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FABBRICATO Il presente Fascicolo, contenente: • Nota Informativa, comprensiva del glossario; • Condizioni di assicurazione; deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. F a sci c olo In f o r m a t i v o C o n t r a t t o d i as s i c u r a zi o n e mu l t i g a r a n z i a per l a t u t e l a dei f a bb r i c a ti c i v il i

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COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. Fondata nel 1889.Sede Legale e Direzione Generale: Via Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia - Tel. 02 397161 - Fax 02 3271270 - Internet: www.italiana.itCapitale Sociale € 40.455.077,50 int. vers. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 - R.E.A. Milano N.7851Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni.Iscritta al numero 1.00004 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi.

www.italiana.it

FABBRICATO

Per la tutela del patrimonio

Mod. MULTI53151/FI

Il presente Fascicolo, contenente:• Nota Informativa, comprensiva del glossario;• Condizioni di assicurazione;deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

NUOVA CC FABBRICATO ed10/2010.indd 1 12-10-2010 10:58:50

Fascicolo InformativoContratto di assicurazione multigaranzia per la tutela dei fabbricati civili

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CONDIZIONI CONTRATTUALI

Modello MULTI53151 - Ed. 03/2014

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

La Polizza è costituita e disciplinata dal presenteFascicolo Informativo modello MULTI53151/FI,contenente le Condizioni Contrattuali e la notainformativa comprensiva del glossario, e dalla scheda dipolizza modello MULTI53150 riportante le sommeassicurate.Con la firma della scheda di polizza modelloMULTI53150 il Contraente approva le CondizioniContrattuali previste nel presente Fascicolo Informativomodello MULTI53151/FI.

GARANZIE

Nelle Condizioni Contrattuali sono riportate quellerelative alle Sezioni:

- Incendio del fabbricato- Incendio del contenuto dell’abitazione- Cristalli- Responsabilità Civile - Danni da acqua- Tutela legale

Diventano operanti le garanzie per le quali siano statiespressamente indicati i dovuti riferimenti e importinelle rispettive caselle della scheda di polizza modelloMULTI53150.

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1. DEFINIZIONI pag. 5

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE “ 8

3. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INCENDIODEL FABBRICATO “ 10Oggetto dell'assicurazione “ 10Esclusioni “ 10Condizioni facoltative “ 11Franchigie – Scoperti - Limiti di indennizzo “ 13

4. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INCENDIODEL CONTENUTO DELL’ABITAZIONE “ 14Oggetto dell'assicurazione “ 14Esclusioni “ 15Franchigie - Limiti di indennizzo “ 16

5. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE CRISTALLI “ 17Oggetto dell'assicurazione “ 17Esclusioni “ 17Limite di indennizzo “ 17

6. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONERESPONSABILITÀ CIVILE “ 18Oggetto dell'assicurazione “ 18Esclusioni “ 18Condizioni facoltative “ 19Franchigie - Scoperti - Limiti di risarcimento “ 20

7. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE DANNI DA ACQUA “ 21Oggetto dell'assicurazione “ 21Esclusioni “ 21Condizioni facoltative “ 21Franchigie - Scoperti - Limiti di indennizzo o di risarcimento “ 22

8. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE “ 23Oggetto dell’assicurazione “ 23Esclusioni “ 24

9. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI “ 26Sezioni Incendio - Cristalli - Danni da acqua (al fabbricato) “ 26Sezioni Responsabilità Civile - Danni da acqua (a terzi) “ 28Sezione Tutela Legale “ 28

10.COSA FARE IN CASO DI SINISTRO “ 30

Condizioni Contrattuali 3 di 30 Indice

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

1 DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono:

ANNO DI COSTRUZIONEEtà del fabbricato assicurato con riferimento almomento della sipulazione del contratto. Allacostruzione a nuovo è equiparata la ristrutturazionedel fabbricato con integrale rifacimento delletubazioni degli impianti idrici e di riscaldamento.

ASSICURATOIl soggetto il cui interesse è protettodall’assicurazione.

CASO ASSICURATIVOIl verificarsi del fatto dannoso, cioè la controversia,per il quale è prevista l’assicurazione,relativamente alla sezione Tutela Legale.

CONDOMINIOFabbricato costituito in condominio oppurefabbricato costituito da almeno quattro unitàabitative.

CONTENUTO DELLE UNITA’ ABITATIVE – arredamento: mobilio e arredamento in genere

dell’abitazione e dell’eventuale annesso ufficioprivato, impianti portatili di condizionamento eriscaldamento, impianti di allarme, nonchéquanto d’uso di casa e personale, anche seriposto in locali di ripostiglio di pertinenza delfabbricato stesso non comunicanti con i locali diabitazione. Se è assicurato il locatario sonocomprese le migliorie dallo stesso apportate ailocali tenuti in locazione;

– oggetti pregiati: quadri, tappeti, arazzi, sculturee simili oggetti d’arte (esclusi preziosi),nonché pellicce, oggetti e servizi di argenteria;

– gioielli e preziosi: oggetti d’oro o di platino omontati su detti metalli, pietre preziose e perlenaturali e di coltura, raccolte e collezioni ingenere.

Sono esclusi: denaro, valori e titoli di creditoin genere, veicoli a motore, natanti e/o loroparti.

CONTENUTO DELLE PARTI COMUNIMobilio e arredamento in genere del condominio ele attrezzature in genere costituenti proprietàcomune del condomino. Sono esclusi i veicoli amotore, i natanti e/o loro parti.

CONTRAENTEIl soggetto che stipula il contratto.

COSEOggetti materiali e animali.

ESPLOSIONESviluppo di gas o vapori ad alta temperatura epressione, dovuto a reazione chimica, che siautopropaga ad elevata velocità.

FABBRICATOL’intera costruzione edile comprese le suepertinenze quali cantine, tettoie, box auto,recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili,piscine ed altre costruzioni edili adibite ad usosportivo privato, centrale termica o caldaia murale,serbatoi e attrezzature fisse per gli impianti termicie idraulici, compresi pannelli solari e impiantifotovoltaici al servizio del fabbricato. Sonocompresi gli impianti e le installazioni consideratiimmobili per natura o destinazione, realizzati nelfabbricato e al servizio dello stesso, quali fissi einfissi, impianti di allarme e di condizionamento seancorati ai muri, tende purchè rigidamente fissateal fabbricato, antenne radiotelericeventi e satellitaripurchè fissate al fabbricato, tinteggiature,tappezzerie, moquettes e simili, affreschi e statueche non abbiano valore artistico. Qualora siaassicurata una porzione di fabbricato la definizionesi intende riferita a tale porzione e la garanzia siintende prestata anche per la quota di competenzadelle parti comuni. Sono esclusi l’area, i parchi,i giardini, gli alberi e le pavimentazioniall’aperto.

FENOMENO ELETTRICOAzione elettrica del fulmine, corto circuito,variazione di corrente o tensione, altri fenomenielettrici dovuti a cause accidentali.

FISSI ED INFISSI– Manufatti per la chiusura dei vani (intendendosi

per tali aperture praticate in strutture murarie):di transito,di illuminazione,di aerazione delle costruzioni;

– quanto è in genere stabilmente ancorato nellestrutture murarie rispetto alle quali ha funzionedi protezione oppure funzione secondaria difinimento;

– cancelli e recinzioni posti a protezione dell’areadi pertinenza del fabbricato assicurato.

FRANCHIGIALa parte di indennizzo o risarcimento, espressa incifra fissa, che rimane a carico dell’Assicurato.

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

INCENDIOCombustione, con fiamma, di beni materiali al difuori di appropriato focolare, che puòautoestendersi e propagarsi.

INDENNIZZO O RISARCIMENTOLa somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

LASTRELastre di cristallo, di specchio e vetro. Sonocomprese le loro eventuali lavorazioni, decorazionied iscrizioni.

MASSIMALELa somma fino alla concorrenza della quale laSocietà presta la garanzia.

OCCLUSIONELa chiusura o la riduzione della sezione utile dellaconduttura determinata da corpi estranei, escluseincrostazioni o sedimentazioni.

PERIODO ASSICURATIVOPeriodo della durata di un anno, a partire dallascadenza anniversaria.

POLIZZAIl documento che prova l’assicurazione.

PREMIOLa somma dovuta dal Contraente alla Società.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTOForma di assicurazione per la quale la Società,prescindendo dal valore complessivo delle cose,risponde dei danni sino alla concorrenza di unasomma predeterminata, senza applicazione dellaregola proporzionale.

REGOLA PROPORZIONALEE’ la regola per cui, se la somma assicurata risultainferiore al valore delle cose al momento delsinistro, il danno viene indennizzato in proporzioneal rapporto esistente tra la somma assicurata e talevalore.

SCOPERTOLa parte di indennizzo o di risarcimento, espressa inpercentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori,l’indennità verrà determinata ai sensi delleCondizioni Contrattuali, senza tenere conto delloscoperto che verrà detratto successivamentedall’importo così calcolato.

SCOPPIORepentino dirompersi di contenitori per eccesso dipressione interna di fluidi, non dovuto adesplosione. Gli effetti del gelo non sono consideratiscoppio.

SINISTROIl verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestatala garanzia assicurativa.

SINISTRO INDENNIZZABILESinistro per il quale è stata verificata l’operativitàdella garanzia e che risulta pagabile in base allanormativa di polizza.

SOCIETÀITALIANA ASSICURAZIONI S.p.a.

SOLAIOIl complesso degli elementi che costituiscono laseparazione orizzontale tra i piani, escluse lepavimentazioni e le soffittature.

SOMMA ASSICURATAValore attribuito al fabbricato ed ai cristalli e vetri -se assicurati - ed in base al quale è stipulatal’assicurazione.Nella forma a primo rischio assoluto la sommaassicurata è costituita dal massimalepredeterminato in polizza.

TUTELA LEGALEL’assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs.209/05 – Art. 173.

UNICO CASO ASSICURATIVOIl fatto dannoso e/o la controversia che coinvolgepiù assicurati, relativamente alla sezione TutelaLegale.

VALORE ALLO STATO D’USO1. per il fabbricato: la spesa prevista per l’integrale

costruzione a nuovo con le stesse caratteristichecostruttive al netto di un deprezzamentostabilito in relazione al grado di vetustà, allostato di conservazione, alle modalità dicostruzione, all’ubicazione, alla destinazione,all’uso e ad ogni altra circostanza influenteescluso il valore dell’area nonché gli oneri fiscalise detraibili.

2. per il contenuto: il costo di rimpiazzo diciascuna cosa assicurata con altra nuova ugualeod equivalente per rendimento economico alnetto di un deprezzamento stabilito in relazioneal tipo, qualità, funzionalità, rendimento, statodi manutenzione ed ogni altra circostanzainfluente esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE A NUOVO1. per il fabbricato: la spesa prevista per l’integrale

costruzione a nuovo con le stesse caratteristichecostruttive escluso il valore dell’area nonché glioneri fiscali se detraibili. Sono compresieventuali maggiori costi di costruzione imposti

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

dalle vigenti disposizioni di legge nonchè glioneri di urbanizzazione primaria e secondaria e icosti per le parcelle professionali che l’Assicuratoha dovuto effettivamente sostenere;

2. per i cristalli: il valore di rimpiazzo delle lastre;3. per il contenuto: il costo di rimpiazzo di

ciascuna cosa assicurata con altra nuova ugualeoppure, se non disponibile, con altraequivalente per caratteristiche, prestazioni erendimento; sono inoltre comprese le spese ditrasporto, di montaggio, esclusi gli oneri fiscalise detraibili.

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

2 NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONEIN GENERALE

ART. 2.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLECIRCOSTANZE DEL RISCHIOLe dichiarazioni inesatte o le reticenze delContraente e/o dell’Assicurato, relative acircostanze che influiscono sulla valutazionedel rischio, possono comportare la perditatotale o parziale del diritto all’indennizzononché la stessa cessazionedell’assicurazione ai sensi degli articoli1892, 1893 e 1894 C.C.

ART. 2.2 PAGAMENTO DEL PREMIO EDECORRENZA DELLA GARANZIA L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giornoindicato in polizza se il premio o la prima rata dipremio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalleore 24.00 del giorno del pagamento. I premidevono essere pagati all’Agenzia alla quale èassegnata la polizza oppure alla Società. Qualora venga indicato il frazionamento in ratesemestrali nella apposita casella della scheda dipolizza, fermo restando l’unicità del premio per ilperiodo assicurativo, viene consentito al Contraentedi pagare tale premio annuo in due rate uguali. Seil Contraente non paga i premi o le rate dipremio successivi, l’assicurazione restasospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopoquello della scadenza e riprende vigore dalleore 24.00 del giorno del pagamento, fermile successive scadenze ed il diritto dellaSocietà al pagamento dei premi scaduti aisensi dell’art. 1901 C.C.

ART. 2.3 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche dell’assicurazionedevono essere provate per iscritto.

ART. 2.4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente o l’Assicurato deve darecomunicazione scritta alla Società di ogniaggravamento del rischio. Gli aggravamentidi rischio non noti o non accettati dallaSocietà possono comportare la perditaparziale o totale del diritto all’indennizzononché la stessa cessazionedell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 C.C.

ART. 2.5 DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio la Società ètenuta a ridurre il premio o le rate di premiosuccessivi alla comunicazione del Contraente odell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinunciaal relativo diritto di recesso.

ART. 2.6 RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro denunciato a termini dipolizza e fino al 60° giorno dal pagamento orifiuto dell’indennizzo, il Contraente o laSocietà possono recedere dall’assicurazionecon preavviso di trenta giorni. Qualora sia stata esercitata tale facoltà laSocietà rimborsa al Contaente, entro 15giorni dalla data di efficacia del recesso, laparte di premio, al netto dell’imposta,relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 2.7 PROROGA DELL’ASSICURAZIONE EPERIODO DI ASSICURAZIONE In mancanza di disdetta, mediante letteraraccomandata spedita almeno 30 giorniprima della scadenza, l’assicurazione didurata non inferiore ad un anno è prorogataper un anno e così successivamente. In casodi durata poliennale, il Contraente hafacoltà di recedere annualmente dalcontratto senza oneri e con preavviso di 60giorni.Per i casi nei quali la legge od il contratto siriferiscono al periodo di assicurazione questo siintende stabilito nella durata di un anno, salvo chel’assicurazione sia stata stipulata per una minoredurata, nel qual caso esso coincide con la durata delcontratto.

ART. 2.8 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATELa Società ha sempre il diritto di visitare lecose assicurate e il Contraente o l’Assicuratoha l’obbligo di fornirle tutte le occorrentiindicazioni ed informazioni.

ART. 2.9 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSIASSICURATORISe sulle medesime cose e per il medesimorischio coesistono più assicurazioni, ilContraente o l’Assicurato deve dare aciascun assicuratore comunicazione deglialtri contratti stipulati. In caso di sinistro ilContraente o l’Assicurato deve darne avvisoa tutti gli assicuratori ed è tenuto arichiedere a ciascuno di essi l’indennizzodovuto secondo il rispettivo contrattoautonomamente considerato.

ART. 2.10 ADEGUAMENTO AUTOMATICOISTAT Qualora venga indicato “SI” nella casella“Indicizzazione” della scheda di polizza è operantela seguente norma:«Al fine di mantenere aggiornato il valore inizialedelle prestazioni, il contratto è indicizzato epertanto si adegua secondo le variazioni mensilidell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

famiglie di impiegati ed operai pubblicatodall’I.S.T.A.T.Nell’attribuire i seguenti significati convenzionali:1. al termine “INDICE”: l’indice mensile nazionale

dei prezzi al consumo per le famiglie diimpiegati ed operai pubblicato dall’I.S.T.A.T.;

2. al termine “INDICE BASE”: l’indice relativo alterzo mese che precede la data di decorrenzadella polizza o dell’ultima modifica contrattuale;

3. al termine “NUOVO INDICE”: l’indice relativo alterzo mese che precede la data di scadenza diogni annualità di premio;

4. al termine “INDICE DI ACCADIMENTO”: l’indicerelativo al terzo mese che precede la data in cuisi è verificato il sinistro;

si conviene che:a. i valori ed i limiti delle prestazioni espressi in

euro, escluso le franchigie, saranno adeguatiogni mese; pertanto in caso di sinistro, siprocederà alla valutazione del danno conriferimento a tali parametri rivalutati in relazioneal rapporto tra “INDICE DI ACCADIMENTO” e“INDICE BASE”;

b. il premio di polizza è invece aumentatosolamente ad ogni scadenza annuale inrelazione al rapporto tra “NUOVO INDICE” e“INDICE BASE”, identificato sulla quietanzaanniversaria di pagamento del premio con iltermine “Coefficiente di adeguamento”.Le Parti potranno rinunciareall’applicazione della presente clausolamediante lettera raccomandata dainviarsi almeno 60 giorni prima dellascadenza annuale del premio, semprechésiano state pagate almeno tre annualità.In caso di rinuncia all’indicizzazione la polizzacontinua ad essere in vigore con il premio, ivalori ed i limiti delle prestazioni raggiunti allascadenza dell’annualità in corso».

ART. 2.11 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono acarico del Contraente.

ART. 2.12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGEPer tutto quanto non è qui diversamente regolato,valgono le norme di legge.

ART. 2.13 RINUNCIA ALLA RIVALSALa Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al dirittodi surroga derivante dall’art.1916 del Codice Civile,verso:– le persone delle quali l’Assicurato deve

rispondere a norma di legge;– i singoli condomini quando l’assicurazione

riguarda l’intero condominio;– locatari e/o proprietari del fabbricato assicurato

nel caso sia attivata la “Sezione Incendio delcontenuto delle unità abitative” e/o la “SezioneCristalli”;

purchè l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azioneverso il responsabile.

ART. 2.14 ASSICURAZIONE CONNESSA AMUTUO O ALTRO CONTRATTO DIFINANZIAMENTO – PREMIO UNICOQualora l’assicurazione possegga le seguenticaratteristiche:– sia connessa a un mutuo o ad altro contratto di

finanziamento;– il premio sia stato corrisposto anticipatamente

per l’intera durata contrattuale;nel caso in cui il contratto di mutuo/finanziamentovenga estinto anticipatamente oppure in caso diesercizio della portabilità del mutuo, la Societàrestituisce al debitore/Assicurato la parte di premionetto pagato relativo al periodo residuo per il qualeil rischio è cessato.In alternativa al comma precedente, la Società surichiesta del debitore/Assicurato prosegue lacopertura assicurativa per la durata e alle condizionioriginariamente pattuite, apponendoall’assicurazione le necessarie modifiche in relazioneall’individuazione del nuovo beneficiario designato.

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

3 NORME CHE REGOLANO LA SEZIONEINCENDIO DEL FABBRICATO

ART. 3.1 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVEDEL FABBRICATOL’assicurazione è prestata a condizione che ilfabbricato sia costruito con strutture portantiverticali, pareti esterne e manto del tetto inmateriali incombustibili.Sono tollerati materiali diversi per:– solai e armatura del tetto;– strutture portanti verticali purché relative a

porzioni di fabbricato complessivamente nonsuperiori a 2/10 dell’area coperta;

– porzioni di pareti esterne e coperture per nonoltre 1/3 delle rispettive superfici;

– coibentazioni e soffittature.

ART. 3.2 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONELa Società indennizza i danni materiali e diretticausati al fabbricato assicurato - escluso il valoredell’area - distrutto o danneggiato da:1. incendio;2. fulmine;3. esplosione e scoppio non causati da ordigni

esplosivi;4. caduta di aeromobili, loro parti o cose

trasportate da essi, meteoriti, corpi e veicolispaziali;

5. onda sonica determinata da aeromobili odoggetti in genere in moto a velocitàsupersonica;

6. urto veicoli stradali o natanti, nonappartenenti al Contraente oall’Assicurato né in suo uso o servizio;

7. fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvvisoed accidentale agli impianti per la produzione dicalore di pertinenza del fabbricato assicurato,purchè detti impianti siano collegati medianteadeguate condutture ad appropriati camini;

8. caduta rovinosa di ascensori e montacarichi aseguito rottura di congegni.

La Società indennizza altresì:9. i danni di cui sopra anche se causati con colpa

grave dell’Assicurato o del Contraente;10.i danni materiali e diretti, se conseguenti agli

eventi di cui sopra, subiti dal contenuto delleparti comuni costituente proprietà delcondominio assicurato e riposto nei locali di usocomune, quali ripostigli, cantine, box,portineria;

11.i danni causati alle cose assicurate da sviluppo difumi, gas, vapori, da mancato od anormalefunzionamento di impianti di riscaldamento o dicondizionamento, purchè conseguenti aglieventi di cui sopra, che abbiano colpito le coseassicurate oppure enti posti nell’ambito di 20mt. da esse;

12.le spese documentate per il furto o ildanneggiamento di fissi ed infissi e delle parti dimuro a contatto con l’infisso, posti a protezionedei vani di uso comune e/o delle singole unitàimmobiliari, causati dai ladri in occasione difurto o tentato furto;

13.i guasti causati alle cose assicurate allo scopo diimpedire o di arrestare l’incendio;

14.le spese per demolire, sgomberare, trattare,trasportare e stoccare a discarica idonea i residuidel sinistro;

15.i danni derivanti dalla perdita di pigione omancato godimento del fabbricato assicurato,locato od abitato dall’assicurato proprietario cheabbia subito un sinistro indennizzabile a terminidi polizza, per il periodo necessario al suoripristino, col massimo di un anno. I localiabitati dall’Assicurato vengono compresi ingaranzia per l’importo della pigione presumibilead essi relativa;

16.le spese documentate per il rimpiazzo delcombustibile (nafta, gasolio, kerosene e simililiquidi infiammabili) in caso di spargimentoconseguente a rottura accidentale degli impiantidi riscaldamento o di condizionamento alservizio del fabbricato o parte di esso;

17.le spese documentate per la ricerca del guasto incaso di dispersione di gas dagli impianti didistribuzione del fabbricato accertatadall’azienda erogatrice e che comporti lasospensione dell’erogazione da parte dellastessa; sono comprese le spese sostenute per:– riparare o sostituire le tubazioni (o parti di

esse) e i relativi raccordi che hanno originatola dispersione del gas;

– demolire e ricostruire le parti del fabbricatonecessariamente interessate dalle operazionidi ripristino delle tubazioni sopraindicate;

– sgomberare e trasportare alla più vicinadiscarica i residui del sinistro.

Sono escluse le spese per migliorie o peradeguamenti alle normative vigenti inmateria di impiantistica del fabbricato;

18.gli onorari di competenza del Perito che ilContraente avrà scelto e nominato, nonché laquota parte di spese ed onorari a carico delContraente a seguito di nomina del terzo Perito. Per le presenti condizioni possonooperare, se previsti, franchigie e limiti diindennizzo esposti agli artt. 3.10 e 3.12.

ART. 3.3 ESCLUSIONISono esclusi i danni:a. causati da atti di guerra, insurrezione,

occupazione militare, invasione;b. causati da esplosioni o da emanazione di

calore o di radiazioni provenienti datrasmutazione del nucleo dell’atomo,

Condizioni Contrattuali 10 di 30 Sezione Incendio del Fabbricato

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

come pure causati da radiazioniprovocate dall’accelerazione artificiale diparticelle atomiche;

c. causati con dolo del Contraente odell’Assicurato e, nel caso di Società, deirappresentanti legali o dei soci aresponsabilità illimitata;

d. causati da terremoti, da eruzionivulcaniche, da inondazioni, da alluvioni;

e. di smarrimento o di furto delle coseassicurate avvenuti in occasione deglieventi per i quali è prestatal’assicurazione;

f. all’impianto nel quale si sia verificato unoscoppio, se l’evento è determinato dausura, corrosione o difetti di materiale.

Sono esclusi, qualora non sia stataesplicitamente richiamata nella scheda dipolizza la relativa partita o CondizioneFacoltativa, i danni:g. causati da tumulti popolari, scioperi,

sommosse, atti di terrorismo, sabotaggioorganizzato;

h. di fenomeno elettrico a macchine edimpianti elettrici ed elettronici,apparecchi e circuiti compresi, aqualunque causa dovuti, anche seconseguenti a fulmine od altri eventi peri quali è prestata l’assicurazione.

ART. 3.4 VALORE DEL FABBRICATO ASSICU-RATOL’assicurazione è prestata per il valore a nuovo.

ART. 3.5 FABBRICATO UNIFAMILIARESe l’assicurazione riguarda un singolo fabbricatoadibito a dimora unifamiliare la garanzia furto difissi ed infissi o guasti agli stessi riguarda i fissi e gliinfissi posti a protezione degli accessi esterni.

ART. 3.6 BUONA FEDELa mancata comunicazione da parte del Contraenteo dell’Assicurato di circostanze aggravanti il rischio,così come le inesatte o le incomplete dichiarazionirese all’atto della stipula della polizza, noncomporteranno decadenza del diritto di indennizzonè riduzione dello stesso, semprechè talicircostanze non investano le caratteristichedurevoli del rischio medesimo ed ilContraente/Assicurato abbia agito senzadolo o colpa grave. La Società ha peraltro ildiritto di percepire la differenza di premiocorrispondente al maggior rischio adecorrere dal momento in cui la circostanzasi è verificata.

ART. 3.7 DANNI ELETTRICI (Operante qualoravenga valorizzata la relativa partita)

A parziale deroga dell’art. 3.3. la Società indennizzai danni materiali e diretti causati da fenomenoelettrico agli impianti al servizio del fabbricatoconsiderati immobili per natura o destinazione,compresi citofoni e videocitofoni (anche se posti sumuri di cinta o cancelli all’esterno del fabbricatostesso), impianti di prevenzione, di allarme, disegnalazione e di videosorveglianza.La Società non indennizza i danni:– causati dalle conseguenze naturali

dell’uso o funzionamento o dagli effettigraduali degli agenti ambientali eatmosferici o da carenza di idoneamanutenzione;

– per i quali deve rispondere, per legge oper contratto, il costruttore o il fornitorenonchè quelli causati da difetti dimateriale e di costruzione;

– verificatisi in occasione di montaggi esmontaggi come pure durante leoperazioni di collaudo o prova;

– a lampade o altre fonti di luce, salvo che idanni siano connessi a sinistri indennizzabiliverificatisi ad altre parti di fabbricato;

– agli impianti di erogazione di energiaelettrica e telefonici di proprietà delleAziende erogatrici.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.Per la presente condizione opera lafranchigia esposta all’art. 3.10.

CONDIZIONI FACOLTATIVEOperanti sugli enti assicurati, solo seesplicitamente richiamate nella scheda dipolizza, a parziale deroga dell’art. 3.3. Per lepresenti condizioni possono operare, seprevisti, franchigie, scoperti e limiti diindennizzo esposti agli artt. 3.10, 3.11 e3.12.

ART. 3.8 EVENTI NATURALI(Condizione facoltativa A)EVENTI ATMOSFERICILa Società indennizza l’Assicurato dei dannimateriali e diretti causati al fabbricato assicurato:1. da grandine, vento e quanto da esso

trasportato, quando detti eventi sianocaratterizzati da violenza riscontrabile daglieffetti prodotti su una pluralità di enti, assicuratio non, posti nelle vicinanze;

2. da bagnamento verificatosi all’interno deifabbricati purché avvenuto contestualmente aseguito di rotture, brecce o lesioni provocate altetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenzadegli eventi di cui sopra.

La Società non indennizza i danni:a. causati da:

Condizioni Contrattuali 11 di 30 Sezione Incendio del Fabbricato

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

– intasamento o traboccamento digronde o pluviali senza rottura deglistessi;

– fuoriuscita dalle usuali sponde di corsio specchi d’acqua naturali odartificiali;

– mareggiata e penetrazione di acquamarina;

– formazione di ruscelli, accumuloesterno di acqua, rottura o rigurgitodei sistemi di scarico;

– gelo, sovraccarico di neve;– cedimento o franamento del terreno;

anche se verificatisi a seguito degli eventiatmosferici di cui sopra; b. subiti da:

– alberi, cespugli, coltivazioni floreali edagricole in genere;

– recinti non in muratura, cancelli,piscine, cavi aerei, lampioni, insegneod antenne e simili installazioniesterne;

– beni all’aperto, salvo serbatoi eimpianti fissi;

– serramenti, vetrate e lucernari ingenere, a meno che derivanti darotture o lesioni subite dal tetto odalle pareti;

– fabbricati o tettoie aperti da uno o piùlati od incompleti nelle coperture e neiserramenti (anche se per temporaneeesigenze di ripristino conseguenti onon a sinistro);

– lastre di cemento-amianto,fibrocemento e materia plastica pereffetto di grandine.

GRANDINE SU PARTI DI FABBRICATILa Società indennizza i danni materiali e diretticausati dalla grandine alle seguenti parti difabbricato:1. vetrate e lucernari in genere; 2. serramenti, anche se facenti parte di fabbricati o

tettoie aperti da uno o più lati.SOVRACCARICO NEVELa Società indennizza i danni materiali e diretti alfabbricato assicurato conseguenti a crollo totale oparziale del fabbricato, anche aperto su più lati,causato da sovraccarico di neve.La Società non indennizza i danni causati:a. ai fabbricati non conformi alle norme

relative ai sovraccarichi di neve vigenti almomento della costruzione o del piùrecente rifacimento delle strutture deltetto;

b. ai fabbricati in costruzione o in corso dirifacimento (a meno che dettorifacimento sia ininfluente ai fini dellapresente garanzia);

c. a lucernari, pannelli solari e fotovoltaici,vetrate e serramenti in genere, nonchèall’impermeabilizzazione a meno che illoro danneggiamento sia causato dacrollo totale o parziale del tetto o dellepareti in seguito al sovraccarico di neve;

d. da valanghe e slavine;e. da gelo, ancorchè conseguente all’evento

coperto dalla presente garanzia.

ART. 3.9 EVENTI SPECIALI (Condizione facoltativa B)EVENTI SOCIOPOLITICILa Società indennizza:1. i danni materiali e diretti causati al fabbricato

assicurato da incendio, esplosione, scoppio,caduta di aeromobili, loro parti o cose da essitrasportate, verificatisi in conseguenza ditumulto popolare, sciopero, sommossa, atti disabotaggio organizzato;

2. gli altri danni materiali e diretti causati alfabbricato assicurato - anche a mezzo di ordigniesplosivi - da persone (dipendenti o non delContraente o dell’Assicurato) che prendanoparte a tumulti popolari, scioperi, sommosse oche compiano, individualmente o inassociazione, atti vandalici o dolosi, compresiquelli di sabotaggio.

La Società non indennizza i danni :a. di inondazione o frana;b. di furto, rapina, estorsione, saccheggio o

imputabili ad ammanchi di qualsiasigenere;

c. di fenomeno elettrico a macchine edimpianti elettrici od elettronici,apparecchi e circuiti compresi;

d. subiti dalle merci in refrigerazione pereffetto di mancata o anormaleproduzione o distribuzione del freddo ofuoriuscita del fluido frigorigeno;

e. verificatisi nel corso di confisca,sequestro, requisizione degli entiassicurati per ordine di qualunqueautorità, di diritto o di fatto, od inoccasione di serrata;

f. di scritte o imbrattamenti esterni ailocali;

g. di terrorismo.La presente estensione di garanzia, ferme lecondizioni sopra richiamate, è operativa anche peri danni avvenuti nel corso di occupazione nonmilitare della proprietà in cui si trovano gli entiassicurati, con avvertenza che, qualoral’occupazione medesima si protraesse peroltre cinque giorni consecutivi, la Societànon risponde dei danni di cui al punto 2anche se verificatisi durante il suddettoperiodo.

Condizioni Contrattuali 12 di 30 Sezione Incendio del Fabbricato

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

La Società e il Contraente hanno la facoltà,in ogni momento, di recedere dalla presentegaranzia mediante preavviso di 30 giorni dacomunicarsi a mezzo lettera raccomandata. La Società, entro 15 giorni dalla data diefficacia del recesso, rimborsa al Contraentela parte di premio, al netto dell’imposta, daconteggiarsi sulla base del 70% del premiorelativo alla presente Condizione facoltativaper il periodo di rischio non corso.TERRORISMOPremesso che per atto di terrorismo si intendequalsiasi atto, ivi compreso l’uso della forza o dellaviolenza e/o minaccia, da parte di qualsivogliapersona o gruppo di persone, sia che essi agiscanoper sé o per conto altrui, od in riferimento ocollegamento a qualsiasi organizzazione o governo,perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici,etnici inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasigoverno e/o incutere e provocare uno stato diterrore o paura nella popolazione o parte di essaper i predetti scopi, la presente garanzia opera aparziale deroga e solo congiuntamente allagaranzia “Eventi sociopolitici”.La Società indennizza:1. i danni materiali e diretti causati agli enti

assicurati da incendio, esplosione, scoppio,implosione, caduta di aeromobili, loro parti ecose da essi trasportate verificatisi inconseguenza di terrorismo;

2. gli altri danni materiali e diretti causati agli entiassicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi,verificatisi in conseguenza di terrorismo.

La Società non indennizza i danni dicontaminazione da:1. sostanze chimiche e biologiche;2. virus informatici di qualsiasi tipo.La Società e il Contraente hanno la facoltà,in ogni momento, di recedere dalla presentegaranzia mediante preavviso di 30 giorni dacomunicarsi a mezzo lettera raccomandata. La Società, entro 15 giorni dalla data diefficacia del recesso, rimborsa al Contraentela parte di premio, al netto dell’imposta, daconteggiarsi sulla base del 20% del premiorelativo alla presente Condizione facoltativaper il periodo di rischio non corso.ORDIGNI ESPLOSIVILa Società indennizza i danni materiali e diretticausati al fabbricato assicurato da esplosione escoppio di ordigni esplosivi, verficatisi per eventidiversi da quelli previsti dalla garanzia Eventi Socio-politici.

FRANCHIGIE – SCOPERTI - LIMITI DIINDENNIZZO

ART. 3.10 FRANCHIGIEIl pagamento dell’indennizzo liquidato a

termini di polizza verrà effettuato previadetrazione, per singolo sinistro, dei seguentiimporti:– euro 100 per la garanzia ”Danni

elettrici”;– euro 250 per le garanzie ”Eventi

sociopolitici” e ”Ordigni esplosivi”.

ART. 3.11 SCOPERTIIl pagamento dell’indennizzo verràeffettuato previa detrazione del:– 10% con il minimo di euro 200 per le

garanzie ”Eventi atmosferici”, ”Grandinesu parti di fabbricato”, ”Sovraccariconeve”;

– 30% per la garanzia “Eventi atmosferici”relativamente alle tende rigidamentefissate al fabbricato.

ART. 3.12 LIMITI DI INDENNIZZOIn nessun caso la Società pagherà:per singolo sinistro, importo superiore a:– 10% dell’indennizzo con il massimo di

euro 150.000 per le spese per demolire,sgomberare, trattare, trasportare estoccare a discarica idonea i residui delsinistro;

– 10% del valore che, rispetto a quelloassicurato, compete alle singole unitàimmobiliari sinistrate per la ”Perdita dipigione o mancato godimento delfabbricato assicurato”;

– 5% dell’indennizzo con il massimo dieuro 2.500 per gli onorari di competenzadel Perito;

– euro 3.000.000 per la garanzia“Terrorismo”;

– euro 3.000 per il furto o ildanneggiamento di fissi ed infissi posti aprotezione delle parti comuni;

– euro 1.500 per il furto o ildanneggiamento di fissi ed infissi posti aprotezione delle singole unitàimmobiliari;

per singolo sinistro e per anno assicurativo,importo superiore a:– 30% della somma assicurata per il

fabbricato per la garanzia ”Sovraccariconeve”;

– 10% della somma assicurata per ilfabbricato per la garanzia ”Grandine suparti di fabbricati”,

– 3‰ della somma assicurata per ilfabbricato per la garanzia ricerca delguasto in caso di dispersione di gas;

– euro 10.000 per la garanzia danni alcontenuto costituente proprietà delcondominio.

Condizioni Contrattuali 13 di 30 Sezione Incendio del Fabbricato

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

4 NORME CHE REGOLANO LA SEZIONEINCENDIO DEL CONTENUTO DELLE UNITA’ABITATIVE

ART. 4.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE La Società assicura il contenuto, anche se non diproprietà dell’Assicurato, delle singole unitàimmobiliari nella forma a primo rischio assoluto esino alla concorrenza del massimale indicato nellascheda di polizza. 1. GARANZIA BASE

La Società indennizza i danni materiali e diretticausati da:- incendio;- fulmine;- esplosione e scoppio non causati da

ordigni esplosivi;- caduta di aeromobili, loro parti o cose

trasportate da essi, meteoriti, corpi e veicolispaziali;

- onda sonica determinata da aeromobili odoggetti in genere in moto a velocitàsupersonica;

- urto veicoli stradali o natanti, nonappartenenti al Contraente oall’Assicurato né in suo uso o servizio;

- fumo fuoriuscito a seguito di guastoimprovviso ed accidentale agli impianti per laproduzione di calore di pertinenza delfabbricato assicurato o contenente le coseassicurate, purché detti impianti sianocollegati mediante adeguate condutture adappropriati camini.

La Società indennizza altresì:- i danni di cui sopra anche se causati con

colpa grave dell’Assicurato o del Contraente;- i danni causati alle cose assicurate da

sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancato odanormale funzionamento di impianti diriscaldamento o di condizionamento, purchéconseguenti agli eventi di cui sopra, cheabbiano colpito le cose assicurate oppureenti posti nell’ambito di 20 mt. da esse;

- i guasti causati alle cose assicurate allo scopodi impedire o di arrestare l’incendio;

- le spese necessarie per demolire,sgomberare, trasportare e stoccare adiscarica idonea i residui del sinistro.

2. EVENTI SPECIALIEVENTI ATMOSFERICILa Società indennizza l’Assicurato dei danni

materiali e diretti causati agli enti assicurati:1. da grandine, vento e quanto da esso

trasportato, quando detti eventi sianocaratterizzati da violenza riscontrabile daglieffetti prodotti su una pluralità di enti,assicurati o non, posti nelle vicinanze;

2. da bagnamento verificatosi all’interno dei

fabbricati purché avvenuto contestualmentea seguito di rotture, brecce o lesioniprovocate al tetto, alle pareti od ai serramentidalla violenza degli eventi di cui sopra.

La Società non indennizza i danni:a. causati da:

- intasamento o traboccamento digronde o pluviali senza rotturadegli stessi;

- fuoriuscita dalle usuali sponde dicorsi o specchi d’acqua naturali odartificiali;

- mareggiata e penetrazione di acquamarina;

- formazione di ruscelli, accumuloesterno di acqua, rottura origurgito dei sistemi di scarico;

- gelo, sovraccarico di neve;- cedimento o franamento del

terreno;ancorché verificatisi a seguito deglieventi atmosferici di cui sopra;

b. subiti da enti posti all’aperto.SOVRACCARICO NEVELa Società indennizza i danni materiali e direttiagli enti assicurati conseguenti a crollo totale oparziale del fabbricato, causato da sovraccaricodi neve.La Società non indennizza i danni causati:- da valanghe e slavine;- da gelo, ancorché conseguente a

evento coperto dalla presente garanziaintegrativa.

EVENTI SOCIOPOLITICILa Società indennizza:1. i danni materiali e diretti causati agli enti

assicurati da incendio, esplosione, scoppio,caduta di aeromobili, loro parti o cose da essitrasportate, verificatisi in conseguenza ditumulto popolare, sciopero, sommossa, attidi sabotaggio organizzato;

2. gli altri danni materiali e diretti causati aglienti assicurati - anche a mezzo di ordigniesplosivi - da persone (dipendenti o non delContraente o dell’Assicurato) che prendanoparte a tumulti popolari, scioperi, sommosseo che compiano, individualmente o inassociazione, atti vandalici o dolosi, compresiquelli di sabotaggio.

La Società non indennizza i danni :a. di inondazione o frana;b. di furto, rapina, estorsione, saccheggio

o imputabili ad ammanchi di qualsiasigenere;

c. di fenomeno elettrico a macchine edimpianti elettrici od elettronici,apparecchi e circuiti compresi;

d. subiti dalle merci in refrigerazione per

Condizioni Contrattuali 14 di 30 Sezione Incendio del Contenuto

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

effetto di mancata o anormaleproduzione o distribuzione del freddoo fuoriuscita del fluido frigorigeno;

e. verificatisi nel corso di confisca,sequestro, requisizione degli entiassicurati per ordine di qualunqueautorità, di diritto o di fatto, od inoccasione di serrata;

f. di terrorismo.La presente estensione di garanzia, ferme lecondizioni sopra richiamate, è operativa ancheper i danni avvenuti nel corso di occupazionenon militare della proprietà in cui si trovano glienti assicurati, con avvertenza che, qualoral’occupazione medesima si protraesse peroltre cinque giorni consecutivi, la Societànon risponde dei danni di cui al punto 2anche se verificatisi durante il suddettoperiodo.La Società e il Contraente hanno lafacoltà, in ogni momento, di recederedalla presente garanzia mediantepreavviso di 30 giorni da comunicarsi amezzo lettera raccomandata. La Società, entro 15 giorni dalla data diefficacia del recesso, rimborsa alContraente la parte di premio, al nettodell’imposta, relativa al periodo di rischionon corso.TERRORISMOPremesso che per atto di terrorismo si intendequalsiasi atto, ivi compreso l’uso della forza odella violenza e/o minaccia, da parte diqualsivoglia persona o gruppo di persone, siache essi agiscano per sé o per conto altrui, od inriferimento o collegamento a qualsiasiorganizzazione o governo, perpetrato a scopipolitici, religiosi, ideologici, etnici inclusal’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/oincutere e provocare uno stato di terrore o pauranella popolazione o parte di essa per i predettiscopi, la presente garanzia opera a parzialederoga e solo congiuntamente alla garanzia“Eventi sociopolitici”.La Società indennizza:1. i danni materiali e diretti causati agli enti

assicurati da incendio, esplosione, scoppio,implosione, caduta di aeromobili, loro parti ecose da essi trasportate verificatisi inconseguenza di terrorismo;

2. gli altri danni materiali e diretti causati aglienti assicurati, anche a mezzo di ordigniesplosivi, verificatisi in conseguenza diterrorismo.

La Società non indennizza i danni dicontaminazione da:a. sostanze chimiche e biologiche;b. virus informatici di qualsiasi tipo.

La Società e il Contraente hanno lafacoltà, in ogni momento, di recederedalla presente garanzia mediantepreavviso di 30 giorni da comunicarsi amezzo lettera raccomandata. La Società, entro 15 giorni dalla data diefficacia del recesso, rimborsa alContraente la parte di premio, al nettodell’imposta, relativa al periodo di rischionon corso.ACQUA CONDOTTALa Società indennizza i danni materiali e diretticausati agli enti assicurati da fuoriuscita di acquaa seguito di rottura accidentale di impianti idrici,igienici e tecnici esistenti nei fabbricati oporzione di fabbricati assicurati o contenenti glienti medesimi.La Società non indennizza i danni causatida umidità, stillicidio, traboccamento origurgito di fognature, gelo, rottura degliimpianti automatici di estinzione.

Per le presenti condizioni operano lafranchigia e i limiti di indennizzo espostiagli artt. 4.4 e 4.5.

ART. 4.2 ESCLUSIONI Sono sempre esclusi i danni:a. causati da atti di guerra, insurrezione,

occupazione militare, invasione;b. causati da esplosioni o da emanazione di

calore o di radiazioni provenienti datrasmutazione del nucleo dell’atomo,come pure causati da radiazioniprovocate dall’accelerazione artificiale diparticelle atomiche;

c. causati con dolo del Contraente odell’Assicurato e nel caso di Società, deirappresentanti legali o dei soci aresponsabilità illimitata;

d. causati da terremoti, da eruzionivulcaniche, da inondazioni;

e. di smarrimento o di furto delle coseassicurate avvenuti in occasione deglieventi per i quali è prestatal’assicurazione;

f. alla macchina od all’impianto nel quale sisia verificato uno scoppio, se l’evento èdeterminato da usura, corrosione odifetti di materiale;

g. subiti dalle merci in refrigerazione pereffetto di mancata od anormaleproduzione o distribuzione del freddo odi fuoriuscita del fluido frigorigeno,anche se conseguenti ad eventi per i qualiè prestata l’assicurazione;

h. indiretti, quali cambiamenti di

Condizioni Contrattuali 15 di 30 Sezione Incendio del Contenuto

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

costruzione, mancanza di locazione, digodimento, o qualsiasi danno che nonriguardi la materialità delle coseassicurate.

ART. 4.3 VALORE DELLE COSE ASSICURATE L’assicurazione è prestata per il valore a nuovo, conil limite del doppio del valore allo statod’uso.Fanno eccezione oggetti pregiati, gioielli e preziosi,sui quali l’assicurazione è prestata per il valorecommerciale.

FRANCHIGIA - LIMITE DI INDENNIZZO

ART. 4.4 FRANCHIGIAIl pagamento dell’indennizzo liquidato atermini di polizza verrà effettuato previadetrazione, per singola unità abitativa, dieuro 100 per sinistro.

ART. 4.5 LIMITE DI INDENNIZZO In nessun caso la Società pagherà unimporto superiore al 50% della sommaassicurata per il contenuto della singolaunità abitativa per ogni oggetto pregiato eper gioielli e preziosi.

Condizioni Contrattuali 16 di 30 Sezione Incendio del Contenuto

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

5 NORME CHE REGOLANO LA SEZIONECRISTALLI

ART. 5.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONELa Società rimborsa le spese sostenute per lasostituzione, dovuta a rottura per qualunque causa,escluse quelle previste al punto 5.2, delle lastrepertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di usocomune del fabbricato assicurato, con altre nuoveuguali od equivalenti per caratteristiche, compresi icosti di trasporto ed installazione.Sono comunque comprese le rotture anche secausate con colpa grave dell’Assicurato, odeterminate da dolo e colpa grave dei familiariconviventi o delle persone di cui l’Assicurato deverispondere a norma di legge.La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.Per le presenti condizioni opera il limite diindennizzo previsto all’art. 5.6.

ART. 5.2 ESCLUSIONIL’assicurazione non comprende le rotture:a. determinate da dolo del Contraente o

dell’Assicurato;b. derivanti da crollo di fabbricato o

distacco di parti di esso, cedimento delterreno o assestamenti del fabbricato,restauro dei locali, operazioni di trasloco,lavori edilizi nelle immediate vicinanze,lavori sulle lastre od ai relativi supporti,sostegni o cornici, rimozione delle lastreo degli infissi su cui le stesse sonocollocate;

c. verificatesi in occasione di atti di guerra,di insurrezione, di occupazione militare,

di invasione;d. verificatesi in occasione di esplosioni o di

emanazioni di calore o di radiazioniprovenienti da trasmutazioni del nucleodell’atomo, come pure in occasione diradiazioni provocate dall’accelerazioneartificiale di particelle atomiche;

e. causate da terremoti, maremoti, eruzionivulcaniche, mareggiate, inondazioni,alluvioni, incendio, fulmine, scoppi,esplosioni, gelo;

f. di lastre che alla data dell’entrata invigore della presente polizza non fosserointegre ed esenti da difetti;

g. di lucernari e di lastre aventi valoreartistico;

Le scheggiature e le rigature noncostituiscono rotture indennizzabili atermini di polizza.

ART. 5.3 VALORE DELLE COSE ASSICURATEL’assicurazione è prestata per il valore a nuovo.

ART. 5.4 FABBRICATO UNIFAMILIARESe l’assicurazione riguarda un singolo fabbricatoadibito a dimora unifamiliare la garanzia riguarda ifissi e gli infissi posti a protezione degli accessiesterni.

LIMITE DI INDENNIZZO

ART. 5.5 LIMITE DI INDENNIZZOIn nessun caso la Società pagherà, persingolo sinistro, importo superiore a euro2.500 per singola lastra.

Condizioni Contrattuali 17 di 30 Sezione Cristalli

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

6 NORME CHE REGOLANO LA SEZIONERESPONSABILITA’ CIVILE

ART. 6.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONELa Società tiene indenne l’Assicurato di quanto questisia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile aisensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale,interessi e spese) di danni involontariamentecagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, perlesioni personali e per distruzione o deterioramentodi cose, in conseguenza di un fatto accidentaleverificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulatal’assicurazione. L’assicurazione vale anche per la responsabilitàcivile che possa derivare all’Assicurato da fattodoloso di persone delle quali debba rispondere.L’assicurazione comprende i danni derivanti dasospensione e/o interruzione di attività industriali,commerciali, artigianali, agricole o di servizi,purchè conseguenti a sinistro risarcibile atermini della presente Sezione, con il limiteindicato all’art. 6.13.

ART. 6.2 RISCHI COMPRESILa garanzia opera per la responsabilità civiledell’Assicurato nella sua qualità di:- proprietario del fabbricato, indicato nella scheda

di polizza;- conduttore delle parti comuni del fabbricato

indicato nella scheda di polizza;- amministratore protempore del fabbricato

nell’espletamento del mandato affidatogli.Questa garanzia non vale:- per il pagamento di multe, ammende,

sanzioni di natura fiscale, anche se acarico del Contraente, dell’Assicurato,del condominio e/o dei condòmini;

- per i danni conseguenti a perdita,distruzione o deterioramento di titolial portatore o di denaro ed in genereper quelli di natura contabile-amministrativa;

- per i danni al fabbricato;- per omissioni e/o ritardi nelle

stipulazioni, modifiche, variazioni dipolizze di assicurazione o nelpagamento di premi;

- dipendente del proprietario del fabbricatoindicato nella scheda di polizza in relazione allaconduzione delle parti comuni del fabbricatostesso.

Sono compresi a titolo esemplificativo e nonesaustivo (con le limitazioni indicate) i danni:1. cagionati a terzi da caduta di neve non rimossa

a tempo dai tetti e dalle coperture in genere delfabbricato (escluso il danno al fabbricato);

2. causati a terzi dall’esistenza di aree scopertenon gravate di servitù pubblica, nonchè digiardini e parchi con relativi alberi, il tutto dipertinenza del fabbricato;

3. derivanti da incendio, esplosione, scoppio;4. conseguenti a contaminazione dell’acqua,

dell’aria o del suolo, congiuntamente odigiuntamente provocati da sostanze diqualunque natura emesse o comunquefuoriuscite a seguito di rottura accidentale diimpianti e condutture del fabbricato assicurato;

5. verificatisi in occasione di lavori di:a. ordinaria manutenzione del fabbricato e di

giardini o parchi di pertinenza dello stesso,potatura, sfrondamento o abbattimento dialberi;

b. straordinaria manutenzione, innovazione,ampliamento, sopraelevazione, demolizione,imputabili all’Assicurato nella sua qualità dicommittente.

Questa garanzia opera per i lavori cheinteressino esclusivamente le particomuni del fabbricato assicurato.

6. ai sensi dell’art. 2049 C.C., per danni cagionatia terzi da dipendenti del proprietario delfabbricato indicato nella scheda di polizza inrelazione alla guida di autovetture, ciclomotori,motocicli, purché i medesimi non siano diproprietà dell’Assicurato od allo stessointestati al P.R.A. ovvero a lui locati inleasing finanziario o dati in usufrutto. Lagaranzia opera anche nel caso di morte o lesionipersonali cagionati alle persone trasportate.E’ fatto salvo in ogni caso il diritto disurrogazione della Società nei confronti deiresponsabili. La garanzia opera acondizione che al momento del sinistro ilveicolo sia guidato da dipendentedell’Assicurato iscritto nei libri paga tenuti anorma di legge.

Per le presenti garanzie operano, se previsti,franchigie, scoperti e limiti di risarcimentoesposti agli artt. 6.11, 6.12 e 6.13.

ART. 6.3 ESCLUSIONISono esclusi i danni:a. da spargimento d’acqua comunque

cagionato;b. da umidità, stillicidio o insalubrità dei

locali;c. da furto;d. da conduzione di locali che non

costituiscono parti comuni delfabbricato, salvo quanto previsto dallaCondizione facoltativa “Conduzione deilocali”;

e. derivanti da lavori di ordinaria estraordinaria manutenzione, innovazione,ampliamento, sopraelevazione, demoli-zione, salvo quanto previsto all’art. 6.2.5 edalla Condizione facoltativa “Conduzionedei locali”;

f. da esercizio, da parte dell’Assicurato o diterzi, di industrie, commerci, arti oprofessioni; attività personale

Condizioni Contrattuali 18 di 30 Sezione Responsabilità Civile

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

dell’Assicurato, degli inquilini ocondomini o loro familiari;

g. alle cose che l’Assicurato abbia inconsegna o custodia o detenga a qualsiasititolo;

h. da presenza, uso, contaminazione,estrazione, manipolazione, lavorazione,vendita, distribuzione e/o stoccaggio diamianto e/o di prodotti contenentiamianto. Tale esclusione è operanteanche per la Condizione facoltativa“Responsabilità civile verso prestatori dilavoro (R.C.O.)”.

i. conseguenti ad inquinamento dell'aria,dell'acqua o del suolo, ad interruzione,impoverimento o deviazione di sorgenti ecorsi d'acqua, alterazioni odimpoverimento di falde acquifere, digiacimenti minerari ed in genere diquanto trovasi nel sottosuolo suscettibiledi sfruttamento ad eccezione di quantoprevisto all'art. 6.2.4;

l. i danni derivanti dall'emissione di onde ecampi elettromagnetici (EMF).

ART. 6.4 PERSONE NON CONSIDERATE TERZINon sono considerati terzi:a. il coniuge, il convivente di fatto, i

genitori, i figli dell’ Assicurato e, seconviventi, qualsiasi altro parente oaffine;

b. quando l’Assicurato non sia una personafisica, il legale rappresentante, i Soci aresponsabilità illimitata, l’ammini-stratore e le persone che si trovino conloro nei rapporti di cui alla lettera a. Sonoconsiderati terzi, limitatamente ai casi dimorte o di lesioni personali gli addettiall’amministrazione;

c. i dipendenti dell’Assicurato e i lavoratoriparasubordinati addetti al servizio delfabbricato, entrambi soggetti all’obbligodi iscrizione all’INAIL, che subiscano ildanno in occasione di lavoro o di servizio.

Sono peraltro considerati terzi gli addettiall’amministrazione del fabbricato nella loro qualitàdi condòmini o inquilini del fabbricato stesso.

ART. 6.5 FABBRICATI IN CONDOMINIO - ESTEN-SIONE DELLA QUALIFICA DI ”TERZI”Se l’Assicurazione è stipulata da un condominio perl’intera proprietà sono considerati terzi i singolicondòmini ed i loro familiari e dipendenti ed ècompresa nell’assicurazione la responsabilità diciascun condòmino come tale verso gli altricondòmini e verso la proprietà comune.Se l’assicurazione è stipulata da un singolocondòmino per la parte di sua proprietà essacomprende tanto la responsabilità per i danni di cuiil condòmino debba rispondere in proprio, quanto

la responsabilità per i danni di cui debba risponderepro quota, escluso il maggior onereeventualmente derivante da obblighisolidali con gli altri condòmini.In entrambi i casi sono esclusidall’assicurazione i danni per i quali sianopreviste le garanzie di cui alle sezioniIncendio e Danni da acqua al fabbricato.

ART. 6.6 PERSONALE TEMPORANEO Nel caso in cui il proprietario del fabbricato indicatonella scheda di polizza si avvalga di personaletemporaneo regolarmente acquisito in base allenorme di legge, la garanzia vale anche per laresponsabilità civile per fatto di detto personaletemporaneo, nonché per la responsabilità civile diquest’ultimo mentre svolge attività per conto delproprietario del fabbricato indicato nella scheda dipolizza.Inoltre, detto personale, è considerato terzo permorte o lesioni personali, sempreché non siaoperante la garanzia R.C.O. di cui all’art. 6.9.

ART. 6.7 PLURALITÀ DI ASSICURATILa garanzia viene prestata entro i limiti ed imassimali convenuti in polizza per ogni sinistro ilquale resta, a tutti gli effetti, unico anche nel casosiano implicati più di uno degli Assicurati. Tuttavia ilmassimale verrà utilizzato in via prioritaria acopertura dell’Assicurato contraente ed in viasubordinata, per l’eccedenza, a copertura degli altriAssicurati.

CONDIZIONI FACOLTATIVEOperanti solo se esplicitamente richiamatenella scheda di polizza. Per le presentiCondizioni facoltative operano, se previsti,le franchigie e i limiti di risarcimento espostiagli artt. 6.11 e 6.13.

ART. 6.8 RESPONSABILITÀ CIVILE DEI CON-DUTTORI DI ALLOGGI(Condizione facoltativa A)L’assicurazione R.C.T. è estesa a favore deiconduttori (condòmini o inquilini) - che assumonola figura di Assicurati - dei locali adibiti adappartamenti, uffici e/o studi professionali, esclusiquelli adibiti ad uso diverso, esistenti nelfabbricato.La garanzia è prestata per la R.C.T. derivante aisoggetti di cui sopra dalla conduzione edall’ordinaria manutenzione dei locali occupati(comprese le relative dipendenze civili) e delcontenuto delle singole unità abitative ivi esistenti.Ai fini della presente estensione di garanzial’esclusione di cui all’art. 6.3.a si intende abrogata.

Condizioni Contrattuali 19 di 30 Sezione Responsabilità Civile

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

ART. 6.9 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRE-STATORI DI LAVORO (R.C.O.)(Condizione facoltativa B)La Società tiene indenne il proprietario delfabbricato indicato nella scheda di polizza nonché,qualora si tratti di condominio, dell’Amministratoredel fabbricato stesso, di quanto questi siano tenutia pagare (capitale, interessi e spese) qualicivilmente responsabili:1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno

1965, n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbario 2000 n°38, per gli infortuni sofferti da prestatori dilavoro da lui dipendenti o da lavoratoriparasubordinati assicurati ai sensi dei predettiD.P.R. e D. Lgs., addetti alle attività per le qualiè prestata l’assicurazione;

2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimentodi danni non rientranti nella disciplina dei citatiD.P.R. 1124/65 e D. Lgs. 38/2000, cagionati aprestatori di lavoro di cui al precedente punto 1.per morte e per lesioni personali.

L’assicurazione R.C.O. è efficace allacondizione che, al momento del sinistro,l’Assicurato sia in regola con gli obblighidell’assicurazione di legge, salvo chel’inosservanza degli obblighi di legge derivi dacomprovata inesatta interpretazione delle norme dilegge in materia.Da tale assicurazione sono comunqueescluse le malattie professionali.Le coperture R.C.T. e R.C.O. valgono anche per leazioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art.14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.L’assicurazione è prestata nei limiti delmassimale catastrofale e per personastabiliti in polizza per la ResponsabilitàCivile verso Terzi e qualora un unico sinistrointeressi contemporaneamente la garanziaR.C.T. e quella R.C.O., il risarcimentomassimo a carico della Società non potràsuperare, complessivamente per le duegaranzie impegnate, le somme indicatenella scheda di polizza.

ART. 6.10 RESPONSABILITÀ CIVILE PROFES-SIONALE DELL’AMMINISTRATORE DELCONDOMINIO(Condizione facoltativa C)La Società tiene indenne l’Amministratore delfabbricato in condominio indicato nella scheda dipolizza, delle somme che questi sia tenuto a pagarequale civilmente responsabile ai sensi di legge e perle attribuzioni previste dall’atto di nomina (ex art.1130 C.C.), per danni patrimoniali, diversi daquanto previsto all’art. 6.2, involontariamentecagionati a terzi nell’espletamento del mandatoaffidatogli dai condòmini del fabbricato indicatonella scheda di polizza. La garanzia comprende le sanzioni di natura fiscale,le multe e le ammende inflitte al condominio ed aicondòmini stessi, i danni derivanti da perdita,

distruzione o deterioramento di atti, documenti etitoli non al portatore anche se conseguenti a furto,rapina o incendio.La presente Condizione facoltativa opera per glierrori professionali posti in essere nel periodo divalidità dell’assicurazione che abbiano dato luogo arichieste di risarcimento nel medesimo periodo.A integrazione di quanto indicato all’art. 6.4 nonsono inoltre considerati terzi i collaboratori ed idipendenti dell’Assicurato che subiscano il danno inoccasione di lavoro o di servizio.La Società non indennizza i danni:- conseguenti a furto, rapina, perdita,

distruzione o deterioramento di valori;- conseguenti all’attività svolta in proprio

da collaboratori o sostituti dell’Ammi-nistratore;

- dovuti a omissioni o ritardi nellastipulazione o modifica di polizze diassicurazione e del pagamento dei relativipremi;

- derivanti da trattamento di datipersonali.

Qualora esista altra polizza in capoall’Amministratore per i medesimi rischi, lapresente Condizione facoltativa opera soloqualora il massimale previsto dalla polizzacoesistente non sia stato sufficiente arisarcire il danno e per l’eccedenza di quantorisarcito da quest’ultima.

FRANCHIGIE - SCOPERTO - LIMITI DIRISARCIMENTO

ART. 6.11 FRANCHIGIEIl pagamento dell’indennizzo verràeffettuato previa detrazione, per singolosinistro, dei seguenti importi:- euro 250 per la Condizione facoltativa

“Responsabilità civile professionaledell’Amministratore del condominio”;

- euro 2.500 per danni ai prestatori dilavoro di cui al punto 2 dell’art. 6.9.

ART. 6.12 SCOPERTOIl pagamento dell’indennizzo verràeffettuato previa detrazione del:- 10% con il minimo di euro 2.500 per

danni da Inquinamento accidentale.

ART. 6.13 LIMITI DI RISARCIMENTOIn nessun caso la Società pagherà, persingolo sinistro e per anno assicurativo,importo superiore a:- euro 30.000 per la Condizione facoltativa

“Responsabilità civile professionaledell’Amministratore del condominio”;

- euro 100.000 per danni a cose derivantida sospensione e/o interruzione diattività industriali, commerciali, agricoleo di servizi;

- euro 100.000 per la garanziaInquinamento accidentale.

Condizioni Contrattuali 20 di 30 Sezione Responsabilità Civile

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

7 NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE DANNIDA ACQUA

ART. 7.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE1. DANNI AL FABBRICATO: la Società indennizza i

danni materiali e diretti causati al fabbricatoassicurato da spargimento d’acqua provenienteda condutture ed impianti fissi al servizio delfabbricato lesionatisi a seguito di:- rottura accidentale;- gelo.Sono compresi, anche in eccedenza alla sommaassicurata, i danni derivanti dalle effettiveperdite del canone di affitto del fabbricatoassicurato, danneggiato a seguito di sinistroindennizzabile in base alla presente Sezione, peril periodo necessario al suo ripristino, con ilmassimo di un anno.La Società indennizza i danni anche se causaticon colpa grave del Contraente, dell’Assicurato,dei familiari con loro conviventi o delle personedi cui il Contraente o l’Assicurato debbanorispondere a norma di legge.

2. DANNI A TERZI: la Società tiene indennel’Assicurato di quanto questi, in qualità diproprietario del fabbricato assicurato oconduttore delle parti comuni, sia tenuto apagare quale civilmente responsabile ai sensi dilegge, a titolo di risarcimento (capitale, interessie spese) di danni involontariamente cagionati aterzi, compresi i locatari, per morte, per lesionipersonali e per distruzione o deterioramento dicose ed animali in conseguenza di spargimentod’acqua verificatosi a seguito di rotturaaccidentale di condutture e di impianti fissi delfabbricato assicurato.L’assicurazione comprende i danni derivanti dasospensione e/o interruzione di attivitàindustriali, commerciali, artigianali, agricole o diservizi, purchè conseguenti a sinistroindennizzabile a termini della presentegaranzia, con il limite indicato all’art. 7.8.L’assicurazione è prestata nei limiti deimassimali stabiliti in polizza per laResponsabilità Civile verso Terzi.

ART. 7.2 ESCLUSIONIRelativamente alla garanzia DANNI ALFABBRICATO sono esclusi i danni:- causati da usura;- causati da umidità e stillicidio;- derivanti da piscine e relativi impianti;- da spargimento d’acqua causato da gelo

di condutture installate all’esterno dellacostruzione o interrate o in localisprovvisti di impianti di riscaldamentooppure con impianto non in funzione daoltre 48 ore consecutive prima delsinistro.

Sono esclusi, se non operante la relativaCondizione facoltativa:- i danni causati da:

- trabocco o rigurgito di fognature;- occlusioni;

- le spese per la ricerca della rottura e perla sua riparazione.

Sono inoltre operanti le esclusioni previstedall’art. 3.3 della Sezione Incendio.

Relativamente alla garanzia DANNI A TERZIsono esclusi i danni:- causati da trabocco o rigurgito di

fognature.Sono esclusi, se non operante la relativaCondizione facoltativa, i danni:- a cose contenute in locali interrati o

seminterrati adibiti a deposito, industriae loro pertinenze, attività commerciali odi servizio;

- causati da occlusioni.Sono inoltre operanti le esclusioni previstedall’art. 6.3 - ad eccezione del punto a. -della Sezione Responsabilità Civile.

ART. 7.3 PERSONE NON CONSIDERATE TERZINon sono considerati terzi:a. le persone stabilmente conviventi con

l’Assicurato;b. quando l’Assicurato non sia una persona

fisica, il legale rappresentante, i soci aresponsabilità illimitata, l’ammi-nistratore e le persone che si trovino conloro nei rapporti di cui al punto a.

Sono peraltro considerati terzi gli addettiall’amministrazione del fabbricato nella loro qualitàdi condòmini o inquilini del fabbricato stesso.

CONDIZIONI FACOLTATIVEOperanti solo se esplicitamente richiamatenella scheda di polizza. Per le presentiCondizioni facoltative operano, se previsti,franchigie, scoperti e limiti di indennizzo orisarcimento esposti agli artt. 7.6, 7.7 e 7.8.

ART. 7.4 RICERCA GUASTO E RIPRISTINO FAB-BRICATO(Condizione facoltativa A - Relativa ai DANNI ALFABBRICATO)La Società, a parziale deroga di quanto previstodall’art.7.2, in caso di spargimento di acqua aseguito di rottura accidentale di condutture delfabbricato assicurato, rimborsa le spese sostenuteper:a. riparare o sostituire le parti di condutture che

hanno dato origine allo spargimento d’acquapurchè esse siano collocate:1. nei muri o nei pavimenti del fabbricato;2. in corrispondenza e al di sotto delle superfici

calpestabili di locali interrati (cantine, boxauto, etc.) o al di sopra dei locali

Condizioni Contrattuali 21 di 30 Sezione Danni da Acqua

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

completamente interrati, facenti parte delfabbricato;

b. la demolizione od il ripristino di parti delfabbricato necessariamente interessate dalleoperazioni di cui alla lettera a.;

c. sgomberare e trasportare al più vicino scarico iresiduati del sinistro, nei limiti di indennizzoprevisti per la presente garanzia;

d. eliminare le occlusioni che hanno originato lospargimento d’acqua, tramite l’utilizzo di gettid’acqua ad alta pressione (“canal jet”). Lagaranzia non opera per i danni derivantida trabocco o rigurgito della retefognaria pubblica.

La garanzia opera, con franchigiadiversificata, anche per gli impianti diriscaldamento a pannelli radianti posti neimuri e nei solai.Sono in ogni caso escluse le spese permigliorie del fabbricato o che riguardinocondutture interrate diverse da quelleindicate al punto a.2.

ART. 7.5 ALTRI DANNI DA ACQUA(Condizione facoltativa B)RIGURGITO DI FOGNATURE (Relativa ai DANNI AL FABBRICATO)La Società, a parziale deroga di quanto previstodagli artt. 7.1 e 7.2, indennizza i danni materiali ediretti causati al fabbricato assicurato da rigurgito otrabocco di fognature.OCCLUSIONE DI CONDUTTURE (Relativa ai DANNI AL FABBRICATO e A TERZI)La Società, a parziale deroga di quanto previstodagli artt. 7.1 e 7.2, risarcisce i danni materiali ediretti causati al fabbricato assicurato e a terzi daocclusioni di condutture, di impianti idrici, igienicie di riscaldamento, escluse le occlusioni digrondaie e pluviali se non dovute ad accumulodi neve o grandine.DANNI A COSE IN LOCALI INTERRATI OSEMINTERRATI (Relativa ai DANNI A TERZI)La Società, a parziale deroga di quanto previstodall’art. 7.2, risarcisce i danni alle cose di terzicontenute in locali interrati o seminterrati adibiti adeposito, industria e loro pertinenze, attivitàcommerciali o di servizio causati esclusivamenteda rotture accidentali di impianti econdutture non interrate.

FRANCHIGIE – SCOPERTO - LIMITI DIINDENNIZZO O DI RISARCIMENTO

ART. 7.6 FRANCHIGIEIl pagamento dell’indennizzo liquidato atermini di polizza verrà effettuato previadetrazione, per singolo sinistro, dei seguentiimporti:- euro 100 per la sezione “Danni da acqua”,

salvo l’applicazione di maggiori

franchigie o scoperti altrimenti previsti;- euro 150 per la Condizione facoltativa

“Ricerca guasto e ripristino fabbricato” eper le garanzie “Occlusione dicondutture”, “Rigurgito di fognature”;

- euro 300 per la Condizione facoltativa“Ricerca guasto e ripristino fabbricato”relativamente ai pannelli radianti.

ART. 7.7 SCOPERTOIl pagamento dell’indennizzo verràeffettuato previa detrazione del:- 10% con il minimo di euro 150 per la

garanzia “Danni a cose in locali interrati oseminterrati”.

ART. 7.8 LIMITI DI INDENNIZZO O DI RISAR-CIMENTOIn nessun caso la Società pagherà, persingolo sinistro e per anno assicurativo,importo superiore al:- 5 ‰ della somma assicurata per il

fabbricato per la garanzia “Rigurgito difognature”;

- euro 100.000 per danni a cose derivantida sospensione e/o interruzione diattività industriali, commerciali, agricoleo di servizi;

In nessun caso la Società pagherà, persingolo sinistro, importo superiore a:- euro 5.000 per i danni da gelo;- euro 100.000 per la garanzia “Occlusione

di condutture”;- euro 150.000 per la garanzia “Danni a

cose in locali interrati o seminterrati”.Relativamente alla Condizione facoltativa“Ricerca guasto e ripristino fabbricato”:1. in nessun caso la Società pagherà:

- per anno assicurativo, importosuperiore al 5‰ della sommaassicurata per il fabbricato;

- per singolo sinistro, importo superioreal 5‰ della somma assicurata per ilfabbricato con il massimo di euro10.000;

se la somma assicurata per il fabbricato èinferiore a euro 250.000 il limite diindennizzo per sinistro e per annoassicurativo è fissato in euro 1.250;

2. in nessun caso la Società pagherà persingolo sinistro, importo superiore a euro1.000 per la garanzia “canal jet”.

ART. 7.9 PLURALITÀ DI GARANZIE E DI DAN-NEGGIATIPer i danni derivanti da una unica causa lefranchigie per ”Danni da acqua” e per ”Occlusionedi condutture” si applicano una sola voltaqualunque sia la garanzia interessata (danni alfabbricato od a terzi).

Condizioni Contrattuali 22 di 30 Sezione Danni da Acqua

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

8 NORME CHE REGOLANO LA SEZIONETUTELA LEGALE

PREMESSALa gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidatadalla Società a ARAG SE RappresentanzaGenerale e Direzione per l’Italia (in seguitodenominata ARAG) in Viale del Commercio, 59 -37135 Verona• telefono 045 829 04 11• fax 045 829 05 57 (per invio nuove denunce di

sinistro)045 829 04 49 (per invio successiva documentazionerelativa alla gestione del sinistro)

• mail [email protected] (per invio nuove denuncedi sinistro) a cui l’Assicurato può rivolgersidirettamente.

ART. 8.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONELa Società, alle condizioni della presente polizza enei limiti del massimale convenuto, assicura laTutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibilidalla controparte, occorrenti all’Assicurato per ladifesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale egiudiziale, nei casi indicati.Tali oneri sono:- le spese per l’intervento del legale incaricato

della gestione del caso assicurativo nel rispettodi quanto previsto dal tariffario nazionaleforense (D.M. 8 aprile 2004 e successiviaggiornamenti) anche quando la vertenza deveessere trattata tramite il coinvolgimento di unorganismo di mediazione;

- le indennità a carico dell’Assicurato spettantiall’Organismo di mediazione costituito da unEnte di diritto pubblico oppure da unOrganismo privato nei limiti di quanto previstodalla tabella dei compensi prevista per gliorganismi di mediazione costituiti da Enti didiritto pubblico. Tale indennità è oggetto dicopertura assicurativa solo nel caso in cui lamediazione sia prevista obbligatoriamente perlegge;

- le eventuali spese del legale di controparte, nelcaso di soccombenza per condannadell’Assicurato, o di transazione autorizzata daARAG ai sensi dell’Art. 9.16;

- le spese per l’intervento del Consulente Tecnicod’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e diPeriti purché scelti in accordo con ARAG ai sensidell’Art. 9.16;

- le spese processuali nel processo penale (art.535 Codice di Procedura Penale);

- le spese di giustizia;- il contributo unificato (D. L. 11.03.2002 n. 28),

se non ripetuto dalla controparte in caso disoccombenza di quest’ultima;

- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;

- le spese per indagini per la ricerca di prove adifesa;

- le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicuratoqualora sia incaricato un arbitro per la decisionedi controversie previste dalla polizza;

- le spese di domiciliazione necessarie, esclusaogni duplicazione di onorari e i compensiper la trasferta.

E’ garantito l’intervento di un unico legale per ognigrado di giudizio, territorialmente competente aisensi dell’Art. 10.3.

ART. 8.2 DELIMITAZIONI DELL’OGGETTO DEL-L’ASSICURAZIONEL’Assicurato è tenuto a:- regolarizzare a proprie spese, secondo le

vigenti norme relative alla registrazionedegli atti giudiziari e non, i documentinecessari per la gestione del casoassicurativo;

- ad assumere a proprio carico ogni altroonere fiscale che dovesse presentarsi nelcorso o alla fine della causa.

La Società non si assume il pagamento di:- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in

genere;- spese liquidate a favore delle parti civili

costituite contro l’Assicurato neiprocedimenti penali (art. 541 Codice diProcedura Penale).

Le operazioni di esecuzione forzata nonvengono ulteriormente garantite nel caso didue esiti negativi.

ART. 8.3 ASSICURATILe garanzie previste all’Art. 8.1 della presentesezione vengono prestate a tutela dei diritti delContraente. Vengono altresì assicurati, seespressamente indicati, anche l’amministratore e icondòmini.Nel caso di controversie fra Assicurati legaranzie vengono prestate unicamente afavore del Contraente.

ART. 8.4 PRESTAZIONI GARANTITELe garanzie valgono per:- la difesa in procedimenti penali per delitti

colposi o contravvenzioni, compresi i casi diapplicazione della pena su richiesta delle parti exart. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento),oblazione, remissione di querela, prescrizione,archiviazione, amnistia e indulto. La garanzia èoperante anche prima della formulazioneufficiale della notizia di reato.La garanzia viene prestata all’amministratore edai condòmini per le responsabilità connesse allesingole unità immobiliari adibite ad usoabitativo o ad altro uso;

Condizioni Contrattuali 23 di 30 Sezione Tutela Legale

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

- l’esercizio di pretese al risarcimento di danni acose subiti per fatti illeciti di terzi, compresa lacostituzione di parte civile nel procedimentopenale a carico di terzi. La garanzia viene estesaall’amministratore ed ai condòmini per i casi cheriguardano le rispettive unità immobiliari adibitead uso abitativo o ad altro uso;

- le controversie nascenti da presunteinadempienze contrattuali, proprie o dicontroparte, relative al Condominio indicato inpolizza, sempreché il valore in lite siasuperiore a euro 250 ed inferiore a euro52.000;

- le controversie individuali relative a rapporti dilavoro tra il Contraente ed i propri dipendentiaddetti alla custodia, manutenzione e/ogestione del Condominio;

- le controversie per il recupero delle quotecondominiali nei confronti dei condòminimorosi sempreché il valore in lite siasuperiore a euro 250 ed inferiore a euro52.000. ARAG, accertata la regolarità delladenuncia del caso assicurativo, svolgerà in viastragiudiziale ogni azione intesa al recupero deicrediti promuovendo, se necessario,procedimento di ingiunzione e/o esecutivopurché sussistano oggettive possibilità direcupero;

- le controversie nascenti da violazioni, da parte dicondòmini o conduttori, delle disposizioni delregolamento condominiale o norme di legge;

- le controversie relative a diritti reali. La garanziaviene estesa anche ai singoli condòmini;

- le controversie relative a contestazioned’inosservanza degli obblighi ed adempimentidi cui al D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tuteladella salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.La garanzia vale per il Contraente qualorarivesta la qualifica di Committente deilavori e per i suoi addetti in qualità di:Responsabile dei lavori, Coordinatore per laprogettazione, Coordinatore per l’esecuzionedei lavori, Legali Rappresentanti, Dirigenti,Preposti, Medico Competente, Responsabili deiServizi di Prevenzione, Lavoratori Dipendenti.

Le garanzie valgono per: - sostenere la difesa nei procedimenti penali per

delitti colposi e/o contravvenzioni;- sostenere la difesa in procedimenti penali per

omicidio colposo e/o lesioni personali colpose(artt. 589 – 590 Codice Penale);

- proporre opposizione e/o impugnazioneavverso i provvedimenti amministrativi, lesanzioni amministrative non pecuniarie e lesanzioni amministrative pecuniarie di importodeterminato in misura non inferiore a 250,00.Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, gli

assicurati sono garantiti se ed in quantodipendenti del Contraente.La presente garanzia opera in deroga all’Art. 8.5lett. b. limitatamente alla materiaamministrativa e lett. h. per lecontroversie relative alla compravendita,permuta di immobili o relative adinterventi di restauro e risanamentoconservativo, ristrutturazione ecostruzione ex novo degli edificicomprese le connesse controversie difornitura e posa in opera di materiali e/oimpianti.

A parziale deroga dell’art. 8.6, in relazionealla presente prestazione, per insorgenzadel caso assicurativo si intende:- il compimento da parte della competente

Autorità del primo atto di accertamentoispettivo o di indagine, amministrativoe/o penale;

- il momento in cui l’Assicurato abbia oavrebbe cominciato a violare le norme dilegge, nel caso di procedimento penale peromicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia si estende ai casi assicurativiconseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante ilperiodo di validità del contratto ed insorti neltermine di dodici mesi dalla cessazione deisoggetti garantiti dalle funzioni/qualificheindicate.

ART. 8.5 ESCLUSIONILe garanzie non sono valide:a. per vertenze concernenti il diritto di

famiglia, delle successioni e delledonazioni;

b. in materia fiscale ed amministrativa;c. per fatti conseguenti a tumulti popolari

(assimilabili a sommosse popolari), eventibellici, atti di terrorismo, atti divandalismo, terremoto, sciopero eserrate, nonché da detenzione odimpiego di sostanze radioattive;

d. per il pagamento di multe, ammende esanzioni in genere;

e. per controversie derivanti dalla proprietào dalla guida di veicoli, imbarcazioni oaeromobili;

f. per fatti dolosi delle persone assicurate;g. per fatti non accidentali relativi ad

inquinamento dell’ambiente;h. per le controversie relative alla

compravendita, permuta di immobili orelative ad interventi di restauro erisanamento conservativo, ristruttu-razione e costruzione ex novo degli edificicomprese le connesse controversie difornitura e posa in opera di materiali e/o

Condizioni Contrattuali 24 di 30 Sezione Tutela Legale

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impianti;i. per controversie tra Assicurati diversi dal

Contraente;j. per le vertenze contrattuali con la Società

o ARAG.

ART. 8.6 INSORGENZA DEL CASO ASSICU-RATIVOAi fini della presente sezione, per insorgenza delcaso assicurativo si intende:- per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni

extracontrattuali per fatto illecito e per le spesedi resistenza alla pretesa di risarcimentoavanzate da terzi, il momento del verificarsidel primo evento che ha originato ildiritto al risarcimento;

- per tutte le restanti ipotesi il momento in cuil’Assicurato, la controparte o un terzoabbia o avrebbe cominciato a violarenorme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, peril momento di insorgenza del caso assicurativo si fariferimento alla data della prima violazione.La garanzia assicurativa viene prestata per i casiassicurativi che siano insorti :- durante il periodo di validità della

polizza, se si tratta di esercizio di pretese alrisarcimento di danni extracontrattuali per fattoillecito, per le spese di resistenza alla pretesa dirisarcimento avanzate da terzi, di procedimentopenale e di ricorsi o opposizioni alle sanzioniamministrative;

- trascorsi tre mesi dalla decorrenza dellapolizza, in tutte le restanti ipotesi.

Qualora la presente polizza sia emessa senzasoluzione di continuità della copertura assicurativarispetto ad una polizza precedente di Tutela Legale,la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte leprestazioni già previste con la polizza precedente,mentre si intende operante a tutti gli effetti per lenuove prestazioni inserite con il presente contratto.

Sarà pertanto onere del contraente, in sede didenuncia sinistro, fornire idonea documentazioneatta a comprovare l'esistenza di una polizzaprecedente di Tutela Legale. La garanzia si estende ai casi assicurativi che sianoinsorti durante il periodo di validità del contratto eche siano stati denunciati alla Società, nei modi enei termini del successivo art. 10.3, entro dodicimesi dalla cessazione del contratto stesso.La garanzia non ha luogo nei casi insorgentida contratti che nel momento dellastipulazione dell’assicurazione fossero statigià disdettati da uno dei contraenti o la cuirescissione, risoluzione o modificazionefosse già stata chiesta da uno dei contraenti.Si considerano a tutti gli effetti unico casoassicurativo:- vertenze promosse da o contro più

persone ed aventi per oggetto domandeidentiche o connesse;

- indagini o rinvii a giudizio a carico di unao più persone assicurate e dovuti almedesimo evento o fatto.

In tali ipotesi la garanzia viene prestata a favore ditutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimaleresta unico e viene ripartito tra loro, aprescindere dal numero e dagli oneri da ciascunodi essi sopportati.

ART. 8.7 ESTENSIONE TERRITORIALENell’ipotesi di diritto al risarcimento di danniextracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché diprocedimento penale l’assicurazione vale per i casiassicurativi che insorgono in Europa o negli statiextraeuropei posti nel Bacino del MareMediterraneo sempreché il Foro competente, oveprocedere, si trovi in questi territori.In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casiassicurativi che insorgono e devono essere trattatinella Repubblica Italiana, nella Città Stato delVaticano e nella Repubblica di San Marino.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Condizioni Contrattuali 25 di 30 Sezione Tutela Legale

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9 NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONEDEI DANNI

SEZIONI INCENDIO - CRISTALLI - DANNI DAACQUA AL FABBRICATO

ART. 9.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTIDALLA POLIZZALe azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizzanon possono essere esercitati che dal Contraente odalla Società. Spetta in particolare al Contraentecompiere gli atti necessari all’accertamento ed allaliquidazione dei danni. L’accertamento e laliquidazione dei danni così effettuati sono vincolantianche per l’Assicurato, restando esclusa ogni suafacoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato atermini di polizza non può tuttavia essere pagato senon nei confronti o col consenso dei titolaridell’interesse assicurato.

ART. 9.2 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONEDEL DANNOL’ammontare del danno è concordato con leseguenti modalità:a. direttamente dalla Società, o persona da

questa incaricata, con il Contraente opersona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti:b. fra due Periti nominati uno dalla Società

ed uno dal Contraente con apposito attounico.I due Periti devono nominarne un terzoquando si verifichi disaccordo fra loro edanche prima su richiesta di uno di essi. Ilterzo Perito deve intervenire soltanto incaso di disaccordo e le decisioni sui punticontroversi sono prese a maggioranza.Ciascun Perito ha facoltà di farsi assisteree coadiuvare da altre persone, le qualipotranno intervenire nelle operazioniperitali, senza però avere alcun votodeliberativo. Se una delle Parti nonprovvede alla nomina del proprio Perito ose i Periti non si accordano sulla nominadel terzo, tali nomine, anche su istanza diuna sola delle Parti, sono demandate alPresidente del Tribunale nella cuigiurisdizione il sinistro è avvenuto.Ciascuna delle Parti sostiene le spese delproprio Perito, quelle del terzo Peritosono ripartite a metà.

ART. 9.3 MANDATO DEI PERITII Periti devono:1. indagare sulle circostanze di tempo e di

luogo, sulla natura, causa e modalità delsinistro;

2. verificare l’esattezza delle descrizioni e

delle dichiarazioni risultanti dagli atticontrattuali e riferire se al momento delsinistro esistevano circostanze cheavessero aggravato o mutato il rischio enon fossero state comunicate, nonchèverificare se l‘Assicurato od il Contraenteha adempiuto agli obblighi di cui all’art.10.1;

3. verificare l’esistenza, la qualità e laquantità delle cose assicuratedeterminando il valore che le cosemedesime avevano al momento delsinistro secondo i criteri di valutazione dicui all’art. 9.4;

4. procedere alla stima ed alla liquidazionedel danno comprese le spese disalvataggio, di demolizione e disgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione deldanno effettuata ai sensi dell’art. 9.2 -lettera b, i risultati delle operazioni peritalidevono essere raccolti in apposito verbale,con allegate le stime dettagliate, daredigersi in doppio esemplare, uno perognuna delle Parti.I risultati delle operazioni di cui ai punti 3. e4. sono obbligatori per le Parti le qualirinunciano fin da ora a qualsiasiimpugnativa, salvo il caso di dolo, errore,violenza, o di violazioni dei patticontrattuali, impregiudicata in ogni casoqualsivoglia azione od eccezione inerentel’indennizzabilità del danno.La perizia collegiale è valida anche se unPerito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiutodeve essere attestato dagli altri Periti nelverbale definitivo di perizia.I Periti sono dispensati dall’osservanza diogni formalità giudiziaria.

ART. 9.4 VALORE DELLE COSE ASSICURATE EDETERMINAZIONE DEL DANNOPremesso che l’attribuzione del valore che le coseassicurate - illese, danneggiate, distrutte o rubate -avevano al momento del sinistro è ottenuta sullabase dei criteri stabiliti nelle singole Sezioni agliarticoli “valore delle cose assicurate”, ladeterminazione del danno viene eseguita secondo iseguenti criteri:A. SEZIONE INCENDIO DEL FABBRICATO

1. per il fabbricato: si stima il valore a nuovodelle parti distrutte ed il costo per ripararequelle soltanto danneggiate e si deduce datale risultato il valore dei ricuperi;

2. per i danni derivanti dalla perdita di pigione:si determina il tempo strettamentenecessario per il ripristino dei localidanneggiati.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Condizioni Contrattuali 26 di 30 Liquidazione Danni

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B. SEZIONE INCENDIO DEL CONTENUTO DELLEUNITA’ ABITATIVEper il contenuto si stima il valore delle cosecolpite dal sinistro e si deduce il valore ricavabiledalle cose rimaste danneggiate o illese, con leseguenti norme:- per arredamento: il valore a nuovo con il

limite del doppio del valore allo statod’uso;

- per oggetti pregiati, gioielli e preziosi: ilvalore commerciale.

C. SEZIONE CRISTALLIL’ammontare del danno è dato dal rimborsodelle spese sostenute per la sostituzione dellelastre con altre nuove, uguali o equivalenti percaratteristiche, compresi i costi di trasporto einstallazione.

ART. 9.5 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNOIl Contraente o l’Assicurato che esageradolosamente l’ammontare del danno,dichiara distrutte cose che non esistevano almomento del sinistro, occulta, sottrae omanomette cose salvate, adopera agiustificazione mezzi o documentimenzogneri o fraudolenti, alteradolosamente le tracce, gli indizi materialidel reato, i residui del sinistro o facilita ilprogresso di questo, perde il dirittoall’indennizzo.

ART. 9.6 ASSICURAZIONE PARZIALE (non operante per le garanzie prestate a primorischio assoluto) Se dalle stime fatte con le norme dell’art.9.4 risulta che il valore della partitafabbricato eccedeva al momento del sinistrola somma assicurata con la partita stessa, laSocietà risponde del danno in proporzionedel rapporto tra la somma assicurata e ilvalore risultante al momento del sinistro.

ART. 9.7 DEROGA ALLA REGOLA PROPOR-ZIONALE(non operante per le garanzie prestate a primo

rischio assoluto) A parziale deroga dell’art. 9.6 si conviene che laregola proporzionale ivi prevista non trovaapplicazione qualora il valore della partitafabbricato non superi del 10% la somma assicurata.In caso detto limite risulti superato, laregola proporzionale verrà applicata perl’eccedenza.

ART. 9.8 ANTICIPO INDENNIZZI (operante per la sezione incendio del fabbricato)

L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima dellaliquidazione del sinistro, il pagamento di unacconto pari al 50% dell’importo minimo chedovrebbe essere pagato in base alle risultanzeacquisite, a condizione che non siano sortecontestazioni sull’indennizzabilità delsinistro stesso e che l’indennizzocomplessivo sia prevedibile in almeno euro50.000.L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 90giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreche siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiestadell’anticipo.L’anticipo non potrà comunque esseresuperiore a euro 1.000.000.

ART. 9.9 LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZOSalvo il caso previsto dall’art.1914 C.C., per nessuntitolo la Società potrà essere tenuta a pagaresomma maggiore di quella assicurata.

ART. 9.10 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZOVerificata l’operatività della garanzia,valutato il danno e ricevuta la necessariadocumentazione, la Società provvede alpagamento dell’indennizzo entro 30 giornidalla data dell’atto di liquidazione deldanno sempre che sia trascorso il termine di30 giorni dalla data del sinistro senza che siastata fatta opposizione.Relativamente alla Sezione Incendio -qualora il danno sia superiore al 70% delvalore a nuovo - il pagamento saràeffettuato con le seguenti modalità:1. entro 30 giorni dalla data di

sottoscrizione dell’atto di liquidazioneverrà corrisposto l’indennizzo del dannosecondo la valutazione allo stato d’uso;

2. entro 30 giorni dalla comunicazionedell’avvenuta ricostruzione o rimpiazzosecondo il preesistente tipo e genereverrà corrisposto il pagamento delladifferenza che, aggiunta all’importo dicui al punto 1, determina l’ammontarecomplessivo dell’indennizzo, calcolato inbase all’art. 9.4.

Il pagamento avverrà a condizione che laricostruzione o il rimpiazzo avvengacomunque entro dodici mesi dalla datadell’atto di liquidazione amichevole o delverbale definitivo di perizia.Se è stato aperto un procedimento penalesulla causa del sinistro, il pagamento saràeffettuato qualora dal procedimento stessorisulti che non ricorre alcuno dei casi previstidagli artt. 3.3.c e 4.2.c.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Condizioni Contrattuali 27 di 30 Liquidazione Danni

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SEZIONI RESPONSABILITA’ CIVILE - DANNI DAACQUA A TERZI

ART. 9.11 GESTIONE DELLE VERTENZE DIDANNO - SPESE LEGALILa Società assume fino a quando ne hainteresse la gestione delle vertenze tanto insede stragiudiziale che giudiziale, sia civileche penale, a nome dell’Assicurato,designando ove occorra, legali o tecnici edavvalendosi di tutti i diritti ed azionispettanti all’Assicurato stesso. Sono a caricodella Società le spese sostenute per resistereall’azione promossa contro l’Assicurato,entro il limite di un importo pari al quartodel massimale stabilito in polizza per ildanno cui si riferisce la domanda. Qualora lasomma dovuta al danneggiato superi dettomassimale, le spese vengono ripartite fraSocietà e Assicurato in proporzione delrispettivo interesse. La Società nonriconosce spese incontrate dall’Assicuratoper i legali o tecnici che non siano da essadesignati e non risponde di multe odammende nè delle spese di giustizia penale.

ART. 9.12 LIMITE MASSIMO DI RISARCI-MENTOIn nessun caso la Società potrà essere tenutaa pagare per ogni sinistro un risarcimentosuperiore a euro 5.000.000 anche se, pereffetto della clausola ”Adeguamentoautomatico ISTAT”, i massimali assicuratirisultino superiori a tale importo.

ART. 9.13 ASSICURAZIONE PARZIALE - DERO-GA ALLA REGOLA PROPORZIONALESe al momento del sinistro il valore diricostruzione a nuovo del fabbricato(escluso il valore dell’area) eccede la sommaassicurata per il fabbricato di oltre il 10%,la Società risponde del danno inproporzione al rapporto tra questa e ilpredetto valore di ricostruzione e in ognicaso nei limiti dei massimali ridotti inuguale proporzione.

ART. 9.14 FABBRICATI IN CONDOMINIOQualora l’assicurazione sia stipulata da unsingolo condòmino e per altre parti delfabbricato assicurato esistano assicurazionidi responsabilità civile stipulate dalcondominio, da altri condòmini o dallostesso Assicurato con altra polizza presso lasottoscritta Società, questa sarà tenuta arispondere per ogni sinistro cagionato dallaproprietà comune per un importo

complessivo non superiore a euro 5.000.000fermi i limiti massimi di risarcimentostabiliti dal presente contratto per la partedi responsabilità risalente all’Assicurato.Qualora l’importo dei danni superasse lasomma di euro 5.000.000 i risarcimentidovuti dalla Società in esecuzione dei singolicontratti saranno proporzionalmenteridotti.

SEZIONE TUTELA LEGALE

ART. 9.15 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA EDEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLAPRESTAZIONE DELLA GARANZIAASSICURATIVASe l’Assicurato richiede la coperturaassicurativa è tenuto a:- informare immediatamente la Società o

ARAG in modo completo e veritiero ditutti i particolari del caso assicurativo,nonché indicare i mezzi di prova edocumenti e, su richiesta, metterli adisposizione;

- conferire mandato al Legale incaricatodella tutela dei suoi interessi, nonchéinformarlo in modo completo e veritierosu tutti i fatti, indicare i mezzi di prova,fornire ogni possibile informazione eprocurare i documenti necessari.

ART. 9.16 GESTIONE DEL CASO ASSICURA-TIVORicevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG siadopera per realizzare un bonario componimentodella controversia.Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicuratopresentino possibilità di successo e in ognicaso quando sia necessaria la difesa in sede penale,la pratica viene trasmessa al legale scelto neitermini dell’art.10.3.La garanzia assicurativa viene prestata anche perogni grado superiore di procedimento sia civile chepenale se l’impugnazione presentapossibilità di successo.L’Assicurato non può addiveniredirettamente con la controparte ad alcunatransazione della vertenza, sia in sedeextragiudiziaria che giudiziaria, senzapreventiva autorizzazione di ARAG.L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte edi Periti in genere viene concordata con ARAG.ARAG così come la Società, non èresponsabile dell’operato di Legali,Consulenti Tecnici e Periti.In caso di conflitto di interessi o didisaccordo in merito alla gestione dei casi

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Condizioni Contrattuali 28 di 30 Liquidazione Danni

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assicurativi tra l’Assicurato e la Società e/oARAG, la decisione può venire demandata,con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad unarbitro che decide secondo equità,designato di comune accordo dalle parti o,in mancanza di accordo, dal Presidente delTribunale competente a norma del Codice diProcedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metàdelle spese arbitrali, quale che sia l’esitodell’arbitrato. ARAG avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi

di tale procedura.

ART. 9.17 RECUPERO DI SOMMESpettano integralmente all’Assicurato i risarcimentiottenuti ed in genere le somme recuperate ocomunque corrisposte dalla controparte a titolo dicapitale ed interessi.Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenutio anticipati, gli onorari, le competenze e lespese liquidate in sede giudiziaria oconcordate transattivamente e/ostragiudizialmente.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Condizioni Contrattuali 29 di 30 Liquidazione Danni

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10 COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 10.1 SEZIONI INCENDIO DEL FABBRI-CATO – INCENDIO DEL CONTENUTO DELLEUNITA’ ABITATIVE - CRISTALLI - DANNI DAACQUA (AL FABBRICATO)In caso di sinistro il Contraente ol’Assicurato deve:1. fare quanto gli è possibile per evitare o

diminuire il danno; le relative spese sono acarico della Società secondo quanto previstodalla legge ai sensi dell’art.1914 C.C.;

2. darne avviso all’Agenzia alla quale èassegnata la polizza oppure alla Societàentro tre giorni da quando ne ha avutoconoscenza ai sensi dell’art.1913 C.C.;

3. fare, nei cinque giorni successivi,relativamente ai danni di incendio o disinistro presumibilmente doloso,dichiarazione scritta all’AutoritàGiudiziaria o di Polizia del luogo,precisando, in particolare: il momento dell’iniziodel sinistro, la causa presunta del sinistro el’entità approssimativa del danno. Copia ditale dichiarazione deve essere trasmessaalla Società, entro i cinque giornisuccessivi;

4. conservare le tracce ed i residui delsinistro fino a liquidazione del dannosenza avere, per questo, diritto adindennità alcuna;

5. predisporre un elenco dettagliato deidanni subiti con riferimento alla qualità,quantità e valore delle cose distrutte odanneggiate, nonchè a richiesta, uno statoparticolareggiato delle altre cose assicurateesistenti al momento del sinistro conindicazione del rispettivo valore, mettendocomunque a disposizione i suoi registri, conti,fatture e qualsiasi documento che possa essererichiesto dalla Società o dai Periti ai fini delleloro indagini e verifiche.

L’inadempimento di uno di tali obblighi puòcomportare la perdita totale o parziale deldiritto all’indennizzo ai sensi dell’art.1915C.C.

ART. 10.2 SEZIONI RESPONSABILITÀ CIVILE -DANNI DA ACQUA (A TERZI)In caso di sinistro, l’Assicurato od ilContraente deve darne avviso scrittoall’Agenzia alla quale è assegnata la polizzaoppure alla Società entro tre giorni daquando ne ha avuto conoscenza ai sensidell’art.1913 C.C.La denuncia deve contenere la narrazione del fatto,l’indicazione delle conseguenze, del nome deidanneggiati e dei testimoni nonchè della data edelle cause del sinistro.L’inadempimento di tale obbligo puòcomportare la perdita totale o parziale deldiritto all’indennizzo ai sensi dell’art.1915C.C.

ART. 10.3 SEZIONE TUTELA LEGALE - DENUN-CIA DEL CASO ASSICURATIVO E LIBERASCELTA DEL LEGALE L’Assicurato deve immediatamentedenunciare all’Agenzia alla quale èassegnata la polizza oppure alla Sede dellaSocietà o ad ARAG qualsiasi casoassicurativo nel momento in cui si èverificato e/o ne abbia avuto conoscenza.In ogni caso deve, pena la decadenza daldiritto alla garanzia assicurativa, farepervenire all’Agenzia o alla Sede dellaSocietà o ad ARAG notizia di ogni atto a Luinotificato entro tre giorni dalla data dellanotifica stessa.L‘Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente illegale cui affidare la tutela dei propri interessi ,iscritto presso il foro ove ha sede l’UfficioGiudiziario competente per la controversia,indicandolo alla Società contemporaneamente alladenuncia del caso assicurativo.Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, laSocietà o ARAG lo invita a scegliere il proprio legalee, nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda,può nominare direttamente il legale, alquale l’Assicurato deve conferire mandato.L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliereliberamente il proprio legale nel caso di conflittodi interessi con ARAG.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Condizioni Contrattuali 30 di 30 Cosa fare in caso di sinistro

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COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. Fondata nel 1889.Sede Legale e Direzione Generale: Via Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia - Tel. 02 397161 - Fax 02 3271270 - Internet: www.italiana.itCapitale Sociale € 40.455.077,50 int. vers. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 - R.E.A. Milano N.7851Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni.Iscritta al numero 1.00004 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi.

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Il presente Fascicolo, contenente:• Nota Informativa, comprensiva del glossario;• Condizioni di assicurazione;deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

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Fascicolo InformativoContratto di assicurazione multigaranzia per la tutela dei fabbricati civili