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CAMERA DEI DEPUTATI N. 2680-A N. 2679-bis-A DISEGNO DI LEGGE N. 2680 PRESENTATO DAL MINISTRO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE (PADOAN) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 Presentato il 23 ottobre 2014 E DISEGNO DI LEGGE N. 2679-bis PRESENTATO DAL MINISTRO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE (PADOAN) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (Testo risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all’Assemblea il 30 ottobre 2014, dell’articolo 17, commi 11, 20, 22 e 23, dell’articolo 20, comma 2, dell’articolo 21, commi 8 e da 15 a 20, dell’articolo 28, commi 15, da 23 a 27 e 31, dell’articolo 31, commi da 8 a 10 e 20, dell’articolo 32, comma 6, e dell’articolo 41 del disegno di legge n. 2679) (Relatori per la maggioranza: TANCREDI, per il disegno di legge n. 2680; GUERRA, per il disegno di legge n. 2679-bis) NOTA: La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), il 26 novembre 2014, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo dei disegni di legge nn. 2680 e 2679-bis. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Atti Parlamentari Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 2680-AN. 2679-bis-A

DISEGNO DI LEGGEN. 2680

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2015e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017

Presentato il 23 ottobre 2014

E

DISEGNO DI LEGGEN. 2679-bis

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

Disposizioni per la formazione del bilancio annualee pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)

(Testo risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell’articolo120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all’Assemblea il 30 ottobre 2014,dell’articolo 17, commi 11, 20, 22 e 23, dell’articolo 20, comma 2, dell’articolo 21, commi8 e da 15 a 20, dell’articolo 28, commi 15, da 23 a 27 e 31, dell’articolo 31, commi da8 a 10 e 20, dell’articolo 32, comma 6, e dell’articolo 41 del disegno di legge n. 2679)

(Relatori per la maggioranza: TANCREDI, per il disegno di legge n. 2680;GUERRA, per il disegno di legge n. 2679-bis)

NOTA: La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), il 26 novembre 2014, hadeliberato di riferire favorevolmente sul testo dei disegni di legge nn. 2680 e 2679-bis. In pari datala Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 2680-AN. 2679-bis-A

DISEGNO DI LEGGEN. 2680

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2015e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017

Presentato il 23 ottobre 2014

E

DISEGNO DI LEGGEN. 2679-bis

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

Disposizioni per la formazione del bilancio annualee pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)

(Testo risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell’articolo120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all’Assemblea il 30 ottobre 2014,dell’articolo 17, commi 11, 20, 22 e 23, dell’articolo 20, comma 2, dell’articolo 21, commi8 e da 15 a 20, dell’articolo 28, commi 15, da 23 a 27 e 31, dell’articolo 31, commi da8 a 10 e 20, dell’articolo 32, comma 6, e dell’articolo 41 del disegno di legge n. 2679)

(Relatori per la maggioranza: TANCREDI, per il disegno di legge n. 2680;GUERRA, per il disegno di legge n. 2679-bis)

NOTA: La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), il 26 novembre 2014, hadeliberato di riferire favorevolmente sul testo dei disegni di legge nn. 2680 e 2679-bis. In pari datala Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

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I N D I C E____

Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali . . . . Pag. 5

Testo del disegno di legge n. 2680 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 11

Quadri generali riassuntivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 63

Tabelle degli stati di previsione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 65

(modificazioni apportate dalla Commissione)

Testo del disegno di legge n. 2679-bis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 75

Allegato 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 342

Allegato 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 344

Allegato 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 346

Allegato 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 350

Allegato 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 352

Allegato 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 354

Allegato 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 360

Allegato 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 362

Elenco 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 365

Elenco 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 367

Elenco 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 369

Prospetto di copertura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 397

Regolazioni contabili e debitorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 399

Tabella A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 403

Tabella B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 405

Tabella C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 407

Tabella D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 433

Tabella E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 451

Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati

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PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE

PER LE QUESTIONI REGIONALI

SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2680 E 2679-bis

Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati

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La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge delGoverno C. 2679-bis, recante « Disposizioni per la formazione delbilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015) »;

rilevato che:

il disegno di legge di stabilità per il 2015 prefigura – incoerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicatinella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza(DEF) 2014 e nella Relazione al Parlamento 2014 – una manovraespansiva di finanza pubblica volta a contrastare l’attuale situazionedi recessione e deflazione economica, con un indebitamento nettoprogrammatico più elevato del dato tendenziale (2,2 per cento) e conil rinvio al 2017 del raggiungimento del pareggio di bilancio strut-turale;

il Governo, in ragione delle osservazioni formulate dallaCommissione europea nell’ambito del processo di valutazione deidocumenti programmatici di bilancio 2015, ha presentato al Parla-mento una Relazione di variazione alla Nota di aggiornamento al DEF,oggetto di approvazione con risoluzione da parte delle Assemblee diCamera e Senato in data 30 ottobre 2014, nella quale ha evidenziatol’intenzione di adottare nel disegno di legge di stabilità misureaggiuntive finalizzate ad una maggiore correzione fiscale ed inparticolare ad un miglioramento del deficit atteso nel 2015, dal 2,9 percento prospettato nella Nota di aggiornamento al DEF al 2,6 per centoed un miglioramento del percorso di correzione dell’indebitamentonetto strutturale nel 2015 di poco superiore allo 0,3 per cento (rispettoallo 0,1 per cento prospettato nella Nota di aggiornamento);

evidenziato, per quanto attiene agli specifici profili di interessedella Commissione, che il disegno di legge di stabilità 2015:

a) all’articolo 5 stabilisce l’integrale deducibilità, agli effettiIRAP, del costo del lavoro per i lavoratori a tempo indeterminatoeccedente l’ammontare delle deduzioni già ammesse e, al contempo,ripristina le aliquote dell’imposta antecedenti all’intervento operatocon il decreto-legge n. 66 del 2014;

b) all’articolo 35 stabilisce l’entità del concorso degli entiterritoriali al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica,prevedendo, per quanto concerne le Regioni, un contributo aggiuntivoalla finanza pubblica per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, paricomplessivamente a 4 miliardi di euro, ripartito tra Regioni a statutoordinario, per 3.452 milioni, e Regioni a statuto speciale e Provinceautonome, per 548 milioni (commi da 3 a 12);

considerato, al riguardo, che:

il contributo aggiuntivo si somma al contributo di 750 milionidi euro già stabilito per gli anni 2015, 2016 e 2017 dall’articolo 46 deldecreto-legge n. 66 del 2014 e che quest’ultimo contributo di 750milioni è inoltre esteso al 2018;

Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati

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così come per il contributo di 750 milioni, anche il riparto delcontributo aggiuntivo alla manovra tra le singole regioni a statutoordinario nonché l’individuazione degli ambiti di spesa cui esso èriferito è operato in sede di auto-coordinamento delle regioni, sullabase di un’intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trento e Bolzano, a seguito dellaquale sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambitiindividuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte delloStato;

in assenza di tale intesa entro il 31 dicembre 2015, gli ambitidi spesa e gli importi attribuiti alle singole regioni saranno determinaticon decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche conside-rando le risorse destinate al finanziamento corrente del Serviziosanitario regionale;

c) all’articolo 36, contestualmente alla fissazione dell’entità delconcorso alla manovra da parte degli enti territoriali, introduce perle regioni a statuto ordinario una diversa modalità di contenimentodella spesa pubblica, in luogo del patto di stabilità, che viene dunquesuperato, attraverso l’indicazione di un nuovo obiettivo per ciascunaregione dato dal conseguimento del pareggio di bilancio, ai sensi diquanto previsto dalla legge n. 243 del 2012, anziché dall’osservanzadel limite posto alle spese complessive;

considerato, al riguardo che la nuova disciplina trova applica-zione dal 2015, in modo completo per le regioni che hanno partecipatoalla sperimentazione del nuovo sistema contabile recato dal decretolegislativo n. 118 del 2011, vale a dire a quelle regioni che giàadottano per il 2015 i bilanci armonizzati, mentre si applica conalcuni specifici adattamenti per le restanti regioni;

d) all’articolo 39, recepisce il « Patto per la salute » sancito conl’intesa adottata in sede di Conferenza Stato-regioni il 10 luglio 2014,nella quale si conferma la necessità che il Patto non possa prescinderedal contesto politico istituzionale in cui si realizzerà, alla luce dellarilevanza che la tutela della salute assume nell’attuale quadrocostituzionale e della necessità che i diversi livelli di governo coinvoltioperino in una cornice di sistema certa che consenta strumenti fortiper assicurare la sostenibilità del Sistema sanitario nazionale, pergarantirne l’equità e l’universalità, nonché i livelli essenziali diassistenza;

considerato, al riguardo, che il disegno di legge di stabilità 2015,in attuazione del citato Patto per la salute:

fissa il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazio-nale al quale concorre ordinariamente lo Stato in 112.062 milioni dieuro per il 2015 e in 115.444 milioni di euro per il 2016 (articolo 39,comma 2);

dispone che eventuali risparmi nella gestione del SSN effet-tuati dalle regioni rimangano nella disponibilità delle stesse per solefinalità sanitarie (articolo 39, comma 2);

Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati

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dispone che le regioni sono impegnate a redigere un Pianoannuale degli interventi corredati da una adeguata analisi dei fabbi-sogni e della relativa sostenibilità economico finanziaria, da attuareanche in considerazione della predisposizione del piano dei flussi dicassa prospettici (la cosiddetta Analisi « fonti e impieghi ») previstadalla disciplina sull’armonizzazione dei principi contabili generali delsettore sanitario di cui all’articolo 25 del decreto legislativo n. 118 del2011 (articolo 39, comma 10);

interviene in materia di nomina del commissario ad acta perla predisposizione, l’adozione o l’attuazione del Piano di rientro daldisavanzo del settore sanitario, disponendo che tale incarico siaincompatibile con l’affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incaricoistituzionale presso la Regione soggetta a commissariamento;

rilevato che l’ulteriore sforzo fiscale esposto dal Governo nellaRelazione di variazione alla Nota di aggiornamento al DEF, pari invalori assoluti a circa 4,5 miliardi per il 2015, verrà attuato mediante:

la destinazione al miglioramento dei saldi obiettivo dellerisorse stanziate sul Fondo per la riduzione della pressione fiscale(articolo 17, comma 19, del disegno di legge di stabilità), per 3,3miliardi;

nuove misure di contrasto all’evasione fiscale, con l’estensionedel cosiddetta reverse charge al settore della grande distribuzione(articolo 44, commi 7-10, del disegno di legge di stabilità), per 730milioni;

la riduzione per 500 milioni di euro delle risorse previste neldisegno di legge di stabilità per il cofinanziamento dei fondi strutturalieuropei escluse dagli obiettivi di spesa delle regioni ai fini del pattodi stabilità interno (articolo 36, comma 6),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito – anche alla luce dell’ul-teriore sforzo fiscale indicato dal Governo nella Relazione di varia-zione alla Nota di aggiornamento al DEF – le misure riduttive cheinteressano l’ambito regionale contenute nel disegno di legge distabilità, al fine di considerarne l’impatto sul quadro delle risorsedestinate ai diversi comparti di spesa di tali enti territoriali, ivi inclusii servizi fondamentali, e il comparto sanitario;

b) venga meglio valutato l’effetto di depotenziamento dellapossibilità di accesso delle regioni ai fondi strutturali determinatodalla riduzione per 500 milioni delle risorse per il cofinanziamento deifondi stessi.

Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati

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TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2680

(BILANCIO)

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TESTODEL DISEGNO DI LEGGE

__

TESTODELLA COMMISSIONE

__

ART. 1.

(Stato di previsione dell’entrata).

ART. 1.

(Stato di previsione dell’entrata).

1. L’ammontare delle entrate previsteper l’anno finanziario 2015, relative aimposte, tasse, contributi di ogni specie eogni altro provento, accertate, riscosse eversate nelle casse dello Stato, in virtù dileggi, decreti, regolamenti e di ogni altrotitolo, risulta dall’annesso stato di previ-sione dell’entrata (Tabella n. 1).

Identico.

Atti Parlamentari — 13 — Camera dei Deputati

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ART. 2.

(Stato di previsione del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze e disposizioni rela-

tive).

ART. 2.

(Stato di previsione del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze e disposizioni rela-

tive).

1. Sono autorizzati l’impegno e il pa-gamento delle spese del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze per l’anno finanzia-rio 2015, in conformità all’annesso stato diprevisione (Tabella n. 2).

1. Identico (per le modifiche apportatedalla Commissione alla tabella n. 2, v.pag. 67).

2. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato a ripartire, con propridecreti, fra gli stati di previsione delle varieamministrazioni statali i fondi da ripartireiscritti nello stato di previsione del Mini-stero dell’economia e delle finanze perl’anno finanziario 2015, nell’ambito dellamissione « Fondi da ripartire », programma« Fondi da assegnare », nonché nell’ambitodella missione « Diritti sociali, politiche so-ciali e famiglia », programma « Protezionesociale per particolari categorie ».

2. Identico.

3. L’importo massimo di emissione dititoli pubblici, in Italia e all’estero, al nettodi quelli da rimborsare e di quelli per rego-lazioni debitorie, è stabilito, per l’anno2015, in 79.000 milioni di euro.

3. Identico.

4. I limiti di cui all’articolo 6, comma 9,del decreto-legge 30 settembre 2003,n. 269, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 novembre 2003, n. 326, concer-nente gli impegni assumibili dalla SACESpa – Servizi assicurativi del commercioestero, sono fissati per l’anno finanziario2015, rispettivamente, in 5.000 milioni dieuro per le garanzie di durata fino a venti-quattro mesi e in 12.000 milioni di euro perle garanzie di durata superiore a ventiquat-tro mesi.

4. Identico.

5. La SACE Spa è altresì autorizzata, perl’anno finanziario 2015, a rilasciare garan-zie e coperture assicurative relativamentealle attività di cui all’articolo 11-quinquies,comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005,n. 35, convertito, con modificazioni, dallalegge 14 maggio 2005, n. 80, entro unaquota massima del 30 per cento di ciascunodei limiti indicati al comma 4 del presentearticolo.

5. Identico.

Atti Parlamentari — 14 — Camera dei Deputati

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6. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a provvedere, conpropri decreti, al trasferimento tra i per-tinenti capitoli dello stato di previsionedel Ministero dell’economia e delle fi-nanze per l’anno finanziario 2015 dellesomme complessivamente iscritte, percompetenza e per cassa, nel programma« Oneri per il servizio del debito statale »,nell’ambito della missione « Debito pub-blico » del medesimo stato di previsione,in relazione agli oneri connessi alle ope-razioni di ricorso al mercato.

6. Identico.

7. Gli importi dei fondi previsti dagliarticoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31dicembre 2009, n. 196, inseriti nel pro-gramma « Fondi di riserva e speciali »,nell’ambito della missione « Fondi da ri-partire » dello stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanze,sono stabiliti, rispettivamente, in 900 mi-lioni di euro, 1.200 milioni di euro, 2.000milioni di euro, 550 milioni di euro e9.000 milioni di euro.

7. Identico.

8. Per gli effetti di cui all’articolo 26della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sonoconsiderate spese obbligatorie quelle de-scritte nell’elenco n. 1 annesso allo statodi previsione del Ministero dell’economiae delle finanze.

8. Identico.

9. Le spese per le quali può esercitarsila facoltà prevista dall’articolo 28 dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196, sonoindicate nell’elenco n. 2 annesso allo statodi previsione del Ministero dell’economiae delle finanze.

9. Identico.

Atti Parlamentari — 15 — Camera dei Deputati

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10. Gli importi di compensazione mo-netaria riscossi negli scambi fra gli Statimembri dell’Unione europea sono versatinell’ambito della voce « Accisa e impostaerariale su altri prodotti » dello stato diprevisione dell’entrata. Corrispondente-mente la spesa per contributi da corri-spondere all’Unione europea in applica-zione del regime delle « risorse proprie » dicui alla decisione 2000/597/CE, Euratomdel Consiglio, del 29 settembre 2000, e alladecisione 2007/436/CE, Euratom del Con-siglio, del 7 giugno 2007, nonché perimporti di compensazione monetaria èimputata al programma « Partecipazioneitaliana alle politiche di bilancio in ambitoUE », nell’ambito della missione « L’Italiain Europa e nel mondo » dello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze per l’anno finanziario 2015,sul conto di tesoreria denominato: « Mini-stero del tesoro – FEOGA, Sezione garan-zia ».

10. Gli importi di compensazione mo-netaria riscossi negli scambi fra gli Statimembri dell’Unione europea sono versatinell’ambito della voce « Accisa e impostaerariale su altri prodotti » dello stato diprevisione dell’entrata. Corrispondente-mente la spesa per contributi da corri-spondere all’Unione europea in applica-zione del regime delle « risorse proprie » dicui alla decisione 2000/597/CE, Euratomdel Consiglio, del 29 settembre 2000, alladecisione 2007/436/CE, Euratom del Con-siglio, del 7 giugno 2007, e alla decisione2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del26 maggio 2014, nonché per importi dicompensazione monetaria è imputata alprogramma « Partecipazione italiana allepolitiche di bilancio in ambito UE », nel-l’ambito della missione « L’Italia in Europae nel mondo » dello stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanzeper l’anno finanziario 2015, sul conto ditesoreria denominato: « Ministero del te-soro – FEOGA, Sezione garanzia ».

11. Le somme iscritte nello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze per l’anno finanziario 2015,nei pertinenti programmi relativi ai se-guenti fondi da ripartire, non utilizzate altermine dell’esercizio, sono conservate nelconto dei residui per essere utilizzatenell’esercizio successivo: Fondo da ripar-tire per l’attuazione dei contratti e Fondoda ripartire per fronteggiare le spese de-rivanti dalle eventuali assunzioni di per-sonale a tempo indeterminato per le Am-ministrazioni dello Stato da autorizzare inderoga al divieto di assunzione. Il Ministrodell’economia e delle finanze è autorizzatoa ripartire tra i pertinenti programmi delleamministrazioni interessate, con propridecreti, le somme conservate nel conto deiresidui dei predetti Fondi.

11. Identico.

Atti Parlamentari — 16 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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12. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a provvedere, conpropri decreti, alla riassegnazione al pro-gramma « Rimborsi del debito statale »,nell’ambito della missione « Debito pub-blico » dello stato di previsione del Mini-stero dell’economia e delle finanze perl’anno finanziario 2015, delle somme af-fluite all’entrata del bilancio dello Statoper essere destinate ad alimentare ilFondo per l’ammortamento dei titoli diStato.

12. Identico.

13. Ai fini della compensazione suifondi erogati per la mobilità sanitaria inattuazione dell’articolo 12, comma 3, let-tera b), del decreto legislativo 30 dicembre1992, n. 502, e successive modificazioni, ilMinistro dell’economia e delle finanze èautorizzato a provvedere, con propri de-creti, alla riassegnazione al programma« Concorso dello Stato al finanziamentodella spesa sanitaria », nell’ambito dellamissione « Relazioni finanziarie con leautonomie territoriali » dello stato di pre-visione del Ministero dell’economia e dellefinanze per l’anno finanziario 2015, dellesomme versate all’entrata del bilanciodello Stato dalle regioni e dalle provinceautonome di Trento e di Bolzano.

13. Identico.

14. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a provvedere, conpropri decreti, alla riassegnazione al pro-gramma « Promozione e garanzia dei di-ritti e delle pari opportunità », nell’ambitodella missione « Diritti sociali, politichesociali e famiglia » dello stato di previ-sione del Ministero dell’economia e dellefinanze per l’anno finanziario 2015, dellesomme affluite all’entrata del bilanciodello Stato per contributi destinati dal-l’Unione europea alle attività poste inessere dalla Commissione nazionale per lepari opportunità tra uomo e donna.

14. Identico.

Atti Parlamentari — 17 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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15. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a provvedere, conpropri decreti, al trasferimento dellesomme occorrenti per l’effettuazione delleelezioni politiche, amministrative e deimembri del Parlamento europeo spettantiall’Italia e per l’attuazione dei referendumdal programma « Fondi da assegnare »,nell’ambito della missione « Fondi da ri-partire » dello stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanzeper l’anno finanziario 2015, ai competentiprogrammi degli stati di previsione delmedesimo Ministero dell’economia e dellefinanze e dei Ministeri della giustizia,degli affari esteri e della cooperazioneinternazionale e dell’interno per lo stessoanno finanziario, per l’effettuazione dispese relative a competenze spettanti aicomponenti i seggi elettorali, a nomine enotifiche dei presidenti di seggio, a com-pensi per lavoro straordinario, a compensiagli estranei all’amministrazione, a mis-sioni, a premi, a indennità e competenzevarie spettanti alle Forze di polizia, atrasferte e trasporto delle Forze di polizia,a rimborsi per facilitazioni di viaggio aglielettori, a spese di ufficio, a spese tele-grafiche e telefoniche, a fornitura di cartae stampa di schede, a manutenzione eacquisto di materiale elettorale, a servizioautomobilistico e ad altre esigenze deri-vanti dall’effettuazione delle predette con-sultazioni elettorali.

15. Identico.

16. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a trasferire, conpropri decreti, per l’anno 2015, ai capitolidel titolo III (Rimborso di passività finan-ziarie) degli stati di previsione delle am-ministrazioni interessate le sommeiscritte, per competenza e per cassa,nell’ambito del programma « Rimborsi deldebito statale », nell’ambito della missione« Debito pubblico » dello stato di previ-sione del Ministero dell’economia e dellefinanze, in relazione agli oneri connessialle operazioni di rimborso anticipato o dirinegoziazione dei mutui con onere atotale o parziale carico dello Stato.

16. Identico.

Atti Parlamentari — 18 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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17. Nell’elenco n. 5, annesso allo statodi previsione del Ministero dell’economiae delle finanze, sono indicate le spese perle quali possono effettuarsi, per l’annofinanziario 2015, prelevamenti dal fondo adisposizione, di cui all’articolo 9, comma4, della legge 1o dicembre 1986, n. 831,iscritto nel programma « Prevenzione erepressione delle frodi e delle violazioniagli obblighi fiscali », nell’ambito dellamissione « Politiche economico-finanziariee di bilancio », nonché nel programma« Concorso della Guardia di Finanza allasicurezza pubblica », nell’ambito dellamissione « Ordine pubblico e sicurezza »del medesimo stato di previsione.

17. Identico.

18. Il numero massimo degli ufficialiausiliari del Corpo della guardia di fi-nanza di cui alla lettera c) del comma 1dell’articolo 937 del codice dell’ordina-mento militare, di cui al decreto legisla-tivo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenerein servizio nell’anno 2015, ai sensi del-l’articolo 803 del medesimo codice, èstabilito in 70 unità.

18. Identico.

19. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad effettuare, conpropri decreti, variazioni compensative, intermini di competenza e di cassa, tra lostanziamento di bilancio relativo al« Fondo sanitario nazionale » (capitolo2700) e quello relativo alle « Somme daerogare alle regioni a statuto ordinario atitolo di compartecipazione dell’IVA » (ca-pitolo 2862) dello stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanze, inrelazione alle deliberazioni annuali delComitato interministeriale per la pro-grammazione economica (CIPE) ai sensidell’articolo 39, comma 1, del decretolegislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

19. Identico.

Atti Parlamentari — 19 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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20. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, su proposta del Ministrodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca, le variazioni compensative di bilan-cio occorrenti per trasferire al pertinenteprogramma dello stato di previsione delpredetto Ministero dell’istruzione, dell’uni-versità e della ricerca i fondi per ilfunzionamento delle commissioni che ge-stiscono il Fondo integrativo speciale perla ricerca (FISR), istituito ai sensi dell’ar-ticolo 1, comma 3, del decreto legislativo5 giugno 1998, n. 204.

20. Identico.

21. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad assegnare aipertinenti programmi le somme iscrittenell’ambito dei programmi « Incentivi alleimprese per interventi di sostegno » e« Interventi di sostegno tramite il sistemadi fiscalità », nell’ambito della missione« Competitività e sviluppo delle imprese »dello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze, ai fini del-l’utilizzazione dei fondi relativi al rim-borso degli oneri di servizio pubblicosostenuti dalle imprese pubbliche, rispet-tivamente disciplinati dai contratti di ser-vizio e di programma stipulati con leamministrazioni pubbliche, nonché peragevolazioni concesse in applicazione dispecifiche disposizioni legislative.

21. Identico.

22. Le somme iscritte nel bilancioautonomo della Presidenza del Consigliodei ministri, assegnate dal CIPE con pro-pria delibera alle amministrazioni interes-sate ai sensi dell’articolo 1, comma 7,della legge 17 maggio 1999, n. 144, perl’anno finanziario 2015, destinate allacostituzione di unità tecniche di supportoalla programmazione, alla valutazione e almonitoraggio degli investimenti pubblici,sono versate all’entrata del bilancio delloStato per essere riassegnate, con decretidel Ministro dell’economia e delle finanze,negli stati di previsione delle amministra-zioni medesime.

22. Identico.

Atti Parlamentari — 20 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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23. In relazione alle necessità derivantidall’andamento dei mercati finanziari edalla gestione del debito statale, il Mini-stro dell’economia e delle finanze è au-torizzato ad effettuare, con propri decreti,variazioni compensative, in termini dicompetenza e di cassa, tra gli stanzia-menti dei capitoli 2214, 2215, 2216, 2217,2219, 2220, 2221, 2222 e 2263 e tra glistanziamenti dei capitoli 2242 e 2247 dellostato di previsione del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze per l’anno finan-ziario 2015, iscritti nel programma « Oneriper il servizio del debito statale ». Per lemedesime necessità il Ministro dell’econo-mia e delle finanze è autorizzato adeffettuare, con propri decreti, variazionicompensative, in termini di competenza edi cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli9502, 9523, 9537, 9539, 9540, 9541 e 9590dello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze per l’annofinanziario 2015, iscritti nel programma« Rimborsi del debito statale ».

23. Identico.

24. In relazione alle necessità gestionaliderivanti dalle diverse variabili connesseal finanziamento del bilancio dell’Unioneeuropea a titolo di risorse proprie, ilMinistro dell’economia e delle finanze èautorizzato ad effettuare, con propri de-creti, variazioni compensative, in terminidi competenza e di cassa, tra gli stanzia-menti dei capitoli 2751 e 2752 dello statodi previsione del Ministero dell’economiae delle finanze per l’anno finanziario2015, iscritti nell’ambito della missione« L’Italia in Europa e nel mondo » nelprogramma « Partecipazione italiana allepolitiche di bilancio in ambito UE ».

24. Identico.

25. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le variazioni compensativedi bilancio, anche tra i titoli della spesa,negli stati di previsione dei Ministeriinteressati, occorrenti per l’attuazionedelle disposizioni recate dal decreto legi-slativo 6 maggio 2011, n. 68, in materia difederalismo fiscale delle regioni a statutoordinario.

25. Identico.

Atti Parlamentari — 21 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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26. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a provvedere, conpropri decreti, per l’anno finanziario2015, alla riassegnazione ad apposito ca-pitolo di spesa dello stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanze,nella misura stabilita con proprio decreto,delle somme versate, nell’ambito dellavoce « Entrate derivanti dal controllo erepressione delle irregolarità e degli ille-citi » dello stato di previsione dell’entrata,dalla società Equitalia Giustizia Spa atitolo di utili relativi alla gestione finan-ziaria del fondo di cui all’articolo 61,comma 23, del decreto-legge 25 giugno2008, n. 112, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

26. Identico.

27. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, per l’anno finanziario2015, variazioni compensative, anche traprogrammi diversi, in termini di residui,di competenza e di cassa, tra gli stanzia-menti di bilancio relativi ai capitoli inte-ressati dalla riorganizzazione del Mini-stero dell’economia e delle finanze previ-sta dal decreto del Ministro dell’economiae delle finanze 17 luglio 2014, pubblicatonel supplemento ordinario n. 75 alla Gaz-zetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre2014.

27. Identico.

28. Il Ministro dell’economia e dellefinanze, con propri decreti, provvede al-l’adeguamento degli stanziamenti dei ca-pitoli destinati al pagamento dei premi edelle vincite dei giochi pronostici, dellescommesse e delle lotterie, in corrispon-denza con l’effettivo andamento delle re-lative riscossioni.

28. Identico.

Atti Parlamentari — 22 — Camera dei Deputati

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29. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a provvedere, conpropri decreti, alla riassegnazione al pro-gramma « Analisi, monitoraggio e con-trollo della finanza pubblica e politiche dibilancio », nell’ambito della missione « Po-litiche economico-finanziarie e di bilan-cio » dello stato di previsione del Mini-stero dell’economia e delle finanze perl’anno finanziario 2015, delle somme ver-sate all’entrata del bilancio dello Statoprovenienti dalla chiusura della gestionecommissariale del Fondo gestione istituticontrattuali lavoratori portuali in liquida-zione coatta amministrativa e della ge-stione commissariale denominata « Parti-colari e straordinarie esigenze, anche diordine pubblico, della città di Palermo » inliquidazione coatta amministrativa.

29. Identico.

30. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, nello stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanzeper l’anno finanziario 2015, le variazionicompensative di bilancio, anche tra idiversi titoli della spesa, occorrenti per ilpagamento degli oneri di ammortamentodei mutui e dei prestiti obbligazionari,attivati sulla base di specifiche disposi-zioni normative a seguito di calamitànaturali, effettuati direttamente dal Mini-stero dell’economia e delle finanze aseguito del trasferimento degli stessi daparte della Presidenza del Consiglio deiministri – Dipartimento della protezionecivile ai sensi del comma 5-septies dell’ar-ticolo 5 della legge 24 febbraio 1992,n. 225, e successive modificazioni.

30. Identico.

Atti Parlamentari — 23 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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31. Ferme restando le disposizioni del-l’articolo 36 del regio decreto 18 novem-bre 1923, n. 2440, e successive modifica-zioni, il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad effettuare, conpropri decreti, le variazioni di bilancio, intermini di residui, di competenza e dicassa, conseguenti alla ripartizione tra leamministrazioni interessate del fondoiscritto nel programma « Sostegno allepolitiche per lo sviluppo e la coesioneeconomica », nell’ambito della missione« Sviluppo e riequilibrio territoriale » dellostato di previsione del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze, in relazione alledisposizioni di cui all’articolo 2 della legge2 maggio 1990, n. 102, e successive mo-dificazioni.

31. Identico.

32. Le somme iscritte nello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze per l’anno finanziario 2015relative al Fondo per lo sviluppo e lacoesione, nonché quelle trasferite dalFondo medesimo ai pertinenti capitolidegli stati di previsione dei Ministeridestinatari delle risorse finanziarie, dispo-nibili al termine dell’esercizio, sono con-servate nel conto dei residui per essereutilizzate nell’esercizio successivo. Il Mi-nistro dell’economia e delle finanze èautorizzato a ripartire, con propri decreti,tra i pertinenti programmi delle ammini-strazioni interessate le somme conservatenel conto dei residui del predetto Fondo.

32. Identico.

Atti Parlamentari — 24 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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ART. 3.

(Stato di previsione del Ministero dellosviluppo economico e disposizioni relative).

ART. 3.

(Stato di previsione del Ministero dellosviluppo economico e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l’impegno e il pa-gamento delle spese del Ministero dellosviluppo economico, per l’anno finanziario2015, in conformità all’annesso stato diprevisione (Tabella n. 3).

Identico (per le modifiche apportate dallaCommissione alla tabella n. 3, v. pag. 68).

2. Gli importi dei versamenti effettuaticon imputazione alle voci « Restituzione,rimborsi, recuperi e concorsi vari » e « Al-tre entrate in conto capitale » dello stato diprevisione dell’entrata sono correlativa-mente iscritti in termini di competenza edi cassa, con decreti del Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, negli appositi ca-pitoli dei pertinenti programmi dello statodi previsione del Ministero dello sviluppoeconomico relativi al Fondo per la com-petitività e lo sviluppo, al Fondo per gliinterventi agevolativi alle imprese, alFondo rotativo per le imprese e al Fondorotativo per la crescita sostenibile.

3. Le somme impegnate in relazionealle disposizioni di cui all’articolo 1 deldecreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, con-vertito dalla legge 10 dicembre 1993,n. 513, recante interventi urgenti a soste-gno dell’occupazione nelle aree di crisisiderurgica, resesi disponibili a seguito diprovvedimenti di revoca, sono versate al-l’entrata del bilancio dello Stato per essereriassegnate, con decreti del Ministro del-l’economia e delle finanze, allo stato diprevisione del Ministero dello sviluppoeconomico, ai fini di cui al medesimoarticolo 1 del decreto-legge n. 410 del1993.

Atti Parlamentari — 25 — Camera dei Deputati

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ART. 4.

(Stato di previsione del Ministerodel lavoro e delle politiche sociali).

ART. 4.

(Stato di previsione del Ministerodel lavoro e delle politiche sociali).

1. Sono autorizzati l’impegno e il paga-mento delle spese del Ministero del lavoroe delle politiche sociali, per l’anno finan-ziario 2015, in conformità all’annesso statodi previsione (Tabella n. 4).

Identico (per le modifiche apportate dallaCommissione alla tabella n. 4, v. pag. 69).

Atti Parlamentari — 26 — Camera dei Deputati

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ART. 5.

(Stato di previsione del Ministero dellagiustizia e disposizioni relative).

ART. 5.

(Stato di previsione del Ministero dellagiustizia e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l’impegno e il pa-gamento delle spese del Ministero dellagiustizia, per l’anno finanziario 2015, inconformità all’annesso stato di previsione(Tabella n. 5).

1. Identico.

2. Le entrate e le spese degli Archivinotarili, per l’anno finanziario 2015, sonostabilite in conformità agli stati di previ-sione annessi a quello del Ministero dellagiustizia (Appendice n. 1).

2. Identico.

3. Per provvedere alle eventuali defi-cienze delle assegnazioni di bilancio, èutilizzato lo stanziamento del Fondo perle spese impreviste iscritto nel programma« Giustizia civile e penale », nell’ambitodella missione « Giustizia » dello stato diprevisione della spesa degli Archivi nota-rili. I prelevamenti da detto Fondo, non-ché l’utilizzazione delle somme prelevate,sono disposti con decreti del Ministrodell’economia e delle finanze, su propostadel Ministro della giustizia. Tali decretisono comunicati al Parlamento in allegatoal conto consuntivo degli Archivi stessi.

3. Identico.

4. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a provvedere, conpropri decreti, alla riassegnazione, in ter-mini di competenza e di cassa, dellesomme versate dal Comitato olimpiconazionale italiano (CONI), dalle regioni,dalle province, dai comuni e da altri entipubblici e privati all’entrata del bilanciodello Stato, relativamente alle spese per ilmantenimento, per l’assistenza e per larieducazione dei detenuti e internati, non-ché per le attività sportive del personaledel Corpo di polizia penitenziaria e deidetenuti e internati, nell’ambito del pro-gramma « Amministrazione penitenziaria »e del programma « Giustizia minorile »,nell’ambito della missione « Giustizia »dello stato di previsione del Ministerodella giustizia per l’anno finanziario 2015.

4. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a provvedere, conpropri decreti, alla riassegnazione, in ter-mini di competenza e di cassa, dellesomme versate dal Comitato olimpiconazionale italiano (CONI), dalle regioni,dalle province, dai comuni e da altri entipubblici e privati all’entrata del bilanciodello Stato, relativamente alle spese per ilmantenimento, per l’assistenza e per larieducazione dei detenuti e internati, pergli interventi e gli investimenti finalizzatial miglioramento delle condizioni deten-tive e delle attività trattamentali nonchéper le attività sportive del personale delCorpo di polizia penitenziaria e dei dete-nuti e internati, nell’ambito del pro-gramma « Amministrazione penitenziaria »e del programma « Giustizia minorile »,nell’ambito della missione « Giustizia »dello stato di previsione del Ministerodella giustizia per l’anno finanziario 2015.

Atti Parlamentari — 27 — Camera dei Deputati

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ART. 6.

(Stato di previsione del Ministero degliaffari esteri e della cooperazione interna-

zionale e disposizioni relative).

ART. 6.

(Stato di previsione del Ministero degliaffari esteri e della cooperazione interna-

zionale e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l’impegno e il pa-gamento delle spese del Ministero degliaffari esteri e della cooperazione interna-zionale, per l’anno finanziario 2015, inconformità all’annesso stato di previsione(Tabella n. 6).

Identico (per le modifiche apportate dallaCommissione alla tabella n. 6, v. pag. 70).

2. È approvato, in termini di compe-tenza e di cassa, il bilancio dell’Istitutoagronomico per l’Oltremare, per l’annofinanziario 2015, annesso allo stato diprevisione del Ministero degli affari esterie della cooperazione internazionale (Ap-pendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluiteall’entrata del bilancio dello Stato percontributi versati da Paesi esteri in appli-cazione della direttiva 77/486/CEE delConsiglio, del 25 luglio 1977, il Ministrodell’economia e delle finanze è autorizzatoa provvedere, con propri decreti, alla rias-segnazione delle somme stesse ai perti-nenti programmi dello stato di previsionedel Ministero degli affari esteri e dellacooperazione internazionale per l’anno fi-nanziario 2015, affinché siano utilizzateper gli scopi previsti dalla medesima di-rettiva.

4. In relazione alle somme affluiteall’entrata del bilancio dell’Istituto agro-nomico per l’Oltremare, per anticipazionie rimborsi di spese per conto di terzinonché di organismi internazionali o dellaDirezione generale per la cooperazioneallo sviluppo del Ministero degli affariesteri e della cooperazione internazionale,il Ministro dell’economia e delle finanze èautorizzato ad apportare, con propri de-creti, le occorrenti variazioni all’entrata ealla spesa del suddetto bilancio per l’annofinanziario 2015.

Atti Parlamentari — 28 — Camera dei Deputati

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5. Il Ministero degli affari esteri e dellacooperazione internazionale è autorizzatoad effettuare, previe intese con il Mini-stero dell’economia e delle finanze, ope-razioni in valuta estera non convertibilepari alle disponibilità esistenti nei conticorrenti valuta Tesoro costituiti presso lerappresentanze diplomatiche e gli ufficiconsolari, ai sensi dell’articolo 5 dellalegge 6 febbraio 1985, n. 15, e successivemodificazioni, e che risultino intrasferibiliper effetto di norme o disposizioni locali.Il relativo controvalore in euro è acquisitoall’entrata del bilancio dello Stato ed ècontestualmente iscritto, con decreti delMinistro dell’economia e delle finanze,sulla base delle indicazioni del Ministerodegli affari esteri e della cooperazioneinternazionale, nei pertinenti programmidello stato di previsione del medesimoMinistero per l’anno finanziario 2015, perl’effettuazione di spese connesse alle esi-genze di funzionamento e mantenimentodelle sedi diplomatiche e consolari, degliistituti di cultura e delle scuole italianeall’estero. Il Ministero degli affari esteri edella cooperazione internazionale è altresìautorizzato ad effettuare, con le medesimemodalità, operazioni in valuta estera parialle disponibilità esistenti nei conti cor-renti valuta Tesoro in valute inconvertibilio intrasferibili individuate, ai fini delleoperazioni di cui al presente comma, dalDipartimento del tesoro del Ministerodell’economia e delle finanze su richiestadella competente Direzione generale delMinistero degli affari esteri e della coo-perazione internazionale.

Atti Parlamentari — 29 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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6. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, suproposta del Ministro degli affari esteri edella cooperazione internazionale, varia-zioni compensative in termini di compe-tenza e cassa tra i capitoli allocati nelprogramma « Cooperazione allo sviluppo »,nell’ambito della missione « L’Italia inEuropa e nel mondo » dello stato diprevisione del Ministero degli affari esterie della cooperazione internazionale, rela-tivamente agli stanziamenti per l’aiutopubblico allo sviluppo determinati nellaTabella della legge di stabilità, di cuiall’articolo 11, comma 3, lettera d), dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196. Restafermo quanto previsto dall’articolo 15,comma 9, primo periodo, della legge 26febbraio 1987, n. 49, e successive modifi-cazioni.

7. In attuazione degli adempimentiprevisti dalla legge 11 agosto 2014, n. 125,recante disciplina generale sulla coopera-zione internazionale allo sviluppo, il Mi-nistro dell’economia e delle finanze èautorizzato ad apportare, con propri de-creti, su proposta del Ministro degli affariesteri e della cooperazione internazionale,da comunicare alle Commissioni parla-mentari competenti, le occorrenti varia-zioni di bilancio, in termini di residui, dicompetenza e di cassa, ivi comprese l’isti-tuzione, la modifica e la soppressione diprogrammi.

Atti Parlamentari — 30 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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ART. 7.

(Stato di previsione del Ministero dell’istru-zione, dell’università e della ricerca e di-

sposizioni relative).

ART. 7.

(Stato di previsione del Ministero dell’istru-zione, dell’università e della ricerca e di-

sposizioni relative).

1. Sono autorizzati l’impegno e il pa-gamento delle spese del Ministero del-l’istruzione, dell’università e della ricerca,per l’anno finanziario 2015, in conformitàall’annesso stato di previsione (Tabellan. 7).

1. Identico.

2. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a ripartire, conpropri decreti, su proposta del Ministrodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca, i fondi iscritti nella parte correntee nel conto capitale del programma« Fondi da assegnare », nell’ambito dellamissione « Fondi da ripartire » dello statodi previsione del Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca.

2. Identico.

3. Ai fini di una razionale utilizzazionedelle risorse di bilancio, il Ministro del-l’economia e delle finanze è autorizzatoad apportare, con propri decreti, su pro-posta del Ministro dell’istruzione, dell’uni-versità e della ricerca, le occorrenti va-riazioni compensative, in termini di com-petenza e di cassa, tra i capitoli « Sommada assegnare per il pagamento dellamensa scolastica », nonché tra i capitolirelativi al « Fondo per il funzionamentodelle istituzioni scolastiche », iscritti neipertinenti programmi dello stato di pre-visione del Ministero dell’istruzione, del-l’università e della ricerca.

3. Identico.

4. L’assegnazione autorizzata a favoredel Consiglio nazionale delle ricerche, perl’anno finanziario 2015, è comprensivadella somma, determinata nella misuramassima di 2.582.284 euro, a favore del-l’Istituto di biologia cellulare per attivitàinternazionale afferente all’area di Mon-terotondo.

4. Identico.

Atti Parlamentari — 31 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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5. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, su proposta del Ministrodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca, le occorrenti variazioni, in terminidi competenza e di cassa, tra lo stato diprevisione del Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca e gli stati diprevisione dei Ministeri interessati in re-lazione al trasferimento di fondi riguar-danti il finanziamento di progetti per laricerca.

5. Identico.

6. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, su proposta del Ministrodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca, le variazioni di bilancio compensa-tive, in termini di competenza e di cassa,occorrenti per il riparto delle somme dicui all’articolo 5, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 8 no-vembre 2013, n. 128, in applicazione delledisposizioni di cui al comma 2 del mede-simo articolo 5.

Soppresso.

Atti Parlamentari — 32 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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ART. 8.

(Stato di previsione del Ministerodell’interno e disposizioni relative).

ART. 8.

(Stato di previsione del Ministerodell’interno e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l’impegno e il pa-gamento delle spese del Ministero dell’in-terno, per l’anno finanziario 2015, in con-formità all’annesso stato di previsione (Ta-bella n. 8).

1. Identico (per le modifiche apportatedalla Commissione alla tabella n. 8, v.pag. 71).

2. Le somme versate dal CONI nell’am-bito della voce « Entrate derivanti da ser-vizi resi dalle Amministrazioni statali »dello stato di previsione dell’entrata sonoriassegnate, con decreti del Ministro del-l’economia e delle finanze, al programma« Prevenzione dal rischio e soccorso pub-blico », nell’ambito della missione « Soc-corso civile » dello stato di previsione delMinistero dell’interno per l’anno finanzia-rio 2015, per essere destinate alle speserelative all’educazione fisica, all’attivitàsportiva e alla costruzione, completamentoe adattamento di infrastrutture sportiveconcernenti il Corpo nazionale dei vigilidel fuoco.

2. Identico.

3. Nell’elenco n. 1, annesso allo stato diprevisione del Ministero dell’interno, sonoindicate le spese per le quali possonoeffettuarsi, per l’anno finanziario 2015,prelevamenti dal fondo a disposizione perla Pubblica sicurezza, di cui all’articolo 1della legge 12 dicembre 1969, n. 1001,iscritto nel programma « Pianificazione ecoordinamento Forze di polizia », nell’am-bito della missione « Ordine pubblico esicurezza ».

3. Identico.

4. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le variazioni compensativedi bilancio anche tra i titoli della spesadello stato di previsione del Ministerodell’interno, occorrenti per l’attuazionedelle disposizioni recate dall’articolo 61del decreto legislativo 15 dicembre 1997,n. 446, e successive modificazioni, dall’ar-ticolo 10, comma 11, della legge 13 maggio1999, n. 133, e successive modificazioni, edall’articolo 8, comma 5, della legge 3maggio 1999, n. 124, relative ai trasferi-menti erariali agli enti locali.

4. Identico.

Atti Parlamentari — 33 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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5. In relazione all’articolo 1, comma1328, della legge 27 dicembre 2006,n. 296, al fine di ridurre il costo a caricodello Stato per il servizio antincendi negliaeroporti, il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a riassegnare, conpropri decreti, nello stato di previsione delMinistero dell’interno le somme versateall’entrata del bilancio dello Stato inapplicazione delle disposizioni di cui alcitato comma 1328 dell’articolo 1 dellalegge n. 296 del 2006.

5. Identico.

6. Sono autorizzati l’accertamento e lariscossione, secondo le leggi in vigore,delle entrate del Fondo edifici di culto,nonché l’impegno e il pagamento dellespese, relative all’anno finanziario 2015, inconformità agli stati di previsione annessia quello del Ministero dell’interno (Ap-pendice n. 1).

6. Identico.

7. Per gli effetti di cui all’articolo 26della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sonoconsiderate spese obbligatorie del bilanciodel Fondo edifici di culto quelle indicatenell’elenco n. 1, annesso al bilancio pre-detto.

7. Identico.

8. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, su proposta del Ministrodell’interno, le occorrenti variazioni, intermini di competenza e di cassa, neglistati di previsione dell’entrata e dellaspesa del Fondo edifici di culto per l’annofinanziario 2015, conseguenti ai preleva-menti di somme dal conto corrente in-fruttifero di tesoreria intestato al predettoFondo, per far fronte alle esigenze deri-vanti dall’attuazione degli articoli 55 e 69della legge 20 maggio 1985, n. 222.

8. Identico.

Atti Parlamentari — 34 — Camera dei Deputati

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9. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a trasferire, conpropri decreti, su proposta del Ministrodell’interno, agli stati di previsione deiMinisteri interessati le risorse iscritte nelcapitolo 2313, istituito nell’ambito delprogramma « Garanzia dei diritti e inter-venti per lo sviluppo della coesione so-ciale » della missione « Immigrazione, ac-coglienza e garanzia dei diritti » dellostato di previsione del Ministero dell’in-terno, e nel capitolo 2872, istituito nel-l’ambito del programma « Pianificazione ecoordinamento Forze di polizia » dellamissione « Ordine pubblico e sicurezza »del medesimo stato di previsione, in at-tuazione dell’articolo 1, comma 562, dellalegge 23 dicembre 2005, n. 266, dell’arti-colo 34 del decreto-legge 1o ottobre 2007,n. 159, convertito, con modificazioni,dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, edelle disposizioni di cui all’articolo 2,comma 106, della legge 24 dicembre 2007,n. 244.

9. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a trasferire, conpropri decreti, su proposta del Ministrodell’interno, agli stati di previsione deiMinisteri interessati le risorse iscritte nelcapitolo 2313, istituito nell’ambito delprogramma « Flussi migratori, garanziadei diritti e interventi per lo sviluppo dellacoesione sociale » della missione « Immi-grazione, accoglienza e garanzia dei di-ritti » dello stato di previsione del Mini-stero dell’interno, e nel capitolo 2872,istituito nell’ambito del programma « Pia-nificazione e coordinamento Forze di po-lizia » della missione « Ordine pubblico esicurezza » del medesimo stato di previ-sione, in attuazione dell’articolo 1, comma562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,dell’articolo 34 del decreto-legge 1o otto-bre 2007, n. 159, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 29 novembre 2007,n. 222, e delle disposizioni di cui all’ar-ticolo 2, comma 106, della legge 24 di-cembre 2007, n. 244.

10. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, nello stato di previsione delMinistero dell’interno, le variazioni com-pensative di bilancio anche tra i titolidella spesa, occorrenti per l’attuazionedelle disposizioni recate dai decreti legi-slativi 14 marzo 2011, n. 23, e 6 maggio2011, n. 68, in materia di federalismofiscale municipale e di autonomia dientrata delle province.

10. Identico.

11. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a riassegnare, conpropri decreti, nello stato di previsione delMinistero dell’interno, i contributi relativial rilascio e al rinnovo dei permessi disoggiorno, di cui all’articolo 5, comma2-ter, del testo unico di cui al decretolegislativo 25 luglio 1998, n. 286, versatiall’entrata del bilancio dello Stato e de-stinati, ai sensi dell’articolo 14-bis delmedesimo testo unico, al Fondo rimpatri,finalizzato a finanziare le spese per ilrimpatrio degli stranieri verso i Paesi diorigine ovvero di provenienza.

11. Identico.

Atti Parlamentari — 35 — Camera dei Deputati

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12. Al fine di reperire le risorse occor-renti per il finanziamento dei programmidi rimpatrio volontario e assistito di cit-tadini di Paesi terzi verso il Paese diorigine o di provenienza, ai sensi dell’ar-ticolo 14-ter del testo unico di cui aldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, esuccessive modificazioni, il Ministro del-l’economia e delle finanze è autorizzato adapportare, con propri decreti, su propostadel Ministro dell’interno, le occorrenti va-riazioni compensative di bilancio, nellostato di previsione del Ministero dell’in-terno, anche tra missioni e programmidiversi.

12. Identico.

13. Ferma restando l’adozione dellospecifico sistema di erogazione unificata dicompetenze fisse e accessorie al personaleda parte delle amministrazioni dello Stato,al fine di consentire l’erogazione nell’annosuccessivo delle somme rimaste da pagarealla fine di ciascun esercizio finanziario atitolo di competenze accessorie, anche perl’Arma dei carabinieri si applicano le di-sposizioni di cui al comma 3 dell’articolo2 del decreto del Ministro dell’economia edelle finanze 1o dicembre 2010, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 di-cembre 2010.

13. Ferma restando l’adozione dellospecifico sistema di erogazione unificata dicompetenze fisse e accessorie al personaleda parte delle amministrazioni dello Stato,al fine di consentire l’erogazione nell’annosuccessivo delle somme rimaste da pagarealla fine di ciascun esercizio finanziario atitolo di competenze accessorie, per tuttigli appartenenti alle Forze di polizia siapplicano le disposizioni di cui al comma3 dell’articolo 2 del decreto del Ministrodell’economia e delle finanze 1o dicembre2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 293 del 16 dicembre 2010.

14. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le variazioni compensativedi bilancio tra i programmi di spesa dellostato di previsione del Ministero dell’in-terno « Elaborazione, quantificazione, eassegnazione dei trasferimenti erariali; de-terminazione dei rimborsi agli enti localianche in via perequativa » e « Gestionedell’albo dei segretari comunali e provin-ciali », in relazione alle minori o maggiorioccorrenze connesse alla gestione dell’albodei segretari provinciali e comunali neces-sarie ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,con modificazioni, dalla legge 30 luglio2010, n. 122, e dell’articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito,con modificazioni, dalla legge 7 dicembre2012, n. 213.

14. Identico.

Atti Parlamentari — 36 — Camera dei Deputati

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ART. 9.

(Stato di previsione del Ministero dell’am-biente e della tutela del territorio e del

mare).

ART. 9.

(Stato di previsione del Ministero dell’am-biente e della tutela del territorio e del

mare).

1. Sono autorizzati l’impegno e il pa-gamento delle spese del Ministero dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare, per l’anno finanziario 2015, inconformità all’annesso stato di previsione(Tabella n. 9).

Identico.

Atti Parlamentari — 37 — Camera dei Deputati

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ART. 10.

(Stato di previsione del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti e disposizioni

relative).

ART. 10.

(Stato di previsione del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti e disposizioni

relative).

1. Sono autorizzati l’impegno e il pa-gamento delle spese del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti, per l’annofinanziario 2015, in conformità all’annessostato di previsione (Tabella n. 10).

1. Identico.

2. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, su proposta del Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti, levariazioni di competenza e di cassa nellostato di previsione dell’entrata e in quellodel Ministero delle infrastrutture e deitrasporti per gli adempimenti previstidalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonchédall’articolo 10 del regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 28settembre 1994, n. 634, concernente ladisciplina dell’ammissione all’utenza delservizio di informatica del centro elabo-razione dati del Dipartimento per i tra-sporti, la navigazione ed i sistemi infor-mativi e statistici del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti.

2. Identico.

3. Il numero massimo degli ufficialiausiliari del Corpo delle capitanerie diporto da mantenere in servizio come forzamedia nell’anno 2015, ai sensi dell’articolo803 del codice di cui al decreto legislativo15 marzo 2010, n. 66, è stabilito comesegue: 200 ufficiali in ferma prefissata oin rafferma, di cui alla lettera c) delcomma 1 dell’articolo 937 del codice dicui al decreto legislativo n. 66 del 2010;70 ufficiali piloti di complemento, di cuialla lettera b) del comma 1 dell’articolo937 del codice di cui al decreto legislativon. 66 del 2010.

3. Identico.

4. Il numero massimo degli allievi delCorpo delle capitanerie di porto da man-tenere alla frequenza dei corsi pressol’Accademia navale e le Scuole sottufficialidella Marina militare, per l’anno 2015, èfissato in 136 unità.

4. Identico.

Atti Parlamentari — 38 — Camera dei Deputati

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5. Nell’elenco n. 1 annesso allo stato diprevisione del Ministero delle infrastrut-ture e dei trasporti, riguardante il Corpodelle capitanerie di porto, sono descrittele spese per le quali possono effettuarsi,per l’anno finanziario 2015, i prelevamentidal fondo a disposizione iscritto nel pro-gramma « Sicurezza e controllo nei mari,nei porti e sulle coste », nell’ambito dellamissione « Ordine pubblico e sicurezza »del medesimo stato di previsione.

5. Identico.

6. Ai sensi dell’articolo 2 del regola-mento per i servizi di cassa e contabilitàdelle Capitanerie di porto, di cui al regiodecreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi diqualsiasi provenienza possono essere ver-sati in conto corrente postale dai funzio-nari delegati.

6. Identico.

7. Le disposizioni legislative e regola-mentari in vigore presso il Ministero delladifesa si applicano, in quanto compatibili,alla gestione dei fondi di pertinenza delleCapitanerie di porto. Alle spese per lamanutenzione e l’esercizio dei mezzi nau-tici, terrestri e aerei e per attrezzaturetecniche, materiali e infrastrutture occor-renti per i servizi tecnici e di sicurezza deiporti e delle caserme delle Capitanerie diporto, di cui al programma « Sicurezza econtrollo nei mari, nei porti e sullecoste », nell’ambito della missione « Ordinepubblico e sicurezza » dello stato di pre-visione del Ministero delle infrastrutture edei trasporti, si applicano, per l’annofinanziario 2015, le disposizioni dell’arti-colo 61-bis del regio decreto 18 novembre1923, n. 2440, sulla contabilità generaledello Stato.

7. Identico.

8. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, negli stati di previsione deiMinisteri interessati, le variazioni di bi-lancio, in termini di residui, di compe-tenza e di cassa, conseguenti alla riparti-zione del Fondo infrastrutture ferroviarie,stradali e relativo a opere di interessestrategico, di cui all’articolo 32, comma 1,del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con modificazioni, dalla legge15 luglio 2011, n. 111, e successive mo-dificazioni.

8. Identico.

Atti Parlamentari — 39 — Camera dei Deputati

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9. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le variazioni di bilanciooccorrenti per l’attuazione dell’articolo 32,comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011,n. 98, convertito con modificazioni, dallalegge 15 luglio 2011, n. 111, concernente larevoca dei finanziamenti relativi al Pro-gramma delle infrastrutture strategiche.

9. Identico.

10. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, negli stati di previsione deiMinisteri interessati, le variazioni di bi-lancio, in termini di residui, di compe-tenza e di cassa, conseguenti alla riparti-zione del Fondo di cui all’articolo 18,comma 1, del decreto-legge 21 giugno2013, n. 69, convertito, con modificazioni,dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, comerifinanziato dall’articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133.

10. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, negli stati di previsione deiMinisteri interessati, le variazioni di bi-lancio, in termini di residui, di compe-tenza e di cassa, conseguenti alla riparti-zione del Fondo di cui all’articolo 18,comma 1, del decreto-legge 21 giugno2013, n. 69, convertito, con modificazioni,dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, comerifinanziato dall’articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 11novembre 2014, n. 164.

Atti Parlamentari — 40 — Camera dei Deputati

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ART. 11. ART. 11.

(Stato di previsione del Ministerodella difesa e disposizioni relative).

(Stato di previsione del Ministerodella difesa e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l’impegno e il pa-gamento delle spese del Ministero delladifesa, per l’anno finanziario 2015, inconformità all’annesso stato di previsione(Tabella n. 11).

Identico (per le modifiche apportate dallaCommissione alla tabella n. 11, v. pag. 72).

2. Il numero massimo degli ufficialiausiliari da mantenere in servizio comeforza media nell’anno 2015, ai sensi del-l’articolo 803 del codice di cui al decretolegislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilitocome segue:

a) ufficiali ausiliari di cui alle letterea) e c) del comma 1 dell’articolo 937 delcodice di cui al decreto legislativo n. 66del 2010:

1) Esercito n. 71;

2) Marina n. 16;

3) Aeronautica n. 52;

4) Carabinieri n. 0;

b) ufficiali ausiliari piloti di comple-mento, di cui alla lettera b) del comma 1dell’articolo 937 del codice di cui al de-creto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 0;

2) Marina n. 50;

3) Aeronautica n. 9;

c) ufficiali ausiliari delle forze dicompletamento, di cui alla lettera d) delcomma 1 dell’articolo 937 del codice di cuial decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 98;

2) Marina n. 15;

3) Aeronautica n. 20.

Atti Parlamentari — 41 — Camera dei Deputati

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3. La consistenza organica degli allieviufficiali delle accademie delle Forze ar-mate, compresa l’Arma dei carabinieri, dicui alla lettera b) del comma 1 dell’arti-colo 803 del codice di cui al decretolegislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata,per l’anno 2015, come segue:

1) Esercito n. 291;

2) Marina n. 270;

3) Aeronautica n. 246;

4) Carabinieri n. 90.

4. La consistenza organica degli allievidelle scuole sottufficiali delle Forze ar-mate, esclusa l’Arma dei carabinieri, dicui alla lettera b-bis) del comma l del-l’articolo 803 del codice di cui al decretolegislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabi-lita, per l’anno 2015, come segue:

1) Esercito n. 420

2) Marina n. 242;

3) Aeronautica n. 265.

5. La consistenza organica degli allievidelle scuole militari, di cui alla letterab-ter) del comma l dell’articolo 803 delcodice di cui al decreto legislativo 15marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l’anno2015, come segue:

l) Esercito n. 480;

2) Marina n. 201;

3) Aeronautica n. 140.

Atti Parlamentari — 42 — Camera dei Deputati

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6. Alle spese per accordi internazionali,specificamente afferenti alle infrastrutturemultinazionali dell’Alleanza atlantica(NATO), di cui ai programmi « Funzioninon direttamente collegate ai compiti didifesa militare » e « Pianificazione generaledelle Forze Armate e approvvigionamentimilitari », nonché per l’ammodernamentoe il rinnovamento, di cui ai programmi« Approntamento e impiego Carabinieriper la difesa e la sicurezza », « Appronta-mento e impiego delle forze terrestri »,« Approntamento e impiego delle forzenavali », « Approntamento e impiego delleforze aeree » e « Pianificazione generaledelle Forze Armate e approvvigionamentimilitari », nell’ambito della missione « Di-fesa e sicurezza del territorio » dello statodi previsione del Ministero della difesa, siapplicano, per l’anno 2015, le disposizionicontenute nell’articolo 61-bis del regio de-creto 18 novembre 1923, n. 2440, sullacontabilità generale dello Stato.

7. Alle spese per le infrastrutture mul-tinazionali della NATO, sostenute a caricodel programma « Funzioni non diretta-mente collegate ai compiti di difesa mili-tare » e del programma « Pianificazionegenerale delle Forze Armate e approvvi-gionamenti militari », nell’ambito dellamissione « Difesa e sicurezza del territo-rio » dello stato di previsione del Ministerodella difesa, si applicano le proceduredella NATO di esecuzione delle gare in-ternazionali emanate dal Consiglio atlan-tico. Deve essere in ogni caso garantita latrasparenza delle procedure di appalto, diassegnazione e di esecuzione dei lavori, aisensi della legge 13 settembre 1982,n. 646.

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8. Negli elenchi n. 1 e n. 2 annessi allostato di previsione del Ministero delladifesa sono descritte le spese per le qualipossono effettuarsi, per l’anno finanziario2015, i prelevamenti dai fondi a disposi-zione relativi alle tre Forze armate eall’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’ar-ticolo 613 del codice di cui al decretolegislativo 15 marzo 2010, n. 66, iscrittinel programma « Fondi da assegnare »,nell’ambito della missione « Fondi da ri-partire » del medesimo stato di previsione.

9. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a provvedere, conpropri decreti, alla riassegnazione ai per-tinenti programmi dello stato di previ-sione del Ministero della difesa, per l’annofinanziario 2015, delle somme versateall’entrata del bilancio dello Stato dalCONI, destinate alle attività sportive delpersonale militare e civile della Difesa.

10. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a provvedere, conpropri decreti, alla riassegnazione ai per-tinenti capitoli del programma « Appron-tamento e impiego Carabinieri per ladifesa e la sicurezza », nell’ambito dellamissione « Difesa e sicurezza del territo-rio » dello stato di previsione del Mini-stero della difesa, per l’anno finanziario2015, delle somme versate all’entrata delbilancio dello Stato dalla Banca d’Italiaper i servizi di vigilanza e custodia resipresso le proprie sedi dal personale del-l’Arma dei carabinieri.

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ART. 12.

(Stato di previsione del Ministero dellepolitiche agricole alimentari e forestali e

disposizioni relative).

ART. 12.

(Stato di previsione del Ministero dellepolitiche agricole alimentari e forestali e

disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l’impegno e il pa-gamento delle spese del Ministero dellepolitiche agricole alimentari e forestali,per l’anno finanziario 2015, in conformitàall’annesso stato di previsione (Tabellan. 12).

1. Identico.

2. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, per l’anno finanziario2015, le occorrenti variazioni di bilanciotra gli stati di previsione del Ministerodelle politiche agricole alimentari e fore-stali e delle amministrazioni interessate,in termini di residui, di competenza e dicassa, ai sensi dell’articolo 31 della legge6 dicembre 1991, n. 394, e successivemodificazioni, e dell’articolo 77 del de-creto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,nonché per l’attuazione del decreto legi-slativo 4 giugno 1997, n. 143, concernenteil conferimento alle regioni delle funzioniamministrative in materia di agricoltura epesca e la riorganizzazione dell’ammini-strazione centrale.

2. Identico.

3. Per l’attuazione del decreto legisla-tivo 26 maggio 2004, n. 154, e del decretolegislativo 27 maggio 2005, n. 100, ilMinistro dell’economia e delle finanze èautorizzato ad apportare, con propri de-creti, nell’ambito della parte corrente enell’ambito del conto capitale dello statodi previsione del Ministero delle politicheagricole alimentari e forestali, per l’annofinanziario 2015, le variazioni compensa-tive di bilancio, in termini di competenzae di cassa, occorrenti per la modifica dellaripartizione dei fondi tra i vari settorid’intervento del Programma nazionaledella pesca e dell’acquacoltura.

3. Identico.

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4. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a provvedere, conpropri decreti, al trasferimento dellesomme iscritte nel capitolo 2827 del pro-gramma « Fondi da assegnare », nell’am-bito della missione « Fondi da ripartire »dello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze per l’annofinanziario 2015, ai competenti pro-grammi dello stato di previsione del Mi-nistero delle politiche agricole alimentarie forestali per il medesimo anno, secondola ripartizione percentuale indicata all’ar-ticolo 24, comma 2, della legge 11 feb-braio 1992, n. 157.

4. Identico.

5. Per l’anno finanziario 2015, il Mi-nistro dell’economia e delle finanze èautorizzato a provvedere, con propri de-creti, su proposta del Ministro delle po-litiche agricole alimentari e forestali, allariassegnazione ai pertinenti programmidello stato di previsione del Ministerodelle politiche agricole alimentari e fore-stali delle somme versate in entrata dal-l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura(AGEA) nonché dai corrispondenti orga-nismi pagatori regionali a titolo di rim-borso al Corpo forestale dello Stato per icontrolli effettuati ai sensi del regola-mento (CE) n. 885/2006 della Commis-sione, del 21 giugno 2006.

5. Per l’anno finanziario 2015, il Mi-nistro dell’economia e delle finanze èautorizzato a provvedere, con propri de-creti, su proposta del Ministro delle po-litiche agricole alimentari e forestali, allariassegnazione ai pertinenti programmidello stato di previsione del Ministerodelle politiche agricole alimentari e fore-stali delle somme versate in entrata dal-l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura(AGEA) nonché dai corrispondenti orga-nismi pagatori regionali a titolo di rim-borso al Corpo forestale dello Stato per icontrolli effettuati ai sensi del regola-mento (CE) n. 885/2006 della Commis-sione, del 21 giugno 2006, e del regola-mento (UE) n. 907/2014 della Commis-sione, dell’11 marzo 2014.

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6. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a provvedere, conpropri decreti, alla riassegnazione ai per-tinenti programmi dello stato di previ-sione del Ministero delle politiche agricolealimentari e forestali per l’anno finanzia-rio 2015 delle somme versate all’entratadel bilancio dello Stato da amministra-zioni ed enti pubblici per essere destinateal Corpo forestale dello Stato in virtù diaccordi di programma, convenzioni e in-tese per il raggiungimento di finalitàcomuni in materia di lotta contro gliincendi boschivi, sicurezza pubblica, mo-nitoraggio e protezione dell’ambiente, di-vulgazione ed educazione ambientale etutela delle riserve naturali statali affidateal Corpo medesimo, ivi compresa la sal-vaguardia della biodiversità anche attra-verso la vivaistica sperimentale per laconservazione delle risorse genetiche fo-restali nazionali.

6. Identico.

7. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a provvedere, conpropri decreti, alla riassegnazione ai per-tinenti programmi dello stato di previ-sione del Ministero delle politiche agricolealimentari e forestali, per l’anno finanzia-rio 2015, delle somme versate all’entratadel bilancio dello Stato dal CONI e daaltri enti pubblici e privati, destinate alleattività sportive del personale del Corpoforestale dello Stato.

7. Identico.

8. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a riassegnare, conpropri decreti, nell’ambito del programma« Tutela e conservazione della fauna edella flora e salvaguardia della biodiver-sità » della missione « Sviluppo sostenibilee tutela del territorio e dell’ambiente »dello stato di previsione del Ministerodelle politiche agricole alimentari e fore-stali, le somme di pertinenza del Corpoforestale dello Stato, detenute dalla so-cietà Cassa depositi e prestiti Spa, indi-viduate d’intesa con il medesimo Mini-stero e versate all’entrata del bilanciodello Stato.

8. Identico.

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9. Per l’anno finanziario 2015 il Mini-stro dell’economia e delle finanze è au-torizzato ad apportare, con propri decreti,nello stato di previsione del Ministerodelle politiche agricole alimentari e fore-stali, le variazioni compensative di bilan-cio, in termini di competenza e di cassa,occorrenti per l’attuazione di quanto sta-bilito dagli articoli 12 e 23-quater deldecreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 7 ago-sto 2012, n. 135, e successive modifica-zioni, in ordine alla soppressione e rior-ganizzazione di enti vigilati dal medesimoMinistero.

9. Identico.

10. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a ripartire, conpropri decreti, tra i pertinenti programmidello stato di previsione del Ministerodelle politiche agricole alimentari e fore-stali le somme iscritte, in termini diresidui, di competenza e di cassa, nelcapitolo 7810 « Somme da ripartire perassicurare la continuità degli interventipubblici nel settore agricolo e forestale »istituito nel programma « Fondi da asse-gnare », nell’ambito della missione « Fondida ripartire » del medesimo stato di pre-visione, destinato alle finalità di cui allalegge 23 dicembre 1999, n. 499, recanterazionalizzazione degli interventi nel set-tore agricolo, agroalimentare, agroindu-striale e forestale.

10. Identico.

11. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a provvedere, conpropri decreti, alla riassegnazione ai per-tinenti programmi dello stato di previ-sione del Ministero delle politiche agricolealimentari e forestali, per l’anno finanzia-rio 2015, delle somme versate all’entratadel bilancio dello Stato da amministra-zioni ed enti pubblici in virtù di accordidi programma, convenzioni e intese per ilraggiungimento di finalità comuni in ma-teria di telelavoro, ai sensi dell’articolo 4della legge 16 giugno 1998, n. 191, del-l’articolo 3 del regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 8marzo 1999, n. 70, e dell’articolo 15 dellalegge 7 agosto 1990, n. 241, e successivemodificazioni.

11. Identico.

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ART. 13.

(Stato di previsione del Ministero dei benie delle attività culturali e del turismo e

disposizioni relative).

ART. 13.

(Stato di previsione del Ministero dei benie delle attività culturali e del turismo e

disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l’impegno e il pa-gamento delle spese del Ministero dei benie delle attività culturali e del turismo, perl’anno finanziario 2015, in conformità al-l’annesso stato di previsione (Tabellan. 13).

Identico (per le modifiche apportate dallaCommissione alla tabella n. 14, v. pag. 73).

2. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, su proposta del Ministrodei beni e delle attività culturali e delturismo, rispettivamente per la parte cor-rente e per il conto capitale dello stato diprevisione del Ministero dei beni e delleattività culturali e del turismo, per l’annofinanziario 2015, le variazioni compensa-tive di bilancio, in termini di residui, dicompetenza e di cassa, tra i capitoli,iscritti nel programma « Sostegno, valoriz-zazione e tutela del settore dello spetta-colo » nell’ambito della missione « Tutela evalorizzazione dei beni e attività culturalie paesaggistici », relativi al Fondo unicodello spettacolo.

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3. Ai fini di una razionale utilizzazionedelle risorse di bilancio, per l’anno finan-ziario 2015, il Ministro dell’economia edelle finanze è autorizzato ad apportare,con propri decreti, adottati su propostadel Ministro dei beni e delle attivitàculturali e del turismo, comunicati allecompetenti Commissioni parlamentari etrasmessi alla Corte dei conti per laregistrazione, le occorrenti variazionicompensative di bilancio, in termini dicompetenza e di cassa, tra i capitoliiscritti nei pertinenti programmi dellostato di previsione del Ministero dei benie delle attività culturali e del turismo,relativi agli acquisti e alle espropriazioniper pubblica utilità, nonché per l’eserciziodel diritto di prelazione da parte delloStato su immobili di interesse archeolo-gico e monumentale e su cose di arteantica, medievale, moderna e contempo-ranea e di interesse artistico e storico,nonché su materiale archivistico pregevolee materiale bibliografico, raccolte biblio-grafiche, libri, documenti, manoscritti epubblicazioni periodiche, ivi comprese lespese derivanti dall’esercizio del diritto diprelazione, del diritto di acquisto dellecose denunciate per l’esportazione e del-l’espropriazione, a norma di legge, dimateriale bibliografico prezioso e raro.

4. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, negli stati di previsione deiMinisteri interessati, per l’anno finanzia-rio 2015, le variazioni compensative dibilancio, in termini di competenza e dicassa, occorrenti per l’attuazione diquanto stabilito dall’articolo 1, comma 2,della legge 24 giugno 2013, n. 71, inordine al trasferimento delle funzioniesercitate dalla Presidenza del Consigliodei ministri in materia di turismo alMinistero dei beni e delle attività culturalie del turismo.

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ART. 14.

(Stato di previsione del Ministerodella salute e disposizioni relative).

ART. 14.

(Stato di previsione del Ministerodella salute e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l’impegno e il pa-gamento delle spese del Ministero dellasalute, per l’anno finanziario 2015, inconformità all’annesso stato di previsione(Tabella n. 14).

Identico.

2. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a provvedere, conpropri decreti, alla riassegnazione dellesomme versate in entrata dalle Federa-zioni nazionali degli ordini e dei collegidelle professioni sanitarie, per il funzio-namento della Commissione centrale pergli esercenti le professioni sanitarie, alpertinente programma dello stato di pre-visione del Ministero della salute perl’anno finanziario 2015.

3. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a ripartire, conpropri decreti, su proposta del Ministrodella salute, tra i pertinenti programmidello stato di previsione del Ministerodella salute, per l’anno finanziario 2015, ifondi per il finanziamento delle attività diricerca e sperimentazione del programma« Ricerca per il settore della sanità pub-blica », nell’ambito della missione « Ri-cerca e innovazione » dello stato di pre-visione del Ministero della salute, in re-lazione a quanto disposto dall’articolo 12,comma 2, del decreto legislativo 30 di-cembre 1992, n. 502, e successive modi-ficazioni.

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ART. 15.

(Totale generale della spesa).

ART. 15.

(Totale generale della spesa).

1. Sono approvati, rispettivamente,in euro 829.709.811.344, in euro798.862.620.465 e in euro 836.316.076.932in termini di competenza, nonché in euro840.950.462.251, in euro 808.390.964.560 ein euro 845.858.096.928 in termini dicassa, i totali generali della spesa delloStato per il triennio 2015-2017.

Identico.

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ART. 16.

(Quadro generale riassuntivo).

ART. 16.

(Quadro generale riassuntivo).

1. È approvato, in termini di compe-tenza e di cassa, per il triennio 2015-2017,il quadro generale riassuntivo del bilanciodello Stato, con le tabelle allegate.

Identico.

Atti Parlamentari — 53 — Camera dei Deputati

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ART. 17.

(Disposizioni diverse).

ART. 17.

(Disposizioni diverse).

1. In relazione all’accertamento deiresidui di entrata e di spesa per i qualinon esistono nel bilancio di previsione icorrispondenti capitoli nell’ambito deiprogrammi interessati, il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze è autorizzato adistituire gli occorrenti capitoli nei perti-nenti programmi con propri decreti dacomunicare alla Corte dei conti.

Identico.

2. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a trasferire, conpropri decreti, in termini di residui, dicompetenza e di cassa, dal « Fondo per iprogrammi regionali di sviluppo » del pro-gramma « Sostegno alle politiche per losviluppo e la coesione economica », nel-l’ambito della missione « Sviluppo e rie-quilibrio territoriale » dello stato di pre-visione del Ministero dell’economia e dellefinanze, per l’anno finanziario 2015, aipertinenti programmi dei Ministeri inte-ressati le quote da attribuire alle regioni astatuto speciale, ai sensi del quinto commadell’articolo 126 del decreto del Presidentedella Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato a trasferire, in terminidi competenza e di cassa, con propri de-creti, su proposta dei Ministri interessati, ledisponibilità esistenti su altri programmidegli stati di previsione delle amministra-zioni competenti a favore di appositi pro-grammi destinati all’attuazione di inter-venti cofinanziati dall’Unione europea.

4. In relazione ai provvedimenti di rior-dino delle amministrazioni pubbliche, ilMinistro dell’economia e delle finanze èautorizzato ad apportare, con propri de-creti, su proposta dei Ministri competenti,da comunicare alle competenti Commis-sioni parlamentari, le variazioni compensa-tive di bilancio in termini di residui, dicompetenza e di cassa, ivi comprese l’istitu-zione, la modifica e la soppressione di pro-grammi che si rendano necessarie in rela-zione all’accorpamento di funzioni o al tra-sferimento di competenze.

Atti Parlamentari — 54 — Camera dei Deputati

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5. Su proposta del Ministro compe-tente, con decreti del Ministro dell’econo-mia e delle finanze, da comunicare alleCommissioni parlamentari competenti, ne-gli stati di previsione della spesa chenell’esercizio finanziario 2014 e in quelloin corso siano stati interessati dai processidi ristrutturazione di cui al comma 4,nonché da quelli previsti da altre norma-tive vigenti, possono essere effettuate va-riazioni compensative, in termini di resi-dui, di competenza e di cassa, tra icapitoli di natura rimodulabile dei pro-grammi, fatta eccezione per le autorizza-zioni di spesa direttamente regolate conlegge, nonché tra capitoli di programmidello stesso stato di previsione limitata-mente alle spese di funzionamento peroneri relativi a movimenti di personale eper quelli strettamente connessi con l’ope-ratività delle amministrazioni.

6. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le variazioni di bilancioconnesse con l’attuazione dei contratticollettivi nazionali di lavoro del personaledipendente dalle amministrazioni delloStato, stipulati ai sensi dell’articolo 40 deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,e successive modificazioni, nonché degliaccordi sindacali e dei provvedimenti diconcertazione, adottati ai sensi dell’arti-colo 2 del decreto legislativo 12 maggio1995, n. 195, e successive modificazioni,per quanto concerne il trattamento eco-nomico fondamentale e accessorio delpersonale interessato.

7. Le risorse finanziarie relative aifondi destinati all’incentivazione del per-sonale civile dello Stato, delle Forze ar-mate, del Corpo nazionale dei vigili delfuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelleper la corresponsione del trattamentoeconomico accessorio del personale diri-genziale, non utilizzate alla chiusura del-l’esercizio, sono conservate nel conto deiresidui per essere utilizzate nell’eserciziosuccessivo. Il Ministro dell’economia edelle finanze è autorizzato ad apportare,con propri decreti, le variazioni di bilan-cio occorrenti per l’utilizzazione dei pre-detti fondi conservati.

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8. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a provvedere, conpropri decreti, alla riassegnazione, neglistati di previsione delle amministrazionistatali interessate, delle somme rimborsatedalla Commissione europea per spese so-stenute dalle amministrazioni medesime acarico dei pertinenti programmi dei ri-spettivi stati di previsione, affluite alfondo di rotazione di cui all’articolo 5della legge 16 aprile 1987, n. 183, esuccessivamente versate all’entrata del bi-lancio dello Stato.

9. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le variazioni di bilancionegli stati di previsione delle amministra-zioni interessate, occorrenti per l’attua-zione dei decreti del Presidente del Con-siglio dei ministri emanati ai sensi del-l’articolo 7 della legge 15 marzo 1997,n. 59, e successive modificazioni, e deidecreti legislativi concernenti il conferi-mento di funzioni e compiti amministra-tivi dello Stato alle regioni e agli entilocali, in attuazione del capo I dellamedesima legge 15 marzo 1997, n. 59, esuccessive modificazioni.

10. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, nei pertinenti programmidegli stati di previsione delle amministra-zioni interessate, le variazioni di bilanciooccorrenti per l’applicazione del decretolegislativo 18 febbraio 2000, n. 56, con-cernente disposizioni in materia di fede-ralismo fiscale.

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11. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad effettuare, conpropri decreti, variazioni compensative, intermini di competenza e di cassa, tra lostanziamento di bilancio relativo al« Fondo occorrente per l’attuazione del-l’ordinamento regionale delle regioni astatuto speciale » (capitolo 2797) e quellorelativo alla « Devoluzione alle regioni astatuto speciale del gettito di entrateerariali alle stesse spettanti in quotafissa » (capitolo 2790) dello stato di pre-visione del Ministero dell’economia e dellefinanze, in relazione alla determinazionedelle quote di tributi erariali spettanti alleregioni a statuto speciale e alle provinceautonome di Trento e di Bolzano, ai sensidei rispettivi statuti di autonomia.

12. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a provvedere, conpropri decreti, alla riassegnazione neglistati di previsione delle amministrazioniinteressate, per l’anno finanziario 2015,delle somme versate all’entrata a titolo dicontribuzione alle spese di gestione degliasili nido istituiti presso le amministra-zioni statali ai sensi dell’articolo 70,comma 5, della legge 28 dicembre 2001,n. 448, nonché di quelle versate a titolo dicontribuzione alle spese di gestione diservizi e iniziative finalizzati al benesseredel personale.

13. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, nell’ambito di ciascunostato di previsione dei Ministeri, le varia-zioni compensative di bilancio tra i capi-toli interessati al pagamento delle compe-tenze fisse e accessorie mediante ordinicollettivi di pagamento con il sistemadenominato « cedolino unico », ai sensidell’articolo 2, comma 197, della legge 23dicembre 2009, n. 191.

14. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, negli stati di previsionedelle amministrazioni interessate, le va-riazioni di bilancio compensative occor-renti per l’attuazione dell’articolo 14,comma 2, del decreto-legge 31 maggio2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Atti Parlamentari — 57 — Camera dei Deputati

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15. In attuazione dei commi da 2 a 7dell’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio2011, n. 98, convertito, con modificazioni,dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, esuccessive modificazioni, che attribuisconoall’Agenzia del demanio le decisioni dispesa relative agli interventi manutentoridegli immobili in uso alle amministrazionidello Stato, il Ministro dell’economia edelle finanze è autorizzato ad effettuare,per l’anno finanziario 2015, con propridecreti, su proposta dei Ministri interes-sati, variazioni compensative, in termini dicompetenza e di cassa, tra gli stanzia-menti degli appositi fondi relativi rispet-tivamente alle spese di manutenzione or-dinaria e straordinaria, istituiti nello statodi previsione del Ministero dell’economiae delle finanze, nonché tra gli stessi e icapitoli o i piani gestionali degli stati diprevisione di ciascun Ministero relativialle spese di manutenzione di impianti eattrezzature, all’adeguamento della sicu-rezza nei luoghi di lavoro e agli interventidi piccola manutenzione sugli immobili.

16. In attuazione dell’articolo 30,comma 4, della legge 31 dicembre 2009,n. 196, il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le variazioni compensative,in termini di competenza e di cassa, tragli stanziamenti dei capitoli degli stati diprevisione dei Ministeri, delle spese perinteressi passivi e per rimborso di passi-vità finanziarie relative ad operazioni dimutui il cui onere di ammortamento èposto a carico dello Stato.

17. Le risorse finanziarie iscritte neifondi per il finanziamento di assegni unatantum in favore del personale delle Forzearmate, delle Forze di polizia e del Corponazionale dei vigili del fuoco, istituiti neglistati di previsione dei Ministeri interessatiin attuazione dell’articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010,n. 78, convertito, con modificazioni, dallalegge 30 luglio 2010, n. 122, sono ripartitecon decreti del Ministro competente.

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18. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, negli stati di previsionedelle amministrazioni interessate, le va-riazioni di bilancio compensative occor-renti in relazione alle riduzioni dei tra-sferimenti agli enti territoriali, disposte aisensi dell’articolo 16, comma 2, del de-creto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 135.

19. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a riassegnare, conpropri decreti, negli stati di previsionedelle amministrazioni competenti per ma-teria, che subentrano, ai sensi della nor-mativa vigente, nella gestione delle residueattività liquidatorie degli organismi ed entivigilati dallo Stato, sottoposti a liquida-zione coatta amministrativa in base all’ar-ticolo 12, comma 40, del decreto-legge 6luglio 2012, n. 95, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 7 agosto 2012,n. 135, e successive modificazioni, lesomme, residuali al 31 dicembre 2014,versate all’entrata del bilancio dello Statodai commissari liquidatori cessati dall’in-carico.

20. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a riassegnare, conpropri decreti, negli stati di previsionedelle amministrazioni interessate, lesomme versate in entrata per essere de-stinate al finanziamento di progetti inno-vativi nel settore informatico, previstidalla legge 27 dicembre 2002, n. 289,dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonchédalle successive disposizioni legislative dimodifica e integrazione delle stesse, indi-viduati e approvati dall’Agenzia per l’Italiadigitale.

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21. Le somme stanziate sul capitolo1896 dello stato di previsione del Mini-stero dell’economia e delle finanze, desti-nate al CONI per il finanziamento dellosport, e sul capitolo 2295 dello stato diprevisione del Ministero delle politicheagricole alimentari e forestali, destinateagli interventi già di competenza dellasoppressa Agenzia per lo sviluppo delsettore ippico, per il finanziamento delmonte premi delle corse, in caso dimancata adozione del decreto previstodall’articolo 1, comma 281, della legge 30dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nellemore dell’emanazione dello stesso, costi-tuiscono determinazione della quota partedelle entrate erariali ed extraerariali de-rivanti da giochi pubblici con vincita indenaro affidati in concessione allo Stato aisensi del comma 282 del medesimo arti-colo 1 della citata legge n. 311 del 2004.

22. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le variazioni di bilancionegli stati di previsione delle amministra-zioni interessate, occorrenti per l’attua-zione dell’articolo 10 del decreto-legge 31agosto 2013, n. 101, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,n. 125, relativo al trasferimento delle ri-sorse umane, strumentali e finanziarie delDipartimento per lo sviluppo e la coesioneeconomica del Ministero dello sviluppoeconomico alla Presidenza del Consigliodei ministri e all’Agenzia per la coesioneterritoriale.

23. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le variazioni di bilancionegli stati di previsione delle amministra-zioni interessate, occorrenti per l’attua-zione del decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri emanato ai sensi del-l’articolo 21, comma 6, del decreto-legge24 giugno 2014, n. 90, convertito, conmodificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,n. 114, concernente il trasferimento dellerisorse finanziarie e strumentali dallescuole di formazioni unificate alla Scuolanazionale dell’amministrazione.

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24. Le risorse finanziarie iscritte neifondi da destinare alle regioni, alle pro-vince autonome e agli altri enti territoriali,istituiti negli stati di previsione dei Mini-steri interessati, in relazione all’elimina-zione dei residui passivi di bilancio e allacancellazione dei residui passivi perenti, aseguito dell’attività di ricognizione svoltain attuazione dell’articolo 49, comma 2,lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014,n. 66, convertito, con modificazioni, dallalegge 23 giugno 2014, n. 89, sono ripartitecon decreti del Ministro competente.

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25. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato a provvedere, conpropri decreti, alle variazioni compensa-tive per il triennio 2015-2017 tra i pro-grammi degli stati di previsione dei Mini-steri interessati e il capitolo 3465, articolo2, dello stato di previsione dell’entrata, inrelazione al contributo alla finanza pub-blica previsto dal comma 6 dell’articolo 46del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,convertito, con modificazioni, dalla legge23 giugno 2014, n. 89, e successive modi-ficazioni, da attribuire con decreto delPresidente del Consiglio dei ministri acarico delle regioni e delle province auto-nome di Trento e di Bolzano.

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QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI

Non sono riportate le modifiche ai quadri generali riassuntivi conseguentialle variazioni degli stati di previsione introdotte dalla Commissione. Per il

testo proposto dal Governo, si rinvia allo stampato A.C. 2680.

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MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONEALLE TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE

N.B. – Le parti modificate dalla Commissione sono stampate in neretto.Tra parentesi, in corsivo, sono riportate le cifre contenute nel testo proposto dal Governo.

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TABELLA N. 2

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZEPrevisioni risultanti per gli anni 2015, 2016 e 2017

Denominazione Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

Unitàdi voto

Missione

ProgrammaPer competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa

1.6

1. Politiche economico-finanziarie edi bilancio (29)

1.6. Analisi e programmazione eco-nomico-finanziaria (29.6) 217.603.784 217.603.784

(218.103.784) (218.103.784)

17.4

17. Diritti sociali, politiche sociali efamiglia (24)

17.4. Promozione e garanzia dei di-ritti e delle pari opportunità (24.8) 39.701.751 39.701.751

(36.201.751) (36.201.751)

25. Fondi da ripartire (33)

25.1 25.1 Fondi da assegnare (33.1) 2.591.078.046 2.591.078.046(2.594.578.046) (2.594.578.046)

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TABELLA N. 3

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICOPrevisioni risultanti per gli anni 2015, 2016 e 2017

Denominazione Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

Unitàdi voto

Missione

ProgrammaPer competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa

1.2

1. Competitività e sviluppo delle im-prese (11)

1.2. Vigilanza sugli enti, sul sistemacooperativo e sulle gestioni commis-sariali (11.6) 8.254.068 14.288.327

(7.704.068) (13.738.327)

6.7

6. Comunicazioni (15)

6.7. Servizi di Comunicazione Elet-tronica, di Radiodiffusione e Postali(15.8) 46.392.009 46.392.009

(46.942.009) (46.942.009)

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TABELLA N. 4

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALIPrevisioni risultanti per gli anni 2015, 2016 e 2017

Denominazione Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

Unitàdi voto

Missione

ProgrammaPer competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa

1.3

1. Politiche per il lavoro (26)

1.3. Politiche passive del lavoro e in-centivi all’occupazione (26.6) 7.727.773.274 7.727.776.788 7.939.886.857 7.939.886.857 7.060.194.957 7.060.194.957

(7.864.773.274) (7.864.776.788) (8.058.886.857) (8.058.886.857) (6.993.194.957) (6.993.194.957)

2.2

2. Politiche previdenziali (25)

2.2. Previdenza obbligatoria e com-plementare, assicurazioni sociali(25.3) 87.608.437.852 87.620.437.852 84.743.344.594 84.743.344.594 90.368.170.998 90.368.170.998

(87.471.437.852) (87.483.437.852) (84.624.344.594) (84.624.344.594) (90.435.170.998) (90.435.170.998)

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TABELLA N. 6

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERIE DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Previsioni risultanti per gli anni 2015, 2016 e 2017

Denominazione Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

Unitàdi voto

Missione

ProgrammaPer competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa

1.2

1. L’Italia in Europa e nel mondo (4)

1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2) 213.631.550 213.631.550(213.581.550) (213.581.550)

1.11 1.11 Comunicazione in ambito inter-nazionale (4.15) 11.157.390 11.157.390

(11.207.390) (11.207.390)

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TABELLA N. 8

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL’INTERNOPrevisioni risultanti per gli anni 2015, 2016 e 2017

Denominazione Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

Unitàdi voto

Missione

ProgrammaPer competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa

5.1

5. Immigrazione, accoglienza e ga-ranzia dei diritti (27)

5.1. Flussi migratori, garanzia dei di-ritti e interventi per lo sviluppo dellacoesione sociale (27.2) 412.252.111 432.931.398

(411.912.111) (432.591.398)

6.2

6. Servizi istituzionali e generali delleamministrazioni pubbliche (32)

6.2. Servizi e affari generali per leamministrazioni di competenza (32.3) 108.735.914 108.735.914

(109.075.914) (109.075.914)

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TABELLA N. 11

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESAPrevisioni risultanti per gli anni 2015, 2016 e 2017

Denominazione Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

Unitàdi voto

Missione

ProgrammaPer competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa

1.6

1. Difesa e sicurezza del territorio (5)

1.6. Pianificazione generale delleForze Armate e approvvigionamentimilitari (5.6) 4.015.264.816 5.258.634.157

(4.014.764.816) (5.258.134.157)

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TABELLA N. 13

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEI BENIE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMOPrevisioni risultanti per gli anni 2015, 2016 e 2017

Denominazione Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

Unitàdi voto

Missione

ProgrammaPer competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa

1.9

1. Tutela e valorizzazione dei beni eattività culturali e paesaggistici (21)

1.9. Tutela e valorizzazione dei beniarchivistici (21.9) 131.041.014 131.042.073

(131.741.014) (131.742.073)

1.10 1.10. Tutela e valorizzazione dei benilibrari, promozione e sostegno dellibro e dell’editoria (21.10) 119.566.204 119.586.300

(118.866.204) (118.886.300)

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TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2679-bis

(LEGGE DI STABILITÀ)

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TESTODEL DISEGNO DI LEGGE

__

TESTODELLA COMMISSIONE

__

TITOLO I

RISULTATI DIFFERENZIALIE GESTIONI PREVIDENZIALI

ART. 1.

(Risultati differenziali del bilanciodello Stato).

ART. 1.

(Risultati differenziali del bilanciodello Stato e gestioni previdenziali. Dispo-sizioni per la crescita, per l’occupazione eper il finanziamento di altre esigenze).

1. I livelli massimi del saldo netto dafinanziare e del ricorso al mercato finan-ziario, in termini di competenza, di cuiall’articolo 11, comma 3, lettera a), dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196, per glianni 2015, 2016 e 2017, sono indicati nel-l’allegato n. 1 annesso alla presente legge. Ilivelli del ricorso al mercato si intendono alnetto delle operazioni effettuate al fine dirimborsare prima della scadenza o di ri-strutturare passività preesistenti con am-mortamento a carico dello Stato.

1. Identico.

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ART. 2.

(Gestioni previdenziali).

1. Nell’allegato n. 2 annesso alla pre-sente legge è indicato l’adeguamento degliimporti dei trasferimenti dovuti dalloStato, ai sensi rispettivamente dell’articolo37, comma 3, lettera c), della legge 9marzo 1989, n. 88, e successive modifica-zioni, dell’articolo 59, comma 34, dellalegge 27 dicembre 1997, n. 449, e succes-sive modificazioni, e dell’articolo 2,comma 4, della legge 12 novembre 2011,n. 183, per l’anno 2015. I predetti importisono ripartiti tra le gestioni interessate conil procedimento di cui all’articolo 14 dellalegge 7 agosto 1990, n. 241, e successivemodificazioni.

2. Identico.

2. Nell’allegato n. 2 annesso alla pre-sente legge sono, inoltre, indicati gli im-porti complessivi dovuti per l’anno 2015 aisensi dell’articolo 2, comma 4, della legge12 novembre 2011, n. 183, nonché gliimporti che, prima del riparto tra legestioni interessate, sono attribuiti:

3. Identico.

a) alla gestione per i coltivatori di-retti, mezzadri e coloni a completamentodell’integrale assunzione a carico delloStato dell’onere relativo ai trattamentipensionistici liquidati anteriormente al 1o

gennaio 1989;

b) alla gestione speciale minatori;

c) alla gestione speciale di previdenzae assistenza per i lavoratori dello spetta-colo già iscritti al soppresso ENPALS.

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TITOLO II

MISURE PER LA CRESCITA, PER L’OC-CUPAZIONE E PER IL FINANZIAMENTO

DI ALTRE ESIGENZE

CAPO I

MISURE PER LA CRESCITA

ART. 3.

(Fondo per la realizzazione del Piano« La buona scuola »).

1. Al fine di dotare il Paese di unsistema d’istruzione scolastica che si ca-ratterizzi per un rafforzamento dell’of-ferta formativa e della continuità didat-tica, e per una valorizzazione dei docentie dell’autonomia scolastica, nello stato diprevisione del Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca è istituito ilFondo per la realizzazione del Piano « Labuona scuola », con la dotazione di 1.000milioni di euro per l’anno 2015 e di 3.000milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.Il Fondo è finalizzato alla attuazione degliinterventi previsti nel Piano « La buonascuola », con prioritario riferimento allarealizzazione di un piano straordinario diassunzioni di docenti, e al potenziamentodell’alternanza scuola-lavoro.

4. Al fine di dotare il Paese di unsistema d’istruzione scolastica che si ca-ratterizzi per un rafforzamento dell’of-ferta formativa e della continuità didat-tica, per la valorizzazione dei docenti eper una sostanziale attuazione dell’auto-nomia scolastica, anche attraverso la va-lutazione, nello stato di previsione delMinistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca è istituito un fondo denomi-nato « Fondo “La buona scuola” », con ladotazione di 1.000 milioni di euro perl’anno 2015 e di 3.000 milioni di euroannui a decorrere dall’anno 2016.

5. Il Fondo di cui al comma 4 èfinalizzato alla attuazione degli interventidi cui al medesimo comma 4, con priori-tario riferimento alla realizzazione di unpiano straordinario di assunzioni, al po-tenziamento dell’alternanza scuola-lavoroe alla formazione dei docenti e dei diri-genti.

Atti Parlamentari — 79 — Camera dei Deputati

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6. All’articolo 1 della legge 27 dicembre2013, n. 147, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al comma 56, le parole da: « 5milioni di euro » fino a: « sostegno delleimprese » sono sostituite dalle seguenti: « 5milioni di euro per l’anno 2014 e a 10milioni di euro per l’anno 2015 destinatoal sostegno delle imprese composte daalmeno quindici individui » e dopo le pa-role: « raggruppamento temporaneo di im-prese (RTI) » sono inserite le seguenti: « oin reti di impresa aventi soggettività giu-ridica e fornite di partita IVA (reti-sog-getto) »;

b) il comma 57 è sostituito dal se-guente:

« 57. Le risorse del fondo sono ero-gate ai soggetti di cui al comma 56,ammessi attraverso procedure selettive in-dette dal Ministero dello sviluppo econo-mico, tenute a valorizzare le collabora-zioni con istituti di ricerca pubblici, uni-versità e istituzioni scolastiche autonome,sulla base di progetti della durata dialmeno due anni, volti a sviluppare iseguenti princìpi e contenuti:

a) creazione di centri di sviluppo disoftware e hardware open-source per lacrescita e il trasferimento di conoscenzealle scuole, alla cittadinanza, agli artigianie alle microimprese;

b) creazione di centri per l’incuba-zione di realtà innovative nel mondo del-l’artigianato digitale;

c) creazione di centri per servizi difabbricazione digitale rivolti ad artigiani ea microimprese;

d) messa a disposizione di tecno-logie di fabbricazione digitale da parte deisoggetti di cui al comma 56;

e) creazione di nuove realtà arti-gianali o reti manifatturiere incentratesulle tecnologie di fabbricazione digitale ».

Atti Parlamentari — 80 — Camera dei Deputati

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7. In attuazione dell’articolo 9 dellaCostituzione, al fine di assicurare risorsestabili alla tutela del patrimonio culturale,è istituito nello stato di previsione delMinistero dei beni e delle attività culturalie del turismo il Fondo per la tutela delpatrimonio culturale, con una dotazioneiniziale di 100 milioni di euro per ciascunodegli anni dal 2016 al 2020.

8. Le risorse del Fondo di cui al comma7 sono utilizzate nell’ambito di un pro-gramma triennale che il Ministro dei benie delle attività culturali e del turismotrasmette al Comitato interministeriale perla programmazione economica (CIPE), peruna presa d’atto, entro centoventi giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge. Il programma, da attuare incoerenza con i decreti legislativi 29 dicem-bre 2011, n. 228 e n. 229, individua gliinterventi prioritari da realizzare, le ri-sorse agli stessi destinate e il relativocronoprogramma, definendo altresì le mo-dalità di definanziamento in caso di man-cata attuazione degli interventi program-mati. Entro il 31 gennaio di ciascun annoè trasmesso al CIPE il programma aggior-nato, corredato della puntuale indicazionedello stato di attuazione degli interventi, intermini di avanzamento fisico e finanzia-rio.

Atti Parlamentari — 81 — Camera dei Deputati

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ART. 4.

(Stabilizzazione del bonus di 80 euro).

1. Il comma 1-bis dell’articolo 13 deltesto unico delle imposte sui redditi, di cuial decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dalseguente:

9. Identico.

« 1-bis. Qualora l’imposta lorda deter-minata sui redditi di cui agli articoli 49,con esclusione di quelli indicati nelcomma 2, lettera a), e 50, comma 1, letterea), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia diimporto superiore a quello della detra-zione spettante ai sensi del comma 1,compete un credito rapportato al periododi lavoro nell’anno che non concorre allaformazione del reddito di importo pari a:

1) 960 euro, se il reddito complessivonon è superiore a 24.000 euro;

2) 960 euro, se il reddito complessivoè superiore a 24.000 euro ma non a 26.000euro. Il credito spetta per la parte corri-spondente al rapporto tra l’importo di26.000 euro, diminuito del reddito com-plessivo, e l’importo di 2.000 euro ».

10. Ai fini della determinazione delreddito complessivo di cui all’articolo 13,comma 1-bis, del testo unico delle impostesui redditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, come modificato dal comma 9 delpresente articolo, non si applicano le di-sposizioni di cui all’articolo 3, comma 1,della legge 30 dicembre 2010, n. 238, al-l’articolo 17, comma 1, del decreto-legge29 novembre 2008, n. 185, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,n. 2, e all’articolo 44, comma 1, del de-creto-legge 31 maggio 2010, n. 78, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 30 lu-glio 2010, n. 122, come modificato dalcomma 11 del presente articolo.

Atti Parlamentari — 82 — Camera dei Deputati

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11. All’articolo 44 del decreto-legge 31maggio 2010, n. 78, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « ed entroi cinque anni solari successivi » sono so-stituite dalle seguenti: « ed entro i setteanni solari successivi »;

b) al comma 3, le parole: « nei dueperiodi d’imposta successivi » sono sosti-tuite dalle seguenti: « nei tre periodi d’im-posta successivi ».

2. Il credito eventualmente spettante aisensi dell’articolo 13, comma 1-bis, deltesto unico di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, come sostituito dal presente arti-colo, è riconosciuto in via automatica daisostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e29 del decreto del Presidente della Repub-blica 29 settembre 1973, n. 600, e succes-sive modificazioni, sugli emolumenti cor-risposti in ciascun periodo di paga, rap-portandolo al periodo stesso. Le sommeerogate ai sensi del comma 1 sono recu-perate dal sostituto d’imposta mediantel’istituto della compensazione di cui all’ar-ticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241, e successive modificazioni.Gli enti pubblici e le amministrazioni delloStato possono recuperare le somme ero-gate ai sensi del comma 1 anche medianteriduzione dei versamenti delle ritenute e,per l’eventuale eccedenza, dei contributiprevidenziali. In quest’ultimo caso l’Isti-tuto nazionale della previdenza sociale(INPS) e gli altri enti gestori di forme diprevidenza obbligatoria interessati recupe-rano i contributi non versati alle gestioniprevidenziali rivalendosi sulle ritenute daversare mensilmente all’erario. Con riferi-mento alla riduzione dei versamenti deicontributi previdenziali conseguente al-l’applicazione di quanto previsto dal pre-sente comma, restano in ogni caso fermele aliquote di computo delle prestazioni.L’importo del credito riconosciuto è indi-cato nella certificazione unica dei redditidi lavoro dipendente e assimilati (CUD).

12. Il credito eventualmente spettanteai sensi dell’articolo 13, comma 1-bis, deltesto unico di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, come sostituito dal comma 9 delpresente articolo, è riconosciuto in viaautomatica dai sostituti d’imposta di cuiagli articoli 23 e 29 del decreto del Pre-sidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 600, e successive modificazioni,sugli emolumenti corrisposti in ciascunperiodo di paga, rapportandolo al periodostesso. Le somme erogate ai sensi delcomma 9 sono recuperate dal sostitutod’imposta mediante l’istituto della com-pensazione di cui all’articolo 17 del de-creto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esuccessive modificazioni. Gli enti pubblicie le amministrazioni dello Stato possonorecuperare le somme erogate ai sensi delcomma 9 anche mediante riduzione deiversamenti delle ritenute e, per l’eventualeeccedenza, dei contributi previdenziali. Inquest’ultimo caso l’Istituto nazionale dellaprevidenza sociale (INPS) e gli altri entigestori di forme di previdenza obbligatoriainteressati recuperano i contributi nonversati alle gestioni previdenziali rivalen-dosi sulle ritenute da versare mensilmenteall’erario. Con riferimento alla riduzionedei versamenti dei contributi previdenzialiconseguente all’applicazione di quantoprevisto dal presente comma, restano inogni caso ferme le aliquote di computodelle prestazioni. L’importo del creditoriconosciuto è indicato nella certificazioneunica dei redditi di lavoro dipendente eassimilati (CUD).

Atti Parlamentari — 83 — Camera dei Deputati

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13. Alla lettera c) del comma 2 del-l’articolo 51 del testo unico delle impostesui redditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, e successive modificazioni, le pa-role: « di lire 10.240 » sono sostituite dalleseguenti: « di euro 5,29, aumentato a euro7 nel caso in cui le stesse siano rese informa elettronica, ».

14. La disposizione di cui al comma 13entra in vigore il 1o luglio 2015.

15. Le disposizioni di cui all’articolo 12,comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicem-bre 2013, n. 145, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,si applicano anche nell’anno 2015 con lemodalità previste nel medesimo comma.Per l’anno 2015 il decreto del Ministrodell’economia e delle finanze, di concertocon il Ministro dello sviluppo economico,è adottato entro novanta giorni dalla datadi entrata in vigore della presente legge.

Atti Parlamentari — 84 — Camera dei Deputati

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ART. 5.

(Deduzione del costo del lavorodall’imponibile IRAP).

1. A decorrere dal periodo di impostasuccessivo a quello in corso al 31 dicembre2014, all’articolo 11 del decreto legislativo15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma4-septies è aggiunto il seguente:

16. Identico.

« 4-octies. Fermo restando quanto sta-bilito dal presente articolo e in deroga aquanto stabilito negli articoli precedenti,per i soggetti che determinano il valoredella produzione netta ai sensi degli arti-coli da 5 a 9, è ammessa in deduzione ladifferenza tra il costo complessivo per ilpersonale dipendente con contratto atempo indeterminato e le deduzioni spet-tanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis,4-bis.1 e 4-quater ».

« 4-octies. Fermo restando quanto stabi-lito dal presente articolo e in deroga a quantostabilito negli articoli precedenti, per i sog-getti che determinano il valore della produ-zione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, èammessa in deduzione la differenza tra ilcosto complessivo per il personale dipen-dente con contratto a tempo indeterminato ele deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1,lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater del pre-sente articolo. Per i produttori agricoli di cuiall’articolo 3, comma 1, lettera d), del pre-sente articolo e per le società agricole di cuiall’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo2004, n. 99, la deduzione di cui al presentecomma è ammessa anche per ogni lavora-tore agricolo dipendente avente i requisiti dicui al comma 1.1 del presente articolo ».

2. A decorrere dal periodo di impostasuccessivo a quello in corso al 31 dicembre2013, i commi 1 e 4 dell’articolo 2 deldecreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 23giugno 2014, n. 89, sono abrogati.

17. Identico.

3. Sono fatti salvi gli effetti del comma2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 aprile2014, n. 66, convertito, con modificazioni,dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai finidella determinazione dell’acconto relativoal periodo di imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2013 secondo il crite-rio previsionale di cui all’articolo 4 del de-creto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito,con modificazioni, dalla legge 27 aprile1989, n. 154, e successive modificazioni.

18. Identico.

4. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,con modificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, dopo le parole: « 4-bis.1 »sono aggiunte le seguenti: « e 4-octies ».

19. Identico.

Atti Parlamentari — 85 — Camera dei Deputati

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20. La disposizione di cui all’ultimo pe-riodo dell’articolo 11, comma 4-octies, deldecreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, come introdotto dal comma 16 delpresente articolo si applica previa autoriz-zazione della Commissione europea richie-sta a cura del Ministero delle politiche agri-cole alimentari e forestali.

Atti Parlamentari — 86 — Camera dei Deputati

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ART. 6.

(Trattamento di fine rapportoin busta paga).

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre2006, n. 296, e successive modificazioni,sono apportate le seguenti modificazioni:

21. Identico.

a) dopo il comma 756 è inserito ilseguente:

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« 756-bis. In via sperimentale, in rela-zione ai periodi di paga decorrenti dal 1o

marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratoridipendenti del settore privato, esclusi ilavoratori domestici e i lavoratori delsettore agricolo, che abbiano un rapportodi lavoro in essere da almeno sei mesipresso il medesimo datore di lavoro, pos-sono richiedere al datore di lavoro mede-simo, entro i termini definiti con il decretodel Presidente del Consiglio dei ministriche stabilisce le modalità di attuazionedella presente disposizione, di percepire laquota maturanda di cui all’articolo 2120del codice civile, al netto del contributo dicui all’articolo 3, ultimo comma, dellalegge 29 maggio 1982, n. 297, compresaquella eventualmente destinata ad unaforma pensionistica complementare di cuial decreto legislativo 5 dicembre 2005,n. 252, tramite liquidazione diretta men-sile della medesima quota maturandacome parte integrativa della retribuzione.La predetta parte integrativa della retri-buzione è assoggettata a tassazione ordi-naria, non rileva ai fini dell’applicazionedelle disposizioni contenute nell’articolo19 del testo unico delle imposte sui redditi,di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, enon è imponibile ai fini previdenziali.Resta in ogni caso fermo quanto previstoal comma 756. La manifestazione di vo-lontà di cui al presente comma, qualoraesercitata, è irrevocabile fino al 30 giugno2018. All’atto della manifestazione dellavolontà di cui al presente comma il lavo-ratore deve aver maturato almeno sei mesidi rapporto di lavoro presso il datore dilavoro tenuto alla corresponsione dellaquota maturanda di cui all’articolo 2120del codice civile. Le disposizioni di cui alpresente comma non si applicano ai datoridi lavoro sottoposti a procedure concor-suali e alle aziende dichiarate in crisi dicui all’articolo 4 della citata legge n. 297del 1982. In caso di mancata espressionedella volontà di cui al presente commaresta fermo quanto stabilito dalla norma-tiva vigente »;

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b) al comma 756, primo periodo, sonoaggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovveroall’opzione di cui al comma 756-bis ».

b) al comma 756, primo periodo, sonoaggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovveroall’opzione di cui al comma 756-bis ».

2. Ai soli fini della verifica dei limiti direddito complessivo di cui all’articolo 13,comma 1-bis, del testo unico delle impostesui redditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, come sostituito dall’articolo 4,comma 1, della presente legge non si tieneconto delle somme erogate a titolo di parteintegrativa della retribuzione di cui all’ar-ticolo 1, comma 756-bis, della legge 27dicembre 2006, n. 296, introdotto dal pre-sente articolo.

22. Ai soli fini della verifica dei limitidi reddito complessivo di cui all’articolo13, comma 1-bis, del testo unico delleimposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, come sostituito dal comma 9del presente articolo, non si tiene contodelle somme erogate a titolo di parteintegrativa della retribuzione di cui all’ar-ticolo 1, comma 756-bis, della legge 27dicembre 2006, n. 296, introdotto dalcomma 21 del presente articolo.

3. Per i datori di lavoro che abbianoalle proprie dipendenze meno di 50 ad-detti e non optino per lo schema diaccesso al credito di cui al comma 5 siapplicano le disposizioni di cui all’articolo10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005,n. 252, e successive modificazioni, relati-vamente alle quote maturande liquidatecome parte integrativa della retribuzione aseguito della manifestazione di volontà dicui al comma 756-bis dell’articolo 1 dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, introdottodal presente articolo. Le medesime dispo-sizioni di cui al citato articolo 10 deldecreto legislativo n. 252 del 2005 trovanoapplicazione con riferimento ai datori dilavoro che abbiano alle proprie dipen-denze un numero di addetti pari o supe-riore a 50 addetti anche relativamente allequote maturande liquidate come parteintegrativa della retribuzione a seguitodella manifestazione di volontà di cui alcitato comma 756-bis dell’articolo 1 dellalegge n. 296 del 2006.

23. Per i datori di lavoro che abbianoalle proprie dipendenze meno di 50 ad-detti e non optino per lo schema diaccesso al credito di cui al comma 25 siapplicano le disposizioni di cui all’articolo10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005,n. 252, e successive modificazioni, relati-vamente alle quote maturande liquidatecome parte integrativa della retribuzione aseguito della manifestazione di volontà dicui al comma 756-bis dell’articolo 1 dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, introdottodal comma 21 del presente articolo. Lemedesime disposizioni di cui al citatoarticolo 10 del decreto legislativo n. 252del 2005 trovano applicazione con riferi-mento ai datori di lavoro che abbiano alleproprie dipendenze un numero di addettipari o superiore a 50 addetti anche rela-tivamente alle quote maturande liquidatecome parte integrativa della retribuzione aseguito della manifestazione di volontà dicui al citato comma 756-bis dell’articolo 1della legge n. 296 del 2006.

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4. Per i datori di lavoro che abbianoalle proprie dipendenze meno di 50 ad-detti, i quali optino per lo schema diaccesso al credito di cui al comma 5 siapplicano le disposizioni di cui al comma2 dell’articolo 10 del decreto legislativo 5dicembre 2005, n. 252, e successive mo-dificazioni, relativamente alle quote ma-turande liquidate come parte integrativadella retribuzione a seguito della manife-stazione di volontà di cui al comma 756-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre2006, n. 296, introdotto dal presente ar-ticolo, e non si applicano le disposizioni dicui al citato articolo 10, commi 1 e 3, deldecreto legislativo n. 252 del 2005. I me-desimi datori di lavoro versano un con-tributo mensile al Fondo di cui al comma7 pari a 0,2 punti percentuali della retri-buzione imponibile ai fini previdenzialinella stessa percentuale della quota ma-turanda liquidate come parte integrativadella retribuzione a seguito della manife-stazione di volontà di cui al comma 756-bis dell’articolo 1 della legge n. 296 del2006, al netto del contributo di cui all’ar-ticolo 3, ultimo comma, della legge 29maggio 1982, n. 297.

24. Per i datori di lavoro che abbianoalle proprie dipendenze meno di 50 ad-detti, i quali optino per lo schema diaccesso al credito di cui al comma 25 siapplicano le disposizioni di cui al comma2 dell’articolo 10 del decreto legislativo 5dicembre 2005, n. 252, e successive mo-dificazioni, relativamente alle quote ma-turande liquidate come parte integrativadella retribuzione a seguito della manife-stazione di volontà di cui al comma 756-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre2006, n. 296, introdotto dal comma 21 delpresente articolo, e non si applicano ledisposizioni di cui al citato articolo 10,commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 252del 2005. I medesimi datori di lavoroversano un contributo mensile al Fondo dicui al comma 27 pari a 0,2 punti percen-tuali della retribuzione imponibile ai finiprevidenziali nella stessa percentuale dellaquota maturanda liquidate come parteintegrativa della retribuzione a seguitodella manifestazione di volontà di cui alcomma 756-bis dell’articolo 1 della leggen. 296 del 2006, al netto del contributo dicui all’articolo 3, ultimo comma, dellalegge 29 maggio 1982, n. 297.

5. I datori di lavoro che non intendonocorrispondere immediatamente con risorseproprie la quota maturanda di cui all’ar-ticolo 1, comma 756-bis, della legge 27dicembre 2006, n. 296, introdotto dal pre-sente articolo, possono accedere a unfinanziamento assistito da garanzia rila-sciata dal Fondo di cui al comma 7 e dagaranzia dello Stato di ultima istanza. Ilfinanziamento è altresì assistito dal privi-legio speciale di cui all’articolo 46 del testounico delle leggi in materia bancaria ecreditizia, di cui al decreto legislativo 1o

settembre 1993, n. 385, e successive mo-dificazioni.

25. I datori di lavoro che non inten-dono corrispondere immediatamente conrisorse proprie la quota maturanda di cuiall’articolo 1, comma 756-bis, della legge27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dalcomma 21 del presente articolo, possonoaccedere a un finanziamento assistito dagaranzia rilasciata dal Fondo di cui alcomma 27 e da garanzia dello Stato qualegaranzia di ultima istanza. Il finanzia-mento è altresì assistito dal privilegiospeciale di cui all’articolo 46 del testounico delle leggi in materia bancaria ecreditizia, di cui al decreto legislativo 1o

settembre 1993, n. 385, e successive mo-dificazioni.

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6. Al fine di accedere ai finanziamentidi cui al comma 5, i datori di lavorodevono tempestivamente richiedere al-l’INPS apposita certificazione del tratta-mento di fine rapporto maturato in rela-zione ai montanti retributivi dichiarati perciascun lavoratore. Sulla base delle certi-ficazioni tempestivamente rilasciate dal-l’INPS, il datore di lavoro può presentarerichiesta di finanziamento presso unadelle banche o degli intermediari finan-ziari che aderiscono all’apposito accordo-quadro da stipulare tra i Ministri dellavoro e delle politiche sociali e dell’eco-nomia e delle finanze e l’Associazionebancaria italiana. Ai suddetti finanzia-menti, assistiti dalle garanzie di cui alcomma 7, non possono essere applicatitassi, comprensivi di ogni eventuale onere,superiori al tasso di rivalutazione dellaquota di trattamento di fine rapportolavoro di cui all’articolo 2120 del codicecivile. Al rimborso correlato al finanzia-mento effettuato dalle imprese non siapplicano le disposizioni di cui all’articolo67 del regio decreto 16 marzo 1942,n. 267, e successive modificazioni.

26. Al fine di accedere ai finanziamentidi cui al comma 25, i datori di lavorodevono tempestivamente richiedere al-l’INPS apposita certificazione del tratta-mento di fine rapporto maturato in rela-zione ai montanti retributivi dichiarati perciascun lavoratore. Sulla base delle certi-ficazioni tempestivamente rilasciate dal-l’INPS, il datore di lavoro può presentarerichiesta di finanziamento presso unadelle banche o degli intermediari finan-ziari che aderiscono all’apposito accordo-quadro da stipulare tra i Ministri dellavoro e delle politiche sociali e dell’eco-nomia e delle finanze e l’Associazionebancaria italiana. Ai suddetti finanzia-menti, assistiti dalle garanzie di cui alcomma 27, non possono essere applicatitassi, comprensivi di ogni eventuale onere,superiori al tasso di rivalutazione dellaquota di trattamento di fine rapportolavoro di cui all’articolo 2120 del codicecivile. Al rimborso correlato al finanzia-mento effettuato dalle imprese non siapplicano le disposizioni di cui all’articolo67 del regio decreto 16 marzo 1942,n. 267, e successive modificazioni.

7. È istituito presso l’INPS un Fondo digaranzia per l’accesso ai finanziamenti dicui al comma 5 per le imprese con alledipendenze un numero di addetti inferiorea 50, con dotazione iniziale pari a 100milioni di euro per l’anno 2015 a caricodel bilancio dello Stato e alimentato dalgettito contributivo di cui al comma 4,secondo periodo. La garanzia del Fondo èa prima richiesta, esplicita, incondizionata,irrevocabile ed onerosa nella misura di cuial comma 4. Gli interventi del Fondo sonoassistiti dalla garanzia dello Stato qualegaranzia di ultima istanza. Tale garanzia èelencata nell’allegato allo stato di previ-sione del Ministero dell’economia e dellefinanze di cui all’articolo 31 della legge 31dicembre 2009, n. 196. Il Fondo di garan-zia è surrogato di diritto alla banca perl’importo pagato nel privilegio di cui al-l’articolo 46 del testo unico di cui aldecreto legislativo 1° settembre 1993,n. 385, e successive modificazioni. Per talisomme si applicano le medesime modalitàdi recupero dei crediti contributivi.

27. È istituito presso l’INPS un Fondodi garanzia per l’accesso ai finanziamentidi cui al comma 25 per le imprese aventialle dipendenze un numero di addettiinferiore a 50, con dotazione iniziale paria 100 milioni di euro per l’anno 2015 acarico del bilancio dello Stato e alimentatodal gettito contributivo di cui al comma24, secondo periodo. La garanzia delFondo è a prima richiesta, esplicita, incon-dizionata, irrevocabile ed onerosa nella mi-sura di cui al comma 24. Gli interventi delFondo sono assistiti dalla garanzia delloStato quale garanzia di ultima istanza. Talegaranzia è elencata nell’allegato allo statodi previsione del Ministero dell’economia edelle finanze di cui all’articolo 31 dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Fondo digaranzia è surrogato di diritto alla bancaper l’importo pagato nel privilegio di cuiall’articolo 46 del testo unico di cui al de-creto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,e successive modificazioni. Per tali sommesi applicano le medesime modalità di recu-pero dei crediti contributivi.

Atti Parlamentari — 91 — Camera dei Deputati

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8. Le modalità di attuazione delle di-sposizioni di cui al presente articolo, non-ché i criteri, le condizioni e le modalità difunzionamento del Fondo di garanzia edella garanzia dello Stato di ultima istanzasono disciplinati con decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri, di con-certo con il Ministro dell’economia e dellefinanze e con il Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali, da emanare entro trentagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge.

28. Le modalità di attuazione delledisposizioni dei commi da 21 a 29, nonchéi criteri, le condizioni e le modalità difunzionamento del Fondo di garanzia edella garanzia dello Stato di ultima istanzasono disciplinati con decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri, di con-certo con il Ministro dell’economia e dellefinanze e con il Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali, da emanare entro trentagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge.

9. Ai maggiori compiti previsti dal pre-sente articolo per l’INPS si provvede con lerisorse umane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente.

29. Ai maggiori compiti previsti dalpresente articolo per l’INPS si provvedecon le risorse umane, strumentali e finan-ziarie disponibili a legislazione vigente.

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ART. 7.

(Credito d’imposta per attività di ricercae sviluppo e regime opzionale).

1. L’articolo 3 del decreto-legge 23 di-cembre 2013, n. 145, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,è sostituito dal seguente:

30. Identico.

« ART. 3. – (Credito d’imposta per atti-vità di ricerca e sviluppo). – 1. A tutte leimprese indipendentemente dalla formagiuridica, dal settore economico in cuioperano, nonché dal regime contabileadottato, che effettuano investimenti inattività di ricerca e sviluppo, a decorreredal periodo di imposta successivo a quelloin corso al 31 dicembre 2014 e fino aquello in corso al 31 dicembre 2019, èattribuito un credito d’imposta nella mi-sura del 25 per cento delle spese sostenutein eccedenza rispetto alla media dei me-desimi investimenti realizzati nei tre pe-riodi di imposta precedenti a quello incorso al 31 dicembre 2015.

2. Per le imprese in attività da meno ditre periodi di imposta, la media degliinvestimenti in attività di ricerca e svi-luppo da considerare per il calcolo dellaspesa incrementale è calcolata sul minorperiodo a decorrere dal periodo di costi-tuzione.

3. Il credito d’imposta di cui al comma1 è riconosciuto, fino ad un importomassimo annuale di euro 5 milioni perciascun beneficiario, a condizione chesiano sostenute spese per attività di ricercae sviluppo almeno pari a euro 30.000.

4. Sono ammissibili al credito d’impo-sta le seguenti attività di ricerca e svi-luppo:

a) lavori sperimentali o teorici svoltiaventi quale principale finalità l’acquisi-zione di nuove conoscenze sui fondamentidi fenomeni e di fatti osservabili, senzache siano previste applicazioni o utilizza-zioni pratiche dirette;

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b) ricerca pianificata o indagini criti-che miranti ad acquisire nuove conoscenze,da utilizzare per mettere a punto nuoviprodotti, processi o servizi o permettere unmiglioramento dei prodotti, processi o ser-vizi esistenti ovvero la creazione di compo-nenti di sistemi complessi, necessaria per laricerca industriale, ad esclusione dei proto-tipi di cui alla lettera c);

c) acquisizione, combinazione, strut-turazione e utilizzo delle conoscenze ecapacità esistenti di natura scientifica, tec-nologica e commerciale allo scopo di pro-durre piani, progetti o disegni per pro-dotti, processi o servizi nuovi, modificati omigliorati. Può trattarsi anche di altreattività destinate alla definizione concet-tuale, alla pianificazione e alla documen-tazione concernenti nuovi prodotti, pro-cessi e servizi; tali attività possono com-prendere l’elaborazione di progetti, dise-gni, piani e altra documentazione, purchénon siano destinati a uso commerciale;realizzazione di prototipi utilizzabili perscopi commerciali e di progetti pilotadestinati a esperimenti tecnologici o com-merciali, quando il prototipo è necessa-riamente il prodotto commerciale finale eil suo costo di fabbricazione è troppoelevato per poterlo usare soltanto a fini didimostrazione e di convalida;

d) produzione e collaudo di prodotti,processi e servizi, a condizione che nonsiano impiegati o trasformati in vista diapplicazioni industriali o per finalità com-merciali.

5. Non si considerano attività di ricercae sviluppo le modifiche ordinarie o perio-diche apportate a prodotti, linee di pro-duzione, processi di fabbricazione, serviziesistenti e altre operazioni in corso, anchequando tali modifiche rappresentino mi-glioramenti.

6. Ai fini della determinazione del cre-dito d’imposta sono ammissibili le speserelative a:

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a) personale altamente qualificatoimpiegato nelle attività di ricerca e svi-luppo di cui al comma 4, in possesso di untitolo di dottore di ricerca, ovvero iscrittoad un ciclo di dottorato presso una uni-versità italiana o estera, ovvero in possessodi laurea magistrale in discipline di ambitotecnico o scientifico come da classifica-zione UNESCO Isced (International Stan-dard Classification of Education) o di cuiall’allegato 1 annesso al presente decreto;

b) quote di ammortamento dellespese di acquisizione o utilizzazione distrumenti e attrezzature di laboratorio, neilimiti dell’importo risultante dall’applica-zione dei coefficienti stabiliti con decretodel Ministro delle finanze 31 dicembre1988, pubblicato nel supplemento ordina-rio alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2febbraio 1989, in relazione alla misura e alperiodo di utilizzo per l’attività di ricercae sviluppo e comunque con un costounitario non inferiore a 2.000 euro alnetto dell’imposta sul valore aggiunto;

c) spese relative a contratti di ricercastipulati con università, enti di ricerca eorganismi equiparati, e con altre impresecomprese le start-up innovative di cuiall’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre2012, n. 179, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 17 dicembre 2012,n. 221;

d) competenze tecniche e privativeindustriali relative a un’invenzione indu-striale, biotecnologica, a una topografia diprodotto a semiconduttori o a una nuovavarietà vegetale, anche acquisite da fontiesterne.

7. Per le spese relative alle lettere a) ec) del comma 6 il credito d’imposta spettanella misura del 50 per cento delle me-desime.

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8. Il credito d’imposta deve essereindicato nella relativa dichiarazione deiredditi, non concorre alla formazione delreddito, né della base imponibile dell’im-posta regionale sulle attività produttive,non rileva ai fini del rapporto di cui agliarticoli 61 e 109, comma 5, del testounico di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, e successive modificazioni, ed èutilizzabile esclusivamente in compensa-zione ai sensi dell’articolo 17 del decretolegislativo 9 luglio 1997, n. 241, e suc-cessive modificazioni.

9. Al credito d’imposta di cui al pre-sente articolo non si applicano i limiti dicui all’articolo 1, comma 53, della legge24 dicembre 2007, n. 244, e di cui al-l’articolo 34 della legge 23 dicembre2000, n. 388, e successive modificazioni.

10. Qualora, a seguito dei controlli, siaccerti l’indebita fruizione, anche parziale,del credito d’imposta per il mancato ri-spetto delle condizioni richieste ovvero acausa dell’inammissibilità dei costi sullabase dei quali è stato determinato l’importofruito, l’Agenzia delle entrate provvede alrecupero del relativo importo, maggioratodi interessi e sanzioni secondo legge.

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11. I controlli sono svolti sulla base diapposita documentazione contabile certifi-cata dal soggetto incaricato della revisionelegale o dal collegio sindacale o da un pro-fessionista iscritto nel Registro dei revisorilegali, di cui al decreto legislativo 27 gen-naio 2010, n. 39. Tale certificazione deveessere allegata al bilancio. Le imprese nonsoggette a revisione legale dei conti e privedi un collegio sindacale devono comunqueavvalersi della certificazione di un revisorelegale dei conti o di una società di revisionelegale dei conti iscritti quali attivi nel regi-stro di cui all’articolo 6 del citato decretolegislativo n. 39 del 2010. Il revisore legaledei conti o il professionista responsabiledella revisione legale dei conti, nell’assun-zione dell’incarico, osserva i princìpi di in-dipendenza elaborati ai sensi dell’articolo10 del citato decreto legislativo n. 39 del2010, e, in attesa della loro emanazione, dalcodice etico dell’International Federation ofAccountants (IFAC). Le spese sostenute perl’attività di certificazione contabile da partedelle imprese di cui al periodo precedentesono ammissibili entro il limite massimo dieuro 5.000. Le imprese con bilancio certifi-cato sono esenti dagli obblighi previsti dalpresente comma.

12. Nei confronti del revisore legale deiconti o del professionista responsabile dellarevisione legale dei conti che incorre incolpa grave nell’esecuzione degli atti che glisono richiesti per il rilascio della certifica-zione di cui al comma 11 si applicano ledisposizioni dell’articolo 64 del codice diprocedura civile.

13. Le agevolazioni di cui all’articolo 24del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 134, e quelle previste dal-l’articolo 1, commi da 95 a 97, della legge 24dicembre 2012, n. 228, cessano alla datadel 31 dicembre 2014. Le relative risorsesono destinate al credito d’imposta previstodal presente decreto.

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14. Con decreto del Ministro dell’econo-mia e delle finanze, di concerto con il Mini-stro dello sviluppo economico, sono adot-tate le disposizioni applicative necessarie,nonché le modalità di verifica e controllodell’effettività delle spese sostenute, lecause di decadenza e revoca del beneficio,le modalità di restituzione del credito d’im-posta di cui l’impresa ha fruito indebita-mente.

14. Con decreto del Ministro dell’econo-mia e delle finanze, di concerto con il Mini-stro dello sviluppo economico, sono adot-tate le disposizioni applicative necessarie,nonché le modalità di verifica e controllodell’effettività delle spese sostenute, lecause di decadenza e revoca del beneficio,le modalità di restituzione del credito d’im-posta di cui l’impresa ha fruito indebita-mente.

15. Il Ministero dell’economia e dellefinanze effettua il monitoraggio delle frui-zioni del credito d’imposta di cui al pre-sente articolo, ai fini di quanto previstodall’articolo 17, comma 13, della legge 31dicembre 2009, n. 196 ».

15. Il Ministero dell’economia e dellefinanze effettua il monitoraggio delle frui-zioni del credito d’imposta di cui al pre-sente articolo, ai fini di quanto previstodall’articolo 17, comma 13, della legge 31dicembre 2009, n. 196 ».

2. Al decreto-legge 23 dicembre 2013,n. 145, convertito, con modificazioni, dallalegge 21 febbraio 2014, n. 9, è aggiunto, infine, l’allegato 1 di cui all’allegato n. 3annesso alla presente legge.

31. Identico.

3. I soggetti titolari di reddito d’impresapossono optare per l’applicazione delledisposizioni di cui ai successivi commi.L’opzione ha durata per cinque esercizisociali ed è irrevocabile.

32. I soggetti titolari di reddito d’im-presa possono optare per l’applicazionedelle disposizioni di cui ai commi da 33 a40. L’opzione ha durata per cinque eser-cizi sociali ed è irrevocabile.

4. I soggetti di cui all’articolo 73,comma 1, lettera d), del testo unico di cuial decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917, e successivemodificazioni, possono esercitare l’opzionedi cui al comma 3 del presente articolo acondizione di essere residenti in Paesi coni quali è in vigore un accordo per evitarela doppia imposizione e con i quali loscambio di informazioni sia effettivo.

33. I soggetti di cui all’articolo 73,comma 1, lettera d), del testo unico di cuial decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917, e successivemodificazioni, possono esercitare l’opzionedi cui al comma 32 del presente articoloa condizione di essere residenti in Paesicon i quali è in vigore un accordo perevitare la doppia imposizione e con i qualilo scambio di informazioni sia effettivo.

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5. I redditi dei soggetti indicati alcomma 3 derivanti dall’utilizzo di operedell’ingegno, da brevetti industriali, damarchi d’impresa funzionalmente equiva-lenti ai brevetti, nonché da processi, for-mule e informazioni relativi ad esperienzeacquisite nel campo industriale, commer-ciale o scientifico giuridicamente tutelabili,non concorrono a formare il reddito com-plessivo in quanto esclusi per il 50 percento del relativo ammontare. In caso diutilizzo diretto dei beni indicati il contri-buto economico di tali beni alla produ-zione del reddito complessivo beneficiadell’esclusione di cui al presente comma acondizione che lo stesso sia determinatosulla base di un apposito accordo con-forme a quanto previsto dall’articolo 8 deldecreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,convertito, con modificazioni, dalla legge24 novembre 2003, n. 326, e successivemodificazioni. In tali ipotesi la proceduradi ruling ha ad oggetto la determinazionein via preventiva ed in contraddittorio conl’Agenzia delle entrate dell’ammontare deicomponenti positivi di reddito impliciti edei criteri per l’individuazione dei compo-nenti negativi riferibili ai predetti compo-nenti positivi. Nel caso in cui i redditisiano realizzati nell’ambito di operazioniintercorse con società che direttamente oindirettamente controllano l’impresa, nesono controllate o sono controllate dallastessa società che controlla l’impresa,l’agevolazione spetta a condizione che glistessi siano determinati sulla base di unapposito accordo conforme a quanto previ-sto dal citato articolo 8 del decreto-leggen. 269 del 2003, e successive modificazioni.

34. I redditi dei soggetti indicati alcomma 32 derivanti dall’utilizzo di operedell’ingegno, da brevetti industriali, damarchi d’impresa funzionalmente equiva-lenti ai brevetti, nonché da processi, for-mule e informazioni relativi ad esperienzeacquisite nel campo industriale, commer-ciale o scientifico giuridicamente tutelabili,non concorrono a formare il reddito com-plessivo in quanto esclusi per il 50 percento del relativo ammontare. In caso diutilizzo diretto dei beni indicati il contri-buto economico di tali beni alla produ-zione del reddito complessivo beneficiadell’esclusione di cui al presente comma acondizione che lo stesso sia determinatosulla base di un apposito accordo con-forme a quanto previsto dall’articolo 8 deldecreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,convertito, con modificazioni, dalla legge24 novembre 2003, n. 326, e successivemodificazioni. In tali ipotesi la proceduradi ruling ha ad oggetto la determinazionein via preventiva ed in contraddittorio conl’Agenzia delle entrate dell’ammontare deicomponenti positivi di reddito impliciti edei criteri per l’individuazione dei compo-nenti negativi riferibili ai predetti compo-nenti positivi. Nel caso in cui i redditisiano realizzati nell’ambito di operazioniintercorse con società che direttamente oindirettamente controllano l’impresa, nesono controllate o sono controllate dallastessa società che controlla l’impresa,l’agevolazione spetta a condizione che glistessi siano determinati sulla base di unapposito accordo conforme a quanto previ-sto dal citato articolo 8 del decreto-leggen. 269 del 2003, e successive modificazioni.

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6. Non concorrono a formare il redditocomplessivo in quanto escluse dalla forma-zione del reddito le plusvalenze derivantidalla cessione dei beni di cui al comma 5, acondizione che almeno il 90 per cento delcorrispettivo derivante dalla cessione deipredetti beni sia reinvestito, prima dellachiusura del secondo periodo di impostasuccessivo a quello nel quale si è verificatala cessione, nella manutenzione o nello svi-luppo di altri beni immateriali di cui alcomma 5. Si applicano le disposizioni rela-tive al ruling previste dal terzo periodo delcomma 5.

35. Non concorrono a formare il redditocomplessivo in quanto escluse dalla forma-zione del reddito le plusvalenze derivantidalla cessione dei beni di cui al comma 34, acondizione che almeno il 90 per cento delcorrispettivo derivante dalla cessione deipredetti beni sia reinvestito, prima dellachiusura del secondo periodo di impostasuccessivo a quello nel quale si è verificatala cessione, nella manutenzione o nello svi-luppo di altri beni immateriali di cui alcomma 34. Si applicano le disposizioni re-lative al ruling previste dal terzo periododel comma 34.

7. Le disposizioni dei commi da 3 a 6 siapplicano a condizione che i soggetti cheesercitano l’opzione di cui al comma 3 svol-gano le attività di ricerca e sviluppo, anchemediante contratti di ricerca stipulati conuniversità o enti di ricerca ed organismiequiparati, finalizzate alla produzione deibeni di cui al comma 5.

36. Le disposizioni dei commi da 32 a 35si applicano a condizione che i soggetti cheesercitano l’opzione di cui al comma 32svolgano le attività di ricerca e sviluppo,anche mediante contratti di ricerca stipu-lati con università o enti di ricerca ed orga-nismi equiparati, finalizzate alla produ-zione dei beni di cui al comma 34.

8. La quota di reddito agevolabile è de-terminata sulla base del rapporto tra i costidi attività di ricerca e sviluppo sostenuti peril mantenimento, l’accrescimento e lo svi-luppo del bene immateriale di cui al comma5 e i costi complessivi sostenuti per pro-durre tale bene.

37. La quota di reddito agevolabile èdeterminata sulla base del rapporto tra icosti di attività di ricerca e sviluppo soste-nuti per il mantenimento, l’accrescimento elo sviluppo del bene immateriale di cui alcomma 34 e i costi complessivi sostenutiper produrre tale bene.

9. L’esercizio dell’opzione di cui alcomma 3 rileva anche ai fini della determi-nazione del valore della produzione netta dicui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,n. 446.

38. L’esercizio dell’opzione di cui alcomma 32 rileva anche ai fini della deter-minazione del valore della produzionenetta di cui al decreto legislativo 15 dicem-bre 1997, n. 446.

10. Con decreto di natura non regola-mentare del Ministero dello sviluppo eco-nomico, di concerto con il Ministero del-l’economia e delle finanze, sono adottate ledisposizioni attuative dei commi da 3 a 9,anche al fine di individuare le tipologie dimarchi escluse dall’ambito di applicazionedel comma 5 e di definire gli elementi delrapporto di cui al comma 8.

39. Con decreto di natura non regola-mentare del Ministero dello sviluppo eco-nomico, di concerto con il Ministero del-l’economia e delle finanze, sono adottate ledisposizioni attuative dei commi da 32 a 38,anche al fine di individuare le tipologie dimarchi escluse dall’ambito di applicazionedel comma 34 e di definire gli elementi delrapporto di cui al comma 37.

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11. Le disposizioni di cui ai commi da 3a 10 del presente articolo si applicano adecorrere dal periodo di imposta successivoa quello in corso al 31 dicembre 2014. Pertale periodo di imposta e per quello succes-sivo, la percentuale di esclusione dal con-corso alla formazione del reddito comples-sivo di cui al comma 5 è fissata, rispettiva-mente, in misura pari al 30 e al 40 percento.

40. Le disposizioni di cui ai commi da 32a 39 del presente articolo si applicano adecorrere dal periodo di imposta successivoa quello in corso al 31 dicembre 2014. Pertale periodo di imposta e per quello succes-sivo, la percentuale di esclusione dal con-corso alla formazione del reddito comples-sivo di cui al comma 34 è fissata, rispettiva-mente, in misura pari al 30 e al 40 percento.

41. Dopo il comma 279 dell’articolo 1della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è in-serito il seguente:

« 279-bis. Per i progetti di investimentoagevolabili ai sensi dei commi da 271 a279 per i quali l’Agenzia delle entrate hacomunicato ai soggetti interessati il nullaosta ai fini della relativa copertura finan-ziaria ai sensi e per gli effetti dell’articolo2 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,convertito, con modificazioni, dalla legge 2agosto 2008, n. 129, il beneficio del creditodi imposta è applicabile agli investimenti,effettuati dal 1o gennaio 2007 e ultimatientro il 31 dicembre 2013, anche se leopere sono relative a progetti di investi-mento iniziati in data anteriore al 1o

gennaio 2007, salvo che i medesimi inve-stimenti non costituiscano mero comple-tamento di investimenti già agevolati aisensi della legge 23 dicembre 2000,n. 388 ».

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ART. 8.

(Ecobonus e ristrutturazione).

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013,n. 63, convertito, con modificazioni, dallalegge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportatele seguenti modificazioni:

42. Identico:

a) all’articolo 14: a) identico:

1) il comma 1 è sostituito dalseguente:

1) identico;

« 1. Le disposizioni di cui all’arti-colo 1, comma 48, della legge 13 dicembre2010, n. 220, e successive modificazioni, siapplicano nella misura del 65 per cento,anche alle spese sostenute dal 6 giugno2013 al 31 dicembre 2015 »;

2) il comma 2 è sostituito dalseguente:

2) il comma 2 è sostituito daiseguenti:

« 2. La detrazione di cui al comma 1 siapplica anche alle spese sostenute perinterventi relativi a parti comuni degliedifici condominiali di cui agli articoli1117 e 1117-bis del codice civile o cheinteressino tutte le unità immobiliari dicui si compone il singolo condominio nellamisura del 65 per cento, per le spesesostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicem-bre 2015 »;

« 2. La detrazione di cui al comma 1 siapplica, nella misura del 65 per cento,anche alle spese documentate e rimaste acarico del contribuente:

a) per interventi relativi a parti co-muni degli edifici condominiali di cui agliarticoli 1117 e 1117-bis del codice civile oche interessino tutte le unità immobiliaridi cui si compone il singolo condominio,sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicem-bre 2015;

b) per l’acquisto e la posa in operadelle schermature solari, di cui all’allegatoM al decreto legislativo 29 dicembre 2006,n. 311, sostenute dal 1o gennaio 2015 al 31dicembre 2015, fino a un valore massimodella detrazione di 60.000 euro.

2-bis. La detrazione di cui al comma 1si applica altresì alle spese sostenute perl’acquisto e la posa in opera di impianti diclimatizzazione invernale con impianti do-tati di generatori di calore alimentati dabiomasse combustibili, sostenute dal 1o

gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino aun valore massimo della detrazione di30.000 euro »;

b) all’articolo 16: b) identico:

Atti Parlamentari — 102 — Camera dei Deputati

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1) al comma 1, alinea, le parole da:« La detrazione è pari a » fino alla fine delcomma sono sostituite dalle seguenti: « Ladetrazione è pari al 50 per cento, per lespese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31dicembre 2015 »;

1) identico;

2) al comma 1-bis, alinea, le paroleda: « nella misura » fino alla fine delcomma sono sostituite dalle seguenti:« nella misura del 65 per cento, per lespese sostenute sino al 31 dicembre 2015 »;

2) al comma 2, secondo periodo, leparole: « al 31 dicembre 2014 » sono so-stituite dalle seguenti: « al 31 dicembre2015 » ed è aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: « Le spese di cui al presentecomma sono computate, ai fini della frui-zione della detrazione di imposta, indi-pendentemente dall’importo delle spesesostenute per i lavori di ristrutturazioneche fruiscono delle detrazioni di cui alcomma 1 ».

3) identico.

43. Una quota pari a 60 milioni di eurodelle risorse disponibili di cui all’articolo2, comma 2, del decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 28 ottobre 2014,adottato in attuazione del comma 5-sep-ties dell’articolo 5 della legge 24 febbraio1992, n. 225, e successive modificazioni, èdestinata alle finalità del Fondo per leemergenze nazionali di cui al citato arti-colo 5, comma 5-quinquies, della leggen. 225 del 1992, e successive modifica-zioni, e rimane acquisita al bilancio dellaPresidenza del Consiglio dei ministri nel-l’anno 2015.

Atti Parlamentari — 103 — Camera dei Deputati

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ART. 9.

(Regime fiscale agevolatoper lavoratori autonomi).

1. I contribuenti persone fisiche eser-centi attività d’impresa, arti o professioniapplicano il regime forfetario di cui alpresente articolo se, al contempo, nel-l’anno precedente:

44. I contribuenti persone fisiche eser-centi attività d’impresa, arti o professioniapplicano il regime forfetario di cui alpresente comma e ai commi da 45 a 79 delpresente articolo se, al contempo, nel-l’anno precedente:

a) hanno conseguito ricavi ovverohanno percepito compensi, ragguagliati adanno, non superiori ai limiti indicati nel-l’allegato n. 4 annesso alla presente legge,diversi a seconda del codice ATECO checontraddistingue l’attività esercitata;

a) identica;

b) hanno sostenuto spese per unammontare complessivamente non supe-riore ad euro 5.000 lordi per lavoro ac-cessorio di cui all’articolo 70 del decretolegislativo 10 settembre 2003, n. 276, esuccessive modificazioni, per lavoratori di-pendenti, collaboratori di cui all’articolo50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testounico delle imposte sui redditi, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, e successive mo-dificazioni, anche assunti secondo la mo-dalità riconducibile a un progetto ai sensidegli articoli 61 e seguenti del citato de-creto legislativo n. 276 del 2003, e succes-sive modificazioni, comprese le sommeerogate sotto forma di utili da partecipa-zione agli associati di cui all’articolo 53,comma 2, lettera c), e le spese per pre-stazioni di lavoro di cui all’articolo 60 delcitato testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica n. 917 del1986, e successive modificazioni;

b) identica;

c) il costo complessivo, al lordo degliammortamenti, dei beni strumentali allachiusura dell’esercizio non supera 20.000euro. Ai fini del calcolo del predettolimite:

c) identica.

1) per i beni in locazione finanzia-ria rileva il costo sostenuto dal conce-dente;

Atti Parlamentari — 104 — Camera dei Deputati

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2) per i beni in locazione, noleggioe comodato rileva il valore normale deimedesimi determinato ai sensi dell’articolo9 del citato testo unico di cui al decretodel Presidente della Repubblica n. 917 del1986, e successive modificazioni;

3) i beni, detenuti in regime diimpresa o arte e professione, utilizzatipromiscuamente per l’esercizio dell’im-presa, dell’arte o professione e per l’usopersonale o familiare del contribuenteconcorrono nella misura del 50 per cento;

4) non rilevano i beni il cui costounitario non è superiore al limite di cuiagli articoli 54, comma 2, secondo periodo,e 102, comma 5, del citato testo unico dicui al decreto del Presidente della Repub-blica n. 917 del 1986, e successive modi-ficazioni;

5) non rilevano i beni immobili,comunque acquisiti, utilizzati per l’eserci-zio dell’impresa, dell’arte o della profes-sione.

2. Ai fini dell’individuazione del limitedei ricavi e dei compensi di cui al comma1, lettera a), per l’accesso al regime:

45. Ai fini dell’individuazione del limitedei ricavi e dei compensi di cui al comma44, lettera a), per l’accesso al regime:

a) non rilevano i ricavi e i compensiderivanti dall’adeguamento agli studi disettore di cui all’articolo 62-bis del decre-to-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,con modificazioni, dalla legge 29 ottobre1993, n. 427, e successive modificazioni, eai parametri di cui alla legge 28 dicembre1995, n. 549;

a) identica;

b) nel caso di esercizio contempora-neo di attività contraddistinte da differenticodici ATECO, si assume il limite piùelevato dei ricavi e dei compensi relativialle diverse attività esercitate.

b) identica.

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3. Le persone fisiche che intraprendonol’esercizio di imprese, arti o professionipossono avvalersi del regime forfetariocomunicando, nella dichiarazione di iniziodi attività di cui all’articolo 35 del decretodel Presidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 633, e successive modificazioni, dipresumere la sussistenza dei requisiti dicui al comma 1 del presente articolo.

46. Le persone fisiche che intrapren-dono l’esercizio di imprese, arti o profes-sioni possono avvalersi del regime forfe-tario comunicando, nella dichiarazione diinizio di attività di cui all’articolo 35 deldecreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633, e successive modifi-cazioni, di presumere la sussistenza deirequisiti di cui al comma 44 del presentearticolo.

4. Non possono avvalersi del regimeforfetario:

47. Identico.

a) le persone fisiche che si avvalgonodi regimi speciali ai fini dell’imposta sulvalore aggiunto o di regimi forfetari dideterminazione del reddito;

b) i soggetti non residenti, ad ecce-zione di quelli che sono residenti in unodegli Stati membri dell’Unione europea oin uno Stato aderente all’Accordo sulloSpazio economico europeo che assicuri unadeguato scambio di informazioni e cheproducono nel territorio dello Stato ita-liano redditi che costituiscono almeno il75 per cento del reddito complessivamenteprodotto;

c) i soggetti che in via esclusiva oprevalente effettuano cessioni di fabbricatio porzioni di fabbricato, di terreni edifi-cabili di cui all’articolo 10, primo comma,numero 8), del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633, esuccessive modificazioni, o di mezzi ditrasporto nuovi di cui all’articolo 53,comma 1, del decreto-legge 30 agosto1993, n. 331, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

d) gli esercenti attività d’impresa oarti e professioni che partecipano, con-temporaneamente all’esercizio dell’attività,a società di persone o associazioni di cuiall’articolo 5 del testo unico di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, e successive modi-ficazioni, ovvero a società a responsabilitàlimitata di cui all’articolo 116 del mede-simo testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica n. 917 del1986, e successive modificazioni.

Atti Parlamentari — 106 — Camera dei Deputati

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5. Ai fini dell’imposta sul valore ag-giunto, i contribuenti di cui al comma 1:a) non esercitano la rivalsa dell’imposta dicui all’articolo 18 del decreto del Presi-dente della Repubblica 26 ottobre 1972,n. 633, e successive modificazioni, per leoperazioni nazionali; b) applicano alle ces-sioni di beni intracomunitarie l’articolo 41,comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto1993, n. 331, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,e successive modificazioni; c) applicanoagli acquisti di beni intracomunitari l’ar-ticolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,con modificazioni, dalla legge 29 ottobre1993, n. 427, e successive modificazioni; d)applicano alle prestazioni di servizi rice-vute da soggetti non residenti o rese aimedesimi gli articoli 7-ter e seguenti deldecreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633, e successive modifi-cazioni; e) applicano alle importazioni, alleesportazioni e alle operazioni ad esseassimilate le disposizioni di cui al decretodel Presidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 633, e successive modificazioni,ferma restando l’impossibilità di avvalersidella facoltà di acquistare senza applica-zione dell’imposta ai sensi dell’articolo 8,primo comma, lettera c), e secondocomma, del medesimo decreto del Presi-dente della Repubblica n. 633 del 1972, esuccessive modificazioni. Per le operazionidi cui al presente comma i contribuenti dicui al comma 1 non hanno diritto alladetrazione dell’imposta sul valore aggiuntoassolta, dovuta o addebitata sugli acquistiai sensi degli articoli 19 e seguenti deldecreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633, e successive modifi-cazioni.

48. Ai fini dell’imposta sul valore ag-giunto, i contribuenti di cui al comma 44:a) non esercitano la rivalsa dell’imposta dicui all’articolo 18 del decreto del Presi-dente della Repubblica 26 ottobre 1972,n. 633, e successive modificazioni, per leoperazioni nazionali; b) applicano alle ces-sioni di beni intracomunitarie l’articolo 41,comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto1993, n. 331, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,e successive modificazioni; c) applicanoagli acquisti di beni intracomunitari l’ar-ticolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,con modificazioni, dalla legge 29 ottobre1993, n. 427, e successive modificazioni; d)applicano alle prestazioni di servizi rice-vute da soggetti non residenti o rese aimedesimi gli articoli 7-ter e seguenti deldecreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633, e successive modifi-cazioni; e) applicano alle importazioni, alleesportazioni e alle operazioni ad esseassimilate le disposizioni di cui al decretodel Presidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 633, e successive modificazioni,ferma restando l’impossibilità di avvalersidella facoltà di acquistare senza applica-zione dell’imposta ai sensi dell’articolo 8,primo comma, lettera c), e secondocomma, del medesimo decreto del Presi-dente della Repubblica n. 633 del 1972, esuccessive modificazioni. Per le operazionidi cui al presente comma i contribuenti dicui al comma 44 non hanno diritto alladetrazione dell’imposta sul valore aggiuntoassolta, dovuta o addebitata sugli acquistiai sensi degli articoli 19 e seguenti deldecreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633, e successive modifi-cazioni.

Atti Parlamentari — 107 — Camera dei Deputati

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6. Salvo quanto disposto dal comma 7,i contribuenti che applicano il regimeforfetario sono esonerati dal versamentodell’imposta sul valore aggiunto e da tuttigli altri obblighi previsti dal decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi dinumerazione e di conservazione delle fat-ture di acquisto e delle bollette doganali,di certificazione dei corrispettivi e di con-servazione dei relativi documenti. Restafermo l’esonero dall’obbligo di certifica-zione di cui all’articolo 2 del decreto delPresidente della Repubblica 21 dicembre1996, n. 696, e successive modificazioni.

49. Salvo quanto disposto dal comma50, i contribuenti che applicano il regimeforfetario sono esonerati dal versamentodell’imposta sul valore aggiunto e da tuttigli altri obblighi previsti dal decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi dinumerazione e di conservazione delle fat-ture di acquisto e delle bollette doganali,di certificazione dei corrispettivi e di con-servazione dei relativi documenti. Restafermo l’esonero dall’obbligo di certifica-zione di cui all’articolo 2 del regolamentodi cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 21 dicembre 1996, n. 696, esuccessive modificazioni.

7. I contribuenti che applicano il re-gime forfetario, per le operazioni per lequali risultano debitori dell’imposta, emet-tono la fattura o la integrano con l’indi-cazione dell’aliquota e della relativa im-posta e versano l’imposta entro il giorno16 del mese successivo a quello di effet-tuazione delle operazioni.

50. Identico.

8. Il passaggio dalle regole ordinarie diapplicazione dell’imposta sul valore ag-giunto al regime forfetario comporta larettifica della detrazione di cui all’articolo19-bis.2 del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633, daoperarsi nella dichiarazione dell’ultimoanno di applicazione delle regole ordina-rie. In caso di passaggio, anche per op-zione, dal regime forfetario alle regoleordinarie è operata un’analoga rettificadella detrazione nella dichiarazione delprimo anno di applicazione delle regoleordinarie.

51. Identico.

Atti Parlamentari — 108 — Camera dei Deputati

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9. Nell’ultima liquidazione relativa al-l’anno in cui è applicata l’imposta sulvalore aggiunto è computata anche l’im-posta relativa alle operazioni, per le qualinon si è ancora verificata l’esigibilità, dicui all’articolo 6, quinto comma, del de-creto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633, e all’articolo 32-bisdel decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 134. Nella stessa liquida-zione può essere esercitato, ai sensi degliarticoli 19 e seguenti del decreto delPresidente della Repubblica n. 633 del1972, e successive modificazioni, il dirittoalla detrazione dell’imposta relativa alleoperazioni di acquisto effettuate in vigenzadell’opzione di cui all’articolo 32-bis deldecreto-legge n. 83 del 2012, convertito,con modificazioni, dalla legge n. 134 del2012 ed i cui corrispettivi non sono statiancora pagati.

52. Identico.

10. L’eccedenza detraibile emergentedalla dichiarazione, presentata dai contri-buenti che applicano il regime forfetario,relativa all’ultimo anno in cui l’imposta sulvalore aggiunto è applicata nei modi or-dinari, può essere chiesta a rimborso ov-vero può essere utilizzata in compensa-zione ai sensi dell’articolo 17 del decretolegislativo 9 luglio 1997, n. 241, e succes-sive modificazioni.

53. Identico.

Atti Parlamentari — 109 — Camera dei Deputati

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11. I soggetti di cui al comma 1determinano il reddito imponibile appli-cando all’ammontare dei ricavi o deicompensi percepiti il coefficiente di red-ditività nella misura indicata nell’allegaton. 4 annesso alla presente legge, diversi-ficata a seconda del codice ATECO checontraddistingue l’attività esercitata. Sulreddito imponibile si applica un’impostasostitutiva dell’imposta sui redditi, delleaddizionali regionali e comunali e dell’im-posta regionale sulle attività produttive dicui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,n. 446, pari al 15 per cento. Nel caso diimprese familiari di cui all’articolo 5,comma 4, del testo unico di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 dicem-bre 1986, n. 917, l’imposta sostitutiva, cal-colata sul reddito al lordo delle quote asse-gnate al coniuge e ai collaboratori familiari,è dovuta dall’imprenditore. I contributiprevidenziali versati in ottemperanza a di-sposizioni di legge, compresi quelli corri-sposti per conto dei collaboratori dell’im-presa familiare fiscalmente a carico, aisensi dell’articolo 12 del citato testo unicodi cui al decreto del Presidente della Re-pubblica n. 917 del 1986, e successive mo-dificazioni, ovvero, se non fiscalmente acarico, qualora il titolare non abbia eserci-tato il diritto di rivalsa sui collaboratoristessi, si deducono dal reddito determinatoai sensi del presente comma; l’eventualeeccedenza è deducibile dal reddito com-plessivo ai sensi dell’articolo 10 del testounico di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica n. 917 del 1986, e successivemodificazioni. Si applicano le disposizioniin materia di versamento dell’imposta suiredditi delle persone fisiche.

54. I soggetti di cui al comma 44determinano il reddito imponibile appli-cando all’ammontare dei ricavi o deicompensi percepiti il coefficiente di red-ditività nella misura indicata nell’allegaton. 4 annesso alla presente legge, diversi-ficata a seconda del codice ATECO checontraddistingue l’attività esercitata. Sulreddito imponibile si applica un’impostasostitutiva dell’imposta sui redditi, delleaddizionali regionali e comunali e dell’im-posta regionale sulle attività produttive dicui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,n. 446, pari al 15 per cento. Nel caso diimprese familiari di cui all’articolo 5,comma 4, del testo unico di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 dicem-bre 1986, n. 917, l’imposta sostitutiva, cal-colata sul reddito al lordo delle quote asse-gnate al coniuge e ai collaboratori familiari,è dovuta dall’imprenditore. I contributiprevidenziali versati in ottemperanza a di-sposizioni di legge, compresi quelli corri-sposti per conto dei collaboratori dell’im-presa familiare fiscalmente a carico, aisensi dell’articolo 12 del citato testo unicodi cui al decreto del Presidente della Re-pubblica n. 917 del 1986, e successive mo-dificazioni, ovvero, se non fiscalmente acarico, qualora il titolare non abbia eserci-tato il diritto di rivalsa sui collaboratoristessi, si deducono dal reddito determinatoai sensi del presente comma; l’eventualeeccedenza è deducibile dal reddito com-plessivo ai sensi dell’articolo 10 del testounico di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica n. 917 del 1986, e successivemodificazioni. Si applicano le disposizioniin materia di versamento dell’imposta suiredditi delle persone fisiche.

12. Al fine di favorire l’avvio di nuoveattività, per il periodo d’imposta in cui l’at-tività è iniziata e per i due successivi, ilreddito determinato ai sensi del comma 11è ridotto di un terzo, a condizione che:

55. Al fine di favorire l’avvio di nuoveattività, per il periodo d’imposta in cui l’at-tività è iniziata e per i due successivi, ilreddito determinato ai sensi del comma 54è ridotto di un terzo, a condizione che:

a) il contribuente non abbia eserci-tato, nei tre anni precedenti l’inizio del-l’attività di cui al comma 1, attività arti-stica, professionale ovvero d’impresa, an-che in forma associata o familiare;

a) il contribuente non abbia eserci-tato, nei tre anni precedenti l’inizio del-l’attività di cui al comma 44, attivitàartistica, professionale ovvero d’impresa,anche in forma associata o familiare;

Atti Parlamentari — 110 — Camera dei Deputati

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b) l’attività da esercitare non costi-tuisca, in nessun modo, mera prosecuzionedi altra attività precedentemente svoltasotto forma di lavoro dipendente o auto-nomo, escluso il caso in cui l’attivitàprecedentemente svolta consista nel pe-riodo di pratica obbligatoria ai fini del-l’esercizio di arti o professioni;

b) identica;

c) qualora venga proseguita un’atti-vità svolta in precedenza da altro soggetto,l’ammontare dei relativi ricavi e compensi,realizzati nel periodo d’imposta prece-dente quello di riconoscimento del pre-detto beneficio, non sia superiore ai limitidi cui al comma 1.

c) qualora venga proseguita un’atti-vità svolta in precedenza da altro soggetto,l’ammontare dei relativi ricavi e compensi,realizzati nel periodo d’imposta prece-dente quello di riconoscimento del pre-detto beneficio, non sia superiore ai limitidi cui al comma 44.

13. I componenti positivi e negativi direddito riferiti ad anni precedenti a quelloda cui ha effetto il regime forfetario, la cuitassazione o deduzione è stata rinviata inconformità alle disposizioni del testo unicodi cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, chedispongono o consentono il rinvio, parte-cipano per le quote residue alla forma-zione del reddito dell’esercizio precedentea quello di efficacia del predetto regime.Analoghe disposizioni si applicano ai finidella determinazione del valore della pro-duzione netta.

56. Identico.

14. I ricavi e i compensi relativi alreddito oggetto del regime forfetario nonsono assoggettati a ritenuta d’acconto daparte del sostituto d’imposta. A tale fine,i contribuenti rilasciano un’apposita di-chiarazione dalla quale risulti che il red-dito cui le somme afferiscono è soggetto adimposta sostitutiva.

57. Identico.

15. Le perdite fiscali generatesi neiperiodi d’imposta anteriori a quello da cuidecorre il regime forfetario possono esserecomputate in diminuzione del reddito de-terminato ai sensi del comma 11 secondole regole ordinarie stabilite dal testo unicodi cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

58. Le perdite fiscali generatesi neiperiodi d’imposta anteriori a quello da cuidecorre il regime forfetario possono esserecomputate in diminuzione del reddito de-terminato ai sensi del comma 54 secondole regole ordinarie stabilite dal testo unicodi cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Atti Parlamentari — 111 — Camera dei Deputati

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16. Fermo restando l’obbligo di conser-vare, ai sensi dell’articolo 22 del decretodel Presidente della Repubblica 29 settem-bre 1973, n. 600, e successive modifica-zioni, i documenti ricevuti ed emessi, icontribuenti che applicano il regime for-fetario sono esonerati dagli obblighi diregistrazione e di tenuta delle scritturecontabili. La dichiarazione dei redditi èpresentata nei termini e con le modalitàdefiniti nel regolamento di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 luglio1998, n. 322. I contribuenti di cui alcomma 1 del presente articolo non sonotenuti a operare le ritenute alla fonte dicui al titolo III del decreto del Presidentedella Repubblica n. 600 del 1973, e suc-cessive modificazioni; tuttavia, nella di-chiarazione dei redditi, i medesimi con-tribuenti indicano il codice fiscale delpercettore dei redditi per i quali all’attodel pagamento degli stessi non è stataoperata la ritenuta e l’ammontare deiredditi stessi.

59. Fermo restando l’obbligo di conser-vare, ai sensi dell’articolo 22 del decretodel Presidente della Repubblica 29 settem-bre 1973, n. 600, e successive modifica-zioni, i documenti ricevuti ed emessi, icontribuenti che applicano il regime for-fetario sono esonerati dagli obblighi diregistrazione e di tenuta delle scritturecontabili. La dichiarazione dei redditi èpresentata nei termini e con le modalitàdefiniti nel regolamento di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 luglio1998, n. 322. I contribuenti di cui alcomma 44 del presente articolo non sonotenuti a operare le ritenute alla fonte dicui al titolo III del decreto del Presidentedella Repubblica n. 600 del 1973, e suc-cessive modificazioni; tuttavia, nella di-chiarazione dei redditi, i medesimi con-tribuenti indicano il codice fiscale delpercettore dei redditi per i quali all’attodel pagamento degli stessi non è stataoperata la ritenuta e l’ammontare deiredditi stessi.

17. I contribuenti che applicano il re-gime forfetario possono optare per l’ap-plicazione dell’imposta sul valore aggiuntoe delle imposte sul reddito nei modi or-dinari. L’opzione, valida per almeno untriennio, è comunicata con la prima di-chiarazione annuale da presentare succes-sivamente alla scelta operata. Trascorso ilperiodo minimo di permanenza nel regimeordinario, l’opzione resta valida per cia-scun anno successivo, fino a quando per-mane la concreta applicazione della sceltaoperata.

60. Identico.

18. Il regime forfetario cessa di avereapplicazione a partire dall’anno successivoa quello in cui viene meno taluna dellecondizioni di cui al comma 1 ovvero siverifica taluna delle fattispecie indicate alcomma 4.

61. Il regime forfetario cessa di avereapplicazione a partire dall’anno successivoa quello in cui viene meno taluna dellecondizioni di cui al comma 44 ovvero siverifica taluna delle fattispecie indicate alcomma 47.

Atti Parlamentari — 112 — Camera dei Deputati

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19. Nel caso di passaggio da un pe-riodo di imposta soggetto al regime for-fetario a un periodo di imposta soggettoa regime ordinario, al fine di evitare saltio duplicazioni di imposizione, i ricavi ei compensi che, in base alle regole delregime forfetario, hanno già concorso aformare il reddito non assumono rile-vanza nella determinazione del redditodegli anni successivi ancorché di compe-tenza di tali periodi; viceversa i ricavi ei compensi che, ancorché di competenzadel periodo in cui il reddito è statodeterminato in base alle regole del re-gime forfetario, non hanno concorso aformare il reddito imponibile del periodoassumono rilevanza nei periodi di impo-sta successivi nel corso dei quali si ve-rificano i presupposti previsti dal regimeforfetario. Corrispondenti criteri si appli-cano per l’ipotesi inversa di passaggio dalregime ordinario a quello forfetario. Nelcaso di passaggio da un periodo di im-posta soggetto al regime forfetario a unperiodo di imposta soggetto a un diversoregime, le spese sostenute nel periodo diapplicazione del regime forfetario nonassumono rilevanza nella determinazionedel reddito degli anni successivi. Nel casodi cessione, successivamente all’uscita dalregime forfetario, di beni strumentali ac-quisiti in esercizi precedenti a quello dacui decorre il regime forfetario, ai finidel calcolo dell’eventuale plusvalenza ominusvalenza determinata, rispettiva-mente, ai sensi degli articoli 86 e 101 deltesto unico di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, e successive modificazioni, siassume come costo non ammortizzatoquello risultante alla fine dell’esercizioprecedente a quello dal quale decorre ilregime. Se la cessione concerne benistrumentali acquisiti nel corso del regimeforfetario, si assume come costo nonammortizzabile il prezzo di acquisto.

62. Identico.

Atti Parlamentari — 113 — Camera dei Deputati

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20. I contribuenti che applicano il re-gime forfetario sono esclusi dall’applica-zione degli studi di settore di cui all’arti-colo 62-bis del decreto-legge 30 agosto1993, n. 331, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,e successive modificazioni, e dei parametridi cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549.Con il provvedimento del direttore del-l’Agenzia delle entrate di approvazione deimodelli da utilizzare per la dichiarazionedei redditi sono individuati, per i contri-buenti che applicano il regime forfetario,specifici obblighi informativi relativamenteall’attività svolta.

63. Identico.

21. Per l’accertamento, la riscossione, lesanzioni e il contenzioso si applicano, inquanto compatibili, le disposizioni vigentiin materia di imposte dirette, di impostasul valore aggiunto e di imposta regionalesulle attività produttive. In caso di infedeleindicazione, da parte dei contribuenti, deidati attestanti i requisiti e le condizioni dicui ai commi 1 e 4 che determinano lacessazione del regime previsto dal presentearticolo, nonché le condizioni di cui alcomma 12, le misure delle sanzioni mi-nime e massime stabilite dal decreto legi-slativo 18 dicembre 1997, n. 471, sonoaumentate del 10 per cento se il maggiorereddito accertato supera del 10 per centoquello dichiarato. Il regime forfetariocessa di avere applicazione dall’anno suc-cessivo a quello in cui, a seguito di ac-certamento divenuto definitivo, vienemeno taluna delle condizioni di cui alcomma 1 ovvero si verifica taluna dellefattispecie indicate al comma 4.

64. Per l’accertamento, la riscossione, lesanzioni e il contenzioso si applicano, inquanto compatibili, le disposizioni vigentiin materia di imposte dirette, di impostasul valore aggiunto e di imposta regionalesulle attività produttive. In caso di infedeleindicazione, da parte dei contribuenti, deidati attestanti i requisiti e le condizioni dicui ai commi 44 e 47 che determinano lacessazione del regime previsto dai commida 44 a 79, nonché le condizioni di cui alcomma 55, le misure delle sanzioni mi-nime e massime stabilite dal decreto legi-slativo 18 dicembre 1997, n. 471, sonoaumentate del 10 per cento se il maggiorereddito accertato supera del 10 per centoquello dichiarato. Il regime forfetariocessa di avere applicazione dall’anno suc-cessivo a quello in cui, a seguito di ac-certamento divenuto definitivo, vienemeno taluna delle condizioni di cui alcomma 44 ovvero si verifica taluna dellefattispecie indicate al comma 47.

22. Ai fini del riconoscimento delledetrazioni per carichi di famiglia ai sensidell’articolo 12, comma 2, del testo unicodi cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esuccessive modificazioni, rileva anche ilreddito determinato ai sensi del comma 11del presente articolo. Tale reddito nonrileva ai fini dell’applicazione dell’articolo13 del testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica n. 917 del1986, e successive modificazioni.

65. Ai fini del riconoscimento delledetrazioni per carichi di famiglia ai sensidell’articolo 12, comma 2, del testo unicodi cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esuccessive modificazioni, rileva anche ilreddito determinato ai sensi del comma 54del presente articolo. Tale reddito nonrileva ai fini dell’applicazione dell’articolo13 del testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica n. 917 del1986, e successive modificazioni.

Atti Parlamentari — 114 — Camera dei Deputati

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23. I soggetti di cui al comma 1 eser-centi attività d’impresa possono applicare,ai fini contributivi, il regime agevolato dicui ai commi da 24 a 31.

66. I soggetti di cui al comma 44esercenti attività d’impresa possono appli-care, ai fini contributivi, il regime agevo-lato di cui ai commi da 67 a 74.

24. Per i soggetti di cui al comma 23del presente articolo non trova applica-zione il livello minimo imponibile previstoai fini del versamento dei contributi pre-videnziali dall’articolo 1, comma 3, dellalegge 2 agosto 1990, n. 233, e si applica,per l’accredito della contribuzione, la di-sposizione di cui all’articolo 2, comma 29,della legge 8 agosto 1995, n. 335.

67. Per i soggetti di cui al comma 66del presente articolo non trova applica-zione il livello minimo imponibile previstoai fini del versamento dei contributi pre-videnziali dall’articolo 1, comma 3, dellalegge 2 agosto 1990, n. 233, e si applica,per l’accredito della contribuzione, la di-sposizione di cui all’articolo 2, comma 29,della legge 8 agosto 1995, n. 335.

25. Nel caso in cui siano presenti coadiu-vanti o coadiutori, il soggetto di cui alcomma 23 del presente articolo può indi-care la quota di reddito di spettanza deisingoli collaboratori, fino a un massimo,complessivamente, del 49 per cento. Per talisoggetti, il reddito imponibile sul quale cal-colare la contribuzione dovuta si determinaai sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge19 settembre 1992, n. 384, convertito, conmodificazioni, dalla legge 14 novembre1992, n. 438, e successive modificazioni.

68. Nel caso in cui siano presenti coadiu-vanti o coadiutori, il soggetto di cui alcomma 66 del presente articolo può indi-care la quota di reddito di spettanza deisingoli collaboratori, fino a un massimo,complessivamente, del 49 per cento. Per talisoggetti, il reddito imponibile sul quale cal-colare la contribuzione dovuta si determinaai sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge19 settembre 1992, n. 384, convertito, conmodificazioni, dalla legge 14 novembre1992, n. 438, e successive modificazioni.

26. I versamenti a saldo e in accontodei contributi dovuti agli enti previden-ziali da parte dei soggetti di cui alcomma 23 sono effettuati entro gli stessitermini previsti per il versamento dellesomme dovute in base alla dichiarazionedei redditi.

69. I versamenti a saldo e in accontodei contributi dovuti agli enti previden-ziali da parte dei soggetti di cui alcomma 66 sono effettuati entro gli stessitermini previsti per il versamento dellesomme dovute in base alla dichiarazionedei redditi.

27. Ai soggetti di cui al comma 23 delpresente articolo e ai loro familiari collabo-ratori, già pensionati presso le gestioni del-l’INPS e con più di 65 anni di età, non siapplicano le disposizioni di cui all’articolo59, comma 15, della legge 27 dicembre1997, n. 449.

70. Ai soggetti di cui al comma 66 delpresente articolo e ai loro familiari collabo-ratori, già pensionati presso le gestioni del-l’INPS e con più di 65 anni di età, non siapplicano le disposizioni di cui all’articolo59, comma 15, della legge 27 dicembre1997, n. 449.

28. Ai familiari collaboratori dei soggettidi cui al comma 1 del presente articolo nonsi applica la riduzione contributiva di trepunti percentuali, prevista dall’articolo 1,comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

71. Ai familiari collaboratori dei soggettidi cui al comma 44 del presente articolonon si applica la riduzione contributiva ditre punti percentuali, prevista dall’articolo1, comma 2, della legge 2 agosto 1990,n. 233.

Atti Parlamentari — 115 — Camera dei Deputati

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29. Il regime contributivo agevolatocessa di avere applicazione a partire dal-l’anno successivo a quello in cui viene menotaluna delle condizioni di cui al comma 1ovvero si verifica taluna delle fattispecie dicui al comma 4. La cessazione determina, aifini previdenziali, l’applicazione del regimeordinario di determinazione e di versa-mento del contributo dovuto. Il passaggio alregime previdenziale ordinario, in ognicaso, determina l’impossibilità di fruirenuovamente del regime contributivo agevo-lato, anche laddove sussistano le condizionidi cui al comma 1. Non possono accedere alregime contributivo agevolato neanche isoggetti che ne facciano richiesta, ma per iquali si verifichi il mancato rispetto dellecondizioni di cui al comma 1 nell’annodella richiesta stessa.

72. Il regime contributivo agevolatocessa di avere applicazione a partire dal-l’anno successivo a quello in cui viene menotaluna delle condizioni di cui al comma 44ovvero si verifica taluna delle fattispecie dicui al comma 47. La cessazione determina,ai fini previdenziali, l’applicazione del re-gime ordinario di determinazione e di ver-samento del contributo dovuto. Il passaggioal regime previdenziale ordinario, in ognicaso, determina l’impossibilità di fruirenuovamente del regime contributivo agevo-lato, anche laddove sussistano le condizionidi cui al comma 44. Non possono accedereal regime contributivo agevolato neanche isoggetti che ne facciano richiesta, ma per iquali si verifichi il mancato rispetto dellecondizioni di cui al comma 44 nell’annodella richiesta stessa.

30. Al fine di fruire del regime contribu-tivo agevolato, i soggetti di cui al comma 1che intraprendono l’esercizio di un’attivitàd’impresa presentano, mediante comunica-zione telematica, apposita dichiarazionemessa a disposizione dall’INPS; i soggettigià esercenti attività d’impresa presentano,entro il termine di decadenza del 28 feb-braio di ciascun anno, la medesima dichia-razione. Ove la dichiarazione sia presentataoltre il termine stabilito, nelle modalità in-dicate, l’accesso al regime agevolato potràavvenire a decorrere dall’anno successivo,presentando nuovamente la dichiarazionestessa entro il termine stabilito, ferma re-stando la permanenza delle condizioni dicui al comma 1.

73. Al fine di fruire del regime contribu-tivo agevolato, i soggetti di cui al comma 44che intraprendono l’esercizio di un’attivitàd’impresa presentano, mediante comunica-zione telematica, apposita dichiarazionemessa a disposizione dall’INPS; i soggettigià esercenti attività d’impresa presentano,entro il termine di decadenza del 28 feb-braio di ciascun anno, la medesima dichia-razione. Ove la dichiarazione sia presentataoltre il termine stabilito, nelle modalità in-dicate, l’accesso al regime agevolato potràavvenire a decorrere dall’anno successivo,presentando nuovamente la dichiarazionestessa entro il termine stabilito, ferma re-stando la permanenza delle condizioni dicui al comma 44.

31. Entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente leggel’Agenzia delle entrate e l’INPS stabilisconole modalità operative e i termini per latrasmissione dei dati necessari all’attua-zione del regime contributivo agevolato.

74. Identico.

32. Sono abrogati, salvo quanto previstodal comma 35:

75. Sono abrogati, salvo quanto previstodal comma 78:

a) l’articolo 13 della legge 23 dicem-bre 2000, n. 388;

a) identica;

b) l’articolo 27 del decreto-legge 6luglio 2011, n. 98, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

b) identica;

Atti Parlamentari — 116 — Camera dei Deputati

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c) l’articolo 1, commi da 96 a 115 e117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,e successive modificazioni.

c) identica.

33. I soggetti che nel periodo di impostain corso al 31 dicembre 2014 si avvalgonodel regime fiscale agevolato di cui all’ar-ticolo 13 della legge 23 dicembre 2000,n. 388, del regime fiscale di vantaggio dicui all’articolo 27, commi 1 e 2, deldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 15 lu-glio 2011, n. 111, o del regime contabileagevolato di cui all’articolo 27, comma 3,del medesimo decreto-legge n. 98 del2011, in possesso dei requisiti previsti dalcomma 1 del presente articolo, applicano,salvo opzione per l’applicazione dell’impo-sta sul valore aggiunto e delle imposte sulreddito nei modi ordinari, il regime for-fetario.

76. I soggetti che nel periodo di impostain corso al 31 dicembre 2014 si avvalgonodel regime fiscale agevolato di cui all’ar-ticolo 13 della legge 23 dicembre 2000,n. 388, del regime fiscale di vantaggio dicui all’articolo 27, commi 1 e 2, deldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 15 lu-glio 2011, n. 111, o del regime contabileagevolato di cui all’articolo 27, comma 3,del medesimo decreto-legge n. 98 del2011, in possesso dei requisiti previsti dalcomma 44 del presente articolo, applicano,salvo opzione per l’applicazione dell’impo-sta sul valore aggiunto e delle imposte sulreddito nei modi ordinari, il regime for-fetario.

34. I soggetti che nel periodo di impostain corso al 31 dicembre 2014 si avvalgonodel regime fiscale agevolato di cui all’ar-ticolo 13 della legge 23 dicembre 2000,n. 388, o del regime fiscale di vantaggio dicui all’articolo 27, commi 1 e 2, deldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 15 lu-glio 2011, n. 111, possono applicare, lad-dove in possesso dei requisiti previsti dallalegge, il regime di cui al comma 12 delpresente articolo per i soli periodi diimposta che residuano al completamentodel triennio agevolato.

77. I soggetti che nel periodo di impostain corso al 31 dicembre 2014 si avvalgonodel regime fiscale agevolato di cui all’ar-ticolo 13 della legge 23 dicembre 2000,n. 388, o del regime fiscale di vantaggio dicui all’articolo 27, commi 1 e 2, deldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 15 lu-glio 2011, n. 111, possono applicare, lad-dove in possesso dei requisiti previsti dallalegge, il regime di cui al comma 55 delpresente articolo per i soli periodi diimposta che residuano al completamentodel triennio agevolato.

35. I soggetti che nel periodo di impostain corso al 31 dicembre 2014 si avvalgonodel regime fiscale di vantaggio di cuiall’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,n. 111, possono continuare ad avvalerseneper il periodo che residua al completa-mento del quinquennio agevolato e co-munque fino al compimento del trenta-cinquesimo anno di età.

78. Identico.

Atti Parlamentari — 117 — Camera dei Deputati

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36. Le disposizioni del presente articolosi applicano a decorrere dal periodo diimposta successivo a quello in corso al 31dicembre 2014. Con decreti di natura nonregolamentare del Ministro dell’economiae delle finanze possono essere dettate ledisposizioni necessarie per l’attuazione delpresente articolo. Con provvedimenti deldirettore dell’Agenzia delle entrate sonostabilite le relative modalità applicative.

79. Le disposizioni dei commi da 44 a78 si applicano a decorrere dal periodo diimposta successivo a quello in corso al 31dicembre 2014. Con decreti di natura nonregolamentare del Ministro dell’economiae delle finanze possono essere dettate ledisposizioni necessarie per l’attuazione deicommi da 44 a 78. Con provvedimenti deldirettore dell’Agenzia delle entrate sonostabilite le relative modalità applicative.

80. La quota di compartecipazione al-l’IVA di cui all’articolo 2-ter, comma 6, deldecreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 4dicembre 2008, n. 189, è incrementata diulteriori 5 milioni di euro per ciascunodegli anni 2015 e 2016.

Atti Parlamentari — 118 — Camera dei Deputati

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ART. 10.

(Misure per l’efficienzadel sistema giudiziario).

1. È istituito presso il Ministero dellagiustizia un fondo, con una dotazione di50 milioni di euro per l’anno 2015, di 90milioni di euro per l’anno 2016 e di 120milioni di euro annui a decorrere dal-l’anno 2017, per il recupero di efficienzadel sistema giudiziario e il potenziamentodei relativi servizi, nonché per il comple-tamento del processo telematico.

81. Identico.

82. All’articolo 46 della legge 21 no-vembre 1991, n. 374, e successive modifi-cazioni, dopo il comma 1 è aggiunto ilseguente:

« 1-bis. Per le notificazioni richieste agliufficiali giudiziari, i diritti e le indennità ditrasferta o le spese di spedizione sonodovuti dal notificante ai sensi delle dispo-sizioni vigenti. Le risorse derivanti dall’at-tuazione del presente comma restano nelladisponibilità del Ministero della giustiziaal fine di assicurare la piena funzionalitàdegli uffici di esecuzione penale esterna. IlMinistro dell’economia e delle finanze, èautorizzato ad apportare, con propri de-creti, su proposta del Ministro della giu-stizia, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Atti Parlamentari — 119 — Camera dei Deputati

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ART. 11.

(Disposizioni in materia di ammortizza-tori sociali, servizi per il lavoro e politi-

che attive).

1. Per fare fronte agli oneri derivantidall’attuazione dei provvedimenti norma-tivi di riforma degli ammortizzatori so-ciali, ivi inclusi gli ammortizzatori socialiin deroga, dei servizi per il lavoro e dellepolitiche attive, di quelli in materia diriordino dei rapporti di lavoro e dell’atti-vità ispettiva e di tutela e conciliazionedelle esigenze di cura, di vita e di lavoro,nonché per fare fronte agli oneri derivantidall’attuazione dei provvedimenti norma-tivi volti a favorire la stipula di contrattia tempo indeterminato a tutele crescenti,al fine di consentire la relativa riduzionedi oneri diretti ed indiretti, è istituito nellostato di previsione del Ministero del lavoroun apposito fondo, con una dotazione di2.000 milioni di euro annui a decorreredall’anno 2015.

83. Per fare fronte agli oneri derivantidall’attuazione dei provvedimenti norma-tivi di riforma degli ammortizzatori so-ciali, ivi inclusi gli ammortizzatori socialiin deroga, dei servizi per il lavoro e dellepolitiche attive, di quelli in materia diriordino dei rapporti di lavoro e dell’atti-vità ispettiva e di tutela e conciliazionedelle esigenze di cura, di vita e di lavoro,nonché per fare fronte agli oneri derivantidall’attuazione dei provvedimenti norma-tivi volti a favorire la stipula di contrattia tempo indeterminato a tutele crescenti,al fine di consentire la relativa riduzionedi oneri diretti ed indiretti, è istituito nellostato di previsione del Ministero del lavoroun apposito fondo, con una dotazione di2.200 milioni di euro per ciascuno deglianni 2015 e 2016 e di 2.000 milioni di euroannui a decorrere dall’anno 2017.

Atti Parlamentari — 120 — Camera dei Deputati

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84. A quota parte degli oneri derivantidal comma 83 si provvede:

a) quanto a 67,4 milioni di euro perl’anno 2015, mediante l’utilizzo dei fondidi parte corrente iscritti nei singoli stati diprevisione dei Ministeri ai sensi dell’arti-colo 49, comma 2, lettere a) e b), deldecreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 23giugno 2014, n. 89, ad esclusione del Mi-nistero dell’economia e delle finanze e delMinistero delle politiche agricole alimen-tari e forestali;

b) quanto a 90 milioni di euro perl’anno 2015, mediante l’utilizzo del fondodi parte corrente iscritto nello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze ai sensi dell’articolo 49,comma 2, lettera d), del decreto-legge 24aprile 2014, n. 66, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

85. Il comma 15-bis dell’articolo 17della legge 28 gennaio 1994, n. 84, intro-dotto dall’articolo 1, comma 108, dellalegge 27 dicembre 2013, n. 147, si inter-preta nel senso che le entrate propriederivanti da tasse a carico delle merciimbarcate e sbarcate comprendono anchequelle derivanti dalle sovrattasse a caricodelle merci imbarcate e sbarcate.

Atti Parlamentari — 121 — Camera dei Deputati

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86. Ai fini del conseguimento delleprestazioni pensionistiche da parte deilavoratori attualmente in servizio, con ef-fetto dal 1o gennaio 2015, senza corre-sponsione di ratei arretrati, non si tieneconto dei provvedimenti di annullamentodelle certificazioni rilasciate dall’Istitutonazionale per l’assicurazione contro gliinfortuni sul lavoro (INAIL) per il conse-guimento dei benefìci di cui all’articolo 13,comma 8, della legge 27 marzo 1992,n. 257, e successive modificazioni, salvo ilcaso di dolo dell’interessato accertato invia giudiziale con sentenza definitiva. Glioneri di cui al presente comma sonovalutati in 6 milioni di euro per l’anno2015, in 16,5 milioni di euro per l’anno2016, in 21,1 milioni di euro per l’anno2017, in 21,1 milioni di euro per l’anno2018, in 20,1 milioni di euro per l’anno2019, in 16 milioni di euro per l’anno2020, in 10,7 milioni di euro per l’anno2021, in 6,2 milioni di euro per l’anno2022, in 3,5 milioni di euro per l’anno2023 e in 3 milioni di euro per l’anno2024.

87. Con effetto sui trattamenti pensio-nistici decorrenti dal 1o gennaio 2015, ilsecondo periodo del comma 2-quater del-l’articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre2011, n. 216, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,è sostituito dal seguente: « Le disposizionidi cui all’articolo 24, comma 10, terzo equarto periodo, del decreto-legge 6 dicem-bre 2011, n. 201, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214, in materia di riduzione percen-tuale dei trattamenti pensionistici, nontrovano applicazione limitatamente ai sog-getti che maturano il previsto requisito dianzianità contributiva entro il 31 dicembre2017 ».

Atti Parlamentari — 122 — Camera dei Deputati

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88. Ai datori di lavoro che hannoassunto fino al 31 dicembre 2012 lavora-tori iscritti nelle liste di mobilità ai sensidell’articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio1998, n. 4, convertito, con modificazioni,dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e suc-cessive modificazioni, si applicano glisgravi contributivi di cui agli articoli 8,comma 2, e 25, comma 9, della legge 23luglio 1991, n. 223, nel limite massimo di35.550.000 euro.

89. Entro il 31 gennaio 2015 gli assi-curati all’assicurazione generale obbligato-ria, gestita dall’Istituto nazionale dellaprevidenza (INPS), e all’assicurazione ob-bligatoria contro le malattie professionali,gestita dall’Istituto nazionale per l’assicu-razione contro gli infortuni sul lavoro(INAIL), dipendenti da aziende che hannocollocato tutti i dipendenti in mobilità percessazione dell’attività lavorativa, i qualiabbiano ottenuto in via giudiziale defini-tiva l’accertamento dell’avvenuta esposi-zione all’amianto per un periodo superiorea dieci anni e in quantità superiori ailimiti di legge e che, avendo presentatodomanda successivamente al 2 ottobre2003, abbiano conseguentemente ottenutoil riconoscimento dei benefìci previdenzialidi cui all’articolo 47 del decreto-legge 30settembre 2003, n. 269, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 novembre2003, n. 326, possono presentare domandaall’INPS per il riconoscimento della mag-giorazione secondo il regime vigente altempo in cui l’esposizione si è realizzata aisensi dell’articolo 13, comma 8, della legge27 marzo 1992, n. 257, e successive mo-dificazioni. Le prestazioni conseguenti nonpossono avere decorrenza anteriore al 1o

gennaio 2015.

Atti Parlamentari — 123 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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ART. 12.

(Sgravi contributivi per assunzionia tempo indeterminato).

1. Al fine di promuovere forme dioccupazione stabile, ai datori di lavoroprivati, con esclusione del settore agricolo,e con riferimento alle nuove assunzionicon contratto di lavoro a tempo indeter-minato, con esclusione dei contratti diapprendistato e dei contratti di lavorodomestico, decorrenti dal 1o gennaio 2015con riferimento a contratti stipulati nonoltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto,per un periodo massimo di trentasei mesi,ferma restando l’aliquota di computo delleprestazioni pensionistiche, l’esonero dalversamento dei complessivi contributi pre-videnziali a carico dei datori di lavoro, conesclusione dei premi e contributi dovutiall’Istituto nazionale per l’assicurazionecontro gli infortuni sul lavoro (INAIL),nel limite massimo di un importo diesonero pari a 8.060 euro su base annua.L’esonero di cui al presente commaspetta ai datori di lavoro in presenzadelle nuove assunzioni di cui al primoperiodo, con esclusione di quelle relativea lavoratori che nei sei mesi precedentisiano risultati occupati a tempo indeter-minato presso qualsiasi datore di lavoroe non spetta con riferimento a lavoratoriper i quali il beneficio di cui al presentecomma sia già stato usufruito in rela-zione a precedente assunzione a tempoindeterminato. L’esonero di cui al pre-sente comma non è cumulabile con altriesoneri o riduzioni delle aliquote di fi-nanziamento previsti dalla normativa vi-gente. L’esonero di cui al presentecomma non spetta ai datori di lavoro inpresenza di assunzioni relative a lavora-tori in riferimento ai quali i datori dilavoro, ivi considerando società control-late o collegate ai sensi dell’articolo 2359

90. Identico.

Atti Parlamentari — 124 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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del codice civile o facenti capo, anche perinterposta persona, allo stesso soggetto,hanno comunque già in essere un con-tratto a tempo indeterminato nei tre mesiantecedenti la data di entrata in vigoredella presente legge. L’INPS provvede,con le risorse umane, strumentali e fi-nanziarie disponibili a legislazione vi-gente, al monitoraggio del numero dicontratti incentivati ai sensi del presentecomma e delle conseguenti minori entratecontributive, inviando relazioni mensili alMinistero del lavoro e delle politichesociali e al Ministero dell’economia edelle finanze.

2. I benefìci contributivi di cui all’ar-ticolo 8, comma 9, della legge 29 dicem-bre 1990, n. 407, e successive modifica-zioni, sono soppressi con riferimento alleassunzioni dei lavoratori ivi indicati de-correnti dal 1o gennaio 2015.

91. Identico.

3. Al finanziamento degli incentivi dicui al presente articolo si provvede,quanto a un miliardo di euro per cia-scuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e a500 milioni di euro per l’anno 2018, avalere sulla corrispondente riprogramma-zione delle risorse del Fondo di rotazionedi cui all’articolo 5 della legge 16 aprile1987, n. 183, già destinate agli interventidel Piano di azione coesione, ai sensidell’articolo 23, comma 4, della legge 12novembre 2011, n. 183, che, dal sistemadi monitoraggio del Dipartimento dellaRagioneria generale dello Stato del Mi-nistero dell’economia e delle finanze, ri-sultano non ancora impegnate alla datadel 30 settembre 2014.

92. Al finanziamento degli incentivi dicui ai commi 90 e 91 si provvede, quantoa un miliardo di euro per ciascuno deglianni 2015, 2016 e 2017 e a 500 milionidi euro per l’anno 2018, a valere sullacorrispondente riprogrammazione dellerisorse del Fondo di rotazione di cuiall’articolo 5 della legge 16 aprile 1987,n. 183, già destinate agli interventi delPiano di azione coesione, ai sensi del-l’articolo 23, comma 4, della legge 12novembre 2011, n. 183, che, dal sistemadi monitoraggio del Dipartimento dellaRagioneria generale dello Stato del Mi-nistero dell’economia e delle finanze, ri-sultano non ancora impegnate alla datadel 30 settembre 2014.

4. Entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, ilGruppo di azione coesione di cui aldecreto del Ministro della coesione ter-ritoriale 1o agosto 2012 provvede all’in-dividuazione delle specifiche linee di in-tervento oggetto di riprogrammazione aisensi del comma 3.

93. Entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, ilGruppo di azione coesione di cui aldecreto del Ministro della coesione ter-ritoriale 1o agosto 2012 provvede all’in-dividuazione delle specifiche linee di in-tervento oggetto di riprogrammazione aisensi del comma 92.

5. Le predette risorse sono versateall’entrata del bilancio dello Stato e re-stano acquisite all’Erario.

94. Identico.

Atti Parlamentari — 125 — Camera dei Deputati

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ART. 13.

(Misure per la famiglia).

1. Al fine di incentivare la natalità econtribuire alle spese per il suo sostegno,per ogni figlio nato o adottato tra il 1o

gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 èriconosciuto un assegno di importo pari a960 euro annui erogato mensilmente adecorrere dal mese di nascita o adozione.L’assegno, che non concorre alla forma-zione del reddito complessivo di cui al-l’articolo 8 del testo unico di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 dicem-bre 1986, n. 917, e successive modifica-zioni, è corrisposto fino al compimento delterzo anno d’età ovvero del terzo anno diingresso nel nucleo familiare a seguitodell’adozione, per i figli di cittadini italianio di uno Stato membro dell’Unione euro-pea o di cittadini extracomunitari conpermesso di soggiorno di cui all’articolo 9del testo unico delle disposizioni concer-nenti la disciplina dell’immigrazione enorme sulla condizione dello straniero, dicui al decreto legislativo 25 luglio 1998,n. 286, e successive modificazioni, resi-denti in Italia e a condizione che i genitoriabbiano conseguito, nell’anno solare pre-cedente a quello di nascita del figlio be-neficiario, un reddito determinato in basealle disposizioni dell’articolo 2, comma 9,del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,convertito, con modificazioni, dalla legge13 maggio 1988, n. 153, complessivamentenon superiore a 90.000 euro. Il predettolimite di reddito non opera nel caso in cuiil figlio, nato o adottato, sia quinto oulteriore per ordine di nascita o ingressonel nucleo familiare. L’assegno di cui alpresente comma è corrisposto, a domanda,dall’INPS, che provvede alle relative atti-vità, nonché a quelle del comma 3, con lerisorse umane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente.

95. Al fine di incentivare la natalità econtribuire alle spese per il suo sostegno,per ogni figlio nato o adottato tra il 1o

gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 èriconosciuto un assegno di importo pari a960 euro annui erogato mensilmente adecorrere dal mese di nascita o adozione.L’assegno, che non concorre alla forma-zione del reddito complessivo di cui al-l’articolo 8 del testo unico di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 dicem-bre 1986, n. 917, e successive modifica-zioni, è corrisposto fino al compimento delterzo anno d’età ovvero del terzo anno diingresso nel nucleo familiare a seguitodell’adozione, per i figli di cittadini italianio di uno Stato membro dell’Unione euro-pea o di cittadini di Stati extracomunitaricon permesso di soggiorno di cui all’arti-colo 9 del testo unico delle disposizioniconcernenti la disciplina dell’immigrazionee norme sulla condizione dello straniero,di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,n. 286, e successive modificazioni, resi-denti in Italia e a condizione che il nucleofamiliare di appartenenza del genitore ri-chiedente l’assegno sia in una condizioneeconomica corrispondente a un valore del-l’indicatore della situazione economicaequivalente (ISEE), stabilito ai sensi delregolamento di cui al decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri 5 dicembre2013, n. 159, non superiore a 25.000 euroannui. L’assegno di cui al presente commaè corrisposto, a domanda, dall’INPS, cheprovvede alle relative attività, nonché aquelle del comma 97, con le risorseumane, strumentali e finanziarie disponi-bili a legislazione vigente. Qualora il nu-cleo familiare di appartenenza del genitorerichiedente l’assegno sia una condizioneeconomica corrispondente a un valore del-l’ISEE, stabilito ai sensi del citato regola-mento di cui al decreto del Presidente delConsiglio dei ministri n. 159 del 2013, nonsuperiore a 7.000 euro annui, l’importodell’assegno di cui al primo periodo delpresente comma è raddoppiato.

Atti Parlamentari — 126 — Camera dei Deputati

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2. Con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri, su proposta del Ministrodel lavoro e delle politiche sociali, diconcerto con il Ministro della salute e conil Ministro dell’economia e delle finanze,sono stabilite, entro trenta giorni dalladata di entrata in vigore della presentelegge, le necessarie disposizioni per l’at-tuazione del comma 1.

96. Con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, su proposta delMinistro del lavoro e delle politiche sociali,di concerto con il Ministro della salute econ il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, sono stabilite, entro trenta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, le necessarie disposizioni perl’attuazione del comma 95.

3. L’INPS provvede al monitoraggio deimaggiori oneri derivanti dalle disposizionidi cui al presente articolo, inviando rela-zioni mensili al Ministero del lavoro edelle politiche sociali e al Ministero del-l’economia e delle finanze. Nel caso in cui,in sede di attuazione del comma 1, siverifichino o siano in procinto di verifi-carsi scostamenti rispetto alla previsionedi spesa di cui al comma 4, con decretodel Ministro dell’economia e delle finanze,di concerto con il Ministro del lavoro edelle politiche sociali e con il Ministrodella salute, si provvede a rideterminarel’importo annuo dell’assegno di cui alcomma 1, primo periodo, e il limite direddito di cui al comma 1, secondo pe-riodo.

97. L’INPS provvede al monitoraggiodei maggiori oneri derivanti dalle disposi-zioni di cui ai commi da 95 a 99 inviandorelazioni mensili al Ministero del lavoro edelle politiche sociali e al Ministero del-l’economia e delle finanze. Nel caso in cui,in sede di attuazione del comma 95, siverifichino o siano in procinto di verifi-carsi scostamenti rispetto alla previsionedi spesa di cui al comma 98, con decretodel Ministro dell’economia e delle finanze,di concerto con il Ministro del lavoro edelle politiche sociali e con il Ministrodella salute, si provvede a rideterminarel’importo annuo dell’assegno di cui alcomma 95, primo periodo, e i valoridell’ISEE di cui al comma 95, secondoperiodo.

4. L’onere derivante dal presente ar-ticolo è valutato in 202 milioni di europer l’anno 2015, di 607 milioni di europer l’anno 2016, di 1.012 milioni di europer l’anno 2017, di 1.012 milioni di europer l’anno 2018, di 607 milioni di europer l’anno 2019 e di 202 milioni di europer l’anno 2020.

98. L’onere derivante dai commi da 95a 99 è valutato in 202 milioni di euro perl’anno 2015, di 607 milioni di euro perl’anno 2016, di 1.012 milioni di euro perl’anno 2017, di 1.012 milioni di euro perl’anno 2018, di 607 milioni di euro perl’anno 2019 e di 202 milioni di euro perl’anno 2020.

5. Anche ai fini della verifica dei limitidi reddito complessivo di cui all’articolo13, comma 1-bis, del testo unico di cuial decreto del Presidente della Repub-blica 22 dicembre 1986, n. 917, non sitiene conto delle somme erogate ai sensidel presente articolo.

99. Anche ai fini della verifica deilimiti di reddito complessivo di cui al-l’articolo 13, comma 1-bis, del testo unicodi cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917,non si tiene conto delle somme erogateai sensi dei commi 95 e 96 del presentearticolo.

Atti Parlamentari — 127 — Camera dei Deputati

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100. Nel limite di 45 milioni di europer l’anno 2015, al fine di contribuirealle spese per il mantenimento dei figli,sono riconosciuti, per l’anno 2015, buoniper l’acquisto di beni e servizi a favoredei nuclei familiari con un numero difigli minori pari o superiore a quattro inpossesso di una situazione economicacorrispondente a un valore dell’indicatoredella situazione economica equivalente(ISEE), disciplinato dal regolamento dicui al decreto del Presidente del Consigliodei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonsuperiore a 8.500 euro annui. Con de-creto del Presidente del Consiglio deiministri, su proposta del Ministro dellavoro e delle politiche sociali, di con-certo con il Ministro dell’economia edelle finanze, sono stabiliti l’ammontaremassimo complessivo del beneficio pernucleo familiare e le disposizioni attua-tive del presente comma.

Atti Parlamentari — 128 — Camera dei Deputati

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6. Nello stato di previsione del Mini-stero dell’economia e delle finanze èistituito un fondo con una dotazione di298 milioni per l’anno 2015, da destinarea interventi in favore della famiglia. Condecreto del Presidente del Consiglio deiministri, su proposta del Ministero del-l’economia e delle finanze, di concertocon il Ministero del lavoro e delle poli-tiche sociali, sono individuati la destina-zione del fondo, i criteri di riparto,l’individuazione degli obiettivi e le con-seguenti disposizioni attuative.

101. Nello stato di previsione del Mi-nistero dell’economia e delle finanze èistituito un fondo con una dotazione di108 milioni per l’anno 2015, da destinarea interventi in favore della famiglia, dicui una quota pari a 100 milioni di euroè riservata per il rilancio del piano disviluppo del sistema territoriale dei ser-vizi socio-educativi per la prima infanzia,di cui all’articolo 1, comma 1259, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, e suc-cessive modificazioni, finalizzato al rag-giungimento di determinati obiettivi diservizio, nelle more della definizione deilivelli essenziali delle relative prestazioni.Una quota del suddetto fondo, pari a 5milioni di euro per l’anno 2015, è de-stinata al Fondo di cui all’articolo 58,comma 1, del decreto-legge 22 giugno2012, n. 83, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e suc-cessive modificazioni. Con decreto delPresidente del Consiglio dei ministri, suproposta del Ministero dell’economia edelle finanze, di concerto con il Ministerodel lavoro e delle politiche sociali, previaintesa in sede di Conferenza unificata dicui all’articolo 8 del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281, e successive modi-ficazioni, sono individuati la destinazionedel fondo, i criteri di riparto, l’indivi-duazione degli obiettivi e le conseguentidisposizioni attuative.

Atti Parlamentari — 129 — Camera dei Deputati

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ART. 14.

(Contrasto della ludopatia).

1. Nell’ambito delle risorse destinate alfinanziamento del Servizio sanitario na-zionale (SSN) ai sensi dell’articolo 39,comma 2, a decorrere dall’anno 2015, unaquota pari a 50 milioni di euro è annual-mente destinata alla cura delle patologieconnesse alla dipendenza da gioco d’az-zardo. Alla ripartizione della quota di cuial presente comma si provvede annual-mente all’atto dell’assegnazione delle ri-sorse spettanti alle regioni e alle provinceautonome di Trento e di Bolzano a titolodi finanziamento della quota indistinta delfabbisogno sanitario standard regionale,secondo i criteri e le modalità previstidalla legislazione vigente in materia dicosti standard. La verifica dell’effettivadestinazione delle risorse e delle relativeattività assistenziali costituisce adempi-mento ai fini dell’accesso al finanziamentointegrativo del Servizio sanitario nazionaleai fini e per gli effetti dell’articolo 2,comma 68, lettera c), della legge 23 di-cembre 2009, n. 191, e dell’articolo 15,comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012,n. 95, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 2012, n. 135, ed è effettuatanell’ambito del Comitato paritetico perma-nente per la verifica dell’erogazione deilivelli essenziali di assistenza di cui all’ar-ticolo 9 dell’intesa 23 marzo 2005, sancitadalla conferenza permanente per i rap-porti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, pubbli-cata nel supplemento ordinario n. 83 dellaGazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio2005.

102. Nell’ambito delle risorse destinateal finanziamento del Servizio sanitarionazionale (SSN) ai sensi dell’articolo 39,comma 2, a decorrere dall’anno 2015, unaquota pari a 50 milioni di euro è annual-mente destinata alla prevenzione, alla curae alla riabilitazione delle patologie con-nesse alla dipendenza da gioco d’azzardocome definito dall’Organizzazione mon-diale della sanità. Una quota delle risorsedi cui al primo periodo, nel limite di 1milione di euro per ciascuno degli anni2015, 2016 e 2017, è destinata alla speri-mentazione di modalità di controllo deisoggetti a rischio di patologia, mediantel’adozione di software che consentano algiocatore di monitorare il proprio com-portamento generando conseguentementeappositi messaggi di allerta. Il Ministrodella salute, con decreto di natura rego-lamentare, previa intesa in sede di Con-ferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, adotta linee di azioneper garantire le prestazioni di preven-zione, cura e riabilitazione rivolte allepersone affette dal gioco d’azzardo pato-logico (GAP). Al fine del monitoraggiodella dipendenza dal gioco d’azzardo edell’efficacia delle azioni di cura e diprevenzione intraprese, l’Osservatorio isti-tuito ai sensi dell’articolo 7, comma 10,quarto periodo, del decreto-legge 13 set-tembre 2012, n. 158, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,n. 189, è trasferito al Ministero della sa-lute. Con decreto interministeriale del Mi-nistro della salute e del Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, da adottare entrotre mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge, è rideterminata lacomposizione dell’Osservatorio, assicu-rando la presenza di esperti in materia, dirappresentanti delle regioni e degli entilocali, nonché delle associazioni operantinel settore, nell’ambito delle risorseumane, strumentali e finanziarie disponi-bili a legislazione vigente e, comunque,

Atti Parlamentari — 130 — Camera dei Deputati

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senza nuovi o maggiori oneri per la fi-nanza pubblica. Alla ripartizione dellaquota di cui al presente comma si prov-vede annualmente all’atto dell’assegna-zione delle risorse spettanti alle regioni ealle province autonome di Trento e diBolzano a titolo di finanziamento dellaquota indistinta del fabbisogno sanitariostandard regionale, secondo i criteri e lemodalità previsti dalla legislazione vigentein materia di costi standard. La verificadell’effettiva destinazione delle risorse edelle relative attività assistenziali costitui-sce adempimento ai fini dell’accesso alfinanziamento integrativo del Servizio sa-nitario nazionale ai fini e per gli effettidell’articolo 2, comma 68, lettera c), dellalegge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell’ar-ticolo 15, comma 24, del decreto-legge 6luglio 2012, n. 95, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,ed è effettuata nell’ambito del Comitatoparitetico permanente per la verifica del-l’erogazione dei livelli essenziali di assi-stenza di cui all’articolo 9 dell’intesa 23marzo 2005, sancita dalla conferenza per-manente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano, pubblicata nel supplementoordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficialen. 105 del 7 maggio 2005.

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ART. 15.

(Erogazioni liberali alle ONLUS).

1. Al testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, sono apportate le seguentimodificazioni:

103. Identico.

a) all’articolo 15, comma 1.1, le pa-role: « per importo non superiore a 2.065euro annui » sono sostituite dalle seguenti:« per importo non superiore a 30.000 euroannui »;

b) all’articolo 100, comma 2, letterah), le parole: « per importo non superiorea 2.065,83 euro » sono sostituite dalleseguenti: « per importo non superiore a30.000 euro ».

2. Le disposizioni del comma 1 siapplicano a decorrere dal periodo di im-posta successivo a quello in corso al 31dicembre 2014.

104. Le disposizioni del comma 103 siapplicano a decorrere dal periodo di im-posta successivo a quello in corso al 31dicembre 2014.

105. All’articolo 11, comma 4-bis, deldecreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149,convertito, con modificazioni, dalla legge21 febbraio 2014, n. 13, è aggiunto, in fine,il seguente periodo: « Le medesime eroga-zioni continuano a considerarsi detraibiliai sensi del citato articolo 15, comma1-bis, ovvero ai sensi del presente articolo,anche quando i relativi versamenti sonoeffettuati dai candidati e dagli eletti allecariche pubbliche in conformità a previ-sioni regolamentari o statutarie deliberatedai partiti o movimenti politici beneficiaridelle erogazioni medesime ».

Atti Parlamentari — 132 — Camera dei Deputati

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ART. 16.

(Cofinanziamento e cessionedi frequenze).

1. Entro dieci giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge,l’Autorità per le garanzie nelle comunica-zioni avvia le procedure per l’assegnazionedi diritti d’uso di frequenze radioelettricheda destinare a servizi di comunicazioneelettronica mobili per applicazioni del tipoSupplemental Down Link (SDL) con l’uti-lizzo della banda 1452-1492 MHz, confor-memente a quanto previsto dal codicedelle comunicazioni elettroniche, di cui aldecreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259.L’Autorità emana l’eventuale regolamentodi gara entro il 15 marzo 2015. Il Mini-stero dello sviluppo economico avvia leprocedure selettive per l’assegnazione dellefrequenze di cui al presente comma entroi successivi trenta giorni e le concludeentro il 31 ottobre 2015. La liberazionedelle frequenze di cui al presente commaper la loro destinazione ai servizi di co-municazione elettronica mobili per appli-cazioni del tipo SDL deve avere luogoentro il 30 giugno 2015.

106. Identico.

2. I proventi derivanti dall’attuazionedel comma 1, fino all’importo massimo di700 milioni di euro, sono destinati per lefinalità di cui all’articolo 36, comma 6,numero 4). Con decreto del Ministro del-l’economia e delle finanze si provvede allafinalizzazione degli eventuali proventi de-rivanti dall’attuazione del comma 1 delpresente articolo, eccedenti l’importo dicui al primo periodo, ivi compresa l’even-tuale riassegnazione al Fondo per l’am-mortamento dei titoli di Stato.

107. Per l’anno 2015 le spese relative alcofinanziamento nazionale dei fondi strut-turali dell’Unione europea non rilevano, aifini dei saldi di cui all’articolo 2, comma165, per un importo pari ai proventiderivanti dall’attuazione del comma 106del presente articolo, nel limite massimodi 700 milioni di euro. Con decreto delMinistro dell’economia e delle finanze siprovvede alla finalizzazione degli eventualiproventi derivanti dall’attuazione delcomma 106 del presente articolo, ecce-denti l’importo di cui al primo periodo, ivicompresa l’eventuale riassegnazione alFondo per l’ammortamento dei titoli diStato.

Atti Parlamentari — 133 — Camera dei Deputati

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108. Il terzo e il quarto periodo delcomma 7 dell’articolo 3-quinquies del de-creto-legge 2 marzo 2012, n. 16, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 26aprile 2012, n. 44, sono sostituiti dai se-guenti: « Agli indennizzi di cui al comma6 si provvede a valere, entro il limitecomplessivo di euro 600.000, sugli introitidi cui al comma 2, lettera a). I proventiderivanti dall’assegnazione delle frequenzedi cui al presente articolo sono versatiall’entrata del bilancio dello Stato peressere riassegnati ad apposito capitolodello stato di previsione del Ministerodello sviluppo economico entro il 1o marzo2015 per le finalità di cui al periodoprecedente e, per l’importo eccedente, perl’incremento della somma di cui all’arti-colo 6, comma 9, del decreto-legge 23dicembre 2013, n. 145, convertito, conmodificazioni, dalla legge 21 febbraio2014, n. 9, e successive modificazioni. ».

109. All’articolo 6 del decreto-legge 23dicembre 2013, n. 145, convertito, conmodificazioni, dalla legge 21 febbraio2014, n. 9, e successive modificazioni,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, secondo periodo, leparole: « 31 dicembre 2014 » sono sosti-tuite dalle seguenti: « 30 aprile 2015 »;

b) al comma 9, primo e secondoperiodo, le parole: « 31 dicembre 2014 »sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile2015 »;

c) al comma 9, secondo periodo, leparole: « le risorse di cui al primo pe-riodo » sono sostituite dalle seguenti: « il70 per cento delle risorse di cui al primoperiodo »;

Atti Parlamentari — 134 — Camera dei Deputati

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d) dopo il comma 9-bis sono inseritii seguenti:

« 9-ter. Entro quaranta giorni dalladata di entrata in vigore della presentedisposizione, l’Autorità per le garanzienelle comunicazioni avvia le procedure perla pianificazione delle frequenze attribuitea livello internazionale all’Italia e nonassegnate a operatori di rete nazionali peril servizio televisivo digitale terrestre per lamessa a disposizione della relativa capa-cità trasmissiva a fornitori di servizi dimedia audiovisivi in ambito locale. Lesuddette frequenze possono essere asse-gnate unicamente secondo le modalità dicui al presente comma. Il Ministero dellosviluppo economico rilascia i relativi dirittid’uso esclusivamente ai soggetti utilmentecollocati in apposite graduatorie redattesulla base dei seguenti criteri:

a) idoneità tecnica alla pianificazionee allo sviluppo della rete, nel rispetto delpiano dell’Autorità per le garanzie nellecomunicazioni;

b) redazione di un piano tecnicodell’infrastruttura di rete in ambito locale;

c) esperienze maturate nel settoredelle comunicazioni elettroniche, con par-ticolare riferimento alla realizzazione eall’esercizio di reti di radiodiffusione te-levisiva;

d) sostenibilità economica, patrimo-niale e finanziaria;

e) tempi previsti per la realizzazionedelle reti che utilizzano le frequenze di cuiall’alinea, primo periodo.

Atti Parlamentari — 135 — Camera dei Deputati

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9-quater. Gli operatori di rete selezio-nati secondo le modalità di cui al comma9-ter possono altresì successivamente eser-cire, per le medesime finalità, ulteriorifrequenze resesi disponibili, assicurando ilpuntuale rispetto dei vincoli previsti dallapianificazione dell’Autorità per le garanzienelle comunicazioni e dei diritti degli Statiradioelettricamente confinanti. Gli opera-tori di rete in ambito locale già titolari didiritti d’uso di frequenze attribuite a li-vello internazionale all’Italia mettono adisposizione la relativa capacità trasmis-siva a fornitori di servizi di media audio-visivi in ambito locale secondo le modalitàdi cui al comma 9-quinquies.

9-quinquies. Al fine di determinare isoggetti che possono utilizzare la capacitàtrasmissiva di cui al comma 9-quater, ilMinistero dello sviluppo economico predi-spone, per ciascuna regione e per le pro-vince autonome di Trento e di Bolzano,una graduatoria dei soggetti legittima-mente abilitati quali fornitori di servizi dimedia audiovisivi in ambito locale che nefacciano richiesta, prevedendo, se del caso,riserve su base territoriale inferiore allaregione e applicando, per ciascun marchiooggetto di autorizzazione, i seguenti cri-teri:

a) media annua dell’ascolto mediodel giorno medio mensile rilevati dallasocietà Auditel nella singola regione oprovincia autonoma;

b) numero dei dipendenti con con-tratto di lavoro a tempo indeterminato;

c) costi per i giornalisti professionistiiscritti all’albo professionale, per i giorna-listi pubblicisti iscritti all’albo professio-nale e per i praticanti giornalisti profes-sionisti iscritti nel relativo registro, di cuialla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in qualitàdi dipendenti.

Atti Parlamentari — 136 — Camera dei Deputati

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9-sexies. L’Autorità per le garanzienelle comunicazioni dispone le condizionieconomiche secondo cui i soggetti asse-gnatari dei diritti d’uso di cui al comma9-quater concedono la relativa capacitàtrasmissiva ai soggetti utilmente collocatinelle graduatorie di cui al comma 9-quin-quies. I fornitori di servizi di media au-diovisivi che utilizzano la capacità trasmis-siva di cui al comma 9-quater per undeterminato marchio non possono tra-smettere nel medesimo bacino lo stessomarchio utilizzando altre frequenze. Legraduatorie di cui al comma 9-quinquiessono sottoposte a periodici aggiornamenti.

9-septies. L’Autorità per le garanzienelle comunicazioni, nell’adottare il pianodi numerazione automatica dei canalidella televisione digitale terrestre, stabili-sce con proprio regolamento le modalitàdi attribuzione dei numeri ai fornitori diservizi di media audiovisivi autorizzati alladiffusione di contenuti audiovisivi in tec-nica digitale terrestre in ambito localesulla base della posizione in graduatoria dicui al comma 9-quinquies. Il presentecomma integra i princìpi e criteri direttividell’articolo 32, comma 2, del testo unicodei servizi di media audiovisivi e radiofo-nici, di cui al decreto legislativo 31 luglio2005, n. 177, e successive modificazioni ».

110. Alla compensazione degli effettifinanziari in termini di fabbisogno e diindebitamento netto derivanti dall’attua-zione delle disposizioni di cui al comma108, valutati complessivamente in 31,626milioni di euro per l’anno 2015, si prov-vede mediante corrispondente utilizzo delFondo per la compensazione degli effettifinanziari non previsti a legislazione vi-gente conseguenti all’attualizzazione dicontributi pluriennali, di cui all’articolo 6,comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,n. 154, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 dicembre 2008, n. 189, e successivemodificazioni.

Atti Parlamentari — 137 — Camera dei Deputati

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111. La lettera a) del comma 2 dell’ar-ticolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2014,n. 83, convertito, con modificazioni, dallalegge 29 luglio 2014, n. 106, è sostituitadalla seguente:

« a) impianti wi-fi, solo a condizioneche l’esercizio ricettivo metta a disposi-zione dei propri clienti un servizio gratuitodi velocità di connessione pari ad almeno1 Megabit/s in download ».

Atti Parlamentari — 138 — Camera dei Deputati

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ART. 17.

(Politiche invariate).

1. È autorizzata la spesa di 250 milionidi euro annui a decorrere dall’anno 2015per interventi in favore del settore del-l’autotrasporto. Le relative risorse sonoripartite con decreto del Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, di concertocon il Ministro dell’economia e delle fi-nanze.

112. Identico.

2. Al fine di favorire la competitività edi razionalizzare il sistema dell’autotra-sporto, una quota non superiore al 20 percento delle risorse di cui al comma 1 èdestinata alle imprese che pongono inessere iniziative dirette a realizzare pro-cessi di ristrutturazione e aggregazione.

113. Al fine di favorire la competitivitàe di razionalizzare il sistema dell’autotra-sporto, una quota non superiore al 20 percento delle risorse di cui al comma 112 èdestinata alle imprese che pongono inessere iniziative dirette a realizzare pro-cessi di ristrutturazione e aggregazione.

3. Per la realizzazione di opere diaccesso agli impianti portuali è autorizzatala spesa di 100 milioni di euro per cia-scuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Lerisorse sono ripartite con delibera delComitato interministeriale per la program-mazione economica (CIPE) previa verificadell’attuazione dell’articolo 13, comma 4,del decreto-legge 23 dicembre 2013,n. 145, convertito, con modificazioni, dallalegge 21 febbraio 2014, n. 9.

114. Identico.

Atti Parlamentari — 139 — Camera dei Deputati

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4. Le disposizioni di cui all’articolo 2,commi da 4-novies a 4-undecies, del de-creto-legge 25 marzo 2010, n. 40, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 22 mag-gio 2010, n. 73, relative al riparto dellaquota del cinque per mille dell’imposta sulreddito delle persone fisiche in base allascelta del contribuente, si applicano ancherelativamente all’esercizio finanziario 2015e ai successivi, con riferimento alle dichia-razioni dei redditi dell’annualità prece-dente. Le disposizioni contenute nel de-creto del Presidente del Consiglio dei mi-nistri 23 aprile 2010, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 131 dell’8 giugno2010, si applicano anche a decorrere dal-l’esercizio finanziario 2014 e i termini ivistabiliti sono conseguentemente ridetermi-nati con riferimento a ciascun eserciziofinanziario. Per la liquidazione della quotadel cinque per mille è autorizzata la spesadi 500 milioni di euro annui a decorreredall’anno 2015. Le somme non utilizzateentro il 31 dicembre di ciascun annopossono esserlo nell’esercizio successivo.

115. Identico.

5. È autorizzata la spesa di 100 milionidi euro annui a decorrere dall’anno 2015,da assegnare all’Agenzia delle entratequale contributo integrativo alle spese difunzionamento.

116. Identico.

6. Il Fondo di cui all’articolo 81,comma 29, del decreto-legge 25 giugno2008, n. 112, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, èincrementato di 250 milioni di euro annuia decorrere dall’anno 2015.

117. Identico.

Atti Parlamentari — 140 — Camera dei Deputati

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7. Lo stanziamento del Fondo nazio-nale per le politiche sociali, di cui all’ar-ticolo 20, comma 8, della legge 8 novembre2000, n. 328, è incrementato di 300 mi-lioni di euro annui a decorrere dall’anno2015. Nell’ambito delle risorse del Fondo,nella dotazione di cui al comma 9, èindividuata in sede di riparto tra le re-gioni, mediante intesa in sede di Confe-renza unificata di cui all’articolo 8 deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,e successive modificazioni, una quota finoad un massimo di 100 milioni di eurodestinata al rilancio di un piano di svi-luppo del sistema territoriale dei servizisocio-educativi per la prima infanzia, fi-nalizzato al raggiungimento di determinatiobiettivi di servizio, nelle more della de-finizione dei livelli essenziali delle relativeprestazioni.

118. Lo stanziamento del Fondo nazio-nale per le politiche sociali, di cui all’ar-ticolo 20, comma 8, della legge 8 novembre2000, n. 328, è incrementato di 300 mi-lioni di euro annui a decorrere dall’anno2015.

8. Lo stanziamento del Fondo per lenon autosufficienze, di cui all’articolo 1,comma 1264, della legge 27 dicembre2006, n. 296, anche ai fini del finanzia-mento degli interventi a sostegno dellepersone affette da sclerosi laterale amio-trofica, è incrementato di 250 milioni dieuro annui a decorrere dall’anno 2015.

119. Lo stanziamento del Fondo per lenon autosufficienze, di cui all’articolo 1,comma 1264, della legge 27 dicembre2006, n. 296, anche ai fini del finanzia-mento degli interventi a sostegno dellepersone affette da sclerosi laterale amio-trofica, è incrementato di 400 milioni dieuro per l’anno 2015 e di 250 milioni dieuro annui a decorrere dall’anno 2016.

120. Le risorse finanziarie assegnateall’Autorità garante per l’infanzia e l’ado-lescenza, di cui alla legge 12 luglio 2011,n. 112, sono integrate di 650.000 euro perciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

9. Per le finalità di cui all’articolo 2,comma 47, della legge 22 dicembre 2008,n. 203, è autorizzata la spesa di 200milioni di euro annui a decorrere dal-l’anno 2015.

121. Per le finalità di cui all’articolo 1,comma 13, della legge 10 marzo 2000,n. 62, è autorizzata la spesa di 200 milionidi euro annui a decorrere dall’anno 2015.Il Ministro dell’economia e delle finanze èautorizzato ad apportare, con propri de-creti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Atti Parlamentari — 141 — Camera dei Deputati

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10. Al fine di incrementare la quotapremiale di cui all’articolo 2, comma 1, deldecreto-legge 10 novembre 2008, n. 180,convertito, con modificazioni, dalla legge 9gennaio 2009, n. 1, e successive modifica-zioni, per l’anno 2015, il Fondo per ilfinanziamento ordinario delle università,di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a),della legge 24 dicembre 1993, n. 537, èincrementato di 150 milioni di euro annuia decorrere dall’anno 2015.

122. Al fine di incrementare la quotapremiale di cui all’articolo 2, comma 1, deldecreto-legge 10 novembre 2008, n. 180,convertito, con modificazioni, dalla legge 9gennaio 2009, n. 1, e successive modifica-zioni, per l’anno 2015, il Fondo per ilfinanziamento ordinario delle università,di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a),della legge 24 dicembre 1993, n. 537, èincrementato di 150 milioni di euro annuia decorrere dall’anno 2015. Una quotapari almeno al 50 per cento del Fondo pergli investimenti nella ricerca scientifica etecnologica (FIRST), di cui all’articolo 1,comma 870, della legge 27 dicembre 2006,n. 296, è destinata al finanziamento diprogetti di ricerca di interesse nazionale(PRIN) presentati dalle università.

123. Per la partecipazione italiana aiprogrammi dell’Agenzia spaziale europea eper i programmi spaziali nazionali dirilevanza strategica è autorizzata la spesadi 60 milioni di euro per l’anno 2016 e di170 milioni di euro per ciascuno degli annidal 2017 al 2020.

11. ............................................................................................................................................................................................................

Atti Parlamentari — 142 — Camera dei Deputati

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12. Il fondo di cui all’articolo 1, comma1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,destinato al finanziamento della parteci-pazione italiana alle missioni internazio-nali di pace, è incrementato di 850 milionidi euro per ciascuno degli anni 2015 e2016.

124. Identico.

13. Al fine di assicurare l’ampliamentodel sistema di protezione per richiedentiasilo e rifugiati, il Fondo nazionale per lepolitiche e i servizi dell’asilo, di cui all’ar-ticolo 1-septies del decreto-legge 30 dicem-bre 1989, n. 416, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,n. 39, è incrementato di 187,5 milioni dieuro annui a decorrere dall’anno 2015.

125. Identico.

126. All’articolo 1, comma 204, dellalegge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole:« di 3 milioni di euro per l’anno 2014 »sono sostituite dalle seguenti: « di 3 milionidi euro a decorrere dall’anno 2015 ».

14. Al fine di una migliore gestione eallocazione della spesa, a decorrere dal 1°gennaio 2015 le risorse del Fondo di cuiall’articolo 23, comma 11, quinto periodo,del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 135, che è conseguente-mente soppresso, sono trasferite, per lemedesime finalità, in un apposito Fondoper l’accoglienza dei minori stranieri nonaccompagnati, istituito nello stato di pre-visione del Ministero dell’interno. Le ri-sorse del Fondo istituito ai sensi del pre-sente comma sono incrementate di 12,5milioni di euro annui a decorrere dal-l’anno 2015.

127. Identico.

15. Fermo restando quanto previsto dalcomma 6 dell’articolo 26 del decreto legi-slativo 28 gennaio 2008, n. 25, i minoristranieri non accompagnati presenti nelterritorio nazionale accedono, nei limitidelle risorse e dei posti disponibili, aiservizi di accoglienza finanziati con ilFondo nazionale per le politiche e i servizidell’asilo, di cui all’articolo 1-septies deldecreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,convertito, con modificazioni, dalla legge28 febbraio 1990, n. 39.

128. Identico.

Atti Parlamentari — 143 — Camera dei Deputati

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16. Per favorire l’attuazione del pianodi modernizzazione della rete di distribu-zione e vendita della stampa quotidiana eperiodica, il termine previsto dall’articolo4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio2012, n. 63, convertito, con modificazioni,dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, a de-correre dal quale è obbligatorio assicurarela tracciabilità delle vendite e delle rese, èprorogato al 31 dicembre 2015. Il creditod’imposta previsto al medesimo comma 1per sostenere l’adeguamento tecnologicodegli operatori della rete, è conseguente-mente riconosciuto per l’anno 2015, avalere sulle risorse stanziate per tale fi-nalità dal medesimo comma 1, come in-tegrate dal comma 335 dell’articolo 1 dellalegge 27 dicembre 2013, n. 147.

129. Identico.

Atti Parlamentari — 144 — Camera dei Deputati

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17. Agli oneri finanziari derivati dallacorresponsione degli indennizzi di cui allalegge 25 febbraio 1992, n. 210, erogatidalle regioni e dalle province autonome diTrento e di Bolzano ai sensi del decretodel Presidente del Consiglio dei ministri 26maggio 2000, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 238 dell’11 ottobre 2000, adecorrere dal 1o gennaio 2012 fino al 31dicembre 2014 e degli oneri derivanti dalpagamento degli arretrati della rivaluta-zione dell’indennità integrativa speciale dicui al citato indennizzo fino al 31 dicem-bre 2011, si provvede mediante l’attribu-zione alle medesime regioni e provinceautonome di un contributo di 100 milionidi euro per l’anno 2015, di 200 milioni dieuro per l’anno 2016, di 289 milioni dieuro per l’anno 2017 e di 146 milioni dieuro per l’anno 2018. Tale contributo èripartito tra le regioni e le province au-tonome interessate con decreto del Mini-stero dell’economia e delle finanze, diconcerto con il Ministero della salute, daadottare, sentita la Conferenza perma-nente per i rapporti tra lo Stato, le regionie le province autonome di Trento e diBolzano, entro sessanta giorni dalla datadi entrata in vigore della presente legge, inproporzione al fabbisogno derivante dalnumero degli indennizzi corrisposti dalleregioni e dalle province autonome, comecomunicati dalla Conferenza delle regionie delle province autonome entro il 31gennaio 2015, previo riscontro del Mini-stero della salute.

130. Identico.

18. Per la riforma del Terzo settore,dell’impresa sociale e per la disciplina delServizio civile universale è autorizzata laspesa di 50 milioni di euro per l’anno2015, di 140 milioni di euro per l’anno2016 e di 190 milioni di euro annui adecorrere dall’anno 2017.

131. Identico.

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19. Il fondo per la riduzione dellapressione fiscale di cui all’articolo 1,comma 431, della legge 27 dicembre 2013,n. 147, e successive modificazioni, è in-crementato di 3.300 milioni di euro perl’anno 2015. Le risorse del Fondo possonoessere utilizzate, anche parzialmente, acondizione che sia verificato il rispettodegli obiettivi programmatici di finanzapubblica del medesimo anno e comunquenon prima del mese di ottobre.

Soppresso.

20. ............................................................................................................................................................................................................

21. Il Fondo per interventi strutturali dipolitica economica, di cui all’articolo 10,comma 5, del decreto-legge 29 novembre2004, n. 282, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 27 dicembre 2004,n. 307, è incrementato di 100 milioni dieuro per l’anno 2015 e di 460 milioni dieuro annui a decorrere dall’anno 2016.

132. Il Fondo per interventi strutturalidi politica economica, di cui all’articolo 10,comma 5, del decreto-legge 29 novembre2004, n. 282, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 27 dicembre 2004,n. 307, è incrementato di 6,1 milioni dieuro per l’anno 2015, di 22,8 milioni dieuro per l’anno 2016, di 212,7 milioni dieuro per l’anno 2017, di 191 milioni dieuro per l’anno 2018, di 199,5 milioni dieuro per l’anno 2019, di 211,4 milioni dieuro per l’anno 2020, di 289,65 milioni dieuro per l’anno 2021, di 304,05 milioni dieuro per l’anno 2022, di 306,75 milioni dieuro per l’anno 2023, di 307,25 milioni dieuro per l’anno 2024, di 310,25 milioni dieuro per l’anno 2025 e 319,85 milioni dieuro annui a decorrere dal 2026.

133. All’articolo 3, comma 6, del de-creto-legge 12 settembre 2014, n. 133,convertito, con modificazioni, dalla legge11 novembre 2014, n. 164, dopo la letterad-sexies) è aggiunta la seguente:

« d-septies) alle reti metropolitane diaree metropolitane di cui alla legge 7aprile 2014, n. 56 ».

134. Per assicurare il sostegno all’emit-tenza radiotelevisiva locale, nonché percompensare le riduzioni effettuate nellamisura di 80 milioni di euro nell’anno2014 sulle relative risorse, è autorizzata laspesa di 20 milioni di euro annui a de-correre dall’anno 2015.

22. ............................................................................................................................................................................................................

Atti Parlamentari — 146 — Camera dei Deputati

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23. ............................................................................................................................................................................................................

135. La Polizia di Stato e il Corponazionale dei vigili del fuoco hanno dirittoall’uso esclusivo delle proprie denomina-zioni, dei propri stemmi, degli emblemi edi ogni altro segno distintivo. Il Diparti-mento della pubblica sicurezza e il Dipar-timento dei vigili del fuoco, del soccorsopubblico e della difesa civile del Ministerodell’interno possono consentire l’uso, an-che temporaneo, delle denominazioni, de-gli stemmi, degli emblemi e dei segnidistintivi, in via convenzionale ai sensidell’articolo 26 del codice dei contrattipubblici relativi a lavori, servizi e forni-ture, di cui al decreto legislativo 12 aprile2006, n. 163, e successive modificazioni,nel rispetto delle finalità istituzionali edell’immagine della Polizia di Stato e delCorpo nazionale dei vigili del fuoco. Siapplicano le disposizioni degli articoli 124,125 e 126 del codice della proprietà in-dustriale, di cui al decreto legislativo 10febbraio 2005, n. 30, e successive modifi-cazioni. I commi 3-bis e 3-ter dell’articolo15 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,convertito, con modificazioni, dalla legge24 giugno 2009, n. 77, sono abrogati.

136. Ferme restando le competenzeattribuite alla Presidenza del Consiglio deiministri e disciplinate con decreto delPresidente del Consiglio dei ministri 28gennaio 2011, pubblicato nel supplementoordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficialen. 25 del 1° febbraio 2011, in materia diapprovazione e procedure per la conces-sione degli emblemi araldici, anche a fa-vore della Polizia di Stato e del Corponazionale dei vigili del fuoco, medianteuno o più regolamenti adottati con decretodel Ministro dell’interno, di concerto con iMinistri dello sviluppo economico e del-l’economia e delle finanze, ai sensi del-l’articolo 17, comma 3, della legge 23agosto 1988, n. 400, sono individuati ledenominazioni, gli stemmi, gli emblemi egli altri segni distintivi per i fini di cui alcomma 135 del presente articolo, nonchéle specifiche modalità attuative.

Atti Parlamentari — 147 — Camera dei Deputati

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137. Le somme derivanti dalla conces-sione in uso temporaneo delle denomina-zioni, degli stemmi, degli emblemi e deisegni distintivi della Polizia di Stato e delCorpo nazionale dei vigili del fuoco sonoversate all’entrata del bilancio dello Statoper essere riassegnate, rispettivamente, alprogramma « Contrasto al crimine, tuteladell’ordine e della sicurezza pubblica »nell’ambito della missione « Ordine e si-curezza pubblica » dello stato di previsionedel Ministero dell’interno e al programma« Prevenzione dal rischio e soccorso pub-blico » nell’ambito della missione « Soc-corso civile » dello stato di previsione delMinistero dell’interno.

138. Si applicano le disposizioni deicommi 2 e 3 dell’articolo 300 del codicedell’ordinamento militare, di cui al decretolegislativo 15 marzo 2010, n. 66, e succes-sive modificazioni.

139. Nello stato di previsione del Mi-nistero dell’economia e delle finanze èistituito un fondo per il finanziamento diesigenze indifferibili con una dotazione di110 milioni di euro per ciascuno degli anni2015, 2016 e 2017 e di 100 milioni di euroannui a decorrere dal 2018, da ripartiretra le finalità di cui all’elenco n. 1 allegatoalla presente legge, con decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri, di con-certo con il Ministro dell’economia e dellefinanze, da adottare entro trenta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge.

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140. Per la realizzazione delle azionirelative al piano straordinario per la pro-mozione del made in Italy e l’attrazionedegli investimenti in Italia di cui all’arti-colo 30, comma 1, del decreto-legge 12settembre 2014, n. 133, convertito, conmodificazioni, dalla legge 11 novembre2014, n. 164, sono stanziati nell’ambitodello stato di previsione del Ministerodello sviluppo economico, per essere as-segnati all’ICE – Agenzia per la promo-zione all’estero e l’internazionalizzazionedelle imprese italiane, ulteriori 130 milionidi euro per l’anno 2015, 50 milioni di europer l’anno 2016 e 40 milioni di euro perl’anno 2017. Per la realizzazione delleazioni di cui al citato articolo 30, comma2, lettere c), d), e) e f), del decreto-leggen. 133 del 2014, relative alla valorizza-zione e alla promozione delle produzioniagricole e agroalimentari italiane nell’am-bito del piano di cui al medesimo articolo30, comma 1, è istituito, presso il Mini-stero delle politiche agricole alimentari eforestali, il Fondo per le politiche per lavalorizzazione, la promozione e la tutela,in Italia e all’estero, delle imprese e deiprodotti agricoli e agroalimentari, con unadotazione iniziale di 6 milioni di euro perciascuno degli anni 2015 e 2016. Per larealizzazione delle azioni di cui al citatoarticolo 30, comma 2, lettera f), del de-creto-legge n. 133 del 2014, una quotadelle risorse stanziate per l’ICE – Agenziaper la promozione all’estero e l’interna-zionalizzazione delle imprese italiane aisensi del primo periodo del presentecomma, pari a 2,5 milioni di euro perciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, èdestinata all’Associazione delle camere dicommercio italiane all’estero, di cui all’ar-ticolo 5, comma 3, della legge 31 marzo2005, n. 56, e successive modificazioni, perincrementare la presenza e la conoscenzadelle autentiche produzioni italiane presso

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i mercati e presso i consumatori interna-zionali, al fine di contrastare il fenomenodell’italian sounding e della contraffa-zione dei prodotti agroalimentari italiani.A valere sulle risorse di cui al primoperiodo, 1 milione di euro per ciascunodegli anni 2015, 2016 e 2017 è assegnatoal Ministero dello sviluppo economico peril sostegno all’internazionalizzazione delleimprese e la promozione del made in Italydi cui all’articolo 1, comma 43, della legge28 dicembre 1995, n. 549.

141. A quota parte degli oneri derivantidall’attuazione del comma 140 si provvede:

a) quanto a 40 milioni di euro perl’anno 2015, a 50 milioni di euro perl’anno 2016 e a 40 milioni di euro perl’anno 2017, mediante utilizzo del fondo diconto capitale iscritto nello stato di pre-visione del Ministero dello sviluppo eco-nomico ai sensi dell’articolo 49, comma 2,lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile2014, n. 66, convertito, con modificazioni,dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

b) quanto a 82 milioni di euro perl’anno 2015, mediante utilizzo dei fondiiscritti nello stato di previsione del Mini-stero dell’economia e delle finanze ai sensidell’articolo 49, comma 2, lettere a), b) ed), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,convertito, con modificazioni, dalla legge23 giugno 2014, n. 89;

c) quanto a 6 milioni di euro perciascuno degli anni 2015 e 2016, medianteutilizzo del fondo di parte corrente iscrittonello stato di previsione del Ministerodelle politiche agricole alimentari e fore-stali ai sensi dell’articolo 49, comma 2,lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile2014, n. 66, convertito, con modificazioni,dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

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142. Fermo restando quanto previstodall’articolo 6-bis del decreto-legge 14 ago-sto 2013, n. 93, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119,ai fini del contenimento delle spese diricerca, potenziamento, ammodernamento,manutenzione e supporto relative a mezzi,sistemi, materiali e strutture in dotazioneal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ilDipartimento dei vigili del fuoco, del soc-corso pubblico e della difesa civile delMinistero dell’interno è autorizzato a sti-pulare convenzioni e contratti per la per-muta di materiali o prestazioni con sog-getti pubblici e privati. Con decreto delMinistro dell’interno, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze,sono disciplinate le condizioni e le moda-lità per la stipulazione degli atti e l’ese-cuzione delle prestazioni di cui al presentecomma, nel rispetto della vigente disci-plina in materia negoziale e del principiodi economicità.

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ART. 18.

(Superamento della clausola di salvaguar-dia di cui all’articolo 1, comma 430, della

legge 27 dicembre 2013, n. 147).

1. All’articolo 1, comma 430, della legge27 dicembre 2013, n. 147, sono apportatele seguenti modificazioni:

143. Identico:

a) le parole: « 15 gennaio 2015 » sonosostituite dalle seguenti: « 15 gennaio2016 »;

a) identica;

b) le parole: « 1o gennaio 2015 » sonosostituite dalle seguenti: « 1o gennaio2016 »;

b) identica;

c) le parole: « 3.000 milioni di europer l’anno 2015, » sono soppresse;

c) identica;

d) le parole: « 7.000 milioni » sonosostituite dalle seguenti: « 4.000 milioni »;

d) le parole: « 7.000 milioni » sonosostituite dalle seguenti: « 3.272 milioni »;

e) le parole: « 10.000 milioni » sonosostituite dalle seguenti: « 7.000 milioni ».

e) le parole: « 10.000 milioni » sonosostituite dalle seguenti: « 6.272 milioni ».

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ART. 19.

(Imprese).

ART. 2.

(Misure di razionalizzazione e riduzionedella spesa e disposizioni in materia di

enti territoriali).

1. Le autorizzazioni di spesa concer-nenti trasferimenti in favore di impresepubbliche e private, elencate nell’allegaton. 5 annesso alla presente legge, sonoridotte per gli importi ivi indicati. Leerogazioni alle imprese effettuate ai sensidelle autorizzazioni di spesa di cui alperiodo precedente spettano nei limiti deirelativi stanziamenti iscritti in bilancio,come rideterminati per effetto delle ridu-zioni di cui al medesimo periodo.

1. Identico.

2. Il comma 10 dell’articolo 5 deldecreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 5maggio 1989, n. 160, e successive modifi-cazioni, è sostituito dal seguente:

2. Identico.

« 10. Agli oneri derivanti dall’applica-zione del comma 8 si provvede a valeresulle risorse riscosse dall’ENAV SpA per losvolgimento dei servizi di navigazione ae-rea di rotta svolti a favore del trafficoaereo civile, di cui al decreto del Ministrodel tesoro 5 maggio 1997, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio1997 ».

3. All’articolo 76, comma 1, del decre-to-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,con modificazioni, dalla legge 24 marzo2012, n. 27, le parole: « , nel rispetto deiprincipi e dei criteri di cui all’articolo11-nonies del decreto-legge 30 settembre2005, n. 203, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 2 dicembre 2005,n. 248, » sono soppresse. Resta ferma l’ap-provazione con decreto del Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, di concertocon il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, dei contratti di programma stipu-lati tra l’Ente nazionale per l’aviazionecivile (ENAC) e il gestore aeroportuale.

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3. All’articolo 17-undecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 134, e successive modificazioni,sono apportate le seguenti modificazioni:

4. Identico.

a) al comma 1, le parole: « per cia-scuno degli anni 2014 e 2015 » sono so-stituite dalle seguenti: « per l’anno 2014 »;

b) al comma 6, le parole: « Per glianni 2014 e 2015 » sono sostituite dalleseguenti: « Per l’anno 2014 ».

4. Le risorse di cui all’articolo 1,comma 83, della legge 27 dicembre 2013,n. 147, finalizzate a favorire il rinnovodei parchi automobilistici e ferroviari de-stinati ai servizi di trasporto pubblicolocale, regionale ed interregionale, sonodestinate all’acquisto di materiale rotabilesu gomma e di materiale rotabile ferro-viario secondo le modalità di cui aicommi 5, 6 e 7.

5. Le risorse di cui all’articolo 1,comma 83, della legge 27 dicembre 2013,n. 147, finalizzate a favorire il rinnovodei parchi automobilistici e ferroviarinonché della flotta destinata ai servizi ditrasporto pubblico lagunare destinati aiservizi di trasporto pubblico locale, re-gionale ed interregionale, sono destinateall’acquisto di materiale rotabile sugomma e di materiale rotabile ferroviariononché di natanti e ferry-boat secondo lemodalità di cui ai commi 6, 7 e 8.

5. Con decreto del Ministro delle in-frastrutture e dei trasporti, di concertocon il Ministro dell’economia e dellefinanze, sentita la Conferenza perma-nente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano, sono stabilite le modalità diattuazione dei commi da 4 a 7 e laripartizione delle risorse su base regio-nale erogate direttamente alle società cheespletano i servizi di trasporto pubblicolocale in particolare, secondo i seguenticriteri:

6. Con decreto del Ministro delle in-frastrutture e dei trasporti, di concertocon il Ministro dell’economia e dellefinanze, sentita la Conferenza perma-nente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano, sono stabilite le modalità diattuazione dei commi da 5 a 8 e laripartizione delle risorse su base regio-nale erogate direttamente alle società cheespletano i servizi di trasporto pubblicolocale in particolare, secondo i seguenticriteri:

a) maggiore carico medio per servizioeffettuato;

a) identica;

b) condizioni di vetustà degli attualiparchi veicolari;

b) condizioni di vetustà nonché classedi inquinamento degli attuali parchi vei-colari;

c) graduatoria su base regionale deisoggetti direttamente beneficiari dell’ero-gazione del contributo.

c) identica.

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6. Con il decreto di cui al comma 5sono stabilite, altresì, le modalità di revocae di successiva riassegnazione delle risorseper le finalità di cui al comma 4.

7. Con il decreto di cui al comma 6sono stabilite, altresì, le modalità di revocae di successiva riassegnazione delle risorseper le finalità di cui al comma 5.

7. Al fine di razionalizzare la spesa econseguire economie di scala, le regioni ele province autonome di Trento e di Bol-zano possono chiedere al Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti di assumerele funzioni di centro unico di acquisto,indicando le tipologie di veicoli, in rela-zione alle quote spettanti a seguito delriparto delle risorse disponibili.

8. Identico.

8. In coerenza con i contratti di pro-gramma-parte investimenti e parte servizistipulati con la società Rete ferroviariaitaliana (RFI) e in attuazione dei medesimicontratti di programma, nonché in ottem-peranza a quanto disposto dalla direttiva2012/34/UE, la Strategia di sviluppo dellarete ferroviaria per il periodo 2015-2017persegue i seguenti assi di intervento at-traverso i connessi programmi di investi-mento:

9. Identico.

a) manutenzione straordinaria dellarete ferroviaria nazionale;

b) sviluppo degli investimenti pergrandi infrastrutture.

9. All’interno del programma di inve-stimento di cui alla lettera b) del comma8 e, in particolare, per la continuità deilavori delle tratte Brescia-Verona-Padovadella linea ferroviaria alta velocità/altacapacità (AV/AC) Milano-Venezia, dellatratta terzo valico dei Giovi della lineaAV/AC Milano-Genova, delle tratte delnuovo tunnel ferroviario del Brennero,autorizzate o in corso di autorizzazionecon le modalità previste dai commi 232,233 e 234 dell’articolo 2 della legge 23dicembre 2009, n. 191, il CIPE può ap-provare i progetti preliminari delle opereanche nelle more del finanziamento dellafase realizzativa e i relativi progetti de-finitivi a condizione che sussistano di-sponibilità finanziarie sufficienti per ilfinanziamento di un primo lotto costrut-tivo di valore non inferiore al 10 percento del costo complessivo delle opere.

10. All’interno del programma di in-vestimento di cui alla lettera b) delcomma 9 e, in particolare, per la con-tinuità dei lavori delle tratte Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria altavelocità/alta capacità (AV/AC) Milano-Ve-nezia, della tratta terzo valico dei Giovidella linea AV/AC Milano-Genova, delletratte del nuovo tunnel ferroviario delBrennero, autorizzate o in corso di au-torizzazione con le modalità previste daicommi 232, 233 e 234 dell’articolo 2 dellalegge 23 dicembre 2009, n. 191, il CIPEpuò approvare i progetti preliminari delleopere anche nelle more del finanzia-mento della fase realizzativa e i relativiprogetti definitivi a condizione che sus-sistano disponibilità finanziarie sufficientiper il finanziamento di un primo lottocostruttivo di valore non inferiore al 10per cento del costo complessivo delleopere.

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10. In ottemperanza all’articolo 4 delcontratto di programma-parte investi-menti relativamente ai programmi di cuial comma 8 entro il mese di giugno diogni anno e a consuntivo sulle attivitàdell’anno precedente, RFI presenta unarelazione al Ministero vigilante, per latrasmissione al CIPE, in ordine alle ri-sorse finanziarie effettivamente contabi-lizzate per investimenti, all’avanzamentolavori e alla consegna in esercizio dellespese connesse agli investimenti comple-tati per ciascun programma di investi-mento, nonché agli eventuali scostamentiregistrati rispetto al programma.

11. In ottemperanza all’articolo 4 delcontratto di programma-parte investi-menti relativamente ai programmi di cuial comma 9 entro il mese di giugno diogni anno e a consuntivo sulle attivitàdell’anno precedente, RFI presenta unarelazione al Ministero vigilante, per latrasmissione al CIPE nonché alle com-petenti Commissioni parlamentari, in or-dine alle risorse finanziarie effettiva-mente contabilizzate per investimenti, al-l’avanzamento lavori e alla consegna inesercizio delle spese connesse agli inve-stimenti completati per ciascun pro-gramma di investimento, nonché aglieventuali scostamenti registrati rispetto alprogramma.

11. Con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, su proposta delMinistro dell’economia e delle finanze, daadottare entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, perciascuno dei crediti d’imposta di cui al-l’elenco n. 1 allegato alla presente legge,sono stabilite le quote percentuali difruizione dei crediti d’imposta in manieratale da assicurare effetti positivi sui saldidi finanza pubblica non inferiori a 16,335milioni di euro per l’anno 2015 e a38,690 milioni di euro annui a decorreredall’anno 2016.

12. Con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, su proposta delMinistro dell’economia e delle finanze, daadottare entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, perciascuno dei crediti d’imposta di cui al-l’elenco n. 2 allegato alla presente legge,sono stabilite le quote percentuali difruizione dei crediti d’imposta in manieratale da assicurare effetti positivi sui saldidi finanza pubblica non inferiori a 16,335milioni di euro per l’anno 2015 e a38,690 milioni di euro annui a decorreredall’anno 2016.

13. L’importo massimo dei finanzia-menti di cui al comma 8 dell’articolo 2del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,convertito, con modificazioni, dalla legge9 agosto 2013, n. 98, è incrementato allimite massimo di 5 miliardi di euro. Perfar fronte all’onere derivante dalla con-cessione dei contributi di cui al comma4 del suddetto articolo 2, è autorizzata laspesa di 12 milioni di euro per il 2015,di 31,6 milioni di euro per il 2016, di46,6 milioni di euro per ciascuno deglianni 2017 e 2018, di 39,1 milioni di europer il 2019, di 31,3 milioni di euro peril 2020 e di 9,9 milioni di euro per il2012.

Atti Parlamentari — 156 — Camera dei Deputati

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14. Al fine di consentire di allungareil piano di ammortamento dei mutui edei finanziamenti per le famiglie e lemicro, piccole e medie imprese indivi-duate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio2003, il Ministero dell’economia e dellefinanze e il Ministero dello sviluppo eco-nomico, entro novanta giorni dalla datadi entrata in vigore della presente leggee previo accordo con l’Associazione ban-caria italiana e con le associazioni deirappresentanti delle imprese e dei con-sumatori, concordano, senza nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica,tutte le misure necessarie al fine disospendere il pagamento della quota ca-pitale delle rate per gli anni dal 2015 al2017.

15. Al decreto legislativo 21 novembre2005, n. 286, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1:

1) alla lettera b) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « . Si consideravettore anche l’impresa iscritta all’albonazionale delle persone fisiche e giuridicheche esercitano l’autotrasporto di cose perconto di terzi associata a una cooperativa,aderente a un consorzio o parte di unarete di imprese nel caso in cui eseguaprestazioni di trasporto ad essa affidatedal raggruppamento cui aderisce »;

2) alla lettera c) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « . Si consideracommittente anche l’impresa iscritta al-l’albo nazionale delle persone fisiche egiuridiche che esercitano l’autotrasporto dicose per conto di terzi che stipula con-tratti scritti e svolge servizi di deposito,movimentazione e lavorazione dellamerce, connessi o preliminari all’affida-mento del trasporto »;

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3) dopo la lettera e) è aggiunta laseguente:

« e-bis) sub-vettore, l’impresa diautotrasporto iscritta all’albo nazionaledelle persone fisiche e giuridiche che eser-cita l’autotrasporto di cose per conto diterzi, ovvero l’impresa non stabilita inItalia, abilitata a eseguire attività di auto-trasporto internazionale o di cabotaggiostradale nel territorio italiano, che, nelrispetto del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Con-siglio, del 21 ottobre 2009, svolge unservizio di trasporto su incarico di altrovettore »;

b) dopo l’articolo 6-bis è inserito ilseguente:

« ART. 6-ter. – (Disciplina della sub-vettura). – 1. Il vettore incaricato dellaprestazione di un servizio di trasporto puòavvalersi di sub-vettori nel caso in cui leparti concordino, alla stipulazione del con-tratto o in corso di esecuzione dello stesso,di ricorrere alla sub-vettura. Il vettoreassume gli oneri e le responsabilità gra-vanti sul committente connessi alla veri-fica della regolarità del sub-vettore, ri-spondendone direttamente ai sensi e pergli effetti del comma 4-ter dell’articolo83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008,n. 112, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 agosto 2008, n. 133, e successivemodificazioni.

2. In mancanza dell’accordo di cui alcomma 1, in caso di affidamento da partedel vettore di eventuale sub-vettura ilcontratto può essere risolto per inadem-pimento, fatto salvo il pagamento del com-penso pattuito per le prestazioni già ese-guite.

Atti Parlamentari — 158 — Camera dei Deputati

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3. Il sub-vettore non può a sua voltaaffidare ad altro vettore lo svolgimentodella prestazione di trasporto. In caso diviolazione di tale divieto il relativo con-tratto è nullo, fatto salvo il pagamento delcompenso pattuito per le prestazioni giàeseguite. In tal caso il sub-vettore succes-sivo al primo ha diritto a percepire ilcompenso già previsto per il primo sub-vettore il quale, in caso di giudizio, ètenuto a esibire la propria fattura a sem-plice richiesta. Inoltre, nel caso di ina-dempimento degli obblighi fiscali, retribu-tivi, contributivi e assicurativi, il sub-vet-tore che affida lo svolgimento della pre-stazione di trasporto assume gli oneri e leresponsabilità connessi alla verifica dellaregolarità, rispondendone direttamente aisensi e per gli effetti del comma 4-terdell’articolo 83-bis del decreto-legge 25giugno 2008, n. 112, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,n. 133, e successive modificazioni.

4. All’impresa di trasporto che effettuatrasporti di collettame mediante raggrup-pamento di più partite e spedizioni, cia-scuna di peso non superiore a 50 quintali,con servizi che implicano la rottura delcarico, intesa come scarico delle merci dalveicolo per la loro suddivisione e il suc-cessivo carico su altri mezzi, è concessa lafacoltà di avvalersi per l’esecuzione, intutto o in parte, delle prestazioni di tra-sporto di uno o più sub-vettori dopo ognirottura di carico »;

c) l’articolo 7-bis è abrogato e sono,conseguentemente, soppressi tutti i riferi-menti alla scheda di trasporto contenutinel medesimo decreto legislativo.

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16. All’articolo 83-bis del decreto-legge25 giugno 2008, n. 112, convertito, conmodificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,n. 133, e successive modificazioni, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono abrogati;

b) i commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater,4-quinquies e 5 sono sostituiti dai se-guenti:

« 4. Nel contratto di trasporto, anchestipulato in forma non scritta, di cuiall’articolo 6 del decreto legislativo 21novembre 2005, n. 286, e successive mo-dificazioni, i prezzi e le condizioni sonorimessi all’autonomia negoziale delle parti,tenuto conto dei princìpi di adeguatezza inmateria di sicurezza stradale e sociale.

4-bis. Al fine di garantire l’affidamentodel trasporto a vettori in regola conl’adempimento degli obblighi retributivi,previdenziali e assicurativi, il committenteè tenuto a verificare preliminarmente allastipulazione del contratto tale regolaritàmediante acquisizione del documento dicui al comma 4-sexies. In tal caso ilcommittente non assume gli oneri di cui aicommi 4-ter e 4-quinquies.

4-ter. Il committente che non esegue laverifica di cui al comma 4-bis ovvero dicui al comma 4-quater è obbligato insolido con il vettore, nonché con ciascunodegli eventuali sub-vettori, entro il limitedi un anno dalla cessazione del contrattodi trasporto, a corrispondere ai lavoratorii trattamenti retributivi, nonché i contri-buti previdenziali e i premi assicurativiagli enti competenti, dovuti limitatamentealle prestazioni ricevute nel corso delladurata del contratto di trasporto, restandoescluso qualsiasi obbligo per le sanzioniamministrative di cui risponde solo ilresponsabile dell’inadempimento. Il com-mittente che ha eseguito il pagamento puòesercitare l’azione di regresso nei con-fronti del coobbligato secondo le regolegenerali.

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4-quater. La verifica sulla regolarità delvettore è effettuata limitatamente ai re-quisiti e ai sensi del comma 4-bis, fino alladata di adozione della delibera del Presi-dente del Comitato centrale per l’albonazionale delle persone fisiche e giuridicheche esercitano l’autotrasporto di cose perconto di terzi, da emanare entro sei mesidalla data di entrata in vigore della pre-sente disposizione. A decorrere dall’ado-zione della delibera di cui al primo pe-riodo, la verifica sulla regolarità del vet-tore è assolta dal committente medianteaccesso ad apposita sezione del portaleinternet attivato dal citato Comitato cen-trale, dal quale sia sinteticamente acqui-sita la qualificazione di regolarità delvettore a cui si intende affidare lo svolgi-mento di servizi di autotrasporto. A talfine il medesimo Comitato centrale, previaopportuna intesa, acquisisce sistematica-mente in via elettronica dalle amministra-zioni e dagli enti competenti l’informa-zione necessaria a definire e aggiornare laregolarità dei vettori iscritti.

4-quinquies. In caso di contratto ditrasporto stipulato in forma non scritta ilcommittente che non esegue la verifica dicui al comma 4-bis ovvero di cui alcomma 4-quater, oltre agli oneri di cui alcomma 4-ter, si assume anche gli onerirelativi all’inadempimento degli obblighifiscali e alle violazioni del codice dellastrada, di cui al decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285, commesse nell’esple-tamento del servizio di trasporto per suoconto eseguito.

4-sexies. All’atto della conclusione delcontratto, il vettore è tenuto a fornire alcommittente un’attestazione rilasciata da-gli enti previdenziali, di data non anteriorea tre mesi, dalla quale risulti che l’aziendaè in regola ai fini del versamento deicontributi assicurativi e previdenziali.

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5. Nel caso in cui il contratto abbia adoggetto prestazioni di trasporto da effet-tuare in un arco temporale eccedente itrenta giorni, la parte del corrispettivocorrispondente al costo del carburantesostenuto dal vettore per l’esecuzione delleprestazioni contrattuali, come individuatanel contratto o nelle fatture emesse conriferimento alle prestazioni effettuate dalvettore nel primo mese di vigenza dellostesso, è adeguata sulla base delle varia-zioni intervenute nel prezzo del gasolio daautotrazione, ove tali variazioni superinodel 2 per cento il valore preso a riferi-mento al momento della sottoscrizione delcontratto stesso o dell’ultimo adeguamentoeffettuato. Tale adeguamento viene effet-tuato anche in relazione alle variazionidelle tariffe autostradali italiane »;

c) i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 16 sonoabrogati;

d) il comma 14 è sostituito dal se-guente:

« 14. Alla violazione delle norme di cuiai commi 13 e 13-bis consegue la sanzioneamministrativa pecuniaria pari al 10 percento dell’importo della fattura e comun-que non inferiore a 1.000 euro ».

17. Costituisce condizione dell’esercizioin giudizio di un’azione relativa a unacontroversia in materia di contratto ditrasporto o di sub-trasporto l’esperimentodel procedimento di negoziazione assistitada uno o più avvocati di-cui al capo II deldecreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,convertito, con modificazioni, dalla legge10 novembre 2014, n. 162, cui si rinvia perla disciplina del procedimento stesso. Se leparti, con accordo o nel contratto, preve-dono la mediazione presso le associazionidi categoria a cui aderiscono le imprese, lanegoziazione assistita esperita si consideracomunque valida. Le disposizioni di cui alpresente comma non si applicano perl’attivazione dell’azione diretta di cui al-l’articolo 7-ter del decreto legislativo 21novembre 2005, n. 286.

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18. Fatto salvo quanto previsto dalcomma 4 dell’articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,con modificazioni, dalla legge 6 agosto2008, n. 133, come da ultimo sostituito dalcomma 16 del presente articolo, il Mini-stero delle infrastrutture e dei trasporti,tenuto anche conto delle rilevazioni effet-tuate mensilmente dal Ministero dello svi-luppo economico sul prezzo medio delgasolio per autotrazione, pubblica e ag-giorna nel proprio sito internet valoriindicativi di riferimento dei costi di eser-cizio dell’impresa di autotrasporto perconto di terzi.

19. Le nuove imprese che, a decorreredalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, presentano domanda di auto-rizzazione all’esercizio della professione ditrasportatore su strada hanno facoltà didimostrare il requisito dell’idoneità finan-ziaria, anche sotto forma di assicurazionedi responsabilità professionale, limitata-mente ai primi due anni di esercizio dellaprofessione decorrenti dalla data dell’au-torizzazione di cui all’articolo 11 del re-golamento (CE) n. 1071/2009 del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 21ottobre 2009. A decorrere dal terzo annodi esercizio della professione la dimostra-zione del requisito dell’idoneità finanziariaè ammessa esclusivamente con la modalitàprevista dall’articolo 7, comma 1, letteraa), del decreto del Capo del Dipartimentoper i trasporti, la navigazione ed i sistemiinformativi e statistici del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti 25 novembre2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 277 del 28 novembre 2011, oppure amezzo di attestazione rilasciata sottoforma di garanzia fideiussoria bancaria oassicurativa. Le polizze di assicurazione diresponsabilità professionale, già presentatealle competenti amministrazioni dalle im-prese che hanno presentato domanda diautorizzazione o autorizzate all’eserciziodella professione di trasportatore sustrada anteriormente alla data di entratain vigore della presente legge ai fini delladimostrazione del requisito dell’idoneitàfinanziaria, sono valide fino alla scadenzadelle stesse, con esclusione di eventuale

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tacito o espresso rinnovo. Successivamentea tale scadenza, anche queste ultime im-prese dimostrano il requisito dell’idoneitàfinanziaria esclusivamente con le modalitàdi cui al secondo periodo.

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ART. 20.

(Razionalizzazione di enti).

1. I trasferimenti dal bilancio delloStato agli enti e agli organismi pubblicielencati nell’allegato n. 6 annesso alla pre-sente legge, sono ridotti per gli importi iviindicati.

20. Identico.

2. ..............................................................................................................................................................................................................

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21. All’articolo 5, comma 9, del decre-to-legge 30 settembre 2003, n. 269, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 24novembre 2003, n. 326, il secondo periodoè sostituito dal seguente: « Ferme restandole attribuzioni proprie della Commissionedi vigilanza prevista dall’articolo 3 delregio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, esuccessive modificazioni, nell’ambito dellecompetenze proprie della Commissioneparlamentare di cui all’articolo 56 dellalegge 9 marzo 1989, n. 88, e successivemodificazioni, rientrano anche le funzionidi vigilanza sulla gestione separata di cuial comma 8 del presente articolo relati-vamente ai profili di operazioni di finan-ziamento e sostegno del settore pubblicorealizzate con riferimento all’intero settoreprevidenziale e assistenziale ».

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ART. 21.

(Pubblico impiego).

ART. 21.

(Pubblico impiego).

1. All’articolo 9, comma 17, secondoperiodo, del decreto-legge 31 maggio 2010,n. 78, convertito, con modificazioni, dallalegge 30 luglio 2010, n. 122, e successivemodificazioni, le parole: « negli anni 2013e 2014 » sono sostituite dalle seguenti:« negli anni 2013, 2014 e 2015 ».

22. Identico.

2. All’articolo 1, comma 452, della legge27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « Pergli anni 2015-2017 » sono sostituite dalleseguenti: « Per gli anni 2015-2018 ».

23. Identico.

3. Le disposizioni recate dall’articolo 9,comma 21, primo e secondo periodo, deldecreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 30luglio 2010, n. 122, come prorogate fino al31 dicembre 2014 dall’articolo 1, comma1, lettera a), del regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 4settembre 2013, n. 122, sono ulterior-mente prorogate fino al 31 dicembre 2015.Resta ferma l’inapplicabilità delle disposi-zioni di cui al citato articolo 9, comma 21,primo e secondo periodo, del decreto-leggen. 78 del 2010, al personale di cui allalegge 19 febbraio 1981, n. 27.

24. Identico.

4. Sono abrogati gli articoli 1076, 1077,1082 e 1083 del codice dell’ordinamentomilitare, di cui al decreto legislativo 15marzo 2010, n. 66, e successive modifica-zioni, e l’articolo 1, comma 260, della legge23 dicembre 2005, n. 266.

25. Identico.

5. All’articolo 1870, comma 1, del co-dice di cui al decreto legislativo 15 marzo2010, n. 66, le parole: « pari al 70 percento » sono sostituite dalle seguenti: « parial 50 per cento ». Tale percentuale dicalcolo trova applicazione nei confrontidel personale che transita nella posizionedi ausiliaria a decorrere dal 1o gennaio2015.

26. Identico.

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6. Gli importi dei premi previsti dagliarticoli 1803, comma 1, lettere da a) ad e),e successive modificazioni, nonché quelliprevisti dall’articolo 1804, comma 1, let-tere da a) ad e), e 2161, comma 4, delcodice di cui al decreto legislativo 15marzo 2010, n. 66, sono ridotti alla metà.

27. Identico.

7. L’articolo 2261 del codice di cui aldecreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, esuccessive modificazioni, è abrogato. Sono,altresì, abrogati i commi 2 e 3 dell’articolo2262 e i commi 1 e 2 dell’articolo 2161 delcitato codice di cui al decreto legislativon. 66 del 2010, e successive modificazioni.

28. Identico.

8. ..............................................................................................................................................................................................................

9. L’autorizzazione di spesa di cui al-l’articolo 3, comma 155, ultimo periodo,della legge 24 dicembre 2003, n. 350, èridotta di 119 milioni di euro per l’anno2015.

29. Identico.

10. Le somme disponibili in conto re-sidui dell’autorizzazione di spesa di cuiall’articolo 3, comma 155, ultimo periodo,della legge 24 dicembre 2003, n. 350, pergli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 sonoversate all’entrata del bilancio dello Statonel 2015.

30. Identico.

11. Le assunzioni di personale di cuiall’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,con modificazioni, dalla legge 6 agosto2008, n. 133, per l’anno 2015, possonoessere effettuate con decorrenza non an-teriore al 1o dicembre 2015, fatta ecce-zione per quelle di cui all’articolo 3,commi 3-quater e 3-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,con modificazioni, dalla legge 11 agosto2014, n. 114, nonché per quelle degli al-lievi ufficiali e frequentatori di corsi perufficiali, degli allievi marescialli e del per-sonale dei gruppi sportivi, per un rispar-mio complessivo non inferiore a 27,2 mi-lioni di euro.

31. Identico.

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32. Ai fini delle assunzioni di personalepreviste dall’articolo 3 del decreto-legge 24giugno 2014, n. 90, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 11 agosto 2014,n. 114, il comma 3-bis del medesimo ar-ticolo, si interpreta nel senso che lo scor-rimento ivi previsto riguarda anche i con-corsi banditi nell’anno 2012 e indetti perl’anno 2013.

12. Al fine di corrispondere alle con-tingenti esigenze di razionalizzazione dellerisorse disponibili e di quelle connesseall’espletamento dei compiti istituzionalidelle Forze di polizia, in relazione allaspecificità ad esse riconosciuta, nelle moredella definizione delle procedure contrat-tuali e negoziali di cui all’articolo 9,comma 17, del decreto-legge 31 maggio2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e suc-cessive modificazioni, entro trenta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, in deroga a quanto previstodall’articolo 30 del decreto del Presidentedella Repubblica 18 giugno 2002, n. 164,sono avviate le procedure per la revisionedell’accordo nazionale quadro stipulato inattuazione dell’articolo 24 dello stesso de-creto, con le modalità ivi previste.

33. Identico.

13. Ai fini dell’attuazione di quantoprevisto al comma 12, la revisione degliaccordi nazionali quadro, da stipulare en-tro tre mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge, deve tenere conto delmutato assetto funzionale, organizzativo edi servizio, derivante in particolare dallemisure di contenimento della spesa pub-blica previste dai provvedimenti in materiafinanziaria dall’anno 2010, con particolareriferimento a quelle del parziale blocco delturn over nelle Forze di polizia e allaconseguente elevazione dell’età media delpersonale in servizio.

34. Ai fini dell’attuazione di quantoprevisto al comma 33, la revisione degliaccordi nazionali quadro, da stipulare en-tro tre mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge, deve tenere conto delmutato assetto funzionale, organizzativo edi servizio, derivante in particolare dallemisure di contenimento della spesa pub-blica previste dai provvedimenti in materiafinanziaria dall’anno 2010, con particolareriferimento a quelle del parziale blocco delturn over nelle Forze di polizia e allaconseguente elevazione dell’età media delpersonale in servizio.

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14. Dalla data di entrata in vigore dellapresente legge l’impiego del personale conorari e turni di servizio in deroga a quelliprevisti dagli accordi in vigore, per esi-genze di tutela dell’ordine e della sicu-rezza pubblica e di prevenzione e contra-sto della criminalità, è disposto solo coninformazione alle organizzazioni sindacalifirmatarie dell’accordo nazionale quadro,indipendentemente dalla durata del me-desimo impiego.

Soppresso.

35. Al comma 9-bis dell’articolo 4 deldecreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 30ottobre 2013, n. 125, e successive modifi-cazioni, al terzo periodo, le parole: « perl’anno 2013 » sono sostituite dalle seguenti:« per l’anno 2014 » e le parole: « fino al 31dicembre 2014 » sono sostituite dalle se-guenti: « fino al 31 dicembre 2015 » e alquarto periodo, del medesimo comma, leparole: « Per l’anno 2014 » sono sostituitedalle seguenti: « Per l’anno 2015 ».

36. L’Agenzia delle dogane e dei mo-nopoli, in via straordinaria, per l’anno2015, ai fini della copertura dei postivacanti, è autorizzata allo scorrimentodelle graduatorie relative alle procedureconcorsuali interne già bandite alla data dientrata in vigore della presente legge, nelrispetto dei limiti assunzionali previstidalla normativa vigente.

15. ............................................................................................................................................................................................................

16. ............................................................................................................................................................................................................

17. ............................................................................................................................................................................................................

18. ............................................................................................................................................................................................................

19. ............................................................................................................................................................................................................

20. ............................................................................................................................................................................................................

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ART. 22.

(Valorizzazione del patrimonioimmobiliare).

1. Al fine di assicurare il consegui-mento degli obiettivi di finanza pubblicaconnessi al programma di valorizzazione ecessione di immobili pubblici di cui all’ar-ticolo 1, comma 391, della legge 27 di-cembre 2013, n. 147, anche sollecitandol’interesse di un’ampia platea di investi-tori, all’articolo 7, comma 1, secondo pe-riodo, del decreto-legge 24 dicembre 2002,n. 282, convertito, con modificazioni, dallalegge 21 febbraio 2003, n. 27, dopo leparole: « trattativa privata » sono inseritele seguenti: « ovvero, per gli anni 2015,2016 e 2017, mediante procedura ristrettaalla quale investitori qualificati, in pos-sesso di requisiti e caratteristiche fissaticon decreto direttoriale del Ministero del-l’economia e delle finanze in relazione allasingola procedura di dismissione, sonoinvitati a partecipare e, successivamente, apresentare offerte di acquisto nel rispettodelle modalità e dei termini indicati nellalettera di invito, ».

37. Identico.

2. Al medesimo fine di cui al comma 1,mediante l’ottimizzazione degli spazi aduso ufficio e la conseguente liberazionedegli stessi nella prospettiva della lorovalorizzazione e cessione, all’articolo 2della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sonoapportate le seguenti modificazioni:

38. Al medesimo fine di cui al comma37, mediante l’ottimizzazione degli spaziad uso ufficio e la conseguente liberazionedegli stessi nella prospettiva della lorovalorizzazione e cessione, all’articolo 2della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 222-quater: a) identico:

1) al terzo periodo, dopo le parole:« I piani di razionalizzazione nazionali »sono inserite le seguenti: « , comprensividella stima dei costi per la loro concretaattuazione, » e dopo le parole: « con gliobiettivi fissati dal presente comma » sonoinserite le seguenti: « , nonché della com-patibilità con le risorse finanziarie stan-ziate negli appositi capitoli di spesa del-l’Agenzia del demanio riguardanti la ra-zionalizzazione degli spazi ad uso ufficio »;

1) al terzo periodo, dopo le parole:« I piani di razionalizzazione nazionali »sono inserite le seguenti: « , comprensividella stima dei costi per la loro concretaattuazione, » e dopo le parole: « con gliobiettivi fissati dal presente comma » sonoinserite le seguenti: « , nonché della com-patibilità con le risorse finanziarie stan-ziate negli appositi capitoli di spesa ri-guardanti la razionalizzazione degli spaziad uso ufficio »;

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2) dopo il terzo periodo sono in-seriti i seguenti: « All’Agenzia del demaniosono attribuite funzioni di indirizzo e diimpulso dell’attività di razionalizzazionesvolta dalle amministrazioni dello Stato,anche mediante la diretta elaborazione dipiani di razionalizzazione secondo quantoprevisto dal comma 222. All’attuazionedelle disposizioni del quarto periodo siprovvede nell’ambito delle risorse umane,strumentali e finanziarie disponibili a le-gislazione vigente e, comunque, senzanuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica »;

2) al quarto periodo, dopo le pa-role: « i risultati della verifica » sono in-serite le seguenti: « , nonché la disponibi-lità delle specifiche risorse finanziarie. Nelcaso di assenza di queste ultime, l’attua-zione del piano di razionalizzazione èsospesa fino alla disponibilità di nuoverisorse »;

3) identico;

3) al quinto periodo, le parole: « Incaso tale verifica risulti positiva » sonosostituite dalle seguenti: « Nel caso di di-sponibilità di risorse finanziarie e di ve-rifica positiva della compatibilità dei pianidi razionalizzazione con gli obiettivi fissatidal presente comma » e dopo le parole:« da ridurre per effetto dei risparmi indi-viduati nel piano » sono inserite le se-guenti: « , a decorrere dalla completa at-tuazione del piano medesimo »;

4) identico;

5) all’ultimo periodo, le parole:« positivamente verificati » sono soppresse;

b) dopo il comma 222-quater è inse-rito il seguente:

b) identico:

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« 222-quater.1. Al fine di dare concretae sollecita attuazione ai piani di raziona-lizzazione di cui ai commi 222 e seguenti,a decorrere dal 1o gennaio 2015, è istituitopresso il Ministero dell’economia e dellefinanze un Fondo denominato “Fondo perla razionalizzazione degli spazi”, con unadotazione iniziale di 20 milioni di euro. IlFondo ha la finalità di finanziare le operedi riadattamento e ristrutturazione neces-sarie alla riallocazione delle amministra-zioni statali in altre sedi di proprietà delloStato ed è alimentato, secondo modalitàstabilite con decreto del Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, da:

« 222-quater.1. Al fine di dare concreta esollecita attuazione ai piani di razionalizza-zione di cui ai commi 222 e seguenti, adecorrere dal 1o gennaio 2015, inoltre, èistituito presso il Ministero dell’economia edelle finanze un Fondo denominato “Fondoper la razionalizzazione degli spazi”, conuna dotazione iniziale di 20 milioni di euro.Il Fondo ha la finalità di finanziare le operedi riadattamento e ristrutturazione neces-sarie alla riallocazione delle amministra-zioni statali in altre sedi di proprietà delloStato ed è alimentato, secondo modalitàstabilite con decreto del Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, da:

a) una quota non superiore al 10 percento dei proventi derivanti dalle nuoveoperazioni di valorizzazione e cessionedegli immobili di proprietà dello Stato chesono versati all’entrata per essere riasse-gnati al Fondo;

a) identica;

b) una quota non superiore al 10 percento dei risparmi rinvenienti dalla ridu-zione della spesa per locazioni passivedeterminati con decreti del Ministro del-l’economia e delle finanze ».

b) identica ».

39. All’articolo 12 del decreto-legge 6luglio 2011, n. 98, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,e successive modificazioni, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera c) è sosti-tuita dalla seguente:

« c) sono attribuite al Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti, a valere sullerisorse allo stesso assegnate per gli inter-venti relativi agli edifici pubblici statali eagli immobili demaniali, le decisioni dispesa relative agli interventi manutentivi daeffettuare, a cura delle strutture del mede-simo Ministero, ai sensi dell’articolo 176 delregolamento di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, subeni immobili di cui alle lettere a) e b).L’esecuzione di tali interventi è tempestiva-mente comunicata all’Agenzia del demanio,al fine del necessario coordinamento con leattività dalla stessa poste in essere ai sensidel presente articolo »;

Atti Parlamentari — 173 — Camera dei Deputati

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b) al comma 2-bis:

1) il primo periodo è soppresso;

2) al secondo periodo, le parole: « ilCorpo della guardia di finanza è autoriz-zato » sono sostituite dalle seguenti: « laPolizia di Stato, l’Arma dei carabinieri, ilCorpo nazionale dei vigili del fuoco e ilCorpo della guardia di finanza sono au-torizzati »;

3) al terzo periodo, le parole: « eser-cizio finanziario 2014 » sono sostituite dalleseguenti: « esercizio finanziario 2015 » e leparole da: « corrispondenti » fino a « comma6 » sono sostituite dalle seguenti: « occor-renti per le finalità di cui al primo periodo »;

c) al comma 4:

1) al primo periodo, dopo le parole:« al fine di ridurre le locazioni passive » sonoaggiunte le seguenti: « , nonché alla riqualifi-cazione energetica degli stessi edifici »;

2) è aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: « Alle decisioni di spesa assuntedall’Agenzia del demanio ai sensi del pre-sente comma non si applicano le disposi-zioni di cui all’articolo 2, comma 618, dellalegge 24 dicembre 2007, n. 244, e all’arti-colo 8, comma 1, del decreto-legge 31 mag-gio 2010, n. 78, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 »;

d) al comma 5, secondo periodo,sono soppresse le parole: « mediante talioperatori » e le parole: « , ovvero, in fun-zione della capacità operativa delle stessestrutture, dall’Agenzia del Demanio »;

e) dopo il comma 6 è inserito ilseguente:

Atti Parlamentari — 174 — Camera dei Deputati

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« 6-bis. Le amministrazioni o soggettipubblici di cui al comma 2, lettera a),dotati di autonomia finanziaria, ai finidella copertura dei costi degli interventicomunicati ai sensi del comma 3 e inseritiin un piano generale di cui al comma 4,mettono a disposizione la corrispondenteprovvista finanziaria per integrare i fondidi cui al comma 6. Il Ministro dell’econo-mia e delle finanze è autorizzato ad ap-portare, con propri decreti, le occorrentivariazioni di bilancio ».

Atti Parlamentari — 175 — Camera dei Deputati

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ART. 23.

(Valorizzazionedel patrimonio mobiliare).

1. Al fine di valorizzare la società Posteitaliane Spa, assicurando maggiore cer-tezza e stabilità dei rapporti giuridici,nonché la sostenibilità dell’onere del ser-vizio postale universale in relazione allerisorse pubbliche disponibili:

40. Identico:

a) il contratto di programma per iltriennio 2009-2011, stipulato tra il Mini-stero dello sviluppo economico e la societàPoste italiane Spa, approvato dall’articolo33, comma 31, della legge 12 novembre2011, n. 183, resta efficace fino alla con-clusione della procedura di approvazionedel nuovo contratto di programma per ilquinquennio 2015-2019 secondo le previ-sioni di cui al comma 2 del presentearticolo, fatti salvi gli adempimenti previstidalla normativa dell’Unione europea inmateria. Ai relativi oneri si provvede neilimiti degli stanziamenti di bilancio alloscopo previsti a legislazione vigente. Sonofatti salvi gli effetti delle verifiche effet-tuate dall’Autorità per le garanzie nellecomunicazioni in ordine alla quantifica-zione del costo netto del servizio postaleuniversale effettivamente sostenuto perciascuno degli anni del periodo regolatorio2012-2014;

a) il contratto di programma per iltriennio 2009-2011, stipulato tra il Mini-stero dello sviluppo economico e la societàPoste italiane Spa, approvato dall’articolo33, comma 31, della legge 12 novembre2011, n. 183, resta efficace fino alla con-clusione della procedura di approvazionedel nuovo contratto di programma per ilquinquennio 2015-2019 secondo le previ-sioni di cui al comma 41 del presentearticolo, fatti salvi gli adempimenti previstidalla normativa dell’Unione europea inmateria. Ai relativi oneri si provvede neilimiti degli stanziamenti di bilancio alloscopo previsti a legislazione vigente. Sonofatti salvi gli effetti delle verifiche effet-tuate dall’Autorità per le garanzie nellecomunicazioni in ordine alla quantifica-zione del costo netto del servizio postaleuniversale effettivamente sostenuto perciascuno degli anni del periodo regolatorio2012-2014;

b) a partire dal periodo regolatoriosuccessivo a quello 2012-2014, il contrattodi programma stipulato tra il Ministerodello sviluppo economico e il fornitore delservizio postale universale ha durata quin-quennale. L’importo del relativo onere acarico della finanza pubblica è confermatonell’importo massimo di 262,4 milioni dieuro a decorrere dall’anno 2015, cui siprovvede nell’ambito delle risorse previstea legislazione vigente allo scopo finaliz-zate. Sono fatti salvi gli effetti delle veri-fiche dell’Autorità per le garanzie nellecomunicazioni in ordine alla quantifica-zione del costo netto del servizio postaleuniversale.

b) identica.

Atti Parlamentari — 176 — Camera dei Deputati

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2. Il contratto di programma di cui alcomma 1, lettera b), è sottoscritto tra ilMinistero dello sviluppo economico e ilfornitore del servizio postale universaleentro il 31 marzo 2015 e contestualmentenotificato alla Commissione europea per levalutazioni di competenza. A tal fine, ilMinistero dello sviluppo economico invialo schema di contratto di programma alMinistero dell’economia e delle finanze eall’Autorità per le garanzie nelle comuni-cazioni per l’acquisizione, entro quindicigiorni dall’avvenuta ricezione, dei relativipareri. Il Ministero dello sviluppo econo-mico può procedere al riesame delloschema di contratto in considerazione deipareri di cui al secondo periodo ed, entrocinque giorni dall’acquisizione dei predettipareri, provvede a trasmettere lo schemadi contratto alla Camera dei deputati e alSenato della Repubblica, affinché su diesso sia espresso, entro venti giorni dal-l’avvenuta ricezione dello schema di con-tratto, il parere non vincolante delle com-petenti Commissioni parlamentari. De-corso il termine di cui al terzo periodo, ilcontratto di programma può essere vali-damente sottoscritto anche in mancanzadel predetto parere. Nel caso in cui ilfornitore del servizio universale, in pre-senza di particolari situazioni di naturainfrastrutturale o geografica di cui all’ar-ticolo 3, comma 7, primo periodo, deldecreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,presenti richiesta di deroga, l’Autorità perle garanzie nelle comunicazioni si pronun-cia entro il termine di quarantancinquegiorni dalla presentazione della richiesta.

41. Il contratto di programma di cui alcomma 40, lettera b), è sottoscritto tra ilMinistero dello sviluppo economico e ilfornitore del servizio postale universaleentro il 31 marzo 2015 e contestualmentenotificato alla Commissione europea per levalutazioni di competenza. A tal fine, ilMinistero dello sviluppo economico invialo schema di contratto di programma alMinistero dell’economia e delle finanze eall’Autorità per le garanzie nelle comuni-cazioni per l’acquisizione, entro quindicigiorni dall’avvenuta ricezione, dei relativipareri. Il Ministero dello sviluppo econo-mico può procedere al riesame delloschema di contratto in considerazione deipareri di cui al secondo periodo ed, entrocinque giorni dall’acquisizione dei predettipareri, provvede a trasmettere lo schemadi contratto alla Camera dei deputati e alSenato della Repubblica, affinché su diesso sia espresso, entro venti giorni dal-l’avvenuta ricezione dello schema di con-tratto, il parere non vincolante delle com-petenti Commissioni parlamentari. De-corso il termine di cui al terzo periodo, ilcontratto di programma può essere vali-damente sottoscritto anche in mancanzadel predetto parere. Nel caso in cui ilfornitore del servizio universale, in pre-senza di particolari situazioni di naturainfrastrutturale o geografica di cui all’ar-ticolo 3, comma 7, primo periodo, deldecreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,presenti richiesta di deroga, l’Autorità perle garanzie nelle comunicazioni si pronun-cia entro il termine di quarantancinquegiorni dalla presentazione della richiesta.

3. All’articolo 3, comma 7, primo pe-riodo, del decreto legislativo 22 luglio1999, n. 261, le parole: « un ottavo » sonosostituite dalle seguenti: « un quarto ».

42. Identico.

43. All’articolo 1, comma 1097, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, comemodificato dalla legge 23 dicembre 2009,n. 191, le parole: « 5 per cento » sonosostituite con le seguenti: « 50 per cento ».

Atti Parlamentari — 177 — Camera dei Deputati

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44. All’articolo 2, comma 2, del decre-to-legge 1o dicembre 1993, n. 487, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 29 gen-naio 1994, n. 71, e successive modifica-zioni, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) all’alinea, le parole da: « Entro il31 marzo 1994 l’ente “Poste Italiane” sti-pula apposite convenzioni, aventi efficaciaa partire dal 1o gennaio 1994 » sono so-stituite dalle seguenti: « L’ente “Poste Ita-liane” stipula appositi accordi o conven-zioni »;

b) alla lettera a), le parole: « 1) a unacontabilità analitica » sono sostituite dalleseguenti: « 1) per le attività diverse dallaraccolta del risparmio postale, a una con-tabilità analitica » e le parole: « annual-mente, a richiesta di uno dei contraenti,con apposite convenzioni aggiuntive » sonosostituite dalle seguenti: « , a richiesta diuno dei contraenti, con appositi accordiaggiuntivi, che prevedano anche misureidonee a garantire il raggiungimento degliobiettivi di raccolta ».

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ART. 24.

(Dotazioni di bilancio dei Ministeri).

1. A decorrere dall’anno 2015, le do-tazioni di bilancio in termini di compe-tenza e di cassa relative alle missioni e aiprogrammi di spesa degli stati di previ-sione dei Ministeri sono ridotte per gliimporti indicati nell’elenco n. 2 allegatoalla presente legge.

45. A decorrere dall’anno 2015, le do-tazioni di bilancio in termini di compe-tenza e di cassa relative alle missioni e aiprogrammi di spesa degli stati di previ-sione dei Ministeri sono ridotte per gliimporti indicati nell’elenco n. 3 allegatoalla presente legge.

Atti Parlamentari — 179 — Camera dei Deputati

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ART. 25.

(Riduzioni delle spese e interventi corret-tivi degli organi di rilevanza costituzio-nale, della Presidenza del Consiglio deiministri e del Ministero dell’economia e

delle finanze).

1. A decorrere dall’anno 2015, gli stan-ziamenti iscritti in bilancio per le spese difunzionamento della Corte dei conti, delConsiglio di Stato e dei tribunali ammi-nistrativi regionali, del Consiglio superioredella magistratura e del Consiglio di giu-stizia amministrativa per la Regione sici-liana sono ridotti per gli importi indicatinell’allegato n. 7 annesso alla presentelegge.

46. Identico.

2. L’espletamento di ogni funzione con-nessa alla carica di presidente o consi-gliere del Consiglio nazionale dell’econo-mia e del lavoro (CNEL), nonché qualsiasiattività istruttoria finalizzata alle delibe-razioni del Consiglio, non può comportareoneri a carico della finanza pubblica adalcun titolo.

47. Identico.

3. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936,sono apportate le seguenti modificazioni,con l’abrogazione di qualunque disposi-zione regolamentare adottata in forzadelle norme abrogate:

48. Identico.

a) l’articolo 9 è abrogato;

b) all’articolo 10, comma 1, lettera d),le parole: « , dettando a tal fine propriedirettive agli istituti incaricati di redigereil rapporto di base » sono soppresse;

c) all’articolo 16, comma 2, lettera c),le parole: « o commette ad istituti specia-lizzati, » sono soppresse;

d) all’articolo 19:

1) al comma 3, le parole: « e conprivati »;

2) il comma 4 è abrogato.

Atti Parlamentari — 180 — Camera dei Deputati

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4. Ai fini del concorso al raggiungi-mento degli obiettivi programmati di fi-nanza pubblica, la Presidenza del Consi-glio dei ministri assicura, a decorreredall’anno 2015, un’ulteriore riduzionedelle spese del proprio bilancio, rispetto aquelle già previste a legislazione vigente,non inferiore a 10 milioni di euro. Lesomme provenienti dalla suddetta ridu-zione sono versate annualmente all’entratadel bilancio dello Stato.

49. Ai fini del concorso al raggiungi-mento degli obiettivi programmati di fi-nanza pubblica, la Presidenza del Consi-glio dei ministri assicura, a decorreredall’anno 2015, un’ulteriore riduzionedelle spese del proprio bilancio, rispetto aquelle già previste a legislazione vigente,non inferiore a 13 milioni di euro. Lesomme provenienti dalla suddetta ridu-zione sono versate annualmente all’entratadel bilancio dello Stato.

5. All’articolo 21, comma 4, del decre-to-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,con modificazioni, dalla legge 23 giugno2014, n. 89, dopo le parole: « per l’anno2014, di euro 150 milioni. » sono aggiuntele seguenti: « A decorrere dall’anno 2015,le somme da riversare alla RAI, comedeterminate sulla base dei dati del rendi-conto del pertinente capitolo dell’entratadel bilancio dello Stato dell’anno prece-dente a quello di accredito, sono ridottedel 5 per cento ».

50. Identico.

6. Ai fini del rispetto degli obblighi deri-vanti dall’appartenenza all’Unione europeae di quelli che derivano dall’applicazionedell’articolo 10 del regolamento (CE)n. 1370/2007 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 23 ottobre 2007, a partiredall’annualità 2015 le risorse destinate agliobblighi di servizio pubblico nel settore deltrasporto merci su ferro non possono es-sere superiori a 100 milioni di euro annui.

51. Identico.

7. All’articolo 36 del decreto-legge 6 lu-glio 2011, n. 98, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, esuccessive modificazioni, dopo il comma 3 èinserito il seguente:

52. Identico.

« 3-bis. Per le attività di cui al comma3, lettere a), b) e c), è riconosciuta adANAS SpA una quota fino al 10 per centodel totale dello stanziamento destinato allarealizzazione dell’intervento per spese nonpreviste da altre disposizioni di legge oregolamentari e non inserite nel quadroeconomico di progetto ».

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8. Le disposizioni di cui al comma 7 siapplicano anche agli interventi di cui al-l’articolo 18, comma 10, del decreto-legge21 giugno 2013, n. 69, convertito, conmodificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,n. 98, e successive modificazioni.

53. Le disposizioni di cui al comma 52si applicano anche agli interventi di cuiall’articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,con modificazioni, dalla legge 9 agosto2013, n. 98, e successive modificazioni.

Atti Parlamentari — 182 — Camera dei Deputati

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ART. 26.

(Riduzioni delle spese e interventi corret-tivi del Ministero del lavoro e delle poli-

tiche sociali).

1. All’articolo 14, comma 1, del decre-to-legge 23 dicembre 2013, n. 145, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 21febbraio 2014, n. 9, la lettera a) è abrogata.

54. Identico.

2. L’ultimo periodo del comma 1 del-l’articolo 5 della legge 24 ottobre 2000,n. 323, è soppresso.

55. Identico.

3. A decorrere dal 1o gennaio 2015, alfine di razionalizzare e uniformare leprocedure e i tempi di pagamento delleprestazioni previdenziali corrisposte dal-l’INPS, i trattamenti pensionistici, gli as-segni, le pensioni e le indennità di accom-pagnamento erogate agli invalidi civili,nonché le rendite vitalizie dell’INAIL sonoposti in pagamento il giorno 10 di ciascunmese o il giorno successivo se festivo o nonbancabile, con un unico pagamento, ovenon esistano cause ostative, nei confrontidei beneficiari di più trattamenti.

56. Identico.

4. All’articolo 2 del decreto-legge 30dicembre 1979, n. 663, convertito, conmodificazioni, dalla legge 29 febbraio1980, n. 33, e successive modificazioni, èaggiunto, in fine, il seguente comma:

57. Identico.

« A decorrere dal 1o gennaio 2015 ilmedico necroscopo trasmette all’Istitutonazionale della previdenza sociale, entro48 ore dall’evento, il certificato di accer-tamento del decesso per via telematicaon line secondo le specifiche tecniche e lemodalità procedurali già utilizzate ai finidelle comunicazioni di cui ai commi pre-cedenti. In caso di violazione dell’obbligodi cui al primo periodo si applicano lesanzioni di cui all’articolo 46 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,con modificazioni, dalla legge 24 novem-bre 2003, n. 326 ».

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5. Le prestazioni in denaro versatedall’INPS per il periodo successivo allamorte dell’avente diritto su un conto cor-rente presso un istituto bancario o postalesono corrisposte con riserva. L’istitutobancario e la società Poste italiane Spasono tenuti alla loro restituzione all’Isti-tuto nazionale della previdenza socialequalora esse siano state corrisposte senzache il beneficiario ne avesse diritto. L’ob-bligo di restituzione sussiste nei limitidella disponibilità esistente sul conto cor-rente. L’istituto bancario o la società Posteitaliane Spa non possono utilizzare dettiimporti per l’estinzione dei propri crediti.Nel caso di cui al periodo precedente isoggetti che hanno ricevuto direttamentele prestazioni in contanti per delega o chene hanno avuto la disponibilità sul contocorrente bancario o postale, anche perordine permanente di accredito sul pro-prio conto, o che hanno svolto o autoriz-zato un’operazione di pagamento a caricodel conto disponente, sono obbligati alreintegro delle somme a favore dell’Istitutonazionale della previdenza sociale. L’isti-tuto bancario o la società Poste italianeSpa che rifiutino la richiesta per impos-sibilità sopravvenuta del relativo obbligo direstituzione o per qualunque altro motivosono tenuti a comunicare all’INPS le ge-neralità del destinatario o del disponentee l’eventuale nuovo titolare del conto cor-rente.

58. Identico.

6. L’INPS procede al riversamento al-l’entrata del bilancio dello Stato di 19milioni di euro a decorrere dal 2015 inrelazione ai risparmi conseguiti attraversol’attuazione dei commi 2, 3, 4 e 5.

59. L’INPS procede al riversamentoall’entrata del bilancio dello Stato di 19milioni di euro a decorrere dal 2015 inrelazione ai risparmi conseguiti attraversol’attuazione dei commi 55, 56, 57 e 58.

7. L’INPS rende indisponibile l’importodi 50 milioni di euro delle entrate perinteressi attivi, al netto dell’imposta sosti-tutiva, derivanti dalla concessione di pre-stazioni creditizie agli iscritti alla gestionedi cui all’articolo 1, comma 245, dellalegge 23 dicembre 1996, n. 662, e procedeal riversamento all’entrata del bilanciodello Stato.

60. Identico.

8. L’INPS procede al riversamento al-l’entrata del bilancio dello Stato dei se-guenti importi:

61. Identico.

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a) 25 milioni di euro a decorrere dal2015 in relazione ai risparmi derivantidalla razionalizzazione delle attività svoltenell’ambito del servizio CUN – Centralinounico nazionale per INPS, INAIL ed Equi-talia;

b) 6 milioni di euro a decorrere dal2015 in relazione ai risparmi connessi conla rinegoziazione delle convenzioni stipu-late per la determinazione dei limiti red-dituali per l’accesso alle prestazioni attra-verso le dichiarazioni RED e ICRIC;

c) 10 milioni di euro a decorrere dal2015 in relazione ai risparmi connessi conla razionalizzazione della spesa per i ser-vizi tecnologici attraverso il completa-mento dei processi di integrazione deisistemi proprietari degli enti soppressi aisensi del decreto-legge 6 dicembre 2011,n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214.

9. L’INAIL procede al riversamentoall’entrata del bilancio dello Stato di 50milioni di euro a decorrere dal 2015 inrelazione agli ulteriori risparmi da conse-guire attraverso interventi di razionalizza-zione e di riduzione delle spese dell’Isti-tuto, tenuto anche conto della previsionedi cui al comma 2, con esclusione di quellepredeterminate per legge.

62. L’INAIL procede al riversamentoall’entrata del bilancio dello Stato di 50milioni di euro a decorrere dal 2015 inrelazione agli ulteriori risparmi da conse-guire attraverso interventi di razionalizza-zione e di riduzione delle spese dell’Isti-tuto, tenuto anche conto della previsionedi cui al comma 55, con esclusione diquelle predeterminate per legge.

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10. Con riferimento all’esercizio finan-ziario 2015 gli specifici stanziamentiiscritti nello stato di previsione del Mini-stero del lavoro e delle politiche sociali peril finanziamento degli istituti di cui alcomma 1 dell’articolo 13 della legge 30marzo 2001, n. 152, sono complessiva-mente e proporzionalmente ridotti di 150milioni di euro. I risparmi derivanti dalprimo periodo conseguono a maggiorisomme effettivamente affluite al bilanciodello Stato in deroga a quanto previsto dalcitato articolo 13, comma 1, della leggen. 152 del 2001. Con effetto dall’eserciziofinanziario 2016, al comma 4 dell’articolo13 della legge n. 152 del 2001, le parole:« dell’80 per cento » sono sostituite dalleseguenti: « del 45 per cento ». A valere sulgettito dei contributi previdenziali obbli-gatori incassati dall’anno 2014, l’aliquotadi prelevamento di cui al comma 1 delcitato articolo 13 della legge n. 152 del2001 è rideterminata nella misura dello0,148 per cento.

63. Con riferimento all’esercizio finan-ziario 2015 gli specifici stanziamentiiscritti nello stato di previsione del Mini-stero del lavoro e delle politiche sociali peril finanziamento degli istituti di cui alcomma 1 dell’articolo 13 della legge 30marzo 2001, n. 152, sono complessiva-mente e proporzionalmente ridotti di 75milioni di euro. I risparmi derivanti dalprimo periodo conseguono a maggiorisomme effettivamente affluite al bilanciodello Stato in deroga a quanto previsto dalcitato articolo 13, comma 1, della leggen. 152 del 2001. Con effetto dall’eserciziofinanziario 2016, al comma 4 dell’articolo13 della legge n. 152 del 2001, le parole:« dell’80 per cento » sono sostituite dalleseguenti: « del 62 per cento ». A valere sulgettito dei contributi previdenziali obbli-gatori incassati dall’anno 2014, l’aliquotadi prelevamento di cui al comma 1 del-l’articolo 13 della legge n. 152 del 2001, èrideterminata nella misura dello 0,186 percento.

64. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1, lettera b),le parole: « in almeno un terzo delle re-gioni e in un terzo delle province delterritorio nazionale » sono sostituite con leseguenti: « in un numero di province ri-conosciute la cui somma della popolazionesia pari ad almeno il 60 per cento dellapopolazione italiana, come accertata nel-l’ultimo censimento nazionale e che ab-biano sedi di istituti di patronato in al-meno otto Paesi stranieri »;

b) all’articolo 3, comma 2, le parole:« in almeno un terzo delle regioni e in unterzo delle province del territorio nazio-nale » sono sostituite dalle seguenti: « in unnumero di province riconosciute la cuisomma della popolazione sia pari ad al-meno il 60 per cento della popolazioneitaliana, come accertata nell’ultimo censi-mento nazionale, secondo criteri di ade-guata distribuzione nel territorio nazio-nale individuati con decreto del Ministrodel lavoro e delle politiche sociali »;

Atti Parlamentari — 186 — Camera dei Deputati

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c) l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

« ART. 10. – (Attività diverse). – 1. Gliistituti di patronato possono altresì svol-gere senza scopo di lucro, in Italia eall’estero, con esclusione di quelle am-messe al finanziamento di cui all’articolo13:

a) in favore di soggetti privati epubblici, attività di sostegno, informative,di consulenza, di supporto, di servizio e diassistenza tecnica in materia di: previ-denza e assistenza sociale, diritto del la-voro, sanità, diritto di famiglia e dellesuccessioni, diritto civile e legislazione fi-scale, risparmio, tutela e sicurezza sullavoro;

b) le attività e le materie di cui allalettera a), oltre che in materia di supportoa servizi anagrafici o certificativi e digestione di servizi di welfare territoriale,possono essere svolte in favore delle pub-bliche amministrazioni e di organismi del-l’Unione europea anche sulla base di ap-posite convenzioni stipulate con le ammi-nistrazioni interessate, secondo i criterigenerali stabiliti con decreto del Ministrodel lavoro e delle politiche sociali, daemanare entro il 30 giugno 2015, sentiti gliistituti di patronato e di assistenza sociale;

c) in favore dei soggetti indicati nellelettere a) e b), a sostegno del processo diriorganizzazione della pubblica ammini-strazione, con l’obiettivo di sostenere lapopolazione nelle procedure di accessotelematico alla medesima, sulla base diconvenzioni specifiche gli istituti di patro-nato possono svolgere attività di informa-zione, di istruttoria, di assistenza e di inviodi istanze, con contributo all’erogazionedel servizio secondo lo schema di conven-zione definito con apposito decreto delMinistero del lavoro e delle politiche so-ciali e del Ministero per la semplificazionee la pubblica amministrazione, da ema-nare entro il 30 giugno 2015, sentiti gliistituti di patronato e di assistenza sociale.

Atti Parlamentari — 187 — Camera dei Deputati

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2. Gli istituti di patronato possonosvolgere, ai sensi del decreto legislativo 9aprile 2008, n. 81, attività di informazione,consulenza e assistenza in materia di sa-lute e sicurezza nei luoghi di lavoro gra-tuitamente nei confronti dei lavoratori e,sulla base di apposite tariffe, nei confrontidella pubblica amministrazione e dei da-tori di lavoro privati, sulla base di appositeconvenzioni stipulate secondo le modalitàe i criteri stabiliti con decreto del Ministrodel lavoro e delle politiche sociali, daemanare entro il 30 giugno 2015.

3. Gli istituti di patronato possonosvolgere attività di consulenza e trasmis-sione telematica di dati in materia diassistenza e previdenza sociale, infortuni emalattie professionali, in favore dei sog-getti di cui all’articolo 7, comma 1, inclusenell’attività di cui all’articolo 13, che ven-gono ammesse, in base a convenzionesottoscritta con il Ministero del lavoro edelle politiche sociali, a contributo perl’erogazione del servizio. Con decreto delMinistro del lavoro e delle politiche sociali,sentiti gli istituti di patronato e di assi-stenza sociale, sono individuate le presta-zioni, non rientranti nel finanziamento dicui all’articolo 13, per le quali è ammessal’esigibilità del citato contributo per l’ero-gazione del servizio, per ciascuna presta-zione a favore dell’istituto di patronato, daparte dell’utenza o degli enti pubblicibeneficiari. Con il medesimo decreto sonodefinite le modalità di partecipazione al-l’erogazione del servizio di cui all’articolo6 del decreto legislativo 10 settembre 2003,n. 276, e successive modificazioni. Condecreto del direttore generale per le po-litiche previdenziali e assicurative del Mi-nistero del lavoro e delle politiche socialil’elenco delle prestazioni e dei predetticontributi per l’erogazione del servizio èadeguato ogni quattro anni »;

Atti Parlamentari — 188 — Camera dei Deputati

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d) all’articolo 14, comma 1, lettera a),dopo le parole: « documentazione conta-bile » sono aggiunte le seguenti: « attra-verso l’adozione di uno schema di bilancioanalitico di competenza definito dal Mi-nistero del lavoro e delle politiche sociali,redatto secondo le disposizioni del codicecivile, comprendente anche le attivitàsvolte all’estero »;

e) all’articolo 16, comma 2, dopo lalettera c), sono aggiunte le seguenti:

« c-bis) l’istituto abbia realizzato perdue anni consecutivi attività rilevante aifini del finanziamento di cui all’articolo13, comma 7, lettera b), sia in Italia siaall’estero, in una quota percentuale accer-tata in via definitiva dal Ministero dellavoro e delle politiche sociali inferiore al2,5 per cento del totale. Le disposizioni dicui alla presente lettera trovano applica-zione nei confronti degli istituti di patro-nato riconosciuti in via definitiva e ope-ranti da oltre cinque anni alla data dientrata in vigore della presente disposi-zione con effetto dall’attività dell’anno2014, definitivamente accertata dal Mini-stero del lavoro e delle politiche sociali;

c-ter) non dimostrino di svolgere at-tività, oltre che a livello nazionale, anchein almeno otto Paesi stranieri, con esclu-sione dei patronati promossi dalle orga-nizzazioni sindacali agricole ».

65. All’articolo 1 della legge 24 dicem-bre 2012, n. 228, e successive modifica-zioni, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) i commi 9, 10, lettere a), b) e c),11 e 12 sono abrogati;

b) al comma 13, le parole: « entro unanno dalla medesima data » sono sostituitedalle seguenti: « entro il 30 giugno 2015 ».

Atti Parlamentari — 189 — Camera dei Deputati

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66. A seguito dell’entrata in vigore dellariforma complessiva degli istituti di patro-nato, anche con riferimento alle attivitàdiverse che possono svolgere e dei relativimeccanismi di finanziamento diversi dicui, rispettivamente, agli articoli 10 e 13della legge 30 marzo 2001, n. 152, e suc-cessive modificazioni, nell’ambito dellalegge di bilancio per il triennio 2016-2018,sono rimodulate, nel rispetto degli obiettividi finanza pubblica, le modalità di soste-gno degli istituti di patronato e di assi-stenza sociale, al fine di assicurare lasemplificazione e la tempestività nell’ero-gazione dei trasferimenti pubblici in lorofavore, nonché di definire aliquote di con-tribuzione e meccanismi di anticipazionedelle risorse a valere sui contributi incas-sati dagli enti previdenziali atti a garantirela corretta ed efficiente gestione delleattività d’istituto.

11. La dotazione del fondo di cuiall’articolo 1, comma 68, ultimo periodo,della legge 24 dicembre 2007, n. 247, esuccessive modificazioni, è ridotta di 200milioni di euro a decorrere dal 2015.

67. La dotazione del fondo di cuiall’articolo 1, comma 68, ultimo periodo,della legge 24 dicembre 2007, n. 247, esuccessive modificazioni, è ridotta di 238milioni di euro per l’anno 2015 e di 200milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.

Atti Parlamentari — 190 — Camera dei Deputati

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12. Al comma 4 dell’articolo 11 deldecreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge22 dicembre 2011, n. 214, e successivemodificazioni, al secondo periodo, le pa-role: « Le medesime informazioni sonoaltresì utilizzate » sono sostituite dalle se-guenti: « Le medesime informazioni, inclu-sive del valore medio di giacenza annuo didepositi e conti correnti bancari e postali,sono altresì utilizzate ».

68. Il comma 4 dell’articolo 11 deldecreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge22 dicembre 2011, n. 214, e successivemodificazioni, è sostituito dal seguente:

« 4. Oltre che ai fini previsti dall’arti-colo 7, undicesimo comma, del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 605, le informazioni comunicateai sensi dell’articolo 7, sesto comma, delpredetto decreto e del comma 2 del pre-sente articolo sono utilizzate dall’Agenziadelle entrate per le analisi del rischio dievasione. Le medesime informazioni, in-clusive del valore medio di giacenza annuodi depositi e conti correnti bancari epostali, sono altresì utilizzate ai fini dellasemplificazione degli adempimenti dei cit-tadini in merito alla compilazione delladichiarazione sostitutiva unica di cui al-l’articolo 10 del regolamento di cui aldecreto del Presidente del Consiglio deiministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonchéin sede di controllo sulla veridicità dei datidichiarati nella medesima dichiarazione ».

69. Con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, su proposta delMinistro del lavoro e delle politiche sociali,di concerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, da adottare entro il 31marzo 2015, sono individuate le iniziativedi elevata utilità sociale valutabili nell’am-bito dei piani triennali di investimentodell’INAIL da finanziare, a valere sullerisorse autorizzate nei predetti piani trien-nali, con l’impiego di quota parte dellesomme detenute dal medesimo Istitutopresso la tesoreria centrale dello Stato.Dall’attuazione delle disposizioni di cui alpresente comma non devono derivarenuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica.

Atti Parlamentari — 191 — Camera dei Deputati

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ART. 27.

(Riduzioni delle spese e interventi corret-tivi del Ministero degli affari esteri e della

cooperazione internazionale).

1. Il Ministero degli affari esteri e dellacooperazione internazionale provvede agliadempimenti eventualmente necessari, an-che sul piano internazionale, per rinego-ziare i termini degli accordi internazionaliconcernenti la determinazione dei contri-buti volontari e obbligatori alle organiz-zazioni internazionali di cui l’Italia èparte, per un importo complessivo pari a25.243.300 euro per l’anno 2015 e a8.488.300 euro a decorrere dall’anno 2016.Le relative autorizzazioni di spesa si in-tendono ridotte per gli importi indicatinell’allegato n. 8 annesso alla presentelegge, per cui, a decorrere dall’anno 2015,non è ammesso il ricorso all’articolo 26della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

70. Identico.

2. Con effetto dal 1o luglio 2015, ilMinistero degli affari esteri e della coo-perazione internazionale provvede, sullabase di rilevamenti obiettivi, ad una revi-sione globale dei coefficienti di cui agliarticoli 171 e 178 del decreto del Presi-dente della Repubblica 5 gennaio 1967,n. 18, come modificato dal presentecomma. A decorrere dalla medesima data,all’articolo 51, comma 8, secondo periodo,del testo unico delle imposte sui redditi, dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 22 dicembre 1986, n. 917, sono ag-giunte, in fine, le seguenti parole: « nonchéil cinquanta per cento delle maggiorazionipercepite fino alla concorrenza di duevolte l’indennità base », all’articolo 23 deltesto unico delle norme sul trattamento diquiescenza dei dipendenti civili e militaridello Stato, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 29 dicembre 1973,n. 1092, dopo le parole: « è aumentato »sono inserite le seguenti: « , a domandadell’interessato o dei superstiti aventicausa, » e al citato decreto del Presidentedella Repubblica n. 18 del 1967 sono ap-portate le seguenti modificazioni:

71. Identico.

Atti Parlamentari — 192 — Camera dei Deputati

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a) le indennità base di cui alla tabella19 sono ridotte del 20 per cento;

b) all’articolo 84, quarto comma, leparole: « Il personale di ruolo e » e leparole: « , rispettivamente dell’indennità diservizio all’estero o » sono soppresse e ilquinto comma è abrogato;

c) all’articolo 144, secondo comma,primo periodo, dopo le parole: « è com-putato » sono inserite le seguenti: « , adomanda dell’interessato o dei superstitiaventi causa, »;

d) all’articolo 171, comma 3, letteraa), le parole: « degli alloggi e » sono sop-presse;

e) all’articolo 173, al comma 1, leparole: « 20 per cento » sono sostituitedalle seguenti: « un ottavo » e al comma 3,le parole: « 5 per cento » sono sostituitedalle seguenti: « un ottavo »;

f) all’articolo 175, comma 2, al primoperiodo, la parola: « un settimo » è sosti-tuita dalle seguenti: « cinque ventotte-simi », al secondo periodo, dopo le parole:« nella misura di » sono inserite le se-guenti: « cinque quarti di » e al terzoperiodo, le parole: « del 50 per cento »sono sostituite dalle seguenti: « di cinqueottavi »;

g) all’articolo 175, il comma 3 èabrogato;

h) all’articolo 176, comma 2, le pa-role: « una indennità di servizio mensileaumentata del 50 per cento » sono sosti-tuite dalle seguenti: « quindici ottavi diun’indennità di servizio mensile »;

i) all’articolo 177, secondo comma, ilsecondo periodo è soppresso;

l) l’articolo 178 è sostituito dal se-guente:

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« ART. 178. – (Spese per abitazione). – 1.Fatto salvo quanto disposto dagli articoli84 e 177, il personale in servizio all’esterodeve acquisire nella sede di servizio o nelleimmediate vicinanze la disponibilità diun’abitazione adeguata alle esigenze disicurezza e di decoro inerenti alle funzionisvolte.

2. Per le spese di abitazione spetta unamaggiorazione dell’indennità di cui all’ar-ticolo 171 determinata secondo i seguenticriteri:

a) l’importo è parametrato all’inden-nità personale secondo percentuali, anchedifferenti per i singoli posti di organico inuno stesso ufficio, soggette a revisioneannuale, non superiori all’80 per cento,stabilite con decreto del Ministro, di con-certo con il Ministro dell’economia e dellefinanze, sentita la Commissione perma-nente di cui all’articolo 172, sulla base deicosti di alloggi rispondenti alle caratteri-stiche di cui al comma 1 del presentearticolo;

b) la maggiorazione non può eccedereil costo effettivo della locazione di unalloggio adeguato alle funzioni svolte;

c) la maggiorazione è corrisposta dal-l’assunzione di funzioni nella sede allacessazione definitiva delle funzioni stesse,inclusi i periodi di congedo e quelli in cuiè sospesa o diminuita l’indennità perso-nale;

d) nel caso di dipendenti che condi-vidano l’abitazione, la maggiorazionespetta soltanto al dipendente che ne hadiritto nella misura più elevata, aumentatadel 20 per cento;

e) la maggiorazione non spetta se ildipendente o i familiari conviventi anchenon a carico sono proprietari nella sede diservizio di un’abitazione idonea alle fun-zioni svolte.

Atti Parlamentari — 194 — Camera dei Deputati

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3. La maggiorazione è versata in ratesemestrali anticipate. L’amministrazionepuò versare le prime due rate al momentodell’assunzione di funzioni nella sede, senel locale mercato immobiliare è prassicostante pretendere per la stipula deicontratti di locazione il pagamento anti-cipato del canone per uno o più anni »;

m) all’articolo 181, comma 2, le pa-role: « nella misura del 50 per cento » sonosoppresse;

n) all’articolo 186, i commi terzo,quarto e quinto sono abrogati e il secondocomma è sostituito dal seguente:

« Al personale che compie viaggi nelPaese di residenza o in altri Paesi esteri,oltre all’indennità personale in godimento,compete il rimborso delle spese di viaggio,di vitto e di alloggio, nei limiti previstidalle disposizioni vigenti per i viaggi diservizio nel territorio nazionale ».

3. L’autorizzazione di spesa relativaagli assegni previsti dal decreto del Presi-dente della Repubblica 23 gennaio 1967,n. 215, è ridotta di 3,7 milioni di euro perl’anno 2015 e di 5,1 milioni di euro annuia decorrere dall’anno 2016.

72. Identico.

4. A decorrere dal 1o gennaio 2015 leattività connesse alla diffusione di notizieitaliane attraverso testate giornalisticheitaliane, con attività di servizi esteri, estraniere, già svolte dal Ministero degliaffari esteri e della cooperazione interna-zionale, sono trasferite, con le relativerisorse finanziarie ridotte di 3 milioni dieuro, alla Presidenza del Consiglio deiministri.

73. A decorrere dal 1o gennaio 2015 leattività connesse alla diffusione di notizieitaliane attraverso testate giornalisticheitaliane, con attività di servizi esteri, estraniere, già svolte dal Ministero degliaffari esteri e della cooperazione interna-zionale, sono trasferite, con le relativerisorse finanziarie, alla Presidenza delConsiglio dei ministri.

74. All’articolo 1, comma 249, dellalegge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole:« 60 milioni di euro per ciascuno deglianni 2014, 2015 e 2016 » sono sostituitedalle seguenti: « 60 milioni di euro perl’anno 2014 e di 65 milioni di euro perciascuno degli anni 2015 e 2016 ».

Atti Parlamentari — 195 — Camera dei Deputati

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75. Le votazioni per il rinnovo deiComitati degli italiani all’estero di cui allalegge 23 ottobre 2003, n. 286, sono rin-viate al 17 aprile 2015. Il termine per lapresentazione della domanda di iscrizioneall’elenco elettorale di cui all’articolo 1,comma 2-bis, del decreto-legge 30 maggio2012, n. 67, convertito, con modificazioni,dalla legge 23 luglio 2012, n. 118, è pro-rogato al 18 marzo 2015. All’attuazionedelle disposizioni di cui al primo e alsecondo periodo si provvede con gli stan-ziamenti disponibili a legislazione vigente.Le somme non impegnate entro il 31dicembre 2014 possono essere impegnatenell’esercizio finanziario 2015. Alla com-pensazione degli effetti finanziari sui saldidi finanza pubblica di cui al quarto pe-riodo del presente comma, pari a1.103.191 euro per l’anno 2015, si prov-vede mediante corrispondente utilizzo delFondo per la compensazione degli effettifinanziari non previsti a legislazione vi-gente conseguenti all’attualizzazione dicontributi pluriennali di cui all’articolo 6,comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,n. 154, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 dicembre 2008, n. 189, e successivemodificazioni.

Atti Parlamentari — 196 — Camera dei Deputati

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ART. 28.

(Riduzioni delle spese e interventi corret-tivi del Ministero dell’istruzione, dell’uni-

versità e della ricerca).

1. L’autorizzazione di spesa di cui al-l’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge3 agosto 2009, n. 115, è ridotta di 200.000euro annui a decorrere dall’anno 2015 perla quota afferente alle spese di funziona-mento.

76. Identico.

2. L’autorizzazione di spesa di cui al-l’articolo 4 della legge 18 dicembre 1997,n. 440, è ridotta di 30 milioni di euroannui a decorrere dall’esercizio 2015.

77. Identico.

3. All’articolo 1-bis, comma 1, del de-creto-legge 25 settembre 2009, n. 134,convertito, con modificazioni, dalla legge24 novembre 2009, n. 167, dopo il primoperiodo sono inseriti i seguenti: « Perl’anno 2015, una quota parte, pari a 10milioni di euro, delle somme versate al-l’entrata dello Stato rimane acquisita al-l’erario. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad accantonare e arendere indisponibili per l’anno 2015,nello stato di previsione del Ministerodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca e a valere sulle disponibilità di cuiall’articolo 1, comma 601, della legge 27dicembre 2006, n. 296, la somma di 10milioni di euro al netto di quanto effetti-vamente versato ».

78. Identico.

4. A decorrere dal 1o settembre 2015,l’articolo 307 del testo unico delle dispo-sizioni legislative vigenti in materia diistruzione, relative alle scuole di ogni or-dine e grado, di cui al decreto legislativo16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dalseguente:

79. Identico.

« ART. 307. – (Organizzazione e coordi-namento periferico). – 1. L’organizzazionee il coordinamento periferico del serviziodi educazione fisica è di competenza degliuffici scolastici regionali e del dirigente adessi preposto, che può avvalersi della col-laborazione di un dirigente scolastico o diun docente di ruolo di educazione fisica, ilquale può essere dispensato in tutto o inparte dall’insegnamento ».

Atti Parlamentari — 197 — Camera dei Deputati

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5. A decorrere dal 1o settembre 2015 ein considerazione dell’attuazione dell’or-ganico dell’autonomia, funzionale all’atti-vità didattica ed educativa nelle istituzioniscolastiche ed educative, l’articolo 459 deltesto unico di cui al decreto legislativo 16aprile 1994, n. 297, è abrogato.

80. Identico.

6. All’articolo 26, comma 8, della legge23 dicembre 1998, n. 448, e successivemodificazioni, il secondo e il terzo periodosono soppressi.

81. Il secondo e il terzo periodo del-l’articolo 26, comma 8, della legge 23dicembre 1998, n. 448, e successive mo-dificazioni, sono soppressi a decorreredall’anno scolastico 2016-2017.

7. Al fine di contribuire al manteni-mento della continuità didattica e allapiena attuazione dell’offerta formativa, adecorrere dal 1o settembre 2015 il comma59 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre2012, n. 228, è sostituito dal seguente:

82. Identico.

« 59. Salve le ipotesi di collocamentofuori ruolo di cui all’articolo 26, comma 8,della legge 23 dicembre 1998, n. 448, esuccessive modificazioni, nonché di cuiall’articolo 307 e alla parte V del testounico di cui al decreto legislativo 16 aprile1994, n. 297, e successive modificazioni, eall’articolo 1, comma 4, della legge 3agosto 1998, n. 315, e delle prerogativesindacali ai sensi della normativa vigente,il personale appartenente al compartoscuola non può essere posto in posizionedi comando, distacco, fuori ruolo o utiliz-zazione comunque denominata, presso lepubbliche amministrazioni inserite nelconto economico consolidato della pub-blica amministrazione, come individuatedall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196, nonchéalle autorità indipendenti, ivi inclusa laCommissione nazionale per le società e laborsa (CONSOB), ovvero enti, associazionie fondazioni ».

Atti Parlamentari — 198 — Camera dei Deputati

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8. A decorrere dal 1o settembre 2015, idirigenti scolastici non possono conferirele supplenze brevi di cui al primo periododel comma 78 dell’articolo 1 della legge 23dicembre 1996, n. 662, a: a) personaleappartenente al profilo professionale diassistente amministrativo, salvo che pressole istituzioni scolastiche il cui relativoorganico di diritto abbia meno di tre posti;b) personale appartenente al profilo diassistente tecnico; c) personale apparte-nente al profilo di collaboratore scolastico,per i primi sette giorni di assenza. Allasostituzione si può provvedere mediantel’attribuzione al personale in servizio delleore eccedenti di cui ai periodi successivi.Le ore eccedenti per la sostituzione deicolleghi assenti possono essere attribuitedal dirigente scolastico anche al personalecollaboratore scolastico. Conseguente-mente le istituzioni scolastiche destinano ilFondo per il miglioramento dell’offertaformativa prioritariamente alle ore ecce-denti.

83. Identico.

9. Ferme restando la tutela e la garan-zia dell’offerta formativa, a decorrere dal1o settembre 2015, i dirigenti scolasticinon possono conferire supplenze brevi dicui al primo periodo del comma 78 del-l’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996,n. 662, al personale docente per il primogiorno di assenza.

84. Identico.

Atti Parlamentari — 199 — Camera dei Deputati

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10. Con decreto del Ministro dell’istru-zione, dell’università e della ricerca, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, sentita la Conferenza unifi-cata di cui all’articolo 8 del decreto legi-slativo 28 agosto 1997, n. 281, e successivemodificazioni, da adottare entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, in considerazione di ungenerale processo di digitalizzazione e in-cremento dell’efficienza dei processi edelle lavorazioni, si procede alla revisionedei criteri e dei parametri previsti per ladefinizione delle dotazioni organiche delpersonale amministrativo, tecnico e ausi-liario della scuola, in modo da conseguire,a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016, fermi restando gli obiettivi di cuiall’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno2008, n. 112, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

85. Identico.

a) una riduzione nel numero dei postipari a 2.020 unità;

b) una riduzione nella spesa di per-sonale pari a 50,7 milioni di euro annui adecorrere all’anno scolastico 2015/2016.

11. Per le attività di digitalizzazione deiprocedimenti amministrativi affidati allesegreterie scolastiche, al fine di aumentarel’efficacia e l’efficienza delle interazionicon le famiglie, gli alunni e il personaledipendente, è autorizzata per l’anno 2015la spesa di 10 milioni di euro a valere sulleriduzioni di spesa di cui al comma 10.

86. Per le attività di digitalizzazione deiprocedimenti amministrativi affidati allesegreterie scolastiche, al fine di aumentarel’efficacia e l’efficienza delle interazionicon le famiglie, gli alunni e il personaledipendente, è autorizzata per l’anno 2015la spesa di 10 milioni di euro a valere sulleriduzioni di spesa di cui al comma 85.

Atti Parlamentari — 200 — Camera dei Deputati

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12. Dall’attuazione del comma 10 de-vono derivare per il bilancio dello Statoeconomie lorde di spesa non inferiori a16,9 milioni di euro per l’anno 2015 e a50,7 milioni di euro annui a decorreredall’anno 2016. Quota parte delle riduzionidi spesa relative all’anno 2015, pari a 10milioni di euro, è utilizzata a coperturadella maggiore spesa di cui al comma 11.Al fine di garantire l’effettivo consegui-mento degli obiettivi di risparmio, in casodi mancata emanazione del decreto di cuial comma 10 entro il 31 luglio 2015, siprovvede alla corrispondente riduzione de-gli stanziamenti rimodulabili per acquistodi beni e servizi iscritti nello stato diprevisione del Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca.

87. Dall’attuazione del comma 85 de-vono derivare per il bilancio dello Statoeconomie lorde di spesa non inferiori a16,9 milioni di euro per l’anno 2015 e a50,7 milioni di euro annui a decorreredall’anno 2016. Quota parte delle riduzionidi spesa relative all’anno 2015, pari a 10milioni di euro, è utilizzata a coperturadella maggiore spesa di cui al comma 86.Al fine di garantire l’effettivo consegui-mento degli obiettivi di risparmio, in casodi mancata emanazione del decreto di cuial comma 85 entro il 31 luglio 2015, siprovvede alla corrispondente riduzione de-gli stanziamenti rimodulabili per acquistodi beni e servizi iscritti nello stato diprevisione del Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca.

13. L’autorizzazione di spesa di cuiall’articolo 17 del decreto-legge 6 luglio2011, n. 98, convertito, con modificazioni,dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e suc-cessive modificazioni, relativa al rimborsodelle spese per accertamenti medico-legalisostenute dalle università e dalle istitu-zioni dell’alta formazione, artistica, musi-cale e coreutica, è ridotta di 700.000 euroannui a decorrere dall’anno 2015.

88. Identico.

14. Il comma 278 dell’articolo 1 dellalegge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogatoe il secondo periodo del comma 3 dell’ar-ticolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30settembre 2005, n. 203, convertito, conmodificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,n. 248, è soppresso.

89. Identico.

15. ............................................................................................................................................................................................................

Atti Parlamentari — 201 — Camera dei Deputati

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16. Il Fondo per il finanziamento or-dinario delle università, di cui all’articolo5, comma 1, lettera a), della legge 24dicembre 1993, n. 537, è ridotto di 34milioni di euro per l’anno 2015 e di 32milioni di euro annui a decorrere dal-l’anno 2016, in considerazione di unarazionalizzazione della spesa per acquistodi beni e servizi da effettuare a cura delleuniversità. Con decreto del Ministro del-l’istruzione, dell’università e della ricerca,entro trenta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, sono definiti gliindirizzi per l’attuazione della razionaliz-zazione di spesa.

90. Identico.

17. La somma di 140 milioni di euro,giacente sul conto corrente bancario ac-ceso presso la Banca Intesa San Paolo Spae relativa alla gestione stralcio del Fondospeciale per la ricerca applicata (FSRA) dicui all’articolo 4 della legge 25 ottobre1968, n. 1089, è versata all’entrata delbilancio dello Stato entro il 31 gennaio2015. Eventuali ulteriori somme disponi-bili all’esito della chiusura della gestionestralcio del FSRA sono versate all’entratadel bilancio dello Stato per essere succes-sivamente riassegnate al Fondo per il finan-ziamento ordinario delle università, di cuiall’articolo 5, comma 1, lettera a), dellalegge 24 dicembre 1993, n. 537.

91. Identico.

18. Le disponibilità iscritte nello stato diprevisione del Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca destinate alfunzionamento delle istituzioni dell’altaformazione artistica, musicale e coreuticasono ridotte di un milione di euro perl’anno 2015. Il Ministro dell’istruzione, del-l’università e della ricerca, di concerto conil Ministro dell’economia e delle finanze, insede di definizione dei criteri di ripartoannuale del suddetto fondo, individua ledestinazioni di spesa su cui applicare lespecifiche riduzioni, con particolare riferi-mento alle istituzioni con più elevato fondodi cassa.

92. Identico.

Atti Parlamentari — 202 — Camera dei Deputati

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19. A decorrere dal 1o gennaio 2015 eanche per gli incarichi già conferiti, l’inca-rico di presidente delle istituzioni dell’altaformazione artistica, musicale e coreutica,di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, èonorifico. Allo stesso non è dovuto alcuncompenso, fermo restando il rimborso dellespese sostenute. I compensi e le indennitàspettanti al direttore e ai componenti delconsiglio di amministrazione delle suddetteistituzioni sono rideterminati con decretodel Ministro dell’istruzione, dell’universitàe della ricerca, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze, da adottareentro tre mesi dalla data di entrata in vi-gore della presente legge, in misura tale dadeterminare risparmi di spesa, inclusivi diquelli derivanti dal primo periodo, pari a1.450.000 euro annui a decorrere dall’anno2015.

93. A decorrere dal 1o gennaio 2015 eanche per gli incarichi già conferiti, l’inca-rico di presidente delle istituzioni dell’altaformazione artistica, musicale e coreutica,di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, èsvolto a titolo gratuito, fermo restando ilrimborso delle spese sostenute. I compensie le indennità spettanti al direttore e aicomponenti del consiglio di amministra-zione delle suddette istituzioni sono ride-terminati con decreto del Ministro del-l’istruzione, dell’università e della ricerca,di concerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, da adottare entro tre mesidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, in misura tale da determinarerisparmi di spesa, inclusivi di quelli de-rivanti dal primo periodo, pari a1.450.000 euro annui a decorrere dall’anno2015.

20. I compensi ai componenti degli or-gani degli enti pubblici di ricerca finanziatia valere sul Fondo ordinario per gli enti e leistituzioni di ricerca, di cui all’articolo 7 deldecreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,sono rideterminati con decreto del Ministrodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca, di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, da adottare entrotrenta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, in maniera da conse-guire risparmi lordi di spesa pari a 916.000euro nell’anno 2015 e a un milione di euroannui a decorrere dall’anno 2016. Conse-guentemente, il Fondo di cui al primo pe-riodo è ridotto in pari misura.

94. Identico.

21. Il Fondo ordinario per gli enti e leistituzioni di ricerca, di cui all’articolo 7 deldecreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, èridotto di 42 milioni di euro annui a decor-rere dall’anno 2015, in considerazione diuna razionalizzazione della spesa per ac-quisto di beni e servizi da effettuare a curadegli enti e delle istituzioni di ricerca. Condecreto del Ministro dell’istruzione, del-l’università e della ricerca, entro trentagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sono definiti gli indirizzi perl’attuazione della razionalizzazione dispesa.

95. Identico.

Atti Parlamentari — 203 — Camera dei Deputati

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22. A decorrere dal 1o gennaio 2015, ilcontingente di personale di diretta collabo-razione presso il Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca è individuatoin 190 unità, inclusive della dotazione rela-tiva all’organismo indipendente di valuta-zione. Dalla medesima data gli stanzia-menti dei capitoli concernenti le compe-tenze accessorie agli addetti al Gabinettosono corrispondentemente ridotti di euro222.000.

96. Identico.

23. .............................................................................................................................................................................................................

24. ............................................................................................................................................................................................................

25. ............................................................................................................................................................................................................

26. ............................................................................................................................................................................................................

27. ............................................................................................................................................................................................................

28. Al fine di favorire il reclutamentodi ricercatori, all’articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,n. 112, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 agosto 2008, n. 133, e successivemodificazioni, dopo il secondo periodo èinserito il seguente: « A decorrere dal-l’anno 2015, le università che rispettano lacondizione di cui all’articolo 7, comma 1,lettera c), del decreto legislativo 29 marzo2012, n. 49, e delle successive norme diattuazione del comma 6 del medesimoarticolo 7, possono procedere, in aggiuntaalle facoltà di cui al secondo periodo delpresente comma, all’assunzione di ricer-catori di cui all’articolo 24, comma 3,lettere a) e b), della legge 30 dicembre2010, n. 240, anche utilizzando le cessa-zioni avvenute nell’anno precedente rife-rite ai ricercatori di cui al citato articolo24, comma 3, lettera a), già assunti avalere sulle facoltà assunzionali del pre-sente comma ».

97. Identico.

Atti Parlamentari — 204 — Camera dei Deputati

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29. Alla lettera c) del comma 2 dell’ar-ticolo 4 del decreto legislativo 29 marzo2012, n. 49, le parole: « reclutati ai sensidell’articolo 24, comma 3, lettera b), » sonosostituite dalle seguenti: « reclutati ai sensidell’articolo 24, comma 3, ».

98. Identico.

30. Si applicano alle università le di-sposizioni di cui all’articolo 3, comma 3,secondo periodo, del decreto-legge 24 giu-gno 2014, n. 90, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

99. Identico.

100. Al fine di razionalizzare il sistemadi valutazione degli alunni tenendo contodell’esigenza di valorizzare i princìpi del-l’autonomia scolastica e della continuitàdidattica, assicurando la coerenza deglistandard valutativi e garantendo uno svi-luppo ottimale della professione di do-cente in termini di conoscenze, compe-tenze e approcci didattici e pedagogici e diverifica dell’efficacia delle pratiche educa-tive, con decreto del Ministro dell’istru-zione, dell’università e della ricerca, daadottare entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, sonodisciplinati, con effetto dall’anno 2015, inuovi criteri per la definizione della com-posizione delle commissioni d’esame dellescuole secondarie di secondo grado. Condecreto del Ministro dell’istruzione, del-l’università e della ricerca, di concerto conil Ministro dell’economia e delle finanze,da emanare entro lo stesso termine, sonodefiniti i relativi compensi nel rispetto diquanto eventualmente previsto in sede dicontrattazione collettiva del comparto delpersonale della scuola, in coerenza con lefinalità del Fondo « La buona scuola » dicui ai commi 3 e 4 dell’articolo 1.

101. Le economie derivanti dall’attua-zione del comma 100, accertate entro il 1°ottobre di ciascun anno, restano nelladisponibilità dello stato di previsione delMinistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca e sono utilizzate per l’attua-zione degli interventi ai quali è destinatoil Fondo « La buona scuola » di cui aicommi 3 e 4 dell’articolo 1.

Atti Parlamentari — 205 — Camera dei Deputati

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102. A decorrere dalla data di entratain vigore del decreto di cui al comma 100cessano di avere efficacia le disposizioniall’articolo 4 della legge 10 dicembre 1997,n. 425, e successive modificazioni, incom-patibili con quanto disposto dal decretomedesimo.

31. ............................................................................................................................................................................................................

Atti Parlamentari — 206 — Camera dei Deputati

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ART. 29.

(Riduzioni delle spese e interventi corret-tivi del Ministero dell’ambiente e della

tutela del territorio e del mare).

1. L’autorizzazione di spesa di cui al-l’articolo 3, comma 1, della legge 14 feb-braio 1994, n. 124, a decorrere dall’anno2015 è ridotta di euro 1.000.000.

103. Identico.

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ART. 30.

(Riduzioni delle spese e interventi corret-tivi del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti).

1. Al comma 38 dell’articolo 1 dellalegge 27 dicembre 2013, n. 147, il secondoperiodo è soppresso.

104. Identico.

2. L’autorizzazione di spesa di cui al-l’articolo 13, comma 12, della legge 11marzo 1988, n. 67, è ridotta per l’anno2015 di 8,9 milioni di euro e di 10 milionidi euro a decorrere dall’anno 2016.

105. Identico.

3. L’autorizzazione di spesa di cui alcomma 981 dell’articolo 1 della legge 27dicembre 2006, n. 296, è ridotta di 3milioni di euro a decorrere dall’anno 2015.

106. L’autorizzazione di spesa di cui alcomma 981 dell’articolo 1 della legge 27dicembre 2006, n. 296, è ridotta di 3milioni di euro per l’anno 2015.

4. L’autorizzazione di spesa relativa alcontributo straordinario al comune diReggio Calabria di cui all’articolo 144,comma 1, della legge 23 dicembre 2000,n. 388, è ridotta di 3 milioni di euro adecorrere dall’anno 2015.

107. Identico.

5. All’articolo 1, comma 1020, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole:« Il 42 per cento » sono sostituite dalleseguenti « Il 21 per cento ». La societàANAS Spa effettua risparmi di spesa sulcontratto di servizio corrispondenti alleminori entrate derivanti dall’attuazionedella disposizione di cui al primo periodoanche in termini di razionalizzazione dellespese relative al personale e al funziona-mento amministrativo.

108. Identico.

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ART. 31.

(Riduzioni delle spese e interventi corret-tivi del Ministero della difesa).

1. All’articolo 1 della legge 29 marzo2001, n. 86, e successive modificazioni, ilcomma 4 è abrogato.

109. Identico.

2. Ai fini del contenimento delle speserelative al personale militare destinato aricoprire incarichi all’estero, ove ciò risultipossibile per lo specifico incarico in rela-zione alle modalità di impiego definite perl’organismo o ente internazionale di de-stinazione, l’impiego del personale interes-sato è disposto per un periodo di quattroanni.

110. Identico.

3. L’articolo 565-bis del codice dell’or-dinamento militare, di cui al decreto le-gislativo 15 marzo 2010, n. 66, è abrogato.

111. Identico.

4. All’articolo 1461, comma 1, lettera a),del codice di cui al decreto legislativo 15marzo 2010, n. 66, dopo le parole: « dellamedaglia » sono aggiunte le seguenti: « ,che comunque non è coniata in oro ».

112. Identico.

5. Il Ministero della difesa, alla sca-denza dei contratti di trasporto collettivomediante autolinee affidate a terzi per leesigenze del personale dipendente, nonesperisce nuove gare per l’affidamento delcitato servizio, né può esercitare la facoltàdi cui all’articolo 57, comma 5, lettera b),del codice dei contratti pubblici relativi alavori, servizi e forniture, di cui al decretolegislativo 12 aprile 2006, n. 163, e suc-cessive modificazioni.

113. Identico.

6. Gli alloggi militari di servizio con-nessi all’incarico con locali di rappresen-tanza (ASIR), di cui all’articolo 279,comma 1, del codice di cui al decretolegislativo 15 marzo 2010, n. 66, sonoridotti da 55 a 6 unità. Conseguentemente,all’articolo 282, comma 3, del citato codicedi cui al decreto legislativo n. 66 del 2010sono apportate, con effetto a decorrere dal1° gennaio 2015, le seguenti modifica-zioni:

114. Identico.

a) la lettera a) è sostituita dallaseguente:

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« a) Capo di Stato maggiore delladifesa, Capo di Stato maggiore di Forzaarmata, incluso il Comandante generaledell’Arma dei carabinieri, Segretario gene-rale della difesa »;

b) le lettere b) e c) sono abrogate.

7. In relazione a quanto stabilito dalledisposizioni di cui al comma 6, si provvedead apportare le conseguenti modifiche altesto unico di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,nella parte in cui reca la disciplina appli-cativa concernente gli alloggi di serviziomilitari.

115. In relazione a quanto stabilitodalle disposizioni di cui al comma 114, siprovvede ad apportare le conseguenti mo-difiche al testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica 15 marzo2010, n. 90, nella parte in cui reca ladisciplina applicativa concernente gli al-loggi di servizio militari.

8. ..............................................................................................................................................................................................................

9. ..............................................................................................................................................................................................................

10. ............................................................................................................................................................................................................

11. All’articolo 906, comma 1, del co-dice di cui al decreto legislativo 15 marzo2010, n. 66, e successive modificazioni, leparole: « salvo un contingente pari al nu-mero delle posizioni ricoperte presso enti,comandi e unità internazionali ai sensidegli articoli 35, 36 e 1808, individuato condecreto annuale del Ministro della difesae » sono soppresse.

116. Identico.

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12. A decorrere dal 1o gennaio 2015, ladotazione organica complessiva del perso-nale civile della difesa degli uffici degliaddetti militari all’estero presso le rappre-sentanze diplomatiche e militari è ridottadel 10 per cento. Al fine di garantire lafunzionalità dei singoli uffici, è assicurataper ciascuno di essi una dotazione orga-nica minima pari a 2 unità. Entro sei mesidalla data di cui al primo periodo, ilMinistro della difesa, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze econ il Ministro degli affari esteri e dellacooperazione internazionale, rideterminale dotazioni organiche del personale degliuffici degli addetti militari all’estero, di-sponendo il rientro in ambito nazionaledel personale con maggiore anzianità diservizio all’estero, nell’ambito delle sediriorganizzate. L’impiego del personale ci-vile della Difesa presso i citati uffici nonpuò essere superiore a quattro anni, senzapossibilità di proroga. Nei confronti delpersonale che abbia maturato una perma-nenza maggiore deve essere disposto l’av-vicendamento entro l’anno 2015.

117. Identico.

13. Il contingente del personale asse-gnato agli uffici di diretta collaborazionedel Ministro della difesa è ridotto del 20per cento. Con regolamento si provvedealle conseguenziali modificazioni della di-sciplina recata dal testo unico di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 15marzo 2010, n. 90, in materia di uffici didiretta collaborazione del Ministro delladifesa.

118. Identico.

14. All’articolo 584 del codice di cui aldecreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, èaggiunto, in fine, il seguente comma:

119. Identico.

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« 3-bis. In aggiunta alle riduzioni pre-viste dal comma 1 e agli effetti di rispar-mio correlati alla riduzione organica di cuiall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6luglio 2012, n. 95, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,gli oneri previsti dagli articoli 582 e 583del presente codice sono ulteriormenteridotti per complessivi 62,3 milioni di europer l’anno 2015 e del 12 per cento adecorrere dall’anno 2016 ». Gli oneri pre-visti dall’articolo 585 del citato codice dicui al decreto legislativo n. 66 del 2010, esuccessive modificazioni sono ridotti dieuro 3.985.000 per l’anno 2015 e di euro4.000.000 a decorrere dall’anno 2016.

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15. Il Ministero della difesa assicura larealizzazione di introiti derivanti dalledismissioni degli immobili in proprio uso,inclusi quelli di carattere residenziale, talida determinare un miglioramento dei saldidi finanza pubblica per un importo noninferiore a 220 milioni di euro nel 2015 ea 100 milioni di euro annui negli anni2016 e 2017. A tal fine, i proventi delledismissioni sono versati all’entrata del bi-lancio dello Stato e ad essi non si appli-cano le disposizioni in materia di riasse-gnazione allo stato di previsione dellaspesa del Ministero medesimo di cui agliarticoli 306, comma 3, terzo periodo, e307, comma 10, lettera d), primo periodo,del codice di cui al decreto legislativo 15marzo 2010, n. 66, e successive modifica-zioni, fino alla concorrenza dei citati im-porti. Nelle more del versamento all’en-trata del bilancio dello Stato dei predettiproventi, gli importi di 220 milioni di europer l’anno 2015 e di 100 milioni di euroannui per gli anni 2016 e 2017 sono accan-tonati e resi indisponibili, in termini dicompetenza e di cassa, nell’ambito dellespese rimodulabili delle missioni di spesadel Ministero della difesa di cui all’articolo21, comma 5, lettera b), della legge 31 di-cembre 2009, n. 196, in maniera tale daassicurare comunque una riduzione in ter-mini di indebitamento netto delle pubblicheamministrazioni per gli importi di cui alprimo periodo. Il Ministero dell’economia edelle finanze, sulla base degli importi cheaffluiscono al bilancio dello Stato, provvedeal contestuale disaccantonamento, nonchéalla riduzione delle risorse necessarie perassicurare il conseguimento dell’obiettivo dicui al primo periodo.

120. Identico.

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16. Per il conseguimento degli obiettividi cui al comma 15 nei termini previsti, glialloggi liberi di cui all’articolo 405, comma1, del testo unico di cui al decreto del Pre-sidente della Repubblica 15 marzo 2010,n. 90, e successive modificazioni, sono postiin vendita con uno sconto sul prezzo di based’asta pari al 20 per cento.

121. Per il conseguimento degli obiettividi cui al comma 120 nei termini previsti, glialloggi liberi di cui all’articolo 405, comma1, del testo unico di cui al decreto del Pre-sidente della Repubblica 15 marzo 2010,n. 90, e successive modificazioni, sono postiin vendita con uno sconto sul prezzo di based’asta pari al 20 per cento. Per gli alloggiliberi qualificati di particolare pregio, aisensi dell’articolo 404, comma 8, del citatotesto unico di cui al decreto del Presidentedella Repubblica n. 90 del 2010, il Mini-stero della difesa è autorizzato ad esperirela procedura della vendita all’asta con in-canto anche utilizzando la modalità di cuial comma 12 del medesimo articolo. I ter-mini di cui all’articolo 405, commi 6 e 10,del citato testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica n. 90 del 2010,e successive modificazioni, sono ridotti, ri-spettivamente, a trenta e a quindici giorni ei contratti di compravendita sono stipulatientro sessanta giorni dalla ricezione del-l’atto di accettazione del prezzo di acquisto,nell’interesse del Ministero della difesa,pena la decadenza del diritto di acquisto.

17. Il Ministero della difesa, per le me-desime finalità di cui al comma 15, puòprovvedere al versamento all’entrata del bi-lancio dello Stato, anche parziale, delle ri-sorse attribuite al Ministero della difesa aisensi dell’articolo 33, comma 8-quater, deldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio2011, n. 111, e successive modificazioni,derivanti dalla cessione delle quote deifondi comuni di investimento immobiliare.A tali risorse non si applica la prioritariadestinazione alla razionalizzazione del set-tore infrastrutturale del Ministero della di-fesa di cui al citato comma 8-quater dell’ar-ticolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011, esuccessive modificazioni.

122. Il Ministero della difesa, per le me-desime finalità di cui al comma 120, puòprovvedere al versamento all’entrata del bi-lancio dello Stato, anche parziale, delle ri-sorse attribuite al Ministero della difesa aisensi dell’articolo 33, comma 8-quater, deldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio2011, n. 111, e successive modificazioni,derivanti dalla cessione delle quote deifondi comuni di investimento immobiliare.A tali risorse non si applica la prioritariadestinazione alla razionalizzazione del set-tore infrastrutturale del Ministero della di-fesa di cui al citato comma 8-quater dell’ar-ticolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011, esuccessive modificazioni.

18. Il Ministero della difesa è altresìautorizzato a cedere a titolo oneroso, previaintesa con l’Agenzia del demanio, immobililiberi, anche residenziali, a fondi comuni diinvestimento immobiliare e prioritaria-mente a quelli gestiti dalla società di cuiall’articolo 33, comma 1, del decreto-legge 6luglio 2011, n. 98, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e

123. Identico.

Atti Parlamentari — 214 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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successive modificazioni, ovvero da societàa prevalente capitale pubblico, con versa-mento dei relativi proventi monetari all’en-trata del bilancio dello Stato.

19. L’articolo 1095 del codice di cui aldecreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, esuccessive modificazioni, è abrogato.

124. Identico.

20. .............................................................................................................................................................................................................

125. Anche ai fini della valorizzazionedegli investimenti effettuati e della salva-guardia dei livelli occupazionali, il terminedi cui all’articolo 2190, comma 1, del codicedi cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,n. 66, e successive modificazioni, è proro-gato al bilancio 2016, assicurando una ridu-zione delle spese per il personale con con-tratto a tempo determinato dell’Agenzia in-dustrie difesa non inferiore al 60 per centorispetto alla spesa sostenuta nell’anno 2014.Conseguentemente, l’ulteriore termine di cuial comma 3 del citato articolo 2190 del co-dice di cui al decreto legislativo n. 66 del2010, e successive modificazioni, è prorogatoal 31 dicembre 2015 per non oltre un terzodei contratti stipulati ai sensi dell’articolo143, comma 3, del testo unico di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 15marzo 2010, n. 90. Gli uffici dirigenziali dilivello non generale dell’Agenzia industriedifesa previsti dal decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri 13 gennaio 2014, pub-blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23aprile 2014, sono rideterminati in 12 unità.

126. All’articolo 535, comma 1, del codicedi cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:« Le citate attività negoziali sono svolte at-traverso l’utilizzo integrale delle risorse ac-quisite dalla società, attraverso la gestioneeconomica dei beni dell’Amministrazionedella difesa e dei servizi da essa resi a terzi,da considerare aggiuntive rispetto a quelleiscritte nello stato di previsione del dica-stero ».

Atti Parlamentari — 215 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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ART. 32.

(Riduzioni delle spese e interventi corret-tivi del Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali).

1. Al fine di razionalizzare il settoredella ricerca e della sperimentazione nelsettore agroalimentare e di sostenere glispin off tecnologici, nonché al fine di razio-nalizzare e contenere la spesa pubblica, inattuazione del principio di cui all’articolo 1del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,convertito, con modificazioni, dalla legge 14settembre 2011, n. 148, e successive modi-ficazioni, anche tenendo conto degli indi-rizzi e delle proposte formulate ai sensidell’articolo 49-bis, commi 1 e 2, del decre-to-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,con modificazioni, dalla legge 9 agosto2013, n. 98, l’Istituto nazionale di econo-mia agraria (INEA) è incorporato nel Con-siglio per la ricerca e la sperimentazione inagricoltura (CRA), che assume la denomi-nazione di Agenzia unica per la ricerca e lasperimentazione in agricoltura e per l’ana-lisi dell’economia agraria. L’Agenzia suben-tra nei rapporti giuridici attivi e passividell’INEA, ivi inclusi i compiti e le funzioniad esso attribuite dalle disposizioni vigenti.Con decreto del Ministro delle politicheagricole alimentari e forestali, di concertocon il Ministro dell’economia e delle fi-nanze e con il Ministro per la pubblicaamministrazione e la semplificazione, daadottare entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, sonoindividuate le risorse umane strumentali efinanziarie dell’INEA trasferite all’Agenzia.Entro sessanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, il bilancio dichiusura dell’INEA è deliberato dall’organoin carica alla data di incorporazione e tra-smesso per l’approvazione al Ministerodelle politiche agricole alimentari e fore-stali e al Ministero dell’economia e dellefinanze. Ai componenti degli organi del-l’INEA sono corrisposti compensi, inden-nità o altri emolumenti comunque denomi-nati fino alla data di incorporazione. Per gliadempimenti di cui al terzo periodo, ai

127. Al fine di razionalizzare il settoredella ricerca e della sperimentazione nelsettore agroalimentare e di sostenere glispin off tecnologici, nonché al fine di razio-nalizzare e contenere la spesa pubblica, inattuazione del principio di cui all’articolo 1del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,convertito, con modificazioni, dalla legge 14settembre 2011, n. 148, e successive modi-ficazioni, anche tenendo conto degli indi-rizzi e delle proposte formulate ai sensidell’articolo 49-bis, commi 1 e 2, del decre-to-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,con modificazioni, dalla legge 9 agosto2013, n. 98, l’Istituto nazionale di econo-mia agraria (INEA) è incorporato nel Con-siglio per la ricerca e la sperimentazione inagricoltura (CRA), che assume la denomi-nazione di Consiglio per la ricerca in agri-coltura e l’analisi dell’economia agraria,conservando la natura di ente nazionale diricerca e sperimentazione. Il Consiglio su-bentra nei rapporti giuridici attivi e passividell’INEA, ivi inclusi i compiti e le funzioniad esso attribuite dalle disposizioni vigenti.Con decreto del Ministro delle politicheagricole alimentari e forestali, di concertocon il Ministro dell’economia e delle fi-nanze e con il Ministro per la pubblicaamministrazione e la semplificazione, daadottare entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, sonoindividuate le risorse umane strumentali efinanziarie dell’INEA trasferite al Consiglio.Entro sessanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, il bilancio dichiusura dell’INEA è deliberato dall’organoin carica alla data di incorporazione e tra-smesso per l’approvazione al Ministerodelle politiche agricole alimentari e fore-stali e al Ministero dell’economia e dellefinanze. Ai componenti degli organi del-l’INEA sono corrisposti compensi, inden-nità o altri emolumenti comunque denomi-nati fino alla data di incorporazione. Per gli

Atti Parlamentari — 216 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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componenti dei predetti organi spettaesclusivamente, ove dovuto, il rimborsodelle spese sostenute nella misura previstadai rispettivi ordinamenti. Ai fini dell’attua-zione delle disposizioni del presentecomma è nominato un commissario straor-dinario con le modalità di cui al comma 2.Il commissario predispone, entro cento-venti giorni dalla data della sua nomina, unpiano per il rilancio e la razionalizzazionedelle attività di ricerca e sperimentazione inagricoltura, lo statuto dell’Agenzia e gli in-terventi di incremento dell’efficienza orga-nizzativa ed economica, finalizzati all’ac-corpamento, alla riduzione e alla raziona-lizzazione delle strutture e delle attivitàdegli enti, prevedendo un numero limitatodi centri per la ricerca e la sperimenta-zione, a livello almeno interregionale, su cuiconcentrare le risorse della ricerca e l’atti-vazione di convenzioni e collaborazionistrutturali con altre pubbliche amministra-zioni, regioni e privati, con riduzione delleattuali articolazioni territoriali pari ad al-meno il 50 per cento, nonché alla riduzionedegli oneri amministrativi e delle spese perpersonale pari ad almeno il 10 per cento,rispetto ai livelli attuali. Il commissarioprovvede altresì all’adozione del bilancio dichiusura dell’INEA in caso di inottempe-ranza dell’organo in carica alla data dell’in-corporazione entro il termine di cui al pre-sente comma e ferme restando le responsa-bilità gestorie del predetto organo. Il Mini-stro delle politiche agricole alimentari eforestali, tenuto conto delle proposte delcommissario, approva, con decreto di na-tura non regolamentare, la direttiva di indi-rizzo triennale delle attività di ricerca esperimentazione, lo statuto dell’Agenzia e ilpiano degli interventi necessari ad assicu-rare il contenimento della spesa e la ridu-zione del numero delle sedi nonché l’equili-brio finanziario dell’Agenzia.

adempimenti di cui al terzo periodo, aicomponenti dei predetti organi spettaesclusivamente, ove dovuto, il rimborsodelle spese sostenute nella misura previstadai rispettivi ordinamenti. Ai fini dell’attua-zione delle disposizioni del presentecomma è nominato un commissario straor-dinario con le modalità di cui al comma128. Il commissario predispone, entro cen-toventi giorni dalla data della sua nomina,un piano triennale per il rilancio e la razio-nalizzazione delle attività di ricerca e speri-mentazione in agricoltura, lo statuto delConsiglio e gli interventi di incremento del-l’efficienza organizzativa ed economica, fi-nalizzati all’accorpamento, alla riduzione ealla razionalizzazione delle strutture e delleattività degli enti, prevedendo un numerolimitato di centri per la ricerca e la speri-mentazione, a livello almeno interregionale,su cui concentrare le risorse della ricerca el’attivazione di convenzioni e collabora-zioni strutturali con altre pubbliche ammi-nistrazioni, regioni e privati, con riduzionedelle attuali articolazioni territoriali pariad almeno il 50 per cento, nonché allariduzione delle spese correnti pari ad al-meno il 10 per cento, rispetto ai livelli at-tuali. Il commissario provvede altresì al-l’adozione del bilancio di chiusura del-l’INEA in caso di inottemperanza dell’or-gano in carica alla data dell’incorporazioneentro il termine di cui al presente comma eferme restando le responsabilità gestoriedel predetto organo. Il Ministro delle politi-che agricole alimentari e forestali, tenutoconto delle proposte del commissario, ap-prova, con decreto di natura non regola-mentare, da emanare previo parere delleCommissioni parlamentari competenti, ladirettiva di indirizzo triennale delle attivitàdi ricerca e sperimentale, lo statuto delConsiglio e il piano degli interventi neces-sari ad assicurare il contenimento dellaspesa e la riduzione del numero delle sedinonché l’equilibrio finanziario del Consi-glio. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato ad apportare, con pro-pri decreti, le occorrenti variazioni di bilan-cio.

Atti Parlamentari — 217 — Camera dei Deputati

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2. Il commissario di cui al comma 1 ènominato con decreto del Ministro dellepolitiche agricole alimentari e forestali,entro trenta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, e dura incarica un anno, prorogabile, per motivateesigenze, una sola volta. Con il medesimodecreto è stabilito il mandato del commis-sario, che si sostituisce agli organi statutaridel CRA, e l’ammontare del suo compensonei limiti di cui all’articolo 15, comma 3,del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con modificazioni, dalla legge15 luglio 2011, n. 111. Con il decreto dicui al primo periodo del presente commail Ministro delle politiche agricole alimen-tari e forestali può nominare anche duesub-commissari, da individuare fra espertiin materia di organizzazione della speri-mentazione e della ricerca applicata alsettore agricolo e agroalimentare, che af-fiancano il commissario nell’esercizio dellesue funzioni, fissandone il relativo com-penso, che non può comunque eccederel’80 per cento di quello del commissario.Al trattamento economico del commissarioe dei sub-commissari si provvede a valeresui capitoli di bilancio dell’Agenzia.

128. Il commissario di cui al comma127 è nominato con decreto del Ministrodelle politiche agricole alimentari e fore-stali, entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, edura in carica un anno, prorogabile, permotivate esigenze, una sola volta. Con ilmedesimo decreto è stabilito il mandatodel commissario, che si sostituisce agliorgani statutari del CRA, e l’ammontaredel suo compenso nei limiti di cui all’ar-ticolo 15, comma 3, del decreto-legge 6luglio 2011, n. 98, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.Con il decreto di cui al primo periodo delpresente comma il Ministro delle politicheagricole alimentari e forestali può nomi-nare anche due sub-commissari, da indi-viduare fra esperti in materia di organiz-zazione della sperimentazione e della ri-cerca applicata al settore agricolo e agroa-limentare, che affiancano il commissarionell’esercizio delle sue funzioni, fissandoneil relativo compenso, che non può comun-que eccedere l’80 per cento di quello delcommissario. Al trattamento economicodel commissario e dei sub-commissari siprovvede a valere sui capitoli di bilanciodel Consiglio.

3. Nelle more dell’attuazione del rior-dino dell’Agenzia, il contributo ordinarioannuo a carico dello Stato in favore delCRA, di cui all’articolo 6, comma 1, letteraa), del decreto legislativo 29 ottobre 1999,n. 454, è ridotto di 3 milioni di euro annuia decorrere dall’anno 2015.

129. Nelle more dell’attuazione delriordino del Consiglio, il contributo ordi-nario annuo a carico dello Stato in favoredel CRA, di cui all’articolo 6, comma 1,lettera a), del decreto legislativo 29 ottobre1999, n. 454, è ridotto di 3 milioni di euroannui a decorrere dall’anno 2015.

Atti Parlamentari — 218 — Camera dei Deputati

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4. Al numero 5 della tabella A annessaal testo unico delle disposizioni legislativeconcernenti le imposte sulla produzione esui consumi e relative sanzioni penali eamministrative, di cui al decreto legislativo26 ottobre 1995, n. 504, e successive mo-dificazioni, le parole: « 22 per cento », sonosostituite dalle seguenti: « 26,5 per cento ».

130. All’articolo 1, comma 517, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228, il primoperiodo è sostituito dai seguenti: « Perl’anno 2014, i consumi medi standardizzatidi gasolio da ammettere all’impiego age-volato di cui al decreto del Ministro dellepolitiche agricole e forestali 26 febbraio2002, recante “Determinazione dei con-sumi medi dei prodotti petroliferi impie-gati in lavori agricoli, orticoli, in alleva-mento, nella silvicoltura e piscicoltura enelle coltivazioni sotto serra ai fini del-l’applicazione delle aliquote ridotte o del-l’esenzione dell’accisa”, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo2002, sono ridotti del 15 per cento. Adecorrere dal 1o gennaio 2015 i consumimedi standardizzati di cui al periodo pre-cedente sono ridotti del 23 per cento. ».

5. A decorrere dall’anno 2015, l’auto-rizzazione di spesa di cui all’articolo 2,comma 133, secondo periodo, della legge24 dicembre 2007, n. 244, è ridotta di6.400.000 euro annui.

131. Identico.

132. All’articolo 4, comma 1, della legge23 dicembre 1999, n. 499, e successivemodificazioni, dopo il secondo periodo èinserito il seguente: « Una quota dellepredette disponibilità in conto capitale puòessere destinata a favorire l’integrazione difiliera nel sistema agricolo e agroalimen-tare e il rafforzamento dei distretti agroa-limentari, ai sensi di quanto disposto dal-l’articolo 66 della legge 27 dicembre 2002,n. 289, e successive modificazioni ».

6. ..............................................................................................................................................................................................................

Atti Parlamentari — 219 — Camera dei Deputati

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ART. 33.

(Ottimizzazione della gestione dellatesoreria dello Stato).

1. Al testo unico delle disposizionilegislative e regolamentari in materia didebito pubblico, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 30 dicembre2003, n. 398, sono apportate le seguentimodificazioni:

133. Identico.

a) all’articolo 2:

1) al comma 1, lettera i), le parole:« conto detenuto presso la Banca d’Italia edenominato » sono sostituite dalla se-guente: « il »;

2) al comma 1, lettera l), le parole:« Conto “disponibilità » sono sostituitedalle seguenti: « conto disponibilità: ilconto “disponibilità »;

b) all’articolo 3:

1) alla rubrica, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « e gestione »;

2) al comma 1, lettera b-bis), èaggiunto, in fine, il seguente periodo: « . Alportafoglio attivo si applicano le disposi-zioni del comma 6 dell’articolo 5 »;

3) dopo il comma 1 è inserito ilseguente:

« 1-bis. Il Tesoro è autorizzato a stipu-lare accordi di garanzia bilaterale in re-lazione alle operazioni in strumenti deri-vati. La garanzia è costituita da titoli diStato di Paesi dell’area dell’euro denomi-nati in euro oppure da disponibilità li-quide gestite attraverso movimentazioni diconti di tesoreria o di altri conti apposi-tamente istituiti. Ai conti di tesoreria, aiconti e depositi, di titoli o liquidità, inte-stati al Ministero presso il sistema banca-rio e utilizzati per la costituzione dellegaranzie si applicano le disposizioni delcomma 6 dell’articolo 5. Con decreto delMinistro sono stabilite le modalità appli-cative del presente comma. (L) »;

Atti Parlamentari — 220 — Camera dei Deputati

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c) all’articolo 5:

1) al comma 4, ultimo periodo,dopo le parole: « Sul predetto conto » èinserita la seguente: « disponibilità »;

2) il comma 5 è sostituito dalseguente:

« 5. Il Ministero e la Banca d’Italiastabiliscono mediante convenzione, in coe-renza con gli indirizzi di politica mone-taria della Banca centrale europea, lecondizioni di tenuta del conto disponibilitàe dei conti ad esso assimilabili e il saldomassimo dei depositi governativi su cui laBanca d’Italia corrisponde un tasso diinteresse, commisurato a parametri dimercato monetario. Con decreto del Mi-nistro, previa intesa con la Banca d’Italia,sono individuati i conti istituiti presso lastessa Banca che costituiscono i menzio-nati depositi governativi. Alla giacenzaeccedente il suddetto saldo massimo, overichiesto dalle disposizioni di politica mo-netaria, si applica un tasso di interessenegativo. Con decreto del Ministro, sullabase di criteri di trasparenza, efficienza ecompetitività, sono stabilite le modalità dimovimentazione della liquidità attraversooperazioni in uso nei mercati e di sele-zione delle controparti. Con decreti delMinistro, è stabilito l’eventuale importodifferenziale a carico della Banca d’Italia,idoneo ad assicurare la compensazionedell’onere dipendente dallo scarto tra iltasso di interesse applicato ai depositigovernativi e quello relativo ai titoli di cuial comma 3, fino al loro rimborso. IlMinistro è autorizzato, ove lo ritenga op-portuno, sentita la Banca d’Italia, ad as-sumere direttamente la gestione, nell’am-bito del servizio di tesoreria dello Stato,dei fondi disponibili nel conto disponibi-lità, anche affidando a tal fine determinatiservizi, operazioni o adempimenti a uno opiù intermediari finanziari, nonché stipu-lando una convenzione con la Cassa de-positi e prestiti Spa. (L) »;

Atti Parlamentari — 221 — Camera dei Deputati

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3) al comma 6, al primo periodo, leparole: « Sul predetto conto » sono sosti-tuite dalle seguenti: « Sul conto disponibi-lità e sui conti ad esso assimilabili » el’ultimo periodo è sostituito dal seguente:« Tali atti non comportano pertanto alcunonere di accantonamento sulle giacenzedel conto disponibilità, dei conti ad essoassimilabili, del conto di tesoreria deno-minato “Dipartimento del Tesoro-Opera-zioni sui mercati finanziari” e sulle sommeprovenienti dal predetto collocamento. »;

4) al comma 8, primo periodo,dopo le parole: « Il conto » è inserita laseguente: « disponibilità »;

d) all’articolo 44, il comma 1 è so-stituito dal seguente:

« 1. In coerenza con gli indirizzi dipolitica monetaria della Banca centraleeuropea il conto denominato “Fondo perl’ammortamento dei titoli di Stato”, isti-tuito presso la Banca d’Italia, è trasferito,con le relative giacenze, presso la Cassadepositi e prestiti Spa, previa stipula diapposita convenzione con il Ministero.Mediante tale convenzione sono stabilite lecondizioni di tenuta del conto e le moda-lità di gestione e di movimentazione dellegiacenze. Il Fondo ha lo scopo di ridurre,secondo le modalità previste dal presentetesto unico, la consistenza dei titoli diStato in circolazione. (L) »;

e) all’articolo 46:

1) la rubrica è sostituita dalla se-guente: « Criteri e modalità per l’utilizzodel Fondo »;

2) al comma 2, il secondo periodoè soppresso;

3) dopo il comma 2 è inserito ilseguente:

« 2-bis. Con decreto del Ministro sonostabilite le modalità procedurali di effet-tuazione delle operazioni di utilizzo delFondo. (L) »;

4) il comma 3 è sostituito dalseguente:

Atti Parlamentari — 222 — Camera dei Deputati

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« 3. Alle giacenze del Fondo si appli-cano le disposizioni di cui all’articolo 5,comma 6. (L) »;

5) il comma 4 è abrogato.

f) all’articolo 48:

1) al comma 5, le parole: « e au-torizza la Banca d’Italia a prelevare dalFondo medesimo la somma corrispon-dente all’ammontare dei costi delle relativeoperazioni » sono soppresse;

2) il comma 6 è abrogato.

2. A decorrere dalla data di entrata invigore del decreto di cui al comma 2-bisdell’articolo 46 del testo unico di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 30dicembre 2003, n. 398, introdotto dalcomma 1, lettera e), numero 3), del pre-sente articolo, gli articoli da 48 a 52 delmedesimo testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica n. 398 del2003 sono abrogati.

134. A decorrere dalla data di entratain vigore del decreto di cui al comma 2-bisdell’articolo 46 del testo unico di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 30dicembre 2003, n. 398, introdotto dalcomma 133, lettera e), numero 3), delpresente articolo, gli articoli da 48 a 52 delmedesimo testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica n. 398 del2003 sono abrogati.

135. Il comma 2 dell’articolo 22-quin-quies del decreto-legge 24 giugno 2014,n. 91, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato.

Atti Parlamentari — 223 — Camera dei Deputati

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ART. 34.

(Assoggettamento delle camere di com-mercio alla tesoreria unica e proroga deltermine finale per la sospensione della

tesoreria unica « mista »).

1. Alla tabella A annessa alla legge 29ottobre 1984, n. 720, e successive modifica-zioni, dopo il capoverso: « – Aziende ospe-daliere universitarie (D.Lgs. n. 517/1999) »è inserito il seguente: « – Camere di com-mercio, industria, artigianato e agricol-tura ». È abrogato l’articolo 1, comma 45,della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

136. Identico.

2. Alla data del 1o gennaio 2015 i cassieridelle camere di commercio, industria, arti-gianato e agricoltura, di seguito denominate« camere di commercio » provvedono a ver-sare le disponibilità liquide depositatepresso gli stessi sulle rispettive contabilitàspeciali, sottoconto fruttifero, aperte pressola tesoreria statale. Restano escluse dall’ap-plicazione del presente comma le disponi-bilità delle camere di commercio rivenientida operazioni di mutuo, prestito e ognialtra forma di indebitamento non sorretteda alcun contributo in conto capitale o inconto interessi da parte dello Stato, delleregioni o di altre pubbliche amministra-zioni.

137. Alla data del 1o febbraio 2015 icassieri delle camere di commercio, indu-stria, artigianato e agricoltura, di seguitodenominate « camere di commercio » prov-vedono a versare le disponibilità liquidedepositate presso gli stessi sulle rispettivecontabilità speciali, sottoconto fruttifero,aperte presso la tesoreria statale. Restanoescluse dall’applicazione del presentecomma le disponibilità delle camere dicommercio rivenienti da operazioni di mu-tuo, prestito e ogni altra forma di indebita-mento non sorrette da alcun contributo inconto capitale o in conto interessi da partedello Stato, delle regioni o di altre pubbli-che amministrazioni.

3. I cassieri delle camere di commercioprovvedono ad adeguare l’operatività deiservizi di cassa intrattenuti con le camere dicommercio alle disposizioni di cui all’arti-colo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, ealle relative norme di attuazione.

138. Identico.

4. Le camere di commercio provvedonoa smobilizzare gli eventuali investimenti fi-nanziari, come individuati dal decreto delMinistero dell’economia e delle finanze 27aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale n. 100 del 30 aprile 2012, entro il 30giugno 2015, riversando le relative risorsesulle contabilità speciali aperte presso latesoreria statale.

139. Identico.

Atti Parlamentari — 224 — Camera dei Deputati

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5. All’articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,n. 27, le parole: « 31 dicembre 2014 » sonosostituite dalle seguenti: « 31 dicembre2017 ».

140. Identico.

Atti Parlamentari — 225 — Camera dei Deputati

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ART. 35.

(Concorso degli enti territoriali allafinanza pubblica).

1. Al comma 6 dell’articolo 46 deldecreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 23giugno 2014, n. 89, e successive modifica-zioni, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

141. Identico.

a) al primo periodo:

1) le parole: « Le Regioni e leProvince autonome di Trento e Bolzano »sono sostituite dalle seguenti: « Le regionia statuto ordinario »;

2) la parola: « 2017 » è sostituitadalla seguente: « 2018 »;

3) le parole: « e province auto-nome » sono soppresse;

4) le parole: « tenendo anche contodel rispetto dei tempi di pagamento sta-biliti dalla direttiva 2011/7/UE, nonchédell’incidenza degli acquisti centralizzati, »sono soppresse;

b) al secondo periodo, la parola:« eventualmente » è soppressa;

Atti Parlamentari — 226 — Camera dei Deputati

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c) sono aggiunti, in fine, i seguentiperiodi: « Per gli anni 2015-2018 il con-tributo delle regioni a statuto ordinario, dicui al primo periodo, è incrementato di3.452 milioni di euro annui in ambiti dispesa e per importi complessivamente pro-posti, nel rispetto dei livelli essenziali diassistenza, in sede di autocoordinamentodalle regioni da recepire con intesa sancitadalla Conferenza permanente per i rap-porti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, entro il31 gennaio 2015. A seguito della predettaintesa sono rideterminati i livelli di finan-ziamento degli ambiti individuati e lemodalità di acquisizione delle risorse daparte dello Stato. In assenza di tale intesaentro il predetto termine del 31 gennaio2015, si applica quanto previsto al secondoperiodo, considerando anche le risorsedestinate al finanziamento corrente delServizio sanitario nazionale. ».

2. Il comma 7 dell’articolo 46 deldecreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 23giugno 2014, n. 89, è abrogato.

142. Identico.

3. Le regioni a statuto speciale e leprovince autonome di Trento e di Bolzano,in conseguenza dell’adeguamento dei pro-pri ordinamenti ai princìpi di coordina-mento della finanza pubblica, introdottidalla presente legge, assicurano, per cia-scuno degli anni dal 2015 al 2018, uncontributo aggiuntivo alla finanza pub-blica, in termini di indebitamento netto ein termini di saldo netto da finanziare,pari a quanto indicato nella seguente ta-bella:

143. Identico.

Regione oprovincia autonoma

Contributo aggiuntivo(in migliaia di euro)

Anni 2015-2018

Valle d’Aosta 10.000

Provincia autonoma di Bolzano 44.000

Provincia autonoma di Trento 37.000

Friuli Venezia Giulia 87.000

Regione siciliana 273.000

Sardegna 97.000

Totale autonomie speciali 548.000

Atti Parlamentari — 227 — Camera dei Deputati

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4. La regione Valle d’Aosta, la regioneFriuli Venezia Giulia e la Regione sicilianaassicurano il contributo di cui al comma 3del presente articolo nell’ambito dell’ap-plicazione dell’articolo 1, comma 454,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, esuccessive modificazioni, concernente ladisciplina del patto di stabilità interno intermini di competenza eurocompatibile.

144. La regione Valle d’Aosta, la re-gione Friuli Venezia Giulia e la Regionesiciliana assicurano il contributo di cui alcomma 143 del presente articolo nell’am-bito dell’applicazione dell’articolo 1,comma 454, della legge 24 dicembre 2012,n. 228, e successive modificazioni, concer-nente la disciplina del patto di stabilitàinterno in termini di competenza euro-compatibile.

5. La provincia autonoma di Trento e laprovincia autonoma di Bolzano assicuranoil contributo di cui al comma 3 del pre-sente articolo nell’ambito dell’applicazionedell’articolo 1, comma 455, della legge 24dicembre 2012, n. 228, e successive mo-dificazioni, concernente la disciplina delpatto di stabilità interno in termini dicompetenza mista.

145. La provincia autonoma di Trentoe la provincia autonoma di Bolzano assi-curano il contributo di cui al comma 143del presente articolo nell’ambito dell’ap-plicazione dell’articolo 1, comma 455,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, esuccessive modificazioni, concernente ladisciplina del patto di stabilità interno intermini di competenza mista.

6. La regione Sardegna assicura il con-tributo di cui al comma 3 del presentearticolo attraverso il conseguimento delpareggio di bilancio, secondo le modalitàpreviste dall’articolo 42, comma 10, deldecreto-legge 12 settembre 2014, n. 133.

146. La regione Sardegna assicura ilcontributo di cui al comma 143 del pre-sente articolo attraverso il conseguimentodel pareggio di bilancio, secondo le mo-dalità previste dall’articolo 42, comma 10,del decreto-legge 12 settembre 2014,n. 133.

7. Con le procedure previste dall’arti-colo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42,e successive modificazioni, la Regione si-ciliana e le regioni Friuli Venezia Giulia,Sardegna e Valle d’Aosta, per ciascunodegli anni dal 2015 al 2018, assicurano unconcorso alla finanza pubblica, in terminidi saldo netto da finanziare, per gli im-porti previsti nella tabella di cui al comma3 del presente articolo. Fino all’emana-zione delle norme di attuazione di cui alcitato articolo 27 della legge n. 42 del2009, e successive modificazioni, l’importodel concorso complessivo di cui al primoperiodo del presente comma è accanto-nato, a valere sulle quote di comparteci-pazione ai tributi erariali.

147. Con le procedure previste dall’ar-ticolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42,e successive modificazioni, la Regione si-ciliana e le regioni Friuli Venezia Giulia,Sardegna e Valle d’Aosta, per ciascunodegli anni dal 2015 al 2018, assicurano unconcorso alla finanza pubblica, in terminidi saldo netto da finanziare, per gli im-porti previsti nella tabella di cui al comma143 del presente articolo. Fino all’emana-zione delle norme di attuazione di cui alcitato articolo 27 della legge n. 42 del2009, e successive modificazioni, l’importodel concorso complessivo di cui al primoperiodo del presente comma è accanto-nato, a valere sulle quote di comparteci-pazione ai tributi erariali.

Atti Parlamentari — 228 — Camera dei Deputati

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8. Con le procedure previste dall’arti-colo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42,e successive modificazioni, la provinciaautonoma di Trento e la provincia auto-noma di Bolzano, per ciascuno degli annidal 2015 al 2018, assicurano un contributoin termini di saldo netto da finanziare pergli importi previsti nella tabella di cui alcomma 3 del presente articolo. Fino al-l’emanazione delle norme di attuazione dicui al citato articolo 27 della legge n. 42del 2009, e successive modificazioni, lepredette province autonome versano al-l’erario l’importo del concorso complessivodi cui al primo periodo del presentecomma con imputazione sul capitolo 3465,articolo 1, capo X, del bilancio dello Statoentro il 30 aprile di ciascun anno. Inmancanza di tali versamenti all’entrata delbilancio dello Stato entro il 30 aprile, ilMinistero dell’economia e delle finanze èautorizzato a trattenere gli importi corri-spondenti a valere sulle somme a qualsiasititolo spettanti alle predette province au-tonome, avvalendosi anche dell’Agenziadelle entrate per le somme introitate peril tramite della struttura di gestione di cuiall’articolo 22, comma 3, del decreto legi-slativo 9 luglio 1997, n. 241.

148. Con le procedure previste dall’ar-ticolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42,e successive modificazioni, la provinciaautonoma di Trento e la provincia auto-noma di Bolzano, per ciascuno degli annidal 2015 al 2018, assicurano un contributoin termini di saldo netto da finanziare pergli importi previsti nella tabella di cui alcomma 143 del presente articolo. Finoall’emanazione delle norme di attuazionedi cui al citato articolo 27 della legge n. 42del 2009, e successive modificazioni, lepredette province autonome versano al-l’erario l’importo del concorso complessivodi cui al primo periodo del presentecomma con imputazione sul capitolo 3465,articolo 1, capo X, del bilancio dello Statoentro il 30 aprile di ciascun anno. Inmancanza di tali versamenti all’entrata delbilancio dello Stato entro il 30 aprile, ilMinistero dell’economia e delle finanze èautorizzato a trattenere gli importi corri-spondenti a valere sulle somme a qualsiasititolo spettanti alle predette province au-tonome, avvalendosi anche dell’Agenziadelle entrate per le somme introitate peril tramite della struttura di gestione di cuiall’articolo 22, comma 3, del decreto legi-slativo 9 luglio 1997, n. 241.

149. All’articolo 42, comma 5, del de-creto-legge 12 settembre 2014, n. 133,convertito, con modificazioni, dalla legge11 novembre 2014, n. 164, dopo il secondoperiodo è inserito il seguente: « A tale fineil Ministero dell’economia e delle finanze,ove necessario, comunica alla regione Si-ciliana entro il 30 giugno di ciascun annol’obiettivo rideterminato ».

Atti Parlamentari — 229 — Camera dei Deputati

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9. Le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano assicurano il finan-ziamento dei livelli essenziali di assistenzacome eventualmente rideterminato ai sensidel presente articolo.

150. Le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano assicurano il fi-nanziamento dei livelli essenziali di assi-stenza come eventualmente rideterminatoai sensi dei commi da 141 a 161.

10. All’articolo 1 della legge 24 dicem-bre 2012, n. 228, e successive modifica-zioni, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

151. Identico.

a) al comma 454, alinea, la parola:« 2017 » è sostituita dalla seguente:« 2018 »;

b) nella tabella di cui al comma 454,lettera d), le parole: « 2015-2017 » sonosostituite dalle seguenti: « 2015-2018 »;

c) al comma 455, alinea, la parola:« 2017 » è sostituita dalla seguente:« 2018 ».

11. Al comma 526 dell’articolo 1 dellalegge 27 dicembre 2013, n. 147, sono ap-portate le seguenti modificazioni:

152. Identico.

a) la parola: « 2017 » è sostituita dallaseguente: « 2018 »;

b) nella tabella, le parole: « anni2015-2017 » sono sostituite dalle seguenti:« 2015-2018 ».

12. Gli importi indicati per ciascunaregione a statuto speciale e provincia au-tonoma nella tabella di cui al comma 3possono essere modificati, a invarianza diconcorso complessivo alla finanza pub-blica, mediante accordo da sancire, entroil 31 gennaio di ciascun anno, in sede diConferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano. Tale accordo èrecepito con decreto del Ministero del-l’economia e delle finanze.

153. Gli importi indicati per ciascunaregione a statuto speciale e provincia au-tonoma nella tabella di cui al comma 143possono essere modificati, a invarianza diconcorso complessivo alla finanza pub-blica, mediante accordo da sancire, entroil 31 gennaio di ciascun anno, in sede diConferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano. Tale accordo èrecepito con decreto del Ministero del-l’economia e delle finanze.

Atti Parlamentari — 230 — Camera dei Deputati

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13. Le province e le città metropolitaneconcorrono al contenimento della spesapubblica attraverso una riduzione dellaspesa corrente di 1.000 milioni di euro perl’anno 2015, di 2.000 milioni di euro perl’anno 2016 e di 3.000 milioni di euro adecorrere dall’anno 2017. In considera-zione delle riduzioni di spesa di cui alperiodo precedente, ciascuna provincia ecittà metropolitana versa ad apposito ca-pitolo di entrata del bilancio dello Statoun ammontare di risorse pari ai predettirisparmi di spesa. Sono escluse dal ver-samento di cui al periodo precedente,fermo restando l’ammontare complessivodel contributo dei periodi precedenti, leprovince che risultano in dissesto alla datadel 15 ottobre 2014. Con decreto di naturanon regolamentare del Ministero dell’in-terno, di concerto con il Ministero del-l’economia e delle finanze, da emanareentro il 15 febbraio 2015, con il supportotecnico della Società per gli studi di set-tore – SOSE Spa, sentita la ConferenzaStato-città ed autonomie locali, è stabilitol’ammontare della riduzione della spesacorrente che ciascun ente deve conseguiree del corrispondente versamento tenendoconto anche della differenza tra spesastorica e fabbisogni standard.

154. Identico.

Atti Parlamentari — 231 — Camera dei Deputati

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14. In caso di mancato versamento delcontributo di cui al comma 13, entro il 30aprile di ciascun anno, sulla base dei daticomunicati dal Ministero dell’interno,l’Agenzia delle entrate, attraverso la strut-tura di gestione di cui all’articolo 22,comma 3, del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241, provvede al recupero dellepredette somme nei confronti delle pro-vince e delle città metropolitane interes-sate, a valere sui versamenti dell’impostasulle assicurazioni contro la responsabilitàcivile derivante dalla circolazione dei vei-coli a motore, esclusi i ciclomotori, di cuiall’articolo 60 del decreto legislativo 15dicembre 1997, n. 446, e successive mo-dificazioni, riscossa tramite modello F24,all’atto del riversamento del relativo get-tito alle medesime province e città metro-politane. In caso di incapienza a valere suiversamenti dell’imposta di cui al primoperiodo, il recupero è effettuato a valeresui versamenti dell’imposta provinciale ditrascrizione, con modalità definite condecreto del Ministero dell’economia e dellefinanze, di concerto con il Ministero del-l’interno.

155. In caso di mancato versamento delcontributo di cui al comma 154, entro il 30aprile di ciascun anno, sulla base dei daticomunicati dal Ministero dell’interno,l’Agenzia delle entrate, attraverso la strut-tura di gestione di cui all’articolo 22,comma 3, del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241, provvede al recupero dellepredette somme nei confronti delle pro-vince e delle città metropolitane interes-sate, a valere sui versamenti dell’impostasulle assicurazioni contro la responsabilitàcivile derivante dalla circolazione dei vei-coli a motore, esclusi i ciclomotori, di cuiall’articolo 60 del decreto legislativo 15dicembre 1997, n. 446, e successive mo-dificazioni, riscossa tramite modello F24,all’atto del riversamento del relativo get-tito alle medesime province e città metro-politane. In caso di incapienza a valere suiversamenti dell’imposta di cui al primoperiodo, il recupero è effettuato a valeresui versamenti dell’imposta provinciale ditrascrizione, con modalità definite condecreto del Ministero dell’economia e dellefinanze, di concerto con il Ministero del-l’interno.

15. A decorrere dal 1o gennaio 2015,alle province delle regioni a statuto ordi-nario, è fatto divieto:

156. Identico.

a) di ricorrere a mutui per spese nonrientranti nelle funzioni concernenti lagestione dell’edilizia scolastica, la costru-zione e gestione delle strade provinciali eregolazione della circolazione stradale adesse inerente, nonché la tutela e valoriz-zazione dell’ambiente, per gli aspetti dicompetenza;

b) di effettuare spese per relazionipubbliche, convegni, mostre, pubblicità edi rappresentanza;

c) di procedere ad assunzioni atempo indeterminato, anche nell’ambito diprocedure di mobilità;

d) di acquisire personale attraversol’istituto del comando. I comandi in esserecessano alla naturale scadenza ed è fattodivieto di proroga degli stessi;

Atti Parlamentari — 232 — Camera dei Deputati

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e) di attivare rapporti di lavoro aisensi degli articoli 90 e 110 del testo unicodelle leggi sull’ordinamento degli enti lo-cali, di cui al decreto legislativo 18 agosto2000, n. 267, e successive modificazioni. Irapporti in essere ai sensi del predettoarticolo 110 cessano alla naturale sca-denza ed è fatto divieto di proroga deglistessi;

f) di instaurare rapporti di lavoroflessibile di cui all’articolo 9, comma 28,del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge30 luglio 2012, n. 122, e successive modi-ficazioni;

g) di attribuire incarichi di studio econsulenza.

16. A decorrere dall’anno 2015, i co-muni concorrono al contenimento dellaspesa pubblica attraverso una riduzionedella spesa corrente di 1.200 milioni dieuro annui. La dotazione del Fondo disolidarietà comunale di cui al comma380-ter dell’articolo 1 della legge 24 di-cembre 2012, n. 228, è ridotta di 1.200milioni di euro annui a decorrere dal-l’anno 2015.

157. La dotazione del Fondo di solida-rietà comunale di cui al comma 380-terdell’articolo 1 della legge 24 dicembre2012, n. 228, è ridotta di 1.200 milioni dieuro annui a decorrere dall’anno 2015.

158. Per l’anno 2015, fermo restandol’obiettivo complessivo di contenimentodella spesa di cui al comma 157, lariduzione ivi prevista si applica nella mi-sura del 50 per cento nei seguenti casi:

a) comuni colpiti dal sisma del 20 e29 maggio 2012, individuati ai sensi del-l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6giugno 2012, n. 74, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 1° agosto 2012,n. 122, e dall’articolo 67-septies del de-creto-legge 22 giugno 2012, n. 83, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 134, e successive modificazioni;

Atti Parlamentari — 233 — Camera dei Deputati

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b) comuni danneggiati dagli eventisismici del 6 aprile 2009, che hanno col-pito la provincia dell’Aquila e altri comunidella regione Abruzzo, individuati con de-creto del Commissario delegato n. 3 del 16aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Uf-ficiale n. 89 del 17 aprile 2009, e condecreto del Commissario delegato n. 11del 17 luglio 2009, pubblicato nella Gaz-zetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2009;

c) comuni danneggiati dagli eventisismici del 21 giugno 2013 nel territoriodelle province di Lucca e Massa Carrara,per i quali è stato deliberato lo stato diemergenza con delibera del Consiglio deiministri 26 giugno 2013, pubblicata nellaGazzetta Ufficiale n. 161 dell’11 luglio2013.

159. Al fine di promuovere la raziona-lizzazione e il contenimento della spesadegli enti locali attraverso processi diaggregazione e di gestione associata:

a) ai comuni istituiti a seguito difusione che abbiano un rapporto tra spesadi personale e spesa corrente inferiore al30 per cento, fermi restando il divieto disuperamento della somma delle spese dipersonale sostenute dai singoli enti nel-l’anno precedente alla fusione e il rispettodel limite di spesa complessivo definito alegislazione vigente e comunque nella sal-vaguardia degli equilibri di bilancio, non siapplicano, nei primi cinque anni dallafusione, specifici vincoli e limitazioni re-lativi alle facoltà assunzionali e ai rapportidi lavoro a tempo determinato;

b) dopo il comma 31-quater dell’ar-ticolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010,n. 78, convertito, con modificazioni, dallalegge 30 luglio, n. 122, è inserito il se-guente:

Atti Parlamentari — 234 — Camera dei Deputati

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« 31-quinquies. Nell’ambito dei processiassociativi di cui ai commi 28 e seguenti,le spese di personale e le facoltà assun-zionali sono considerate in maniera cu-mulata fra gli enti coinvolti, garantendoforme di compensazione fra gli stessi,fermi restando i vincoli previsti dalle vi-genti disposizioni e l’invarianza della spesacomplessivamente considerata »;

c) il contributo di 5 milioni di europrevisto dall’articolo 2, comma 1, del de-creto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 13dicembre 2013, n. 137, ad incremento delcontributo spettante ai comuni ai sensidell’articolo 53, comma 10, della legge 23dicembre 2000, n. 388, e successive mo-dificazioni, deve intendersi attribuito alleunioni di comuni per l’esercizio associatodelle funzioni.

17. All’articolo 47 del decreto-legge 24aprile 2014, n. 66, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,e successive modificazioni, sono apportatele seguenti modificazioni:

160. Identico.

a) al comma 1, le parole: « e 2017 »sono sostituite dalle seguenti: « , 2017 e2018 »;

b) ai commi 2, 8 e 9, le parole: « al2017 » sono sostituite, ovunque ricorrono,dalle seguenti: « al 2018 ».

18. All’articolo 1, comma 380-quater,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, esuccessive modificazioni, le parole: « il 10per cento » sono sostituite dalle seguenti:« il 20 per cento ».

161. Identico.

Atti Parlamentari — 235 — Camera dei Deputati

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ART. 36.

(Pareggio di bilancio delle regioni).

1. L’articolo 1, commi da 448 a 466,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, esuccessive modificazioni, e tutte le normeconcernenti la disciplina del patto di sta-bilità interno cessano di avere applica-zione per le regioni a statuto ordinario,con riferimento agli esercizi 2015 e suc-cessivi, ferma restando l’applicazione, nel-l’esercizio 2015, delle sanzioni nel caso dimancato rispetto del patto di stabilitàinterno nel 2014.

162. Identico.

2. Ai fini della tutela dell’unità econo-mica della Repubblica, le regioni a statutoordinario concorrono alla realizzazionedegli obiettivi di finanza pubblica nel ri-spetto delle disposizioni di cui al presentearticolo, che costituiscono princìpi fonda-mentali di coordinamento della finanzapubblica ai sensi degli articoli 117, terzocomma, e 119, secondo comma, della Co-stituzione.

163. Identico.

164. L’articolo 4 del decreto-legge 8aprile 2013, n. 35, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,è abrogato.

3. Ai fini del concorso al contenimentodei saldi di finanza pubblica, le regioni astatuto ordinario devono conseguire, a de-correre dall’anno 2016 nella fase di pre-visione e a decorrere dal 2015 in sede direndiconto:

165. Identico.

a) un saldo non negativo, in terminidi competenza e di cassa, tra le entratefinali e le spese finali;

Atti Parlamentari — 236 — Camera dei Deputati

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b) un saldo non negativo, in terminidi competenza e di cassa, tra le entratecorrenti e le spese correnti, incluse lequote di capitale delle rate di ammorta-mento dei prestiti, come definito dall’ar-ticolo 40, comma 1, del decreto legislativo23 giugno 2011, n. 118, escluso l’utilizzodel risultato di amministrazione di partecorrente, del fondo di cassa, il recuperodel disavanzo di amministrazione e ilrimborso anticipato dei prestiti. Nel 2015,per le regioni che non hanno partecipatoalla sperimentazione, l’equilibrio di partecorrente è dato dalla differenza tra leentrate correnti e le spese correnti, inclusele quote di capitale delle rate di ammor-tamento, con l’esclusione dei rimborsi an-ticipati.

4. Ai fini dell’applicazione del comma 3del presente articolo, le entrate finali sonoquelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 delloschema di bilancio previsto dal decretolegislativo 23 giugno 2011, n. 118, e lespese finali sono quelle ascrivibili ai titoli1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.Nel 2015, per le regioni che non hannopartecipato alla sperimentazione previstadal decreto legislativo 23 giugno 2011,n. 118, ai fini dell’applicazione del comma3 del presente articolo, le entrate finalisono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 e 4del bilancio e le spese finali sono quelleascrivibili ai titoli 1 e 2 dello schema dibilancio adottato nel corso di tale eserciziocon funzione autorizzatoria e di rendicon-tazione. Ai fini dei saldi di cui al comma3 del presente articolo, rilevano:

166. Ai fini dell’applicazione delcomma 165 del presente articolo, le en-trate finali sono quelle ascrivibili ai titoli1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancioprevisto dal decreto legislativo 23 giugno2011, n. 118, e le spese finali sono quelleascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimoschema di bilancio. Nel 2015, per le re-gioni che non hanno partecipato alla spe-rimentazione prevista dal decreto legisla-tivo 23 giugno 2011, n. 118, ai fini del-l’applicazione del comma 165 del presentearticolo, le entrate finali sono quelle ascri-vibili ai titoli 1, 2, 3 e 4 del bilancio e lespese finali sono quelle ascrivibili ai titoli1 e 2 dello schema di bilancio adottato nelcorso di tale esercizio con funzione auto-rizzatoria e di rendicontazione. Ai fini deisaldi di cui al comma 165 del presentearticolo, rilevano:

a) in termini di cassa, l’anticipazioneerogata dalla tesoreria statale nel corsodell’esercizio per il finanziamento dellasanità registrata nell’apposita voce dellepartite di giro, al netto delle relativeregolazioni contabili imputate contabil-mente al medesimo esercizio;

a) identica;

b) in termini di competenza, gli stan-ziamenti del fondo crediti di dubbia esi-gibilità;

b) identica;

Atti Parlamentari — 237 — Camera dei Deputati

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c) in termini di competenza, il saldotra il fondo pluriennale di entrata e dispesa, escluso l’esercizio 2015, per il qualesi fa riferimento al comma 5;

c) in termini di competenza, il saldotra il fondo pluriennale di entrata e dispesa, escluso l’esercizio 2015, per il qualesi fa riferimento al comma 167;

d) in termini di cassa, il saldo tra ilfondo di cassa della gestione sanitariaaccentrata al 1o gennaio e il medesimofondo di cassa al 31 dicembre.

d) identica.

5. Per l’anno 2015, per gli equilibri dicui al comma 3 rilevano, nel limite com-plessivo di 2.005 milioni di euro:

167. Per l’anno 2015, per gli equilibri dicui al comma 165 rilevano, nel limitecomplessivo di 2.005 milioni di euro:

1) ai fini degli equilibri di cassa, gliutilizzi del fondo di cassa al 1o gennaio2015;

1) identico;

2) ai fini degli equilibri di compe-tenza, gli utilizzi delle quote vincolate delrisultato di amministrazione al 1o gennaio2015;

2) identico;

3) ai fini degli equilibri di compe-tenza, il saldo tra il fondo pluriennalevincolato iscritto in entrata e in spesa;

3) identico;

4) ai fini degli equilibri di compe-tenza, gli utilizzi della quota libera delrisultato di amministrazione accantonataper le reiscrizioni dei residui perenti;

4) identico;

5) ai fini degli equilibri di cassa, gliincassi per accensione di prestiti riguar-danti i debiti autorizzati e non contrattinegli esercizi precedenti.

5) identico.

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L’importo complessivo delle voci rile-vanti ai fini degli equilibri di cui al pre-sente comma che ciascuna regione puòconsiderare ai fini degli equilibri di cui alcomma 3 è determinato dalla Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano entro il 31 gennaio 2015, neilimiti del fondo di cassa al 1o gennaio2015, della quota vincolata del risultato diamministrazione e della quota libera delrisultato di amministrazione accantonataper i residui perenti di ciascuna regione, erecepito con decreto del Ministero del-l’economia e delle finanze. In caso dimancata deliberazione della Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano, il decreto di cui al periodoprecedente è emanato entro il 28 febbraio2015 e il riparto è determinato in propor-zione sul complesso:

L’importo complessivo delle voci rile-vanti ai fini degli equilibri di cui al pre-sente comma che ciascuna regione puòconsiderare ai fini degli equilibri di cui alcomma 165 è determinato dalla Confe-renza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano entro il 31 gennaio2015, nei limiti del fondo di cassa al 1o

gennaio 2015, della quota vincolata delrisultato di amministrazione e della quotalibera del risultato di amministrazioneaccantonata per i residui perenti di cia-scuna regione, e recepito con decreto delMinistero dell’economia e delle finanze. Incaso di mancata deliberazione della Con-ferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, il decreto di cui alperiodo precedente è emanato entro il 28febbraio 2015 e il riparto è determinato inproporzione sul complesso:

a) del fondo di cassa al 1o gennaio2015 risultante dal prospetto delle dispo-nibilità liquide trasmesso alla banca datidel Sistema informativo delle operazionidegli enti pubblici (SIOPE);

a) identica;

b) della quota libera del risultato diamministrazione presunto al 31 dicembre2014 accantonata per i residui perenti;

b) identica;

c) dell’utilizzo della quota vincolatadel risultato di amministrazione 31 dicem-bre 2014 prevista nel bilancio di previsionerelativo all’esercizio 2015 di ciascuna re-gione.

c) identica.

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I dati di cui alla lettera a) sono quellirilevabili dal SIOPE alla data del 15 feb-braio 2015. I dati di cui alle lettere b) e c)sono trasmessi al Ministero dell’economiae delle finanze – Dipartimento della Ra-gioneria generale dello Stato, entro il ter-mine perentorio del 10 febbraio 2015,attraverso il prospetto di cui all’allegato a)dello schema del bilancio di previsionearmonizzato, adottato con funzioni cono-scitive in attuazione del decreto legislativo23 giugno 2011, n. 118, aggiornato sullabase dei dati di preconsuntivo alla data del31 gennaio 2015. Per le regioni che nontrasmettono tale allegato, o per le qualinon è disponibile il prospetto del SIOPEdelle disponibilità liquide al 31 dicembre2015, ai fini del riparto, gli importi di cuialle lettere a), b) e c) non disponibili sonoconsiderati di importo pari a zero.

Identico.

6. Per l’anno 2015, nei saldi individuatiai sensi del comma 3, non rilevano:

168. Per l’anno 2015, nei saldi indivi-duati ai sensi del comma 165, non rile-vano:

1) nel saldo di cassa di cui alla letteraa) del comma 3, per un importo comples-sivo di 60 milioni di euro, i pagamentirelativi a debiti in conto capitale delleregioni non estinti alla data del 31 dicem-bre 2013. I suddetti pagamenti devonoriferirsi a debiti in conto capitale:

1) nel saldo di cassa di cui alla letteraa) del comma 165, per un importo com-plessivo di 60 milioni di euro, i pagamentirelativi a debiti in conto capitale delleregioni non estinti alla data del 31 dicem-bre 2013. I suddetti pagamenti devonoriferirsi a debiti in conto capitale:

a) certi, liquidi ed esigibili alla datadel 31 dicembre 2013;

a) identica;

b) per i quali sia stata emessafattura o richiesta equivalente di paga-mento entro il 31 dicembre 2013;

b) identica;

c) riconosciuti alla data del 31dicembre 2013 ovvero che presentavano irequisiti per il riconoscimento di legitti-mità entro la medesima data. In tal caso,ai fini dei saldi di cui al comma 3, nonrilevano gli impegni assunti per consentireil pagamento del debito.

c) riconosciuti alla data del 31dicembre 2013 ovvero che presentavano irequisiti per il riconoscimento di legitti-mità entro la medesima data. In tal caso,ai fini dei saldi di cui al comma 165, nonrilevano gli impegni assunti per consentireil pagamento del debito.

Atti Parlamentari — 240 — Camera dei Deputati

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Con riferimento alla lettera a), rile-vano ai fini della predetta esclusione soloi debiti presenti in piattaforma elettro-nica per la certificazione di crediti con-nessi a spese ascrivibili ai codici gestio-nali del SIOPE da 2101 a 2138, esclusele spese concernenti la sanità. Ai finidella distribuzione dell’esclusione tra lesingole regioni, le medesime comunicanoal Ministero dell’economia e delle fi-nanze, mediante il sito web « http://cer-tificazionecrediti.mef.gov.it » del Diparti-mento della Ragioneria generale delloStato, entro il termine perentorio del 28febbraio 2015, gli spazi finanziari di cuinecessitano per sostenere nel 2015 i pa-gamenti di cui al periodo precedente. Aifini del riparto, si considerano solo lecomunicazioni pervenute entro il predettotermine. Con decreto del Ministero del-l’economia e delle finanze, sulla basedelle predette comunicazioni, entro il 15marzo 2015 sono individuati per ciascunaregione, su base proporzionale, gli im-porti dei pagamenti da escludere dalsaldo di cassa di cui al comma 3;

Con riferimento alla lettera a), rile-vano ai fini della predetta esclusione soloi debiti presenti in piattaforma elettro-nica per la certificazione di crediti con-nessi a spese ascrivibili ai codici gestio-nali del SIOPE da 2101 a 2138, esclusele spese concernenti la sanità. Ai finidella distribuzione dell’esclusione tra lesingole regioni, le medesime comunicanoal Ministero dell’economia e delle fi-nanze, mediante il sito web « http://cer-tificazionecrediti.mef.gov.it » del Diparti-mento della Ragioneria generale delloStato, entro il termine perentorio del 28febbraio 2015, gli spazi finanziari di cuinecessitano per sostenere nel 2015 i pa-gamenti di cui al periodo precedente. Aifini del riparto, si considerano solo lecomunicazioni pervenute entro il predettotermine. Con decreto del Ministero del-l’economia e delle finanze, sulla basedelle predette comunicazioni, entro il 15marzo 2015 sono individuati per ciascunaregione, su base proporzionale, gli im-porti dei pagamenti da escludere dalsaldo di cassa di cui al comma 165;

2) nei saldi di competenza e di cassa,le riscossioni dei crediti e le concessioni dicrediti;

2) identico;

3) nei saldi di competenza e di cassa,le risorse provenienti direttamente o indi-rettamente dall’Unione europea e le rela-tive spese di parte corrente e in contocapitale. L’esclusione non opera per lespese connesse ai cofinanziamenti statali eregionali;

3) identico.

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4) nei saldi di competenza e di cassa,le spese effettuate a valere sulle risorse deicofinanziamenti nazionali dei fondi strut-turali comunitari, nei limiti di 500 milioni,ripartiti tra le singole regioni con decretodel Presidente del Consiglio dei ministri, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, sulla base dello stato di attua-zione degli interventi, degli esiti del monito-raggio sull’utilizzo da parte delle regioni,negli anni precedenti, del Fondo di com-pensazione per gli interventi volti a favorirelo sviluppo, di cui all’articolo 3, comma 2,del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, nonché del residuodelle spese riferite al ciclo di programma-zione 2007-2013.

Soppresso.

7. Non si applicano le disposizioni cheindividuano esclusioni di entrate o diuscite dai saldi finanziari individuati aisensi del comma 3 non previste dal pre-sente articolo.

169. Non si applicano le disposizioniche individuano esclusioni di entrate o diuscite dai saldi finanziari individuati aisensi del comma 165 non previste daicommi da 162 a 184 del presente articolo,salvo quanto disposto dall’articolo 1,comma 107, primo periodo.

8. A decorrere dal 2016, il bilancio diprevisione delle regioni deve essere appro-vato iscrivendo le previsioni di entrata e dispesa in misura tale che sia garantito ilrispetto delle regole di cui al presentearticolo. A tale fine, le regioni sono tenutead allegare al bilancio di previsione unapposito prospetto contenente le previsionidi competenza e di cassa che verificano ilrispetto dei saldi di cui al comma 3.

170. A decorrere dal 2016, il bilancio diprevisione delle regioni deve essere appro-vato iscrivendo le previsioni di entrata e dispesa in misura tale che sia garantito ilrispetto delle regole di cui al presentearticolo. A tale fine, le regioni sono tenutead allegare al bilancio di previsione unapposito prospetto contenente le previsionidi competenza e di cassa che verificano ilrispetto dei saldi di cui al comma 165.

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9. Per il monitoraggio degli adempi-menti relativi a quanto disposto dal pre-sente articolo e per l’acquisizione di ele-menti informativi utili per la finanza pub-blica anche relativamente alla loro situa-zione debitoria, le regioni trasmettonotrimestralmente al Ministero dell’econo-mia e delle finanze – Dipartimento dellaRagioneria generale dello Stato, entrotrenta giorni dalla fine del periodo diriferimento, utilizzando il sistema webappositamente previsto, le informazioniriguardanti le entrate e le spese in terminidi competenza e di cassa, attraverso unprospetto e con le modalità definiti condecreto del predetto Ministero, sentita laConferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano, anche al fine dievidenziare il rispetto degli equilibri dicassa della gestione sanitaria accentratadistintamente da quelli della gestione or-dinaria. Con riferimento al primo trime-stre, il prospetto è trasmesso entro trentagiorni dalla data di pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale del decreto di cui alperiodo precedente.

171. Per il monitoraggio degli adempi-menti relativi a quanto disposto dai commida 162 a 184 del presente articolo e perl’acquisizione di elementi informativi utiliper la finanza pubblica anche relativa-mente alla loro situazione debitoria, leregioni trasmettono trimestralmente al Mi-nistero dell’economia e delle finanze –Dipartimento della Ragioneria generaledello Stato, entro trenta giorni dalla finedel periodo di riferimento, utilizzando ilsistema web appositamente previsto, leinformazioni riguardanti le entrate e lespese in termini di competenza e di cassa,attraverso un prospetto e con le modalitàdefiniti con decreto del predetto Ministero,sentita la Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano,anche al fine di evidenziare il rispettodegli equilibri di cassa della gestione sa-nitaria accentrata distintamente da quellidella gestione ordinaria. Con riferimentoal primo trimestre, il prospetto è tra-smesso entro trenta giorni dalla data dipubblicazione nella Gazzetta Ufficiale deldecreto di cui al periodo precedente.

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10. Ai fini della verifica del rispettodegli obiettivi di saldo, le regioni trasmet-tono, utilizzando il sistema web apposita-mente previsto, entro il termine perentoriodel 31 marzo dell’anno successivo a quellodi riferimento, al Ministero dell’economiae delle finanze – Dipartimento della Ra-gioneria generale dello Stato, una certifi-cazione dei risultati conseguiti, firmatadigitalmente, ai sensi dell’articolo 24 delcodice dell’amministrazione digitale, di cuial decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,dal rappresentante legale, dal responsabiledel servizio finanziario e dall’organo direvisione economico-finanziaria, secondoun prospetto e con le modalità definiti daldecreto di cui al comma 9 del presentearticolo. La trasmissione per via telema-tica della certificazione ha valore giuridicoai sensi dell’articolo 45, comma 1, delcitato codice di cui al decreto legislativo 7marzo 2005, n. 82, e successive modifica-zioni. La mancata trasmissione della cer-tificazione entro il termine perentorio del31 marzo costituisce inadempimento al-l’obbligo del pareggio di bilancio. Nel casoin cui la certificazione, sebbene in ritardo,attesti il conseguimento degli obiettivi disaldo, si applicano le sole disposizioni dicui al comma 13, lettera d), del presentearticolo.

172. Ai fini della verifica del rispettodegli obiettivi di saldo, le regioni trasmet-tono, utilizzando il sistema web apposita-mente previsto, entro il termine perentoriodel 31 marzo dell’anno successivo a quellodi riferimento, al Ministero dell’economiae delle finanze – Dipartimento della Ra-gioneria generale dello Stato, una certifi-cazione dei risultati conseguiti, firmatadigitalmente, ai sensi dell’articolo 24 delcodice dell’amministrazione digitale, di cuial decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,dal rappresentante legale, dal responsabiledel servizio finanziario e dall’organo direvisione economico-finanziaria, secondoun prospetto e con le modalità definiti daldecreto di cui al comma 171 del presentearticolo. La trasmissione per via telema-tica della certificazione ha valore giuridicoai sensi dell’articolo 45, comma 1, delcitato codice di cui al decreto legislativo 7marzo 2005, n. 82, e successive modifica-zioni. La mancata trasmissione della cer-tificazione entro il termine perentorio del31 marzo costituisce inadempimento al-l’obbligo del pareggio di bilancio. Nel casoin cui la certificazione, sebbene in ritardo,attesti il conseguimento degli obiettivi disaldo, si applicano le sole disposizioni dicui al comma 175, lettera d), del presentearticolo.

11. Decorsi sessanta giorni dal terminestabilito per l’approvazione del rendicontodi gestione, la regione è tenuta a inviareuna nuova certificazione, a rettifica dellaprecedente, se rileva, rispetto a quanto giàcertificato, un peggioramento del proprioposizionamento rispetto agli obiettivi disaldo di cui al comma 3.

173. Decorsi sessanta giorni dal terminestabilito per l’approvazione del rendicontodi gestione, la regione è tenuta a inviareuna nuova certificazione, a rettifica dellaprecedente, se rileva, rispetto a quanto giàcertificato, un peggioramento del proprioposizionamento rispetto agli obiettivi disaldo di cui al comma 165.

12. Qualora dal monitoraggio trime-strale di cui al comma 9 o dall’analisi deiconti della tesoreria statale delle regioni astatuto ordinario si registrino andamentidi spesa non coerenti con gli impegniassunti con l’Unione europea, il Ministrodell’economia e delle finanze, sentita laConferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano, adotta adeguatemisure di contenimento della spesa e deiprelevamenti dai conti di tesoreria statale.

174. Qualora dal monitoraggio trime-strale di cui al comma 171 o dall’analisidei conti della tesoreria statale delle re-gioni a statuto ordinario si registrino an-damenti di spesa non coerenti con gliimpegni assunti con l’Unione europea, ilMinistro dell’economia e delle finanze,sentita la Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano,adotta adeguate misure di contenimentodella spesa e dei prelevamenti dai conti ditesoreria statale.

Atti Parlamentari — 244 — Camera dei Deputati

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13. In caso di mancato conseguimentodel pareggio per uno dei saldi di cui alcomma 3, la regione inadempiente, nel-l’anno successivo a quello dell’inadem-pienza:

175. In caso di mancato conseguimentodel pareggio per uno dei saldi di cui alcomma 165, la regione inadempiente, nel-l’anno successivo a quello dell’inadem-pienza:

a) è tenuta a versare all’entrata delbilancio statale, entro sessanta giorni daltermine stabilito per la trasmissione dellacertificazione relativa al rispetto del pa-reggio di bilancio, un terzo dell’importocorrispondente al maggiore degli scosta-menti registrati dai saldi di cui al comma3 rispetto all’obiettivo del pareggio e, neidue esercizi successivi, entro il 31 gennaiodi ciascun anno, i restanti due terzi equi-ripartiti. In caso di mancato versamento siprocede, nei sessanta giorni successivi, alrecupero di detto scostamento a valeresulle giacenze depositate nei conti apertipresso la tesoreria statale. Trascorso inu-tilmente il termine perentorio stabilitodalla normativa vigente per la trasmis-sione della certificazione da parte dellaregione, si procede al blocco di qualsiasiprelievo dai conti della tesoreria statalesino a quando la certificazione non èacquisita. Nel caso in cui lo scostamentoregistrato nell’esercizio 2015 dall’obiettivodi cassa di cui al comma 3, lettera b),rispetto all’obiettivo del pareggio, risultimaggiore dello scostamento registrato da-gli altri saldi, il versamento di cui al primoperiodo è effettuato solo nel 2016, fino aun importo pari al 3 per cento degliimpegni correnti registrati nell’ultimo con-suntivo disponibile;

a) è tenuta a versare all’entrata delbilancio statale, entro sessanta giorni daltermine stabilito per la trasmissione dellacertificazione relativa al rispetto del pa-reggio di bilancio, un terzo dell’importocorrispondente al maggiore degli scosta-menti registrati dai saldi di cui al comma165 rispetto all’obiettivo del pareggio e, neidue esercizi successivi, entro il 31 gennaiodi ciascun anno, i restanti due terzi equi-ripartiti. In caso di mancato versamento siprocede, nei sessanta giorni successivi, alrecupero di detto scostamento a valeresulle giacenze depositate nei conti apertipresso la tesoreria statale. Trascorso inu-tilmente il termine perentorio stabilitodalla normativa vigente per la trasmis-sione della certificazione da parte dellaregione, si procede al blocco di qualsiasiprelievo dai conti della tesoreria statalesino a quando la certificazione non èacquisita. Nel caso in cui lo scostamentoregistrato nell’esercizio 2015 dall’obiettivodi cassa di cui al comma 165, lettera b),rispetto all’obiettivo del pareggio, risultimaggiore dello scostamento registrato da-gli altri saldi, il versamento di cui al primoperiodo è effettuato solo nel 2016, fino aun importo pari al 3 per cento degliimpegni correnti registrati nell’ultimo con-suntivo disponibile;

b) non può impegnare spese correnti,al netto delle spese per la sanità, in misurasuperiore all’importo annuale minimo deicorrispondenti impegni effettuati nell’ul-timo triennio;

b) identica;

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c) non può ricorrere all’indebita-mento per gli investimenti; i mutui e iprestiti obbligazionari posti in essere conistituzioni creditizie e finanziarie per ilfinanziamento degli investimenti devonoessere corredati da apposita attestazioneda cui risulti il conseguimento degli obiet-tivi del pareggio di bilancio per l’annoprecedente. L’istituto finanziatore o l’in-termediario finanziario non può procedereal finanziamento o al collocamento delprestito in assenza della predetta attesta-zione;

c) identica;

d) non può procedere ad assunzionidi personale a qualsiasi titolo, con qual-sivoglia tipologia contrattuale, ivi compresii rapporti di collaborazione coordinata econtinuativa e di somministrazione, anchecon riferimento ai processi di stabilizza-zione in atto. È fatto altresì divieto distipulare contratti di servizio che si con-figurino come elusivi della disposizionedella presente lettera;

d) identica;

e) è tenuta a rideterminare le inden-nità di funzione e i gettoni di presenza delpresidente e dei componenti della giuntacon una riduzione del 30 per cento ri-spetto all’ammontare risultante alla datadel 30 giugno 2014. Tale riduzione èapplicata ai soggetti in carica nell’esercizioin cui è avvenuta la violazione delle regoledi cui al presente articolo.

e) è tenuta a rideterminare le inden-nità di funzione e i gettoni di presenza delpresidente e dei componenti della giuntacon una riduzione del 30 per cento ri-spetto all’ammontare risultante alla datadel 30 giugno 2014. Tale riduzione èapplicata ai soggetti in carica nell’esercizioin cui è avvenuta la violazione delle regoledi cui ai commi da 162 a 184 del presentearticolo.

14. Alle regioni per le quali la viola-zione delle regole di cui al presente arti-colo sia accertata successivamente all’annoseguente a quello cui la violazione siriferisce, le disposizioni di cui al comma13 si applicano nell’anno successivo aquello in cui è stato accertato il mancatoconseguimento dell’obiettivo del pareggio.

176. Alle regioni per le quali la viola-zione delle regole di cui ai commi da 162a 184 del presente articolo sia accertatasuccessivamente all’anno seguente a quellocui la violazione si riferisce, le disposizionidi cui al comma 175 si applicano nell’annosuccessivo a quello in cui è stato accertatoil mancato conseguimento dell’obiettivodel pareggio.

15. Le regioni di cui al comma 14 sonotenute a comunicare l’inadempienza alMinistero dell’economia e delle finanze –Dipartimento della Ragioneria generaledello Stato entro trenta giorni dalla datadell’accertamento della violazione.

177. Le regioni di cui al comma 176sono tenute a comunicare l’inadempienzaal Ministero dell’economia e delle finanze– Dipartimento della Ragioneria generaledello Stato entro trenta giorni dalla datadell’accertamento della violazione.

Atti Parlamentari — 246 — Camera dei Deputati

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16. I contratti di servizio e gli altri attiposti in essere dalle regioni che si confi-gurano come elusivi delle disposizioni delpresente articolo sono nulli.

178. Identico.

17. Con decreto del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze possono essere ag-giornati, ove intervengano modifiche legi-slative alla presente disciplina, i terminiriguardanti gli adempimenti delle regioni astatuto ordinario relativi al monitoraggio ealla certificazione.

179. Identico.

18. A decorrere dall’anno 2015, alleregioni a statuto ordinario e ai rispettivienti locali non si applicano le disposizionirecate dai commi da 138 a 142 dell’arti-colo 1 della legge 13 dicembre 2010,n. 220, e successive modificazioni, fermirestando gli effetti sugli anni 2015 e 2016connessi alla loro applicazione negli anni2013 e 2014.

180. Identico.

19. Le regioni a statuto ordinario pos-sono autorizzare gli enti locali del proprioterritorio a peggiorare i loro saldi obiettivoper consentire un aumento dei pagamentiin conto capitale, purché sia garantitol’obiettivo complessivo a livello regionalemediante un contestuale miglioramento, dipari importo, dei saldi dei restanti entilocali della regione ovvero dell’obiettivo disaldo tra entrate finali e spese finali intermini di cassa della regione stessa.

181. Identico.

Atti Parlamentari — 247 — Camera dei Deputati

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20. Ai fini della rideterminazione degliobiettivi di cui al comma 19, le regionidefiniscono criteri di virtuosità e modalitàoperative, previo confronto in sede diConsiglio delle autonomie locali e, ove nonistituito, con i rappresentanti regionalidelle autonomie locali. Per i medesimi fini,gli enti locali comunicano all’Associazionenazionale dei comuni italiani (ANCI), al-l’Unione delle province d’Italia (UPI) e alleregioni, entro il 15 aprile, gli spazi finan-ziari di cui necessitano per effettuarepagamenti in conto capitale ovvero glispazi finanziari che sono disposti a cedere.Entro il termine perentorio del 30 aprile,le regioni comunicano agli enti locali in-teressati i saldi obiettivo rideterminati e alMinistero dell’economia e delle finanze,con riferimento a ciascun ente locale e allaregione stessa, gli elementi informativi oc-correnti per la verifica del mantenimentodell’equilibrio dei saldi di finanza pub-blica.

182. Ai fini della rideterminazione degliobiettivi di cui al comma 181, le regionidefiniscono criteri di virtuosità e modalitàoperative, previo confronto in sede diConsiglio delle autonomie locali e, ove nonistituito, con i rappresentanti regionalidelle autonomie locali. Per i medesimi fini,gli enti locali comunicano all’Associazionenazionale dei comuni italiani (ANCI), al-l’Unione delle province d’Italia (UPI) e alleregioni, entro il 15 aprile, gli spazi finan-ziari di cui necessitano per effettuarepagamenti in conto capitale ovvero glispazi finanziari che sono disposti a cedere.Entro il termine perentorio del 30 aprile,le regioni comunicano agli enti locali in-teressati i saldi obiettivo rideterminati e alMinistero dell’economia e delle finanze,con riferimento a ciascun ente locale e allaregione stessa, gli elementi informativi oc-correnti per la verifica del mantenimentodell’equilibrio dei saldi di finanza pub-blica.

21. Le regioni, sulla base delle infor-mazioni fornite dagli enti locali entro il 15settembre, possono, previo accordo con imedesimi enti, procedere alla rimodula-zione dei saldi obiettivo esclusivamenteper consentire un aumento dei pagamentiin conto capitale, rideterminando conte-stualmente e in misura corrispondente isaldi obiettivo dei restanti enti locali dellaregione ovvero l’obiettivo di saldo tra en-trate finali e spese finali in termini dicassa della regione stessa, fermo restandol’obiettivo del pareggio complessivo a li-vello regionale. A tal fine, ogni regione,entro il termine perentorio del 30 settem-bre, definisce e comunica ai rispettivi entilocali i nuovi obiettivi di saldo assegnati eal Ministero dell’economia e delle finanze,con riferimento a ciascun ente locale e allaregione stessa, gli elementi informativi oc-correnti per la verifica del mantenimentodell’equilibrio dei saldi di finanza pub-blica.

183. Identico.

Atti Parlamentari — 248 — Camera dei Deputati

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22. Agli enti locali che cedono spazifinanziari è riconosciuta, nel biennio suc-cessivo, una modifica migliorativa del lorosaldo obiettivo, commisurata al valore de-gli spazi finanziari ceduti, fermo restandol’obiettivo complessivo a livello regionale.Agli enti locali che acquisiscono spazifinanziari, nel biennio successivo, sonoattribuiti saldi obiettivo peggiorati per unimporto complessivamente pari agli spazifinanziari acquisiti. La somma dei mag-giori spazi finanziari concessi e attribuitideve risultare, per ogni anno di riferi-mento, pari a zero.

184. Identico.

Atti Parlamentari — 249 — Camera dei Deputati

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ART. 37.

(Riduzione degli obiettivi del patto distabilità interno degli enti locali).

1. Al comma 2 dell’articolo 31 dellalegge 12 novembre 2011, n. 183, e succes-sive modificazioni, sono apportate le se-guenti modificazioni:

185. Identico:

a) le parole: « e registrata negli anni2009-2011 per gli anni dal 2014 al 2017 »sono sostituite dalle seguenti: « registratanegli anni 2009-2011 per l’anno 2014 eregistrata negli anni 2010-2012 per glianni dal 2015 al 2018 »;

a) identica;

b) alla lettera a), le parole: « , a 19,25per cento per gli anni 2014 e 2015 e a20,05 per cento per gli anni 2016 e 2017 »sono sostituite dalle seguenti: « , a 19,25per cento per l’anno 2014, a 17,00 percento per l’anno 2015 e a 17,83 per centoper gli anni 2016, 2017 e 2018 »;

b) alla lettera a), le parole: « , a 19,25per cento per gli anni 2014 e 2015 e a20,05 per cento per gli anni 2016 e 2017 »sono sostituite dalle seguenti: « , a 19,25per cento per l’anno 2014, a 17,20 percento per l’anno 2015 e a 18,03 per centoper gli anni 2016, 2017 e 2018 »;

c) alla lettera b), le parole: « a 14,07per cento per gli anni 2014 e 2015 e a14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017 »sono sostituite dalle seguenti: « , a 14,07per cento per l’anno 2014, a 7,71 per centoper l’anno 2015 e a 8,26 per cento per glianni 2016, 2017 e 2018 »;

c) alla lettera b), le parole: « a 14,07per cento per gli anni 2014 e 2015 e a14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017 »sono sostituite dalle seguenti: « , a 14,07per cento per l’anno 2014, a 8,60 per centoper l’anno 2015 e a 9,15 per cento per glianni 2016, 2017 e 2018 »;

d) alla lettera c), le parole: « a 14,07per cento per gli anni 2014 e 2015 e a14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017 »sono sostituite dalle seguenti: « , a 14,07per cento per l’anno 2014, a 7,71 per centoper l’anno 2015 e a 8,26 per cento per glianni 2016, 2017 e 2018 ».

d) alla lettera c), le parole: « a 14,07per cento per gli anni 2014 e 2015 e a14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017 »sono sostituite dalle seguenti: « , a 14,07per cento per l’anno 2014, a 8,60 per centoper l’anno 2015 e a 9,15 per cento per glianni 2016, 2017 e 2018 »;

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e) sono aggiunti, in fine, i seguentiperiodi: « Con decreto del Ministro del-l’economia e delle finanze, previa intesa insede di Conferenza Stato-città ed autono-mie locali, possono essere ridefiniti, entroil 31 gennaio 2015 e fermo restandol’obiettivo complessivo del comparto, gliobiettivi di ciascun ente di cui al presentecomma, anche tenendo conto delle mag-giori funzioni assegnate alle città metro-politane e dei maggiori oneri connessi aglieventi calamitosi, agli interventi di messain sicurezza degli edifici scolastici e delterritorio, all’esercizio della funzione diente capofila, nonché degli oneri per sen-tenze passate in giudicato a seguito diprocedure di esproprio o di contenziosiconnessi a cedimenti strutturali. Decorsotale termine, gli obiettivi di ciascun entesono quelli individuati applicando le per-centuali di cui alle lettere a), b) e c) delpresente comma ».

2. Al comma 3 dell’articolo 31 dellalegge 12 novembre 2011, n. 183, dopo ilprimo periodo è inserito il seguente: « Nelsaldo di cui al periodo precedente rilevanogli stanziamenti di competenza del fondocrediti di dubbia esigibilità ».

186. Al comma 3 dell’articolo 31 dellalegge 12 novembre 2011, n. 183, sonoaggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nelsaldo di cui al primo periodo rilevano glistanziamenti di competenza del fondo cre-diti di dubbia esigibilità. Sulla base delleinformazioni relative al valore degli ac-cantonamenti effettuati sul fondo creditidi dubbia esigibilità per l’anno 2015 ac-quisite con specifico monitoraggio, le per-centuali riferite all’anno 2015 di cui alcomma 2 possono essere modificate. Adecorrere dal 2016, le percentuali di cui alcomma 2 sono rideterminate tenendoconto del valore degli accantonamenti ef-fettuati sul fondo crediti di dubbia esigi-bilità nell’anno precedente ».

3. Al comma 6-bis dell’articolo 31 dellalegge 12 novembre 2011, n. 183, sonoapportate le seguenti modificazioni:

187. Identico.

a) al primo periodo sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « , previo accordofra gli stessi »;

Atti Parlamentari — 251 — Camera dei Deputati

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b) al secondo periodo, le parole: « dicui al presente comma sulla base delleistanze » sono sostituite dalle seguenti: « dicui al presente comma determinati sullabase del citato accordo formulato a seguitodelle istanze ».

4. A decorrere dal 2015 non si appli-cano:

188. Identico.

a) l’articolo 20, commi 2, 2-bis e 3,del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con modificazioni, dalla legge15 luglio 2011, n. 111;

b) il comma 6 dell’articolo 31 dellalegge 12 novembre 2011, n. 183, e succes-sive modificazioni;

c) il secondo periodo del comma 2dell’articolo 31 della legge 12 novembre2011, n. 183, e successive modificazioni.

5. Il comma 17 dell’articolo 32 dellalegge 12 novembre 2011, n. 183, e succes-sive modificazioni, è abrogato.

189. Identico.

6. Al comma 19 dell’articolo 31 dellalegge 12 novembre 2011, n. 183, e succes-sive modificazioni, sono apportate le se-guenti modificazioni:

190. Identico.

a) al primo periodo, le parole: « entrotrenta giorni dalla fine del periodo diriferimento, » sono soppresse;

b) dopo il primo periodo è inserito ilseguente: « Con riferimento al primo se-mestre, il prospetto è trasmesso entrotrenta giorni dalla pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale del decreto di cui alperiodo precedente; il prospetto del se-condo semestre è trasmesso entro trentagiorni dalla fine del periodo di riferi-mento. ».

7. Al comma 32 dell’articolo 31 dellalegge 12 novembre 2011, n. 183, le parole:« del Ministro dell’economia e delle fi-nanze » sono sostituite dalle seguenti: « delMinistero dell’economia e delle finanze ».

191. Identico.

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8. Al comma 27 dell’articolo 32 dellalegge 12 novembre 2011, n. 183, le parole:« del Ministro dell’economia e delle fi-nanze » sono sostituite dalle seguenti: « delMinistero dell’economia e delle finanze ».

192. Identico.

9. All’articolo 4 del decreto-legge 12settembre 2014, n. 133, sono apportate leseguenti modificazioni:

193. Identico.

a) al comma 5, all’alinea, le parole:« 300 milioni » sono sostituite dalle se-guenti: « 240 milioni », le parole: « e per100 milioni » sono sostituite dalle seguenti:« e, con riferimento ai soli enti locali, per40 milioni » e, al secondo capoverso, leparole: « Rilevano ai fini della predettaesclusione » sono sostituite dalle seguenti:« Ai fini dell’esclusione di cui alla letteraa), del primo capoverso rilevano »;

b) al secondo periodo del comma 6,le parole « precedente ed entro il termineperentorio del 28 febbraio 2015 » sonosostituite dalle seguenti: « precedente e icomuni e le province entro il termineperentorio del 28 febbraio 2015 ».

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194. Al comma 23 dell’articolo 31 dellalegge 12 novembre 2011, n. 183, e succes-sive modificazioni, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) le parole: « Gli enti locali istituiti »sono sostituite dalle seguenti: « Le provinceistituite »;

b) è aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: « I comuni istituiti a seguito difusione a decorrere dall’anno 2011 sonosoggetti alle regole del patto di stabilitàinterno dal quinto anno successivo aquello della loro istituzione, assumendoquale base di calcolo le risultanze dell’ul-timo triennio disponibile ».

195. Il comma 122 dell’articolo 1 dellalegge 13 dicembre 2010, n. 220, e succes-sive modificazioni, è sostituito dal se-guente:

« 122. Con decreto del Ministro del-l’economia e delle finanze, sentita la Con-ferenza Stato-città ed autonomie locali,sono definiti i criteri e le modalità diriduzione degli obiettivi annuali degli entiassoggettabili alla sanzione di cui allalettera a) del comma 26 dell’articolo 31della legge 12 novembre 2011, n. 183,operata, in caso di mancato raggiungi-mento dell’obiettivo del patto di stabilitàinterno, a valere sul fondo di solidarietàcomunale e sul fondo sperimentale diriequilibrio nonché sui trasferimenti era-riali destinati alle province della Regionesiciliana e della Sardegna. L’importo com-plessivo della riduzione degli obiettivi ècommisurato agli effetti finanziari deter-minati dall’applicazione della predettasanzione ».

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ART. 38.

(Norme varie in materiadi enti territoriali).

1. All’articolo 3, comma 7, lettera a),del decreto legislativo 23 giugno 2011,n. 118, e successive modificazioni, le pa-role: « , quelli relativi alla politica regio-nale unitaria – cooperazione territoriale, »sono soppresse.

196. Identico.

2. Dopo il comma 4 dell’articolo 3 deldecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,e successive modificazioni, è inserito ilseguente:

197. Identico.

« 4-bis. Le regioni che hanno parteci-pato alla sperimentazione nell’anno 2014,nell’ambito del riaccertamento ordinarioeffettuato nel 2015 ai fini del rendiconto2014, provvedono al riaccertamento deiresidui attivi e passivi relativi alla politicaregionale unitaria – cooperazione territo-riale non effettuato in occasione del riac-certamento straordinario effettuato aisensi dell’articolo 14 del decreto del Pre-sidente del Consiglio dei ministri 28 di-cembre 2011, pubblicato nel supplementoordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del31 dicembre 2011 ».

3. All’articolo 3, comma 17, del decretolegislativo 23 giugno 2011, n. 118, e suc-cessive modificazioni, sono apportate leseguenti modificazioni:

198. Identico:

a) alle parole: « La copertura » sonopremesse le seguenti: « Nelle more deldecreto di cui al comma 15, »;

a) identica;

b) la parola: « 2017 » è sostituita dalleseguenti: « 2022 da parte degli enti coin-volti nella sperimentazione che hanno ef-fettuato il riaccertamento straordinariodei residui nel 2012, e fino al 2023 daparte degli enti coinvolti nella sperimen-tazione che hanno effettuato il riaccerta-mento straordinario dei residui al 1°gennaio 2014 ».

b) la parola: « 2017 » è sostituita dalleseguenti: « 2042 da parte degli enti coin-volti nella sperimentazione che hanno ef-fettuato il riaccertamento straordinariodei residui nel 2012, e fino al 2043 daparte degli enti coinvolti nella sperimen-tazione che hanno effettuato il riaccerta-mento straordinario dei residui al 1°gennaio 2014 ».

Atti Parlamentari — 255 — Camera dei Deputati

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199. Al paragrafo 3.3 dell’allegato 4/2,recante « Principio contabile applicatoconcernente la contabilità finanziaria »,annesso al decreto legislativo 23 giugno2011, n. 118, dopo le parole: « e dal terzoesercizio l’accantonamento al fondo è ef-fettuato per l’intero importo. » sono inse-rite le seguenti: « Con riferimento agli entilocali, nel 2015 è stanziata in bilancio unaquota dell’importo dell’accantonamentoquantificato nel prospetto riguardante ilfondo crediti di dubbia esigibilità allegatoal bilancio di previsione pari almeno al 36per cento, se l’ente non ha aderito allasperimentazione di cui all’articolo 36, e al55 per cento, se l’ente ha aderito allapredetta sperimentazione. Nel 2016 pertutti gli enti locali lo stanziamento dibilancio riguardante il fondo crediti didubbia esigibilità è pari almeno al 55 percento, nel 2017 è pari almeno al 70 percento, nel 2018 è pari almeno all’85 percento e dal 2019 l’accantonamento alfondo è effettuato per l’intero importo ».

4. All’articolo 151 del testo unico delleleggi sull’ordinamento degli enti locali, dicui al decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267, e successive modificazioni, sonoapportate le seguenti modificazioni:

200. Identico.

a) al comma 1, dopo le parole: «entro il 31 luglio di ogni anno » è inseritala seguente: « deliberano »;

b) al comma 8, le parole: « 31 luglio »sono sostituite dalle seguenti: « 30 settem-bre ».

5. A decorrere dall’anno 2015, le ri-serve di cui all’articolo 1, comma 508,della legge 27 dicembre 2013, n. 147, af-ferenti al territorio della regione Sardegna,sono finalizzate alla riduzione del debitoregionale e degli enti locali ricadenti nelterritorio della medesima regione.

201. Identico.

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6. Alla legge 24 aprile 1941, n. 392,sono apportate le seguenti modificazioni:

202. Identico:

a) il secondo comma dell’articolo 1 èsostituito dal seguente:

a) identico:

« A decorrere dal 1o settembre 2015 lespese obbligatorie di cui al primo commasono trasferite dai comuni al Ministerodella giustizia »;

« A decorrere dal 1° settembre 2015 lespese obbligatorie di cui al primo commasono trasferite dai comuni al Ministero dellagiustizia e non sono dovuti ai comuni canoniin caso di locazione o comunque utilizzo diimmobili di proprietà comunale, destinati asedi di uffici giudiziari. Il trasferimento dellespese obbligatorie non scioglie i rapporti incorso e di cui è parte il comune per le speseobbligatorie di cui al primo comma, né mo-difica la titolarità delle posizioni di debito edi credito sussistenti al momento del trasfe-rimento stesso. Il Ministero della giustiziasubentra nei rapporti di cui al periodo pre-cedente, fatta salva la facoltà di recesso. An-che successivamente al 1° settembre 2015 ilocali demaniali adibiti ad uso di uffici giudi-ziari continuano a conservare tale destina-zione »;

b) gli articoli 2, 3, 4 e 5 sono abrogaticon decorrenza dal 1o settembre 2015.

b) identica.

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7. Per l’anno 2015 la dotazione delcapitolo 1551 dello stato di previsionedella spesa del Ministero della giustizia èfinalizzata al rimborso ai comuni interes-sati delle spese di cui all’articolo 1 dellalegge 24 aprile 1941, n. 392, come modi-ficato dal presente articolo, sostenute sinoa tutto il 31 agosto 2015. A partire dal-l’anno 2016 la dotazione di bilancio delpredetto capitolo è incrementata di 200milioni di euro annui.

203. Per l’anno 2015 la dotazione delcapitolo 1551 dello stato di previsione dellaspesa del Ministero della giustizia è finaliz-zata all’erogazione del contributo ai comuniinteressati delle spese di cui all’articolo 1della legge 24 aprile 1941, n. 392, come mo-dificato dal comma 202 del presente arti-colo, sostenute sino a tutto il 31 agosto 2015.A partire dal 1° settembre 2015 la residuadotazione di bilancio, in termini di compe-tenza e di cassa, confluisce in un appositocapitolo da istituire per le finalità di cui alsecondo comma del citato articolo 1 dellalegge n. 392 del 1941, come sostituito dalcomma 202, lettera a), del presente articolo.A decorrere dal 2016 tale dotazione è incre-mentata di 200 milioni di euro annui. I rim-borsi ai comuni per l’anno 2015 sono deter-minati ai sensi dell’articolo 1 del regola-mento di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 4 maggio 1998, n. 187, e succes-sive modificazioni, in relazione alle spese dicui al citato articolo 1 della legge n. 392 del1941, come modificato dal citato comma 202del presente articolo.

8. Con decreto del Ministro della giusti-zia, di concerto con il Ministro dell’economiae delle finanze, è determinato, per ciascunufficio giudiziario, l’importo complessivodelle spese di cui all’articolo 1 della legge 24aprile 1941, n. 392, come modificato dalpresente articolo.

204. Con decreto del Ministro della giusti-zia, di concerto con il Ministro dell’economiae delle finanze, è determinato, per ciascunufficio giudiziario, l’importo complessivodelle spese di cui all’articolo 1 della legge 24aprile 1941, n. 392, come modificato dalcomma 202 del presente articolo.

9. L’importo di cui al comma 8 è determi-nato sulla base dei costi standard per catego-rie omogenee di beni e servizi, in rapporto albacino di utenza e all’indice delle sopravve-nienze di ciascun ufficio giudiziario. La me-todologia di quantificazione dei costi stan-dard è definita con decreto avente naturanon regolamentare adottato dal Ministrodella giustizia, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze.

205. L’importo di cui al comma 204 è de-terminato sulla base dei costi standard percategorie omogenee di beni e servizi, in rap-porto al bacino di utenza e all’indice dellesopravvenienze di ciascun ufficio giudizia-rio. La metodologia di quantificazione deicosti standard è definita con decreto aventenatura non regolamentare adottato dal Mi-nistro della giustizia, di concerto con il Mini-stro dell’economia e delle finanze.

Atti Parlamentari — 258 — Camera dei Deputati

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10. Con regolamento da adottare ai sensidell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23agosto 1988, n. 400, sono individuate, senzanuovi o maggiori oneri per la finanza pub-blica e ferme restando le dotazioni organi-che del Ministero della giustizia, le necessa-rie misure organizzative a livello centrale eperiferico per l’attuazione delle disposizionidi cui ai commi da 6 a 9 del presente articolo.Il personale delle province eventualmente inesubero a seguito dei provvedimenti di at-tuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, èprioritariamente assegnato al Ministerodella giustizia per lo svolgimento dei compiticorrelati. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare le neces-sarie variazioni di bilancio per l’attuazionedei commi da 6 a 10.

206. Con regolamento da adottare aisensi dell’articolo 17, comma 4-bis, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, sono indivi-duate, senza nuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica e ferme restando le dota-zioni organiche del Ministero della giustizia,le necessarie misure organizzative a livellocentrale e periferico per l’attuazione delledisposizioni di cui ai commi da 203 a 205 delpresente articolo. Il personale delle provinceeventualmente in esubero a seguito dei prov-vedimenti di attuazione della legge 7 aprile2014, n. 56, è prioritariamente assegnato alMinistero della giustizia per lo svolgimentodei compiti correlati. Il Ministro dell’econo-mia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare le necessarie variazioni di bilancio perl’attuazione dei commi da 203 a 206.

11. A decorrere dall’anno 2015, in attua-zione del comma 2 dell’articolo 12 del de-creto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, è attri-buito al comune di Roma un contributo di110 milioni di euro annui quale concorsodello Stato agli oneri che lo stesso comunesostiene in qualità di capitale della Repub-blica.

207. Identico.

Atti Parlamentari — 259 — Camera dei Deputati

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12. Considerati gli eventi internazionaliconnessi al semestre di Presidenza italianadel Consiglio dell’Unione europea, nonchéalla realizzazione e allo svolgimento del-l’Expo 2015, nei confronti del comune di Mi-lano, per l’anno 2015, nell’ambito delle ri-sorse di bilancio del comune e senza mag-giori oneri per la finanza pubblica, non siapplicano per le sole spese di personale as-sunto con forme di contratto a tempo deter-minato, che sono strettamente necessariealla realizzazione dell’Esposizione univer-sale, i limiti di cui all’articolo 9, comma 28,del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 30 lu-glio 2010, n. 122, e successive modificazioni.Al personale non dirigenziale, compresi i ti-tolari di posizione organizzativa, diretta-mente impiegato nelle attività di cui al pe-riodo precedente, fino al 31 dicembre 2015,può essere autorizzata dal comune di Milanola corresponsione, nel limite massimo com-plessivo di 45 ore pro capite mensili, di com-pensi per prestazioni di lavoro straordinarioeffettivamente rese, oltre i limiti previsti dal-l’articolo 14 del contratto collettivo nazio-nale di lavoro del comparto regioni e autono-mie locali del 1o aprile 1999. Le spese di cui alpresente comma non concorrono alla defini-zione dell’ammontare, rispettivamente,della riduzione della spesa di personale aisensi dell’articolo 1, comma 557, della legge27 dicembre 2006, n. 296, e successive modi-ficazioni, e delle risorse destinate al tratta-mento accessorio ai sensi dell’articolo 9,comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e succes-sive modificazioni.

208. Identico.

13. Al comma 2 dell’articolo 46-ter deldecreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto2013, n. 98, sono apportate le seguenti mo-dificazioni:

209. Identico.

a) dopo le parole: « le società inhouse degli enti locali soci di Expo 2015s.p.a. » sono inserite le seguenti: « e gli entilocali e regionali per le attività stretta-mente funzionali alla realizzazione del-l’Esposizione universale »;

Atti Parlamentari — 260 — Camera dei Deputati

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b) le parole: « 31 dicembre 2015 »sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicem-bre 2016 ».

14. Al fine di garantire la realizzazionedel Grande Evento Expo Milano 2015, perl’anno 2015 è autorizzata la spesa di 50milioni di euro come contributo delloStato ai maggiori oneri che deve sostenereil comune di Milano per il potenziamentodei servizi ricettivi, del trasporto pubblicolocale, della sicurezza e di ogni altro onereconnesso al Grande Evento Expo Milano2015.

210. Al fine di garantire la realizza-zione del Grande Evento Expo Milano2015, per l’anno 2015 è autorizzata laspesa di 60 milioni di euro come contri-buto dello Stato ai maggiori oneri che devesostenere il comune di Milano per ilpotenziamento dei servizi ricettivi, del tra-sporto pubblico locale, della sicurezza e diogni altro onere connesso al GrandeEvento Expo Milano 2015.

211. All’articolo 2, comma 8, della legge24 dicembre 2007, n. 244, e successivemodificazioni, le parole: « Per gli anni dal2008 al 2014 » sono sostituite dalle se-guenti: « Per gli anni dal 2008 al 2015 ».

212. In relazione a quanto disposto dalsecondo periodo del comma 2 dell’articolo62 del decreto-legge 25 giugno 2008,n. 112, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 agosto 2008, n. 133, e successivemodificazioni, limitatamente agli enti lo-cali di cui all’articolo 2 del testo unico dicui al decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267, la durata delle operazioni di rine-goziazione, relative a passività esistenti giàoggetto di rinegoziazione, non può esseresuperiore a trenta anni dalla data del loroperfezionamento.

213. All’articolo 3 del decreto legislativo23 giugno 2011, n. 118, come da ultimomodificato dai commi 196, 197 e 198 delpresente articolo, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) al comma 15:

1) al primo periodo, le parole: « delPresidente del Consiglio dei ministri, suproposta » sono soppresse;

Atti Parlamentari — 261 — Camera dei Deputati

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2) il terzo periodo è sostituito daiseguenti: « Sulla base dei rendiconti delleregioni e dei consuntivi degli enti localirelativi all’anno 2014 e delle delibere diriaccertamento straordinario dei residuisono acquisite le informazioni riguardantiil maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015e quelle relative agli enti che hanno par-tecipato alla sperimentazione, incluso l’im-porto dell’accantonamento al fondo creditidi dubbia esigibilità, con tempi e modalitàdefiniti con decreto del Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, di concerto con ilMinistro dell’interno e sentita la Confe-renza unificata di cui all’articolo 8 deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,e successive modificazioni. In base allepredette informazioni sono definiti i tempidi copertura del maggiore disavanzo, se-condo modalità differenziate in conside-razione dell’entità del fenomeno e delladimensione demografica e di bilancio deisingoli enti. Gli enti che non trasmettonole predette informazioni secondo le mo-dalità e i tempi previsti dal decreto di cuial terzo periodo ripianano i disavanzinella tempistica più breve prevista daldecreto di cui al primo periodo »;

b) al comma 16, alinea:

1) al primo periodo, le parole: « peruna quota pari almeno al 10 per centol’anno » sono sostituite dalle seguenti: « innon più di 30 esercizi a quote costanti »;

2) al secondo periodo, le parole:« del Presidente del Consiglio dei ministri »sono soppresse.

214. All’articolo 204, comma 1, primoperiodo, del testo unico di cui al decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267, e suc-cessive modificazioni, le parole: « e l’8 percento, a decorrere dall’anno 2012, » sonosostituite dalle seguenti: « l’8 per cento, pergli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento,a decorrere dall’anno 2015, ».

Atti Parlamentari — 262 — Camera dei Deputati

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215. Nello stato di previsione del Mi-nistero dell’interno è istituito un fondo,con una dotazione di 125 milioni di europer l’anno 2016 e di 100 milioni di europer ciascuno degli anni dal 2017 al 2020,finalizzato alla concessione di un contri-buto in conto interessi ai comuni, alleprovince e alle città metropolitane su ope-razioni di indebitamento attivate nell’anno2015, il cui ammortamento decorre dal 1°gennaio 2016. Con decreto del Ministrodell’interno, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze, sentita laConferenza Stato-città ed autonomie lo-cali, da adottare entro il 28 febbraio 2015,sono stabiliti modalità e criteri per l’ero-gazione del contributo in conto interessi dicui al primo periodo.

216. All’articolo 2, comma 3-bis, deldecreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 28marzo 2014, n. 50, le parole: « sino alladata del 31 dicembre 2014 » sono sostituitedalle seguenti: « sino alla data del 31dicembre 2015 ».

217. Gli enti locali che sperimentanol’applicazione della nuova contabilità dicui al decreto legislativo 23 giugno 2011,n. 118, possono sottoporre al rispettivoorgano deliberante le proposte concernentiil bilancio di previsione 2015 e i connessidocumenti di programmazione, anche plu-riennali, entro i termini di cui alla nor-mativa ordinaria sull’ordinamento finan-ziario degli enti locali.

218. Il termine di cui al comma 3dell’articolo 6-sexies del decreto-legge 26aprile 2013, n. 43, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,è prorogato al 31 dicembre 2015. Al re-lativo onere si provvede nel limite dellerisorse disponibili allo scopo finalizzatesulle contabilità dei Commissari di cuiall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6giugno 2012, n. 74, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 1o agosto 2012,n. 122.

219. All’articolo 261 del testo unico dicui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, dopo il comma 4 è inserito il se-guente:

Atti Parlamentari — 263 — Camera dei Deputati

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« 4-bis. In caso di inizio del mandato,l’ipotesi di bilancio stabilmente riequili-brato già trasmessa al Ministero dell’in-terno dalla precedente amministrazione,ordinaria o commissariale, può essere so-stituita dalla nuova amministrazione conuna nuova ipotesi di bilancio entro tremesi dall’insediamento degli organi del-l’ente ».

220. All’articolo 1, comma 573-bis,della legge 27 dicembre 2013, n. 147, èaggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ledisposizioni del presente comma si appli-cano anche per l’esercizio 2015 in rela-zione agli enti locali che abbiano presen-tato i piani di riequilibrio finanziario pre-visti dall’articolo 243-bis del testo unico dicui al decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267, e successive modificazioni, nel-l’anno 2014 ».

221. Le norme di contenimento dellespese per l’acquisto di beni e servizi non-ché quelle limitative delle assunzioni dipersonale, anche con forme contrattualiflessibili, previste dalla legislazione vigentea carico dei soggetti inclusi nell’elencodell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)delle amministrazioni pubbliche di cuiall’articolo 1, comma 2, della legge 31dicembre 2009, n. 196, e successive mo-dificazioni, non si applicano, fino al 31dicembre 2015, alla società Expo 2015 Spa,in considerazione del suo scopo sociale.Restano fermi il limite di spesa dellerisorse disponibili previste a legislazionevigente per la realizzazione del GrandeEvento Expo Milano 2015 e l’applicazionedelle disposizioni sui limiti massimi retri-butivi delle società pubbliche.

222. A decorrere dal 12 novembre2014, all’articolo 23-ter, comma 2, deldecreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 11agosto 2014, n. 114, le parole: « del-l’Abruzzo » e le parole: « dell’Emilia-Ro-magna » sono soppresse. Il decreto-legge11 novembre 2014, n. 165, è abrogato.

Atti Parlamentari — 264 — Camera dei Deputati

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223. A decorrere dal 12 novembre2014, al decreto-legge 12 settembre 2014,n. 133, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 novembre 2014, n. 164, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4, comma 8-quater, leparole: « dal presente articolo » sono so-stituite dalle seguenti: « dal comma 8-ter »;

b) all’articolo 34, il comma 7 è so-stituito dal seguente:

« 7. Nei siti inquinati, nei quali sono incorso o non sono ancora avviate attività dimessa in sicurezza e di bonifica, possonoessere realizzati interventi e opere richiestidalla normativa sulla sicurezza nei luoghidi lavoro, di manutenzione ordinaria estraordinaria di impianti e infrastrutture,compresi adeguamenti alle prescrizioniautorizzative, nonché opere lineari neces-sarie per l’esercizio di impianti e fornituredi servizi e, più in generale, altre operelineari di pubblico interesse a condizioneche detti interventi e opere siano realizzatisecondo modalità e tecniche che non pre-giudicano né interferiscono con il comple-tamento e l’esecuzione della bonifica, nédeterminano rischi per la salute dei lavo-ratori e degli altri fruitori dell’area ».

Atti Parlamentari — 265 — Camera dei Deputati

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ART. 39.

(Attuazione del Patto per la salute2014-2016).

1. Per garantire il rispetto degli obbli-ghi derivanti dall’ordinamento dell’Unioneeuropea e la realizzazione degli obiettivi difinanza pubblica per il triennio 2014-2016e in attuazione del Patto per la salute pergli anni 2014-2016, di cui all’intesa 10luglio 2014, sancita dalla Conferenza per-manente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano, di seguito denominato« Patto per la salute », si applicano ledisposizioni di cui ai commi da 2 a 34 delpresente articolo.

224. Per garantire il rispetto degli ob-blighi derivanti dall’ordinamento del-l’Unione europea e la realizzazione degliobiettivi di finanza pubblica per il triennio2014-2016 e in attuazione del Patto per lasalute per gli anni 2014-2016, di cui al-l’intesa 10 luglio 2014, sancita dalla Con-ferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, di seguito denomi-nato « Patto per la salute », si applicano ledisposizioni di cui ai commi da 225 a 257del presente articolo.

2. Il livello del finanziamento del Ser-vizio sanitario nazionale a cui concorre loStato è stabilito in 112.062.000.000 europer l’anno 2015 e in 115.444.000.000 europer l’anno 2016, salvo eventuali rideter-minazioni in attuazione dell’articolo 46,comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014,n. 66, convertito, con modificazioni, dallalegge 23 giugno 2014, n. 89, come modi-ficato dall’articolo 35, comma 1, dellapresente legge in attuazione di quantoprevisto dall’articolo 1, comma 1, del Pattoper la salute.

225. Il livello del finanziamento delServizio sanitario nazionale a cui concorrelo Stato è stabilito in 112.062.000.000 europer l’anno 2015 e in 115.444.000.000 europer l’anno 2016, salvo eventuali rideter-minazioni in attuazione dell’articolo 46,comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014,n. 66, convertito, con modificazioni, dallalegge 23 giugno 2014, n. 89, come modi-ficato dal comma 141 del presente articoloin attuazione di quanto previsto dall’arti-colo 1, comma 1, del Patto per la salute.

3. Il terzo periodo del comma 1 del-l’articolo 30 del decreto legislativo 23 giu-gno 2011, n. 118, è sostituito dal seguente:« Fermo restando quanto previsto dall’ar-ticolo 2, comma 80, della legge 23 dicem-bre 2009, n. 191, eventuali risparmi nellagestione del Servizio sanitario nazionaleeffettuati dalle regioni rimangono nelladisponibilità delle regioni stesse per fina-lità sanitarie. ».

226. Identico.

4. All’articolo 1, comma 34, della legge23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole:« alla prevenzione delle malattie eredita-rie » sono inserite le seguenti: « , nonchéalla realizzazione degli obiettivi definitidal Patto per la salute purché relativi almiglioramento dell’erogazione dei LEA ».

227. Identico.

5. All’articolo 1, comma 34-bis, dellalegge 23 dicembre 1996, n. 662:

228. Identico:

Atti Parlamentari — 266 — Camera dei Deputati

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a) nel primo periodo, le parole:« Piano sanitario nazionale » sono sosti-tuite dalle seguenti: « comma 34 »;

a) identica;

b) dopo il secondo periodo è inseritoil seguente: « Le regioni impegnate neiPiani di rientro individuano i progetti darealizzare in coerenza con gli obiettivi deiProgrammi operativi. »;

b) identica;

c) al quarto periodo, le parole: « me-desime quote vincolate » sono sostituitedalle seguenti: « quote vincolate delFondo sanitario nazionale ai sensi delcomma 34 ».

c) identica;

d) all’ultimo periodo, le parole:« Piano sanitario nazionale » sono sosti-tuite dalle seguenti: « comma 34 ».

Atti Parlamentari — 267 — Camera dei Deputati

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6. A decorrere dall’anno 2015, fermorestando il livello di finanziamento delServizio sanitario nazionale cui concorreordinariamente lo Stato, gli importi pre-visti: a) dalla legge 31 marzo 1980, n. 126,in materia di « Indirizzo alle regioni inmateria di provvidenza in favore deglihanseniani e loro familiari »; b) dalla legge27 ottobre 1993, n. 433, in materia di« Rivalutazione del sussidio a favore deglihanseniani e loro familiari »; c) dalla legge5 giugno 1990, n. 135, in materia di « Pro-gramma di interventi urgenti per la pre-venzione e la lotta contro l’AIDS »; d)dall’articolo 3 della legge 14 ottobre 1999,n. 362, recante: « Disposizioni urgenti inmateria sanitaria »; e) dall’articolo 5,comma 16, del decreto legislativo 16 luglio2012, n. 109, in materia di « Attuazionedella direttiva 2009/52/CE che introducenorme minime relative a sanzioni e aprovvedimenti nei confronti di datori dilavoro che impiegano cittadini di Paesiterzi il cui soggiorno è irregolare », con-fluiscono nella quota indistinta del fabbi-sogno sanitario standard nazionale, di cuiall’articolo 26 del decreto legislativo 6maggio 2011, n. 68, e sono ripartiti tra leregioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano secondo i criteri e le modalitàprevisti dalla legislazione vigente in mate-ria di costi standard. Conseguentemente,l’articolo 10, comma 4, della legge 23dicembre 1993, n. 548, è abrogato e non siapplicano i criteri indicati all’articolo 5,comma 16, del decreto legislativo 16 luglio2012, n. 109.

229. Identico.

Atti Parlamentari — 268 — Camera dei Deputati

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7. A decorrere dall’anno 2015, fermorestando il livello di finanziamento or-dinario del Servizio sanitario nazionalecui concorre ordinariamente lo Stato, iseguenti importi: a) importo destinatoall’assegnazione delle borse di studio aimedici di medicina generale che parte-cipano ai corsi di formazione specifica, dicui all’articolo 3 del decreto-legge 30maggio 1994, n. 325, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,n. 467, pari a 38,735 milioni di euro; b)importo destinato all’assistenza sanitariaper gli stranieri non iscritti al Serviziosanitario nazionale, di cui all’articolo 35,comma 6, del testo unico di cui aldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,pari a 30,990 milioni di euro; c) importodestinato alla riqualificazione dell’assi-stenza sanitaria e dell’attività libero-pro-fessionale, di cui all’articolo 28, comma 8,della legge 23 dicembre 1999, n. 488, perun valore massimo di 41,317 milioni dieuro, sono ripartiti annualmente all’attodella ripartizione delle somme spettantialle regioni e alle province autonome diTrento e di Bolzano a titolo di finan-ziamento della quota indistinta del fab-bisogno sanitario standard regionale, se-condo i criteri definiti nell’ultima propo-sta di riparto sulla quale è stata sancital’intesa della Conferenza permanente peri rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bol-zano, operando, laddove disponibili, gliaggiornamenti dei dati presi a riferi-mento.

230. Identico.

8. A decorrere dall’anno 2015, i ripartidei seguenti importi devono tenere contodi eventuali modifiche dei relativi criteri,condivisi nell’ambito del Tavolo di con-sultazione permanente sulla sanità peni-tenziaria di cui all’allegato A del decretodel Presidente del Consiglio dei ministri1o aprile 2008, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 126 del 30 maggio 2008, ap-provati dalla Conferenza permanente peri rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bol-zano:

231. Identico.

Atti Parlamentari — 269 — Camera dei Deputati

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a) importo destinato al finanziamentodel trasferimento al Servizio sanitario na-zionale della sanità penitenziaria, in ap-plicazione dell’articolo 7 del decreto legi-slativo 22 giugno 1999, n. 230, come ri-determinato dall’articolo 1, comma 513,della legge 27 dicembre 2013, n. 147, paria 6,680 milioni di euro;

b) importo destinato al finanzia-mento delle funzioni trasferite al Serviziosanitario nazionale in applicazione delriordino della medicina penitenziaria, dicui all’articolo 2, comma 283, lettera c),della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) importo destinato al finanziamentodegli oneri previsti per il definitivo supe-ramento degli ospedali psichiatrici giudi-ziari, di cui all’articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito,con modificazioni, dalla legge 17 febbraio2012, n. 9.

9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7e 8 si applicano anche ai riparti per l’anno2014, qualora non perfezionati alla data dientrata in vigore della presente legge.

232. Le disposizioni di cui ai commi229, 230 e 231 si applicano anche airiparti per l’anno 2014, qualora non per-fezionati alla data di entrata in vigoredella presente legge.

10. Dopo il comma 1 dell’articolo 25 deldecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,è inserito il seguente:

233. Identico.

« 1-bis. Le regioni e le province auto-nome di Trento e di Bolzano devonogarantire una programmabilità degli inve-stimenti da effettuare nel proprio ambitoterritoriale, attraverso la predisposizionedi piani annuali di investimento accom-pagnati da un’adeguata analisi dei fabbi-sogni e della relativa sostenibilità econo-mico-finanziaria complessiva, da attuareanche in sede di predisposizione del pre-visto piano dei flussi di cassa prospettici dicui al comma 2 ».

11. Per l’avvio della realizzazione deiflussi informativi per il monitoraggio delleprestazioni erogate nell’ambito dell’assi-stenza primaria di cui all’articolo 5,commi 11, 18 e 22, del Patto per la salute,è autorizzata la spesa di 2 milioni di europer l’anno 2015, nello stato di previsionedel Ministero della salute.

234. Identico.

Atti Parlamentari — 270 — Camera dei Deputati

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12. Ferme restando le competenze deilaureati in medicina e chirurgia in materiadi atti complessi e specialistici di preven-zione, diagnosi, cura e terapia, con ac-cordo tra Governo e regioni, previa con-certazione con le rappresentanze scienti-fiche, professionali e sindacali dei profilisanitari interessati, sono definiti i ruoli, lecompetenze, le relazioni professionali e leresponsabilità individuali e di équipe sucompiti, funzioni e obiettivi delle profes-sioni sanitarie infermieristiche-ostetrica,tecniche della riabilitazione e della pre-venzione, anche attraverso percorsi for-mativi complementari. Dall’attuazione delpresente comma non devono derivarenuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica.

235. Identico.

13. Dopo il comma 7 dell’articolo 3-bisdel decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502, è inserito il seguente:

236. Identico.

« 7-bis. L’accertamento da parte dellaregione del mancato conseguimento degliobiettivi di salute e assistenziali costituisceper il direttore generale grave inadempi-mento contrattuale e comporta la deca-denza automatica dello stesso. »

14. La verifica del conseguimento, daparte dei direttori generali, degli obiettividi salute e assistenziali di cui all’articolo3-bis, comma 7-bis, del decreto legislativo30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dalpresente articolo, costituisce adempimentoai fini dell’accesso al finanziamento inte-grativo del Servizio sanitario nazionale aifini e per gli effetti dell’articolo 2, comma68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009,n. 191, e dell’articolo 15, comma 24, deldecreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 135, ed è effettuata nell’ambitodel Comitato permanente per la verificadell’erogazione dei LEA di cui all’articolo9 dell’intesa 23 marzo 2005, sancita dallaConferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano, pubblicata nelsupplemento ordinario n. 83 alla GazzettaUfficiale n. 105 del 7 maggio 2005.

237. La verifica del conseguimento, daparte dei direttori generali, degli obiettividi salute e assistenziali di cui all’articolo3-bis, comma 7-bis, del decreto legislativo30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dalcomma 236 del presente articolo, costitui-sce adempimento ai fini dell’accesso alfinanziamento integrativo del Servizio sa-nitario nazionale ai fini e per gli effettidell’articolo 2, comma 68, lettera c), dellalegge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell’ar-ticolo 15, comma 24, del decreto-legge 6luglio 2012, n. 95, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,ed è effettuata nell’ambito del Comitatopermanente per la verifica dell’erogazionedei LEA di cui all’articolo 9 dell’intesa 23marzo 2005, sancita dalla Conferenza per-manente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano, pubblicata nel supplementoordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficialen. 105 del 7 maggio 2005.

Atti Parlamentari — 271 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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15. La nomina a commissario ad actaper la predisposizione, l’adozione o l’at-tuazione del piano di rientro dal disavanzodel settore sanitario, effettuata ai sensidell’articolo 2, commi 79, 83 e 84, dellalegge 23 dicembre 2009, n. 191, e succes-sive modificazioni, è incompatibile conl’affidamento o la prosecuzione di qual-siasi incarico istituzionale presso la re-gione soggetta a commissariamento. Ilcommissario deve possedere un curri-culum che evidenzi qualificate e compro-vate professionalità ed esperienza di ge-stione sanitaria anche in base ai risultatiin precedenza conseguiti. La disciplina dicui al presente comma si applica allenomine effettuate, a qualunque titolo, suc-cessivamente alla data di entrata in vigoredella presente legge. Conseguentemente,all’articolo 2 della legge n. 191 del 2009sono apportate le seguenti modificazioni:

238. Identico.

a) al comma 79, alinea:

1) al terzo periodo, le parole: « ilpresidente della regione » sono sostituitedalla seguente: « un »;

2) al quarto periodo, le parole:« presidente quale » sono soppresse;

b) al secondo periodo dell’alinea delcomma 83, le parole: « il presidente dellaregione o un altro soggetto » sono sosti-tuite dalla seguente: « un »;

c) al comma 84, le parole: « presi-dente della regione, nominato » sono sop-presse e le parole: « ai sensi dei commi 79o 83 » sono sostituite dalle seguenti: « , aqualunque titolo nominato, »;

d) il comma 84-bis è sostituito dalseguente:

« 84-bis. In caso di impedimento delpresidente della regione nominato com-missario ad acta, il Consiglio dei ministrinomina un commissario ad acta, al qualespettano i poteri indicati nel terzo e nelquarto periodo del comma 83, fino allacessazione della causa di impedimento ».

Atti Parlamentari — 272 — Camera dei Deputati

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16. Le disposizioni di cui al comma 15del presente articolo si applicano anche aicommissariamenti disposti ai sensi dell’ar-ticolo 4, comma 2, del decreto-legge 1°ottobre 2007, n. 159, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,n. 222, e successive modificazioni.

239. Le disposizioni di cui al comma238 del presente articolo si applicanoanche ai commissariamenti disposti aisensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,con modificazioni, dalla legge 29 novem-bre 2007, n. 222, e successive modifica-zioni.

17. All’articolo 4, comma 2, del decre-to-legge 1° ottobre 2007, n. 159, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 29 no-vembre 2007, n. 222, e successive modifi-cazioni, sono apportate le seguenti modi-ficazioni:

240. Identico.

a) dopo il secondo periodo è inseritoil seguente: « I subcommissari svolgonoattività a supporto dell’azione del commis-sario, essendo il loro mandato vincolatoalla realizzazione di alcuni o di tutti gliobiettivi affidati al commissario con ilmandato commissariale. »;

b) al quarto periodo, dopo la parola:« commissario » sono inserite le seguenti:« e dei subcommissari ».

18. Dopo il comma 81 dell’articolo 2della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sonoinseriti i seguenti:

241. Identico.

« 81-bis. Il commissario ad acta, aqualsiasi titolo nominato, qualora, in sededi verifica annuale ai sensi del comma 81,riscontri il mancato raggiungimento degliobiettivi del piano di rientro, come speci-ficati nei singoli contratti dei direttorigenerali, propone, con provvedimento mo-tivato, la decadenza degli stessi e deidirettori amministrativi e sanitari deglienti del servizio sanitario regionale, inapplicazione dell’articolo 3-bis, comma 7,del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502.

81-ter. Le disposizioni del comma81-bis si applicano anche ai commissaria-menti disposti ai sensi dell’articolo 4,comma 2, del decreto-legge 1° ottobre2007, n. 159, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 29 novembre 2007,n. 222, e successive modificazioni ».

Atti Parlamentari — 273 — Camera dei Deputati

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19. All’articolo 1, comma 796, letterab), ultimo periodo, della legge 27 dicembre2006, n. 296, le parole: « Il Ministero dellasalute, di concerto con il Ministero del-l’economia e delle finanze » sono sostituitedalle seguenti: « Il Ministero della salute,anche avvalendosi del supporto tecnico-operativo dell’Agenzia nazionale per i ser-vizi sanitari regionali, di concerto con ilMinistero dell’economia e delle finanze ».

242. Identico.

20. All’articolo 3-ter, comma 3, deldecreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502, il primo periodo è sostituito dalseguente: « Il collegio sindacale dura incarica tre anni ed è composto da tremembri, di cui uno designato dal presi-dente della giunta regionale, uno dal Mi-nistro dell’economia e delle finanze e unodal Ministro della salute. ».

243. Identico.

21. I requisiti per la nomina dei com-ponenti dei collegi sindacali, di cui alcomma 20, che devono garantire elevatistandard di qualificazione professionale,sono definiti, entro sessanta giorni dalladata di entrata in vigore della presentelegge, con decreto del Ministro della sa-lute, previa intesa in sede di Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano, fermo restando, relativa-mente al componente designato dal Mini-stro dell’economia e delle finanze, quantoprevisto dall’articolo 10, comma 19, deldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 15 lu-glio 2011, n. 111. Fino all’adozione delpredetto decreto, si applicano i requisitiprevisti dalla normativa vigente.

244. I requisiti per la nomina deicomponenti dei collegi sindacali, di cui alcomma 243, che devono garantire elevatistandard di qualificazione professionale,sono definiti, entro sessanta giorni dalladata di entrata in vigore della presentelegge, con decreto del Ministro della sa-lute, previa intesa in sede di Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano, fermo restando, relativa-mente al componente designato dal Mini-stro dell’economia e delle finanze, quantoprevisto dall’articolo 10, comma 19, deldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 15 lu-glio 2011, n. 111. Fino all’adozione delpredetto decreto, si applicano i requisitiprevisti dalla normativa vigente.

22. Le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano provvedono adadottare le disposizioni applicative dellanormativa di riordino degli Istituti zoo-profilattici sperimentali di cui all’articolo10, comma 1, del decreto legislativo 28giugno 2012, n. 106, entro tre mesi dalladata di entrata in vigore della presentelegge.

245. Identico.

Atti Parlamentari — 274 — Camera dei Deputati

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23. In caso di mancato rispetto deltermine di cui al comma 22, il Ministrodella salute provvede alla nomina delcommissario dell’Istituto zooprofilatticosperimentale.

246. In caso di mancato rispetto deltermine di cui al comma 245, il Ministrodella salute provvede alla nomina delcommissario dell’Istituto zooprofilatticosperimentale.

24. Il commissario, nominato ai sensidel comma 23 del presente articolo, svolgele funzioni previste dall’articolo 11, commi2 e 5, del decreto legislativo 28 giugno2012, n. 106, nelle more dell’emanazionedei provvedimenti regionali di cui alcomma 22 del presente articolo.

247. Il commissario, nominato ai sensidel comma 246 del presente articolo,svolge le funzioni previste dall’articolo 11,commi 2 e 5, del decreto legislativo 28giugno 2012, n. 106, nelle more dell’ema-nazione dei provvedimenti regionali di cuial comma 245 del presente articolo.

25. Le regioni e le province autonomeprovvedono alla costituzione dei nuoviorgani degli Istituti zooprofilattici speri-mentali entro tre mesi dalla data di en-trata in vigore delle leggi regionali di cuiall’articolo 10, comma 1, del decreto legi-slativo 28 giugno 2012, n. 106.

248. Le regioni e le province autonomeprovvedono alla costituzione dei nuoviorgani degli Istituti zooprofilattici speri-mentali entro sei mesi dalla data di en-trata in vigore delle leggi regionali di cuiall’articolo 10, comma 1, del decreto legi-slativo 28 giugno 2012, n. 106.

26. In sede di prima applicazione delleleggi regionali, in caso di mancato rispettodel termine di cui al comma 25, si appli-cano le disposizioni dei commi 23 e 24.

249. In sede di prima applicazione delleleggi regionali, in caso di mancato rispettodel termine di cui al comma 248, siapplicano le disposizioni dei commi 246 e247.

27. Al commissario, nominato ai sensidel comma 23 del presente articolo, siapplica lo stesso trattamento giuridico-economico spettante al direttore generale,ai sensi dell’articolo 11, comma 9, deldecreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.

250. Al commissario, nominato ai sensidel comma 246 del presente articolo, siapplica lo stesso trattamento giuridico-economico spettante al direttore generale,ai sensi dell’articolo 11, comma 9, deldecreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.

28. Dopo il comma 4 dell’articolo7-quater del decreto legislativo 30 dicem-bre 1992, n. 502, e successive modifica-zioni, sono inseriti i seguenti:

251. Identico.

« 4-bis. L’articolazione delle aree dipar-timentali nelle strutture organizzative dicui al comma 2 rappresenta il livello diorganizzazione che le regioni assicuranoper garantire l’esercizio delle funzionicomprese nei livelli essenziali di assi-stenza, nonché l’osservanza degli obblighicomunitari.

Atti Parlamentari — 275 — Camera dei Deputati

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4-ter. Le regioni assicurano che lestrutture organizzative di cui alle lettereb), d), e) e f) del comma 2 siano dotate dipersonale adeguato, per numero e quali-fica, a garantire le finalità di cui al comma4-bis, nonché l’adempimento degli obblighiderivanti dall’ordinamento dell’Unione eu-ropea in materia di controlli ufficiali,previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004del Parlamento europeo e del Consiglio,del 29 aprile 2004.

4-quater. Le strutture organizzative dicui al comma 2 sono possibilmente indi-viduate quali strutture complesse ».

All’attuazione delle disposizioni di cuial presente comma in materia di personalesi provvede nel rispetto dei vincoli di spesaprevisti dalla legislazione vigente e, per leregioni sottoposte ai piani di rientro, an-che nel rispetto di quelli fissati in materiada tali piani nonché dei vigenti parametristandard per la definizione delle strutturecomplesse e semplici.

29. Al quinto periodo del comma 174dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,n. 311, e successive modificazioni, le pa-role: « del secondo anno successivo a quelloin corso, » sono sostituite dalle seguenti:« dell’anno successivo a quello di verifica, ».

252. Identico.

30. All’articolo 17 del decreto-legge 6luglio 2011, n. 98, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,e successive modificazioni, sono apportatele seguenti modificazioni:

253. Identico.

a) al comma 3, le parole: « degli anni2013, 2014 e 2015 » sono sostituite dalleseguenti: « degli anni dal 2013 al 2020 »;

b) il comma 3-bis è sostituito dalseguente:

Atti Parlamentari — 276 — Camera dei Deputati

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« 3-bis. Alla verifica dell’effettivo con-seguimento degli obiettivi di cui al comma3 del presente articolo si provvede con lemodalità previste dall’articolo 2, comma73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.La regione è giudicata adempiente ove siaaccertato l’effettivo conseguimento di taliobiettivi. In caso contrario, per gli anni dal2013 al 2019, la regione è considerataadempiente ove abbia raggiunto l’equili-brio economico e abbia attuato, negli annidal 2015 al 2019, un percorso di gradualeriduzione della spesa di personale fino altotale conseguimento nell’anno 2020 degliobiettivi previsti all’articolo 2, commi 71 e72, della citata legge n. 191 del 2009 ».

31. All’articolo 11, comma 1, primoperiodo, del decreto-legge 13 settembre2012, n. 158, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,le parole da: « Entro il 30 giugno 2013 »fino a: « Prontuario farmaceutico nazio-nale » sono sostituite dalle seguenti: « En-tro il 31 dicembre 2015 l’AIFA, sulla basedelle valutazioni della Commissione con-sultiva tecnico-scientifica e del Comitatoprezzi e rimborso, provvede a una revi-sione straordinaria del Prontuario farma-ceutico nazionale sulla base del criteriocosto-beneficio ed efficacia terapeutica,prevedendo anche dei prezzi di riferi-mento per categorie terapeutiche omoge-nee ».

254. Identico.

Atti Parlamentari — 277 — Camera dei Deputati

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32. Con decreto del Ministro della sa-lute, previa intesa in sede di Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano, sono definite le modalità perl’attivazione, senza nuovi o maggiori oneriper la finanza pubblica, di una rete dicomunicazione dedicata alla dispositivo-vigilanza che consenta lo scambio tempe-stivo e capillare delle informazioni riguar-danti incidenti che coinvolgono dispositivimedici. Con il medesimo decreto sonodeterminati, nell’ambito del Nuovo sistemainformativo sanitario (NSIS) i contenutiinformativi e le modalità di interscambiodei dati del sistema informativo a sup-porto della rete nazionale per la disposi-tivo-vigilanza.

255. Identico.

33. In attuazione delle disposizioni con-tenute nella direttiva 2011/24/UE del Par-lamento europeo e del Consiglio, del 9marzo 2011, e per promuovere il razionaleuso dei dispositivi medici sulla base delprincipio costo-efficacia, il Ministero dellasalute, avvalendosi dell’Agenzia nazionaleper i servizi sanitari regionali (AGENAS) edell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA),per gli aspetti di relativa competenza, alfine di garantire l’azione coordinata deilivelli nazionale, regionali e delle aziendeaccreditate del Servizio sanitario nazionaleper il governo dei consumi dei dispositivimedici, a tutela dell’unitarietà del sistema,della sicurezza nell’uso della tecnologia edella salute dei cittadini, con proprio de-creto, provvede, senza nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica, a:

256. Identico:

a) definire, attraverso l’istituzione diuna Cabina di regia, con il coinvolgimentodelle regioni, dell’AGENAS e dell’AIFA,sentiti i rappresentanti dei pazienti, deicittadini e dell’industria, anche in confor-mità alle indicazioni del Piano sanitarionazionale, le priorità ai fini assistenziali;

a) identica;

Atti Parlamentari — 278 — Camera dei Deputati

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b) individuare, per la predisposi-zione dei capitolati di gara, i requisitiindispensabili per l’acquisizione dei di-spositivi medici a livello nazionale, re-gionale, intra-regionale o aziendale, e aindicare gli elementi per la classificazionedei dispositivi medici in categorie omo-genee e per l’individuazione dei prezzi diriferimento;

b) individuare, per la predisposi-zione dei capitolati di gara, i requisitiindispensabili per l’acquisizione dei di-spositivi medici a livello nazionale, re-gionale, intra-regionale o aziendale, e aindicare gli elementi per la classificazionedei dispositivi medici in categorie omo-genee, garantendo, al fine delle esigenzeterapeutiche, più tipologie per i presìdiutilizzati per la terapia domiciliare dellepatologie croniche adattabili ai diversitipi di pazienti, fatto salvo il principiodella valutazione costo-efficacia, e perl’individuazione dei prezzi di riferimento;

c) istituire, una rete nazionale, coor-dinata dall’AGENAS, di collaborazione trale regioni per la definizione e per l’utilizzodi strumenti per il governo dei dispositivimedici e per Health Technology Assessment(HTA), denominato « Programma nazio-nale di HTA dei dispositivi medici ».

c) identica.

Atti Parlamentari — 279 — Camera dei Deputati

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34. Per garantire un equo e omogeneoaccesso dei pazienti a tutti i medicinali, conparticolare riguardo ai medicinali innovativio di eccezionale rilevanza terapeutica,l’AIFA predispone, a supporto del Ministerodella salute e delle regioni, valutazioni diHTA volte a caratterizzare e individuare ipercorsi farmaco-terapeutici in grado di ga-rantire l’impiego efficiente e costo-efficacedelle risorse disponibili. La funzione di cui alprimo periodo si inserisce nell’ambito delleattività previste ai fini dell’attuazione delladirettiva 2011/24/UE del Parlamento euro-peo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, attra-verso il Network permanente per l’HealthTechnology Assessment (HTA Network), an-che, per quanto concerne i medicinali, nelperseguimento degli obiettivi previsti dallamedesima direttiva, a supporto della Cabinadi regia istituita presso il Ministero della sa-lute e delle indicazioni del Piano sanitarionazionale. Le valutazioni nazionali di HTAsui medicinali forniscono informazioni tra-sparenti e trasferibili ai contesti assistenzialiregionali e locali sull’efficacia comparativadei medicinali e sulle successive ricadute intermini di costo-efficacia nella pratica cli-nica, prima dell’immissione in commercio,durante la commercializzazione e l’interociclo di vita del medicinale. Agli esiti diquanto previsto dal presente comma, l’AIFA,in collaborazione con le regioni, coordina levalutazioni dei diversi percorsi diagnostico-terapeutici localmente sviluppati, al fine digarantire l’accesso e l’uso appropriato deimedicinali. Tali valutazioni, anche integratecon i dati di utilizzo e di spesa dell’Osserva-torio nazionale sull’impiego dei medicinali,nonché di quelli raccolti attraverso i registridi monitoraggio dell’AIFA, sono utilizzatenell’iter istruttorio delle procedure di rivalu-tazione di prezzo o di rimborsabilità dei me-dicinali. L’AIFA provvede agli adempimentidi cui al presente comma nell’ambito dellerisorse umane, finanziarie e strumentali di-sponibili a legislazione vigente. Le regioni,senza nuovi o maggiori oneri, si dotano,compatibilmente e nei limiti delle risorseumane, finanziarie e strumentali disponibilia legislazione vigente, di un presidio di HTAa supporto della valutazione di HTA.

257. Identico.

Atti Parlamentari — 280 — Camera dei Deputati

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258. L’articolo 11, comma 17, del de-creto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 24marzo 2012, n. 27, e successive modifica-zioni, è abrogato.

259. Al fine di assicurare maggiorientrate, le tariffe a carico delle aziendetitolari per il rilascio dei provvedimentidi rinnovo dell’autorizzazione all’immis-sione in commercio dei medicinali omeo-patici di cui all’articolo 20 del decretolegislativo 24 aprile 2006, n. 219, e suc-cessive modificazioni, comprese quelle re-lative ai procedimenti di rinnovo nonancora conclusi alla data di entrata invigore della presente legge, sono fissate in800 euro per i medicinali unitari, indi-pendentemente dalle diluizioni e dallaforma farmaceutica, e in 1.200 euro peri medicinali complessi, indipendente-mente dal numero dei componenti edalla forma farmaceutica. Entro il 31marzo 2015, l’AIFA individua con proprioprovvedimento, pubblicato nella GazzettaUfficiale, la documentazione necessariaper il rinnovo dell’autorizzazione all’im-missione in commercio dei medicinali dicui al primo periodo secondo modalitàsemplificate, tenuto conto che la docu-mentazione di cui al modulo 4 dellaparte III dell’allegato I, con riferimento aimedicinali omeopatici, e all’articolo 17,comma 2, lettera c), con riferimento alladimostrazione dell’uso omeopatico delceppo, del citato decreto legislativon. 219 del 2006, e successive modifica-zioni, è presentata mediante autocertifi-cazioni. Dalla pubblicazione nella Gaz-zetta Ufficiale del provvedimento del-l’AIFA di cui al secondo periodo, leaziende titolari provvedono alla presen-tazione delle domande di rinnovo entro enon oltre il 30 giugno 2017. Il termine dicui all’articolo 6, comma 8-undecies, deldecreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,convertito, con modificazioni, dalla legge26 febbraio 2007, n. 17, è prorogato al31 dicembre 2018.

Atti Parlamentari — 281 — Camera dei Deputati

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260. Al fine della razionalizzazione edel contenimento della spesa farmaceu-tica, con decreto del Ministro della sa-lute, di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, sentito il Consigliosuperiore di sanità, previo parere dellecompetenti Commissioni parlamentari,sulla base di una proposta elaboratad’intesa con l’Agenzia italiana del far-maco e con la Federazione nazionaledegli ordini dei medici-chirughi e degliodontoiatri, nel rispetto dei princìpi edelle disposizioni europei e compatibil-mente con le esigenze terapeutiche, sonoindividuate le modalità per la produzionee la distribuzione in ambito ospedaliero,in via sperimentale per un biennio, dimedicinali in forma monodose. Con ilmedesimo decreto è fissato il periodo incui è comunque ammessa la prosecuzionedella produzione e della commercializza-zione delle confezioni pluridose e sonostabilite le modalità per il monitoraggiodegli obiettivi finanziari raggiunti.

261. Dall’attuazione del comma 260non devono derivare nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica.

Atti Parlamentari — 282 — Camera dei Deputati

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262. Al fine di potenziare le misure disorveglianza e di contrasto delle malattieinfettive e diffusive nel territorio nazio-nale e di rafforzare i livelli di controllodi profilassi internazionale per salvaguar-dare la collettività da rischi per la salute,il Ministero della salute è autorizzato adotarsi degli strumenti e delle risorsesanitarie necessari a potenziare le attivitàdi prevenzione e di contrasto delle ma-lattie infettive e diffusive nel territorionazionale, anche mediante l’acquisto diidonei dispositivi medici e presìdi medi-co-chirurgici e la predisposizione di spaziadeguatamente allestiti per fronteggiare leemergenze sanitarie nonché l’adegua-mento delle conoscenze e la formazionedel personale medico e paramedico de-stinato a fronteggiare la terapia e ladiagnosi delle malattie infettive e diffu-sive di cui alle attuali emergenze sani-tarie, senza nuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica. A tale fine è autoriz-zata la spesa di 3 milioni di euro per il2015 e di 1,5 milioni di euro annui adecorrere dall’anno 2016. Sono autoriz-zate, anche in deroga alle norme vigenti,le richieste di aspettativa, nel limite di seimesi, da parte di personale medico oparamedico che intenda prestare la pro-pria opera nei Paesi del continente afri-cano attualmente interessati dal feno-meno del virus Ebola.

Atti Parlamentari — 283 — Camera dei Deputati

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263. Al fine di garantire l’avvio delleattività nell’unità per alto isolamento del-l’Istituto nazionale per le malattie infettive« Lazzaro Spallanzani » di Roma, costituitaper fare fronte a situazioni di emergenzabiologica a livello nazionale e internazio-nale, è autorizzato l’incremento del fondodi cui all’articolo 12, comma 2, del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 502, esuccessive modificazioni, mediante uncontributo straordinario in conto capitaledi 2 milioni di euro per l’anno 2015 e diun milione di euro per ciascuno degli anni2016 e 2017. Ai fini della concessione delpredetto contributo, l’Istituto nazionaleper le malattie infettive « Lazzaro Spal-lanzani » entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge,presenta al Ministero della salute il pianodi sviluppo dell’unità di alto isolamento. Ilcontributo è erogato previa approvazionedel predetto piano da parte della sezionericerca del Comitato tecnico-sanitario delMinistero della salute.

Atti Parlamentari — 284 — Camera dei Deputati

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ART. 40.

(Piano per il risanamentodella regione Molise).

1. In relazione alla grave situazioneeconomico-finanziaria e sanitaria determi-natasi nella regione Molise, al fine diricondurre la gestione nell’ambito dellaordinata programmazione sanitaria e fi-nanziaria anche al fine di ricondurre itempi di pagamento al rispetto della nor-mativa dell’Unione europea, è autorizzataper l’anno 2015 la spesa fino ad unmassimo di 40 milioni di euro in favoredella regione stessa, subordinatamente allasottoscrizione dello specifico Accordo tralo Stato e le regioni concernente l’inter-vento straordinario per l’emergenza eco-nomico-finanziaria del servizio sanitariodella regione Molise e per il riassetto dellagestione del servizio sanitario regionale.

264. Identico.

2. L’erogazione della somma di cui alcomma 1 è condizionata all’effettiva at-tuazione dell’Accordo di cui al citatocomma 1, la cui verifica è demandata insede congiunta al Comitato permanenteper l’erogazione dei LEA e al Tavolo diverifica degli adempimenti, di cui agliarticoli 9 e 12 dell’intesa del 23 marzo2005, sancita dalla Conferenza perma-nente per i rapporti tra lo Stato, le regionie le province autonome di Trento e diBolzano, pubblicata nel supplemento or-dinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105del 7 maggio 2005.

265. L’erogazione della somma di cui alcomma 264 è condizionata all’effettivaattuazione dell’Accordo di cui al citatocomma 264, la cui verifica è demandata insede congiunta al Comitato permanenteper l’erogazione dei LEA e al Tavolo diverifica degli adempimenti, di cui agliarticoli 9 e 12 dell’intesa del 23 marzo2005, sancita dalla Conferenza perma-nente per i rapporti tra lo Stato, le regionie le province autonome di Trento e diBolzano, pubblicata nel supplemento or-dinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105del 7 maggio 2005.

Atti Parlamentari — 285 — Camera dei Deputati

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ART. 41.

(Verifica straordinaria nei confronti delpersonale sanitario dichiarato inidoneo

alla mansione specifica).

........................................................................

........................................................................

........................................................................

Atti Parlamentari — 286 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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ART. 42.

(Misure per favorire il trasferimento dellerisorse da parte delle regioni agli enti del

Servizio sanitario nazionale).

1. All’articolo 3, comma 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, conmodificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,n. 64, è aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: « A decorrere dall’anno 2015 lapredetta percentuale è rideterminata alvalore del 95 per cento e la restante quotadeve essere erogata al Servizio sanitarioregionale entro il 31 marzo dell’anno suc-cessivo ».

266. Identico.

Atti Parlamentari — 287 — Camera dei Deputati

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ART. 43.

(Razionalizzazione delle societàpartecipate locali).

1. Al fine di promuovere processi diaggregazione e di rafforzare la gestioneindustriale dei servizi pubblici locali a retedi rilevanza economica, all’articolo 3-bisdel decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,convertito, con modificazioni, dalla legge14 settembre 2011, n. 148, e successivemodificazioni, sono apportate le seguentimodificazioni:

267. Identico.

a) al comma 1-bis sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « cui gli enti localipartecipano obbligatoriamente, fermo re-stando quanto previsto dall’articolo 1,comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56.Qualora gli enti locali non aderiscano aipredetti enti di governo entro il 1°marzo 2015 oppure entro sessanta giornidall’istituzione o designazione dell’ente digoverno dell’ambito territoriale ottimaleai sensi del comma 2 dell’articolo 13 deldecreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150,convertito, con modificazioni, dalla legge27 febbraio 2014, n. 15, il Presidentedella regione esercita, previa diffida al-l’ente locale ad adempiere entro il ter-mine di trenta giorni, i poteri sostitutivi.Gli enti di governo di cui al comma 1devono effettuare la relazione prescrittadall’articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,con modificazioni, dalla legge 17 dicem-bre 2012, n. 221, e le loro deliberazionisono validamente assunte nei competentiorgani degli stessi senza necessità di ul-teriori deliberazioni, preventive o succes-sive, da parte degli organi degli entilocali. Nella menzionata relazione, glienti di governo danno conto della sus-sistenza dei requisiti previsti dall’ordina-mento europeo per la forma di affida-mento prescelta e ne motivano le ragionicon riferimento agli obiettivi di univer-salità e socialità, di efficienza, di econo-micità e di qualità del servizio. Al fine diassicurare la realizzazione degli interventi

Atti Parlamentari — 288 — Camera dei Deputati

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infrastrutturali necessari da parte delsoggetto affidatario, la relazione devecomprendere un piano economico-finan-ziario che, fatte salve le disposizioni disettore, contenga anche la proiezione, peril periodo di durata dell’affidamento, deicosti e dei ricavi, degli investimenti e deirelativi finanziamenti, con la specifica-zione, nell’ipotesi di affidamento inhouse, dell’assetto economico-patrimo-niale della società, del capitale proprioinvestito e dell’ammontare dell’indebita-mento da aggiornare ogni triennio. Ilpiano economico-finanziario deve essereasseverato da un istituto di credito o dasocietà di servizi costituite dall’istituto dicredito stesso e iscritte nell’albo degliintermediari finanziari, ai sensi dell’arti-colo 106 del testo unico di cui al decretolegislativo 1o settembre 1993, n. 385, esuccessive modificazioni, o da una societàdi revisione ai sensi dell’articolo 1 dellalegge 23 novembre 1939, n. 1966. Nelcaso di affidamento in house, gli entilocali proprietari procedono, contestual-mente all’affidamento, ad accantonarepro quota nel primo bilancio utile, esuccessivamente ogni triennio, unasomma pari all’impegno finanziario cor-rispondente al capitale proprio previstoper il triennio nonché a redigere il bi-lancio consolidato con il soggetto affida-tario in house »;

b) dopo il comma 2 è inserito ilseguente:

Atti Parlamentari — 289 — Camera dei Deputati

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« 2-bis. L’operatore economico succe-duto al concessionario iniziale, in via uni-versale o parziale, a seguito di operazionisocietarie effettuate con procedure traspa-renti, comprese fusioni o acquisizioni,fermo restando il rispetto dei criteri qua-litativi stabiliti inizialmente, prosegue nellagestione dei servizi fino alle scadenzepreviste. In tale ipotesi, anche su istanzamotivata del gestore, il soggetto compe-tente accerta la persistenza dei criteriqualitativi e la permanenza delle condi-zioni di equilibrio economico-finanziarioal fine di procedere, ove necessario, allaloro rideterminazione, anche tramite l’ag-giornamento del termine di scadenza ditutte o di alcune delle concessioni inessere, previa verifica ai sensi dell’articolo143, comma 8, del codice di cui al decretolegislativo 12 aprile 2006, n. 163, e suc-cessive modificazioni, effettuata dall’Auto-rità di regolazione competente ove isti-tuita, da effettuare anche con riferimentoal programma degli interventi definito alivello di ambito territoriale ottimale sullabase della normativa e della regolazione disettore »;

c) il comma 4 è sostituito dal se-guente:

Atti Parlamentari — 290 — Camera dei Deputati

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« 4. Fatti salvi i finanziamenti già as-segnati anche con risorse derivanti dafondi europei, i finanziamenti a qualsiasititolo concessi a valere su risorse pubbli-che statali ai sensi dell’articolo 119, quintocomma, della Costituzione relativi ai ser-vizi pubblici locali a rete di rilevanzaeconomica sono attribuiti agli enti di go-verno degli ambiti o dei bacini territorialiottimali ovvero ai relativi gestori del ser-vizio a condizione che dette risorse sianoaggiuntive o garanzia a sostegno dei pianidi investimento approvati dai menzionatienti di governo. Le relative risorse sonoprioritariamente assegnate ai gestori sele-zionati tramite procedura di gara ad evi-denza pubblica o di cui comunque l’Au-torità di regolazione competente, o l’entedi governo dell’ambito nei settori in cuil’Autorità di regolazione non sia stataistituita, attesti l’efficienza gestionale e laqualità del servizio reso sulla base deiparametri stabiliti dall’Autorità stessa odall’ente di governo dell’ambito, ovveroche abbiano deliberato operazioni di ag-gregazione societaria »;

d) dopo il comma 4 è inserito ilseguente:

« 4-bis. Le spese in conto capitale, adeccezione delle spese per acquisto di par-tecipazioni, effettuate dagli enti locali coni proventi derivanti dalla dismissione to-tale o parziale, anche a seguito di quota-zione, di partecipazioni in società, indivi-duati nei codici del Sistema informativodelle operazioni degli enti pubblici(SIOPE) E4121 e E4122, e i medesimiproventi sono esclusi dai vincoli del pattodi stabilità interno »;

e) dopo il comma 6 è aggiunto ilseguente:

Atti Parlamentari — 291 — Camera dei Deputati

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« 6-bis. Le disposizioni del presentearticolo e le altre disposizioni, compresequelle di carattere speciale, in materia diservizi pubblici locali a rete di rilevanzaeconomica si intendono riferite, salvo de-roghe espresse, anche al settore dei rifiutiurbani e ai settori sottoposti alla regola-zione ad opera di un’autorità indipen-dente ».

268. Fermo restando quanto previstodall’articolo 3, commi da 27 a 29, dellalegge 24 dicembre 2007, n. 244, e succes-sive modificazioni, e dall’articolo 1,comma 569, della legge 27 dicembre 2013,n. 147, e successive modificazioni, al finedi assicurare il coordinamento della fi-nanza pubblica, il contenimento dellaspesa, il buon andamento dell’azione am-ministrativa e la tutela della concorrenzae del mercato, le regioni, le provinceautonome di Trento e di Bolzano, gli entilocali, le camere di commercio, industria,artigianato e agricoltura, le università e gliistituti di istruzione universitaria pubblicie le autorità portuali, a decorrere dal 1o

gennaio 2015, avviano un processo di ra-zionalizzazione delle società e delle par-tecipazioni societarie direttamente o indi-rettamente possedute, in modo da conse-guire la riduzione delle stesse entro il 31dicembre 2015, anche tenendo conto deiseguenti criteri:

a) eliminazione delle società e dellepartecipazioni societarie non indispensa-bili al perseguimento delle proprie finalitàistituzionali, anche mediante messa in li-quidazione o cessione;

b) eliminazione delle partecipazionidetenute in società che svolgono attivitàanaloghe o similari a quelle svolte da altresocietà partecipate o da enti pubblici stru-mentali, anche mediante operazioni difusione o di internalizzazione delle fun-zioni;

c) aggregazione di società di servizipubblici locali di rilevanza economica;

Atti Parlamentari — 292 — Camera dei Deputati

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d) contenimento dei costi di funzio-namento, anche mediante riorganizza-zione degli organi amministrativi e dicontrollo e delle strutture aziendali, non-ché attraverso la riduzione delle relativeremunerazioni.

269. I presidenti delle regioni e delleprovince autonome di Trento e di Bolzano,i presidenti delle province, i sindaci e glialtri organi di vertice delle amministra-zioni di cui al comma 268, in relazione airispettivi ambiti di competenza, defini-scono e approvano, entro il 31 marzo2015, un piano operativo di razionalizza-zione delle società e delle partecipazionisocietarie direttamente o indirettamentepossedute, le modalità e i tempi di attua-zione, nonché l’esposizione in dettaglio deirisparmi da conseguire. Tale piano, cor-redato da un’apposita relazione tecnica, ètrasmesso alla competente sezione regio-nale di controllo della Corte dei conti epubblicato nel sito istituzionale dell’am-ministrazione interessata. Entro il 31marzo 2016, gli organi di cui al primoperiodo predispongono una relazione suirisultati conseguiti, che è trasmessa allacompetente sezione regionale di controllodella Corte dei conti e pubblicata nel sitoistituzionale dell’amministrazione interes-sata. La pubblicazione del piano e dellarelazione costituisce obbligo di pubblicitàai sensi del decreto legislativo 14 marzo2013, n. 33.

270. Le deliberazioni di scioglimento edi liquidazione e gli atti di dismissione disocietà costituite o di partecipazioni so-cietarie acquistate per espressa previsionenormativa sono disciplinati unicamentedalle disposizioni del codice civile e, inquanto incidenti sul rapporto societario,non richiedono né l’abrogazione né lamodifica della previsione normativa origi-naria.

Atti Parlamentari — 293 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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271. Nell’attuazione dei piani operatividi cui al comma 269 si applicano leprevisioni di cui all’articolo 1, commi da563 a 568-ter, della legge 27 dicembre2013, n. 147, e successive modificazioni, inmateria di personale in servizio e di re-gime fiscale delle operazioni di sciogli-mento e alienazione. Le disposizioni delcomma 568-bis dell’articolo 1 della leggen. 147 del 2013 si applicano anche agli attifinalizzati all’attuazione dei predetti pianioperativi deliberati entro il 31 dicembre2015.

272. Il secondo periodo del comma 1dell’articolo 149-bis del decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dalseguente: « L’affidamento diretto può av-venire a favore di società interamentepubbliche, in possesso dei requisiti pre-scritti dall’ordinamento europeo per lagestione in house, comunque partecipatedagli enti locali ricadenti nell’ambito ter-ritoriale ottimale ».

Atti Parlamentari — 294 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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TITOLO V

CONTRASTO DELL’EVASIONEE MISURE AGGIUNTIVE

ART. 44.

(Contrasto dell’evasione e altre misure).

ART. 3.

(Disposizioni per il contrasto dell’eva-sione fiscale e altre disposizioni in mate-ria di entrata. Fondi speciali e Tabelle.

Entrata in vigore).

1. All’articolo 17, comma 1, del decretolegislativo 5 dicembre 2005, n. 252, leparole: « 11 per cento » sono sostituitedalle seguenti: « 20 per cento ».

1. Identico.

2. I redditi cui si applica l’articolo 3,comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge24 aprile 2014, n. 66, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,n. 89, concorrono alla formazione dellabase imponibile dell’imposta prevista dal-l’articolo 17, comma 1, del decreto legi-slativo 5 dicembre 2005, n. 252, e succes-sive modificazioni, in base al rapporto tral’aliquota prevista dalle disposizioni vigentie l’aliquota stabilita dal medesimo articolo17, comma 1, come modificato dal comma1 del presente articolo.

2. Identico.

3. All’articolo 11, comma 3, del decretolegislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e suc-cessive modificazioni, le parole: « 11 percento » sono sostituite dalle seguenti: « 17per cento ».

3. Identico.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 siapplicano dal periodo d’imposta successivoa quello in corso al 31 dicembre 2014. Inderoga all’articolo 3 della legge 27 luglio2000, n. 212, l’imposta complessivamentedovuta per il periodo d’imposta in corso al 31dicembre 2014 è determinata con l’aliquotastabilita dalla disposizione di cui al comma 1del presente articolo e la base imponibile,determinata secondo i criteri del comma 2, èridotta del 48 per cento della differenza trale erogazioni effettuate nel corso del 2014per il pagamento dei riscatti e il valore dellerispettive posizioni individuali maturate al31 dicembre 2013 maggiorate dei contributiversati nel corso del 2014.

4. Identico.

Atti Parlamentari — 295 — Camera dei Deputati

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5. La disposizione di cui al comma 3 siapplica alle rivalutazioni decorrenti dal 1o

gennaio 2015.

5. Identico.

6. Al comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito,con modificazioni, dalla legge 21 febbraio2003, n. 27, e successive modificazioni, sonoapportate le seguenti modificazioni:

6. Identico.

a) al primo periodo, le parole: « 1°gennaio 2014 » sono sostituite dalle se-guenti: « 1o gennaio 2015 »;

b) al secondo periodo, le parole: « 30giugno 2014 » sono sostituite dalle se-guenti: « 30 giugno 2015 »;

c) al terzo periodo, le parole: « 30giugno 2014 » sono sostituite dalle se-guenti: « 30 giugno 2015 ».

7. Al decreto del Presidente della Re-pubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sonoapportate le seguenti modificazioni:

7. Identico:

a) all’articolo 17, sesto comma: a) identico:

1) alla lettera a), dopo le parole:« alle prestazioni di servizi » sono inseritele seguenti: « diversi da quelli di cui allalettera a-ter) »;

1) identico;

2) dopo la lettera a-bis) è inseritala seguente:

2) identico;

« a-ter) alle prestazioni di servizi dipulizia, di demolizione, di installazione diimpianti e di completamento relative adedifici »;

3) dopo la lettera d) sono aggiuntele seguenti:

3) identico:

« d-bis) ai trasferimenti di quote diemissioni di gas a effetto serra definiteall’articolo 3 della direttiva 2003/87/CE delParlamento europeo e del Consiglio, del 13ottobre 2003, e successive modificazioni,trasferibili ai sensi dell’articolo 12 dellamedesima direttiva 2003/87/CE, e succes-sive modificazioni;

« d-bis) identica;

d-ter) ai trasferimenti di altre unitàche possono essere utilizzate dai gestoriper conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas eall’energia elettrica;

d-ter) identica;

Atti Parlamentari — 296 — Camera dei Deputati

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d-quater) alle cessioni di gas e dienergia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell’articolo 7-bis,comma 3, lettera a) »;

d-quater) identica;

d-quinquies) alle cessioni di beni ef-fettuate nei confronti degli ipermercati(codice attività 47.11.1), supermercati (co-dice attività 47.11.2) e discount alimentari(codice attività 47.11.3) »;

b) dopo l’articolo 17-bis è inserito ilseguente:

b) identico:

« ART. 17-ter. – (Operazioni effettuatenei confronti di enti pubblici). – 1. Per lecessioni di beni e per le prestazioni diservizi effettuate nei confronti dello Stato,degli organi dello Stato ancorché dotati dipersonalità giuridica, degli enti pubbliciterritoriali e dei consorzi tra essi costituitiai sensi dell’articolo 31 del testo unico dicui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni, delle ca-mere di commercio, industria, artigianatoe agricoltura, degli istituti universitari,delle aziende sanitarie locali, degli entiospedalieri, degli enti pubblici di ricoveroe cura aventi prevalente carattere scienti-fico, degli enti pubblici di assistenza ebeneficenza e di quelli di previdenza, peri quali i suddetti cessionari o committentinon sono debitori d’imposta ai sensi delledisposizioni in materia di imposta sulvalore aggiunto, l’imposta è in ogni casoversata dai medesimi secondo modalità etermini fissati con decreto del Ministrodell’economia e delle finanze »;

« ART. 17-ter. – (Operazioni effettuatenei confronti di enti pubblici). – 1. Iden-tico.

2. Le disposizioni di cui al comma 1non si applicano ai compensi per presta-zioni di servizi assoggettati a ritenute allafonte a titolo di imposta sul reddito »;

c) all’articolo 30, secondo comma,lettera a), sono aggiunte, in fine, le se-guenti parole: « , nonché a norma dell’ar-ticolo 17-ter ».

c) identica;

d) all’articolo 74, settimo comma,alinea, dopo le parole: « di gomma e pla-stica, » sono inserite le seguenti: « nonchédi bancali in legno (pallet) recuperati aicicli di utilizzo successivi al primo, ».

Atti Parlamentari — 297 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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8. Ai sensi del nono comma dell’arti-colo 38-bis del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ilMinistro dell’economia e delle finanze, conil decreto di cui all’articolo 17-ter, comma1, del medesimo decreto del Presidentedella Repubblica n. 633 del 1972, intro-dotto dal comma 7 del presente articolo,individua, tra coloro nei confronti deiquali il rimborso è eseguito in via priori-taria, i soggetti di cui al predetto articolo17-ter, comma 1, limitatamente al creditorimborsabile relativo alle operazioni iviindicate.

8. Le disposizioni di cui al comma 7,lettera a), numero 3), sono applicabili perun periodo di quattro anni.

9. Identico.

9. L’efficacia delle disposizioni di cui alcomma 7, lettera b), è subordinata alrilascio, da parte del Consiglio dell’Unioneeuropea, di una misura di deroga ai sensidell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre2006, e successive modificazioni. In caso dimancato rilascio della suddetta misura dideroga, con provvedimento del direttoredell’Agenzia delle dogane e dei monopoli,da adottare entro il 30 giugno 2015, l’ali-quota dell’accisa sulla benzina e sullabenzina con piombo, nonché l’aliquotadell’accisa sul gasolio usato come carbu-rante, di cui all’allegato 1 al testo unicodelle disposizioni legislative concernenti leimposte sulla produzione e sui consumi erelative sanzioni penali e amministrative,di cui al decreto legislativo 26 ottobre1995, n. 504, e successive modificazioni,sono aumentate in misura tale da deter-minare maggiori entrate nette non infe-riori a 988 milioni di euro a decorrere dal2015; il provvedimento è efficace dalladata di pubblicazione nel sito internetdell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

10. L’efficacia delle disposizioni di cuial comma 7, lettera a), numero 3), ca-poverso d-quinquies), e lettera b), è su-bordinata al rilascio, da parte del Con-siglio dell’Unione europea, di una misuradi deroga ai sensi dell’articolo 395 delladirettiva 2006/112/CE del Consiglio, del28 novembre 2006, e successive modifi-cazioni. In caso di mancato rilascio dellasuddetta misura di deroga, con provve-dimento del direttore dell’Agenzia delledogane e dei monopoli, da adottare entroil 30 giugno 2015, l’aliquota dell’accisasulla benzina e sulla benzina conpiombo, nonché l’aliquota dell’accisa sulgasolio usato come carburante, di cuiall’allegato 1 al testo unico delle dispo-sizioni legislative concernenti le impostesulla produzione e sui consumi e relativesanzioni penali e amministrative, di cuial decreto legislativo 26 ottobre 1995,n. 504, e successive modificazioni, sonoaumentate in misura tale da determinaremaggiori entrate nette non inferiori a1.716 milioni di euro a decorrere dal2015; il provvedimento è efficace dalladata di pubblicazione nel sito internetdell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Atti Parlamentari — 298 — Camera dei Deputati

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10. Nei confronti degli enti pubblicicessionari o committenti nei casi previstidalle disposizioni di cui al comma 7,lettera b), che omettono o ritardano ilversamento dell’imposta sul valore ag-giunto, si applicano le sanzioni di cuiall’articolo 13 del decreto legislativo 18dicembre 1997, n. 471, e successive mo-dificazioni, e le somme dovute sono ri-scosse mediante l’atto di recupero di cuiall’articolo 1, comma 421, della legge 30dicembre 2004, n. 311.

11. Identico.

11. Al fine di introdurre nuove e piùavanzate forme di comunicazione tra ilcontribuente e l’amministrazione fiscale,anche in termini preventivi rispetto allescadenze fiscali, finalizzate a semplificaregli adempimenti, stimolare l’assolvimentodegli obblighi tributari e favorire l’emer-sione spontanea delle basi imponibili,l’Agenzia delle entrate mette a disposi-zione del contribuente, ovvero del suointermediario, anche mediante l’utilizzodelle reti telematiche e delle nuove tecno-logie, gli elementi e le informazioni in suopossesso riferibili allo stesso contribuente,acquisiti direttamente o pervenuti da terzi,relativi anche ai ricavi o compensi, airedditi, al volume d’affari e al valore dellaproduzione, a lui imputabili, alle agevola-zioni, deduzioni o detrazioni, nonché aicrediti d’imposta, anche qualora gli stessinon risultino spettanti. Il contribuente puòsegnalare all’Agenzia delle entrate even-tuali elementi, fatti e circostanze dallastessa non conosciuti.

12. Identico.

12. Per le medesime finalità di cui alcomma 11 l’Agenzia delle entrate mette,altresì, a disposizione del contribuenteovvero del suo intermediario gli elementi ele informazioni utili a quest’ultimo peruna valutazione in ordine ai ricavi, com-pensi, redditi, volume d’affari e valoredella produzione nonché relativi alla stimadei predetti elementi, anche in relazione aibeni acquisiti o posseduti.

13. Per le medesime finalità di cui alcomma 12 l’Agenzia delle entrate mette,altresì, a disposizione del contribuenteovvero del suo intermediario gli elementi ele informazioni utili a quest’ultimo peruna valutazione in ordine ai ricavi, com-pensi, redditi, volume d’affari e valoredella produzione nonché relativi alla stimadei predetti elementi, anche in relazione aibeni acquisiti o posseduti.

Atti Parlamentari — 299 — Camera dei Deputati

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13. Con provvedimento del direttoredell’Agenzia delle entrate sono indivi-duate le modalità con cui gli elementi ele informazioni di cui ai commi 11 e 12sono messi a disposizione del contri-buente. Il provvedimento di cui al primoperiodo indica, in particolare, le fontiinformative, la tipologia di informazionida fornire al contribuente e le modalitàdi comunicazione tra quest’ultimo e l’am-ministrazione, assicurate anche a di-stanza mediante l’utilizzo delle nuovetecnologie, i livelli di assistenza e i rimediper la rimozione delle eventuali omissionie per la correzione degli eventuali erroricommessi.

14. Con provvedimento del direttoredell’Agenzia delle entrate sono indivi-duate le modalità con cui gli elementi ele informazioni di cui ai commi 12 e 13sono messi a disposizione del contri-buente. Il provvedimento di cui al primoperiodo indica, in particolare, le fontiinformative, la tipologia di informazionida fornire al contribuente e le modalitàdi comunicazione tra quest’ultimo e l’am-ministrazione, assicurate anche a di-stanza mediante l’utilizzo delle nuovetecnologie, i livelli di assistenza e i rimediper la rimozione delle eventuali omissionie per la correzione degli eventuali erroricommessi.

14. Per realizzare le finalità di cui aicommi 11, 12 e 13, sono apportate leseguenti modificazioni:

15. Per realizzare le finalità di cui aicommi 12, 13 e 14, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 8, del re-golamento di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 22 luglio 1998,n. 322, dopo le parole: « Salva l’applica-zione delle sanzioni » sono inserite leseguenti: « e ferma restando l’applica-zione dell’articolo 13 del decreto legisla-tivo 18 dicembre 1997, n. 472, e succes-sive modificazioni, »;

a) identica;

b) all’articolo 13 del decreto legisla-tivo 18 dicembre 1997, n. 472, sono ap-portate le seguenti modificazioni:

b) identica;

1) al comma 1:

1.1) dopo la lettera a) è inseritala seguente:

« a-bis) ad un nono del minimo se laregolarizzazione degli errori e delle omis-sioni, anche se incidenti sulla determina-zione o sul pagamento del tributo, avvieneentro il novantesimo giorno successivo altermine per la presentazione della dichia-razione, ovvero, quando non è previstadichiarazione periodica, entro novantagiorni dall’omissione o dall’errore »;

Atti Parlamentari — 300 — Camera dei Deputati

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1.2) dopo la lettera b) sono in-serite le seguenti:

« b-bis) ad un settimo del minimo sela regolarizzazione degli errori e delleomissioni, anche se incidenti sulla deter-minazione o sul pagamento del tributo,avviene entro il termine per la presenta-zione della dichiarazione relativa all’annosuccessivo a quello nel corso del quale èstata commessa la violazione ovvero,quando non è prevista dichiarazione pe-riodica, entro due anni dall’omissione odall’errore;

b-ter) ad un sesto del minimo se laregolarizzazione degli errori e delle omis-sioni, anche incidenti sulla determinazioneo sul pagamento del tributo, avviene oltreil termine per la presentazione della di-chiarazione relativa all’anno successivo aquello nel corso del quale è stata com-messa la violazione ovvero, quando non èprevista dichiarazione periodica, oltre dueanni dall’omissione o dall’errore »;

2) dopo il comma 1 sono inseriti iseguenti:

« 1-bis. Le disposizioni di cui alcomma 1, lettere b-bis) e b-ter), si appli-cano ai tributi amministrati dall’Agenziadelle entrate.

1-ter. Ai fini dell’applicazione delledisposizioni di cui al presente articolo, peri tributi amministrati dall’Agenzia delleentrate non opera la preclusione di cui alcomma 1, primo periodo, salva la notificadegli atti di liquidazione e di accerta-mento, comprese le comunicazioni recantile somme dovute ai sensi degli articoli36-bis e 36-ter del decreto del Presidentedella Repubblica 29 settembre 1973,n. 600, e successive modificazioni, e 54-bisdel decreto del Presidente della Repub-blica 26 ottobre 1972, n. 633, e successivemodificazioni »;

Atti Parlamentari — 301 — Camera dei Deputati

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c) al decreto legislativo 19 giugno1997, n. 218, sono apportate le seguentimodificazioni:

c) identica.

1) all’articolo 5:

1.1) al comma 1, lettera c), leparole: « in caso di definizione agevolata dicui al comma 1-bis » sono soppresse;

1.2) i commi da 1-bis a 1-quin-quies sono abrogati;

2) l’articolo 5-bis è abrogato;

3) all’articolo 11:

3.1) al comma 1, lettera b-bis), leparole: « in caso di definizione agevolata dicui al comma 1-bis » sono soppresse;

3.2) il comma 1-bis è abrogato;

4) all’articolo 15, il comma 2-bis èabrogato.

15. Le disposizioni di cui agli articoli 5,commi da 1-bis a 1-quinquies, e 11,comma 1-bis, del decreto legislativo 19giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alladata di entrata in vigore della presentelegge, continuano ad applicarsi agli invitial contraddittorio in materia di impostesui redditi, di imposta sul valore aggiuntoe di altre imposte indirette, notificati entroil 31 dicembre 2015, e le disposizioni dicui all’articolo 5-bis dello stesso decretolegislativo n. 218 del 1997 continuano adapplicarsi ai processi verbali di constata-zione in materia di imposte sui redditi e diimposta sul valore aggiunto consegnatientro la stessa data.

16. Identico.

16. L’abrogazione delle disposizioni dicui al comma 14, lettera c), numero 4),opera con riferimento agli atti definibilinotificati dagli uffici dell’Agenzia delle en-trate a decorrere dal 1o gennaio 2016.

17. L’abrogazione delle disposizioni dicui al comma 15, lettera c), numero 4),opera con riferimento agli atti definibilinotificati dagli uffici dell’Agenzia delle en-trate a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Atti Parlamentari — 302 — Camera dei Deputati

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17. Nelle ipotesi di presentazione didichiarazione integrativa ai sensi degli ar-ticoli 2, comma 8, del decreto del Presi-dente della Repubblica 22 luglio 1998,n. 322, e successive modificazioni, e 13 deldecreto legislativo 18 dicembre 1997,n. 472, e successive modificazioni, ovvero,quando non è prevista dichiarazione pe-riodica, nei casi di regolarizzazione del-l’omissione o dell’errore:

18. Identico.

a) i termini per la notifica dellecartelle di pagamento di cui all’articolo 25,comma 1, lettere a) e b), del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 602, e successive modificazioni,relativi, rispettivamente, all’attività di li-quidazione delle imposte, dei contributi,dei premi e dei rimborsi dovuti in basealle dichiarazioni e di controllo formaledelle dichiarazioni, concernenti le dichia-razioni integrative presentate per la cor-rezione degli errori e delle omissioni in-cidenti sulla determinazione e sul paga-mento del tributo, decorrono dalla pre-sentazione di tali dichiarazioni,limitatamente agli elementi oggetto dell’in-tegrazione;

b) i termini per l’accertamento di cuiall’articolo 43 del decreto del Presidentedella Repubblica 29 settembre 1973,n. 600, e successive modificazioni, e 57 deldecreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633, e successive modifi-cazioni, decorrono dalla presentazionedella dichiarazione integrativa, limitata-mente agli elementi oggetto dell’integra-zione;

c) i termini di cui all’articolo 76 deldecreto del Presidente della Repubblica 26aprile 1986, n. 131, e successive modifi-cazioni, concernenti l’imposta di registro,decorrono dalla regolarizzazione sponta-nea degli errori od omissioni;

d) i termini di cui all’articolo 27 deldecreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346,e successive modificazioni, concernente leimposte di successione e donazione, de-corrono dalla regolarizzazione spontaneadegli errori od omissioni.

Atti Parlamentari — 303 — Camera dei Deputati

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18. Al fine di semplificare gli adempi-menti dei contribuenti con particolare ri-ferimento all’imposta sul valore aggiunto,al decreto del Presidente della Repubblica22 luglio 1998, n. 322, sono apportate leseguenti modificazioni, a decorrere dalladichiarazione relativa all’imposta sul va-lore aggiunto dovuta per il 2015:

19. Identico.

a) all’articolo 3, comma 1, le paroleda: « I contribuenti con periodo di impostacoincidente con l’anno solare » fino a:« possono non comprendere tale dichiara-zione in quella unificata. » sono soppresse;

b) all’articolo 4, comma 1, le parole:« Salvo quanto previsto per la dichiara-zione unificata dall’articolo 3, comma 1, i »sono sostituite dalla seguente: « I »;

c) all’articolo 8, comma 1, le parole:« Salvo quanto previsto relativamente alladichiarazione unificata, il contribuentepresenta, secondo le disposizioni di cuiall’articolo 3, tra il 1o febbraio e il 30settembre » sono sostituite dalle seguenti:« Il contribuente presenta, secondo le di-sposizioni di cui all’articolo 3, nel mese difebbraio »;

d) l’articolo 8-bis, concernente l’ob-bligo di comunicazione dei dati relativiall’imposta sul valore aggiunto riferita al-l’anno solare precedente, è abrogato.

19. Al comma 2-ter dell’articolo 10 deldecreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 6 giu-gno 2013, n. 64, e successive modifica-zioni, le parole: « 31 dicembre 2014 » sonosostituite dalle seguenti: « 30 giugno2015 ».

20. Identico.

Atti Parlamentari — 304 — Camera dei Deputati

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20. In attesa del riordino della disci-plina in materia di giochi pubblici conse-guente all’attuazione della delega legisla-tiva di cui all’articolo 14 della legge 11marzo 2014, n. 23, per assicurare parità dicondizioni competitive fra imprese che,munite di concessione, offrono scommessecon vincite in denaro per conto dello Statoe persone che, in assenza di tale conces-sione e fino al momento in cui la conse-guono, offrono comunque scommesse convincite in denaro in Italia, per contoproprio ovvero di soggetti terzi, ancheesteri, senza essere collegati al totalizza-tore nazionale dell’Agenzia delle dogane edei monopoli, nonché in considerazionedel fatto che, in tale secondo caso, ilcontratto di gioco è perfezionato in Italiae conseguentemente regolato secondo lalegislazione nazionale, nei riguardi deltitolare dell’esercizio e del punto di rac-colta trovano applicazione, per esigenze diordine pubblico e sicurezza, nonché ditutela dei minori di età e delle fasce socialipiù deboli, i seguenti obblighi e divieti:

21. Identico.

a) le disposizioni del decreto legisla-tivo 21 novembre 2007, n. 231, in materiadi antiriciclaggio, e in particolare le di-sposizioni di cui al titolo II, capo I, delpredetto decreto legislativo, in materia diobblighi di identificazione, assumendo glioneri e le responsabilità derivanti dall’ap-plicazione del codice in materia di prote-zione di dati personali, di cui al decretolegislativo 30 giugno 2003, n. 196;

b) è vietata la raccolta per eventi noninseriti nel palinsesto, anche complemen-tare, reso disponibile nel sito internet isti-tuzionale dell’Agenzia delle dogane e deimonopoli;

c) è vietata la raccolta di scommesseche consentono vincite superiori a euro10.000;

d) continua ad applicarsi l’articolo 7,commi 5 e 8, del decreto-legge 13 settem-bre 2012, n. 158, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 8 novembre 2012,n. 189, e successive modificazioni;

Atti Parlamentari — 305 — Camera dei Deputati

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e) il proprietario dell’immobile in cuiha sede l’esercizio o il punto di raccolta dicui all’alinea, ovvero il titolare dell’eserci-zio o del punto di raccolta, qualora di-verso dal proprietario, comunicano i lorodati anagrafici e l’esistenza dell’attività diraccolta di gioco con vincita in denaroall’autorità di pubblica sicurezza entrosette giorni dalla data di entrata in vigoredella presente disposizione e, successiva-mente, entro sette giorni dalla data diavvio dell’attività;

f) continua ad applicarsi il divieto diinstallazione di apparecchi di cui all’arti-colo 110, comma 6, lettere a) e b), del testounico delle leggi di pubblica sicurezza, dicui al regio decreto 18 giugno 1931,n. 773, e successive modificazioni, e inogni caso l’Agenzia delle dogane e deimonopoli non iscrive il titolare dell’eser-cizio o del punto di raccolta nell’elenco dicui all’articolo 1, comma 533, della legge23 dicembre 2005, n. 266, e successivemodificazioni, ovvero ne effettua la can-cellazione, ove già iscritto;

g) l’imposta unica di cui al decretolegislativo 23 dicembre 1998, n. 504, èdovuta dal titolare di ciascun eserciziooperante sul territorio nazionale in cui sioffre gioco con vincite in denaro ovvero dialtro suo punto di raccolta in Italia col-legatovi telematicamente. L’imposta si ap-plica su di un imponibile forfetario coin-cidente con il triplo della media dellaraccolta effettuata nella provincia ove èubicato l’esercizio o il punto di raccolta,desunta dai dati registrati nel totalizzatorenazionale per il periodo di imposta ante-cedente a quello di riferimento, nonchécon l’aliquota massima stabilita dall’arti-colo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1),del citato decreto legislativo n. 504 del1998. Per i periodi di imposta decorrentidal 1o gennaio 2015 non si applica con-seguentemente la disposizione di cui al-l’articolo 24, comma 10, del decreto-legge6 luglio 2011, n. 98, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,n. 111;

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h) la violazione delle disposizioni dicui alle lettere da b) a f) è punita:

1) quanto alla lettera b), con lasanzione amministrativa pecuniaria daeuro 10.000 a euro 50.000;

2) quanto alla lettera c), con lasanzione amministrativa pecuniaria daeuro 50.000 a euro 100.000;

3) quanto alla lettera d), relativa-mente alla violazione degli obblighi di cuiall’articolo 7, comma 5, del decreto-leggen. 158 del 2012, convertito, con modifica-zioni, dalla legge n. 189 del 2012, con lasanzione amministrativa pecuniaria previ-sta dal comma 6 del medesimo articolo 7,nonché con la chiusura dell’esercizio ov-vero del punto vendita;

4) quanto alla lettera d), relativa-mente alla violazione degli obblighi di cuiall’articolo 7, comma 8, del decreto-leggen. 158 del 2012, convertito, con modifica-zioni, dalla legge n. 189 del 2012, con lesanzioni previste dal medesimo comma 8;

5) quanto alla lettera e), con lasanzione amministrativa pecuniaria dieuro 1.000;

6) quanto alla lettera f), con lasanzione amministrativa pecuniaria dieuro 1.500 per ciascun apparecchio instal-lato.

21. A decorrere dal 1o aprile 2015, lapercentuale destinata alle vincite è cosìrideterminata:

22. Identico.

a) la percentuale destinata alle vinciteper il gioco praticato mediante gli appa-recchi di cui all’articolo 110, comma 6,lettera a), del testo unico di cui al regiodecreto 18 giugno 1931, n. 773, e succes-sive modificazioni, è fissata in misura noninferiore al 70 per cento e il prelievo sullaraccolta di gioco è fissato nella misura del17 per cento;

Atti Parlamentari — 307 — Camera dei Deputati

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b) la percentuale destinata alle vin-cite per il gioco praticato mediante gliapparecchi di cui all’articolo 110, comma6, lettera b), del predetto testo unico di cuial regio decreto n. 773 del 1931 è fissatain misura non inferiore all’81 per cento eil prelievo sulla raccolta di gioco è fissatonella misura del 9 per cento.

22. Le maggiori entrate derivanti dalledisposizioni di cui al comma 21, determi-nate annualmente a consuntivo, sonoiscritte, nell’esercizio finanziario succes-sivo a quello di realizzazione, nel Fondoper la riduzione della pressione fiscale, dicui all’articolo 1, comma 431, della legge27 dicembre 2013, n. 147, e successivemodificazioni.

23. Le maggiori entrate derivanti dalledisposizioni di cui al comma 22, determi-nate annualmente a consuntivo, sonoiscritte, nell’esercizio finanziario succes-sivo a quello di realizzazione, nel Fondoper la riduzione della pressione fiscale, dicui all’articolo 1, comma 431, della legge27 dicembre 2013, n. 147, e successivemodificazioni.

23. Il titolare di un qualsiasi eserciziopubblico nel quale si rinvengono apparec-chi di cui all’articolo 110, comma 6, letteraa), del testo unico di cui al regio decreto18 giugno 1931, n. 773, e successive mo-dificazioni, ovvero qualunque altro appa-recchio comunque idoneo a consentirel’esercizio del gioco con vincite in denaro,non collegati alla rete statale di raccoltadel gioco ovvero che in ogni caso nonconsentono la lettura dei dati relativi allesomme giocate, anche per effetto di ma-nomissioni, è soggetto al pagamento:

24. Identico.

a) per ciascuno degli apparecchi dicui all’articolo 110, comma 6, lettera a),del predetto testo unico di cui al regiodecreto n. 773 del 1931, e successive mo-dificazioni, del prelievo unificato previstoa legislazione vigente per tale tipologia diapparecchi su un imponibile medio forfe-tario giornaliero di euro 1.500 per trecen-tosessantacinque giorni di presunta ope-ratività dell’apparecchio;

b) per ciascun altro apparecchio,dell’imposta unica di cui al decreto le-gislativo 23 dicembre 1998, n. 504, inragione di un’aliquota di prelievo del 3per cento su un imponibile medio for-fetario giornaliero di euro 1.500 per tre-centosessantacinque giorni di presuntaoperatività dell’apparecchio.

Atti Parlamentari — 308 — Camera dei Deputati

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24. In caso di prova documentale con-traria, l’imponibile medio forfetario di cuial comma 23, lettere a) ovvero b), èmoltiplicato per il numero effettivo digiorni di operatività comprovata dell’ap-parecchio.

25. In caso di prova documentale con-traria, l’imponibile medio forfetario di cuial comma 24, lettere a) ovvero b), èmoltiplicato per il numero effettivo digiorni di operatività comprovata dell’ap-parecchio.

25. Per ciascun apparecchio di cui alcomma 23, il titolare dell’esercizio pub-blico è soggetto, oltre al pagamento del-l’imposta ai sensi dei commi 23 e 24, allasanzione amministrativa pecuniaria dieuro 20.000. L’apparecchio è in ogni casosoggetto a confisca amministrativa e, qua-lora di esso non sia consentito l’asporto daparte dell’Agenzia delle dogane e dei mo-nopoli ovvero della Forza di polizia cheprocede, il titolare dell’esercizio è custodedell’apparecchio confiscato, con obbligo diprocedere a sua cura e spese alla distru-zione dell’apparecchio entro dieci giornidalla confisca, nonché alla consegna al-l’Agenzia delle dogane e dei monopolidella scheda madre dell’apparecchio con-fiscato, in caso di apparecchio di cuiall’articolo 110, comma 6, lettera a), deltesto unico di cui al regio decreto 18giugno 1931, n. 773, e successive modifi-cazioni, ovvero dell’apparato hardware disuo funzionamento, in caso di apparecchiodi qualunque altra tipologia. Il titolaredell’esercizio è soggetto alla sanzione am-ministrativa pecuniaria di euro 200 perogni giorno di ritardo nella distruzionedell’apparecchio ovvero nella consegna deicomponenti di cui al secondo periodo delpresente comma.

26. Per ciascun apparecchio di cui alcomma 24, il titolare dell’esercizio pub-blico è soggetto, oltre al pagamento del-l’imposta ai sensi dei commi 24 e 25, allasanzione amministrativa pecuniaria dieuro 20.000. L’apparecchio è in ogni casosoggetto a confisca amministrativa e, qua-lora di esso non sia consentito l’asporto daparte dell’Agenzia delle dogane e dei mo-nopoli ovvero della Forza di polizia cheprocede, il titolare dell’esercizio è custodedell’apparecchio confiscato, con obbligo diprocedere a sua cura e spese alla distru-zione dell’apparecchio entro dieci giornidalla confisca, nonché alla consegna al-l’Agenzia delle dogane e dei monopolidella scheda madre dell’apparecchio con-fiscato, in caso di apparecchio di cuiall’articolo 110, comma 6, lettera a), deltesto unico di cui al regio decreto 18giugno 1931, n. 773, e successive modifi-cazioni, ovvero dell’apparato hardware disuo funzionamento, in caso di apparecchiodi qualunque altra tipologia. Il titolaredell’esercizio è soggetto alla sanzione am-ministrativa pecuniaria di euro 200 perogni giorno di ritardo nella distruzionedell’apparecchio ovvero nella consegna deicomponenti di cui al secondo periodo delpresente comma.

26. All’articolo 4, comma 1, lettera q),del decreto legislativo 12 dicembre 2003,n. 344, le parole: « anche nell’esercizio diimpresa, » sono soppresse e le parole: « 95per cento » sono sostituite dalle seguenti:« 22,26 per cento ». La disposizione delperiodo precedente si applica agli utilimessi in distribuzione dal 1o gennaio 2014.

27. Identico.

27. All’articolo 25, comma 1, del de-creto-legge 31 maggio 2010, n. 78, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 30 lu-glio 2010, n. 122, le parole: « 4 per cento »sono sostituite dalle seguenti: « 8 percento ».

28. Identico.

Atti Parlamentari — 309 — Camera dei Deputati

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28. Il quinto comma dell’articolo 34 deldecreto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 601, è sostituito dalseguente:

29. Identico.

« I capitali percepiti in caso di morte indipendenza di contratti di assicurazionesulla vita, a copertura del rischio demo-grafico, sono esenti dall’imposta sul red-dito delle persone fisiche ».

29. Il comma 28 si applica per i pro-venti percepiti a decorrere dal 1o gennaio2015.

30. Il comma 29 si applica per i pro-venti percepiti a decorrere dal 1o gennaio2015.

30. Al comma 373 dell’articolo 1 dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228, e succes-sive modificazioni, l’ultimo periodo è so-stituito dal seguente: « L’aiuto è concessonei limiti e alle condizioni del regolamento(CE) n. 1998/2006 della Commissione, del15 dicembre 2006, relativo all’applicazionedegli articoli 87 e 88 del trattato agli aiutid’importanza minore (de minimis) ».

31. Identico.

32. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e16 dicembre 1990, che ha interessato leprovince di Catania, Ragusa e Siracusa,individuati ai sensi dell’articolo 3 dell’or-dinanza del Ministro per il coordinamentodella protezione civile 21 dicembre 1990,pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299del 24 dicembre 1990, che hanno versatoimposte per il triennio 1990-1992 per unimporto superiore al 10 per cento previstodall’articolo 9, comma 17, della legge 27dicembre 2002, n. 289, e successive mo-dificazioni, hanno diritto, con esclusionedi quelli che svolgono attività d’impresa,per i quali l’applicazione dell’agevolazioneè sospesa nelle more della verifica dellacompatibilità del beneficio con l’ordina-mento dell’Unione europea, al rimborso diquanto indebitamente versato, a condi-zione che abbiano presentato l’istanza dirimborso ai sensi dell’articolo 21, comma2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,n. 546, e successive modificazioni. Il ter-mine di due anni per la presentazionedella suddetta istanza è calcolato a decor-rere dalla data di entrata in vigore dellalegge 28 febbraio 2008, n. 31, di conver-sione del decreto-legge 31 dicembre 2007,n. 248.

Atti Parlamentari — 310 — Camera dei Deputati

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31. All’articolo 63 della legge 21 no-vembre 2000, n. 342, sono apportate leseguenti modificazioni:

33. Identico.

a) al comma 1, l’ultimo periodo èsoppresso;

b) i commi 2 e 3 sono abrogati;

c) al comma 4, le parole: « I veicoli dicui ai commi 1 e 2 » sono sostituite dalleseguenti: « I veicoli di cui al comma 1 ».

34. Ai fini dell’applicazione della ta-bella A, parte II, numero 18), allegata aldecreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633, e successive modifi-cazioni, sono da considerare libri tutte lepubblicazioni identificate da codice ISBNe veicolate attraverso qualsiasi supportofisico o tramite mezzi di comunicazioneelettronica.

32. All’articolo 1, comma 242, dellalegge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo leparole: « interventi complementari rispettoai programmi cofinanziati dai fondi strut-turali » sono inserite le seguenti: « e diinvestimento (SIE) ».

35. Identico.

33. All’articolo 1, comma 243, dellalegge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo leparole: « il FEASR ed il FEAMP » sonoinserite le seguenti: « ovvero con altre lineedel bilancio dell’Unione europea ».

36. Identico.

34. All’articolo 1, comma 245, dellalegge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto,in fine, il seguente periodo: « Alla messa inopera del sistema informatico di supportoalle attività di monitoraggio di cui alpresente comma, anche in relazione alleattività di previsione, gestione finanziaria,controllo e valutazione di impatto econo-mico e finanziario degli interventi, ivicompreso lo scambio elettronico dei daticon il sistema dell’Unione europea e conaltri sistemi nazionali, concorre, nei limitidelle proprie disponibilità, il Fondo dirotazione di cui all’articolo 5 della legge 16aprile 1987, n. 183 ».

37. Identico.

Atti Parlamentari — 311 — Camera dei Deputati

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35. Al fine di accelerare e semplificarel’iter dei pagamenti riguardanti gli inter-venti cofinanziati dall’Unione europea atitolarità delle amministrazioni centralidello Stato, nonché gli interventi comple-mentari alla programmazione dell’Unioneeuropea, a titolarità delle medesime am-ministrazioni centrali dello Stato, il Fondodi rotazione di cui all’articolo 5 della legge16 aprile 1987, n. 183, provvede alle ero-gazioni a proprio carico, riguardanti ipredetti interventi, anche mediante versa-menti nelle apposite contabilità specialiistituite presso ciascuna amministrazionetitolare degli interventi stessi.

38. Identico.

36. All’articolo 1, comma 241, dellalegge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto,in fine, il seguente periodo: « Gli onerirelativi alla quota di cofinanziamento na-zionale pubblica dei programmi dell’obiet-tivo di cooperazione territoriale europeadi cui al regolamento (UE) n. 1299/2013del Parlamento europeo e del Consiglio,del 17 dicembre 2013, di cui la Repubblicaitaliana è partner ufficiale, dei programmidello Strumento europeo di vicinato di cuial regolamento (UE) n. 232/2014 del Par-lamento europeo e del Consiglio, dell’11marzo 2014, con autorità di gestione ita-liana, nonché dei programmi di assistenzaalla pre-adesione – IPA II, di cui alregolamento (UE) n. 231/2014 del Parla-mento europeo e del Consiglio, dell’11marzo 2014, con Autorità di gestione ita-liana, sono a carico del Fondo di rotazionedi cui all’articolo 5 della legge 16 aprile1987, n. 183, nei limiti del 25 per centodella spesa pubblica prevista dal pianofinanziario di ciascun programma ».

39. Identico.

Atti Parlamentari — 312 — Camera dei Deputati

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37. In attuazione dell’Accordo di parte-nariato 2014-2020 con l’Unione europea, lefunzioni di autorità di audit dei programmioperativi nazionali (PON), cofinanziati daiFondi strutturali 2014-2020, sono svolte dalnucleo tecnico di valutazione e verifica de-gli investimenti pubblici – UVER Unità diverifica o dal Ministero dell’economia edelle finanze – Dipartimento della Ragio-neria generale dello Stato – IGRUE, ovveroda autorità di audit individuate presso lestesse amministrazioni centrali titolari diciascun programma, laddove siano soddi-sfatte le condizioni di cui all’articolo 123del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Par-lamento europeo e del Consiglio, del 17dicembre 2013.

40. Identico.

38. Ai fini del rafforzamento della stra-tegia nazionale per lo sviluppo delle areeinterne del Paese, l’autorizzazione di spesadi cui al comma 13 dell’articolo 1 dellalegge 27 dicembre 2013, n. 147, a valeresulle dotazioni del Fondo di rota-zione di cui all’articolo 5 della legge 16aprile 1987, n. 183, è incrementata di ulte-riori 90 milioni di euro per il triennio 2015-2017.

41. Identico.

39. Per effetto di quanto disposto dalcomma 38 del presente articolo, l’autoriz-zazione di spesa a favore delle aree interne,a valere sulle dotazioni del Fondo di rota-zione di cui all’articolo 5 della legge 16aprile 1987, n. 183, è pari, complessiva-mente, a 180 milioni di euro, di cui 3 mi-lioni di euro per l’anno 2014, 23 milioni dieuro per l’anno 2015, 60 milioni di euro perl’anno 2016 e 94 milioni di euro per l’anno2017.

42. Per effetto di quanto disposto dalcomma 41 del presente articolo, l’autoriz-zazione di spesa a favore delle aree interne,a valere sulle dotazioni del Fondo di rota-zione di cui all’articolo 5 della legge 16aprile 1987, n. 183, è pari, complessiva-mente, a 180 milioni di euro, di cui 3 mi-lioni di euro per l’anno 2014, 23 milioni dieuro per l’anno 2015, 60 milioni di euro perl’anno 2016 e 94 milioni di euro per l’anno2017.

Atti Parlamentari — 313 — Camera dei Deputati

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43. Le risorse derivanti dalla riduzionedella quota di cofinanziamento nazionalerelativa a piani, programmi e interventi co-finanziati dall’Unione europea per il pe-riodo di programmazione 2014-2020 nelleregioni meno sviluppate, precedentementedestinate a interventi previsti in programmiparalleli rispetto a quelli cofinanziati daiFondi strutturali europei, sono destinate ainterventi previsti nell’ambito di pro-grammi di azione e coesione, i cui contenutisono definiti, sulla base di comuni indirizzidi impostazione e articolazione, in partena-riato tra le amministrazioni nazionaliaventi responsabilità di coordinamento deiFondi strutturali e di investimento europeie le singole amministrazioni centrali e re-gionali interessate, in coerenza con la desti-nazione territoriale, sotto il coordinamentodell’autorità politica delegata per le politi-che di coesione territoriale. Resta fermoquanto previsto all’articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,con modificazioni, dalla legge 11 novembre2014, n. 164.

44. Parte delle risorse di cui al comma43, fermo restando l’impiego nel medesimoambito territoriale, possono essere desti-nate per la promozione, nell’attuale fase dicrisi socio-economica, dell’occupazionedelle donne nelle regioni il cui tasso dioccupazione femminile risulta, sulla basedella rilevazione sulla forza di lavoro del-l’ISTAT, inferiore al 40 per cento nell’anno2013.

40. Ai fini dell’applicazione delle dispo-sizioni dell’articolo 110, comma 10, del te-sto unico delle imposte sui redditi, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, e successive modifi-cazioni, nelle more dell’emanazione del de-creto del Ministro dell’economia e delle fi-nanze di cui all’articolo 168-bis del mede-simo testo unico, l’individuazione dei re-gimi fiscali privilegiati è effettuata, condecreto del Ministro dell’economia e dellefinanze, con esclusivo riferimento allamancanza di un adeguato scambio di infor-mazioni.

45. Identico.

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46. All’articolo 19 del decreto legislativo13 aprile 1999, n. 112, e successive modifi-cazioni, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « Mi-nistero delle finanze » sono aggiunte leseguenti: « , entro il terzo anno successivoalla consegna del ruolo, fatto salvo quantodiversamente previsto da specifiche dispo-sizioni di legge. La comunicazione è tra-smessa anche se, alla scadenza di taletermine, le quote sono interessate da pro-cedure esecutive o cautelari avviate, dacontenzioso pendente, da accordi di ri-strutturazione o transazioni fiscali e pre-videnziali in corso, da insinuazioni inprocedure concorsuali ancora aperte, ov-vero da dilazioni in corso concesse ai sensidell’articolo 19 del decreto del Presidentedella Repubblica 29 settembre 1973,n. 602, e successive modificazioni. In talecaso, la comunicazione assume valore in-formativo e deve essere integrata entro il31 dicembre dell’anno di chiusura delleattività in corso ove la quota non siaintegralmente riscossa »;

b) al comma 2:

1) la lettera b) è abrogata;

2) la lettera c) è sostituita dallaseguente:

« c) la mancata presentazione dellacomunicazione di inesigibilità prevista dalcomma 1 entro i termini previsti dallalegge »;

3) alla lettera e), dopo le parole:« esito della procedura » sono aggiunte leseguenti: « o che non pregiudicano, in ognicaso, l’azione di recupero »;

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c) il comma 3 è sostituito dal se-guente:

« 3. Per le quote contenute nelle comu-nicazioni di inesigibilità che non sonosoggette a successiva integrazione, presen-tate in uno stesso anno solare, l’agentedella riscossione è automaticamente disca-ricato decorso il 31 dicembre del secondoanno successivo a quello di presentazione,fatte salve quelle per le quali l’ente cre-ditore abbia, entro tale termine, avviatol’attività di controllo ai sensi dell’articolo20. I crediti corrispondenti alle quotediscaricate sono eliminati dalle scritturepatrimoniali dell’ente creditore »;

d) al comma 6:

1) dopo la parola: « trasmissione »sono inserite le seguenti: « , entro cento-venti giorni, »;

2) le parole: « trenta giorni dallarichiesta » sono sostituite dalle seguenti:« tale termine »;

e) dopo il comma 6 è aggiunto ilseguente:

« 6-bis. L’ente creditore adotta, nellemore dell’eventuale discarico delle quoteaffidate, i provvedimenti necessari ai finidell’esecuzione delle pronunce rese nellecontroversie in cui è parte l’agente dellariscossione ».

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47. L’articolo 20 del decreto legislativo13 aprile 1999, n. 112, e successive modi-ficazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 20. – (Procedura di discaricoper inesigibilità e reiscrizione nei ruoli). –1. Il competente ufficio dell’ente creditoredà impulso alla procedura di controllo conla notifica, all’agente della riscossionecompetente, della comunicazione di avviodel procedimento, nella quale può conte-stualmente chiedere la trasmissione delladocumentazione ai sensi dell’articolo 19,comma 6. Lo stesso ufficio, se ritiene nonrispettate le disposizioni dell’articolo 19,comma 2, lettere a), d), d-bis) ed e), entrocentottanta giorni dalla comunicazione diavvio del procedimento, o, se richiesta,dalla trasmissione, ai sensi dell’articolo 19,comma 6, della documentazione, notifica,a pena di decadenza, apposito atto dicontestazione all’agente della riscossione,che non oltre i successivi novanta giornipuò produrre osservazioni. L’atto di con-testazione deve contenere, a pena di nul-lità, l’esposizione analitica delle omissionie dei vizi o delle irregolarità riscontrati inrapporto alla descrizione delle correttemodalità di svolgimento dell’attività. De-corso tale termine, l’ufficio, a pena didecadenza, entro sessanta giorni, ammetteo rifiuta il discarico con provvedimento acarattere definitivo, ovvero, laddove le os-servazioni prodotte facciano emergere lapossibilità di riattivare proficuamente leattività esecutive, assegna all’agente dellariscossione un termine non inferiore adodici mesi per l’espletamento di nuoveazioni, riservando la decisione allo scaderedi tale termine.

2. Il controllo di cui al comma 1 èeffettuato dall’ente creditore, tenuto contodel principio di economicità dell’azioneamministrativa e della capacità operativadella struttura di controllo e, di norma, inmisura non superiore al 5 per cento dellequote comprese nelle comunicazioni diinesigibilità presentate in ciascun anno.

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3. Se l’agente della riscossione non harispettato le disposizioni dell’articolo 19,comma 2, lettera c), si procede ai sensi delcomma 1 del presente articolo immedia-tamente dopo che si è verificata la causadi perdita del diritto al discarico.

4. Nel termine di novanta giorni dallanotificazione del provvedimento definitivodi cui al comma 1 del presente articolo,l’agente della riscossione può definire lacontroversia con il pagamento di unasomma, maggiorata degli interessi legalidecorrenti dal termine ultimo previsto perla notifica della cartella, pari a un ottavodell’importo iscritto a ruolo e alla totalitàdelle spese di cui all’articolo 17, commi 6e 7-ter, se rimborsate dall’ente creditoreovvero, se non procede alla definizioneagevolata, può ricorrere alla Corte deiconti. Decorso tale termine, in mancanzadi definizione agevolata o di ricorso, lasomma dovuta dall’agente della riscossioneè pari a un terzo dell’importo iscritto aruolo con aggiunta degli interessi e dellespese di cui al periodo precedente.

5. Le disposizioni sulla definizione age-volata di cui al comma 4 del presentearticolo non si applicano ai ruoli relativialle risorse proprie tradizionali di cuiall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delledecisioni 2007/436/CE/Euratom del Consi-glio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio2014, resi esecutivi dall’Agenzia delle do-gane e dei monopoli e agli atti di accer-tamento emessi dalla stessa Agenzia, aisensi dell’articolo 9, comma 3-bis, deldecreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 26aprile 2012, n. 44, per la riscossione dellemedesime risorse proprie; in caso di man-cato ricorso alla Corte dei conti, la sommadovuta dall’agente della riscossione è pariall’importo iscritto a ruolo con aggiuntadegli interessi e delle spese di cui al citatocomma 4.

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6. L’ente creditore, qualora nell’eserci-zio della propria attività istituzionale in-dividui, successivamente al discarico, l’esi-stenza di significativi elementi reddituali opatrimoniali riferibili agli stessi debitori,può, a condizione che non sia decorso iltermine di prescrizione decennale, sullabase di valutazioni di economicità e delleesigenze operative, riaffidare in riscossionele somme, comunicando all’agente dellariscossione i nuovi beni da sottoporre aesecuzione, ovvero le azioni cautelari oesecutive da intraprendere. Le modalità diaffidamento di tali somme sono stabilitecon decreto del Ministro dell’economia edelle finanze. In tal caso, l’azione del-l’agente della riscossione è preceduta dallanotifica dell’avviso di intimazione previstodall’articolo 50 del decreto del Presidentedella Repubblica 29 settembre 1973,n. 602, e successive modificazioni ».

48. Le comunicazioni di inesigibilitàrelative a quote affidate agli agenti dellariscossione dal 1o gennaio 2000 al 31dicembre 2014, anche da soggetti creditoriche hanno cessato o cessano di avvalersidelle società del Gruppo Equitalia, sonopresentate, per i ruoli consegnati nell’anno2014, entro il 31 dicembre 2017 e, perquelli consegnati negli anni precedenti, persingole annualità di consegna partendodalla più recente, entro il 31 dicembre diciascun anno successivo al 2017. Con de-creto del Ministro dell’economia e dellefinanze sono regolate le modalità perl’erogazione dei rimborsi all’agente dellariscossione, a fronte delle spese di cui aldecreto direttoriale del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze 21 novembre 2000,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30del 6 febbraio 2001, concernenti le pro-cedure esecutive effettuate dall’anno 2000all’anno 2010, da corrispondere in quotecostanti e tenuto conto dei tempi di pre-sentazione delle relative comunicazioni diinesigibilità.

Atti Parlamentari — 319 — Camera dei Deputati

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49. In deroga a quanto disposto dalcomma 48, la restituzione agli agenti dellariscossione delle stesse spese, maturatenegli anni 2000-2013, per le procedureposte in essere per conto dei comuni, èeffettuata a partire dal 30 giugno 2018, inventi rate annuali di pari importo, cononere a carico del bilancio dello Stato. Atale fine, fatte salve le anticipazioni even-tualmente ottenute, l’agente della riscos-sione presenta, entro il 31 marzo 2015,un’apposita istanza al Ministero dell’eco-nomia e delle finanze. A seguito dell’even-tuale diniego del discarico, il recuperodelle spese relative alla quota oggetto didiniego è effettuato mediante riversamentodelle stesse all’entrata del bilancio delloStato.

50. Fino alla data di presentazionedelle comunicazioni previste dal comma48, l’agente della riscossione resta legitti-mato a effettuare la riscossione dellesomme non pagate, ai sensi del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 602, anche per le quote relative aisoggetti creditori che hanno cessato ocessano di avvalersi delle società delGruppo Equitalia.

51. Le comunicazioni di inesigibilitàrelative alle quote di cui al comma 48,presentate anteriormente alla data di en-trata in vigore della presente legge, pos-sono essere integrate entro i termini pre-visti dallo stesso comma 48. In tale caso,il controllo di cui all’articolo 20 del de-creto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,come da ultimo sostituito dal comma 47del presente articolo, può essere avviatosolo decorsi i termini previsti dal citatocomma 48.

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52. Alle comunicazioni di inesigibilitàrelative alle quote di cui al comma 48 delpresente articolo si applicano gli articoli19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile1999, n. 112, come da ultimo rispettiva-mente modificato e sostituito dai commi46 e 47 del presente articolo. Le quoteinesigibili, di valore inferiore o pari a 300euro, con esclusione di quelle afferenti allerisorse proprie tradizionali di cui all’arti-colo 2, paragrafo 1, lettera a), delle deci-sioni 2007/436/CE/Euratom del Consiglio,del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE/Euratomdel Consiglio, del 26 maggio 2014, nonsono assoggettate al controllo di cui alcitato articolo 19.

53. All’articolo 1, comma 535, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole:« 1° gennaio 2013 » sono sostituite dalleseguenti: « 1° gennaio 2015 ».

54. A decorrere dal 1o gennaio 2015 illimite di reddito di cui all’articolo 1,comma 175, della legge 27 dicembre 2013,n. 147, è fissato in 7.500 euro.

55. Dopo il comma 3 dell’articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui red-diti, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esuccessive modificazioni, è aggiunto il se-guente:

« 3-bis. Ai fini dell’imposta sul redditodelle persone fisiche, i redditi di pensionee di lavoro prodotti in euro dai soggetti dicui al presente articolo concorrono a for-mare il reddito complessivo per l’importoeccedente 6.700 euro. La disposizione delprimo periodo si applica a decorrere dal1o gennaio 2015 ».

56. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, laquota di cui all’articolo 2, comma 10,lettera b), del decreto legislativo 14 marzo2011, n. 23, è determinata nel 55 percento.

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57. Ferme restando le vigenti disposi-zioni sull’utilizzo del Fondo per lo svi-luppo e la coesione, di seguito denominatoFSC, per specifiche finalità e sull’impiegodell’80 per cento delle risorse nelle regionidel Mezzogiorno, per l’utilizzo delle ri-sorse assegnate per il periodo di program-mazione 2014-2020 e nell’ambito dellanormativa vigente sugli aspetti generalidelle politiche di coesione si applicano leseguenti disposizioni:

a) la dotazione finanziaria del FSC èimpiegata per obiettivi strategici relativi adaree tematiche nazionali, anche con rife-rimento alla prevista adozione della Stra-tegia nazionale di specializzazione intelli-gente, come definita dalla Commissioneeuropea nell’ambito delle attività di pro-grammazione dei Fondi strutturali e diinvestimento europei, nonché alle pro-grammazioni di settore, tenendo conto inparticolare di quelle previste dal regola-mento (UE) n. 1303/2013 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 17 dicembre2013. Tale Strategia è il risultato dellasomma delle specializzazioni intelligentiidentificate a livello regionale, integratedalle aree di ricerca individuate a livellonazionale;

b) entro il 31 marzo 2015, il Ministro,o Sottosegretario di Stato, delegato allacoesione territoriale, di seguito denomi-nato « Autorità politica per la coesione »,in collaborazione con le amministrazioniinteressate e sentita la Conferenza perma-nente per i rapporti tra lo Stato, le regionie le province autonome di Trento e diBolzano, individua le aree tematiche na-zionali e gli obiettivi strategici per cia-scuna area e li comunica alle competentiCommissioni parlamentari;

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c) entro il 30 aprile 2015, il Comitatointerministeriale per la programmazioneeconomica (CIPE), con propria delibera,dispone una ripartizione della dotazionefinanziaria del FSC iscritta in bilancio trale diverse aree tematiche nazionali. Entrola medesima data, con decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri, su pro-posta dell’Autorità politica per la coesione,è istituita una Cabina di regia, senza nuovio maggiori oneri per la finanza pubblica,composta da rappresentanti delle ammi-nistrazioni interessate e delle regioni edelle province autonome di Trento e diBolzano, incaricata di definire specificipiani operativi per ciascuna area tematicanazionale, con l’indicazione dei risultatiattesi e delle azioni e dei singoli interventinecessari al loro conseguimento, con re-lativa stima finanziaria, dei soggetti attua-tori a livello nazionale e regionale, deitempi di attuazione e delle modalità dimonitoraggio, nonché dell’articolazioneannuale dei fabbisogni finanziari fino alterzo anno successivo al termine dellaprogrammazione 2014-2020 in coerenzacon l’analoga articolazione dello stanzia-mento per ogni area tematica nazionale. Illavoro di predisposizione dei predetti pianiè coordinato e integrato con l’adozione,tramite piani strategici, della Strategia na-zionale di specializzazione intelligente,qualora definiti. La Strategia deve indicareper regione e per area di specializzazioneintelligente tempistiche di spesa e un nu-mero limitato di obiettivi associabili aquello generale di crescita per anno dafissare l’anno precedente e un responsa-bile per regione e per area di specializ-zazione. Le informazioni di dettaglio inmerito ai risultati conseguiti sono illu-strate nella relazione di sintesi sugli in-terventi realizzati nelle aree sottoutiliz-zate, di cui all’articolo 10, comma 7, dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196, e succes-sive modificazioni. I piani operativi sonoredatti tenendo conto che la dotazionecomplessiva deve essere impiegata per unimporto non inferiore all’80 per cento perinterventi da realizzare nei territori delleregioni del Mezzogiorno. I piani operativi,progressivamente definiti dalla Cabina di

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regia, di cui al periodo precedente, sonoproposti anche singolarmente dall’Autoritàpolitica per la coesione al CIPE per larelativa approvazione;

d) nelle more dell’individuazione dellearee tematiche e dell’adozione dei piani ope-rativi ai sensi delle lettere a), b) e c), l’Auto-rità politica per la coesione può sottoporreall’approvazione del CIPE un piano stralcioper la realizzazione di interventi di imme-diato avvio dei lavori, con l’assegnazionedelle risorse necessarie nel limite degli stan-ziamenti iscritti in bilancio. Tali interventiconfluiscono nei piani operativi in coerenzacon le aree tematiche cui afferiscono;

e) in attuazione delle medesime fi-nalità di accelerazione degli interventi dicui alla lettera d), il CIPE, entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, su proposta dell’Autoritàpolitica per la coesione, disponde l’asse-gnazione definitiva dei fondi destinati agliinterventi già approvati con delibera delCIPE in via programmatica e a carico delledisponibilità del FSC per il periodo diprogrammazione 2014-2020;

f) i piani operativi, con i relativifabbisogni finanziari, costituiscono la baseper la predisposizione del Documento dieconomia e finanza (DEF) e della relativaNota di aggiornamento, nonché per ladefinizione della manovra di finanza pub-blica e della relativa legge di bilancio;

g) successivamente all’approvazionedel piano stralcio e dei piani operativi daparte del CIPE, che deve deliberare entroventi giorni dalla trasmissione di cui allalettera d), l’Autorità politica per la coe-sione coordina l’attuazione dei piani alivello nazionale e regionale e individua icasi nei quali, per gli interventi infrastrut-turali di notevole complessità, si debbaprocedere alla stipula del contratto istitu-zionale di sviluppo ai sensi e per gli effettidi cui all’articolo 6, commi 1, 2 e 3, deldecreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88,e successive modificazioni, e all’articolo9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013,n. 69, convertito, con modificazioni, dallalegge 9 agosto 2013, n. 98;

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h) successivamente all’approvazioneda parte del CIPE dei piani operativi, sullabase dell’effettiva realizzazione degli stessi,l’Autorità politica per la coesione puòproporre al CIPE, ai fini di una suasuccessiva deliberazione in merito, unadiversa ripartizione della dotazione tra learee tematiche nazionali, la rimodulazionedelle quote annuali di spesa per ciascunaarea e la revoca di assegnazioni a causa diimpossibilità sopravvenute, di mancato ri-spetto dei tempi o di inadempienze. L’Au-torità politica per la coesione presentacomunque al CIPE, entro il 10 settembredi ogni anno, una relazione sullo stato diavanzamento degli interventi della pro-grammazione 2014-2020 ai fini della de-finizione della Nota di aggiornamento delDEF e della legge di bilancio;

i) le assegnazioni del CIPE di risorseal piano stralcio e ai piani operativi ap-provati consentono a ciascuna ammini-strazione l’avvio delle attività necessarieall’attuazione degli interventi e delle azionifinanziati;

l) le risorse assegnate al piano stral-cio e ai piani operativi, di cui alla letterai), sono trasferite dal FSC, nei limiti deglistanziamenti annuali di bilancio, in appo-sita contabilità del Fondo di rotazione dicui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987,n. 183, sulla base dei profili finanziariprevisti dalle delibere del CIPE di appro-vazione dei piani stessi. Il Ministero del-l’economia e delle finanze assegna le ri-sorse trasferite alla suddetta contabilità infavore delle amministrazioni responsabilidell’attuazione del piano stralcio e deipiani operativi degli interventi approvatidal CIPE, secondo l’articolazione tempo-rale indicata dalle relative delibere, eprovvede a effettuare i pagamenti a valeresulle medesime risorse in favore dellesuddette amministrazioni, secondo le pro-cedure stabilite dalla citata legge n. 183del 1987 e dal regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 29dicembre 1988, n. 568, sulla base dellerichieste presentate dalla Presidenza delConsiglio dei ministri – Struttura di cui

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all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge31 agosto 2013, n. 101, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,n. 125. Con decreto del Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, da emanare entrotrenta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, sono adottati gli ade-guamenti organizzativi necessari per lagestione delle risorse presso il citatoFondo di rotazione. Ai fini della verificadello stato di avanzamento della spesariguardante gli interventi finanziati con lerisorse del FSC, le amministrazioni titolaridegli interventi comunicano i relativi datial sistema di monitoraggio unitario di cuiall’articolo 1, comma 245, della legge 27dicembre 2013, n. 147, sulla base di unapposito protocollo di colloquio telema-tico. Entro il 10 settembre di ciascunanno, la Presidenza del Consiglio dei mi-nistri – Struttura di cui al citato articolo10, comma 5, del decreto-legge n. 101 del2013, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 125 del 2013 sulla base dellecomunicazioni trasmesse dall’Agenzia perla coesione sullo stato di attuazione degliinterventi tenendo conto dei dati fornitidalle singole amministrazioni titolari degliinterventi stessi e di eventuali decisioniassunte dal CIPE, di cui alla lettera h),aggiorna le previsioni di spesa riguardantile risorse trasferite alla contabilità dedi-cata e quelle relative agli stanziamenti dibilancio per il successivo triennio. Sullabase di tali comunicazioni il Ministerodell’economia e delle finanze può adottare,ove necessario, decreti di svincolo dellerisorse riferite all’esercizio in corso e aquelli successivi. Le amministrazioni tito-lari degli interventi assicurano il tempe-stivo e proficuo utilizzo delle risorse as-segnate ai sensi del presente comma eprovvedono a effettuare i controlli sullaregolarità delle spese sostenute dai bene-ficiari;

m) sono trasferite al Fondo di rota-zione di cui alla lettera l) anche le risorsedel FSC già iscritte in bilancio per iprecedenti periodi di programmazione,che sono gestite secondo le modalità in-dicate alla citata lettera l), ove compatibili.

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58. Sono abrogate le seguenti disposi-zioni:

a) articolo 5, commi 4 e 5, deldecreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88,e successive modificazioni;

b) articolo 1, commi 7, 8, 9, 10 e 11,della legge 27 dicembre 2013, n. 147, esuccessive modificazioni.

59. Il secondo periodo del comma 8dell’articolo 10 del decreto-legge 31 agosto2013, n. 101, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,è soppresso.

60. Gli schemi dei piani operativi e delpiano stralcio di cui al comma 57 sonotrasmessi alle Camere, corredati di tutti glielementi istruttori necessari, per il pareredelle competenti Commissioni parlamen-tari. Decorsi inutilmente venti giorni dal-l’assegnazione, i piani possono essere adot-tati in via definitiva.

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61. All’articolo 24, comma 2, del de-creto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine,il seguente periodo: « In ogni caso, l’im-porto complessivo del trattamento pensio-nistico non può eccedere quello che sa-rebbe stato liquidato con l’applicazionedelle regole di calcolo vigenti prima delladata di entrata in vigore del presentedecreto computando, ai fini della deter-minazione della misura del trattamento,l’anzianità contributiva necessaria per ilconseguimento del diritto alla prestazione,integrata da quella eventualmente matu-rata fra la data di conseguimento deldiritto e la data di decorrenza del primoperiodo utile per la corresponsione dellaprestazione stessa. ».

62. Il limite di cui al comma 61 siapplica ai trattamenti pensionistici, ivicompresi quelli già liquidati alla data dientrata in vigore della presente legge, coneffetto a decorrere dalla medesima data.Resta in ogni caso fermo il termine diventiquattro mesi di cui al primo periododel comma 2 dell’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,n. 140, e successive modificazioni, per laliquidazione dei trattamenti di fine servi-zio, comunque denominati, per i lavoratoriche accedono al pensionamento a etàinferiore a quella corrispondente ai limitidi età, con esclusione delle cause di ces-sazione di cui al comma 5 del medesimoarticolo 3.

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63. Le economie, da accertare a con-suntivo sulla base del procedimento di cuiall’articolo 14 della legge 7 agosto 1990,n. 241, e successive modificazioni, deri-vanti dall’applicazione del comma 61 delpresente articolo affluiscono in un appo-sito fondo, istituito presso l’INPS, finaliz-zato a garantire l’adeguatezza delle pre-stazioni pensionistiche in favore di parti-colari categorie di soggetti, individuate condecreto del Presidente del Consiglio deiministri, su proposta del Ministro dellavoro e delle politiche sociali, di concertocon il Ministro dell’economia e delle fi-nanze. Con il medesimo decreto si prov-vede altresì a definire i criteri e le mo-dalità di utilizzo delle risorse del fondo infavore delle predette categorie di soggetti.

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64. Le associazioni sportive e relativesezioni non aventi scopo di lucro, affiliatealle federazioni sportive nazionali o aglienti nazionali di promozione sportiva ri-conosciuti ai sensi delle leggi vigenti, chesvolgono attività sportive dilettantistiche,che siano decadute, entro il 31 ottobre2014, dal beneficio della rateazione dellesomme dovute in base alle comunicazioniemesse a seguito dell’attività di liquida-zione e di controllo formale di cui agliarticoli 36-bis e 36-ter del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 600, e successive modificazioni, e54-bis del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633, esuccessive modificazioni, agli avvisi di ac-certamento ai fini dell’imposta sul redditodelle società, dell’imposta regionale sulleattività produttive e dell’imposta sul valoreaggiunto, agli accertamenti con adesione,mediazioni e conciliazioni giudiziali, ai finidei medesimi tributi, possono chiedere,entro sei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, un nuovo pianodi rateazione delle somme dovute allecondizioni previste dalle specifiche leggivigenti.

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ART. 45.

(Ulteriori misure di copertura).

1. L’autorizzazione di spesa di cuiall’articolo 50, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,con modificazioni, dalla legge 23 giugno2014, n. 89, relativa al Fondo destinatoalla concessione di benefìci economici afavore dei lavoratori dipendenti, è ridottadi 1.930 milioni di euro in termini disaldo netto da finanziare e di fabbisognoe di 2.685 milioni di euro in termini diindebitamento netto per l’anno 2015, di4.680 milioni di euro per l’anno 2016, di4.135 milioni di euro per l’anno 2017 edi 1.990 milioni di euro a decorreredall’anno 2018.

65. Identico.

2. L’autorizzazione di spesa di cui al-l’articolo 1, comma 431, della legge 27dicembre 2013, n. 147, relativa al Fondoper la riduzione della pressione fiscale, èridotta di 331,533 milioni di euro perl’anno 2015 e di 18,533 milioni di euro adecorre dall’anno 2016.

66. Identico.

3. Fermo restando quanto previstodall’articolo 18 e fatta salva l’adozionedei provvedimenti normativi di cui alcomma 4 del presente articolo:

67. Fermo restando quanto previstodall’articolo 1, comma 143, e fatta salval’adozione dei provvedimenti normativi dicui al comma 68 del presente articolo:

a) l’aliquota IVA del 10 per cento èincrementata di due punti percentuali adecorrere dal 1o gennaio 2016 e di unulteriore punto percentuale dal 1o gennaio2017;

a) identica;

b) l’aliquota IVA del 22 per cento èincrementata di due punti percentuali adecorrere dal 1o gennaio 2016, di unulteriore punto percentuale dal 1o gennaio2017 e di ulteriore 0,5 punti percentualidal 1o gennaio 2018;

b) identica;

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c) a decorrere dal 1o gennaio 2018,con provvedimento del direttore dell’Agen-zia delle dogane e dei monopoli, l’aliquotadell’accisa sulla benzina e sulla benzinacon piombo, nonché l’aliquota dell’accisasul gasolio usato come carburante, di cuiall’allegato 1 del testo unico delle dispo-sizioni legislative concernenti le impostesulla produzione e sui consumi e relativesanzioni penali e amministrative, di cui aldecreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,e successive modificazioni, sono aumen-tate in misura tale da determinare mag-giori entrate nette non inferiori a 700milioni di euro per l’anno 2018 e ciascunodegli anni successivi; il provvedimento èefficace dalla data di pubblicazione nelsito internet dell’Agenzia delle dogane e deimonopoli.

c) identica.

4. Le misure di cui al comma 3 possonoessere sostituite integralmente o in parteda provvedimenti normativi che assicu-rino, integralmente o in parte, gli stessieffetti positivi sui saldi di finanza pubblicaattraverso il conseguimento di maggiorientrate ovvero di risparmi di spesa me-diante interventi di razionalizzazione e direvisione della spesa pubblica.

68. Le misure di cui al comma 67possono essere sostituite integralmente oin parte da provvedimenti normativi cheassicurino, integralmente o in parte, glistessi effetti positivi sui saldi di finanzapubblica attraverso il conseguimento dimaggiori entrate ovvero di risparmi dispesa mediante interventi di razionalizza-zione e di revisione della spesa pubblica.

5. Il Fondo per la compensazione deglieffetti finanziari non previsti a legislazionevigente conseguenti all’attualizzazione dicontributi pluriennali, di cui all’articolo 6,comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,n. 154, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 dicembre 2008, n. 189, e successivemodificazioni, è ridotto di 35 milioni dieuro per il 2015.

69. Identico.

6. All’articolo 7, comma 1, del decretolegislativo 21 aprile 2011, n. 67, le parole:« e 383 milioni di euro a decorrere dal2013 » sono sostituite dalle seguenti: « , 383milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 e233 milioni di euro a decorrere dall’anno2015 ». Il Fondo di cui all’articolo 1,comma 3, lettera f), della legge 24 dicem-bre 2007, n. 247, è ridotto di 150 milionidi euro annui a decorrere dall’anno 2015.

70. Identico.

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7. Con effetto dall’anno 2015 è dispostoil versamento all’entrata del bilancio delloStato, da parte dell’INPS, di 20 milioni dieuro per l’anno 2015 e di 120 milioni dieuro annui a decorrere dall’anno 2016 avalere sulle risorse derivanti dall’aumentocontributivo di cui all’articolo 25 dellalegge 21 dicembre 1978, n. 845, a decor-rere dall’anno 2015; tali risorse gravanosulle quote destinate ai fondi interprofes-sionali per la formazione continua.

71. Identico.

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72. L’autorizzazione di spesa di cuiall’articolo 10, comma 1, lettera d), dellalegge 19 ottobre 1999, n. 370, è ridotta di4 milioni di euro per l’anno 2015.

73. Alla compensazione degli effettifinanziari sui saldi di finanza pubblica,derivanti dal comma 72, pari a 4 milionidi euro per l’anno 2015, si provvede me-diante corrispondente utilizzo del Fondoper la compensazione degli effetti finan-ziari non previsti a legislazione vigenteconseguenti all’attualizzazione di contri-buti pluriennali, di cui all’articolo 6,comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,n. 154, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 dicembre 2008, n. 189, e successivemodificazioni.

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74. L’articolo 25, quarto comma, se-condo periodo, del decreto del Presidentedella Repubblica 29 settembre 1973,n. 600, e successive modificazioni, si in-terpreta nel senso che per la sussistenzadel requisito della territorialità non rileval’articolo 4 del codice della navigazione.

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ART. 46.

(Fondi speciali e Tabelle).

1. Gli importi da iscrivere nei fondispeciali di cui all’articolo 11, comma 3,lettera c), della legge 31 dicembre 2009,n. 196, per il finanziamento dei provvedi-menti legislativi che si prevede possanoessere approvati nel triennio 2015-2017restano determinati, per ciascuno deglianni 2015, 2016 e 2017, nelle misureindicate nelle Tabelle A e B allegate allapresente legge, rispettivamente per ilfondo speciale destinato alle spese correntie per il fondo speciale destinato alle spesein conto capitale.

75. Identico.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singolistati di previsione del bilancio 2015 e deltriennio 2015-2017 in relazione a leggi dispesa permanente la cui quantificazione èrinviata alla legge di stabilità, ai sensidell’articolo 11, comma 3, lettera d), dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196, sono in-dicate nella Tabella C allegata alla pre-sente legge.

76. Identico.

3. Gli importi delle quote destinate agravare su ciascuno degli anni 2015, 2016e 2017 per le leggi che dispongono spese acarattere pluriennale in conto capitale,con le relative aggregazioni per pro-gramma e per missione e con distinta eanalitica evidenziazione dei rifinanzia-menti, delle riduzioni e delle rimodula-zioni, ai sensi dell’articolo 11, comma 3,lettera e), della legge 31 dicembre 2009,n. 196, sono indicati nella Tabella E alle-gata alla presente legge.

77. Identico.

4. Gli importi delle riduzioni, per cia-scuno degli anni del triennio 2015-2017per le leggi che dispongono spese di partecorrente, con le relative aggregazioni perprogramma e per missione, ai sensi del-l’articolo 11, comma 3, lettera f), dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196, sono in-dicati nella Tabella D allegata alla pre-sente legge.

78. Identico.

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5. A valere sulle autorizzazioni dispesa, riportate nella Tabella di cui alcomma 3, le amministrazioni pubbliche, aisensi dell’articolo 30, comma 2, della legge31 dicembre 2009, n. 196, possono assu-mere impegni nell’anno 2015, a carico diesercizi futuri, nei limiti massimi di im-pegnabilità indicati per ciascuna disposi-zione legislativa in apposita colonna dellastessa Tabella, ivi compresi gli impegni giàassunti nei precedenti esercizi a valeresulle autorizzazioni medesime.

79. A valere sulle autorizzazioni dispesa, riportate nella Tabella di cui alcomma 77, le amministrazioni pubbliche,ai sensi dell’articolo 30, comma 2, dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196, possonoassumere impegni nell’anno 2015, a caricodi esercizi futuri, nei limiti massimi diimpegnabilità indicati per ciascuna dispo-sizione legislativa in apposita colonnadella stessa Tabella, ivi compresi gli im-pegni già assunti nei precedenti esercizi avalere sulle autorizzazioni medesime.

6. Per l’esercizio finanziario 2015, inattuazione dell’autorizzazione richiesta aisensi del comma 3 dell’articolo 6 dellalegge 24 dicembre 2012, n. 243, concessa aseguito dell’approvazione, con risoluzione,dell’apposita Relazione al Parlamento2014, le nuove o maggiori spese correnti,le riduzioni di entrata e le nuove finaliz-zazioni nette da iscrivere nel fondo spe-ciale di parte corrente possono eccedere lerisorse da utilizzare a copertura, ai sensidell’articolo 11, comma 6, della legge 31dicembre 2009, n. 196, e successive mo-dificazioni, nel limite massimo indicatonella medesima Relazione, secondo il pro-spetto allegato alla presente legge.

80. Identico.

7. Per gli esercizi finanziari 2016 e2017, la copertura della presente legge perle nuove o maggiori spese correnti, per leriduzioni di entrata e per le nuove fina-lizzazioni nette da iscrivere nel fondospeciale di parte corrente è assicurata, aisensi dell’articolo 11, comma 6, della legge31 dicembre 2009, n. 196, secondo il pro-spetto allegato alla presente legge.

81. Identico.

Atti Parlamentari — 337 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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82. Le disposizioni di cui alla presentelegge sono applicabili nelle regioni a sta-tuto speciale e nelle province autonome diTrento e di Bolzano compatibilmente conle norme dei rispettivi statuti e dellerelative norme di attuazione.

Atti Parlamentari — 338 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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ART. 47.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il 1o

gennaio 2015.83. La presente legge, salvo quanto

disposto dall’articolo 1, comma 14, entrain vigore il 1o gennaio 2015.

Atti Parlamentari — 339 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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ALLEGATI ED ELENCHI

Atti Parlamentari — 341 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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(segue: testo del disegno di legge)

ALLEGATO 1(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI

Descrizione del risultato differenziale 2015 2016 2017

Livello massimo del saldo netto da finanziare, alnetto delle regolazioni contabili e debitorie pre-gresse (pari a 16.884 milioni di euro per il 2015,a 3.150 milioni di euro per il 2016 e a 3.150milioni di euro per il 2017), tenuto conto deglieffetti derivanti dalla presente legge –58.000 –27.000 –15.000

Livello massimo del ricorso al mercato finanzia-rio, tenuto conto degli effetti derivanti dallapresente legge (*) 327.000 275.000 300.000

(*) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturarepassività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato e comprensivo, per il 2015, di un importodi 4.000 milioni di euro per indebitamento estero relativo a interventi non considerati nel bilancio diprevisione.

Atti Parlamentari — 342 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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(segue: testo della Commissione)

ALLEGATO 1(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI

Descrizione del risultato differenziale 2015 2016 2017

Livello massimo del saldo netto da finanziare, alnetto delle regolazioni contabili e debitorie pre-gresse (pari a 16.884 milioni di euro per il 2015,a 3.150 milioni di euro per il 2016 e a 3.150milioni di euro per il 2017), tenuto conto deglieffetti derivanti dalla presente legge –54.000 –27.000 –15.000

Livello massimo del ricorso al mercato finanzia-rio, tenuto conto degli effetti derivanti dallapresente legge (*) 323.000 275.000 300.000

(*) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturarepassività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato e comprensivo, per il 2015, di un importodi 4.000 milioni di euro per indebitamento estero relativo a interventi non considerati nel bilancio diprevisione.

Atti Parlamentari — 343 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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(segue: testo del disegno di legge)

ALLEGATO 2(articolo 2, commi 1 e 2)

Missione eprogramma

Trasferimenti alle gestioni previdenziali

(in milioni di euro)

2015 2016 2017

25 - Politicheprevidenziali

3. Previdenzaobbligatoria e

complementare,assicurazioni

sociali

2.a1) Adeguamento dei trasferimenti a favore del Fondopensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavora-tori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché infavore della gestione ex-ENPALS, ai sensi dell’articolo 37,comma 3, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88 186,00 186,00 186,00

2.a2) Adeguamento dei trasferimenti al Fondo pensionilavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti dicui al punto 2.a1), della gestione esercenti attività com-merciali e della gestione artigiani, ai sensi dell’articolo 59,comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, esuccessive modificazioni 45,97 45,97 45,97

2.a3) Adeguamento dei trasferimenti alla gestione exINPDAP 21,03 21,03 21,03

2.b1) Importi complessivamente dovuti dallo Statoalle gestioni:

2.b1.a) gestione previdenziale speciale minatori 3,11 3,11 3,11

2.b1.b) gestione ex ENPALS 72,10 72,10 72,10

2.b1.c) integrazione annuale oneri pensioni per i coltiva-tori diretti, mezzadri e coloni prima del 1o gennaio 1989 598,00 598,00 598,00

2.b2) Importi complessivamente dovuti dallo Stato per lagestione ex INPDAP di cui al punto 2.a3) 2.342,91 2.342,91 2.342,91

Atti Parlamentari — 344 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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(segue: testo della Commissione)

ALLEGATO 2(articolo 1, commi 2 e 3)

Missione eprogramma

Trasferimenti alle gestioni previdenziali

(in milioni di euro)

2015 2016 2017

25 - Politicheprevidenziali

3. Previdenzaobbligatoria e

complementare,assicurazioni

sociali

2.a1) Adeguamento dei trasferimenti a favore del Fondopensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavora-tori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché infavore della gestione ex-ENPALS, ai sensi dell’articolo 37,comma 3, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88 186,00 186,00 186,00

2.a2) Adeguamento dei trasferimenti al Fondo pensionilavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti dicui al punto 2.a1), della gestione esercenti attività com-merciali e della gestione artigiani, ai sensi dell’articolo 59,comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, esuccessive modificazioni 45,97 45,97 45,97

2.a3) Adeguamento dei trasferimenti alla gestione exINPDAP 21,03 21,03 21,03

2.b1) Importi complessivamente dovuti dallo Statoalle gestioni:

2.b1.a) gestione previdenziale speciale minatori 3,11 3,11 3,11

2.b1.b) gestione ex ENPALS 72,10 72,10 72,10

2.b1.c) integrazione annuale oneri pensioni per i coltiva-tori diretti, mezzadri e coloni prima del 1o gennaio 1989 598,00 598,00 598,00

2.b2) Importi complessivamente dovuti dallo Stato per lagestione ex INPDAP di cui al punto 2.a3) 2.342,91 2.342,91 2.342,91

Atti Parlamentari — 345 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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(segue: testo del disegno di legge)

CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

ALLEGATO 3(articolo 7, comma 2)

« ALLEGATO 1

(articolo 3, comma 6, lettera a))

Lauree magistrali in discipline di ambito tecnicoo scientifico

LM-12 Design

LM-13 Farmacia e farmacia industriale

LM-17 Fisica

LM-18 Informatica

LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica

LM-21 Ingegneria biomedica

LM-22 Ingegneria chimica

LM-23 Ingegneria civile

LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi

LM-25 Ingegneria dell’automazione

LM-26 Ingegneria della sicurezza

LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni

LM-28 Ingegneria elettrica

LM-29 Ingegneria elettronica

LM-30 Ingegneria energetica e nucleare

LM-31 Ingegneria gestionale

LM-32 Ingegneria informatica

LM-33 Ingegneria meccanica

LM-34 Ingegneria navale

LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio

LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura

LM-40 Matematica

LM-44 Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria

LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali

LM-54 Scienze chimiche

LM-6 Biologia

LM-60 Scienze della natura

LM-61 Scienze della nutrizione umana

LM-66 Sicurezza informatica

LM-69 Scienze e tecnologie agrarie

LM-7 Biotecnologie agrarie

Atti Parlamentari — 346 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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(segue: testo della Commissione)

CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

ALLEGATO 3(articolo 1, comma 31)

« ALLEGATO 1

(articolo 3, comma 6, lettera a))

Lauree magistrali in discipline di ambito tecnicoo scientifico

LM-12 Design

LM-13 Farmacia e farmacia industriale

LM-17 Fisica

LM-18 Informatica

LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica

LM-21 Ingegneria biomedica

LM-22 Ingegneria chimica

LM-23 Ingegneria civile

LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi

LM-25 Ingegneria dell’automazione

LM-26 Ingegneria della sicurezza

LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni

LM-28 Ingegneria elettrica

LM-29 Ingegneria elettronica

LM-30 Ingegneria energetica e nucleare

LM-31 Ingegneria gestionale

LM-32 Ingegneria informatica

LM-33 Ingegneria meccanica

LM-34 Ingegneria navale

LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio

LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura

LM-40 Matematica

LM-44 Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria

LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali

LM-54 Scienze chimiche

LM-6 Biologia

LM-60 Scienze della natura

LM-61 Scienze della nutrizione umana

LM-66 Sicurezza informatica

LM-69 Scienze e tecnologie agrarie

LM-7 Biotecnologie agrarie

Atti Parlamentari — 347 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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(segue: testo del disegno di legge)

Segue: ALLEGATO 3(articolo 7, comma 2)

« ALLEGATO 1

(articolo 3, comma 6, lettera a))

Lauree magistrali in discipline di ambito tecnicoo scientifico

LM-70 Scienze e tecnologie alimentari

LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale

LM-72 Scienze e tecnologie della navigazione

LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali

LM-74 Scienze e tecnologie geologiche

LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio

LM-79 Scienze geofisiche

LM-8 Biotecnologie industriali

LM-82 Scienze statistiche

LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali

LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche

LM-91 Tecniche e metodi per la società dell’informazione

Atti Parlamentari — 348 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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(segue: testo della Commissione)

Segue: ALLEGATO 3(articolo 1, comma 31)

« ALLEGATO 1

(articolo 3, comma 6, lettera a))

Lauree magistrali in discipline di ambito tecnicoo scientifico

LM-70 Scienze e tecnologie alimentari

LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale

LM-72 Scienze e tecnologie della navigazione

LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali

LM-74 Scienze e tecnologie geologiche

LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio

LM-79 Scienze geofisiche

LM-8 Biotecnologie industriali

LM-82 Scienze statistiche

LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali

LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche

LM-91 Tecniche e metodi per la società dell’informazione

Atti Parlamentari — 349 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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(segue: testo del disegno di legge)

ALLEGATO 4(Articolo 9, comma 1, lettera a))

(Regime fiscale per lavoratori autonomi)

PRO-GRES-SIVO

GRUPPO DI SETTORE CODICI ATTIVITÀATECO 2007

VALORE SOGLIADEI

RICAVI/COMPENSIREDDITIVITÀ

1 Industrie alimentari e dellebevande (10-11) 35.000 40%

2 Commercio all’ingrosso eal dettaglio

45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1a 47.7) - 47.9 40.000 40%

3Commercio ambulante diprodotti alimentari ebevande

47.81 30.000 40%

4 Commercio ambulantedi altri prodotti 47.82 - 47.89 20.000 54%

5 Costruzioni e attivitàimmobiliari (41 - 42 - 43) - (68) 15.00 86%

6 Intermediari del commer-cio 46.1 15.000 62%

7 Attività dei Servizi di allog-gio e di ristorazione (55 - 56) 40.000 40%

8

Attività Professionali, Scien-tifiche, Tecniche, Sanitarie,di Istruzione, Servizi Finan-ziari ed Assicurativi

(64 - 65- 66) - (69 - 70 - 71 -72 - 73 - 74 - 75) - (85) -(86 - 87- 88)

15.000 78%

9 Altre attività economiche

(01 - 02- 03) - (05 - 06 - 07- 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15- 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21- 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27- 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33)- (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49- 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59- 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78- 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90- 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96)- (97 - 98) - (99)

20.000 67%

Atti Parlamentari — 350 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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(segue: testo della Commissione)

ALLEGATO 4(Articolo 1, comma 44, lettera a))

(Regime fiscale per lavoratori autonomi)

PRO-GRES-SIVO

GRUPPO DI SETTORE CODICI ATTIVITÀATECO 2007

VALORE SOGLIADEI

RICAVI/COMPENSIREDDITIVITÀ

1 Industrie alimentari e dellebevande (10-11) 35.000 40%

2 Commercio all’ingrosso eal dettaglio

45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1a 47.7) - 47.9 40.000 40%

3Commercio ambulante diprodotti alimentari ebevande

47.81 30.000 40%

4 Commercio ambulantedi altri prodotti 47.82 - 47.89 20.000 54%

5 Costruzioni e attivitàimmobiliari (41 - 42 - 43) - (68) 15.00 86%

6 Intermediari del commer-cio 46.1 15.000 62%

7 Attività dei Servizi di allog-gio e di ristorazione (55 - 56) 40.000 40%

8

Attività Professionali, Scien-tifiche, Tecniche, Sanitarie,di Istruzione, Servizi Finan-ziari ed Assicurativi

(64 - 65- 66) - (69 - 70 - 71 -72 - 73 - 74 - 75) - (85) -(86 - 87- 88)

15.000 78%

9 Altre attività economiche

(01 - 02- 03) - (05 - 06 - 07- 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15- 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21- 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27- 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33)- (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49- 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59- 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78- 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90- 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96)- (97 - 98) - (99)

20.000 67%

Atti Parlamentari — 351 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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(segue: testo del disegno di legge)

ALLEGATO 5(articolo 19, comma 1)

RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA CONCERNENTITRASFERIMENTI CORRENTI E IN CONTO CAPITALE IN FAVORE DI IMPRESE

Ministero Autorizzazione di spesa c/k

Riduzione(in migliaia di euro)

2015 20162017

e annisuccessivi

Economia e finanze legge n. 311 del 2004, articolo 1, comma 361 c 50.000,0 25.000,0 0,0

Economia e finanze legge n. 448 del 2001, articolo 52, comma 21 k 703,8 742,1 815,7

Economia e finanze decreto-legge n. 138 del 2002, articolo 4, comma 1 k 1.200,0 1.200,0 1.200,0

Sviluppo economico legge n. 549 del 1995, articolo 1, comma 43 c 2.039,6 2.039,6 2.039,6

Sviluppo economico decreto-legge n. 66 del 2014, articolo 22-bis,comma 1 k 0,0 50.000,0 0,0

Lavoro e politiche sociali legge n. 147 del 2013, articolo 1, comma 22 c 2.000,0 2.000,0 0,0

Lavoro e politiche sociali decreto legislativo n. 198 del 2006, articolo 44 c 150,8 87,8 97,4

Infrastrutture e trasporti legge n. 388 del 2000, articolo 145, comma 40 c 97,1 100,0 100,0

Infrastrutture e trasporti legge n. 147 del 2013, articolo 1, comma 38,punto D k 4.639,2 4.694,2 4.680,5

Politiche agricolealimentari e forestali

legge n. 267 del 1991, articolo 1, comma 1,punto 5 c 1.000,0 1.000,0 1.000,0

Politiche agricolealimentari e forestali decreto-legge n. 182 del 2005, articolo 2, comma 5 190,7 193,4 192,9

Politiche agricolealimentari e forestali

decreto legislativo n. 226 del 2001, articolo 10,comma 1-bis c 550,0 557,9 556,3

Politiche agricolealimentari e forestali legge n. 244 del 2007, articolo 3, comma 34 c 2.063,2 2.048,7 2.047,1

Politiche agricolealimentari e forestali

legge n. 267 del 1991, articolo 1, comma 1,punto 5 k 1.914,9 1.733,5 1.727,0

Politiche agricolealimentari e forestali legge n. 423 del 1998, articolo 3, comma 1 k 989,3 944,7 941,0

Beni e attivitàculturali e turismo legge n. 662 del 1996, articolo 3, comma 83 k 1.000,0 2.295,9 2.295,9

TOTALE 68.538,7 94.637,8 17.693,5

Atti Parlamentari — 352 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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(segue: testo della Commissione)

ALLEGATO 5(articolo 2, comma 1)

RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA CONCERNENTITRASFERIMENTI CORRENTI E IN CONTO CAPITALE IN FAVORE DI IMPRESE

Ministero Autorizzazione di spesa c/k

Riduzione(in migliaia di euro)

2015 20162017

e annisuccessivi

Economia e finanze legge n. 311 del 2004, articolo 1, comma 361 c 50.000,0 25.000,0 0,0

Economia e finanze legge n. 448 del 2001, articolo 52, comma 21 k 703,8 742,1 815,7

Economia e finanze decreto-legge n. 138 del 2002, articolo 4, comma 1 k 1.200,0 1.200,0 1.200,0

Sviluppo economico legge n. 549 del 1995, articolo 1, comma 43 c 2.039,6 2.039,6 2.039,6

Sviluppo economico decreto-legge n. 66 del 2014, articolo 22-bis,comma 1 k 0,0 50.000,0 0,0

Lavoro e politiche sociali legge n. 147 del 2013, articolo 1, comma 22 c 2.000,0 2.000,0 0,0

Lavoro e politiche sociali decreto legislativo n. 198 del 2006, articolo 44 c 150,8 87,8 97,4

Infrastrutture e trasporti legge n. 388 del 2000, articolo 145, comma 40 c 97,1 100,0 100,0

Infrastrutture e trasporti legge n. 147 del 2013, articolo 1, comma 38,punto D k 4.639,2 4.694,2 4.680,5

Politiche agricolealimentari e forestali

legge n. 267 del 1991, articolo 1, comma 1,punto 5 c 1.000,0 1.000,0 1.000,0

Politiche agricolealimentari e forestali decreto-legge n. 182 del 2005, articolo 2, comma 5 190,7 193,4 192,9

Politiche agricolealimentari e forestali

decreto legislativo n. 226 del 2001, articolo 10,comma 1-bis c 550,0 557,9 556,3

Politiche agricolealimentari e forestali legge n. 244 del 2007, articolo 3, comma 34 c 2.063,2 2.048,7 2.047,1

Politiche agricolealimentari e forestali

legge n. 267 del 1991, articolo 1, comma 1,punto 5 k 1.914,9 1.733,5 1.727,0

Politiche agricolealimentari e forestali legge n. 423 del 1998, articolo 3, comma 1 k 989,3 944,7 941,0

Beni e attivitàculturali e turismo legge n. 662 del 1996, articolo 3, comma 83 k 1.000,0 2.295,9 2.295,9

TOTALE 68.538,7 94.637,8 17.693,5

Atti Parlamentari — 353 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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(segue: testo del disegno di legge)

ALLEGATO 6(articolo 20, comma 1)

RIDUZIONE DI TRASFERIMENTI IN FAVORE DI ENTI E ORGANISMI PUBBLICI

Ministero Denominazione Riduzione2015

Riduzione2016

Riduzione2017 e

successivi

Economia e finanze Spese di funzionamento del Consiglio di presidenzadella giustizia tributaria 300,0 300,0 300,0

Economia e finanze Consob 200,0 200,0 200,0

Economia e finanze Assegnazione all’agenzia per le erogazioniin agricoltura (A.G.E.A.) 3.000,0 3.000,0 3.000,0

Economia e finanze Spese di funzionamento dell’Istituto nazionaledi statistica 2.000,0 2.000,0 2.000,0

Economia e finanze Spese di funzionamento dell’agenziaper l’Italia digitale 200,0 200,0 200,0

Economia e finanze Spese di funzionamento dell’ufficio del garante perla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al

trattamento dei dati personali500,0 500,0 500,0

Economia e finanze Somma da assegnare all’autorità nazionale anti-corruzione e per la valutazione e la trasparenza

delle pubbliche amministrazioni100,0 100,0 100,0

Economia e finanze Spese di funzionamento dell’ufficio dell’autoritàgarante per l’infanzia e l’adolescenza 50,0 50,0 50,0

Economia e finanze Somme da erogare all’ente pubblico economico« agenzia del demanio » 500,0 500,0 500,0

Economia e finanze Somma occorrente per far fronte agli oneri digestione dell’agenzia delle dogane e dei monopoli 1.000,0 1.000,0 1.000,0

Economia e finanzeSomma da corrispondere al centro di formazionee studi - Formez - per le esigenze di funziona-

mento e per la quota di associazione1.000,0 1.000,0 1.000,0

Economia e finanze Fondo occorrente per il funzionamento dellascuola nazionale della pubblica amministrazione 50,0 50,0 50,0

Economia e finanzeSpese di funzionamento dell’agenzia per la rap-presentanza negoziale delle pubbliche amministra-

zioni200,0 200,0 200,0

Economia e finanze Somme da assegnare per la valorizzazione del-l’istituto italiano di tecnologia 3.000,0 3.000,0 3.000,0

Sviluppo economicoSpese di funzionamento dell’agenzia - ICE per lapromozione all’estero e l’internazionalizzazione

delle imprese italiane1.000,0 1.000,0 1.000,0

Sviluppo economicoFondo da assegnare all’agenzia per la promozioneall’estero, l’internazionalizzazione delle imprese

italiane e l’attrazione degli investimenti esteri550,0 550,0 550,0

Sviluppo economico Spese per il funzionamento dell’ente per le nuovetecnologie, l’energia e l’ambiente (E.N.E.A.) 583,0 583,0 583,0

Lavoro e politichesociali

Finanziamento delle attività di formazione profes-sionale - Spese funzionamento ISFOL 500,0 500,0 500,0

Atti Parlamentari — 354 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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(segue: testo della Commissione)

ALLEGATO 6(articolo 2, comma 20)

RIDUZIONE DI TRASFERIMENTI IN FAVORE DI ENTI E ORGANISMI PUBBLICI

Ministero Denominazione Riduzione2015

Riduzione2016

Riduzione2017 e

successivi

Economia e finanze Spese di funzionamento del Consiglio di presidenzadella giustizia tributaria 300,0 300,0 300,0

Economia e finanze Consob 200,0 200,0 200,0

Economia e finanze Assegnazione all’agenzia per le erogazioniin agricoltura (A.G.E.A.) 3.000,0 3.000,0 3.000,0

Economia e finanze Spese di funzionamento dell’Istituto nazionaledi statistica 2.000,0 2.000,0 2.000,0

Economia e finanze Spese di funzionamento dell’agenziaper l’Italia digitale 200,0 200,0 200,0

Economia e finanze Spese di funzionamento dell’ufficio del garante perla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al

trattamento dei dati personali500,0 500,0 500,0

Economia e finanze Somma da assegnare all’autorità nazionale anti-corruzione e per la valutazione e la trasparenza

delle pubbliche amministrazioni100,0 100,0 100,0

Economia e finanze Spese di funzionamento dell’ufficio dell’autoritàgarante per l’infanzia e l’adolescenza 50,0 50,0 50,0

Economia e finanze Somme da erogare all’ente pubblico economico« agenzia del demanio » 500,0 500,0 500,0

Economia e finanze Somma occorrente per far fronte agli oneri digestione dell’agenzia delle dogane e dei monopoli 1.000,0 1.000,0 1.000,0

Economia e finanzeSomma da corrispondere al centro di formazionee studi - Formez - per le esigenze di funziona-

mento e per la quota di associazione1.000,0 1.000,0 1.000,0

Economia e finanze Fondo occorrente per il funzionamento dellascuola nazionale della pubblica amministrazione 50,0 50,0 50,0

Economia e finanzeSpese di funzionamento dell’agenzia per la rap-presentanza negoziale delle pubbliche amministra-

zioni200,0 200,0 200,0

Economia e finanze Somme da assegnare per la valorizzazione del-l’istituto italiano di tecnologia 3.000,0 3.000,0 3.000,0

Sviluppo economicoSpese di funzionamento dell’agenzia - ICE per lapromozione all’estero e l’internazionalizzazione

delle imprese italiane1.000,0 1.000,0 1.000,0

Sviluppo economicoFondo da assegnare all’agenzia per la promozioneall’estero, l’internazionalizzazione delle imprese

italiane e l’attrazione degli investimenti esteri550,0 550,0 550,0

Sviluppo economico Spese per il funzionamento dell’ente per le nuovetecnologie, l’energia e l’ambiente (E.N.E.A.) 583,0 583,0 583,0

Lavoro e politichesociali

Finanziamento delle attività di formazione profes-sionale - Spese funzionamento ISFOL 500,0 500,0 500,0

Atti Parlamentari — 355 — Camera dei Deputati

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(segue: testo del disegno di legge)

Segue: ALLEGATO 6(articolo 20, comma 1)

Ministero Denominazione Riduzione2015

Riduzione2016

Riduzione2017 e

successivi

Affari esteri e coopera-zione internazionale

Contributo all’istituto agronomico per l’oltremare -Spese di funzionamento 10,0 10,0 10,0

Affari esteri e coopera-zione internazionale

Contributo al collegio del mondo unitodell’Adriatico con sede in Duino 23,2 22,4 22,3

Affari esteri e coopera-zione internazionale Assegni agli istituti italiani di cultura all’estero 400,0 400,0 400,0

Affari esteri e coopera-zione internazionale

Contributo speciale a favore dell’istitutoitalo-latino-americano 50,0 50,0 50,0

Istruzione, universitàe ricerca

Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazionied altri organismi 171,8 171,8 171,8

Istruzione, universitàe ricerca

Somma da trasferire all’agenzia nazionale di va-lutazione del sistema universitario e della ricerca

per il proprio funzionamento112,0 112,1 112,3

Istruzione, universitàe ricerca

Somma occorrente per il finanziamento dellascuola sperimentale di dottorato internazionale

Gran Sasso Science Institute GSSI360,0 – –

Istruzione, universitàe ricerca

Contributo dello Stato alle spese di gestione delprogramma nazionale di ricerche aerospaziali

(PRORA)500,0 500,0 500,0

Istruzione, universitàe ricerca

Contributo dello Stato alle spese complessive ne-cessarie alle esigenze del laboratorio di luce di

sincrotone di Trieste e di Grenoble500,0 500,0 500,0

Interno

Contributo all’agenzia nazionale per l’amministra-zione e la destinazione dei beni sequestrati econfiscati alla criminalità organizzata per le spese

di funzionamento

50,0 50,0 50,0

Ambiente e tutela delterritorio e del mare

Istituto superiore per la protezionee la ricerca ambientale 600,0 600,0 600,0

Ambiente e tutela delterritorio e del mare

Contributo da erogare all’ente geopaleontologicodi Pietraroia 10,0 10,0 10,0

Ambiente e tutela delterritorio e del mare

Somma da assegnare al parco geominerariodella Sardegna 90,0 90,0 90,0

Ambiente e tutela delterritorio e del mare Enti parco 1.000,0 1.000,0 1.000,0

Infrastrutture etrasporti

Somme da trasferire all’ente nazionaleper l’aviazione civile 1.000,0 1.000,0 1.000,0

Politiche agricolealimentari e forestali

Somma da erogare a enti, istituti, associazioni,fondazioni ed altri organismi 50,0 50,0 50,0

Politiche agricolealimentari e forestali

Contributi da assegnare al consiglio per la ricercae la sperimentazione in agricoltura 1.000,0 1.000,0 1.000,0

Beni e attivitàculturali e turismo

Spese di funzionamento dell’E.N.I.T. - Agenzianazionale del turismo 300,0 300,0 300,0

Beni e attivitàculturali e turismo

Somma da erogare a favore della fondazione distudi universitari e di perfezionamento sul turismo 100,0 100,0 100,0

Atti Parlamentari — 356 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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(segue: testo della Commissione)

Segue: ALLEGATO 6(articolo 2, comma 20)

Ministero Denominazione Riduzione2015

Riduzione2016

Riduzione2017 e

successivi

Affari esteri e coopera-zione internazionale

Contributo all’istituto agronomico per l’oltremare -Spese di funzionamento 10,0 10,0 10,0

Affari esteri e coopera-zione internazionale

Contributo al collegio del mondo unitodell’Adriatico con sede in Duino 23,2 22,4 22,3

Soppressa.

Affari esteri e coopera-zione internazionale

Contributo speciale a favore dell’istitutoitalo-latino-americano 50,0 50,0 50,0

Istruzione, universitàe ricerca

Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazionied altri organismi 171,8 171,8 171,8

Istruzione, universitàe ricerca

Somma da trasferire all’agenzia nazionale di va-lutazione del sistema universitario e della ricerca

per il proprio funzionamento112,0 112,1 112,3

Istruzione, universitàe ricerca

Somma occorrente per il finanziamento dellascuola sperimentale di dottorato internazionale

Gran Sasso Science Institute GSSI360,0 – –

Istruzione, universitàe ricerca

Contributo dello Stato alle spese di gestione delprogramma nazionale di ricerche aerospaziali

(PRORA)500,0 500,0 500,0

Istruzione, universitàe ricerca

Contributo dello Stato alle spese complessive ne-cessarie alle esigenze del laboratorio di luce di

sincrotone di Trieste e di Grenoble500,0 500,0 500,0

Interno

Contributo all’agenzia nazionale per l’amministra-zione e la destinazione dei beni sequestrati econfiscati alla criminalità organizzata per le spese

di funzionamento

50,0 50,0 50,0

Soppressa.

Ambiente e tutela delterritorio e del mare

Contributo da erogare all’ente geopaleontologicodi Pietraroia 10,0 10,0 10,0

Ambiente e tutela delterritorio e del mare

Somma da assegnare al parco geominerariodella Sardegna 90,0 90,0 90,0

Ambiente e tutela delterritorio e del mare Enti parco 1.000,0 1.000,0 1.000,0

Infrastrutture etrasporti

Somme da trasferire all’ente nazionaleper l’aviazione civile 1.000,0 1.000,0 1.000,0

Politiche agricolealimentari e forestali

Somma da erogare a enti, istituti, associazioni,fondazioni ed altri organismi 50,0 50,0 50,0

Politiche agricolealimentari e forestali

Contributi da assegnare al consiglio per la ricercae la sperimentazione in agricoltura 1.000,0 1.000,0 1.000,0

Beni e attivitàculturali e turismo

Spese di funzionamento dell’E.N.I.T. - Agenzianazionale del turismo 300,0 300,0 300,0

Beni e attivitàculturali e turismo

Somma da erogare a favore della fondazione distudi universitari e di perfezionamento sul turismo 100,0 100,0 100,0

Atti Parlamentari — 357 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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(segue: testo del disegno di legge)

Segue: ALLEGATO 6(articolo 20, comma 1)

Ministero Denominazione Riduzione2015

Riduzione2016

Riduzione2017 e

successivi

SaluteSpese per il funzionamento e per la ricerca dellafondazione istituto mediterraneo di ematologia

(IME)100,0 100,0 100,0

Salute Somma da erogare a enti, istituti, associazioni,fondazioni ed altri organismi 100,0 100,0 100,0

Salute Spese di funzionamento per le attività dell’istitutosuperiore di sanità 500,0 500,0 500,0

Salute Spese di funzionamento per le attività dell’agenziaper i servizi sanitari regionali 200,0 200,0 200,0

Salute Fondo per gli oneri di gestione dell’agenzia italianadel farmaco 100,0 100,0 100,0

TOTALE 22.060,0 21.699,3 21.699,4

Atti Parlamentari — 358 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 361: CAMERADEIDEPUTATI N. 2680 -A - Piscino.it · documenti programmatici di bilancio 2015, ha presentato al Parla-mento una Relazione di variazione alla Nota di aggiornamento al DEF,

(segue: testo della Commissione)

Segue: ALLEGATO 6(articolo 2, comma 20)

Ministero Denominazione Riduzione2015

Riduzione2016

Riduzione2017 e

successivi

SaluteSpese per il funzionamento e per la ricerca dellafondazione istituto mediterraneo di ematologia

(IME)100,0 100,0 100,0

Salute Somma da erogare a enti, istituti, associazioni,fondazioni ed altri organismi 100,0 100,0 100,0

Salute Spese di funzionamento per le attività dell’istitutosuperiore di sanità 500,0 500,0 500,0

Salute Spese di funzionamento per le attività dell’agenziaper i servizi sanitari regionali 200,0 200,0 200,0

Salute Fondo per gli oneri di gestione dell’agenzia italianadel farmaco 100,0 100,0 100,0

TOTALE 21.060,0 20.699,3 20.699,4

Atti Parlamentari — 359 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 362: CAMERADEIDEPUTATI N. 2680 -A - Piscino.it · documenti programmatici di bilancio 2015, ha presentato al Parla-mento una Relazione di variazione alla Nota di aggiornamento al DEF,

(segue: testo del disegno di legge)

ALLEGATO 7(articolo 25, comma 1)

RIDUZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO DI ORGANIDI RILEVANZA COSTITUZIONALE

(in migliaia di euro)

Organo 2015 2016 2017

Corte dei conti 5.931 5.948 5.997

Consiglio di Stato e TAR 3.209 3.252 3.225

Consiglio superiore della magistratura 825 764 743

Consiglio di giustizia amministrativaper la Regione siciliana 35 36 35

TOTALE 10.000 10.000 10.000

Atti Parlamentari — 360 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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(segue: testo della Commissione)

ALLEGATO 7(articolo 2, comma 46)

RIDUZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO DI ORGANIDI RILEVANZA COSTITUZIONALE

(in migliaia di euro)

Organo 2015 2016 2017

Corte dei conti 5.931 5.948 5.997

Consiglio di Stato e TAR 3.209 3.252 3.225

Consiglio superiore della magistratura 825 764 743

Consiglio di giustizia amministrativaper la Regione siciliana 35 36 35

TOTALE 10.000 10.000 10.000

Atti Parlamentari — 361 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 364: CAMERADEIDEPUTATI N. 2680 -A - Piscino.it · documenti programmatici di bilancio 2015, ha presentato al Parla-mento una Relazione di variazione alla Nota di aggiornamento al DEF,

(segue: testo del disegno di legge)

ALLEGATO 8(articolo 27, comma 1)

RIDUZIONI DI CONTRIBUTI A ORGANISMI INTERNAZIONALI

(in migliaia di euro)

Ministero degli affari esterie della cooperazione

internazionaleAutorizzazione 2015 2016

2017e anni

successivi

OSCE Riduzione Legge 18 luglio 1984, n. 343 3.000,0 3.000,0 3.000,0

Organizzazioni di interesse dialtre amministrazioni (Bancasviluppo del Consiglio d’Eu-ropa, Gruppo Pompidou,Centro Nord Sud, Osservato-

rio audiovisivo)

Recesso Legge 28 marzo 1991, n. 119 225,0 225,0 225,0

Organizzazioni di interesse dialtre amministrazioni (Bancasviluppo del Consiglio d’Eu-ropa, Gruppo Pompidou,Centro Nord Sud, Osservato-

rio audiovisivo)

Recesso Legge 23 luglio 1949, n. 433 554,5 564,5 564,5

Segretariato INCE Riduzione Legge 18 giugno 2003, n. 142 43,0 143,0 143,0

CIEC Recesso Legge 26 novembre 1957, n. 1296 18,3 18,3 18,3

BRESCE Recesso Legge 4 giugno 1997, n. 163 650,0 650,0 650,0

Istituto internazionaledel freddo Recesso Legge 24 luglio 1959, n. 697 60,0 60,0 60,0

Comitato consultivodel cotone Recesso Legge 3 novembre 1971, n. 950 35,0 35,0 35,0

European spatial dataresearch Recesso Legge 26 luglio 1978, n. 477 7,5 7,5 7,5

Carta europeadell’energia Recesso Legge 10 novembre 1997, n. 415 – 450,0 450,0

Organizzazione delleNazioni unite (ONU) Riduzione Legge 17 agosto 1957, n. 848 20.000,0 2.685,0 2.685,0

UNESCO Riduzione Legge 9 agosto 2013, n. 100 150,0 150,0 150,0

Centro internazionaleingegneria genetica Riduzione Legge 15 marzo 1986, n. 103;

legge 9 ottobre 2000, n. 288 200,0 200,0 200,0

ICRANET Riduzione Legge 10 febbraio 2005, n. 31 150,0 150,0 150,0

IAP Riduzione Legge 10 gennaio 2004, n. 17 50,0 50,0 50,0

TWAS Riduzione Legge 10 gennaio 2004, n. 17 100,0 100,0 100,0

TOTALE 25.243,3 8.488,3 8.488,3

Atti Parlamentari — 362 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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(segue: testo della Commissione)

ALLEGATO 8(articolo 2, comma 70)

RIDUZIONI DI CONTRIBUTI A ORGANISMI INTERNAZIONALI

(in migliaia di euro)

Ministero degli affari esterie della cooperazione

internazionaleAutorizzazione 2015 2016

2017e anni

successivi

OSCE Riduzione Legge 18 luglio 1984, n. 343 3.000,0 3.000,0 3.000,0

Organizzazioni di interesse dialtre amministrazioni (Bancasviluppo del Consiglio d’Eu-ropa, Gruppo Pompidou,Centro Nord Sud, Osservato-

rio audiovisivo)

Recesso Legge 28 marzo 1991, n. 119 225,0 225,0 225,0

Organizzazioni di interesse dialtre amministrazioni (Bancasviluppo del Consiglio d’Eu-ropa, Gruppo Pompidou,Centro Nord Sud, Osservato-

rio audiovisivo)

Recesso Legge 23 luglio 1949, n. 433 554,5 564,5 564,5

Segretariato INCE Riduzione Legge 18 giugno 2003, n. 142 43,0 143,0 143,0

CIEC Recesso Legge 26 novembre 1957, n. 1296 18,3 18,3 18,3

BRESCE Riduzione Legge 4 giugno 1997, n. 163 650,0 650,0 650,0

Istituto internazionaledel freddo Recesso Legge 24 luglio 1959, n. 697 60,0 60,0 60,0

Comitato consultivodel cotone Recesso Legge 3 novembre 1971, n. 950 35,0 35,0 35,0

European spatial dataresearch Recesso Legge 26 luglio 1978, n. 477 7,5 7,5 7,5

Carta europeadell’energia Recesso Legge 10 novembre 1997, n. 415 – 450,0 450,0

Organizzazione delleNazioni unite (ONU) Riduzione Legge 17 agosto 1957, n. 848 20.000,0 2.685,0 2.685,0

UNESCO Riduzione Legge 9 agosto 2013, n. 100 150,0 150,0 150,0

Centro internazionaleingegneria genetica Riduzione Legge 15 marzo 1986, n. 103;

legge 9 ottobre 2000, n. 288 200,0 200,0 200,0

ICRANET Riduzione Legge 10 febbraio 2005, n. 31 150,0 150,0 150,0

IAP Riduzione Legge 10 gennaio 2004, n. 17 50,0 50,0 50,0

TWAS Riduzione Legge 10 gennaio 2004, n. 17 100,0 100,0 100,0

TOTALE 25.243,3 8.488,3 8.488,3

Atti Parlamentari — 363 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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(segue: testo del disegno di legge)

Atti Parlamentari — 364 — Camera dei Deputati

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(segue: testo della Commissione)

ELENCO 1(articolo 1, comma 139)

Intervento 2015 2016 2017 A decorreredal 2018

Interventi di carattere sociale volti allastipulazione di convenzioni con i co-muni interessati alla stabilizzazione deilavoratori socialmente utili con oneri acarico del bilancio comunale nonchéalla prosecuzione del finanziamento diprogetti per servizi socialmente utili

100 100 100 100

Prosecuzione del concorso delle Forzearmate alle operazioni di sicurezza e dicontrollo del territorio finalizzate allaprevenzione dei delitti di criminalitàorganizzata e ambientale nelle provincedella regione Campania

10 10 10 0

Totale 110 110 110 100

(Gli importi sono espressi in milioni di euro)

Atti Parlamentari — 365 — Camera dei Deputati

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(segue: testo del disegno di legge)

ELENCO N. 1(articolo 19, comma 11)

CREDITI D’IMPOSTA

Norma Oggetto

Decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 18 di-cembre 1964, n. 1350, tabella A, punto 13

Rimborso parziale dell’accisa sulla benzinae sul GPL per autovetture in servizio pub-

blico di piazza

Legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8,comma 10, lettera c); legge 22 dicembre

2008, n. 203, articolo 2, comma 12

Gasolio e GPL impiegati per riscaldamentoin aree geograficamente o climaticamente

svantaggiate

Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 13Credito d’imposta per agevolazione di nuove

iniziative imprenditoriali

Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 61,comma 13

Credito d’imposta per investimenti in cam-pagne pubblicitarie localizzate in determi-

nate aree del Paese

Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269convertito, con modificazioni, dalla legge 24novembre 2003, n. 326, articolo 50, commi 6

e 13-bis

Credito d’imposta a favore delle farmaciepubbliche e private per acquisto di software

Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, con-vertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,

articolo 11-bis, comma 1

Credito d’imposta per opere dell’ingegno di-gitali

Legge 7 marzo 2001, n. 62, articolo 8Credito di imposta per investimenti di im-

prese di prodotti editoriali

Atti Parlamentari — 366 — Camera dei Deputati

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(segue: testo della Commissione)

ELENCO N. 2(articolo 2, comma 12)

CREDITI D’IMPOSTA

Norma Oggetto

Decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 18 di-cembre 1964, n. 1350, tabella A, punto 13

Rimborso parziale dell’accisa sulla benzinae sul GPL per autovetture in servizio pub-

blico di piazza

Legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8,comma 10, lettera c); legge 22 dicembre

2008, n. 203, articolo 2, comma 12

Gasolio e GPL impiegati per riscaldamentoin aree geograficamente o climaticamente

svantaggiate

Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 13Credito d’imposta per agevolazione di nuove

iniziative imprenditoriali

Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 61,comma 13

Credito d’imposta per investimenti in cam-pagne pubblicitarie localizzate in determi-

nate aree del Paese

Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269convertito, con modificazioni, dalla legge 24novembre 2003, n. 326, articolo 50, commi 6

e 13-bis

Credito d’imposta a favore delle farmaciepubbliche e private per acquisto di software

Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, con-vertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,

articolo 11-bis, comma 1

Credito d’imposta per opere dell’ingegno di-gitali

Legge 7 marzo 2001, n. 62, articolo 8Credito di imposta per investimenti di im-

prese di prodotti editoriali

Atti Parlamentari — 367 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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(segue: testo del disegno di legge)

ELENCO 2(articolo 24, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei MinisteriTriennio 2015-2017

(migliaia di euro)

MinisteroMissione

Programma

2015 2016 2017 e successivi

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLEFINANZE 85.614 0 145.410 0 285.501 0

1 Politiche economico-finanziarie e dibilancio (29) 29.126 0 28.924 0 28.984 0

1.1 Regolazione giurisdizione e coor-dinamento del sistema della fisca-lità (1)

20.160 0 20.160 0 20.160 0

1.3 Prevenzione e repressione dellefrodi e delle violazioni agli obbli-ghi fiscali (3)

4.457 0 4.554 0 4.614 0

1.6 Analisi e programmazione econo-mico-finanziaria (6) 300 0 0 0 0 0

1.7 Analisi, monitoraggio e controllodella finanza pubblica e politichedi bilancio (7)

180 0 180 0 180 0

1.8 Supporto all’azione di controllo,vigilanza e amministrazione gene-rale della Ragioneria generaledello Stato sul territorio (8)

4.030 0 4.030 0 4.030 0

3 L’Italia in Europa e nel mondo (4) 1.831 0 1.765 0 1.761 0

3.1 Partecipazione italiana alle poli-tiche di bilancio in ambito UE(10)

1.831 0 1.765 0 1.761 0

5 Ordine pubblico e sicurezza (7) 2.137 0 2.200 0 2.236 0

5.1 Concorso della Guardia di Fi-nanza alla sicurezza pubblica (5) 2.137 0 2.200 0 2.236 0

24 Servizi istituzionali e generali delleamministrazioni pubbliche (32) 2.510 0 2.510 0 2.510 0

24. 3 Servizi e affari generali per leamministrazioni di compe-tenza (3)

2.510 0 2.510 0 2.510 0

25 Fondi da ripartire (33) 50.010 0 110.010 0 250.010 0

25. 1 Fondi da assegnare (1) 50.010 0 110.010 0 250.010 0

Atti Parlamentari — 368 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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(segue: testo della Commissione)

ELENCO 3(articolo 2, comma 45)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei MinisteriTriennio 2015-2017

(migliaia di euro)

MinisteroMissione

Programma

2015 2016 2017 e successivi

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLEFINANZE 85.614 0 145.410 0 285.501 0

1 Politiche economico-finanziarie e dibilancio (29) 29.126 0 28.924 0 28.984 0

1.1 Regolazione giurisdizione e coor-dinamento del sistema della fisca-lità (1)

20.160 0 20.160 0 20.160 0

1.3 Prevenzione e repressione dellefrodi e delle violazioni agli obbli-ghi fiscali (3)

4.457 0 4.554 0 4.614 0

1.6 Analisi e programmazione econo-mico-finanziaria (6) 300 0 0 0 0 0

1.7 Analisi, monitoraggio e controllodella finanza pubblica e politichedi bilancio (7)

180 0 180 0 180 0

1.8 Supporto all’azione di controllo,vigilanza e amministrazione gene-rale della Ragioneria generaledello Stato sul territorio (8)

4.030 0 4.030 0 4.030 0

3 L’Italia in Europa e nel mondo (4) 1.831 0 1.765 0 1.761 0

3.1 Partecipazione italiana alle poli-tiche di bilancio in ambito UE(10)

1.831 0 1.765 0 1.761 0

5 Ordine pubblico e sicurezza (7) 2.137 0 2.200 0 2.236 0

5.1 Concorso della Guardia di Fi-nanza alla sicurezza pubblica (5) 2.137 0 2.200 0 2.236 0

24 Servizi istituzionali e generali delleamministrazioni pubbliche (32) 2.510 0 2.510 0 2.510 0

24. 3 Servizi e affari generali per leamministrazioni di compe-tenza (3)

2.510 0 2.510 0 2.510 0

25 Fondi da ripartire (33) 50.010 0 110.010 0 250.010 0

25. 1 Fondi da assegnare (1) 50.010 0 110.010 0 250.010 0

Atti Parlamentari — 369 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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(segue: testo del disegno di legge)

Segue: ELENCO 2(articolo 24, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei MinisteriTriennio 2015-2017

(migliaia di euro)

MinisteroMissione

Programma

2015 2016 2017 e successivi

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

MINISTERO DELLO SVILUPPOECONOMICO 11.722 4.500 9.036 0 10.098 0

1 Competitività e sviluppo delle im-prese (11) 11.468 4.500 7.751 0 7.783 0

1.1 Promozione e attuazione di poli-tiche di sviluppo, competitività einnovazione, di responsabilità so-ciale d’impresa e movimento coo-perativo (5)

230 0 230 0 230 0

1.2 Vigilanza sugli enti, sul sistemacooperativo e sulle gestioni com-missariali (6)

0 0 32 0 63 0

1.3 Incentivazione del sistema pro-duttivo (7) 6.238 4.500 2.490 0 2.490 0

1.7 Lotta alla contraffazione e tuteladella proprietà industriale (10) 5.000 0 5.000 0 5.000 0

3 Regolazione dei mercati (12) 119 0 1.078 0 2.038 0

3.1 Vigilanza sui mercati e sui pro-dotti, promozione della concor-renza e tutela dei consumatori (4)

119 0 1.078 0 2.038 0

4 Commercio internazionale ed inter-nazionalizzazione del sistema produt-tivo (16)

24 0 95 0 168 0

4.1 Politica commerciale in ambitointernazionale (4) 0 0 40 0 79 0

4.2 Sostegno all’internazionalizza-zione delle imprese e promozionedel made in Italy (5)

24 0 55 0 87 0

5 Energia e diversificazione delle fontienergetiche (10) 52 0 52 0 52 0

5.8 Sviluppo, innovazione, regola-mentazione e gestione delle ri-sorse minerarie ed energetiche (8)

52 0 52 0 52 0

6 Comunicazioni (15) 44 0 44 0 44 0

6.8 Attività territoriali in materia dicomunicazioni e di vigilanza suimercati e sui prodotti (9)

44 0 44 0 44 0

7 Ricerca e innovazione (17) 16 0 16 0 16 0

7.3 Ricerca, innovazione, tecnologie eservizi per lo sviluppo delle co-municazioni e della società del-l’informazione (18)

16 0 16 0 16 0

Atti Parlamentari — 370 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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(segue: testo della Commissione)

ELENCO 3(articolo 2, comma 45)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei MinisteriTriennio 2015-2017

(migliaia di euro)

MinisteroMissione

Programma

2015 2016 2017 e successivi

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

MINISTERO DELLO SVILUPPOECONOMICO 11.722 4.500 9.036 0 10.098 0

1 Competitività e sviluppo delle im-prese (11) 11.468 4.500 7.751 0 7.783 0

1.1 Promozione e attuazione di poli-tiche di sviluppo, competitività einnovazione, di responsabilità so-ciale d’impresa e movimento coo-perativo (5)

230 0 230 0 230 0

1.2 Vigilanza sugli enti, sul sistemacooperativo e sulle gestioni com-missariali (6)

0 0 32 0 63 0

1.3 Incentivazione del sistema pro-duttivo (7) 6.238 4.500 2.490 0 2.490 0

1.7 Lotta alla contraffazione e tuteladella proprietà industriale (10) 5.000 0 5.000 0 5.000 0

3 Regolazione dei mercati (12) 119 0 1.078 0 2.038 0

3.1 Vigilanza sui mercati e sui pro-dotti, promozione della concor-renza e tutela dei consumatori (4)

119 0 1.078 0 2.038 0

4 Commercio internazionale ed inter-nazionalizzazione del sistema produt-tivo (16)

24 0 95 0 168 0

4.1 Politica commerciale in ambitointernazionale (4) 0 0 40 0 79 0

4.2 Sostegno all’internazionalizza-zione delle imprese e promozionedel made in Italy (5)

24 0 55 0 87 0

5 Energia e diversificazione delle fontienergetiche (10) 52 0 52 0 52 0

5.8 Sviluppo, innovazione, regola-mentazione e gestione delle ri-sorse minerarie ed energetiche (8)

52 0 52 0 52 0

6 Comunicazioni (15) 44 0 44 0 44 0

6.8 Attività territoriali in materia dicomunicazioni e di vigilanza suimercati e sui prodotti (9)

44 0 44 0 44 0

7 Ricerca e innovazione (17) 16 0 16 0 16 0

7.3 Ricerca, innovazione, tecnologie eservizi per lo sviluppo delle co-municazioni e della società del-l’informazione (18)

16 0 16 0 16 0

Atti Parlamentari — 371 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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(segue: testo del disegno di legge)

Segue: ELENCO 2(articolo 24, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei MinisteriTriennio 2015-2017

(migliaia di euro)

MinisteroMissione

Programma

2015 2016 2017 e successivi

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

MINISTERO DEL LAVORO E DELLEPOLITICHE SOCIALI 4.600 0 0 0 0 0

1 Politiche per il lavoro (26) 4.600 0 0 0 0 0

1.7 Politiche di regolamentazione inmateria di rapporti di lavoro (8) 4.600 0 0 0 0 0

Atti Parlamentari — 372 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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(segue: testo della Commissione)

ELENCO 3(articolo 2, comma 45)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei MinisteriTriennio 2015-2017

(migliaia di euro)

MinisteroMissione

Programma

2015 2016 2017 e successivi

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

MINISTERO DEL LAVORO E DELLEPOLITICHE SOCIALI 4.600 0 0 0 0 0

1 Politiche per il lavoro (26) 4.600 0 0 0 0 0

1.7 Politiche di regolamentazione inmateria di rapporti di lavoro (8) 4.600 0 0 0 0 0

Atti Parlamentari — 373 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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(segue: testo del disegno di legge)

Segue: ELENCO 2(articolo 24, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei MinisteriTriennio 2015-2017

(migliaia di euro)

MinisteroMissione

Programma

2015 2016 2017 e successivi

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 102.724 0 102.724 0 102.724 0

1 Giustizia (6) 102.458 0 102.458 0 102.458 0

1.1 Amministrazione penitenziaria (1) 36.188 0 36.188 0 36.188 0

1.2 Giustizia civile e penale (2) 64.195 0 64.195 0 64.195 0

1.3 Giustizia minorile (3) 2.075 0 2.075 0 2.075 0

2 Servizi istituzionali e generali delleamministrazioni pubbliche (32) 266 0 266 0 266 0

2.1 Indirizzo politico (2) 266 0 266 0 266 0

Atti Parlamentari — 374 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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(segue: testo della Commissione)

ELENCO 3(articolo 2, comma 45)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei MinisteriTriennio 2015-2017

(migliaia di euro)

MinisteroMissione

Programma

2015 2016 2017 e successivi

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 102.724 0 102.724 0 102.724 0

1 Giustizia (6) 102.458 0 102.458 0 102.458 0

1.1 Amministrazione penitenziaria (1) 36.188 0 36.188 0 36.188 0

1.2 Giustizia civile e penale (2) 64.195 0 64.195 0 64.195 0

1.3 Giustizia minorile (3) 2.075 0 2.075 0 2.075 0

2 Servizi istituzionali e generali delleamministrazioni pubbliche (32) 266 0 266 0 266 0

2.1 Indirizzo politico (2) 266 0 266 0 266 0

Atti Parlamentari — 375 — Camera dei Deputati

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(segue: testo del disegno di legge)

Segue: ELENCO 2(articolo 24, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei MinisteriTriennio 2015-2017

(migliaia di euro)

MinisteroMissione

Programma

2015 2016 2017 e successivi

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI EDELLA COOPERAZIONE INTERNAZIO-NALE

0 0 467 0 467 0

1 L’Italia in Europa e nel mondo (4) 0 0 467 0 467 0

1.4 Promozione della pace e sicu-rezza internazionale (6) 0 0 467 0 467 0

Atti Parlamentari — 376 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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(segue: testo della Commissione)

ELENCO 3(articolo 2, comma 45)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei MinisteriTriennio 2015-2017

(migliaia di euro)

MinisteroMissione

Programma

2015 2016 2017 e successivi

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI EDELLA COOPERAZIONE INTERNAZIO-NALE

0 0 467 0 467 0

1 L’Italia in Europa e nel mondo (4) 0 0 467 0 467 0

1.4 Promozione della pace e sicu-rezza internazionale (6) 0 0 467 0 467 0

Atti Parlamentari — 377 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 380: CAMERADEIDEPUTATI N. 2680 -A - Piscino.it · documenti programmatici di bilancio 2015, ha presentato al Parla-mento una Relazione di variazione alla Nota di aggiornamento al DEF,

(segue: testo del disegno di legge)

Segue: ELENCO 2(articolo 24, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei MinisteriTriennio 2015-2017

(migliaia di euro)

MinisteroMissione

Programma

2015 2016 2017 e successivi

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DEL-L’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 148.610 1.000 136.207 1.000 136.207 1.000

1 Istruzione scolastica (22) 139.913 0 131.570 0 131.570 0

1.1 Programmazione e coordina-mento dell’istruzione scolastica(1)

594 0 964 0 964 0

1.2 Istruzione prescolastica (2) 30.052 0 29.062 0 29.062 0

1.3 Istruzione primaria (11) 36.423 0 33.361 0 33.361 0

1.4 Istruzione secondaria di primogrado (12) 17.614 0 15.832 0 15.832 0

1.5 Istruzione secondaria di secondogrado (13) 54.868 0 51.985 0 51.985 0

1.8 Iniziative per lo sviluppo del si-stema istruzione scolastica e peril diritto allo studio (8)

222 0 222 0 222 0

1.11 Istruzione post-secondaria, degliadulti e livelli essenziali perl’istruzione e formazione profes-sionale (15)

5 0 5 0 5 0

1.12 Realizzazione degli indirizzi edelle politiche in ambito territo-riale in materia di istruzione(16)

134 0 139 0 139 0

2 Istruzione universitaria e formazionepost-universitaria (23) 5.462 0 2.812 0 2.812 0

2.1 Diritto allo studio nell’istruzioneuniversitaria (1) 3.605 0 2.505 0 2.505 0

2.2 Istituti di alta cultura (2) 9 0 9 0 9 0

2.3 Sistema universitario e forma-zione post-universitaria (3) 1.848 0 298 0 298 0

3 Ricerca e innovazione (17) 1.065 1.000 1.065 1.000 1.065 1.000

3.4 Ricerca scientifica e tecnologicadi base e applicata (22) 1.065 1.000 1.065 1.000 1.065 1.000

5 Servizi istituzionali e generali delleamministrazioni pubbliche (32) 760 0 760 0 760 0

5.1 Indirizzo politico (2) 154 0 154 0 154 0

5.2 Servizi e affari generali per le am-ministrazioni di competenza (3) 606 0 606 0 606 0

6 Fondi da ripartire (33) 1.411 0 0 0 0 0

6.1 Fondi da assegnare (1) 1.411 0 0 0 0 0

Atti Parlamentari — 378 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 381: CAMERADEIDEPUTATI N. 2680 -A - Piscino.it · documenti programmatici di bilancio 2015, ha presentato al Parla-mento una Relazione di variazione alla Nota di aggiornamento al DEF,

(segue: testo della Commissione)

ELENCO 3(articolo 2, comma 45)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei MinisteriTriennio 2015-2017

(migliaia di euro)

MinisteroMissione

Programma

2015 2016 2017 e successivi

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DEL-L’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 148.610 1.000 136.207 1.000 136.207 1.000

1 Istruzione scolastica (22) 139.913 0 131.570 0 131.570 0

1.1 Programmazione e coordina-mento dell’istruzione scolastica(1)

594 0 964 0 964 0

1.2 Istruzione prescolastica (2) 30.052 0 29.062 0 29.062 0

1.3 Istruzione primaria (11) 36.423 0 33.361 0 33.361 0

1.4 Istruzione secondaria di primogrado (12) 17.614 0 15.832 0 15.832 0

1.5 Istruzione secondaria di secondogrado (13) 54.868 0 51.985 0 51.985 0

1.8 Iniziative per lo sviluppo del si-stema istruzione scolastica e peril diritto allo studio (8)

222 0 222 0 222 0

1.11 Istruzione post-secondaria, degliadulti e livelli essenziali perl’istruzione e formazione profes-sionale (15)

5 0 5 0 5 0

1.12 Realizzazione degli indirizzi edelle politiche in ambito territo-riale in materia di istruzione(16)

134 0 139 0 139 0

2 Istruzione universitaria e formazionepost-universitaria (23) 5.462 0 2.812 0 2.812 0

2.1 Diritto allo studio nell’istruzioneuniversitaria (1) 3.605 0 2.505 0 2.505 0

2.2 Istituti di alta cultura (2) 9 0 9 0 9 0

2.3 Sistema universitario e forma-zione post-universitaria (3) 1.848 0 298 0 298 0

3 Ricerca e innovazione (17) 1.065 1.000 1.065 1.000 1.065 1.000

3.4 Ricerca scientifica e tecnologicadi base e applicata (22) 1.065 1.000 1.065 1.000 1.065 1.000

5 Servizi istituzionali e generali delleamministrazioni pubbliche (32) 760 0 760 0 760 0

5.1 Indirizzo politico (2) 154 0 154 0 154 0

5.2 Servizi e affari generali per le am-ministrazioni di competenza (3) 606 0 606 0 606 0

6 Fondi da ripartire (33) 1.411 0 0 0 0 0

6.1 Fondi da assegnare (1) 1.411 0 0 0 0 0

Atti Parlamentari — 379 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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(segue: testo del disegno di legge)

Segue: ELENCO 2(articolo 24, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei MinisteriTriennio 2015-2017

(migliaia di euro)

MinisteroMissione

Programma

2015 2016 2017 e successivi

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

MINISTERO DELL’INTERNO 100.923 3.579 100.029 3.579 99.995 3.579

1 Amministrazione generale e supportoalla rappresentanza generale di go-verno e dello Stato sul territorio (2)

670 0 670 0 670 0

1.2 Attuazione da parte delle Prefet-ture - Uffici territoriali del Go-verno delle missioni del Ministerodell’interno sul territorio (2)

650 0 650 0 650 0

1.3 Supporto alla rappresentanza ge-nerale di governo e dello Stato sulterritorio e amministrazione ge-nerale sul territorio (3)

20 0 20 0 20 0

2 Relazioni finanziarie con le autono-mie territoriali (3) 5.110 3.579 5.110 3.579 5.110 3.579

2.2 Interventi, servizi e supporto alleautonomie territoriali (2) 3.670 3.579 3.670 3.579 3.670 3.579

2.4 Gestione dell’albo dei segretaricomunali e provinciali (8) 1.440 0 1.440 0 1.440 0

3 Ordine pubblico e sicurezza (7) 73.973 0 73.479 0 73.445 0

3.1 Contrasto al crimine, tutela del-l’ordine e della sicurezza pubblica(8)

42.755 0 42.254 0 42.225 0

3.2 Servizio permanente dell’Armadei Carabinieri per la tutela del-l’ordine e la sicurezza pubblica(9)

4.243 0 4.217 0 4.217 0

3.3 Pianificazione e coordinamentoForze di polizia (10) 26.975 0 27.009 0 27.003 0

4 Soccorso civile (8) 17.670 0 17.670 0 17.670 0

4.2 Prevenzione dal rischio e soc-corso pubblico (3) 17.670 0 17.670 0 17.670 0

6 Servizi istituzionali e generali delleamministrazioni pubbliche (32) 3.500 0 3.100 0 3.100 0

6.2 Servizi e affari generali per leamministrazioni di competenza(3)

3.500 0 3.100 0 3.100 0

Atti Parlamentari — 380 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 383: CAMERADEIDEPUTATI N. 2680 -A - Piscino.it · documenti programmatici di bilancio 2015, ha presentato al Parla-mento una Relazione di variazione alla Nota di aggiornamento al DEF,

(segue: testo della Commissione)

ELENCO 3(articolo 2, comma 45)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei MinisteriTriennio 2015-2017

(migliaia di euro)

MinisteroMissione

Programma

2015 2016 2017 e successivi

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

MINISTERO DELL’INTERNO 100.923 3.579 100.029 3.579 99.995 3.579

1 Amministrazione generale e supportoalla rappresentanza generale di go-verno e dello Stato sul territorio (2)

670 0 670 0 670 0

1.2 Attuazione da parte delle Prefet-ture - Uffici territoriali del Go-verno delle missioni del Ministerodell’interno sul territorio (2)

650 0 650 0 650 0

1.3 Supporto alla rappresentanza ge-nerale di governo e dello Stato sulterritorio e amministrazione ge-nerale sul territorio (3)

20 0 20 0 20 0

2 Relazioni finanziarie con le autono-mie territoriali (3) 5.110 3.579 5.110 3.579 5.110 3.579

2.2 Interventi, servizi e supporto alleautonomie territoriali (2) 3.670 3.579 3.670 3.579 3.670 3.579

2.4 Gestione dell’albo dei segretaricomunali e provinciali (8) 1.440 0 1.440 0 1.440 0

3 Ordine pubblico e sicurezza (7) 73.973 0 73.479 0 73.445 0

3.1 Contrasto al crimine, tutela del-l’ordine e della sicurezza pubblica(8)

42.755 0 42.254 0 42.225 0

3.2 Servizio permanente dell’Armadei Carabinieri per la tutela del-l’ordine e la sicurezza pubblica(9)

4.243 0 4.217 0 4.217 0

3.3 Pianificazione e coordinamentoForze di polizia (10) 26.975 0 27.009 0 27.003 0

4 Soccorso civile (8) 17.670 0 17.670 0 17.670 0

4.2 Prevenzione dal rischio e soc-corso pubblico (3) 17.670 0 17.670 0 17.670 0

6 Servizi istituzionali e generali delleamministrazioni pubbliche (32) 3.500 0 3.100 0 3.100 0

6.2 Servizi e affari generali per leamministrazioni di competenza(3)

3.500 0 3.100 0 3.100 0

Atti Parlamentari — 381 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 384: CAMERADEIDEPUTATI N. 2680 -A - Piscino.it · documenti programmatici di bilancio 2015, ha presentato al Parla-mento una Relazione di variazione alla Nota di aggiornamento al DEF,

(segue: testo del disegno di legge)

Segue: ELENCO 2(articolo 24, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei MinisteriTriennio 2015-2017

(migliaia di euro)

MinisteroMissione

Programma

2015 2016 2017 e successivi

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

MINISTERO DELL’AMBIENTEE DELLA TUTELA DEL TERRITORIOE DEL MARE

6.580 3.360 6.400 3.200 6.900 3.200

1 Sviluppo sostenibile e tutela del ter-ritorio e dell’ambiente (18) 3.580 3.360 3.400 3.200 3.400 3.200

1.2 Valutazioni e autorizzazioni am-bientali (3) 40 40 40 40 40 40

1.8 Coordinamento generale, infor-mazione e comunicazione (11) 400 400 300 300 300 300

1.9 Gestione delle risorse idriche, tu-tela del territorio e bonifiche (12) 330 110 300 100 300 100

1.10 Tutela e conservazione dellafauna e della flora, salvaguardiadella biodiversità e dell’ecosi-stema marino (13)

310 310 260 260 260 260

1.12 Programmi e interventi per ilgoverno dei cambiamenti clima-tici, gestione ambientale edenergie rinnovabili (16)

2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

4 Fondi da ripartire (33) 3.000 0 3.000 0 3.500 0

4.1 Fondi da assegnare (1) 3.000 0 3.000 0 3.500 0

Atti Parlamentari — 382 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 385: CAMERADEIDEPUTATI N. 2680 -A - Piscino.it · documenti programmatici di bilancio 2015, ha presentato al Parla-mento una Relazione di variazione alla Nota di aggiornamento al DEF,

(segue: testo della Commissione)

ELENCO 3(articolo 2, comma 45)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei MinisteriTriennio 2015-2017

(migliaia di euro)

MinisteroMissione

Programma

2015 2016 2017 e successivi

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

MINISTERO DELL’AMBIENTEE DELLA TUTELA DEL TERRITORIOE DEL MARE

6.580 3.360 6.400 3.200 6.900 3.200

1 Sviluppo sostenibile e tutela del ter-ritorio e dell’ambiente (18) 3.580 3.360 3.400 3.200 3.400 3.200

1.2 Valutazioni e autorizzazioni am-bientali (3) 40 40 40 40 40 40

1.8 Coordinamento generale, infor-mazione e comunicazione (11) 400 400 300 300 300 300

1.9 Gestione delle risorse idriche, tu-tela del territorio e bonifiche (12) 330 110 300 100 300 100

1.10 Tutela e conservazione dellafauna e della flora, salvaguardiadella biodiversità e dell’ecosi-stema marino (13)

310 310 260 260 260 260

1.12 Programmi e interventi per ilgoverno dei cambiamenti clima-tici, gestione ambientale edenergie rinnovabili (16)

2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

4 Fondi da ripartire (33) 3.000 0 3.000 0 3.500 0

4.1 Fondi da assegnare (1) 3.000 0 3.000 0 3.500 0

Atti Parlamentari — 383 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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(segue: testo del disegno di legge)

Segue: ELENCO 2(articolo 24, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei MinisteriTriennio 2015-2017

(migliaia di euro)

MinisteroMissione

Programma

2015 2016 2017 e successivi

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTUREE DEI TRASPORTI 11.281 1.707 11.281 1.707 11.281 1.707

1 Infrastrutture pubbliche e logistica(14) 2.573 0 2.573 0 2.573 0

1.7 Opere strategiche, edilizia stataleed interventi speciali e per pub-bliche calamità (10)

2.573 0 2.573 0 2.573 0

2 Diritto alla mobilità e sviluppo deisistemi di trasporto (13) 8.707 1.707 8.707 1.707 8.707 1.707

2.1 Sviluppo e sicurezza della mobi-lità stradale (1) 1.707 1.707 1.707 1.707 1.707 1.707

2.3 Sviluppo e sicurezza del trasportoaereo (4) 5.000 0 5.000 0 5.000 0

2.5 Sistemi ferroviari, sviluppo e si-curezza del trasporto ferroviario(5)

2.000 0 2.000 0 2.000 0

Atti Parlamentari — 384 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 387: CAMERADEIDEPUTATI N. 2680 -A - Piscino.it · documenti programmatici di bilancio 2015, ha presentato al Parla-mento una Relazione di variazione alla Nota di aggiornamento al DEF,

(segue: testo della Commissione)

ELENCO 3(articolo 2, comma 45)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei MinisteriTriennio 2015-2017

(migliaia di euro)

MinisteroMissione

Programma

2015 2016 2017 e successivi

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTUREE DEI TRASPORTI 11.281 1.707 11.281 1.707 11.281 1.707

1 Infrastrutture pubbliche e logistica(14) 2.573 0 2.573 0 2.573 0

1.7 Opere strategiche, edilizia stataleed interventi speciali e per pub-bliche calamità (10)

2.573 0 2.573 0 2.573 0

2 Diritto alla mobilità e sviluppo deisistemi di trasporto (13) 8.707 1.707 8.707 1.707 8.707 1.707

2.1 Sviluppo e sicurezza della mobi-lità stradale (1) 1.707 1.707 1.707 1.707 1.707 1.707

2.3 Sviluppo e sicurezza del trasportoaereo (4) 5.000 0 5.000 0 5.000 0

2.5 Sistemi ferroviari, sviluppo e si-curezza del trasporto ferroviario(5)

2.000 0 2.000 0 2.000 0

Atti Parlamentari — 385 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 388: CAMERADEIDEPUTATI N. 2680 -A - Piscino.it · documenti programmatici di bilancio 2015, ha presentato al Parla-mento una Relazione di variazione alla Nota di aggiornamento al DEF,

(segue: testo del disegno di legge)

Segue: ELENCO 2(articolo 24, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei MinisteriTriennio 2015-2017

(migliaia di euro)

MinisteroMissione

Programma

2015 2016 2017 e successivi

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

MINISTERO DELLA DIFESA 504.495 0 614.952 0 611.655 0

1 Difesa e sicurezza del territorio (5) 504.387 0 614.844 0 611.546 0

1.1 Approntamento e impiego Cara-binieri per la difesa e la sicurezza(1)

2.320 0 3.641 0 3.602 0

1.2 Approntamento e impiego delleforze terrestri (2) 23 0 33 0 33 0

1.3 Approntamento e impiego delleforze navali (3) 14 0 14 0 14 0

1.4 Approntamento e impiego delleforze aeree (4) 141 0 145 0 145 0

1.5 Interventi non direttamente con-nessi con l’operatività dello stru-mento militare (5)

5.000 0 5.000 0 5.000 0

1.6 Pianificazione generale delleForze Armate e approvvigiona-menti militari (6)

496.889 0 606.012 0 602.751 0

3 Servizi istituzionali e generali delleamministrazioni pubbliche (32) 108 0 108 0 110 0

3.2 Servizi e affari generali per leamministrazioni di competenza(3)

108 0 108 0 110 0

Atti Parlamentari — 386 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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(segue: testo della Commissione)

ELENCO 3(articolo 2, comma 45)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei MinisteriTriennio 2015-2017

(migliaia di euro)

MinisteroMissione

Programma

2015 2016 2017 e successivi

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

MINISTERO DELLA DIFESA 504.495 0 614.952 0 611.655 0

1 Difesa e sicurezza del territorio (5) 504.387 0 614.844 0 611.546 0

1.1 Approntamento e impiego Cara-binieri per la difesa e la sicurezza(1)

2.320 0 3.641 0 3.602 0

1.2 Approntamento e impiego delleforze terrestri (2) 23 0 33 0 33 0

1.3 Approntamento e impiego delleforze navali (3) 14 0 14 0 14 0

1.4 Approntamento e impiego delleforze aeree (4) 141 0 145 0 145 0

1.5 Interventi non direttamente con-nessi con l’operatività dello stru-mento militare (5)

5.000 0 5.000 0 5.000 0

1.6 Pianificazione generale delleForze Armate e approvvigiona-menti militari (6)

496.889 0 606.012 0 602.751 0

3 Servizi istituzionali e generali delleamministrazioni pubbliche (32) 108 0 108 0 110 0

3.2 Servizi e affari generali per leamministrazioni di competenza(3)

108 0 108 0 110 0

Atti Parlamentari — 387 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 390: CAMERADEIDEPUTATI N. 2680 -A - Piscino.it · documenti programmatici di bilancio 2015, ha presentato al Parla-mento una Relazione di variazione alla Nota di aggiornamento al DEF,

(segue: testo del disegno di legge)

Segue: ELENCO 2(articolo 24, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei MinisteriTriennio 2015-2017

(migliaia di euro)

MinisteroMissione

Programma

2015 2016 2017 e successivi

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRI-COLE ALIMENTARI E FORESTALI 8.303 3.714 8.291 3.715 8.286 3.711

1 Agricoltura, politiche agroalimentarie pesca (9) 4.303 3.714 4.291 3.715 4.286 3.711

1.2 Politiche europee ed internazio-nali e dello sviluppo rurale (2) 2.771 2.382 2.759 2.383 2.758 2.383

1.4 Vigilanza, prevenzione e repres-sione frodi nel settore agricolo,agroalimentare, agroindustriale eforestale (5)

200 0 200 0 200 0

1.5 Politiche competitive, della qua-lità agroalimentare, della pesca,dell’ippica e mezzi tecnici di pro-duzione (6)

1.332 1.332 1.332 1.332 1.328 1.328

2 Sviluppo sostenibile e tutela del ter-ritorio e dell’ambiente (18) 2.346 0 2.346 0 2.346 0

2.1 Tutela e conservazione dellafauna e della flora e salvaguardiadella biodiversità (7)

2.346 0 2.346 0 2.346 0

3 Ordine pubblico e sicurezza (7) 160 0 160 0 160 0

3.1 Sicurezza pubblica in ambito ru-rale e montano (6) 160 0 160 0 160 0

4 Soccorso civile (8) 1.494 0 1.494 0 1.494 0

4.1 Interventi per soccorsi (1) 1.494 0 1.494 0 1.494 0

Atti Parlamentari — 388 — Camera dei Deputati

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(segue: testo della Commissione)

ELENCO 3(articolo 2, comma 45)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei MinisteriTriennio 2015-2017

(migliaia di euro)

MinisteroMissione

Programma

2015 2016 2017 e successivi

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRI-COLE ALIMENTARI E FORESTALI 8.303 3.714 8.291 3.715 8.286 3.711

1 Agricoltura, politiche agroalimentarie pesca (9) 4.303 3.714 4.291 3.715 4.286 3.711

1.2 Politiche europee ed internazio-nali e dello sviluppo rurale (2) 2.771 2.382 2.759 2.383 2.758 2.383

1.4 Vigilanza, prevenzione e repres-sione frodi nel settore agricolo,agroalimentare, agroindustriale eforestale (5)

200 0 200 0 200 0

1.5 Politiche competitive, della qua-lità agroalimentare, della pesca,dell’ippica e mezzi tecnici di pro-duzione (6)

1.332 1.332 1.332 1.332 1.328 1.328

2 Sviluppo sostenibile e tutela del ter-ritorio e dell’ambiente (18) 2.346 0 2.346 0 2.346 0

2.1 Tutela e conservazione dellafauna e della flora e salvaguardiadella biodiversità (7)

2.346 0 2.346 0 2.346 0

3 Ordine pubblico e sicurezza (7) 160 0 160 0 160 0

3.1 Sicurezza pubblica in ambito ru-rale e montano (6) 160 0 160 0 160 0

4 Soccorso civile (8) 1.494 0 1.494 0 1.494 0

4.1 Interventi per soccorsi (1) 1.494 0 1.494 0 1.494 0

Atti Parlamentari — 389 — Camera dei Deputati

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(segue: testo del disegno di legge)

Segue: ELENCO 2(articolo 24, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei MinisteriTriennio 2015-2017

(migliaia di euro)

MinisteroMissione

Programma

2015 2016 2017 e successivi

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTI-VITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 21.500 0 21.500 0 21.500 0

1 Tutela e valorizzazione dei beni eattività culturali e paesaggistici (21) 21.324 0 21.324 0 21.324 0

1.2 Sostegno, valorizzazione e tuteladel settore dello spettacolo (2) 91 0 57 0 57 0

1.6 Tutela dei beni archeologici (6) 669 0 669 0 669 0

1.9 Tutela e valorizzazione dei beniarchivistici (9) 3.615 0 3.615 0 3.615 0

1.10 Tutela e valorizzazione dei benilibrari, promozione e sostegno dellibro e dell’editoria (10)

1.071 0 1.071 0 1.071 0

1.12 Tutela delle belle arti e tutela evalorizzazione del paesaggio (12) 1.391 0 1.391 0 1.391 0

1.13 Valorizzazione del patrimonioculturale e coordinamento del si-stema museale (13)

488 0 488 0 488 0

1.14 Coordinamento ed indirizzo perla salvaguardia del patrimonioculturale (14)

16 0 16 0 16 0

1.15 Tutela del patrimonio culturale(15) 13.732 0 13.766 0 13.766 0

1.16 Tutela e promozione dell’arte edell’architettura contemporanee edelle periferie urbane (16)

251 0 251 0 251 0

2 Ricerca e innovazione (17) 23 0 23 0 23 0

2.1 Ricerca educazione e formazionein materia di beni e attività cul-turali (4)

23 0 23 0 23 0

3 Servizi istituzionali e generali delleamministrazioni pubbliche (32) 106 0 106 0 106 0

3.1 Indirizzo politico (2) 78 0 78 0 78 0

3.2 Servizi e affari generali per leamministrazioni di competenza(3)

29 0 29 0 29 0

6 Turismo (31) 46 0 46 0 46 0

6.1 Sviluppo e competitività del turi-smo (1) 46 0 46 0 46 0

Atti Parlamentari — 390 — Camera dei Deputati

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(segue: testo della Commissione)

ELENCO 3(articolo 2, comma 45)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei MinisteriTriennio 2015-2017

(migliaia di euro)

MinisteroMissione

Programma

2015 2016 2017 e successivi

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTI-VITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 21.500 0 21.500 0 21.500 0

1 Tutela e valorizzazione dei beni eattività culturali e paesaggistici (21) 21.324 0 21.324 0 21.324 0

1.2 Sostegno, valorizzazione e tuteladel settore dello spettacolo (2) 91 0 57 0 57 0

1.6 Tutela dei beni archeologici (6) 669 0 669 0 669 0

1.9 Tutela e valorizzazione dei beniarchivistici (9) 3.615 0 3.615 0 3.615 0

1.10 Tutela e valorizzazione dei benilibrari, promozione e sostegno dellibro e dell’editoria (10)

1.071 0 1.071 0 1.071 0

1.12 Tutela delle belle arti e tutela evalorizzazione del paesaggio (12) 1.391 0 1.391 0 1.391 0

1.13 Valorizzazione del patrimonioculturale e coordinamento del si-stema museale (13)

488 0 488 0 488 0

1.14 Coordinamento ed indirizzo perla salvaguardia del patrimonioculturale (14)

16 0 16 0 16 0

1.15 Tutela del patrimonio culturale(15) 13.732 0 13.766 0 13.766 0

1.16 Tutela e promozione dell’arte edell’architettura contemporanee edelle periferie urbane (16)

251 0 251 0 251 0

2 Ricerca e innovazione (17) 23 0 23 0 23 0

2.1 Ricerca educazione e formazionein materia di beni e attività cul-turali (4)

23 0 23 0 23 0

3 Servizi istituzionali e generali delleamministrazioni pubbliche (32) 106 0 106 0 106 0

3.1 Indirizzo politico (2) 78 0 78 0 78 0

3.2 Servizi e affari generali per leamministrazioni di competenza(3)

29 0 29 0 29 0

6 Turismo (31) 46 0 46 0 46 0

6.1 Sviluppo e competitività del turi-smo (1) 46 0 46 0 46 0

Atti Parlamentari — 391 — Camera dei Deputati

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(segue: testo del disegno di legge)

Segue: ELENCO 2(articolo 24, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei MinisteriTriennio 2015-2017

(migliaia di euro)

MinisteroMissione

Programma

2015 2016 2017 e successivi

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

MINISTERO DELLA SALUTE 11.350 0 11.000 0 11.000 0

1 Tutela della salute (20) 10.850 0 10.500 0 10.500 0

1.1 Prevenzione e promozione dellasalute umana ed assistenza sani-taria al personale navigante e ae-ronavigante (1)

10.000 0 10.000 0 10.000 0

1.3 Programmazione del Servizio Sa-nitario Nazionale per l’erogazionedei Livelli Essenziali di Assistenza(3)

850 0 500 0 500 0

4 Fondi da ripartire (33) 500 0 500 0 500 0

4.1 Fondi da assegnare (1) 500 0 500 0 500 0

Atti Parlamentari — 392 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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(segue: testo della Commissione)

ELENCO 3(articolo 2, comma 45)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei MinisteriTriennio 2015-2017

(migliaia di euro)

MinisteroMissione

Programma

2015 2016 2017 e successivi

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

MINISTERO DELLA SALUTE 11.350 0 11.000 0 11.000 0

1 Tutela della salute (20) 10.850 0 10.500 0 10.500 0

1.1 Prevenzione e promozione dellasalute umana ed assistenza sani-taria al personale navigante e ae-ronavigante (1)

10.000 0 10.000 0 10.000 0

1.3 Programmazione del Servizio Sa-nitario Nazionale per l’erogazionedei Livelli Essenziali di Assistenza(3)

850 0 500 0 500 0

4 Fondi da ripartire (33) 500 0 500 0 500 0

4.1 Fondi da assegnare (1) 500 0 500 0 500 0

Atti Parlamentari — 393 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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(segue: testo del disegno di legge)

Segue: ELENCO 2(articolo 24, comma 1)

RiepilogoRiduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

Triennio 2015-2017

(migliaia di euro)

Ministero

2015 2016 2017 e successivi

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

MINISTERO DELL’ECONOMIAE DELLE FINANZE 85.614 0 145.410 0 285.501 0

MINISTERO DELLO SVILUPPOECONOMICO 11.722 4.500 9.036 0 10.098 0

MINISTERO DEL LAVOROE DELLE POLITICHE SOCIALI 4.600 0 0 0 0 0

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 102.724 0 102.724 0 102.724 0

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERIE DELLA COOPERAZIONEINTERNAZIONALE

0 0 467 0 467 0

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DEL-L’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 148.610 1.000 136.207 1.000 136.207 1.000

MINISTERO DELL’INTERNO 100.923 3.579 100.029 3.579 99.995 3.579

MINISTERO DELL’AMBIENTEE DELLA TUTELA DEL TERRITORIOE DEL MARE

6.580 3.360 6.400 3.200 6.900 3.200

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTUREE DEI TRASPORTI 11.281 1.707 11.281 1.707 11.281 1.707

MINISTERO DELLA DIFESA 504.495 0 614.952 0 611.655 0

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRI-COLE ALIMENTARI E FORESTALI 8.303 3.714 8.291 3.715 8.286 3.711

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTI-VITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 21.500 0 21.500 0 21.500 0

MINISTERO DELLA SALUTE 11.350 0 11.000 0 11.000 0

TOTALE 1.017.702 17.861 1.167.297 13.201 1.305.614 13.197

Atti Parlamentari — 394 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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(segue: testo della Commissione)

ELENCO 3(articolo 2, comma 45)

RiepilogoRiduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

Triennio 2015-2017

(migliaia di euro)

Ministero

2015 2016 2017 e successivi

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

RIDUZIONIdi cui

predeterminateper legge

MINISTERO DELL’ECONOMIAE DELLE FINANZE 85.614 0 145.410 0 285.501 0

MINISTERO DELLO SVILUPPOECONOMICO 11.722 4.500 9.036 0 10.098 0

MINISTERO DEL LAVOROE DELLE POLITICHE SOCIALI 4.600 0 0 0 0 0

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 102.724 0 102.724 0 102.724 0

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERIE DELLA COOPERAZIONEINTERNAZIONALE

0 0 467 0 467 0

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DEL-L’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 148.610 1.000 136.207 1.000 136.207 1.000

MINISTERO DELL’INTERNO 100.923 3.579 100.029 3.579 99.995 3.579

MINISTERO DELL’AMBIENTEE DELLA TUTELA DEL TERRITORIOE DEL MARE

6.580 3.360 6.400 3.200 6.900 3.200

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTUREE DEI TRASPORTI 11.281 1.707 11.281 1.707 11.281 1.707

MINISTERO DELLA DIFESA 504.495 0 614.952 0 611.655 0

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRI-COLE ALIMENTARI E FORESTALI 8.303 3.714 8.291 3.715 8.286 3.711

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTI-VITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 21.500 0 21.500 0 21.500 0

MINISTERO DELLA SALUTE 11.350 0 11.000 0 11.000 0

TOTALE 1.017.702 17.861 1.167.297 13.201 1.305.614 13.197

Atti Parlamentari — 395 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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PROSPETTO DI COPERTURA (*)

(*) Il prospetto di copertura è riportato nel testo del Governo.

Atti Parlamentari — 397 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTEPREVISTI DALLA LEGGE DI STABILITÀ

(articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

2015 2016 2017

(importi in milioni di euro)

1) ONERI DI NATURA CORRENTE

Nuove o maggiori spese correnti

Articolato: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.365 30.488 30.407

Minori entrate

Articolato: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.293 8.693 8.324

Tabella A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 250 300

Tabella C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 72 72

Totale oneri da coprire . . . . 30.928 39.503 39.103

2) MEZZI DI COPERTURA

Nuove o maggiori entrate

Articolato: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.780 30.983 38.491

Riduzione spese correnti

Articolato: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.739 8.806 8.626

Tabella D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 36 35

Totale mezzi di copertura . . 20.557 39.825 47.152

DIFFERENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -10.371 321 8.049

Atti Parlamentari — 398 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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BILANCIO DELLO STATO:REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE

Atti Parlamentari — 399 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE(dati in milioni di euro)

ASSESTATO 2014 INIZIALI 2015 2016 2017

Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Competenza

ENTRATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.099 27.099 27.421 27.421 28.141 28.585

Rimborsi IVA . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.099 27.099 27.421 27.421 28.141 28.585

SPESA CORRENTE . . . . . . . . . . . . . 34.016 34.016 41.769 41.769 31.291 31.735

Rimborsi IVA . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.099 27.099 27.421 27.421 28.141 28.585

Sospesi compartecipazione IVA . . . . . 0 0 4.356 4.356 0 0

Posta editoria . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 0 0

FSN-saldo IRAP . . . . . . . . . . . . . . . 2.560 2.560 0 0 0 0

Anticipazioni tesoreria INPS . . . . . . . 0 0 3.500 3.500 0 0

Chiusura anticipazione tesoreria In-terno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 3.342 3.342 0 0

Rimborso imposte dirette pregresse . . 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150

Entrate erariali . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 0 0

Gestione gioco-lotto relativi anni pre-gressi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.207 1.207 0 0 0 0

SPESA IN CONTO CAPITALE . . . . . . 0 0 2.016 2.016 0 0

Ripiano sospesi di tesoreria Enti Locali . 0 0 2.016 2.016 0 0

TOTALE SPESA LEGGE DI BILANCIO . 34.016 34.016 43.785 43.785 31.291 31.735

LEGGE DI STABILITÀ . . . . . . . . . . 0 0 520 520 0 0

Tabella C - saldo IRAP . . . . . . . . . . 480 480

Piano risanamento Molise . . . . . . . . . 40 40

TOTALE SPESA LEGGE DI BILANCIO E DI STABILITÀ 34.016 34.016 44.305 44.305 31.291 31.735

Atti Parlamentari — 400 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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TABELLE

TABELLA A. — INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALEDI PARTE CORRENTE

TABELLA B. — INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALEDI CONTO CAPITALE

TABELLA C. — STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DILEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLALEGGE DI STABILITÀ

TABELLA D. — VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VI-GENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGI-SLATIVE DI SPESA DI PARTE CORRENTE PRECEDENTEMENTEDISPOSTE

TABELLA E. — IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTO-RIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI, CONEVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI EDELLE RIMODULAZIONI

Atti Parlamentari — 401 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCIDA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

Atti Parlamentari — 403 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALEDI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2015 2016 2017

ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORISPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE

Ministero dell’economia e delle finanze . . . . . . . 109.407.618 130.978.618 185.698.618(161.957.618) (198.798.618) (246.798.618)

Ministero della giustizia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000.000 10.000.000 10.000.000

Ministero degli affari esteri e della cooperazioneinternazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.983.999 59.488.999 59.488.999

(52.383.999) (59.888.999) (59.888.999)

Ministero dell’istruzione, dell’università e dellaricerca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.000 9.000 9.000

Ministero dell’ambiente e della tutela del territo-rio e del mare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.536.000 10.400.000 10.400.000

(10.136.000) (11.000.000) (11.000.000)

Ministero delle politiche agricole alimentari eforestali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.312.000 12.800.000 12.800.000

(12.612.000)

Ministero della salute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000.000 6.500.000 8.500.000(8.000.000) (8.000.000) (10.000.000)

TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O

RIDUZIONI DI ENTRATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196.246.617 230.176.617 286.896.617(255.096.617) (300.496.617) (350.496.617)

DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA . . . . . . . . . . – – –

DI CUI LIMITE D’IMPEGNO . . . . . . . . . . . . – – –

Atti Parlamentari — 404 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCIDA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

Atti Parlamentari — 405 — Camera dei Deputati

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TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALEDI CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2015 2016 2017

ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORISPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE

Ministero dell’economia e delle finanze . . . . . . . 59.200.000 229.400.000 376.400.000(82.400.000)

Ministero del lavoro e delle politiche sociali . . . 32.753.000 32.753.000 32.753.000

Ministero degli affari esteri e della cooperazioneinternazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.949 34.708.000 –

Ministero dell’istruzione, dell’università e dellaricerca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– –(60.000.000)

–(170.000.000)

Ministero dell’interno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000.000 30.000.000 38.000.000

Ministero dell’ambiente e della tutela del terri-torio e del mare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.715.000 17.415.000 17.415.000

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti . . . – 27.500.000 47.500.000(30.500.000) (50.500.000)

Ministero dei beni e delle attività culturali e delturismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– –(100.000.000)

–(100.000.000)

Ministero della salute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000.000 3.000.000 3.000.000(8.000.000) (4.000.000) (4.000.000)

TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O

RIDUZIONI DI ENTRATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125.710.949 374.776.000 515.068.000(150.910.949) (538.776.000) (789.068.000)

DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA . . . . . . . . . . – – –

DI CUI LIMITE D’IMPEGNO . . . . . . . . . . . . – – –

Atti Parlamentari — 406 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGELA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA

ALLA LEGGE DI STABILITÀ

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento alla unitàprevisionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

Atti Parlamentari — 407 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUIQUANTIFICAZIONE ANNUA E DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITÀ

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 2015 2016 2017

ORGANI COSTITUZIONALI, A RILE-VANZA COSTITUZIONALE E PRESI-DENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Presidenza del Consiglio dei ministri

MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in ma-teria di obiezione di coscienza:

– ART. 19: Fondo nazionale per il serviziocivile (21.3 – cap. 2185) . . . . . . . . . . . . . Cp 65.730.527 63.427.302 63.427.302

Cs 65.730.527 63.427.302 63.427.302

Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordina-mento della Presidenza del Consiglio dei mi-nistri, a norma dell’articolo 11 della leggen. 59 del 1997 (21.3 – cap. 2115) . . . . . . . . Cp 33.420.644 33.687.736 33.590.787

Cs 33.420.644 33.687.736 33.590.787

TOTALE MISSIONE . . . . . . . . . . Cp 99.151.171 97.115.038 97.018.089Cs 99.151.171 97.115.038 97.018.089

RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTO-NOMIE TERRITORIALI

Regolazioni contabili ed altri trasferimentialle regioni a statuto speciale

MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela dellaminoranza linguistica slovena della regioneFriuli-Venezia Giulia:

– ART. 16, comma 2: Contributo alla re-gione Friuli-Venezia Giulia (2.3 – cap.7513/p) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cp 5.092.950 5.104.167 5.104.167

Cs 5.092.950 5.104.167 5.104.167

Atti Parlamentari — 408 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 2015 2016 2017

Concorso dello Stato al finanziamento dellaspesa sanitaria

MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Decreto legislativo n. 56 del 2000: Disposizioniin materia di federalismo fiscale, a normadell’articolo 10 della legge 13 maggio 1999,n. 133

– ART. 13, comma 3: Attribuzione gettitoIRAP regioni a statuto ordinario (2.4 – cap2701) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cp 480.000.000 – –

Cs 480.000.000 – –Rapporti finanziari con Enti territoriali

MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Legge n. 353 del 2000: Legge quadro in materiadi incendi boschivi (2.5 – cap. 2820) . . . . . Cp 1.296.642 1.307.468 1.307.468

Cs 1.296.642 1.307.468 1.307.468

TOTALE MISSIONE . . . . . . . . . . Cp 486.389.592 6.411.635 6.411.635Cs 486.389.592 6.411.635 6.411.635

L’ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO

Cooperazione allo sviluppo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntiviper l’aiuto pubblico a favore dei Paesi in viadi sviluppo e legge n. 49 del 1987: Nuovadisciplina della cooperazione dell’Italia coni Paesi in via di sviluppo (a) (1.2 – capp.2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2164, 2165,2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182,2183, 2184) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cp 180.467.050 175.663.052 175.228.586

Cs 180.467.050 175.663.052 175.228.586

(a) L’importo dell’autorizzazione non tiene conto della variazione in diminuzione proposta con il disegnodi legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Atti Parlamentari — 409 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 2015 2016 2017

Legge n. 49 del 1987: Nuova disciplina dellacooperazione dell’Italia con i Paesi in via disviluppo (1.2 – capp. 7168, 7169) . . . . . . Cp 354.307 362.619 362.619

Cs 354.307 362.619 362.619

Cooperazione economica e relazioni internazio-nali

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzionedella convenzione internazionale per lacostituzione dell’istituto italo-latino-ameri-cano, firmata a Roma il 1o giugno 1966 (1.3– cap. 3751) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cp 1.701.998 1.644.678 1.634.606

Cs 1.701.998 1.644.678 1.634.606

Promozione della pace e sicurezza interna-zionale

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italianaal fondo europeo per la gioventù (1.4 – cap.3399) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cp 210.718 214.950 214.950

Cs 210.718 214.950 214.950

Integrazione europea

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento dellalegge 14 marzo 1977, n. 73, concernente laratifica degli accordi di Osimo tra l’Italia e laJugoslavia (1.5 – capp. 4543, 4545) . . . . . . Cp 1.067.418 1.028.887 1.025.900

Cs 1.067.418 1.028.887 1.025.900

Atti Parlamentari — 410 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 2015 2016 2017

Coordinamento dell’Amministrazione in am-bito internazionale

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizza-zione della finanza pubblica:

– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti,istituti, associazioni, fondazioni ed altri or-ganismi (1.10 – cap. 1163) . . . . . . . . . . . . . Cp 1.402.108 1.405.108 1.405.108

Cs 1.402.108 1.405.108 1.405.108

TOTALE MISSIONE . . . . . . . . . . Cp 185.203.599 180.319.294 179.871.769Cs 185.203.599 180.319.294 179.871.769

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

Approntamento e impiego delle forze navali

MINISTERO DELLA DIFESA

Decreto legislativo n. 66 del 2010: Codicedell’ordinamento militare:

– ART. 565: Contributo a favore dell’orga-nizzazione idrografica internazionale (1.3 –cap. 1345) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cp 85.253 82.047 81.894

Cs 85.253 82.047 81.894

Interventi non direttamente connessi con l’ope-ratività dello strumento militare

MINISTERO DELLA DIFESA

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionaliz-zazione della finanza pubblica:

– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti,istituti, associazioni, fondazioni ed altriorganismi (1.5 – cap. 1352) . . . . . . . . . . Cp 684.512 688.285 711.311

Cs 684.512 688.285 711.311

TOTALE MISSIONE . . . . . . . . . Cp 769.765 770.332 793.205Cs 769.765 770.332 793.205

Atti Parlamentari — 411 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 2015 2016 2017

GIUSTIZIA

Amministrazione penitenziaria

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Decreto del Presidente della Repubblican. 309 del 1990: Testo unico delle leggi inmateria di disciplina degli stupefacenti esostanze psicotrope, prevenzione, cura eriabilitazione dei relativi stati di tossicodi-pendenza:

– ART. 135, comma 4: Programmi finaliz-zati alla prevenzione e alla cura dell’AIDS,al trattamento socio-sanitario, al recuperoe al successivo reinserimento dei tossico-dipendenti detenuti (1.1 – cap. 1768) . . Cp 220.391 220.391 230.000

Cs 220.391 220.391 230.000

TOTALE MISSIONE . . . . . . . . . Cp 220.391 220.391 230.000Cs 220.391 220.391 230.000

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sullecoste

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzopiano nazionale della pesca marittima emisure in materia di credito pescherec-cio, nonché di riconversione delle unitàadibite alla pesca con reti da posta de-rivante:

– ART. 2, comma 1: Attuazione del terzopiano nazionale della pesca marittima(legge n. 41 del 1982) (4.1 – cap. 2179) . Cp 338.552 346.324 346.324

Cs 338.552 346.324 346.324

Atti Parlamentari — 412 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 2015 2016 2017

Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia

MINISTERO DELL’INTERNO

Decreto del Presidente della Repubblica n. 309del 1990: Testo unico delle leggi in materiadi disciplina degli stupefacenti e sostanzepsicotrope, prevenzione, cura e riabilita-zione dei relativi stati di tossicodipendenza:

– ART. 101: Potenziamento delle attività diprevenzione e repressione del traffico ille-cito di sostanze stupefacenti o psicotrope(3.3 – capp. 2668, 2815) . . . . . . . . . . . . . . . Cp 538.280 547.362 545.774

Cs 538.280 547.362 545.774

TOTALE MISSIONE . . . . . . . . . . Cp 876.832 893.686 892.098Cs 876.832 893.686 892.098

SOCCORSO CIVILE

Protezione civile

MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 195 del 1991:Provvedimenti in favore delle popolazionidelle province di Siracusa, Catania e Ragusacolpite dal terremoto nel dicembre 1990 edaltre disposizioni in favore delle zone dan-neggiate da eccezionali avversità atmosferi-che dal giugno 1990 al gennaio 1991:

– ART. 6, comma 1: Reintegro del Fondoper la protezione civile (6.2 – cap. 7446/P). Cp 50.420.807 47.782.919 47.782.919

Cs 50.420.807 47.782.919 47.782.919

Decreto-legge n. 90 del 2005, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 152 del 2005:Disposizioni urgenti in materia di prote-zione civile:

– ART. 4, comma 1: Disposizioni in materiadi protezione civile (6.2 – cap. 2184) . . . Cp 6.691.617 6.446.463 6.882.995

Cs 6.691.617 6.446.463 6.882.995

Atti Parlamentari — 413 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 2015 2016 2017

Legge n. 228 del 2012: disposizioni per laformazione del bilancio annuale e plurien-nale dello Stato (legge di stabilità 2013):

– ART. 1, comma 290: Integrazione fondoprotezione civile per eventi alluvionali edaltre calamità (6.2 – cap. 7446/P) . . . . . . Cp 44.746.078 – –

Cs 44.746.078 – –

Decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 119 del 2013:Disposizioni urgenti in materia di sicurezzae per il contrasto della violenza di genere,nonché in tema di protezione civile e dicommissariamento delle province:

– ART. 10, comma 1: Fondo emergenzenazionali (6.2 – cap. 7441) . . . . . . . . . . . . Cp 140.000.000 140.000.000 140.000.000

Cs 140.000.000 140.000.000 140.000.000

TOTALE MISSIONE . . . . . . . . . Cp 241.858.502 194.229.382 194.665.914Cs 241.858.502 194.229.382 194.665.914

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMEN-TARI E PESCA

Politiche europee ed internazionali e dellosviluppo rurale

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI

E FORESTALI

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionaliz-zazione della finanza pubblica:

– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti,istituti, associazioni, fondazioni ed altriorganismi (1.2 – cap. 2200) . . . . . . . . . . Cp 471.945 430.881 429.631

Cs 471.945 430.881 429.631

Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorga-nizzazione del settore della ricerca inagricoltura, a norma dell’articolo 11 dellalegge 15 marzo 1997, n. 59

– ART. 6: Contributo al CRA (1.2 – cap.2083) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cp 5.084.549 4.570.897 4.557.631

Cs 5.084.549 4.570.897 4.557.631

Atti Parlamentari — 414 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 2015 2016 2017

Sostegno al settore agricolo

MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decretolegislativo n. 188 del 2000: Agenzia per leerogazioni in agricoltura (AGEA) (7.1 –cap. 1525) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cp 122.271.402 118.575.903 118.575.903

Cs 122.271.402 118.575.903 118.575.903

Politiche competitive, della qualità agroalimen-tare, della pesca, dell’ippica e mezzi tecnici diproduzione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI

E FORESTALI

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzopiano nazionale della pesca marittima emisure in materia di credito peschereccio,nonché di riconversione delle unità adibitealla pesca con reti da posta derivante:

– ART. 1, comma 1: Attuazione del pianonazionale della pesca marittima (1.5 – capp.1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488) . . Cp 3.726.984 3.777.847 4.119.734

Cs 3.726.984 3.777.847 4.119.734

TOTALE MISSIONE . . . . . . . . . . Cp 131.554.880 127.355.528 127.682.899Cs 131.554.880 127.355.528 127.682.899

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLEFONTI ENERGETICHE

Regolamentazione del settore elettrico, nu-cleare, delle energie rinnovabili e dell’effi-cienza energetica, ricerca per lo svilupposostenibile

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decreto legislativo n. 257 del 2003: Riordinodella disciplina dell’Ente per le nuove tec-

Atti Parlamentari — 415 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 2015 2016 2017

nologie, l’energia e l’ambiente – ENEA, anorma dell’articolo 1 della legge 6 luglio2002, n. 137:– ART. 19, comma 1, lettera a): Contributoper le spese di funzionamento dell’ENEA(5.7 – cap. 7630/P) . . . . . . . . . . . . . . . . . Cp 16.933.045 16.933.045 16.933.045

Cs 16.933.045 16.933.045 16.933.045

TOTALE MISSIONE . . . . . . . . . Cp 16.933.045 16.933.045 16.933.045Cs 16.933.045 16.933.045 16.933.045

REGOLAZIONE DEI MERCATI

Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozionedella concorrenza e tutela dei consumatori

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionaliz-zazione della finanza pubblica:

– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti,istituti, associazioni, fondazioni ed altriorganismi (3.1 – cap. 2280) . . . . . . . . . . Cp – – –

Cs – – –

TOTALE MISSIONE . . . . . . . . . Cp – – –Cs – – –

DIRITTO ALLA MOBILITÀ E SVILUPPO DEISISTEMI DI TRASPORTO

Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzionedell’Ente nazionale per l’aviazione civile(ENAC):

– ART. 7: Contributo per il funzionamentodell’ENAC (2.3 – cap. 1921) . . . . . . . . . Cp 716.597 597.347 532.257

Cs 716.597 597.347 532.257

Atti Parlamentari — 416 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 2015 2016 2017

Sostegno allo sviluppo del trasporto

MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l’adem-pimento di obblighi derivanti dalla apparte-nenza dell’Italia alle Comunità europee(legge comunitaria 1995-1997):

– ART. 23: Istituzione dell’Agenzia nazionaleper la sicurezza del volo (9.1 – cap. 1723) Cp 170.416 163.851 163.375

Cs 170.416 163.851 163.375

Sviluppo e sicurezza della navigazione e del tra-sporto marittimo e per vie d’acqua interne

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

Decreto-legge n. 535 del 1996, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 647 del 1996:Disposizioni urgenti per i settori portuale,marittimo, cantieristico ed armatoriale,nonché interventi per assicurare taluni col-legamenti aerei:

– ART. 3: Contributo al « Centro internazio-nale radio-medico CIRM » (2.6 – cap. 1850) . Cp 45.824 45.511 45.253

Cs 45.824 45.511 45.253

TOTALE MISSIONE . . . . . . . . . . Cp 932.837 806.709 740.885Cs 932.837 806.709 740.885

COMUNICAZIONI

Sostegno all’editoria

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5agosto 1981, n. 416, recante disciplina delleimprese editrici e provvidenze per l’editoria(11.2 – capp. 2183, 7442) . . . . . . . . . . . . . . Cp 107.462.418 103.729.125 103.428.085

Cs 107.462.418 103.729.125 103.428.085

TOTALE MISSIONE . . . . . . . . . . Cp 107.462.418 103.729.125 103.428.085Cs 107.462.418 103.729.125 103.428.085

Atti Parlamentari — 417 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 2015 2016 2017

COMMERCIO INTERNAZIONALE ED IN-TERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMAPRODUTTIVO

Sostegno all’internazionalizzazione delle im-prese e promozione del made in Italy

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionaliz-zazione della finanza pubblica:– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti,istituti, associazioni, fondazioni ed altriorganismi (4.2 – cap. 2501) . . . . . . . . . . Cp 6.858.263 7.399.251 7.357.576

Cs 6.858.263 7.399.251 7.357.576

Decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 111 del 2011:Disposizioni urgenti per la stabilizzazionefinanziaria:

– ART. 14, comma 19: Trasferimento ri-sorse, già destinate all’ICE, in un fondo perla promozione degli scambi ed internaziona-lizzazione delle imprese (4.2 – cap. 2535) Cp 19.107.513 18.332.671 18.332.671

Cs 19.107.513 18.332.671 18.332.671– ART. 14, comma 26-ter, punto 1: Finanzia-mento delle spese di funzionamento del-l’agenzia (4.2 – cap. 2530) . . . . . . . . . . . . . Cp 14.804.164 14.843.475 14.843.475

Cs 14.804.164 14.843.475 14.843.475

TOTALE MISSIONE . . . . . . . . . . Cp 40.769.940 40.575.397 40.533.722Cs 40.769.940 40.575.397 40.533.722

RICERCA E INNOVAZIONE

Ricerca in materia ambientale

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA

TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 133 del 2008:Disposizioni urgenti per lo sviluppo econo-mico, la semplificazione, la competitività, lastabilizzazione della finanza pubblica e laperequazione tributaria:

– ART. 28, comma 1: Istituto superiore perla protezione e la ricerca ambientale(ISPRA) (2.1 – capp. 3621, 8831) . . . . . . . . Cp 22.448.654 22.448.654 22.448.654

Cs 22.448.654 22.448.654 22.448.654

Atti Parlamentari — 418 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 2015 2016 2017

Ricerca educazione e formazione in materia dibeni e attività culturali

MINISTERO DEI BENI

E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Decreto del Presidente della Repubblica n. 805del 1975: Organizzazione del Ministero per ibeni culturali e ambientali – Assegnazioniper il funzionamento degli istituti centrali(2.1 – capp. 2040, 2041, 2043) . . . . . . . . . . Cp 874.862 897.538 897.538

Cs 874.862 897.538 897.538

Ricerca di base e applicata

MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 134 del 2012:Misure urgenti per la crescita del Paese:– ART. 19: Agenzia digitale (12.1 – cap.1707) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cp 2.737.054 2.856.945 2.856.945

Cs 2.737.054 2.856.945 2.856.945

Ricerca per il settore della sanità pubblica

MINISTERO DELLA SALUTE

Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordinodella disciplina in materia sanitaria, anorma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre1992, n. 421:

– ART. 12, comma 2: Fondo per il finanzia-mento di attività ricerca (2.1 – cap. 3392) . Cp 253.859.000 254.210.075 254.243.175

Cs 253.859.000 254.210.075 254.243.175

Ricerca scientifica e tecnologica di base e appli-cata

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizza-zione della finanza pubblica:

– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti,istituti, associazioni, fondazioni ed altri or-ganismi (3.4 – cap. 1679) . . . . . . . . . . . . . . Cp 4.250.000 4.250.000 4.250.000

Cs 4.250.000 4.250.000 4.250.000

Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposi-zioni per il coordinamento, la programma-zione e la valutazione della politica nazio-nale relativa alla ricerca scientifica e tecno-

Atti Parlamentari — 419 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 2015 2016 2017

logica e decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6,convertito, con modificazioni, dalla leggen. 61 del 1998: Ulteriori interventi in favoredelle zone terremotate delle regioni Marcheed Umbria e di altre zone colpite da eventicalamitosi, articolo 23-septies, comma 1 –personale dell’Istituto nazionale di geofisica– e legge 27 dicembre 2006, n. 296: Disposi-zioni per la formazione del bilancio annualee pluriennale dello Stato (legge finanziaria2007), articolo 1, comma 652 – pianostraordinario di assunzione di ricercatori, edecreto-legge n. 98 del 2011, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 111 del 2011,Disposizioni urgenti per la stabilizzazionefinanziaria, articolo 19, comma 3 – Sistemanazionale di valutazione e decreto-legge 21giugno 2013, n. 69, convertito, con modifica-zioni, dalla legge n. 98 del 2013: Disposi-zioni urgenti per il rilancio dell’economia,articolo 58, comma 2 – Disposizioni urgentiper lo sviluppo del sistema universitario edegli enti di ricerca e decreto-legge 12 set-tembre 2013, n. 104, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge n. 128 del 2013: Misureurgenti in materia di istruzione, università ericerca, articolo 24, comma 1 – Assunzionedi personale dell’Istituto nazionale di geofi-sica e vulcanologia (a) (3.4 – cap. 7236) . . . Cp 1.744.183.125 1.739.856.752 1.738.468.271

(1.740.183.125)Cs 1.744.183.125 1.739.856.752 1.738.468.271(1.740.183.125)

TOTALE MISSIONE . . . . . . . . . .Cp 2.028.352.695

(2.024.352.695)2.024.519.964 2.023.164.583

Cs 2.028.352.695(2.024.352.695)

2.024.519.964 2.023.164.583

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DELTERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Tutela e conservazione della fauna e della flora,salvaguardia della biodiversità e dell’ecosi-stema marino

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA

TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la di-fesa del mare

(a) L’importo dell’autorizzazione tiene conto della variazione in diminuzione di euro 534.000 proposta conil disegno di legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Atti Parlamentari — 420 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 2015 2016 2017

– ART. 7, comma 1.1: mezzi navali ed aerei(1.10 – capp. 1644, 1646) . . . . . . . . . . . . . . Cp 31.634.807 31.818.730 32.053.694

Cs 31.634.807 31.818.730 32.053.694Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modi-fiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992,n. 150, in materia di commercio e detenzionedi esemplari di fauna e flora minacciati diestinzione (1.10 – capp. 1388, 1389) . . . . . . Cp 30.859 32.265 34.341

Cs 30.859 32.265 34.341Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizza-

zione della finanza pubblica:

– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti,istituti, associazioni, fondazioni ed altriorganismi (1.10 – cap. 1551) . . . . . . . . . Cp 4.275.357 4.114.645 4.102.413

Cs 4.275.357 4.114.645 4.102.413

TOTALE MISSIONE . . . . . . . . . Cp 35.941.023 35.965.640 36.190.448Cs 35.941.023 35.965.640 36.190.448

TUTELA DELLA SALUTE

Sanità pubblica veterinaria

MINISTERO DELLA SALUTE

Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degliinterventi in materia di animali di affezionee per la prevenzione del randagismo:– ART. 1, comma 2: Finanziamento inter-venti in materia di animali di affezione eprevenzione randagismo (1.2 – cap. 5340) . Cp 309.000 310.000 310.000

Cs 309.000 310.000 310.000Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure

MINISTERO DELLA SALUTE

Decreto del Presidente della Repubblican. 613 del 1980: Riordinamento della Crocerossa italiana (articolo 70 della legge n. 833del 1978): Contributo alla croce rossa ita-liana (1.7 – cap. 3453) . . . . . . . . . . . . . . Cp – – –

Cs – – –

Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordina-mento dell’Istituto superiore di sanità anorma dell’articolo 1, comma 1, lettera h),della legge 23 ottobre 1992, n. 421:

– ART. 4, comma 1: Fondo per il funzio-namento dell’Istituto superiore di sanità e

Atti Parlamentari — 421 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 2015 2016 2017

legge n. 219 del 2005: Nuova disciplinadelle attività trasfusionali e della produ-zione nazionale degli emoderivati, art. 12,comma 6 – Compiti del centro nazionalesangue (1.7 – cap. 3443) . . . . . . . . . . . . . Cp 9.400.947 9.400.947 9.400.947

Cs 9.400.947 9.400.947 9.400.947

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionaliz-zazione della finanza pubblica:– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti,istituti, associazioni, fondazioni ed altriorganismi (1.7 – cap. 3412) . . . . . . . . . . Cp 3.261.606 3.261.606 3.261.606

Cs 3.261.606 3.261.606 3.261.606

Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 129 del 2001:Interventi per il ripiano dei disavanzi delServizio sanitario nazionale al 31 dicembre1999, nonché per garantire la funzionalitàdell’Agenzia per i servizi sanitari regionali:

– ART. 2, comma 4: Contributo a favoredell’agenzia per i servizi sanitari regionali(1.7 – cap. 3457) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cp 400.352 400.352 400.352

Cs 400.352 400.352 400.352

Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 326 del 2003:Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppoe per la correzione dell’andamento dei contipubblici:– ART. 48, comma 9: Agenzia italiana delfarmaco (1.7 – capp. 3458, 7230) . . . . . . Cp 626.523 2.300.094 2.293.418

Cs 626.523 2.300.094 2.293.418

TOTALE MISSIONE . . . . . . . . . Cp 13.998.428 15.672.999 15.666.323Cs 13.998.428 15.672.999 15.666.323

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI EATTIVITÀ CULTURALI E PAESAGGISTICI

Sostegno, valorizzazione e tutela del settoredello spettacolo

MINISTERO DEI BENI E

DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degliinterventi dello Stato a favore dello spet-

Atti Parlamentari — 422 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 2015 2016 2017

tacolo (1.2 – capp. 1390, 1391, 6120, 6620,6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571,8573, 8721) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cp 406.229.000 407.085.025 407.085.025

Cs 406.229.000 407.085.025 407.085.025

Tutela e valorizzazione dei beni librari, pro-mozione e sostegno del libro e dell’editoria

MINISTERO DEI BENI E

DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Legge n. 190 del 1975: Norme relative alfunzionamento della Biblioteca nazionalecentrale « Vittorio Emanuele II » di Roma(a) (1.10 – cap. 3610) . . . . . . . . . . . . . . . Cp 1.452.756 614.874 614.874

Cs 1.452.756 614.874 614.874

Decreto del Presidente della Repubblica n. 805del 1975: Organizzazione del Ministero per ibeni culturali e ambientali:

– ART. 22: Assegnazione per il funziona-mento degli istituti centrali (a) (1.10 – cap.3611) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cp 1.428.220 687.164 687.164

Cs 1.428.220 687.164 687.164

Legge n. 466 del 1988: Contributo all’Acca-demia nazionale dei Lincei (1.10 – cap.3630) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cp 875.000 877.000 877.000

Cs 875.000 877.000 877.000

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionaliz-zazione della finanza pubblica:

– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti,istituti, associazioni, fondazioni ed altriorganismi (a) (1.10 – capp. 3670, 3671) . Cp 17.257.910 17.272.910 17.272.910

Cs 17.257.910 17.272.910 17.272.910

Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardiadel patrimonio culturale

MINISTERO DEI BENI E

DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Legge n. 77 del 2006: Misure speciali di tutelae fruizione dei siti italiani di interesseculturale, paesaggistico e ambientale, inse-

(a) L’importo dell’autorizzazione tiene conto della variazione in aumento proposta con il disegno di leggedi bilancio, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Atti Parlamentari — 423 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 2015 2016 2017

riti nella « lista del patrimonio mondiale »,posti sotto la tutela dell’UNESCO:

– ART. 4, comma 1: Interventi in favore deisiti italiani inseriti nella « lista del patri-monio mondiale » dell’UNESCO (1.14 –capp. 1442, 7305) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cp 1.312.000 1.315.000 1.315.000

Cs 1.312.000 1.315.000 1.315.000

TOTALE MISSIONE . . . . . . . . . Cp 428.554.886 427.851.973 427.851.973Cs 428.554.886 427.851.973 427.851.973

ISTRUZIONE SCOLASTICA

Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzionescolastica e per il diritto allo studio

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionaliz-zazione della finanza pubblica:– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti,istituti, associazioni, fondazioni ed altriorganismi (1.8 – cap. 1261) . . . . . . . . . . Cp 1.478.000 1.478.000 1.478.000

Cs 1.478.000 1.478.000 1.478.000

Istituzioni scolastiche non statali

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzionedell’accordo, effettuato mediante scambiodi note, tra il Governo italiano ed il Con-siglio superiore delle scuole europee chemodifica l’articolo 1 della Convenzione del5 settembre 1963 relativa al funzionamentodella Scuola europea di Ispra (Varese),avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e5 luglio 1988 (1.9 – cap. 2193) . . . . . . . . Cp 284.000 293.000 293.000

Cs 284.000 293.000 293.000

TOTALE MISSIONE . . . . . . . . . Cp 1.762.000 1.771.000 1.771.000Cs 1.762.000 1.771.000 1.771.000

Atti Parlamentari — 424 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 2015 2016 2017

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E FORMA-ZIONE POST-UNIVERSITARIA

Diritto allo studio nell’istruzione universitaria

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell’at-tività sportiva universitaria (2.1 – cap.1709) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cp 6.553.000 6.565.000 6.565.000

(3.453.000) (4.965.000) (4.965.000)Cs 6.553.000 6.565.000 6.565.000

(3.453.000) (4.965.000) (4.965.000)

Legge n. 338 del 2000: Disposizioni in materiadi alloggi e residenze per studenti univer-sitari:

– ART. 1, comma 1: Interventi per alloggi eresidenze per studenti universitari (2.1 –cap. 7273) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cp 18.013.000 18.052.000 18.052.000

Cs 18.013.000 18.052.000 18.052.000

Sistema universitario e formazione post-uni-versitaria

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Legge n. 243 del 1991: Università non statalilegalmente riconosciute e decreto-legge 21giugno 2013, n. 69, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge n. 98 del 2013: Dispo-sizioni urgenti per il rilancio dell’economia:

– ART. 60, comma 1 – Semplificazione delsistema di finanziamento delle università edelle procedure di valutazione del sistemauniversitario (2.3 – cap. 1692) . . . . . . . . Cp 69.147.000 69.305.000 69.305.000

Cs 69.147.000 69.305.000 69.305.000

TOTALE MISSIONE . . . . . . . . . Cp 93.713.000 93.922.000 93.922.000(90.613.000) (92.322.000) (92.322.000)

Cs 93.713.000 93.922.000 93.922.000(90.613.000) (92.322.000) (92.322.000)

Atti Parlamentari — 425 — Camera dei Deputati

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ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 2015 2016 2017

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI EFAMIGLIA

Protezione sociale per particolari categorie

MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Legge n. 16 del 1980: Disposizioni concernentila corresponsione di indennizzi, incentivied agevolazioni a cittadini ed imprese ita-liane che abbiano perduto beni, diritti edinteressi in territori già soggetti alla sovra-nità italiana e all’estero e legge n. 137 del2001: Disposizioni in materia di indennizzia cittadini e imprese operanti in territoridella ex Jugoslavia, già soggetti alla sovra-nità italiana (17.1 – cap. 7256) . . . . . . . . Cp 6.908.835 7.055.885 7.893.390

Cs 6.908.835 7.055.885 7.893.390

Sostegno alla famiglia

MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 248 del 2006:Disposizioni urgenti per il rilancio econo-mico e sociale, per il contenimento e larazionalizzazione della spesa pubblica,nonché interventi in materia di entrate e dicontrasto all’evasione fiscale:

– ART. 19, comma 1: Fondo per le politichedella famiglia (17.3 – cap. 2102) . . . . . . . Cp 18.261.738 17.621.227 17.621.227

Cs 18.261.738 17.621.227 17.621.227

Promozione e garanzia dei diritti e delle pariopportunità

MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Decreto legislativo n. 196 del 2003: Codice inmateria di protezione dei dati personali(17.4 – cap. 1733) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cp 7.375.993 7.116.878 7.855.861

Cs 7.375.993 7.116.878 7.855.861

Atti Parlamentari — 426 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 2015 2016 2017

Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 248 del 2006: Di-sposizioni urgenti per il rilancio economico esociale, per il contenimento e la razionalizza-zione della spesa pubblica, nonché interventiin materia di entrate e di contrasto all’eva-sione fiscale:

– ART. 19, comma 3: Fondo per le politicherelative ai diritti e alle pari opportunità (17.4– cap. 2108/P) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cp 9.971.390 9.599.591 10.621.990

Cs 9.971.390 9.599.591 10.621.990

Decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 119 del 2013: Di-sposizioni urgenti in materia di sicurezza eper il contrasto della violenza di genere, non-ché in tema di protezione civile e di commis-sariamento delle province:

– ART. 5-bis, comma 1: Incremento del fondoper le politiche relative ai diritti e alle pariopportunità al fine dell’assistenza e del soste-gno alle donne vittime di violenza (17.4 – cap.2108/P) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cp 9.119.826 9.007.627 9.057.403

Cs 9.119.826 9.007.627 9.057.403

Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, fi-nanziamento nazionale spesa sociale, pro-grammazione, monitoraggio e valutazione po-litiche sociali e di inclusione attiva

MINISTERO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la rea-lizzazione del sistema integrato di interventi eservizi sociali:

– ART. 20, comma 8: Fondo da ripartire per lepolitiche sociali (4.5 – cap. 3671) . . . . . . . . . Cp 12.992.666 12.589.741 12.553.204

Cs 12.992.666 12.589.741 12.553.204

Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la for-mazione del bilancio annuale e pluriennaledello Stato (legge finanziaria 2007):

– ART. 1, comma 1258: Fondo nazionale in-fanzia e adolescenza (4.5 – cap. 3527) . . . . . Cp 28.709.000 28.794.000 28.794.000

Cs 28.709.000 28.794.000 28.794.000

TOTALE MISSIONE . . . . . . . . . . Cp 93.339.448 91.784.949 94.397.075Cs 93.339.448 91.784.949 94.397.075

Atti Parlamentari — 427 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 2015 2016 2017

POLITICHE PER IL LAVORO

Politiche di regolamentazione in materia dirapporti di lavoro

MINISTERO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per laformazione del bilancio annuale e plurien-nale dello Stato (legge finanziaria 2004):

– ART. 3, comma 149: Fondo per le spesedi funzionamento della Commissione digaranzia per l’attuazione della legge sullosciopero nei servizi pubblici essenziali (1.7– cap. 5025) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cp 1.002.881 1.024.216 1.104.040

Cs 1.002.881 1.024.216 1.104.040

Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoroe la formazione

MINISTERO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per laformazione del bilancio annuale e plurien-nale dello Stato (legge finanziaria 2007):

– ART. 1, comma 1163: Finanziamento del-l’attività di formazione professionale (1.9 –cap. 7682) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cp 5.078.361 4.822.906 4.812.926

Cs 5.078.361 4.822.906 4.812.926

TOTALE MISSIONE . . . . . . . . . Cp 6.081.242 5.847.122 5.916.966Cs 6.081.242 5.847.122 5.916.966

IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARAN-ZIA DEI DIRITTI

Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventiper lo sviluppo della coesione sociale

MINISTERO DELL’INTERNO

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionaliz-zazione della finanza pubblica:– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti,istituti, associazioni, fondazioni ed altriorganismi (5.1 – cap. 2309) . . . . . . . . . . Cp 1.039.680 1.061.646 1.056.197

Cs 1.039.680 1.061.646 1.056.197

Atti Parlamentari — 428 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 2015 2016 2017

Decreto legislativo n. 140 del 2005: Attuazionedella direttiva 2003/9/CE che stabiliscenorme minime relative all’accoglienza deirichiedenti asilo negli Stati membri:

– ART. 13: Somme destinate all’accoglienzadegli stranieri richiedenti il riconoscimentodello status di rifugiato (5.1 – cap. 2311) . . . Cp 4.010.303 3.869.784 3.858.553

Cs 4.010.303 3.869.784 3.858.553

TOTALE MISSIONE . . . . . . . . . . Cp 5.049.983 4.931.430 4.914.750Cs 5.049.983 4.931.430 4.914.750

POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE EDI BILANCIO

Regolamentazione e vigilanza sul settore finan-ziario

MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito dallalegge n. 216 del 1974: Disposizioni relativeal mercato mobiliare ed al trattamentofiscale dei titoli azionari (CONSOB) (1.4 –cap. 1560) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cp 337.766 325.804 324.858

Cs 337.766 325.804 324.858

Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsid’imposte

MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 2 del 2009:Misure urgenti per il sostegno a famiglie,lavoro, occupazione e impresa e per ridi-segnare in funzione anti-crisi il quadrostrategico nazionale:

– ART. 3, comma 9: Compensazione oneriderivanti dalla fruizione di tariffe agevo-late energia elettrica e gas (1.5 – cap.3822) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cp 66.170.197 63.852.487 63.667.176

Cs 66.170.197 63.852.487 63.667.176

Atti Parlamentari — 429 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 2015 2016 2017

Analisi e programmazione economico-finan-ziaria

MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Legge n. 549 del 1995: Misure di raziona-lizzazione della finanza pubblica:

– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti,istituti, associazioni, fondazioni ed altriorganismi (1.6 – cap. 1613) . . . . . . . . . Cp 12.430 11.639 12.814

(50.012.430) (50.011.639) (50.012.814)Cs 12.430 11.639 12.814

(50.012.430) (50.011.639) (50.012.814)Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di in-

vestimenti, delega al Governo per il riordinodegli incentivi all’occupazione e della norma-tiva che disciplina l’INAIL, nonché disposi-zioni per il riordino degli enti previdenziali:

– ART. 51: Contributo dello Stato in favoredell’Associazione per lo sviluppo dell’indu-stria nel Mezzogiorno – SVIMEZ (1.6 – cap.7330) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cp 1.576.772 1.327.351 1.463.733

(1.376.772)Cs 1.576.772 1.327.351 1.463.733

(1.376.772)

TOTALE MISSIONE . . . . . . . . . . Cp 68.097.165 65.517.281 65.468.581(117.897.165) (115.517.281) (115.468.581)

Cs 68.097.165 65.517.281 65.468.581(117.897.165) (115.517.281) (115.468.581)

GIOVANI E SPORT

Incentivazione e sostegno alla gioventù

MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 248 del 2006: Di-sposizioni urgenti per il rilancio economico esociale, per il contenimento e la razionalizza-zione della spesa pubblica, nonché interventiin materia di entrate e di contrasto all’eva-sione fiscale:– ART. 19, comma 2: Fondo per le politichegiovanili (22.2 – cap. 2106) . . . . . . . . . . . . . Cp 5.761.589 5.559.878 6.136.837

Cs 5.761.589 5.559.878 6.136.837

TOTALE MISSIONE . . . . . . . . . . Cp 5.761.589 5.559.878 6.136.837Cs 5.761.589 5.559.878 6.136.837

Atti Parlamentari — 430 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 2015 2016 2017

TURISMO

Sviluppo e competitività del turismo

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

E DEL TURISMO

Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 80 del 2005: Di-sposizioni urgenti nell’ambito del piano diazione per lo sviluppo economico, sociale eterritoriale:– ART. 12, comma 2: Spese per il funziona-mento enti - Agenzia nazionale del turismo(6.1 – cap. 6821) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cp 2.380.366 2.387.366 2.387.366

Cs 2.380.366 2.387.366 2.387.366

TOTALE MISSIONE . . . . . . . . . . Cp 2.380.366 2.387.366 2.387.366Cs 2.380.366 2.387.366 2.387.366

SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALIDELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Servizi generali, formativi ed approvvigiona-menti per le amministrazioni pubbliche

MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per laformazione del bilancio annuale e plurien-nale dello Stato (legge finanziaria 1980):

– ART. 36: Assegnazione a favore dell’Istitutonazionale di statistica (24.4 – cap. 1680) . . . Cp 36.319.976 34.695.682 34.594.989

Cs 36.319.976 34.695.682 34.594.989

Decreto legislativo n. 6 del 2010: Riorganiz-zazione del centro di formazione studi(FORMEZ), a norma dell’articolo 24 dellalegge 18 giugno 2009, n. 69:

– ART. 4, comma 2: Spese di fun-zionamento del FORMEZ PA (24.4 – cap.5200) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cp 4.986.275 4.811.325 4.797.362

Cs 4.986.275 4.811.325 4.797.362

Atti Parlamentari — 431 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 2015 2016 2017

Decreto del Presidente della Repubblica n. 70del 2013: Regolamento recante riordino delsistema di reclutamento e formazione deidipendenti pubblici e delle scuole pubblichedi formazione, a norma dell’articolo 11 deldecreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 135 (24.4 - Cap. 5217) . . . . . . . . Cp 1.054.675 1.078.100 1.184.675

Cs 1.054.675 1.078.100 1.184.675

TOTALE MISSIONE . . . . . . . . . Cp 42.360.926 40.585.107 40.577.026Cs 42.360.926 40.585.107 40.577.026

FONDI DA RIPARTIRE

Fondi da assegnare

MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Legge n. 385 del 1978: Adeguamento delladisciplina dei compensi per lavoro straor-dinario ai dipendenti dello Stato (25.1 –cap. 3026) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cp 29.770.071 28.660.714 28.577.536

Cs 29.770.071 28.660.714 28.577.536

TOTALE MISSIONE . . . . . . . . . Cp 29.770.071 28.660.714 28.577.536Cs 29.770.071 28.660.714 28.577.536

TOTALE GENERALE . . . . . . . . Cp 4.167.285.794 3.614.336.985 3.616.143.810(4.209.985.794) (3.662.736.985) (3.664.543.810)

Cs 4.167.285.794 3.614.336.985 3.616.143.810(4.209.985.794) (3.662.736.985) (3.664.543.810)

Atti Parlamentari — 432 — Camera dei Deputati

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TABELLA D

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONEVIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONILEGISLATIVE DI SPESA DI PARTE CORRENTE PRECEDENTE-

MENTE DISPOSTE

Nella colonna « definanziamento » il codice « 0 » indica che la ridu-zione dell’autorizzazione di spesa viene operata per gli anni relativial triennio considerato e per gli importi previsti; il codice « 1 » indicache la riduzione viene disposta in via permanente per gli importistessi, fino alla scadenza dell’autorizzazione di spesa.

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella – indicate secondo l’amministrazionepertinente – riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale èricompreso il capitolo.

Atti Parlamentari — 433 — Camera dei Deputati

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TABELLA D

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE ASEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

DI PARTE CORRENTE PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDI-MENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE,

PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE2015 2016 2017

Definan-ziamento

RELAZIONI FINANZIARIE CONLE AUTONOMIE TERRITO-RIALI

Elaborazione, quantificazione, eassegnazione dei trasferimentierariali; determinazione dei rim-borsi agli enti locali anche invia perequativa

MINISTERO DELL’INTERNO

Decreto-legge n. 80 del 2004, con-vertito, con modificazioni, dallalegge n. 140 del 2004: Disposi-zioni urgenti in materia di entilocali:

– ART. 6-bis, comma 1: Fondo fi-nalizzato ad erogazioni straordi-narie a favore dei comuni e delleprovince per eventi eccezionali(2.3 – cap. 1331) . . . . . . . . . . . Cp –64.784 –64.784 –64.784

Cs –64.784 –64.784 –64.784

Decreto-legge n. 7 del 2005, con-vertito, con modificazioni, dallalegge n. 43 del 2005: Disposi-zioni urgenti per l’università e laricerca, per i beni e le attività cul-turali, per il completamento digrandi opere strategiche, per lamobilità dei pubblici dipendenti,e per semplificare gli adempi-menti relativi a imposte di bollo etasse di concessione, nonché al-tre misure urgenti:

– ART. 7-bis, comma 1: Assi-stenza sanitaria per i cittadini

Atti Parlamentari — 435 — Camera dei Deputati

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Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDI-MENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE,

PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE2015 2016 2017

Definan-ziamento

di Campione d’Italia (2.3 –cap. 1331) . . . . . . . . . . . . . . Cp –424.841 –424.841 –424.841

Cs –424.841 –424.841 –424.841

TOTALE MISSIONE Cp –489.625 –489.625 –489.625Cs –489.625 –489.625 –489.625

GIUSTIZIA

Giustizia civile e penale

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Decreto legislativo n. 26 del 2006:Istituzione della Scuola supe-riore della magistratura, nonchédisposizioni in tema di tirocinio eformazione degli uditori giudi-ziari, aggiornamento professio-nale e formazione dei magistrati:

– ART. 1: Scuola superiore dellamagistratura (1.2 – cap. 1478) . Cp –1.500.000 –1.500.000 –1.500.000

Cs –1.500.000 –1.500.000 –1.500.000

TOTALE MISSIONE Cp –1.500.000 –1.500.000 –1.500.000Cs –1.500.000 –1.500.000 –1.500.000

ORDINE PUBBLICO E SICU-REZZA

Sicurezza e controllo nei mari, neiporti e sulle coste

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

Legge n. 388 del 2000: Disposizioniper la formazione del bilancioannuale e pluriennale delloStato (legge finanziaria 2001):

– ART. 145, comma 40: Promo-zione di trasporti marittimi si-curi (4.1 – cap. 2246) . . . . . . . Cp –3.400.000 –3.387.260 –3.553.345

Cs –3.400.000 –3.387.260 –3.553.345

Atti Parlamentari — 436 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDI-MENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE,

PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE2015 2016 2017

Definan-ziamento

Contrasto al crimine, tutela dell’or-dine e della sicurezza pubblica

MINISTERO DELL’INTERNO

Legge n. 7 del 2006 Disposizioniconcernenti la prevenzione e ildivieto delle pratiche di muti-lazione genitale femminile:

– ART. 5, comma 2: Istituzionedi un numero verde contro lemutilazioni genitali femminili(3.1 – cap. 2568) . . . . . . . . Cp –65.219 –71.540 –73.334

Cs –65.219 –71.540 –73.334

Legge n. 48 del 2008: Ratifica edesecuzione della Convenzionedel Consiglio d’Europa sullacriminalità informatica, fatta aBudapest il 23 novembre 2001,e norme di adeguamento del-l’ordinamento interno:

– ART. 12, comma 1: Fondoper il contrasto della pedopor-nografia su internet e per laprotezione delle infrastruttureinformatiche di interesse na-zionale (3.1 – cap. 2632) . . Cp –465.691 –492.041 –498.924

Cs –465.691 –492.041 –498.924

Pianificazione e coordinamentoForze di polizia

MINISTERO DELL’INTERNO

Legge n. 125 del 2001: Legge qua-dro in materia di alcol e diproblemi alcolcorrelati:

– ART. 3, comma 4: Monitorag-gio dei dati relativi all’abuso dialcol (3.3 – cap. 2762) . . . . . Cp –10.499 –16.503 –16.456

Cs –10.499 –16.503 –16.456

Atti Parlamentari — 437 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDI-MENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE,

PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE2015 2016 2017

Definan-ziamento

Decreto-legge n. 35 del 2005, con-vertito, con modificazioni, dallalegge n. 80 del 2005: Disposi-zioni urgenti nell’ambito delPiano di azione per lo sviluppoeconomico, sociale e territo-riale:

– ART. 1, comma 5: Fondo perl’istituzione del Sistema d’in-formazione visti (3.3 – cap.2735) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cp –770.771 –1.331.678 –1.330.724

Cs –770.771 –1.331.678 –1.330.724

Decreto-legge n. 225 del 2010,convertito, con modificazioni,dalla legge n. 10 del 2011:Proroga di termini previsti dadisposizioni legislative e di in-terventi urgenti in materia tri-butaria e di sostegno alle im-prese e alle famiglie:

– ART. 2, comma 6-decies:Rete degli esperti per la sicu-rezza (3.3 – cap. 2642) . . . Cp –246.724 –250.915 –250.186

Cs –246.724 –250.915 –250.186

TOTALE MISSIONE Cp –4.958.904 –5.549.937 –5.722.969Cs –4.958.904 –5.549.937 –5.722.969

SOCCORSO CIVILE

Interventi per soccorsi

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

Decreto-legge n. 136 del 2013,convertito, con modificazioni,dalla legge n. 6 del 2014: Di-sposizioni urgenti dirette afronteggiare emergenze am-bientali e industriali ed a favo-

Atti Parlamentari — 438 — Camera dei Deputati

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Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDI-MENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE,

PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE2015 2016 2017

Definan-ziamento

rire lo sviluppo delle aree in-teressate:

– ART. 3, comma 2-sexies:Flotta aerea antincendio delCorpo forestale dello Stato perinterventi nella « Terra dei fuo-chi » CFS (4.1 – cap. 3080) . . Cp –1.000.000 –1.000.000 –1.000.000

Cs –1.000.000 –1.000.000 –1.000.000

TOTALE MISSIONE Cp –1.000.000 –1.000.000 –1.000.000Cs –1.000.000 –1.000.000 –1.000.000

AGRICOLTURA, POLITICHEAGROALIMENTARI E PESCA

Politiche europee ed internazio-nali e dello sviluppo rurale

MINISTERO DELLE POLITICHE

AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Decreto-legge n. 182 del 2005,convertito, con modificazioni,dalla legge n. 231 del 2005:Interventi urgenti in agricolturae per gli organismi pubblici delsettore, nonché per contrastareandamenti anomali dei prezzinelle filiere agroalimentari:

– ART. 1-quinquies, comma 2:Contributo all’Istituto di serviziper il mercato agricolo alimen-tare (ISMEA) (1.2 – cap.2109) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cp –264.000 –264.000 –280.603

Cs –264.000 –264.000 –280.603

Atti Parlamentari — 439 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDI-MENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE,

PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE2015 2016 2017

Definan-ziamento

Legge n. 244 del 2007: Disposizioniper la formazione del bilancioannuale e pluriennale dello Stato(legge finanziaria 2008):

– ART. 3, comma 34: Trasferi-menti alle imprese (1.2 – cap.2285) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cp –733.000 –733.000 –733.000

Cs –733.000 –733.000 –733.000

TOTALE MISSIONE Cp –997.000 –997.000 –1.013.603Cs –997.000 –997.000 –1.013.603

COMPETITIVITÀ E SVILUPPODELLE IMPRESE

Promozione e attuazione di politi-che di sviluppo, competitività einnovazione, di responsabilitàsociale d’impresa e movimentocooperativo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Legge n. 140 del 1999: Norme inmateria di attività produttive:

– ART. 3: Studi e ricerche perla politica industriale (1.1 –cap. 2234) . . . . . . . . . . . . . . . Cp –39.118 –39.118 –39.118

Cs –39.118 –39.118 –39.118

Legge n. 296 del 2006: Disposizioniper la formazione del bilancioannuale e pluriennale dello Stato(legge finanziaria 2007):

– ART. 1, comma 852: Interventidi salvaguardia e consolida-mento di attività e livelli occupa-zionali delle imprese di grandidimensioni che versino in crisieconomico-finanziaria (1.1 –cap. 2246) . . . . . . . . . . . . . . . . Cp –26.464 –26.464 –26.464

Cs –26.464 –26.464 –26.464

Atti Parlamentari — 440 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDI-MENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE,

PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE2015 2016 2017

Definan-ziamento

Vigilanza sugli enti, sul sistemacooperativo e sulle gestionicommissariali

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decreto-legge n. 78 del 2010, con-vertito, con modificazioni, dallalegge n. 122 del 2010: Misureurgenti in materia di stabiliz-zazione finanziaria e di com-petitività economica:

– ART. 7, comma 31: Manovra– ART. 7 soppressione ed in-corporazione enti e organismipubblici Interventi a favore del-l’Ente nazionale per il micro-credito (1.2 – cap. 2302) . . . . Cp – –80.000 –80.000

(–1.400.000)Cs – –80.000 –80.000

(–1.400.000)

Incentivazione del sistema produt-tivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Legge n. 140 del 1999: Norme inmateria di attività produttive:

– ART. 10: Attività di valuta-zione delle leggi (1.3 – cap.2228) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cp –40.000 –40.000 –40.000

Cs –40.000 –40.000 –40.000

Lotta alla contraffazione e tuteladella proprietà industriale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decreto-legge n. 2 del 2006, con-vertito, con modificazioni, dallalegge n. 81 del 2006: Interventiurgenti per i settori dell’agri-coltura, dell’agroindustria, della

Atti Parlamentari — 441 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDI-MENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE,

PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE2015 2016 2017

Definan-ziamento

pesca, nonché in materia difiscalità d’impresa:

– ART. 4-bis, comma 7: Lottaalla contraffazione (1.7 – cap.2385) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cp –210.895 –210.895 –210.895

Cs –210.895 –210.895 –210.895

TOTALE MISSIONE Cp –316.477 –396.477 –396.477(–1.716.477)

Cs –316.477 –396.477 –396.477(–1.716.477)

REGOLAZIONE DEI MERCATI

Vigilanza sui mercati e sui pro-dotti, promozione della concor-renza e tutela dei consumatori

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Legge n. 140 del 1999: Norme inmateria di attività produttive:

– ART. 10: Attività di valuta-zione delle leggi (3.1 – cap.1231) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cp –102.294 –102.294 –102.294

Cs –102.294 –102.294 –102.294

TOTALE MISSIONE Cp –102.294 –102.294 –102.294Cs –102.294 –102.294 –102.294

COMUNICAZIONI

Servizi di comunicazione elettro-nica, di radiodiffusione e postali

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Legge n. 448 del 2001: Disposi-zioni per la formazione del bi-

Atti Parlamentari — 442 — Camera dei Deputati

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Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDI-MENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE,

PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE2015 2016 2017

Definan-ziamento

lancio annuale e pluriennaledello Stato (legge finanziaria2002):

– ART. 52, comma 18: Contri-buti alle emittenti radiotelevi-sive locali (6.7 – cap. 3121) . Cp –3.150.329 –3.150.329 –3.150.329

Cs –3.150.329 –3.150.329 –3.150.329

TOTALE MISSIONE Cp –3.150.329 –3.150.329 –3.150.329Cs –3.150.329 –3.150.329 –3.150.329

COMMERCIO INTERNAZIONALEED INTERNAZIONALIZZA-ZIONE DEL SISTEMA PRO-DUTTIVO

Politica commerciale in ambito in-ternazionale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Legge n. 93 del 1997: Norme diattuazione e modifiche dellalegge 18 novembre 1995,n. 496, concernente la conven-zione sulla proibizione dellosviluppo, produzione, imma-gazzinaggio ed uso di armi chi-miche e sulla loro distruzione,con annessi, adottata a Parigi il13 gennaio 1993:

– ART. 9: Attuazione della con-venzione sulla proibizione dellearmi chimiche (4.1 – cap.2751) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cp –51.807 –51.807 –51.807

Cs –51.807 –51.807 –51.807

TOTALE MISSIONE Cp –51.807 –51.807 –51.807Cs –51.807 –51.807 –51.807

Atti Parlamentari — 443 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDI-MENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE,

PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE2015 2016 2017

Definan-ziamento

SVILUPPO SOSTENIBILE E TU-TELA DEL TERRITORIO EDELL’AMBIENTE

Sviluppo sostenibile, rapporti e at-tività internazionali

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA

TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Legge n. 120 del 2002: Ratifica edesecuzione del Protocollo diKyoto alla Convenzione quadrodelle Nazioni Unite sui cambia-menti climatici, fatto a Kyotol’11 dicembre 1997:

– ART. 3: Convenzione sui cam-biamenti climatici (1.3 – cap.2211) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cp –4.810.000 –7.000.000 –6.500.000

Cs –4.810.000 –7.000.000 –6.500.000

Tutela e conservazione della faunae della flora, salvaguardia dellabiodiversità e dell’ecosistemamarino

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA

TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Legge n. 228 del 2012: Disposi-zioni per la formazione del bi-lancio annuale e pluriennaledello Stato (Legge di stabilità2013):

– ART. 1, comma 226: Accordiinternazionali in materia di po-litiche per l’ambiente marino(1.10 – cap. 1644) . . . . . . . . . Cp –5.000.000 –3.000.000 –3.000.000

Cs –5.000.000 –3.000.000 –3.000.000

TOTALE MISSIONE Cp –9.810.000 –10.000.000 –9.500.000Cs –9.810.000 –10.000.000 –9.500.000

Atti Parlamentari — 444 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDI-MENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE,

PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE2015 2016 2017

Definan-ziamento

TUTELA DELLA SALUTE

Prevenzione e promozione della sa-lute umana ed assistenza sani-taria al personale navigante eaeronavigante

MINISTERO DELLA SALUTE

Decreto-legge n. 81 del 2004, con-vertito, con modificazioni, dallalegge n. 138 del 2004: Inter-venti urgenti per fronteggiaresituazioni di pericolo per lasalute pubblica:

– ART. 1, comma 1, lettera a):Spese per il Centro nazionaleper la prevenzione e il con-trollo delle malattie (1.1 – cap.4393) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cp –2.283.751 –2.000.000 –2.000.000

Cs –2.283.751 –2.000.000 –2.000.000

Sanità pubblica veterinaria

MINISTERO DELLA SALUTE

Decreto-legge n. 335 del 2000,convertito, con modificazioni,dalla legge n. 3 del 2001:

– ART. 1: Sorveglianza dellemalattie infettive e diffusive de-gli animali (1.2 – cap. 5391) . Cp –4.500.000 –4.000.000 –4.000.000

Cs –4.500.000 –4.000.000 –4.000.000

TOTALE MISSIONE Cp –6.783.751 –6.000.000 –6.000.000Cs –6.783.751 –6.000.000 –6.000.000

Atti Parlamentari — 445 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDI-MENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE,

PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE2015 2016 2017

Definan-ziamento

ISTRUZIONE SCOLASTICA

Iniziative per lo sviluppo del si-stema istruzione scolastica e peril diritto allo studio

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Legge n. 38 del 2001: Norme atutela della minoranza lingui-stica slovena della regione Friu-li-Venezia Giulia:

– ART. 13, comma 4: Istituzionedell’ufficio per la gestione dellescuole in lingua slovena (1.8 –cap. 3112) . . . . . . . . . . . . . . . . . Cp –66.452 –80.008 –67.428

Cs –66.452 –80.008 –67.428

TOTALE MISSIONE Cp –66.452 –80.008 –67.428Cs –66.452 –80.008 –67.428

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA EFORMAZIONE POST-UNIVER-SITARIA

Diritto allo studio nell’istruzioneuniversitaria

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Decreto-legge n. 70 del 2011, con-vertito, con modificazioni, dallalegge n. 106 del 2011:

– ART. 9, comma 15: Spesa afavore della Fondazione per ilmerito (2.1 – cap. 1649) . . . . Cp –500.000 – –

Cs –500.000 – –

Atti Parlamentari — 446 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDI-MENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE,

PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE2015 2016 2017

Definan-ziamento

Sistema universitario e formazionepost-universitaria

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Legge n. 240 del 2010: Norme inmateria di organizzazione delleuniversità, di personale accade-mico e reclutamento, nonchédelega al Governo per incenti-vare la qualità e l’efficienza delsistema universitario:

– ART. 28, comma 1: Istitu-zione del Fondo per la forma-zione e l’aggiornamento delladirigenza (2.3 – cap. 1599) . . Cp –769.000 –769.000 –769.000

Cs –769.000 –769.000 –769.000

TOTALE MISSIONE Cp –1.269.000 –769.000 –769.000Cs –1.269.000 –769.000 –769.000

POLITICHE PER IL LAVORO

Politiche attive del lavoro, i serviziper il lavoro e la formazione

MINISTERO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

Decreto-legge n. 76 del 2013, con-vertito, con modificazioni, dallalegge n. 99 del 2013: Primi in-terventi urgenti per la promo-zione dell’occupazione, in par-ticolare giovanile, della coe-sione sociale, nonché in mate-ria di Imposta sul valoreaggiunto (IVA) e altre misurefinanziarie urgenti:

– ART. 2, comma 6: Tirocini nel-l’ambito della pubblica ammini-strazione (1.9 – cap. 2231) . . . . Cp –1.700.000 – –

Cs –1.700.000 – –

TOTALE MISSIONE Cp –1.700.000 – –Cs –1.700.000 – –

Atti Parlamentari — 447 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDI-MENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE,

PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE2015 2016 2017

Definan-ziamento

IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZAE GARANZIA DEI DIRITTI

Flussi migratori, garanzia dei di-ritti e interventi per lo sviluppodella coesione sociale

MINISTERO DELL’INTERNO

Legge n. 379 del 1993: Conces-sione di un contributo annuodello Stato all’Unione italianaciechi, con vincolo di destina-zione all’Istituto per la ricerca,la formazione e la riabilita-zione ed all’Istituto europeo ri-cerca, formazione, orienta-mento professionale:

– ART. 1, comma 1: Contributoall’Unione italiana ciechi (5.1 –cap. 2316) . . . . . . . . . . . . . . . Cp –192.064 –192.064 –192.064

Cs –192.064 –192.064 –192.064

TOTALE MISSIONE Cp –192.064 –192.064 –192.064Cs –192.064 –192.064 –192.064

POLITICHE ECONOMICO-FI-NANZIARIE E DI BILANCIO

Regolazione giurisdizione e coordi-namento del sistema della fisca-lità

MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Legge n. 183 del 2011: Disposi-zioni per la formazione del bi-lancio annuale e pluriennale

Atti Parlamentari — 448 — Camera dei Deputati

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Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDI-MENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE,

PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE2015 2016 2017

Definan-ziamento

dello Stato (Legge di stabilità2012):

– ART. 6, comma 1: Trasferi-mento di immobili dello Stato asocietà di gestione del rispar-mio (1.1 – cap. 3902) . . . . . . Cp –84.324 –75.022 –88.218

Cs –84.324 –75.022 –88.218

TOTALE MISSIONE Cp –84.324 –75.022 –88.218Cs –84.324 –75.022 –88.218

TURISMO

Sviluppo e competitività del turi-smo

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ

CULTURALI E DEL TURISMO

Decreto-legge n. 262 del 2006,convertito, con modificazioni,dalla legge n. 286 del 2016:Disposizioni urgenti in materiatributaria e finanziaria:

– ART. 2, comma 98: Sviluppo ecompetitività del turismo (6.1 –cap. 6823) . . . . . . . . . . . . . . . Cp –2.600.000 –2.600.000 –2.600.000

Cs –2.600.000 –2.600.000 –2.600.000

TOTALE MISSIONE Cp –2.600.000 –2.600.000 –2.600.000Cs –2.600.000 –2.600.000 –2.600.000

FONDI DA RIPARTIRE

Fondi da assegnare

MINISTERO DELL’INTERNO

Legge n. 350 del 2003: Disposizioniper la formazione del bilancioannuale e pluriennale delloStato (legge finanziaria 2004):

– ART. 3, comma 151: Fondoda ripartire per le esigenze cor-

Atti Parlamentari — 449 — Camera dei Deputati

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Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDI-MENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE,

PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE2015 2016 2017

Definan-ziamento

renti di funzionamento dei ser-vizi dell’Amministrazione (7.1– cap. 3001) . . . . . . . . . . . . . Cp –2.238.848 –2.638.848 –2.638.848

Cs –2.238.848 –2.638.848 –2.638.848

TOTALE MISSIONE Cp –2.238.848 –2.638.848 –2.638.848Cs –2.238.848 –2.638.848 –2.638.848

TOTALE GENERALE Cp –37.310.875 –35.592.411 –35.282.662(–38.710.875)

Cs –37.310.875 –35.592.411 –35.282.662(–38.710.875)

Atti Parlamentari — 450 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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TABELLA E

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLEAUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

CON EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONIE DELLE RIMODULAZIONI

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella – indicate nei vari settori secondol’amministrazione pertinente – riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sottoil quale è ricompreso il capitolo.Gli importi risultanti dalla presente tabella riportano la distinta e analitica evidenziazione deirifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; nel caso di assenza di variazioni vengonoriportati gli stanziamenti relativi alla legislazione vigente e alla legge di stabilità.Nella colonna « Limite impeg. » i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

1) non impegnabili le quote degli anni 2015 ed esercizi successivi;

2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2015 e successivi;

3) interamente impegnabili le quote degli anni 2015 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2014 e quelli derivanti da spesedi annualità.

Atti Parlamentari — 451 — Camera dei Deputati

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ELENCO DELLE MISSIONI

1. – Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio deiministri

3. – Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

4. – L’Italia in Europa e nel mondo

7. – Ordine pubblico e sicurezza

8. – Soccorso civile

9. – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

11. – Competitività e sviluppo delle imprese

13. – Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto

14. – Infrastrutture pubbliche e logistica

17. – Ricerca e innovazione

18. – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

19. – Casa e assetto urbanistico

21. – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici

22. – Istruzione scolastica

28. – Sviluppo e riequilibrio territoriale

29. – Politiche economico-finanziarie e di bilancio

30. – Giovani e sport

32. – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

33. – Fondi da ripartire

Atti Parlamentari — 453 — Camera dei Deputati

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INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

1. – Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto

2. – Interventi a favore delle imprese industriali

3. – Interventi per calamità naturali

4. – Interventi nelle aree sottoutilizzate

5. – Credito agevolato al commercio

6. – Interventi a favore della regione Friuli Venezia Giulia ed aree limitrofe. Interventiper Venezia

7. – Provvidenze per l’editoria

8. – Edilizia residenziale e agevolata

9. – Mediocredito centrale – SIMEST Spa

10. – Artigiancassa

11. – Interventi nel settore dei trasporti

12. – Costruzione di nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell’ordine

13. – Interventi nel settore della ricerca

14. – Interventi a favore dell’industria navalmeccanica

15. – Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano

16. – Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione

17. – Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio, scolastica

18. – Metropolitana di Napoli

19. – Difesa del suolo e tutela ambientale

20. – Realizzazione di strutture turistiche

21. – Interventi in agricoltura

22. – Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi

23. – Università (compresa edilizia)

24. – Impiantistica sportiva

25. – Sistemazione delle aree urbane

26. – Ripiano dei disavanzi pregressi delle aziende sanitarie locali

27. – Interventi diversi

N.B. I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 23, 25, 26.

Atti Parlamentari — 455 — Camera dei Deputati

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TABELLA E

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA ACARATTERE PLURIENNALE IN CONTO CAPITALE, CON DISTINTA E ANALITICA EVIDENZIA-

ZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

ORGANI COSTITUZIONALI, A RI-LEVANZA COSTITUZIONALEE PRESIDENZA DEL CONSI-GLIO DEI MINISTRI

Presidenza del Consiglio dei Mini-stri

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 147 del 2013: Disposi-zioni per la formazione delbilancio annuale e pluriennaledello Stato (legge di stabilità2014)

– ART. 1, comma 308: Cente-nario della prima guerra mon-diale (Settore n. 27) Interventidiversi (21.3 – cap. 7474)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2018Cs 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . Cp 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000Cs 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

TOTALE MISSIONE . . Cp 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000Cs 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

RELAZIONI FINANZIARIE CONLE AUTONOMIE TERRITO-RIALI

Elaborazione, quantificazione e as-segnazione dei trasferimenti era-riali; determinazione dei rim-borsi agli enti locali anche in viaperequativa

INTERNO

Decreto-legge n. 203 del 2005,convertito, con modificazioni,

Atti Parlamentari — 457 — Camera dei Deputati

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

dalla legge n. 248 del 2005: Mi-sure di contrasto all’evasione fi-scale e disposizioni urgenti inmateria tributaria e finanzia-ria:

– ART. 11-quaterdecies, comma20: Interventi per lo sviluppo(Settore n. 27) Interventi di-versi (2.3 – cap. 7253)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp 10.000.000 – – –Cs 10.000.000 – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 10.000.000 – – –Cs 10.000.000 – – –

Regolazioni contabili ed altri tra-sferimenti alle Regioni a statutospeciale

ECONOMIA E FINANZE

Decreto-legge n. 203 del 2005,convertito, con modificazioni,dalla legge n. 248 del 2005: Mi-sure di contrasto all’evasione fi-scale e disposizioni urgenti inmateria tributaria e finanzia-ria:

– ART. 5, comma 3-bis: Contri-buto assicurazione RC auto perla Regione siciliana (Settoren. 27) Interventi diversi (2.3 –cap. 7517)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 86.000.000 86.000.000 86.000.000 370.000.000 2022 3Cs 86.000.000 86.000.000 86.000.000 370.000.000

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 86.000.000 86.000.000 86.000.000 370.000.000Cs 86.000.000 86.000.000 86.000.000 370.000.000

Atti Parlamentari — 458 — Camera dei Deputati

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

– ART. 5, comma 3-ter: Con-tributo di solidarietà nazio-nale per la Regione siciliana(Settore n. 27) Interventi di-versi (2.3 – cap. 7507/p)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp – 10.000.000 10.000.000 50.000.000 2022 3Cs – 10.000.000 10.000.000 50.000.000

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . Cp – 10.000.000 10.000.000 50.000.000Cs – 10.000.000 10.000.000 50.000.000

Legge n. 266 del 2005: Disposi-zioni per la formazione delbilancio annuale e pluriennaledello Stato (legge finanziaria2006):

– ART. 1, comma 114, terzoperiodo: Contributo di solida-rietà nazionale per la Regionesiciliana (Settore n. 27) Inter-venti diversi (2.3 – cap.7507/p)

Legislazione vigente . . . . . Cp – 10.000.000 10.000.000 40.000.000 2021 3Cs – 10.000.000 10.000.000 40.000.000

Riduzione . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . Cp – 10.000.000 10.000.000 40.000.000Cs – 10.000.000 10.000.000 40.000.000

Rapporti finanziari con Enti ter-ritoriali

ECONOMIA E FINANZE

Decreto-legge n. 148 del 1993,convertito, con modificazioni,dalla legge n. 236 del 1993:Interventi urgenti a sostegnodell’occupazione:

– ART. 3: Interventi nei settoridella manutenzione idraulica e

Atti Parlamentari — 459 — Camera dei Deputati

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

forestale (Settore n. 19) Difesadel suolo e tutela ambientale(2.5 – cap. 7499)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 140.000.000 140.000.000 – –Cs 140.000.000 140.000.000 – –

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 140.000.000 140.000.000 – –Cs 140.000.000 140.000.000 – –

TOTALE MISSIONE . . Cp 236.000.000 246.000.000 106.000.000 460.000.000Cs 236.000.000 246.000.000 106.000.000 460.000.000

L’ITALIA IN EUROPA E NELMONDO

Partecipazione italiana alle politi-che di bilancio in ambito UE

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 183 del 1987: Coordina-mento delle politiche riguar-danti l’appartenenza dell’Italiaalle Comunità europee ed ade-guamento dell’ordinamento in-terno agli atti normativi comu-nitari:

– ART. 5: Fondo destinato alcoordinamento delle politicheriguardanti l’appartenenza del-l’Italia alla Comunità europea(Settore n. 27) Interventi di-versi (3.1 – cap. 7493)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 5.000.000.000 4.500.000.000 5.000.000.000 15.000.000.000 2020 3Cs 5.000.000.000 4.500.000.000 5.000.000.000 15.000.000.000

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp –50.000.000 –50.000.000 –50.000.000 –150.000.000Cs –50.000.000 –50.000.000 –50.000.000 –150.000.000

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 4.950.000.000 4.450.000.000 4.950.000.000 14.850.000.000Cs 4.950.000.000 4.450.000.000 4.950.000.000 14.850.000.000

Atti Parlamentari — 460 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 463: CAMERADEIDEPUTATI N. 2680 -A - Piscino.it · documenti programmatici di bilancio 2015, ha presentato al Parla-mento una Relazione di variazione alla Nota di aggiornamento al DEF,

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

Politica economica e finanziaria inambito internazionale

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 228 del 2012: Disposizioniper la formazione del bilancioannuale e pluriennale delloStato (legge di stabilità 2013):

– ART. 1, comma 170: Banche efondi (Settore n. 27) Interventidiversi (3.2 – cap. 7175)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 295.000.000 295.000.000 295.000.000 1.475.000.000 2022Cs 295.000.000 295.000.000 295.000.000 1.475.000.000

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 295.000.000 295.000.000 295.000.000 1.475.000.000Cs 295.000.000 295.000.000 295.000.000 1.475.000.000

Decreto-legge n. 76 del 2013, con-vertito, con modificazioni,dalla legge n. 99 del 2013:Primi interventi urgenti per lapromozione dell’occupazione,in particolare giovanile, dellacoesione sociale, nonché inmateria di imposta sul valoreaggiunto (IVA) e altre misurefinanziarie urgenti:

– ART. 11, comma 5: contributoin favore del Chernobyl ShelterFund (Settore n. 27) Interventidiversi (3.2 – cap. 7174)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 5.775.000 5.775.000 5.775.000 – 2017Cs 5.775.000 5.775.000 5.775.000 –

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 5.775.000 5.775.000 5.775.000 –Cs 5.775.000 5.775.000 5.775.000 –

Atti Parlamentari — 461 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

Cooperazione economica, finanzia-ria e infrastrutturale

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Legge n. 7 del 2009: Ratifica edesecuzione del Trattato di ami-cizia, partenariato e coopera-zione tra la Repubblica ita-liana e la Grande Giamahiriaaraba libica popolare sociali-sta, fatto a Bengasi il 30 agosto2008:

– ART. 5, comma 1: Articolo 8del Trattato: progetti infra-strutturali di base (Settoren. 27) Interventi diversi (8.2 –cap. 7800)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 94.320 95.165 117.388 1.756.943.234 2028 3Cs 94.320 95.165 117.388 1.756.943.234

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 94.320 95.165 117.388 1.756.943.234Cs 94.320 95.165 117.388 1.756.943.234

TOTALE MISSIONE . . Cp 5.250.869.320 4.750.870.165 5.250.892.388 18.081.943.234Cs 5.250.869.320 4.750.870.165 5.250.892.388 18.081.943.234

ORDINE PUBBLICO E SICU-REZZA

Concorso della Guardia di finanzaalla sicurezza pubblica

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 266 del 2005: Disposi-zioni per la formazione delbilancio annuale e plurien-nale dello Stato (legge finan-ziaria 2006):

– ART. 1, comma 93: Contri-buto quindicennale per l’am-

Atti Parlamentari — 462 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

modernamento della flotta e ilmiglioramento delle comunica-zioni, nonché per il completa-mento del programma di dota-zione infrastrutturale delCorpo della guardia di finanza(Settore n. 27) Interventi di-versi (5.1 – capp. 7833, 7834)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 14.380.000 14.380.000 14.380.000 86.280.000 2023 3Cs 14.380.000 14.380.000 14.380.000 86.280.000

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 14.380.000 14.380.000 14.380.000 86.280.000Cs 14.380.000 14.380.000 14.380.000 86.280.000

Legge n. 147 del 2013: Disposi-zioni per la formazione del bi-lancio annuale e pluriennaledello Stato (legge di stabilità2014)

– ART. 1, comma 109: Contri-buto per l’ammodernamento ela razionalizzazione della flot-ta, anche veicolare, il migliora-mento e la sicurezza delle co-municazioni nonché il comple-tamento del programma di do-tazione infrastrutturale delCorpo della guardia di finanza(Settore n. 27) Interventi di-versi (5.1 – cap. 7837)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 12.000.000 20.000.000 20.000.000 60.000.000 2020Cs 12.000.000 20.000.000 20.000.000 60.000.000

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 12.000.000 20.000.000 20.000.000 60.000.000Cs 12.000.000 20.000.000 20.000.000 60.000.000

Atti Parlamentari — 463 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

Sicurezza e controllo nei mari, neiporti e sulle coste

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Decreto-legge n. 135 del 2009,convertito, con modificazioni,dalla legge n. 166 del 2009: At-tuazione di obblighi comuni-tari e per l’esecuzione di sen-tenze della Corte di giustiziadelle Comunità europee:

– ART. 3-bis, comma 2: Recepi-mento della direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo(Settore n. 11) Interventi nelsettore dei trasporti (4.1 – cap.7853/p)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 10.583.516 10.557.225 10.555.230 56.582.505 2023 3Cs 10.583.516 10.557.225 10.555.230 56.582.505

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 10.583.516 10.557.225 10.555.230 56.582.505Cs 10.583.516 10.557.225 10.555.230 56.582.505

Legge n. 147 del 2013: Disposi-zioni per la formazione del bi-lancio annuale e pluriennaledello Stato (legge di stabilità2014):

– ART. 1, comma 107, punto 1:Rifinanziameno delle spese perlo sviluppo della componenteaeronavale e dei sistemi di co-municazione del Corpo dellecapitanerie di porto – Guardiacostiera (Settore n. 11) Inter-venti nel settore dei trasporti(4.1 – cap. 7853/p)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 12.957.008 13.143.641 13.105.495 39.316.485 2020 3Cs 12.957.008 13.143.641 13.105.495 39.316.485

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Atti Parlamentari — 464 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 12.957.008 13.143.641 13.105.495 39.316.485Cs 12.957.008 13.143.641 13.105.495 39.316.485

– ART. 1, comma 117, terzo pe-riodo: Spese per lo sviluppodella componente aeronavaledel Corpo delle capitanerie diporto (Settore n. 11) Interventinel settore dei trasporti (4.1 –cap. 7853/p)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 925.501 938.832 – – 2016 3Cs 925.501 938.832 – –

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 925.501 938.832 – –Cs 925.501 938.832 – –

Decreto-legge n. 150 del 2013,convertito, con modificazioni,dalla legge n. 15 del 2014: Pro-roga di termini previsti da di-sposizioni legislative

– ART. 4, comma 8-ter, secondoperiodo: Rifinanziamento dellalegge n. 244 del 2007, articolo2, comma 99 (Settore n. 11) In-terventi nel settore dei trasporti(4.1 – cap. 7853/p)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp – 4.448.465 4.435.555 13.306.665 2020 3Cs – 4.448.465 4.435.555 13.306.665

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp – 4.448.465 4.435.555 13.306.665Cs – 4.448.465 4.435.555 13.306.665

Atti Parlamentari — 465 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

– ART. 4, comma 8-quater,punto 2: Rifinanziamento dellalegge n. 244 del 2007, articolo2, comma 99 (Settore n. 11) In-terventi nel settore dei trasporti(4.1 – cap. 7853/p)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp – 296.564 295.704 887.112 2020 3Cs – 296.564 295.704 887.112

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp – 296.564 295.704 887.112Cs – 296.564 295.704 887.112

Pianificazione e coordinamentodelle forze di polizia

INTERNO

Legge n. 147 del 2013: Disposi-zioni per la formazione del bi-lancio annuale e pluriennaledello Stato (legge di stabilità2014)

– ART. 1, comma 41: Rete na-zionale Te.T.Ra – Prosecuzioneinterventi (Settore n. 27) Inter-venti diversi (3.3 – cap. 7506)

Legislazione vigente . . . . . Cp 64.469.700 64.984.497 64.609.953 199.438.791 2020 3Cs 64.469.700 64.984.497 64.609.953 199.438.791

Riduzione . . . . . . . . . . . Cp –25.000.000 –25.000.000 –25.000.000 –75.000.000Cs –25.000.000 –25.000.000 –25.000.000 –75.000.000

Rifinanziamento . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . Cp 39.469.700 39.984.497 39.609.953 124.438.791Cs 39.469.700 39.984.497 39.609.953 124.438.791

TOTALE MISSIONE . . Cp 90.315.725 103.749.224 102.381.937 380.811.558Cs 90.315.725 103.749.224 102.381.937 380.811.558

Atti Parlamentari — 466 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

SOCCORSO CIVILE

Protezione civile

ECONOMIA E FINANZE

Decreto-legge n. 35 del 2005, con-vertito, con modificazioni, dallalegge n. 80 del 2005: Disposi-zioni urgenti nell’ambito delPiano di azione per lo sviluppoeconomico, sociale e territo-riale:

– ART. 5, comma 14: Ricostru-zione, riconversione e bonificadell’area delle acciaierie di Ge-nova-Cornigliano (Settore n.19) Difesa del suolo e tutelaambientale (6.2 – cap. 7449)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 5.000.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000 2019Cs 5.000.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 5.000.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000Cs 5.000.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000

Decreto-legge n. 39 del 2009, con-vertito, con modificazioni, dallalegge n. 77 del 2009: Interventiurgenti in favore delle popola-zioni colpite dagli eventi sismicinella regione Abruzzo nel mesedi aprile 2009 e ulteriori inter-venti urgenti di protezione ci-vile:

– ART. 11, comma 1: Fondo perla prevenzione del rischio si-smico (Settore n. 19) Difesa delsuolo e tutela ambientale (6.2 –cap. 7459)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 145.100.000 44.000.000 – – 2016 3Cs 145.100.000 44.000.000 – –

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Atti Parlamentari — 467 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 470: CAMERADEIDEPUTATI N. 2680 -A - Piscino.it · documenti programmatici di bilancio 2015, ha presentato al Parla-mento una Relazione di variazione alla Nota di aggiornamento al DEF,

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 145.100.000 44.000.000 – –Cs 145.100.000 44.000.000 – –

TOTALE MISSIONE . . Cp 150.100.000 49.000.000 5.000.000 10.000.000Cs 150.100.000 49.000.000 5.000.000 10.000.000

AGRICOLTURA, POLITICHEAGROALIMENTARI E PESCA

Politiche europee ed internazionalie dello sviluppo rurale

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORE-STALI

Decreto legislativo n. 185 del 2000:Assegnazione dell’ISMEA –Istituto di servizi per il mer-cato agricolo alimentare per ilfinanziamento delle misureagevolate dell’autoimprendito-rialità e dell’autoimpiego nelsettore agricolo (1.2 – cap.7253)

Legislazione vigente . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Riduzione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . Cp 10.000.000 24.900.000 18.700.000 –Cs 10.000.000 24.900.000 18.700.000 –

Rimodulazione . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . Cp 10.000.000 24.900.000 18.700.000 –Cs 10.000.000 24.900.000 18.700.000 –

Atti Parlamentari — 468 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

Decreto legislativo n. 102 del 2004:Interventi finanziari a soste-gno delle imprese agricole, anorma dell’articolo 1, comma2, lettera i), della legge 7 marzo2003, n. 38:

– ART. 15, comma 2, primo pe-riodo: Fondo di solidarietà na-zionale – incentivi assicurativi(Settore n. 21) Interventi inagricoltura (1.2 – cap. 7439)

Legislazione vigente . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Riduzione . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . Cp 120.000.000 – – – 2015Cs 120.000.000 – – –

Rimodulazione . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . Cp 120.000.000 – – –Cs 120.000.000 – – –

TOTALE MISSIONE . . Cp 130.000.000 24.900.000 18.700.000 –(120.000.000) (–) (–)

Cs 130.000.000 24.900.000 18.700.000 –(120.000.000) (–) (–)

COMPETITIVITÀ E SVILUPPODELLE IMPRESE

Promozione e attuazione di politi-che di sviluppo, competitività einnovazione, di responsabilitàsociale d’impresa e movimentocooperativo

SVILUPPO ECONOMICO

Legge n. 808 del 1985: Interventiper lo sviluppo e l’accresci-mento di competitività delle

Atti Parlamentari — 469 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

dustrie operanti nel settore ae-ronautico:

– ART. 3, primo comma, punto A:Interventi per lo sviluppo e l’ac-crescimento di competitivitàdelle industrie operanti nel set-tore aeronautico (Settore n. 2)Interventi a favore delle impreseindustriali (1.1 – cap. 7421/p)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 50.000.000 50.000.000 50.000.000 540.000.000 2028 3Cs 50.000.000 50.000.000 50.000.000 540.000.000

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 50.000.000 50.000.000 50.000.000 540.000.000Cs 50.000.000 50.000.000 50.000.000 540.000.000

Decreto-legge n. 321 del 1996, con-vertito, con modificazioni, dallalegge n. 421 del 1996: Disposi-zioni urgenti per le attività pro-duttive:

– ART. 5, comma 2: Sviluppotecnologico nel settore aeronau-tico (1o contributo quindicen-nale) (Settore n. 27) Interventidiversi (1.1 – cap. 7420/p)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 40.000.000 40.000.000 40.000.000 400.000.000 2027 3Cs 40.000.000 40.000.000 40.000.000 400.000.000

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 40.000.000 40.000.000 40.000.000 400.000.000Cs 40.000.000 40.000.000 40.000.000 400.000.000

Atti Parlamentari — 470 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

– ART. 5, comma 2: Sviluppotecnologico nel settore aero-nautico (2o contributo quindi-cennale) (Settore n. 27) Inter-venti diversi (1.1 – cap. 7420/p)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 40.000.000 80.000.000 60.000.000 380.000.000 2020 3Cs 40.000.000 80.000.000 60.000.000 380.000.000

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 40.000.000 80.000.000 60.000.000 380.000.000Cs 40.000.000 80.000.000 60.000.000 380.000.000

– ART. 5, comma 2: Sviluppotecnologico nel settore aero-nautico (3o contributo quindi-cennale) (Settore n. 27) Inter-venti diversi (1.1 – cap. 7420/p)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 40.000.000 70.000.000 155.000.000 335.000.000 2021 3Cs 40.000.000 70.000.000 155.000.000 335.000.000

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 40.000.000 70.000.000 155.000.000 335.000.000Cs 40.000.000 70.000.000 155.000.000 335.000.000

Legge n. 266 del 2005: Disposi-zioni per la formazione del bi-lancio annuale e pluriennaledello Stato (legge finanziaria2006):

– ART. 1, comma 95, punto 3:Contributo per il proseguimentodel programma di sviluppo perl’acquisizione delle unità navalidella classe FREMM (Settoren. 2) Interventi a favore delleimprese industriali (1.1 – cap.7485)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 778.000.000 526.000.000 470.000.000 429.000.000 2022 3Cs 778.000.000 526.000.000 470.000.000 429.000.000

Atti Parlamentari — 471 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 778.000.000 526.000.000 470.000.000 429.000.000Cs 778.000.000 526.000.000 470.000.000 429.000.000

Legge n. 296 del 2006: Disposizioniper la formazione del bilancioannuale e pluriennale delloStato (legge finanziaria 2007):

– ART. 1, comma 883: Promo-zione della competitività nei set-tori industriali ad alta tecnolo-gia (1o contributo quindicen-nale) (Settore n. 2) Interventi afavore delle imprese industriali(1.1 – cap. 7421/p)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 42.860.000 41.430.000 38.570.000 154.280.000 2021 3Cs 42.860.000 41.430.000 38.570.000 154.280.000

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 42.860.000 41.430.000 38.570.000 154.280.000Cs 42.860.000 41.430.000 38.570.000 154.280.000

– ART. 1, comma 883: Promo-zione della competitività nei set-tori industriali ad alta tecnolo-gia (2o contributo quindicen-nale) (Settore n. 2) Interventi afavore delle imprese industriali(1.1 – cap. 7421/p)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 40.456.000 40.228.000 39.772.000 198.860.000 2022 3Cs 40.456.000 40.228.000 39.772.000 198.860.000

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 40.456.000 40.228.000 39.772.000 198.860.000Cs 40.456.000 40.228.000 39.772.000 198.860.000

Atti Parlamentari — 472 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

– ART. 1, comma 883: Promo-zione della competitività neisettori industriali ad alta tecno-logia (3o contributo quindicen-nale) (Settore n. 2) Interventi afavore delle imprese industriali(1.1 – cap. 7421/p)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 41.956.000 40.978.000 39.022.000 234.132.000 2023 3Cs 41.956.000 40.978.000 39.022.000 234.132.000

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 41.956.000 40.978.000 39.022.000 234.132.000Cs 41.956.000 40.978.000 39.022.000 234.132.000

– ART. 1, comma 884: Promo-zione della competitività neisettori industriali ad alta tecno-logia (1o contributo quindicen-nale) (Settore n. 2) Interventi afavore delle imprese industriali(1.1 – cap. 7421/p)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 876.000 876.000 876.000 3.504.000 2021 3Cs 876.000 876.000 876.000 3.504.000

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 876.000 876.000 876.000 3.504.000Cs 876.000 876.000 876.000 3.504.000

– ART. 1, comma 884: Promo-zione della competitività neisettori industriali ad alta tecno-logia (2o contributo quindicen-nale) (Settore n. 2) Interventi afavore delle imprese industriali(1.1 – cap. 7421/p)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 11.233.000 11.233.000 11.233.000 56.165.000 2022 3Cs 11.233.000 11.233.000 11.233.000 56.165.000

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Atti Parlamentari — 473 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 476: CAMERADEIDEPUTATI N. 2680 -A - Piscino.it · documenti programmatici di bilancio 2015, ha presentato al Parla-mento una Relazione di variazione alla Nota di aggiornamento al DEF,

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 11.233.000 11.233.000 11.233.000 56.165.000Cs 11.233.000 11.233.000 11.233.000 56.165.000

Legge n. 244 del 2007: Disposi-zioni per la formazione del bi-lancio annuale e pluriennaledello Stato (legge finanziaria2008):

– ART. 2, comma 179: Pro-grammi europei aereonautici(1o contributo quindicennale)(Settore n. 2) Interventi a fa-vore delle imprese industriali(1.1 – cap. 7421/p)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 20.000.000 20.000.000 20.000.000 100.000.000 2022 3Cs 20.000.000 20.000.000 20.000.000 100.000.000

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 20.000.000 20.000.000 20.000.000 100.000.000Cs 20.000.000 20.000.000 20.000.000 100.000.000

– ART. 2, comma 179: Pro-grammi europei aereonautici(2o contributo quindicennale)(Settore n. 2) Interventi a fa-vore delle imprese industriali(1.1 – cap. 7421/p)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 25.000.000 25.000.000 25.000.000 150.000.000 2023 3Cs 25.000.000 25.000.000 25.000.000 150.000.000

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Atti Parlamentari — 474 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 25.000.000 25.000.000 25.000.000 150.000.000Cs 25.000.000 25.000.000 25.000.000 150.000.000

– ART. 2, comma 179: Pro-grammi europei aereonautici(3o contributo quindicennale)(Settore n. 2) Interventi a fa-vore delle imprese industriali(1.1 – cap. 7421/P)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 25.000.000 25.000.000 25.000.000 175.000.000 2024 3Cs 25.000.000 25.000.000 25.000.000 175.000.000

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 25.000.000 25.000.000 25.000.000 175.000.000Cs 25.000.000 25.000.000 25.000.000 175.000.000

– ART. 2, comma 180: Inter-venti nel settore aereonautico(Settore n. 2) Interventi a fa-vore delle imprese industriali(1.1 – cap. 7421/p)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 925.000.000 757.000.000 717.000.000 2.072.000.000 2021 3Cs 925.000.000 757.000.000 717.000.000 2.072.000.000

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 925.000.000 757.000.000 717.000.000 2.072.000.000Cs 925.000.000 757.000.000 717.000.000 2.072.000.000

Legge n. 220 del 2010: Disposizioniper la formazione del bilancioannuale e pluriennale delloStato (legge di stabilità 2011):

– ART. 1, comma 57: Interventi asostegno della ricerca aerospa-

Atti Parlamentari — 475 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

ziale ed elettronica (Settoren. 2) Interventi a favore delleimprese industriali (1.1 – cap.7421/p)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 38.641.000 35.501.000 29.221.000 155.874.000 2023 3Cs 38.641.000 35.501.000 29.221.000 155.874.000

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 38.641.000 35.501.000 29.221.000 155.874.000Cs 38.641.000 35.501.000 29.221.000 155.874.000

Decreto-legge n. 215 del 2011,convertito, con modificazioni,dalla legge n. 13 del 2012: Pro-roga delle missioni internazio-nali delle Forze armate e dipolizia, iniziative di coopera-zione allo sviluppo e sostegnoai processi di ricostruzione epartecipazione alle iniziativedelle organizzazioni interna-zionali per il consolidamentodei processi di pace e di stabi-lizzazione, nonché disposi-zioni urgenti per l’amministra-zione della difesa:

– ART. 5, comma 4: Finanzia-mento dello sviluppo tecnolo-gico nel settore aereonautico(Settore n. 2) Interventi a fa-vore delle imprese industriali(1.1 – cap. 7420/p)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 25.000.000 25.000.000 125.000.000 125.000.000 2018 3Cs 25.000.000 25.000.000 125.000.000 125.000.000

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 25.000.000 25.000.000 125.000.000 125.000.000Cs 25.000.000 25.000.000 125.000.000 125.000.000

Atti Parlamentari — 476 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

Decreto-legge n. 83 del 2012, con-vertito, con modificazioni,dalla legge n. 134 del 2012:Misure urgenti per la crescitadel Paese:

– ART. 17-undecies, comma 1:Fondo per l’erogazione degli in-centivi per l’acquisto di veicoli(Settore n. 2) Interventi a fa-vore delle imprese industriali(1.1 – cap. 7322)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 40.095.939 – – – 2015Cs 40.095.939 – – –

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 40.095.939 – – –Cs 40.095.939 – – –

Legge n. 147 del 2013: Disposi-zioni per la formazione del bi-lancio annuale e pluriennaledello Stato (legge di stabilità2014):

– ART. 1, comma 37: Contributiventennali al settore marittimoper la difesa nazionale (1o con-tributo ventennale) (Settoren. 2) Interventi a favore delleimprese industriali (1.1 – cap.7419/p)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 37.113.953 37.553.291 37.444.305 599.108.880 2033 3Cs 37.113.953 37.553.291 37.444.305 599.108.880

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 37.113.953 37.553.291 37.444.305 599.108.880Cs 37.113.953 37.553.291 37.444.305 599.108.880

Atti Parlamentari — 477 — Camera dei Deputati

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

– ART. 1, comma 37: Contributiventennali al settore marittimoper la difesa nazionale (2o con-tributo ventennale) (Settoren. 2) Interventi a favore delleimprese industriali (1.1 – cap.7419/p)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 102.063.371 103.271.550 102.971.838 1.750.521.246 2034 3Cs 102.063.371 103.271.550 102.971.838 1.750.521.246

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 102.063.371 103.271.550 102.971.838 1.750.521.246Cs 102.063.371 103.271.550 102.971.838 1.750.521.246

– ART. 1, comma 37: Contributiventennali al settore marittimoper la difesa nazionale (3o con-tributo ventennale) (Settoren. 2) Interventi a favore delleimprese industriali (1.1 – cap.7419/p)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp – 331.620.406 551.783.857 1.738.078.528 2024 3Cs – 331.620.406 551.783.857 1.738.078.528

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp – 331.620.406 551.783.857 1.738.078.528Cs – 331.620.406 551.783.857 1.738.078.528

– ART. 1, comma 38: Contributiventennali per il finanziamentodei programmi di ricerca e svi-luppo di cui all’articolo 3 dellalegge 24 dicembre 1985, n. 808(1o contributo ventennale) (Set-tore n. 2) Interventi a favore

Atti Parlamentari — 478 — Camera dei Deputati

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

delle imprese industriali (1.1 –cap. 7421/p)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 40.000.000 40.000.000 40.000.000 450.000.000 2026 3Cs 40.000.000 40.000.000 40.000.000 450.000.000

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 40.000.000 40.000.000 40.000.000 450.000.000Cs 40.000.000 40.000.000 40.000.000 450.000.000

– ART. 1, comma 38: Contributiventennali per il finanziamentodei programmi di ricerca e svi-luppo di cui all’articolo 3 dellalegge 24 dicembre 1985, n. 808(2o contributo ventennale) (Set-tore n. 2) Interventi a favoredelle imprese industriali (1.1 –cap. 7421/p)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 13.000.000 13.000.000 13.000.000 161.000.000 2029 3Cs 13.000.000 13.000.000 13.000.000 161.000.000

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . Cp 13.000.000 13.000.000 13.000.000 161.000.000Cs 13.000.000 13.000.000 13.000.000 161.000.000

Incentivazione del sistema produt-tivo

SVILUPPO ECONOMICO

Decreto-legge n. 201 del 2011,convertito, con modificazioni,dalla legge n. 214 del 2011:Disposizioni urgenti per lacrescita, l’equità e il consoli-damento dei conti pubblici:

– ART. 3, comma 4: Incre-mento della dotazione delfondo di garanzia per le pic-

Atti Parlamentari — 479 — Camera dei Deputati

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

cole e medie imprese (Settoren. 2) Interventi a favore delleimprese industriali (1.3 – cap.7342)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 695.886.617 704.124.207 – – 2016Cs 695.886.617 704.124.207 – –

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 695.886.617 704.124.207 – –Cs 695.886.617 704.124.207 – –

Decreto-legge n. 69 del 2013, con-vertito, con modificazioni,dalla legge n. 98 del 2013: Di-sposizioni urgenti per il rilan-cio dell’economia:

– ART. 2, comma 1: Contributiper il finanziamento a tassoagevolato per l’acquisto di mac-chinari impianti e attrezzaturead uso produttivo a favore dellePmi (Settore n. 27) Interventidiversi (1.3 – cap. 7489)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 18.957.713 30.195.662 30.108.029 80.001.331 2021 3Cs 18.957.713 30.195.662 30.108.029 80.001.331

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 18.957.713 30.195.662 30.108.029 80.001.331Cs 18.957.713 30.195.662 30.108.029 80.001.331

Legge n. 147 del 2013: Disposi-zioni per la formazione del bi-lancio annuale e pluriennaledello Stato (legge di stabilità2014):

– ART. 1, comma 25: Agevola-zioni per contratti di svilupponel settore industriale e turi-

Atti Parlamentari — 480 — Camera dei Deputati

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

stico di cui all’articolo 43 deldecreto-legge n. 112 del 2008,convertito, con modificazioni,dalla legge n. 133 del 2008 (Set-tore n. 2) Interventi a favoredelle imprese industriali (1.3 –cap. 7343)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 46.735.314 94.970.853 – – 2016 3Cs 46.735.314 94.970.853 – –

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 46.735.314 94.970.853 – –Cs 46.735.314 94.970.853 – –

Decreto-legge n. 66 del 2014, con-vertito, con modificazioni,dalla legge n. 89 del 2014: Mi-sure urgenti per la competiti-vità e la giustizia sociale:

– ART. 22-bis, comma 1: Ri-sorse destinate alle zone fran-che urbane (Settore n. 2) Inter-venti a favore delle imprese in-dustriali (1.3 – cap. 7350)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 75.000.000 100.000.000 – – 2016Cs 75.000.000 100.000.000 – –

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp –75.000.000 – – –Cs –75.000.000 – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . Cp – 100.000.000 – –Cs – 100.000.000 – –

Incentivi alle imprese per inter-venti di sostegno

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 244 del 2007: Disposi-zioni per la formazione delbilancio annuale e pluriennaledello Stato (legge finanziaria2008):

– ART. 2, comma 373: Cancel-lazione del debito dei Paesi

Atti Parlamentari — 481 — Camera dei Deputati

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

poveri (Settore n. 27) Inter-venti diversi (8.2 – cap. 7182)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.584.000.000 2049 3Cs 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.584.000.000

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.584.000.000Cs 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.584.000.000

Interventi di sostegno tramite il si-stema della fiscalità

ECONOMIA E FINANZE

Decreto-legge n. 95 del 2012, con-vertito, con modificazioni,dalla legge n. 135 del 2012: Di-sposizioni urgenti per la revi-sione della spesa pubblica coninvarianza dei servizi ai citta-dini nonché misure di raffor-zamento patrimoniale delleimprese del settore bancario::

– ART. 3-bis, comma 6: Creditod’imposta per il sisma del 20 edel 29 maggio 2012 (Settoren. 3) Interventi per calamitànaturali (8.3 – cap. 7810)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 431.200.117 431.200.117 431.200.117 3.449.600.936 2025Cs 431.200.117 431.200.117 431.200.117 3.449.600.936

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 431.200.117 431.200.117 431.200.117 3.449.600.936Cs 431.200.117 431.200.117 431.200.117 3.449.600.936

TOTALE MISSIONE . . CpCs

3.619.075.0243.619.075.024

3.724.182.0863.724.182.086

3.102.202.1463.102.202.146

15.321.125.92115.321.125.921

Atti Parlamentari — 482 — Camera dei Deputati

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

DIRITTO ALLA MOBILITÀ E SVI-LUPPO DEI SISTEMI DITRASPORTO

Sviluppo e sicurezza della mobilitàstradale

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Decreto-legge n. 83 del 2012, con-vertito, con modificazioni,dalla legge n. 135 del 2012:Misure urgenti per la crescitadel Paese::

– ART. 17-septies, comma 8:Fondo per il finanziamento delPiano nazionale infrastruttu-rale per la ricarica dei veicolie-lettrici (Settore n. 11) Inter-venti nel settore dei trasporti(2.1 – cap. 7119)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 14.915.000 – – – 2015 3Cs 14.915.000 – – –

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 14.915.000 – – –Cs 14.915.000 – – –

Autotrasporto ed intermodalità

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Legge n. 147 del 2013: Disposi-zioni per la formazione del bi-lancio annuale e pluriennaledello Stato (legge di stabilità2014):

– ART. 1, comma 90: Contri-buto per il completamentodella rete immateriale della in-terporti (Settore n. 11) Inter-

Atti Parlamentari — 483 — Camera dei Deputati

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

venti nel settore dei trasporti(2.4 – cap. 7305)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 2.804.119 2.849.126 – – 2016 3Cs 2.804.119 2.849.126 – –

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 2.804.119 2.849.126 – –Cs 2.804.119 2.849.126 – –

Sistemi ferroviari, sviluppo e sicu-rezza del trasporto ferroviario

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Decreto-legge n. 98 del 2011, con-vertito, con modificazioni,dalla legge n. 111 del 2011: Di-sposizioni urgenti per la stabi-lizzazione finanziaria:

– ART. 32, comma 1, punto 3:Rete ferroviaria italiana (RFI)per la linea alta velocita/altacapacità Milano-Verona: trattaTreviglio-Brescia – secondolotto (Settore n. 11) Interventinel settore dei trasporti (2.5 –cap. 7515)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 185.214.555 185.110.097 – – 2016 3Cs 185.214.555 185.110.097 – –

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 185.214.555 185.110.097 – –Cs 185.214.555 185.110.097 – –

– ART. 32, comma 1, punto 4:Assegnazione di risorse a fa-vore di RFI per la linea alta

Atti Parlamentari — 484 — Camera dei Deputati

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

velocità/alta capacità Milano-Genova: Terzo valico dei Giovi– secondo lotto (Settore n. 11)Interventi nel settore dei tra-sporti (2.5 – cap. 7518)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 397.000 38.289.000 – – 2016 3Cs 397.000 38.289.000 – –

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – 100.000.000 100.000.000 200.000.000 2019Cs – 100.000.000 100.000.000 200.000.000

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 397.000 138.289.000 100.000.000 200.000.000Cs 397.000 138.289.000 100.000.000 200.000.000

– ART. 32, comma 1, punto 6:Nodo di Torino e accessibilitàferroviaria: opere di prima fase– stazione di Rebaudengo (Set-tore n. 11) Interventi nel set-tore dei trasporti (2.5 – cap.7520)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 10.608.096 – – – 2015 3Cs 10.608.096 – – –

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 10.608.096 – – –Cs 10.608.096 – – –

Legge n. 228 del 2012: Disposi-zioni per la formazione del bi-lancio annuale e pluriennaledello Stato (Legge di stabilità2013):

– ART. 1, comma 208: Nuovalinea ferroviaria Torino-Lione(Settore n. 11) Interventi nelsettore dei trasporti (2.5 – cap.7532)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 242.713.000 140.540.000 102.540.000 1.972.480.000 2029 3Cs 242.713.000 140.540.000 102.540.000 1.972.480.000

Atti Parlamentari — 485 — Camera dei Deputati

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 242.713.000 140.540.000 102.540.000 1.972.480.000Cs 242.713.000 140.540.000 102.540.000 1.972.480.000

Decreto-legge n. 69 del 2013, con-vertito, con modificazioni,dalla legge n. 98 del 2013: Di-sposizioni urgenti per il rilan-cio dell’economia:

– ART. 18, comma 2, punto 5:Somme da assegnare a RFI peril miglioramento della rete fer-roviaria (Settore 11) Interventinel settore dei trasporti (2.5 –cap. 7540)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 272.906.317 60.311.843 – – 2016 3Cs 272.906.317 60.311.843 – –

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 272.906.317 60.311.843 – –Cs 272.906.317 60.311.843 – –

Sviluppo e sicurezza della mobilitàlocale

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Decreto-legge n. 98 del 2011, con-vertito, con modificazioni,dalla legge n. 111 del 2011: Di-sposizioni urgenti per la stabi-lizzazione finanziaria:

– ART. 32, comma 1, punto 8:Realizzazione metropolitanaleggera automatica metrobus

Atti Parlamentari — 486 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

Brescia – primo lotto funzio-nale prealpino – S. Eufemia.Ulteriori opere di completa-mento 1a e 2a tranche (Settoren. 11) Interventi nel Settore deitrasporti (2.7 – cap. 7422)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 5.197.810 26.537.744 – – 2016 3Cs 5.197.810 26.537.744 – –

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 5.197.810 26.537.744 – –Cs 5.197.810 26.537.744 – –

Decreto-legge n. 145 del 2013,convertito, con modificazioni,dalla legge n. 9 del 2014: In-terventi urgenti di avvio delpiano « Destinazione Italia »,per il contenimento delle ta-riffe elettriche e del gas, perl’internazionalizzazione, losviluppo e la digitalizzazionedelle imprese, nonché misureper la realizzazione di operepubbliche ed EXPO 2015:

– ART. 13, comma 1, lettera c)Linea M4/S della metropolitanadi Milano (Settore n. 11) Inter-venti nel settore dei trasporti(2.7 – cap. 7418)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 7.100.000 9.700.000 17.000.000 9.000.000 2018 3Cs 7.100.000 9.700.000 17.000.000 9.000.000

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 7.100.000 9.700.000 17.000.000 9.000.000Cs 7.100.000 9.700.000 17.000.000 9.000.000 -

Atti Parlamentari — 487 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

Legge n. 147 del 2013: Disposi-zioni per la formazione del bi-lancio annuale e pluriennaledello Stato (legge di stabilità2014):

– ART. 1, comma 83: Spese permateriale rotabile su gomma eferroviario nonché per vapo-retti e ferry-boat (Settore n. 11)Interventi nel settore dei tra-sporti (2.7 – cap. 7251)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 100.000.000 100.000.000 – – 2016 3Cs 100.000.000 100.000.000 – –

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp 500.000.000 – – –Cs 500.000.000 – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 600.000.000 100.000.000 – –Cs 600.000.000 100.000.000 – –

Sostegno allo sviluppo del tra-

sporto

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 266 del 2005: Disposi-

zioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale

dello Stato (legge finanziaria

2006):

– ART. 1, comma 86: Contri-

buto in conto impianti alle

Ferrovie dello Stato Spa (Set-

tore n. 11) Interventi nel set-

tore dei trasporti (9.1 – cap.

7122)

Legislazione vigente . . . . . Cp 241.980.829 55.588.410 81.488.197 200.000.000 2019 3

Cs 241.980.829 55.588.410 81.488.197 200.000.000

Riduzione . . . . . . . . . . . Cp –200.000.000 –50.000.000 –50.000.000 –

Cs –200.000.000 –50.000.000 –50.000.000 –

Atti Parlamentari — 488 — Camera dei Deputati

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – 320.000.000 400.000.000 3.735.000.000 2020Cs – 320.000.000 400.000.000 3.735.000.000

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 41.980.829 325.588.410 431.488.197 3.935.000.000Cs 41.980.829 325.588.410 431.488.197 3.935.000.000

Legge n. 296 del 2006: Disposi-zioni per la formazione del bi-lancio annuale e pluriennaledello Stato (legge finanziaria2007):

– ART. 1, comma 964: Alta ve-locità (Settore n. 11) Interventinel settore dei trasporti (9.1 –cap. 7124/p)

Legislazione vigente . . . . . Cp 400.000.000 400.000.000 400.000.000 1.600.000.000 2021 3Cs 400.000.000 400.000.000 400.000.000 1.600.000.000

Riduzione . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . Cp 400.000.000 400.000.000 400.000.000 1.600.000.000Cs 400.000.000 400.000.000 400.000.000 1.600.000.000

– ART. 1, comma 975: Alta ve-locità (1o contributo quinquien-nale) (Settore n. 11) Interventinel settore dei trasporti (9.1 –cap. 7124/p)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 100.000.000 100.000.000 100.000.000 300.000.000 2020 3Cs 100.000.000 100.000.000 100.000.000 300.000.000

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 100.000.000 100.000.000 100.000.000 300.000.000Cs 100.000.000 100.000.000 100.000.000 300.000.000

Atti Parlamentari — 489 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

– ART. 1, comma 975: Rete tra-dizionale (2o contributo quin-dicennale) (Settore n. 11) In-terventi nel settore dei tra-sporti (9.1 – cap. 7124/p)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 100.000.000 100.000.000 100.000.000 400.000.000 2021 3Cs 100.000.000 100.000.000 100.000.000 400.000.000

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 100.000.000 100.000.000 100.000.000 400.000.000Cs 100.000.000 100.000.000 100.000.000 400.000.000

Decreto-legge n. 98 del 2011, con-vertito, con modificazioni,dalla legge n. 111 del 2011: Di-sposizioni urgenti per la stabi-lizzazione finanziaria:

– ART. 32, comma 1: Fondo perle infrastrutture ferroviarie estradali (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti(9.1 – cap. 7372/p)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 167.318.368 107.426.753 – – 2016Cs 167.318.368 107.426.753 – –

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp –83.000.000 –83.000.000 – –Cs –83.000.000 –83.000.000 – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – 200.000.000 200.000.000 600.000.000 2020Cs – 200.000.000 200.000.000 600.000.000

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 84.318.368 224.426.753 200.000.000 600.000.000Cs 84.318.368 224.426.753 200.000.000 600.000.000

Legge n. 228 del 2012: Disposi-zioni per la formazione del bi-lancio annuale e pluriennaledello Stato (Legge di stabilità2013):

– ART. 1, comma 176: Contrattidi programma RFI (Settore

Atti Parlamentari — 490 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

n. 11) Interventi nel settoredei trasporti (9.1 – cap.7122/p)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 49.932.613 – – – 2015Cs 49.932.613 – – –

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp 70.000.000 100.000.000 200.000.000 200.000.000 2018Cs 70.000.000 100.000.000 200.000.000 200.000.000

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 119.932.613 100.000.000 200.000.000 200.000.000Cs 119.932.613 100.000.000 200.000.000 200.000.000

Decreto-legge n. 43 del 2013,convertito, con modificazioni,dalla legge n. 71 del 2013:Disposizioni urgenti per il ri-lancio dell’area industriale diPiombino, di contrasto ademergenze ambientali, in fa-vore delle zone terremotatedel maggio 2012 e per acce-lerare la ricostruzione inAbruzzo e la realizzazionedegli interventi per Expo2015:

– ART. 7-ter, comma 2: Infra-strutture ferroviarie (Settoren. 11) Interventi nel settoredei trasporti (9.1 – cap.7122/p)

Legislazione vigente . . . . . . Cp 20.000.000 120.000.000 120.000.000 840.000.000 2024Cs 20.000.000 120.000.000 120.000.000 840.000.000

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . Cp 20.000.000 120.000.000 120.000.000 840.000.000Cs 20.000.000 120.000.000 120.000.000 840.000.000

Atti Parlamentari — 491 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

Legge n. 147 del 2013: Disposi-zioni per la formazione del bi-lancio annuale e pluriennaledello Stato (legge di stabilità2014):

– ART. 1, comma 68: ANAS(Settore n. 11) Interventi nelsettore dei trasporti (9.1 – cap.7372/p)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 139.177.324 – – –Cs 139.177.324 – – –

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – 50.000.000 143.000.000 200.000.000 2018Cs – 50.000.000 143.000.000 200.000.000

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 139.177.324 50.000.000 143.000.000 200.000.000Cs 139.177.324 50.000.000 143.000.000 200.000.000

– ART. 1, comma 69: ANAS(Settore n. 11) Interventi nelsettore dei trasporti (9.1 – cap.7372/p)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 157.734.300 112.659.872 – – 2016 3Cs 157.734.300 112.659.872 – –

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 157.734.300 112.659.872 – –Cs 157.734.300 112.659.872 – –

– ART. 1, comma 73: Manuten-zione della rete ferroviaria(Settore n. 11) Interventi nelsettore dei trasporti (9.1 – cap.7122/p)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp 500.000.000 750.000.000 750.000.000 2.250.000.000 2020Cs 500.000.000 750.000.000 750.000.000 2.250.000.000

Atti Parlamentari — 492 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 500.000.000 750.000.000 750.000.000 2.250.000.000Cs 500.000.000 750.000.000 750.000.000 2.250.000.000

– ART. 1, comma 74: RFI (Set-tore n. 11) Interventi nel set-tore dei trasporti (9.1 – cap.7122/p)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 50.000.000 50.000.000 – – 2016 3Cs 50.000.000 50.000.000 – –

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp –25.000.000 – – –Cs –25.000.000 – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 25.000.000 50.000.000 – –Cs 25.000.000 50.000.000 – –

– ART. 1, comma 76: RFI (Set-tore n. 11) Interventi nel set-tore dei trasporti (9.1 – cap.7122/p)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 120.000.000 120.000.000 120.000.000 1.440.000.000 2029 3Cs 120.000.000 120.000.000 120.000.000 1.440.000.000

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp –90.000.000 – – –Cs –90.000.000 – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – 200.000.000 2.800.000.000 2031Cs – – 200.000.000 2.800.000.000

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 30.000.000 120.000.000 320.000.000 4.240.000.000Cs 30.000.000 120.000.000 320.000.000 4.240.000.000

– ART. 1, comma 80: RFI (Set-tore n. 11) Interventi nel set-tore dei trasporti (9.1 – cap.7122/p)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 150.000.000 150.000.000 – – 2016 3Cs 150.000.000 150.000.000 – –

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp –135.000.000 – – –Cs –135.000.000 – – –

Atti Parlamentari — 493 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 15.000.000 150.000.000 – –Cs 15.000.000 150.000.000 – –

Sviluppo e sicurezza della naviga-zione e del trasporto marittimo eper vie d’acqua interne

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Decreto-legge n. 98 del 2011, con-vertito, con modificazioni,dalla legge n. 111 del 2011: Di-sposizioni urgenti per la stabi-lizzazione finanziaria:

– ART. 32, comma 1, punto 9:Hub portuale di Ravenna (Set-tore n. 1) Infrastrutture por-tuali e delle capitanerie diporto (2.6 – cap. 7268)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp – 48.940.000 – – 2016 3Cs – 48.940.000 – –

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp – 48.940.000 – –Cs – 48.940.000 – –

Legge n. 228 del 2012: Disposi-zioni per la formazione del bi-lancio annuale e pluriennaledello Stato (Legge di stabilità2013):

– ART. 1, comma 186: Realizza-zione di una piattaforma d’al-tura davanti al porto di Venezia(Settore n. 1) Infrastruttureportuali e delle capitanerie diporto (2.6 – cap. 7270)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 72.000 – – – 2015 3Cs 72.000 – – –

Atti Parlamentari — 494 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – 10.000.000 30.000.000 55.000.000 2018Cs – 10.000.000 30.000.000 55.000.000

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 72.000 10.000.000 30.000.000 55.000.000Cs 72.000 10.000.000 30.000.000 55.000.000

Legge n. 147 del 2013: Disposi-zioni per la formazione del bi-lancio annuale e pluriennaledello Stato (legge di stabilità2014):

– ART. 1, comma 38, punto D:Contributi ventennali per il fi-nanziamento di progetti nelcampo navale (Settore n. 14)Interventi a favore dell’indu-stria navalmeccanica (2.6 –cap. 7604)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 4.639.244 4.694.162 4.680.538 74.888.608 2033 3Cs 4.639.244 4.694.162 4.680.538 74.888.608

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 4.639.244 4.694.162 4.680.538 74.888.608Cs 4.639.244 4.694.162 4.680.538 74.888.608

TOTALE MISSIONE . . CpCs

3.079.710.5753.079.710.575

3.329.647.0073.329.647.007

3.018.708.7353.018.708.735

16.876.368.60816.876.368.608

INFRASTRUTTURE PUBBLICHEE LOGISTICA

Sistemi idrici, idraulici ed elettrici

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Legge n. 398 del 1998: Disposi-zioni finanziarie a favore del

Atti Parlamentari — 495 — Camera dei Deputati

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

l’Ente autonomo acquedottopugliese – EAAP:

– ART. 1, comma 1: Ente auto-nomo acquedotto pugliese (Set-tore n. 27) Interventi diversi(1.5 – cap. 7156)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 15.494.000 15.494.000 15.494.000 15.494.000 2018 3Cs 15.494.000 15.494.000 15.494.000 15.494.000

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 15.494.000 15.494.000 15.494.000 15.494.000Cs 15.494.000 15.494.000 15.494.000 15.494.000

Opere pubbliche e infrastrutture

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 448 del 1998: Misure difinanza pubblica per la stabi-lizzazione e lo sviluppo

– ART. 50, comma 1, lettera c):Edilizia sanitaria pubblica (Set-tore n. 17) Edilizia: penitenzia-ria, giudiziaria, sanitaria, diservizio, scolastica (10.1 – cap.7464)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 100.000.000 500.000.000 – –Cs 100.000.000 500.000.000 – –

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp 200.000.000 400.000.000 1.200.000.000 –Cs 200.000.000 400.000.000 1.200.000.000 –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 300.000.000 900.000.000 1.200.000.000 –Cs 300.000.000 900.000.000 1.200.000.000 –

Opere strategiche, edilizia statale edinterventi speciali e per pubbli-che calamità

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Legge n. 266 del 2005: Disposi-zioni per la formazione del bi-

Atti Parlamentari — 496 — Camera dei Deputati

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

lancio annuale e pluriennaledello Stato (legge finanziaria2006):

– ART. 1, comma 78: Rifinan-ziamento della legge n. 166 del2002, interventi infrastrutturali(Settore n. 27) Interventi di-versi (1.7 – cap. 7060/p)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 128.061.000 128.061.000 128.061.000 512.244.000 2021 3Cs 128.061.000 128.061.000 128.061.000 512.244.000

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 128.061.000 128.061.000 128.061.000 512.244.000Cs 128.061.000 128.061.000 128.061.000 512.244.000

Legge n. 296 del 2006: Disposi-zioni per la formazione del bi-lancio annuale e pluriennaledello Stato (legge finanziaria2007):

– ART. 1, comma 977: Realizza-zione di opere strategiche dipreminente interesse nazionale(1o contributo quindicennale)(Settore n. 27) Interventi di-versi (1.7 – cap. 7060/p)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 88.750.000 88.750.000 88.750.000 355.000.000 2021 3Cs 88.750.000 88.750.000 88.750.000 355.000.000

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 88.750.000 88.750.000 88.750.000 355.000.000Cs 88.750.000 88.750.000 88.750.000 355.000.000

– ART. 1, comma 977: Fondoopere strategiche (2o contributoquindicennale) (Settore n. 27)Interventi diversi (1.7 – cap.7060/p)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 94.151.000 94.151.000 94.151.000 470.755.000 2022 3Cs 94.151.000 94.151.000 94.151.000 470.755.000

Atti Parlamentari — 497 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 94.151.000 94.151.000 94.151.000 470.755.000Cs 94.151.000 94.151.000 94.151.000 470.755.000

– ART. 1, comma 977: Fondoopere strategiche (3o contributoquindicennale) (Settore n. 27)Interventi diversi (1.7 – cap.7060/p)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 90.450.000 90.450.000 90.450.000 542.700.000 2023 3Cs 90.450.000 90.450.000 90.450.000 542.700.000

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 90.450.000 90.450.000 90.450.000 542.700.000Cs 90.450.000 90.450.000 90.450.000 542.700.000

Legge n. 244 del 2007: Disposi-zioni per la formazione del bi-lancio annuale e pluriennaledello Stato (legge finanziaria2008):

– ART. 2, comma 257: Leggeobiettivo (1o contributo quindi-cennale) (Settore n. 27) Inter-venti diversi (1.7 – cap. 7060/p)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 90.772.000 90.772.000 90.772.000 453.860.000 2022 3Cs 90.772.000 90.772.000 90.772.000 453.860.000

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Atti Parlamentari — 498 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 90.772.000 90.772.000 90.772.000 453.860.000Cs 90.772.000 90.772.000 90.772.000 453.860.000

– ART. 2, comma 257: Leggeobiettivo (2o contributo quindi-cennale) (Settore n. 27) Inter-venti diversi (1.7 – cap. 7060/p)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 91.612.000 91.612.000 91.612.000 549.672.000 2023 3Cs 91.612.000 91.612.000 91.612.000 549.672.000

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 91.612.000 91.612.000 91.612.000 549.672.000Cs 91.612.000 91.612.000 91.612.000 549.672.000

– ART. 2, comma 257: Leggeobiettivo (3o contributo quindi-cennale) (Settore n. 27) Inter-venti diversi (1.7 – cap. 7060/p)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 90.517.000 90.517.000 90.517.000 633.619.000 2024 3Cs 90.517.000 90.517.000 90.517.000 633.619.000

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 90.517.000 90.517.000 90.517.000 633.619.000Cs 90.517.000 90.517.000 90.517.000 633.619.000

– ART. 2, comma 291, punto A:Prosecuzione degli interventiper la salvaguardia di Venezia

Atti Parlamentari — 499 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

(Settore n. 19) Difesa delsuolo e tutela ambientale (1.7– cap. 7188/p)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 1.212.000 1.212.000 1.212.000 6.060.000 2022 3Cs 1.212.000 1.212.000 1.212.000 6.060.000

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 1.212.000 1.212.000 1.212.000 6.060.000Cs 1.212.000 1.212.000 1.212.000 6.060.000

– ART. 2, comma 291, punto B:Prosecuzione degli interventiper la salvaguardia di Venezia(Settore n. 19) Difesa del suoloe tutela ambientale (1.7 – cap.7188/p)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 225.000 225.000 225.000 1.125.000 2022 3Cs 225.000 225.000 225.000 1.125.000

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 225.000 225.000 225.000 1.125.000Cs 225.000 225.000 225.000 1.125.000

– ART. 2, comma 291, punto C:Prosecuzione degli interventiper la salvaguardia di Venezia(Settore n. 19) Difesa del suoloe tutela ambientale (1.7 – cap.7188/p)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 64.000 64.000 64.000 320.000 2022 3Cs 64.000 64.000 64.000 320.000

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Atti Parlamentari — 500 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 64.000 64.000 64.000 320.000Cs 64.000 64.000 64.000 320.000

– ART. 2, comma 291: Prosecu-zione degli interventi per la sal-vaguardia di Venezia (Settoren. 19) Difesa del suolo e tutelaambientale (1.7 – cap. 7187)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000 2022 3Cs 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000Cs 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000

Decreto-legge n. 112 del 2008,convertito, con modificazioni,dalla legge n. 133 del 2008: Di-sposizioni urgenti per lo svi-luppo economico, la semplifi-cazione, la competitività, lastabilizzazione della finanzapubblica e la perequazione tri-butaria:

– ART. 14, comma 1: Spese peropere e attività dell’Expo Mi-lano 2015 (Settore n. 17) Edili-zia: Penitenziaria, giudiziaria,sanitaria, di servizio, scolastica(1.7 – cap. 7695)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 119.461.913 – – – 2015 3Cs 119.461.913 – – –

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Atti Parlamentari — 501 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 119.461.913 – – –Cs 119.461.913 – – –

Decreto-legge n. 185 del 2008,convertito, con modificazioni,dalla legge n. 2 del 2009: Mi-sure urgenti per il sostegno afamiglie, lavoro, occupazione eimpresa e per ridisegnare infunzione anti-crisi il quadrostrategico nazionale:

– ART. 21, comma 1: Operestrategiche (1o contributo quin-dicennale) (Settore n. 27) In-terventi diversi (1.7 – cap.7060/p)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 58.200.000 58.200.000 58.200.000 349.200.000 2023 3Cs 58.200.000 58.200.000 58.200.000 349.200.000

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 58.200.000 58.200.000 58.200.000 349.200.000Cs 58.200.000 58.200.000 58.200.000 349.200.000

– ART. 21, comma 1: Operestrategiche (2o contributo quin-dicennale) (Settore n. 27) In-terventi diversi (1.7 – cap.7060/p)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 120.526.598 120.526.598 120.526.598 843.686.186 2024 3Cs 120.526.598 120.526.598 120.526.598 843.686.186

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 120.526.598 120.526.598 120.526.598 843.686.186Cs 120.526.598 120.526.598 120.526.598 843.686.186

Atti Parlamentari — 502 — Camera dei Deputati

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

Decreto-legge n. 98 del 2011, con-vertito, con modificazioni,dalla legge n. 111 del 2011: Di-sposizioni urgenti per la stabi-lizzazione finanziaria:

– ART. 32, comma 1, punto 2:Assegnazione di risorse allepiccole e medie opere nel Mez-zogiorno (Settore n. 27) Inter-venti diversi (1.7 – cap. 7174)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 20.760.605 – – – 2015 3Cs 20.760.605 – – –

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 20.760.605 – – –Cs 20.760.605 – – –

– ART. 32, comma 6: Fondo perla ripartizione delle quote an-nuali di limiti di impegno e dicontributi pluriennali revocati(Settore n. 27) Interventi di-versi (1.7 – cap. 7685/p)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 7.844.740 18.025.000 18.024.000 84.795.000 2024 3Cs 7.844.740 18.025.000 18.024.000 84.795.000

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 7.844.740 18.025.000 18.024.000 84.795.000Cs 7.844.740 18.025.000 18.024.000 84.795.000

Legge n. 228 del 2012: Disposi-zioni per la formazione del bi-lancio annuale e pluriennaledello Stato (Legge di stabilità2013):

– ART. 1, comma 184: Prosecu-zione della realizzazione del si-

Atti Parlamentari — 503 — Camera dei Deputati

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

stema MOSE (Settore n. 27)Interventi diversi (1.7 – cap.7200/p)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 261.546.665 333.212.500 – – 2016 3Cs 261.546.665 333.212.500 – –

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 261.546.665 333.212.500 – –Cs 261.546.665 333.212.500 – –

Decreto-legge n. 145 del 2013,convertito, con modificazioni,dalla legge n. 9 del 2014: In-terventi urgenti di avvio delpiano « Destinazione Italia »,per il contenimento delle ta-riffe elettriche e del gas, perl’internazionalizzazione, losviluppo e la digitalizzazionedelle imprese, nonché misureper la realizzazione di operepubbliche ed EXPO 2015:

– ART. 13, comma 1: Alimenta-zione del Fondo per la riparti-zione delle quote annuali di li-miti di impegno e di contributipluriennali revocati (Settoren. 27) Interventi diversi (1.7 –cap. 7685/p)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 6.277.402 6.277.402 6.277.402 216.771.814 2024 3Cs 6.277.402 6.277.402 6.277.402 216.771.814

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 6.277.402 6.277.402 6.277.402 216.771.814Cs 6.277.402 6.277.402 6.277.402 216.771.814

– ART. 13, comma 1, lettera a):Parcheggio remoto di staziona-mento di Cascina Merlata (Set-tore n. 17) Edilizia: penitenzia-

Atti Parlamentari — 504 — Camera dei Deputati

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

ria, giudiziaria, sanitaria, diservizio, scolastica (1.7 – cap.7695)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 5.700.000 7.300.000 – – 2016 3Cs 5.700.000 7.300.000 – –

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 5.700.000 7.300.000 – –Cs 5.700.000 7.300.000 – –

Legge n. 147 del 2013: Disposi-zioni per la formazione del bi-lancio annuale e pluriennaledello Stato (legge di stabilità2014):

– ART. 1, comma 71: Prosecu-zione e completamento del si-stema MOSE (Settore n. 27) In-terventi diversi (1.7 – cap.7200/p)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 92.784.882 66.657.092 74.349.072 – 2017 3Cs 92.784.882 66.657.092 74.349.072 –

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp 30.000.000 50.000.000 57.000.000 –Cs 30.000.000 50.000.000 57.000.000 –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 122.784.882 116.657.092 131.349.072 –Cs 122.784.882 116.657.092 131.349.072 –

– ART. 1, comma 99: Completa-mento del pagamento relativoall’ex Agensud (Settore n. 4) In-terventi nelle aree sottoutiliz-zate (1.7 – cap. 7544)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 64.949.375 – – – 2015 3Cs 64.949.375 – – –

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Atti Parlamentari — 505 — Camera dei Deputati

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 64.949.375 – – –Cs 64.949.375 – – –

Decreto-legge n. 133 del 2014, con-vertito, con modificazioni,dalla legge n. 164 del 2014: Mi-sure urgenti per l’apertura deicantieri, la realizzazione delleopere pubbliche, la digitalizza-zione del Paese, la semplifica-zione burocratica, l’emer-genza del dissesto idrogeolo-gico e per la ripresa delleattività produttive:

– ART. 3, comma 12: Infra-strutture carcerarie (Settoren. 17) Edilizia: penitenziaria,giudiziaria, sanitaria, di servi-zio, scolastica (1.7 – cap. 7471)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 140.954.880 20.564.000 – – 2016 3Cs 140.954.880 20.564.000 – –

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . Cp 140.954.880 20.564.000 – –Cs 140.954.880 20.564.000 – –

Sistemi stradali, autostradali edintermodali

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Legge n. 662 del 1996: Misure dirazionalizzazione della fi-nanza pubblica:

– ART. 2, comma 86: Completa-mento del raddoppio dell’auto-strada A6 Torino-Savona (set-tore n. 16) Interventi per la via-bilità ordinaria, speciale e di

Atti Parlamentari — 506 — Camera dei Deputati

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

grande comunicazione (1.2 –cap. 7483)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 10.330.000 10.330.000 – – 2016 3Cs 10.330.000 10.330.000 – –

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 10.330.000 10.330.000 – –Cs 10.330.000 10.330.000 – –

– ART. 2, comma 87: Avviodella realizzazione della va-riante di valico Firenze-Bolo-gna (Settore n. 27) Interventidiversi (1.2 – cap. 7484)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 10.330.000 10.330.000 – – 2016 3Cs 10.330.000 10.330.000 – –

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 10.330.000 10.330.000 – –Cs 10.330.000 10.330.000 – –

Decreto-legge n. 67 del 1997, con-vertito, con modificazioni,dalla legge n. 135 del 1997: Di-sposizioni urgenti per favorirel’occupazione:

– ART. 19-bis, comma 1, primoperiodo: Realizzazione e poten-ziamento di tratte autostradali(Settore n. 16) Interventi per laviabilità ordinaria, speciale e digrande comunicazione (1.2 –cap. 7485)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 51.646.000 51.646.000 51.646.000 – 2017 3Cs 51.646.000 51.646.000 51.646.000 –

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Atti Parlamentari — 507 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 51.646.000 51.646.000 51.646.000 –Cs 51.646.000 51.646.000 51.646.000 –

Legge n. 311 del 2004: Disposi-zioni per la formazione del bi-lancio annuale e pluriennaledello Stato (legge finanziaria2005):

– ART. 1, comma 452: Interventistrutturali per la viabilità traItalia e Francia (Settore n. 16)Interventi per la viabilità ordi-naria, speciale e di grande co-municazione (1.2 – cap. 7481)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 5.000.000 5.000.000 – – 2016 3Cs 5.000.000 5.000.000 – –

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 5.000.000 5.000.000 – –Cs 5.000.000 5.000.000 – –

Decreto-legge n. 98 del 2011, con-vertito, con modificazioni,dalla legge n. 111 del 2011: Di-sposizioni urgenti per la stabi-lizzazione finanziaria:

– ART. 32, comma 1, punto 1:Fondo per le infrastrutture fer-roviarie e stradali e relativo adopere di interesse strategico(Settore n. 27) Interventi diversi(1.2 – cap. 7514)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 12.050.900 67.147.162 – – 2016 3Cs 12.050.900 67.147.162 – –

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Atti Parlamentari — 508 — Camera dei Deputati

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 12.050.900 67.147.162 – –Cs 12.050.900 67.147.162 – –

– ART. 32, comma 1, punto 11:Megalotto 2 della strada statalen. 106 Ionica (Settore n. 11)Interventi nel settore dei tra-sporti (1.2 – cap. 7155)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 2.687.978 19.843.159 – – 2016 3Cs 2.687.978 19.843.159 – –

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 2.687.978 19.843.159 – –Cs 2.687.978 19.843.159 – –

– ART. 32, comma 1, punto 5:Accessibilità della Valtellina:strada statale n. 38 primo lotto– variante di Morbegno se-condo stralcio, dallo svincolo diCorsio allo svincolo del Tartano(Settore n. 11) Interventi nelsettore dei trasporti (1.2 – cap.7519)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 3.519.331 4.118.657 – – 2016 3Cs 3.519.331 4.118.657 – –

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 3.519.331 4.118.657 – –Cs 3.519.331 4.118.657 – –

– ART. 32, comma 1, punto 7:Realizzazione dell’interventosull’asse stradale Lioni-Grotta-

Atti Parlamentari — 509 — Camera dei Deputati

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

minarda, tratto dallo svincolodi Frigento allo svincolo di SanTeodoro (Settore n. 11) Inter-venti nel settore dei trasporti(1.2 – cap. 7529)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 23.819.000 9.548.000 – – 2016 3Cs 23.819.000 9.548.000 – –

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 23.819.000 9.548.000 – –Cs 23.819.000 9.548.000 – –

Legge n. 228 del 2012: Disposi-zioni per la formazione del bi-lancio annuale e pluriennaledello Stato (legge di stabilità2013):

– ART. 1, comma 181: Migliora-mento della viabilità e dei tra-sporti della strada statalen. 652 Tirreno-Adriatica (Set-tore n. 11) Interventi nel set-tore dei trasporti (1.2 – cap.7380)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 6.706.015 – – – 2015 3Cs 6.706.015 – – –

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 6.706.015 – – –Cs 6.706.015 – – –

– ART. 1, comma 212: Sommeda assegnare alla regione Pie-monte per la realizzazione del-l’asse autostradale « Pedemon-tana piemontese » (Settore

Atti Parlamentari — 510 — Camera dei Deputati

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

n. 11) Interventi nel settoredei trasporti (1.2 – cap. 7504)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 92.000 – – – 2015 3Cs 92.000 – – –

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 92.000 – – –Cs 92.000 – – –

Decreto-legge n. 69 del 2013, con-vertito, con modificazioni,dalla legge n. 98 del 2013: Di-sposizioni urgenti per il rilan-cio dell’economia:

– ART. 18, comma 1: Continuitàdei cantieri e perfezionamentodegli atti contrattuali finalizzatiall’avvio dei lavori (Settoren. 11) Interventi nel settore deitrasporti (1.2 – cap. 7536/p)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 62.729.075 73.764.052 129.240.831 – 2017 3Cs 62.729.075 73.764.052 129.240.831 –

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 62.729.075 73.764.052 129.240.831 –Cs 62.729.075 73.764.052 129.240.831 –

– ART. 18, comma 2, punto 1:Realizzazione della tangenzialeesterna est di Milano (Settoren. 11) Interventi nel settore deitrasporti (1.2 – cap. 7537)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 107.534.895 60.311.843 – – 2016 3Cs 107.534.895 60.311.843 – –

Atti Parlamentari — 511 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 107.534.895 60.311.843 – –Cs 107.534.895 60.311.843 – –

– ART. 18, comma 2, punto 2:Somme da assegnare alla re-gione Veneto per la Pedemon-tana veneta (Settore n. 11) In-terventi nel settore dei trasporti(1.2 – cap. 7147)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 130.000.000 219.500.000 – – 2016 3Cs 130.000.000 219.500.000 – –

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 130.000.000 219.500.000 – –Cs 130.000.000 219.500.000 – –

– ART. 18, comma 2, punto 3:Programma ponti e galleriestradali (Settore n. 11) Inter-venti nel settore dei trasporti(1.2 – cap. 7538)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 216.209.600 94.970.853 – – 2016 3Cs 216.209.600 94.970.853 – –

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 216.209.600 94.970.853 – –Cs 216.209.600 94.970.853 – –

Atti Parlamentari — 512 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

– ART. 18, comma 2, punto 6:Somme da assegnare all’ANASper l’asse di collegamento tra lastrada statale 640 e l’autostradaA19 Agrigento-Caltanissetta(Settore n. 11) In-terventi nel settore dei trasporti(1.2 – cap. 7541)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp – 76.558.497 – – 2016 3Cs – 76.558.497 – –

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp – 76.558.497 – –Cs – 76.558.497 – –

Decreto-legge n. 145 del 2013,convertito, con modificazioni,dalla legge n. 9 del 2014: In-terventi urgenti di avvio delpiano « Destinazione Italia »,per il contenimento delle ta-riffe elettriche e del gas, perl’internazionalizzazione, losviluppo e la digitalizzazionedelle imprese, nonché misureper la realizzazione di operepubbliche ed EXPO 2015:

– ART. 13, comma 1, lettera b):Opere necessarie per l’accessi-bilità ferroviaria Malpensa –Terminal T1 T2 (Settore n. 11)Interventi nel settore dei tra-sporti (1.2 – cap. 7545)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 13.000.000 16.000.000 16.000.000 – 2017 3Cs 13.000.000 16.000.000 16.000.000 –

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Atti Parlamentari — 513 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 13.000.000 16.000.000 16.000.000 –Cs 13.000.000 16.000.000 16.000.000 –

– ART. 13, comma 1, lettera a),punto 2: Collegamento tra lastrada statale n. 11 e la stradastatale n. 223 Lotto 1-B (Set-tore n. 11) Interventi nel set-tore dei trasporti (1.2 – cap.7534)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 7.200.000 – – – 2015 3Cs 7.200.000 – – –

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 7.200.000 – – –Cs 7.200.000 – – –

Legge n. 147 del 2013: Disposi-zioni per la formazione del bi-lancio annuale e pluriennaledello Stato (legge di stabilità2014):

– ART. 1, comma 96: Realizza-zione della terza corsia dellatratta autostradale A4 Quartod’Altino-Villesse-Gorizia (Set-tore n. 16) Interventi per la via-bilità ordinaria, speciale e digrande comunicazione (1.2 –cap. 7533)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 93.470.627 – – – 2015 3Cs 93.470.627 – – –

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 93.470.627 – – –Cs 93.470.627 – – –

Atti Parlamentari — 514 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

Decreto-legge n. 133 del 2014, con-vertito, con modificazioni,dalla legge n. 164 del 2014: Mi-sure urgenti per l’apertura deicantieri, la realizzazione delleopere pubbliche, la digitalizza-zione del Paese, la semplifica-zione burocratica, l’emergenzadel dissesto idrogeologico e perla ripresa delle attività produt-tive:

– ART. 3, comma 1: Continuitàdei cantieri in corso e perfezio-namento degli atti contrattualifinalizzati all’avvio dei lavori(Settore n. 11) Interventi nelsettore dei trasporti (1.2 – cap.7536/p)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 231.000.000 159.000.000 1.073.000.000 2.362.000.000 2020 3Cs 231.000.000 159.000.000 1.073.000.000 2.362.000.000

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 231.000.000 159.000.000 1.073.000.000 2.362.000.000Cs 231.000.000 159.000.000 1.073.000.000 2.362.000.000

TOTALE MISSIONE . . . CpCs

2.908.640.4812.908.640.481

3.151.138.8153.151.138.815

3.496.571.9033.496.571.903

7.402.302.0007.402.302.000

RICERCA E INNOVAZIONE

Ricerca scientifica e tecnologica dibase e applicata

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Decreto-legge n. 5 del 2012, con-vertito, con modificazioni,dalla legge n. 35 del 2012: Di-sposizioni urgenti in materia disemplificazione e di sviluppo:

– ART. 31-bis, comma 5: Finan-ziamento della scuola « GranSasso Science Institute » (GSSI)

Atti Parlamentari — 515 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

(Settore n. 13) Interventi nelsettore della ricerca (3.4 – cap.7235)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 12.000.000 – – – 2015Cs 12.000.000 – – –

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 12.000.000 – – –Cs 12.000.000 – – –

TOTALE MISSIONE . . CpCs

12.000.00012.000.000

––

––

––

SVILUPPO SOSTENIBILE E TU-TELA DEL TERRITORIO EDELL’AMBIENTE

Gestione delle risorse idriche, tuteladel territorio e bonifiche

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E

DEL MARE

Legge n. 147 del 2013: Disposi-zioni per la formazione del bi-lancio annuale e pluriennaledello Stato (legge di stabilità2014):

– ART. 1, comma 111: Inter-venti di messa in sicurezza delterritorio contro il dissestoidrogeologico (Settore n. 19)Difesa del suolo e tutela am-bientale (1.9 – cap. 7511)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 50.000.000 100.000.000 – – 2016 3Cs 50.000.000 100.000.000 – –

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Atti Parlamentari — 516 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 50.000.000 100.000.000 – –Cs 50.000.000 100.000.000 – –

TOTALE MISSIONE . . CpCs

50.000.00050.000.000

100.000.000100.000.000

––

––

CASA E ASSETTO URBANISTICO

Edilizia abitativa e politiche territo-riali

ECONOMIA E FINANZE

Decreto-legge n. 39 del 2009, con-vertito, con modificazioni,dalla legge n. 77 del 2009: In-terventi urgenti in favore dellepopolazioni colpite dagli eventisismici nella regione Abruzzonel mese di aprile 2009 e ulte-riori interventi urgenti di pro-tezione civile:

– ART. 3, comma 1: Sisma nellaregione Abruzzo (Settore n. 3)Interventi per calamità naturali(14.1 – cap. 7817)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 227.775.334 175.343.334 130.852.054 1.487.700.000 2032 3Cs 227.775.334 175.343.334 130.852.054 1.487.700.000

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 227.775.334 175.343.334 130.852.054 1.487.700.000Cs 227.775.334 175.343.334 130.852.054 1.487.700.000

– ART. 14, comma 1, punto 2:Sisma nella regione Abruzzo –Risorse per l’edilizia privata(Settore n. 3) Interventi per ca-

Atti Parlamentari — 517 — Camera dei Deputati

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

lamità naturali (14.1 – cap.8005/p)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 249.000.000 – – – 2015Cs 249.000.000 – – –

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 249.000.000 – – –Cs 249.000.000 – – –

– ART. 14, comma 1, punto 4:Sisma nella regione Abruzzo –Risorse per l’edilizia pubblica eprivata comuni fuori dal cra-tere (Settore n. 3) Interventiper calamità naturali (14.1 –cap. 8005/p)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 5.000.000 – – – 2015Cs 5.000.000 – – –

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 5.000.000 – – –Cs 5.000.000 – – –

– ART. 14, comma 1, punto 5:Sisma nella regione Abruzzo –Risorse per interventi a soste-gno delle attività produttive e diricerca (Settore n. 3) Interventiper calamità naturali (14.1 –cap. 8005/p)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 27.000.000 – – – 2015Cs 27.000.000 – – –

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Atti Parlamentari — 518 — Camera dei Deputati

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 27.000.000 – – –Cs 27.000.000 – – –

Decreto-legge n. 43 del 2013, con-vertito, con modificazioni,dalla legge n. 71 del 2013: Di-sposizioni urgenti per il rilan-cio dell’area industriale diPiombino, di contrasto ademergenze ambientali, in fa-vore delle zone terremotate delmaggio 2012 e per accelerarela ricostruzione in Abruzzo ela realizzazione degli inter-venti per Expo 2015:

– ART. 7-bis, comma 1: Rifi-nanziamento della ricostru-zione nei comuni interessati dalsisma nella regione Abruzzo(Settore n. 3) Interventi per ca-lamità naturali (14.1 – cap.8005/p)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 497.200.000 197.200.000 197.200.000 394.400.000 2019 3Cs 497.200.000 197.200.000 197.200.000 394.400.000

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp 200.000.000 900.000.000 1.100.000.000 2.900.000.000 2020Cs 200.000.000 900.000.000 1.100.000.000 2.900.000.000

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 697.200.000 1.097.200.000 1.297.200.000 3.294.400.000Cs 697.200.000 1.097.200.000 1.297.200.000 3.294.400.000

Legge n. 147 del 2013: Disposi-zioni per la formazione del bi-lancio annuale e pluriennaledello Stato (legge di stabilità2014):

– ART. 1, comma 48, lettera c):Mutui per la prima casa (Set-

Atti Parlamentari — 519 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

tore n. 27) Interventi diversi(14.1 – cap. 7077)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 192.526.903 187.766.455 – – 2016 3Cs 192.526.903 187.766.455 – –

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 192.526.903 187.766.455 – –Cs 192.526.903 187.766.455 – –

TOTALE MISSIONE . . . . CpCs

1.398.502.2371.398.502.237

1.460.309.7891.460.309.789

1.428.052.0541.428.052.054

4.782.100.0004.782.100.000

TUTELA E VALORIZZAZIONEDEI BENI E ATTIVITÀ CULTU-

RALI E PAESAGGISTICI

Valorizzazione del patrimonio cul-turale e coordinamento del si-stema museale

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E TURISMO

Decreto-legge n. 91 del 2013:

– ART. 5-quater, comma 1: Tu-tela del patrimonio dell’UNE-SCO della provincia di Ragusa-(Settore n. 27) Interventi di-versi (1.13 – cap. 7486)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 100.000 – – – 2015Cs 100.000 – – –

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 100.000 – – –Cs 100.000 – – –

Atti Parlamentari — 520 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

Tutela del patrimonio culturale

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E TURISMO

Decreto-legge n. 83 del 2014, con-vertito, con modificazioni,dalla legge n. 106 del 2014: Di-sposizioni urgenti per la tuteladel patrimonio culturale, losviluppo della cultura e il ri-lancio del turismo:

– ART. 7, comma 1: Spese perl’attuazione degli interventi delPiano strategico « Grandi pro-getti beni culturali » (Settoren. 27) Interventi diversi (1.15 –cap. 8098)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 30.000.000 50.000.000 – –Cs 30.000.000 50.000.000 – –

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 30.000.000 50.000.000 – –Cs 30.000.000 50.000.000 – –

TOTALE MISSIONE . . . . CpCs

30.100.00030.100.000

50.000.00050.000.000

––

––

ISTRUZIONE SCOLASTICA

Programmazione e coordinamentodell’istruzione scolastica

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Decreto-legge n. 104 del 2013,convertito, con modificazioni,dalla legge n. 128 del 2013:Misure urgenti in materia diistruzione, università e ricerca:

– ART. 10, comma 1: Mutui perl’edilizia scolastica e detrazionifiscali (Settore n. 17) Edilizia:penitenziaria, giudiziaria, sani-

Atti Parlamentari — 521 — Camera dei Deputati

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

taria, di servizio, scolastica(1.1 – cap. 7106)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 2044Cs 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000Cs 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000

TOTALE MISSIONE . . . . Cp 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000Cs 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000

SVILUPPO E RIEQUILIBRIOTERRITORIALE

Sostegno alle politiche per lo svi-luppo e la coesione economica

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 289 del 2002: Disposi-zioni per la formazione del bi-lancio annuale e pluriennaledello Stato (legge finanziaria2003):

– ART. 61, comma 1: Fondo perlo sviluppo e la coesione (Set-tore n. 4) Interventi nelle areesottoutilizzate (28.1 – cap.8000/p)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 6.264.794.000 1.700.000.000 – – 2016 3Cs 6.264.794.000 1.700.000.000 – –

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp –463.700.000 – – –Cs –463.700.000 – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 5.801.094.000 1.700.000.000 – –Cs 5.801.094.000 1.700.000.000 – –

Atti Parlamentari — 522 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

Legge n. 147 del 2013: Disposi-zioni per la formazione del bi-lancio annuale e pluriennaledello Stato (legge di stabilità2014):

– ART. 1, comma 6: Risorse re-lative alla programmazione2014-2020 (Settore n. 4) Inter-venti nelle aree sottoutilizzate(28.1 – cap. 8000/p)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 346.300.000 485.200.000 981.700.000 37.255.700.000 2023 3Cs 346.300.000 485.200.000 981.700.000 37.255.700.000

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp 100.000.000 500.000.000 1.500.000.000 –2.100.000.000Cs 100.000.000 500.000.000 1.500.000.000 –2.100.000.000

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 446.300.000 985.200.000 2.481.700.000 35.155.700.000Cs 446.300.000 985.200.000 2.481.700.000 35.155.700.000

POLITICHE ECONOMICO-FI-NANZIARIE E DI BILANCIO

Prevenzione e repressione dellefrodi e delle violazioni agli ob-blighi fiscali

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 266 del 2005: Disposi-zioni per la formazione del bi-lancio annuale e pluriennaledello Stato (legge finanziaria2006):

– ART. 1, comma 93: Contri-buto quindicennale per l’am-modernamento della flotta e ilmiglioramento delle comunica-zioni, nonché per il completa-mento del programma di dota-zione infrastrutturale delCorpo della guardia di finanza(Settore n. 27) Interventi di-versi (1.3 – capp. 7849, 7850)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 25.620.000 25.620.000 25.620.000 153.720.000 2023 3Cs 25.620.000 25.620.000 25.620.000 153.720.000

Atti Parlamentari — 523 — Camera dei Deputati

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 25.620.000 25.620.000 25.620.000 153.720.000Cs 25.620.000 25.620.000 25.620.000 153.720.000

Legge n. 147 del 2013: Disposi-zioni per la formazione del bi-lancio annuale e pluriennaledello Stato (legge di stabilità2014):

– ART. 1, comma 109: Contri-buto per l’ammodernamentodel Corpo della guardia di fi-nanza (Settore n. 27) Interventidiversi (1.3 – cap. 7851)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 18.000.000 30.000.000 30.000.000 90.000.000 2020Cs 18.000.000 30.000.000 30.000.000 90.000.000

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 18.000.000 30.000.000 30.000.000 90.000.000Cs 18.000.000 30.000.000 30.000.000 90.000.000

TOTALE MISSIONE . . . . Cp 43.620.000 55.620.000 55.620.000 243.720.000Cs 43.620.000 55.620.000 55.620.000 243.720.000

GIOVANI E SPORT

Attività ricreative e sport

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 147 del 2013: Disposi-zioni per la formazione del bi-lancio annuale e pluriennale

Atti Parlamentari — 524 — Camera dei Deputati

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

dello Stato (legge di stabilità2014):

– ART. 1, comma 303: Istitutoper il credito sportivo (Settoren. 24) Impiantistica sportiva(22.1 – cap. 7455)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 13.917.732 18.776.646 – – 2016 3Cs 13.917.732 18.776.646 – –

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 13.917.732 18.776.646 – –Cs 13.917.732 18.776.646 – –

TOTALE MISSIONE . . CpCs

13.917.73213.917.732

18.776.64618.776.646

––

––

SERVIZI ISTITUZIONALI E GE-NERALI DELLE AMMINI-STRAZIONI PUBBLICHE

Servizi generali, formativi ed ap-provvigionamenti per le ammi-nistrazioni pubbliche

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 144 del 1999: Misure inmateria di investimenti, delegaal Governo per il riordino degliincentivi all’occupazione edella normativa che disciplinal’INAIL, nonché disposizioniper il riordino degli enti previ-denziali:

– ART. 22: Ristrutturazione fi-nanziaria dell’Istituto poligra-fico e Zecca dello Stato (Settore

Atti Parlamentari — 525 — Camera dei Deputati

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

n. 2) Interventi a favore delleimprese industriali (24.4 –cap. 7335)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 32.817.000 32.817.000 32.817.000 65.634.000 2019 3Cs 32.817.000 32.817.000 32.817.000 65.634.000

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rimodulazione . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 32.817.000 32.817.000 32.817.000 65.634.000Cs 32.817.000 32.817.000 32.817.000 65.634.000

TOTALE MISSIONE . . CpCs

32.817.00032.817.000

32.817.00032.817.000

32.817.00032.817.000

65.634.00065.634.000

FONDI DA RIPARTIRE

Fondi da assegnare

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORE-STALI

Legge n. 499 del 1999: Razionaliz-zazione degli interventi neisettori agricolo, agroalimen-tare, agroindustriale e fore-stale:

– ART. 4: Attività di compe-tenza del Ministero delle politi-che agricole e forestali (Settoren. 21) Interventi in agricoltura(6.1 – cap. 7810)

Legislazione vigente . . . . . . . Cp 10.000.000 15.000.000 – – 2016Cs 10.000.000 15.000.000 – –

Riduzione . . . . . . . . . . . . . Cp – – – –Cs – – – –

Rifinanziamento . . . . . . . . . Cp 10.000.000 10.000.000 10.000.000 –(–) (–) (–)

Cs 10.000.000 10.000.000 10.000.000 –(–) (–) (–)

Atti Parlamentari — 526 — Camera dei Deputati

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Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROV-VEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MIS-SIONE, PROGRAMMA ED AMMINI-

STRAZIONE

2015 2016 20172018

e successiviAnno

terminaleLimiteimpeg.

Legge di stabilità . . . . . . . . . Cp 20.000.000 25.000.000 10.000.000 –(10.000.000) (15.000.000) (–)

Cs 20.000.000 25.000.000 10.000.000 –(10.000.000) (15.000.000) (–)

TOTALE MISSIONE . .

Cp

Cs

20.000.000(10.000.000)20.000.000

(10.000.000)

25.000.000(15.000.000)25.000.000

(15.000.000)

10.000.000(–)

10.000.000(–)

TOTALE GENERALE . .

Cp

Cs

23.358.062.094(23.338.062.094)23.358.062.094

(23.338.062.094)

19.852.210.732(19.817.310.732)19.852.210.732

(19.817.310.732)

19.153.646.163(19.124.946.163)19.153.646.163

(19.124.946.163)

98.824.705.321

98.824.705.321

Atti Parlamentari — 527 — Camera dei Deputati

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€ 27,20 *17PDL0026800**17PDL0026800*