Block Notes Marzo 2012 - Speciale Aziende del Commercio e Turismo

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Block Notes M o d e n a FORMAZIONE: IL NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21 DICEMBRE 201 E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’accordo stato/regioni sulla formazione dei datori di lavoro, dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti in merito alla prevenzione dei rischi correlati all’attività di lavoro. Accordo che suddivide le aziende in tre fasce di rischio (alto, medio e basso) in base al codice ATECO redatto nel 2007. Sono considerate aziende a Rischio Alto quelle di costruzioni, metalmeccanica, lavorazione del legname, chimica, attività sanitarie (…); Sono considerate a rischio medio l’attività agricola, i trasporti, l’istruzione e la pubblica amministrazione; Sono considerate a rischio basso quasi tutte le attività di commercio e di vendita al pubblico. I datori di lavoro che intendono nominarsi quali RSPP (Responsabile del servizio prevenzione e protezione) della propria azienda, saranno tenuti a frequentare corsi base così differenziati: Corso base ORE Aggiornamento con periodicità quinquennale ORE rischio basso 16 ore rischio basso 6 ore rischio medio 32 ore rischio medio 10 ore rischio alto 48 ore rischio alto 14 ore Nuove attività Per le nuove attività, quelle costituite dopo l’11 gennaio 2012, coerentemente con tempi concessi ai datori di lavoro per l’effettuazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve completare il percorso formativo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. Corsi RSPP programmati ante 11/01/2012 La fase transitoria prevista dall’Accordo consente di frequentare il corso di formazione così come previsto dalla vecchia normativa purché venga concluso entro il 26/07/2012. ESONERATI Sono esonerati dal corso base dell’accordo i datori di lavoro che: 1. possono dimostrare di aver svolto alla data dell’11 gennaio 2012, il corso di 16 ore conforme al Decreto Ministeriale del 16.1.97; 2. si erano autonominati RSPP entro il 31/12/1996 senza partecipare al corso delle 16 ore; Sono pure ammessi i RSPP diversi dal datore di lavoro (dipendenti o consulenti esterni già soggetti alla formazione prevista). I soggetti di cui al punto 1 sono comunque tenuti all’aggiornamento entro l’11 gennaio 2017 mentre i RSPP di cui al punto 2 (autonominatisi entro il 31 dicembre 1996) dovranno provvedere ad aggiornarsi entro l’11 gennaio 2014. Fisco: disposizioni comunitarie in materia di IVA (pagine da 1 a 3), novità sulle aliquote IRES (pag. 5), modifiche alle sanzioni sugli studi di settore (pag.10 e 11). Ambiente: novità sui risarcimenti del SISTRI (pag. 3). Legislazione lavoro: novità legate al decreto semplificazioni (pag. 4 e 5). Comunicazione:: tutte le novità a pagina 11 Credito: in coda le novità sull’autorizzazione degli apparecchi con vincite in denaro, e le convenzioni per gli associati CNA. All’interno... Anno XXXV - N° 33 del 17/3/2012 Quotidiano - Poste Italiane s.p.a. - Sped.abb.post. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n°46), art. 1 comma 1, DCB Po - Dir. resp.: Cristina Di Gleria - Reg. Trib. BO n° 4686 del 23/11/78 - Dir. e Amm.: Soc. Editoriale Artigianato e Piccola Impresa dell’Emilia R. - Via Rimini 7 - 40128 Bologna - Tel. 051/2133100 - Copia: 1,50 - Modena - Via Malavolti, 22 Tel. 059/418111 - Stampa: Nova continua a pag 2 > AL CENTRO: notizie di categoria.

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Formazione: Il Nuovo Accordo Stato-Regioni Del 21 Dicembre 2011. Inoltre parliamo di Credito, Fisco, Ambiente, Legislazione Del Lavoro, Commercio, Liberalizzazione degli Orari, ICT

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FORMAZIONE:IL NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI

DEL 21 DICEMBRE 201

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’accordo stato/regioni sulla formazione dei datori di lavoro, dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti in merito alla prevenzione dei rischi correlati all’attività di lavoro. Accordo che suddivide le aziende in tre fasce di rischio (alto, medio e basso) in base al codice ATECO redatto nel 2007.• Sono considerate aziende a Rischio Alto quelle

di costruzioni, metalmeccanica, lavorazione del legname, chimica, attività sanitarie (…);

• Sono considerate a rischio medio l’attività agricola, i trasporti, l’istruzione e la pubblica amministrazione;

• Sono considerate a rischio basso quasi tutte le attività di commercio e di vendita al pubblico.

I datori di lavoro che intendono nominarsi quali RSPP (Responsabile del servizio prevenzione e protezione) della propria azienda, saranno tenuti a frequentare corsi base così differenziati:

Corso base OREAggiornamento con periodicità quinquennale

ORE

rischio basso 16 ore rischio basso 6

orerischio medio 32 ore rischio medio 10

ore

rischio alto 48 ore rischio alto 14 ore

Nuove attività Per le nuove attività, quelle costituite dopo

l’11 gennaio 2012, coerentemente con tempi concessi ai datori di lavoro per l’effettuazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve completare il percorso formativo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

Corsi RSPP programmati ante 11/01/2012La fase transitoria prevista dall’Accordo consente di frequentare il corso di formazione così come previsto dalla vecchia normativa purché venga concluso entro il 26/07/2012.

ESoNERatiSono esonerati dal corso base dell’accordo i datori di lavoro che:1. possono dimostrare di aver svolto alla data

dell’11 gennaio 2012, il corso di 16 ore conforme al Decreto Ministeriale del 16.1.97;

2. si erano autonominati RSPP entro il 31/12/1996 senza partecipare al corso delle 16 ore;

Sono pure ammessi i RSPP diversi dal datore di lavoro (dipendenti o consulenti esterni già soggetti alla formazione prevista). I soggetti di cui al punto 1 sono comunque tenuti all’aggiornamento entro l’11 gennaio 2017 mentre i RSPP di cui al punto 2 (autonominatisi entro il 31 dicembre 1996) dovranno provvedere ad aggiornarsi entro l’11 gennaio 2014.

Fisco: disposizioni comunitarie in materia di IVA (pagine da 1 a 3), novità sulle aliquote IRES (pag. 5), modifiche alle sanzioni sugli studi di settore (pag.10 e 11).

Ambiente:novità sui risarcimenti del SISTRI (pag. 3).

Legislazione lavoro: novità legate al decreto semplificazioni (pag. 4 e 5).

Comunicazione:: tutte le novità a pagina 11

Credito:in coda le novità sull’autorizzazione degli apparecchi con vincite in denaro, e le convenzioni per gli associati CNA.

All’interno...

Anno XXXV - N° 33 del 17/3/2012Quotidiano - Poste Italiane s.p.a. - Sped.abb.post. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n°46), art. 1 comma 1, DCB Po - Dir. resp.: Cristina Di Gleria - Reg. Trib. BO n° 4686 del 23/11/78 - Dir. e Amm.: Soc. Editoriale Artigianato e Piccola Impresa dell’Emilia R. - Via Rimini 7 - 40128 Bologna - Tel. 051/2133100 - Copia: 1,50 - Modena - Via Malavolti, 22 Tel. 059/418111 - Stampa: Nova

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AL CENTRO:notizie di categoria.

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FoRMaZioNE LaVoRatoRi La formazione di tutti i lavoratori si articolerà in due momenti distinti: • formazione generale (con programmi

e durata comuni per i diversi settori di attività);

• formazione specifica in relazione al rischio effettivo in azienda (rilevato in funzione del settore ATECO di appartenenza);

La durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori di rischio, è distribuita come segue:

• Rischio Basso: 4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica: TOTALE 8 ore;

• Rischio Medio: 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica: TOTALE 12 ore;

• Rischio Alto: 4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica: TOTALE 16 ore.

FoRMaZioNE PaRtiCoLaRE aGGiUNtiVa PER iL PREPoSto La formazione del preposto deve comprendere quella per i lavoratori, così come prevista ai punti precedenti,

e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La durata minima del modulo per preposti è di 8 ore.

FoRMaZioNE DEi DiRiGENti La formazione dei dirigenti sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori. La durata minima del modulo per dirigenti è di 16 ore, i contenuti vengono declinati dall’accordo.

aGGioRNaMENto Per i lavoratori, i preposti e i dirigenti già formati è previsto un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, indipendentemente dalla classe di rischio aziendale. ASQ è in grado di erogare la formazione con i criteri imposti dal nuovo accordo. Per informazioni: tel. 059 255.11.32, fax 059 254.894, mail [email protected]; [email protected]

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Fisco

La Legge Comunitaria 2010 contiene diverse previsioni relative a disposizioni in materia di IVA.Le principali riguardano le modifiche al criterio di effettuazione delle pre-stazioni di servizio, che entreranno in vigore il prossimo 17 marzo; la nuova previsione per la richiesta del rimbor-so/compensazione infrannuale per sog-getti che svolgono prevalentemente pre-stazioni non rilevanti territorialmente;

le importazioni in regime sospensivo di IVA; le operazioni non imponibili e l’abrogazione. Prestazioni di servizio nei rapporti con operatori non residentiIl nuovo criterio di effettuazione si applicherà dal prossimo 17/3/2012 e riguarda le prestazioni di servizio ef-fettuate da un soggetto passivo non stabilito nello Stato ad un soggetto passivo stabilito nello Stato, oltre a

quelle effettuate da un soggetto passivo stabilito nello Stato nei confronti di un soggetto passivo stabilito nella Ue o extra Ue.Si tratta delle cosiddette prestazioni “generiche” per le quali, nei rapporti tra operatori economici (B2B), il luogo in cui diventano rilevanti è lo Sta-to del committente. Tra le prestazioni generiche si possono citare, solo a ti-tolo esemplificativo, le prestazioni di trasporto di beni, prestazioni di con-sulenza, prestazioni di lavorazione su beni, prestazioni di intermediazioni nel-la circolazione dei beni, gli acquisti di servizi tramite mezzi elettronici.La modifica del criterio di effettuazione per le prestazioni impone, al prestatore nazionale che esegue delle prestazioni nei confronti di committenti UE e ex-tra UE, di osservare particolare atten-zione al momento in cui la prestazione si deve considerare ultimata, che corri-sponde al momento in cui diventa ob-bligatoria l’emissione della fattura. Per le prestazioni di servizio rese ad un soggetto stabilito in Italia da parte di un operatore non residente, gli obblighi relativi all’assolvimento dell’IVA vanno assolti con il sistema dell’inversione contabile (reverse charge).La Legge n. 217/2011 dispone che per le prestazioni di servizio rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato UE, il committente (stabilito in Italia) deve adempiere agli obblighi di fatturazione e registrazione relativi al servizio acquistato, seguendo le dispo-sizioni previste per assolvere l’IVA per gli acquisti intracomunitari di beni.In sostanza, per assolvere l’IVA con il reverse charge, il committente nazio-nale dalle operazioni effettuate dal 17 marzo dovrà integrare il documento ricevuto dal prestatore UE, con l’in-dicazione dell’ammontare dell’imposta corrispondente all’aliquota applicabile alla prestazione di servizio acquistata; e annotare il documento integrato, en-tro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al mese stesso di ricevi-

LEGGE COMUNITARIA 2010: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA

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mento (l’annotazione deve essere eseguita sul registro vendite e sul registro acqui-sti). Grazie a questa norma il committente stabilito in Italia è agevolato nell’esecu-zione degli adempimenti per assolvere l’IVA, considerato che, per assolvere l’IVA con il reverse, non ha l’onere di dovere determinare il mo-mento di ultimazione della prestazione che gli è stata resa. Per quanto riguarda, invece, le prestazioni di servizio rese da operatori ExtraUE riman-gono confermate le disposi-zioni per assolvere l’IVA con il reverse charge da parte del committente stabilito in Italia. In presenza di prestatore Ex-traUe è il committente che deve emettere autofattura, in un unico esemplare, al mo-mento di effettuazione della prestazione e cioè, in genera-le, al momento della ultima-zione della prestazione.E’ stato anche modifica-to l’art. 38-bis del DPR n. 633/72 estendendo la pos-sibilità di richiesta di rim-borso/compensazione infran-nuale ai contribuenti che effettuano prevalentemente prestazioni di servizi non soggette ad IVA per man-canza del requisito di ter-ritorialità (cioè, soggetti che svolgono prevalentemente prestazioni di servizio verso soggetti non residenti). Que-sti ultimi per potere accede-re alla richiesta di rimborso/compensazione infrannuale, devono però rispettare que-ste condizioni:a) effettuazione, nei confron-ti di soggetti passivi stabiliti in Paesi UE e/o extraUe, di prestazioni di lavorazione re-lative a beni mobili materia-li, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni

di servizi accessorie ai tra-sporti di beni e relative pre-stazioni di intermediazione, prestazioni di servizio di cui alla lettera a-bis, del comma 3 dell’art. 19/633 (operazioni esenti creditizie/finanziarie/assicurative rese nei con-fronti di soggetti stabiliti ExtraUE o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della UE);b) per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate.L’estensione della possibilità di richiesta del rimborso/compensazione infrannuale ora prevista NON ricalca, tuttavia, esattamente la ana-loga previsione disposta per il rimborso annuale. Infatti, per accedere alla richiesta del rimborso annuale è prevista una condizione: l’effettuazio-ne prevalente di operazioni non soggette all’imposta. E’ evidente che la condizione per accedere alla richiesta del rimborso annuale con-sente di considerare tutte le tipologie di operazioni che non risultano rilevanti in Italia per mancanza del requisito territoriale, mentre per accedere al rimborso /compensazione infrannuale si possono considerare solo le specifiche prestazioni pre-viste dalla norma.Sarà possibile avvalersi del-la nuova condizione per la richiesta del rimborso/com-pensazione infrannuale a partire da quella relativa al 1° trimestre 2012.Per quanto riguarda le im-portazioni in regime sospen-sivo di beni con destinazio-ne in altro Stato UE, l’art. 67 del DPR n. 633/72 viene modificato in merito alla disciplina delle importazioni che vengono eseguite in so-spensione di IVA per beni che sono destinati ad essere trasferiti in un altro Stato

UE. In sostanza meglio di-sciplinata una disposizione già in essere, prevedendo però anche un nuovo adem-pimento.In sintesi:- nel comma 2-bis, si preve-de che l’immissione in libe-ra pratica di beni (in cui, cioè, avviene il solo paga-mento dei dazi) possa avere il pagamento dell’IVA sospe-so se i beni sono destinati ad essere trasferiti in un al-tro Stato UE. La sospensio-ne dell’IVA si applica anche se il trasferimento nell’altro stato UE si verifica dopo l’esecuzione di manipolazioni ai beni, purché siano state preventivamente autorizzate dall’autorità doganale;- nel comma 2-ter, viene previsto che la sospensione dall’IVA è ammessa purché

l’importatore fornisca il suo numero di partita IVA, il numero di partita IVA attri-buito al cessionario stabilito nell’altro Stato UE ed anche, se richiesta dalla autorità doganale, idonea documen-tazione che provi l’effettivo trasferimento dei medesimi beni nell’altro Stato UE.Questa procedura consente al soggetto che voglia intro-durre da Paese extraUe beni da cedere successivamente ad un cliente UE (anche dopo lavorazione), di eseguire l’im-portazione senza assolvere l’IVA. E’ evidente che i dati richiesti sono a tutela dell’E-rario che l’IVA sarà assolta nell’altro Stato UE di desti-nazione da parte dell’acqui-rente finale dei beni, con il reverse conseguente all’acqui-sto intracomunitario.

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Fisco

Ambiente

In qualche taluni casi questa procedura può essere utile anche per i trasferi-menti tra le diverse sedi dello stesso soggetto, situate in diversi Stati UE, in cui è comunque identificato. Esempio: importazione in Italia di beni da tra-sferire ad altra sede della ditta situata in Francia, dove l’IVA sarà assolta con il sistema del reverse dalla posizione dell’impresa in Francia. Per ciò che riguarda le operazioni non imponibili dell’art. 72, la norma in questione è stata interamente sostitu-ita allo scopo di prevedere l’esplicita indicazione del fatto che le operazioni previste dall’articolo sono non imponi-bili e sono equiparate a quelle degli ar-ticoli 8,8-bis e 9, oltre a semplificare la formulazione, che resta sostanzialmente immutata, fatto salvo per le modifiche apportate alle lettere c) ed f). Si tratta tipicamente di cessioni di bene e presta-

zioni di servizi per sedi e rappresentanti diplomatici e consolari, comandi milita-ri nazionali e stranieri operanti nell’am-

bito di attività della Nato ed altri enti comunitari. Per ulteriori precisazioni è possibile contattare le sedi CNA.

Dopo l’ennesima proroga al 2 aprile, dovuta alle evidenti disfunzioni, il SISTRI continua a deludere e CNA continua a chiedere al Governo una revisione profonda e strutturale del sistema. L’obiettivo è quello di semplificare il quadro normativo e le procedure così da rendere il SISTRI uno strumento di semplice utilizzo, realmente efficace per contra-stare le ecomafie.Così come è attualmente strutturato, Il SISTRI ha provocato danni pesanti alle imprese, costrette a inutili e complicate operazioni burocratiche che hanno determinato costi per i contributi, per formare gli addetti, per adeguare le tecnologie necessarie. Il tutto per un sistema, di fatto, mai entrato in funzione. In attesa che siano davvero eliminati i malfunzionamenti, CNA si è attivata per accompagnare gli imprenditori in azioni legali nei confronti del Ministero dell’Ambiente per la restituzione delle somme di denaro impegnate e dei danni subiti.

Gli associati che lo riterranno opportuno potranno quindi avviare una vera e propria azione legale nei confronti del Ministero dell’ambiente per chiedere il risarcimento dei con-tributi e dei danni subiti (ad esempio, le spese sostenute per l’installazione dei dispositivi previsti dal sistema, o i costi per adeguare il sistema aziendale al SISTRI).L’azione legale sarà gestita da un’unica struttura legale a livello nazionale, lo studio Picozzi & Morigi, ma dovrà essere aperta da ogni impresa singolarmente. L’iniziativa viene promossa dalla CNA Nazionale, che sosterrà le spese generali, mentre i costi di istruzione di ogni singola pratica rimarranno a carico dell’impresa. Si tratta di costi fissi e variabili che consigliano l’apertura del contenzioso solo a quelle imprese che hanno subito danni di un certo rilievo, con un minimo quantificabile in 5.000 euro. In questo caso i soli costi fissi del contenzioso ammonterebbero a 700 euro (per aumentare in caso di importi superiori). Per maggiori informazioni rivogetevi ad ASQ, tel. 059/2551132.

SISTRI, IL RISARCIMENTO E’ POSSIBILE

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Legislazionde del lavoro

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Il DL “Semplificazioni” contiene provvedimenti finalizzati a semplificare alcuni adempimenti cui sono tenuti i datori di lavoro. Proviamo a riassumere le principali novità, articolo per articolo.Art. 14 – Controlli sulle impreseIl dovere del Governo è quello di adottare regolamenti volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese, evitando di creare intralcio al normale esercizio dell’attività di impresa e assicurando controlli proporzionali alla tipologia di attività.Ora le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di pub-blicare sul sito www.impresainungiorno.gov.it la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese, in base alla dimensione e al settore di attività. Dei controlli vanno anche indicate in modo chiaro le modalità operative.Art. 15 - Astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanzaDal 1 aprile 2012 L’interdizione dal lavoro deve essere dispo-sta dalla Direzione territoriale del lavoro (DTL) e dalla Asl.In caso di gravi complicanze o di forme morbose, l’astensio-ne dal lavoro è disposta dall’Asl con modalità che saranno definite con accordo preso in sede di Conferenza Stato-Re-gioni. L’astensione dal lavoro è invece disposta dalla DTL in caso di condizioni ambientali non idonee, o se la lavoratrice non può essere spostata ad altre mansioni.Art. 16, commi 1-4 - Servizi sociali: scambio dati tra Ammini-strazioni e in materia di contenzioso previdenzialePer semplificare e razionalizzare lo scambio di dati finalizzato a migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali, gli enti erogatori di interventi e servizi sociali nonché l’INPS, si scambiano le informazioni sui bene-ficiari e sulle prestazioni concesse, solo in via telematica, e le trasmettono, in forma individuale e anonima, al Ministero del Lavoro, nel rispetto della normativa privacy (si attende decreto attuativo).Art. 16, comma 6 – Convenzioni tra enti per acquisizione datiLe agenzie fiscali, gli enti di previdenza e assistenza obbli-gatoria e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono stipulare convenzioni con le Amministrazioni pub-bliche, gli enti pubblici economici e le Autorità amministra-tive indipendenti per acquisire, in via telematica, i dati e le informazioni personali, anche sensibili, al fine di ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle imprese e rafforzare il contrasto alle evasioni e alle frodi fiscali. L’acquisizione dei dati deve avvenire nel rispetto della normativa privacy.Art. 16, comma 7 – Pagamenti InpsDal 1 maggio 2012, per pagamenti effettuati presso l’Inps non si utilizzano più contanti.Art. 17 – Assunzione di lavoratori extra UEIl modello UNILAV vale anche ai fini della comunicazione della stipula del contratto di soggiorno fra le parti ai fini

dell’assunzione di lavoratore straniero regolarmente soggior-nante. In caso di richiesta di nulla osta al lavoro stagionale, se entro 20 giorni lo sportello unico immigrazione non dà riscontro, l’autorizzazione si intende concessa se la richiesta riguarda lo stesso lavoratore autorizzato l’anno precedente; se questi è stato regolarmente assunto l’anno precedente; e se questi ha rispettato le condizioni indicate sul permesso di soggiorno.Nel rispetto della durata massima di 9 mesi, il permesso di soggiorno per lavoro stagionale può essere prorogato se il lavoratore trova un’altra occupazione stagionale, anche presso datore di lavoro diverso.L’autorizzazione al lavoro stagionale, anche pluriennale, può essere rilasciata anche a più datori di lavoro, ciascuna nel ri-spetto del limite minimo di 20 giorni e massimo di 9 mesi. Nei casi di assunzione successiva alla prima, il lavoratore non deve uscire dall’Italia per ottenere un nuovo visto di ingresso e ha diritto al rinnovo del permesso di soggiorno stagionale per la durata del nuovo rapporto di lavoro (max 9 mesi).In caso di lavoro stagionale pluriennale, dopo il primo anno il lavoratore può essere assunto anche da un datore di lavoro diverso da quello che ha ottenuto il nulla osta triennale.Art. 18 – Assunzioni e collocamento obbligatorioNel settore turistico e nei pubblici esercizi, è possibile assu-mere personale d’urgenza purché l’assunto comunichi entro tre giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro tutti i propri dati anagrafici; dev’essere inoltre redatta una comu-nicazione preventiva nella quale risultino in maniera inequi-vocabile la tipologia contrattuale e l’identità del lavoratore.Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi è anche am-messa l’assunzione diretta di manodopera per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, determi-nati dai contratti collettivi. Viene ora cancellato l’obbligo di comunicare tali assunzioni al Centro per l’Impiego, entro i cinque giorni successivi.Per fruire della sospensione dell’obbligo di assunzione di disabili le aziende che hanno unità locali in più regioni de-vono inviare apposita comunicazione al Ministero del Lavoro (non ai singoli servizi provinciali).Art. 19 – Libro unico del lavoroAi fini del Libro unico del lavoro, viene stabilito che per “omessa registrazione” si intende la mancanza delle scritture nel suo insieme e non di un singolo dato; e per “infedele registrazione si intendono le scritturazioni dei dati diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o diverse rispetto alle somme effettiva-mente erogate.Art. 20, comma 1 – Modifiche a precedenti decretiDal 1 gennaio 2013 La documentazione comprovante il pos-sesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo

Decreto semplificazioni: le disposizioni di interesse del datore di lavoro

Legislazionde del lavoro

Fisco

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ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice degli appalti, è acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.Art. 21 – Responsabilità solidale negli appaltiL’obbligo solidale in caso di appalto di opere e servizi si estende anche alle quote di trattamento di fine rapporto e ai premi assicurativi dovuti in relazione alla durata del contratto di appalto. Delle sanzioni civili, invece, risponde solo il soggetto inadempiente.Art. 40 – Soppressione del vincolo di chiusura domenicale per le imprese di panificazioneAll’attività di panificazione (intesa come produzione) è revo-cato il vincolo di chiusura domenicale e festiva.Art. 52 – Promozione dell’istruzione tecnico-professionale ne-

gli ITSSaranno adottate linee guida per conseguire, fra gli altri, l’obiettivo di promuovere la realizzazione di percorsi in ap-prendistato, anche per il rientro in formazione dei giovani.Art. 59 – Disposizioni in materia di credito d’impostaPer fruire del credito di imposta per le assunzioni nel Sud, queste ultime devono essere effettuate entro 24 mesi dall’en-trata in vigore del decreto legge 13/5/2011, n. 70 (il decreto è entrato in vigore il 14/5/2011). La media dei lavoratori va fatta con riferimento ai 12 mesi precedenti l’assunzione.Il credito di imposta può essere utilizzato entro due anni dall’assunzione. Ai fini della decadenza, si considera il nu-mero di lavoratori a tempo indeterminato nei 12 mesi pre-cedenti l’assunzione.

SOCIETA’ NON OPERATIVE: LE NOVITA’ SULL’ALIQUOTA IRESLe novità introdotte dal D.L. 138/2011 in materia di società non operative sono articolate in due distinte disposizioni: la maggiorazione dell’aliquota Ires e la presunzione di non operatività per le società di ogni tipo in perdita sistematica.Quanto alla maggiorazione dell’aliquota Ires, la nuova di-sposizione prevede che per le società per azioni SpA), in accomandita per azioni (SAS) e a responsabilità limitata (Srl), nonché per le società e gli enti di ogni tipo “non residen-ti” con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che risultano non operative, l’aliquota dell’Ires è maggiorata di 10,5 punti percentuali.In sostanza, se dall’esito del test operato in sede di dichia-razione dei redditi, la società risulterà essere “di comodo”, dovrà applicare al reddito imponibile l’aliquota Ires del 38%, corrispondente all’aliquota ordinaria del 27,5%, maggiorata di 10,5 punti. L’aliquota del 38% sarà applicabile all’intero reddito imponi-bile risultante dalla dichiarazione, anche se questo sarà su-periore al reddito minimo determinato nell’apposita sezione della dichiarazione dedicata al test di operatività. La maggiorazione di 10,5 punti percentuali dovrà essere operata anche se la società soggetta all’Ires partecipa a una società di persone, o se essa ha optato per la tassazione di gruppo assieme ad altre società di capitali, o ancora se essa è in regime di trasparenza fiscale (sia essa di capitali o a responsabilità limitata).Acconto Ires 2012Per il primo periodo di applicazione (2012 per i soggetti “so-lari”), le società “di comodo” dovranno determinare l’accon-to dovuto sulla base dell’imposta che si sarebbe determinata

per il periodo precedente, applicando la nuova disposizione. La diversa determinazione dell’acconto per il 2012 deve na-turalmente essere effettuata solo nell’ipotesi in cui la società sia risultata “di comodo” per l’anno 2011. L’acconto andrà determinato con metodo storico o previsio-nale a seconda dei casi. Per maggiori informazioni rivolgetevi alle sedi CNA.

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NOVITA’ NORMATIVE PER LA CESSIONEDEI PRODOTTI AGROALIMENTARIIl Decreto Legge numero 1 del 24 gen-naio 2012 ha introdotto alcune novità nella disciplina delle relazioni commer-ciali per chi vende prodotti agricoli e agroalimentari. Le differenze principali sono tre:• Diventa obbligatorio redigere un

contratto per ogni cessione di beni alimentari, tranne per la vendita di-retta al consumatore finale;

• Impone tempi di pagamento precisi per la fornitura e introduce severe sanzioni;

• Introduce un divieto specifico lega-to alle pratiche commerciali condot-te in modo sleale.

Contratto obbligatorioI contratti che hanno per oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimen-tari devono essere obbligatoriamente stipulati in forma scritta, e devono contenere i seguenti dati: durata del contratto, quantità di prodotto ceduta, modalità di consegna, modalità di pa-gamento, prezzo della merce, caratteri-stiche del prodotto. Nel contratto sono comunque fondamentali i principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle presta-zioni con riferimento ai beni forniti.Di fatto, il decreto legge abolisce i cosiddetti contratti, accordi e ordini verbali.Pratiche commerciali scorretteNelle relazioni commerciali tra opera-tori, compresi quindi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni appena menzionati, è vietato imporre direttamente o indirettamente condizio-ni di acquisto, di vendita o altre con-dizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracon-trattuali (non derivanti dal contratto medesimo) e retroattive.E’ inoltre vietato applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, o subordinare la conclu-sione, l’esecuzione dei contratti e la regolarità delle medesime relazioni alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e se-condo gli usi commerciali, non abbiano

alcuna connessione con l’oggetto degli uni e delle altre.Si fa inoltre divieto di conseguire in-debite prestazioni unilaterali, non giu-stificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali; e di adotta-re ogni ulteriore condotta commerciale sleale.Tempi di pagamentoPer le tipologie di contratto in que-stione, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine di legge di:

• 30 giorni per i prodotti deteriorabi-li;

• 60 giorni per tutte le altre merci.Gli interessi decorrono automaticamen-te dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento. Il tasso lega-le di interesse è maggiorato irrevocabil-mente di ulteriori 2 punti percentuali.Sanzioni

Sull’applicazione della normativa è com-petente l’Antitrust, che può comminare sanzioni fino a 20mila euro.

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SACCHETTI DI PLASTICA MONOUSO:ARRIVA IL DIVIETO DI UTILIZZOIn data 25 gennaio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che regolamenta il commercio di sacchi per asporto di merci nel rispetto dell’am-biente. La novità principale è che il decreto vieta, di fatto, i sacchetti di plastica monouso, riscrivendo la defini-zione di “sacchetto biodegradabile”: le vecchie buste di plastica, sostanzialmen-te, sono fuori legge.L’obbligo di biodegradabilità riguarda i sacchetti di spessore inferiore a 200 micron destinati al commercio alimen-tare e 100 micron ad altre merceologie.La norma riguarda solo i sacchetti e le buste di plastica “a perdere” e quindi non si applica alle borse e ai sacchetti che risultano e possono essere riutiliz-zabili più di una volta.In sintesi non si potranno più usare a partire dal 31 luglio 2012 i vecchi sacchetti in polietilene (PE) che non sono biodegradabili e non sono compo-stabili; finti nuovi sacchetti “ecologici” (oxodegradabili in polietilene) che non sono biodegradabili e compostabili; e i nuovi sacchetti di plastica riciclata (non biodegradabile non compostabile).Si dovranno invece usare i nuovi sac-chetti biodegradabili e compostabili al 100%; i sacchetti di carta; le borse in cotone, juta, tessuto, carta di riso, in prolipropilene, anche in plastica riciclata o in plastica polietilene con uno spessore superiore a 200 micron e quindi riutilizzabili.Dal 31 luglio la commercializzazione dei sacchetti non conformi alle norme è punita con una sanzione amministra-tiva pecuniaria da euro 2.500 a euro 25.000, aumentata fino a 4 volte se la violazione riguarda quantità ingenti o un valore della merce superiore al 20% del fatturato del trasgressore.

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IL DECRETO SALVA-ITALIALIBERALIZZA GLI ORARI

PER UN COMMERCIO A PROVA DI… LIBERALIZZAZIONIAl di là delle giuste critiche, ai piccoli operatori si prospetta una sola strategia: individuare soluzioni che consentano di sopravvivere alla morsa delle agevola-zioni concesse alla concorrenza della Grande Distribuzione e all’aumento delle imposte. Sul nostro territorio la liberalizzazione degli orari commerciali, già adottata dalla Grande Distribuzione, rischia di chiudere sui piccoli operatori in quella morsa che ha nell’aumento delle superfici di vendita il suo primo pericolo, e probabilmente quello mag-giore.L’una e l’altra rischiano di incrinare un assetto distributivo ritenuto dalla clientela assolutamente adeguato, pena-lizzando una categoria già in difficoltà a causa della contrazione della domanda.“Fanno sorridere – commenta Umberto Venturi, presidente di CNA.COM, l’As-sociazione del Commercio di CNA – i tentativi di giustificare queste operazio-ni con il fatto che il saldo da aperture e chiusure rimane più o meno inalte-rato. Ci si guarda bene di verificare quale sia la durata delle nuove imprese commerciali: quasi il 12% di queste ultime chiude i battenti entro due anni

dall’apertura, a riprova del fatto che il saldo tra chi abbassa la saracinesca e chi la apre sarà anche vicino allo zero, ma che il turn over è comunque eleva-tissimo, testimoniando la precarietà di chi opera nel settore”.Pur condividendo lo spirito e l’obiettivo del Governo, rimane un dubbio: quan-ti nuovi giornalai e tassisti serviranno mai? Quante ore in più bisogna tenere aperto un negozio o una bottega, per generare lo stesso risparmio che garan-tirebbero un mercato dell’energia, delle banche, delle assicurazioni davvero libe-ralizzati e concorrenziali? Perché non in-tervenire là dove il margine è enorme? Il rischio è di cadere nel falso mito della liberalizzazione selvaggia, che non sempre è sinonimo di maggiori risparmi per la collettività. Al contrario, mag-giori costi hanno sempre avuto come conseguenza prezzi più alti. “E c’è un altro fatto negativo – rileva Venturi – Ovvero i soldi che le amministrazioni locali dovranno spendere per rivitalizza-re i centri storici. Incentivando la pic-cola distribuzione nei centri storici, la riqualificazione sarebbe venuta da sé”. Nonostante queste perplessità, il pro-

cesso di liberalizzazione e la precedente manovra dei comuni sulla pianificazione commerciale mettono i piccoli operatori del commercio di fronte ad un’opportu-nità: “Quella di trovare nuove soluzioni, magari insieme, per arginare lo strapote-re della Grande Distribuzione, facendo leva sui punti deboli di quest’ultima”. Quali? Un servizio spesso non all’al-tezza di quello che contraddistingue il piccolo commerciante, l’attenzione alla persona più che al consumatore, l’in-tegrazione con la micro comunità di paese o di quartiere.“Dovremo sforzarci di lavorare assieme per trovare nuove soluzioni. Ad esem-pio, studiare aperture prolungate di strada, magari iniziare i saldi a mezza-notte o alle sei del mattino come av-viene negli Stati Uniti in occasione del Black Friday. Perché, al di là degli aiuti che possono arrivare dalle istituzioni, come sempre dovremo farcela da soli. Ecco perché oggi più che mai servi-rebbero anche amministrazioni amiche, da un punto di vista della burocrazia e per ciò che riguarda le imposte. Di certo c’è che la situazione è sempre più difficile”.

Il decreto “salva-Italia” ha di fatto introdotto la possibilità per gli esercizi commerciali di tenere aperto 24 ore su 24, senza più il rispetto della chiusura settimanale e festiva.Per l’esattezza è diventata libera la scelta degli orari di apertura e chiusura, del giorno di chiusura infrasettimana-le e della chiusura domenicale degli esercizi commerciali di vicinato e medio/grandi strutture di vendita, come pure dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.Le Regioni ed i Comuni hanno 3 mesi di tempo per adeguare le proprie disposizioni a quanto stabilito nella legge in questione. Qualora l’adeguamento non venisse effettuato, la norma sarebbe comunque egualmente valida.Per i soli esercizi di somministrazione di alimenti e be-

vande, sarà possibile per i Comuni adottare ordinanze specifiche o firmare protocolli d’intesa con le Associazioni di categoria, allo scopo di limitare le aperture notturne e stabilire gli orari di chiusura per motivi di pubblica sicurezza, salute, tutela dell’ambiente, del passaggio o del patrimonio culturale. In tale situazione non ricadano le attività artigianali aven-ti il laboratorio con annessa vendita al pubblico, come gelaterie e pasticcerie, laboratori al taglio o da asporto, gastronomie; e anche le altre attività artigianali di servizio come acconciatori ed estetisti.

Fanno eccezione le attività di vendita del pane, che posso-no tenere aperto 24 ore su 24.

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COMMERCIOLa rintracciabilità dei prodotti di origine animaleLo scorso settembre l’Unione Europea ha nuovamente modi-ficato il regolamento sui “re-quisiti di rintracciabilità” per i prodotti di origine animale, introducendo nuovi requisiti re-lativi agli:• Alimenti di origine anima-

le trasformati, ossia quei prodotti alimentari ottenuti dalla trasformazione delle materie prime;

• Alimenti di origine animale non trasformati, ossia quei prodotti alimentari non sot-toposti a nessun trattamento indipendentemente dal fatto che siano stati lavorati o meno (es. separati, sezionati, disossati, scuoiati, refrigerati, congelati, surgelati, ecc).

Tale regolamento non si appli-ca invece ai prodotti composti, ossia quegli alimenti che con-tengono sia prodotti di origine animale che prodotti di origine vegeta-le (es. la pizza farcita, la pasta alimen-tare farcita, ecc.).

Gli operatori del settore della lavora-zione dei prodotti di origine animale devono tenere a disposizione delle au-torità le seguenti informazioni relative ai propri prodotti:1. descrizione dettagliata degli alimen-

ti;2. volume o quantità;3. nome e indirizzo dell’operatore del

settore alimentare che ha spedito gli alimenti;

4. nome e indirizzo del corriere, se diverso dall’operatore;

5. nome e indirizzo dell’operatore al quale i prodotti sono stati conse-gnati;

6. nome e indirizzo del destinatario, se diverso dall’operatore del settore alimentare a cui i prodotti sono stati consegnati;

7. un riferimento di identificazione del lotto o della partita, “se necessario” (considerato che l’identificazione del

carico può essere sufficiente);8. data di spedizione.

Queste informazioni devono venire aggiornate quotidianamente ed essere conservate per il periodo entro il quale è ragionevole prevedere che il prodotto possa venire consumato. Tale regola-mento ed i suoi relativi obblighi entre-ranno n vigore il 1° luglio 2012.

Quanto agli alimenti congelati di origi-ne animale il nuovo regolamento dispo-ne che, prima della fase di etichettatura o della loro ulteriore trasformazione, gli operatori del settore alimentare debba-no garantire che gli alimenti riportino le seguenti informazioni ad uso dell’o-peratore a cui vengono forniti e, su richiesta, dell’autorità competente:• La data di produzione;• La data di congelamento, qualora

diversa dalla data di produzione.

Inoltre viene definito cosa debba inten-dersi per “data di produzione”:

• La data di macellazione per le car-casse, le mezzene e i quarti di car-casse;

• La data di trasformazione, taglio, tritatura o preparazione per qualsia-si altro alimento di origine animale.

Il regolamento lascia al fornitore degli alimenti congelati la scelta rispetto alle modalità attraverso le quali le infor-mazioni devono essere riportate, non prevedendo nessun formato.

Fisco

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Con le “manovre fiscali” approvate nel 2011, da ultimo il cd. “decreto SalvaItalia”, è stata ribadita la valenza attribuita agli studi di settore nel più ampio contesto di strumenti di lotta all’evasione.

Gli interventi normativi approvati nel corso del 2011 han-no, tra l’altro, modificato sostanzialmente il quadro delle regole di riferimento nei confronti dei contribuenti soggetti agli studi di settore: da una parte con l’applicazione di un sistema che “premia” la correttezza dei contribuenti in linea con gli studi; dall’altra con un inasprimento della loro ap-plicazione nei confronti dei soggetti che non si trovano in tale condizione.

Ecco le novità principali dalle “manovre fiscali”:• Si applica la sanzione nella misura massima (2.065 -) nei

casi di omessa presentazione del modello studi, quando l’adempimento è dovuto, e il contribuente non abbia provveduto alla sua presentazione anche a seguito di specifico invito da parte dell’Ufficio (sanzione aggravata, poiché prima andava da 258 a 20.56 euro);

• Si applica una maggiorazione del 50% nei casi in cui emerga una infedeltà della dichiarazione con maggiori imposte dovute (In pratica ora viene previsto che le san-zioni minima e massima siano aumentate del 50%, quindi risulteranno applicabili nella misura dal 150% al 300);

• Analoga modifica è stata apportata in materia di imposta sul valore aggiunto e in materia di Irap;

• Viene introdotta una ulteriore fattispecie (lett.d-ter) che legittima l’accertamento di natura induttiva: l’Ufficio può ora determinare il reddito dell’impresa sulla base di dati e notizie comunque acquisite, a prescindere dal bilancio o dalle scritture contabili, e può essere basato su presun-zioni semplici anche se non “gravi, precise e concordanti”.

Ora le novità principali dal “Decreto SalvaItalia”:• Ora “chiunque”, a seguito di richieste effettuate dagli

Uffici nell’esercizio dei loro poteri di accertamento, acces-so, ispezioni e verifiche, esibisca o trasmetta atti o docu-menti falsi in tutto o in parte, o fornisca dati e notizie non rispondenti al vero, è punito con una sanzione di natura penale per falso ideologico o materiale (tale norma può portare ad una punibilità massima con la reclusione fino a tre anni);

• E’ soggetto passivo del reato “chiunque” ponga in es-sere le fattispecie mendaci di cui sopra, pertanto se i documenti/atti o le dichiarazioni sono esibiti o trasmessi direttamente dal contribuente è chiaro che sarà il contri-buente stesso a subire il procedimento penale.

Lo schema delle sanzioni applicabili nell’ambito degli studi di settore è riportato nella seguente tabella:

Casistiche Sanzioni

Omissione del modello o indi-cazione di dati errati/infedeli non incidenti sull’esito dell’ap-plicazione degli studi di settore

da 258 a 2.065 -

Omissione del modello ed il contribuente non abbia prov-veduto alla sua presentazione a seguito di specifico invito da parte dell’Ufficio

2.065 -

Omissione del modello o indi-cazione di dati errati/infedeli incidenti sull’esito dell’applica-zione degli studi di settore che comporti una “differenza” infe-riore o uguale al 10%

dal 100% al 200% sulla differenza di im-poste

Omissione del modello, in-dicazione di cause di esclu-sione o inapplicabilità non spettanti o indicazione di dati errati/infedeli. Fattispecie ap-plicabile nel caso in cui l’esito dell’applicazione degli studi di settore comporti una “differen-za” superiore al 10%.

Possibilità per l’Uffi-cio di fare accerta-menti induttivi ba-sati su presunzioni semplici anche se non “gravi, precise e concordanti”.

Sanzioni dal 110% al 220% sulla differen-za di imposte.

Omissione del modello ed il contribuente non abbia prov-veduto alla sua presentazione a seguito di specifico invito da parte dell’Ufficio. Fattispecie applicabile nel caso in cui l’esi-to dell’applicazione degli studi di settore comporti una “diffe-renza” superiore al 10%.

Possibilità per l’Uffi-cio di fare accerta-menti induttivi ba-sati su presunzioni semplici anche se non “gravi, precise e concordanti”.

Sanzioni dal 150% al 300% sulla differen-za di imposte

A seguito di richiesta degli Uffi-ci: esibizione o trasmissione di atti o documenti falsi in tut-to o in parte.

Sanzione penale

(con reclusione max fino a 3 anni)

A seguito di richiesta degli Uf-fici: fornitura di dati e notizie non rispondenti al vero, se configurano fattispecie pe-nali di cui al DLgs 74/2000.

Sanzione penale

(con reclusione max fino a 3 anni)

Modifiche al sistema sanzionatorio sugli studi di settore

Comunicazione

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Luca Pianigiani: più degli strumenti è importante la creatività

ICT tra luci e ombre

Molte adesioni al corso “Tablet: ideare, produrre e vendere servizi innovativi”, or-ganizzato da CNA Comunicazione, tant’è che si sono dovute fare 2 sessioni per soddisfare tutte le richieste, segno che le aziende della comunicazione ritengono importante stare aggiornati sulle nuove tecnologie e a come queste possono offrire nuove possibilità di lavoro. Tra i relatori, atteso era l’intervento di Luca Pianigia-ni, giornalista, esperto di fotografia ed editoria digitale, responsabile del sito www.jumper.it e della nota rivista internazionale per iPad Jumper Photo Magazine (JPM magazine).

“Le immagini, sempre di più, narrano e narreranno storie- dice Pianigiani - e questo è importante per chi si occupa di comunicazione. In particolare i tablet (in primis l’iPad di Apple), che sono cresciuti in modo esponenziale nell’ultimo anno, sembrano essere diventati il supporto più concretamente utile per lo sviluppo dell’immagine, sia questa fissa o “in movimento”, riscoprendo tecniche che non sono nuove (time lapse,

stop motion, immagini immersive, a 360 gradi, panoramiche) che dopo qualche momento di successo sul web erano cadute nel dimenticatoio o, peggio ancora, in una valutazione economica dozzinale che ha allontanato i professionisti. Su iPad e compagnia, queste tecniche hanno trovato e trovano un grande riscontro non solo per l’efficacia della visualizzazione, ma anche (forse soprattutto) per il fatto che si è unito al valore visuale anche quello “tattile”: gli oggetti si “toccano” per muoverli, per spostarli, per esplorarli… e l’effetto è molto più efficace. Fare lavori di qualità con un’alta componente emozionale è l’arma vincente per aver successo.

Progetto AlfabetizzazioneAnche quest’anno le aziende dell’ICT insieme all’Istituto Tecnico Industria-le “Fermo Corni” stanno portando avanti il progetto “Alfabetizzazione”. Si tratta di offrire ai ragazzi un’esperienza di stage più ricca e complessa del solito. Non il solito stage tecnico, ma un vero e proprio percorso che difficilmente a scuola si fa: imparare come, all’interno di una software house, ci si relaziona coi clienti. Dopo un incontro formativo, ciascun ragazzo si recherà presso un cliente della software house e farà formazione sul campo ai dipendenti o ai soci/titolari. Gli argomenti sono, a seconda dei casi, word, excel, power point, posta elettroni-ca o utilizzo di internet, cioè gli strumenti di informatica di base. Quest’anno sa-ranno coinvolti 7 ragazzi del 4’anno e, col tutoraggio di 3 aziende ICT, andranno a far formazione in PMI della meccanica, del tessile ecc. Il momento formativo su come si va in azienda, che sarà tenuto da un imprenditore, coinvolgerà tutti i ragazzi delle 4’ e delle 5’ del corso di Informatica dell’Istituto Corni.

Nei giorni scorsi sono uscite sui giornali 2 importanti notizie riguardanti il settore dell’Information Technology. La prima riguarda SIRMI, la società di ricerca e consu-lenza informatica che ha rilasciato i dati relativi all’andamento del quarto trimestre 2011 e del consuntivo anno del mercato ICT, dati sicuramente non rassicuranti con un calo complessivo vicino al 3% nel quarto trimestre e del 3,3% a livello annuale. Il Mercato Software è il solo che registra una performance positiva, con una crescita del 4,2% nel quarto trimestre e dell’1,5% nell’intero anno; quello Hardware, per contro, è il comparto IT che soffre maggiormente, con un calo della spesa dell’11,3% nell’ultimo quarto (7,3% nell’intero anno). Al calo della domanda dovuta alla crisi dei settori produttivi dei così detti utenti finali, si aggiunge la profonda trasforma-zione in atto, legata al cloud computing e alla diffusione degli strumenti di tipo “consumer” come i tablet (iPad, smart phone e tablet in genere) che stanno cambiando radicalmente le abitudini dei clienti e lo stesso modo di intendere l’informatica.Sempre nello stesso periodo su giornali è uscita anche un’altra notizia che potrebbe invece essere molto positiva: il governo ha pubblicato online il documento con tutte le azioni messe in campo per fare l’Italia digitale. Recependo la stra-tegia definita nel 2010 dalla Commissione europea “Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, il governo si è posto diversi obiettivi: l’uso sociale della tecnologia, la realizzazione delle reti di nuova generazione e, più in generale, l’alfabetizzazione digitale. Per tradurre in pratica questi obiettivi è stata istituita una cabina di regia. A questa spetterà il compito di coordinare l’azione delle ammi-nistrazioni centrali e territoriali: i Ministeri, le Regioni, gli Enti locali e le Autorità indipendenti. Cinque saranno i fronti d’intervento:

• Banda larga e ultra-larga. E’ arcinoto che l’Italia è ancora indietro rispetto ai partner occidentali: quasi 5,6 milioni di italiani si trovano in condizione di diva-rio digitale, e sono almeno 3000 le località nel Paese che non possono accedere a Internet, perché non dotate di ADSL o reti similari. Lo sappiamo bene, perché anche in provincia di Modena ci sono situazioni di grande disagio, Gargallo di Carpi, alcune zone di Spilamberto, Villanova e addirittura di Modena, solo per citarne alcune.

• Smart Communities/Cities vengono stanziati nuovi finanziamenti per realizzare le piattaforme tecnologiche necessarie a consentire alle città di adottare la filosofia smart. Il ministro dell’Istruzione Francesco Profumo, ha ricordato che su questo tema è di prossima emanazione un bando da 700 mi-lioni per il centro-nord e uno, già varato, da 260 milioni destinato al Sud. A fine giugno dovrebbe uscire il piano complessivo con il dettaglio delle risorse.

• Open data. Secondo il governo “l’adozione del formato open è un’opportunità importante anzitutto per le amministrazioni, che superano così gli schemi rigidi e burocratici di accesso ai dati e di gestione delle risorse informative”. Nella sola Europa, il “valore” dell’informazione pubblica ammonta a circa 140 miliardi di euro l’anno. Ma il formato open è un’opportunità anche per i cittadini.

• Cloud Computing. Monti e i suoi ministro puntando a sfruttare le potenziali-tà della “nuvola di dati” per permette la maggiore interoperabilità dei dati, con vantaggi evidenti per la rapidità e la completezza dei processi amministrativi.

• E-government. Con l’Agenda digitale si creano nuovi incentivi per l’utilizzo delle tecnologie digitali nei processi amministrativi per fornire servizi ai cittadini.

E’ inoltre stato creato il Fondo Nazionale per l’Innovazione per agevolare il finanziamento di progetti innovativi delle Pmi basati sullo sfruttamento industriale di disegni e modelli. Con questo fondo si mette a disposizione una garanzia che per-metterà di favorire la concessione di finanziamenti da parte delle banche selezionate per circa 75 milioni di euro, favorendo l’accesso al credito delle imprese e riducendo i costi del finanziamento. I finanziamenti potranno essere concessi fino ad un importo massimo di 3 milioni di euro, con durata fino a 10 anni e nessuna garanzia personale o reale sarà richiesta all’impresa.Sono misure importanti che, se adeguatamente implementate, possono aiutare il set-tore ICT e il paese a superare questo difficile momento. La domanda che però ci si fa all’interno del direttivo di CNA Comunicazione e ICT è: riusciranno le nostre imprese associate che spesso sono piccole o addirittura micro, a partecipare a questi progetti o a usufruire di questi vantaggi? Per questo motivo si sta organizzando un incontro a cui saranno invitati tutti gli associati proprio per discutere insieme di questi temi e dell’aggregazione.

Varie

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NO AL CANONE RAI SU TABLET E SMARTPHONEIl presidente Luigi Mai: “giustizia è fatta”

Videopoker & co.: Rinnovate l’iscrizioneall’elenco entro il 31 marzo 2012!

“La dura presa di posizione che abbia-mo assunto nei giorni scorsi sull’assur-do pagamento dell’abbonamento RAI per il possesso di apparecchi come computer e simili, ha dunque pagato: l’Ente di Stato ha fatto dietrofront”. Così Luigi Mai, Presidente Provinciale di CNA, ha commentato la decisione della RAI dopo che nei giorni scorsi erano arrivati a migliaia di impren-ditori e lavoratori autonomi bollettini per il pagamento del canone speciale

dovuto ad un Regio Decreto del 1938. A far scattare la protesta di CNA l’im-posizione del tributo sul possesso non solo di televisori ma anche di qualsiasi dispositivo atto o adattabile a ricevere il segnale tv, inclusi monitor per il PC, videofonini, videoregistratori, Ipad, addirittura sistemi di videosorveglianza. “Rimane l’amarezza – prosegue Mai – per essere stati sottoposti ad una richiesta vessatoria, paradossale ed ana-cronistica, che testimonia il modo in

cui sono considerati oggi gli impren-ditori: non già una risorsa, ma una sorta di bancomat al quale attingere. Nel caso poi di un’azienda inefficien-te costosa come la Rai, questa richie-sta assume toni quasi comici, se non fossero offensivi. Già offensivi, perché nelle imprese i computer si usano per lavorare, non per guardare programmi televisivi. A differenza di quanto pen-sano, ovviamente in modo strumentale, i dirigenti Rai”.

Le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2011 sugli apparecchi da diver-timento con vincite in denaro sono ora in vigore. In particolar modo, le novi-tà riguardano l’ingresso nell’elenco dei soggetti autorizzati a tenere nei propri esercizi Newslot e videoterminali per il gioco a distanza.Chi è tenuto a iscriversi all’elenco?L’elenco è suddiviso in sezioni e l’i-scrizione nello stesso costituisce titolo abilitativo. Sono tenuti ad iscriversi:• Proprietari, possessori o detentori a

qualsiasi titolo di apparecchi con vincite in denaro;

• Concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi;

• Soggetti che svolgono attività di installazione e manutenzione degli apparecchi (produttori, importatori, titolari degli esercizi presso i quali sono installati gli apparecchi, altri soggetti incaricati di attività funzio-nali alla raccolta del gioco).

Rinnovo annualeL’iscrizione nell’elenco va rinnovata annualmente: pertanto le imprese che

continuano ad esercitare le attività so-pra indicate devono rinnovare la pro-pria iscrizione entro il 31 marzo 2012.Le società di noleggio degli apparec-chi hanno già iniziato a sollecitare le imprese per il rinnovo, e anche CNA sta contribuendo da tempo alla segna-lazione.Trovandoci già nel mese di marzo, vi invitiamo a procedere il prima possibile per evitare lungaggini e ritardi tipici degli ultimi giorni utili, che potrebbero anche tradursi in problemi veri e pro-pri nell’ottenimento del rinnovo.Raccomandazioni1. Chi noleggia gli apparecchi elettro-

nici, verifichi immediatamente se l’azienda che glieli noleggia ha già effettuato il rinnovo dell’iscrizione; altrimenti, la solleciti prontamente;

2. Ogni impresa iscritta all’elenco ha un proprio “codice iscrizione elen-co”: i noleggiatori degli apparecchi ricordino pertanto che nel modulo vanno indicati tutti i punti vendi-ta operativi con apparecchi, codice iscrizione compreso;

3. E’ stata varata una nuova versione del modulo di iscrizione: andate sul sito www.aams.gov.it e scaricate il modulo RIES/C6, oppure rivolgete-vi al più presto alle sedi CNA.

Il nuovo modulo contiene nuovi para-metri da inserire e nuovi documenti da allegare, quindi è opportuno calcolare un margine di qualche giorno rispetto alla scadenza per la compilazione.Le sedi CNA sono a vostra completa disposizione.

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ACCORDO QUADRO REGIONALE TESORERIA

Nuove condizioni accordo del 28 novembre 2011

ASSOCIATI CNA MODENA

AGGIORNATO AL29 FEBBRAIO 2012

VALIDO NEL mESE DIMARZO 2012

CONDIZIONI APPLICATE SUI FIDI UTILIZZATI:

Tipo fido FASCIA 1 FASCIA 2 FASCIA 3 FASCIA 4

FIDO CASSA

5,126% Euribor 3mmp

+4,050%

6,026% Euribor 3mmp

+4,950%

6,626% Euribor 3mmp

+5,550%

7,476% Euribor 3mmp

+6,400%

ANTICIPO SALVO BUON FINE (S.B.F.)

2,976% Euribor 3mmp

+1,900%

3,476% Euribor 3mmp

+2,400%

3,976% Euribor 3mmp

+2,900%

4,876% Euribor 3mmp

+3,800%

ANTICIPO FATTURE

3,576% Euribor 3mmp

+2,500%

4,276% Euribor 3mmp

+3,200%

4,876% Euribor 3mmp

+3,800%

5,376% Euribor 3mmp

+4,300%

(Euribor 3 m.m.p. = 3 mesi media mese precedente, 1,076% pubblicato Il Sole 24 Ore 29/02/2012)

La fascia di merito è attribuita dalla banca, su richiesta dell’impresa, in relazione alla sua classe di rischio (rating Basilea 2).

ISTITUTI DI CREDITO CONVENZIONATI ACCORDO REGIONALE TESORERIA:

➣ Banca Carim s.p.a. (ex. Cassa di Risparmio di Rimini);➣ Banca di Imola s.p.a. (Gruppo Cassa di Risparmio di

Ravenna s.p.a.);➣ Banca di Romagna s.p.a. (Gruppo Unibanca);➣ Banca Modenese s.p.a. (Gruppo bancario Cassa di

Risparmio di Ferrara);➣ Banca Monte Parma;➣ Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna (Gruppo

Intesa Sanpaolo);➣ Cassa di Risparmio di Cento s.p.a.;➣ Cassa di Risparmio di Cesena s.p.a. (Gruppo Unibanca);➣ Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a., (Gruppo

Credit Agricole);➣ Cassa di Risparmio di Ravenna s.p.a.;➣ Consorzio Banche Popolari (CO.BA.PO.):

➥ BancaEtruria s.p.a.;➥ Banca Popolare commercio & Industria (Gruppo

Unibanca);

➥ Banca popolare dell’Emilia Romagna (compresa ex Banca CRV Cassa di Risparmio di Vignola;

➥ Banca popolare di Milano;➥ Banca popolare di Ravenna;➥ Banca popolare di Verona - Gruppo Banco Popolare

(Banco S.Geminiano e S.Prospero, Banca popolare di Lodi s.p.a.);

➥ Banca popolare Valconca;➥ Sanfelice 1893 Banca Popolare.

➣ Credem, Gruppo Bancario Credito Emiliano s.p.a.;➣ Federazione Banche di Credito Cooperativo Emilia

Romagna (B.C.C.);➣ Intesa Sanpaolo s.p.a. (ex. Carisbo);➣ Monte Paschi Siena s.p.a. (ex Banca Agricola

Mantovana);➣ Unipol Banca s.p.a. (ex UGF Banca s.p.a.);➣ UniCredit s.p.a. (ex. Unicredit Banca s.p.a.).

A seguito dei notevoli incrementi del costo del denaro, la nostra Associazione ha concordato con le banche, un contenuto aumento dei tassi di interesse, a carico delle imprese in convenzione, con effetto dal 1° febbraio 2012.

L’aumento sarà pari a 1,20% per il fido di Cassa, 1,10% per il fido Anticipo Fatture e 0,90% per il fido Salvo Buon Fine.Nel caso di modifica unilaterale delle condizioni applicate sui conti correnti, le banche devono informare i clienti, 60 giorni

prima dalla applicazione delle modifiche sul conto corrente (art. 118 Testo Unico Bancario), mantenendo per questo periodo le condizioni precedenti. Per tutte le altre imprese l’incremento avrà effetto immediato.

Credito

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ACCORDO QUADRO REGIONALE TESORERIA

Nuove condizioni accordo del 28 novembre 2011

ASSOCIATI CNA MODENA

AGGIORNATO AL29 FEBBRAIO 2012

VALIDO NEL mESE DIMARZO 2012

La Commissione Disponibilità Fondi (C.D.F.) o Corrispettivo Disponibilità Creditizia (C.D.C.) o Corrispettivo per il servizio di disponibilità immediata fondi (D.I.F.), applicati sui fidi concessi, indipendentemente dall’utilizzo, con addebito trimestrale, prevede le modalità di seguito dettagliate:

a) Banche aderenti al Consorzio Banche Popolari (Banca di Piacenza, Banca Coop. Cattolica, Banca pop. Emilia Romagna, Banca pop. di Ravenna, Sanfelice 1893 Banca Popolare), banca CredemGruppo Credito Emiliano spa, banche aderenti a Federazione Banche Credito Cooperativo Emilia Romagna, Unicredit Banca spa, Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a., (Gruppo Credit Agricole) applicano una commissione massima così calcolata

Fascia 1 Fascia 2 Fascia 3 Fascia 4

Trimestrale 0,15% 0,25% 0,30% 0,40%

Annuale 0,60% 1,00% 1,20% 1,60%

b) Carisbo-Gruppo Intesa Sanpaolo, Cassa dei Risparmi di Forlì e Romagna-Gruppo Intesa Sanpaolo, CariparmaGruppo

Credit Agricole applicano una commissione massima pari a 0,40%, trimestrale (1,60%, annuale);

c) Banca Popolare di Verona S. Geminiano e S. Prospero, Gruppo Banco Popolare applica una commissione massima calcolata per importo e per fascia

Fido concesso Fascia 1 Fascia 2 Fascia 3 Fascia 4

Trimestrale >

Fino -. 50.000

Annuale >

0,250%

1,000%

0,350%

1,400%

0,3625%

1,450%

0,375%

1,500%

Trimestrale >

Da -. 50.000 a -. 500.000

Annuale >

0,175%

0,700%

0,250%

1,000%

0,250%

1,000%

0,250%

1,000%

Trimestrale >

Oltre -. 500.000

Annuale >

0,100%

0,400%

0,125%

0,500%

0,125%

0,500%

0,125%

0,500%

Nel caso di concessione, modifica o revoca del fido, durante un trimestre, le percentuali saranno applicate in misura proporzionale all’importo e alla durata (giorni effettivi) degli affidamenti concessi, da parte di tutte le banche.

Credito

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VALUTE ALTRE COMMISSIONI

Prelievi con assegno data assegno Spese chiusure trimestrali -. 10,00

Versamenti contanti stesso giorno Spese di istruzione fido massimo ZERO

Versamento assegni circolari emessi dalla stessa banca

stesso giorno Spese per riga di estratti conto -. 1,10

Versamento assegni stesso sportello stesso giorno Modello di pagamento F24 ZERO

Versamento assegni stesso Istituto stesso giorno Altri attestati -. 1,25

Versamenti assegni bancari altri Istituti giorni lavorativi (*)

1 Commissioni per bonifico telematico -. 1,00

Versamenti assegni circolari altri Istituti giorni lavorativi (*) 3

Servizio internet banking monobanca, per nuove richieste pervenute banche per l’anno 2011, canone gratuito primi 6 mesi

ZERO

Effetti cartacei a scadenza stessa banca giorni lavorativi (*) 7 Sconto e incasso Salvo Buon Fine (SBF)

Ricevute bancarie supporto cartaceo. -. 2,85

Effetti cartacei a scadenza su altra banca giorni lavorativi (*) 8 Sconto e incasso Salvo Buon Fine (SBF)

Ricevute bancarie supporto magnetico. -. 2,53

Effetti cartacei a vista su stessa banca giorni lavorativi (*) 12 Sconto e incasso Salvo Buon Fine (SBF)

Ricevute bancarie invio telematico. -. 1,75

Effetti cartacei a vista su altra banca giorni lavorativi (*) 14 Effetti protestati 0,12%

RI.BA. sulla stessa banca giorni lavorativi (*) 0 Effetti protestati costo minimo -. 7,00

RI.BA. su altre banche giorni lavorativi (*) 1 Effetti protestati costo massimo -.

18,00

Ritorno insoluti su effetti e Ricevute bancarie (RIBA) -. 4,21

Effetti richiamati “omnicomprensivi di altri oneri” -. 8,00

ALTRI ONERI E COmmISSIONI PREVISTE DALL’ACCORDO REGIONALE DI TESORERIA:

Le condizioni dell’Accordo Quadro Regionale non comprendono tutti i tassi e le commissioni applicate sul conto corrente (esempio: tasso creditore, tasso fuori fido, indennità sconfinamento).I tassi e le commissioni non indicate nell’Accordo devono essere ricercate nel Foglio Informativo che ogni banca deve consegnare al cliente e pubbli-care a disposizione della clientela (esempio. consegna alla sottoscrizione del contratto di conto corrente, manifesti presso filiali, fogli sui siti web).Il Foglio Informativo è un documento obbligatorio per legge e indica le condizioni massime che la banca si impegna ad applicare, ogni condizione migliorativa, non sono ammesse condizioni peggiorative rispetto a quanto indicato nel Foglio informativo.

(*) Le valute devono essere comunque adeguate alla Direttiva sui servizi di Pagamento 2007/64/CE, Dlgs n.11 del 27/01/10

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Per ulteriori informazioni ed aggiornamenti sul programma:

www.comune.mirandola.mo.it, tel. 0535/29519.

Biomedicale, 50 anni di

sviluppo da raccontare

Convegni, incontri, esposizioni e visite g

uidate alla Mostra

permanente del biomedicale: un anno ricco di iniziative

per far conoscere il settore biomedicale di Mirandola e

dell’Area Nord di Modena.

A promuovere le cele

brazioni è il Comune di Mirandola

in collaborazione con:

Confindustria Modena, Consobiomed, CNA, DemoCenter-SIPE,

LAPAM Confartigianato Imprese, Provincia di Modena,

Regione Emilia Romagna, Unione Comuni Modenesi Area Nord.

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