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Sara d’Urso 2005 Danno da Vacanza Rovinata Corte di Giustizia CE Sentenza del 12 marzo 2002, C-168/00

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Sara d’Urso 2005

Danno da Vacanza RovinataCorte di Giustizia CE

Sentenza del 12 marzo 2002, C-168/00

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Danno da vacanza rovinata

Pregiudizio non patrimoniale subito dal turista per non avere potuto godere pienamente, in conseguenza dell’inadempienza contrattuale dell’operatore turistico, dei benefici del viaggio organizzato come occasione di svago e di riposo

Pregiudizio non patrimoniale subito dal turista per non avere potuto godere pienamente, in conseguenza dell’inadempienza contrattuale dell’operatore turistico, dei benefici del viaggio organizzato come occasione di svago e di riposo

Corte di Giustizia

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La massima

L’articolo 5 della Direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, 90/314/CEE, concernente i viaggi le vacanze e i circuiti “tutto compreso”, deve essere interpretato nel senso che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio “tutto compreso”

L’articolo 5 della Direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, 90/314/CEE, concernente i viaggi le vacanze e i circuiti “tutto compreso”, deve essere interpretato nel senso che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio “tutto compreso”

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Il fatto: I soggetti coinvolti

Sig.na Leitner e fam.

Sig.na Leitner e fam. TUI DeutschlandTUI Deutschland

Cliente

Cliente

Tour Operator Tour Operator

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Il fatto

TUITUI

Fam. LeitnerFam. Leitner Acquista daAcquista da

Viaggio “tutto compreso” in Turchia presso

Viaggio “tutto compreso” in Turchia presso

Club RobinsonClub Robinson

Corte di Giustizia

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Il fatto: il 4 luglio

Fam LeitnerFam Leitner Raggiunge la destinazioneRaggiunge la destinazione

Accusa sintomi di intossicazione da

salmonella

Accusa sintomi di intossicazione da

salmonellaSig.na LeitnerSig.na LeitnerLa malattia prosegue

con tutti i sintomi anche per diversi giorni dopo il

rientro

La malattia prosegue con tutti i sintomi anche per diversi giorni dopo il

rientro

Anche altri clienti accusano gli stessi sintomi

Anche altri clienti accusano gli stessi sintomi

Corte di Giustizia

Trascorre le giornate nel clubTrascorre le giornate nel club

Consuma i pasti nel clubConsuma i pasti nel club

Intorno al 13 luglio

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Il fatto: circa verso metà agosto (rientro il 18 luglio) 1997

Sig.na LeitnerSig.na Leitner Invia una lettera di rimostranze alle TUI

Invia una lettera di rimostranze alle TUI

Intenta azione di risarcimento per

importo di 25.000 ATS

Intenta azione di risarcimento per

importo di 25.000 ATSSig.na LeitnerSig.na Leitner

Corte di Giustizia

20 luglio 1998

TUITUI

Non rispondeNon risponde

Giudice Primo grado

Giudice Primo grado

Riconosce solo un importo di 13.000 per le sofferenze fisiche e rifiuta ulteriore risarcimento per il danno morale

derivante dal mancato godimento della vacanza

Riconosce solo un importo di 13.000 per le sofferenze fisiche e rifiuta ulteriore risarcimento per il danno morale

derivante dal mancato godimento della vacanza

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Le motivazioni del giudice di primo grado

• Il mancato godimento della vacanza è da qualificare come danno morale per il diritto austriaco, ma non può formare oggetto di indennizzo, poiché nessuna legge austriaca prevede espressamente il risarcimento di un danno morale di tale natura

• Il mancato godimento della vacanza è da qualificare come danno morale per il diritto austriaco, ma non può formare oggetto di indennizzo, poiché nessuna legge austriaca prevede espressamente il risarcimento di un danno morale di tale natura

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Le conclusioni in appello

• Il giudice di secondo grado condivide il punto di vista del giudice di primo grado per quanto riguarda il diritto austriaco ma,

• Ritiene che l’applicazione dell’art. 5 della Direttiva potrebbe condurre ad una diversa soluzione

• Il giudice di secondo grado condivide il punto di vista del giudice di primo grado per quanto riguarda il diritto austriaco ma,

• Ritiene che l’applicazione dell’art. 5 della Direttiva potrebbe condurre ad una diversa soluzione

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Le conclusioni in appello (segue)

• Il giudice cita la sentenza del 16 luglio 1998, causa C-355/96 in cui la Corte ha dichiarato: anche se una direttiva non può creare di per sé obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere fatta valere in quanto tale, un giudice nazionale nell’applicare il diritto nazionale è tenuto ad interpretare le disposizioni di diritto interno alla luce della lettera e dello scopo della direttiva per conseguire il risultato da essa previsto

• Il giudice cita la sentenza del 16 luglio 1998, causa C-355/96 in cui la Corte ha dichiarato: anche se una direttiva non può creare di per sé obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere fatta valere in quanto tale, un giudice nazionale nell’applicare il diritto nazionale è tenuto ad interpretare le disposizioni di diritto interno alla luce della lettera e dello scopo della direttiva per conseguire il risultato da essa previsto

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Le conclusioni in appello (segue)

• Il giudice osserva anche che il legislatore tedesco ha adottato una disciplina espressa relativa all’indennizzo del danno morale in caso di viaggio fallito o gravemente pregiudicato.

• Il giudice osserva anche che il legislatore tedesco ha adottato una disciplina espressa relativa all’indennizzo del danno morale in caso di viaggio fallito o gravemente pregiudicato.

Corte di Giustizia

• Ritenendo la formulazione dell’art. 5 della direttiva non chiaro, sottopone alla Corte di Giustizia la questione

• Ritenendo la formulazione dell’art. 5 della direttiva non chiaro, sottopone alla Corte di Giustizia la questione

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La questione sottoposta alla Corte di Giustizia

• Se l’articolo 5 della direttiva del Consiglio del 13 giugno 1990, 314 concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso, debba essere interpretato nel senso che è in linea di principio dovuto l’indennizzo a fronte di domande di risarcimento di danni morali.

• Se l’articolo 5 della direttiva del Consiglio del 13 giugno 1990, 314 concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso, debba essere interpretato nel senso che è in linea di principio dovuto l’indennizzo a fronte di domande di risarcimento di danni morali.

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Argomenti delle parti

Sig.na LeitnerSig.na Leitner

• In base al 3° considerando della direttiva: tutti gli operatori devono avere la possibilità di proporre in tutti gli Stati membri viaggi a condizioni identiche

• L’art. 5, n.2, quarto comma, della direttiva consentirebbe di limitare contrattualmente la responsabilità che sorge in caso di danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio “tutto compreso”.Quindi: il danno morale deve essere risarcito

• In base al 3° considerando della direttiva: tutti gli operatori devono avere la possibilità di proporre in tutti gli Stati membri viaggi a condizioni identiche

• L’art. 5, n.2, quarto comma, della direttiva consentirebbe di limitare contrattualmente la responsabilità che sorge in caso di danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio “tutto compreso”.Quindi: il danno morale deve essere risarcito

Corte di Giustizia

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Argomenti delle parti

TUITUI

• La Direttiva vuole definire un semplice livello minimo di tutela per i consumatori acquirenti di un viaggio “tutto compreso”. Quindi:tutto quello che non è espressamente regolato dalla direttiva rimane di competenza dei legislatori nazionali

• La Direttiva vuole definire un semplice livello minimo di tutela per i consumatori acquirenti di un viaggio “tutto compreso”. Quindi:tutto quello che non è espressamente regolato dalla direttiva rimane di competenza dei legislatori nazionali

Corte di Giustizia

Gov. austriaco

Gov. austriaco

Gov. francese

Gov. francese

Gov. finlandese

Gov. finlandese

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Argomenti delle parti

Governo BelgaGoverno Belga

• L’impiego generalizzato e senza limitazioni del termine “danni” all’art.5, n.2, primo comma comporta che ne sia data l’interpretazione più ampia, in modo che ogni tipo di danno dovrebbe venire coperto in forza della normativa trasponente la direttiva

• L’impiego generalizzato e senza limitazioni del termine “danni” all’art.5, n.2, primo comma comporta che ne sia data l’interpretazione più ampia, in modo che ogni tipo di danno dovrebbe venire coperto in forza della normativa trasponente la direttiva

Corte di Giustizia

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La Commissione

Osserva:• Il termine danni è usato nella direttiva senza la minima limitazione

mentre• Una responsabilità per danno morale è riconosciuta nella maggior

parte degli Stati membri.• Tutti gli ordinamenti giuridici moderni riconoscerebbero

un’importanza sempre maggiore alle vacanze annuali.

Osserva:• Il termine danni è usato nella direttiva senza la minima limitazione

mentre• Una responsabilità per danno morale è riconosciuta nella maggior

parte degli Stati membri.• Tutti gli ordinamenti giuridici moderni riconoscerebbero

un’importanza sempre maggiore alle vacanze annuali.

Corte di Giustizia

Non è possibile dare un’interpretazione restrittiva della nozione generale di danno usata dalla direttiva escludente per principio il

danno morale

Non è possibile dare un’interpretazione restrittiva della nozione generale di danno usata dalla direttiva escludente per principio il

danno morale

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La Corte, premesse

1. L’art. 5, n.2, primo comma impone agli Stati Membri di adottare le misure necessarie affinchè l’organizzatore di viaggi risarcisca i “danni arrecati al consumatore dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto”

2. Secondo e terzo considerando: obiettivo della direttiva, eliminazione delle divergenze accertate tra le normative e le prassi nei diversi Stati membri in materia di viaggi tutto compreso, atte a generare distorsioni nella concorrenza tra gli operatori stabiliti nei diversi Stati Membri.

3. L’art 5 mira a offrire una tutela ai consumatori e, nell’ambito dei viaggi turistici, il risarcimento del danno per il mancato godimento della vacanza, che ha per i consumatori un’importanza particolare

1. L’art. 5, n.2, primo comma impone agli Stati Membri di adottare le misure necessarie affinchè l’organizzatore di viaggi risarcisca i “danni arrecati al consumatore dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto”

2. Secondo e terzo considerando: obiettivo della direttiva, eliminazione delle divergenze accertate tra le normative e le prassi nei diversi Stati membri in materia di viaggi tutto compreso, atte a generare distorsioni nella concorrenza tra gli operatori stabiliti nei diversi Stati Membri.

3. L’art 5 mira a offrire una tutela ai consumatori e, nell’ambito dei viaggi turistici, il risarcimento del danno per il mancato godimento della vacanza, che ha per i consumatori un’importanza particolare

Corte di Giustizia

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La Corte, conclusioni

L’articolo 5 va interpretato alla luce delle precedenti osservazioniSe l’articolo 5 si limita a rinviare in modo generale alla nozione di danni, si deve rilevare che, prevedendo al n.2 quarto comma, la facoltà per gli Stati Membri di ammettere che, per quanto riguarda i danni diversi da quelli materiali, l’indennizzo sia limitato in virtù del contratto, a condizione che tale limitazione non sia irragionevole, la direttiva riconosce implicitamente l’esistenza di un diritto al risarcimento dei danni diversi da quelli fisici, tra cui quello morale.

L’articolo 5 va interpretato alla luce delle precedenti osservazioniSe l’articolo 5 si limita a rinviare in modo generale alla nozione di danni, si deve rilevare che, prevedendo al n.2 quarto comma, la facoltà per gli Stati Membri di ammettere che, per quanto riguarda i danni diversi da quelli materiali, l’indennizzo sia limitato in virtù del contratto, a condizione che tale limitazione non sia irragionevole, la direttiva riconosce implicitamente l’esistenza di un diritto al risarcimento dei danni diversi da quelli fisici, tra cui quello morale.

Corte di Giustizia

L’articolo 5 va interpretato nel senso che in linea di principio il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale

derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio “tutto compreso”.

L’articolo 5 va interpretato nel senso che in linea di principio il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale

derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio “tutto compreso”.

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Quadro normativo: art. 5 direttiva

1. Gli Stati Membri prendono le misure necessarie per garantire che l’organizzatore e/o il venditore parte del contratto siano responsabili nei confronti del consumatore della buona esecuzione degli obblighi risultanti dal contratto, sia che tali obblighi debbano essere eseguiti da lui stesso sia che debbano essere eseguiti da altri prestatori di servizi, fatto salvo il diritto dell’organizzatore e/o del venditore di rivalersi presso questi altri prestatori di servizi.

2. Per quanto riguarda i danni arrecati al consumatore dell’inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché l’organizzatore e/o li venditore siano considerati responsabili, a meno che l’inadempimento o la cattiva esecuzione non siano imputabili né a colpa loro né a colpa di un altro prestatore di servizi in quanto:

• Le mancanze constatate nell’esecuzione del contratto sono imputabili al consumatore;

• Tali mancanze sono imputabili a un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto e presentano un carattere imprevedibile o insormontabile

• Tali mancanze sono dovute a un caso di forza maggiore…o ad un avvenimento che l’organizzatore o il venditore non potevano, con tutta la necessaria diligenza prevedere, o risolvere.

1. Gli Stati Membri prendono le misure necessarie per garantire che l’organizzatore e/o il venditore parte del contratto siano responsabili nei confronti del consumatore della buona esecuzione degli obblighi risultanti dal contratto, sia che tali obblighi debbano essere eseguiti da lui stesso sia che debbano essere eseguiti da altri prestatori di servizi, fatto salvo il diritto dell’organizzatore e/o del venditore di rivalersi presso questi altri prestatori di servizi.

2. Per quanto riguarda i danni arrecati al consumatore dell’inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché l’organizzatore e/o li venditore siano considerati responsabili, a meno che l’inadempimento o la cattiva esecuzione non siano imputabili né a colpa loro né a colpa di un altro prestatore di servizi in quanto:

• Le mancanze constatate nell’esecuzione del contratto sono imputabili al consumatore;

• Tali mancanze sono imputabili a un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto e presentano un carattere imprevedibile o insormontabile

• Tali mancanze sono dovute a un caso di forza maggiore…o ad un avvenimento che l’organizzatore o il venditore non potevano, con tutta la necessaria diligenza prevedere, o risolvere.

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Quadro normativo: art. 5 direttiva (segue)

Nei casi di cui al primo comma, secondo e terzo trattino, l’organizzatore e/o il venditore parte del contratto deve agire con la massima sollecitudine per venire in aiuto al consumatore in difficoltàPer quanto riguarda i danni derivanti dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del servizio tutto compreso, gli Stati membri possono ammettere che l’indennizzo sia limitato conformemente alle convenzioni internazionali che disciplinano dette prestazioni.Per quanto riguarda i danni diversi da quelli materiali derivanti dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del servizio tutto compreso, gli Stati Membri possono ammettere che l’indennizzo sia limitato in virtù del contratto. Questa limitazione non deve essere irragionevole….

Nei casi di cui al primo comma, secondo e terzo trattino, l’organizzatore e/o il venditore parte del contratto deve agire con la massima sollecitudine per venire in aiuto al consumatore in difficoltàPer quanto riguarda i danni derivanti dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del servizio tutto compreso, gli Stati membri possono ammettere che l’indennizzo sia limitato conformemente alle convenzioni internazionali che disciplinano dette prestazioni.Per quanto riguarda i danni diversi da quelli materiali derivanti dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del servizio tutto compreso, gli Stati Membri possono ammettere che l’indennizzo sia limitato in virtù del contratto. Questa limitazione non deve essere irragionevole….

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La normativa austriaca

La dottrina è in dubbio se, al di fuori dei casi previsti dalla legge, i danni morali siano comunque risarcibili sulla base di regole generali

Le diverse disposizioni di recepimento della direttiva che disciplinano la responsabilità degli operatori non prevedono il diritto al risarcimento del danno morale in caso di perdita del beneficio alle vacanze o di circostanze simili

Le diverse disposizioni di recepimento della direttiva che disciplinano la responsabilità degli operatori non prevedono il diritto al risarcimento del danno morale in caso di perdita del beneficio alle vacanze o di circostanze simili

Secondo la giurisprudenza il danno morale può essere risarcito solo quando sia espressamente previsto dalla legge.Poiché le vacanze e il tempo libero non hanno un valore pecuniario, il loro mancato godimento non provoca un impoverimento patrimoniale dell’interessato

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Giurisprudenza comunitaria sul danno immateriale

• Danno derivante dalla perdita della possibilità di proseguire gli studi• Danno derivante dalla perdita di immagine• Danno derivante dalla perdita di reputazione per una società

Sono tutti danni immateriali in cui è presente un pregiudizio reale e certo

• Danno derivante dalla perdita della possibilità di proseguire gli studi• Danno derivante dalla perdita di immagine• Danno derivante dalla perdita di reputazione per una società

Sono tutti danni immateriali in cui è presente un pregiudizio reale e certo

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Il danno da vacanza rovinata negli altri Stati Membri

• Germania: dal 1979 art. 651, f, n.2 (BGB) si attribuisce al turista, nel caso di viaggio annullato o considerevolmente pregiudicato, il diritto di pretendere un adeguato risarcimento.

• Spagna, Belgio e Paesi Bassi hanno disposizioni che riconoscono il risarcimento del danno da vacanza rovinata

• La giurisprudenza del regno unito e dell’Irlanda è aperta al riconoscimento

• La giurisprudenza francese e italiana, sebbene il danno da vacanza rovinata non trovi specifica regolamentazione legislativa, ne ammettono sempre più la riconoscibilità

• Germania: dal 1979 art. 651, f, n.2 (BGB) si attribuisce al turista, nel caso di viaggio annullato o considerevolmente pregiudicato, il diritto di pretendere un adeguato risarcimento.

• Spagna, Belgio e Paesi Bassi hanno disposizioni che riconoscono il risarcimento del danno da vacanza rovinata

• La giurisprudenza del regno unito e dell’Irlanda è aperta al riconoscimento

• La giurisprudenza francese e italiana, sebbene il danno da vacanza rovinata non trovi specifica regolamentazione legislativa, ne ammettono sempre più la riconoscibilità

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Il danno da vacanza rovinata in Italia

Il riconoscimento è condizionato dal fatto che il codice civile limita la risarcibilità del danno non patrimoniale alle conseguenze civili derivanti dall’illecito penale, salvo i casi eccezionali previsti dalla legge.Art. 2059 c.c.

Il riconoscimento è condizionato dal fatto che il codice civile limita la risarcibilità del danno non patrimoniale alle conseguenze civili derivanti dall’illecito penale, salvo i casi eccezionali previsti dalla legge.Art. 2059 c.c.

Corte di Giustizia

Art. 2059 Il danno non patrimoniale deve essere risarcito nei soli casi previsti dalla legge