Block Notes Maggio 2012

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Block Notes M o d e n a LA SOLITUDINE DEI PICCOLI Affari generali: Il nuovo “balzello” RAI e le ultime sulle PEC (pag. 1) Commercio: Nuove regole, nuovi moduli (pag. 2) Autoriparazione: Mediazione e novità normative (pag. 3 e 4) Autotrasporto: Tutti i servizi FITA e il nuovo regolamento (pag. 5); le novità sulle accise (pag. 13) Privacy: “Semplifichiamo o facciamo finta?” (pag. 7) Federmoda: Il regolamento completo sull’etichettatura (pag. 9) Liberalizzazioni: Cosa è cambiato? (pag. 10 e 11) Fisco: pag. 14, tutte le novità introdotte nel “decreto semplificazioni” All’interno... Anno XXXV - N° 57 del 22/5/2012 Quotidiano - Poste Italiane s.p.a. - Sped.abb.post. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n°46), art. 1 comma 1, DCB Po - Dir. resp.: Cristina Di Gleria - Reg. Trib. BO n° 4686 del 23/11/78 - Dir. e Amm.: Soc. Editoriale Artigianato e Piccola Impresa dell’Emilia R. - Via Rimini 7 - 40128 Bologna - Tel. 051/2133100 - Copia: 1,50 - Modena - Via Malavolti, 22 Tel. 059/418111 - Stampa: Nova Trentanove suicidi in un anno. Un numero piccolo, se confrontato con quelli a nove zeri del debito pubblico. Un numero enorme, in così breve tempo e per una ragione comune che getta l’Italia nello sgomento: la famigerata crisi economica. I debiti maturati negli ultimi quattro anni, la stretta fiscale e l’incombente recessione sono diventate, per molti imprendi- tori, motivo di puro terrore: quando i conti non tornano, quando la cartella esattoriale è insostenibile, quando si stagliano davanti a una persona che ha scelto di imprendere i profili del fallimento economico, è anche un progetto di vita a fallire. E la persona, a vol- te, non riesce a reggere il peso di un dolore profondo. CNA, in qualità di associazione di rappresen- tanza delle piccole e medie imprese, sa che il suo è un pubblico particolarmente vulnerabile: per questo motivo ha scelto di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sui casi laceranti di chi muore di crisi. “La Solitudine dei Piccoli”: è questo il titolo scelto per l’in- contro dello scorso 11 maggio che ha visto a confronto, oltre ai vertici dell’Associazione mo- denese (il presidente nazionale Ivan Malavasi, quello provinciale Luigi Mai), anche il Presi- dente della Regione Emilia-Romagna Vasco Er- rani. E ha avuto come relatori il vicedirettore del Sole 24 Ore Alberto Orioli, il sociologo Aldo Bonomi - direttore di AASTER, centro per gli studi sociologici e socio-economici che con CNA intrattiene rapporti di costante col- laborazione - e il direttore della struttura complessa di Psichiatria dell’Ospedale Niguarda di Milano, Mariano Bas- si. Per cercare di capire, oltre che di sensibilizzare. Nel corso dell’incontro sono emersi altri dati, che Aldo Bo- nomi ha definito “ben più significativi del numero di imprenditori che l’hanno fatta finita”. Sarebbe- ro infatti trentamila le aziende ‘sparite’ nell’ul- timo anno: vale a dire che le imprese chiuse negli ultimi dodici mesi sono trentamila in più di quelle aperte. “E’ lì”, ha segue a pag 2 >

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All'interno: La Solitudine Dei Piccoli - Il nuovo balzello RAI e le ultime sulle PEC - Commercio: Nuove regole, nuovi moduli - Autoriparazione - Autotrasporto - Privacy: "Semplifichiamo o facciamo finta?" - Federmoda: regolamento etichettatura

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Block Notes

Mod

ena

LA SOLITUDINEDEI PICCOLI

Affari generali: Il nuovo “balzello” RAI e le ultime sulle PEC (pag. 1)

Commercio:Nuove regole, nuovi moduli (pag. 2)

Autoriparazione:Mediazione e novità normative (pag. 3 e 4)

Autotrasporto: Tutti i servizi FITA e il nuovo regolamento (pag. 5); le novità sulle accise (pag. 13)

Privacy: “Semplifichiamo o facciamo finta?” (pag. 7)

Federmoda:Il regolamento completo sull’etichettatura (pag. 9)

Liberalizzazioni:Cosa è cambiato? (pag. 10 e 11)

Fisco:pag. 14, tutte le novità introdotte nel “decreto semplificazioni”

All’interno...

Anno XXXV - N° 57 del 22/5/2012Quotidiano - Poste Italiane s.p.a. - Sped.abb.post. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n°46), art. 1 comma 1, DCB Po - Dir. resp.: Cristina Di Gleria - Reg. Trib. BO n° 4686 del 23/11/78 - Dir. e Amm.: Soc. Editoriale Artigianato e Piccola Impresa dell’Emilia R. - Via Rimini 7 - 40128 Bologna - Tel. 051/2133100 - Copia: 1,50 - Modena - Via Malavolti, 22 Tel. 059/418111 - Stampa: Nova

Trentanove suicidi in un anno. Un numero piccolo, se confrontato con quelli a nove zeri del debito pubblico. Un numero enorme, in così breve tempo e per una ragione comune che getta l’Italia nello sgomento: la famigerata crisi economica. I debiti maturati negli ultimi quattro anni, la stretta fiscale e l’incombente recessione sono diventate, per molti imprendi-tori, motivo di puro terrore: quando i conti non tornano, quando la cartella esattoriale è insostenibile, quando si stagliano davanti a una persona che ha scelto di imprendere i profili del fallimento economico, è anche un progetto di vita a fallire. E la persona, a vol-te, non riesce a reggere il peso di un dolore profondo.

CNA, in qualità di associazione di rappresen-tanza delle piccole e medie imprese, sa che il suo è un pubblico particolarmente vulnerabile: per questo motivo ha scelto di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sui casi laceranti di chi muore di crisi. “La Solitudine dei Piccoli”: è questo il titolo scelto per l’in-contro dello scorso 11 maggio che ha visto a confronto, oltre ai vertici dell’Associazione mo-denese (il presidente nazionale Ivan Malavasi, quello provinciale Luigi Mai), anche il Presi-dente della Regione Emilia-Romagna Vasco Er-rani. E ha avuto come relatori il vicedirettore del Sole 24 Ore Alberto Orioli, il sociologo Aldo Bonomi - direttore di AASTER, centro per gli studi sociologici e socio-economici che con CNA intrattiene rapporti di costante col-

laborazione - e il direttore della struttura complessa di Psichiatria dell’Ospedale

Niguarda di Milano, Mariano Bas-si. Per cercare di capire, oltre che di sensibilizzare.Nel corso dell’incontro sono emersi altri dati, che Aldo Bo-

nomi ha definito “ben più significativi del numero di imprenditori che l’hanno fatta finita”. Sarebbe-ro infatti trentamila le aziende ‘sparite’ nell’ul-timo anno: vale a dire che le imprese chiuse negli ultimi dodici mesi

sono trentamila in più di quelle aperte. “E’ lì”, ha

segue a pag 2 >

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commentato Bonomi, “che va letta la vera solitudine dei piccoli”.Il dato si somma ad altri, sottolineati dal presidente pro-vinciale di CNA Luigi Mai nel corso dell’incontro: “Oltre 11mila aziende fallite nel 2011 e già più di tremila nei pri-mi tre mesi dell’anno in corso. 146mila imprese che hanno chiuso i battenti da gennaio a marzo. Poco meno di 4.000 solo in Emilia Romagna. Viviamo in un clima di precarietà dettato da un orizzonte temporale degli ordini limitato, da un sistema creditizio bloccato, nel quale non solo le banche non erogano credito, ma che vede noi piccoli costretti spesso a fare da banche ai grandi. Viviamo in una Paese contrad-distinto da una pressione fiscale ormai incompatibile con la crescita, dove aumenta la rabbia per il comportamento vessatorio di alcune istituzioni”. Un tema, quest’ultimo, sul quale ha incentrato il proprio intervento il giornalista del “Sole” Alberto Orioli, che si è rivolto “all’atto di violenza politica dei partiti, che hanno accusato direttamente il governo Monti di queste morti. E a Monti stesso che ha provato a razionalizzare l’accaduto, sostenendo che in tempo di recessione è normale che i sui-cidi aumentino, quando in realtà sarebbe bastata una sola di queste morti a farci riflettere”. Orioli ha continuato spiegando il suo concetto di ‘asimme-tria giuridica’: “Gli imprenditori, quelli piccoli soprattutto, vedono le norme cambiare sotto i loro occhi ogni giorno e non sanno più che fare. Queste norme perdono senso e diventano uno strumento di accanimento, una difficoltà insormontabile che li colpisce”.L’intervento di CNA, sia nei servizi che nella rappresentanza, sarà orientato alla massima compartecipazione ai problemi

delle imprese: “attraverso uno spazio d’ascolto già attivo”, ha spiegato Luigi Mai “e attraverso una più intensa pressione sulle banche per una più agevole concessione del credito, che restituisca energie alle imprese attraverso la liquidità”. Sul fronte Confidi sono già stati mossi i primi passi determinati. Propositi sottoscritti dal Governatore Errani che ha parlato della necessità di “urgenti misure a favore del credito, che è ormai inaccessibile per la quasi totalità delle imprese. E non abbandoneremo il welfare come strumento di coesione sociale e di aiuto per chi in questo momento non ce la fa”.I temi caldi per il riscatto dell’Italia sono quelli di sempre, uniti a quelli di oggi: poche regole, ma chiare; maggiore rispetto delle piccole imprese, le più regolari a pagare, ma spesso le più bistrattate da questo punto di vista, da parte dei committenti; maggiori misure a favore del credito e della compensazione dei crediti IVA; facilitazioni normative e fi-scali per chi internazionalizza il proprio prodotto portandolo all’estero. Gli strumenti esistono, a cominciare dalla compensazione dei crediti vantati nei confronti dello Stato. Il prossimo appuntamento di sensibilizzazione è fissato per il prossimo 26 maggio al Palazzo dei Congressi di Bologna, dove CNA e Confartigianato manifesteranno a livello re-gionale. “Il nostro dovere è anche quello di denunciare le ingiustizie”, ha detto Luigi Mai nelle fasi conclusive dell’in-contro. “E’ ingiusto il comportamento di un’Agenzia delle Entrate che si lamenta degli attacchi subiti, ma che poi non esita, con tanto di spot televisivi, a definire gli evasori dei parassiti, dei pidocchi dell’economia. Sono queste le cose che ci fanno sentire soli e sono queste le cose da cambiare se vogliamo ricucire la frattura tra Stato e imprese”.

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AFFARI GENERALI Abbonamento speciale RAI: ci risiamo

Affari Generali

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Stanno arrivando a migliaia, a tutte le imprese: contengono un modulo per il pagamento e poche spiegazioni. Sono le lettere della RAI, Radio Televisione Italiana, che sta ripro-vando a richiedere il versamento del cosiddetto “Abbonamen-to speciale alla televisione”: quello che era costato all’azienda di Stato una gran brutta figura.Nel testo si legge che, secondo la RAI, “le vigenti disposi-zioni normative” impongono l’obbligo di pagare un abbona-mento speciale a chi detiene, fuori dall’ambiente famigliare, un qualsiasi apparecchio munito di sintonizzatore per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive, indipendentemente dalla sua funzione: ad esempio televisori, videoregistratori, decoder satellitari.Il Dipartimento delle Comunicazioni ha provveduto a pre-cisare che un apparecchio si intende “atto” a ricevere le radioaudizioni se e solo se include nativamente (fin dall’ori-gine) gli stadi di un radioricevitore completo; sintonizzatore radio, decodificatore e trasduttori audio/video per i servizi televisivi, solo audio per i servizi radiofonici. Quindi oltre a televisori, videoregistratori, apparecchi radio e decoder video effettivamente in grado di ricevere il segnale, secondo la legge sono soggetti a canone anche i monitor/display che l’azienda utilizza non per consentire al pubblico la visione di programmi televisivi, ma per effettuare promo-zioni di propri prodotti/servizi (in vetrina, ad esempio): se l’apparecchio PUO’ sintonizzarsi, il canone va pagato. CNA trova inopportuno il nuovo tentativo della RAI di “far cassa” sulla pelle dei cittadini, e sta cercando di ottenere maggiori delucidazioni sul senso della richiesta di pagamento.Per il momento, consigliamo ai nostri associati di NON PAGARE PER TUTTI GLI APPARECCHI NON MUNITI DI SINTONIZZATORE (telefoni cellulari, tablet, Personal Computer etc.) e VERIFICARE QUALI ALTRI APPAREC-CHI NE SONO MUNITI. In qualità di associazione di rap-presentanza, CNA vuole sottolineare questo punto affinché nessuna impresa sia indotta a pagare ciò che non è dovuto. Un apparecchio si intende “adattabile” a ricevere le radiodif-fusioni se e solo se include almeno uno stadio sintonizzatore

radio ma è privo del decodificatore o dei trasduttori, o di entrambi i dispositivi che, collegati esternamente, realizze-rebbero assieme all’apparecchio un radioricevitore completo.

Nel Decreto Semplificazioni era stato previsto che le imprese costituite in forma societaria, che alla data del 10 febbraio scorso non avevano ancora indicato il pro-prio indirizzo PEC al Registro delle imprese, dovessero rimediare entro il 30 giugno 2012.Tuttavia, durante l’iter di conversione del decreto, tale data di scadenza è scomparsa: è stato invece deciso che le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo PEC nella domanda di iscrizione al registro delle imprese (iscrizione che rimane esente dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria).L’ufficio del registro delle imprese che riceve una do-manda priva di indirizzo PEC da parte di un’impresa, invece di applicare la sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, sospenderà la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l’indirizzo di PEC. • Le imprese costituite in forma societaria di nuova

costituzione dovranno comunicare la propria PEC nel momento dell’iscrizione al RI;

• le imprese costituite in forma societaria già costituite, che ancora non hanno comunicato la PEC al RI, do-vranno farlo al più presto o comunque in occasione della prima comunicazione al RI.

Nell’ipotesi in cui si proceda con un’istanza di cancella-zione di società dal R.I. per:• Scioglimento con atto notarile e contestuale cancella-

zione• Scioglimento per decorso del termine e contestuale

cancellazione• Scioglimento per mancata ricostituzione della plurali-

tà dei soci• Chiusura della liquidazionelo stesso ente iscriverà il modello S3 di cancellazione (quindi senza sospendere la domanda) indipendentemente dal fatto che l’indirizzo di PEC risulti già depositato in precedenza o contestualmente alla suddetta pratica.

AFFARI GENERALI PEC, le novita’ sulla comunicazione al registro delle imprese

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Commercio

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Il Ministero dello Sviluppo economico completa il recepi-mento delle disposizioni comunitarie sulla soppressione dei Ruoli relativi agli agenti e rappresentanti di commercio, mediatori e spedizionieri, con un decreto entrato in vigore il 12 maggio 2012. Il decreto prevede nuove modalità di iscrizione al Registro delle Imprese e al REA, individua le modalità di trasferimento dei soggetti già iscritti al ruolo, nonché le modalità d’esercizio in regime di stabilimento e libera prestazione di servizi da parte di imprese comunitarie.Ecco le novità principali introdotte dal decreto:• viene ribadita la Segnalazione certificata d’inizio attività

quale unico strumento amministrativo per segnalare l’ini-zio dell’attività al Registro Imprese;

• adozione completa delle procedure telematiche per l’invio delle pratiche al RI;

• viene istituita un’apposita sezione per i mediatori nel Repertorio Economico Amministrativo (REA);

• è stata prevista una modulistica unica nazionale che uti-lizzando il canale della Comunicazione Unica consentirà di espletare gli adempimenti richiesti;

• l’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali deve presentare una SCIA per ciascuna di esse;

• per ogni sede o unità locale dell’impresa deve essere nominato almeno un soggetto in possesso dei requisiti;

• ai mediatori viene sempre rilasciato un tesserino di rico-noscimento conforme al modello allegato al decreto;

• agli agenti di commercio il tesserino di riconoscimento viene rilasciato su richiesta dell’interessato;

• sono previsti controlli periodici di permanenza dei re-quisiti, ogni 5 anni per gli agenti di commercio, ogni 4 anni per i mediatori.

Sono previste nel decreto anche norme transitorie, di cui vi diamo conto in estrema sintesi:

• al fine dell’aggiornamento della propria posizione nel Registro Imprese e nel REA, le imprese attive ed iscritte nel ruolo alla data del 12 maggio 2012, devono presenta-re l’apposita SCIA entro il 12 maggio 2013, compilando la sezione “aggiornamento posizione RI/REA” per ciascu-na sede;

• le persone fisiche iscritte nel Ruolo, che non svolgono l’attività presso alcuna impresa alla data del 12 maggio 2012, devono presentare l’apposita SCIA al RI entro il 12 maggio 2013, compilando la sezione “Iscrizione appo-sita sezione (Transitorio)”.

Modalità di iscrizione in vigore dal 12 maggio 2012Mediatori, agenti e rappresentanti di commercio, spedizionie-ri, presentano al Registro Imprese dove esercitano l’attività, apposita SCIA, sottoscritta digitalmente dal titolare dell’im-presa individuale, oppure da un amministratore dell’impresa

societaria, corredata dalle certificazioni e dalle dichiarazioni sostitutive.La SCIA deve essere presentata contestualmente alle istan-ze relative agli adempimenti pubblicitari nei confronti del Registro Imprese e del REA, utilizzando la procedura della Comunicazione unica. L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali presen-ta una SCIA per ciascuna di esse. Presso ogni unità locale in cui si svolge l’attività, l’impresa nomina almeno un soggetto (titolare, legale rappresentante, procuratore, preposto o dipen-dente), in possesso dei requisiti di idoneità che, a qualsiasi tito-lo, esercita l’attività per conto dell’impresa.Lo svolgimento dell’attività in modo occasionale o discon-tinuo è consentito per un periodo non superiore a sessanta giorni ed è subordinato all’iscrizione nell’apposita sezione del REA della persona fisica, che dovrà avere tutti i requisiti previ-sti per la mediazione.Cessazione dell’attivitàPer gli spedizionieri, in caso di cessazione dell’attività, con-testualmente alla denuncia al REA di cessazione, l’impresa richiede al Registro Imprese la liberazione della cauzione compilando il riquadro “svincolo della cauzione” della sezio-ne “MODIFICHE” della SCIA; la cessazione dell’attività e la liberazione della cauzione sono certificate nelle notizie REA relative alla posizione dell’impresa a cura del Conservatore del Registro Imprese.I soggetti che cessano di svolgere l’attività all’interno di un’impresa richiedono, entro novanta giorni a pena di deca-denza, di essere iscritti nella apposita sezione del REA tramite la compilazione e presentazione per via telematica della sezione “Iscrizione nell’apposita sezione (a Regime)” del modello di SCIA. Tale richiesta comporta la cancellazione d’ufficio del soggetto dalla posizione REA dell’impresa. ModificheLe modifiche inerenti l’impresa e coloro che svolgono a qualsiasi titolo l’attività per conto della stessa, devono esse-re comunicate al Registro Imprese entro 30 giorni dall’evento, presentando la SCIA compilata nella sezione “modifiche” sottoscritta dal titolare dell’impresa individuale o da un amministratore dell’impresa societaria. In caso di modifiche riguardanti l’avvio di ulteriori tipologie di attività rispetto a quelle già denunciate, è necessario presentare la SCIA al Registro Imprese compilata nella sezione “SCIA”.

AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIONuove regole, nuova modulistica

Le sedi CNA sono a vostra disposizione per

ulteriori chiarimenti

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Autoriparazioni

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AUTORIPARAZIONE

AUTORIPARATORI INDIPENDENTI E NEW “BER”

Mediazione obbligatoria: Ecco le prime “controversie”

Accesso alle informazioni tecniche

La mediazione obbligatoria sulle con-troversie da incidente stradale è una norma interessante, per certi aspetti; ma era anche certo sin dalla sua ap-provazione che di controversie, più che risolverne, ne avrebbe generate (almeno all’inizio). Per questo le Associazioni di categoria degli autoriparatori mode-nesi non si sono stupite, lo scorso 16 aprile, di vedere tanti propri associati prendere parte al convegno organizza-to sul tema: per fare chiarezza sulle modalità procedurali del nuovo codice sulle controversie. Insomma, per capirci qualcosa. La serata è stata condotta da Valter Zu-liani, esperto consulente dell’aftermarket automobilistico della società Autoinfor-ma, il quale si è soffermato su tutti gli aspetti che questa nuova procedura impone.In sostanza la nuova legge dice che in caso di controversia - ad esempio per la definizione di un risarcimento, sia relativo all’importo della riparazione sia ad altri elementi che intervengono durante l’iter tra un carrozziere e una compagnia Assicurativa - la parte che si sente danneggiata, prima di adire le vie legali tradizionali, deve esperire un tentativo di mediazione. Per fare questo il carrozziere deve rivolgersi ad un or-ganismo di mediazione che metterà in moto tutta la procedura, affidando ad un mediatore il compito di risolvere la controversia. Per quanto riguarda CNA, gli Associati potranno avvalersi dell’or-ganismo INTERPRETA SRL contattan-

dolo direttamente o attraverso il sito WEB www.cnainterpreta.it (all’interno del sito sono dettagliatamente spiegate le modalità per attivare la procedura).Onde evitare preoccupazioni eccessive, siamo a precisare che l’istituto della Mediazione obbligatoria è semplice e poco costoso, proprio perché è stato pensato per alleggerire i Tribunali ordi-nari da una mole di lavoro che porta procedure simili a durare anche 5 o 6 anni. Ora, il procedimento deve con-cludersi entro 4 mesi dall’attivazione.Per avviare la mediazione, il carrozzie-re deve essere titolare del danno in contenzioso attraverso la cessione del credito da parte del cliente, notificata secondo le nor-me alla compa-gnia assicurativa. A questo fine è importante an-che che il carroz-ziere verifichi se la polizza del suo cliente contiene specifiche clauso-le di esclusione della cessione del credito. Chi av-via per primo la procedura ha di-ritto di scegliere l’organismo che la gestirà: dal momento che le compagnie spes-so hanno sede

in città diverse da Modena, avvalersi di un organismo locale è sicuramente più agevole e meno costoso. I costi per la mediazione sono fissati per legge e sono uguali ovunque, per tutti: una mediazione relativa ad una controversia di importo fino a 5mila euro costa tra i 150,00 e i 180.00 più IVA per ciascuna parte. In realtà NON COSTA NULLA in quanto le parti che hanno attivato la procedura posso-no beneficiare di un credito d’imposta fino a 500 euro nel caso di mediazione risolta positivamente, e di 250 euro in caso di mancato accordo. L’esito della mediazione è vincolante per le parti al pari di una sentenza del tribunale.

Gli autoriparatori possono intervenire sui veicoli anche du-rante il periodo di garanzia legale, a condizione che gli in-terventi eseguiti siano debitamente documentati e rispettino le prescrizioni del costruttore. Lo prescrive il nuovo “BER”, approvato nel 2010, che definisce le modalità d’accesso alle informazioni tecniche del veicolo: il regolamento dice che tali informazione devono essere rese disponibili tanto all’autoriparatore indipendente quanto all’autoriparatore au-torizzato.

Quali informazioni sono disponibili?Il nuovo “BER” non lo chiarisce, ma rimanda al regola-mento 715/2007 (il quale tuttavia non elimina il dubbio, limitandosi a definire cosa si intende per informazioni di riparazione e a dare disposizioni in materia di accesso alle medesime). Il problema è che tali informazioni sono disomo-genee, codificate ed organizzate secondo criteri diversi. Non standardizzate, in parole povere.Come si accede alle informazioni?

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Autoriparazioni

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Attraverso il portale web del costruttore del veicolo: esistono già, per tutte le marche, siti internet appositi che forniscono tutte le informazioni. I costruttori hanno già definito moda-lità e costi per riceverle, purché l’autoriparatore indipendente

fornisca specifiche sulla modalità di accesso ai dati che in-tende adottare. Riportiamo di seguito gli indirizzi WEB dei principali costruttori.

COSTRUTTORE SITO WEB LINK CONDIZIONI COMMERCIALI

AUDI AG http://erwin.audi.com https://erwin.audi.com/erwin/showOrderFlatrate.do

Adam Opel AG http://www.gme-infotech.com https://www.gme-infotech.com/info.html

BMW AG https://oss.bmw.de/index.jsp

CITROEN Deutschland AG http://lasertec.citroen.com

Chrysler Deutschland GmbH

http://www.tweddle.eu/tim/Home.aspx

DAIHATSU DEUTSCHLAND GMBH

http://www.daihatsu.de

Daimler AG (Mercedes-Benz und smart)

http://www.service-and-parts.net -----------------

Ford Motor Company - FCSD Europe

Ford-Werke AG http://www.etis.ford.comhttp://www.etis.ford.com/home/charging.do;jsessionid=91849929B70523858E19E7B723201C37.eccvas507

Honda Deutschland GmbH http://www.techinfo.honda-eu.com

Hyundai Motor Deutschland GmbH

http://www.hyundai.de

Jaguar Deutschland GmbH http://www.jaguartechinfo.com

Mitsubishi Motors Deutschland GmbH (MMD)

Nissan Motor Deutschland GmbH

Porsche AG http://www.porsche.com

SEAT Deutschland GmbH http://erwin.seat.com https://erwin.seat.com/erwin/showOrderFlatrate.do

SUBARU Deutschland GmbH

http://www.subaru.de

Saab Deutschland GmbH https://gme-infotech.com

Skoda Auto Deutschland GmbH

http://erwin.skoda-auto.cz https://erwin.skoda-auto.cz/erwin/showOrderFlatrate.do

VOLKSWAGEN AG http://www.erwin.volkswagen.de https://erwin.volkswagen.de/erwin/showOrderFlatrate.do

Volvo Car Germany GmbHhttp://vccs.volvocars.se/wsguide/index.asp?pID=22

-----------------

Fiat Group https://www.technicalinformation.fiat.com https://www.technicalinformation.fiat.com/ecomm-web/web/

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AutotrasportoASSISTENZA E RISPARMIO: ecco i servizi dedicati agli associati

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Sette servizi per rendere più semplice un mestiere spesso gravoso, con adempimenti severi in materia assicurativa e un’attenzione particolare al tema della sicurezza.

CNA Fita - Triangolo è a completa disposizione per in-formazioni e approfondimenti nelle sedi di Modena (Tel 059/826913, Fax 059/827747) e Sassuolo (Tel 0536/075100 oppure 0536/075102).

SERvIzIo vERbALIAnalisi, verifica ed eventuale accompagnamento nei ricorsi in giudizio.

CoNSuLENzAConsulenza specifica sui temi che riguardano l’autotrasporto: tempi di guida e riposo, lettura cronotachigrafo, codice della strada, costi minimi, organizzazione aziendale.

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CAPACItà FINANzIARIAGaranzia fideiussoria assicurativa, in tempi rapidi e a prezzi più che modici, per ovviare alle vere e proprie vessazioni che si stanno subendo dagli istituti di credito in merito a questa attestazione.

NUOVI VINCOLI E NUOVE REGOLE:COSA CAMBIA NELL’AUTOTRASPORTOQuattro requisiti da rispettare, in osservanza del rego-lamento imposto dall’Europa. L’intento è quello di uni-formare la concorrenza nel trasporto su strada: intento legittimo e nobile, soprattutto perché punta alla maggiore equità. Vediamo allora di capire in cosa consistono i nuovi adempimenti degli autotrasportatori, e di riassumere quelli già noti che vengono confermati: la scadenza per dimo-strare il possesso dei nuovi requisiti è fissata al prossimo 3 giugno.La novità principale è rappresentata dal requisito dello “stabilimento”: consiste nel disporre di una sede effettiva e stabile nel territorio dello Stato italiano e di almeno un autoveicolo di massa complessiva superiore a 3,5 tonnella-te. E’ inoltre necessario dimostrare di svolgere in modo efficace e continuativo le attività concernenti i veicoli presso una sede operativa situata nel territorio italiano. Lo “stabilimento” viene documentato presso la Motorizzazione Civile con un atto notorio.E’ inoltre richiesta l’iscrizione al REN (Registro Elettroni-co Nazionale).Confermati i requisiti di onorabilità (vale a dire, di assen-za di condanne penali pendenti) e di idoneità professionale (che si ottiene sempre attraverso l’esame di abilitazione).Cambia invece la modalità di conseguimento del requisi-to di idoneità finanziaria: non più con un attestato, per una somma pari a 50mila euro, ma con una fideiussione

bancaria (ad opera di una banca, di una compagnia d’assi-curazione o di un mediatore finanziario) pari a 9mila euro per il primo automezzo iscritto e 5mila per ogni mezzo ulteriore al primo.Per maggiori informazioni potete contattare la sede CNA Fita - Triangolo (Tel 059/826913, Fax 059/827747).

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Autotrasporto

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“RINCORRERE IL CLIENTE, NON IL PRODOTTO”: LA RICETTADI ALBERTO SIRONI ED EMANUELE POSENATOPER LA FILIERA EDITORIA-CARTA-STAMPAMolti gli operatori della filiera editoria-carta-stampa presenti all’incontro con Alberto Sironi ed Emanuele Posenato, i consulenti dello studio Xilox che hanno voluto delineare possibili strategie di sviluppo nel loro settore di competenza. Strategie nate dai dati - anche preoccupanti - sulla situazione del mercato: i grossi costruttori di macchine da stampa sono in crescita per le esportazioni verso i paesi emergenti, la cartotecnica è variabile mentre i settori della carta e della grafica e stampa sono in forte calo, tranne le poche realtà che esportano.Alla crisi, che ha fatto sì che i committenti riducessero gli ordini, si sono sommati strumenti tecnologici di nuova ge-nerazione che stanno rivoluzionando il settore: basti pensare agli effetti della nascita di Wikipedia per i produttori di enciclopedie, o l’utilizzo dei tablet per gli editori/stampatori di libri e giornali. Quella che si è creata è una situazione paradossale, ma molto diffusa, nella quale la domanda frustra l’offerta e contemporaneamente l’offerta sembra incapace di rispondere adeguatamente alle richieste della domanda.Le tirature sono in costante calo ma i tempi di produzione sono compressi; le varietà di prodotti sono in crescita; i servizi pre e post vendita in aumento; crescono anche la qualità finale richiesta e i costi delle materie prime; aumenta la concorrenza, che è più aggressiva e globale. Il risultato è un calo costante dei margini di profitto, che mette in crisi anche le aziende che sembravano più solide.Decidere quale sia il giusto equilibrio tra efficienza della produzione ed efficacia della risposta alle continue richieste del mercato è il vero nodo su cui basare e impostare la propria filosofia produttiva: in un mercato dove pianificare

è sempre più difficile, l’organizzazione diventa sempre più importante. Secondo Sironi e Posenato, il futuro è di azien-de molto più orientate verso il cliente che verso l’efficienza della produzione: “Nella nostra visione”, spiegano “dapprima il servizio sarà richiesto dai clienti per selezionare i loro fornitori. Poi, pian piano, sarà dato per scontato per poter rimanere sul mercato. Per qualità del servizio si intende non soltanto la puntualità nella consegna, ma anche la capacità di risposta alle richieste del cliente, e anche la capacità di seguirlo come solo un vero partner sa fare: nella logistica, nella distribuzione, nei gadget, nei servizi aggiuntivi. In poche parole, cambieranno le priorità fondamentali del-le aziende della filiera, così come la loro strutturazione: da aziende attrezzate per fare un prodotto, alla ricerca di qualcuno che lo ordini, diventeranno aziende abili nell’iden-tificare un problema precorrendo i tempi e anticipando le necessità del cliente. Dalla specializzazione tecnologica, e dalla valorizzazione delle caratteristiche tecniche del proprio prodotto, lo sviluppo della nuova impresa tenderà a orientarsi più sulla ricerca dell’efficacia: tempi di risposta più brevi, maggiore duttilità, maggiore vastità dell’offerta. Fornire servizi modulari confi-gurabili diventerà imperativo.Farcela da soli? Praticamente impossibile. Secondo i due esperti del settore, la vera strada per perseguire il cambia-mento e ritrovare i profitti è quella delle reti di imprese: collaborare alla creazione di un prodotto più completo. Magari con la collaborazione delle Associazioni nel ruolo di catalizzatore.

A CoNFRoNto i mezzi a disposizione della pubblicità e del marketing nel 1980 (quando giornali, manifesti e volantini concorrevano con TV radio e direct marketing) e gli innumere-voli, potenti e velocissimi mezzi attuali con cui deve concorrere la carta stampata.

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Privacy

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Il 4 aprile 2012, è stato convertito in legge il così detto “Decreto Semplificazioni”, contenente l’abrogazione dell’ob-bligo di redigere/aggiornare il Documento programmatico sulla sicurezza (DPS), l’autocertificazione sostitutiva (per chi tratta dati giudiziari e/o sensibili dei propri dipendenti e collaboratori, anche extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti) e il connesso obbligo di menzione nella relazione accompagnatoria al bilancio d’esercizio.Premesso che il resto del codice sulla privacy rimane inalte-rato, i possibili vantaggi immediati per artigiani e aziende, tenuti prima a questo adempimento, possono essere indi-viduati nella riduzione degli oneri per la redazione di tali adempimenti e la scomparsa delle sanzioni per la mancata adozione di questa misura minima di sicurezza.Ricordiamo però che il Codice della privacy affidava al DPS anche funzioni e finalità implicite quali:a) consentire al titolare di provare (o di tentare) di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, in caso di una eventuale richiesta risarcitoria di terzi che si riten-gano danneggiati da un illecito trattamento dei dati stesso;b) porre in essere azioni di miglioramento (anche program-matiche) finalizzate anche a prevenire delitti informatici e trattamenti illecito di dati secondo il modello organizzativo previsto dal D.lgs. n. 231/01 (in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica);c) introdurre in Italia la consapevolezza dei pericoli con-nessi al trattamento dei dati effettuato attraverso le nuove tecnologie.Pertanto è vero che il DPS non è più obbligatorio, ma è davvero un vantaggio smettere di farlo? Il consiglio che può essere dato è che ogni impresa (soprattutto quelle più strutturate e di dimensioni più grandi), in base alle proprie caratteristiche, valuti attentamente la questione, decidendo eventualmente di tenere agli atti almeno un documento, co-munque denominato, che in qualche modo attesti l’attenzio-ne costante dell’imprenditore alla responsabilità che assume col trattamento dei dati personali ed agli adempimenti che il Codice continua a prescrivergli. Infatti il Codice in materia di Privacy è composto da 186 articoli che RESTANO VALIDI e che si devono continuare a rispettare!Ad esempio, il Titolo V - SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI - richiede, oltre all’adozione di non meglio precisa-te “idonee e preventive misure di sicurezza” che, come spe-cificato nell’ allegato B (Disciplinare Tecnico), ogni azienda tra l’altro abbia:1) identificato gli utenti con uno username e una password di almeno 8 caratteri strettamente personali, e che quindi devono essere mantenute segrete, non condivise, cancellate se non usate più, collegate a un sistema di permessi che stabilisca, in sostanza, chi può vedere cosa.2) un antivirus e un firewall aggiornati almeno annualmente.

3) una revisione annuale dei sistemi di protezione;4) una procedura di backup almeno mensile.Ora queste non sono solo “disposizioni di legge”. Sono innanzitutto disposizioni di normale buonsenso, spesso sug-gerite dall’informatico di fiducia senza grossi risultati. Al di là della legge infatti, attenzione perché ci si può fare davvero molto male a non seguirle, come può raccontare chi ha perso i dati per la banale rottura di un hard disk non copiato, chi ha avuto i pc bloccati da un virus o chi ha subito una intrusione! Per chi vuole documentarsi ulte-riormente, ad esempio può andare su Internet e scaricare l’’ultimo “Internet Crime Report”. Leggendolo ci si rende ben conto che i pericoli di un attacco sono più reali di quanto si possa credere! Inoltre, tra gli articoli della legge ce ne sono anche alcuni davvero discutibili, che avrebbero meritato di essere abrogati e che invece sono rimasti in vigore. Un esempio clamoroso è quello legato alla responsabilità degli amministratori di sistema, per i quali, tra l’altro, la normativa prevede in capo al titolare del trattamento (l’azienda), l’obbligo della registra-zione degli accessi logici ai sistemi. Della serie: controlliamo il controllore! E’ un adempimento costoso (sia in termini di tempo che di soldi), ingarbugliato e, come detto, discutibile, che magari poteva aver più senso abrogare rispetto all’aggior-namento del DPS!

PRIVACy: semplifichiamo o facciamo finta?

Finanziamenti da 30mila a 200mila euro, assistiti in ga-ranzia Confidi al 50%, a tasso agevolato per una durata di quattro anni. Per innovare la propria azienda sotto il profilo tecnologico, organizzativo o commerciale. E’ stato varato il Fondo Innovazione per la Provincia di Modena, che ammonta ad un totale di 10 milioni di euro ed è de-stinato a piccole-medie imprese o gruppi di imprese con non più di 100 addetti, aventi almeno una unità opera-tiva in provincia di Modena. Il Fondo Innovazione verrà presentato in una serie di incontri su tutto il territorio della Provincia. Ecco il calendario dei quali ricordiamo quelli in programma il 29 maggio a Carpi (Comune, c.so A. Pio 91) e il 31 maggio a Castelfranco Emilia (Bibliote-ca Comunale, piazza Liberazione 5), entrambi alle 17.30.Per informazioni potete consultare il sito www.fondoin-novazione.it.

Fondo innovazione Modena: 10 Milioni per le piccole imprese

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Privacy

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L’articolo 46 del “Decreto Semplificazioni” ha fatto piazza pulita del Documento programmatico sulla sicurezza: vale a dire, il documento principale che soggetti pubblici e privati erano tenuti a redigere quando trattavano dati sensibili e giudiziari con strumenti elettronici.In pratica parte dell’articolo 34 del “codice della privacy”, che definiva le misure minime di sicurezza nella trattazio-ne dei dati sensibili in via elettronica, non esiste più. La decisione del Governo di eliminare definitivamente il DPS arriva dopo un lungo tragitto normativo, che ha portato alla graduale riduzione dei soggetti effettivamente tenuti alla redazione del DPS.L’eliminazione del DPS, tuttavia, imporrà alle aziende e agli enti in genere di trovare soluzioni alternative ad alcuni adempimenti sulla privacy che in precedenza erano soddisfat-ti dal DPS. Ad esempio l’aggiornamento degli elenchi per l’autorizzazione al trattamento dei dati, o alla definizione di meccanismi di controllo sui dati stessi, o alla definizione

di nuovi piani di disaster recovery, obbligatori per i soggetti pubblici. L’art. 46 del pacchetto semplificazioni sembrerebbe anche dare un colpo di spugna alle misure di sicurezza sem-plificate, che dovevano essere adottate per la semplificazione normativa a vantaggio di chi tratta i dati per finalità solo amministrativo-contabili: un’ulteriore semplificazione impor-tante, in particolare, per le piccole e medie imprese. Tuttavia questa ulteriore definizione non è ancora specificata: atten-diamo quindi aggiornamenti dal legislatore.Delle misure semplificate potranno continuare ad avvalersene piccole e medie imprese e liberi professionisti che eseguono i trattamenti per finalità amministrativo-contabili e soggetti che trattano come unici dati sensibili quelli sulla malattia dei dipendenti e dei collaboratori e quelli sindacali. Una delle novità del pacchetto semplificazioni in materia di privacy è costituita dall’introduzione dell’art.17bis, che facilita l’accesso ai dati telematici per le forze di polizia impegnate a prevenire fenomeni di criminalità organizzata.

PRIVACy Sicurezza, semplificazione in arrivo:“Sparisce” il documento programmatico

LEGISLAZIONE DEL LAVOROApprendistato, accordo raggiunto tra associazioni delle P.M.I. e sindacatiNella serata di giovedì 3 maggio CNA e le altre organizzazioni datoriali dell’artigiana-to (Confartigianato, Casartigiani, CLAAI) hanno sottoscritto con Cgil, Cisl e Uil l’accordo interconfederale che disciplina (in via transitoria) l’apprendistato professio-nalizzante. Si tratta di una importantissi-mo accordo che consente il pieno utilizzo dell’istituto per tutte le imprese rientran-ti nella sfera di applicazione dei contrat-ti sottoscritti tra le parti, per le imprese artigiane prive di copertura contrattuale e per le organizzazioni datoriali dell’artigia-nato che applicano accordi o regolamenti interni anziché un Contratto Nazionale di Lavoro. L’accordo decorre retroattivamente dallo scorso 26 aprile, e rimane valido fino al 31 dicembre 2012, quando la contrat-tazione collettiva nazionale dovrà siglare i singoli accordi in materia.La possibilità di utilizzo che salvaguarda le durate attualmente previste dai CCNL, fino ad un massimo di 5 anni, rappresenta il pieno riconoscimento delle peculiarità della nostra contrattazione.

dettagliL’Apprendistato Professionalizzante (o con-tratto di mestiere) è un contratto di la-voro a tempo indeterminato finalizzato all’acquisizione di una qualifica professio-nale. Prevede la redazione di un piano formativo individuale (PFI) che deve, in pratica, regolamentare il percorso formativo dell’apprendista definendone gli obiettivi da raggiungere per il conseguimento della qualifica professionale. Il PFI deve essere definito entro 30 giorni dalla stipula del contratto di lavoro. Nel PFI sono indicati il tutor dell’apprendista, i contenuti e le modalità della sua formazione aziendale. Il datore di lavoro deve impartire all’ap-prendista la formazione necessaria perché possa conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali, tenuto conto dei profili formativi stabiliti dai contratti collettivi. Le modalità più comuni di formazione sono affiancamento, aula, e-learning, seminari, esercitazioni di gruppo e visite azienda-li. L’impresa potrà avvalersi anche di una struttura formativa esterna. La retribuzione

dell’apprendista è stata stabilita in misura percentuale confermando le quantità già previste dalla contrattazione; la formazio-ne aziendale professionalizzante non potrà essere inferiore alle 80 ore medie annue, comprese quelle in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro. L’apprendista è tenuto a frequentare con diligenza le iniziative formative interne e esterne all’azienda. Le qualifiche e la formazione da lui acquisite verranno registrate nel “Libretto formativo del cittadino”, come previsto per legge: qua-lora egli non lo possieda, la certificazione verrà effettuata in altra forma dal datore di lavoro. La durata del periodo di appren-distato è stabilita dallo specifico contratto collettivo di settore: dove tali durate sono superiori ai 5 anni, il nuovo accordo le ri-duce a 5 anni a tutti gli effetti contrattuali, anche retributivi. Le parti concordano di proseguire il confronto per definire il rego-lamento dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, oltre che la regolamentazione dell’apprendistato di alta formazione e ricerca.

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Federmoda

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FEDERMODAIl regolamento completo sull’etichettatura dei capiE’ appena entrato in vigore il Regolamento uE n.1007/2011 in merito a “denominazioni delle fibre tessili e l’etichettatura e contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili”. Il regolamento determina le norme obbligatorie per l’etichet-tatura dei prodotti tessili immessi sul mercato dall’8 maggio 2012 compreso: i prodotti immessi prima di tale data posso-no rimanere sul mercato fino al 9 novembre del 2014, poi le loro etichette dovranno essere adeguate.Ecco il riassunto delle norme per l’etichettatura dei prodotti tessili.

Norme generaliIn tutta l’unione Europea i prodotti tessili (e i prodotti ad essi assimilati) offerti in vendita al consumatore finale devono essere etichettati nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato sul cui territorio i prodotti tessili sono messi a dispo-sizione del consumatore.I soggetti che possono essere sottoposti a controlli sono: il produttore (fabbricante stabilito nella Comunità Europea o altra persona che apponga il proprio nome/marchio sul prodotto), il rappresentante del fabbricante (se quest’ultimo non è stabilito nella Comunità Europea), l’importatore e il distributore/venditore. L’etichettatura dei prodotti tessili non si applica ai prodotti tessili dati in lavorazione ad operatori in conto terzi. Ogni volta che i prodotti tessili vengono immessi sul mercato, devono essere etichettati o contrassegnati, ed ac-compagnati dai documenti commerciali d’accompagnamento. L’etichettatura è sostituita dai documenti commerciali negli altri casi (lavorazioni in conto terzi o forniture in esecuzione di appalti pubblici). I documenti commerciali devono ripor-tare le descrizioni delle composizioni fibrose (per esteso o utilizzando codici meccanografici, purché vi sia una legenda che spieghi il significato dei codici).

Elementi da indicare in etichettaLa composizione fibrosa deve essere indicata in etichetta, contrassegno, cataloghi, prospetti, imballaggi in modo che risulti facilmente leggibile, visibile e chiara, utilizzando tas-sativamente solo le denominazioni indicate nel Regolamento (Allegato I). Per le fibre non ancora elencate nell’allegato, si può utilizzare la denominazione “altre fibre”.Ecco alcune delle denominazioni più comuni:• Prodotto“100%” oppure “puro” oppure “tutto” - deno-

minazione fibra tessile: composto interamente da una stessa fibra. Anche nel caso ci sia un contenuto di fibre estranee fino ad un massimo del 2% (giustificata in quanto tecnicamente inevitabile) si può utilizzare “100%” o “puro” o “tutto”. Nel caso di ciclo cardato la tolleranza è del 5%.

• Prodotti di “lana vergine” o “lana di tosa”: composti esclusivamente di una fibra di lana mai precedentemente incorporata in un prodotto finito e che non abbia subito

operazioni di filatura, feltratura, trattamenti, impieghi diversi; si può anche utilizzare per designare la lana (che non abbia subito altre operazioni e rappresenti almeno il 25% del peso della mischia) contenuta in una mischia di diverse fibre tessili. In caso di mischia bisogna indicare la composizione % completa con tutte le fibre che la compongono. Ci possono essere fibre estranee, tecnica-mente inevitabile, fino ad una massimo dello 0,3% del peso.

• Prodotti composti da più fibre: le diverse fibre vanno indicate in ordine decrescente, indicandone la % e la denominazione.

• Prodotti “misto lino”: ordito di puro cotone e trama di puro lino nei quali il lino è almeno il 40% del peso totale del tessuto sbozzimato. La denominazione “misto lino” deve essere obbligatoriamente completata dall’indi-cazione della composizione “ordito puro cotone - trama puro lino”.

• Denominazione “altre fibre”: può essere utilizzata quando una fibra rappresenta fino ad un massimo del 5% del peso totale del prodotto o più fibre rappresentano fino al 15% del peso totale del prodotto e non possano essere facilmente identificate al momento della fabbricazione.

• Denominazione “fibre varie” o “composizione tessile non determinata”: si può utilizzare per qualsiasi prodotto nel caso in cui la composizione sia difficile da precisare al momento della fabbricazione.

• Prodotti in cui siano presenti parti non tessili di origine animale: deve essere indicata la frase “contiene parti non tessili di origine animale”.

• Prodotti tessili composti da due o più componenti tessili con diversa composizione: indicazione della composizione fibrosa di ciascun componente, anche per le fodere prin-cipali.

• Prodotti tessili con stessa composizione e che costituisco-no normalmente un insieme inseparabile: possono recare un’unica etichetta.

• Corsetteria e Prodotti tessili venduti a metraggio o a taglio e altri per i quali è sufficiente una etichettatura globale: specifiche nell’allegato VI del regolamento.

• Prodotti tessili senza obbligo di etichettatura o contrasse-gno: elencati all’allegato V del Regolamento.

Percentuali di tolleranza• Presenza di fibre estranee rispetto a quelle indicate in

etichetta, fino ad un massimo del 2% del peso totale del prodotto tessile, purché giustificata in quanto tecnicamen-te inevitabile.

• Tolleranza di fabbricazione fino al 3% del peso totale (fa riferimento alle fibre indicate in etichetta ed indica la differenza tra le % in etichetta e quelle risultanti dalle analisi).

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Liberalizzazione• Per i prodotti tessili ottenuti con il ciclo cardato si può

avere una tolleranza fino al 5% del peso totale se giusti-ficata in quanto tecnicamente inevitabile.

L’etichetta di composizione può non menzionare: fibre ad uso decorativo se sono al massimo il 7% del peso totale del prodotto finito, fibre che diano un effetto particolare se sono al massimo il 2% del peso, parti che rappresentino meno del 30% del peso del prodotto finito (tranne le fodere principali).

Altre indicazioniE’ obbligatorio indicare in etichetta l’identità e gli estremi del produttore, immediatamente prima o immediatamente dopo la descrizione della composizione fibrosa. Va indicata la ragione sociale del produttore (inteso come responsabile dell’immissione sul mercato) e l’indirizzo della sede legale. Va inoltre indicato il riferimento al tipo di prodotto o, even-tualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte.

In Italia non vi è attualmente l’obbligo dell’etichettatura di origine (“Made in”) lasciata alla volontarietà degli operatori, obbligo che invece vige in numerosi altri paesi. E’ possibile utilizzare “100% Made in Italy” quando tutte le fase di lavora-zione sono svolte in Italia.

Etichettatura di manutenzione:In Italia l’applicazione dell’etichettatura di manutenzione sui prodotti del settore tessile-abbigliamento-moda non è ob-bligatoria. Tuttavia, quando l’etichetta viene applicata deve essere corretta e rispondente alle caratteristiche prestazionali del prodotto, utilizzando cinque segni grafici per lavaggio a umido, candeggio, asciugatura a tamburo, stiratura, lavag-gio a secco. Si possono utilizzare inoltre simboli specifici aggiuntivi. I simboli grafici possono essere accompagnati da descrizione del loro significato.Per informazioni contattare Benedetta Burali - [email protected] - tel. 059 41857.

LIBERALIZZAZIONI, COS’E’ CAMBIATO DALLO SCORSO 25 MARZO?Che cosa è cambiato col nuovo regolamento? Di seguito vi forniamo un approfondimento degli articoli maggiormente significativi, aggiornati con le modifiche principali apportate durante l’iter di conversione:ARt. 1 - Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle impreseE’ prevista l’abrogazione, entro il 31 dicembre 2012:• delle norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze,

nulla osta o autorizzazioni preventive per l’avvio di un’attività eco-nomica non giustificati da un interesse generale costituzionalmente rilevante;

• delle norme che impongono divieti, restrizioni, limiti, programmi e controlli che non siano ragionevoli o proporzionati alle finalità

pubbliche;• delle programmazioni che stabiliscano limiti, programmi e controlli

non ragionevoli, che condizionano o ritardano l’avvio di nuove attività economiche;

• delle programmazioni che impediscono, limitano o condizionano l’offerta di prodotti e servizi;

• delle norme e le programmazioni che limitano o condizionano le tutele dei consumatori.

Novità. Sono stati inseriti due nuovi commi che fissano al 30/9/2012 il termine entro il quale Comuni, Province, Regioni e Stato devono adeguarsi al principio secondo cui l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere, ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla leggeArt. 3 - Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitataOperativamente si attende ancora l’emanazione di un decreto su criteri di accertamento e statuto delle cosiddette s.r.l.s.. La norma si pone l’obiettivo di favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Viene prevista la possibilità di costituire una società a responsabilità limitata “semplificata”, con un capitale sociale minimo di 1 euro e massimo di 9.999 euro (novità), formata da soci persone fisiche che, alla data di costituzione, non abbiano ancora compiuto i 35 anni di età. Sarà possibile costituire anche S.r.l. semplificate con un unico socio, se di età inferiore a 35 anni. Il conferimento del capitale sociale deve essere effettuato esclusivamente in danaro e deve essere integralmente versato al momento della costituzione.Diversamente dalle altre società di capitali per le quali il versamento deve essere effettuato in banca, per le s.r.l. semplificate (“s.r.l.s.”), il conferimento deve essere versato direttamente all’organo amministrati-vo. L’organo amministrativo della società potrà essere quello delle s.r.l. “ordinarie” (amministratore, unico, C.d.A., amministrazione disgiunta o congiunta), ma gli amministratori devono essere necessariamente soci.La società dovrà essere costituita con atto pubblico notarile conforme allo “statuto standard” che verrà messo a disposizione con il suddetto decreto. Viene prevista la gratuità dell’intervento notarile. Inoltre, l’at-to costitutivo e la successiva iscrizione al registro delle imprese sono

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Liberalizzazioneesenti da diritti di bollo e di segreteria. La conversione in legge non regolamenta più i requisiti dell’età durante la vita della società, ma si limita a prevedere il divieto di cessione della quota a soggetti ultratren-tacinquenni. Art. 9 bis - Società tra professionistiE’ stata introdotta la possibilità di costituire società tra professionisti nelle forme di cui al titolo V e VI del libro V del Codice Civile:• società semplice;• società in nome collettivo;• società in accomandita semplice;• società per azioni;• società in accomandita per azioni;• società a responsabilità limitata;• società cooperativa.La disposizione originaria (di cui si riprendono solo i punti salienti) si limitava a prevedere che possono qualificarsi società tra professionisti solo quelle società il cui atto costitutivo prevede l’esercizio in via esclu-siva dell’attività professionale da parte dei soci; l’ammissione a socio dei soli professionisti iscritti in ordini, albi e collegi o di soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investi-mento; l’esecuzione dell’incarico professionale esclusivamente da parte dei soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione profes-sionale; e le modalità di esclusione del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo. Ora l’art. 10 viene modificato come segue:1. per la costituzione di società tra professionisti nella forma di società

cooperativa è stabilito che il numero di soci non può essere infe-riore a tre;

2. il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale degli stessi deve essere tale da garantire la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; se tale maggioranza viene meno e non è ricostituita nel termine perentorio di 6 mesi si ha lo scioglimento della società e la cancellazione della stessa dall’albo;

3. è previsto l’obbligo di stipula di una polizza assicurativa al fine di risarcire la clientela per eventuali danni causati dai singoli soci professionisti;

4. i soci professionisti possono far valere il segreto professionale nei confronti degli altri soci;

5. che sono fatte salve le associazioni professionali nonché i diversi mo-delli societari già vigenti (in pratica sarà ancora possibile costituire associazioni professionali).

Ancora da disciplinare i criteri di esecuzione degli incarichi, il divieto di partecipazione a più società tra professionisti e l’osservanza del codice deontologico.ARt. 11 - Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica (…)La nuova legge stabilisce che debba esserci una farmacia ogni 3300 abi-tanti (novità). La popolazione eccedente tale limite consente l’apertura di una nuova farmacia se supera la quota del 50% (1.650 abitanti).Potranno essere istituite farmacie all’interno di stazioni ferroviarie, ae-roporti a traffico internazionale, aree di servizio autostradali ad alta in-tensità di traffico, servite da servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri; e nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita superiori ai 10.000 mq., purché non sia già aperta una farmacia ad una distanza inferiore a 1500 metri; fino all’anno 2022 per queste tipologie i Comuni hanno la prelazione sulla titolarità, e qualora vi fosse una rinuncia a tale prelazione, la sede farmaceutica risulterà vacante. Viene liberalizzato anche in questo settore l’orario di apertura, e viene data la possibilità di praticare sconti su qualsiasi medicinale venduto. Per quanto riguarda la vendita dei farmaci negli esercizi commerciali (parafarmacie), è stata eliminata la specifica alla vendita dei farmaci di

fascia “C”. Altra novità riguarda la possibilità, per le parafarmacie, di allestire preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presen-tazione di ricetta medica.ARt. 17 - Liberalizzazione della distribuzione dei carburantiI gestori che siano anche titolari dell’autorizzazione petrolifera potranno liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea. Novità. In aggiunta agli attuali contratti di comodato e fornitura, pos-sono essere adottate differenti tipologie contrattuali per l’affidamento e l’approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti. Questi vanno depositati inizialmente presso il Ministero dello sviluppo econo-mico entro il 31 agosto 2012 e, in caso di variazioni successive, entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione.Nel caso in cui entro il termine sopra richiamato non siano stati stipulati gli accordi di cui al precedente periodo, ciascuna delle parti può chiedere al Ministero dello sviluppo economico, che provvede nei successivi novanta giorni, la definizione delle suddette tipologie contrat-tuali. Tra le forme contrattuali di cui sopra potrà essere inclusa anche quella relativa a condizioni di vendita non in esclusiva relative ai gestori degli impianti per la distribuzione carburanti titolari della sola licenza di esercizio, purché comprendano adeguate condizioni economiche per la remunerazione degli investimenti e dell’uso del marchio.Sono consentite le aggregazioni di gestori di impianti di distribuzione di carburante finalizzate allo sviluppo della capacità di acquisto all’ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e di trasporto dei medesimi.ARt. 18 - Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dai centri abitatiSono liberalizzati gli impianti completamente automatizzati situati fuori dei centri abitati.ARt. 19 - Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburantiCon un prossimo decreto da emanarsi entro fine maggio, verrà definita la nuova metodologia di calcolo del prezzo medio del lunedì da comu-nicare al Ministero dello Sviluppo economico.ARt. 20 - Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei car-burantiE’ eliminato il limite del 25% dell’ammontare complessivo per l’eroga-zione di contributi, sia per la chiusura degli impianti sia per i costi di ripristino ambientale dei luoghi.ARt. 36 - Regolazione indipendente in materia di trasportiL’articolo è stato completamente sostituito. Con particolare riferimento al servizio taxi, l’Autorità provvede a monitorare i livelli di offerta del servizio, delle tariffe e della qualità delle prestazioni in base ai contesti urbani. Comuni e Regioni, nell’ambito delle proprie competenze, prov-vedono ad adeguare il servizio dei taxi: incrementando il numero delle licenze se necessario; garantendo maggiore libertà di organizzazione del servizio e nella definizione delle tariffe, e individuando nuovi criteri di formazione professionale.ARt. 62 - disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentariAll’interno della filiera stessa viene previsto l’obbligo della forma scritta per i contratti di cessione di beni agricoli e agroalimentari; restano esclusi da questo obbligo, solo i rapporti di filiera instaurati con il consumatore finale. Il contratto dovrà contenere la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di conse-gna e di pagamento. Novità. Il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro trenta giorni, e per tutte le altre merci entro sessanta giorni. In entrambi i casi il termine decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.ARt. 68 - Repertorio nazionale dei dispositivi mediciLe aziende che producono o immettono in commercio dispositivi medi-ci, dovranno versare allo Stato un contributo non più del 5% ma del 5,5% (novità) delle spese autocertificate al netto delle spese per il personale.

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Con una nota dello scorso 20 aprile, l’Agenzia delle Doga-ne ha fornito precisazioni su alcuni problemi sollevati dalle associazioni di categoria degli esercenti il trasporto merci, in merito alle dichiarazioni da presentare per il riconoscimento del credito d’imposta sull’accisa.Di seguito si riportano i chiarimenti dell’Agenzia.determinazione dei litri consumatil’Agenzia afferma che è nel momento in cui avviene la consegna del gasolio che l’autotrasportatore subisce il peso economico dell’accisa. Pertanto, nella compilazione della di-chiarazione, per litri consumati devono intendersi quelli riforniti, così come risultanti dalle fatture (quadri da A1 ad A6 della dichiarazione).La data del rifornimento costituirà anche il criterio per im-putare i consumi al trimestre solare di pertinenza.Emissione differita di fattureIl Decreto 24/6/1999, all’art.1 comma 3, consente la pos-sibilità di una fatturazione differita sulla base di bolle di consegna o documenti analoghi emessi dal gestore dell’im-pianto. Questi documenti devono riportare la data, i dati dell’acquirente, la qualità e quantità del prodotto rifornito ed il corrispettivo pagato. Con riferimento alla periodicità trimestrale, introdotta dal 2012, può accadere che al momen-to della presentazione della dichiarazione, l’autotrasportatore non sia ancora in possesso della fattura differita.In questo caso, la data di rifornimento del prodotto e i quantitativi di gasolio riforniti possono essere dedotti dalle indicazioni contenute nelle bolle di consegna o documenti equipollenti sopra richiamati. L’autotrasportatore dovrà però annotare nella dichiarazione che si riserva, con una succes-siva comunicazione, di integrare l’indicazione del numero totale delle fatture riferite al trimestre solare.Rifornimento a mezzo depositi o distributori privatiAnche in questo caso l’Agenzia afferma che, per la determi-nazione dei litri consumati, è rilevante il momento di effet-tuazione della fornitura così come precisato in precedenza.Fermo restando l’obbligo di riportare nel quadro C l’elenco completo degli automezzi non ammessi al beneficio, riforniti mediante i suddetti impianti, viene chiarito che se una par-tita di gasolio è stata consegnata all’impianto di deposito o distributore privato in data 30 marzo 2012, nei litri consu-mati da indicare nella dichiarazione relativa al 1° trimestre 2012 andranno calcolati i quantitativi consegnati e destinati ai soli autoveicoli ammissibili all’agevolazione, anche se parte del carburante sarà utilizzato dai medesimi nel corso del trimestre successivo.Il totale dei litri fatturati, riportato nel quadro B, va ripar-tito, per ciascuno degli autoveicoli riforniti, nella colonna dei litri consumati del quadro A, sulla base di stime sui consumi specifici dei mezzi. Autoveicoli adibiti a particolari trasportiSi conferma che sono ammessi alle agevolazioni i consumi

degli autoveicoli destinati a trasporti specifici, come furgoni frigoriferi e betoniere, che durante la marcia completano il ciclo produttivo di materiali. Tutto il consumo va computato ai fini dell’agevolazione.Compilazione Quadri A1 - A6, indicazione dei chilometri per-corsiSi conferma che la colonna “km percorsi”, presente nel quadro A del modello di dichiarazione, riporta il totale dei chilometri registrati dal contachilometri alla chiusura del periodo di riferimento. Per l’anno 2011 il totale dei chilome-tri percorsi, risultante dal contachilometri alla data del 31 dicembre 2011, dovrà essere inserito nel Quadro A6 (periodo 7 - 31 dicembre 2011) del modello.Considerato che la colonna “km percorsi “ è un dato ob-bligatorio da indicare nei Quadri A1, A2, A3, A4 ed A5, qualora questo elemento non sia conosciuto, l’Agenzia affer-ma che il campo può essere annullato inserendo per nove volte il numero 9 (999999999) o in alternativa è possibile ripetere in ciascun quadro il chilometraggio registrato alla fine dell’anno 2011. Indicazioni organizzativeCome accennato sopra, il chiarimento più rilevante che ha fornito la nota del 20 aprile 2012 riguarda gli autotraspor-tatori in conto terzi e in conto proprio che riforniscono da cisterna privata. Anche per questi soggetti, come già avveniva per coloro che rifornivano dai distributori di car-burante, la nota precisa che i litri consumati da indicare nel quadro “A” sono quelli fatturati esposti nel quadro “B” della dichiarazione.In pratica viene superato il criterio della gestione delle ri-manenze, metodo fin ora ritenuto inderogabile dallo stesso Ufficio delle Dogane in quanto il DPR 277/2000 prevedeva il rimborso sui litri consumati e non sui litri fatturati.Raccomandiamo quindi ai nostri associati di porre partico-lare attenzione alle domande/dichiarazioni ancora da inviare all’Agenzia delle Dogane di Modena, relative a quei contri-buenti che riforniscono da cisterna, per i quali il valore dei litri consumati equivale al valore dei litri fatturati/acquistati.Le domande/dichiarazioni già inviate, per ora, non possono essere rettificate. L’Agenzia delle Dogane di Modena afferma di essere a conoscenza del problema (a danno del contri-buente), ma rimane in attesa di ricevere indicazioni operative da Roma. In ogni caso sembra sia possibile per il contri-buente, con modalità da definirsi, recuperare il maggior credito anche oltre la data di presentazione della domanda relativa al trimestre in cui è sorto il diritto al credito stesso.Le domande/dichiarazioni trattenute in sede a seguito dell’annuncio del 24 aprile scorso possono ora essere inviate anche per raccomandata all’Agenzia delle dogane di Modena (via del Passatore 60 Campogalliano - Modena).

ACCISE PER GLI AUTOTRASPORTATORI:CHIARIMENTI DALL’AGENZIA DOGANE

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Art.1 - Rateizzazione dei debiti tributariIl contribuente che si trova “in temporanea situazione di obiettiva difficoltà” può richiedere all’agente della riscossione la rateizzazione delle somme dovute, fino ad un massimo di 72 rate mensili. In caso di comprovato peggioramento della situazione, la dilazione può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 rate.La novità principale è che ora, anziché in rate costanti, la dilazione di pagamento può avvenire in rate di importo cre-scente per ciascun anno. Le rateizzazioni già concesse a rata costante non sono modificabili.La presentazione dell’istanza di rateazione impedisce all’agen-te della riscossione di iscrivere ipoteca a tutela del credito; l’iscrizione dell’ipoteca sarà possibile solo nel caso di man-cato accoglimento dell’istanza o in caso di decadenza dal beneficio della rateazione (mancato pagamento di due rate consecutive).Art. 2, comma 1 - Comunicazioni ed adempimenti formaliLa disposizione in commento rappresenta un tentativo dell’E-rario di salvaguardare il contribuente in buona fede che pur omettendo un adempimento non ha arrecato alcun danno all’erario. La norma interviene su quei benefici di natura fiscale o regimi fiscali opzionali, per i quali è prevista, pena il diniego del diritto, la preventiva comunicazione. Rientrano tra questi regimi il regime della trasparenza (art. 115 e 116 del Tuir), il regime del consolidato fiscale e le disposizioni di favore per gli Enti di tipo associativo (art. 148 del Tuir e 4 del DPR 633/72).Il nuovo disposto prevede, che l’omessa preventiva comuni-cazione, può essere sanata, fino al momento in cui al con-tribuente non sia stata contesta formalmente la violazione, e a condizione che:• Il contribuente abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle

norme di riferimento;• Il contribuente esegua l’adempimento entro il termine

della prima dichiarazione utile;• Il contribuente versi contestualmente la sanzione minima

di - 258,00.Art. 2, comma 4 - Comunicazione delle dichiarazioni d’intentoNon è stato, per ora, modificato il modello della comuni-cazione dei dati delle dichiarazioni di intento. Il modello prevede l’indicazione sul frontespizio del periodo di riferi-mento, indicazione che andrebbe rivista in virtù della nuova scadenza. In attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, riteniamo si possa procedere come segue:a) Presentazione della comunicazione rispettando la nuova

scadenza, ed indicazione nel frontespizio del mese di rice-vimento della dichiarazione di intento: questo comporta-mento potrebbe determinare una segnalazione di tardività della comunicazione, ma la tempestività di presentazione potrà essere dimostrata all’Ufficio;

b) Presentazione della comunicazione mantenendo a rife-

rimento la precedente scadenza. In questo caso non si ravvisa alcuna violazione dato che, in alcuni casi, la presentazione della comunicazione potrà essere anticipata.

Art. 2, comma 5bis - Responsabilità solidale negli appaltiViene riscritto il comma 28 dell’articolo 35 del D.L. 223/06 che prevedeva la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dei contributi previdenziali e assicu-rativi dei dipendenti. Con la nuova stesura viene previsto che, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappal-tatori, fino a due anni dalla cessazione dell’appalto, per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA delle fatture relative alle prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto, se non dimostra di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l’inadempimento. La nuova disposizione penalizza fortemente il committente che si assume la responsabilità dei versamenti delle ritenute e dell’IVA dovuti sia dall’appaltatore che dal subappaltatore. La possibilità di provare di avere messo in atto tutte le cautele per evitare l’inadempimento appare di difficile attua-zione, in particolare per quanto riguarda l’IVA. Un modo potrebbe essere quello di richiedere copia del modello F24 relativo ai versamenti. Si auspicano chiarimenti.Art. 2, comma 6 - Comunicazione delle operazioni rilevanti (“Spesometro”)Il nuovo obbligo degli elenchi clienti/fornitori si applica a partire dalle operazioni relative all’anno 2012, come ha con-fermato l’Agenzia delle Entrate.Art. 2, comma 8 - Comunicazione con operatori “black List”Dal 2 Marzo 2012 dovranno essere comunicate solo le operazioni con operatori “black list” di importo superiore a 500 euro. Art. 2, comma 13ter - Agenzie di viaggio, attività per le quali non è obbligatoria la fatturaPer l’attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuati da agenzie di viaggi e turismo, è disposta la non obbligatorietà dell’emissione di fattura.Art. 2, comma 13quater - Modifiche al regime premialeIl regime premiale è stato introdotto dal Decreto Salva-Italia con l’istituzione di un nuovo regime opzionale, sem-plificato ed agevolato per artisti e professionisti anche in forma associata, imprenditori individuali anche in impresa familiare, società di persone. In sede di conversione, è stata introdotta una modifica che permettere ai contribuenti di avvalersi degli intermediari abilitati per anche per l’invio te-lematico delle ulteriori informazioni eventualmente richieste dal’’Agenzia delle Entrate per la predisposizione automatica delle liquidazioni periodiche Iva e delle ritenute, dei modelli di versamento e della dichiarazione IVA, del modello 770

FISCODECRETO “SEMPLIFICAZIONI”:TUTTE LE ULTIME NOVITA’

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semplificato, del modello CUD e per la gestione degli esiti dell’assistenza fiscale.Art. 3, commi 3, 4, 4bis, 74ter - Limitazione utilizzo contante per pagamento pensioni e stipendiL’obbligo di pagare stipendi e pensioni di importo superiore ai 1.000 euro attraverso strumenti elettronici è differito al 1 luglio 2012. Viene inoltre previsto che i soggetti beneficiari di stipendi e pensioni superiori ai 1.000 euro corrisposti da pubbliche amministrazioni possano adempiere ai nuovi obblighi tramite soggetti delegati alla riscossione.Art. 3, commi 5 e 7 - Pignorabilità delle somme a titolo di sti-pendioLe somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di al-tre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari a 1/10, per gli importi fino a 2.500 euro; e in misura pari a 1/7, per importi da 2.500 a 5.000 euro. L’agente della riscossione può procedere all’espropriazione immobiliare o all’iscrizione ipotecaria se l’importo complessivo del credito supera 20.000 euro.Art. 3, commi 8 e 9 - deroga al principio di competenza per i documenti di spesa fino a 1.000 euro per i soggetti in sempli-ficataIl legislatore interviene nuovamente sull’art. 66 del Tuir apportando ulteriori modifiche alle disposizioni che consen-tono di derogare al principio della competenza per le spese che derivano da contratti a corrispettivi periodici, sono di competenza di due periodi d’imposta, non sono di importo superiore a 1.000 euro. Le modifiche apportate al testo della norma confermano l’applicazione della stessa per facoltà e non per obbligo, e consentono la deduzione integrale delle spese che presentano le predette caratteristiche nel periodo d’imposta in cui si registra il documento.Art. 3, comma 16quater - Modifiche tuIR: spese di manuten-zione e ammodernamentoE’ stato modificato il comma 6, dell’art. 102 del Tuir riguar-dante le modalità di deduzione delle spese di manutenzione e riparazione che non sono portate ad incremento del valore dei cespiti. Con questa modifica viene soppressa la dispo-sizione che stabilisce che il valore dei cespiti all’inizio del periodo d’imposta deve essere rettificato per tenere conto degli acquisti e delle vendite effettuate nel corso del perio-do d’imposta. In pratica, per determinare il plafond su cui calcolare il limite del 5% si deve prendere in considerazione soltanto il valore dei beni presenti all’inizio del periodo d’imposta. L’abrogazione è già in vigore.Art. 3, quater - termini per adempimenti fiscaliGli adempimenti fiscali e il versamento di imposte, contri-buti INPS e altre somme a favore dello Stato e altri enti pubblici, con scadenza compresa tra il 1 e il 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati senza maggiorazione entro il 20 agosto.Art. 4, comma 12 - Istanze di rimborso IRES/IRPEF per l’I-RAP versata sul costo del personaleViene prevista la possibilità di presentare le istanze di rim-borso dell’IRES e dell’IRPEF in riferimento ai periodi d’im-posta precedenti a quelli in corso al 31.12.2012, in appli-

cazione delle nuove disposizioni che consentono di dedurre dal reddito la quota di IRAP versata in relazione al costo del personale non dedotto ai fini del medesimo tributo. In pratica il presupposto per la presentazione delle istanze di rimborso è la presenza di costo del personale dipendente e assimilato non dedotto.Art. 4 bis - Modifiche al tuir in materia di deduzione dei ca-noni leasingSono state modificate le disposizioni riguardanti la dedu-cibilità dei costi relativi ai contratti di leasing, sia per la determinazione del reddito d’impresa che per la determina-zione del reddito di lavoro autonomo. La norma precedente consentiva la deduzione dei canoni leasing a condizione che la durata dei contratti non fosse inferiore ai limiti stabiliti negli articoli citati: tale vincolo è ora soppresso. In presenza di contratti che hanno una durata inferiore al periodo di deduzione fiscale dei canoni leasing, si avranno variazioni in aumento del reddito per l’intera durata del leasing fino al momento del riscatto. Successivamente al riscatto del bene si dedurranno le quote di ammortamento del cespite e si recupererà quanto non dedotto nel periodo di durata del contratto mediante variazioni in diminuzione. La nuova disposizione si applica ai contratti stipulati dal 29 aprile 2012 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto).Art. 8, comma 12 e 12bis - Accertamenti esecutivi Agenzia del-le Entrate e avvisi di debito esecutivi INPSPer quanto riguarda gli avvisi di addebito esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate viene precisato che l’Agente della riscossione deve comunicare al contribuente debitore, me-diante raccomandata semplice, la presa in carico delle som-me affidate per la riscossione.Per quanto riguarda gli avvisi di addebito esecutivi emessi dall’INPS, ai fini dell’espropriazione forzata, viene attribuita validità ad un estratto dell’avviso di addebito trasmesso in-formaticamente dall’INPS all’agente della riscossione.In sede di conversione è stato inoltre precisato che si tratta di un atto esecutivo (intimazione ad adempiere), e ciò va specificato esplicitamente anche negli atti di conciliazione e in caso di definitività dell’atto di accertamento impugnato.Art. 8, comma 16 - IvIE, imposta immobili situati all’esteroLe persone fisiche residenti, proprietarie di immobili situati all’estero o titolari di diritti reali sugli stessi, sono obbligate a versare “l’imposta sul valore degli immobili situati all’e-stero” (IVIE). L’imposta è determinata applicando al valore degli immobili (costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile) lo 0.76 %.L’imposta non è dovuta se l’importo non supera 200-. Inoltre, se gli immobili sono situati in paesi appartenenti alla UE o in paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) che garantiscono un adeguato scambio di informazio-ni, il valore di riferimento è quello catastale come determi-nato e rivalutato nel paese in qui l’immobile è situato.Sempre in riferimento agli stessi immobili viene previsto che dall’imposta dovuta sono ammesse in deduzione sia le im-poste di natura patrimoniale che quelle di natura reddituale qualora, in riferimento a queste ultimi non si sia fruito

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del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero di cui all’Art. 165 Tuir. Viene inoltre inserita una disposizione che uniforma alle regole IMU sull’abitazione principale il trat-tamento fiscale degli immobili esteri posseduti da soggetti:• che prestano lavoro all’estero per lo stato italiano, per

una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo Ente locale

• che lavorano all’estero presso Organizzazioni internaziona-li cui aderisce l’Italia

Per questi immobili, che devono essere adibiti ad abitazione principale all’estero (e relative pertinenze) e limitatamente al periodo di tempo in cui l’attività lavorativa è svolta all’este-ro l’aliquota è ridotta allo 0,4% e valgono le detrazioni in vigore per la prima casa in ItaliaArt. 8, commi 18 e 21 - Compensazione crediti IvAE’ ridotta a 5.000 euro (da 10.000 euro) la soglia oltre la quale, per effettuare le compensazioni dei crediti IVA, è necessario• presentare la dichiarazione Iva o il modello TR• attendere il 16 del mese successivo a quello di presenta-

zione della dichiarazione/istanza• utilizzare i canali Entratel o Fisconline per l’invio della

delega.Il nuovo limite euro riguarda le compensazioni dei credi-ti iva maturati nel 2011 (codice tributo 6099/2011) e dei crediti Iva trimestrali che matureranno nel 2012 (codici tributo 6036-6037-6038/2012). Nulla cambia nell’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione IVA, che rimane obbligatorio solo se il contribuente intenda utilizzare in compensazione crediti Iva per importi superiori a 15.000 euro. Dalla norma la decorrenza della nuova disposizione non è chiara.Art. 21bis e 21ter - depositi IvA, prestazioni eseguite su beni custoditi nei depositiLe prestazioni di servizio rese su beni custoditi nei depositi IVA sono non assoggettate ad IVA. Con la nuova legge il regime di non assoggettamento si applica a prescindere dalla durata della giacenza dei beni nel deposito e senza obbligo di scarico dei beni dal mezzo di trasporto. In sostanza il regime di non assoggettamento potrà applicarsi anche nei casi in cui i beni siano inoltrati direttamente presso luoghi limitrofi al deposito IVA, presso i quali potranno essere sottoposti alle prestazioni di servizio previste dalla legge.Art. 12, commi 11quater e 11quinques - Crediti nei confronti della pubblica amministrazione: cessione pro solvendoAppaltatori e fornitori di regioni, enti locali, amministrazio-ni statali ed enti pubblici nazionali possono procedere alla cessione del credito verso banche, e altri intermediari, non solo con la modalità pro-soluto ma anche con la modalità pro-solvendo. Con decreto non regolamentare del Ministero dell’Economia e delle Finanze verranno stabilite le modalità attuative.Art. 3, commi 1 e 2 - No limitazione uso contante nel turismoDeroga alla tracciabilità relativa al superamento della soglia dei 1000 euro per i soggetti (persone fisiche) con cittadi-

nanza extra europea e residenza non italiana, che si trovano nel nostro territorio per turismo e vogliono fare acquisiti. Per fare ciò è necessario che il commerciante acquisisca la fotocopia del documento d’identità del turista e sua autocertificazione che non è residente in Italia. Il denaro incassato deve essere depositato in c/c il primo giorno fe-riale successivo all’operazione. Coloro che vogliono aderire a questa disciplina dovranno darne comunicazione all’agenzia delle entrate.Elevato a 15.000 euro il limite per il trasferimento di con-tante: il commerciante, una volta incassato il contante, il primo giorno feriale successivo è tenuto al versamento sul conto corrente a lui intestato, aperto presso un operatore finanziario (non necessariamente una banca), consegnando la ricevuta della comunicazione fatta all’Agenzia delle Entrate.Chi vuole aderire alla disciplina in deroga dovrà darne preventiva comunicazione all’agenzia delle entrate con appo-sito modello nel quale andrà indicato in numero del conto corrente utilizzato per queste operazioni.Art. 8, comma 10bis - Misure di contrasto all’evasionePer i proprietari di almeno 10 immobili vige l’obbligo di registrare telematicamente i relativi contratti di locazione. Tale obbligo di registrazione telematica è esteso anche agli Agenti di affari in mediazione, di cui all’art. art. 10 lett d) DPR 131/86.Art. 10, comma 1 e 2 - Potenziamento dell’accertamento in ma-teria di giochiIl personale dell’AAMS è autorizzato ad effettuare operazio-ni di gioco presso locali in cui sono effettuate scommesse o sono installati apparecchi da giochi, al fine di prevenire violazioni in materia di gioco relative anche la divieto di partecipazioni ai minori di anni 18. Il controllo della do-cumentazione antimafia viene esteso anche ai familiari dei legali rappresentanti delle società concessionarie in materia di giochi. Vengono eliminate le lotterie istantanee legate ai resti della spesa introdotte dal cd. decreto Abruzzo. Precisato che l’estensione dei controlli antimafia ai familiari del legale rappresentante è riferito al coniuge non separato.Fatto obbligo a tutte le figure che operano nella filiera del gioco di effettuare pagamenti con modalità che assicurino la tracciabilità (escluso il contante). Rimandata ancora la gara per l’aggiudicazione delle concessioni relative al “poker live”: nuovo termine 1 gennaio 2013.Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipen-dente di una persone giuridica o di un Ente, la sanzione si applica alla persona giuridica o all’Ente.Per riordinare le norme in materia di giochi, anche in virtù di un allineamento temporale delle scadenza delle conces-sioni, l’AAMS dovrà bandire entro il 31/7/2012 una gara per la selezione dei soggetti che raccolgono le scommesse con rispetto dei criteri previsto anche dalla Comunità Euro-pea. Coloro che sono titolari di concessioni in scadenza il 30/6/2012, rimangono titolari delle medesime fino all’aggiu-dicazione di quelle nuove.

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ACCORDO QUADRO REGIONALE TESORERIA

Nuove condizioni accordo del 28 novembre 2011e revisione del 4 aprile 2012

AGGIORNATO AL3 mAGGIO 2012

VALIDO NEL mESE DIMAGGIO 2012

Credito

➣ Banca Carim s.p.a. (ex. Cassa di Risparmio di Rimini);➣ Banca di Imola s.p.a. (Gruppo Cassa di Risparmio di Ravenna s.p.a.);➣ Banca di Romagna s.p.a. (Gruppo Unibanca);➣ Banca Modenese s.p.a. (Gruppo bancario Cassa di Risparmio di Ferrara);➣ Banca Monte Parma S.p.A.;➣ Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna (Gruppo Intesa Sanpaolo);➣ Cassa di Risparmio di Cento s.p.a.;➣ Cassa di Risparmio di Cesena s.p.a. (Gruppo Unibanca);➣ Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a., (Gruppo Credit Agricole);➣ Cassa di Risparmio di Ravenna s.p.a.;➣ Consorzio Banche Popolari (CO.BA.PO.):

➥ BancaEtruria soc. coop. per azioni; ➥ Banca di Piacenza soc. coop. per azioni; ➥ Banca popolare Commercio & Industria (Gruppo Unibanca); ➥ Banca popolare dell’Emilia Romagna soc. coop. (compresa ex Banca CRV

Cassa di Risparmio di Vignola);➥ Banca popolare di Milano;➥ Banca popolare di Ravenna;➥ Banca popolare di Verona - Gruppo Banco Popolare (Banco S.Geminiano e

S.Prospero, Banca popolare di Lodi s.p.a.);➥ Banca popolare Valconca;➥ Sanfelice 1893 Banca Popolare.

➣ Credem, Gruppo Bancario Credito Emiliano s.p.a.; ➣ Federazione Banche di Credito Cooperativo Emilia Romagna (B.C.C.); ➣ Intesa Sanpaolo s.p.a. (ex. Carisbo); ➣ Monte Paschi Siena s.p.a. (ex Banca Agricola Mantovana); ➣ Unipol Banca s.p.a. (ex UGF Banca s.p.a.); ➣ UniCredit s.p.a. (ex. Unicredit Banca s.p.a.).

ISTITUTI DI CREDITO CONVENZIONATI ACCORDO REGIONALE TESORERIA:

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Credito

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ACCORDO QUADRO REGIONALE TESORERIA

Nuove condizioni accordo del 28 novembre 2011e revisione del 4 aprile 2012

AGGIORNATO AL3 mAGGIO 2012

VALIDO NEL mESE DIMAGGIO 2012

APPLICATE SUI FIDI UTILIZZATI:

Tipo fido FASCIA 1 FASCIA 2 FASCIA 3 FASCIA 4

FIDO CASSA

5,012% Euribor 3mmp

+4,250%

5,912% Euribor 3mmp

+5,150%

6,712% Euribor 3mmp

+5,950%

7,762% Euribor 3mmp

+7,00%

ANTICIPO SALVO BUON FINE (S.B.F.)

2,862% Euribor 3mmp

+2,100%

3,362% Euribor 3mmp

+2,600%

4,062% Euribor 3mmp

+3,300%

5,162% Euribor 3mmp

+4,400%

ANTICIPO FATTURE

3,462% Euribor 3mmp

+2,700%

4,162% Euribor 3mmp

+3400%

4,962% Euribor 3mmp

+4,200%

5,562% Euribor 3mmp

+4,900%

(Euribor 3 m.m.p. = 3 mesi media mese precedente, 0,762% pubblicato Il Sole 24 Ore 03/05/2012)

La fascia di merito è attribuita dalla banca, su richiesta dell’impresa, in relazione alla sua classe di rischio (rating Basilea 2).

APPLICATE SUI FIDI UTILIZZATI:

Tipo fido FASCIA 1 FASCIA 2 FASCIA 3 FASCIA 4

FIDO CASSA

4,812% Euribor 3mmp

+4,050%

5,712% Euribor 3mmp

+4,950%

6,312% Euribor 3mmp

+5,550%

7,162% Euribor 3mmp

+6,400%

ANTICIPO SALVO BUON FINE (S.B.F.)

2,662% Euribor 3mmp

+1,900%

3,162% Euribor 3mmp

+2,400%

3,662% Euribor 3mmp

+2,900%

4,562% Euribor 3mmp

+3,800%

ANTICIPO FATTURE

3,262% Euribor 3mmp

+2,500%

3,962% Euribor 3mmp

+3,200%

4,562% Euribor 3mmp

+3,800%

5,062% Euribor 3mmp

+4,300%

CONDIZIONI ACCORDO DEL 4 APRILE 2012 IN VIGORE: ➥ Dal 1° maggio 2012 per le NUOVE ADESIONI; ➥ Dal 1° luglio 2012 per le adesioni in essere al 30/04/2012.

CONDIZIONI ACCORDO DEL 28 NOVEMBRE 2011 IN VIGORE FINOal 30 giugno 2012 per le ADESIONI in essere al 30/04/2012 (Art. 118 TUB 2° comma, “Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: ‘Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso mi-nimo di due mesi, in forma scritta).

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ACCORDO QUADRO REGIONALE TESORERIA

Nuove condizioni accordo del 28 novembre 2011e revisione del 4 aprile 2012

AGGIORNATO AL3 mAGGIO 2012

VALIDO NEL mESE DIMAGGIO 2012

La Commissione Disponibilità Fondi (C.D.F.) o Corrispettivo Disponibilità Creditizia (C.D.C.) o Corrispettivo per il servizio di disponibilità immediata fondi (D.I.F.), sono applicati sui fidi concessi, indipendentemente dall’utilizzo, con addebito trimestrale, prevede le modalità di seguito dettagliate:

a) Banche aderenti al Consorzio Banche Popolari (CO.BA.PO), banca Credem-Gruppo Credito Emiliano spa, banche aderenti a Federazione Banche Credito Cooperativo Emilia Romagna, Unicredit Banca spa, applicano una commissione massima così calcolata:

Fascia 1 Fascia 2 Fascia 3 Fascia 4

Trimestrale 0,15% 0,25% 0,30% 0,40%

Annuale 0,60% 1,00% 1,20% 1,60%

b) Carisbo–Gruppo Intesa Sanpaolo, Cassa dei Risparmi di Forlì e Romagna–Gruppo Intesa Sanpaolo, Cariparma-Gruppo Credit Agricole applicano esclusivamente sui fidi di cassa a breve, una commissione massima pari a:

0,40%, trimestrale (1,60%, annuale).

c) Commissione massima trimestrale per fasce di Fido Accordato per il Banco di VR – Banco S. Geminiano e S. Prospero confluito nella lettera a), Consorzio Banche Popolari.

Le Banche aderenti all’Accordo, non indicate potranno applicare una delle opzioni qui sopra riportate.

Nel caso di concessione, modifica o revoca del fido, durante un trimestre, le percentuali saranno applicate in misura proporzionale all’importo e alla durata (giorni effettivi) degli affidamenti concessi, da parte di tutte le banche.

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Credito

ACCORDO QUADRO REGIONALE TESORERIA

Nuove condizioni accordo del 28 novembre 2011

ASSOCIATI CNA MODENA

AGGIORNATO AL31 mARZO 2012

VALIDO NEL mESE DIAPRILE 2012

VALUTE ALTRE COMMISSIONI

Prelievi con assegno data assegno Spese chiusure trimestrali -. 10,00

Versamenti contanti stesso giorno Spese di istruzione fido massimo ZERO

Versamento assegni circolari emessi dalla stessa banca

stesso giorno Spese per riga di estratti conto -. 1,10

Versamento assegni stesso sportello stesso giorno Modello di pagamento F24 ZERO

Versamento assegni stesso Istituto stesso giorno Altri attestati -. 1,25

Versamenti assegni bancari altri Istituti giorni lavorativi (*)

1 Commissioni per bonifico telematico -. 1,00

Versamenti assegni circolari altri Istituti giorni lavorativi (*) 3

Servizio internet banking monobanca, per nuove richieste pervenute banche per l’anno 2011, canone gratuito primi 6 mesi

ZERO

Effetti cartacei a scadenza stessa banca giorni lavorativi (*) 7 Sconto e incasso Salvo Buon Fine (SBF)

Ricevute bancarie supporto cartaceo. -. 2,85

Effetti cartacei a scadenza su altra banca giorni lavorativi (*) 8 Sconto e incasso Salvo Buon Fine (SBF)

Ricevute bancarie supporto magnetico. -. 2,53

Effetti cartacei a vista su stessa banca giorni lavorativi (*) 12 Sconto e incasso Salvo Buon Fine (SBF)

Ricevute bancarie invio telematico. -. 1,75

Effetti cartacei a vista su altra banca giorni lavorativi (*) 14 Effetti protestati 0,12%

RI.BA. sulla stessa banca giorni lavorativi (*) 0 Effetti protestati costo minimo -. 7,00

RI.BA. su altre banche giorni lavorativi (*) 1 Effetti protestati costo massimo -.

18,00

Ritorno insoluti su effetti e Ricevute bancarie (RIBA) -. 4,21

Effetti richiamati “omnicomprensivi di altri oneri” -. 8,00

ALTRI ONERI E COmmISSIONI PREVISTE DALL’ACCORDO REGIONALE DI TESORERIA:

Le condizioni dell’Accordo Quadro Regionale non comprendono tutti i tassi e le commissioni applicate sul conto corrente (esempio: tasso creditore, tasso fuori fido, indennità sconfinamento).I tassi e le commissioni non indicate nell’Accordo devono essere ricercate nel Foglio Informativo che ogni banca deve consegnare al cliente e pubbli-care a disposizione della clientela (esempio. consegna alla sottoscrizione del contratto di conto corrente, manifesti presso filiali, fogli sui siti web).Il Foglio Informativo è un documento obbligatorio per legge e indica le condizioni massime che la banca si impegna ad applicare, ogni condizione migliorativa, non sono ammesse condizioni peggiorative rispetto a quanto indicato nel Foglio informativo.

(*) Le valute devono essere comunque adeguate alla Direttiva sui servizi di Pagamento 2007/64/CE, Dlgs n.11 del 27/01/10

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Raccordo scuola-lavoro 2012

Anche quest’anno l’Ammini-strazione provinciale, in col-laborazione con la Camera di Commercio, le Organizzazioni di categoria, gli Istituti scola-stici superiori della provincia di Modena e le Organizzazioni Sindacali, si appresta a realiz-zare l’esperienza di raccordo

scuola-lavoro (LEG); si tratta di un’ iniziativa che mira a strutturare opportunità di socializzazione al lavoro da realizzarsi durante il periodo estivo ed è rivolta ai ragazzi che nell’anno scolastico 2011/2012 han-no frequentato il 4° anno di corso presso un Istituto di Istruzione Superiore.

Il modulo di adesione per le aziende è scaricabile all’indirizzo www.istruzione.provincia.modena.it e va riconsegnato aCamera di Commercio, Via Ganaceto 134 Modena Tel. 059 208266- 059 208111 (centralino) Fax 059 208445

preferibilmente entroil 26 maggio 2012

Lavoro Estivo Guidato

Progetto realizzato con il contributo della Camera di Commercio e in collaborazione con Scuole Secondarie di 2° grado della provincia di ModenaAscom Confcommercio,Confagricoltura, CIA-Confederazione Italiana Agricoltori, Cna, Confapi PMI,Confcooperative Modena, Confesercenti, Confindustria ceramica, Confindustria Modena, FAM, Coldiretti,Lapam/Confartigianato, Legacoop, UNCICGIL, CISL, UIL

Page 24: Block Notes Maggio 2012

Nuovo COMBO VAN

GUALDI PAOLO srlMirandola - Strada Statale, 98

Tel. 0535 20200Mail: [email protected]

www.opelgualdi.com

Sassulo - via Circonvallazione NE, 360Tel. 0536 812064

Vignola - via Barella, 170Tel. 059 776496

Pavullo - via XXII AprileTel. 0536 304080

Mail: [email protected]

AUTOSI srlCarpi - via Carlo Marx, 140

Tel. 059 690295Mail: [email protected]

www.autosi.it

Modena - via Danimarca, 100Tel. 059 310853

Mail: [email protected]

By Autoestense

Modena - via Raimondo dalla Costa, 70Zona Torrazzi

(Tangenziale uscita 4)Tel. 059 253050

Mail: [email protected]

Porte Aperte sabato 19 e domenica 20Porte Aperte sabato 19 e domenica 20