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Conti Correnti EASY CONDIZIONI CHE REGOLANO I SERVIZI BANCARI PRESTATI DALLA BANCA AVVISO SULLE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA NORME SUI SERVIZI BANCARI DI BANCA MEDIOLANUM FOGLIO INFORMATIVO Edizione Luglio 2009

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Conti Correnti EASY

CONDIZIONI CHE REGOLANO I SERVIZI BANCARI PRESTATI DALLA BANCA

AVVISO SULLE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA

NORME SUI SERVIZI BANCARI DI BANCA MEDIOLANUM

FOGLIO INFORMATIVO

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EdizioneLuglio 2009

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Informazioni su Banca Mediolanum S.p.A: Sede legale e Direzione: 20080 Basiglio (MI) - Palazzo Meucci - Milano 3 - Via Francesco Sforza; Codice ABI: 03062; Tel. :+39 02 9049.1; www.bancamediolanum.it; Capogruppo del Gruppo Bancario Mediolanum, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari; Banca iscritta all’Albo delle Banche al n° 5343; aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi; Capitale sociale versato: euro 450.000.000; Riserve legali risultanti dall’ultimo bilancio approvato: euro 19.462.227,96; Codice Fiscale - Iscr. Registro delle Imprese di Milano n° 02124090164; Partita IVA: 10698820155; Società Unipersonale.

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Gentile lettore,

questo documento, a disposizione di tutti i nostri Clienti e potenziali Clienti, contiene le informazioni e le principali norme riguardanti i servizi bancari prestati da Banca Mediolanum S.p.A., ed il rapporto Banca - Cliente.

Abbiamo riunito in un unico fascicolo le informazioni di maggior rilievo e più generale interesse, con l’intento di agevolare la nostra clientela nel reperire le informazioni e regole contrattuali relative ai differenti servizi bancari prestati da Banca Mediolanum S.p.A.. Ogni aggiornamento è pubblicato anche sul sito Internet www.bancamediolanum.it, nella sezione “trasparenza”.

Per qualsiasi esigenza di chiarimento su questo documento e sui propri servizi, Banca Mediolanum è comunque a disposizione anche attraverso i propri Family Banker®, il Banking Center al Numero Verde 800.107.107 e l’indirizzo di posta elettronica [email protected].

Banca Mediolanum S.p.A.

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AVVISO SULLE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA

SEZIONE I - DIRITTI Pag. 4

SEZIONE II - NORME A TUTELA DEL CLIENTE Pag. 5

SEZIONE III - PROCEDURE DI RECLAMO E DI COMPOSIZIONESTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE Pag. 6

NORME SUI SERVIZI BANCARI DI BANCA MEDIOLANUM

I. CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO BANCA-CLIENTE Pag. 10

II. NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI BANCA DIRETTA TELEFONICA, TELEVISIVA E TELEMATICA Pag. 14

III. NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI CONTO CORRENTE ED I SERVIZI CONNESSI Pag. 16

IV. NORME CHE REGOLANO GLI AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE Pag. 21

V. NORME CHE REGOLANO I SERVIZI BANCOMAT/PAGOBANCOMAT, CIRRUS/MAESTRO E FASTPAY Pag. 23

VI. REGOLAMENTO CARTASI (MEDIOLANUM FREEDOMCARD, MEDIOLANUM FREEDOMCARD ADVANCED, MEDIOLANUM FREEDOMCARD GOLD) Pag. 26

VII. REGOLAMENTO CARTA PREPAGATA (MEDIOLANUM RIFLEXCASH) Pag. 31

VIII. REGOLAMENTO GENERALE DELLE CARTE AMERICAN EXPRESS® Pag. 34

IX. SERVIZI RESI TRAMITE ALTRE AZIENDE DI CREDITO O SOCIETÀ CONVENZIONATE Pag. 41

X. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Pag. 42

XI. CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I SISTEMI INFORMATIVI CREDITIZI Pag. 44

XII. REGOLAMENTO DELL’UFFICIO RECLAMI E DELL’OMBUDSMAN “GIURÌ BANCARIO” Pag. 46

INDICE

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FOGLIO INFORMATIVO

INFORMAZIONI SU BANCA MEDIOLANUM S.P.A. Pag. 56

IL SERVIZIO DI BANCA DIRETTA TELEFONICA, TELEVISIVA E TELEMATICA Pag. 56

IL SERVIZIO DI CONTO CORRENTE Pag. 57

I SERVIZI DI BANCOMAT/PAGOBANCOMAT CIRRUS/MAESTRO E FASTPAY Pag. 58

IL SERVIZIO DI CARTE DI CREDITO CARTASI (MEDIOLANUM FREEDOMCARD, MEDIOLANUM FREEDOMCARD ADVANCED, MEDIOLANUM FREEDOMCARD GOLD) Pag. 59

IL SERVIZIO DI CARTA PREPAGATA CARTASI (MEDIOLANUM RIFLEXCASH) Pag. 60

IL SERVIZIO DI CARTE DI CREDITO AMERICAN EXPRESS® Pag. 61

IL SERVIZIO DI INCASSI E PAGAMENTI Pag. 62

IL SERVIZIO DI ACQUISTO E VENDITA DI VALUTA ESTERAE NEGOZIAZIONE ASSEGNI DI CONTO ESTERO Pag. 62

PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL SERVIZIODI CONTO CORRENTE ED I SERVIZI AD ESSO COLLEGATI Pag. 63

LEGENDA ESPLICATIVA DELLE PRINCIPALI NOZIONI Pag. 93

ALTRI PRODOTTI IN DISTRIBUZIONE

CARTA POSTEPAY PREPAGATA MULTI-BRANDED MEDIOLANUM MONEY SERVICE Pag. 96

LEGENDA ESPLICATIVA DELLE PRINCIPALI NOZIONI Pag. 106

APPENDICE

FAC-SIMILE DEI MODULI DI RICHIESTA APERTURA RAPPORTI Pag. 108

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AVVISO SULLE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA

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AVVISO SULLE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA

Il presente documento:● richiama l’attenzione sui diritti e sugli strumenti

di tutela previsti a favore dei Clienti;● riguarda la trasparenza delle operazioni e dei

servizi bancari prevista dal d. lgs. n.385/1993 (Testo Unico Bancario) e dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia;

● non riguarda la trasparenza dei servizi d’investi-mento e del servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari disciplinati dal d. lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza) e dalle disposizioni della Consob.

AVVISO SULLE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA

SEZIONE I - DIRITTI

Il Cliente ha diritto:

1. di avere a disposizione e di asportare copia di questo Avviso;

2. di avere a disposizione e di asportare i fogli informativi, datati e tempestivamente aggiornati, contenenti una dettagliata informativa sulla Banca, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell’opera-zione o del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali;

3. qualora la Banca si avvalga di tecniche di co-municazione a distanza, di avere a disposizione mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia di questo Avviso ed i fogli informativi relativi all’operazione o al servizio offerto;

4. di ottenere, prima della conclusione del con-tratto senza termini e condizioni, una copia completa del relativo testo, contenente anche un documento di sintesi riepilogativo delle condizioni economiche e contrattuali, per una ponderata valutazione dello stesso e fermo restando che la consegna di tale copia non impegna la Banca (ed il Cliente) alla stipula del contratto;

5. di ricevere un esemplare del contratto stipulato, che include il documento di sintesi;

6. di ricevere comunicazioni periodiche sull’an-damento dei rapporti, alla scadenza del con-tratto di durata e comunque una volta all’anno,

mediante un rendiconto ed un documento di sintesi delle condizioni contrattuali;

7. di essere informato di qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, con una comunicazione - in forma scritta o mediante altro suppor to durevole, preventivamente accettato dallo stesso cliente - contenente in modo evidenziato la formula: “Proposta di mo-difica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di trenta giorni. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giornii. In quest’ultimo caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate tali prescrizioni sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente;

8. nel caso di variazioni dei tassi conseguenti a decisioni di politica monetaria, che le variazioni riguardino contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori e si applichino con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente;

9. in ogni caso, nei contratti di durata, di recedere dal contratto, senza penalità e senza spese di chiusuraii;

10. di ottenere a proprie spese, entro e non oltre 90 giorni, copia della documentazione relativa a singole operazioni compiute negli ultimi dieci anni. M

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AVVISO SULLE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA

valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione;

13. nel caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi, che abbia un accordo di esclusiva con il finanziatore, di agire contro quest’ultimo o il terzo cessionario dei relativi diritti di credito dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore.

Sono a tutela del Cliente:

1. l’obbligo della forma scritta del contratto, salvo i casi normativamente stabiliti, a pena di nullità;

2. l’obbligo, in caso di offer ta svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze della Banca e prima della conclusione del contratto, di consegnare al Cliente copia di questo Avviso e dei fogli informativi relativi all’operazione o servizio offerto;

3. l’obbligo di consegnare, ai Clienti consumatori, prima dell’acquisto di prodotti complessi, il relativo foglio informativo;

4. l’obbligo di indicare nei contratti il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora;

5. l’approvazione specifica della clausola contrat-tuale che consente di variare, in senso sfavore-vole al Cliente, il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati;

6. l’approvazione specifica - ai sensi dell’art. 1341, comma 2, cod. civ. - della clausola contrattuale che consente nei contratti di durata alla banca di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto, qualora sussista un giustificato motivo;

7. la previsione, nei rapporti di conto corrente, della stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori;

8. la nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati nonché delle clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati nei fogli informativi. Tali clausole sono automa-ticamente sostituite applicando le condizioni e

i prezzi previsti dalla leggev;9. la previsione che gli interessi sui versamenti

presso una Banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa Banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento;

10. nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato, la previsione:a) dell’importo massimo della commissione

eventualmente da applicare per il compi-mento di tali operazioni;

b) dei criteri e parametri per la trasparente determinazione dei rendimenti;

c) degli obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda che la Banca deve osservare nell’attività di collocamento stessa;

ed, in particolare, per i contratti di credito al consumo, sono a tutela del Cliente, in qualità di consumatore:

11. l’indicazione, nell’ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari, del tasso annuo effettivo globale (TAEG) e del relativo periodo di validi-tà;

12. l’obbligo di indicare nei contratti: l’ammontare e le modalità del finanziamento; il numero, gli importi e le scadenze delle singole rate; il TAEG; il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modifi-cato; l’importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG; le eventuali garanzie richieste; le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel

e, in particolare, per i contratti di credito al consumoiii, il Cliente, in qualità di consuma-tore, ha diritto:

11. di OTTENERE il rimborso della moneta elet-tronica non più utilizzataiv;

12. di opporre al cessionario, nel caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto di credito al consumo, tutte le eccezioni che poteva far

SEZIONE II - NORME A TUTELA DEL CLIENTE

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AVVISO SULLE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA

calcolo del TAEG. In caso di assenza o nullità di tali previsioni, la legge prevede meccanismi di sostituzione automatica;

13. l’obbligo di indicare, nei contratti aventi ad oggetto l’acquisto di determinati beni o ser-vizi: i beni o servizi da acquistare; il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto e l’ammontare dell’eventuale acconto; le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, qualora il passaggio della proprietà non sia immediato;

14. l’obbligo di indicare a pena nullità, nei contratti di apertura di credito in conto corrente non connessa all’uso di una carta di credito: il mas-

simale e l’eventuale scadenza del credito; il tasso d’interesse annuo ed il dettaglio analitico degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto, nonché le condizioni che possono determinare la modifica durante l’esecuzione del contratto stesso; le modalità di recesso dal contratto;

15. l’applicazione delle disposizioni previste (dall’art. 1525 codice civilevi) nel caso di inadempimento del compratore ai contratti di credito al con-sumo, a fronte dei quali sia stato concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto a prestito.

SEZIONE III - PROCEDURE DI RECLAMO E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIEvii

Banca Mediolanum aderisce al Conciliatore Bancario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR che mette a disposizione i seguenti strumenti di tutela:

1. OMBUDSMAN-GIURÌ BANCARIOIl servizio offre una procedura gratuita di risoluzione delle controversie (alternativa rispetto al ricorso al giudice) che si conclude con una decisione emessa da un collegio giudicante. Il regolamento della procedura è a disposizione del cliente che ne faccia richiesta ed è consultabile anche sul sito internet del conciliatore bancario www.conciliatorebancario.it.

La procedura è gratuita per il Cliente. Ogni Cliente può rivolgersi all’Ufficio Reclami della Banca, entro due anni da quando l’operazione contestata è stata eseguita. Il reclamo va inviato per iscritto con lettera raccomandata A/R, tramite mezzo informatico o consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto. L’Ufficio Reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo stesso.Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investi-

mento il predetto termine è, invece, di 90 giorni. Se la Banca dà ragione al Cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.

Il Cliente - qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all’Ufficio Reclami (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla Banca) - può presentare un ricorso all’Ombudsman “Giurì Bancario”, Organo collegiale composto di 5 membri, attivo presso il Conciliatore Bancario, inoltrandolo al seguente indirizzo: Via delle Bot-teghe Oscure, n. 54, 00186, Roma.

Il ricorso all’Ombudsman “Giurì Bancario” va presentato entro un anno dall’invio della conte-stazione all’Ufficio Reclami della Banca, mediante una richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documenti utili. L’Ombudsman “Giurì Bancario” può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta neces-

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AVVISO SULLE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA

saria per la decisione, sia alla Banca sia al Cliente.Le controversie per cui è competente l’Om-budsman “Giurì Bancario” sono quelle di valore fino a 50.000 euro (prescindendo dall’importo dell’operazione).La decisione viene adottata entro i termini prestabiliti indicati nel regolamento.Il ricorso all’Ufficio reclami o all’Ombudsman “Giurì Bancario” non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l’Auto-rità giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale, o di proporre un tentativo di conciliazione.

2. CONCILIAZIONEIl servizio consiste in una procedura attraverso la quale le parti tentano di pervenire ad un accordo che risolva la controversia insorta. il regolamento della procedura è a disposizione del cliente che ne faccia richiesta ed è consultabile anche sul sito internet del conciliatore bancarioIX.

La procedura non si conclude con un giudizio, ma è volta al tentativo di raggiungere un accordo tra i sog-getti coinvolti in una controversia, i quali sono assistiti da un conciliatore neutrale, ossia da un professionista che aiuta le parti ad individuare un possibile accor-do. Per attivare la procedura l’interessato presenta un’istanza di conciliazione al Conciliatore Bancario - il cui modulo è disponibile anche sul sito internet del Conciliatore Bancario - versando un contributo di 30 euro per le spese di avvio del procedimento. L’istanza va inoltrata al seguente indirizzo: via delle Botteghe Oscure, 54, 00186 Roma. L’indennità re-lativa alle spese di conciliazione viene versata dalle parti al Conciliatore Bancario successivamente alla nomina del conciliatore ed al conseguente avvio della procedura. Detta indennità - che il Conciliatore

Bancario provvede a corrispondere interamente al professionista che assiste le parti - è rapportata a specifici scaglioni relativi al valore della lite, come previsto dalla tabella allegata al regolamento. Le procedure di conciliazione - che si concludono entro termini prestabiliti indicati nel regolamento - possono essere di due tipi: a) previste dalla legge che ha riformato il processo

societario (d.lgs. n. 5/2003). Le controversie oggetto di questo tipo di conciliazione devono riguardare una delle materie di cui all’art. 1 del richiamato d.lgs. n. 5/2003 (in termini generici si tratta di controversie in materia bancaria, finan-ziaria e societaria) e possono rivestire qualsiasi valore economico. Per gestire questa procedura il Conciliatore Bancario ha costituito - ai sensi di legge - un “organismo di conciliazione” che ha ottenuto dal Ministero della Giustizia l’iscrizione nel Registro di detti “organismi” tenuto dallo stesso Ministero. Tra gli interessanti effetti giuri-dici cui dà luogo la conciliazione prevista dalla legge si segnala, in particolare, che, nel caso in cui la conciliazione si concluda con un accordo, il relativo verbale - una volta omologato dal Tribunale - ha valore di titolo esecutivo;

b) informali, ossia non disciplinate da una specifica normativa. Con questa forma di conciliazione - che non è assoggettata alle previsioni del d.lgs. n. 5/2003 e, quindi, non ne produce gli effetti giuridici - si tenta di risolvere la controversia attraverso un accordo di tipo transattivo che assume, quindi, l’efficacia di un contratto.

Il ricorso alla procedura di conciliazione non priva il Cliente, in caso di mancato accordo, del diritto di investire della controversia l’Autorità giudiziaria, ovvero, se ne ricorrono i presupposti, l’Ombudsman, o un arbitro (o un collegio arbitrale).

i) Il termine di 60 giorni è quello minimo fissato dall’art. 118 T.U.B. per

consentire al cliente di recedere.

ii) Per l’art. 7, comma 1, DL n. 7/2007 convertito nella legge n. 40/2007

“è nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del con-

tratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che il mutuatario,

che richieda l’estinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo

per l’acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad

abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica

o professionale da parte di persone fisiche, sia tenuto ad una deter-

minata prestazione a favore del soggetto mutuante”.

iii) Il credito al consumo è una forma di prestito, che la Banca accorda

per l’acquisto di beni o servizi da parte di una persona fisica che

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AVVISO SULLE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA

agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale o professionale

eventualmente svolta (consumatore).

iv) La moneta elettronica è un valore monetario rappresentato da un

credito nei confronti dell’emittente che sia memorizzato su dispositivo

elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore

al valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento

da soggetti diversi dall’emittente.

v) In particolare, la sostituzione automatica prevede per gli interessi, il

tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro

annuali, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive,

mentre per gli altri prezzi e condizioni, quelli pubblicizzati nel corso

della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni

e servizi (in mancanza di pubblicità nulla è dovuto).

vi) Art. 1525 del codice civile (inadempimento del compratore nella

vendita con riserva della proprietà): “Nonostante patto contrario, il

mancato pagamento di una sola rata, che non superi l’ottava parte del

prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore

conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive”.

vii) Le procedure di reclamo riguardano sia le operazioni e servizi

bancari che i servizi di investimento.

viii) Si segnala che, oltre al Conciliatore Bancario, operano altri

organismi abilitati allo svolgimento del servizio di conciliazione ai

sensi del d.lgs. n. 5/2003 e dei decreti del Ministero di Giustizia del

23 luglio 2004. L’elenco di tali soggetti è tenuto presso il Ministero

della Giustizia.

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NORME SUI SERVIZI BANCARI DI BANCA MEDIOLANUM

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MEDIOLANUM EASYFREEDOM-EASYSTANDARD - MEDIOLANUM FREEDOM PROFESSIONAL - MEDIOLANUM FREEDOM LIGHT PROFESSIONAL - NORME SUI SERVIZI BANCARI DI BANCA MEDIOLANUM

I. CONDIZIONI GENERALI RELATIVEAL RAPPORTO BANCA-CLIENTE

Con riferimento ai rapporti eventualmente esistenti ed a quelli che saranno in futuro costituiti, gli stessi sono regolati, oltre che dalle leggi e dalla disciplina contrattuale relativa a ciascuno di essi, anche dalle seguenti condizioni generali, nonché dagli usi con-templati dagli artt. 1,8,9 delle preleggi.

1 Diligenza della Banca nei rapporti con la clientela

1) Nei rapporti con la clientela, la Banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell’at-tività svolta, in conformità a quanto previsto dall’art. 1176 cod. civ.

2 Pubblicità e trasparenza delle condizioni ed Ufficio reclami della clientela

1) La Banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive inte-grazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione.

2) Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può rivolgersi all’Ufficio reclami della stessa e, ove ne ricor-rano i presupposti, all’Ombudsman bancario, seguendo le modalità indicate nell’apposito regolamento il cui testo è allegato alle presenti condizioni generali.

3 Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela

1) La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previ-sioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusi; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l’incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente.

2) In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e comunque tenendo

conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi.

3) In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall’art.1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1717 cod. civ., a farsi sosti-tuire nell’esecuzione dell’incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.

4) Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell’art. 1373 cod. civ., l’incarico conferito alla Banca finché l’incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell’esecuzione medesima.

4 Invio di corrispondenza alla Banca1) Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra

dichiarazione del Cliente, diretti alla Banca, vanno fatti pervenire alla sede della Banca.

2) Il Cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca – ivi compresi i titoli di credito – siano compilati in modo chiaro e leggibile.

5 Invio della corrispondenza alla cliente-la

1) L’invio al Cliente di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichia-razione o comunicazione della Banca – anche relativi alle presenti condizioni – saranno fatti al Cliente con pieno effetto all’ultimo indirizzo comunicato per iscritto.

2) In mancanza di diverso accordo scritto, quan-do un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l’invio degli estratti conto vanno fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all’ultimo indirizzo da questi indica-to per iscritto e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.

3) Per i conti che prevedono l’emissione di assegni, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni di cui alla legge 389/1990 (preavviso di revoca) sarà l’indirizzo di contratto, salvo diversa ed esplicita pattuizione.

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MEDIOLANUM EASYFREEDOM-EASYSTANDARD - MEDIOLANUM FREEDOM PROFESSIONAL - MEDIOLANUM FREEDOM LIGHT PROFESSIONAL - NORME SUI SERVIZI BANCARI DI BANCA MEDIOLANUM

6 Identificazione della clientela e di altri soggetti che entrano in rapporto con la Banca

1) All’atto della costituzione dei singoli rapporti, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i dati iden-tificativi propri e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo, in conformità alla normativa vigente anche in materia di antirici-claggio.

2) Al fine di tutelare il proprio Cliente, la Banca valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo, l’idoneità dei documenti even-tualmente prodotti come prova dell’identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali portatori di assegni, beneficiari di disposizioni di pagamento, ecc.).

7 Deposito delle firme autorizzate1) Le firme del Cliente e dei soggetti a qualsiasi

titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la Banca sono depositate presso la sede della Banca.

2) Il Cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Ban-ca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero – previo accordo fra le parti – nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica).

8 Poteri di rappresentanza1) Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le

persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.

2) Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di let-tera raccomandata, telegramma, telex, telefax, oppure la stessa sia stata presentata alla Banca e siano trascorsi 3 giorni lavorativi dalla ricezione; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione.

3) Salvo disposizione contraria, l’autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successiva-mente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.

4) Quando il rapporto è intestato a più persone, i

soggetti autorizzati a rappresentare i cointesta-tari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all’art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabi-lito al comma precedente. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari.

5) Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

9 Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto

1) Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere ope-razioni separatamente, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari. L’estinzione del rapporto può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri.

2) I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di fido.

3) Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente sul rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell’incapace.

4) Nei casi di cui al precedente comma, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i coin-testatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell’incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione anche solo con lettera raccomandata.

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10 Diritto di garanzia1) La Banca è investita di diritto di pegno e

di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito – anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale – già in essere o che dovesse sor-gere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: i finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a due volte il predetto credito.

2) In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.

11 Compensazione1) Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più

rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca me-desima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.

2) Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall’art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incida-no negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest’ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell’intervenuta compensazione – contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di

assegno – la Banca darà pronta comunicazione scritta al Cliente.

3) Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente ed all’art. 10, sino a concorrenza dell’intero credito risultante, anche nei con-fronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari. Per consentire l’esercizio dei diritti di cui all’art. 10 ed ai commi precedenti e per effettuare la compensazione la Banca è altresì autorizzata irrevocabilmente dal Cliente a richiedere a suo nome e per suo conto la liquidazione, il riscatto od il rimborso di tutte le attività del Cliente, inclusi, a titolo esemplificativo, titoli, quote di fondi comuni d’investimento, gestioni di patrimoni mobiliari, certificati di deposito e polizze assicurative pres-so la Banca e presso altre società del Gruppo Mediolanum.

4) La facoltà di compensazione prevista nel comma 2 è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo), salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso.

12 Solidarietà e indivisibilità delle obbliga-zioni assunte dalla clientela ed imputa-zione dei pagamenti

1) Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, ed in particolare quelle derivanti da concessioni di fido, si intendono assunte – pure in caso di cointestazione – in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso.

2) Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il Cliente ha diritto di dichiarare – ai sensi e per gli effetti dell’art. 1193, comma 1°, cod. civ. – nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la Banca può imputare – in deroga all’art. 1193, comma 2°, cod. civ. – i pagamenti effettuati dal Cliente, o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazio-ne di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo dandone comunicazione a quest’ultimo.

13 Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

1) Le condizioni economiche applicate ai rapporti

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posti in essere con il Cliente sono indicate nello specifico Documento di Sintesi, parte integran-te e frontespizio del contratto. Per i servizi prestati da altri soggetti, sulla base di apposite convenzioni, saranno applicate le condizioni economiche di volta in volta rese note. Dette condizioni potranno differire da quelle previste per analoghi servizi prestati direttamente dalla Banca.

2) La Banca si riserva altresì la facoltà di modifi-care unilateralmente le condizioni contrattuali applicate a tutti i servizi regolati dal presente contratto, posti in essere con il Cliente, che, in caso di variazioni, gli saranno rese note, con un preavviso minimo di 30 giorni, mediante apposita comunicazione scritta ovvero mediante l’utilizzo delle altre forme di comunicazione am-messe e preventivamente accettate dal Cliente, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 118 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle relative disposizioni di attuazione.

3) Entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, il correntista, ai sensi dell’art. 118, comma 2, del Decreto legislativo 1° set-tembre 1993, n. 385, e successive modifiche ed integrazioni, ha diritto di recedere dal rapporto senza penalità e senza spese e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. La modifica si intende approvata qualora il Cliente non receda dal contratto entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra.

13 bis Obblighi comunicativi del cliente Al momento del perfezionamento del contratto di conto corrente, il Cliente riceverà direttamente presso il domicilio dallo stesso indicato, una con-fezione, denominata “Kit di benvenuto”, avente il seguente contenuto: 1) Guida di Banca Mediolanum; 2) Moduli per effettuare le seguenti operazioni:

Versamento assegni, Richiesta di accredito stipendio, Rid- autorizzazione permanente di addebito in conto corrente, Disposizione di trasferimento titoli;

3) Carnet assegni (ove richiesto dal cliente); 4) Lettera, contenuta in busta di colore bianco,

contenente il Primo Codice Segreto (ovvero il Secondo Codice Segreto nel caso in cui l’invio del Primo Codice Segreto sia stato richiesto via SMS) con la comunicazione di avvenuto perfezionamento del contratto;

5) Memocard;6) Documento con informazioni sulla sicurezza. In relazione a quanto precede il Cliente assume l’obbligo, entro e non oltre 5 giorni di calendario dalla data di ricezione del Kit di benvenuto, di informare la Banca dell’eventuale mancanza di uno o più dei ele-menti contenuti nel Kit di benvenuto sopra elencati, mediante comunicazione scritta da inviarsi alla sede legale della stessa (attenzione uff Banking Center) via fax al numero 02-90492550 oppure telefonando al Banking Center al Numero Verde 800.107.107. Ricevuta la comunicazione entro il suddetto termine la Banca provvederà, a suo giudizio e a proprie spese, previa comunicazione al Cliente, all’invio degli ele-menti mancanti ovvero alla spedizione di un nuovo Kit di benvenuto ritirando contestualmente quello originariamente spedito. Sarà onere del cliente, in detta ultima ipotesi, custodire, con l’ordinaria diligenza, il contenuto del Kit sino al momento del ritiro dello stesso da parte della Banca. Resta espressamente inteso che il Cliente si farà carico di tutte le conseguenze pregiudizievoli di cui dovesse risentire o che dovesse procurare alla Banca in dipendenza della violazione degli obblighi comunicativi sopra enunciati.

14 Spese e oneri fiscali1) Le spese e gli oneri fiscali, che la Banca dovesse

sostenere in relazione ai rapporti posti in essere con il Cliente, sono a carico dello stesso.

15 Legge applicabile e Foro Competente1) I rapporti con la clientela sono regolati, salvo

accordi specifici, dalla legge italiana.2) Per ogni controversia che potesse sorgere tra

il Cliente e la Banca in dipendenza dei rapporti regolati dalle presenti norme e di ogni altro rapporto di qualsiasi natura il foro competente per le azioni per cui la Banca è convenuta è esclusivamente quello di Milano. La disposizione non si applica qualora il cliente sia un consuma-tore ai sensi del secondo comma dell’art. 1469 bis cod. civ.

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II. NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI BANCA DIRETTA TELEFONICA, TELEVISIVA E TELEMATICA

1 Operazioni eseguibiliCon l’adesione al Servizio di Banca Diretta (di se-guito denominato Servizio) che avviene a seguito di esplicita comunicazione in tal senso della Banca, ad ogni Cliente è consentito di svolgere separatamente, tramite la rete telefonica, televisiva o telematica, le operazioni previste, con le modalità comunicate dalla Banca.Secondo gli orari, le tipologie di operazioni richie-ste ed il mezzo tecnico utilizzato, il Cliente potrà avvalersi di un operatore della Banca, ovvero di strumenti automatici. Ad ogni aderente al Servizio è consentito di effettuare le operazioni ammesse e previste dalla Banca su tutti i rapporti sui quali sia facoltizzato ad operare in qualità di unico intestata-rio, cointestatario o delegato ad operare. Ha inoltre facoltà di svolgere, con le stesse modalità previste per le operazioni bancarie, e nel rispetto della nor-mativa applicabile, le operazioni ammesse su fondi comuni e prodotti assicurativi, collocati dalla Banca e sottoscritti dal Cliente, nonché su altri prodotti di cui la Banca è o diventerà collocatrice.

2 Rischi connessi all’utilizzo del ServizioIl Cliente è consapevole dei rischi connessi all’uti-lizzo di reti telematiche per la trasmissione dei dati. La Banca non sarà responsabile per la perdita, l’alterazione o la diffusione di informazioni trasmesse attraverso l’utilizzo di tecniche telematiche, ascrivibili a difetti di funzionamento delle stesse, caso fortuito, fatto di terzi o comunque ad eventi non imputabili al dolo o alla colpa grave della Banca.

3 Forma delle comunicazioniPer i rapporti e le attività ammessi all’operatività mediante il Servizio ed ogni comunicazione ad essi relativa, le relative modalità di esecuzione rap-presentano alternativa e deroga alla forma scritta eventualmente richiesta dalle norme generali e speciali che regolano i sottostanti rapporti di conto corrente, deposito titoli ed altri rapporti e servizi accessori, qui riportate, nonché dalle norme con-trattuali relative a strumenti e servizi finanziari ed assicurativi collocati dalla Banca.

Nel caso in cui il Cliente richieda mediante il Servizio di Banca Diretta il rilascio e la spedizione a mezzo posta di libretti di assegni bancari, gli verrà ogni volta chiesto di dichiarare di non essere interdetto dall’emissione di assegni bancari come previsto dall’articolo 124 della Legge sull’assegno e successive integrazioni e modificazioni.Tale dichia-razione verrà registrata e dovrà essere sottoscritta utilizzando un codice segreto attribuito dalla Banca al Cliente stesso.Il Cliente riconosce a tale sottoscrizione elettronica valore di vera e valida dichiarazione di propria re-sponsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 124 della sopra citata Legge sull’assegno.Lo scioglimento o sospensione per qualunque causa del Servizio non comportano di per sé lo scioglimento o la sospensione dei predetti rapporti sottostanti al Servizio, che resteranno disciplinati dalle presenti norme generali e speciali.

4 Accesso al ServizioPer accedere al Servizio, la Banca fornirà al Cliente i seguenti strumenti: un Codice Cliente numerico, riportato in chiaro sulle principali comunicazioni in-dirizzate al Cliente; un Primo Codice Segreto nume-rico di 5 cifre, contenuto in busta sigillata indirizzata al Cliente; un Secondo Codice Segreto numerico di 5 cifre contenuto in un’ulteriore busta sigillata indi-rizzata al Cliente, inoltrata separatamente.In alternativa a quanto sopra specificato, la Banca si riserva la possibilità di consentire al Cliente la ricezione del Primo Codice Segreto attraverso un messaggio SMS al numero di cellulare indicato dal cliente medesimo, nel rispetto delle modalità e alle condizioni previste a tal fine dalla Banca;Il Cliente si impegna a custodire con ogni cura sia il Primo sia il Secondo Codice Segreto.La divulgazione diretta o indiretta, totale o parziale, del Primo e/o del Secondo Codice Segreto a terzi, nonché le con-seguenze derivanti dal loro indebito uso da parte di chiunque, ricadrà interamente sotto la piena ed esclusiva responsabilità del Cliente.In particolare, la Banca non potrà essere ritenuta responsabile del lo-ro utilizzo fraudolento sinché il Cliente non le abbia

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comunicato lo smarrimento o il furto e la Banca non abbia potuto di conseguenza provvedere al blocco dell’operatività del Servizio di Banca Diretta, comun-que non oltre un giorno lavorativo dalla ricezione.La Banca,per quanto tecnicamente possibile e con gli aggiornamenti tempo per tempo disponibili, ga-rantisce al Cliente un elevato standard di sicurezza dei propri servizi bancari e finanziari e si impegna ad informare periodicamente il Cliente in merito agli accorgimenti che gli sono richiesti a tutela della sicurezza del Servizio È quindi onere del Cliente, che se ne assume conseguentemente la responsabilità, attenersi alle indicazioni fornite nel tempo dalla Ban-ca per l’utilizzo sicuro del Servizio, inclusi l’adegua-mento e la protezione degli strumenti informatici mediante i quali egli accede al Servizio stesso.Al fine di migliorare la qualità del Servizio, la Banca si riserva la facoltà di apportare modifiche e/o inte-grazioni alle modalità e condizioni tecniche di utilizzo dello stesso, nonché di modificarne il contenuto. La Banca si riserva altresì la facoltà, nell’interesse del Cliente ed al fine di garantire la sicurezza delle operazioni riferibili allo stesso, di fornire al Cliente nuovi Codici Segreti e/o ulteriori Codici e strumenti informatici per la loro generazione.Tali eventuali modifiche e/o integrazioni verranno comunicate dalla Banca al Cliente in tempo utile senza che venga pregiudicata la sua operatività e co-munque, in caso di urgenza, non appena necessario.

5 Identificazione del ClienteNell’ambito del Servizio,in deroga ad ogni diversa previsione relativa ai sottostanti rapporti di contocorrente, deposito titoli, raccolta ordini e loro negoziazione,ed in generale ad ogni altro rapporto intrattenuto con la Banca, il Cliente nei suoi contatti telefonici e telematici verrà identificato dalla Banca mediante la verifica del Codice Cliente e del Primo Codice Segreto ed eventualmente dei dati anagrafici, nonché, per le operazioni dispositive ammesse, di due cifre del Secondo Codice Segreto.Successivamente all’apertura del conto, il Cliente potrà richiedere l’attivazione di un “Codice Segreto Aggiuntivo Opzionale” (vedi successivo punto 5.1), denominato “Codice B.Med”, mediante il quale il Cliente disporrà di un Terzo Codice Segreto “usa e getta” per la convalida delle operazioni dispositive autenticate.

Le modalità vigentiper l’identificazione del Cliente sono illustra-

te nelle apposite istruzioni fornite nel corso del tempo dalla Banca al Cliente. In particolare, per quanto riguarda l’utilizzo del Servizio trami-te la rete telematica, il Cliente dovrà utilizzare esclusivamente l’accesso diretto al sito internet www.bancamediolanum.it. Preso atto che i dipen-denti, collaboratori o Promotori Finanziari della Ban-ca non sono autorizzati a richiedere modalità di uti-lizzo dei Codici differenti da quelle sopra descritte, in nessun caso il Cliente dovrà rilasciare,comunicare e/o trascrivere il Primo e/o il Secondo Codice Segreto nella sua completezza se non durante l’utilizzo delle funzioni automatizzate messe a disposizione dalla Banca per consentirgli di modificare direttamente i propri Codici Segreti. Il Cliente riconosce fin d’ora validi gli addebiti e gli accrediti operati dalla Banca in dipendenza del Servizio ed autorizza la Banca ad ef-fettuare registrazioni, in via continuativa o non, senza ulteriore preavviso, delle conversazioni telefoniche e dei contatti a mezzo rete telematica o strumenti informatici in genere intervenuti fra le parti.

5.1 Codice segreto aggiuntivo opzionale (“Codice B.Med”)Il codice B.Med è un codice segreto aggiuntivo opzionale, attivabile solo su richiesta del cliente, che integra la procedura di identificazione di Banca Mediolanum.Il codice segreto aggiuntivo opzionale è personale, valido solo per una singola operazione, e può esse-re ricevuto tramite SMS oppure generato tramite un dispositivo automatico - rilasciato dalla Banca - denominato Token.Il dispositivo automatico può essere richie-sto tramite l’apposita funzione sul sito internet www.bancamediolanum.it oppure contattando il Banking Center. Una volta attivato, il suo utilizzo sarà obbligatorio per l’esecuzione di talune operazione - precisate dalla Banca - aventi natura dispositiva (che prevedono ad esempio la movimentazione di denaro dai propri conti correnti) o connesse ai profili di sicurezza.Il Codice segreto aggiuntivo opzionale è attivabile anche da uno solo degli intestatari del conto. In tal caso l’altro intestatario resterà libero di effettuare le medesime operazioni senza la digitazione di alcun Codice segreto aggiuntivo opzionale.L’identificazione mediante il Codice segreto ag-giuntivo opzionale s’intende valida per un anno decorrente dalla richiesta, e sarà rinnovata automa-ticamente alla scadenza per un ulteriore anno, e così

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di anno in anno. Il Cliente potrà esercitare la facoltà di recesso dal servizio, che potrà essere comunicata dal Cliente in qualunque momento mediante lettera raccomandata a/r ovvero tramite il servizio di banca diretta telefonica; la Banca potrà esercitare analoga facoltà, dando un preavviso non inferiore a 10 giorni. Il recesso del Cliente è efficace dal momento in cui la Banca ne riceve comunicazione.Le modalità vigenti per la procedura integrativa di identificazione del Cliente sono illustrate nelle apposite istruzioni fornite nel corso del tempo dalla Banca al Cliente.

6 Rapporti cointestatiIn caso di cointestazione dei rapporti sottostanti, le operazioni svolte tramite il Servizio si intendono in ogni caso effettuate in modo disgiunto dai singoli in-testatari, quali debitori e creditori solidali, con piena liberazione della Banca per le operazioni svolte da ciascuno di essi. Il Cliente ha facoltà di richiedere alla Banca, in qualsiasi momento, di interrompere l’utiliz-zo del Servizio: per i rapporti cointestati tale facoltà spetta disgiuntamente a ciascuno dei cointestatari ed il suo esercizio ha effetto anche nei confronti di tutti gli altri cointestatari.

7 Limiti operativiIl Cliente, nell’impartire disposizioni, è tenuto ad operare entro i limiti assegnati e comunque a fronte del saldo disponibile dei rapporti intrattenuti.

8 Responsabilità della BancaLa Banca non risponde delle eventuali conseguen-ze derivanti da interruzioni del Servizio dovute a cause non imputabili al dolo o a colpa grave della Banca stessa (fra cui a titolo meramente esempli-ficativo quelle dovute a cause quali eventi bellici o rivoluzionari, guerre civili, terremoti, alluvioni o altre

catastrofi naturali, incidenti nucleari, gravi situazioni di inquinamento, scioperi anche del personale della Banca, interruzioni dell’energia elettrica, interruzioni, malfunzionamenti o sovraccarichi delle linee telefo-niche o telematiche, caso fortuito o fatto di terzi).

9 Termine per l’esecuzione delle operazioniLe comunicazioni e le disposizioni del Cliente alla Banca saranno eseguite, salvo diversa pattuizione, entro il termine massimo di tre giorni lavorativi.

10 Sospensione del ServizioLa Banca ha la facoltà di sospendere o abolire il Servizio in qualsiasi momento per ragioni connesse all’efficienza e sicurezza del Servizio medesimo, nonché di sospendere l’operatività di singoli Clienti, per motivi cautelari.

11 Servizio informativo opzionale attraverso SMS (“ALERT SMS”)Nell’ambito del Servizio di Banca Diretta, su richiesta del Cliente, è possibile attivare il Servizio informativo opzionale “ALERT SMS”, che consente ai titolari di conto corrente presso Banca Mediolanum di essere avvisati, al numero di cellulare personale apposita-mente indicato, delle principali operazioni effettuate, allo scopo di garantire la sicurezza e la tempestiva informazione.Il Cliente può selezionare le operazioni per le quali attivare l’opzione ALERT SMS tra le operazioni pre-viste nel corso del tempo dalla Banca.È possibile disattivare in qualsiasi momento il servizio informativo SMS tramite il sito internet www.bancamediolanum.it o attraverso il Servizio Clienti di Banca Mediolanum.Analogamente, Banca Mediolanum si riserva la fa-coltà di revocare il servizio dando un preavviso non inferiore a 10 giorni.

III. NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIODI CONTO CORRENTE ED I SERVIZICONNESSI

1 Convenzione di assegno1) Le disposizioni con assegni sul conto si effettua-

no mediante l’uso di moduli per assegni forniti

dalla Banca. Il Cliente è tenuto a rilasciare la dichiarazione di cui all’art. 124 della legge asse-gni.

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2) Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta. Il Cliente non è responsabile delle conseguenze dannose derivanti dall’uso abusivo od illecito dei predetti moduli dal momento in cui ha dato comunicazione scritta alla Banca della perdita o sottrazione degli stessi, ferma restando, anche anteriormente a tale momento, la responsabilità della Banca nel pagamento degli assegni, secon-do principi di diligenza cui la stessa è tenuta in ragione della propria condizione professionale. La Banca provvede ad informare il correntista, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati ecc.), delle proce-dure che lo stesso può seguire per cautelarsi dall’illecita circolazione del titolo (sequestro, ammortamento, ecc.).

3) In caso di revoca della convenzione di assegno e comunque con la cessazione del rapporto di conto corrente, i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca.

4) In caso di prelievi a mezzo carta Bancomat/Pa-goBancomat, in conformità alle condizioni che regolano detto servizio, riportate in appresso sotto la Sezione V (“BANCOMAT/PAGOBAN-COMAT), la Banca – qualora per effetto di tali prelievi le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti – non provvede al pagamento degli eventuali assegni che ad essa pervengano per il pagamento, ancorché tratti in data anteriore a quella del prelievo ed ancorché del prelievo stesso la Banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell’addebito in conto.

5) In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso Cliente, salvo che quest’ultimo e gli altri eventuali cointestatari del conto sul quale esistano le relative disponibilità diano istruzioni specifiche a valere per la singola operazione, disposte in un momento anteriore a quello della presentazione del titolo.

2 Addebito in conto di assegni o cambia-li

1) Il Cliente autorizza la Banca ad addebitare sul suo conto assegni o cambiali da lui tratti o emessi, ancorché recanti firme di girata illeggi-bili, incomplete o comunque non conformi ai

requisiti di cui all’art. 11 della legge assegni e dell’art. 8 della legge cambiaria.

3 Misure di sicurezza relative al versamen-to di assegni in conto

1) Poiché, per motivi di sicurezza, le banche provvedono a tagliare l’angolo superiore sinistro degli assegni di qualsiasi tipo e dei vaglia cambiari emessi dalla Banca d’Italia e dal banco di Sicilia, versati dalla clientela, il Cliente si impegna a verificare l’integrità degli assegni ricevuti, pren-dendo atto che la Banca non accetta i titoli di cui sopra, che risultino tagliati nell’angolo superiore sinistro.

4 Versamento in conto di assegni bancari e circolari ed accredito di disposizioni di incasso commerciale (RiBa e RID)

1) L’importo degli assegni bancari e circolari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini indicati nelle condizioni economiche. La Banca potrà prorogare detti termini solo in presenza di cause di forza maggiore – ivi compresi gli scioperi del personale – verificatesi presso la Banca medesima e/o presso corrispondenti, anche non bancari. Di tale proroga la Banca dà pronta notizia alla clientela, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, avvisi sul sito web, ecc.).

2) la valuta applicata all’accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponi-bilità dell’importo, come stabilita al precedente comma 1.

3) Qualora tuttavia la Banca consentisse al Cliente di utilizzare anticipatamente, in tutto o in parte, tale importo prima che siano decorsi i termini di cui al precedente comma 1 ed ancorché sull’importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. Prima del decorso di detti termini, la Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l’im-porto dei titoli accreditati, nonché di esercitare – in caso di mancato incasso – tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all’art. 1829 cod. civ. nonché la facoltà di effettuare l’addebito in conto.

4) Decorsi i termini di cui al precedente comma 1, resta inteso comunque che la Banca trattaria – nel

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caso di assegni bancari – o la Banca emittente – nel caso di assegni circolari – mantiene il diritto, ove ne ricorrano i presupposti, di agire diretta-mente nei confronti del Cliente per il recupero dell’importo dei titoli indebitamente pagati.

5) Nel caso di disposizioni RiBa e RID inoltrate per l’incasso dal Cliente valgono le previsioni di cui ai precedenti commi. Resta inteso che il diritto di agire direttamente nei confronti del Cliente – nell’ipotesi prevista dal comma 4 – spetta alla Banca domiciliataria della disposizione inoltrata per incasso.

6) Il Cliente può effettuare versamenti per corri-spondenza tramite le Reti utilizzate dalla Banca e dal Gruppo Mediolanum per il collocamento dei prodotti ovvero tramite i servizi postali esclusivamente con le modalità di seguito descritte. In entrambi i casi, il versamento e la presentazione dei titoli si considerano avvenuti solo nel momento in cui essi pervengono ma-terialmente allo sportello della Banca e, qualora venga accertata una irregolarità nei titoli o una discordanza tra le indicazioni risultanti nella di-stinta di presentazione e l’accertata consistenza dei valori, la Banca stessa procederà, dandone comunicazione al Cliente, alla registrazione del versamento per il solo importo accertato e regolare. Il versamento tramite i Promotori Finanziari o altri incaricati della Banca è limitato esclusivamente a : a) assegni non trasferibili emessi dal Cliente ed intestati a sé medesimo; b) assegni intestati o girati al Cliente e resi non trasferibili. Tutti gli assegni dovranno essere sbarrati nella parte anteriore e, girati dal Cliente valuta per l’incasso a Banca Mediolanum S.p.A.. Non rientra nelle incombenze dei Promotori Finanziari o altri incaricati della Banca, che non hanno poteri di rappresentanza di quest’ultima, accettare contanti e/o titoli di credito diversi da quelli sopra specificati e conseguentemente la Banca non risponde della consegna al Promo-tore Finanziario o altro incaricato della Banca di mezzi di pagamento difformi. La Banca dà notizia dell’accreditamento dei titoli di credito sul conto corrente tramite l’estratto conto. Il Cliente può versare per corrispondenza contanti assegni e vaglia allegando la distinta di versamento, datata e firmata, dalla quale deve risultare il dettaglio dei valori contenuti, il numero del conto nonché l’esatta intestazione del medesimo. In caso di spedizione a mezzo dei servizi postali, il relativo

rischio è esclusivamente a carico del Cliente, non rispondendo la Banca dello smarrimento. La Banca provvede ad aprire la busta apponendo sulla stessa il timbro di ricezione con l’indica-zione della data di arrivo, effettua il versamento entro il giorno lavorativo successivo e dà notizia dell’accreditamento sul conto corrente dei valori ricevuti tramite l’estratto conto.

5 Versamento in conto di altri titoli, effet-ti, ricevute e documenti similari

1) L’importo degli assegni diversi da quelli indicati nell’articolo 4 (vaglia ed altri titoli similari) non-ché degli effetti, ricevute e documenti similari, è accreditato con riserva di verifica – e salvo buon fine – e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l’incasso e che dell’avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante.

2) La valuta applicata all’accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la dispo-nibilità dell’importo.

3) Qualora tuttavia la Banca consentisse al Cliente di utilizzare, in tutto o in parte, tale importo prima di averne effettuato l’incasso ed ancor-ché sull’importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro.

4) La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l’importo dei titoli accre-ditati anche prima della verifica o dell’incasso e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Cliente di utilizzare anticipatamente l’importo medesimo. In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all’art. 1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l’addebito in conto.

6 Versamento in conto di assegni sull’este-ro

1) In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d’America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la ga-ranzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l’autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque

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tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla stessa pervenisse analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario.

2) Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legit-timazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.

7 Movimentazioni del conto1) Salva espressa istruzione contraria e salvo che

dalla natura dell’operazione emerga una diversa esigenza, tutti i rapporti di dare ed avere fra Banca e Cliente titolare del conto – ivi compresi i bonifici e le rimesse disposti da terzi a favore del Cliente medesimo – sono regolati con annotazioni sul conto stesso.

2) Tenuto conto che per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d’America o in altri Paesi in cui le banche danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall’eventuale errato paga-mento determinato dalla inesatta indicazione del codice da parte del Cliente resta a completo carico dello stesso. È inoltre facoltà della Banca addebitare ad ogni momento gli importi recla-mati dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte del beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del codice da parte del Cliente; a tal fine la Banca è tenuta a fornire al Cliente copia della richiesta di rimborso pervenuta dalle banche corrispondenti.

8 Utilizzabilità del conto correntein valuta estera

1) Qualora la Banca consenta di utilizzare il conto anche per operazioni da effettuarsi in valuta estera, il Cliente può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute concordate ed il relativo controvalore viene accreditato in con-to previa conversione in euro – o nella valuta pattuita – al cambio corrente pubblicizzato dalla Banca alla data di esecuzione della disposizione. Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi e sono altresì regolate tutte le disposizioni in valuta estera impartite dal Cliente con qualsiasi

mezzo, ivi compresi gli assegni.2) Il Cliente si obbliga a non apporre la clausola

“effettivo” di cui all’art. 1279 cod. civ. sulle disposizioni impartite in valuta estera. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà l’esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del Cliente ogni connessa conseguenza.

9 Chiusura periodica del conto e regola-mento degli interessi, commissioni e spese

1) I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, portando in conto, con valuta “data di regolamento” dell’operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applican-do le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità.

2) Il saldo risultante a seguito della chiusura defi-nitiva del conto produce interessi nella misura pattuita; su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

3) Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del Cliente con la valuta pattuita.

4) Salvo diverso accordo, escludendo le ipotesi di apertura di credito o di altra sovvenzione disciplinate nella sezione IV (“Affidamenti in conto corrente”), ad ognuna delle parti è sem-pre riservato il diritto di esigere il pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto.

10 Conto non movimentato1) Qualora il conto non abbia avuto movimenti

da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a 250 euro, la Banca può cessare di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto corrente e di inviare l’estratto conto.

2) Ai fini del comma precedente non si conside-rano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell’anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la Banca effettua d’iniziativa (quali, ad esempio, l’accredito di interessi ed il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative.

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11 Approvazione dell’estratto conto1) L’invio degli estratti conto, ad ogni chiusura

contabile, sarà effettuato dalla Banca entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all’art. 1713 cod. civ..

2) Salvo quanto previsto al successivo comma 3, trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz’altro approvati dal Cliente.

3) Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l’accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria de-corrente dalla data di ricevimento dell’estratto conto; siffatta rettifica od accreditamento è fatta senza spese per il Cliente. Entro il medesimo termine di prescrizione ed a decorrere dalla data di invio dell’estratto, la Banca può ripe-tere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.

4) Salvo quanto disposto in precedenza ai commi 2 e 3, gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla Banca per conto del Cliente dovranno essere fatti da questi dal momento in cui sia in possesso della comunicazione di esecuzione, per lettera o telegramma, a seconda che l’avviso gli sia stato dato per lettera o tele-gramma. Trascorsi 15 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Cliente, l’operato della Banca si intenderà approvato.

12 Compensazione e pagamento di asse-gni

1) Qualora la Banca si avvalga della compensazione di legge di cui all’art. 11, comma 1, delle condi-zioni generali relative al rapporto Banca-Cliente, essa non è tenuta a pagare gli assegni tratti o presentati con data posteriore alla stessa, nei limiti in cui, per effetto dell’intervenuta com-pensazione, sia venuta meno la provvista.

2) Qualora la Banca operi la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili, prevista dall’art. 11, comma 2, delle condizioni generali di contratto, essa non è tenuta a pagare – nei limiti in cui sia venuta meno la provvista – gli assegni tratti o presentati con data posteriore al ricevimento

da parte del Cliente della comunicazione del-l’intervenuta compensazione.

3) Nei casi previsti dai commi precedenti, il Cliente è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti con data anteriore all’intervenuta compensazio-ne, dei quali non sia ancora spirato il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione medesima si è verificata e nei limiti in cui quest’ultima abbia fatto venire meno la disponibilità.

4) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.

13 Recesso1) Il Cliente e la Banca hanno il diritto di recedere

in qualsiasi momento, dandone comunicazione per iscritto e con il preavviso di dieci giorni, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto che avverrà, qualora il saldo risulti positivo, entro un termine massimo di 60 giorni.

2) Resta comunque inteso che in presenza di una giusta causa e/o un giustificato motivo il Cliente e la Banca hanno in ogni caso la facoltà di re-cedere dal contratto dandone comunicazione per iscritto con effetto immediato e senza preavviso.

3) Qualora la Banca receda dal contratto di conto corrente, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al comma 1) ovvero al comma 2). Ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni disposta ai sensi dell’art. 9 della legge15 dicembre 1990, n. 386 e succes-sive integrazioni e/o modificazioni.

4) Qualora il Cliente receda dal contratto di conto corrente, la Banca, fermo restando quanto di-sposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di

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recesso di cui al comma 1) ovvero al comma 2) del presente articolo; ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante.

5) In deroga a quanto previsto nel primo, nel se-condo e nel terzo comma del presente articolo, il Cliente, nell’esercitare il diritto di recedere dal contratto, può per iscritto - al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del re-cesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti - comunicare alla Banca un termine di preavviso maggiore di quello indicato al predetto primo comma, ovvero indicare alla stessa gli ordini e gli assegni che intende siano onorati, purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante.

6) L’esecuzione degli ordini ed il pagamento degli assegni di cui ai commi precedenti vengono effettuati dalla Banca entro i limiti di capienza del conto.

7) Il recesso dalla convenzione di assegno eserci-tato da uno dei cointestatari o della Banca nei confronti dello stesso lascia integra la conven-zione verso gli altri cointestatari, qualora sia prevista la facoltà per i contitolari di compiere operazioni separatamente.

14 Operazioni di Bonifico1) Alle operazioni di bonifico domestiche o in area

Euro fino a 50.000 €, si applicano i seguenti

termini massimi di esecuzione: • ordine di accredito sul conto della banca

del beneficiario, quinto giorno lavorativo bancario successivo alla data di accettazione dell’ordine;

• ricezione, per l’accredito sul conto del beneficiario, un giorno lavorativo bancario successivo a quello in cui l’importo è stato ricevuto da Banca Mediolanum.

2) Per le restanti operazioni di bonifico, l’accredito avviene entro il primo giorno lavorativo ban-cario successivo alla data di ricezione.

3) Il Correntista può sporgere reclamo nei termini previsti dalla Sezione XVI delle Norme sui ser-vizi bancari e finanziari di Banca Mediolanum.

4) In caso di mancato rispetto dei termini, nelle operazioni di bonifico transfrontaliero è dovuto al cliente un indennizzo nella misura prevista dagli art. 4.3 e 4.6 del D.lgs. 253/2000. Sono salvi gli altri diritti dei clienti e degli enti che hanno partecipato all’operazione, ferma restan-do l’esclusione/limitazione delle responsabilità della banca per forza maggiore e negli altri casi previsti dalla legge, anche ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 253/2000.

5) Come previsto dal Regolamento CE n. 2560/2001 del Parlamento e del Consiglio dell’Unione Europea, per i pagamenti con boni-fici fino ad un importo di 50.000 Euro effettuati all’interno dell’Unione Europea, sono applicate le stesse commissioni dei pagamenti nazionali.

IV. NORME CHE REGOLANOGLI AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE

1 Apertura di credito1) Il Cliente può utilizzare in una o più volte la som-

ma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità.

2) Se l’apertura di credito è a tempo determinato, il Cliente è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto, anche senza un’espressa richiesta dalla Banca.

2 Maturazione degli interessi1) Gli interessi dovuti dal Cliente alla Banca sono

determinati nella misura pattuita, ferma restan-do l’applicazione di quanto disposto dall’art. 9 della Sezione III (Conto corrente bancario).

3 Recesso1) La Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi

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momento, anche con comunicazione verbale, dall’apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a dieci giorni.

2) Qualora il Cliente rivesta la qualità di consu-matore ai sensi dell’art. 1469-bis, comma 2, cod. civ., la Banca ha la facoltà di recedere dal-l’apertura di credito a tempo indeterminato, di ridurla o di sospenderla con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso di quindici giorni. Nel caso di apertura di credito a tempo determinato la Banca ha la facoltà di recedere, di ridurre o di sospendere con effetto immediato l’affida-mento al ricorrere di una giusta causa, ovvero di recedere con un preavviso di 15 giorni. In entrambe le ipotesi, per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente, con lettera racco-mandata, un termine di dieci giorni. Ai fini di cui sopra, a titolo meramente esemplificativo, costituiscono giustificato motivo, tra l’altro, i mutamenti di elementi inerenti la meritevo-lezza del credito, le variazioni generalizzate dei tassi di interesse e delle condizioni di mercato nonché i mutamenti della disciplina civilistica e fiscale relativa ai rapporti regolati dalle presenti condizioni.

3) Analoga facoltà di recesso ha il Cliente con effetto di chiusura dell’operazione mediante pagamento di quanto dovuto.

4) In ogni caso il recesso ha l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo del credito conces-so.

5) Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell’apertura di credito neppure per l’importo delle disposizioni eseguite. L’eventuale scoperto consentito oltre il limite dell’apertura di credito non comporta l’aumento di tale limite.

6) Le disposizioni del presente ar ticolo, fatta eccezione per il comma 5, si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione contrattualmente

prevista, comunque e sotto qualsiasi forma concessi dalla Banca al Cliente.

4 Recesso, compensazione e pagamento di assegni

1) In caso di recesso dall’apertura di credito da parte della Banca, il Cliente è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari per il pagamen-to degli assegni tratti prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione.

2) Nel caso in cui al comma precedente, la com-pensazione per crediti non liquidi ed esigibili prevista dall’art. 11, comma 2, delle condizioni generali di contratto si intende operata al momento stesso della ricezione della comuni-cazione di recesso da parte del Cliente.

3) Le disposizioni di cui all’art. 12 della Sezione III (“Conto corrente bancario”) si applicano anche nel caso di recesso dall’apertura di credito.

5 Apertura di credito utilizzabile median-te presentazione di titoli o ricevute

1) Qualora l’utilizzazione dell’apertura di credito sia subordinata alla presentazione allo sconto o al salvo buon fine, da parte del Cliente, di assegni, vaglia o altri titoli similari, nonché di effetti, ricevute bancarie o documenti similari, la Banca si riserva il diritto di esaminare ed even-tualmente respingere quei titoli o documenti che a suo giudizio non risultassero regolari o di suo gradimento. Dell’eventuale rifiuto la Banca dà pronta comunicazione al Cliente.

2) Nell’ipotesi in cui la Banca receda dall’apertura di credito ai sensi e per gli effetti di cui ai prece-denti artt. 3 e 4 ed ancorché i titoli e i documenti presentati non siano ancora scaduti o non ne sia ancora noto l’esito, essa ha la facoltà di ri-chiedere l’integrale pagamento dell’ammontare utilizzato, comprensivo dell’importo di detti titoli e documenti.

3) Qualora tali titoli e documenti, successivamente al recesso da parte della Banca, risultassero pagati, le relative somme sono tenute a disposi-zione del Cliente ovvero portate a decurtazione dell’importo dallo stesso dovuto.

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V. NORME CHE REGOLANO I SERVIZI BANCOMAT/PAGOBANCOMAT, CIRRUS/MAESTRO E FASTPAY

1 Oggetto1) L’uso congiunto della Carta Bancomat/PagoBan-

comat, di seguito denominata Carta, e del “Co-dice Personale Segreto”, di seguito denominato PIN (Personal Identification Number), identifica e legittima il titolare della Carta medesima, di seguito denominato Cliente, a disporre del pro-prio conto corrente con modalità elettroniche per usufruire dei Servizi più avanti disciplinati nelle apposite Sottosezioni.

2) L’utilizzo dei Servizi deve avvenire entro i limiti d’importo e con le modalità indicate nelle istru-zioni fornite dalla Banca ed in ogni caso entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto corrente. Il Cliente, nel corso del rapporto, può concordare con la Banca la modifica dei limiti di importo previsti nelle istruzioni.

3) I limiti di importo e le modalità di cui al comma precedente, in relazione ad esigenze di efficienza, possono essere modificati dalla Banca in qua-lunque momento mediante comunicazione al titolare (ovvero tramite avvisi esposti nei locali della Banca stessa, sulle apparecchiature previste dalle Sottosezioni, o nei locali nei quali le stesse sono installate) od altre forme di comunicazione impersonale, indicando in ogni caso, con un preavviso di almeno quindici giorni, la data di entrata in vigore delle modifiche medesime.

4) I limiti di importo e le modalità di cui al comma 2 possono essere modificati dalla Banca anche senza preavviso solo in relazione ad esigenze di sicurezza.

2 Rilascio della carta1) La Carta resta di proprietà della Banca, è stret-

tamente personale e non può essere ceduta a terzi.

2) Ad ogni Carta viene assegnato un PIN, conse-gnato al Cliente in un plico sigillato. La Banca garantisce la massima riservatezza nella predi-sposizione del PIN ed è tenuta a non rivelarlo a terzi.

3) La Banca consegna al Cliente la Carta ed il relativo PIN. La Banca provvede alla spedizione della Carta e del PIN in plichi separati.

4) La Banca invia per posta la sola Carta in caso di sostituzione di quella in scadenza.

3 Poteri di rappresentanza1) Il Cliente è tenuto a comunicare per iscritto alla

Banca le persone autorizzate a rappresentarlo nel ritiro e/o nell’utilizzo della Carta e del PIN, restando responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’uso della Carta e del PIN medesimi da parte di tali persone.

2) In caso di persone giuridiche, la Carta deve es-sere rilasciata ed intestata a soggetto autorizzato ad operare sul conto, ovvero ad altro soggetto appositamente delegato, che ne diviene titolare, previa sottoscrizione da parte di quest’ultimo del presente contratto.

3) In caso di variazione del soggetto autorizzato, fermo restando quanto disposto dall’art. 9, la Banca procederà al rilascio di una nuova Carta e del PIN.

4) La revoca ovvero la perdita dell’autorizzazione ad operare di cui ai precedenti commi sono op-ponibili alla Banca trascorsi tre giorni lavorativi dal ricevimento della relativa comunicazione.

4 Custodia della Carta e del PIN1) Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura la

Carta ed il PIN; quest’ultimo, in particolare, deve restare segreto e non deve essere riportato sul-la Carta né conservato insieme ad essa. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 5, il Cliente è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’abuso o dall’uso illecito della Carta e del PIN.

2) Fermo restando quanto previsto dall’ar t. 5, comma 1, in caso di smarrimento o sottrazione della Carta e/o del PIN il Cliente è responsabile per le perdite derivanti da eventuali prelievi fraudolenti – nel limite di 150 euro e fatti salvi

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i casi di dolo o colpa grave – fino al momento in cui risulti opponibile alla Banca la segnalazione di smarrimento o sottrazione della Carta e/o del PIN medesimi, ai sensi dell’art. 5, comma 5.

3) In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta, il Cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni ed a consegnare la Carta alla Banca nello stato in cui si trova.

5 Smarrimento o sottrazione della Carta

1) In caso di smarrimento o sottrazione della Carta, da sola ovvero unitamente al PIN, il Cliente è tenuto a chiedere immediatamente il blocco della Carta medesima telefonando, in qualunque momento del giorno e della notte, al Numero Verde indicato nelle istruzioni fornite dalla Banca e comunicando almeno le informazioni indispensabili per procedere al blocco della Carta e cioè : nome, cognome, luogo e data di nascita del Cliente medesimo; il Cliente è tenuto anche a presentare tempesti-vamente denuncia alle Autorità competenti ed a conservare copia della denuncia a disposizone della Banca per un periodo di almeno 12 mesi; entro tale periodo la Banca avrà la acoltà di richiedere copia della denuncia al titolare che, in tal caso, dovrà trasmetterla entro 7 giorni dalla richiesta.

2) Nel corso della telefonata l’operatore del Nu-mero Verde comunicherà al titolare il numero di blocco. Successivamente, ecomunque entro due giorni lavorativi bancari da quello della telefonata al Numero Verde, il Cliente dovrà confermare l’avvenuta segnalazione di blocco alla Banca secondo quanto previsto nelle istru-zioni fornite dalla Banca, personalmente, anche mediante il Servizio di Banca Diretta, ovvero mediante lettera raccomandata, telegramma o telefax.

3) Nel caso di impossibilità di utilizzo del Numero Verde, il Cliente è tenuto comunque a segnalare nel più breve tempo possibile l’accaduto alla Banca, personalmente, anche mediante il Ser-vizio di Banca Diretta, ovvero mediante lettera raccomandata, telegramma o telefax.

4) Appena ricevuta la segnalazione di cui ai pre-cedenti commi, la Banca provvede al blocco della Carta.

5) La segnalazione di smarrimento o sottrazione è opponibile alla Banca dal momento della

spedizione della comunicazione di cui ai commi 2 e 3.

6 Erogazione dei Servizi Bancomat/Pago-Bancomat

1) La Banca assicura il regolare funzionamento di tutte le apparecchiature di cui all’art. 1, comma 3, negli orari indicati nelle Sottosezioni che seguono, salvi casi di forza maggiore.

2) La Banca si riserva la facoltà di modificare l’ubicazione delle apparecchiature di cui all’art.1, comma 3, sospendere o abolire i Servizi in qualsiasi momento, in relazione ad eventi con-nessi all’efficienza ed alla sicurezza dei Servizi medesimi.

7 Addebito in conto1) L’addebito in conto delle operazioni compiute

viene eseguito dalla Banca in base alle regi-strazioni effettuate automaticamente dall’ap-parecchiatura presso la quale è stata eseguita l’operazione.

2) Salvo quanto previsto dal comma 4 della Sot-tosezione B – Servizio PagoBancomat, delle operazioni eseguite fa prova la comunicazione scritta rilasciata dall’apparecchiatura al momen-to dell’operazione.

8 Recesso1) La Banca si riserva la facoltà di recedere dal

contratto in qualsiasi momento con preavviso di almeno dieci giorni, dandone comunicazione scritta al Cliente, il quale è tenuto a restituire immediatamente la Carta, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato.

2) Qualora ricorra un giustificato motivo ai sensi dell’art. 1469-bis, comma 4, cod.civ., la Banca ha facoltà di recedere dal contratto senza preavviso, dandone immediata comunicazione al Cliente.

3) Il Cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell’uso dei Servizi successivamente al recesso della Banca o nel periodo in cui abbia ricevuto dalla Banca medesima eventuale comunicazio-ne dell’esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione della Carta.

9 Recesso del Cliente e obbligo di restitu-zione della Carta

1) Il Cliente ha la facoltà di recedere dal presente

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contratto in qualunque momento, dandone comunicazione scritta alla Banca e restituendo la Carta annullata mediante taglio che attraversa la banda magnetica, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato.

2) Il Cliente inoltre è tenuto a restituire alla Banca la Carta e detto materiale:

- in caso di richiesta da parte della Banca, entro il termine da questa indicato;

- alla scadenza dell’eventuale periodo di validità della Carta o del presente contratto;

- in caso di variazione del soggetto autorizzato ai sensi dell’art. 3, comma 2;

- contestualmente alla richiesta di estinzione del conto corrente.

3) La Carta deve essere restituita dagli eredi in caso di decesso del Cliente e, in caso sopravvenuta incapacità di agire del medesimo, dal legale rappresentante.

4) in ogni ipotesi di mancata restituzione, la Banca dovrà procedere al blocco della Carta.

5) L’uso della Carta che non è stata restituita ai sen-si del precedente art. 8 e del presente articolo, o in eccesso rispetto al saldo disponibile del conto corrente o al limite d’importo comunicato dalla Banca, ferme restando le obbligazioni che ne scaturiscono, è illecito.

A. Servizio Bancomat/ATM restituzione della Carta

1) Il Servizio Bancomat/ATM consente al Cliente di prelevare denaro contante – entro i limiti d’importo e con le modalità indicate nelle istruzioni fornite dalla Banca – presso qualun-que sportello automatico contraddistinto dal Marchio Bancomat.

2) La Banca assicura il regolare funzionamento in circolarità del Servizio dalle ore 6.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni, fatta eccezione per gli impianti situati all’interno di sportelli bancari o di altri locali in cui vi sia un orario di apertura al pubblico.

3) In caso di utilizzo errato rispetto a quanto previsto nel modulo allegato o comunque in difformità dalle presenti disposizioni o per motivi di sicurezza, lo sportello automatico Bancomat può trattenere la Carta ed il Cliente è tenuto a contattare la sua Banca secondo quanto indicato nelle istruzioni fornite dalla Banca.

4) In caso di difettoso funzionamento degli sportelli

automatici il Cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.

B. Servizio PagoBancomat1) Il servizio PagoBancomat consente al Cliente di

disporre pagamenti nei confronti degli esercizi e dei soggetti convenzionati – entro i limiti d’importo e con le modalità indicate nel modulo allegato – a valere sul conto corrente del Cliente medesimo, mediante qualunque Terminale POS contrassegnato o comunque individuato dal Marchio PagoBancomat. Il Servizio consente altresì al Cliente di disporre i suddetti pagamenti su apparecchiature diverse collegate al termi-nale POS, previa attivazione delle specifiche funzionalità mediante utilizzo congiunto della Carta e del PIN, secondo quanto indicato nelle istruzioni fornite dalla Banca (ad esempio, per ricarica cellulari GSM).

2) Il servizio funziona negli orari di apertura al pubblico degli esercizi convenzionati.

3) In caso di difettoso funzionamento dei Terminali il Cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.

4) I pagamenti disposti tramite le suddette ap-parecchiature diverse dai Terminali POS risul-teranno dall’apparecchiatura stessa in forma elettronica.

C. Servizio Cirrus/Maestro1) Il servizio Cirrus/Maestro consente al Cliente

di effettuare in tutto il mondo, a valere sul suo conto corrente, prelievi di contante presso tutti gli sportelli automatici abilitati “Cirrus/Maestro” od il pagamento, mediante ordine irrevocabile di giroconto elettronico a valere sul suo conto corrente, della merce acquistata o dei servizi utilizzati presso tutti gli esercizi convenzionati dotati di appositi terminali POS contraddistinti dai simboli “edc” e/o “Maestro”. Il servizio Cirrus/Maestro funziona di norma negli orari vigenti nei singoli paesi. Gli sportelli automatici abilitati e i POS del servizio Cirrus/Maestro effettuano operazioni nelle valuta avente corso legale nel paese in cui sono installati. Ai relativi addebiti vengono applicati la valuta del giorno in cui avviene il prelievo od il pagamento nonché il cambio del giorno lavorativo successivo applica-to dal sistema internazionale Europay. L’utilizzo del servizio Cirrus/Maestro è sottoposto alle norme valutarie vigenti all’epoca dell’utilizzo.

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D. Servizio Fastpay1) Il servizio Fastpay consente al Cliente di

effettuare pagamenti per servizi quali il paga-mento di pedaggi autostradali, parcheggi ecc. presso le apposite apparecchiature automa-tiche contraddistinte con il marchio Fastpay autorizzandone irrevocabilmente l’addebito sul proprio conto corrente, senza operare, a meno che sia diversamente previsto per singoli servizi, la digitazione del codice PIN. La con-tabilizzazione in conto corrente dell’importo dei pagamenti effettuati dal Cliente a mezzo del servizio Fastpay avverrà, salvo diversa co-municazione, con un unico addebito mensile, comprensivo dei pagamenti effettuati nel mese precedente a quello dell’addebito, con valuta media ponderata sulla base delle date e degli

importi dei singoli pagamenti. Il servizio di pagamento dei pedaggi autostradali collegato al servizio Fastpay consente al Cliente di effet-tuare, presso le barriere autostradali dotate di apposite apparecchiature contraddistinte dal marchio Fastpay e senza l’utilizzo del Codice PIN, il pagamento dei pedaggi autostradali, autorizzando irrevocabilmente la Banca ad accreditare alle società o enti convenzionati l’importo dei pedaggi sulla base delle regi-strazioni effettuate automaticamente sulle apparecchiature elettroniche installate presso i varchi autostradali. Il Cliente prende atto che la Carta potrà essere utilizzata, di volta in volta, per un solo autoveicolo, non essendo pertanto consentito convalidare il transito di un secondo veicolo, anche al seguito del primo.

VI. REGOLAMENTO CARTASI (MEDIOLANUM FREEDOMCARD, MEDIOLANUM FREEDOMCARD ADVANCED, MEDIOLANUM FREEDOMCARD GOLD)

1 Oggetto del contrattoIl presente contratto ha come oggetto l’emissione di carte di pagamento CartaSi nonché l’erogazione di servizi ad esse collegati.

2 Emissione della CartaLe carte di pagamento CartaSi (di seguito, per bre-vità, “Carta” o “Carte”) sono emesse da CartaSi S.p.A. (di seguito, per brevità, “CartaSi”) e gestite in collaborazione con la Banca indicata sul modulo di richiesta (di seguito, per brevità, “Banca”).La richiesta di emissione della Carta deve essere sottoscritta presso gli sportelli della Banca.La Banca effettuerà autonomamente l’istruttoria di tale richiesta secondo i criteri dalla stessa adottati per il rilascio di carte di pagamento, restando nella piena discrezionalità della Banca l’emissione delle

Carte. Le Carte sono di proprietà esclusiva di CartaSi.

3 Validità della CartaLa Carta è rilasciata da CartaSi per un periodo nor-malmente di 36 mesi e viene rinnovata, di regola, per un uguale periodo di tempo, alle condizioni in vigore al momento del rinnovo.È facoltà di CartaSi e della Banca prevedere periodi diversi di validità e/o rinnovo.La Carta è valida fino al termine di scadenza indi-cato su di essa.La quota annuale, ove prevista, viene addebitata al Titolare nel primo estratto conto utile. L’importo relativo alla quota annuale, ove previsto, è dovuto in misura fissa e non frazionabile anche per periodi di possesso della Carta inferiori all’anno, salvo

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diverso accordo con la Banca. Solo per le Carte supplementari (aggiuntive/familiari) eventualmente emesse in corso d’anno verrà disposto un addebi-to parziale della quota di emissione, per i mesi di effettivo possesso.È in ogni caso facoltà di CartaSi e della Banca di addebitare detto importo nel primo estratto conto utile.

4 Limite di utilizzo e disponibilità di spesaLa Banca assegnerà alla Carta un limite di utilizzo mensile, il cui ammontare verrà stabilito dalla Banca stessa in base a proprie autonome valutazioni.Il Titolare potrà concordare con la Banca eventuali variazioni del limite di utilizzo mensile della Carta; la Banca ha comunque la facoltà di ridurre tale limi-te, per giustificato motivo, informandone il Titolare, con almeno 30 giorni di anticipo, mediante comu-nicazione scritta (anche tramite l’estratto conto), con le modalità previste dall’articolo 118 del D.Lgs. 385/1993 e successive modifiche. Il Titolare, in tal caso, ha diritto di recedere dal contratto, entro 60 giorni dalla data di decorrenza della modifica indi-cata nella relativa comunicazione, con le modalità indicate all’articolo 18.La disponibilità di spesa della Carta è determinata dalla differenza fra limite di utilizzo e importi auto-rizzati o movimenti contabilizzati (per le dilazioni di pagamento previste all’articolo 13 va sottratto anche il debito residuo), e si ricostituisce all’inizio di ogni mese interamente, ovvero al netto degli eventuali addebiti non ancora inseriti nell’estratto conto.

5 Uso della CartaLa Carta dà diritto al Titolare di acquistare - nei limiti della disponibilità di spesa della Carta al mo-mento dell’utilizzo - merci e/o servizi dagli Esercenti con la semplice firma dell’ordine di pagamento o di documento equivalente oppure digitando, ove previsto, il codice personale segreto PIN.La Carta dà inoltre diritto al Titolare di ottenere anticipi di denaro contante da parte delle Banche, nei limiti della disponibilità di spesa della Carta al momento dell’utilizzo.L’uso della Carta su Internet o su altri canali virtuali, telematici o telefonici potrà prevedere modalità differenti, anche sulla base delle disposizioni fornite dal singolo Esercente.La Carta deve essere usata solo dal Titolare per-sonalmente e non può essere in nessun caso e per

nessun motivo ceduta o data in uso a terzi.CartaSi non ha alcuna responsabilità nel caso in cui la Carta non sia accettata dagli Esercenti.

6 Uso della Carta in Paesi non aderenti all’Unione Monetaria EuropeaL’uso della Carta in Paesi non aderenti all’Unione Monetaria Europea è sottoposto alle norme va-lutarie vigenti al momento dell’utilizzo - emanate dalle competenti Autorità - che il Titolare si im-pegna a rispettare. Le operazioni avvenute con la Carta in tali Paesi saranno comunque addebitate in euro, al cambio determinato all’atto della data della conversione, nel rispetto degli accordi inter-nazionali in vigore.

7 Firma sulla Carta e sugli ordini di paga-mentoIl Titolare ha l’obbligo di firmare la Carta sul retro non appena ne entra in possesso ed è responsabile di ogni conseguenza che possa derivare dall’inde-bito o illecito uso della Carta non firmata. La firma apposta dal Titolare sugli ordini di pagamento al momento dell’acquisto - ove prevista - deve essere conforme a quella apposta dallo stesso Titolare sul contratto e sul retro della Carta stessa.

8 Codice personale segreto PIN: utilizzo e obbligo di custodiaA ciascuna Carta viene attribuito un codice per-sonale segreto (PIN), che deve essere utilizzato esclusivamente dal Titolare stesso, in abbinamento con la Carta, per il prelievo di denaro contante (operazioni di anticipo contante) presso sportelli automatici abilitati, in Italia e all’estero. Il PIN potrà essere utilizzato - se richiesto - anche per altre tipologie di pagamento che prevedano l’utilizzo di apparecchiature elettroniche. Il PIN, generato elettronicamente, non è noto né al personale di CartaSi, né a quello della Banca e viene consegnato al Titolare dalla Banca, o inviato al suo domicilio direttamente da CartaSi. In ogni caso, il codice è contenuto in un plico sigillato. Il PIN deve restare segreto e non deve essere annotato sulla Carta, né conservato insieme con quest’ultima o con documenti del Titolare. Il Titolare ha l’obbligo di custodire il PIN con cura, restando responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’indebito o illecito uso della Carta insieme al PIN, anche se a seguito di smarrimento, furto, falsi-ficazione o contraffazione (in questi casi, il Titolare

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è tenuto a provvedere agli adempimenti indicati all’articolo 16).

9 Rapporti con gli EsercentiIl Titolare riconosce espressamente l’estraneità di CartaSi e della Banca ai rapporti fra lui e gli Esercenti. Pertanto per qualsiasi controversia - co-me pure per esercitare qualsiasi diritto - il Titolare dovrà rivolgersi esclusivamente agli Esercenti pres-so i quali sono stati acquistati le merci o i servizi, restando comunque esclusa ogni responsabilità di CartaSi e della Banca per difetti delle merci o dei servizi, tardata o mancata consegna delle merci, tardata o mancata erogazione dei servizi, disservizi e simili, anche nel caso in cui i relativi ordini di pagamento siano già stati pagati. In ogni caso, nei rapporti con CartaSi e con la Banca, l’ordine impar-tito attraverso l’uso della Carta è irrevocabile.

10 Identificazione del TitolareL’Esercente e le Banche presso le quali venga richiesto un anticipo contante hanno facoltà di richiedere al Titolare l’esibizione di un documento di riconoscimento che ne provi l’identità, provve-dendo ad annotarne gli estremi.Qualora ricorrano le ipotesi di cui agli articoli 18 e 20, ovvero sussistano altri giustificati motivi, il Titolare è tenuto a consentire il trattenimento e l’invalidazione della Carta da parte dell’Esercente o delle Banche.

11 Servizi di sicurezzaIl Titolare in possesso di utenza di telefonia mobile che intenda aderire ai servizi di sicurezza gratuiti via SMS (Avviso Movimenti) dovrà indicare il numero di telefono cellulare sul contratto: in tal caso, CartaSi provvederà automaticamente all’iscrizione. Il Titolare potrà aderire anche successivamente a tali servizi, chiamando il Servizio Clienti di CartaSi o registran-dosi al sito www.cartasi.it. Il Titolare sarà avvisato via SMS di ogni autorizzazione richiesta per la sua Carta per importi superiori alla soglia standard definita da CartaSi. Il Titolare potrà così rilevare - e segnalare tempestivamente al Servizio Clienti di CartaSi - even-tuali utilizzi indebiti o illeciti della Carta o del numero di Carta. Il Titolare si impegna altresì a segnalare a CartaSi eventuali successive variazioni del numero di telefono cellulare. Il Regolamento di tali servizi, nonché il valore della soglia standard di avviso, sono consultabili sul sito www.cartasi.it, o possono essere richiesti al Servizio Clienti di CartaSi.

12 PagamentiIl Titolare si obbliga a corrispondere a CartaSi:a) l’importo di tutte le operazioni effettuate con

la Carta, anche attraverso apparecchiature elettroniche e canali virtuali, telefonici e tele-matici;

b) l’importo relativo alla quota annuale di emis-sione o di rinnovo della Carta, ove previsto;

c) le spese di emissione e invio degli estratti con-to e le relative spese di bollo, ove previste;

d) l’importo relativo al servizio di sostituzione urgente della Carta, ove previsto, nel caso in cui tale servizio venga richiesto dal Titolare;

e) le commissioni per gli oneri di negoziazione relativi ad utilizzi effettuati in valuta diversa dall’Euro (già incluse nei tassi di cambio appli-cati);

f) le commissioni applicate sulle operazioni di anticipo contante;

g) l’importo degli interessi dovuti nel caso di rimborso rateale di cui all’articolo 13:

h) le commissioni dovute per operazioni di ac-quisto carburante in Italia, ove previste;

i) le quote di adesione e di rinnovo, ove previ-ste, relative ai servizi accessori richiesti.

Il Titolare autorizza espressamente CartaSi e la Banca ad addebitare sul conto corrente bancario indicato sul modulo di richiesta tutti gli importi per le causali di cui sopra, che verranno registrati nell’estratto conto alle condizioni indicate nel prospetto “Condizioni Economiche”, che costi-tuisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.Gli addebiti verranno effettuati con la valuta indica-ta nel medesimo prospetto.

13 Dilazioni di pagamentoOve previsto, il Titolare potrà richiedere alla Banca che il rimborso delle somme dovute avvenga in modo dilazionato, attraverso rate non inferiori all’importo indicato sul contratto.La rateizzazione, se accordata, è regolata dalle con-dizioni esistenti all’atto della richiesta e rese note al Titolare, ovvero da quelle che - anche in corso di rateizzazione - gli saranno rese note, in conformità a quanto previsto dall’articolo 20.Nel caso di Carte con doppia linea di credito la richiesta di rateizzazione della spesa dovrà perve-nire entro il giorno 28 del mese nel quale viene effettuata la chiusura contabile dell’estratto conto contenente gli importi per i quali il Titolare intende

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utilizzare la seconda linea di credito.Resta inteso che qualsiasi inadempimento da parte del Titolare degli obblighi previsti dagli articoli 12 e 17 del presente Regolamento comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, ove accordato.Il beneficio della rateizzazione cesserà inoltre immediatamente, in tutti i casi di recesso dal con-tratto, con decorrenza dal momento di efficacia del recesso stesso.

14 Estratti contoCartaSi emette e invia (o rende disponibile via Internet) al Titolare un estratto conto delle ope-razioni registrate a debito/credito di quest’ultimo, nonché dei Titolari delle eventuali Carte familiari.L’estratto conto viene emesso e inviato (o reso disponibile via Internet) con periodicità mensile, sempre che nel mese di riferimento siano state registrate operazioni o vi sia stato l’addebito della quota annuale di emissione o di rinnovo della Carta, qualora previsto.La ritardata inclusione nell’estratto conto di adde-biti relativi ad acquisti, pagamenti od operazioni di anticipo contante, così come eventuali ritardi nella registrazione di accrediti disposti dagli Esercenti - ed anche eventuali omissioni o ritardi nell’invio degli estratti conto - non legittimano il Titolare a rifiutare o ritardare il pagamento.Trascorsi 60 giorni dalla data della ricezione del-l’estratto conto (o della notifica via e-mail della sua pubblicazione su Internet) senza che sia pervenuto a CartaSi, anche tramite la Banca, un reclamo spe-cifico per iscritto, l’estratto si intenderà senz’altro approvato dal Titolare, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare la risultanza del conto.

15 Variazioni del domicilioIl Titolare si impegna a comunicare tempestiva-mente a CartaSi, anche per il tramite della Banca, eventuali cambiamenti di residenza e/o domicilio.Gli estratti conto e le altre comunicazioni di CartaSi e della Banca verranno inviati, con piena validità, all’indirizzo indicato dal Titolare sul contrat-to, ovvero all’ultimo indirizzo da questi comunicato successivamente a CartaSi.

16 Smarrimento, furto, falsificazione o contraffazione della CartaIl Titolare è obbligato - adottando misure di massi-

ma cautela - alla custodia e al buon uso della Carta ed è pertanto responsabile di tutte le conseguenze che derivassero dall’utilizzo della Carta da parte di terzi.In caso di smarrimento, furto, falsificazione o con-traffazione, il Titolare è tenuto a darne immediata comunicazione direttamente a CartaSi, mediante telefonata al Servizio Clienti della stessa, ovvero con qualsiasi altro mezzo, e a presentare tempe-stivamente denuncia alle Autorità competenti. Il Titolare è tenuto inoltre a conservare copia della denuncia a disposizione di CartaSi per un periodo di almeno 12 mesi: entro tale periodo,CartaSi avrà facoltà di richiedere copia della de-nuncia al Titolare che, in tal caso, dovrà trasmet-terla entro 7 giorni dalla richiesta.In caso di smarrimento o furto della Carta, fino al momento della ricezione da parte di CartaSi della comunicazione di cui sopra, il Titolare è responsabile di ogni conseguenza dannosa causata dall’indebito o illecito uso della Carta stessa per l’importo massimo di 150 Euro, salvo che egli abbia agito fraudolentemente, con dolo o colpa grave, ovvero non abbia osservato le disposizioni di cui ai precedenti commi e, in particolare, agli articoli 5 e 8. Tale importo non verrà addebitato ai Titolari che, avendo aderito ai servizi di sicurezza via SMS (Avviso Movimenti) di cui al precedente articolo 11, a fronte della ricezione di un SMS relativo ad una transazione che riconoscano come indebita o illecita, ne effettuino tempestiva segnalazione a CartaSi con le modalità indicate al secondo comma di questo articolo.

17 Uso illecito della CartaL’utilizzo di una Carta scaduta, revocata o denun-ciata come smarrita, rubata o falsificata costituisce illecito, che CartaSi e/o la Banca si riservano di perseguire anche penalmente, così come l’age-volazione o la connivenza con altri usi fraudolenti della Carta.

18 Recesso delle partiFermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 20, il Titolare ha facoltà di recedere dal presente contratto mediante comunicazione scritta da invia-re a CartaSi o alla Banca, con preavviso di almeno due mesi dalla data di rinnovo annuale. Trascorso il periodo di preavviso, il Titolare dovrà provvedere ad invalidare la Carta, tagliandola in due parti, e a restituirla a CartaSi e/o alla Banca, ferme restando

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tutte le obbligazioni sorte a suo carico anterior-mente alla data di ricezione, da parte di CartaSi o della Banca, della Carta restituita. Analoga facoltà spetta a CartaSi e/o alla Banca.Inoltre, per giustificato motivo, che verrà reso noto al Titolare, CartaSi e/o la Banca potranno rece-dere dal contratto in qualsiasi momento - anche senza preavviso - mediante comunicazione scritta, dichiarando nulla la Carta, che sarà in tal caso riti-rata direttamente o a mezzo di altri a tale scopo incaricati. Dal momento della ricezione della co-municazione, il Titolare non potrà far più uso della Carta e dovrà restituirla dietro richiesta di CartaSi e/o della Banca, delle banche, degli Esercenti o di altri a tale scopo incaricati, ferme restando tutte le obbligazioni sorte a suo carico anteriormente alla data di ricezione della Carta restituita.Il Titolare ha diritto di richiedere che la Carta ven-ga invalidata in sua presenza.Per qualsiasi caso di recesso previsto dal presente contratto non sono previste penalità e/o spese di chiusura a carico del Titolare.

19 Offerte di ulteriori carte di pagamento e serviziAl Titolare potranno essere inviate offerte di ul-teriori carte di pagamento emesse da CartaSi e/o dalla Banca, oltre a proposte di adesione a servizi da queste erogati, o erogati da terzi e fruibili attra-verso la Carta.

20 Modifiche al contrattoTutte le condizioni economiche e contrattuali previste dal contratto hanno carattere essenziale

e inscindibile; esse potranno essere modificate unilateralmente da CartaSi e/o dalla Banca, anche in senso sfavorevole al Titolare, qualora sussista un giustificato motivo e con un preavviso di almeno 30 giorni, mediante comunicazione scritta (anche tramite l’estratto conto), con le modalità previste dall’articolo 118 del D.Lgs. 385/1993 e successive modifiche.In tal caso, il Titolare ha diritto di recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza delle modifiche indicata nella relativa comunica-zione, con le modalità riportate nell’articolo 18. In caso di recesso a seguito della variazione delle condizioni il Titolare ha diritto, in sede di liquida-zione del rapporto, all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. In particolare, in caso di recesso dovuto all’aumento dell’importo della quota annuale prevista per il rinnovo della Carta, al Titolare verrà stornato il relativo importo, se già addebitato.Il Titolare rimarrà comunque obbligato all’adem-pimento di tutte le obbligazioni sorte a suo carico anteriormente alla ricezione, da parte di CartaSi e/o della Banca, della Carta restituita e originate dall’uso della medesima.

21 Tutela dei dati personaliCartaSi e la Banca, in qualità di Titolari del Trattamento, si impegnano in ordine alle informa-zioni ed ai dati che acquisiranno, durante tutto il corso del contratto, al rispetto delle norme e degli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

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VII. REGOLAMENTO CARTA PREPAGATA (MEDIOLANUM RIFLEXCASH)

1 Oggetto del contrattoIl presente contratto ha come oggetto l’emissione di carte di pagamento prepagate CartaSi nonché l’erogazione di servizi ad esse collegati.

2 Emissione della CartaLe carte di pagamento CartaSi prepagate (di se-guito, per brevità, “Carta” o “Carte”) sono emesse da CartaSi S.p.A. (di seguito, per brevità, “CartaSi”) e gestite in collaborazione con la Banca indicata sul modulo di richiesta (di seguito, per brevità, “Banca”). Di seguito si intende per Titolare la per-sona la cui firma è riportata sul retro della Carta e che è autorizzata ad utilizzarla.La richiesta di rilascio della Carta deve essere sottoscritta presso gli sportelli della Banca cor-rispondendo l’importo previsto per il rilascio e sottoscrivendo l’apposita modulistica contrattuale.Il rapporto con la clientela connesso alla raccolta dei fondi necessari al rilascio e alle ricariche della Carta rimane d’esclusiva competenza della Banca. La Carta può essere richiesta a favore di un sog-getto terzo. Qualora quest’ultimo sia un minore, il richiedente si assume ogni responsabilità in ordine all’utilizzo della Carta da parte del minore medesimo.Le Carte sono di proprietà esclusiva di CartaSi.

3 Validità della CartaLa Carta è rilasciata da CartaSi per un periodo massimo di 60 mesi. Alla scadenza potrà essere sostituita da una nuova Carta per il cui rilascio il Titolare dovrà corrispondere il relativo importo previsto. È facoltà di CartaSi e della Banca prevede-re periodi diversi di validità. La Carta è valida fino al termine di scadenza indicato su di essa.Ove previsto, l’importo relativo alla quota di rilascio della Carta sarà dovuto in misura fissa e non frazionabile anche per periodi di possesso della Carta inferiori all’intera validità, salvo diverso accordo con la Banca.

4 Ricarica della CartaLa ricarica della Carta dovrà essere effettuata

attenendosi alle istruzioni operative riportate sulla lettera d’accompagnamento della Carta. La Banca presso la quale il Titolare ha effettuato l’acquisto della Carta definisce a proprio insindacabile giudi-zio l’importo massimo caricabile sulla Carta stessa, i limiti massimi giornalieri dei prelievi di denaro contante e i limiti massimi giornalieri di ricarica.

5 Uso della CartaLa Carta dà diritto al Titolare di acquistare - nei limiti della disponibilità di spesa della Carta al mo-mento dell’utilizzo - merci e/o servizi dagli Esercenti con la semplice firma dell’ordine di pagamento o di documento equivalente oppure digitando, ove previsto, il codice personale segreto PIN.La Carta dà inoltre diritto al Titolare di ottenere anticipi di denaro contante da parte delle Banche, nei limiti della disponibilità di spesa della Carta al momento dell’utilizzo.L’uso della Carta su Internet o su altri canali virtuali, telematici o telefonici potrà prevedere modalità differenti, anche sulla base delle disposizioni fornite dal singolo Esercente.La Carta deve essere usata solo dal Titolare per-sonalmente e non può essere in nessun caso e per nessun motivo ceduta o data in uso a terzi.CartaSi non ha alcuna responsabilità nel caso in cui la Carta non sia accettata dagli Esercenti.

6 Uso della Carta in Paesi non aderenti all’Unione Monetaria EuropeaL’uso della Carta in Paesi non aderenti all’Unione Monetaria Europea è sottoposto alle norme va-lutarie vigenti al momento dell’utilizzo - emanate dalle competenti Autorità - che il Titolare si im-pegna a rispettare. Le operazioni avvenute con la Carta in tali Paesi saranno comunque registrate in euro, al cambio determinato all’atto della data della conversione, nel rispetto degli accordi internazio-nali in vigore.

7 Firma sulla Carta e sugli ordini di paga-mentoIl Titolare ha l’obbligo di firmare la Carta sul retro

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non appena ne entra in possesso ed è responsabile di ogni conseguenza che possa derivare dall’inde-bito o illecito uso della Carta non firmata. La firma apposta dal Titolare sugli ordini di pagamento al momento dell’acquisto - ove prevista - deve essere conforme a quella apposta dallo stesso Titolare sul contratto e sul retro della Carta stessa.

8 Codice personale segreto PIN: utilizzi e obbligo di custodiaA ciascuna Carta viene attribuito un codice per-sonale segreto (PIN), che deve essere utilizzato esclusivamente dal Titolare stesso, in abbinamento con la Carta, per il prelievo di denaro contante presso gli sportelli automatici abilitati, in Italia e all’estero.Il PIN potrà essere utilizzato - se richiesto - anche per altre tipologie di pagamento che prevedano l’utilizzo di apparecchiature elettroniche.Il PIN, generato elettronicamente, non è noto né al personale di CartaSi, né a quello della Banca ed è riportato sulla lettera di accompagnamento della Carta.Il PIN deve restare segreto e non deve essere annotato sulla Carta, né conservato insieme con quest’ultima o con documenti del Titolare.Il Titolare ha l’obbligo di custodire il PIN con cura, restando responsabile di ogni conseguenza danno-sa che possa derivare dall’indebito o illecito uso della Carta insieme al PIN, anche se a seguito di smarrimento, furto, falsificazione o contraffazione (in questi casi, il Titolare è tenuto a provvedere agli adempimenti indicati all’articolo 15).

9 Rapporti con gli EsercentiIl Titolare riconosce espressamente l’estraneità di CartaSi e della Banca ai rapporti fra lui e gli Esercenti. Pertanto per qualsiasi controversia - co-me pure per esercitare qualsiasi diritto - il Titolare dovrà rivolgersi esclusivamente agli Esercenti pres-so i quali sono stati acquistati le merci o i servizi, restando comunque esclusa ogni responsabilità di CartaSi e della Banca per difetti delle merci o dei servizi, tardata o mancata consegna delle merci, tardata o mancata erogazione dei servizi, disservizi e simili, anche nel caso in cui i relativi ordini di pagamento siano già stati pagati.In ogni caso, nei rapporti con CartaSi e con la Banca, l’ordine impartito attraverso l’uso della Carta è irrevocabile.

10 Identificazione del TitolareL’Esercente, e le Banche presso le quali venga richiesto un prelievo di denaro contante, hanno facoltà di richiedere al Titolare l’esibizione di un do-cumento di riconoscimento che ne provi l’identità, provvedendo ad annotarne gli estremi.

11 Servizi di sicurezzaIl Titolare in possesso di utenza di telefonia mobile che intenda aderire ai servizi di sicurezza gratuiti via SMS (Avviso Movimenti) dovrà indicare il nu-mero di telefono cellulare sul contratto: in tal caso CartaSi provvederà automaticamente all’iscrizione. Il Titolare potrà aderire anche successivamente a tali servizi, chiamando il Servizio Clienti di CartaSi o registrandosi al sito www.cartasi.it.Il Titolare sarà avvisato via SMS di ogni autoriz-zazione richiesta per la sua Carta per importi superiori alla soglia standard definita da CartaSi. Il Titolare potrà così rilevare - e segnalare tempesti-vamente al Servizio Clienti di CartaSi - eventuali utilizzi indebiti o illeciti della Carta o del numero di Carta.Il Titolare si impegna altresì a segnalare a CartaSi eventuali variazioni del numero di telefono cellu-lare. Il Regolamento di tali servizi, nonché il valore della soglia standard di avviso, sono consultabili sul sito www.cartasi.it, o possono essere richiesti al Servizio Clienti di CartaSi.

12 Pagamenti e rimborsiIl Titolare si obbliga a corrispondere a CartaSi:a) l’importo dovuto per il rilascio della Carta;b) le commissioni per gli oneri di negoziazione

relativi ad utilizzi effettuati in valuta diversa dall’euro (già incluse nei tassi di cambio appli-cati);

c) le commissioni applicate su operazioni di pre-lievo di contante;

d) le commissioni applicate su operazioni di rica-rica della Carta.

Le commissioni di cui alle precedenti lettere b) e c) indicate nel prospetto “Condizioni Economiche” - che, unitamente al modulo di richiesta della Carta, costituisce parte integrante e sostanziale di questo contratto - verranno addebitate al Titolare median-te riduzione dell’importo caricato sulla Carta, con valuta pari alla data dell’operazione.Le commissioni di cui alla precedente lettera d), verranno corrisposte dal Titolare con modalità differente e non incideranno sull’importo caricato

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sulla Carta, salvo quanto diversamente indicato nel prospetto “Condizioni Economiche”.Qualora l’importo relativo alla singola transazione, comprensivo delle commissioni sopra indicate, su-peri l’importo della disponibilità della Carta stessa, CartaSi sarà legittimata a negare l’autorizzazione alla transazione.Il Titolare di una Carta potrà richiedere alla Banca, in qualsiasi momento e non oltre i 12 mesi suc-cessivi alla scadenza della Carta stessa, il rimborso dell’importo prepagato ancora disponibile, senza spese o penalità; la Banca provvederà ad evadere la richiesta decorsi 7 giorni dalla stessa e con le modalità da essa stabilite. Il Titolare, qualora non intenda richiedere il rimborso dell’importo, può disporne il trasferimento in un’unica soluzione su una nuova Carta acquistata.

13 Situazione contabileL’elenco di tutti i movimenti e la disponibilità ag-giornata della Carta sono consultabili dal Titolare sul sito www.cartasi.it (previa apposita registrazio-ne) e presso gli sportelli, anche automatici, della Banca. Il Titolare potrà comunque rivolgersi al Servizio Clienti di CartaSi per ottenere informazio-ni sul servizio, sulla disponibilità della propria Carta e sulle ultime transazioni effettuate.Trascorsi 60 giorni dalla data di registrazione di ogni singola operazione, risultante dal suddetto elenco, senza che sia pervenuto a CartaSi, anche tramite la Banca, un reclamo specifico per iscritto, l’operazione si intenderà senz’altro approvata dal Titolare.

14 Variazioni del domicilioIl Titolare si impegna a comunicare tempestiva-mente a CartaSi, anche per il tramite della Banca, eventuali cambiamenti di residenza e/o domicilio. Eventuali comunicazioni di CartaSi e della Banca verranno inviate, con piena validità, all’indirizzo indicato dal Titolare sul contratto, ovvero all’ultimo indirizzo da questi comunicato successivamente a CartaSi.

15 Smarrimento, furto, falsificazione o con-traffazione della CartaIl Titolare è obbligato - adottando misure di massi-ma cautela - alla custodia e al buon uso della Carta ed è pertanto responsabile di tutte le conseguenze che derivassero dall’utilizzo della Carta da parte di terzi.

In caso di smarrimento, furto, falsificazione o con-traffazione, il Titolare è tenuto a darne immediata comunicazione direttamente a CartaSi, mediante telefonata al Servizio Clienti, ovvero con qualsiasi altro mezzo, e a presentare tempestivamente de-nuncia alle Autorità competenti.Il Titolare è tenuto inoltre a conservare copia della denuncia a disposizione di CartaSi, per un periodo almeno 12 mesi: entro tale periodo, CartaSi avrà facoltà di richiedere copia della denuncia al Titolare che, in tal caso, dovrà trasmetterla entro 7 giorni dalla richiesta. In caso di smarrimento o furto della Carta, fino al momento della ricezione da parte di CartaSi della comunicazione di cui sopra, il Titolare è responsabile di ogni conseguenza dannosa cau-sata dall’indebito o illecito uso della Carta stessa per l’importo massimo di 150 euro, salvo che egli abbia agito fraudolentemente, con dolo o colpa grave, ovvero non abbia osservato le disposizioni di cui ai precedenti commi e, in particolare, agli articoli 5 e 8.Tale importo non verrà addebitato ai Titolari che, avendo aderito ai servizi informativi di sicurezza via SMS di cui al precedente articolo 11, a fronte della ricezione di un SMS relativo ad una transa-zione che riconoscano come indebita o illecita, ne effettuino tempestiva segnalazione a CartaSi con le modalità indicate al secondo comma di questo articolo.

16 Uso illecito della CartaL’utilizzo di una Carta scaduta, revocata o denun-ciata come smarrita, rubata o falsificata costituisce illecito, che CartaSi e/o la Banca si riservano di perseguire anche penalmente, così come l’agevo-lazione o la connivenza con altri usi fraudolenti della Carta.

17 Offerte di ulteriori carte di pagamento e serviziAl Titolare potranno essere inviate offerte di ulte-riori carte di pagamento emesse da CartaSi e/o dalla Banca, oltre a proposte di adesione a servizi da queste erogati, o erogati da terzi e fruibili attra-verso la Carta.

18 Modifiche al contrattoTutte le condizioni economiche e contrattuali previste dal contratto hanno carattere essenziale e inscindibile; esse potranno essere modificati unilateralmente da CartaSi e/o dalla Banca, anche

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in senso sfavorevole al Titolare, qualora sussista un giustificato motivo e con un preavviso di almeno 30 giorni, mediante comunicazione scritta o pub-blicazione sul sito www.cartasi.it con le modalità previste dall’articolo 118 del D.Lgs. 385/1993 e successive modifiche.Entro 60 giorni dalla data di decorrenza delle modifiche indicata nella relativa comunicazione, il Titolare potrà restituire la Carta alla Banca richie-dendo il rimborso dell’eventuale importo prepa-gato ancora disponibile sulla stessa, senza penalità

e/o spese di chiusura. Il Titolare ha inoltre il diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

19 Tutela dei dati personaliCartaSi e la Banca, in qualità di Titolari del Trattamento, si impegnano, in ordine alle informa-zioni ed ai dati che acquisiranno durante tutto il corso del rapporto, al rispetto delle norme e degli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

VIII. REGOLAMENTO GENERALEDELLE CARTE AMERICAN EXPRESS®

La Carta Platino, Oro, Verde ed Essential American Express (“Carta”) viene rilasciata dall’American Express Services Europe Limited (“American Express”), società costituita secondo il diritto ingle-se, con sede secondaria in Italia in Largo Caduti di El Alamein n. 9, 00173, Roma - Indirizzo telematico: www.americanexpress.it, Cod. ABI: 19441- Iscritta al Registro delle Imprese di Roma, Cod. Fisc. / P. IVA n. 05090991000 e nell’Elenco Speciale di cui all’Art. 107 del D. Lgs. n. 385/93 al n. 194415, alle seguenti condizioni:

1 Accettazione Della Domanda La domanda di concessione della Carta ha valore di proposta, che si considererà accettata dal-l’American Express solo al momento e nel luogo dell’eventuale ricezione della Carta stessa da parte del richiedente. La persona a cui viene rilasciata (“Titolare”) deve, non appena ne sarà in possesso, firmare la Carta nonché le eventuali Carte sosti-tutive rilasciate in caso di rinnovo o smarrimento o furto.

2 Validità Della Carta La Carta si intende concessa a tempo indetermi-nato salvo quanto previsto all’Art. 11. L’eventuale data di scadenza stampigliata sulla Carta si intende inserita solo a scopi di sicurezza e, pertanto, non

inciderà sulla durata a tempo indeterminato del rapporto. La quota annuale verrà addebitata in via anticipata e con decorrenza dalla data del rilascio della Carta.

3 Uso della cartaLa Carta può essere utilizzata esclusivamente e personalmente dal Titolare presso gli esercizi convenzionati con l’American Express (“Esercizi”) per ottenere la fornitura di merci e/o servizi che verrà pagata per suo conto da quest’ultima, cui il Titolare conferisce espresso ed irrevocabile man-dato per l’oggetto. Il Titolare che fa uso della Carta è tenuto a custodirla con diligenza per impedirne qualsiasi uso da parte di terzi ed è tenuto, altresì, a sottoscrivere, con la stessa firma da lui apposta sulla medesima, il modulo “Memoria di Spesa” pre-disposto dall’American Express e redatto dall’Eser-cizio, ovvero lo scontrino predisposto dal terminale (POS) eventualmente in dotazione all’Esercizio. Con la sottoscrizione della Memoria di Spesa o dello scontrino il Titolare conferma la conclusione della transazione e riconosce che l’importo su di essi riportato è esatto, pagabile all’Esercizio ed addebitabile a se stesso e rinuncia a qualsiasi eccezione nei confronti dell’American Express circa l’avvenuta conclusione della transazione e la sua accettazione della merce e/o servizi acquistati.

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L’American Express potrà comunque pretendere dal Titolare il pagamento degli addebiti relativi al-l’utilizzazione della Carta anche in caso di mancata sottoscrizione della Memoria di Spesa e/o dello scontrino, ove siano comunque stati ordinati e/o acquistati servizi o merci dal Titolare a fronte della esibizione e/o comunicazione degli estremi della Carta per il relativo pagamento (es. ordini telefo-nici e/o per corrispondenza e/o in via telematica) anche ove concernenti richieste di domiciliazione sul Conto Carta di utenze ovvero altri pagamenti ricorrenti. L’Esercizio presso cui il Titolare intende utilizzare la Carta potrà richiedere a quest’ultimo l’esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità che ne attesti l’identità. I pre-lievi di denaro contante e/o Travelers Cheques, ove autorizzati dall’American Express mediante conferma al Titolare di apposito codice segreto personale (P.I.N.), non potranno eccedere prefissati importi settimanali, fermo restando che l’accesso a tale servizio è soggetto a valutazioni discrezionali dell’American Express che potrà rifiutarne l’attiva-zione ovvero stabilirne o modificarne nel tempo le modalità d’uso. Il Titolare, cui sia stato confermato il P.I.N., potrà ottenere, nei limiti dei massimali presta-biliti, anticipi di denaro contante da parte degli uffici American Express. Il P.I.N. dovrà essere utilizzato, unitamente alla Carta, esclusivamente dal Titolare, il quale dovrà custodirlo con cura e mantenerlo segreto, evitando di annotarlo sulla Carta ovvero conservarlo unitamente a quest’ultima od ai pro-pri documenti identificativi. Il Titolare sarà, in ogni caso, responsabile per qualsiasi utilizzo della Carta unitamente al P.I.N., anche se indebito e/o illecito e/o a seguito di smarrimento, furto, falsificazione o contraffazione, fino al momento in cui richieda il blocco della Carta.

4 Pagamenti - cessione di creditiIl Titolare è tenuto a rifondere all’American Express l’importo complessivo di tutte le operazioni effet-tuate con Carta, oltre alle spese accessorie ad esse collegate risultanti dal relativo estratto conto men-sile nonché le spese di emissione, quelle postali e di bollo relative all’invio degli estratti conto e della Carta stessa (“Addebiti”), mediante addebito su conto corrente bancario o postale del Titolare con valuta 6 giorni dalla data di emissione dell’estratto conto nel caso di Carta Platino e con valuta 4 giorni dalla data di emissione dell’estratto conto nel caso di Carta Verde, Carta Oro e Carta

Essential. Gli Addebiti relativi ai prelievi di con-tante tramite macchine automatiche non saranno evidenziati nell’estratto conto della Carta, ma solo nell’estratto conto bancario del Titolare con valuta, uguale o successiva alla data dell’operazione, che può variare a seconda della banca presso i cui sportelli l’operazione è effettuata e del giorno dell’operazione stessa. Nel caso in cui il Titolare sia autorizzato, in deroga alla normativa generale, ad effettuare il pagamento a mezzo assegno, lo stesso dovrà essere inviato all’indirizzo di American Express munito di clausola “non trasferibile” ed intestato alla “American Express Services Europe Limited, Filiale di Roma” o in breve “AESEL Filiale Roma”. L’obbligazione del Titolare si considererà estinta solo al momento dell’accredito e/o del-l’incasso degli importi dovuti presso American Express. L’American Express potrà addebitare al Titolare tutti i costi sostenuti in relazione ad assegni e/o addebiti diretti in conto non andati a buon fine con un minimo di euro 25,00. L’American Express potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, i propri crediti e relativi accessori nei confronti dei Titolari. A tal fine sarà sufficiente semplice comunicazione scritta al Titolare anche allegata all’estratto conto o ivi stampigliata. In caso di cessione il Titolare dovrà pagare il suo debito e relativi accessori al cessionario, con le modalità indicate nell’avviso di cessione. Si dà atto che attualmente viene applicata una commissione di euro 0,77 per ogni acquisto di carburante e, nel caso di pagamento con modalità diverse dall’addebito diretto su conto corrente bancario o postale, una commissione di euro 10,00 per estratto conto. Future variazioni nelle commis-sioni verranno comunicate ai sensi del successivo Articolo 22.

5 Tasso di cambioAddebiti espressi in valute diverse dall’Euro saran-no convertiti in Euro.La conversione in tale valuta sarà effettuata nella data in cui l’addebito è contabilizzato dall’American Express, che potrà essere anche una data diversa da quella in cui è stata effettuata la spesa, in quan-to ciò dipende dalla data in cui l’addebito è stato sottoposto all’American Express.Se l’addebito non è in dollari U.S.A., il cambio sarà effettuato tramite dollari U.S.A., il che implica la previa conversione dell’addebito in dollari U.S.A. e, successivamente, la conversione dell’importo da dollari U.S.A. in Euro. Se l’addebito è in dollari

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U.S.A., esso sarà convertito direttamente in Euro.A meno che un particolare tasso di cambio debba essere applicato in base alla legge vigente, il Titolare accetta che il sistema di tesoreria dell’American Express usi per la conversione tassi basati sui tassi interbancari selezionati dalla stessa American Express tra quelli forniti dalle principali fonti finan-ziarie il giorno lavorativo precedente alla contabi-lizzazione, aumentato da un’unica commissione di cambio pari al 2%. Se gli addebiti sono stati oggetto di conversione da parte di terzi prima di venire sottoposti all’American Express, la conversione sarà effettuata in base ai tassi di cambio applicati da tali terzi.

6 Penali ed altri addebiti per ritardi nei pagamentiIn caso di ritardo nel pagamento degli estratti con-to, l’American Express potrà addebitare al Titolare le seguenti somme a titolo di penali e/o d’interessi di mora da calcolarsi con le modalità ed ai tassi di cui in appresso sul saldo dell’estratto conto rima-sto insoluto, salvo ogni altro diritto dell’American Express ai sensi di legge:a) al trentesimo giorno successivo a quello del-

l’emissione dell’estratto conto verrà addebita-ta una penale pari al 2,5% del saldo che risulti ancora scoperto a tale data (importo minimo euro 23 per importi non saldati superiori a euro 255); tale addebito verrà evidenziato nell’estratto conto successivo;

b) al quarantacinquesimo giorno successivo a quello dell’emissione dell’estratto conto sarà addebitata una penale pari al 1,5% del saldo che risulti ancora scoperto a tale data (impor-to minimo euro 7,75 per importi non saldati superiori a euro 255); tale addebito sarà evi-denziato nell’estratto conto successivo;

c) con decorrenza dal sessantesimo giorno suc-cessivo a quello dell’emissione dell’estratto conto, su base mensile sarà addebitata una somma pari al 1,5% a titolo d’interessi di mora (importo minimo euro 7,75 per importi non saldati superiori a euro 255), da calcolarsi sul saldo che risulti scoperto al 60° giorno dal-l’emissione dell’estratto conto stesso;

d) con decorrenza dal centocinquantesimo gior-no successivo a quello dell’emissione del-l’estratto conto, gli interessi moratori dovuti saranno calcolati fino all’integrale soddisfo ad un tasso annuo pari a quello medio, rilevato e

pubblicato ai sensi della Legge n. 108/1996 per anticipi, crediti personali ed altri finanziamenti effettuati da intermediari non bancari.

Inoltre, tutte le spese sostenute dall’American Express per il recupero di quanto dovutole, ivi comprese le spese legali, saranno a carico del Titolare inadempiente che dovrà effettuarne il pagamento immediato su semplice richiesta del-l’American Express. Resta intesto che qualora le suddette penali risultino superiori agli importi ad-debitabili ai sensi di legge, le stesse si intenderanno ridotte agli importi massimi consentiti dalla legge.

7 Smarrimento o furto della cartaIn caso di smarrimento o furto della Carta il Titolare dovrà darne immediata comunicazione per telefono (con conferma per lettera) ovvero per fax o per telegramma al più vicino ufficio dell’American Express, presentare denuncia alle competenti Autorità (Polizia o Carabinieri) ed in-viare copia conforme di tale denuncia all’American Express. Fino al ricevimento della comunicazione da parte di American Express, il Titolare rimarrà responsabile per il pagamento di addebiti conse-guenti all’illecito uso della Carta da parte di terzi sino ad un massimo di euro 15, eccetto il caso di sua grave negligenza o comportamento doloso nel qual caso nessuna limitazione di responsabilità sarà applicabile.

8 Controversie con gli eserciziL’American Express non avrà alcuna responsabilità qualora la Carta non fosse onorata per qualsiasi motivo da un Esercizio, non intendendo in alcun modo garantire l’adempimento degli obblighi fa-centi carico agli Esercizi né potendo essa essere responsabile di eventuali restrizioni stabilite dalle Autorità dei vari Paesi in cui la Carta viene utiliz-zata. In caso di vertenze tra il Titolare e l’Esercizio il Servizio Clienti American Express, ove richiesto, potrà adoperarsi con ogni ragionevole sforzo per facilitare una bonaria composizione della vertenza stessa; tuttavia, qualsiasi controversia tra il Titolare e l’Esercizio per reclami riguardanti l’accettazione o meno della Carta od i documenti di spesa nonché le merci od i servizi ordinati e/o acquistati me-diante la Carta, dovrà essere risolta direttamente tra il Titolare e l’Esercizio in questione, essendo la funzione dell’American Express solo quella di effettuare il pagamento della spesa a nome e per conto del Titolare, il quale, peraltro, potrà eser-

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citare ogni suo diritto agendo direttamente nei confronti dell’Esercizio. La sussistenza dei suddetti reclami o controversie non esclude o sospende l’obbligo del Titolare di pagare tutti gli addebiti all’American Express nei termini di cui al presente Regolamento.

9 RimborsiNon potranno essere effettuati rimborsi in con-tanti per forniture di merci e/o servizi pagate mediante la Carta.

10 Divieto di rivendita a terziMerci o servizi pagati mediante la Carta non pos-sono essere oggetto di rivendita a terzi, ivi incluso il caso d’acquisto di materie prime destinate alla trasformazione e successiva vendita al dettaglio.

11 Revoca, sospensione e rinuncia alla car-ta – diritto di recessoL’American Express potrà sospendere e/o revo-care la Carta - nonché i servizi ad essa collegati - in qualsiasi momento e con effetto immediato ai sensi dell’art. 33 del Codice del Consumo. A scopo meramente esemplificativo e non limitativo, la sospensione e/o revoca della Carta e dei servizi ad essa collegati potrà avvenire in caso di comuni-cazione di dati errati e/o falsi nella domanda di rila-scio della Carta ovvero omessa comunicazione nel corso del rapporto della variazione dei dati forniti al momento della richiesta della Carta, insolvenza, variazione dello stato patrimoniale e/o giuridico del Titolare, mancato pagamento nei termini di cui al presente Regolamento dell’estratto conto, ivi inclusa l’ipotesi di mancato buon fine per qualsiasi motivo degli addebiti sul conto corrente bancario o postale del Titolare, mancato buon fine degli assegni, ammontare anomalo della spesa rispetto agli standard del Titolare, prevenzione delle frodi od altre cause non imputabili ad American Express come scioperi, ordini di autorità anche straniere, mancato o difettoso funzionamento di sistemi in-formatici e di comunicazione ed altri simili eventi al di fuori del diretto controllo di American Express. L’American Express potrà, inoltre, revocare in qual-siasi momento la concessione della Carta, a sua discrezione e senza necessità di fornire motivazioni, mediante comunicazione scritta al Titolare con un preavviso di 30 (trenta) giorni.L’utilizzo della Carta implica il rilascio di un’auto-rizzazione, al momento di ciascuna spesa, da parte

dell’American Express, la quale si riserva la più ampia discrezionalità al riguardo.L’autorizzazione potrà, comunque, essere negata in tutti i casi in cui possa darsi luogo a sospen-sione o revoca della Carta ai sensi del presente Regolamento. In caso di revoca della Carta, per fat-ti non imputabili al Titolare, questi potrà richiedere il rimborso della parte di quota annuale pagata per il rilascio della Carta e corrispondente al residuo periodo di validità non usufruito, ferme restando tutte le obbligazioni assunte mediante l’uso della Carta. Il Titolare potrà rinunciare alla Carta in qualsiasi momento e senza indicarne il motivo, me-diante invio di comunicazione scritta e restituzione della Carta - invalidata mediante taglio in senso verticale - all’American Express. In caso di rinuncia il Titolare non avrà diritto al rimborso della parte di quota annuale relativa al residuo periodo di validità della Carta. Il Titolare potrà, tuttavia, rinunciare alla Carta recedendo dal contratto ai sensi dell’art. 67 duodecies del Codice del Consumo, entro 14 giorni dal ricevimento della Carta e nel solo caso di prima emissione, dandone comunicazione e restituendo la Carta (tagliata in senso verticale) a mezzo lettera raccomandata a.r. ad American Express; in tal caso non verrà addebitata (ovvero verrà stornata) al Titolare la quota annuale.American Express si riserva la facoltà di contattare il Titolare, il quale a tal fine presta il suo consenso, entro i 12 mesi successivi alla cancellazione della Carta al fine di approfondire le motivazioni che hanno determinato la risoluzione del rapporto. La revoca, la sospensione o la rinuncia alla Carta Base, comporteranno automaticamente la rispettiva re-voca, sospensione o rinuncia per tutte le Carte Supplementari ad essa relative, ai cui Titolari detti eventi dovranno essere notificati a cura del Titolare della Carta Base, restando American Express solle-vata da ogni responsabilità al riguardo.

12 Proprietà della cartaLa Carta rimane di proprietà dell’American Express ed a richiesta della stessa il Titolare dovrà restituirla immediatamente. L’uso della Carta dopo la sca-denza o la revoca o durante la sospensione, ferme restando le obbligazioni che ne scaturiscono, è illecito ed è perseguibile anche penalmente.

13 Rinnovo della cartaSalvo rinuncia scritta da parte del Titolare almeno due mesi prima della data di addebito della quota

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annuale o revoca della Carta da parte dell’Ameri-can Express, quest’ultima addebiterà al Titolare la quota annuale di rinnovo.

14 Carte supplementari - responsabilitàIn caso di rilascio di Carta Supplementare, l’obbli-go di pagamento dei relativi Addebiti graverà, in via solidale, sul Titolare della stessa e sul Titolare della Carta Base, il quale si impegna a portare a conoscenza e garantire l’accettazione del pre-sente Regolamento da parte dei Titolari di Carte Supplementari. Resta, in ogni caso, inteso che l’uso della Carta da parte dei Titolari di Carte Supplementari significherà piena accettazione del presente Regolamento.

15 Utilizzo all’estero della cartaII Titolare si obbliga ad utilizzare la Carta all’estero nel rispetto delle norme valutarie pro-tempore vigenti.

16 Estratti contoL’American Express invierà ai Titolari estratti conto mensili - salvo che nel periodo di riferimento non siano state registrate operazioni - con il dettaglio degli Addebiti e conserverà nei propri archivi fotocopie e microfilms delle Memorie di Spesa addebitate al Titolare stesso. Il Titolare riconosce che tali fotocopie e microfilms costituiscono copie conformi agli originali moduli “Memoria di Spesa”. In caso di transazioni effettuate a mezzo di termi-nale (POS) le Memorie di Spesa saranno sostituite dagli scontrini emessi dal terminalestesso in un esemplare per il cliente ed uno per l’Esercizio (per cui l’American Express non ne avrà copia nei suoi archivi) o copia degli stessi, di cui il Titolare riconosce la validità e che sarà sua cura conservare. Il Titolare riconosce, altresì, come a sé addebitabili, le spese derivanti da operazioni compiute a mezzo di apparecchiature elettroniche anche se queste non rilascino scontrini o docu-menti di spesa. Il Titolare dovrà comunicare per iscritto, mediante raccomandata a/r, all’American Express eventuali reclami sugli estratti conto entro 60 giorni dalla loro ricezione e/o loro pagamento; decorso tale termine gli estratti conto si intende-ranno integralmente approvati. Nel caso di reclami per Addebiti relativi a spese presso gli Esercizi presentati oltre i 60 giorni, ma nei termini della prescrizione ordinaria, l’American Express, eccet-tuato il caso di errori materiali ad essa attribuibili

nella compilazione degli estratti conto, si limiterà a trasmettere tali reclami agli Esercizi, ma non sarà in alcun caso tenuta ad accreditare somme al Titolare ove, a sua volta, non ottenga il riaccredito di tali somme dagli Esercizi, per cui il Titolare si as-sume ogni rischio e responsabilità derivanti da sue non tempestive contestazioni. La presentazione di reclami non sospende l’obbligo di pagamento dell’estratto conto nei termini e con le modalità di cui al presente Regolamento. Qualora il Titolare richieda il rilascio di duplicati degli estratti conto, il relativo costo sarà addebitato come segue: nessun costo per gli estratti conto relativi agli ultimi due mesi, euro 5,00 per ogni estratto conto di data anteriore a 2 mesi rispetto alla data di richiesta; euro 50,00 per ogni annualità completa di duplicati (12 copie).

17 Uso di macchine automatiche - servizi collegati alla cartaL’eventuale uso da parte dei Titolari di macchine automatiche distributrici di contante e/o Travelers Cheques (ATM), comporta l’accettazione del-le condizioni stabilite dall’American Express per l’uso di tali macchine, con esonero, in ogni caso, di responsabilità da parte dell’American Express per il mancato e/o difettoso funzionamento di tali macchine. L’utilizzo della Carta presso macchine automatiche gestite da terzi avverrà ai termini e condizioni previsti dal presente Regolamento ed alle condizioni previste dai terzi gestori del servizio ed, in ogni caso, con esonero di responsabilità per American Express per il mancato e/o difettoso funzionamento di tali macchine. American Express, in presenza di un giustificato motivo, quale ad esempio l’evoluzione degli strumenti elettronici di pagamento, potrà collegare diverse funzioni e/o servizi alla Carta.Di ciò verrà data comunicazione al Titolare, il quale avrà sempre la facoltà di rinunciare alla Carta, ai sensi dell’articolo 22 del presente Regolamento, nel caso fosse previsto un costo aggiuntivo per tali servizi o funzioni indipendentemente dal loro utilizzo.

18 AssicurazioneAi sensi e per gli effetti di cui all’art. 1919 Cod. Civ. il Titolare di Carta Base ed i Titolari di Carte Supplementari (esclusi i Titolari di Carta Essential per la quale non sono previste coperture assicurative) con l’accettazione del

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presente Regolamento, autorizzano l’American Express a stipulare un contratto di assicurazione a loro favore contro i rischi di morte ed invalidità permanente, totale o parziale, durante viaggi su mezzi di trasporto di linea. Tale assicurazione non comporterà alcun onere aggiuntivo per il Titolare, ma sarà operante a condizione che il Titolare ac-quisti il titolo di trasporto mediante utilizzo della Carta (salvo le condizioni di miglior favore per i Titolari di Carta Platino) e sarà disciplinata dalle norme della relativa polizza. Resta salva la facoltà dell’American Express di revocare in qualsiasi momento e senza particolari formalità o preavviso il suddetto beneficio ovvero di subordinarlo al pagamento di un premio assicurativo. In quest’ulti-ma ipotesi l’addebito del premio è subordinato al preventivo assenso del Titolare.

19 Servizi viaggi carta platino e carta oro. servizio lifestyle carta platinoSpeciali Servizi Viaggi sono riservati ai Titolari di Carta Platino e di Carta Oro. Nella fornitura dei servizi viaggi l’American Express agirà quale sem-plice intermediario di viaggi ai sensi della Legge n. 1084/77, salvo che sia diversamente indicato, per cui l’utilizzo di tali servizi implica l’accettazione di tale ruolo dell’American Express da parte del Titolare. Ai soli Titolari di Carta Platino è, altresì, riservato un servizio c.d. Lifestyle dedicato a sod-disfare le loro richieste di carattere personale quali prenotazioni ristoranti, limousine service, acquisto biglietteria teatrale, acquisto beni, etc. ovvero le richieste di iscrizione ai programmi fedeltà di sog-getti terzi quali, ad esempio, società di autonoleggio, catene alberghiere, etc. ed anche per la fornitura di tali servizi l’American Express agirà quale mero intermediario. Il Titolare che richieda i suddetti ser-vizi e/o l’iscrizione ai programmi fedeltà, autorizza fin d’ora ed irrevocabilmente l’American Express sia ad addebitare sul proprio conto Carta tutte le relative spese, anche qualora la richiesta venga effettuata verbalmente e senza la sottoscrizione di Memoria di Spesa da parte del Titolare, sia a comunicare ai soggetti interessati i propri dati che saranno da questi gestiti, in qualità di auto-nomi titolari del trattamento, esclusivamente ai fini dell’erogazione del servizio richiesto e/o della partecipazione al programma fedeltà per il quale è stata richiesta l’iscrizione. Nel caso di successiva cancellazione dei servizi richiesti o, comunque, non utilizzo per qualsiasi motivo dei servizi da parte del

Titolare, eventuali rimborsi saranno possibili solo nei limiti ed alle condizioni previste dai soggetti erogatori dei servizi stessi, escludendosi qualsiasi responsabilità dell’American Express al riguardo.

20 Elezione di domicilio.Per la ricezione degli estratti conto nonché per qualsiasi comunicazione e controversia relativa alla Carta il Titolare di Carta Base e gli eventuali Titolari di Carte Supplementari eleggono domicilio all’indi-rizzo indicato nella domanda di concessione della Carta stessa. Eventuali cambiamenti di domicilio dovranno essere comunicati all’American Express per iscritto, mediante raccomandata a.r.

21 Informazioni sul richiedente/titolare - trattamento di dati personali.21.1 La Carta è rilasciata sul presupposto, garan-tito dal Richiedente/Titolare, che esso è residente in Italia, che è titolare del conto corrente bancario o postale indicato nella domanda e che tutte le informazioni ivi fornite sono vere ed esatte; il Titolare si impegna a comunicare immediatamente e per iscritto all’American Express qualsiasi futura modifica di tali dati.21.2 Il Richiedente/Titolare di Carta dichiara di aver ricevuto l’Informativa ai sensi del D. legislativo n. 196/2003 e di essere pertanto consapevole che la natura del servizio Carta American Express presuppone necessariamente il trattamento - e la correlativa trasmissione - dei dati personali da par-te di società esterne nonchè il trasferimento dei dati all’estero e la loro comunicazione nell’ambito delle società del Gruppo American Express e che, in caso di diniego per l’oggetto, non potrà darsi luogo all’emissione di Carta American Express ed all’esecuzione dei servizi ad essa connessi. Il Richiedente/Titolare di Carta, di conseguenza, con-sente i seguenti trattamenti e più specificatamente quanto descritto alla lettera (d) e cioè che:a) l’American Express ed i suoi rappresentanti

contattino il proprio datore di lavoro, la propria Banca (e, tramite questa, anche la Centrale Rischi Interbancaria) ovvero altri enti e/o società legittimamente operanti per l’og-getto allo scopo di ottenere eventuali infor-mazioni di carattere commerciale, finanziario o, comunque, atte ad accertare la solvibilità, la residenza ed i dati personali del Richiedente/Titolare, ivi compresi gli estremi del docu-mento di identificazione; detta autorizzazione

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si intende conferita per tutta la durata del rapporto contrattuale di concessione della Carta;

b) tutte le informazioni di cui sopra e quelle re-lative agli estratti conto Carta e, in generale, al rapporto di emissione ed utilizzo della Carta (“conto Carta”), inclusi i dettagli di qualsiasi merce e/o servizio acquistato, possono essere trasferite nell’ambito delle società del Gruppo American Express (intese come le società collegate e controllate dall’American Express Company di New York) o a qualsiasi altra società autorizzata ad emettere Carte ovvero qualsiasi società il cui nome e logo appaia nella Carta rilasciata al Titolare nonché a società di elaborazione dati e/o fornitori di servizi e/o a persone fisiche o giuridiche che accettano la Carta;

c) American Express possa servirsi di società esterne - alle quali le informazioni relative al conto Carta potranno essere trasmesse per il correlativo trattamento - relativamente ai servizi: bancari e finanziari, di acquisizione, registrazione e trattamento di dati contenuti in documenti o supporti forniti o originati dal Richiedente/Titolare ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative al conto Carta, di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela, archiviazione di documentazione relativa al conto Carta, recupero crediti;

d) American Express comunichi i dati forniti per lo svolgimento dell’istruttoria preliminare e, in caso di accoglimento della richiesta di Carta, dati relativi al rapporto contrattuale, sia nel corso del rapporto stesso che suc-cessivamente, a società, enti, consorzi ed associazioni, in Italia e/o all’estero - operanti ai sensi di legge - per la gestione di informazioni sul credito, rilevazione dei rischi finanziari, gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni degli inter-mediari bancari e finanziari, i quali potranno comunicare i dati, nella loro qualità di titolari autonomi di trattamento, nell’ambito dei pro-pri soci, aderenti, utenti, aventi causa nei limiti delle rispettive finalità istituzionali, nonchè ad assicurazioni, società di factoring e di recupe-ro crediti;

e) nel caso di Carte Supplementari, i dati relativi alle spese con esse effettuate vengano incluse

nell’estratto conto inviato al Titolare di Carta Base, in linea con la responsabilità solidale prevista al precedente Articolo 14;

f) le telefonate effettuate dal Titolare al Servizio Clienti American Express possano essere da questa registrate per scopi di gestione del Servizio Carta ed addestramento del perso-nale.

21.3 Il Richiedente/Titolare, che non abbia barrato l’apposita casella posta sul fronte del modulo di richiesta Carta, consente che le società del Gruppo American Express possano analizzare le informa-zioni - ottenute attraverso l’uso della Carta e di altri servizi American Express da parte del Titolare - che rivelino caratteristiche delle spese effettuate ed orientamento all’acquisto. Dette informazioni potranno essere utilizzate e/o comunicate, in via confidenziale, alle società appartenenti al Gruppo American Express nonché a società selezionate al fine di proporre al Titolare prodotti e/o servizi che siano reputati di suo interesse. Importante: Il Richiedente/Titolare potrà comunque escludere in qualsiasi momento tale uso dei propri dati facen-done richiesta - anche telefonica - ad American Express.21.4 I Titolari di Carte Supplementari, con l’accet-tazione del presente Regolamento, conferiscono delega al Titolare di Carta Base per l’esercizio dei loro diritti di cui al D. legislativo n. 196/2003.

22 Modifiche al regolamentoL’American Express si riserva la facoltà di modi-ficare in qualsiasi momento, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni normative ed economiche del presente Regolamento anche in senso sfavorevole al Titolare. Ai fini di cui sopra costituiscono giustificato motivo, a titolo mera-mente esemplificativo, variazioni delle condizioni di mercato, variazioni della normativa, modifiche delle procedure adottate a livello internazionale dal-l’American Express, ragioni di sicurezza, evoluzioni tecnologiche ed altri simili eventi.Le suddette modifiche potranno essere por-tate a conoscenza dei Titolari mediante avvisi inseriti in pubblicazioni o lettere o estratti conto inviati ai Titolari e pubblicati sul sito internet www.americanexpress.it. In caso di variazioni sfa-vorevoli al Titolare, questi avrà diritto di recedere dal contratto entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione senza penalità e con applicazione delle condizioni precedentemente

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applicate. L’uso della Carta da parte del Titolare costituisce in ogni caso automatica accettazione del Regolamento vigente al momento dell’utilizzo della Carta.

23 Rilascio al titolare di carte di tipo di-versoOve al Titolare venga rilasciata una Carta di tipo diverso (ad esempio, ad un Titolare di Carta Verde venga rilasciata una Carta Oro od una Carta Platino), continueranno ad applicarsi le Condizioni del presente Regolamento, salva l’applicazione delle norme previste nel Regolamento per i Titolari del nuovo tipo di Carta.

24 Deposito del regolamentoIl presente Regolamento è stato depositato presso la sede dell’American Express e sarà, altresì, deposi-tato presso il Notaio Pierandrea Fabiani di Roma.Eventuali modifiche saranno depositate presso la sede dell’American Express nonché presso lo stes-so Notaio ovvero presso altro Notaio designato dall’American Express.

25 Controversie con l’american expressQualsiasi controversia tra il Titolare e l’American Express sarà disciplinata dalla legge italiana e sarà sottoposta alla giurisdizione esclusiva del Foro del luogo di residenza del Titolare.

1) La Banca può rendere disponibili al Cliente, nell’ambito di apposite convenzioni o contratti stipulati dalla Banca stessa, specifici servizi an-che per il tramite delle strutture di altre azien-de di credito o di altre società, riservandosi la facoltà di sospendere o abolire tali servizi in qualsiasi momento.

2) Il Cliente può richiedere informazioni aggior-nate in merito ai servizi disponibili telefonando al Numero Verde del Banking Center di Banca Mediolanum, negli orari di presenza degli Operatori, o contattando il proprio Family Banker®, oppure consultando le apposite in-formazioni eventualmente rese disponibili an-che mediante strumenti telematici.

IX. SERVIZI RESI TRAMITE ALTRE AZIENDE DI CREDITO O SOCIETÀ CONVENZIONATE

3) Le condizioni economiche massime applicate ai servizi prestati per il tramite di altre aziende di credito o altre società sono indicate nel Foglio Informativo.

4) In considerazione delle specifiche modalità operative che lo svolgimento di operazioni per il tramite di altre aziende comporta, le condizioni economiche, nonché tempi e mo-dalità di esecuzione, praticati per tali servizi possono essere anche diverse da quelle in vi-gore per analoghi servizi prestati direttamente dalla Banca. In particolare, per taluni servizi, al Cliente potranno essere richiesti l’utilizzo di una carta di pagamento collegata al suo rapporto di conto corrente e la digitazione del relativo Codice Segreto.

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X. INFORMATIVA AI SENSI DELL�ART. 13 DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PremessaBanca Mediolanum S.p.A. (di seguito anche Banca Mediolanum) è una Società del Gruppo Medio-lanum.Il Gruppo Mediolanum, attraverso le Società che lo compongono, offre prodotti e servizi bancari, finanziari, assicurativi, previdenziali (fondi pensione) ed immobiliari di Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A., Mediolanum Vita S.p.A., Mediolanum Interna-tional Funds Ltd., Mediolanum International Life Ltd., Mediolanum Comunicazione S.p.A. e Banca Mediolanum S.p.A. nonché di altre Società esterne al Gruppo quali ad esempio Mediolanum Assicurazioni S.p.A.,Vacanze Italia S.p.A. e Banca Esperia S.p.A.Più precisamente tali prodotti sono collocati - a seconda della natura e della tipologia degli stessi - da Banca Mediolanum medesima, Mediolanum Distribuzione Finanziaria S.p.A, Partner Time S.p.A. e P.I. Distribuzione S.p.A..Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs 196/2003 “Codice in Materia di protezione dei dati personali” (di segui-to, per brevità il “Codice”) le Società di cui in Premes-sa intendono fornire la seguente Informativa.

1. Fonte dei dati personali del clienteI dati vengono raccolti direttamente presso il sog-getto interessato tramite Promotori Finanziari, pro-duttori assicurativi, procacciatori d’affari, mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria, collaboratori in genere e propri dipendenti che operano quali incaricati del trattamento ai sensi dell’art. 30 del Codice.

2. Finalità del trattamento dei dati per-sonaliI dati, forniti o comunque acquisiti da una delle Società di cui alla Premessa per lo svolgimento della propria attività e l’esecuzione di ogni even-tuale rapporto contrattuale, saranno trattati per le seguenti finalità:a) adempimento degli obblighi previsti da leggi,

regolamenti, disposizioni emanate da Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo;

b) adempimento di obblighi precontrattuali e con-trattuali strettamente connessi con la gestione del rapporto posto in essere;

c) svolgimento, anche mediante altre società del Gruppo Mediolanum o esterne ad esso, di attività di marketing, promozionali, pubblicitarie o ricerche di mercato.

3. Modalità di trattamento dei dati per-sonaliIl trattamento dei dati potrà avvenire mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate con le finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

4. Natura obbligatoria o facoltativa del con-ferimento dei datiAlcuni dati sono essenziali per l’assolvimento di ob-blighi di legge, regolamentari o normativi in genere nonché per consentire la conclusione del contratto, la corretta esecuzione e la migliore gestione dello stesso.Pertanto, il mancato conferimento degli stessi com-porta l’impossibilità di concludere e dare esecuzione al rapporto contrattuale medesimo.L’eventuale rifiuto di fornire i dati per i quali non sia previsto l’obbligo di conferimento, ma strettamente funzionali all’esecuzione e alla gestione dei rapporti contrattuali, non comporterà alcuna conseguenza salvo l’eventuale impossibilità di dare seguito a talune operazioni connesse a tali dati.L’eventuale rifiuto di conferire e consentire il tratta-mento dei dati inerenti allo svolgimento delle finalità di cui alla lettera c) del punto 2) non comporterà alcuna conseguenza salvo la preclusione dell’invio di informazioni o materiale pubblicitario o lo svolgimen-to di attività di marketing, promozionali, pubblicitarie o ricerche di mercato.

5. Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati personalia) I dati personali potranno essere comunicati, in

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qualità di autonomi Titolari, a Organi Pubblici e di Vigilanza, soggetti pubblici o privati cui sono comunque demandate, ai sensi della normativa vigente, funzioni di rilievo pubblicistico (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, società di revisione, Consap, centrali rischi, ecc.) e che siano comunque legittimi destinatari di comunicazioni previste da norme di legge o regolamentari.

b) Ove necessario e in funzione dei rapporti in es-sere, i dati personali potranno essere comunicati tra le Società in Premessa nella loro qualità di titolari autonomi del trattamento, e più preci-samente: Mediolanum Vita S.p.A., Mediolanum Comunicazione S.p.A., PI Distribuzione S.p.A., Mediolanum International Life Ltd., Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A., Mediolanum Inter-national Funds Ltd., Mediolanum Assicurazioni S.p.A..

c) Ove necessario e in funzione dei rapporti in essere, i dati personali potranno essere co-municati, nella loro qualità di autonomi titolari di trattamento, (i) a società terze rispetto al Gruppo Mediolanum che svolgono tra l’altro attività di emissione di carte di credito e/o di carte di pagamento e/o comunque connesse o strettamente funzionali alla gestione dei rapporti contrattuali; (ii) a consulenti, studi professionali; (iii) altri intermediari bancari e finanziari, orga-nismi associativi e consortili propri del settore finanziario, bancario ed assicurativo; (iv) società di factoring e di recupero crediti; (v) società di assicurazione, coassicurazione, riassicurazione e di brokeraggio.

d) Ove necessario e in funzione dei rapporti in essere, i dati potranno altresì essere portati a conoscenza, in qualità di responsabili del tratta-mento che svolgeranno attività strumentali alla gestione del rapporto contrattuale, sia delle Società elencate in Premessa sia dei seguenti soggetti terzi ed esterni rispetto al Gruppo: enti di gestione di dati e di servizi propri del settore bancario ed assicurativo; enti ed organismi che effettuano attività di gestione elettronica di dati e di mezzi di pagamento; società che svolgono attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione e società specializzate in servizi di data entry; società di servizi informatici e società che svolgono attività

di assistenza tecnica ai medesimi servizi infor-matici; società che svolgono servizi di gestione amministrativa e contabile; società specializzate nell’informazione e promozione commerciale, nelle ricerche di mercato, nel controllo e qualità dei prodotti/servizi erogati, nella verifica del grado di soddisfazione della clientela, delle loro esigenze ed aspettative e della potenziale domanda di altri prodotti o servizi.

e) Ove necessario e in funzione dei rapporti in es-sere, i dati potranno essere portati a conoscen-za degli addetti ai seguenti uffici/dipartimenti del Titolare, in qualità di incaricati: Sistemi In-formativi, Amministrazione Clienti, Area Crediti, Back-Office Titoli, Call-center, Customer Service, Area Legale, Area Fiscale, Segreteria Generale, Direzione Marketing, Direzione Sistemi, Ispet-torato, Negoziazione Titoli, Qualità del Servizio, Sportello Banca Mediolanum, Ufficio Sospesi, Promotori Finanziari, Produttori assicurativi, Procacciatori d’affari, Mediatori creditizi, Agenti in attività finanziaria, collaboratori in genere.

f) Previo consenso, per le sole attività di marke-ting, promozionali, pubblicitarie o ricerche di mercato, i dati potranno essere comunicati alle Società di cui in Premessa nella loro qualità di contitolari del trattamento e più precisamente a: Mediolanum S.p.A., Mediolanum Vita S.p.A., Partner Time S.p.A., Mediolanum Comunicazio-ne S.p.A., PI Distribuzione S.p.A., Mediolanum International Life Ltd, Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A., Mediolanum International Funds Limited, Mediolanum Assicurazioni S.p.A. e Vacanze Italia S.p.A.

6. Diffusione dei datiNon è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti a soggetti indeterminati.

7. Diritti dell’interessatoGli artt. 7, 8, 9 e 10 del “Codice” disciplinano il “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”, l’“Esercizio dei diritti”, le “Modalità di esercizio” e il “Riscontro all’interessato”. L’interessato ha quindi diritto di ottenere:l l’indicazione dell’origine dei dati personali,

delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, co.

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2 del “Codice”, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel terri-torio dello Stato, di responsabili o incaricati;

l (i) l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazio-ne dei dati, (ii) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge e (iii) l’attestazione che le predette operazioni sono state portate a cono-scenza di coloro ai quali sono stati comunicati o diffusi.

L’interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte:l per motivi legittimi al trattamento dei dati

personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

l al trattamento di dati personali che lo riguarda-

no ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. Titolari e responsabili del trattamento dei dati personalil Titolare del trattamento dei dati è Banca Me-

diolanum S.p.A.- Via F. Sforza, Palazzo Meucci - Milano 3, 20080 Basiglio (MI);

l Responsabile per il “Riscontro all’interessato” di cui all’art. 10 del “Codice” è l’Ufficio Privacy di Banca Mediolanum S.p.A., Via F. Sforza, Palazzo Meucci - Milano 3, 20080 Basiglio (MI) fax n. 02.9049.3433 - e-mail [email protected]

l La lista completa dei Responsabili potrà essere richiesta al “Responsabile per il riscontro al-l’interessato”di cui sopra.

XI. CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I SISTEMI INFORMATIVI CREDITIZI

Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affida-bilità e puntualità nei pagamenti INFORMATIVA (G.U. n 300 del 23 dicembre 2004)

Come utilizziamo i Suoi dati (art. 13 del Codice sulla protezione dei dati personali art. 5 del codice deon-tologico sui sistemi di informazioni creditizie)

Gentile Cliente,per concederle il finanziamento richiesto, utilizziamo alcuni dati che la riguardano. Si tratta di informazioni che lei stesso ci fornisce o che otteniamo consul-tando alcune banche dati. Senza questi dati, che ci servono per valutare la sua affidabilità, potrebbe non esserle concesso il finanziamento. Queste informazioni saranno conservate presso di noi; alcune saranno comunicate a grandi banche dati istituite per valutare il rischio creditizio, gestite da privati e consultabili da molti soggetti. Ciò significa

che altre banche o finanziarie a cui lei chiederà un altro prestito, un finanziamento, una carta di credito, ecc., anche per acquistare a rate un bene di consu-mo, potranno sapere se lei ha presentato a noi una recente richiesta di finanziamento, se ha in corso altri prestiti o finanziamenti e se paga regolarmente le rate. Qualora lei sia puntuale nei pagamenti, la conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati, diverse da quelle gestite dalla Società Interbancaria per l’Automazione – Ced Borsa S.p.A., richiede il suo consenso. In caso di pagamenti con ritardo o di omessi pagamenti, oppure nel caso in cui il finanziamento riguardi la Sua attività imprenditoria-le o professionale, tale consenso non è necessario. Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, ag-giornamento, cancellazione, ecc.). Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, utilizzi nel Suo interesse il fac-simile presente sul sito www.garanteprivacy.it, inoltrandolo alla nostra società: Banca Mediolanum S.p.A. Ufficio Privacy, Via F. Sforza, Palazzo Meucci - Milano 3, 20080 Basiglio (MI) fax n. 02.9049.3433

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e-mail [email protected] e/o alle società sotto indicate, cui comunicheremo i suoi dati:- CRIF S.p.A.- EXPERIAN INFORMATION SERVICES S.p.A.Conserviamo i suoi dati presso la nostra società per tutto ciò che è necessario per gestire il finanziamento e adempiere ad obblighi di legge. Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, ne comunichiamo alcuni (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto, importo del cre-dito, modalità di rimborso) ai sistemi di informazioni creditizie, i quali sono regolati dal relativo codice deontologico del 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 23 dicembre 2004, n. 300; disponibile al sito web www.garanteprivacy.it). I dati sono resi accessibili anche ai diversi operatori bancari e finanziari partecipanti, di cui indichiamo di seguito le categorie. I dati che la riguardano sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto). Nell’ambito dei sistemi di informazioni creditizie, i suoi dati sa-ranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispen-sabili per perseguire le finalità sopra descritte, e in particolare quelle inerenti la gestione del credito e l’adempimento di obblighi di legge. I suoi dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirle un giudizio sintetico o un punteggio sul suo grado di affidabilità e solvibilità (cd. Credit Scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: età, stato civile, professione, regione di residenza. numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti. Alcune informazioni aggiuntive possono esserle fornite in caso di mancato accoglimento di una richiesta di credito.I sistemi di informazioni creditizie cui Banca Medio-lanum S.p.A. aderisce sono gestiti da:- ESTREMI IDENTIFICATIVI: Crif S.pA, con sede legale in Bologna, Ufficio Relazioni con il Pubblico: via Montebello 2/2, 40121 Bologna. Fax.051.6458940, tel.051.6458900, sito internet: www.consumatori.crif.com/. TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo. PAR-TECIPANTI: Banche, Intermediari Finanziari, soggetti privati che nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale concedono dilazioni di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni e servizi. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tempi

indicati nel codice di deontologia, vedere tabella sotto riportata. USO DI SISTEMI AUTOMATIZ-ZATI DI CREDIT SCORING: sì. ALTRO: Crif S.p.A aderisce ad un circuito internazionale di sistemi di informazioni creditizie operanti in vari paesi europei ed extra-europei e, pertanto, i dati trattati potranno essere comunicati (sussistendo tutti i presupposti di legge) ad altre società, anche esterne, che operano nel rispetto della legislazione del loro paese come autonomi gestori dei suddetti sistemi di informazioni creditizie e quindi perseguendo le medesime finalità di trattamento del sistema gestito da Crif S.p.A (elenco sistemi esteri convenzionati disponibili al sito www.crif.com). - ESTREMI IDENTIFICATIVI: Experian Information Services S.p.A., con sede legale in Roma, Via U. Quintavalle n.68, 00173 Roma; Recapiti utili: Servi-zio Tutela Consumatori (responsabile interno per i riscontri agli interessati), Via U. Quintavalle n.68, 00173 Roma - Fax: 199.101.850, Tel: 199.183.538, sito internet: www.experian.it (Area Consumatori). TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo. PARTECIPANTI: Banche, intermediari finanziari nonché altri soggetti privati che, nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, concedono una dilazione di pa-gamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi (fatta eccezione, comunque, di soggetti che esercitano attività di recupero crediti). TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tali tempi sono ridotti a quelli indicati nella tabella sotto riportata nei termini previsti dalle disposizioni del codice deon-tologico. USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: sì ALTRO: Experian Information Services S.p.A. effettua, altresì, in ogni forma (anche, dunque, mediante l’uso di sistemi automatizzati di credit scoring) e nel rispetto delle disposizioni vigenti, il trattamento di dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque. I dati oggetto di trattamento da parte dell’Experian Information Services S.p.A. possono venire a cono-scenza di Experian Ltd, con sede in Nottingham (UK) che, nella qualità di responsabile, fornisce servizi di supporto tecnologico funzionali a tale trattamento. L’elenco completo dei Responsabili, nonché ogni ulteriore eventuale dettaglio di carattere informa-tivo, con riferimento al trattamento operato dalla Experian Information Services S.p.A., è disponibile sul sito www.experian.it. - Vi è inoltre l’obbligo di comunicare i dati relativi ad esposizioni debitorie (affidamenti di importo inferiore a quello censito nella Centrali Rischi gestita

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da Banca d’Italia – 75.000 euro – e superiore a quello previsto per il credito al consumo – 30.000 euro ) in un sistema centralizzato, denominato Centrali Rischi di Importo Contenuto, gestito dalla Società Interbancaria per l’Automazione S.p.A.– Ced Borsa S.p.A (S.I.A.), sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia e disciplinato dalla medesima Banca.Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano presso Banca Mediolanum S.p.A. Ufficio Privacy, Via F. Sforza, Palazzo Meucci - Milano 3, 20080 Basiglio (MI) fax n. 02.9049.3433 e-mail [email protected], oppure presso i ge-stori dei sistemi di informazioni creditizie, ai recapiti sopra indicati. Allo stesso modo potrà richiedere la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (art. 7 del Codice; art. 8 del codice deontologico). Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie, diverse da quelle gestite dalla Società Interbancaria per l’Automazione – CedBorsa S.p.A. (S.I.A.):Richieste di finanziamento 6 mesi, qualora l’istruttoria

lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessaMorosità di due rate o di due mesi poi sanate: 12 mesi dalla regolarizzazioneRitardi superiori sanati anche su transazione: 24 mesi dalla regolarizzazioneEventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati: 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risul-tato necessario l’ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso)Rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi): 36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati. Nei restanti casi, nella prima fase di applicazione del codice di deontologia, il termine sarà di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effet-tuato nel mese successivo a tali date (nel secondo semestre del 2005, dopo la valutazione del Garante, tale termine rimarrà a 36 mesi o verrà ridotto a 24 mesi: si veda il sito www.garanteprivacy.it.)

XII. REGOLAMENTO DELL�UFFICIO RECLAMI E DELL�OMBUDSMAN �GIURÌ BANCARIO�

Sezione I

Ufficio Reclami

Art. 11. È istituito presso le banche e gli intermediari

finanziari aderenti (di seguito denominati “in-termediari”), l’ufficio Reclami, cui è preposto un responsabile.

2. A tale Ufficio la clientela può rivolgersi per qualunque questione derivante da rapporti intrattenuti con la banca o l’intermediario ed avente ad oggetto rilievi circa il modo con cui la banca o l’intermediario stesso abbia gestito operazioni o servizi, purché posti in essere nei due anni precedenti il giorno della presentazio-ne del reclamo.

3. Per le banche o gli intermediari aventi non più di

tre sportelli, il responsabile dell’Ufficio Reclami è il Presidente o il Direttore Generale e l’ufficio è costituito presso la relativa segreteria.

4. Per le banche e gli intermediari facenti parte di un gruppo bancario, può essere costituito un unico Ufficio Reclami, di norma presso la capogruppo.

Art. 21. I reclami della clientela debbono essere inviati

alla banca o all’intermediario per iscritto, me-diante lettera raccomandata con avviso di rice-vimento o in via informatica, ovvero consegnati allo sportello presso cui viene intrattenuto il rapporto, previo rilascio di ricevuta.

2. Per la formulazione dei reclami possono essere utilizzati moduli standardizzati che le banche e gli intermediari mettono a disposizione della

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MEDIOLANUM EASYFREEDOM-EASYSTANDARD - MEDIOLANUM FREEDOM PROFESSIONAL - MEDIOLANUM FREEDOM LIGHT PROFESSIONAL - NORME SUI SERVIZI BANCARI DI BANCA MEDIOLANUM

clientela. Sono comunque validi i reclami pre-sentati in altra forma, purché contengano gli estremi del ricorrente, i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consen-ta l’identificazione certa del cliente.

3. L’Ufficio Reclami provvede ad evadere le richieste tempestivamente, e comunque entro sessanta giorni dalla data di ricezione della co-municazione di cui al comma 1, fermo quanto previsto nel successivo art. 3 relativamente ai reclami aventi ad oggetto i servizi di investimen-to.

4. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella co-municazione della banca o dell’intermediario devono essere indicati anche i tempi tecnici entro i quali questi si impegnano a provvedere alla sua sistemazione.

Art. 31. Ai reclami aventi ad oggetto servizi di inve-

stimento è applicata la procedura prevista dal presente Regolamento, fermo restando il disposto dell’art. 17 del provvedimento 29 ottobre 2007 adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob, ai sensi del quale gli intermediari assicurano la sollecita trattazione dei reclami ricevuti, rendendo preventivamente note le modalità e i tempi della loro trattazione.

Sezione II

Ombudsman-Giurì bancario

Art. 41. Presso il Conciliatore Bancario è attivo un

organismo collegiale, denominato “Ombud-sman-Giurì bancario”, con il compito di dirimere controversie aventi le caratteristiche di cui all’articolo 7.

2. L’Ombudsman è composto da un Presidente, nominato dal Governatore della Banca d’Italia, e da quattro componenti, di cui: a) due nominati dal Consiglio del Conciliatore

Bancario su designazione dell’Associazione Bancaria Italiana;

b) uno nominato dal Consiglio del Conciliato-re Bancario su designazione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) di cui all’articolo 136 del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, ovvero da tre

associazioni di categoria scelte dal CNCU stesso fra quelle iscritte nell’elenco di cui all’articolo 137 del medesimo decreto legislativo;

c) uno nominato dal Consiglio del Concilia-tore Bancario su designazione di almeno due associazioni rappresentative delle altre categorie di clienti, scelte tra le seguenti: Confindustria (Confederazione Generale dell’Industria Italiana), Confcommercio (Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi), Confagricoltura (Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana), Confartigianato (Confederazione Generale Italiana dell’Ar-tigianato).

3. I1 Presidente, scelto tra persone di riconosciuta esperienza, professionalità e indipendenza, dura in carica cinque anni con mandato rinnovabile una sola volta.

4. I componenti del Collegio, scelti tra persone di esperienza, indipendenza e professionalità, in particolare in materia giuridica, durano in carica tre anni con mandato rinnovabile una sola volta.

5. Non possono essere nominati componenti del Collegio coloro che, nel triennio precedente, abbiano ricoperto cariche o svolto attività di lavoro subordinato, ovvero autonomo avente carattere di collaborazione coordinata o conti-nuativa presso gli enti aderenti e le loro asso-ciazioni o presso le associazioni dei consumatori o di altre categorie di clienti.

6. I1 Presidente e gli altri componenti del Collegio non sono revocabili se non per giusta causa.

7. I1 possesso dei requisiti di cui al comma 4 e l’insussistenza delle situazioni di cui al comma 5, per quanto riguarda i componenti del Collegio indicati al comma 2, è attestato dai designanti sotto la propria responsabilità.

8. La cessazione del Presidente e degli altri compo-nenti del Collegio per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Presidente o il nuovo componente vengono nominati e assumono la funzione.

Art. 51. I componenti dell’Ombudsman nominano

al proprio interno un vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo. Per l’adozione

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della relativa delibera, è richiesta la presenza di tutti i componenti del Collegio.

2. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti, i soggetti che li hanno nominati provvedono alla loro sostituzione, nel rispetto dei meccanismi di designazione di cui al precedente articolo 4, comma 2, entro sessanta giorni dalla richiesta avanzata dal Presidente del Conciliatore Bancario.

3. I componenti decadono di diritto dall’incarico qualora non siano presenti, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive dell’Om-budsman. L’organo collegiale, nella stessa seduta in cui si verifica la decadenza, ne prende atto e chiede la sostituzione del componente deca-duto ai sensi del comma precedente.

4. L’Ombudsman è regolarmente costituito con la presenza del Presidente o del vice Presidente e di almeno due componenti.

5. L’Ombudsman delibera a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti, al voto del Presidente o, in sua assenza, del vice Presidente è attribuito valore doppio.

6. L’Ombudsman è convocato per iscritto (anche via telex, fax o in via informatica), con almeno tre giorni lavorativi bancari di preavviso, dal Presidente o, in caso di impedimento di questi, dal vice Presidente.

Art. 61. L’Ombudsman si avvale di una Segreteria

tecnica incaricata di istruire le pratiche da sottoporre all’esame dell’organismo collegiale. Per le necessità di coordinamento delle attività di tale Segreteria, il Conciliatore Bancario ne dà incarico ad un Coordinatore.

2. 11 Coordinatore assiste alle riunioni dell’Om-budsman con funzioni consultive e ne redige il verbale che viene sottoscritto, oltre che dal Coordinatore medesimo, dal Presidente o dal vice Presidente.

3. La Segreteria tecnica elabora un rapporto men-sile contenente i dati statistici dell’attività svolta dall’Ombudsman e, al termine di ogni anno, predispone una relazione sulla medesima atti-vità. I1 rapporto mensile e la relazione annuale sono inviati dal Presidente dell’Ombudsman al Presidente del Conciliatore Bancario, il quale ne informa il Consiglio.

4. I1 Presidente dell’Ombudsman richiede agli Uffi-ci Reclami degli aderenti notizie ed informazioni

al fine di monitorare la tipologia e la quantità dei reclami, stabilendo altresì modalità e tempi di trasmissione.

Art. 71. All’Ombudsman possono rivolgersi i clienti,

per controversie relative a rapporti aventi ad oggetto operazioni o servizi, da essi intrattenuti con le banche o gli intermediari, purché:a) non siano state già portate all’esame

del17Autorità giudiziaria o di un collegio arbitrale;

b) riguardino questioni quantificabili in un valore non superiore a 50.000 euro, purché riferite a operazioni o servizi posti in essere a far data dal lo gennaio 2006, fermi restando i limiti in precedenza vi-genti e il disposto dell’art. 1, comma 2 e dalla lettera d) del presente articolo. In nessun caso è ammessa la riduzione della richiesta risarcitoria al fine di fare rientrare quest’ultima nella competenza per valore del1’Ombudsman;

c) il relativo contenuto sia già stato sottoposto all’esame dell’ufficio Reclami della banca o dell’intermediario, ma:i) la banca o l’intermediario non abbia

fornito risposta nei termini di cui all’articolo 2, comma 3; per i sevizi di investimento si applica il termine di cui all’art. 3 che l’intermediario abbia reso noto alla Segreteria tecnica;

ii) la risposta non sia stata favorevole, in tutto o in parte, per il cliente;

iii) all’accoglimento del reclamo non sia stata data attuazione, nei termini indi-cati, dalla banca o dall’intermediario;

d) non sia trascorso un anno, rispettivamente, dalla presentazione del reclamo rimasto inevaso, dalla sua decisione in tutto o in parte non favorevole per il cliente, ovvero dall’accoglimento del reclamo, cui non sia stata data attuazione.

2. Ove il cliente si sia rivolto all’Ombudsman senza aver preventivamente acquisito la decisione dell’ufficio Reclami della banca o dell’interme-diario, la Segreteria trasmette la documenta-zione ricevuta a detto Ufficio e ne dà avviso al cliente. La trasmissione della documentazione produce gli effetti della presentazione del reclamo all’ufficio.

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Art. 8l. L’Ombudsman è investito mediante richiesta

scritta del cliente, da inviarsi di preferenza con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure utilizzando strumenti informatici. Della ricezione di tale richiesta l’Ombudsman prov-vede ad informare tempestivamente per iscritto la banca o l’intermediario interessato.

2. Fermo restando il disposto dell’art. 9, oltre alla documentazione circa la sussistenza degli elementi di cui all’art. 7, la richiesta deve speci-ficare il contenuto della controversia ed essere corredata da ogni altra notizia e documento utili.

Art. 91. Non appena pervenuto il ricorso, la Segreteria

lo sottopone al Presidente, il quale, ove constati l’evidente incompetenza dell’Ombudsman, ne propone la dichiarazione di inammissibilità al Collegio. Nel caso di conforme decisione del Collegio, il provvedimento è comunicato, dalla Segreteria, al ricorrente nonché alla banca o all’intermediario.

2 Se nel corso dell’istruttoria aperta dall’Ombu-dsman la banca o l’intermediario raggiungono l’accordo con il ricorrente, l’ombudsman ne prende atto e dichiara cessata la materia del contendere.

Art. 101. La decisione dell’Ombudsman è motivata;

essa deve essere resa entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta di intervento o dall’ultima comunicazione utile del richiedente ed è vincolante per la banca o per l’interme-diario.

2. La Segreteria, se nel corso dell’istruttoria ac-certa che il ricorso è privo di documentazione necessaria per la decisione, richiede al ricorrente l’integrazione della documentazione, fissando a tal riguardo un termine perentorio breve, tale da permettere al Collegio di non superare per l’emanazione della decisione il termine di 120 giorni complessivi dalla data del ricevimento del ricorso. Del prolungamento del termine, la Segreteria dà comunicazione al ricorrente con la lettera di richiesta della nuova documenta-zione.

3. I termini di cui ai commi precedenti sono sospesi per l’intero mese di agosto di ogni anno.

4. La Segreteria può chiedere altresì, anche a mezzo fax, all’ufficio Reclami della banca o dell’intermediario di inviare, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, una memoria - corredata dalla documentazione utile alla comprensione della controversia - illustrativa dei motivi che hanno condotto la banca o l’intermediario a respingere, in tutto o in parte, il reclamo o a non dare attuazione al relativo accoglimento nei termini indicati, oppure dei motivi per i quali non è stata fornita risposta nei termini di cui all’articolo 2, comma 3.

5. Anche successivamente, ove ne sia il caso, possono essere richiesti, sia all’ufficio Reclami della banca o dell’intermediario, sia al ricorrente ulteriori dati e notizie, stabilendo allo scopo un termine perentorio breve, fermo restando il rispetto del termine di centoventi giorni di cui al comma 2 del presente articolo.

6. I1 mancato rispetto dei termini assegnati dalla Segreteria ai sensi dei commi precedenti viene liberamente apprezzato dall’Ombudsman.

7. La decisione è comunicata alle parti a cura della Segreteria per iscritto, ovvero utilizzando strumenti informatici.

8. L’Ombudsman, qualora venga a conoscenza che la banca o l’intermediario non si è confor-mato alla decisione resa, assegna un termine per provvedere, decorso il quale rende nota l’inadempienza dandone pubblicità a mezzo stampa, a spese della banca o dell’intermediario inadempiente.

Art. 111. Il Presidente dell’Ombudsman, nel rispetto dei

principi stabiliti nella presente Sezione, può proporre al Consiglio del Conciliatore Bancario l’approvazione di un regolamento interno volto a disciplinare il funzionamento del Collegio e quello della Segreteria tecnica.

2. I componenti dell’Ombudsman, il Coordinatore e gli addetti alla Segreteria sono tenuti al segreto d’ufficio.

Sezione III

Disposizioni varie e transitorie

Art. 121. La banca o l’intermediario deve pubblicizzare

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sia l’adesione al Conciliatore Bancario, sia il contenuto del presente Regolamento, in par-ticolare mediante la messa a disposizione della clientela, presso i locali aperti al pubblico, di idonea documentazione, avente caratteristiche di asportabilità.

2. La banca o l’intermediario deve altresì pubbli-cizzare l’istituzione del proprio Ufficio Reclami e l’indirizzo al quale inoltrare i ricorsi rivolti all’Ombudsman.

3. La documentazione relativa ai ricorsi deve essere conservata per tre anni dalla data della decisione assunta dall’Ombudsman.

Art. 131. Salve le spese relative alla corrispondenza

inviata all’ufficio Reclami o all’Ombudsman, le procedure di cui al presente Regolamento sono gratuite per il cliente.

2. I1 cliente può, a sue spese, farsi assistere o rappresentare nella presentazione del ricorso e delle memorie.

Art. 141. I1 ricorso all’ufficio Reclami o all’Ombudsman

non priva il cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l’Autorità giudiziaria, un organismo conciliativo, ovvero, ove previsto, un collegio arbitrale.

Art. 151. I1 Collegio preesistente alla data del 1° gennaio

2006 continua ad esercitare le sue funzioni fin tanto che non viene insediato il nuovo Collegio, una volta completate tutte le nomine.

2. Ove le designazioni di cui all’articolo 4, comma 2, non avvengano entro 60 giorni dalla richiesta, il Consiglio del Conciliatore Bancario provvede di sua iniziativa alla nomina del componente mancante - che rimane in carica fino alla nomi-na del componente designato - che possieda i requisiti di cui all’articolo 4, comma 4 e per il quale non sussistano le situazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo.

3. Nell’ipotesi di cui all’articolo 5, comma 2, ove la designazione non pervenga in tempo utile per il rispetto del termine ivi previsto, il Consiglio del Conciliatore Bancario provvede secondo quanto disposto dal comma precedente.

REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE DI RECLAMO IN MATERIA DI BONIFI-CI TRANSFRONTALIERI (ai sensi del-l’art. 8 del d.lgs. n. 253/2000 e del d.m. n. 456/2001)

Parte I

Ufficio Reclami

Art. 11. È istituito presso le banche e gli intermediari

aderenti (di seguito denominati “intermediari”) l’ufficio Reclami in materia di bonifici transfron-talieri1, ove non già esistente quello costituito ai sensi dell’art. 1 del “Regolamento dell’ufficio Reclami e dell’Ombudsman-Giuri bancario”, cui è preposto un responsabile.

2. A tale Ufficio il cliente della banca o dell’in-termediario può rivolgersi per qualunque questione derivante dall’esecuzione di bonifici transfrontalieri, purché:a) non siano trascorsi 180 giorni dalla scaden-

za del termine convenuto con l’ordinante per l’esecuzione dell’ordine di bonifico ovvero con il beneficiario per la messa a sua disposizione dell’importo dello stesso;

b) la questione non sia stata già portata all’esa-me dell’Autorità giudiziaria, di un arbitro o di un collegio arbitrale.

3. Per le banche o gli intermediari aventi non più di tre sportelli, il responsabile dell’Ufficio Reclami è il Presidente o il Direttore Generale e l’ufficio è costituito presso la relativa segreteria.

Art. 21. I reclami della clientela debbono essere inviati

per iscritto, anche in via informatica, ovvero consegnati allo sportello presso cui viene intrat-tenuto il rapporto, previo rilascio di ricevuta.

2. Per la formulazione dei reclami possono essere utilizzati moduli standardizzati che le banche e gli intermediari mettono a disposizione della clientela. Sono comunque validi i reclami pre-sentati in altra forma, purché contengano gli estremi del ricorrente, dell’ente e del bonifico transfrontaliero in questione, i motivi del recla-mo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l’identificazione certa del cliente.

3. La banca o l’intermediario interessati sono tenuti a prestare assistenza al cliente nella predispo-

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sizione del reclamo, assicurando, in particolare, che esso non sia affetto da vizi formali.

Art. 31. L’Ufficio Reclami provvede ad evadere le richieste pervenute entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui all’articolo precedente, dando-ne tempestiva notizia al cliente per iscritto, anche in via informatica, ove quest’ultima sia stata dal cliente utilizzata nella presentazione del reclamo.2. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella de-

cisione l’ufficio Reclami indica i tempi tecnici, comunque non superiori a 5 giorni lavorativi bancari, entro i quali la banca o l’intermediario provvede alla sua sistemazione.

Parte II

Sezione speciale del1’Ombudsman-Giurì bancario

Art. 41. Una Sezione speciale dell’Ombudsman-Giurì

bancario - attivo presso il Conciliatore Banca-rio - è destinata a dirimere le controversie in materia di bonifici transfrontalieri. La Sezione è composta da un Presidente, nominato dal Governatore della Banca d’Italia, e da quattro componenti, di cui:a) due nominati dal Consiglio del Conciliatore

Bancario su designazione dell’Associazione Bancaria Italiana;

b) uno nominato dal Consiglio del Conciliato-re Bancario su designazione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) di cui all’art. 136 del d.lgs. 6 set-tembre 2005 n. 206, ovvero da almeno tre associazioni di categoria scelte dal CNCU stesso fra quelle iscritte nell’elenco di cui all’art. 137 del decreto legislativo menzio-nato;

c) uno nominato dal Consiglio del Concilia-tore Bancario su designazione di almeno due associazioni rappresentative delle altre categorie di clienti, scelte tra le seguenti: Confindustria (Confederazione Generale dell’Industria Italiana), Confcommercio (Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi), Confagricoltura (Confederazione Generale

dell’Agricoltura Italiana), Confartigianato (Confederazione Generale Italiana dell’Ar-tigianato).

2. I1 Presidente, scelto tra persone di riconosciuta professionalità e indipendenza, dura in carica 5 anni con mandato rinnovabile una sola volta.

3. I componenti del collegio, scelti tra persone di esperienza e professionalità, in particolare in materia giuridica, durano in carica 3 anni con mandato rinnovabile una sola volta.

4. Non possono essere nominati componenti del collegio coloro che, nel triennio precedente, ab-biano ricoperto cariche o svolto attività di lavoro subordinato, ovvero autonomo, avente caratte-re di collaborazione coordinata o continuativa presso gli enti aderenti e le loro associazioni o presso le associazioni dei consumatori o di altre categorie di clienti.

5. Il Presidente e gli altri componenti della Sezione non sono revocabili se non per giusta causa.

6. Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 3 e l’assenza delle incompatibilità di cui al precedente comma 4 è documentato dagli enti designanti di cui al precedente comma 1.

Art. 51. Se nel corso del mandato vengono a mancare

uno o più componenti della Sezione, i soggetti che li hanno nominati - nel rispetto dei mecca-nismi di designazione di cui al precedente art. 4, comma 1 - provvedono alla loro sostituzione entro 30 giorni dalla richiesta, avanzata dal Presidente del Conciliatore Bancario.

2. I componenti decadono di diritto dall’incarico qualora non siano presenti, senza giustificato motivo, per 3 riunioni consecutive della Sezione. L’organo collegiale, nella stessa seduta in cui si verifica la decadenza, ne prende atto e chiede la sostituzione del componente decaduto ai sensi del comma precedente.

3. La Sezione delibera con la presenza del Presi-dente e di almeno un componente di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) e di almeno un componente di cui all’art. 4, comma 1, lett. b) e C).

4. Le delibere sono assunte a maggioranza sem-plice, con il voto, oltre che del Presidente, di un egual numero di componenti rappresentativi, rispettivamente, delle banche o degli interme-diari (art. 4, comma l, lett. a) e dei clienti (art. 4, comma 1, lett. b) e C). 11 collegio prevede

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meccanismi di astensione al fine di garantire la pariteticità dei voti in caso di numero diseguale di componenti presenti.

5. In caso di parità di voti, al voto del Presidente è attribuito valore doppio.

6. La Sezione è convocata dal Presidente per iscritto, anche via telex o fax, con almeno 5 giorni lavorativi bancari di preavviso, secondo un calendario stabilito dal collegio.

Art. 61. La Sezione si avvale di una Segreteria tecnica

incaricata di istruire le pratiche da sottoporre all’esame della Sezione medesima e di redigere una relazione per ogni ricorso maturo per la decisione. Per le necessità di coordinamento delle attività di tale Segreteria, il Conciliatore Bancario ne dà incarico ad un Coordinatore. Tale Segreteria può coincidere con quella costituita ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento dell’Ufficio Reclami e dell’Ombudsman-Giurì bancario”.

2. I1 Coordinatore assiste alle riunioni della Sezio-ne e ne redige il verbale, che viene sottoscritto, oltre che dal Coordinatore medesimo, dal Presidente.

3. La Sezione invia alla Banca d’Italia, con le mo-dalità e nei termini da essa stabiliti, informazioni anche periodiche in ordine ai reclami presentati, alle soluzioni adottate e all’eventuale mancata ottemperanza alle decisioni.

4. La Sezione pubblica una relazione annuale rela-tiva alle decisioni adottate, in cui sono illustrati i risultati ottenuti e la natura delle controversie sottoposte alla Sezione.

Art. 71. Per la risoluzione di controversie aventi ad

oggetto l’esecuzione di bonifici transfronta-lieri che non siano state già portate all’esame dell’Autorità giudiziaria, di un arbitro o di un collegio arbitrale ed il cui contenuto sia già stato sottoposto all’esame dell’ufficio Reclami, i clienti della banca o dell’intermediario possono rivolgersi alla Sezione entro il termine di 30 giorni a far data dalla:a) decorrenza infruttuosa del termine per eva-

dere il reclamo, di cui all’art. 3, comma 1;b) decorrenza infruttuosa del termine per

provvedere alla sistemazione del reclamo, ai sensi dell’art. 3, comma 2;

c) ricezione della decisione dell’ufficio Reclami, che il cliente ritenga a sé sfavorevole.

2. Ove il cliente si sia rivolto alla Sezione senza aver preventivamente acquisito la decisione dell’uffi-cio Reclami della banca o dell’intermediario, la Sezione trasmette la documentazione ricevuta a detto Ufficio e ne dà avviso al cliente. La trasmis-sione della documentazione produce gli effetti della presentazione del reclamo all’ufficio.

3. Ove, nel corso dell’istruttoria aperta dalla Se-zione, la banca o l’intermediario raggiungano un accordo con il ricorrente, la Sezione, su comunicazione del ricorrente medesimo, ne prende atto e dichiara cessata la materia del contendere.

4. La Sezione è competente a decidere con-troversie aventi ad oggetto l’indennizzo o il rimborso, dovute all’esecuzione del bonifico transfrontaliero, quantificabili nell’ammontare massimo dell’importo del bonifico medesimo, che non può comunque superare il valore di 50.000 euro, maggiorato delle spese sostenute dal cliente e di eventuali interessi legali calcolati secondo i criteri di cui all’art. 4, commi da 1 a 61, e di cui all’art. 6, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 253/2000.

Art. 81. Il cliente investe la Sezione, con le medesime

modalità di cui all’art. 2, comma 1, informandone la banca l’intermediario ovvero incaricando la banca o l’intermediario di investire la Sezione medesima della controversia.

2. In entrambi i casi sarà cura della banca o del-l’intermediario interessato trasferire alla Sezione tutta la documentazione, comprese le contro-deduzioni, entro 5 giorni lavorativi bancari dal ricevimento dell’informazione o dell’incarico.

3. Se il cliente non informa la banca o l’interme-diario del ricorso alla Sezione, il trasferimento della documentazione avverrà su richiesta della Sezione, entro il medesimo termine di cui al comma precedente.

Art. 91. La decisione deve essere resa dalla Sezione

entro 60 giorni dalla ricezione della documen-tazione fornita dalla banca o dall’intermediario o, in caso di mancata trasmissione della documen-tazione, dalla infruttuosa scadenza del termine di cui all’art. 8, comma 2.

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2. La decorrenza del termine di cui al comma 1 viene sospesa allorché la Sezione richieda al responsabile dell’Ufficio Reclami della banca o dell’intermediario ovvero al cliente ulteriori documenti, dati e notizie, ritenuti utili alla comprensione della controversia, stabilendo il termine perentorio per la risposta. I1 mancato rispetto dei termini viene liberamente apprez-zato dalla Sezione medesima.

3. La decisione è motivata ed è assunta sulla base delle norme di legge applicabili, dei codici di condotta, nonché dei principi contenuti nella direttiva n. 97/5/CE, ovvero secondo equità. Essa è comunicata alle parti a cura della Segre-teria tecnica mediante lettera raccomandata ed è vincolante per la banca o per l’intermediario interessato se accettata dal cliente.

4. Ricevuta la comunicazione, la banca o l’interme-diario hanno 5 giorni lavorativi bancari per dare esecuzione alla decisione, a decorrere dal mo-mento in cui ad essi è pervenuta l’accettazione della decisione da parte del cliente, trasmessa con le modalità di cui all’art. 2, comma 1.

5. La Sezione, qualora venga a conoscenza che la banca o l’intermediario interessato non si è conformato alla decisione resa, rende nota l’ina-dempienza dandone pubblicità a mezzo stampa, a spese della banca o dell’intermediario.

6. La Sezione, in caso di grave inosservanza delle decisioni rese o delle disposizioni del presente Regolamento, ne dà notizia al Presidente del Conciliatore Bancario che sottopone la questione al Consiglio ai fini dell’adozione del provvedimento di esclusione della banca o dell’intermediario inadempiente, ai sensi dello Statuto del Conciliatore Bancario.

Art. 101. Il Presidente della Sezione, nel rispetto dei

principi stabiliti nel presente Regolamento, può proporre al Consiglio del Conciliatore Bancario l’approvazione di un regolamento interno volto a disciplinare il funzionamento della Sezione e quello della Segreteria tecnica.

2. I componenti della Sezione, il Coordinatore e gli addetti alla Segreteria tecnica sono tenuti al

segreto professionale, per la tutela del quale tutta la documentazione relativa ai ricorsi trattati non può essere portata all’esterno degli uffici della Segreteria tecnica.

Parte III

Disposizioni varie

Art. 111. La banca o l’intermediario, secondo le dispo-

sizioni vigenti, deve pubblicizzare sia l’adesione al Conciliatore Bancario sia il contenuto del presente Regolamento, in particolare mediante la messa a disposizione della clientela, presso i locali aperti al pubblico, di idonea documenta-zione, avente caratteristiche di asportabilità.

2. La banca o l’intermediario deve altresì pubbliciz-zare, secondo le disposizioni vigenti, l’istituzione del proprio Ufficio Reclami e l’indirizzo al quale inoltrare i ricorsi rivolti alla Sezione .

Art. 121. Salve le spese relative alla corrispondenza inviata

all7Ufficio Reclami o alla Sezione, le procedure di cui alle Parti I e II sono gratuite per il clien-te.

Art. 131. Nelle procedure di cui alle Parti I e II il cliente

può farsi assistere o rappresentare.2. I1 ricorso all’Ufficio Reclami o alla Sezione

non priva il cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l’Autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale.

Art. 141. Le modifiche al presente Regolamento, deli-

berate dal Consiglio del Conciliatore Bancario, debbono essere preventivamente sottoposte alla Banca d’Italia affinché ne verifichi la confor-mità ai criteri previsti dalla normativa vigente in materia.

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1 Per bonifi co transfrontaliero si intende, ai sensi dell’art. 1, lett.

i), del d.lgs. n. 253/2000, “l’operazione effettuata, su incarico di un

ordinante, da un ente insediato in uno Stato membro dell’unione

europea, al fi ne di mettere una somma di denaro a disposizione di

un benefi ciario presso un ente insediato in un altro Stato membro;

l’ordinante e il benefi ciario di un’operazione di bonifi co transfronta-

liero possono coincidere”. Tale tipologia di bonifi co deve essere, ai

sensi dell’art. 2, comma 1, dello stesso d.lgs., di ammontare massimo

pari a 50.000 euro.

2 Art. 4 del d.lgs. n. 253/2000:

“l. L’ente dell’ordinante risponde dell’esecuzione del bonifi co tran-

sfrontaliero nel termine convenuto con l’ordinante o, in assenza di

tale termine, entro il quinto giorno lavorativo bancario successivo

alla data di accettazione dell’ordine di bonifi co transfrontaliero.

2. Quando l’importo del bonifi co transfrontaliero non è accreditato

sul conto dell’ente del benefi ciario nei termini indicati nel comma l,

I’ente dell’ordinante indennizza quest’ultimo. Se la mancata esecu-

zione del bonifi co nei termini è imputabile a un ente intermediario,

quest’ultimo indennizza l’ente dell’ordinante.

3. L’indennizzo previsto dal comma 2 consiste nel pagamento di una

somma corrispondente all’interesse legale calcolato sull’importo

del bonifi co transfrontaliero per il periodo compreso tra lo scadere

dei termini previsti dal comma 1 e la data nella quale l’importo

del bonifi co transfrontaliero è accreditato sul conto dell’ente del

benefi ciario. Nel caso in cui l’ente dell’ordinante dimostri che il

mancato rispetto dei termini è imputabile all’ordinante non è

dovuto alcun indennizzo.

4. L’ente del benefi ciario mette a disposizione di quest’ultimo

l’importo del bonifi co transfrontaliero nel termine convenuto

con il benefi ciario o, in assenza di tale termine, entro i1 giorno

lavorativo bancario successivo a quello in cui l’importo stesso è

accreditato sul conto del medesimo ente.

5. Quando l’importo del bonifi co transfrontaliero non è messo a

disposizione del benefi ciario nei termini previsti dal comma 4,

L’ente del benefi ciario indennizza il benefi ciario.

6. L’indennizzo previsto dal comma 5 consiste nel pagamento di una

somma corrispondente all’interesse legale calcolato sull’importo

del bonifi co transfrontaliero per il periodo compreso tra lo scadere

dei termini previsti dal comma 4 e la data nella quale l’importo del

bonifi co transfrontaliero è messo a disposizione del benefi ciario.

Nel caso in cui l’ente del benefi ciario dimostri che il mancato

rispetto dei termini è imputabile al benefi ciario, non è dovuto

alcun indennizzo.”

3 Art. 6, comma l, del d.lgs. n. 25312000: “Quando l’importo del

bonifi co transfrontaliero non è accreditato sul conto dell’ente del

benefi ciario, l’ente che ha accettato l’ordine di bonifi co transfron-

taliero restituisce all’ordinante una somma, a titolo di provvisionale,

corrispondente all’importo del bonifi co transfrontaliero non eseguito,

fi no ad un massimo di 12.500 euro, maggiorata:

a) dell’interesse legale calcolato sull’importo del bonifi co transfronta-

liero per il periodo compreso tra la data di accettazione dell’ordine

di bonifi co e quella dell’accredito;

b) delle spese relative al bonifi co transfrontaliero sostenute dall’or-

dinante.”

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FOGLIO INFORMATIVO

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MEDIOLANUM EASYFREEDOM-EASYSTANDARD - MEDIOLANUM FREEDOM PROFESSIONAL - MEDIOLANUM FREEDOM LIGHT PROFESSIONAL - FOGLIO INFORMATIVO

INFORMAZIONI SU BANCA MEDIOLANUM S.P.A

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Sede legale e Direzione: 20080 Basiglio (MI) - Palazzo Meucci - Milano 3 - Via Francesco Sforza; Codice ABI: 03062; Tel.: +39 02 9049.1;www.bancamediolanum.it; Capogruppo del Gruppo Bancario Mediolanum, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari; Banca iscritta all’Albo delle Banche al n° 5343; aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi; Capitale sociale versato: euro 450.000.000; Riserve legali risultanti dall’ultimo bilancio approvato: euro 19.462.227,96; Codice Fiscale - Iscr. Registro delle Imprese di Milano n° 02124090164; Partita iva: 10698820155; Società Unipersonale.

IL SERVIZIO DI BANCA DIRETTA TELEFONICA, TELEVISIVA E TELEMATICA

Struttura e funzione economicaIl Servizio di Banca Diretta telefonica, televisiva e telematica consente al cliente, tramite la rete telefonica, televisiva o telematica, di consultare e/o disporre operazioni sui rapporti intrattenuti con la Banca.Secondo gli orari, le tipologie di operazioni richie-ste ed il mezzo tecnico utilizzato, il Cliente potrà avvalersi di un operatore della Banca, ovvero di strumenti automatici.Il cliente accede al servizio attraverso l’utilizzo di codici (codice cliente, I co-dice segreto e II codice segreto e, su richiesta del Cliente, codice B.Med) forniti dalla Banca.

Principali rischi tipici (generici e specifici)a) variazione in senso sfavorevole delle condi-

zioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.

b) rischi connessi all’utilizzo di reti telematiche e telefoniche per la trasmissione dei dati come la perdita, l’alterazione o la diffusione di infor-mazioni ascrivibili a difetti di funzionamento, caso fortuito, fatto di terzi.

c) utilizzo fraudolento da parte di terzi dei codici segreti, nel caso di smarrimento e sottrazione, con conseguente possibilità di utilizzo da parte di soggetti non legittimati.

Pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia dei codici, nonché la massima riservatezza nell’uso dei medesimi.nei casi di smarrimento e sottrazione il Cliente è tenuto a richiedere imme-diatamente il blocco dei codici secondo le modalità contrattualmente previste.

Condizioni economiche dei serviziVedi Tabella a pag. 80.

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IL SERVIZIO DI CONTO CORRENTE

Struttura e funzione economica: contratto con il quale la Banca svolge un servizio di cassa per conto del Cliente, custodendone il denaro e mantenendone nella disponibilità dello stesso. Il Cliente può effettuare versamenti di contanti e/o di assegni, ricevere bonifici e giroconti, effettuare prelevamenti, trarre assegni e disporre pagamenti per utenze, bonifici e giroconti, nei limiti del saldo disponibile. Le operazioni sono registrate anche al fine del periodico invio dell’estratto conto. Sul conto corrente possono essere regolate anche altre operazioni bancarie, quali ad esempio, i depositi, le aperture di credito, i mutui, le carte di credito e di debito, gli incassi ed i pagamenti. Per queste operazioni si rinvia alle seguenti sezioni dedicate o ai relativi fogli informativi.

Principali rischi tipici (generici e specifici): a) variazione in senso sfavorevole delle condizioni

economiche (tassi di interesse ed altre commis-sioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;

b) utilizzo fraudolento da parte di terzi del li-bretto degli assegni, nel caso di smarrimento e sottrazione, e di eventuali atti dispositivi appa-rentemente riferibili al Cliente; va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto assegni e dei relativi moduli di richiesta;

c) accredito assegni e altri titoli similari al salvo buon fine, con conseguente possibilità di non poter disporre degli importi accreditati sul conto corrente prima della maturazione della disponibilità;

d) traenza di assegni bancari che risultino senza provvista al momento della presentazione al pagamento, con conseguente iscrizione nella Centrale d’Allarme Interbancaria, istituita pres-so la Banca d’Italia, qualora non intervenga il pagamento ai sensi della normativa vigente;

e) variabilità del tasso di cambio, qualora il conto corrente sia in valuta estera (ad esempio Dollari USA);

f) storno di assegni in euro o in divisa di conto estero, qualora gli stessi dovessero risultare impagati, in un qualsiasi momento successivo

all’accredito in conto;g) limitatamente al conto Mediolanum Freedom,

addebiti sul conto corrente di importo supe-riore al saldo contabile potranno essere eseguiti attivando il Servizio Mediolanum Freedom Plus (con riscatto dalla polizza Mediolanum Plus); tale operazione potrebbe generare un temporaneo valore negativo del saldo contabile, al quale non saranno applicati tassi debitori.

Requisiti per apertura rapporti: per i conti Mediolanum EasyFreedom, Easy Standard, Mediolanum Freedom Professional, è richiesto un versamento minimo di € 500,00, da effettuarsi tramite assegno bancario. Per i conti Mediolanum Freedom Academy è richiesto un versamento minimo di € 250,00, da effettuarsi tramite assegno bancario.

Tassi creditori:Mediolanum EasyFreedom, Mediolanum EasyFree-dom Light, Mediolanum Freedom Academy, Medio-lanum Freedom Professional, Mediolanum Freedom Light Professional: zero EasyStandard (*) 0,70% (a partire dal 15/08/2009 da zero a 0,40%).(*) interessi calcolati su giacenza desunta su base annua

Condizioni parametrizzate:il tasso attivo è calcolato sulla base della rilevazione dell’Euribor effettuata l’ultimo giorno lavorativo precedente il trimestre solare di riferimento e si applica per il trimestre successivo. Il tasso attivo potrà cambiare durante il trimestre di applicazione, qualora la quotazione giornaliera dell’Euribor dovesse subire una variazione pari o superiore a mezzo punto.

Tassi debitori:Tassi debitori:- su fi do concordato: vedi Foglio Informativo aper-tura di credito in c/c;- in assenza di fi do ed oltre i limiti del fi do concor-dato: Prime Rate Banca Mediolanum +3 Punti. Con il Prime Rate Banca Mediolanum al 30/06/2009 pari a 6,493%, il tasso debitore è del 9,493%.

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- su fi do convenzionale (servizio previsto per i conti aperti prima del 7/3/2005): Prime Rate Banca Mediolanum. Con il Prime Rate Banca Mediolanum al 30/06/2009 pari a 6,493%, il tasso debitore è 6,493%.

Condizioni parametrizzate:il Prime Rate Banca Mediolanum, parametro utilizzato per il calcolo dei tassi debitori è variabile in relazione alla variazione dell’Euribor a 3 mesi. L’adeguamento del Prime Rate Banca Mediolanum sarà effettuato solo se l’Euribor, rilevato l’ultimo giorno lavorativo precedente il trimestre solare di riferimento, avrà una

variazione pari o superiore ad un quarto di punto rispetto al valore utilizzato in precedenza. In tal caso l’adeguamento del Prime Rate Banca Mediolanum, sia in aumento che in diminuzione, sarà pari alla variazione avuta dall’Euribor.

Periodicità e modalità calcolo interessi:criterio di capitalizzazione su base annuale; divisore anno civile.

Condizioni economiche del servizio:vedi Tabella a pag. 81.

Struttura e funzione economica:la funzione Bancomat è il servizio in forza del quale la Banca (emittente), attraverso il rilascio di una Carta, consente al correntista (c.d. “titolare”) di effettuare prelievi di denaro entro massimali di utilizzo stabiliti dal contratto – presso sportelli automatici (ATM) contraddistinti dal marchio Bancomat, digitando un codice segreto (c.d. PIN, “Personal Identification Number”). La funzione PagoBancomat è il servizio in forza del quale il correntista, entro limiti di importo contrattualmente previsti, può compiere acquisti di beni e servizi presso esercizi commerciali conven-zionati che espongono il marchio “PagoBancomat”, digitando il citato codice segreto. Gli importi dei prelievi e degli acquisti effettuati sono addebitati sul conto corrente del correntista contestualmente all’utilizzo: è necessario quindi che questi effettui tali operazioni in presenza di fondi disponibili sul conto corrente. Insieme alle funzioni Bancomat e PagoBancomat (operatività domestica) possono coesistere marchi (Cirrus, Maestro, VISA e Master-card) che consentono l’utilizzo della carta di debito nei rispettivi circuiti internazionali.

Principali rischi tipici (generici e specifici): a) variazione in senso sfavorevole delle condizioni

economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;

b) utilizzo fraudolento da parte di terzi della Carta e del P.I.N., nel caso di smarrimento e sottra-

I SERVIZI DI BANCOMAT/PAGOBANCOMAT, CIRRUS/MAESTRO E FASTPAY

zione, con conseguente possibilità di utilizzo da parte di soggetti non legittimati. Pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia della Carta e del P.I.N., nonché la massima riser-vatezza nell’uso del medesimo P.I.N.; nei casi di smarrimento e sottrazione il Cliente è tenuto a richiedere immediatamente il blocco della Carta, secondo le modalità contrattualmente previste;

c) nel caso di irregolare utilizzo della Carta da parte del titolare e di conseguente revoca, da parte dell’emittente, dell’autorizzazione ad utilizzare la Carta, i dati relativi alla stessa ed alle generalità del titolare sono comunicati, ai sensi della normativa vigente, alla Centrale d’Allarme Interbancaria, istituita presso la Banca d’Italia.

Rilascio della carta:è abbinabile a tutti i conti correnti di Banca Medio-lanum; la Banca si riserva la facoltà di autorizzare l’emissione della carta.

Foro competentePer qualsiasi controversia che possa sorgere tra il Consumatore e l’Emittente è competente il foro del luogo di residenza o domicilio del Consumatore, a scelta di quest’ultimo.

Condizioni economiche dei servizi:vedi Tabelle alle pagine 82-83.

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MEDIOLANUM EASYFREEDOM-EASYSTANDARD - MEDIOLANUM FREEDOM PROFESSIONAL - MEDIOLANUM FREEDOM LIGHT PROFESSIONAL - FOGLIO INFORMATIVO

IL SERVIZIO DI CARTE DI CREDITO CARTASI (MEDIOLANUM FREEDOMCARD, MEDIOLANUM FREEDOMCARD ADVANCED, MEDIOLANUM FREEDOMCARD GOLD)

INFORMAZIONI su CartaSI s.p.a.CartaSi S.p.A., sede legale e amministrativa: Corso Sempione, 55 - 20145 Milano, tel. 02-3488.1; indirizzo telematico: www.cartasi.it - Elenco ge-nerale articolo 106 TUB 35288 - Elenco Speciale Bankitalia: codice ABI 32875 - Gruppo di apparte-nenza: Gruppo CartaSi (capogruppo: Si Holding S.p.A.) - Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 04107060966 - Capitale Sociale € 27.000.000,00 interamente versato - Riserve patrimoniali € 7.454.906,00 - Recapiti telefonici: Numero Verde per i Titolari di CartaSi: 800-15.16.16 - Info line, riservata ai non Clienti: 199-13.10.10 - centralino: 02-3488.1.

Struttura e funzione economicaLa carta di pagamento CartaSi, nei limiti del massi-male di utilizzo assegnato al Titolare, consente:• di ottenere dagli Esercenti convenzionati con

CartaSi e/o con i circuiti internazionali VISA e MasterCard le merci e/o i servizi richiesti, senza addebito all’atto della fornitura o del servizio;

• di ottenere anticipi di denaro contante da parte delle Banche convenzionate in Italia e all’estero,anche attraverso l’uso degli sportelli automatici abilitati.

Il rimborso delle somme dovute avviene in data successiva a quella di utilizzo della Carta e può essere effettuato in un’unica soluzione o in forma rateale (revolving).

Servizi accessoriAi Titolari vengono offerti servizi accessori perso-nalizzati, gratuiti o a pagamento:• Polizza assicurativa multirischi: servizio gratui-

to;• Servizi SMS di sicurezza - Avviso Movimenti5

(facoltativo): servizio gratuito;• Servizi SMS dispositivi (facoltativo): massimo

1,00 euro per transazione;

• Servizio “salta la rata”, che consente al titolare di saltare una rata di pagamento, allungando di un mese la durata del suo piano di finanziamento (servizio fruibile solo dopo il pagamento delle prime 3 rate): servizio gratuito;

• Servizio “easy credit”, che consente al titolare di spostare tutta o parte della disponibilità pre-sente sulla seconda linea di credito della carta sul suo conto corrente bancario originando l’apertura di un piano di finanziamento: servizio gratuito;

• Estratto conto on-line: gratuito.I servizi verranno erogati secondo le modalità, i termini e le condizioni di volta in volta vigenti al momento della richiesta.

Rischi• Variazioni in senso sfavorevole delle condizioni

economiche (tassi di interesse, commissioni e spese del servizio);

• Possibili oscillazioni del tasso di cambio nel caso di utilizzo della Carta in valuta diversa dall’euro;

• Utilizzo fraudolento da parte di terzi della Carta e del PIN nel caso di smarrimento, furto, falsificazione e contraffazione degli stessi. Pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia della Carta e del PIN, nonché la massima riservatezza nell’uso del medesimo PIN; nei casi di smarrimento, furto, falsifica-zione o contraffazione il Titolare è tenuto a richiedere immediatamente il blocco della Carta, secondo le modalità contrattualmente previste.

Nel caso di irregolare utilizzo della Carta da parte del Titolare, e di conseguente revoca, da parte di CartaSi, dell’autorizzazione ad utilizzare la Carta, i dati relativi alla stessa e alle generalità del Titolare sono comunicati, ai sensi della normativa vigente, alla Centrale d’Allarme Interbancaria, istituita pres-so la Banca d’Italia.

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Foro competente:per qualsiasi controversia che possa sorgere tra il Consumatore e l’Emittente è competente il foro del luogo di residenza o domicilio del

Consumatore, a scelta di quest’ultimo.

Condizioni economiche del servizio:vedi Tabelle alle pagine 84-85.

IL SERVIZIO DI CARTA PREPAGATA CARTASI(MEDIOLANUM RIFLEXCASH)

INFORMAZIONI su CartaSI s.p.a.CartaSi S.p.A., sede legale e amministrativa: Corso Sempione, 55 - 20145 Milano, tel. 02-3488.1; indirizzo telematico: www.cartasi.it - Elenco ge-nerale articolo 106 TUB 35288 - Elenco Speciale Bankitalia: codice ABI 32875 - Gruppo di apparte-nenza: Gruppo CartaSi (capogruppo: Si Holding S.p.A.) - Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 04107060966 - Capitale Sociale € 27.000.000,00 interamente versato - Riserve patrimoniali € 7.454.906,00 - Recapiti telefonici: Numero Verde per i Titolari di CartaSi: 800-15.16.16 - Info line, riservata ai non Clienti: 199-13.10.10 - centralino: 02-3488.1.

Struttura e funzione economicaLa carta di pagamento CartaSi Eura è una Carta prepagata che, nei limiti dell’importo prepagato di volta in volta disponibile sulla Carta stessa, consente:• di effettuare il pagamento presso gli Esercenti

convenzionati con CartaSi e/o con i circuiti internazionali VISA e MasterCard delle merci e/o dei servizi richiesti (ad esclusione dei pedaggi autostradali)

• di prelevare denaro contante presso le Banche convenzionate in Italia e all’estero, anche attra-verso l’uso degli sportelli automatici abilitati.

L’addebito delle somme dovute avviene all’atto dell’operazione medianteriduzione della disponibilità di prepagato presente sulla Carta.

Servizi accessoriAi Titolari vengono offerti servizi accessori perso-nalizzati, gratuiti o a pagamento:• Servizio protezione frodi: servizio gratuito;

• Servizi SMS di sicurezza - Avviso Movimenti (facoltativo): servizio gratuito;

• Servizi SMS dispositivi6 (facoltativo): massimo 1,00 euro per transazione;

• Estratto conto on-line: gratuito.I servizi verranno erogati secondo le modalità, i termini e le condizioni divolta in volta vigenti al momento della richiesta.

Rischi• Variazioni in senso sfavorevole delle condizioni

economiche (commissioni e spese del servi-zio).

• Possibili oscillazioni del tasso di cambio nel caso di utilizzo della Carta in valuta diversa dall’euro.

• Utilizzo fraudolento da parte di terzi della Carta e del PIN nel caso di smarrimento, furto, falsificazione e contraffazione degli stessi. Pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia della Carta e del PIN, nonché la massima riservatezza nell’uso del medesimo PIN; nei casi di smarrimento, furto, falsifica-zione e contraffazione il Titolare è tenuto a richiedere immediatamente il blocco della Carta, secondo le modalità contrattualmente previste.

Foro competente:Per qualsiasi controversia che possa sorgere tra il Consumatore e l’Emittente è competente il foro del luogo di residenza o domicilio del Consumatore, a scelta di quest’ultimo.

Condizioni economiche del servizio:vedi Tabella a pag. 86.

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IL SERVIZIO DI CARTE DI CREDITO AMERICAN EXPRESS®

Informazioni sull’ente emittente le carteAmerican Express Services Europe Limited, società inglese, sede per l’Italia con rappresentanza stabile, Largo Caduti di El Alamein n. 9 - 00173 Roma - Indirizzo telematico: www.americanexpress.it - Fondo di dotazione in Italia: 5.200.000 euro - Cod. ABI: 19441 - Iscritta al Registro delle Imprese di Roma/Cod. Fisc./P. IVA n. 05090991000 e nel-l’Elenco Speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/93 al n. 194415.

Descrizione della struttura del servizioLe Carte Essential, Verde, Oro e Platino American Express sono carte di credito che consentono al cliente (“Titolare”) in Italia ed all’estero: - di acquistare presso gli esercizi convenzionati con l’American Express beni e/o servizi, senza esborso di contanti, mediante la sottoscrizione di un ordine di pagamento o di un documento equipollente ov-vero mediante la comunicazione del numero della Carta (ad esempio, nel caso di ordini telefonici e/o per corrispondenza e/o in via telematica);- di prelevare denaro contante, entro i massi-

mali consentiti, presso gli sportelli automatici (detti “ATM”) abilitati, digitando il codice segreto (c.d. P.I.N. “Personal Identification Number”) previamente acquisito;

- di ottenere anticipi di denaro contante, entro i massimali consentiti, da parte degli uffici del-l’American Express.

Il limite di utilizzo della Carta non è prefissato, ma le spese sono soggette al rilascio di un’autorizzazione da parte dell’American Express in base alla storia dei pagamenti e ad una valutazione discrezionale delle disponibilità economiche del Titolare.L’ammontare degli importi dovuti è indicato nel-l’estratto conto mensile inviato al Titolare, il quale dovrà rimborsarlo in un’unica soluzione (l’importo dovuto per i prelievi di contante verrà indicato solo nell’estratto conto bancario del Titolare).

Principali rischi- Variazioni in senso sfavorevole delle condizioni

economiche (tasso di interesse, commissioni e spese del servizio);

- variazioni del tasso di cambio nel caso di utilizzi della Carta in paesi esteri aventi valuta diversa dall’euro;

- utilizzo fraudolento da parte di terzi della Carta e del P.I.N..

Foro competenteper qualsiasi controversia che possa sorgere tra il Consumatore e l’Emittente è competente il foro del luogo di residenza o domicilio del Consumatore, a scelta di quest’ultimo.

Condizioni economiche del servizio:Vedi Tabella a pag. 87.

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IL SERVIZIO DI INCASSI E PAGAMENTI

Struttura e funzione economica:il servizio consente al correntista: a) di incassare assegni (bancari, circolari o titoli

similari) a carico di altre Banche italiane o estere; l’importo degli assegni è accreditato sul conto corrente salvo buon fine;

b) di pagare i moduli contrassegnati con le diciture “MAV” (pagamento mediante avviso) o “FREC-CIA” (bollettino bancario precompilato);

c) di pagare, tramite il servizio RID (rapporti interbancari diretti), i propri debiti verso terzi sulla base di un ordine permanente di addebito in conto corrente con la sottoscrizione prelimi-nare di un apposito modulo di autorizzazione all’addebito in conto. Questo servizio può assu-mere connotazioni particolari: “RID VELOCE” (termini temporali di esecuzione brevi); “RID UTENZE” (nei confronti di società erogatrici di acqua, luce, gas, telecomunicazioni, ecc…); “RID COMMERCIALE (nei confronti degli esercizi commerciali per il pagamento di beni);

d) di pagare mediante bonifico una somma deter-minata a favore di un beneficiario presso propri sportelli o presso sportelli di altre Banche in Italia o all’estero o di altri soggetti (esempio: Poste). Per consentire un’esecuzione efficiente e rapida del pagamento, nel caso di beneficiari

correntisti della stessa Banca o di altre Banche, l’ordine deve contenere le coordinate bancarie del beneficiario stesso. Per i bonifici transfron-talieri da eseguire in Euro presso Banche dei paesi UE l’ordine deve contenere le coordinate IBAN (International Bank Account Number) del beneficiario e il codice BIC (Bank Identification Code) della Banca destinataria;

e) di pagare le imposte iscritte a ruolo con la pro-cedura RAV (riscossione mediante avviso).

Principali rischi tipici (generici e specifici): a) variazione in senso sfavorevole delle condizioni

economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;

b) mancato pagamento dell’assegno per assenza di fondi sul conto del traente (assegni bancari); mancanza di autorizzazione ad emettere as-segni del traente (assegni bancari); irregolarità dell’assegno; contraffazione totale o parziale dell’assegno;

c) rischio di cambio per disposizioni d’incasso e pagamento da effettuarsi in valuta estera.

Condizioni economiche del servizio:vedi Tabelle alle pagine 88-89-90-91.

IL SERVIZIO DI ACQUISTO E VENDITA DI VALUTA ESTERA E NEGOZIAZIONE ASSEGNI DI CONTO ESTERO

Struttura e funzione economica: acquisto e vendita di valuta estera e negoziazioneassegni di conto estero.

Principali rischi tipici (generici e specifici): Il cambio tra l’euro e le altre banconote espres-se in valute estere è soggetto al rischio relativo all’oscillazione del cambio e può variare più volte

nella giornata operativa. A tal proposito presso la Banca è disponibile il relativo listino al quale fare riferimento. Vengono praticati cambi differenti tra gli acquisti e le vendite in relazione al costo di gestione (assicurazioni, ecc…) delle banconote.

Condizioni economiche del servizio:vedi Tabella a pagina 92.

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PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI CONTO CORRENTE ED I SERVIZI AD ESSO COLLEGATI

Sono contenute all’interno nelle “Norme che rego-lano i servizi bancari e finanziari prestati da Banca Mediolanum S.p.A.”; di seguito sono riportate le principali.

AL TITOLO I - “Condizioni generali relative al rapporto Cliente - Banca”

Art. 5 (invio della corrispondenza alla clientela)1) L’invio al Cliente di lettere o di estratti conto,

le eventuali notifiche e qualunque altra dichia-razione o comunicazione della Banca – anche relativi alle presenti condizioni – saranno fatti al Cliente con pieno effetto all’ultimo indirizzo comunicato per iscritto.

2) In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le co-municazioni, le notifiche e l’invio degli estratti conto vanno fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all’ultimo indirizzo da questi indica-to per iscritto e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.

3) Per i conti che prevedono l’emissione di assegni, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni di cui alla legge 389/1990 (preavviso di revoca) sarà l’indirizzo di contratto, salvo diversa ed esplicita pattuizione.

Art. 8, commi 2, 4 e 5 (revoca, modifica e cessazione dei poteri di rappresentanza)2) Le revoche e le modifiche delle facoltà con-

cesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax, oppure la stessa sia stata pre-sentata alla Banca e siano trascorsi 3 giorni lavorativi dalla ricezione; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione.

4) Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointe-statari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all’art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito al comma precedente. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari.

5) Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

Art. 10 (diritto di pegno e ritenzione, ces-sione di crediti e garanzie)1) La Banca è investita di diritto di pegno e di diritto

di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito – anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale – già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappre-sentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: i finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o presta-zioni di servizi. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a due volte il predetto credito.

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2) In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.

Art. 11 (diritto di compensazione ed ope-ratività dei diritti di compensazione e di garanzia nei confronti dei cointestatari)1) Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più

rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca me-desima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.

2) Al verificarsi di una delle ipotesi previste dal-l’art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patri-moniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest’ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell’intervenuta compensazione – contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno – la Banca darà pronta comunicazione scritta al Cliente.

3) Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente ed all’art. 10, sino a concorrenza dell’intero credito risultante, anche nei con-fronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari. Per consentire l’esercizio dei diritti di cui all’art. 10 ed ai commi precedenti e per effettuare la compensazione la Banca è altresì autorizzata irrevocabilmente dal Cliente a richiedere a suo nome e per suo conto la liquidazione, il riscatto od il rimborso di tutte le attività del Cliente, inclusi, a titolo esemplificativo, titoli, quote di fondi comuni d’investimento, gestioni di patrimoni mobiliari, certificati di deposito e polizze assicurative pres-so la Banca e presso altre società del Gruppo Mediolanum.

4) La facoltà di compensazione prevista nel comma 2 è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 1469-

bis, comma 2, cod. civ., salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso.

Art. 13, commi 2 e 3 (modifica unilaterale delle condizioni contrattuali)2) La Banca si riserva altresì la facoltà di modifi-

care unilateralmente le condizioni contrattuali applicate a tutti i servizi regolati dal presente contratto, posti in essere con il Cliente, che, in caso di variazioni, gli saranno rese note, con un preavviso minimo di 30 giorni, mediante ap-posita comunicazione scritta ovvero mediante l’utilizzo delle altre forme di comunicazione am-messe e preventivamente accettate dal Cliente, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 118 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle relative disposizioni di attuazione.

3) Entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, il correntista, ai sensi dell’art. 118, comma 2, del Decreto legislativo 1° set-tembre 1993, n. 385, e successive modifiche ed integrazioni, ha diritto di recedere dal rapporto senza penalità e senza spese e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. La modifica si intende approvata qualora il Cliente non receda dal contratto entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra.

AL TITOLO II - “Norme che regolano il ser-vizio di Banca Diretta telefonica, televisiva e telematica”

Art. 2 e 3 (rischi e modalità di esecuzione di operazioni tramite il Servizio di Banca Diretta)2) Il Cliente è consapevole dei rischi connessi all’utilizzo di reti telematiche per la trasmissione dei dati. La Banca non sarà responsabile per la perdita, l’alterazione o la diffusione di informazioni trasmesse attraverso l’utilizzo di tecniche telema-tiche, ascrivibili a difetti di funzionamento delle stesse, caso fortuito, fatto di terzi o comunque ad eventi non imputabili al dolo o alla colpa grave della Banca.3) Per i rapporti e le attività ammessi all’operatività mediante il Servizio ed ogni comunicazione ad essi relativa, le relative modalità di esecuzione rap-

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presentano alternativa e deroga alla forma scritta eventualmente richiesta dalle norme generali e speciali che regolano i sottostanti rapporti di conto corrente, deposito titoli ed altri rapporti e servizi accessori, qui riportate, nonché dalle norme con-trattuali relative a strumenti e servizi finanziari ed assicurativi collocati dalla Banca.Nel caso in cui il Cliente richieda mediante il Servizio di Banca Diretta il rilascio e la spedizione a mezzo posta di libretti di assegni bancari, gli verrà ogni volta chiesto di dichiarare di non essere interdetto dall’emissione di assegni bancari come previsto dall’articolo 124 della Legge sull’assegno e successive integrazioni e modificazioni.Tale dichia-razione verrà registrata e dovrà essere sottoscritta utilizzando un codice segreto attribuito dalla Banca al Cliente stesso.Il Cliente riconosce a tale sottoscrizione elettronica valore di vera e valida dichiarazione di propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 124 della sopra citata Legge sull’assegno.Lo scioglimento o sospensione per qualunque causa del Servizio non comportano di per sé lo scioglimento o la sospensione dei predetti rapporti sottostanti al Servizio, che resteranno disciplinati dalle presenti norme generali e speciali.

Art. 4 Accesso al ServizioPer accedere al Servizio, la Banca fornirà al Cliente i seguenti strumenti: un Codice Cliente numerico, riportato in chiaro sulle principali comunicazioni indirizzate al Cliente; un Primo Codice Segreto numerico di 5 cifre, contenuto in busta sigillata indirizzata al Cliente; un Secondo Codice Segreto numerico di 5 cifre contenuto in un’ulteriore busta sigillata indirizzata al Cliente, inoltrata separata-mente.In alternativa a quanto sopra specificato, la Banca si riserva la possibilità di consentire al Cliente la ricezione del Primo Codice Segreto attraverso un messaggio SMS al numero di cellulare indicato dal cliente medesimo, nel rispetto delle modalità e alle condizioni previste a tal fine dalla Banca.Il Cliente si impegna a custodire con ogni cura sia il Primo sia il Secondo Codice Segreto.La divulgazio-ne diretta o indiretta, totale o parziale, del Primo e/o del Secondo Codice Segreto a terzi, nonché le conseguenze derivanti dal loro indebito uso da parte di chiunque, ricadrà interamente sotto la piena ed esclusiva responsabilità del Cliente. In particolare, la Banca non potrà essere ritenuta

responsabile del loro utilizzo fraudolento sinché il Cliente non le abbia comunicato lo smarrimento o il furto e la Banca non abbia potuto di conseguenza provvedere al blocco dell’operatività del Servizio di Banca Diretta, comunque non oltre un giorno lavorativo dalla ricezione.La Banca, per quanto tecnicamente possibile e con gli aggiornamenti tempo per tempo disponi-bili, garantisce al Cliente un elevato standard di sicurezza dei propri servizi bancari e finanziari e si impegna ad informare periodicamente il Cliente in merito agli accorgimenti che gli sono richiesti a tutela della sicurezza del Servizio È quindi onere del Cliente, che se ne assume conseguentemente la responsabilità, attenersi alle indicazioni fornite nel tempo dalla Banca per l’utilizzo sicuro del Ser-vizio, inclusi l’adeguamento e la protezione degli strumenti informatici mediante i quali egli accede al Servizio stesso.Al fine di migliorare la qualità del Servizio, la Banca si riserva la facoltà di apportare modifiche e/o integrazioni alle modalità e condizioni tecniche di utilizzo dello stesso, nonché di modificarne il contenuto. La Banca si riserva altresì la facoltà, nel-l’interesse del Cliente ed al fine di garantire la sicu-rezza delle operazioni riferibili allo stesso, di fornire al Cliente nuovi Codici Segreti e/o ulteriori Codici e strumenti informatici per la loro generazione.Tali eventuali modifiche e/o integrazioni verranno comunicate dalla Banca al Cliente in tempo utile senza che venga pregiudicata la sua operatività e comunque, in caso di urgenza, non appena necessario.

Art. 5 e 5.1 (Identificazione del Cliente)5) Nell’ambito del Servizio, in deroga ad ogni diversa previsione relativa ai sottostanti rapporti di conto corrente, deposito titoli, raccolta ordini e loro negoziazione, ed in generale ad ogni altro rapporto intrattenuto con la Banca, il Cliente nei suoi contatti telefonici e telematici verrà identifi-cato dalla Banca mediante la verifica del Codice Cliente e del Primo Codice Segreto ed eventual-mente dei dati anagrafici, nonché, per le operazioni dispositive ammesse, di due cifre del Secondo Codice Segreto.Successivamente all’apertura del conto, il Cliente potrà richiedere l’attivazione di un “Codice Segre-to Aggiuntivo Opzionale” (vedi successivo punto 5.1), denominato “Codice B.Med”, mediante il quale il Cliente disporrà di un Terzo Codice Segre-

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to “usa e getta” per la convalida delle operazioni dispositive autenticate. Le modalità vigenti per l’identificazione del Clien-te sono illustrate nelle apposite istruzioni fornite nel corso del tempo dalla Banca al Cliente. In particolare, per quanto riguarda l’utilizzo del Ser-vizio tramite la rete telematica, il Cliente dovrà utilizzare esclusivamente l’accesso diretto al sito internet www.bancamediolanum.it. Preso atto che i dipendenti, collaboratori o Promotori Finan-ziari della Banca non sono autorizzati a richiedere modalità di utilizzo dei Codici differenti da quelle sopra descritte, in nessun caso il Cliente dovrà rilasciare,comunicare e/o trascrivere il Primo e/o il Secondo Codice Segreto nella sua completezza se non durante l’utilizzo delle funzioni automa-tizzate messe a disposizione dalla Banca per consentirgli di modificare direttamente i propri Codici Segreti. Il Cliente riconosce fin d’ora validi gli addebiti e gli accrediti operati dalla Banca in dipendenza del Servizio ed autorizza la Banca ad effettuare registrazioni, in via continuativa o non, senza ulteriore preavviso, delle conversazioni telefoniche e dei contatti a mezzo rete telematica o strumenti informatici in genere intervenuti fra le parti.5.1) Il codice B.Med è un codice segreto aggiunti-vo opzionale, attivabile solo su richiesta del cliente, che integra la procedura di identificazione di Banca Mediolanum.Il codice segreto aggiuntivo opzionale è personale, valido solo per una singola operazione, e può esse-re ricevuto tramite SMS oppure generato tramite un dispositivo automatico - rilasciato dalla Banca - denominato Token.Il dispositivo automatico può essere richiesto tramite l’apposita funzione sul sito internet www.bancamediolanum.it oppure contattando il Banking Center. Una volta attivato, il suo utilizzo sarà obbligatorio per l’esecuzione di talune ope-razione - precisate dalla Banca - aventi natura dispositiva (che prevedono ad esempio la movi-mentazione di denaro dai propri conti correnti) o connesse ai profili di sicurezza.Il Codice segreto aggiuntivo opzionale è attivabile anche da uno solo degli intestatari del conto. In tal caso l’altro intestatario resterà libero di effet-tuare le medesime operazioni senza la digitazione di alcun Codice segreto aggiuntivo opzionale.L’identificazione mediante il Codice segreto ag-giuntivo opzionale s’intende valida per un anno

decorrente dalla richiesta, e sarà rinnovata auto-maticamente alla scadenza per un ulteriore anno, e così di anno in anno. Il Cliente potrà esercitare la facoltà di recesso dal servizio, che potrà essere comunicata dal Cliente in qualunque momento mediante lettera raccomandata a/r ovvero tramite il servizio di banca diretta telefonica; la Banca po-trà esercitare analoga facoltà, dando un preavviso non inferiore a 10 giorni. Il recesso del Cliente è efficace dal momento in cui la Banca ne riceve comunicazione,Le modalità vigenti per la procedura integrativa di identificazione del Cliente sono illustrate nelle ap-posite istruzioni fornite nel corso del tempo dalla Banca al Cliente.

Art. 6 (facoltà disgiunta in caso di cointe-stazione)In caso di cointestazione dei rapporti sottostanti, le operazioni svolte tramite il Servizio si intendono in ogni caso effettuate in modo disgiunto dai singoli intestatari, quali debitori e creditori solidali, con piena liberazione della Banca per le operazioni svolte da ciascuno di essi. Il Cliente ha facoltà di richiedere alla Banca, in qualsiasi momento, di interrompere l’utilizzo del Servizio: per i rapporti cointestati tale facoltà spetta disgiuntamente a cia-scuno dei cointestatari ed il suo esercizio ha effetto anche nei confronti di tutti gli altri cointestatari.

Art. 7 (limiti di disponibilità)Il Cliente, nell’impartire disposizioni, è tenuto ad operare entro i limiti assegnati e comunque a fron-te del saldo disponibile dei rapporti intrattenuti.

Art. 8 (esonero di responsabilità della Ban-ca per interruzioni del Servizio)La Banca non risponde delle eventuali conseguen-ze derivanti da interruzioni del Servizio dovute a cause non imputabili al dolo o a colpa grave della Banca stessa (fra cui a titolo meramente esemplificativo quelle dovute a cause quali eventi bellici o rivoluzionari, guerre civili, terremoti, allu-vioni o altre catastrofi naturali, incidenti nucleari, gravi situazioni di inquinamento, scioperi anche del personale della Banca, interruzioni dell’energia elet-trica, interruzioni, malfunzionamenti o sovraccarichi delle linee telefoniche o telematiche, caso fortuito o fatto di terzi).

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Art. 9 (termini di esecuzione degli incari-chi ricevuti dal Cliente)Le comunicazioni e le disposizioni del Cliente alla Banca saranno eseguite, salvo diversa pattuizione, entro il termine massimo di tre giorni lavorativi.

Art. 10 (facoltà della Banca di sospensione del Servizio)La Banca ha la facoltà di sospendere o abolire il Servizio in qualsiasi momento per ragioni connesse all’efficienza e sicurezza del Servizio medesimo, nonché di sospendere l’operatività di singoli Clienti, per motivi cautelari.

Art. 11 Servizio informativo opzionale attraverso SMS (“ALERT SMS”)Nell’ambito del Servizio di Banca Diretta, su ri-chiesta del Cliente, è possibile attivare il Servizio informativo opzionale “ALERT SMS”, che consente ai titolari di conto corrente presso Banca Medio-lanum di essere avvisati, al numero di cellulare personale appositamente indicato, delle principali operazioni effettuate, allo scopo di garantire la sicurezza e la tempestiva informazione. Il Cliente può selezionare le operazioni per le quali attivare l’opzione ALERT SMS tra le operazioni previste nel corso del tempo dalla Banca. È possibile disattivare in qualsiasi momento il servizio informativo SMS tramite il sito internet www.bancamediolanum.it o attraverso il Servizio Clienti di Banca Mediolanum. Analogamente, Banca Mediolanum si riserva la facoltà di revocare il servi-zio dando un preavviso non inferiore a 10 giorni.

AL TITOLO III - “Norme che regolano il servi-zio di Conto Corrente e i servizi connessi”

Art. 2 (addebito in conto di assegni e cam-biali)Il Cliente autorizza la Banca ad addebitare sul suo conto assegni o cambiali da lui tratti o emessi, ancorché recanti firme di girata illeggibili, incom-plete o comunque non conformi ai requisiti di cui all’art. 11 della legge assegni e dell’art. 8 della legge cambiaria.

Art. 8, comma 2 (non apposizione della clausola effettivo)2) Il Cliente si obbliga a non apporre la clausola

“effettivo” di cui all’art. 1279 cod. civ. sulle

disposizioni impartite in valuta estera. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà l’esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del Cliente ogni connessa conseguenza.

Art. 9, commi 1 e 2 (capitalizzazione degli interessi)1) I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia

esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, portando in conto, con valuta “data di regolamento” dell’operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applican-do le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità.

2) Il saldo risultante a seguito della chiusura defi-nitiva del conto produce interessi nella misura pattuita; su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

Art. 11, comma 4 (approvazione dell’estrat-to conto)4) Salvo quanto disposto in precedenza ai commi 2

e 3, gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla Banca per conto del Cliente dovranno essere fatti da questi dal momento in cui sia in possesso della comunicazione di esecuzione, per lettera o telegramma, a seconda che l’avviso gli sia stato dato per lettera o tele-gramma. Trascorsi 15 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Cliente, l’operato della Banca si intenderà approvato.

Art 12, commi 2, 3 e 4 (compensazione a pagamento di assegni)2) Qualora la Banca operi la compensazione per

crediti non liquidi ed esigibili, prevista dall’art. 11, comma 2, delle condizioni generali di contratto, essa non è tenuta a pagare – nei limiti in cui sia venuta meno la provvista – gli assegni tratti o presentati con data posteriore al ricevimento da parte del Cliente della comunicazione del-l’intervenuta compensazione.

3) Nei casi previsti dai commi precedenti, il Cliente è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti

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con data anteriore all’intervenuta compensazio-ne, dei quali non sia ancora spirato il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione medesima si è verificata e nei limiti in cui quest’ultima abbia fatto venire meno la disponibilità.

4) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.

Art 13 (recesso)1) Il Cliente e la Banca hanno il diritto di recedere

in qualsiasi momento, dandone comunicazione per iscritto e con il preavviso di dieci giorni, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto che avverrà, qualora il saldo risulti positivo, entro un termine massimo di 60 giorni.

2) Resta comunque inteso che in presenza di una giusta causa e/o un giustificato motivo il Cliente e la Banca hanno in ogni caso la facoltà di re-cedere dal contratto dandone comunicazione per iscritto con effetto immediato e senza preavviso.

3) Qualora la Banca receda dal contratto di conto corrente, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al comma 1) ovvero al comma 2). Ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni disposta ai sensi dell’art. 9 della legge15 dicembre 1990, n. 386 e succes-sive integrazioni e/o modificazioni.

4) Qualora il Cliente receda dal contratto di conto corrente, la Banca, fermo restando quanto di-sposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al comma 1) ovvero al comma 2) del presente articolo; ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data

anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante.

5) In deroga a quanto previsto nel primo, nel se-condo e nel terzo comma del presente articolo, il Cliente, nell’esercitare il diritto di recedere dal contratto, può per iscritto - al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del re-cesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti - comunicare alla Banca un termine di preavviso maggiore di quello indicato al predetto primo comma, ovvero indicare alla stessa gli ordini e gli assegni che intende siano onorati, purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante.

6) L’esecuzione degli ordini ed il pagamento degli assegni di cui ai commi precedenti vengono effettuati dalla Banca entro i limiti di capienza del conto.

7) Il recesso dalla convenzione di assegno eserci-tato da uno dei cointestatari o della Banca nei confronti dello stesso lascia integra la conven-zione verso gli altri cointestatari, qualora sia prevista la facoltà per i contitolari di compiere operazioni separatamente.

Art. 14 (operazioni di bonifico)1) Alle operazioni di bonifico domestiche o in area

Euro fino a 50.000 €, si applicano i seguenti termini massimi di esecuzione:

• ordine di accredito sul conto della banca del beneficiario, quinto giorno lavorativo bancario successivo alla data di accettazione dell’ordine;

• ricezione, per l’accredito sul conto del beneficiario, un giorno lavorativo bancario successivo a quello in cui l’importo è stato ricevuto da Banca Mediolanum.

2) Per le restanti operazioni di bonifico, l’accredito avviene entro il primo giorno lavorativo ban-cario successivo alla data di ricezione.

3) Il Correntista può sporgere reclamo nei termini previsti dalla Sezione XII delle Norme sui servizi bancari di Banca Mediolanum.

4) In caso di mancato rispetto dei termini, nelle operazioni di bonifico transfrontaliero è dovuto al cliente un indennizzo nella misura prevista dagli art. 4.3 e 4.6 del D.lgs. 253/2000. Sono salvi gli altri diritti dei clienti e degli enti che hanno partecipato all’operazione, ferma restan-do l’esclusione/limitazione delle responsabilità della banca per forza maggiore e negli altri casi

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previsti dalla legge, anche ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 253/2000.

5) Come previsto dal Regolamento CE n. 2560/2001 del Parlamento e del Consiglio dell’Unione Europea, per i pagamenti con bonifici fino ad un importo di 50.000 Euro effettuati all’interno dell’Unione Europea, sono applicate le stesse commissioni dei pagamenti nazionali.

AL TITOLO IV - norme che regolano gli “Affi-damenti in Conto Corrente”:

Art. 3 (recesso)1) La Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi

momento, anche con comunicazione verbale, dall’apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a dieci giorni.

2) Qualora il Cliente rivesta la qualità di consu-matore ai sensi dell’art. 1469-bis, comma 2, cod. civ., la Banca ha la facoltà di recedere dal-l’apertura di credito a tempo indeterminato, di ridurla o di sospenderla con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso di quindici giorni. Nel caso di apertura di credito a tempo determinato la Banca ha la facoltà di recedere, di ridurre o di sospendere con effetto immediato l’affida-mento al ricorrere di una giusta causa, ovvero di recedere con un preavviso di 15 giorni. In entrambe le ipotesi, per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente, con lettera racco-mandata, un termine di dieci giorni. Ai fini di cui sopra, a titolo meramente esemplificativo, costituiscono giustificato motivo, tra l’altro, i mutamenti di elementi inerenti la meritevo-lezza del credito, le variazioni generalizzate dei tassi di interesse e delle condizioni di mercato nonché i mutamenti della disciplina civilistica e fiscale relativa ai rapporti regolati dalle presenti condizioni.

3) Analoga facoltà di recesso ha il Cliente con effetto di chiusura dell’operazione mediante pagamento di quanto dovuto.

4) In ogni caso il recesso ha l’effetto di sospendere immediatamente l ’ut i l izzo del credito concesso.

5) Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell’apertura di credito neppure per l’importo delle disposizioni eseguite. L’eventuale scoperto consentito oltre il limite dell’apertura di credito non comporta l’aumento di tale limite.

6) Le disposizioni del presente articolo, fatta eccezione per il comma 5, si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione contrattualmente prevista, comunque e sotto qualsiasi forma concessi dalla Banca al Cliente.

Art. 4 (recesso, compensazione e pagamen-to di assegni)1) In caso di recesso dall’apertura di credito da

parte della Banca, il Cliente è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari per il pagamen-to degli assegni tratti prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione.

2) Nel caso in cui al comma precedente, la com-pensazione per crediti non liquidi ed esigibili prevista dall’art. 11, comma 2, delle condizioni generali di contratto si intende operata al momento stesso della ricezione della comuni-cazione di recesso da parte del Cliente.

3) Le disposizioni di cui all’art. 12 della Sezione III (“Conto corrente bancario”) si applicano anche nel caso di recesso dall’apertura di credito.

AL TITOLO V - “Norme che regolano i servi-zi Bancomat, PagoBancomat, Cirrus/Maestro e Fastpay”:

Art. 3 comma 4 (revoca o perdita dei poteri di rappresentanza)4) La revoca ovvero la perdita dell’autorizzazione

ad operare di cui ai precedenti commi sono opponibili alla Banca trascorsi tre giorni lavorativi dal ricevimento della relativa comunicazione.

Art. 5 comma 5 (opponibilità della denuncia di smarrimento o di sottrazione)5) La segnalazione di smarrimento o sottrazione

è opponibile alla Banca dal momento della spedizione della comunicazione di cui ai commi 2 e 3.

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Art. 6 comma 2 (facoltà di modificare, so-spendere o abolire i Servizi)2) La Banca si riserva la facoltà di modificare

l’ubicazione delle apparecchiature di cui all’art.1, comma 3, sospendere o abolire i Servizi in qualsiasi momento, in relazione ad eventi con-nessi all’efficienza ed alla sicurezza dei Servizi medesimi.

Art. 8 (facoltà di recesso della Banca o di temporaneo divieto di utilizzo della Carta)1) La Banca si riserva la facoltà di recedere dal

contratto in qualsiasi momento con preavviso di almeno dieci giorni, dandone comunicazione scritta al Cliente, il quale è tenuto a restituire immediatamente la Carta, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato.

2) Qualora ricorra un giustificato motivo ai sensi dell’art. 1469-bis, comma 4, cod. civ., la Banca ha facoltà di recedere dal contratto senza preavviso, dandone immediata comunicazione al Cliente.

3) Il Cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell’uso dei Servizi successivamente al recesso della Banca o nel periodo in cui abbia ricevuto dalla Banca medesima eventuale comunicazio-ne dell’esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione della Carta.

Art. 9 (Foro competente)Per qualsiasi controversia che possa sorgere tra il Consumatore e l’Emittente è competente il foro del luogo di residenza o domicilio del Consumatore, a scelta di quest’ultimo.

AL TITOLO VI - “Sintesi delle clausole con-trattualiche regolano il servizio di carte di credito CartaSi (Mediolanum Multicard, Me-diolanumGoldcard, Mediolanum Riflexcard, Mediolanum Riflexcard Oro, Mediolanum Freedomcard, Mediolanum Freedomcard Advanced, Mediolanum Freedomcard Gold)”:

Art.1 Emissione della CartaLe carte di pagamento CartaSi (di seguito, per bre-vità, “Carta” o “Carte”) sono emesse da CartaSi S.p.A. (di seguito, per brevità, “CartaSi”) e gestite

in collaborazione con la Banca indicata sul modulo di richiesta (di seguito, per brevità, “Banca”). Le Carte Individuali e Aziendali in versione individuale sono emesse su richiesta di una persona fisica o di un libero professionista (di seguito, per brevità “Ti-tolare”), mentre le Carte Aziendali sono emesse su richiesta di un’Azienda (di seguito, “Azienda”) al nome dei Dipendenti o del titolare dell’Azienda stessa (di seguito, per brevità, “Dipendente”).

Art.2 Validità della CartaLa Carta è rilasciata da CartaSi per un periodo nor-malmente di 36 mesi e viene rinnovata, di regola, per un uguale periodo di tempo, alle condizioni in vigore al momento del rinnovo. È facoltà di CartaSi e della Banca prevedere periodi diversi di validità e/o rinnovo. La Carta è valida fino al termine di scadenza indicato su di essa.La quota annuale, ove prevista, viene addebitata al Titolare o all’Azienda nel primo estratto conto utile.L’importo relativo alla quota annuale, ove previsto, è dovuto in misura fissa e non frazionabile anche per periodi di possesso della Carta inferiori all’an-no, salvo diverso accordo con la Banca.Solo per le Carte supplementari eventualmente emesse in corso d’anno verrà disposto un addebito parziale della quota annuale per i mesi di effettivo possesso.

Art.3 Limite di utilizzoLa Banca assegnerà alla Carta un limite di utilizzo mensile, il cui ammontare verrà stabilito dalla Banca stessa in base a proprie autonome valutazioni. Il Titolare o l’Azienda potranno concordare con la Banca eventuali variazioni del limite di utilizzo mensile della Carta; la Banca ha comunque la facoltà di ridurre tale limite, per giustificato motivo, informandone il Titolare o l’Azienda, con almeno 30 giorni di anticipo, mediante comunicazione scritta (anche tramite l’estratto conto) con le mo-dalità previste dall’articolo 118 del D.Lgs. 385/1993 e successive modifiche. Il Titolare o l’Azienda, in tal caso, hanno diritto di recedere dal contratto, entro 60 giorni dalla data di decorrenza della modifica indicata nella relativa comunicazione e senza alcuna spesa e/o penalità.

Art.4 Uso della CartaLa Carta deve essere usata solo dal Titolare o dal Dipendente personalmente e non può essere in

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nessun caso e per nessun motivo ceduta o data in uso a terzi. La Carta dà diritto al Titolare o al Dipendente di acquistare - nei limiti della disponi-bilità di spesa della Carta al momento dell’utilizzo - merci e/o servizi dagli Esercenti con la semplice firma dell’ordine di pagamento o di documento equivalente oppure digitando, ove previsto, il codi-ce personale segreto PIN. La Carta dà inoltre dirit-to al Titolare o al Dipendente di ottenere anticipi di denaro contante da parte delle Banche, nei limiti della disponibilità di spesa della Carta al momento dell’utilizzo. L’uso della Carta su Internet o su altri canali virtuali, telematici o telefonici potrà pre-vedere modalità differenti, anche sulla base delle disposizioni fornite dal singolo Esercente. L’utilizzo di una Carta scaduta, revocata o denunciata come smarrita, sottratta o contraffatta costituisce illecito.

Art.5 Codice personale segreto PINA ciascuna Carta viene attribuito un codice per-sonale segreto (PIN), che deve essere utilizzato esclusivamente dal Titolare o dal Dipendente, in abbinamento con la Carta, per il prelievo di denaro contante (operazioni di anticipo contante) presso sportelli automatici abilitati, in Italia e all’estero. Il PIN potrà essere utilizzato - se richiesto - anche per altre tipologie di pagamento che prevedano l’utilizzo di apparecchiature elettroniche. Il PIN deve restare segreto e non deve essere annotato sulla Carta, né conservato insieme con quest’ultima o con documenti del Titolare o del Dipendente. Il Titolare o il Dipendente hanno l’obbligo di cu-stodire il PIN con cura, restando responsabili (il Dipendente in solido con l’Azienda), di ogni con-seguenza dannosa che possa derivare dall’indebito o illecito uso della Carta insieme al PIN, anche se a seguito di smarrimento, furto, falsificazione o contraffazione.

Art.6 Rapporti con gli EsercentiIl Titolare o l’Azienda/Dipendente riconoscono espressamente l’estraneità di CartaSi e della Banca ai rapporti con gli Esercenti per le merci o i servizi acquistati con la Carta. Pertanto per qualsiasi con-troversia - come pure per esercitare qualsiasi dirit-to - il Titolare o l’Azienda/Dipendente dovranno ri-volgersi esclusivamente agli Esercenti presso i quali sono stati acquistati le merci o i servizi, restando comunque esclusa ogni responsabilità di CartaSi e della Banca per difetti delle merci o dei servizi, tardata o mancata consegna delle merci, tardata o

mancata erogazione dei servizi, disservizi e simili, anche nel caso in cui i relativi ordini di pagamento siano già stati pagati. In ogni caso, nei rapporti con CartaSi e con la Banca, l’ordine impartito attraver-so l’uso della Carta è irrevocabile.

Art.7 Servizi di sicurezzaIl Titolare in possesso di utenza di telefonia mobile che intenda aderire ai servizi di sicurezza via SMS (Avviso Movimenti) dovrà indicare il numero di telefono cellulare sul contratto: in tal caso, CartaSi provvederà automaticamente all’iscrizio-ne. Il Titolare o il Dipendente potranno anche aderire successivamente a tali servizi chiamando il Servizio Clienti di CartaSi o registrandosi al sito www.cartasi.it.Il Titolare o il Dipendente saranno avvisati via SMS di ogni autorizzazione richiesta per la loro Carta per importi superiori alla soglia standard definita da CartaSi. Il Titolare o il Dipendente potranno così rilevare - e segnalare tempestivamente al Servizio Clienti di CartaSi - eventuali utilizzi indebiti o illeciti della Carta o del numero di Carta. Il Titolare o l’Azienda/Dipendente si impegnano altresì a se-gnalare a CartaSi eventuali variazioni del numero di telefono cellulare.

Art.8 Pagamenti e dilazioni di pagamentoIl Titolare o l’Azienda autorizzano espressamente CartaSi e la Banca ad addebitare sul conto corren-te bancario indicato sul contratto tutti gli importi derivanti dalle operazioni effettuate con la Carta, nonché quelli relativi alle causali indicate nel pro-spetto “Condizioni Economiche”, che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.Ove previsto, il Titolare o l’Azienda potranno richiedere alla Banca che il rimborso delle somme dovute avvenga in modo dilazionato, attraverso rate non inferiori all’importo indicato sul contratto. Resta inteso che qualsiasi inadempimento da parte del Titolare o dell’Azienda e del Dipendente degli obblighi previsti nel Regolamento comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, ove accordato. Il beneficio della rateizzazione cesserà inoltre immediatamente in tutti i casi di recesso dal contratto, con decorrenza dal momento di efficacia del recesso stesso.

Art.9 Estratti contoAl Titolare viene inviato, o reso disponibile via Internet, con periodicità mensile e solo in presenza

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di almeno una operazione, un estratto conto che si intenderà approvato dal Titolare qualora non per-venga a CartaSi un reclamo scritto entro 60 giorni dalla data di ricezione dell’estratto conto stesso, ovvero dal recapito della e-mail di notifica della disponibilità dell’estratto conto su Internet.All’Azienda viene inviato o reso disponibile via Internet, con periodicità mensile e solo in presen-za di almeno una operazione, un estratto conto riepilogativo ed uno dettagliato (di seguito, per brevità, “estratto conto”) per ogni singolo Dipen-dente. Sull’estratto conto è riportata l’indicazione dei Dipendenti Titolari di Carte e delle operazioni registrate a debito/credito di questi ultimi. Tale estratto conto si intende approvato dall’Azienda qualora non pervenga a CartaSi un reclamo scritto entro 60 giorni dalla data di ricezione dell’estratto conto stesso, ovvero dal recapito dell’e-mail di notifica della disponibilità dell’estratto conto su internet.La ritardata inclusione nell’estratto conto di adde-biti relativi ad acquisti, pagamenti od operazioni di anticipo contante, così come eventuali ritardi nella registrazione di accrediti disposti dagli Esercenti - ed anche eventuali omissioni o ritardi nell’invio degli estratti conto - non legittimano il Titolare o l’Azienda a rifiutare o ritardare il pagamento.

Art.10 Smarrimento, furto, contraffazione o falsificazione della CartaIn caso di smarrimento, furto, falsificazione o contraffazione, il Titolare o il Dipendente sono tenuti a darne immediata comunicazione a CartaSi, mediante telefonata al Servizio Clienti della stessa, e a sporgere tempestivamente denuncia alle Auto-rità competenti. Il Titolare o l’Azienda sono tenuti inoltre a conservare copia della denuncia per un periodo di almeno 12 mesi e a trasmetterne copia a CartaSi, dietro specifica richiesta, entro 7 giorni. Fino al momento del blocco, la responsabilità del Titolare o dell’Azienda per l’indebito o illecito uso della Carta è limitata all’importo massimo di 150 euro, salvo che non vengano rilevati comporta-menti fraudolenti, dolosi o colposi del Titolare o del Dipendente/dell’Azienda e sempre che questi si siano attenuti alle disposizioni contrattuali, in par-ticolare quelle relative all’uso della Carta e alla cu-stodia del PIN. Tale importo non verrà addebitato per le Carte iscritte ai servizi di sicurezza via SMS (Avviso Movimenti) se il Titolare o il Dipendente, a fronte della ricezione di un SMS relativo ad una

transazione che riconoscano come indebita o illeci-ta, ne effettuino tempestiva segnalazione a CartaSi con le modalità precedentemente indicate.

Art.11 Recesso dal rapportoIl Titolare o l’Azienda, CartaSi e/o la Banca hanno facoltà di recedere dal rapporto mediante comuni-cazione scritta da inviarsi con preavviso di almeno due mesi dalla data di rinnovo annuale della Carta. Trascorso il periodo di preavviso, il Titolare o l’Azienda dovranno provvedere ad invalidare la Carta, tagliandola in due parti, e a restituirla a CartaSi e/o alla Banca. È comunque facoltà di Car-taSi e/o della Banca recedere dal rapporto senza preavviso, per giustificato motivo, mediante co-municazione scritta. In caso di revoca della Carta, come pure in caso di mancato rinnovo, il Titolare o l’Azienda hanno l’obbligo di rimborsare imme-diatamente quanto dovuto a fronte degli utilizzi effettuati prima della revoca o della scadenza.Per qualsiasi caso di recesso previsto dal presente contratto non sono previste penalità e/o spese di chiusura a carico del Titolare o dell’Azienda.

Art.12 Modifiche al contrattoTutte le condizioni economiche e contrattuali potranno essere modificate unilateralmente da CartaSi e/o dalla Banca, anche in senso sfavore-vole al Titolare o all’Azienda, qualora sussista un giustificato motivo e con un preavviso di almeno 30 giorni, mediante comunicazione scritta (anche tramite l’estratto conto), con le modalità previste dall’articolo 118 del D.Lgs. 385/1993 e successive modifiche. In tal caso, il Titolare o l’Azienda hanno diritto di recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza delle modifiche indicata nella relativa comunicazione. In caso di recesso a seguito della variazione delle condizioni il Titolare o l’Azienda hanno diritto, in sede di liquidazio-ne del rapporto, all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. In particolare, in caso di recesso dovuto all’aumento dell’importo della quota annuale prevista per il rinnovo della Carta, CartaSi provvederà a rimborsare l’importo, se già addebitato.Il Titolare o l’Azienda, in solido con il Dipendente, saranno comunque tenuti all’adempimento di tutte le obbligazioni sorte a loro carico anteriormente alla ricezione, da parte di CartaSi e/o della Banca, della Carta restituita e originate dall’uso della medesima.

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Foro competente:per qualsiasi controversia che possa sorgere tra il Consumatore e l’Emittente è competente il foro del luogo di residenza o domicilio del Consumato-re, a scelta di quest’ultimo.

AL TITOLO VII – “Sintesi delle clausole con-trattuali che regolano il servizio di carta pre-pagata CartaSi (Mediolanum Riflexcash)”.

Art. 1 Emissione della CartaLe carte di pagamento CartaSi prepagate (di seguito, per brevità, “Carta” o “Carte”) sono emesse da CartaSi S.p.A. (di seguito, per brevità, “CartaSi”) e gestite in collaborazione con la Banca indicata sul modulo di richiesta (di seguito, per brevità, “Banca”).

Art. 2 Validità della CartaLa Carta è rilasciata da CartaSi per un periodo massimo di 60 mesi. Alla scadenza potrà essere sostituita da una nuova Carta per il cui rilascio il Titolare dovrà corrispondere il relativo importo previsto. La Carta è valida fino al termine di sca-denza indicato su di essa.La richiesta di rilascio della Carta deve essere sot-toscritta presso gli sportelli della Banca, corrispon-dendo l’importo previsto per il rilascio e sottoscri-vendo l’apposita modulistica contrattuale.La Carta può essere richiesta a favore di un sog-getto terzo. Qualora quest’ultimo sia un minore, il richiedente si assume ogni responsabilità in ordine all’utilizzo della Carta da parte del minore medesimo.

Art. 3 Uso della CartaLa Carta deve essere usata solo dal Titolare personalmente e non può essere in nessun caso e per nessun motivo ceduta o data in uso a terzi. La Carta dà diritto al Titolare di acquistare - nei limiti dell’importo prepagato di volta in volta disponibile sulla Carta stessa - merci e/o servizi dagli Esercenti con la semplice firma dell’ordine di pagamento o di documento equivalente op-pure digitando, ove previsto, il codice personale segreto PIN. La Carta dà inoltre diritto al Titolare di effettuare prelievi di denaro contante presso le banche, sempre nei limiti dell’importo prepagato di volta in volta disponibile sulla Carta. L’uso della Carta su Internet o su altri canali virtuali, telemati-

ci o telefonici potrà prevedere modalità differenti, anche sulla base delle disposizioni fornite dal singolo Esercente.

Art. 4 Codice personale segreto PINA ciascuna Carta viene attribuito un codice per-sonale segreto (PIN), che deve essere utilizzato esclusivamente dal Titolare, in abbinamento con la Carta, per il prelievo di denaro contante presso gli sportelli automatici abilitati, in Italia e all’estero.Il PIN potrà essere utilizzato - se richiesto - anche per altre tipologie di pagamento che prevedano l’utilizzo di apparecchiature elettroniche.Il PIN deve restare segreto e non deve essere annotato sulla Carta, né conservato insieme con quest’ultima o con documenti del Titolare. Il Ti-tolare ha l’obbligo di custodire il PIN con cura, re-stando responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’indebito o illecito uso della Carta insieme al PIN, anche se a seguito di smarri-mento, furto, falsificazione o contraffazione.

Art. 5 Rapporti con gli EsercentiIl Titolare riconosce espressamente l’estraneità di CartaSi e della Banca ai rapporti fra lui e gli Eser-centi. Pertanto per qualsiasi controversia - come pure per esercitare qualsiasi diritto - il Titolare dovrà rivolgersi esclusivamente agli Esercenti pres-so i quali sono stati acquistati le merci o i servizi, restando comunque esclusa ogni responsabilità di CartaSi e della Banca per difetti delle merci o dei servizi, tardata o mancata consegna delle merci, tardata o mancata erogazione dei servizi, disservizi e simili, anche nel caso in cui i relativi ordini di pagamento siano stati pagati.

Art. 6 Servizi di sicurezzaIl Titolare in possesso di utenza di telefonia mobile che intenda aderire ai servizi di sicurezza via SMS (Avviso Movimenti) dovrà indicare il numero di telefono cellulare sul contratto: in tal caso, CartaSi provvederà automaticamente all’iscrizione. Il Ti-tolare potrà anche aderire successivamente a tali servizi chiamando il Servizio Clienti di CartaSi o registrandosi al sito www.cartasi.it. Il Titolare sarà avvisato via SMS di ogni autorizzazione richiesta per la sua Carta per importi superiori alla soglia standard definita da CartaSi. Il Titolare potrà così rilevare - e segnalare tempestivamente al Servizio Clienti di CartaSi - eventuali utilizzi indebiti o illeciti della Carta o del numero di Carta. Il Titolare si

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impegna altresì a segnalare a CartaSi eventuali variazioni del numero di telefono cellulare.

Art. 7 Pagamenti e rimborsiL’uso della Carta in Paesi non aderenti all’Unione Monetaria Europea è sottoposto alle norme va-lutarie vigenti al momento dell’utilizzo - emanate dalle competenti Autorità - che il Titolare si im-pegna a rispettare. Le operazioni avvenute con la Carta in tali Paesi saranno comunque addebitate in euro, al cambio determinato all’atto della data della conversione, nel rispetto degli accordi internazio-nali in vigore. Il Titolare si obbliga a corrispondere a CartaSi:a) l’importo dovuto per il rilascio della Carta;b) le commissioni per gli oneri di negoziazione

relativi ad utilizzi effettuati in valuta diversa dall’euro (già incluse nei tassi di cambio appli-cati);

c) le commissioni applicate su operazioni di pre-lievo di contante;

d) le commissioni applicate su operazioni di rica-rica della Carta.

Qualora l’importo relativo alla singola transazione superi l’importo della disponibilità della Carta stes-sa, CartaSi sarà legittimata a negare l’autorizzazione della transazione.Il Titolare di una Carta ha la facoltà di richiedere alla Banca, in qualsiasi momento e non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza della Carta, il rimbor-so dell’importo prepagato ancora disponibile sulla Carta, senza spese o penalità. Qualora il Titolare non intenda richiedere il rimborso, può disporre il trasferimento dell’importo in un’unica soluzione su una nuova Carta acquistata.

Art. 8 Situazione contabileL’elenco di tutti i movimenti e la disponibilità ag-giornata della Carta sono consultabili dal Titolare, sul sito www.cartasi.it (previa apposita registrazio-ne) e presso gli sportelli, anche automatici, della Banca. Il Titolare potrà comunque rivolgersi al Ser-vizio Clienti di CartaSi per ottenere informazioni sul servizio, sulla disponibilità della propria Carta e sulle ultime transazioni effettuate. Trascorsi 60 giorni dalla data di registrazione di ogni singola operazione, risultante dal suddetto elenco, senza che sia pervenuto a CartaSi, anche tramite la Ban-ca, un reclamo specifico per iscritto, l’operazione si intenderà senz’altro approvata dal Titolare.

Art. 9 Smarrimento, furto, falsificazione o contraffazione della CartaIn caso di smarrimento, furto, falsificazione o con-traffazione, il Titolare è tenuto a darne immediata comunicazione direttamente a CartaSi, mediante telefonata al Servizio Clienti, ovvero con qualsiasi altro mezzo, e a presentare tempestivamente denuncia alle Autorità competenti. Il Titolare è tenuto inoltre a conservare copia della denuncia a disposizione di CartaSi, per un periodo di almeno 12 mesi: entro tale periodo, CartaSi avrà facoltà di richiedere copia della denuncia al Titolare che, in tal caso, dovrà trasmetterla entro 7 giorni dalla richiesta.In caso di smarrimento o furto della Carta, fino al momento della ricezione da parte di CartaSi della comunicazione di cui sopra, il Titolare è responsa-bile di ogni conseguenza dannosa causata dall’inde-bito o illecito uso della Carta stessa per l’importo massimo di 150 euro, salvo che egli abbia agito fraudolentemente, con dolo o colpa grave, ovvero non abbia osservato le disposizioni contrattuali, in particolare quelle relative all’uso della Carta e alla custodia del PIN.

Art. 10 Recesso dal rapportoLe parti possono recedere entrambe senza preav-viso dal contratto mediante comunicazione scritta da inviarsi alla controparte.Per qualsiasi motivo di recesso non sono previste penalità e/o spese di chiusura a carico delle parti.

Art. 11 Modifiche al contrattoTutte le condizioni economiche e contrattuali potranno essere modificate unilateralmente da CartaSi e/o dalla Banca, anche in senso sfavore-vole al Titolare, qualora sussista un giustificato motivo e con un preavviso di almeno 30 giorni, mediante comunicazione scritta o pubblicazione sul sito www.cartasi.it con le modalità previste dall’articolo 118 del D.Lgs. 385/1993 e suc-cessive modifiche. Entro 60 giorni dalla data di decorrenza delle modifiche indicata nella relativa comunicazione, il Titolare potrà restituire la Carta alla Banca richiedendo il rimborso dell’eventuale importo prepagato ancora disponibile sulla stessa, senza penalità e/o spese di chiusura. Il Titolare ha inoltre il diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all’applicazione delle condizioni prece-dentemente praticate.

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Foro competente:per qualsiasi controversia che possa sorgere tra il Consumatore e l’Emittente è competente il foro del luogo di residenza o domicilio del Consumato-re, a scelta di quest’ultimo.

AL TITOLO VIII – “Sintesi delle principali clausole che regolano il servizio di carte di credito American Express”

Art. 1 Validità della CartaA tempo indeterminato, con facoltà del Titolare di recedere in qualsiasi momento.Il Titolare potrà, tuttavia, rinunciare alla Carta rece-dendo dal contratto ai sensi dell’art. 67 duodecies del Codice del Consumo, entro 14 giorni dal ricevimento della Carta e nel solo caso di prima emissione, dandone comunicazione e restituendo la Carta [tagliata in senso verticale] a mezzo lettera raccomandata a.r. ad American Express; in tal caso non verrà addebitata (ovvero verrà stornata) al Titolare la quota annuale.È facoltà di American Express sospendere e/o revocare la Carta in qualsiasi momento per giu-stificato motivo ovvero, in qualsiasi altro caso, mediante comunicazione scritta con un preavviso di 30 (trenta) giorni.Addebito della quota annuale in via anticipata con decorrenza dalla data del rilascio della Carta (salvo revoca o rinuncia alla Carta ai sensi del Regola-mento Carta).

Art. 2 Utilizzo della CartaObbligo del Titolare di apporre la sua firma sulla Carta non appena la riceve. La Carta deve esse-re utilizzata esclusivamente e personalmente dal Titolare.Il limite di utilizzo della Carta non è prefissato ma le spese sono soggette al rilascio di un’autorizzazione da parte dell’American Express in base alla storia dei pagamenti e ad una valutazione discrezionale delle disponibilità economiche del Titolare.Possibilità prelievo contanti previa autorizzazione dell’American Express e conferma del codice segreto personale (P.I.N.); limiti al prelievo: Carta Essential e Carta Verde American Express € 250 ogni 7 giorni; Carta Oro American Express € 375 ogni 7 giorni; Carta Platino American Express € 4.600 ogni 7 giorni;Gli Addebiti relativi ai prelievi di contante tramite

macchine automatiche non saranno evidenziati nell’estratto conto della Carta, ma solo nell’estrat-to conto bancario del Titolare con valuta, uguale o successiva alla data dell’operazione, che può variare a seconda della banca presso i cui sportelli l’operazione è effettuata e del giorno dell’opera-zione stessa. Il Titolare sarà, in ogni caso, responsabile per qual-siasi utilizzo della Carta unitamente al P.I.N., anche se indebito e/o illecito e/o a seguito di smarri-mento, furto, falsificazione o contraffazione, fino al momento in cui richieda il blocco della Carta.

Art. 3 Estratti ContoSono inviati mensilmente in presenza di addebiti.Accettazione da parte del Titolare della validità di fotocopie e micro films quali copie conformi degli originali moduli “Memoria di Spesa” nonché degli scontrini o copie di essi emessi dai terminali (detti anche P.O.S. – Point Of Sale) ai fini dell’addebita-bilità delle relative spese.Facoltà dell’American Express di addebito anche in caso di mancata sottoscrizione della Memoria di Spesa e/o dello scontrino ove il Titolare abbia ordi-nato e/o acquistato merci e/o servizi comunicando gli estremi della Carta. L’importo dovuto per i prelievi di contante verrà indicato solo nell’estratto conto bancario.Eventuali reclami sugli estratti conto devono essere comunicati mediante raccomandata a.r. entro 60 giorni, decorsi i quali gli estratti conto si considere-ranno definitivamente approvati.Qualora il Titolare richieda il rilascio di duplicati de-gli Estratti Conto relativi agli ultimi due mesi, euro 5,00 per ogni Estratto Conto di data anteriore a 2 mesi rispetto alla data di richiesta; euro 50,00 per ogni annualità completa di duplicati (12 copie).

Art. 4 Cessione creditiFacoltà dell’American Express di cedere a terzi i propri crediti nei confronti dei Titolari e relativi accessori, dandone comunicazione scritta anche nell’estratto conto.

Art. 5 Smarrimento o furto della CartaIl Titolare deve darne immediata comunicazione all’American Express e presentare denuncia alle competenti autorità.Il Titolare sarà responsabile per gli eventuali usi illeciti della Carta fino ad un importo massimo di euro 15, salvo sua grave negligenza o dolo.

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Art. 6 Controversie con gli EserciziL’Esercizio presso cui il Titolare intende utilizzare la Carta potrà richiedere a quest’ultimo l’esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità che ne attesti l’identità.L’American Express non è responsabile qualora la Carta non venga onorata per qualsiasi motivo dall’Esercizio.Eventuali controversie tra Titolare ed Esercizio dovranno essere risolte direttamente tra gli stessi e non potranno giustificare alcuna sospensione di pagamenti da parte del Titolare all’American Express.

Art. 7 Rimborsi ai TitolariNon potranno essere effettuati in contanti.

Art. 8 Divieto di rivendita a terziMerci e/o servizi pagati mediante la Carta non possono essere oggetto di rivendita a terzi.

Art. 9 Proprietà della CartaLa Carta rimane di proprietà dell’American Express ed a richiesta della stessa il Titolare dovrà restituirla immediatamente.

Art. 10 Carte SupplementariIn caso di rilascio di Carte Supplementari il Titolare della Carta Base sarà obbligato in via solidale con il Titolare della Carta Supplementare al pagamento degli addebiti.La sospensione e/o revoca della Carta Base im-plica la sospensione e/o revoca di tutte le Carte Supplementari ed il Titolare di Carta Base dovrà comunicare detti eventi ai Titolari di Carta Sup-plementare, sollevando l’American Express da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art. 11 Servizi aggiuntiviFacoltà dei Titolari Carta Oro di avvalersi di speciali servizi viaggi ed altri servizi anche mediante ordini telefonici con addebito delle relative spese sul conto Carta.Nella prestazione di tali servizi la funzione del-l’American Express è quella di semplice interme-diario, per cui non sarà responsabile di eventuali inadempimenti da parte dei fornitori dei servizi.Il Titolare che richieda i suddetti servizi e/o l’iscri-zione ai programmi fedeltà,autorizza fin d’ora ed irrevocabilmente l’American Express sia ad ad-debitare sul proprio conto Carta tutte le relative

spese, anche qualora la richiesta venga effettuata verbalmente e senza la sottoscrizione di Memoria di Spesa da parte del Titolare, sia a comunicare ai soggetti interessati i propri dati che saranno da questi gestiti, in qualità di autonomi titolari del trattamento, esclusivamente ai fini dell’erogazione del servizio richiesto e/o della partecipazione al programma fedeltà per il quale è stata richiesta l’iscrizione.

Art. 12 Uso di macchine automaticheEsonero di responsabilità dell’American Express e/o del terzo gestore di tali macchine in caso di malfunzionamento.

Art. 13 Informazioni sul TitolareObbligo del Titolare di comunicare immediata-mente all’American Express qualsiasi modifica dei dati comunicati nella domanda di rilascio della Carta.

Art. 14 Modifiche del RegolamentoÈ facoltà dell’American Express di modificare il Re-golamento anche in senso sfavorevole al Titolare, dandone comunicazione al Titolare, il quale avrà la facoltà di recedere senza penalità ove ritenga di non accettare le modifiche.

Art. 15 Controversie con l’American Ex-pressQualsiasi controversia tra il Titolare e l’American Express sarà disciplinata dalla legge italiana e sarà sottoposta alla giurisdizione esclusiva del Foro del luogo di residenza del Titolare.

AL TITOLO XII - “Regolamento dell’Ufficio Reclami e dell’Ombudsman “Giurì bancario”

Sezione 2 Ombudsman “Giurì bancario”Art. 71. All’Ombudsman possono rivolgersi i clienti,

per controversie relative a rapporti aventi ad oggetto operazioni o servizi, da essi intrattenuti con le banche o gli intermediari, purché:a) non siano state già portate all’esame

del1’Autorità giudiziaria o di un collegio arbitrale;

b) riguardino questioni quantificabili in un valore non superiore a 50.000 euro, purché riferite a operazioni o servizi posti

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in essere a far data dal lo gennaio 2006, fermi restando i limiti in precedenza vi-genti e il disposto dell’art. 1, comma 2 e dalla lettera d) del presente articolo. In nessun caso è ammessa la riduzione della richiesta risarcitoria al fine di fare rientrare quest’ultima nella competenza per valore del1’Ombudsman;

c) il relativo contenuto sia già stato sottoposto all’esame dell’ufficio Reclami della banca o dell’intermediario, ma:i) la banca o l’intermediario non abbia

fornito risposta nei termini di cui all’articolo 2, comma 3;

ii) la risposta non sia stata favorevole, in tutto o in parte, per il cliente;

iii) all’accoglimento del reclamo non sia stata data attuazione, nei termini indi-cati, dalla banca o dall’intermediario;

d) non sia trascorso un anno, rispettivamente, dalla presentazione del reclamo rimasto inevaso, dalla sua decisione in tutto o in parte non favorevole per il cliente, ovvero dall’accoglimento del reclamo, cui non sia stata data attuazione.

2. Ove il cliente si sia rivolto all’Ombudsman senza aver preventivamente acquisito la decisione dell’ufficio Reclami della banca o dell’intermedia-rio, la Segreteria trasmette la documentazione ricevuta a detto Ufficio e ne dà avviso al cliente. La trasmissione della documentazione produce gli effetti della presentazione del reclamo all’uf-ficio.

Art. 8l. L’Ombudsman è investito mediante richiesta

scritta del cliente, da inviarsi di preferenza con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure utilizzando strumenti informatici. Della ricezione di tale richiesta l’Ombudsman prov-vede ad informare tempestivamente per iscritto la banca o l’intermediario interessato.

2. Fermo restando il disposto dell’art. 9, oltre alla documentazione circa la sussistenza degli elementi di cui all’art. 7, la richiesta deve speci-ficare il contenuto della controversia ed essere corredata da ogni altra notizia e documento utili.

Regolamento delle procedure di reclamo in materia di bonifici transfrontalieriParte I - Ufficio ReclamiArt. 21. I reclami della clientela debbono essere inviati

per iscritto, anche in via informatica, ovvero consegnati allo sportello presso cui viene intrat-tenuto il rapporto, previo rilascio di ricevuta.

2. Per la formulazione dei reclami possono essere utilizzati moduli standardizzati che le banche e gli intermediari mettono a disposizione della clientela. Sono comunque validi i reclami pre-sentati in altra forma, purché contengano gli estremi del ricorrente, dell’ente e del bonifico transfrontaliero in questione, i motivi del recla-mo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l’identificazione certa del cliente.

3. La banca o l’intermediario interessati sono tenuti a prestare assistenza al cliente nella predispo-sizione del reclamo, assicurando, in particolare, che esso non sia affetto da vizi formali.

Art. 31. L’Ufficio Reclami provvede ad evadere le

richieste pervenute entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui all’arti-colo precedente, dandone tempestiva notizia al cliente per iscritto, anche in via informatica, ove quest’ultima sia stata dal cliente utilizzata nella presentazione del reclamo.

2. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella de-cisione l’ufficio Reclami indica i tempi tecnici, comunque non superiori a 5 giorni lavorativi bancari, entro i quali la banca o l’intermediario provvede alla sua sistemazione.

Parte II - Sezione speciale dell’ombudsman bancarioArt. 71. Per la risoluzione di controversie aventi ad

oggetto l’esecuzione di bonifici transfronta-lieri che non siano state già portate all’esame dell’Autorità giudiziaria, di un arbitro o di un collegio arbitrale ed il cui contenuto sia già stato sottoposto all’esame dell’ufficio Reclami, i clienti della banca o dell’intermediario possono rivolgersi alla Sezione entro il termine di 30 giorni a far data dalla:a) decorrenza infruttuosa del termine per

evadere il reclamo, di cui all’art. 3, comma 1;

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MEDIOLANUM EASYFREEDOM-EASYSTANDARD - MEDIOLANUM FREEDOM PROFESSIONAL - MEDIOLANUM FREEDOM LIGHT PROFESSIONAL - FOGLIO INFORMATIVO

b) decorrenza infruttuosa del termine per provvedere alla sistemazione del reclamo, ai sensi dell’art. 3, comma 2;

c) ricezione della decisione dell’ufficio Reclami, che il cliente ritenga a sé sfavorevole.

2. Ove il cliente si sia rivolto alla Sezione senza aver preventivamente acquisito la decisione dell’ufficio Reclami della banca o dell’interme-diario, la Sezione trasmette la documentazione ricevuta a detto Ufficio e ne dà avviso al cliente. La trasmissione della documentazione produce gli effetti della presentazione del reclamo all’uf-ficio.

3. Ove, nel corso dell’istruttoria aperta dalla Se-zione, la banca o l’intermediario raggiungano un accordo con il ricorrente, la Sezione, su comunicazione del ricorrente medesimo, ne prende atto e dichiara cessata la materia del contendere.

4. La Sezione è competente a decidere con-troversie aventi ad oggetto l’indennizzo o il rimborso, dovute all’esecuzione del bonifico transfrontaliero, quantificabili nell’ammontare massimo dell’importo del bonifico medesimo, che non può comunque superare il valore di 50.000 euro, maggiorato delle spese sostenute dal cliente e di eventuali interessi legali calcolati secondo i criteri di cui all’art. 4, commi da 1 a 62, e di cui all’art. 6, comma 1, lett. a)3, del d.lgs. n. 253/2000.

Art. 81. Il cliente investe la Sezione, con le medesime

modalità di cui all’art. 2, comma 1, informandone la banca l’intermediario ovvero incaricando la banca o l’intermediario di investire la Sezione medesima della controversia.

2. In entrambi i casi sarà cura della banca o del-l’intermediario interessato trasferire alla Sezione tutta la documentazione, comprese le contro-deduzioni, entro 5 giorni lavorativi bancari dal ricevimento dell’informazione o dell’incarico.

3. Se il cliente non informa la banca o l’interme-diario del ricorso alla Sezione, il trasferimento della documentazione avverrà su richiesta della Sezione, entro il medesimo termine di cui al comma precedente.

Art. 91. La decisione deve essere resa dalla Sezione

entro 60 giorni dalla ricezione della documen-

tazione fornita dalla banca o dall’intermediario o, in caso di mancata trasmissione della documen-tazione, dalla infruttuosa scadenza del termine di cui all’art. 8, comma 2.

2. La decorrenza del termine di cui al comma 1 viene sospesa allorché la Sezione richieda al responsabile dell’Ufficio Reclami della banca o dell’intermediario ovvero al cliente ulteriori documenti, dati e notizie, ritenuti utili alla comprensione della controversia, stabilendo il termine perentorio per la risposta. I1 mancato rispetto dei termini viene liberamente apprez-zato dalla Sezione medesima.

3. La decisione è motivata ed è assunta sulla base delle norme di legge applicabili, dei codici di condotta, nonché dei principi contenuti nella direttiva n. 97/5/CE, ovvero secondo equità. Essa è comunicata alle parti a cura della Segre-teria tecnica mediante lettera raccomandata ed è vincolante per la banca o per l’intermediario interessato se accettata dal cliente.

4. Ricevuta la comunicazione, la banca o l’interme-diario hanno 5 giorni lavorativi bancari per dare esecuzione alla decisione, a decorrere dal mo-mento in cui ad essi è pervenuta l’accettazione della decisione da parte del cliente, trasmessa con le modalità di cui all’art. 2, comma 1.

5. La Sezione, qualora venga a conoscenza che la banca o l’intermediario interessato non si è conformato alla decisione resa, rende nota l’ina-dempienza dandone pubblicità a mezzo stampa, a spese della banca o dell’intermediario.

6. La Sezione, in caso di grave inosservanza delle decisioni rese o delle disposizioni del presente Regolamento, ne dà notizia al Presidente del Conciliatore Bancario che sottopone la questione al Consiglio ai fini dell’adozione del provvedimento di esclusione della banca o dell’intermediario inadempiente, ai sensi dello Statuto del Conciliatore Bancario.

Sono inoltre contenute all’interno dell’“Avviso ...” le procedure di reclamo e di composizione stragiudizia-le delle controversie, di seguito riassunte:

Questa Banca aderisce all’Accordo per la costi-tuzione dell’Ufficio Reclami della Clientela e del-l’Ombudsman “Giurì Bancario”. Ogni cliente può rivolgersi all’Ufficio Reclami della banca, entro due anni da quando l’operazione contestata è stata eseguita.

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MEDIOLANUM EASYFREEDOM-EASYSTANDARD - MEDIOLANUM FREEDOM PROFESSIONAL - MEDIOLANUM FREEDOM LIGHT PROFESSIONAL - FOGLIO INFORMATIVO

Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R indirizzata a Banca Mediolanum - Reclami della Clientela - Via F. Sforza, 15 20080 Basiglio - MI. Il Cliente - qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all’ufficio reclami (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) - può pre-sentare un ricorso all’Ombudsman “Giurì Ban-cario”, Organo collegiale composto di 5 membri, attivo presso il Conciliatore Bancario, inoltrandolo al seguente indirizzo: Via delle Botteghe Oscure n. 54, 00186, Roma. Il ricorso all’Ombudsman “Giurì Bancario” va presentato ENTRO UN AN-

NO dall’invio della contestazione all’Ufficio Reclami della banca, mediante una richiesta scritta, con indi-cazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili. Le controversie per cui è competente l’Ombudsman “Giurì Bancario” sono quelle per le quali si richiede un danno fino a euro 50.000 (prescindendo dall’im-porto dell’operazione). La procedura è gratuita per il Cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all’Ufficio Reclami o all’Ombudsman “Giurì Bancario”.

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Lig

htP

rofe

ssio

nal

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84

MEDIOLANUM EASYFREEDOM-EASYSTANDARD - MEDIOLANUM FREEDOM PROFESSIONAL - MEDIOLANUM FREEDOM LIGHT PROFESSIONAL - FOGLIO INFORMATIVO

IL S

ERV

IZIO

DI C

AR

TE D

I CR

EDIT

O C

AR

TASI

(MED

IOLA

NU

M F

REE

DO

MC

AR

D,

MED

IOLA

NU

M F

REE

DO

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AR

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DVA

NC

ED, M

EDIO

LAN

UM

FR

EED

OM

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LD)

CO

ND

IZIO

NI

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ICH

E D

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SE

RV

IZIO

(va

lori

espr

essi

in e

uro)

Pri

ncip

ali s

pese

Quo

ta a

nnua

le M

edio

lanu

m F

REED

OM

CA

RD

Quo

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nnua

le M

edio

lanum

FRE

EDO

MC

ARD

AD

VAN

CED

Quo

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nnua

le M

edio

lanu

m F

REED

OM

CA

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Inte

ress

i mas

simi a

pplic

abili

alle

dilaz

ioni

di p

agam

ento

su

linea

re

volvi

ng (

per

le M

edio

lanum

FRE

EDO

MC

ARD

AD

VAN

CED

co

n lim

ite d

i util

izzo

infe

riore

a 5

.000

eur

o).

Inte

ress

i mas

simi a

pplic

abili

alle

dilaz

ioni

di p

agam

ento

su

linea

rev

olvin

g (p

er le

Med

iolan

um F

REED

OM

CA

RD

GO

LD c

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mite

di u

tilizz

o su

perio

re a

5.0

00 e

uro)

.

Tass

o di

cam

bio

sulle

ope

razio

ni in

val

uta

dive

rsa

dall’e

uro

Com

miss

ioni

di s

ervi

zio s

ulle

ope

razio

ni d

i ant

icipo

con

tant

e

Sost

ituzi

one

cart

a:

- in

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di f

urto

, sm

arrim

ento

, con

traf

fazio

ne(d

uplic

ato

con

dive

rsa

num

eraz

ione

); - i

n ca

so d

i sm

agne

tizza

zione

o d

anne

g-gia

men

to (r

ifacim

ento

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la ca

rta

con

med

esim

a nu

mer

azio

ne)

Car

ta d

i rim

piaz

zo e

d an

ticip

o co

ntan

te d

’em

erge

nza

Invi

o es

trat

to c

onto

men

sile

cart

aceo

(in

pre

senz

a di

al

men

o un

’ope

razi

one)

10

,00

30

,00

75

,00

Tass

o ap

plic

ato

dai c

ircui

ti in

tern

azio

nali V

isa e

Mas

terc

ard

mag

gior

ato

di u

na c

omm

issio

ne

per

il se

rviz

io n

on s

uper

iore

al 2

%, p

arzi

alm

ente

ret

roce

ssa

ai c

ircui

ti co

me

prev

isto

dai r

ispet

tivi r

egol

amen

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4,00

% (

min

. 0,5

2 pe

r le

ope

razi

oni e

ffett

uate

in e

uro

min

. 5,1

6 pe

r le

ope

razi

oni i

n va

luta

est

era)

Gra

tuita

10,3

3 (s

ervi

zi g

ratu

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er la

Med

iola

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FRE

EDO

MC

ARD

GO

LD)

1,03

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1,25

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ensil

e (T

AN

15,

00%

, TA

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6,08

%)

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idaz

ione

men

sile

del d

ebito

res

iduo

a p

artir

e da

l se

cond

o es

trat

to c

onto

0,75

% m

ensil

e (T

AN

9,0

0%, T

AEG

9,3

8%)

Liqu

idaz

ione

men

sile

del d

ebito

res

iduo

a p

artir

e da

l se

cond

o es

trat

to c

onto

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

Eas

ySta

ndar

dM

edio

lanu

m

Free

dom

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dem

yM

edio

lanu

mE

asyF

reed

om

Med

iola

num

Eas

yFre

edo

m

Lig

ht

Med

iola

num

Free

dom

P

rofe

ssio

nal

Med

iola

num

Free

dom

Lig

htP

rofe

ssio

nal

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MEDIOLANUM EASYFREEDOM-EASYSTANDARD - MEDIOLANUM FREEDOM PROFESSIONAL - MEDIOLANUM FREEDOM LIGHT PROFESSIONAL - FOGLIO INFORMATIVO

CO

ND

IZIO

NI

EC

ON

OM

ICH

E D

EL

SE

RV

IZIO

(va

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espr

essi

in e

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ncip

ali s

pese

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atto

con

to m

ensil

e on

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(in

pre

senz

a di

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eno

un’o

pera

zion

e)

Impo

sta

di b

ollo

su

estr

atti

cont

o su

perio

ri a

77,4

7 eu

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Gio

rno

di v

alut

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r l’a

ddeb

ito s

u co

nto

corr

ente

Mag

giora

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per

rifo

rnim

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car

bura

nte

effe

ttuat

o in

Itali

a

Lim

ite d

i util

izzo

del

la c

arta

- M

assim

ali d

ispon

ibili

Gra

tuito

1,81

Per

tutt

e le

car

te d

i cre

dito

tra

nne

Free

dom

Car

d: 1

5 gi

orni

fiss

i dal

la d

ata

di e

miss

ione

del

l’est

ratt

o co

nto

Per

Med

iola

num

Fre

edom

Car

d: 5

gio

rni f

issi d

alla

dat

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em

issio

ne d

ell’e

stra

tto

cont

o

0,77

500,

00 p

er F

reed

omC

ard;

1.5

00,0

0 e

3.00

0,00

per

Fre

dom

Car

d A

dvan

ced;

5.00

0,00

, 10.

000,

00 e

15.

000,

00 p

er F

reed

omC

ard

Gol

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IL S

ERV

IZIO

DI C

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OM

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iola

num

Fre

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cade

my

Med

iola

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Eas

yFre

edo

mM

edio

lanu

mE

asyF

reed

om

L

ight

Eas

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ndar

dM

edio

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mFr

eedo

m

Pro

fess

iona

l

Med

iola

num

Free

dom

Lig

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IL S

ERV

IZIO

DI C

AR

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CA

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EDIO

LAN

UM

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RIF

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tant

um)

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razi

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Com

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ioni

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zio s

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razio

ni d

i pre

lievo

con

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e

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one

cart

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edio

lanu

m R

IFLE

XC

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:-

in c

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rto,

sm

arrim

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, con

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(dup

licat

o co

n di

vers

a nu

mer

azio

ne);

- in

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o di

sm

agne

tizza

zion

e o

dann

eggi

amen

to(r

ifaci

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to d

ella

car

ta c

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edes

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ione

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Gio

rni d

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per

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ebito

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cont

o co

rren

te b

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rio

Quo

ta d

i ric

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rica

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ica

Lim

ite d

i util

izzo

del

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Tass

o ap

plic

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ti in

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nali

mag

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di u

na c

omm

issio

ne p

er il

ser

vizi

o no

n su

perio

re

al 2

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arzi

alm

ente

ret

roce

ssa

ai c

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ti co

me

prev

isto

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ispet

tivi r

egol

amen

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1,00

per

impo

rti p

rele

vati

pres

so g

li sp

orte

lli de

lla b

anca

;2,

00 p

er im

port

i pre

leva

ti pr

esso

gli

spor

telli

di a

ltre

banc

he in

Ita

lia e

all’e

ster

o. S

ono

cons

entit

i fin

o ad

un

mas

simo

di n

. 2 p

relie

vi a

l gio

rno

tram

ite g

li sp

orte

lli au

tom

atic

i (AT

M)

per

un im

port

o co

mpl

essiv

o no

n su

perio

re a

250

,00

euro

, sem

pre

che

tale

im

port

o pr

epag

ato

sia d

ispon

ibile

sul

la c

arta

Non

pre

vist

a

L’add

ebito

del

le s

omm

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vute

avv

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, all’a

tto

dell’o

pera

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e, m

edia

nte

riduz

ione

del

la d

ispon

ibilit

à di

pre

paga

to p

rese

nte

sulla

car

ta

2,50

att

rave

rso

Banc

a M

edio

lanu

m c

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ddeb

ito in

Con

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orre

nte;

2,00

att

rave

rso

una

cart

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cre

dito

Car

taSi

via

Web

/Cal

l Cen

tre

Car

taSi

1,00

per

ogn

i sin

gola

ric

aric

a

3.00

0,00

non

suc

cess

ivam

ente

var

iabi

le d

a Ba

nca

Med

iola

num

in

acc

ordo

con

il T

itola

re

10,0

0

Med

iola

num

Fre

edo

m A

cade

my

Med

iola

num

Eas

yFre

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mM

edio

lanu

mE

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lanu

mFr

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m

Pro

fess

iona

l

Med

iola

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Free

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Lig

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ssio

nal

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MEDIOLANUM EASYFREEDOM-EASYSTANDARD - MEDIOLANUM FREEDOM PROFESSIONAL - MEDIOLANUM FREEDOM LIGHT PROFESSIONAL - FOGLIO INFORMATIVO

IL S

ERV

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DI C

AR

TE D

I CR

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MER

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ESS®

CO

ND

IZIO

NI

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OM

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IZIO

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espr

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in e

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Pri

ncip

ali s

pese

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li ed

alt

ri a

ddeb

iti p

er r

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di n

ei p

agam

enti

C

arta

Per

sona

le s

ino

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; Car

ta O

ro s

ino

a 19

0

C

arta

Per

sona

le s

ino

a 36

,15;

Car

ta O

ro s

ino

a 83

;

3,

5% -

min

. 1,2

5 eu

ro

2%

0,

77

1,

81

10

4

gior

ni fi

ssi d

alla

dat

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a co

ntab

ile d

el c

onto

Car

ta

Quo

ta a

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le C

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Bas

e

Quo

ta a

nnua

le C

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Sup

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enta

re

Com

miss

ioni

per

pre

lievi

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onta

nte

a m

ezzo

mac

chin

e au

tom

atic

he A

TM

Com

miss

ioni

per

ant

icip

o di

con

tant

e pr

esso

uffi

ci

Am

eric

an E

xpre

ss

Rifo

rnim

enti

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arbu

rant

e -

per

cias

cun

rifor

nim

ento

Impo

sta

di b

ollo

su

cias

cun

estr

atto

con

to s

uper

iore

a

77,4

7 eu

ro

Paga

men

to d

ell’e

stra

tto

cont

o co

n m

odal

ità d

iver

se

dall’a

ddeb

ito d

irett

o su

c/c

Cam

bio

prat

icat

o pe

r ac

quist

i in

valu

ta d

iver

sa d

all’e

uro

Gio

rni d

i val

uta

per

l’add

ebito

deg

li es

trat

ti co

nto

sul

cont

o co

rren

te b

anca

rio

In t

utti

i cas

i di r

itard

o ne

i pa

gam

enti

Pe

nale

par

i al 2

,5%

del

sal

do im

paga

to a

tal

e da

ta (

min

imo

23 e

uro

pe

r im

port

i sup

erio

ri a

255

euro

)

Pen

ale

pari

all’1

,5%

del

sal

do im

paga

to a

tal

e da

ta (

min

imo

7,75

eur

o

per

impo

rti s

uper

iori

a 25

5 eu

ro)

In

tere

ssi d

i mor

a su

bas

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e pa

ri al

l’1,5

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lcola

rsi s

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aldo

rimas

to im

paga

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inim

o 7,

75 e

uro

per i

mpo

rti s

uper

iori

a 2

55 e

uro)

In

tere

ssi d

i mor

a fin

o al

l’inte

gral

e so

ddisf

o ad

un

tass

o an

nuo

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a

quel

lo m

edio

rile

vato

e p

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icat

o ai

sen

si de

lla L

egge

n. 1

08/9

6

A

ddeb

ito d

elle

spe

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Am

eric

an E

xpre

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recu

pero

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o do

vuto

le, v

i com

pres

e le

eve

ntua

li sp

ese

lega

li

Al 3

0° g

iorn

o su

cces

sivo

alla

data

di

em

issio

ne d

ell’es

tratto

con

to

Al 4

5° g

iorn

o su

cces

sivo

alla

data

di

em

issio

ne d

ell’es

tratto

con

to

Dal

60°

giorn

o

Dal

150°

gio

rno

Per

ogni

abb

ebito

dire

tto

non

anda

to a

buo

n fin

e 25

eur

o

Tass

o di

cam

bio

appl

icat

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l sist

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di t

esor

eria

Am

eric

an E

xpre

ss m

aggi

orat

o di

una

com

miss

ione

del

2%

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lvo

conv

ersio

ni d

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erzi

prim

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lla

sott

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izio

ne d

egli

adde

biti

all’A

mer

ican

Exp

ress

, nel

qua

l cas

o si

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zano

i ta

ssi d

a qu

esti

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icat

i)

n.p.

n.p.

Med

iola

num

Fre

edo

m A

cade

my

Med

iola

num

Eas

yFre

edo

mM

edio

lanu

mE

asyF

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L

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Eas

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mFr

eedo

m

Pro

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iona

l

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iola

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Free

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Lig

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MEDIOLANUM EASYFREEDOM-EASYSTANDARD - MEDIOLANUM FREEDOM PROFESSIONAL - MEDIOLANUM FREEDOM LIGHT PROFESSIONAL - FOGLIO INFORMATIVO

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I E P

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ENTI

CO

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IZIO

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OM

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edio

lanu

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Gra

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Bo

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i

Boni

fici i

n us

cita

(Ita

lia)

0

Gra

tuiti

per

impo

rto

infe

riore

a 5

0.00

0 ut

ilizza

ndo

codi

ci B

IC e

IBA

N

Boni

fici i

n us

cita

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ivisa

eur

o (a

rea

euro

)

10

,00

(7,0

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a in

tern

et)

per

impo

rto

supe

riore

a 5

0.00

0

10,0

0 (7

,00

via

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rnet

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nific

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nza

utiliz

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i co

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BIC

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Boni

fici i

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cita

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eur

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e in

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eur

o 10

,00

(7,0

0 vi

a in

tern

et)

Boni

fici u

rgen

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5,

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min

. 7,7

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Nes

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giorn

o (s

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luta

fiss

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– 1

giorn

o lav

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se p

rivi d

i valu

ta fi

ssa

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nefic

iario

)

Scar

to d

i valu

ta p

er b

onific

i in u

scita

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so c

lient

i di a

ltre

Banc

he)

3

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Scar

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boni

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ti

1 gi

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o

Boni

fici i

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talia

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all’e

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3,

5

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3/20

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iario

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i dal

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253/

2000

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Page 93: PER ACCEDERE A BANCA MEDIOLANUM Conti Correnti EASY€¦ · Conti Correnti EASY CONDIZIONI CHE REGOLANO I SERVIZI BANCARI PRESTATI DALLA BANCA AVVISO SULLE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA

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MEDIOLANUM EASYFREEDOM-EASYSTANDARD - MEDIOLANUM FREEDOM PROFESSIONAL - MEDIOLANUM FREEDOM LIGHT PROFESSIONAL - FOGLIO INFORMATIVO

IL S

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i 25

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Page 94: PER ACCEDERE A BANCA MEDIOLANUM Conti Correnti EASY€¦ · Conti Correnti EASY CONDIZIONI CHE REGOLANO I SERVIZI BANCARI PRESTATI DALLA BANCA AVVISO SULLE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA

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MEDIOLANUM EASYFREEDOM-EASYSTANDARD - MEDIOLANUM FREEDOM PROFESSIONAL - MEDIOLANUM FREEDOM LIGHT PROFESSIONAL - FOGLIO INFORMATIVO

IL S

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oni

eff

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spo

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sam

enti

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sseg

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ircol

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nita

men

te a

con

tant

i son

o ap

plic

ate

le s

tess

e co

ndiz

ioni

pre

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i; pe

r il

vers

amen

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tant

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ilità

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zazi

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gli a

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rmul

ari,

gli a

sseg

ni b

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ri su

con

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in e

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glia

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biar

i, gl

i ass

egni

tur

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i, gl

i as

segn

i pos

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di p

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ento

est

ero,

gli

asse

gni p

osta

li no

n st

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rdiz

zati,

non

ché

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ener

ale

tutt

i gli

asse

gni c

he p

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o no

n sia

no p

rese

ntab

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pag

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to t

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sist

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le d

i cle

arin

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gli a

sseg

ni c

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mod

alità

ord

inar

ie (

es. a

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ni s

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ass

egni

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nti e

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no d

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pera

zion

e

Vers

amen

to a

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ni b

anca

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e ba

nche

3 gi

orni

lavo

rativ

i

Vers

amen

to a

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ni c

ircol

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gior

no la

vora

tivo

Vers

amen

to t

ram

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ttin

o po

stal

e

n.p.

Prel

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egno

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data

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miss

ione

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3 gi

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i

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nti

1

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Vers

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i

4 gi

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i

Vers

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to a

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ersa

ti (t

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le t

ipol

ogie

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ti

gior

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ersa

men

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Prel

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(co

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otaz

ione

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i

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Prel

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alia

gior

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Term

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ilità/

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orni

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i

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ione

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ram

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gli s

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elli

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Page 95: PER ACCEDERE A BANCA MEDIOLANUM Conti Correnti EASY€¦ · Conti Correnti EASY CONDIZIONI CHE REGOLANO I SERVIZI BANCARI PRESTATI DALLA BANCA AVVISO SULLE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA

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MEDIOLANUM EASYFREEDOM-EASYSTANDARD - MEDIOLANUM FREEDOM PROFESSIONAL - MEDIOLANUM FREEDOM LIGHT PROFESSIONAL - FOGLIO INFORMATIVO

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MEDIOLANUM EASYFREEDOM-EASYSTANDARD - MEDIOLANUM FREEDOM PROFESSIONAL - MEDIOLANUM FREEDOM LIGHT PROFESSIONAL - FOGLIO INFORMATIVO

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Page 97: PER ACCEDERE A BANCA MEDIOLANUM Conti Correnti EASY€¦ · Conti Correnti EASY CONDIZIONI CHE REGOLANO I SERVIZI BANCARI PRESTATI DALLA BANCA AVVISO SULLE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA

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MEDIOLANUM EASYFREEDOM-EASYSTANDARD - MEDIOLANUM FREEDOM PROFESSIONAL - MEDIOLANUM FREEDOM LIGHT PROFESSIONAL - FOGLIO INFORMATIVO

LEGENDA ESPLICATIVA DELLE PRINCIPALI NOZIONI

ATM (Automatic Teller Machine)Postazioni automatiche per l’utilizzo delle carte nelle funzioni previste.

BonificoIndica il trasferimento di fondi effettuato tra conti correnti presso Banche diverse.

Canone annuoImporto dovuto alla Banca per la gestione ordinaria del conto corrente.

Carta di creditoCarta di pagamento che consente al titolare di effet-tuare acquisti di beni e servizi o prelievi di contante senza dar luogo all’addebito immediato delle somme spese o prelevate.

Carta multifunzioneCarta sulla quale vengono attivate diverse funzioni.

Carta PrepagataCarta di pagamento ricaricabile. Per poter operare la carta deve essere preventivamente caricata nei limiti e con le modalità consentite.

Funzione BancomatFunzione della carta che consente il prelievo di contante in presenza di fondi disponibili sul conto corrente, presso sportelli automatici (ATM) sul circuito domestico.

Funzione PagoBancomatFunzione della carta che consente l’acquisto di beni e di servizi, in presenza di fondi disponibili sul conto corrente, presso gli esercizi convenzionati.

GirocontoIndica il trasferimento di fondi effettuato tra conti interni alla Banca.

NegoziazioneTrasformazione di una moneta in quella di un altro Paese.

Periodicità di capitalizzazionePeriodo cui si riferisce il calcolo degli interessi cre-ditori e debitori.

PIN (Personal Identification Number)Codice personale segreto di quattro cifre che viene generato elettronicamente e che dovrà essere utiliz-zato esclusivamente dal Titolare per le operazioni di prelievo di denaro contante da sportelli automatici e per altre tipologie di pagamento che prevedano l’utilizzo di apparecchiature elettroniche.

POS (Point Of Sale)Postazioni automatiche per l’utilizzo delle carte per l’acquisto di beni e di servizi.

Requisiti minimi per apertura rapportiSono i requisiti ritenuti indispensabili per l’inizio del rapporto.

RevolvingModalità di rateizzazione dei pagamenti dietro pagamento di un tasso di interesse variabile sul capitale utilizzato e non rimborsato al primo estratto conto.

Saldo contabileSaldo risultante dalla somma algebrica delle singole scritture dare/avere in cui sono ricompresi importi non ancora giunti a maturazione.

Saldo disponibileImporto sul conto corrente che può essere effettiva-mente utilizzato; include l’eventuale fido accordato.

Salvo buon fine (s.b.f.)Clausola in virtù della quale il Cliente ha l’obbligo di rimborsare le somme rappresentate da titoli di credito accreditate dalla Banca sul conto corrente dello stesso nel caso in cui tali titoli risultassero impagati.

Spese per l’estinzione del conto correnteSpese addebitate per l’effettiva risoluzione del rap-porto di conto corrente.

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MEDIOLANUM EASYFREEDOM-EASYSTANDARD - MEDIOLANUM FREEDOM PROFESSIONAL - MEDIOLANUM FREEDOM LIGHT PROFESSIONAL - FOGLIO INFORMATIVO

Spese per l’invio dell’estratto conto (ogni invio)Sono i costi per l’invio di un estratto conto secondo la periodicità pattuita.

TAEG (Tasso Annuale Effettivo Globale)Indice, espresso in termini percentuali, con due cifre decimali e su base annua, del costo complessivo del finanziamento.

TAN (Tasso Annuale Nominale)Tasso di interesse, espresso in percentuale su base annua, applicato dagli istituti finanziari all’importo lordo del finanziamento. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall’ammontare finanziato e dalla durata del prestito, la quota di interessi che il debitore dovrà corrispondere al finanziatore e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel computo del TAN non entrano oneri accessori quali provvigioni, spese ed imposte.

Tasso creditorePercentuale espressa su base annua utilizzata per

il calcolo degli interessi creditori (interessi a favore del cliente).

Tasso debitorePercentuale espressa su base annua utilizzata per il calcolo degli interessi debitori (interessi a favore della Banca).

Termini di non stornabilità degli assegni e delle somme accreditateTermini di disponibilità (non stornabilità) calcolati in giorni lavorativi successivi alla data di negoziazione e/o di lavorazione del versamento.

ValutaÈ il giorno da cui cominciano a maturare gli interessi attivi e passivi di una operazione bancaria.

Valuta/divisa esteraMoneta diversa da quella avente valore legale nel paese della Banca negoziatrice (ad esempio Dollari USA).

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ALTRI PRODOTTI IN DISTRIBUZIONE

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CARTA POSTEPAY PREPAGATA MULTI-BRANDED MEDIOLANUM MONEY SERVICE

CARTA POSTEPAY PREPAGATA MULTI-BRANDED MEDIOLANUM MONEY SERVICE

NORME CARTA POSTEPAY PREPAGA-TA MULTI-BRANDED MEDIOLANUM MONEY SERVICE

Art. 1 Descrizione del servizio e sua abili-tazione1. Oggetto del presente contratto sono i servizi

finanziari prepagati attivabili e fruibili attraverso l’utilizzo della Carta Postepay Multi-branded Mediolanum Money Service (di seguito la “Carta”). La Carta è uno strumento di prelievo e pagamento, emessa da Poste e identificata dai marchi del Circuito Postamat e del Circuito Internazionale presente sulla Carta (di seguito il “circuito internazionale di riferimento”), dal suo numero identificativo, da uno spazio per la firma autografa del suo Titolare nonché da altri eventuali marchi inseriti sul fronte o sul retro della stessa.

2. Le condizioni economiche della Carta pro tempore vigenti, compresi i limiti di plafond della Carta e i limiti di prelievo, pagamento e ricarica della Carta stessa, sono quelle indicate nell’edizione pro tempore vigente del Foglio Informativo di Poste (di seguito il “FI”), a dispo-sizione del pubblico presso gli uffici postali e sul sito internet www.poste.it, e del Documento di Sintesi (di seguito il “DDS”).

3. L’abilitazione della Carta avviene mediante presentazione e attivazione della stessa presso qualsiasi Ufficio Postale, dal Titolare già in pos-sesso della Carta.

4. La Carta consente, esclusivamente al Titolare, di usufruire dei servizi di pagamento e prelievo a valere sul Circuito Postamat e quello internazio-nale di riferimento, con le modalità, i massimali, le limitazioni e condizioni vigenti al momento dell’utilizzo nei limiti del valore monetario per il quale la Carta è stata abilitata. La Carta consente altresì di usufruire, fino a quando sarà disponi-bile, del servizio di ricarica di cui al successivo art. 4 e dei servizi informativi sempre con le modalità ed alle condizioni vigenti al momento dell’utilizzo.

5 I servizi di cui al precedente comma, richiedibili tramite il Circuito Postamat ed il circuito inter-nazionale di riferimento, possono essere fruiti dal Titolare solo quando i circuiti ed i relativi terminali (POS/ATM/internet) sono attivi e nei limiti in cui tali circuiti ed i relativi terminali consentono al Titolare della Carta di ottenere i servizi richiesti.

6. La prestazione di Poste si esaurisce nella abilitazione della Carta e nella conversione della somma di denaro versata dal Titolare al momento dell’abilitazione della Carta in un cor-rispondente valore monetario utilizzabile, fino al suo esaurimento, attraverso la Carta, salva la facoltà del Titolare e di Poste di riconvertire tale valore monetario in denaro ai sensi del successivo art.10. Tale disponibilità di utilizzo del Titolare non costituisce deposito e non è fruttifera.

Art. 2 Titolarità della carta e responsabilità per la custodia della carta e del PIN1. Titolare della Carta è il soggetto che ha richiesto

a Poste l’emissione della Carta.2. La Carta deve essere usata solo dal Titolare e

non può essere in nessun caso e per nessun motivo ceduta o data in uso a terzi. II Titolare è tenuto ad apporre la propria firma nell’apposito spazio sul retro della Carta.

3. Ad ogni Carta è assegnato un codice personale segreto, denominato PIN (Personal Identifica-tion Number), che verrà consegnato al Titolare in busta sigillata.

4. Costituendo la Carta e il PIN, ai sensi del successivo art. 7, strumenti di identificazione e legittimazione del Titolare è interesse di que-st’ultimo custodirli con ogni cura ed assicurarsi, in particolare, che il PIN rimanga segreto, non sia comunicato a soggetti terzi, non sia riportato sulla Carta né conservato unitamente alla stessa ovvero ai propri documenti. Il Titolare, dal momento in cui riceve la Carta e il relativo PIN, è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’abuso o dall’uso illecito

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CARTA POSTEPAY PREPAGATA MULTI-BRANDED MEDIOLANUM MONEY SERVICE

degli stessi, nonché del loro smarrimento o sottrazione, fatto salvo quanto previsto dall’art .8 comma 3.

Art. 3 Validità della cartaLa Carta ha validità per il periodo sulla stessa indicato.

Art. 4 Servizio di ricarica della carta e mo-dalità per la richiestaIl servizio di ricarica (di seguito la “Ricarica”) consiste nella conversione da parte di Poste di somme di de-naro versate dal Titolare o da terzi, ulteriori rispetto a quelle eventualmente versate al momento dell’abili-tazione della Carta, nel corrispondente valore mone-tario utilizzabile attraverso la Carta, fermo sempre il diritto del Titolare di riconversione del valore ai sensi del successivo art.10. Anche tali eventuali successive disponibilità di utilizzo del Titolare non costituiscono deposito e non sono fruttifere. Potrà essere richiesto il servizio di ricarica della Carta dal Titolare, o da terzi per tutta la durata di validità della Carta, salvo che per una qualsiasi ragione dovesse cessare il relativo servizio. Il servizio di ricarica della Carta è prestato secondo le condizioni economiche pro tempore vigenti e rese note nel FI e nel DDS.

Art. 5 Servizi dispositivi e servizi informativi richiedibili con la carta1. I servizi utilizzabili con la Carta sono erogati

nei limiti dell’importo disponibile sulla Carta stessa e dei massimali giornalieri previsti per ciascuna operazione, e comunque nel rispetto dei limiti di plafond merceologici stabiliti dal circuito Postamat, dal circuito internazionale di riferimento e dalle disposizioni valutarie pro tempore vigenti. La Carta consente, sino alla concorrenza dell’importo disponibile sulla stessa, anche mediante utilizzi parziali e ripetuti, di effettuare: a) operazioni dispositive (prelevamenti di con-

tanti e pagamenti) e informative (consulta-zione saldo e lista degli ultimi movimenti) presso tutti gli uffici postali dotati di POS a valere sul circuito Postamat;

b) operazioni dispositive (prelevamenti di con-tanti e pagamenti) e informative (consulta-zione saldo e lista degli ultimi movimenti) da tutti gli sportelli automatici (ATM) Postamat;

c) prelevamenti di contanti in Italia e all’estero

da sportelli automatici (ATM) bancari che aderiscono al circuito internazionale di riferimento;

d) acquisti di beni e servizi in Italia e all’estero presso tutti gli esercenti convenzionati con il circuito internazionale di riferimento. Sono espressamente esclusi i pagamenti dei pedaggi autostradali;

e) acquisti di beni e servizi “via internet” pres-so tutti gli esercenti virtuali convenzionati con il circuito internazionale di riferimen-to;

f) operazioni dispositive (es. pagamenti) e in-formative (consultazione saldo e lista degli ultimi movimenti) attraverso il sito internet di Poste www.poste.it previa registrazione del Titolare sul sito stesso;

g) ulteriori operazioni rese di volta in volta disponibili da parte di Poste e portate a conoscenza dei Titolari della Carta secon-do quanto previsto dal successivo art.9.

2. È consentito usufruire dei servizi dispositivi e informativi sopra descritti in assenza di collega-mento diretto e in tempo reale. Al momento dell’effettuazione dell’operazione viene apposta sul plafond della Carta una prenotazione pari all’importo necessario all’esecuzione dell’ope-razione stessa. La prenotazione viene rimossa nel momento in cui la transazione è regolata e contabilizzata.

3. Per ciascuno dei servizi richiesti il Titolare sarà tenuto a corrispondere a Poste, se prevista, la commissione pro tempore vigente che potrà essere direttamente addebitata sulla disponibi-lità della Carta se non altrimenti corrisposta.

Art. 6 Modalità d’uso della carta1. Il Titolare è tenuto al buon uso della Carta e ad

attenersi per qualsiasi suo utilizzo alle istruzioni operative pro tempore vigenti indicate per cia-scuna operazione negli avvisi esposti (o riportati a video) sugli sportelli ATM, negli uffici postali, negli esercizi convenzionati o sul sito internet di Poste www.poste.it ovvero in comunicazioni scritte consegnate al Titolare, o spedite allo stesso all’indirizzo di cui al successivo art.11.

2. Il Titolare si impegna a non effettuare opera-zioni in caso di difettoso funzionamento di uno sportello ATM o della Carta stessa.

3. Il Titolare prende atto che lo sportello ATM, per motivi di sicurezza, tratterrà la Carta in caso di

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CARTA POSTEPAY PREPAGATA MULTI-BRANDED MEDIOLANUM MONEY SERVICE

un suo uso scorretto. In tale ipotesi, così come nell’ipotesi di cattivo funzionamento della Carta di cui al precedente comma, il Titolare dovrà prendere contatto con Poste.

4. La Carta è uno strumento di pagamento che consente al Titolare di impartire a Poste disposizioni di pagamento a favore di fornitori convenzionati per l’acquisto, presso gli stessi, di beni o servizi da parte del Titolare stesso; in tali casi Poste rimane estranea ai rapporti tra il Titolare e i fornitori convenzionati. Pertanto per qualsiasi controversia, come pure per esercitare qualsiasi diritto, il Titolare dovrà rivolgersi esclu-sivamente al fornitore convenzionato, restando comunque esclusa ogni responsabilità di Poste per difetti delle merci, ritardo nella consegna e simili nonché per mancata accettazione della Carta da parte dell’esercizio convenzionato, qualsiasi siano le ragioni. La sussistenza di tali controversie non invalida gli addebiti effettuati nei confronti del Titolare della Carta per gli utilizzi fruiti.

5. Poste Italiane non risponde dell’eventuale acquisizione di dati e informazioni riguardanti il Titolare da parte di terzi che abbiano in qua-lunque modo accesso agli strumenti operativi (ad esempio il personal computer) utilizzati dal Titolare per effettuare con la Carta, attraverso la rete internet, le operazioni dispositive e informative di cui al precedente art.5. Il Tito-lare è responsabile, tenendone in ogni forma esonerata Poste Italiane, per i danni di qualsiasi natura eventualmente derivanti dall’aver il Tito-lare stesso incautamente fornito a terzi i propri dati personali e/o strumenti di identificazione e legittimazione (ad esempio PIN, password, etc).

Art. 7 Modalità di richiesta dei servizi fruibili con la carta1. Al Titolare può essere richiesta, a seconda

del circuito internazionale di riferimento o del mezzo con il quale intende usufruire di un servizio fruibile con la Carta (terminale POS, ATM, Internet), l’apposizione della propria firma su moduli o ricevute o la digitazione del PIN di cui al precedente art.2 ovvero l’indicazione del numero della Carta e della scadenza (entrambi riportati sul fronte della Carta) nonché del codice di tre cifre (CVV2) riportato sul retro della Carta.

2. Nel caso in cui sia richiesta per l’utilizzazione della Carta presso i terminali POS e ATM la digitazione del relativo PIN, quest’ultimo costi-tuisce l’esclusivo strumento di identificazione del Titolare.

3. Nel caso in cui all’atto dell’utilizzo della Carta sia richiesta l’apposizione della firma, questa dovrà essere conforme a quella presente sulla Carta, costituendo lo strumento tramite il quale l’eser-cizio convenzionato, Poste o le Banche possono verificare che il soggetto possessore della Carta sia il Titolare. Al Titolare potrà essere richiesta anche l’esibizione di un valido documento di riconoscimento.

4. Nel caso in cui sia richiesta per l’utilizzazione della Carta la digitazione del numero della Carta stessa, della scadenza e del CVV2, la digitazione di tali dati costituisce l’esclusivo strumento di identificazione del Titolare.

5. L’uso della Carta con le modalità di identifica-zione previste nei commi precedenti ovvero con altre eventuali modalità che potranno in futuro essere introdotte da Poste e comunicate al Titolare, legittima quest’ultimo a compiere, a valere sulla disponibilità della Carta, le opera-zioni che la Carta consente di richiedere, con piena liberazione di Poste.

6. Le richieste di servizi con le modalità di cui al precedente comma 5 sono irrevocabili.

7. I pagamenti di volta in volta effettuati da Poste su richiesta del Titolare ai sensi del precedente comma 5 e le commissioni che non sono diversamente corrisposte, sono addebitate contestualmente da Poste, riducendo propor-zionalmente il valore monetario per il quale è abilitata la Carta, in base alle registrazioni effettuate automaticamente attraverso internet o dallo sportello automatico ATM o dal termi-nale POS al quale è stata richiesta l’esecuzione dell’operazione. Tali registrazioni costituiscono prova dell’operazione effettuata.

8. II Titolare, in conseguenza di quanto previsto ai precedenti commi 5, 6 e 7, si impegna ad accettare tutti gli addebiti registrati da Poste derivanti da operazioni compiute con apparecchiature elettroniche che prevedo-no la digitazione del PIN o altre modalità di identificazione del Titolare, ed autorizza irrevocabilmente Poste ad addebitare sulla disponibilità della Carta stessa, qualora non siano percepiti attraverso altro mezzo, oneri,

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CARTA POSTEPAY PREPAGATA MULTI-BRANDED MEDIOLANUM MONEY SERVICE

spese e commissioni pro tempore vigenti relativi all’operazione richiesta.

9. II Titolare si riconosce obbligato al pagamento degli eventuali oneri di carattere fiscale, presenti e futuri, relativi alla Carta ed al suo utilizzo.

10. Poste non darà corso agli ordini di pagamento che risultassero irregolari o non conformi alle condizioni od alle istruzioni pro tempore vigenti relative alla singola operazione e procederà al blocco della Carta, anche senza necessità di preventivo preavviso al Titolare, per tutelare la sicurezza o l’efficienza dei circuiti attraverso i quali è utilizzabile. In ogni caso Poste rifiuterà di rendere i servizi di pagamento richiesti con la Carta qualora l’importo relativo alla singola transazione, comprensivo delle commissioni e delle spese applicate, superi l’importo della disponibilità della Carta stessa.

Art. 8 Smarrimento o sottrazione della carta o del PIN1. In caso di smarrimento o sottrazione della

Carta, da sola o unitamente al PIN, il Titolare è tenuto a chiedere immediatamente il blocco della Carta stessa, telefonando al numero (di seguito il “Numero”) comunicato da Poste secondo quanto previsto dall’art.6 comma 1. Il Titolare dovrà fornire a Poste gli elementi indi-spensabili per procedere al blocco della Carta e cioè: il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita, giorno e ora in cui si è verificato o è stato rilevato l’evento. Nel corso della telefonata al Numero, l’operatore comunicherà al Titolare il numero di blocco. Il Titolare è inoltre tenuto a denunciare l’accaduto all’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.

2. Successivamente e in ogni caso entro 2 (due) giorni lavorativi bancari da quello della telefo-nata, il Titolare dovrà confermare l’avvenuta richiesta di blocco ad un ufficio postale. La con-ferma della richiesta di blocco della Carta dovrà essere fatta personalmente dal Titolare oppure mediante lettera raccomandata o telefax. É comunque necessario fornire contestualmente una copia della denuncia presentata all’Autorità giudiziaria o di Pubblica Sicurezza e indicare il numero di blocco.

3. La segnalazione di smarrimento o di sottrazione è opponibile a Poste dalla data e dall’ora di rilascio del numero di blocco comunicato dal-l’operatore del Numero. Pertanto è interesse

del Titolare inoltrare al Numero la richiesta di blocco con la massima tempestività. Con il blocco della Carta, il Titolare può richiedere, presso qualsiasi ufficio postale, la riconversione, al valore nominale, del saldo disponibile sulla Carta bloccata (di seguito il “Rimborso”), al netto della commissione di Rimborso e delle eventuali spese di blocco, al fine di ottenere il pagamento dell’eventuale saldo residuo. Il Titolare potrà ottenere il Rimborso solo dopo la ricezione da parte di Poste della denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza e previa esibizione di un valido do-cumento di riconoscimento.

Art. 9 Modifiche dei servizi fruibili con la carta e delle relative condizioni contrattuali ed economiche1. Il Titolare riconosce espressamente che i servizi

fruibili con la Carta saranno di volta in volta regolati dalle condizioni anche economiche praticate da Poste e da Poste rese note in conformità della normativa vigente.

2. Poste si riserva, in presenza dei necessari presupposti dettati dalla normativa applicabile vigente e nei termini e nella modalità dalla stessa previste, la facoltà di modificare, anche in senso sfavorevole per il Titolare, i servizi fruibili e le loro caratteristiche, nonché le condizioni contrattuali ed economiche attualmente in vi-gore, anche per ragioni di efficienza e sicurezza dei servizi stessi e dei circuiti, fermo restando il diritto del Titolare di recedere dal presente servizio chiedendo il Rimborso del valore mo-netario della Carta secondo quanto previsto dal successivo art.10 comma 4.

Art. 10 Rimborso1. Poste si riserva la facoltà di procedere auto-

nomamente al Rimborso del valore monetario della Carta dan-done al Titolare un preavviso di almeno 15 giorni. Il Titolare in tal caso è tenuto a restituire entro il termine di preavviso, presso un qualsiasi ufficio postale, la Carta debitamente tagliata a metà e resa inutilizzabile; solo con la riconsegna della Carta e dietro esibizione di un valido documento di riconoscimento, il Titolare avrà diritto di esigere il pagamento dell’even-tuale Rimborso al netto della commissione di Rimborso, ove prevista.

2. Qualora ricorra una giusta causa Poste potrà

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CARTA POSTEPAY PREPAGATA MULTI-BRANDED MEDIOLANUM MONEY SERVICE

esercitare la facoltà di cui al precedente comma anche senza preavviso.

3. Il Titolare resta responsabile di ogni conseguen-za dannosa che possa derivare dalla prosecu-zione dell’uso della Carta successivamente alla comunicazione da parte di Poste dell’esercizio della facoltà di Rimborso o dell’esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione della Carta ovvero dall’utilizzo della Carta bloccata da Poste per giusta causa.

4. Il Titolare può, in qualunque momento, previa riconsegna della Carta ed esibizione di un valido documento di riconoscimento, esigere il pagamento dell’eventuale Rimborso al netto della commissione di Rimborso, ove prevista.

5. Il Titolare ha, comunque, il diritto di ottenere il Rimborso, con le modalità e alle condizioni di cui al precedente comma, entro il termine di 12 mesi dalla scadenza di validità della Carta prevista dal precedente art.3.

6. Il Rimborso determina l’estinzione della Carta. 7. Restano comunque ferme le obbligazioni sorte

a carico del Titolare anteriormente al Rimbor-so e l’obbligo per quest’ultimo di estinguere ogni ragione di credito vantata da Poste nei suoi confronti. Quest’ultima sarà legittimata a trattenere quanto di sua spettanza in unica so-luzione, a valere sulla disponibilità presente sulla Carta ovvero in contanti, prima di estinguere la Carta.

Art. 11 Variazioni di indirizzoII Titolare si impegna a comunicare a Poste gli eventuali cambiamenti della propria residenza e/o domicilio. Le eventuali comunicazioni effettuate da Poste verranno inviate, con piena validità, all’ultimo indirizzo reso noto dal Titolare.

Art. 12 ReclamiIl Titolare può avanzare reclamo a Poste per qualunque questione derivante da inosservanza da parte di Poste stessa delle condizioni contrattuali ed economiche previste per il presente servizio. Il reclamo può essere proposto, a pena di inammis-sibilità, entro e non oltre 90 giorni (novanta) dalla data della richiesta dell’operazione.Le condizioni, le modalità e i termini di presentazione del reclamo sono indicati sul sito internet di Poste www.poste.it nonché nell’Avviso di trasparenza riguardante tutti i servizi/prodotti di BancoPosta e nel FI relativo al servizio in oggetto a disposizione

della clientela presso tutti gli uffici postali e sul sito di Poste.

FOGLIO INFORMATIVO CARTA PO-STEPAY PREPAGATA MULTI-BRANDED MEDIOLANUM MONEY SERVICE (Ed. 9 del 15/12/2008)

PARTE I:INFORMATIVA SU POSTE ITALIANE SPAPoste Italiane SpA (di seguito anche ”Poste Italia-ne”), codice ABI 07601, è una società per azioni con sede legale in Viale Europa 190 00144 Roma, numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma n. 97103880585/1996, codice fiscale 97103880585, partita IVA 01114601006, capita-le sociale Euro 1.306.110.000,00 - riserve Euro 2.140.000,00 risultanti dall’ultimo bilancio appro-vato (31.12.2007). L’indirizzo telematico di Poste Italiane SpA è il seguente: www.poste.it.

PARTE II:CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Struttura e funzione economicaLa Carta Postepay Multi-branded è una carta di pagamento prepagata e ricaricabile.Per poter attivare tutti i servizi finanziari prepagati, compreso il servizio di ricarica, propri di una Carta Postepay, è necessario recarsi presso un qualsiasi ufficio postale, muniti di carta, documento di riconoscimento e codice fiscale e richiedere l’abili-tazione della carta.La carta riporta sul fronte i marchi relativi ai due circuiti: Postamat (circuito domestico postale) e Vi-sa Electron o MasterCard (circuito internazionale) sui quali può operare il titolare della carta.La Carta consente, sino alla concorrenza dell’im-porto disponibile sulla stessa, anche mediante utilizzi parziali e ripetuti, di effettuare:a) operazioni dispositive (prelevamenti di con-

tanti e pagamenti) e informative (consultazio-ne saldo e lista degli ultimi movimenti) presso tutti gli uffici postali dotati di POS a valere sul circuito Postamat;

b) operazioni dispositive (prelevamenti di con-tanti e pagamenti) e informative (consultazio-

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ne saldo e lista degli ultimi movimenti) da tutti gli sportelli automatici (ATM) Postamat;

c) prelevamenti di contanti in Italia e all’estero da sportelli automatici (ATM) bancari che aderi-scono al circuito internazionale di riferimento;

d) acquisti di beni e servizi in Italia e all’estero presso tutti gli esercenti convenzionati con il circuito internazionale di riferimento. Sono espressamente esclusi i pagamenti dei pedaggi autostradali;

e) acquisti di beni e servizi “via internet” presso tutti gli esercenti virtuali convenzionati con il circuito internazionale di riferimento;

f) operazioni dispositive (es. pagamenti) e infor-mative (consultazione saldo e lista degli ultimi movimenti) attraverso il sito internet di Poste www.poste.it previa registrazione del Titolare sul sito stesso;

g) operazioni dispositive (ricarica Postepay) e informative (consultazione saldo e lista degli ultimi movimenti) attraverso la SIM PosteMo-bile associata alla carta Postepay

h) operazioni informative (consultazione saldo e lista degli ultimi movimenti) da SIM abilitata

i) ulteriori operazioni rese di volta in volta dispo-nibili da parte di Poste e portate a conoscenza dei Titolari della Carta.

Le carte Postepay PayPass sono carte di paga-mento prepagate ricaricabili, con l’aggiunta della tecnologia Mastercard PayPass. Tutte le transazioni di pagamento, presso gli esercizi commerciali con-venzionati, possono essere effettuate utilizzando la banda magnetica o la tecnologia contactless, dove presenti i lettori POS abilitati. Detta tecnologia consente di effettuare pagamenti avvicinando la carta a un lettore POS abilitato; per le transazioni fino a 25 euro non viene richiesta alcuna forma di autenticazione (firma, pin, ecc.), per importi superiori verrà richiesta l’apposizione della firma sullo scontrino.

Principali rischi (generici e specifici) del servizioPer quanto riguarda i principali rischi connessi all’utilizzo della Carta, si evidenzia, in primo luogo, il rischio di uso fraudolento della Carta e del P.I.N. da parte di terzi in caso di smarrimento o sottra-zione della Carta stessa, da sola ovvero unitamente al P.I.N.Nei casi di smarrimento o sottrazione, il titolare è tenuto a chiedere immediatamente il blocco della

carta medesima telefonando all’apposito numero comunicato da Poste Italiane e a confermare l’avvenuta richiesta di blocco ad un Ufficio Postale personalmente oppure mediante lettera racco-mandata o fax entro 2 (due) giorni lavorativi da quello della telefonata. Contestualmente il cliente dovrà far pervenire a Poste Italiane una copia della denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza. Fino al momento dell’apposi-zione del blocco da parte di Poste Italiane ricade sul cliente il rischio di un uso illecito della Carta da parte di terzi.Gli importi relativi agli utilizzi effettuati in valuta estera vengono convertiti in Euro direttamente dal circuito internazionale riportato sulla carta al tasso di cambio applicato dai suddetti circuiti interna-zionali nel valore del giorno della loro contabiliz-zazione. Dalla predetta conversione potrebbero derivare eventuali rischi connessi alle oscillazioni del tasso di cambio.

PARTE III:CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIOVedi Tabella a pag. 105.

PARTE IV:CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE RE-GOLANO IL SERVIZIOLa Carta prepagata Postepay Multi-branded è regolata dalle condizioni contrattuali riportate sull’apposito Modulo da sottoscrivere all’atto della presentazione all’Ufficio Postale. Si illustrano qui di seguito le clausole recanti i principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti tra Poste Italiane e cliente:• Ai sensi dell’art.1, comma 4, la Carta consente,

esclusivamente al Titolare, di usufruire dei servizi di pagamento e prelievo a valere sul Circuito Postamat e quello internazionale di riferimento, con le modalità, i massimali, le limitazioni e condizioni vigenti al momento dell’utilizzo nei limiti del valore monetario per il quale la Carta è stata abilitata. La Carta con-sente altresì di usufruire, fino a quando sarà disponibile, del servizio di ricarica e dei servizi informativi sempre con le modalità ed alle condizioni vigenti al momento dell’utilizzo.

• Ai sensi dell’art.2, la Carta deve essere usata

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CARTA POSTEPAY PREPAGATA MULTI-BRANDED MEDIOLANUM MONEY SERVICE

solo dal Titolare e non può essere in nessun caso e per nessun motivo ceduta o data in uso a terzi. II Titolare è tenuto ad apporre la propria firma nell’apposito spazio sul re-tro della Carta. Ad ogni Carta è assegnato un codice personale segreto, denominato PIN (Personal Identification Number), che verrà consegnato al Titolare in busta sigillata. Costituendo la Carta e il PIN, strumenti di identificazione e legittimazione del Titolare è interesse di quest’ultimo custodirli con ogni cura ed assicurarsi, in particolare, che il PIN rimanga segreto, non sia comunicato a soggetti terzi, non sia riportato sulla Carta né conservato unitamente alla stessa ovvero ai propri documenti. Il Titolare è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’abuso o dall’uso illecito della Carta e del PIN, nonché del loro smarrimento o sottra-zione.

• Ai sensi dell’art.3, la Carta ha validità per il periodo sulla stessa indicato.

• Ai sensi dell’art.4, il servizio di ricarica (di se-guito la Ricarica) consiste nella conversione da parte di Poste di somme di denaro versate dal Titolare o da terzi, ulteriori rispetto a quelle versate al momento dell’abilitazione della Carta, nel corrispondente valore monetario utilizzabile attraverso la Carta, fermo sempre il diritto del Titolare di riconversione del valore. Anche tali eventuali successive disponibilità di utilizzo del Titolare non costituiscono deposi-to e non sono fruttifere. Potrà essere richiesto il servizio di ricarica della Carta dal Titolare o da terzi per tutta la durata di validità della Car-ta, salvo che per una qualsiasi ragione dovesse cessare il relativo servizio. Il servizio di ricarica della Carta è prestato secondo le condizioni economiche pro tempore vigenti.

• Ai sensi dell’art.5, commi 1 e 2, i servizi utilizzabili con la Carta sono erogati nei limiti dell’importo disponibile sulla Carta stessa e dei massimali giornalieri previsti per ciascuna operazione, e comunque nel rispetto dei limiti di plafond merceologici stabiliti dal cir-cuito Postamat, dal circuito internazionale di riferimento e dalle disposizioni valutarie pro tempore vigenti, Non è consentito usufruire dei servizi dispositivi e informativi sopra de-scritti in assenza di collegamento diretto e in tempo reale. Al momento dell’effettuazione

dell’operazione viene apposta sul plafond della Carta una prenotazione pari all’impor-to necessario all’esecuzione dell’operazione stessa. La prenotazione viene rimossa nel momento in cui la transazione è regolata e contabilizzata.

• Ai sensi dell’art.6, il Titolare è tenuto al buon uso della Carta e ad attenersi per qualsiasi suo utilizzo alle istruzioni operative pro tem-pore vigenti indicate per ciascuna operazione negli avvisi esposti (o riportati a video) sugli sportelli ATM, negli uffici postali, negli eser-cizi convenzionati o sul sito internet di Poste www.poste.it ovvero in comunicazioni scritte consegnate o spedite al Titolare con lettera semplice. Il Titolare si impegna a non effettuare operazioni in caso di difettoso funzionamento di uno sportello ATM o della Carta stessa.Il Titolare prende atto che lo sportello ATM, per motivi di sicurezza, tratterrà la Carta in caso di un suo uso scorretto. In tale ipotesi, così come nell’ipotesi di cattivo funzionamen-to della Carta di cui al precedente comma, il Titolare dovrà prendere contatto con Poste. La Carta è uno strumento di pagamento che consente al Titolare di impartire a Poste disposizioni di pagamento a favore di fornitori convenzionati per l’acquisto, presso gli stessi, di beni o servizi da parte del Titolare stesso; in tali casi Poste rimane estranea ai rapporti tra il Titolare e i fornitori convenzionati. Pertanto per qualsiasi controversia, come pu-re per esercitare qualsiasi diritto, il Titolare dovrà rivolgersi esclusivamente al fornitore convenzionato, restando comunque esclusa ogni responsabilità di Poste per difetti delle merci, ritardo nella consegna e simili nonché per mancata accettazione della Carta da parte dell’esercizio convenzionato, qualsiasi siano le ragioni. La sussistenza di tali controversie non invalida gli addebiti effettuati nei confronti del Titolare della Carta per gli utilizzi fruiti. Poste Italiane non risponde dell’eventuale acquisizio-ne di dati e informazioni riguardanti il Titolare da parte di terzi che abbiano in qualunque modo accesso agli strumenti operativi (ad esempio il personal computer) utilizzati dal Ti-tolare per effettuare con la Carta, attraverso la rete internet, le operazioni dispositive e infor-mative. Il Titolare è responsabile, tenendone in ogni forma esonerata Poste Italiane, per i dan-

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ni di qualsiasi natura eventualmente derivanti dall’aver il Titolare stesso incautamente fornito a terzi i propri dati personali e/o strumenti di identificazione e legittimazione (ad esempio PIN, password, etc).

• Ai sensi dell’art.7, comma 10, Poste non darà corso agli ordini di pagamento che risultassero irregolari o non conformi alle condizioni od alle istruzioni pro tempore vigenti relative alla singola operazione e di procedere al blocco della Carta, anche senza necessità di preventivo preavviso al Titolare, per tutelare la sicurezza o l’efficienza dei circuiti attraverso i quali è utilizzabile. In ogni caso Poste rifiuterà di rendere i servizi di pagamento richiesti con la Carta qualora l’importo relativo alla singola transazione, comprensivo delle commissioni e delle spese applicate, superi l’importo della disponibilità della Carta stessa.

• Ai sensi dell’art.8, In caso di smarrimento o sottrazione della Carta, da sola o unitamente al PIN, il Titolare è tenuto a chiedere im-mediatamente il blocco della Carta stessa, telefonando al numero (di seguito il Nume-ro) comunicato da Poste secondo quanto previsto dall’art.6 comma 1. Il Titolare dovrà fornire a Poste gli elementi indispensabili per procedere al blocco della Carta e cioè: il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita, giorno e ora in cui si è verificato o è stato rilevato l’evento. Nel corso della tele-fonata al Numero, l’operatore comunicherà al Titolare il numero di blocco. Il Titolare è inoltre tenuto a denunciare l’accaduto all’Au-torità Giudiziaria o alla Pubblica Sicurezza. Successivamente e in ogni caso entro 2 giorni lavorativi bancari da quello della telefonata, il Titolare dovrà confermare l’avvenuta richiesta di blocco ad un ufficio postale. La conferma della richiesta di blocco della Carta dovrà es-sere fatta personalmente dal Titolare oppure mediante lettera raccomandata o fax. É co-munque necessario fornire contestualmente una copia della denuncia presentata all’Au-torità giudiziaria o di Pubblica Sicurezza e indicare il numero di blocco. La segnalazione di smarrimento o di sottrazione è opponibile a Poste dalla data e dall’ora di rilascio del numero di blocco comunicato dall’operatore del Numero. Pertanto è interesse del Titolare inoltrare al Numero la richiesta di blocco con

la massima tempestività. Con il blocco della Carta, il Titolare, solo nel caso in cui sia già in possesso di una Carta sostitutiva della stessa tipologia, può richiedere a Poste l’abilitazione della nuova Carta su cui trasferire la disponibi-lità residua al netto delle spese di estinzione/sostituzione e di blocco, ove previste. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di chiedere la riconversione, al valore nominale, del saldo disponibile sulla Carta bloccata (di seguito Rimborso), al netto della commissione di Rimborso e delle eventuali spese di blocco, al fine di ottenere il pagamento dell’eventuale saldo residuo. Solo dopo la ricezione da parte di Poste della denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza, l’ufficio postale potrà abilitare la Carta sostitutiva o provvedere a rimborsare l’eventuale saldo residuo al Titolare munito di un valido docu-mento di riconoscimento.

• Ai sensi dell’art.9, il Titolare riconosce espres-samente che i servizi fruibili con la Carta saranno di volta in volta regolati dalle con-dizioni anche economiche praticate da Poste e da Poste rese note in conformità della normativa vigente. Poste si riserva la facoltà di sopprimere, aggiungere, sospendere o semplicemente modificare, anche in senso sfavorevole per il Titolare, i servizi fruibili e le loro caratteristiche, nonché le condizioni contrattuali ed economiche attualmente in vigore, anche per ragioni di efficienza e sicurezza dei servizi stessi e dei circuiti, nel rispetto delle disposizioni legislative e regola-mentari vigenti in materia e fermo restando il diritto del Titolare di recedere dal presente servizio chiedendo il Rimborso del valore monetario della Carta,

• Ai sensi dell’art.10, Poste si riserva la facoltà di procedere autonomamente al Rimborso del valore monetario della Carta dandone al Titolare un preavviso di almeno 15 giorni. Il Titolare in tal caso è tenuto a restituire entro il termine di preavviso, presso un qualsiasi ufficio postale, la Carta debitamente tagliata a metà e resa inutilizzabile; solo con la ricon-segna della Carta e dietro esibizione di un va-lido documento di riconoscimento, il Titolare avrà diritto di esigere il pagamento dell’even-tuale Rimborso al netto della commissione di Rimborso, ove prevista. Qualora ricorra

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una giusta causa Poste potrà esercitare la facoltà di cui al precedente comma anche senza preavviso. Il Titolare resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa de-rivare dalla prosecuzione dell’uso della Carta successivamente alla comunicazione da parte di Poste dell’esercizio della facoltà di Rimbor-so o dell’esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione della Carta o in caso di utilizzo della Carta bloccata da Poste per giusta cau-sa. Il Titolare può, in qualunque momento, previa riconsegna della Carta ed esibizione di un valido documento di riconoscimento, esigere il pagamento dell’eventuale Rimborso al netto della commissione di Rimborso, ove prevista.

• Ai sensi dell’art.11, il Titolare si impegna a comunicare a Poste gli eventuali cambiamenti della propria residenza e/o domicilio. Le eventuali comunicazioni effettuate da Poste verranno inviate, con piena validità, all’ultimo indirizzo reso noto dal Titolare.

• Ai sensi dell’art.13, la legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Per ogni con-troversia che possa insorgere in relazione all’applicazione e/o all’interpretazione delle presenti condizioni contrattuali, è competente il Giudice del luogo di residenza o domicilio del Titolare. Qualora la residenza o il domicilio del Titolare non siano ubicati nel territorio dello Stato, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

PARTE V:RECLAMIOgni Cliente può rivolgersi per iscritto a Poste Ita-liane S.p.A. - Business Unit BancoPosta - Reclami, Viale Europa 175 - 00144 Roma, per qualunque questione derivante da inosservanza da parte di Poste Italiane S.p.A. delle condizioni contrattuali ed economiche previste per il servizio/prodotto BancoPosta richiesto ovvero per mancata, ritarda-ta o errata prestazione relativa ai servizi/prodotti stessi. Il reclamo può essere proposto, a pena di inammissibilità, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data della richiesta dell’operazione o del servizio BancoPosta oggetto del reclamo, salvo termini diversi applicabili a prodotti/servizi regolati da normative o accordi specifici. Il reclamo deve essere presentato a Poste Italiane utilizzando l’apposito modulo a disposizione della clientela presso gli Uffici Postali e sul sito Internet di Poste Italiane www.poste.it ed inviato: mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Poste Italiane S.p.A. – Business Unit BancoPosta - Reclami, Viale Europa 175 - 00144 Roma, via fax al n. 06/59580160 o in via telematica dall’apposita pagina web del sito internet www.poste.it. Il recla-mo potrà essere presentato anche senza utilizzare il modulo standardizzato purché contenente tutti gli elementi necessari ad identificare il reclamante e l’operazione/servizio oggetto del reclamo. La deci-sione è formulata e comunicata al cliente di regola entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione del reclamo da parte di Poste Italiane.

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LEGENDA ESPLICATIVA DELLE PRINCIPALI NOZIONI

ATMDistributori automatici di banconote (Automatic Teller Machine) che consentono il prelievo di dena-ro contante e l’effettuazione di altre operazioni.

Blocco della CartaBlocco dell’utilizzo della Carta per smarrimento, furto o uso illecito della stessa.

Circuito PostamatL’abilitazione della Carta a tale circuito consente di prelevare denaro contante dagli sportelli auto-matici (ATM) postali e di effettuare pagamenti/altre operazioni presso gli uffi ci postali abilitati dotati di appositi terminali POS.

Circuito Visa/Visa ElectronL’abilitazione della Carta a tale circuito consente, in Italia e all’estero, di prelevare denaro contante da sportelli automatici (ATM) bancari e di effettuare pagamenti per l’acquisto di beni e servizi presso gli esercizi commerciali convenzionati dotati di ap-positi terminali POS e contrassegnati dal marchio Visa/Visa Electron.

CVV2è un codice di controllo per garantire una più effi -cace protezione dei pagamenti elettronici. Il CVV2 (composto di tre cifre) è riportato sul retro della Carta nello spazio riservato alla fi rma.

Giorni lavorativi bancariDai giorni lavorativi bancari sono esclusi il sabato e tutti i giorni festivi.

Giorni lavorativi postaliDai giorni lavorativi postali sono esclusi tutti i giorni festivi.

PINÈ il numero di Codice Personale Segreto assegnato ad ogni Carta e consegnato al cliente in busta si-gillata. Detto codice, generato automaticamente da una procedura elettronica, è personale ed esclusivo per ciascuna Carta.

POSAppositi terminali che consentono di effettuare pa-gamenti e acquisti (Point of Sales) presso gli uffi ci postali abilitati e gli esercizi commerciali conven-zionati.

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ANNOTAZIONI

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Informazioni su Banca Mediolanum S.p.A: Sede legale e Direzione: 20080 Basiglio (MI) - Palazzo Meucci - Milano 3 - Via Francesco Sforza; Codice ABI: 03062; Tel. :+39 02 9049.1; www.bancamediolanum.it; Capogruppo del Gruppo Bancario Mediolanum, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari; Banca iscritta all’Albo delle Banche al n° 5343; aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi; Capitale sociale versato: euro 450.000.000; Riserve legali risultanti dall’ultimo bilancio approvato: euro 19.462.227,96; Codice Fiscale - Iscr. Registro delle Imprese di Milano n° 02124090164; Partita IVA: 10698820155; Società Unipersonale.

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