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N.39 20 ottobre 2016 Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl CIRCOLARI PER I CLIENTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE BONUS RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE ADEMPIMENTO E CHECK LIST Bonus ristrutturazioni: le indicazioni operative Il bonus per ristrutturazioni, essendo operativa da diversi anni è stato oggetto di numerosi interventi di prassi che di volta in volta hanno fornito specifici chiarimenti, alcuni dei quali hanno letto in un’ottica di ampliamento le previsioni normative dell’agevolazione, basti pensare alla possibilità di detrazione delle spese per il familiare convivente e in altre invece ne hanno limitato l’operatività come nel caso di non corretta compilazione del modello di bonifico da presentare al fine di regolare il pagamento dei lavori per i quali si vuole ricorrere all’agevolazione. Antonio Gigliotti DA SAPERE Legge di bilancio 2017: quali novità per i bonus edilizi? La legge di Bilancio 2017, varata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 ottobre, porta numerose novità per i bonus edilizi. Non solo proroghe, ma una vera e propria nuova rimodulazione. AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA Fisco – Ravvedimento operoso: errori dichiarativi Lavoro – Minimali e massimali INAIL 2016 Impresa – Assegnazione beni ai soci: effetti per l’assegnatario Scadenze dal 20 ottobre al 3 novembre 2016

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20 ottobre

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CIRCOLARI PER I CLIENTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE

BONUS RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

ADEMPIMENTO E CHECK LIST

Bonus ristrutturazioni: le indicazioni operative

Il bonus per ristrutturazioni, essendo operativa da diversi anni è stato oggetto di

numerosi interventi di prassi che di volta in volta hanno fornito specifici chiarimenti, alcuni dei quali hanno letto in un’ottica di ampliamento le previsioni normative dell’agevolazione, basti pensare alla possibilità di detrazione delle spese per il familiare convivente e in altre invece ne hanno limitato l’operatività come nel caso di non corretta compilazione del modello di bonifico da presentare al fine di regolare il pagamento dei lavori per i quali si vuole ricorrere all’agevolazione.

Antonio Gigliotti

DA SAPERE

Legge di bilancio 2017: quali novità per i bonus edilizi?

La legge di Bilancio 2017, varata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 ottobre, porta numerose novità per i bonus edilizi. Non solo proroghe, ma una vera e propria nuova rimodulazione.

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA Fisco – Ravvedimento operoso: errori dichiarativi

Lavoro – Minimali e massimali INAIL 2016

Impresa – Assegnazione beni ai soci: effetti per l’assegnatario

Scadenze dal 20 ottobre al 3 novembre 2016

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ADEMPIMENTI

BONUS RISTRUTTURAZIONE: LE INDICAZIONI OPERATIVE

di Antonio Gigliotti

Premessa

La detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia è regolata dall’art. 16 -bis del Dpr 917/86;

tale agevolazione rappresenta una previsione normativa che ha avuto una delle maggiori incidenze in

termini di costo fiscale per l’Amministrazione pubblica che ammette in detrazione una percentuale pari

al 50% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione fino a copertura dell’ammontare Irpef

dovuta.

Essendo operativa da diversi anni la detrazione è stata oggetto di numerosi interventi di prassi che di

volta in volta hanno fornito specifici chiarimenti, alcuni dei quali hanno letto in un’ottica di

ampliamento le previsioni normative dell’agevolazione, basti pensare alla possibilità di detrazione delle

spese per il familiare convivente e in altre invece ne hanno limitato l’operatività come nel caso di non

corretta compilazione del modello di bonifico da presentare al fine di regolare il pagamento dei lavori

per i quali si vuole ricorrere all’agevolazione.

La trattazione si concluderà con le più importanti indicazioni da seguire per mettersi a riparo da

eventuali presunzioni di irregolarità che potrebbero essere sollevate dall’Amministrazione finanziaria in

sede di controlli formali ex. art. 36-ter del D.P.R n. 600/73.

Si segnala inoltre che il bonus ristrutturazione troverà piena operatività anche per l’anno 2017 per

effetto della prossima Legge di bilancio che nella sua versione di bozza è stata approvata dal Governo in

data 15 ottobre (salvo successive modifiche che potrebbero essere apportate alla Legge di Stabilità in

corso d’opera).

La dotazione finanziaria per i prossimi tre anni sarà pari a 3 miliardi per bonus dedicati alle

ristrutturazioni edilizie (anche per condomini e alberghi), per il contrasto al dissesto idrogeologico e per

l’edilizia scolastica.

Indicazioni generali

La detrazione per le spese collegate ad interventi di ristrutturazione spetta in particolare per i seguenti

tipi di intervento:

manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria

catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;

manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;

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restauro e risanamento conservativo;

ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a

condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;

finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico,

all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all’esecuzione di opere

interne;

realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune.

Ulteriori interventi agevolabili sono ad esempio quelli di bonifica dall’amianto o quelli finalizzati alla

prevenzione di atti illeciti da parte di terzi o all’eliminazione delle barriere architettoniche, oppure

interventi di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

La detrazione spetta anche in relazione alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al

conseguimento di risparmi energetici, compresa l’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti

rinnovabili di energia, tra i quali rientrano gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

Può fruire della detrazione chi possiede o detiene l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi

di recupero edilizio sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione

demaniale, locazione o comodato).

L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali

di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:

proprietari o nudi proprietari;

titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);

locatari o comodatari;

soci di cooperative divise e indivise;

imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;

soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società

semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese

familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile

oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture.

La detrazione d’imposta è calcolata da chi presta l’assistenza fiscale ed è pari al 50 per cento per le

spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2016 su un importo massimo di 96.000 euro

Il limite va riferito alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati i lavori.

Quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.), il limite va ripartito tra loro.

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Le principali indicazioni di prassi

Andiamo a richiamare i principali chiarimenti di prassi concentrandoci principalmente su:

Contratto preliminare e bonus lavori

Bonus ristrutturazione ed eliminazione barriere architettoniche

Bonus ristrutturazione e decesso del conduttore

Bonus ristrutturazione e finanziamento

Errata compilazione del bonifico e mancata applicazione della ritenuta.

CONTRATTO PRELIMINARE E BONUS LAVORI

Il Ministero, con Circolare del 11/05/1998 n. 121 - Min. Finanze, ha previsto che il bonus

ristrutturazione trova applicazione nel rispetto di tutte le altre condizioni previste, anche al

promissario acquirente dell'immobile, immesso nel possesso dell'immobile stesso, qualora detto

soggetto esegua, a proprio carico, le spese per gli interventi agevolabili.

Per avere diritto alla detrazione, è necessario che:

l’acquirente dell'immobile sia immesso nel possesso dell'immobile stesso;

sia stato regolarmente effettuato un compromesso di vendita dell’unità immobiliare;

per detto compromesso sia effettuata la registrazione presso l'Ufficio del registro competente;

che il promissario abbia effettuato gli interventi a proprio carico.

Non è richiesta l'autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del promittente venditore ciò in quanto

l'autorizzazione stessa può ritenersi implicitamente accordata in conseguenza dell'anticipata

immissione nel possesso del futuro acquirente. È appena il caso di precisare che la detrazione compete

soltanto per le spese relative agli interventi di recupero e di ristrutturazione effettuati sull’unità

immobiliare e che, pertanto, tali spese devono essere contabilizzate distintamente da quelle relative

all'acquisto dell’unità immobiliare.

Il promissario acquirente viene immesso nel godimento del bene (tipicamente mediante la consegna

delle chiavi) prima del perfezionarsi dell’effetto traslativo collegato al rogito finale; condizione che

può realizzarsi ad esempio qualora l’acquirente non ha a disposizione altri alloggi in cui dimorare o

necessita di eseguire lavori di ripristino e/o di manutenzione dell’immobile, apportandovi modifiche

strutturali e funzionali avvalendosi d’imprese edili di propria fiducia.

Tuttavia i lavori per avere diritto alla detrazione devono essere eseguiti non prima di aver registrato

il preliminare, pena la nullità della detrazione, inoltre eventuali comunicazioni SCIA, CILA o CIL

dovranno riportare sia il nome del venditore che dell’acquirente.

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BONUS RISTRUTTURAZIONE ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Anche le spese sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche possono fruire della

detrazione IRPEF accordata ai lavori di ristrutturazione edilizia pari al 50% su un importo massimo di

96.000.

L’importo detraibile va ripartito in dieci quote annuali.

Vi rientrano, ad esempio, le spese per l’installazione di ascensori, montacarichi, elevatori esterni

all’abitazione e quelle per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica

e ogni altro mezzo tecnologico, favoriscono la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di

handicap grave (articolo 3, comma 3, Legge 104/1992).

La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili,

mentre non spetta per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se

diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna. Pertanto, a titolo di esempio, non

rientrano nell’agevolazione i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse.

Tali beni, tuttavia, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali, a

determinate condizioni, è prevista la detrazione IRPEF del 19%.

Si segnala inoltre che la parte di spesa eccedente la quota agevolata con il "bonus ristrutturazioni" è

detraibile nella misura del 19% come spesa sanitaria.

Per le prestazioni di servizi relative all’appalto di questi lavori, è applicabile l’aliquota IVA agevolata

del 4% (Circolare 7/E del 2001).

BONUS RISTRUTTURAZIONE E DECESSO DEL CONDUTTORE

Per l’ipotesi di decesso dell’avente diritto, è previsto che “la fruizione del beneficio fiscale si

trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del

bene”. In base a quanto detto sopra, solo l’erede del conduttore che subentri nella titolarità del

contratto di locazione e che conservi la detenzione materiale e diretta del bene può portare in

detrazione le rate residue (Circolare 13/E del 2013).

La condizione della “detenzione materiale e diretta del bene” da parte dell’erede, ai fini della

trasmissione allo stesso dell’intero beneficio fiscale residuo, deve “sussistere non solo per l’anno

dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire

delle residue rate di detrazione”.

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Quindi, se l’erede, che detiene l’immobile direttamente al momento del decesso dell’avente diritto,

lascia l’immobile in cui risiedeva precedentemente il conduttore deceduto, non potrà fruire delle rate

di detrazione degli anni in cui l’immobile non è da lui detenuto direttamente.

Stesse prescrizioni varrebbero qualora l’immobile era detenuto dal de cuius a titolo di proprietà; nel

caso in cui l’erede, che deteneva direttamente l’immobile, conceda successivamente in comodato o in

locazione l’immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui

l’immobile non è detenuto direttamente.

Tuttavia, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine

del contratto di locazione o di comodato, riprendendo la detenzione materiale e diretta del bene

(Circolare 20/E del 2011).

BONUS RISTRUTTURAZIONE E FINANZIAMENTO

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n° 11/E del 21 maggio 2014 ha precisato che se il pagamento

delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli

edifici sia materialmente effettuato dalla società finanziaria che ha concesso un finanziamento al

contribuente, quest’ultimo può fruire della detrazione per gli interventi in esame a condizione che la

società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo al soggetto fornitore con un bonifico bancario

o postale recante tutti i dati previsti dalle disposizioni di riferimento (causale del versamento con

indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è

eseguito il pagamento, numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato)

in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane SPA di operare la ritenuta dell’8% e il

contribuente abbia copia della ricevuta del bonifico stesso.

L’anno di sostenimento della spesa coincide con quello di effettuazione del bonifico da parte della

finanziaria al fornitore della prestazione.

Rimane ferma la necessaria sussistenza degli altri presupposti per la fruizione delle detrazioni richiesti

dalle disposizioni in esame.

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ERRATA COMPILAZIONE DEL BONIFICO E MANCATA APPLICAZIONE DELLA RITENUTA

Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o

postale da cui risultino:

causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16 -bis del Dpr 917/1986)

codice fiscale del beneficiario della detrazione

codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Il contribuente è tenuto a rispettare le disposizioni riportate nel decreto ministeriale n. 41 del 1998,

con riguardo alle modalità di pagamento delle spese detraibili.

L’articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come da modifiche dell’art. 22 del DL n. 98 del

2011, prevede che “a decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano una

ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo

di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per

beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta. La ritenuta è ora pari

all’8%.

Qualora il contribuente effettui il pagamento tramite un bonifico ordinario che quindi non permette

all’intermediario finanziario di applicare la ritenuta sopra richiamata la detrazione in esame non potrà

essere disconosciuta nell’ipotesi in cui l’istante proceda alla ripetizione del pagamento alla ditta

beneficiaria mediante un nuovo bonifico bancario/postale nel quale siano riportati, in maniera

corretta, i dati sopra riportati in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane SPA di operare la

ritenuta del 4% (ora 8%), secondo il disposto dell’art. 25 del DL n. 78 del 2010 citato.

In tale ipotesi, infatti, risulterebbero integrati nell’anno del pagamento i presupposti richiesti dalla

norma agevolativa. (Risoluzione n° 55 del 7 giugno 2012).

CONTROLLI A PROVA DI 36-TER

L’art 36-ter del D.P.R 600/73 prevede che gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria,

procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo

formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta' sulla base dei criteri

selettivi fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto di specifiche analisi del rischio di

evasione e delle capacità operative dei medesimi uffici.

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CONTROLLI FORMALI ART.36 TER DEL D.P.R 600/73

Soggetti

interessati

Contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi; se si sono

avvalsi dell’assistenza fiscale di un professionista, il controllo dei

requisiti oggettivi ai fini delle detrazioni rimane sempre in capo ai

contribuenti.

Finalità

dei controlli

Escludere in tutto o in parte le detrazioni d’imposta e le deduzioni dal

reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o

ai dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate

determinare i crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle

dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti

liquidare la maggiore imposta e i maggiori contributi dovuti

sull’ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o

certificazioni relative allo stesso anno e allo stesso contribuente

correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni

dei sostituti d’imposta

Termine di

attuazione

31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione

Opzione

per il

contribuente

1. Versare le somme richieste entro 30 giorni usufruendo della riduzione

delle sanzioni a due terzi (20% della maggiore imposta).

2. Non effettuare il pagamento di quanto richiesto: in tal caso l’Ufficio

procede all’iscrizione a ruolo delle maggiori imposte, delle sanzioni al

30% e degli interessi. Successiva notifica da parte di Equitalia della

cartella di pagamento.

3. Possibilità di presentare reclamo - ricorso alla Commissione Tributaria

Provinciale contro la cartella di pagamento notificata

Partendo dal presupposto che la spesa sostenute rientri tra quelle agevolabili e che la detrazione sia

stata richiesta da uno dei soggetti rientranti tra quelli sopra richiamati è opportuno evidenziare quella

che è la documentazione necessaria da conservare ed esibire eventualmente all’Amministrazione

finanziaria.

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Documentazione da conservare ed eventualmente esibire agli uffici di

controllo (Provvedimento AE del 2 novembre 2011)

domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito);

ricevute di pagamento dell’imposta comunale (ICI-IMU), se dovuta;

delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori (per gli interventi su parti

comuni di edifici residenziali) e tabella millesimale di ripartizione delle spese;

dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli

interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi;

abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla

tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa

non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui

indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra

quelli agevolabili.

PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE È NECESSARIO CHE I PAGAMENTI SIANO EFFETTUATI CON BONIFICO

BANCARIO O POSTALE DA CUI RISULTINO:

causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16 -bis del Dpr 917/1986)

codice fiscale del beneficiario della detrazione

codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

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CHECK LIST

BONUS RISTRUTTURAZIONI

DATI DEL

CONTRIBUENTE

Nome _____________ Cognome _______________________

Codice fiscale ___________________________

Indirizzo per eventuali comunicazioni ________________________________

DIRITTI

REALI/PERSONALI

SULL’IMMOBILE

proprietari o nudi

proprietari;

titolari di un diritto reale di

godimento (usufrutto, uso,

abitazione o superficie);

locatari o comodatari;

soci di cooperative divise e

indivise;

imprenditori individuali,

per gli immobili non

rientranti fra i beni

strumentali o merce

società semplici, in nome

collettivo, in accomandita

semplice e soggetti a questi

equiparati, imprese

familiari), non rientranti fra

i beni strumentali o merce

MODALITÀ DI

PAGAMENTO

Bonifico parlante

Bonifico ordinario

Ripetizione pagamenti si no

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I PAGAMENTI

SONO SUCCESSIVI

ALL’ATTO DI

COMPRAVENDITA?

Si

No

SE SONO

ANTERIORI SONO

RISPETTATI I

REQUISITI PREVISTI

DALLA

NORMATIVA

FISCALE?

C’è contratto preliminare di vendita (compromesso) registrato? ______________

l’acquirente è stato immesso nel possesso dell’immobile?__________________

Esegue gli interventi a proprio carico?___________

ALTRI REQUISITI?

E’ presente la domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito)?

____________________________________________

Il contribuente è in possesso delle ricevute di pagamento dell’imposta comunale

(Ici-Imu), se dovuta? ________________________________________

E’ in possesso della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei

lavori (per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali) e tabella

millesimale di ripartizione delle spese? __________________________________

È presente la dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile

all’esecuzione dei lavori, (per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile,

se diverso dai familiari conviventi)? _____________________________________

Il contribuente ha ottenuto tutte le abilitazioni ai lavori previste dalla legislazione

edilizia? __________________________________________________________

DATI SPESA

AGEVOLABILE

Importo totale della spesa __________________________________________

Percentuale di detrazione ____________________________________________

Importo singola rata detrazione (10 rate annuali) ________________________

Indicazione nel quadro RP di Unico ____________________________________

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DOCUMENTI DA

CONSERVARE

Per fruire dell’agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire:

copia dei pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale da cui

risultino:

causale del versamento (per le spese sostenute dal 1° gennaio 2012 va

indicato l’art. 16-bis del TUIR);

codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento;

codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento;

le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese sostenute.

Inoltre, occorre fornire i dati catastali identificativi degli immobili oggetto di

interventi.

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DA SAPERE

LEGGE DI BILANCIO 2017: QUALI NOVITÀ PER I BONUS EDILIZI

di Bruno Pagamici – tratto da IPSOA QUOTIDIANO

Proroga con novità per i bonus edilizi: è quanto prevede la legge di Bilancio 2017.

L’ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sarà confermato

fino al 2021 per i lavori realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali e degli

Istituti autonomi per le case popolari. Anche il sisma bonus sarà stabilizzato fino al 31

dicembre 2021 e sarà esteso alla zona sismica 3. Il beneficio sarà pari al 50%, da

suddividere in 10 quote annuali. Confermate, inoltre, per tutto il 2017 le detrazioni del

50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili e di grandi

elettrodomestici di classe energetica elevata.

La legge di Bilancio 2017, varata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 ottobre, porta numerose

novità per i bonus edilizi. Non solo proroghe, ma una vera e propria nuova rimodulazione. Sul

piatto 3 miliardi in tre anni.

ECOBONUS

Stando alle anticipazioni, l’ecobonus del 65% per gli interventi di efficienza energetica sarà

prorogato fino al 31 dicembre 2017.

Il beneficio sarà mantenuto in vita fino al 31 dicembre 2021 qualora gli interventi siano

realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali e degli Istituti autonomi per le case

popolari e la detrazione salirà al 70% per interventi sull'involucro e al 75% per miglioramento

della prestazione energetica invernale e estiva.

SARÀ PROROGATO IL BONUS PER LA BUILDING AUTOMATION?

In attesa del testo definitivo, un dubbio riguarda il bonus per la building automation istituito

dalla legge di Stabilità 2016.

Non è dato finora sapere se la proroga riguarderà anche la detrazione del 65% per l’acquisto,

l’installazione e la messa in opera di dispositivi elettronici, elettrici e meccanici che

consentano la gestione automatica personalizzata a distanza di impianti di riscaldamento, di

climatizzazione estiva e per produrre acqua calda sanitaria.

QUALI NOVITÀ IN ARRIVO PER IL SISMA BONUS?

Resterà in vigore fino al 31 dicembre 2021 il sisma bonus. La detrazione sarà concessa in

misura pari al 50% e sarà riconosciuta oltre che per gli interventi realizzati su edifici ricadenti

nelle zone sismiche 1 e 2, anche per quelli in zona sismica 3.

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BONUS RISTRUTTURAZIONI E MOBILI

Sarà valida per tutto il 2017 la detrazione “potenziata” IRPEF del 50% per le ristrutturazioni

edilizie. Confermato anche l’importo massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.

Un anno in più anche per il bonus mobili ed elettrodomestici. Fino al 31 dicembre 2017, quindi,

i contribuenti che hanno effettuato lavori di ristrutturazione edilizia potranno usufruire della

detrazione del 50%, per una spesa massima ammissibile di 10.000 euro, per l’acquisto di:

mobili nuovi: letti - armadi - cassettiere librerie - scrivanie - tavoli sedie - comodini -

divani poltrone - credenze materassi - apparecchi di illuminazione;

grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni),

come rilevabile dall’etichetta energetica: frigoriferi - congelatori - lavatrici - asciugatrici

lavastoviglie - apparecchi di cottura stufe elettriche - forni a microonde piastre riscaldanti

elettriche apparecchi elettrici di riscaldamento radiatori elettrici - ventilatori elettrici -

apparecchi per il condizionamento.

E’ escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, altri

complementi di arredo.

L’agevolazione spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente

diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio. Indipendentemente dall’importo

delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, la detrazione del 50% deve essere

calcolata su un importo massimo di 10.000 euro e deve essere ripartita tra gli aventi diritto in

10 quote annuali di pari importo.

RESTERÀ IN VIGORE IL BONUS “MOBILI GIOVANI”?

Dalle anticipazioni non è ancora chiaro se nel 2017 resterà in vigore anche il bonus mobili

giovani istituito dalla legge di Stabilità 2016. L’agevolazione, che consiste in una detrazione

IRPEF pari al 50%, è riservata alle giovani coppie (in cui almeno uno dei due non abbia superato

i 35 anni d'età) che sostengono spese per l’arredo dell’immobile acquistato e destinato ad

abitazione principale.

Per aver diritto al beneficio, la coppia (sposata o convivente) deve aver costituito nucleo

familiare da almeno 3 anni ed aver acquistato un’unità immobiliare da destinare a propria

abitazione principale. Il bonus spetta per solo l’acquisto di mobili, ma non anche per gli

elettrodomestici.

La detrazione è calcolata su una spesa complessiva non superiore a 16.000 euro e deve essere

ripartita in 10 quote annuali di pari importo. L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 7/E/2016,

ha specificato che l’importo massimo di 16.000 euro deve comunque riferito alla coppia.

Da ciò consegue che, se le spese sostenute sono superiori a 16.000 euro, la detrazione deve

essere calcolata su tale importo massimo e ripartita fra i componenti della coppia in base alla

spesa che ciascuno di essi ha sostenuto.

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n. 39

20 ottobre 2016

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NOTIZIE

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO Comunicazione beni ai soci: check-list

La Fondazione Nazionale dei commercialisti ha pubblicato una check list degli

adempimenti relativi alla comunicazione telematica dei beni concessi in godimento ai

soci, dei finanziamenti e capitalizzazioni eseguite nei confronti della società.

Si ricorda che la scadenza è fissata:

al 31 ottobre 2016 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare

al trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione

dei redditi relativa al periodo d’imposta, per i soggetti con esercizio non

coincidente con l’anno solare.

Fondazione Nazionale Commercialisti, check list 13 ottobre 2016

Vendite al duty free: non matura il plafond IVA

Le cessioni di beni effettuate nei duty free shop non danno diritto alla maturazione del

plafond IVA: le vendite effettuate all’interno di tali negozi, collocati nei porti, negli

aeroporti e nelle stazioni di frontiera, nei confronti di viaggiatori con destinazione al di

fuori del territorio UE non possono essere qualificate come cessioni all’esportazione.

Camera dei Deputati, interrogazione 13 ottobre 2016, n. 5-09750

Processo telematico in Abruzzo e Molise

Dal 15 ottobre 2016, il processo tributario telematico (PTT), già attivo dal 1° dicembre

2015 nelle Regioni Toscana e Umbria, si estende alle Commissioni tributarie presenti

nelle regioni Abruzzo e Molise. Dal 15 novembre anche nelle Commissioni tributarie di

Liguria e Piemonte e dal 15 dicembre in quelle di Emilia Romagna e Veneto.

Min. Finanze, sito internet

Ravvedimento operoso: errori dichiarativi

Nuovi chiarimenti da parte dell’Agenzia in ordine all’istituto del ravvedimento operoso,

in particolare rispetto alle seguenti fattispecie:

a) Violazioni dichiarative configurabili nei primi novanta giorni dalla scadenza del

termine di presentazione.

b) Violazioni dichiarative configurabili decorsi novanta giorni dalla scadenza del

termine di presentazione.

c) Correzione di errori commessi nella dichiarazione presentata

d) Quesiti vari:

Ravvedimento del modello 730

Ricorso all’istituto del ravvedimento operoso in un momento successivo al

versamento del tributo: determinazione della misura della sanzione ridotta

Ravvedimento di un omesso versamento di un debito IVA periodico mediante

compensazione con un credito IVA emergente dalle liquidazioni periodiche

successive.

Agenzia delle Entrate, circ. 12 ottobre 2016, n. 42/E

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20 ottobre 2016

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Perdite pregresse: nuovo modello IPEA

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello IPEA per l’istanza di computo in

diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili nell’ambito dell’attività di

accertamento (art. 42, comma 4, D.P.R. n. 600/1973).

Vengono inoltre forniti chiarimenti in merito alle modalità di presentazione e all’ufficio

competente per porre in essere i vari adempimenti:

il modello è utilizzabile anche nell’ipotesi di accertamento con adesione

se è stato notificato un avviso di accertamento, il termine di presentazione del

modello IPEA coincide con il termine relativo alla proposizione del ricorso

viene abbandonata la presentazione a mezzo posta elettronica certificata.

Il modello viaggerà esclusivamente tramite i servizi telematici.

Agenzia delle Entrate, provv. 12 ottobre 2016, prot. n. 164492

Totalizzatori Giochi (GNTN): codici tributo

L’Agenzia delle Entrate ha istituito 28 nuovi codici tributo (da 5419 a 5446) per il

versamento - tramite il mod. F24 Accise - delle somme dovute dal concessionario

derivanti dalla raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale (GNTN).

Agenzia delle Entrate, ris. 10 ottobre 2016, n. 90/E

Regimi speciali nel nuovo Codice doganale

L’Agenzia delle Dogane analizza le novità a seguito della riforma del Codice doganale,

in particolare rispetto ai regimi speciali:

la trasformazione sotto controllo doganale, con specifico riferimento alle

modalità operative da adottare per la fiscalità interna

la determinazione del valore nel caso del perfezionamento attivo

il campo di applicazione del nuovo metodo di calcolo dei dazi all’importazione

sui prodotti trasformati in regime di perfezionamento passivo.

Agenzia delle Dogane, avviso 10 ottobre 2016, prot. n. 84724

LAVORO Confermati minimali e massimali INAIL 2016

L’INAIL aggiorna i minimali e massimali di rendita per il 2016, confermando gli importi

già fissati per lo scorso anno. In base infatti alla variazione negativa del costo della

vita, evidenziata dagli indici di riferimento, non viene operato alcuna indicizzazione

degli importi.

INAIL, circ. 11 ottobre, n. 36

RED 2016: servizi sospesi fino al 10 novembre

L’INPS rende noto che i servizi di trasmissione delle dichiarazioni reddituali RED

resteranno sospesi dal 12 ottobre al 10 novembre per consentire le operazioni di

aggiornamento delle procedure. L’invio potrà comunque essere effettuato fino al 28

febbraio del prossimo anno.

INPS, comunicato 11 ottobre 2016

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20 ottobre 2016

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IMPRESA Registro Revisori legali “inattivi”

La Ragioneria Generale dello Stato, ha reso noto l’aggiornamento del Registro dei

revisori legali, effettivo a far data dal 23 settembre 2016, con il nuovo inserimento

delle sezioni A e B (revisori inattivi o revisori per i quali non risulta espletato

nell'ultimo triennio alcun incarico o attività presso una società di revisione legale).

Ragioneria generale dello Stato, sito internet

Assegnazione beni ai soci: effetti per l’assegnatario

L’Accademia Romana di Ragioneria analizza i chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate

sull’assegnazione agevolata dei beni ai soci.

L’assegnazione di beni da parte dell’impresa comporta l’estromissione di attività

patrimoniali a fronte di una riduzione del patrimonio netto.

Pertanto è possibile che l’assegnazione sia la conseguenza di una riduzione di capitale

sociale o di riserve di capitale, ovvero di una distribuzione di utili o di riserve di utili.

Le conseguenze in capo ai soci saranno diverse a seconda di quale sia la causa

dell’assegnazione e la natura del soggetto assegnatario.

Accademia Romana di Ragioneria, nota n. 11/2016

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20 ottobre 2016

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AGENDA

Scadenze dal 20 ottobre al 3 novembre 2016

_________________________________________________________________________________________________

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e

previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno

festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito

dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se

posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line,

sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze.

DATA OGGETTO VERIFICA

OTTOBRE

Giovedì 20 Presentazione dichiarazione IVA e versamento trimestrale IVA per i

soggetti che hanno aderito al MOSS

Richiesta rateazione cartelle contribuenti decaduti

Trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di verificazione

periodica degli apparecchi misuratori fiscali

Martedì 25 Assistenza fiscale: consegna Mod. 730/2016 integrativo

Presentazione degli elenchi riepilogativi acquisti e cessioni

intracomunitarie per operatori con obbligo mensile/trimestrale

Lunedì 31 Comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni

dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari nel 2015

Comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai soci o familiari

dell'imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei

confronti dell'impresa

Comunicazione periodica intermediari finanziari

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Presentazione degli elenchi Intra 12

Presentazione della dichiarazione Unico 2016 da parte delle società con

periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare

Presentazione istanza/modelli di rimborso infrannuale

Rateizzazione versamento imposte da Unico 2016 per soggetti non

titolari di partita IVA

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20 ottobre 2016

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Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle ritenute e

dell'IVA mensile

Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di

registro

Termine ultimo per la presentazione in via telematica delle schede per

la scelta dell'8, del 5 e del 2 per mille ricevute dal 1° luglio 2016 fino

al termine di presentazione telematica del modello Unico Persone

Fisiche 2016

Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP

Versamento tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche