Le libertà comunitarie ed il principio di non restrizione ai fini fiscali.

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Le libertà comunitarie ed il principio di non restrizione ai fini fiscali

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Le libertà comunitarie ed il principio di non restrizione ai fini fiscali

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Ruolo fondamentale delle libertà dicircolazione nel disegno comunitario

La libertà di circolazione ( merci, persone, servizi e capitali)

contribuisce ad assicurare il raggiungimento dell’integrazione

comunitaria al fine di realizzare un processo di unificazione economica

e commerciale .

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La libertà di circolazione promuovono:

L’abbattimento delle barriere fisiche

Abbattimento delle restrizioni giuridiche istituite dai vari Stati

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Norme di riferimento Art. 23 del Trattato: “Libertà di circolazione merci” Art. 39 e art. 43 del Trattato: “Libertà di circolazione di persone” Art. 49 del Trattato: “Libertà di circolazione dei servizi” Art. 56 del Trattato: “Libertà di circolazione dei capitali”

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Principio di non restrizione delle libertà di circolazione a fini fiscali

Ai fini fiscali le libertà di circolazione contribuiscono ad evitare che gli

Stati nazionali adottino delle misure protezionistiche o dirigistiche o che comunque possano ostruire o limitare la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi o

dei capitali.

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Collisione della medesima norma nazionale con più libertà

dell’ordinamento comunitario, in quanto contrastante con una

pluralità di norme formulate nel Trattato.

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Contiguità fra il divieto di restrizione ed il principio di non discriminazione

Tale contiguità è giustificata dal fatto che la violazione delle libertà si realizza in presenza di misure nazionali che introducono uno svantaggio nei confronti dei

residenti di altri stati membri e che pertanto producono un effetto

discriminatorio.

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Sentenza di Dassonville

“ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari va considerata come una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative”

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Test di restrizione

Il test di restrizione viene effettuato mediante l’accertamento dello svantaggio che il soggetto straniero subisce in relazione agli scambi intracomunitari quale conseguenza della normativa di uno stato membro

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Tuttavia la misura restrittiva può essere giustificata da un interesse nazionale apprezzato secondo il canone della ragionevolezza.E’ necessario, pertanto bilanciare gli interessi comunitari con gli interessi nazionali.

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Struttura binaria del principio di non restrizione

Accertamento dell’esistenza di un ostacolo normativo rispetto alle libertà di circolazione previste dal Trattato;

Valutazione di una ragionevole causa di giustificazione che legittimi l’esistenza della misura nazionale restrttiva

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…in materia fiscale

Le norma e tributarie degli stati membri non possono essere un ostacolo allo svolgimento delle libertà di circolazione e comunque non possono rendere meno conveniente l’uso delle libertà comunitarie.

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Art. 23 Liberta circolazione delle

merci

La libera circolazione delle merci è assicurata mediante l’eliminazione

delle barriere doganali e con l’omogeneizzazione delle imposte

sul consumo previste nei vari Stati membri

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Politica dell’Unione Europea in materia di libera circolazione delle merci

Istituzione dell’Unione doganale e la fissazione di una disciplina unitaria in materia doganale direttamente applicabile in ciascun Stato membro;

Armonizzazione della disciplina dell’imposta sul valore aggiunto con una serie di direttive comunitarie;

L’armonizzazione della disciplina delle accise per mezzo di una serie di direttive comunitarie

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Art. 49 Liberta di circolazione dei

servizi

La libera circolazione dei servizi è di fondamentale importanza per la

realizzazione di un mercato unico, considerando la crescente

importanza che i servizi ed il terziario hanno assunto nel

sistema economico e produttivo

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…profilo fiscale

Sotto il profilo fiscale tale libertà viene assicurata mediante una politica di ravvicinamento delle

imposte indirette, in specie dell’imposta sul valore aggiunto.

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…segue In materia di imposte dirette l’effetto

restrittivo è stato configurato in due fattispecie:

1)La norma fiscale nazionale può dissuadere i prestatori di servizi dallo svolgimento della propria attività nello Stato membro;

I destinatari del servizio possono essere dissuasi dal richiedere o fruire delle prestazioni da una norma tributaria nazionale

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La libertà di circolazione dei capitali

Libertà di raccogliere capitali per lo svolgimento di attività economiche e di impresa

Libertà di investire capitali per conseguire un ritorno economico

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spesso la libertà di circolazione dei capitali tende a sovrapporsi, o a combinarsi, con la libertà di stabilimento delle imprese

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È fatto divieto alle norme nazionali di limitare la libertà di circolazione dei capitali con misure restrittive che ostacolano la movimentazione dei capitali

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Pertanto è considerato una restrizione quel vantaggio fiscale limitato solo ai

redditi di capitale originati da investimenti domestici

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Deroghe alla libertà di circolazione dei capitali

La libertà di circolazione dei capitali è l’unica delle libertà comunitarie per la quala è prevista una restrizione

espressamente sancita dal Trattato

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1°deroga alla libertà di circolazione dei capitali

Art. 78 del trattato stabilisce che gli stati membri possono prevedere una distinzione di trattamento fiscale per i contribuenti che non si trovano nella stessa situazione

in ragione della propria residenza o del luogo di allocazione del capitale al fine di:

Assumere le misure necessarie per impedire violazioni della normativa fiscale e di controllo delle istituzioni finanziarie;

Stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitale a scopo di informazione amministrative o statistiche;

Adottare misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza;

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2° deroga alla libertà di circolazione dei capitali

Art. 57 n.1 del Trattato stabilisce che sono le restrizioni alla libera circolazione dei capitali

esistenti alla data del 31.12.1993 nei confronti di paesi terzi con riguardo ad

“investimenti diretti”, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento di

imprese o di attività economiche, la prestazione di servizi finanziari o

l’ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari.

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Movimento di capitali

La Direttiva n. 88/361 ha elencato una serie di fattispecie che possono

qualificarsi come “investimenti diretti” di capitale: si tratta di

investimenti di capitale di qualsiasi tipo, effettuati da persone fisiche o giuridiche e destinate a costituire o mantenere legami

durevoli e diretti fra il finanziatore e l’impresa che riceve i capitali.

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Art. 43

Libera circolazione delle persone

Libera circolazione delle persone è riconducibile alla facoltà di stabilirsi ed assumere la propria residenza in

ogni territorio appartenente all’Unione Europea

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Mobilità dei lavoratori

Con riferimento alla mobilità dei lavoratori la libera circolazione

prevede l’abolizione di ogni restrizione fondata sulla

nazionalità o sulla residenza del lavoratore in relazione all’impiego,

alla retribuzione ed alle altre condizioni del rapporto di lavoro.

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…in materia fiscale

Sono vietate le norme fiscali che introducono un regime tributario dei redditi di lavoro dipendente

penalizzante per le attività svolte da persone non residenti

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Libertà di stabilimento

Diritto di stabilire una attività economica produttiva (che non sia

quindi subordinata) in ciascuno degli Stati membri. Tale libertà si estende anche alla costituzione di agenzie, di succursali o di affiliate da parte di soggetti residenti in

Stati membri.

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La libertà di stabilimento presuppone il duplice requisito di una attività economica e di un livello minimo di presenza fisica del soggetto non residente che si è stabilito dello Stato comunitario

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Il trasferimento della sede della direzione effettiva o amministrativa di una società residente in uno Stato del territorio in un altro Stato membro non rientra nell’ambito ella regola fissata per la libertà di stabilimento, deve considerarsi come una mera articolazione organizzativa della società