Detrazione Per Ristrutturazioni Edilizie

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Detrazioni del 36-50% e 55-65% - Proroghe e potenziamento dell’agevolazione 1 Temi on l i ne agg. 6/2013 scheda n. 636.13  Ag g ior nato al 12.6.20 13  Schede di Aggiornamento on line Eutekne - Riproduzione vietata Detrazioni del 36-50 e 55-65 - Proroghe e potenziamento dell’agevolazione 1 di Arianna Zeni 2 Con il DL 4.6.2013 n. 63, pubblicato nella G.U.  5.6.2013 n. 130 ed in corso di conversione in legge, sono state introdotte importanti novità in materia di agevolazioni. Con la presente scheda si intende fornirne un’analisi, oltre ad un riepilogo degli elementi rilevantiv delle discipline per poter fruire dei bonus fiscali previsti per le ristrutturazioni edilizie e per gli interventi di riqua- lificazione energetica degli edifici. indice 1 PREMESSA  Entrata in vigore e co nversione in legge 2 DETRAZIONE DEL 36-50% PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO 2.1 Pr oroga de lla de trazione a l 50% (D L 63/2013 e D L 83/ 2012)  Rilevanza dell’unità immobiliare abitati va  Esempio Suddivisione del tetto massimo di rilevanza tra i comproprietari (contitolari)  Esempio  Interventi che prosegu ono su più perio di d’imposta - Co rrelazione con l’intervento nella sua unitarietà  Esempio Correlazione con il periodo d’imposta  Esempio 2.2  So gge tt i b ene ficiari de ll’ a ge vo la z ione 2.2.1 Coniuge as segnatario della casa coniugale beneficiario d ell’agevolazione 2.2.2 Familiare convivente 2.2.3 Imprenditore individuale 2.2.4 Imprese familiari 2.2.5 Società di persone 2.2.6 Soci di cooperative 2.2.7 Futuro acquirente 2.3 Ti po logi e di i nte r ve nto a gevo lab i li  2.3.1 Interventi di recupero edilizio 2.3.2 Ricostruzione e ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi 2.3.3 Costruzione e acquisto di box auto pertinenziali a unità immobilia ri residenziali  Rilevanza delle sole sp ese di costruzione Spese escluse dal beneficio  Acquisto di box in co mproprietà 2.3.4 Eliminazione delle barriere architettoniche 2.3.5 Misure contro il compimento di a tti illeciti 2.3.6 Interventi di cablatura degli edifici 2.3.7 Misure contro l’inquinamento acustico 2.3.8 Misure per il risparmio energetico Tipologia di opere interessate  Esecuzione di oper e senza lavori edilizi 2.3.9 Adozione di misure antisismiche 2.3.10 Interventi di bonifica dall’amianto 2.3.11 Interventi per evitare gl i infortuni domestici 2.3.12 Altre spese ag evolate 2.3.13 Lavori eseguiti in prop rio - Spese per i materiali  1 La presente aggiorna la scheda 636.12, in Schede di Aggiornamento on line , 5, 2013. 2 [email protected]

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Detrazioni del 36-50% e 55-65% - Proroghe e potenziamento dell’agevolazione

1Temi on l ine 

agg. 6/2013 scheda n. 636.13

Aggio rnato al 12.6.2013 

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Detrazioni del 36-50% e 55-65% - Proroghe e

potenziamento dell’agevolazione1

di Arianna Zeni2

Con il DL 4.6.2013 n. 63, pubblicato nella G.U. 5.6.2013 n. 130 ed in corso di conversione in legge, sonostate introdotte importanti novità in materia di agevolazioni.Con la presente scheda si intende fornirne un’analisi, oltre ad un riepilogo degli elementi rilevantiv dellediscipline per poter fruire dei bonus fiscali previsti per le ristrutturazioni edilizie e per gli interventi di riqua-lificazione energetica degli edifici.

indice1 PREMESSA

 Entrata in vigore e conversione in legge

2 DETRAZIONE DEL 36-50% PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO

2.1 Pror oga dell a detrazione al 50% (DL 63/2013 e DL 83/2012) 

 Rilevanza dell’unità immobiliare abitativa

 Esempio

Suddivisione del tetto massimo di rilevanza tra i comproprietari (contitolari)

 Esempio

 Interventi che proseguono su più periodi d’imposta - Correlazione con l’intervento nella sua unitarietà

 Esempio

Correlazione con il periodo d’imposta

 Esempio

2.2 Soggetti benefi ciar i dell ’ agevolazione 

2.2.1 Coniuge assegnatario della casa coniugale beneficiario dell’agevolazione

2.2.2 Familiare convivente

2.2.3 Imprenditore individuale

2.2.4 Imprese familiari

2.2.5 Società di persone

2.2.6 Soci di cooperative

2.2.7 Futuro acquirente

2.3 Tipologie di intervento agevolabili 

2.3.1 Interventi di recupero edilizio

2.3.2 Ricostruzione e ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi

2.3.3 Costruzione e acquisto di box auto pertinenziali a unità immobiliari residenziali

 Rilevanza delle sole spese di costruzione

Spese escluse dal beneficio

 Acquisto di box in comproprietà2.3.4 Eliminazione delle barriere architettoniche

2.3.5 Misure contro il compimento di atti illeciti

2.3.6 Interventi di cablatura degli edifici

2.3.7 Misure contro l’inquinamento acustico

2.3.8 Misure per il risparmio energetico

Tipologia di opere interessate

 Esecuzione di opere senza lavori edilizi

2.3.9 Adozione di misure antisismiche

2.3.10 Interventi di bonifica dall’amianto

2.3.11 Interventi per evitare gli infortuni domestici

2.3.12 Altre spese agevolate

2.3.13 Lavori eseguiti in proprio - Spese per i materiali

 1 La presente aggiorna la scheda 636.12, in Schede di Aggiornamento on line, 5, 2013.2

[email protected]

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agg. 6/2013 scheda n. 636.13

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2.3.14 Lavori eseguiti dall’imprenditore edile sulla propria abitazione

2.4 Cri teri di calcolo dell a detrazione 

2.4.1 Aliquota della detrazione

 Aliquota e tetto di spesa agevolabile nel tempo

2.4.2 Ammontare massimo delle spese rilevante

 Rilevanza delle sole spese rimaste effettivamente a carico del contribuente2.5 Adempimenti necessari per frui re dell ’ agevolazione 

2.5.1 Comunicazione alla ASL

2.5.2 Obbligo di conservazione della documentazione

 Documentazione da conservare per gli interventi su parti comuni condominiali

2.5.3 Indicazione dei dati catastali nella dichiarazione dei redditi

 Estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato

 Domanda di accatastamento

2.6 Modal itàdi pagamento delle spese agevolate 

2.6.1 Bonifici effettuati da conti correnti cointestati

2.6.2 Spese il cui pagamento è ammesso anche senza bonifico

2.6.3 Applicazione della ritenuta d’acconto sui bonifici

3 DETRAZIONE PER L’ACQUISTO DI MOBILI (C.D. “BONUS ARREDAMENTO”)

3.1 “Vecchia” agevolazione 3.2 “Nuova” agevolazione 

3.2.1 Soggetti beneficiari

3.2.2 Ambito applicativo

 Dubbi interpretativi - Definizione di “mobili”

 Dubbi interpretativi - Tipologia di lavori legati all’acquisto di mobili

 Dubbi interpretativi - Entrata in vigore del c.d. “ bonus arredamento”

3.2.3 Spese documentate

3.2.4 Ripartizione della detrazione

3.2.5 Limite massimo di spesa

4 DETRAZIONE DAL 55% AL 65% PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

 Detrazione per le spese di riqualificazione energetica

 Attestato di prestazione energetica

4.1 Soggetti ammessi a benefici are della detrazione 4.1.1 Titolo giuridico vantato sull’immobile (possesso o detenzione)

4.1.2 Soggetti non residenti

4.1.3 Familiari conviventi

4.1.4 Nudo proprietario ed inquilino

4.2 Tipologie di intervento agevolabili 

4.2.1 Riduzione del fabbisogno di energia per il riscaldamento

Tipologia di opere

 Limite alla detrazione

4.2.2 Miglioramento dell’isolamento termico

Opere e spese rilevanti

 Limite alla detrazione

4.2.3 Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda

Opere e spese rilevanti

 Limite alla detrazione

4.2.4 Sostituzione di impianti di riscaldamento

Opere e spese rilevanti

 Limite alla detrazione

Tabella riepilogativa - Limiti di spesa degli interventi agevolati

4.3 Esclusioni dall a detrazione del 65%

4.4 I nterventi su parti comuni condominiali 

4.5 Spese per le quali spetta l a detrazione 

4.6 Rif erimento del limi te massimo dell a detrazione 

4.7 Rateizzazione della detrazione 

4.8 Adempimenti per f ru ir e dell’ agevolazione 

 Mancato invio della comunicazione all’ENEA - Sanatoria (remissione “in bonis”)

4.9 Conservazione della documentazione 

5 ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

 Principali caratteristiche

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Detrazioni del 36-50% e 55-65% - Proroghe e potenziamento dell’agevolazione

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agg. 6/2013 scheda n. 636.13

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normativaDL 4.6.2013 n. 63, artt. 14, 15 e 16Relazione illustrativa al DL 4.6.2013 n. 63DL 22.6.2012 n. 83, conv. L. 7.8.2012 n. 134, art. 11DL 2.3.2012 n. 16, conv. L. 26.4.2012 n. 44, art. 2

DL 6.12.2011 n. 201, conv. L. 22.12.2011 n. 214, art. 4Provv. Agenzia delle Entrate 2.11.2011 n. 149646DL 6.7.2011 n. 98, conv. L. 15.7.2011 n. 111, art. 23DL 31.5.2010 n. 78, conv. L. 122/2010, art. 25DL 13.5.2011 n. 70, conv. L. 12.7.2011 n. 106, art. 7DM 26.1.2010Provv. Agenzia delle Entrate 6.5.2009DL 10.2.2009 n. 5, conv. L. 9.4.2009 n. 33, art. 2DM 11.3.2008DM 19.2.2007L. 27.12.2006 n. 296, art. 1 co. 344 - 349DLgs. 19.8.2005 n. 192L. 28.12.2001 n. 448, art. 9 co. 2DM 18.2.98 n. 41

L. 27.12.97 n. 449, art. 1DPR 22.12.86 n. 917, art. 16-bis (TUIR)

chiarimenti ufficialiCirc. Agenzia delle Entrate 9.5.2013 n. 13Guida Agenzia delle Entrate maggio 2013Risposta all’interrogazione parlamentare 4.7.2012 n. 5-07249Circ. Agenzia delle Entrate 1.6.2012 n. 19 (§ 1.5)Circ. Agenzia delle Entrate 5.8.2011 n. 41Ris. Agenzia delle Entrate 7.2.2011 n. 12Circ. Agenzia delle Entrate 23.6.2010 n. 38Circ. Agenzia delle Entrate 23.4.2010 n. 21Ris. Agenzia delle Entrate 18.8.2009 n. 229Ris. Agenzia delle Entrate 11.12.2008 n. 458

Ris. Agenzia delle Entrate 1.8.2008 n. 336Ris. Agenzia delle Entrate 14.7.2008 n. 299Ris. Agenzia delle Entrate 7.7.2008 n. 283Circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2008 n. 34Ris. Agenzia delle Entrate 5.2.2008 n. 33Ris. Agenzia delle Entrate 12.12.2007 n. 365Circ. Agenzia delle Entrate 31.5.2007 n. 36Circ. Agenzia delle Entrate 10.6.2004 n. 24Circ. Agenzia delle Entrate 6.2.2001 n. 13Circ. Agenzia delle Entrate 3.1.2001 n. 1C.M. 12.5.2000 n. 95/EC.M. 29.12.99 n. 247/EC.M. 1.6.99 n. 122/ER.M. 15.4.99 n. 69270Ris. DRE Lombardia 3.3.99 n. 76229C.M. 11.5.98 n. 121/EC.M. 24.2.98 n. 57/E

interpretazioni di categoriaFAQ ENEA n. 70 (aggiornata al 2.4.2013)Studio Consiglio nazionale del Notariato 21.9.2012 n. 129-2012/T

dottrinaBongi A. “Il bonus arredi vale al passato”, Italia Oggi, 7.6.2013, p. 26Busani A. “L’attestato energetico attende l’attuazione”, Il Sole - 24 Ore, 7.6.2013, p. 19Corradin C. “Potenziamento “pro tempore” della detrazione IRPEF sui recuperi edilizi”, Schede di Aggiornamento, 7,2012, p. 1135 ss.Corradin C., Cotto A., Spina S. e Zanetti E. “Immobili e IMU”, Guide e Soluzioni, IPSOA, 2013, p. 731De Stefani L. “Bonus del 50% sugli acquisti”, Il Sole - 24 Ore, 8.6.2013, p. 24De Stefani L. “Pagamenti in momenti differenziati”, Il Sole - 24 Ore, 7.6.2013, p. 18De Vico L. “Sconto fiscale sui mobili per chi ristruttura”, Il Sole - 24 Ore, 1.6.2013, p. 25

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Detrazioni del 36-50% e 55-65% - Proroghe e potenziamento dell’agevolazione

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agg. 6/2013 scheda n. 636.13

Aggio rnato al 12.6.2013 

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Dell’Oste C. “Lo sconto del 65% parte da oggi”, Il Sole - 24 Ore, 6.6.2013, p. 18Dell’Oste C. “L’anticipo evita il blocco dei pagamenti”, Il Sole - 24 Ore, 6.6.2013, p. 19Dell’Oste C. “Mobili, benefici ad ampio spettro”, Il Sole - 24 Ore, 7.6.2013, p. 18Giovagnoli S. Re E. “Il beneficio raddoppia per chi acquista i mobili”, Il Sole - 24 Ore, 6.6.2013, p. 20Spina S. “La detrazione del 55% non decade se non si comunicano i lavori “a cavallo”“, Il Quotidiano del Commercialista,

www.eutekne.info, 24.4.2010Ungaro S. “Risparmio energetico: il bonus passa al 65%”, Il fisco, 24, 2013, 2, p. 3747 ss.Zeni A. “Detrazione “massima” per le ristrutturazioni nel 2012”,  Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info,29.5.2013Zeni A. “Fino a giugno, conviene comprare immobili ristrutturati”,  Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info,23.3.2013Zeni A. “Non cambiano gli importi massimi per il bonus del 55%”,  Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info,24.7.2012Zeni A. “Riqualificazione energetica con bonus al 65% da oggi”,  Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info,6.6.2013Zeni A. “Ultimi chiarimenti su detrazioni del 36-50% e 55%”, Schede di Aggiornamento, 5, 2013Zeni A. “Via libera alla proroga dei bonus per efficienza energetica e ristrutturazioni”,  Il Quotidiano del Commercialista,www.eutekne.info, 1.6.2013

1  PREMESSA

Per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti la detrazione IRPEF/IRES è innalzataal 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2013.

È stata poi prorogata al 31.12.2013 la detrazione IRPEF del 50% per le spese di ristrutturazione edilizia,con limite di spesa pari a 96.000,00 euro.

Infine, per chi beneficia del bonus fiscale per il recupero del patrimonio edilizio, viene introdotta una ulte-riore detrazione del 50% per le spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredodell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Con il DL 4.6.2013 n. 633, pubblicato nella G.U. 5.6.2013 n. 130, è stato disposto, in sintesi:

  la proroga fino al 31.12.2013 della detrazione IRPEF “potenziata” del 50% delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non

superiore a 96.000,00 euro per unità immobiliare4, 5;

  l’introduzione della detrazione pari al 50% delle spese documentate per l’acquisto di mobili, ove sialegato ad un intervento di recupero edilizio e nel limite di spesa di 10.000,00 euro6;

  l’innalzamento al 65% (in luogo del 55%) della detrazione IRPEF/IRES delle spese volte alla riquali-

ficazione energetica degli edifici sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2013, con l’esclusione di alcune tipo-logie di spese di cui si dirà di seguito7;

 3

Per un primo commento si veda Zeni A. “Riqualificazione energetica con bonus al 65% da oggi”,  Il Quotidiano del Commercialista,www.eutekne.info, 6.6.2013 e Zeni A. “Via libera alla proroga dei bonus per efficienza energetica e ristrutturazioni”,  Il Quotidianodel Commercialista, www.eutekne.info, 1.6.2013.

4Da quel che si legge nella Relazione illustrativa al DL 63/2013 “la finalità della proroga è di incentivare la realizzazione di inter-venti di ristrutturazione edilizia con lo scopo di favorire la ripresa del mercato delle costruzioni, che rappresenta tradizionalmenteuno dei comparti produttivi più importanti per la crescita del PIL nazionale.”

5La proroga della detrazione al 50% dovrebbe potersi applicare anche in caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari site infabbricati interamente recuperati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, tramite interventidi restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 9 co. 2 della L. 28.12.2001 n. 448.Pertanto, se le spese per l’acquisto dell’immobile sono state sostenute nel periodo dal 26.6.2012 al 31.12.2013 la detrazione spettanella misura del 50%, entro l’importo massimo di 96.000,00 euro. In tal senso, la Guida Agenzia delle Entrate maggio 2013, le istru-zioni al modello UNICO 2013 PF (p. 58) e lo studio Consiglio nazionale del Notariato 21.9.2012 n. 129-2012/T. Cfr. De Stefani L.“Bonus del 50% sugli acquisti”, Il Sole - 24 Ore, 8.6.2013, p. 24. Per un approfondimento si consenta il rinvio a Corradin C., CottoA., Spina S. e Zanetti E. “Immobili e IMU”, Guide e Soluzioni, IPSOA, 2013, p. 731.

6

Secondo la Relazione illustrativa “Tale misura si prefigge di favorire la ripresa economica, e l’offerta occupazionale, del settorelegato alla filiera della lavorazione del legno, attualmente in forte crisi.”.7

Si veda § 4.3.

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Detrazioni del 36-50% e 55-65% - Proroghe e potenziamento dell’agevolazione

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agg. 6/2013 scheda n. 636.13

Aggio rnato al 12.6.2013 

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  che la detrazione nella misura del 65% si applica anche alle spese sostenute dal 6.6.2013 fino al 30.6.2014

 per interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c. o cheinteressano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

Le sopraelencate novità sono contenute negli artt. 14 e 16 del DL 63/2013 che si rendono applicabili nelle

more della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale.Entrata in vigo re e convers ione in legge 

Il DL 63/2013 è entrato in vigore il 6.6.2013 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.).Il presente decreto, inoltre, dovrà essere convertito in legge entro il 4.8.2013.

2 DETRAZIONE DEL 36-50% PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO

In materia di agevolazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR,il DL 63/2013 ha esteso l’agevolazione “potenziata” per le spese documentate sostenute fino al 31.12.2013.

In altre parole, per le spese sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.2013:

    si applica la detrazione IRPEF con l’aliquota del 50%;

    il limite massimo di spesa detraibile ammonta a 96.000,00 euro.

A decorrere dall’1.1.2012, la detrazione dall’IRPEF lorda del 36% delle spese sostenute per determinatiinterventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale esistente, introdotta e disciplinata dall’art. 1 dellaL. 27.12.97 n. 449, e oggetto di ripetute proroghe negli anni, è passata a regime.Allo scopo, l’art. 4 del DL 201/2011, conv. L. 214/2011, ne ha infatti trasfuso la disciplina nel nuovo art. 16-bis del TUIR.

Per sostenere il comparto edilizio nell’attuale fase di bassa congiuntura economica, l’art. 11 co. 1 del DL 22.6.2012n. 83 (conv. L. 7.8.2012 n. 134) ha innalzato i margini di convenienza della detrazione: a decorrere dal 26.6.2012(data di entrata in vigore del DL 83/2012) e fino al 30.6.2013, la detrazione spetta in misura pari al 50% (anzichéall’ordinario 36%) delle spese sostenute per l’intervento agevolato.Per lo stesso periodo, inoltre, queste ultime sono detraibili fino ad un ammontare massimo di 96.000,00 euro,

anziché 48.000,00 euro8

. La disposizione non aggiunge altro, di modo che, per i restanti aspetti, la disciplinadella detrazione deve ritenersi immutata anche nel periodo del suo “potenziamento”.Successivamente, l’art. 16 co. 1 del DL 63/2013 ha esteso l’agevolazione “potenziata” dal citato DL 83/2012 per le spese documentate sostenute fino al 31.12.2013.In altre parole, per le spese sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.2013

9:

  si applica la detrazione IRPEF con l’aliquota del 50%;

  il limite massimo di spesa detraibile ammonta a 96.000,00 euro.

2.1 PROROGA DELLA DETRAZIONE AL 50% (DL 63/2013 E DL 83/2012)

Si ricorda che, così come avvenuto in passato in relazione ai vari cambi di aliquota della detrazione (dal 41% al36% e viceversa), per individuare quali siano le spese che beneficiano dell’incremento della detrazione IRPEFdal 36% al 50%, e del correlato innalzamento del tetto massimo di rilevanza delle spese da 48.000,00 a 96.000,00euro, il legislatore valorizza il momento del loro sostenimento: in ossequio al c.d. “principio di cassa”, lo si riba-disce, fa fede la data del bonifico.

Beneficiano così dell’aliquota e del tetto di spesa “potenziati” le spese sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.201310, a

 prescindere:

  dal periodo di effettuazione delle opere (che potrà essere in tutto o in parte anteriore alla data del26.6.2012 e/o successivo alla data del 31.12.2013);

  dalla data di emissione delle relative fatture (che potrà essere anche anteriore alla data del 26.6.2012); 8

Si ricorda che detto ammontare va riferito a ciascuna unità immobiliare residenziale (comprese le pertinenze) oggetto di intervento.9

Secondo il criterio di cassa (vale la data di esecuzione del bonifico). Si veda anche § 2.6.2.10

 Nello studio Consiglio nazionale del Notariato 129-2012/T si rileva che “la data di avvenuto pagamento assumerà rilevanza anche

 se i lavori sono ancora in corso al 26 giugno 2012, cioè alla data di entrata in vigore dell’intervento normativo. Tutti i bonifici effet-tuati a partire da tale data per interventi di manutenzione e ristrutturazione edilizia di abitazioni, relative pertinenze e parti comunicondominiali, possono fruire della maggiore detrazione”.

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Detrazioni del 36-50% e 55-65% - Proroghe e potenziamento dell’agevolazione

6 Temi on l ine 

agg. 6/2013 scheda n. 636.13

Aggio rnato al 12.6.2013 

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  dalla circostanza che, in relazione al medesimo intervento, siano stati già versati acconti anteriormenteal 26.6.2012 (che beneficeranno della detrazione nella misura del 36%).

L’ammontare massimo di rilevanza delle spese agevolate deve essere riferito a ciascuna unità immobiliare

residenziale, incluse le relative pertinenze, ancorché posseduta o detenuta da più soggetti in regime di com-

 proprietà o contitolarità.Inoltre, detto limite va commisurato:

  a ciascun intervento agevolato, considerato unitariamente, ancorché svolto a cavallo di più periodid’imposta;

  nonché a ciascun periodo d’imposta11.

Rilevanza dell ’u nità imm obil iar e abitativa 

Il riferimento all’unità immobiliare come centro di imputazione del limite di euro 96.000,00 potrebbe far rite-nere che, per gli interventi svolti su abitazioni e relative pertinenze, il limite possa moltiplicarsi tante voltequante risultino le unità immobiliari distintamente censite in Catasto.Tuttavia, sebbene l’art. 11 co. 1 del DL 83/2012 faccia riferimento all’unità immobiliare tout court , non sussi-stono fondate ragioni per contravvenire alla consolidata interpretazione fatta propria dall’Agenzia delle Entra-

te, secondo la quale per le pertinenze dell’abitazione non può essere computato un ulteriore, autonomo li-mite di spesa, di talché il limite di spesa va riferito a ciascuna unità immobiliare abitativa oggetto di interven-to agevolato12.Pertanto, ai fini del calcolo della detrazione, le spese agevolate rilevano entro il predetto ammontare di euro96.000,00 per ciascuna unità immobiliare residenziale (es. appartamento), avendo cura di considerare le perti-nenze (es. autorimessa, cantina) quali meri “satelliti” delle abitazioni, ed evitando di riferire ad esse un auto-nomo ed ulteriore limite di spesa di euro 96.000,00.In altri termini, in presenza di una o più pertinenze oggetto dell’intervento unitamente all’abitazione, l’ammon-tare massimo di euro 96.000,00 va riferito all’abitazione, comprese le pertinenze, e non può essere riferito – distintamente – anche alle pertinenze, in modo da “moltiplicare” l’ammontare delle spese rilevanti ai finidella detrazione.

Esempio 

A titolo esemplificativo, se oggetto di un intervento di ristrutturazione edilizia, nel periodo di potenziamentodella detrazione, è una villetta composta da un appartamento di civile abitazione e da un’autorimessa pertinen-ziale, il limite è pari a 96.000,00 euro.Qualora la villetta si componga di due appartamenti di civile abitazione e quattro autorimesse pertinenziali, illimite di rilevanza delle spese dovrebbe essere riferito, distintamente, a ciascuna unità immobiliare abitativa(risultando pari ad un massimo teorico di 96.000,00 euro  2 = 192.000,00 euro).Se l’intervento agevolato interessa soltanto le pertinenze (es. il box auto) di un’unità immobiliare abitativa (es.appartamento), ancorché distintamente accatastate, il limite va riferito all’abitazione cui le stesse sono asser-vite, ed è pari a 96.000,00 euro.

Suddiv is ione del tet to massim o di ri levanza tra i compr oprietari (cont i to lar i ) 

Se più soggetti comproprietari o contitolari sostengono le spese dell’intervento agevolato, il riferimento unita-

rio dell’ammontare massimo di rilevanza delle spese all’unità immobiliare residenziale (e/o relative pertinen-ze) comporta che esso non possa essere moltiplicato tante volte quante sono i singoli comproprietari (contito-lari), bensì debba essere suddiviso tra i diversi comproprietari/contitolari.

Esempio 

Quindi, se, nel mese di giugno 2013, due fratelli sostengono spese per l’esecuzione di un intervento agevolatosu un appartamento da essi posseduto in regime di comproprietà al 50%, il limite di 96.000,00 euro deve esse-re suddiviso tra i due fratelli (48.000,00 euro ciascuno).

Intervent i che pr oseguon o su più periodi d’ im posta - Correlazione con l ’ intervento nel la sua uni tar ietà 

Sotto altro profilo, il limite di spesa va riferito all’intervento, nella sua continuità.

 11

Cfr. Corradin C. “Potenziamento “pro tempore” della detrazione IRPEF sui recuperi edilizi”, Schede di Aggiornamento, 7, 2012,

 p. 1135 ss. e Zeni A. “Ultimi chiarimenti su detrazioni del 36-50% e 55%”, Schede di Aggiornamento, 5, 2013.12Cfr. la ris. Agenzia delle Entrate 4.6.2007 n. 124 e la risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interrogazione parlamentare 4.7.2012n. 5-07249.

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Detrazioni del 36-50% e 55-65% - Proroghe e potenziamento dell’agevolazione

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Se lo stesso intervento si protrae sulla medesima unità immobiliare residenziale e/o sulle relative pertinenze acavallo del 31.12.2012, le spese sostenute tra l’1.1.2013 ed il 31.12.2013 rileveranno fino a concorrenza delladifferenza positiva tra il tetto di 96.000,00 euro e quanto già speso nel 2012 per il medesimo intervento

13.

Esempio 

A titolo esemplificativo, si prospetta il seguente caso:  spese sostenute nel periodo d’imposta 2012 per l’intervento agevolato A sull’appartamento X: 65.000,00

euro, di cui:

  30.000,00 euro nel periodo 1.1.2012 - 25.6.2012 (detraibili in misura pari al 36%);

  35.000,00 euro nel periodo 26.6.2012 - 31.12.2012 (detraibili in misura pari al 50%);

  spese sostenute nel periodo 1.1.2013 - 31.12.2013 per l’intervento agevolato A sull’appartamento X:42.000,00 euro.

Le spese pari a 42.000,00 euro sono detraibili in misura pari al 50%, limitatamente all’ammontare di euro(96.000,00 – 65.000,00) = 31.000,00 euro. I restanti 11.000,00 euro non sono detraibili, in quanto eccedono lasoglia di 96.000,00 euro normativamente statuita per l’intervento inteso nella sua unitarietà.

Correlazione con i l periodo d’ impo sta Infine, il limite di rilevanza delle spese (96.000,00 euro) va riferito al periodo d’imposta.Quindi, se viene proseguito un intervento già avviato nel 2012 ed il limite di 96.000,00 euro viene superato, ècomunque possibile fruire della detrazione in relazione ad un nuovo intervento agevolato svolto sullo stesso

immobile, per la quota delle relative spese che, sommate a quelle sostenute tra l’1.1.2013 ed il 31.12.2013 per la prosecuzione dell’intervento già in corso, non determini il superamento della soglia di 96.000,00 euro 14.

Esempio 

Riprendendo l’esempio precedente, se tra l’1.1.2013 ed il 31.12.2013 sull’immobile X viene avviato un nuovointervento (intervento B), ugualmente agevolato ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, e vengono sostenute spese per 37.000,00 euro, il relativo ammontare è detraibile in misura pari al 50%.Infatti, l’intero ammontare della spesa sostenuta per il nuovo intervento trova capienza nei 96.000,00 euro rife-

ribili al periodo d’imposta 2013, essendo già stato “coperto” il solo importo di 31.000,00 euro, relativo alla prosecuzione dell’intervento agevolato A.

2.2 SOGGETTI BENEFICIARI DELL’AGEVOLAZIONE

Si ricorda che possono usufruire dell’agevolazione:

  i soggetti IRPEF residenti e non residenti in Italia, ivi compresi:

  le società di persone (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita sempliceed enti ad esse equiparati);

  le imprese familiari;

  i soci di cooperative a proprietà divisa, assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuoindividuale;

  i soci di cooperative a proprietà indivisa.Tali soggetti devono:

  possedere l’immobile residenziale sito in Italia, oggetto dell’intervento di recupero edilizio e in rela-zione al quale hanno sostenuto le relative spese, in base ai seguenti titoli:

   piena proprietà;

  nuda proprietà;

  altri diritti reali, quali l’uso (art. 1021 c.c.), l’usufrutto (art. 981 c.c.), l’abitazione (art. 1022 c.c.) ola superficie (art. 952 c.c.)15;

 13

Per le spese sostenute nel solo anno 2012 si consenta il rinvio a Zeni A. “Detrazione “massima” per le ristrutturazioni nel 2012”,  Il 

Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 29.5.2013.14Si veda la risposta all’interrogazione parlamentare 4.7.2012 n. 5-07249.

15Cfr. Guida Agenzia delle Entrate maggio 2013.

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  ovvero detenerlo in base ai seguenti titoli:

  locazione (art. 1571 c.c.);

  comodato (art. 1803 c.c.);

  ovvero ancora versare in una delle seguenti condizioni:

  essere familiare convivente con il possessore intestatario dell’immobile (ris. Agenzia delle Entrate12.6.2002 n. 184);

  essere futuro acquirente dell’immobile.

La C.M. 24.2.98 n. 57/E ha chiarito che la detrazione spetta:

  al possessore;

  o al detentore16.

È “possessore” colui che vanta sull’immobile un diritto di proprietà o un altro diritto reale diverso dalla pro- prietà (quale usufrutto, uso, abitazione); a titolo esemplificativo, sono possessori l’usufruttuario di un apparta-mento o, limitatamente alle parti comuni, il condominio.Sono “detentori” il familiare del possessore, il conduttore, il comodatario, il socio della cooperativa a pro-

 prietà indivisa, il socio di società di persone, il promissario acquirente.La detrazione spetta ai suddetti soggetti che abbiano sostenuto le spese, nella misura in cui le stesse siano ef-fettivamente rimaste a loro carico17.Particolari condizioni sono poi poste per il riconoscimento della detrazione in favore di talune categorie di sog-getti.

2.2.1 Coniuge assegnatario della casa coniugale beneficiario dell’agevolazione

La circ. Agenzia delle Entrate 9.5.2013 n. 13 ha precisato che fra i beneficiari della detrazione può rientrareanche il coniuge assegnatario che sostiene le spese edilizie su un immobile (di proprietà dell’altro coniuge) in precedenza assegnatogli a seguito di sentenza di separazione.Conseguentemente ai chiarimenti contenuti nella sopracitata C.M. 57/E/98 secondo cui il diritto alla detrazionecompete al proprietario o al nudo proprietario dell’immobile, al titolare di un diritto reale sullo stesso (uso,

usufrutto, abitazione), ma anche all’inquilino e al comodatario che hanno sostenuto le spese in questione e chesono rimaste a loro carico, con il documento in oggetto, l’Agenzia ha precisato che la sentenza di separazione

con la quale viene attribuito il diritto di abitazione nella casa coniugale costituisce un titolo idoneo per fruiredella detrazione.La ex moglie (o l’ex marito), quindi, può detrarre le spese sostenute per la ristrutturazione dell’immobile in cuirisiede, anche se la proprietà dell’unità immobiliare è dell’altro coniuge.

2.2.2 Familiare convivente

La C.M. 11.5.98 n. 121/E ha precisato che la detrazione compete al familiare che convive con il possessoreintestatario dell’immobile, a condizione che si tratti del soggetto che ha sostenuto le spese dell’interventoedilizio, anche se le autorizzazioni comunali sono intestate al proprietario (si veda anche la ris. Agenzia delleEntrate 12.6.2002 n. 184)18, 19.

 16In merito all’ambito soggettivo della detrazione, la norma a regime (art. 16-bis del TUIR), facendo riferimento ai “contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi”, non fa registrare alcunanovità rispetto al passato.

17La DRE Piemonte, in risposta al quesito 2.1 in “Risposte a quesiti su Finanziaria 2000, argomenti di attualità e temi di interessegenerale”, Schede di Aggiornamento, 3, 2000, p. 513 - 514, ha precisato che sono detraibili le spese “effettivamente rimaste a carico”del contribuente, indipendentemente dalla quota di diritto reale vantata sull’immobile oggetto di ristrutturazione. Nel caso oggettodel quesito rivolto alla DRE, due coniugi in regime di comunione legale dei beni avevano sostenuto le spese di ristrutturazione di unappartamento posseduto al 50% in quote non paritetiche (l’uno tramite un bonifico pari al 90% della spesa totale, l’altro tramite un bonifico pari al restante 10% della spesa). La DRE Piemonte ha ritenuto che, a prescindere dalla circostanza che i bonifici sianoemessi utilizzando somme depositate sui conti personali dei coniugi ovvero su un conto cointestato ad entrambi, la detrazione spettaa ciascun coniuge in proporzione all’importo dei relativi bonifici effettuati in favore dell’appaltatore (90% e 10%), e non può essereripartita tra di essi a livello paritetico, non rilevando che l’immobile sia posseduto in regime di comproprietà pro indiviso al 50%.

18Per familiare, ai sensi dell’art. 5 co. 5 del TUIR, si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo

grado. Per dimostrare che il familiare è convivente, non occorre un contratto di comodato registrato e quindi non si dovevano in-dicare gli estremi di registrazione del contratto nel modulo di comunicazione di inizio lavori. In caso di richiesta, occorre tuttaviatrasmettere la documentazione comprovante lo stato di convivenza (è sufficiente anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio).

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Detrazioni del 36-50% e 55-65% - Proroghe e potenziamento dell’agevolazione

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A tal fine, è tuttavia necessario che le fatture ed i bonifici di pagamento siano intestati al familiare convi-

vente.

Inoltre, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi agevolati non deve necessariamente essere conside-rato abitazione principale per il proprietario o il familiare, essendo sufficiente che si tratti di una delle abita-

zioni in cui si esplica il rapporto di convivenza

20

.Infine, la ris. Agenzia delle Entrate 6.5.2002 n. 136 ha precisato che il familiare convivente può usufruire delladetrazione solo se la situazione di convivenza (o la qualità di comodatario) esiste già nel momento in cui vieneattivata “la procedura finalizzata all’esercizio della detrazione”, ovverosia, in buona sostanza, è già presentenel momento in cui viene inviata la comunicazione di inizio lavori (ora soppressa)21.

2.2.3 Imprenditore individuale

L’imprenditore individuale (anche agricoltore) può usufruire dell’agevolazione in relazione agli immobili resi-denziali posseduti o detenuti ed oggetto di interventi edilizi agevolati, a condizione che non si tratti:

  né di immobili strumentali per l’esercizio dell’impresa (es. l’appartamento di civile abitazione utilizzatocome ufficio aziendale);

  né di immobili merce22.

Al riguardo, la C.M. 24.2.98 n. 57/E non specifica se, ai fini dell’esclusione dall’agevolazione, l’immobiledebba essere strumentale per destinazione (art. 43 co. 2 primo periodo del TUIR) oppure per natura (art. 43 co.2 secondo periodo del TUIR). Tuttavia, la circostanza che debba comunque trattarsi di immobili residenzialiesclude a priori la possibilità di configurare l’agevolazione rispetto agli immobili strumentali per natura (clas-sificati in Catasto in categorie che identificano destinazioni non abitative). In mancanza di ulteriori precisazio-ni, si ritiene quindi che ambedue le tipologie di immobili strumentali siano escluse dall’agevolazione.

2.2.4 Imprese familiari

Le spese sostenute dalle imprese familiari sono ripartite utilizzando la “ratio” di divisione del reddito indicatanella dichiarazione dei redditi ai sensi dell’art. 5 co. 4 del TUIR, tenendo presente che al titolare competealmeno il 51% della spesa.

2.2.5 Società di persone Nel caso in cui l’intervento riguardi un fabbricato di proprietà di una società di persone e la spesa sia sostenutadalla società stessa, l’agevolazione spetta ai singoli soci in proporzione alle quote di partecipazione agli utili.Poiché la C.M. 24.2.98 n. 57/E, per l’individuazione dei soci, fa riferimento all’art. 5 del TUIR, occorre tenere presente che, ai sensi della disposizione richiamata, le quote di partecipazione agli utili si presumono propor-zionali ai conferimenti effettuati, se non risultano determinate diversamente da atto pubblico o scrittura privatadi data anteriore al periodo di imposta. Inoltre, se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.A tal fine, la società deve rilasciare ai soci appositi prospetti contenenti i dati che questi ultimi indicherannonella propria dichiarazione dei redditi23.La C.M. 24.2.98 n. 57/E, inoltre, ha precisato che, rispetto alle società di persone commerciali (snc, sas), l’age-volazione compete soltanto per gli interventi edilizi svolti su fabbricati (unità immobiliari) tassati in base alla

rendita catastale (art. 90 del TUIR) e non invece rispetto a quelli effettuati su fabbricati (unità immobiliari) tas-sati a costi, ricavi ed ammortamenti.In buona sostanza, rilevano soltanto i fabbricati (unità immobiliari) residenziali costituenti immobili patrimo-niali, in relazione ai quali le spese oggetto della detrazione non sono ammesse in deduzione dal reddito dellasocietà, determinato unitariamente come reddito d’impresa ai sensi dell’art. 6 co. 3 del TUIR (cfr. R.M.16.4.99 n. 75023). 19

Al fine di usufruire dell’agevolazione, non è in tal caso richiesta l’autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del proprietario, inquanto la si ritiene implicitamente accordata.

20Cfr. circ. Agenzia delle Entrate 12.6.2002 n. 50 e 10.6.2004 n. 24, § 1.10 e ris. Agenzia delle Entrate 12.6.2002 n. 184.

21La C.T. Prov. Reggio Emilia 30.9.2009 n. 179 appare di diverso avviso quando afferma che, in caso di ristrutturazione di un immo- bile inagibile, hanno diritto a godere della detrazione del 36% delle spese di ristrutturazione anche i familiari conviventi; infatti, laconvivenza tra persone appartenenti allo stesso nucleo familiare può configurarsi anche in astratto, in via eventuale e futura.

22

In tal senso anche la Guida Agenzia delle Entrate maggio 2013.23In tal senso, cfr. la risposta delle DRE Piemonte e Lombardia al quesito 2.3, in “Risposte a quesiti sulle dichiarazioni dei redditi ealtre novità fiscali”, Schede di Aggiornamento, 5, 2000, p. 863 ss.

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Per contro, non rilevano i fabbricati (unità immobiliari) tassati a costi, ricavi e ammortamenti, vale a dire gliimmobili strumentali per destinazione e per natura e gli immobili merce24.

2.2.6 Soci di cooperative

Gli adempimenti richiesti ai soci delle società cooperative per usufruire della detrazione sono i seguenti25:

  l’indicazione, nell’atto di assegnazione provvisoria, del valore di assegnazione complessivo dell’abita-zione sottoposta all’intervento di recupero, nonché della frazione di costo di acquisto attribuito allastessa abitazione;

  la registrazione dell’atto di assegnazione provvisoria;

  il versamento alla cooperativa, tramite bonifico bancario o postale, degli acconti e del saldo del costocomplessivo di assegnazione, per la parte – almeno – non relativa alla frazione del costo di acqui-sto del fabbricato;

  la separata indicazione, nella fattura emessa dalla cooperativa al momento della stipula dell’atto pub- blico di trasferimento della proprietà, della frazione del costo di acquisto dell’immobile imputata allasingola abitazione (non rilevante ai fini del calcolo della detrazione) rispetto alla restante parte del cor-rispettivo fatturato (su cui va calcolata la detrazione)26, 27.

2.2.7 Futuro acquirente

 Nei confronti del futuro acquirente immesso nel possesso dell’immobile, la detrazione compete alle seguenticondizioni28:

  le spese devono essere rimaste a carico del futuro acquirente;

  il contratto preliminare di compravendita (compromesso) deve essere registrato presso l’Agenzia delleEntrate;

  le spese per gli interventi agevolati devono essere contabilizzate distintamente da quelle relative all’ac-quisto dell’unità immobiliare29.

 Non è invece richiesta l’autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del venditore.

2.3 TIPOLOGIE DI INTERVENTO AGEVOLABILI

2.3.1 Interventi di recupero edilizio

Ai sensi dell’art. 16-bis co. 1 del TUIR sono agevolabili gli interventi:

  di cui alle lett. a), b), c) e d) dell’art. 3 del DPR 380/2001 (T.U. Edilizia), effettuati sulle parti comuni diedificio residenziale di cui all’art. 1117 c.c.30.

 24

In tal senso la Guida Agenzia delle Entrate maggio 2013.25

Si vedano le C.M. 24.2.98 n. 57/E e 11.5.98 n. 121/E.26

Fino a quando l’adempimento era previsto, doveva essere trasmesso al competente Centro operativo di Pescara il modulo di comuni-cazione di inizio lavori.

27Come rilevato nella ris. Agenzia delle Entrate 11.5.2001 n. 63, tale procedura, da seguire ai fini della detrazione dall’IRPEF, non inter-

ferisce con l’agevolazione prevista dall’art. 6 lett. d-bis) del DPR 633/72, consistente nell’irrilevanza ai fini dell’IVA degli acconti ver-sati dal socio cooperatore fino alla data del rogito notarile di assegnazione in suo favore dell’immobile da parte della cooperativa edili-zia. Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, “la circostanza per cui la cooperativa abbia costruito ovvero acquistato e successivamenteristrutturato l’immobile assegnato al socio non ha alcuna influenza nell’applicazione dell’IVA, per la cui determinazione occorre,invece, considerare l’ammontare complessivo del corrispettivo d’assegnazione indicato nel rogito notarile o del canone di godimento, a prescindere dalle voci che concorrono a formarlo”. Al contrario, ai fini della detrazione di cui all’art. 1 della L. 449/97, occorre aver riguardo al momento in cui le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio vengono pagate (in base al principiodi cassa), momento anteriore a quello dell’emissione delle rispettive fatture, rinviata all’atto del rogito notarile. Ciò in quanto “il dirittoalla detrazione deriva dall’obbligo, da parte del socio, di dichiarare ai fini IRPEF il reddito dell’unità immobiliare già a decorreredalla data di assegnazione provvisoria della stessa e quindi prima della stipula dell’atto di vendita”.

28Si veda la C.M. 11.5.98 n. 121/E.

29Si ricorda che per i lavori iniziati prima del 14.5.2011 occorreva trasmettere una comunicazione preventiva al Centro operativo di Pesca-ra, pena la decadenza dall’agevolazione. In detta comunicazione dovevano essere indicati gli estremi di registrazione del preliminare.

30Ai sensi dell’art. 1117 c.c. “Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il 

contrario non risulta dal titolo:  il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli

anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune;

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Si tratta delle spese sostenute per interventi effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali di:

  manutenzione ordinaria;

  manutenzione straordinaria;

  restauro e risanamento conservativo;

  ristrutturazione edilizia;

  di cui alle lett. b), c) e d) dell’art. 3 del DPR 380/2001 (T.U. Edilizia), effettuati sulle singole unitàimmobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze.Si tratta delle spese sostenute per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali diqualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze di:

  manutenzione straordinaria;

  restauro e risanamento conservativo;

  ristrutturazione edilizia.

N.B: Gli interventi di manutenzione ordinaria sono dunque ammessi ai fini dell’agevolazione solo se riguar-dano le parti comuni di edifici residenziali. La detrazione spetta ad ogni condomino in base alla quota mille-

simale.Gli stessi interventi di manutenzione ordinaria eseguiti sulle proprietà private o sulle loro pertinenze (garage,cantine, soffitte), non danno diritto ad alcuna agevolazione.

Tipologiadell’opera

Definizione Esemplificazioni31

Manutenzioneordinaria

32

Gli interventi di manutenzione ordina-ria di cui all’art. 31 co. 1 lett. a) della

L. 5.8.78 n. 457, ora trasfuso nell’art.

3 co. 1 lett. a) del DPR 6.6.2001

n. 380, riguardano le opere di ripara-

zione, rinnovamento e sostituzione

delle finiture e degli impianti degli

edifici.

 A titolo esemplificativo, rientrano i seguenti lavori:

sostituzione integrale o parziale di pavimenti e relative opere

di finitura e conservazione;

riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idrau-

lico, impianto per lo smaltimento delle acque bianche e nere);

rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni senza modifiche

dei preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori;

rifacimento di intonaci interni e della tinteggiatura;

rifacimento di pavimentazioni esterne e di manti di copertura

senza modifiche dei materiali;

sostituzione di tegole e di altre parti accessorie deteriorate per 

smaltimento delle acque, rinnovo delle impermeabilizzazioni

(impermeabilizzazione di tetti e terrazze);

riparazione di balconi e di terrazze e delle relative pavimen-

tazioni;

riparazione di recinzioni;

sostituzione di elementi di impianti tecnologici;

sostituzione di infissi esterni e serramenti o di persiane con

serrande, senza modifica della tipologia di infisso;

verniciatura delle porte dei garage.

   i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per 

altri simili servizi in comune;  le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le

cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.”.

31Si veda la C.M. 24.2.98 n. 57/E e la Guida Agenzia delle Entrate maggio 2013.

32Se le opere di manutenzione ordinaria fanno parte di un intervento più vasto, come la demolizione di tramezzature, la realizzazionedi nuove mura divisorie e lo spostamento dei sevizi, l’insieme delle stesse è comunque ammesso al beneficio delle detrazioni fiscali(Guida Agenzia delle Entrate maggio 2013).

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Detrazioni del 36-50% e 55-65% - Proroghe e potenziamento dell’agevolazione

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agg. 6/2013 scheda n. 636.13

Aggio rnato al 12.6.2013 

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Tipologiadell’opera

Definizione Esemplificazioni33

Manutenzionestraordinaria

Gli interventi di manutenzione straor-

dinaria di cui all’art. 31 co. 1 lett. b) della

L. 5.8.78 n. 457, ora trasfuso nell’art. 3co. 1 lett. b) del DPR 6.6.2001 n. 380,

riguardano le opere e le modifiche ne-

cessarie per rinnovare e sostituire parti

anche strutturali degli edifici, nonché per 

realizzare ed integrare i servizi igienico-

sanitari e tecnologici, sempre che non

alterino i volumi e le superfici delle

singole unità immobiliari e non compor-

tino modifiche alle destinazioni d’uso.

 A titolo esemplificativo, è possibile ricondurvi i seguenti lavori:

la sostituzione di infissi esterni e serramenti o di persiane

con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infis-so;

la realizzazione e l’adeguamento di opere accessorie e per-

tinenziali che non comportino aumento di volumi o di super-

fici utili, la realizzazione di volumi tecnici, quali centrali ter-

miche, impianti di ascensori, scale di sicurezza, canne fu-

marie;

il rifacimento di grondaie e pluviali;

la realizzazione e l’integrazione di servizi igienico-sanitari

senza alterazione dei volumi e delle superfici;

la costruzione di una rete fognaria per allacciare un edificio

privato alla fognatura pubblica, in quanto finalizzata ad inte-

grare i servizi igienico-sanitari (cfr. ris. Agenzia delle Entra-

te 11.11.2002 n. 350)34

;

la realizzazione di chiusure o di aperture interne (costru-

zione di scale interne) che non modifichino lo schema di-

stributivo delle unità immobiliari e dell’edificio;

il consolidamento delle strutture di fondazione e in eleva-

zione;

il rifacimento di vespai e di scannafossi;

il rifacimento della pavimentazione del cortile anche con

materiali diversi;

il rifacimento dell’atrio;

la sostituzione di solai interpiano senza modifica delle

quote d’imposta;

il rifacimento di scale e rampe;

la realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate (es.

recinzione dell’area privata);

la sostituzione di solai di copertura con materiali diversi dai

precedenti;

la sostituzione di tramezzi interni, senza alterazione della

tipologia dell’unità immobiliare;

la realizzazione di elementi di sostegno di singole parti

strutturali;

gli interventi finalizzati al risparmio energetico.

 33Si veda la C.M. 24.2.98 n. 57/E e la Guida Agenzia delle Entrate maggio 2013.

34L’installazione di addolcitori per abbattere il calcare degli impianti idrosanitari delle abitazioni può beneficiare della detrazione soloove comporti modifiche strutturali integranti opere di manutenzione straordinaria dell’abitazione e/o dei relativi impianti (circ.Agenzia delle Entrate 13.5.2011 n. 20, § 2.3).La circ. Agenzia delle Entrate 1.6.2012 n. 19 (§ 1.9) ha precisato che gli interventi di bonifica del terreno non rientrano di per sé traquelli agevolabili. Tuttavia, lo stesso documento di prassi ha precisato che le relative spese possono rientrare tra quelle agevolabili,se indispensabili per la realizzazione di un intervento rientrante nell’ambito applicativo dell’agevolazione e nei limiti della partedella spesa strettamente necessaria per la realizzazione di quest’ultimo. Alle condizioni descritte, infatti, secondo l’Agenzia “ si rav-visa lo stretto collegamento e l’accessorietà rispetto alla realizzazione degli interventi agevolabili che consente, come preceden-temente specificato, il riconoscimento dei relativi costi. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia ambientale, la sussistenza del carattere di indispensabilità dei lavori di bonifica e l’individuazione della parte di spesa da considerare strettamentenecessaria dovranno risultare da rigorose valutazioni tecniche fondate su elementi oggettivi”. Nel caso di specie, esaminato dallacirc. 19/2012/E, la bonifica del terreno si impone in relazione al rifacimento della tratta fognaria condominiale. Tale intervento con-

figura una manutenzione straordinaria, rientrante in quanto tale nel perimetro applicativo dell’agevolazione (cfr. la ris. Agenzia delleEntrate 11.11.2002 n. 350). Alle condizioni suesposte, quindi, anche le spese relative alla bonifica del terreno possono beneficiaredella detrazione riconosciuta riguardo al rifacimento della tratta fognaria.

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Detrazioni del 36-50% e 55-65% - Proroghe e potenziamento dell’agevolazione

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Tipologiadell’opera

Definizione Esemplificazioni35

Restauro erisanamentoconservativo

Gli interventi di restauro e risanamen-

to conservativo di cui all’art. 31 co. 1lett. c) della L. 5.8.78 n. 457, ora tra-

sfuso nell’art. 3 co. 1 lett. c) del DPR

6.6.2001 n. 380, sono rivolti a conser-

vare l’organismo edilizio attraverso un

insieme di opere volte al consolida-

mento, ripristino e rinnovamento degli

elementi costitutivi dell’edificio.

 A titolo esemplificativo, vi rientrano le seguenti opere:

le modifiche tipologiche delle singole unità immobiliari per 

una più funzionale distribuzione; l’innovazione delle strutture verticali e orizzontali;

il ripristino dell’aspetto storico-architettonico di un edificio,

anche tramite la demolizione di superfetazioni;

l’adeguamento delle altezze dei solai, con il rispetto delle

volumetrie esistenti;

l’apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali;

interventi mirati all’eliminazione e alla prevenzione di situa-

zioni di degrado.

Ristrutturazioneedilizia

Gli interventi di ristrutturazione edili-

zia di cui all’art. 31 co. 1 lett. d) della

L. 5.8.78 n. 457, ora trasfuso nell’art.

3 co. 1 lett. d) del DPR 6.6.2001

n. 380, sono rivolti a trasformare gli

organismi edilizi mediante un insie-

me di opere che possono portare ad

un organismo edilizio in tutto o in

parte diverso dal precedente.

 A titolo esemplificativo, è possibile ricondurvi le seguenti opere:

la riorganizzazione distributiva degli edifici e delle unità im-

mobiliari, del loro numero e delle loro dimensioni;

la costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle super-fici e dei volumi esistenti;

il mutamento di destinazione d’uso degli edifici, secondo quanto

disciplinato dalle leggi regionali e dalla normativa locale;

la trasformazione dei locali accessori in locali residenziali;

le modifiche agli elementi strutturali, con variazione delle

quote d’imposta dei solai;

gli interventi di ampliamento delle superfici;

gli interventi di fedele ricostruzione di edifici demoliti, nel

rispetto della sagoma e della volumetria di questi ultimi, pur-

ché rientranti nella categoria della ristrutturazione edilizia

(cfr. C.M. 11.5.98 n. 121/E, § 4); a tale fine rileva il titolo con-

cessorio rilasciato dal Comune competente36

;

gli interventi di ampliamento di edifici esistenti, purché con

tale ampliamento non si realizzino unità immobiliari utiliz-

zabili autonomamente (cfr. C.M. 11.5.98 n. 121/E, § 4);

gli interventi finalizzati a rendere abitabili i sottotetti esistenti

(es. trasformazione della soffitta in mansarda), purché non

comportino aumento della volumetria originaria (cfr. C.M.

11.5.98 n. 121/E, § 4);

 35

Si veda la C.M. 24.2.98 n. 57/E e la Guida Agenzia delle Entrate maggio 2013.36

Riguardo al trattamento degli interventi consistenti nella demolizione di un fabbricato e nella sua ricostruzione, la prassi ministeriale,sulla scorta della nozione di ristrutturazione edilizia definita dall’art. 3 co. 1 lett. d) del DPR 380/2001, usa distinguere:  nel caso in cui, a seguito della demolizione, l’edificio venga ricostruito nel rispetto della volumetria e della sagoma originarie,

fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, la detrazione compete, in quanto l’in-

tervento configura, nel suo insieme, una ristrutturazione edilizia (art. 3 co. 1 lett. d) del DPR 380/2001);  se la ricostruzione non avviene nel rispetto della sagoma e della volumetria originarie, ad esempio perché comporta l’amplia-

mento dell’edificio preesistente, la detrazione non spetta, in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, di nuova co-struzione (art. 3 co. 1 lett. e) del DPR 380/2001).

 Nella diversa ipotesi in cui la ristrutturazione avvenga senza previa demolizione dell’edificio preesistente, e comporti un amplia-mento dello stesso, occorre scindere due componenti:  quella riferibile alla ristrutturazione della parte di edificio già esistente, per le cui spese la detrazione compete;  quella riferibile all’ampliamento (che configura una nuova costruzione), per le cui spese la detrazione non compete (cfr. C.M. 24.2.98

n. 57/E, circ. Agenzia delle Entrate 31.5.2007 n. 36 (§ 2), circ. Agenzia delle Entrate 1.7.2010 n. 39 (§ 4.1) e ris. Agenzia delle Entrate4.1.2011 n. 4).

Un esempio di quest’ultima ipotesi si rinviene rispetto agli interventi compiuti in attuazione del c.d. “piano casa” di cui all’art. 11del DL 112/2008, conv. L. 133/2008, sulla base delle leggi regionali vigenti in materia.

La ris. Agenzia delle Entrate 4.1.2011 n. 4 ha precisato che gli interventi:  sono agevolabili per l’eventuale componente di essi riferibile alla ristrutturazione della parte di edificio preesistente;  non sono agevolabili per la componente di essi riferibile all’ampliamento, che configura un intervento di nuova costruzione.  Il principio dell’esclusione della componente di spese relativa all’ampliamento del fabbricato oggetto di un intervento di recu-

 pero era già stato espresso, in precedenza, dalla ris. DRE Lombardia 14.4.99 n. 70837.

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Tipologiadell’opera

Definizione Esemplificazioni37

segue la trasformazione di un garage collettivo in tanti box auto

indipendenti (Consiglio di Stato 16.9.94 n. 997);

modifica della facciata; apertura di nuove porte e finestre.

2.3.2 Ricostruzione e ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi

Dall’1.1.2012, l’agevolazione compete con riferimento agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripri-

stino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle tipologie diopere sopra citate, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza38.

2.3.3 Costruzione e acquisto di box auto pertinenziali a unità immobiliari residenziali

È possibile fruire dell’agevolazione in questione per gli interventi relativi alla realizzazione di:

  autorimesse

  o posti auto

 pertinenziali39 a unità immobiliari residenziali, anche a proprietà comune (condominiale)40.

Secondo l’interpretazione fornita dai documenti di prassi diramati in materia, la “realizzazione” dei parcheggi pertinenziali deve intendersi in senso oggettivo, prescindendo dal profilo soggettivo di chi la pone in essere.Risultano così agevolate, indistintamente:

  sia la realizzazione delle autorimesse o posti auto ad opera del soggetto titolare dell’abitazione, il qualevi potrà provvedere, a seconda dei casi:

  “in economia”,

  o tramite appalto a terzi delle opere a tal fine necessarie;

  sia la realizzazione delle autorimesse o posti auto ad opera di un soggetto (es. un’impresa di costru-zione41) diverso dal titolare dell’abitazione. Quest’ultimo, in tal caso, si limita ad acquistare l’autori-

messa pertinenziale, avvalendosi dell’agevolazione in relazione alle spese di edificazione attestate dalcostruttore.

Ri levanza del le sole spese di costru z ione 

La detrazione compete esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione delle autori-messe pertinenziali. Il principio vale tanto nel caso in cui il contribuente costruisca (in economia o tramiteappalto a terzi) le autorimesse, quanto nel caso in cui le acquisti da cooperative o imprese edilizie.In quest’ultimo caso, le spese di realizzazione devono essere comprovate da apposita attestazione rilasciata dalvenditore42.

 37

Si veda la C.M. 24.2.98 n. 57/E e la Guida Agenzia delle Entrate maggio 2013.38 Art. 16-bis co. 1 lett. c) del TUIR.39

Condizione essenziale per usufruire dell’agevolazione è, comunque, la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’abitazione e il box. Èopportuno sottolineare che, sia in caso di costruzione, sia in caso di acquisto, la detrazione compete anche se l’autorimessa costituisce pertinenza di un’abitazione secondaria. Così la DRE Piemonte, risposta 10.1.2002 prot. n. 901-86321/2001, all’istanza di interpello21.11.2001 n. 901-111/2001 e risposta 3.12.2001 prot. n. 901-90912/2001all’istanza di interpello 7.11.2001 n. 901-74/2001.

40Si tratta dell’unica fattispecie in cui le spese sostenute per interventi di nuova costruzione assumono rilevanza ai fini dell’age-volazione (cfr. C.M. 24.2.98 n. 57/E e C.M. 11.5.98 n. 121/E).

41La C.M. 24.2.98 n. 57/E e, successivamente, la R.M. 20.12.99 n. 166/E, hanno evidenziato che possono usufruire della detrazioneanche i soggetti IRPEF che acquistino, presso una cooperativa o una società immobiliare, box o posti auto pertinenziali già costruiti,anche unitamente ad unità immobiliari residenziali. In tal caso, la detrazione compete esclusivamente riguardo alle spese di co-struzione del box  pertinenziale, e non anche per quelle relative alla costruzione dell’abitazione (cfr. C.M. 12.5.2000 n. 95/E, § 2.1.7).

42Si ritiene utile evidenziare che la C.T. Reg. Torino, nella sentenza 22.7.2010 n. 67/24/10, ha affermato che costituisce una causa didecadenza dall’agevolazione prevista dall’art. 1 della L. 449/97 (detrazione IRPEF del 36%) il pagamento delle spese sostenute per 

la realizzazione di autorimesse pertinenziali con strumenti diversi dal bonifico bancario. Per la commissione piemontese, infatti, neicasi in cui debba essere registrato il passaggio di proprietà, il pagamento mediante bonifico bancario può avvenire contestualmentealla stesura del rogito.

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Sotto il profilo tipologico, le spese afferenti la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali ammesseal beneficio, di cui il venditore dell’autorimessa deve tenere conto in sede di predisposizione dell’attestazioneda rilasciare al soggetto IRPEF acquirente, sono quelle sostenute per 43:

  la progettazione;

  l’esecuzione dei lavori;  l’eventuale relazione di conformità degli stessi alle vigenti leggi;

  le prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;

  l’IVA, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, per le autorizzazioni, per le denunce diinizio lavori;

  gli oneri di urbanizzazione;

  la tassa per l’occupazione del suolo pubblico (TOSAP).

Spese escluse dal benef ic io 

 Non rilevano ai fini della detrazione:

  i costi sostenuti per l’acquisto dell’area;

  l’utile ritraibile dal costruttore-venditore dei posti auto o autorimesse.

Acquis to d i box in comp ropr ie tà 

 Nel caso in cui l’autorimessa pertinenziale sia acquistata da più soggetti in regime di comproprietà (es. da dueconiugi), il diritto alla detrazione compete in ragione del sostenimento delle relative spese.Pertanto, il comproprietario (es. un coniuge) che sostiene interamente la spesa potrà fruire della detrazione per l’intero importo, annotando tale circostanza in fattura44.

2.3.4 Eliminazione delle barriere architettoniche

L’agevolazione compete anche per:

  gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e

montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione45

). La circ. Agenziadelle Entrate 6.2.2001 n. 13 ha chiarito che gli interventi che non presentano le caratteristiche previstedalla L. 9.1.89 n. 13 non possono essere qualificati come interventi di abbattimento delle barriere ar-chitettoniche e, pertanto, non sono agevolabili come tali46;

  la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo ditecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le per-

sone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3 co. 3 della L. 5.2.92 n. 104.

Con riferimento a quest’ultima fattispecie:

  è agevolabile l’installazione di un montascale che permetta ad un disabile l’accesso al piano garage diun condominio47;

  l’agevolazione è applicabile esclusivamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili

atti a favorire la mobilità interna ed esterna del portatore di handicap e non alle spese sostenute per ilsemplice acquisto di strumenti quali telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer , tastiere espanse48.

 43

Cfr. la C.M. 24.2.98 n. 57/E, § 3.4 e la R.M. 20.12.99 n. 166/E.44

Circ. Agenzia delle Entrate 13.5.2011 n. 20, § 2.1.45

Cfr. circ. Agenzia delle Entrate 26.1.2001 n. 7 (§ 3.2) e Guida Agenzia delle Entrate maggio 2013.46

I medesimi interventi possono però essere agevolati come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ove presentino lecaratteristiche a tal fine necessarie.

47In tal senso, ris. Agenzia delle Entrate 1.8.2008 n. 336 che ha, peraltro, ammesso la detraibilità integrale delle spese (considerate finoad un importo massimo di 48.000,00 euro o di 96.000,00 euro) in capo al soggetto che le ha sostenute, a prescindere dalla quotamillesimale dell’unità immobiliare di sua proprietà.

48Tali spese, peraltro, sono già agevolate ex art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR (detrazione del 19% delle spese sostenute per facilitare

l’autosufficienza dei portatori di handicap). Tuttavia, non è possibile cumulare la detrazione per gli interventi di ristrutturazione conquella di cui alla citata disposizione, in quanto si tratta di due agevolazioni previste per fattispecie diverse (circ. Agenzia delleEntrate 6.2.2001 n. 13). Si veda anche la Guida Agenzia delle Entrate maggio 2013.

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2.3.5 Misure contro il compimento di atti illeciti

L’agevolazione compete inoltre in relazione alla realizzazione di opere finalizzate a prevenire il rischio delcompimento di atti illeciti da parte di terzi.

Con la locuzione “atti illeciti” il legislatore ha inteso far riferimento a reati quali:

  il furto,  l’aggressione,

  il sequestro di persona

  ed ogni altro reato la cui realizzazione comporti il superamento di limiti fisici posti a tutela di dirittigiuridicamente protetti49.

A titolo esemplificativo, rientrano in tale contesto50:

  il rafforzamento, la sostituzione o l’installazione di cancellate o di recinzioni murarie degli edifici;

  l’apposizione di grate sulle finestre o la loro sostituzione;

  l’installazione di porte blindate o rinforzate;

  l’apposizione o la sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;  l’installazione di sistemi elettronici rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;

  l’apposizione di saracinesche, tapparelle metalliche con bloccaggi, vetri antisfondamento, casseforti amuro, fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati, apparecchi rilevatori di preven-zione antifurto e relative centraline.

La detrazione si applica esclusivamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili.Così, ad esempio, non rientrano nell’agevolazione i contratti stipulati con istituti di vigilanza.

2.3.6 Interventi di cablatura degli edifici

L’agevolazione compete anche con riferimento alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edi-fici (L. 31.7.97 n. 249), quali antenne collettive, reti via cavo, accesso a servizi telematici, ecc51.

2.3.7 Misure contro l’inquinamento acusticoL’agevolazione compete in relazione alla realizzazione di opere finalizzate al contenimento dell’inquinamentoacustico52.

2.3.8 Misure per il risparmio energetico

La detrazione del 36-50% compete anche per la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di rispar-

mi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili dienergia53.Per fruire della detrazione è necessario che l’impianto sia:

  installato per far fronte ai bisogni energetici del’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione,alimentazione di apparecchi elettrici, ecc.);

   posto direttamente al servizio dell’abitazione

54

.

 49

Cfr. circ. Agenzia delle Entrate 6.2.2001 n. 13 e Guida Agenzia delle Entrate maggio 2013.50

Cfr. circ. Agenzia delle Entrate 3.1.2001 n. 1, § 1.1.2 e 6.2.2001 n. 13.51

Art. 16-bis co. 1 lett. g) del TUIR.52

Art. 16-bis co. 1 lett. g) del TUIR. La C.M. 24.2.98 n. 57/E (§ 3.4), chiarisce che “ le opere finalizzate al contenimento dell’inquina-mento acustico possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette (ad es. sostituzione di vetri degliinfissi). In tal caso occorre acquisire idonea documentazione (ad es. scheda tecnica del produttore) che attesti l’abbattimento delle fonti sonore interne o esterne all’abitazione, nei limiti fissati dalla predetta normativa”. Le indicazioni della C.M. 57/98/E dovreb- bero dispiegare la loro validità anche per la detrazione a regime, ancorché il passo della circolare non sia stato trasfuso nel testodell’art. 16-bis co. 1 lett. g) del TUIR, a differenza di quanto avvenuto rispetto alle opere finalizzate al conseguimento di risparmienergetici (art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR).

53

Tale tipologia di interventi beneficia della detrazione fin dalla sua istituzione (art. 1 della L. 449/97) e rientra ancor oggi, a regime,nel perimetro applicativo dell’agevolazione (art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR).54

Cfr. Guida Agenzia delle Entrate maggio 2013.

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Detrazioni del 36-50% e 55-65% - Proroghe e potenziamento dell’agevolazione

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Per i periodi d’imposta 2007-2012 e fino al 31.12.2013, le spese sostenute per determinati interventi di riquali-ficazione energetica degli edifici esistenti potranno beneficiare, in alternativa (ove ne ricorressero i presuppo-sti):

  della detrazione IRPEF/IRES del 55-65%55;

  ovvero della detrazione IRPEF del 36-50%, in riferimento alla fattispecie in esame.Tipologia di o pere interessate 

Per l’individuazione puntuale delle fattispecie interessate dalla detrazione del 36-50%, in quanto idealmente ri-conducibili ad opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici (attuale art. 16-bis co. 1 lett. h) delTUIR), la C.M. 24.2.98 n. 57/E si rifaceva al seguente elenco56, già formulato ad altri fini (ancorché pur sem- pre fiscali) dall’art. 1 del DM 15.2.9257:

  opere di coibentazione dell’involucro edilizio che consentano un contenimento del fabbisogno energe-tico necessario per la climatizzazione di almeno il 10%, purché realizzate con le regole tecniche pre-viste nella Tabella A allegata alla L. 9.1.91 n. 10;

  opere di coibentazione di reti di distribuzione di fluidi termovettori;

  impianti di climatizzazione e/o produzione di acqua calda sanitaria utilizzanti pannelli solari piani;

  impianti che utilizzano pompe di calore per climatizzazione ambiente e/o produzione di acqua caldasanitaria;

  impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica58;

  generatori di calore che, in condizione di regime, presentino un rendimento, misurato con metododiretto, non inferiore al 90%;

  generatori di calore che utilizzino come fonte energetica prodotti di trasformazione di rifiuti organici einorganici o di prodotti vegetali a condizione che, in condizione di regime, presentino un rendimento,misurato con metodo diretto, non inferiore al 70%;

  apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e calore a condizione che il fattore diutilizzo globale del combustibile non sia inferiore al 70%;

 55

Si veda § 4.56

L’esame delle fattispecie rivela tuttavia la sensibile diversità tra l’ambito oggettivo di applicazione della detrazione IRPEF del 36-50% per gli interventi in esame rispetto a quello proprio delle fattispecie che, ai sensi dell’art. 1 co. 344 - 347 della L. 296/2006, beneficiano della detrazione IRPEF/IRES del 55-65%.

57Riguardo alle fattispecie interessate dalla detrazione del 36%, si osserva che il DM 15.2.92, in quanto non attualissimo (è del 1992), può oggi espletare una valenza meramente indicativa in merito alla tipologia di interventi che ricadono nell’ambito applicativo delladetrazione. Infatti, talune fattispecie si pongono in contrasto rispetto alle più recenti tendenze legislative o addirittura sono vietate. Siallude, in particolare, alla trasformazione dei sistemi di riscaldamento ad erogazione centralizzata in sistemi di riscaldamento basatisu generatori di calore ad erogazione autonoma unifamiliare, che contravviene alle indicazioni provenienti dall’art. 4 co. 9 del DPR 2.4.2009 n. 59 ed in determinati contesti territoriali è addirittura vietato, salvo deroghe (es. art. 19 della L. reg. Piemonte 28.5.2007n. 13). Sotto altro profilo, l’art. 1 del DM 15.2.92 non risulta più idoneo a definire parametri di efficienza energetica in linea con gliattuali standard tecnologici. Inoltre, in talune ipotesi, la configurabilità stessa del diritto alla detrazione va verificata alla luce della

 più recente legislazione in materia di promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili e dai severi standards da essa imposti. Èil caso delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica in “edifici sottoposti a ristrutturazionirilevanti” (intendendosi per tali quelli demoliti e ricostruiti integralmente, ovvero quelli aventi una superficie utile superiore a 1.000mq. ed oggetto di integrale recupero dell’involucro) con istanza di permesso di costruire presentata dal 31.5.2012. Ai sensi dell’art.11 co. 4 del DLgs. 3.3.2011 n. 28, la realizzazione di tali impianti beneficia degli “incentivi statali previsti per la promozione dellefonti rinnovabili” (nel cui ambito rientra anche la detrazione IRPEF del 36%) limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per garantire il rispetto dei severi standards prestazionali obbligatori, stabiliti dall’allegato 3 allo stesso decreto legislativo (cfr. larisposta ENEA 7.6.2012 n. 71, dove la prescrizione dell’art. 11 co. 4 del DLgs. 28/2011 è stata ritenuta limitativa rispetto al dirittoalle detrazioni IRPEF/IRES del 55%). Almeno per l’avvenire, i dubbi dovrebbero essere risolti dall’art. 16-bis del TUIR. Per gli in-terventi di “efficientamento energetico” che, svolti senza opere edili, non si inquadrino in più ampi interventi di recupero edilizio(risultando quindi agevolabili in quanto tali), tale disposizione pone l’obbligo di acquisire idonea documentazione attestante ilconseguimento del risparmio energetico “in applicazione della normativa vigente in materia”. Il diritto alla detrazione è così ricono-sciuto a condizione che sia possibile attestarne la rispondenza agli  standards prestazionali stabiliti dalla normativa di settore coevaall’effettuazione dell’intervento. Sarebbe quindi opportuno che venissero fornite ulteriori indicazioni in merito alla tipologia delle

opere agevolabili ai sensi dell’art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR, volte a riattualizzare le indicazioni ormai desuete fornite al riguardodalla C.M. 57/98/E. A tal fine, potrebbe rilevare il decreto attuativo emanato in attuazione dell’art. 16-bis co. 10 del TUIR.58

Cfr. doc. ANIE 11.9.2012, ris. Agenzia delle Entrate 2.4.2013 n. 22 e Guida Agenzia delle Entrate maggio 2013.

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Detrazioni del 36-50% e 55-65% - Proroghe e potenziamento dell’agevolazione

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  apparecchiature di regolazione automatica della temperatura dell’aria all’interno delle singole unità im-mobiliari o dei singoli ambienti, purché, in quest’ultimo caso, applicati almeno al 70% degli ambienticostituenti l’unità immobiliare;

  apparecchiature di contabilizzazione individuale dell’energia termica fornita alle singole unità immo-

 biliari;  trasformazione, legittimamente deliberata, di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifa-

miliari a gas per la climatizzazione e la produzione di energia non inferiore al 20% e purché gli impiantiunifamiliari siano dotati di un sistema automatico di regolazione della temperatura e di un generatore dicalore con rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90%; sono escluse le abitazioni si-tuate nelle aree individuate dalle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’art. 6della L. 9.1.91 n. 10, come siti per la realizzazione di impianti e di reti di teleriscaldamento;

  sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua alimentati a combustibile;

  sorgenti luminose aventi un’efficienza maggiore o uguale a 50 Lumen/Watt, nel limite massimo annuodi una sorgente luminosa per vano dell’unità immobiliare;

  l’installazione di impianti fotovoltaici59.

 Non rientrano nell’agevolazione i versamenti a fondo perduto fatti da un consorzio all’azienda del gas per ilsostenimento della spesa relativa all’opera di metanizzazione. Tali contributi, infatti, sono versati per la realiz-zazione di una rete che resterebbe comunque di proprietà dell’azienda, e non per il recupero edilizio realizzatosu singole unità abitative o sulle parti comuni degli edifici60.

Esecuzione di op ere senza lavori edi l izi 

Le opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di im- pianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, possono anche non accompagnarsi ad opereedilizie propriamente intese.In tal caso, poiché l’intervento non può essere unitariamente riconfigurato come intervento di recupero edilizioed agevolato in quanto tale, ai fini della detraibilità delle relative spese, occorre acquisire idonea documen-tazione (es. scheda tecnica del produttore) attestante il conseguimento del risparmio energetico. Come innanzi

 59Con riferimento all’installazione di impianti fotovoltaici, l’Agenzia delle Entrate, con la nota 14.3.201, e la successiva ris. 2.4.2013n. 22, ha affermato che l’acquisto e l’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica fino a 20 KW nomi-nale “rientra tra gli interventi che possono fruire delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e segnatamente tra quelli fina-lizzati a conseguire un risparmio energetico”.Per poter fruire dell’agevolazione è necessario che l’impianto fotovoltaico sia installato essenzialmente per far fronte ai bisognienergetici dell’abitazione (e quindi per usi domestici, di alimentazione degli apparecchi elettrici, di illuminazione).Al riguardo il Ministero dello Sviluppo economico, al fine di qualificare la nozione di risparmio energetico, ha richiamato il DLgs.192/2005 e la normativa comunitaria (direttiva 2010/31/UE, regolamento delegato 244/2012, orientamenti della Commissione europea2012/C e 115/01), specificando che maggiore è la quota di energia rinnovabile, più basso è l’indice di prestazione energetica (energia primaria consumata per mq. l’anno) e, dunque, migliore è la classe energetica dell’edificio. In base a tale definizione, la realizzazione diimpianti a fonti rinnovabili è equiparata a tutti gli effetti alla realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico, in quantoentrambe le soluzioni determinano una riduzione dei consumi da fonte fossile. Di conseguenza, secondo l’Agenzia delle Entrate l’in-stallazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, in quanto basati sull’impiego delle fonte solare e, quindi,

sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, rientra nell’ambito applicativo dell’art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR. Tale soluzione con-ferma, peraltro, quanto già affermato dalla C.M. 57/98 con riferimento alla detrazione di cui all’art. 1 della L. 449/97.In merito alla documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici richiesta dall’art. 16-bis, la ris. 22/2013 ha precisatoche, a tal fine, è sufficiente conservare la documentazione comprovante l’avvenuto acquisto e l’installazione dell’impianto a serviziodi un edificio residenziale, non essendo necessaria una specifica certificazione dell’entità del risparmio energetico derivante dall’in-stallazione dell’impianto fotovoltaico.Ciononostante, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che quanto sopra non esime i soggetti che intendono avvalersi della detrazione dalconservare comunque le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia. Nel caso in cui la norma non pre-veda alcun titolo abilitativo, il contribuente deve conservare un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.Il documento di prassi precisa, inoltre, che la detrazione è esclusa qualora la cessione dell’energia prodotta in eccesso configuriesercizio di attività commerciale.È il caso, ad esempio, di un impianto che, pur non avendo potenza superiore a 20 KW, non sia posto a servizio dell’abitazione (cfr.ris. Agenzia delle Entrate 84/2012, 13/2009 e circ. 46/2007).Infine, l’Agenzia, nella citata ris. 22/2013, ha confermato il divieto di cumulo tra il bonus del 50% e la tariffa incentivante, ma, an-

che in base alle indicazioni del MISE, ha riconosciuto la cumulabilità tra la stessa detrazione e lo scambio sul posto e il ritiro dedi-cato.60

Al riguardo, ris. Agenzia delle Entrate 10.4.2001 n. 45 e C.M. 24.2.98 n. 57/E (§ 3.4).

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rilevato, secondo la locuzione utilizzata dall’art. 16-bis del TUIR, l’attestazione deve aver riguardo al rispar-mio energetico “in applicazione della normativa vigente in materia”.Sarebbe quindi opportuno che venissero fornite ulteriori indicazioni in merito alle fonti normative alle quali, per leopere agevolate in commento, occorre commisurare i livelli prestazionali in materia di risparmio energetico. L’oc-casione propizia potrebbe risiedere nel decreto attuativo emanato in attuazione dell’art. 16-bis co. 10 del TUIR.

2.3.9 Adozione di misure antisismiche

L’agevolazione compete anche in relazione alla realizzazione di opere finalizzate all’adozione di misureantisismiche, con riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle partistrutturali61.Gli interventi devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati struttu-ralmente, devono interessare interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari, e non su singole unità immobiliari62.

Inoltre, sono agevolate le spese per:

  la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonioedilizio;

   per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.2.3.10 Interventi di bonifica dall’amianto

L’agevolazione compete anche in relazione agli interventi di bonifica dall’amianto63.

2.3.11 Interventi per evitare gli infortuni domestici

Rientra nel perimetro di applicazione dell’agevolazione anche l’esecuzione di opere volte ad evitare gli infor-tuni domestici su immobili – evidentemente, atteso il riferimento alla sfera domestica – ad uso abitativo enelle parti comuni di edifici residenziali64.

Rientrano in tale contesto65:

  l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti;

  il montaggio di vetri antinfortunistici;  l’installazione di corrimano lungo le scale;

  la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (es. sostituzione di tubazioni del gas,riparazione di prese di corrente malfunzionanti)66.

 Non dà invece diritto alla detrazione il mero acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodo-mestici (es. cucine a gas) dotati di meccanismi di sicurezza, in quanto tali fattispecie non integrano un inter-vento sugli immobili67.

2.3.12 Altre spese agevolate

Sono altresì detraibili le seguenti tipologie di spese:

  le spese inerenti l’esecuzione delle opere (acquisto di materiali, appalti, ecc.); in caso di esecuzione di

lavori in proprio, la detrazione spetta limitatamente all’acquisto dei materiali utilizzati;  le spese di progettazione68;

  le spese professionali connesse all’esecuzione delle opere69;

 61

Art. 16-bis co. 1 lett. i) del TUIR.62

Cfr. anche la C.M. 24.2.98 n. 57/E (§ 3.4) e Guida Agenzia delle Entrate maggio 2013.63

Al riguardo, si veda la circ. Agenzia delle Entrate 5.3.2003 n. 15. Con riferimento alla disciplina a regime, rileva il disposto dell’art.16-bis co. 1 lett. l) del TUIR.

64Art. 16-bis co. 1 lett. l) del TUIR.

65Cfr. circ. Agenzia delle Entrate 26.1.2001 n. 7.

66In tal senso, Guida Agenzia delle Entrate maggio 2013.

67

Si vedano circ. Agenzia delle Entrate 6.2.2001 n. 13 e Guida Agenzia delle Entrate maggio 2013.68Art. 16-bis co. 2 del TUIR.

69Art. 16-bis co. 2 del TUIR.

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  le spese professionali relative alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in ma-teria70;

  le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008, ex L. 46/90 (impianti elettrici) edelle norme UNICIG per gli impianti a metano (L. 1083/71);

  le spese inerenti relazioni di conformità dei lavori alle leggi vigenti;  le spese di perizie e sopralluoghi;

  l’IVA, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunzie di inizio la-vori;

  gli oneri di urbanizzazione;

  la tassa per l’occupazione del suolo pubblico (TOSAP)71;

  le eventuali altre spese strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dalDM 18.2.98 n. 4172.

Quanto sopra precisato vale per la generalità degli interventi agevolati, fatta eccezione per la costruzione ol’acquisto di autorimesse.

Sono invece esclusi dall’agevolazione:  gli interessi passivi;

  i costi di trasloco e di custodia dei mobili per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi direcupero edilizio.

2.3.13 Lavori eseguiti in proprio - Spese per i materiali

Per i lavori eseguiti in proprio, il diritto alla detrazione sussiste limitatamente alle spese sostenute per l’acqui-sto dei materiali utilizzati73.

2.3.14 Lavori eseguiti dall’imprenditore edile sulla propria abitazione

Riguardo alle opere eseguite dall’imprenditore edile sulla propria abitazione, sono detraibili le spese sostenute per:

  l’acquisto del materiale utilizzato per l’esecuzione dei lavori;  il personale impiegato;

  gli interventi eseguiti da altre imprese74.

Per quanto riguarda l’utilizzo di personale della propria impresa, non è necessario che le relative spese sianocomprovate da un pagamento con bonifico poiché l’utilizzo risulterà comunque dalla contabilità tenuta dal-l’imprenditore e dall’emissione della fattura emessa ai fini IVA.

2.4 CRITERI DI CALCOLO DELLA DETRAZIONE

2.4.1 Aliquota della detrazione

L’agevolazione consiste nella detrazione dall’IRPEF lorda di una percentuale delle spese sostenute per il recu-

 pero (manutenzione, ristrutturazione, ecc.) degli immobili residenziali, in relazione al periodo in cui sono statesostenute.L’art. 11 del DL 83/2012, conv. L. 134/2012, ha stabilito che per le spese documentate, sostenute tra il

26.6.2012 (data di entrata in vigore del DL 83/2012) e il 30.6.2013 in relazione ad interventi ricadenti nell’am- bito applicativo dell’agevolazione:

 70

Art. 16-bis co. 2 del TUIR.71

Con la ris. 18.8.2009 n. 229, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la tassa per l’occupazione del suolo pubblico (TOSAP) pagatadal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori di ristrutturazionedell’immobile è da considerarsi come onere strettamente collegato alla realizzazione dell’intervento edilizio. Come tale, il costo inesame può essere incluso tra gli oneri per cui è fruibile la detrazione d’imposta del 36% per le ristrutturazioni edilizie.

72Tale ultima categoria di spesa (riferita alla predisposizione ed invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione di inizio lavori fino a

quando tale adempimento risultava obbligatorio) è stata evidenziata dalle istruzioni al modello 730 per l’anno 1999 (DM 2.3.99).73Cfr. C.M. 11.5.98 n. 121/E, § 2.4 e Guida Agenzia delle Entrate maggio 2013.

74Cfr. la C.M. 11.5.98 n. 121/E (§ 2.3).

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  la detrazione IRPEF del 36% di cui all’art. 16-bis del TUIR è elevata al 50%;

  l’ammontare massimo delle spese rilevanti è incrementato da 48.000,00 euro a 96.000,00 euro75.

Successivamente, l’art. 16 co. 1 del DL 63/2013 ha esteso la detrazione “potenziata” di cui al DL 83/2012 allespese sostenute fino al 31.12.2013.

L’aliquota della detrazione applicabile è quella vigente alla data in cui le spese sono sostenute, in ossequio alcriterio di cassa76.

Al iquota e tet to di sp esa agevolabi le nel tempo 

PERIODO ALIQUOTA TETTO SPESA (€) NORMA DI RIFERIMENTO/PROROGA

1998 e 1999 41% 77.468,53 Art. 1 della L. 27.12.97 n. 449

2000 36% 77.468,53 Art. 6 co. 15 della L. 23.12.99 n. 488

2001 36% 77.468,53 Art. 2 co. 2 lett. b) della L. 23.12.2000 n. 388

2002 36% 77.468,53 Art. 9 co. 1 della L. 28.12.2001 n. 448

1.1.2003 - 30.9.2003 36% 48.000,00 Art. 2 co. 5 della L. 27.12.2002 n. 289

1.10.2003 - 31.12.2003 36% 48.000,00 Art. 1-bis del DL 24.6.2003 n. 147, conv. L. 1.8.2003 n. 200

2004 e 2005 36% 48.000,00  Art. 23-bis co. 1 lett. a) del DL 24.12.2003 n. 355, conv.L. 27.2.2004 n. 47

1.1.2006 - 30.9.2006 41% 48.000,00 Art. 1 co. 121 della L. 23.12.2005 n. 266

1.10.2006 - 31.12.2006 36% 48.000,00 Art. 35 co. 35-quarter  del DL 4.7.2006 n. 223, conv.

L. 4.8.2006 n. 248

2007 36% 48.000,00 Art. 1 co. 387 della L. 27.12.2006 n. 296

2008, 2009 e 2010 36% 48.000,00 Art. 1 co. 17 della L. 24.12.2007 n. 244

2011 36% 48.000,00 Art. 2 co. 15 della L. 22.12.2008 n. 2031

1.1.2012 - 25.6.2012 36% 48.000,00 Art. 16-bis del TUIR

26.6.2012 - 31.12.20132

50% 96.000,00 Art. 16-bis del TUIR, art. 11 del DL 22.6.2012 n. 83 (conv.

L. 7.8.2012 n. 134) e art. 16 co. 1 del DL 4.6.2013 n. 63

Dall’1.1.2014 36% 48.000,00 Art. 16-bis del TUIR

1. Le disposizioni contenute nell’art. 1 co. 17 della L. 244/2007 erano state prorogate anche per il 2012 dall’art. 2 co. 10 lett. a) e b)

della L. 23.12.2009 n. 191. Tuttavia, con la “messa a regime” dell’agevolazione, tale proroga è stata abrogata.

2. Ci si riferisce alle spese sostenute in tale periodo temporale.

2.4.2 Ammontare massimo delle spese rilevante

L’ammontare massimo entro il quale le spese sostenute77 per gli interventi agevolati e rimaste effettivamente

a carico rilevano ai fini del computo della detrazione del 41-36-50% è stabilito in:

  77.468,53 euro (150.000.000 di lire), per persona fisica e per unità immobiliare, per le spese sostenutenegli anni 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002;

  48.000,00 euro, per persona fisica e per unità immobiliare, per le spese sostenute negli anni 2003, 2004,2005 e nel periodo dall’1.1.2006 al 30.9.2006;

  48.000,00 euro per unità immobiliare abitativa, per le spese relative al periodo dall’1.10.2006 al31.12.2006;

  48.000,00 euro per unità immobiliare abitativa, per le spese sostenute negli anni 2007, 2008, 2009,2010 e 2011;

  48.000,00 euro per unità immobiliare abitativa, per le spese sostenute a partire dall’1.1.2012 al

25.6.2012; 75

Cfr. Zeni A. “Fino a giugno, conviene comprare immobili ristrutturati”,  Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info,23.3.2013.

76Cfr. la C.M. 29.12.99 n. 247/E (§ 1.6).

77Oltre alla C.M. 247/E/99 citata, anche nella risposta all’interrogazione parlamentare 4.7.2012 n. 5-07249 l’Agenzia delle Entrate farilevare come “l’utilizzo dell’espressione «spese sostenute», senza altre condizioni volte a circoscrivere l’applicazione della detra-

 zione in relazione alla data di avvio degli interventi, comporti che ai fini della imputazione delle stesse occorra far riferimento al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono”.

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Detrazioni del 36-50% e 55-65% - Proroghe e potenziamento dell’agevolazione

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agg. 6/2013 scheda n. 636.13

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  96.000,00 euro per unità immobiliare abitativa, per le spese sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.2013 (art.11 del DL 83/2012, conv. L. 134/2012, modificato dall’art. 16 co. 1 del DL 63/2013);

  48.000,00 euro per unità immobiliare abitativa, per le spese sostenute a partire dall’1.1.201478.

Ri levanza del le sole spese rimaste effet tivamente a carico d el contr ibu ente 

L’aliquota della detrazione deve essere applicata all’ammontare delle spese rilevanti.Sotto un primo profilo, la detrazione compete soltanto in relazione alle spese rimaste effettivamente a caricodel contribuente, e quindi:

  non rimborsate da assicurazioni o altri enti;

  né oggetto di contributi pubblici o privati.

Prima ancora di effettuare il calcolo della detrazione, quindi, tali contributi devono essere scomputati per illoro intero ammontare dalle spese sostenute79.

2.5 ADEMPIMENTI NECESSARI PER FRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE

Ai fini dell’agevolazione, i contribuenti devono assolvere diversi adempimenti, definiti per lo più dal DM18.2.98 n. 4180.Si ricorda che l’art. 16-bis co. 10 del TUIR demanda ad un eventuale decreto la definizione di ulteriori moda-lità di attuazione della detrazione IRPEF del 36% “a regime”. Se tale decreto verrà emanato, occorrerà quindiverificare la presenza in esso di eventuali prescrizioni in merito agli adempimenti.

2.5.1 Comunicazione alla ASL

Ai fini della detrazione, occorre inviare, quando prevista, preventivamente all’ASL competente per territoriouna raccomandata con avviso di ricevimento che riporti le seguenti informazioni:

  l’ubicazione dei lavori da effettuare e il committente;

  la natura delle opere da realizzare;

  il nominativo dell’impresa esecutrice delle opere, nonché l’assunzione di responsabilità, da parte del-l’impresa stessa, di aver adempiuto a tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di

sicurezza del lavoro e in materia di contribuzione del lavoro;  la data di inizio dei lavori.

L’adempimento ha lo scopo di attivare la vigilanza in materia di sicurezza nei cantieri da parte degli organi com- petenti. Pertanto, come si desume dalla C.M. 11.5.98 n. 121/E e dalla ris. DRE Lombardia 3.3.99 n. 76229:

  quando, ai sensi del DLgs. 81/2008, sia già stata effettuata la notifica preliminare all’ASL, il contri- buente non è tenuto ad inviare quest’ulteriore raccomandata;

  l’obbligo di inviare la raccomandata non si profila nei casi in cui non ricorra l’obbligo della notifica preliminare all’ASL ai sensi del DLgs. 81/200881.

L’adempimento:

  è imposto dall’art. 1 co. 1 lett. b) del DM 18.2.98 n. 41;

   poiché il DM 41/98 è richiamato dall’art. 16-bis co. 9 del TUIR, risulta obbligatorio anche rispetto alladetrazione “a regime” (dal 2012).

 78

Salvo ulteriori proroghe delle disposizioni contenute nell’art. 11 co. 1 del DL 83/2012.79

Se i contributi sono percepiti in un periodo d’imposta successivo a quello nel corso del quale il contribuente fruisce della detrazione,si applica l’art. 17 co. 1 lett. n-bis) del TUIR, riguardante la tassazione separata delle somme conseguite a titolo di rimborso di oneri(C.M. 11.5.98 n. 121/E e C.M. 12.5.2000 n. 95/E). Si veda anche la circ. Agenzia delle Entrate 23.4.2010 n. 21 e Spina S. “La detra-zione del 55% non decade se non si comunicano i lavori “a cavallo”“,  Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info,24.4.2010.

80Si ricorda che l’art. 7 co. 2 lett. q) e r) del DL 13.5.2011 n. 70 (conv. L. 106/2011) ha abrogato:  l’obbligo di trasmettere al Centro operativo di Pescara, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, la comunicazione rela-

tiva all’inizio dei lavori, redatta su apposito modulo, con l’indicazione dei dati catastali o della richiesta di accatastamento;

  l’obbligo di evidenziare in fattura il costo della manodopera.81Si ricorda che il DLgs. 9.4.2008 n. 81 (Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro) ha sostituito, abrogandoli, il DLgs. 19.9.94n. 626 e il DLgs. 14.8.96 n. 494.

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Detrazioni del 36-50% e 55-65% - Proroghe e potenziamento dell’agevolazione

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Aggio rnato al 12.6.2013 

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2.5.2 Obbligo di conservazione della documentazione

La documentazione inerente l’intervento agevolato deve essere conservata per essere esibita agli uffici, surichiesta di questi ultimi, fino allo spirare del termine previsto dall’art. 43 del DPR 29.9.73 n. 600 per l’azionedi accertamento.Al riguardo, disponeva in passato l’art. 1 co. 1 lett. c) del DM 41/98, che richiamava soltanto le fatture e lericevute dei bonifici.

L’elenco completo della documentazione che deve essere conservata a cura del contribuente è stato quindistilato dal provv. Agenzia delle Entrate 2.11.2011 n. 149646, emanato ai sensi dell’art. 7 co. 2 lett. q) del DL70/2011, conv. L. 106/2011.Attenendosi all’elenco ivi fornito, devono essere conservate:

  le abilitazioni amministrative richieste in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione,autorizzazione o comunicazione di inizio lavori), oppure, nel caso di interventi di ristrutturazione edili-zia (in senso lato) per cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo, la dichiarazione sostitutivadell’atto di notorietà, ove sia indicata la data di inizio dei lavori e l’attestazione che gli interventi ese-guiti rientrano fra quelli agevolabili;

  la domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;

  la ricevuta di pagamento dell’ICI, se dovuta (dal 2012 dovrebbe assumere rilevanza l’IMU). L’ob- bligo di conservazione delle ricevute di pagamento dell’ICI è stato confermato dalla circ. 19.6.2012n. 25, § 1.1);

  la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori in caso di interventi su parti co-muni di edifici e la tabella millesimale di ripartizione delle spese;

  la dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile nel caso in cui i lavori siano eseguiti daldetentore, e questi non sia un familiare convivente del possessore;

  la comunicazione preventiva di inizio lavori inviata all’Azienda sanitaria locale (ASL), quando obbli-gatoria in base alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza dei cantieri;

  le fatture e le ricevute fiscali (o altra idonea documentazione fiscale, quale ad esempio le ricevute con

 bollo) comprovanti il sostenimento delle spese;  le ricevute dei bonifici di pagamento.

Quanto al primo punto, la circ. Agenzia delle Entrate 1.6.2012 n. 19 (§ 1.5) ha precisato che la dichiarazionesostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori ed attestare la circostanza che gli in-terventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili si rende necessaria soltantoquando, per la realizzazione dell’intervento edilizio agevolato, la normativa edilizia non prevede alcun titoloabilitativo.

Il passo normativo si riferisce agli “interventi di ristrutturazione edilizia” per cui non sia previsto un titoloabilitativo. Sembra che la locuzione “ristrutturazione edilizia”, in tale contesto, vada intesa in senso lato oatecnico, e non costituisca un univoco richiamo dell’omonima tipologia di intervento edilizio, definita dall’art.3 co. 1 lett. d) del DPR 380/2001. L’autodichiarazione si impone quindi ogniqualvolta un intervento di recu- pero edilizio (anche meramente manutentorio) non necessiti di un titolo abilitativo.L’obbligo di conservare le fatture e le ricevute dei bonifici era già previsto dall’art. 1 co. 1 lett. c) del DM41/98, ma tale documentazione, anche al fine di garantire l’esaustività dell’elenco, è stata nuovamente richia-mata dal provv. Agenzia delle Entrate 2.11.2011 n. 149646.Per quanto concerne l’obbligo di conservare gli altri documenti, ancorché non elencati puntualmente dall’art. 1co. 1 lett. c) del DM 41/98, si ritiene che esso fosse già indirettamente desumibile anche prima del provv.Agenzia delle Entrate 2.11.2011 n. 149646, in quanto:

  da un lato, in assenza di taluni adempimenti (es. comunicazione all’ASL) si profila la decadenza daldiritto alla detrazione, con conseguente necessità di tenere evidenza documentale del loro assolvimento;

  dall’altro, l’eventuale mancato invio della documentazione (es. abilitazioni amministrative, consensodel possessore, ecc.) in allegato alla comunicazione inviata al Centro operativo di Pescara (quando eraobbligatoria) comportava di già l’obbligo di conservarle e tenerle a disposizione degli uffici per even-

tuali controlli82

. 82

Si segnala, infine, che il passaggio della disciplina a regime pone un altro problema di coordinamento, in quanto l’art. 16-bis del

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Docum entazione da conservare per gl i intervent i su part i comun i condom inial i 

In relazione agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, il provv. Agenzia delle Entrate 2.11.2011n. 149646 prescrive l’obbligo di conservare ed esibire, su richiesta, agli uffici dell’Agenzia delle Entrate:

  la delibera assembleare con cui viene approvata l’esecuzione dei lavori;

  la tabella millesimale di ripartizione delle spese83.Sull’argomento, era già intervenuto il chiarimento della C.M. 1.6.99 n. 122/E (§ 4.6). In quell’occasione, erastato chiarito che il contribuente che si avvale della detrazione (condomino) non è tenuto ad acquisire, in vistadella loro eventuale esibizione agli uffici, la documentazione relativa alle spese sostenute, e quindi:

  le ricevute dei bonifici bancari effettuati all’impresa dal condominio;

  le quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione da parte del condominio;

  gli attestati di versamento delle ritenute operate dal condominio sui compensi dei professionisti;

  la quietanza rilasciata dal condominio attestante il pagamento delle spese imputate al singolo condo-mino;

  la ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa al centro di servizio delle imposte

dirette e indirette competente la comunicazione di inizio lavori (a cura dell’amministratore del condo-minio), quando ancora obbligatoria.

Tale documentazione, è conservata dall’amministratore del condominio. L’Amministrazione finanziaria, per visionarla, può indirizzare la richiesta a quest’ultimo.Il condomino, dal canto suo, può invece limitarsi a conservare – ed eventualmente, a richiesta, esibire agliuffici dell’Agenzia delle Entrate – la certificazione dell’amministratore del condominio che attesti l’adem- pimento di tutti gli obblighi previsti e indichi la somma (che rappresenta la quota millesimale effettivamente pagata dal condomino) di cui il contribuente (condomino) può tenere conto ai fini della detrazione84.

2.5.3 Indicazione dei dati catastali nella dichiarazione dei redditi

L’art. 7 co. 2 lett. q) del DL 70/2011, conv. L. 106/2011, ha soppresso l’obbligo di inviare la comunicazione

 preventiva di inizio lavori al Centro operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara85.

Per gli interventi agevolati i cui lavori siano stati avviati dal 14.5.2011, il contribuente, in luogo dell’adempi-mento soppresso, deve indicare nella dichiarazione dei redditi:

  i dati catastali identificativi dell’immobile;

  se l’intervento è effettuato dal detentore dell’immobile, gli estremi di registrazione dell’atto che gliconferisce titolo alla detenzione (ad esempio, contratto di locazione);

  gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.

 TUIR richiama il DM 41/98, ma non il provv. Agenzia delle Entrate 2.11.2011 n. 149646. Tuttavia, poiché quest’ultimo si ricollegaalla soppressione dell’obbligo della comunicazione preventiva a Pescara ad opera dell’art. 7 co. 2 lett. q) del DL 70/2011, che allo

scopo ha riformulato l’art. 1 co. 1 lett. a) del DM 41/98, si ritiene che le disposizioni ivi contenute continuino a valere anche per ladisciplina a regime.83

Si tratta di documentazione che rientra fisiologicamente nella disponibilità del condomino. Infatti, ancorché, ai sensi dell’art. 1136co. 7 c.c., “delle deliberazioni dell’assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro [il c.d. “libro dei verbali”,n.d.a.] tenuto dall’amministratore”, è buona prassi degli amministratori inviare copia del processo verbale di assemblea al condo-mino, unitamente al preventivo delle spese relative all’intervento ed al piano di riparto  pro quota millesimale delle spese. Durantel’intervento, il verbale dell’assemblea successiva (o delle assemblee successive) possono riportare eventuali nuove deliberazioni imerito a varianti in corso d’opera, con aggiornamento del preventivo di spesa. Infine, con il rendiconto successivo alla chiusura del-l’intervento, viene approvato il consuntivo di spesa ed il connesso piano di riparto pro quota millesimale, con gli eventuali conguagliin dare o avere.

84In tal senso si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la circ. 1.6.2012 n. 19.La Corte di Cassazione, nella sentenza 14.3.2012 n. 4094, ha affermato che per gli interventi eseguiti su parti comuni condominiali,se è vero che il condomino può limitarsi a conservare ed esibire agli uffici la certificazione dell’amministratore dello stabile, è pur vero che, ai fini del riconoscimento del diritto alla detrazione, il corrispettivo deve essere pagato mediante bonifico bancario, effet-

tuato secondo le modalità indicate dall’art. 1 co. 3 del DM 18.2.98 n. 41.85Il DL 70/2011 è entrato in vigore in data 14.5.2011. Pertanto, l’obbligo ha trovato applicazione per gli interventi agevolati i cuilavori siano stati avviati entro il 13.5.2011.

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Detrazioni del 36-50% e 55-65% - Proroghe e potenziamento dell’agevolazione

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agg. 6/2013 scheda n. 636.13

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Estremi di registraz ione del contrat to di locazione o comod ato 

I dati possono essere ricavati:

  dal contratto di locazione o di comodato registrato presso l’ufficio

  oppure dalla ricevuta rilasciata dai servizi telematici, nel caso di registrazione del contratto di locazione

tramite SIRIA, IRIS, Locazioni web o Contratti online.Domand a di accatastamento 

Se, al momento di presentazione della dichiarazione, l’immobile non è ancora stato censito in Catasto, nelmodello di dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento.

2.6 MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE AGEVOLATE

Ai fini dell’agevolazione, salvo poche eccezioni (es. oneri di urbanizzazione), rilevano soltanto i pagamentieffettuati tramite bonifico bancario o postale, dal quale risulti86:

  la causale del versamento;

  il codice fiscale del beneficiario della detrazione. In presenza di più soggetti, il bonifico deve recare l’in-dicazione del codice fiscale di tutti i soggetti che intendono fruire della detrazione. Invece, per gli interventi

realizzati su parti comuni degli edifici residenziali e per quelli realizzati dai soggetti “società” di cui all’art.5 del TUIR, il bonifico deve recare il codice fiscale dell’amministratore del condominio o di uno qualunquedei condomini che provvede al pagamento o della società o di un socio, nonché quello del condominio87;

  il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico.

2.6.1 Bonifici effettuati da conti correnti cointestati

Per i bonifici effettuati da conti correnti cointestati, la detrazione può essere fruita sull’intero importo dellespese da uno solo dei due cointestatari, purché venga annotato sul documento di spesa (fattura) il nominativodel contribuente che ha sostenuto la spesa88. In ogni caso, occorre che il bonifico e il modulo di comunicazionesiano stati presentati anche per il contribuente cui è intestata la fattura89.

2.6.2 Spese il cui pagamento è ammesso anche senza bonifico

Possono essere pagate con modalità diverse dal bonifico bancario o postale le spese relative:  agli oneri di urbanizzazione;

  alle ritenute di acconto operate sui compensi professionali e sulle prestazioni di servizi rese in appaltoai condomini;

  all’imposta di bollo e ai diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori90;

  alla tassa per l’occupazione del suolo pubblico - TOSAP91.

2.6.3 Applicazione della ritenuta d’acconto sui bonifici

L’art. 25 del DL 31.5.2010 n. 78 (conv. L. 122/2010) ha introdotto una ritenuta sui pagamenti effettuati con bonifico in relazione ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta, a decorrere dall’1.7.2010.

In attuazione della nuova disposizione, con il provv. 30.6.2010, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito:

  le tipologie di pagamenti assoggettati alla suddetta ritenuta;  le modalità di rilascio al soggetto sostituito della certificazione delle ritenute operate;

  le modalità di dichiarazione delle ritenute operate.

La misura della suddetta ritenuta d’acconto, originariamente fissata al 10%, è stata ridotta al 4% dall’art. 23co. 8 del DL 6.7.2011 n. 98, conv. L. 15.7.2011 n. 11192. 86

Cfr. la circ. Agenzia delle Entrate 10.6.2004 n. 24, § 1.11.87

L’indicazione del codice fiscale del condominio non è richiesta dal DM 18.2.98 n. 41, ma dalla C.M. 24.2.98 n. 57/E.88

C.M. 12.5.2000 n. 95/E, § 2.1.8.89

C.M. 1.6.99 n. 122, § 4.5 e C.M. 12.5.2000 n. 95/E, § 2.1.9.90

R.M. 15.4.99 n. 69270.91

Ris. Agenzia delle Entrate 18.8.2009 n. 229.92Con la circ. Agenzia delle Entrate 5.8.2011 n. 41, è stato precisato che la nuova aliquota è efficace a decorrere dal 6.7.2011 (data dientrata in vigore del DL 98/2011).

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Detrazioni del 36-50% e 55-65% - Proroghe e potenziamento dell’agevolazione

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agg. 6/2013 scheda n. 636.13

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La ritenuta si applica anche ai pagamenti effettuati a partire dall’1.1.2012, ai sensi dell’art. 4 co. 3 del DL201/2011, conv. L. 214/2011.

La ritenuta d’acconto (del 10% prima e del 4% poi) si applica ai bonifici disposti per il pagamento delle speserelative ad interventi di:

  recupero del patrimonio edilizio, per i quali spetta la detrazione IRPEF del 36-50%, ai sensi dell’art.16-bis del TUIR;

  riqualificazione energetica degli edifici esistenti, per i quali spetta la detrazione IRPEF/IRES del 55-65%, ai sensi dell’art. 1 co. 344 - 349 della L. 27.12.2006 n. 296 e successive modificazioni.

3 DETRAZIONE PER L’ACQUISTO DI MOBILI (C.D. “BONUS ARREDAMENTO”)

È introdotta un’agevolazione consistente in una detrazione dall’IRPEF lorda pari al 50% delle spese so-stenute per l’acquisto di mobili che servono ad arredare l’immobile oggetto di ristrutturazione.

L’art. 16 co. 2 del DL 63/2013 ha introdotto una detrazione per l’acquisto di mobili finalizzato all’arredo di unimmobile oggetto di interventi di recupero edilizio.

3.1 “VECCHIA” AGEVOLAZIONE

L’agevolazione, si ricorda, non è nuova nel nostro apparato legislativo. Con l’art. 2 del DL 10.2.2009 n. 5(conv. L. 9.4.2009 n. 33), infatti, era stata introdotta una nuova fattispecie di detrazione dall’IRPEF lorda, parial 20% delle spese sostenute dal 7.2.2009 al 31.12.2009 per l’acquisto di mobili, elettrodomestici di classeenergetica non inferiore ad A+, apparecchi televisivi, computer, destinati all’arredamento di unità immobiliariresidenziali oggetto di interventi agevolati ai sensi dell’art. 1 della L. 27.12.97 n. 449, avviati dall’1.7.2009.

3.2 “NUOVA” AGEVOLAZIONE

L’art. 16 co. 2 del DL 63/2013 dispone, testualmente, che: “ Ai contribuenti che fruiscono della detrazione dicui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo am-montare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate per l’ acquisto di mobili 93 finalizzatiall’arredo dell’ immobile oggetto di ri stru tturazione …”.Rispetto alla “vecchia” versione del bonus vi sono delle differenze rilevanti:

  da un lato non sono più agevolabili gli acquisti di elettrodomestici, computer e televisori;

  dall’altro lato l’aliquota della detrazione è più che raddoppiata (passa infatti dal 20 al 50%).

3.2.1 Soggetti beneficiari

La detrazione del 50% sulle spese sostenute per l’acquisto di mobili interessa soltanto i soggetti che possono beneficiare della detrazione IRPEF di cui all’art. 16-bis del TUIR 94.Quindi, possono beneficiare del c.d. “bonus arredamento”:

  i soggetti IRPEF residenti e non residenti in Italia;

  i soci di cooperative a proprietà divisa, assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuoindividuale;

  i soci di cooperative a proprietà indivisa.

3.2.2 Ambito applicativo

La principale condizione per ottenere la detrazione del 50% è rappresentata dal fatto che i mobili acquistatidevono essere finalizzati all’arredamento dell’unità abitativa oggetto di interventi di ristrutturazione

95. Non possono ottenere l’agevolazione, quindi, coloro che:

 93

Dal tenore letterale della norma sono detraibili al 50% le spese sostenute per acquistare i soli “mobili” ove sia legato un intervento direcupero edilizio.

94Si veda § 2.2.

95Potrà beneficiare del bonus sugli arredi anche chi si limita ad eseguire interventi minori per la sicurezza degli impianti, non avendo ilDL 63/2013 fissato un importo minimo di spesa. In tal senso, Dell’Oste C. “Lo sconto del 65% parte da oggi”,  Il Sole - 24 Ore,6.6.2013, p. 18.

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Detrazioni del 36-50% e 55-65% - Proroghe e potenziamento dell’agevolazione

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agg. 6/2013 scheda n. 636.13

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  rinnovano solo l’arredamento senza aver eseguito interventi di recupero;

  acquistano mobili per arredare un’abitazione di nuova costruzione.

Dubbi in terpretat iv i - Def iniz ione di “m obi l i” 

Antitutto, si evidenzia che la norma usando soltanto il temine “mobili” non specifica se detti beni debbano es-sere fissi, come ad esempio cucine, armadi a muro o bagni, oppure possano anche non essere ancorati allemura dell’unità abitativa (quali ad esempio tavoli e sedie).

Dubbi interpretat iv i - Tipologia di lavori legat i all ’acquisto di m obi l i 

Altro dubbio che sorge dalla lettura della norma deriva dall’utilizzo dei termini “immobile oggetto di interventidi ristrutturazione”, contemplando i soli interventi di ristrutturazione edilizia e non la totalità di interventiche sono agevolabili ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR.Il DL 63/2013, infatti, fa scattare dei rimandi a catena per cui il co. 2 dell’art. 16 del DL 63/2013 richiama ilco. 1 dello stesso articolo che a sua volta si riferisce al “potenziamento” della detrazione del 36% al 50% adopera del c.d. “decreto sviluppo” (art. 11 co. 1 del DL 83/2012) che a sua volta si riferisce agli interventi di cuiall’art. 16-bis co. 1 del TUIR 96.Quindi, nonostante la norma parli soltanto di “ristrutturazioni” tutti i lavori indicati dal citato art. 16-bis co. 1

dovrebbero dare diritto al bonus per l’acquisto di mobili97

.Dubbi in terpretat iv i - Entrata in vigore d el c.d. “ bonus arredamento” 

Dalla formulazione della norma, inoltre, non risulta chiaro quale sia la decorrenza della nuova agevolazione.

In particolare, non è chiaro se è possibile beneficiare del c.d. “bonus arredamento” per gli interventi avviati

prima dell’entrata in vigore del provvedimento (6.6.2013), ossia:

 96

Come abbiamo già avuto modo di osservare l’art. 16-bis co. 1 del TUIR dispone che: “ Dall’imposta lorda si detrae un importo parial 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità im-mobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo,

l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi:a)  di cui alle lett. a) b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle

 parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117 del codice civile;b)  di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle

 singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;c)  necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti

nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche ante-riormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

d)  relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;e)   finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni

 strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire lamobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3,comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

 f)  relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;

 g)  relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico;h)  relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazionedi impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza diopere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici inapplicazione della normativa vigente in materia;

i)  relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica,in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza staticadel patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gliinterventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essererealizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, overiguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;

 j)  di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.”.97

Cfr. Dell’Oste C. “Mobili, benefici ad ampio spettro”,  Il Sole - 24 Ore, 7.6.2013, p. 18. Secondo l’Autore, inoltre, “Un’interpre-tazione restrittiva, oltre che in contrasto con la legge, sarebbe inutile: nella prassi spesso i lavori di recupero sono abbinati, e chi

volesse ottenere il bonus spendendo una cifra limitata potrebbe sempre effettuare una manutenzione straordinaria a basso costo (ad esempio, intervenendo sull’impianto elettrico). È invece escluso che una manutenzione ordinaria possa far scattare lo sconto suimobili acquistati per una singola unità immobiliare residenziale: qui non si ha diritto neppure al 36 per cento.”.

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Detrazioni del 36-50% e 55-65% - Proroghe e potenziamento dell’agevolazione

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agg. 6/2013 scheda n. 636.13

Aggio rnato al 12.6.2013 

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   per gli interventi avviati anteriormente al 26.6.2012 (per i quali si beneficia dell’aliquota del 36%);

   per gli interventi avviati dal 26.6.2012 (per i quali si beneficia dell’aliquota al 50%),

i cui lavori potrebbero non essere stati ancora ultimati98, 99.

In virtù del fatto che il co. 2 dell’art. 16 del DL 63/2013 consente di beneficiare del c.d. “ bonus arredamento”

“Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1” e che il co. 1 citato proroga fino al31.12.2013 le disposizioni contenute “All’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134100” concernente il “potenziamento” dell’age-volazione per le spese documentate sostenute dal 26.6.2012 fino al 30.6.2013, parte della dottrina ha ritenutosia possibile beneficiare del “bonus arredamento” per i lavori iniziati dal 26.6.2012101. In altre parole, in alcuniarticoli pubblicati in materia dalla stampa specializzata, dalla lettura combinata della disposizione del nuovo“bonus arredamento” è stato ritenuto che possano rientrare nell’agevolazione i costi relativi all’acquisti dimobili sostenuti dal 26.6.2012102.

Tale interpretazione, tuttavia, non ci convince per diverse ragioni.Anzitutto, si è dell’opinione che il comma 2 dell’art. 16 del DL 63/2013 con l’espressione “Ai contribuenti chefruiscono della detrazione di cui al comma 1” volesse far valere il bonus sugli arredi soltanto per coloro che potranno beneficiare della proroga della detrazione del 50% per le spese sostenute dall’1.7.2013

103  al

31.12.2013 per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio104.In secondo luogo, perché, se fosse possibile far valere retroattivamente il “bonus arredi” (ossia dalle spesesostenute dal 26.6.2012), le spese sostenute negli ultimi mesi del 2012 dovrebbero essere portate in detrazionenella dichiarazione dei redditi da presentare quest’anno. Cosa che non è possibile in quanto i modelli per i redditirelativi all’anno 2012 non lo prevedono. Ancor più improbabile si ritiene possa essere la scelta di correggere imodelli e obbligare i contribuenti a presentare un’integrazione del modello dichiarativo già trasmesso.Infine, non vi sarebbe l’adeguata copertura finanziaria per il “bonus arredamento” se dovesse essere rico-nosciuta la sua retroattività.

Per quanto sopra esposto si auspica saranno forniti al più presto dei chiarimenti ufficiali.

3.2.3 Spese documentate

La detrazione per l’acquisto di mobili compete nella misura del 50% delle “ulteriori spese documentate”.Per accedere alla nuova agevolazione, quindi, sembrerebbe che l’acquisto debba essere documentato da unafattura intestata allo stesso soggetto che ha usufruito della detrazione per gli interventi di recupero edilizio.

Sebbene la norma non lo specifichi, inoltre, essendo il “bonus arredamento” strettamente collegato all’agevo- 98

Dal tenore letterale della norma, in particolare dalle parole “immobile oggetto di ristrutturazione”, sembra che per beneficiare dell’a-gevolazione gli interventi sull’immobile oggetto di ristrutturazione non debbano essere conclusi. Sembrerebbe sufficiente la condi-zione per cui i lavori di ristrutturazione edilizia siano già iniziati. Cfr. De Vico L. “Sconto fiscale sui mobili per chi ristruttura”,  Il Sole - 24 Ore, 1.6.2013, p. 25.

99Sono stati sollevati dubbi anche sulla possibilità di beneficiare della nuova agevolazione per l’acquisto di mobili finalizzato ad arre-dare un immobile che è stato oggetto di ristrutturazione ed i cui lavori si siano già conclusi. Secondo Bongi A. “Il bonus arredi valeal passato”,  Italia Oggi, 7.6.2013, p. 26, “ L’unico elemento indispensabile è che tali acquisti siano finalizzati all’arredo dell’im-mobile oggetto di ristrutturazione potendo pertanto risultare contestuali, precedenti o successivi alle spese di ristrutturazione.”.

100L’art. 11 citato dispone che “ Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis.”.

101In tal senso, Giovagnoli S. Re E. “Il beneficio raddoppia per chi acquista i mobili”,  Il Sole - 24 Ore, 6.6.2013, p. 20, Bongi A. “Il bonus arredi vale al passato”,  Italia Oggi, 7.6.2013, p. 26, Dell’Oste C. “Mobili, benefici ad ampio spettro”,  Il Sole - 24 Ore,7.6.2013, p. 18 e De Stefani L. “Pagamenti in momenti differenziati”, Il Sole - 24 Ore, 7.6.2013, p. 18.

102In tal senso, Bongi A. “Il bonus arredi vale al passato”, Italia Oggi, 7.6.2013, p. 26 secondo cui “Ecco dunque che una lettura orien-tata della disposizione può tranquillamente portare a ritenere che tutti coloro che si sono già avvalsi o si avvarranno, delle normerelative al bonus ristrutturazioni in misura pari al 50% delle spese sostenute nel limite massimo di spesa ammissibile di 96 mila euro per unità immobiliare, potranno beneficiare anche dell’ulteriore agevolazione sull’acquisto dei mobili e arredi.”.

103Peraltro, secondo alcuni autori una lettura restrittiva del “bonus arredamento” vorrebbe che lo stesso possa essere fruito per le spesesostenute dal 6.6.2013 (data di entrata in vigore del DL 63/2013) al 31.12.2013. Cfr. De Stefani L. “Pagamenti in momenti diffe-renziati”, Il Sole - 24 Ore, 7.6.2013, p. 18.

104È stato osservato che dovrebbero essere agevolati solo gli acquisti effettuati entro il 31.12.2013 in quanto il riferimento normativonon è l’art. 16-bis del TUIR, ma il co. 1 dell’art. 16 del DL 63/2013. In tal senso, De Vico L. “Sconto fiscale sui mobili per chiristruttura”, Il Sole - 24 Ore, 1.6.2013, p. 25.

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lazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio105, si potrebbe ritenere che tali spese debbanoessere pagate con le stesse modalità di pagamento e cioè tramite bonifico bancario o postale106.Seppur le agevolazioni siano tra loro indipendenti, si segnala che per beneficiare della “vecchia” detrazione del20% per l’acquisto di mobili di cui all’art. 2 del DL 5/2009 (conv. L. 33/2009), rilevavano, in base al principiodi cassa, le sole spese pagate con bonifico bancario o postale.

Dovesse essere confermata la retroattività del “bonus arredamento”107, agli acquisti effettuati dall’1.7.2013di cui si è detto nel precedente paragrafo108, un’altra criticità riguarda il caso in cui il contribuente potrebbeaver pagato i mobili con modalità diverse dal bonifico. Si pensi soprattutto a importi non particolarmenterilevanti per i quali si potrebbe aver pagato con carta di credito o con assegno bancario. Nel caso venisse confermata l’ipotesi della retroattività, per accedere alla nuova agevolazione potrebbe esseresufficiente che l’acquisto sia documentato da una fattura intestata allo stesso soggetto che ha usufruito delladetrazione per gli interventi di recupero edilizio109. I pagamenti sarebbero comunque tracciabili e attraversoapposita documentazione potrebbero comunque consentire la verifica a posteriori dell’effettivo pagamento edella data dello stesso110.

Anche su questo punto dovrebbero essere forniti al più presto dei chiarimenti ufficiali.

3.2.4 Ripartizione della detrazioneLa detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo111.

3.2.5 Limite massimo di spesa

L’ammontare complessivo della spesa agevolabile non può essere superiore a 10.000,00 euro.Di conseguenza la detrazione dall’IRPEF lorda può arrivare fino a 5.000,00 euro.

4 DETRAZIONE DAL 55% AL 65% PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

  Per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti sale al 65% la detrazione fiscalesulle spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2013.

L’art. 1 co. 344 - 349 della L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007) ha introdotto una detrazione d’imposta(IRPEF/IRES), pari al 55% delle spese sostenute entro il 31.12.2007, in relazione a talune tipologie di inter-venti volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti.L’agevolazione è stata oggetto di ripetute proroghe da parte di successivi provvedimenti.Da ultimo, con il c.d. “decreto crescita e sviluppo” (art. 11 co. 2 e 3 del DL 22.6.2012 n. 83, conv. conmodificazioni dalla L. 7.8.2012 n. 134) è stata disposta:

  la proroga alle spese sostenute fino al 30.6.2013 della detrazione IRPEF/IRES del 55% per la riquali-ficazione energetica degli edifici (rimangono fermi i limiti massimi di spesa stabiliti dai co. 344, 345,346 e 347 dell’art. 1 della L. 296/2006 a seconda della tipologia dell’intervento112);

 105

Di cui all’art. 16-bis del TUIR.106

Cfr. Giovagnoli S. Re E. “Il beneficio raddoppia per chi acquista i mobili”,  Il Sole - 24 Ore, 6.6.2013, p. 20, De Stefani L. “Paga-

menti in momenti differenziati”, Il Sole - 24 Ore, 7.6.2013, p. 18 e De Vico L. “Sconto fiscale sui mobili per chi ristruttura”, Il Sole -24 Ore, 1.6.2013, p. 25. In tal senso, Ungaro S. “Risparmio energetico: il bonus passa al 65%, Il fisco, 24, 2013, 2, p. 3747 ss.

107La scelta della retroattività non ci sembra attuabile per le ragioni sopra esposte.

108Si veda § 3.2.2.

109In tal senso, Bongi A. “Il bonus arredi vale al passato”, Italia Oggi, 7.6.2013, p. 26.

110Sembrerebbe, invece, non sia possibile beneficiare dell’agevolazione nel caso i cui i mobili siano stati pagati, per somme inferiori a1.000,00 euro, con denaro contanti. C’è anche chi ha sostenuto, lo si segnala per completezza soltanto, che per poter beneficiaredella nuova detrazione del 50% sulle spese sostenute per l’acquisto di mobili “potrebbero essere valide le consuete regole previste per le altre detrazioni Irpef, per le quali sono consentiti anche i pagamenti in contanti (come, ad esempio, per le spese mediche, vete-rinarie, gli asili nido o l’istruzione), prestando attenzione che l’uso del contante è vietato dai 999,99 euro un su.”. In tal senso, DeStefani L. “Pagamenti in momenti differenziati”, Il Sole - 24 Ore, 7.6.2013, p. 18.

111Così come per la detrazione di cui all’art. 16-bis del TUIR, che disciplina l’agevolazione “a regime” (dal 2012), non è prevista la disposi-zione che consentiva ai soggetti con più di 75 e 80 anni di ripartire la detrazione entro un orizzonte temporale meno esteso di 10 anni (nello

specifico in 5 o 3 rate). Si ricorda, infatti che l’art. 2 co. 5 della L. 289/2002 che aveva introdotto una disposizione di favore a vantaggio dideterminate categorie di contribuenti, individuate in ragione dell’età anagrafica più avanzata, non è stata trasfusa nell’art. 16-bis citato.112

Cfr. Zeni A. “Non cambiano gli importi massimi per il bonus del 55%”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 24.7.2012.

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  l’applicabilità immediata (dall’1.1.2012) della detrazione IRPEF sui recuperi edilizi agli interventi dicui all’art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR, vale a dire alle opere finalizzate al conseguimento di risparmienergetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinno-vabili di energia, effettuate anche in assenza di lavori edilizi.

Con l’art. 14 co. 1 del DL 63/2013 è stato da ultimo stabilito che alle spese sostenute dal 6.6.2013 (data dientrata in vigore del DL) al 31.12.2013 per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici dicui ai co. 344 - 347 dell’art. 1 della L. 296/2006 si applica una detrazione IRPEF/IRES nella misura del 65%

(in luogo del precedente 55%), con l’esclusione di alcune tipologie di spese di cui si dirà di seguito.

Detrazione p er le sp ese di riqual i f icazione energet ica 

Periodo di sostenimento delle spese Detrazione spettante

Spese sostenute fino al 5.6.2013 55%

Spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2013 65%113

Spese sostenute a partire dall’1.1.2014114

36%115

Attestato di prestazione energet ica 

Si segnala altresì che il DL 63/2013, modificando il DLgs. 19.8.2005 n. 192 introduce l’attestato di presta-zione energetica (APE) che è destinato a sostituire l’ACE (attestato di certificazione energetica)116.

4.1 SOGGETTI AMMESSI A BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE

Le detrazioni d’imposta del 55-65% in esame spettano117:

  alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all’art. 5 del TUIR, non titolari di reddito d’impresa,che sostengono le spese per l’esecuzione dei previsti interventi su edifici esistenti, su parti di edifici esi-stenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;

  ai soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per l’esecuzione dei previsti inter-venti su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoriacatastale, anche rurali, posseduti o detenuti.

4.1.1 Titolo giuridico vantato sull’immobile (possesso o detenzione)

Il diritto alle detrazioni del 55-65% compete al soggetto che sostiene le spese di riqualificazione energetica suedifici, parti di edifici o singole unità immobiliari:

   posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale (es. usufrutto, uso, abitazione, superficie, ecc.),

  ovvero detenuti in forza di contratti ad effetti obbligatori (es. locazione, comodato118).

4.1.2 Soggetti non residenti

La circ. Agenzia delle Entrate 31.5.2007 n. 36 (§ 1) ha chiarito che il diritto alla detrazione, in presenza deirelativi presupposti, è riconosciuto anche a favore di soggetti non residenti in Italia.

4.1.3 Familiari conviventi

La circ. Agenzia delle Entrate 31.5.2007 n. 36 (§ 1) ha chiarito che il diritto alla detrazione compete anche in re-lazione alle spese sostenute per la riqualificazione energetica di edifici posseduti o detenuti, in base a titoloidoneo, da un familiare convivente (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo, ex art. 5 co. 5del TUIR)119.

 113

Ad eccezione di alcuni interventi. Si veda § 4.3.114

Salvo proroghe o modifiche normative la detrazione del 36% di cui all’art. 16- bis del TUIR non potrà più essere fruita dai soggettiIRES.

115Salvo ulteriori futuri interventi.

116Si veda § 5.

117La ris. Agenzia delle Entrate 5.2.2008 n. 33 ha chiarito che la detrazione non spetta agli enti pubblici che, ai sensi dell’art. 74 delTUIR, non sono soggetti passivi IRES (es. i Comuni), indipendentemente dalle attività concretamente esercitate.

118La circ. Agenzia delle Entrate 31.5.2007 n. 36 (§ 1) conferma che il diritto alla detrazione compete anche in presenza di un contrattodi comodato.

119Peraltro, il suddetto principio vale con riferimento alle spese sostenute in relazione ad immobili posseduti o detenuti al di fuori

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La circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2008 n. 34 (cap. I, § 11.2) ha chiarito che la convivenza deve sussistere findal momento in cui iniziano i lavori.

4.1.4 Nudo proprietario ed inquilino

La circ. Agenzia delle Entrate 23.6.2010 n. 38 (§ 3.1) ha confermato che, analogamente a quanto stabilito ai

fini della detrazione del 36% di cui all’art. 16-bis del TUIR, sia il nudo proprietario che l’inquilino possonousufruire della detrazione per il medesimo intervento, qualora ne sostengano in quota parte le spese, indicandonel bonifico bancario l’identificazione del beneficiario della detrazione.In tal caso, entrambi i soggetti dovranno fare riferimento al limite di spesa fissato dalla norma per il tipo diintervento effettuato, mentre la comunicazione all’ENEA potrà essere unica, facendo riferimento all’unicointervento ed ai due beneficiari.

4.2 TIPOLOGIE DI INTERVENTO AGEVOLABILI

Si ricorda che le spese per le quali è possibile beneficiare della suddetta agevolazione, di cui ai co. 344 - 347dell’art. 1 della L. 296/2006, riguardano:

  interventi di riduzione del fabbisogno di energia per il riscaldamento (gli interventi devono conse-guire un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferioredi almeno il 20% rispetto ai valori limite indicati dai decreti ministeriali appositamente approvati120;

  interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opacheverticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, a condi-zione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, definiti apposita-mente dalla legge (si tratta degli interventi volti al miglioramento dell’isolamento termico)121;

  l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istitutiscolastici e università122;

  interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie acondensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione123.

4.2.1 Riduzione del fabbisogno di energia per il riscaldamentoAi sensi dell’art. 1 co. 344 della L. 296/2006, la detrazione del 55-65% spetta per le spese relative ad interventidi riqualificazione energetica di edifici esistenti che conseguano un valore limite di fabbisogno di energia

primaria annuo per la climatizzazione invernale (riscaldamento) dell’intero edificio inferiore di almeno il20% ai valori limite indicati nelle tabelle allegate dai decreti ministeriali.Ai fini della detrazione, è poi richiesto il rispetto di ulteriori condizioni prestazionali, laddove l’interventoimplichi la sostituzione dell’impianto di riscaldamento con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili124.

Tipologia di opere 

In merito alla tipologia di opere riconducibili in tale ambito, l’Agenzia delle Entrate (circ. 36/2007, § 3.1)richiama a titolo esemplificativo:

  la sostituzione o l’installazione di impianti di climatizzazione invernale (riscaldamento) anche con ge-neratori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, concaldaie a biomasse (es. pellet, cippato);

  gli impianti di cogenerazione, rigenerazione;

  gli impianti geotermici;

 dell’attività imprenditoriale o professionale svolta, in quanto solo in detti immobili si può esplicare la convivenza con il familiareche sostiene la spesa. Per contro, non è possibile che un soggetto si avvantaggi della detrazione in relazione a lavori eseguiti su im-mobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione di un suo familiare convivente.

120Si veda § 4.2.1.

121Si veda § 4.2.2.

122

Si veda § 4.2.3.123Si veda § 4.2.4.

124Si veda DM 11.3.2008.

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  gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche indicate nell’art. 1 co. 345 ss. della L. 296/2006.

Oltre a quelle direttamente attinenti l’esecuzione dell’intervento di risparmio energetico (es. acquisto e posa inopera di materiale coibente, installazione di impianti di climatizzazione, ecc.), la circ. 36/2007/E (§ 5) hachiarito che sono comprese tra le spese detraibili al 55-65%:

  le opere murarie connesse;  le spese sostenute per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l’intervento, ivi comprese

quelle afferenti la redazione dell’attestato di certificazione (o di quello di qualificazione) energetica.

Limi te al la detrazione 

In relazione a tali interventi, l’ammontare massimo della detrazione è di 100.000,00 euro.Pertanto, l’ammontare massimo delle spese detraibili è pari a:

  181.818,18 euro con l’aliquota al 55%;

  153.846,15 euro con l’aliquota al 65%.

4.2.2 Miglioramento dell’isolamento termico

Ai sensi dell’art. 1 co. 345 della L. 296/2006, la detrazione del 55-65% spetta per le spese relative ad interventi

di riqualificazione energetica di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, che:  riguardino strutture opache verticali (pareti), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti),

finestre comprensive di infissi;

  consentano di rispettare i requisiti di trasmittanza termica U125, espressa in W/m2K, definiti:

  in relazione al periodo d’imposta 2007, dalla Tabella 3 allegata alla stessa L. 296/2006, come sosti-tuita dall’art. 1 co. 23 della L. 244/2007;

  in relazione ai periodi d’imposta 2008-2009, dal co. 1 dell’Allegato B al DM 11.3.2008, emanato aisensi dell’art. 1 co. 24 lett. a) della L. 244/2007;

  dal periodo d’imposta 2010, dal co. 2 dell’Allegato B al DM 11.3.2008.

La circ. Agenzia delle Entrate 31.5.2007 n. 36 ha precisato che gli edifici interessati devono essere dotati di

impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento di risparmio ener-getico agevolabile.

Opere e spes e ri levanti 

Per quanto concerne gli interventi sulle strutture opache orizzontali e verticali dell’involucro edilizio esistente,ai sensi dell’art. 3 co. 1 del DM 19.2.2007, rilevano le spese sostenute per:

  la fornitura e la posa in opera di materiale coibente nelle strutture esistenti;

  la fornitura e la posa in opera di materiali ordinari, anche utilizzati per la realizzazione di ulteriori strut-ture murarie a ridosso di quelle esistenti (es. costruzione di un secondo muro interno contro un peri-metrale, con frapposta intercapedine e posa di isolante);

  la demolizione e la successiva ricostruzione di elementi costruttivi (con altri dotati di maggior capacitàdi isolamento termico).

Per gli interventi che perseguono la riduzione della trasmittanza termica U di finestre ed infissi, rilevano lespese sostenute per:

  la fornitura e posa in opera di nuove finestre, comprensive di infissi126;

  l’integrazione e/o la sostituzione dei vetri esistenti (es. posa di vetri doppi con intercapedine – c.d.“vetro a camera”).

 125

I valori di trasmittanza termica U, cui fare riferimento al fine di discernere se un intervento possa o meno beneficiare della detra-zione IRPEF/IRES del 55% ai sensi dell’art. 1 co. 345 della L. 296/2006, sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori. Ancheai fini della detrazione IRPEF/IRES del 55%, devono essere utilizzate le metodologie di calcolo delle trasmittanze termiche deglielementi costituenti l’involucro esterno degli edifici definite dall’art. 3 del DPR 2.4.2009 n. 59, in materia di rendimento energeticoin edilizia (art. 3 co. 1 del DM 11.3.2008, così come novellato dall’art. 1 co. 1 lett. d) del DM 26.1.2010).

126La circ. 36/2007/E (§ 3.2) ha chiarito che gli infissi devono ritenersi comprensivi delle strutture accessorie che abbiano effetto sulladispersione di calore, quali ad esempio scuri, persiane, o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto, quali ad esempio icassonetti incorporati nel telaio dell’infisso.

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Detrazioni del 36-50% e 55-65% - Proroghe e potenziamento dell’agevolazione

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agg. 6/2013 scheda n. 636.13

Aggio rnato al 12.6.2013 

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La circ. Agenzia delle Entrate 23.4.2010 n. 21 (§ 3.2), preso atto dell’assimilazione delle porte alle finestre edalle vetrine compiuta dall’art. 4 co. 4 lett. c) del DPR 2.4.2009 n. 59 (regolamento attuativo della direttiva2009/91/CE sul rendimento energetico in edilizia), ha riconosciuto che i portoni d’ingresso, ancorché nonespressamente menzionati dall’art. 1 co. 345 della L. 296/2006, sono interessati dalla detrazione del 55%, acondizione che:

  si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio, verso l’esterno o verso localinon riscaldati;

  siano rispettati gli indici di trasmittanza termica, espressa in W/m2K, prescritti dalle tabelle ministeriali.

Oltre a quelle direttamente attinenti l’esecuzione dell’intervento di risparmio energetico (es. acquisto e posa inopera di materiale coibente, sostituzione di finestre comprensive di infissi, ecc.), la circ. 36/2007/E (§ 4) hachiarito che sono comprese tra le spese detraibili al 55% (ora 65%):

  le opere murarie connesse;

  le spese sostenute per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l’intervento, ivi compresequelle afferenti la redazione dell’attestato di certificazione (o di quello di qualificazione) energetica.

Limi te al la detrazione 

In relazione agli interventi volti ad incrementare l’isolamento termico di pareti, coperture, pavimenti, finestre einfissi, entro determinati parametri tecnici, l’ammontare massimo della detrazione è di 60.000,00 euro.Pertanto, l’ammontare massimo delle spese detraibili è pari a:

  109.090,91 euro con l’aliquota al 55%;

  92.307,69 euro con l’aliquota al 65%.

4.2.3 Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda

Ai sensi dell’art. 1 co. 346 della L. 296/2006, la detrazione del 55-65% spetta per le spese relative all’installa-zione di pannelli solari per la produzione di acqua calda

127 per usi domestici o industriali e per la coperturadel fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e univer-sità.

La circ. Agenzia delle Entrate 31.5.2007 n. 36 (§ 3.3) ha peraltro precisato che beneficiano della detrazionetutti gli interventi consistenti nell’installazione di pannelli solari, volti a soddisfare il fabbisogno di produzionedi acqua calda in edifici esistenti, a prescindere dalla circostanza che l’acqua calda così prodotta:

  attenga alla sfera domestica o ad esigenze produttive;

  ovvero miri a soddisfare un fabbisogno che si verifichi più in generale nell’ambito commerciale,ricreativo o socio assistenziale.

Ai fini del riconoscimento delle detrazioni IRPEF/IRES del 55-65%, non è necessario che l’edificio in cui sonoinstallati i pannelli solari sia dotato di un impianto di riscaldamento (circ. Agenzia delle Entrate 31.5.2007 n. 36 e23.4.2010 n. 21, § 3.4).

Si ricorda che con la ris. 7.2.2011 n. 12, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto il diritto alla detrazioneIRES/IRPEF, di cui al co. 346 in oggetto, rispetto alle spese per l’installazione di impianti termodinamici a

concentrazione solare, a condizione che questi ultimi siano utilizzati per la produzione di energia termica. Sel’impianto termodinamico viene utilizzato per la produzione combinata di energia termica ed elettrica, la detra-zione spetta soltanto per la parte di energia termica prodotta128.

Opere e spes e ri levanti 

Rilevano ai fini della detrazione le spese:

  relative:

 127

I pannelli solari devono essere installati per la produzione di acqua calda. La ris. Agenzia delle Entrate 14.7.2008 n. 299 ha così negato ildiritto alla detrazione rispetto alle spese sostenute per l’installazione di un impianto di “ solar cooling ”, che, a partire dall’acqua calda prodotta dai pannelli solari, consente di generare acqua fredda da utilizzare per la climatizzazione estiva, riconoscendo il diritto solo inrelazione alle spese direttamente ricollegabili all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, aventi le caratteristiche

tecniche individuate dal DM 19.2.2007.128In entrambi i casi, il costruttore deve rilasciare una certificazione di qualità conforme alla normativa europea EN 12975 prevista per i pannelli solari.

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  alla fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;

  alle opere idrauliche e murarie;

  alle prestazioni professionali (circ. 36/2007/E, § 4);

  necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle

utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento.

Limi te al la detrazione 

In relazione all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, l’ammontare massimo delladetrazione è di 60.000,00 euro.Pertanto, l’ammontare massimo delle spese detraibili è pari a:

  109.090,91 euro con l’aliquota al 55%;

  92.307,69 euro con l’aliquota al 65%.

4.2.4 Sostituzione di impianti di riscaldamento

Ai sensi dell’art. 1 co. 347 della L. 296/2006, la detrazione del 55-65% spetta per le spese relative alla sostitu-

zione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale (riscaldamento) con impianti dotati dicaldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.La circ. Agenzia delle Entrate 31.5.2007 n. 36 (§ 3.4) ha chiarito che non beneficiano dell’agevolazione:

  l’installazione di impianti di riscaldamento in edifici che prima ne fossero sprovvisti;

  la sostituzione di impianti di riscaldamento che implichi l’installazione di generatori di calore ad altorendimento diversi da caldaie a condensazione.

Si evidenzia inoltre come, ai sensi dell’art. 9 co. 3 del DM 19.2.2007, beneficino dell’agevolazione:

  la trasformazione di impianti individuali autonomi in impianti di riscaldamento centralizzati, dotati disistemi di contabilizzazione del calore;

  la trasformazione di impianti centralizzati al fine di rendere possibile la contabilizzazione del calore.

Per contro, è esclusa dall’ambito applicativo dell’agevolazione la trasformazione da impianto di riscaldamento

centralizzato per l’edificio o il complesso di edifici (ancorché non dotato di sistema di contabilizzazione delcalore) a impianti individuali autonomi129.

Opere e spes e ri levanti 

Giusta il disposto dell’art. 3 co. 1 lett. c) n. 1 del DM 19.2.2007, rilevano le spese sostenute per:

  lo smontaggio e la dismissione, totale o parziale, di impianti di riscaldamento esistenti,

  la fornitura e la posa in opera di ogni apparecchiatura termica, meccanica, elettrica ed elettronica,

  le relative opere idrauliche e murarie,

necessarie per sostituire impianti esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione.Rilevano quindi non soltanto le spese sostenute per interventi effettuati sul generatore di calore, bensì anche lespese per interventi eseguiti sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di

controllo e regolazione, nonché sui sistemi di emissione (es. trattamento dei fumi prodotti dalla combustione).Oltre a quelle direttamente attinenti l’esecuzione dell’intervento di risparmio energetico (es. installazione dellacaldaia a condensazione e delle valvole termostatiche, ecc.), la circ. 36/2007/E (§ 4) ha chiarito che sonocomprese tra le spese detraibili:

  le opere murarie connesse;

  le spese sostenute per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l’intervento, ivi compresequelle afferenti la redazione dell’attestato di certificazione (o di quello di qualificazione) energetica.

Limi te al la detrazione 

In relazione alla sostituzione di impianti di riscaldamento con installazione di caldaie a condensazione, di

 129

La circ. Agenzia delle Entrate 31.5.2007 n. 36 (§ 2) ha chiarito che la detrazione in commento, nel caso in cui i lavori siano eseguitinell’ambito di ristrutturazioni che comportino il frazionamento di unità immobiliari esistenti, con conseguente aumento del numerodelle unità immobiliari, compete solo se viene realizzato un impianto termico centralizzato.

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 pompe di calore ad alta efficienza e di impianti geotermici a bassa entalpia, nonché agli interventi di sostitu-zione di scalda acqua tradizionali con scalda acqua a pompa di calore, dedicati alla produzione di acqua caldasanitaria, l’ammontare massimo della detrazione è di 30.000,00 euro.Pertanto, l’ammontare massimo delle spese detraibili è pari a:

  54.545,45 euro con l’aliquota al 55%;  46.153,85 euro con l’aliquota al 65%.

Tabel la riepi logat iva - Limi t i d i spesa d egl i intervent i agevolat i 

Norma istitutiva(art. 1 L. 296/2006)

Tipologia interventoImporto massimodella detrazione

co. 344 Abbattimento dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione

invernale di almeno il 20% rispetto ai valori tabellari100.000,00 euro

co. 345Riduzione della trasmittanza termica delle pareti opache orizzontali o

verticali, compresa la sostituzione di vetri e/o infissi60.000,00 euro

co. 346 Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda 60.000,00 euro

co. 347Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di

caldaia a condensazione o pompa di calore ad alta efficienza energetica30.000,00 euro

4.3 ESCLUSIONI DALLA DETRAZIONE DEL 65%

L’agevolazione potenziata al 65%, tuttavia, non si applica alle spese sostenute per:

  gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza130;

  gli impianti geotermici a bassa entalpia;

  la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzionedi acqua calda sanitaria

131.

Per i sopraelencati interventi, pertanto, la detrazione del 55% potrà essere fruita per le spese sostenute entro il30.6.2013.

4.4 INTERVENTI SU PARTI COMUNI CONDOMINIALILa detrazione del 65% è applicabile, per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 30.6.2014, per:

 130

Si ricorda che l’art. 1 co. 286 della L. 244/2007 ha esteso l’agevolazione di cui al co. 347 anche alle spese relative alla sostituzionedi impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.La definizione di tali interventi è completata dalla normativa di attuazione mediante il riferimento anche alla “contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione” (art. 1 co. 5 del DM 19.2.2007).Al fine di usufruire della detrazione ex art. 1 co. 347 per l’installazione di una pompa di calore ad alta efficienza, occorre che la so-stituzione dell’impianto di riscaldamento sia integrale, e non parziale (il punto è confermato dalla ris. Agenzia delle Entrate11.12.2008 n. 458). Tale tipologia di interventi beneficia della detrazione di cui al co. 347 se il relativo intervento è realizzato a partire dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2008 (art. 1 co. 5 del DM 19.2.2007).

Si ricorda che l’art. 1 co. 286 della L. 244/2007 ha esteso l’agevolazione di cui al co. 347 anche alle spese relative alla sostituzione

di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.La definizione di tali interventi è completata dalla normativa di attuazione mediante il riferimento anche alla “contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione” (art. 1 co. 5 del DM 19.2.2007).Al fine di usufruire della detrazione ex art. 1 co. 347 per l’installazione di una pompa di calore ad alta efficienza, occorre che lasostituzione dell’impianto di riscaldamento sia integrale, e non parziale (il punto è confermato dalla ris. Agenzia delle Entrate11.12.2008 n. 458). Tale tipologia di interventi beneficia della detrazione di cui al co. 347 se il relativo intervento è realizzato a partire dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2008 (art. 1 co. 5 del DM 19.2.2007).

131Ai sensi dell’art. 4 co. 4 del DL 6.12.2011 n. 201, conv. L. 22.12.2011 n. 214, a partire dall’1.1.2012, le detrazioni IRPEF/IRES del55% di cui all’art. 1 co. 347 della L. 296/2006 sono state estese anche alle spese relative ad interventi di sostituzione di scalda acquatradizionali con scalda acqua a pompa di calore, dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. L’ENEA, nella risposta alla FAQn. 69, ha affermato che, non essendo stati definiti i requisiti tecnici di tali impianti, si ritiene valido quanto specificato al punto 3cdell’Allegato 2 al DLgs. 28/2011, di modo che la pompa di calore deve avere un coefficienti di prestazione (COP), misurato in basealla norma EN 16147, maggiore di 2,6. Riguardo a tali interventi, occorre inoltre acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitatocomprovante il rispetto dei requisiti richiesti (ovvero idonea certificazione del produttore recante i medesimi contenuti) ed inviare

all’ENEA telematicamente soltanto l’apposita scheda informativa (Allegato E).“I predetti interventi, infatti, sono già agevolati dal c.d. “Conto Termico” (cfr. decreto ministeriale 28 dicembre 2012).”. Così, Unga-ro S. “Risparmio energetico: il bonus passa al 65%”, Il fisco, 24, 2013, 2, p. 3747 ss.

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  gli interventi relativi a parti comuni dei condomini edilizi;

  l’integralità delle unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio132.

Come affermato nella Relazione illustrativa “Con tale disposizione s’intende perseguire l’obbiettivo, at-traverso una maggiorazione dell’incentivo fiscale, di pervenire ad una riqualificazione energetica di

interi stabili condominiali.”.

4.5 SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE

In relazione agli interventi per i quali è possibile beneficiare del bonus, la detrazione spetta per le spese rela-tive133:

  alla fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termichedelle strutture esistenti;

  alla fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strut-ture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche dellestrutture esistenti;

  alla demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo;

  al miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera diuna nuova finestra comprensiva di infisso;

  al miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sosti-tuzioni;

  alla fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche,nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solaritermici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;

  allo smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale,alla fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche,delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizza-zione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione o con altri impianti previsti;

  agli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositividi controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione;

  alle opere edilizie, funzionali alla realizzazione dell’intervento di risparmio energetico;

  alle prestazioni professionali necessarie alla realizzazione dei suddetti interventi, comprensive della re-dazione dell’attestato di certificazione energetica, ovvero di qualificazione energetica, da parte di untecnico abilitato134.

 132

Sebbene si attendano gli opportuni chiarimenti, tale espressione potrebbe far pensare che siano agevolabili:  i lavori eseguiti in tutti gli alloggi con l’obiettivo del risparmio energetico generale (ad esempio, potrebbe essere pagato fino al

30.6.2014 il cambio delle finestre di tutti gli alloggi di un condominio o l’installazione delle valvole termostatiche e dei misu-ratori di calore su tutti i termosifoni, abbinata al cambio della caldaia centralizzata);

  i lavori eseguiti solo su alcuni alloggi per migliorare la performance energetica dell’immobile, con effetti positivi per la bollettadi tutte le unità immobiliari (ad esempio, la coibentazione del lastrico solare o del sottotetto di proprietà esclusiva del condò-mino dell’ultimo piano).

In tal senso, Dell’Oste C. “L’anticipo evita il blocco dei pagamenti”, Il Sole - 24 Ore, 6.6.2013, p. 19.133

Si ricorda che la ris. Agenzia delle Entrate 7.7.2008 n. 283 ha stabilito che non rientrano tra le spese di riqualificazione energetica,detraibili ai sensi dell’art. 1 co. 347 della L. 296/2006, le spese edilizie non strettamente connesse alla realizzazione dell’interventoche assicura il risparmio energetico.Pertanto, in caso di sostituzione di un vecchio impianto di riscaldamento con caldaia a gas e radiatori con un impianto radiante a pavimento, la suddetta detrazione non spetta, ad esempio, per le spese relative:  al rifacimento di tutti i pavimenti;  alla dismissione del vecchio pavimento;  allo smaltimento del materiale relativo al vecchio pavimento.

In relazione alle spese edilizie per le quali non compete la detrazione del 55%, è possibile beneficiare della detrazione del 36%

 prevista per le spese di ristrutturazione, ove ricorrano le condizioni previste dalla relativa normativa.134Ai fini in esame, per tecnico abilitato si intende un soggetto:

  abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente;

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Detrazioni del 36-50% e 55-65% - Proroghe e potenziamento dell’agevolazione

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4.6 RIFERIMENTO DEL LIMITE MASSIMO DELLA DETRAZIONE

La circ. Agenzia delle Entrate 31.5.2007 n. 36 (§ 6) ha chiarito che:

  il limite massimo di detrazione, a seconda dell’intervento effettuato, deve essere riferito all’unità im-

mobiliare oggetto dell’intervento e, pertanto, deve essere suddiviso tra i soggetti detentori o possessori

dell’immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell’onere da ciascuno effettivamente sostenuto;   per gli interventi condominiali, l’ammontare massimo di detrazione deve intendersi riferito a ciascuna

delle unità immobiliari che compongono l’edificio, a meno che l’intervento sia agevolato a norma del-l’art. 1 co. 344 della L. 296/2006, riferendosi così all’intero edificio (in tale ipotesi l’ammontare di100.000,00 euro deve essere ripartito tra i soggetti che hanno diritto al beneficio).

La successiva ris. Agenzia delle Entrate 12.12.2007 n. 365 ha però chiarito che:

  la detrazione spetta in relazione a ciascuno degli edifici sui quali si realizzano gli interventi di riqua-lificazione energetica;

  a tali fini, l’edificio oggetto di riqualificazione energetica:

  non deve essere individuato sulla base della connotazione catastale attribuita alla costruzione edi-lizia;

   bensì in ragione della sua concreta autonomia ed individualità costruttiva e volumetrica, secondo ladefinizione fornita dall’art. 2 co. 1 lett. a) del DLgs. 19.8.2005 n. 192, anche se non costituisce unaautonoma entità catastale.

4.7 RATEIZZAZIONE DELLA DETRAZIONE

Per le spese sostenute dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2011, le detrazioni IRPEF/IRES del 55-65%devono essere suddivise in dieci rate annuali di uguale importo.

4.8 ADEMPIMENTI PER FRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE

Il riconoscimento delle detrazioni in esame è subordinato al rispetto di alcuni adempimenti, previsti sia dallaL. 296/2006 che dal DM 19.2.2007135.

Riassumendo:  nel caso di interventi “a cavallo d’anno” è necessario trasmettere all’Agenzia delle Entrate un’appo-

sita comunicazione136 entro 90 giorni dalla fine del periodo d’imposta in cui le spese sono state soste-

nute137;

   per il riconoscimento delle detrazioni del 55-65%, occorre che un tecnico abilitato asseveri, sotto la propria responsabilità civile e penale, che l’intervento risponde ai requisiti di riqualificazione energetica previsti dalle norme in esame. In alternativa (art. 4 co. 1 lett. a) del DM 19.2.2007) è possibile:

  farla ricomprendere in quella resa a fine lavori dal direttore dei lavori a norma dell’art. 8 co. 2 delDLgs. 192/2005, finalizzata ad asseverare la conformità delle opere eseguite al progetto ed allarelazione tecnica presentati dal progettista a norma dell’art. 28 co. 1 della L. 9.1.91 n. 10;

   iscritto all’Ordine o al Collegio di una delle seguenti categorie professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali,

dottori agronomi, dottori forestali e periti agrari (circ. Agenzia delle Entrate 31.5.2007 n. 36, § 4).135

Si ricorda che è stato soppresso dall’art. 7 co. 2 lett. q) del DL 13.5.2011 n. 70 l’obbligo di indicare in fattura il costo della manodo- pera utilizzata per la realizzazione dell’intervento.

136Ai sensi del provv. Agenzia delle Entrate 6.5.2009, per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d’imposta, la comuni-cazione deve essere inviata dalle persone fisiche e comunque da tutti i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare:  all’Agenzia delle Entrate;  esclusivamente in via telematica;  direttamente dai soggetti interessati ovvero tramite gli intermediari abilitati di cui all’art. 3 co. 3 del DPR 22.7.98 n. 322 (dottori

commercialisti, esperti contabili, associazioni di categoria, CAF, consulenti del lavoro, ecc.);  entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione,

ovverosia entro il 31.3.2014 per le spese sostenute nel 2013 (soggetti “solari”).

Anche i soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, devono inviare la comunica-zione entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese (es. entro il 29 giugno qualora si tratti di

una società con esercizio “a cavallo” 1°aprile - 31 marzo).137La comunicazione deve essere inviata entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese, ovvero (sog-getti “non solari”) entro 90 giorni dalla fine del periodo d’imposta in cui le spese sono state sostenute.

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Detrazioni del 36-50% e 55-65% - Proroghe e potenziamento dell’agevolazione

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  farla esplicitare nella relazione presentata dal proprietario o avente titolo insieme alla denuncia diinizio dei lavori, a norma dell’art. 28 co. 1 della L. 10/91;

  a norma dell’art. 1 co. 348 lett. b) della L. 296/2006, la detrazione è riconosciuta a condizione che, tral’altro, il contribuente acquisisca:

  copia della certificazione energetica dell’edificio, di cui all’art. 6 del DLgs. 19.8.2005 n. 192, se in-trodotta dalla regione o dall’ente locale,

  ovvero, negli altri casi, copia dell’attestato di qualificazione energetica;

  i soggetti non titolari di reddito d’impresa138 devono effettuare il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi in esame mediante bonifico bancario o postale139 dal quale risulti:

  la causale del versamento;

  il codice fiscale del beneficiario della detrazione;

  il numero di partita IVA, ovvero il codice fiscale, del soggetto a favore del quale il bonifico è effet-tuato;

  entro 90 giorni dalla fine dei lavori, il contribuente deve trasmettere telematicamente all’ENEA:

  i dati contenuti nella certificazione energetica, ovvero nell’attestato di qualificazione energetica, overichiesti, utilizzando il modello conforme all’Allegato A al DM 19.2.2007;

   per gli interventi di miglioramento dell’isolamento termico attuati mediante la sostituzione di fine-stre comprensive di infissi, ovvero per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acquacalda, la scheda informativa di cui all’Allegato F al DM 19.2.2007, introdotta dal DM 7.4.2008;

   per gli altri interventi realizzati, la scheda informativa di cui all’Allegato E al DM 19.2.2007.

Mancato invio del la comun icazione al l ’ENEA - Sanatoria (remissione “ in bonis”) 

La sanatoria per l’omissione di comunicazioni e adempimenti indispensabili per fruire di benefici fiscali (c.d.“remissione in bonis”), introdotta dal decreto semplificazioni fiscali (DL 16/2012140), in vigore dal 2.3.2012, èapplicabile anche alla detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esi-stenti, in relazione all’omesso invio all’ENEA, entro il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori, della docu-

mentazione all’ENEA141.Per sanare l’omesso invio della documentazione è necessario:

   provvedere all’invio della comunicazione all’ENEA entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello incui si sono conclusi i lavori agevolati (termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile);

   pagare entro la suddetta data la sanzione di 258,00 euro (in F24 con il codice tributo 8114, ma senzacompensazione).

 138

I soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono avvalersi della detrazione del 55-65%, invece, non sono vincolati al pagamentodelle spese a mezzo bonifico e possono farvi fronte anche tramite altre modalità (es. assegno bancario o postale). L’Agenzia delleEntrate, nella Guida Fiscale dicembre 2011, precisa che l’obbligo di effettuare il pagamento con bonifico è escluso per i contribuentiesercenti attività d’impresa, in quanto il momento dell’effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la determi-nazione di tale tipologia di reddito. Ai fini del reddito d’impresa, infatti, vale la regola secondo cui il momento di imputazione dei

costi si verifica, per i servizi, alla data in cui sono ultimate le prestazioni e, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione, sal-vo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l’effetto traslativo.

139Come nel caso delle spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio, anche per quelli concernenti la riqualificazione energeticadegli edifici si applica la ritenuta d’acconto del 4% introdotta dall’art. 25 del DL 31.5.2010 n. 78 (conv. L. 122/2010). Si veda § 2.6.3.

140 Nello specifico, l’art. 2 co. 1 del DL 16/2012 ha stabilito che non è preclusa la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso aregimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale nontempestivamente eseguiti, sempreché la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altreattività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza. Per beneficiare delregime agevolato, inoltre, il contribuente deve:  avere i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;

  effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazioneutile;

  versare contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’art. 11 co. 1 del DLgs. 18.12.97 n. 471,

mediante il modello F24.141In tal senso è orientata l’ENEA, come si legge nella FAQ n. 70 aggiornata al 2.4.2013 e nella circ. Agenzia delle Entrate 9.5.2013n. 13 (§ 2.1).

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7/14/2019 Detrazione Per Ristrutturazioni Edilizie

http://slidepdf.com/reader/full/detrazione-per-ristrutturazioni-edilizie 39/40

Detrazioni del 36-50% e 55-65% - Proroghe e potenziamento dell’agevolazione

39Temi on l ine 

agg. 6/2013 scheda n. 636.13

Aggio rnato al 12.6.2013 

Schede di Aggiornamento on line

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4.9 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il contribuente deve conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, la prevista documentazione,ovvero:

  le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute (ovvero altra idonea docu-

mentazione rilasciata da soggetti non tenuti all’osservanza della normativa IVA);  le ricevute dei bonifici bancari o postali;

  la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli inter-venti effettuati sulle parti comuni del condominio;

  la dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori effettuati dal detentore;

  l’asseverazione del tecnico abilitato;

  la ricevuta della trasmissione della documentazione all’ENEA.

5 ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

Il DL 63/2013 introduce l’attestato di prestazione energetica (APE) che è destinato a sostituire l’ACE (atte-stato di certificazione energetica).

Si segnala, infine, che il DL 63/2013 ha modificato il DLgs. 19.8.2005 n. 192 recante “Attuazione della diret-tiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”.Il decreto in oggetto, introduce l’attestato di prestazione energetica (APE) che è destinato a sostituire l’ACE(attestato di certificazione energetica).

Princ ipal i carat ter is t iche 

Tra le novità contenute nel decreto si riassumono brevemente alcuni aspetti concernenti il nuovo APE:

  dovrà essere attuato con un apposito decreto del Ministro dello Sviluppo economico ai sensi dell’art. 6co. 12 del DL 63/2013;

  ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni inter-vento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unitàimmobiliare;

   può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio142;

  l’obbligo di dotare l’edificio di un APE non sussiste “ove sia già disponibile un attestato in corso divalidità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE”;

  dovrà essere rilasciato:

  da esperti qualificati e indipendenti allo scopo di attestare la prestazione energetica di un edificioattraverso l’utilizzo di specifici descrittori;

   per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edificiutilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a

500 mq.;  dal costruttore, al termine dei lavori, per gli edifici di nuova costruzione o fatti oggetto di ristruttu-

razioni “importanti”;

  dal proprietario dell’immobile, in caso di sua vendita o di locazione a un nuovo locatario143. Il pro- prietario dovrà rendere disponibile l’APE al potenziale acquirente o al nuovo locatario all’avvio

 142

L’attestazione di prestazione energetica riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiano la medesimadestinazione d’uso, siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qua-lora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva.

143 Nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con laquale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, inordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.

“E su questo fronte, probabilmente, la normativa regionale potrà continuare a imporre comportamenti più “stringenti”, come oggi adesempio accade per gli immobili “lombardi”, per i quali occorre tecnicamente allegare l’ACE al contratto”. Così, Busani A. “L’atte-stato energetico attende l’attuazione”, Il Sole - 24 Ore, 7.6.2013, p. 19.

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delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime. Nel caso di vendita o locazione diun edificio prima della sua costruzione, invece, il venditore o il locatore dovrà fornire evidenzadella futura prestazione energetica del l’edificio nonché produrre l’attestato di prestazione energeti-ca congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori;

  nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comuni-cazione commerciali devono riportare l’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio e glo- bale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.

Il vecchio attestato di certificazione energetica non verrà, tuttavia, del tutto eliminato, ma potrà continuare adessere “predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio della prestazione energetica”.