A. Barbaglia e A. Medici Danno da vacanza rovinata Sentenza n. 75 Anno 2012 Tribunale ordinario di...

10
A. Barbaglia e A. Medici Danno da vacanza Danno da vacanza rovinata rovinata Sentenza n. 75 Anno 2012 Tribunale ordinario di Verona Presidente: A. Quaranta Redattore: G. Tesauro

Transcript of A. Barbaglia e A. Medici Danno da vacanza rovinata Sentenza n. 75 Anno 2012 Tribunale ordinario di...

Page 1: A. Barbaglia e A. Medici Danno da vacanza rovinata Sentenza n. 75 Anno 2012 Tribunale ordinario di Verona Presidente: A. Quaranta Redattore: G. Tesauro.

A. Barbaglia e A. Medici

Danno da Danno da vacanza rovinatavacanza rovinata

Sentenza n. 75Anno 2012

Tribunale ordinario di VeronaPresidente: A. Quaranta

Redattore: G. Tesauro

Page 2: A. Barbaglia e A. Medici Danno da vacanza rovinata Sentenza n. 75 Anno 2012 Tribunale ordinario di Verona Presidente: A. Quaranta Redattore: G. Tesauro.

A. Barbaglia e A. Medici

MassimaMassima

Il danno da vacanza rovinata, come definito dall’art. 1455 c.c., è correlato al

tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità della stessa.

Il danno attiene alla sfera emotiva e psicologica dell’individuo (danno morale

art. 2059 c.c.), il quale oltre ed indipendentemente dal recesso del

contratto può chiedere un risarcimento.

Page 3: A. Barbaglia e A. Medici Danno da vacanza rovinata Sentenza n. 75 Anno 2012 Tribunale ordinario di Verona Presidente: A. Quaranta Redattore: G. Tesauro.

A. Barbaglia e A. Medici

Soggetti della sentenzaSoggetti della sentenza

• Organizzatore Sprintours S.p.a.

• Intermediario Viaggi e Cultura

• Consumatori A.M.L. e A.C.

Page 4: A. Barbaglia e A. Medici Danno da vacanza rovinata Sentenza n. 75 Anno 2012 Tribunale ordinario di Verona Presidente: A. Quaranta Redattore: G. Tesauro.

A. Barbaglia e A. Medici

AntefattoAntefatto

I coniugi A.M.L e A.C. aderendo ad un’iniziativa di viaggio organizzato in Egitto avevano stipulato un contratto di viaggio “tutto compreso” con l’a.d.v. “Viaggi e Cultura” di Alessio Lonardi di Verona, il cui oggetto era costituito dal pacchetto turistico del T.O. “Sprintours” s.p.a. Tale servizio comprendeva il volo aereo, i trasferimenti da e per l’hotel a Il Cairo, il soggiorno per tre notti, l’escursione in bus ad Alessandria d’Egitto ed un crociera per tre notti sul Nilo a bordo della motonave “Sprintours Tower Prestige”, il tutto per la durata di otto giorni e sette notti, dal 15 al 22 novembre 2004.

Page 5: A. Barbaglia e A. Medici Danno da vacanza rovinata Sentenza n. 75 Anno 2012 Tribunale ordinario di Verona Presidente: A. Quaranta Redattore: G. Tesauro.

A. Barbaglia e A. Medici

Il fatto – Il sinistroIl fatto – Il sinistro

In data 17 novembre 2004 durante l’escursione ad Alessandria d’Egitto, l’autista, per una condotta di guida pericolosa e imprudente, perse il controllo del mezzo provocando un incidente a causa del quale gli attori subirono lesioni gravissime consistenti nella deformazione del volto e nell’amputazione del braccio destro.

Page 6: A. Barbaglia e A. Medici Danno da vacanza rovinata Sentenza n. 75 Anno 2012 Tribunale ordinario di Verona Presidente: A. Quaranta Redattore: G. Tesauro.

A. Barbaglia e A. Medici

Il processoIl processo• In data 24 febbraio 2006 A.M.L. e sua moglia A.C. convennero in

giudizio la Sprintours s.p.a. e la Viaggi e Cultura di Alessio Lonardo per ottenere la loro condanna al risarcimento dei danni subiti nel sinistro del 17 novembre 2004 durante una vacanza.

• Secondo l’art. 14 d.lgs. N. 111 del ’95 la responsabilità attribuibile al T.O. è quasi oggettiva essendo egli quasi sempre responsabile nei confronti del consumatore in seguito ad un’obbligazione al conseguimento del risultato.

In virtù di un contratto stipulato dal T.O. con la Tiran Tour per il trasporto dei turisti ad Alessandria d’Egitto e non essendo riscontrabili cause di forza maggiore o eventi fortuiti i quali potrebbero esimere il T.O. dalle sue responsabilità, questi è da considerarsi unico responsabile.

• Il Tribunale osserva che l’entità economia del danno alla persona, subìto dall’attore, è determinabile in euro 808.119,74.

Page 7: A. Barbaglia e A. Medici Danno da vacanza rovinata Sentenza n. 75 Anno 2012 Tribunale ordinario di Verona Presidente: A. Quaranta Redattore: G. Tesauro.

A. Barbaglia e A. Medici

Il processo / 2Il processo / 2• L’entità economica del danno risulta essere notevolmente superiore

al limite risarcitorio (danni diversi dal danno alla persona) previsto dall’art. 15 d.lgs. N. 111/95 come indicato dalla Convenzione di Bruxelles richiamata (50.000 franchi oro equivalenti, nell’agosto 2009, ad euro 313.500,00).

Limitazioni all’indennizzo devono essere conformi “alle convenzioni internazionali che disciplinano dette prestazioni”.

Bisogna, inoltre, considerare il fatto che non esistono, né esistevano al momento dell’adozione della direttiva 90/314/CEE convenzioni internazionali regolanti tale fattispecie (danni alla persona).

• Questione di legittimità costituzionale dell’art.15 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 111.

• Si sviluppa, in seguito, un contrasto tra la normativa interna e la direttiva europea.

Page 8: A. Barbaglia e A. Medici Danno da vacanza rovinata Sentenza n. 75 Anno 2012 Tribunale ordinario di Verona Presidente: A. Quaranta Redattore: G. Tesauro.

A. Barbaglia e A. Medici

ConclusioneConclusione

• Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri concludendo per l’inammissibilità e per l’infondatezza della questione sollevata.

• Questi osserva che il giudice non avrebbe avuto il potere di interpretare in via definitiva il diritto comunitario ed avrebbe dovuto sperimentare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

• La risarcibilità del “danno da vacanza rovinata” troverebbe il proprio fondamento nella legge n. 1084/77, in quanto dall’introduzione del nostro ordinamento della successiva normativa comunitaria non deriverebbe l’abrogazione della Convenzione di Bruxelles, ratificata con la citata legge.

• Viene, quindi, richiesto l’intervento della Corte Costituzionale.

Page 9: A. Barbaglia e A. Medici Danno da vacanza rovinata Sentenza n. 75 Anno 2012 Tribunale ordinario di Verona Presidente: A. Quaranta Redattore: G. Tesauro.

A. Barbaglia e A. Medici

La sentenza della Corte La sentenza della Corte CostituzionaleCostituzionale

In seguito all’analisi dei fatti la Corte Costituzionale:

• Dichiara inammissibile l’intervento in giudizio di A.M.L e A.C.;

• Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 15 del d.lgs. Del 17 marzo 1995 n. 111 nella parte in cui, limitatamente alla responsabilità per danni alla persona, pone come limite all’obbligo di ristoro dei danni quello indicato dalla Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio, firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, ratificata con la legge del 27 dicembre 1977 n. 1084.

Page 10: A. Barbaglia e A. Medici Danno da vacanza rovinata Sentenza n. 75 Anno 2012 Tribunale ordinario di Verona Presidente: A. Quaranta Redattore: G. Tesauro.

A. Barbaglia e A. Medici

Norme applicate al casoNorme applicate al caso

• Art. 15 del decreto legislativo 17/03/1995, n. 111 attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti “tutto compreso”.

• Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) 23/04/1970 ratificata in Italia con la legge 27/12/1977 n. 1084.

• Legge delega 22/02/1994 n. 146 riguardante disposizioni per adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea – legge comunitaria del 1993.