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IL TURISMO IN EUROPA Le fonti normative comunitarie 1 Il Trattato di Lisbona (Trattato sul funzionamento dell'UE), a partire dal 2009, ha attribuito all'Unione Europea una competenza specifica in materia di turismo. In base all'articolo 6 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, il turismo rientra tra le materie nelle quali l'Unione Europea ha competenza al fine di sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri. 1 Le norme di diritto internazionale regolano i rapporti tra gli Stati. Tali norme diventano vincolanti per tutti i cittadini dopo essere state recepite nell'ordinamento giuridico di un determinato Paese attraverso un provvedimento di ratifica. Le fonti del diritto internazionale sono: le consuetudini; i trattati; le norme del diritto comunitario per i Paesi dell'UE. I trattati sono accordi vincolanti solo per gli Stati che li sottoscrivono; possono essere bilaterali quando vengono stipulati tra due Stati oppure multilaterali quando vengono stipulati tra più Stati; fra i trattati ricordiamo il Trattato istitutivo dell'UE e il Trattato sul funzionamento dell'UE. Le fonti del diritto comunitario sono: i regolamenti: atti direttamente applicabili negli ordinamenti di tutti gli Stati membri senza che sia necessario un atto di recepimento; le direttive: atti che vincolano gli Stati membri al recepimento; le direttive comunitarie devono essere recepite all'interno dell'ordinamento giuridico degli Stati aderenti, divenendo vincolanti per i cittadini di ciascuno Stato solo dopo l'emanazione di un provvedimento che le renda esecutive; in Italia le direttive comunitarie vengono recepite con leggi del Parlamento, decreti legislativi su delega del Parlamento, leggi regionali e provvedimenti amministrativi; le decisioni: atti indirizzati a singoli Stati membri o a soggetti privati e obbligatori soltanto per i destinatari; le raccomandazioni: atti non vincolanti, diretti a soggetti al fine di spingerli a adottare un determinato comportamento; i pareri: atti non vincolanti destinati a fissare il punto di vista dell'istituzione che li emette, in ordine a una specifica questione; gli atti atipici (regolamenti interni delle istituzioni comunitarie, risoluzioni, accordi, dichiarazioni comuni, posizioni comuni, codici di condotta, libri "verdi" e libri "bianchi"). I libri bianchi sono documenti ufficiali della Commissione Europea che contengono proposte di azione comunitaria in un settore specifico. Talvolta fanno seguito a un libro verde pubblicato dall’UE per promuovere una consultazione a livello europeo. Mentre i libri verdi espongono una gamma di idee ai fini di un dibattito pubblico, i libri bianchi contengono una raccolta ufficiale di proposte in settori politici specifici e costituiscono lo strumento per la loro realizzazione. 1

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IL TURISMO IN EUROPA

Le fonti normative comunitarie1

Il Trattato di Lisbona (Trattato sul funzionamento dell'UE), a partire dal 2009, ha attribuito all'Unione Europea una competenza specifica in materia di turismo. In base all'articolo 6 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, il turismo rientra tra le materie nelle quali l'Unione Europea ha competenza al fine di sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri. L'articolo 195 del Trattato affida all'Unione il compito di sostenere l'azione degli Stati membri nel settore del turismo, promuovendo la competitività delle imprese e favorendo la cooperazione tra Stati membri.

Attività dell'Unione Europea per il turismoL'Unione Europea ha cominciato a occuparsi di turismo a partire dagli anni Ottanta attraverso vari interventi legislativi e numerosi progetti tesi a sottolineare il ruolo attivo del turismo in ambito economico, sociale, culturale e ambientale. Nel 1986 è stato istituito il Tourism Advisory Committee per facilitare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri in materia di turismo.Il Tourism Advisory Committee, composto dai rappresentanti degli Stati membri, ha il compito di fornire informazioni alla Commissione Europea sulle misure prese a livello nazionale in campo turistico.Il 1990 è stato dichiarato Anno europeo del turismo al fine di valorizzare il ruolo del turismo nell'economia

1 Le norme di diritto internazionale regolano i rapporti tra gli Stati. Tali norme diventano vincolanti per tutti i cittadini dopo essere state recepite nell'ordinamento giuridico di un determinato Paese attraverso un provvedimento di ratifica. Le fonti del diritto internazionale sono: le consuetudini; i trattati; le norme del diritto comunitario per i Paesi dell'UE.

I trattati sono accordi vincolanti solo per gli Stati che li sottoscrivono; possono essere bilaterali quando vengono stipulati tra due Stati oppure multilaterali quando vengono stipulati tra più Stati; fra i trattati ricordiamo il Trattato istitutivo dell'UE e il Trattato sul funzionamento dell'UE. Le fonti del diritto comunitario sono:

i regolamenti: atti direttamente applicabili negli ordinamenti di tutti gli Stati membri senza che sia necessario un atto di recepimento;

le direttive: atti che vincolano gli Stati membri al recepimento; le direttive comunitarie devono essere recepite all'interno dell'ordinamento giuridico degli Stati aderenti, divenendo vincolanti per i cittadini di ciascuno Stato solo dopo l'emanazione di un provvedimento che le renda esecutive; in Italia le direttive comunitarie vengono recepite con leggi del Parlamento, decreti legislativi su delega del Parlamento, leggi regionali e provvedimenti amministrativi;

le decisioni: atti indirizzati a singoli Stati membri o a soggetti privati e obbligatori soltanto per i destinatari; le raccomandazioni: atti non vincolanti, diretti a soggetti al fine di spingerli a adottare un determinato

comportamento; i pareri: atti non vincolanti destinati a fissare il punto di vista dell'istituzione che li emette, in ordine a una specifica

questione; gli atti atipici (regolamenti interni delle istituzioni comunitarie, risoluzioni, accordi, dichiarazioni comuni, posizioni

comuni, codici di condotta, libri "verdi" e libri "bianchi"). I libri bianchi sono documenti ufficiali della Commissione Europea che contengono proposte di azione comunitaria in un settore specifico. Talvolta fanno seguito a un libro verde pubblicato dall’UE per promuovere una consultazione a livello europeo. Mentre i libri verdi espongono una gamma di idee ai fini di un dibattito pubblico, i libri bianchi contengono una raccolta ufficiale di proposte in settori politici specifici e costituiscono lo strumento per la loro realizzazione.

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europea. Nel 2001 la Commissione ha pubblicato una Comunicazione dal titolo Un approccio di cooperazione per il futuro del turismo europeo per evidenziare le potenzialità competitive del turismo europeo. Nel 2003 la Commissione ha pubblicato una seconda Comunicazione dal titolo Orientamento di base per la sostenibilità del turismo europeo, nella quale vengono gettate le basi per la futura politica sul turismo sostenibile. Nel 2006 la Commissione ha approvato la Comunicazione dal titolo Rinnovare la politica per il turismo: una partnership più forte per il turismo europeo, con lo scopo di individuare le azioni per aumentare la competitività dell'industria europea del turismo e di aumentare e migliorare l'occupazione.Nel 2007 è stata creata, all'interno della Direzione Generale Imprese della Commissione, una specifica Unità sul turismo. Nel 2010, la Commissione ha pubblicato la comunicazione del titolo Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in cui viene data una serie di obiettivi da raggiungere entro il 2020: portare al 75% il tasso di occupazione delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni; investire il 3% del Prodotto interno lordo (PIL) in ricerca e sviluppo ecc.

Oggi le priorità dell'UE in ambito turistico sono quelle di dare impulso alla sostenibilità del turismo europeo; tale sostenibilità si articola in cinque grandi pilastri: sostenibilità economica, sociale, territoriale, ambientale, culturale.

IL TURISMO IN ITALIA

Organizzazione, governance e politiche del turismo in ItaliaSebbene una maggiore attenzione sia stata data al turismo, la mancanza di integrazione tra politiche per il turismo e la strategia di sviluppo economico complessiva nazionale rimane un problema.Poiché il turismo non è di competenza esclusiva dello Stato, le Regioni italiane possono e devono svolgere un ruolo decisivo in una serie di attività turistiche fondamentali, tra cui sviluppo dei prodotti e il marketing. La molteplicità dei soggetti attivi nello sviluppo e nella promozione del turismo costituisce una notevole sfida in termini di organizzazione e di governance, ma anche di realizzazione di una coerente ed efficiente strategia turistica nazionale.Appare necessario lo sviluppo di una strategia nazionale integrata e a lungo termine, da mettere a punto in collaborazione con tutti i soggetti interessati del settore pubblico e privato. Una strategia simile contribuirebbe a ottimizzare l’uso delle risorse, come Fondi europei e investimenti pubblici ed esteri, e consentirebbe un coerente e coordinato sviluppo turistico dell’Italia e delle sue regioni. Lo sviluppo di una strategia turistica nazionale integrata e a lungo termine, da realizzarsi con la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti del settore pubblico e privato, sarebbe la chiave per uno sviluppo coerente e coordinato del turismo italiano e delle sue regioni. Una simile strategia, da concordare preferibilmente a livello governativo, darebbe all’Italia una strada da seguire e un piano d’azione preciso, con mete e obiettivi chiari, e consentirebbe di porre le problematiche di competitività e sostenibilità al centro delle politiche turistiche italiane. Tutto ciò permetterebbe anche di sostenere lo sviluppo del turismo nel Mezzogiorno.

Fondamenti costituzionali e legaliIl turismo non viene citato nella Costituzione italiana. Sebbene non sia considerato tra le attività principali a carico dello Stato italiano, non ci sono dubbi sul fatto che abbia un’influenza su altre attività per le quali lo Stato ha esplicite responsabilità costituzionali. Di conseguenza lo Stato italiano ha comunque implicite responsabilità in campo turistico. Ha, infatti, l’autorità di predisporre proprie strutture amministrative, quali un’amministrazione nazionale per il turismo, e di creare enti pubblici (ENIT).

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Nel suo titolo V (articoli 114-133) la Costituzione italiana stabilisce una divisione di responsabilità tra Stato ed enti locali (regioni, enti autonomi, province e comuni). Gli enti locali sono autorizzati a regolamentare tutte le materie che non sono di competenza esclusiva dello Stato, tra cui il turismo: le regioni italiane hanno quindi facoltà di svolgere un ruolo primario in tutta una serie di ambiti turistici fondamentali, tra i quali: programmazione e sviluppo di attività turistiche a livello regionale e locale; promozione di attività di marketing strategico; gestione dei fondi strutturali europei; gestione di attività legate alle strutture turistiche regionali; gestione di attività legate a imprese e professionisti del settore turistico.

L’intervento dello Stato si concentra generalmente sulle questioni turistiche di rilevanza nazionale.Il coordinamento tra Stato e regioni è particolarmente importante per la promozione dell’Italia all’estero; le regioni hanno bisogno di sfruttare al meglio le opportunità di capitalizzazione offerte della fama internazionale del marchio “Italia”.

Il quadro giuridico per l’intervento statale in ambito turisticoCon la legge 135/2001 lo Stato ha fissato un quadro giuridico per lo sviluppo e la promozione del turismo in Italia. Il preambolo della legge enuncia i vari contributi che ci si aspetta dal turismo per raggiungere obiettivi superiori riguardanti lo sviluppo economico e culturale. La legge riconosce l’impatto positivo del turismo sullo sviluppo economico e sull’occupazione a livello nazionale, nonché la sua capacità di soddisfare le esigenze socio-culturali dei cittadini italiani. La legge riconosce altresì che lo sviluppo di prodotti e servizi turistici costituisce un efficace strumento per il superamento delle disparità economiche esistenti tra le regioni e un importante mezzo per realizzare politiche che affrontino il problema delle differenze di sviluppo tra regioni settentrionali e meridionali, una questione cruciale per lo sviluppo futuro del paese. Le legge enuncia anche le responsabilità dello Stato centrale in materia di turismo.Tali responsabilità comprendono: la pianificazione dello sviluppo turistico (in conformità ai programmi economici nazionali e alle finalità

dei fondi dell’Unione europea), la promozione del turismo italiano all’estero, lo sviluppo e il finanziamento di sistemi o poli turistici locali.

La più recente legge 80/2005 ha istituito l’Agenzia nazionale del turismo (ENIT) e ha permesso la creazione dell’Osservatorio nazionale del turismo (ONT).

In Italia, le competenze in materia di turismo sono attribuite al Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo2, la cui organizzazione è stata disciplinata con un regolamento del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il regolamento, all’art. 19, descrive i compiti della Direzione generale “Turismo”:

2Il Ministero del Turismo fu soppresso nel 1993 a seguito di un referendum che seguiva il passaggio delle competenze in materia turistica alle Regioni (1977). Lo Stato mantenne la funzione di coordinamento delle competenze turistiche esercitato da regioni ed enti locali, che fu esercitata da un Dipartimento per il Turismo, istituito in un primo momento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. In un secondo tempo prevalse l’idea che il turismo dovesse essere considerato alla stregua di una filiera industriale: così nel 1999 i compiti del Dipartimento passarono al Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato che, di lì a poco, fu trasformato in Ministero delle Attività Produttive (e poi dello Sviluppo Economico), con l’obiettivo della valorizzazione e dello sviluppo del sistema turistico in accordo con le Regioni.Nel 2006, in accordo all’idea che le politiche per il turismo avrebbero dovuto essere declinate più sulla visione della promozione del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico del nostro Paese, il Dipartimento fu aggregato al Ministero per i beni e le Attività Culturali. In realtà, le competenze in materia di turismo furono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha istituito il “Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo”, cioè la struttura che ha gestito il turismo in Italia.

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“1. La Direzione generale Turismo svolge funzioni e compiti in materia di turismo, e a tal fine cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le Regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l’Unione europea e internazionali in materia di turismo e i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche.

2. Il Direttore generale, in particolare:a) elabora e sottopone all’approvazione del Ministro i piani di sviluppo e integrazione delle politiche

turistiche nazionali, nonché di quelle europee e internazionali e ne cura l’attuazione;b) definisce le strategie per rilanciare la competitività dell’Italia sullo scenario internazionale e per la

promozione del Made in Italy; a tal fine si raccorda con il Segretariato generale e con le Direzioni generali competenti per materia;

c) promuove iniziative, raccordandosi con le altre Direzioni generali e con l’ENIT-Agenzia nazionale del turismo, per il sostegno alla realizzazione di progetti strategici per la qualità e lo sviluppo dell’offerta turistica e per il miglioramento della qualità dei servizi turistici e per una migliore offerta turistica dei territori;

d) promuove, in raccordo con l’ENIT, azioni dirette alla valorizzazione della ricchezza e della varietà delle destinazioni turistiche italiane, attraverso l’attuazione di interventi in favore del settore turistico, sia su fondi nazionali sia in riferimento a programmi cofinanziati dall’Unione europea;

e) cura, fermo restando il coordinamento del Segretario generale, le attività di rilievo internazionale concernenti il settore del turismo;

f) elabora, in raccordo con l’ENIT, programmi e promuove iniziative, in raccordo con le Direzioni generali competenti e i Segretariati regionali, finalizzate all’incremento dell’offerta turistica destinata alla fruizione del patrimonio culturale, con particolare riferimento ai siti e agli elementi dichiarati dall’UNESCO patrimonio culturale materiale o immateriale dell’umanità;

g) attiva, in raccordo con i Segretariati regionali e con gli enti territoriali, reti e percorsi di valorizzazione del patrimonio culturale e cura la definizione, in raccordo con la Direzione generale Belle arti e paesaggio e la Direzione generale Musei, degli indirizzi strategici dei progetti relativi alla promozione

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turistica degli itinerari culturali e di eccellenza paesaggistica e delle iniziative di promozione turistica finalizzate a valorizzare le identità territoriali e le radici culturali delle comunità locali;

h) elabora programmi e promuove iniziative finalizzati a sensibilizzare le giovani generazioni al turismo sostenibile e rispettoso del patrimonio culturale, dell’ambiente e dell’ecosistema;

i) provvede alla diffusione del Codice di Etica del Turismo;l) gestisce il Fondo buoni vacanze da destinare a interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più

deboli;m) attua iniziative di assistenza e tutela dei turisti, garantendo il consumatore di pacchetto turistico;n) esercita le funzioni di indirizzo e, d’intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza, su ogni

soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale, ivi inclusi ENIT-Agenzia nazionale del turismo, ACI – Automobile Club d’Italia e CAI – Club Alpino Italiano, nonché la società Promuovi Italia S.p.a. in liquidazione;

o) gestisce il Fondo nazionale di garanzia;p) cura le attività di regolazione delle imprese turistiche e di interazione con il sistema delle autonomie

locali e le realtà imprenditoriali;q) provvede alla programmazione e gestione di fondi strutturali e promuove gli investimenti di

competenza all’estero e in Italia;r) predispone gli atti necessari all’attuazione delle misure a sostegno delle imprese di settore, ivi

compresa la concessione di crediti di imposta;s) predispone gli atti necessari al monitoraggio dell’applicazione e alla revisione periodica degli standard

minimi e uniformi su tutto il territorio nazionale dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali, e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo ed internazionale;

t) convoca, in qualità di amministrazione procedente, apposite conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al fine di per promuovere la realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell’offerta turistica e del sistema Italia e accelerare il rilascio da parte delle amministrazioni competenti dei relativi permessi, nulla osta, autorizzazioni, licenze e atti di assenso comunque denominati;

u) promuove la realizzazione di progetti di valorizzazione del paesaggio, anche tramite l’ideazione e la realizzazione di itinerari turistico-culturali dedicati, nell’ambito del Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo del turismo in Italia, predisposti a cura delle Regioni e degli enti locali, singoli o associati;

v) cura le attività inerenti all’esercizio di ogni altra competenza statale in materia di turismo.

3. Presso la Direzione generale Turismo, che ne supporta le attività, hanno sede e operano il Centro per la promozione del Codice mondiale di etica del turismo, costituito nell’ambito dell’Organizzazione Mondiale del Turismo, Agenzia specializzata dell’ONU, e il Comitato permanente per la promozione del turismo di cui all’articolo 28.

4. La Direzione generale Turismo costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell’articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni ed è responsabile per l’attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.

5. La Direzione generale Turismo si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale centrali, individuati ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell’articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.”

L’Osservatorio Nazionale del Turismo (ONT), istituito con D.P.R. n. 207 del 6 aprile 2006, é stato affidato all’ENIT nel 2014. L'ONT ha compiti di studio, analisi e monitoraggio delle dinamiche economico-sociali e tecnologiche, qualitative e quantitative d’interesse turistico. Coerentemente con questi scopi, l’ONT realizza indagini su temi non adeguatamente indagati dalla statistica ufficiale e raccoglie documenti,

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ricerche e indagini prodotte dai più autorevoli soggetti nazionali e internazionali, anche al fine di valutare il livello di competitività dell’Italia. Gli obiettivi fondamentali che l’Osservatorio Nazionale del Turismo si prefigge sono: - dare una visione sistemica della ricerca esistente sul turismo unificando le fonti e i dati;- divulgare in tempo reale informazioni e dati scientificamente accreditati su trend e fenomeni turistici;- fornire indicazioni previsionali e strategiche utili per le strategie di promozione del Sistema Paese e per

la comunicazione, promozione e commercializzazione dell’offerta turistica.

L’ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo – dal 2014 è un ente pubblico economico.L’ Agenzia svolge tutte le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dalla legge nel perseguimento della missione di promozione del turismo, e provvede, tra l'altro, a:a. curare la promozione all'estero dell'immagine turistica italiana e delle varie tipologie dell'offerta

turistica nazionale, nonché la promozione integrata delle risorse turistiche delle Regioni, delle Province Autonome di Trento e Bolzano e, per il loro tramite, degli enti locali;

b. realizzare le strategie promozionali a livello nazionale ed internazionale e di informazione all'estero, di sostegno alle imprese per la commercializzazione dei prodotti turistici italiani, in collegamento con le produzioni di qualità degli altri settori economici e produttivi, la cultura e l'ambiente, in attuazione degli indirizzi individuati dall'Amministrazione vigilante anche attraverso il Comitato delle politiche turistiche, d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano;

c. individuare, organizzare, promuovere e commercializzare i servizi turistici e culturali italiani;d. promuovere il marchio Italia nel settore del turismo;e. favorire la commercializzazione dei prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e all'estero;f. svolgere le attività attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti con particolare utilizzazione di

mezzi digitali, piattaforme tecnologiche e rete internet attraverso la gestione del portale "Italia.it", nonché di ogni altro strumento di comunicazione ritenuto opportuno;

g. svolgere e organizzare attività e servizi di consulenza e di assistenza per lo Stato, per le regioni e per le Province Autonome di Trento e Bolzano e per gli organismi pubblici e privati, ivi compresi gli uffici e le agenzie regionali, sottoscrivendo apposite convenzioni per promuovere e sviluppare processi indirizzati ad armonizzare i servizi di accoglienza e di informazione ai turisti ed anche, con corrispettivo, per attività promozionali e pubblicitarie di comunicazione e pubbliche relazioni;

h. attuare intese e forme di collaborazione con Enti pubblici e con gli Uffici della rete diplomatico-consolare del Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, compresi gli Istituti di Cultura, secondo quanto previsto da appositi protocolli di intesa con le altre sedi di rappresentanza italiana all'estero, anche ai sensi dell'art. 1 della Legge 31 marzo 2005 n. 56.

A queste organizzazioni centrali che hanno compiti, quindi, di raccordo e di inquadramento nazionale di iniziative locali, si affiancano le organizzazioni territoriali che definiscono ed attuano le politiche turistiche: Regioni; Province e Comuni; Agenzie regionali per la promozione turistica; Aziende/Agenzie di Promozione Turistica (APT) e uffici di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT).

Le Regioni hanno competenze legislative, di pianificazione e programmazione turistica, di politiche per l’accoglienza turistica, di regolamentazione delle professioni turistiche, di autorizzazione, monitoraggio e controllo delle attività delle imprese turistiche, di erogazione di servizi e contributi alle imprese del settore, di determinazione di banche dati e di creazione di reti e sistemi per il settore turistico.

Le Province e i Comuni operano, eventualmente, su delega delle Regioni e quindi le loro competenze si differenziano da regione a regione.

Le Agenzie regionali, ove istituite, sono gli enti strumentali delle politiche delle Regioni che attuano i programmi di promozione del settore.

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Le APT, gli uffici IAT ed eventualmente le Pro loco sono organizzazioni a carattere provinciale o comunale che svolgono attività diversificate per l’accoglienza in senso stretto (informazioni per i turisti), per la promozione di iniziative a carattere turistico (feste, sagre, iniziative di promozione dei prodotti locali, ecc.), e/o di intrattenimento (e quindi di accoglienza) per i turisti.

IL TURISMO NEL MONDO

L’Organizzazione Mondiale del TurismoL’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT, in inglese UNWTO - United Nations World Tourism Organization - http://www2.unwto.org) è la principale organizzazione internazionale governativa che opera nel settore del turismo.È stata fondata nel 1975 e ha sede a Madrid; dal 2003 è un’Agenzia specializzata delle Nazioni Unite.

Gli obiettivi principali consistono nella promozione e sviluppo del turismo, al fine di contribuire alla crescita economica, alla comprensione internazionale, alla pace nel mondo, alla prosperità universale, al rispetto dei diritti umani, alla libertà individuale, senza distinzione di razza, di sesso, lingua o religione, prestando particolare attenzione agli interessi dei paesi in via di sviluppo.L’OMT, inoltre, cura, raccoglie e pubblica dati statistici del settore a livello mondiale.

Ne fanno parte 132 paesi , oltre a 358 membri affiliati che rappresentano gli enti locali , associazioni turistiche e le imprese del settore privato , tra cui compagnie aeree, catene alberghiere e tour operator.L’Italia è membro effettivo dell’Organizzazione dal 1978.

Aderiscono all'OMT:

-gli Stati sovrani, che sono i membri effettivi;

-la Santa Sede come osservatore permanente;

-i membri associati, cioè i territori che non hanno la responsabilità delle loro relazioni internazionali;

-i membri affiliati, cioè i rappresentanti delle amministrazioni locali, delle associazioni turistiche, delle imprese del settore, delle compagnie aeree, degli alberghi e degli agenti di viaggio.

Gli atti emanati dall'OMT sono: le dichiarazioni, cioè atti che non sono fonte di diritto internazionale ma assumono un ruolo comunque

importante per lo sviluppo del diritto internazionale del turismo;

le raccomandazioni, risoluzioni e decisioni, che sono atti vincolanti per gli Stati aderenti;

la Carta del turismo; il Codice mondiale di etica del turismo3.

Gli organi dell'OMT sono l'Assemblea generale, il Consiglio esecutivo e il Segretariato.

L'Assemblea generale si riunisce ogni 2 anni e, ogni qual volta sia necessario, in seduta straordinaria. È 3 Il Codice raccoglie un insieme di principi destinati a guidare attori chiave nello sviluppo del turismo. Indirizzato ai governi, all’industria dei viaggi, alle comunità e ai turisti, si propone di contribuire a massimizzare i benefici del settore, riducendo al minimo il suo impatto potenzialmente negativo sull’ambiente, sul patrimonio culturale e sulle società di tutto il mondo.

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composta dai delegati degli Stati dei membri associati, degli osservatori, dei membri affiliati che però non hanno diritto di voto.

I lavori dell'Assemblea vengono preparati da un Comitato consultivo creato per tale scopo.

Il Consiglio esecutivo è composto dagli Stati membri eletti dall' Assemblea per 4 anni in numero tale da rispettare una suddivisione geografica equa. Questo organo deve assicurare la corretta esecuzione delle decisioni e delle raccomandazioni dell'Assemblea. Il Segretariato si occupa della gestione dell'ente, dell'esecuzione delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio, del bilancio e della predisposizione dei programmi di lavoro.

LE NORME NAZIONALI, INTERNAZIONALI E COMUNITARIE DI SETTORE

Codice mondiale di etica del turismoIl Codice Mondiale di Etica del Turismo, elaborato dall’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT), prende in considerazione il contributo del turismo alla comprensione e al rispetto tra i popoli e le società. Partendo dall’affermazione del diritto al turismo e alla libertà di spostamento per motivi turistici, e dalla volontà di promuovere un sistema turistico mondiale, equo, responsabile e sostenibile, il Codice, adottato a Istanbul nel 1997, nel corso dell’Assemblea Generale dell’Organizzazione Mondiale del Turismo ed approvato definitivamente dall’Assemblea Generale dell’ONU nel 2001, nei dieci articoli che lo compongono, espone una serie di principi-guida e di regole per i diversi soggetti coinvolti nell’industria del turismo, con l’obiettivo di minimizzare l’impatto negativo del turismo sull’ambiente e sul retaggio culturale, massimizzando i benefici del turismo e promuovendo uno sviluppo sostenibile e una riduzione della povertà oltre alla comprensione e all’amicizia tra i popoli. Recita l’art. 1: “La comprensione e la promozione dei valori etici comuni all’umanità, in uno spirito di tolleranza e rispetto della diversità di credo religioso, filosofico e morale, rappresentano il fondamento e la conseguenza di un turismo responsabile; i responsabili dello sviluppo turistico e i turisti stessi dovranno rispettare le tradizioni e le pratiche sociali e culturali di tutti i popoli, comprese quelle delle minoranze e delle popolazioni autoctone, e riconoscere il loro valore”. Tale rispetto si chiede che debba essere osservato anche dagli operatori turistici e anche nei confronti dei turisti. Il turismo viene altresì visto come mezzo per la soddisfazione individuale e collettiva di un bisogno, in quanto associato al riposo, alla distensione: un fattore insostituibile di autoeducazione personale, di tolleranza reciproca e di apprendimento delle differenze legittime tra i popoli e le culture, così come delle loro diversità.Le risorse turistiche appartengono al patrimonio comune dell’umanità; le politiche e le attività turistiche dovranno essere condotte nel rispetto del patrimonio artistico, archeologico e culturale che dovranno proteggere e tramandare alle generazioni future. L’attività turistica dovrà essere concepita in modo tale da permettere ai prodotti culturali ed artigianali tradizionali ed al folklore di sopravvivere e prosperare piuttosto che causare un loro impoverimento e standardizzazione. È questo il concetto di turismo sostenibile, del quale si mette in evidenza anche l’impatto economico: “Le popolazioni locali dovranno prendere parte alle attività turistiche e condividere in modo equo i benefici economici, sociali e culturali che queste determinano, con particolare riferimento alla creazione dell’occupazione diretta ed indiretta che ne consegue”; e anche: “Le politiche turistiche dovranno essere condotte in modo tale da contribuire a migliorare il tenore di vita delle popolazioni delle regioni visitate e soddisfare le loro necessità; la concezione urbanistica ed architettonica e la gestione delle stazioni turistiche e delle strutture di accoglienza dovranno mirare ad una loro integrazione, nella misura possibile, nel tessuto economico e sociale locale; in caso di pari capacità, la priorità dovrà essere accordata alla manodopera locale.

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Carta di LanzaroteLa “Carta per un turismo sostenibile” è il documento finale prodotto dalla Conferenza Mondiale sul Turismo Sostenibile tenutasi a Lanzarote (Canarie, Spagna) nel 1995. Essa rappresenta un riferimento nella definizione delle priorità, degli obiettivi e dei mezzi necessari a promuovere il turismo futuro. I 18 punti della Carta sanciscono l’indiscutibile necessità di promuovere un turismo che sia occasione di sviluppo equo per le località e le popolazioni residenti, di qualità per i visitatori e di salvaguardia delle risorse culturali e naturali. A tal fine, gli strumenti consigliati sono un’attenta pianificazione, premessa di una gestione globale efficace, lo scambio di esperienze e di informazioni e la diffusione di nuovi modelli di comportamento. La Carta si appella ai Governi perché redigano piani di sviluppo sostenibile nel turismo, ma anche agli operatori, alle associazioni di categoria e ai turisti stessi perché adottino le misure indicate e si impegnino per un turismo rispettoso e realmente sostenibile. In appendice alla Carta viene proposto un Piano di Azione del Turismo Sostenibile che stabilisce concrete linee d’azione e raccomanda l’adozione di specifiche misure per promuovere l’integrazione del turismo nella strategia di sviluppo sostenibile. Si riporta per intero il primo articolo, che definisce il concetto di sviluppo sostenibile: “Lo sviluppo del turismo deve essere basato sul criterio della sostenibilità, ciò significa che deve essere ecologicamente sostenibile nel lungo periodo, economicamente conveniente, eticamente e socialmente equo nei riguardi delle comunità locali. Lo sviluppo sostenibile è un processo guidato che prevede una gestione globale delle risorse per assicurarne la redditività, consentendo la salvaguardia del nostro capitale naturale e culturale. Il turismo, come potente strumento di sviluppo, può e dovrebbe partecipare attivamente alla strategia di sviluppo sostenibile. La caratteristica di una corretta gestione del turismo è che sia garantita la sostenibilità delle risorse dalle quali esso dipende”.Inoltre:1) La natura sostenibile del turismo richiede che esso integri gli aspetti naturali, culturali e umani;2) Il turismo deve considerare i propri effetti sul patrimonio storico-culturale, sulle tradizioni e sulle

attività delle comunità locali;3) Sviluppo sostenibile vuol dire solidarietà, rispetto reciproco e partecipazione di tutti gli attori coinvolti

nel processo, a partire dalla popolazione locale;4) La conservazione, la protezione e la valorizzazione delle risorse naturali e culturali richiedono sforzi di

cooperazione particolari. Ciò comporta che tutte le persone responsabili devono farsi carico di cambiamenti reali, culturali e professionali.

5) Governo e autorità devono promuovere tutte le azioni necessarie e coinvolgere nella pianificazione le organizzazioni ambientaliste e le comunità locali; inoltre essi devono promuovere e partecipare alla creazione di reti aperte allo scambio di informazioni in materia ambientale e turistica.

6) Azioni devono essere intraprese per recuperare le aree danneggiate da un modello obsoleto di turismo consumistico, ad alto impatto; per una più corretta ed equilibrata distribuzione dei benefici e del peso del turismo; per ridurre il consumo di energia non rinnovabile e per controllare il ruolo e gli effetti del trasporto nel turismo.

La Carta del Turismo e il Codice del Turista

L’assemblea generale dell’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT), riunita nel 1985, ispirandosi ai principi enunciati nella Dichiarazione di Manila sul turismo mondiale (1980), nel quale si sottolinea la nuova funzione del turismo inteso come strumento adeguato per migliorare la qualità di vita di tutti i popoli, la forza viva al servizio della pace e della comprensione internazionale, riconosce che il turismo contribuisce allo sviluppo economico, alla comprensione internazionale, alla pace, alla prosperità, al rispetto universale, alla osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di razza, sesso, lingua o religione. Riconosce anche che ogni persona ha diritto al riposo, al godimento del tempo libero, a una limitazione ragionevole della durata del lavoro e a vacanze periodiche pagate, secondo quanto riportato nell’articolo 24 della “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo”.

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Invita, quindi, gli Stati a ispirarsi ai principi enunciati di seguito, che costituiscono la Carta del Turismo e il Codice del Turista e ad applicarli in relazione alle proprie modalità, a seconda della loro legislazione e regolamenti.

LA CARTA DEL TURISMO

Nell’articolo 1 della carta del turismo si riconosce a tutte le persone il diritto al riposo e al tempo libero, a una limitazione ragionevole delle ore di lavoro, a vacanze periodiche pagate e alla libertà di viaggiare, senza limitazione. L’esercizio di questo diritto costituisce un fattore di equilibrio sociale e intensificazione della coscienza nazionale e universale.

Nell’articolo 2, come conseguenza di questi diritto, si propone agli Stati di formulare e applicare politiche che guardino allo sviluppo armonioso delle attività nazionali e internazionali del turismo e del tempo libero, per beneficio di tutti coloro che partecipano a esse.

Nell’articolo 3 si suggeriscono altre azioni che gli Stati dovrebbero svolgere, ad esempio, favorire la crescita ordinata e armoniosa dell’attività turistica, sia nazionale che internazionale, stimolare l’adozione di mezzi che permettano la partecipazione di tutti nel turismo nazionale e internazionale e proteggere l’ambiente turistico che, essendo al tempo stesso un ambiente umano, sociale e culturale, costituisce il patrimonio dell’umanità intera.

Inoltre, gli Stati dovrebbero garantire la sicurezza dei turisti e offrire loro le migliori condizioni di igiene e di accesso ai servizi di salute, contribuire all’informazione dei turisti in modo da aiutarli a comprendere le abitudini delle popolazioni che costituiscono le comunità dei luoghi visitati che, a loro volta, sono invitate a offrire ai turisti le migliori condizioni di ospitalità, cortesia e rispetto necessari per stabilire relazioni umane e sociali armoniose.

CODICE DEL TURISTA

- I turisti dovrebbero favorire, con il loro comportamento, la comprensione e l’amicizia tra gli uomini, in ambito nazionale e internazionale, e contribuire al mantenimento della pace;

- nei luoghi di transito i turisti devono rispettare l’ordine stabilito in ambito politico, sociale, morale e religioso e rispettare le leggi e i regolamenti in vigore. Inoltre, devono dimostrare una maggiore comprensione e rispetto per le abitudini, credenze e comportamenti delle comunità visitate e il rispetto per il patrimonio naturale e culturale delle comunità;

- ogni turista ha il diritto di esporre ai legislatori e ai poteri pubblici le sue necessità, per poter esercitare il diritto di riposo e di svago, al fine di poter godere dei benefici turistici nelle condizioni più favorevoli.

D. lgs.4 23 maggio 2011 n. 79Codice del Turismo

4 Il decreto legislativo (spesso abbreviato in DLgs) o decreto delegato è un atto normativo avente forza di legge adottato dal Governo per delega espressa e formale del Parlamento.Un decreto legge (abbreviato in d.l.), è un atto normativo di carattere provvisorio avente forza di legge, adottato in casi straordinari di necessità e urgenza dal Governo. Entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ma gli effetti prodotti sono provvisori, perché i decreti legge perdono efficacia sin dall'inizio se il Parlamento non li converte in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione.

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Il Dlgs 23 maggio 2011 n. 79, si compone di due distinti interventi: il primo contiene la normativa statale sull’ordinamento e il mercato del turismo; il secondo recepisce la direttiva n. 2008/122/Ce sui contratti di multiproprietà, quelli relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e gli accordi di rivendita e di scambio in attuazione della delega contenuta nella legge comunitaria 2009. Nelle intenzioni del Governo, il Codice punta a promuovere e a tutelare il mercato del turismo mediante il coordinamento sistematico delle norme che regolano il settore, nel rispetto delle competenze legislative delle regioni e in conformità all’ordinamento comunitario. Il nuovo testo riprende numerosi elementi della disciplina previgente, innanzitutto la legge 135/2001 (“Riforma della legislazione nazionale del turismo”), razionalizzandoli e, in qualche caso, aggiornandoli, come accade con la definizione di impresa turistica (articolo 4) e le norme sulle professioni (articoli 6 e 7) che prevedono un nuovo canale di inserimento fondato sulla stipula di accordi con università, scuole e ordini professionali per l’organizzazione di attività di formazione.Il titolo III del Codice regola lo svolgimento dell’attività ricettiva sulla base di obiettivi di semplificazione.Negli articoli da 8 a 15 sono disciplinati la classificazione delle strutture e i loro standard qualitativi.L’articolo 16 prevede che per l’avvio e l’esercizio delle strutture ricettive - comunque obbligate al rispetto delle norme in materia ambientale, edilizia, urbanistica, igienico sanitaria, prevenzione incendi e sicurezza nei luoghi di lavoro - sia sufficiente una segnalazione certificata di inizio attività (Scia). Le nuove norme regolano anche i “pacchetti” e la tutela del consumatore-turista, riprendendo il Codice del Consumo, integrato con altre disposizioni, come gli articoli sulla “Carta dei servizi turistici pubblici”, sulla composizione delle controversie e sull’organizzazione di una struttura centralizzata per la gestione dei reclami.Tra le altre novità è esplicitamente prevista la risarcibilità del “danno da vacanza rovinata”, correlato al tempo inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta. Rilevanti, inoltre, la definizione della nozione di “inesatto adempimento” delle obbligazioni assunte con la vendita del “pacchetto” (articolo 43) e degli obblighi assicurativi a carico dell’organizzatore e dell’intermediario (articolo 50). Modificata anche la disciplina della multiproprietà e rafforzata la tutela del contraente-consumatore con nuove norme sulla completezza delle informazioni precontrattuali, sul contenuto minimo del contratto e sul diritto di recesso.A superare la frammentazione dell’offerta è infine destinata la promozione di circuiti turistici tematici e di eccellenza, incentivata anche con attestazioni, riconoscimenti e premi per le migliori imprese.

COMPETENZE DELLO STATO IN AMBITO TURISTICOL’intervento legislativo dello Stato nella materia del turismo e consentito quando il suo oggetto principale costituisce esercizio di una autonoma competenza legislativa statale esclusiva o concorrente.L’intervento legislativo dello Stato in materia di turismo è, altresì, consentito quando sussistono le seguenti esigenze di carattere unitario:a) valorizzazione, sviluppo e competitività, a livello interno ed internazionale, del settore turistico quale

fondamentale risorsa del Paese;b) riordino e unitarietà dell’offerta turistica italiana.

DEFINIZIONE DI IMPRESE TURISTICHESono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell’offerta turistica.

PROFESSIONI TURISTICHESono professioni turistiche quelle attività, aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione dell’attività turistica, nonché servizi di ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida, diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati.

STRUTTURE RICETTIVE E ALTRE FORME DI RICETTIVITÀLe strutture ricettive si suddividono in:

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a) strutture ricettive alberghiere e paralberghiere;b) strutture ricettive extralberghiere;c) strutture ricettive all’aperto;d) strutture ricettive di mero supporto.

Per attività ricettiva si intende l’attività diretta alla produzione di servizi per l’ospitalità esercitata nelle strutture ricettive. Nell’ambito di tale attività rientra altresì, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonché la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o strumenti informatici, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché la gestione, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo. Nella licenza di esercizio di attività ricettiva è ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura nonché, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per le attività legate al benessere della persona o all’organizzazione congressuale.

Strutture ricettive alberghiere e paralberghiere: a) gli alberghi;b) i motels;c) i villaggi-albergo;d) le residenze turistico alberghiere;e) gli alberghi diffusi;f) le residenze d’epoca alberghiere;g) i bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale;h) le residenze della salute-beauty farm;i) ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie.

Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.

I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l’assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento di carburanti.

I villaggi albergo sono gli esercizi dotati dei requisiti propri degli alberghi e/o degli alberghi residenziali, caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso e inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

Le residenze turistico-alberghiere, o alberghi residenziali, sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, che offrono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.

Gli alberghi diffusi sono strutture ricettive caratterizzati dal fornire alloggi in stabili separati, vicini tra loro, ubicati per lo più in centri storici e, comunque, collocati a breve distanza da un edificio centrale nel quale sono offerti servizi di ricevimento, portineria e gli altri eventuali servizi accessori.

Le residenze d’epoca alberghiere sono le strutture ricettive alberghiere ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico, dotate di mobili e arredi d’epoca o di particolare livello artistico, idonee ad un’accoglienza altamente qualificata.

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I bed and breakfast in forma imprenditoriale sono strutture ricettive a conduzione ed organizzazione familiare, gestite da privati in modo professionale, che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi.

Le residenze della salute o beauty farm sono esercizi alberghieri dotati di particolari strutture di tipo specialistico proprie del soggiorno finalizzato a cicli di trattamenti terapeutici, dietetici ed estetici.

ALTRE STRUTTURE RICETTIVEStrutture ricettive extralberghiere

Sono strutture ricettive extralberghiere:a) gli esercizi di affittacamere;b) le attività ricettive a conduzione familiare - bed and breakfast;c) le case per ferie;d) le unita abitative ammobiliate ad uso turistico;e) le strutture ricettive-residence;f) gli ostelli per la gioventù;g) le attività ricettive in esercizi di ristorazione;h) gli alloggi nell’ambito dell’attività agrituristica;i) attività ricettive in residenze rurali;j) le foresterie per turisti;k) i centri soggiorno studi;l) le residenze d’epoca extralberghiere;m) i rifugi escursionistici;n) i rifugi alpini;o) ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti

categorie.

Gli esercizi di affittacamere sono strutture ricettive composte da camere ubicate in più appartamenti ammobiliati nello stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari.

I bed and breakfast sono strutture ricettive a conduzione ed organizzazione familiare, gestite da privati in forma non imprenditoriale, che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi.

Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

Le unità abitative ammobiliate ad uso turistico sono case o appartamenti, arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi consecutivi senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero.

Le strutture ricettive-residence sono complessi unitari costituiti da uno o più immobili comprendenti appartamenti arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, gestiti in forma imprenditoriale, dati in locazione ai turisti, con contratti aventi validità non inferiore a tre giorni.

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Gli ostelli per la gioventù sono strutture ricettive per il soggiorno e il pernottamento, per periodi limitati, dei giovani e dei loro accompagnatori, gestite, in forma diretta o indiretta, da enti o associazioni.

Le attività ricettive in esercizi di ristorazione sono le strutture composte da camere, ciascuna con accesso indipendente dagli altri locali, gestite in modo complementare all’esercizio di ristorazione dallo stesso titolare e nello stesso complesso immobiliare.

Gli alloggi nell’ambito delle attività agrituristiche sono locali siti in fabbricati rurali gestiti da imprenditori agricoli ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96[32], recante disciplina dell’agriturismo.

Le attività ricettive in residenze rurali o country house sono le strutture localizzate in ville padronali o fabbricati rurali da utilizzare per l’animazione sportivo-ricreativa composte da camere con eventuale angolo cottura, che dispongono di servizio di ristorazione aperto al pubblico.

Le foresterie per turisti sono strutture ricettive normalmente adibite a collegi, convitti, istituti religiosi, pensionati e, in genere, tutte le altre strutture pubbliche o private, gestite senza finalità di lucro che offrono ospitalità a persone singole e a gruppi organizzati da enti e associazioni che operano nel campo del turismo sociale e giovanile, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose e sportive, al di fuori dei normali canali commerciali.

I centri soggiorno studi sono le strutture ricettive, gestite da enti pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali, soggetti privati operanti nel settore della formazione dedicati ad ospitalità finalizzata all’educazione e formazione in strutture dotate di adeguata attrezzatura per l’attività didattica e convegnistica specializzata, con camere per il soggiorno degli ospiti.

Le residenze d’epoca sono strutture ricettive extralberghiere ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico e architettonico, dotate di mobili e arredi d’epoca o di particolare livello artistico, idonee ad una accoglienza altamente qualificata.

I rifugi escursionistici sono strutture ricettive aperte al pubblico idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone montane ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni, servite da strade o da altri mezzi di trasporto ordinari, anche in prossimità di centri abitati ed anche collegate direttamente alla viabilità pubblica.

I rifugi alpini sono strutture ricettive ubicate in montagna, ad alta quota, fuori dai centri urbani. I rifugi alpini sono predisposti per il ricovero, il ristoro e per il soccorso alpino e devono essere custoditi e aperti al pubblico per periodi limitati nelle stagioni turistiche. Durante i periodi di chiusura i rifugi alpini devono disporre di un locale per il ricovero di fortuna, convenientemente dotato, sempre aperto e accessibile dall’esterno anche in caso di abbondanti nevicate e durante il periodo di apertura stagionale il servizio di ricovero deve essere comunque garantito per l’intero arco della giornata.

Strutture ricettive all’apertoSono strutture ricettive all’aperto:a) i villaggi turistici;b) i campeggi;c) i campeggi nell’ambito delle attività agrituristiche;d) i parchi di vacanza.

Sono villaggi turistici le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in allestimenti minimi, in prevalenza sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. I villaggi turistici possono anche disporre di piazzole di campeggio attrezzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.

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Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. In alternativa alla dizione di campeggio può essere usata quella di camping.

Sono parchi di vacanza i campeggi, a gestione unitaria, in cui e praticato l’affitto della piazzola ad un unico equipaggio per l’intera durata del periodo di apertura della struttura.

Nelle strutture ricettive all’aperto sono assicurati:a) la sorveglianza continua della struttura ricettiva durante i periodi di apertura;b) la continua presenza all’interno della struttura ricettiva del responsabile o di un suo delegato;c) la copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile a favore dei clienti.

Standard qualitativiIl Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato fissa gli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive; restano salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

AGENZIE E ORGANIZZATORI DI VIAGGI

Le agenzie di viaggio e turismo sono le imprese turistiche che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano essi di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti.Sono, altresì, considerate agenzie di viaggio le imprese esercenti in via principale l’organizzazione dell’attività di trasporto terrestre, marittimo, aereo, lacuale e fluviale quando assumono direttamente l’organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto ed altresì quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, nonché ogni altra impresa che svolge attività ricollegabili alle precedenti. Sono escluse le mere attività di distribuzione di titoli di viaggio.Le agenzie di viaggio e turismo adottano denominazioni o ragioni sociali, anche in lingua straniera, che non traggano in inganno il consumatore sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività di agenzia di viaggio e turismo.

Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e turismo stipulano congrue polizze assicurative a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti.

Direttore tecnicoCon decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato sono fissati i requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzia di viaggio e turismo.

TIPOLOGIE DI PRODOTTI TURISTICI E RELATIVI CIRCUITI NAZIONALI DI ECCELLENZA

Circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell’offerta turistica e del sistema ItaliaAl fine di superare la frammentazione della promozione e della strutturazione dell’offerta per promuovere circuiti virtuosi, in grado di collegare tutta l’Italia e di contribuire strategicamente a creare un’offerta tematica idonea a soddisfare le molteplici esigenze dei turisti nazionali e internazionali, sono realizzati i circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell’offerta e dell’immagine turistica dell’Italia, corrispondenti ai

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contesti turistici omogenei o rappresentanti realtà analoghe e costituenti eccellenze italiane, nonché veri e propri itinerari tematici lungo tutto il territorio nazionale.Essi sono individuati come segue:a) turismo della montagna;b) turismo del mare;c) turismo dei laghi e dei fiumi;d) turismo della cultura;e) turismo religioso;f) turismo della natura e faunistico;g) turismo dell’enogastronomia;h) turismo termale e del benessere;i) turismo dello sport e del golf;l) turismo congressuale;m) turismo giovanile;n) turismo del made in Italy e della relativa attività industriale ed artigianale;o) turismo delle arti e dello spettacolo.

Sistemi turistici localiSi definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.

TURISMO CULTURALEIncentivazione di iniziative di promozione turistica finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico italiano

il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, promuove la realizzazione di iniziative turistiche finalizzate ad incentivare la valorizzazione del patrimonio storico-artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico presente sul territorio italiano, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili.2. Gli strumenti di programmazione negoziale prevedono misure finalizzate a:a) promuovere, in chiave turistica, iniziative di valorizzazione del patrimonio storico-artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico presente sul territorio italiano, con particolare attenzione ai borghi, ai piccoli comuni ed a tutte le realtà minori che ancora non hanno conosciuto una adeguata valorizzazione del proprio patrimonio a fini turistici;b) garantire, ai fini dell’incremento dei flussi turistici, in particolare dall’estero, che il predetto patrimonio sia completamente accessibile al pubblico dei visitatori anche al fine di incrementare gli introiti e di destinare maggiori risorse al finanziamento degli interventi di recupero e di restauro dello stesso;c) assicurare la effettiva fruibilità, da parte del pubblico dei visitatori, in particolare di quelli stranieri, del predetto patrimonio attraverso la predisposizione di materiale informativo redatto obbligatoriamente nelle lingue inglese, francese e tedesco, e, preferibilmente, in lingua cinese.

TURISMO SOCIALEFondo buoni vacanze

Allo scopo di favorire la crescita competitiva dell’offerta del sistema turistico nazionale sono definite le modalità per l’erogazione di buoni vacanza da destinare ad interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli, anche per la soddisfa zione delle esigenze di destagionalizzazione dei flussi turistici ed anche ai fini della valorizzazione delle aree che non abbiano ancora conosciuto una adeguata fruizione turistica.

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ALTRI SETTORITurismo termale e del benessere

Turismo della natura e faunisticoIl turismo della natura comprende le attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi finalizzate alla corretta fruizione e alla valorizzazione delle risorse naturalistiche, del patrimonio faunistico e acquatico e degli itinerari di recupero delle ippovie e delle antiche trazzere del Paese.

Turismo con animali al seguito1. Al fine di aumentare la competitività del settore e l’offerta dei servizi turistici a favore dei visitatori nazionali ed internazionali, lo Stato promuove ogni iniziativa volta ad agevolare e favorire l’accesso ai servizi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico dei turisti con animali domestici al seguito.Turismo nautico

TITOLO VICONTRATTICfr. pag. 24

ORDINAMENTOi

ORGANIZZAZIONECfr. pag. 1

LEGGE REGIONALE 11 luglio 2006, n. 9Testo unico delle norme regionali in materia di turismo

La Regione assicura lo sviluppo del turismo quale fondamentale risorsa della comunità regionale, dei suoi prodotti e delle imprese piccole e medie del settore. La Regione identifica le risorse turistiche delle Marche valorizzando l’ambiente, i beni culturali e le tradizioni locali, nonché le produzioni artigianali tipiche, con particolare riguardo alla tutela del turista e all’accoglienza. Con la presente legge, la Regione disciplina, in generale, l’organizzazione turistica regionale.

Governance del turismo

La Regione esercita le funzioni ad essa attribuite dalla presente legge ed in particolare quelle concernenti: la programmazione ed il monitoraggio delle attività regionali, la promozione in Italia e all’estero, coordinamento delle attività delle imprese, il sostegno di progetti promozionali, l’attuazione di progetti dell’UE, l’incentivazione alla riqualificazione delle strutture e dei servizi turistici gestiti dai soggetti pubblici e dalle imprese, la promozione e la valorizzazione del sistema informativo e delle attività di ricerca.

Le linee strategiche della politica turistica regionale sono definite dal “Piano regionale di promozione turistica” che contiene, in particolare, il quadro conoscitivo (punti di forza e correlati punti di criticità), gli obiettivi e i risultati attesi, gli indirizzi per lo sviluppo e il raggiungimento di livelli di qualità e sostenibilità, le indicazioni per la formazione del personale specifico. Il piano ha validità triennale e viene dettagliato nel “Programma annuale di promozione turistica”. Il programma indica in particolare: l'analisi della domanda turistica nazionale e internazionale, le azioni per lo sviluppo dell'offerta turistica regionale in generale, le proposte per la valorizzazione del turismo sostenibile e di qualità, le aree geografiche e i mercati di riferimento, le attività di comunicazione e di promozione, strumenti per il turista.

La Giunta Regionale definisce l’Osservatorio regionale del turismo con il compito di ricevere e produrre flussi di informazione e di provvedere alla loro organizzazione in archivi specializzati.

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Concorrono alla gestione del turismo:- le Province, con competenze relative alla valorizzazione del territorio. Le Province promuovono e

coordinano le iniziative di sviluppo turistico nell’ambito del territorio di riferimento, provvedono al coordinamento e alla gestione dei punti di informazione ed accoglienza turistica. Assicurano inoltre il coordinamento, nel territorio, dei punti di informazione ed accoglienza turistica;

- i Comuni concorrono alla valorizzazione turistica del proprio territorio, assicurando l’informazione, l’assistenza e l’accoglienza turistica a livello locale mediante l’istituzione dei punti di Informazione e accoglienza turistica (IAT).

La Regione riconosce il ruolo delle associazioni pro loco quali organismi di promozione dell’attività turistica di base. Le associazioni pro loco iscritte all’albo favoriscono la conoscenza e la valorizzazione delle risorse turistiche e dei beni ambientali e culturali di riferimento, promuovono ed organizzano manifestazioni, sviluppano l’ospitalità e l’educazione turistica d’ambiente, curano l’informazione e l’accoglienza dei turisti, anche con l’apertura di appositi uffici di informazione.

Strutture ricettive alberghiere

Strutture ricettive alberghiere: esercizi organizzati per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio, con o senza servizio autonomo di cucina ed altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorazione. Le strutture ricettive alberghiere si distinguono in alberghi, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi e residenze d’epoca. Le caratteristiche e le tipologie delle strutture di cui al presente articolo sono determinate dalla Giunta regionale.

Strutture ricettive all’aria aperta: si distinguono in villaggi turistici e campeggi. Sono villaggi turistici gli esercizi ricettivi a gestione unitaria, aperti al pubblico, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in tende, roulottes, unità abitative ed altri allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento. Sono campeggi gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, allestiti ed attrezzati su aree recintate per la sosta e il soggiorno temporaneo di turisti provvisti, di norma, di tende, caravan, autocaravan o altri mezzi mobili di pernottamento.

Le funzioni relative alla classificazione delle strutture ricettive sono competenza delle Province.

Chiunque intenda esercitare una delle attività ricettive precedentemente elencate, deve presentare al Comune (tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) ) la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) regolamentata dall’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.L’esercizio di tali attività è subordinato, oltre al possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale in materia di pubblica sicurezza, all’iscrizione nel registro delle imprese e, in caso di somministrazione di pasti e bevande, alla notifica sanitaria prevista per le imprese alimentari. Il tutto in base a dei precisi requisiti di accesso di partenza. Le strutture ricettive alberghiere devono comunicare i loro periodi di chiusura ed apertura al Comune competente. La loro chiusura temporanea può essere consentita per un periodo massimo di tre mesi all’anno, a scelta dell’operatore. Al di fuori dei periodi indicati, la chiusura straordinarie deve essere ugualmente comunicata.

Strutture ricettive extra-alberghiere

- Attività ricettive rurali: quelle esercitate in fabbricati, siti in zone agricole o nei borghi rurali individuati dai Comuni, trasformati, a seguito di lavori di ammodernamento che non comportino comunque alterazioni degli aspetti architettonici originali, in strutture ricettive dotate di camere o di appartamenti con servizio autonomo di cucina ed eventualmente dotati di servizio di ristorazione e di attrezzature sportive e ricreative a favore delle persone alloggiate, dei loro ospiti e di coloro che usufruiscono delle strutture in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.

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- Case per ferie: strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, non in forma di impresa e al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fini di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, di studio, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei loro dipendenti o familiari. Nell’ambito delle case per ferie, si distinguono le case religiose di ospitalità (strutture ricettive caratterizzate dalle finalità religiose dell’ente

gestore, che offrono, a pagamento, ospitalità a chi la richiede nel rispetto del carattere religioso della casa e accettando le regole di comportamento e le limitazioni di servizio);

i centri di vacanza per minori (strutture ricettive per bambini al di sotto dei quattordici anni, aperte nel periodo delle vacanze estive o invernali e finalizzate anche allo sviluppo sociale e pedagogico del bambino. In esse deve essere garantita la presenza di personale specializzato e di personale medico o deve essere assicurata, tramite convenzione, assistenza sanitaria per immediato soccorso);

i centri di vacanza per anziani (strutture ricettive per un tipo di clientela individuata in persone anziane, aperte solitamente nel periodo delle vacanze estive o invernali e finalizzate al soggiorno in località ed ambienti salubri particolarmente adatti al riposo e alla vita sociale. In essi deve essere garantita la presenza di personale medico o deve essere assicurata, tramite convenzione, assistenza sanitaria per immediato soccorso.

- Rifugi alpini: le strutture ricettive ubicate in zone di montagna predisposte per il ricovero, il ristoro e il soccorso alpino. I rifugi devono essere custoditi e devono disporre, durante i periodi di chiusura, di un locale per il ricovero di fortuna, convenientemente dotato, sempre aperto e accessibile dall’esterno.

- Rifugi escursionistici: strutture ricettive aperte al pubblico idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone ubicate in luoghi favorevoli ad escursioni, anche in prossimità di centri abitati.

- Bivacchi fissi: i locali di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con attrezzature per il riparo degli alpinisti.

- Esercizi di affittacamere: le strutture composte da non più di sei camere destinate a clienti con una capacità ricettiva complessiva non superiore a dodici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile, nelle quali è fornito alloggio, ma non la somministrazione di cibi e bevande. Gli affittacamere assicurano, avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalità, compresi nel prezzo della camera:

a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;b) sostituzione della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;c) fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento.

- Case e appartamenti per vacanze: le unità abitative composte da uno o più locali arredati, dotate di servizi igienici e di cucina autonoma e gestite unitariamente in forma imprenditoriale per locazione ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi. All’interno della tipologia delle case e appartamenti per vacanze, sono residenze turistiche o residence le strutture ricettive gestite in modo unitario in forma imprenditoriale ed organizzate per fornire alloggio e servizi in appartamenti autonomi, composti da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocati in un complesso immobiliare unitario. Si considera attività ricettiva svolta mediante gestione di case e appartamenti per vacanze la gestione non occasionale e organizzata di tre o più case o appartamenti ad uso turistico.Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi:

a) pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;b) fornitura di biancheria pulita a ogni cambio di cliente e cambio di biancheria a richiesta;c) fornitura di energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento;d) assistenza per la manutenzione delle unità abitative e per la riparazione e sostituzione di arredi,

corredi e dotazioni;e) ricevimento ospiti.

- L’offerta del servizio di alloggio e prima colazione con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali (bed and breakfast) è subordinata a una comunicazione di inizio attività, con indicazione del periodo in cui l’attività non è esercitata. Tale attività può essere esercitata in non più di tre camere,

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con un massimo di sei posti letto, della casa utilizzata ed i relativi servizi devono essere assicurati, per non più di trenta giorni consecutivi per ogni ospite, avvalendosi della normale organizzazione familiare.

La legge riconosce particolari attività turistiche in forma di impresa:1. I parchi a tema, quelli aventi finalità turistiche, culturali, ludiche, ricreative e similari, il cui esercizio

si svolge sulla stessa area attrezzata per un periodo non inferiore a centoventi giorni lavorativi per anno solare;

2. gli stabilimenti balneari: le strutture attrezzate per la balneazione con ombrelloni, sedie, sdraio e lettini, di norma poste su area in concessione demaniale. Gli stabilimenti balneari possono avere attrezzature fisse o di facile rimozione, come spogliatoi, cabine, capanne e chioschi. Possono essere altresì dotati di altri impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l’esercizio delle attività connesse alla balneazione, quali quelle sportive e ricreative, purché in possesso delle relative autorizzazioni;

3. strutture per il turismo nautico: quelle attrezzate per l’ormeggio o la sosta delle imbarcazioni da diporto stazionanti per periodi fissi o in transito, quali i porti turistici, gli approdi turistici e i punti di ormeggio. I porti turistici forniscono comunque servizi di ormeggio, manutenzione, rimessaggio e altri servizi complementari alle imbarcazioni da diporto ed ai loro equipaggi;

4. attività di cabotaggio turistico e di noleggio nautico quelle che organizzano o forniscono a turisti singoli o a gruppi di turisti un viaggio di durata predeterminata, con itinerario predefinito o libero, su imbarcazioni o navi da traffico o da diporto di proprietà o in gestione comunque all’impresa e completamente attrezzate per la navigazione, con o senza equipaggio;

5. attività di turismo in mare a finalità ittica quelle finalizzate alla cattura dello sgombro, della palamita, dell’orata, del pagello e dell’occhiata effettuata esclusivamente ad unità ferma, con l’impiego dell’attrezzo denominato canna da pesca e nei limiti stabiliti dal Regolamento sulla disciplina della pesca marittima), da parte di turisti singoli o gruppi di turisti, su imbarcazioni da diporto di proprietà o in gestione all’impresa che effettua trasporto in mare a fini escursionistici e ricreativi;

6. tutte le attività turistiche gestite in forma di impresa che, per fini prevalentemente turistici, trasportano passeggeri con mezzi o infrastrutture soprattutto di tipo dedicato, noleggiano mezzi atti a permettere la mobilità dei passeggeri, gestiscono strutture ad indirizzo sportivo-ricreativo-escursionistico ad alta valenza turistica e strutture convegnistiche e congressuali, nonché quelle che forniscono servizi dedicati valorizzando le eccellenze del territorio regionale attraverso iniziative di promozione e di commercializzazione dei prodotti turistici locali.

Professioni turistiche

- Guida turistica: chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d’arte, monumenti, musei, gallerie, mostre, esposizioni, scavi archeologici, luoghi di culto, ville, giardini ed ogni altro sito di interesse storico, artistico e culturale, illustrandone le caratteristiche storiche, artistiche, paesaggistiche e naturali, nonché quelle demo-etno-antropologiche e socio-economiche del territorio. Restano ferme le competenze in materia di paesaggio e bellezze naturali della guida naturalistica o ambientale escursionistica.

- Accompagnatore turistico: chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi sul territorio nazionale o all’estero, cura l’attuazione del programma turistico predisposto dagli organizzatori, fornisce assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati, fornisce elementi significativi o notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell’ambito di competenza delle guide turistiche.

- Tecnico di comunicazione e marketing turistico: chi per professione collabora alla definizione degli obiettivi dell’attività turistica, analizzandone il mercato, e in particolare:a) determina gli interventi per le strategie e le azioni promozionali;

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b) cura i rapporti con agenzie pubblicitarie, agenzie di viaggi, tour operator, esperti di turismo e gruppi sociali interessati, determinando o concorrendo a determinare gli obiettivi di comunicazione e di marketing;

c) organizza manifestazioni turistiche nell’area di propria competenza, curandone le pubbliche relazioni e la diffusione attraverso i mezzi di comunicazione.

- Guida naturalistica o ambientale escursionistica: chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone in ambienti naturali o di interesse per l’educazione ambientale, comprese aree protette, parchi, riserve naturali, illustrandone le caratteristiche territoriali, gli aspetti ambientali e storico-antropologici, fatta eccezione per i percorsi che richiedono l’uso di attrezzature e tecniche speleologiche o alpinistiche con utilizzo di imbrachi tecnici, piccozza e ramponi. Restano ferme le competenze in materia di paesaggio e bellezze naturali delle guide turistiche e delle guide alpine.

L’esercizio delle professioni turistiche è subordinato al possesso della specifica abilitazione. Per le guide turistiche l’abilitazione ha validità nel territorio della Provincia che l’ha rilasciata, per le guide naturalistiche ha validità nell’intero territorio regionale.L’abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche si consegue mediante superamento del relativo esame di idoneità scritto e orale.La Provincia cura la tenuta e l’aggiornamento annuale, nonché la relativa pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, degli elenchi degli abilitati, in cui vengono specificati la professione e le lingue straniere conosciute.

Attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo

Le agenzie di viaggio e turismo sono imprese che esercitano, congiuntamente o disgiuntamente, le attività di produzione, organizzazione, intermediazione e vendita di viaggi e soggiorno con le seguenti caratteristiche:a) organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo con la sola vendita diretta al pubblico, comprese

l’assistenza e la consulenza ai turisti;b) produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni senza vendita diretta al pubblico.

Tali agenzie devono esporre il segno distintivo ben visibile, indicare l’esatta denominazione e avere locali indipendenti, destinati esclusivamente alla specifica attività.Per l’esercizio dell’attività è necessario non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dell’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; è necessario altresì che sia stata stipulata una polizza assicurativa e versato un deposito cauzionale. La denominazione dell’agenzia non può essere uguale o simile a quelle adottate da agenzie operanti sul territorio nazionale, né essere quella di Comuni o Regioni italiane.La responsabilità tecnica delle agenzie è affidata ad un direttore tecnico che deve possedere i seguenti requisiti professionali:

a) conoscenza dell’amministrazione e organizzazione delle agenzie;b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;c) conoscenza di almeno due lingue straniere, di cui una compresa tra inglese, francese, tedesco e

spagnolo.Il direttore tecnico deve prestare la propria attività nell’agenzia alla quale è preposto. In tale ambito deve provvedere alla firma di atti, programmi e contratti ovvero ad ogni comunicazione attinente l’attività gestionale dell’agenzia. I direttori tecnici di agenzia, i cui requisiti sono accertati con il superamento di un esame di idoneità, sono iscritti in un apposito elenco regionale.

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I contratti

Trasporto

Art. 1678.Nozione.

Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro.Il vettore è colui che effettua il trasporto; il viaggiatore è la persona che viene trasferita. Nel trasporto di cose, i soggetti sono vettore e mittente.

Art. 1681.Responsabilità del vettore.

Salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore.Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto gratuito.

Deposito

Art. 1766. Nozione.

Il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura.

Art. 1783. Responsabilità per le cose portate in albergo.

Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.Sono considerate cose portate in albergo:1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.

Art. 1784. Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore.

La responsabilità dell'albergatore è illimitata:1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.

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Art. 1785. Limiti di responsabilità.

L'albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti:1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;2) a forza maggiore;3) alla natura della cosa.Sono obblighi del depositario:- la custodia della cosa- la restituzione su richiesta del depositante- l’obbligo di non servirsi della cosa consegnata

Il depositario è responsabile della perdita, della distruzione e del deterioramento della cosa depositata a meno che non dimostri che tali eventi non sono dovuti a fatti a lui imputabiliIl depositante ha l’obbligo di pagare il compenso concordato con il depositario e rimborsare le spese della custodia.Nel deposito d’albergo, bisogna distinguere due tipi di cose depositate:- le cose portate in albergo: si tratta di beni che non sono stati affidati esplicitamente in custodia. Ma

che compongono il bagaglio e altri beni di proprietà del cliente (abiti, PC, cellulare, ecc.). Per questi beni, la responsabilità dell’albergatore è limitata ad un importo non superiore a cento volte il prezzo giornaliero della camera;

- le cose affidate in custodia: l’albergatore ha l’obbligo di accettare il denaro, gli oggetti di valore, le carte di credito e di debito, mentre può rifiutarsi di accettare beni ingombranti, beni di valore troppo elevato e oggetti pericolosi. Per le cose affidate in custodia, la responsabilità dell’albergatore è illimitata ed egli è obbligato a risarcire l’intero danno subito dal cliente.

Il contratto di viaggioIl settore dei viaggi organizzati è in rapida e continua evoluzione, per rispondere a una domanda sempre più informata, esigente e diversificata. Per quanto riguarda la distribuzione del prodotto turistico, per esempio, il tradizionale pacchetto di viaggio è sempre più commercializzato su internet, anche dagli stessi tour operator, con formule più flessibili che in passato. Il contratto di viaggio è disciplinato dal Codice del Turismo (d.lgs. n. 79/2011), nel capo che riguarda i contratti del turismo organizzato (artt. 32-51).l pacchetti di viaggio sono definiti dall'art. 34 del Codice del Turismo: "I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti o offerti in vendita ad un prezzo forfetario: 1) trasporto; 2) alloggio; 3) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'articolo 36, che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico". La norma, da una parte, comprende le crociere turistiche nell'oggetto dei pacchetti turistici e, dall'altra, inserendo la dizione "da chiunque ed in qualunque modo realizzata", equipara le agenzie di viaggio tradizionali alle agenzie di viaggio che operano online.

Il Codice del Turismo (art. 33) definisce: - l'organizzatore di viaggi cioè il soggetto che si obbliga, in nome proprio e dietro un corrispettivo

forfetario (inferiore alla somma dei prezzi dei singoli servizi), a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi che formano il pacchetto turistico, o offrendo al turista, anche mediante sistemi di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente e acquistare tale combinazione;

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- l'organizzatore di viaggio può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore o tramite un intermediario;

- l'intermediario, come il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici dietro un corrispettivo forfetario o singoli servizi turistici disaggregati;

- turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare,purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

La tutela del turista inizia nel momento in cui egli raccoglie le informazioni di viaggio, indipendentemente dal mezzo utilizzato (catalogo, opuscolo informativo, pagina web, messaggio pubblicitario). Il Codice del Turismo, sempre ai fini della correttezza delle informazioni fornite, stabilisce i contenuti minimi dell'opuscolo informativo anche se divulgato su supporto elettronico o per via telematica, che costituisce parte integrante del contratto di viaggio; esso dovrà indicare in modo chiaro e preciso numerosi elementi quali la destinazione, il mezzo di trasporto utilizzato, la sistemazione in albergo o in altro tipo di alloggio, i pasti forniti, l'itinerario, le informazioni di carattere generale applicabili in materia di passaporto e visto, l'importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo, l'indicazione del numero minimo di partecipanti necessario per l'effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il turista deve essere informato dell'annullamento del pacchetto turistico, i termini e le modalità per esercitare il diritto di recesso, gli estremi della copertura assicurativa obbligatoria e delle eventuali polizze assicurative facoltative.Il turista ha il diritto di esigere che i servizi prestati corrispondano a quanto illustrato nell'opuscolo, anche se non sono specificamente indicati nel contratto di viaggio. Per esempio, se dai materiali informativi risulta evidente che la struttura ricettiva dispone di sauna, piscina e campi da tennis, il turista ha diritto di esigerli.

Il contratto di vendita di pacchetti turistici deve essere redatto ai sensi dell'art. 35 del Codice del Turismo in forma scritta in termini chiari e precisi. L'organizzatore o il venditore devono rilasciare al turista una copia del contratto stipulato e da loro sottoscritto; esso deve contenere numerosi elementi relativi all'itinerario, alle modalità di svolgimento del viaggio, ai dati dell'organizzatore, dell'intermediario di viaggio e dei vettori. Oltre a tutti questi elementi devono essere inseriti nel contratto di viaggio: - il prezzo del pacchetto turistico e le modalità della sua revisione, i diritti e le tasse sui servizi di

atterraggio, sbarco e imbarco nei porti e aeroporti e tutti gli altri oneri a carico del turista;- gli estremi della copertura assicurativa obbligatoria e delle eventuali polizze convenute con il turista;- il termine entro il quale il turista deve essere informato dell'annullamento del viaggio per la mancata

adesione del numero minimo dei partecipanti eventualmente previsto;- le eventuali spese a carico del turista per la cessione del contratto a un terzo;- il termine entro il quale il turista deve presentare reclamo per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione

del contratto;- il termine entro il quale il turista deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle

condizioni contrattuali. Nel contratto è previsto che, all'atto della prenotazione del viaggio, il cliente versi un importo, comunque non superiore al 25% del prezzo, a titolo di caparra; dovrà inoltre essere indicato il termine per il pagamento del saldo. Quando il contratto è stipulato nell'imminenza della partenza, le indicazioni devono essere fornite contestualmente alla stipula del contratto. Durante le trattative, prima della conclusione del contratto, l'intermediario o l'organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale relative alle condizioni applicabili ai cittadini in materia di passaporto e visto con l'indicazione dei termini per il rilascio, nonché informazioni sugli obblighi sanitari e sulle relative formalità per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno. Il consumatore, infatti, potrebbe decidere di non acquistare quel pacchetto di viaggio in quanto non desidera sottoporsi a una certa profilassi sanitaria. Tali informazioni devono essere fornite per iscritto durante le trattative e comunque prima della stipulazione del contratto.

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Prima dell'inizio del viaggio, l'organizzatore e l'intermediario comunicano al turista per iscritto le seguenti informazioni: 1. orari, località di sosta intermedia e coincidenze;2. generalità e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell'organizzatore o dell'intermediario

ovvero di uffici locali contattabili dal turista in caso di difficoltà;3. recapito telefonico dell'organizzatore o dell'intermediario utilizzabile in caso di difficoltà in assenza di

rappresentanti locali;4. per i viaggi e i soggiorni di minorenni all'estero, recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con

questi o con il responsabile locale del suo soggiorno;5. la facoltà di sottoscrivere un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal turista per

l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia.

In caso di impossibilità a usufruire del pacchetto di viaggio acquistato, il consumatore può cedere il contratto a terzi, a condizione che comunichi per iscritto all'organizzatore o all'intermediario, entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi nell'impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e le generalità del cessionario. Il cedente e il cessionario sono solidamente obbligati nei confronti dell'organizzatore o dell'intermediario al pagamento del prezzo e delle spese eventualmente derivanti dalla cessione del contratto.È ammesso che il prezzo di vendita del pacchetto turistico subisca una revisione, ma solo se viene espressamente prevista nel contratto insieme alla definizione delle modalità di calcolo della stessa. Il prezzo non può essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza, e l'aumento non può essere superiore al 10% del prezzo originario, nel qual caso il turista può recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già versate, senza pagamento di penali. L'organizzatore o l'intermediario hanno l'obbligo di avvisare in forma scritta il turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo (in seguito alla variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato. I costi devono essere documentati dal venditore). Il turista deve comunicare la propria scelta all'organizzatore o all'intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso. Se il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del turista, quest'ultimo ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore, previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli verrà rimborsata la somma di denaro già versata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione. Il turista ha diritto al risarcimento di ogni danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto. Non è previsto il risarcimento del danno quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto e il turista sia stato informato in forma scritta almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore.Dopo la partenza, quando una parte dei servizi previsti dal contratto non può essere fornita, l'organizzatore ha l'obbligo di predisporre soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio; se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il turista non accetta questa soluzione per un giustificato motivo, deve mettere a disposizione del turista un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto e restituirgli la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e l'intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità. Se è inadempiente un fornitore dei servizi inseriti nel pacchetto turistico, come l'albergo o il mezzo di trasporto, l'organizzatore o il venditore sono considerati responsabili e devono rispondere del danno, salvo rivalersi poi sul fornitore.

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Il risarcimento può riguardare danni patrimoniali e danni non patrimoniali. I danni patrimoniali sono espressi in moneta e sono facilmente quantificabili perché corrispondono alle spese che il turista sostiene in seguito alla mancata erogazione di un servizio previsto dal contratto di viaggio (per esempio spese telefoniche, spese mediche, spese di trasporto ecc.). I danni non patrimoniali corrispondono a una lesione dei diritti della persona e, se non possono essere provati nel loro preciso ammontare, vengono liquidati dal giudice (per esempio la lesione del diritto alla vacanza dovuta a intossicazione alimentare subita durante un viaggio di nozze). Una novità introdotta dal Codice del Turismo è la risarcibilità del danno da vacanza rovinata. Il danno da risarcire è definito nello stress e nel disagio subito per non aver potuto godere della vacanza immaginata, correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all'irripetibilità dell'occasione perduta. Il diritto al risarcimento del danno alla persona deve essere esercitato entro i tre anni successivi la data del rientro del viaggiatore nel luogo partenza, mentre il diritto al risarcimento dei danni diversi da quelli alla persona si prescrive in un anno dal rientro del turista nel luogo della partenza. Le parti contraenti possono stabilire in forma scritta limitazioni al risarcimento del danno diverso dal danno alla persona. Inoltre, l'organizzatore o l'intermediario devono predisporre ogni intervento per il soccorso del turista al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio. Ogni reclamo relativo alla mancata esecuzione del contratto deve essere presentato dal turista affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il turista può sporgere reclamo mediante l'invio di raccomandata o di altri mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento, all'organizzatore o all'intermediario, entro dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza. L'organizzatore e l'intermediario devono essere coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del turista per il risarcimento dei danni.

I contratti di turismo organizzato possono inoltre essere assistiti da polizze assicurative che, per i viaggi all'estero, garantiscano il rientro immediato del turista a causa di emergenze e che assicurino al turista assistenza anche di tipo economico. È stato istituito il fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato e il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze.Le norme del Codice del Turismo si applicano ai pacchetti turistici venduti a chiunque nel territorio nazionale dall'organizzatore o dall'intermediario e anche ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali o a distanza.

Il contratto d’albergoNel contratto d'albergo un soggetto (albergatore) si impegna a fornire a un al tro soggetto (cliente) l'alloggio e altri servizi necessari o eventuali, come il vitto, la pulizia dell'alloggio, l'uso di servizi ecc., dietro il pagamento di un prezzo.

Si tratta di un contratto atipico in quanto non risulta regolamentato dal codice civile o da leggi speciali. È inoltre un contratto complesso, perché ha per oggetto diverse prestazioni quali l'alloggio, il consumo dei pasti e la fornitura di altri servizi complementari; tuttavia perché si parli di contratto d'albergo è necessario che sia sempre presente il servizio dell'alloggio. Esso si può applicare non solo agli alberghi, ma a tutte le strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere (motel, villaggi-albergo, campeggi, bed & breakfast ecc.).

Nel contratto d’albergo sono presenti due soggetti: l'albergatore: è un imprenditore commerciale che svolge professionalmente un'attività economica

organizzata;

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il cliente: è colui che usufruisce del servizio di ospitalità offerto dall'albergatore, che possono non coincidere con i contraenti perché il contratto può essere concluso da un'ADV o da una persona diversa da chi usufruisce del servizio. Non è considerato cliente nel contratto d'albergo colui che utilizza solo il servizio ristorante o il bar e non l'alloggio.

Il contratto è a forma libera; può concludersi in forma scritta (con fax, lettera; email), con la compilazione di moduli reperibili sui siti Internet (in questo caso l'albergatore deve confermare in via elettronica la richiesta del cliente) o verbalmente (con telefono o presentandosi di persona e richiedendo l'alloggio). È preferibile comunque la forma scritta, che servirà come prova delle obbligazioni delle parti in caso di contestazioni sulle modalità di esecuzione del contratto.

Gli elementi più importanti che devono essere indicati sono: il tipo di servizio che sarà fornito e le prestazioni accessorie (per esempio, pernottamento in camera

doppia con trattamento di mezza pensione); il periodo di permanenza; il prezzo da pagare e le modalità di pagamento.

Per quanto riguarda gli obblighi dell'albergatore, questi deve: fornire l'alloggio, i servizi accessori (come la pulizia delle camere) e gli altri servizi previsti dal contratto

(per esempio i servizi ristorativi); concedere l'utilizzo degli spazi comuni e degli altri servizi offerti dalla struttura ricettiva (piscina, beauty

center ecc.); custodire i beni appartenenti ai clienti; garantire la sicurezza nei locali e negli spazi esterni (l'albergatore è responsabile dei danni che il cliente

subisce a causa di pavimenti scivolosi, parquet sconnessi, luci scarse o mal posizionate, assenza di cor-rimano, tappetini antiscivolo ecc.);

applicare le tariffe esposte; emettere la fattura o la ricevuta fiscale; concludere il contratto d'albergo con chiunque ne faccia richiesta. Il rifiuto dell'albergatore è legittimo

solo se il cliente è sprovvisto di documenti di identificazione o se non ci sono alloggi disponibili.

Riguardo agli obblighi del cliente, questi deve: pagare il conto, tranne nel caso in cui il corrispettivo sia versato da un'ADV o da un'altra persona; esibire un documento di identificazione; rispettare i locali nei quali è alloggiato, gli spazi comuni e le cose a lui consegnate o che trova in

camera; lasciare la camera nel termine stabilito.

I soggetti del contratto (albergatore e cliente) devono comportarsi, nell'adempimento dei loro doveri, secondo principi di correttezza e diligenza professionale. La parte che non adempie alle proprie obbligazioni è tenuta al risarcimento del danno, se non prova che ciò sia dipeso da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile.

I casi di inadempimento sono: per il cliente: il mancato arrivo, l'arrivo ritardato, la partenza anticipata e il mancato pagamento del

conto; per l'albergatore: la mancata disponibilità di un alloggio perché non ci sono camere libere, la

disponibilità di una stanza di tipologia inferiore o per un numero inferiore di notti, la mancata custodia dei beni dei clienti e la mancata garanzia della sicurezza dei locali.

I casi più comuni di inadempimento sono il mancato arrivo del cliente e la mancata disponibilità di camere. Gli alberghi si cautelano dai danni derivanti dal mancato arrivo dei clienti facendo firmare un contratto

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d'albergo che prevede il pagamento integrale del prezzo dovuto o il pagamento di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria. L'importo della caparra è stabilito dalle parti e il suo versamento può portare a tre diverse situazioni: 1) il cliente si presenta in albergo trovando la camera libera: in tal caso entrambi i contraenti sono

adempienti e l'importo della caparra sarà sottratto dal prezzo finale da pagare, pertanto il cliente verserà solo la differenza;

2) il cliente è inadempiente: l'albergatore trattiene l'importo della caparra;3) l'albergatore è inadempiente: il cliente ha diritto a ricevere il doppio dell'importo della caparra.

Il contratto d'albergo può indicare una data entro la quale il cliente può cancellare la camera senza pagare penali (per esempio entro 24 ore prima dell'arrivo). Le somme di denaro versate dal cliente a titolo d'acconto non possono essere considerate una caparra se non espressamente indicato nel contratto d'albergo.Se il cliente si presenta ma non c'è la disponibilità della camera perché l'albergatore ha operato in overbooking, cioè ha accettato prenotazioni superiori alla propria capacità ricettiva, l'albergatore può risarcire il cliente procurandogli una sistemazione alternativa di pari livello.

Problemi più complessi nel regolare gli adempimenti delle parti sorgono quando il cliente non ha firmato un contratto d'albergo, ma ha effettuato una semplice prenotazione. In questo caso vi sono posizioni differenti tra gli esperti e i giudici sull'individuazione del momento in cui il contratto possa considerarsi concluso. In tal senso si contrappongono due diverse teorie: 1. la prima considera concluso il contratto quando il cliente effettua la prenotazione e da questo

momento sorgono obblighi per tutti e due i contraenti: pertanto in caso di annullamento della prenotazione il cliente dovrebbe indennizzare l'albergatore che non riesca a collocare la camera a un altro cliente;

2. la seconda considera concluso il contratto al momento dell'arrivo del cliente presso la struttura ricettiva; pertanto la prenotazione comporterebbe obblighi solo per l'albergatore, che è tenuto a lasciare la camera a disposizione del prenotante, il quale per correttezza deve comunque avvisare del mancato arrivo. Per evitare gli inconvenienti derivanti dal mancato arrivo del cliente che ha prenotato, l'albergatore può inserire la clausola "time limit", che è una condizione con la quale si comunica al cliente che la camera sarà tenuta a sua disposizione fino a un certo orario (normalmente le ore 18.00), trascorso il quale, se il cliente non ha avvisato del ritardo, l'albergatore si ritiene libero di cedere la camera ad altri.

Se l'inadempimento consiste nella mancata custodia dei beni del cliente si applica quanto previsto dal contratto di deposito in albergo. Per le cose affidate in custodia, la responsabilità dell’albergatore è illimitata ed egli è obbligato a risarcire l’intero danno subito dal cliente.Se infine l'inadempimento consiste nel mancato pagamento del prezzo da parte del cliente l'albergatore gode di un privilegio sulle cose portate in albergo, come per esempio il bagaglio o gli altri beni del cliente lasciati in deposito. Questi beni possono essere trattenuti dall'albergatore dopo aver informato la Pubblica sicurezza, e venduti successivamente all'asta, utilizzando il ricavato per saldare il conto.

CONTRATTI DI AGGREGAZIONE TRA IMPRESEIl settore turistico del nostro Paese è caratterizzato dalla presenza di numerose imprese individuali; risulta difficile far comprendere a ristoranti, alberghi o imprese di viaggio l’importanza di “fare gruppo” per affrontare al meglio le sfide del mercato.La gestione monoproprietaria dispone di solito di limitate risorse finanziarie e non beneficia dei vantaggi competitivi necessari per competere sul mercato globale: l’ottimizzazione dei costi, l’accesso a canali di prenotazione e di distribuzione moderni, la disponibilità di tecnologie avanzate.

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L’impresa di piccole dimensioni basata sulla gestione diretta, anche se è capace di garantire un’accoglienza calorosa del cliente, spesso non dispone delle risorse necessarie per affrontare la concorrenza mondiale.Anche se sono consapevoli della necessità di dover affrontare il problema della piccola dimensione, gli imprenditori del settore turistico italiano agiscono secondo una cultura individualista che li rende poco propensi ad aderire a qualsiasi forma di aggragazione.Il cambiamento culturale rappresenta, quindi, il fattore imprenditoriale necessario per accrescere la capacità di penetrazione dei mercati delle imprese, per effettuare adeguati investimenti in risorse umane, marketing e altri servizi innovativi oggi indispensabili.Di fronte a queste nuove esigenze le imprese turistiche devono, da un lato, aumentare la dotazione di capitale per poter effettuare gli investimenti e, dall’altro, accettare livelli di rischio molto elevati. Da sola, l’impresa non riesce ad aggiornare il prodotto e ad aumentare la quota di mercato: per raggiungere questi obiettivi deve instaurare forme durature di collaborazione con altre imprese per acquisire nuove competenze, capitali e capacità di assunzione del rischio.Le principali forme di aggregazione del mercato turistico sono:- l’associazione temporanea di impresa (ATI)- il consorzio- il contratto di rete- il franchising

L’associazione temporanea di impresa (ATI)individua una serie di forme di collaborazione tra imprenditori che coordinano e integrano la propria attività allo scopo di eseguire una determinata prestazione di servizi e di realizzare una specifica attività che, per la sua complessità, non risulta alla portata delle singole imprese. Si tratta di una collaborazione occasionale; non è infatti prevista l’istituzione di rapporti stabili tra le imprese.All’interno dell’ATI, ogni singola azienda mantiene la propria individualità e autonomia rispetto alle altre anche sotto l’aspetto fiscale.Se tra le imprese che si associano c’è u ente pubblico, si parla di Associazione Temporanea di Scopo (ATS).

Il Consorzio

L’art. 2602 c. c. prevede che “con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”.Non è necessario che gli imprenditori consorziati svolgano la stessa attività o attività connesse, ma è rilevante solo la volontà di collaborazione tra gli imprenditori per produrre o operare meglio sul mercato.Possibili oggetti del contratto di consorzio che si possono trovare nel settore turistico sono: “la promozione dell’attività di vendita attraverso l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l’espletamento di studi e ricerche di mercato, l’approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi materiale ritenuto idoneo; la creazione di marchi di qualità e il coordinamento della produzione degli associati” (legge 30/04/1976 n. 377, art. 6).

Il contratto di rete

“Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazionio prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora a esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.” (legge 30 luglio 2012, n. 122)L’obiettivo del legislatore è di offrire alle imprese un nuovo e ulteriore strumento per la realizzazione di iniziative di collaborazione e cooperazione.Per poter costituire una rete sono necessarie:

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- una pluralità di imprenditori autonomi;- l’individuazione di uno scopo specifico, che va oltre quello generico di conseguire obiettivi economici

congiunti;- l’esplicitazione dei meccanismi di coordinamento, sui quali si basano le relazioni degli aderenti alla

rete. In pratica, le singole imprese si obbligano a esercitare in comune una o più attività che fanno parte dei loro oggetti sociali o dei settori di appartenenza;

- l’implementazione di un sistema di pianificazione e di controllo per la definizione del programma di rete e degli indicatori per misurare il raggiungimento degli obiettivi individuati nel programma stesso.

Il contratto di rete deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ed è soggetto a iscrizione nella sezione del Registro delle Imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante.Le imprese aderenti alla rete mantengono la loro indipendenza; ogni impresa conserva il proprio regime contabile in quanto non è prevista una contabilità di rete.

Il Franchising

Negli ultimi anni gli operatori commerciali hanno sviluppato nuove forme di collaborazione che si sono notevolmente diffuse anche nel settore turistico-ristorativo. Tra queste nuove forme contrattuali assume una notevole importanza il franchising, un contratto regolamentato dalla legge n. 129 del 6 maggio 2004 "Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale”:

Il franchising, o contratto di affiliazione commerciale, è un accordo di collaborazione tra un'impresa (affiliante o franchisor) con una formula commerciale sperimentata, consolidata e affermata sul mercato e un'altra impresa (affiliata o franchisee) che utilizza questa formula.

Sono esempi di contratti di affiliazione commerciale nel settore delle imprese di viaggio, ricettive e ristorative McDonald's, Giramondo Viaggi, Holiday Inn, Sheratonecc,

L'impresa affiliante concede, dietro pagamento, il diritto di commercializzare i propri prodotti e servizi fornendo il marchio, l'insegna, l'assistenza e la consulenza sulle tecniche di lavorazione e distribuzione, e l'affiliato si impegna a rispettare gli standard qualitativi e le regole di comportamento stabilite dal contratto.

Il contratto di franchising, redatto obbligatoriamente in forma scritta, viene predisposto dall'affiliante e deve contenere:

l'importo degli investimenti che l'affiliato deve sostenere per iniziare l'attività; la fee d'ingresso: è un compenso fisso che il franchisor richiede per il piano di start up e per le analisi e

le progettazioni iniziali; le royalties: sono compensi periodici in misura fissa o calcolati in percentuale ai giro d'affari. Alcuni

contratti richiedono un fatturato minimo annuo che l'affiliato dovrà conseguire; la zona nella quale l'affiliato potrà operare con esclusiva rispetto agli altri affiliati; il know how: è l'insieme di conoscenze che ha permesso all'affiliante di ottenere un successo

commerciale. Queste conoscenze, che normalmente sono tenute segrete, vengono trasferite all'affiliato con corsi di formazione e manuali operativi;

i servizi erogati dall'affiliante: allestimento dei locali, formazione iniziale e periodica, assistenza tecnica e commerciale ecc.; le condizioni di rinnovo, risoluzione, cessione del contratto a terzi;

la durata: se è previsto un termine, la durata del contratto non deve essere inferiore a tre anni.

Con questo contratto l'affiliante ottiene il vantaggio di ampliare la clientela e far crescere la propria rete di vendita con investimenti ridotti, perché i costi della struttura sono a carico dell'affiliato, che resta un'impresa giuridicamente ed economicamente distinta dall'affiliante. D'altra parte l'affiliato, sfruttando un marchio conosciuto e prestigioso, ottiene rispetto alle imprese concorrenti un notevole vantaggio

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competitivo.

Gli obblighi dell'affiliante sono i seguenti: fornire all'affiliato i dati relativi ai propri marchi; trasferire il knowhow; fornire servizi di assistenza, consulenza e formazione; riservare un'esclusiva territoriale all'affiliato; fornire l'elenco degli attuali affiliati.

Gli obblighi dell'affiliato sono i seguenti: pagare lafee d'ingresso e le royalties; conservare un comportamento ispirato al principio della correttezza in merito alla selezione del

personale, ai metodi di vendita, all'arredamento, alle modalità di produzione e presentazione della merce ecc;

mantenere la riservatezza sul knowhow trasferito.

Le imprese turistiche ricorrono al franchising perché hanno la possibilità di iniziare un'attività sfruttando conoscenze tecniche acquisite e un marchio affermato. Si pensi per esempio ai vantaggi che può ottenere un piccola agenzia di viaggio in termini di assistenza tecnica e commerciale.

Nel settore alberghiero il franchising è una forma di collaborazione tra una catena alberghiera e la singola struttura ricettiva. L'albergo resta giuridicamente ed economicamente indipendente dalla catena alberghiera e si impegna a mantenere gli standard qualitativi stabiliti dal contratto. L'affiliante normalmente concede il proprio marchio solo se la struttura ricettiva possiede dei requisiti minimi riguardo al numero di camere e alla tipologia di servizi offerti. L'affiliato, oltre al vantaggio di poter utilizzare il marchio dell'affiliante, ha la possibilità di usufruire dei sistemi di prenotazione della catena alberghiera.

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PROMOZIONE DELL’ECCELLENZA TURISTICA ITALIANAAttestazione di eccellenza turistica nel settore enogastronomico ed alberghiero

Al fine di promuovere l’offerta turistica italiana, è istituita l’attestazione di eccellenza turistica, denominata Maestro di cucina italiana, da attribuire, ogni anno, alle imprese della ristorazione italiana che, con la propria attività, abbiano contribuito in modo significativo e protrattosi nel tempo, per l’alta qualità, la ricerca e la professionalità, alla formazione di un’eccellenza di offerta tale da promuovere l’immagine dell’Italia favorendone l’attrattiva turistica nel mondo e la caratterizzazione e tipicità della relativa offerta. Ai medesimi fini e altresì istituita l’attestazione di eccellenza turistica, denominata Maestro dell’ospitalità italiana, da attribuire, ogni anno, alle imprese alberghiere italiane che, con la propria attività, abbiano contribuito in modo significativo e protrattosi nel tempo, per l’alta qualità, la ricerca e la professionalità, alla formazione di un’eccellenza di offerta tale da promuovere l’immagine dell’Italia favorendone l’attrattiva turistica nel mondo e la caratterizzazione e tipicità della relativa offerta.