Associazione Sarda Traumi Onlus : Statuto

18
1 ASSOCIAZIONE SARDA TRAUMI CRANICI ONLUS STATUTO ART.1) COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE E’ costituita in Alghero l’associazione culturale e promozionale di servizi socio-sanitari denominata “ASSOCIAZIONE SARDA TRAUMI CRANICI Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, in breve denominabile come “ASSOCIAZIONE SARDA TRAUMI CRANICI ONLUS” ART.2) SEDE SOCIALE La sede dell’associazione è in Alghero Viale I Maggio. ART.3) OGGETTO E SCOPO L’Associazione non ha scopo di lucro e la sua durata è a tempo indeterminato. Essa si propone di favorire e promuovere indagini, studi, attività culturali e sociali, ed in generale di sviluppare ogni azione idonea ad agevolare l’informazione, il sostegno, il reinserimento sociale di persone in particolare affette da deficit cerebrali post-traumatici e comunque di disabili di qualsiasi natura.

description

 

Transcript of Associazione Sarda Traumi Onlus : Statuto

Page 1: Associazione Sarda Traumi Onlus : Statuto

1

ASSOCIAZIONE SARDA TRAUMI CRANICI ONLUS

STATUTO

ART.1) COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E’ costituita in Alghero l’associazione culturale e

promozionale di servizi socio-sanitari denominata

“ASSOCIAZIONE SARDA TRAUMI CRANICI Organizzazione

non lucrativa di utilità sociale”, in breve

denominabile come “ASSOCIAZIONE SARDA TRAUMI CRANICI

ONLUS”

ART.2) SEDE SOCIALE

La sede dell’associazione è in Alghero Viale I

Maggio.

ART.3) OGGETTO E SCOPO

L’Associazione non ha scopo di lucro e la sua durata

è a tempo indeterminato. Essa si propone di favorire

e promuovere indagini, studi, attività culturali e

sociali, ed in generale di sviluppare ogni azione

idonea ad agevolare l’informazione, il sostegno, il

reinserimento sociale di persone in particolare

affette da deficit cerebrali post-traumatici e

comunque di disabili di qualsiasi natura.

Page 2: Associazione Sarda Traumi Onlus : Statuto

2

L’associazione si propone di realizzare il proprio

scopo mediante:

a) collaborazione tra struttura sanitaria e

familiari per evidenziare i bisogni più

significativi delle persone portatrici di

disabilità;

b) assistenza ai pazienti e ai loro familiari al

fine di fornire corrette informazioni sulle

problematiche secondarie legate al trauma

cranico e alle disabilità anche di altra

natura, sui servizi sociali e sanitari

esistenti nonché sulle opportunità di

reinserimento (lavorativo, scolastico,

familiare, etc.);

c) informazione alla opinione pubblica della

corretta conoscenza dei bisogni delle persone

assistite;

d) organizzazione di corsi di preparazione

specifica per volontari ospedalieri e

domiciliari;

e) promozione dell’istituzione di borse di

studio per aggiornamento e ricerca – la cui

Page 3: Associazione Sarda Traumi Onlus : Statuto

3

assegnazione possa aver ricadute ed efficacia

sull’attività associativa – indirizzate a

personale tecnico-sanitario,

infermieristico, e a terapisti e a medici.

L’associazione non può svolgere attività diverse da

quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse

direttamente connesse o di quelle accessorie per

natura a quelle statutarie, in quanto integrative

delle stesse.

L’associazione coopera, partecipa, collabora con

soggetti ed enti per la realizzazione delle finalità

sociali, civili e di solidarietà.

ART.4) SOCI

Sono aderenti dell’Associazione:

Soci fondatori: coloro che hanno dato vita e

aderiscono all’Associazione costituendone

l’originario fondo di dotazione.

Soci ordinari: coloro che aderiscono

all’Associazione nel corso della sua esistenza;

Soci benemeriti: sono benemeriti dell’Associazione

coloro che effettuano versamenti al fondo di

Page 4: Associazione Sarda Traumi Onlus : Statuto

4

dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal

Consiglio Direttivo:

Soci onorari: coloro che vengono insigniti

dall’Assemblea di tale riconoscimento in relazione

all’attività svolta per i traumatizzati cranici.

L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato

e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L’adesione all’associazione comporta per

l’associato maggiore d’età il diritto di voto

nell’Assemblea per l’approvazione e le modificazioni

dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli

organi direttivi dell’Associazione.

I soci devono svolgere la propria attività in

personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

La qualità di socio non è trasmissibile e si perde

per decesso, recesso, esclusione, scioglimento

dell’Associazione.

ART.5) ISCRIZIONE

Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere

espressa domanda al Consiglio Direttivo recante ala

dichiarazione di condividere le finalità che

Page 5: Associazione Sarda Traumi Onlus : Statuto

5

l’associazione si propone e l’impegno ad approvarne

e osservarne Statuto e Regolamenti.

Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle

domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro

ricevimento (per il computo di detto periodo si

applicano le norme circa la sospensione feriale dei

termini giudiziari); in assenza di un provvedimento

di accoglimento della domanda entro il termine

predetto, si intende che essa è stata respinta. In

caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non

è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto

diniego.

ART.6) RECESSO DEL SOCIO

Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi

momento notificare la sua volontà di recedere dal

novero dei partecipi all’Associazione stessa; tale

recesso ha efficacia immediata.

ART.7) ESCLUSIONE DEL SOCIO

In presenza di gravi motivi, tra cui il comportamento

censurabile a danno dell’Associazione, qualunque

socio può essere escluso con deliberazione del

Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto dal

Page 6: Associazione Sarda Traumi Onlus : Statuto

6

trentesimo giorno successivo alla notifica del

provvedimento di esclusione, il quale deve contenere

le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata

deliberata. Entro il termine predetto il socio

escluso può fare istanza di reclamo all’Assemblea dei

Soci, la quale convocata nei successivi trenta

giorni, decide sul reclamo a scrutinio segreto e a

maggioranza dei presenti. In caso di reclamo

l’efficacia del provvedimento di esclusione è

sospesa fino a pronuncia dell’Assemblea dei Soci.

La decisione dell’Assemblea dei Soci è

inappellabile.

ART.8) DECADENZA DALLA QUALITA’ DI SOCIO

Il socio che risulta moroso nel pagamento della quota

associativa per un anno, decade dalla qualità di

socio. La decadenza è automatica.

ART.9) PATRIMONIO ED ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai

beni mobili ed immobili che pervengono

all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni

o contributi da parte di enti pubblici e privati o

persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Page 7: Associazione Sarda Traumi Onlus : Statuto

7

Il fondo di dotazione iniziale dell’associazione è

costituito dai versamenti effettuati dai fondatori,

nella complessiva misura di £.1.000.000 (unmilione),

versate in misura di £.50.000 cadauno dai soci

fondatori.

Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione

dispone delle seguenti entrate:

dei versamenti effettuati dai fondatori originari,

dei versamenti ulteriori effettuati

da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti

coloro che aderiscono all’associazione;

dei redditi derivanti dal suo patrimonio.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la

quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto

di adesione all’associazione da parte di chi intende

aderire.

L’adesione all’associazione obblighi di

finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al

versamento originario. E’ comunque facoltà degli

aderenti all’associazione di effettuare versamenti

ulteriori rispetto a quelli originari.

Page 8: Associazione Sarda Traumi Onlus : Statuto

8

I versamenti al fondo di dotazione a qualunque titolo

versati sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi

nemmeno in caso di scioglimento dell’associazione né

in caso di morte, di estinzione, di recesso o di

esclusione dalla associazione può farsi luogo alla

ripetizione di quanto versato all’associazione.

Il versamento non crea altri diritti di

partecipazione, né crea quote indivise di

partecipazione trasmissibili a terzi, né per

successione a titolo particolare né per successione

a titolo universale.

ART.10) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi dell’associazione sono.

l’Assemblea degli aderenti all’associazione

il Presidente del Consiglio Direttivo

il Consiglio Direttivo

il Segretario del Consiglio Direttivo

il Tesoriere

il Collegio dei revisori dei conti

ART.11) L’ASSEMBLEA

Page 9: Associazione Sarda Traumi Onlus : Statuto

9

L’assemblea è composta da tutti gli aderenti

all’associazione. Hanno diritto di voto coloro che

sono in regola con il versamento del contributo

associativo.

L’assemblea si riunisce almeno due volte l’anno per

l’approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31

marzo) e del bilancio preventivo (entro 31 ottobre).

Essa inoltre:

provvede alla elezione del Presidente, del

Consiglio Direttivo, del Segretario e del Collegio

dei revisore dei conti;

delibera sulle modifiche al presente Statuto;

approvano i regolamenti che disciplinano lo

svolgimento dell’attività dell’associazione;

delibera la nomina dei soci onorari;

delibera sui reclami relativi alla esclusione dei

soci;

delibera sull’eventuale destinazione di utili o

avanzi di gestione comunque denominati, nonché di

Page 10: Associazione Sarda Traumi Onlus : Statuto

10

fondi, riserve o capitale durante la vita

dell’Associazione stessa, qualora ciò sia

consentito dalle legge e dal presente statuto;

delibera lo scioglimento e la liquidazione

dell’Associazione e la devoluzione del suo

patrimonio.

Ratifica altre deliberazioni che il Consiglio

Direttivo decide di sottoporle.

ART.12) MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA

L’assemblea è convocata dal Presidente almeno due

volte l’anno e ogni qualvolta questi lo ritenga

opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un

terzo dei soci regolarmente iscritti, o da almeno un

terzo dei consiglieri o infine dal Collegio dei

revisore dei conti.

L’avviso di convocazione deve essere inviato, salvo

casi di particolare urgenza, almeno 10 (dieci) giorni

prima e contenere l’ordine del giorno.

Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a

maggioranza dei voti e in prima convocazione con la

presenza di almeno la metà degli associati; in

Page 11: Associazione Sarda Traumi Onlus : Statuto

11

seconda convocazione la deliberazione è valida

qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni di modifica dello Statuto,

l’approvazione o la modifica dei Regolamenti possono

essere prese esclusivamente a maggioranza assoluta

degli aderenti alla associazione, sia in prima che

in seconda votazione.

ART.13) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è formato da 6 (sei) a 15

(quindici) membri, a scelta dell’Assemblea, compresi

il Presidente e il segretario che ne fanno parte di

diritto.

Faranno parte del Consiglio Direttivo, eletti

dall’assemblea, almeno due consiglieri scelti tra i

soci fondatori.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono

rieleggibili consecutivamente solo per un altro

mandato.

Il consiglio direttivo è l’organo che fissa le linee

programmatiche dell’Associazione. Il Consiglio è

convocato non meno di due volte all’anno e ogni volta

Page 12: Associazione Sarda Traumi Onlus : Statuto

12

che il Presidente lo ritenga opportuno. In via

straordinaria viene convocato se richiesto da almeno

la metà dei consiglieri.

La convocazione avviene mediante avviso personale ai

consiglieri almeno cinque giorni prima della

riunione, salvo casi di urgenza.

I membri del consiglio che non intervengono per tre

volte consecutive alle riunioni senza

giustificato motivo, possono essere dichiari

decaduti su proposta del presidente.

In caso di morte, dimissioni e decadenza dei

consiglieri, il consiglio nomina i sostituti che

rimangono in carica fino alla scadenza naturale del

triennio.

Il consiglio nomina nel suo interno il vice

presidente, che sostituisce il presidente ogni volta

che questo sia impedito nelle sue funzioni, ed il

tesoriere.

Dalla nomina a consigliere, presidente, vice

presidente, segretario, tesoriere, revisore dei

conti ed ogni qualsivoglia carica sociale non

consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle

Page 13: Associazione Sarda Traumi Onlus : Statuto

13

spese documentate sostenute per ragione dell’ufficio

ricoperto, su autorizzazione del Presidente o del

Segretario.

Il consiglio demanda l’esecuzione delle proprie

deliberazioni al segretario.

ART.14) IL PRESIDENTE

Il presidente è eletto dall’assemblea dei soci ed è

rieleggibile. Assume la rappresentanza legale

di fronte ai terzi e anche in giudizio. Egli esercita

tutti i poteri necessari al buon andamento

dell’attività sociale secondo le direttive del

consiglio.

Il presidente convoca e presiede l’assemblea e il

consiglio direttivo, verifica l’osservanza dello

statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove

se ne presenti la necessità.

Il presidente cura la predisposizione del bilancio

preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre

per l’approvazione al consiglio direttivo e poi

all’assemblea corredandoli di idonee relazioni.

ART.15) IL SEGRETARIO

Page 14: Associazione Sarda Traumi Onlus : Statuto

14

Il segretario è eletto dall’assemblea generale, è

l’organo esecutivo dell’associazione ed è

rieleggibile.

Ha il compito di dare esecuzione alle deliberazioni

del consiglio, tenere i contatti con i soci,

provvedere di concerto con il presidente affinché

l’attività dell’associazione

e le manifestazioni si svolgano secondo le direttive

del consiglio.

Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione

delle adunanze dell’assemblea e del consiglio

direttivo. Inoltre cura la tenuta del libro verbali

delle assemblee e del consiglio direttivo nonché il

libro degli aderenti all’associazione.

ART.16) LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge,

l’associazione tiene i libri verbali delle adunanze

e delle deliberazioni dell’assemblea, del consiglio

direttivo e dei revisori dei conti nonché il libro

degli aderenti all’associazione.

ART.17) IL TESORIERE

Page 15: Associazione Sarda Traumi Onlus : Statuto

15

Il tesoriere viene nominato dal consiglio direttivo

al suo interno. Egli cura la gestione della cassa

dell’associazione e ne tiene la contabilità,

effettua le relative verifiche, controlla la tenuta

dei libri contabili, predispone, dal punto di vista

contabile, i bilanci, accompagnandoli da idonea

relazione contabile.

ART.18) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre

membri effettivi e di due supplenti, che subentrano

in ogni caso di cessazione di un membro effettivo.

L’incarico di revisore è incompatibile con la carica

di consigliere.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono

le norme dettate nel presente statuto per i

consiglieri.

I revisori curano la tenuta del libro delle adunanze

dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle

adunanze dell’assemblea e del consiglio direttivo

con facoltà di parola, ma senza diritto di voto,

verificano la regolare tenuta della contabilità

Page 16: Associazione Sarda Traumi Onlus : Statuto

16

dell’associazione e dei relativi libri, danno parere

sui bilanci.

ART.19) BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

Gli esercizi dell’associazione chiudono il 31

dicembre di ogni anno.

Entro il 28 febbraio di ogni anno il consiglio

direttivo è convocato per la predisposizione del

bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da

sottoporre all’approvazione dell’assemblea.

Entro il 30 settembre di ciascun anno il consiglio

direttivo è convocato per la predispozione del

bilancio preventivo del successivo esercizio da

sottoporre all’approvazione dell’assemblea.

I bilanci devono rimanere depositati preso la sede

dell’associazione nei quindici giorni che precedono

l’assemblea convocata per la loro approvazione, a

disposizione di tutti coloro che abbiano motivato

interesse alla loro lettura.

ART.20) AVANZI DI GESTIONE

All’associazione è vietato distribuire, anche in

modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque

denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante

Page 17: Associazione Sarda Traumi Onlus : Statuto

17

la vita dell’associazione stessa, a meno che la

destinazione o la distribuzione non siano imposte per

legge o siano effettuate a favore di altre

organizzazioni non

lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge,

statuto o regolamento facciano parte della medesima

e unitaria struttura.

L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli

eventuali utili o gli avanzi di gestione per la

realizzazione delle attività istituzionali e di

quelle ad esse direttamente connesse.

ART.21) SCIOGLIMENTO

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa,

l’associazione ha l’obbligo di devolvere il suo

patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di

utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità,

sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3,

comma 190, della L.23/12/96 n°662, salvo diversa

destinazione imposta dalla legge.

ART.22) CONVENZIONI

Sono previste forme di convenzioni tra

l’associazione ed altri enti. La convenzione è

Page 18: Associazione Sarda Traumi Onlus : Statuto

18

deliberata dal consiglio direttivo e viene stipulata

dal presidente che ne segue tutte le modalità di

attuazione.

ART.23) RESPONSABILITA’

L’associazione quando la legge lo prevede si assicura

per i danni derivanti da responsabilità contrattuale

ed extracontrattuale; assicura altresì i volontari

per la responsabilità civile verso i terzi.

Per quanto non previsto nel presente statuto

l’associazione è disciplinata all’art.14 e segg. del

codice civile.

NORMA TRANSITORIA

Nel primo semestre di attività e fino alla nomina da

parte dell’assemblea degli organi statutari le

funzioni di presidente, di segretario, di tesoriere

e di consigliere sono svolte dai soci fondatori.

Alghero lì 4 maggio 2000