondo uno schema che può essere determinato dai singoli soggetti.Qui di seguito in sintesi si espone un percorso tecnico – valutativo. Gli obiettivi (fissare il contenuto minimo obbligatorio degli obiettivi: rilevanza, misurabilità, specificità, miglioramento dei servizi, miglioramento degli standard, sostenibilità).Il percorso per l’assegnazione e la eventuale correzione degli obiettivi (definire che i dirigenti d’intesa con gli assessori di riferimento devono avanzare le proposte durante la preparazione del bilancio preventivo, che i segretari o i direttori generali, con il supporto dell’Organismo indipendente di valutazione, devono coordinarle; che lo stesso iter deve essere seguito per le eventuali modifiche, prevedere la irrogazione di sanzioni in caso di inosservanza). La performance organizzativa (chiarire che essa è articolata negli obiettivi strategici, nel miglioramento delle condizioni della gestione, nella valutazione degli utenti e nella realizzazione dei progetti di pari opportunità: che essa può essere misurata attraverso i sistemi Balanced scorecard (Bsc), Performance prism o Common assessment framework (Caf) Il ciclo di gestione delle performance (assegnazione degli obiettivi, collegamento con le risorse, verifica intermedia, misurazione e valutazione delle performance, erogazione dei benefici, rendicontazione).L’Organismo di valutazione (scelta tra l’Organismo indipendente di valutazione, che deve rispettare i criteri fissati dalla Civit, e Nucleo di valutazione, nella cui composizione l’ente ha più autonomia; definizione dei compiti, delle modalità di svolgimento delle attività e dei compensi). I soggetti della valutazione (il sindaco, l’Organismo di valutazione, i dirigenti o responsabili). La misurazione delle performance (individuazione del soggetto responsabile, modalità di effettuazione, raccordo con l’Organismo di valutazione, utilizzazione dei suoi esiti). Il percorso della valutazione (la valutazione della performance organizzativa e le modalità di confronto; la proposta di valutazione dei dirigenti da parte dell’Organismo di valutazione; la valutazione del personale da parte dei dirigenti; la valutazione individuale dei dirigenti effettuata dal sindaco; la comunicazione iniziale e quella finale.

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I criteri di valutazione del segretario e del direttore generale (la performance organizzativa e l’apporto individuale alla sua realizzazione; la performance individuale; le competenze manageriali; le competenze professionali).I criteri di valutazione dei dirigenti (la performance organizzativa e l’apporto individuale alla sua realizzazione; la performance individuale; le competenze manageriali; le competenze professionali; la capacità di valutazione del personale; la valutazione da parte degli amministratori; la valutazione da parte dei colleghi; la valutazione da parte dei collaboratori.I criteri di valutazione dei titolari di posizione organizzative (la performance organizzativa della struttura e l’apporto individuale alla sua realizzazione; il collegamento con gli esiti della valutazione del dirigente; gli obiettivi individuali; le competenze manageriali; le competenze professionali; la capacità di valutazione del personale) I criteri di valutazione del personale (l’apporto individuale alla performance organizzativa della struttura; il collegamento con gli esiti della valutazione dei titolari di posizione organizzativa: gli obiettivi; le competenze professionali; i comportamenti organizzativi) Le fasce di merito (numero non inferiore a tre, quantità di dipendenti da inserire in ognuna di esse, eventuale previsione della fasce per ogni singola articolazione organizzativa. Si ricorda che la contrattazione decentrata stabilisce le risorse da assegnare ad ogni singola fascia).La procedura di conciliazione (assegnazione di questo compito al segretario o ad un soggetto esterno).La trasparenza (le informazioni da pubblicare sul sito internet, la individuazione del soggetto responsabile e le eventuali sanzioni in caso di inosservanza).

SECONDA PARTE : GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA 4219 DEL 21 FEBBRAIO 2011Valida la multa anche se la fattispecie risulta in movimento, se chi guida usa il cellulare Valida la multa per cellulare alla guida senza auricolare anche se la pattuglia era in movimento e non ha contestato immediatamente l’infrazione. E’ quanto sancito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza 4219 del 21 febbraio 2011, ha accolto il ricorso del comune di Pontassieve, in provincia di Firenze. Insomma Piazza Cavour ha rinforzato il concetto di fede privilegiata da attribuire ai verbali degli agenti accertatori. Anche una macchina in movimento della polizia municipale può infatti rilevare l’infrazione al di là di ogni dubbio. Fatto salvo l’unico rimedio a disposizione dell’automobilista e cioè querelare il vigile per falso, ma avviando così un processo molto più lungo e difficile. Una decisione quella depositata ieri dalla Corte di cassazione che poggia su un recente orientamento espresso dalle Sezione unite di Piazza Cavour (sentenza n. 17355 del 2009) e secondo cui “nel giudizio di opposizione a verbale è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria e dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti”. Prima di questa decisione, ricorda la Suprema corte, c’era stato un accesso contrasto di giurisprudenza. Infatti la pronuncia del Massimo consenso di Piazza Cavour ha superato il precedente e già prevalente in indirizzo che ammetteva la contestabilità delle risultanze del verbale, “ove aventi ad oggetto accadimenti repentini, ha sancito la fede privilegiata ex art. 2700 cod. civ. in ordine a tutto quanto il pubblico ufficiale affermi avvenuto in sua presenza, con la conseguenza che anche nelle ipotesi in cui, come nella specie, si deducano sviste o altri involontari errori o omissioni percettivi da parte del verbalizzante è necessario proporre querela di falso”.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE, SENTENZA – 2 LUGLIO – 15 OTTOBRE 2010 N. 21328Ufficio unico associato controlli internicontrollinterninews N. 03 Febbraio 2011

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Page 10: COMUNE DI ACQUALAGNA - WordPress.com · Web viewAl punto 6 del verbale della conferenza di servizi, depositato nel giudizio, risultava che i comuni “assicuravano l’impegno a sottoporre

Responsabilità del comune sempre presunta se il cittadino si ferisce sulla strada del centro. Con la decisione n. 21328/2010 la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che il Comune è tenuto al risarcimento dei danni subito dal cittadino a causa della cattiva manutenzione delle strade nel caso in cui l’Ente locale possa concretamente esercitare la custodia delle stesse strade. Il principio – che ha comportato l’accoglimento del ricorso di un motociclista il quale, scivolando sull’acciottolato di un centro storico, aveva riportato lesioni e danni al mezzo su cui viaggiava – è stato ribadito nella decisione n. 21329/2010 della stessa sezione. In quest’ultimo caso, la Corte ha riconosciuto la responsabilità del Comune per i danni subiti da una signora la quale, inciampando in una zona sconnessa del marciapiede, aveva riportato una frattura. Il percorso argomentativo delle due decisione è identico. I giudici, dopo aver sottolineato che alle fattispecie si attaglia la disciplina dell’articolo 2051 del Codice civile, evidenziano come la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia prevista dall’articolo si applica, però, solo quando la custodia “intesa come potere di fatto o signoria sul bene” sia effettivamente esercitabile. In particolare, sottolinea la pronuncia, “la nozione della custodia rappresenta dunque un elemento strutturale dell’illecito, che qualifica il potere dell’ente sul bene che esso amministra nell’interesse pubblico”. L’accertamento deve essere effettuato alla luce di criteri obiettivi di valutazione che “ineriscono alla natura ed alle caratteristiche del bene da custodire” e, dunque, nel caso di strade “riguardano l’estensione, la dimensione, le dotazioni ed i sistemi di assistenza, di sicurezza, di segnalazioni di pericolo, generico e specifico, che sono funzionali alla sicurezza della circolazione ed in particolare dell’utente”. L’ancoraggio a criteri oggettivi di valutazione e, secondo i giudici, di grande rilevanza dato che permette una lettura costituzionalmente orientata del precetto di garanzia contenuto nell’articolo 2051 del Codice civile imponendo un accertamento in concreto degli elementi sintomatici dell’adeguato esercizio dei poteri di custodia e vigilanza. Ora, è evidente che nel Centro storico, affollato di pedoni e di veicoli, il Comune era tenuto ad adottare tutti i sistemi di sicurezza e assistenza necessari a garantire la circolazione: doveva schierate vigili, installare segnali che evidenziassero “il pericolo generico di strada antica e sdrucciolevole per la presenza di fossati e dislivelli”. Ugualmente, con riferimento al caso oggetto della decisione n. 21329, i giudici sottolineano che il Comune avrebbe dovuto quanto meno segnalare le condizioni di pericolo dell’area dissestata del marciapiede e che, nel caso specifico, è anche evidente la negligenza del vigile che, preposto a garantire la sicurezza dei luoghi, aveva ammesso di aver preferito vigilare sul traffico, disinteressandosi dei numerosi pedoni che si avvalevano del marciapiede dissestato.

TAR BRESCIA, SEZ. I SENTENZA N. 4026 DEL 12 OTTOBRE 2010Il Comune non può chiedere per due volte gli oneri per opere di urbanizzazioneTramite conferenza di servizi (art. 14 L. n. 241/1990) due comuni si erano impegnati a sottoporre alle parti private la proposta di un accordo negoziato (art. 11) per la realizzazione di alcuni interventi. Al punto 6 del verbale della conferenza di servizi, depositato nel giudizio, risultava che i comuni “assicuravano l’impegno a sottoporre ai privati proprietari dei capannoni e delle aree da allacciare a servizi una proposta di accordo negoziato per la realizzazione degli interventi ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 della L. n. 241/1990”.L’accordo sostitutivo di provvedimento non è stato, però, redatto.La società ricorrente – a cui uno dei comuni chiede nuovamente il pagamento di oneri per opere di urbanizzazione – fa causa per fare dichiarare la nullità – per difetto di causa pubblica e per violazione dei principi del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti – del predetto accordo amministrativo. Il Tar Brescia accoglie l’impugnativa.In particolare, si pronuncia sulla duplice nullità dell’accordo (per violazione della norma imperativa dell’art. 23 Costituzionale e per difetto assoluto di attribuzione). I precedentiUfficio unico associato controlli internicontrollinterninews N. 03 Febbraio 2011

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Page 11: COMUNE DI ACQUALAGNA - WordPress.com · Web viewAl punto 6 del verbale della conferenza di servizi, depositato nel giudizio, risultava che i comuni “assicuravano l’impegno a sottoporre

Tar Lombardia, Milano, sez. I Milano, sent. N. 1253 del 12 febbraio 2009: nella prospettiva pubblicistica se è vero che l’oggetto dell’accordo è dato essenzialmente dalle modalità di esercizio del potere, si comprende come ciò presupponga pur sempre che il soggetto pubblico sia titolare di tale potere, dovendosi altrimenti affermare la radicale nullità dell’atto, per difetto assoluto di attribuzione (ovvero carenza di potere in astratto), a norma dell’art. 21 – septies L. 241/1990. Anche nella prospettiva privatistica, che considera l’accordo alla stregua di un contratto, permane, comunque, in capo all’amministrazione pubblica il vincolo al perseguimento dell’interesse pubblico attribuito (dalla norma di azione) alla sua cura. In altri termini, l’utilizzo degli strumenti di diritto privato, quale espressione della capacità generale dell’ente pubblico, deve essere giustificato in ragione della loro attinenza alle finalità curate dall’ente: e il principio della capacità generale delle pubbliche amministrazioni (ex art. 11 c.c.) si deve coordinare con il necessario rispetto del principio di legalità cui, secondo un’autorevole e persuasiva dottrina, è soggetta anche l’attività di diritto privato della PA e che si traduce in un “vincolo di scopo” interno all’atto negoziale. Tar Lombardia, Milano, sez. III sent. N. 5059 del 12 novembre 2009: In termini generali, il difetto assoluto di attribuzione (avente riflesso sullo stato viziante dell’atto e anche sulla regola di riparto tra gli ordini giurisdizionali) è ravvisabile solo quando manchi nell’ordinamento una norma di diritto astrattamente fondante in capo all’organo una posizione soggettiva di preminenza formale, tipica e funzionale alla tutela dell’interesse pubblico preso in considerazione. La verifica della sussistenza del potere va effettuata, sia ricercando se l’ordinamento attribuisca all’amministrazione il potere di emanare un certo tipo di atto, sia analizzando se l’atto emanato corrisponda al tipo consentito dalla legge, tenuto conto della portata della legge e della natura del provvedimento. La giurisprudenza più recente ha osservato come l’art. 21 – septies, L. n. 241 del 1990 (introdotto dall’art. 14 L. n. 15 del 2005) nell’introdurre per la prima volta in via generale la categoria normativa della nullità del provvedimento amministrativo, abbia ricondotto a tale radicale patologia soltanto il difetto assoluto di attribuzione, che evoca la c.d. “carenza in astratto del potere”, vale a dire la mancanza in astratto della norma giuridica attributiva del potere esercitato con il provvedimento amministrativo, con ciò facendo implicitamente rientrare nell’area dell’annullabilità per violazione di legge le ipotesi di “carenza di potere in concreto”, coniate dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione e con cui si intendeva, ai fini del riparto, distinguere tra violazioni più gravi e meno gravi (cfr. Tar Lazio Roma, sez. I, n. 2191 del 3 marzo 2009; Tar Sicilia Palermo, sez. II, n. 1414 del 22 maggio 2007).

TAR UMBRIA – PERUGIA, SEZ. I, SENTENZA N. 369 DELL’11 GIUGNO 2010Gara di appalto, inammissibile l’offerta condizionata La stazione appaltante indiceva una procedura ex art. 30 del Codice degli appalti per l’affidamento – in concessione – della realizzazione e gestione di un centro provvisorio di cottura e servizio mensa. Tra i requisiti qualitativi minimi, la stazione appaltante imponeva le condizioni che il centro dovesse restare aperto almeno 250 giorni all’anno e fosse in grado di consentire la predisposizione – potenziale- di almeno mille pasti al giorno. Uno dei concorrenti invitati alla procedura presentava la propria offerta introducendo delle condizioni non previste nelle schema contrattuale proposto dalla stazione appaltante.Nella specie, con l’offerta imponeva un minimo di pasti garantito – a carico della stazione appaltante – e un costo aggiuntivo nel caso in cui il minimo dei pasti non venisse raggiunto, costo commisurato sulla base della differenza tra il numero dei pasti concretamente erogati e il minimo garantito. Detta offerta, proprio perché condizionata, veniva dichiarata inammissibile dalla stazione appaltante e in quanto tale insuscettibile di valutazione.Per quanto l’offerta predetta veniva esclusa dalla competizione. Il provvedimento di esclusione è stato impugnato dall’offerente che qualificava la propria offerta non come condizionata ma come espressione della propria autonomia negoziale. Di diverso avviso il giudice amministrativo che ha confermato la legittimità dell’esclusione sancita dalla stazione appaltante sul presupposto che l’offerta condizionata è radicalmente inammissibile “in quanto tendente a introdurre nello schema del contratto clausole

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radicalmente difformi da quelle proposte dalla committente” e in quanto tale neppure suscettibile di essere presa in considerazione. Oltre alle pronunce richiamate nel testo, secondo un orientamento giurisprudenziale costante che ritiene le offerte condizionate inammissibile: il Consiglio di Stato, sez. VI dec. N. 248 del 25 gennaio 2010; Tar Umbria, Perugia, sez. I, sent. N. 38 del 29 gennaio 2008; Tar Sicilia, Catania, Sez. III, n. 503 del 23 marzo 2007.

TERZA PARTE : APPROFONDIMENTI

Con la Circolare del 17 dicembre 2010 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito indicazioni in merito alle comunicazioni che le amministrazioni pubbliche devono effettuare annualmente per la redazione del rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato. Con la formazione del rendiconto patrimoniale, disposto dall’art. 6 comma 8 lettera e) del DPR n. 43 del 30 gennaio 2008, il Ministero si pone l’obiettivo di determinare le reali consistenze degli attivi dello Stato, quale punto di partenza per sviluppare le potenzialità in termini economici e sociali dei beni di proprietà pubblica. Come affermato nella circolare “la conoscenza e la gestione informata del patrimonio pubblico può contribuire al contenimento del deficit e alla riduzione del debito pubblico”.L’obbligo di comunicazione annuale è previsto per tutte le amministrazioni pubbliche così come individuate dall’art. 1 comma 2 del D. Lgs 165 del 2001 (1) ( e quindi si estende anche gli enti locali), ovvero le amministrazioni pubbliche incluse nell’elenco SEC 13 redatto dall’ISTAT e pubblicato annualmente nella Gazzetta Ufficiale. In una prima fase, l’obbligo di comunicazione, previsto dall’art. 2 comma 222 della Finanziaria 2010 (2) era relativo ai soli beni immobili, successivamente (3), è stato esteso anche alla ricognizione delle concessioni e delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche. In base al combinato disposto delle previsioni normative richiamate e del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 luglio 2010, le amministrazioni pubbliche dovranno comunicare al dipartimento del Tesoro, mediante il portale informatico accessibile dal sito web del dipartimento (www.dt.tesoro.it) e sulla base di schede sintetiche predisposte dal Ministero, rispettivamente: -l’elenco degli immobili pubblici valutati a prezzi di mercato, entro il 31 gennaio 2011; -l’elenco delle concessioni e partecipazioni valutate a prezzi di mercato, entro il 31 marzo 2011La disciplina delle comunicazioni e, in particolare, l’individuazione delle attività oggetto della comunicazione, i criteri di determinazione dei prezzi di mercato e i modelli di comunicazione sono contenuti nel citato Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 luglio 2010.Valutazione degli immobili: In base alle indicazioni del Decreto Mef del 30 luglio 2010 per beni immobili oggetto della comunicazione devono intendersi tutti i terreni e i fabbricati: -utilizzati o detenuti, a qualunque titolo, dall’amministrazione pubblica e di proprietà dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche,-di proprietà dell’amministrazione interessata, ovvero utilizzati e detenuti a qualunque titolo dalla stessa amministrazione o da altri soggetti pubblici o privati; -di proprietà dell’amministrazione pubblica interessata e non utilizzati. Per i beni immobili la valutazione a prezzi di mercato deve essere effettuata attribuendo a ciascun terreno o fabbricato un valore che sia coerente con il costo di ricostruzione di tale asset o con il valore derivante dall’applicazione del metodo reddituale. In ogni caso la valutazione dell’immobile può essere effettuata, ove possibile, facendo riferimento ai valori effettivamente riscontrabili nel mercato di riferimento di tale tipologia di beni. Il comma 222 dell’art. 2 della Legge Finanziari a 2010 stabilisce, inoltre, che, qualora dalle comunicazioni emerga l’esistenza di immobili di proprietà dello Stato, non in gestione all’Agenzia del Demanio, gli stessi rientrino, a seguito della comunicazione, nella gestione dell’Agenzia.Valutazione delle concessioni. Ufficio unico associato controlli internicontrollinterninews N. 03 Febbraio 2011

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Page 13: COMUNE DI ACQUALAGNA - WordPress.com · Web viewAl punto 6 del verbale della conferenza di servizi, depositato nel giudizio, risultava che i comuni “assicuravano l’impegno a sottoporre

Il decreto individua, quali concessioni oggetto della comunicazione, quelle traslative di diritti soggettivi sui beni e servizi pubblici, ovvero sull’esercizio e la gestione, anche indiretta, di detti beni e servizi che le amministrazioni pubbliche abbiano conferito a soggetti pubblici o privati mediante apposito provvedimento, in ogni settore e per qualsiasi oggetto, ai fini dell’esercizio del diritto medesimo. L’obbligo di valutazione e comunicazione al Tesoro si estende anche alle sub. concessioni e alle eventuali occupazioni senza titolo. Il valore delle concessioni a prezzi di mercato deve essere effettuata attribuendo a ciascuna concessione importi effettivamente riscontrabili nel mercato di riferimento ovvero mediante l’utilizzo del metodo reddituale.Valutazione delle partecipazioni. Per quanto attiene alla comunicazione del valore delle partecipazioni, il decreto del 30 luglio 2010 stabilisce che devono essere intese quali partecipazioni da includere nell’elenco da inviare al Tesoro, tutte le quote o le azioni di società e o di enti, possedute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, anche mediante società controllate o collegate. Per le partecipazioni il criterio individuato per la valutazione a prezzi di mercato è rappresentato dai valori effettivamente riscontrabili nei mercati di riferimento (nel caso di titoli quotati) ovvero utilizzando il metodo reddituale o quello patrimoniale. Schemi di comunicazione e contenuto informativoLa comunicazione relativa ai beni delle tre categorie appena descritte deve essere effettuata sulla base dei modelli allegati al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 luglio 2010. Le informazioni richieste nei modelli forniscono una chiara indicazione sui dati da utilizzare nella determinazione del valore a prezzi di mercato dell’asset patrimoniale da valutare. Per gli immobili è infatti richiesto, accanto all’indicazione delle informazioni anagrafiche dell’ente ed identificative del cespite (dati catastali, indirizzo, e caratteristiche del bene), di fornire le seguenti informazioni: -utilizzo effettivo del bene e sua percentuale di utilizzazione; -valore di bilancio e valore di mercato dell’unità immobiliare/terreno;-eventuali comproprietà; -possibile edificabilità dei terreni; -eventuali ipoteche o diritti di superficie di terzi (per i soli terreni) Per le concessioni è richiesta, oltre all’indicazione dei dati identificativi dell’amministrazione concedente e del cessionario, anche l’indicazione delle seguenti informazioni: -l’oggetto della concessione, specificando il bene/servizio oggetto della concessione, l’uso e la finalità cui si vuole destinare la concessione , la superficie (mq) della zona demaniale oggetto della concessione. -Il contenuto principale del contratto di concessione e la tipologia della concessione. Descrivendo la concessione, la forma giuridica e indicando se la concessione è stata attribuita tramite gara pubblica. E’ inoltre richiesto di specificare se la concessione è relativa a beni o servizi e se ha per oggetto opere pubbliche ovvero è una concessione mista. -L’indicazione degli introiti per l’amministrazione cedente. In tale sezione sono indicati il valore del bene o del servizio oggetto della concessione, la fonte di stima, la tipologia di remunerazione (canone o concessione gratuita) e l’ammontare dell’eventuale canone annuo, specificando le componenti variabili e le componenti fisse. L’amministrazione deve, inoltre, indicare, ove possibile, il numero di rate, il dettaglio degli introiti netti e i finanziamenti concessi all’ente beneficiario. -L’indicazione degli impegni del concessionari. In tale sezione devono essere indicate le spese previste e le spese sostenute per gli investimenti, gli oneri sostenuti e previsti per la manutenzione ordinaria e straordinaria, il livello di servizio atteso e l’eventuale facoltà di sub-concessione. -L’attività di monitoraggio sulla concessione, specificando l’attività prevista, il responsabile del procedimento e i risultati dell’attività di monitoraggio effettuata. Per quanto attiene al contenuto delle comunicazioni relative alle partecipazioni detenute dall’amministrazione, il decreto prevede l’obbligo di comunicazione delle informazioni relative

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Page 14: COMUNE DI ACQUALAGNA - WordPress.com · Web viewAl punto 6 del verbale della conferenza di servizi, depositato nel giudizio, risultava che i comuni “assicuravano l’impegno a sottoporre

alla natura dell’ente partecipato e i principali dati economico – patrimoniali, nonché dei dati dell’amministrazione titolare della partecipazione e del responsabile di procedimento. E’ previsto che per ciascuna partecipazione siano indicate le seguenti informazioni:-la forma giuridica dell’ente (es. Azienda speciale, società per azioni, consorzio ecc.) e il settore di attività (sulla base della codifica Ateco 2007). -La quota di possesso da parte dell’amministrazione pubblica specificando la quota posseduta direttamente e quella indirettamente posseduta. -La sintesi dei dati di bilancio. Nello specifico, l’amministrazione deve indicare il sistema contabile utilizzato dall’ente partecipato (contabilità finanziaria o economico – patrimoniale), il valore del patrimonio netto, l’utile o la perdita di esercizio conseguita, il capitale sociale e l’ammontare dei trasferimenti correnti e in conto capitale che l’ente ha ricevuto dall’amministrazione pubblica. -Il risultato della valutazione a prezzi di mercato della partecipazione. I metodi di valutazione espressamente individuati nell’allegato sono: -il metodo patrimoniale, ovvero utilizzando il metodo del patrimonio netto come disciplinato dall’art. 2426 del Codice Civile(4); -il metodo reddituale, ovvero utilizzando il valore di costo della partecipazione come disciplinato dall’art. 2426 del Codice Civile”.-La quotazione di borsa, ovvero il valore della partecipazione calcolato con riferimento alle quotazioni medie di borsa delle azioni nell’anno di riferimento (ove disponibili).Aggiornamento delle informazioni e mancata comunicazione Il combinato disposto delle disposizioni normative sulle comunicazioni necessarie alla redazione del rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato stabilisce, inoltre, che le pubbliche amministrazioni sono tenute all’aggiornamento annuale dello stato degli asset oggetto di valutazione (immobili, concessioni e partecipazioni). Entro il 31 gennaio di ciascun anno, infatti, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare eventuali variazioni intervenute sulle caratteristiche e sui valori dei beni immobili, delle concessioni e delle partecipazioni come individuate in precedenza. Si segnala, infine, in caso di inadempimento da parte dell’amministrazione pubblica dovuta alla mancata comunicazione o al mancato aggiornamento delle informazioni richieste, con esclusivo riferimento agli immobili, l’Agenzia del Demanio provvederà ad inviare una segnalazione alla Corte dei Conti e scatterà, a partire al 1 gennaio 2011, la nullità dei contratti di locazione degli immobili sottoscritti dall’amministrazione pubblica sugli immobili di proprietà dello Stato. _________________________1) E successivamente modificazioni2) Legge 23 dicembre 2009 n. 1913) Con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 luglio 2010 pubblicato in G.U. n. 212 del 10 settembre 20104) In base all’art. 2426 comma 4 cc “le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere

valutate, con riferimento a una o più tra dette imprese……per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato, nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423 bis.

5) Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa controllata o collegata può essere iscritto nell’attivo purchè ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa.

La differenza per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all’avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell’esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile”.

I RIMBORSI PER SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DEGLI EE.LL. NON SOGGIACIONO AL TAGLIO DEL 50%

La disposizione di cui all’art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, non può trovare applicazione nei confronti dei rimborsi per spese di missione sostenute dagli organi di governo dell’ente locale per recarsi negli enti sovracomunali nel compimento dell’attività istituzionale.Queste ultime trovano una loro regolamentazione nel comma 1 dell’art. 84 del D.Lgs. n.267/00 come modificato dall’art.5, comma 9, del d.l. 78/2010. Tale norma, in particolare, ha soppresso le parole “nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese», motivo per cui il

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nuovo testo del comma 1 dell’art.84 succitato è il seguente: “Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell’amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”.Pertanto anche gli stanziamenti rivolti al pagamento dei rimborsi per le missioni effettuate dal Sindaco e dagli amministratori locali presso altre istituzioni ed, in generale, le missioni finalizzate all’adempimento di compiti istituzionali, trovano allocazione differente dagli stanziamenti presi in considerazione dal comma 12 dell’art.6 del d.l. 78/2010 e pertanto non soggiacciono ai limiti quantitativi individuati dal predetto articolato normativo. In tal senso militano argomenti testuali e logici. In primis, come sopra osservato, il legislatore si è occupato della tipologia di missioni in esame al comma 9 dell’art. 5 il quale è rubricato: ”Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici”. Di contro l’art.6 è rubricato “riduzione dei costi degli apparati amministrativi”. Il legislatore ha mostrato quindi la volontà di distinguere tra gli organi di governo, attuatori della politica dell’ente locale, ed il personale amministrativo o contrattualizzato.D'altronde non sarebbe costituzionalmente ammissibile una previsione normativa di rango statale che limiti l’attività istituzionale degli organi di governo degli enti locali, primo fra tutti il Sindaco, vincolando ed incidendo non tanto sull’attività amministrativa discrezionale di questi ultimi bensì sull’attività e sulle scelte di natura politica dei predetti organi ledendo, in tal modo, i principi basilari su cui si fonda l’attuale assetto costituzionale destinato alla massima valorizzazione ed indipendenza delle autonomie locali.

Lo ha precisato la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria con la Deliberazione n. 10/2011/PAR.

QUARTA PARTE : QUESITI

A)QUESITO:

Manutenzione stradale ente gestore responsabile. Una persona, che si stava recando al lavoro in auto, ha sbandato ed è finita fuori strada a causa di una macchia d’olio che si trovava in precedenza sul fondo stradale. L’automobilista subiva lesioni e la vettura risultava danneggiata. Erroneamente, i vigili urbani intervenuti sul posto hanno scritto che la perdita d’olio era dovuta all’auto incidentale. Che cosa deve fare l’automobilista per essere risarcito?

RISPOSTA

La corretta manutenzione delle strade di pubblica percorrenza è un obbligo dell’ente gestore, il più delle volte il comune entro il cui territorio le stesse sono situate. Pare pertanto consigliabile indirizzare una richiesta di risarcimento dei danni subiti direttamente al comune, dopo avere provveduto a richiedere la rettifica di quanto eventualmente erroneamente annotato dalle forze dell’ordine intervenute sul posto.

B)QUESITO:

Senza albo il ritardo dell’albo pretorio on line Un comune ha deliberato che “la pubblicazione all’albo pretorio online avrà valore di pubblicità legale a partire dal 1° gennaio 2011, dando atto che fino al 31 dicembre 2010 la pubblicazione degli atti all’albo pretorio cartaceo continuerà ad avere valore legale, pur coesistendo il doppio regime”. Quanto deliberato non è in aperto contrasto con quanto previsto dall’articolo 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n.69? Si fa presente che ancora non è stato pubblicato un solo

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atto all’albo pretorio online. In caso di risposta affermativa, si intravedono responsabilità, da parte di chi e di quale natura?

RISPOSTA

In effetti, l’obbligo della pubblicazione online degli atti, con conseguente sostituzione del valore di pubblicità legale della pubblicazione presso l’albo pretorio cartaceo, seppur previsto dall’articolo 32 della legge 69/2009, a decorrere dal 1° luglio 2010, è stato di fatto prorogato al 1° gennaio 2011 con la previsione operata dall’articolo 2 decreto “milleproroghe2 (Dl 30 dicembre 2009 n. 194, convertito in legge 26 febbraio 2010, n. 25), del mantenimento del valore legale della pubblicazione degli atti all’albo pretorio fino al 31 dicembre 2010. Il comportamento del comune deve pertanto intendersi formalmente corretto. Il legislatore, prorogando il valore della pubblicità in forma cartacea ha comunque attenuato il valore perentorio della disposizione che prevedeva l’obbligo della pubblicazione online a decorrere dal 1° luglio scorso. Si può condividere la tesi che formalmente l’intervento del legislatore non abbia in realtà prorogato il suddetto termine, ma che ciò determini, in caso del mancato avvio della pubblicazione online, una responsabilità di carattere amministrativo o altro da parte dell’ente (in questo contesto sarebbe del segretario comunale) sembrerebbe da escludere. L’obbligo della pubblicazione online sarebbe, allo stato della normativa, senza sanzione, in quanto il valore legale della pubblicazione degli atti sarebbe comunque assicurato dalla tradizionale pubblicazione all’albo pretorio. Sarebbe stato opportuno che gli enti, a fronte di questa normativa, avessero avviato operativamente la procedura del “doppio binario”, ma si tratta, a mio avviso, di mera opportunità che non cambia la conclusione in tema di responsabilità perché, in tal caso, il legislatore avrebbe dovuto esplicitare l’obbligo della adozione di tale duplice procedura .

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