CAMERADEIDEPUTATI 2507 SBERNA, BINETTI · zione tecnica elaborata dal dottor Vittorio Vezzetti...

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 2507 PROPOSTA DI LEGGE DINIZIATIVA DEI DEPUTATI SBERNA, BINETTI Disciplina della professione di mediatore familiare nonché modifiche al codice civile, al codice di procedura civile e alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli Presentata il 1 o luglio 2014 ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 8 feb- braio 2006, n. 54, sull’affidamento condi- viso si è rivelata, per usare le parole della sua correlatrice al Senato della Repubblica della Repubblica (senatrice Baio), « un autentico fallimento, pur duro da ammet- tere ». A otto anni dalla sua approvazione, inoltre, la mediazione familiare non è mai decollata e l’Italia è sempre uno degli ultimi Paesi del mondo industrializzato per quanto riguarda la co-genitorialità (co-parenting) delle coppie separate. Inol- tre rammentiamo che l’Italia è il Paese più sanzionato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per non avere saputo tutelare i rapporti dei figli con il genitore meno coinvolto. Migliaia di minori perdono ogni anno contatto con uno dei genitori, con importanti conseguenze sociali e biomedi- che, e non si prevede che miglioramenti possano derivare dal recente decreto legi- slativo n. 154 del 2013, cosiddetto « de- creto sulla filiazione ». Questa tragica situazione non deve stu- pire in quanto difficilmente una legge priva di indicazioni temporali è storica- mente servita, anche all’estero, per supe- rare la mera enunciazione teorica e per consentire una condivisione materiale di cure. Per chiarire la distinzione tra forma e sostanza ricordiamo che in Paesi esteri che si sono trovati ad affrontare questa tematica molto prima di noi – in Svezia il divorzio esiste dal 1913, negli Stati Uniti d’america (USA) dal 1906 –, era già stata teorizzata da tempo la distinzione tra joint Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 2507—

PROPOSTA DI LEGGE

D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SBERNA, BINETTI

Disciplina della professione di mediatore familiare nonchémodifiche al codice civile, al codice di procedura civile e alledisposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile

in materia di affidamento condiviso dei figli

Presentata il 1o luglio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 8 feb-braio 2006, n. 54, sull’affidamento condi-viso si è rivelata, per usare le parole dellasua correlatrice al Senato della Repubblicadella Repubblica (senatrice Baio), « unautentico fallimento, pur duro da ammet-tere ». A otto anni dalla sua approvazione,inoltre, la mediazione familiare non è maidecollata e l’Italia è sempre uno degliultimi Paesi del mondo industrializzatoper quanto riguarda la co-genitorialità(co-parenting) delle coppie separate. Inol-tre rammentiamo che l’Italia è il Paese piùsanzionato dalla Corte europea dei dirittidell’uomo per non avere saputo tutelare irapporti dei figli con il genitore menocoinvolto. Migliaia di minori perdono ognianno contatto con uno dei genitori, con

importanti conseguenze sociali e biomedi-che, e non si prevede che miglioramentipossano derivare dal recente decreto legi-slativo n. 154 del 2013, cosiddetto « de-creto sulla filiazione ».

Questa tragica situazione non deve stu-pire in quanto difficilmente una leggepriva di indicazioni temporali è storica-mente servita, anche all’estero, per supe-rare la mera enunciazione teorica e perconsentire una condivisione materiale dicure. Per chiarire la distinzione tra formae sostanza ricordiamo che in Paesi esteriche si sono trovati ad affrontare questatematica molto prima di noi – in Svezia ildivorzio esiste dal 1913, negli Stati Unitid’america (USA) dal 1906 –, era già statateorizzata da tempo la distinzione tra joint

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legal custody (affidamento legalmente con-diviso) e joint physical custody (affida-mento materialmente condiviso).

Illuminante è il caso della Svezia: nel1989 fu promulgata una legge sull’affida-mento condiviso assai simile alla nostralegge n. 54 del 2006. Negli anni successivinon vi è stata alcuna modifica dei costumigiudiziari e pertanto nel 1998 si resenecessaria una legge che ha dato prioritàall’affidamento materialmente condiviso;in pochi anni l’affidamento paritetico èpassato dal 3 al 18 per cento e, oggi, acirca il 30 per cento.

Inoltre negli USA si parla da lustrianche di sole physical custody (affida-mento materialmente esclusivo) per queicasi in cui all’eventuale condivisione for-male non segue comunque quella mate-riale (si pensi che in Italia oggi sarebbeaffidamento materialmente esclusivo circail 95 per cento dei casi). Questo progettodi legge, di respiro culturale internazio-nale, non si basa quindi solo sulla meraanalisi della giurisprudenza italiana e suglielementi emersi nelle audizioni dei pro-getti di legge di riforma tenutesi nellascorsa legislatura, ma anche sulla doverosaanalisi delle esperienze, degli errori e dellebuone prassi di nazioni estere che hannoaffrontato le stesse tematiche e le stessedifficoltà molti anni prima di noi (in Italiail divorzio è legge relativamente nuova,essendo entrata in vigore il 18 dicembre1970 mentre, per fare un ulteriore esem-pio, in Belgio esiste ininterrottamente dal1789), anche allo scopo di evitare di ri-peterne gli sbagli; esso si fonda, inoltre, suuno studio approfondito dell’ormai ampialetteratura scientifica internazionale di-sponibile sul tema in questione. In parti-colare, molti elementi sono stati trattidalle recenti e autorevoli conferenze in-ternazionali multidisciplinari sulla sharedcustody di Coimbra (20-21 giugno 2013), diBonn (10-11 agosto 2013), di Strasburgo(Parlamento europeo, 23 ottobre 2013),dell’Assemblea dell’International Councilon Shared Parenting (ICSP) (Bonn 22-23febbraio 2014) nonché dalla allegata rela-zione tecnica elaborata dal dottor VittorioVezzetti (pediatra, referente scientifico

della piattaforma europea Colibrì per lajoint custody, co-parentig and childhoodnonché membro del direttivo dell’ICSP,autore della prima indagine comparativasull’affidamento condiviso in Europa, giàpresentata al Parlamento europeo, coadiu-vato dall’avvocato Simone Pillon (membrodel direttivo del Forum delle associazionifamiliari).

Un primo punto affrontato da questoprogetto di legge è quello della mediazionefamiliare: la mediazione familiare è unadelle buone pratiche più diffuse per lacura delle situazioni familiari in crisi.Sviluppatasi negli anni ottanta negli USA epoi importata in Europa, è già ampia-mente praticata anche nel nostro Paese,anche se i riferimenti normativi per la suaregolamentazione e per la sua promozionesono ancora vaghi e insufficienti. Ulterioriostacoli alla sua diffusione in Italia sonolegati all’assenza totale, a differenza chenei Paesi scandinavi, di gender equity neiprocedimenti giudiziari (sbocco naturalenel caso in cui fallisca la mediazione), chene riduce fortemente l’efficacia e ancheall’impossibilità, stabilita dal codice deon-tologico dei mediatori italiani, di un invioordinato dal giudice (nei Paesi anglosas-soni invece questa opzione è praticata).

Già nel 1998, con la raccomandazioneR(98)1 del Consiglio dei ministri del 21gennaio 1998, il Consiglio d’Europa rac-comandava agli Stati membri di intro-durre e promuovere la mediazione fami-liare e di potenziare l’opera di mediazionefamiliare esistente, adottando o raffor-zando le misure necessarie per la promo-zione e l’utilizzazione della mediazionefamiliare quale strumento appropriato perla soluzione delle dispute familiari. Unapiena applicazione della mediazione fami-liare porterebbe innumerevoli benefìci allaqualità della vita delle persone – semprepiù – coinvolte nelle dinamiche della crisifamiliare e consentirebbe di:

1) migliorare la comunicazione tra imembri della famiglia;

2) ridurre il conflitto fra le parti indisputa;

3) creare accordi amichevoli;

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4) garantire continuità delle relazionipersonali tra genitori e figli;

5) assicurare un effettivo diritto allabi-genitorialità per i minori;

6) abbattere i costi sociali ed econo-mici della separazione e del divorzio per leparti, per lo Stato e gli altri enti pubblici;

7) ridurre i tempi necessari alla so-luzione del conflitto.

Nel nostro Paese la riforma di cui allalegge n. 54 del 2006 ha introdotto unaccenno all’istituto della mediazione fami-liare con l’ex articolo 155-sexies del codicecivile che, tuttavia, si limita a consentire algiudice di rinviare l’adozione dei provve-dimenti temporanei ed urgenti « per con-sentire che i coniugi, avvalendosi diesperti, tentino una mediazione per rag-giungere un accordo ».

Nel frattempo è entrato in vigore ildecreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che– modificato dal decreto-legge n. 69 del2013, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 98 del 2013 per superare le cen-sure della sentenza n. 272 del 6 dicembre2012 della Corte costituzionale – intro-duce e regolamenta la mediazione civileobbligatoria « ad experimentum » per nu-merosissime materie. Introducendo prin-cìpi affini e confermando lo spirito dellapromozione delle procedure di mediazioneauspicato dalla citata raccomandazioneeuropea, le modifiche apportate dal men-zionato decreto-legge hanno contemperatole avverse esigenze di alcune parti in giocomediante:

1) la competenza territoriale dell’or-ganismo di mediazione;

2) la durata del procedimento dimediazione;

3) le sanzioni in caso di mancatapartecipazione alla mediazione;

4) la proposta del mediatore;

5) la mediazione delegata dal giudice;

6) l’efficacia dell’accordo di media-zione e la sua trascrivibilità in determinaticasi;

7) l’assistenza obbligatoria degli av-vocati nel corso della procedura di me-diazione;

8) la riduzione dei costi della media-zione.

Il « Libro verde relativo ai modi alter-nativi di risoluzione delle controversie inmateria civile e commerciale » pubblicatodalla Commissione europea nel 2002 pre-vede esplicitamente al paragrafo 2.2.2 chegli Stati membri promuovano la media-zione in materia familiare, pur consape-vole che alcune questioni relative al dirittodi famiglia riguardano diritti indisponibilie interessano l’ordine pubblico e necessi-tano, dunque, dell’apporto del giudice perpoter acquistare esecutività. Altri utili ele-menti possono essere desunti dalla legge14 gennaio 2013, n. 4, che ha regolato leprofessioni non organizzate. Pur tenendopresenti le peculiarità della mediazionefamiliare, numerosi sono gli elementi diaffinità tra le due materie per cui apparenecessario un coordinamento utile a re-golamentare e incentivare la mediazionefamiliare per diffonderla e renderla final-mente fruibile alle famiglie. Devono infineessere considerati i numerosi progetti dilegge già presentati alle Camere e chehanno ad oggetto un’ulteriore riformadella legge n. 54 del 2006 per garantiremaggiori spazi alla conciliazione, alla con-sulenza familiare e alla mediazione fami-liare. Se è vero che la mediazione fami-liare, in linea di principio, non dovrebbeessere obbligatoria, è altrettanto vero cheun suo efficace impiego non può prescin-dere da una sua convinta incentivazioneda parte della legge e da un approcciogiudiziario votato a una maggiore equità digenere nella valutazione della genitorialità.

Per i motivi esposti, si presenta questaproposta di legge, composta da ventiduearticoli. In particolare, si segnala che:

l’articolo 1 identifica la figura delmediatore familiare, stabilendo i requisiti

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per l’esercizio di tale professione e salva-guardando in via transitoria coloro cheabbiano già acquisito una formazione pro-fessionale a ciò finalizzata. La regolamen-tazione della professione è demandata allalegge n. 4 del 2013;

l’articolo 2 recepisce il contenutodella citata raccomandazione R(98)1;

l’articolo 3 rafforza il principio diriservatezza del procedimento;

l’articolo 4 norma i passaggi del pro-cedimento di mediazione familiare, conampi rimandi alla normativa vigente inmateria di mediazione civile;

gli articoli 7 e 8 introducono, invece,il doppio percorso di accesso al procedi-mento di separazione, esternalizzando ilprescritto tentativo di conciliazione, for-nendo una prima informazione sull’esi-stenza dei servizi di mediazione e incen-tivando le coppie a presentarsi in tribunaledopo aver redatto e concordato il pianoeducativo e il piano di riparto delle spese,pena un rallentamento della procedura;

l’articolo 9 intende rendere più inci-sivo il ricorso ai sensi dell’articolo 709-terdel codice di procedura civile: la meraammonizione si è rivelata un’arma spun-tata incapace di frenare gli atteggiamentipiù spregiudicati dei genitori;

all’articolo 11, le modifiche all’arti-colo 337-ter del codice civile tendono acompensare la sperequazione temporaleesistente per cui, ad esempio, in regime diaffidamento condiviso, la media di pernot-tamenti mensili presso il genitore menocoinvolto è oggi pari a circa sei, ma conmoltissimi casi in cui, non sono formal-mente concesse che poche ore e senzapernottamenti e il tempo teoricamenteconcesso è del 17 per cento. Per facilitareun clima di dialogo si è pensato di pren-dere a prestito un’eccellenza mondiale,ovvero i parental plans olandesi: essi de-vono obbligatoriamente essere presentatial magistrato per evitare il triste fenomenodei « provvedimenti fotocopia » e avereordinanze integrate alla realtà del casospecifico. Con un nuovo comma si è posta

attenzione al problema del trasferimentodei minori che incide moltissimo sullaperdita di un genitore. Si è quindi pensatoanche di impedire iscrizioni a scuole eistituti d’infanzia non concordate, per evi-tare quelle situazioni, troppe, in cui ilgiudice, posto di fronte al fatto compiutodell’integrazione del minore a grande di-stanza dal luogo d’origine, ritiene chesarebbe troppo disagevole mutare ancorala scuola e avalla l’abuso. Inoltre, coeren-temente con alcuni indirizzi giurispruden-ziali anche italiani e legislativi esteri (Sve-zia, per esempio), si è voluto porre fine alparadosso che sul genitore privato dellapropria genitorialità tramite il trasferi-mento a distanza dei figli ricada ancheintegralmente l’onere economico, oltre chefisico, per riuscire a mantenere almenouna parvenza di rapporto genitoriale.Spesso, infatti, tale situazione sfocia nel-l’insostenibilità di affrontare anche lespese di trasporto e di soggiorno e nel-l’abbandono forzato della prole. La sogliadi attenzione di 8 chilometri per il tra-sferimento della prole prende spunto daalcuni precedenti giurisprudenziali stra-nieri e corrisponde al diametro medio diun comune nazionale. Nel sostituire ilquarto comma dello stesso articolo 337-ter, infine, si rende ineludibile il mante-nimento diretto anche attraverso formegià in uso all’estero: il conto cointestato,che elimina la posizione del genitore« bancomat » emarginato, consentendo unmaggior controllo reciproco, e le sommevincolate al minore (ad esempio su unlibretto nominale) come assicurazione chela cifra versata sia utilizzata per il suoscopo primigenio;

all’articolo 13, che sostituisce l’arti-colo 337-sexies del codice civile, si intro-ducono novità volte sia a tutelare i minorisia a ridurre contemporaneamente il con-flitto incentrato sulla casa. La prima op-zione è, chiaramente, quella di un affida-mento tale da garantire tempi paritetici,che è previsto in molti Stati progrediti. Incaso di disaccordo, coerentemente connumerose sentenze, entrano in gioco altreopzioni tra cui quella del « nest care »,almeno momentaneo: lo stazionamento dei

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figli nella casa con l’alternanza dei genitoriper i compiti di cura. In un momento incui ormai moltissimi padri sono diventatihomeless, non si ritiene più possibile eli-minare a priori la possibilità di suddivi-sione dell’immobile. La riforma dell’arti-colo 337-sexies, inoltre, coerentemente conl’orientamento della Corte di cassazione(sentenza n. 26574 del 17 dicembre 2007),stabilisce che il cessato uso della casafamiliare come abitazione, o l’introduzionein essa di un soggetto estraneo al nucleooriginario, fa venire meno requisiti di« nido » e di habitat consueto dei figli e invia del tutto eccezionale permette di su-perare le normali regole di godimento deibeni immobili. Pertanto, a domanda del-l’interessato, il giudice accerterà le nuovecircostanze e assumerà le varie decisioniche competono alle diverse situazioni dilocazione, comodato o proprietà del geni-tore non assegnatario. Le modifiche alledisposizioni per l’attuazione del codice diprocedura civile e disposizioni transitorie,di cui al regio decreto n. 1369 del 1941,infine, tendono a risolvere un annosoproblema: mentre è chiaro che il consu-

lente tecnico è chiamato a svolgere uncompito legato alle proprie competenzeprofessionali in maniera indipendente, èaltresì evidente che il controllo direttodell’albo e degli incarichi da parte deltribunale committente lede quest’autono-mia professionale. E questo è tanto piùvero quanto più le nuove evidenze scien-tifiche vanno a scontrarsi con assetti giu-risprudenziali consolidati che di scientificohanno sicuramente poco ma che spessohanno sconfinato in territori di non strettacompetenza giuridica (rifiuto aprioristicodell’affidamento alternato, sconfessato dastudi ed esperienze estere inerenti vastecasistiche). Capita spesso, così, che il pa-rere tecnico del consulente altro non siache una sorta di ecolalia che ripete in altritermini e con altro linguaggio il pareregiuridico del giudicante committente.

Modificando gli articoli vigenti in ma-teria si garantiranno sicuramente un mag-giore dibattito e uno spostamento versodifferenti approcci basati sulle nuove co-noscenze.

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PROPOSTA DI LEGGE—

ART. 1.

(Professione di mediatore familiare).

1. Possono esercitare la professione dimediatore familiare le persone in possessodella laurea specialistica in discipline so-ciali, psicologiche, giuridiche, mediche opedagogiche, nonché della formazione spe-cifica, certificata da idonei titoli qualimaster universitari ovvero specializzazionio perfezionamenti presso enti di forma-zione riconosciuti dalle regioni, aventi du-rata biennale e di almeno 350 ore.

2. Possono altresì esercitare l’attività dimediazione familiare coloro che alla datadi entrata in vigore della presente leggesono in possesso di laurea specialistica eche hanno già ottenuto la qualifica dimediatore familiare a seguito della forma-zione specifica almeno biennale certificatada master universitari ovvero a seguitodella frequenza e del superamento del-l’esame finale presso corsi di formazionealmeno biennali e della durata di almeno350 ore, purché svolti e conclusi entro il31 dicembre 2014.

3. La qualifica di mediatore familiarepuò essere attribuita anche agli avvocatiiscritti all’ordine professionale e in pos-sesso della qualifica di esperti in diritto difamiglia e dei minorenni ai sensi dellavigente legge professionale.

4. La professione di mediatore fami-liare può essere esercitata in forma indi-viduale o associata secondo le disposizionistabilite dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4.

5. Le regioni, entro sei mesi dalla datadi entrata in vigore della presente legge,istituiscono e mantengono annualmenteaggiornati specifici elenchi pubblici aiquali possono fare domanda di iscrizionei mediatori familiari in possesso dei re-quisiti di cui al presente articolo.

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6. Il servizio di mediazione familiarepuò essere altresì offerto nei consultorifamiliari pubblici e privati da personeaventi la qualifica di mediatori familiari aisensi della legislazione vigente.

7. Il mediatore familiare deve essereparticolarmente e specificamente espertonelle tecniche di mediazione e deve esserein possesso di approfondite conoscenze indiritto, psicologia e sociologia con parti-colare riferimento ai rapporti familiari egenitoriali.

ART. 2.

(Mediazione familiare).

1. La mediazione familiare può essereapplicata a tutte le dispute tra parenti, traaffini e tra coloro che vivano rapporti diconvivenza more uxorio. Il mediatore fa-miliare deve avere i necessari requisiti diimparzialità tra le parti e di neutralità neiriguardi del risultato del processo di me-diazione. Il mediatore familiare inoltredeve:

a) rispettare le opinioni delle parti;

b) difendere la parità delle posizioninell’ambito della trattativa;

c) informare le parti della possibilitàdi avvalersi della consulenza matrimonialeal fine di salvaguardare per quanto pos-sibile l’unità della famiglia;

d) astenersi dal tentare di imporresoluzioni alle parti;

e) prestare particolare attenzione alsuperiore interesse dei minori anche in-coraggiando i genitori a concentrarsi sulleesigenze della prole minorenne;

f) prestare particolare attenzione al-l’eventuale sussistenza o al pericolo diepisodi di violenza tra le parti, valutandol’opportunità di proseguire o no la media-zione e in ogni caso informando le partisulla fondamentale importanza di supe-rare, mediante l’aiuto di specialisti, ogniforma di violenza endofamiliare;

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g) astenersi dal fornire consulenzalegale o psicologica alle parti.

2. Il procedimento di mediazione fami-liare è informale e riservato. Partecipano alprocedimento di mediazione familiare leparti e i rispettivi legali. La partecipazioneal procedimento di mediazione di minori dietà superiore a dodici anni può essere am-messa solo con il consenso di tutte le partie, comunque, di entrambi i genitori.

ART. 3.

(Obbligo di riservatezza).

1. Nessuno degli atti o documenti del pro-cedimento di mediazione familiare può es-sere prodotto dalle parti nei procedimentigiudiziali ad eccezione dell’accordo, solo sesottoscritto dal mediatore familiare e con-trofirmato dalle parti e dai rispettivi legali,ovvero della proposta di accordo formulatadal mediatore ai sensi dell’articolo 4.

ART. 4.

(Procedimento di mediazione familiare).

1. Le parti devono rivolgersi a unmediatore familiare scelto tra quelli cheesercitano la professione nell’ambito deldistretto del tribunale competente per ter-ritorio ai sensi del codice di proceduracivile.

2. La partecipazione al procedimento dimediazione familiare è volontariamentescelta dalle parti e può essere interrotta inqualsiasi momento. La legge può tuttaviastabilire effetti premiali o corsie proces-suali preferenziali qualora le parti scel-gano di avvalersi del procedimento dimediazione familiare.

3. In ogni caso è fatta salva la facoltàdel giudice di ordinare alle parti di avva-lersi della mediazione familiare nei casiparticolari in cui ritenga, con ordinanzamotivata, che la stessa sia nell’esclusivointeresse della prole minorenne oggettiva-mente definito.

4. Il procedimento di mediazione fami-liare ha una durata non superiore a seimesi, decorrenti dal primo incontro cuihanno partecipato entrambe le parti. Le

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parti devono partecipare al primo incontrodel procedimento di mediazione familiareassistite dai rispettivi avvocati qualora esseabbiano già dato loro mandato.

5. Il mediatore familiare, su accordodelle parti, può chiedere che gli avvocati dicui al comma 4 non partecipino agli incon-tri successivi. Gli stessi devono comunqueessere presenti, a pena di nullità e inutiliz-zabilità, alla stipulazione dell’eventuale ac-cordo, ove raggiunto.

6. Gli avvocati hanno il dovere dicollaborare lealmente con il mediatorefamiliare.

7. Si applicano gli articoli 8, 9, 10, 11,13 e 14, commi 1 e 2, del decreto legisla-tivo 4 marzo 2010, n. 28, e successivemodificazioni.

8. L’efficacia esecutiva dell’accordo rag-giunto a seguito del procedimento di me-diazione familiare deve in ogni caso esseredemandata al tribunale competente perterritorio ai sensi del codice di proceduracivile.

9. Il tribunale di cui al comma 8 decidein camera di consiglio entro quindicigiorni dalla richiesta.

ART. 5.

(Spese e compensiper il mediatore familiare).

1. Entro centottanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, ilMinistro della giustizia, con proprio de-creto, stabilisce i parametri per la deter-minazione dei compensi professionali peri mediatori familiari, prevedendo in ognicaso la gratuità del primo incontro qua-lora la mediazione abbia esito negativo.

ART. 6.

(Modifica all’articolo 178 del codicedi procedura civile).

1. Dopo il primo comma dell’articolo178 del codice di procedura civile è inse-rito il seguente:

« L’ordinanza del giudice istruttore inmateria di separazione e di affidamento

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dei figli è impugnabile dalle parti conreclamo immediato al collegio. Il reclamodeve essere proposto nel termine peren-torio di venti giorni dalla pronuncia odalla comunicazione dell’ordinanzastessa ».

ART. 7.

(Modifiche all’articolo 706del codice di procedura civile).

1. All’articolo 706 del codice di proce-dura civile sono apportate le seguentimodificazioni:

a) è premesso il seguente comma:

« Prima di presentare la domanda diseparazione personale i coniugi possonorivolgersi a un consulente familiare o aun mediatore familiare privato ovveroesercente l’attività presso un consultoriopubblico o convenzionato, scelto di co-mune accordo. Questi ha il compito diaiutarli a individuare le possibili solu-zioni per rimuovere le cause che hannoportato alla crisi coniugale, al fine disalvaguardare l’unità del nucleo familiare.Se la conciliazione riesce, le parti sotto-scrivono un verbale di conciliazione cheè consegnato a ciascuno dei coniugi. Qua-lora per circostanze oggettive o soggettivenon sia possibile ricomporre la comu-nione coniugale, il consulente o il me-diatore informa i coniugi della possibilitàdi rivolgersi a un avvocato per procederecon la separazione legale. Li informa,altresì, della possibilità di procedere conla mediazione familiare al fine di veri-ficare la possibilità di un ricorso con-giunto per la separazione consensuale.Qualora esistano figli minori o maggiorennieconomicamente non autosufficienti, in-forma i coniugi della necessità di redigere,eventualmente con il suo aiuto e anche conl’intervento dei rispettivi legali qualora que-sti abbiano ricevuto mandato, in modo con-cordato oppure in forma di proposta daparte di ciascuno, un piano educativo e unpiano di riparto delle spese necessarie perla prole, come previsto dal quinto comma.

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In ogni caso il consulente familiare o ilmediatore familiare deve rilasciare ai co-niugi un’attestazione, sottoscritta dai co-niugi medesimi, in cui dà atto che gli stessihanno tentato la conciliazione e che la me-desima non è riuscita »;

b) è aggiunto, in fine, il seguentecomma:

« Nel caso di cui al quarto comma, ilricorso e la memoria difensiva di cui alterzo comma, a pena di nullità, devonocontenere altresì:

a) una dettagliata proposta di pianoeducativo che preveda i tempi di perma-nenza dei figli presso ciascun genitore, itempi di frequentazione dei parenti diciascun ramo genitoriale e le attività sco-lastiche, educative e formative che si pro-pongono per i minori;

b) un accurato piano di riparto trai genitori delle spese per il manteni-mento, l’educazione e l’istruzione dellaprole, che tenga conto delle aspirazioni edelle naturali inclinazioni della prole ol-tre che delle capacità reddituali e patri-moniali dei genitori, anche in relazionealle spese da sostenere da parte di en-trambi per effetto della cessazione dellacoabitazione coniugale ».

ART. 8.

(Modifiche all’articolo 708del codice di procedura civile).

1. All’articolo 708 del codice di proce-dura civile sono apportate le seguentimodificazioni:

a) il primo comma è sostituito dalseguente:

« All’udienza di comparizione il presi-dente, salvo il caso di mancata compari-zione di uno dei due coniugi, ove riscontriche i coniugi non hanno svolto in prece-denza il tentativo di conciliazione di cuiall’articolo 706, dispone il rinvio del-l’udienza di almeno tre mesi e formulal’invito ai medesimi di procedere al ten-

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tativo di conciliazione presso un consu-lente familiare o un mediatore familiarescelto di comune accordo o, in mancanzadi accordo, indicato dal presidente stesso,secondo quanto previsto dall’articolo 706,primo comma »;

b) il secondo comma è sostituito dalseguente:

« Qualora la conciliazione riesca il pre-sidente allega agli atti il verbale di conci-liazione e ordina la cancellazione dellacausa dal ruolo e l’immediata estinzionedel procedimento »;

c) il terzo comma è sostituito dalseguente:

« Qualora la conciliazione non sia riu-scita o le parti abbiano rifiutato di effet-tuare il tentativo, il presidente, allega alfascicolo d’ufficio il verbale di mancataconciliazione o indica nel verbale la ra-gione per cui il tentativo non è statoeffettuato, anche d’ufficio e, sentiti i co-niugi e i rispettivi difensori, valuta lerispettive proposte educative e di ripartodelle spese per la prole e assume conordinanza i provvedimenti temporanei eurgenti che reputa opportuni nell’interessedella prole e dei coniugi, accogliendo lerispettive proposte ove convergenti e noncontrarie all’interesse della prole e moti-vando le proprie decisioni ove ritenga didiscostarsi dalle indicazioni dell’uno o del-l’altro coniuge in ordine al piano educativoo al piano di riparto delle spese. Se unodei coniugi non compare, il presidenteaccoglie nell’ordinanza le proposte indi-cate dall’altro coniuge, ove congrue e noncontrarie all’interesse della prole ».

ART. 9.

(Modifica dell’articolo 709-terdel codice di procedura civile).

1. L’articolo 709-ter del codice di pro-cedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 709-ter. — (Soluzione delle con-troversie e provvedimenti in caso di ina-dempiente o violazioni). — Per la soluzione

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delle controversie insorte tra i genitori inordine all’esercizio della potestà genito-riale o delle modalità dell’affidamento ècompetente il giudice del procedimento incorso. Per i procedimenti di cui all’articolo710 è competente il tribunale del luogo diresidenza del minore.

A seguito del ricorso, il giudice convocale parti e adotta i provvedimenti oppor-tuni. In caso di gravi inadempienze, dimanipolazioni psichiche o di atti che co-munque arrechino pregiudizio al minoreod ostacolino il corretto svolgimento dellemodalità dell’affidamento, nonché in casodi astensione ingiustificata dai compiti dicura di un genitore e comunque in ognicaso ove riscontri accuse di abusi e vio-lenze fisiche e psicologiche evidentementefalse e infondate mosse contro uno deigenitori, il giudice valuta prioritariamenteuna modifica dei provvedimenti di affida-mento fino alla decadenza della respon-sabilità genitoriale ed emette misure diripristino, restituzione o compensazione.

Il giudice può anche congiuntamente:

1) disporre il risarcimento dei danni, acarico di uno dei genitori, nei confronti delminore;

2) disporre il risarcimento dei danni, acarico di uno dei genitori, nei confrontidell’altro;

3) condannare il genitore inadempienteal pagamento di una sanzione ammini-strativa pecuniaria, da un minimo di 600euro a un massimo di 6.000 euro a favoredella Cassa delle ammende.

I provvedimenti assunti dal giudice delprocedimento sono impugnabili nei modiordinari ».

ART. 10.

(Modifica dell’articolo 711del codice di procedura civile).

1. L’articolo 711 del codice di proce-dura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 711. — (Separazione consensuale).— Nel caso di separazione consensualeprevisto dall’articolo 158 del codice civile,

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entrambi i coniugi presentano ricorso con-giunto che, qualora esistano figli minori omaggiorenni economicamente non auto-sufficienti, deve a pena di nullità conte-nere un piano educativo e un piano diriparto delle spese, secondo quanto previ-sto dall’articolo 706, quinto comma delpresente codice.

Il presidente, ove riscontri che i coniuginon hanno svolto in precedenza il tenta-tivo di conciliazione di cui all’articolo 706,tenta preliminarmente di conciliarli nelcorso della medesima udienza. Se la con-ciliazione riesce, procede come previstodall’articolo 708, secondo comma. Se laconciliazione non riesce il presidente dàatto nel processo verbale del consenso deiconiugi alla separazione e delle condizioniriguardanti i coniugi stessi e la prole, comepreviste dal ricorso e dai piani educativoe di riparto delle spese.

La separazione consensuale acquistaefficacia con l’omologazione del tribunale,che provvede in camera di consiglio surelazione del presidente.

Le condizioni della separazione consen-suale sono modificabili a norma dell’arti-colo 710 ».

ART. 11.

(Modifiche all’articolo 337-terdel codice civile).

1. All’articolo 337-ter del codice civilesono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dalseguente:

« Per realizzare la finalità indicata dalprimo comma il giudice valuta priorita-riamente la possibilità che i figli minorirestino legalmente affidati ad ambedue igenitori. L’età dei figli, la distanza tra iluoghi di residenza o di effettiva dimoradei genitori e il tenore dei loro rapportinon rilevano ai fini del rispetto del dirittodei minori all’affidamento legalmente con-diviso. I genitori devono collaborare pre-sentando un piano genitoriale di gestionematerialmente condivisa della prole che

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preveda un piano educativo e un piano diriparto delle spese secondo quanto previ-sto dall’articolo 706, quinto comma, delcodice di procedura civile. Il giudice, in-formate le parti dell’importanza di unagenitorialità materialmente condivisa eanalizzati i piani genitoriali, valuta prio-ritariamente, su richiesta motivata di al-meno una delle parti e anche contro lavolontà dell’altra parte, di fissare la do-miciliazione paritaria dei minori in mododa garantire ai figli tempi equivalenti dipermanenza con ciascuno dei genitori e distabilire sempre un doppio domicilio ana-grafico per la prole ed eventualmente unadoppia residenza ove la contingenza loconsenta. Al fine di garantire la pariteti-cità temporale il giudice può anche pre-vedere ampi spazi di compensazione du-rante le feste scolastiche qualora l’obiet-tivo non sia raggiungibile nella quotidia-nità. In ogni caso, ove il giudice ritengache nel caso specifico la domiciliazione atempi paritetici non risponda all’interessedel minore, può fissare una domiciliazionenon paritetica indicando dettagliatamentele ragioni della sua decisione e le causeche l’hanno resa necessaria, al precisoscopo di consentire ai genitori di proce-dere a rimuovere tali cause con il finepreciso di garantire ai figli una piena edequilibrata bigenitorialità. Salvo compro-vato e motivato pericolo di pregiudizio perla salute psico-fisica dei minori, deve inogni caso essere garantita alla prole lapermanenza di non meno di un terzo delproprio tempo presso il genitore menocoinvolto. Il giudice, se richiesto, adottacon proprio provvedimento gli accordi in-tervenuti fra i genitori, ove non manife-stamente contrari all’interesse dei minori,e adotta ogni altro provvedimento relativoalla prole »;

b) il terzo comma è sostituito daiseguenti:

« La responsabilità genitoriale è eserci-tata da entrambi i genitori. Le decisioni dimaggior interesse per i figli relative al-l’istruzione, all’educazione e alla salutesono assunte di comune accordo tenendoconto delle capacità, dell’inclinazione na-

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turale e delle aspirazioni dei figli. In casodi disaccordo la decisione è rimessa algiudice. Limitatamente alle questioni diordinaria amministrazione il giudice puòstabilire che i genitori esercitino la re-sponsabilità genitoriale separatamente.Qualora il genitore non si attenga allecondizioni dettate, il giudice valuta talecomportamento anche al fine della modi-fica delle modalità di affidamento.

Sia in caso di affidamento condivisoche di affidamento esclusivo la modificadel luogo o dei luoghi di residenza dei figliminorenni costituisce comunque decisionedi maggior interesse e deve essere semprepreventivamente concordata tra i genitoriovvero, in caso di disaccordo, decisa dalgiudice sentite le parti, privilegiando ovepossibile il diritto dei minori a mantenereil loro ambiente familiare e valutando conparticolare attenzione l’opportunità deltrasferimento di residenza al di fuori delcomune di residenza ovvero a distanzasuperiore a 8 chilometri dalla residenzaabituale della prole, per il quale devonosussistere eccezionali ragioni esclusiva-mente a favore del minore. In ogni caso lemaggiori spese documentate per l’eserciziodel diritto di coabitazione nelle nuovecondizioni di residenza della prole devonoessere sopportate per almeno due terzi dalgenitore che ha chiesto il trasferimentodella prole; in alternativa il genitore cheha cambiato residenza alla prole deveaccompagnarla a sue spese presso l’altrogenitore e riportarla alla residenza prin-cipale per almeno due terzi dei viaggi.

Le amministrazioni locali e scolastichee gli istituti per l’infanzia non possono innessun caso accettare trasferimenti di re-sidenza e iscrizioni di prole minorennedecisi o richiesti da uno solo dei genitori.I trasferimenti eventualmente già concessisenza il consenso di entrambi i genitori ocomunque in assenza di decisione delgiudice devono essere immediatamente re-vocati a semplice richiesta. Salvo i casi diurgenza, le strutture sanitarie pubbliche oprivate devono accertare attraverso unmodulo il consenso di ambedue i genitori

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a eventuali interventi chirurgici program-mati »;

c) il quarto comma è sostituito daiseguenti:

« Salvo diversi accordi delle parti, cia-scuno dei genitori provvede proporzional-mente alle proprie risorse economiche, informa diretta o per capitoli di spesa, almantenimento dei figli, secondo il piano diriparto delle spese come concordato daigenitori o, in caso di disaccordo, comestabilito dal giudice. Salvo che non siadiversamente stabilito i genitori procedonoa versare il proprio contributo ordinario estraordinario per la prole su un contocorrente bancario o postale cointestato adentrambi e dal quale entrambi possonoattingere direttamente per le esigenze or-dinarie e straordinarie dei figli. Il 10 percento delle somme versate in base alprovvedimento giudiziario è detraibile daciascun coniuge per la parte di propriaspettanza. Salvo diversi accordi tra le partivige l’obbligo di rendicontazione quadri-mestrale alla controparte.

L’ammontare del contributo posto acarico di ciascuno dei genitori è valutatotenendo conto:

a) dell’età del figlio e delle sue esigenzeeffettive;

b) delle risorse economiche complessivee relative dei genitori;

c) del tempo di cura dedicato da cia-scun genitore nel corso dell’anno.

Se un genitore viene meno all’obbligodi provvedere al mantenimento diretto delfiglio con le modalità stabilite, a domandadi parte il giudice può decidere che l’ina-dempiente sia obbligato a provvedere me-diante assegno perequativo periodico daversare all’altro genitore. Una frazione ditale assegno, a richiesta di una delle parti,può essere vincolata a nome del minore seesuberante rispetto alle reali necessità inessere della prole. La quota vincolata en-tra nella disponibilità del figlio dal mo-

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mento del raggiungimento della maggioreetà ».

ART. 12.

(Modifica all’articolo 337-quaterdel codice civile).

1. Il terzo comma dell’articolo 337-quater del codice civile è sostituito dalseguente:

« Salvo che non sia diversamente sta-bilito, le decisioni di maggior interesse peri figli sono comunque adottate congiunta-mente da entrambi i genitori. Il genitore alquale la prole non sia stata affidata ha ildiritto e il dovere di vigilare sulla istru-zione e sull’educazione dei figli e puòricorrere al giudice quando siano stateassunte unilateralmente dal genitore affi-datario decisioni di maggior interesse oritenga che siano state assunte decisionipregiudizievoli per la prole. A tale fine èdiritto del genitore non affidatario ricevereinformazioni sulla situazione scolastica esanitaria del minore da parte dei soggetticompetenti ».

ART. 13.

(Modifica dall’articolo 337-sexiesdel codice civile).

1. L’articolo 337-sexies del codice civileè sostituito dal seguente:

« ART. 337. — (Assegnazione della casafamiliare e prescrizioni in materia di resi-denza). — Il godimento della casa familiareè attribuito tenendo prioritariamenteconto dell’interesse dei figli. Se non vi èaccordo tra le parti circa il secondo do-micilio o la seconda residenza dei figli, ilgiudice, su richiesta di uno dei coniugi,verifica comunque la possibilità che lacasa familiare sia frazionata in due por-zioni, una per ciascun coniuge. Se richie-sto e ove non sia contrario all’interessedella prole può prendere in esame lapossibilità che nella casa familiare si al-ternino i genitori anche secondo tempi dicura non necessariamente paritetici. Nel

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caso in cui la casa familiare sia cointestataai coniugi e su di essa gravi il mutuoipotecario acceso per il suo acquisto,quando sussiste comprovata difficoltà eco-nomico-abitativa di una delle parti il giu-dice, ove non sia contrario all’interessedella prole, può disporre direttamente suistanza di parte che l’immobile sia messoin vendita e che il ricavato al netto dellespese di procedura sia diviso tra le partisecondo quanto previsto dagli articoli 787e 788 del codice di procedura civile, ovveroordinare il frazionamento dell’unità im-mobiliare come previsto dal primo periododel presente comma. Può inoltre disporreche l’immobile sia frazionato in due lottiequipollenti, secondo quanto previsto dagliarticoli 789, 790 e 791 del codice diprocedura civile.

L’assegnazione della casa familiare de-cade automaticamente nel caso in cuil’assegnatario non vi abiti o cessi di abi-tarvi stabilmente, ovvero su istanza diparte qualora l’assegnatario conviva moreuxorio o contragga nuovo matrimonio.

La compressione del diritto di pro-prietà nell’interesse della prole minorennedecade al compimento del ventunesimoanno di età della prole e può essererevocata a semplice domanda del proprie-tario, fermo restando il diritto dei figli acontinuare a risiedervi.

Per i figli affetti da grave handicapvalgono comunque sempre le disposizioniin vigore per i minorenni.

Il provvedimento di assegnazione equello di revoca sono trascrivibili e oppo-nibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643 ».

ART. 14.

(Modifiche all’articolo 337-septiesdel codice civile).

1. All’articolo 337-septies del codicecivile sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) il primo comma è sostituito dalseguente:

« Ogni forma di contribuzione a caricodei genitori e in favore del figlio minore

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deve essere automaticamente versata insuo favore al compimento dei diciotto annida parte del figlio. Ove il genitore obbli-gato si renda inadempiente, in caso diinerzia del figlio maggiorenne è comunquelegittimato ad agire per l’adempimentoanche l’altro genitore »;

b) è aggiunto, in fine, il seguentecomma:

« Il figlio maggiorenne è altresì tenuto acollaborare con i genitori e a contribuirealle spese familiari commisurate ai tempidi coabitazione e alle proprie capacitàprofessionali e reddituali, compatibilmentecon i tempi necessari per l’istruzione e laformazione ».

ART. 15.

(Modifica all’articolo 337-octiesdel codice civile).

1. Il primo comma dell’articolo 337-octies del codice civile, è sostituito dalseguente:

« Prima dell’emanazione, anche in viaprovvisoria, dei provvedimenti di cui al-l’articolo 337-ter, il giudice può assumere,ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi diprova. Il giudice dispone, inoltre, l’audi-zione del figlio minore che abbia compiutogli anni dodici e anche di età inferiore ovecapace di discernimento, prendendo inconsiderazione la sua spontanea opinionee tenendo conto dell’età e del grado dimaturità. Il giudice può disporre che ilminore sia sentito con audizione protetta,in locali idonei, al di fuori degli ufficigiudiziari. L’audizione deve essere sempreverbalizzata in modo dettagliato e, a ri-chiesta di almeno una delle parti, regi-strata con mezzi audiovisivi. Il giudice puòcon provvedimento motivato evitare diprocedere all’ascolto solo nei casi di au-dizione già reiterata, anche da consulentitecnici, ovvero quando l’audizione del mi-

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nore sia comprovatamente e documental-mente pericolosa per lo sviluppo psico-fisico dello stesso ».

ART. 16.

(Modifica all’articolo 14 delle disposizioniper l’attuazione del codice di procedura

civile e disposizioni transitorie).

1. Il primo comma dell’articolo 14 delledisposizioni per l’attuazione del codice diprocedura civile e disposizioni transitorie,di cui al regio decreto 18 dicembre 1941,n. 1368, di seguito denominate « disposi-zioni per l’attuazione del codice di proce-duta civile », è sostituito dal seguente:

« L’albo è tenuto dal presidente del tri-bunale ed è formato da un comitato da luipresieduto e costituito da due membri no-minati dal preside della facoltà più affineper materia dell’università degli studi piùvicina e da un professionista iscritto nel-l’albo professionale, designato dal consigliodell’ordine o dal collegio della categoria cuiappartiene il richiedente l’iscrizione nel-l’albo dei consulenti tecnici ».

ART. 17.

(Modifica dell’articolo 19 delle disposizioniper l’attuazione del codice di procedura

civile).

1. L’articolo 19 delle disposizioni perl’attuazione del codice di procedura civileè sostituito dal seguente:

« ART. 19. — (Disciplina). — La vigilanzasui consulenti tecnici è esercitata dal pre-sidente del tribunale, il quale, d’ufficio osu istanza del procuratore della Repub-blica o del comitato di cui all’articolo 14,può promuovere procedimento discipli-nare contro i consulenti che non hannotenuto una condotta morale specchiata onon hanno ottemperato agli obblighi de-rivanti dagli incarichi ricevuti.

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Per il giudizio disciplinare è compe-tente il comitato di cui all’articolo 14,presieduto dal procuratore generale dellaRepubblica competente per territorio ».

ART. 18.

(Modifica dell’articolo 22 delle disposizionidel codice di procedura civile).

1. L’articolo 22 delle disposizioni perl’attuazione del codice di procedura civileè sostituito dal seguente:

« ART. 22. — (Distribuzione degli inca-richi). — Tutti i giudici che hanno sedenella circoscrizione del tribunale devonoaffidare normalmente le funzioni di con-sulente tecnico a soggetti iscritti nell’albodel tribunale medesimo. I conferimentidevono avvenire a rotazione su base alfa-betica, al fine di evitare sperequazioninella distribuzione degli incarichi tra iperiti.

Il giudice istruttore che conferisce unincarico a un consulente iscritto nell’albodi un altro tribunale o a una persona noniscritta in alcun albo deve interpellare perscritto il presidente e indicare nel prov-vedimento i motivi della scelta.

Le funzioni di consulente presso lacorte d’appello sono normalmente affidatea soggetti iscritti negli albi dei tribunali deldistretto. Se l’incarico è conferito a sog-getti iscritti in altri albi deve essere sentitoil primo presidente e devono essere indi-cati nel provvedimento i motivi dellascelta.

A nessun consulente iscritto nell’albopossono essere affidate più di quindiciconsulenze ogni anno nella qualità diconsulente tecnico dell’ufficio, di peritoovvero di consulente tecnico del pubblicoministero. Tale limitazione vale per tuttoil territorio nazionale. La violazione delpresente comma costituisce sempre graveillecito deontologico ed è sanzionata dal-l’ordine professionale competente.

Non possono essere affidate consulenzetecniche d’ufficio, perizie o consulenzetecniche del pubblico ministero a soggettinon iscritti nei relativi albi ».

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ART. 19.

(Modifica all’articolo 23 delle disposizioniper l’attuazione del codice di procedura

civile).

1. Il primo comma dell’articolo 23 delledisposizioni per l’attuazione del codice diprocedura civile è sostituito dal seguente:

« Il presidente del tribunale vigila af-finché, senza danno per l’amministrazionedella giustizia, gli incarichi siano equa-mente distribuiti tra i soggetti iscritti nel-l’albo secondo il meccanismo di rotazionesu base alfabetica in modo che a nessunodei consulenti iscritti possano essere con-feriti incarichi in misura superiore aquella degli incarichi affidati agli altriperiti o comunque a quella prevista dal-l’articolo 22 e garantisce che sia assicuratal’adeguata trasparenza del conferimentodegli incarichi, anche a mezzo di stru-menti informatici ».

ART. 20.

(Modifica all’articolo 316-bisdel codice civile).

1. Il primo comma dell’articolo 316-bis,del codice civile è sostituito dal seguente:

« 1. I genitori devono adempiere i loroobblighi nei confronti dei figli in propor-zione alle rispettive sostanze e secondo laloro capacità di lavoro professionale ocasalingo ».

ART. 21.

(Ambito di applicazione).

1. Le disposizioni di cui alla presentelegge si applicano anche alle procedure incorso alla data della sua entrata in vigore.

ART. 22.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall’attuazione delle disposizioni dicui alla presente legge non devono deri-vare nuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica.

Atti Parlamentari — 23 — Camera dei Deputati — 2507

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€ 2,00 *17PDL0024040**17PDL0024040*