Sezione VI NORME CHE REGOLANO IL RAPPORTO DI … · 2 norme che regolano il rapporto di deposito...

12
1 Sezione VI NORME CHE REGOLANO IL RAPPORTO DI DEPOSITO TITOLI ED I SERVIZI DI NEGOZIAZIONE E RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI E COLLOCAMENTO Aggiornamento 01/2018

Transcript of Sezione VI NORME CHE REGOLANO IL RAPPORTO DI … · 2 norme che regolano il rapporto di deposito...

Page 1: Sezione VI NORME CHE REGOLANO IL RAPPORTO DI … · 2 norme che regolano il rapporto di deposito titoli ed i servizi di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini e collocamento

1

Sezione VI

NORME CHE REGOLANO IL RAPPORTO DI DEPOSITO TITOLI ED I SERVIZI DI NEGOZIAZIONE E RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI E

COLLOCAMENTO

Aggiornamento 01/2018

Page 2: Sezione VI NORME CHE REGOLANO IL RAPPORTO DI … · 2 norme che regolano il rapporto di deposito titoli ed i servizi di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini e collocamento

2

NORME CHE REGOLANO IL RAPPORTO DI DEPOSITO TITOLI ED I SERVIZI DI NEGOZIAZIONE E RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI E COLLOCAMENTO

Art. 1 Premesse – norme applicabili - operatività Le presenti norme disciplinano l’apertura di un Dossier titoli e l’erogazione dei servizi correlati di negoziazione e ricezione ordini e collocamento, in abbinamento al Conto Corrente Unipol Banca online, e sono parte integrante e sostanziale delle “Condizioni Generali di adesione per il Cliente” del Conto stesso (di seguito anche “Condizioni Generali di adesione”) di cui costituiscono la Sezione VI. Per quanto non espressamente previsto nella presente sezione contrattuale si applicano le disposizioni contenute nelle restanti sezioni delle “Condizioni Generali di adesione”, se ed in quanto compatibili e se non espressamente derogate. Ai fini della presente sezione contrattuale valgono i termini e le definizioni contenute nel Glossario delle “Condizioni Generali di adesione”.

I rapporti e servizi disciplinati nei seguenti paragrafi di questa sezione possono essere utilizzati, principalmente, tramite disposizioni impartite con il Servizio I.B. abbinato al Conto; il Cliente pertanto prende atto ed accetta che la richiesta rivolta alla Banca di utilizzo di tali rapporti e/o servizi per operatività diversa da quella definita nell’ambito del Servizio I.B. è incompatibile con la natura delle operazioni e dei servizi forniti dalla Banca in forza del Contratto medesimo e che, pertanto, tali richieste dovranno necessariamente essere presentare presso una Filiale della Banca, diversamente non potranno essere eseguite senza che alcuna responsabilità possa esserle ascritta.

SOTTOSEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Determinazione delle condizioni Le condizioni economiche applicate al servizio di Dossier a custodia ed amministrazione titoli (di seguito anche “Dossier titoli”) ed ai restanti servizi disciplinati nei paragrafi che seguono, in essere con il Cliente, sono indicate nel Foglio Informativo coincidente con il Documento di Sintesi allegato che ha anche valore di scheda condizioni e costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto nonché nella relativa informativa precontrattuale sui costi ed oneri.

Art. 3 Vendita dei titoli in caso di inadempimento del cliente Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata a.r. a pagare entro il termine di sette giorni decorrenti dal ricevimento della lettera. La raccomandata si intenderà validamente recapitata se inviata all’ultimo indirizzo comunicato per iscritto dal Cliente a norma del Contratto. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, terzo e quarto comma, e 2756, secondo e terzo comma, c.c., realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo dei titoli depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente. Se la Banca non ha fatto vendere che parte dei titoli, tiene in Dossier titoli gli altri a norma del Contratto.

Art. 4 Diritto di ripensamento e Recesso Ai sensi dell’art. 7 Sezione I Sottosezione I del Contratto, il Cliente, in conformità a quanto previsto dall’art. 11 D.Lgs 190/2005 dall’art. 67 duodecies del Codice al Consumo, ha la facoltà di recedere dal Contratto entro 14 giorni dalla data di conclusione dello stesso (c.d. Diritto di Ripensamento), senza penali e senza doverne indicare il motivo, mediante comunicazione di recesso da inviarsi alla sede legale della Banca a mezzo lettera raccomandata a/r; la raccomandata si ritiene spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio postale accettante entro i termini previsti dal Codice al Consumo. Il Cliente che esercita il Diritto di Ripensamento ai sensi del precedente paragrafo è tenuto a pagare le spese relative ai servizi disciplinati dal Contratto di cui ha richiesto l’attivazione e di cui ha effettivamente usufruito prima del recesso, nella misura indicata nel Foglio Informativo coincidente con il Documento di Sintesi. L’efficacia del Contratto relativo ai servizi e ai prodotti di investimento, di cui alla presente Sezione contrattuale, è sospesa per la durata del termine previsto per l’esercizio del Diritto di Ripensamento. In caso di mancato esercizio del Diritto di Ripensamento, il Contratto prosegue e continua a produrre effetti, salvo l’ulteriore diritto di recesso di seguito indicato. Il Cliente e la Banca possono recedere in qualunque momento dal rapporto di Dossier titoli e dall’erogazione dei servizi correlati di negoziazione e ricezione ordini e collocamento disciplinati dalla presente sezione contrattuale, con preavviso di quindici giorni, da darsi mediante comunicazione scritta. Qualora ricorra un giustificato motivo, ai sensi Codice al Consumo, la Banca ha facoltà di recedere senza preavviso, dandone immediata comunicazione al Cliente. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla data di ricezione della comunicazione di recesso. Nel caso di recesso, come in ogni altra ipotesi di cessazione del Dossier titoli, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca le necessarie istruzioni per il ritiro, il trasferimento o la vendita dei titoli di sua pertinenza; dal momento del ricevimento di dette istruzioni, i tempi massimi di estinzione del contratto sono di 30 giorni bancariamente lavorativi. Pertanto sino alla data di ricezione di tali istruzioni continueranno ad avere applicazione nei rapporti tra le parti le norme del presente contratto con esclusione (i) delle clausole che disciplinano il conferimento di nuovi ordini di acquisto di strumenti finanziari e/o di nuovi ordini di sottoscrizione, nell’ambito del “servizio di collocamento e distribuzione”, di Prodotti/Strumenti Finanziari di qualunque natura (ii) delle clausole incompatibili con la finalità di cessazione del rapporto, fermo restando che in particolare la Banca, nell’ambito del “servizio di collocamento e distribuzione”, continuerà a prestare le attività di assistenza di cui all’art. 1 comma 2 della Sottosezione III - Parte III COLLOCAMENTO E DISTRIBUZIONE, sino al completamento delle attività di chiusura.

Page 3: Sezione VI NORME CHE REGOLANO IL RAPPORTO DI … · 2 norme che regolano il rapporto di deposito titoli ed i servizi di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini e collocamento

3

Il recesso dal rapporto di Dossier titoli e dai servizi correlati disciplinati da questa Sezione contrattuale non comporta il recesso dal Contratto e dai restanti servizi / rapporti da esso disciplinati. Art. 5 Cointestazione del rapporto Istruzioni ed atti di disposizione concernenti titoli nominativi o diritti patrimoniali connessi Il Dossier titoli deve essere parimenti intestato rispetto al Conto. Gli strumenti finanziari rappresentati da titoli nominativi verranno intestati al cointestatario indicato dall’esecutore dell’operazione, sotto la propria responsabilità, all’atto dell’acquisto/sottoscrizione. Tale intestazione costituisce prova della titolarità in capo all’intestatario dei titoli. Pertanto le istruzioni e gli atti di disposizione concernenti titoli nominativi o diritti patrimoniali connessi ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ordini di vendita/acquisto, richieste di ritiro parziale o totale dei titoli, richieste di incasso parziale o totale del corrispettivo delle operazioni potranno essere impartite esclusivamente dall’intestatario medesimo o erede a titolo di successione. I cointestatari con facoltà di disposizione disgiunta si conferiscono, salvo contraria disposizione espressa per iscritto, vicendevole e reciproco mandato irrevocabile ad operare sul presente deposito titoli e eventuali altri rapporti di deposito titoli identicamente intestati già accesi o che dovessero essere accesi presso la Banca (“Rapporti”), con piena liberazione per la Banca in ordine alle operazioni disposte dal singolo cointestatario, con facoltà di compiere per ciascun mandatario qualsiasi operazione avuto riguardo (i) agli strumenti e/o prodotti finanziari depositati e/o registrati - nonché quelli che tempo per tempo dovessero entrare e/o essere depositati/registrati - sui Rapporti ovvero (ii) in relazione a quote di fondi comuni di investimento di Sicav o di OICR collocate dalla Banca nell’ambito del servizio di collocamento e distribuzione ai titoli nominativi intestati agli altri cointestatari e/o diritti patrimoniali connessi, richiamando, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le operazioni indicate ai precedenti commi, il tutto disponendo anche operazioni anche a proprio favore, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 1395 c.c. . Tale mandato resterà valido sino ad eventuale revoca da comunicarsi a cura di ogni intestatario per iscritto a mezzo lettera raccomandata a/r o altro mezzo equipollente e fino a che non saranno trascorsi almeno tre giorni lavorativi per le Banche dal ricevimento di tale comunicazione. In parziale deroga a quanto disposto nei precedenti paragrafi, la Banca puo’ pretendere il concorso di tutti i cointestatari per disporre del Dossier quando l’operatività è richiesto presso uno sportello di una Filiale della Banca e qualora da uno di essi le sia stata comunicata opposizione o revoca della predetta facoltà anche solo con lettera raccomandata e siano trascorsi tre giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizione dell’art. 12 (Cointestazione del rapporto e facoltà di utilizzo disgiunto) Sezione I - Sottosezione I del Contratto, per quanto compatibili. Art. 6 Norme applicabili Per quanto non espressamente previsto nella presente sottosezione contrattuale, si applicano le disposizioni previste nelle “Condizioni generali di adesione” se ed in quanto compatibili e salvo espressa deroga; in particolare si richiamano i seguenti articoli: Sezione I Sottosezione I: Art. 8 Esecuzione degli incarichi, Art. 9 Invio della corrispondenza – comunicazioni tra Banca e cliente, Art. 10 Identificazione della Clientela – Bonifico di Riconoscimento, Art. 11 Deposito firme autorizzate e poteri di rappresentanza, Art. 13 Diritto di garanzia, Art. 14 Compensazione, Art. 15 Solidarietà, Art. 17 Comunicazione periodica, Art. 24 Comunicazioni e notificate alla Banca – modifiche, Art. 25 Reclami.

Art. 7 Spese e oneri fiscali – conto di regolamento Le spese e gli oneri fiscali inerenti ai rapporti posti in essere con il Cliente sono a carico dello stesso. Per il pagamento di quanto dovuto, la Banca è autorizzata ad addebitare il Conto. Le somme a debito e a credito, originate dal Dossier titoli, ivi compresi i diritti di custodia, le commissioni, le spese e le eventuali imposte, nonché le cedole, i dividendi, i titoli estratti e gli eventuali premi sono regolati sul Conto. In ogni caso, la Banca è autorizzata sin d’ora, in parziale deroga a quanto indicato nel precedente paragrafo, a regolare/accreditare/addebitare le somme summenzionate, se originate dalla negoziazione e/o dall'amministrazione e custodia di titoli in divisa, su un diverso conto corrente in pari divisa parimenti intestato ovvero intestato anche ad uno solo dei cointestatari del Dossier titoli.

SOTTOSEZIONE II - NORME CHE REGOLANO I DEPOSITI DI TITOLI A CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE

Art. 1 Oggetto

La Banca riceve in deposito a custodia ed amministrazione titoli alle seguenti condizioni. Ove il servizio attenga a strumenti finanziari dematerializzati, esso si espleta, in regime di gestione accentrata, attraverso appositi conti (di seguito denominati indifferentemente depositi).

Art. 2 - Titoli e strumenti finanziari oggetto del Dossier Oggetto del deposito possono essere sia prodotti finanziari e strumenti finanziari cartacei che strumenti finanziari dematerializzati ai sensi del Titolo V del Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e relativa normativa di attuazione. Nel caso di deposito di titoli e strumenti finanziari cartacei il Cliente deve presentare gli stessi, accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli. Quando oggetto del Dossier sono strumenti finanziari dematerializzati, la registrazione contabile dello strumento finanziario a nome del Cliente presso la Banca depositaria prende luogo della consegna dello strumento medesimo e il trasferimento, ritiro o vincolo relativo agli stessi potranno trovare attuazione solo attraverso iscrizioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa sopra richiamata, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.

Page 4: Sezione VI NORME CHE REGOLANO IL RAPPORTO DI … · 2 norme che regolano il rapporto di deposito titoli ed i servizi di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini e collocamento

4

Art. 3 Svolgimento del servizio La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l’attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente e il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento di decimi, la Banca, verificata l’esistenza delle autorizzazioni previste dagli Organi di Vigilanza, chiede istruzioni al Cliente e provvede all’esecuzione dell’operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca depositaria cura la vendita dei diritti di opzione, se quotati, per conto del Cliente.

Per i titoli non quotati nei mercati regolamentati italiani, il Cliente è tenuto a dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione. Per poter provvedere in tempo utile all’incasso degli interessi o dei dividendi, la Banca ha facoltà di staccare le cedole dai titoli con congruo anticipo sulla scadenza. La Banca – salvo espressa richiesta scritta del Cliente, da farsi di volta in volta con preavviso di almeno dieci giorni lavorativi – è autorizzata ad astenersi, sia dal depositare le azioni di pertinenza del Cliente per la partecipazione alle assemblee ordinarie e straordinarie che saranno indette dalle società emittenti i titoli azionari depositati, e dall’inviare il relativo biglietto di ammissione al Cliente stesso, sia dal dare a quest’ultimo qualsiasi notizia in merito alla convocazione delle citate assemblee.

Art. 4 Modifica delle condizioni Le condizioni economiche applicate al Deposito titoli sono riportate nel Foglio Informativo coincidente con il Documento di Sintesi e nell’apposita informativa precontrattuale sui costi ed oneri. La Banca, qualora sussista un giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le norme e le condizioni economiche applicate rapporto di cui alla presente Sottosezione; tuttavia, se il contratto è a tempo determinato, tale facoltà di modifica non si applica ai tassi di interesse. Tale facoltà è esercitata dalla Banca nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall’art. 118 del TUB In particolare, in caso di variazione in senso sfavorevole e sempre che sussista un giustificato motivo, le modifiche saranno comunicate dalla Banca, con preavviso minimo di 2 mesi, mediante apposita informativa scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente che conterrà in modo evidenziato la formula: “Proposta di modifica unilaterale del contratto”. Le modifiche si intendono approvate ove il Cliente non receda entro la data prevista per l’applicazione della modifica. In tal caso, il Cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate . In caso di variazione della normativa richiamata nel presente Articolo, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

Art. 5 Commissioni, spese ed oneri – Addebiti e accrediti sul conto corrente collegato al Dossier - Obbligazioni del cliente Il Cliente è tenuto a pagare le commissioni, spese ed oneri, anche fiscali, nonché le eventuali imposte e tasse inerenti o conseguenti al Dossier titoli. Le spese di qualunque genere che la Banca avesse a sostenere, in dipendenza di pignoramenti o sequestri operanti sui titoli, stanno interamente a carico del Cliente, anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento. La Banca è autorizzata ad addebitare sul Conto quanto ad essa dovuto a norma del presente articolo Tutte le somme da esigersi e/o da pagarsi in dipendenza degli strumenti finanziari immessi o registrati nel Dossier sono rispettivamente accreditate o addebitate sul Conto. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le previsioni di cui all’art. 7 Sottosezione I precedente.

Art. 6 Modalità per il deposito e per il ritiro dei titoli cartacei La Banca ha facoltà di custodire il deposito dei titoli cartacei dove essa ritiene più opportuno. Per il parziale o totale ritiro dei titoli cartacei il Cliente deve far pervenire avviso alla Banca almeno cinque giorni prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l’avviso deve essere rinnovato. È peraltro in facoltà della Banca di restituire il deposito anche senza preavviso. In caso di parziale o totale ritiro dei titoli sub depositati a norma dei successivi articoli, la Banca provvederà alla loro restituzione al Cliente nel tempo occorrente in relazione alla necessità di ricevere i titoli stessi dagli organismi subdepositari.

Art. 7 Subdeposito dei titoli cartacei presso società di gestione accentrata La Banca è autorizzata a subdepositare i titoli cartacei presso una delle società di gestione accentrata ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 e ss. Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e normativa di attuazione. In relazione ai suddetti titoli subdepositati, il Cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati, tramite la Banca depositaria - aderente e secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento dei servizi della società di gestione accentrata.

Art. 8 Subdeposito dei titoli al portatore presso altri enti La Banca è altresì autorizzata a subdepositare i titoli al portatore anche presso organismi diversi alle società di gestione accentrata, a cui sia consentita comunque la custodia e l’amministrazione accentrata; detti organismi a loro volta, per particolari esigenze, possono affidarne la materiale custodia a terzi. Qualora i titoli di cui al comma precedente presentino caratteristiche di fungibilità, o quando altrimenti possibile – ferma restando la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità dei titoli – la Banca è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento, ovvero a consentire il raggruppamento da parte dei predetti organismi, ed il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e qualità. Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli subdepositati ai sensi di questo articolo, la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente a norma del presente Contratto.

Page 5: Sezione VI NORME CHE REGOLANO IL RAPPORTO DI … · 2 norme che regolano il rapporto di deposito titoli ed i servizi di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini e collocamento

5

Art. 9 Subdeposito di titoli emessi o circolanti all’estero Per i titoli emessi o circolanti all’estero, la Banca è autorizzata a farsi sostituire nell’esecuzione delle operazioni di cui all’art. 3 di questa sottosezione da società italiane o estere subdepositarie a tal fine abilitate, depositando conseguentemente i titoli presso le stesse. Il servizio si svolge secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento di dette società subdepositarie.

Art. 10 Invio dell’estratto titoli – informative destinate alla clientela

La Banca invia o rende disponibile tramite il Servizio I.B. con cadenza almeno trimestrale una posizione dei titoli in deposito. Trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento o di pubblicazione di tale posizione, senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, la posizione stessa si intenderà senz’altro riconosciuta esatta ed approvata.

La Banca fornisce nelle medesime modalità di cu al prendete punto 1, con periodicità annuale, un’informativa “ex post” in forma personalizzata inerente ai costi ed oneri e sostenuti dal Cliente relativamente agli Strumenti / Prodotti finanziari, ai servizi d’investimento ed i servizi accessori di cui al presente contratto.

La Banca, qualora, in riferimento al Cliente classificato come cliente al dettaglio, abbia evidenza, relativamente al presente contratto, di Strumenti finanziari caratterizzati dall’effetto leva o di operazioni con passività potenziali, informa il Cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%; la comunicazione viene effettuata strumento per strumento non piu’ tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non piu’ tardi della fine del giorno lavorativo successivo.

Art. 11 Norme applicabili

Per quanto non espressamente previsto nella presente Sottosezione II si applicano le disposizioni della precedente Sottosezione I, se ed in quanto compatibili e salvo espressa deroga.

SOTTOSEZIONE III NORME GENERALI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO

Art. 1 – Correttezza – Codice LEI (“Legal Entity Identifier”) - assolvimento obblighi precontrattuali 1. L'attività di cui alla presente sezione contrattabile é svolta dalla Banca nei limiti e alle condizioni contemplate dalla disciplina

legislativa e regolamentare tempo per tempo vigente, avuto riguardo in particolare alle norme in tema di correttezza, trasparenza e diligenza nei confronti degli investitori.

2. Il codice LEI indica l’identificativo unico previsto dalla normativa vigente per l’identificazione dei soggetti giuridici - società o qualsiasi altra entità giuridica diversa dalla persona fisica che, a prescindere dalla propria forma giuridica, è legittimato ad essere titolare di diritti ed obblighi ovvero di persona fisica operante per finalità di impresa, che effettuino transazioni finanziarie. Pertanto, il Cliente che rivesta tale qualifica prende atto che il Codice LEI è elemento essenziale per consentire alla Banca di assolvere l’obbligo normativo di registrazione delle transazioni in strumenti finanziari quotati in una sede di negoziazione e che conseguentemente:

a) è onere del Cliente interessato acquisire e comunicare alla Banca il proprio codice LEI aggiornato ed in corso di validità, senza onere di controllo e verifica a riguardo da parte della Banca;

b) è facoltà della Banca non dare corso a transazioni in Prodotti / Strumenti finanziari per i quali corre l’obbligo utilizzare il codice LEI, senza che alcuna responsabilità possa esserle ascritta.

In caso di variazioni della normativa afferente la normativa sopra richiamata si applicheranno le diposizioni tempo per tempo vigenti. 3. La Banca si riserva la facoltà di non dare corso ad operazioni in Prodotti/Strumenti finanziari per i quali non sia possibile fornire preventivamente

il documento contenente le informazioni chiave (KID), previsto dalla normativa tempo per tempo vigente. Art. 1 – bis Governo dei prodotti emessi e/o distribuiti dalla Banca 1. La Banca, per ogni Prodotto / Strumento Finanziario emesso e/o distribuito, individua il mercato di riferimento potenziale e la tipologia di clientela per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi lo Strumento/Prodotto Finanziario è compatibile (di seguito anche “Mercato di Riferimento”). La Banca individua altresì’ i gruppi di clienti per le cui esigenze, caratteristiche ed obiettivi lo strumento finanziario non è compatibile (di seguito anche “Mercato di Riferimento Negativo); è facoltà della Banca non dare corso ad operazioni in Prodotti/Strumenti Finanziari che risultino in Mercato di Riferimento Negativo. 2. La Banca verifica regolarmente che i Prodotti / Strumenti finanziari offerti restino coerenti con le esigenze, caratteristiche e gli obiettivi del Marcato di Riferimento.

Art. 2 Autorizzazione della Banca ad agire anche in nome proprio. Nello svolgimento dei servizi di investimento la Banca è autorizzata ad agire per conto del Cliente anche in nome proprio.

Art. 3 Documentazione delle operazioni eseguite La Banca, nella prestazione dei servizi disciplinati nelle Parti II e III di questa sottosezione, invia (o mette a disposizione tramite il Servizio I.B.) al Cliente, con le modalità indicate all’art. Art. 9 (invio della corrispondenza – comunicazioni tra Banca e cliente) della Sezione I Sottosezione I delle Condizioni Generali di Adesione, la rendicontazione dell’attività svolta avuto riguardo ai costi delle operazioni e dei servizi prestati. La Banca prontamente trasmette (o mette a disposizioni tramite il Servizio I.B) al Cliente le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine. Le informazioni di cui al comma precedente sono trasmesse (o messe a disposizione) al Cliente al dettaglio al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, nel caso in cui la Banca debba ricevere conferma dell’avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. In tale ipotesi, ove la conferma dell’avvenuta esecuzione debba

Page 6: Sezione VI NORME CHE REGOLANO IL RAPPORTO DI … · 2 norme che regolano il rapporto di deposito titoli ed i servizi di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini e collocamento

6

essere necessariamente inviata da un terzo soggetto, la Banca è esonerata dall’obbligo di trasmettere la propria nota di eseguito. Con riferimento ad ordini relativi a quote o azioni di OICR da eseguirsi periodicamente, ove non provveda direttamente la società di gestione o la Sicav, la Banca potrà fornire, ogni sei mesi, l’informativa prevista dall’art. 53, comma 6 del Regolamento CONSOB n. 16190 del 2007. A richiesta del Cliente la Banca fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine. La documentazione si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione stessa. Quanto disposto dai precedenti commi non si applica quando la conferma conterrebbe le stesse informazioni di un’altra conferma che deve essere prontamente inviata al cliente da un diverso soggetto, come previsto dalla normativa vigente.

Art. 4 Conflitti di interesse 1.La Banca ha adottato misure di carattere organizzativo e amministrativo al fine di identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con la clientela al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi. Tali misure sono descritte nella "Politica di gestione dei conflitti di interesse" adottata dalla Banca e a disposizione dei clienti che ne facciano richiesta. 2.Nell’ipotesi in cui le misure organizzative ed amministrative adottate per prevenire o gestire il conflitto di interessi non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente, la Banca segnala tramite apposita Comunicazione tale circostanza, al fine di consentire al cliente di assumere una decisione informata sui servizi da essa prestati. .

Art. 5 Strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati, in sistemi multilaterali di negoziazione e non negoziati dalla Banca in qualità di Internalizzatore Sistematico Con riguardo agli ordini relativi a strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione o non negoziati dalla Banca in qualità di Internalizzatore Sistematico, diversi dai titoli dello Stato o garantiti dallo Stato o dalle quote di Fondi comuni e dalle azioni emesse da SICAV, il Cliente prende atto che tali investimenti possono comportare (i) il rischio di non essere facilmente liquidabili; (ii) la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente.

Art. 6 Variabilità del valore degli investimenti effettuati Il Cliente prende atto che non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati.

Art. 7 Esonero da responsabilità La Banca non risponde per i disguidi che possano intervenire nella richiesta o nella comunicazione delle informazioni, nonché nella trasmissione/esecuzione degli ordini dovuti a circostanze alla stessa non imputabili o comunque a cause che la stessa non possa ragionevolmente prevedere e curare quali, a titolo esemplificativo, ritardi o cadute di linea del sistema, interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, scioperi.

La Banca inoltre non risponderà per la mancata comunicazione di informazioni o esecuzioni di ordini dovuti a causa di forza maggiore e/o ad eventi ancorché non imprevedibili comunque indipendenti dalla propria volontà e diligenza.

Art. 8 Modifica delle condizioni La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche applicate ai Servizi disciplinati dal presente Sottosezione, dandone preventiva comunicazione al Cliente. Le comunicazioni relative saranno validamente effettuate dalla Banca mediante lettera raccomandata a.r. all’ultimo indirizzo indicato dal Cliente oppure tramite avviso contenuto nel rendiconto relativo al periodo precedente a quello previsto per l’introduzione di tali modifiche. Tali modifiche si intendono accettate e divengono efficaci con la decorrenza indicata nella comunicazione o nell’avviso se il Cliente non esercita il diritto di recesso ai sensi dell’art. 1725 del c.c. entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione o dell’avviso.

Art. 9 Risoluzione stragiudiziale di controversie Ai fini della risoluzione stragiudiziale di controversie che possano sorgere in relazione ai servizi disciplinate da questa Sezione contrattuale contratto tra la Banca e il Cliente, trovano applicazione le procedure di conciliazione e arbitrato definite dal D.Lgs n. 179 del 2007 in attuazione dell’art. 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

Art. 10 Norme applicabili Per quanto non espressamente previsto dalle norme di questa Sottosezione si applicano previsioni di cui alla precedente Sottosezione I.

Parte I – REGOLE GENERALI

Paragrafo A - CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Art. 1 – Destinatari e caratteristiche generali del servizio di consulenza in materia di investimenti

1. La presente Parte I - Paragrafi A, B e C di questa Sezione si applica ai Clienti classificati “al dettaglio” e “professionali” e, pertanto, non si applica ai Clienti classificati come “controparte qualificata”ai sensi dell’art. 6 comma 2-quater lettera d) del D.Lgs 58/1998 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – di seguito anche “TUF”).

2. La Banca svolge a favore del Cliente, nei termini e alle condizioni di seguito previste, il servizio di consulenza in materia d’investimenti.

Page 7: Sezione VI NORME CHE REGOLANO IL RAPPORTO DI … · 2 norme che regolano il rapporto di deposito titoli ed i servizi di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini e collocamento

7

3. Il servizio di consulenza in materia di investimenti prestato dalla Banca si configura come consulenza su base non indipendente in quanto, in relazione alla prestazione di tale servizio, (i) non sono previsti costi a carico del Cliente e (ii) la Banca può ricevere incentivi intesi come compensi o commissioni oppure benefici non monetari forniti da qualsiasi soggetto diverso dal Cliente, in particolare da emittenti o fornitori di Prodotti/Strumenti Finanziari collocati dalla Banca.

4. Tale servizio si sostanzia nel rilascio in forma scritta da parte della Banca, sia di propria iniziativa sia su richiesta del Cliente, di raccomandazioni personalizzate in merito a una o più operazioni di investimento, anche fra loro collegate, in prodotti e strumenti finanziari, di emissione propria e/o di terzi, così come individuati nel TUF (di seguito anche “Prodotti/Strumenti Finanziari”); la raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il Cliente o è basata sulle caratteristiche del Cliente.

5. Conseguentemente, il servizio di consulenza viene prestato tenendo conto delle specifiche conoscenze ed esperienze del Cliente in materia di investimenti, riguardo al tipo specifico di Prodotto/Strumento Finanziario raccomandato, nonché della situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento del Cliente stesso.

6. La Banca potrà dunque fornire il servizio di consulenza in materia di investimenti unicamente in presenza di un profilo aggiornato e solo dopo aver effettuato la valutazione di adeguatezza come descritto nel successivo Art 3 della presente Parte I Paragrafo A.

7. La raccomandazione personalizzata puo’ avere ad oggetto il consiglio di compiere una o piu’ delle seguenti operazioni, anche unitamente tra loro: comprare, sottoscrivere, scambiare, riscattare, vendere, chiedere il rimborso e/o detenere uno o piu’ Prodotti/Strumenti Finanziari.

7.1 Le raccomandazioni personalizzate fanno riferimento alla situazione esistente nel momento in cui sono rese; la durata di validità della raccomandazione è indicata nel relativo modulo consegnato dalla Banca al Cliente. Il Cliente prende atto che nel caso in cui non dia integrale esecuzione all’operazione/i oggetto della raccomandazione personalizzata, l’adeguatezza della stessa e/o l’esito della stessa sul Portafoglio del Cliente potrebbero variare, ad esempio nel caso in cui venga disposto dal Cliente il trasferimento di Strumenti/Prodotti Finanziari o intervengano eventi modificativi del Portafoglio del Cliente sulla cui base la Banca ha formulato la propria raccomandazione.

7.2 Successivamente al termine di validità della raccomandazione, la Banca procede ad effettuare una nuova valutazione di adeguatezza qualora il Cliente richieda di effettuare operazioni in acquisto e/o in vendita, ancorché in base ad un identico Profilo, con riferimento ad una identica composizione del Portafoglio e ad un’operazione di identico contenuto.

8. Il Cliente mantiene sempre piena ed incondizionata libertà di dare o meno esecuzione alle raccomandazioni personalizzate fornite dalla Banca nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti; ogni decisione alla quale consegua l’effettuazione di operazioni di investimento o disinvestimento costituisce esclusiva prerogativa del Cliente che mantiene in proposito piena facoltà e discrezionalità.

9. La raccomandazione ha altresì valenza di rendiconto del servizio di consulenza in materia di investimenti ai sensi dell’art. 53 del Regolamento CONSOB n. 16190 del 2007 e successive modifiche.

Art. 2 - Modalità e ambito di prestazione del servizio di consulenza

1.1 La Banca adotta un processo di selezione preventiva dei Prodotti / Strumenti Finanziaria presenti nel Listino in modo da assicurare che i criteri di comparazione dei diversi Prodotti / Strumenti Finanziari oggetto della consulenza includano la natura, i rischi, i costi, la complessità e le caratteristiche della clientela a cui fornire i Prodotti/Servizi (Mercato di Riferimento).

La Banca si riserva la facoltà di non dare corso ad operazioni su Prodotti/ Strumenti Finanziari che, ancorché già presenti nel Portafoglio del Cliente, non rispondano più ai criteri di selezione e valutazione di cui al comma precedente tempo per tempo adottati dalla Banca.

2. La Banca, in via preliminare:

Procede all’analisi iniziale del portafoglio del Cliente. Nell’effettuare tale attività di analisi, la Banca tiene in considerazione i Prodotti/Strumenti Finanziari presenti nei depositi titoli o comunque registrati presso la Banca, i prodotti finanziari – assicurativi sottoscritti dal Cliente presso la Banca e le somme depositate dal Cliente presso la Banca su conti e depositi nominativi nonché di eventuale/i gestione/i patrimoniale/i in essere presso la Banca (di seguito insieme anche “Portafoglio”). E' facoltà della Banca considerare nell’ambito del Portafoglio, su richiesta scritta del Cliente, anche gli eventuali prodotti finanziari – assicurativi in essere presso la Compagnia UnipolSAI SpA che il Cliente dovesse indicare di detenere.

Verifica – per le sole operazioni di acquisto/sottoscrizione - la coerenza tra i Prodotti / Strumenti finanziari raccomandati e il Mercato di Riferimento.

2.1 Il servizio di consulenza in materia di investimenti prestato dalla Banca prevede, in particolare, che la Banca effettui una o più raccomandazioni personalizzate valutando sempre l’adeguatezza dell’insieme delle operazioni consigliate rispetto a soglie di rischio predefinite dalla Banca ed espressive del Profilo del Cliente (di seguito “Soglie di Rischio”); tale valutazione avviene mediante l’utilizzo di un algoritmo comprensivo dei seguenti controlli effettuati sul Portafoglio del Cliente:

(i) un controllo di complessità dei Prodotti/Strumenti Finanziari;

(ii) un controllo di rischio - comprensivo di controllo di rischio mercato, controllo di rischio di credito e controllo di rischio di concentrazione del portafoglio del cliente;

(iii) un controllo di frequenza delle operazioni eseguite a fronte delle raccomandazioni rese;

(iv) un controllo di rischio di liquidabilità dei Prodotti/Strumenti Finanziari.

I parametri di cui sopra, quantificati in relazione al Portafoglio del Cliente, vengono confrontati con le informazioni fornite dal Cliente per la costituzione del relativo Profilo.

Quando la raccomandazione resa nell’ambito del servizio di consulenza ha ad oggetto una o più operazioni di vendita necessarie a finanziare l’acquisto di altri Prodotti / Strumenti finanziari, la Banca verifica anche che i benefici apportati dal cambiamento siano maggiori dei relativi costi; tale

Page 8: Sezione VI NORME CHE REGOLANO IL RAPPORTO DI … · 2 norme che regolano il rapporto di deposito titoli ed i servizi di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini e collocamento

8

controllo viene effettuato tenendo conto delle eventuali preferenze di investimento espresse dal Cliente.

2.2 La Banca terrà conto, nella formulazione delle raccomandazioni personalizzate rese nell’ambito della consulenza in materia di investimenti, delle eventuali comunicazioni del Cliente di voler mantenere, in tutto o in parte, Strumenti/Prodotti Finanziari già presenti nel proprio Portafoglio.

3 Qualora il Portafoglio iniziale del Cliente o quello risultante da operazioni in Strumenti/Prodotti Finanziari poste in essere dal Cliente al di fuori dal servizio di consulenza (es. trasferimento di Strumenti/Prodotti Finanziari da altro Istituto o disposizioni impartite tramite canali telematici) non sia allineato alle Soglie di Rischio, la Banca evidenzia al Cliente le singole operazioni necessarie al progressivo allineamento del Portafoglio del Cliente alle predette soglie (“Proposta Migliorativa”). E’ facoltà della Banca fissare un numero massimo di proposte migliorative per allineare il Portafoglio del Cliente alle Soglie di Rischio, dandone comunicazione al Cliente.

In tale caso la Banca verifica comunque (i) la corrispondenza con i criteri di selezione di cui al precedente punto 1.1 di questo articolo, (ii) la coerenza tra i Prodotti / Strumenti di riferimento oggetto di Proposta Migliorativa e il Mercato di Riferimento e che (ii) l’insieme delle operazioni sia adeguato rispetto al Profilo del Cliente.

4 Il servizio di consulenza in materia di investimenti è sempre abbinato:

a) al Servizio di collocamento di cui alla successiva Parte III di questa Sezione;

b) ai Servizi di “ricezione e trasmissione ordini”, “esecuzione ordini per conto dei clienti” e “negoziazione conto proprio” di cui alla successiva Parte II di questa Sezione per operazioni aventi ad oggetto Strumenti / Prodotti Finanziari emessi dalla Banca.

In parziale deroga a quanto previsto alla precedente lettera b) in caso di operazioni richieste dal Cliente relative ad eventi societari inerenti Strumenti / Prodotti Finanziari emessi dalla Banca (fra le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo: aumenti di capitale, conversione di obbligazioni in azioni ecc.) ovvero emessi da altri emittenti, la Banca assoggetta tali operazioni richieste dal Cliente alla valutazione di appropriatezza prevista nel successivo Paragrafo B.

5 Fermo restando quanto indicato al precedente comma 4, la Banca non presta il servizio di consulenza in materia di investimenti su operazioni aventi ad oggetto Prodotti/Strumenti Finanziari richieste ad iniziativa del Cliente. In tali casi la Banca:

- assoggetta l’operazione richiesta dal Cliente alla sola valutazione di appropriatezza prevista nel successivo Paragrafo B;

- fornisce al Cliente una valutazione sull’impatto della/le operazione/i richiesta/e dal Cliente sul Portafoglio del Cliente stesso verificando se la/le operazione/i richiesta/e dal Cliente rendano il Portafoglio coerente con le Soglie di Rischio; in caso di incoerenza, la Banca indica tale circostanza al Cliente, il quale, qualora ritenga di dare comunque corso all’operazione, potrà procedere di Sua iniziativa dandone espressa conferma alla Banca.

In tale ipotesi, la Banca verifica altresì che i Prodotti/Strumenti finanziari oggetto della/e operazione/i di acquisto/ sottoscrizione siano coerenti con il profilo del Cliente in termini di Mercato di Riferimento; la Banca si riserva la facoltà di non dare corso ad operazioni di acquisto / sottoscrizione richieste dal Cliente aventi ad oggetto Prodotti/Strumenti Finanziari non coerenti con il profilo del Cliente in termini di Mercato di Riferimento, senza che alcuna responsabilità possa esserle ascritta.

6 Il servizio di cui al presente Capo non viene svolto nel caso in cui il Cliente acceda ai servizi di investimento di cui al presente contratto tramite il canale internet o il servizio di Banca Telefonica, nell’ambito dell’operatività consentita dalle relative previsioni contrattuali. In tali ipotesi, la Banca opera in regime di appropriatezza, come previsto nel successivo Paragrafo B.

7 La Banca non presta i servizi di cui al presente Capo mediante tecniche di comunicazione a distanza, intendendosi per tali modalità di contatto che non comportino la presenza fisica e simultanea del Cliente e della Banca, fatta esclusione per la funzione di Web Collaboration prestata tramite il Servizio di Internet Banking.

8 Per quanto non espressamente previsto nel presente Paragrafo si rimanda alle norme che regolano la NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO, ESECUZIONE ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI, RICEZIONE E TRASMISSIONE di cui alla successiva Parte II di questa Sezione del presente contratto.

Art. 3 - Valutazione di adeguatezza e Profilo

1. Per consentire la valutazione di adeguatezza come definita nel precedente Art. 1, il Cliente fornisce alla Banca le informazioni richieste, rispondendo a tutte le domande contenute nel “Questionario per la raccolta delle informazioni ai sensi dell’art. 39 e dell’art. 41 del Regolamento Consob 16190/2007” e successive modifiche. Le informazioni così fornite permettono alla Banca di determinare il profilo del Cliente (di seguito anche “Profilo”), sulla cui base si effettua la valutazione di adeguatezza.

2. Il Cliente è tenuto a collaborare con la Banca per la redazione e l’aggiornamento del Profilo e prende atto che la Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni rese a tale scopo dallo stesso e che è proprio onere comunicare alla Banca ogni variazione relativa a tali informazioni.

3. La Banca valuta come adeguata per il Cliente l’operazione che, sulla base delle informazioni fornite: a. corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente; b. sia di natura tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso al Prodotto Finanziario, compatibilmente con

i suoi obiettivi di investimento; c. sia di natura tale per cui il Cliente, sulla base delle proprie esperienze e conoscenze, possa comprendere i rischi inerenti al Prodotto Finanziario.

4. In caso di rapporti cointestati a più Clienti, le informazioni riferite alla situazione finanziaria e agli obiettivi d’investimento fanno riferimento alle informazioni rese dalla “cointestazione” medesima (ovvero quindi ad informazioni comuni ai cointestatari) a prescindere dalla circostanza che il

Page 9: Sezione VI NORME CHE REGOLANO IL RAPPORTO DI … · 2 norme che regolano il rapporto di deposito titoli ed i servizi di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini e collocamento

9

rapporto sia a firme disgiunte o congiunte, mentre per la conoscenza ed esperienza viene effettuato il controllo sul soggetto che dispone l’ordine.Per le informazioni di carattere personale/soggettivo (es. età) i Clienti cointestatari rispondono alle domande del questionario scegliendo a quale dei cointestatari riferirsi.

4.1 Ciascun cointestatario autorizza ciascuno degli altri cointestatari a compiere l’aggiornamento del Profilo della cointestazione anche in suo nome e per suo conto. A tal fine, ciascun cointestatario si assume, con la firma del presente contratto, l’obbligo di informare gli altri cointestatari delle modifiche e/o aggiornamenti apportati al questionario senza obbligo per la Banca di effettuare alcuna verifica in merito.

4.2 In caso di Clienti, soggetti diversi da persone fisiche, le informazioni riferite alla situazione finanziaria e agli obiettivi d’investimento devono rappresentare le caratteristiche nonché le finalità di tale soggetto.

5. L’aggiornamento del Profilo potrà essere effettuato anche attraverso le procedure rese tempo per tempo disponibili dalla Banca a tale scopo per il tramite del canale internet, subordinatamente alla sottoscrizione del contratto di internet banking.

6. Qualora il Cliente non rilasci tutte le informazioni richieste ovvero le stesse risultino manifestamente superate e/o inesatte, la Banca non è in grado di compiere la valutazione di adeguatezza e, pertanto, si astiene dal rilascio di raccomandazioni personalizzate, come previsto dalla vigente normativa.

7. Quando il Cliente sia stato classificato come “cliente professionale” la Banca può presumere che lo stesso abbia il livello necessario di esperienze e di conoscenze per comprendere i rischi dell’operazione consigliata.

8. Quando il Cliente sia stato classificato come “cliente professionale di diritto” la Banca può presumere, altresì, che lo stesso sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio di investimento compatibile con i propri obiettivi di investimento.

Art. 4 - Prospettive dell’investimento raccomandato

1. Le indicazioni e i dati forniti nell’espletamento del servizio di consulenza in materia di investimenti, così come descritto nell’Art. 1 della presente Parte I Paragrafo A, e nella valutazione di adeguatezza, non costituiscono necessariamente un utile indicatore delle future prospettive dell’investimento raccomandato.

2. Il Cliente prende espressamente atto che la Banca presta la propria attività secondo criteri di diligenza professionale e non promette e non assicura il conseguimento di risultati. Il Cliente prende altresì atto che le indicazioni fornite dalla Banca nell’espletamento delle attività oggetto della presente Parte I di questa Sezione hanno natura di semplici consigli o raccomandazioni e che le conseguenti scelte sono quindi effettuate dal Cliente stesso nella sua piena autonomia decisionale ed a suo rischio.

Paragrafo B - SERVIZI DI INVESTIMENTO PRESTATI CON VALUTAZIONE DI APPROPRIATEZZA

Art. 1 - Oggetto dell’operatività con valutazione di appropriatezza

1. Nell’ipotesi identificata all’Art. 2 comma 4 Parte I Paragrafo A della presente Sezione, nonché nel caso di adesione ai servizi tramite il canale internet o il servizio di Banca Telefonica, nella prestazione dei servizi di cui al presente contratto la Banca (i) verifica preliminarmente - per le sole operazioni di acquisto - che il/i Prodotto/i / Strumento/i Finanziari oggetto dell’operazione siano coerenti con il profilo del clie nte in termini di Mercato di Riferimento e (ii) effettua la valutazione di appropriatezza, tenendo conto delle specifiche conoscenze ed esperienze del Cliente in materia di investimenti riguardo al tipo di prodotto finanziario richiesto.

In tale ambito, è facoltà della Banca non dare corso ad operazioni in acquisto/sottoscrizione in Prodotti / Strumenti Finanziari che risultino non coerenti con il profilo del Cliente in termini di Mercato di Riferimento, dandone informativa al Cliente, senza che alcune responsabilità possa esserle ascritta.

2. Il livello di conoscenza ed esperienza in materia di investimenti per la valutazione di appropriatezza di cui al presente articolo costituisce la base su cui la Banca effettua la valutazione di appropriatezza in ordine all’operatività complessiva del Cliente.

3. Qualora la Banca valuti l’operazione non appropriata per il Cliente, lo avverte per iscritto di tale circostanza utilizzando una comunicazione resa in formato standardizzato. In caso il Cliente intenda dare ugualmente corso all’operazione, dovrà confermare per iscritto – ovvero tramite l’apposito dispositivo di sicurezza previsto per i servizi su canale internet - alla Banca l’ordine impartito.

4. Il Cliente prende atto che, relativamente agli ordini conferiti telefonicamente, la comunicazione della Banca circa la non appropriatezza della disposizione impartita dal Cliente è effettuata con il medesimo mezzo e documentata dalle registrazioni, a nastro magnetico o altro supporto equivalente, operate dalla Banca.

Art. 2 - Livello di conoscenza ed esperienza determinato per la valutazione di appropriatezza

1. Si applicano le disposizioni di cui all’Art. 3, Parte I Paragrafo A, della presente Sezione, se e in quanto compatibili.

Art. 3 - Norme applicabili 1. Per quanto non espressamente previsto dalle norme della Parte A e B di questa Sezione si applicano, se ed in quanto compatibili e se non espressamente derogate, le norme previste nella restanti Parti di questa Sezione nonché nelle restanti Sezioni contrattuali.

Page 10: Sezione VI NORME CHE REGOLANO IL RAPPORTO DI … · 2 norme che regolano il rapporto di deposito titoli ed i servizi di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini e collocamento

10

Paragrafo C – ATTIVITA’ PER LA VALUTAZIONE PERIODICA DI IDONEITA’

Art. 1 Attività di assistenza per il periodo successivo all’acquisto/sottoscrizione di Prodotti / Strumenti Finanziari 1. La Banca fornisce una valutazione periodica dell’idoneità delle raccomandazioni fornite, in particolare tale attività consiste nella verifica della coerenza del Portafoglio del Cliente con le Soglie di Rischio; a tal fine, la Banca comunica almeno una volta all’anno al Cliente l’esito di tale verifica, invitando eventualmente il Cliente a recarsi in Filiale per un riesame della posizione. E’ facoltà della Banca incrementare la frequenza di tale valutazione sulla base del profilo di rischio e del tipo di strumenti finanziari raccomandati.

Parte II - NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO, ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

Art. 1 Oggetto dei servizi La presente Parte II di questa Sottosezione disciplina i seguenti servizi di investimento: “negoziazione per conto proprio”, “esecuzione di ordini per conto dei clienti”, “ricezione e trasmissione di ordini” (complessivamente i “Servizi”). Per “negoziazione per conto proprio” si intende l’attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari da parte della Banca, in contropartita diretta e in esecuzione di ordini del Cliente. Per “esecuzione di ordini per conto dei clienti” si intende l’attività consistente nell’esecuzione da parte della Banca, mediante ricorso al mercato, degli ordini di acquisto e di vendita del Cliente. Per “ricezione e trasmissione di ordini” si intende l’attività della Banca consistente nella ricezione degli ordini di acquisto e di vendita del Cliente e nella loro trasmissione ad altri intermediari autorizzati alla esecuzione degli stessi. Oggetto dei Servizi sono gli strumenti finanziari definiti all’art. 1, comma 2 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 Paragrafo A della precedente Parte I, per i Servizi oggetto della presente Parte II, la Banca non fornisce specifici consigli su strumenti e prodotti finanziari o servizi di investimento.

Art. 2 Conferimento degli ordini 1. Gli ordini sono conferiti dal Cliente tramite il Servizio I.B. o per iscritto presso una Filiale della Banca, salvo che il Cliente non abbia

espressamente pattuito con la Banca, in forma scritta, una diversa modalità di conferimento degli ordini. Qualora la Banca e il Cliente convengano per iscritto che gli ordini siano conferiti telefonicamente, detti ordini sono documentati dalle registrazioni su nastro magnetico o altro supporto equivalente, operate dalla Banca.

2. Gli ordini impartiti dal Cliente alla Banca devono essere completi di ogni elemento necessario per la loro esecuzione. 3. La Banca verifica preliminarmente - per le sole operazioni di acquisto/sottoscrizione - che il/i Prodotto/i / Strumento/i Finanziari oggetto dell’ordine

siano coerenti con il profilo del Cliente in termini di Mercato di Riferimento. La Banca si riserva il diritto di non accettare e non dare esecuzione ad ordini di acquisto/sottoscrizione conferiti dal Cliente che risultino non coerenti con il profilo del cliente in termini di Mercato di Riferimento, senza che alcuna responsabilità possa esserle ascritta.

Art. 3 Gestione degli ordini La Banca applica misure che assicurano la trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini impartiti dal Cliente. A tal fine: (i) assicura che gli ordini eseguiti per conto del Cliente siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati; (ii) tratta gli ordini del Cliente che siano equivalenti a quelli di altri clienti della Banca, in successione, in relazione al canale utilizzato per la ricezione dei medesimi, e con prontezza a meno che le caratteristiche dell’ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del Cliente richiedano di procedere diversamente; (iii) informa il Cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena viene a conoscenza di tali difficoltà. E’ facoltà della Banca non eseguire un ordine impartito dal cliente; in tal caso la Banca ne dà immediata comunicazione al Cliente.

Art. 4 Aggregazione degli ordini La Banca ha facoltà di trattare l’ordine del Cliente in aggregazione con ordini di altri clienti o con operazioni per conto della Banca. L’aggregazione degli ordini e la successiva assegnazione dopo la loro esecuzione è effettuata nel rispetto della normativa in materia, minimizzando il rischio che l’aggregazione vada a discapito del Cliente e assicurando che la assegnazione sia effettuata in modo corretto e non dannoso per il Cliente. Qualora sia prevista l’aggregazione dell’ordine impartito dal Cliente, la Banca lo informa che l’aggregazione potrebbe andare a suo discapito in relazione a quel determinato ordine.

Art. 5 Trasmissione ed esecuzione degli ordini Nella trasmissione o nella esecuzione degli ordini per conto dei clienti, la Banca si attiene alla propria Politica in materia di esecuzione e trasmissione degli ordini ed in conformità alle autorizzazioni raccolte.

Page 11: Sezione VI NORME CHE REGOLANO IL RAPPORTO DI … · 2 norme che regolano il rapporto di deposito titoli ed i servizi di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini e collocamento

11

Art. 6 Garanzie relative alle operazioni richieste L’esecuzione degli ordini di compravendita è subordinata alla costituzione da parte del Cliente delle garanzie indicate dalla Banca, comunque non inferiori agli eventuali limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 7 Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati L’operatività in Derivati Over the Counter e in Derivati quotati all’Idem (Mercato Italiano dei Derivati ) è subordinata alla sottoscrizione del contratto che disciplina tale specifica operatività. Con riguardo agli ordini di compravendita aventi per oggetto i Derivati di cui al comma 1, il Cliente prende atto che (i) il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni; (ii) l’investimento effettuato su tali strumenti comporta l’assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l’esborso originario e comunque non quantificabili.

Art. 8 - Norme applicabili Per quanto non espressamente previsto dalle norme della presente Parte II di questa sottosezione si applicano le previsioni di cui alla Sottosezione I e Sottosezione III, e le norme del Paragrafo A Parte II precedente.

Parte III- COLLOCAMENTO E DISTRIBUZIONE

Art. 1 - Oggetto del servizio Il servizio di collocamento e distribuzione disciplinato dalla presente Sottosezione IV ha ad oggetto l’attività della Banca relativa all’offerta al Cliente dei prodotti finanziari/prodotti finanziari assicurativi/ strumenti finanziari/servizi di investimento tempo per tempo offerti, promossi, collocati o distribuiti dalla Banca medesima attraverso le proprie strutture operative. Il servizio di collocamento e distribuzione comprende anche l’attività di assistenza al Cliente successivamente alla sottoscrizione dei prodotti finanziari/prodotti finanziari assicurativi/strumenti finanziari/servizi di investimento e per tutta la durata dell’investimento o del contratto. L’attività di cui al comma 2 prestata dalla Banca e disciplinata nel presente articolo consiste principalmente: - nella messa a disposizione delle strutture e del personale della Banca per una valutazione delle potenziali opportunità di concludere nuovi accordi al fine di ampliare le possibilità di investimento a disposizione del Cliente; - nel supporto, nella fase successiva al collocamento, in termini di prestazione di servizi di informativa di cui il Cliente dovesse necessitare; - nell’aggiornamento sui nuovi prodotti che la Banca promuoverà o collocherà ai sensi del contratto; - nell’illustrazione delle caratteristiche dei nuovi prodotti promossi o collocati dalla Banca, cui il Cliente ha interesse ad accedere; - nella messa a disposizione delle strutture e del personale della Banca per una valutazione della composizione del portafoglio del Cliente rispetto alle diverse tipologie di investimenti possibili (asset class). Ulteriori attività offerte dalla Banca ai sensi del presente articolo e gli eventuali limiti sono comunicati al Cliente in via generale o all’atto della sottoscrizione dei prodotti finanziari/prodotti finanziari assicurativi/ strumenti finanziari/servizi di investimento.

Art. 2 Adesione a offerte pubbliche di strumenti finanziari o sottoscrizione di quote od azioni di OICR L’adesione a offerte pubbliche di strumenti finanziari, oppure la sottoscrizione di quote o azioni di OICR (Fondi e Sicav), può essere effettuata dal Cliente in conformità alla disciplina tempo per tempo vigente in materia. L’attività di offerta di prodotti finanziari, prodotti finanziari assicurativi, strumenti finanziari e servizi di investimento rientranti nel servizio disciplinato dalla presente Sezione III, è effettuata dalla Banca in conformità anche agli specifici accordi di volta in volta assunti con gli emittenti o con i distributori dei suddetti prodotti e servizi. L’esecuzione degli ordini inerenti quote o azioni di OICR avviene (i) nei termini e secondo le modalità previsti dai relativi documenti di offerta; (ii) al prezzo determinato per il giorno dell’esecuzione dal soggetto competente a fissarlo in base al regolamento o allo statuto dell’OICR stesso. Per gli OICR tempo per tempo offerti dalla Banca che prevedono l’intestazione cumulativa di quote o azioni dello stesso OICR, la Banca – qualora ciò sia previsto dai relativi prospetti informativi o documenti d’offerta – è autorizzata, ai sensi dell’art. 1395 c.c., per tutta la durata del presente Contratto, ad eseguire a suo nome, ma per conto del Cliente, le operazioni di sottoscrizione, rimborso e switch, secondo le disposizioni di volta in volta impartite dal Cliente. Nell’esecuzione del mandato di cui al precedente comma, la Banca è autorizzata a sostituire a se stessa qualsiasi impresa di investimento, banca o SGR che sia incaricata, secondo le procedure di ciascuno dei suddetti OICR, della predetta intestazione cumulativa; in ogni caso, nessun corrispettivo aggiuntivo è dovuto né alla Banca, né al suo sostituto. Il Cliente conferisce procura speciale alla Banca affinché questa sottoscriva, in nome e per conto del Cliente, la scheda di adesione relativa a offerte pubbliche di strumenti finanziari.

Art. 3 - Consegna della documentazione di offerta per l’adesione a offerte pubbliche o per la sottoscrizione di quote od azioni di OICR e di altri prodotti bancari, finanziari, assicurativi e di altro genere. La documentazione d’offerta relativa all’adesione ad offerte pubbliche od alla sottoscrizione di quote o azioni di OICR o di altri prodotti bancari, finanziari, assicurativi o di altro genere - anche se effettuata a norma del precedente art. 2 - deve, ove prescritto dalla normativa tempo per tempo vigente, essere preventivamente consegnata dalla Banca al Cliente ovvero messa a disposizione per la visione e memorizzazione su supporto duraturo in caso di operazione disposta tramite canale telematico. Il Cliente è invitato a leggere attentamente la documentazione di offerta prima di effettuare gli investimenti di cui alla presente Sottosezione IV.

Conseguentemente, la singola disposizione impartita è condizionata alla verifica della Banca - effettuata di volta in volta in maniera compatibile con la modalità operativa prescelta dal Cliente – della circostanza che il Cliente medesimo abbia preso visione della suddetta documentazione di offerta

Page 12: Sezione VI NORME CHE REGOLANO IL RAPPORTO DI … · 2 norme che regolano il rapporto di deposito titoli ed i servizi di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini e collocamento

12

prima di aver preso la decisione di dar luogo all’operazione considerata. La documentazione di cui alla presente Sottosezione IV sarà di volta in volta quella che la Banca avrà ricevuto dai singoli emittenti, ovvero che avrà concordato con gli stessi, impegnandosi la Banca stessa a consegnare ovvero a mettere a disposizione del Cliente, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, esclusivamente materiale condiviso con, approvato o predisposto da ciascun emittente.

Art. 4 Revoca dell’acquisto o della sottoscrizione Nel caso in cui il prospetto relativo all’offerta non indichi le condizioni o i criteri in base ai quali siano da determinarsi il prezzo di offerta definitivo e la quantità dei prodotti da offrirsi ovvero il prezzo massimo, l’accettazione dell’acquisto o la sottoscrizione di prodotti finanziari può essere revocata entro il termine indicato nel prospetto e comunque entro un termine di almeno due giorni lavorativi, a decorrere dal momento in cui vengono depositati il prezzo d’offerta definitivo e la quantità di prodotti offerti al pubblico. Pertanto, il Cliente che abbia già concordato di acquistare o sottoscrivere i prodotti oggetto di un’offerta pubblica prima della pubblicazione del supplemento destinato ad individuare le condizioni definitive dell’offerta, ha il diritto di revocare la sua accettazione entro il termine indicato nello stesso supplemento e comunque entro un termine di almeno due giorni lavorativi.

Art. 5 - Norme applicabili Per quanto non espressamente previsto dalle norme della presente Parte III Sottosezione III si applicano le disposizioni di cui alla Sottosezione I e Sottosezione III e le norme della Parte I Paragrafo A precedente.