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Traduzione non ufficiale a cura di Tecnostruttura delle Regioni 1 “Verso una chiusura positiva dei programmi dei Fondi strutturali 2000-2006” Seminario per le autorità di gestione, le autorità di pagamento e gli organismi di controllo di II livello Bruxelles, 15 settembre 2008 CHIUSURA DELLE FORME DI ASSISTENZA DEI FONDI STRUTTURALI 2000-2006 R R A A C C C C O O L L T T A A D D E E L L L L E E D D O O M M A A N N D D E E E E D D E E L L L L E E R R I I S S P P O O S S T T E E Versione: 11 settembre 2008

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“Verso una chiusura positiva dei programmi dei Fondi strutturali 2000-2006”

Seminario per le autorità di gestione, le autorità di pagamento e gli organismi di controllo di II livello

Bruxelles, 15 settembre 2008

CHIUSURA DELLE FORME DI ASSISTENZA DEI FONDI STRUTTURALI 2000-2006

RRAACCCCOOLL TTAA DDEELL LL EE DDOOMM AANNDDEE EE DDEELL LL EE RRII SSPPOOSSTTEE

Versione: 11 settembre 2008

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“Questo è un documento di lavoro predisposto dalla Commissione. Sulla base delle norme comunitarie applicabili, esso fornisce orientamenti all’attenzione delle autorità pubbliche, operatori, beneficiari o potenziali beneficiari ed altri organismi coinvolti nel monitoraggio, controllo o implementazione della politica di coesione, su come interpretare e applicare le regole comunitarie in quest’area. Lo scopo del documento di lavoro è quello di fornire le spiegazioni e le interpretazioni dei Servizi della Commissione delle dette regole in modo da facilitare l’implementazione dei programmi operativi e di incoraggiare le buone pratiche. Tuttavia, questi orientamenti non pregiudicano regole specifiche dei singoli Fondi su punti particolari e l’interpretazione della Corte di Giustizia e del Tribunale di primo grado o l’evoluzione della prassi decisionale della Commissione.”

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Elenco dei contenuti 1. CHIUSURA DELL’ASSISTENZA DEI FONDI STRUTTURALI 2000-2006

1.1 Principi generali della chiusura 1.2 Periodo precedente alla chiusura 1.3 Documenti da sottoporre alla chiusura 1.4 La relazione finale 1.5 La dichiarazione di chiusura 1.6 La dichiarazione di spesa finale e la richiesta di pagamento 1.7 Progetti non terminati o non attivi nel momento della chiusura 1.8 Operazioni sospese a causa di procedimenti giudiziari o amministrativi 1.9 Calcolo (e pagamento) del contributo finale 1.10 Trattamento delle irregolarità 1.11 L’Euro

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1. Chiusura degli Interventi dei Fondi Strutturali 2000-2006 Questa nota∗ fornisce interpretazioni, in particolare, riguardo alle domande afferenti le questioni di seguito elencate:

� Principali documenti e calendario per la chiusura degli interventi dei Fondi strutturali 2000-2006;

� Trattamento della dichiarazione e della certificazione finale di spesa, inclusa la domanda di

pagamento finale;

� Esame del rapporto finale; � Esame della dichiarazione di chiusura; � Lettere standard da usare durante il percorso di chiusura;

� Checklists da utilizzare durante l’esame dei documenti di chiusura;

� Compiti precisi di tutti i soggetti esterni ed interni alla Commissione coinvolti nel

procedimento.

∗ * Questa è una bozza di nota degli esiti del seminario “Verso una efficace chiusura dei Programmi 2000-2006” basata sulle prime domande sottoposte alla commissione Europea dagli Stati Membri. Queste prime risposte non rappresentano la posizione finale dei Servizi della Commissione. La versione finale della nota, che rappresenterà la posizione finale dei Servizi della Commissione sulle questioni sollevate, sarà trasmessa a tutti i partecipanti a breve termine dopo il seminario.

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1.1 Principi Generali per la Chiusura (1) Quando i programmi dei Fondi Strutturali 2000-2006 sono considerati chiusi: quando il rapporto finale è considerato ammissibile e soddisfacente o quando gli stanziamenti sono trasferiti per tutti i Fondi? Si veda il primo punto delle “Linee Guida per la chiusura degli interventi dei Fondi Strutturali (2000-2006), C(2006) 3424 (d’ora in poi richiamate come Linee Guida per la chiusura), il quale prevede che “la chiusura di un intervento copre la liquidazione finanziaria degli impegni comunitari pendenti tramite il pagamento del saldo dell’impegno all’autorità designata o il rilascio di una nota di debito e il disimpegno dell’eventuale saldo finale, nonché il periodo entro il quale tutti i diritti e le obbligazioni della Commissione e degli Stati Membri sono stati estinti per quanto riguarda gli interventi o le operazioni. La liquidazione finale non pregiudica il diritto della Commissione ad adottare dei correttivi finanziari”. Quali elementi sono necessari per l’archiviazione dei dossier?

Che cosa s’intende per “materializzazione” dell’archiviazione?

Qual è la data limite per la conservazione dei documenti dei programmi Leader + per i

Gruppi di azione locale (GAL), i soggetti attuatori e l’autorità di gestione?

Si vedano le disposizioni del Regolamento (CE) 2355/2002, dell’articolo 38, paragrafo 6, del Regolamento (CE) n° 1260/1999 e dell’allegato I del Regolamento della Commissione (CE) n° 438/2001. Questi documenti costituiscono la base della pista di controllo e devono dunque comprendere tutti gli elementi che hanno permesso di giustificare le spese alla Commissione. Conformemente all’articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (CE) n° 1260/1999, il termine di conservazione dei documenti giustificativi è di tre anni dal pagamento del saldo da parte della Commissione. Tale termine è sospeso in caso di procedimento giudiziario o di ricorso amministrativo avente degli effetti sospensivi. (5) Regole applicabili ai diversi interventi cofinanziati dal FESR: le procedure di chiusura relative ad INTERREG saranno differenti da quelle degli altri interventi? No, ciononostante, per l’attuazione delle procedure, si vedano gli orientamenti complementari COCOF 07/0078/00. (6) La chiusura di un programma che coinvolge la Norvegia è una sfida. E’ possibile ottenere maggiori orientamenti per tutte le 7 fasi su come chiudere positivamente questi programmi? La chiusura e i documenti per la chiusura riguardano principalmente i Fondi Comunitari. Negli Stati non UE il quadro finanziario deve essere definito in modo da poter giustificare l’elemento di cooperazione nei progetti.

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1.2 Periodo che precede la chiusura (a) Modifica della Decisione della Commissione (7) E’ possibile modificare l’ammontare totale allocato al Programma senza incrementare la quota Comunitaria se c’è una carenza di fondi per finanziare gli impegni presi? Se sì, quali procedure devono essere seguite per aumentare il cofinanziamento nazionale per le misure? Qual è il termine per le modifiche collegate ad un aumento del cofinanziamento nazionale del programma? Come spiegato al punto 2.1 delle Linee Guida per la Chiusura, gli Stati Membri devono aver presentato le richieste di modifica dei piani finanziari dei programmi operativi prima del 31 dicembre 2006. Pertanto è troppo tardi per modificare i programmi operativi. Tuttavia, è possibile per gli Stati Membri dichiarare spese eleggibili al di sopra di quanto previsto nel programma operativo se, per esempio, vi è un incremento nel cofinanziamento nazionale del programma. (b) Modifica dei complementi di programmazione (8) Qual è il termine per la modifica dei complementi di programmazione per quanto riguarda i trasferimenti tra misure all’interno del lo stesso fondo? (9) E’ necessario che la Commissione Europea approvi la modifica dei complementi di programmazione prima della fine del 2008? (10) Qual è la data finale per la modifica del complemento di programmazione: 31/12/2008 o 30/04/2009? (11) Qual è la metodologia adottata dalla Commissione Europea per quanto riguarda l’evoluzione della ripartizione finanziaria e del suo adeguamento alla realtà e al calendario della chiusura? La data finale per la modifica del complemento di programmazione è la data finale di ammissibilità per il programma. Come stabilito al punto 2.2 delle Linee Guida per la Chiusura, i trasferimenti tra misure all’interno dello stesso Fondo saranno possibili fino alla data finale di ammissibilità della spesa, a condizione che il piano finanziario della decisione della Commissione non richieda modifiche. Una volta che il complemento di programmazione sia stato modificato, secondo l’articolo 34 (3) del Regolamento(CE) n° 1260/1999, deve essere presentato alla Commissione entro un mese dalla sua approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza. (12) Per il calcolo della partecipazione finale a livello di assi prioritari, ci sono alcune procedure previste per l’applicazione della regola della flessibilità del 2%. E’ possibile procedere ad una modifica del piano finanziario del complemento di programmazione fino alla fine allo scopo di presentare la certificazione e dichiarazione delle spese finali? In primo luogo, il complemento di programmazione può essere modificato fino alla data finale di ammissibilità a condizione che, per ciascuna fonte di finanziamento, l’importo totale dell’asse prioritario rimanga invariato rispetto al piano di finanziamento della decisione del programma. In secondo luogo gli Stati Membri possono certificare tutte le spese sostenute anche se eccedono

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l’ammontare totale indicato nelle tabelle finanziarie della decisione della Commissione e del complemento di programmazione. Terzo, ciò sarà possibile fino a quando la Commissione effettuerà il calcolo finale sulla base delle informazioni a sua disposizione. (13) Tenuto conto del fatto che durante il 2008 le misure saranno completate in periodi differenti, allo scopo di evitare ulteriori richieste di modifiche, vorremmo domandare: è possibile concentrare le modifiche in uno o due provvedimenti? (Al Comitato di Sorveglianza di metà e fine anno) al fine di utilizzare le risorse delle misure chiuse per quelle ancora aperte, prima dell’approvazione di ciascuna modifica. E’ possibile per lo Stato Membro organizzarsi nel modo che ritiene migliore. Ciò nonostante, gli Stati Membri all’atto della modifica dei documenti di programmazione dovranno tener conto della data di ammissibilità (vedi CDCR documento n° CDRR-03-0013-00-EN). In caso di modifiche dell’intero programma operativo o di un singolo documento di programmazione, l’ammissibilità delle nuove spese decorre dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la richiesta di variazione dell’intervento. La data di ammissibilità deve essere indicata nella decisione di approvazione della modifica dell’intero Programma Operativo o del singolo documento di programmazione. Nel caso in cui i complementi siano modificati, si possono presentare due differenti situazioni. Se le modifiche richiedono una rettifica del Programma Operativo o di un singolo documento programmatorio si applicherà la data di ammissibilità stabilita nella decisione di approvazione della modifica del Programma Operativo o del singolo documento di programmazione. Dall’altro lato, se la variazione riguarda soltanto il complemento di programmazione la data da cui decorre l’ammissibilità è stabilita dal Comitato di Sorveglianza ma, per una corretta gestione finanziaria, la stessa non potrà essere antecedente a quella in cui il Comitato approverà gli emendamenti proposti. (c) Impegni relativi alle operazioni (14) Fino a quando si può procedere alla riprogrammazione delle operazioni? (15) Se l’ultimo impegno annuale nell’ambito di un programma ha luogo nel 2006 e la data finale di ammissibilità delle spese è il 31 dicembre 2008, questi impegni possono essere imputati a progetti dopo il 31 dicembre 2006? (16) E’possibile aggiungere nuovi progetti nei piani di investimento? Quali sarebbero le condizioni per tali iniziative? (17) All’84° e all’85° meeting del Comitato per lo Sviluppo e la Riconversione delle Regioni (CDCR), la delegazione Irlandese ha chiesto se gli impegni per i singoli progetti possono essere effettuati dopo l’ultimo impegno annuale del bilancio Comunitario ad un programma. Per esempio, se l’ultimo impegno in un programma avviene nel 2006 essendo la data finale per l’ammissibilità al 31 dicembre 2008, possono essere effettuati impegni a progetti dopo il 31 dicembre 2006. Il Regolamento (CE) n° 1260/1999 non prevede alcuna scadenza particolare affinché un impegno sia finanziariamente e giuridicamente vincolante. Conseguentemente, un impegno può in teoria essere assunto dalle autorità responsabili del programma fino alla data finale di ammissibilità delle spese. Tuttavia, in pratica, gli impegni dovranno essere assunti in tempi utili a consentire ai

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beneficiari finali di portare a termine le operazioni e di eseguire i pagamenti entro la data finale di ammissibilità delle spese (vedi il punto 2.3 degli Orientamenti sulla chiusura degli interventi dei Fondi strutturali (2000-2006). (18) Tenendo conto della particolarità dell’attuazione dei progetti, si presume che il fabbisogno preciso di risorse aggiuntive sarà evidente soltanto alla fine del periodo. Per ciascun operatore di progetto il bisogno di finanziamenti aggiuntivi (inclusa la proporzione tra fondi strutturali e cofinanziamento nazionale) può essere differente. Ciò implica la necessità di cambiare contratto? In che modo ciò può essere fatto? Quali procedure devono essere seguite? È possibile includere nei contratti una clausola in virtù della quale la proporzione tra fondi Comunitari possa essere modificata tenendo conto della situazione reale, riducendo così il numero delle consultazioni interistituzionali e risparmiando tempo? I termini dell’articolo 32(1) del Regolamento (CE) n° 1260/99 e del Regolamento (CE) n° 1685/200, come modificati, devono essere rispettati, specialmente riguardo al requisito in base al quale le spese dichiarate debbono corrispondere ai pagamenti effettuati dai beneficiari finali, supportati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. E’ importante per lo Stato Membro il modo in cui rispetta queste previsioni e come gestisce i contratti con gli “operatori di progetto”. Modificare i singoli contratti può essere un modo in cui gli Stati Membri fanno ciò. Potrebbe essere richiamato che l’ammontare dichiarato nella colonna “Comunità” della tabella delle spese è la spesa sostenuta dai beneficiari finali, la quale è imputabile al Fondo in conformità con i singoli accordi/contratti di sovvenzione. In questo modo, il contributo Comunitario stabilito nei contratti/accordi di finanziamento con i beneficiari finali non può essere considerato variabile, ma può essere modificato allo stadio finale del progetto con una decisione dell’Amministrazione, in linea con le applicabili regole nazionali e/o del programma. Il saldo finanziario per ciascun progetto rispetterà la decisione finale per questo progetto, che deve essere presa in linea con le applicabili regole nazionali e/o del programma. (19) E’ plausibile per i Fondi strutturali finanziar e retroattivamente progetti dichiarati conclusi? (20) Un intervento inizialmente programmato come “progetto di finanziamento” che prevede la prevede la partecipazione di un’entità privata può essere sostituito con un altro progetto già impegnato con risorse della Comunità a partire dalla data di ammissibilità delle spese? Ciò rientra nella responsabilità delle Autorità di Gestione, le quali devono adempiere ai loro compiti ed assicurare la costante applicazione delle regole. Nell’ambito della gestione condivisa dei Fondi strutturali non c’è una esplicita previsione normativa che proibisce di co-finanziare retroattivamente le spese nazionali. Tuttavia, l’articolo 9(2)(b)(ii) del Regolamento(CE) n° 438/2001 prevede che le dichiarazioni di spesa dall’Autorità di pagamento alla Commissione contengano esclusivamente spese per operazioni “[che siano state selezionate] per il finanziamento in base ai pertinenti criteri e procedure di selezione [nell’ambito di un intervento specifico] nonché sottoposte alla disciplina comunitaria per tutto il periodo in cui tali spese sono state sostenute”. Esiste un rischio significativo nell’applicazione del cofinanziamento retroattivo, nell’ambito dei Programmi cofinanziati dai Fondi strutturali, a progetti conclusi o alle spese finanziate a livello nazionale che non hanno un precedente collegamento con il programma ed per questa ragione è sconsigliato dai Servizi della Commissione.

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(21) C’è una quota massima che può essere spostata tra le diverse misure del Complemento di Programmazione? Come indicato al punto 2.2 degli Orientamenti per la chiusura, i trasferimenti tra misure all’interno dello stesso Fondo e l’aggiunta di nuove misure sono possibili fino alla data finale di ammissibilità a condizione che il piano finanziario della decisione della Commissione non richieda modifiche. Conseguentemente, l’unico limite agli spostamenti di risorse tra misure dello stesso Fondo è il rispetto dell’importo totale per ciascuna fonte di finanziamento (UE, nazionale pubblica, nazionale privata) a livello di asse prioritario. (22) E’ possibile procedere a trasferimenti di risorse tra le misure dell’Asse Assistenza Tecnica? Si, a condizione che non ci siano trasferimenti tra Fondi e che la norma n° 11 del Regolamento (CE) n° 1685/2000 e successive modifiche sia rispettata (il contributo massimo dei Fondi Strutturali per alcune tipologie di spesa di Assistenza tecnica definite al punto 2.1 della suddetta regola è prefissato). (23) Che cosa accade alle risorse dell’Assistenza Tecnica non spese nel caso di programmi che non continueranno nel periodo 2007-2013? Se la domanda si riferisce ad un programma di Assistenza Tecnica: le risorse saranno disimpegnate alla chiusura del programma esattamente come tutti i finanziamenti inutilizzati. Se invece la domanda si riferisce ad una misura di Assistenza Tecnica: la flessibilità permette l’utilizzo delle risorse non spese in altre misure. (24) Per eseguire trasferimenti di risorse tra misure o per modificare i tassi di cofinanziamento è necessario che il Comitato di Sorveglianza approvi i Complementi di Programmazione? Sì, l’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza 2000-2006 è necessaria per qualsiasi modifica del complemento di programmazione. (d) Data finale di ammissibilità delle spese (25) Le autorità tedesche desiderano sapere, rispetto al punto 2.5.1 degli orientamenti sulla chiusura, come si applica la data di ammissibilità della spesa agli aiuti di stato. Il punto 2.5.1 degli orientamenti sulla chiusura ribadisce che la data finale di ammissibilità delle spese è stabilita nella decisone della Commissione relativa alla partecipazione dei Fondi. L’articolo 30(2) del Regolamento (CE) n° 1260/99 prevede che il termine finale per l’ammissibilità delle spese stabilito nella decisione (che è generalmente il 30 Aprile 2009 per i pagamenti in caso di aiuti di stato) si riferisce ai pagamenti fatti dal beneficiario finale. Secondo l’articolo 9(1) dello stesso Regolamento, ai fini degli Aiuti di Stato, i beneficiari finali sono gli organismi che concedono l’aiuto. (26) In caso di programmi in cui vi sono sia aree a sostegno transitorio che non, transitorie che aree generali le date per il termine finale di ammissibilità delle spese è diverso (ad esempio rispettivamente il 31/12/07 e il 31/12/2008). Quando dovrebbero presentare esattamente la relazione gli Stati Membri? C’è una sola relazione per entrambe le aree con

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scadenza alle ultime date possibili (cioè Aprile 2008 o Aprile 2009 per i programmi che prevedono la concessione di aiuti di Stato) o sono necessarie due relazioni? (27) Qualora un programma contenga operazioni soggette ai regimi di aiuto, e conseguentemente date differenti per l’ammissibilità delle spese può l’ultima di queste date essere considerata il termine finale di ammissibilità ai fini della presentazione di tutti i documenti di chiusura? Questa data ultima di presentazione può essere applicata a tutti i programmi, del Fondo in questione, o solo alle operazioni finanziate tramite un regime di aiuto? O ci dovrebbe essere una dichiarazione distinta per le operazioni finanziate/non finanziate attraverso i regimi di aiuto? Come indicato al punto 3.3.4 degli Orientamenti sulla Chiusura, qualora un programma comprenda operazioni i cui termini ultimi di ammissibilità delle spese per un Fondo siano diversi, l’ultimo di tali termini sarà considerato quale data ultima di ammissibilità per il calcolo del termine di presentazione dei documenti di chiusura per tale Fondo (compresa la dichiarazione certificata delle spese finali). Questa regola si applica solo ai fini del calcolo del periodo di presentazione dei documenti di chiusura, mentre le spese dei beneficiari finali devono essere effettuate nel rispetto dei pertinenti termini di ammissibilità. (28) Quale sarà l’ultima data utile per la richiesta di finanziamenti? (29) Entro quale data si può effettuare l’ultima richiesta di finanziamento che consenta di tener conto delle spese dei gruppi di azione locale (GAL), considerato che il termine ultimo di ammissibilità è fissato al 31 dicembre 2008? Nessuna obiezione a che una domanda di pagamento intermedia sia trasmessa alla Commissione nel corso del mese di gennaio 2009 (o al più entro la data finale di presentazione dei documenti di chiusura). Tuttavia, prima della chiusura, il totale cumulato dei pagamenti (acconti e intermedi) effettuati dalla Commissione non supererà il 95% della partecipazione comunitaria (vedere articolo 32, paragrafo 3 del Regolamento (CE) n° 1260/99). (30) Ci confermate che il termine finale di ammissibilità delle spese è il 31 dicembre 2008 per le spese dei gruppi d’azione locale (salvo ritenere che essi rappresentano degli organismi intermedi) e il 30 aprile 2009 per le spese del beneficiario finale? (la domanda riguarda Leader +). Conformemente all’articolo 3 della decisione della Commissione C(2001) 2094 del 07/08/2001, il termine ultimo di ammissibilità delle spese è fissato al 31 dicembre 2008. Tale data si riferisce ai pagamenti effettuati dai beneficiari finali (vedi articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n° 1260/99). L’assunzione della data del 30 aprile 2009 per le spese del beneficiario finale renderà necessaria una modifica della decisione della Commissione, conformemente al punto 2.5.2 delle Linee guida. (31) Per i programmi operativi regionali, il termine ultimo di ammissibilità delle spese è generalmente il 31 dicembre 2008. Tuttavia, la decisione di approvazione del POR Sicilia stabilisce che, nel caso di spese sostenute dagli organismi che concedono aiuti nell’ambito dell’articolo 9(1) del regolamento (CE) 1260/99, la data è il 30 Aprile 2009. L’autorità di Gestione chiede se le operazioni finanziate attraverso il FEOGA Orientamento possono essere considerate come tali, e conseguentemente se il 30 aprile 2009 può essere assunto come termine ultimo di ammissibilità delle spese.

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Le operazioni cofinanziate dal FEOGA-Orientamento possono essere distinte in due tipologie: operazioni che ricevono il sostegno comunitario nel quadro dell’articolo 36 del Trattato (aiuti all’agricoltura), per i quali – secondo l’articolo 51 del Regolamento (CE) 1257/1999 – non si applicano gli articoli da 87 a 89 del Trattato, e altri interventi di sviluppo rurale (aiuti “non agricoli”), per i quali gli articoli da 87 a 89 del trattato troveranno applicazione. Per quanto riguarda gli aiuti all’agricoltura, qualora siano stati concessi da organismi designati dagli Stati Membri ai sensi dell’articolo 9(1) del Regolamento (CE) n° 1260/1999, il termine ultimo di ammissibilità stabilito nella decisione di approvazione dei relativi programmi operativi sarà, come regola generale il 30 Aprile 2009. Per le altre misure di sviluppo rurale (aiuti “non agricoli”) non ci sono esenzioni o peculiarità. (32) In caso di aiuti de minimis, qual è il termine ultimo di ammissibilità delle spese? Poiché si ritiene che gli aiuti de minimis rientrino nell’ambito dell’articolo 9(1) del regolamento (CE) 1260/1999, il termine ultimo di ammissibilità degli stessi è il 30 aprile 2009. (33) I pagamenti relativi ad azioni di assistenza tecnica che terminano dopo il 31/12/2008 possono essere effettuati dopo il 31/12/2008? (34) Le spese, relative alle procedure di chiusura del ciclo programmatorio 2000-2006, sostenute dopo il termine ultimo di ammissibilità, cioè il 31/12/2008, possono essere ammesse al finanziamento e dichiarate alla Commissione Europea nel nuovo periodo di programmazione dei Fondi strutturali 2007-2013? (35) E’ possibile effettuare pagamenti per attività di consulenza connesse alla verifica e alla chiusura del programma che sono state rese solo dopo il 31/12/2008? Se esiste una prosecuzione del relativo programma nel periodo programmatorio 2007-2013, le spese sui servizi prestati nel 2009 possono essere dichiarate nella programmazione 2007-2013. A tale riguardo vanno evidenziate le disposizioni del punto 6 secondo capoverso degli Orientamenti per la Chiusura. Tuttavia, se il programma non prosegue nel nuovo periodo di programmazione, le spese connesse a questi servizi devono essere coperte tramite il cofinanziamento nazionale. Come regola generale, il termine ultimo di ammissibilità stabilito nelle decisioni è generalmente il 31 Dicembre 2008, o il 30 Aprile 2009 per le spese sostenute dagli organismi che erogano aiuti in base all’articolo 9(1) del Regolamento (CE) n° 1260/1999 (cioè i regimi di aiuto previsti dall’Articolo 87 del Trattato e gli aiuti concessi dagli organismi designati dagli Stati Membri quando i beneficiari finali sono gli organismi che erogano l’aiuto). Le condizioni in base alle quali le attività di assistenza tecnica relative alla chiusura dei programmi precedenti al 2006 sono ammissibili nel periodo di programmazione 2007-2013 sono stabilite nella nota COCOF/07/0021/01 del 27 marzo 2007. (36) Finanziamento delle attività di assistenza tecnica dei programmi 2000-2006 sostenute dopo il termine ultimo di ammissibilità mediante l’assistenza tecnica dei programmi del periodo 2007-2013. Le attività di assistenza tecnica relative al periodo di programmazione 2000-2006 che sono state sostenute dal beneficiario finale dopo il termine ultimo di ammissibilità previsto per quel periodo

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non sono ammissibili nella programmazione 2000-2006. Tuttavia, le stesse possono essere finanziate tramite le risorse dell’assistenza tecnica dei programmi 2007-2013 purché sussistano determinate condizioni. Per quanto concerne il FESR e il FSE, questi costi saranno ammissibili alle risorse di Assistenza tecnica degli Stati Membri per il periodo 2007-2013 a condizione che:

- esse siano state sostenute dopo l’inizio della data di ammissibilità di un programma 2007-2013, (data di presentazione dei programmi operativi o 1° Gennaio 2007, a seconda di quale sia precedente);

- la loro ammissibilità è valutata caso per caso, alla luce delle caratteristiche specifiche di ciascun nuovo programma operativo e della loro coerenza generale con i precedenti programmi; deve esserci pertanto un chiaro ed evidente nesso tra il programma del periodo 2007-2013 e quello della programmazione 2000-2006 in termini di pertinenza geografica, settore/ambito d’intervento, e/o sistemi amministrativi di gestione e controllo; i programmi 2007-2013 che integrano i principi delle Iniziative Comunitarie Equal e Urban del periodo 2000-2006 si ritiene rappresentino un collegamento.

- Le norme nazionali sull’ammissibilità stabiliscono la loro eleggibilità. Le condizioni in base alle quali le spese di assistenza tecnica relative alla chiusura dei programmi precedenti al 2006 sono ammissibili nella programmazione 2007-2013 sono stabilite nella nota COCOF/07/0021/01 del 27 Marzo 2007. (37) Per le azioni di Assistenza Tecnica, il beneficiario finale è l’amministrazione regionale e la spesa dichiarata ammissibile è uguale all’ammontare pagato dall’amministrazione stessa. Le spese per servizi realizzati prima del 31/12/2008 ma liquidate durante il 2009 possono essere imputate ai programmi 2000-2006? Ciò dipende dal momento in cui il beneficiario finale ha effettuato il pagamento, cioè prima o dopo il termine ultimo di ammissibilità delle spese. Solo i pagamenti effettuati dal beneficiario finale entro o prima il termine ultimo di ammissibilità delle spese sono ammissibili ai programmi 2000-2006. (38) Per quel che concerne i costi di assistenza tecnica di supporto nell’ambito di misure di aiuti di stato, considerato che il termine ultimo di ammissibilità per queste operazioni è il 30/04/2009, possiamo considerare questa data come l’unica per le spese di assistenza tecnica o deve essere rispettato il termine del 31/12/2008? No, il supporto non è un aiuto di Stato e conseguentemente non può ricadere nel caso specifico previsto dall’articolo 9(1) del Regolamento (CE) n° 1260/1999. (39) Per il FEOGA, è possibile confermare l’applicazione della norma che consente di imputare al FESR le spese della valutazione ex post e dei controlli nonché quelle relative al rapporto finale della programmazione 2000-2006? Si a condizione che tali spese siano conformi all’articolo 66, paragrafo 2, secondo capoverso del Regolamento (CE) 1698/2005 (limite dell’assistenza tecnica non oltre il 4% dell’ammontare totale del programma), e che una disposizione in tal senso deve essere prevista nel programma. (40) Nell’ammissibilità delle spese fino al 30/04/09 per i regimi di Aiuto, cioè per i progetti cofinanziati dai Fondi Strutturali ci sono casi di “aiuti in esenzione”. E’ possibile che il beneficiario finale che concede l’aiuto lo eroghi dopo il 31/12/2008?

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Gli aiuti di Stato concessi in base al regolamento di esenzione per categoria non devono essere precedentemente notificati alla Commissione ma sono considerati Aiuti di stato ai sensi dell’Articolo 87 del Trattato. Conseguentemente, il termine ultimo di ammissibilità delle spese per il beneficiario di questi aiuti è il 30 aprile 2009. (41) Quando e a quali condizioni sarà analizzato e trattato un eventuale disimpegno automatico della tranche relativa all’annualità 2006? Gli Stati Membri hanno già fissato la scadenza per la presentazione dei documenti di chiusura per provare l’utilizzo della quota relativa all’annualità 2006. (42) Per gli Aiuti: devono essere rispettate entrambe le condizioni che gli aiuti siano concessi in base all’articolo 87 e che il beneficiario finale sia l’organismo che eroga l’aiuto o è sufficiente una sola condizione? Le esenzioni sono considerate come aiuti ai sensi dell’articolo 87 e come tali ammissibili solo fino al 30/04/2009? Quali sono le spese relative ai regimi di aiuto che dovrebbero essere rendicontate: solo le spese dei beneficiari finali o anche quelle in cui l’assegnazione finale deve essere impegnata prima del 31/12/2008, come le spese dei fornitori pagate prima del 31/12/2008? Oppure la scadenza è spostata interamente al 30/04/2009? (43) Come si applica il termine finale di ammissibilità al rimborso degli aiuti di stato? (44) le spese impegnate dagli organismi che erogano l’aiuto – significa che anche le spese del beneficiario finale (le imprese che non ricevono l’aiuto) possono avere una data successiva al 31/12/2008? (45) la data limite di ammissibilità del 31/12/2008 è applicabile alle spese dei beneficiari finali o allo stato riepilogativo degli organismi intermediari? (46) In base all’articolo 30(2) del Regolamento (CE) n°1260/1999, la data finale di ammissibilità delle spese riguarda i pagamenti effettuati dai beneficiari finali. Ciò implica che le somme realmente pagate dai beneficiari finali prima del termine ultimo di ammissibilità delle spese (prima del 31 Dicembre 2008) potranno essere certificate alla Commissione e incluse nella domanda di pagamento finale dopo la data ultima di ammissibilità delle spese (dopo il 31/12/2008) se la loro eleggibilità è verificata dalle autorità nazionali? (47) l’Autorità di pagamento deve effettuare tutti pagamenti entro il 31 dicembre 2008? Le spese certificate devono corrispondere ai pagamenti effettuati dal beneficiario finale. I pagamenti effettuati dal beneficiario finale al destinatario ultimo e le spese realmente sostenute dai destinatari finali devono aver luogo entro il termine ultimo di ammissibilità delle spese, ad esempio entro il 30 aprile 2009. (48) Dopo il 31/12/2008 è possibile effettuare pagamenti per attività (lavori, ecc.) intrapresi prima del 31/12/2008 per i quali non è possibile, per diverse ragioni, effettuare il pagamento nonostante la circostanza che l’impegno sia stato assunto e il diritto del fornitore del servizio al pagamento sia giunto alla scadenza? Se la domanda si riferisce al beneficiario finale, la risposta è no: i pagamenti effettuati dai beneficiari finali dopo il 31 Dicembre 2008 (qualora questo sia il termine ultimo di ammissibilità),

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anche per le attività precedenti il 31/12/2008, non sono ammissibili alla programmazione 2000-2006. Nel caso in cui, invece, la domanda si riferisca all’autorità di gestione la risposta è si: l’autorità di gestione può pagare le somme dovute ai beneficiari finali dopo il 31 Dicembre 2008, qualora questi pagamenti rimborsino/coprano spese sostenute dai beneficiari finali prima del 31 Dicembre 2008. (49) La decisione di approvazione del programma prevede che per i regimi di aiuti di stato i pagamenti da parte dei beneficiari finali possono essere eseguiti fino al 30/04/2009: i documenti giustificativi delle spese (fatture) devono recare una data anteriore al 30/04/09 o devono avere la scadenza del 31/12/2008? Confronta la Regola n° 1 dell’Allegato al Regolamento (CE) n° 1685/2000, come emendato. In teoria le fatture possono essere datate e pagate dal beneficiario finale fino al 30 Aprile 2009 (qualora questo sia il termine ultimo di ammissibilità). Tuttavia, da un punto di vista pratico, i beneficiari finali devono prevedere un periodo di tempo adeguato a garantire che l’emissione e il pagamento delle fatture avvenga entro il termine del 30 Aprile 2009. Questo è stato lo scopo dei quattro mesi aggiuntivi previsti per gli aiuti di stato e per gli aiuti erogati dagli organismi designati dagli Stati Membri. (50) La tabella indicativa degli aiuti di stato è inclusa nel programma operativo e non nel complemento di programmazione. Nel caso in cui per il regime di aiuti (non assoggettati a notifica) intervengono altre disposizioni diverse da quelle per il 2006, le tabelle devono essere modificate? La data finale di ammissibilità delle spese per i programmi è fissata generalmente, come da decisione Comunitaria, al 31/12/2008 e al 30/04/2009 per gli organismi che erogano l’aiuto. Ciò considerato ci chiediamo se le modifiche al complemento di programmazione devono seguire gli stessi termini di riferimento. Come stabilito al punto 2.4.3 degli Orientamenti sulla Chiusura, se lo Stato Membro intende modificare un regime di aiuto esistente per conformarsi alle nuove norme in materia di aiuti di Stato (ad esempio per prorogarne la durata, per adeguarne l’intensità ai nuovi massimali definiti nella pertinente carta degli aiuti regionali, per modificare il beneficiario finale o per trasferirlo dalle grandi imprese alle piccole e medie imprese), dovrà modificare il complemento di programmazione e, in particolare aggiornare la tabella degli aiuti di Stato per dimostrare di continuare ad applicare legittimamente il regime secondo le norme vigenti in materia di aiuti di Stato. Se le modifiche apportate sono coerenti con la descrizione del regime di aiuto indicato nel programma approvato dalla Commissione e - per facilitarne l’identificazione - viene mantenuto il titolo originario del regime, non sarà necessario modificare la decisione della Commissione relativa all’intervento dei Fondi strutturali. Occorre informare la Commissione del cambiamento entro un mese ed inviarle una “tabella degli aiuti di Stato” modificata nonché una copia della lettera con cui la Commissione approva la modifica dell’aiuto di Stato, qualora si tratti di aiuti notificati, o della sintesi delle informazioni trasmesse conformemente alle norme sulla trasparenza ai sensi del regolamento di esenzione per categoria, nel caso in cui l’aiuto sia esente dall’obbligo di notifica a norma di tale regolamento. Negli altri casi, anche quando uno Stato membro intende introdurre un nuovo regime di aiuto o cambiare l’obiettivo di un regime esistente, sarà necessario modificare il programma e conseguentemente adottare una decisione formale della Commissione europea.

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(51) E’ possibile chiarire l’interpretazione di questa parte del regolamento sulla chiusura: “la data ultima di ammissibilità delle spese è il 31 dicembre 2008 o il 30 aprile 2009 per le spese sostenute dagli organismi che erogano l’aiuto ai sensi dell’articolo 9 punto I) del Regolamento(CE) 1260/1999”. Chi sono gli organismi che erogano gli aiuti? L’articolo 9, punto I) del Regolamento (CE) 1260/1999 distingue due tipi di organismi che erogano gli aiuti e che sono considerati come beneficiari finali: (1) gli organismi che concedono gli aiuti ai sensi dell’articolo 87 del Trattato, (2) gli organismi designati dagli Stati membri per concedere gli aiuti. Gli aiuti concessi a questi due tipi di organismi sono trasferiti ai destinatari finali, incaricati dell’attuazione delle singole operazioni. Tuttavia nel summenzionato caso (2 ), è importante sottolineare che non sono necessariamente considerati come beneficiari finali tutti gli organismi “intermediari” che erogano aiuti ad altri organismi che attuano le operazioni. Per rientrare in questo caso, questi organismi intermediari devono essere designati dagli Stati Membri, secondo le proprie procedure. Il punto 2.5.1 delle Linee guida sulla chiusura chiede agli Stati membri di precisare nel complemento di programmazione se gli aiuti sono stati concessi dagli organismi da loro designati (caso (2) sopra menzionato). (52) Gli Orientamenti sulla Chiusura stabiliscono al punto 2.5.1 che la data finale di ammissibilità delle spese è generalmente il 31 dicembre 2008, o il 30 aprile 2009 per le spese sostenute dagli organismi che concedono l’aiuto ai sensi dell’articolo 9(1) del Regolamento (CE) n. 1260/1999. Ci sono alcuni progetti dei programmi operativi che sono attuati attraverso regimi di aiuto, i quali implicano che ci sono beneficiari finali designati dalle autorità di gestione, che erogano l’aiuto ai destinatari finali. Dopo aver discusso di questo argomento con le autorità di pagamento e le autorità di gestione dei vari programmi operativi oltre che all’esterno noi non siamo ancora completamente sicuri di poter applicare per questi progetti l’Articolo 9(1) del regolamento(CE) n. 1260/1999. Potreste cortesemente chiarirci se il termine ultimo di ammissibilità delle spese del 30 aprile 2009 si applica ai nostri regimi di aiuto e se non ci sono altri casi in cui questa norma deve essere applicata e quali sono questi casi. Come stabilito al punto 2.5.1 delle Linee Guida sulla Chiusura, il termine finale per l’ammissibilità stabilito nelle decisioni è generalmente il 31 Dicembre 2008 o il 30 Aprile per le spese sostenute dagli organismi che concedono gli aiuti a norma dell’Articolo 9(1) del Regolamento(CE) n. 1260/1999 (ossia nel caso di regimi di aiuto ai sensi dell’articolo 87 del trattato e di aiuti concessi da organismi designati dagli Stati membri i cui beneficiari finali sono gli stessi organismi che concedono gli aiuti). Gli Stati membri devono informare la Commissione precisando nel complemento di programmazione se gli aiuti sono stati concessi dagli organismi da loro designati. (53) Si possono inserire rispettivamente le fatture e le certificazioni di servizi resi prima del 31/12/2008? La certificazione dei servizi resi potrà essere effettuata prima del termine finale di ammissibilità (normalmente il 31 dicembre 2008). La sola condizione è che la spesa sia stata pagata dal (e erogata) beneficiario finale prima di tale data.

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(54) La proroga di 4 mesi del termine concesso per l’ammissibilità delle <spese sostenute dagli organismi che concedono gli aiuti a norma dell’articolo 9 paragrafo I) del Regolamento (CE) n° 1260/1999 (ovvero i regimi di aiuto ai sensi dell’articolo 87 del trattato e gli aiuti concessi da organismi designati dagli Stati membri i cui beneficiari finali sono gli stessi organismi che concedono gli aiuti)> [Linee guida paragrafo 2.5.1] interessa gli organismi che gestiscono sovvenzioni globali? (55) Le Linee Guida prevedono al paragrafo 2.5.1. Data finale di ammissibilità delle spese: < … In pratica, il termine finale per l’ ammissibilit à indicato nelle decisioni è generalmente il 31 dicembre 2008, o il 30 aprile 2009 per le spese sostenute dagli organismi che concedono gli aiuti a norma dell’articolo 9 paragrafo I) del regolamento (CE) n° 1260/1999 (vale a dire i regimi di aiuto ai sensi dell’articolo 87 del trattato e gli aiuti concessi dagli organismi designati dagli Stati membri, i cui beneficiari finali sono gli organismi che concedono gli aiuti). Gli Stati membri devono informare la Commissione precisando nel complemento di programmazione se gli aiuti sono stati concessi dagli organismi da loro designati.> le disposizioni di questo paragrafo (data ultima di ammissibilità al 30/04/2009) coinvolgono i beneficiari di Sovvenzioni globali? Gli organismi che gestiscono Sovvenzioni Globali non sono automaticamente interessati dalla fissazione del termine ultimo per l’ammissibilità al 30 aprile 2009. Gli Stati membri dovranno effettuare un’analisi caso per caso allo scopo di verificare se questi organismi gestori devono essere considerati come un organismo che concede gli aiuti a norma dell’articolo 9 paragrafo I) del regolamento 1260/1999, vale a dire sono quelli che concedono gli aiuti ai sensi dell’articolo 87 del trattato, sono quelli che sono stati designati dagli Stati membri per concedere gli aiuti. In tal caso, nel complemento di programmazione essi dovranno essere identificati come beneficiari finali. (56) Aspetti finanziari dei progetti. Nel caso in cui le operazioni prevedano lavori pubblici per i quali i beneficiari dichiarano e certificano i pagamenti, quando possiamo considerare concluso un progetto? Quando le date dei pagamenti (ordinativi, impegni) dai beneficiari finali sono anteriori al 31/12/2008, indipendentemente dal tempo trascorso tra la data del pagamento da parte del beneficiario finale e la data in cui le imprese eseguono il lavoro i consulenti/fornitori ricevono in realtà il denaro? E’ necessario che gli ultimi pagamenti dalle Amministrazioni regionali al Beneficiario finale siano effettuati prima del 31/12/2008 e prima della certificazione finale delle spese? Per i progetti con partecipazione regionale (progetti finanziati dalla regione per entità private o imprese) è sufficiente che la data dell’ impegno della regione sia precedente al 31/12/2008, senza tener conto del fatto che i beneficiari ricevano in realtà il denaro? (57) Fino a quando si possono prendere in considerazione i cofinanziamenti percepiti dai beneficiari? Al 31/12/2008? O fino all’ultima domanda di pagamento? I pagamenti dei beneficiari finali devono aver luogo prima della data finale di ammissibilità delle spese. I pagamenti dall’ amministrazione al beneficiario possono aver luogo dopo questa data. (58) I beneficiari finali possono inviare le certificazioni emesse dal responsabile dei lavori per definire e certificare il numero e la natura dei lavori eseguiti prima del 31/12/2008? I pagamenti dei beneficiari finali devono essere effettuati prima della data ultima di ammissibilità delle spese. Gli Stati membri, all’atto della presentazione alla Commissione del rapporto annuale, hanno il compito di verificare quali progetti sono operativi o non-operativi .

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(59) L’articolo 30 paragrafo 2 del Regolamento (CE) 1260/1999 statuisce che il termine ultimo per l’ ammissibilità si riferisce ai pagamenti effettuati dai beneficiari finali. Tuttavia è chiaro che tutte le spese pagate dai beneficiari finali ai destinatari finali entro il 31/12/2008 (o entro il 30/04/2009 nel caso di regimi di aiuti di stato) possono essere incluse, mentre la verifica della loro ammissibilità, pagamenti dalle autorità nazionali ai beneficiari finali, e la successiva dichiarazione delle spese alla Commissione, possono essere effettuati subito dopo. Poiché la definizione di beneficiario finale nei complementi di programmazione è sovente piuttosto libera (andando dalle istituzioni di intermediazione e attuazione alle imprese private) sarebbero graditi alcuni chiarimenti (a) per quanto riguarda il significato di beneficiario finale nell’articolo 30(2) e (b) se la seguente bozza di risposta è in linea con le previsioni regolamentari. E’ possibile eseguire i controlli di ammissibilità, per pagare somme rilevanti ai beneficiari finali e dichiarare queste somme alla Commissione nel 2009? (60) Si possono dichiarare delle spese precedenti al 31/12/2008, pagate al più tardi il 31/12/2008, ma per le quali la certificazione del servizio fatto non interverrà che nelle prime settimane del 2009?

1. Come stabilito negli Orientamenti per la Chiusura, la dichiarazione finale delle spese e la domanda di pagamento e gli altri due documenti sulla chiusura devono essere presentati alla Commissione entro 15 mesi dalla data finale di ammissibilità delle spese, ad esempio normalmente entro il 31 Marzo 2010. Le spese sostenute ed effettuate attraverso pagamenti reali all’interno del periodo di ammissibilità dopo il 31 dicembre 2008 tuttavia non devono essere presentate alla Commissione entro tale data, ma al più tardi entro il 31 Marzo 2010.

2. I controlli richiesti per l’ ammissibilità delle spese – che siano calcolate correttamente e si riferiscano a progetti approvati, che i beni e servizi pagati siano stati forniti, e che siano state rispettate tutte le condizioni per il finanziamento (es: tutti i controlli di gestione richiesti in base all’articolo 4 del Regolamento (CE) n° 438/2001) – devono essere effettuati prima che la spesa sia inclusa nella dichiarazione finale delle spese e nella domanda di pagamento. Si può fare riferimento alla nota sulle buone pratiche nei controlli di gestione, la quale mette in risalto l’esigenza che questi controlli siano effettuati tempestivamente in modo tale da poter rilevare per tempo le spese non ammissibili ed evitare problemi di recupero.

3. Nei casi in cui il beneficiario finale non attua esso stesso l’operazione o il progetto ma semplicemente trasferisce il finanziamento al destinatario finale, l’erogazione dell’aiuto dal beneficiario finale al destinatario finale deve essere effettuata entro il termine per l’ammissibilità delle spese alla fine del periodo di ammissibilità. Tuttavia, il beneficiario finale non deve aver ricevuto tutti i trasferimenti dovuti dalle autorità nazionali entro tale data.

(61) Il termine per la produzione delle fatture pagate entro il 31 dicembre 2008 o più tardi è un termine tassativo? Le fatture devono essere pagate dai beneficiari finali entro il 31 dicembre 2008 (fatta eccezione per i regimi di aiuto e gli organismi designati dagli Stati membri per ricevere degli aiuti per i quali il termine è il 30 aprile 2009). Sul piano pratico, sembra dunque che per essere pagate, esse devono preliminarmente essere emesse. (62) Una spesa pagata dal beneficiario finale entro il 31/12/2008, ma incassata successivamente dai fornitori può essere considerata ammissibile?

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Le spese devono essere sostenute dal beneficiario finale entro il 31 dicembre 2008, il che significa che la spesa in questione deve essere stata addebitata sul conto del beneficiario finale prima di questa data. Non è necessario che sia stata accreditata sul conto del fornitore al 31 dicembre 2008. (63) Alcuni progetti di importanti lavori pubblici nei settori stradale e ferroviario devono essere completati negli ultimi mesi del 2008. La procedura finale di approvazione per questi progetti è generalmente lunga e può protrarsi oltre il termine del 31 dicembre 2008. Le spese possono perciò essere effettivamente pagate nel 2009 nonostante il progetto sia stato completato in corso di scadenza. Una possibile soluzione per evitare la creazione di progetti ponte poterebbe essere per il beneficiario finale di dichiarare la spesa e pagare la somma all’appaltatore su di un conto bloccato fino al completamento della procedura di approvazione. Questa soluzione è compatibile con le norme del Quadro Comunitario di Sostegno per il periodo 2000-2006? Questa soluzione potrebbe richiedere che siano soddisfatte specifiche condizioni? Esiste una soluzione alternativa? La data finale di ammissibilità delle spese come stabilito nelle decisioni della Commissione per l’attuale periodo, è il termine ultimo. Alcuni pagamenti effettuati dopo tale data non saranno ammissibili nel periodo di programmazione 2000-2006. Le Linee guida sulla Chiusura stabiliscono che tali spese sono ammissibili al prossimo periodo di programmazione a condizione che il progetto sia compreso nei documenti di programmazione per il nuovo periodo, in caso contrario il progetto dovrà essere completato a spese dello Stato membro. I Servizi della Commissione ritengono che nei casi sopra descritti l’utilizzo di un “conto bloccato” non sia una procedura accettabile. Ciò perché sia l’articolo 32(1) del Regolamento (CE) n° 1260/1999 sia la norma 1 del Regolamento (CE) n° 1685/2000, come modificati, richiedono che i pagamenti siano supportati da “fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente”. Sembra dunque che il conto bloccato sia previsto fondamentalmente per il caso in cui i pagamenti non siano stati effettuati dai beneficiari finali prima della data finale di ammissibilità e le fatture non siano state quietanzate. E’ difficile capire come le fatture quietanzate o documenti simili possano essere prodotti in questi casi. Un modo per limitare questo problema potrebbe essere di stabilire termini interni che assicurino che la procedura di approvazione è completata per quanti più lavori pubblici possibile. Un altro modo è di includere i progetti nei documenti di programmazione 2007-2013, in modo da assicurare che tali lavori siano co-finanziati in questo periodo di programmazione. (e) Proroga del termine per l’ammissibilità delle spese. (64) Quali sono oggi le ragioni che giustificano una proroga del termine (dopo il 31/12/2008) allo scopo di concludere un intervento previsto da un programma? (65) Secondo le Linee Guida (paragrafo 2.5.2) il termine per l’ammissibilità delle spese può essere prorogato in casi eccezionali, quali ad esempio forza maggiore. In quali altri casi il termine per l’ammissibilità delle spese può essere prorogato e quali procedure sono state previste per questi casi? Ai sensi dell’Articolo 30(2) del Regolamento (CE) n° 1260/1999, il termine finale per l’ ammissibilità delle spese può essere prorogato dalla Commissione, su domanda debitamente

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giustificata dello Stato membro, secondo le disposizioni degli articoli 14 e 15 dello stesso regolamento. Il termine per l’ammissibilità delle spese può essere eccezionalmente prorogato dalla Commissione in casi di forza maggiore, con serie ripercussioni per l’attuazione delle operazioni finanziate dai Fondi strutturali, o di errore manifesto imputabile alla sola Commissione, in risposta ad una richiesta specifica e debitamente giustificata da parte dello Stato membro. Orientamenti sul significato di forza maggiore e sulla necessità della sussistenza di un nesso causale tra la forza maggiore e l’esecuzione dell’intervento sono forniti nei punti 2.1 e 2.2 dell’Appendice 1 delle Linee Guida per la Chiusura. La domanda deve essere presentata prima della scadenza del termine di ammissibilità delle spese e deve essere corredata di informazioni che giustifichino la richiesta di proroga. La Commissione esaminerà ciascuna domanda singolarmente e potrà modificare la decisione di programmazione per cambiare il termine finale di ammissibilità delle spese, a condizione che vi sia un nesso causale diretto tra la giustificazione e la proroga richiesta. Eventuali ritardi nell’adozione delle decisioni comunitarie non costituiscono una giustificazione sufficiente per una proroga. Qualora il termine finale di ammissibilità delle spese sia prorogato, anche il termine per la presentazione dei documenti di chiusura è conseguentemente prorogato. (f) Fondi per mutui e capitali di rischio e fondi di garanzia (66) L’eventuale quota residua dei Fondi può essere riutilizzata in conformità con le finalità d’intervento dei Fondi, rispettivamente per diverse linee d’intervento allo scopo di sostenere le attività di sviluppo delle piccole e medie imprese (fondi di rotazione per mantenere le assegnazioni, fondi perduti? Ecc.)? A tale riguardo, al momento della chiusura, le autorità di gestione devono avere inviato alla Commissione un provvedimento adottato formalmente? A mente del punto 2.6 della Norma n. 8 dell’allegato al Regolamento (CE) n° 1685/2000, come modificato, i rendimenti ottenuti dagli investimenti di capitali e dai prestiti attribuibili ai contributi dei fondi strutturali devono essere riutilizzati per le attività di sviluppo di PMI nella stessa area ammissibile. Analogamente, in base al punto 2.5 della norma n° 9, per quanto riguarda i fondi di garanzia, l’eventuale quota residua del contributo dei Fondi strutturali, dopo che le garanzie siano state onorate, deve essere riutilizzata per attività di sviluppo delle PMI nella stessa area ammissibile. E’ opportuno che l’autorità di gestione prenda provvedimenti per assicurare che tali norme siano rispettate dopo la chiusura degli interventi. Eventuali somme versate dalla Commissione in relazione a fondi per mutui e capitali di rischio e fondi di garanzia che superano la spesa ammissibile per tali fondi, calcolata conformemente al punto 2.8 della norma n. 8 e al punto 2.7 della norma n. 9, devono essere rimborsate alla medesima. 1.3 Documenti da presentare alla chiusura (a) Documenti di chiusura (67) Quale documento di chiusura deve includere le informazioni sugli interessi ricevuti sui recuperi dallo stato membro, che sono utilizzati per il co-finanziamento dei progetti, e quanto

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dovrebbero essere dettagliate le informazioni (sul livello di un fondo, sulla misura o sul progetto)? Il rapporto finale deve includere questa informazione. Questa informazione deve essere fornita almeno per Fondo e per programma. Ulteriori informazioni sull’utilizzo del tasso d’interesse potrebbero essere fornite a misura o a livello dell’operazione al fine di assicurare la trasparenza. (68) Qual è la base da cui partire per la redazione dei documenti congiunti richiesti nel 2000-2006 alla chiusura dei programmi INTERREG III ? Vedi il documento guida sulla chiusura dei programmi INTERREG (COCOF 07/0078/00). (69) I programmi EU-10 che sono ampliati per includere un altro paese, successivamente all’adesione, devono includere l’informazione sui progetti PHARE CBC o solo su quelli FESR? Da un punto di vista legale, non c’è l’obbligo di fare un rapporto sui progetti PHARE CBC. Comunque, l’intero programma deve essere seguito da un resoconto generale. (b) Chiusura del Fondo

E’ compito dello Stato Membro decidere se preparare un singolo rapporto coprendo tutti i Fondi interessati o rapporti finali separati per Fondo. Nel secondo caso, come illustrato al punto 3.2.2 degli Orientamenti sulla Chiusura, lo Stato Membro deve ancora presentare, insieme con l’ultimo dei suoi rapporti finali per Fondo, un rapporto finale di esecuzione per il programma. Questo rapporto finale per il programma conterrà i rapporti finali per Fondo così come l’informazione per il programma complessivo richiesto, come da Regolamento (EC) No 1260/99, dagli altri regolamenti applicabili e dall’Allegato 1 agli Orientamenti sulla Chiusura.

(73) Se uno Stato Membro decide di chiudere i programmi per il 2000-2006 per ogni singolo fondo, anche gli stanziamenti vengono trasferiti per ciascun fondo senza l’emissione del Rapporto Finale di chiusura o nonostante ciò, essi vengono trasferiti per tutti i fondi solo dopo il ricevimento del Rapporto finale di esecuzione del singolo programma? Se la chiusura avviene per Fondo, come consentito dal punto 3.2.1 degli Orientamenti sulla Chiusura, la Commissione può pagare il saldo finale per il Fondo, senza attendere il rapporto finale di esecuzione del programma. Così, se tre Fondi contribuiscono ad un programma, la chiusura può avvenire adempiendo ai primi due Fondi a condizione che i rapporti finali per ognuno dei due Fondi vengano presentati insieme con la domanda di pagamento e la dichiarazione di chiusura dell’intervento. La presentazione dei documenti di chiusura per l’ultimo Fondo è invece necessaria per la redazione di un Rapporto finale complessivo del programma.

(c) Termine ultimo per la presentazione dei documenti di chiusura da parte dello Stato Membro/Regione In conformità alle disposizioni dell’articolo 105 (3) del regolamento 1083/2006 e dell’articolo 103 (2) del regolamento 1198/2006, per gli interventi pluriennali, un rapporto finale viene presentato alla

(74) Qual è il termine ultimo per la presentazione della documentazione di chiusura per i progetti plurifondo: entro 6 o 15 mesi dopo 31/12/2008? (75) Entro quale scadenza i documenti di

(70) E’ consigliabile di fare un solo rapporto finale sull’esecuzione che includa: FESR, FSE, FEOGA, SFOP (Linee guida sulla chiusura di aiuto (2000-2006) dai Fondi strutturali art. 4.2), o sarebbe meglio farne uno per fondo

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Commissione entro 15 mesi dopo la data ultima di ammissibilità delle spese fissate nella decisione della Commissione che concede la partecipazione dei Fondi. Se un programma contiene delle operazioni le cui date finali di ammissibilità delle spese sono diverse per Fondo, l’ultima di queste date viene considerata come data finale di ammissibilità per il calcolo del termine di presentazione dei documenti di chiusura per tale Fondo. E’ da notare che a seguito dell’approvazione del Regolamento (EC) No 1437/2007 il termine per la presentazione dei documenti di chiusura connessi al FEOGA è stato anch’esso prorogato a 15 mesi dopo la data finale di ammissibilità della spesa. Per quando riguarda lo SFOP, il termine per la presentazione dei documenti di chiusura è anch’esso stato prorogato a 15 mesi dopo la data finale di ammissibilità della spesa come da Articolo 103 (2) del Regolamento (EC) No 1198/2006.

In seguito all’adozione del Regolamento del Consiglio (CE) N° 1437/2007 del 26 novembre 2007 correttivo del Regolamento (CE) N°1290/2005 sui finanziamenti della politica agricola comunitaria, il termine per la presentazione dei documenti di chiusura per il FEOGA – Sezione Guida, è stato adeguato, per la programmazione 2000-2006, con il termine per il periodo degli altri 3 Fondi Strutturali come stabilito nel Regolamento (EC) N°1260/1999. Gli Orientamenti sulla Chiusura 2000-2006 sono stati di conseguenza corretti. (79) Per quanto riguarda i programmi plurifondo qual è il

termine per la presentazione dei documenti di chiusura (6 o 15 mesi dopo il 31 dicembre 2008)? 15 mesi. (80) Si può prevedere un trattamento prioritario del documento di chiusura Leader+ a livello dell’analisi e del pagamento del saldo finale da parte della Commissione europea? I documenti di chiusura vengono trattati, nell’ambito dei servizi della Commissione, in funzione del loro ordine d’arrivo. Tuttavia, tenuto conto dell’ultima data di presentazione dei documenti di chiusura (31 marzo 2010), i documenti ricevuti prima di questa scadenza potranno eventualmente beneficiare di un trattamento più rapido. Quindi si raccomanda di presentare i 3 documenti di chiusura prima di questo termine. (d) Rapporto annuale di esecuzione

Come stabilito al punto 3.3.7 degli Orientamenti sulla Chiusura, occorre presentare i rapporti annuali di esecuzione relativi agli anni precedenti l’ultimo anno civile completo del programma. Tuttavia, come indicato al punto 3.3.6 degli Orientamenti sulla Chiusura, non è necessario inviare un rapporto di esecuzione per l’ultimo anno civile intero (generalmente 2008), purché il rapporto finale comprenda un capitolo separato sull’attuazione del programma nel corso di quell’anno e di ogni altro periodo successivo precedente il termine ultimo di ammissibilità delle spese (forse i primi mesi del

(81) E’ necessario presentare un rapporto annuale 2008 ed un rapporto finale, o un documento solo può valere per entrambe lefunzioni? (82) Se uno Stato Membro decide di

(77) E’ prevista una proroga della scadenza per la presentazione dei documenti di chiusura dei programmi FEOGA? (78) A causa di opinioni differenti e confuse esistenti tra gli Stati Membri, vorremmo

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2009). (e) Rapporto annuale di controllo (83) L’ultimo rapporto annuale di controllo può essere allegato alla dichiarazione di pagamento? L’ultimo rapporto annuale di controllo inerente all’anno 2008 deve essere presentato prima del 30 giugno 2009. Qualsiasi cosa presentata successivamente al 31 dicembre 2008 deve essere riportata sulla dichiarazione delle spese finali. (f) Conseguenze nel caso di presentazione tardiva di uno o più documenti di chiusura (84) Cosa accade se uno Stato Membro consegnasse i documenti di chiusura in ritardo e rallentasse il processo di chiusura? Conformemente all’Articolo 105 (3) del Regolamento (EC) No 1083/2006, se lo Stato Membro non riesce a presentare nessuno dei 3 documenti di chiusura entro i 15 mesi successivi alla data finale di ammissibilità della spesa la parte dell’aiuto non corrisposto sarà automaticamente disimpegnato non più tardi di 6 mesi dopo la scadenza. Nel caso in cui il rapporto finale per un Fondo, che include l’informazione descritta nell’Articolo 37 (2) del Regolamento (EC) No 1260/99 e in altri regolamenti applicabili, o la dichiarazione di pagamento per il Fondo non vengono presentate, la Commissione effettuerà una correzione finanziaria, anche dove sia già stato effettuato un disimpegno automatico. Questa correzione finanziaria non è basata sulla mancanza di puntualità nel riuscire a presentare tali documenti prima della scadenza applicabile, ma piuttosto sulla loro mancata presentazione, che rallenta gravemente la valutazione della Commissione sull’aiuto finanziario e sulla validità della spesa che è stata dichiarata. (g) Modifica delle domande di pagamento o della dichiarazione certificata delle spese finali dopo la data limite prevista per la loro presentazione

Il punto 3.5 degli Orientamenti sulla Chiusura prevede che gli Stati Membri non possono modificare la domanda di pagamento finale o la dichiarazione certificata delle spese finali dopo il termine stabilito per la loro presentazione. Se uno Stato Membro presenta tali documenti in anticipo rispetto alla scadenza per la loro presentazione, può richiedere un cambio prima della scadenza. Comunque, una volta che il termine è scaduto, gli Stati Membri non possono più richiedere cambi, anche dove si sono verificati errori tecnici.

Nel caso in cui tali errori vengano ravvisati, il punto 3.5 prevede che la Commissione possa invitare lo Stato Membro ad apportare una correzione, nei casi in cui si renda necessario inviare informazioni supplementari o apportare correzioni tecniche, ove tali informazioni e correzioni si riferiscano a spese trasmesse alla Commissione entro il termine di presentazione stabilito. In questi casi, lo Stato Membro disporrà di 2 mesi per procedere alla correzione. 1.4. Rapporto finale

(85) Come avete intenzione di valutare e quali sono le conseguenze di un calcolo inesatto collegato a variazioni finanziarie dovute, per esempio, all’uso dell’Euro e tasso finanziario UE e nazionale specificato nel

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(a) Formato e contenuto del rapporto finale

Dal punto di vista dei termini generali che devono essere affrontati non ci sono sostanziali differenze ma mentre i rapporti annuali si focalizzano sull’avanzamento dell’attuazione, il rapporto finale deve includere anche una panoramica dei buoni risultati del programma con una retrospettiva sull’intero periodo piuttosto che solo sugli ultimi 12 mesi. Il rapporto finale deve includere gli elementi descritti all’Articolo 37 (2) del Regolamento (CE) No. 1260/1999 e in altri regolamenti pertinenti. Le informazioni da prendere nel rapporto finale sono indicate nell’Allegato 1 degli Orientamenti sulla Chiusura. Il rapporto finale deve indicare la spesa totale a carico o sostenuta dall’autorità di pagamento, che deve corrispondere ai pagamenti effettuati dai beneficiari finali, e la partecipazione di ciascun Fondo, ripartita per misura e per operazione1. Qualora alcune operazioni siano sospese a causa di procedimenti giudiziari o amministrativi alla data della presentazione del rapporto finale, la natura dei procedimenti, i dettagli e gli importi relativi, vanno espressamente indicati nel rapporto. Esso deve inoltre riportare il resoconto delle detrazioni delle entrate ai sensi della norma n. 2 dell’allegato al regolamento (CE) n. 1685/2000 e successive modifiche. Gli importi del capitolo relativo all’esecuzione finanziaria devono corrispondere a quelli indicati nella dichiarazione certificata delle spese finali e nella domanda di pagamento finale. (89) Gli indicatori di impatto il cui scopo è quello di verificare gli effetti degli investimenti sul terreno durante un periodo di tempo più lungo deve essere messo a disposizione per la valutazione ex-post ed allo stesso tempo essere incluso nel rapporto finale. Come affrontare questo argomento? L’Articolo 43 (2) del Regolamento (CE) No 1260/1999 prevede che la valutazione ex-post debba essere completata entro 3 anni dalla conclusione del programma (fine del 2009). Il rapporto finale va realizzato così entro 15 mesi dalla data finale per l’ammissibilità della spesa. Il rapporto finale quindi va realizzato dopo il rapporto ex-post. Perciò non dovrebbero esserci problemi nell’includere gli indicatori d’impatto se sono stati elaborati, quantificati e resi disponibili. Il rapporto dovrebbe inoltre spiegare, nel caso fosse necessario, perché alcuni indicatori di impatto non siano stati inclusi. (90) A livello di esecuzione finanziaria, il rapporto finale di chiusura comprende varie tabelle finanziarie tra le quali una tabella della realizzazione finanziaria rispetto all’ultimo piano di finanziamento approvato, per mezzo di indicatori finanziari (art 36 § 2, punto c) con riferimento, se necessario, ai disimpegni effettuati. I dati da fornire in quest’ultima tabella non sono chiari, in particolare nella lettura dell’articolo di cui al regolamento 1260/1999. E’ possibile avere delle precisazioni sulla natura di questi dati da fornire, magari col supporto di una tabella-tipo? In primo luogo, l’articolo 36 del regolamento (CE) n° 1260/1999 impone un obbligo esplicito di controllo attraverso l’uso di indicatore fisici e finanziari definiti nel programma operativo, il

1 Per il FSE ed il Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia non è necessario inserire nella relazione finale i dettagli delle operazioni, purché lo Stato membro li fornisca ai servizi della Commissione, dietro loro richiesta.

(87) Quali devono essere le parti che compongono il rapporto finale? (88) Ci sono sostanziali differenze tra il rapporto annuale del programma ed i rapporti finali? C’è un modello per il rapporto finale di esecuzione supportato da una checklist? Quali sono gli obiettivi del rapporto finale di esecuzione?

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documento unico di programmazione o il complemento di programmazione. Il punto 2 del paragrafo 2 prevede il controllo dello stato di avanzamento del piano di finanziamento. Sembra utile ricordare che l’articolo 37, paragrafo 2, sottoparagrafo c) del regolamento (CE) n° 1260/1999 prevede che tutti i rapporti annuali di esecuzione e tutti i rapporti finali presentati alla Commissione debbano contenere, in quanto uno degli elementi obbligatori, le informazioni relative all’esecuzione finanziaria, compresi gli indicatori finanziari, di cui all’articolo 36, paragrafo 2, punto c) del suddetto regolamento. Inoltre, l’allegato 1, paragrafo 5, punto b) delle Linee guida relative alla chiusura degli interventi (2000-2006) dei Fondi strutturali precisa che in virtù dell’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n° 1260/1999, il rapporto finale debba comprendere la (o le) tabella riepilogativa che presenti le realizzazioni finanziarie rispetto all’ultimo piano di finanziamento approvato attraverso gli indicatori finanziari (articolo 36, paragrafo 2, sottoparagrafo c) del suddetto regolamento), con riferimento, se necessario, ai disimpegni effettuati conformemente alla regola «n+2». Essendo ciò, in applicazione del regolamento citato in precedenza, è evidente che ogni rapporto finale dovrà contenere le informazioni relative agli indicatori finanziari tanto sulla forma che sul fondo, come i rapporti annuali di esecuzione collegati al programma operativo realizzati durante il periodo di programmazione 2000-2006. (91) Come fare con gli indicatori nel caso in cui non vengano soddisfatti entro la fine del 2008? Il rapporto finale deve spiegare le ragioni per cui gli indicatori hanno superato, rispettato o solo parzialmente raggiunto il target come pure le lezioni imparate per il futuro. E’ lo stato di avanzamento del periodo di preparazione del rapporto finale che deve essere riportato, e non lo stato di avanzamento alla fine del 2008. (92) Dettaglio delle operazioni FESR – Qual’è l’informazione da presentare per ciascuna operazione nel rapporto “lista dei progetti”? Tutte le informazioni richieste nell’Allegato IV del Regolamento (CE) No 438/2001? Solo una parte di essi? E le informazioni aggiuntive? C’è un formato prestabilito per il numero di informazioni da indicare per ciascuna operazione e misura nel rapporto finale di esecuzione? Vedere il punto 5 dell’Allegato 1 degli Orientamenti sulla Chiusura per ulteriori dettagli. La tabella standard che deve essere utilizzata per relazionare sulla lista del progetto si può trovare all’Allegato 1 del registro attuale. (93) Parte 4.1.2 Utilizzo degli interessi prodotti dall’acconto degli Orientamenti sulla Chiusura – Non è chiaro quale sistema deve essere usato nel rapporto finale riguardo all’utilizzo degli interessi. Il rapporto deve indicare esattamente i progetti individuali o le misure ai quali il tasso d’interesse guadagnato è stato stanziato? Non è chiaro il termine “attività”. Non c’è un sistema particolare che deve essere utilizzato. Il rapporto deve indicare le misure alle quali il tasso d’interesse guadagnato è stato stanziato. Per “attività” si intende “misura”. (94) Se l’interesse percepito nell’ambito del programma sostituisce parte dei co-finanziamenti degli Stati Membri, come può essere indicato nel rapporto finale? Deve essere indicato sotto la misura sulla quale è stato speso.

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(95) Quali sono i tempi di attesa della Commissione per quanto riguarda l’obbligo del rispetto della pubblicità nel rapporto di chiusura? L’informazione deve essere preparata conformemente all’articolo 37, paragrafo 2, sottoparagrafo (d), punto (IV) e all’articolo 46 del regolamento (CE) n° 1260/1999. (96) Il rapporto finale di esecuzione ha bisogno di essere approvato dal Comitato di sorveglianza? Se sì, quale? Il vecchio (2000-2006) o il nuovo (2007-2013)? Il rapporto deve essere approvato dal Comitato di sorveglianza per il periodo 2000-2006 come previsto dall’Articolo 35 (3)(e) del Regolamento (CE) No 1260/1999. (97) Cosa deve essere incluso nella prima parte del rapporto finale sui cambiamenti socio-economici? Ci sono delle linee guida da parte della Commissione o spetta a ciascun programma come gestire questa informazione? Così come con i rapporti annuali di esecuzione, la Commissione è interessata a conoscere se sono stati rilevati dei rilevanti cambiamenti e, se sì, qual’è stata la risposta del programma. Se sono stati rilevati dei cambiamenti rilevanti, dovrebbero essere già stati identificati e affrontati. In quasi tutti i casi le valutazioni ex-ante e le analisi SWOT per i nuovi programmi forniranno comunque un contributo aggiornato. (98) L’AdG è obbligata a presentare alla Commissione europea la lista dei progetti realizzati così come la lista di tutti i progetti non realizzati o non finiti? Così come esposto al punto 4.2 degli Orientamenti sulla Chiusura, sono richiesti i dettagli dei contributi a livello delle operazioni. Comunque per il FSE ed il FEOGA non vengono richiesti, nel rapporto finale, dettagli a livello delle operazioni, a condizione che lo Stato Membro li renda disponibili su richiesta. Come indicato nel punto 6 degli Orientamenti sulla Chiusura, il rapporto finale deve altresì contenere una lista di progetti incompiuti o non operativi in una tabella standard (vedi l’Allegato 1 dell’attuale registro). Comunque, per il FEOGA, i dettagli a livello delle operazioni non vengono richiesti nel rapporto finale, a meno che lo Stato Membro li renda disponibili su richiesta. 1.5 La dichiarazione di chiusura dell’intervento (a) Formato e contenuto della dichiarazione di chiusura (99) La decisione della Commissione europea sugli Orientamenti sulla Chiusura di Assistenza (2000-2006) dai Fondi strutturali venne adottata il 1 agosto 2006. Il punto 1.3 dell’Allegato 2 di queste Linee guida prevede, nel caso in cui i controlli abbiano rilevato un tasso di errore sopra il 2% della spesa controllata, che un organismo responsabile per i controlli a campione consideri di effettuare ulteriori controlli per meglio determinare e quantificare la vastità del problema, ai sensi dell’Articolo 10 del Regolamento. Come opinione della Commissione europea il requisito deve essere implementato nel rispetto degli errori che sono stati rilevati dagli organismi responsabili per i controlli a campione, ai sensi dell’Articolo 10 del Regolamento prima della pubblicazione delle Linee guida sulla Chiusura degli interventi ed i suddetti organismi devono effettuare ulteriori azioni/obiettivi

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dovute a ciò? (Questo requisito non è stato ben formulato e, come la pratica mostra, non è stato fatto o è stato fatto senza rispettare i requisiti stabiliti in queste Linee guida). Non c’erano tali requisiti all’inizio del periodo della programmazione 2000-2006, perciò, non erano inclusi nelle metodologie ed in altri atti legali che regolano i controlli ai sensi dell’Articolo 10. Come si suggerisce di assicurare i requisiti stabiliti nelle Linee guida? Se i controlli effettuati hanno indicato problemi a carattere sistemico, realizzare ulteriori controlli appropriati per determinare e quantificare l’ampiezza del problema. Dove i controlli hanno identificato un tasso di errore al di sopra del 2% della spesa controllata, considerare di realizzare ulteriori controlli per meglio determinare e quantificare l’ampiezza del problema. L’Articolo 16 del Regolamento (CE) No 438/2001 stabilisce che l’organismo incaricato di rilasciare la dichiarazione di chiusura dell’intervento effettuerà tutti i necessari accertamenti per ottenere una ragionevole sicurezza che la dichiarazione certificata della spesa sia corretta e che le operazioni principali siano legali e regolari. L’Articolo 17 del Regolamento (CE) No 438/2001 indica che nel caso in cui la presenza di rilevanti debolezze nella gestione e nel controllo o l’alta frequenza di irregolarità incontrate, non consenta di ottenere una assicurazione con assoluta certezza sulla validità della richiesta di pagamento del bilancio finale e della dichiarazione della spesa finale, la dichiarazione deve riferire tali circostanze e deve essere valutata l’ampiezza del problema ed il suo impatto finanziario. Il punto 3.7 dell’Allegato 2 degli Orientamenti sulla Chiusura stabilisce che ai sensi dell’Articolo 10 del Regolamento (CE) No 438/2001, il tasso di errore che risulta dai controlli a campione deve essere tenuto in particolare considerazione per determinare la frequenza degli errori/irregolarità con riferimento al livello di materialità che generalmente non deve superare il 2% in modo da essere coerente con la metodologia della Corte dei Conti e con la pratica della chiusura del periodo di programmazione 1994-1999. Se è al di sopra della soglia di rilevanza (del 2%), l’organismo incaricato di rilasciare la dichiarazione di chiusura dell’intervento dovrà controllare la causa del tasso di errore rilevato e la sua rilevanza per avere la sicurezza sulla regolarità della spesa totale dichiarata e potrà, perciò, non essere in una posizione ottimale per dare una garanzia generale positiva così come per quanto riguarda la validità della richiesta per il pagamento del bilancio finale e della dichiarazione della spesa finale. In questo caso, sarà necessario valutare l’ampiezza del problema e del suo impatto finanziario. Dal momento che per l’Articolo 10 i controlli sono la base per la dichiarazione di chiusura, se è stato rilevato un tasso di errore al di sopra del 2% sarebbe buona pratica per gli organismi di cui all’Articolo 10 compiere i necessari controlli aggiuntivi per meglio determinare e quantificare i problemi, così che l’organismo incaricato di rilasciare la dichiarazione finale abbia una solida base per tirare le conclusioni. Se ciò non viene fatto, l’organismo incaricato di rilasciare la dichiarazione finale può esso stesso effettuare un lavoro supplementare, come previsto dall’Articolo 16 del Regolamento (CE) No 438/2001, come base per la sua dichiarazione. Il 2% si applicherà all’intero periodo e all’intero programma, o per i programmi plurifondo per i quali una dichiarazione di chiusura sarà rilasciata per Fondo.

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(100) E’ possibile presentare una singola dichiarazione sulla chiusura dell’intervento eccetto che per la Sezione Guida FEOGA? Come stabilito al Punto 3.3.1 delle Linee guida e al Punto 2 dell’Allegato 2 delle Linee guida va presentata una dichiarazione separata per la Sezione Guida FEOGA (“In casi eccezionali dove per ragioni istituzionali non è possibile per uno Stato Membro presentare una singola dichiarazione per Fondo, la Commissione può, su richiesta dello Stato Membro, concordare sulle disposizioni per dichiarazioni multiple che devono essere fornite”). Quale deve essere il contenuto di questa dichiarazione? E’ possibile avere una singola dichiarazione di chiusura per un programma, anche per un programma plurifondo. Come illustrato nel punto 2 dell’Allegato 2 degli Orientamenti sulla Chiusura, in casi eccezionali dove, per ragioni istituzionali non sia possibile per uno Stato Membro presentare una singola dichiarazione per Fondo, la Commissione può su richiesta dello Stato Membro concordare che vengano fornite dichiarazioni multiple. Nel secondo caso, le informazioni sul controllo delle attività devono essere separate per Fondo. (101) Le operazioni possono essere registrate nei “15 mesi - 1 giorno” seguenti il 31 dicembre 2008. E anche per i controlli del 5%? In teoria è possibile registrare le operazioni nei “15 mesi – 1 giorno”, tuttavia, nella pratica è impossibile poiché tutte le verifiche previste dall’articolo 4 del regolamento (CE) 438/2001 e tutti i controlli previsti dall’articolo 10 del regolamento (CE) 438/2001 devono essere conclusi prima della redazione della dichiarazione di chiusura. (102) Qual è il termine entro il quale è possibile effettuare una regolarizzazione delle anomalie identificate per i controlli di cui all’Articolo 10 ? Tutte le anomalie devono essere regolarizzate, se possibile, prima della presentazione della dichiarazione di chiusura. Si ricorda che tutte le irregolarità devono essere riportate all’OLAF (irregolarità corrette, rimborsi in sospeso, e procedimenti giudiziari ed amministrativi in corso) e nella dichiarazione di chiusura. Se non fosse possibile regolarizzare alcuni di essi per tempo, le autorità nazionali devono ritirare le irregolarità dalla dichiarazione di chiusura e dalla dichiarazione certificata delle spese finali, oppure fare richiesta per una chiusura parziale. (103) Il controllo di primo livello a livello di pr ogetto è la chiave per rilevare gli errori e le spese non idonee. C’è una “checklist per la chiusura dei progetti” che i controllori di primo livello possono usare per effettuare questo controllo in maniera tanto efficace quanto possibile per assicurare che il processo di chiusura possa avvenire brevemente ed in maniera regolare? Conformemente all’Articolo 4 del Regolamento della Commissione (CE) No 438/2001, tutti i controlli sui sistemi di gestione e di controllo riguardo alla dichiarazione di chiusura devono essere realizzati prima della presentazione alla Commissione del certificato finale della spesa, inclusa la dichiarazione della spesa finale. (104) Come l’AdG adempie al suo ruolo di supervisore se i controlli ai sensi dell’Articolo 4 (Regolamento (CE) No 438/2001) sono stati dati in appalto? L’AdG deve sovrintendere e supervisionare i sistemi di gestione e di controllo nel programma. Questo deve essere assicurato dall’AdG attraverso la guida appropriata ai servizi dati in appalto, che deve altresì assicurarsi che tutte le verifiche previste dall’Articolo 4 siano state effettive ovvero attraverso rapporti di controllo ovvero rivedendo i controlli dati esternalizzati. La responsabilità per la correttezza dei controlli resta all’AdG.

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(105) Se un errore di sistema viene rilevato in un numero di progetti, è possibile evitare tale errore o ridurre il suo impatto rimpiazzando tutti i progetti interessati dall’errore? Il programma deve recuperare tutto il denaro da questi progetti? In teoria, le operazioni potrebbero essere rimpiazzate da altri progetti eleggibili che non siano stati interessati dall’errore di sistema. Quando l’errore di sistema interessa un’intera misura, le operazioni non possono essere rimpiazzate dai progetti della stessa misura. Tutti i fondi Comunitari elargiti per le operazioni e dichiarati alla Commissione come ritirati dal programma dovranno essere detratti dalle dichiarazioni di pagamento fatte alla Commissione. (106) L’Allegato degli Orientamenti sulla Chiusura INTERREG richiede un monitoraggio da parte dell’Autorità di pagamento non solo per i pagamenti che siano stati fatti ai Partners guida ma anche che i Partners guida abbiano effettuato tutti i pagamenti ai loro partners. Esistono delle linee guida disponibili su come monitorare i pagamenti ai partners? Non esistono linee guida. Un programma raccomandava che la verifica di controllo di primo livello doveva includere come elemento standard una verifica che questi pagamenti fossero stati fatti. Alla fine delle operazioni è possibile usare le dichiarazioni del progetto e una verifica a campione. (107) Il recupero dai partners di progetto alla fase di chiusura iniziata dall’Organismo incaricato di rilasciare la dichiarazione di chiusura dell’intervento può essere molto lungo. Di quanto hanno bisogno gli Stati membri per dimostrare alla Commissione che l’irregolarità è irrecuperabile? E’ responsabilità dello Stato Membro fare tutto il necessario per recuperare le irregolarità entro una scadenza ragionevole. Se alcune irregolarità non sono recuperabili, deve essere seguita la procedura descritta ai sensi dell’Articolo 5 del Regolamento della Commissione (CE) No 1681/94. (108) Chi deve assicurarsi che tutti gli accertamenti rilevati dal controllo di secondo livello siano stati effettuati: L’AdG o i controllori di secondo livello? Precise azioni e responsabilità dipenderanno dalla natura delle irregolarità rilevate. Come regola generale, i follow-up possono essere assicurati da un livello superiore che è interessato dalla irregolarità. Gli errori di sistema possono richiedere un’azione ed una supervisione a vari livelli. In definitiva, l’organismo incaricato di rilasciare la dichiarazione di chiusura dell’intervento dovrà assicurarsi che tutti gli audit di accertamento siano stati trattati in modo soddisfacente. (109) Cosa accade se il controllo di secondo livello (verifica a campione delle operazioni) non sia stato realizzato ogni anno ed il campione sottoposto ad audit era minore del richiesto 5%? Facendo riferimento all’Articolo 10 del Regolamento della Commissione No 438/2001, allo Stato Membro viene richiesto di trasmettere i controlli per tutta la durata dell’intero periodo. Ulteriori audit possono essere realizzati alla fine del programma e prima della presentazione della dichiarazione di chiusura finché non viene raggiunto il livello del 5%. Se lo Stato Membro non soddisfa i requisiti dell’Articolo 10 del Regolamento (CE) No 1260/99, la Commissione attuerà una correzione finanziaria.

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(110) Per quanto riguarda le irregolarità ed i recuperi: bisogna riportare i problemi rilevati e corretti prima della domanda di pagamento? Tutte le irregolarità per il programma ed il periodo, cancellati e corretti anche prima delle domande di pagamento, devono essere riportate sull’allegato della dichiarazione di chiusura. Tutte le irregolarità devono essere dichiarate all’OLAF ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento (CE) No 438/2001 e del Regolamento (CE) No 1681/94. (111) Cosa deve essere fatto se il segretariato e/o l’AdG non sono soddisfatti del lavoro e delle conclusioni dell’organismo di controllo di secondo livello dopo la procedura contradditoria sugli audit di accertamento? L’AdG può annullare il controllo di secondo livello? No, L’AdG non può respingere le conclusioni del controllo ai sensi dell’Articolo 10. Alla chiusura è l’organismo incaricato di rilasciare la dichiarazione di chiusura dell’intervento che deve riesaminare le sue conclusioni se le irregolarità sono state affrontate in maniera soddisfacente. Se l’organismo incaricato di rilasciare la dichiarazione di chiusura dell’intervento trova che le irregolarità non siano state affrontate adeguatamente, in accordo con il punto 5 (c) dell’Allegato III al Regolamento della Commissione (CE) No 438/2001, questo deve essere segnalato nella dichiarazione di chiusura. In accordo con l’Articolo 38 (1)(f) del Regolamento (CE) 1260/99 gli Stati Membri possono allegare le loro conclusioni alla Dichiarazione di spesa finale se lo ritengono necessario. (112) Il controllo di secondo livello deve essere realizzato per ciascuna misura? No, la scelta sul campione del 5% deve essere basata sull’analisi del rischio e sul campione rappresentativo delle operazioni approvate tenendo a mente i requisiti elencati nell’Articolo 10(3) del Regolamento no 438/2001 ed il Manuale di Audit contenente le linee guida per la metodologia sulla conduzione dell’analisi del rischio. In conformità con l’Articolo 10(3) del Regolamento della Commissione (CE) No 438/2001, la selezione del campione delle operazioni che deve essere controllato deve tener conto a) della necessità di verificare un appropriata varietà di tipi e dimensioni di operazioni, b) dei fattori di rischio che sono stati identificati dalle verifiche nazionali o Comunitarie, e c) dalla concentrazione di operazioni sotto specifici organismi intermedi o specifici beneficiari finali, così che i principali organismi intermedi ed i beneficiari finali vengano controllati almeno una volta prima del pagamento di ciascuna assistenza. (113) Cosa deve essere fatto nel caso che il tasso di errore sia maggiore del 2% ma solo a causa di un progetto particolarmente negativo (o per un numero molto piccolo di casi individuali)? Come stabilito al Punto 3.7 dell’Allegato 2 degli Orientamenti sulla Chiusura, quando si determina la frequenza, può essere fatta una distinzione tra categorie di errore di diversa importanza (formale/sostanziale, impatto finanziario, natura del sistema…). A tal proposito la Commissione propone di applicare gli standards internazionali. Una specifica giustificazione deve essere fornita nel caso un tasso di errore superiore venga accettato dall’organismo incaricato di rilasciare la dichiarazione di chiusura dell’intervento (vedi il punto 3.7 dell’Allegato 2 degli Orientamenti sulla Chiusura).

Vedi “il documento di lavoro che espone la buona pratica riguardo alla funzione di certificazione dell’autorità di pagamento” (CDRR-06-0004-01-EN).

(114) Riguardo al ruolo dell’Autorità di pagamento nel processo di chiusura, cosa significa che essa deve accertarsi che tutte la irregolarità siano state trattate in maniera soddisfacente?

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(116) Nel 2000-2006 è possibile presentare una dichiarazione di chiusura parziale che copra tutti i progetti che siano stati chiusi in modo soddisfacente? Se sì quale deve essere il contenuto di questo documento e come integrarle con la dichiarazione di chiusura dell’intero programma? Le dichiarazioni di chiusura parziale non sono previste per il periodo di programmazione 2000-2006. La dichiarazione di chiusura deve essere stabilita al livello di programma, possibilmente per Fondo ma non a livello di operazione. (117) Riguardo all’INTERREG, è possibile per ciascuno Stato Membro presentare una dichiarazione di chiusura che copra il proprio territorio nel programma e in seguito, per l’Organismo incaricato di rilasciare la dichiarazione di chiusura dell’intervento, combinare tutte le dichiarazioni parziali e presentarle alla Commissione come una dichiarazione di chiusura del programma? Come affrontare tale questione nel caso in cui nel programma non ci siano precedenti accordi tra gli Stati Membri, su come redigere la dichiarazione di chiusura? Esistono delle linee guida e dei modelli disponibili? Si faccia riferimento alla nota di orientamento sulla chiusura dei programmi INTERREG III COCOF 07/00782/02 sulla dichiarazione di chiusura. Essa stabilisce che deve esserci una singola dichiarazione di chiusura per programma. (118) Quanti mesi prima avviene il coordinamento con l’Organismo incaricato di rilasciare la dichiarazione di chiusura dell’intervento? E’ impossibile fornire una determinata risposta. Tuttavia, non è realistico per una nuova autorità iniziare il programma alla fine e fare un valutazione ragionevole dei suoi risultati. Gli Organismi incaricati di rilasciare la dichiarazione di chiusura dell’intervento devono quindi già aver iniziato il lavoro. (119) Cosa bisogna fare in caso di parere competente dell’Organismo incaricato di rilasciare la dichiarazione di chiusura dell’intervento ed un livello di rilevanza superiore al 2%? Vedi i punti 3.5, 3.6, 3.7 e 4.3 dell’Allegato 2 degli Orientamenti sulla Chiusura per informazioni dettagliate a riguardo. (120) Esiste uno schema per la Corte dei Conti o per l’unità di audit della Commissione di un piano di audit già pronto? La Commissione sta realizzando indagini sulla chiusura per valutare il lavoro realizzato dagli Organismi incaricati di rilasciare la dichiarazione di chiusura dell’intervento e dalle AdA. La portata e la copertura di queste indagini vengono decise sulla base dell’analisi del rischio delle indagini attuali degli organismi incaricati di rilasciare la dichiarazione di chiusura dell’intervento, una volta che le dichiarazioni di chiusura vengono presentate alla Commissione. Gli audit sugli organismi incaricati di rilasciare la dichiarazione di chiusura dell’intervento sono già iniziati. Vedi la parte 3.1 del Piano delle azioni della Commissione per rafforzare il ruolo di supervisione della Commissione nell’ambito della gestione comune delle azioni strutturali (Doc. COM (2008)97). Nel 2008, sono stati realizzati 36 audit sugli organismi incaricati di rilasciare la dichiarazione di chiusura dell’intervento, per il FSE, il FESR ed il Fondo di Coesione.

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(121) Le autorità come devono trattare la gestione post-chiusura di un programma 2000-2006 se un programma non continua nel 2007-2013? Per esempio, risolvendo i problemi del 2000-2006 nel caso in cui la Commissione o la Corte dei Conti eseguano un audit sul programma dopo la chiusura. Dopo la chiusura, sta allo Stato Membro decidere quale struttura si assumerà le responsabilità dei follow-up. (122) In conformità con lo standard 9, punto 2.7 la valutazione potrebbe essere assunta dal gestore dei fondi o ciò deve essere fatto da una terza parte e formalmente essere inviato alla Commissione? Si prega di confermare se tale valutazione possa essere considerata separatamente dai fondi definiti moltiplicatori al momento della costituzione dei fondi. Ai sensi della regola 9 nell’Allegato al Regolamento della Commissione (CE) No 1685/2000, come rettificato, gli audit devono essere eseguiti da un auditor indipendente e relazionati con le AdG. Chiaramente, il moltiplicatore previsto deve essere tenuto in conto. 1.6 Dichiarazione e certificazione delle spese finali e domanda di pagamento finale (a) Formato e contenuto della dichiarazione delle spese finali e della domanda di pagamento finale 123) Vorremmo avere chiarimenti circa la possibilità di inviare le domande di pagamento intermedio alla CE che superano il 95% del contributo dei Fondi, oppure dovremmo includere l’importo superiore solo nella domanda finale di pagamento? Naturalmente siamo consapevoli del fatto che la CE pagherà attraverso pagamenti intermedi solo fino al 95% del contributo. 124) Nel caso in cui la precedente richiesta di pagamento venga rimborsata solo parzialmente e dove la spesa certificata alla fine dell'intervento copra le somme già dichiarate, ma non eseguite, la richiesta di pagamento finale dovrebbe includere gli importi esclusi precedentemente oppure la Commissione si prenderà cura di introdurre la spesa precedente non ammessa? Mentre, come regola generale, lo Stato membro può certificare la spesa superiore al 95% del contributo del Fondo, a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, prima della chiusura, prima della chiusura la Commissione non può pagare lo Stato membro più del 95 % del totale disponibile per l'intervento in questione, mediante pagamenti in acconto e pagamenti intermedi. Il saldo non corrisposto deve quindi essere di almeno il 5% del totale (e potrebbe essere di più, a seconda della quantità di pagamenti intermedi ottenuti da parte dello Stato Membro). Si osserva che in conformità con l'articolo 105 (3), del regolamento (CE) n. 1083/2006, la totalità del saldo non corrisposto sarà automaticamente disimpegnato nel caso in cui nessuno dei tre documenti di chiusura non venga presentato alla Commissione prima della scadenza prevista, vale a dire entro quindici mesi dalla data finale di ammissibilità delle spese. (125) I pagamenti della UE sono limitati al 95%, come bisogna procedere ai pagamenti delle sovvenzioni per le attività concluse nel dicembre 2008?

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Tutte le spese al di sopra del limite massimo del 95% devono essere coperte da risorse nazionali, considerato che il rimborso del restante 5% può avvenire solo in chiusura. (126) Nel rapporto finale, è possibile fare la segnalazione a livello di progetto e non al livello medio della misura? Naturalmente, il rapporto finale dovrebbe includere un elenco dei progetti con le coordinate dei beneficiari finali. Lo Stato membro deve giustificare le spese a livello delle operazioni. La segnalazione è generalmente presentata alla Commissione a livello di misure, ma è anche possibile per uno Stato membro inviare i dati a livello di progetto per i grandi progetti o per le operazioni che lo Stato Membro intende evidenziare. L'elenco delle operazioni deve essere allegato al rapporto finale e non alla dichiarazione certificata di spesa finale2. (127) Il Capitolo 4.1.1. degli Orientamenti in materia di chiusura degli interventi prevede che "gli Stati membri devono informare la Commissione dei recuperi effettuati fra la presentazione della dichiarazione di spesa finale e domanda di pagamento finale e il pagamento finale da parte della Commissione, in modo che la Commissione possa detrarli. La domanda riguarda la procedura di detrazione di un recupero che sarebbe fatta da parte della CE nel caso in cui la dichiarazione finale di spesa presentata dagli Stati membri dichiarasse spese di importo superiore all'impegno nel piano finanziario (cioè la dichiarazione finale di spesa contiene spese superiori a livello di priorità, o a livello di tutto il programma intero). Secondo quanto contenuto al capitolo 3.5 degli Orientamenti sulla chiusura, agli Stati membri non è consentito modificare la dichiarazione finale di spesa dopo la sua presentazione alla CE, tuttavia, gli Stati membri hanno l'obbligo di infor mare la Commissione europea sui recuperi effettuati dopo la presentazione della dichiarazione finale di spesa. Nel caso in cui il pagamento finale non sia ancora stato versato agli Stati membri, sarà la Commissione stessa a detrarre il recupero segnalato dalle pertinenti misure della dichiarazione finale di spesa presentata (e quindi la base per il calcolo del pagamento finale da parte della CE sarebbe ridotta) e ricalcolato il pagamento finale dovuto? Oppure la Commissione dedurrà solo l'importo del recupero direttamente dal pagamento finale calcolato sulla base della dichiarazione originale di spesa (che quindi rimangono intatte)? La differenza tra questi due metodi è significativa nel caso in cui la dichiarazione finale di spesa contiene spesa in eccesso (superiore l'assegnazione o per l'asse prioritario o per il programma). Nel primo caso, il recupero potrebbe (in tutto o in parte) essere compensato dall’importo della spesa over-booking e l'impatto sul pagamento finale potrebbe essere pari a zero. Nel secondo caso, indipendentemente dalle spese over-booking, ci sarebbe sempre un impatto negativo sul pagamento finale dovuto. Allo stesso modo, la stessa questione è rilevante ai fini dei recuperi notificati alla Commissione dopo il pagamento finale già versato allo SM. Esempio di deduzione dei recuperi Supponiamo che abbiamo un piano finanziario come segue: 2 Per il Fondo sociale europeo e Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, i dettagli a livello di operazione non sono richieste nel rapporto finale, a condizione che lo Stato membro li renda disponibili ai servizi della Commissione su richiesta.)

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Totale

Nazionale

EU

1000

250

750

Noi abbiamo presentato la dichiarazione finale di spesa come segue (in over-booking): Totale spesa eleggibile

Nazionale EU

1200

300

900

Abbiamo superato il limite nel piano finanziario, quindi, anche se nella dichiarazione finale è stato dichiarato 900 euro, possiamo chiedere solo per 750 euro in totale. Ipotizziamo che abbiamo già ottenuto il 95% in anticipo e dei pagamenti intermedi (95% * 750 = 712, 5 euro) e il calcolo del pagamento finale compiuto dalla CE è quindi 37,5 euro (750 * 5%). ESEMPIO 1 Supponiamo che prima che tale pagamento finale sia pagato dalla CE, noi riceviamo un recupero per l'importo di 10 euro (= 7,5 parte UE e 2,5 parte nazionale). Noi informiamo la CE di questo (ma noi stessi non siamo autorizzati a cambiare la dichiarazione finale delle spese - si veda il capitolo 3.5 degli orientamenti Chiusura). Come intende procedere la CE: A), ri-calcola il pagamento finale come segue: Totale spesa eleggibile

Nazionale EU

1190 (1200 – 10)

297,5 (300 - 2,5)

892,5 (900 - 7,5)

Anche dopo la detrazione del recupero dalla dichiarazione finale di spesa, noi superiamo ancora il limite di 750 euro indicato nel piano finanziario, e la nostra richiesta di pagamento finale rimane la stessa - 37,5 euro. (Questo è dovuto al fatto che abbiamo dichiarato più spese rispetto a quelle indicate nel piano finanziario e quindi anche dopo aver tolto le spese indebitamente utilizzate (il recupero) abbiamo ancora abbastanza per poter “correggere” le spese che ci consentono di utilizzare l'intera impegno di 750 euro in totale) . Oppure B) detrae il recupero dal pagamento finale precedentemente calcolato (sulla base della dichiarazione finale di spesa originale) 37,5- 7,5 = 30 euro Domanda I: il pagamento finale calcolato dalla CE è 37,5 o 30 euro? La differenza con il dato di calcolo è molto importante e la Repubblica ceca deve prepararsi per l'una o l'altra alternativa. Pertanto vi chiediamo gentilmente di dare una risposta chiara. ESEMPIO 2

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Poniamo che il pagamento finale di 37,5 euro sia stato versato allo Stato membro. Dopo che noi abbiamo ricevuto un recupero di un importo di 10 EUR (= 7,5 parte UE e 2,5 di cofinanziamento nazionale). Si informa la CE su questo punto. La CE procederà: A) La CE ri-calcola il pagamento finale come segue: Totale spesa eleggibile

Nazionale EU

1190 (1200 - 10}

297,5 (300 - 2,5)

892,5 (900 - 7,5)

Anche dopo la detrazione del recupero dalla dichiarazione finale di spesa, dobbiamo ancora superare il limite di 750 euro indicato nel piano finanziario e il pagamento finale calcolato dalla CE basato sull’originale dichiarazione di spesa rimane la stesso - 37,5 euro. (Questo perché abbiamo dichiarato più spese rispetto a quelle contenute nel piano finanziario e quindi anche dopo aver tolto le spese indebitamente corrisposte (il recupero) abbiamo ancora abbastanza corretto le spese che ci consentono di utilizzare l'intera impegno di 750 euro in totale). Così come abbiamo già ottenuto il 37,5 EUR, l'effetto sarà pari a zero. B) La CE stabilisce l'ordine di recupero per lo Stato membro per un importo di 7,5 euro QUESTIONE 2: la CE potrà in questo caso stabilire un ordine di recupero per un importo di 7,5 euro oppure non vi sarà alcun ordine di recupero secondo il calcolo di cui sopra nel caso A)? 1) Prima della chiusura da parte della Commissione La Commissione ricalcola il pagamento secondo le norme di flessibilità di cui al punto 8 degli Orientamenti di Chiusura detraendo gli importi che devono essere recuperati nelle misure interessate. Se c'è l'overbooking, possiamo avere due possibili questioni: a) Nessun importo da recuperare se l’overbooking compensa pienamente le spese che devono essere detratte, oppure b) un importo da recuperare perché l'overbooking non è abbastanza grande da compensare completamente l'importo da detrarre. In questo esempio la risposta alle domande 1 e 2 è 37,5 poiché non vi è un overbooking che compensa pienamente il recupero e l'importo da pagare rimane immutato. 2) Dopo il pagamento del saldo finale da parte della Commissione Il punto 4.1.1 degli Orientamenti sulla Chiusura prevedono che gli Stati membri sono tenuti ad informare la Commissione dei recuperi effettuati e rimborsare il contributo dei fondi strutturali alla Commissione. Pertanto dopo la chiusura del programma, gli importi comunitari recuperati non possono essere sostituiti da un'altra operazione inclusa al di fuori del programmato e gli importi corrispondenti devono essere restituiti al bilancio comunitario.

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(128) Per quanto riguarda il FEOGA, c'è un regolamento che prevede di dedurre dal FEOGA (2007-20103) le spese successive di audit e del rapporto finale del programma del periodo 2000-2006? Ai sensi dell'articolo 13 (3), del regolamento (CE) n. 1320/2006 soltanto le spese relative alla valutazioni ex post possono essere ammissibili al cofinanziamento del FEASR (2007-2013). (129) Calcolo del contributo del FESR: al momento della chiusura di un programma 2000-2006, il contributo del FESR sarà calcolato a livello di misura o a livello di asse? (130) Come si effettua il calcolo del saldo da ricevere? Come indicato al punto 8 delle Linee Guida di Chiusura, il contributo comunitario non deve superare, per ciascun Fondo separatamente, il più piccolo importo a ciascuno dei seguenti livelli:

(1) a livello di misure, il minore dei seguenti importi: (a) l'importo risultante dall’applicazione alle spese ammissibili dichiarate del tasso di

cofinanziamento comunitario fissato nel piano di finanziamento definitivo della misura; oppure

(b) l'importo indicato nella dichiarazione certificata delle spese finali come contributo comunitario al beneficiario finale (pagati e da pagare al beneficiario finale);

fermo restando che, per il calcolo del contributo finale, la Commissione non fisserà come tetto massimo gli importi di cui ai punti (a) e (b) gli importi corrispondenti a livello delle misure nel piano di finanziamento del complemento di programmazione;

(2) a livello di assi prioritari, il contributo comunitario indicato nel piano di finanziamento dell’ ultima decisione approvata dalla Commissione aumentata del 2%, indipendentemente dalla ripartizione per aree transitorie e non transitorie;

(3) a livello di programma, il contributo concesso, separatamente per le aree transitorie e aree non transitorie. Un esempio di calcolo finale contributo è stabilito nell'allegato 3 alla chiusura orientamenti. (131) In caso di quota di impegno in eccesso quale importo deve essere dichiarato? Qualora venga dichiarato più del 100% qual è il tasso di cofinanziamento da utilizzare per l'importo che va oltre il 100%? L'autorità di pagamento deve dichiarare tutte le spese da pagare o effettivamente pagate dall'autorità di pagamento, che corrispondono ai pagamenti effettuati dai beneficiari finali, anche se la spesa dichiarata è superiore a quella prevista nella decisione di finanziamento del programma. I tassi di cofinanziamento di cui all'articolo 29 del regolamento 1260/1999 devono essere rispettati. (132) Vorremmo sapere se la domanda di pagamento finale e la dichiarazione certificata delle spese che devono essere presentati alla Commissione europea devono includere tutte le spese sostenute e pagate dalla Lituania (vale a dire riconosciuta come dichiarabile per la CE) per avvicinarsi al livello del documento unico di programmazione o all'importo previsto nell'ambito del documento unico di programmazione?

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Tutte le spese ammissibili devono essere dichiarate e certificate, sia che siano superiori o no a quanto previsto nel documento unico di programmazione. La Commissione procederà al calcolo definitivo del suo contributo in conformità del punto 8 degli orientamenti di chiusura. (133) Si potrebbe concedere un aiuto ad un progetto di sovvenzione individuale stipulando il massimale ai sensi dell’articolo 29, comma 3, del Reg.1260/99? L’articolo 29 del Regolamento 1260/99 definisce il tasso massimo di costo totale eleggibile e la spesa pubblica totale nel caso di misure effettuate nelle aree Obiettivo 1, 2 e 3. Comunque, per i programmi operativi finanziati dallo SFOP, Allegato IV punto 2 del Regolamento (CE) n.2792/1999 fissa i limiti della partecipazione finanziaria comunitaria, della partecipazione finanziaria statale e della partecipazione finanziaria dei beneficiario al livello delle operazioni. Nella Comunicazione sulla semplificazione3, due opzioni sono state introdotte con riguardo al livello del tasso di cofinanziamento applicato per il calcolo dei pagamenti intermedi. Ciò significa “ rimborso fino al tasso di cofinanziamento per le misure e i soggetti cui le sovvenzioni sono state concesse ai sensi dell’articolo 29(3) a livello delle misure, indipendentemente dagli accordi finanziari per ciascuna operazione individuale”. Questa operazione dà agli Stati Membri una certa flessibilità così come il livello di cofinanziamento applicato alle operazioni individuali. In pratica, è altresì possibile che livello delle operazioni individuali, il tasso di cofinanziamento sia più alto del tasso previsto all’articolo 29 comma 3 del regolamento n.1260/1999 così come il tasso di cofinanziamento al livello di misura in base al quale queste operazioni sono cofinanziate, rimanga al di sotto del livello fissato dall’articolo 29 comma 3. L’opzione b) per il rimborso è stata introdotta nella Comunicazione sulla semplificazione applicata al livello delle operazioni. “ Il rimborso di parte della spesa totale effettivamente pagata e certificata dall’autorità di pagamento che corrisponde al contributo dei fondi al livello delle operazioni. Al livello di ciascuna operazione la spesa dichiarata deve rispettare i massimali previsti ai commi 3 e 4 dell’articolo 29.”. In tal caso, il tasso di cofinanziamento per operazione non può mai superare il massimale stabilito dall’articolo 29 comma 3. Nel caso di programmi operativi finanziati dallo SFOP, la spesa dichiarata al livello delle operazioni deve rispettare il massimale stabilito al punto 2 dell’Allegato IV del Regolamento (CE) n.2791/1999. In entrambe le opzioni, gli Stati Membri non possono superare il tasso di cofinanziamento fissato all’articolo 29 comma 3 con riguardo al contributo della UE indicato nella relativa dichiarazione di spesa per i pagamenti intermedi. Comunque, è possibile superare il tasso di finanziamento stabilito nel complemento di programmazione. Per esempio, si prenda un programma dell’obiettivo 2 che applica un massimale di tasso di cofinanziamento del 50% ma in misure particolari prevede un tasso di cofinanziamento del 45% nel complemento di programmazione. Il contributo UE indicato nella dichiarazione di spese al livello delle misure può eccedere il 45% dell’insieme del complemento di programmazione ma non sarà accettato se il tasso è al di sopra del livello del 50%. La differenza è che per i pagamenti intermedi dell’opzione a) il livello massimo di rimborso è il tasso di cofinanziamento per le misure del complemento di programmazione, mentre nell’opzione b) il rimborso può arrivare fino al massimale dell’articolo 29 comma 3 e nel caso di programmi operativi finanziati dallo SFOP, fino al massimale stabilito nel punto 2 dell’allegato IV del regolamento (CE) n.2792/1999.

3 C(2003) 1255

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Alla chiusura del programma, la media del tasso di cofinanziamento al livello delle misure dovrebbe rispettare il massimale fissato nel complemento di programmazione per entrambe le opzioni e il metodo per il calcolo del pagamento finale è lo stesso. (134) L’Autorità di Pagamento può dichiarare la spesa totale eleggibile per ciascuna misura/priorità/programma anche se questo ammontare non sarà totalmente rimborsato alla CE perché vanno al di là del totale del contributo? Se così fosse, l’autorità di pagamento dovrebbe indicare dove si applica la regola di flessibilità? L’Autorità di Pagamento può dichiarare la spesa totale eleggibile. Non vi è alcuna indicazione di indicare la/le priorità in cui si applica la flessibilità su come la Commissione farà il calcolo per il pagamento del saldo. (135) In linea con il punto 7 delle Linee Guida sulla Chiusura le somme irrecuperabili precedentemente dichiarate alla CE risultanti da irregolarità sotto la soglia di segnalazione possono essere incluse nella dichiarazione finale di spesa e non saranno soggetti all’esame previsto dall’art.5(2) del reg.1681/94. Quale documentazione dovrebbe essere richiesta dall’Autorità di Gestione in tal caso? Queste somme dovrebbero essere calcolate separatamente nella certificazione di spesa? Sulla prima questione, sulla forma, le linee guida sulla chiusura non menzionano alcuna specifica richiesta sulla documentazione da prevedere. Nessun calcolo separato di queste spese è richiesto. Comunque, tutte le previsioni regolamentari applicabili per le irregolarità devono essere rispettate. Lo Stato Membro è responsabile per la tenuta della contabilità delle somme recuperabili e dellei somme ritirate a seguito della cancellazione di tutto o di parte del contributo ad un’operazione. Allo Stato Membro è richiesto di emettere entro il 31 Marzo di ogni anno una dichiarazione che identifichi per ciascun asse prioritario del programma operativo le somme ritirate dalla certificazione di spesa effettuati durante l’anno precedente, le somme recuperate che sono state dedotte da tali dichiarazioni di spesa, e le somme in attesa di recupero alla fine dell’anno precedente, classificate a partire dall’ anno in cui è stato emesso l’ordine di recupero. Gli obblighi di contabilità e di reporting dello Stato Membro degli importi recuperati e ritirati richiede di mantenere un “registro dei debitori” contenente tutti i dati richiesti per monitorare i diversi processi finanziari relativi al trattamento delle irregolarità. L’obbligo di riportare gli importi ritirati, quelli recuperati e di recuperi pendenti si applica solo alle spese che sono già state dichiarate alla Commissione. Comunque, il registro dei debitori deve anche indicare il trattamento delle irregolarità rilevate nelle fasi precedenti la certificazione di spesa alla Commissione. In esso dovrebbero essere annotati gli obblighi che riguardano sia le rettifiche derivanti da irregolarità che sono state comunicate all’OLAF sia quelle che sono esentate dalla comunicazione, per esempio perché essi sono sotto la soglia di segnalazione. Inoltre si osserva che è previsto che gli Stati Membri facciano il follow up di tutte le irregolarità e degli importi irregolari recuperati dopo la chiusura del programma operativo. Dopo il recupero, lo Stato Membro dovrebbe rimborsare alla Commissione i pagamenti irregolari recuperati.

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(136) Secondo quanto previsto al punto 4.1.1 i potenziali recuperi ancora aperti alla chiusura sono registrati nei conti della Commissione come crediti. La parte 4.2 stabilisce che la natura e i dettagli delle somme coinvolte in processi giudiziari e amministrativi (potenziali recuperi ancora aperti) dovrebbero essere indicate nel rapporto finale. Quale dovrebbe essere la struttura delle informazioni sui crediti dati dallo Stato Membro nel rapporto finale? (137) Per favore, potreste prevedere un esempio di tabella riassuntiva delle somme recuperate o in attesa di recupero in linea con il documento CDRR/05/0012/01? (138) La dichiarazione finale di spesa dovrebbe includere informazioni su tutti i recuperi fatti interamente nel periodo o solo informazioni sui recuperi fatti durante il trimestre precedente? Tutti i recuperi devono essere inclusi. La tabella standard da usare può essere trovata nell’allegato 2 del registro corrente. (139) Come bisogna trattare i rimborsi che non saranno effettivi alla data del 31 dicembre 2008? Oppure dopo la data di invio del dossier di chiusura? Solo i rimborsi relativi alle operazioni inserite nella domanda di saldo e notificati all’OLAF potranno essere oggetto di una presa in conto eventuale da parte della Commissione in caso di non recupero. È dunque necessario includerli nella domanda di saldo. (140) Quante volte dovrebbero gli Stati Membri riportare alla Commissione i recuperi che sono stati fatti dopo la sottomissione dei documenti di chiusura? (141) Quante volte dovrebbero gli Stati Membri fare i prepagamenti alla Commissione dei recuperi che sono stati fatti dopo il pagamento al bilancio della Commissione? (142) Quante volte dovrebbero gli Stati Membri riportare alla Commissione le irregolarità che sono state scoperte dopo la sottomissione dei documenti di chiusura? (143) Qual è il termine per recuperare le irregolarità scoperte dall’Autorità di Gestione durante i controlli di primo livello della domanda di pagamento finale in Gennaio 2009? (144) Come si gestiscono e si seguono gli ordini di recupero dopo il 31/12/2008 e fino a quando? In linea con le previsioni dell’Articolo 3, comma 1, del Regolamento della Commissione (CE) n.1681/94, è obbligo dello Stato Membro riportare alla Commissione sui recuperi ogni volta che occorra. Per le irregolarità che sono state soggette a inchieste amministrative o giudiziarie, è richiesto di fare il report durante i due mesi successivi alla fine di ciascun trimestre. Al punto 4.1.1 delle Linee Guida sulla chiusura, gli Stati Membri devono informare la Commissione sui recuperi effettuati dopo la sottomissione della dichiarazione finale di spesa e dopo la chiusura del programma e rimborsare il contributo dei Fondi Strutturali alla Commissione. (145) Qual è la data limite per caricare i giustificativi del cofinanziamento pubblico? (la domanda e la risposta riguardano unicamente il FEOGA e LEADER+)

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I servizi della Commissione non possono pronunciarsi sulle procedure interne stabilite tra il gruppo d’azione locale e l’autorità di pagamento per quanto riguarda il termine per caricare i documenti contabili. In effetti, le spese dichiarate dovranno corrispondere ai pagamenti eseguiti dai beneficiari finali e giustificati da fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio, come indicato al punto 4.1 delle Linee Guida. (146) La sezione 4.1.2 delle Linee Guida sulla Chiusura stabilisce che “…gli oneri per le transazioni finanziarie transnazionali sono eleggibili al co-finanziamento dei Fondi Strutturali dopo deduzione degli interessi sul pagamento degli acconti”. Come dovrebbero essere trattati? Le Autorità di Gestione devono scegliere se essi intendono rendere eleggibili i costi delle transazioni finanziarie transnazionali. Quando le Autorità di Gestione vogliano che i restanti scoperti delle operazioni finanziarie transnazionali siano eleggibili, il rapporto finale deve mostrare che gli interessi sul pagamento dell’anticipo siano stati usati per coprire questi costi. In ogni caso, ciascun rapporto finale deve presentare l’utilizzo fatto dell’interesse sull’anticipo, in modo che le informazioni siano rese disponibili. (147) Quale sarà la posizione della Commissione se la dichiarazione finale delle spese e il rapporto di esecuzione finale includano spese che sono ineleggibili rispetto alla dichiarazione di liquidazione? L’importo potrà essere dedotto se lo Stato Membro concorda di farlo, oppure sarà avviata la procedura di rettifica finanziaria. 148) Dobbiamo procedere in base a quanto stabilito nel Regolamento CE n° 1681/94 in tutti i casi di ulteriori recuperi sui beneficiari che lasciano il finanziamento o solamente nel caso di recuperi di natura amministrativa? Si, tutte le irregolarità devono essere segnalate all’OLAF in base alle previsioni dell’articolo 3 del Regolamento della Commissione n° 1681/94. (149) Come si trattano gli interessi nella domanda finale di pagamento nel caso in cui un programma non riesca a sostituire tutti gli interessi attraverso il co-finanziamento nazionale? I programmi fino a quando possono scegliere di assegnare gli interessi? Come si effettua la sostituzione degli interessi attraverso il co-finanziamento nazionale e come si tratta nel FESR? (150) Cosa accade agli interessi generati dai programmi dopo il 31/12/2008? Il punto 4.1.2 delle Linee Guida sulla Chiusura è applicabile a condizione che sia valido fino alla presentazione dei documenti di chiusura, così come dopo la data finale di ammissibilità delle spese. Come specificato al considerando 42 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, gli interessi prodotti dall’anticipo versato ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2, dello stesso regolamento costituiscono risorse dello Stato membro e secondo l’articolo 32 paragrafo 2 terzo comma sono assegnati dall’autorità di pagamento all’intervento in questione. Essi possono essere inclusi nel contributo nazionale aggiungendoli all’importo del co-finanziamento pubblico nazionale previsto o sostituendoli ad esso.

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Per il programma PEACE e per le iniziative comunitarie, le commissioni per le operazioni finanziarie transnazionali sono ammissibili al co-finanziamento dei Fondi Strutturali previa detrazione degli interessi prodotti dall’acconto4. Analogamente, nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall’intermediario designato prima del pagamento del saldo finale dell’intervento sono ammissibili al finanziamento, previa detrazione degli interessi prodotti dall’acconto.5 Nel rapporto finale sono indicati gli importi dei suddetti interessi e le attività alle quali sono stati assegnati. (151) Tenuto conto che, al momento della chiusura, la spesa ammissibile dei Fondi è rappresentata dall’importo del capitale necessario a coprire le garanzie fornite, comprese le spese di gestione sostenute, ci chiediamo se le garanzie prestate sono ammissibili in rapporto di 1 a 1, rispettivamente per le garanzie EUR1 e importi certificabili EUR1 . (152) In relazione alla specificità delle operazioni collegate a Fondi di Garanzia, sarebbe necessaria una esemplificazione delle modalità di trattazione al momento della chiusura degli interventi. Vedere la norma 9 dell’allegato al Regolamento della Commissione n. 1685/2000, e successive modifiche. In particolare, la condizione 2.7 di questa norma stabilisce che al momento della chiusura dell’intervento, la spesa ammissibile di un Fondo di garanzia sarà determinata sulla base di una valutazione indipendente. (153) E’ necessario che i programmi effettuino i trasferimenti finali ai progetti non appena possibile? Qual è la posizione della Commissione a tale riguardo? Ai sensi dell’articolo 32 (1) del Regolamento 1260/1999, l’autorità di pagamento deve provvedere affinché i beneficiari finali ricevano quanto prima e integralmente gli importi corrispondenti alla partecipazione dei Fondi a cui hanno diritto. Non vengono applicate detrazioni, trattenute o altre commissioni specifiche che potrebbero ridurre gli importi predetti. (154) Al momento della chiusura, come sono trattati i ricavi? In base al punto 2 della Norma 2 dell’allegato al Regolamento della Commissione n° 448/2004, “le entrate di cui al punto 1 rappresentano un introito che riduce l'importo del cofinanziamento dei Fondi strutturali richiesto per l'operazione in questione. Prima della determinazione dell'importo della partecipazione dei Fondi strutturali, e non oltre la chiusura dell'intervento, esse vengono integralmente o proporzionalmente detratte dalla spesa ammissibile dell'operazione a seconda che siano generate integralmente o solo parzialmente dall'operazione cofinanziata”. E’ importante notare che il rapporto finale deve contenere i dettagli delle detrazioni delle entrate come stabilito al punto 4.2 degli Orientamenti sulla Chiusura. (155) A quali condizioni un recupero può essere considerato come impossibile? Quando gli Stati membri devono inviare alla Commissione un rapporto speciale o la Commissione può richiedere loro un rapporto speciale?

4 Norma 3 del Regolamento (CE) n° 1685/2000 e successive modifiche. 5 Norma 3 del Regolamento (CE) n° 1685/2000 e successive modifiche.

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Ai sensi dell’articolo 5(2) del Regolamento della Commissione n° 1681/94, quando uno Stato membro ritenga che non si possa eseguire o prevedere il recupero di una somma, mediante una comunicazione speciale segnala alla Commissione l'importo non recuperato e i motivi per cui tale somma è, a suo parere, a carico suo oppure della Comunità. Queste informazioni devono essere sufficientemente dettagliate in modo da consentire alla Commissione di decidere nel più breve termine possibile, di concerto con le autorità dello Stato membro interessato, circa l'imputabilità delle conseguenze finanziarie. (156) Se i recuperi di ammontare superiore ai 10.000 euro sono impossibili, la Commissione può dividere la spesa con lo stato membro in assenza di un rapporto speciale, come per le irregolarità superiori ai 10.000 Euro che non sono state segnalate alla Commissione? Ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento della Commissione n° 438/2001, l’autorità di gestione o di pagamento tiene la contabilità degli importi da recuperare relativi a pagamenti già effetuati nell'ambito dell'intervento comunitario e garantisce il tempestivo recupero di tali importi. Dopo il recupero, l'autorità di pagamento restituisce gli importi relativi ai pagamenti irregolari recuperati, maggiorati degli interessi di mora, deducendo l'importo in questione dalla successiva dichiarazione delle spese e domanda di pagamento presentate alla Commissione ovvero, se l'importo dedotto è insufficiente, rimborsa la differenza alla Comunità. L'autorità di pagamento trasmette alla Commissione, una volta all'anno, in allegato alla quarta relazione trimestrale sui recuperi effettuati a norma del regolamento (CE) n. 1681/ 94, una dichiarazione degli importi in attesa di recupero a tale data, ripartiti per anno di avvio delle procedure di recupero. (157) Quanto tempo occorre alla Commissione per liquidare ad un programma la domanda finale di pagamento dopo la trasmissione dei documenti di chiusura? (158) Quando sarà effettuato il pagamento del saldo finale da parte della Commissione europea? La Commissione provvederà alla liquidazione del saldo entro un periodo di tempo ragionevole dalla ricezione di documenti di chiusura soddisfacenti. (b) Disimpegno automatico (regola n+2) (159) Presentazione dell’ultima domanda di pagamento intermedia: al termine del 31/12/2008 (ovvero 30/04/2009 per i regimi di aiuto) per il momento la data finale di ammissibilità delle spese è stata stabilita a questa data? Se sì, il calcolo del “n+2” è preso in considerazione oppure deve essere presentata una distinta richiesta prima del 31/12/2008? (160) Non ci dovrebbe essere un disimpegno automatico delle spese non certificate al 31/12/2008, tenuto conto che la documentazione finale, compreso il saldo finale, deve essere presentata entro i 6/15 mesi successivi al 31/12/2008. (161) Tenuto conto che la data finale di ammissibilità delle spese della domanda di pagamento finale è il 31/12/2008 per le infrastrutture e il 30/04/2009 per i regimi di aiuto vorremo chiedere se dobbiamo prendere in considerazione l’applicazione della regola n+2 unitamente alla domanda di pagamento finale ( che deve essere presentata entro i 15 mesi successivi alla data finale di ammissibilità delle spese). (162) C’è una soglia di disimpegno automatico fino al 2008 corrispondente alla tranche impegnata dalla Commissione Europea nel 2006, come se è il caso per ciascun anno? Le Linee

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Guida per la chiusura stabiliscono che il disimpegno automatico (regola n+2) si applica “mutatis mutandis”alla chiusura; si può avere un chiarimento in ordine al significato di tale disposizione? (163) All’ ottantaquattresimo e all’ ottantacinquesimo meeting del Comitato per lo Sviluppo e per la Riconversione delle Regioni (CDCR), una delegazione ha chiesto come si applica la regola n+2 all’ultimo impegno annuale (ad esempio l’impegno del 2006 in più programmi). Essi chiedono chiarimenti in ordine alla data in cui le domande di pagamento che coprono gli impegni del programma dell’anno precedente devono essere trasmesse alla Commissione: il 31 dicembre 2008 o il 30 giugno 2009. Da un lato, le richieste di pagamenti intermedi devono essere presentate alla Commissione prima del termine per la presentazione dei documenti di chiusura, ad esempio entro quindici mesi dalla data finale di ammissibilità delle spese. Dall’altro lato si deve tener presente che per quanto riguarda gli impegni del 2006 non c’è un’operazione di disimpegno “n+2” alla fine del 2008. Invece i casi di disimpegno sono trattati nell’ambito dell’operazione di chiusura. (164) Quali sono i criteri per il calcolo della regola n+2 alla chiusura del programma? (165) Un’altra questione riguarda la data di partenza per il calcolo del termine di presentazione dei documenti di chiusura, nel caso in cui la decisione di approvazione del programma indichi due date finali per i pagamenti dei beneficiari finali. La data finale per i pagamenti dei beneficiari finali citata all’articolo 5 della decisione di concessione del finanziamento è fissata generalmente al 31 dicembre 2008, questa data può essere prorogata al 30 aprile 2009 per le spese sostenute dagli organismi che erogano l’aiuto nell’ambito dei Regimi di Aiuti di Stato. Come stabilito al punto 3.3.4 degli Orientamenti sulla chiusura, qualora un programma comprenda operazioni i cui termini ultimi di ammissibilità delle spese per un Fondo siano diversi, l’ultimo di tali termini sarà considerato il termine ultimo di ammissibilità per il calcolo del termine di presentazione dei documenti di chiusura per tale Fondo. 1.7 Progetti non completati o non operativi alla data della chiusura (166) Cosa si intende per progetto “non completato”: progetti con procedure di audit non concluse? oppure progetti le cui relazioni finali non sono state consegnate in tempo? Che cosa accadrà ai progetti che non sono stati chiusi? (167) Definizione di un progetto completato, ad esempio i progetti infrastrutturali possono essere completati fisicamente, ma l’importo dovuto al contraente può non essere stato pagato poiché a causa delle procedure di conservazione di solito il pagamento avviene 6 o 12 mesi dopo il completamento. Questi progetti devono essere inclusi nella lista dei progetti non conclusi e allegati alla relazione finale; cosa succede in caso di reclami da parte dei contraenti, o pagamenti che sono effettuati dopo il 31.12.2008, o contenziosi che non si sono risolti a seguito delle procedure di follow-up? (168) Cosa s’intende esattamente per “progetti non completati/conclusi” e “progetti operativi”, con i dettagli per le diverse tipologie di operazioni (lavori pubblici, acquisizioni di beni e servizi, finanziamenti a imprese e enti privati)?

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(169) Quali elementi devono essere considerati dal punto di vista finanziario, procedurale, fisico e amministrativo al fine di qualificare un progetto come chiuso e operativo? (170) Vorremmo sapere una definizione più precisa di progetto non finito e progetto non operativo che deve essere eventualmente allegato al rapporto finale di esecuzione. (171) Cosa succede se un progetto, nonostante dovrebbe, non riesce a terminare le sue attività in tempo? (172) Qual è la procedura da adottare nel caso in cui i criteri di selezione dei progetti (così come i relativi indicatori di progetto) non vengono raggiunti dopo 5 anni? (173) Qual è la procedura per i cosiddetti progetti non completati? Si dovrebbe stipulare un nuovo contratto di co-finanziamento per questi progetti? Qual è la procedura con cui i progetti di cui sopra vengono trasferiti dal precedente al nuovo piano finanziario? (174) Precisare l’interpretazione delle operazioni non terminate che dovranno essere elencate e che saranno finanziati nel 2007-2013: “per ciascun periodo, ciascuna operazione dovrà essere chiaramente esplicitata, dettagliata affinché possa essere scissa in due fasi distinte, finanziaria e fisica o di sviluppo” (quindi non è richiesto un investimento “operativo” in quanto tale?) Certamente, l’eleggibilità deve essere totale sul programma 2007-2013. Se la prima parte non è stata completata o non operativa nel 2000-2006, le relative spese per il completamento o per la sua messa in servizio possono essere accettate nel secondo periodo di programmazione, sotto riserve di eleggibilità e di cofinanziamento”. (175) Le “Linee guida sulla chiusura degli interventi (2000-2006) cofinanziati dai fondi strutturali” emanati dalla Commissione ( all’artico lo 6) prevedono che è possibile cofinanziare progetti con fondi di entrambi i periodi : il documento unico di programmazione e il nuovo periodo di programmazione 2007-2013. In questi casi gli Stati Membri devono preparare una descrizione dettagliata del progetto e dividere il progetto in almeno due fasi distinte e identificabili, finanziaria fisica o di avanzamento, che corrispondono alle due relative forme di intervento. Noi stiamo nel processo di preparazione dei singoli documenti di chiusura per programma. Per una corretta preparazione, in caso di necessità, per il finanziamento di progetto con i fondi del nuovo periodo di programmazione, vi chiediamo gentilmente di chiarire come questa possibilità potrebbe essere implementata: ci sono alcune restrizioni che riguardano il riparto dei progetti finanziati dai f ondi dei documenti unici di programmazione e il nuovo periodo di programmazione per il periodo 2007-2013 (ad esempio, è possibile il riparto di tutti i progetti? Oppure è possibile rip artire solo i progetti infrastrutturali ma non i progetti relativi alla disposizione di servizi (progetti FSE). Ci sono limitazioni relative all’assistenza al progetto? C’è la possibilità di ripartire i progetti complessivi?. (176) Ci sono obblighi per le azioni, procedure e documenti impostati per il riparto dei progetti del documento unico di programmazione tra i due periodi di programmazione e riguardanti il loro finanziamento stabilito dalla C ommissione? Nel caso in cui il progetto è diviso in due periodi, la spesa di questo progetto diviso sarà eleggibile nel quadro del documento unico di programmazione e la Commissione pertanto non richiederà il rimborso? (177) Sotto quali condizioni è possibile finanziare progetti incompiuti del periodo di programmazione 2000-2006 con risorse del periodo di programmazione 2007-2013?

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(178) Quali sono le condizioni di base per il finanziamento di progetti incompiuti del periodo di programmazione 2000-2006 nel periodo di programmazione 2007-2013- criteri di selezione dei progetti, meccanismi per “trasferimento di progetti”. (179) E’ possibile chiudere parzialmente i progetti cofinanziati con fondi del nuovo periodo di programmazione, se il progetto rimane incompiuto o non operativo ( punto 6 delle linee guida sulla chiusura degli interventi (2000-2006) cofinanziati dai fondi strutturali)? Oppure, quali sono le giuste procedure di chiusura dei progetti che solo in parte hanno raggiunto gli scopi e gli obiettivi. Quale azioni ci si aspetta dallo Stato Membro e quale sarebbe la reazione della CE nei diversi casi ( dall’esperienza delle chiusure)? (180) Se un intervento non viene completato entro la data di scadenza del 31/12/2008 e non può essere completato con spese a carico dell’amministrazione dopo questa data, c’è la possibilità di chiudere l’intervento (per la parte non ancora finita) con le risorse del nuovo periodo di programmazione? (181) Qual è il termine del periodo in cui i progetti incompleti devono essere necessariamente finiti? (182) Cosa si intende per operazioni non completate o non operative alla fine del programma? (183) Quali azioni dovrebbe prendere il beneficiario se l’autorità di gestione non pagherà le spese eleggibili entro il 31/12/2008, e quindi non potrà finire la realizzazione finanziaria del progetto? Nel momento in cui si presenta il rapporto finale, si deve decidere caso per caso quali progetti è necessario dichiarare incompiuti. Come previsto al punto 6) delle Linee guida sulla chiusura, l’Autorità di Gestione, l’organismo intermedio, l’autorità di pagamento e gli Stati membri hanno il compito di assicurare il pagamento dei prodotti e di servizi co-finanziati ed assicurare la realità e la correttezza delle richieste di pagamento, in accordo con i principi di sana gestione finanziaria. Gli Stati Membri devono mettere nel rapporto finale una lista di operazioni per le misure che sono incompiute o non operative alla data di chiusura, considerando gli obiettivi dichiarati dell’operazione, la decisione che aggiudica l’assistenza all’operazione e le condizioni relative all’operazione6. Questa lista dovrebbe identificare: i) operazioni che non saranno co-finanziate dai fondi comunitari nel prossimo periodo di programmazione, e ii) operazioni che si prevede saranno cofinanziate dai fondi comunitari nel prossimo periodo di programmazione. (184) Potranno essere rappresentati gli indicatori dei progetti non conclusi nel rapporto finale? No, essi non potranno essere rappresentati nel rapporto finale. Ciò nonostante, esso dovranno essere riportati nell’allegato del rapporto finale nella tabella standard (vedi Allegato 1 del presente registro). (185) Aspetti procedurali e fisici del progetto. Nel caso delle operazioni infrastrutturali a “regia” regionale, con i lavori finiti al 31/12/2008 ma non ancora verificati e senza una certificazione per buona esecuzione: nel periodo di programmazione 2007-2013, sarà possibile 1 Per il Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia, questa lista non necessita di essere prevista nel rapporto finale, prevista se gli Stati Membri lo fanno, e le altre informazioni di cui al punto 6, disponibili ai servizi della Commissione su richiesta.

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sottomettere al cofinanziamento comunitario solo i costi di processo e verifica dei progetti infrastrutturali intraprese dal soggetto attuatore? (186) Progetti infrastrutturali (lavori pubblici): è possibile intraprendere chiusure parziali per i progetti non divisibili quali lotti finanziar i e per lavori in cui non è possibile effettuare prove, o il certificato di “completa esecuzione” secondo le norme nazionali, e introducendo un concetto di funzionalità operativa del responsabile di misura ? (187) Nel caso in cui i pagamenti del beneficiario finale sono relativi a costi generali, il responsabile dell’operazione può, nel periodo 2007-2013, fare un nuovo impegno legale per le parti del progetto non ancora completate? Per la chiusura parziale, il responsabile di misura potrebbe preparare un rapporto dettagliato dell’operazione dove indicare il costo da dichiarare e certificare nel programma 2000-2006 comparato ad uno del programma 2007-2013? (188) I grandi progetti FESR la cui decisione è stata adottata nel 2000-2006 e non pienamente raggiunta durante il periodo di programmazione, in accordo con le linee guida sulla chiusura dei fondi strutturali 2000-2006, può: - essere completata e resa operativa dallo Stato Membro, o - essere inclusa in un PO del 2007-2013, prevedendo che sarà coerente con esso. In questo caso, l’identificazione delle parti fisiche del progetto e i costi relativi riferiti a ciascuno dei due periodi dovrà essere prevista ( questo veniva usualmente definito nel passato, nel rapporto finale di esecuzione). Di conseguenza, noi chiediamo gentilmente il vostro parere sulle seguenti questioni: 1. nel caso di grandi progetti sovrapposti a due periodi ( secondo caso di cui sopra), la

Decisione della Commissione sui grandi progetti necessita, nel caso di obiettivi fisici e costi invariati (così come nessun incremento del costo per la parte cofinanziata del progetto per il tasso d’inflazione)?

2. Poiché c’è una differenza tra tassi di cofinanziamento dei due periodi di programmazione, questo implica la necessità di una decisione aggiuntiva?

Le linee guida sulla chiusura degli interventi (2000-2006) cofinanziati dai fondi strutturali ( punto 6 su “ Progetti non finiti o non operativi alla data della chiusura”) danno la possibilità di finanziare operazioni a cavallo dei periodi di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 alle seguenti condizioni: (i) l’operazione dovrebbe essere divisa in almeno due distinte, identificabili, fasi finanziarie e fisiche o di sviluppo corrispondenti alle due “forme di assistenza” relative, e (ii) se la prima parte dell’operazione non è completata o funzionale nel primo periodo di programmazione, i costi relativi al suo completamento o all’inizio possono essere accettati nel secondo periodo di programmazione, prevedendo che le condizioni di eleggibilità e di cofinanziamento vengano rispettate. Queste previsioni si applicano anche ai grandi progetti. In linea con quanto previsto dall’articolo 41 (2) del reg.1083/2006, deve essere adottata una decisione della Commissione sui grandi progetti. È possibile prevedere la scissione del progetto in due fasi diverse ( fase 1 nel programma Obiettivo 1 del periodo 2000-2006, e fase 2 del programma Convergenza nel periodo 2007-2013) quando questa operazione rientra alle condizioni di cui al punto 6 delle Linee guida sulla chiusura. In questo caso la fase 1 sarà soggetta al regolamentazione prevista per la programmazione 2000-2006, mentre la fase 2 sarà soggetta alla regolamentazione prevista per la programmazione 2007-20013.

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Comunque, l’attenzione deve essere stabilita alla soglia finanziaria applicabile ai sensi dell’art.39 del regolamento ( CE) n.1083/2006. Dall’inizio del 2007, per questi grandi progetti a cavallo dei due periodi di programmazione, il costo totale dell’operazione deve essere preso in considerazione nel suo insieme. La decisione della Commissione dovrà essere approvata per la spesa dei grandi progetti che saranno versati nel periodo di programmazione 2007-2013, anche dove gli ammontari corrispondenti cadranno sotto la soglia di rilevanza di 50 milioni di euro o 25 milioni di euro menzionati nel citato articolo 39 del sopradetto regolamento. Infine, l’applicazione dei diversi tassi di co-finanziamento per le parti di un’operazione di ciascun periodo di programmazione può solo risultare da una scelta fatta dalle autorità nazionali. Deve essere ricordato che sebbene la decisione è stata presa sulla base dell’articolo 26 del regolamento (CE) n.1260/99 che ha approvato il tasso di assistenza di parte dei grossi progetti con Fondi 2000-2006, le decisioni ai sensi dell’art.41(2) del regolamento (CE) n.1083/2006 riferiranno “l’ammontare del tasso di cofinanziamento che si applicherà per asse prioritario” ad esempio il massimo ammontare della spesa eleggibile nel periodo di programmazione 2007-2013, e non i tassi di cofinanziamento applicabile alla parte rimanente del grande progetto. (189) Progetti non finiti e non-operativi alla data di chiusura: il progetto che viene incluso nella lista riportata nel rapporto finale deve essere l’unico non completato e non operativo entro il 31/12/2008, oppure possiamo considerare come data di chiusura quella del rapporto? La lista delle operazioni non finite e non operative alla data di chiusura devono essere riportate nella tabella standard, prevista dalla Commissione, come allegato al rapporto finale ( vedi allegato 1 del registro corrente). La data per la definizione delle operazioni non finite e non operative è la data di sottomissione del rapporto finale. (190) Per quanta riguarda l’impegno dell’autorità di gestione di definire e realizzare, a sue spese, tutti i progetti non conclusi o non operativi entro i due anni successivi alla data di presentazione del rapporto finale, noi chiediamo se i costi relativi al programma possono essere gli unici impegnati direttamente dal beneficiario finale prima del 31/12/2008 entro la data di presentazione del prima menzionato rapporto. La scadenza è la data finale di eleggibilità della spesa in questo contesto. Dopo questa data, i pagamenti del beneficiario finale non sono eleggibili ai programmi 2000-2006. (191) I contratti per i promotori del progetto prevedevano tra le condizioni -il non cambiamento delle attività in corso durante i 5 anni successivi al ricevimento dell’assistenza strutturale. Qual è la migliore pratica degli altri paesi e chi dovrebbe essere responsabile per questa tipologia di controllo? Cosa dovrebbe essere fatto nel caso in cui le compagnie vadano in bancarotta alla fine del progetto di attuazione? Con l’obiettivo di esaminare le buone pratiche tra gli Stati membri, questo problema deve essere discusso nell’ambito del meeting del COCOF di settembre 2008. (192) Se la lista dei progetti, che saranno finanziati nel prossimo periodo finanziario 2007-20113, non è completa quando il rapporto finale viene sottoposto, quale misura sarebbe possibile modificare o ampliare in tale elenco e sottoporla dopo alla Commissione europea? La lista delle operazioni non concluse o non operative deve essere completata prima della trasmissione del rapporto finale.

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(193) Come funziona il controllo sul cambiamento dei diritti di proprietà nei programmi che non continuano nel periodo 2007-2013? Ai sensi dell’articolo 30(4)del Regolamento (CE) n.1260/1999, le autorità nazionali devono assicurare che i sistemi siano in atto, e che permettono di mantenere il controllo del rispetto di queste norme. Dopo la chiusura, spetta allo Stato Membro decidere quale struttura assumerà la responsabilità dei follow-up. Gli Stati Membri devono assicurarsi che un’operazione conservi il contributo dei Fondi solo se quell’operazione, entro 5 anni dalla data di decisione delle competenti autorità nazionale o dell’autorità di gestione del contributo dei Fondi, non abbia subito le modifiche sostanziali:

a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che o procurino un vantaggio indebito a un’impresa o a un ente pubblico; e

b) che determinino un cambiamento nella natura della proprietà di un’infrastruttura oppure la cessazione o il cambiamento di localizzazione di un’attività produttiva.

Gli Stati Membri devono informare la Commissione di qualsiasi modifica. Dove la modifica si è verificata, si applica l’articolo 39 del Reg. (CE) n.1260/1999. (194) Se un intervento non è stato completato entro il 31/12/2008 e non può essere effettivamente concluso con le spese dell’amministrazione nazionale dopo tale data, qual è l’ammontare che non sarà finanziato? Soltanto l’ammontare non dichiarato oppure l’intera operazione? Come previsto nel punto 6 delle Linee guida sulla chiusura, per le operazioni che non sono state completate o rese funzionali alla fine del periodo, la Commissione inizierà le fasi necessarie per recuperare i fondi comunitari. (195) Se un intervento non è concluso o messo in pratica prima del 31/12/2008, ma può essere concluso con i costi dell’amministrazione dopo tale data, quale è la scadenza per la realizzazione/messa in opera? Come previsto nel punto 6 delle Linee guida sulla chiusura, gli Stati Membri devono impegnarsi a completare o rendere operativi, a proprie spese, tutte le operazioni non compiute o non funzionali non oltre i due anni successivi alla scadenza prevista per la sottomissione del rapporto finale. Gli Stati Membri devono avvisare la Commissione, alla fine di questo periodo di due anni, per ciascuno dei progetti completati o resi funzionali. Per operazioni che non sono state completate o rese funzionali alla fine del periodo, la Commissione farà gli step necessari per recuperare i fondi comunitari. 1.8 Operazioni sospese a causa di procedimenti giudiziari o amministrativi (196) Vorremmo sapere se l’intervento menzionato nell’art. 7 della “Chiusura delle Linee Guida” è il medesimo del progetto. In caso affermativo, si vuole comprendere se i procedimenti giudiziari non sono stati applicati all’intero progetto, ma solamente ad una sua parte, che non ha un significativo impatto sull’implementazione del progetto, è stato raccomandato di detrarre dal programma tutte le spese riguardanti il progetto o soltanto una parte delle spese relative ai procedimenti giudiziari in corso?

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Il termine “intervento” può significare “progetto” (vedi Art. 9(k) del Regolamento (CE) N. 1260/1999). Viene indicato al punto 7 della chiusura delle linee guida che l’intervento oggetto di un procedimento giudiziario dovrebbe essere revocato tutto o almeno in parte. Se i procedimenti giudiziari non si applicano all’intero intervento, ma solo ad una parte di esso, dovrebbe essere detratta solo la spesa relativa ai procedimenti giudiziari. La detrazione dovrebbe riguardare tutta la spesa dell’intervento solo se il beneficiario finale ha violato un obbligo fondamentale per il corretto funzionamento del Fondo. (197) Si prega di commentare il significato di “operazioni coerenti” Se le autorità nazionali non hanno la certezza che la spesa relativa ad una operazione sia legale e regolare, possono sostituire quella operazione con un’altra a patto che l’operazione di coerenza è conforme a tutte le disposizioni sia europee che nazionali e che sia stata oggetto di tutte le necessarie procedure di controllo per garantire la regolarità delle spese. Tali disposizioni e norme/regolamenti comprendono, ma non sono limitate a: (i) il rispetto del periodo di ammissibilità per la categoria di attività: in ogni programma, è stabilita la data esatta di partenza per l'ammissibilità di tutte le spese nel programma. Quando sono introdotte le attività non precedentemente coperte nel piano, l'esatta data di inizio per l'ammissibilità di tali attività è prevista nella modificata decisione della Commissione. (ii) Il rispetto del criterio di selezione stabilito nei documenti del programma: le autorità nazionali devono assicurare/garantire lo stesso trattamento per i promotori di progetto nell’utilizzo dei fondi comunitari. (iii) Conformemente a tutte le applicabili norme comunitarie e alle norme che sono una condizione specifica di cofinanziamento UE, tra cui:

- conformemente alle norme CE, devono essere verificate, in particolare le direttive sugli appalti pubblici, norme sugli aiuti di Stato e le esigenze ambientali.

- Le operazioni cofinanziate devono rispettare le disposizioni del regolamento N. 1159/2000 in materia di informazione e comunicazione

- L’Art. 29 del Regolamento (CE) N. 1260/1999 dovrebbe essere rispettato per stabilire il tasso di assistenza.

- La normativa sull’ammissibilità delle spese (Regolamento (CE) N. 1865/2000, come da emendamento) deve essere rispettata.

(iv) L'applicazione delle procedure per la gestione finanziaria e di controllo, comprende la necessità

di conformarsi a:

- Controllo dei requisiti - L'articolo 4 del regolamento CE n. 438/2001, per quanto riguarda i controlli sistematici

da parte della gestione sulle spese dichiarate, compresi i controlli in loco - L’articolo 10 del Regolamento CE N. 438/2001 riguardante la verifica indipendente, e - Tutte le altre rilevanti condizioni.

(198) Cosa significa “ritiro”? Significa che alcune attività possono essere cancellate dal co-

finanziamento da FESR?

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Il “ritiro” di un’operazione vuol dire che non è considerata come parte del programma e non riceverà finanziamento dai Fondi. Per ulteriori dettagli vedere il Punto 7 della Chiusura delle Linee Guida.

(199) Il “ritiro” di un progetto deve essere riportato a OLAF? Non necessariamente. L’informazione è necessaria se si tratta di irregolarità coperte dal

Regolamento della Commissione N. 1681/94. 1.9 Calcolo (e pagamento) del contributo finale. (200) Cosa vuol dire flessibilità? (201) Si prega di indicare dettagliatamente le spese al margine del 2% tra assi. (202) Al fine di utilizzare completamente i fondi, l’assorbimento dei fondi comunitari deve

avere luogo a livello di misura o di asse? Se le spese devono essere effettuate a cavallo di asse, questo può implicare una maggiore flessibilità per quanto concerne la compensazione tra le misure?

(203) Potete spiegare come è possibile recuperare l’over-booking dei progetti finiti, rispettivamente i progetti che hanno dichiarato di più rispetto al piano finanziario per le annualità non chiuse, in quanto non abbiamo potuto chiedere l’accreditamento del (FESR) per overbooking? (204) Quali sono le possibilità di utilizzo della regola di flessibilità del 2% per l’asse prioritario? (Illustrato a pagina 34 degli orientamenti della Commissione europea). Quali sono gli effetti in caso di programmazione? Il termine “flessibilità” nel contesto del Punto 8 della Chiusura delle Linee Guida significa che la Commissione

(i) rimborserà le spese ammissibili a livello di misure, indipendentemente dall’importo della Comunità europea indicato per la misura nel piano di finanziamento del complemento di programmazione; e

(ii) rimborserà le spese ammissibili a livello di priorità fino al 102% dell’importo della Comunità europea nei confronti di un asse prioritario nel piano di finanziamento della decisione della Commissione.

Comunque, a livello di programma, la Commissione rimborserà solo le spese ammissibili fino all’importo specificato nel programma nel piano finanziario della decisione della Commissione. Sono dati maggiori dettagli al Punto 8 della chiusura delle Linee Guida. (205) Cos’è il tasso di cofinanziamento del programma in relazione al tasso di

cofinanziamento della priorità?

(206) Che cosa succede se le tabelle finanziarie del programma si basano su un tasso medio ma le spese dichiarate alla fine non corrisponde a questo tasso?

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Il tasso di cofinanzimento è determinato solo per le misure. Anche se può essere calcolato, alcun tasso di cofinanziamento è fissato per il programma o per le priorità nel piano finanziario incluso nella decisione della Commissione relativa al programma. (207) La questione riguarda il calcolo di flessibilità del 2% del contributo finale degli Stati Membri. Il capitolo 8 art. (2) delle Linee per quanto riguarda la chiusura degli interventi dei Fondi Strutturali (2000-2006) dichiara/afferma: “…….che il contributo della Commissione non deve superare, per ogni singolo fondo, il più piccolo importo – a livello di priorità, il contributo della Commissione stabilito nel piano finanziario nell’ultima decisione approvata dalla Commissione aumentata del 2%, indipendentemente dalla ripartizione per aree transitorie e non transitorie”. Per quanto concerne il 2% di flessibilità mi piacerebbe sapere se si possa incrementare il Contributo della Comunità (fino ad un massimo del 2%) in termini di Fondo (nel caso di programmi operativi realizzati con diversi fondi) oltre che in termini di programma? Il capitolo 8 della chiusura delle Linee Guida afferma che: “in ogni caso, il contributo della Comunità, separatamente per ogni fondo, non deve superare l’importo dichiarato dagli Stati Membri, nel caso in cui esso risulta minore rispetto all’importo calcolato come dovuto dalla Commissione”. Quindi il 2% di flessibilità dovrebbe essere preso in considerazione da parte della autorità di pagamento per il calcolo del saldo finale nell’ultima domanda di pagamento del programma operativo in questione oppure è la Commissione stessa che calcolerà secondo l’ultima dichiarazione di spesa l’aumento potenziale (al massimo del 2%) del saldo finale per il contributo della Comunità? ( 208) Può l’autorità di pagamento dichiarare l’importo totale ammissibile sotto ciascuna misura/priorità/programma anche se questi importi non saranno totalmente rimborsati dalla Commissione europea perché si supera l’importo totale del contributo? Se è così, è l’autorità di pagamento che deve indicare le priorità alle quali è applicabile la regola del 2%? ( 209) Il massimale di spesa che deve essere certificato: è possibile certificare la spesa che supera l’importo attribuito per assi secondo la tabella di finanziamento e il 2% di flessibilità, nel riquadro provvisorio (a) e delle domande di pagamento finale (b). L’Autorità di Gestione è dell’opinione che tutte le spese ammissibili possono essere certificate, in modo da considerare eventuali rettifiche finanziarie che possono verificarsi a causa di irregolarità. Non è possibile aumentare il contributo della Comunità a livello del Fondo o del programma. Il 2% si riferisce solo al livello di priorità. Gli Stati Membri dovrebbero dichiarare tutte le loro spese anche se queste superano l’importo totale del contributo. Il punto 8 della Chiusura delle Linee Guida mostra come la Commissione effettuerà il proprio calcolo e come applicherà il 2% di flessibilità tra le priorità. (210) Il 2% di flessibilità per gli assi riguarda solo l’importo degli assi che possono essere superati, così come l’importo certificato per un asse può essere il 15% meno rispetto alla tabella finanziaria del Programma se un importo equivalente è coperto dal 2% che aumenta negli altri assi? Si. (211) Cosa accade con un cofinanziamento se un programma ricolloca i fondi fra le misure con diversi tassi di sovvenzione FESR, per esempio dal 75%-25% al 50%-50%? E’ possibile

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solo ridistribuire il cofinanziamento o i programmi hanno bisogno di aggiungere il cofinanziamento per avere gli stessi tassi? Come è stabilito nel punto 2.2 della Chiusura delle Linee Guida, il complemento di programmazione finale, incluso il piano finanziario annesso, deve essere conforme alla decisione della Commissione che approva l’intervento, compreso il piano finanziario allegato alla decisione della Commissione. (212) Ci sarà una tolleranza sulle dimensioni delle zone in sostegno transitorio? Le parti a “sostegno Nominale” e a “sostegno transitorio” devono essere rispettate all’avvio del programma. (213) quali sono le conseguenze nel caso in cui la realizzazione finale è diversa dall’ultima domanda convalidata dalla Commissione? E’ abbastanza normale avere una esecuzione finale che differisce dall’ultima tabella finanziaria. E’ questa la differenza che giustifica il 2% di flessibilità a livello di asse prioritario. Il calcolo finale della Commissione sarà basato sull’ultima dichiarazione di spese certificate e sull’ultimo complemento di programmazione. (214) I nuovi programmi (2007-2013) possono usare il budget di INTERREG III TA per coprire i lavori di INTERREG IV TA? (215) I vecchi programmi (2000-20069 possono usare le risorse di INTERREG IV TA per le attività di INTERREG III? Vedi Orientamenti nota COCOF 07/0078/00. 1.10 Trattamento delle irregolarità (216) Nel caso di operazioni ritirate che hanno un valore inferiore alla soglia per la comunicazione all’OLAF (10.000 euro secondo il regolamento 2035/2005), noi vorremmo avere conferma della possibilità di mantenerli nella dichiarazione finale come spese irrecuperabili senza farci una relazione (ex articolo, par.2, del regolamento CE n.1681/94). Tutte le spese relative alle operazioni ritirate devono essere ritirate dalle dichiarazioni di spesa. Si fa presente che ai sensi dell’Articolo 2 del regolamento (CE) n.2035/05, l’Articolo 5 del Regolamento (CE) 1681/94 continua ad applicarsi per tutte le irregolarità sotto la soglia dei 10.000 euro notificati prima del 28 Febbraio 2006. (217) Le spese del periodo di programmazione 2007-2013 possono essere sottoposte da un’autorità che non ha ancora recuperato irregolarità del precedente periodo di programmazione? Per il FESR e il FSE, si, comunque, deve essere annotato che spetta agli Stati Membri perseguire le irregolarità e recuperare gli importi irregolari dopo la chiusura del programma operativo. Dopo il recupero, lo Stato Membro deve rimborsare i pagamenti irregolari recuperati alla Commissione.

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1.11 L’Euro (218) Se il programma utilizza differenti valute, la CE accetterà un rapporto finale di programma dove una parte è in Euro e una parte è in altra valuta fino a che i totali finali sono in Euro? No, il rapporto alla CE è in Euro