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7 CLICCA PER VISITARE GLI ENTI ASSOCIATI Acqualagna Cantiano Lunano Petriano Sassocorvaro Apecchio Carpegna Mercatello sul Metauro Piandimeleto Serrungarina Belforte all'Isauro Fermignano Novafeltria Piobbico Urbania Borgo Pace Frontino Peglio Sant'Angelo in Vado Comunità montana dell'Alto e Medio Metauro Urbania Cagli Serra Sant'Abbondio AVVISI Si conferma che entro il mese di ottobre primi di novembre si svolgerà un ulteriore incontro di formazione e altri due sono previsti prima della fine dell’anno, al fine di completare le giornate di aggiornamento e formazione dell’anno 2010. Per chi non avesse provveduto, si sollecita l’invio della documentazione necessaria per la preparazione del referto di gestione anno 2009. Avv. Raffaello Tomasetti Resp.Ufficio Unico Controlli Interni L’Ufficio Unico Associato Controlli Interni rimane a disposizione per ogni quesito, suggerimento e/o chiarimento. ([email protected] ) - ([email protected] ). Documenti utili sono scaricabili direttamente sul sito http://uu-controlli-interni.spaces.live.com / . SCADENZIARIO – INDICI – APPUNTAMENTI E NOTIZIE IN BREVE A1 ADEMPIMENTI FISCALI – SCADENZE SABATO 16 OTTOBRE 2010 (AL PRIMO GIORNO LAVORATIVO UTILE slitta a Lunedì18/10/2010) ENTI PUBBLICI Versamento ritenute -Ultimo giorno per versare le ritenute operate nel mese precedente da parte degli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 720/84. UFFICIO UNICO ASSOCIATO CONTROLLI INTERNI N E W S L E T T E R N. 18

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CLICCA PER VISITARE GLI ENTI ASSOCIATI

Acqualagna Cantiano Lunano Petriano Sassocorvaro

Apecchio Carpegna Mercatello sul Metauro Piandimeleto Serrungarina

Belforte all'Isauro

Fermignano Novafeltria Piobbico Urbania

Borgo Pace

Frontino Peglio

Sant'Angelo in Vado Comunità montana dell'Alto e Medio Metauro Urbania

Cagli Serra Sant'Abbondio

AVVISI Si conferma che entro il mese di ottobre primi di novembre si svolgerà un ulteriore incontro di

formazione e altri due sono previsti prima della fine dell’anno, al fine di completare le giornate di aggiornamento e formazione dell’anno 2010. Per chi non avesse provveduto, si sollecita l’invio della documentazione necessaria per la preparazione del referto di gestione anno 2009.

Avv. Raffaello TomasettiResp.Ufficio Unico Controlli Interni

L’Ufficio Unico Associato Controlli Interni rimane a disposizione per ogni quesito, suggerimento e/o chiarimento. ([email protected]) - ([email protected]). Documenti utili sono scaricabili direttamente sul sito http://uu-controlli-interni.spaces.live.com /.

SCADENZIARIO – INDICI – APPUNTAMENTI E NOTIZIE IN BREVE

A1 ADEMPIMENTI FISCALI – SCADENZE

SABATO 16 OTTOBRE 2010 (AL PRIMO GIORNO LAVORATIVO UTILE slitta a Lunedì18/10/2010)

ENTI PUBBLICIVersamento ritenute-Ultimo giorno per versare le ritenute operate nel mese precedente da parte degli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 720/84. Riferimenti normativiLegge 720/84

IMPOSTE NON PAGATE ENTRO IL 16 SETTEMBRE Ravvedimento Scade il termine per i contribuenti che intendono fruire del ravvedimento “breve”, cioè entro i 30 giorni dalla scadenza, per sanare gli omessi versamenti in scadenza al 16 settembre 2010. Riferimenti normativiDlgs 472/97 IRAPAcconto mensile delle amministrazioni dello Stato

UFFICIO UNICO ASSOCIATO CONTROLLI INTERNI

N E W S L E T T E R N. 18 Ottobre 2010

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Gli organi e le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici (D. Lgs. 446/97) devono versare l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e compensi corrisposti nel mese precedente. Riferimenti normativi Dlgs 446/97 Dm 421/98

IRPEFAcconto addizionale comunale.Trattenuta mese di ottobre. Va eseguita la trattenuta della rata di ottobre dovuta dai titolari di reddito di lavoro dipendente e redditi assimilati.Riferimenti normativiArticoli 17, 18 e 19 del Dlgs 241/97. Articolo 1 del Dlgs 360/98.

ADDIZIONALE. RATA DI OTTOBRE. I datori di lavoro devono versare l’addizionale regionale Irpef trattenuta ai dipendenti in sede di operazioni di conguaglio del mese precedente per effetto delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. Va anche versata la rata dell’addizionale regionale Irpef trattenuta ai dipendenti in sede di operazioni di conguaglio di fine anno.

IVAContribuenti mensili Entro il 16 di ciascun mese il contribuente Iva mensile determina la differenza tra l’Iva esigibile nel mese precedente, risultante dalle operazioni attive registrate o da registrare, e l’Iva detraibile risultante dagli acquisti registrati. Entro lo stesso giorno va versata la differenza. Riferimenti normativi. Articoli 17 e 18 del Dlgs 241/97 - Articolo 1 del Dpr 100/98.

REDDITIAltri. Ritenute Scade il termine per versare con F24 le ritenute operate nel mese precedente su: compensi per la perdita dell’avviamento commerciale, premi e contributi corrisposti dall’Unire e dalla Fise, premi per l’allevamento equino, riscatto assicurazione vita, premi e altre vincite, contributi degli enti pubblici a imprese, redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno.Riferimenti normativi. Articoli 28, 29 e 30 del Dpr 600/73. Articoli 17,18 e 19 del Dlgs 241/97.

LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI. RITENUTE Vanno versate le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nel mese precedente. Riferimenti normativiArticolo 24 del Dpg 600/73 Articoli 17, 18 e 19 del Dlgs 241/97

SOSTITUTI DI IMPOSTA Conguagli fiscali relativi a 730/2010. Scade il termine per i conguagli fiscali relativi al 730/2010 che devono effettuare i sostituti d’imposta sulle somme erogate ai “percepenti – sostituti” a settembre. Riferimenti normativi Articolo 34 del Dlgs 241/97 Articoli da 13 a 20 del Dm 31 maggio 1999, n. 164

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SABATO 30 OTTOBRE 2010 (Slitta a martedì 2 novembre)

LOCAZIONI - IMPOSTA DI REGISTRO-Scade il termine per la registrazione e il pagamento dell’impsota in banca,al concessionario o alla posta, per i contratti di locazione soggetti all’imposta di registro che hanno avuto inizio con il primo ottobre 2010. Scade anche il termine per pagare l’imposta sui rinnovi scaduti a fine settembre. Riferimenti normativi. Articolo 17 del Dpr 131/86 - Dlgs 237/97

SABATO 30 OTTOBRE 2010 (slitta a giovedì 4 novembre)

UNICO 200, IVA 2010, IRAP 2010 PRESENTATI IN VIA TELEMATICARilascio copia al contribuente-Per gli intermediari abilitati che hanno presentato in via telematica, entro il 30 settembre 2010, le dichiarazioni Unico 2010, Iva 2010 o Irap 2010, il 4 novembre è l’ultimo giorno per rilasciare ai loro clienti l’originale della dichiarazione inviata online. Il termine slitta al 4 novembre in quanto la scadenza del 30 settembre è stata “spostata” al 5 ottobre a causa di un guasto tecnico sui servizi telematici delle Entrate.

A2 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

A 2.1

ENTI LOCALI – CERTIFICAZIONI DEL RENDICONTO AL BILANCIO 2009 (G.U. 6 SETTEMBRE 2010 N. 208) Modificati il decreto del ministero dell’Interno del 3 agosto 2010, recante le certificazioni del rendiconto al bilancio per l’esercizio finanziario 2009 delle amministrazioni provinciali, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni. In particolare, tenuto conto che, per quanto riguarda i modelli di certificazione, il ministero ritiene utile indicare chiaramente come – per gli aspetti istruttori dell’omologazione ministeriale del sofware – sia necessaria anche la trasmissione della stampa cartacea del modello di certificazione, dato che gli enti locali sono tenuti a presentare la certificazione in oggetto su supporto sia informatico sia cartaceo, è stato modificato conseguentemente l’articolo 7, comma 3 del Dm 3 agosto 2010.

A 2.2

G.U. n. 213 dell’11/9/2010 Unioni di comuni - Richiesta di contributo erariale per i servizi in forma associata.Il decreto approva i certificati relativi alle spese sostenute per i servizi conferiti in gestione associata per la richiesta di contributo erariale spettante alle unioni di comuni (costituite dal 1° gennaio 2010) per l’anno 2010 per i servizi gestiti in forma associata, da trasmettere al dipartimento per gli Affari interni e territoriali del ministero dell’Interno entro il prossimo 30 settembre.Con tale certificazione le unioni di comuni trasmettono anche la richiesta di contributo statale per ottenere l’attribuzione erariale.

A 2.3

ENTI LOCALI – AFFIDAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI RISCOSSIONEL’Anci (Associazione nazionale comuni italiani) fornisce, con una circolare che sarà trasmessa ai comuni, alcune precisazioni in merito all’affidamento della riscossione delle entrate da parte degli enti locali a decorrere dal 2011, facendo riferimento all’ormai prossima scadenza del regime transitorio di cui all’articolo 3, comma 25 del Dl 203/05, convertito con

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modifiche nella legge 248/05 (CFF 7681), in base al quale tutti gli affidamenti relativi all’attività di riscossione in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento e scadenti prima del 31 dicembre 2010 potevano essere prorogati fino a tale data.

A 2.4

ENTI LOCALI. COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA OLTRE 15 MILA EURO(Risoluzione Agenzia delle Entrate 17 settembre 2010 n. 90/E)Con riferimento all’articolo 1, comma 1 del Dl 78/09, convertito con modificazioni, nella legge 102/09, secondo il quale per l’utilizzo in compensazione dei crediti Iva di importo superiore a 15 mila euro i contribuenti hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge tale credito o, in alternativa, la sottoscrizione della dichiarazione da parte di chi esercita il controllo contabile, l’agenzia delle Entrate precisa che gli enti locali possono far sottoscrivere la propria dichiarazione dall’organo di revisione (collegiale o singolo).Questa certificazione presuppone gli stessi controlli e ha la stessa valenza giuridica del visto di conformità .

A 2.5

ENTI PUBBLICI: F24 DELEGA PER TUTTI I TRIBUTI L’F24 enti pubblici si estende a tutti i tributi. Contributi e premiPronti il vademecum e i codici per il versamento di tutti i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e dei contributi previdenziali e pensionistici dovuti all’Inps e all’Inpdap e dei premi assicurativi in favore dell’Inail. Le risoluzioni 96/E, 97/E, 98/E e 101/E pubblicate ieri spiegano come compilare l’F24 enti pubblici, la delega di pagamento che dovrà essere usata dagli enti e dalle amministrazioni dello Stato che rientrano nel sistema di tesoreria unica per versare, oltre ai tributi erariali amministrati dall’Agenzia, anche i contributi previdenziali e pensionistici dovuti all’Inps e all’Inpdap, nonché i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a favore dell’Inail. Arriva poi una nuova infornata di causali contributo che i datori di lav oro dovranno utilizzare per versare, tramite F24, i contributi per il finanziamento degli Enti bilaterali. Con le risoluzioni nn. 95/E, 99/E, e 100/E sempre di ieri entrano rispettivamente in scena EST1, CIFE ed EBUC.Serviranno a perfezionare le operazioni di riscossione. EST 1 dirotterò il contributi verso l’Ente bilaterale di assistenza sanitaria integrativa per il personale dipendente delle aziende del commercio, del turismo e dei servizi (risoluzione 95/E del 7 ottobre). CIFE riguarda i versamenti a favore dell’Ente bilaterale nazionale Settore privato (risoluzione 99/E del 7 ottobre). EBUC, invece, servirà a “rifornire” l’Ente bilaterale Unci Confsal (risoluzione 100/E del 7 ottobre). Le nuove modalità di versamento, con i relativi codici, spiega una nota delle Entrate, saranno attive dal 2 novembre prossimo. Per i tributi erariali gestiti dall’Agenzia è previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2010 durante il quale sarà possibile continuare a usare il vecchio sistema. La versione aggiornata della nuova modulistica e del software, reso gratuitamente disponibile dall’Agenzia, è stata approvata il 3 giugno scorso con un provvedimento del direttore delle Entrate, in attuazione del percorso di semplificazione amministrativa partito con il primo decreto anticrisi (dl 185/2008), che ha esteso l’uso del modello anche al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali e dei premi assicurativi.

A3 INDICI A.3.1. TASSI – EUROLANDIA

Tasso BCE 1,00%

A.3.2. Tassi – Stati Uniti

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FED 0,25 %A4 NOTIZIE IN BREVE

A 4.1

APPALTI PUBBLICI, DURC USI E DURATADurc senza esclusiva nei lavori privati edili.Durante l’intero periodo di validità trimestrale infatti il documento può essere utilizzato ai fini dell’inizio di più lavori.Durc con esclusiva invece per i lavori pubblici; in questo caso il documento può essere utilizzato solo con specifico riferimento all’appalto.Quanto precisato dal Ministero del Lavoro nella circolare n. 35 dell’8 ottobre 2010 Questi i chiarimentiI PRINCIPALI CHIARIMENTISELEZIONE IN GARE DI APPALTO Il Durc va acquisito per ciascun procedura e ha validità trimestrale rispetto alla specifica procedura.AVANZAMENTO E CHIUSURA LAVORIE’ obbligatorio richiedere un nuovo Durc per ciascun SAI o stato finale lavori riferiti a ogni contratto. Il Durc ha validità trimestrale. APPALTI PER ACQUISTO BENI Il Durc va richiesto anche negli appalti per l’acquisto di beni, servizi e lavori effettuati in economia e ga validità trimestrale con riferimento allo specifico contratto. Nei casi di affidamento diretto. Il Durc ha validità trimestrale in relazione “all’oggetto” e non al contratto.

A 4.2

APPALTI TRACCIABILI, ESONERI PER LE MINI –COMMESSEIl più che legittimo obiettivo di garantire la trasparenza nell’affidamento delle gare pubbliche e di prevenire le infiltrazioni mafiose, da cui prende le mosse il 2piano straordinario contro le mafie” (legge 136/2010), si potrà raggiungere solo con l’introduzione di un sistema di procedure semplici che concentrino i controlli laddove è necessario. Suscita, invece, non poche perplessità la norma contenuta nel piano che introduce la tracciabilità dei flussi finanziari, in quanto la stessa non ava nella direzione della necessaria e auspicata semplificazione delle procedure . Il meccanismo impone per tutti i contratti conclusi dopo il 7 settembre 2010 l’obbligo di aprire conti correnti dedicati alle singole commesse anche in via non esclusiva, e di effettuare con bonifico qualunque pagamento inerente la commessa pubblica. Le preoccupazioni dell’industria hanno riguardato nell’immediato l’ambito di applicazione della norma. La nuova disposizione, infatti, essendo norma che risponde a esigenze di ordine pubblico, non v’è dubbio che si applichi a tutti i contratti di appalti di lavori, servizi e forniture, agli appalti di qualunque importo (inferiori e superiori alla soglia comunitaria), da qualunque ente siano aggiudicati (enti operanti nell’ambito di settori ordinari e settori speciali). La norma ha già creato non pochi problemi operativi e soprattutto riflessi negati sui pagamenti delle commesse pubbliche in un momento economico estremamente critico per il sistema delle imprese. Anche per tali motivazioni Confindustria Anie ha accolto con favore la nota inviata il 9 settembre dal ministero degli interni alle prefetture in cui si chiarisce che la norma si applica ai contratti stipulati dopo il 7 settembre e non a quelli in corso. Ciò ha consentito di chiarire i dubbi sorti all’indomani della pubblicazione della norma per le dichiarazioni dell’Autorità di vigilanza che in un primo momento aveva ritenuto la norma applicabile anche ai contatti in essere. Circostanza questa che aveva avuto quale immediato riflesso negativo il blocco dei pagamenti da parte dei principali committenti operanti nei settori speciali (energia, acqua, gas, trasporti e

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servizi postali) legittimati dai dubbi interpretativi. Confindustria Anie è intervenuta tempestivamente verso la committenza ottenendo lo sblocco dei pagamenti sui contratti in essere, avendo chiarito i dubbi interpretativi legati all’applicazione della norma stessa. Chiariti i dubbi sui contratti in essere, permangono le criticità interpretative relative ai nuovi contratti, ovvero quelli conclusi dopo il 7 settembre. Una di queste è se è necessario aprire un conto corrente dedicato per ogni singola commessa, oppure è sufficiente utilizzare un solo conto corrente per più commesse. Questa seconda possibilità sarebbe l’interpretazione data da Confindustria Anie. In conclusione, riteniamo importante il previsto avvio di un tavolo in cui le diverse parti coinvolte abbiano la possibilità di portare specifici contributi, segnalando problemi interpretativi e applicativi riscontrati, al fine di ottenere una semplificazione della norma, prevedendo, ad esempio degli esoneri per le commesse di ridotto importo, e chiarendo con certezza fino a che punto della filiera è applicabile la tracciabilità finanziaria. Si tratta di chiarimenti e integrazioni urgenti e necessarie a scongiurare l’effetto di paralisi del mercato.

A 4.3

SEMPRE SULLA TRACCIABILITA’ PAGAMENTI ED APPALTI Si studia una via di uscita in tempi brevi per il nodo della tracciabilità finanziaria negli appalti pubblici. Ieri la prima riunione fra le amministrazioni interessate convocata a Palazzo Chigi, non è bastata a individuare una soluzione normativa per fronteggiare il caos che di fatto sta rallentando i pagamenti in molti appalti di lavori, servizi e forniture. Un caos dovuto all’impatto, su un mercato da 70 miliardi l’anno, della legge 136/2010, che dal 7 settembre scorso ha praticamente cancellato dai pagamenti pubblici il contante. E ha imposto in un’unica tappa i versamenti con bonifico a tutta la filiera dell’appalto, lasciando però amministrazioni e operatori senza istruzioni. Si sonda, quindi, la praticabilità di una norma di interpretazione autentica della legge che possa riuscire a scagionare la partenza. Non tanto per i contratti stipulati dopo il 7 settembre, giorno di entrata in vigore.Quanto piuttosto per tutti quelli già firmati e ora in esecuzione. E’ vero che una prima nota informativa del Viminale li avrebbe esclusi, ma questo non è bastato a far ripartire tutti i contratti. Da qui l’ipotesi di una norma interpretativa da inserire in un prossimo decreto legge, che sospenda l’applicazione in attesa di un futuro regolamento. Una soluzione che però non piace a tutti in quanto, di fatto, arretra di nuovo l’asticella dell’applicazione della legge e riapre quindi la spinosa questione della retroattività. Più pacifica, invece , la questione dei subappalti. In questo caso si consolida la tesi già espressa dall’Autorità di vigilanza e condivisa da tutte le altre amministrazioni: il subappalto dovrà seguire sempre la sorte del contratto principale. Quindi è tracciabile solo quando il contratto – madre lo è.

IL QUADRO - SUBAPPALTIAnche ai fini della tracciabilità seguiranno la sorte del contratto principale.

PRIMA PARTE : NOTIZIE GENERALI

DEBITI FUORI BILANCIO: LE SOMME VINCOLATE NON POSSONO ESSERE UTILIZZATE PER ALTRI SCOPISe il bilancio prevede somme su cui grava un vincolo di indisponibilità, qualora tali somme siano utilizzate per altri scopi o siano oggetto di appropriazione indebita da parte di dipendenti dell’ente, l’amministrazione non potrà chiedere il riconoscimento del debito fuori bilancio e sarà obbligata ad adottare le misure idonee a riparare gli squilibri di bilancio. Così si è espressa la Corte dei conti, sezione regionale per la Campania, con il parere n. 153 del 28 settembre 2010.

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L’esame della questione oggetto dell’intervento della Corte rende necessario il richiamo alle norme che regolano il procedimento di spesa nell’ente locale e il riconoscimento dei debiti fuori bilancio. L’acquisizione di beni e servizi da parte degli enti è disciplinata dalle norme della contabilità pubblica che ne cadenzano in maniera precisa la procedura; consiste in una determinazione a contrattare, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa, registrato sul capitolo di Peg e l’attestazione della copertura finanziaria, rilasciata dal responsabile del servizio finanziario. Va successivamente inviata la comunicazione al terzo creditore dell’effettuazione di tali adempimenti, con l’indicazione che la fattura dovrà essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione – ex articolo 191 del Tuel. La violazione degli obblighi previsti comporta il sorgere di una situazione debitoria fuori bilancio derivante dall’acquisizione di beni e servizi, per il caso che qui viene riportato, previsto dalla lett. e) dell’articolo 194 del Tuel, che in quanto norma eccezionale è di stretta interpretazione e non estensibile in via analogica a situazioni similari. Per nozione uniforme il debito fuori bilancio consiste in un’obbligazione a carico dell’ente, assunta in violazione delle norme giuscontabili in quanto la relativa spesa non ha rispettato le disposizioni che prevedono il preventivo impegno di spesa e la copertura finanziaria.Nel parere in oggetto il sindaco del comune di Contursi Terme ha richiesto alla Sezione della Campania di volersi esprimere circa la riconoscibilità o meno di debiti fuori bilancio conseguenti alla sottrazione illecita da parte del responsabile finanziario delle somme destinate alla realizzazione di un’opera pubblica. Il dipendente ha sottratto la somma, proveniente da un mutuo, tramite mandati palesemente irregolari, esponendo l’ente alla rivalsa delle ditte, dei tecnici e degli privati espropriati. In sindaco chiede se è possibile riconoscere come debito fuori bilancio le somme non più disponibili, dovute per le opere pubbliche, ergo accendere un mutuo per saldare i creditori insoddisfatti a causa dell’ammanco di cassa subito. Per la Corte dei conti il debito è stato assunto in maniera rituale in bilancio e pertanto la mancanza, sopravvenuta, di copertura finanziaria è stata accerta in sede di ordinazione della spesa: di conseguenza non può rilevare ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio ma soltanto ai fini dell’inadempimento. Ciò in quanto il contratto stipulato da una pubblica amministrazione diviene obbligatorio, per la stessa, allorquando siano intervenute tutte le condizioni cui è subordinata l’efficacia tipica del contratto, determinando un vincolo di indisponibilità delle somme in bilancio per finalità diverse da quelle dell’adempimento.Nell’ipotesi, come la fattispecie concreta, nella quale le somme sono state oggetto di appropriazione indebita da parte di un dipendente, l’ente locale è tenuto ad adottare le misure necessarie per ripristinare l’equilibrio di bilancio con risorse adeguate per soddisfare i creditori. Non può adottare, al contrario, gli strumenti previsti dall’articolo 194 del Tuel in quanto l’eventuale riconoscimento del debito fuori bilancio avrebbe l’effetto distorto di escludere la responsabilità amministrativa – contabile del funzionario infedele. La Corte dei conti ritiene, infine che le varie fasi contabili, nel quale si articola la procedura di spesa non presentano, nel caso in esame, quei vizi tipici che fanno ritenere che il rapporto obbligatorio intercorra, ai fini della controprestazione, tra il privato fornitore e il funzionario che ha consentito la fornitura. Questo in considerazione anche del fatto che in un’eventuale procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, non sarebbe sostenibile la tesi dell’arricchimento dell’ente, vista l’esistenza del nesso di causalità esistente con l’indebita sottrazione delle somme disponibili. Contratti decentrati, margini ridottiLa manovra economica depotenzia la contrattazione decentrata. La previsione contenuta nell’articolo 9, comma 1, della legge 122/2010 limita notevolmente l’oggetto di quanto le amministrazioni, nella veste di datori, e i sindacati possono trattare, nelle materie residue soggette alla relazione della contrattazione.La disposizione, come noto, congela parte delle retribuzioni, disponendo che il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010. Leggendo il comma 1 dell’articolo 9 in combinazione col successivo comma 2 – bis, per effetto del quale sussiste non tanto un tetto

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individuale del salario accessorio, bensì un tetto per ente, si deve ritenere che il concetto di “trattamento ordinariamente spettante” comprenda la parte della retribuzione fissa e continuativa. In altre parole, la contrattazione decentrata non potrà intervenire sulla retribuzione tabellare (ma questa è sempre stata materia riservata alla contrattazione nazionale), né su elementi che accedono in modo irreversibile al trattamento economico, come ad esempio retribuzione individuale di anzianità, effetti di re inquadramenti fissati nel passato dalla contrattazione collettiva, l’indennità di comparto propria della realtà di regioni ed enti locali e la posizione economica acquisita per effetto delle progressioni orizzontali.La manovra, disponendo un generalizzato blocco della contrattazione collettiva, valevole tanto per quella nazionale, quanto per quella decentrata, e congelando le parti fisse e continuative delle retribuzioni dei singoli dipendenti, priva le amministrazioni per il triennio 2011 – 2013 della possibilità di attivare progressioni economiche. Conseguentemente, la contrattazione decentrata, che tipicamente ha come oggetto la destinazione del fondo delle risorse decentrate costituito dall’ente, non potrà occuparsi dell’eventuale destinazione alle progressioni orizzontali. La contrattazione, ancora, viene privata della possibilità di intervenire sulla destinazione del fondo, con riferimento alla previsione contenuta nell’articolo 9, comma 2- bis, della legge 122/2010, ove si stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Nella sostanza si introduce un obbligo discendente direttamente dalla legge di ridurre le risorse decentrate. Pertanto, spetta esclusivamente alle amministrazioni determinare l’ammontare della riduzione nella fase della costituzione delle risorse. Ovviamente, ciò finisce per circoscrivere gli spazi della contrattazione decentrata, la quale, nella sostanza, si limita a concordare la destinazione delle risorse decentrate libere, cioè ancora disponibili, dopo aver computato i valori delle progressioni economiche, dell’indennità di comparto, nonché delle indennità finalizzate a remunerare mansioni particolari o connesse a modalità di erogazione dei servizi (rischio, turno, reperibilità, disagio, maneggio valori, particolari responsabilità). Questa parte ancora disponibile, per altro, riguarda le sole risorse stabili, quelle sulle quali è possibile una reale contrattazione. Infatti, le risorse variabili sono per loro natura già destinate dal contratto, ad esempio a incentivare progettisti, avvocati, gli uffici tributi per il recupero Ici, oppure al premio per i risultati individuali.Alla contrattazione, comunque, resta certamente la competenza a destinare, annualmente, le risorse ancora disponibili. Da questo punto di vista, il ruolo della contrattazione non risulta cancellato, ma solo ridimensionato dai nuovi vincoli imposti dalla legge. Ancora, la contrattazione decentrata deve provvedere all’adeguamento dei contratti decentrati stipulati prima dell’entra in vigore del dlgs 150/2009 ai contenuti della riforma - Brunetta. Questo disposto, infatti, dall’articolo 65 del dlgs 150/2009 è un vero e proprio obbligo e non una semplice facoltà. La legge ha lasciato alle parti la possibilità di adeguare gradualmente le clausole incompatibili con la riforma, dando ben due anni di tempo agli enti locali. Ma , le clausole non adeguate non possono considerarsi applicabili. Prima di attuarle occorre attivare la contrattazione che ha l’obbligo di eliminare gli elementi di contrasto, per sbloccarne così l’attualità.

SECONDA PARTE : GIURISPRUDENZA

Corte Costituzionale, Sentenza n. 293/2010Espropri irregolari senza sanatoriaI titolari di beni potrebbero rivolgersi al Giudice per chiedere la restituzione. Indipendentemente sia da ogni considerazione relativa al fatto che ciò non era contemplato nei principi e criteri direttivi di cui al più volte citato articolo 7 della legge 50/99, sia dal legittimo dubbio quanto alla idoneità della scelta realizzata con la norma di garantire il rispetto dei principi della Cedu, che in questa sede non è possibile sciogliere, quella prefigurata

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costituisce soltanto una delle molteplici soluzioni possibili. Il legislatore avrebbe potuto conseguire tale obiettivo e disciplinare in modi diversi la materia, e anche espungere la possibilità di acquisto connesso esclusivamente a fatti occupatori, garantendo la restituzione del bene al privato, in analogia con altri ordinamenti europei.

Corte di Cassazione – Sentenza n. 17381 del 23 Luglio 2010Rifiuti, la tassa è dovuta anche dalle aziende che smaltiscono in privatoLa Tarsu, configurandosi come un tributo, è dovuta dal contribuente, anche se il servizio di smaltimento rifiuti è effettuato dal privato senza la partecipazione dell’ente impositore. Questa è la massima ricavabile dalla recente presa di posizione della Corte di Cassazione (sentenza n. 17381 del 23/7/2010), la quale si è pronunciata favorevolmente a seguito di un ricorso del comune di Milano avverso la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva dato ragione ad un istituto di credito che nello svolgimento della sua attività, producendo rifiuti in massima parte cartacei, si avvaleva di un operatore specializzato esterno per lo smaltimento dei rifiuti in argomento. L’argomento di cui alla sentenza in esame ci sembra di particolare interesse in quanto si incentra principalmente sulla natura della Tariffa di smaltimento dei rifiuti, di cui peraltro abbiamo già trattato nel passato. Ma andiamo per ordine: la Commissione regionale aveva statuito che la Tarsu “è sinallagmaticamente collegata al costo di un servizio e che, nel caso di specie, la Banca non usufruisce del servizio di smaltimento dei propri rifiuti, al quale provvede in proprio per il tramite di società autorizzata, sottraendosi così alla privativa comunale”. Questa impostazione sostenuta dalla difesa della banca era provata sia attraverso i supporti forniti sia per le argomentazioni di sostegno condividendo così la tesi della Banca appellante che distingueva i formulari di identificazione rifiuto, relativi ai rifiuti speciali assimilati avviati al recupero, che legittimavano la richiesta di rimborso parziale dell’imposta iscritti a ruolo, misura corrispondente a quella della superficie produttrice degli stessi rifiuti. Il comune nel ricorso per Cassazione ha sostenuto, attraverso distinti motivi di doglianza che a suo dire, sarebbe errata la concezione del rapporto Tarsu come rapporto sinallagmatico, con la conseguenza che, se, come nel caso controverso, il servizio non sia stato reso, la tassa non potrebbe essere pretesa.Infatti, il dlgs 15/1171993, n. 57, art. 62 nel prevedere che la pura e semplice detenzione, o disponibilità, di area nel territorio comunale, quale vera e propria presunzione legale, salvo per alcuni casi di esclusione, imponeva e impone il pagamento della tassa, che si usufruisca o meno del servizio, esclude in modo evidente la natura sinallagmatica del rapporto fra comune e utente, in quanto l’obbligo del pagamento solo a fronte della prestazione, in materia risulta esclusa normativamente. L’impostazione teorica del comune è stata condivisa con convinzione dai giudici della Cassazione. In particolare i giudici affermano che “infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, poiché la Tarsu, ai sensi del dlgs 15/11/1993, n. 507, art. 62, comma 1 che costituisce previsione di carattere generale, è dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (a esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni), sia le deroghe alla tassazione indicate nel comma 2 del medesimo art. 62, sia le riduzioni delle superfici e tariffarie stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione”. Il riconoscimento della sinallagmaticità al rapporto relativo alla Tarsu è stato negato dall’ordinanza delle sezioni unite della Corte di cassazione 11/2/2008, n. 3151, secondo la quale rientrano “nel sistema fiscale anche quelle entrate pubbliche che si possono con termine moderno denominare tasse di scopo che cioè mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l’onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l’esigenza per la mano pubblica di provvedere.

Consiglio di Stato, sentenza n. 5566/2010

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Il servizio si affida in concessionePer individuare la disciplina da applicare in sede di gara occorre stabilire se l’attività di riscossione delle entrate è un “appalto” o una “concessione”.Nel primo caso sarebbe integralmente applicabile il codice sui contratti (Dlgs 163/06); nel secondo si dovrebbe fare riferimento ai principi generali sui contratti pubblici, come prescrive l’articolo 30 del Dlgs 163/06. Sulla questione si è espresso il Consiglio di stato (sentenza 5566/2010), affermando che la riscossione delle entrate rientra nelle attività per le quali la normativa individua la “concessione “ come strumento di affidamento ai singoli gestori. L’orientamento consolidato, trova supporto in diversi riferimenti normativi, tra cui il Dlgs 112/99, che parla di “affidamento in concessione del servizio di riscossione “, e il Dl 93/08, che definisce “concessione” il servizio di accertamento e riscossione dell’Ici. Va pertanto applicato l’articolo 30 del Dlgs 163/06, che esclude l’applicabilità del codice dei contratti pubblici alle concessioni di servizi, ma impone comunque il rispetto dei principi generali, prevedendo una gara informale a cui invitare almeno cinque concorrenti e con predeterminazione dei criteri selettivi. Occorre tuttavia considerare che alcune disposizioni del codice sugli appalti sono espressione di principi generali, applicabili anche alle concessioni: tra questi, l’articolo 83 relativo alla definizione dei criteri di valutazione delle offerte (Tar Toscana, 1710/08). In sostanza, non vi è una trasposizione integrale della disciplina degli appalti, ma solo una applicazione dei principi generali, in particolare di quelli di trasparenza; pertanto, si deve valutare se siano stati rispettati i principi desumibili dalla normativa sugli appalti (Tar Lazio 7715/08).Si discute, inoltre, se l’attività di riscossione delle entrate è riconducibile alla categoria dei servizi pubblici locali: la giurisprudenza amministrativa si è più volte espressa in senso favorevole (Consiglio di Stato 3672/05 e 236/06 Tar Catania 621/2010), contrariamente a quanto affermato dall’Antitrust con tre pareri del 2009. L’articolo 52 del Dlgs 446/97 è chiaro nel rinviare – per quanto concerne le procedure di affidamento – alla disciplina sui servizi pubblici locali. Sorge allora un problema di compatibilità tra articolo 23 – bis del Dl 112 /08 e articolo 52 del Dlgs 446/97, che individua quattro moduli organizzativi del servizio non coincidenti con quelli previsti dal 23 – bis. In particolare, l’ente può costituire una società in house solo se non è possibile esperire la via ordinaria, e quindi in casi eccezionali. Difficile ragionare in termini di rapporto tra norma speciale e generale, poiché le disposizioni del 23 – bis “prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili”. Da verificare, infine, l’applicabilità delDlgs 53/2010, attuativo della direttiva ricorsi: in caso di risposta positiva la procedura diventerebbe più lunga e complessa per via di diversi adempimenti oltre allo “stand stile period” che impone di attendere 35 giorni dall’aggiudicazione per firmare il contratto. A rigore non dovrebbe essere applicabile, ma bisognerebbe chiedersi quali principi della direttiva sono incomprimibili alla luce del Trattato Ue.

TERZA PARTE : APPROFONDIMENTI

Commissione Tributaria Regionale Piemonte, Sentenza n. 55/28/2010Pa si trattamento sull’aliquota ICI alla casa agevolataLe abitazioni dei soci di cooperative a proprietà indivisa e gli alloggi regolarmente assegnati dalle aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ex Iacp) devono avere lo stesso trattamento Ici in quanto entrambe le fattispecie sono disciplinate dalla medesima disposizione di legge. Quindi l’eventuale delibera comunale che ai fini agevolativi tratta in modo differenziato le due fattispecie, va disapplicata dal giudice tributario per illegittimità. Queste le conclusioni della Ctr Piemonte, sentenza 55/28/10 che ha accolto l’appello dell’Agenzia territoriale per la casa (Atc) ricorrente. Il comune competente richiedeva alla contribuente il pagamento di una cospicua somma per il 2004 per aver determinato l’imposta con riferimento all’aliquota ridotta (4 per mille) anziché a quella ordinaria (7 per mille). Seguiva ricorso alla Ctp competente. Secondo la contribuente,

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l’avviso era illegittimo, in particolare, per illogica e irrazionale applicazione della disciplina dell’Ici (articolo 8, comma 4) Dlgs 504/92), in virtù di una norma regolamentare illegittima (articolo 6 del regolamento Ici). Difatti, ha argomentato la ricorrente, il comune non poteva da un lato considerare “abitazioni principali” sia le abitazioni dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa che gli alloggi regolarmente assegnati dall’Atc, dall’altro prevedere per questi alloggi soltanto l’applicazione della detrazione d’imposta.A parere del comune, invece, il proprio operato era legittimo, dato che il comma 4 dell’articolo 8 del decreto Ici, nell’equiparare il trattamento agevolato per tutte le unità immobiliari abitative ivi contemplate, si riferisce solamente alle riduzioni e detrazioni d’imposta, con esclusione quindi della minore aliquota. La Ctp dava ragione all’ufficio, ritenendo che la formulazione della norma regolamentare si raccordasse con il contenuto della norma primaria. La sentenza veniva impugnata, in particolare per la mancata applicazione dell’aliquota di favore. Con tale motivo l’appellante ha insistito sull’illegittimità della norma sub – primaria e quindi sulla sua disapplicazione da parte del giudice tributario, ai sensi dell’articolo 7, comma 5 del Dlgs 546/92 E la Ctr dava ragione al contribuente. Il Collegio, infatti, ha ritenuto che il comune non potesse differenziare il trattamento Ici fra le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa rispetto a quelle possedute dall’Atc, nel senso che ha applicato l’aliquota ridotta alle prime e l’aliquota ordinaria alle secondo, ferma restando la detrazione d’imposta (minima) in pari misura.Anzi, conclude la Ctr, sarebbe dovuto accadere l’inverso, ossia il comune avrebbe dovuto disporre un trattamento più favorevole alle unità immobiliari di edilizia sovvenzionata (in ragione della minima capacità contributiva dei beneficiari) e meno favorevole alle unità immobiliari di edilizia convenzionata – agevolata (in ragione della maggiore capacità contributiva dei beneficiari). Note sulla manovra finanziaria dell’Osservatorio Enti Locali. Settembre 2010

OSSERVATORIO ENTI LOCALILa Manovra Correttiva per gli enti locali, il Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 176 del 30 luglio 2010) della Legge di conversione n. 122 del 30 luglio 2010 si è chiuso l’iter legislativo della manovra correttiva da circa 25 miliardi di euro contenente misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.Con le modifiche apportate dalla Legge di conversione, entrano dunque in vigore, le disposizioni contenute nel Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, sulle quali tanto si è letto e discusso nei primi mesi di quest’estate.La manovra, fortemente voluta dal Governo, ha come obiettivo per il biennio 2011 – 2012 la riduzione del rapporto Deficit/Pil dall’attuale valore del 5%, al 2,7% come richiesto dai patti sottoscritti in ambito comunitario.

Gli interventi, previsti per raggiungere tale obiettivo, sono riconducibili alle seguenti tipologie:

contenimento dei livelli di spesa della pubblica amministrazione;

riduzione dei costi per il pubblico impiego, invalidità, previdenza e sanità;

nuove entrate non di natura fiscale;

contrasto all’evasione fiscale e contributiva;

misure per favorire lo sviluppo economico.

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Con i sui 63 articoli la manovra agisce sulle due grandezze del rapporto Deficit/Pil, prevedendo tagli alla spesa pubblica (anche attraverso la riduzione delle inefficienze) ed incrementi delle entrate.L’aumento delle entrate è perseguito lasciando inalterata l’attuale pressione fiscale e prevedendo: (i) misure tese a favorire lo sviluppo economico delle aree sottosviluppate e (ii) l’inasprimento della lotta all’evasione fiscale.Nell’architettura complessiva della manovra, un ruolo di rilievo è ricoperto dagli enti locali, molteplici sono, infatti, le disposizioni che si rivolgono a Comuni, Province e agli altri enti territoriali, con lo scopo di disciplinare i seguenti aspetti:

realizzazione di economie negli organi di governo e negli apparati politici;

riduzione dei costi degli apparati amministrativi;

modifiche al Patto di Stabilità interno;

partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento tributario e ai Consigli tributari;semplificazione delle procedure amministrative e altre misure relative agli enti locali.

Gli interventi elencati sono illustrati in dettaglio nei paragrafi che seguono.

Economie negli organi di governo e negli apparati politici

L’articolo 5 del D.L. 78/2010 contiene disposizioni relative alla riduzione dei costi degli apparati politici e amministrativi di istituzioni, enti e organi della Pubblica Amministrazione. I tagli sono relativi ai compensi, agli emolumenti e ai rimborsi spese percepiti dai titolari di cariche elettive e dai membri degli organi collegiali. Il comma 5 dell’art. 5 stabilisce per i titolari di cariche elettive, che lo svolgimento degli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni, inclusa la partecipazione agli organi collegiali, può dare luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; inoltre, eventuali gettoni di presenza corrisposti ai membri degli organi collegiali non potranno superare l’importo di 30 euro.

Nei successivi commi (dal 6 all’11) dell’art. 5 è emendata la disciplina delle indennità e dei rimborsi percepiti dai consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali. In base al nuovo dettato dell’art. 82 del Testo unico degli enti locali, ai consiglieri comunali, provinciali e ai consiglieri delle circoscrizioni delle città metropolitane è riconosciuto un gettone di presenza per la partecipazione ai consigli e alle commissioni. Per tali retribuzioni l’ammontare complessivo mensile riconosciuto a ciascun consigliere non può superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente.L’indennità dei sindaci, dei presidenti provinciali e circoscrizionali, sulla base della quale è calcolata l’indennità dei consiglieri, è fissata con decreto del Ministro dell’Interno. In merito, la manovra stabilisce che il decreto del Ministero dovrà prevedere1, nei prossimi tre anni, delle riduzioni percentuali sulle indennità già determinate, rispettivamente del:

3% per i Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le Province con popolazione fino a 50.000 abitanti;7% per i Comuni con popolazione compresa tra i 15.001 e i 250.000 abitanti e per le

Province con popolazione tra i 50.001 e un milione di abitanti;

10% per i Comuni con più di 250.000 abitanti e le Province con più di un milione di abitanti.

Nessuna indennità è prevista per i consiglieri circoscrizionali (ad eccezione di quelli delleCittà metropolitane) delle Comunità montane, delle Unioni di comuni e delle forme associative tra enti locali.

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Inoltre, per tutti gli amministratori locali è eliminata l’indennità di missione per la partecipazione a organi e commissioni connessa all’esercizio delle proprie funzioni.I tagli ai costi degli organi direttivi e politici degli enti locali si abbattono anche sulle spese di viaggio. Il comma 9 dell’art. 5 del Decreto dispone l’eliminazione del rimborso forfettario omnicomprensivo, pertanto, le uniche spese di viaggio che potranno essere rimborsate saranno quelle effettivamente sostenute.In ultimo, la manovra stabilisce che chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può percepire più di un’indennità di funzione, a sua scelta.

Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

Importanti misure di contenimento della spesa degli apparati amministrativi della pubblica amministrazione sono stabilite all’art 6 del D.L. 78/2010.Gli interventi si concentrano su due aspetti: (i) riduzione dei costi degli organi amministrativi e di controllo di pubbliche amministrazioni, enti locali e società pubbliche; (ii) previsione di limiti alla spesa per specifiche categorie di costi.A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 30 aprile 2013 le indennità, i compensi, le retribuzioni e le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle amministrazioni pubbliche (e quindi anche gli enti locali) ai componenti degli organi di indirizzo (consiglieri di amministrazione) e controllo (sindaci) ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono ridotti del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.Anche per gli enti che a vario titolo ricevono contributi dalle finanze pubbliche è stabilita una sostanziale riduzione delle somme erogate ai componenti degli organi collegiali. Al comma 2 dell’art. 6 è stabilito che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (31 maggio2010) la partecipazione agli organi collegiali, nonché la titolarità di tali cariche è onorifica; essa può dar luogo al solo rimborso delle spese sostenute e nell’ipotesi in cui siano stati già previsti dei gettoni di presenza per la partecipazione a tali organi collegiali, questi non possono superare l'importo di 30 euro per seduta.La disposizione in oggetto si indirizza a tutti quei soggetti (società, consorzi, associazioni, enti pubblici economici e non economici) che a vario titolo ricevono contributi dalla pubblica amministrazione. Ai consiglieri di amministrazione e ai sindaci di tali enti e società è prevista dunque esclusivamente la corresponsione dei rimborsi forfettari e dei gettoni di presenza. L’eventuale violazione di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 6 determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti interessati sono nulli.

Gli enti privati che non dovessero provvedere ad adeguare i propri statuti alle previsioni dell’art. 6 secondo comma non potranno più riceve contributi o utilità di altro genere2 a carico delle pubbliche finanze.Sempre in tema di razionalizzazione delle spese di funzionamento degli organi amministrativi e di controllo, il comma 5 dell’art. 6 stabilisce che tutti gli enti e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, devono provvedere ad adeguare i propri statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo al 31/05/2010, gli organi di amministrazione, quelli di controllo (ove non già costituiti in forma monocratica) e il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. Il mancato adeguamento degli statuti alle prescrizioni illustrate determina la responsabilità erariale e gli atti adottati da tali organi sono nulli.La manovra prevede limitazioni anche sui trasferimenti effettuati da enti pubblici nei confronti di società partecipate. A partire dal gennaio 2011 le amministrazioni pubbliche non possono effettuare aumenti di capitale3, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore di società partecipate non quotate che per tre esercizi consecutivi abbiano registrato perdite di esercizio, ovvero, abbiano utilizzato riserve

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disponibili per il ripiano delle perdite anche infrannuali.Eventuali trasferimenti straordinari, effettuati in deroga alle diposizioni contenute nell’art. 6, devono essere finalizzati a consentire la continuità nell’erogazione dei servizi di pubblico interesse e devono essere autorizzati con decreto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri previa richiesta dell’amministrazione interessata e su proposta del Ministero dell’Economia e dei Ministeri interessati.Il contenimento dei costi di gestione e di quelli amministrativi rappresenta una componente di primaria rilevanza nell’assetto della manovra; l’art. 6 dispone, in modo puntuale, una serie di limiti relativi a specifiche voci di spesa. Le limitazioni, che inizieranno a decorrere a partire dal 2011, riguardano le seguenti tipologie di spesa:

la spesa annua per studi e incarichi di consulenza non potrà essere superiore al 20% di quella sostenute nel 2009 (comma 7);le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza non potranno superare il 20% delle spese sostenute nel 2009 (comma 8);le spese per sponsorizzazioni non potranno più essere sostenute (comma 9);le spese per missioni4, anche all’estero, non potranno superare il 50% della spesa sostenute nel 2009 (comma 12);la spesa per attività di formazione non dovrà superare il 50% di quella sostenuta nel 2009; inoltre le amministrazioni pubbliche sono invitate a svolgere la propria attività di formazione prioritariamente tramite la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, oppure attraverso propri organismi di formazione (comma 13);le spese per acquisto, manutenzione, noleggio di autovetture, nonché le spese per acquisto di buoni taxi non potranno superare l’80% della spesa sostenuta nel 2009, eventuali deroghe sono concesse esclusivamente per effetto dei contratti pluriennali già in essere.

Tra le misure di contenimento dei costi di gestione delle pubbliche amministrazioni si segnalano le riduzioni previste per le spese del personale e disciplinate all’art 9 del Decreto. In base a tale articolo, il trattamento economico di ciascun dipendente pubblico, per gli anni2011, 2012 e 2013, non potrà superare il trattamento spettante per l’anno 2010. Inoltre dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici dei singoli dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, subiranno delle riduzioni in base alle seguenti percentuali:

5% per la parte che eccede i 90.000 euro e fino a 150.000 euro;

10% per la parte che eccede i 150.000 euro.

Le riduzioni non dovranno comunque determinare la corresponsione di trattamenti economici complessivi inferiori a 90.000 euro lordi.I limiti alla crescita della spesa per il personale restano anche nell’ipotesi di conferimento di nuovi incarichi dirigenziali e di rinnovi contrattuali. Ai titolari di incarichi dirigenziali non possono essere stabiliti compensi in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare. Per i rinnovi contrattuali del personale dipendente relativi al biennio2008 – 2009 i miglioramenti economici non possono determinare aumenti retributivi superiori al 3,2%. Per il triennio 2010 – 2012 è inoltre disposto il blocco dei rinnovi contrattuali.Il contenimento dei costi del personale è relativo anche alle spese per assunzioni a tempo indeterminato che nell’anno 2011 dovranno essere ridotte del 50% rispetto alla spesa sostenuta nel 2009.Alle disposizioni previste per i dipendenti pubblici dovranno attenersi anche le società non

quotate controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche.

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1 Sono esclusi i Comuni con meno di 1.000 abitanti2 Gli enti privati inadempienti possono ricevere esclusivamente i contributi derivanti dalla devoluzione del 5 per mille del gettito IRPEF.3 Salvo il verificarsi delle ipotesi previste dall’art.2447 cc4 Sono escluse le spese per missioni internazionali di pace e quelle strettamente connesse ad accordi internazionali indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari e comunque per un ammontare non superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009

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Modifiche al Patto di Stabilità Interno

Come anticipato in precedenza, una componente rilevante dei tagli alla spesa pubblica è rappresentata dalla riduzione dei trasferimenti effettuati dallo Stato agli enti territoriali.La riduzione dei trasferimenti coinvolge Regioni (sia a statuto ordinario che speciale), Province e Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti ed è relativa al triennio 2011 –2013.

L’art 14 del Decreto 78/2010 stabilisce per le Province una riduzione di trasferimenti pari a300 milioni di euro per l’anno 2011 e di 500 milioni di euro per gli anni 2012 e 2013. La riduzione per i Comuni è invece pari a complessivi 1.500 milioni per l’anno 2011 e di 2.500 milioni per gli anni 2012 e 2013.Ai tagli dei trasferimenti è associato l’irrigidimento del meccanismo sanzionatorio del Patto di Stabilità interno. Il comma 3 dell’art.14, lasciando inalterate tutte le altre sanzioni5, stabilisce per gli enti locali inadempienti per l’anno 2010, la riduzione dei trasferimenti dell’anno successivo in misura pari alla differenza tra il risultato conseguito e l’obiettivo fissato. In precedenza la norma prevedeva per gli enti inadempienti, una riduzione fino ad un massimo del 5% del trasferimento spettante, ora tale limite è eliminato.Per tutti gli enti sottoposti al Patto di Stabilità interno resta confermato l’obbligo di ridurre la spesa per il personale già sancito con la Legge Finanziaria 20076. Gli enti che non dovessero rispettare tale obbligo di riduzione della spesa per il personale non potranno effettuare assunzioni di qualunque tipo.Per tutti gli enti locali, sottoposti o meno al Patto di Stabilità interno, è, infine, stabilito il divieto di effettuare assunzioni, se il costo del personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti. Gli enti al disotto della soglia del 40% possono effettuare assunzioni ma solo nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente.

Partecipazione dei Comuni nell’attività di accertamento tributario e istituzione deiConsigli Tributari

Tra le misure introdotte dal Decreto 78/2010, di sicuro interesse sono le disposizione relative al coinvolgimento dei Comuni nell’attività di accertamento tributario e contributivo. I Comuni partecipano all’attività di accertamento attraverso un continuo confronto e scambio, conl’Agenzia dell’Entrate, la Guardia di Finanza, e l’INPS, di tutte quelle informazioni in propriopossesso che siano utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.A tale fine, nel decreto è disposta, per i Comuni che non vi abbiano ancora provveduto, la costituzione del Consiglio tributario entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto. I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che non vi abbiano ancora provveduto, sono tenuti a riunirsi in consorzio per l’istituzione del Consiglio tributario.Al fine di garantire un maggiore coinvolgimento e partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento è stabilito che una quota pari al 33% delle maggiori somme relative ai tributi statali e delle sanzioni riscosse a titolo definitivo grazie al contributo del Comune, siano riconosciute al Comune stesso che ha contribuito all’accertamento.Anche le disposizioni contenute nell’art. 19 del Decreto 78/2010 sono finalizzate all’inasprimento della lotta all’evasione fiscale, nella misura in cui disciplinano la costituzione della Anagrafe Immobiliare Integrata gestita dall’Agenzia del Territorio e le modalità di accesso ai dati in essa contenuti da parte dei Comuni.

5 Le sanzioni per gli enti locali inadempienti, previste nel Patto di Stabilità interno oltre alla riduzione dei trasferimenti sono individuate in: (i) limiti negli impegni di spesa correnti, (ii) impossibilità di ricorso all’indebitamento per finanziare gli investimenti.6 All’articolo 1 comma 557 legge 27 dicembre 2006 n. 296

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L’Anagrafe Immobiliare Integrata attesta, a fini fiscali, lo stato dell’integrazione delle banche dati disponibili presso l’Agenzia del Territorio per ciascun immobile, individuandone il soggetto titolare dei diritti reali.I Comuni avranno accesso gratuito ai dati contenuti nell’Anagrafe Immobiliare Integrata sulla base di un sistema di regole emanate con uno o più decreti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Semplificazione delle procedure amministrative e altre disposizioni per gli enti locali

Nella tabella di seguito riportata sono indicati gli altri interventi previsti dal Decreto Legge78/2010 che determinano effetti per gli enti locali. Si rimanda alla lettura degli articoli del

Decreto per un approfondimento sui contenuti di dettaglio di tali disposizioni.

Tabella 1 – Misure per la semplificazione delle procedure amministrative, per lo sviluppo economico e altre disposizioni per gli enti locali

Art Comma Tipologia di intervento

7 31-ter

Soppressione dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali. Il Ministero dell’interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia e lerisorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo cassa, sono trasferite al Ministero medesimo.

14 25 - 27Obbligo dell’esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni per gli enti titolari, così come individuate dall’art 21 comma 3 della Legge 5 maggio 2009 n. 42 (legge sul FederalismoFiscale).

14 28 – 31Obbligo dell’esercizio in forma associata delle funzioni fondamenta di cui alla Legge n.42del 2009 per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

14 32Divieto per i Comuni con meno di 30.000 abitanti di costituire società e obbligo di cedere o mettere in liquidazione le società già costituite. La costituzione di una società o ilmantenimento della partecipazione è possibile solo se la società è costituita tra più Comuni con partecipazioni paritarie e con una popolazione complessiva superiore a 30.000 abitanti.

14 32Obbligo per i Comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti di detenere partecipazioni in una sola società.

14 33

Indicazione della natura non tributaria della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cuiall’art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.156. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente all’entrata in vigore del Decreto 78/2010, rientrano nella giurisdizione dall’autorità giudiziaria ordinaria.

Ufficio unico associato controlli interniN E W S L E T T E R N. 17 Settembre 2010

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43 1 – 2

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere istituite nel Meridioned’Italia zone a burocrazia zero. In tali zone le nuove iniziative produttive avviate successivamente all’entrata in vigore del Decreto beneficiano di semplificazioni amministrative. I procedimenti amministrativi di qualsiasi natura (ad esclusione di quelli tributari, di pubblica sicurezza e di incolumità pubblica) sono adottati da un Commissario di Governo previa apposite conferenze di servizi. I procedimenti amministrativi si intendono comunque positivamente conclusi trascorsi 30 giorni dall’avvio del procedimento.

49 4-bis e 4-ter

Istituzione della Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) in sostituzione dellaDichiarazione di Inizio Attività (DIA). Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta, comprese le domande di iscrizione agli albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito da una segnalazione dell’interessato. L’attività oggetto di segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.Eventuali provvedimenti di divieto di prosecuzione e di rimozione degli effetti dannosi dell’attività possono essere adottati dalle amministrazioni competenti entro 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione.

QUARTA PARTE : QUESITI

FABBRICATO RURALE DA CENSIRESono venuto a conoscenza che un mio fabbricato rurale è stato incluso nell’elenco di quelli da censire nel catasto fabbricati urbani. Entro quale termine devo provvedere a detto adempimento?

RispostaL’art. 26 bis, comma 1 del dl 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008, ha portato a 7 mesi, rispetto ai primi previsti 90 giorni, il termine, per i titolari di diritti reali su fabbricati rurali, per provvedere alla loro iscrizione nel Nceu. Detto termine decorre dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale da parte dell’Agenzia del territorio dell’elenco degli immobili al catasto terreni per il quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali ovvero non dichiarati in catasto. L’adempimento consiste nella denuncia di accertamento di nuovo fabbricato al catasto edilizio urbano, da presentare con la procedura Docfa.

FABBRICATI RURALII fabbricati rurali, anche se non iscritti al catasto edilizio urbano, sono soggetti all’ICI?

RispostaLa Corte di cassazione con le sentenze del 15 settembre 2008, n. 23596 e del 10 giugno 2008, n.15321 ha puntualizzato che l’iscrizione nel catasto fabbricati e l’attribuzione della relativa rendita sono presupposti necessari e sufficienti per assoggettare a Ici il bene. Alla luce di dette sentenze l’Anci Emilia – Romagna con la circolare del 24 settembre 2008, aveva inviato i comuni ad assoggettare a Ici i fabbricati rurali iscritti in catasto con una propria rendita e a emettere avvisi di accertamento. L’Ifel, con la circolare n. 141/DS/SS/FP del 24 novembre 2008, ha affermato che la ruralità, in mancanza di un’espressa disposizione di esenzione, non ha effetto ai fini Ici. Per i fabbricati privi di rendita, i comuni, per l’Ifel, sempre in mancanza di un’espressa disposizione di esenzione, devono procedere utilizzando una rendita catastale determinata in via presuntiva. I comuni, quindi, devono procedere all’accertamento di tutti i fabbricati rurali, anche se non accatastati, e esonerare dall’Ici soltanto quelli esenti. Ufficio unico associato controlli interniN E W S L E T T E R N. 17 Settembre 2010

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RASSEGNA STAMPA (ctrl + clicca sul titolo per vedere gli articoli)

1-ott-2010 Italia Oggi Federalismo, l'aut aut dei comuni

1-ott-2010 Italia Oggi Niente segreti sulle società miste

4-ott-2010

Sole 24 Ore - Norme e Tributi

In campo le linee guida sull'utilizzo delle multe

4-ott-2010 Sole 24 Ore

Manca il regolamento. A sindaci e assessori indennità senza tagli - Restano sulla carta i tagli alle indennità dei politici locali

4-ott-2010

Sole 24 Ore - Norme e Tributi

Appalto mancato: il risarcimento non è automatico

4-ott-2010

Sole 24 Ore - Norme e Tributi

Il servizio si affida in concessione

4-ott-2010

Sole 24 Ore - Norme e Tributi

In arrivo una valanga di controlli da eseguire

5-ott-2010 Italia Oggi La p.a. affida consulenze per 1,43 mld

6-ott-2010 Italia Oggi Federalismo municipale a rischio

6-ott-2010 Sole 24 Ore Scadenze variabili negli uffici

8-ott-2010 Italia Oggi Debiti fuori bilancio, niente trucchi

8-ott-2010 Italia Oggi Dirigenti a contratto collocati nell'angolo

8-ott-2010 Italia Oggi Swap a valore zero? La concorrenza aiuta

8-ott-2010 Italia Oggi Nelle gare nessuno gioca in casa

8-ott-2010 Sole 24 Ore Negli enti pubblici più acquisti online

11-ott-2010 Sole 24 Ore

Il pubblico impiego cambia - Part-time e permessi, statali sotto esame

11-ott-2010 Sole 24 Ore

La riforma incompiuta dei contratti - Il riordino incompiuto dei contratti

11-ott-2010

Sole 24 Ore - Norme e Tributi

Comuni e province a saldo zero

11-ott-2010

Sole 24 Ore - Norme e Tributi

Sui servizi affido diretto limitato

12-ott-2010

Sole 24 Ore Bilanci armonizzati per il federalismo - Bilanci "consolidati" per le regioni

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12-ott-2010 Italia Oggi Province, fisco fai-da-te

12-ott-2010 Sole 24 Ore

Niente finestre mobili per chi matura l'anzianità entro il 2010 - L'anzianità blinda la pensione

12-ott-2010 Italia Oggi Tfr a rate ai dipendenti pubblici

13-ott-2010 Sole 24 Ore In "Gazzetta" i servizi locali liberalizzati

13-ott-2010 Italia Oggi Utility, un anno per le gare

13-ott-2010 Italia Oggi Appalti con il bonifico, ecco come

14-ott-2010 Sole 24 Ore Gare per i servizi locali senza standard comuni

14-ott-2010 Sole 24 Ore Riforma Brunetta solo per i nuovi contratti collettivi

14-ott-2010 Mf Stiano attenti i Comuni nel contabilizzare gli swap

15-ott-2010 Italia Oggi Stretta sui mini-enti

15-ott-2010 Italia Oggi Il taglio dei fondi del salario accessorio vale a 360°

15-ott-2010 Sole 24 Ore Sulle liberalizzazioni la parola agli enti locali

15-ott-2010 Italia Oggi L'Ipdap rivede le sanzioni

SEGRETARI COMUNALI, ARRIVA IL NUOVO CONTRATTO Italia Oggi 14 Ottobre 2010 Di Francesco Cerisano

Firmata l'ipotesi di accordo sul quadriennio normativo 2006-2009 e sul biennio economico 2006-2007 - Per la categoria aumenti medi di 243 euro al mese e l'equiparazione ai dirigenti

Dopo 5 anni di attesa taglia il traguardo il contratto dei segretari comunali e provinciali che porterà nelle tasche della categoria 243,24 euro di aumento mensile per le fasce A e B e 197, 27 euro per la fascia C con decorrenza dal 1° febbraio 2007. Vale a dire un incremento economico del 4,85% per il biennio, tutto riversato sullo stipendio tabellare. L'ipotesi di accordo, che copre il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007, è stata sottoscritta ieri all'Aran. Tra la soddisfazione generale dei sindacati che hanno partecipato al tavolo delle trattative (Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Fpl, non ha invece partecipato l'Unscp). In una nota unitaria le tre sigle parlano infatti di aumenti «in linea con il biennio economico degli altri settori pubblici» e di un contratto che «migliora la normativa disciplinare con norme specifiche per la categoria».

Se il totale degli arretrati (che partono dal 1° gennaio 2006) sarà pagato con la retribuzione di novembre 2010, i segretari di fascia A e B riceveranno 11.918,76 euro, mentre quelli di fascia C 9.666,23. Il tutto al netto dell'indennità di vacanza contrattuale già corrisposta (si veda tabella in pagina).

L'accordo firmato ieri pone le basi per la definitiva equiparazione delle retribuzioni dei segretari a quella dei dirigenti. Un'equiparazione che in realtà arriverà a compimento solo con il rinnovo del biennio economico 2008-2009 che, in assenza di una direttiva da parte del Comitato di settore, non è stato possibile chiudere in questa tornata (si veda ItaliaOggi del 5/10/2010).

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L'accordo di ieri contiene infatti uno specifico impegno a utilizzare l'incremento economico del rinnovo contrattuale 2008-2009 per l'equiparazione del tabellare con i dirigenti, oltre al conglobamento di una quota del salario di posizione senza effetti negativi sul salario in godimento. Tuttavia al secondo biennio economico si applicherà il tetto del 3,2% previsto dalla manovra correttiva (legge 122/10) e per questo l'aumento medio sarà nell'ordine di 167,56 euro.

Quanto invece alla parte normativa si segnalano le nuove disposizioni disciplinari con la previsione di norme conservative specifiche per la categoria e maggiori tutele in caso di recesso. Si tratta di una novità assoluta per la categoria che non aveva specifiche norme disciplinari.

Con il nuovo contratto viene introdotto un ventaglio di sanzioni che va dalla semplice multa (è stato eliminata la previsione del richiamo per iscritto) da 200 a 500 euro fino al licenziamento senza preavviso.

In caso di licenziamento senza giusta causa viene introdotto l'obbligo di riassunzione in servizio da parte del datore di lavoro (comune, provincia o ministero dell'interno, dopo la soppressione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo, per i segretari in disponibilità).

SPESE DI MISSIONE RIMBORSABILI Italia Oggi 15 Ottobre 2010 Di Giuseppe Rambaudi

Cosa cambia dopo l'accordo in Conferenza stato-città. No a liquidazioni forfettarie

L'importo non può superare l'80% di quanto fissato dal Viminale

Gli amministratori locali possono essere rimborsati delle spese di soggiorno sostenute per recarsi in missione, ivi comprese la partecipazione alle assemblee delle associazioni degli enti locali. Essi devono essere previamente autorizzati da parte della propria amministrazione. Il rimborso non può attualmente eccedere l'80% della misura fissata dal decreto del ministro dell'interno del 2009, può essere liquidato non in modo forfettario e non può eccedere le cifre riconosciute allo stesso titolo ai dirigenti.

Gli amministratori in missione hanno inoltre diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

Sono questi i principali effetti determinati dall'accordo che è stato concluso nei giorni scorsi in sede di Conferenza stato, città ed autonomie locali. Con questa intesa vengono fugati i numerosi dubbi nati a seguito delle disposizioni dettate dal dl n. 78/2010, che all'articolo 5 ha abrogato la previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 84 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali che consentivano il rimborso delle spese di soggiorno, ma non ha modificato il comma 2 che stabilisce le modalità attraverso le quali riconoscere tali rimborsi.Un amministratore locale, per recarsi in missione, deve essere preventivamente autorizzato: per il vicesindaco e gli assessori l'autorizzazione è rilasciata dal sindaco, per i consiglieri dal presidente del consiglio. La partecipazione alle assemblee delle associazioni degli enti locali deve essere considerata a tutti gli effetti come una missione, quindi è necessaria la preventiva autorizzazione.L'ente può sostenere sia le spese di iscrizione, che quelle di viaggio, che quelle di soggiorno. Ricordiamo invece che la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari di tali associazioni è a tutti gli effetti equiparata alle riunioni degli organi dell'ente, per cui le amministrazioni sostengono i relativi oneri e la partecipazione non deve essere previamente autorizzata.Per il calcolo delle spese di viaggio si procede alla liquidazione di quelle effettivamente sostenute. Nel caso di utilizzazione della automobile propria, le disposizioni stabiliscono che per i consiglieri si debba necessariamente ricorrere al metodo del rimborso di 1/5 del costo di un litro di benzina per ogni km percorso. Tale modalità di calcolo, a differenza di quanto lo stesso dl n. 78/2010 stabilisce per i dipendenti, non è messa in discussione per gli amministratori. Sta all'autonomia delle amministrazioni decidere se il rimborso per l'uso dell'auto propria del sindaco, del vicesindaco e degli assessori debba avvenire con le stesse modalità previste per i consiglieri o se si possono utilizzare forme più vantaggiose, quali le tabelle Aci.

L'accordo raggiunto in Conferenza stato-città e autonomie locali prevede, in primo luogo, che il rimborso delle spese di soggiorno non possa superare l'80% della misura indicata dal decreto interministeriale (ministro dell'interno e della economia e finanze) del 12 febbraio 2009. Tale cifra sarà rideterminata dallo stesso decreto del ministro dell'interno cui la manovra estiva rimette la competenza a riscrivere le misure dei compensi spettanti agli amministratori. La seconda indicazione riguarda la natura di questo rimborso: le relative somme non devono «più essere considerate come rimborsi forfetari comunque spettanti, ma come tetto massimo di spesa non superabile». Da qui la

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conseguenza che occorre produrre la giustificazione delle spese sostenute. Viene inoltre stabilito un altro vincolo: il rimborso delle spese di soggiorno agli amministratori non può superare la soglia prevista per i dirigenti dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro.

Se le missioni sono all'estero, questo è l'elemento di novità, non può più essere riconosciuto l'incremento del 15%, per cui la misura rimane quella prevista per le missioni nel territorio nazionale. Le singole amministrazioni hanno la facoltà di regolamentare autonomamente la materia; ma non possono in alcun modo superare il tetto massimo previsto dal decreto.

La misura fissata dall'Accordo costituisce una interpretazione delle disposizioni dettate dalla manovra estiva, quindi la sua validità decorre dallo scorso 1 giugno; mentre la decorrenza delle misure che saranno fissate dal decreto del Viminale sarà fissata da tale provvedimento.

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI PER LA LOMBARDIAAgli enti locali soggetti al patto è sufficiente ridurre la spesa di personale rispetto alla omologa voce di spesa dell’anno immediatamente precedente?

Malgrado la nuova formulazione letterale del comma 557, art. 1, della L. n. 296/2006 (come sostituito dall’art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010), sembri assegnare alle autonome valutazioni di ciascun Ente soggetto al patto di stabilità interno la concreta individuazione delle misure organizzative e gestionali idonee a realizzare l’obiettivo di riduzione della spesa del personale, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia, con la recente Deliberazione n. 881/2010/PAR, ha invece affermato che “i principi indicati dal comma 557 cit. non sono meri obiettivi che devono perseguire gli enti locali, bensì si connotano come veri e propri vincoli, la cui violazione, ai sensi del comma 557 ter, fa scattare la sanzione-limitazione del divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, nonché di stipulare contratti elusivi di tale divieto (comma 4 dell’art. 76 del D.L. n. 112/2008).In altri termini, dall’introduzione della sanzione de qua si deve desumere che i principi indicati dal legislatore non sono meramente orientativi per gli enti locali, ma rappresentano dei vincoli puntuali che gli enti medesimi devono rispettare”.

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