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Il Valore Dell’associazionismo COMMUNITAS PROMUOVE CNA: “MODELLO UNICO IN ITALIA” Fisco: Dalla comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini iva (pag. 1) al reverse charge per la cessione di cellulari e microprocessori (pag. 2) oltre ai provvedimenti sul leasi ng immobiliare della legge di stabilità (pag. 3). Commercio: Alle pagine 4 e 5 trattiamo del certificato Eur 1 e della convenzione SCF. Ambiente: Tutto, ma proprio tutto quello che c’è da sapere (pagine da 6 a 9) sul Mud 2010 e le novità determinate dal decreto 205/10. Lavoro Parliamo di autoliquidazione Inail (pag. 10) e detassazione 2011 (pag. 11). Credito: Da pagina 14 a pagina 16 condizioni e tassi dell’accordo quadro regionale di tesoreria. E inoltre.... A pagina 12 la presentazione della riforma dello sportello unico per le attività produttive e a pagina 13 le buone notizie: rimborsi in vista per le “quote non dovute” versate da 1.400 utenti del servizio idrico All’interno... Anno XXXIV - N° 34 del 28/03/2011 Quotidiano - Poste Italiane s.p.a. - Sped.abb.post. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n°46), art. 1 comma 1, DCB Po - Dir. resp.: Cristina Di Gleria - Reg. Trib. BO n° 4686 del 23/11/78 - Dir. e Amm.: Soc. Editoriale Artigianato e Piccola Impresa dell’Emilia R. - Via Rimini 7 - 40128 Bologna - Tel. 051/2133100 - Copia: 1,50 - Modena - Via Malavolti, 22 Tel. 059/418111 - Stampa: Nova Block Notes M o d e n a segue a pag 2> Se Modena appare “una realtà unica in Ita- lia per integrazione del lavoro, soprattutto nell’ambito imprenditoriale”, CNA è fotogra- fata anch’essa come unica nel suo genere “per il legame profondo con la struttura socio-eco- nomica del territorio”. Sono un paio di stralci del commento del sociologo Aldo Bonomi all’analisi che l’istituito di ricerca Aaster ha dedicato alla CNA di Modena, un lavoro pubblicato nel mensile Communitas accanto ad un esame del comparto industriale della città di Brescia, come due casi da studiare e imitare in Italia per fare impresa guardando al futuro. L’analisi svolta da Communitas affonda le proprie radici nei due singolari contesti d’ap- partenenza: Brescia, città-record per percen- tuale di immigrati integrati nel mondo del lavoro; e Modena, baluardo dell’imprenditoria che vanta un imprenditore per ogni nove citta- dini attivi. Ma soprattutto, in quella “ragna- tela” che costituisce un sistema di compene- trazione tra cittadinanza, impresa e comunità unico in Italia. L’analisi inizia affrontando il percorso storico dell’evoluzione di CNA a Modena: il profondo significato politico e sociale della rappresen- tanza ai tempi della fondazione; la crisi degli associati e la risposta fornita attraverso la specializzazione dei servizi conseguente alla crescita delle imprese del nostro territorio; il nuovo decisivo riposizionamento, “a metà” tra le due realtà del passato e anche oltre. La rappresentanza sindacale e politica, l’erogazio- ne di servizi specializzati, il coinvolgimento collettivo della vasta base di associati non solo in chiave business, ma anche come per- corso di coesione sociale. <Oggi la CNA di Modena, con le sue società del sistema, con le partecipazioni nelle più disparate realtà culturali, ricreative, promozio- nali, con i servizi alle famiglie e ai cittadini - spiega Aldo Bonomi nella sua introduzione - è al cuore di una ragnatela che presidia ogni ganglo della vita economica e sociale del terri- torio. Al punto di chiedersi se sia giunto il

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Communitas promuove CNA - Fisco, comunicazione telematica e reverse charge - Commercio: certificato Eur 1 e convenzione SCF - Ambiente: Mud 2010 - Lavoro: autoliquidazione Inail - Credito: Accordo quadro regionale di tesoreria - riforma dello sportello unico

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Il Valore Dell’associazionismoCOMMUNITAS PROMUOVE CNA:

“MODELLO UNICO IN ITALIA”

Fisco: Dalla comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini iva (pag. 1) al reverse charge per la cessione di cellulari e microprocessori (pag. 2) oltre ai provvedimenti sul leasi ng immobiliare della legge di stabilità (pag. 3).

Commercio: Alle pagine 4 e 5 trattiamo del certificato Eur 1 e della convenzione SCF.

Ambiente: Tutto, ma proprio tutto quello che c’è da sapere (pagine da 6 a 9) sul Mud 2010 e le novità determinate dal decreto 205/10.

Lavoro Parliamo di autoliquidazione Inail (pag. 10) e detassazione 2011 (pag. 11).

Credito:Da pagina 14 a pagina 16 condizioni e tassi dell’accordo quadro regionale di tesoreria.

E inoltre....A pagina 12 la presentazione della riforma dello sportello unico per le attività produttive e a pagina 13 le buone notizie: rimborsi in vista per le “quote non dovute” versate da 1.400 utenti del servizio idrico

All’interno...

Anno XXXIV - N° 34 del 28/03/2011Quotidiano - Poste Italiane s.p.a. - Sped.abb.post. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n°46), art. 1 comma 1, DCB Po - Dir. resp.: Cristina Di Gleria - Reg. Trib. BO n° 4686 del 23/11/78 - Dir. e Amm.: Soc. Editoriale Artigianato e Piccola Impresa dell’Emilia R. - Via Rimini 7 - 40128 Bologna - Tel. 051/2133100 - Copia: 1,50 - Modena - Via Malavolti, 22 Tel. 059/418111 - Stampa: Nova

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Se Modena appare “una realtà unica in Ita-lia per integrazione del lavoro, soprattutto nell’ambito imprenditoriale”, CNA è fotogra-fata anch’essa come unica nel suo genere “per il legame profondo con la struttura socio-eco-nomica del territorio”. Sono un paio di stralci del commento del sociologo Aldo Bonomi all’analisi che l’istituito di ricerca Aaster ha dedicato alla CNA di Modena, un lavoro pubblicato nel mensile Communitas accanto ad un esame del comparto industriale della città di Brescia, come due casi da studiare e imitare in Italia per fare impresa guardando al futuro.L’analisi svolta da Communitas affonda le proprie radici nei due singolari contesti d’ap-partenenza: Brescia, città-record per percen-tuale di immigrati integrati nel mondo del lavoro; e Modena, baluardo dell’imprenditoria che vanta un imprenditore per ogni nove citta-dini attivi. Ma soprattutto, in quella “ragna-tela” che costituisce un sistema di compene-trazione tra cittadinanza, impresa e comunità unico in Italia.L’analisi inizia affrontando il percorso storico dell’evoluzione di CNA a Modena: il profondo significato politico e sociale della rappresen-tanza ai tempi della fondazione; la crisi degli associati e la risposta fornita attraverso la specializzazione dei servizi conseguente alla crescita delle imprese del nostro territorio; il nuovo decisivo riposizionamento, “a metà” tra le due realtà del passato e anche oltre. La rappresentanza sindacale e politica, l’erogazio-ne di servizi specializzati, il coinvolgimento

collettivo della vasta base di associati non solo in chiave business, ma anche come per-corso di coesione sociale.<Oggi la CNA di Modena, con le sue società del sistema, con le partecipazioni nelle più disparate realtà culturali, ricreative, promozio-nali, con i servizi alle famiglie e ai cittadini - spiega Aldo Bonomi nella sua introduzione - è al cuore di una ragnatela che presidia ogni ganglo della vita economica e sociale del terri-torio. Al punto di chiedersi se sia giunto il

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momento di consolidare, gestire, conservare quanto costruito sinora. Oppure se è ancora possibile rilanciare, andare fuori, andare oltre>. <Ci aspettano sfide intriganti - commenta il presidente pro-vinciale di CNA Luigi Mai rivolgendo un pensiero al futuro, e alle parole dello stesso Bonomi - come la ricerca di nuove opportunità commerciali per le imprese. Un tema nuovo e difficile, perché è complicato differenziare la rappresentan-za collettiva dal servizio individuale. Parole come matching, internazionalizzazione, reti d’impresa, sono poco consone ai piccoli imprenditori. Ma dovranno entrare nel nostro vocabo-lario, conciliando l’apparente paradosso tra business privato e interesse collettivo>.Considerazione che apre interessanti scenari di riflessione su un altro paradosso, quello tra imprenditore e cittadino: due aspetti della vita dell’associato che CNA Modena ha preso in carico, restando in tema di sfide. Un paradosso del resto solo apparente, se si pensa che spesso la piccola impresa è un progetto di vita. Ecco perché fare impresa significa fare società, considerazione esplicitata nelle pagine dello studio.Un capitolo dello studio Communitas porta il significativo titolo: “Il coraggio di chiamarlo cliente”. La linea di demar-cazione tra CNA come associazione, CNA come impresa e CNA come società di servizi al pubblico è dunque sempre più sottile, ma compatibile con un’attività di tutela che vuo-le mettere d’accordo il business individuale con l’interesse collettivo.Anche perché al centro, inviolabili, restano i <valori>, scelti da CNA Modena anche per la sua campagna d’immagine:

l’impegno, la passione, la capacità di ascoltare. <Siamo con-vinti - continua Mai - che una parte importante del percorso di crescita di CNA sia rappresentata dai valori di cui siamo portatori>.Nonostante la crisi della rappresentanza, le associazioni con-servano quindi un loro ruolo. Soprattutto, vedono un futuro, che nasce quasi “matematicamente” dall’equazione “conoscen-za + fiducia = rappresentanza”, una formula che rappresenta uno dei pilastri del modello organizzativo di CNA. Aldo Bonomi scrive: <Il percorso di autocoscienza raccon-tato dalla ricerca svela un’associazione fatta di persone anco-ra pronte a camminare sulla frontiera dell’evoluzione. Magari investendo il proprio capitale fiduciario e reputazionale nel promuovere l’evoluzione della rappresentanza degli interessi dei piccoli. Attraverso la rottura di schemi della rappresen-tanza di interessi tradizionali, o anche attraverso sentieri d’uscita dal territorio modenese, esportando le esperienze e le buone pratiche accumulate verso altri territori e livelli più alti dell’associazione>.Le nuove linee-guida per “aggiustare” l’Italia a favore del suo popolo più vasto, quello dei piccoli imprenditori: incentivi alle fonti energetiche rinnovabili, reti d’impresa per aggredi-re i mercati esteri, semplificazione burocratica e normativa per continuare a correre senza soffocare. Sfide intriganti, appunto. <Ma lo facciamo volentieri - conclude Luigi Mai - consapevoli del fatto che a guadagnarci non sarà soltanto il singolo imprenditore, o la nostra associazione. Sarà la nostra comunità, nella quale abbiamo un ruolo che dobbiamo e vogliamo giocare>.

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FiscoFisco

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La “Legge di Stabilità” ha introdotto l’obbli-go di comunicare telematicamente all’Ammi-nistrazione finanziaria le operazioni rilevan-ti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, per importo superiore a 3mila euro. Sono numerosi i dubbi riguardanti l’applicazione di questo nuovo adempimento, e ancora po-che le risposte. Cerchiamo di fare chiarezza, per quanto possibile.

Soggetti obbligatiSono obbligati tutti i soggetti passivi ai fini IVA che effettuano operazioni rilevan-ti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Ovvero:• isoggettinazionaliinpossessodiParti-

ta Iva;• i soggettinon residenti identificatidi-

rettamenteaisensidell’art.35-terDPR633/72;

• i soggetti non residenti che operanocon rappresentante fiscale nominato in Italia;

• lestabiliorganizzazionidisoggettinonresidenti;

• gli entinon commerciali che effettua-no operazioni commerciali ed hanno quindi provveduto all’apertura di una posizione Iva. Relativamente a questisoggetti si ritiene che la comunicazione debba riguardare solo le operazioni ri-entranti nell’attività commerciale.

Operazioni straordinarieNel caso di operazioni straordinarie o di trasformazioni sostanziali soggettive, quali ad es. fusioni, scissioni, conferimenti, etc., l’obbligo è differenziato a seconda che si sia verificata o meno l’estinzione del dante causa: nel caso il cui il dante causa non si sia estinto, la comunicazione dovrà essere presentata dallo stesso.

Soggetti esclusi• Soggetticheapplicanoilregimecd“mi-

nimi” ex c. 100 L. 244/2007 • Soggetti in regime di nuove iniziative

produttive ex art. 13 L. 388/2000• Entinoncommerciali

Operazioni da includereSono oggetto di comunicazione le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute dai soggetti obbligati, rilevanti ai fini IVA, i cui corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono di importo superiore a 3.000,00 euro al netto dell’IVA. Perleoperazioniperlequalinonsussistel’obbligo di emissione della fattura, l’im-porto è elevato a 3.600,00 euro al lordo dell’imposta.Anche in questo caso si ritiene che vanno incluse le operazioni documentate da fattu-ra anche quando la fattura sia stata emessa in luogo della certificazione fiscale ai sensi delDPR696/96 (semplificazioni inmate-ria di ricevuta fiscale e scontrino). Vanno incluse inoltre anche le operazioni rese a soggetti privati sempre se documentate da fattura.

Operazioni escluse dalla comunicazioneIn fase di prima applicazione del nuovo adempimento sono escluse per l’anno 2011 le operazioni per cui non ricorre l’obbligo di emissione della fattura effettuate fino al 30/04/2011. In sostanza per l’anno 2011 dovranno essere comunicate le operazioni documentate da ricevuta fiscale o scontrino fiscale o, in caso di esonero dalla certi-ficazione fiscale, annotate come semplice corrispettivo, effettuate dal 1/05/2011.IlProvvedimentoescludeespressamente leseguenti operazioni:• importazioni;• esportazioniart.8,comma1,lett.a)e

b)DPR633/72

Elementi da indicare nella comunicazioneIlProvvedimentoelenca,perciascunaces-sione o prestazione, quali sono i dati che vanno indicati nella comunicazione. I dati da indicare sono:1) Anno di riferimento; 2) la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente;3) per i soggetti non residenti nel Territorio dello Stato, privi di codice fiscale, i dati

sostitutivi previsti per legge: in caso di persona fisica, cognome e nome, data di nascita, comune o Stato estero di nascita, provincia di nascita, Stato estero del do-micilio fiscale; in caso di soggetto diverso da persona fisica: denominazione ditta o ragione sociale, città estera, Stato estero e indirizzo estero del domicilio fiscale.4) i corrispettivi dovuti, secondo le condi-zioni contrattuali, dal cessionario o com-mittente, o al cedente o prestatore: nella Comunicazione le operazioni vanno distinte in: imponibili, non imponibili, esenti o imponibile con Iva non esposta in fattura.

Termini di presentazione della ComunicazioneLa comunicazione va presentata, esclusiva-mente per via telematica, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Perilsoloperiodod’imposta2010laco-municazione può essere effettuata fino al 31 ottobre 2011.

Trasmissione in sostituzione di un’altra precedentemente inviataE’ consentita la trasmissione di una comu-nicazione in sostituzione di un’altra prece-dentemente inviata, purché si riferisca al medesimo anno e la sostituzione avven-ga, previo annullamento della precedente comunicazione, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la tra-smissione dei dati. Si può ritenere che la comunicazione sostitutiva non sia soggetta a sanzioni. Manca, però, qualsiasi indicazione in merito alle modalità di annullamento della precedente comunicazione e di invio della successiva.

SanzioniIn caso di omissione della comunicazione o di presentazione della stessa con dati incompleti o non veritieri, la sanzione ap-plicabile va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.065 euro.Le sedi CNA sono a disposizione per i chiarimenti del caso.

Comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA

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FiscoFisco

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Sono stati forniti i primi chiarimenti in merito all’applicazione del meccani-smo del reverse charge alle cessioni di telefoni cellulari e microprocessori. I chiarimenti sono relativi all’applicazione del meccanismo dell’inversione contabi-le, sui soggetti esclusi dall’applicazione di tale meccanismo e sull’individuazio-ne della data di entrata in vigore della disposizione.Dal 1° aprile 2011 scatta l’obbligo di applicazione del meccanismo dell’in-versione contabile per le cessioni di telefoni cellulari e microprocessori. Il meccanismo dell’inversione contabile si applica solo ai componenti di personal computer a cui si possono ricondur-re i concetti di “dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e uni-tà centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale”; sono dunque esclusi dal meccanismo dell’inversione sia i personal computer intesi come “beni completi” che i relativi acces-sori. Discorso analogo per i telefoni cellulari.Questo meccanismo non è applicabile alle cessioni relative alla fase del com-mercio al dettaglio, anche se effettuate nei confronti di soggetti passivi. Que-sto perché il commercio al dettaglio è “esente” dalle cosiddette “frodi carosel-lo” che il meccanismo del reverse charge ha lo scopo di eliminare.Contribuenti minimi Infine, la Commissione chiarisce che il meccanismo del reverse charge non è applicabile per le cessioni effettuate dai contribuenti “minimi”, per i quali l’ob-bligo di certificazione del corrispettivo dovrà comunque essere adempiuto dal cedente senza addebito d’imposta.Il cedente dei beni oggetto dell’inver-sione contabile emetterà fattura senza applicazione dell’IVA indicando che si tratta di cessione “non assoggettata ad imposta art. 17 comma 6 lett. b) o c) DPR 633/72”. La fattura, emessasecondo le disposizioni dell’artt. 21 e

seguentiDPR633/72,dovràesserean-notata sul registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi, secondo gli ordinari termini previsti.L’acquirente i beni oggetto dell’inversio-ne contabile riceverà fattura dal ceden-te senza addebito dell’imposta e dovrà:• integrareildocumentoricevutocon

indicazione dell’aliquota e della rela-tiva imposta;

• annotareildocumentointegratoen-tro il mese di ricevimento o anche successivamente ma comunque en-

tro 15 giorni dal ricevimento con riferimento al relativo mese, nel re-gistro delle fatture emesse od in quello dei corrispettivi;

• annotareildocumentointegrato,aifini della detrazione, nel registro degli acquisti previsto dal Decreto Iva;

Per i trasgressori è prevista una san-zione amministrativa compresa tra il 100% ed il 200% dell’imposta con un minimo di 258 euro a carico del cessionario o del cedente.

Il reverse charge per le cessioni di telefoni cellulari e microprocessori

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FiscoFisco

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Leasing immobiliare - (Art. 1, comma 15)Il regime di tassazione dei contratti di lea-sing finanziario immobiliare viene modifica-to per renderlo in sostanza equivalente al regime applicabile al trasferimento dell’im-mobile. Viene soppresso l’obbligo di regi-strazione del contratto di leasing immobilia-re, così come la corresponsione dell’imposta di registro sui canoni annui. Viene inoltre stabilita l’applicazione delle imposte in mi-sura fissa per le operazioni di riscatto degli immobili detenuti in leasing. Quindi, per i contratti di leasing in corso al 1/1/2011 viene prevista la corresponsione di una im-posta sostitutiva delle ipotecarie e catastali che, al momento del riscatto del bene, non saranno più dovute in misura proporzionale ma in misura fissa.

Responsabilità solidale dell’utilizzatore nell’acquisto dell’immobile destinato al lea-sing - imposta di registro, ipotecaria e cata-staleL’utilizzatore dell’immobile è solidalmente responsabile per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’immobile acquisito dal locatore per la conclusione del con-tratto di leasing. La responsabilità solidale si estende anche all’ipotesi dell’acquisizione dell’immobile da costruire o in corso di co-struzione. La responsabilità solidale si appli-ca anche alle imposte ipotecarie e catastali.

Contratti di leasing immobiliare - da gennaio 2011 la registrazione è solo in caso d’uso Pericontrattidileasingfinanziarioimmo-biliare, che sono soggetti all’obbligo della forma scritta, viene disposta la registrazione del contratto in caso d’uso. Pertanto, inuovi contratti non sono più soggetti alla registrazione in termine fisso e nemmeno all’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale, che risultava appli-cabile (oltre all’eventuale IVA) dal luglio2006. I nuovi contratti di leasing finan-ziario saranno d’ora in poi soggetti a regi-

strazione volontaria o in caso d’uso, e in questi casi resterà dovuta anche l’imposta diregistro.Rimaneildubbioselastessasia da assolvere in misura fissa o in misura proporzionale.La legge non stabilisce norme transitorie sui contratti già registrati entro il 31/12/2010 e non detta, perciò, alcuna regola sull’even-tuale corresponsione dell’imposta di registro sul canone annuo, che si ritiene tuttavia non sia più dovuta.

Imposte ipotecarie e catastali nei trasferimen-ti degli immobili strumentali per natura da concedere in locazione finanziaria Viene abrogata la disposizione che stabiliva che, nei trasferimenti relativi a immobi-li strumentali per natura, di cui facessero parte imprese di locazione finanziaria, si applicassero aliquote dimezzate sulle impo-ste ipotecarie e catastali per l’acquisto e il riscatto dei beni da concedere o concessi in locazionefinanziaria.Pertanto,peritrasfe-rimenti degli immobili eseguiti dal 1° gen-naio 2011 si applicano le imposte ipotecaria e catastali in misura piena con le aliquote del3%piùl’1%.Restafermal’applicazionedell’imposta di registro in misura fissa.

Imposte di registro e ipotecarie e catastali nei trasferimenti degli immobili strumentali per natura concessi in locazione finanziariaIl riscatto da parte dell’utilizzatore dell’im-mobile concesso in locazione finanziaria è soggetto alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. La disposizione si applica ai contratti stipulati dal 1° gen-naio 2011.

Contratti di leasing finanziario immobiliare in corso al 1°/1/2011 - Imposta sostitutiva del-le imposte ipotecaria e catastale La modifica che ha soppresso dal 2011 l’obbligo di corrispondere l’imposta di regi-stro sui contratti di leasing immobiliare, e che ha stabilito le imposte in misura fissa

per le operazioni di riscatto degli immobili detenuti in leasing, ha comportato l’intro-duzione di una norma per disciplinare la corresponsione di una imposta sostitutiva delle ipotecarie e catastali: queste ultime, al momento del riscatto del bene, non saran-no più dovute in misura proporzionale ma inmisurafissa.Pertanto,vienestabilitocheper tutti i contratti di locazione finanziaria immobiliare che sono in corso alla data del 1° gennaio 2011 deve essere versata un’imposta sostitutiva delle imposte ipote-caria e catastale, da corrispondere entro il 31 marzo 2011.La misura dell’imposta sostitutiva è deter-minata considerando:A) l’importo delle imposte ipotecaria e ca-tastale che sarebbe stata dovuta. Da questo importo va sottratta l’imposta di registro già corrisposta sui canoni di leasing;B) all’importo risultante dal calcolo, si ap-plica una riduzione pari al 4% moltiplicato per il numero di anni di durata residua del contratto di leasing.

Accertamento e sanzioniDal 1 gennaio 2011, con un notevole am-pliamento dell’ambito applicativo, l’accerta-mento parziale potrà essere emesso anche quando ricorre una delle seguenti circo-stanze:• esecuzione di accessi, ispezioni e ve-

rifiche (ipotesi già prevista nel testoprevigente);

• formulazionediuninvitoaforniredatie notizie, anche inerenti i rapporti di natura finanziaria oggetto di analisi da parte dell’ufficio;

• formulazionediuninvitoadesibireotrasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento;

• invio di questionari relativi a dati enotizie rilevanti ai fini dell’accertamento anche nei confronti di altri contribuen-ti.

LEggE dI stAbILItà 2011 ProVVEdImEntI dI CArAttErE FIsCALE

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Modifiche alle definizioni agevolate fiscaliDal 1/2/2011 le “definizioni agevolate fi-scali” diventano più onerose: sono infatti aumentate le sanzioni dovute in caso di ac-certamento con adesione, e di ravvedimento operoso. In caso di definizione agevolata delle sanzioni la riduzione della sanzione passa da ¼ ad 1/3 sugli atti emessi dal 1/2/2011.Anche la riduzione delle sanzioni in caso di conciliazione giudiziale viene modificata e passa da 1/3 al 40%; la disposizione si ap-plica ai ricorsi presentati a decorrere dal 1 febbraio 2011. Aumentano pure le sanzioni previste nei casi di ravvedimento operoso.Al fine di favorire l’attuazione del federali-smo fiscale e di potenziare il sistema infor-mativo della fiscalità, vengono affidate alla SOSESPA(societàperglistudidisettore)le attività inerenti:• la predisposizione delle metodologie e

l’elaborazione dei dati utili alla defini-zione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi, nei settori diversi dalla sanità, dalle regioni e dagli enti locali.

• larealizzazionediprodottieserviziperla gestione aziendale da mettere a di-sposizione delle imprese, sulla base dei dati che le saranno messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppoE’ autorizzata la spesa di euro 100 milioni di euro al fine di finanziare la concessio-ne di un credito d’imposta alle imprese cheaffidanoattivitàdiRicercaesviluppoa Università o Enti pubblici di ricerca. I dettagli sono demandati a un decreto inter-ministeriale di prossima emanazione.

Agevolazioni fiscali della piccola proprietà contadinaLe agevolazioni stabilite per “la piccola pro-prietàcontadina”sonoaregime.Prevedonol’assoggettamento alle imposte di registro e ipotecarie in misura fissa; l’assoggettamento all’imposta catastale nella misura dell’1%; e la riduzione alla metà degli onorari dei notai.

Bonus aggregazioni professionaliE’ stato istituito un credito d’imposta a fa-vore degli studi associati o altre entità giuri-diche, risultanti dall’aggregazione di almeno quattro professionisti, ma non più di dieci.

In base alla norma originaria il credito d’imposta spettava alle operazioni di aggre-gazioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010. La legge di stabilità per il 2011, modifican-do il testo della norma, limita l’applicazio-ne del credito d’imposta alle operazioni di aggregazioneeffettuateentroil31.12.2009.

Incrementi di produttivitàSi applicherà anche per l’anno 2011 la spe-ciale disciplina relativa all’imposta sostitu-tiva del 10% sulle somme erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro dipendente. L’ammontare massimo sul quale sarà possibile fruire dell’imposta sostituti-varimanedi6.000euro.Potrannofruiredell’agevolazione i lavoratori dipendenti che hanno percepito nell’anno 2010 redditi di lavoro dipendente di ammontare non supe-riore ad Euro 40.000. E’ inoltre concesso uno sgravio contributivo, per il lavoratore e per il datore di lavoro, nei limiti delle risorse stanziate in questo senso.

Detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energeticaVia libera alla proroga della detrazione del 55% sulle spese per interventi di ri-qualificazione energetica sostenute entro il 31/12/2011, sulla base del criterio di cas-sa(soggettinonimprese)odicompetenza(soggettiimprese).Unicamodificariguardail numero di rate in cui la detrazione deve essere ripartita, che passa da 5 rate annuali di pari importo a 10 rate annuali, sempre di pari importo.

Blocco incrementi tributi localiRestaconfermatafinoall’attuazionedelfe-deralismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli altri enti locali di deli-berare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attributi con legge dello Stato, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani(TARSU).

FiscoFisco

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CommercioCommercio

CNA Nazionale e altre organizzazioni a tutela dell’artigianato e del commercio hanno firmato un protocollo di intesa che regola il rappor-toconSCF(SocietàConsortileFonografi)eleimpresedelsettoredelcommercio al dettaglio e dell’artigianato. La firma congiunta ha chiuso così una vecchia e, per certi versi, grottesca vicenda “all’italiana”.Da 5 anni SCF spediva annualmente bollettini di pagamento per la diffusione dei fonogrammi ai pubblici esercizi, attività commerciali, strutture ricettivo-alberghiere e laboratori artigiani con annesso locale di vendita al pubblico, in base a una legge dubbia e obsoleta.La prima risposta di CNA - assieme a tutte le altre associazioni a difesadellacategoria(FIPEesclusa)-erastatadi“resistere”allarichie-sta di pagamento, ritenuta ingiusta. In risposta, SCF ha inviato nelle imprese addirittura un’agenzia investigativa per verificare se quelle imprese possedessero o meno una radio, una televisione o un altro apparecchio funzionante per la diffusione di musica, attivando poi un’agenzia di recupero crediti per la riscossione delle cifre “dovute”. Nella nostra provincia non sono comunque mai arrivate alle imprese ingiunzioni di pagamento vere e proprie, nonostante alcune sentenze in ambito nazionale si fossero pronunciate in favore di SCF. Ma la giurisprudenza in materia è cambiata, offrendo a CNA e alle altre associazioni la possibilità di “conciliare” con SCF attraverso la stipula di una convenzione. La stipula della convenzione mette gli stessi appartenenti alle categorie degli esercizi commerciali, artigiani e dei pubblici esercizi nella con-dizione di assolvere il diritto per il 2011 versando compensi notevol-mente più bassi di quelli pretesi da SCF fino a tutto il 2010, nonché disanaretutteleannualitàpregresse(dal2007inpoi)versandoo25 euro a titolo forfettario per i soli acconciatori ed operatori dell’e-stetica, ovvero il 50% della tariffa richiesta per il 2010 per gli altri esercenti, senza l’aggiunta di interessi o altre somme richiesta a vario

titolo. Sconti analoghi sono inoltre garantiti ai titolari di strutture alberghiere.Benefici analoghi a quelli garantiti alle altre Confederazioni da tem-po convenzionate con SCF, con la differenza che gli associati CNA potranno beneficiare della sanatoria per il pregresso versando il solo importodovutoperil2010(decurtatodel30%incasodiattivitàstagionale), cui si applicherà lo sconto del 15% dovuto agli associati.Ipagamentiandrannoeffettuatientroil28febbraiodiognianno.Perla quota 2011 il termine ultimo di pagamento è il 31/5/11, assieme al pregresso che verrà comunque, in tutti i casi sopra prospettati, effettua-ti direttamente a SCF. La convenzione terminerà il 31 dicembre 2013.Nel sito web www.scfitalia.it sono reperibili tutte le informazioni utili per l’effettuazione dei pagamenti, incluso l’accesso diretto a un sistema di pagamento online.Ecco, in sintesi, i dettagli sul pagamento suddivisi per categoria:- Acconciatori, PubbliciEsercizi, EserciziCommerciali eArtigiani

aperti alpubblico:Riduzionedel15%dei compensidovuti inbase alla metratura, al tipo di apparecchio utilizzato e del carattere permanenteostazionaledell’attivitàsvolta(perilprimoannodiapplicazione la riduzione è del 20%);

- Strutture ricettivo-alberghiere: riduzione del 15% dei compensi dovuti in base alla classificazione ed al numero di stanze.

Le tariffe 2011 sono state notevolmente abbassate rispetto a quelle richieste inizialmente. Ad esempio, per un pubblico esercizio da 0 a 100m²disuperficie,ilcompensosiaggiradai17a28euro(lepre-cedentisuperavanoi300euro).Pergliacconciatorisiparladi15europer superfici da 0 a 100 m² e di 27 euro per superfici che vanno da 101-200 m², rispetto agli 80/100 euro richiesti inizialmente.Perinformazionipiùdettagliate,contattateCNA.COM(GiovanniFlo-ri):Tel.059-418563Fax059-418598e-mail:[email protected]

Certificato “Eur 1”: necessario per chi?Inquestigiornialcunedittenostreassociate(siadicommerciantiche di produttori) stanno ricevendo dai propri clienti l’invito a compilare una dichiarazione ai fini dell’ottenimento del cosiddet-tomodello“EUR1”.Vediamoinsintesidicosasitratta.Sonochiamati “EUR1” idocumentiutilizzatiper certificare l’originepreferenziale negli scambi con paesi legati alla UE da accordi tariffari. I certificati “EUR1” sonorichiestiper iprodotti chesonostatifabbricatienonsolocommercializzati(ancheutilizzandomaterieprimedialtripaesi)nellaUE.Ilcertificato“EUR1”vienerilasciato dalla Dogana su domanda compilata dall’esportatore. La richiesta del rilascio del modello in questione presuppone che le merci dichiarate abbiano tutti i requisiti per essere considerate di origine preferenziale. In tal senso occorre fare riferimento ai pro-

tocolli di origine degli accordi stipulati con i diversi paesi UE. La domanda che l’esportatore presenta in Dogana assieme alla merce èconsideratasufficienteperilrilasciodello“EUR1”.LaDoganastessa può richiedere discrezionalmente ulteriore documentazione giustificativa dell’origine, o procedere a controlli presso l’azienda produttrice.InsintesiilMod.“EUR1”vienerichiestoallaDoganadall’espor-tatore.Se produttore ed esportatore sono due soggetti diversi, il produt-tore deve consegnare all’esportatore stesso una dichiarazione ove evidenzia che le merci descritte nel relativo documento di accompa-gnamento sono state prodotte nel proprio stabilimento e rispondo-no alle norme in materia di origine preferenziale UE.

CnA.ComFirmata la convenzione con sCF (società Consortile Fonografi)

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AmbienteAmbiente

DEPOSITO TEMPORANEOI rifiuti prodotti, nel luogo di produzione, devono essere rac-colti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:

- con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

- quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunge complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.

In ogni caso, quando il quantitativo di rifiuti non supera il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

ATTIVITÀ DI SPURGO POZZI NERI E PULIZIA DELLE RETI FOGNARIE L’art.29terdeldlgs205/2011,definiscelenuovecondizioniper poter svolgere l’attività di spurgo pozzi neri e pulizia delle reti fognarie.

Il legislatore ha provveduto a definire chiaramente una situa-zione rimasta per molti anni confusa e precaria.

Con questo nuovo provvedimento è definito che i rifiuti provenienti dalle suddette attività, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva. Al contempo, per svolgere l’attività, l’impresa dovrà essere iscritta all’albo gestori ambientali, come attività di trasporto in conto terzi ed avere, pertanto, anche l’iscrizione all’albo degli autotrasportatori.

ISCRIZIONE IMPRESE TRASPORTI TRANFRONTALIE-RI DI RIFIUTI IN ITALIALe imprese che effettuano il solo trasporto transfrontaliero dirifiutiinItaliahal’obbligod’iscrizioneall’AlboGestoriAmbientali.- Le imprese già iscritte all’Albo ai sensi dell’art. 212 co.5

del D.Lgs. 152/06 non hanno l’obbligo di iscriversi anche nella categoria riguardante il trasporto transfrontaliero di rifiuti

- L’obbligo a carico delle imprese straniere, di istituire una sede secondaria con rappresentanza stabile entro 120 giorni dalla presentazione della domanda d’iscrizione, può essere soddisfatto dimostrando di disporre di un domicilio in Italia.

Con delibere successive saranno individuate le categorie e le classi d’iscrizione e, conseguentemente, i requisiti del respon-sabile tecnico,sarà pertanto necessario integrare le domande presentate.

DEFINIZIONE SOTTOPRODOTTOE’ un sottoprodotto e non un rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:a) la sostanza o l’oggetto e’ originato da un processo di

produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non e’ la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) e’ certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel cor-so dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l’ulteriore utilizzo e’ legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinen-ti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà’ a impatti complessivi nega-tivi sull’ambiente o la salute umana.

CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTOUn rifiuto cessa di essere tale, quando e’ stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la pre-parazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per sco-

pi specifici;b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od

oggetto;c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per

gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

I criteri sono adottati in conformità alla disciplina comunita-ria o, in mancanza, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più DM.

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI:1. variazioni alle categorie d’iscrizione In applicazione alle recenti modifiche introdotte al T.U. Am-bientale, sono state pubblicate le relative direttive applicative.• leimpreseiscritteinentrambelecat.4e5alla medesi-

ma classe possono chiedere la cancellazione dalla cat. 4;• leimpreseiscrittenellacat.4possonochiederelarevoca

dellagaranziafinanziaria(presentandodomandadivaria-zione all’albo);

• le imprese iscrittenella cat.1echenon trasportanorifiuti urbani pericolosi possono chiedere la revoca della garanzia finanziaria

Le principali novità introdotte dal d.Lgs. 205/10 - mud 2010

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AmbienteAmbiente

La principale novità introdotta dalla circolare riguarda l’esonero da tali adempimenti per i trasportatori, che non saranno pertanto tenuti ad inviare alcuna comunicazione.

Di seguito proponiamo un riepilogo dei soggetti obbligati al MUD

Riepilogo soggetti obbligati al MUD o alla Dichiarazione SISTRI

Categoria di impresa già soggetta al MUD ADEMPIMENTOModalità presentazione

Periodo di riferimento

Scadenza

Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi

Sono esclusi solo quelli che hanno conferito al servizio pubblico con convenzione

DichiarazioneSISTRI

Modulistica MUD c/o CCIAA Dichiarazione

relativa all’anno 2010

30 aprile 2011Modulistica sistri c/o portale Sistri

Modulistica MUD c/o CCIAA

Dichiarazione relativa al periodo 1° gennaio 31 maggi 2011

31 dicembre 2011Modulistica sistri c/o portale Sistri

Imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi con volume annuo di affari non superiore a 8000 euro

Nessuna dichiarazione

Imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti non pericolosi

Nessuna dichiarazione

Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da:- lavorazioni industriali- lavorazioni artigianali- attività di recupero e smaltimento di rifiuti.con più di 10 dipendenti

Sono obbligati anche quelli che hanno conferito al servizio pubblico con convenzione

DichiarazioneSISTRI

Modulistica MUD c/o CCIAA

Dichiarazione relativa all’anno 2010

30 aprile 2011Modulistica sistri c/o portale Sistri

Modulistica MUD c/o CCIAA

Dichiarazione relativa al periodo 1° gennaio-31 maggio 2011

31 dicembre 2011Modulistica sistri c/o portale Sistri

Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da:- lavorazioni industriali- lavorazioni artigianali- attività di recupero e smaltimento di rifiuti.con meno di 10 dipendenti

Nessuna dichiarazione

• leimpreseiscrittenellecat.2e/o3nonpotrannopiùrichiedere il rinnovo dell’iscrizione in tali categorie ma dovranno presentare, al momento del rinnovo delle iscri-zioni attualmente in essere, richiesta d’iscrizione nelle cat. 4 o 5.

2. attivata l’iscrizione cat.8 intermediari commercianti ConlapubblicazionesullaG.U.n.40del18/02/2011deirelativi comunicati, sono state rese operative le delibere dell’Albo che, rispettivamente, hanno individuato i nuovi requisiti per l’iscrizione nella categoria 8 e la relativa mo-dulistica. In categoria 8 si dovranno iscrivere le imprese che svolgono l’attività di commercio ed intermediazione di rifiuti. Le imprese che già svolgono tale attività dovranno iscriversi entro il 19/04/2011.L’iscrizione alla categoria 8 è subordinata alla presentazione di una garanzia finanziaria, da definirsi con un apposito DM: fino alla sua pubblicazione si applicheranno le disposi-

zionidelDM08/10/1996.

MUD 2010Con circolare del 2 marzo 2011 il Ministero dell’Ambiente fornisce indicazioni relative alle modalità per l’invio del MUD 2010.

La circolare mantiene la scadenza del 30 aprile 2011 per l’invio di tali informazioni, e l’utilizzo del modello di cui al DPCM del 27 aprile 2010 (ilmedesimoutilizzatoloscorsoanno).

Sono previste due diverse modalità per l’invio della comu-nicazione:• Attraversoilsitowww.sistri.it;• AttraversoleCamerediCommercio,secondolemodalità

utilizzateglianniprecedenti(CNAuseràquestamodali-tà)

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Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività:- agricole e agro-industriali- demolizione, costruzione e scavo- commerciali- servizio- sanitarie- i macchinari e le apparecchiature deteriorati

ed obsoleti- i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori

uso e loro parti- il combustibile derivato da rifiuti

Nessuna dichiarazione

Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti

DichiarazioneSISTRI

Modulistica MUD c/o CCIAA Dichiarazione

relativa all’anno 2010

30 aprile 2011Modulistica sistri c/o portale Sistri

Modulistica MUD c/o CCIAA

Dichiarazione relativa al periodo 1° gennaio-31 maggio 2011

31 dicembre 2011Modulistica sistri c/o portale Sistri

Soggetti che effettuano il trattamento ed il recuperodeiveicolifuoriuso(articolo11,comma3,D.Lgs.n.209/2003)

Comunicazione MUD- Capitolo 2- Veicoli fuori uso

Modulistica MUD c/o CCIAA

Dichiarazione relativa all’anno 2010

30 aprile 2011

DichiarazioneSISTRI

Modulistica MUD c/o CCIAA

Dichiarazione SISTRIrelativaal periodo 1° gennaio-31 maggio 2011

31 dicembre 2011Modulistica sistri c/o portale Sistri

Soggetti che effettuano la raccolta, il trasporto, deiveicolifuoriuso(articolo11,comma3,D.Lgs.n.209/2003)

(*)In quanto non compilavano il capitolo veicoli ma il capitolo rifiuti, abrogato

Nessuna comunicazione MUD(*)Per l’anno 2010

Nessuna dichiarazione Per il periodo 1° gennaio-31 maggio 2011

AmbienteAmbiente

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Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti

Nessuna dichiarazione

Trasportatori di propri rifiuti, solo per l’attività di trasporto

Nessuna dichiarazione

Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione

Nessuna dichiarazione

Consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati

Nessuna dichiarazione

Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all’articolo 224 del d.lgs. n. 152/2006; i produttori di imballaggi che abbiano organizzato autonomamente, anche in forma associata, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale o messo in atto un sistema di restituzionedeipropriimballaggi(art.221coom3lettere a), c).

(*)Questi soggetti resteranno obbligati al MUD in scadenza al 30 aprile anche per i prossimi anni, in quanto la loro sezione nel capitolo 1- rifiuti non è stata abrogata

Comunicazione MUDCapitolo - rifiuti- sezioneimballaggi(*)

Modulistica MUD c/o CCIAA

Dichiarazione relativa all’anno 2010

30 aprile 2011

I produttori ed importatori di AEE, compresi coloro che forniscono apparecchiature elettriche o elettroniche avvalendosi dei mezzi di comunicazione a distanza.(*)A decorrere dall’anno 2011, questi soggetti non saranno più obbligati alla comunicazione MUD.

Comunicazione MUD - Capitolo 3 - AEE (*)

Con invio telematico collegandosi al sito www.registroaee.it

Dichiarazione relativa all’anno 2010

30 aprile 2011

Attivitàindicatenell’allegatoIdelRegolamentoCEn.166/2006,istitutivodel“Registroeuropeodelle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti” tra le quali sono comprese anche le attivitàindicatenell’allegatoIalD.Lgs.59/2005,relativo all’AIA.(*) Questi soggetti resteranno obbligati alla comunicazione E-PRTR in scadenza al 30 aprile anche per i prossimi anni, in quanto il capitolo 4 del MUD non è abrogato.

Comunicazione attraverso il MUD -capitolo 4 - Emissioni (ComunicazioneE-PRTR)(*)

Con invio telematico, collegandosi al sito http://www.eprtr.it/.

Dichiarazione relativa all’anno 2010

30 aprile 2011

AmbienteAmbiente

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LavoroLavoro

Le imprese artigiane in regola con le disposizioni sulla sicurezza, che non hanno avuto infortuni nel biennio precedente, beneficiano della riduzione dei premi dovuti all’INAIL nelle seguenti misure:• 2%perl’anno2008• 1,88%perl’anno2009• 2,10%perl’anno2010Tenuto conto del carattere strutturale della riduzione, l’Istituto ha deciso di applicare d’ufficio tali riduzioni. L’Inail si è riservata di comunicare l’effettiva applicazione della riduzione per gli anni 2008 e 2009, dalla quale scaturirà un credito a favore delleimprese in regola con i versamenti contributivi. La riduzione per il 2010 è stata invece già considerata dall’INAIL nel calcolo della regolazione 2010, in sede di autoliquidazione 2010/11 scadente il 16 febbraio 2011.

La riduzione si applica alle imprese artigiane in possesso dei seguenti requisiti:• essereinregolacontuttigliobblighiprevistidalTUsullasicurezza,edallespecifiche

normative di settore;• nonaverregistratoinfortuninelbiennioprecedentealladatadellarichiestadiam-

missione al beneficio.Il biennio di riferimento è quello che precede la singola annualità a cui si riferisce il premio dovuto.

La riduzione non si applica:• aipremievasi• aipremicalcolatid’ufficiodall’Istitutoacausadellamancatapresentazionedelladi-

chiarazione delle retribuzioni • alleposizioniassicurativeterritoriali(PAT)perlequaliilbienniodiosservazionenon

è completo. Sono pertanto escluse le posizioni con data inizio attività successiva al 1 gennaio del biennio di osservazione.

Lariduzionesiapplicasiaaipremidellapolizzaartigiani(premiospecialeunitario),siaaipremidellapolizzadipendenti(premiordinari).Incasodivariazionediinquadramen-to successiva all’applicazione della riduzione, che comporti l’inclusione o l’esclusione dal settore artigianato, si procederà come segue:• perlePATriclassificateallagestioneartigianatoverràriconteggiatoilpremio,con

applicazione della riduzione dalla data di decorrenza• perlePATriclassificateaunagestionediversadall’artigianatoverràriconteggiatoil

premio senza applicazione della riduzione dalla data di decorrenza.

Incasodivariazionidelleretribuzionieffettive(nonoriginatedaevasionisalariali),lariduzione sarà applicata sulle relative integrazioni di premio, ferma restando la sussistenza dei requisiti relativi all’inquadramento nella gestione artigianato e all’assenza di infortuni. La riduzione è applicata sul premio di regolazione al lordo di altre riduzioni eventual-mentespettanti(retribuzionieffettivepertassoapplicato).

Le sedi CNA sono a disposizione per informazioni.

Autoliquidazione InAIL: riduzione premi artigiani anni 2010, 2009 e 2008

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Page 13: Block Notes - Marzo 2011

LavoroLavoro

detassazione 2011, chiarimenti di prassiIl Ministero del lavoro e l’Agenzia delle Entrate hanno ufficializzato la propria interpretazione sul campo di applicazione della tassazione con im-posta del 10% delle somme erogate nel 2011 ai dipendenti a fronte di incrementi di produttività.Le novità riguardano sia l’ambito dei destinatari dell’agevolazione che le somme assoggettabili a tassazione di favore. In particolare, l’ambito sogget-tivo dei destinatari risulta ampliato in quanto il limite reddituale è stato innalzato a 40.000 euro, mentre l’ambito oggettivo, riferito alle retribuzioni portatrici del beneficio, risulta ristretto, perché limitato alle somme erogate in attuazione di accordi o contratti collettivi territo-riali o aziendali.Subordinando la concessione dell’agevolazione alla circostan-za che la retribuzione premiale sia erogata in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, la nor-ma, a parere del Ministero del Lavoro e dell’Agenzia delle entrate, escluderebbe dal beneficio fiscale gli emolumenti premiali corrisposti sulla base di accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero di accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore Gliaccordieicontratticollettiviterritorialioaziendalipos-sono essere anche preesistenti all’01/01/11, data di entrata in vigore della disciplina in commento, ma devono essere «in corso di efficacia» all’atto dell’erogazione delle somme premiali. Pericontratticollettivididirittocomunevigeilprincipio

di libertà di forma: tali contratti o accordi non devono avere necessaria-mente forma scritta né a pena di nullità, né a fini di prova (fermorestando che la circolare precisa che il datore di lavoro potrebbe essere te-nuto e fornire la prova del contratto collettivo “orale”)Perl’applicazionedelbeneficiofiscale,non sono richiesti ulteriori requisiti o adempimenti, quali quelli introdotti dalla prassi Inps ai fini dell’accesso

allo sgravio contributivo delle retribuzioni di secondo livello (qualiildepositodelcontrattocollettivopressolaDirezioneprovinciale del lavoro, la presentazione di un’apposita istan-za, ecc.).I contratti collettivi territoriali possono anche essere accordi quadro, validi per una pluralità di settori; un contratto col-lettivo aziendale può invece avere anche rilevanza nazionale, se relativo ad un’impresa con una pluralità di impianti pro-duttivi.Perrendereoperativalamisurafiscaledisostegnoanche nel 2011, i contratti collettivi territoriali o aziendali possono disciplinare autonomamente istituti quali lo straordi-nario, il lavoro a turni, il lavoro notturno, ecc., oppure repli-care i contenuti della contrattazione nazionale di riferimento.Non è necessario che l’accordo o il contratto collettivo di secondo livello dichiari espressamente e formalmente che le somme corrisposte sono finalizzate a incrementi di produt-tività; tale valutazione, infatti, può essere rimessa al datore di lavoro.GliufficiCNAsonoadisposizioneperulteriorichiarimenti.

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Dopo diversi interventi legislativi, tra i quali la legge n. 122/2010, che ha introdotto il nuovo istituto della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio attività), il complessivodisegno di riforma e semplificazione della legislazione relati-va alle imprese si è concluso con il D.P.R. n. 160/2010, sul riordino della disciplina dello Sportello UnicoedelD.P.R.n.159/2010,suirequisitielemodalitàdiaccreditamentodelleAgenzie per le imprese, nuovi soggetti privati individuati per facilitare i rapporti tra imprese e pubblica amministrazione. L’attuale intervento a sostegno dell’attività di impresa tro-va fondamento nel dettato della Costituzione che tutela il diritto di iniziativa economica privata. Questi richiami ai principi costituzionali e dell’ordinamento comunitario co-stituiscono pertanto la cornice di intervento delle nuove disposizioni regolamentari sullo sportello unico e, al contempo, sono finalizzati a riaffermare la competenza statale in materia di definizione dei livelli essen-ziali delle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazio-ne, che debbono essere tali da garantire condizioni omogenee per l’efficienza del mercato e la concorrenzialità delle imprese, nonché ad assicurarne il rispet-to da parte di tutti i soggetti coinvolti.Il regolamento n. 160 “Rego-lamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportel-lo unico per le attività produttive” è suddiviso in 12 articoli e com-prende anche un allegato tec-nico, che individua le modalità telematiche per la comunicazio-ne e il trasferimento dei dati trailSUAPetuttiisoggetticoinvolti nel procedimento. Proviamo a sintetizzare le di-sposizioni più significative con-tenute nel regolamento:

❖ Il suap diventa l’unico sog-getto pubblico di riferimen-to territoriale per tutti i

procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferi-mento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività;

❖ Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comu-nicazioni concernenti le attività produttive ed i relativi elaborati tecnici e allegati, sono presentati esclusivamente in modalità telematica al suap competente per il territo-rio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto;

❖ Il suap provvede all’inoltro telematico della documen-tazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano, a loro volta, modalità

telematiche di ricevimento e di trasmissione;❖ Casi di esclusione dall’am-bito di applicazione di questo regolamento: gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzan-ti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smalti-mento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture stra-tegiche e gli insediamenti pro-duttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del d.L. 12 Aprile 2006 n. 163 “Codice dei contrat-ti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/ce e 2004/18/ce”;❖ Il suap assicurerà al richie-dente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pub-bliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela am-bientale, paesaggistico-territoria-le, del patrimonio storico-arti-stico o alla tutela della salute

VarieVarie

AFFArI gEnErALILa riforma dello sportello unico per le attività produttive

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Page 15: Block Notes - Marzo 2011

VarieVariee della pubblica incolumità;

❖ Procedimento automatizzato: nei casi in cui le attività sono soggette alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (scia), la segnalazione è presentata alsuap che verifica informaticamente la completezza for-male della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, il sistema informatico rilascia au-tomaticamente la ricevuta e il richiedente può avviare immediatamente l’attività. Nel caso di scia formalmente incompleta, qualora l’irregolarità riguardi un requisito essenziale richiesto dalla legge per l’esercizio dell’attività interessata(adesempiolamancataindicazionedelpos-sesso del requisito professionale) non essendo possibile la conformazione, la scia viene considerata irricevibile e viene adottato un provvedimento inibitorio dell’attività;

❖ Nei casi soggetti all’applicazione del silenzio-assenso, con-formemente a quanto previsto dall’art. 20 Della legge 241/1990,decorsoiltermineditrentagiornidallapre-sentazione dell’istanza, ovvero i diversi termini previsti dalle specifiche discipline regionali o speciali, il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta emessa au-tomaticamente, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o dif-fide;

❖ Nei casi di contestualità della scia con la comunicazione unica, è prevista la presentazione della scia presso il re-

gistro delle imprese che la trasmette immediatamente al suap il quale, con modalità ed effetti equivalenti al caso di presentazione diretta, rilascia la ricevuta;

❖ Qualora il comune non abbia istituito il suap o quest’ul-timo non abbia i requisiti previsti, cioè in particolare, non sia in grado di rappresentare l’unico punto di ac-cesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l’attività d’impresa, di garanti-re i collegamenti telematici richiesti, le funzioni del suap sono esercitate dalla camera di commercio competente per territorio;

❖ Si individua nel portale “impresainungiorno” la funzione di raccordo con le infrastrutture e le reti già operative per lo scambio informativo e l’interazione telematica tra le amministrazioni e gli altri enti interessati;

❖ Il procedimento automatizzato entra in vigore 180 giorni dopo dalla pubblicazione in g.U. Del presente regolamen-to e pertanto dal 29 marzo 2011;

❖ Il procedimento ordinario o procedimento unico ovve-ro i procedimenti soggetti ad autorizzazione, disciplinati dall’art. 7 Del regolamento, applicabile in tutti i casi non assoggettabili al procedimento automatizzato attivabi-le con la SCIA, entrerà in vigore il prossimo 01 OTTO-BRE 2011.

PierLuigiVaccariCNAAffariGenerali

Presto al via i rimborsi per quasi 1.400 utenti modenesisErVIZIo dI dEPurAZIonE, I gEstorI

rEstItuIrAnno QuotE “non doVutE”Una buona notizia per circa 1.400 tra imprese e citta-dini modenesi: come da Decreto Ministeriale, i gestori delservizioidricointegrato(sulnostroterritoriositrattadi Hera, Aimag, Sorgea) dovranno restituire la quota di tariffa riferita al “servizio di depurazione” agli utenti che non risultano allacciati ad impianti di depurazione attivi, in quanto “non è dovuta”. La motivazione del Decreto è legata ad una sentenza della Corte Costituzionale, secondo la quale il “servizio di depurazione” non ha natura di tributo ma di corrispettivo di prestazioni contrattuali. E’ dunque illegittimo applicarla a chi non beneficia in alcun modo del servizio specifico. Ora, saranno gli stessi gestori a fornire agli ATO gli elenchi degli utenti non allacciati, corredati dal calcolo esatto degli importi indebitamente richiesti a partire dal 15 ottobre 2003. Si tratta di utenza situate nei comuni di Bomporto, Camposanto, Castelfran-co, Concordia, Finale, Frassinoro, Modena, Montefiorino, Palagano,Pavullo,SerramazzonieZocca.Tutti gli importi indebiti andranno restituiti entro e non oltre il 31 ottobre 2014, tenuto conto della prescrizione quinquennale; gli interessi legali sulle somme decorreranno invece dall’8 febbraio 2010. Il rimborso dovrà essere pari all’importo pagato, IVA compresa: si va dalle poche decine

di euro per le utenze domestiche con consumi minimi, fino a somme che possono superare anche i 2.000 euro.La domanda di rimborso è gratuita. Si ricorda che la restituzione non avverrà automaticamente, ma dietro pre-sentazione di specifica istanza da parte degli aventi diritto. CNAModenastagiàprendendocontattoconiGestoriecon l’ATO 4 di Modena per garantire azioni informative a vantaggio degli utenti Associati. Vi invitiamo pertanto a contattarci per informazioni e collaborazione nella redazio-ne della domanda di rimborso.

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CreditoCredito

CONDIZIONI APPLICATE SUI FIDI UTILIZZATI:

Tipo fido FASCIA 1 FASCIA 2 FASCIA 3 FASCIA 4

FIDO CASSA

3,599% Euribor 3mmp

+2,500%

4,374% Euribor 3mmp

+3,275%

4,874% Euribor 3mmp

+3,775%

5,499% Euribor 3mmp

+4,400%

ANTICIPO SALVO BUON FINE (S.B.F.)

1,849% Euribor 3mmp

+0,750%

2,099% Euribor 3mmp

+1,000%

2,724% Euribor 3mmp

+1,625%

3,599% Euribor 3mmp

+2,500%

ANTICIPO FATTURE

2,224% Euribor 3mmp

+1,125%

2,724% Euribor 3mmp

+1,625%

3,324% Euribor 3mmp

+2,225%

4,324% Euribor 3mmp

+3,225%

(Euribor 3mmp= Euribor 3 mesi media mese precedente, 1,099% pubblicato Il Sole 24 Ore 1/03/2011.)

La fascia di merito è attribuita dalla banca, su richiesta dell’impresa, in relazione alla sua classe di rischio (rating Basilea 2).

ACCORDO QUADRO REGIONALE TESORERIA

ASSOCIATI CNA MODENA

ISTITUTI DI CREDITO CONVENZIONATI ACCORDO REGIONALE TESORERIA:

AGGIORNATO IL 1 MARZO 2011

VALIDO NEL MESE DIMARZO 2011

➣ Banca Carim s.p.a. (ex. Cassa di Risparmio di Rimini); ➣ Banca CRV Cassa di Risparmio di Vignola, Gruppo

Banca pop. Emilia R.; ➣ Banca di Imola s.p.a. (Gruppo Cassa di Risparmio di

Ravenna s.p.a.); ➣ Banca di Romagna s.p.a. (Gruppo Unibanca); ➣ Banca Modenese s.p.a. (Gruppo bancario Cassa di

Risparmio di Ferrara); ➣ Banca Monte Parma; ➣ Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna, Gruppo

Intesa Sanpaolo; ➣ Cassa di Risparmio di Cento s.p.a.; ➣ Cassa di Risparmio di Cesena s.p.a., Gruppo Unibanca; ➣ Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a., Gruppo

Credit Agricole; ➣ Cassa di Risparmio di Ravenna s.p.a.; ➣ Consorzio Banche Popolari (CO.BA.PO.):

➥ Banca coop. Cattolica (*);

➥ BancaEtruria s.p.a.; ➥ Banca di Piacenza (*); ➥ Banca popolare dell’Emilia Romagna; ➥ Banca popolare di Milano; ➥ Banca popolare di Ravenna; ➥ Banca popolare di Verona -Gruppo Banco Popolare

(Banco S.Geminiano e S.Prospero, Banca popolare di Lodi s.p.a.);

➥ Banca popolare Valconca; ➥ Sanfelice 1893 Banca Popolare.

➣ Credem, Gruppo Bancario Credito Emiliano s.p.a.; ➣ Federazione Banche Credito Cooperativo Emilia

Romagna; ➣ Intesa Sanpaolo s.p.a. (ex. Carisbo); ➣ Monte Paschi Siena s.p.a. (ex Banca Agricola

Mantovana); ➣ UGF Banca s.p.a. (ex. Unipol Banca); ➣ Unicredit Banca s.p.a.

(*) N.B. Banche che hanno dichiarato l’intenzione di aderire, ma non l’hanno ancora formalizzato.

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CreditoCredito

ACCORDO QUADRO REGIONALE TESORERIA

ASSOCIATI CNA MODENA

AGGIORNATO IL 1 MARZO 2011

VALIDO NEL MESE DIMARZO 2011

La Commissione Disponibilità Fondi (C.D.F.) o Corrispettivo Disponibilità Creditizia (C.D.C.) o Corrispettivo per il servizio di disponibilità immediata fondi (D.I.F.), applicati sui fidi concessi, indipendentemente dall’utilizzo, con addebito trimestrale, prevede le modalità di seguito dettagliate:

a) Banche aderenti al Consorzio Banche Popolari (Banca di Piacenza, Banca Coop. Cattolica, Banca pop. Emilia Romagna, Banca pop. di Ravenna, Sanfelice 1893 Banca Popolare), banca Credem Gruppo Credito Emiliano spa, banche aderenti a Federazione Banche Credito Cooperativo Emilia Romagna, Unicredit Banca spa, applicano una commissione massima così calcolata

Fascia 1 Fascia 2 Fascia 3 Fascia 4

Trimestrale 0,15% 0,25% 0,30% 0,40%

Annuale 0,60% 1,00% 1,20% 1,60%

b) Carisbo–Gruppo Intesa Sanpaolo, Cassa dei Risparmi di Forlì e Romagna–Gruppo Intesa Sanpaolo, Cariparma Gruppo

Credit Agricole applicano una commissione massima pari a 0,40%, trimestrale (1,60%, annuale);

c) Banca Popolare di Verona S. Geminiano e S. Prospero, Gruppo Banco Popolare applica una commissione massima calcolata per importo e per fascia

Fido concesso Fascia 1 Fascia 2 Fascia 3 Fascia 4

Trimestrale >

Fino €. 50.000

Annuale >

0,250%

1,000%

0,350%

1,400%

0,3625%

1,450%

0,375%

1,500%

Trimestrale >

Da €. 50.000 a €. 500.000

Annuale >

0,175%

0,700%

0,250%

1,000%

0,250%

1,000%

0,250%

1,000%

Trimestrale >

Oltre €. 500.000

Annuale >

0,100%

0,400%

0,125%

0,500%

0,125%

0,500%

0,125%

0,500%

Nel caso di concessione, modifica o revoca del fido, durante un trimestre, le percentuali saranno applicate in misura proporzionale all’importo e alla durata (giorni effettivi) degli affidamenti concessi, da parte di tutte le banche.

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CreditoCredito

VALUTE ALTRE COMMISSIONI

Spese chiusure trimestrali €. 10,00

Prelievi con assegno (*) data assegno Spese di istruzione fido massimo ZERO

Versamenti contanti stesso giorno Spese per riga di estratti conto €. 1,10

Assegni circolari emessi dalla banca stesso giorno Modello di pagamento F24 (**) ZERO

Assegni stesso sportello stesso giorno Altri attestati €. 1,25

Assegni stesso Istituto 1

Versamenti assegni circolari altre Istituti giorni lavorativi (*) 1

Sconto e incasso Salvo Buon Fine (SBF) Ricevute bancarie supporto cartaceo

€. 2,85

Versamenti assegni altre Istituti giorni lavorativi (*) 3

Sconto e incasso Salvo Buon Fine (SBF) Ricevute bancarie supporto magnetico

€. 2,53

Effetti a scadenza stessa banca giorni lavorativi 7

Sconto e incasso Salvo Buon Fine (SBF) Ricevute bancarie invio telematico

€. 2,28

Effetti a scadenza su altra banca giorni lavorativi 8 Effetti protestati 0,12%

Effetti a vista su stessa banca giorni lavorativi 12 Effetti protestati costo minimo €. 7,00

Effetti a vista su altra banca giorni lavorativi 14 Effetti protestati costo massimo €. 18,00

Ricevute bancarie stessa banca giorni lavorativi (*) ZERO Ritorno insoluti effetti e Ricevute

bancarie (RIBA) €. 4,21

Ricevute bancarie altre banche giorni lavorativi (*) 1

Effetti richiamati “omnicomprensivi di altri oneri” (*)

€. 8,00

Nota bene: (*) Le valute applicate sono state modificate, con decorrenza dal 5 luglio 2010, per l’entrata in vigore delle norme in materia di incassi commerciali (Decreto legislativo n. 11 del 27/01/2010); (**) Le voci Attestati contributi INPS e Attestati contributi INAIL, indicati nelle precedenti informative, sono state cancellate, in quanto comprese nella voce Modello di pagamento F24.

ACCORDO QUADRO REGIONALE TESORERIA

ASSOCIATI CNA MODENA

AGGIORNATO IL 5 GENNAIO 2011

VALIDO NEL MESE DIGENNAIO 2011

ALTRI ONERI E COMMISSIONI PREVISTE DALL’ACCORDO REGIONALE DI TESORERIA:

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