Block Notes - Febbraio 2011

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Cercasi una politica economica vera Lavoro: In questo numero (pag. 1) parliamo di bilateralità nell’artigianato, di detassazione degli straordinari e del regime transitorio per lavoratori rumeni e bulgari. Appalti: Alle pagine 2 e 3 tutte, ma proprio tutte le informazioni utili alle imprese che intendono partecipare ad appalti pubblici di servizi e forniture. Politiche Commerciali: Un ampio articolo (pag 4) sull’attività di vigilanza della Camera di Commercio su calzature, giocattoli, prodotti tessili ed elettrici ed autovetture. Fisco Alle pagine 9 e 10 alcune precisazioni sulle agevolazioni riguardanti la detrazione del 55%. Accordo Regionale: Da pagina 11 in poi i “numeri” dell’accordo quadro e l’interessante bando che fornisce incentivi per chi rimuove amianto da impianti produttivi installando impianti fotovoltaici. Appuntamenti: I prossimi appuntamenti di CNA: a pagina 15 le iniziative in programma nelle prossime settimane All’interno... Anno XXXIV - N° 19 del 24/02/2011 Quotidiano - Poste Italiane s.p.a. - Sped.abb.post. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n°46), art. 1 comma 1, DCB Po - Dir. resp.: Cristina Di Gleria - Reg. Trib. BO n° 4686 del 23/11/78 - Dir. e Amm.: Soc. Editoriale Artigianato e Piccola Impresa dell’Emilia R. - Via Rimini 7 - 40128 Bologna - Tel. 051/2133100 - Copia: 1,50 - Modena - Via Malavolti, 22 Tel. 059/418111 - Stampa: Nova Block Notes M o d e n a D a tempo ormai invochiamo una politica che, se non riesce ad esserne amica, almeno non ostacoli l’attività delle im- prese, quelle che in questi anni hanno sorretto - letteralmente - il peso delle tante incongruen- ze che gravano sul nostro Paese. E gli annunci che arrivano, ora da una parte, ora dall’altra, sulla volontà di aiutare le pmi non alimentano più neppure la speranza, disattesi come sono dai fatti concreti. Pensiamo al Federalismo. Alzi la mano chi lo contesta, in linea di principio! Peccato che poi il Decreto attuativo del “Fisco Municipale”, varato dal Consiglio dei Ministri (e rispedito al mittente dal Presidente della Repubblica, in assenza del parere positivo della Commissione Bicamerale), così come è strut- turato apra la strada ad un aumento della pressione fiscale sulle piccole imprese. Vediamo il perché. Passando dall’ICI alla nuova imposta “propria” dei Comuni, l’IMU (Imposta Municipale Unica), artigiani e commercianti si troveranno a pagare più tasse per i laboratori, negozi, capannoni in proprietà utilizzati come beni strumentali dell’impresa. Oggi l’aliquota media in Italia dell’ICI è pari al 6,4 per mille (si va da un minimo del 4 ad un massimo del 7 per mille, con la possibilità di prevedere aliquote agevolate per particolari categorie). L’IMU, che ingloberà anche i tributi sui trasferimenti di immobili, è fissata al 7,6 per mille, con un aumento medio rispetto all’ICI del 18,75%. Le piccole aziende che lavorano nei locali di proprietà saranno penalizzate anche per un al- tro aspetto: è’ stato infatti cancellato lo “scon- to” del 50% sull’imponibile, previsto nelle pre- cedenti versioni del Decreto. I Comuni potranno poi alzare l’aliquota del 3 per mille (arrivando così al 10,6 per mille), ed è facile immaginare cosa succederà in tante realtà amministrative che faticano a fare qua- drare i propri conti. Alle imprese non resterà che pagare, mentre Governo ed Amministra- zioni locali giocheranno allo scambio di accuse reciproco. E’ ciò che sta accadendo anche nel caso del Patto di Stabilità, modificato dalla manovra estiva del 2010. Le regole del “patto” interven- gono in maniera indifferenziata, trattando segue a pag 2>

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In questo numero: cercasi una politica economica vera - Appalti pubblici di servizi e forniture - Politiche Camerali - agevolazioni riguardanti la detrazione del 55% - i numeri dell' Accordo Regionale Tesoreria - I prossimi appuntamenti di CNA

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Cercasi una politica economica vera

Lavoro: In questo numero (pag. 1) parliamo di bilateralità nell’artigianato, di detassazione degli straordinari e del regime transitorio per lavoratori rumeni e bulgari.

Appalti: Alle pagine 2 e 3 tutte, ma proprio tutte le informazioni utili alle imprese che intendono partecipare ad appalti pubblici di servizi e forniture.

Politiche Commerciali: Un ampio articolo (pag 4) sull’attività di vigilanza della Camera di Commercio su calzature, giocattoli, prodotti tessili ed elettrici ed autovetture.

Fisco Alle pagine 9 e 10 alcune precisazioni sulle agevolazioni riguardanti la detrazione del 55%.

Accordo Regionale:Da pagina 11 in poi i “numeri” dell’accordo quadro e l’interessante bando che fornisce incentivi per chi rimuove amianto da impianti produttivi installando impianti fotovoltaici.

Appuntamenti:I prossimi appuntamenti di CNA: a pagina 15 le iniziative in programma nelle prossime settimane

All’interno...

Anno XXXIV - N° 19 del 24/02/2011Quotidiano - Poste Italiane s.p.a. - Sped.abb.post. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n°46), art. 1 comma 1, DCB Po - Dir. resp.: Cristina Di Gleria - Reg. Trib. BO n° 4686 del 23/11/78 - Dir. e Amm.: Soc. Editoriale Artigianato e Piccola Impresa dell’Emilia R. - Via Rimini 7 - 40128 Bologna - Tel. 051/2133100 - Copia: 1,50 - Modena - Via Malavolti, 22 Tel. 059/418111 - Stampa: Nova

Block Notes

Mod

ena

Da tempo ormai invochiamo una politica che, se non riesce ad esserne amica, almeno non ostacoli l’attività delle im-

prese, quelle che in questi anni hanno sorretto - letteralmente - il peso delle tante incongruen-ze che gravano sul nostro Paese. E gli annunci che arrivano, ora da una parte, ora dall’altra, sulla volontà di aiutare le pmi non alimentano più neppure la speranza, disattesi come sono dai fatti concreti. Pensiamo al Federalismo. Alzi la mano chi lo contesta, in linea di principio! Peccato che poi il Decreto attuativo del “Fisco Municipale”, varato dal Consiglio dei Ministri (e rispedito al mittente dal Presidente della Repubblica, in assenza del parere positivo della Commissione Bicamerale), così come è strut-turato apra la strada ad un aumento della pressione fiscale sulle piccole imprese. Vediamo il perché. Passando dall’ICI alla nuova imposta “propria” dei Comuni, l’IMU (Imposta Municipale Unica), artigiani e commercianti si troveranno a pagare più tasse per i laboratori, negozi, capannoni in proprietà utilizzati come beni strumentali dell’impresa.

Oggi l’aliquota media in Italia dell’ICI è pari al 6,4 per mille (si va da un minimo del 4 ad un massimo del 7 per mille, con la possibilità di prevedere aliquote agevolate per particolari categorie). L’IMU, che ingloberà anche i tributi sui trasferimenti di immobili, è fissata al 7,6 per mille, con un aumento medio rispetto all’ICI del 18,75%.Le piccole aziende che lavorano nei locali di proprietà saranno penalizzate anche per un al-tro aspetto: è’ stato infatti cancellato lo “scon-to” del 50% sull’imponibile, previsto nelle pre-cedenti versioni del Decreto. I Comuni potranno poi alzare l’aliquota del 3 per mille (arrivando così al 10,6 per mille), ed è facile immaginare cosa succederà in tante realtà amministrative che faticano a fare qua-drare i propri conti. Alle imprese non resterà che pagare, mentre Governo ed Amministra-zioni locali giocheranno allo scambio di accuse reciproco. E’ ciò che sta accadendo anche nel caso del Patto di Stabilità, modificato dalla manovra estiva del 2010. Le regole del “patto” interven-gono in maniera indifferenziata, trattando

segue a pag 2>

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* SCONTI PER GLI ASSOCIATI CNA

i comuni tutti allo stesso modo, a prescindere dai tassi di indebitamento. E’ il caso di Modena, che nel 2010 registra-va un tasso di indebitamento pari allo 0,40% di fronte ad un indebitamento degli altri Comuni del 4-4,5%. Eppure il nostro capoluogo non potrà spendere le risorse disponibili. Considerando che in Italia il 70% degli investimenti pubblici che creano lavoro ed occupazione (e quindi rap-presentano un volano per le economie dei territori) fa capo proprio alle Auto-nomie Locali, riducendo drasticamente questa possibilità di spesa, si creano conseguenze negative non solo per i comuni, ma per l’economia generale del Paese e la sua capacità di creare nuovo lavoro. Va da sé che questi meccanismi del patto di stabilità con-traddicono i principi stessi del tanto decantato federalismo fiscale. Si pensi ancora al Comune di Modena. Fino al 2010 il patto di stabilità richiedeva un saldo positivo di bilancio pari a 730.000; con i nuovi calcoli dettati dalla manovra finanziaria, nel 2011 il saldo positivo dovrà essere pari a 8,7 milioni di euro; nel 2012 il saldo ri-

chiesto dal Patto sarà addirittura di 18,5 milioni di euro. Il Comune di Modena farà quindi fatica a spendere. Tanto che le nuove opere che saranno messe in bando verranno pagate molto in ritardo: si arriverà al 2013, con le prevedibili pesanti conseguenze sulle imprese (e sui lavoratori).

Con le nuove norme, dunque, non solo si assisterà ad uno spostamen-to del carico fiscale dai proprietari di casa (seconde case e quelle date in locazione) alle imprese, scelta che per l’ennesima volta premia le rendite contraddicendo l’intenzione di rilancia-re l’economia. Una delle conseguenze sarà anche quella di limitare la ca-pacità di spesa delle amministrazioni locali, comprese quelle più virtuose. Provate a indovinare chi, per l’enne-sima volta, ne patirà le conseguenze? Non certo la Fiat, che con un paio di minacce può ottenere ciò che vuole. Però consoliamoci: in cambio si ci accapiglia sulla festività del 17 marzo, come se tutti i problemi dell’Italia fossero nelle celebrazione del 150esi-mo anniversario dell’Unità. Quando invece le cose concrete sono ben altre.

CONDIZIONI SPECIALI PER GLI ASSOCIATI CNA

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LavoroLavoro

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Neocomunitari, proroga per il 2011 del regime transitorio per rumeni e bulgari Fino al 31 dicembre 2011 trova applicazione il regime transitorio di accesso al mercato del lavoro subordinato per i cittadini provenienti da Romania e Bulgaria. La proroga del regime transitorio viene annunciata dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dell’Interno, con circolare congiunta del 31 gennaio 2011. Pertanto, per potere instaurare rapporti di lavoro subordinato con lavoratori rumeni e bulgari, il datore di lavoro deve ottenere dallo Sportello unico per l’immigrazione il nulla osta al lavoro subordinato.Si ricorda, infine, che l’accesso al mercato del lavoro è libero con riferimento ai seguenti settori produttivi: agricolo e turistico alberghiero; lavoro domestico e di assistenza alla persona; edilizio; metalmeccanico; dirigenziale e altamente qualificato, compresi i casi previsti dall’art. 27 del Tu Immigrazione; lavoro stagionale. Sebbene non espressamente esplicitato nella circolare in commento,

si ritiene confermato il libero accesso al mercato del lavoro nel settore marittimo (esclusa la pesca marittima).

Detassazione straordinari, sospensione del beneficio in attesa di chiarimenti ministeriali

Dal 2011 il versamento dei contributi al sistema della bilateralità nell’artigianato (ebna) tramite il modello F24,

Nel periodo d’imposta 2011, i datori di lavoro operanti nel set-tore privato possono continuare ad assoggettare a un’imposta, sostitutiva di Irpef e relative addizionali, del 10% le somme erogate ai propri dipendenti in relazione a incrementi di pro-duttività (art. 1, c. 47, L. n. 220/10).Nel 2011, il beneficio sembrerebbe però circoscritto alle sole retribuzioni corrisposte «in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali». Se così fosse, non fruirebbero più della tassazione al 10%:• ipremiprevistineicontrattiindividualidilavorooasse-

gnati unilateralmente dal datore di lavoro;• eulteriori sommepremiali (ad esempio, i compensi per

lavoro straordinario, notturno o le maggiorazioni per lavoro a turni), se previste esclusivamente nel contratto collettivo nazionale di lavoro;

anche se tali retribuzioni risultano erogate in connessione a incrementi di produttività o di altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa. Alla luce dell’incertezza normativa, si è ritenuto opportuno sospen-dere l’applicazione della tassazione agevolata al fine di non far incorrere l’Azienda in sanzioni e attendere puntuali indicazioni ad opera dei Ministeri competenti. I chiarimenti ministeriali sono dati per imminenti. Il beneficio eventualmente non attri-buito nel corrente mese, sarà riconosciuto al dipendente con le operazioni di conguaglio fiscale di fine anno o fine rapporto.

Dal 2011 entrano in vigore per le imprese artigiane soggette le nuove rego-le di adesione alla bilateralità previste dalla riforma del modello contrattua-le dell’artigianato. Il completamento della riforma è di particolare impor-tanza perché il Ministero del Lavoro ha collocato le regole della bilateralità nella sezione economica del contratto collettivo nazionale di lavoro, quale parte del trattamento retributivo dei dipendenti (Circolare n. 43 del 15 dicembre 2010). Da gennaio 2011, dunque, il versamento dei contributi per la bilateralità nell’artigianato deve essere eseguito a favore dell’EBNA - Ente Bilaterale Nazionale Artigianato (al quale nella regione Emilia-Romagna fa riferimento l’EBER) con cadenza mensile e tramite modello F24, utilizzando la causale “EBNA” (per ulteriori informazioni è possibile consultare anche il sito dell’EBER www.eber.org). La contribuzione mensile per ogni dipenden-te in forza è pari ad euro 10,42 (per 12 mensilità) e comporta il diritto alle seguenti prestazioni da parte dell’ente bilaterale: • prestazionidisostegnoalredditodeilavoratoriacoperturadeiperiodi

di sospensione, sia con l’integrazione di disoccupazione, sia in specifici periodi in cui la stessa non è prevista;

• prestazioniacoperturadellenormativasullasicurezzasullavorodicuial D.Lgs. 81/2008;

• finanziamentiafondoperdutoall’impresaperadeguamentistrutturali;• finanziamentiperlaformazionedegliimprenditori.Per i lavoratori part time con un orario non superiore a 20 ore settimanali la quota è ridotta ad euro 5,21.L’impresa che non intende aderire al sistema bilaterale nazionale è tenuta a corrispondere a ciascun lavoratore l’importo mensile di 25 euro lordi (per 13 mensilità) ed a garantire, comunque, le medesime prestazioni previste dalla bilateralità; in conseguenza:• neiperiodidisospensionedell’attivitàildatoredilavorodovràerogare

direttamente al lavoratore identiche prestazioni di sostegno al reddito;• l’impresa dovrà assolvere internamente agli obblighi derivanti dalla

normativa in materia di sicurezza sul lavoro, versando il corrispettivo di due ore di lavoro per ogni dipendente al fondo istituito presso l’INAIL e finalizzato al finanziamento del sistema di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

Dal versamento dei contributi all’EBNA sono escluse le aziende dell’auto-trasporto sino a quando le norme sulla bilateralità non saranno recepite dal relativo CCNL. Restano escluse, inoltre, le aziende del settore edile in quanto già dotate di proprio specifico sistema bilaterale.Le sedi CNA sono a disposizione per tutte le informazioni del caso.

Leonardo AddabboResponsabile Politiche del Lavoro

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AppaltiAppalti

VUOI PARTECIPARE AD APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI?La crisi stringe. C’è bisogno di esplorare nuove opportunità. Gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture possono essere un’occasione interessante, che richiede però conoscenze speci-fiche.

CNA Modena, con i suoi professionisti del settore, ti offre:

• La preparazione della documentazione per partecipare alle opere di appalto di servizi e forniture

• Consulenza su bandi di gara e legislazione sugli appalti (re-dazione contratti di pubblico appalto, subappalto, pareri su criteri di aggiudicazione, contenzioso davanti all’autorità di vigilanza dei lavori pubblici, ecc.)

• Servizio banca dati pubblici appalti, capace di fornire alle imprese tutte le notizie in merito alla pubblicazione di ban-di di gara di lavori, servizi e forniture in un dato momento e in una determinata regione

• Iscrizione presso i siti delle centrali di committenza CON-SIP e INTERCENTER per la partecipazione a gare di ser-vizi e forniture

Ai fini dellA quAlificAzione per pArtecipAre A gAre di pubblico AppAlto di forniture e servizi lA legge non richiede il possesso

di AttestAzione soA che è riservAtA solo Ai lAvori.

In ogni caso occorre dimostrare comunque direttamente alla stazione appaltante in sede di gara (in fase di domanda basta compilare la dichiarazione, in sede di aggiudicazione bisogna effettivamente dimostrarli):

a) la propria capacità economico finanziaria attraverso• almeno2referenze• bilancidegliultimi3esercizi• fatturatod’impresa

Questi requisiti possono essere richiesti dal bando di gara in via alternativa o addirittura sostituiti dal altre tipologie di requisiti e/o documentazioni.

b) la propria idoneità tecnico e professionale attraverso• l’elencodeiprincipaliservizie/oforniturerealizzate

negli ultimi 3 anni• l’indicazionedell’organico tecnico inpossessodell’a-

zienda concorrente• ladescrizionedelleattrezzaturetecniche• l’indicazionedieventualititolidistudio

Possono essere richiesti anche altri requisiti, a seconda che

si tratti di appalti di servizi contratti di fornitura, sulla base di quanto previsto nel codice dei contratti pubblici.

Per saperne di più:Servizio Pubblici appaltiResponsabile Dott. Giovanni Flori Tel. 059-418563 - Fax 059-418598 e-mail: [email protected] Giannotti Tel. 059-418506 - Fax 059-418598 e-mail: [email protected]

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3

AppaltiAppalti

REDAZIONE:

• Contratti di appalto, subappalto e contratti di prestazione d’o-pera

• Contratti di collaborazione commerciale• Contratti preliminari di compravendita• Assistenza per contenzioso commerciale• Contratti di subfornitura

Riferimenti

Giovanni Flori Tel. 059-418563 - Fax 059-418598 - e-mail: [email protected] responsabile servizio appalti pubblicio in alternativaAnna Tavernari Tel. 059-418501 - Fax 059-418598 - [email protected] responsabile Unione comunicazione e terziario avan-zatoLeone Monticelli Tel. 059-418548 - Fax 059-418598 - e-mail: [email protected] responsabile Unione costruzioniGiorgio Falanelli Tel. 059-418546 - Fax 059-418598 - e-mail: [email protected] responsabile Unione installazioni e impianti

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Politiche CameraliPolitiche Camerali

La vigilanza della Camera di Commercio su calzature, giocattoli, prodotti tessili ed elettrici, autovetture nuove.La Camera di Commercio di Modena, su incarico del Ministero dello Sviluppo Economico, svolge attività di vigilanza prevista dalla normativa sui suddetti prodotti. Di seguito cerchiamo di fare un quadro sintetico sui contenuti delle diverse norme che regolano la produzione e la vendita dei suddetti prodotti, rimandandovi comunque al sito della CCIAA www.mo.camcom.it / Aree tematiche / Tutela del mercato / Vigilanza prodotti, per i necessari approfondimenti e per i contatti con l’ufficio preposto.

Le leggi vigenti (D.M. 11/04/1996, D.M. 30/01/2001) ha previsto l’obbligo di etichettatura delle calzature. Con il termine “calzature” si intendono: tutti i prodotti dotati di suole che proteggono o coprono il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente. (art. 1 c.2 D.M. 11/04/1996). Sono escluse dalla normativa le calzature usate quelle aventi la caratteristica di giocattoli le calzature annoverate tra i dispositivi di protezione individuale e per sostanze pericolose.Il Decreto Ministeriale 11/04/1996 ha definito e disciplinato una serie di adempimenti a carico dei fabbricanti e dei venditori al dettaglio di calzature. Qualora né il fabbricante, né il suo rappresentante abbiano sede nella Comunità, di tale obbligo è personalmente responsabile il primo operatore commerciale comunitario (importatore / grossista / rappresentante / venditore).

Il fabbricante di calzature o suo rappresentante con sede nell’Unione Europea o qualsiasi altra persona che si presenti come tale e che appone sul prodotto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, deve applicare un’etichetta sulle calzature ed è personalmente responsabile dell’esattezza delle informazioni in essa contenute.

L’etichetta:• deveessereappostasualmenounadellecalzatureedevecontenereleinformazionisulmaterialedicuiècompostacia-

scuna parte della scarpa (tomaia, rivestimento della tomaia e suola interna, suola esterna) per almeno l’80%. Se nessun materiale raggiunge almeno l’80% deve riportare indicazioni sulle due componenti principali;

• devefornireleinformazionimedianteisimboliadottatiomedianteindicazioniscritteinlinguaitaliana;

• deveesserebenvisibile,saldamenteapplicataedurevole;

• deveesserechiaramenteleggibileedaccessibilealconsumatore;

• nondeveindurreinerroreilconsumatore;

• puòesserestampata,incollata,goffrataoapplicataadunsupportoattaccato;

• puòcontenerealtreindicazionisupplementariperchiarirelaqualitàelefinituredellecalzaturescritteinunadellelingue ufficiali della Comunità.

Il venditore al dettaglio deve porre in vendita solo calzature etichettate correttamente e deve esporre presso il luogo di vendita, in modo chiaramente visibile, un cartello illustrativo della simbologia adottata sull’etichetta.In caso di etichettatura mancante o non conforme, viene assegnato un termine perentorio per la regolarizzazione, decorso inutilmente il quale il Ministero dello Sviluppo Economico emette un decreto motivato di ritiro dal mercato.

ETICHETTATURA DELLE CALZATURE

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Politiche CameraliPolitiche CameraliSICUREZZA GIOCATTOLI

I giocattoli sono disciplinati sono disciplinati dalla Direttiva n. 88/378/CEE, recepita in Italia dal Decreto Legislativo n. 313/1991. La nuova Direttiva 2009/48/CE sostituirà la 88/378 dal 20 luglio 2011 per i requisiti fisico-meccanici ed elettrici e dal 20 luglio 2013 per i requisiti chimici. Fino al 19 luglio 2011, quindi, i giocattoli conformi all’attuale Direttiva potranno continuare ad essere immessi al mercato. Dal 20 luglio 2011 i giocattoli dovranno essere conformi alla Direttiva 2009/48/CE per i requisiti fisico meccanici ed elettrici e alla 88/378/CEE per i requisiti chimici. Infine, a partire dal 20 luglio 2013 i giocattoli dovranno essere del tutto conformi ai requisiti della Direttiva 2009/48/CE.La Direttiva 88/378/CEE definisce giocattolo “qualsiasi pro-dotto concepito o manifestamente destinato ad essere utiliz-zato a fini di gioco da bambini di età inferiore ai 14 anni” ad eccezione di alcuni di alcuni specifici prodotti riportati nell’Allegato 1 della Direttiva (tra cui: decorazioni natalizie, modelli ridotti costruiti su scala in dettaglio per collezionisti adulti, succhietti di puericultura, ecc.)Il Decreto Legislativo n. 313/1991 ha definito e disciplinato una serie di adempimenti a carico dei fabbricanti, degli im-portatori e dei venditori al dettaglio di giocattoli.Qualora né il fabbricante, né il suo rappresentante abbia-no sede nella Comunità, di tale obbligo è personalmente responsabile il primo operatore commerciale comunitario (importatore / grossista / rappresentante / venditore).Il fabbricante di giocattoli o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone sul giocattolo o sull’imballaggio la marcatura CE e redige un fascicolo tecnico. Il fabbricante ha l’obbligo di apporre sul giocattolo o sul suo imballaggio in maniera visibile, leggibile e indelebile:• Lamarcatura CE, la cui dimensione non può essere

inferiore a 5 mm; • Ilnomee/olaragionesocialee/oilmarchiodelfab-

bricante o del suo mandatario o dell’importatore nella Comunità;

• L’indirizzodelfabbricanteodelsuomandatarioodell’im-portatore nella Comunità;

• Nomeocodiceoaltroidentificativodell’articolo;• Foglioinformativo,avvertenzeeistruzionid’usoinlin-

gua italiana.Inoltre il fabbricante:• Redigefascicolotecnico;• Tiene a disposizione, ai fini di controllo, le seguenti

informazioni: ■ una descrizione dei mezzi con cui il fabbricante assicura

la conformità della produzione alle norme armonizzate; ■ eventualmente: un attestato CE del tipo, rilasciato da un

Ente Notificato; ■ copie di documenti che il fabbricante ha sottoposto all’

Ente Notificato nel caso abbia richiesto un esame CE del tipo;

■ una descrizione dei mezzi con i quali il fabbricante verifica la conformità della produzione al modello certificato;

■ l’indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzina-

mento; ■ informazioni dettagliate sulla concezione e la fabbricazione.

L’importatore acquista i prodotti da fabbricanti affidabili, prima dell’immissione sul mercato comunitario ottiene dal fabbricante la dichiarazione di conformità (obbligatoria per i giocattoli con l’entrata in vigore della Direttiva 2009/48/CE) e il fascicolo tecnico, ne verifica la coerenza con il prodotto acquistato, conserva questi documenti nel caso di controllo; indica sul prodotto nome/denominazione o marchio e indi-rizzo dove poterlo contattare.Il venditore ha l’obbligo di verificare la presenza della mar-catura CE, delle istruzioni e delle avvertenze in italiano, dei dati identificativi del produttore/ importatore.La marcatura CE indica la conformità di un prodotto alla legislazione ad esso applicabile e ne consente la libera circo-lazione nel mercato comunitario.Non è attualmente richiesta le redazione di una dichiarazio-ne di conformità.Sul prodotto o sul suo imballaggio possono essere riportati anche dei marchi di sicurezza, purché tali marchi non limi-tino la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.Si tratta di marchi volontari che garantiscono che il prodotto è stato certificato da un ente di certificazione indipendente.

SANZIONI

Chiunque immette in commercio, vende o distribuisce gra-tuitamente al pubblico giocattoli privi della marcatura CE è punito con l’ammenda da lire un milione a lire quaranta milioni. Il fabbricante o il mandatario stabilito nella Comunità che appone indebitamente la marcatura CE è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda da 2.582,28 a 15.493,70 . Chiunque viola il disposto dell’art. 4, comma 3 (Marcatura CE), è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire un 774,68 a 10.329,13 . Chiunque viola il disposto dell’art. 5 (Indicazioni sui giocat-toli) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.582,28 a 10.329,13 .Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell’art. 9 (Controlli) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.065,82 a 12.394,96 .

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ETICHETTATURA DEI PRODOTTI TESSILI

Politiche CameraliPolitiche Camerali

L’etichettatura dei prodotti tessili è disciplinata dalle Diret-tive Comunitarie n. 2008/121/CE e n. 2009/121/CE e dal Decreto Legislativo n. 194/1999.In tutta l’Unione Europea i prodotti tessili offerti in vendita al consumatore finale devono essere corredati di un’etichetta che riporti la composizione fibrosa.Con il termine “prodotti tessili” si intendono tutti i pro-dotti che, allo stato grezzo, di semilavorati, lavorati, semi-manufatti, manufatti, semiconfezionati o confezionati, sono esclusivamente composti di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato.Sono assimilati ai prodotti tessili:• I prodotti contenenti almeno l’80% in peso di fibre

tessili; • Iprodotti,lecuipartitessilicostituiscanoalmenol’80%

in peso, per la copertura di mobili, per ombrelli, om-brelloni e, alla stessa condizione, le parti tessili dei rivestimenti a più strati per pavimenti, dei materassi e degli articoli da campeggio, nonché le fodere coibenti di calzature e guanti;

• Iprodottitessiliincorporatiinaltriprodottidicuisianoparte integrante, qualora ne venga specificata la compo-sizione.

Sono esclusi dalla normativa:• Iprodottichesonointransito,sottocontrollodoganale,

negli Stati Membri; • Iprodottiimportatitemporaneamentepereffettuarelavo-

razioni; • IprodottidestinatiallavenditainpaesiextraUE,peri

quali devono essere rispettate le norme in uso nel paese di destinazione;

• Iprodottidatiinlavorazione,senzadarluogoacessionea titolo oneroso, a lavoranti a domicilio o a imprese che lavorano per conto terzi.

Per i prodotti elencati nell’Allegato 3 del D. Lgs. n. 194/1999 o che siano in stato di lavorazione non vi è l’obbligo di apporre un’ etichetta o un contrassegno concernenti la deno-minazione e l’indicazione della composizione, se però questi sono applicati, devono rispettare i criteri di conformità.Il Decreto Legislativo n. 194/1999 ha definito e disciplinato una serie di adempimenti a carico dei fabbricanti e dei venditori al dettaglio di prodotti tessili.Qualora né il fabbricante, né il suo rappresentante abbia-no sede nella Comunità, di tale obbligo è personalmente responsabile il primo operatore commerciale comunitario (importatore / grossista / rappresentante/venditore).Il fabbricante/grossista/importatore deve:• etichettareocontrassegnareiprodottitessiliall’attodi

ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale e commerciale; l’etichetta e/o il contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti com-merciali di accompagnamento, quando questi prodotti non sono offerti in vendita al consumatore;

• riportaresuidocumenticommerciali(fattureodocumen-

ti di trasporto) la composizione fibrosa per esteso. Se utilizza sigle o abbreviazioni deve riportare sullo stesso documento il significato.

Il fabbricante appone un’etichetta o contrassegno contenen-te informazioni sulla composizione del prodotto tessile. L’etichetta:

• devecontenerelacomposizionefibrosa,inordinedecre-scente di peso se nessuna fibra raggiunge l’80% utiliz-zando le denominazioni delle fibre elencate nell’Allegato I del D. Lgs. n. 194/1999 modificato dalle direttive n. 2008/121/CE e n. 2009/121/CE

• deveessereinlinguaitaliana• concaratteritipograficifacilmenteleggibiliechiaramente

visibili • può contenere qualificativi ma devono essere indicati

separatamente. Detti qualificativi non possono sostituire le denominazioni ufficiali contenute nell’Allegato I.

Il venditore al dettaglio deve porre in vendita solo prodotti tessili etichettati correttamente, deve conservare per due anni i documenti commerciali di fornitura (fatture o docu-menti di trasporto) su cui sono riportati i dati riferiti alla composizione di ciascuna tipologia di prodotto fornito.

SANZIONI

La violazione dell’obbligo di dotare il prodotto tessile di una etichetta o di un contrassegno indicante la sua denominazione e composizione è punita con la sanzio-ne amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire sei milioni. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dieci milioni nella ipotesi di omissione dei documenti commerciali di accompagnamento di cui all’articolo 8, comma 1. La violazione dell’obbligo di conservazione dei docu-menti di cui all’articolo 8, comma 8 (fatture e docu-mentazione tecnica ed amministrativa), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258,22 a 4.131,65 . Alle sanzioni amministrative pecunia-rie previste dal presente decreto non si applica il pagamento in misura ridotta.

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7

Politiche CameraliPolitiche CameraliSICUREZZA MATERIALE ELETTRICO

Per materiale elettrico s’intende il materiale destinato ad essere utilizzato “a bassa tensione”, cioè ad una tensione nominale compresa tra 50 e 1.000 Volt in corrente alternata e tra 75 e 1.500 Volt in corrente continua. Sono esclusi:• materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti

esposti a pericoli di esplosione; • materialielettriciperradiologiaedusoclinico;• partielettrichediascensoriemontacarichi;• contatorielettrici;• preseespinedicorrenteperusodomestico;• dispositividialimentazionedeirecintielettrici;• materialineiriguardideidisturbiradioelettrici;• materialielettricispeciali,destinatiadessereusatisulle

navi e sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazio-nali, cui partecipano gli Stati Membri della UE;

• materialeelettricodestinatoadessereesportatofuoridalterritorio della UE.

La legge n. 791/1977 ha definito e disciplinato una serie di adempimenti a carico dei fabbricanti, importatori e dei venditori al dettaglio di prodotti elettrici. Qualora né il fab-bricante, né il suo rappresentante abbiano sede nella Comu-nità, di tale obbligo è personalmente responsabile il primo operatore commerciale comunitario (importatore / grossista / rappresentante / venditore).Il fabbricante di materiale elettrico o il suo mandatario sta-bilito nella Comunità appone sulla confezione la marcatura CE e redige un fascicolo tecnico.Il fabbricante ha l’obbligo di apporre sul materiale elettrico o sulla sua confezione in maniera visibile, leggibile e inde-lebile:• Lamarcatura CE, la cui dimensione non può essere

inferiore a 5 mm; • Ilnomee/olaragionesocialee/oilmarchiodelfab-

bricante o del suo mandatario o dell’importatore nella Comunità;

• L’indirizzodelfabbricanteodelsuomandatarioodell’im-portatore nella Comunità;

• Identificazionedelprodotto.• Avvertenzeinlinguaitaliana.• Simbolocassonetto.• Etichettadiefficienzaenergeticaperlelampadine• Indicazionirelativealla:

■ potenza nominale (V): es. 220V….230V ■ tensione nominale (W): es. 40W…200W ■ classe di isolamento: classe I se con la messa a terra;

classe II con isolamento doppio, non prevede la messa a terra

■ grado di protezione IP (se apparecchio per uso ester-no): es. IP44

■ distanza dal soggetto illuminato ■ simbolo per installazione su superfici normalmente

infiammabili.Il fabbricante prima dell’immissione del prodotto in com-

mercio e da esibire in occasioni di eventuali controlli deve redigere:

• FascicoloTecnicochecontieneunadescrizionegeneraledel prodotto, i disegni di progettazione e fabbricazione, schemi dei componenti nonché la descrizione e la spie-gazione necessaria per comprendere tali disegni e il fun-zionamento del prodotto, un elenco delle norme usate, i risultati dei calcoli di progetto e dei controlli svolti e i rapporti sulle prove effettuate (test report);

• Dichiarazionediconformitàchecontienenomeeindiriz-zo del fabbricante o rappresentante nell’UE, descrizione del materiale elettrico, riferimento alle direttive e alle norme armonizzate applicate, eventuale riferimento alle specifiche applicate per garantire la conformità, identità e qualifica del firmatario (fabbricante o rappresentante del fabbricante), le ultime due cifre dell’anno di apposizione della marcatura CE.

L’importatore acquista i prodotti da fabbricanti affidabili, prima dell’immissione sul mercato comunitario ottiene dal fabbricante la dichiarazione di conformità e il fascicolo tecnico, ne verifica la coerenza con il prodotto acquistato, conserva questi documenti nel caso di controllo; indica sul prodotto nome/denominazione o marchio e indirizzo dove poterlo contattare.Il venditore ha l’obbligo di verificare la presenza della mar-catura CE, delle istruzioni e delle avvertenze in italiano, dei dati identificativi del produttore/ importatore.La marcatura CE indica la conformità di un prodotto alla legislazione ad esso applicabile e ne consente la libera circo-lazione nel mercato comunitario.Sul prodotto o sul suo im-ballaggio possono essere riportati anche dei mar-chi di sicurezza, purché tali marchi non limitino la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.Si tratta di marchi volon-tari che garantiscono che il prodotto è stato certificato da un ente di certificazione indi-pendente.

SANZIONI

Le sanzioni sono disciplinate dall’ so-stituito dall’art. 4, comma 1, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 626 e dalla normativa vigente in materia.

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RISPARMIO CARBURANTE ED EMISSIONE ANIDRIDE CARBONICA DELLE AUTOVETTURE NUOVE

Politiche CameraliPolitiche Camerali

La Direttiva 1999/94/CEE recepita in Italia con il D.P.R. 17 febbraio 2003 n.84 richiede agli Stati Membri di pubblicare annualmente una guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di anidride carbonica delle autovetture al fine di fornire ai consumatori informazioni utili per un acquisto consapevole di autovetture nuove. Il Ministero dello Sviluppo Economico redige annualmente una “Guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di anidride carbonica”, disponibi-le sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico.Presso la Camera di Commercio di Modena è disponibile gratuitamente la “guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di anidride carbonica 2010”.Il D.P.R. n. 84/2003 ha definito e disciplinato una serie di adempimenti a carico dei costruttori e dei responsabili dei punti vendita di autovetture nuove.Le autovetture nuove sono quelle appartenenti alla categoria M1 così definita: i veicoli a motore destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere, oltre al sedile del conducente, con l’esclusione dei veicoli speciali e dei ciclomotori.

MODALITà OPERATIVA

I costruttori di autovetture redigono e inviano entro il 15 dicembre di ogni anno al Ministero dello Sviluppo Economi-co un elenco di tutti i modelli di autovetture nuove e per ogni modello indicano:• iltipodicarburante(benzina,gasolio,GPL,metano)• ilconsumoufficialedicarburante,espressoinlitriper

100 chilometri (l/100km) o chilometri per litro (km/l) • il valore delle emissioni ufficiali diCO2, espresso in

grammi per chilometro (g/km) • l’elencodeidatiufficialirelativialconsumodicarburan-

te e alle emissioni specifiche di CO2, suddivisi per tipo di carburante, elencati in ordine crescente di emissione di CO2, ovvero il modello con il minor consumo uffi-ciale di carburante deve essere al primo posto.

Il Ministero dello Sviluppo Economico sulla base dei dati forniti dai costruttori redige annualmente una “Guida al ri-sparmio di carburante ed alle emissioni di anidride carbonica”

contenente le informazioni relative a tutte le autovetture nuove acquistabili nella Comunità Europea specificando per ogni modello:il consumo ufficiale di carburante espresso in l/100 km o km/lil valore delle emissioni specifiche di anidride carbonica espresso in g/km.I rivenditori di autovetture devono:• apporresuogniautonuovaespostaperlavendita,sul

parabrezza o vicino a esso, un’etichetta sul consumo di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

• esporreunmanifestoounoschermodivisualizzazionecon l’elenco dei dati ufficiali sul consumo di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica per ciascuna mar-ca di auto presente nel punto vendita

• consegnaregratuitamentealconsumatorechenefacciarichiesta la guida al risparmio.

Il materiale promozionale divulgato a mezzo stampa utilizzato per la commercializzazione, pubblicizzazione e promozione al grande pubblico, dovrà contenere i valori ufficiali relativi al consumo di carburante ed alle emissioni specifiche di anidri-de carbonica dei modelli delle autovetture.

SANZIONI

La sanzione amministrativa prevista in caso di omissione o adempia in modo incompleto gli obblighi di legge, va da un minimo di 250,00 a 1.000,00.

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FiscoFisco

Detrazione del 55% estesa anche ai sistemi termodinamici a concentrazione solare L’Agenzia delle Entrate ha confermato le tesi dell’ENEA in tema di detrazione del 55%, estendendo quest’ultima anche ai sistemi termodinamici a concentrazione solare. L’Agenzia delle Entrate ha riportato le seguenti due tipologie di sistemi termodinamici a concentrazione solare, così come indicati dall’ENEA, rimarcando le condizioni previste per fruire della detrazione del 55% e fornendo, ove necessario, ulteriori indicazioni:

SISTEMA TERMODINAMICO A CONCENTRAZIONE SOLARE UTILIZZATO PER PRODURRE ESCLUSIVAMENTE ACQUA CALDA

Tale sistema è del tutto assimilabile ai pannelli solari e, pertanto, rientra interamente nella fattispecie prevista dall’agevola-zione (che, ricordiamo, prevede una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro).Ne consegue che le spese sostenute per l’ installazione del sistema termodinamico in oggetto godono in toto della detrazione del 55%, fatto salvo che le caratteristiche tecniche dell’impianto risultino da certificato di qualità conforme alla normativa europea vigente per i collettori solari (UNI EN 12975). Diversamente, qualora tale normativa europea non fosse applicabile, nelle more dell’emanazione di specifica normativa, tale certifi-cato può essere sostituito da una relazione sulle prestazioni del sistema approvata dalla stessa ENEA.

SISTEMA TERMODINAMICO A CONCENTRAZIONE SOLARE UTILIZZATO PER LA PRODUZIONE COMBINATA DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA

Questo sistema è assimilabile ai pannelli solari esclusivamente per la produzione di energia termica. Non rientra, pertanto, nella fatti-specie prevista dall’articolo 1, comma 346, L. 296/06, la combinata produzione di energia elettrica. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che la quota di spesa detraibile riferibile all’uso termico può essere calcolata in misura per-centuale, sulla base del rapporto tra l’energia termica prodotta e quella complessivamente sviluppata dall’impianto.Infine, anche in tal caso vale quanto sopra specificato per il certificato di qualità richiesto per l’ammissione alla detrazio-ne fiscale.

Page 12: Block Notes - Febbraio 2011

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FiscoFisco

Come si ricorderà, il 7 maggio 2010 l’Agenzia delle entrate ha approvato il modello di comunicazione per i lavori concernenti interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d’imposta.Di conseguenza, anche per il 2010 i contribuenti che hanno effettuato interventi di riqualificazione energetica i cui lavori pro-seguano oltre il periodo d’imposta nel quale sono iniziati, devono inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per gli interventi non ultimati entro il 31 dicembre dello scorso anno. La comunica-zione non deve essere inviata nelle seguenti ipotesi:• perlavoriiniziatieconclusinelmedesimoperiodod’imposta

(ad esempio per i lavori iniziati e terminati nel corso dell’anno 2010);

• perilperiodooperiperiodid’impostaincuinonsonoso-stenute spese (ad esempio, lavori iniziati nel 2010 e ancora in corso al 31 dicembre, ma senza avere ancora sostenuto alcuna spesa nel corso dell’anno 2010).

ATTENZIONE

Si precisa che i contribuenti che intendono avvalersi della detrazio-ne devono in ogni caso continuare ad inviare all’ENEA, attraverso il sito Internet www.acs.enea.it, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati indicati nel D.M. 19 febbraio 2007 (attestato di certi-

ficazione o di qualificazione energetica e scheda informativa allegato E o allegato F, a seconda della tipologia di intervento eseguito).

TERMINI E MODALITà DI PRESENTAZIONE

Le persone fisiche e tutti i soggetti con periodo d’imposta coinci-dente con l’anno solare devono inviare la comunicazione all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese. Pertanto le comunicazioni dovranno essere inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2011, indican-do le spese sostenute nel 2010, qualora i lavori non siano già terminati entro il 31 dicembre 2010.Il modello deve essere presentato entro novanta giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione.I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, devono inviare la comunicazione en-tro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese.La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente per via tele-matica, direttamente dal contribuente o tramite gli intermediari abilitati, tra cui CNA.Le sedi dell’Associazione sono a disposizione per le informazioni del caso.

Detrazione del 55%: comunicazioni dall’Agenzia delle entrate

Dalla Regione un Bando per la rimozione dell’amianto con contributi in conto capitale sino al 45%La Regione Emilia Romagna ha ufficializza-to il Bando per la rimozione dell’amianto, la coibentazione degli edifici e l’installazione d’impianti fotovoltaici. Il bando - che fa par-te dell’asse 3 del POR - ha la sua base nella rimozione dell’amianto a cui si possono aggiungere sia la coibentazione sia l’installa-zione d’impianto fotovoltaico (eventualità che da maggiori garanzie di accesso ai contribu-ti). La complessità della misura ci ha spinto a coinvolgere i colleghi del CAT Armando Cassanelli e Valentini Vignudini - i cui ri-

ferimenti sono nella scheda a fianco - che sono in grado di verificare il possesso dei prerequisiti per accedere al Bando. Dopo questa selezione, metteremo a disposizione gratuitamente un consulente che pianificherà un sopralluogo presso le imprese così da pro-durre un documento che illustri la fattibilità tecnico-economica degli interventi, in modo da fornire gli elementi per valutare l’opportu-nità di presentare la domanda di contributo.Occorre sottolineare che i milioni di euro a disposizione sono 9 e vista l’entità mini-

ma d’investimento, 100.000, le domande che otterranno risposta positiva non saranno moltissime. I criteri di aggiudicazione sono di merito: verranno premiati gli interventi che nel complesso daranno i migliori risul-tati sia dal punto di vista ambientale sia energetico. Infine, una volta valutate positi-vamente le possibilità, si passerà alla raccolta della documentazione necessaria per poi at-traverso il nostro servizio CAT controllare e inoltrare la domanda in Regione.

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Accordo RegionaleAccordo Regionale

Titolo CONTRIBUTI PER LA RIMOZIONE DELL’AMIANTO, LA COIBENTAZIONE E L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI PRODUTTIVI

Fonte POR FESR 2007/2013 - ASSE III - ATTIVITÀ’ III.1.2

Ente erogatore Regione Emilia Romagna

Obiettivi

A) rimozione e smaltimento manufatti contenenti cemento amianto;B) interventi finalizzati al risparmio energetico nella climatizzazione degli edifici adibiti a sedi di lavoro (coibentazione); C) produzione di energia elettrica tramite l’installazione di pannelli solari fotovolatici;

Beneficiari piccole e medie imprese, consorzi, cooperative, tra piccole e medie imprese in possesso dei requisiti previsti (vedi elenco Codici ATECO 2007 ammessi);

Spese ammesse Le spese, al netto dell’IVA, strettamente connesse alla rimozione e smaltimento dell’amianto unitamente a:_ coibentazione;_ installazione impianti fotovoltaici;Decorrenza spese in base al regime prescelto:_ regime de minimis: pagamenti a partire dal 26/07/2010 (anche con data fattura antecedente)_ regime di esenzione: pagamento successivo alla data di presentazione della domanda (anche con fattura precedente)

Soggetti esclusi

vedi limitazioni codici ATECO 2007; vedi limitazione della classificazione degli edifici.

Area geografica

Regione Emilia Romagna

Entità contributo

Dal 30% al 45% dell’investimento ammesso con un massimo di 150.000,00 euro. Sull’intervento di rimozione dell’amianto il beneficiario è tenuto alla restituzione del 50% del contributo, con un tasso di interesse dello 0,50%, entro 5 anni dalla data di approvazione, in un’unica soluzione o in rate annuali.

Modalità e procedure

la regione Emilia Romagna definirà le modalità di presentazione della domanda che potranno essere a scelta: cartacea;telematica.

Scadenza

dal 01/04/2011 alle 16,00 del 02/05/2011

Priorità e/o vincoli

Investimento minimo 100.000,00 euro; a scelta: regime de minimis o regime di esenzione regolamento CEE

Referente

Cassanelli Armando e Vignudini Valentina CAT Cna mail: [email protected] tel: 059/418141

Documenti allegati

autore data creazione: CAT CNA, 26/01/2011

INCENTIVIAMO.IT - Incentivi & opportunità per le imprese

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CONDIZIONI APPLICATE SUI FIDI UTILIZZATI:

Tipo fido FASCIA 1 FASCIA 2 FASCIA 3 FASCIA 4

FIDO CASSA

3,526% Euribor 3mmp

+2,500%

4,301% Euribor 3mmp

+3,275%

4,801% Euribor 3mmp

+3,775%

5,426% Euribor 3mmp

+4,400%

ANTICIPO SALVO BUON FINE (S.B.F.)

1,776% Euribor 3mmp

+0,750%

2,026% Euribor 3mmp

+1,000%

2,651% Euribor 3mmp

+1,625%

3,526% Euribor 3mmp

+2,500%

ANTICIPO FATTURE

2,151% Euribor 3mmp

+1,125%

2,651% Euribor 3mmp

+1,625%

3,251% Euribor 3mmp

+2,225%

4,251% Euribor 3mmp

+3,225%

(Euribor 3mmp= Euribor 3 mesi media mese precedente, 1,026% pubblicato Il Sole 24 Ore 1/02/2011.)

La fascia di merito è attribuita dalla banca, su richiesta dell’impresa, in relazione alla sua classe di rischio (rating Basilea 2).

ACCORDO QUADRO REGIONALE TESORERIA

ASSOCIATI CNA MODENA

ISTITUTI DI CREDITO CONVENZIONATI ACCORDO REGIONALE TESORERIA:

AGGIORNATO IL 1 FEBBRAIO 2011

VALIDO NEL MESE DIFEBBRAIO 2011

➣ Banca Carim s.p.a. (ex. Cassa di Risparmio di Rimini); ➣ Banca CRV Cassa di Risparmio di Vignola, Gruppo

Banca pop. Emilia R.; ➣ Banca di Imola s.p.a. (Gruppo Cassa di Risparmio di

Ravenna s.p.a.); ➣ Banca di Romagna s.p.a. (Gruppo Unibanca); ➣ Banca Modenese s.p.a. (Gruppo bancario Cassa di

Risparmio di Ferrara); ➣ Banca Monte Parma; ➣ Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna, Gruppo

Intesa Sanpaolo; ➣ Cassa di Risparmio di Cento s.p.a.; ➣ Cassa di Risparmio di Cesena s.p.a., Gruppo Unibanca; ➣ Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a., Gruppo

Credit Agricole; ➣ Cassa di Risparmio di Ravenna s.p.a.; ➣ Consorzio Banche Popolari (CO.BA.PO.):

➥ Banca coop. Cattolica (*);

➥ BancaEtruria s.p.a.; ➥ Banca di Piacenza (*); ➥ Banca popolare dell’Emilia Romagna; ➥ Banca popolare di Milano; ➥ Banca popolare di Ravenna; ➥ Banca popolare di Verona -Gruppo Banco Popolare

(Banco S.Geminiano e S.Prospero, Banca popolare di Lodi s.p.a.);

➥ Banca popolare Valconca; ➥ Sanfelice 1893 Banca Popolare.

➣ Credem, Gruppo Bancario Credito Emiliano s.p.a.; ➣ Federazione Banche Credito Cooperativo Emilia

Romagna; ➣ Intesa Sanpaolo s.p.a. (ex. Carisbo); ➣ Monte Paschi Siena s.p.a. (ex Banca Agricola

Mantovana); ➣ UGF Banca s.p.a. (ex. Unipol Banca); ➣ Unicredit Banca s.p.a.

(*) N.B. Banche che hanno dichiarato l’intenzione di aderire, ma non l’hanno ancora formalizzato.

CreditoCredito

Page 15: Block Notes - Febbraio 2011

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CreditoCredito

ACCORDO QUADRO REGIONALE TESORERIA

ASSOCIATI CNA MODENA

AGGIORNATO IL 1 FEBBRAIO 2011

VALIDO NEL MESE DIFEBBRAIO 2011

La Commissione Disponibilità Fondi (C.D.F.) o Corrispettivo Disponibilità Creditizia (C.D.C.) o Corrispettivo per il servizio di disponibilità immediata fondi (D.I.F.), applicati sui fidi concessi, indipendentemente dall’utilizzo, con addebito trimestrale, prevede le modalità di seguito dettagliate:

a) Banche aderenti al Consorzio Banche Popolari (Banca di Piacenza, Banca Coop. Cattolica, Banca pop. Emilia Romagna, Banca pop. di Ravenna, Sanfelice 1893 Banca Popolare), banca Credem Gruppo Credito Emiliano spa, banche aderenti a Federazione Banche Credito Cooperativo Emilia Romagna, Unicredit Banca spa, applicano una commissione massima così calcolata

Fascia 1 Fascia 2 Fascia 3 Fascia 4

Trimestrale 0,15% 0,25% 0,30% 0,40%

Annuale 0,60% 1,00% 1,20% 1,60%

b) Carisbo–Gruppo Intesa Sanpaolo, Cassa dei Risparmi di Forlì e Romagna–Gruppo Intesa Sanpaolo, Cariparma Gruppo

Credit Agricole applicano una commissione massima pari a 0,40%, trimestrale (1,60%, annuale);

c) Banca Popolare di Verona S. Geminiano e S. Prospero, Gruppo Banco Popolare applica una commissione massima calcolata per importo e per fascia

Fido concesso Fascia 1 Fascia 2 Fascia 3 Fascia 4

Trimestrale >

Fino €. 50.000

Annuale >

0,250%

1,000%

0,350%

1,400%

0,3625%

1,450%

0,375%

1,500%

Trimestrale >

Da €. 50.000 a €. 500.000

Annuale >

0,175%

0,700%

0,250%

1,000%

0,250%

1,000%

0,250%

1,000%

Trimestrale >

Oltre €. 500.000

Annuale >

0,100%

0,400%

0,125%

0,500%

0,125%

0,500%

0,125%

0,500%

Nel caso di concessione, modifica o revoca del fido, durante un trimestre, le percentuali saranno applicate in misura proporzionale all’importo e alla durata (giorni effettivi) degli affidamenti concessi, da parte di tutte le banche.

Page 16: Block Notes - Febbraio 2011

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CreditoCredito

VALUTE ALTRE COMMISSIONI

Spese chiusure trimestrali €. 10,00

Prelievi con assegno (*) data assegno Spese di istruzione fido massimo ZERO

Versamenti contanti stesso giorno Spese per riga di estratti conto €. 1,10

Assegni circolari emessi dalla banca stesso giorno Modello di pagamento F24 (**) ZERO

Assegni stesso sportello stesso giorno Altri attestati €. 1,25

Assegni stesso Istituto 1

Versamenti assegni circolari altre Istituti giorni lavorativi (*) 1

Sconto e incasso Salvo Buon Fine (SBF) Ricevute bancarie supporto cartaceo

€. 2,85

Versamenti assegni altre Istituti giorni lavorativi (*) 3

Sconto e incasso Salvo Buon Fine (SBF) Ricevute bancarie supporto magnetico

€. 2,53

Effetti a scadenza stessa banca giorni lavorativi 7

Sconto e incasso Salvo Buon Fine (SBF) Ricevute bancarie invio telematico

€. 2,28

Effetti a scadenza su altra banca giorni lavorativi 8 Effetti protestati 0,12%

Effetti a vista su stessa banca giorni lavorativi 12 Effetti protestati costo minimo €. 7,00

Effetti a vista su altra banca giorni lavorativi 14 Effetti protestati costo massimo €. 18,00

Ricevute bancarie stessa banca giorni lavorativi (*) ZERO Ritorno insoluti effetti e Ricevute

bancarie (RIBA) €. 4,21

Ricevute bancarie altre banche giorni lavorativi (*) 1

Effetti richiamati “omnicomprensivi di altri oneri” (*)

€. 8,00

Nota bene: (*) Le valute applicate sono state modificate, con decorrenza dal 5 luglio 2010, per l’entrata in vigore delle norme in materia di incassi commerciali (Decreto legislativo n. 11 del 27/01/2010); (**) Le voci Attestati contributi INPS e Attestati contributi INAIL, indicati nelle precedenti informative, sono state cancellate, in quanto comprese nella voce Modello di pagamento F24.

ACCORDO QUADRO REGIONALE TESORERIA

ASSOCIATI CNA MODENA

AGGIORNATO IL 5 GENNAIO 2011

VALIDO NEL MESE DIGENNAIO 2011

ALTRI ONERI E COMMISSIONI PREVISTE DALL’ACCORDO REGIONALE DI TESORERIA:

Page 17: Block Notes - Febbraio 2011

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AppuntamentiAppuntamenti

Decisione in Consiglio dei ministri, ma tre rappresen-tanti leghisti si dissociano. Calderoli: pazzia incosti-tuzionale. Secondo le anticipazioni, in qualche modo la decisione pare sia stata finalmente presa: il 17 marzo sarà festa nazionale per celebrare la ricorrenza dei 150 anni dall’Uni-tà d’Italia. Per venire incontro alle proteste arrivate dalle categorie produttive, il prov-vedimento preso dal Consiglio dei Ministri prevede che «al fine di evitare nuovi e mag-giori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricor-renza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150/o anniversario dell’Unità d’Italia». Il 4 novembre, dunque, non verrà pagato come festività soppressa. Si rimane in attesa delle comunicazioni ufficiale.

Seminario informativo di CNA Modena per le aziendeAMIANTO, COIBENTAZIONE, FOTOVOLTAICOCOME ACCEDERE AL BANDO REGIONALEModena, 28 febbraio 2011. CNA Modena e CNA Emilia Romagna organizzano un seminario regionale di informazione sul bando regionale: “Concessione di Contributi per la rimozione dell’Amianto dagli edifici, la Coibentazione degli edifici e l’instal-lazione di Solare Fotovoltaico”.Il seminario verrà svolto presso la sede provinciale di CNA Modena (via Malavolti, 27) nella Sala Arcelli, mercoledì 2 marzo dalle ore 16.00 alle ore 18.00.Nel corso del seminario, l’unico in Emilia Romagna che vedrà il coinvolgimento di funzionari dell’Amministrazione Regiona-le, i relatori presenteranno il Bando legato a questi contributi e risponderanno alle domande dei partecipanti. A margine della presentazione del Bando è anche prevista l’illustrazione da parte di Paolo Ganzerla, consulente del sistema CNA, di uno schema di documento di fattibilità tecnico-economica in relazione al bando stesso. Infine, CNA illustrerà il processo di erogazione del servizio predisposto per seguire le imprese che avessero le credenziali per affrontare la domanda di contributo.

Ecco il programma completo:ore 16.00 Presentazione Bando a cura di Andrea Pappacena e di Anna Greco ore 16.45 Fattibilità tecnico-economica di un progetto integrato a cura di Paolo Ganzerla - Consulente CNA ore 17,15 L’organizzazione della CNA a supporto delle imprese a cura di Carlo Pignatari di C.N.A. Innovazione ore 17,30 Quesiti e dibattito

Per prenotare la partecipazione è necessario inviare via fax (059/418598) o e-mail ([email protected]) il modulo d’iscrizione già disponibile sul portale www.mo.cna.it.

LAVORO – ultima ora!

150°17 marzo festa per decreto. La Lega: follia

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Giovedì 10 marzo 2011, ore 21, Teatro Comunale di Carpi

Viva l’Italia!Lettura-spettacolo del libro di Aldo Cazzullo

Sarà presente l’autore

Cna, Comune di Carpi e Università Libera Età Natalia Ginzburgcelebrano il 150esimo anniversario dell’Unità d’Italia con il reading del libro

di Aldo Cazzullo “Viva l’Italia”.

Una serata durante la quale, attraverso musiche, letture, immagini, si snodanole tante storie che hanno fatto la storia del nostro Paese. Una “storia” di operai e generali.

Sarà proprio l’autore, il giornalista del Corriere della Sera Aldo Cazzullo,a tessere la trama della ragnatela che collega partigiani, martiri rinascimentali, soldati

della Grande Guerra fi no ai nostri tempi.

Ingresso libero.

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