Atti del Convegno sul Collegio sindacale negli Istituti Bancari

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Avv. Alessandro Di Bello Viale Magna Grecia n. 7

74016 Massafra (Ta) Tel e fax 0998800152

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Atti dell’incontro di Studio

MEDIAZIONE BANCARIA e COLLEGIO SINDACALE NEGLI ISTITUTI BANCARI

Organizzato da: ASS.P.E.C. Massafra

Massafra 31/01/2013

Percorso intervento Avv. Alessandro Di Bello Il codice di commercio del 1883 prevedeva (art. 184 ) la figura del collegio sindacale. I sindaci devono: 1. Stabilire d’accordo cogli amministratori della società, la forma dei bilanci e delle situazioni delle azioni. 2. Esaminare almeno ogni trimestre i libri della socie tà per conoscere le operazioni sociali e accertare la bontà del metodo di scrittura 3. Fare frequenti ed improvvisi riscontri di cassa non mai più lontani di un trimestre l’uno dall’altro, 4. Riconoscere almeno una volta ogni mese , colla scorta dei libri sociali, l’esistenza dei titoli o dei valori di qualunque specie depositati in pegno, cauzione, o custodia presso la società, 5. Verificare l’adempimento delle disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto , riguardanti le condizioni stabilite per l’intervento dei soci nell’assemblea, 6. Rivedere il bilancio e farne relazione nel termine assegnato , 7. Sorvegliare le operazioni della liquidazione , 8. Convocare, colle norme stabilite, l’assemblea straordinaria ed anche l’assemblea ordinaria in caso di omissione da parte degli amministratori.

Codice del 1942 n°262)Dal 1942 al …. 2003

2403. Il collegio sindacale deve controllare

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l’amministrazione della società, vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto co stitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale , la corrispondenza del bilancio (e del conto dei profitti e delle perdite) alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l’osservanza delle norme stabilite dall’art. 2425 per la valutazione del patrimonio sociale. Il collegio sindacale deve altresì accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l’esistenz a dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d’ispezione e di controllo. Il collegio può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro indicato dal n° 5 dell’art. 2421.

Dal 1942 al 2003 le funzioni del collegio sindacale hanno subito l’influenza derivante dall’ammodernamento della nor mativa sul bilancio: La legge 216 del 1974 introdusse, tra gli altri, il conto economico (2425 bis del codice civile) e la relazione degli amministratori (allegato esplicativo, art. 2429bis), Con il D.Lgs 127/1991 fu data attuazione alle IV e VII direttiva CEE in materia di conti annuali dell’esercizio e consolidati. Revisori contabili

Legge 7/6/1974 n. 216

Per le società quotate in borsa revisione del bilan cio da parte di una società di revisione

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Decreto legislativo n. 58/98 (società quotate nei m ercati regolamentati)

Art. 149 Doveri

1. Il collegio sindacale vigila: a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo; b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; c) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonchè sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; d) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell'articolo 114, comma 2.

Riforma 2003 (Le disposizioni del presente articolo non si applicano al collegio sindacale delle società per azioni quotate nei mercati regolamentati ai sensi dell’art. 154 D.lgs. 58/1998) 2403. Doveri del collegio sindacale. Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto , sul rispetto dei principi di corretta amministrazio ne ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento . Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall’articolo 2409-bis, terzo comma. Riforma 2010

2403. Doveri del collegio sindacale. Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso

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previsto dall’articolo 2409-bis , terzo comma .

Art 16 Decreto legislativo 39/2010

Le Banche sono Enti di Interesse Pubblico

Il Collegio Sindacale non può svolgere funzioni di controllo legale .

In effetti cosa deve fare il sindaco quando non svo lge compiti di controllo legale?

Deve sindacare gli atti amministrativi? Deve fare i mpresa e sostituirsi agli amministratori? Quando deve intervenire?

- controllo di legalità sostanziale

- Controllare l’amministrazione e l’assetto organiz zativo in vista dell’attenuazione del RISCHIO D’IMPRESA (rischio che i ricavi non siano superiori ai costi)

Il Rischio d’impresa nella Banca

Primo Pilastro Basilea II - (Vigilanza Strutturale)

RISCHIO CREDITO – è il rischio che una controparte non adempia puntualmente agli obblighi assunti nel confronti della banca

RISCHIO MERCATO – è la possibilità che si verifichino perdite a seguito di variazioni nelle condizioni di mercato

RISCHIO OPERATIVO – è il rischio di perdite dovute ad errori umani e a inadeguatezza dei sistemi informativi

Secondo Pilastro Basilea II - (Vigilanza prudenziale)

RISCHIO CONCENTRAZIONE – è il rischio di perdite dovute ad una eccessiva concentrazione di operatività nei confronti dello stesso soggetto o dello stesso settore economico

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RISCHIO TASSO – è il rischi di perdite dovute a variazioni di tasso su attività diverse da quella di negoziazione

RISCHIO DI LIQUIDITA’ – è il rischio che la banca non abbia la liquidità necessarie per l’operatività

RISCHIO RESIDUO – è il rischio che non si riesce comunque ad eliminare

RISCHIO DA CARTTOLARIZZAZIONE – è il rischio connesso alle operazioni di cartolarizzazione

RISCHIO STRATEGICO – è il rischio connesso ad errori sulla strategia aziendale adottata nei piani di sviluppo

RISCHIO REPUTAZIONALE – è rischio di perdite dovute ad una cattiva reputazione della banca

Il compito è controllare l’amministrazione (singoli atti e struttura organizzativa) in vista del governo dei rischi

Norme

TUB

Articolo 26 (Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali) (2) 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza (3) stabiliti con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze (4) adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia (5). 2-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto della banca (6) si applica il comma 2 (7). 3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.

Articolo 52 (3) (Comunicazioni del collegio sindacale

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e dei soggetti incaricati della revisione legale de i conti) (4) 1. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria. A tali fini lo statuto della banca, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri (1). 2. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Tale soggetto invia alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto (2). 2-bis. Abrogato (3). 3. I commi 1, primo periodo (4), e 2 si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le società che controllano le banche o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 23. 4. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini per la trasmissione delle informazioni previste dai commi 1 e 2.

Articolo 144 (5) (Altre sanzioni amministrative pecuniarie) 1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.580 a euro 129.110 per l'inosservanza delle norme degli articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35, 49, 51, 53, 54, 55, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 68, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26 commi 2 e 3, 64, commi 2 e 4 , 114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione all’articolo 26, commi 2 e 3, 114-octies, 114-undecies in relazione all’articolo 26, commi 2 e 3, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147 e 161, comma 5, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie (1). 2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme e delle disposizioni indicate nel medesimo comma o per non aver vigilato affinché le stesse fossero osservate da altri. Per la violazione degli articoli 52, 61, comma 5, 110 in relazione agli articoli 52 e 61, comma 5, 114-quinquies.3, in relazione all’articolo 52, e 114-undecies, in relazione all’articolo 52, si applica la sanzione prevista dal comma 1 (2).

Articolo 136 (Obbligazioni degli esponenti bancari)

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1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate (4). 2. Le medesime disposizioni si applicano anche a chi svolge funzionidi amministrazione, direzione e controllo, presso una banca o società facenti parte di un gruppo bancario, per le obbligazioni e per gli atti indicati nel comma 1 posti in essere con la società medesima o per le operazioni di finanziamento poste in essere con altra società o con altra banca del gruppo. In tali casi l'obbligazione o l'atto sono deliberati, con le modalità previste dal comma 1, dagli organi della società o banca contraente e con l'assenso della capogruppo. 2-bis. Per l’applicazione dei commi 1 e 2 rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con società controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché con le società da queste controllate o che le controllano. Il presente comma non si applica alle obbligazioni contratte tra società appartenenti al medesimo gruppo bancario ovvero tra banche per le operazioni sul mercato interbancario (1). 3. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis (2) è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro (3) (4).

Circolare Bankitalia 229 del 21/04/1999

SEZIONE IV COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE E COMUNICAZIONI DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE 1. Compiti del collegio sindacale La definizione dell'attività dei sindaci è in generale rimandata al diritto delle società e agli statuti; il ruolo ad essi affidato nelle banche ha, tuttavia, caratteristiche particolari. Il collegio sindacale, nel rispetto delle attribuzioni degli altri organi della banca e collaborando con essi, assolve alle proprie responsabilità istituzionali di controllo, contribuendo ad assicurare la regolarità e la legittimità della gestione — senza fermarsi agli aspetti meramente formali — il rispetto delle norme che dis ciplinano l'attività della banca, nonché a preservare l'autonomia dell'impresa bancar ia (cfr. par. 1.1 della presente Sezione). Per lo svolgimento delle proprie funzioni il collegio sindacale si avvale di tutte le unità delle strutture organizzative che assolvono funzioni di c ontrollo ,

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prima fra tutte l'internal audit.

SISTEMA DEI CONTROLLI

• controlli di primo livello - o controlli di linea - diretto ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. I controlli sono effettuati dalle stesse strutture produttive o incorporati dalle procedure o eseguiti dal back office.

• controlli di secondo livello - o controllo sulla gestione dei rischi - affidati a unità diverse da quelle produttive. Le Direzioni responsabili dei controlli di 2° livello sono:

la Funzione Compliance, all'interno del Legal & Compliance Department è incaricata della corretta applicazione e del rispetto del framework normativo di riferimento , della sua coerente interpretazione a livello di gruppo e dell'identificazione, valutazione, prevenzione e monitoraggio dei rischi complessivi di Compliance del gruppo o delle rispettive Entità; Il Risk Controller (RC) controlla e indirizza i rischi attraverso la definizione di politiche e metodologie (Ceck list) volte a misurare e controllare tali rischi e attraverso l'ottimizzazione del costo del rischio grazie alla definizione di linee guida, politiche e pareri non vincolanti su esposizioni creditizie rilevanti, nel rispetto delle norme interne ed esterne e dei regolamenti.

• controlli di terzo livello - internal audit - sono finalizzati alla valutazione e verifica periodica della completezza, della funzionalità e dell'adeguatezza del sistema dei controlli interni. L'attività è condotta da strutture diverse da quelle produttive e di controllo di 2° livello. In alcuni casi tali attivi tà sono realizzate da ogni Società in outsourcing verso UniCredit Audit.

Sussiste un raccordo funzionale tra il controllo es ercitato dalla Banca d'Italia e l'attività dei sindaci . La percezione della situazione aziendale che deriva ai sindaci sia dallo svolgimento della funzione di controllo ad essi demandata dalla legge, sia dalla loro prossimità ai responsabili della gestione, fa del collegio sindacale un interlocutore privilegiato per la Banca d'Italia; quest'ultima può richiedere informazioni sui controlli svolti e sul funzionamento dei controlli interni. Inoltre, specifici obblighi informativi sono previsti dalla legge (cfr. par. 1.2 della presente Sezione). 1.1 Attività di controllo Il collegio sindacale verifica il regolare funzionamento complessivo di c iascuna principale area organizzativa ; in particolare, svolge i compiti di controllo che la legge gli affida, verificando la correttezza delle procedure contabili . Esso,

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inoltre, valuta il grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli interni , con particolare riguardo al controllo dei rischi , al funzionamento dell’ internal audit (cfr. Sez. II del presente Capitolo) e al sistema informativo-contabile . Nell’effettuare il controllo sull’amministrazione e sulla direzione il collegio sindacale deve soffermarsi sulle eventuali anomalie che siano sint omatiche di disfunzioni degli organi responsabili . La verifica delle procedure operative e di riscontro interno deve concludersi con osservazioni e proposte agli organi competenti , qualora si rilevi che i relativi assetti richiedano modifiche non marginali. Il collegio sindacale mantiene il collegamento con l’internal audit e le altre strutture che svolgono funzioni di controllo interno al fine di elevare il grado di conoscenza sulla regolarità della gestione aziendale. L'informativa sulle risultanze degli accertamenti effettuati dall'ispettorato e quella sui resoconti periodici resi dall'esecutivo al competente organo amministrativo arricchisce gli strumenti utili affinché l'azione del collegio sindacale possa esplicarsi in modo continuo ed efficace. Il collegio sindacale richiede, inoltre, alla società di revisione tutti i dati e le informazioni utili per il controllo di propria competenza, con particolare riferimento a quelli relativi all'adeguatezza e all'affidabilità del sistema amministrativocontabile. Il collegio sindacale della società capogruppo verifica il corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla capogruppo sulle società del gruppo (cfr. Sez. III del presente Capitolo). Le irregolarità accertate vanno valutate tenendo presente la loro incidenza sul corretto funzionamento degli organi e dei vari settori operativi della banca, le cause che le hanno determinate nonché la significatività delle perdite che abbiano comportato, o che possano comportare. 1.2 Comunicazioni del collegio sindacale Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme che ne disciplinano l'attività (art. 52, comma 1, del T.U.). La medesima previsione si applica anche nei confronti dei soggetti che esercitano gli stessi compiti presso le società che controllano le banche o che sono da queste controllate ai sensi dell'art. 23 del T.U. (art. 52, comma 3, del T.U.) (1). L'art. 61, comma 5, del T.U. prevede l'applicazione delle disposizioni in materia di comunicazioni del collegio sindacale alle società finanziarie capogruppo. In tal caso l'attività di controllo dei sindaci e i relativi obblighi di comunicazione riguardano le materie sulle quali la capogruppo esercita la propria attività di direzione e di coordinamento nei confronti delle società del gruppo. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 10 della legge 5 luglio 1991, n. 197, il collegio

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sindacale è inoltre tenuto a trasmettere entro 10 giorni al Ministro del tesoro copia dei propri accertamenti e contestazioni qualora riguardino violazioni delle norme in materia di antiriciclaggio , sulla cui osservanza i sindaci sono tenuti a vigilare.

Aspetti operativi

Trasparenza

Compliance

Antiriciclaggio

Esponenti aziendali

Deleghe

Usura

Privacy

Mifid (sevizi di investimento)

Sicurezza sul lavoro

Continuità operativa