Lesioni muscolari traumatiche acute. Meccanismi patogenetici Traumi diretti Traumi indiretti.
Associazione Sarda Traumi Onlus : Statuto
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ASSOCIAZIONE SARDA TRAUMI CRANICI ONLUS
STATUTO
ART.1) COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
E’ costituita in Alghero l’associazione culturale e
promozionale di servizi socio-sanitari denominata
“ASSOCIAZIONE SARDA TRAUMI CRANICI Organizzazione
non lucrativa di utilità sociale”, in breve
denominabile come “ASSOCIAZIONE SARDA TRAUMI CRANICI
ONLUS”
ART.2) SEDE SOCIALE
La sede dell’associazione è in Alghero Viale I
Maggio.
ART.3) OGGETTO E SCOPO
L’Associazione non ha scopo di lucro e la sua durata
è a tempo indeterminato. Essa si propone di favorire
e promuovere indagini, studi, attività culturali e
sociali, ed in generale di sviluppare ogni azione
idonea ad agevolare l’informazione, il sostegno, il
reinserimento sociale di persone in particolare
affette da deficit cerebrali post-traumatici e
comunque di disabili di qualsiasi natura.
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L’associazione si propone di realizzare il proprio
scopo mediante:
a) collaborazione tra struttura sanitaria e
familiari per evidenziare i bisogni più
significativi delle persone portatrici di
disabilità;
b) assistenza ai pazienti e ai loro familiari al
fine di fornire corrette informazioni sulle
problematiche secondarie legate al trauma
cranico e alle disabilità anche di altra
natura, sui servizi sociali e sanitari
esistenti nonché sulle opportunità di
reinserimento (lavorativo, scolastico,
familiare, etc.);
c) informazione alla opinione pubblica della
corretta conoscenza dei bisogni delle persone
assistite;
d) organizzazione di corsi di preparazione
specifica per volontari ospedalieri e
domiciliari;
e) promozione dell’istituzione di borse di
studio per aggiornamento e ricerca – la cui
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assegnazione possa aver ricadute ed efficacia
sull’attività associativa – indirizzate a
personale tecnico-sanitario,
infermieristico, e a terapisti e a medici.
L’associazione non può svolgere attività diverse da
quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse o di quelle accessorie per
natura a quelle statutarie, in quanto integrative
delle stesse.
L’associazione coopera, partecipa, collabora con
soggetti ed enti per la realizzazione delle finalità
sociali, civili e di solidarietà.
ART.4) SOCI
Sono aderenti dell’Associazione:
Soci fondatori: coloro che hanno dato vita e
aderiscono all’Associazione costituendone
l’originario fondo di dotazione.
Soci ordinari: coloro che aderiscono
all’Associazione nel corso della sua esistenza;
Soci benemeriti: sono benemeriti dell’Associazione
coloro che effettuano versamenti al fondo di
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dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal
Consiglio Direttivo:
Soci onorari: coloro che vengono insigniti
dall’Assemblea di tale riconoscimento in relazione
all’attività svolta per i traumatizzati cranici.
L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato
e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
L’adesione all’associazione comporta per
l’associato maggiore d’età il diritto di voto
nell’Assemblea per l’approvazione e le modificazioni
dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli
organi direttivi dell’Associazione.
I soci devono svolgere la propria attività in
personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
La qualità di socio non è trasmissibile e si perde
per decesso, recesso, esclusione, scioglimento
dell’Associazione.
ART.5) ISCRIZIONE
Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere
espressa domanda al Consiglio Direttivo recante ala
dichiarazione di condividere le finalità che
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l’associazione si propone e l’impegno ad approvarne
e osservarne Statuto e Regolamenti.
Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle
domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro
ricevimento (per il computo di detto periodo si
applicano le norme circa la sospensione feriale dei
termini giudiziari); in assenza di un provvedimento
di accoglimento della domanda entro il termine
predetto, si intende che essa è stata respinta. In
caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non
è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto
diniego.
ART.6) RECESSO DEL SOCIO
Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi
momento notificare la sua volontà di recedere dal
novero dei partecipi all’Associazione stessa; tale
recesso ha efficacia immediata.
ART.7) ESCLUSIONE DEL SOCIO
In presenza di gravi motivi, tra cui il comportamento
censurabile a danno dell’Associazione, qualunque
socio può essere escluso con deliberazione del
Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto dal
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trentesimo giorno successivo alla notifica del
provvedimento di esclusione, il quale deve contenere
le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata
deliberata. Entro il termine predetto il socio
escluso può fare istanza di reclamo all’Assemblea dei
Soci, la quale convocata nei successivi trenta
giorni, decide sul reclamo a scrutinio segreto e a
maggioranza dei presenti. In caso di reclamo
l’efficacia del provvedimento di esclusione è
sospesa fino a pronuncia dell’Assemblea dei Soci.
La decisione dell’Assemblea dei Soci è
inappellabile.
ART.8) DECADENZA DALLA QUALITA’ DI SOCIO
Il socio che risulta moroso nel pagamento della quota
associativa per un anno, decade dalla qualità di
socio. La decadenza è automatica.
ART.9) PATRIMONIO ED ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai
beni mobili ed immobili che pervengono
all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni
o contributi da parte di enti pubblici e privati o
persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
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Il fondo di dotazione iniziale dell’associazione è
costituito dai versamenti effettuati dai fondatori,
nella complessiva misura di £.1.000.000 (unmilione),
versate in misura di £.50.000 cadauno dai soci
fondatori.
Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione
dispone delle seguenti entrate:
dei versamenti effettuati dai fondatori originari,
dei versamenti ulteriori effettuati
da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti
coloro che aderiscono all’associazione;
dei redditi derivanti dal suo patrimonio.
Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la
quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto
di adesione all’associazione da parte di chi intende
aderire.
L’adesione all’associazione obblighi di
finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al
versamento originario. E’ comunque facoltà degli
aderenti all’associazione di effettuare versamenti
ulteriori rispetto a quelli originari.
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I versamenti al fondo di dotazione a qualunque titolo
versati sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi
nemmeno in caso di scioglimento dell’associazione né
in caso di morte, di estinzione, di recesso o di
esclusione dalla associazione può farsi luogo alla
ripetizione di quanto versato all’associazione.
Il versamento non crea altri diritti di
partecipazione, né crea quote indivise di
partecipazione trasmissibili a terzi, né per
successione a titolo particolare né per successione
a titolo universale.
ART.10) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’associazione sono.
l’Assemblea degli aderenti all’associazione
il Presidente del Consiglio Direttivo
il Consiglio Direttivo
il Segretario del Consiglio Direttivo
il Tesoriere
il Collegio dei revisori dei conti
ART.11) L’ASSEMBLEA
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L’assemblea è composta da tutti gli aderenti
all’associazione. Hanno diritto di voto coloro che
sono in regola con il versamento del contributo
associativo.
L’assemblea si riunisce almeno due volte l’anno per
l’approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31
marzo) e del bilancio preventivo (entro 31 ottobre).
Essa inoltre:
provvede alla elezione del Presidente, del
Consiglio Direttivo, del Segretario e del Collegio
dei revisore dei conti;
delibera sulle modifiche al presente Statuto;
approvano i regolamenti che disciplinano lo
svolgimento dell’attività dell’associazione;
delibera la nomina dei soci onorari;
delibera sui reclami relativi alla esclusione dei
soci;
delibera sull’eventuale destinazione di utili o
avanzi di gestione comunque denominati, nonché di
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fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’Associazione stessa, qualora ciò sia
consentito dalle legge e dal presente statuto;
delibera lo scioglimento e la liquidazione
dell’Associazione e la devoluzione del suo
patrimonio.
Ratifica altre deliberazioni che il Consiglio
Direttivo decide di sottoporle.
ART.12) MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea è convocata dal Presidente almeno due
volte l’anno e ogni qualvolta questi lo ritenga
opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un
terzo dei soci regolarmente iscritti, o da almeno un
terzo dei consiglieri o infine dal Collegio dei
revisore dei conti.
L’avviso di convocazione deve essere inviato, salvo
casi di particolare urgenza, almeno 10 (dieci) giorni
prima e contenere l’ordine del giorno.
Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a
maggioranza dei voti e in prima convocazione con la
presenza di almeno la metà degli associati; in
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seconda convocazione la deliberazione è valida
qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni di modifica dello Statuto,
l’approvazione o la modifica dei Regolamenti possono
essere prese esclusivamente a maggioranza assoluta
degli aderenti alla associazione, sia in prima che
in seconda votazione.
ART.13) IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo è formato da 6 (sei) a 15
(quindici) membri, a scelta dell’Assemblea, compresi
il Presidente e il segretario che ne fanno parte di
diritto.
Faranno parte del Consiglio Direttivo, eletti
dall’assemblea, almeno due consiglieri scelti tra i
soci fondatori.
I consiglieri durano in carica tre anni e sono
rieleggibili consecutivamente solo per un altro
mandato.
Il consiglio direttivo è l’organo che fissa le linee
programmatiche dell’Associazione. Il Consiglio è
convocato non meno di due volte all’anno e ogni volta
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che il Presidente lo ritenga opportuno. In via
straordinaria viene convocato se richiesto da almeno
la metà dei consiglieri.
La convocazione avviene mediante avviso personale ai
consiglieri almeno cinque giorni prima della
riunione, salvo casi di urgenza.
I membri del consiglio che non intervengono per tre
volte consecutive alle riunioni senza
giustificato motivo, possono essere dichiari
decaduti su proposta del presidente.
In caso di morte, dimissioni e decadenza dei
consiglieri, il consiglio nomina i sostituti che
rimangono in carica fino alla scadenza naturale del
triennio.
Il consiglio nomina nel suo interno il vice
presidente, che sostituisce il presidente ogni volta
che questo sia impedito nelle sue funzioni, ed il
tesoriere.
Dalla nomina a consigliere, presidente, vice
presidente, segretario, tesoriere, revisore dei
conti ed ogni qualsivoglia carica sociale non
consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle
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spese documentate sostenute per ragione dell’ufficio
ricoperto, su autorizzazione del Presidente o del
Segretario.
Il consiglio demanda l’esecuzione delle proprie
deliberazioni al segretario.
ART.14) IL PRESIDENTE
Il presidente è eletto dall’assemblea dei soci ed è
rieleggibile. Assume la rappresentanza legale
di fronte ai terzi e anche in giudizio. Egli esercita
tutti i poteri necessari al buon andamento
dell’attività sociale secondo le direttive del
consiglio.
Il presidente convoca e presiede l’assemblea e il
consiglio direttivo, verifica l’osservanza dello
statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove
se ne presenti la necessità.
Il presidente cura la predisposizione del bilancio
preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre
per l’approvazione al consiglio direttivo e poi
all’assemblea corredandoli di idonee relazioni.
ART.15) IL SEGRETARIO
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Il segretario è eletto dall’assemblea generale, è
l’organo esecutivo dell’associazione ed è
rieleggibile.
Ha il compito di dare esecuzione alle deliberazioni
del consiglio, tenere i contatti con i soci,
provvedere di concerto con il presidente affinché
l’attività dell’associazione
e le manifestazioni si svolgano secondo le direttive
del consiglio.
Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione
delle adunanze dell’assemblea e del consiglio
direttivo. Inoltre cura la tenuta del libro verbali
delle assemblee e del consiglio direttivo nonché il
libro degli aderenti all’associazione.
ART.16) LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge,
l’associazione tiene i libri verbali delle adunanze
e delle deliberazioni dell’assemblea, del consiglio
direttivo e dei revisori dei conti nonché il libro
degli aderenti all’associazione.
ART.17) IL TESORIERE
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Il tesoriere viene nominato dal consiglio direttivo
al suo interno. Egli cura la gestione della cassa
dell’associazione e ne tiene la contabilità,
effettua le relative verifiche, controlla la tenuta
dei libri contabili, predispone, dal punto di vista
contabile, i bilanci, accompagnandoli da idonea
relazione contabile.
ART.18) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre
membri effettivi e di due supplenti, che subentrano
in ogni caso di cessazione di un membro effettivo.
L’incarico di revisore è incompatibile con la carica
di consigliere.
Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono
le norme dettate nel presente statuto per i
consiglieri.
I revisori curano la tenuta del libro delle adunanze
dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle
adunanze dell’assemblea e del consiglio direttivo
con facoltà di parola, ma senza diritto di voto,
verificano la regolare tenuta della contabilità
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dell’associazione e dei relativi libri, danno parere
sui bilanci.
ART.19) BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO
Gli esercizi dell’associazione chiudono il 31
dicembre di ogni anno.
Entro il 28 febbraio di ogni anno il consiglio
direttivo è convocato per la predisposizione del
bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da
sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
Entro il 30 settembre di ciascun anno il consiglio
direttivo è convocato per la predispozione del
bilancio preventivo del successivo esercizio da
sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
I bilanci devono rimanere depositati preso la sede
dell’associazione nei quindici giorni che precedono
l’assemblea convocata per la loro approvazione, a
disposizione di tutti coloro che abbiano motivato
interesse alla loro lettura.
ART.20) AVANZI DI GESTIONE
All’associazione è vietato distribuire, anche in
modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque
denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante
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la vita dell’associazione stessa, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per
legge o siano effettuate a favore di altre
organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge,
statuto o regolamento facciano parte della medesima
e unitaria struttura.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli
eventuali utili o gli avanzi di gestione per la
realizzazione delle attività istituzionali e di
quelle ad esse direttamente connesse.
ART.21) SCIOGLIMENTO
In caso di suo scioglimento, per qualunque causa,
l’associazione ha l’obbligo di devolvere il suo
patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità,
sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3,
comma 190, della L.23/12/96 n°662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
ART.22) CONVENZIONI
Sono previste forme di convenzioni tra
l’associazione ed altri enti. La convenzione è
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deliberata dal consiglio direttivo e viene stipulata
dal presidente che ne segue tutte le modalità di
attuazione.
ART.23) RESPONSABILITA’
L’associazione quando la legge lo prevede si assicura
per i danni derivanti da responsabilità contrattuale
ed extracontrattuale; assicura altresì i volontari
per la responsabilità civile verso i terzi.
Per quanto non previsto nel presente statuto
l’associazione è disciplinata all’art.14 e segg. del
codice civile.
NORMA TRANSITORIA
Nel primo semestre di attività e fino alla nomina da
parte dell’assemblea degli organi statutari le
funzioni di presidente, di segretario, di tesoriere
e di consigliere sono svolte dai soci fondatori.
Alghero lì 4 maggio 2000