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Stranieri e cittadinanza italiana © Laurus Robuffo 1. L. 4 aprile 1977, n. 128. Estensione ai citta- dini di uno Stato membro della Comunità economica europea beneficiari del diritto di rimanere, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1251/70 del 29 giugno 1970, delle disposizio- ni degli artt. 6, 7, 8 e 9 del decreto del Presi- dente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656 (G.U. 19 aprile 1977, n. 105). Articolo unico. Ai cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea che si trovano nel territorio dello Stato ai sensi del regolamento (CEE) n. 1251/70 del 29 giugno 1970, relativo al diritto dei la- voratori e dei loro familiari di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego, nonché ai familiari medesimi, si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 6, 7, 8 e 9, del de- creto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, recante norme sulla circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della Co- munità economica europea. 2. L. 30 dicembre 1986, n. 943. Norme in ma- teria di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e con- tro le immigrazioni clandestine (G.U. 12 gennaio 1987, n. 8). ––––––––––– La legge è stata quasi del tutto abrogata, ad eccezione dell’art. 3, dall’art. 47 D.Lgs. 286/98. Art. 3. 1. È istituito, presso la Direzione generale del collocamento della manodopera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apposito servi- zio per i problemi dei lavoratori immigrati extraco- munitari e delle loro famiglie il quale, sulla base del- le direttive del Ministro e dei pareri espressi dalla consulta di cui all’art. 2 e della commissione centra- le per l’impiego, promuove, direttamente o attraver- so le amministrazioni o le istituzioni competenti per materia, interventi o azioni per: a) l’informazione dei lavoratori extracomunitari e qualunque altra forma di attività volta a garantire pa- rità di diritti e doveri con i lavoratori italiani; b) la continuità dei flussi di informazione verso i consolati italiani all’estero e verso i consolati stra- nieri in Italia in relazione ai problemi dei cittadini dei rispettivi Stati; c) il censimento delle offerte di lavoro e le rela- tive informazioni dei lavoratori extracomunitari; d) l’inserimento dei lavoratori extracomunitari nella nuova realtà sociale e la formazione professio- nale; e) il reperimento di alloggi; f) la tutela della lingua e la cultura dei lavoratori extracomunitari e la loro istruzione; g) la tutela dell’associazionismo; h) l’assistenza sociale e la tutela dei diritti sinda- cali, fiscali e previdenziali dei lavoratori extracomu- nitari; i) la tutela dei diritti dei lavoratori extracomuni- tari in materia di invalidità e infortunistica, anche al momento del loro rientro; l) l’esame dei problemi relativi alle rimesse va- lutarie. 2. Al servizio è preposto un dirigente superiore, designato fra quelli attualmente in servizio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale è membro di diritto della consulta di cui al- l’art. 2. Egli e coadiuvato da personale tecnico e d’ordine destinato al servizio con decreto del Mini- stro del lavoro e della previdenza sociale senza altra modificazione ne ampliamento della dotazione or- ganica del Ministero. 3. D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in L. 28 febbraio 1990, n. 39. Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e sog- giorno dei cittadini extracomunitari e di re- golarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato (G.U. 21 marzo 1990, n. 67). Art. 1. Rifugiati ( 1 ). 1. Dalla data di entrata in vi- gore del presente decreto cessano nell’ordinamento interno gli effetti della dichiarazione di limitazione geografica e delle riserve di cui agli articoli 17 e 18 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ra- tificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, poste dal-

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––––––––––– La legge è stata quasi del tutto abrogata, ad eccezione Art. 1. Rifugiati ( 1 ). 1. Dalla data di entrata in vi- gore del presente decreto cessano nell’ordinamento interno gli effetti della dichiarazione di limitazione geografica e delle riserve di cui agli articoli 17 e 18 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ra- tificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, poste dal- © Laurus Robuffo 3. 1. © Laurus Robuffo © Laurus Robuffo © Laurus Robuffo © Laurus Robuffo © Laurus Robuffo 4.

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Stranieri e cittadinanza italiana

© Laurus Robuffo

1.

L. 4 aprile 1977, n. 128. Estensione ai citta-dini di uno Stato membro della Comunitàeconomica europea beneficiari del diritto dirimanere, ai sensi del regolamento (CEE) n.1251/70 del 29 giugno 1970, delle disposizio-ni degli artt. 6, 7, 8 e 9 del decreto del Presi-dente della Repubblica 30 dicembre 1965, n.1656 (G.U. 19 aprile 1977, n. 105).

Articolo unico. Ai cittadini di uno Stato membrodella Comunità economica europea che si trovano nelterritorio dello Stato ai sensi del regolamento (CEE) n.1251/70 del 29 giugno 1970, relativo al diritto dei la-voratori e dei loro familiari di rimanere sul territorio diuno Stato membro dopo aver occupato un impiego,nonché ai familiari medesimi, si estendono, in quantoapplicabili, le disposizioni degli artt. 6, 7, 8 e 9, del de-creto del Presidente della Repubblica 30 dicembre1965, n. 1656, recante norme sulla circolazione ed ilsoggiorno dei cittadini degli Stati membri della Co-munità economica europea.

2.

L. 30 dicembre 1986, n. 943. Norme in ma-teria di collocamento e di trattamento deilavoratori extracomunitari immigrati e con-tro le immigrazioni clandestine (G.U. 12gennaio 1987, n. 8).–––––––––––

La legge è stata quasi del tutto abrogata, ad eccezionedell’art. 3, dall’art. 47 D.Lgs. 286/98.

Art. 3. 1. È istituito, presso la Direzione generaledel collocamento della manodopera del Ministerodel lavoro e della previdenza sociale, apposito servi-zio per i problemi dei lavoratori immigrati extraco-munitari e delle loro famiglie il quale, sulla base del-le direttive del Ministro e dei pareri espressi dallaconsulta di cui all’art. 2 e della commissione centra-le per l’impiego, promuove, direttamente o attraver-so le amministrazioni o le istituzioni competenti permateria, interventi o azioni per:

a) l’informazione dei lavoratori extracomunitari equalunque altra forma di attività volta a garantire pa-rità di diritti e doveri con i lavoratori italiani;

b) la continuità dei flussi di informazione verso iconsolati italiani all’estero e verso i consolati stra-nieri in Italia in relazione ai problemi dei cittadinidei rispettivi Stati;

c) il censimento delle offerte di lavoro e le rela-tive informazioni dei lavoratori extracomunitari;

d) l’inserimento dei lavoratori extracomunitarinella nuova realtà sociale e la formazione professio-nale;

e) il reperimento di alloggi;f) la tutela della lingua e la cultura dei lavoratori

extracomunitari e la loro istruzione;g) la tutela dell’associazionismo;h) l’assistenza sociale e la tutela dei diritti sinda-

cali, fiscali e previdenziali dei lavoratori extracomu-nitari;

i) la tutela dei diritti dei lavoratori extracomuni-tari in materia di invalidità e infortunistica, anche almomento del loro rientro;

l) l’esame dei problemi relativi alle rimesse va-lutarie.

2. Al servizio è preposto un dirigente superiore,designato fra quelli attualmente in servizio presso ilMinistero del lavoro e della previdenza sociale, ilquale è membro di diritto della consulta di cui al-l’art. 2. Egli e coadiuvato da personale tecnico ed’ordine destinato al servizio con decreto del Mini-stro del lavoro e della previdenza sociale senza altramodificazione ne ampliamento della dotazione or-ganica del Ministero.

3.

D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito inL. 28 febbraio 1990, n. 39. Norme urgenti inmateria di asilo politico, di ingresso e sog-giorno dei cittadini extracomunitari e di re-golarizzazione dei cittadini extracomunitaried apolidi già presenti nel territorio delloStato (G.U. 21 marzo 1990, n. 67).

Art. 1. Rifugiati (1). 1. Dalla data di entrata in vi-gore del presente decreto cessano nell’ordinamentointerno gli effetti della dichiarazione di limitazionegeografica e delle riserve di cui agli articoli 17 e 18della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ra-tificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, poste dal-

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l’Italia all’atto della sottoscrizione della convenzio-ne stessa. Il Governo provvede agli adempimentinecessari per il formale ritiro di tale limitazione e ditali riserve.

2. Al fine di garantire l’efficace attuazione dellanorma di cui al comma 1, il Governo provvede aisensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, a riordinare, entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore del presente decreto, gli organi e leprocedure per l’esame delle richieste di riconosci-mento dello status di rifugiato, nel rispetto di quan-to disposto nel comma 1.

3. Agli stranieri extraeuropei «sotto mandato» del-l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifu-giati (ACNUR) alla data del 31 dicembre 1989 è ri-conosciuto, su domanda da presentare, entro sessan-ta giorni dalla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto, al Ministro del-l’interno, lo Status di rifugiato. Tale riconoscimentonon comporta l’erogazione dell’assistenza.

4. Non è consentito l’ingresso nel territorio delloStato dello straniero che intende chiedere il ricono-scimento dello status di rifugiato quando, da riscon-tri obiettivi da parte della polizia di frontiera, risultiche il richiedente:

a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Sta-to. In ogni caso non è consentito il respingimentoverso uno degli Stati di cui all’articolo 7, comma 10;

b) provenga da uno Stato, diverso da quello diappartenenza, che abbia aderito alla convenzione diGinevra, nel quale abbia trascorso un periodo disoggiorno, non considerandosi tale il tempo neces-sario per il transito del relativo territorio sino allafrontiera italiana. In ogni caso non è consentito il re-spingimento verso uno degli Stati di cui all’articolo7, comma 10;

c) si trovi nelle condizioni previste dall’articolo1, paragrafo F, della convenzione di Ginevra;

d) sia stato condannato in Italia per uno dei de-litti previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del co-dice di procedura penale, o risulti pericoloso per lasicurezza dello Stato, ovvero risulti appartenere adassociazioni di tipo mafioso o dedite al traffico de-gli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche.

5. Salvo quanto previsto dal comma 3, lo stranieroche intende entrare nel territorio dello Stato per es-sere riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanzamotivata e, in quanto possibile, documentata all’uf-ficio di polizia di frontiera. Qualora si tratti di mi-nori non accompagnati, viene data comunicazionedella domanda al tribunale dei minori competenteper territorio ai fini della adozione dei provvedi-menti di competenza. Qualora non ricorrano le ipo-tesi di cui al comma 4, lo straniero elegge domicilionel territorio dello Stato. Il questore territorialmentecompetente, quando non ricorrono le ipotesi previ-ste negli articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su richiesta,un permesso di soggiorno temporaneo valido fino

alla definizione della procedura di riconoscimento(2) (4).

6. Avverso la decisione di respingimento presa inbase ai commi 4 e 5 è ammesso ricorso giurisdizio-nale.

7. Abrogato (3) (4).8. Con decreto del Ministro dell’interno, di con-

certo con il Ministro del tesoro, da emanarsi entrosessanta giorni dalla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decreto, sono sta-bilite la misura e le modalità di erogazione del con-tributo di cui al comma 7.

9. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 2 e7 valutato rispettivamente in lire 3.000 milioni ed inlire 67.500 milioni in ragione di anno per ciascunodegli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede, quanto alire 20.000 milioni, a carico dello stanziamento iscrit-to al capitolo 4239 dello stato di previsione del Mini-stero dell’interno per l’anno 1990 e corrispondenti ca-pitoli per gli anni successivi e, quanto a lire 50.500milioni, mediante corrispondente riduzione dellostanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsionedel Ministero del tesoro per il 1990, all’uopo parzial-mente utilizzando l’accantonamento «Interventi in fa-vore dei lavoratori immigrati». All’eventuale maggio-re onere si provvede sulla base di una nuova specifi-ca autorizzazione legislativa.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. I richiedenti asilo che hanno fatto ricorso alledisposizioni previste per la sanatoria dei lavoratoriimmigrati non perdono il diritto al riconoscimentodello status di rifugiato. Nei loro confronti non si faluogo a interventi di prima assistenza.–––––––––

(1) Articolo rimasto in vigore in virtù della dispo-sizione contenuta nell’art. 47 co. 2 lett. a) del D.Lgs.25 luglio 1998, n. 286.

(2) L’ultimo periodo è stato così sostituito dall’art.31, L. 30 luglio 2002, n. 189.

(3) Comma abrogato dall’art. 32, L. 30 luglio2002, n. 189.

(2) Ai sensi dell’art. 34 co. 3 L. n. 189/2002 cit., ledisposizioni di cui agli articoli 31 (che sostituiscel’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 1 D.L. n.416/1989) e 32 (che abroga il co. 7 dell’art. 1 ed in-serisce gli articoli da 1-bis a 1-septies D.L. n.416/1989) della legge medesima, si applicano a de-correre dalla data di entrata in vigore del regola-mento previsto dal comma 3 dell’art. 1-bis D.L. n.416/1989 cit.; fino a tale data continua ad applicar-si la disciplina anteriormente vigente.

Art. 1-bis (1) (2). Casi di trattenimento. I. Il ri-chiedente asilo non può essere trattenuto al solo finedi esaminare la domanda di asilo presentata. Essopuò, tuttavia, essere trattenuto per il tempo stretta-mente necessario alla definizione delle autorizzazio-

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ni alla permanenza nel territorio dello Stato in basealle disposizioni del testo unico delle disposizioniconcernenti la disciplina dell’immigrazione e normesulla condizione dello straniero, di cui al decreto le-gislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei seguenti casi:

a) per verificare o determináre la sua nazionalità oidentità, qualora egli non sia in possesso dei docu-menti di viaggio o d’identità, oppure abbia, al suoarrivo nello Stato, presentato documenti risultati fal-si;

b) per verificare gli elementi su cui si basa la do-manda di asilo, qualora tali elementi non siano im-mediatamente disponibili;

c) in dipendenza del procedimento concernente ilriconoscimento del diritto ad essere ammesso nelterritorio dello Stato.

2. Il trattenimento deve sempre essere dispostonei seguenti casi:

a) a seguito della presentazione di una domandadi asilo presentata dallo straniero fermato per avereeluso o tentato di eludere il controllo di frontiera osubito dopo, o, comunque, in condizioni di soggior-no irregolare;

b) a seguito della presentazione di una domandadi asilo da parte di uno straniero già destinatario diun provvedimento di espulsione o respingimento.

3. Il trattenimento previsto nei casi di cui al com-ma 1, lettere a), b) e c), e nei casi di cui al comma 2,lettera a), è attuato nei centri di identificazione se-condo le norme di apposito regolamento. Il medesi-mo regolamento determina il numero, le caratteristi-che e le modalità di gestione di tali strutture e tieneconto degli atti adottati dall’Alto Commissariatodelle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), dalConsiglio d’Europa e dall’Unione europea. Nei cen-tri di identificazione sarà comunque consentito l’ac-cesso ai rappresentanti dell’ACNUR. L’accesso saràaltresì consentito agli avvocati e agli organismi edenti di tutela dei rifugiati con esperienza consolida-ta nel settore, autorizzati dal Ministero dell’interno.

4. Per il trattenimento di cui al comma 2, letterab), si osservano le norme di cui all’articolo 14 del te-sto unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,n. 286. Nei centri di permanenza temporanea e assi-stenza di cui al medesimo articolo 14 sarà comun-que consentito l’accesso ai rappresentanti dell’AC-NUR. L’accesso sarà altresì consentito agli avvoca-ti e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati conesperienza consolidata nel settore, autorizzati dalMinistero dell’interno.

5. Allo scadere del periodo previsto per la proce-dura semplificata di cui all’articolo 1-ter, e qualorala stessa non si sia ancora conclusa, allo straniero èconcesso un permesso di soggiorno temporaneo finoal termine della procedura stessa.–––––––––––

(1) Articolo inserito dall’art. 32, L. 30 luglio 2002,n. 189.

(2) Ai sensi dell’art. 34 co. 3 L. n. 189/2002 cit., ledisposizioni di cui agli articoli 31 (che sostituiscel’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 1 D.L. n.416/1989) e 32 (che abroga il co. 7 dell’art. 1 ed in-serisce gli articoli da 1-bis a 1-septies D.L. n.416/1989) della legge medesima, si applicano a de-correre dalla data di entrata in vigore del regola-mento previsto dal comma 3 dell’art. 1-bis D.L. n.416/1989 cit.; fino a tale data continua ad applicar-si la disciplina anteriormente vigente.

Art. 1-ter (1) (2). Procedura semplificata. 1. Neicasi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’arti-colo 1-bis è istituita la procedura semplificata per ladefinizione della istanza di riconoscimento dellostatus di rifugiato secondo le modalità di cui ai com-mi da 2 a 6.

2. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimentodello status di rifugiato di cui all’articolo 1-bis,comma 2, lettera a), il questore competente per illuogo in cui la richiesta è stata presentata dispone iltrattenimento dello straniero interessato in uno deicentri di identificazione di cui all’articolo 1-bis,comma 3. Entro due giorni dal ricevimento dell’i-stanza, il questore provvede alla trasmissione delladocumentazione necessaria alla commissione terri-toriale per il riconoscimento dello status di rifugiatoche, entro quindici giorni dalla data di ricezione del-la documentazione, provvede all’audizione. La deci-sione è adottata entro i successivi tre giorni.

3. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimentodello status di rifugiato di cui all’articolo 1-bis,comma 2, lettera b), il questore competente per illuogo in cui la richiesta è stata presentata dispone iltrattenimento dello straniero interessato in uno deicentri di permanenza temporanea di cui all’articolo14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 lu-glio 1998, n. 286; ove già sia in corso il tratteni-mento, il questore chiede al tribunale in composi-zione monocratica la proroga dei periodo di tratteni-mento per ulteriori trenta giorni per consentire l’e-spletamento della procedura di cui al presente arti-colo. Entro due giorni dal ricevimento dell’istanza,il questore provvede alla trasmissione della docu-mentazione necessaria alla commissione territorialeper il riconoscimento dello status di rifugiato che,entro quindici giorni dalla data di ricezione della do-cumentazione, provvede all’audizione. La decisioneè adottata entro i successivi tre giorni.

4. L’allontanamento non autorizzato dai centri dicui all’articolo 1-bis, comma 3, equivale a rinunciaalla domanda.

5. Lo Stato italiano è competente all’esame delledomande di riconoscimento dello status di rifugiatodi cui al presente articolo, ove i tempi non lo con-sentano, ai sensi della Convenzione di Dublino rati-ficata ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 523.

6. La commissione territoriale, integrata da uncomponente della Commissione nazionale per il di-

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ritto di asilo, procede, entro dieci giorni, al riesamedelle decisioni su richiesta adeguatamente motivatadello straniero di cui è disposto il trattenimento inuno dei centri di identificazione di cui all’articolo 1-bis, comma 3. La richiesta va presentata alla com-missione territoriale entro cinque giorni dalla comu-nicazione della decisione. L’eventuale ricorso av-verso la decisione della commissione territoriale èpresentato al tribunale in composizione monocraticaterritorialmente competente entro quindici giorni,anche dall’estero tramite le rappresentanze diploma-tiche. Il ricorso non sospende il provvedimento diallontanamento dal territorio nazionale; il richieden-te asilo può tuttavia chiedere al prefetto competentedi essere autorizzato a rimanere sul territorio nazio-nale fino all’esito del ricorso. La decisione di riget-to dei ricorso, è immediatamente esecutiva.–––––––––––

(1) Articolo inserito dall’art. 32, L. 30 luglio 2002,n. 189.

(2) Vedi nota (2) sub art. 1-bis.

Art. 1-quater (1) (2). Commissioni territoriali.1. Presso le prefetture-uffici territoriali del Gover-no indicati con il regolamento di cui all’articolo 1-bis, comma 3, sono istituite le commissioni terri-toriali per il riconoscimento dello status di rifugia-to. Le predette commissioni, nominate con decre-to del Ministro dell’interno, sono presiedute da unfunzionario della carriera prefettizia e composteda un funzionario della Polizia di Stato, da un rap-presentante dell’ente territoriale designato dallaConferenza Stato-città ed autonomie locali e da unrappresentante dell’ACNUR. Per ciascun compo-nente deve essere previsto un componente sup-plente. Tali commissioni possono essere integrate,su richiesta del Presidente della Commissione cen-trale per il riconoscimento dello status di rifugiatoprevista dall’articolo 2 del regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 15 maggio1990, n. 136, da un funzionario del Ministero de-gli affari esteri con la qualifica di componente atutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in re-lazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, inordine alle domande dei quali occorra disporre diparticolari elementi di valutazione in merito allasituazione dei Paesi di provenienza di competenzadel Ministero degli affari esteri. In caso di parità,prevale il voto dei Presidente. Ove necessario, inrelazione a particolari afflussi di richiedenti asilo,le commissioni possono essere corrisposte da per-sonale posto in posizione di distacco o di colloca-mento a riposo. La partecipazione del personale dicui al precedente periodo ai lavori delle commis-sioni non comporta la corresponsione di compensio di indennità di qualunque natura.

2. Entro due giorni dal ricevimento dell’istanza,il questore provvede alla trasmissione della docu-mentazione necessaria alla commissione territo-

riale per il riconoscimento dello status di rifugiatoche entro trenta giorni provvede all’audizione. Ladecisione è adottata entro i successivi tre giorni.

3. Durante lo svolgimento dell’audizione, ove ne-cessario, le commissioni territoriali si avvalgono diinterpreti. Del colloquio con il richiedente viene re-datto verbale. Le decisioni sono adottate con attoscritto e motivato. Le stesse verranno comunicate alrichiedente, unitamente all’informazione sulle moda-lità di impugnazione, nelle forme previste dall’arti-colo 2, comma 6, del testo unico delle disposizioniconcernenti la disciplina dell’immigrazione e normesulla condizione dello straniero, di cui al decreto le-gislativo 25 luglio 1998, n. 286.

4. Nell’esaminare la domanda di asilo le commis-sioni territoriali valutano per i provvedimenti di cuiall’articolo 5, comma 6, del citato testo unico di cuial decreto legislativo n. 286 del 1998, le conseguen-ze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivantidalle convenzioni internazionali di cui l’Italia è fir-mataria e, in particolare, dell’articolo 3 della Con-venzione europea per la salvaguardia dei diritti del-l’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai scu-si della legge 4 agosto 1955, n. 848.

5. Avverso le decisioni delle commissioni territo-riali è’ ammesso ricorso al tribunale ordinario terri-torialmente competente che decide ai sensi dell’arti-colo 1-ter, comma 6.–––––––––––

(1) Articolo inserito dall’art. 32, L. 30 luglio 2002,n. 189.

(2) Vedi nota (2) sub art. 1-bis.

Art. 1-quinquies (1) (2). Commissione nazionaleper il diritto di asilo. 1. La Commissione centraleper il riconoscimento dello status di rifugiato previ-sta dall’articolo 2 del regolamento di cui al decretodel Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n.136, è trasformata in Commissione, nazionale per ildiritto di asilo, di seguito denominata “Commissio-ne nazionale”, nominata con decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri, sii proposta congiunta deiMinistri dell’interno e degli affari esteri. La Com-missione è presieduta da un prefetto ed è corrispostada un dirigente in servizio presso la Presidenza deiConsiglio dei ministri, da un funzionario della car-riera diplomatica, da un funzionario della carrieraprefettizia in servizio presso il Dipartimento per lelibertà civili e l’immigrazione e da un dirigente delDipartimento della pubblica sicurezza. Alle riunionipartecipa un rappresentante del delegato in Italiadell’ACNUR

Ciascuna amministrazione designa, altresì, unsupplente. La Commissione nazionale, ove necessa-rio, può essere articolata in sezioni di analoga com-posizione.

2. La Commissione nazionale ha compiti di indi-rizzo e coordinamento delle commissioni territoria-li, di formazione e aggiornamento dei componenti

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delle medesime commissioni, di raccolta di dati sta-tistici oltre che poteri decisionali in tema di revochee cessazione degli status concessi.

3. Con il regolamento di cui all’articolo 1-bis,comma 3, sono stabilite le modalità di funziona-mento della Commissione nazionale e di quelle ter-ritoriali.–––––––––––

(1) Articolo inserito dall’art. 32, L. 30 luglio 2002,n. 189.

(2) Vedi nota (2) sub art. 1-bis.

Art. 1-sexies (1) (2). Sistema di protezione per ri-chiedenti asilo e rifugiati. 1. Gli enti locali cheprestano servizi finalizzati all’accoglienza dei ri-chiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stra-nieri destinatari di altre forme di protezione umani-taria possono accogliere nell’ambito dei servizi me-desimi il richiedente asilo privo di mezzi di sussi-stenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previ-ste dagli articoli 1-bis e 1-ter.

2. Il Ministro dell’interno, con proprio decreto, sen-tita, la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvedeannualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo dicui all’articolo 1-septies, al sostegno finanziario deiservizi di accoglienza di cui al comma 1, in misuranon superiore all’80 per cento del costo complessivodi ogni singola iniziativa territoriale.

3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui alcomma 2:

a) stabilisce le linee guida e il formulario per lapresentazione delle domande di contributo, i criteriper la verifica della corretta gestione dello stesso ele modalità per la stia eventuale revoca;

b) assicura. nei limiti delle risorse finanziarie delFondo di cui all’articolo 1-septies, la continuità de-gli interventi e dei servizi già in atto, come previstidal Fondo europeo per i rifugiati;

c) determina, nei limiti delle risorse finanziariedel Fondo di cui all’articolo l-septies, le modalità ela misura dell’erogazione di un contributo economi-co di prima assistenza in favore del richiedente asi-lo che non rientra nei casi previsti dagli articoli 1-bise 1-ter e che non è accolto nell’ambito dei servizi diaccoglienza di cui al comma 1;

4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistemadi protezione del richiedente asilo, dei rifugiato edello straniero con permesso umanitario di cui al-l’articolo 18 del testo unico delle disposizioni con-cernenti la disciplina dell’immigrazione e normesulla condizione dello straniero, di cui al decreto le-gislativo 25 luglio 1998, n. 286, e di facilitare ilcoordinamento, a livello nazionale, dei servizi di ac-coglienza territoriali, il Ministero dell’interno attiva,sentiti l’Associazione nazionale dei comuni italiani(ANCI) e l’ACNUR, un servizio centrale di infor-mazione, promozione. consulenza, monitoraggio esupporto tecnico agli enti locali che prestano i servi-

zi di accoglienza di cui al comma 1. Il servizio cen-trale è affidato, con apposita convenzione, all’AN-CI. (3)

5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:a) monitorare la presenza sul territorio dei richie-

denti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permes-so umanitario;

b) creare una banca dati degli interventi realizzatia livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei ri-fugiati;

c) favorire la diffusione delle informazioni sugliinterventi;

d) fornire assistenza tecnica agli enti locali. anchenella predisposizione dei servizi di cui al comma 1;

e) promuovere e attuare, d’intesa con il Ministerodegli affari esteri, programmi di rimpatrio attraversol’Organizzazione internazionale per le migrazioni oaltri organismi, nazionali o internazionali, a caratte-re umanitario.

6. Le spese di funzionamento e di gestione del ser-vizio centrale sono finanziate nei limiti delle risorsedel Fondo di cui all’articolo 1-septies.–––––––––––

(1) Articolo inserito dall’art. 32, L. 30 luglio 2002,n. 189.

(2) Vedi nota (2) sub art. 1-bis.(3) Il comma 8 dell’art. 2 D.L. 9 settembre 2002,

n. 195 ha previsto che per soggetto destinatario deiservizi di accoglienza di cui al co. 1 del presente art.1-sexies, si intende lo straniero con permesso uma-nitario di cui all’art. 5, co. 6, D.Lgs. 25 luglio 1998,n. 286.

Art. 1-septies (1) (2). Fondo nazionale per le po-litiche e i servizi dell’asilo. 1. Ai fini del finanzia-mento delle attività e degli interventi di cui all’arti-colo 1-sexies, presso il Ministero dell’interno, è isti-tuito il Fondo nazionale per le politiche e i servizidell’asilo, la cui dotazione è costituita da:

a) le risorse iscritte nell’unità previsionale di base4.1.2.5 “Immigrati, profughi e rifugiati” - capitolo2359 - dello stato di previsione del Ministero del-l’interno per l’anno 2002, già destinate agli inter-venti di cui all’articolo 1-sexies e corrispondenti a5,16 milioni di euro;

b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo peri rifugiati, ivi comprese quelle già attribuite all’Ita-lia per gli aiuti 2000, 2001 e 2002 ed in via di ac-creditamento al Fondo di rotazione del Ministerodell’economia e delle finanze;

c) i contributi e le donazioni eventualmente di-sposti da privati, enti o organizzazioni, anche in-ternazionali. e da altri organismi dell’Unione euro-pea.

2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), so-no versate all’entrata del bilancio dello Stato per es-sere riassegnate al Fondo di cui al medesimo com-ma 1.

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3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è au-torizzato ad apportare, con propri decreti, le occor-renti variazioni di bilancio”.

2. Per la costruzione di nuovi centri di identifica-zione è autorizzata la spesa nel limite massimo di25,31 milioni di euro per l’anno 2003.–––––––––––

(1) Articolo inserito dall’art. 32, L. 30 luglio2002,n. 189.

(2) Vedi nota (2) sub art. 1-bis.

4.

D.P.R. 15 maggio 1990, n. 136. Regolamentoper l’attuazione dell’art. 1, comma 2, deldecreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 28febbraio 1990, n. 39, in materia di ricono-scimento dello status di rifugiato.

Art. 1. 1. Ai fini della procedura di cui al presen-te regolamento, l’ufficio di polizia di frontiera, rice-vuta l’istanza volta al riconoscimento dello statui dirifugiato ai sensi dell’art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, 0.39, qua-lora non ricorra alcuna delle cause ostative di cui alcomma 4 dello stesso art. 1, invita il richiedente adeleggere domicilio ed a recarsi presso la questuracompetente per territorio e trasmette alla stessa l’i-stanza ricevuta. In caso di indigenti si provvede confoglio di viaggio.

2. La questura raccoglie i dati sull’identità del richie-dente la qualifica di rifugiato e i documenti prodotti ocomunque acquisiti anche d’ufficio, redige un verbaledelle dichiarazioni dell’interessato e, sempre che nonrisultino i motivi ostativi di cui all’art. 1, comma 4, deldecreto-legge sopra richiamato, invia entro sette giornitutta la documentazione istruttoria alla Commissionedi cui all’art. 2, rilasciando al richiedente un permessodi soggiorno temporaneo valido sino alla definizionedella procedura.

Art. 2. 1. La Commissione centrale per il ricono-scimento dello status di rifugiato è nominato condecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, suproposta Congiunta dei Ministri dell’interno e degliaffari esteri. Essa è presieduta da un prefetto ed ècomposta da un funzionario dirigente in serviziopresso la Presidenza del Consiglio dei Ministri daun funzionario del Ministero degli affari esteri conqualifica non inferiore a consigliere di legazione, dadue funzionari del Ministero dell’interno, di cui unoappartenente al Dipartimento della pubblica sicu-rezza e uno alla Direzione generale dei servizi civi-li, con qualifica non inferiore a primo dirigente oequiparata. Alle riunioni della Commissione parte-

cipa, con funzioni consultive, un rappresentante delDelegato in Italia dell’Alto Commissario delle Na-zioni Unite per i rifugiati.

2. Con i criteri di cui al comma i il Presidente delConsiglio dei Ministri può costituite più sezioni an-che per aree geografiche di provenienza dei richie-denti il riconoscimento.

3. Nell’ipotesi in cui siano state costituite più se-zionini, è istituito altresì un Consiglio di presidenzacomposto dai presidenti delle singole sezioni e pre-sieduto dal presidente della prima sezione.

4. Il Consiglio di presidenza fissa le direttive e ieriteri di massima per le attività delle sezioni.

5. Ciascuna amministrazione interessata designaun supplente per ogni componente spettantele nellaCommissione e nelle sezioni.

Art. 3. 1. Il richiedente lo status di rifugiato,ove lo richieda, deve essere sentito personalmenteda parte della Commissione. Il richiedente ha di-ritto ad esprimersi nella propria lingua e, ove que-sta non sia conosciuta da almeno un membro del-la Commissione, ha diritto ad esprimersi in linguafrancese o inglese o spagnola. Se non conosce lepredette lingue e, comunque, quando occorra laCommissione nomina un interprete.

2. La Comnsissione può altresì, ove lo ritenga op-portuno, disporre d’ufficio l’audizione del richie-dente con le garanzie di cui al comma 1.

3. La Commissione si pronunzia nei quindicigiorni dal ricevimento della domanda. La decisio-ne motivata è notificata per iscritto all’interessato.

Art. 4. 1. Allo straniero cui sia stato riconosciutolo stato di rifugiato la Commissione rilascia apposi-to certificato.

2. Il questore rilascia allo straniero in possesso didetto certificato un permesso di soggiorno nel terri-torio nazionale.

Art. 5. 1. Il richiedente al quale non sia ricono-sciuto dalla Commissione centrale di cui all’art. 2lo status di rifugiato deve lasciare il territorio del-lo Stato, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 7, com-ma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,Convertito, con modificazioni, dalla legge 28 feb-braio 1990, n. 39, salvo che venga ad esso conces-so un permesso di soggiorno ad altro titolo.

Art. 6. 1. Le attività relative al riconoscimento del-lo status di rifugiato esercitate dalla Commissione pa-ritetica di eleggibilità, di cui al decreto interministe-riale 12 gennaio 1989, sono prorogate sino all’entratain funzione della Commissione di cui all’art. 2.

2. Per quanto non espressamente previsto nel pre-sente regolamento si osservano, in quanto applicabi-li, le disposizioni vigenti in materia di rifugiati e diingresso e soggiorno degli stranieri nel territorio na-zionale.

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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti nor-mativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo achiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

5.

L. 5 febbraio 1992, n. 91. Nuove norme sul-la cittadinanza.

Art. 1. 1. È cittadino per nascita:a) il figlio di padre o di madre cittadini;b) chi è nato nel territorio della Repubblica se

entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero seil figlio non segue la cittadinanza dei genitori se-condo la legge dello Stato al quale questi apparten-gono.

2. E considerato cittadino per nascita il figlio diignoti trovato nel territorio della Repubblica, se nonvenga provato il possesso di altra cittadinanza.

Art. 2. 1. Il riconoscimento o la dichiarazionegiudiziale della filiazione durante la minore età delfiglio ne determina la cittadinanza secondo le normedella presente legge.

2. Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggio-renne conserva il proprio stato di cittadinanza, mapuò dichiarare, entro un anno dal riconoscimento odalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichia-razione di efficacia del provvedimento straniero, dieleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.

3. Le disposizioni del presente articolo si applica-no anche ai figli per i quali la paternità o maternitànon può essere dichiarata, purché sia stato ricono-sciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimentoo agli alimenti.

Art. 3. 1. Il minore straniero adottato da cittadinoitaliano acquista la cittadinanza.

2. La disposizione del comma 1 si applica anchenei confronti degli adottati prima della data di entra-ta in vigore della presente legge.

3. Qualora l’adozione sia revocata per fatto dell’a-dottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempreche sia in possesso di altra cittadinanza o la riacqui-sti.

4. Negli altri casi di revoca, l’adottato conserva lacittadinanza italiana. Tuttavia, qualora la revoca in-tervenga durante la maggiore età dell’adottato, lostesso, se in possesso di altra cittadinanza o se lariacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadi-nanza italiana entro un anno dalla revoca stessa.

Art. 4. 1. Lo straniero o l’apolide, del quale il pa-dre o la madre o uno degli ascendenti in linea rettadi secondo grado sono stati cittadini per nascita, di-viene cittadino:

a) se presta effettivo servizio militare per lo Sta-

to italiano e dichiara preventivamente di voler ac-quistare la cittadinanza italiana;

b) se assume pubblico impiego alle dipendenzedello Stato, anche all’estero, e dichiara di voler ac-quistare la cittadinanza italiana

c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiedelegalmente da almeno due anni nel territorio della Re-pubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento,di voler acquistare la cittadinanza italiana.

2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risiedu-to legalmente senza interruzioni fino al raggiungi-mento della maggiore età, diviene cittadino se di-chiara di voler acquistare la cittadinanza italiana en-tro un anno dalla suddetta data.

Art. 5. 1. Il coniuge, straniero o apolide, di citta-dino italiano acquista la cittadinanza italiana quandorisiede legalmente da almeno sei mesi nel territoriodella Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data delmatrimonio, se non vi è stato scioglimento, annulla-mento o cessazione degli effetti civili e se non sus-siste separazione legale.

Art. 6. 1. Precludono l’acquisto della cittadinanzaai sensi dell’articolo 5:

a) la condanna per uno dei delitti previsti nel librosecondo, titolo I, Capi I, II e III, del codice penale;

b) la condanna per un delitto non colposo per ilquale la legge preveda una pena edittale non infe-riore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero lacondanna per un reato non politico ad una pena de-tentiva superiore ad un anno da parte di una autoritàgiudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata ri-conosciuta in Italia;

c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprova-ti motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

2. Il riconoscimento della sentenza straniera è ri-chiesto dal procuratore generale del distretto doveha sede l’ufficio dello stato civile in cui è iscritto otrascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effettidi cui al comma 1, lettera b).

3. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusividella condanna.

4. L’acquisto della cittadinanza è sospeso fino acomunicazione della sentenza definitiva, se sia statapromossa azione penale per uno dei delitti di cui alcomma 1, lettera a) e lettera b), primo periodo, non-ché per il tempo in cui è pendente il procedimento diriconoscimento della sentenza straniera, di cui almedesimo comma 1, lettera b), secondo periodo.

Art. 7. [1. Ai sensi dell’articolo 5, la cittadinanzasi acquista con decreto del Ministro dell’interno, aistanza dell’interessato, presentata al sindaco del co-mune di residenza o alla competente autorità conso-lare] (1) (2).

2. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3della L. 12 gennaio 1991, n. 13.–––––––––––––

(1) Ai sensi dell’art. 1 D.P.R. 18 aprile 1994, n.

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362, l’istanza per l’acquisto o la concessione dellacittadinanza italiana deve essere presentata al pre-fetto competente per territorio in relazione alla resi-denza dell’istante, ovvero, qualora ne ricorrano ipresupposti, all’autorità consolare.

(2) Il comma 1, per effetto del’art. 8 delD.P.R./362 cit., è abrogato.

Art. 8. 1. Con decreto motivato, il Ministro del-l’interno respinge l’istanza di cui all’articolo 7 ovesussistano le cause ostative previste nell’articolo 6.Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza dellaRepubblica, il decreto è emanato su conforme pare-re del Consiglio di Stato. L’istanza respinta può es-sere riproposta dopo cinque anni dall’emanazionedel provvedimento.

2. L’emanazione del decreto di rigetto dell’istanzaè preclusa quando dalla data di presentazione dell’i-stanza stessa, corredata dalla prescritta documenta-zione, sia decorso il termine di due anni.

Art. 9. 1. La cittadinanza italiana può essere con-cessa con decreto del Presidente della Repubblica,sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Mini-stro dell’interno:

a) allo straniero del quale il padre o la madre o unodegli ascendenti in linea retta di secondo grado sonostati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio del-la Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legal-mente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quan-to previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera c);

b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadi-no italiano che risiede legalmente nel territorio del-la Repubblica da almeno cinque anni successiva-mente all’adozione;

c) allo straniero che ha prestato servizio, ancheall’estero, per almeno cinque anni alle dipendenzedello Stato;

d) al cittadino di uno Stato membro delle Comu-nità europee se risiede legalmente da almeno quattroanni nel territorio della Repubblica;

e) all’apolide che risiede legalmente da almenocinque anni nel territorio della Repubblica;

f) allo straniero che risiede legalmente da alme-no dieci anni nel territorio della Repubblica;

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sen-tito il Consiglio di Stato e previa deliberazione delConsiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del-l’interno, di concerto con il Ministro degli affari este-ri, la cittadinanza può essere concessa quando questiabbia reso eminenti servizi all’Italia, ovvero quandoricorra un eccezionale interesse dello Stato.–––––––––––––

Si riporta il dispositivo del decreto del Ministerodell’INterno 22 dicembre 1994:

«L’istanza per la concessione della cittadinanzaitaliana di cui all’art. 9 della legge 5 febbraio 1992,n. 91 deve essere corredata della seguente ulterioredocumentazione:

1. copia autentica del modello 740 o 101 ovverocertificazione rilasciata dal competente Ufficio delleImposte dirette circa le dichiarazioni dei redditi pro-dotte nel triennio immediatamente antecedente lapresentazione della domanda;

2. dichiarazione di rinuncia alla protezione del-l’Autorità diplomatico-consolare italiana nei con-fronti dell’Autorità del paese di origine;

3. certificato di svincolo limitatamente alle ipotesiin cui la cittadinanza di origine non si perda auto-maticamente con l’acquisto volontario di una stra-niera;

4. copia autenticata del passaporto munito di tra-duzione ufficiale in lingua italiana;

5. dichiarazione autorizzatoria per le competentiAutorità del Paese di origine a rilasciare tutte leinformazioni sul proprio conto che fossero richiestedalle Autorità diplomatiche italiane accreditatepresso lo Stato di appartenenza». Si vedano ora imodelli A (ex art. 5 L. n. 91/92) e B (ex art. 9 L. n.91/92) dell’istanza per la concessione della cittadi-nanza italiana del Ministero dell’Interno, approntaticon la possibilità del ricorso all’autocertificazione,così come previsto dall’art. 46 del D.P.R. 445/2000.

Art. 10. 1. Il decreto di concessione della cittadi-nanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce nonpresta, entro sei mesi dalla notifica del decreto mede-simo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e diosservare la Costituzione e le leggi dello Stato.

Art. 11. 1. Il cittadino che possiede, acquista oriacquista una cittadinanza straniera conserva quellaitaliana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda ostabilisca la residenza all’estero.

Art. 12. Il cittadino italiano perde la cittadinanza se,avendo accettato un impiego pubblico od una caricapubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da unente internazionale cui non partecipi l’Italia, ovveroprestando servizio militare per uno Stato estero, nonottempera, nel termine fissato, all’intimazione che ilGoverno italiano può rivolgergli di abbandonare l’im-piego, la carica o il servizio militare.

2. Il cittadino italiano che, durante lo stato di guer-ra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbiaabbandonato un impiego pubblico od una caricapubblica, od abbia prestato servizio militare per taleStato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia ac-quistato volontariamente la cittadinanza, perde lacittadinanza italiana al momento delle cessazionedello stato di guerra.

Art. 13. 1. Chi ha perduto la cittadinanza la riac-quista:

a) se presta effettivo servizio militare per lo Sta-to italiano e dichiara previamente di volerla riacqui-stare;

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b) se, assumendo o avendo assunto un pubblicoimpiego alle dipendenze dello Stato, anche all’este-ro, dichiara di volerla riacquistare;

c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabi-lito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, laresidenza nel territorio della Repubblica;

d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito laresidenza nel territorio della Repubblica, salvoespressa rinuncia entro lo stesso termine;

e) se, avendola perduta per non aver ottemperatoall’intimazione di abbandonare l’impiego o la caricaaccettati da uno Stato, da un ente pubblico estero oda un ente internazionale, ovvero il servizio militareper uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare,sempre che abbia stabilito la residenza da almenodue anni nel territorio della Repubblica e provi diaver abbandonato l’impiego o la carica o il serviziomilitare, assunti o prestati nonostante l’intimazionedi cui all’art. 12, comma 1.

2. Non è ammesso il riacquisto della cittadinanza afavore di clii l’abbia perduta in applicazione dell’art.3, comma 3, nonché dell’art. 12, comma 2.

3. Nei casi indicati al comma 1, lett. c), d) ed e), il riac-quisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibitocon decreto del Ministro dell’interno, per gravi e com-provati motivi e su conforme parere del Consiglio diStato. Tale inibizione può intervenire entro il termine diun anno dal verificarsi delle condizioni stabilite.

Art. 14. 1. I figli minori di chi acquista o riacqui-sta la cittadinanza italiana, se convivono con esso,acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenutimaggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso dialtra cittadinanza.

Art. 15. 1. L’acquisto o il riacquisto della cittadi-nanza ha effetto, salvo quanto stabilito dall’art. 13,comma 3, dal giorno successivo a quello in cui so-no adempiute le condizioni e le formalità richieste.

Art. 16. 1. L’apolide che risiede legalmente nelterritorio della Repubblica è soggetto alla legge ita-liana per quanto si riferisce all’esercizio dei diritticivili ed agli obblighi del servizio militare.

2. Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Statoitaliano secondo le condizioni stabilite dalla legge odalle convenzioni internazionali è equiparato all’a-polide ai fini dell’applicazione della presente legge,con esclusione degli obblighi inerenti al servizio mi-litare.

Art. 17. 1. Chi ha perduto la cittadinanza in appli-cazione degli artt. 8 e 12 della L. 13 giugno 1912, n.555, o per non aver reso l’opzione prevista dall’art. 5della L. 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effet-tua una dichiarazione in tal senso entro due anni dal-la data di entrata in vigore della presente legge. (1)

2. Resta fermo quanto disposto dall’art. 219 dellaL. 19 maggio 1975, n. 151.–––––––––––––

(1) Termine prorogato, da ultimo, al 31 dicembre

1997 dall’art. 2 comma 195 L. 23 dicembre 1996, n.662.

Art. 17-bis. 1. Il diritto alla cittadinanza italiana èriconosciuto:

a) ai soggetti che siano stati cittadini italiani, giàresidenti nei territori facenti parte dello Stato italia-no successivamente ceduti alla Repubblica jugosla-va in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativodel Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947,n. 1430, ratificato dalla legge 25 novembre1952, n.3054, ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10novembre 1975, reso esecutivo dalla legge 14 mar-zo 1977, n. 73, alle condizioni previste e in posses-so dei requisiti per il diritto di opzione di cui all’ar-ticolo 19 del Trattato di pace di Parigi e all’articolo3 del Trattato di Osimo;

b) alle persone di lingua e cultura italiane chesiano figli o discendenti in linea retta dei soggetti dicui alla lettera a).–––––––––––––

Articolo inserito dall’art. 1, L. 8 marzo 2006, n.124.

Art. 17-ter. 1. Il diritto al riconoscimento della cit-tadinanza italiana di cui all’articolo 17-bis è esercita-to dagli interessati mediante la presentazione di unaistanza all’autorità comunale italiana competente perterritorio in relazione alla residenza dell’istante, ov-vero, qualora ne ricorrano i presupposti, all’autoritàconsolare, previa produzione da parte dell’istante diidonea documentazione, ai sensi di quanto dispostocon circolare del Ministero dell’interno, emanata diintesa con il Ministero degli affari esteri.

2. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti dicui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 17-bis,all’istanza deve essere comunque allegata la certifi-cazione comprovante il possesso, all’epoca, dellacittadinanza italiana e della residenza nei territorifacenti parte dello Stato italiano e successivamenteceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Tratta-ti di cui al medesimo comma 1 dell’articolo 17-bis.

3. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti dicui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 17-bis,all’istanza deve essere comunque allegata la se-guente documentazione:

a) i certificati di nascita attestanti il rapporto didiscendenza diretta tra l’istante e il genitore o l’a-scendente;

b) la certificazione storica, prevista per l’eserci-zio del diritto di opzione di cui alla lettera a) delcomma 1 dell’articolo 17-bis, attestante la cittadi-nanza italiana del genitore dell’istante o del suoascendente in linea retta e la residenza degli stessinei territori facenti parte dello Stato italiano e suc-cessivamente ceduti alla Repubblica jugoslava inforza dei Trattati di cui al medesimo comma 1 del-l’articolo 17-bis;

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c) documentazione atta a dimostrare il requisitodella lingua e della cultura italiane dell’istante.–––––––––––

Articolo inserito dall’art. 1, L. 8 marzo 2006, n.124.

Il comma 2 dell’art. 1, L. n. 124/2006 cit., ha inol-tre disposto che entro 60 giorni dalla data di entra-ta in vigore di tale legge, è emanata la circolare dicui al comma 1 del presente art. 17-ter.

Art. 18. 1. Le persone già residenti nei territoriche sono appartenuti alla monarchia austro-ungaricaed emigrate all’estero prima del 16 luglio 1920 ed iloro discendenti in linea retta sono equiparati, ai fi-ni e per gli effetti dell’articolo 9, comma 1, lett. a),agli stranieri di origine italiana o nati nel territoriodella Repubblica.

Art. 19. 1. Restano salve le disposizioni della L.9 gennaio 1956, n. 27, sulla trascrizione nei registridello stato civile dei provvedimenti di riconosci-mento delle opzioni per la cittadinanza italiana, ef-fettuare ai sensi dell’articolo 19 del Trattato di pacetra le potenze alleate ed associate e l’Italia, firmatoa Parigi il 10 febbraio 1947.

Art. 20. 1. Salvo che sia espressamente previsto,lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente allapresente legge non si modifica se non per fatti po-steriori alla data di entrata in vigore della stessa.

Art. 21. 1. Ai sensi e con le modalità di cui al-l’articolo 9, la cittadinanza italiana può essere con-cessa allo straniero clic sia stato affiliato da un citta-dino italiano prima della data di entrata in vigoredella L. 4 maggio 1983, n. 184, e che risieda legal-mente nel territorio della Repubblica da almeno set-te anni dopo l’affiliazione.

Art. 22. 1. Per coloro i quali, alla data di entratain vigore della presente legge, abbiano già perdutola cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 8 della L. 13giugno 1912, n. 555, cessa ogni obbligo militare.

Art. 23. 1. Le dichiarazione per l’acquisto, la con-servazione, il riacquisto e la rinunzia alla cittadinan-za e la prestazione del giuramento previste dalla pre-sente legge sono rese all’ufficiale dello stato civiledel comune dove il dichiarante risiede o intende sta-bilire la propria residenza, ovvero, in caso di resi-denza all’estero, davanti all’autorità diplomatica oconsolare del luogo di residenza.

2. Le dichiarazione di cui al comma 1, nonché gli attio i provvedimenti attinenti alla perdita, alla conserva-zione e al riacquista della cittadinanza italiana vengonotrascritti nei registri di cittadinanza e di essi viene effet-tuata annotazione a margine dell’atto di nascita.

[Art. 24. 1. Il cittadino italiano, in caso di acqui-sto o riacquisto di cittadinanza straniera o di opzio-ne per essa, deve darne, entro tre mesi dall’acquistoo opzione, o dal raggiungimento della maggiore età,se successivo, comunicazione mediante diebiatazio-

ne all’ufficiale dello stato civile del luogo di resi-denza, ovvero se residente all’estero, all’autoritàconsolare competente.

2. Le dichiarazione di cui al comma 1 sono sog-gette alla medesima disciplina delle deliberazioni dicui all’articolo 23.

3. Chiunque non adempia agli obblighi indicati nelcomma 1 è assoggettato alla sanzione amministrati-va pecuniaria da lire duecentomila a lire duemilioni.Competente all’applicazione della sanzione ammi-nistrativa è il prefetto.] (1).–––––––––––

(1) Articolo abrogato dall’art. 110 co. 5, D.P.R. 3novembre 2000, n. 396.

Art. 25. 1. Le disposizioni necessarie per l’esecu-zione della presente legge sono emanate, entro unanno dalla sua entrata in vigore, con decreto del Pre-sidente della Repubblica, udito il parere del Consi-glio di Stato e previa deliberazione del Consiglio deiMinistri, su proposta dei Ministri degli affari esteri edell’interno, di concerto con il Ministro di grazia egiustizia.

Art. 26. 1. Sono abrogati la L. 13 giugno 1912, n.555, la L.31 gennaio 1926, n. 108, il R.D.L. 1 dicem-bre 1934, n. 1997, convertito dalla L. 4 aprile 1935, n.517, l’art. 143 ter del codice civile, la L.21 aprile1983, n. 123, l’art. 39 della L. 4 maggio 1983, n. 184,la L. 15 maggio 1986, n. 180 e ogni altra disposizio-ne incompatibile con la presente legge.

2. È soppresso l’obbligo dell’opzione di cui all’art.5, comma secondo, della L. 21 aprile 1983, n. 123, eall’art. 1, comma 1, della L. 15 maggio 1986, n. 180.

3. Restano salve le diverse disposizioni previste daaccordi internazionali.

Art. 27. 1. La presente legge entra in vigore seimesi dopo la sua pubblicazione nella Gozzetta Uffi-ciale.

6.

D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572. Regolamentodi esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n.91, recante nuove norme sulla cittadinanza(G.U. 4 gennaio 1994, n. 2).

Art. 1. Definizioni. 1. Nel presente regolamentola legge 5 febbraio 1992, n. 91, è indicata con la de-nominazione «legge».

2. Ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana:a) si considera legalmente residente nel territorio

dello Stato che vi risiede avendo soddisfatto le condi-zioni e gli adempimenti previsti dalle norme in mate-ria d’ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia eda quelle in materia d’iscrizione anagrafica;

b) si considera che abbia prestato effettivamenteservizio militare chi abbia compiuto la ferma di leva

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nelle Forze armate italiane o la prestazione di un ser-vizio equiparato a quello militare, a condizione chequeste siano interamente rese, salvo che il mancatocompletamento dipenda da sopravvenute cause di for-za maggiore riconosciute dalle autorità competenti;

c) salvi i casi nei quali la legge richiede specifi-camente l’esistenza di un rapporto di pubblico im-piego, si considera che abbia prestato servizio alledipendenze dello Stato chi sia stato parte di un rap-porto di lavoro dipendente con retribuzione a caricodel bilancio dello Stato.

Art. 2. Acquisto della cittadinanza per nascitanel territorio dello Stato. 1. Il figlio, nato in Italiada genitori stranieri, non acquista la cittadinanzaitaliana per nascita ai sensi dell’art. 1, comma 1, let-tera b), della legge, qualora l’ordinamento del Pae-se di origine dei genitori preveda la trasmissionedella cittadinanza al figlio nato all’estero, eventual-mente anche subordinandola ad una dichiarazionedi volontà da parte dei genitori o legali rappresen-tanti del minore, ovvero all’adempimento di forma-lità amministrative da parte degli stessi.

Art. 3. Dichiarazione di volontà. 1. La dichia-razione di volontà rivolta all’acquisto della cittadi-nanza di cui all’art. 2, comma 2, della legge deveessere corredata dalla seguente documentazione:

a) atto di nascita;b) atto di riconoscimento o copia autentica della

sentenza con cui viene dichiarata la paternità o ma-ternità, ovvero copia autentica della sentenza che di-chiara efficace in Italia la pronuncia del giudicestraniero, ovvero copia in autentica della sentenzacon cui viene riconosciuto il diritto al mantenimen-to o agli alimenti;

c) certificato di cittadinanza del genitore.2. La dichiarazione di volontà di cui all’art. 4,

comma 1, lettere b) e e), della legge deve essere cor-redata della seguente documentazione:

a) atto di nascita;b) certificato di cittadinanza italiana per nascita

del padre o della madre o di uno degli ascendenti inlinea retta di secondo grado;

c) documentazione relativa alla residenza, ove ri-chiesta.

3. Ai fini dell’acquisto della cittadinanza ai sensidell’art. 4, comma 1, lettera c), della legge l’interes-sato deve aver risieduto legalmente in Italia senzainterruzioni nell’ultimo biennio antecedente il con-seguimento della maggiore età e sino alla data delladichiarazione di volontà.

4. La dichiarazione di volontà di cui all’art. 4,comma 2, della legge deve essere corredata della se-guente documentazione:

a) atto di nascita;b) documentazione relativa alla residenza.

[Art. 4. Istanze per l’acquisto della cittadi-nanza. 1. L’istanza prodotta ai sensi dell’art. 7

della legge dallo straniero o apolide, coniugatocon cittadino italiano, deve essere corredata, oltreche dai documenti necessari a dimostrare che eglisi trova nelle condizioni previste dall’art. 5 dellastessa legge, anche dei seguenti altri documenti:

a) atto di nascita;b) estratto per riassunto dai registri di matrimo-

nio rilasciato dal comune italiano presso il quale èstatu iscritto o trascritto l’atto;

c) certificazione penale rilasciata dagli Stati stra-nieri di origine e di residenza;

d) certificato di situazione di famiglia o di docu-mentazione equipollente.

2. L’istanza di cui al comma 1 deve essere tra-smessa al Ministero dell’interno entro trenta giornidalla data della presentazione.

3. L’istanza prodotta ai sensi dell’art. 9 della leggedallo straniero o apolide che vuole ottenere la cittadi-nanza deve essere presentata, per il tramite del prefet-to della provincia di residenza, al Ministero dell’inter-no e corredata, oltre che dei documenti necessari a di-mostrare che egli si trova in una delle condizioni pre-viste dal detto articolo dei seguenti altri:

a) atto di nascita;b) certificato di situazione di famiglia;c) certificazione penale rilasciata dagli Stati di

origine e di residenza.4. L’istanza di cui al comma 3 deve essere tra-

smessa al Ministero dell’interno entro trenta giornidalla data della presentazione.

5. È facoltà del Ministero dell’interno di richiede-re, a seconda dei casi, altri documenti.

6. Quando la legge prescinde dal requisito della re-sidenza attuale in Italia, la domanda ed i documentidevono essere presentati dallo straniero o apolide ri-chiedente la cittadinanza all’autorità diplomatica oconsolare italiana competente in relazione alla loca-lità straniera di residenza, che li trasmette entro tren-ta giorni al Ministero dell’interno.

7. Le condizioni previste per la proposizione del-l’istanza di cui all’art. 9 della legge devono perma-nere sino alla prestazione del giuramento di cui al-l’art. 10 della legge] (1) (2).–––––––––––

(1) Per la documentazione da allegare all’istanzae per le modalità relative all’istruttoria dei procedi-mentii di acquisto della cittadinanza, vedi gli artt. 1,2, 3 e 4 D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362.

(2) Articolo abrogato dall’art. 8 del D.P.R. 18 apri-le 1994, n. 362, a decorrere dall’entrata in vigore didetto decreto.

Art. 5. Reiezione delle istanze di concessione. 1.L’autorità competente a respingere con proprioprovvedimento motivato l’istanza prodotta ai sensidell’art. 9 è il Ministro dell’interno.

2. L’istanza di cui al comma 1 può essere ripropo-sta dopo un anno dall’emanazione del provvedimen-to stesso.

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Art. 6. Riconoscimento della sentenza stranie-ra di condanna. 1. Ai fini dell’applicazione delcomma 4 dell’art. 6 della legge, il procedimento diriconoscimento della sentenza straniera di condan-na si considera pendente con la formale richiesta daparte del Ministero dell’interno al Ministero degliaffari esteri per l’avvio della procedura necessariaad ottenere copia della sentenza stessa.

Art. 7. Notifica e giuramento. 1. La notifica deldecreto di conferimento della cittadinanza deve es-sere effettuata dall’autorità competente ai sensi del-l’art. 23 della legge entro novanta giorni dalla rice-zione del decreto medesimo.

2. Il giuramento di cui all’art. 10 della legge deve es-sere prestato entro sei mesi dalla notifica all’intestata-rio del decreto di cui agli articoli 7 e 9 della legge.

3. Il giuramento di cui al comma 2 deve essereprestato, in Italia, dinanzi all’ufficiale dello stato ci-vile del comune di residenza e, all’estero, dinanzi al-l’autorità diplomatica o consolare italiana compe-tente per la località straniera di residenza, la qualerilascia all’interessato copia del verbale di giura-mento e trasmette copia di questo e del decreto diconcessione all’ufficiale dello stato civile del comu-ne della Repubblica competente secondo le normedell’ordinamento dello Stato civile.

4. L’ufficiale dello stato civile dinanzi al quale èstato prestato il giuramento, o al quale è stata tra-smessa copia del verbale di cui al comma 3, provve-de per la trascrizione e l’annotazione del decreto ne-gli atti dello stato civile e ne dà immediata notizia alMinistero dell’interno.

5. Trascorsi sei mesi dalla data della notifica deldecreto, l’interessato non è ammesso a prestare giu-ramento se non dimostri, con la produzione di nuo-vi documenti al Ministero dell’interno, la permanen-za dei requisiti in base ai quali gli fu accordata la cit-tadinanza.

6. Il giuramento deve essere preceduto dal paga-mento della tassa di concessione governativa e del-l’imposta di bollo assolta a norma delle vigenti di-sposizioni in materia (1).–––––––––––

(1) Cfr. nota (1) sub art. 4.

Art. 8. Rinuncia alla cittadinanza. 1. All’este-ro, la rinuncia alla cittadinanza deve farsi dinanzi al-l’autorità diplomatica o consolare italiana compe-tente per il luogo dove il rinunziante risiede. [Que-sta la iscrive in apposito registro e ne rimette imme-diatamente copia al Ministero dell’interno ed al co-mune competente, secondo le norme dell’ordina-mento dello stato civile per la trascrizione e l’anno-tazione a margine dell’atto di nascita] (1).

2. In Italia, la rinuncia alla cittadinanza italiana de-ve essere fatta dinanzi all’ufficiale dello stato civiledel Comune di residenza.

3. La dichiarazione di rinuncia deve essere corre-data della seguente documentazione:

a) atto di nascita rilasciato dal comune presso ilquale detto atto risulta iscritto o trascritto;

b) certificato di cittadinanza italiana;c) documentazione relativa al possesso della cit-

tadinanza stranierad) documentazione relativa alla residenza all’e-

stero, ove richiesta.–––––––––––

(1) Periodo abrogato dall’art. 110 co. 5, D.P.R. 3novembre 2000, n. 396.

Art. 9. Decreto di intimazione. 1. L’intima-zione di cui all’art. 12, comma 1, della legge è fat-ta con decreto del Ministro dell’interno ed ha ef-fetto dal giorno della notificazione all’interessato.

2. Perde la cittadinanza, dal giorno successivo altermine fissato dal decreto di intimazione, chi nonha abbandonato, entro il termine medesimo, l’im-piego o la carica accettati da uno Stato, da un entepubblico estero o da un ente internazionale, ovveroil servizio militare per uno Stato estero.

Art. 10. Riacquisto della cittadinanza. 1. Le di-chiarazioni di riacquisto di cui agli articoli 13 e 17della legge devono essere corredate della seguentedocumentazione:

a) atto di nascita rilasciato dal comune presso ilquale detto atto risulta iScritto o trascritto;

b) documentazione da cui risulti il trascorso pos-sesso della cittadinanza italiana;

c) documentazione relativa al possesso della cit-tadinanza straniera, ovvero allo status di apolidia;

d) certificato di situazione di famiglia o docu-mentazione equipollente.

Art. 11. Inibizione al riacquisto. 1. Agli ef-fetti dell’art. 13, comma 1, lettera e), della leggela prova di aver abbandonato l’impiego o la cari-ca accettati da uno Stato, da un ente pubblicoestero o da un ente internazionale, nonché il ser-vizio militare per uno Stato estero deve esseredata al Ministero dell’interno.

2. Il decreto di inibizione che impedisce il verifi-carsi del riacquisto della cittadinanza nonostante l’a-dempimento delle condizioni stabilite dal comma 1,lettere c), d) ed e), dell’art. 13 della legge viene tra-smesso al competente ufficiale dello stato civile perla trascrizione e l’annotazione a margine dell’atto dinascita.

3. Ai fini dell’applicazione dell’art. 13, comma 3,della legge il sindaco è tenuto a dare comunicazioneal prefetto della provincia, nel cui territorio è com-preso il comune, e e generalità degli ex connaziona-li iscritti nell’anagrafe della popolazione residente,entro trenta giorni dalla loro iscrizione.

Art. 12. Acquisto della cittadinanza da parte deifigli minori. 1. Ai fini dell’applicazione dell’art. 14della legge l’acquisto della cittadinanza, da parte deifigli minori di chi acquista o riacquista la cittadi-

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nanza italiana, si verifica se essi convivono con ilgenitore alla data in cui quest’ultimo acquista o riac-quista la cittadinanza.

2. La convivenza deve essere stabile ed effettivaed opportunamente attestata con idonea documenta-zione.

Art. 13. Decorrenza dell’acquisto e del riacqui-sto della cittadinanza. 1. In applicazione dell’art.15 della legge, l’acquisto od il riacquisto della citta-dinanza, di cui agli articoli 4, comma 1 lettera a), e13, comma 1, lettera a), della legge, decorrono dalgiorno successivo a quello del congedamento.

Art. 14. Dichiarazioni di cittadinanza. [1. Le di-chiarazioni per l’elezione, l’acquisto, il riacquisto e larinuncia alla cittadinanza devono essere corredate, ol-tre che della documentazione rispettivamente indicatanegli articoli 3, 8 e 10, anche di eventuali altri docu-menti necessari a dimostrare che il dichiarante si tro-va nelle condizioni previste dalla legge] (1).

[2. Qualora le dichiarazioni di cui al comma 1 nonsiano corredate della documentazione prescritta, nelriceverle l’ufficiale dello stato civile o l’autorità di-plomatica o consolare competente invita l’interessa-to a produrre detta documentazione] (1).

3. La rinuncia alla cittadinanza ai sensi degli arti-coli 3, comma 4; 13, comma 1, lettera d) e 14 dellalegge consente di poter successivamente acquistarela cittadinanza soltanto in applicazione degli artico-li 5 e 9 della legge.

[4. Ai fini dell’applicazione dell’art. 23, comma 1,della legge, le dichiarazioni di cui al comma 1 e laprestazione del giuramento di cui all’art. 10 dellalegge devono, in Italia, essere rese dinanzi all’uffi-ciale dello stato civile del comune dove l’interessa-to risiede o intende stabilire la residenza, ove questasia stata indicata e non ancora definita la relativaprocedura] (1) (2).–––––––––––

(1) Commi abrogati dall’art. 8 del D.P.R. 18 apri-le 1994, n. 362, a decorrere dall’entrata in vigore didetto decreto.

(2) Per l’attuale disciplina dei procedimenti di ac-quisto della cittadinanza, vedi il D.P.R. 18 aprile1994, n. 362.

Art. 15. Sanzioni amministrative. 1. L’autoritàcompetente ad applicare la sanzione amministrativadi cui all’art. 24 della legge è, per il cittadino italia-no residente in Italia, il prefetto della provincia nelcui territorio è compreso il comune di residenza e,per il cittadino italiano residente all’estero, il prefet-to della provincia nel cui territorio è compreso il co-mune nei cui registri deve essere trascritta, ai sensidell’ordinamento dello stato civile, la dichiarazioneprevista dal medesimo art. 24 della legge.

Art. 16. Adempimenti relativi allo stato civile.1. L’ufficiale dello Stato civile che ha iscritto la di-

chiarazione dell’interessato, volta all’acquisto, allaperdita, al riacquisto o al mancato riacquisto dellacittadinanza, trasmette copia della dichiarazionemedesima e della documentazione che la correda al-l’autorità competente ad accertare la sussistenza del-le condizioni che la legge stabilisce per il prodursidegli effetti anzidetti.

2. L’autorità competente, ai sensi del comma 1 èil sindaco del comune in cui la dichiarazione è sta-ta iscritta, nelle ipotesi previste dagli articoli 2,commi 2 e 3; 3, comma 4; 4, comma 1, lettera c);4, comma 2; il; 13, comma 1, lettere c) e d); 14 e17 della legge.

3. Quando la dichiarazione, con la documentazio-ne che la correda, è stata ricevuta dall’autorità di-plomatica o consolare, è questa competente, nelleipotesi previste nel comma 2 ad operare l’accerta-mento della sussistenza delle condizioni stabilitedalla legge.

4. In ogni altra ipotesi, diversa da quelle menziona-te nel comma 2, in cui pure sia prevista una dichiara-zione dell’interessato, competente all’accertamento èil Ministero dell’interno, al quale l’ufficiale dello sta-to civile o l’autorità diplomatica o consolare trasmet-tono copia della dichiarazione ricevuta dall’interessa-to e della documentazione da questi prodotta.

5. L’autorità diplomatica o consolare, nei casi in cuiprovvede direttamente all’accertamento, trasmette al-l’ufficiale dello stato civile competente, copia delladichiarazione ricevuta e comunicazione dell’esitodell’accertamento. Il sindaco, nei casi di sua compe-tenza, trasmette all’ufficiale dello stato civile comu-nicazione dell’esito dell’accertamento. Analogamen-te provvede il Ministero dell’interno nei riguardi del-l’ufficiale dello stato civile che gli ha inviato gli atti;quando questi gli sono pervenuti dall’autorità diplo-matica o consolare, trasmette all’ufficiale dello statocivile individuato ai sensi del citato art. 63, anche co-pia della dichiarazione dell’interessato (1).

6. [L’ufficiale dello stato civile provvede per la tra-scrizione della dichiarazione nei registri di cittadi-nanza quando essa non sia stata a lui resa. Provvedealtresì per la trascrizione nei medesimi registri dellacomunicazione ricevuta circa l’esito dell’accerta-mento e per l’annotazione nell’atto di nascita dell’in-teressato della dichiarazione già iscritta o trascritta edella comunicazione anzidetta] (2).

7. La trasmissione degli atti e delle comunicazioniindicati nel presente articolo deve essere effettuatasenza indugio. L’accertamento circa la sussistenzadelle condizioni stabilite dalla legge per l’acquisto,la perdita, il riacquisto, il mancato riacquisto dellacittadinanza deve essere compiuto dall’autoritàcompetente entro centoventi giorni dalla ricezionedegli atti.

8. Ad esclusione delle ipotesi previste dall’art. 1della legge e di quelle in cui sia richiesta una di-chiarazione dell’interessato, il sindaco, sulla base

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delle risultanze dello stato civile ed anagrafiche,emette attestazione dell’acquisto, della perdita o delriacquisto della cittadinanza da persone residenti nelcomune o iscritte all’AIRE del comune e la trasmet-te, ai fini della trascrizione nei registri di cittadinan-za e dell’annotazione nell’atto di nascita, all’Uffi-ciale dello stato civile. Le attestazioni per i minoriresidenti all’estero, di cui all’articolo 14 della legge5 febbraio 1992, n. 91, vengono emesse dall’autoritàdiplomatica o consolare sulla base delle risultanzedello stato civile ed anagrafiche anche straniere, e diquanto disposto dall’articolo 12 del presente regola-mento; l’autorità diplomatica o consolare le trasmet-te all’ufficiale dello stato civile competente per l’an-notazione sull’atto di nascita (3).

9. La certificazione di cittadinanza è rilasciata,sulla base delle risultanze dello stato civile edanagrafiche, in Italia dal sindaco del comune diresidenza degli interessati e all’estero dall’auto-rità diplomatica o consolare competente per terri-torio. Non possono essere rilasciati certificati odocumenti che abbiano per presupposto l’essersiprodotto uno degli effetti previsti dalla legge sen-za che sia stata previamente accertata dall’auto-rità competente la sussistenza di tutte le condi-zioni stabilite perché tale effetto si sia prodotto.–––––––––––

(1) Comma così modificato dall’art. 110 co. 6 lett.a), del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

(2) Comma abrogato dall’art. 110 co. 6 lett. b),D.P.R. 396/2000 cit.

(3) L’ultimo periodo è stato aggiunto dall’art. 110co. 6 lett. b), D.P.R. 396/2000 cit.

Art. 17. Certificazione della condizione d’apoli-dia. 1. Il Ministero dell’Interno può certificare lacondizione di apolidia, su istanza dell’interessatocorredata della seguente documentazione:

a) atto di nascita;b) documentazione relativa alla residenza in Italia;e) ogni documento idoneo a dimostrare lo stato

di apolide.2. È facoltà del Ministero dell’interno di richiede-

re, a seconda dei casi, altri documenti.

Art. 18. Regime transitorio delle rinunce alriacquisto. 1. Le dichiarazioni di rinuncia alriacquisto di cui all’art. 13, comma 1, lettera d),della legge possono essere rese alla competenteautorità entro sei mesi dalla data di entrata in vi-gore del presente regolamento qualora effettuateda coloro i quali, non avendo ancora riacquistatola cittadinanza secondo le disposizioni di cui al-l’art. 9, primo comma, n. 3, dell’abrogata legge13 giugno 1912, n. 555, abbiano maturato o ma-turino nel termine predetto il periodo di residenzaprevisto dal citato art. 13, comma 1, lettera d).

Art. 19. Abrogazione di norme. 1. È abroga-to il regio decreto 2 agosto 1912, n. 949, dalla da-ta di entrata in vigore del presente regolamento.

7.

D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362. Regolamentorecante disciplina dei procedimenti di ac-quisto della cittadinanza italiana.

Art. 1. Presentazione della domanda. 1. L’istan-za per l’acquisto o la concessione della cittadinanzaitaliana, di cui all’art. 7 ed all’art. 9 della l. 5 feb-braio 1992, n. 91 si presenta al Prefetto competenteper territorio in relazione alla residenza dell’istante,ovvero qualora ne ricorrano i presupposti, all’Auto-rità consolare.

2. Nell’istanza devono essere indicati i presuppo-sti in base ai quali l’interessato ritiene di aver titoloall’acquisto o alla concessione della cittadinanza.

3. L’istanza dev’essere corredata della seguentedocumentazione, in forma autentica:

a) estratto dell’atto di nascita, o equivalente;b) stato di famiglia;c) documentazione relativa alla cittadinanza dei

genitori, limitatamente all’ipotesi in cui trattisi di ele-mento rilevante per l’acquisto della cittadinanza;

d) certificazione dello Stato estero, o degli Statiesteri, di origine e di residenza, relative ai preceden-ti penali ed ai carichi penali pendenti;

e) certificato penale dell’Autorità giudiziaria ita-liana;

f) certificato di residenza;g) copia dell’atto di matrimonio o estratto per

riassunto del registro dei matrimoni, limitatamenteall’ipotesi di acquisto della cittadinanza per matri-monio.

4. Ai fini della concessione, di cui all’art. 9 della l.5 febbraio 1992, n. 91 il Ministro dell’Interno è au-torizzato ad emanare, con proprio Decreto, disposi-zioni concernenti l’allegazione di ulteriori docu-menti. (1)–––––––––––

(1) Si veda nota sub art. 9 legge 5 febbraio 1992,n. 91, in questa stessa voce.

Art. 2. Istruttoria. 1. L’Autorità che ha ricevuto l’i-stanza di cui all’art. 1 ne trasmette in ogni caso imme-diatamente copia al Ministero dell’Interno, ed entrotrenta giorni dalla presentazione, salvo il caso previstodal 2° co. inoltra al Ministero stesso la relativa docu-mentazione con le proprie osservazioni.

2. Nel caso di incompletezza o irregolarità delladomanda o della relativa documentazione, entrotrenta giorni l’Autorità invita il richiedente ad inte-grarla e regolarizzarla, dando le opportune indica-zioni ed i termini del procedimento restano interrot-ti fino all’adempimento.

3. Una volta che l’interessato abbia adempiuto aquanto richiesto, l’Autorità procede a norma del 1°co., seconda parte. Qualora l’adempimento risulti in-sufficiente, o la nuova documentazione prodotta sia a

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sua volta irregolare, l’Autorità dichiara inammissibilel’istanza, con provvedimento motivato dandone co-municazione all’interessato ed al Ministero.

Art. 3. Definizione del procedimento. 1. Perquanto previsto dagli artt. 2 e 4 della l. 7 agosto1990, n. 241 il termine per la definizione dei proce-dimenti di cui al presente Regolamento è di sette-centotrenta giorni dalla data di presentazione delladomanda.

Art. 4. Comunicazioni e notificazioni. 1. Ai finiprevisti dall’art. 7 del Regolamento emanato cond.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 il Decreto del Ministroè immediatamente trasmesso all’Autorità che ha rice-vuto la domanda. Quest’ultima ne cura la notifica al-l’interessato, entro i successivi quindici giorni.

Art. 5. Disposizioni sul termine. 1. Il Ministro del-l’Interno, entro quindici giorni dall’entrata in vigoredel presente Regolamento, provvede alla modifica deld.m. 2 febbraio 1993, n. 284, di attuazione degli artt.2 e 4 della l. 7 agosto 1990, n. 241 indicando i termi-ni previsti dal presente Regolamento.

2. Resta salva la facoltà del Ministro, ai sensi del-l’articolo 2 della l. 7 agosto 1990, n. 241, di stabili-re ulteriori riduzioni dei termini.

Art. 6. Verifiche periodiche. 1. Il Ministro del-l’Interno verifica periodicamente la funzionalità, latrasparenza e la speditezza dei procedimenti disci-plinati dal presente Regolamento e adotta tutte lemisure di propria competenza per l’adeguamentodella relativa disciplina ai principi ed alle disposi-zioni delle l. 7 agosto 1990, n. 241 e 24 dicembre1993, n. 537 e del presente Regolamento.

2. I risultati delle verifiche svolte e le misure adot-tate in esito ad esse sono illustrate in un’apposita re-lazione che viene inviata, entro il 31 marzo di ognianno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Funzione pubblica.

Art. 7. Disposizioni transitorie. 1. Dalla data dientrata in vigore del presente Regolamento, per iprocedimenti già in corso, iniziano a decorrere i ter-mini previsti dal Regolamento stesso, purché più fa-vorevoli per l’interessato rispetto a quelli indicatidalle norme previgenti.

Art. 8. Norme abrogate. 1. Ai sensi dell’art. 2, 8°co., della l. 24 dicembre 1993, n. 537 a decorreredalla data di entrata in vigore del presente Regola-mento sono abrogate, limitatamente alle parti modi-ficate con il presente Regolamento, le seguenti nor-me: l’art. 7, 1° co., della l. 5 febbraio 1992, n. 91 egli artt. 4, 7, 14, 1°, 2° e 4°co. del d.P.R. 12 ottobre1993, n. 572.

Art. 9. Entrata in vigore. 1. Il presente Rego-lamento entra in vigore centottanta giorni dopo lasua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica.

Il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato,sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti norma-tivi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiun-que spetti di osservarlo e di farlo osservare.

8.

L. 9 dicembre 1996, n. 617. Salvaguardia de-gli effetti prodotti dal decreto-legge 18 no-vembre 1995, n. 489, e successivi decretiadottati in materia di politica dell’immigra-zione e per la regolamentazione dell’ingres-so e soggiorno nel territorio nazionale deicittadini dei Paesi non appartenenti all’U-nione europea (G.U. 9 dicembre 1996, n. 288).

Art. 1. 1. Restano validi gli atti e i provvedimentiadottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rap-porti giuridici Sorti sulla base dei decreti-legge 18novembre 1995, n. 489, 18 gennaio 1996, n. 22, 19marzo 1996, n. 132, 17 maggio 1996, n. 269, 16 lu-glio 1996, n. 376 e 13 settembre 1996, n. 477; sonoaltresì fatte salve le cause di non punibilità e di estin-zione dei reati, quelle che escludono l’applicazionedi sanzioni amministrative e civili e quelle che esclu-dono gli effetti di provvedimenti amministrativi pre-viste dai medesimi decreti.

2. I procedimenti avviati sulla base delle disposi-zioni del capo IV dei decreti-legge 18 novembre1995, n. 489, 18 gennaio 1996, n. 22, 19 marzo1996, n. 132 e 17 maggio 1996, n. 269 e sulla basedelle disposizioni del capo III dei decreti-legge 16luglio 1996, n. 376 e 13 settembre 1996, n. 477, so-no conclusi applicando le disposizioni del capo IIIdel decreto-legge 13 settembre 1996, n. 477.

3 La presente legge entra in vigore il giorno suc-cessivo a quello della sua pubblicazione nella Gaz-zetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato,sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti nor-mativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo achiunque spetti di osservarla e di farla osservate co-me legge dello Stato.

9.

D.L. 20 marzo 1997, n. 60 conv. in L. 19 mag-gio 1997, n. 128. Interventi straordinari perfronteggiare l’eccezionale afflusso di stranie-ri extracomunitari provenienti dall’Albania.

Art. 1. Per fare fronte alla grave situazione diemergenza derivante dall’eccezionale afflusso nelterritorio dello Stato di stranieri di cittadinanza al-

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banese, il Ministro dell’Interno e per il coordina-mento della protezione civile e i Prefetti delle Pro-vince interessate sono autorizzati, in relazione alleattività di soccorso e di assistenza da svolgere neiconfronti dei predetti stranieri, ad operate anche inderoga alla normativa vigente, ivi comprese le nor-me di contabilità generale dello Stato, nel rispettodei principi generali dell’ordinamento giuridico.

2. Le predette attività sono svolte, in coerenza coni principi e i doveri di accoglienza umanitaria, qualimisure di protezione temporanea a favore degli stra-nieri di cui al 1° co. esposti a grave pericolo per l’in-columità personale in relazione agli eventi in attonelle aree di provenienza e alle loro particolari con-dizioni.

3. Tra le attività di cui al 1° co. sono ricomprese an-che quelle dirette ad assicurare l’assistenza igienico-sanitaria, il trasferimento in Province diverse daquelle di arrivo, l’alloggio ove occorra, in mancanzadi soluzioni diverse, in strutture alberghiere e simila-ri, il rimpatrio, il risarcimento di eventuali danni,nonché ogni altra attività che si rendesse comunquenecessaria ivi comprese attività proprie connesse conl’inserimento, l’integrazione sociale e culturale e laformazione professionale e l’istruzione.

4. In conformità ai principi di cui al 1° co. e con lemodalità ivi indicate, il Ministro dell’Interno e leAutorità di pubblica sicurezza delle Province inte-ressate provvedono, altresì, alle operazioni di rim-patrio, anche avvalendosi della collaborazione deicompetenti Organi del Ministero della Difesa. Aglistessi fini possono essere stipulati accordi e conven-zioni con la Croce rossa italiana, con organismi, an-che internazionali, che svolgono attività di assisten-za per stranieri e con soggetti che esercitano attivitàdi trasporto.

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, persua delega, il Ministro dell’Interno promuove ecoordina l’attività dei Ministri competenti, delleAmministrazioni dello Stato, degli Enti locali, dellaCroce rossa italiana e di ogni altra istituzione e Or-ganizzazione operante per finalità umanitarie e defi-nisce le modalità di collaborazione delle Regioni,degli Enti locali, delle Organizzazioni non governa-tive (ONG) e delle organizzazioni e associazioni divolontariato in merito al coordinamento degli inter-venti per il primo soccorso.

Art. 2. 1. Il Ministero dell’Interno, fatte salve leesigenze di tutela dell’Ordine pubblico e della Sicu-rezzaza dello Stato, cura l’avvio degli Stranieri di cit-tadinanza albanese bisognosi di assistenza umanitariae di protezione, se esposti in patria a grave pericolopei l’incolumità personale, ai sensi del l° co. dell’art.1 alle strutture di primo soccorso individuate o realiz-zate sul territorio nazionale. A tale fine, il questorepuò rilasciate un nulla osta provvisorio di ingresso esoggiorno in territorio nazionale, valido per sessantagiorni e prorogabile fino a novanta. Oltre a quanto

stabilito al 2° co., il nulla osta provvisorio è revocatoquando siano venute meno le condizioni che ne han-no determinato il rilascio.

2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 7, 5° co.,del D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, conmodificazioni, dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39, il nul-la osta provvisorio di cui al 1° co. non è rilasciato o, segià rilasciato, è revocato nei confronti dei cittadini diStati non appartenenti all’Unione europea segnalatiper attività connesse all’organizzazione o all’agevola-zione dell’immigrazione clandestina, della prostitu-zione, del traffico di armi e di sostanze stupefacenti opsicotrope, ovvero per attività comunque pericoloseper la Sicurezza pubblica o per gravi reati contro la vi-ta e l’incolumità delle persone.

3. Nei confronti delle persone cui non è rilasciatoo è revocato il nulla osta provvisorio di cui al 1° co.,esaurite le necessità di pubblico soccorso, il questo-re provvede al respingimento con accompagnamen-to immediato alla frontiera, adottando, anche avva-lendosi della forza pubblica, le misure occorrenti af-finché gli interessati non si sottraggano all’esecu-zione del provvedimento. Avverso il respingimentoè ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale am-ministrativo regionale del luogo dove ha sede l’Au-torità che ha emesso il provvedimento, anche per iltramite della competente rappresentanza diplomati-ca o consolare italiana, ma la misura è eseguita an-che in pendenza del ricorso.

4. Nel corso di operazioni di Polizia finalizzate alcontrasto dell’immigrazione clandestina, gli Uffi-ciali e Agenti di Pubblica sicurezza operanti nelleprovince di confine e nelle acque territoriali posso-no procedete al controllo e alle ispezioni dei mezzidi trasporto e delle cose trasportate, anche se sog-getti a speciale regime doganale, quando, in rela-zione a specifiche circostanze di luogo e di tempo,sussistono fondati motivi di ritenete che possanoessere utilizzati per la commissione di taluno deireati previsti in materia di immigrazione clandesti-na, di prostituzione, di traffico di armi o di sostan-ze stupefacenti o psicotrope. Dell’esito dei control-li e delle ispezioni è redatto in appositi moduli pro-cesso verbale, che è trasmesso entro quarantotto oreal Procuratore della Repubblica, il quale, se ne ri-corrono i presupposti, lo convalida nelle successivequarantotto ore.

5. Nei confronti dello straniero che, a richiesta de-gli Ufficiali ed Agenti di Pubblica sicurezza non esi-bisce, senza giustificato motivo, il permesso di sog-giorno ovvero il nulla osta provvisorio di cui al 1°co., il Prefetto dispone l’espulsione, da eseguirsi acura del Questore con accompagnamento immedia-to alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Con-tro il provvedimento di espulsione è ammesso ricor-so giurisdizionale al Tribunale amministrativo re-gionale del luogo ove ha sede l’autorità che lo haemesso, anche per il tramite della competente rap-

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presentanza diplomatica o consolate italiana, ma ilprovvedimento è eseguito anche in pendenza del ri-corso.

Art. 3. 1. Per le finalità di cui all’art. 1 il Ministrodell’Interno può disporre aperture di credito a favo-re dei Prefetti delle Province interessate, con limitedi importo anche superiore a quello previsto dall’art.56 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e successi-ve modificazioni.

2. Le spese sono sostenute direttamente dalle Pre-fetture o rimborsate, sempre attraverso le Prefettu-re, ad Amministrazioni pubbliche, ad Enti locali, aorganismi pubblici e privati anche a carattere inter-nazionale, sulla base di idonea documentazione.

3. I funzionari delegati presentano il rendicontodella gestione a norma dell’art. 60 e seguenti del re-gio decreto di cui al 1° co. e successive modifica-zioni.

Art. 4. 1. Per finanziare gli interventi previsti dalpresente decreto, ivi compresi le attività amministra-tive, tecniche e logistiche, il trattamento di missionee le prestazioni di lavoro straordinario nelle attivitàdi cui all’articolo 1, anche in deroga ai limiti stabili-ti dalla vigente normativa, del personale delle Forzedi polizia, del personale appartenente ai ruoli delCorpo nazionale dei vigili del fuoco e del restantepersonale dipendente dal Ministero dell’interno,nonchè del personale del Ministero della sanità e de-gli altri Ministeri interessati, del Dipartimento dellaprotezione civile e del personale militare delle Forzearmate, è autorizzata la spesa aggiuntiva di lire21.500 milioni per l’anno 1997 (1)

2. All’onere derivante dal comma 1 si provvedemediante utilizzo delle somme non impegnate al31 dicembre 1996 sul capitolo 4302 dello stato diprevisione del Ministero dell’interno. Tali sommesono, allo scopo, conservate nel conto dei residuiper essere versate all’entrata del bilancio dello Sta-to e successivamente riassegnate, con decreto delMinistro del tesoro, ad appositi capitoli, anche dinuova istituzione, da iscrivere negli stati di previ-sione delle amministrazioni interessate. Con decre-ti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministrodell’interno, possono essere disposte, in corso diesercizio e sulla base delle effettive esigenze con-nesse all’attuazione del presente decreto, variazio-ni compensative tra i relativi capitoli dello stato diprevisione del Ministero dell’interno (1).

3. I contributi e i versamenti di fondi di enti priva-ti specificamente destinati al soccorso degli stranie-ri affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato peressere riassegnati, con le modalità di cui al 2° co. adappositi capitoli di spesa.

4. Ai fini delle attività di volontariato si applical’art. 18 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, nonché ledisposizioni ivi richiamate.

5. Sono fatti salvi i provvedimenti comunque adot-

tati fino alla data di entrata in vigore del presenteDecreto per le finalità nello stesso indicate.–––––––––––(1) Comma così modificato dal’art. 6 D.L. 24 apri-le 1997, n. 108 conv. in L. 20 giugno 1997, n. 174.

Art. 5. 1. Il presente decreto entra in vigore ilgiorno stesso della sua pubblicazione nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana e sarà presentatoalle Camere per la conversione in legge.

10.

L. 6 marzo 1998, n. 40. Disciplina dell’im-migrazione e norme sulla condizione dellostraniero (G.U. 12 marzo 1998, n. 59).–––––––––––

Si omettono tutti gli articoli le cui disposizioni so-no confluite nel D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Te-sto unico delle disposizioni concernenti la discipli-na dell’immigrazione e norme sulla condizione del-lo straniero) riportato in questa stessa voce.

Artt. 1-44. Omissis.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI CONCERNENTII CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI

DELL’UNIONE EUROPEA

Art. 45. Delega legislativa per l’attuazione del-le norme comunitarie in materia di ingresso, sog-giorno e allontanamento dei cittadini degli Statimembri dell’Unione europea. 1. Il Governo è de-legato ad emanare, entro il termine di un anno dalladata di entrata in vigore della presente legge, un de-creto legislativo contenente la disciplina organicadell’ingresso, del soggiorno e dell’allontanamentodei cittadini degli altri Stati membri dell’Unione eu-ropea.

2. Il decreto legislativo deve osservare i seguentiprincipi e criteri direttivi:

a) garantire piena ed integrale attuazione allenorme comunitarie relative alla libera circolazionedelle persone in materia di ingresso, soggiorno, al-lontanamento, con particolare riferimento alla con-dizione del lavoratore subordinato e del lavoratoreautonomo che intenda stabilirsi, prestare o ricevereun servizio in Italia;

b) assicurare la massima semplificazione degliadempimenti amministrativi richiesti ai cittadini de-gli altri Stati membri dell’Unione europea per la do-cumentazione del diritto di ingresso e soggiorno inItalia, nonché per l’iscrizione anagrafica nelle listedella popolazione residente, con eliminazione diogni altro atto o attività non essenziale alla tutela

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dell’ordine pubblico, della sicurezza nazionale edella sanità pubblica;

c) garantite il diritto all’impugnativa giurisdizio-nale degli atti amministrativi restrittivi della libertàdi ingresso e soggiorno dei cittadini degli altri Statimembri dell’Unione europea mediante ricorso algiudice ordinario. Gli atti concernenti tale procedi-mento giurisdizionale saranno esenti da ogni tributoo prelievo di natura fiscale;

d) assicurare in ogni caso che, nella materia trat-tata, la disciplina posta sia pienamente conforme al-le norme comunitarie rilevanti, tenuto conto delleeventuali modificazioni intervenute fino al momen-to dell’esercizio della delega e della giurisprudenzadella Corte di giustizia delle Comunità europee;

e) provvedere all’esplicita abrogazione di ognidisposizione legislativa e regolamentate previgentein materia di ingresso, soggiorno e allontanamentodei cittadini degli altri Stati membri dell’Unione eu-ropea;

f) assicurare il necessario coordinamento degliistituti previsti nel decreto legislativo con analoghiistituti previsti dalla presente legge e dal suo regola-mento di attuazione;

g) prevedere ogni disposizione necessaria alla con-creta attuazione del decreto legislativo, nonché le nor-me di coordinamento con tutte le altre norme statali edeventualmente norme di carattere transitorio.

3. Lo schema di decreto legislativo, previa delibera-zione preliminare del Consiglio dei ministri, sarà tra-smesso, almeno sessanta giorni prima della scadenzadel termine di cui al comma 1, al Parlamento per l’ac-quisizione del parere delle Commissioni competentiper materia, che devono esprimere entro quarantacin-que giorni; trascorso tale termine il parere si intendeacquisito. Con le medesime modalità ed entro lo stes-so termine lo schema di decreto legislativo è trasmes-so alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 46. Omissis.

Art. 47. Testo unico. Disposizioni correttive. 1.Il Governo è delegato ad emanare, entro il terminedi centoventi giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, un decreto legislativo conte-nente il testo unico delle disposizioni concernenti glistranieri, nel quale devono essere riunite e coordina-te fra loro e con le norme della presente legge, conle modifiche a tal fine necessarie:

a) le disposizioni vigenti in materia di stranierinon incompatibili con le disposizioni della presentelegge contenute nel testo unico delle leggi di pub-blica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giu-gno 1931, n. 773;

b) le disposizioni della legge 30 dicembre 1986,n. 943 e quelle dell’art. 3, comma 13, della legge 8agosto 1995, n. 335, compatibili con le disposizionidella presente legge.

2. Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro

il termine di due anni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, uno o più decreti legislativi re-canti le disposizioni correttive che si dimostrino ne-cessarie per realizzare pienamente i principi dellapresente legge o per assicurarne la migliore attua-zione. Con le medesime modalità saranno inoltre ar-monizzate con le disposizioni della presente legge lealtre disposizioni di legge riguardanti la condizionegiuridica dello straniero.

3. Gli schemi di decreto legislativo, a seguito dideliberazione preliminare del Consiglio dei ministri,sono trasmessi, almeno sessanta giorni prima dellascadenza dei termini indicati ai commi 1 e 2, al Par-lamento per l’acquisizione del parere delle Commis-sioni competenti per materia, che devono esprimer-si entro quarantacinque giorni; trascorso tale termi-ne il parere si intende acquisito.

11.

D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Testo unicodelle disposizioni concernenti la disciplinadell’immigrazione e norme sulla condizionedello straniero. (G.U. 18 agosto 1998, n. 191).–––––––––––

Le modifiche e le integrazioni apportate dai de-creti legislativi 19 ottobre 1998, n. 380, 13 aprile1999, n. 113 nonché dal D.L. 4 aprile 2002, n. 51,conv., con modif., dalla L. 7 giugno 2002, n. 106, so-no riportate nel testo senza nessuna indicazione innota ai relativi articoli.

Le modifiche apportate dalla L. 30 luglio 2002, n.189, dal D.Lgs. 7 aprile 2003, n. 87 ed infine dalD.L. 14 settembre 2004, n. 241, conv., con modif.,dalla L. 12 novembre 2004, n.271, sono invece spe-cificamente indicate in nota ad ogni articolo modi-ficato.

Ai sensi dell’art. 28 comma 1, L. 30 luglio 2002, n.189, le parole «ufficio periferico del Ministero dellavoro e della previdenza sociale» sono state sosti-tuite da quelle «prefettura-ufficio territoriale delGoverno» e le parole «il pretore» da quelle «il tri-bunale in composizione monocratica».

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 1) Am-bito di applicazione. 1. Il presente testo unico, inattuazione dell’art. 10, comma 2, della Costituzione,si applica, salvo che sia diversamente disposto, aicittadini di Stati non appartenenti all’Unione euro-pea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.

2. Il presente testo unico non si applica ai cittadinidegli Stati membri dell’Unione europea, se non in

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quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il di-sposto dell’art. 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40.

3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferi-mento a istituti concernenti persone di cittadinanzadiversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il riferi-mento deve intendersi agli istituti previsti dal pre-sente testo unico. Sono fatte salve le disposizioni in-terne, comunitarie e internazionali più favorevoli co-munque vigenti nel territorio dello Stato.

4. Nelle materie di competenza legislativa delleregioni, le disposizioni del presente testo unico co-stituiscono principi fondamentali ai sensi dell’art.117 della Costituzione. Per le materie di competen-za delle regioni a statuto speciale e delle provinceautonome, esse hanno il valore di norme fondamen-tali di riforma economico-sociale della Repubblica.

5. Le disposizioni del presente testo unico non siapplicano qualora sia diversamente previsto dallenorme vigenti per lo stato di guerra.

6. Il regolamento di attuazione del presente testounico, di seguito denominato «regolamento di attua-zione» è emanato ai sensi dell’art. 17, comma 1, del-la legge 23 agosto 1088, n. 400, su proposta del Pre-sidente del Consiglio dei ministri, entro centottantagiorni dalla data di entrata in vigore della legge 6marzo 1998, n. 40.

7. Prima dell’emanazione, lo schema di regola-mento di cui al comma 6 è trasmesso al Parlamentoper l’acquisizione del parere delle Commissionicompetenti per materia, che si esprimono entro tren-ta giorni. Decorso tale termine, il regolamento èemanato anche in mancanza del parere.

Art. 2. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 2 legge30 dicembre 1986, e. 943, art. 1) Diritti e doveridello straniero. 1. Allo straniero comunque presen-te alla frontiera o nel territorio dello Stato sono rico-nosciuti i diritti fondamentali della persona umanaprevisti dalle norme di diritto interno, dalle conven-zioni internazionali in vigore e dai principi di dirittointernazionale generalmente riconosciuti.

2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel ter-ritorio dello Stato gode dei diritti in materia civileattribuiti al cittadino italiano, salvo che le conven-zioni internazionali in vigore per l’Italia e il presen-te testo unico dispongano diversamente. Nei casi incui il presente testo unico o le convenzioni interna-zionali prevedano la condizione di reciprocità, essaè accertata secondo i criteri e le modalità previstedal regolamento di attuazione.

3. La Repubblica italiana in attuazione della Con-venzione dell’OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratifi-cata con legge 10 aprile 1981, n. 158 garantisce atutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornantinel suo territorio e alle loro famiglie parità di tratta-mento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavo-ratori italiani.

4. Lo straniero regolarmente soggiornante parteci-pa alla vita pubblica locale.

5. Allo straniero e riconosciuta parità di trattamen-to con il cittadino relativamente alla tutela giurisdi-zionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rap-porti con la pubblica amministrazione e nell’acces-so ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previstidalla legge.

6. Ai fini della comunicazione allo straniero deiprovvedimenti concernenti l’ingresso, il soggior-no e l’espulsione, gli atti sono tradotti, anche sin-teticamente, in una lingua comprensibile al desti-natario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nel-le lingue francese, inglese o spagnola, con prefe-renza per quella indicata dall’interessato.

7. La protezione diplomatica si esercita nei limitie nelle forme previsti dalle norme di diritto inter-nazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ra-gioni attinenti alla amministrazione della giustiziae alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezzanazionale, ogni straniero presente in Italia ha dirit-to di prendere contatto con le autorità del Paese dicui è cittadino e di essere in ciò agevolato da ognipubblico ufficiale interessato al procedimento.L’autorità giudiziaria, l’autorità di pubblica sicu-rezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno l’obbli-go di informare, nei modi e nei termini previsti dalregolamento di attuazione, la rappresentanza diplo-matica o consolare più vicina del Paese a cui ap-partiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbia-no proceduto ad adottare nei confronti di costuiprovvedimenti in materia di libertà personale, diallontanamento dal territorio dello Stato, di tuteladei minori, di status personale ovvero in caso di de-cesso dello straniero o di ricovero ospedaliero ur-gente e hanno altresì l’obbligo di far pervenire a ta-le rappresentanza documenti e oggetti appartenen-ti allo straniero che non debbano essere trattenutiper motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo al-la predetta informazione quando si tratta di stranie-ri che abbiano presentato una domanda di asilo, distranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status dirifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sonostate adottate misure di protezione temporanea permotivi umanitari.

8. Gli accordi internazionali stipulati per le finalità dicui all’art. 11, comma 4, possono stabilire situazionigiuridiche più favorevoli per i cittadini degli Stati in-teressati a speciali programmi di cooperazione perprevenire o limitare le immigrazioni clandestine.

9. Lo straniero presente nel territorio italiano è co-munque tenuto all’osservanza degli obblighi previstidalla normativa vigente.

Art. 2-bis. Comitato per il coordinamento e ilmonitoraggio. 1. È istituito il Comitato per ilcoordinamento e il monitoraggio delle disposizio-ni del presente testo unico, di seguito denominato«Comitato».

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente o dal Vi-ce Presidente del Consiglio dei ministri o da un Mi-

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nistro delegato dal Presidente del Consiglio dei mi-nistri, ed è composto dai Ministri interessati ai temitrattati in ciascuna riunione in numero non inferiorea quattro e da un presidente di regione o di provin-cia autonoma designato dalla Conferenza dei presi-denti delle regioni e delle province autonome.

3. Per l’istruttoria delle questioni di competenzadel Comitato, è istituito un gruppo tecnico di lavoropresso il Ministero dell’interno, composto dai rap-presentanti dei Dipartimenti per gli affari regionali,per le pari opportunità, per il coordinamento dellepolitiche comunitarie, per l’innovazione e le tecno-logie, e dei Ministeri degli affari esteri, dell’interno,della giustizia, delle attività produttive, dell’istru-zione, dell’università e della ricerca, del lavoro edelle politiche sociali, della difesa, dell’economia edelle finanze, della salute, delle politiche agricole eforestali, per i beni e le attività culturali, delle co-municazioni, oltre che da un rappresentante del Mi-nistro per gli italiani nel mondo e da tre esperti de-signati dalla Conferenza unificata di cui all’articolo8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al-le riunioni, in relazione alle materie oggetto di esa-me, possono essere invitati anche rappresentanti diogni altra pubblica amministrazione interessata al-l’attuazione dele disposizioni del presente testo uni-co, nonché degli enti e delle associazioni nazionali edelle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di la-voro di cui all’articolo 3, comma 1.

4. Con regolamento, da emanare ai sensi dell’arti-colo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, su proposta delPresidente del Consiglio dei ministri, di concertocon il Ministro degli affari esteri, con il Ministrodell’interno e con il Ministro per le politiche comu-nitarie, sono definite le modalità di coordinamentodelle attività del gruppo tecnico con le strutture del-la Presidenza del Consiglio dei ministri.–––––––––

Articolo inserito dall’art. 2, L. 30 luglio 2002, n.189.

Art. 3. (Legge 6 marzo 1998, n. 49, art. 3) Poli-tiche migratorie. 1. Il Presidente del Consiglio deiministri, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio na-zionale dell’economia e del lavoro, la Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano, la Confe-renza Stato-città e autonomie locali, gli enti e le as-sociazioni nazionali maggiormente attivi nell’assi-stenza e nell’integrazione degli immigrati e le orga-nizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro mag-giormente rappresentative sul piano nazionale, predi-spone ogni tre anni salva la necessità di un terminepiù breve il documento programmatico relativo allapolitica dell’immigrazione e degli stranieri nel terri-torio dello Stato, che è approvato dal Governo e tra-smesso al Parlamento. Le competenti Commissioniparlamentari esprimono il loro parere entro trenta

giorni dal ricevimento del documento programmati-co. Il documento programmatico è emanato tenendoconto dei pareri ricevuti, con decreto del Presidentedella Repubblica ed è pubblicato nella Gazzetta Uf-ficiale della Repubblica italiana. Il Ministro dell’in-terno presenta annualmente al Parlamento una rela-zione sui risultati raggiunti attraverso i provvedi-menti attuativi del documento programmatico. (1)

2. Il documento programmatico indica le azioni egli interventi che lo Stato italiano, anche in coopera-zione con gli altri Stati membri dell’Unione europea,con le organizzazioni internazionali, con le istituzio-ni comunitarie e con organizzazioni non governative,si propone di svolgere in materia di immigrazione,anche mediante la conclusione di accordi con i Paesidi origine. Esso indica altresì le misure di carattereeconomico e sociale nei confronti degli stranieri sog-giornanti nel territorio dello Stato, nelle materie chenon debbono essere disciplinate con legge.

3. Il documento individua inoltre i criteri generaliper la definizione dei flussi di ingresso nel territoriodello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a fa-vorire le relazioni familiari, l’inserimento sociale el’integrazione culturale degli stranieri residenti in Ita-lia, nel rispetto delle diversità e delle identità cultura-li delle persone, purché non confliggenti con l’ordi-namento giuridico, e prevede ogni possibile strumen-to per un positivo reinserimento nei Paesi di origine.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei mi-nistri, sentiti il Comitato di cui all’articolo 2-bis, com-ma 2, la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le com-petenti Commissioni parlamentari, sono annualmentedefinite, entro il termine del 30 novembre dell’annoprecedente a qello di riferimento del decreto, sulla ba-se dei criteri generali individuati nel documento pro-grammatico, le quite massime di stranieri da ammet-tere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato,anche per le esigenze di carattere stagionale, e per la-voro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti fa-miliari e delle misure di protezione temporanea even-tualmente disposte ai sensi dell’articolo 20. Qualorase ne ravvisi l’opportunità, ulteriori decreti possonoessere emanati durante l’anno. I visti di ingresso ed ipermessi di soggiorno per lavoro subordinato, ancheper esigenze di carattere stagionale, e per lavoro au-tonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote pre-dette. In caso di mancata pubblicazione del decreto diprogrammazione annuale, il Presidente del Consigliodei ministri può provvedere in via transitoria, conproprio decreto, nel limite delle quote stabilite perl’anno precedente. (2)

5. Nell’ambito delle rispettive attribuzioni e dota-zioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni egli altri enti locali adottano i provvedimenti concor-renti al perseguimento dell’obiettivo di rimuoveregli ostacoli che di fatto impediscono il pieno ricono-scimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli

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stranieri nel territorio dello Stato, con particolare ri-guardo a quelli inerenti all’alloggio, alla lingua, al-l’integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fonda-mentali della persona umana.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei mi-nistri, da adottare di concerto con il Ministro dell’in-terno, si provvede all’istituzione di Consigli territo-riali per l’immigrazione, in cui siano rappresentati lecompetenti amministrazioni locali dello Stato, la re-gione, gli enti locali, gli enti e le associazioni local-mente attivi nel soccorso e nell’assistenza agli immi-grati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori dilavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di pro-mozione degli interventi da attuate a livello locale.

6 bis. Fermi restando i trattamenti dei dati previstiper il perseguimento delle proprie finalità istituzio-nali, il Ministero dell’interno espleta, nell’ambitodel Sistema statistico nazionale e senza oneri ag-giuntivi a carico del bilancio dello Stato, le attivitàdi raccolta di dati a fini statistici sul fenomeno del-l’immigrazione extracomunitaria per tutte le pubbli-che amministrazioni interessate alle politiche migra-torie. (3)

7. Nella prima applicazione delle disposizioni delpresente articolo, il documento programmatico di cuial comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalladata di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n.40. Lo stesso documento indica la data entro cui so-no adottati i decreti di cui al comma 4.

8. Lo schema del documento programmatico di cuial comma 7 è trasmesso al Parlamento per l’acquisi-zione del parete delle Commissioni competenti permateria, che si esprimono entro trenta giorni. De-corso tale termine, il decreto è emanato anche inmancanza del parere.–––––––––

(1) Comma così modificato dall’art. 3, L. 30 luglio2002, n. 189.

(2) Comma così sostituito dall’art. 3, L. n.189/2002.

(3) Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 13 aprile1999, n. 113.

TITOLO IIDISPOSIZIONI SULL’INGRESSO,

IL SOGGIORNO E L’ALLONTANAMENTODAL TERRITORIO DELLO STATO

CAPO IDISPOSIZIONI

SULL’INGRESSO E IL SOGGIORNO

Art. 4. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4) In-gresso nel territorio dello Stato. 1. L’ingresso nelterritorio dello Stato è consentito allo straniero inpossesso di passaporto valido o documento equipol-lente e del visto d’ingresso, salvi i casi di esenzione,

e può avvenire, salvi i casi di forza maggiore, sol-tanto attraverso i valichi di frontiera appositamenteistituiti.

2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresen-tanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato diorigine o di stabile residenza dello straniero. Persoggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati aivisti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche econsolari italiane quelli emessi, sulla base di speci-fici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolaridi altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto diingresso l’autorità diplomatica o consolare italianaconsegna allo straniero una comunicazione scritta inlingua a lui comprensibile o, in mancanza, in ingle-se, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti ei doveri dello straniero relativi all’ingresso ed alsoggiorno in Italia. Qualora non sussistano i requisi-ti previsti dalla normativa in vigore per procedere alrilascio del visto, l’autorità diplomatica o consolarecomunica il diniego allo straniero in lingua a luicomprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese,spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dallalegge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifica-zioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico ildiniego non deve essere motivato, salvo quando ri-guarda le domande di visto presentate ai sensi degliarticoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presenta-zione di documentazione falsa o contraffatta o di fal-se attestazioni a sostegno della domanda di vistocomporta automaticamente, oltre alle relative re-sponsabilità penali, l’inammissibilità della doman-da. Per lo straniero in possesso di permesso di sog-giorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel territo-rio dello Stato, una preventiva comunicazione al-l’autorità di frontiera (1).

3. Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 3,comma 4, l’Italia, in armonia con gli obblighi as-sunti con l’adesione a specifici accordi internazio-nali, consentirà l’ingresso nel proprio territorio allostraniero che dimostri di essere in possesso di ido-nea documentazione atta a confermate lo scopo e lecondizioni del soggiorno, nonché la disponibilità dimezzi di sussistenza sufficienti per la durata del sog-giorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiornoper motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese diprovenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti conapposita direttiva emanata dal Ministro dell’interno,sulla base dei criteri indicati nel documento di pro-grammazione di cui all’art. 3, comma 1. Non è am-messo in Italia lo straniero che non soddisfi tali re-quisiti o che sia considerato una minaccia per l’or-dine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno deiPaesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordiper la soppressione dei controlli alle frontiere inter-ne e la libera circolazione delle persone o che risul-ti condannato, anche a seguito di applicazione dellapena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codi-ce di procedura penale, per reati previsti dall’artico-

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lo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penaleovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertàsessuale, il favoreggiamento dell’immigrazioneclandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clande-stina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti alreclutamento di persone da destinare alla prostitu-zione o allo sfruttamento della prostituzione o di mi-nori da impiegare in attività illecite. (2)

4. L’ingresso in Italia può essere consentito con vi-sti per soggiorni di breve durata, validi fino a no-vanta giorni, e per soggiorni di lunga durata checomportano per il titolare la concessione di un per-messo di soggiorno in Italia con motivazione identi-ca a quella menzionata nel visto. Per soggiorni infe-riori a tre mesi saranno considerati validi anche imotivi esplicitamente indicati in visti rilasciati daautorità diplomatiche o consolari di altri Stati in ba-se a specifici accordi internazionali sottoscritti e ra-tificati dall’Italia ovvero a norme comunitarie.

5. Il Ministero degli affari esteri adotta, dandonetempestiva comunicazione alle competenti Commis-sioni parlamentari, ogni opportuno provvedimentodi revisione o modifica dell’elenco dei Paesi i cuicittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche inattuazione di obblighi derivanti da accordi interna-zionali in vigore.

6. Non possono fare ingresso nel territorio delloStato e sono respinti dalla frontiera gli stranieriespulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale auto-rizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto diingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi equelli segnalati, anche in base ad accordi o conven-zioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del re-spingimento o della non ammissione per gravi moti-vi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tu-tela delle relazioni internazionali.

7. L’ingresso è comunque subordinato al rispettodegli adempimenti e delle formalità prescritti con ilregolamento di attuazione.–––––––––

(1) Comma così sostituito dall’art. 4, L. 30 luglio2002, n. 189.

(2) L’ultimo periodo è stato così sostituito dall’art.4, L. n. 189/2002 cit.

Art. 5. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5) Per-messo di soggiorno. 1. Possono soggiornare nelterritorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmen-te ai sensi dell’art. 4, che siano muniti di carta disoggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e incorso di validità, a norma della presente legge o chesiano in possesso di permesso di soggiorno o titoloequipollente rilasciato dalla competente autorità diuno Stato appartenente all’Unione europea, nei limi-ti ed alle condizioni previsti da specifici accordi. (1)

2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto,secondo le modalità previste nel regolamento di at-tuazione, al questore della provincia in cui lo stra-niero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo in-

gresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per leattività previste dal visto d’ingresso o dalle disposi-zioni vigenti. Il regolamento di attuazione può pre-vedere speciali modalità di rilascio relativamente aisoggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, diattesa di emigrazione in altro Stato e per l’eserciziodelle funzioni di ministro di culto nonché ai sog-giorni di case di cura, ospedali, istituti civili e reli-giosi e altre convivenze.

2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di sog-giorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. (2)

3. La durata del permesso di soggiorno non rila-sciato per motivi di lavoro è quella prevista dal vistod’ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo uni-co o in attuazione degli accordi e delle convenzioniinternazionali in vigore. La durata non può comun-que essere: (3)

a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;[b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o

nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che ri-chiedono tale estensione;] (4)

c) superiore ad un anno, in relazione alla fre-quenza di un corso per studio o per formazione de-bitamente certificata; il permesso è tuttavia rinnova-bile annualmente nel caso di corsi pluriennali;

[d) superiore a due anni, per lavoro autonomo,per lavoro subordinato a tempo indeterminato e perricongiungimenti familiari;] (4)

e) superiore alle necessità specificamente docu-mentate, negli altri casi consentiti dal presente testounico o dal regolamento di attuazione.

3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di la-voro è rilasciato a seguito della stipula del contrattodi soggiorno per lavoro di cui all’articolo 5-bis. Ladurata del relativo permesso di soggiorno per lavoroè quella prevista dal contratto di soggiorno e co-munque non può superare:

a) in relazione ad uno o più contratti di lavorostagionale, la durata complessiva di nove mesi;

b) in relazione ad un contratto di lavoro subor-dinato a tempo determinato, la durata di un anno;

c) in relazione ad un contratto di lavoro subordi-nato a tempo indeterminato, la durata di due anni. (2)

3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venutoin Italia almeno due anni di seguito per prestare la-voro stagionale può essere rilasciato, qualora si trattidi impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a ta-le titolo, fino a tre annualità, per la durata temporaleannuale di cui ha usufruito nell’ultimo dei due anniprecedenti con un solo provvedimento. Il relativo vi-sto di ingresso è rilasciato ogni ano. Il permesso è re-vocato immediatamente nel caso in cui lo stranierovioli le disposizioni del presente testo unico. (2)

3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territoriodello Stato gli stranieri muniti di permesso di sog-giorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base del-la certificazione della competente rappresentanza di-plomatica o consolare italiana della sussistenza dei

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requisiti previsti dall’articolo 26 del presente testounico. Il permesso di soggiorno non può avere vali-dità superiore ad un periodo di due anni. (2)

3-quinquies. La rappresentanza diplomatica oconsolare italiana che rilascia il visto di ingressoper motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 del-l’articolo 4, ovvero il visto di ingresso per il lavoroautonomo, ai sensi del comma 5 dell’articolo 26, nedà comunicazione anche in via telematica al Mini-stero dell’interno e all’INPS nonché all’INAIL perl’inserimento nell’archivio previsto dal comma 9dell’articolo 22 entro trenta giorni dal ricevimentodella documentazione. Uguale comunicazione è da-ta al Ministero dell’interno per i visti di ingressoper ricongiungimento familiare di cui all’articolo29 entro trenta giorni dal ricevimento della docu-mentazione. (2) (5)

3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, aisensi dell’articolo 29, la durata del permesso di sog-giorno non può essere superiore a due anni. (2)

4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiestodallo straniero al questore della provincia in cui di-mora, almeno novanta giorni prima della scadenzanei casi di cui al comma 3-bis, lettera c), sessantagiorni prima nei casi di cui alla lettera b) del mede-simo comma 3-bis, e trenta giorni nei restanti casi,ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previ-ste per il rilascio e delle diverse condizioni previstedal presente testo unico. Fatti salvi i diversi terminiprevisti dal presente testo unico e dal regolamento diattuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato peruna durata non superiore a quella stabilita con rila-scio iniziale. (6)

4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del per-messo di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattilo-scopici. (2)

5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sonorifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rila-sciato, esso è revocato quando mancano o vengonoa mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il sog-giorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quantoprevisto dalll’art. 22, comma 9, e sempre che nonsiano sopraggiunti nuovi elementi che ne consenta-no il rilascio e che non si tratti di irregolarità ammi-nistrative sanabili.

6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiornopossono essere altresì adottati sulla base di conven-zioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia,quando lo straniero non soddisfi le condizioni di sog-giorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvoche ricorrano seri motivi, in particolare di carattereumanitario o risultanti da obblighi costituzionali o in-ternazionali dello Stato italiano.

7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiornoo titolo equipollente rilasciato dall’autorità di unoStato appartenente all’Unione europea, valido peril soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la lo-ro presenza al questore con le modalità e nei ter-

mini di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata ido-nea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Aicontravventori si applica la sanzione amministrati-va del pagamento di una somma da lire duecento-mila (euro 103) a lire seicentomila (euro 309).Qualora la dichiarazione non venga resa entro ses-santa giorni dall’ingresso nel territorio dello Statopuò essere disposta l’espulsione amministrativa.

8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiornodi cui all’articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzodi mezzi a tecnologia avanzata con caratteristicheanticontraffazione conformi ai modelli da approvarecon decreto del Ministro dell’interno, di concertocon il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, inattuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del13 giugno 2002 del Consiglio, riguardante l’adozio-ne di un modello uniforme per i permessi di sog-giorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permes-so di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati inconformità ai predetti modelli recano inoltre i datipersonali previsti, per la carta di identità e gli altridocumenti elettronici, dall’articolo 36 del testo uni-co delle disposizioni legislative e regolamentari inmateria di documentazione amministrativa, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre2000, n. 445 (7).

8-bis. Chiunque contraffà o altera un visto di ingres-so o reingresso, un permesso di soggiorno, un contrat-to di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero con-traffà o altera documenti al fine di determinare il rila-scio di un visto di ingresso o di reingresso, di un per-messo di soggiorno, di un contratto di soggiorno o diuna carta di soggiorno, è punito con la reclusione datre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è com-messo da un pubblico ufficiale. (2)

9. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovatoo convertito entro venti giorni dalla data in cui è sta-ta presentata la domanda, se sussistono i requisiti ele condizioni previsti dal presente testo unico e dalregolamento di attuazione per il permesso di sog-giorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, peraltro tipo di permesso da rilasciare in applicazionedel presente testo unico (8).–––––––––––

(1) Comma così modificato dall’art. 5, L. 30 luglio2002, n. 189.

(2) Comma inserito dall’art. 5, L. n. 189/2002 cit.Per deroghe all’applicazione delle presenti dispo-

sizioni, v. art. 2 D.L. 9 settembre 2002, n. 195.Per una speciale deroga alle disposizioni del pre-

sente articolo - e fuori dei casi previsti dal Capo IID.L. 15 gennaio 1991, n. 8 conv., con modif., dallaL. 15 marzo 1991, n. 82, e dall’art. 18 del presenteD.Lgs. n. 286/98 - vedi l’art. 2, D.L. 27 luglio 2005,n. 144 conv., con modif., dalla L. 31 luglio 2005, n.155 recante «Misure urgenti per il contrasto del ter-rorismo internazionale».

(3) Alinea così modificato dall’art. 5, L. n.189/2002 cit.

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(4) Lettere abrogate dall’art. 5, L. n.189/2002 cit.(5) Il riferimento all’INAIL è stato inserito dall’art.

80 L. 27 dicembre 2002, n. 289.(6) Comma così sostituito dall’art. 5, L. 30 luglio

2002, n. 189.(7) Comma così sostituito dall’art. 11, D.L. n.

144/2005 cit.(8) L’art. 7-vicies ter, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7

conv., con modif., dalla L. 31 marzo 2005, n. 43, hadisposto, a decorrere dal 1° gennaio 2006, la sostitu-zione, all’atto della richiesta del primo rilascio o delrinnovo, del permesso di soggiorno su supporto car-taceo con quello elettronico di cui al regolamento(CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002.

Art. 5-bis. Contratto di soggiorno per lavoro su-bordinato. 1. Il contratto di soggiorno per lavorosubordinato stipulato fra un datore di lavoro italianoo straniero regolarmente soggiornante in Italia e unprestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non ap-partenente all’Unione europea o apolide, contiene:

a) la garanzia da parte del datore di lavoro della di-sponibilità di un alloggio per il lavoratore che rien-tri nei parametri minimi previsti dalla legge per glialloggi di edilizia residenziale pubblica;

b) l’impegno al pagamento da parte del datore dilavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavo-ratore nel Paese di provenienza.

2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del per-messo di soggiorno il contratto che non contenga le di-chiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

3. Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscrittoin base a quanto previsto dall’articolo 22 presso losportello unico per l’immigrazione della provincianella quale risiede o ha sede legale il datore di lavo-ro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa secon-do le modalità previte nel regolamento di attuazione.–––––––––––

Articolo inserito dall’art. 6, L. 30 luglio 2002, n.189.

Art. 6. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 6; R.D.18 giugno 1931, e. 773, artt. 144 co. 2 e 148) Fa-coltà ed obblighi inerenti al soggiorno. 1. Il per-messo di soggiorno rilasciato per motivi di lavorosubordinato, lavoro autonomo e familiari può essereutilizzato anche per le altre attività consentite. Quel-lo rilasciato per motivi di studio e formazione puòessere convertito, comunque prima della sua sca-denza, e previa stipula del contratto di soggiorno perlavoro ovvero previo rilascio della certificazione at-testante la sussistenza dei requisiti previsti dall’arti-colo 26, in permesso di soggiorno per motivi di la-voro nell’ambito delle quote stabilite a norma del-l’art. 3, comma 4, secondo le modalità previste dalregolamento di attuazione.

2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardantiattività sportive e ricreative a carattere temporaneo eper quelli inerenti agli atti di stato civile o all’acces-

so a pubblici servizi, i documenti inerenti al sog-giorno di cui all’art. 5, comma 8, devono essere esi-biti agli uffici della pubblica amministrazione ai fi-ni del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizionied altri provvedimenti di interesse dello stranierocomunque denominati.

3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali eagenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giu-stificato motivo, il passaporto o altro documento diidentificazione, ovvero il permesso o la carta di sog-giorno, è punito con l’arresto fino a sei mesi e l’am-menda fino a lire ottocentomila (euro 413).

4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identitàpersonale dello straniero, questi è sottoposto a rilie-vi fotodattiloscopici e segnaletici. (1)

5. Per le verifiche previste dal presente testo unicoo dal regolamento di attuazione, l’autorità di pubbli-ca sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, ri-chiede agli stranieri informazioni e atti comprovan-ti la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altrofonte legittima, sufficiente al sostentamento proprioe dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.

6. Salvo quanto è stabilito nelle leggi militari, ilPrefetto può vietare agli stranieri il soggiorno in co-muni o in località che comunque interessano la dife-sa militare dello Stato. Tale divieto è comunicato aglistranieri per mezzo della autorità locale di pubblicasicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranie-ri che trasgrediscono al divieto, possono essere al-lontanati per mezzo della forza pubblica.

7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello stra-niero regolarmente soggiornante sono effettuate allemedesime condizioni dei cittadini italiani con le mo-dalità previste dal regolamento di attuazione. In ognicaso la dimora dello straniero si considera abitualeanche in caso di documentata ospitalità da più di tremesi presso un centro di accoglienza. Dell’avvenutaiscrizione o variazione l’ufficio dà comunicazionealla questura territorialmente competente.

8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri chesoggiornano nel territorio dello Stato devono comu-nicare al questore competente per territorio, entro iquindici giorni successivi, le eventuali variazionidel proprio domicilio abituale.

9. Il documento di identificazione per stranieri è ri-lasciato su modello conforme al tipo approvato condecreto del Ministro dell’interno. Esso non è validoper l’espatrio, salvo che sia diversamente dispostodalle convenzioni o dagli accordi internazionali.

10. Contro i provvedimenti di cui all’art. 5 e al pre-sente articolo è ammesso ricorso al tribunale ammi-nistrativo regionale competente.–––––––––––

(1) Comma così modificato dall’art. 7, L. 30 luglio2002, n. 189. V. anche art. 2 D.L. 9 settembre 2002,n. 195.

Art. 7. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)Obblighi dell’ospitante e del datore di lavoro. 1.

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Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovveroospita uno straniero o apolide, anche se parente o af-fine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie di-pendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o ilgodimento di beni immobili, rustici o urbani, postinel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunica-zione scritta, entro quarantotto ore, all’autorità loca-le di pubblica sicurezza.

2. La comunicazione comprende, oltre alle genera-lità del denunciante, quelle dello straniero o apolide,gli estremi del passaporto o del documento di iden-tificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazionedell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggia-ta, ospitata o presta servizio ed il titolo per il qualela comunicazione è dovuta.

2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al pre-sente articolo sono soggette alla sanzione ammini-strativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100euro. (1)–––––––––––

(1) Comma aggiungo dall’art. 8, L. 30 luglio2002, n. 189.

Art. 8. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 149)Disposizioni particolari. 1. Le disposizioni del pre-sente capo non si applicano ai componenti del sacrocollegio e del corpo diplomatico e consolare.

Art. 9. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 7) Car-ta di soggiorno. 1. Lo straniero regolarmente sog-giornante nel territorio dello Stato da almeno sei an-ni (1), titolare di un permesso di soggiorno per unmotivo che consente un numero indeterminato dirinnovi, il quale dimostri di avere un reddito suffi-ciente per il sostentamento proprio e dei familiari,può richiedere al questore il rilascio della carta disoggiorno per sé, per il coniuge e per i figli minoriconviventi. La carta di soggiorno è a tempo indeter-minato.

2. La carta di soggiorno può essere richiesta anchedallo straniero coniuge o figlio minore o genitoreconviventi di un cittadino italiano o di cittadino diuno Stato dell’Unione europea residente in Italia.

3. La carta di soggiorno è rilasciata sempre che neiconfronti dello straniero non sia stato disposto ilgiudizio per taluno dei delitti di cui all’art. 380 non-ché, limitatamente ai delitti non colposi, all’art. 381del codice di procedura penale o pronunciata sen-tenza di condanna, anche non definitiva, salvo cheabbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente alrilascio della carta di soggiorno il questore disponela revoca, se è stata emessa sentenza di condanna,anche non definitiva, per i reati di cui al presentecomma. Qualora non debba essere disposta l’espul-sione e ricorrano i requisiti previsti dalla legge, è ri-lasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto delrilascio della carta di soggiorno e contro la revocadella stessa è ammesso ricorso al tribunale ammini-strativo regionale competente.

4. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolar-mente soggiornante nel territorio dello Stato, il tito-lare della carta di soggiorno può:

a) fare ingresso nel territorio dello Stato in esen-zione di visto;

b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attivitàlecita, salvo quelle che la legge espressamente vietaallo straniero o comunque riserva al cittadino;

c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogatedalla pubblica amministrazione, salvo che sia diver-samente disposto;

d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitan-do anche l’elettorato quando previsto dall’ordina-mento e in armonia con le previsioni del capitolo Cdella Convenzione sulla partecipazione degli stra-nieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Stra-sburgo il 5 febbraio 1992.

5. Nei confronti del titolare della carta di soggior-no l’espulsione amministrativa può essere dispostasolo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezzanazionale, ovvero quando lo stesso appartiene aduna delle categorie indicate dall’art. 1 della legge 27dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall’art. 2della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero dall’art. 1della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituitodall’art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646,sempre che sia applicata, anche in via cautelare, unadelle misure di cui all’art. 14 della legge 19 marzo1990, n. 55.–––––––––––

(1) Le originarie parole «cinque anni» sono statecosì sostituite dall’art. 9, L. 30 luglio 2002, n. 189.

Con D.M. 3 agosto 2004 (in G.U. 6 ottobre 2004,n. 235) sono state emanate le «Regole tecniche e disicurezza relative al permesso ed alla carta di sog-giorno».

CAPO IICONTROLLO DELLE FRONTIERE,RESPINGIMENTO ED ESPULSIONE

Art. 10. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 8). Re-spingimento. 1. La polizia di frontiera respinge glistranieri che si presentano ai valichi di frontiera sen-za avere i requisiti richiesti dal presente testo unicoper l’ingresso nel territorio dello Stato.

2. Il respingimento con accompagnamento allafrontiera è altresì disposto dal questore nei confron-ti degli stranieri:

a) che entrando nel territorio dello Stato sot-traendoli ai controlli di frontiera, sono fermati al-l’ingresso o subito dopo;

b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sonostati temporaneamente ammessi nel territorio pernecessità di pubblico soccorso.

3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno stra-niero privo dei documenti di cui all’articolo 4, o che

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deve essere comunque respinto a norma del presen-te articolo, è tenuto a prenderlo immediatamente acarico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, oin quello che ha rilasciato il documento di viaggioeventualmente in possesso dello straniero. Tale di-sposizione si applica anche quando l’ingresso è ne-gato allo straniero in transito, qualora il vettore cheavrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazio-ne rifiuti di imbarcarlo o le autorità dello Stato di de-stinazione gli abbiano negato l’ingresso o lo abbia-no rinviato nello Stato. (1)

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle del-l’articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casiprevisti dalle disposizioni vigenti che disciplinanol’asilo politico, il riconoscimento dello status di ri-fugiato ovvero l’adozione di misure di protezionetemporanea per motivi umanitari.

5. Per lo straniero respinto è prevista l’assistenzanecessaria presso i valichi di frontiera.

6. I respingimenti di cui al presente articolo sonoregistrati dall’autorità di pubblica sicurezza. –––––––––––

(1) Comma così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 7aprile 2003, n. 87.

Art. 11. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 9) Po-tenziamento e coordinamento dei controlli difrontiera. 1. Il Ministro dell’interno e il Ministrodegli affari esteri adottano il piano generale degliinterventi per il potenziamento ed il perfezionamen-to, anche attraverso l’automazione delle procedure,delle misure di controllo di rispettiva competenza,nell’ambito delle compatibilità con i sistemi infor-mativi di livello extranazionale previsti dagli accor-di o convenzioni internazionali in vigore e delle di-sposizioni vigenti in materia di protezione dei datipersonali.

1-bis. Il Ministro dell’interno, sentito, ove neces-sario, il Comitato nazionale per l’ordine e la sicu-rezza pubblica, emana le misure necessarie per ilcoordinamento unificato dei controlli sulla frontieramarittima e terrestre italiana. Il Ministro dell’internopromuove altresì apposite misure di coordinamentotra le autorità italiane competenti in materia di con-trolli sull’immigrazione e le autorità europee com-petenti in materia di controlli sull’immigrazione aisensi dell’Accordo di Schengen, ratificato ai sensidella legge 30 settembre 1993, n. 388 (1).

2. Delle parti di piano che riguardano sistemiinformativi automatizzati e dei relativi contratti èdata comunicazione all’Autorità per l’informaticanella pubblica amministrazione.

3. Nell’ambito e in attuazione delle direttive adot-tate dal Ministro dell’interno, i prefetti delle provin-ce di confine terrestre ed i prefetti dei capoluoghidelle regioni interessate alla frontiera marittima pro-muovono le misure occorrenti per il coordinamentodei controlli di frontiera e della vigilanza marittimae terrestre, d’intesa con i prefetti delle altre provin-

ce interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle zo-ne di polizia di frontiera, nonché le autorità maritti-me e militari ed i responsabili degli organi di poli-zia, di livello non inferiore a quello provinciale,eventualmente interessati, e sovrintendendo all’at-tuazione delle direttive emanate in materia.

4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero del-l’interno promuovono le iniziative occorrenti, d’in-tesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l’e-spletamento degli accertamenti ed il rilascio dei do-cumenti eventualmente necessari per migliorarel’efficacia dei provvedimenti previsti dal presentetesto unico, e per la reciproca collaborazione a finidi contrasto dell’immigrazione clandestina. A talescopo, le intese di collaborazione possono prevede-re la cessione a titolo gratuito alle autorità dei Paesiinteressati di beni mobili ed apparecchiature specifi-camente individuate, nei limiti delle compatibilitàfunzionali e finanziarie definite dal Ministro dell’in-terno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bi-lancio e della programmazione economica e, se sitratta di beni, apparecchiature o servizi accessoriforniti da altre amministrazioni, con il Ministrocompetente (2).

5. Per le finalità di cui al comma 4, il Ministro del-l’interno predispone uno o più programmi plurienna-li di interventi straordinari per l’acquisizione degliimpianti e mezzi tecnici e logistici necessari, per ac-quistare o ripristinare i beni mobili e le apparecchia-ture in sostituzione di quelli ceduti ai Paesi interes-sati, ovvero per fornire l’assistenza e altri servizi ac-cessori. Se si tratta di beni, apparecchiature o serviziforniti da altre amministrazioni, i programmi sonoadottati di concerto con il Ministro competente (2).

5-bis. Il Ministero dell’interno, nell’ambito degliinterventi di sostegno alle politiche preventive dicontrasto all’immigrazione clandestina dei Paesi diaccertata provenienza, contribuisce, per gli anni2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio deiPaesi interessati, di strutture, utili ai fini del contra-sto di flussi irregolari di popolazione migratoria ver-so il territorio italiano (3).

6. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizidi accoglienza al fine di fornire informazioni e assi-stenza agli stranieri che intendano presentare do-manda di asilo o fare ingresso in Italia per un sog-giorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi so-no messi a disposizione, ove possibile, all’internodella zona di transito (2).–––––––––––

(1) Comma inserito dall’art. 10, L. 30 luglio 2002,n. 189.

(2) Gli attuali commi 4, 5 e 6 così sostituiscono glioriginari commi 4 e 5 in virtù di quanto dispostodall’art. 1, D.Lgs. 19 ottobre 1998, n. 380.

(3) Comma inserito dall’art.1-bis, D.L. 14 settem-bre 2004, n. 241, conv., con modif., dalla L. 12 no-vembre 2004, n. 271.

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Art. 12. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10). Di-sposizioni contro le immigrazioni clandestine. 1.Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiun-que in violazione delle disposizioni del presente te-sto unico compie atti diretti a procurare l’ingressonel territorio dello Stato di uno straniero ovvero attidiretti a procurare l’ingresso illegale in altro Statodel quale la persona non è cittadina o non ha titolodi residenza permanente, è punito con la reclusioneda uno a cinque anni e con la multa fino a 15.000 eu-ro per ogni persona (1).

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 54 delcodice penale, non costituiscono reato le attività disoccorso e assistenza umanitaria prestate in Italianei confronti degli stranieri in condizioni di bisognocomunque presenti nel territorio dello Stato.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto,compie atti diretti a procurare l'ingresso di talunonel territorio dello Stato in violazione delle disposi-zioni del presente testo unico, ovvero a procurarel'ingresso illegale in altro Stato del quale la personanon è cittadina o non ha titolo di residenza perma-nente, è punito con la reclusione da quattro a quin-dici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni per-sona. [La stessa pena si applica quando il fatto ècommesso da tre o più persone in concorso tra loroo utilizzando servizi internazionali di trasporto ov-vero documenti contraffatti o alterati o comunque il-legalmente ottenuti.] (2) (13) (14)

3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumen-tate se:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza il-legale nel territorio dello Stato di cinque o più per-sone;

b) per procurare l'ingresso o la permanenza ille-gale la persona è stata esposta a pericolo per la suavita o la sua incolumità;

c) per procurare l'ingresso o la permanenza ille-gale la persona è stata sottoposta a trattamento inu-mano o degradante (3);

c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone inconcorso tra loro o utilizzando servizi internaziona-li di trasporto ovvero documenti contraffatti o alte-rati o comunque illegalmente ottenuti (4) (13) (14).

3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti alfine di reclutare persone da destinare alla prostitu-zione o comunque allo sfruttamento sessuale ovveroriguardano l'ingresso di minori da impiegare in atti-vità illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, lapena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e siapplica la multa di 25.000 euro per ogni persona (5)(13) (14).

3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse daquelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice pe-nale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalen-ti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di

pena si operano sulla quantità di pena risultante dal-l'aumento conseguente alle predette aggravanti (6).

3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi prece-denti le pene sono diminuite fino alla metà nei con-fronti dell'imputato che si adopera per evitare chel'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulterio-ri, aiutando concretamente l'autorità di polizia ol'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi diprova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'in-dividuazione o la cattura di uno o più autori di reatie per la sottrazione di risorse rilevanti alla consuma-zione dei delitti (7).

3-sexies. All'articolo 4-bis, primo comma, terzoperiodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e suc-cessive modificazioni, dopo le parole: "609-octiesdel codice penale" sono inserite le seguenti: "nonchédall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo uni-co di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286" (7).

[3-septies. In relazione ai procedimenti per i delit-ti previsti dal comma 3, si applicano le disposizionidell'art. 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e suc-cessive modificazioni. L'esecuzione delle operazio-ni è disposta d'intesa con la Direzione centrale del-l'immigrazione e della polizia delle frontiere.] (8)

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatoriol'arresto in flagranza ed è disposta la confisca delmezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati,anche nel caso di applicazione della pena su richie-sta delle parti. Nei medesimi casi si procede comun-que con giudizio direttissimo, salvo che siano ne-cessarie speciali indagini (9).

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, esalvo che il fatto non costituisca più grave reato,chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dallacondizione di illegalità dello straniero o nell'ambitodelle attività punite a norma del presente articolo, fa-vorisce la permanenza di questi nel territorio delloStato in violazione delle norme del presente testo uni-co, è punito con la reclusione fino a quattro anni e conla multa fino a lire trenta milioni (euro 15.493) (14).

6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è tenutoad accertarsi che lo straniero trasportato sia in pos-sesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel terri-torio dello Stato, nonché a riferire all'organo di poli-zia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo deirispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizioneirregolare. In caso di inosservanza anche di unosolo degli obblighi di cui al presente comma, si ap-plica la sanzione amministrativa del pagamento diuna somma da euro 3.500 a euro 5.500 (10) per cia-scuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi èdisposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovve-ro la revoca della licenza, autorizzazione o conces-sione rilasciata dall'autorità amministrativa italianainerenti all'attività professionale svolta e al mezzo ditrasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni dicui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

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7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate alcontrasto delle immigrazioni clandestine, dispostenell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, com-ma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ope-ranti nelle province di confine e nelle acque territo-riali possono procedere al controllo e alle ispezionidei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancor-ché soggetti a speciale regime doganale, quando, an-che in relazione a specifiche circostanze di luogo e ditempo, sussistono fondati motivi che possano essereutilizzati per uno dei reati previsti dal presente arti-colo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redat-to processo verbale in appositi moduli, che è tra-smesso entro quarantotto ore al procuratore della Re-pubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, loconvalida nelle successive quarantotto ore. Nellemedesime circostanze gli ufficiali di polizia giudi-ziaria possono altresì procedere a perquisizioni, conl'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352,commi 3 e 4 del codice di procedura penale.

8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di po-lizia finalizzate alla prevenzione e repressione deireati previsti dal presente articolo, sono affidati dal-l'autorità giudiziaria procedente in custodia giudi-ziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agliorgani di polizia che ne facciano richiesta per l'im-piego in attività di polizia ovvero ad altri organi del-lo Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giusti-zia, di protezione civile o di tutela ambientale. Imezzi di trasporto non possono essere in alcun casoalienati. Si applicano, in quanto compatibili, le di-sposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testounico delle leggi in materia di disciplina degli stu-pefacenti e sostanze psicotrope, approvato con de-creto del Presidente della Repubblica 9 ottobre1990, n. 309 (11).

8-bis. Nel caso che non siano state presentateistanze di affidamento per mezzi di trasporto seque-strati, si applicano le disposizioni dell'art. 301-bis,comma 3, del testo unico delle disposizioni legisla-tive in materia doganale, di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, esuccessive modificazioni (12).

8-ter. La distruzione può essere direttamente di-sposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri odalla autorità da lui delegata, previo nullaosta del-l'autorità giudiziaria procedente (12).

8-quater. Con il provvedimento che dispone la di-struzione ai sensi del comma 8-ter sono altresì fissa-te le modalità di esecuzione (12).

8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguitodi provvedimento definitivo di confisca sono, a ri-chiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti al-l'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di traspor-to non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui alcomma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, inquanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia

di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fi-ni della determinazione dell'eventuale indennità, siapplica il comma 5 dell'art. 301-bis del citato testounico di cui al decreto del Presidente della Repub-blica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modifica-zioni (12).

9. Le somme di denaro confiscate a seguito di con-danna per uno dei reati previsti dal presente artico-lo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendi-ta, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinateal potenziamento delle attività di prevenzione e re-pressione dei medesimi reati, anche a livello inter-nazionale mediante interventi finalizzati alla colla-borazione e alla assistenza tecnico-operativa con leforze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, lesomme affluiscono ad apposito capitolo dell'entratadel bilancio dello Stato per essere assegnate, sullabase di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli del-lo stato di previsione del Ministero dell'interno, ru-brica "Sicurezza pubblica".

9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, cheincontri nel mare territoriale o nella zona contigua,una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere chesia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di mi-granti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, sevengono rinvenuti elementi che confermino il coin-volgimento della nave in un traffico di migranti, se-questrarla conducendo la stessa in un porto delloStato (7).

9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restan-do le competenze istituzionali in materia di difesanazionale, possono essere utilizzate per concorrerealle attività di cui al comma 9-bis (7).

9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possonoessere esercitati al di fuori delle acque territoriali,oltre che da parte delle navi della Marina militare,anche da parte delle navi in servizio di polizia, neilimiti consentiti dalla legge, dal diritto internaziona-le o da accordi bilaterali o multilaterali, se la navebatte la bandiera nazionale o anche quella di altroStato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera ocon bandiera di convenienza (7).

9-quinquies. Le modalità di intervento delle navidella Marina militare nonché quelle di raccordo conle attività svolte dalle altre unità navali in servizio dipolizia sono definite con decreto interministeriale deiMinistri dell'interno, della difesa, dell'economia edelle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti (7).

9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche peri controlli concernenti il traffico aereo (7).–––––––––––

(1) Comma prima sostituito dall’art. 11, L. 30 lu-glio 2002, n. 189 e poi così modificato dall’art.1-ter, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, conv., con mo-dif., dalla L. 12 novembre 2004, n.271.

(2) Comma prima sostituito dall'art. 11, L. n.189/2002 cit. e poi così modificato dall'art.1-ter,

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D.L. n. 241/2004 cit. che ha soppresso anche il se-condo periodo del medesimo comma.

(3) Il comma 3-bis è stato inserito dall'art. 11, L.n. 189/2002 cit. L'alinea è stato poi così modificatodall'art. 1-ter, D.L. n. 241/2004 cit.

(4) Lettera aggiunta dall'art. 1-ter, D.L. n.241/2004 cit.

(5) Comma inserito dall'art.11, L. n. 189/2002 cit.e poi così modificato dall'art. 1-ter, D.L. n.241/2004 cit.

(6) Comma inserito dall'art. 11, L. n. 189/2002 cit.e poi così modificato dall'art. 5 co. 2, L. 14 febbraio2003, n. 34 (pubblicata nel S.O. alla G.U. dell'11marzo 2003, n. 58), in vigore dal giorno successivoa quello della sua pubblicazione.

(7) Comma inserito dall'art.11, L. n. 189/2002 cit. (8) Il comma, inserito dall'art.1-ter, D.L. n.

241/2004 cit., è stato abrogato dall'art. 9, co. 11, L.16 marzo 2006, n. 146.

(9) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 13aprile 1999, n. 113.

(10) Gli importi sono stati così modificati dall'art.1, D.Lgs. 7 aprile 2003, n. 87.

(11) L'originario comma 8 è stato sostituito, con icommi 8 e 8-bis, dall'art. 2, D.Lgs. n. 113/99 cit.Successivamente il comma 8-bis è stato così sosti-tuito, con i commi da 8-bis a 8-quinquies, in virtùdell'art. 1, D.L. 4 aprile 2002, n.51, conv., con mo-dif., dalla L. 7 giugno 2002, n. 106 (in vigore dal 9giugno 2002).

(12) Il comma 8-bis è stato così sostituito, con icommi da 8-bis a 8-quinquies, in virtù dell'art. 1,D.L. n. 51/2002 cit.

(13) In tema di operazioni sottocopertura per i de-litti previsti dal presente comma, vedi l'art. 9, L. 16marzo 2006, n. 146.

(14) Per i delitti di cui al presente comma, in rela-zione alla responsabilità amministrativa degli entiper i reati previsti dall'art. 3, L. n.146/2006 cit. nelcaso di reati traffico di migranti, vedi l'art. 10 dellamedesima legge.

Art. 13. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11).Espulsione amministrativa. 1. Per motivi di ordinepubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro del-l’interno può disporre l’espulsione dello straniero an-che non residente nel territorio dello Stato, dandonepreventiva notizia al Presidente del Consiglio dei mi-nistri e al Ministero degli affari esteri.

2. L’espulsione è disposta dal prefetto quando lostraniero:

a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosiai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sen-si dell’articolo 10;

b) si è trattenuto nel territorio dello Stato senzaavere richiesto il permesso di soggiorno nel termi-ne prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da for-za maggiore, ovvero quando il permesso di sog-giorno è stato revocato o annullato, ovvero è scadu-

to da più di sessanta giorni e non ne è stato chiestoil rinnovo;

c) appartiene a taluna delle categorie indicatenell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.1423, come sostituito dall’articolo 2 della legge 3agosto 1988, n. 327, o nell’articolo 1 della legge 31maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo13 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (9).

3. L’espulsione è disposta in ogni caso con decre-to motivato immediatamente esecutivo, anche sesottoposto a gravame o impugnativa da parte del-l’interessato. Quando lo straniero è sottoposto a pro-cedimento penale e non si trova in stato di custodiacautelare in carcere, il questore, prima di eseguirel’espulsione, richiede il nulla osta all’autorità giudi-ziaria, che può negarlo solo in presenza di inderoga-bili esigenze processuali valutate in relazione all’ac-certamento della responsabilità di eventuali concor-renti nel reato o imputati in procedimenti per reaticonnessi, e all’interesse della persona offesa. In talcaso l’esecuzione del provvedimento è sospesa finoa quando l’autorità giudiziaria comunica la cessa-zione delle esigenze processuali. Il questore, ottenu-to il nulla osta, provvede all’espulsione con le mo-dalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende con-cesso qualora l’autorità giudiziaria non provvedaentro quindici giorni dalla data di ricevimento dellarichiesta. In attesa della decisione sulla richiesta dinulla osta, il questore può adottare la misura del trat-tenimento presso un centro di permanenza tempora-nea, ai sensi dell’articolo 14 (1) (9).

3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, ilgiudice rilascia il nulla osta all’atto della convalida,salvo che applichi la misura della custodia cautelarein carcere ai sensi dell’articolo 391, comma 5, delcodice di procedura penale, o che ricorra una delleragioni per le quali il nulla osta può essere negato aisensi del comma 3 (2).

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applica-no anche allo straniero sottoposto a procedimentopenale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estin-ta per qualsiasi ragione la misura della custodia cau-telare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giu-dice, con lo stesso provvedimento con il quale revo-ca o dichiara l’estinzione della misura, decide sul ri-lascio del nulla osta all’esecuzione dell’espulsione. Ilprovvedimento è immediatamente comunicato alquestore (2).

3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dell’avvenuta espul-sione, se non è ancora stato emesso il provvedimen-to che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di nonluogo a procedere. È sempre disposta la confisca del-le cose indicate nel secondo comma dell’articolo 240del codice penale. Si applicano le disposizioni di cuiai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14 (2).

3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegal-mente nel territorio dello Stato prima del termine

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previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superio-re, prima del termine di prescrizione del reato piùgrave per il quale si era proceduto nei suoi confron-ti, si applica l’articolo 345 del codice di procedurapenale. Se lo straniero era stato scarcerato per de-correnza dei termini di durata massima della custo-dia cautelare, quest’ultima è ripristinata a normadell’articolo 307 del codice di procedura penale (2).

[3-sexies. Il nulla osta all’espulsione non può esse-re concesso qualora si proceda per uno o più delittiprevisti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del co-dice di procedura penale, nonché dall’articolo 12 delpresente testo unico] (10).

4. L’espulsione è sempre eseguita dal questore conaccompagnamento alla frontiera a mezzo della forzapubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5 (1).

5. Nei confronti dello straniero che si è trattenutonel territorio dello Stato quando il permesso di sog-giorno è scaduto di validità da più di sessanta giornie non ne è stato chiesto il rinnovo, l’espulsione con-tiene l’intimazione a lasciare il territorio dello Statoentro il termine di quindici giorni. Il questore dispo-ne l’accompagnamento immediato alla frontiera del-lo straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto peri-colo che quest’ultimo si sottragga all’esecuzione delprovvedimento (1).

5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questorecomunica immediatamente e, comunque, entro qua-rantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace ter-ritorialmente competente il provvedimento con ilquale è disposto l’accompagnamento alla frontiera.L’esecuzione del provvedimento del questore di al-lontanamento dal territorio nazionale è sospesa finoalla decisione sulla convalida. L’udienza per la con-valida si svolge in camera di consiglio con la parte-cipazione necessaria di un difensore tempestivamen-te avvertito. L’interessato è anch’esso tempestiva-mente informato e condotto nel luogo in cui il giudi-ce tiene l’udienza. Si applicano le disposizioni di cuial sesto e al settimo periodo del comma 8, in quantocompatibili. Il giudice provvede alla convalida, condecreto motivato, entro le quarantotto ore successive,verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza deirequisiti previsti dal presente articolo e sentito l’inte-ressato, se comparso. In attesa della definizione delprocedimento di convalida, lo straniero espulso ètrattenuto in uno dei centri di permanenza tempora-nea ed assistenza, di cui all’articolo 14, salvo che ilprocedimento possa essere definito nel luogo in cui èstato adottato il provvedimento di allontanamentoanche prima del trasferimento in uno dei centri di-sponibili. Quando la convalida è concessa, il provve-dimento di accompagnamento alla frontiera diventaesecutivo. Se la convalida non è concessa ovveronon è osservato il termine per la decisione, il prov-vedimento del questore perde ogni effetto. Avverso ildecreto di convalida è proponibile ricorso per cassa-zione. Il relativo ricorso non sospende l’esecuzione

dell’allontanamento dal territorio nazionale. Il termi-ne di quarantotto ore entro il quale il giudice di pacedeve provvedere alla convalida decorre dal momen-to della comunicazione del provvedimento alla can-celleria (3).

5-ter. Al fine di assicurare la tempestività del pro-cedimento di convalida dei provvedimenti di cui aicommi 4 e 5, ed all’articolo 14, comma 1, le questu-re forniscono al giudice di pace, nei limiti delle ri-sorse disponibili, il supporto occorrente e la disponi-bilità di un locale idoneo (3).

6. [Negli altri casi, l’espulsione contiene l’intima-zione a lasciare il territorio dello Stato entro il termi-ne di quindici giorni, e ad osservare le prescrizioniper il viaggio e per la presentazione dell’ufficio dipolizia di frontiera. Quando l’espulsione è dispostaai sensi del comma 2, lettera b), il questore può adot-tare la misura di cui all’articolo 14, comma 1, qualo-ra il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiet-tive riguardanti l’inserimento sociale, familiare e la-vorativo dello straniero, il concreto pericolo che que-st’ultimo si sottragga all’esecuzione del provvedi-mento] (4).

7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cuial comma 1 dell’articolo 14, nonché ogni altro attoconcernente l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione,sono comunicati all’interessato unitamente all’indi-cazione delle modalità di impugnazione e ad una tra-duzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ovenon sia possibile, in lingua francese, inglese o spa-gnola.

8. Avverso il decreto di espulsione può essere pre-sentato unicamente il ricorso al giudice di pace delluogo in cui ha sede l’autorità che ha disposto l’e-spulsione. Il termine è di sessanta giorni dalla datadel provvedimento di espulsione. Il giudice di paceaccoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unicoprovvedimento adottato, in ogni caso, entro ventigiorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso dicui al presente comma può essere sottoscritto anchepersonalmente, ed è presentato anche per il tramitedella rappresentanza diplomatica o consolare italiananel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ri-corso, da parte della persona interessata, è autentica-ta dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche oconsolari che provvedono a certificarne l’autenticitàe ne curano l’inoltro all’autorità giudiziaria. Lo stra-niero è ammesso all’assistenza legale da parte di unpatrocinatore legale di fiducia munito di procura spe-ciale rilasciata avanti all’autorità consolare. Lo stra-niero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spe-se dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difen-sore, è assistito da un difensore designato dal giudi-ce nell’ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cuiall’articolo 29 delle norme di attuazione, di coordi-namento e transitorie del codice di procedura penale,di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,nonché, ove necessario, da un interprete (5) (6).

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9. [Il ricorso, a cui deve essere allegato il provve-dimento impugnato, è presentato al pretore del luogoin cui ha sede l’autorità che ha disposto l’espulsione.Nei casi di espulsione con accompagnamento imme-diato, sempreché sia disposta la misura di cui al com-ma l dell’articolo 14, provvede il pretore competenteper la convalida di tale misura. Il pretore accoglie origetta il ricorso decidendo con unico provvedimen-to adottato, in ogni caso, entro dieci giorni dalla datadi deposito del ricorso, sentito l’interessato, nei mo-di di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di pro-cedura civile] (4).

10. [Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 può esseresottoscritto anche personalmente. Nel caso di espul-sione con accompagnamento immediato, il ricorsopuò essere presentato anche per il tramite della rap-presentanza diplomatica o consolare italiana nelloStato di destinazione, entro trenta giorni dalla comu-nicazione del provvedimento; in tali casi, il ricorsopuò essere sottoscritto anche personalmente dallaparte alla presenza dei funzionari delle rappresentan-ze diplomatiche o consolari, che provvedono a certi-ficarne l’autenticità e ne curano l’inoltro all’autoritàgiudiziaria. Lo straniero, qualora sia sprovvisto di undifensore, è assistito da un difensore designato dalgiudice nell’ambito dei soggetti iscritti nella tabelladi cui all’articolo 29 delle norme di attuazione, dicoordinamento e transitorie del codice di procedurapenale approvate con decreto legislativo 28 luglio1989, n. 271, e successive modificazioni, nonché,ove necessario, da un interprete] (4).

11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sen-si del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale am-ministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

12. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 19, lostraniero espulso è rinviato allo Stato di appartenen-za, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato diprovenienza.

13. Lo straniero espulso non può rientrare nel terri-torio dello Stato senza una speciale autorizzazionedel Ministro dell’interno. In caso di trasgressione lostraniero è punito con la reclusione da uno a quattroanni ed è nuovamente espulso con accompagnamen-to immediato alla frontiera (7).

13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudi-ce, il trasgressore del divieto di reingresso è punitocon la reclusione da uno a quattro anni. Allo stranie-ro che, già denunciato per il reato di cui al comma13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorionazionale si applica la pena della reclusione da unoa cinque anni (7).

13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis èobbligatorio l’arresto dell’autore del fatto anche fuo-ri dei casi di flagranza e si procede con rito direttis-simo (8).

14. Salvo che sia diversamente disposto, il divietodi cui al comma 13 opera per un periodo di dieci an-ni. Nel decreto di espulsione può essere previsto un

termine più breve, in ogni caso non inferiore a cin-que anni, tenuto conto della complessiva condotta te-nuta dall’interessato nel periodo di permanenza inItalia (1).

15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si appli-cano allo straniero che dimostri sulla base di ele-menti obiettivi di essere giunto nel territorio delloStato prima della data di entrata in vigore della legge6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore può adot-tare la misura di cui all’articolo 14, comma 1.

16. L’onere derivante dal comma 10 del presentearticolo è valutato in lire 4 miliardi per l’anno 1997e in lire 8 miliardi annui a decorrere dall’anno1998 (6). –––––––––

(1) Comma così sostituito dal comma 1 dell’art.12, L. 30 luglio 2002, n. 189.

(2) Comma inserito dall’art. 12, L. n. 189/2002 cit. (3) L’originario comma 5-bis (inserito dall’art. 2,

D.L. 4 aprile 2002, n. 51, conv., con modif., dalla L.7 giugno 2002, n. 106 e dichiarato costituzionalmen-te illegittimo - con sentenza della Corte Costituziona-le 8-15 luglio 2004, n. 222 - nella parte in cui nonprevedeva che il giudizio di convalida dovesse svol-gersi in contraddittorio prima dell’esecuzione delprovvedimento di accompagnamento alla frontiera,con le garanzie della difesa) è stato così sostituito da-gli attuali commi 5-bis e 5-ter per effetto di quanto di-sposto dall’art. 1, D.L. 14 settembre 2004, n. 241,conv., con modif., dalla L. 12 novembre 2004, n. 271.

(4) Comma abrogato dall’art.12, L. n. 189/2002 cit.(5) Comma prima sostituito dall’art.12, L. n.

189/2002 cit. e poi così modificato dal comma 2 del-l’art. 1, D.L. n. 241/2004 cit. che, nel primo e nelterzo periodo, ha sostituito le parole “tribunale incomposizione monocratica” con quelle “giudice dipace”.

(6) In tema di deroghe alla competenza del giudi-ce di pace, si riporta il testo del comma 2-bis del-l’art. 1, D.L. n.241/2004 cit.:

«2-bis. Rimane ferma la competenza del tribunalein composizione monocratica e del tribunale per iminorenni ai sensi del comma 6 dell’articolo 30 edel comma 3 dell’articolo 31 del decreto legislativo25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.In pendenza di un giudizio riguardante le materiesopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agliarticoli 13 e 14 dello stesso decreto legislativo e l’e-same dei relativi ricorsi sono di competenza del tri-bunale in composizione monocratica».

(7) L’originario comma 13 è stato sostituito congli attuali commi 13, 13-bis e 13-ter per effetto diquanto disposto dall’art. 12, L. n. 189/2002. Il com-ma 13-bis è stato da ultimo così modificato dal com-ma 2-ter dell’art. 1, D.L. n. 241/2004 cit. La CorteCostituzionale, con sentenza 14 - 28 dicembre 2005,n. 466, ha dichiarato l’illegittimità del secondo pe-riodo del comma 13-bis, nella formulazione risul-

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tante dalle modifiche introdotte dall’art. 12, L. n.189/2002 cit.

(8) Comma da ultimo così sostituito dall’art.1,comma 2, lett. c), D.L. n. 241/2004 cit.

L’originario comma 13 era stato in precedenza so-stituito dagli attuali commi 13, 13-bis e 13-ter pereffetto di quanto disposto dall’art. 12, L. n.189/2002.

(9) Per l’esecuzione di espulsioni in deroga alledisposizioni del presente comma 3 ovvero per l’o-missione, la sospensione o la revoca del provvedi-mento di espulsione di cui al comma 2 del presentearticolo, vd. art. 3, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, conv.,con modif., dalla L. 31 luglio 2005, n. 155 recante«Misure urgenti per il contrasto del terrorismo inter-nazionale».

(10) Il comma, già inserito dall’art. 12, L. n.189/2002 cit., è stato successivamente abrogato dal-l’art. 3, comma 7, D.L. n. 144/2005 cit.

Art. 13-bis (1). Partecipazione dell’amministra-zione nei procedimenti in camera di consiglio. 1.Se il ricorso di cui all’articolo 13 è tempestivamen-te proposto, il giudice di pace fissa l’udienza in ca-mera di consiglio con decreto, steso in calce al ri-corso. Il ricorso presentato fuori dei termini è inam-missibile. Il ricorso con in calce il provvedimentodel giudice è notificato, a cura della cancelleria, al-l’autorità che ha emesso il provvedimento (1).

2. L’autorità che ha emesso il decreto di espulsio-ne può stare in giudizio personalmente o avvalersi difunzionari appositamente delegati. La stessa facoltàpuò essere esercitata nel procedimento di cui all’ar-ticolo 14, comma 4.

3. Gli atti del procedimento e la decisione sonoesenti da ogni tassa e imposta.

4. La decisione non è reclamabile, ma è impugna-bile per Cassazione. –––––––––

(1) Comma così modificato dal comma 3 dell’art.1, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, conv., con modif.,dalla L. 12 novembre 2004, n.271.

Art. 14. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12)Esecuzione dell’espulsione. 1. Quando non è pos-sibile eseguire con immediatezza l’espulsione me-diante accompagnamento alla frontiera ovvero il re-spingimento, perché occorre procedere al soccorsodello straniero, accertamenti supplementari in ordi-ne alla sua identità o nazionalità, ovvero all’acquisi-zione di documenti per il viaggio, ovvero per l’indi-sponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto ido-neo, il questore dispone che lo straniero sia trattenu-to per il tempo strettamente necessario presso il cen-tro di permanenza temporanea e assistenza più vici-no, tra quelli individuati o costituiti con decreto delMinistro dell’interno, di concerto con i Ministri perla solidarietà sociale e del tesoro, del bilancio e del-la programmazione economica.

2. Lo straniero è trattenuto nel centro con modalitàtali da assicurare la necessaria assistenza ed il pienorispetto della sua dignità. Oltre a quanto previstodall’articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni caso lalibertà di corrispondenza anche telefonica con l’e-sterno.

3. Il questore del luogo in cui si trova il centro tra-smette copia degli atti al giudice di pace territorial-mente competente, per la convalida, senza ritardo ecomunque entro le quarantotto ore dall’adozione delprovvedimento (1).

4. L’udienza per la convalida si svolge in cameradi consiglio con la partecipazione necessaria di undifensore tempestivamente avvertito. L’interessato èanch’esso tempestivamente informato e condottonel luogo in cui il giudice tiene l’udienza. Si appli-cano in quanto compatibili le disposizioni di cui alsesto e al settimo periodo del comma 8 dell’articolo13. Il giudice provvede alla convalida, con decretomotivato, entro le quarantotto ore successive, verifi-cata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei re-quisiti previsti dall’articolo 13 e dal presente artico-lo, escluso il requisito della vicinanza del centro per-manenza temporanea ed assistenza di cui al comma1, e sentito l’interessato, se comparso. Il provvedi-mento cessa di avere ogni effetto qualora non sia os-servato il termine per la decisione. La convalida puòessere disposta anche in occasione della convalidadel decreto di accompagnamento alla frontiera, non-ché in sede di esame del ricorso avverso il provve-dimento di espulsione (2).

5. La convalida comporta la permanenza nel cen-tro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qua-lora l’accertamento dell’identità e della nazionalità,ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggiopresenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta delquestore, può prorogare il termine di ulteriori trentagiorni. Anche prima di tale termine, il questore ese-gue l’espulsione o il respingimento, dandone comu-nicazione senza ritardo al giudice (3).

5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lostraniero presso un centro di permanenza tempora-nea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenzasenza aver eseguito l’espulsione o il respingimento,il questore ordina allo straniero di lasciare il territo-rio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L’or-dine è dato con provvedimento scritto, recante l’in-dicazione delle conseguenze penali della sua tra-sgressione (4).

5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo sitrattiene nel territorio dello Stato in violazione del-l’ordine impartito dal questore ai sensi del comma5-bis, è punito con la reclusione da uno a quattro an-ni se l’espulsione è stata disposta per ingresso ille-gale sul territorio nazionale ai sensi dell’articolo 13,comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richie-sto il permesso di soggiorno nel termine prescritto inassenza di cause di forza maggiore, ovvero per esse-

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re stato il permesso revocato o annullato. Si applicala pena dell’arresto da sei mesi ad un anno se l’e-spulsione è stata disposta perché il permesso di sog-giorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne èstato richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede al-l’adozione di un nuovo provvedimento di espulsio-ne con accompagnamento alla frontiera a mezzodella forza pubblica (5).

5-quater. Lo straniero già espulso ai sensi delcomma 5-ter, primo periodo, che viene trovato, inviolazione delle norme del presente testo unico, nelterritorio dello Stato è punito con la reclusione dauno a cinque anni. Se l’ipotesi riguarda lo stranieroespulso ai sensi del comma 5-ter, secondo periodo,la pena è la reclusione da uno a quattro anni (5).

5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo. Al fine di as-sicurare l’esecuzione dell’espulsione, il questore di-spone i provvedimenti di cui al comma 1. Per i rea-ti previsti dai commi 5-ter, primo periodo, e 5-qua-ter è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto (6).

6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cuial comma 5 è proponibile ricorso per cassazione. Ilrelativo ricorso non sospende l’esecuzione della mi-sura.

7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica,adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo stra-niero non si allontani indebitamente dal centro eprovvede a ripristinare senza ritardo la misura nelcaso questa venga violata.

8. Ai fini dell’accompagnamento anche collettivoalla frontiera, possono essere stipulate convenzionicon soggetti che esercitano trasporti di linea o conorganismi anche internazionali che svolgono attivitàdi assistenza per stranieri.

9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di at-tuazione e dalle norme in materia di giurisdizione,il Ministro dell’interno adotta i provvedimenti oc-correnti per l’esecuzione di quanto disposto dalpresente articolo, anche mediante convenzioni conaltre amministrazioni dello Stato, con gli enti loca-li, con i proprietari o concessionari di aree, struttu-re e altre installazioni nonché per la fornitura di be-ni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vi-genti in materia finanziaria e di contabilità sonoadottate di concerto con il Ministro del tesoro, delbilancio e della programmazione economica. Il Mi-nistro dell’interno promuove inoltre le intese occor-renti per gli interventi di competenza di altri Mini-stri (7). –––––––––

(1) Comma così modificato dall’art. 1, D.L. 14 set-tembre 2004, n. 241, conv., con modif., dalla L. 12novembre 2004, n.271.

(2) Comma così sostituito dall’art.1, D.L. n.241/2004 cit.

(3) Comma così sostituito dall’art. 13, L. 30 luglio2002, n. 189.

(4) Comma inserito dall’art. 13, L. n. 189/2002 cit.(5) Comma inserito dall’art. 13, L. n. 189/2002 cit.

e poi così sostituito dall’art. 1, D.L. n. 241/2004 cit.(6) Comma inserito dall’art. 13, L. n. 189/2002 cit.

e poi così sostituito dall’art. 1, D.L. n. 241/2004 cit.Il testo dell’originario comma 5-quinquies (comeinserito dall’art.13, L. 189/2002 cit.), con sentenzadella Corte Costituzionale 8-15 luglio 2004, n. 223,era stato dichiarato costituzionalmente illegittimonella parte in cui stabiliva che per il reato previstodal comma 5-ter del presente articolo fosse obbliga-torio l’arresto dell’autore del fatto.

(7) In tema di deroghe alla competenza del giudicedi pace, vedi anche il comma 2-bis dell’art. 1, D.L.n. 241/2004 cit. riportato in nota (6) sub art. 13.

Art. 15. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 13)Espulsione a titolo di misura di sicurezza e di-sposizioni per l’esecuzione dell’espulsione. (1) 1.Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudicepuò ordinare l’espulsione dello straniero che siacondannato per taluno dei delitti previsti dagli artt.380 e 381 del codice di procedura penale, sempreche risulti socialmente pericoloso.

1-bis. Della emissione del provvedimento di cu-stodia cautelare o della definitiva sentenza di con-danna ad una pena detentiva nei confronti di unostraniero proveniente da Paesi extracomunitari vienedata tempestiva comunicazione al questore ed allacompetente autorità consolare al fine di avviare laprocedura di identificazione dello straniero e con-sentire, in presenza dei requisiti di legge, l’esecu-qione della espulsione subito dopo la cessazione delperiodo di custodia cautelare o di detenzione. (2)–––––––––

(1) Rubrica così modificata dall’at. 14, L. 30 lu-glio 2002, n. 189.

(2) Comma aggiunto dall’art. 14, L. n. 189/2002 cit.

Art. 16. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 14)Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alter-nativa alla detenzione. 1. Il giudice, nel pronun-ciare sentenza di condanna per un reato non colposoo nell’applicare la pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale nei confrontidello straniero che si trovi in taluna delle situazioniindicate nell’art. 13, comma 2, quando ritiene di do-vere irrogare la pena detentiva entro il limite di dueanni e non ricorrono le condizioni per ordinare la so-spensione condizionale della pena ai sensi dell’art.163 del codice di procedura penale né le cause osta-tive indicate nell’art. 14, comma 1, del presente te-sto unico, può sostituire la medesima pena con lamisura dell’espulsione per un periodo non inferiorea cinque anni.

2. L’espulsione di cui al comma 1 è eseguita dalquestore anche se la sentenza non è irrevocabile, se-condo le modalità di cui all’art. 13, comma 4.

3. L’espulsione di cui al comma 1 non può esseredisposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o

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più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lette-ra a), del codice di procedura penale, ovvero i delit-ti previsti dal presente testo unico, puniti con penaedittale superiore nel passimo a due anni.

4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1rientra illegalmente nel territorio dello Stato primadel termine previsto dall’articolo 13, comma 14, lasanzione sostitutiva è revocata dal giudice compe-tente.

5. Nei confronti dello straniero, identificato, dete-nuto, che si trova in taluna delle situazioni indicatenell’articolo 13, comma 2, che deve scontare unapena detentiva, anche residua, non superiore a dueanni, è disposta l’espulsione. Essa non può esseredisposta nei casi in cui la condanna riguarda uno opiù delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lette-ra a), del codice di procedura penale, ovvero i delit-ti previsti dal presente testo unico.

6. Competente a disporre l’espulsione di cui alcomma 5 e il magistrato di sorveglianza, che decidecon decreto motivato, senza formalità, acquisite leinformazioni degli organi di polizia sull’identità esulla nazionalità dello straniero. Il decreto di espul-sione è comunicato allo straniero che, entro il termi-ne di dieci giorni, può proporre opposizione dinanzial tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide neltermine di venti giorni.

7. L’esecuzione del decreto di espulsione di cui alcomma 6 è sospesa fino alla decorrenza dei termi-ni di impugnazione o della decisione del tribunaledi sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzionepermane fino a quando non siano stati acquisiti inecessari documenti di viaggio. L’espulsione è ese-guita dal questore compoetente per il luogo di de-tenzione dello straniero con la modalità dell’ac-compagnamento alla frontiera a mezzo della forzapubblica.

8. La pena è estinta alla scadenza del termine didieci anni dall’esecuzione dell’espulsione di cui alcomma 5, sempre che lo straniero non sia rientratoillegittimamente nel territorio dello Stato. In tale ca-so, lo stato di detenzione è riprostinato e riprendel’esecuzione della pena.

9. L’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o al-ternativa alla detenzione non si applica ai casi di cuiall’articolo 19.–––––––––

(1) Articolo così sostituito dall’art. 15, L. 30 luglio2002, n. 189.

Art. 17. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 15) Di-ritto di difesa. 1. Lo straniero parte offesa ovverosottoposto a procedimento penale è autorizzato arientrare in Italia per il tempo strettamente necessa-rio per l’esercizio del diritto di difesa, al solo fine dipartecipare al giudizio o al compimento di atti per iquali è necessaria la sua presenza. L’autorizzazioneè rilasciata dal questore anche per il tramite di unarappresentanza diplomatica o consolare su docu-

mentata richiesta della parte offesa o dell’imputato odel difensore. (1)–––––––––

(1) Comma così modificato dall’art. 16, L. 30 lu-glio 2002, n. 189.

CAPO IIIDISPOSIZIONI

DI CARATTERE UMANITARIO

Art. 18. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16)Soggiorno per motivi di protezione sociale. 1.Quando, nel corso di operazioni di polizia, di inda-gini o di un procedimento per taluno dei delitti di cuiall’art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o diquelli previsti dall’art. 380 del codice di procedurapenale, ovvero nel corso di interventi assistenzialidei servizi sociali degli enti locali, siano accertate si-tuazioni di violenza o di grave sfruttamento nei con-fronti di uno straniero ed emergano concreti perico-li per la sua incolumità, per effetto dei tentativi disottrarsi ai condizionamenti di un’associazione de-dita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazionirese nel corso delle indagini preliminari o del giudi-zio, il questore, anche su proposta del procuratoredella Repubblica, o con il parere favorevole dellastessa autorità, rilascia uno speciale permesso disoggiorno per consentire allo straniero di sottrarsialla violenza ed ai condizionamenti dell’organizza-zione criminale e di partecipare ad un programma diassistenza ed integrazione sociale.

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1,sono comunicati al questore gli elementi da cui ri-sulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, conparticolare riferimento alla gravità ed attualità delpericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dal-lo straniero per l’efficace contrasto dell’organizza-zione criminale, ovvero per la individuazione o cat-tura dei responsabili dei delitti indicati nello stessocomma. Le modalità di partecipazione al program-ma di assistenza ed integrazione sociale sono comu-nicate al sindaco.

3. Con il regolamento di attuazione sono stabilitele disposizioni occorrenti per l’affidamento dellarealizzazione del programma a soggetti diversi daquelli istituzionalmente preposti ai servizi socialidell’ente locale e per l’espletamento dei relativicontrolli. Con lo stesso regolamento sono indivi-duati i requisiti idonei a garantire la competenza ela capacità di favorire l’assistenza e l’integrazionesociale, nonché la disponibilità di adeguate struttu-re organizzative dei soggetti predetti.

4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma delpresente articolo ha la durata di sei mesi e può esse-re rinnovato per un anno, o per il maggior periodooccorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato incaso di interruzione del programma o di condotta in-compatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal

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procuratore della Repubblica o, per quanto di com-petenza, dal servizio sociale dell’ente locale, o co-munque accertate dal questore, ovvero quando ven-gono meno le altre condizioni che ne hanno giustifi-cato il rilascio.

5. Il permesso di soggiorno previsto dal presentearticolo consente l’accesso ai servizi assistenziali eallo studio, nonché l’iscrizione nelle liste di collo-camento e lo svolgimento di lavoro subordinato,fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, allascadenza del permesso di soggiorno, l’interessatorisulti avere in corso un rapporto di lavoro, il per-messo può essere ulteriormente prorogato o rinno-vato per la durata del rapporto medesimo, o, se que-sto è a tempo indeterminato, con le modalità stabi-lite per tale motivo di soggiorno. Il permesso disoggiorno previsto dal presente articolo può esserealtresì convertito in permesso di soggiorno per mo-tivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un cor-so regolare di studi.

6. Il permesso di soggiorno previsto dal presentearticolo può essere altresì rilasciato, all’atto delle di-missioni dall’istituto di pena, anche su proposta delprocuratore della Repubblica o del giudice di sorve-glianza presso il tribunale per i minorenni, allo stra-niero che ha terminato l’espiazione di una pena de-tentiva, inflitta per reati commessi durante la mino-re età, e ha dato prova concreta di partecipazione aun programma di assistenza e integrazione sociale.

7. L’onere derivante dal presente articolo è valuta-to in lire 5 miliardi per l’anno 1997 e in lire 10 mi-liardi annoi a decorrere dall’anno 1998.

Art. 19. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17) Di-vieti di espulsione e di respingimento. 1 In nessuncaso può disporsi l’espulsione o il respingimento ver-so uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto dipersecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua,di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, dicondizioni personali o sociali, ovvero possa rischiaredi essere rinviato verso un altro Stato nel quale nonsia protetto dalla persecuzione.

2. Non è consentita l’espulsione, salvo che nei ca-si previsti previsti dall’art. 13, comma 1, nei con-fronti (1):

a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo ildiritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi;

b) degli stranieri in possesso della carta di sog-giorno, salvo il disposto dell’art. 9;

c) degli stranieri conviventi con parenti entro ilquarto grado o con il coniuge, di nazionalità italia-na;

d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei me-si successivi alla nascita del figlio cui provvedono.–––––––––

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 12-27luglio 2000, n. 376, ha dichiarato l’illegittimità co-stituzionale dell’art. 17, comma 2, lett. d) della leg-ge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell’immigrazio-

ne e norme sulla condizione dello straniero), ora so-stituito dal comma 2, lett. d) del presente articolo,nella parte in cui non estende il divieto di espulsio-ne al marito convivente della donna in stato di gra-vidanza, o nei mesi successivi alla nascita del figlio.

Art. 20. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 18) Mi-sure straordinarie di accoglienza per eventi ecce-zionali. 1. Con decreto del Presidente del Consigliodei ministri, adottato d’intesa con i Ministri degli af-fari esteri, dell’interno, per la solidarietà sociale econ gli altri Ministri eventualmente interessati, sonostabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo sco-po nell’ambito del Fondo di cui all’art. 45, le misu-re di protezione temporanea da adottarsi, anche inderoga a disposizioni del presente testo unico, per ri-levanti esigenze umanitarie, in occasione di conflit-ti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravitàin Paesi non appartenenti all’Unione europea.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Mi-nistro da lui delegato riferiscono annualmente al Par-lamento sull’attuazione delle misure adottate.

TITOLO III

DISCIPLINA DEL LAVORO

Art. 21. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 19; leg-ge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, comma 3 e art.10; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)Determinazione dei flussi di ingresso. 1. L’ingres-so nel territorio dello Stato per motivi di lavoro su-bordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo,avviene nell’ambito delle quote di ingresso stabilitenei decreti di cui all’art. 3, comma 4. Nello stabilirele quote i decreti prevedono restrizioni numeriche al-l’ingresso di lavoratori di Stati che non collaboranoadeguatamente nel contrasto all’immigrazione clan-destina o nella riammissione di propri cittadini desti-natari di provvedimenti di rimpatrio (1). Con tali de-creti sono altresì assegnate in via preferenziale quoteriservate ai lavoratori di origine rimpatrio (1). Con ta-li decreti sono altresì assegnate in via preferenzialequote riservate ai lavoratori di origine italiana perparte di almeno uno dei genitori fino al terzo gradoin linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non co-munitari, che chiedano di essere inseriti in un appo-sito elenco, costituito presso le rappresentanze diplo-matiche o consolari, contenente le qualifiche profes-sionali dei lavoratori stessi, nonché agli Stato nonappartenenti all’Unione europea, con i quali il Mini-stro degli affari esteri, di concerto con il Ministrodell’interno e il Ministro del lavoro e della previden-za sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla re-golamentazione dei flussi d’ingresso e delle proce-dure di riammissione (2). Nell’ambito di tali intesepossono essere definiti appositi accordi in materia diflussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti au-

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torità nazionali responsabili delle politiche del mer-cato del lavoro dei Paesi di provenienza.

2. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma ipossono inoltre prevedere la utilizzazione in Italia,con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di la-voratori per l’esercizio di determinate opere o servi-zi limitati nel tempo; al termine del rapporto di la-voro i lavoratori devono rientrare nel paese di pro-venienza.

3. Gli stessi accordi possono prevedere proceduree modalità per il rilascio delle autorizzazioni di la-voro.

4. I decreti annuali devono tenere conto delle indi-cazioni fornite, in modo articolato per qualifiche omansioni, dal Ministero del lavoro e della previden-za sociale sull’andamento dell’occupazione e deitassi di disoccupazione a livello nazionale e regio-nale, nonché sul numero dei cittadini stranieri nonappartenenti all’Unione europea iscritti nelle liste dicollocamento.

4-bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannualidevono altresì essere predisposti in base ai dati sul-la effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni eper bacini provinciali di utenza, elaborati dall’ana-grafe informatizzata, istituita presso il Ministero dellavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Ilregolamento di attuazione prevede possibili formedi collaborazione con altre strutture pubbliche e pri-vate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilan-cio. (3)

4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consi-glio dei ministri, un rapporto sulla presenza e sullacondizione degli immigrati extracomunitari nel ter-ritorio regionale, contenente anche le indicazioniprevisionali relative ai flussi sostenibili nel trienniosuccessivo in rapporto alla capacità di assorbimentodel tessuto sociale e produttivo. (3)

5. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1possono prevedere che i lavoratori stranieri che in-tendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro su-bordinato, anche stagionale, si iscrivano in appositeliste, identificate dalle medesime intese, specificandole loro qualifiche o mansioni, nonché gli altri requisi-ti indicati dal regolamento di attuazione. Le predetteintese possono inoltre prevedere le modalità di tenu-ta delle liste, per il successivo inoltro agli uffici delMinistero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Nell’ambito delle intese o accordi di cui al pre-sente testo unico, il Ministro degli affari esteri, d’in-tesa con il Ministro del lavoro e della previdenza so-ciale, può predisporre progetti integrati per il reinse-rimento di lavoratori extracomunitari nei Paesi di ori-gine, laddove ne esistano le condizioni e siano forni-te idonee garanzie dai governi dei Paesi di provenien-za, ovvero l’approvazione di domande di enti pubbli-ci e privati, che richiedano di predisporre analoghiprogetti anche per altri Paesi.

7. Il regolamento di attuazione prevede forme diistituzione di una anagrafe annuale informatizzatadelle offerte e delle richieste di lavoro subordinatodei lavoratori stranieri e stabilisce le modalità di col-legamento con l’archivio organizzato dall’Istitutonazionale della previdenza sociale e con le questure.

8. L’onere derivante dal presente articolo è valuta-to in lire 350 milioni annoi a decorrere dall’anno1998.–––––––––

(1) Periodo aggiunto dall’art. 17, L. 30 luglio2002, n. 189.

(2) L’originario secondo periodo è stato così mo-dificato dall’art. 17, L. n. 189/2002.

(3) Comma inserito dall’art. 17, L. n. 189/2002 cit.

Art. 22. (1) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20;legge 30 dicembre 1986, n. 943, artt. 8, 9 e 11; leg-ge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13) La-voro subordinato a tempo determinato e indeter-minato. 1. In ogni provincia è istituito presso laprefettura-ufficio territoriale del Governo uno spor-tello unico per l’immigrazione, responsabile dell’in-tero procedimento relativo all’assunzione di lavora-tori subordinati stranieri a tempo determinato ed in-determinato.

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolar-mente soggiornante in Italia che intende instaurare inItalia un rapporto di lavoro subordinato a tempo de-terminato o indeterminato con uno straniero residen-te all’estero, deve presentare allo sportello unico perl’immigrazione della provincia di residenza ovverodi quella in cui ha sede legale l’impresa, ovvero diquella ove avrà luogo la presentazione lavorativa:

a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;b) idonea documentazione relativa alle modalità

di sistemazione alloggiativa per il lavoratore stra-niero;

c) la proposta di contratto di soggiorno con spe-cificazione delle relative condizioni, comprensivadell’impegno al pagamento da parte dello stesso da-tore di lavoro delle spese di ritorno dello stranieronel Paese di provenienza;

d) dichiarazione di impegno a comunicare ognivarazione concernente il rapporto di lavoro.

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diret-ta dello straniero, il datore di lavoro italiano o stra-niero regolarmente soggiornante in Italia può richie-dere, presentando la documentazione di cui alle let-tere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro diuna o più persone iscritte nelle liste di cui all’artico-lo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definitinel regolamento di attuazione.

4. Lo sportello unico per l’immigrazione comuni-ca le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro perl’impiego di cui all’articolo 4 del decreto legislativo23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazionealla provincia di residenza, domicilio o sede legale.Il centro per l’impiego provvede a diffondere le of-

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ferte per via telematica agli altri centri ed a renderledisponibili su sito Internet o con ogni altro mezzopossibile ed attiva gli eventuali interventi previstidall’articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000,n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata pre-sentata alcuna domanda da parte di lavoratore na-zionale o comunitario, anche per via telematica, ilcentro trasmette allo sportello unico richiedente unacertificazione negativa, ovvero le domande acquisi-te comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove ta-le termine sia decorso senza che il centro per l’im-piego abbia fornito riscontro, lo sportello unico pro-cede ai sensi del comma 5.

5. Lo sportello unico per l’immigrazione, nel com-plessivo termine massimo di quaranta giorni dala pre-sentazione dela richiesta, a condizione che siano staterispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le pre-scrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabilealla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questo-re, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quanti-tativi e qualitativi determinati a norma dell’articolo 3,comma 4, e dell’articolo 21, e, a richiesta del datore dilavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso ilcodice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile invia telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato havalidità per un periodo non superiore a sei mesi dalladata del rilascio.

6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o diorigine dello straniero provvedono, dopo gli accer-tamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso conindicazione del codice fiscale, comunicato dallosportello unico per l’immigrazione. Entro otto gior-ni dall’ingresso, lo straniero si reca presso lo spor-tello unico per l’immigrazione che ha rilasciato ilnulla osta per la firma del contratto di soggiorno cheresta ivi conservato e, a cura di quest’ultimo, tra-smesso in copia all’autorità consolare competenteed al centro per l’impiego competente.

7. Il datore di lavoro che omette di comunicare al-lo sportello unico per l’immigrazione qualunque va-riazione del rapporto di lavoro interventuo con lostraniero, è punito con la sanzione amministrativa da500 a 2.500 euro. Per l’accertamento e l’irrogazionedella sanzione è competente il prefetto.

8. Salvo quanto previsto dall’articolo 23, ai finidell’ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavora-tore extracomunitario deve essere munito del vistorilasciato dal consolato italiano presso lo Stato diorigine o di stabile residenza del lavoratore.

9. Le questure forniscono all’INPS e all’INAIL,tramite collegamenti telematici, le informazioni ana-grafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai qua-li è concesso il permesso di soggiorno per motivi dilavoro, o comunque idoneo per l’accesso al lavoro, ecomunicano altresì il rilascio dei permessi concer-nenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al ti-tolo IV; l’INPS, sulla base delle informazioni ricevu-te, costituisce un “Archivio anagrafico dei lavori ex-

tracomunitari», da condividere con altre amministra-zioni pubbliche; lo scambio delle informazioni av-viene in base a convenzione tra le amministrazioniinteressate. Le stesse informazioni sono trasmesse, invia telematica, a cura delle questure, all’ufficio fi-nanziario competente che provvede all’attribuzionedel codice fiscale. (3)

10. Lo sportello unico per l’immigrazione fornisceal Ministero del lavoro e delle politiche sociali il nu-mero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo leclassificazioni adottate nei decreti di cui all’articolo3, comma 4.

11. La perdita del posto di lavoro non costituiscemotivo di revoca del permesso di soggiorno al lavo-ratore extracomunitario ed ai suoi familiari legal-mente soggiornanti. Il lavoratore straniero in pos-sesso del permesso di soggiorno per lavoro subordi-nato che perde il posto di lavoro, anche per dimis-sioni, può essere iscritto nelle liste di collocamentoper il periodo di residua validità del permesso disoggiorno, e comunque, salvo che si tratti di per-messo di soggiorno per lavoro stagionale, per un pe-riodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di at-tuazione stabilisce le modalità di comunicazione aicentri per l’impiego, anche ai fini dell’iscrizione dellavoratore straniero nelle liste di collocamento conpriorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie di-pendenze lavoratori stranieri privi del permesso disoggiorno previsto dal presente articolo, ovvero ilcui permesso sia scaduto e del quale non sia statochiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato oannullato, è punito con l’arresto da tre mesi ad unanno e con l’ammenda di 5.000 euro per ogni lavo-ratore impiegato. (2)

13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagio-nali dall’articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrioil lavoratore extracomunitario conserva i dirittiprevidenziali e di sicurezza sociale maturati e puògoderne indipendentemente dalla vigenza di un ac-cordo di reciprocità al verificarsi della maturazio-ne dei requisiti previsti dalla norma vigente, alcompimento del sessantacinquesimo anno di età,anche in deroga al requisito contributivo minimoprevisto dall’articolo 1, comma 20, della legge 8agosto 1995, n. 335.

14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e diassistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001,n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari cheprestino regolare attività di lavoro in Italia.

15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possonochiedere il riconoscimento di titoli di formazioneprofessionale acquisiti all’estero; in assenza di ac-cordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politi-che sociali, sentita la commissione centrale per l’im-piego, dispone condizioni e modalità di riconosci-mento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratoreextracomunitario può inoltre partecipare, a norma

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del presente testo unico, a tutti i corsi di formazionee di riqualificazione programmati nel territorio dellaRepubblica.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si ap-plicano alle regioni a statuto speciale e alle provin-ce autonome di Trento e di Bolzano ai sensi deglistatuti e delle relative norme di attuazione–––––––––

(1) Articolo così sostituito dall’art. 18, L. 30 luglio2002, n. 189.

Fino all’entrata in vigore del regolamento previstodall’art. 34 co. 1, L. n. 189/2002 cit., con il qualesaranno anche definite le modalità di funzionamen-to dello sportello unico per l’immigrazione, le fun-zioni di cui agli artt. 18, 23 e 28 della L. n. 189/2002cit. continuano ad essere svolte dalla direzione pro-vinciale del lavoro.

(2) Per deroghe all’applicazione delle disposizionidel co. 12 v. il comma 6 dell’art. 1 D.L. 9 settembre2002, n. 195.

(3) Il riferimento all’INAIL è stato inserito dal-l’art. 80, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 23. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 21) Ti-toli di prelazione. 1. Nell’ambito di programmi ap-provarti, anche su proposta delle regioni e delle pro-vince autonome, dal Ministero del lavoro e delle po-litiche sociali e dal Ministero dell’istruzione, dell’u-niversità e della ricerca e realizzati anche in collabo-razione con le regioni, le province autonome e altrienti locali, organizzazioni nazionali degli imprendi-tori e datori di lavoro e dei lavoratori, nonché orga-nismi internazionali finalizzati al trasferimento deilavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento neisettori produttivi del Paese, enti ed associazioni ope-ranti nel settore dell’immigrazione da almeno tre an-ni, possono essere previte attività di istruzione e diformazione professionale nei Paesi di origine.

2. L’attività di cui al comma 1 è finalizzata:a) all’inserimento lavorativo mirato nei settori pro-

duttivi italiani che operano all’interno dello Stato;b) all’inserimento lavorativo mirato nei settori

produttivi italiani che operano all’interno dei Paesi diorigine;

c) allo sviluppo delle attività produttive o im-prenditoriali autonome nei Paesi di origine.

3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attivitàdi cui al comma 1 sono preferiti nei settori di impie-go ai quali le attività si riferiscono ai fini della chia-mata al lavoro di cui all’articolo 22, commi 3, 4 e 5,secondo le modalità previste nel regolamento di at-tuazione del presente testo unico.

4. Il regolamento di attuazione del presente testounico prevede agevolazioni di impiego per i lavora-tori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi dicui al comma 1.–––––––––

Articolo così sostituito dall’art. 19, L. 30 luglio2002, n. 189.

Art. 24. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 22) La-voro stagionale. 1. Il datore di lavoro italiano ostraniero regolarmente soggiornante in Italia, o leassociazioni di categoria, per conto dei loro associa-ti, che intendano instaurare in Italia un rapporto dilavoro subordinato a carattere stagionale con unostraniero devono presentare richiesta nominativa al-lo sportello unico per l’immigrazione della provin-cia di residenza ai sensi dell’articolo 22. Nei casi incui il datore di lavoro italiano o straniero regolar-mente soggiornante o le associazioni di categorianon abbiano una conoscenza diretta dello straniero,la richiesta, redatta secondo le modalità previste dal-l’articolo 22, deve essere immediatamente comuni-cata al centro per l’impiego competente, che verifi-ca nel termine di cinque giorni l’eventuale disponi-bilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprirel’impiego stagionale offerto. Si applicano le disposi-zioni di cui all’articolo 22, comma 3..

2. Lo sportello unico per l’immigrazione rilasciacomunque l’autorizzazione nel rispetto del diritto diprecedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla co-municazione di cui al comma 1 e non oltre ventigiorni dalla data di ricezione della richiesta del da-tore di lavoro.

3. L’autorizzazione al lavoro stagionale ha validitàda venti giorni ad un massimo di nove mesi, in cor-rispondenza della durata del lavoro stagionale ri-chiesto, anche con riferimento all’accorpamento digruppi di lavori di più breve periodo da svolgerepresso diversi datori di lavoro.

4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato lecondizioni indicate nel permesso di soggiorno e siarientrato nello Stato di provenienza alla scadenzadel medesimo, ha diritto di precedenza per il rientroin Italia nell’anno successivo per ragioni di lavorostagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paeseche non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italiaper motivi di lavoro. Può, inoltre, convertire il per-messo di soggiorno per lavoro stagionale in permes-so di soggiorno per lavoro subordinato a tempo de-terminato o indeterminato, qualora se ne verifichinole condizioni.

5. Le commissioni regionali tripartite, di cui al-l’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 di-cembre 1997, n. 469, possono stipulare con le orga-nizzazioni sindacali maggiormente rappresentative alivello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro,con le regioni e con gli enti locali, apposite conven-zioni dirette a favorire l’accesso dei lavoratori stra-nieri ai posti di lavoro stagionale. Le convenzionipossono individuare il trattamento economico e nor-mativo, comunque non inferiore a quello previstoper i lavoratori italiani e le misure per assicurareidonee condizioni di lavoro della manodopera, non-ché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorirel’attivazione dei flussi e dei deflussi e le misurecomplementari relative all’accoglienza.

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6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipen-denze, per lavori di carattere stagionale, uno o piùstranieri privi del permesso di soggiorno per lavorostagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revo-cato o annullato, è punito ai sensi dell’art. 22, com-ma 12.–––––––––

(1) Comma così sostituito dall’art. 20, L. 30 luglio2002, n. 189.

Art. 25. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 23)Previdenza e assistenza per i lavoratori stagiona-li. 1. In considerazione della durata limitata dei con-tratti nonché della loro specificità, agli stranieri tito-lari di permesso di soggiorno per lavoro stagionalesi applicano le seguenti forme di previdenza e assi-stenza obbligatoria, secondo le norme vigenti neisettori di attività:

a) assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e isuperstiti;

b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ele malattie professionali;

c) assicurazione contro le malattie;d) assicurazione di maternità.

2. In sostituzione dei contributi per l’assegno per ilnucleo familiare e per l’assicurazione contro la disoc-cupazione involontaria, il datore di lavoro è tenuto aversare all’Istituto nazionale della previdenza sociale(INPS) un contributo in misura pari all’importo deimedesimi contributi ed in base alle condizioni e allemodalità stabilite per questi ultimi. Tali contributi so-no destinati ad interventi di carattere socio-assisten-ziale a favore dei lavoratori di cui all’art. 45.

3. Nei decreti attuativi del documento programma-tico sono definiti i requisiti, gli ambiti e le modalitàdegli interventi di cui al comma 2.

4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si ap-plicano le riduzioni degli oneri sociali previste per ilsettore di svolgimento dell’attività lavorativa.

5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si ap-plicano le disposizioni dell’art. 22, comma 13, con-cernenti il trasferimento degli stessi all’istituto o en-te assicuratore dello Stato di provenienza del lavo-ratore (1). È fatta salva la possibilità di ricostruzionedella posizione contributiva in caso di successivo in-gresso.–––––––––

(1) Il primo periodo è stato così sostituito dall’art.28, co. 2, L. 30 luglio 2002, n. 189.

Art. 26. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 24) In-gresso e soggiorno per lavoro straordinario. 1.L’ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appar-tenenti all’Unione europea che intendono esercitarenel territorio dello Stato un’attività non occasionale dilavoro autonomo può essere consentito a condizioneche l’esercizio di tali attività non sia riservato dallalegge ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Sta-ti membri dell’Unione europea.

2. In ogni caso, lo straniero che intenda esercitarein Italia una attività industriale, professionale, arti-gianale o commerciale, ovvero costituire società dicapitali o di persone o accedere a cariche societarie,deve altresì dimostrare di disporre di risorse ade-guate per l’esercizio dell’attività che intende intra-prendere in Italia; di essere in possesso dei requisitiprevisti dalla legge italiana per l’esercizio della sin-gola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti perl’iscrizione in albi e registri; di essere in possesso diuna attestazione dell’autorità competente in datanon anteriore a tre mesi che dichiari che non sussi-stono motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione odella licenza prevista per l’esercizio dell’attività chelo straniero intende svolgere.

3. Il lavoratore non appartenente all’Unione euro-pea deve comunque dimostrare di disporre di idoneasistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, pro-veniente da fonti lecite, di importo superiore al li-vello minimo previsto dalla legge per l’esenzionedalla partecipazione alla spesa sanitaria [o di corri-spondente garanzia da parte di enti o cittadini italia-ni o stranieri regolarmente soggiornanti nel territo-rio dello Stato.] (1)

4. Sono fatte salve le norme più favorevoli previsteda accordi internazionali in vigore per l’Italia.

5. La rappresentanza diplomatica o consolare, ac-certato il possesso dei requisiti indicati dal presentearticolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degliaffari esteri, del Ministero dell’interno e del Mini-stero eventualmente competente in relazione all’at-tività che lo straniero intende svolgere in Italia, ri-lascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, conl’espressa indicazione dell’attività cui il visto si ri-ferisce, nei limiti numerici stabiliti a norma dell’art.3, comma 4, e dell’art. 21. La rappresentanza diplo-matica o consolare rilascia, altresì, allo straniero lacertificazione dell’esistenza dei requisiti previstidal presente articolo ai fini degli adempimenti pre-visti dall’articolo 5, comma 3-quater, per la con-cessione del permesso di soggiorno per lavoro au-tonomo. (2)

6. Le procedure di cui al comma 5 sono effettuatesecondo le modalità previste dal regolamento di at-tuazione.

7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deveessere rilasciato o negato entro centoventi giornidalla data di presentazione della domanda e della re-lativa documentazione e deve essere utilizzato entrocentottanta giorni dalla data del rilascio.

7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabi-le per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni delTitolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi al-la tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e474 del codice penale comporta la revoca del per-messo di soggiorno rilasciato allo straniero e l’e-

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spulsione del medesimo con accompagnamento allafrontiera a mezzo della forza pubblica. (3)–––––––––

(1) Parole soppresse dall’art. 28, co. 3, L. 30 lu-glio 2002, n. 189.

(2) Periodo aggiunto dall’art. 18, co. 2,, L. n.189/2002 cit.

(3) Comma aggiunto dall’art. 21, L. N. 189/2002cit.

Art. 27. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 25; leg-ge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 14, commi 2 e 4)Ingresso per lavoro in casi particolari. 1. Al di fuo-ri degli ingressi per lavoro di cui agli articoli prece-denti autorizzati nell’ambito delle quote di cui all’art.3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplinaparticolari modalità e termini per il rilascio delle au-torizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei per-messi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognu-na delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:

a) dirigenti o personale altamente specializzatodi società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uf-fici di rappresentanza di società estere che abbianola sede principale di attività nel territorio di uno Sta-to membro dell’Organizzazione mondiale del com-mercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia disocietà italiane o di società di altro Stato membrodell’Unione europea;

b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;c) professori universitari e ricercatori destinati a

svolgere in Italia un incarico accademico o un’atti-vità retribuita di ricerca presso università, istituti diistruzione e di ricerca operanti in Italia;

d) traduttori e interpreti;e) collaboratori familiari aventi regolarmente in

corso all’estero, da almeno un anno, rapporti di lavo-ro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o diuno degli Stati membri dell’Unione europea residen-ti all’estero, che si trasferiscono in Italia, per la pro-secuzione del rapporto di lavoro domestico;

f) persone che, autorizzate a soggiornare per mo-tivi di formazione professionale, svolgano perioditemporanei di addestramento presso datori di lavoroitaliani, effettuando anche prestazioni che rientranonell’ambito del lavoro subordinato;

g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni oimprese operanti nel territorio italiano, che sianostati ammessi temporaneamente, a domanda del da-tore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti spe-cifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti alasciare l’Italia quando tali compiti o funzioni sianoterminati;

h) lavoratori marittimi occupati nella misura econ le modalità stabilite nel regolamento di attua-zione;

i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti dadatori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, resi-denti o aventi sede all’estero e da questi direttamen-te retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferi-

ti dall’estero presso persone fisiche o giuridiche, ita-liane o straniere, residenti in Italia, al fine di effet-tuare nel territorio italiano determinate prestazionioggetto di contratto di appalto stipulato tra le pre-dette persone fisiche o giuridiche residenti o aventisede in Italia e quelle residenti o aventi sede all’e-stero, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 1655del codice civile, della legge 23 ottobre 1960, n.1369, e delle norme internazionali e comunitarie;

l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoliviaggianti all’estero;

m) personale artistico e tecnico per spettacoli li-rici, teatrali, concertistici o di balletto;

n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare pres-so locali di intrattenimento;

o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali ocinematografici o da imprese radiofoniche o televisi-ve, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell’ambi-to di manifestazioni culturali o folcloristiche;

p) stranieri che siano destinati a svolgere qual-siasi tipo di attività sportiva professionistica pressosocietà sportive italiane ai sensi della legge 23 mar-zo 1981, n. 91;

q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accre-ditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti daorgani di stampa quotidiani o periodici, ovvero daemittenti radiofoniche o televisive straniere;

r) persone che, secondo le norme di accordi in-ternazionali in vigore per l’Italia, svolgono in Italiaattività di ricerca o un lavoro occasionale nell’ambi-to di programmi di scambi di giovani o di mobilità digiovani o sono persone collocate «alla pari».

r-bis) infermieri professionali assunti pressostrutture sanitarie pubbliche e private. (1)

2. In deroga alle disposizioni del presente testounico i lavoratori extracomunitari dello spettacolopossono essere assunti alle dipendenze dei datori dilavoro per esigenze connesse alla realizzazione eproduzioni di spettacoli previa apposita autorizza-zione rilasciati dall’ufficio speciale per il colloca-mento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioniperiferiche che provvedono, sentito il Dipartimentodello spettacolo, previo nulla osta provvisorio del-l’autorità provinciale di pubblica sicurezza. L’auto-rizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di persona-le artistico ovvero di personale da utilizzare per pe-riodi non superiori a tre mesi, prima che il lavora-tore extracomunitario entri nel territorio nazionale.I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgereattività lavorativa subordinata nel settore dello spet-tacolo non possono cambiare settore di attività né laqualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro e del-la previdenza sociale, di concerto con le Autorità diGoverno competenti in materia di turismo ed in ma-teria di spettacolo, determina le procedure e le mo-dalità per il rilascio dell’autorizzazione prevista dalpresente comma.

3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedo-

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no il possesso della cittadinanza italiana per lo svol-gimento di determinate attività.

4. Il regolamento di cui all’art. 1 contiene altresìnorme per l’attuazione delle convenzioni ed accordiinternazionali in vigore relativamente all’ingresso esoggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipen-denze di rappresentanze diplomatiche o consolari o dienti di diritto internazionale aventi sede in Italia.

5. L’ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalie-ri non appartenenti all’Unione europea è disciplinatodalle disposizioni particolari previste negli accordi in-ternazionali in vigore con gli Stati confinanti.

5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le at-tività culturali, su proposta del Comitato olimpiconazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell’in-terno e del lavoro e delle politiche sociali, è deter-minato il limite massimo annuale d’ingresso deglisportivi stranieri che svolgono attività sportiva a ti-tolo professionistico o comunque retribuita, da ri-partire tra le Uzioni sportive nazionali. Tale riparti-zione è effettuata dal CONI con delibera da sotto-porre all’approvazione del Ministro vigilante. Conla stessa delibera sono stabiliti i criteri generali diassegnazione e di tesseramento per ogni stagioneagonistica anche al fine di assicurare la tutela deivivai giovanili. (2)–––––––––

(1) Lettera aggiunta dall’art. 22, L. 30 luglio2002, n. 189.

(2) Comma aggiunto dall’art. 22, L. n. 189/2002 cit.

TITOLO IV

DIRITTO ALL’UNITÀ FAMILIAREE TUTELA DEI MINORI

Art. 28. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 26) Di-ritto all’unità familiare. 1. Il diritto a mantenere oa riacquistare l’unità familiare nei confronti dei fa-miliari stranieri è riconosciuto, alle condizioni previ-ste dal presente testo unico, agli stranieri titolari dicarta di soggiorno o di permesso di soggiorno di du-rata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro su-bordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo,per studio o per motivi religiosi.

2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di unoStato membro dell’Unione europea continuano adapplicarsi le disposizioni del decreto del Presidentedella Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fattesalve quelle più favorevoli del presente testo unico odel regolamento di attuazione.

3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdi-zionali finalizzati a dare attuazione al diritto all’u-nità familiare e riguardanti i minori, deve essere pre-so in considerazione con carattere di priorità il su-periore interesse del fanciullo, conformemente aquanto previsto dall’art. 3, comma 1, della Conven-zione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,

ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27maggio 1991, n. 176.

Art. 29. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 27) Ri-congiungimento familiare. 1. Lo straniero puòchiedere ricongiungimento per i seguenti familiari:

a) coniuge non legalmente separato;b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati

fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legal-mente separati, a condizione che l’altro genitore,qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

b-bis) figli maggiorenni a carico, qualora nonpossano per ragioni oggettive provvedere al propriosostentamento a causa del loro stato di salute checomporti invalidità totale (1);

c) genitori a carico qualora non abbiano altri fi-gli nel Paese di origine o di provenienza ovvero ge-nitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figlisiano impossibilitati al loro sostentamento per docu-mentati gravi motivi di salute (2);

[d) parenti entro il terzo grado, a carico, inabili allavoro secondo la legislazione italiana.] (3)

2. Ai fini del ricongiungimento si considerano mi-nori i figli di età inferiore a 18 anni. I minori adottatio affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.

3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che ri-chiede il ricongiungimento deve dimostrare la di-sponibilità:

a) di un alloggio che rientri nei parametri minimiprevisti dalla legge regionale per gli alloggi di edili-zia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un fi-glio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno deigenitori, del consenso del titolare dell’alloggio nelquale il minore effettivamente dimorerà;

b) di un reddito annuo derivante da fonti lecitenon inferiore all’importo annuo dell’assegno socialese si chiede il ricongiungimento di un solo familia-re, al doppio dell’importo annuo dell’assegno socia-le se si chiede il ricongiungimento di due o tre fa-miliari, al triplo dell’importo annuo dell’assegno so-ciale se si chiede il ricongiungimento di quattro opiù familiari. Ai fini della determinazione del reddi-to si tiene conio anche del reddito annuo complessi-vo dei familiari conviventi con il richiedente.

4. È consentito l’ingresso, al seguito dello stranie-ro titolare di carta di soggiorno o di un visto di in-gresso per lavoro subordinato relativo a contratto didurata non inferiore a un anno, o per lavoro autono-mo non occasionale, ovvero per studio o per motivireligiosi, dei familiari con i quali è possibile attuareil ricongiungimento, a condizione che ricorrano i re-quisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cuial comma 3.

5. Oltre a quanto previsto dall’art. 28, comma 2, èconsentito l’ingresso, al seguito del cittadino italia-no o comunitario, dei familiari con i quali è possibi-le attuare il ricongiungimento.

6. Salvo quanto disposto dall’art. 4, comma 6, èconsentito l’ingresso, per ricongiungimento al figlio

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minore regolarmente soggiornante in Italia, del geni-tore naturale che dimostri, entro un anno dall’ingres-so in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilità dialloggio e di reddito di cui al comma 3.

7. La domanda di nulla osta al ricongiungimentofamiliare, corredata della prescritta documentazionecompresa quella attestante i rapporti di parentela,coniugio e la minore età, autenticata dall’autoritàconsolare italiana, è presentata allo sportello unicoper l’immigrazione presso la prefettura-ufficio terri-toriale del Governo competente per il luogo di di-mora del richiedente, la quale ne rilascia copia con-trassegnata con timbro datario e sigla del dipenden-te incaricato del ricevimento. L’ufficio, verifica, an-che mediante accertamenti presso la questura com-petente, l’esistenza dei requisiti di cui al presente ar-ticolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero unprovvedimento di diniego del nulla osta. (4).

8.Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nul-la osta, l’interessato può ottenere il visto di ingressodirettamente dalle rappresentanze diplomatiche econsolari italiane, dietro esibizione della copia degliatti contrassegnata dallo sportello unico per l’immi-grazione, da cui risulti la data di presentazione delladomanda e della relativa documentazione. (4)

9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari ita-liane rilasciano altresì il visto di ingresso al seguitonei casi previsti dal comma 5. (4)–––––––––

(1) Lettera inserita dall’art. 23, co. 1, L. 30 luglio2002, n. 189.

(2) Lettera così modificata dall’art. 23, co. 1, L. n.189/2002 cit.

(3) Lettera abrogata dall’art. 23, co. 1, L. n.189/2002 cit.

(4) Comma così sostituito dall’art. 23, co. 2, L. n.189/2002 cit. Fino all’entrata in vigore del regola-mento previsto dall’art. 34, co. 1, L. n. 189/2002cit., con il quale saranno anche definite le modalitàdi funzionamento ello sportello unico per l’immi-grazione, le funzion idi cui agli artt. 18, 23 e 28 del-la L. n. 189/2002 cit. continuano ad essere svoltedalla direzione provinciale del lavoro.

Art. 30. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 28)Permesso di soggiorno per motivi familiari. 1.Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta disoggiorno, il permesso di soggiorno per motivi fa-miliari è rilasciato:

a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia convisto di ingresso per ricongiungimento familiare, ov-vero con visto di ingresso al seguito del proprio fami-liare nei casi previsti dall’art. 29, ovvero con visto diingresso per ricongiungimento al figlio minore;

b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altrotitolo da almeno un anno che abbiano contratto ma-trimonio nel territorio dello Stato con cittadini italia-ni o di uno Stato membro dell’Unione europea, ovve-ro con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;

c) al familiare straniero regolarmente soggiornan-te, in possesso dei requisiti per il ricongiungimentocon il cittadino italiano o di uno Stato membro del-l’Unione europea residenti in Italia, ovvero con stra-niero regolarmente soggiornante in Italia. In tal casoil permesso del familiare è convertito in permesso disoggiorno per motivi familiari. La conversione puòessere richiesta entro un anno dalla data di scadenzadel titolo di soggiorno originariamente posseduto dalfamiliare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato siprescinde dal possesso di un valido titolo di soggior-no da parte del familiare;

d) al genitore straniero, anche naturale, di mino-re italiano residente in Italia. In tal caso il permessodi soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche aprescindere dal possesso di un valido titolo di sog-giorno, a condizione che il genitore richiedente nonsia stato privato della potestà genitoriale secondo lalegge italiana.

1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui alcomma 1, lettera b), è immediatamente revocatoqualora sia accertato che al matrimonio non è segui-ta l’effettiva convivenza salvo che dal matrimoniosia nata prole (1).

2. Il permesso di soggiorno per motivi familiariconsente l’accesso ai servizi assistenziali, l’iscrizionea corsi di studio o di formazione professionale, l’i-scrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimentodi lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisitiminimi di età per lo svolgimento di attiviti di lavoro.

3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari hala stessa durata del permesso di soggiorno del fami-liare straniero in possesso dei requisiti per il rincon-giungimento ai sensi dell’art. 29 ed è rinnovabile in-sieme con quest’ultimo.

4. Allo straniero che effettua il ricongiungimentocon il cittadino italiano o di uno Stato membro del-l’Unione europea, ovvero con straniero titolare del-la carta di soggiorno di cui all’art. 9, è rilasciata unacarta di soggiorno.

5. In caso di morte del familiare in possesso dei re-quisiti per il ricongiungimento e in caso di separa-zione legale o di scioglimento del matrimonio o, peril figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno,al compimento del diciottesimo ano di età, il per-messo di soggiorno può essere convertito in per-messo per lavoro subordinato, per lavoro autonomoo per studio, fermi i requisiti minimi di età per losvolgimento di attività di lavoro (2).

6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungi-mento familiare e del permesso di soggiorno permotivi familiari, nonché contro gli altri provvedi-menti dell’autorità amministrativa in materia di di-ritto all’unità familiare, l’interessato può presentarericorso al tribunale in composizione monocraticadel luogo in cui risiede, il quale provvede, sentitol’interessato, nei modi di cui agli articoli 757 e se-guenti del codice di procedura civile. Il decreto che

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accoglie il ricorso può disporre il rilascio del vistoanche in assenza del nulla osta. Gli atti del procedi-mento sono esenti da imposta di bollo e di registro eda ogni altra tassa. L’onere derivante dall’applica-zione del presente comma è valutato in lire 150 mi-lioni annui a decorrere dall’anno 1998 (3).–––––––––

(1) Comma aggiunto dall’art. 29, L. 30 luglio2002, n. 189.

(2) Comma così modificato dall’art. 24, L. n.189/2002 cit.

(3) Vedi anche il comma 2-bis dell’art. 1, D.L. 14settembre 2004, n. 241, conv., con modif., dalla L.12 novembre 2004, n. 271 riportato in nota (6) subart. 13.

Art. 31. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 29) Di-sposizioni a favore dei minori. 1. Il figlio minoredello straniero con questi convivente e regolarmen-te soggiornante è iscritto nel permesso di soggiornoo nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i ge-nitori fino al compimento del quattordicesimo annodi età e segue la condizione giuridica del genitorecon il quale convive, ovvero la più favorevole traquelle dei genitori con cui convive. Fino al medesi-mo limite di età il minore che risulta affidato ai sen-si dell’art. 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, èiscritto nel permesso di soggiorno o nella carta disoggiorno dello straniero al quale è affidato e seguela condizione giuridica di quest’ultimo, se più favo-revole. L’assenza occasionale e temporanea dal ter-ritorio dello Stato non esclude il requisito della con-vivenza e il rinnovo dell’iscrizione.

2. Al compimento del quattordicesimo anno di etàal minore iscritto nel permesso di soggiorno o nellacarta di soggiorno del genitore ovvero dello stranie-ro affidatario è rilasciato un permesso di soggiornoper motivi familiari valido fino al compimento dellamaggiore età, ovvero una carta di soggiorno.

3. Il tribunale per i minorenni, per gravi motivi con-nessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto del-l’età e delle condizioni di salute del minore che si tro-va nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso ola permanenza del familiare, per un periodo di tempodeterminato, anche in deroga alle altre disposizioni delpresente testo unico. L’autorizzazione è revocataquando vengono a cessare i gravi motivi che ne giu-stificavano il rilascio o per attività del familiare in-compatibili con le esigenze del minore o con la per-manenza in Italia. I provvedimenti sono comunicatialla rappresentanza diplomatica o consolare e al que-store per gli adempimenti di rispettiva competenza (1).

4. Qualora ai sensi del presente testo unico debbaessere disposta l’espulsione di un minore straniero,il provvedimento è adottato, su richiesta del questo-re, dal tribunale per i minorenni.–––––––––

(1) Vedi anche il comma 2-bis dell’art. 1, D.L. 14settembre 2004, n. 241, conv., con modif., dalla L.

12 novembre 2004, n. 271 riportato in nota (6) subart. 13.

Art. 32. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 30) Di-sposizioni concernenti minori affidati al compi-mento della maggiore età. 1. Al compimento dellamaggiore età, allo straniero nei cui confronti sono sta-te applicate le disposizioni di cui all’art. 31, commi 1e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell’art. 2della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rila-sciato un permesso di soggiorno per motivi di studio,di accesso al lavoro di lavoro subordinato e autono-mo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso disoggiorno per accesso al lavoro prescinde dal posses-so dei requisiti di cui all’art. 21.

1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1può essere rilasciato per motivi di studio, di accessoal lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo,al compimento della maggiore età, sempreché nonsia intervenuta una decisione del Comitato per i mi-nori stranieri di cui all’articolo 33, ai minori stranie-ri non accompagnati che siano stati ammessi per unperiodo non inferiore a due anni in un progetto di in-tegrazione sociale e civile gestito da un ente pubbli-co o privato che abbia rappresentanza nazionale eche comunque sia iscritto nel registro istituito pres-so la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensidell’articolo 52 del decreto del Presidente della Re-pubblica 31 agosto 1999, n. 394. (1)

1-ter. L’ente gestore dei progetti deve garantire eprovare con idonea documentazione, al momentodel compimento della maggiore età del minore stra-niero di cui al comma 1-bis, che l’interessato si tro-va sul territorio nazionale da non meno di tre anni,che ha seguito il progetto per non meno di due anni,ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi distudio ovvero svolge attività lavorativa retribuitanelle forme e con le modalità previste dalla leggeitaliana, ovvero è in possesso di contratto di lavoroanche se non ancora iniziato. (1)

1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rila-sciati ai sensi del presente articolo è portato in detra-zione dalle quote di ingresso definite annualmente neidecreti di cui all’articolo 3, comma 4. (1)–––––––––

(1) Comma aggiunto dall’art. 25, L. 30 luglio2002, n. 189.

Art. 33. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31) Co-mitato per i minori stranieri. 1. Al fine di vigila-re sulle modalità di soggiorno dei minori stranieritemporaneamente ammessi sul territorio dello Statoe di coordinare le attività delle amministrazioni in-teressate è istituito, senza ulteriori oneri a carico delbilancio dello Stato, un Comitato presso la Presi-denza del Consiglio dei ministri composto da rap-presentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell’in-terno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gliaffari sociali della Presidenza del Consiglio dei mi-nistri, nonché da due rappresentanti dell’Associa-

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zione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da unrappresentante dell’Unione province d’Italia (UPI) eda due rappresentanti di organizzazioni maggior-mente rappresentative operanti nel settore dei pro-blemi della famiglia.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Mi-nistri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministridegli affari esteri, dell’interno e di grazia e giustizia,sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma1, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieriin conformità alle previsioni della Convenzione deidiritti del fanciullo del 20 novembre 1989, unificata eresa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n.176. In particolare sono stabilite:

a) le regole e le modalità per l’ingresso e il sog-giorno nel territorio dello Stato dei minori stranieriin età superiore ai sei anni, che entrano in Italia nel-l’ambito di programmi solidaristici di accoglienzatemporanea promossi da enti, associazioni o fami-glie italiane, nonché l’affidamento temporaneo e peril rimpatrio dei medesimi;

b) le modalità di accoglienza dei minori stranierinon accompagnati presenti nel territorio dello Stato,nell’ambito delle attività dei servizi sociali degli entilocali e i compiti di impulso e di raccordo del Comi-tato di cui al comma 1 con le amministrazioni inte-ressate ai fini dell’accoglienza, del rimpatrio assistitoe del ricongiungimento del minore con la sua famiglianel Paese d’origine o in un Paese terzo.

2 bis. Il provvedimento di rimpatrio del minorestraniero non accompagnato per le finalità di cui alcomma 2, è adottato dal Comitato di cui al comma1. Nel caso risulti instaurato nei confronti dello stes-so minore un procedimento giurisdizionale, l’auto-rità giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che sussi-stano inderogabili esigenze processuali.

3. Il Comitato si avvale, per l’espletamento delleattività di competenza, del personale e dei mezzi indotazione al Dipartimento per gli affari sociali dellaPresidenza del Consiglio dei ministri ed ha sedepresso il Dipartimento medesimo.

3. Il Comitato si avvale, per l’espletamento delleattività di competenza, del personale e dei mezzi indotazione al Dipartimento per gli affari sociali dellaPresidenza del Consiglio dei ministri ed ha sedepresso il Dipartimento medesimo.

TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA,NONCHÉ DI ISTRUZIONE, ALLOGGIO,

PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICAE INTEGRAZIONE SOCIALE

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

Art. 34. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 32) As-sistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanita-

rio nazionale. 1. Hanno l’obbligo di iscrizione alServizio sanitario nazionale e hanno parità di tratta-mento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispettoai cittadini italiani per quanto attiene all’obbligo con-tributivo, all’assistenza erogata in Italia dal Serviziosanitario nazionale e alla sua validità temporale:

a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che ab-biano in corso regolari attività di lavoro subordinatoo di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste dicollocamento;

b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o cheabbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno,per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, permotivi familiari, per asilo politico, per asilo umani-tario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, peraffidamento, per acquisto della cittadinanza.

2. L’assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari acarico regolarmente soggiornanti. Nelle more dell’i-scrizione al Servizio sanitario nazionale, ai minorifigli di stranieri iscritti al Servizio sanitario naziona-le è assicurato, fino dalla nascita, il medesimo trat-tamento dei minori iscritti.

3. Lo straniero regolarmente soggiornante, nonrientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2, ètenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie,infortunio e maternità mediante stipula di appositapolizza assicurativa con uno istituto assicurativo ita-liano o straniero, valida sul territorio nazionale, ov-vero mediante iscrizione al Servizio sanitario nazio-nale, valida anche per i familiari a carico. Per l’iscri-zione al Servizio sanitario nazionale deve essere cor-risposto a titolo di partecipazione alle spese un con-tributo annuale, di importo percentuale pari a quelloprevisto per i cittadini italiani, sul reddito complessi-vo conseguito nell’anno precedente in Italia e all’e-stero. L’ammontare del contributo è determinato condecreto del Ministro della sanità, di concerto con ilMinistro del tesoro, del bilancio e della programma-zione economica e non può essere inferiore al contri-buto minimo previsto dalle norme vigenti.

4. L’iscrizione volontaria al Servizio sanitario na-zionale può essere altresì richiesta:

a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari dipermesso di soggiorno per motivi di studio;

b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti col-locati alla pari, ai senii dell’Accordo europeo sulcollocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensidella legge 18 maggio 1973, n. 304.

5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corri-spondere per l’iscrizione al Servizio sanitario nazio-nale, a titolo di partecipazione alla spesa, un contri-buto annuale forfettario negli importi e secondo lemodalità previsti dal decreto di cui al comma 3.

6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4,lettere a) e b), non è valido per i familiari a carico.

7. Lo straniero assicurato al Servizio sanitario na-zionale è iscritto nella azienda sanitaria locale nel

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comune in cui dimora secondo le modalità previstedal regolamento di attuazione.

Art. 35. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 33) As-sistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti alServizio sanitario nazionale. 1. Per le prestazionisanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti alServizio sanitario nazionale devono essere corrispo-ste, dai soggetti tenuti al pagamento di tali presta-zioni, le tariffe determinate dalle regioni e provinceautonome ai sensi dell’art. 8, commi 5 e 7, del de-creto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e suc-cessive modificazioni.

2. Restano salve le norme che disciplinano l’assi-stenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in basea trattati e accordi internazionali bilaterali o multila-terali di reciprocità sottoscritti dall’Italia.

3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio na-zionale, non in regola con le norme relative all’in-gresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidipubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali edospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorchécontinuative, per malattia ed infortunio e sono este-si i programmi di medicina preventiva a salvaguar-dia della salute individuale e collettiva. Sono, in par-ticolare, garantiti:

a) la tutela sociale della gravidanza e della ma-ternità, a parità di trattamento con le cittadine italia-ne, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro del-la sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 87 del 15 aprile 1995, a parità di tratta-mento con i cittadini italiani;

b) la tutela della salute del minore in esecuzionedella Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 no-vembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi del-la legge 27 maggio 1991, n. 176;

c) le vaccinazioni secondo la normativa e nel-l’ambito di interventi di campagne di prevenzionecollettiva autorizzati dalle regioni;

d) gli interventi di profilassi internazionale;e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malat-

tie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate

senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi dirisorse economiche sufficienti, fatte salve le quote dipartecipazione alla spesa a parità con i cittadini ita-liani.

5. L’accesso alle strutture sanitarie da parte dellostraniero non in regola con le norme sul soggiornonon può comportare alcun tipo di segnalazione al-l’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il refer-to, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

6. Fermo restando il finanziamento delle presta-zioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali acarico del Ministero dell’interno, agli oneri recatidalle rimanenti prestazioni contemplate nel comm-ma 3, nei confrnnti degli stranieri privi di risorseeconomiche sufficienti, si provvede nell’ambito del-

le disponibilità del Fondo sanitario nazionale, concorrispondente riduzione dei programmi riferiti agliinterventi di emergenza.

Art. 36. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 34) In-gresso e soggiorno per cure mediche. 1. Lo stra-niero che intende ricevere cure mediche in Italia el’eventuale accompagnatore possono ottenere unospecifico visto di ingresso ed il relativo permesso disoggiorno. A tale fine gli interessati devono presen-tare una dichiarazione della struttura sanitaria italia-na prescelta che indichi il tipo di cura, la data di ini-zio della stessa e la durata presunta del trattamentoterapeutico, devono attestare l’avvenuto deposito diuna somma a titolo cauzionale, tenendo conto delcosto presumibile delle prestazioni sanitarie richie-ste, secondo modalità stabilite dal regolamento di at-tuazione, nonché documentare la disponibilità inItalia di vitto e alloggio per l’accompagnatore e peril periodo di convalescenza dell’interessato. La do-manda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo delpermesso può anche essere presentata da un familia-re o da chiunque altro vi abbia interesse.

2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio dipermesso di soggiorno per cure mediche è altresìconsentito nell’ambito di programmi umanitari defi-niti ai sensi dell’art. 12, comma 2, lettera c), del de-creto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, comemodificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993,n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sa-nità, d’intesa con il Ministero degli affari esteri. Leaziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tra-mite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenu-te, che fanno carico al Fondo sanitario nazionale.

3. Il permesso di soggiorno per cure mediche hauna durata pari alla durata presunta del trattamentoterapeutico ed è rinnovabile finché durano le neces-sità terapeutiche documentate.

4. Sono fatte salve le disposizioni in materia diprofilassi internazionale.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONIE DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONE

Art. 37. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 35) At-tività professionali. 1. Agli stranieri regolarmentesoggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professio-nali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all’e-sercizio delle professioni, è consentita, in deroga alledisposizioni che prevedono il requisito della cittadi-nanza italiana, entro un anno dalla data di entrata invigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, l’iscrizioneagli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di pro-fessioni sprovviste di albi, l’iscrizione in elenchi spe-ciali da istituire presso i Ministeri competenti, secon-do quanto previsto dal regolamento di attuazione. L’i-scrizione ai predetti albi o elenchi è condizione ne-

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cessaria per l’esercizio delle professioni anche conrapporto di lavoro subordinato. Non possono usufrui-re della deroga gli stranieri che sono stati ammessi insoprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di spe-cializzazione, salvo autorizzazione del Governo delloStato di appartenenza.

2. Le modalità, le condizioni ed i limiti tempora-li per l’autorizzazione all’esercizio delle profes-sioni e per il riconoscimento dei relativi titoli abi-litanti non ancora riconosciuti in Italia sono stabi-liti con il regolamento di attuazione. Le disposi-zioni per il riconoscimento dei titoli saranno defi-nite dai Ministri competenti, di concerto con il Mi-nistro dell’università e della ricerca scientifica etecnologica, sentiti gli Ordini professionali e le as-sociazioni di categoria interessate.

3. Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere dal-la scadenza del termine ivi previsto, possono iscri-versi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali nel-l’ambito delle quote definite a norma dell’art. 3,comma 4, e secondo percentuali massime di impie-go definite in conformità ai criteri stabiliti dal rego-lamento di attuazione.

4. In caso di lavoro subordinato è garantita la pa-rità di trattamento retributivo e previdenziale con icittadini italiani.

Art. 38. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 36; leg-ge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9 commi 4 e 5)Istruzione degli stranieri. Educazione intercultu-rale. 1. I minori stranieri presenti sul territorio sonosoggetti all’obbligo scolastico; ad essi si applicanotutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’i-struzione di accesso ai servizi educativi, di partecipa-zione alla vita della comunità scolastica.

2. L’effettività del diritto allo studio è garantitadallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali anchemediante l’attivazione di appositi corsi ed iniziativeper l’apprendimento della lingua italiana.

3. La Comunità scolastica accoglie le differenzelinguistiche e culturali come valore da porre a fon-damento del rispetto reciproco, dello scambio tra leculture e della tolleranza; a tale fine proniuove e fa-vorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tuteladella cultura e della lingua d’origine, e alla realizza-zione di attività interculturali comuni.

4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 so-no realizzate sulla base di una rilevazione dei biso-gni locali e di una programmazione territoriale inte-grata, anche in convenzione con le associazioni de-gli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche oconsolati dei Paesi di appartenenza e con le organiz-zazioni di volontariato.

5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una pro-grammazione territoriale degli interventi, anche sul-la base di convenzioni con le regioni e gli enti loca-li, promuovono:

a) l’accoglienza degli stranieri adulti regolarmen-te soggiornanti mediante l’attivazione di corsi di alfa-

betizzazione nelle scuole elementari e medie;b) la realizzazione di un’offerta culturale valida

per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti cheintendano conseguire il titolo di studio della scuoladell’obbligo;

c) la predisposizione di percorsi integrativi deglistudi sostenuti nel Paese di provenienza al fine delconseguimento del titolo dell’obbligo o del diplomadi scuola secondaria superiore;

d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lin-gua italiana;

e) la realizzazione di corsi di formazione, anchenel quadro di accordi di collaborazione internazio-nale in vigore per l’Italia.

6. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, pro-muovono programmi culturali per i diversi gruppi na-zionali, anche mediante corsi effettuati presso lescuole superiori o istituti universitari. Analogamentea quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitarie per i figli degli emigranti italiani che tornano in Ita-lia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi,nella lingua e cultura di origine.

7. Con regolamento adottato ai sensi dell’art. 17,comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sonodettate le disposizioni di attuazione del presente ca-po, con specifica indicazione:

a) delle modalità di realizzazione di specificiprogetti nazionali e locali, con particolare riferimen-to all’attivazione di corsi intensivi di lingua italiana,nonché dei corsi di formazione ed aggiornamentodel personale ispettivo, direttivo e docente dellescuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l’adat-tamento dei programmi di insegnamento;

b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli distudio e degli studi effettuati nei Paesi di provenien-za ai fini dell’inserimento scolastico, nonché dei cri-teri e delle modalità di comunicazione con le fami-glie degli alunni stranieri, anche con l’ausilio di me-diatori cultorali qualificati;

c) dei criteri per l’iscrizione e l’inserimento nel-le classi degli stranieri provenienti dall’estero, per laripartizione degli alunni stranieri nelle classi e perl’attivazione di specifiche attività di sostegno lin-guistico;

d) dei criteri per la stipula delle convenzioni dicui ai commi 4 e 5.

Art. 39. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 37) Ac-cesso ai corsi delle università. 1. In materia di ac-cessi all’istruzione universitaria e di relativi inter-venti per il diritto allo studio è assicurata la parità ditrattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, neilimiti e con le modalità di cui al presente articolo.

2. Le università, nella loro autonomia e nei limitidelle loro disponibilità finanziarie, assumono inizia-tive volte al conseguimento degli obiettivi del docu-mento programmatico di cui all’art. 3, promuoven-do l’accesso degli stranieri ai corsi universitari dicui all’art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341,

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tenendo conto degli orientamenti comunitari in ma-teria, in particolare riguardo all’inserimento di unaquota di studenti universitari stranieri, stipulandoapposite intese con gli atenei stranieri per la mobi-lità studentesca, nonché organizzando attività diorientamento e di accoglienza.

3. Con il regolamento di attuazione sono discipli-nati:

a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per ilconseguimento del visto di ingresso e del permessodi soggiorno per motivi di studio, anche con riferi-mento alle modalità di prestazione di garanzia di co-pertura economica da parte di enti o cittadini italia-ni o stranieri regolarmente soggiornanti nel territo-rio dello Stato in luogo della dimostrazione di di-sponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento daparte dello studente straniero;

b) la rinnovabilità del permesso di soggiorno permotivi di studio e l’esercizio in vigenza di esso di at-tività di lavoro subordinato o autonomo da parte del-lo straniero titolare;

c) l’erogazione di borse di studio, sussidi e pre-mi agli studenti stranieri, anche a partire da anni dicorso successivi al primo, in coordinamento con laconcessione delle provvidenze previste dalla norma-tiva vigente in materia di diritto allo studio universi-tario e senza obbligo di reciprocità;

d) i criteri per la valutazione della condizioneeconomica dello straniero ai fini dell’uniformità ditrattamento in ordine alla concessione delle provvi-denze di cui alla lettera c);

e) la realizzazione di corsi di lingua italiana pergli stranieri che intendono accedere all’istruzioneuniversitaria in Italia;

f) il riconoscimento dei titoli di studio consegui-ti all’estero.

4. In base alle norme previste dal presente articoloe dal regolamento di attuazione, sulla base delle di-sponibilità comunicate dalle università, è disciplina-to annualmente, con decreto del Ministro degli affa-ri esteri, di concerto con il Ministro dell’università edella ricerca scientifica e tecnologica e con il Mini-stro dell’interno, il numero massimo dei visti di in-gresso e dei permessi di soggiorno per l’accesso al-l’istruzione universitaria degli studenti stranieri resi-denti all’estero. Lo schema di decreto è trasmesso alParlamento per l’acquisizione del parere delle Com-missioni competenti per materia che si esprimonoentro i successivi trenta giorni.

5. È comunque consentito l’accesso ai corsi uni-versitari e alle scuole di specializzazione delle uni-versità, a parità di condizioni con gli studenti italia-ni, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovve-ro di permesso di soggiorno per lavoro subordinatoo per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asi-lo politico, per asilo umanitario, o per motivi reli-giosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggior-nanti da almeno un anno in possesso di titolo di stu-

dio superiore conseguito in Italia, nonché agli stra-nieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplo-mi finali delle scuole italiane all’estero o delle scuo-le straniere o internazionali, funzionanti in Italia oall’estero, oggetto di intese bilaterali o di normativespeciali per il riconoscimento dei titoli di studio esoddisfino le condizioni generali richieste per l’in-gresso per studio (1).–––––––––

(1) Comma prima sostituito dall’art. 26, L. 30 lu-glio 200, n. 189 ed infine così modificato dall’art. 1,D.L. 14 settembre 2004, n. 241, conv., con modif.,dalla L. 12 novembre 2004, n.271.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIADI ALLOGGIO E ASSISTENZA SOCIALE

Art. 40. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 38)Centri di accoglienza. Accesso all’abitazione. 1.Le regioni, in collaborazione con le province e con icomuni e con le associazioni e le organizzazioni divolontariato, predispongono centri di accoglienzadestinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cit-tadini italiani o cittadini di altri Paesi dell’Unioneeuropea, stranieri regolarmente soggiornanti permotivi diversi dal turismo, che siano temporanea-mente impossibilitati a provvedere autonomamentealle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza. [Ilsindaco, quando vengano individuate situazioni diemergenza, può disporre l’alloggiamento nei centridi accoglienza di stranieri non in regola con le di-sposizioni sull’ingresso e sul soggiorno nel territoriodello Stato, ferme restando le norme sull’allontana-mento dal territorio dello Stato degli stranieri in talicondizioni.] (1)

1-bis. L’accesso alle misure di integrazione socia-le è riservato agli stranieri non appartenenti a Paesidell’Unione europea che dimostrino di essere in re-gola con le norme che disciplinano il soggiorno inItalia ai sensi del presente testo unico e delle leggi eregolamenti vigenti in materia. (2)

2. I centri di accoglienza sono finalizzati a rendereautosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel più brevetempo possibile. I centri di accoglienza provvedono,ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei afavorire l’autonomia e l’inserimento sociale degliospiti. Ogni regione determina i requisiti gestionalie strutturali dei centri e consente convenzioni conenti privati e finanziamenti.

3. Per centri di accoglienza si intendono le strut-ture alloggiative che, anche gratuitamente, provve-dono alle immediate esigenze alloggiative ed ali-mentari, nonché, ove possibile, all’offerta di occa-sioni di apprendimento della lingua italiana, di for-mazione professionale, di scambi culturali con lapopolazione italiana, e all’assistenza socio-sanitaria

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degli stranieri impossibilitati a provvedervi autono-mamente per il tempo strettamente necessario alraggiungimento dell’autonomia personale per leesigenze di vitto e alloggio nel territorio in cui vivelo straniero.

4. Lo straniero regolarmente soggiornante può ac-cedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predi-sposti, secondo i criteri previsti dalle leggi regiona-li, dai comuni di maggiore insediamento degli stra-nieri o da associazioni, fondazioni o organizzazionidi volontariato, ovvero da altri enti pubblici o pri-vati, nell’ambito di strutture alloggiative, prevalen-temente organizzate in forma di pensionato, apertead italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una si-stemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, se-condo quote calmierate, nell’attesa del reperimentodi un alloggio ordinario in via definitiva.

[5. Le regioni concedono contributi a comuni,province, consorzi di comuni, o enti morali pub-blici o privati, per opere di risanamento igienico-anitario di alloggi di loro proprietà o di cui abbia-no la disponibilità legale per almeno quindici an-ni, da destinare ad abitazioni di stranieri titolari dicarta di soggiorno per lavoro subordinato, per la-voro autonomo, per studio, per motivi familiari,per asilo politico o asilo umanitario. I contributipossono essere in conto capitale o a fondo perdu-to e comportano l’imposizione, per un numero de-terminato di anni, di un vincolo sull’alloggio al-l’ospitabilità temporanea o alla locazione a stra-nieri regolarmente soggiornanti. L’assegnazione eil godimento dei contributi e degli alloggi cosìstrutturati è effettuata sulla base dei criteri e dellemodalità previsti dalla legge regionale.] (3)

6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e glistranieri regolarmente soggiornanti in possesso dipermesso di soggiorno almeno biennale e che eser-citano una regolare attività di lavoro subordinato odi lavoro autonomo hanno diritto di accedere, incondizioni di parità con i cittadini italiani, agli al-loggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi diintermediazione delle agenzie sociali eventualmentepredisposte da ogni regione o dagli enti locali peragevolare l’accesso alle locazioni abitative e al cre-dito agevolato in materia di edilizia, recupero, ac-quisto e locazione della prima casa di abitazione (4).–––––––––

(1) L’ultimo periodo è stato soppresso dall’art. 27,L. 30 luglio 2002, n. 189.

(2) Comma inserito dall’art. 27, L. n. 189/2002 cit.(3) Comma abrogato dall’art. 27, L. n. 189/2002

cit.(4) Comma così sostituito dall’art. 27, L. n.

189/2002 cit.

Art. 41. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 39) As-sistenza sociale. 1. Gli stranieri titolari della carta disoggiorno o di permesso di soggiorno di durata noninferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella lo-

ro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggior-no, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dellafruizione delle provvidenze e delle prestazioni, an-che economiche, di assistenza sociale, incluse quellepreviste per coloro che sono affetti da morbo di Han-sen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi ci-vili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.

CAPO IV

DISPOSIZIONISULL’INTEGRAZIONE SOCIALE,

SULLE DISCRIMINAZIONIE ISTITUZIONE DEL FONDO

PER LE POLITICHE MIGRATORIE

Art. 42. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 40; leg-ge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 2) Misure di in-tegrazione sociale. 1. Lo Stato, le regioni, le pro-vince e i comuni, nell’ambito delle proprie compe-tenze, anche in collaborazione con le associazioni distranieri e con le organizzazioni stabilmente operan-ti in loro favore, nonché in collaborazione con le au-torità o con enti pubblici e privati dei Paesi di origi-ne, favoriscono:

a) le attività intraprese in favore degli stranieri re-golarmente soggiornanti in Italia, anche alfine di ef-fettuare corsi della lingua e della cultura di origine,dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legal-mente funzionanti nella Repubblica ai sensi del decre-to del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.389, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) la diffusione di ogni informazione utile al posi-tivo inserimento degli stranieri nella società italiana,in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri,le diverse opportunità di integrazione e crescita perso-nale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pub-bliche e dall’associazionismo, nonché alle possibilitàdi un positivo reinserimento nel Paese di origine;

c) la conoscenza e la valorizzazione delle espres-sioni culturali, ricreative, sociali, economiche e reli-giose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Ita-lia e ogni iniziativa di informazione sulle cause del-l’immigrazione e di prevenzione delle discriminazionirazziali o della xenofobia, anche attraverso la raccoltapresso le biblioteche scolastiche e universitarie di li-bri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nellalingua originale dei Paesi di origine degli stranieri re-sidenti in Italia o provenienti da essi;

d) la realizzazione di convenzioni con associa-zioni regolarmente iscritte nel registro di cui al com-ma 2 per l’impiego all’interno delle proprie struttu-re di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di per-messo di soggiorno di durata non inferiore a due an-ni, in qualità di mediatori interculturali al fine diagevolare i rapporti tra le singole amministrazioni egli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, na-zionali, linguistici e religiosi;

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e) l’organizzazione di corsi di formazione, ispiratia criteri di convivenza in una società multiculturale edi prevenzione di comportamenti discriminatori, xe-nofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi euffici pubblici e degli enti privati che hanno rapportiabituali con stranieri o che esercitano competenze ri-levanti in materia di immigrazione.

2. Per i fini indicati nel comma 1 è istituito pressola Presidenza del Consiglio dei ministri Diparti-mento per gli affari sociali un registro delle associa-zioni selezionate secondo criteri e requisiti previstinel regolamento di attuazione.

3. Ferme restando le iniziative promosse dalle re-gioni e dagli enti locali, allo scopo di individuare, conla partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziativeidonee alla rimozione degli ostacoli che impedisconol’effettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello stra-niero, è istituito presso il Consiglio nazionale dell’e-conomia e del lavoro un organismo nazionale di coor-dinamento. Il Consiglio nazionale dell’economia edel lavoro, nell’ambito delle proprie attribuzioni,svolge inoltre compiti di studio e promozione di atti-vità volte a favorire la partecipazione degli stranierialla vita pubblica e la circolazione delle informazionisull’applicazione del presente testo unico.

4. Ai fini dell’acquisizione delle osservazioni deglienti e delle associazioni nazionali maggiormente at-tivi nell’assistenza e nell’integrazione degli immi-grati di cui all’art. 3, comma 1, e del collegamentocon i Consigli territoriali di cui all’art. 3, comma 6,nonché dell’esame delle problematiche relative allacondizione degli stranieri immigrati, è istituita pres-so la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Con-sulta per i problemi degli stranieri immigrati e delleloro famiglie, presieduta dal Presidente del Consi-glio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato.Della Consulta sono chiamati a far parte, con decre-to del Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) rappresentanti delle associazioni e degli entipresenti nell’organismo di cui al comma 3 e rappre-sentanti delle associazioni che svolgono attività par-ticolarmente significative nel settore dell’immigra-zione in numero non inferiore a dieci;

b) rappresentanti degli stranieri extracomunitaridesignati dalle associazioni più rappresentative ope-ranti in Italia, in numero non inferiore a sei;

c) rappresentanti designati dalle confederazionisindacali nazionali dei lavoratori, in numero non in-feriore a quattro;

d) rappresentanti designati dalle organizzazionisindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversisettori economici, in numero non inferiore a tre;

e) otto esperti designati rispettivamente dai Mi-nisteri del lavoro e della previdenza sociale, dellapubblica istruzione, dell’interno, di grazia e giu-stizia, degli affari esteri, delle finanze e dai Dipar-timenti della solidarietà sociale e delle pari oppor-tunità;

f) otto rappresentanti delle autonomie locali, dicui due designati dalle regioni, uno dall’Associazio-ne nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno dal-l’Unione delle province italiane (UPI) e quattro dal-la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo28 agosto 1997, n. 281;

g) due rappresentanti del Consiglio nazionaledell’economia e del lavoro (CNEL);

g bis) esperti dei problemi dell’immigrazione innumero non superiore a dieci.

5. Per ogni membro effettivo della Consulta è sti-mato un supplente.

6. Resta ferma la facoltà delle regioni di istituire,in analogia con quanto disposto al comma 4, letterea), b), c), d) e g), con competenza nelle materie loroattribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Sta-to, consulte regionali per i problemi dei lavoratoriextracomunitari e delle loro famiglie.

7. Il regolamento di attuazione stabilisce le moda-lità di costituzione e funzionamento della Consultadi cui al comma 4 e dei consigli territoriali.

8. La partecipazione alle Consulte di cui ai commi4 e 5 dei membri di cui al presente articolo e dei sup-plenti è gratuita, con esclusione del rimborso delleeventuali spese di viaggio per coloro che non sianodipendenti dalla pubblica amministrazione e non ri-siedano nel comune nel quale hanno sede i predettiorgani.

Art. 43. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 41) Di-scriminazione per motivi razziali, etnici, naziona-li o religiosi. 1. Ai fini del presente capo, costitui-sce discriminazione ogni comportamento che, diret-tamente o indirettamente, comporti una distinzione,esclusione, restrizione o preferenza basata sulla raz-za, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o et-nica, le convenzioni e le pratiche religiose, e che ab-bia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compro-mettere il riconoscimento, il godimento o l’eserci-zio, in condizioni di parità, dei diritti umani e dellelibertà fondamentali in campo politico, economico,sociale e culturale e in ogni altro settore della vitapubblica.

2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di

pubblico servizio o la persona esercente un serviziodi pubblica necessità che nell’esercizio delle suefunzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cit-tadino straniero che, soltanto a causa della sua con-dizione di straniero o di appartenente ad una deter-minata razza, religione, ernia o nazionalità, lo di-scriminino ingiustamente;

b) chiunque imponga condizioni più svantaggio-se o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pub-blico ad uno straniero soltanto a causa della sua con-dizione di straniero o di appartenente ad una deter-minata razza, religione, etnia o nazionalità;

c) chiunque illegittimamente imponga condizio-ni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l’accesso al-

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l’occupazione, all’alloggio, all’istruzione, alla for-mazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allostraniero regolarmente soggiornante in Italia soltan-to in ragione della sua condizione di straniero o diappartenente ad una determinata razza, religione, et-nia o nazionalità;

d) chiunque impedisca, mediante azioni odomissioni, l’esercizio di un’attività economica le-gittimamente intrapresa da uno straniero regolar-mente soggiornante in Italia, soltanto in ragionedella sua condizione di straniero o di appartenentead una determinata razza, confessione religiosa, et-nia o nazionalità;

e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali aisensi dell’art. 15 della legge 20 maggio 1970, n.300, come modificata e integrata dalla legge 9 di-cembre 1977, n. 903, e dalla legge 11 maggio1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o comporta-mento che produca un effetto pregiudizievole di-scriminando, anche indirettamente, i lavoratori inragione della loro appartenenza ad una razza, adun gruppo etnico o linguistico, ad una confessionereligiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discri-minazione indiretta ogni trattamento pregiudizialeconseguente all’adozione di criteri che svantaggi-no in modo proporzionalmente maggiore i lavora-tori appartenenti ad una determinata razza, ad undeterminato gruppo etnico o linguistico, ad unadeterminata confessione religiosa o ad una cittadi-nanza e riguardino requisiti non essenziali allosvolgimento dell’attività lavorativa.

3. Il presente articolo e l’art. 44 si applicano ancheagli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiutinei confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cit-tadini di altri Stati membri dell’Unione europea pre-senti in Italia.

Art. 44. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 42)Azione civile contro la discriminazione. 1. Quan-do il comportamento di un privato o della pubblicaamministrazione produce una discriminazione permotivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudi-ce può, su istanza di parte, ordinare la cessazione delcomportamento pregiudizievole e adottare ogni altroprovvedimento idoneo, secondo le circostanze, a ri-muovere gli effetti della discriminazione.

2. La domanda si propone con ricorso depositato,anche personalmente dalla parte, nella cancelleriadel tribunale in composizione monocratica del luogodi domicilio dell’istante.

3. Il tribunale in composizione monocratica, senti-te le parti, omessa ogni formalità non essenziale alcontraddittorio, procede nel modo che ritiene piùopportuno agli atti di istruzione indispensabili in re-lazione ai presupposti e ai fini del provvedimento ri-chiesto.

4. Il tribunale in composizione monocratica prov-vede con ordinanza all’accoglimento o al rigettodella domanda. Se accoglie la domanda, emette i

provvedimenti richiesti che sono immediatamenteesecutivi.

5. Nei casi di urgenza il tribunale in composizionemonocratica provvede con decreto motivato, assun-te, ove occorra, sommarie informazioni. In tal casofissa, con lo stesso decreto, l’udienza di comparizio-ne delle parti davanti a sé entro un termine non su-periore a quindici giorni, assegnando all’istante untermine non superiore a otto giorni per la notifica-zione del ricorso e del decreto. A tale udienza il tri-bunale in composizione monocratica, con ordinanza,conferma, modifica o revoca i provvedimenti ema-nati nel decreto.

6. Contro i provvedimenti del tribunale in compo-sizione monocratica è ammesso reclamo al tribunalenei termini di cui all’art. 739, comma 2, del codicedi procedura civile. Si applicano, in quanto compa-tibili, gli artt. 737, 738 e 739 del codice di procedu-ra civile.

7. Con la decisione che definisce il giudizio il giu-dice può altresì condannare il convenuto al risarci-mento del danno, anche non patrimoniale.

8. Chiunque elude l’esecuzione di provvedimentidel tribunale in composizione monocratica di cui aicommi 4 e 5 e dei provvedimenti del tribunale di cuial comma 6 è punito ai sensi dell’art. 388, comma 1,del codice penale.

9. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza aproprio danno del comportamento discriminatorio inragione della razza, del gruppo etnico o linguistico,della provenienza geografica, della confessione reli-giosa o della cittadinanza può dedurre elementi di fat-to anche a carattere statistico relativi alle assunzioni, airegimi contributivi, all’assegnazione delle mansioni equalifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carrie-ra ed ai licenziamenti dell’azienda interessata. Il giu-dice valuta i fatti dedotti nei limiti di cui all’art. 2729,comma 1, del codice civile.

10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un at-to o un comportamento discriminatorio di caratterecollettivo, anche in casi in cui non siano individuabiliin modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle di-scriminazioni, il ricorso può essere presentato dallerappresentanze locali delle organizzazioni sindacalimaggiormente rappresentative a livello nazionale. Ilgiudice, nella sentenza che accerta le discriminazionisulla base del ricorso presentato ai sensi del presentearticolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti ipredetti soggetti e organismi, un piano di rimozionedelle discriminazioni accertate.

11. Ogni accertamento di atti o comportamenti di-scriminatori ai sensi dell’art. 43 posti in essere daimprese alle quali siano stati accordati benefici aisensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni,ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto at-tinenti all’esecuzione di opere pubbliche, di servizio di forniture, è immediatamente comunicato dal tri-bunale in composizione monocratica, secondo le

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modalità previste dal regolamento di attuazione, al-le amministrazioni pubbliche o enti pubblici che ab-biano disposto la concessione del beneficio, inclusele agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell’appal-to. Tali amministrazioni o enti revocano il beneficioe, nei casi più gravi, dispongono l’esclusione del re-sponsabile per due anni da qualsiasi ulteriore con-cessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ov-vero da qualsiasi appalto.

12. Le regioni, in collaborazione con le province econ i comuni, con le associazioni di immigrati e delvolontariato sociale, ai fini dell’applicazione dellenorme del presente articolo e dello studio del feno-meno, predispongono centri di osservazione, diinformazione e di assistenza legale per gli stranieri,vittime delle discriminazioni per motivi razziali, et-nici, nazionali e religiosi.

Art. 45. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 43) Fon-do nazionale per le politiche migratorie. 1. Pressola Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito ilFondo nazionale per le politiche migratorie, destinatoal finanziamento delle iniziative di cui agli artt. 20,38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi annuali o plu-riennali dello Stato, delle regioni, delle province e deicomuni. La dotazione del Fondo, al netto delle som-me derivanti dal contributo di cui al comma 3, è sta-bilito in lire 12.500 milioni per l’anno 1997, in lire58.000 milioni per l’anno 1998 e in lire 68.000 milio-ni per l’anno 1999. Alla determinazione del Fondoper gli anni successivi si provvede ai sensi dell’art.11, commi 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni ed integrazioni. AlFondo affluiscono altresì le somme derivanti da con-tributi e donazioni eventualmente disposti da privati,enti, organizzazioni, anche internazionali, da organi-smi dell’Unione europea, che sono versati all’entratadel bilancie dello Stato per essere assegnati al predet-to Fondo. Il Fondo è annualmente ripartito con decre-to del Presidente del Consiglio dei ministri, di con-certo con i Ministri interessati. Il regolamento di at-tuazione disciplina le modalità per la presentazione,l’esame, l’erogazione, la verifica, la rendicontazionee la revoca del finanziamento del Fondo.

2. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni adot-tano, nelle materie di propria competenza, program-mi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziativee attività concernenti l’immigrazione, con particola-re riguardo all’effettiva e completa attuazione ope-rativa del presente testo unico e del regolamento diattuazione, alle attività culturali, formative, infor-mative, di integrazione, e di promozione di pari op-portunità. I programmi sono adottati secondo i crite-ri e le modalità indicati dal regolamento di attuazio-ne e indicano le iniziative pubbliche e private prio-ritari per il finanziamento da parte del Fondo, com-presa l’erogazione di contributi agli enti locali perl’attuazione del programma.

3. Con effetto dal mese successivo alla data di en-trata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40 e co-munque da data non successiva al 1° gennaio 1998,il 95 per cento delle somme derivanti dal gettito delcontributo di cui all’art. 13, comma 2, della legge 30dicembre 1986, n. 943, è destinato al finanziamentodelle politiche del Fondo di cui al comma 1. Con ef-fetto dal mese successivo alla data di entrata in vi-gore del presente testo unico tale destinazione è di-sposta per l’intero ammontare delle predette somme.A tal fine le medesime somme sono versate dall’IN-PS all’entrata del bilancio dello Stato per essere as-segnate al predetto Fondo. Il contributo di cui al-l’art. 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n.943, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Art. 46. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 44)Commissione per le politiche di integrazione. 1.Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Di-partimento per gli affari sociali è istituita la com-missione per le politiche di integrazione.

2. La commissione ha i compiti di predisporre per ilGoverno, anche ai fini dell’obbligo di riferire al Parla-mento, il rapporto annuale sullo Stato di attuazionedelle politiche per l’integrazione degli immigrati, diformulare proposte di interventi di adeguamento di ta-li politiche nonché di fornire risposta a quesiti postidal Governo concernenti le politiche per l’immigra-zione, interculturali, e gli interventi contro il razzismo.

3. La commissione è composta da rappresentantidel Dipartimento per gli affari sociali e del Diparti-mento per le pari opportunità della Presidenza delConsiglio dei ministri e dei Ministeri degli affariesteri, dell’interno, di grazia e giustizia, del lavoro edella previdenza sociale, della sanità, della pubblicaistruzione nonché da un numero massimo di dieciesperti, con qualificata esperienza nel campo dell’a-nalisi sociale, giuridica ed economica dei problemidell’immigrazione, nominati con decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministroper la solidarietà sociale. Il presidente della com-missione è scelto tra i professori universitari di ruo-lo esperti nelle materie suddette ed è collocato inposizione di fuori ruolo presso la Presidenza delConsiglio dei ministri. Possono essere invitati a par-tecipare alle sedute della commissione i rappresen-tanti della Conferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province autonome di Tren-to e di Bolzano, della Conferenza Stato-città ed au-tonomie locali e di altre amministrazioni pubblicheinteressate a singole questioni oggetto di esame.

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono determi-nati l’organizzazione della segreteria della commis-sione istituita presso il Dipartimento per gli affarisociali della Presidenza del Consiglio dei ministri,nonché i rimborsi ed i compensi spettanti ai membridella commissione e ad esperti dei quali la commis-sione intenda avvalersi per lo svolgimento dei pro-pri compiti.

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5. Entro i limiti dello stanziamento annuale previstoper il funzionamento della commissione dal decreto dicui all’art. 45, comma 1, la commissione può affidarel’effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbli-che o private, a gruppi o a singoli ricercatori median-te convenzioni deliberate dalla commissione e stipula-te dal presidente della medesima, e provvedere all’ac-quisto di pubblicazioni o materiale necessario per losvolgimento dei propri compiti.

6. Per l’adempimento dei propri compiti la com-missione può avvalersi della collaborazione di tuttele amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamen-to autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e de-gli enti locali.

TITOLO VI

NORME FINALI

Art. 47. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 46)Abrogazioni. 1. Dalla data di entrata in vigore delpresente testo unico, sono abrogati:

a) gli artt. 144, 147, 148 e 149 del testo unicodelle leggi di pubblica sicurezza, approvato con re-gio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) le disposizioni della legge 30 dicembre 1986,n. 943, ad eccezione dell’art. 3;

c) il comma 13 dell’art. 3 della legge 8 agosto1995, n. 335.

2. Restano abrogate le seguenti disposizioni:a) l’art. 151 del testo unico delle leggi di pubbli-

ca sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno1931, n. 773;

b) l’art. 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152;c) l’art. 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;d) l’art. 5, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 30

dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazio-ni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;

e) gli artt. 2 e seguenti del decreto-legge 30 di-cembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

f) l’art. 4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50;g) l’art. 116 del testo unico approvato con decre-

to legislativo 16 aprile 1994, n. 297.3. AIl’art. 20, comma 2, della legge 2 dicembre

1991, n. 390, sono soppresse le parole: «sempre cheesistano trattati o accordi internazionali bilaterali omultilaterali di reciprocità tra la Repubblica italianae gli Stati di origine degli studenti, fatte salve le di-verse disposizioni previste nell’ambito dei program-mi in favore dei Paesi in via di sviluppo».

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del re-golamento di attuazione del presente testo unico so-no abrogate le disposizioni ancora in vigore del tito-lo V del regolamento di esecuzione del testo unico18 giugno 1941, n. 773 delle leggi di pubblica sicu-rezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940,n. 635.

Art. 48. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 48) Co-pertura finanziaria. 1. All’onere derivante dall’at-tuazione della legge 6 marzo 1998, n. 40 e del pre-sente testo unico, valutato in lire 42.500 milioni perl’anno 1997 e in lire 124.000 milioni per ciascunodegli anni 1998 e 1999, si provvede:

a) quanto a lire 22.500 milioni per l’anno 1997 ea lire 104.000 milioni per ciascuno degli anni 1998e 1999, mediante riduzione dello stanziamentoiscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, alcapitolo 6856 dello stato di previsione del Ministerodel tesoro, del bilancio e della programmazione eco-nomica per l’anno 1997, allo scopo parzialmenteutilizzando, quanto a lire 22.500 milioni per l’anno1997 e a lire 29.000 milioni per ciascuno degli anni1998 e 1999, l’accantonamento relativo al Ministe-ro del tesoro, del bilancio e della programmazioneeconomica; quanto a lire 50.000 milioni per ciascu-no degli anni 1998 e 1999, l’accantonamento relati-vo alla Presidenza del Consiglio dei ministri; quan-to a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1998e 1999, l’accantonamento relativo al Ministero del-la pubblica istruzione; quanto a lire 5.000 milioniper ciascuno degli anni 1998 e 1999, l’accantona-mento relativo al Ministero degli affari esteri;

b) quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno de-gli anni 1997, 1998 e 1999, mediante riduzione del-lo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trienna-le 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previ-sione del Ministero del tesoro, del bilancio e dellaprogrammazione economica, per l’anno 1997, alloscopo parzialmente utilizzando l’accantonamentorelativo al Ministero dell’interno.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della pro-grammazione economica, è autorizzato ad apportare,con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 49. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 49) Di-sposizioni finali. 1. Nella prima applicazione delledisposizioni della legge 6 marzo 1998, n. 40 e delpresente testo unico si provvede a dotare le questureche ancora non ne fossero provviste delle apparec-chiature tecnologiche per la trasmissione in via tele-matica dei dati di identificazione personale nonchédelle operazioni necessarie per assicurare il collega-mento tra le questure e il sistema informativo dellaDirezione centrale della polizia criminale.

1 bis. Agli stranieri già presenti nel territorio delloStato anteriormente alla data di entrata in vigore del-la legge 6 marzo 1998, n. 40, in possesso dei requi-siti stabiliti dal decreto di programmazione dei flus-si per il 1998 emanato ai sensi dell’articolo 3, com-ma 4, in attuazione del documento programmatico dicui all’articolo 3, comma 1, che abbiano presentatola relativa domanda con le modalità e nei terminiprevisti dal medesimo decreto, può essere rilasciatoil permesso di soggiorno per i motivi sopra indicati.Per gli anni successivi al 1998, gli ingressi per moti-vi di lavoro di cui all’articolo 3, comma 4, restano di-

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sciplinati secondo le modalità ivi previste. In man-canza dei requisiti richiesti per l’ingresso nel territo-rio dello Stato, si applicano le misure previste dalpresente testo unico.

2. All’onere conseguente l’applicazione del com-ma 1, valutato in lire 8.000 milioni per l’anno 1998,si provvede a carico delle risorse di cui all’art. 48 ecomunque nel rispetto del tetto massimo di spesa iviprevisto.

2 bis. Per il perfezionamento delle operazioni diidentificazione delle persone detenute o internate, ilDipartimento dell’amministrazione penitenziariaadotta modalità di effettuazione dei rilievi segnaleti-ci conformi a quelle già in atto per le questure e siavvale delle procedure definite d’intesa con il Di-partimento della pubblica sicurezza.

12.

D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394. Regolamentorecante norme di attuazione del testo unicodelle disposizioni concernenti la disciplinadell’immigrazione e norme sulla condizionedello straniero, a norma dell’articolo 1,comma 6, del decreto legislativo 25 luglio1998, n. 286. (G.U. 3 novembre 1999, n. 258).

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1. Accertamento della condizione di reci-procità. 1. Ai fini dell’accertamento della condi-zione di reciprocità, nei casi previsti dal testo unicodelle disposizioni concernenti la disciplina dell’im-migrazione e norme sulla condizione dello stra-niero, di seguito denominato: “testo unico”, il Mi-nistero degli affari esteri, a richiesta, comunica ainotai ed ai responsabili dei procedimenti ammini-strativi che ammettono gli stranieri al godimentodei diritti in materia civile i dati relativi alle veri-fiche del godimento dei diritti in questione da par-te dei cittadini italiani nei Paesi d’origine dei sud-detti stranieri.

2. L’accertamento di cui al comma 1, non èrichiesto per i cittadini stranieri titolari della car-ta di soggiorno di cui all’articolo 9 del testo uni-co, nonché per i cittadini stranieri titolari di un per-messo di soggiorno per motivi di lavoro subordina-to o di lavoro autonomo, per l’esercizio di un’im-presa individuale, per motivi di famiglia, per mo-tivi umanitari e per motivi di studio, e per i relativifamiliari in regola con il soggiorno (1).–––––––––

(1) Articolo così sostituito dall’art. 1, D.P.R. 18 ot-tobre 2004, n. 334 (in S.O. alla G.U. 10 febbraio2005, n. 33).

Art. 2. Rapporti con la pubblica amministra-zione. 1. I cittadini stranieri regolarmente soggior-nanti in Italia possono utilizzare le dichiarazionisostitutive di cui all’articolo 46 del decreto del Pre-sidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,limitatamente agli stati, fatti e qualità personalicertificabili o attestabili da parte di soggetti pub-blici o privati italiani, fatte salve le disposizioni deltesto unico o del presente regolamento che preve-dono l’esibizione o la produzione di specifici do-cumenti (1).

2. Gli stati, fatti, e qualità personali diversi daquelli indicati nel comma 1, sono documentati me-diante certificati o attestazioni rilasciati dalla com-petente autorità dello Stato estero, legalizzati aisensi dell’articolo 49 del decreto del Presidente del-la Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autoritàconsolari italiane e corredati di traduzione in linguaitaliana, di cui l’autorità consolare italiana attesta laconformità all’originale. Sono fatte salve le diversedisposizioni contenute nelle convenzioni interna-zionali in vigore per l’Italia. L’interessato deve es-sere informato che la produzione di atti o docu-menti non veritieri è prevista come reato dalla leg-ge italiana e determina gli effetti di cui all’articolo4, comma 2, del testo unico (2).

2-bis. Ove gli stati, fatti e qualità personali di cui alcomma 1 non possono essere documentati mediantecertificati o attestazioni rilasciati da competenti auto-rità straniere, in ragione della mancanza di una auto-rità riconosciuta o della presunta inaffidabilità deidocumenti, rilasciati dall’autorità locale, rilevata an-che in sede di cooperazione consolare Schengen lo-cale, ai sensi della decisione del Consiglio europeodel 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomati-che o consolari provvedono al rilascio di certifica-zioni, ai sensi dell’articolo 49 del decreto del Presi-dente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sullabase delle verifiche ritenute necessarie, effettuate aspese degli interessati (3).–––––––––

(1) Comma così modificato dall’art. 2, D.P.R. 18ottobre 2004, n. 334 (in S.O. alla G.U. 10 febbraio2005, n. 33).

(2) Comma così sostituito dall’art. 2, D.P.R. n.334/2004 cit.

(3) Comma aggiunto dall’art. 2, D.P.R. n.334/2004 cit.

Art. 3. Comunicazioni allo straniero. 1. Le comu-nicazioni dei provvedimenti dell’autorità giudiziariarelative ai procedimenti giurisdizionali previsti dal te-sto unico e dal presente regolamento sono effettuatecon avviso di cancelleria al difensore nominato dallostraniero o a quello incaricato di ufficio.

2. Le comunicazioni dei provvedimenti concemen-ti gli stranieri diversi da quelli indicati nel comma 1,emanati dal Ministro dell’interno, dai prefetti, daiquestori o dagli organi di polizia sono effettuate a

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mezzo di ufficiali od agenti di pubblica sicurezza,con le modalità di cui al comma 3, o, quando la per-sona è irreperibile, mediante notificazione effettuatanell’ultimo domicilio conosciuto.

3. Il provvedimento che dispone il respingimento,il decreto di espulsione, il provvedimento di revocao di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di ri-fiuto della conversione del titolo di soggiorno, la re-voca od il rifiuto della carta di soggiorno sono co-municati allo straniero mediante consegna a maniproprie o notificazione del provvedimento scritto emotivato, contenente l’indicazione delle eventualimodalità di impugnazione, effettuata con modalitàtali da assicurare la riservatezza del contenuto del-l’atto. Se lo straniero non comprende la lingua ita-liana, il provvedimento deve essere accompagnatoda una sintesi del suo contenuto, anche mediante ap-positi formulari sufficientemente dettagliati, nellalingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibileper indisponibilità di personale idoneo alla traduzio-ne del provvedimento in tale lingua, in una delle lin-gue inglese, francese o spagnola, secondo la prefe-renza indicata dall’interessato (1).

4. Nel provvedimento di espulsione e nella sinte-si di cui al comma 3, lo straniero è altresì informa-to del diritto di essere assistito da un difensore di fi-ducia, con ammissione, qualora ne sussistano i pre-supposti, al gratuito patrocinio a spese dello Stato anorma della legge 30 luglio 1990, n. 217, e succes-sive modificazioni, ed è avvisato che, in mancanzadi difensore di fiducia, sarà assistito da un difenso-re di ufficio designato dal giudice tra quelli iscrittinella tabella di cui all’articolo 29 del decreto legi-slativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le comunica-zioni dei successivi provvedimenti giurisdizionalisaranno effettuate con l’avviso di cancelleria al di-fensore nominato dallo straniero o a quello incari-cato di ufficio (2). –––––––––

(1) Comma così sostituito dall’art. 3, D.P.R. 18 ot-tobre 2004, n. 334 (in S.O. alla G.U. 10 febbraio2005, n. 33).

(2) Comma così modificato dall’art. 3, D.P.R. n.334/2004 cit.

Art. 4. Comunicazioni all’autorità consolare. 1.L’informazione prevista dal comma 7 dell’articolo 9del testo unico contiene:

a) l’indicazione dell’autorità giudiziaria o ammi-nistrativa che effettua l’informazione;

b) le generalità dello straniero e la sua naziona-lità, nonché, ove possibile, gli estremi del passapor-to o di altro documento di riconoscimento, ovvero,in mancanza, le informazioni acquisite in merito al-la sua identificazione;

c) l’indicazione delle situazioni che comportanol’obbligo dell’informazione. con specificazione del-la data di accertamento della stessa, nonché, ove siastato emesso un provvedimento nei confronti dellostraniero, gli estremi dello stesso;

d) il luogo in cui lo straniero si trova, nel caso diprovvedimento restrittivo della libertà personale, didecesso o di ricovero ospedaliero urgente.

2. La comunicazione è effettuata per iscritto, ov-vero mediante fonogramma, telegramma, o altri ido-nei mezzi di comunicazione. Nel caso in cui la rap-presentanza diplomatica o consolare più vicina del-lo Stato di cui lo straniero è cittadino si trovi all’e-stero, le comunicazioni verranno fatte al Ministerodegli affari esteri che provvederà ad interessare larappresentanza competente.

3. L’obbligo di informazione all’autorità diploma-tica o consolare non sussiste quando lo straniero cuila specifica richiesta deve essere rivolta dai soggettidi cui all’articolo 2, comma 7, del testo unico, di-chiari espressamente di non volersi avvalere degliinterventi di tale autorità. Per lo straniero di età in-feriore ai quattordici anni, la rinuncia è manifestatada chi esercita la potestà sul minore.

4. Oltre a quanto previsto dall’articolo 2, comma7, del testo unico, l’informazione all’autorità conso-lare non è comunque effettuata quando dalla stessapossa derivare il pericolo, per lo straniero o per icomponenti del nucleo familiare, di persecuzioneper motivi di razza, di sesso, di lingua, di religione,di opinioni politiche, di origine nazionale, di condi-zioni personali o sociali.

CAPO II

INGRESSO E SOGGIORNO

Art. 5. Rilascio dei visti di ingresso. 1. Il rilasciodei visti di ingresso o per il transito nel territorio del-lo Stato è di competenza delle rappresentanze diplo-matiche o consolari italiane a ciò abilitate e, tranne incasi particolari, territorialmente competenti per il luo-go di residenza dello straniero. Gli uffici di polizia difrontiera italiani possono essere autorizzati a rilascia-re visti di ingresso o di transito, per una durata nonsuperiore, rispettivamente, a dieci e a cinque giorni,per casi di assoluta necessità.

2. Il visto può essere rilasciato, se ne ricorrono re-quisiti e condizioni, per la durata occorrente in rela-zione ai motivi della richiesta e alla documentazio-ne prodotta dal richiedente.

3. La tipologia dei visti corrispondente ai diversimotivi di ingresso, nonché i requisiti e le condizioniper l’ottenimento di ciascun tipo di visto sono disci-plinati da apposite istruzioni del Ministero degli af-fari esteri, adottate con decreto del Ministro degli af-fari esteri, di concerto con i Ministri dell’interno, dellavoro e delle politiche sociali, della giustizia, dellasalute, dell’istruzione, dell’università e della ricerca,delle attività produttive e per gli affari regionali esono periodicamente aggiornate anche in esecuzionedegli obblighi internazionali assunti dall’Italia (1).

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4. Le rappresentanze diplomatiche e consolariitaliane sono tenute ad assicurare, per le esigenzedell’utenza, adeguate forme di pubblicità di detti re-quisiti e condizioni, nonché degli eventuali requisitiintegrativi resi necessari da particolari situazioni lo-cali o da decisioni comuni adottate nell’ambito del-la cooperazione con le rappresentanze degli altriStati che aderiscono alla Convenzione di applicazio-ne dell’Accordo di Schengen.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4,nella domanda per il rilascio del visto, lo stranierodeve indicare le proprie generalità complete e quel-le degli eventuali familiari al seguito, gli estremi delpassaporto o di altro documento di viaggio ricono-sciuto equivalente, il luogo dove è diretto, il motivoe la durata del soggiorno (1).

6. Alla domanda deve essere allegato il passaporto oaltro documento di viaggio riconosciuto equivalente,nonché la documentazione necessaria per il tipo di vistorichiesto e, in ogni caso, quella concernente:

a) la finalità del viaggio;b) l’indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati;c) la disponibilità dei mezzi di sussistenza suffi-

cienti per la durata del viaggio e del soggiorno, os-servate le direttive di cui all’articolo 4, comma 3,del testo unico (2);

c-bis) il nullaosta di approvazione del progettoda parte del Comitato per i minori stranieri, rilascia-to previa acquisizione di quello della questura per icomponenti del nucleo familiare che ospita il mino-re, con allegata la lista dei minori e degli accompa-gnatori, per il rilascio del visto per il soggiorno dicui all’articolo 10, comma 3-bis (2);

d) le condizioni di alloggio.7. [Per i visti relativi ai familiari al seguito lo stra-

niero deve esibire, oltre alla documentazione di cuial comma 6, anche:

a) quella comprovante i presupposti di parentela,coniugio, minore età o inabilità al lavoro e di convi-venza. A tal fine i certificati rilasciati dalla compe-tente autorità dello Stato estero sono autenticati dal-l’autorità consolare italiana che attesta che la tradu-zione in lingua italiana dei documenti è conformeagli originali;

b) il nulla osta della questura, utile anche ai finidell’accertamento della disponibilità di un alloggio, anorma dell’articolo 29, comma 3, lettera a) del testounico, e dei mezzi di sussistenza di cui allo stesso ar-ticolo, comma 3, lettera b). A tal fine l’interessato de-ve produrre l’attestazione dell’ufficio comunale circala sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolodel testo unico ovvero il certificato di idoneità igieni-co-sanitaria rilasciato dall’Azienda unità sanitaria lo-cale competente per territorio] (3).

8. Valutata la ricevibilità della domanda ed esperi-ti gli accertamenti richiesti in relazione al visto ri-chiesto, ivi comprese le verifiche preventive di sicu-rezza, il visto è rilasciato entro 90 giorni dalla ri-

chiesta, fatto salvo quanto diversamente previsto daltesto unico e dal presente regolamento (4).

8-bis. Contestualmente al rilascio del visto d’in-gresso, la rappresentanza diplomatica o consolareconsegna al titolare del visto una comunicazionescritta in lingua a lui comprensibile o, ove sia im-possibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo, se-condo le preferenze manifestate dall’interessato, cheillustri i diritti e doveri dello straniero relativi all’in-gresso ed al soggiorno in Italia, di cui all’articolo 2del testo unico, nonché l’obbligo di presentarsi neitempi stabiliti dalla legge alle competenti autoritàdopo il suo ingresso in Italia (5). –––––––––

(1) Comma così sostituito dall’art. 4, D.P.R. 18 ot-tobre 2004, n. 334 (in S.O. alla G.U. 10 febbraio2005, n. 33).

(2) L’originaria lett.c) è stata così sostituita con leattuali lettere c) e c-bis) dall’art. 4, D.P.R. n.334/2004 cit.

(3) Comma abrogato dall’art. 4, D.P.R. n.334/2004 cit.

(4) Comma così modificato dall’art. 4, D.P.R. n.334/2004 cit.

(5) Comma aggiunto dall’art. 4, D.P.R. n.334/2004 cit.

Art. 6. Visti per ricongiungimento familiare eper familiari al seguito. 1. La richiesta di nullaostaal ricongiungimento familiare, per i soggetti di cuiall’articolo 29, comma 1, del testo unico, va presen-tata allo Sportello unico per l’immigrazione pressola Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, com-petente per il luogo di dimora del richiedente. La do-manda dell’interessato deve essere corredata dalla:

a) copia della carta di soggiorno o del permessodi soggiorno avente i requisiti di cui all’articolo 28,comma 1, del testo unico;

b) documentazione attestante la disponibilità delreddito di cui all’articolo 29, comma 3, lettera b),del testo unico;

c) documentazione attestante la disponibilità diun alloggio, a norma dell’articolo 29, comma 3, let-tera a), del testo unico. A tale fine, l’interessato de-ve produrre l’attestazione dell’ufficio comunale cir-ca la sussistenza dei requisiti di cui al predetto arti-colo del testo unico ovvero il certificato di idoneitàigienico-sanitaria rilasciato dall’Azienda unità sani-taria locale competente per territorio;

d) documentazione attestante i rapporti di paren-tela, la minore età e lo stato di famiglia;

e) documentazione attestante l’invalidità totale o igravi motivi di salute previsti dall’articolo 29, comma1, lettere c) e b-bis), del testo unico, rilasciata, a spe-se del richiedente, dal medico nominato con decretodella rappresentanza diplomatica o consolare;

f) documentazione concernente la condizioneeconomica nel Paese di provenienza dei familiari acarico di cui all’articolo 29, comma 1, lettere b-bis)

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e c) del testo unico, prodotta dalle locali autorità oda soggetti privati, valutata dall’autorità consolarealla luce dei parametri locali.

2. L’autorità consolare italiana provvede, ove nul-la osti, alla legalizzazione della documentazione dicui al comma 1, lettere d), e) e f), salvo che gli ac-cordi internazionali vigenti per l’Italia prevedano di-versamente, nonché alla sua validazione ai fini delricongiungimento familiare.

3. Per i visti relativi ai familiari al seguito, si ap-plica la medesima procedura prevista dai commi 1,lettere b), c), d), e) e f) e 2. Ai fini della richiesta delnullaosta lo straniero può avvalersi di un procurato-re speciale.

4. Lo Sportello unico per l’immigrazione rilasciaricevuta della domanda e della documentazione pre-sentata mediante apposizione, sulla copia della do-manda e degli atti, del timbro datario dell’ufficio edella sigla dell’addetto alla ricezione. Verificata lasussistenza dei requisiti e condizioni previsti dal-l’articolo 29 del testo unico, nonché i dati anagrafi-ci dello straniero, lo Sportello unico per l’immigra-zione verifica l’esistenza del codice fiscale o ne ri-chiede l’attribuzione, secondo le modalità determi-nate con il decreto del Ministro dell’interno, di cuiall’articolo 11, comma 2. Lo Sportello unico perl’immigrazione rilascia, anche attraverso proceduretelematiche, entro novanta giorni dalla ricezione, ilnullaosta ovvero il provvedimento di diniego, dan-done comunicazione all’autorità consolare, avvalen-dosi anche del collegamento previsto con l’archivioinformatizzato della rete mondiale visti presso il Mi-nistero degli affari esteri.

5. Le autorità consolari, ricevuto il nullaosta di cuial comma 4 ovvero, se sono trascorsi novanta giornidalla presentazione della domanda di nullaosta, rice-vuta copia della stessa domanda e degli atti contras-segnati a norma del medesimo comma 4, rilascianoil visto di ingresso entro trenta giorni dalla presenta-zione della richiesta di visto, dandone comunicazio-ne, in via telematica, allo Sportello unico.–––––––––

Articolo così sostituito dall’art. 5, D.P.R. 18 otto-bre 2004, n. 334 (in S.O. alla G.U. 10 febbraio2005, n. 33).

Art. 6-bis. Diniego del visto d’ingresso. 1. Qua-lora non sussistano i requisiti previsti nel testo uni-co e nel presente regolamento, l’autorità diplomati-ca o consolare comunica allo straniero, con provve-dimento scritto, il diniego del visto di ingresso, con-tenente l’indicazione delle modalità di eventuale im-pugnazione. Il visto di ingresso è negato anchequando risultino accertate condanne in primo gradodi cui all’articolo 4, comma 3, del testo unico. Se lostraniero non comprende la lingua italiana, il prov-vedimento deve essere accompagnato da una tradu-zione del suo contenuto nella lingua a lui compren-sibile o, comunque, in inglese, francese, spagnolo o

arabo, secondo le preferenze manifestate dall’inte-ressato. Il provvedimento di diniego è motivato, sal-vo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, del te-sto unico. Il provvedimento è consegnato a maniproprie dell’interessato.–––––––––

Articolo inserito dall’art. 6, D.P.R. 18 ottobre 2004,n. 334 (in S.O. alla G.U. 10 febbraio 2005, n. 33).

Art. 7. Ingresso nel territorio dello Stato. 1.L’ingresso nel territorio dello Stato è comunque su-bordinato alla effettuazione dei controlli di frontie-ra, compresi quelli richiesti in attuazione della Con-venzione di applicazione dell’Accordo di Schengen,doganali e valutari, ed a quelli sanitari previsti dallanormativa vigente in materia di profilassi interna-zionale. Per i permessi previsti dalla prassi interna-zionale in materia di trasporti marittimi o aerei si os-servano le istruzioni specificamente disposte.

2. È fatto obbligo al personale addetto ai controllidi frontiera di apporre sul passaporto il timbro di in-gresso, con l’indicazione della data.

3. Nei casi di forza maggiore che impedisconol’attracco o l’atterraggio dei mezzi nava1i o aereinei luoghi dove sono istituiti i valichi di frontieradeputati ai controlli dei viaggiatori, lo sbarco deglistessi può essere autorizzato dal comandante delporto o dal direttore dell’aeroporto per motivate esi-genze, previa comunicazione al questore e all’uffi-cio o comando di polizia territorialmente competen-te ed agli uffici di sanità marittima o aerea.

4. Nelle circostanze di cui al comma 3, il control-lo di frontiera è effettuato dall’ufficio o comando dipolizia territorialmente competente, con le modalitàstabilite dal questore.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si osservano an-che per il controllo delle persone in navigazione dadiporto, che intendono fare ingresso nel territorio del-lo Stato, le cui imbarcazioni sono eccezionalmenteautorizzate ad attraccare in località sprovviste di po-sto di polizia di frontiera, sulla base delle istruzionidiramate in attuazione della Convenzione di applica-zione dell’Accordo di Schengen, ratificata e resa ese-cutiva in Italia con legge 30 settembre 1993, n. 388.

Art. 8. Uscita dal territorio dello Stato e rein-gresso. 1. Lo straniero che lascia il territorio delloStato per recarsi in uno Stato non appartenente allospazio di libera circolazione è tenuto a sottoporsi aicontrolli di polizia di frontiera. È fatto obbligo alpersonale addetto ai controlli di apporre sul passa-porto il timbro di uscita munito dell’indicazione delvalico di frontiera e della data.

2. Per lo straniero regolarmente soggiornante inItalia che, dopo esserne uscito, intende farvi ritorno,il reingresso è consentito previa esibizione al con-trollo di frontiera del passaporto o documento equi-valente e del permesso di soggiorno o della carta disoggiorno in corso di validità (1).

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3. Lo straniero, il cui documento di soggiorno èscaduto da non più di sessanta giorni e che ne abbiachiesto il rinnovo nel rispetto dei termini, per rien-trare nel territorio dello Stato è tenuto a munirsi divisto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanzadiplomatica o consolare italiana nel Paese di prove-nienza, previa esibizione del documento scaduto. Ilpredetto termine di sessanta giorni non si applica neiconfronti dello straniero che si è allontanato dal ter-ritorio nazionale per adempiere agli obblighi milita-ri e si estende fino a sei mesi in caso di sussistenzadi comprovati gravi motivi di salute dello straniero,dei suoi parenti di I° grado o del coniuge, fermo re-stando il possesso dei requisiti previsti per il rinno-vo del permesso di soggiorno (2).

4. Lo straniero privo del documento di soggiomo,perché smarrito o sottratto, è tenuto a richiedere il vi-sto di reingresso alla competente rappresentanza di-plomatica o consolare unendo copia della denunciadel furto o dello smarrimento. Il visto di reingresso èrilasciato previa verifica dell’esistenza del provvedi-mento del questore concernente il soggiorno.

5. [Lo straniero in possesso della carta di soggior-no rientra nel territorio dello Stato mediante la solaesibizione della carta di soggiorno e del passaportoo documento equivalente] (3).–––––––––

(1) Comma così modificato dall’art. 7, D.P.R. 18ottobre 2004, n. 334 (in S.O. alla G.U. 10 febbraio2005, n. 33).

(2) Comma così sostituito dall’art. 7, D.P.R. n.334/2004 cit.

(3) Comma abrogato dall’art. 7, D.P.R. n.334/2004 cit.

Art. 8-bis. Contratto di soggiorno per lavoro su-bordinato. 1. Il datore di lavoro, al momento della ri-chiesta di assunzione di un lavoratore straniero, deveindicare con un’apposita dichiarazione, inserita nellarichiesta di assunzione del lavoratore straniero, non-ché nella proposta di contratto di soggiorno di cui al-l’articolo 30-bis, comma 2, lettera d), e comma 3, let-tera c), un alloggio fornito di requisiti di abitabilità eidoneità igienico sanitaria, o che rientri nei parametriprevisti dal testo unico, e deve impegnarsi, nei con-fronti dello Stato, al pagamento delle spese di viaggioper il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

2. La documentazione necessaria per il rilascio delpermesso di soggiorno, di cui all’articolo 5-bis, com-ma 1, lettere a) e b), del testo unico, è esibita dal la-voratore al momento della sottoscrizione del contrattodi soggiorno, secondo le modalità previste dall’artico-lo 35, comma 1.–––––––––

Articolo inserito dall’art. 8, D.P.R. 18 ottobre 2004,n. 334 (in S.O. alla G.U. 10 febbraio 2005, n. 33).

Art. 9. Richiesta del permesso di soggiorno. 1.La richiesta del permesso di soggiorno è presentata,

entro il termine previsto dal testo unico, al questoredella provincia nella quale lo straniero intende sog-giornare, ovvero allo Sportello unico in caso di ricon-giungimento familiare, di cui all’articolo 6, comma 1,ed in caso d’ingresso per lavoro subordinato, ai sensidell’articolo 36, comma 1, mediante scheda conformeal modello predisposto dal Ministero dell’interno,sottoscritta dal richiedente e corredata della fotografiadell’interessato, in formato tessera, in quattro esem-plari: uno da apporre sulla scheda di domanda, uno daapporre sul permesso di soggiorno, il terzo da conser-vare agli atti d’ufficio e il quarto da trasmettere al si-stema informativo di cui all’articolo 49 del testo uni-co. In luogo della fotografia in più esemplari, allostraniero può essere richiesto di farsi ritrarre da appo-sita apparecchiatura per il trattamento automatizzatodell’immagine, in dotazione all’ufficio (1).

1-bis. Le modalità di richiesta del permesso di sog-giorno, diverse da quelle previste dal comma 1, sonodisciplinate con decreto del Ministro dell’interno diattuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del 13giugno 2002, del Consiglio, di cui all’articolo 5, com-ma 8, del testo unico (2).

1-ter. In caso di ricongiungimento familiare, lo stra-niero, entro otto giorni dall’ingresso nel territorio na-zionale, si reca presso lo Sportello unico che, a segui-to di verifica del visto rilasciato dall’autorità consola-re e dei dati anagrafici dello straniero, consegna ilcertificato di attribuzione del codice fiscale e fa sot-toscrivere il modulo precompilato di richiesta del per-messo di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente,inoltrati alla questura competente per il rilascio delpermesso di soggiorno, tramite procedura telematica.Si applica quanto previsto dagli articoli 11, comma 2-bis, e 36, comma 2 (2).

1-quater. Lo sportello unico competente richiedel’annullamento dei codici fiscali non consegnati neltermine di diciotto mesi dal rilascio del nullaosta, ov-vero conferma l’avvenuta consegna, con la contestua-le comunicazione del dato relativo al domicilio fisca-le dello straniero, secondo le modalità determinatecon il decreto del Ministro dell’interno di cui all’arti-colo 11, comma 2 (2).

2. Nella richiesta di cui al comma 1 lo straniero de-ve indicare:

a) le proprie generalità complete, nonché quelledei figli minori conviventi, per i quali sia previstal’iscrizione nel permesso di soggiorno del genitore;

b) il luogo dove l’interessato dichiara di volersoggiornare;

c) il motivo del soggiorno.3. Con la richiesta di cui al comma 1 devono esse-

re esibiti:a) il passaporto o altro documento equipollente

da cui risultino la nazionalità, la data, anche solocon l’indicazione dell’anno e il luogo di nascita de-gli interessati, nonchè il visto di ingresso, quandoprescritto;

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b) la documentazione, attestante la disponibilitàdei mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza, neicasi di soggiorno diversi da quelli per motivi di fa-miglia e di lavoro (3).

4. L’ufficio trattiene copia della documentazioneesibita e può richiedere, quando occorre verificare lasussistenza delle condizioni previste dal testo unico,l’esibizione della documentazione o di altri elemen-ti occorrenti per comprovare:

a) l’esigenza del soggiorno, per il tempo richiesto;b) la disponibilità dei mezzi di sussistenza suffi-

cienti commisurati ai motivi e alla durata del sog-giorno in relazione alle direttive di cui all’articolo 4,comma 3, del testo unico, rapportata al numero del-le persone a carico;

c) la disponibilità di altre risorse o dell’alloggio,nei casi in cui tale documentazione sia richiesta daltesto unico o dal presente regolamento.

5. Gli stranieri autorizzati al lavoro stagionale aisensi dell’articolo 24 del testo unico per un periodonon superiore a trenta giorni sono esonerati dall’ob-bligo di cui all’articolo 5, comma 2-bis, del medesi-mo testo unico (1).

6. La documentazione di cui ai commi 3 e 4 non ènecessaria per i richiedenti asilo e per gli stranieriammessi al soggiorno per i motivi di cui agli artico-li 18 e 20 del testo unico e all’articolo 11, comma 1,lettera c) (4).

7. L’addetto alla ricezione, esaminati i documentiesibiti, ed accertata l’identita dei richiedenti, rilasciaun esemplare della scheda di cui al comma 1, muni-ta di fotografia dell’interessato e del timbro datariodell’ufficio e della sigla dell’addetto alla ricezione,quale ricevuta, indicando il giorno in cui potrà esse-re ritirato il permesso di soggiorno, con l’avverten-za che all’atto del ritiro dovrà essere esibita la docu-mentazione attestante l’assolvimento degli obblighiin materia sanitaria di cui all’articolo 34, comma 3,del testo unico.–––––––––

(1) Comma così sostituito dall’art. 9, D.P.R. 18 ot-tobre 2004, n. 334 (in S.O. alla G.U. 10 febbraio2005, n. 33).

(2) Comma inserito dall’art. 9, D.P.R. 334/2004cit.

(3) Lettera così modificata dall’art. 9, D.P.R. n.334/2004 cit.

(4) Comma così modificato dall’art. 9, D.P.R. n.334/2004 cit.

Art. 10. Richiesta del permesso di soggiorno incasi particolari. 1. Per gli stranieri in possesso dipassaporto o altro documento equipollente dal qualerisulti la data di ingresso nel territorio dello Stato, edel visto di ingresso quando prescritto, che intendo-no soggiornare in Italia per un periodo non superio-re a trenta giorni, l’esemplare della scheda rilasciataper ricevuta a norma dell’articolo 9, comma 7, tieneluogo del permesso di soggiorno per i trenta giorni

successivi alla data di ingresso nel territorio nazio-nale. Ai fini di cui all’articolo 6, comma 3, del testounico, la scheda deve essere esibita unitamente alpassaporto.

1-bis. In caso di soggiorno per turismo di duratanon superiore a trenta giorni, gli stranieri apparte-nenti a Paesi in regime di esenzione di visto turisti-co possono richiedere il permesso di soggiorno almomento dell’ingresso nel territorio nazionale allafrontiera, attraverso la compilazione e la sottoscri-zione di un apposito modulo. La ricevuta rilasciatadall’ufficio di polizia equivale a permesso di sog-giorno per i trenta giorni successivi alla data di in-gresso nel territorio nazionale. Le modalità e le pro-cedure di attuazione del presente comma sono stabi-lite con decreto del Ministro dell’interno (1).

2. Quando si tratta di soggiorno per turismo di du-rata non superiore a 30 giorni di gruppi guidati la ri-chiesta del permesso di soggiorno può essere effet-tuata dal capo gruppo, mediante esibizione dei pas-saporti o documenti equipollenti e, se si tratta di pas-saporti collettivi, di copia dei documenti di identifi-cazione di ciascuno dei viaggiatori, nonché del pro-gramma del viaggio. La disponibilità dei mezzi disussistenza e di quelli per il ritorno nel Paese d’ori-gine può essere documentata attraverso la attesta-zione di pagamento integrale del viaggio e del sog-giorno turistico.

3. Nei casi di cui al comma 2, la ricevuta della ri-chiesta del permesso di soggiorno, munita del tim-bro dell’ufficio con data e sigla dell’operatore ad-detto alla ricezione, rilasciata nel numero di esem-plari occorrenti, equivale a permesso di soggiornocollettivo per i trenta giorni successivi alla data diingresso nel territorio nazionale, risultante dall’ap-posito timbro, munito di data, apposto sul passapor-to o altro documento equipollente all’atto del con-trollo di frontiera.

3-bis. Per soggiorni di durata non superiore a no-vanta giorni di gruppi di minori stranieri partecipan-ti a progetti di accoglienza a carattere umanitariopromossi anche dalla regioni e da enti pubblici loca-li, per i quali sia stato rilasciato il nullaosta da partedel Comitato per i minori stranieri, la richiesta disoggiorno per i minori può essere presentata dal le-gale rappresentante dell’ente proponente alla que-stura competente mediante esibizione del passapor-to degli interessati (1).

4. Per i soggiorni da trascorrersi presso conviven-ze civili o religiose, presso ospedali o altri luoghi dicura, la richiesta del permesso di soggiorno può es-sere presentata in questura dall’esercente della strut-tura ricettiva o da chi presiede le case, gli ospedali,gli istituti o le comunità in cui lo straniero è ospita-to, il quale provvede anche al ritiro e alla consegnaall’interessato della ricevuta di cui al comma 1 e delpermesso di soggiorno.

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5. Gli stranieri che intendono soggiornare in Italiaper un periodo non superiore a 30 giorni sono eso-nerati dall’obbligo di cui al comma 8 dell’articolo 6del testo unico.

6. Negli alberghi, negli altri esercizi ricettivi enei centri di accoglienza alle frontiere deve esseremessa a disposizione dei viaggiatori stranieri unatrascrizione nelle lingue italiana, francese, inglese,spagnola e araba delle disposizioni del testo unicoe del presente regolamento concernenti l’ingressoe il soggiorno degli stranieri nel territorio delloStato.–––––––––

(1) Comma inserito dall’art. 10, D.P.R. 18 ottobre2004, n. 334 (in S.O. alla G.U. 10 febbraio 2005, n.33).

Art. 11. Rilascio del permesso di soggiorno. 1.Il permesso di soggiorno è rilasciato, quando ne ri-corrono i presupposti, per i motivi e la durata indi-cati nel visto d’ingresso o dal testo unico, ovvero peruno dei seguenti altri motivi:

a) per richiesta di asilo, per la durata della pro-cedura occorrente, e per asilo;

b) per emigrazione in un altro Paese, per la dura-ta delle procedure occorrenti;

c) per acquisto della cittadinanza o dello stato diapolide, a favore dello straniero già in possesso delpermesso di soggiorno per altri motivi, per la duratadel procedimento di concessione o di riconoscimento;

c-bis) per motivi di giustizia, su richiesta del-l’Autorità giudiziaria, per la durata massima di tremesi prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cuila presenza dello straniero sul territorio nazionalesia indispensabile in relazione a procedimenti pena-li in corso per uno dei reati di cui all’articolo 380 delcodice di procedura penale, nonché per taluno deidelitti di cui all’articolo 3 della legge 20 febbraio1958, n. 75 (1);

c-ter) per motivi umanitari, nei casi di cui agli ar-ticoli 5, comma 6 e 19, comma 1, del testo unico, pre-vio parere delle Commissioni territoriali per il rico-noscimento dello status di rifugiato ovvero acquisi-zione dall’interessato di documentazione riguardantei motivi della richiesta relativi ad oggettive e gravi si-tuazioni personali che non consentono l’allontana-mento dello straniero dal territorio nazionale (1);

c-quater) per residenza elettiva a favore dello stra-niero titolare di una pensione percepita in Italia (1);

c-quinquies) per cure mediche a favore del geni-tore di minore che si trovi nelle condizioni di cui al-l’articolo 31, comma 3, del testo unico (1);

c-sexies) per integrazione del minore, nei con-fronti dei minori che si trovino nelle condizioni dicui all’articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testounico, previo parere del Comitato per i minori stra-nieri, di cui all’articolo 33 del testo unico (1).

1-bis. Allo straniero, entrato in Italia per prestarelavoro stagionale, che si trova nelle condizioni di cui

all’articolo 5, comma 3-ter, del testo unico, è rila-sciato un permesso di soggiorno triennale, con l’in-dicazione del periodo di validità per ciascun anno. Ilsuddetto permesso di soggiorno è immediatamenterevocato se lo straniero non si presenta all’ufficio difrontiera esterna al termine della validità annuale ealla data prevista dal visto d’ingresso per il rientronel territorio nazionale. Tale visto d’ingresso è con-cesso sulla base del nullaosta, rilasciato ai sensi del-l’articolo 38-bis (2).

2. Il permesso di soggiorno è rilasciato in confor-mità al Regolamento (CE) n. 1030/2002 del 13 giu-gno 2002, del Consiglio, di istituzione di un model-lo uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati acittadini di Paesi terzi e contiene l’indicazione delcodice fiscale. Il permesso di soggiorno e la carta disoggiorno di cui all’articolo 17, rilasciati in forma-to elettronico, possono altresì contenere i soli datibiometrici individuati dalla normativa. A tale fine,con decreto del Ministro dell’interno, di concertocon il Ministro dell’economia e delle finanze, sonodeterminate le modalità di comunicazione, in via te-lematica, dei dati per l’attribuzione allo stranierodel codice fiscale e per l’utilizzazione dello stessocodice come identificativo dello straniero, anche aifini degli archivi anagrafici dei lavoratori extraco-munitari. Con decreto del Ministro dell’interno so-no stabilite le modalità di consegna del permesso disoggiorno (3).

2-bis. La questura, sulla base degli accertamentieffettuati, procede al rilascio del permesso di sog-giorno per motivi di lavoro o di ricongiungimentofamiliare, dandone comunicazione, tramite procedu-ra telematica, allo Sportello unico che provvede allaconvocazione dell’interessato per la successiva con-segna del permesso o dell’eventuale diniego, di cuiall’articolo 12, comma 1 (2).

3. La documentazione attestante l’assolvimentodegli obblighi in materia sanitaria di cui all’articolo4, comma 3, del testo unico deve essere esibita almomento del ritiro del permesso di soggiorno.–––––––––

(1) Lettera aggiunta dall’art. 11, D.P.R. 18 ottobre2004, n. 334 (in S.O. alla G.U. 10 febbraio 2005, n.33).

(2) Comma inserito dall’art. 11, D.P.R. n.334/2004 cit.

(3) Comma così sostituito dall’art. 11, D.P.R. n.334/2004 cit.

Art. 12. Rifiuto del permesso di soggiorno. 1.Salvo che debba disporsi il respingimento o l’espul-sione immediata con accompagnamento alla frontie-ra, quando il permesso di soggiorno è rifiutato ilquestore avvisa l’interessato, facendone menzionenel provvedimento di rifiuto, che, sussistendone ipresupposti, si procederà nei suoi confronti per l’ap-plicazione dell’espulsione di cui all’articolo 13 deltesto unico.

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2. Con il provvedimento di cui al comma 1, il que-store concede allo straniero un termine, non supe-riore a quindici giorni lavorativi, per presentarsi alposto di polizia di frontiera indicato e lasciare vo-lontariamente il territorio dello Stato, con l’avver-tenza che, in mancanza, si procederà a norma del-l’articolo 13 del testo unico.

3. Anche fuori dei casi di espulsione, nei casi in cuioccorra rimpatriare lo straniero, il prefetto ne avver-te il console dello Stato di appartenenza per glieventuali provvedimenti di competenza e può di-sporne il rimpatrio, munendolo di foglio di via ob-bligatorio, anche con la collaborazione degli organi-smi che svolgono attività di assistenza per stranierio di altri organismi, anche di carattere internaziona-le, specializzati nel trasferimento di persone, ovveroconcedergli un termine, non superiore a dieci giorni,per presentarsi al posto di polizia di frontiera speci-ficamente indicato e lasciare il territorio dello Stato.

Art. 13. Rinnovo del permesso di soggiorno. 1.Il permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi aderen-ti all’Accordo di Schengen, in conformità di un vi-sto uniforme previsto dalla Convenzione di applica-zione del predetto Accordo ovvero rilasciato inesenzione di visto, per i soli motivi di turismo, nonpuo essere rinnovato o prorogato oltre la durata dinovanta giorni, salvo che ricorrano seri motivi, inparticolare di carattere umanitario o risultanti da ob-blighi costituzionali o internazionali.

2. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno,fermo restando quanto previsto dall’articolo 22,comma 11, del testo unico, la documentazione atte-stante la disponibilità di un reddito, da lavoro o daaltra fonte lecita, sufficiente al sostentamento pro-prio e dei familiari conviventi a carico può essereaccertata d’ufficio sulla base di una dichiarazionetemporaneamente sostitutiva resa dall’interessatocon la richiesta di rinnovo (1).

2-bis. Il rinnovo del permesso di soggiorno permotivi di lavoro è subordinato alla sussistenza di uncontratto di soggiorno per lavoro, nonché alla con-segna di autocertificazione del datore di lavoro atte-stante la sussistenza di un alloggio del lavoratore,fornito dei parametri richiamati dall’articolo 5-bis,comma 1, lettera a), del testo unico (2).

3. La richiesta di rinnovo è presentata in dupliceesemplare. L’addetto alla ricezione, esaminati i do-cumenti esibiti, ed accertata l’identità del richieden-te, rilascia un esemplare della richiesta, munito deltimbro datario dell’ufficio e della propria firma,quale ricevuta, ove sia riportata per iscritto, con lemodalità di cui all’articolo 2, comma 6, del testounico, l’avvertenza che l’esibizione della ricevutastessa alla competente Azienda sanitaria locale ècondizione per la continuità dell’iscrizione al Servi-zio sanitario nazionale.

4. Il permesso di soggiorno non può essere rinno-vato o prorogato quando risulta che lo straniero ha

interrotto il soggiorno in Italia per un periodo conti-nuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di sog-giomo di durata almeno biennale, per un periodocontinuativo superiore alla metà del periodo di vali-dità del permesso di soggiorno, salvo che detta in-terruzione sia dipesa dalla necessità di adempiereagli obblighi militari o da altri gravi e comprovatimotivi.–––––––––

(1) Comma così modificato dall’art. 12, D.P.R. 18ottobre 2004, n. 334 (in S.O. alla G.U. 10 febbraio2005, n. 33).

(2) Comma inserito dall’art. 12, D.P.R. n.334/2004 cit.

Art. 14. Conversione del permesso di soggior-no. 1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motividi lavoro subordinato o di lavoro autonomo e permotivi familiari può essere utilizzato anche per le al-tre attività consentite allo straniero, anche senzaconversione o rettifica del documento, per il periododi validità dello stesso. In particolare:

a) il permesso di soggiorno rilasciato per lavorosubordinato non stagionale consente l’esercizio dilavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abi-litativo o autorizzatorio eventualmente prescritto esempre che sussistano gli altri requisiti o condizionipreviste dalla normativa vigente per l’esercizio del-l’attività lavorativa in forma autonoma, nonchè l’e-sercizio di attività lavorativa in qualità di socio la-voratore di cooperative;

b) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoroautonomo consente l’esercizio di lavoro subordinato,per il periodo di validità dello stesso, previo inseri-mento nell’elenco anagrafico o, se il rapporto di lavo-ro è in corso, previa comunicazione del datore di la-voro alla Direzione provinciale del lavoro;

c) il permesso di soggiorno per ricongiungimen-to familiare o per ingresso al seguito del lavoratore,per motivi umanitari ovvero per integrazione mino-re nei confronti dei minori che si trovino nelle con-dizioni di cui all’articolo 32, commi 1-bis e 1-ter,del testo unico e per i quali il Comitato per i minoristranieri ha espresso parere favorevole, consente l’e-sercizio del lavoro subordinato e del lavoro autono-mo alle condizioni di cui alle lettere a) e b);

d) il permesso di soggiorno rilasciato per lavorosubordinato, autonomo e per motivi di famiglia puòessere convertito in permesso di soggiorno per resi-denza elettiva di cui all’articolo 11, comma 1, lette-ra c-quater).

2. L’ufficio della pubblica amministrazione che ri-lascia il titolo autorizzatorio o abilitativo, nei casiprevisti dal comma 1, lettera a), e la Direzione pro-vinciale del lavoro, nei casi previsti dal comma 1,lettera b), comunicano alla questura, per le annota-zioni di competenza, i casi in cui il permesso di sog-giorno è utilizzato per un motivo diverso da quelloriportato nel documento.

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3. Con il rinnovo, è rilasciato un nuovo permessodi soggiorno per l’attività effettivamente svolta.

4. Il permesso di soggiorno per motivi di studio oformazione consente, per il periodo di validità dellostesso, l’esercizio di attività lavorative subordinateper un tempo non superiore a 20 ore settimanali, an-che cumulabili per cinquantadue settimane, fermorestando il limite annuale di 1.040 ore.

5. Fermi restando i requisiti previsti dall’articolo6, comma 1, del testo unico, le quote d’ingresso de-finite nei decreti di cui all’articolo 3, comma 4, deltesto unico, per l’anno successivo alla data di rila-scio sono decurtate in misura pari al numero dei per-messi di soggiorno per motivi di studio o formazio-ne, convertiti in permessi di soggiorno per motivi dilavoro nei confronti di stranieri regolarmente sog-giornanti sul territorio nazionale al raggiungimentodella maggiore età. La stessa disposizione si applicaagli stranieri che hanno conseguito in Italia il diplo-ma di laurea o di laurea specialistica, a seguito del-la frequenza dei relativi corsi di studio in Italia.

6. Salvo che sia diversamente stabilito dagli accor-di internazionali o dalle condizioni per le quali lostraniero è ammesso a frequentare corsi di studio inItalia, il permesso di soggiorno per motivi di studiopuò essere convertito, prima della scadenza, in per-messo di soggiorno per motivo di lavoro, nei limitidelle quote fissate a norma dell’articolo 3 del testounico, e previa stipula del contratto di soggiorno perlavoro presso lo Sportello unico, ai sensi dell’artico-lo 35, comma 1, o, in caso di lavoro autonomo, pre-vio rilascio della certificazione di cui all’articolo 6,comma 1, del testo unico da parte dello Sportellounico, che cura gli ulteriori adempimenti previstidall’articolo 39, comma 9. La disposizione si appli-ca, anche agli stranieri ammessi a frequentare corsidi formazione ovvero a svolgere tirocini formativi inItalia. In tali casi la conversione è possibile soltantodopo la conclusione del corso di formazione fre-quentato o del tirocinio svolto. –––––––––

Articolo così sostituito dall’art. 13, D.P.R. 18 otto-bre 2004, n. 334 (in S.O. alla G.U. 10 febbraio2005, n. 33).

Art. 15. Iscrizioni anagrafiche. 1. Le iscrizioni ele variazioni anagrafiche dello straniero regolarmen-te soggiornante sono effettuate nei casi e secondo icriteri previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n.1228, e dal regolamento anagrafico della popolazio-ne residente, approvato con decreto del Presidentedella Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 come mo-dificato dal presente regolamento.

2. Il comma 3 dell’articolo 7 del decreto del Presi-dente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, èsostituito dal seguente: omissis (1).

3. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 31 deldecreto del Presidente della Repubblica 30 maggio1989, n. 223, è sostituita dalla seguente:

«c) per irreperibilità accertata a seguito delle ri-sultanze delle operazioni del censimento generaledella popolazione, ovvero, quando, a seguito di ri-petuti accertamenti, opportunamente intervallati, lapersona sia risultata irreperibile, nonché, per i cit-tadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovveroper effetto del mancato rinnovo della dichiarazionedi cui all’articolo 7, comma 3, trascorso un annodalla scadenza del permesso di soggiorno o dellacarta di soggiorno, previo avviso da parte dell’uffi-cio, con invito a provvedere nei successivi, 30giorni.».

4. Al comma 2 dell’articolo 11 del decreto del Pre-sidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, èaggiunto il seguente periodo:

«Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la co-municazione è effettuata al questore.».

5. Le iscrizioni, le cancellazioni e le variazionianagrafiche di cui al presente articolo sono comuni-cate d’ufficio alla questura competente per territorioentro il termine di quindici giorni.

6. Al comma 2 dell’articolo 20 del decreto del Pre-sidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, èaggiunto il seguente periodo:

«Nella scheda riguardante i cittadini stranieri so-no comunque indicate la cittadinanza e la data discadenza del permesso di soggiorno o di rilascio orinnovo della carta di soggiorno.».

7. Con decreto del Ministro dell’interno, sentital’Associazione nazionale dei comuni d’Italia, l’lsti-tuto nazionale di statistica e l’Istituto nazionale perla previdenza sociale, ed il Garante per la protezio-ne dei dati personali, sono determinate le modalitàdi comunicazione, anche in via telematica, dei daticoncernenti i cittadini stranieri fra gli uffici di ana-grafe dei comuni, gli archivi dei lavoratori extraco-munitari, e gli archivi dei competenti organi centra-li e periferici del Ministero dell’interno nel rispettodei principi di cui agli articoli 9, 22, comma 3, e 27della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successivemodificazioni e integrazioni. Lo stesso decreto di-sciplina anche le modalità tecniche e il calendariosecondo cui i Comuni dovranno procedere all’ag-giornamento e alla verifica delle posizioni anagrafi-che dei cittadini stranieri già iscritti nei registri del-la popolazione residente alla data di entrata in vigo-re del presente regolamento.–––––––––

(1) Il comma 3 dell’art. 7, D.P.R. 30 maggio 1989,n. 223 è stato successivamente sostituito dall’art.14, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (in S.O. alla G.U.10 febbraio 2005, n. 33).

Art. 16. Richiesta della carta di soggiorno. 1.Per il rilascio della carta di soggiorno di cui all’arti-colo 9 del testo unico, l’interessato è tenuto a farnerichiesta per iscritto, su scheda conforme a quella ap-provata con decreto del Ministro dell’interno.

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2. All’atto della richiesta, da presentare alla que-stura del luogo in cui lo straniero risiede, questi de-ve indicare:

a) le proprie generalità complete;b) il luogo o i luoghi in cui l’interessato ha sog-

giornato in Italia nei cinque anni precedenti;c) il luogo di residenza;d) le fonti di reddito, derivanti anche dal riconosci-

mento del trattamento pensionistico per invalidità,specificandone l’ammontare (1).

3. La domanda deve essere corredata da:a) copia del passaporto o di documento equipol-

lente o del documento di identificazione rilasciatodalla competente autorità italiana da cui risultino lanazionalità, la data, anche solo con l’indicazionedell’anno, e il luogo di nascita, del richiedente;

b) copia della dichiarazione dei redditi o del mo-dello CUD rilasciato dal datore di lavoro, relativi al-l’anno precedente, da cui risulti un reddito non infe-riore all’importo annuo dell’assegno sociale (1);

c) certificato del casellario giudiziale e certifica-to delle iscrizioni relative ai procedimenti penali incorso;

d) fotografia della persona interessata, in forma-to tessera, in quattro esemplari, salvo quanto previ-sto dall’articolo 9, comma 1.

4. Salvo quanto previsto dagli articoli 9, comma 2,e 30, comma 4, del testo unico, nel caso di richiestarelativa ai familiari di cui all’articolo 9, comma 1, eall’articolo 29, comma 1, lettera b-bis), del medesi-mo testo unico, le indicazioni di cui al comma 2 e ladocumentazione di cui al comma 3 devono riguar-dare anche il coniuge ed i figli minori degli anni di-ciotto conviventi, per i quali pure sia richiesta la car-ta di soggiorno, e deve essere prodotta la documen-tazione comprovante:

a) lo stato di coniuge o di figlio minore. A tale fi-ne, i certificati rilasciati dalla competente autoritàdello Stato estero sono legalizzati dall’autorità con-solare italiana che attesta che la traduzione in linguaitaliana dei documenti è conforme agli originali, osono validati dalla stessa nei casi in cui gli accordiinternazionali vigenti per l’Italia prevedano diversa-mente. Tale documentazione non è richiesta qualorail figlio minore abbia fatto ingresso sul territorio na-zionale con visto di ingresso per ricongiungimentofamiliare;

b) la disponibilità di un alloggio, a norma del-l’articolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. Atale fine l’interessato deve produrre l’attestazionedell’ufficio comunale circa la sussistenza dei requi-siti di cui al medesimo articolo 29 del testo unicoovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria ri-lasciato dall’Azienda unità sanitaria locale compe-tente per territorio;

c) il reddito richiesto per le finalità di cui all’ar-ticolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico, tenu-to conto di quello dei familiari e conviventi convi-venti non a carico (2).

5. Se la carta di soggiorno è richiesta nelle qualitàdi coniuge straniero o genitore straniero conviventecon cittadino italiano o con cittadino di uno Statodell’Unione europea residente in Italia, di cui all’ar-ticolo 9, comma 2, del testo unico, il richiedente, ol-tre alle proprie generalità, deve indicare quelle del-l’altro coniuge o del figlio con il quale convive. Perlo straniero che sia figlio minore convivente, nellecondizioni di cui all’articolo 9, comma 2, del testounico, la carta di soggiorno è richiesta da chi eserci-ta la potestà sul minore.

6. Nei casi previsti dal comma 5 la domanda deveessere corredata [, oltre che della documentazione re-lativa al reddito familiare, anche] (3) delle certifica-zioni comprovanti lo stato di coniuge o di figlio mi-nore o di genitore di cittadino italiano o di uno Statomembro dell’Unione europea residente in Italia.

7. L’addetto alla ricezione, esaminata la domanda e idocumenti allegati ed accertata l’identità dei richie-denti, ne rilascia ricevuta, indicando il giorno in cuipotrà essere ritirato il documento richiesto. La ricevu-ta non sostituisce in alcun modo la carta di soggiorno.–––––––––

(1) Lettera così sostituita dall’art. 15, D.P.R. 18ottobre 2004, n. 334 (in S.O. alla G.U. 10 febbraio2005, n. 33).

(2) Comma così sostituito dall’art. 15, D.P.R. n.334/2004 cit.

(3) Parole soppresse dall’art. 15, D.P.R. n.334/2004 cit.

Art. 17. Rilascio e rinnovo della carta di sog-giorno. 1. La carta di soggiorno è rilasciata entro 90giorni dalla richiesta, previo accertamento dellecondizioni richieste dal testo unico.

2. [La carta di soggiorno è a tempo indeterminatoma è soggetta a vidimazione, su richiesta dell’inte-ressato, nel termine di dieci anni dal rilascio.] (1) Lacarta di soggiorno costituisce documento di identifi-cazione personale per non oltre cinque anni dalla da-ta del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo è effettuato arichiesta dell’interessato, corredata di nuove foto-grafie.–––––––––

(1) Il primo periodo del comma 2 è stato soppres-so dall’art. 16, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (inS.O. alla G.U. 10 febbraio 2005, n. 33).

CAPO III

ESPULSIONE E TRATTENIMENTO

Art. 18. Ricorsi contro i provvedimenti diespulsione. 1. La sottoscrizione del ricorso di cui al-l’articolo 13, comma 8, del testo unico, presentatodallo straniero ad una autorità diplomatica o conso-lare italiana, viene autenticato dai funzionari dellerappresentanze diplomatiche o consolari, che prov-vedono all’inoltro all’ufficio del giudice di pace delluogo in cui siede l’autorità che ha disposto l’espul-

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sione, cui viene inviata copia del ricorso stesso, in-dicando la data di presentazione del ricorso (1).

2. L’autorità che ha adottato il provvedimento im-pugnato puo far pervenire, le proprie osservazioni algiudice, entro cinque giorni dalla data di notifica delricorso presso i propri uffici.–––––––––

(1) Comma così sostituito dall’art. 17, D.P.R. 18ottobre 2004, n. 334 (in S.O. alla G.U. 10 febbraio2005, n. 33).

Art. 19. Divieto di rientro per gli stranieriespulsi. 1. Il divieto di rientro nel territorio delloStato nei confronti delle persone espulse opera a de-correre dalla data di esecuzione dell’espulsione, at-testata dal timbro d’uscita di cui all’articolo 8, com-ma 1, ovvero da ogni altro documento comprovantel’assenza dello straniero dal territorio dello Stato.

1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, lostraniero deve produrre idonea documentazionecomprovante l’assenza dal territorio dello Statopresso la rappresentanza diplomatica italiana delPaese di appartenenza o di stabile residenza, cheprovvede, verificata l’identità del richiedente, all’i-noltro al Ministero dell’interno (1).–––––––––

(1) Comma aggiunto dall’art. 18, D.P.R. 18 otto-bre 2004, n. 334 (in S.O. alla G.U. 10 febbraio2005, n. 33).

Art. 19-bis. Autorizzazione speciale al rientroper gli stranieri espulsi. 1. La richiesta di autoriz-zazione speciale al rientro in Italia, di cui all’artico-lo 13, comma 13, del testo unico, è presentata dalcittadino straniero espulso alla rappresentanza di-plomatica italiana dello Stato di appartenenza o distabile residenza, che provvede all’inoltro della stes-sa al Ministero dell’interno, previa verifica dell’i-dentità e autentica della firma del richiedente non-ché acquisizione della documentazione attinente al-la motivazione per la quale si chiede il rientro.

2. La rappresentanza diplomatica italiana compe-tente provvede a notificare all’interessato il provve-dimento del Ministero dell’interno. –––––––––

Articolo inserito dall’art. 19, D.P.R. 18 ottobre2004, n. 334 (in S.O. alla G.U. 10 febbraio 2005, n.33).

Art. 20. Trattenimento nei centri di permanen-za temporanea e assistenza. 1. Il provvedimentocon il quale il questore dispone il trattenimento del-lo straniero presso il centro di permanenza tempora-nea e assistenza più vicino, in relazione alla dispo-nibilità dei posti, ai sensi dell’articolo 14 del testounico, è comunicato all’interessato con le modalitàdi cui all’articolo 3, commi 3 e 4, unitamente alprovvedimento di espulsione o di respingimento (1).

2. Con la medesima comunicazione lo straniero èinformato del diritto di essere assistito, nel proce-dimento di convalida del decreto di trattenimento,

da un difensore di fiducia, con ammissione, ricor-rendone le condizioni, al gratuito patrocinio a spe-se dello Stato. Allo straniero è dato altresì avvisoche, in mancanza di difensore di fiducia, sarà assi-stito da un difensore di ufficio designato dal giudi-ce tra quelli iscritti nella tabella di cui all’articolo29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, eche le comunicazioni dei successivi provvedimentigiurisdizionali saranno effettuate con avviso dicancelleria al difensore nominato dallo straniero oa quello incaricato di uffficio.

3. All’atto dell’ingresso nel centro lo straniero vie-ne informato che in caso di indebito allontanamentola misura del trattenimento sarà ripristinata con l’au-silio della forza pubblica.

4. Il trattenimento non può essere protratto oltre iltempo strettamente necessario per l’esecuzione delrespingimento o dell’espulsione e, comunque, oltre itermini stabiliti dal testo unico e deve comunquecessare se il provvedimento del questore non è con-validato.

5. Lo svolgimento della procedura di convalida deltrattenimento non può essere motivo del ritardo del-l’esecuzione del respingimento.

5-bis. Gli avvisi di cui al comma 2 sono altresì da-ti allo straniero destinatario del provvedimento diaccompagnamento alla frontiera, in relazione all’u-dienza di convalida prevista dall’articolo 13, comma5-bis, del testo unico (2).–––––––––

(1) Comma così sostituito dall’art. 20, D.P.R. 18ottobre 2004, n. 334 (in S.O. alla G.U. 10 febbraio2005, n. 33).

(2) Comma aggiunto dall’art. 20, D.P.R. n.334/2004 cit.

Art. 21. Modalità del trattenimento. 1. Le mo-dalità del trattenimento devono garantire, nel rispet-to del regolare svolgimento della vita in comune, lalibertà di colloquio all’interno del centro e con visi-tatori provenienti dall’esterno, in particolare con ildifensore che assiste lo straniero, e con i ministri diculto, la libertà di corrispondenza, anche telefonicaed i diritti fondamentali della persona fermo restan-do l’assoluto divieto per lo straniero di allontanarsidal centro.

2. Nell’ambito del centro sono assicurati, oltre aiservizi occorrenti per il mantenimento e l’assistenzadegli stranieri trattenuti o ospitati, i servizi sanitariessenziali, gli interventi di socializzazione e la li-bertà del culto, nei limiti previsti dalla Costituzione.

3. Allo scopo di assicurare la libertà di corrispon-denza, anche telefonica, con decreto del Ministrodell’interno di concerto con il Ministro del tesoro,del bilancio e della programmazione economica, so-no definite le modalità per l’utilizzo dei servizi te-lefonici, telegratici e postali, nonché i limiti di con-tribuzione alle spese da parte del centro.

4. Il trattenimento dello straniero può avvenireunicamente presso i centri di permanenza tempora-nea individuati ai sensi dell’articolo 14, comma 1

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del testo unico, o presso i luoghi di cura in cui lostesso è ricoverato per urgenti necessità di soccorsosanitario.

5. Nel caso in cui lo straniero debba essere ricove-rato in luogo di cura, debba recarsi nell’ufficio giu-diziario per essere sentito dal giudice che procede,ovvero presso la competente rappresentanza diplo-matica o consolare per espletare le procedure occor-renti al rilascio dei documenti occorrenti per il rim-patrio, il questore provvede all’accompagnamento amezzo della forza pubblica.

6. Nel caso di imminente pericolo di vita di un fa-miliare o di un convivente residente in Italia, o peraltri gravi motivi di carattere eccezionale, il giudiceche procede, sentito il questore, può autorizzare lostraniero ad allontanarsi dal centro per il tempostrettamente necessario, informando il questore chene dispone l’accompagnamento.

7. Oltre al personale addetto alla gestione deicentri e agli appartenenti alla forza pubblica, algiudice competente e all’autorità di pubblica sicu-rezza ai centri possono accedere i familiari convi-venti e il difensore delle persone trattenute o ospi-tate, i ministri di culto, il personale della rappre-sentanza diplomatica o consolare, e gli appartenen-ti ad enti, associazioni del volontariato e coopera-tive di solidarietà sociale, ammessi a svolgervi at-tività di assistenza a norma dell’articolo 22 ovverosulla base di appositi progetti di collaborazioneconcordati con il prefetto della provincia in cui èistituito il centro.

8. Le disposizioni occorrenti per la regolare convi-venza all’interno del centro, comprese le misurestrettamente indispensabili per garantire l’incolu-mità delle persone, nonché quelle occorrenti per di-sciplinare le modalità di erogazione dei servizi pre-disposti per le esigenze fondamentali di cura, assi-stenza, promozione umana e sociale e le modalità disvolgimento delle visite, sono adottate dal prefetto,sentito il questore, in attuazione delle disposizionirecate nel decreto di costituzione del centro e delledirettive impartite dal Ministro dell’interno per assi-curare la rispondenza delle modalità di trattenimen-to alle finalità di cui all’articolo 14, comma, del te-sto unico.

9. Il questore adotta ogni altro provvedimento e lemisure occorrenti per la sicurezza e l’ordine pubbli-co nel centro, comprese quelle per l’identificazionedelle persone e di sicurezza all’ingresso del centro,nonché quelle per impedire l’indebito allontanamen-to delle persone trattenute e per ripristinare la misuranel caso che questa venga violata. Il questore, anchea mezzo degli ufficiali di pubblica sicurezza, richie-de la necessaria collaborazione da parte del gestore edel personale del centro che sono tenuti a fornirla.

Art. 22. Funzionamento dei centri di perma-nenza temporanea e assistenza. 1. Il prefetto dellaprovincia in cui è istituito il centro di permanenzatemporanea e assistenza provvede all’attivazione ealla gestione dello stesso, disciplinandone anche le

attività, a norma dell’articolo 21, comma 8, inconformità alle istruzioni di carattere organizzativoe amministrativo contabile impartite dal Ministerodell’interno, anche mediante la stipula di appositeconvenzioni con l’ente locale o con soggetti pubbli-ci o privati che possono avvalersi dell’attività di al-tri enti, di associazioni del volontariato e di coope-rative di solidarietà sociale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, possono esse-re disposti la locazione, l’allestimento, il riadatta-mento e la manutenzione di edifici o di aree, il tra-sporto e il posizionamento di strutture anche mobili,la predisposizione e la gestione di attività per la as-sistenza, compresa quella igienico sanitaria e quellareligiosa, il mantenimento, il vestiario, la socializza-zione e quant’altro occorra al decoroso soggiornonel centro, anche per le persone che vi prestano ser-vizio. Quando occorre procedere all’acquisto di edi-fici o aree, il competente ufficio del Ministero dellefinanze provvede sulla richiesta del Ministero del-l’interno.

3. Il prefetto individua il responsabile della gestio-ne del centro e dispone i necessari controlli sull’am-ministrazione e gestione del centro.

4. Nell’ambito del centro sono resi disponibili unoo più locali idonei per l’espletamento delle attivitàdelle autorità consolari. Le autorità di pubblica sicu-rezza assicurano ogni possibile collaborazione al-l’autorità consolare al fine di accelerare l’espleta-mento degli accertamenti e il rilascio dei documentinecessari, con spese a carico del bilancio del Mini-stero dell’interno.

Art. 23. Attività di prima assistenza e soccorso.1. Le attività di accoglienza, assistenza e quellesvolte per le esigenze igienico-sanitarie, connesse alsoccorso dello straniero possono essere effettuateanche al di fuori dei centri di cui all’articolo 22, peril tempo strettamente necessario all’avvio dello stes-so ai predetti centri o all’adozione dei provvedimen-ti occorrenti per l’erogazione di specifiche forme diassistenza di competenza dello Stato.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuatia cura del prefetto con le modalità e con l’imputa-zione degli oneri a norma delle disposizioni di leggein vigore, comprese quelle del decreto legge 30 ot-tobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicem-bre 1995, n. 563.

CAPO IV

DISPOSIZIONI Dl CARATTERE UMANITARIO

Art. 24. Servizi di accoglienza alla frontiera. 1.I servizi di accoglienza previsti dall’articolo 11,comma 6, del testo unico sono istituiti presso i vali-chi di frontiera nei quali è stato registrato negli ulti-mi tre anni il maggior numero di richieste di asilo odi ingressi sul territorio nazionale, nell’ambito delle

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risorse finanziarie definite con il documento pro-grammatico di cui all’articolo 3 del testo unico edalla legge di bilancio.

2. Le modalità per l’espletamento dei servizi di as-sistenza, anche mediante convenzioni con organisminon governativi o associazioni di volontariato, enti ocooperative di solidarietà sociale, e di informazioneanche mediante sistemi automatizzati sono definitecon provvedimento del Ministro dell’interno, d’inte-sa con il Ministro per la solidarietà sociale.

3. Nei casi di urgente necessità, per i quali i servi-zi di accoglienza di cui al presente articolo non so-no sufficienti o non sono attivati, è immediatamenteinteressato l’ente locale per l’eventuale accoglienzain uno dei centri istituiti a norma dell’articolo 40 deltesto unico.

Art. 25. Programmi di assistenza ed integrazio-ne sociale. 1. I programmi di assistenza ed integra-zione sociale di cui all’articolo 18 del testo unico, rea-lizzati a cura degli enti locali o dei soggetti privaticonvenzionati sono finanziati dallo Stato, nella misu-ra del settanta per cento, a valere sulle risorse asse-gnate al Dipartimento per le pari opportunità, ai sen-si dell’art. 58, comma 2, e dall’ente locale nella mi-sura del trenta per cento, a valere sulle risorse relati-ve all’assistenza. Il contributo dello Stato è dispostodal Ministro per le pari opportunità previa valutazio-ne, da parte della Commissione interministeriale dicui al comma 2, dei programmi elaborati dai comuniinteressati o dai soggetti privati convenzionati conquesti ultimi, dietro presentazione di progetti di fatti-bilità indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi chesi intendono conseguire, nonché le strutture organiz-zative e logistiche specificamente destinate.

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,Dipartimento per le pari opportunità, è istituita laCommissione interministeriale per l’attuazione del-l’articolo 18 del testo unico, composta dai rappre-sentanti dei Ministri per le pari opportunità, per lasolidarietà sociale, dell’interno e di grazia e giusti-zia, i quali designano i rispettivi supplenti. La Com-missione può avvalersi di consulenti ed esperti, de-signati dal Ministro per le pari opportunità, d’intesacon gli altri Ministri interessati.

3. La Commissione svolge i compiti di indirizzo,controllo e di programmazione delle risorse in ordi-ne ai programmi previsti dal presente capo. In parti-colare provvede a:

a) esprimere il parere sulle richieste dl iscrizionenell’apposita sezione del registro di cui all’articolo59, comma 1, lettera c);

b) esprimere i pareri e le proposte sui progettidi convenzione dei comuni e degli enti locali coni soggetti privati che intendono realizzare i pro-grammi di assistenza e di interazione sociale di cuiall’articolo 26;

c) selezionare i prograrmmi di assistenza e di in-tegrazione sociale da finanziare a valere sul Fondo

di cui al comma 1, sulla base dei criteri e delle mo-dalità stabiliti con decreto del Ministro per le pariopportunità, di concerto con i Ministri per la soli-darietà sociale, dell’interno e di grazia e giustizia;

d) verificare lo stato di attuazione dei programmie la loro efficacia. A tal fine gli enti locali interessa-ti devono far pervenire alla Commissione ogni seimesi una relazione sulla base dei rapporti di cui al-l’articolo 26, comma 4, lettera c).

Art. 26. Convenzioni con soggetti privati. 1. Isoggetti privati che intendono svolgere attività di as-sistenza ed integrazione sociale per le finalità di cuiall’articolo 18 del testo unico debbono essere iscrit-ti nell’apposita sezione del registro di cui all’artico-lo 42, comma 2, del medesimo testo unico, a normadegli articoli 52 e seguenti del presente regolamen-to, e stipulare apposita convenzione con l’ente loca-le o con gli enti locali di riferimento.

2. L’ente locale stipula la convenzione con uno opiù soggetti privati di cui al comma 1 dopo aver ve-rificato:

a) l’iscrizione nella apposita sezione del registrodi cui all’articolo 42, comma 2, del testo unico;

b) la rispondenza del programma o dei program-mi di assistenza e di integrazione sociale, che il sog-getto intende realizzare, ai criteri ed alle modalitàstabiliti con il decreto di cui all’articolo 25, comma3, lettera c), tenuto conto dei servizi direttamente as-sicurati dall’ente locale;

c) la sussistenza dei requisiti professionali, orga-nizzativi e logistici occorrenti per la realizzazionedei programmi.

3. L’ente locale dispone verifiche semestrali sullostato di attuazione e sull’efficacia del programma,ed eventualmente concorda modifiche che lo renda-no più adeguato agli obiettivi fissati.

4. I soggetti privati convenzionati con gli enti lo-cali che attuano programmi di assistenza e di inte-grazione sociale sono tenuti a:

a) comunicare al sindaco del luogo in cui opera-no l’inizio del programma;

b) effettuare tutte le operazioni di carattere ammi-nistrativo, anche per conto degli stranieri assistiti anorma dell’articolo 18, comma 3, del testo unico, qua-lora impossibilitati, per la richiesta del permesso disoggiorno, l’iscrizione al Servizio sanitario nazionalee ogni altro adempimento volto alla effettività dei di-ritti riconosciuti ai medesimi stranieri;

c) presentare all’ente locale convenzionato unrapporto semestrale sullo stato di attuazione del pro-gramma e sugli obiettivi intermedi raggiunti;

d) rispettare le norme in materia di protezionedei dati personali nonché di riservatezza e sicurezzadegli stranieri assistiti, anche dopo la conclusionedel programma;

e) comunicare senza ritardo al sindaco e al que-store che ha rilasciato il permesso di soggiorno l’e-ventuale interruzione, da parte dello straniero inte-ressato, della partecipazione al programma.

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Art. 27. Rilascio del permesso di soggiorno permotivi di protezione sociale. 1. Quando ricorronole circostanze di cui all’articolo 18 del testo unico,la proposta per il rilascio del permesso di soggiornoper motivi di protezione sociale è effettuata:

a) dai servizi sociali degli enti locali, o dalle as-sociazioni, enti ed altri organismi iscritti al registrodi cui all’articolo 57, comma 1, lettera c), conven-zionati con l’ente locale, che abbiano rilevato situa-zioni di violenza o di grave sfruttamento nei con-fronti dello straniero;

b) dal procuratore della Repubblica nei casi incui sia iniziato un procedimento penale relativamen-te a fatti di violenza o di grave sfruttamento di cuialla lettera a), nel corso del quale lo straniero abbiareso dichiarazioni.

2. Ricevuta la proposta di cui al comma 1 e verifi-cata la sussistenza delle condizioni previste dal testounico, il questore provvede al rilascio del permessodi soggiorno per motivi umanitari, valido per le atti-vità di cui all’articolo 18, comma 5, del testo unico,acquisiti:

a) il parere del procuratore della Repubblicaquando ricorrono le circostanze di cui al comma 1,lettera b), ed il procuratore abbia omesso di formu-lare la proposta o questa non dia indicazioni circa lagravità ed attualità del pericolo;

b) il programma di assistenza ed integrazione so-ciale relativo allo straniero, conforme alle prescri-zioni della Commissione interministeriale di cui al-l’articolo 25;

c) l’adesione dello straniero al medesimo pro-gramma, previa avvertenza delle conseguenze, pre-viste dal testo unico in caso di interruzione del pro-gramma o di condotta incompatibile con le finalitàdello stesso;

d) l’accettazione degli impegni connessi al pro-gramma da parte del responsabile della strutturapresso cui il programma deve essere realizzato.

3. Quando la proposta è effettuata a norma delcomma 1, lettera a), il questore valuta la gravità edattualità del pericolo anche sulla base degli elemen-ti in essa contenuti.

3-bis. Il permesso di soggiorno di cui all’articolo18, comma 5, del testo unico, può essere convertitoin permesso di soggiorno per lavoro, secondo le mo-dalità stabilite per tale tipo di permesso. Le quoted’ingresso definite nei decreti di cui all’articolo 3,comma 4, del testo unico, per l’anno successivo alladata di rilascio, sono decurtate in misura pari al nu-mero dei permessi di soggiorno di cui al presentecomma, convertiti in permessi di soggiorno per la-voro (1).

3-ter. Il permesso di soggiorno di cui all’articolo18 del testo unico contiene, quale motivazione, lasola dicitura "per motivi umanitari" ed è rilasciatocon modalità che assicurano l’eventuale differenzia-zione da altri tipi di permesso di soggiorno e l’age-

vole individuazione dei motivi del rilascio ai soli uf-fici competenti, anche mediante il ricorso a codicialfanumerici (1).–––––––––

(1) Comma aggiunto dall’art. 21, D.P.R. 18 otto-bre 2004, n. 334 (in S.O. alla G.U. 10 febbraio2005, n. 33).

Art. 28. Permessi di soggiorno per gli stranieriper i quali sono vietati l’espulsione o il respingi-mento. 1. Quando la legge dispone il divieto diespulsione, il questore rilascia il permesso di sog-giorno:

a) per minore età, salvo l’iscrizione del minoredegli anni quattordici nel permesso di soggiorno delgenitore o dell’affidatario stranieri regolarmentesoggiornanti in Italia. In caso di minore non accom-pagnato, rintracciato sul territorio e segnalato al Co-mitato per i minori stranieri, il permesso di soggior-no per minore età è rilasciato a seguito della segna-lazione al Comitato medesimo ed è valido per tuttoil periodo necessario per l’espletamento delle inda-gini sui familiari nei Paesi di origine. Se si tratta diminore abbandonato, è immediatamente informatoil Tribunale per i minorenni per i provvedimenti dicompetenza (1);

a-bis) per l’integrazione sociale e civile del mi-nore, di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c-sexies), previo parere del Comitato per i minori stra-nieri (2);

b) per motivi familiari, nei confronti degli stranie-ri che si trovano nelle documentate circostanze di cuiall’articolo 19, comma 2, lettera c) del testo unico;

c) per cure mediche, per il tempo attestato me-diante idonea certificazione sanitaria, nei confrontidelle donne che si trovano nelle circostanze di cui al-l’articolo 19, comma 2, lettera d) del testo unico;

d) per motivi umanitari, negli altri casi, salvo chepossa disporsi l’allontanamento verso uno Stato cheprovvede ad accordare una protezione analoga con-tro le persecuzioni di cui all’articolo 19, comma 1,del testo unico.–––––––––

(1) Lettera così sostituita dall’art. 22, D.P.R. 18ottobre 2004, n. 334 (in S.O. alla G.U. 10 febbraio2005, n. 33).

(2) Lettera inserita dall’art. 22, D.P.R. n.334/2004 cit.

CAPO V

DISCIPLINA DEL LAVORO

Art. 29. Definizione delle quote d’ingresso permotivi di lavoro. 1. I decreti che definiscono le quo-te massime di ingresso degli stranieri nel territoriodello Stato per motivi di lavoro, definite anche inbase alla indicazioni delle regioni ai sensi dell’arti-colo 21, comma 4-ter, del testo unico, indicano le

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quote per il lavoro subordinato, anche per esigenzedi carattere stagionale, e per il lavoro autonomo. Re-lativamente alle professioni sanitarie, si tiene conto,sentite le regioni, delle valutazioni effettuate dal Mi-nistero della salute, connesse alle rilevazioni sui fab-bisogni di personale sanitario, di cui all’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,e successive modificazioni (1).

2. Per le finalità di cui al presente Capo il Ministe-ro del lavoro e delle politiche sociali adotta le misu-re occorrenti per i collegamenti informativi dei pro-pri uffici centrali e periferici ed i trattamenti auto-matizzati dei dati dei lavoratori stranieri e medianteconvenzioni con i Ministeri interessati per i collega-menti occorrenti con le rappresentanze diplomatichee consolari e con le questure (2).

3. (Comma non ammesso al «Visto» della Cortedei conti).–––––––––

(1) Comma aggiunto dall’art. 23, D.P.R. 18 otto-bre 2004, n. 334 (in S.O. alla G.U. 10 febbraio2005, n. 33).

(2) Le originarie parole «Ministero del lavoro edella previdenza sociale» sono state sostituite daquelle «Ministero del lavoro e delle politiche socia-li» per effetto di quanto disposto dall’art. 47 D.P.R.n. 334/2004 cit .

Art. 30. Sportello unico per l’immigrazione. 1.Lo Sportello unico per l’immigrazione, di cui all’ar-ticolo 22, comma 1, del testo unico, diretto da un di-rigente della carriera prefettizia o da un dirigentedella Direzione provinciale del lavoro, è compostoda almeno un rappresentante della Prefettura - Uffi-cio territoriale del Governo, da almeno uno della Di-rezione provinciale del lavoro, designato dal diri-gente della Direzione provinciale del lavoro e da al-meno uno appartenente ai ruoli della Polizia di Sta-to, designato dal questore. Lo Sportello unico vienecostituito con decreto del prefetto, che può indivi-duare anche più unità operative di base. Con lo stes-so decreto viene designato il responsabile delleSportello unico, individuato in attuazione di diretti-ve adottate congiuntamente dal Ministro dell’inter-no e dal Ministro del lavoro e delle politiche socia-li. Nelle regioni a statuto speciale e nelle provinceautonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del-l’articolo 22, comma 16, del testo unico, sono disci-plinate, mediante apposite norme di attuazione, for-me di raccordo tra lo Sportello unico e gli uffici re-gionali e provinciali per l’organizzazione e l’eserci-zio delle funzioni amministrative in materia di lavo-ro, attribuite allo sportello medesimo dagli articoli22, 24 e 27 del testo unico e dall’articolo 40 del pre-sente regolamento, compreso il rilascio dei relativinullaosta.

2. Lo Sportello si avvale anche del sistema infor-mativo di cui all’articolo 2, comma 4, del decretodel Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n.

242, nonché di procedure e tecnologie informatiche,in modo da assicurare certezza delle informazioni,efficacia dei controlli e speditezza delle procedure.–––––––––

Articolo così sostituito dall’art. 24, D.P.R. 18 otto-bre 2004, n. 334 (in S.O. alla G.U. 10 febbraio2005, n. 33).

Art. 30-bis. Richiesta assunzione lavoratoristranieri. 1. Il datore di lavoro, italiano o stranieroregolarmente soggiornante in Italia, presenta la do-cumentazione necessaria per la concessione del nul-laosta al lavoro subordinato allo Sportello unico,scegliendo, in alternativa, tra quello della provinciadi residenza ovvero quello della provincia ove ha se-de legale l’impresa o quello della provincia ove avràluogo la prestazione lavorativa, con l’osservanzadelle modalità previste dall’articolo 22, comma 2,del testo unico.

2. In particolare, la richiesta nominativa o numeri-ca viene redatta su appositi moduli che facilitanol’acquisizione dei dati su supporti magnetici o ottici.Essa deve contenere i seguenti elementi essenziali:

a) complete generalità del datore di lavoro, del ti-tolare o legale rappresentante dell’impresa, la ragionesociale, la sede e l’indicazione del luogo di lavoro;

b) nel caso di richiesta nominativa, le completegeneralità del lavoratore straniero che si intende as-sumere comprensive della residenza all’estero e, nelcaso di richiesta numerica, il numero dei lavoratorida assumere;

c) il trattamento retributivo ed assicurativo, nelrispetto delle leggi vigenti e dei contratti collettivinazionali di lavoro applicabili, riportato anche sullaproposta di contratto di soggiorno;

d) l’impegno di cui all’articolo 8-bis, comma 1,che deve risultare anche nella proposta di contrattodi soggiorno per lavoro;

e) l’impegno a comunicare ogni variazione con-cernente il rapporto di lavoro.

3. Alla domanda devono essere allegati: a) autocertificazione dell’iscrizione dell’impresa

alla Camera di commercio, industria ed artigianato,per le attività per le quali tale iscrizione è richiesta;

b) autocertificazione della posizione previden-ziale e fiscale atta a comprovare, secondo la tipolo-gia di azienda, la capacità occupazionale e redditua-le del datore di lavoro;

c) la proposta di stipula di un contratto di sog-giorno a tempo indeterminato, determinato o stagio-nale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale enon inferiore a 20 ore settimanali e, nel caso di la-voro domestico, una retribuzione mensile non infe-riore al minimo previsto per l’assegno sociale, aisensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto1995, n. 335.

4. Qualora il datore di lavoro intenda rivalersi del-le spese per la messa a disposizione dell’alloggio,trattenendo dalla retribuzione mensile una sommamassima pari ad un terzo del suo importo, la decur-

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tazione deve essere espressamente prevista nellaproposta di contratto di soggiorno, che ne deve de-terminare la misura. Non si fa luogo alla decurtazio-ne con riferimento ai rapporti di lavoro per i quali ilcorrispondente contratto collettivo nazionale di la-voro fissa il trattamento economico tenendo già con-to che il lavoratore fruisce di un alloggio messo a di-sposizione dal datore.

5. Il datore di lavoro specifica nella domanda se èinteressato alla trasmissione del nullaosta, di cui al-l’articolo 31, comma 4, e della proposta di contrat-to, di cui al comma 3, lettera c), agli uffici consola-ri tramite lo Sportello unico.

6. La documentazione di cui ai commi 2 e 3 è pre-sentata allo Sportello unico, anche in via telematica,ai sensi del regolamento di cui all’articolo 34, com-ma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189.

7. Lo Sportello unico competente al rilascio delnullaosta al lavoro è quello del luogo in cui verràsvolta l’attività lavorativa. Nel caso in cui la richie-sta di nullaosta sia stata presentata allo Sportellounico del luogo di residenza o della sede legale del-l’impresa, lo Sportello unico ricevente la trasmetteallo Sportello unico competente, ove diverso, dan-done comunicazione al datore di lavoro.

8. Lo Sportello unico, fermo quanto previsto dal-l’articolo 30-quinquies, procede alla verifica dellaregolarità, della completezza e dell’idoneità delladocumentazione presentata ai sensi del comma 1,nonché acquisisce dalla Direzione provinciale dellavoro, anche in via telematica, la verifica dell’os-servanza delle prescrizioni del contratto collettivodi lavoro applicabile alla fattispecie e la congruitàdel numero delle richieste presentate, per il mede-simo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in rela-zione alla sua capacità economica e alle esigenzedell’impresa, anche in relazione agli impegni retri-butivi ed assicurativi previsti dalla normativa vi-gente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro dicategoria applicabili. La disposizione relativa allaverifica della congruità in rapporto alla capacitàeconomica del datore di lavoro non si applica aldatore di lavoro affetto da patologie o handicap chene limitano l’autosufficienza, il quale intende assu-mere un lavoratore straniero addetto alla sua assi-stenza.

9. Nei casi di irregolarità sanabile o di incomple-tezza della documentazione, lo Sportello unico invi-ta il datore di lavoro a procedere alla regolarizzazio-ne ed all’integrazione della documentazione. In taleipotesi, i termini previsti dagli articoli 22, comma 5,e 24, comma 2, del testo unico, per la concessionedel nullaosta al lavoro subordinato e per il rilasciodell’autorizzazione al lavoro stagionale decorronodalla data dell’avvenuta regolarizzazione della do-cumentazione.–––––––––

Articolo inserito dall’art. 24, D.P.R. 18 ottobre2004, n. 334 (in S.O. alla G.U. 10 febbraio 2005, n.33).

Art. 30-ter. Modulistica. 1. Gli elementi, le carat-teristiche e la tipologia della modulistica, ancheinformatizzata, per la documentazione, le istanze ele dichiarazioni previste per le esigenze dello Spor-tello unico sono definite con decreto del Ministrodell’interno, di concerto con il Ministro del lavoro edelle politiche sociali. –––––––––

Articolo inserito dall’art. 24, D.P.R. 18 ottobre2004, n. 334 (in S.O. alla G.U. 10 febbraio 2005,n. 33).

Art. 30-quater. Archivio informatizzato delloSportello unico. 1. I soggetti che trasmettono i datida acquisire nel sistema informatizzato in materia diimmigrazione, di cui all’articolo 30, comma 2, sonoi soggetti privati, le questure, lo Sportello unico, leregioni e le province per il tramite del responsabiledel Centro per l’impiego, i Centri per l’impiego,l’autorità consolare tramite il Ministero degli affariesteri, le Direzioni provinciali del lavoro e il com-petente ufficio dell’Amministrazione centrale delMinistero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Sono soggetti privati le associazioni di catego-ria, i datori di lavoro, i lavoratori extracomunitari.

3. I dati identificativi ed informativi in materia diimmigrazione, le caratteristiche e le ulteriori infor-mazioni da registrare nell’archivio informatizzatodello Sportello unico sono definiti con decreto delMinistero dell’interno, sentiti la Presidenza del Con-siglio dei Ministri - Dipartimento per l’innovazionee le tecnologie ed il Garante per la protezione dei da-ti personali.

4. Le regole tecniche di funzionamento attinentiall’archivio informatizzato, alle eventuali e ulteriorimisure di sicurezza per il trattamento dei dati e perla tenuta dell’archivio rispetto a quelle contenute neldecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e suc-cessive modificazioni, e nei relativi regolamentid’attuazione, sono disciplinate con decreto del Mi-nistero dell’interno, sentiti la Presidenza del Consi-glio dei Ministri - Dipartimento per l’innovazione ele tecnologie ed il Garante per la protezione dei da-ti personali.

5. L’individuazione dei soggetti autorizzati allaconsultazione e le modalità tecniche e proceduraliper la consultazione dell’archivio di cui al comma 1e per la trasmissione telematica dei dati e dei docu-menti all’archivio medesimo sono regolate con ildecreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo2, comma 2, del decreto del Presidente della Repub-blica 27 luglio 2004, n. 242, in modo che, secondole concrete possibilità tecniche, le procedure possa-no svolgersi su supporto cartaceo e informatico, an-che con differenziazioni territoriali.

6. La documentazione originaria rimane in custo-dia delle Amministrazioni e degli organi emittenti. –––––––––

Articolo inserito dall’art. 24, D.P.R. 18 ottobre2004, n. 334 (in S.O. alla G.U. 10 febbraio 2005, n.33).

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Art. 30-quinquies. Verifica delle disponibilità diofferta di lavoro presso i centri per l’impiego. 1.Le richieste di lavoro subordinato, sia nominativeche numeriche, sono trasmesse, anche per via tele-matica, dallo Sportello unico per 1’immigrazione,per il tramite del sistema informativo, al Centro perl’impiego competente in relazione alla provincia diresidenza, domicilio o sede legale del richiedente,ad eccezione delle richieste nominative di lavorato-ri stagionali, di cui all’articolo 24, comma 1, primoperiodo, del testo unico.

2. Il Centro per l’impiego, entro il termine di 20giorni dalla ricezione della richiesta, provvede, peril tramite del sistema informativo, a diffonderla ed acomunicare allo Sportello unico ed al datore di la-voro i dati delle dichiarazioni di disponibilità perve-nute anche da parte di lavoratori extracomunitariiscritti nelle liste di collocamento o, comunque, cen-siti come disoccupati in cerca di occupazione, ovve-ro le eventuali certificazioni negative.

3. Qualora il centro per 1’impiego, entro il termi-ne di cui al comma 2, comunichi allo Sportello uni-co ed al datore di lavoro la disponibilità di lavorato-ri residenti sul territorio italiano, la richiesta di nul-laosta relativa al lavoratore straniero rimane sospesasino a quando il datore di lavoro comunica, dandoatto della valutazione delle predette offerte, alloSportello unico e, per conoscenza, al Centro perl’impiego, che intende confermare la richiesta dinullaosta relativa al lavoratore straniero. –––––––––

Articolo inserito dall’art. 24, D.P.R. 18 ottobre2004, n. 334 (in S.O. alla G.U. 10 febbraio 2005, n.33).

Art. 30-sexies. Rinuncia all’assunzione. 1. Il da-tore di lavoro, entro 4 giorni dalla comunicazione dicui all’articolo 30-quinquies, comma 2, se non sonopervenute dichiarazioni di disponibilità all’impiegoda parte di lavoratori italiani o stranieri regolarmen-te soggiornanti in Italia, comunica allo Sportellounico e, per Conoscenza, al centro per l’impiego seintende revocare la richiesta di nullaosta relativa allavoratore straniero. –––––––––

Articolo inserito dall’art. 24, D.P.R. 18 ottobre2004, n. 334 (in S.O. alla G.U. 10 febbraio 2005, n.33).

Art. 31. Nulla osta dello Sportello unico e vistod’ingresso. 1. In presenza di certificazione negativapervenuta dal Centro per l’impiego competente odin caso di espressa conferma della richiesta di nul-laosta da parte del datore di lavoro o, comunque, de-corsi 20 giorni senza alcun riscontro del Centro perl’impiego, lo Sportello unico richiede al questoredella stessa sede, tramite procedura telematica, laverifica della sussistenza o meno, nei confronti dellavoratore straniero, di motivi ostativi all’ingresso

ed al soggiorno nel territorio dello Stato e, nei con-fronti del datore di lavoro, di motivi ostativi di cui alcomma 2.

2. Il questore esprime parere contrario al rilasciodel nullaosta qualora il datore di lavoro a domicilioo titolare di un’impresa individuale ovvero, negli al-tri casi, il legale rappresentante ed i componenti del-l’organo di amministrazione della società, risultinodenunciati per uno dei reati previsti dal testo unico,ovvero per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e381 del codice di procedura penale, salvo che i rela-tivi procedimenti si siano conclusi con un provvedi-mento che esclude il reato o la responsabilità del-l’interessato, ovvero risulti sia stata applicata nei lo-ro confronti una misura di prevenzione, salvi, inogni caso, gli effetti della riabilitazione.

3. Lo Sportello unico acquisisce dalle Direzioniprovinciali del lavoro, tramite procedura telematica,la verifica dei limiti numerici, quantitativi e qualita-tivi, determinati a norma degli articoli 3, comma 4 e21, del testo unico.

4. In assenza di motivi ostativi di cui al comma 1e nell’ipotesi di verifica positiva dei limiti di cui alcomma 3, lo Sportello unico provvede alla convoca-zione del datore di lavoro per il rilascio del nullao-sta, la cui validità è di sei mesi dalla data del rilasciostesso.

5. Lo Sportello unico, accertati i dati identificatividel lavoratore straniero e acquisito il parere del que-store, verifica l’esistenza del codice fiscale o ne ri-chiede l’attribuzione, secondo le modalità determi-nate con il decreto del Ministro dell’interno di cuiall’articolo 11, comma 2.

6. Lo Sportello unico, in presenza di espressa ri-chiesta formulata dal datore di lavoro, anche ai sen-si dell’articolo 30-bis, comma 5, trasmette la docu-mentazione di cui all’articolo 30-bis, commi 2 e 3,ivi compreso il codice fiscale, nonché il relativo nul-laosta agli uffici consolari. Nell’ipotesi di trasmis-sione della documentazione per via telematica, loSportello unico si avvale del collegamento previstocon l’archivio informatizzato della rete mondiale vi-sti presso il Ministero degli affari esteri.

7. Il datore di lavoro informa il lavoratore stranie-ro dell’avvenuto rilascio del nullaosta, al fine diconsentirgli di richiedere il visto d’ingresso alla rap-presentanza diplomatica o consolare competente,entro i termini di validità del nullaosta.

8. La rappresentanza diplomatica o consolare, al-la quale sia pervenuta la documentazione di cui alcomma 6, comunica allo straniero la proposta dicontratto di soggiorno per lavoro e rilascia, previaverifica dei presupposti di cui all’articolo 5, il vi-sto d’ingresso, comprensivo del codice fiscale, en-tro 30 giorni dalla data di richiesta del visto daparte dell’interessato, dandone comunicazione,per via telematica, al Ministero dell’interno, alMinistero del lavoro e delle politiche sociali, al-

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l’INPS ed all’INAIL. Lo straniero viene informa-to dell’obbligo di presentazione allo Sportello uni-co, entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, ai sensidell’articolo 35.–––––––––

Articolo così sostituito dall’art. 25, D.P.R. 18 otto-bre 2004, n. 334 (in S.O. alla G.U. 10 febbraio2005, n. 33).

Art. 32. Liste degli stranieri che chiedono di la-vorare in Italia. 1. Le liste di lavoratori stranieriche chiedono di lavorare in Italia, formate in attua-zione degli accordi di cui all’articolo 21, comma 5,del testo unico, sono compilate ed aggiornate per an-no solare, distintamente per lavoratori a tempo inde-terminato, a tempo determinato e per lavoro stagio-nale, e sono tenute nell’ordine di presentazione del-le domande di iscrizione.

2. Ciascuna lista consta di un elenco dei nominati-vi e delle schede di iscrizione che gli interessati so-no tenuti a compilare e sottoscrivere, su modello de-finito con decreto del Ministro del lavoro e delle po-litiche sociali, adottato di concerto con il Ministrodegli affari esteri e con il Ministro dell’interno e, perquanto concerne la fattispecie di cui all’articolo 32-bis, con il concerto del Ministro per gli italiani nelmondo, contenente:

a) Paese d’origine;b) numero progressivo di presentazione della do-

manda;c) complete generalità;d) tipo del rapporto di lavoro preferito, stagiona-

le, a tempo determinato, a tempo indeterminato;e) capacità professionali degli interessati o loro

appartenenza ad una determinata categoria di lavo-ratori, qualifica o mansione;

f) conoscenza della lingua italiana, ovvero di unadelle lingue francese, inglese o spagnola, o di altralingua;

g) eventuali propensioni lavorative o precedentiesperienze di lavoro nel Paese d’origine o in altriPaesi;

h) l’eventuale diritto di priorità per i lavoratoristagionali che si trovano nelle condizioni previstedall’articolo 24, comma 4, del testo unico, attestatedalla esibizione del passaporto o altro documentoequivalente, da cui risulti la data di partenza dall’I-talia al termine del precedente soggiorno per lavorostagionale (1).

3. Le liste di cui al comma 2 sono trasmesse, in viatelematica, per il tramite della rappresentanza diplo-matico-consolare, al Ministero del lavoro e delle po-litiche sociali che, previa verifica formale della ri-spondenza ai criteri stabiliti, provvede, entro 30giorni dalla data di ricevimento, alla loro diffusionemediante l’inserimento nel sistema informativo del-le Direzioni provinciali del lavoro. Le predette listesono distinte per Paesi di provenienza (1).

4. L’interessato, iscritto nelle liste di lavoratoristranieri di cui al comma 1, ha facoltà di chiedere al

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sen-si della legge 7 agosto 1990, n. 241, la propria posi-zione nella lista (2).–––––––––

(1) Comma così sostituito dall’art. 26, D.P.R. 18ottobre 2004, n. 334 (in S.O. alla G.U. 10 febbraio2005, n. 33).

(2) Le originarie parole «Ministero del lavoro edella previdenza sociale» sono state sostituite daquelle «Ministero del lavoro e delle politiche socia-li» per effetto di quanto disposto dall’art. 47 D.P.R.n. 334/2004 cit.

Art. 32-bis. Liste dei lavoratori di origine italia-na. 1. Presso ogni rappresentanza diplomatico-con-solare è istituito un elenco dei lavoratori di origineitaliana, di cui all’articolo 21, comma 1, del testounico, compilato ed aggiornato secondo le modalitàpreviste dall’articolo 32, commi 1 e 2. La scheda, dicui all’articolo 32, comma 2, contiene, per tali lavo-ratori, l’indicazione del grado di ascendenza.

2. Agli iscritti alla lista di cui al comma 1 si appli-ca quanto previsto dall’articolo 32, comma 4.

3. Ai fini dell’inserimento nel sistema informativodelle Direzioni provinciali del lavoro di cui all’arti-colo 33, comma 1, il Ministero degli affari esteri tra-smette al Ministero del lavoro e delle politiche so-ciali i predetti elenchi.–––––––––

Articolo inserito dall’art. 27, D.P.R. 18 ottobre2004, n. 334 (in S.O. alla G.U. 10 febbraio 2005, n.33).

Art. 33. Autorizzazione al lavoro degli stranieriiscritti nelle liste. 1. I dati di cui all’articolo 32 sonoimmessi nel Sistema informativo lavoro (S.I.L.) delMinistero del lavoro e delle politiche sociali, di cuiall’articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre1997, n. 469, e sono posti a disposizione dei datori dilavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei da-tori di lavoro che ne fanno motivata richiesta, trami-te le Direzioni provinciali del lavoro. Fino alla com-pleta attuazione del S.I.L., i dati medesimi sono po-sti a disposizione dei datori di lavoro e delle orga-nizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro con lemodalità previste dall’articolo 25 della legge 7 ago-sto 1990, n. 241 (1).

2. Le richieste di nullaosta al lavoro per ciascun ti-po di rapporto di lavoro sono effettuate, anche se ri-ferite ai nominativi iscritti nelle liste, con le moda-lità di cui agli articoli 30-bis, 30-quinquies e 31 (2).

2-bis. Nell’ipotesi di richieste numeriche, oltre aquanto previsto nell’articolo 30-bis, lo Sportellounico acquisisce, tramite procedura telematica, dal-le Direzioni provinciali del lavoro, i nominativi del-le persone iscritte nelle liste di cui all’articolo 21,comma 5, del testo unico (3).

3. Nel caso in cui il datore di lavoro non intendaavvalersi della scelta nominativa, per le richieste nu-

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meriche si procede nell’ordine di priorità di iscrizio-ne nella lista, a parità di requisiti professionali.–––––––––

(1) Le originarie parole «Ministero del lavoro edella previdenza sociale» sono state sostituite daquelle «Ministero del lavoro e delle politiche socia-li» per effetto di quanto disposto dall’art. 47 D.P.R.18 ottobre 2004, n. 334 (in S.O. alla G.U. 10 feb-braio 2005, n. 33).

(2) Comma così sostituito dall’art. 28, D.P.R. n.334/2004 cit.

(3) Comma inserito dall’art. 28, D.P.R. n.334/2004 cit.

Art. 34. Titoli di prelazione. 1. Con decreti delMinistro del lavoro e delle politiche sociali, di con-certo con il Ministro dell’istruzione, dell’universitàe della ricerca, di intesa con la Conferenza Stato-Re-gioni, sono fissate le modalità di predisposizione edi svolgimento dei programmi di formazione e diistruzione da effettuarsi nel Paese di origine ai sensidell’articolo 23, comma 1, del testo unico, e sonostabiliti i criteri per la loro valutazione. I programmisono presentati al Ministero del lavoro e delle poli-tiche sociali che, sentito il Ministero degli affariesteri, procede all’istruttoria e, congiuntamente conil Ministero dell’istruzione, dell’università e dellaricerca, provvede alla relativa valutazione e all’e-ventuale approvazione, dando precedenza ai pro-grammi validati dalle regioni e che siano coerenticon il fabbisogno da queste formalizzato ai sensidell’articolo 21, comma 4-ter, del testo unico.

2. I lavoratori in possesso dell’attestato di qualifi-ca ovvero di frequenza con certificazione dellecompetenze acquisite, conseguito nell’ambito deipredetti programmi, sono inseriti in apposite listeistituite presso il Ministero del lavoro e delle politi-che sociali.

3. Le liste di cui al comma 2, distinte per Paesi diorigine, constano di un elenco di nominativi conte-nente il Paese di origine, le complete generalità, laqualifica professionale, il grado di conoscenza dellalingua italiana, il tipo di rapporto di lavoro preferito,stagionale, a tempo determinato o indeterminato,nonché l’indicazione del programma formativo svol-to e del rispettivo settore di impiego di destinazione.

4. I dati inseriti in tali liste sono posti a disposizio-ne, tramite il sistema informativo delle Direzioni pro-vinciali del lavoro, dei datori di lavoro, che possonoprocedere con la richiesta di nullaosta al lavoro aisensi dell’articolo 22, commi 3, 4 e 5, del testo unico,oppure nei casi in cui abbiano conoscenza diretta de-gli stranieri, con la richiesta nominativa di nullaostadi cui all’articolo 22, comma 2, del testo unico. Il nul-laosta al lavoro per tali lavoratori è rilasciato senza ilpreventivo espletamento degli adempimenti previstidall’articolo 22, comma 4, del testo unico.

5. I lavoratori inseriti nell’elenco hanno un dirittodi priorità, rispetto ai cittadini del loro stesso Paese,

secondo l’ordine di iscrizione nelle liste, ai fini del-la chiamata numerica di cui all’articolo 22, comma3, del testo unico.

6. Nel caso di richieste numeriche di nullaosta perlavoro stagionale, tale diritto di priorità opera esclu-sivamente rispetto ai lavoratori che non si trovanonella condizione prevista dall’articolo 24, comma 4,del testo unico.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri, di cui all’articolo 3, comma 4, del testounico, è riservata una quota di ingressi per lavorosubordinato non stagionale ai lavoratori inseriti nel-l’elenco che abbiano partecipato all’attività formati-va nei Paesi di origine, anche sulla base delle indi-cazioni fornite dalle regioni, ai sensi dell’articolo21, comma 4-ter, del testo unico. Qualora si verifi-chino residui nell’utilizzo della quota riservata, tra-scorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore deldecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, lastessa rientra nella disponibilità della quota di lavo-ro subordinato.

8. Entro i limiti della riserva fissata ai sensi delcomma 7, il Ministero del lavoro e delle politichesociali provvederà alla ripartizione della relativaquota di ingressi, tenendo conto in via prioritariadelle richieste di manodopera da impiegare nellearee di destinazione lavorativa dei cittadini extraco-munitari, individuate nei programmi di istruzione eformazione professionale approvati ai sensi delcomma 1.

9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-stri può prevedere che, in caso di esaurimento dellaquota riservata prevista al comma 7, siano ammessiulteriori ingressi, sulla base di effettive richieste dilavoratori formati ai sensi dell’articolo 23 del testounico.

10. Ai partecipanti ai corsi di formazione destina-ti ai lavoratori autonomi stranieri, inseriti in apposi-ti elenchi, è riservata, con decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri, di cui all’articolo 3, comma4, del testo unico, una quota stabilita a livello na-zionale.–––––––––

Articolo così sostituito dall’art. 29, D.P.R. 18 otto-bre 2004, n. 334 (in S.O. alla G.U. 10 febbraio2005, n. 33).

Art. 35. Stipula del contratto di soggiorno perlavoro subordinato. 1. Entro 8 giorni dall’ingressonel territorio nazionale, il lavoratore straniero si re-ca presso lo Sportello unico competente che, a se-guito di verifica del visto rilasciato dall’autoritàconsolare e dei dati anagrafici del lavoratore stra-niero, consegna il certificato di attribuzione del co-dice fiscale. Nello stesso termine, il lavoratore stra-niero, previa esibizione di un titolo idoneo a com-provare l’effettiva disponibilità dell’alloggio, dellarichiesta di certificazione d’idoneità alloggiativa,nonché della dichiarazione di impegno al pagamen-to delle spese di viaggio di cui all’articolo 5-bis,

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comma 1, lettera b), del testo unico, sottoscrive ilcontratto di soggiorno per lavoro, senza apporre mo-difiche o condizioni allo stesso, che viene conserva-to presso lo Sportello medesimo.

2. Copia del contratto di soggiorno sottoscritto ètrasmessa dallo Sportello unico, ove possibile, in viatelematica, al Centro per l’impiego, all’autorità con-solare competente, nonché al datore di lavoro.

3. Lo Sportello unico competente richiede l’annul-lamento dei codici fiscali non consegnati nel termi-ne di diciotto mesi dal rilascio del nullaosta, ovveroconferma l’avvenuta consegna, secondo le modalitàdeterminate con il decreto del Ministro dell’internodi cui all’articolo 11, comma 2, con la contestualeindicazione del dato relativo al domicilio fiscale del-lo straniero.–––––––––

Articolo così sostituito dall’art. 30, D.P.R. 18 otto-bre 2004, n. 334 (in S.O. alla G.U. 10 febbraio2005, n. 33).

Art. 36. Rilascio del permesso di soggiorno perlavoro. 1. All’atto della della sottoscrizione del con-tratto di soggiorno per lavoro, ai sensi dell’articolo35, comma 1, lo Sportello unico provvede a far sot-toscrivere al lavoratore straniero il modulo precom-pilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cuidati sono, contestualmente, inoltrati alla questuracompetente per il rilascio del permesso di soggior-no, tramite procedura telematica. Si applicano le di-sposizioni di cui all’articolo 11, comma 2-bis.

2. Lo Sportello provvede, altresì, a comunicareallo straniero la data della convocazione stabilitadalla questura per i rilievi fotodattiloscopici, pre-visti dall’articolo 5, comma 2-bis, del testo unico. –––––––––

Articolo così sostituito dall’art. 31, D.P.R. 18 otto-bre 2004, n. 334 (in S.O. alla G.U. 10 febbraio2005, n. 33).

Art. 36-bis. Variazioni del rapporto di lavoro. 1.Per l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro,fermo restando quanto previsto dall’articolo 37, deveessere sottoscritto un nuovo contratto di soggiornoper lavoro, anche ai fini del rinnovo del permesso disoggiorno, di cui all’articolo 13.

2. Il datore di lavoro deve comunicare allo Sportel-lo unico, entro 5 giorni dall’evento, la data d’inizio ela data di cessazione del rapporto di lavoro con il cit-tadino straniero, ai sensi dell’articolo 37, nonché iltrasferimento di sede del lavoratore, con la relativadecorrenza. –––––––––

Articolo inserito dall’art. 32, D.P.R. 18 ottobre2004, n. 334 (in S.O. alla G.U. 10 febbraio 2005, n.33).

Art. 37. Iscrizione nelle liste o nell’elenco ana-grafico finalizzata al collocamento del lavoratorelicenziato, dimesso o invalido. 1. Quando il lavora-tore straniero perde il posto di lavoro ai sensi della

normativa in vigore in materia di licenziamenti col-lettivi, l’impresa che lo ha assunto deve darne comu-nicazione allo Sportello unico e al Centro per l’im-piego competenti entro 5 giorni dalla data di licen-ziamento. Il Centro per l’impiego procede, in pre-senza delle condizioni richieste dalla rispettiva disci-plina generale, all’iscrizione dello straniero nelle li-ste di mobilità, anche ai fini della corresponsionedella indennità di mobilità ove spettante, nei limitidel periodo di residua validità del permesso di sog-giorno e, comunque, salvo che per il lavoratore sta-gionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Qua-lora il licenziamento collettivo non dia luogo all’i-scrizione nelle liste di mobilità si applica la disposi-zione del comma 2.

2. Quando il licenziamento è disposto a norma del-le leggi in vigore per il licenziamento individuale,ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne dàcomunicazione entro 5 giorni allo Sportello unico eal Centro per l’impiego competenti. Lo straniero, seinteressato a far risultare lo stato di disoccupazione,per avvalersi della previsione di cui all’articolo 22,comma 11, del testo unico, deve presentarsi, non ol-tre il quarantesimo giorno dalla data di cessazionedel rapporto di lavoro, presso il Centro per l’impiegoe rendere la dichiarazione, di cui all’articolo 2, com-ma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,così come sostituito dal decreto legislativo 19 di-cembre 2002, n. 297, che attesti l’attività lavorativaprecedentemente svolta, nonché l’immediata dispo-nibilità allo svolgimento di attività lavorativa, esi-bendo il proprio permesso di soggiorno.

3. Il Centro per l’impiego provvede all’inserimen-to del lavoratore nell’elenco anagrafico, di cui all’ar-ticolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica7 luglio 2000, n. 442, ovvero provvede all’aggiorna-mento della posizione del lavoratore qualora già in-serito. Il lavoratore mantiene l’inserimento in taleelenco per il periodo di residua validità del permessodi soggiorno e, comunque, ad esclusione del lavora-tore stagionale, per un periodo complessivo non in-feriore a sei mesi.

4. Il Centro per l’impiego notifica, anche per via te-lematica, entro 10 giorni, allo Sportello unico la datadi effettuazione dell’inserimento nelle liste di cui alcomma 1 ovvero della registrazione dell’immediatadisponibilità del lavoratore nell’elenco anagrafico dicui al comma 2, specificando, altresì, le generalitàdel lavoratore straniero e gli estremi del rispettivopermesso di soggiorno.

5. Quando, a norma delle disposizioni del testo uni-co e del presente articolo, il lavoratore straniero hadiritto a rimanere nel territorio dello Stato offre il ter-mine fissato dal permesso di soggiorno, la questurarinnova il permesso medesimo, previa documentatadomanda dell’interessato, fino a sei mesi dalla datadi iscrizione nelle liste di cui al comma 1 ovvero diregistrazione nell’elenco di cui al comma 2. Il rinno-vo del permesso è subordinato all’accertamento, an-

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che per via telematica, dell’inserimento dello stra-niero nelle liste di cui al comma 1 o della registra-zione nell’elenco di cui al comma 2. Si osservano ledisposizioni dell’articolo 36-bis.

6. Allo scadere del permesso di soggiorno, di cui alcomma 5, lo straniero deve lasciare il territorio delloStato, salvo risulti titolare di un nuovo contratto disoggiorno per lavoro ovvero abbia diritto al permes-so di soggiorno ad altro titolo, secondo la normativavigente.

7. Nel caso di straniero regolarmente soggiornanteper motivo di lavoro o per un motivo che consente illavoro subordinato, che sia dichiarato invalido civile,l’iscrizione delle liste di cui all’articolo 8 della legge12 marzo 1999, n. 68, equivale all’iscrizione ovveroalla registrazione di cui ai commi 1 e 2–––––––––

Articolo così sostituito dall’art. 33, D.P.R. 18 otto-bre 2004, n. 334 (in S.O. alla G.U. 10 febbraio2005, n. 33).

Art. 38. Accesso al lavoro stagionale. 1. Il nul-laosta al lavoro stagionale, anche con riferimentoall’accorpamento di gruppi di lavori di più breveperiodo da svolgere presso diversi datori di lavoro,ha validità da 20 giorni ad un massimo di nove me-si decorrenti dalla data di sottoscrizione del con-tratto di soggiorno. Il nullaosta è rilasciato dalloSportello unico, per la durata corrispondente a quel-la del lavoro stagionale richiesto, non oltre 20 gior-ni dalla data di ricevimento delle richieste di assun-zione del datore di lavoro, con le modalità definitedagli articoli 30-bis e 31, commi 1, limitatamentealla parte in cui si prevede la richiesta di parere alquestore, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e nel rispetto del diritto diprecedenza in favore dei lavoratori stranieri, di cuiall’articolo 24, comma 4, del testo unico (1).

1-bis. In caso di richiesta numerica, redatta secon-do le modalità di cui all’articolo 30-bis, lo Sportellounico procede all’immediata comunicazione dellastessa, anche per via telematica, al Centro per l’im-piego competente che, nel termine di 5 giorni, veri-fica l’eventuale disponibilità di lavoratori nazionali,comunitari o extracomunitari regolarmente iscrittinelle liste di collocamento o, comunque, censiti co-me disoccupati in cerca di occupazione a ricoprirel’impiego stagionale offerto. Si applicano le disposi-zioni di cui agli articoli 30-quinquies, comma 2 e30-sexies. I termini ivi previsti sono ridotti dellametà (2).

1-ter. In caso di certificazione negativa pervenutadal Centro per l’impiego o di espressa conferma del-la richiesta di nullaosta o, comunque, nel caso di de-corso di 10 giorni senza alcun riscontro da parte delCentro per l’impiego, lo Sportello unico dà ulteriorecorso alla procedura (2).

2. Ai fini dell’autorizzazione, i lavoratori stranieriche hanno fatto rientro nello Stato di provenienza al-la scadenza del permesso di soggiorno rilasciato

l’anno precedente per lavoro stagionale hanno dirit-to di precedenza presso lo stesso datore di lavoro onell’ambito delle medesime richieste cumulative,nonché nelle richieste senza indicazione nominati-va, rispetto ai lavoratori stranieri che non si trovanonelle stesse condizioni.

3. Per le attività stagionali, le richieste di autoriz-zazione al lavoro possono essere presentate anchedalle associazioni di categoria per conto dei loro as-sociati.

4. La autorizzazione al lavoro stagionale a più da-tori di lavoro che impiegano lo stesso lavoratorestraniero per periodi di lavoro complessivamentecompresi nella stazione, nel rispetto dei limiti tem-porali, minimi e massimi, di cui all’articolo 24,comma 3, del testo unico, deve essere unica, su ri-chiesta dei datori di lavoro, anche cumulativa, pre-sentata contestualmente, ed è rilasciata a ciascuno diessi. Sono ammesse ulteriori autorizzazioni anche arichiesta di datori di lavoro diversi, purché nell’am-bito del periodo massimo previsto.

5. Ai fini della verifica della corrispondenza deltrattamento retributivo ed assicurativo offerto allostraniero con quello previsto dai contratti collettivinazionali di categoria, lo Sportello unico si confor-ma alle convenzioni di cui all’articolo 24, comma 5,del testo unico, eventualmente stipulate (3).

6. [L’autorizzazione al lavoro stagionale deve es-sere corredata del nulla osta della questura, secondole disposizioni dell’articolo 31] (4).

7. I lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nel-lo Stato di provenienza alla scadenza del permessodi soggiorno rilasciato l’anno precedente per lavorostagionale, i quali sono autorizzati a tornare in Italiaper un ulteriore periodo di lavoro stagionale, ed aiquali sia offerto un contratto di lavoro subordinato atempo determinato o indeterminato, nei limiti dellequote di cui all’articolo 29, possono richiedere allaquestura il rilascio del permesso di soggiorno, os-servate le disposizioni dell’articolo 9 del presenteregolamento. Il permesso di soggiorno è rilasciatoentro 20 giorni dalla presentazione della domanda,se sussistono i requisiti e le condizioni previste daltesto unico e dal presente articolo. –––––––––

(1) Comma così sostituito dall’art. 34, D.P.R. 18ottobre 2004, n. 334 (in S.O. alla G.U. 10 febbraio2005, n. 33).

(2) Comma inserito dall’art. 34, D.P.R. n.334/2004 cit.

(3) Comma così modificato dall’art. 34, D.P.R. n.334/2004 cit.

(4) Comma soppresso dall’art. 34, D.P.R. n.334/2004 cit.

Art. 38-bis. Permesso pluriennale per lavorostagionale. 1. Il datore di lavoro dello straniero chesi trova nelle condizioni di cui all’articolo 5, comma3-ter, del testo unico, può richiedere il rilascio del

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nullaosta al lavoro pluriennale in favore del medesi-mo lavoratore. Lo Sportello unico, accertati i requi-siti di cui al medesimo articolo, rilascia il nullaostasecondo le modalità di cui all’articolo 38.

2. Il nullaosta triennale è rilasciato con l’indica-zione del periodo di validità, secondo quanto previ-sto dall’articolo 5, comma 3-ter, del testo unico.

3. Sulla base del nullaosta triennale al lavoro sta-gionale, i visti di ingresso per le annualità successi-ve alla prima sono concessi dall’autorità consolare,previa esibizione della proposta di contratto di sog-giorno per lavoro stagionale, trasmessa al lavoratoreinteressato dal datore di lavoro, che provvede, altre-sì, a trasmetterne copia allo Sportello unico compe-tente. Entro 8 giorni dalla data di ingresso nel terri-torio nazionale, il lavoratore straniero si reca pressolo Sportello unico per sottoscrivere il contratto disoggiorno per lavoro, secondo le disposizioni del-l’articolo 35.

4. Il rilascio dei nullaosta pluriennali avviene neilimiti delle quote di ingresso per lavoro stagionale. Inullaosta pluriennali e la rispettiva loro estensionetemporale annuale sono considerati in sede di deter-minazione dei flussi relativi agli anni successivi aquello di rilascio.–––––––––

Articolo inserito dall’art. 35, D.P.R. 18 ottobre2004, n. 334 (in S.O. alla G.U. 10 febbraio 2005, n.33).

Art. 39. Disposizioni relative al lavoro autono-mo. 1. Lo straniero che intende svolgere in Italia at-tività per le quali è richiesto il possesso di una auto-rizzazione o licenza o l’iscrizione in apposito regi-stro o albo, ovvero la presentazione di una dichiara-zione o denuncia, ed ogni altro adempimento ammi-nistrativo è tenuto a richiedere alla competente au-torità amministrativa, anche tramite proprio procu-ratore, la dichiarazione che non sussistono motiviostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizza-torio, comunque denominato, osservati i criteri e leprocedure previsti per il rilascio dello stesso. Oltre aquanto previsto dagli articoli 49, 50 e 51, per le atti-vità che richiedono l’accertamento di specifiche ido-neità professionali o tecniche, il Ministero delle atti-vità produttive o altro Ministero o diverso organocompetente per materia provvedono, nei limiti dellequote di cui all’articolo 3, comma 4, del testo unico,al riconoscimento dei titoli o degli attestati delle ca-pacità professionali rilasciati da Stati esteri.

2. La dichiarazione è rilasciata quando sono soddi-sfatte tutte le condizioni e i presupposti previsti dal-la legge per il rilascio del titolo abilitativo o autoriz-zatorio richiesto, salvo, nei casi di conversione dicui al comma 9, l’effettiva presenza dello stranieroin Italia in possesso del prescritto permesso di sog-giorno.

3. Anche per le attività che non richiedono il rila-scio di alcun titolo abilitativo o autorizzatorio, lo

straniero è tenuto ad acquisire presso la Camera dicommercio, industria, artigianato e agricoltura com-petente per il luogo in cui l’attività lavorativa auto-noma deve essere svolta, o presso il competente or-dine professionale, l’attestazione dei parametri di ri-ferimento riguardanti la disponibilità delle risorse fi-nanziarie occorrenti per l’esercizio dell’attività. Taliparametri si fondano sulla disponibilità in Italia, daparte del richiedente, di una somma non inferiore al-la capitalizzazione, su base annua, di un importomensile pari all’assegno sociale.

4. La dichiarazione di cui al comma 2 e l’attesta-zione di cui al comma 3 sono rilasciate, ove richie-ste, a stranieri che intendano operare come soci pre-statori d’opera presso società, anche cooperative,costituite da almeno tre anni.

5. La dichiarazione di cui al comma 2, unitamentea copia della domanda e della documentazione pro-dotta per il suo rilascio, nonché l’attestazione dellaCamera di commercio, industria, artigianato e agri-coltura di cui al comma 3 devono essere presentate,anche tramite procuratore, alla questura territorial-mente competente, per l’apposizione del nullaostaprovvisorio ai fini dell’ingresso.

6. Il nullaosta provvisorio è posto in calce alla di-chiarazione di cui al comma 2 entro 20 giorni dalladata di ricevimento, previa verifica che non sussi-stono, nei confronti dello straniero, motivi ostativiall’ingresso e al soggiorno nel territorio dello Statoper motivi di lavoro autonomo. La dichiarazioneprovvista del nullaosta è rilasciata all’interessato oal suo procuratore.

7. La dichiarazione, l’attestazione, ed il nullaostadi cui ai commi 2, 3 e 5, di data non anteriore a tremesi, sono presentati alla rappresentanza diplomati-ca o consolare competente per il rilascio del visto diingresso, la quale, entro 30 giorni, provvede a nor-ma dell’articolo 26, comma 5, del testo unico, pre-vio accertamento dei requisiti richiesti sulla basedella normativa e della documentazione presentata.La rappresentanza diplomatica o consolare, nel rila-sciare il visto, ne dà comunicazione al Ministerodell’interno, all’INPS e all’INAIL e consegna allostraniero la certificazione dell’esistenza dei requisi-ti di cui al presente comma, ai fini del rilascio delpermesso di soggiorno per lavoro autonomo.

8. La questura territorialmente competente prov-vede al rilascio del permesso di soggiorno.

9. Oltre a quanto previsto dall’articolo 14, lo stra-niero già presente in Italia, in possesso di regolarepermesso di soggiorno per motivi di studio o di for-mazione professionale, può richiedere la conversio-ne del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.A tale fine, lo Sportello unico, su richiesta dell’inte-ressato, previa verifica della disponibilità delle quo-te d’ingresso per lavoro autonomo, determinate anorma dell’articolo 3, comma 4, del testo unico, ri-lascia la certificazione di cui all’articolo 6, comma

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1, del testo unico, sulla base della documentazionedi cui ai commi 1, 2 e 3. Lo Sportello unico provve-de a far sottoscrivere all’interessato il modulo per larichiesta di rilascio del permesso di soggiorno perlavoro autonomo, i cui dati sono, contestualmente,inoltrati alla questura competente, tramite proceduratelematica. Si applicano le disposizioni di cui all’ar-ticolo 11, comma 2-bis.–––––––––

Articolo così sostituito dall’art. 36, D.P.R. 18 otto-bre 2004, n. 334 (in S.O. alla G.U. 10 febbraio2005, n. 33).

Art. 40. Casi particolari di ingresso per lavoro.1. Il nullaosta al lavoro per gli stranieri di cui all’ar-ticolo 27, commi 1 e 2, del testo unico, quando ri-chiesto, è rilasciato, fatta eccezione per i lavoratoridi cui alle lettere d) e r-bis) del comma 1 del mede-simo articolo, senza il preventivo espletamento de-gli adempimenti previsti dall’articolo 22, comma 4,del testo unico. Si osservano le modalità previstedall’articolo 30-bis, commi 2 e 3, e quelle ulterioripreviste dal presente articolo. Il nullaosta al lavoro èrilasciato al di fuori delle quote stabilite con il de-creto di cui all’articolo 3, comma 4, del testo unico.

2. Salvo diversa disposizione di legge o di regola-mento, il nullaosta al lavoro non può essere concessoper un periodo superiore a quello del rapporto di la-voro a tempo determinato e, comunque, a due anni; laproroga oltre il predetto limite biennale, se prevista,non può superare lo stesso termine di due anni. Per irapporti di lavoro a tempo indeterminato di cui aicommi 6 e 21 il nullaosta al lavoro viene concesso atempo indeterminato. La validità del nullaosta deveessere espressamente indicata nel provvedimento.

3. Salvo quanto previsto dai commi 9, lettera a),12, 14, 16 e 19 del presente articolo e dal comma 2dell’articolo 27 del testo unico, il nullaosta al lavo-ro è rilasciato dallo Sportello unico. Ai fini del vistod’ingresso e della richiesta del permesso di soggior-no, il nullaosta al lavoro deve essere utilizzato entro120 giorni dalla data del rilascio, osservate le dispo-sizioni degli articoli 31, commi 1, limitatamente al-la richiesta del parere del questore, 2, 4, 5, 6, 7 e 8.

4. Fatti salvi, per gli stranieri di cui all’articolo 27,comma 1, lettera f), del testo unico, i più elevati li-miti temporali previsti dall’articolo 5, comma 3, let-tera c), del medesimo testo unico, il visto d’ingressoe il permesso di soggiorno per gli stranieri di cui alpresente articolo sono rilasciati per il tempo indica-to nel nullaosta al lavoro o, se questo non è richie-sto, per il tempo strettamente corrispondente alle do-cumentate necessità.

5. Per i lavoratori di cui all’articolo 27, comma 1,lettera a), del testo unico, il nullaosta al lavoro si ri-ferisce ai dirigenti o al personale in possesso di co-noscenze particolari che, secondo il contratto collet-tivo nazionale di lavoro applicato all’azienda distac-cataria, qualificano l’attività come altamente specia-

listica, occupati da almeno sei mesi nell’ambito del-lo stesso settore prima della data del trasferimentotemporaneo, nel rispetto degli impegni derivantidall’Accordo GATS, ratificato e reso esecutivo inItalia con la legge 29 dicembre 1994, n. 747. Il tra-sferimento temporaneo, di durata legata all’effettivaesigenza dell’azienda, definita e predeterminata neltempo, non può superare, incluse le eventuali proro-ghe, la durata complessiva di cinque anni. Al termi-ne del trasferimento temporaneo è possibile l’assun-zione a tempo determinato o indeterminato pressol’azienda distaccataria.

6. Per il personale di cui all’articolo 27, comma 1,lettere b) e c), del testo unico, il nullaosta al lavoroè subordinato alla richiesta di assunzione anche atempo indeterminato dell’università o dell’istituto diistruzione superiore e di ricerca, pubblici o privati,che attesti il possesso dei requisiti professionali ne-cessari per l’espletamento delle relative attività.

7. Per il personale di cui all’articolo 27, comma 1,lettera d), del testo unico, la richiesta deve esserepresentata o direttamente dall’interessato, corredan-dola del contratto relativo alla prestazione profes-sionale da svolgere in Italia, oppure dal datore di la-voro in caso di assunzione in qualità di lavoratoresubordinato, nonché del titolo di studio o attestatoprofessionale di traduttore o interprete, specifici perle lingue richieste, rilasciati, rispettivamente, da unascuola statale o da ente pubblico o altro istituto pa-ritario, secondo la legislazione vigente nello Statodel rilascio, debitamente vistati, previa verifica del-la legittimazione dell’organo straniero al rilascio deipredetti documenti, da parte delle rappresentanze di-plomatiche o consolari competenti.

8. Per i lavoratori di cui all’articolo 27, comma 1,lettera e), del testo unico, deve essere acquisito ilcontratto di lavoro autenticato dalla rappresentanzadiplomatica o consolare. Il nullaosta al lavoro nonpuò essere rilasciato a favore dei collaboratori fami-liari di cittadini stranieri.

9. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 27 del te-sto unico, si riferisce agli stranieri che, per finalitàformativa, debbono svolgere in unità produttive delnostro Paese:

a) attività nell’ambito di un rapporto di tirociniofunzionale al completamento di un percorso di for-mazione professionale,

ovvero b) attività di addestramento sulla base di un

provvedimento di trasferimento temporaneo o di di-stacco assunto dall’organizzazione dalla quale di-pendono.

10. Per le attività di cui alla lettera a) del comma 9non è richiesto il nullaosta al lavoro e il visto di in-gresso per motivi di studio o formazione viene rila-sciato su richiesta dei soggetti di cui all’articolo 2,comma 1, del D.M. 25 marzo 1998, n. 142 del Mi-nistro del lavoro e delle politiche sociali, nei limiti

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del contingente annuo determinato ai sensi del com-ma 6 dell’articolo 44-bis. Alla richiesta deve essereunito il progetto formativo, redatto ai sensi dellenorme attuative dell’articolo 18 della legge 24 giu-gno 1997, n. 196, vistato dalla regione. Per le atti-vità di cui al comma 9, lettera b), il nullaosta al la-voro viene rilasciato dallo Sportello unico, su ri-chiesta dell’organizzazione presso la quale si svol-gerà l’attività lavorativa a finalità formativa. Alla ri-chiesta deve essere allegato un progetto formativo,contenente anche indicazione della durata dell’ad-destramento, approvato dalla regione.

11. Per i lavoratori, di cui all’articolo 27, comma1, lettera g), del testo unico, il nullaosta al lavoropuò essere richiesto solo da organizzazione o im-presa, italiana o straniera, operante nel territorio ita-liano, con proprie sedi, rappresentanze o filiali, epuò riguardare, soltanto, prestazioni qualificate dilavoro subordinato, intendendo per tali quelle riferi-te all’esecuzione di opere o servizi particolari, per iquali occorre esperienza specifica nel contesto com-plessivo dell’opera o del servizio stesso, per un nu-mero limitato di lavoratori. L’impresa estera devegarantire lo stesso trattamento minimo retributivodel contratto collettivo nazionale di categoria appli-cato ai lavoratori italiani o comunitari nonché il ver-samento dei contributi previdenziali ed assistenzialiprevisti dall’ordinamento italiano.

12. Per gli stranieri di cui all’articolo 27, comma1, lettera h), del testo unico, dipendenti da societàstraniere appaltatrici dell’armatore chiamati all’im-barco su navi italiane da crociera per lo svolgimen-to di servizi complementari di cui all’articolo 17della legge 5 dicembre 1986, n. 856, si osservano lespecifiche disposizioni di legge che disciplinano lamateria e non è necessaria l’autorizzazione al lavo-ro. I relativi visti d’ingresso sono rilasciati dalle rap-presentanze diplomatiche o consolari entro terminiabbreviati e con procedure semplificate definite conle istruzioni di cui all’articolo 5, comma 3. Essi con-sentono la permanenza a bordo della nave anchequando la stessa naviga nelle acque territoriali o sta-ziona in un porto nazionale. In caso di sbarco, si os-servano le disposizioni in vigore per il rilascio delpermesso di soggiorno. Restano ferme le disposi-zioni in vigore per il rilascio dei visti di transito.

13. Nell’ambito di quanto previsto all’articolo 27,comma 1, lettera i), del testo unico, è previsto l’im-piego in Italia, di gruppi di lavoratori alle dipenden-ze, con regolare contratto di lavoro, di datori di la-voro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aven-ti sede all’estero, per la realizzazione di opere de-terminate o per la prestazione di servizi oggetto dicontratti di appalto stipulati con persone fisiche ogiuridiche, italiane o straniere residenti in Italia edivi operanti. In tali casi il nullaosta al lavoro da ri-chiedersi a cura dell’appaltante, il visto d’ingresso eil permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo

strettamente necessario alla realizzazione dell’operao alla prestazione del servizio, previa comunicazio-ne, da parte del datore di lavoro, agli organismi pro-vinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratoricomparativamente più rappresentative nel settoreinteressato. L’impresa estera deve garantire ai pro-pri dipendenti in trasferta sul territorio italiano lostesso trattamento minimo retributivo del contrattocollettivo nazionale di categoria applicato ai lavora-tori italiani o comunitari, nonché il versamento deicontributi previdenziali ed assistenziali.

14. Per i lavoratori dello spettacolo di cui all’arti-colo 27, comma 1, lettere l), m), n) e o), del testounico, il nullaosta al lavoro, comprensivo del codi-ce fiscale, è rilasciato dalla Direzione generale perl’impiego - Segreteria del collocamento dello spet-tacolo di Roma e dall’Ufficio speciale per il collo-camento dei lavoratori dello spettacolo per la Siciliadi Palermo, per un periodo iniziale non superiore adodici mesi, salvo proroga, che, nei casi di cui allalettera n), può essere concessa, sulla base di docu-mentate esigenze, soltanto per consentire la chiusu-ra dello spettacolo ed esclusivamente per la prose-cuzione del rapporto di lavoro con il medesimo da-tore di lavoro. Il rilascio del nullaosta è comunica-to, anche per via telematica, allo Sportello unicodella provincia ove ha sede legale l’impresa, ai finidella stipula del contratto di soggiorno per lavoro.

15. I visti d’ingresso per gli artisti stranieri che ef-fettuano prestazioni di lavoro autonomo di brevedurata e, comunque, inferiore a 90 giorni, sono rila-sciati al di fuori delle quote di cui all’articolo 3,comma 4, del testo unico, con il vincolo che gli ar-tisti interessati non possano svolgere attività per unproduttore o committente di spettacolo diverso daquello per il quale il visto è stato rilasciato.

16. Per gli sportivi stranieri di cui all’articolo 27,comma 1, lettera p), e comma 5-bis, del testo unico,il nullaosta al lavoro è sostituito dalla dichiarazionenominativa di assenso del Comitato olimpico nazio-nale italiano (CONI), comprensiva del codice fisca-le, sulla richiesta, a titolo professionistico o dilet-tantistico, della società destinataria delle prestazio-ni sportive, osservate le disposizioni della legge 23marzo 1981, n. 91. La dichiarazione nominativa diassenso è richiesta anche quando si tratti di presta-zione di lavoro autonomo. In caso di lavoro subor-dinato, la dichiarazione nominativa d’assenso è co-municata, anche per via telematica, allo Sportellounico della provincia ove ha sede la società destina-taria delle prestazioni sportive, ai fini della stipuladel contratto di soggiorno per lavoro. La dichiara-zione nominativa di assenso e il permesso di sog-giorno di cui al presente comma possono essere rin-novati anche al fine di consentire il trasferimentodegli sportivi stranieri tra società sportive nell’am-bito della medesima federazione.

17. Gli ingressi per lavoro autonomo, nei casi di

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cui al comma 16, sono considerati al di fuori dellequote stabilite con il decreto di cui all’articolo 3,comma 4, del testo unico. Al fine dell’applicazionedell’articolo 27, comma 5-bis, del testo unico, lealiquote d’ingresso stabilite per gli sportivi stranie-ri ricomprendono le prestazioni di lavoro subordi-nato e di lavoro autonomo e sono determinate sullabase dei calendari e delle stagioni sportive federalie non si applicano agli allenatori ed ai preparatoriatletici. Lo straniero titolare di permesso di sog-giorno rilasciato per motivi di lavoro o per motivifamiliari può essere tesserato dal CONI, nell’ambi-to delle quote fissate dall’articolo 27, comma 5-bis,del testo unico.

18. Nell’ipotesi in cui la dichiarazione di assensorilasciata dal CONI riguardi un cittadino extracomu-nitario minore, la richiesta della predetta dichiara-zione deve essere corredata dall’autorizzazione rila-sciata dalla Direzione provinciale del lavoro compe-tente ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decretolegislativo 4 agosto 1999, n. 345, sulla base dell’i-struttoria effettuata dalla federazione sportiva nazio-nale di appartenenza della società destinataria dellaprestazione sportiva.

19. Per i lavoratori di cui all’articolo 27, comma 1,lettera q), del testo unico, e per quelli occupati alledipendenze di rappresentanze diplomatiche o conso-lari o di enti di diritto internazionale aventi sede inItalia, il nullaosta al lavoro non è richiesto.

20. Per gli stranieri di cui all’articolo 27, comma 1,lettera r), del testo unico, il nullaosta al lavoro è ri-lasciato nell’ambito, anche numerico, degli accordiinternazionali in vigore, per un periodo non superio-re ad un anno, salvo diversa indicazione degli ac-cordi medesimi. Se si tratta di persone collocate al-la pari al di fuori di programmi di scambio di giova-ni o di mobilità di giovani, il nullaosta al lavoro nonpuò avere durata superiore a tre mesi. Nel caso distranieri che giungono in Italia con un visto per va-canze-lavoro, nel quadro di accordi internazionali invigore per l’Italia, il nullaosta al lavoro può essererilasciato dallo Sportello unico successivamente al-l’ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, arichiesta del datore di lavoro, per un periodo com-plessivo non superiore a sei mesi e per non più di tremesi con lo stesso datore di lavoro.

21. Le disposizioni di cui all’articolo 27, comma1, lettera r-bis), del testo unico, riguardano esclusi-vamente gli infermieri dotati dello specifico titoloriconosciuto dal Ministero della salute. Le strutturesanitarie, sia pubbliche che private, sono legittima-te all’assunzione degli infermieri, anche a tempo in-determinato, tramite specifica procedura. Le societàdi lavoro interinale possono richiedere il nullaostaper l’assunzione di tale personale previa acquisizio-ne della copia del contratto stipulato con la struttu-ra sanitaria pubblica o privata. Le cooperative sonolegittimate alla presentazione della richiesta di nul-

laosta, qualora gestiscano direttamente l’interastruttura sanitaria o un reparto o un servizio dellamedesima.

22. Gli stranieri di cui all’articolo 27, comma 1,lettere a), b), c) e d), del testo unico possono far in-gresso in Italia anche per effettuare prestazioni di la-voro autonomo. I corrispondenti ingressi per lavoroautonomo sono al di fuori delle quote stabilite condecreto di cui all’articolo 3, comma 4, del testo uni-co. In tali casi, lo schema di contratto d’opera pro-fessionale è, preventivamente, sottoposto alla Dire-zione provinciale del lavoro del luogo di previstaesecuzione del contratto, la quale, accertato che, ef-fettivamente, il programma negoziale non configuraun rapporto di lavoro subordinato, rilascia la corri-spondente certificazione. Tale certificazione, da ac-cludere alla relativa richiesta, è necessaria ai finidella concessione del visto per lavoro autonomo, inapplicazione della presente disposizione.

23. Il nullaosta al lavoro e il permesso di soggior-no di cui al presente articolo possono essere rinno-vati, tranne nei casi di cui all’articolo 27, comma 1,lettera n), del testo unico, in costanza dello stessorapporto di lavoro, salvo quanto previsto dal comma16, previa presentazione, da parte del richiedente,della certificazione comprovante il regolare assolvi-mento dell’obbligo contributivo. In caso di cessa-zione del rapporto di lavoro, il nullaosta non può es-sere utilizzato per un nuovo rapporto di lavoro. I la-voratori di cui all’articolo 27, comma 1, lettere d), e)e r-bis), del testo unico possono instaurare un nuovorapporto di lavoro a condizione che la qualifica diassunzione coincida con quella per cui è stato rila-sciato l’originario nullaosta. Si applicano nei loroconfronti l’articolo 22, comma 11, del testo unico egli articoli 36-bis e 37 del presente regolamento. Ipermessi di soggiorno rilasciati a norma del presen-te articolo non possono essere convertiti, salvoquanto previsto dall’articolo 14, comma 5. –––––––––

Articolo così sostituito dall’art. 37, D.P.R. 18 otto-bre 2004, n. 334 (in S.O. alla G.U. 10 febbraio2005, n. 33).

Art. 41. Archivio anagrafico dei lavoratori ex-tracomunitari. 1. Gli uffici della pubblica ammini-strazione, che rilasciano un titolo autorizzatorio oabilitativo per lo svolgimento di un’attività di lavo-ro autonomo e i centri per l’impiego che ricevonodallo straniero la dichiarazione di disponibilità allaricerca di un’attività lavorativa, ai sensi del decretolegislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive mo-dificazioni, sono tenuti a comunicare alla questura eall’Archivio anagrafico dei lavoratori extracomuni-tari costituito presso l’Istituto nazionale per la pre-videnza sociale, per le annotazioni di competenza, icasi in cui il permesso di soggiorno è utilizzato, anorma dell’articolo 14, per un motivo diverso daquello riportato nel documento. Analoga comunica-

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zione al predetto Archivio è effettuata, in via infor-matica o telematica, dalla questura, sulla base deiprovvedimenti di rilascio o rinnovo dei permessi disoggiorno, delle comunicazioni concernenti le iscri-zioni o variazioni anagrafiche previste dall’articolo6, comma 7, del testo unico, e di quelle del datore dilavoro effettuate a norma dell’articolo 7 del medesi-mo testo unico.–––––––––

Articolo così sostituito dall’art. 38, D.P.R. 18 otto-bre 2004, n. 334 (in S.O. alla G.U. 10 febbraio2005, n. 33).

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

Art. 42. Assistenza per gli stranieri iscritti alServizio Sanitario Nazionale. 1. Lo straniero inpossesso del permesso di soggiorno per uno dei mo-tivi di cui all’articolo 34, comma 1, del testo unico eper il quale sussistono le condizioni ivi previste è te-nuto a richiedere l’iscrizione al Servizio sanitarionazionale ed è iscritto, unitamente ai familiari a ca-rico, negli elenchi degli assistibili dell’Aziendaunità sanitaria locale, d’ora in avanti indicata con lasigla U.S.L., nel cui territorio ha residenza ovvero,in assenza di essa, nel cui territorio ha effettiva di-mora, a parità di condizioni con il cittadino italiano.L’iscrizione è altresì dovuta, a parità di condizionicon il cittadino italiano nelle medesime circostanze,allo straniero regolarmente soggiornante iscritto nel-le liste di collocamento. Alle medesime condizionidi parità sono assicurate anche l’assistenza riabilita-tita e protesica.

2. In mancanza di iscrizione anagrafica, per luogodi effettiva dimora si intende quello indicato nel per-messo di soggiorno, fermo restando il disposto del-l’articolo 6, commi 7 e 8, del testo unico. L’iscrizio-ne alla U.S.L. è valida per tutta la durata del per-messo di soggiorno.

3. Per il lavoratore straniero stagionale l’iscrizioneè effettuata, per tutta la durata dell’attività lavorati-va, presso l’U.S.L. del comune indicato ai fini del ri-lascio dei permesso di soggiorno.

4. L’iscrizione non decade nella fase di rinnovodel permesso di soggiorno. L’iscrizione cessa altre-sì per mancato rinnovo, revoca o annullamento delpermesso di soggiorno ovvero per espulsione, co-municati alla U.S.L., a cura della questura, salvoche l’interessato esibisca la documentazione com-provante la pendenza del ricorso contro i suddettiprovvedimenti. L’iscrizione parimenti cessa neglialtri casi in cui vengono meno le condizioni di cuial comma 1 (1).

5. L’iscrizione al Servizio sanitario nazionale dicui all’articolo 34, comma 1, del testo unico, non èdovuta per gli stranieri di cui all’articolo 27, comma

1, lettere a), i) e q), del testo unico, che non siano te-nuti a corrispondere in Italia, per l’attività ivi svolta,l’imposta sul reddito delle persone fisiche, fermo re-stando l’obbligo, per sé e per i familiari a carico,della copertura assicurativa di cui all’articolo 34,comma 3, del testo unico. L’iscrizione non è dovutaneppure per gli stranieri titolari di permesso di sog-giorno per affari.

6. Fuori dai casi di cui all’articolo 34, comma 1,del testo unico, in alternativa all’assicurazione con-tro il rischio di malattia, infortunio e maternità pre-vista dall’articolo 34, comma 3, del medesimo testounico, e fatta salva la specifica disciplina di cui alsuccessivo comma 4 dello stesso articolo, concer-nente gli stranieri regolarmente soggiornanti permotivi di studio o collocati «alla pari», lo stranieroche abbia richiesto un permesso di soggiorno di du-rata superiore a tre mesi, può chiedere l’iscrizionevolontaria al Servizio sanitario nazionale, previacorresponsione del contributo prescritto.–––––––––

(1) Il primo periodo del comma 4 è stato così so-stituito dall’art. 39, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334(in S.O. alla G.U. 10 febbraio 2005, n. 33).

Art. 43. Assistenza sanitaria per gli stranierinon iscritti al Servizio Sanitario Nazionale. 1. Aicittadini stranieri regolarmente soggiornanti, manon iscritti al Servizio sanitario nazionale, sono as-sicurate le prestazioni sanitarie urgenti, alle condi-zioni previste dall articolo 35, comma 1, del testounico. Gli stranieri non iscritti al Servizio sanitarionazionale possono inoltre chiedere all’azienda ospe-daliera o alla unità sanitaria locale (U.S.L.) di fruire,dietro pagamento delle relative tariffe, di prestazio-ni sanitarie di elezione.

2. Ai cittadini stranieri presenti nel territorio delloStato, non in regola con le norme relative all’ingres-so e al soggiorno, sono comunque assicurate, neipresidi sanitari pubblici e privati accreditati, le pre-stazioni sanitarie previste dall’articolo 35, comma 3,del testo unico.

3. La prescrizione e la registrazione delle presta-zioni nei confronti degli stranieri privi di permessodi soggiorno vengono effettuate, nei limiti indicatidall’articolo 35, comma 3, del tesio unico, utiliz-zando un codice regionale a sigla S.T.P. (StranieroTemporaneamente Presente), Tale codice identifi-cativo è composto, oltre che dalla sigla S.T.P., dalcodice I.S.T.A.T. relativo alla struttura sanitariapubblica che lo rilascia e da un numero progressi-vo attribuito al momento del rilascio. Il codice, ri-conosciuto su tutto il territorio nazionale, identifi-ca l’assistito per tutte le prestazioni di cui all’arti-colo 35 comma 3 del testo unico. Tale codice deveessere utilizzato anche per la rendicontazione delleprestazioni effettuate da parte delle strutture pub-bliche e private accreditate ai fini del rimborso e laprescrizione, su ricettario regionale, di farmaci

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erogabili, a parità di condizioni di partecipazionealla spesa con i cittadini italiani, da parte delle far-macie convenzionate.

4. Gli oneri per le prestazioni sanitarie di cui al-l’articolo 35, comma 3, del testo unico, erogate aisoggetti privi di risorse economiche sufficienti,comprese le quote di partecipazione alla spesaeventualmente non versate, sono a carico dellaU.S.L. competente per il luogo in cui le prestazio-ni sono state erogate. In caso di prestazioni sanita-rie lasciate insolute dal cittadino straniero, l’azien-da ospedaliera ne chiede il pagamento alla U.S.L.,ovvero, se si tratta di prestazioni ospedaliere ur-genti o comunque essenziali, al Ministero dell’in-terno, secondo procedure concordate. Lo statod’indigenza può essere attestato attraverso autodi-chiarazione presentata all’ente sanitario erogante.

5. La comunicazione al Ministero dell’interno perle finalità di cui al comma 4, è effettuata in formaanonima, mediante il codice regionale S.T.P., di cuial comma 3, con l’indicazione della diagnosi, del ti-po di prestazione erogata e della somma di cui sichiede il rimborso.

6. Salvo quanto previsto in attuazione dell’articolo20 del testo unico, le procedure di cui ai commi 4 e5 si applicano anche nel caso di prestazioni sanitarieeffettuate nei confronti di profughi o sfollati, assisti-ti dal Servizio sanitario nazionale per effetto di spe-cifiche disposizioni di legge che pongono i relativioneri a carico dello Stato.

7. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinanol’assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia sul-la base di trattati o accordi internazionali di recipro-cità, bilaterali o multilaterali, sottoscritti dall’Italia.In tal caso, l’U.S.L. chiede il rimborso eventualmen-te dovuto degli oneri per le prestazioni erogate se-condo le direttive emanate dal Ministero della sanitàin attuazione dei predetti accordi.

8. Le regioni individuano le modalità più opportu-ne per garantire che le cure essenziali e continuativepreviste dall’articolo 35, comma 3, del testo unico,possono essere erogate nell’ambito delle strutturedella medicina del territorio o nei presidi sanitari,pubblici e privati accreditati strutturati in forma po-liambulatoriale od ospedaliera, eventualmente incollaborazione con organismi di volontariato aventiesperienza specifica.

Art. 44. Ingresso e soggiorno per cure mediche.1. Lo straniero che intende effettuare, dietro paga-mento dei relativi oneri, cure mediche in Italia, ri-chiede il visto, alle condizioni stabilite dal decretodel Ministro degli affari esteri, di cui all’articolo 5,comma 3, alla competente rappresentanza diploma-tica o consolare ed il relativo permesso di soggiornoalla questura, allegando la seguente documentazione:

a) dichiarazione della struttura sanitaria prescel-ta, pubblica o privata accreditata, che indichi il tipodi cura, la data di inizio e la durata presumibile del-

la stessa, la durata dell’eventuale degenza prevista,osservate le disposizioni in vigore per la tutela deidati personali;

b) attestazione dell’avvenuto deposito di unasomma a titolo cauzionale sulla base del costo pre-sumibile delle prestazioni richieste. Il deposito cau-zionale, in lire italiane, in euro o in dollari statuni-tensi, dovrà corrispondere al 30 per cento del costocomplessivo presumibile delle prestazioni richiestee dovrà essere versato alla struttura prescelta;

c) documentazione comprovante la disponibilitàin Italia di risorse sufficienti per l’integrale paga-mento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e al-loggio fuori dalla struttura sanitaria e il rimpatrioper l’assistito e per l’eventuale accompagnatore;

d) certificazione sanitaria, attestante la patologiadel richiedente nel rispetto delle disposizioni in ma-teria di tutela dei dati personali. La certificazione ri-lasciata all’estero deve essere corredata di traduzio-ne in lingua italiana (1).

2. Con l’autorizzazione di cui all’articolo 36, com-ma 2, del testo unico sono stabilite le modalità per iltrasferimento per cure in Italia nei casi previsti dal-la stessa disposizione e per quelli da effettuarsi nel-l’ambito dei programmi di cui all’articolo 32, com-ma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.–––––––––

(1) Comma così sostituito dall’art. 40, D.P.R. 18ottobre 2004, n. 334 (in S.O. alla G.U. 10 febbraio2005, n. 33).

Art. 44-bis. Visti di ingresso per motivi di stu-dio, borse di studio e ricerca. 1. E’ consentito l’in-gresso in territorio nazionale, per motivi di studio, aicittadini stranieri che intendono seguire corsi uni-versitari, con le modalità definite dall’articolo 39 deltesto unico e dall’articolo 46.

2. È ugualmente consentito l’ingresso nel territo-rio nazionale per motivi di studio, alle condizionidefinite dal decreto del Ministro degli affari esteri,di cui all’articolo 5, comma 3, in favore dei cittadi-ni stranieri:

a) maggiori di età, che intendano seguire corsisuperiori di studio o d’istruzione tecnico-professio-nale, a tempo pieno e di durata determinata, verifi-cata la coerenza dei corsi da seguire in Italia con laformazione acquisita nel Paese di provenienza, ac-certate le disponibilità economiche di cui all’artico-lo 5, comma 6, nonché la validità dell’iscrizione opre-iscrizione al corso da seguire in Italia;

b) minori di età, comunque, maggiori di anniquattordici, i cui genitori o tutori, residenti all’este-ro, intendano far seguire corsi di studio presso isti-tuti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie opresso istituzioni accademiche, nell’ambito di pro-grammi di scambi e di iniziative culturali approvatidal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell’i-struzione, dell’università e della ricerca o dal Mini-stero per i beni e le attività culturali. Al di fuori di

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tali fattispecie, l’ingresso dei minori per studio, li-mitatamente ai maggiori di anni quindici, è consen-tito in presenza dei requisiti di cui alla lettera a),nonché accertata l’esistenza di misure di adeguatatutela del minore e la rispondenza del programmascolastico da seguire in Italia alle effettive esigenzeformative e culturali del beneficiario.

3. È consentito l’ingresso in Italia ai cittadini stra-nieri assegnatari di borse di studio accordate dalleamministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da Go-verni stranieri, da fondazioni ed istituzioni culturaliitaliane di chiara fama ovvero da organizzazioni in-ternazionali, secondo le modalità stabilite dal decre-to di cui all’articolo 5, comma 3.

4. È consentito l’ingresso in Italia per attivitàscientifica ai cittadini stranieri che, a richiesta deglienti di cui al comma 3 e per motivi di preminente in-teresse della Repubblica italiana, intendano svolge-re in territorio nazionale attività di alta cultura o diricerca avanzata, che non rientrino tra quelle previ-ste dall’articolo 27, comma 1, lettera c), del testounico. Analogo visto è accordato al coniuge e ai fi-gli minori al seguito, secondo le modalità stabilitedal decreto di cui all’articolo 5, comma 3.

5. Lo straniero in possesso dei requisiti previsti peril rilascio del visto di studio che intende frequentarecorsi di formazione professionali organizzati da en-ti di formazione accreditati, secondo le norme attua-tive dell’articolo 142, comma 1, lettera d), del de-creto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, finalizzati alriconoscimento di una qualifica o, comunque, allacertificazione delle competenze acquisite, di duratanon superiore a 24 mesi, può essere autorizzato al-l’ingresso nel territorio nazionale, nell’ambito delcontingente annuale determinato con decreto delMinistro del lavoro e delle politiche sociali di cui alcomma 6. La presente disposizione si applica ancheagli ingressi per i tirocini formativi di cui all’artico-lo 40, comma 9, lettera a).

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle po-litiche sociali, di concerto con il Ministro dell’in-terno e degli affari esteri, sentita la Conferenzapermanente Stato-regioni di cui al decreto legisla-tivo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modifi-cazioni, da emanarsi entro il 30 giugno di ciascunanno, è determinato il contingente annuale deglistranieri ammessi a frequentare i corsi di cui alcomma 5, ovvero a svolgere i tirocini formativi. Insede di prima applicazione della presente disposi-zione, le rappresentanze diplomatiche e consolari,nelle more dell’emanazione del decreto annuale e,comunque, non oltre il 30 giugno, rilasciano i vi-sti di cui al comma 5, previa verifica dei requisitiprevisti dal medesimo comma. Il numero di tali vi-sti viene portato in detrazione dal contingente an-nuale indicato nel predetto decreto. Per le annua-lità successive, si applicano le stesse modalità, ma

il numero dei visti rilasciabili anteriormente alladata di pubblicazione del decreto annuale di pro-grammazione e, comunque, non oltre il 30 giugnodi ciascun anno, non può eccedere il numero deivisti rilasciati nel primo semestre dell’anno prece-dente. Nel caso che la pubblicazione del decreto diprogrammazione annuale non venga effettuata en-tro la scadenza stabilita, il Ministro del lavoro edelle politiche sociali, nel secondo semestre diciascun anno, può provvedere, in via transitoria,con proprio decreto, nel limite delle quote stabili-te per l’anno precedente. –––––––––

Articolo inserito dall’art. 41, D.P.R. 18 ottobre2004, n. 334 (in S.O. alla G.U. 10 febbraio 2005, n.33).

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA Dl ISTRUZIONEDIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONI

Art. 45. Iscrizione scolastica. 1. I minori stranie-ri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’i-struzione indipendentemente dalla regolarità dellaposizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme enei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sonosoggetti all’obbligo scolastico secondo le disposi-zioni vigenti in materia. L’iscrizione dei minori stra-nieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado av-viene nei modi e alle condizioni previsti per i mino-ri italiani. Essa può essere richiesta in qualunque pe-riodo dell’anno scolastico. I minori stranieri privi didocumentazione anagrafica ovvero in possesso didocumentazione irregolare o incompleta sono iscrit-ti con riserva.

2. L’iscrizione con riserva non pregiudica il conse-guimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio del-le scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di ac-certamenti negativi sull’identità dichiarata dell’a-lunno, il titolo viene rilasciato all’interessato con idati identificativi acquisiti al momento dell’iscrizio-ne. I minori stranieri soggetti all’obbligo scolasticovengono iscritti alla classe corrispondente all’etàanagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberil’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

a) dell’ordinamento degli studi del Paese di pro-venienza dell’alunno, che può determinare l’iscri-zione ad una classe immediatamente inferiore o su-periore rispetto a quella corrispondente all’età ana-grafica;

b) dell’accertamento di competenze, abilità e li-velli di preparazione dell’alunno;

c) del corso di studi eventualmente seguito dal-l’alunno nel Paese di provenienza;

d) del titolo di studio eventualmente possedutodall’alunno.

3. Il collegio dei docenti formula proposte per laripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la ri-

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partizione è effettuata evitando comunque la costi-tuzione di classi in cui risulti predominante la pre-senza di alunni stranieri.

4. Il collegio dei docenti definisce, in relazione allivello di competenza dei singoli alunni stranieri, ilnecessario adattamento dei programmi di insegna-mento; allo scopo possono essere adottati specificiinterventi individualizzati o per gruppi di alunni, perfacilitare l’apprendimento della lingua italiana, uti-lizzando, ove possibile, le risorse professionali dellascuola. Il consolidamento della conoscenza e dellapratica della lingua italiana può essere realizzato al-tresì mediante l’attivazione di corsi intensivi di lin-gua italiana sulla base di specifici progetti, anchenell’ambito delle attività aggiuntive di insegnamen-to per l’arricchimento dell’offerta formativa.

5. Il collegio dei docenti formula proposte in ordi-ne ai criteri e alle modalità per la comunicazione trala scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove ne-cessario, anche attraverso intese con l’ente locale,l’istituzione scolastica si avvale dell’opera di me-diatori culturali qualificati.

6. Allo scopo di realizzare l’istruzione o la forma-zione degli adulti stranieri il Consiglio di circolo edi istituto promuovono intese con le associazionistraniere, le rappresentanze diplomatiche e consola-ri dei Paesi di provenienza, ovvero con le organiz-zazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui al-l’articolo 52 allo scopo di stipulare convenzioni eaccordi per attivare progetti di accoglienza, iniziati-ve di educazione interculturale, azioni a tutela dellacultura e della lingua di origine e lo studio delle lin-gue straniere più diffuse a livello internazionale.

7. Per le finalità di cui all’articolo 38, comma 7,del testo unico, le istituzioni scolastiche organizza-no iniziative di educazione interculturale e provve-dono all’istituzione, presso gli organismi deputatiall’istruzione e alla formazione in età adulta, di cor-si di alfabetizzazione di scuola primaria e seconda-ria, di corsi di lingua italiana, di percorsi di studiofinalizzati al conseguimento del titolo della scuoladell’obbligo, di corsi di studio per il conseguimentodel diploma di qualifica o del diploma di scuola se-condaria superiore, di corsi d’istruzione e formazio-ne del personale e tutte le altre iniziative di studiopreviste dall’ordinamento vigente. A tal fine le isti-tuzioni scolastiche possono stipulare convenzioni edaccordi nei casi e con le modalità previste dalle di-sposizioni in vigore.

8. Il Ministro della pubblica istruzione, nell’ema-nazione della direttiva sulla formazione per l’ag-giornamento in servizio del personale ispettivo, di-rettivo e docente, detta disposizioni per attivare iprogetti nazionali e locali sul tema dell’educazioneinterculturale. Dette iniziative tengono conto dellespecifiche realtà nelle quali vivono le istituzioniscolastiche e le comunità degli stranieri al fine di fa-vorire la loro migliore integrazione nella comunitàlocale.

Art. 46. Accesso degli stranieri alle università.1. In armonia con gli orientamenti comunitari sul-l’accesso di studenti stranieri all’istruzione universi-taria, gli atenei, sulla base di criteri predeterminati ein applicazione della regolamentazione sugli acces-si all’istruzione universitaria, stabiliscono, entro il31 dicembre di ogni anno, il numero dei posti da de-stinare alla immatricolazione degli studenti stranieriai corsi di studio universitari, per l’anno accademi-co successivo, anche in coerenza con le esigenzedella politica estera culturale e della cooperazioneallo sviluppo, fatti salvi gli accordi di collaborazio-ne universitaria con i Paesi terzi. Sono ammessi insoprannumero ai predetti corsi, per effetto di proto-colli esecutivi di accordi culturali e di programmi dicooperazione allo sviluppo, nonché di accordi frauniversità italiane e università dei Paesi interessati,studenti stranieri beneficiari di borse di studio, asse-gnate per l’intera durata dei corsi medesimi, dal Mi-nistero degli affari esteri o dal Governo del Paese diprovenienza. Nel caso di accesso a corsi a numeroprogrammato l’ammissione è, comunque, subordi-nata alla verifica delle capacità ricettive delle strut-ture universitarie e al superamento delle prove diammissione.

2. Sulla base dei dati forniti dalle università al Mi-nistero dell’università e della ricerca scientifica etecnologica ai sensi del comma 1, è emanato il de-creto di cui al comma 4 dell’articolo 39 del testounico e con successivo provvedimento sono definitii conseguenti adempimenti amministrativi per il ri-lascio del visto di ingresso. A tal fine, la sufficienzadei mezzi di sussistenza è valutata considerando an-che le garanzie prestate con le modalità di cui al-l’articolo 34, le borse di studio, i prestiti d’onore edi servizi abitativi forniti da pubbliche amministra-zioni o da altri soggetti pubblici o privati italiani, oper i quali le amministrazioni stesse o gli altri sog-getti attestino che saranno forniti allo studente stra-niero, a norma del comma 5.

3. Le università italiane istituiscono, anche in con-venzione con altre istituzioni formative, con enti lo-cali e con le regioni, corsi di lingua italiana ai qualisono ammessi gli stranieri provenienti dai Paesi ter-zi in possesso del visto di ingresso e del permesso disoggiorno per motivi di studio, rilasciati ai sensi deldecreto di cui al comma 2, nonché gli stranieri indi-cati all’articolo 39, comma 5, del testo unico, i qua-li non siano in possesso di una certificazione atte-stante una adeguata conoscenza della lingua italia-na. Al termine dei corsi è rilasciato un attestato difrequenza.

4. I visti e i permessi di soggiorno per motivi distudio sono rinnovati agli studenti che nel primo an-no di corso abbiano superato una verifica di profittoe negli anni successivi almeno due verifiche. Pergravi motivi di salute o di forza maggiore, debita-mente documentati, il permesso di soggiorno puòessere rinnovato anche allo studente che abbia supe-

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rato una sola verifica di profitto, fermo restando ilnumero complessivo di rinnovi. Essi non possonoessere comunque rilasciati per più di tre anni oltre ladurata del corso di studio. Il permesso di soggiornopuò essere ulteriormente rinnovato per consentire iltitolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, perla durata complessiva del corso, rinnovabile per unanno.

5. Gli studenti studenti stranieri accedono, a paritàdi trattamento con gli studenti italiani, ai servizi eagli interventi per il diritto allo studio di cui alla leg-ge 2 dicembre 1991, n. 390, compresi gli interventinon destinati alla generalità degli studenti, quali leborse di studio, i prestiti d’onore ed i servizi abitati-vi, in conformità alle disposizioni previste dal de-creto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adot-tato ai sensi dell’articolo 4 della stessa legge n. 390del 1991, che prevede criteri di valutazione del me-rito dei richiedenti, in aggiunta a quella delle condi-zioni economiche degli stessi e tenuto, altresì, contodel rispetto dei tempi previsti dall’ordinamento de-gli studi. La condizione economica e patrimonialedegli studenti stranieri è valutata secondo le moda-lità e le relative tabelle previste dal citato decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri e certificatacon apposita documentazione rilasciata dalle com-petenti autorità del Paese ove i redditi sono stati pro-dotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplo-matiche italiane competenti per territorio. Tale do-cumentazione è resa dalle competenti rappresentan-ze diplomatiche o consolari estere in Italia per queiPaesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciarela certificazione attestata dalla locale ambasciata ita-liana e legalizzata dalle prefetture - Uffici territoria-li del Governo ai sensi dell’articolo 33 del decretodel Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,n. 445. Le regioni possono consentire l’accesso gra-tuito al servizio di ristorazione agli studenti stranie-ri in condizioni, opportunamente documentate, diparticolare disagio economico (1).

6. Per le finalità di cui al comma 5 le competentirappresentanze diplomatiche consolari italiane rila-sciano le dichiarazioni sulla validità locale, ai finidell’accesso agli studi universitari, dei titoli di scuo-la secondaria stranieri, fornendo contestualmenteinformazioni sulla scala di valori e sul sistema di va-lutazioni locali cui fa riferimento il voto o giudizioannotato sul titolo di studio. Con decreto del Mini-stro dell’università e della ricerca scientifica e tec-nologica, di concerto con il Ministro della pubblicaistruzione e del Ministro degli affari esteri sono de-terminate le tabelle di corrispondenza per la valuta-zione del voto o giudizio riportato sul titolo stranie-ro con la valutazione adottata nell’ordinamento sco-lastico italiano.–––––––––

(1) Comma così sostituito dall’art. 42, D.P.R. 18ottobre 2004, n. 334 (in S.O. alla G.U. 10 febbraio2005, n. 33).

Art. 47. Abilitazione all’esercizio della profes-sione. 1. Specifici visti d’ingresso e permessi di sog-giorno, di durata non superiore alle documentate ne-cessità, possono essere rilasciati agli stranieri chehanno conseguito il diploma di laurea presso unauniversità italiana, per l’espletamento degli esami diabilitazione all’esercizio professionale.

2. Il superamento degli esami di cui al comma 1,unitamente all’adempimento delle altre condizionirichieste dalla legge, consente l’iscrizione negli albiprofessionali, indipendentemente dal possesso dellacittadinanza italiana, salvo che questa sia richiesta anorma dell’articolo 37 del decreto legislativo 3 feb-braio 1993, n. 29, e successive modificazioni e inte-grazioni. L’aver soggiornato regolarmente in Italiada almeno cinque anni è titolo di priorità rispetto adaltri cittadini stranieri.

Art. 48. Riconoscimento dei titoli di studio con-seguiti all’estero. 1. La competenza per il ricono-scimento dei titoli di accesso all’istruzione superio-re, dei periodi di studio e dei titoli accademici ai fi-ni della prosecuzione degli studi di qualunque livel-lo, conseguiti in Paesi esteri, è attribuita alle univer-sità e agli istituti di istruzione universitari i quali laesercitano nell’ambito della loro autonomia e inconformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gliaccordi bilaterali in materia e le convenzioni inter-nazionali.

2. Le istituzioni di cui al comma 1 si pronuncianosulle richieste di riconoscimento entro il termine dinovanta giorni dalla data di ricevimento della relati-va domanda. Nel caso in cui le autorità accademicherappresentino esigenze istruttorie, il terrnine e so-speso fino al compimento, entro i 30 giorni succes-sivi, degli atti supplementari.

3. Contro il provvedimento di rigetto della doman-da, ovvero se è decorso il termine di cui al comma2, senza che sia stato adottato alcun provvedimento,il richiedente può presentare ricorso giurisdizionaleal Tribunale amministrativo regionale o ricorsostraordinario al Capo dello Stato, ovvero, entro iltermine previsto per quest’ultimo, può presentareistanza al Ministero dell’università e della ricercascientifica e tecnologica, che, nei successivi ventigiorni, se la ritiene motivata, può invitare l’univer-sità a riesaminare la domanda, dandone contestualecomunicazione all’interessato. L’università si pro-nuncia nei successivi sessanta giorni. Nel caso di ri-getto, ovvero in assenza, nei termini rispettivamenteprevisti, dell’invito al riesame da parte del Ministe-ro o della pronuncia dell’università, è ammesso ri-corso al Tribunale amministrativo regionale o ricor-so straordinario al Capo dello Stato.

4. Il riconoscimento dei titoli di studio per finalitàdiverse da quelle previste al comma 1, è operato inattuazione dell’articolo 387 del testo unico delle di-sposizioni legislative vigenti in materia di istruzio-ne, relative alle scuole di ogni ordine e grado, ap-provato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, nonché delle disposizioni vigenti in materia di

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riconoscimento, ai fini professionali e di accesso aipubblici impieghi.

Art. 49. Riconoscimento titoli abilitanti all’e-sercizio delle professioni. 1. I cittadini stranieri, re-golarmente soggiornanti in Italia che intendonoiscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali isti-tuiti presso le amministrazioni competenti nell’am-bito delle quote definite a norma dell’articolo 3,comma 4, del testo unico e del presente regolamen-to, se in possesso di un titolo abilitante all’eserciziodi una professione, conseguito in un Paese non ap-partenente all’Unione europea, possono richiederneil riconoscimento ai fini dell’esercizio in Italia comelavoratori autonomi o dipendenti, delle professionicorrispondenti.

1-bis. Il riconoscimento del titolo può essere ri-chiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Ita-lia. Le amministrazioni interessate, ricevuta la do-manda, provvedono a quanto di loro competenza.L’ingresso in Italia per lavoro, sia autonomo che su-bordinato, nel campo delle professioni sanitarie è,comunque, condizionato al riconoscimento del tito-lo di studio effettuato dal Ministero competente (1).

2. Per le procedure di riconoscimento dei titoli dicui al comma 1 si applicano le disposizioni dei de-creti legislativi 27 gennaio 1999, n. 115, e 2 maggio1994, n. 319, compatibilmente con la natura, lacomposizione e la durata della formazione profes-sionale conseguita.

3. Ove ricorrano le condizioni previste dai decretilegislativi di cui al comma 2, per l’applicazione del-le misure compensative, il Ministro competente, cuiè presentata la domanda di riconoscimento, sentitele conferenze dei servizi di cui all’articolo 12 del de-creto legislativo n. 115 del 1992 e all’articolo 14 deldecreto legislativo n. 319 del 1994, può stabilire,con proprio decreto, che il riconoscimento sia su-bordinato ad una misura compensativa, consistentenel superamento di una prova attitudinale o di un ti-rocinio di adattamento. Con il medesimo decreto so-no definite le modalità di svolgimento della predet-ta misura compensativa, nonché i contenuti dellaformazione e le sedi presso le quali la stessa deve es-sere acquisita, per la cui realizzazione ci si può av-valere delle regioni e delle province autonome (2).

3-bis. Nel caso in cui il riconoscimento è subordina-to al superamento di una misura compensativa ed il ri-chiedente si trova all’estero, viene rilasciato un vistod’ingresso per studio, per il periodo necessario all’e-spletamento della suddetta misura compensativa (1).

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano an-che ai fini del riconoscimento di titoli rilasciati daPaesi terzi, abilitanti all’esercizio di professioni rego-late da specifiche direttive della Unione europea.–––––––––

(1) Comma inserito dall’art. 43, D.P.R. 18 ottobre2004, n. 334 (in S.O. alla G.U. 10 febbraio 2005, n.33).

(2) Comma così modificato dall’art. 43, D.P.R. n.334/2004 cit.

Art. 50. Disposizioni particolari per gli eser-centi le professioni sanitarie. 1. Presso il Ministe-ro della sanità sono istituiti elenchi speciali per gliesercenti le professioni sanitarie sprovviste di ordi-ne o collegio professionale;

2. Per l’iscrizione e la cancellazione dagli elenchispeciali si osservano per quanto compatibili le di-sposizioni contenute nel Capo I del decreto del Pre-sidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, esuccessive modificazioni ed integrazioni.

3. Il Ministro della sanità pubblica annualmente glielenchi speciali di cui al comma 1 nonché gli elenchidegli stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento deititoli abilitanti all’esercizio di una professione sanitaria.

4. L’iscrizione negli albi protessionali e quella ne-gli elenchi speciali di cui al comma 1 sono disposteprevio accertamento della conoscenza della linguaitaliana e delle speciali disposizioni che regolanol’esercizio professionale in Italia, con modalità sta-bilite dal Ministero della sanità. All’accertamentoprovvedono, prima dell’iscrizione, gli ordini e colle-gi professionali e il Ministero della sanità con oneria carico degli interessati.

5. [I presidi e le istituzioni sanitarie pubbliche eprivate comunicano al Ministero della sanità il no-minativo dello straniero assunto, e comunque utiliz-zato, con l’indicazione del titolo professionale abili-tante posseduto, entro tre giomi dalla data di assun-zione o di utilizzazione] (1).

6. (Comma non ammesso al «Visto» della Cortedei conti).

7. Con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell’ar-ticolo 49, il Ministero della sanità provvede altresìai fini dell’ammissione agli impieghi e dello svolgi-mento di attività sanitarie nell’ambito del Serviziosanitario nazionale, al riconoscimento dei titoli ac-cademici, di studio e di formazione professionale,complementari di titoli abilitanti all’esercizio diuna professione o arte sanitaria, conseguiti in unPaese non appartenente all’Unione europea.

8. La dichiarazione di equipollenza dei titoli acca-demici nelle discipline sanitarie, conseguiti all’e-stero, nonché l’ammissione ai corrispondenti esamidi diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensatotale o parziale degli esami di profitto, non dannotitolo all’esercizio delle relative professioni. A talefine, deve essere acquisito il preventivo parere delMinistero della salute; il parere negativo non con-sente l’iscrizione agli albi professionali o agli elen-chi speciali per l’esercizio delle relative professionisul territorio nazionale e dei Paesi dell’Unione eu-ropea (2).

8-bis. Entro due anni dalla data di rilascio del de-creto di riconoscimento, il professionista deve iscri-versi al relativo albo professionale, ove esistente.Trascorso tale termine, il decreto di riconoscimentoperde efficacia. Per le professioni non costituite inordini o in collegi, il decreto di riconoscimento per-

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de efficacia, qualora l’interessato non lo abbia uti-lizzato, a fini lavorativi, per un periodo di due annidalla data del rilascio (3)–––––––––

(1) Comma soppresso dall’art. 44, D.P.R. 18 otto-bre 2004, n. 334 (in S.O. alla G.U. 10 febbraio2005, n. 33).

(2) Comma così sostituito dall’art. 44, D.P.R. n.334/2004 cit.

(3) Comma inserito dall’art. 44, D.P.R. n.334/2004 cit.

Art. 51. (Articolo non ammesso al «Visto» dellaCorte dei conti).

Art. 52. Registro delle associazioni e degli entiche svolgono attività a favore degli immigrati. 1.Presso il Ministero del lavoro e delle politiche so-ciali, è istituito delle associazioni, degli enti e deglialtri organismi privati che svolgono le attività a fa-vore degli stranieri immigrati, previste dal testo uni-co. Il registro è diviso in due sezioni:

a) nella prima sezione sono iscritti associazioni,enti e altri organismi privati che svolgono attivitàper favorire l’integrazione sociale degli stranieri, aisensi dell’articolo 42 del testo unico;

b) nella seconda sezione sono iscritti associazio-ni, enti ed altri organismi privati abilitati alla realiz-zazione dei programmi di assistenza e protezionesociale degli stranieri di cui all’articolo 18 del testounico (1).

2. L’iscrizione al registro di cui al comma 1, lette-ra a), è condizione necessaria per accedere diretta-mente o attraverso convenzioni con gli enti locali ocon le amministrazioni statali, al contributo del Fon-do nazionale per l’integrazione di cui all’articolo 45del testo unico.

3. Non possono essere iscritti nel registro le asso-ciazioni, enti o altri organismi privati il cui rappre-sentante legale o uno o più componenti degli organidi amministrazione e di controllo, siano sottoposti aprocedimenti per l’applicazione di una misura diprevenzione o a procedimenti penali per uno dei rea-ti previsti dal testo unico o risultino essere stati sot-toposti a misure di prevenzione o condannati, ancor-ché con sentenza non definitiva, per uno dei delitti dicui agli articoli 380 e 381 del codice di procedurapenale, salvo che i relativi procedimenti si siano con-clusi con un provvedimento che esclude il reato o laresponsabilità dell’interessato, e salvi in ogni caso glieffetti della riabilitazione.–––––––––

(1) Comma scosì sostituito dall’art. 46 co. 1,D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (in S.O. alla G.U. 10febbraio 2005, n. 33).

Art. 53. Condizioni per l’iscrizione nel Regi-stro. 1. Possono iscriversi nella sezione del registrodi cui all’articolo 52, comma 1, lettera a), gli orga-nismi privati, gli enti e le associazioni che svolgo-

no attività per l’integrazione di cui all’articolo 42,comma 1, del testo unico, che abbiano i seguentirequisiti:

a) forma giuridica compatibile con i fini socialie di solidarietà desumibili dall’atto costitutivo edallo statuto in cui devono essere espressamenteprevisti l’assenza di fini di lucro, il carattere demo-cratico dell’ordinamento interno, l’elettività dellecariche associative, i criteri di ammissione degliaderenti, i loro obblighi e diritti. I predetti requisitinon sono richiesti per gli organismi aventi natura diorganizzazione non lucrativa di utilità sociale (ON-LUS), ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre1997, n. 460;

b) obbligo di formazione del bilancio o del rendi-conto dal quale devono risultare i beni, i contributi ole donazioni, nonché le modalità di approvazione del-lo stesso da parte dell’assemblea degli aderenti;

c) sede legale in Italia e possibilità di operativitàin Italia ed eventualmente all’estero qualunque sia laforma giuridica assunta;

d) esperienza almeno biennale nel settore del-l’integrazione degli stranieri e dell’educazione inter-culturale; de!la valorizzazione delle diverse espres-sioni culturali, ricreative, sociali, religiose ed artisti-che, della formazione, dell’assistenza e dell’acco-glienza degli stranieri.

2. I soggetti di cui al comma 1, si iscrivono al re-gistro su richiesta del rappresentante legale, con unadomanda corredata da:

a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto o de-gli accordi degli aderenti;

b) dettagliata relazione sull’attività svolta negliultimi due anni;

c) copia del bilancio o del rendiconto relativoagli ultimi due anni di attività;

d) eventuale iscrizione all’albo regionale delleassociazioni del volontariato;

e) ogni altra documentazione ritenuta utile percomprovare l’adeguatezza dell’associazione a svol-gere attività nel settore dell’integrazione degli stra-nieri;

f) dichiarazione redatta e sottoscritta ai sensi del-le vigenti disposizioni concernente l’assenza, neiconfronti del legale rappresentante e di ciascuno deicomponenti degli organi di amministrazione e dicontrollo dell’ente, delle condizioni interdittive dicui al comma 3 dell’articolo 52.

3. [Ai fini di cui all’articolo 23, comma 2, del te-sto unico, possono iscriversi nel registro di cui al-l’articolo 52, comma 1, lettera b), gli enti e le asso-ciazioni di volontariato operanti nel settore dell’im-migrazione da almeno tre anni, in possesso dei re-quisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), com-provati con la documentazione di cui al comma 2,nonché dei seguenti ulteriori requisiti:

a) disponibilità di strutture alloggiative idonee,al fine di ospitare il cittadino straniero per il qualeviene prestata garanzia;

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b) patrimonio e disponibilità economica risultan-te dalla documentazione contabile e fiscale dell’en-te o dell’associazione, adeguata ad assicurare il so-stentamento e l’assistenza sanitaria dello stranieroper la durata del permesso di soggiorno e l’eventua-le rimpatrio] (1).

4. [Gli enti e le associazioni di cui al comma 3,al momento della richiesta di cui all’art. 23, com-ma l, del testo unico devono indicare il luogo do-ve intendono ospitare il cittadino straniero e le re-lative caratteristiche strutturali e sanitarie, certifi-cate a norma dell’articolo 16, comma 4, lettera b),del presente regolamento. Gli stessi soggetti devo-no altresì indicare la disponibilità economica ade-guata per il sostentamento dello straniero, non in-feriore all’importo annuo dell’assegno sociale au-mentato a norma dell’articolo 29, comma 3, lette-ra b), del testo unico, ovvero, per un numero diospiti superiore a cinque, aumentato del 75% perciascuno di essi. Il decreto di cui all’articolo 54,comma 1, indica il numero massimo di garanzieannuali che possono essere presentate da ciascunente o associazione iscritti al registro, individuatosulla base del suo patrimonio e della disponibilitàdi alloggio] (1).

5. Nell’ambito del registro di cui all’articolo 52,comma 1, lettera b), possono iscriversi le associa-zioni, gli enti e gli orgranismi privati abilitati allarealizzazione dei programmi di assistenza e inte-grazione sociale di cui all’articolo 18, comma 3,del testo unico. Nella fase di prima applicazionepossono richiedere l’iscrizione solo gli organismiprivati che, indipendentemente dalla natura giuri-dica, abbiano già svolto attività di assistenza socia-le e di prestazione dei servizi in materia di violen-za contro le donne, prostituzione, tratta, violenza eabusi sui minori, assistenza ai lavoratori in condi-zione di grave sfruttamento, con particolare riferi-mento al lavoro minorile (2).

6. Ai fini dell’iscrizione, i soggetti di cui al com-ma 5 presentano un curriculum attestante le prece-denti esperienze, e una dichiarazione dalla quale ri-sultino:

a) la disponibilità, a qualsiasi titolo, di operatoricompetenti nelle aree psicologica, sanitaria, educativae dell’assistenza sociale, che assicurino prestazionicon carattere di continuità, ancorché volontarie;

b) la disponibilità, a qualsiasi titolo, di strutturealloggiative adeguate all’accoglienza e alla realizza-zione del programma di assistenza e di integrazionesociale, con la specificazione delle caratteristiche ti-pologiche e della ricettività;

c) i rapporti instaurati con enti locali, regioni oaltre istituzioni;

d) la descrizione del programma di assistenza einterazione sociale che intendano svolgere, artico-lato in differenti programmi personalizzati. Il pro-gramma indica finalità, metodologia di intervento,

misure specifiche di tutela fisica e psicologica,tempi, costi e risorse umane impiegate, prevede lemodalità di prestazione di assistenza sanitaria epsicologica, e le attività di formazione, finalizzateove necessario all’alfabetizzazione e all’apprendi-mento della lingua italiana, e comunque alla for-mazione professionale in relazione a specificisbocchi lavorativi;

e) l’adozione di procedure per la tutela dei datipersonali, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n.675, anche relativi ai soggetti ospitati nelle strutturealloggiative;

f) l’assenza, nei confronti del legale rappresentan-te e di ciascuno dei componenti degli organi di ammi-nistrazione e di controllo dell’ente, delle condizioniinterdittive di cui al comma 3 dell’articolo 52.

7. A decorrere dal sessantesimo giorno successivoalla data di entrata in vigore del presente regolamen-to possono richiedere l’iscrizione anche organismiprivati che non abbiano svolto precedentemente atti-vità di assistenza nei campi indicati dal comma 6,purché stabiliscano un rapporto di partenariato conuno dei soggetti già iscritti nella sezione del registrodi cui all’articolo 52, comma 1, lettera b). Tali orga-nismi devono presentare una dichiarazione dalla qua-le risultino, oltre ai requisiti indicati dal comma 6, let-tere a), b) e d), il curriculum di ciascuno dei compo-nenti ed il rapporto di partenariato (2).–––––––––

(1) Comma abrogato dall’art. 46 co. 2, D.P.R. 18ottobre 2004, n. 334 (in S.O. alla G.U. 10 febbraio2005, n. 33).

(2) Comma così modificato dall’art. 46 co. 2,D.P.R. n. 334/2004 cit.

Art. 54. Iscrizione nel Registro. 1. L’iscrizionedegli organismi privati, degli enti e delle associazio-ni nel registro di cui all’articolo 52, è disposta dalMinistro per la solidarietà sociale, con proprio de-creto, sentita la Commissione di cui all’articolo 25,comma 2, limitatamente all’iscrizione alla sezionedi cui all’articolo 52, comma 1, lettera b) (1).

2. L’iscrizione o il provvedimento di diniego del-l’iscrizione è comunicato entro 90 giorni dalla ri-chiesta. Trascorso tale termine l’iscrizione è da rite-nersi avvenuta.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche socia-li provvede all’aggiornamento annuale del registrodi cui all’articolo 52, comma 1. A tal fine gli orga-nismi privati e le associazioni e gli enti interessatitrasmettono entro il 30 gennaio di ogni anno unarelazione sull’attività svolta. Ogni cambiamentosostanziale di uno dei requisiti richiesti per l’iscri-zione dovrà essere invece comunicato tempestiva-mente (2).

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche socialipuò effettuare controlli o richiedere la trasmissionedi documentazione. La rilevazione di comporta-menti non compatibili con le finalità dei soggetti di

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cui al comma 1, comporta la cancellazione dal regi-stro, a decorrere dalla data di comunicazione all’in-teressato (2).

5. L’elenco degli organismi privati e delle associa-zioni e degli enti iscritti al registro è comunicato an-nualmente alle regioni e alle province autonome.–––––––––

(1) Comma così modificato dall’art. 46 co. 3,D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (in S.O. alla G.U. 10febbraio 2005, n. 33).

(2) Le originarie parole «Presidenza del Consi-glio dei Ministri, Dipartimento per gli affari so-ciali» siano sostituite da quelle «Ministero del la-voro e delle politiche sociali» per effetto di quan-to disposto dall’art. 47, D.P.R. n. 334/2004 cit.

Art. 55. Funzionamento della Consulta per iproblemi degli stranieri immigrati e delle lorofamiglie. 1. La Consulta per i problemi degli stra-nieri immigrati e delle loro famiglie, di cui all’arti-colo 42 del testo unico, istituita con decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri, ha sede pres-so il Dipartimento per gli affari sociali. Con lostesso decreto vengono nominati i componenti del-la Consulta ai sensi del comma 4 del predetto arti-colo 42 del testo unico (1).

2. Il Presidente della Consulta può invitare a par-tecipare ai lavori della Consulta i rappresentanti deiConsigli territoriali, di cui all’articolo 3, comma 6,del testo unico.

3. I componenti della Consulta rimangono in cari-ca per tre anni.

4. La Consulta è convocata almeno ogni sei mesi.La Consulta si avvale di una propria segreteria com-posta da personale in servizio presso il Dipartimen-to per gli affari sociali, che assicura il supporto tec-nico-organizzativo (1).

5. La Consulta acquisisce le osservazioni deglienti e delle associazioni nazionali maggiormenteattivi nell’assistenza e nell’integrazione degli im-migrati ai fini della predisposizione del Documen-to programmatico di cui all’articolo 3 del testounico; in relazione alle condizioni degli immigra-ti, inoltre, esamina le problematiche relative allaloro integrazione a livello economico, sociale eculturale; verifica lo stato di applicazione dellalegge evidenziandone difficoltà e disomogeneità alivello territoriale; elabora proposte e suggerimen-ti per una migliore convivenza tra immigrati e cit-tadinanza locale e per la tutela dei diritti fonda-mentali; assicura la diffusione delle informazionirelative alla realizzazione di esperienze positivematurate nel settore dell’integrazione a livello so-ciale nel rispetto delle disposizioni in vigore inmateria di dati personali.

6. Con il decreto di cui al comma 1, sentito il Pre-sidente del Consiglio nazionale dell’economia e dellavoro, può essere nominato il Vice presidente dellaConsulta e sono stabilite le modalità di raccordo e di

collaborazione con l’attività dell’organismo di cuiall’articolo 56.–––––––––

(1) L’art. 47 del D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (inS.O. alla G.U. 10 febbraio 2005, n. 33) ha dispostoche, nel presente decreto, le parole «Ministro o Mi-nistero del lavoro e della previdenza sociale» e«Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimen-to per gli affari sociali» siano sostituite da quelle«Ministro o Ministero del lavoro e delle politichesociali».

Art. 56. Organismo nazionale di coordinamen-to. 1. L’organismo nazionale di coordinamento di cuiall’articolo 42, comma 3, del testo unico opera instretto collegamento con la Consulta per l’immigra-zione di cui al comma 4 dello stesso articolo, con iConsigli territoriali per l’immigrazione, con i centri diosservazione, informazione e di assistenza legalecontro le discriminazioni razziali, etniche, nazionali ereligiose, con le istituzioni e gli altri organismi impe-gnati nelle politiche di immigrazione a livello locale,al fine di accompagnare e sostenere lo sviluppo deiprocessi locali di accoglienza ed integrazione dei cit-tadini stranieri, la loro rappresentanza e partecipazio-ne alla vita pubblica.

2. La composizione dell’Organismo nazionale dicui al comma 1 è stabilita con determinazione delPresidente del Consiglio nazionale dell’economia edel lavoro (C.N.E.L.), d’intesa con il Ministro per lasolidarietà sociale.

3. L’organismo nazionale si avvale di una segre-teria composta da funzionari del C.N.E.L., e perso-nale ed esperti con contratto a tempo determinato.

Art. 57. Istituzione dei Consigli territorialiper l’immigrazione. l. I Consigli territoriali perl’immigrazione di cui all’articolo 3, comma 6, deltesto unico, con compiti di analisi delle esigenze edi promozione degli interventi da attuare a livellolocale, sono istituiti, a livello provinciale, con de-creto del Presidente del Consiglio dei Ministri, daadottarsi di concerto con il Ministro dell’intemo. Èresponsabilità del prefetto assicurare la formazionee il funzionamento di detti Consigli. Essi sono co-sì composti:

a) dai rappresentanti dei competenti uffici peri-ferici delle amministrazioni dello Stato;

b) dal Presidente della provincia;c) da un rappresentante della regione;d) dal sindaco del comune capoluogo, o da un

suo delegato, nonché dal sindaco, o da un suo dele-gato, dei comuni della provincia di volta in volta in-teressati;

e) dal Presidente della camera di commercio,industria, artigianato e agricoltura o da un suo de-legato;

f) da almeno due rappresentanti delle organizza-zioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;

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g) da almeno due rappresentanti delle associa-zioni più rappresentative degli stranieri extracomu-nitari operanti nel territorio;

h) da almeno due rappresentanti degli enti e del-le associazioni localmente attivi nel soccorso e nel-l’assistenza agli immigrati.

2. Possono essere invitati a partecipare alle riu-nioni dei Consigli i rappresentanti delle Aziendesanitarie locali, nonché degli enti o altre istituzio-ni pubbliche interessati agli argomenti in tratta-zione.

3. Consigli territoriali per l’immigrazione ope-rano, per la necessaria integrazione delle rispetti-ve attività, in collegamento con le Consulte re-gionali di cui all’articolo 42, comma 6, del testounico, eventualmerite costituite con legge regio-nale. Ai fini di una coordinata ed omogenea azio-ne di monitoraggio ed analisi delle problematicheconnesse al fenomeno dell’immigrazione e delleesigenze degli immigrati, nonché di promozionedei relativi interventi, il prefetto assicura il rac-cordo dei Consigli territoriali con la Consulta peri problemi degli stranieri immigrati e delle lorofamiglie, di cui all’articolo 42, comma 4, del te-sto unico.

4. Nell’adozione del decreto di cui al comma 1 delpresente articolo, il Presidente del Consiglio dei Mi-nistri tiene conto, ai fini dell’istituzione dei Consigliterritoriali per l’immigrazione, degli eventuali organicostituiti con analoghe finalità, presso i comuni. In talcaso, il prefetto assicura il raccordo tra i predetti or-gani e la Consulta per i problemi degli stranieri im-migrati e delle loro famiglie.

Art. 58. Fondo nazionale per le politiche mi-gratorie. 1. Il Ministro per la solidarietà sociale, conproprio decreto adottato di concerto con i Ministriinteressati secondo quanto disposto dall’articolo 59,comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, edall’articolo 133, comma 3, del decreto legislativo31 marzo 1998, n. 112, ripartisce i finanziamenti re-lativi al Fondo nazionale per le politiche migratoriedi cui all’articolo 45 del testo unico, in base alle se-guenti quote percentuali:

a) una quota pari all’80% dei finanziamentidell’intero Fondo è destinata ad interventi annualie pluriennali attivati dalle regioni e dalle provinceautonome di Trento e Bolzano, nonché dagli entilocali, per straordinarie esigenze di integrazionesociale determinate dall’afflusso di immigrati;

b) una quota pari al 20% dei finanziamenti è de-stinata ad interventi di carattere statale comprese lespese relative agli interventi previsti dagli articoli 20e 46 del testo unico.

[2. Le somme stanziate dall’articolo 18 del testounico per interventi di protezione sociale conflui-scono nel Fondo di cui all’articolo 59, comma 44,della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per esseresuccessivamente riassegnate al Dipartimento per

le pari opportunità della Presidenza del Consigliodei Ministri con decreto del Ministro per la solida-rietà sociale, adottato di concerto con i Ministri in-teressati, secondo quanto previsto dall’articolo 59,comma 46 della predetta legge n. 449 e dall’arti-colo 129, comma 1, lettera e), del predetto decre-to legislativo n. 112 del 1998.] (1)

3. Le regioni possono impiegare una quota dellerisorse loro attribuite ai sensi del comma 1, lette-ra a), per la realizzazione di programmi interre-gionali di formazione e di scambio di esperienzein materia di servizi per l’integrazione degli im-migrati.

4. Le risorse attribuite alle regioni ai sensi delcomma 1, lettera a), costituiscono quote di cofinan-ziamento dei programmi regionali relativi ad inter-venti nell’ambito delle politiche per l’immigrazione.A tal fine le regioni partecipano con risorse a caricodei propri bilanci per una quota non inferiore al 20%del totale di ciascun programma. Le risorse attribui-te alle regioni possono altresì essere utilizzate comequota nazionale di cofinanziamento per l’accesso aifondi comunitari.

5. Il decreto di ripartizione di cui al comma 1 tie-ne conto, sulla base dei dati rilevati dall’ISTAT e dalMinistero dell’interno:

a) della presenza degli immigrati sul territorio;b) della composizione demografica della popola-

zione immigrata e del rapporto tra immigrati e po-polazione locale;

c) delle situazioni di particolare disagio nellearee urbane e della condizione socio economica del-le aree di riferimento.

6. Per la realizzazione della base informativa stati-stica necessaria alla predisposizione del decreto di cuial comma 1, il Ministero dell’interno trasmette all’I-STAT, secondo modalità concordate e nel rispetto del-la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive mo-dificazioni e integrazioni, le informazioni di interessestatistico sui cittadini stranieri, contenute nei propriarchivi automatizzati, incluse quelle relative ai mino-renni registrati sul permesso di soggiorno o carta disoggiorno dei genitori.

7. Il decreto di cui al comma 1 tiene altresì contodelle priorità di intervento e delle linee guida indi-cate nel documento programmatico relativo alla po-litica dell’immigrazione e degli stranieri predispostoogni tre anni ai sensi dell’articolo 3, comma 1, deltesto unico.

8. I programmi annuali e pluriennali predispostidalle regioni sono finalizzati allo svolgimento di at-tività volte a:

a) favorire il riconoscimento e l’esercizio, incondizione di parità con i cittadini italiani, dei dirit-ti fondamentali delle persone immigrate;

b) promuovere l’integrazione degli stranieri fa-vorendone l’accesso al lavoro, all’abitazione, ai ser-vizi sociali, alle istituzioni scolastiche;

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c) prevenire e rimuovere ogni forma di discrimi-nazione basata sulla razza, il colore, l’ascendenza ol’origine nazionale o etnica o religiosa;

d) tutelare l’identità culturale, religiosa e lingui-stica degli stranieri;

e) consentire un positivo reinserimento nel Paesed’origine.

9. Il Ministro per la solidarietà sociale predispone,con proprio decreto, sentita la Conferenza Unificata,un apposito modello uniforme per la comunicazionedei dati statistici e socio economici e degli altri pa-rametri necessari ai fini della redazione dei pro-grammi regionali e statali, che devono essere tra-smessi al Dipartimento per gli affari sociali ai sensidell’articolo 59, comma 1, e dell’articolo 60, comma2, e per la presentazione della relazione annuale aisensi dell’articolo 59, comma 5, e dell’articolo 60,comma 4 (2).–––––––––

(1) Comma abrogato dall’art. 12, co. 5, L. 11agosto 2003, n. 228 (in G.U. 23 agosto 2003, n.195).

(2) L’art. 47 del D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (inS.O. alla G.U. 10 febbraio 2005, n. 33) ha dispostoche, nel presente decreto, le parole «Ministro o Mi-nistero del lavoro e della previdenza sociale» e«Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimen-to per gli affari sociali» siano sostituite da quelle«Ministro o Ministero del lavoro e delle politichesociali».

Art. 59. Attività delle regioni e delle provinceautonome. 1. Entro sei mesi dalla data di pubbli-cazione del decreto del Ministro per la solidarietàsociale di cui all’articolo 58, comma l, le regioni ele province autonome di Trento e Bolzano sullabase delle risorse del Fondo rispettivamente asse-gnate, comunicano al Dipartimento per gli affarisociali della Presidenza del Consiglio dei Ministrii programmi annuali o pluriennali, comunque del-la durata massima di tre anni, che intendono rea-lizzare nell’ambito delle politiche per l’immigra-zione. La comunicazione dei programmi è condi-zione essenziale per la erogazione del finanzia-mento annuale (1).

2. Per favorire l’elaborazione dei piani territo-riali anche ai fini dell’armonizzazione con i pianidi intervento nazionale, il Ministro per la solida-rietà sociale, d’intesa con la Conferenza Unifica-ta, adotta con proprio decreto linee guida per lapredisposizione dei programmi regionali.

3. I prograrnmi regionali indicano i criteri perl’attuazione delle politiche di integrazione deglistranieri ed i compiti attribuiti ai comuni quali sog-getti preposti all’erogazione dei servizi sociali aisensi dell’articolo 131, comma 2, del decreto legi-slativo 31 marzo 1998, n. 112. I programmi regio-nali prevedono accordi di programma con gli entilocali che indichino gli obiettivi da perseguire, gli

interventi da realizzare, le modalità e i tempi direalizzazione, i costi e le risorse impegnate, i ri-sultati perseguiti, i poteri sostitutivi in caso di ri-tardi e inadempienze.

4. Le regioni e le province autonome di Trento eBolzano, ai fini dell’attuazione dei propri pro-grammi, possono avvalersi della partecipazionedelle associazioni di stranieri e delle organizza-zioni stabilmente operanti in loro favore iscrittenel registro di cui all’articolo 52 comma 1, lette-ra a).

5. Le regioni e le province autonome di Trento eBolzano, entro un anno dalla data di erogazionedel finanziamento, presentano una relazione al Mi-nistro per la solidarietà sociale sullo stato di attua-zione degli interventi previsti nei programmi, sul-la loro efficacia, sul loro impatto sociale, sugliobiettivi conseguiti e sulle misure da adottare permigliorare le condizioni di vita degli stranieri sulterritorio. Nello stato di attuazione degli interventideve essere specificato anche il grado di avanza-mento dei programmi in termini di impegni di spe-sa, pagamenti e residui passivi desunti dai rispetti-vi bilanci.

6. Qualora le regioni e le province autonome diTrento e Bolzano non adempiano nei termini al-l’obbligo di comunicazione dei programmi cheintendono realizzare ovvero, entro dodici mesidalla data di erogazione dei finanziamenti, nonabbiano provveduto all’impegno contabile dellerispettive quote assegnate, il Ministro per la soli-darietà sociale, sentita la Conferenza Unificataprovvede alla revoca del finanziamento e alla ri-destinazione dei fondi alle regioni e alle provinceautonome.

7. L’obbligo di comunicazione dei programmi dicui al comma 1 e quello dell’iscrizione nel registrodi cui al comma 4 e le quote di cofinanziamento pre-viste a carico delle regioni dall’articolo 58, comma4, operano relativamente alla ripartizione degli stan-ziamenti previsti per gli esercizi finanziari successi-vi a quello di entrata in vigore del presente regola-mento.–––––––––

(1) L’art. 47 del D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (inS.O. alla G.U. 10 febbraio 2005, n. 33) ha dispostoche, nel presente decreto, le parole «Ministro o Mi-nistero del lavoro e della previdenza sociale» e«Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimen-to per gli affari sociali» siano sostituite da quelle«Ministro o Ministero del lavoro e delle politichesociali».

Art. 60. Attività delle Amministrazioni statali.1. Gli interventi realizzati dalle amministrazioni sta-tali sono finanziati ai sensi dell’articolo 58, comma1, lettera b), secondo le priorità indicate dal docu-mento programmatico di cui all’articolo 3, comma1, del testo unico.

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2. Il Ministro per la solidarietà sociale promuovee coordina, d’intesa con i Ministri interessati, i pro-grammi delle amministrazioni statali presentati alDipartimento per gli affari sociali entro sei mesidalla pubblicazione del decreto di ripartizione delFondo (1).

3. Le amministrazioni statali predispongono i pro-pri programmi anche avvalendosi delle associazionidi stranieri e delle organizzazioni stabilmente ope-ranti in loro favore iscritte nel registro di cui all’ar-ticolo 52, comma 1, lettera a).

4. Le amministrazioni statali, entro un annodalla data di erogazione del finanziamento, pre-sentano una relazione al Ministro per la solida-rietà sociale sullo stato di attuazione degli inter-venti previsti nei rispettivi programmi, sulla loroefficacia, sul loro impatto sociale e sugli obietti-vi conseguiti.–––––––––

(1) L’art. 47 del D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (inS.O. alla G.U. 10 febbraio 2005, n. 33) ha dispostoche, nel presente decreto, le parole «Ministro o Mi-nistero del lavoro e della previdenza sociale» e«Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimen-to per gli affari sociali» siano sostituite da quelle«Ministro o Ministero del lavoro e delle politichesociali».

Art. 61. Disposizione transitoria. 1. La condi-zione dell’iscrizione al registro di cui all’articolo 52,comma l, è richiesta per gli interventi adottati suglistanziamenti previsti per gli esercizi finanziari deglianni successivi a quello di entrata in vigore del pre-sente regolamento.

Art. 61-bis. Sistemi informativi. 1. Per l’attua-zione dei procedimenti del testo unico e del rego-lamento, le amministrazioni pubbliche si avvalgo-no degli archivi automatizzati e dei sistemi infor-mativi indicati nel regolamento di cui al decretodel Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n.242, per la razionalizzazione e l’interconnessionetra le pubbliche amministrazioni, nonché dei siste-mi informativi e delle procedure telematiche indi-cate nel presente regolamento. Le modalità tecni-che e procedurali per l’accesso e la trasmissione didati e documenti tra i sistemi informativi delle am-ministrazioni pubbliche sono disciplinate con iprovvedimenti previsti nel regolamento di attua-zione, di cui all’articolo 34, comma 2, della legge30 luglio 2002, n. 189.

2. Per le procedure di ingresso, soggiorno ed usci-ta e per i collegamenti informativi con le altre am-ministrazioni pubbliche, le questure si avvalgonoanche dell’archivio informatizzato dei permessi disoggiorno previsto dal regolamento di attuazione dicui all’articolo 34, comma 2, della legge n. 189 del2002.

3. I criteri e le modalità di funzionamento dell’ar-

chivio di cui al comma 2 sono stabilite con decretodel Ministro dell’interno.–––––––––

Articolo aggiunto dall’art. 45, D.P.R. 18 ottobre2004, n. 334 (in S.O. alla G.U. 10 febbraio 2005, n.33).

13.

Direttiva Ministro dell’interno 1° marzo 2000.Definizione dei mezzi di sussistenza per l’in-gresso ed il soggiorno degli stranieri nel ter-ritorio dello Stato. (G.U. 17 marzo 2000).

Art. 1. 1. La presente direttiva si applica ai citta-dini stranieri come individuati dall’art. 1 del testounico e definisce i criteri per quantificare i mezzi disussistenza da dimostrare, nell’ambito delle condi-zioni per l’ingresso nel territorio nazionale e per ilrilascio del visto, ove previsto.

2. Nei casi di ingresso dello straniero per motividi lavoro subordinato ai sensi dell’art. 22 del testounico, la disponibilità dei mezzi di sussistenza e diidonea sistemazione si intende dimostrata dalla ri-chiesta del datore di lavoro disciplinata dal medesi-mo art. 22.

3. La disponibilità dei mezzi di sussistenza puòessere comprovata mediante esibizione di valuta ofideiussioni bancarie o polizze fideiussorie assicu-rative o titoli di credito equivalenti ovvero con ti-toli di servizi prepagati o con atti comprovanti ladisponibilità di fonti di reddito nel territorio nazio-nale.

4. Gli importi monetari fissati nella presente di-rettiva verranno annualmente rivalutati previa ap-plicazione dei parametri relativi alla variazionemedia annua, elaborata dall’ISTAT e calcolata inbase all’indice sintetico dei prezzi al consumo re-lativi ai prodotti alimentari, bevande, trasporti eservizi di alloggio.

Art. 2. 1. Salvo che le norme del testo unico o delregolamento dispongano diversamente, lo stranierodeve indicare l’esistenza di idoneo alloggio nel ter-ritorio nazionale e la disponibilità della somma oc-corrente per il rimpatrio, comprovabile anche conl’esibizione del biglietto di ritorno.

Art. 3. 1. I mezzi di sussistenza minimi necessaria persona per il rilascio del visto e per l’ingresso nelterritorio nazionale per motivi turistici sono definitisecondo l’allegata tabella A.

Art. 4. 1. I mezzi di sussistenza minimi necessariper il rilascio del visto e l’ingresso nel territorio na-zionale ai sensi dell’art. 23, comma 4, del testo uni-co sono determinati da:

a) disponibilità di una somma non inferiore alla

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metà dell’importo annuo dell’assegno sociale;b) la disponibilità delle somme necessarie al

pagamento del contributo previsto per l’iscrizioneal Servizio sanitario nazionale ovvero polizza assi-curativa per cure mediche e ricovero ospedalierovalida per il territorio nazionale e per il periodo disoggiorno.

Art. 5. 1. Oltre la disponibilità della somma neces-saria al pagamento del contributo previsto per l’iscri-zione al Servizio sanitario nazionale o l’esibizione dispecifica polizza assicurativa per cure mediche e ri-coveri ospedalieri di validità pari alla durata del sog-giorno, i mezzi di sussistenza minimi, da esibire daparte dello studente o del garante previsto dall’art. 39,comma 3, del testo unico, necessari per il rilascio delvisto e dell’ingresso per motivi di studio, sono defini-ti secondo i parametri previsti dall’art. 34 del regola-mento rapportati al numero dei mesi del permesso disoggiorno richiesto.

2. La documentazione attestante l’ottenimento diborse di studio o di altre facilitazioni previste dal-l’art. 46 del regolamento è sufficiente, se di importopari a quanto previsto nel comma 1, o concorre, sedi importo inferiore, a comprovare il requisito deimezzi di sussistenza.

Art. 6. 1. Fatte salve le disposizioni precedenti e fat-ta eccezione per i casi espressamente regolamentatidal testo unico e dal regolamento attuativo, per gli al-tri casi previsti dal testo unico, i mezzi di sussistenzasono determinati ai sensi del precedente art. 3.

2. Restano ferme forme più favorevoli di modalità diingresso stabilite in virtù di specifici accordi.

Le ammministrazioni competenti cureranno l’ap-plicazione della presente direttiva che sarà pubbli-cata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-liana.

TABELLA AOmissis

14.

D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54. Testo unico del-le disposizioni legislative e regolamentari inmateria di circolazione e soggiorno dei citta-dini degli Stati membri dell’Unione europea.(Testo A) ( in S.O. alla G.U. 9 aprile 2002 n. 83).

TITOLO I

DIRITTO DI INGRESSO E DI SOGGIORNOPER I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI

Art. 1. (L) Ingresso nel territorio dello Stato. 1.I cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea

hanno libero ingresso nel territorio della Repubbli-ca, fatte salve le limitazioni derivanti dalle disposi-zioni in materia penale e da quelle a tutela dell’ordi-ne pubblico, della sicurezza interna e della sanitàpubblica in vigore per l’Italia, conformemente aiTrattati, alle Convenzioni e agli Accordi fra Statimembri dell’Unione europea e alle relative disposi-zioni di attuazione.

2. Salvo che sia diversamente disposto in attua-zione dei Trattati, delle Convenzioni e degli Accor-di fra Stati membri dell’Unione europea in vigoreper l’Italia, i cittadini di cui al comma 1 devono es-sere in possesso di un documento di identificazione,valido secondo la legge nazionale almeno all’attodell’ingresso nel territorio dello Stato, e sono tenu-ti ad esibirlo ad ogni richiesta degli ufficiali e degliagenti di pubblica sicurezza.

Art. 2. (L) Soggiorno nel territorio dello Stato 1.I cittadini di cui all’articolo 1 hanno diritto a stabilir-si o a soggiornare nel territorio della Repubblica se-condo le disposizioni di cui all’articolo 3.

2. Per i soggiorni di durata superiore a tre mesi, icittadini di cui all’articolo 1 sono tenuti a richiederela carta di soggiorno di cui all’articolo 5.

3. Fatte salve le disposizioni di leggi specialiconformi alla normativa comunitaria, per i soggior-ni di durata non superiore a tre mesi, i cittadini di cuiall’articolo 1 sono tenuti unicamente agli altri even-tuali adempimenti richiesti ai cittadini italiani perl’esercizio di particolari attività.

Art. 3. (L) Diritto di soggiorno 1. Hanno dirittoal soggiorno nel territorio della Repubblica i cittadi-ni di uno Stato membro dell’Unione europea che:

a) desiderino stabilirsi nel medesimo per eserci-tarvi un’attività autonoma;

b) appartengano alla categoria dei lavoratori aiquali si applicano le disposizioni dei regolamentiadottati dal Consiglio dei Ministri dell’Unione euro-pea, in conformità agli articoli 39 e 40 del Trattatoistitutivo della Comunità europea;

c) desiderino entrare nel territorio della Repub-blica per effettuarvi una prestazione di servizi o inqualità di destinatari di una prestazione di servizi;

d) siano studenti, iscritti a un istituto riconosciu-to per conseguirvi, a titolo principale, una formazio-ne professionale, ovvero iscritti ad università o isti-tuti universitari statali o istituti universitari liberiabilitati a rilasciare titoli aventi valore legale;

e) abbiano o meno svolto un’attività lavorativa inuno Stato membro.

2. Hanno diritto al soggiorno nel territorio dellaRepubblica senza che sia necessario il rilascio dellacarta di soggiorno di cui all’articolo 5:

a) i lavoratori che esercitano un’attività subordi-nata di durata non superiore a tre mesi; il documen-to in forza del quale gli interessati sono entrati nelterritorio, corredato da una dichiarazione del datore

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di lavoro che indica il periodo previsto dell’impiego,costituisce titolo valido per il soggiorno;

b) i lavoratori stagionali quando siano titolari diun contratto di lavoro vistato dal rappresentante di-plomatico o consolare o da una missione ufficiale direclutamento di manodopera dello Stato membro sulcui territorio il lavoratore viene a svolgere la propriaattività.

3. Per i soggetti indicati alle lettere a), b) e c) delcomma 1, il soggiorno è altresì riconosciuto, qualeche sia la loro cittadinanza, ai coniugi, ai figli dietà inferiore ai ventuno anni e agli ascendenti e di-scendenti di tali cittadini e del proprio coniuge, chesono a loro carico, nonché in favore di ogni altromembro della famiglia che, nel Paese di prove-nienza, sia convivente o a carico del coniuge, degliascendenti del lavoratore e degli ascendenti del suoconiuge (1).

4. Per i soggetti indicati alle lettere d) ed e) delcomma 1, il soggiorno è riconosciuto a condizioneche:

a) siano iscritti al Servizio sanitario nazionaleitaliano o siano titolari di una polizza assicurativasanitaria per malattia, infortunio e per maternità;

b) i soggetti indicati alla lettera d) disponganodi risorse economiche tali da non costituire unonere per l’assistenza sociale in Italia, i soggettiindicati alla lettera e), dispongano di un redditocomplessivo, che non sia inferiore all’assegnosociale di cui all’articolo 3, comma 6, della leg-ge 8 agosto 1995, n. 335; tale reddito può esserecomprensivo anche di pensione di invalidità dalavoro, di trattamento per pensionamento antici-pato o di pensione di vecchiaia, ovvero di unarendita per infortunio sul lavoro o per malattiaprofessionale.

Il diritto di soggiorno è inoltre riconosciuto al co-niuge non legalmente separato, ai figli di età infe-riore agli anni ventuno e ai figli di età superiore aglianni ventuno, se a carico, nonché ai genitori del ti-tolare del diritto di soggiorno e del coniuge, a con-dizione che (2):

1) siano iscritti al Servizio sanitario nazionaleitaliano o siano titolari di una polizza assicurativasanitaria per malattia, infortunio e per maternità;

2) il nucleo familiare di cui fanno parte abbia ri-sorse tali da non costituire un onere per l’assistenzasociale in Italia, ovvero goda di un reddito annuonon inferiore a quello definito ai sensi dell’articolo29, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 25luglio 1998, n. 286.

5. Per l’accesso alle attività lavorative dipendentio autonome trovano applicazione, per i familiari ditutte le categorie dei titolari del diritto di soggiorno,le disposizioni vigenti in materia per i cittadini ita-liani, fatte salve quelle afferenti il pubblico impiegonei termini previsti dall’articolo 38 del decreto legi-slativo 30 marzo 2001, n. 165.

6. Ai lavoratori frontalieri, che hanno la loro resi-denza in un altro Stato membro dell’Unione europeanel cui territorio di norma ritornano ogni giorno oalmeno una volta la settimana, verrà rilasciata unacarta speciale valida per cinque anni e rinnovabileautomaticamente, conforme al modello stabilitocon decreto del Ministro dell’interno.–––––––––

(1) Comma così modificato dall’art. 20, L. 25 gen-naio 2006, n. 29.

(2) Alinea così modificato dall’art. 20, L. n.29/2006 cit.

Art. 4. (L) Permanenza del diritto di soggiorno1. Il diritto di soggiorno per i soggetti di cui all’arti-colo 3, comma 1, lettere d) ed e), sussiste finché ibeneficiari soddisfino le condizioni ivi previste.

TITOLO II

DOCUMENTI DI SOGGIORNOPER I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI

Art. 5 (R) Richiesta della carta di soggiorno 1.La domanda per il rilascio della carta di soggiornoper i cittadini di uno Stato membro dell’Unione eu-ropea deve essere presentata, entro tre mesi dall’in-gresso nel territorio della Repubblica, alla questuracompetente per il luogo in cui l’interessato si trova,utilizzando una scheda conforme al modello predi-sposto dal Ministero dell’interno, nel quale siano ri-portati:

a) le complete generalità dell’interessato;b) gli estremi del documento di riconoscimento

in corso di validità;c) la data d’ingresso nel territorio della Repub-

blica;d) i motivi e la durata del soggiorno in relazione

alle fattispecie di cui all’articolo 3, comma 1;e) il domicilio eletto nel territorio della Repub-

blica;f) l’eventuale indicazione dei familiari o altre

persone a carico per le quali l’interessato ha dirittodi richiedere un documento di soggiorno.

2. La domanda deve essere corredata della foto-grafia dell’interessato, in formato tessera, in quattroesemplari; in luogo della fotografia in più esempla-ri, all’interessato può essere richiesto di farsi ritrar-re da apposita apparecchiatura per il trattamento au-tomatizzato dell’immagine, in dotazione all’ufficio.

3. All’atto della presentazione della domanda ilcittadino dell’Unione europea è tenuto ad esibire ilpassaporto o documento di identificazione valido,rilasciato dalla competente autoritànazionale, nonché:

a) le autorizzazioni prescritte per lo svolgimentonel territorio della Repubblica delle attività che siintendono svolgere;

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b) per i lavoratori subordinati e per i lavoratoristagionali, un attestato di lavoro o una dichiarazionedi assunzione del datore di lavoro; per i lavoratoristagionali l’attestato di lavoro o la dichiarazione diassunzione deve specificare la durata del rapporto dilavoro (1);

c) negli altri casi di cui all’articolo 3, comma 1,lettere a) e c), la documentazione attestante che l’in-teressato rientri in una delle suddette categorie;

d) per gli altri cittadini dell’Unione europea, nonrientranti nei casi di cui alle lettere b) e c) del pre-sente comma, l’attestazione dell’iscrizione al Servi-zio sanitario nazionale italiano o della titolarità diuna polizza assicurativa sanitaria per malattia, infor-tunio e per maternità e la prova della sufficienza deimezzi di sostentamento di cui all’articolo 3, comma4, lettera b). Detta prova è fornita, nel caso dei citta-dini di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), da do-cumentazione comunque idonea a dimostrare la di-sponibilità del reddito stesso, con l’indicazione delrelativo importo, ovvero, nel caso dei cittadini di cuiall’articolo 3, comma 1, lettera d), di apposita di-chiarazione, resa ai sensi dell’articolo 46, lettera o),del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem-bre 2000 n. 445, attestante la disponibilità di risorseeconomiche tali da non costituire un onere per l’assi-stenza sociale o da altro documento che attesti che ta-le condizione è comunque soddisfatta (2);

e) per gli studenti di cui all’articolo 3, comma 1,lettera d), oltre alla documentazione indicata alla lette-ra d), il certificato d’iscrizione al corso di formazioneprofessionale o corso di studi universitari e il certifi-cato di durata del corso.

4. Con la domanda, l’interessato può richiedere il ri-lascio della relativa carta di soggiorno anche per i fa-miliari di cui all’articolo 3, commi 3 e 4, quale che siala loro cittadinanza. Qualora questi ultimi abbiano lacittadinanza di un Paese non appartenente all’Unioneeuropea, ad essi è rilasciato il titolo di soggiorno aisensi dell’articolo 9 del testo unico di cui al decreto le-gislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifi-cazioni (3).

5. Nei casi previsti dal comma 4, la domanda,contenente l’indicazione delle generalità complete,della nazionalità, e del rapporto di parentela o co-niugio delle persone interessate, deve essere corre-data delle relative fotografie e delle certificazioniattestanti le relazioni di parentela o coniugio e le al-tre condizioni di cui al comma 3 [, nonché, se sitratta di cittadini di uno Stato non appartenente al-l’Unione europea, della documentazione richiestadall’articolo 16, commi 5 e 6, del decreto del Presi-dente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394] (4).All’atto della domanda deve essere esibito, per cia-scuna delle persone interessate, il documento diidentificazione o, se si tratta di persone non appar-tenenti ad uno Stato membro dell’Unione europea,il passaporto o documento equipollente.

6. L’addetto alla ricezione, esaminata la domanda e idocumenti allegati o esibiti, di cui può trattenere co-pia, ed accertata l’identità dei richiedenti, rilascia unesemplare della scheda di cui al comma 1, munita difotografia dell’interessato e del timbro datario dell’uf-ficio e della propria sigla, quale ricevuta, indicando ilgiorno in cui potranno essere ritirati la carta e gli altridocumenti di soggiorno richiesti. Analogo esemplareè rilasciato alle persone di cui al comma 4 di età mag-giore.

7. I documenti di soggiorno, nonché i documenti edi certificati necessari per il loro rilascio o rinnovo, ven-gono rilasciati e rinnovati gratuitamente. –––––––––

(1) Lettera così sostituita dall’art. 20, L. 25 gen-naio 2006, n. 29.

(2) Lettera così modificata dall’art. 20, L. n.29/2006 cit.

(3) Comma così sostituito dall’art. 20, L. n.29/2006 cit.

(4) Parole soppresse dall’art. 20, L. n. 29/2006 cit.

Art. 6. (R) Rilascio della carta di soggiorno 1.La carta di soggiorno per i cittadini di uno Statomembro dell’Unione europea è rilasciata su model-lo conforme a quello approvato con decreto del Mi-nistro dell’interno, entro centoventi giorni dalla ri-chiesta. L’interessato può dimorare provvisoria-mente sul territorio, nonché svolgere le attività dicui all’articolo 3, comma 1, fino a quando non in-tervenga il rilascio ovvero il diniego della carta disoggiorno. Decorso un congruo periodo di studio esperimentazione, si prevede il rilascio della cartamediante utilizzo di mezzi di tecnologia avanzata,sulla base delle indicazioni formulate dal Diparti-mento per l’innovazione e le tecnologie della Presi-denza del Consiglio dei Ministri (1).

2. La carta di soggiorno di cui sopra è valida pertutto il territorio della Repubblica, ha una durata dicinque anni dalla data del rilascio ovvero, per i sog-giorni inferiori all’anno, per la durata occorrente inrelazione ai motivi del soggiorno. Per i soggiorni dicui all’articolo 3, comma 1, lettera d), la carta nonpuò avere durata superiore alla durata del corso distudi, salvo rinnovo.

3. La carta è rinnovabile:a) per altri cinque anni, nel caso di carta rilasciata

per lavoro frontaliero;b) a tempo indeterminato, negli altri casi in cui è ri-

lasciata per la durata di cinque anni;c) per ciascun anno successivo alla durata del cor-

so di studi, occorrente per completare le verifiche diprofitto richieste;

d) alle condizioni e per la medesima durata previ-sta per il primo rilascio negli altri casi.

4. La carta di soggiorno costituisce documento d’i-dentificazione personale per non oltre cinque anni dal-la data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo è effettua-to a richiesta dell’interessato, con l’indicazione ag-

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giornata del luogo di residenza, corredata di nuove fo-tografie.

5. Fatte salve le disposizioni più favorevoli deldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e del re-lativo regolamento di attuazione, le interruzioni delsoggiorno non superiori a sei mesi consecutivi o leassenze dal territorio della Repubblica motivatedall’assolvimento di obblighi militari non infirma-no la validità della carta di soggiorno. La carta disoggiorno in corso di validità non può essere ritira-ta ai cittadini di cui all’articolo 3, comma 1, letterea) e b), per il solo fatto che non esercitino piùun’attività in seguito ad incapacità temporanea do-vuta a malattia o infortunio (1).–––––––––

(1) Comma così modificato dall’art. 20, L. 25 gen-naio 2006, n. 29.

Art. 7. (L) Presupposti e limiti del potere di al-lontanamento 1. Alle disposizioni di cui agli articolida 1 a 6, concernenti l’ingresso o il soggiorno dei cit-tadini degli altri Stati membri della Unione europeanel territorio della Repubblica, nonché al loro allonta-namento dal territorio stesso, può derogarsi solo permotivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o disanità pubblica. I provvedimenti di ordine pubblico odi pubblica sicurezza devono essere adottati esclusi-vamente in relazione al comportamento personale del-l’individuo.

2. La sola esistenza di condanne penali non può au-tomaticamente giustificare l’adozione di tali provvedi-menti.

3. La scadenza del documento di identità che ha per-messo l’ingresso nel territorio della Repubblica dellepersone indicate agli articoli 1, 2 e 3 non può giustifi-care il loro allontanamento dal territorio nazionale.

4. Salvo il caso che vi si oppongono motivi inerentialla sicurezza dello Stato, i motivi di ordine pubblico,di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, sui quali sibasa il provvedimento che lo concerne, sono portati aconoscenza dell’interessato.

5. Le malattie o infermità che possono giustificare ilrifiuto d’ingresso o di soggiorno sul territorio dellaRepubblica sono quelle menzionate nell’allegato A alpresente decreto.

6. Le malattie o infermità che insorgono successiva-mente al provvedimento di ammissione al soggiorno,adottato nei termini di cui all’articolo 6, non possonogiustificare l’allontanamento dal territorio della Re-pubblica del cittadino di altro Stato membro dell’U-nione.

Art. 8 (L) Allontanamento dal territorio 1. Sal-vo motivi di urgenza il termine concesso al cittadi-no di uno Stato membro dell’Unione europea perabbandonare il territorio nazionale non può essereinferiore a quindici giorni, nel caso di diniego diammissione al soggiorno, e ad un mese nel caso didiniego del rinnovo del soggiorno o del provvedi-

mento di allontanamento dal territorio della Re-pubblica.

2. Scaduto il termine concessogli, l’autorità di pub-blica sicurezza provvederà all’avviamento dell’inte-ressato alla frontiera mediante il foglio di via obbliga-torio.

Art. 9. (R) Procedimento in caso di determina-zione negativa per l’interessato 1. Il provvedi-mento di diniego del rilascio o del rinnovo dellacarta di soggiorno, ovvero il provvedimento di al-lontanamento dal territorio della Repubblica dellapersona già autorizzata a soggiornare su questostesso, è adottato, salvo motivi di urgenza, dopoaver sentito il parere di apposita Commissione, di-nanzi alla quale l’interessato può farsi assistere orappresentare da persone di sua fiducia che dimo-strino di possedere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione euro-pea e il godimento dei diritti civili e politici;

b) buona condotta morale;c) titolo finale di studio di scuola media di secon-

do grado, di qualsiasi tipo.2. Il responsabile del procedimento di rilascio

della carta di soggiorno ovvero di adozione delprovvedimento di allontanamento dal territorioavvisa l’interessato della facoltà di essere ascolta-to davanti, alla Commissione, comunicandogli ladata dell’audizione ed il termine entro il qualepuò depositare difese scritte. Il parere della Com-missione è richiesto dal responsabile del procedi-mento entro trenta giorni dall’avvio del procedi-mento stesso e la Commissione si pronuncia neisuccessivi quarantacinque giorni dalla richiestadel parere.

3. La Commissione di cui ai commi 1 e 2 èisti-tuita presso il Ministero dell’interno, è nominatacon decreto del Ministro dell’interno ed è compo-sta da un prefetto, che la presiede, da un questore eda altri tre membri, con qualifica non inferiore aquella di direttore di divisione o equiparata, desi-gnati, rispettivamente, dai Ministeri degli affariesteri, del lavoro e delle politiche sociali e della sa-lute. Un funzionario della carriera prefettiziaadempie alle funzioni di segretario della Commis-sione.

Art. 10. (L) Validità per l’espatrio della carta d’i-dentità 1. Il terzo comma dell’articolo unico della leg-ge 18 febbraio 1963, n. 224, è sostituito dal seguente:“La carta d’identità è titolo valido per l’espatrio ancheper motivi di lavoro negli Stati membri dell’Unioneeuropea e in quelli con i quali vigono, comunque, par-ticolari accordi internazionali.”.

Art. 11. (L) Condizioni particolari per l’espatrio1. Per i minori degli anni diciotto l’espatrio è subordi-nato all’assenso del genitore esercente la patria pote-stà, o della persona che esercita la tutela.

2. Per gli interdetti o gli inabilitati, l’espatrio è su-

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bordinato all’assenso di chi esercita, rispettivamente,la tutela o la curatela.

3. Non può respingersi alla frontiera il titolare di re-golare documento di espatrio, rilasciato dalle autoritàitaliane, anche se questo è scaduto di validità o quandola cittadinanza del titolare medesimo sia contestata.

Art. 12. (L) Validità quinquennale dei passaporti1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del pre-sente decreto, la validità dei passaporti rilasciati ai cit-tadini italiani per recarsi negli Stati membri dell’U-nione europea, al fine diesercitarvi una attività indipendente oppure subordi-nata, è stabilita in anni cinque.

Art. 13. (L) Esenzione da diritti o imposte peri documenti di espatrio 1. I passaporti e le carted’identità concessi o rinnovati ai cittadini che sirecano ad esercitare una attività indipendente op-pure subordinata sul territorio di un altro Statomembro dell’Unione europea sono rilasciati, conesenzione di qualsiasi diritto o tassa, salvo il rim-borso del costo dello stampato.

2. Le stesse disposizioni si applicano ai documenti ecertificati necessari per il rilascio o il rinnovo dei do-cumenti stessi.

Art. 14. (R) Documentazione necessaria perattività disciplinate da norme di pubblica sicu-rezza 1. Gli agenti, rappresentanti, commessi viag-giatori e piazzisti di cui all’articolo 127 del testounico delle leggi di pubblica sicurezza, approvatocon regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonchégli institori ed i rappresentanti di case estere di cuiall’articolo 243 del regolamento per l’esecuzionedel predetto testo unico, approvato con regio de-creto 6 maggio 1940, n. 635, qualora siano cittadi-ni di uno Stato membro dell’Unione europea, sonotenuti a munirsi della sola copia della licenza con-cessa alla ditta rappresentata provando la loro qua-lità mediante certificato, rilasciato dalle competen-ti autorità del luogo dove ha sede la ditta.

Art. 15. (L) Abrogazioni 1. È abrogato il decretodel Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965,n. 1656.

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TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL D.P.R.COMPRENDENTE LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE E AL SOGGIORNO DEI CITTADINIDEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA

Articolato del D.P.R. Riferimento previgente

Articolo 1 (Ingresso nel territorio dello Stato) —Articolo 2 (Soggiorno nel territorio dello Stato) —Articolo 3 (Diritto di soggiorno) comma 1, lettera a) Articolo 1, primo comma, d.P.R. 30

dicembre 1965, n. 1656comma 1, lettera b) Articolo 2, primo comma, d.P.R. 30

dicembre 1965, n. 1656comma 1, lettera c) Articolo 3, primo comma, d.P.R. 30

dicembre 1965, n. 1656comma 1, lettera d) Articolo 5-ter, primo comma,

d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656comma 1, lettera e) Articolo 5-bis, primo comma,

d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656comma 2 Articolo 2, nono comma, d.P.R. 30

dicembre 1965, n. 1656comma 3 Articolo 1, secondo comma, 2,

secondo e terzo comma, 3, secondocomma, d.P.R. 30 dicembre 1965, n.1656

comma 4 Articolo 5-bis, primo e secondocomma e articolo 5-ter, primo esecondo comma, d.P.R. 30 dicembre1965, n. 1656

comma 5 Articolo 5-quater, primo comma,d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656

comma 6 Articolo 2, ultimo comma, d.P.R.30 dicembre 1965, n. 1656

Articolo 4 (Permanenza del diritto di soggiorno) Articolo 5-quater, secondo comma,d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656

Articolo 5 (Richiesta della carta di soggiorno) Articolo 5-quinquies, d.P.R. 30dicembre 1965, n. 1656

Articolo 6 (Rilascio della carta di soggiorno) Articolo 2, comma quinto e commasesto, d.P.R. 30 dicembre 1965, n.1656

Articolo 7 (Presupposti e limiti del potere di allontanamento) Articolo 6, d.P.R. 30 dicembre1965, n. 1656

Articolo 8 (Allontanamento dal territorio) Articolo 8, d.P.R. 30 dicembre1965, n. 1656

Articolo 9 (Procedimento in caso di determinazione negativa dell’interessato) Articolo 9, d.P.R. 30 dicembre1965, n. 1656

Articolo 10 (Validità per l’espatrio della carta d’identita) Articolo 10, d.P.R. 30 dicembre1965, n. 1656

Articolo 11 (Condizioni particolari per l’espatrio) Articolo 11, d.P.R. 30 dicembre1965, n. 1656

Articolo 12 (Validità quinquennale dei passaporti) Articolo 12, d.P.R. 30 dicembre1965, n. 1656

Articolo 13 (Esenzione da diritti o imposte per i documenti di espatrio) Articolo 13, d.P.R. 30 dicembre1965, n. 1656

Articolo 14 (Documentazione necessaria per attività disciplinate da norma Articolo 14, d.P.R. 30 dicembredi pubblica sicurezza) 1965, n. 1656

Articolo 15 (Abrogazioni) —

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubbli-ca italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 2002

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ALLEGATO A(previsto dall’art. 7, comma 5)

ELENCO

A) Malattie che possono mettere in pericolo la sa-nità pubblica:

1) malattie per le quali è prescritto un periodo diquarantena, indicato nel Regolamento sanitario in-ternazionale n. 2 del 25 maggio 1951 dell’Organiz-zazione mondiale della sanità;

2) tubercolosi dell’apparato respiratorio attiva o atendenza evolutiva;

3) sifilide;4) altre malattie infettive o parassitarie contagiose

che siano oggetto di disposizioni di protezione per icittadini.

B) Malattie ed infermità che possano mettere inpericolo l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza:

1) tossicomania;2) alterazioni psicomentali più evidenti; stati ma-

nifesti di psicosi d’agitazione, di psicosi delirante oallucinatoria, di psicosi confusionale.

15.

L. 30 luglio 2002, n. 189. Modifica alla nor-mativa in materia di immigrazione e di asi-lo. (in G.U. 26 agosto 2002, n. 199 - S.O. n.173) (in vigore dal 10 settembre 2002).

Art. 1. (Cooperazione con Stati stranieri). 1. Alfine di favorire le elargizioni in favore di iniziativedi sviluppo umanitario, di qualunque natura, al testounico delle imposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) all’articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), dopole parole: “organizzazioni non lucrative di utilità so-ciale (ONLUS),” sono inserite le seguenti: “delle ini-ziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fonda-zioni, associazioni, comitati ed enti individuati con de-creto del Presidente del Consiglio dei ministri, neiPaesi non appartenenti all’Organizzazione per la coo-perazione e lo sviluppo economico (OCSE)”;

b) all’articolo 65, comma 2, lettera c-sexies),dopo le parole: “a favore delle ONLUS” sono ag-giunte, in fine, le seguenti: nonché le iniziativeumanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazio-ni, associazioni, comitati ed enti individuati condecreto del Presidente del Consiglio dei ministri aisensi dell’articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis),nei Paesi non appartenenti all’OCSE;”

2. Nella elaborazione e nella eventuale revisione

dei programmi bilaterali di cooperazione e di aiutoper interventi non a scopo umanitario nei confrontidei Paesi non appartenenti all’Unione europea, conesclusione delle iniziative a carattere umanitario, ilGoverno tiene conto anche della collaborazione pre-stata dai Paesi interessati alla prevenzione dei flussimigratori illegali e al contrasto delle organizzazionicriminali operanti nell’immigrazione clandestina,nel traffico di esseri umani, nello sfruttamento dellaprostituzione, nel traffico di stupefacenti, di arma-menti, nonché in materia di cooperazione giudizia-ria e penitenziaria e nella applicazione della norma-tiva internazionale in materia di sicurezza della na-vigazione.

3. Si può procedere alla revisione dei programmi dicooperazione e di aiuto di cui al comma 2 qualora iGoverni degli Stati interessati non adottino misure diprevenzione e vigilanza atte a prevenire il rientro ille-gale sul territorio italiano di cittadini espulsi.

Art. 2-5. Omissis.–––––––––

Recano modificazioni al D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286.

Art. 6. Contratto di soggiorno per lavoro su-bordinato. 1. Omissis (1).

2. Con il regolamento di cui all’articolo 34, com-ma 1, si procede all’attuazione e all’integrazionedelle disposizioni recate dall’articolo 5-bis del testounico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,introdotto dal comma 1 del presente articolo, conparticolare riferimento all’assunzione dei costi pergli alloggi di cui al comma 1, lettera a), del medesi-mo articolo 5-bis, prevedendo a quali condizioni glistessi siano a carico del lavoratore.–––––––––

(1) Inserisce l’art. 5-bis al D.Lgs. 25 luglio 1998,n. 286.

Art. 7-12. Omissis.–––––––––

Recano modificazioni al D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286.

Art. 13. Esecuzione dell’espulsione. 1. Omissis(1).

2. Per la costituzione di nuovi centri di permanen-za temporanea e assistenza è autorizzata la spesa nellimite massimo di 12,9 milioni di euro per l’anno2002, 24,79 milioni di euro per l’anno 2003 e 24,79milioni di euro per l’anno 2004.–––––––––

(1) Reca modificazioni all’art. 14 D.Lgs. 25 luglio1998, n. 286.

Art. 14-27. Omissis.–––––––––

Reca modificazioni al D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286.

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Art. 28. Aggiornamenti normativi. 1. Nel testounico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,ovunque ricorrano, le parole: “ufficio periferico delMinistero del lavoro e della previdenza sociale” so-no sostituite dalle seguenti: “prefettura-ufficio terri-toriale del Governo” e le parole: “il pretore” sonosostituite dalle seguenti: “il tribunale in composizio-ne monocratica”.

2. Omissis.3. Omissis.

Art. 29. Omissis.–––––––––

Reca modificazioni al D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286.

Art. 30. Misure di potenziamento delle rappre-sentanze diplomatiche e degli uffici consolari. 1.Al fine di provvedere alle straordinarie esigenze diservizio connesse con l’attuazione delle misure pre-viste dalla presente legge, e nelle more del comple-tamento degli organici del Ministero degli affari este-ri mediante ricorso alle ordinarie procedure di assun-zione del personale, le rappresentanze diplomatichee gli uffici consolari di prima categoria possono as-sumere, previa autorizzazione dell’Amministrazionecentrale, personale con contratto temporaneo delladurata di sei mesi, nel limite complessivo di ottantaunità, anche in deroga ai limiti del contingente di cuiall’articolo 152, primo comma, del decreto del Presi-dente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e suc-cessive modificazioni. Per le stesse esigenze il con-tratto può essere rinnovato per due ulteriori successi-vi periodi di sei mesi, anche in deroga al limite tem-porale di cui all’articolo 153, secondo e terzo com-ma, del citato decreto del Presidente della Repubbli-ca n. 18 del 1967. Le suddette unità di personale so-no destinate a svolgere mansioni amministrative or-dinarie nelle predette sedi all’estero. Nelle medesimesedi un corrispondente numero di unità di personaledi ruolo appartenente alle aree funzionali è conse-guentemente adibito all’espletamento di funzioniistituzionali in materia di immigrazione ed asilo,nonché di rilascio dei visti di ingresso.

2. Per l’assunzione del personale di cui al comma1 si applicano le procedure previste per il personaletemporaneo di cui all’articolo 153 del citato decretodel Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

CAPO II

DISPOSIZIONIIN MATERIA DI ASILO

Art. 31. Omissis.–––––––––

Reca modificazioni all’art. 5 D.L. 30 dicembre1989, n. 416, conv., con modif., dalla L. 28 febbraio1990, n. 39.

Art. 32. Omissis.–––––––––

Abroga il co. 7 dell’art. 1 ed inserisce gli articoli da1-bis a 1-septies del D.L. 30 dicembre 1989, n. 416,conv. Con modif., dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39.

Art. 33. Dichiarazione di emersione di lavoroirregolare. (1) 1. Chiunque, nei tre mesi antecedentila data di entrata in vigore della presente legge, haoccupato alle proprie dipendenze personale di origi-ne extracomunitaria, adibendolo ad attività di assi-stenza a componenti della famiglia affetti da patolo-gie o handicap che ne limitano l’autosufficienza ov-vero al lavoro domestico di sostegno al bisogno fa-miliare, può denunciare, entro due mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge, la sussistenzadel rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territo-riale del Governo competente per territorio median-te presentazione della dichiarazione di emersionenelle forme previste dal presente articolo. La dichia-razione di emersione è presentata dal richiedente, aproprie spese, agli uffici postali. Per quanto concer-ne la data, fa fede il timbro dell’ufficio postale ac-cettante. La denuncia di cui al primo periodo delpresente comma è limitata ad una unità per nucleofamiliare, con riguardo al lavoro domestico di soste-gno al bisogno familiare.

2. La dichiarazione di emersione contiene a penadi inammissibilità:

a) le generalità del datore di lavoro ed una di-chiarazione attestante la cittadinanza italiana o, co-munque, la regolarità della sua presenza in Italia;

b) l’indicazione delle generalità e della naziona-lità dei lavoratori occupati;

c) l’indicazione della tipologia e delle modalitàdi impiego;

d) l’indicazione della retribuzione convenuta, inmisura non inferiore a quella prevista dal vigentecontratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione diemersione sono allegati:

a) attestato di pagamento di un contributo forfet-tario, pari all’importo trimestrale corrispondente alrapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ul-teriori somme a titolo di penali ed interessi;

b) copia di impegno a stipulare con il prestatored’opera, nei termini di cui al comma 5, il contrattodi soggiorno previsto dall’art. 5-bis del testo unicodi cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, intro-dotto dall’art. 6 della presente legge;

c) certificazione medica della patologia o handi-cap del componente la famiglia alla cui assistenza èdestinato il lavoratore. Tale certificazione non è ri-chiesta qualora il lavoratore extracomunitario siaadibito al lavoro domestico di sostegno al bisognofamiliare.

4. Nei venti giorni successivi alla ricezione del-la dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura - uf-ficio territoriale del Governo competente per territo-

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rio verifica l’ammissibilità e la ricevibilità della di-chiarazione e la questura accerta se sussistono moti-vi ostativi all’eventuale rilascio del permesso di sog-giorno della durata di un anno, dandone comunica-zione alla prefettura - ufficio territoriale del Gover-no, che assicura la tenuta di un registro informatiz-zato di coloro che hanno presentato la denuncia dicui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cuiè riferita la denuncia. È data facoltà all’INAIL di ac-cedere al registro informatizzato (2).

5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazionedella mancanza di motivi ostativi al rilascio delpermesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefet-tura - ufficio territoriale del Governo invita le partia presentarsi per stipulare il contratto di soggiornonelle forme previste dalla presente legge e alle con-dizioni contenute nella dichiarazione di emersionee per il contestuale rilascio del permesso di sog-giorno, permanendo le condizioni soggettive di cuial comma 4. Il permesso di soggiorno è rinnovabileprevio accertamento da parte dell’organo compe-tente della prova della continuazione del rapporto edella regolarità della posizione contributiva previ-denziale ed assistenziale del lavoratore extracomu-nitario interessato, salvo quanto previsto dall’art. 5,commi 5 e 9, e dall’art. 6, comma 1, del testo unicodelle disposizioni concernenti la disciplina dell’im-migrazione e norme sulla condizione dello stranie-ro, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni. La mancata pre-sentazione delle parti comporta l’archiviazione delrelativo procedimento (3).

6. I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la di-chiarazione di emersione del lavoro irregolare aisensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per leviolazioni delle norme relative al soggiorno, al la-voro, di carattere finanziario, fiscale, previdenzialee assistenziale nonché per gli altri reati e le viola-zioni amministrative comunque afferenti all’occu-pazione dei lavoratori extracomunitari indicati nelladichiarazione di emersione, compiute antecedente-mente alla data di entrata in vigore della presentelegge. Fino alla data del rilascio del permesso disoggiorno ovvero fino alla data della comunicazionedella sussistenza di motivi ostativi al rilascio delpermesso di soggiorno non si applica l’art. 22, com-ma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. IlMinistro del lavoro e delle politiche sociali determi-na con proprio decreto i parametri retributivi e lemodalità di calcolo e di corresponsione delle sommedi cui al comma 3, lettera a), nonché le modalità perla successiva imputazione delle stesse sia per farefronte all’organizzazione e allo svolgimento deicompiti di cui al presente articolo, sia in relazionealla posizione contributiva previdenziale e assisten-ziale del lavoratore interessato in modo da garantirel’equilibrio finanziario delle relative gestioni previ-

denziali. Il Ministro, con proprio decreto, determinaaltresì le modalità di corresponsione delle somme edegli interessi dovuti per i contributi previdenzialiconcernenti periodi denunciati antecedenti ai tre me-si di cui al comma 3 (4) (5).

7. Le disposizioni del presente articolo non si ap-plicano ai rapporti di lavoro che occupino presta-tori d’opera extracomunitari:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso unprovvedimento di espulsione per motivi diversi dalmancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvoche sussistano le condizioni per la revoca del prov-vedimento in presenza di circostanze obiettive ri-guardanti l’inserimento sociale. La revoca, fermi re-stando i casi di esclusione di cui alle lettere b) e c),non può essere in ogni caso disposta nell’ipotesi incui il lavoratore extracomunitario sia stato sottopo-sto a procedimento penale per delitto non colposoche non si sia concluso con un provvedimento cheabbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costi-tuisce reato o che l’interessato non lo ha commesso,ovvero risulti destinatario di un provvedimento diespulsione mediante accompagnamento alla frontie-ra a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lascia-to il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni dicui all’art. 13, comma 13, del testo unico di cui al de-creto legislativo n. 286 del 1998, e successive modi-ficazioni. Le quote massime di stranieri da ammette-re nel territorio dello Stato per lavoro subordinato dicui all’art. 3, comma 4, del citato decreto legislativon. 286 del 1998, come sostituito dall’art. 3, comma 2,della presente legge, sono decurtate dello stesso nu-mero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati aseguito di revoca di provvedimenti di espulsione aisensi della presente lettera (6);

b) che risultino segnalati, anche in base ad ac-cordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia,ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) che risultino denunciati per uno dei reati indi-cati negli articoli 380 e 381 del codice di procedu-ra penale, salvo che i relativi procedimenti si sianoconclusi con un provvedimento che abbia dichiara-to che il fatto non sussiste o non costituisce reato oche l’interessato non lo ha commesso ovvero nei ca-si di archiviazione previsti dall’articolo 411 del co-dice di procedura penale, ovvero risultino destinata-ri dell’applicazione di una misura di prevenzione,salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. Ledisposizioni del presente articolo non costituisconoimpedimento all’espulsione degli stranieri che ri-sultino pericolosi per la sicurezza dello Stato (7) (8).

8. Chiunque presenta una falsa dichiarazione diemersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere ledisposizioni in materia di immigrazione della presen-te legge, è punito con la reclusione da due a nove me-si, salvo che il fatto costituisca più grave reato.–––––––––

(1) V. anche il co.4 dell’art.2, D.L. 9 settembre

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2002, n. 195, conv., con modif., dalla L. 9 ottobre2002, n. 222.

(2) L’ultimo periodo è stato aggiunto dall’art.80,L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(3) Comma da ultimo così modificato dall’art.1-quater, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, conv., conmodif., dalla L. 12 novembre 2004, n.271. Il mede-simo comma era stato precedentemente modificatodall’art.2, co.9-bis, D.L. n.195/2002 cit..

(4) Il primo ed il secondo periodo sono stati, ri-spettivamente, così sostituto e modificato dai commi9-ter e 9-quater dell’art.2, D.L. m. 195/2002 cit.

(5) Con D.M. 26 agosto 2002 (in G.U. 27 settem-bre 2002, n. 227) è stato emanato il regolamentoprevisto dal comma 6.

(6) Lettera così sostituita dall’art.2 co.9-quin-quies, D.L. n. 195/2002 cit.

(7) Lettera così sostituita dall’art.2 co.9-sexies,D.L. n. 195/2002 cit.

(8) La Corte cost., con sentenza 10 - 18 febbraio2005, n.78, ha dichiarato l’illegittimità del comma7, lett.c), nella parte in cui fa derivare automatica-mente il rigetto della istanza di regolarizzazione dellavoratore extracomunitario dalla presentazione diuna denuncia per uno dei reati per i quali gli arti-coli 380 e 381c.p.p. prevedono l’arresto obbligato-rio o facoltativo in flagranza.

CAPO III

DISPOSIZIONIDI COORDINAMENTO

Art. 34. Norme transitorie e finali. 1. Entro seimesi dalla data della pubblicazione della presentelegge nella Gazzetta Ufficiale si procede, ai sensidell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto1988, n. 400, e successive modificazioni, all’emana-zione delle norme di attuazione ed integrazione del-la presente legge, nonché alla revisione ed armoniz-zazione delle disposizioni contenute nel regolamen-to di cui al decreto del Presidente della Repubblica31 agosto 1999, n. 394. Con il medesimo regola-mento sono definite le modalità di funzionamentodello sportello unico per l’immigrazione previstodalla presente legge; fino alla data di entrata in vi-gore del predetto regolamento le funzioni già eserci-tate in materia di immigrazione delle direzioni pro-vinciali del lavoro alla data di entrata in vigore del-la presente legge continuano ad essere svolte dalledirezioni medesime. (1)

2. Entro quattro mesi dalla data della pubblicazio-ne della presente legge nella Gazzetta Ufficiale siprocede, con regolamento emanato ai sensi dell’arti-colo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, alla revisione edintegrazione delle disposizioni regolamentari vi-genti sull’immigrazione, sulla condizione dello stra-

niero e sul diritto di asilo, limitatamente alle se-guenti finalità:

a) razionalizzare l’impiego della telematica nellecomunicazioni, nelle suddette materie, tra le ammi-nistrazioni pubbliche;

b) assicurare la massima interconnessione tra gliarchivi già realizzati al riguardo o in via di realizza-zione presso le amministrazioni pubbliche;

c) promuovere le opportune iniziative per la rior-ganizzazione degli archivi esistenti (2).

3. Il regolamento previsto dall’articolo 1-bis, com-ma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,convertito, con modificazioni, dalla legge 28 feb-braio 1990, n. 39, introdotto dall’articolo 32, e’ ema-nato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del-la presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli31 e 32 si applicano a decorrere dalla data di entratain vigore del predetto regolamento; fino a tale data siapplica la disciplina anteriormente vigente.

4. Fino al completamento di un adeguato program-ma di realizzazione di una rete di centri di perma-nenza temporanea e assistenza, accertato con decre-to del Ministro dell’interno, sentito il Comitato dicui al comma 2 dell’articolo 2-bis del testo unico dicui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdottodall’articolo 2 della presente legge, il sindaco, inparticolari situazioni di emergenza, può disporrel’alloggiamento, nei centri di accoglienza di cui al-l’articolo 40 del citato testo unico di cui al decretolegislativo n. 286 del 1998, di stranieri non in rego-la con le disposizioni sull’ingresso e sul soggiornonel territorio dello Stato, fatte salve le disposizionisul loro allontanamento dal territorio medesimo.–––––––––

(1) Comma così modificato dall’art. 2 co. 9-sep-ties D.L. 9 settembre 2002, n. 195.

(2) Con D.P.R. 27 luglio 2004, n. 242 è stato ema-nato il regolamento previsto dal comma 2.

Art. 35. Istituzione della Direzione centrale del-l’immigrazione e della polizia delle frontiere. 1. Èistituita, presso il Dipartimento della pubblica sicu-rezza del Ministero dell’interno, la Direzione centra-le dell’immigrazione e della polizia delle frontierecon compiti di impulso e di coordinamento delle atti-vità di polizia di frontiera e di contrasto dell’immi-grazione clandestina, nonché delle attività demandatealle autorità di pubblica sicurezza in materia di in-gresso e soggiorno degli stranieri. Alla suddetta Dire-zione centrale è preposto un prefetto, nell’ambito del-la dotazione organica esistente.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, ladeterminazione del numero e delle competenze de-gli uffici in cui si articola la Direzione centrale del-l’immigrazione e della polizia delle frontiere, non-ché la determinazione delle piante organiche e deimezzi a disposizione, sono effettuate con decreto delMinistro dell’interno, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze, al sensi dell’articolo

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5 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Dall’istituzionedella Direzione centrale, che si avvale delle risorseumane, strumentali e finanziarie esistenti, non deri-vano nuovi o maggiori oneri a carico del bilanciodello Stato.

3. La denominazione della Direzione centrale dicui all’articolo 4, comma 2, lettera h), del regola-mento di cui al decreto del Presidente della Repub-blica 7 settembre 2001, n. 398, è conseguentementemodificata in “Direzione centrale per la polizia stra-dale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i repartispeciali della Polizia di Stato”.

4. Eventuali integrazioni e modifiche delle dispo-sizioni di cui ai commi precedenti sono effettuatecon la procedura di cui all’articolo 17, comma 4-bis,della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 36. Esperti della Polizia di Stato. 1. Nel-l’ambito delle strategie finalizzate alla prevenzionedell’immigrazione clandestina, il Ministero dell’in-terno, d’intesa con il Ministero degli affari esteri,può inviare presso le rappresentanze diplomatiche egli uffici consolari funzionari della Polizia di Statoin qualità di esperti nominati secondo le procedure ele modalità previste dall’articolo 168 del decreto delPresidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.A tali fini il contingente previsto dal citato articolo168 e’ aumentato sino ad un massimo di ulteriori un-dici unità, riservate agli esperti della Polizia di Sta-to, corrispondenti agli esperti nominati ai sensi deipresente comma.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presentearticolo, determinato nella misura di 778.817 curoper l’anno 2002 e di 1.557.633 curo annui a decor-rere dall’anno 2003, si provvede mediante corri-spondente riduzione dello stanziamento iscritto, aifini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambitodell’unità previsionale di base di parte corrente“Fondo speciale” dello stato di previsione del Mini-stero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002,allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-mento relativo al medesimo Ministero.

Art. 37. Disposizioni relative al Comitato par-lamentare di controllo sull’attuazione dell’ac-cordo di Schengen, di vigilanza sull’attività diEuropol, di controllo e vigilanza in materia diimmigrazione. 1. Al Comitato parlamentare isti-tuito dall’articolo 18 della legge 30 settembre1993, n. 388, che assume la denominazione di“Comitato parlamentare di controllo sull’attuazio-ne dell’accordo di Schengen, di vigilanza sull’atti-vità di Europol, di controllo e vigilanza in materiadi immigrazione” sono altresì attribuiti compiti diindirizzo e vigilanza circa la concreta attuazionedella presente legge, nonché degli accordi interna-zionali e della restante legislazione in materia diimmigrazione ed asilo. Su tali materie il Governopresenta annualmente al Comitato una relazione. li

Comitato riferisce annualmente alle Camere sullapropria attività.

Art. 38. Norma finanziaria. 1. Dall’applicazionedegli articoli 2, 5, 17, 18, 19, 20, 25 e 34 non devo-no derivare oneri aggiuntivi a carico del bilanciodello Stato.

2. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo30, comma 1, valutato in euro 1.515.758 per l’anno2002, e in euro 3.031.517 per l’anno 2003, si prov-vede mediante corrispondente riduzione dello stan-ziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base diparte corrente Tondo speciale” dello stato di previ-sione del Ministero dell’economia e delle finanzeper l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzandol’accantonamento relativo al Ministero degli affariesteri.

All’onere derivante dall’attuazione degli articoli 1,12, comma 1, lettera c), 13 e 32, valutato in 25,91milioni di curo per l’anno 2002, 130,65 milioni dicuro per l’anno 2003, 125,62 milioni di curo perl’anno 2004 e 117,75 milioni di curo a decorrere dal2005, si provvede mediante corrispondente riduzio-ne dello stanziamento iscritto, ai fini del bilanciotriennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previ-sionale di base di parte corrente “Fondo speciale”dello stato di previsione del Ministero dell’econo-mia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo par-zialmente utilizzando l’accantonamento relativo almedesimo Ministero.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è au-torizzato ad apportare, con propri decreti, le occor-renti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato,sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti nor-mativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo achiunque spetti di osservarla e di farla osservare co-me legge dello Stato.

16.

D.L. 9 settembre 2002, n. 195, conv., con mo-dif., dalla L. 9 ottobre 2002, n. 222. Disposi-zioni urgenti in materia di legalizzazione dellavoro irregolare di extracomunitari.

Art. 1. Legalizzazione di lavoro irregolare. 1.Chiunque, nell’esercizio di un’attività di impresa siain forma individuale che societaria, ha occupato, neitre mesi antecedenti la data di entrata in vigore delpresente decreto, alle proprie dipendenze lavoratoriextracomunitari in posizione irregolare, può denun-ciare, entro la data dell’11 novembre 2002, la sussi-stenza del rapporto di lavoro alla Prefettura - Ufficioterritoriale del Governo competente per territorio,mediante la presentazione, a proprie spese, di appo-

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sita dichiarazione attraverso gli Uffici postali. Qua-lora si tratti di società operanti in Italia, la denunciaè sottoscritta e presentata dal legale rappresentante.A tutti gli effetti, la data di presentazione è quella re-cata dal timbro dell’Ufficio postale accettante. Ladichiarazione di emersione è presentata dal richie-dente, a proprie spese, agli uffici postali.

2. La dichiarazione contiene, a pena di inammis-sibilità:

a) i dati identificativi dell’imprenditore o dellasocietà e del suo legale rappresentante;

b) l’indicazione delle generalità e della naziona-lità del lavoratore straniero occupato al quale si rife-risce la dichiarazione;

c) l’indicazione della tipologia e delle modalitàdi impiego;

d) l’indicazione della retribuzione convenuta,in misura non inferiore a quella prevista dal vi-gente contratto collettivo nazionale di lavoro di ri-ferimento.

3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione so-no allegati:

a) copia sottoscritta della dichiarazione di impe-gno a stipulare, nei termini di cui al comma 5, il con-tratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempoindeterminato ovvero per un contratto di lavoro didurata non inferiore ad un anno nelle forme di cui al-l’articolo 5-bis del T.U. delle disposizioni concer-nenti la disciplina dell’immigrazione e norme sullacondizione dello straniero, di seguito denominato:“T. U.”, di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, intro-dotto dall’art. 6 della l. 30 luglio 2002, n. 189;

b) attestato di pagamento di un contributo forfet-tario pari a settecento euro per ciascun lavoratore.

4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezionedella dichiarazione di cui al comma 1, la Prefettura- Ufficio territoriale del Governo, che assicura latenuta di un registro informatizzato di coloro chehanno presentato la predetta dichiarazione e dei la-voratori extracomunitari ai quali è riferita la mede-sima dichiarazione, verifica l’ammissibilità e la ri-cevibilità della dichiarazione e la comunica al cen-tro per l’impiego competente per territorio. La que-stura accerta se sussistono motivi ostativi all’even-tuale rilascio del permesso di soggiorno di validitàpari ad un anno.

5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazionedella mancanza di motivi ostativi al rilascio del per-messo di soggiorno di cui al comma 4, la Prefettura- Ufficio territoriale del Governo invita le parti apresentarsi per stipulare il contratto di soggiorno perlavoro subordinato e per il contestuale rilascio delpermesso di soggiorno, permanendo le condizionisoggettive di cui al comma 4. La mancata presenta-zione delle parti comporta l’improcedibilità e l’ar-chiviazione del relativo procedimento. Il permessodi soggiorno può essere rinnovato previo accerta-mento dell’esistenza di un rapporto di lavoro a tem-

po indeterminato ovvero a tempo determinato di du-rata non inferiore ad un anno, nonché della regola-rità della posizione contributiva previdenziale ed as-sistenziale del lavoratore extracomunitario interes-sato, salvo quanto previsto dall’articolo 5, commi 5e 9, e dall’articolo 6, comma 1, del testo unico delledisposizioni concernenti la disciplina dell’immigra-zione e norme sulla condizione dello straniero, dicui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, esuccessive modificazioni (1).

6. I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la di-chiarazione di emersione del lavoro irregolare aisensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per leviolazioni delle norme relative al soggiorno, al lavo-ro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale eassistenziale nonché per gli altri reati e le violazioniamministrative comunque afferenti all’occupazionedei lavoratori extracomunitari indicati nella dichia-razione di emersione, compiute antecedentementealla data di entrata in vigore del presente decreto. Fi-no alla data del rilascio del Permesso di soggiornoovvero fino alla data della comunicazione della sus-sistenza di motivi ostativi al rilascio del Permesso disoggiorno non si applica l’articolo 22, comma 12,del T. U. di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,n. 286, e successive modificazioni. Le predette cau-se di non punibilità non si applicano a coloro che ab-biano presentato una dichiarazione di emersionecontenente dati non rispondenti al vero, al fine diprocurare il permesso di soggiorno a stranieri (2).

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche socialidetermina, con proprio decreto, le modalità per l’im-putazione del contributo forfettario di cui al comma3, lett. b), sia per fare fronte all’organizzazione e al-lo svolgimento dei compiti di cui al presente artico-lo, sia in relazione alla posizione contributiva previ-denziale ed assistenziale del lavoratore interessato,al fine di garantire l’equilibrio finanziario delle rela-tive gestioni previdenziali. Il Ministro, con propriodecreto, determina altresì le modalità di correspon-sione delle somme e degli interessi dovuti per i con-tributi previdenziali concernenti i periodi denuncia-ti antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.

8. Le disposizioni del presente articolo non si ap-plicano a rapporti di lavoro riguardanti lavoratoriextracomunitari:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso unprovvedimento di espulsione per motivi diversi dalmancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvoche sussistano le condizioni per la revoca del prov-vedimento in presenza di circostanze obiettive ri-guardanti l’inserimento sociale. La revoca, fermi re-stando i casi di esclusione di cui alle lett. b) e c), nonpuò essere in ogni caso disposta nell’ipotesi in cui illavoratore extracomunitario sia o sia stato sottopo-sto a procedimento penale per delitto non colposoche non si sia concluso con un provvedimento cheabbia dichiarato che il fatto non sussiste o non co-

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stituisce reato o che l’interessato non lo ha commes-so, ovvero risulti destinatario di un provvedimentodi espulsione mediante accompagnamento alla fron-tiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia la-sciato il territorio nazionale e si trovi nelle condi-zioni di cui all’articolo 13, comma 13, del T. U. dicui al d.lgs. n. 286 del 1998, e successive modifica-zioni. Le quote massime di stranieri da ammetterenel territorio dello Stato per lavoro subordinato dicui all’articolo 3, comma 4, del citato decreto legi-slativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni,sono decurtate dello stesso numero di permessi disoggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca diprovvedimenti di espulsione ai sensi della presentelettera;

b) che risultino segnalati, anche in base ad accor-di o convenzioni internazionali in vigore in Italia, aifini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) che risultino denunciati per uno dei reati indi-cati negli articoli 380 e 381 del codice di procedurapenale, salvo che il procedimento penale si sia con-cluso con un provvedimento che abbia dichiaratoche il fatto non sussiste o non costituisce reato o chel’interessato non lo ha commesso, ovvero nei casi diarchiviazione previsti dall’articolo 411 del codice diprocedura penale ovvero risultino destinatari del-l’applicazione di una misura di prevenzione o di si-curezza, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilita-zione (3).

9. Chiunque presenta una falsa dichiarazione diemersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere ledisposizioni in materia di immigrazione del presen-te decreto, è punito con la reclusione da due a novemesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato

9-bis. Per i soggetti diversi dal datore di lavoro,l’obbligo relativo alla comunicazione dell’alloggiodi cui all’art. 7 del T.U. di cui al d.lgs. 25 luglio1998, n. 286, e successive modificazioni, in relazio-ne ai lavoratori extracomunitari denunciati, può es-sere adempiuto fino alla data dell’11 novembre2002. La medesima disposizione si applica anche re-lativamente alla procedura di emersione di cui al-l’art. 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189.–––––––––

(1) Comma così modificato dall’art. 1-quater D.L.14 settembre 2004, n. 241, conv., con modif., dallaL. 12 novembre 2004, n. 271.

(2) L’ultimo periodo è stato aggiunto a seguito diavviso di rettifica pubblicato in G.U. 17 ottobre2002, n. 244.

(3) La Corte cost., con sentenza 10 - 18 febbraio2005, n.78, ha dichiarato l’illegittimità del comma8, lett.c), nella parte in cui fa derivare automatica-mente il rigetto della istanza di regolarizzazione dellavoratore extracomunitario dalla presentazione diuna denuncia per uno dei reati per i quali gli arti-coli 380 e 381c.p.p. prevedono l’arresto obbligato-rio o facoltativo in flagranza.

Art. 2. Disposizioni transitorie e finali. 1. Finoalla data di conclusione della procedura di cui al-l’art. 1, non possono essere adottati provvedimentidi allontanamento dal Territorio nazionale nei con-fronti dei lavoratori compresi nella dichiarazione dicui allo stesso articolo, salvo che risultino pericolo-si per la Sicurezza dello Stato.

2. Il rilascio del Permesso di soggiorno ai sensidell’art. 1, 5° co., comporta la contestuale revocadegli eventuali provvedimenti di espulsione giàadottati nei confronti dello straniero che ha stipula-to il Contratto di soggiorno.

3. In deroga a quanto previsto dall’art. 5, comma2-bis, del T. U. di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286,come introdotto dall’art. 5, 1° co., lettera b), della l.30 luglio 2002, n. 189, i lavoratori extracomunitariche stipulano il Contratto di soggiorno per lavorosubordinato ai sensi dell’art. 1, 5° co., del presenteD. ovvero altro Contratto di lavoro, sono sottopostia rilievi fotodattiloscopici entro un anno dalla datadi rilascio del permesso di soggiorno e, comunque,in sede di rinnovo dello stesso.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3, nonché lemodalità di presentazione della dichiarazione di le-galizzazione di cui all’art. 1, 1° co., ultimo periodo,si osservano anche per la presentazione delle dichia-razioni di emersione di lavoro irregolare previstedall’art. 33 della l. 30 luglio 2002, n. 189.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 4-bisdell’art. 5 del T. U., di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n.286, come modificato dall’art. 5, 1° co., lett. b) e g),della l. 30 luglio 2002, n. 189, non si applicano allostraniero che richiede il Permesso di soggiorno dicui al 3° co., lett. a) ed e), del medesimo articolo, didurata non superiore a tre mesi, ovvero per cure me-diche, o che ne richiede il rinnovo.

6. Per il trattamento dei rilievi fotodattiloscopicidi cui agli art. 5, commi 2-bis e 4-bis, e 6, 4° co., delT. U., di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, comemodificati, rispettivamente, dagli art. 5 e 7 della l.30 luglio 2002, n. 189, si applica la disciplina in ma-teria di tutela delle persone e di altri soggetti rispet-to al trattamento dei dati personali, prevista all’art.4, 2° co., della l. 31 dicembre 1996, n. 675, e suc-cessive modificazioni.

7. All’atto della consegna della carta d’identitàelettronica, di cui all’art. 36 del T. U. delle disposi-zioni legislative e regolamentari in materia di docu-mentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 di-cembre 2000, n. 445, i cittadini italiani sono sotto-posti a rilievi dattiloscopici, ai sensi dell’art. 5, com-mi 2-bis e 4-bis, del T. U., di cui al d.lgs. 25 luglio1998, n. 286, come modificato dall’art. 5, 1° co.,lett. b) e g), della l. 30 luglio 2002, n. 189, secondomodalità stabilite, anche per quanto riguarda l’uti-lizzazione e la conservazione dei dati e l’accesso al-le informazioni raccolte, con il decreto di cui al

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comma 1 del medesimo articolo 36 del citato decre-to del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

8. Al 4° co., primo periodo, dell’art. 1-sexies deld.l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, intro-dotto dall’art. 32 della l. 30 luglio 2002, n. 189, persoggetto destinatario dei servizi di accoglienza dicui al 1° co. del medesimo articolo si intende lo stra-niero con Permesso umanitario di cui all’art. 5, 6°co., del T. U., di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286,e successive modificazioni.

9. I datori di lavoro che, in esecuzione della ga-ranzia prevista nel Contratto di soggiorno per lavo-ro subordinato di cui all’art. 6 della l. 30 luglio2002, n. 189, abbiano sostenuto le spese per fornireun alloggio rispondente ai requisiti di Legge, posso-no, a titolo di rivalsa e per la durata della prestazio-ne, trattenere mensilmente dalla retribuzione del di-pendente una somma massima pari ad un terzo del-l’importo complessivo mensile.

9-bis. …(Omissis)…9-ter. …(Omissis)…9-quater. …(Omissis)…9-quinquies. …(Omissis)…9-sexues. …(Omissis)…9-septies. …(Omissis)…

–––––––––(1) Recano modificazioni agli artt. 33 e 34 L. 30

luglio 2002, n. 189.

Art. 3. Copertura finanziaria. 1. All’onere deri-vante dall’attuazione dell’articolo 2, comma 3, valu-tato in euro 1.420.160 per l’anno 2002 ed in euro5.955.640 per l’anno 2003, si provvede mediantecorrispondente riduzione dello stanziamento iscrit-to, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’am-bito dell’unità previsionale di base di parte corrente«Fondo speciale» dello stato di previsione del Mini-stero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002,allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-mento relativo al medesimo Ministero.

2. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo1, commi 4 e 5, valutato in euro 1.267.443 per l’an-no 2002 ed in euro 1.861.548 per l’anno 2003, siprovvede mediante corrispondente riduzione dellostanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale dibase di parte corrente «Fondo speciale» dello statodi previsione del Ministero dell’economia e delle fi-nanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente uti-lizzando l’accantonamento relativo al medesimoMinistero.

2-bis. Per l’erogazione del compenso per lavorostraordinario a favore del personale dell’Ammini-strazione civile dell’interno impiegato per fronteg-giare l’ulteriore attività richiesta per la definizionedelle procedure di regolarizzazione di cui all’artico-lo 1, è autorizzata la spesa nella misura massima di459.658,20 euro per l’anno 2002 e di 1.103.179,69

euro a decorrere dall’anno 2003, cui si provvedemediante corrispondente riduzione dello stanzia-mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base diparte corrente «Fondo speciale» dello stato di previ-sione del Ministero dell’economia e delle finanzeper l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzandol’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministero dell’economia e delle finanze è au-torizzato ad apportare, con propri decreti, le occor-renti variazioni di bilancio.

Art. 4. Entrata in vigore. 1. Il presente decretoentra in vigore il giorno successivo a quello dellasua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re-pubblica italiana e sarà presentato alle Camere per laconversione in legge.

17.

D.Lgs. 7 aprile 2003, n. 85. Attuazione delladirettiva 2001/55/CE relativa alla concessio-ne della protezione temporanea in caso diafflusso massiccio di sfollati ed alla coopera-zione in ambito comunitario (G.U. 22 aprile2003, n. 93).

Art. 1. Finalità. 1. Il presente decreto disciplinala concessione della protezione temporanea in casodi afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesinon appartenenti all’Unione europea che non posso-no rientrare nei Paesi di origine secondo le indica-zioni della direttiva 2001/55/CE del 20 luglio 2001del Consiglio dell’Unione europea, di seguito deno-minato Consiglio.

Art. 2. Definizioni. 1. Ai fini del presente decre-to s’intende per:

a) «protezione temporanea»: la procedura di ca-rattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflus-so massiccio o di imminente afflusso massiccio disfollati provenienti da Paesi non appartenenti all’U-nione europea che non possono rientrare nel loroPaese d’origine, una tutela immediata e temporaneaalle persone sfollate, in particolare qualora sussistail rischio che il sistema d’asilo non possa far frontea tale afflusso;

b) «Convenzione di Ginevra»: la Convenzionedel 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati,modificata dal protocollo di New York del 31 gen-naio 1967;

c) «sfollati»: i cittadini di Paesi terzi o apolidi chehanno forzatamente abbandonato il loro Paese o re-gione d’origine o che sono stati evacuati, in partico-lare in risposta all’appello di organizzazioni interna-zionali, ed il cui rimpatrio in condizioni sicure e sta-bili risulta momentaneamente impossibile in dipen-

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denza della situazione nel Paese stesso, anche nel-l’àmbito d’applicazione dell’articolo 1A della Con-venzione di Ginevra, ed in particolare le persone fug-gite da zone di conflitto armato o di violenza endemi-ca ovvero le persone che siano soggette a rischio gra-ve di violazioni sistematiche o generalizzate dei dirit-ti umani o siano state vittime di siffatte violazioni;

d) «afflusso massiccio»: l’arrivo nel territoriodell’Unione europea di un numero considerevole disfollati, provenienti da un Paese determinato o dauna zona geografica determinata, sia che il loro arri-vo avvenga spontaneamente o sia agevolato, peresempio, mediante un programma di evacuazione;

e) «rifugiati»: i cittadini di Paesi terzi o apolidi aisensi dell’articolo 1A della Convenzione di Ginevra;

f) «minori non accompagnati»: i cittadini di Pae-si non appartenenti all’Unione europea o gli apolididi età inferiore ai diciotto anni che entrano nel terri-torio nazionale senza essere accompagnati da unapersona adulta, finché non ne assuma effettivamen-te la custodia una persona per essi responsabile, ov-vero i minori che sono stati abbandonati, una voltaentrati nel territorio nazionale;

g) «richiedente il ricongiungimento»: un cittadi-no di un Paese estraneo all’Unione europea che go-de della protezione temporanea e che intende ricon-giungersi ai suoi familiari;

h) «decisione del Consiglio europeo»: la decisionedel Consiglio presa ai sensi degli articoli 5 e 6 della di-rettiva 2001/55/CE del 20 luglio 2001 che accerta l’e-sistenza di un afflusso massiccio di sfollati ovvero di-chiara la sopravvenuta possibilità di rimpatrio.

Art. 3. Misure di protezione temporanea. 1.Con decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-stri adottato ai sensi dell’articolo 20 del testo unicodelle disposizioni concernenti la disciplina dell’im-migrazione e norme sulla condizione dello straniero,approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, di seguito denominato: «testo unico», sono sta-bilite, nei limiti delle risorse di cui all’articolo 12, lemisure di protezione temporanea per fronteggiarel’afflusso massiccio di sfollati accertato con decisio-ne del Consiglio, ai sensi dell’articolo 5 della diret-tiva 2001/55/CE per la durata massima di un anno,prorogabile, con decisione del Consiglio, una solavolta per un pari periodo e nei limiti previsti dalladichiarazione di disponibilità a ricevere sfollati rila-sciata al Consiglio dal Governo italiano.

2. La protezione temporanea cessa alla scadenzadel termine deliberato dal Consiglio ovvero in qual-siasi momento per effetto di decisione del medesimoConsiglio.

Art. 4. Decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri. 1. Il decreto di cui all’articolo 3, comma1, stabilisce:

a) la data di decorrenza della protezione tempo-ranea;

b) le categorie di sfollati ammessi alla protezio-ne temporanea;

c) la disponibilità ricettiva per l’accoglienza de-gli sfollati;

d) le procedure, con le relative agevolazioni, per ilrilascio agli sfollati individuati dalla lettera b), deglieventuali visti per l’ingresso nel territorio nazionale;

e) le procedure per il rilascio agli sfollati indivi-duati dalla lettera b), del permesso di soggiornoesteso allo studio e al lavoro, quelle relative alla di-sciplina degli eventuali ricongiungimenti familiari ealla registrazione dei dati personali degli sfollati.Del numero dei permessi di soggiorno rilasciati sitiene conto nell’adozione del decreto di programma-zione annuale ai sensi di quanto disposto all’artico-lo 3, comma 4, del testo unico;

f) il punto di contatto nazionale per la coopera-zione amministrativa con gli altri Stati membri del-l’Unione europea ai fini dell’attuazione della prote-zione temporanea e dell’interscambio di dati di cuial presente decreto;

g) le misure assistenziali, d’intesa con la Confe-renza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legi-slativo 28 agosto 1997, n. 281, anche mediante ilcoinvolgimento delle associazioni ed enti di volon-tariato, comprese quelle per l’alloggio, l’assistenzasociale, per le cure mediche, per il sostentamento el’accesso al sistema educativo per i minori alla paricon i cittadini italiani, nonché per l’accesso alla for-mazione professionale o a tirocini nelle imprese.Misure specifiche assistenziali sono stabilite per lecategorie di persone con bisogni particolari, quali iminori non accompagnati e le persone che abbianosubito torture, stupri o altre gravi forme di violenzapsicologica, fisica o sessuale;

h) gli interventi, anche con la collaborazione diassociazioni od organizzazioni internazionali o inter-governative, per consentire il rimpatrio volontario;

i) gli altri interventi necessari per l’attuazionedella decisione del Consiglio, compresi quelli relati-vi al trasferimento della persona protetta tempora-neamente fra Stati membri e quelli inerenti la coo-perazione amministrativa di cui alla lettera f);

l) le procedure da attuarsi nel caso di presenta-zione di una domanda di asilo da parte di una perso-na temporaneamente protetta.

2. Nei confronti dei minori non accompagnati siapplicano le norme di cui all’articolo 33 del testounico.

Art. 5. Casi di esclusione. 1. Gli sfollati possonoessere esclusi dalle misure di protezione temporaneaquando sussistano gravi motivi per ritenere che ab-biano commesso:

a) un crimine contro la pace, un crimine di guer-ra o un crimine contro l’umanità così come definitidagli strumenti internazionali elaborati per stabiliredisposizioni riguardo a tali crimini, così come rece-piti dall’ordinamento interno;

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b) un reato grave, di natura non politica, al difuori del territorio nazionale e prima dell’ammissio-ne alle procedure di protezione temporanea. La va-lutazione della gravità del reato deve tenere contodella gravità del pericolo cui andrebbe incontro lostraniero in caso di rimpatrio. Le condotte connota-te di particolare crudeltà, anche se attuate con fina-lità politica, sono considerate di natura non politica;

c) atti contrari ai princìpi e alle finalità delle Na-zioni Unite.

2. Sono esclusi dalle misure di protezione tempo-ranea gli sfollati che abbiano riportato condanna,con sentenza passata in giudicato, anche nei casi diapplicazione di pena a richiesta ai sensi dell’artico-lo 444 del codice di procedura penale, per reati pre-visti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice diprocedura penale, ovvero per reati inerenti gli stupe-facenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento del-l’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emi-grazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o perreati diretti al reclutamento di persone da destinarealla prostituzione o allo sfruttamento della prostitu-zione o di minori da impiegare in attività illecite ov-vero per motivi di ordine o sicurezza pubblica.

3. Le decisioni di esclusione dalla protezione tem-poranea sono adottate esclusivamente in base alcomportamento personale dell’interessato e sul prin-cipio di proporzionalità.

4. Gli sfollati esclusi dalle misure di protezionetemporanea sono allontanati dal territorio nazionaleai sensi dell’articolo 13 del testo unico.

Art. 6. Ricongiungimento familiare. 1. Il ricon-giungimento familiare nei confronti della personaammessa alla protezione temporanea ai sensi delpresente decreto può essere richiesto per:

a) il coniuge non legalmente separato; b) i figli minori a carico anche adottivi, ed anche

del solo coniuge o nati fuori del matrimonio, non co-niugati ovvero legalmente separati. I minori in affida-mento o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli. Aifini del ricongiungimento si considerano minori i figlidi età inferiore a diciotto anni;

c) i genitori della persona ammessa alla protezionetemporanea che vivevano insieme come parte del nu-cleo familiare nel periodo in cui gli eventi hanno de-terminato il forzato abbandono e che erano totalmenteo parzialmente a carico del richiedente il ricongiungi-mento in tale periodo, qualora non abbiano altri figlinel Paese d’origine o di provenienza, ovvero i genito-ri ultrasessantacinquenni conviventi nel medesimo pe-riodo e a carico, anche parzialmente, degli stessi ri-chiedenti, qualora gli altri figli siano impossibilitati alloro sostentamento per documentati gravi motivi disalute;

d) i figli maggiorenni della persona ammessa allaprotezione temporanea che vivevano insieme comeparte del nucleo familiare nel periodo in cui gli eventihanno determinato il forzato abbandono e che erano

totalmente o parzialmente a carico del richiedente il ri-congiungimento in tale periodo, qualora non possanoper ragioni oggettive provvedere al proprio sostenta-mento a causa del loro stato di salute che comporti in-validità totale.

2. I ricongiungimenti nei confronti delle persone in-dicate alla lettera c) del comma 1 possono essere di-sposti solo nei confronti di coloro che risultino sog-giornanti fuori del territorio degli Stati membri del-l’Unione europea.

3. Ai familiari ricongiunti è rilasciato un permesso disoggiorno per protezione temporanea di durata pari aquella del familiare che ha chiesto il ricongiungimento.

4. I trasferimenti da o verso uno Stato membro del-l’Unione europea non possono essere effettuati senzail consenso degli interessati.

Art. 7. Istanze di asilo. 1. L’ammissione alle misu-re di protezione temporanea non preclude la presenta-zione dell’istanza per il riconoscimento dello status dirifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra. Il de-creto di cui all’articolo 3, comma 1, stabilisce i tempidell’esame delle domande per il riconoscimento dellostatus di rifugiato presentate da persone che beneficia-no della protezione temporanea, con riferimento all’e-ventuale rinvio dell’esame e della decisione sull’istan-za al termine della protezione temporanea.

2. Qualora l’esame delle domande per il riconosci-mento dello status di rifugiato non sia stato differito aisensi del comma 1, il richiedente lo status di rifugiatopotrà beneficiare del regime di protezione temporaneasolo se presenti rinuncia alla istanza di riconoscimen-to dello status di rifugiato e o se la medesima istanzaha avuto un esito finale negativo.

3. Qualora l’esame delle domande per il riconosci-mento dello status di rifugiato sia stato differito ai sen-si del comma 1, il decreto di cui all’articolo 3, comma2, stabilisce le modalità del soggiorno in attesa delladecisione per le persone che hanno goduto della pro-tezione temporanea e che hanno presentato una do-manda di asilo.

Art. 8. Informazioni. 1. Alla persona che gode del-la protezione temporanea viene consegnato un docu-mento redatto in una lingua che è presumibile che es-sa conosca o, in mancanza, in inglese, francese, spa-gnolo o arabo che illustra i suoi diritti, i suoi doveri ele norme inerenti alla protezione temporanea.

2. Le persone che godono della protezione tempora-nea e che, nell’àmbito della collaborazione ammini-strativa con gli altri Stati membri, vengono trasferiteda uno Stato membro all’altro o chiedono ed ottenga-no il trasferimento vengono fornite di un lasciapassa-re conforme al modello di cui all’allegato I.

Art 9. Ricorsi. 1. Avverso i provvedimenti di di-niego della protezione temporanea e gli altri provvedi-menti connessi al presente decreto si osservano le nor-me dell’articolo 6, comma 10, del testo unico , ad ec-cezione dei ricorsi fondati su norme contenute nell’ar-

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ticolo 6 del presente decreto per i quali si osservano lenorme di cui all’articolo 30, comma 6, del testo unico.

2. I provvedimenti di diniego della protezione tem-poranea e tutti gli altri provvedimenti di rigetto diistanze della persona protetta temporaneamente sonomotivati e recano l’indicazione dell’autorità presso laquale è possibile ricorrere e dei relativi termini di pre-sentazione del ricorso.

Art. 10. Divieto di allontanamento. 1. Le perso-ne che godono della protezione temporanea, salvo ac-cordi bilaterali con un altro Stato membro, ovvero incaso di trasferimento volontario tra Stati membri, ov-vero previa autorizzazione dell’Autorità che ha rila-sciato il permesso di soggiorno, non possono allonta-narsi dal territorio nazionale. La persona che gode del-la protezione temporanea accordata da un altro Statomembro che entri illegalmente nel territorio nazionaleè allontanata verso quest’ultimo.

Art. 11. Rimpatri. 1. Con il decreto di cui all’arti-colo 3, comma 2, sono stabilite:

a) le modalità per il rimpatrio volontario o assisti-to da attuare anche con la collaborazione di associa-zioni od organizzazioni nazionali, internazionali od in-tergovernative;

b) le modalità per attuare il rimpatrio forzoso, daattuarsi in modo rispettoso della dignità umana;

c) le modalità per la temporanea permanenza sulterritorio nazionale delle persone che per gravi mo-tivi di salute o per impellenti ragioni umanitarienon sono in grado di rientrare nel Paese di prove-nienza alla scadenza del regime di protezione tem-poranea;

d) le modalità per la temporanea permanenza sulterritorio nazionale per coloro nella cui famiglia vi sia-no minori che frequentino corsi scolastici fino al ter-mine dell’anno scolastico in corso.

Art. 12. Copertura finanziaria. 1. All’onere deri-vante dall’attuazione del presente decreto, valutato in35 milioni di euro per l’anno 2003, si provvede me-diante corrispondente riduzione dell’autorizzazione dispesa di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.183.

2. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre2004 vengono riversate dal Ministero dell’interno alFondo di rotazione di cui all’articolo 5 della citata leg-ge n. 183 del 1987.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è auto-rizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrentivariazioni di bilancio in applicazione del presente ar-ticolo.

Art. 13. Norme finali. 1. Per tutto quanto non pre-visto dal presente decreto, si applicano le disposizionidel testo unico, e successive modificazioni.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stessodella sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana.

18.

D.M. 14 luglio 2003. Disposizioni in materiadi contrasto all’immigrazione clandestina(G.U. 22 settembre 2003, n. 220).

IL MINISTRO DELL’INTERNOdi concerto con

I MINISTRI DELLA DIFESA, DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

E DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il testo unico delle disposizioni concernentila disciplina dell’immigrazione e norme sulla condi-zione dello straniero di cui al decreto legislativo 25luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30luglio 2002, n. 189;

Visti in particolare gli articoli 11 e 12, commi 9-bise seguenti del citato testo unico, rispettivamente inmateria di potenziamento e coordinamento dei con-trolli sulla frontiera marittima e terrestre e in mate-ria di fermo, ispezione e sequestro delle navi adibi-te o coinvolte nel traffico illecito di migranti;

Visto l’art. 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189,con il quale è stata istituita la Direzione centrale del-l’immigrazione e della Polizia delle frontiere;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante ilnuovo ordinamento dell’amministrazione della Pub-blica sicurezza;

Visti i decreti del Ministro dell’interno recanti di-rettive per il coordinamento delle Forze di polizia e,in particolare, il decreto del 25 marzo 1998, con ilquale sono state fissate le direttive per il coordina-mento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica sulmare;

DECRETA:

Art. 1. Princìpi generali. 1. Le attività di vigi-lanza, prevenzione e contrasto dell’immigrazioneclandestina via mare sono svolte, a norma dell’art.12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 lu-glio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo uni-co» e secondo le disposizioni del presente decreto,dai mezzi aeronavali:

della Marina militare; delle Forze di polizia; delle Capitanerie di porto. 2. Ferme restando le competenze stabilite dall’art.

11, comma 3, del testo unico, il raccordo degli in-terventi operativi in mare e i compiti di acquisizioneed analisi delle informazioni connesse alle attivitàdel comma 1 sono svolti dalla Direzione centraledell’immigrazione e della Polizia delle frontiere delDipartimento della pubblica sicurezza, di seguitodenominata «Direzione centrale».

3. In relazione ai compiti di raccordo e di analisi dicui al comma 2, nonché per il coordinamento delledirettive operative occorrenti per l’integrazione delle

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attività aeronavali, gli enti e le amministrazioni inte-ressate comunicano con immediatezza alla Direzionecentrale tutte le informazioni e i dati relativi ad im-barcazioni che, per comportamenti o altri indizi, pos-sano ragionevolmente essere sospettate di esserecoinvolte nel traffico o nel trasporto di migranti. A talfine, la Direzione centrale può avvalersi di qualifica-ti rappresentanti rispettivamente designati dalla Ma-rina militare e dai Comandi generali interessati.

4. La Direzione centrale esamina con immediatez-za gli interventi da effettuare anche sulla base di ac-cordi di riammissione e di intese conseguite con ilPaese del quale il natante batte bandiera o da cui ri-sulta partito, nonché gli interventi da effettuare sunatanti privi di bandiera e dei quali non si conosce ilporto di partenza.

5. Le attività previste dal presente decreto sonosvolte dai mezzi aeronavali della Marina militarefatte salve, in ogni caso, le competenze istituzionaliin materia di difesa nazionale.

Art. 2. Linee di azione. 1. L’attività di prevenzio-ne e contrasto del traffico di migranti via mare sisviluppa attraverso le seguenti tre fasi:

a) nei Paesi di origine dei flussi o interessati altransito, tramite attività di carattere prevalentemen-te diplomatico con l’obiettivo di prevenire il feno-meno «alla fonte»;

b) nelle acque internazionali, tramite il dispositi-vo aeronavale della Marina militare, della Guardiadi finanza, del Corpo delle capitanerie di porto e del-le altre unità navali o aeree in servizio di polizia.L’intervento si estrinseca nell’esercizio dei poteri dipolizia dell’alto mare diretti al monitoraggio, allasorveglianza, all’individuazione, al controllo degliobiettivi navali in navigazione ed all’accertamentodei flussi migratori clandestini;

c) nelle acque territoriali, tramite le unità ed i mez-zi navali in servizio di polizia, con il concorso, ove ne-cessario, delle navi della Marina militare ai sensi del-l’art. 12, comma 9-ter, del testo unico. L’intervento èfinalizzato all’attività istituzionale delle Forze di poli-zia diretta alla repressione dei reati ed alla scopertadelle connessioni con le organizzazioni transnazionaliche gestiscono l’illecito traffico, al fine di sequestraree confiscare i patrimoni d’illecita provenienza.

2. Restano immutate le competenze del Corpo del-le capitanerie di porto per quanto riguarda la salva-guardia della vita umana in mare. Nell’espletamen-to di tali attività le situazioni che dovessero presen-tare aspetti connessi con l’immigrazione clandesti-na, ferma restando la pronta adozione degli inter-venti di soccorso, devono essere immediatamenteportate a conoscenza della Direzione centrale e deicomandi responsabili del coordinamento dell’atti-vità di contrasto all’immigrazione clandestina indi-cati agli articoli 4 e 5.

3. Le attività in mare possono assumere il carattere di: a) sorveglianza;

b) intervento di soccorso, il cui coordinamento èdi competenza del Corpo delle capitanerie di porto;

c) intervento di polizia, la cui competenza è at-tribuita, in via prioritaria, alle Forze di polizia se-condo i piani regionali di coordinata vigilanza nellaacque territoriali ed interne e alle Forze armate e dipolizia secondo quanto indicato al successivo art. 4per le acque internazionali.

4. Gli interventi di soccorso e di polizia possonoessere concomitanti.

Art. 3. Dispositivo di controllo. 1. Le unità nava-li in servizio di polizia esercitano l’azione di vigi-lanza prevalentemente nelle acque territoriali, fattisalvi gli interventi connessi all’assolvimento dei fi-ni istituzionali a carattere esclusivo delle ammini-strazioni di appartenenza.

2. Le unità navali della Marina militare esercitano,nell’àmbito delle proprie funzioni d’istituto, anchel’azione di controllo nelle acque internazionali. Lestesse unità navali, nei casi di necessità e urgenza,anche su richiesta della Direzione centrale, possonoessere utilizzate per concorrere all’attività di cui al-l’art. 12 del testo unico.

Art. 4. Attività di sorveglianza. 1. L’attività disorveglianza, orientata sulla base delle informa-zioni e delle situazioni oggettive che caratteriz-zano il flusso migratorio via mare, si articola, dimassima, su:

a) dati operativi integrati provenienti dalla reteradar costiera della Marina militare e dagli analoghidispositivi di «scoperta» delle altre amministrazioniche effettuano vigilanza nelle acque territoriali;

b) pattugliamento delle unità navali specifica-mente impiegate per tali attività;

c) sorveglianza coordinata a lungo raggio a mez-zo velivoli di pattugliamento marittimo della Mari-na militare e di aeromobili della Guardia di finanzae del Corpo delle capitanerie di porto;

d) concorso eventuale di tutti gli altri assetti ae-ronavali della Marina militare, della Guardia di fi-nanza, delle altre Forze di polizia e delle Capitane-rie di porto che perseguono i fini istituzionali delleproprie amministrazioni quali compiti primari;

e) valorizzazione delle informazioni provenientida altri comandi operativi internazionali operanti nelbacino del Mediterraneo o da organismi di intelli-gence.

Art. 5. Attività in acque internazionali. 1. Aifini della prevenzione e del contrasto del trafficoillecito di migranti in acque internazionali è assi-curata una costante attività di sorveglianza fina-lizzata alla localizzazione, alla identificazione eal tracciamento di natanti sospettati di traffico diclandestini.

2. L’attività di identificazione è svolta prevalente-mente con il concorso dei mezzi aerei assegnati e

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cooperanti al fine di ottenere la situazione di super-ficie dell’area di competenza.

3. La fase di tracciamento deve essere condotta,compatibilmente con la situazione contingente e coni sensori disponibili, in forma occulta al fine di nonvanificare l’intervento repressivo nei confronti delleorganizzazioni criminali che gestiscono l’illecitotraffico.

4. In considerazione dell’area interessata alle ope-razioni e del potenziale informativo disponibile daparte degli assetti aeronavali, ed al fine di rispettarei criteri di efficienza, efficacia ed economicità del-l’impiego, il Comando in capo della squadra navale(CINCNAV) svolge la necessaria azione di raccordodelle fasi di pianificazione dell’attività di cui alcomma 1, in stretta cooperazione con il Comandogenerale della Guardia di finanza (CENOP) e con ilComando generale delle Capitanerie di porto (cen-trale operativa).

5. Nella fase esecutiva ciascuna amministrazio-ne/ente è responsabile dell’emanazione delle diretti-ve attuative ai mezzi dipendenti, tenendo debita-mente informati gli altri. Le unità della Marina mili-tare, per le specifiche caratteristiche e capacità deisistemi di comunicazione di cui dispongono, assu-mono il coordinamento operativo nei casi in cuimezzi di diverse amministrazioni si trovino ad ope-rare sulla medesima scena d’azione. La Marina mi-litare - CINCNAV riceve, tramite le strutture di co-mando e direzione delle amministrazioni di apparte-nenza, i rapporti delle unità impiegate, dirama aimezzi coinvolti sulla scena d’azione le modalità didettaglio e le direttive di intervento ed affida gliobiettivi specifici. In tale contesto, i mezzi aerona-vali delle Forze di polizia e delle Capitanerie di por-to che operano nella stessa area e con le stesse mis-sioni, devono stabilire collegamenti radio con leunità della Marina militare.

6. Qualora all’attività di sorveglianza concorrano ivelivoli di pattugliamento marittimo dell’Aviazioneper la Marina (MPA), il Comando in capo dellasquadra navale (CINCNAV) che ne detiene il con-trollo operativo è delegato a coordinare, di concertocon il Comando generale della Guardia di finanza eil Comando generale delle Capitanerie di porto,l’impiego nelle aree di specifico interesse di tutti imezzi aerei di pattugliamento resi disponibili per ilconcorso alla specifica attività. A tal fine e per ga-rantire la massima sicurezza delle operazioni, i co-mandi interessati assicurano il più completo scam-bio informativo sulle attività programmate da partedegli organismi responsabili.

Art. 6. Attività nelle acque territoriali e nellazona contigua. 1. Ferme restando le competenze deiprefetti dei capoluoghi di regione ai sensi dell’art.11, comma 3, del testo unico in materia di coordina-ta vigilanza, nelle acque territoriali e interne italianele unità navali delle Forze di polizia svolgono atti-

vità di sorveglianza e di controllo ai fini della pre-venzione e del contrasto del traffico illecito di mi-granti. Le unità navali della Marina militare e delleCapitanerie di porto concorrono a tale attività attra-verso la tempestiva comunicazione dell’avvistamen-to dei natanti in arrivo o mediante tracciamento e ri-porto dei natanti stessi, in attesa dell’intervento del-le Forze di polizia. Quando in relazione agli ele-menti meteomarini ed alla situazione del mezzo na-vale sussistano gravi condizioni ai fini della salva-guardia della vita umana in mare, le unità di Statopresenti, informata la Direzione centrale e sotto ilcoordinamento dell’organizzazione di soccorso inmare di cui al decreto del Presidente della Repub-blica 28 settembre 1994, n. 662, provvedono allapronta adozione degli interventi di soccorso curandonel contempo i riscontri di polizia giudiziaria.

2. Al fine di rendere più efficace l’intervento delleForze di polizia nelle acque territoriali è stabilitauna fascia di coordinamento che si estende fino al li-mite dell’area di mare internazionalmente definitacome «zona contigua» nelle cui acque il coordina-mento delle attività navali connesse al contrasto del-l’immigrazione clandestina, in presenza di mezziappartenenti a diverse amministrazioni, è affidato alCorpo della guardia di finanza.

Art. 7. Norme di comportamento. 1. Nell’assol-vimento del compito assegnato l’azione di contrastoè sempre improntata alla salvaguardia della vitaumana ed al rispetto della dignità della persona.

2. Su conformi direttive della Direzione centrale leunità navali di cui al presente decreto procedono,ove ne ricorrano i presupposti, all’effettuazione del-l’inchiesta di bandiera, alla visita a bordo, qualorasussista un’adeguata cornice di sicurezza, ed al fer-mo delle navi sospettate di essere utilizzate nel tra-sporto di migranti clandestini, anche al fine di un lo-ro possibile rinvio nei porti di provenienza.

3. In acque internazionali, qualora a seguito del-l’inchiesta di bandiera se ne verifichino i presuppo-sti, può essere esercitato il diritto di visita. Nell’ipo-tesi di navi battenti bandiera straniera, l’eventualeesercizio di tale diritto sarà richiesto formalmentedal Ministro dell’interno una volta acquisito, trami-te Ministero degli affari esteri, l’autorizzazione delPaese di bandiera. Parimenti, l’esercizio del dirittodi visita può essere richiesto formalmente dal Mini-stro dell’interno anche nell’ipotesi di interventi daeffettuarsi su natanti privi di bandiera e dei quali nonsi conosce il porto di partenza.

4. La visita a bordo di mercantili sospettati di es-sere coinvolti nel traffico di migranti deve avvenirein una cornice di massima sicurezza, onde salva-guardare l’incolumità del team ispettivo e dei mi-granti stessi.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 delpresente articolo, ove si renda necessario l’uso dellaforza, l’intensità, la durata e l’estensione della risposta

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devono essere proporzionate all’intensità dell’offesa,all’attualità e all’effettività della minaccia.

6. Qualora le notizie fornite dalle navi mercantili,a seguito di interrogazione da parte dei mezzi aero-navali in pattugliamento, appaiano ragionevolmentesospette sulla natura del carico, porto di partenza odi arrivo, la Direzione centrale, immediatamenteinformata dalle amministrazioni di appartenenza, in-traprende le opportune iniziative per verificare l’at-tendibilità di tale notizie e per l’adozione di conse-guenti misure.

Art. 8. Supporto informativo. 1. La Direzionecentrale si avvale della rete informativa nazionaleche collega i vari dicasteri/enti e comandi interessa-ti con l’obiettivo di conseguire la massima integra-zione e tempestività nella diffusione delle pertinentiinformazioni.

Art. 9. Formazione. 1. Al fine di assicurare unabase di formazione comune tra il personale delle va-rie amministrazioni chiamato ad operare nel settoredel contrasto all’immigrazione clandestina, sono in-dividuati, entro tre mesi dalla data di entrata in vi-gore del presente decreto, corsi di qualificazioneavanzata, in Italia ed all’estero, cui inviare persona-le altamente qualificato e con specifica esperienzanell’impiego di dispositivi aeronavali di sorveglian-za nel particolare settore.

Art. 10. Disposizioni finali. 1. Il capo della Poli-zia - direttore generale della Pubblica sicurezza, ilcapo di Stato Maggiore della Marina, il comandantegenerale dell’Arma dei carabinieri, il comandantegenerale della Guardia di finanza, il comandante ge-nerale delle Capitanerie di porto sono incaricati, cia-scuno per la parte di propria competenza, per l’ese-cuzione del presente decreto.

19.

D.P.R. 27 luglio 2004, n. 242. Regolamentoper la razionalizzazione delle comunicazio-ni tra Amministrazioni pubbliche in mate-ria di immigrazione (G.U. 18 settembre2004, n. 220).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione; Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 ago-

sto 1988, n. 400; Visto l’articolo 34, comma 2, della legge 30 luglio

2002, n. 189, che dispone l’emanazione di appositoregolamento per la razionalizzazione dell’impiegodella telematica nelle comunicazioni concernentil’immigrazione, la condizione dello straniero ed ildiritto d’asilo;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dal-la sezione consultiva per gli atti normativi nelle adu-nanze del 9 febbraio e del 19 aprile 2004;

Udito il parere del Garante per la protezione deidati personali;

Vista la preliminare deliberazione del Consigliodei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno2003;

Acquisito il parere della Conferenza unificata dicui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281, nella seduta del 10 dicembre 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 9 luglio 2004;

Sulla proposta del Vicepresidente del Consigliodei Ministri, del Ministro dell’interno e del Ministroper le riforme istituzionali e la devoluzione, di con-certo con i Ministri degli affari esteri, per l’innova-zione e le tecnologie e del lavoro e delle politichesociali;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1. Definizioni generali. 1. Nel presente rego-lamento, si intende per:

a) “testo unico”: il testo unico delle disposizioniconcernenti la disciplina dell’immigrazione e normesulla condizione dello straniero di cui al decreto le-gislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modi-ficazioni;

b) “regolamento”: il regolamento recante normedi attuazione del predetto testo unico, emanato condecreto del Presidente della Repubblica 31 agosto1999, n. 394, e successive modificazioni;

c) “RUPA”: la rete unitaria delle pubbliche am-ministrazioni di cui all’articolo 15 della legge 15marzo 1997, n. 59, o la sua evoluzione definita co-me “sistema pubblico di connettività”.

Art. 2. Sistemi informativi. 1. I sistemi informa-tivi automatizzati già realizzati o in fase di realizza-zione presso le amministrazioni pubbliche, da utiliz-zare nelle attività previste dai procedimenti di cui altesto unico e al regolamento, sono:

a) l’anagrafe annuale informatizzata per il lavo-ro subordinato, tenuta dal Ministero del lavoro e del-le politiche sociali, ai sensi dell’articolo 21 del testounico;

b) i sistemi informativi automatizzati finalizzatialla costruzione del Sistema informativo del lavoroe della borsa del lavoro, derivanti dall’accordo Sta-to-regioni-autonomie locali dell’11 luglio 2002, dal-l’articolo 1, comma 2, lettera b), n. 4), della legge 14febbraio 2003, n. 30, e dal decreto legislativo 10 set-tembre 2003, n. 276;

c) l’archivio informatizzato della rete mondialevisti, tenuto dal Ministero degli affari esteri;

d) l’anagrafe tributaria, tenuta dal Ministero del-l’economia e delle finanze e dalle Agenzie fiscali;

e) l’archivio anagrafico dei lavoratori extraco-munitari, tenuto dall’Istituto nazionale della previ-

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denza sociale, ai sensi dell’articolo 41 del regola-mento;

f) il casellario giudiziale, il casellario dei carichipendenti e l’anagrafe delle sanzioni amministrativedipendenti da reato, di cui al decreto legislativo 14novembre 2002, n. 311, tenuti dal Ministero dellagiustizia;

g) l’archivio informatizzato dei permessi di sog-giorno, tenuto dal Ministero dell’interno - Diparti-mento della pubblica sicurezza;

h) l’archivio informatizzato per l’emersione-le-galizzazione di lavoro irregolare, tenuto dal Mini-stero dell’interno - Dipartimento per le libertà civilie l’immigrazione, ai sensi dell’articolo 33 della leg-ge 30 luglio 2002, n. 189, e dell’articolo 1 del de-creto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito,con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n.222;

i) il casellario nazionale d’identità, tenuto dalMinistero dell’interno - Dipartimento della pubblicasicurezza;

l) l’archivio informatizzato dei richiedenti asilo,tenuto dal Ministero dell’interno - Dipartimento perle libertà civili e l’immigrazione;

m) l’archivio informatizzato dei rifugiati, tenutodal Ministero dell’interno - Dipartimento per le li-bertà civili e l’immigrazione;

n) il sistema anagrafico integrato Indice naziona-le delle anagrafi (INA) - Sistema di accesso e inter-scambio anagrafico (SAIA) del Ministero dell’inter-no - Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

2. Ai fini della razionalizzazione del trattamento edello scambio delle informazioni relative ai procedi-menti di cui al testo unico e al regolamento, sonoistituiti e tenuti dal Ministero dell’interno - Diparti-mento per le libertà civili e l’immigrazione archiviautomatizzati in materia di immigrazione e di asilo.A tali archivi accedono le pubbliche amministrazio-ni interessate, individuate con decreto del Ministrodell’interno.

3. Gli archivi di cui al comma 2 sono interconnes-si con i sistemi informativi di cui al comma 1 e conquelli delle regioni, delle province autonome e deglienti locali e possono essere aggiornati tramite le mo-dalità tecniche ai sensi del presente regolamento.

4. Gli archivi indicati al comma 1, lettere g), h), l),m), e al comma 2 costituiscono il sistema informati-vo in materia di ingresso, soggiorno e uscita dal ter-ritorio nazionale, di immigrazione e di asilo, perl’attuazione unitaria dei procedimenti previsti dal te-sto unico e dal regolamento, anche a supporto degliadempimenti dello sportello unico di cui all’articolo22 del testo unico.

5. Al fine di assicurare il monitoraggio dell’attivitàdi acquisizione, certificazione e visura di dati e do-cumenti memorizzati nel sistema informativo di cuial comma 4, ciascuna postazione avente accesso alsistema è soggetta a previa registrazione con anno-

tazioni dei dati identificativi dell’utente. I dati per-sonali, concernenti l’identificazione degli utenti e leoperazioni di accesso e consultazione degli archivisono utilizzabili per fini di sicurezza del sistema e diaccertamento di eventuali illeciti, nel rispetto delprincipio dell’articolo 11 del decreto legislativo 30giugno 2003, n. 196.

6. Ai fini del testo unico e del regolamento, cia-scuna amministrazione menzionata nei commi 1, 2 e3 è responsabile, per i sistemi informativi e gli ar-chivi di propria competenza, delle procedure e delletecnologie informatiche utilizzate; dei dati e dei do-cumenti raccolti, elaborati e gestiti nei propri archi-vi, diffusi o scambiati con i soggetti del testo unicoe del regolamento; della sicurezza e dei servizi diaccesso dei propri sistemi informatici, nel rispettodel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e deldecreto del Presidente della Repubblica 28 luglio1999, n. 318.

Art. 3. Collegamenti telematici. 1. I sistemiinformativi e gli archivi di cui all’articolo 2, commi1, 2 e 3, sono interconnessi in rete per consentirel’attuazione dei procedimenti del testo unico e delregolamento, nel rispetto delle competenze e delleresponsabilità delle amministrazioni interessate.

2. I sistemi informativi e gli archivi automatizzatidelle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 2sono interconnessi tra di loro e con quelli di altreamministrazioni pubbliche e di altri utenti, per l’ac-cesso ai dati, ai documenti ed agli archivi stessi, at-traverso i servizi della RUPA e della rete internazio-nale della pubblica amministrazione, secondo le ef-fettive possibilità tecniche, nel rispetto della norma-tiva in vigore e con le limitazioni da essa previste.

3. I collegamenti con gli uffici consolari sono rea-lizzati tramite la rete mondiale visti del Ministerodegli affari esteri o la rete internazionale della pub-blica amministrazione.

4. Per l’attuazione dei procedimenti amministrati-vi di cui al testo unico e al regolamento, allo scopodi completamento e di verifica delle informazionimemorizzate, i sistemi informativi di cui all’articolo2 possono cooperare con gli archivi automatizzati dialtre amministrazioni pubbliche centrali e territoria-li e possono trasmettere dati al sistema informativosanitario relativi all’anagrafe degli assistiti, osser-vando i principi del Codice in materia di protezionedei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giu-gno 2003, n. 196.

Art. 4. Regole tecniche. 1. Con decreto del Mini-stro dell’interno, di concerto con il Ministro per l’in-novazione e le tecnologie, sentiti la Conferenza uni-ficata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281, ed il Garante per la protezionedei dati personali, entro centottanta giorni dalla datadi entrata in vigore del presente regolamento, sonostabilite le regole tecniche per l’operatività dei col-

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legamenti di cui all’articolo 3, in relazione alla tipo-logia delle informazioni, all’utilizzo di strumenti ingrado di assicurare la sicurezza e la riservatezza del-le trasmissioni telematiche e alle modalità di abilita-zione per l’accesso agli archivi.

Art. 5. Accesso alle informazioni. 1. Gli archiviinformatizzati di cui all’articolo 2 sono accessibili invia telematica, secondo i principi stabiliti nelle re-gole tecniche di cui all’articolo 4.

2. Le modalità tecniche applicative per la consul-tazione degli archivi informatizzati e per l’accessoai sistemi informativi di ciascuna amministrazionestatale, ai fini del presente regolamento, ove non di-versamente stabilito, sono definite con decreto diri-genziale, emanato dall’amministrazione competen-te, sentiti il Centro nazionale per l’informatica nellapubblica amministrazione ed il Garante per la prote-zione dei dati personali.

Art. 6. Trasmissione dei dati e dei documenti. 1.La trasmissione di dati e documenti, necessari al-l’attuazione dei procedimenti del testo unico e delregolamento, avviene nel rispetto del decreto delPresidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,e delle regole tecniche di cui all’articolo 4.

2. Le specifiche tecniche ed operative per lo scam-bio dei dati e documenti tra i sistemi informativi dicui all’articolo 2 sono definite convenzionalmentetra le amministrazioni pubbliche interessate, nel ri-spetto delle regole tecniche di cui all’articolo 4.

20.

D.M. 3 agosto 2004. Regole tecniche e di si-curezza relative al permesso ed alla carta disoggiorno (G.U. 6 ottobre 2004, n. 235).

IL MINISTRO DELL’INTERNO di concerto con

IL MINISTRO PER L’INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Visti gli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 25 lu-glio 1998, n. 286, recante il "testo unico delle di-sposizioni concernenti la disciplina dell’immigra-zione e norme sulla condizione giuridica dello stra-niero in Italia", e successive modificazioni ed inte-grazioni;

Visti gli articoli 11 e 16 del decreto del Presidentedella Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante ilregolamento di attuazione del predetto testo unico;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,recante il codice in materia di protezione dei datipersonali;

Visto il regolamento (CE) n. 1030/2002 del 13 giu-gno 2002 che istituisce un modello uniforme per ipermessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesiterzi;

Visto il proprio decreto ministeriale 3 aprile 1986,con il quale è stato approvato il vigente modello delpermesso di soggiorno;

Rilevata l’esigenza di provvedere alla modifica delvigente modello del permesso di soggiorno confor-memente alle previsioni introdotte dal regolamento(CE) n. 1030/2002 e dai citati articoli 5, comma 9,del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e 11 e16 del decreto del Presidente della Repubblica 31agosto 1999, n. 394;

Sentito il Garante per la protezione dei dati perso-nali;

Adotta il seguente decreto: Regole tecniche e di sicurezza relative al

permesso ed alla carta di soggiorno

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1. Definizioni. 1. Ai sensi del presente de-creto si intende:

a) per “documento di soggiorno”: il permesso disoggiorno o la carta di soggiorno di cui all’art. 5,comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, costituito dall’insieme del supporto fisico e delsupporto informatico;

b) per “SSCE-PSE”: il sistema di sicurezza delcircuito di emissione dei permessi di soggiorno;

c) per “Istituto”: l’Istituto Poligrafico e Zeccadello Stato;

d) per “Enti”: le amministrazioni competenti perl’attivazione informatica e la consegna dei docu-menti di soggiorno;

e) per “dati”: i dati identificativi dello straniero edi eventuali figli minorenni;

f) per “codice cifrato”: la coppia di codici alfa-numerici contenuti nel microprocessore che identifi-cano univocamente il documento di soggiorno;

g) per “chiavi di sicurezza”: la coppia di chiaviasimmetriche che consentono l’autenticazione delmittente e la cifratura delle informazioni duranteuna sessione di lavoro;

h) per “chiave biometrica”: la trasformazione insequenza numerica dell’immagine dell’impronta di-gitale o altro dato biometrico;

i) per “copia elettronica”: la trasposizione in for-mato digitale del documento di soggiorno;

l) per “PIN”: il numero identificativo personalenecessario all’utilizzo telematico del documento disoggiorno;

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m) per “CIE”: la carta d’identità elettronica o ildocumento d’identità elettronico di cui all’art. 36del decreto del Presidente della Repubblica 28 di-cembre 2000, n. 445;

n) per “testo unico”: testo unico delle disposizio-ni concernenti la disciplina dell’immigrazione e nor-me sulla condizione dello straniero di cui al decretolegislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive mo-dificazioni, apportate con la legge 7 giugno 2002, n.106, con il decreto del Presidente della Repubblica30 maggio 2002, n. 115 e con la legge 30 luglio2002, n. 189.

Art. 2. Documento di soggiorno. 1. Il documentodi soggiorno per i cittadini stranieri regolarmentesoggiornanti nel territorio dello Stato, che si trovanonelle condizioni previste degli articoli 5 e 9 del de-creto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così comemodificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, è rila-sciato su modelli conformi a quelli individuati nel-l’allegato A, che fa parte integrante del presente de-creto.

2. Il documento di soggiorno è prodotto con le ca-ratteristiche individuate nell’allegato B che ne stabi-lisce le modalità di compilazione e che fa parte inte-grante del presente decreto.

3. Il documento di soggiorno contiene i dati ri-chiesti dall’Azione Comune del 97/11/GAI delConsiglio dell’Unione europea del 16 dicembre1996 nonché, in formato digitale, per l’accesso daparte dei soli organi pubblici autorizzati, quelli ac-quisiti in attuazione dell’art. 5, commi 2-bis e 4-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,così come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n.189. Lo stesso può altresì contenere, in formato di-gitale, i dati occorrenti per le funzionalità di cui al-l’art. 4.

Art. 3. Trattamento dei dati personali. 1. Ai finidella produzione, del rilascio, dell’aggiornamento edel rinnovo dei documenti di soggiorno, il tratta-mento dei dati personali è effettuato nel rispetto del-l’art. 31 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 nonché delle ulteriori prescrizioni tecniche de-scritte nell’allegato B.

2. Il documento di soggiorno può contenere dati,anche biometrici, in conformità al regolamento(CE) n. 1030/2002 del 13 giugno 2002 del Consi-glio, e successive modificazioni, e, in formato di-gitale, i dati occorrenti per le funzionalità di cui al-l’art. 4.

Art. 4. Interoperabilità con CIE. 1. La compati-bilità e l’interoperabilità del documento di soggior-no con la CIE, ai fini dell’autenticazione e dell’uti-lizzo in rete, è assicurata con una coerente strutturafisica e logica del microprocessore e con la condivi-sione delle infrastrutture di verifica telematica deicodici cifrati relativi ai dati comuni.

CAPO II

REGOLE TECNICHE DI BASE E NORME PROCEDURALI

Art. 5. Supporto fisico ed informatico. 1. Il sup-porto fisico del documento di soggiorno è costituitoda una carta plastica conforme alle norme ISO/IEC7816-1, 7816-2 e ISO/ID-001 ed è integrato da unsupporto informatico.

2. Il supporto fisico è stampato con le tecniche ti-piche della produzione di carte valori ed è dotatodegli elementi fisici di sicurezza atti a consentire ilcontrollo dell’autenticità del documento di soggior-no visivamente e mediante strumenti portatili e dilaboratorio.

3. Il supporto fisico è dotato di una banda otticaper la memorizzazione, con modalità informatichedi sicurezza, dei dati riportati graficamente sul do-cumento, nonché di un microprocessore per la me-morizzazione delle informazioni necessarie alleoperazioni connesse alle procedure di autenticazio-ne in rete del documento di soggiorno ed alla verifi-ca della presenza del titolare durante il suo utilizzotelematico. Gli standard internazionali, le caratteri-stiche tecniche e l’architettura logica del supportoinformatico sono conformi alle specifiche indicatenell’allegato B.

Art. 6. Produzione, inizializzazione e formazio-ne del documento. 1. La produzione del documen-to di soggiorno è riservata all’Istituto che vi provve-de ottemperando alle norme che disciplinano la pro-duzione delle carte valori e dei documenti di sicu-rezza della Repubblica italiana e agli standard inter-nazionali di sicurezza previsti per l’emissione dellecarte di pagamento.

2. Nella fase di produzione dei documenti di sog-giorno di cui al presente decreto, l’Istituto, nell’am-bito del proprio stabilimento, costituisce uno specia-le settore con accesso limitato ai dipendenti addettialle specifiche lavorazioni e sorvegliato dalle Forzedi polizia, dotato altresì delle sicurezze fisiche an-tieffrazione e dei sistemi di sorveglianza elettronicidefiniti d’intesa con il Ministero dell’interno ed ilMinistero dell’economia e delle finanze.

3. Nella fase di inizializzazione dei documenti disoggiorno, l’Istituto provvede a strutturare il sup-porto fisico e quello informatico secondo le proce-dure di sicurezza descritte nell’allegato B.

4. Nella fase di formazione dei documenti di sog-giorno, l’Istituto, ricevuta la necessaria abilitazionead emettere i documenti di soggiorno da parte diSSCE-PSE, utilizzando le chiavi di sicurezza di cuiall’art. 7, comma 1, lettera c), memorizza, secondole modalità indicate nell’allegato B, i dati identifica-tivi della persona e quelli relativi ai figli minorenninella banda ottica e nel microprocessore, in que-st’ultimo memorizza anche la chiave biometrica.

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L’Istituto, garantendo l’allineamento con i dati me-morizzati nel microprocessore, effettua la persona-lizzazione grafica del documento di soggiorno ri-portando i dati identificativi della persona e quellirelativi ai figli minorenni.

5. L’Istituto, utilizzando le chiavi di sicurezza, co-munica al SSCE-PSE il completamento delle attivitàdi cui ai precedenti commi. L’Istituto non conservatraccia dei dati utilizzati per la formazione e perso-nalizzazione del documento di soggiorno.

Art. 7. SSCE-PSE e software di sicurezza. 1. Perl’attuazione degli articoli 2 e 4 del presente decreto,il Ministero dell’interno - Dipartimento della pub-blica sicurezza, con l’utilizzo dell’infrastrutturainformatica già operante per il sistema di sicurezzadel circuito di emissione della carta d’identità elet-tronica:

a) assicura la realizzazione, la gestione e la ma-nutenzione del SSCE-PSE;

b) fornisce alle questure il software di sicurezzafinalizzato a garantire l’integrità e la riservatezza didati durante la trasmissione delle informazioni ne-cessarie alla formazione dei documenti di soggiorno;

c) fornisce all’Istituto le chiavi di sicurezza fina-lizzate a garantire l’integrità e la riservatezza dei da-ti durante la trasmissione delle copie elettroniche deidocumenti di soggiorno e durante le fasi di forma-zione;

d) fornisce agli enti il software di sicurezza perl’attivazione ed il rilascio del documento di sog-giorno.

2. Le questure, nei casi di furto, smarrimento o re-voca, procedono all’interdizione dell’operatività deldocumento di soggiorno secondo le modalità de-scritte nell’allegato B.

Art. 8. Trasmissione e custodia del documento.1. La trasmissione agli Enti dei documenti di sog-giorno è effettuata dall’Istituto in condizioni di sicu-rezza, mediante affidamento dei plichi a vettori spe-cializzati nel trasporto dei valori.

2. L’Istituto assicura livelli di servizio che consen-tano la disponibilità presso gli Enti dei documentiformati entro i quindici giorni successivi alla rice-zione della abilitazione di cui al comma 4 dell’art. 6.

3. L’Istituto, in attesa della trasmissione agli Enti,e gli Enti, in attesa della consegna ai titolari, adotta-no ogni idonea misura per la custodia dei documen-ti di soggiorno in condizioni di sicurezza.

Art. 9. Procedure di sicurezza per la consegna el’attivazione del documento. 1. L’attivazioneinformatica e la consegna del documento di sog-giorno avvengono nel rispetto della seguente proce-dura di sicurezza:

a) l’Ente, utilizzando le funzionalità del softwa-re di sicurezza di cui all’art. 7, comma 1, lettera d),identificato il titolare, secondo le modalità indicatenell’allegato B, e ricevuta la necessaria abilitazione

da parte del SSCE-PSE, attiva il documento di sog-giorno;

b) l’Ente genera il PIN, lo stampa su carta chi-mica retinata in grado di garantire la riservatezzadell’informazione e lo consegna, insieme al docu-mento di soggiorno, al titolare.

CAPO III

MODALITÀ E TEMPI DI ATTUAZIONE

Art. 10. Avvio della fase di rilascio. 1. Ai fini delrilascio del documento di soggiorno, le modalità perla sostituzione del permesso di cui al decreto mini-steriale 3 aprile 1986 saranno stabilite con decretodirigenziale del Ministero dell’interno, sentito il Ga-rante per la protezione dei dati personali.

Si omettono gli allegati.

21.

D.P.R. 16 settembre 2004, n. 303. Regolaentorelativo alle procedure per il riconoscimen-to dello status di rifugiato (G.U. 22 dicembre2004, n. 299).

Art. 1. Definizioni. 1. Ai fini del presente regola-mento si intende per:

a) “testo unico”: il testo unico delle disposizioniconcernenti la disciplina dell’immigrazione e normesulla condizione dello straniero, di cui al decreto le-gislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modi-ficazioni;

b) “decreto”: il decreto-legge 30 dicembre 1989,n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni;

c) “richiedente asilo”: lo straniero richiedente ilriconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi del-la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 rela-tiva allo status dei rifugiati, resa esecutiva in Italiacon legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dalProtocollo di New York del 3l gennaio 1967;

d) “domanda di asilo”: la domanda di riconosci-mento dello status di rifugiato ai sensi della citataConvenzione di Ginevra;

e) “centri”: i centri di identificazione istituiti aisensi dell’articolo 1-bis, comma 3, del predetto de-creto-legge;

f) “Commissione territoriale”: la Commissioneterritoriale per il riconoscimento dello status di rifu-giato;

g) “Commissione nazionale”: la Commissionenazionale per il diritto di asilo;

h) “Procedura semplificata”: la procedura previ-sta dall’articolo 1-ter del citato decreto-legge;

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i) “ACNUR”: l’Alto Commissariato delle Nazio-ni Unite per i rifugiati;

l) “minore non accompagnato”: il minore deglianni 18, apolide o di cittadinanza di Stati estranei al-l’Unione europea, che si trova per qualsiasi causanel territorio dello Stato privo di assistenza e rap-presentanza legale.

Art. 2. Istruttoria della domanda di riconosci-mento dello status di rifugiato. 1. L’ufficio di po-lizia di frontiera che riceve la domanda d’asilo pren-de nota delle generalità fornite dal richiedente asilo,lo invita ad eleggere domicilio e, purché non sussi-stano motivi ostativi, lo autorizza a recarsi presso laquestura competente per territorio, alla quale tra-smette, anche in via informatica, la domanda redat-ta su moduli prestampati. Ove l’ufficio di polizia difrontiera non sia presente nel luogo di ingresso sulterritorio nazionale, si intende per tale l’ufficio diquestura territorialmente competente. Alle operazio-ni prende parte, ove possibile, un interprete dellalingua del richiedente. Nei casi in cui il richiedenteè una donna, alle operazioni partecipa personalefemminile.

2. La questura, ricevuta la domanda di asilo, chenon ritenga irricevibile ai sensi dell’articolo 1, com-ma 4, del decreto, redige un verbale delle dichiara-zioni del richiedente, su appositi modelli predispostidalla Commissione nazionale, a cui è allegata la do-cumentazione eventualmente presentata o acquisitad’ufficio. Del verbale sottoscritto e della documen-tazione allegata è rilasciata copia al richiedente.

3. Salvo quanto previsto dall’articolo 1-ter, com-ma 5, del decreto, la questura avvia le procedure sul-la determinazione dello Stato competente per l’esa-me di una domanda di asilo presentata in uno degliStati membri dell’Unione europea.

4. Il questore, quando ricorrono le ipotesi previstedall’articolo 1-bis del decreto, dispone l’invio del ri-chiedente asilo nel centro di identificazione ovvero,unicamente quando ricorre l’ipotesi di cui all’artico-lo 1-bis, comma 2, lettera b), del decreto, nel centrodi permanenza temporanea e assistenza. Negli altricasi rilascia un permesso di soggiorno valido per tremesi, rinnovabile fino alla definizione della proce-dura di riconoscimento dello status di rifugiato pres-so la competente Commissione territoriale.

5. Qualora la richiesta di asilo sia presentata da unminore non accompagnato, l’autorità che la ricevesospende il procedimento, dà immediata comunica-zione della richiesta al Tribunale per i minorenni ter-ritorialmente competente ai fini dell’adozione deiprovvedimenti di cui agli articoli 346 e seguenti delcodice civile, nonché di quelli relativi all’accoglien-za del minore e informa il Comitato per i minoristranieri presso il Ministero del lavoro e delle politi-che sociali. Il tutore, così nominato, conferma la do-manda di asilo e prende immediato contatto con lacompetente questura per la riattivazione del proce-

dimento. In attesa della nomina del tutore, l’assi-stenza e accoglienza del minore sono assicurate dal-la pubblica autorità del Comune ove si trova. I mi-nori non accompagnati non possono in alcun casoessere trattenuti presso i centri di identificazione odi permanenza temporanea.

6. La questura consegna al richiedente asilo unopuscolo redatto dalla Commissione nazionale se-condo le modalità di cui all’articolo 4, in cui sonospiegati:

a) le fasi della procedura per il riconoscimentodello status di rifugiato;

b) i principali diritti e doveri del richiedente asi-lo durante la sua permanenza in Italia;

c) le prestazioni sanitarie e di accoglienza per ilrichiedente asilo e le modalità per richiederle;

d) l’indirizzo ed il recapito telefonico dell’AC-NUR e delle principali organizzazioni di tutela deirifugiati e dei richiedenti asilo;

e) le modalità di iscrizione del minore alla scuo-la dell’obbligo, l’accesso ai servizi finalizzati all’ac-coglienza del richiedente asilo, sprovvisto di mezzidi sostentamento, erogati dall’ente locale, le moda-lità di acceso ai corsi di formazione e riqualificazio-ne professionale, la cui durata non può essere supe-riore alla durata della validità del permesso di sog-giorno.

Art. 3. Trattenimento del richiedente asilo. 1. Ilprovvedimento con il quale il questore dispone l’in-vio del richiedente asilo nei centri di identificazioneè sinteticamente comunicato all’interessato secondole modalità di cui all’articolo 4. Nelle ipotesi di trat-tenimento, previste dall’articolo 1-bis, comma 1, deldecreto, il provvedimento stabilisce il periodo mas-simo di permanenza nel centro del richiedente asilo,in ogni caso non superiore a venti giorni.

2. Al richiedente asilo inviato nel centro è rilascia-to, a cura della questura, un attestato nominativo checertifica la sua qualità di richiedente lo status di ri-fugiato presente nel centro di identificazione ovveronel centro di permanenza temporanea e assistenza.

3. Con la comunicazione di cui al comma 1, il ri-chiedente asilo è altresì informato:

a) della possibilità di contattare l’ACNUR inogni fase della procedura;

b) della normativa del presente regolamento inmateria di visite e di permanenza nel centro.

4. Allo scadere del periodo previsto per la procedu-ra semplificata ai sensi dell’articolo 1-ter del decretoe qualora la stessa non sia ancora conclusa, ovveroallo scadere del termine previsto al comma 1, o, co-munque, cessata l’esigenza che ha imposto il tratte-nimento previsto dall’articolo 1-bis, comma 1, deldecreto, al momento dell’uscita dal centro è rilascia-to all’interessato un permesso di soggiorno validoper tre mesi, rinnovabile fino alla definizione dellaprocedura di riconoscimento dello status di rifugiatopresso la competente Commissione territoriale.

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Art. 4. Comunicazioni. 1. Le comunicazioni al ri-chiedente asilo concernenti il procedimento per il ri-conoscimento dello status di rifugiato sono rese inlingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile,in lingua inglese, francese, spagnola o araba, secon-do la preferenza indicata dall’interessato.

Art. 5. Istituzione dei centri di identificazione.1. Sono istituiti sette centri di identificazione nelleprovince individuate con decreto del Ministro del-l’interno, sentite la Conferenza unificata di cui al-l’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e le regioni e le province autonome interessate,che si esprimono entro trenta giorni.

2. Qualora ne ravvisi la necessità, il Ministro del-l’interno, con proprio decreto, può disporre, anchetemporaneamente, l’istituzione di nuovi centri o lachiusura di quelli esistenti, nel rispetto delle proce-dure di cui al comma 1.

3. Le strutture allestite ai sensi del decreto-legge30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 di-cembre 1995, n. 563, possono essere destinate allefinalità di cui al comma 1 mediante decreto del Mi-nistro dell’interno.

Art. 6. Apprestamento dei centri di identifica-zione. 1. Per l’apprestamento dei centri di identifi-cazione, il Ministero dell’interno può disporre, pre-via acquisizione di studi di fattibilità e progettazio-ne tecnica:

a) acquisizioni in proprietà, anche tramite loca-zione finanziaria, nonché locazione di aree o edifici;

b) costruzione, allestimenti, riadattamenti e ma-nutenzioni di edifici o aree;

c) posizionamento di padiglioni anche mobili edogni altro intervento necessario alla realizzazione diidonea struttura.

2. Nell’ambito del centro sono previsti idonei lo-cali per l’attività della Commissione territoriale dicui all’articolo 12, nonché per le visite ai richieden-ti asilo, per lo svolgimento di attività ricreative o distudio e per il culto.

Art. 7. Convenzione per la gestione del centro.1. Il prefetto della provincia in cui è istituito il cen-tro può affidarne la gestione, attraverso appositeconvenzioni, ad enti locali, ad enti pubblici o priva-ti che operino nel settore dell’assistenza ai richie-denti asilo o agli immigrati, ovvero nel settore del-l’assistenza sociale.

2. In particolare, nella convenzione è previsto: a) l’individuazione del direttore del centro, da

scegliere tra personale in possesso di diploma di as-sistente sociale, rilasciato dalle scuole dirette a finispeciali, o diploma universitario di assistente socia-le unitamente all’abilitazione per l’esercizio dellaprofessione, con esperienza lavorativa di almeno unquinquennio nel settore dell’assistenza agli immi-grati o nell’assistenza sociale; laurea in servizio so-ciale, unitamente all’abilitazione per l’esercizio del-

la professione; laurea specialistica in scienze delservizio sociale unitamente all’abilitazione per l’e-sercizio della professione; laurea in psicologia uni-tamente all’abilitazione per l’esercizio della profes-sione e con esperienza lavorativa per almeno unbiennio nel settore dell’assistenza agli immigrati onell’assistenza sociale;

b) il numero delle persone necessarie, in via or-dinaria, alla gestione del centro, forniti di capacitàadeguate alle caratteristiche e alle esigenze dei ri-chiedenti asilo, nonché alle necessità specifiche deiminori e delle donne;

c) le modalità di svolgimento del servizio di ri-cezione dei richiedenti asilo da ospitare nel centro edi registrazione delle presenze;

d) un costante servizio di vigilanza e la presenzaanche durante l’orario notturno e festivo del perso-nale ritenuto necessario per il funzionamento delcentro;

e) un servizio di interpretariato, per almeno quat-tro ore giornaliere, per le esigenze connesse al pro-cedimento per il riconoscimento dello status di rifu-giato ed in relazione ai bisogni fondamentali degliospiti del centro;

f) un servizio di informazione legale in materiadi riconoscimento dello status di rifugiato;

g) modalità per la comunicazione delle presenzegiornaliere e degli eventuali allontanamenti non au-torizzati alla prefettura - Ufficio territoriale del Go-verno, al Ministero dell’interno e alla Commissioneterritoriale;

h) l’obbligo di riservatezza per il personale delcentro sui dati e le informazioni riguardanti i richie-denti asilo presenti nel centro anche dopo che glistessi abbiano lasciato il centro;

i) le attività ed i servizi per garantire il rispettodella dignità ed il diritto alla riservatezza dei richie-denti asilo nell’ambito del centro.

3. La prefettura - Ufficio territoriale del Governodispone i necessari controlli su amministrazione egestione del centro e trasmette al Ministero dell’in-terno, alla regione, alla provincia ed al comune, ri-spettivamente competenti, entro il mese di marzo diciascun anno, una relazione sull’attività effettuatanel centro l’anno precedente.

Art. 8. Funzionamento. 1. Nel rispetto delle di-rettive impartite dalla prefettura - Ufficio territoria-le del Governo, il direttore del centro di cui all’arti-colo 7, comma 2, lettera a) predispone servizi al fi-ne di assicurare una qualità di vita che garantisca di-gnità e salute dei richiedenti asilo, tenendo contodelle necessità dei nuclei familiari, composti dai co-niugi e dai parenti entro il primo grado, e delle per-sone portatrici di particolari esigenze, quali minori,disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, per-sone che sono state soggette nel paese di origine adiscriminazioni, abusi e sfruttamento sessuale. Ovepossibile, dispone, sentito il questore, il ricovero in

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apposite strutture esterne dei disabili e delle donnein stato di gravidanza.

2. Il direttore del centro provvede a regolare losvolgimento delle attività per assicurare l’ordinataconvivenza e la migliore fruizione dei servizi daparte dei richiedenti asilo.

3. Il prefetto adotta le disposizioni relative allemodalità e agli orari delle visite ai richiedenti asiloe quelle relative alle autorizzazioni all’allontana-mento dal centro, prevedendo:

a) un orario per le visite articolato giornalmente suquattro ore, nel rispetto di una ordinata convivenza;

b) visite da parte dei rappresentanti dell’ACNURe degli avvocati dei richiedenti asilo;

c) visite di rappresentanti di organismi e di entidi tutela dei rifugiati autorizzati dal Ministero del-l’interno ai sensi dell’articolo 11;

d) visite di familiari o di cittadini italiani per iquali vi è una richiesta da parte del richiedente asi-lo, previa autorizzazione della prefettura - Ufficioterritoriale del Governo.

Art. 9. Modalità di permanenza nel centro. 1. Ègarantita, salvo il caso di nuclei familiari, la separa-zione fra uomini e donne durante le ore notturne.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1-ter, comma 4, del decreto, è consentita, purché com-patibile con l’ordinario svolgimento della procedurasemplificata e previa comunicazione al direttore delcentro, l’uscita dal centro dalle ore otto alle ore ven-ti, nei confronti dei richiedenti asilo che non versinonelle ipotesi di cui all’articolo 1-bis, comma 1, let-tera a), e comma 2, lettera a), del decreto. Il compe-tente funzionario prefettizio può rilasciare al richie-dente asilo, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 1-bis, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), deldecreto, permessi temporanei di allontanamento perun periodo di tempo diverso o superiore a quello in-dicato, secondo le disposizioni stabilite ai sensi del-l’articolo 8, comma 3, per rilevanti e comprovatimotivi personali, di salute o di famiglia o per com-provati motivi attinenti all’esame della domanda diriconoscimento dello status di rifugiato. L’allontana-mento deve, comunque, essere compatibile con itempi della procedura semplificata. Il diniego è mo-tivato e comunicato all’interessato secondo le mo-dalità di cui all’articolo 4.

3. All’ingresso nel centro è consegnato al richie-dente asilo un opuscolo informativo, redatto secon-do le modalità di cui all’articolo 4, in cui sono sin-teticamente indicate le regole di convivenza e le di-sposizioni di cui all’articolo 8, comma 3, unitamen-te all’indicazione dei tempi della procedura sempli-ficata di cui all’articolo 1-ter del decreto e alle con-seguenze che l’articolo 1-ter, comma 4, del decretostesso prevede in caso di allontanamento non auto-rizzato dal centro.

4. Le informazioni di cui al comma 3 possono es-sere richieste anche agli interpreti presenti nel centro.

Art. 10. Assistenza medica. 1. Il richiedente asi-lo, presente nel centro, ha diritto alle cure ambulato-riali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali,ancorché continuative per malattia o infortunio, ero-gate dal Servizio sanitario ai sensi dell’articolo 35,comma 3, del testo unico in base a convenzioni sti-pulate, ove possibile, dal Ministero dell’interno.

2. Servizi di prima assistenza medico generica, peralmeno quattro ore giornaliere, sono attivati nei cen-tri in cui siano presenti oltre 100 richiedenti asilo.

Art. 11. Associazioni ed enti di tutela. 1. I rap-presentanti delle associazioni e degli enti di tuteladei rifugiati, purché forniti di esperienza, dimostratae maturata in Italia per almeno tre anni nel settore,possono essere autorizzati dal prefetto della provin-cia in cui è istituito il centro all’ingresso nei localiadibiti alle visite, realizzati nei centri di identifica-zione, durante l’orario stabilito. Il prefetto concedel’autorizzazione che contiene l’invito a tenere contodella tutela della riservatezza e della sicurezza deirichiedenti asilo.

2. Gli enti locali ed il servizio centrale di cui al-l’articolo 1-sexies, comma 4, del decreto possono at-tivare nei centri, previa comunicazione al prefetto,che può negare l’accesso per motivate ragioni, ser-vizi di insegnamento della lingua italiana, di infor-mazione ed assistenza legale, di sostegno socio-psi-cologico nonché di informazione su programmi dirimpatrio volontario, nell’ambito delle attività svol-te ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto.

Art. 12. Individuazione delle Commissioni ter-ritoriali. 1. Ai sensi dell’art. 1-quater del decreto, leCommissioni territoriali sono istituite presso le se-guenti prefetture - Uffici territoriali del Governo:

Gorizia con competenza a conoscere delle doman-de presentate nelle Regioni: Friuli-Venezia Giulia,Veneto, Trentino-Alto Adige;

Milano con competenza a conoscere delle doman-de presentate nelle Regioni: Lombardia, Valle d’Ao-sta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna;

Roma con competenza a conoscere delle domandepresentate nelle Regioni: Lazio, Campania, Abruz-zo, Molise, Sardegna, Toscana, Marche, Umbria;

Foggia con competenza a conoscere delle doman-de presentate nella Regione Puglia;

Siracusa con competenza a conoscere delle do-mande presentate nelle Province di Siracusa, Ragu-sa, Caltanissetta, Catania;

Crotone con competenza a conoscere delle do-mande presentate nelle Regioni Calabria, Basilicata;

Trapani con competenza a conoscere delle doman-de presentate nelle Province di Agrigento, Trapani,Palermo, Messina, Enna.

2. Competente a conoscere delle domande presen-tate dai richiedenti asilo presenti nei centri di identi-ficazione o nei centri di permanenza temporanea eassistenza è la Commissione territoriale nella cui

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circoscrizione territoriale è collocato il centro. Neglialtri casi è competente la Commissione nella cui cir-coscrizione è presentata la domanda.

3. I membri della Commissione territoriale sonoammessi a seguire un apposito corso di preparazio-ne all’attività, organizzato dalla Commissione na-zionale per il diritto di asilo.

4. Nella provincia in cui sono istituiti il centro diidentificazione e la Commissione territoriale, il pre-fetto, ove ritenuto opportuno anche per la migliorerazionalizzazione delle risorse, può destinare idoneilocali del centro a sede degli uffici della Commis-sione territoriale.

Art. 13. Convocazione. 1. La convocazione perl’audizione presso la Commissione territoriale è co-municata all’interessato tramite la questura territo-rialmente competente. Fatto salvo quanto previstodall’articolo 1-ter, comma 4, del decreto, se non èstato possibile eseguire la notifica della convocazio-ne nonostante nuove ricerche dell’interessato, parti-colarmente nel luogo del domicilio eletto e dell’ulti-ma dimora, la Commissione, dopo aver accertatoche il permesso di soggiorno rilasciato allo stranieroper richiesta asilo è scaduto e l’interessato non ne harichiesto il rinnovo, decide in ordine alla domandadi asilo anche in assenza dell’audizione individuale,sulla base della documentazione disponibile.

2. L’audizione può essere rinviata qualora le condi-zioni di salute del richiedente asilo, adeguatamentecertificate, non la rendano possibile ovvero qualoral’interessato richieda ed ottenga il rinvio per gravi efondati motivi. La mancata presentazione all’audi-zione individuale non impedisce la decisione dellaCommissione territoriale sulla domanda d’asilo.

Art. 14. Audizione. 1. La Commissione territoria-le in seduta non pubblica procede all’audizione delrichiedente asilo. Dell’audizione viene redatto verba-le e ne viene consegnata copia allo straniero unita-mente a copia della documentazione da lui prodotta.

2. Il richiedente può esprimersi nella propria lin-gua o in una lingua a lui nota. Se necessario la Com-missione nomina un interprete.

3. La Commissione territoriale adotta le idoneemisure per garantire la riservatezza dei dati che ri-guardano l’identità e le dichiarazioni dei richiedentilo status di rifugiato, nonché le condizioni dei sog-getti di cui all’articolo 8, comma 1. Il richiedenteasilo ha facoltà di farsi assistere da un avvocato.

4. L’audizione dei minori richiedenti asilo non ac-compagnati viene disposta dalla Commissione terri-toriale alla presenza della persona che esercita la po-testà sul minore. In ogni caso l’audizione del mino-re avviene alla presenza del genitore o del tutore epuò essere esclusa nei casi in cui la Commissione ri-tenga di aver acquisito sufficienti elementi per unadecisione positiva.

5. Il richiedente asilo può inviare alla competenteCommissione territoriale ed alla Commissione na-zionale per il diritto di asilo memorie e documenta-zione in ogni fase del procedimento.

Art. 15. Decisione. 1. La Commissione territoria-le è validamente costituita con la presenza di tutti icomponenti previsti dall’articolo 1-quater del decre-to e delibera a maggioranza.

2. La Commissione territoriale, entro i tre giorniferiali successivi alla data dell’audizione, adotta,con atto scritto e motivato, una delle seguenti deci-sioni:

a) riconosce lo status di rifugiato al richiedentein possesso dei requisiti previsti dalla Convenzionedi Ginevra;

b) rigetta la domanda qualora il richiedente nonsia in possesso dei requisiti previsti dalla Conven-zione di Ginevra;

c) rigetta la domanda qualora il richiedente nonsia in possesso dei requisiti previsti dalla Conven-zione di Ginevra ma, valutate le conseguenze di unrimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalleConvenzioni internazionali delle quali l’Italia è fir-mataria e, in particolare, dell’articolo 3 della Con-venzione europea per la salvaguardia dei diritti del-l’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sen-si della legge 4 agosto 1955, n. 848, chiede al que-store l’applicazione dell’articolo 5, comma 6, del te-sto unico.

3. La decisione è comunicata al richiedente unita-mente alle informazioni sulle modalità di impugna-zione nonché, per le ipotesi di cui all’articolo 1-ter,comma 6, del decreto, sulla possibilità di chiedere ilriesame e l’autorizzazione al prefetto a permaneresul territorio nazionale.

4. Allo straniero al quale sia stato riconosciuto lostatus di rifugiato la Commissione territoriale rila-scia apposito certificato sulla base del modello sta-bilito dalla Commissione nazionale.

5. Lo straniero al quale non sia stato riconosciutolo status di rifugiato è tenuto a lasciare il territoriodello Stato, salvo che gli sia stato concesso un per-messo di soggiorno ad altro titolo. Fermo restandoquanto previsto dall’articolo 16, comma 1, il que-store provvede, ai sensi dell’articolo 13, comma 4,del testo unico, nei confronti dello straniero già trat-tenuto nel centro di identificazione ovvero di per-manenza temporanea e assistenza e, ai sensi dell’ar-ticolo 13, comma 5, del testo unico, nei confrontidello straniero cui era stato rilasciato il permesso disoggiorno per richiesta di asilo.

Art. 16. Riesame. 1. Il richiedente trattenuto pres-so uno dei centri di identificazione, di cui all’artico-lo 1-bis, comma 3, del decreto, può presentare, en-tro cinque giorni dalla decisione che rigetta la do-manda, ai sensi dell’articolo 1-ter, comma 6, del de-creto, richiesta di riesame al Presidente della Com-

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missione territoriale. In attesa della decisione sulriesame l’interessato permane nel centro di identifi-cazione.

2. La richiesta di riesame ha ad oggetto elementisopravvenuti ovvero preesistenti, non adeguatamen-te valutati in prima istanza, che siano determinanti alfine del riconoscimento dello status di rifugiato.

3. Entro tre giorni dalla data di presentazione del-la richiesta di riesame, il Presidente della Commis-sione territoriale chiede al Presidente della Commis-sione nazionale di provvedere all’integrazione dellaCommissione territoriale con un componente dellaCommissione nazionale.

4. La Commissione territoriale integrata può pro-cedere ad una nuova audizione dell’interessato, overichiesto dallo stesso o dal componente della Com-missione nazionale. La Commissione decide conprovvedimento motivato, comunicato all’interessatonelle quarantotto ore successive e contro cui è am-messo ricorso, nei quindici giorni successivi alla co-municazione, al tribunale territorialmente compe-tente, che decide in composizione monocratica.

Art. 17. Autorizzazione a permanere sul terri-torio nazionale in pendenza di ricorso giurisdi-zionale. 1. Il richiedente asilo che ha presentato ri-corso al tribunale può chiedere al prefetto, compe-tente ad adottare il provvedimento di espulsione, diessere autorizzato, ai sensi dell’articolo 1-ter, com-ma 6, del decreto, a permanere sul territorio nazio-nale fino alla data di decisione del ricorso. In tal ca-so il richiedente è trattenuto nel centro di permanen-za temporanea ed assistenza, secondo le disposizio-ni di cui all’articolo 14 del testo unico.

2. La richiesta dell’autorizzazione a permanere de-ve essere presentata per iscritto ed adeguatamentemotivata in relazione a fatti sopravvenuti, che com-portino gravi e comprovati rischi per l’incolumità ola libertà personale, successivi alla decisione dellaCommissione territoriale ed a gravi motivi persona-li o di salute che richiedono la permanenza dellostraniero sul territorio dello Stato. L’autorizzazioneè concessa qualora sussista l’interesse a permaneresul territorio dello Stato ed il prefetto non rilevi ilconcreto pericolo che il periodo d’attesa della deci-sione del ricorso possa essere utilizzato dallo stra-niero per sottrarsi all’esecuzione del provvedimentodi allontanamento dal territorio nazionale.

3. La decisione del prefetto è adottata entro cinquegiorni dalla presentazione in forma scritta e motiva-ta ed è comunicata all’interessato nelle forme di cuiall’articolo 4. In caso di accoglimento, il prefetto de-finisce con il provvedimento le modalità di perma-nenza sul territorio, anche disponendo il tratteni-mento dello straniero in un centro di identificazioneo di accoglienza ed assistenza.

4. In caso di autorizzazione a permanere sul terri-torio dello Stato, il questore rilascia un permesso disoggiorno di durata non superiore a sessanta giorni,

rinnovabile nel caso che il prefetto ritenga che per-sistono le condizioni che hanno consentito l’autoriz-zazione a permanere sul territorio nazionale.

Art. 18. Commissione nazionale per il diritto diasilo. 1. La Commissione nazionale opera presso ilDipartimento per le libertà civili e l’immigrazionedel Ministero dell’interno.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su pro-posta congiunta dei Ministri dell’interno e degli af-fari esteri, provvede, entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore del presente regolamento, alla no-mina della Commissione nazionale ed alla sua even-tuale articolazione in più Sezioni.

Art. 19. Funzioni della Commissione nazionaleper il diritto d’asilo. 1. Ai sensi dell’articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto, la Commissionenazionale, nell’ambito delle funzioni attribuiteledalla legge provvede:

a) alla realizzazione di un centro di documenta-zione sulla situazione socio-politico-economica deipaesi di origine dei richiedenti asilo, sulla base del-le informazioni raccolte e del suo continuo aggior-namento;

b) all’individuazione di linee guida per la valuta-zione delle domande di asilo, anche in relazione al-la applicazione dell’articolo 5, comma 6, del testounico;

c) alla collaborazione nelle materie di propriacompetenza con il Ministero degli affari esteri, ed inparticolare con le Rappresentanze permanenti d’Italiapresso le organizzazioni internazionali di rilievo nelsettore dell’asilo e della protezione dei diritti umani;

d) alla collaborazione con gli analoghi organismidei Paesi membri dell’Unione europea;

e) alla organizzazione di corsi di formazione e diaggiornamento per i componenti delle Commissioniterritoriali;

f) alla costituzione e all’aggiornamento di unabanca dati informatica contenente le informazioniutili al monitoraggio delle richieste d’asilo;

g) al monitoraggio dei flussi di richiedenti asilo,anche al fine di proporre, ove sia ritenuto necessa-rio, l’istituzione di nuove Commissioni territoriali odi Commissioni territoriali straordinarie;

h) a fornire, ove necessario, informazioni al Pre-sidente del Consiglio dei Ministri per l’eventualeadozione del provvedimento di cui all’articolo 20,comma 1, del testo unico.

Art. 20. Cessazioni e revoche dello status di ri-fugiato. 1. Ai sensi dell’articolo 1-quinquies, com-ma 2, del decreto, i casi di cessazione o revoca del-lo status di rifugiato, di cui all’articolo 1 della Con-venzione di Ginevra, debitamente istruiti dalle que-sture competenti per territorio, sono esaminati dallaCommissione nazionale.

2. La convocazione per l’audizione, ove ritenutanecessaria, deve essere notificata all’interessato tra-

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mite la questura competente per territorio. L’interes-sato può, per motivi di salute o per altri motivi debi-tamente certificati o documentati, chiedere di essereconvocato in altra data; non può essere chiesto piùdi un rinvio. La Commissione decide entro trentagiorni dall’audizione.

3. La Commissione decide sulla base della docu-mentazione in suo possesso nel caso in cui l’interes-sato non si presenti all’audizione senza avere pre-sentato richiesta di rinvio.

Art. 21. Norma transitoria. 1. Le richieste di ri-conoscimento dello status di rifugiato pendenti pres-so la Commissione centrale alla data di entrata invigore del presente regolamento sono decise, ai sen-si dell’articolo 34, comma 3, della legge 30 luglio2002, n. 189, secondo le norme del regolamento dicui al decreto del Presidente della Repubblica 15maggio 1990, n. 136, da una speciale sezione dellaCommissione nazionale, da istituire ai sensi dell’ar-ticolo 18, comma 2.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le disposi-zioni del presente regolamento hanno effetto a de-correre dal centoventesimo giorno successivo alladata di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigo-re del presente regolamento si provvede alla nominadei componenti delle Commissioni territoriali, aisensi dell’articolo 12, e della Commissione naziona-le, ai sensi dell’articolo 18. La Commissione nazio-nale, nei trenta giorni successivi alla nomina, orga-nizza, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera e),il primo corso di formazione per i componenti delleCommissioni territoriali e provvede, entro novantagiorni dalla data di entrata in vigore del presente re-golamento, all’adozione delle linee guida di cui al-l’articolo 19, comma 1, lettera b).

22.

D.Lgs. 10 gennaio 2005, n. 12. Attuazionedella direttiva 2001/40/CE relativa al ri-conoscimento reciproco delle decisioni diallontanamento dei cittadini di Paesi terzi(G.U. 16 febbraio 2005, n. 38).

Art. 1. Finalità. 1. Il presente decreto non si ap-plica ai familiari dei cittadini dell’Unione europeache hanno esercitato il proprio diritto alla libera cir-colazione.

2. Per familiari di cittadini dell’Unione europea siintendono il coniuge, i discendenti diretti o quelli delconiuge di età inferiore ai 21 anni o a carico, gliascendenti diretti a carico del cittadino o del coniuge.

Art. 2. Decisioni di allontanamento e misure diesecuzione. 1. Fermo restando quanto previsto da-

gli articoli 23 e 96 della Convenzione di applicazio-ne dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985, ra-tificata con legge 30 settembre 1993, n. 388, ai finidel presente decreto, le decisioni di allontanamento,adottate dalle competenti autorità nazionali, sono iprovvedimenti di respingimento e di espulsione di-sposti, rispettivamente, dal Questore, dal Ministrodell’interno e dal Prefetto, ai sensi degli articoli 10 e13 del testo unico delle disposizioni concernenti ladisciplina dell’immigrazione e norme sulla condi-zione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, diseguito denominato: "testo unico", nonché i corri-spondenti provvedimenti di allontanamento adottatidalle competenti autorità di uno Stato membro del-l’Unione europea.

2. L’autorità nazionale competente ad adottare unamisura di esecuzione per l’attuazione di una deci-sione di allontanamento adottata da un altro Statomembro dell’Unione europea è il Prefetto che prov-vede, secondo la procedura di cui all’articolo 13,comma 3, del testo unico, previa eventuale acquisi-zione, dallo Stato membro autore della decisione diallontanamento, dei documenti necessari per com-provare l’attualità della medesima decisione, ancheattraverso i canali di consultazione di cui all’artico-lo 3 del presente decreto.

3. All’esecuzione dell’espulsione provvede il Que-store, secondo le modalità di cui all’articolo 13 e al-l’articolo 14 del testo unico.

4. L’esecuzione dell’espulsione, nei confronti diuno straniero in possesso di un titolo di soggiorno,può essere disposta, previa revoca del provvedimen-to autorizzativo, ai sensi dell’articolo 5, commi 5 e6, del testo unico, da parte dell’autorità che lo ha ri-lasciato.

Art. 3. Procedura di consultazione fra gli Statimembri. 1. L’accertamento della situazione concer-nente gli stranieri destinatari della decisione di al-lontanamento viene effettuata dal dipartimento dellapubblica sicurezza del Ministero dell’interno, avva-lendosi del Servizio per la cooperazione internazio-nale di polizia che utilizzerà i canali di consultazio-ne utili ai fini dell’accertamento richiesto.

2. Il Ministero dell’interno provvederà a comunica-re allo Stato membro autore della decisione di allon-tanamento l’avvenuta esecuzione della medesima.

Art. 4. Trattamento di dati personali. 1. Per iltrattamento dei dati personali derivanti dall’attua-zione del presente decreto si applicano le disposi-zioni del codice in materia di protezione dei datipersonali, di cui al decreto legislativo 30 giugno2003, n. 196.

Art. 5. Ricorsi. 1. Avverso il provvedimento diesecuzione delle decisioni di allontanamento di cuiall’articolo 2, comma 2, l’interessato può proporrericorso all’autorità giudiziaria prevista dall’articolo

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13, comma 8, del testo unico, del luogo in cui ha se-de l’autorità che ha emesso il provvedimento impu-gnato.

Art. 6. Casi di esclusione. 1. Ai fini dell’applica-zione del presente decreto, sono fatte salve le dispo-sizioni internazionali e comunitarie sulla individua-zione dello Stato competente per l’esame della do-manda di asilo presentata in uno degli Stati membridell’Unione europea e gli accordi di riammissionevigenti tra l’Italia e gli Stati membri.

2. Sono escluse dall’applicazione del presente de-creto le decisioni di allontanamento adottate in con-trasto con le Convenzioni internazionali in vigore inmateria di diritti dell’uomo e delle libertà fonda-mentali, nonché in contrasto con l’articolo 19 del te-sto unico.

Art. 7. Costi. 1. Se le decisioni di allontanamentonon possono essere eseguite a spese dello stranierointeressato lo Stato autore e lo Stato esecutore com-pensano tra loro gli squilibri finanziari che possonorisultare dall’applicazione del presente decreto, se-condo i criteri e le modalità previste dalla decisione2004/191/CE del Consiglio, del 23 febbraio 2004.

23.

Ordinanza P.C.M. 20 aprile 2005. Ulterioriinterventi straordinari ed urgenti per ilcontrasto e la gestione del fenomeno del-l’immigrazione clandestina (Ordinanza n.3425) (G.U. 27 aprile 2005, n.96).

Art. 1. 1. Al fine di consentire un rapido espleta-mento degli adempimenti di spettanza della Com-missione nazionale per il diritto di asilo e delleCommissioni territoriali per il riconoscimento dellostatus di rifugiato, di cui all’art. 32, comma 1, dellalegge n. 189/2002 ed all’art. 12 e seguenti del de-creto del Presidente della Repubblica n. 303/2004, siapplicano le disposizioni contenute nell’art. 2, com-ma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consigliodei Ministri n. 3242/2002 e nell’art. 4 dell’ordinan-za del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3244/2002, entrambe di protezione civile citate inpremessa.

Art. 2. 1. Al fine di consentire la costituzione, aisensi dell’art. 14, comma 1, del decreto legislativon. 286/1998, di un Centro di permanenza tempora-nea ed assistenza nel territorio del comune di Lam-pedusa, il capo del Dipartimento per le libertà civilie l’immigrazione del Ministero dell’interno è auto-rizzato a stipulare con il Ministero della difesa - Di-rezione generale del lavoro e del demanio un con-tratto concernente la permuta dell’area demaniale si-ta nel comune di Lampedusa ed attualmente adibita

a Centro di permanenza temporanea ed assistenzaper immigrati, con altra area demaniale, ubicata nelterritorio del medesimo comune e sede della caser-ma “L. Adorno”, provvedendo all’esecuzione dei la-vori occorrenti per l’adeguamento dell’immobile ce-duto in permuta alle esigenze del Ministero della di-fesa, con oneri a carico del capitolo 7352 dello statodi previsione del Ministero dell’interno. Le risorsefinanziarie previste dalla legge 30 luglio 2002, n.189, sono destinate, altresì, nell’àmbito dei rapporticonvenzionali instaurati con il Ministero della dife-sa, alla realizzazione di interventi ed opere sugli im-mobili di titolarità del medesimo Dicastero della di-fesa, anche in deroga alle previsioni del pertinentecitato capitolo del bilancio.

2. Per gli interventi da attuare sui sedimi apparte-nenti al demanio militare, oggetto di permuta con ilMinistero della difesa, il Dipartimento per le libertàcivili e l’immigrazione del Ministero dell’interno èautorizzato ad avvalersi del concorso, ai sensi del-l’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n.464/1997, delle strutture tecniche del Ministero del-la difesa per quanto attiene alla progettazione, al-l’affidamento, all’esecuzione ed al collaudo delleopere da realizzare.

Art. 3. 1. In ragione del protrarsi della situazionedi emergenza di cui alla presente ordinanza, il Mini-stero dell’interno è autorizzato a procedere al rinno-vo, alle medesime condizioni contrattuali, dei con-tratti di fornitura lavoro temporaneo di cui all’art. 3dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Mi-nistri n. 3242/2002 di protezione civile, e successivemodifiche ed integrazioni, nel limite massimo com-plessivo di 650 unità, da ripartire nell’ambito delcomplesso delle esigenze del Ministero dell’interno,con riferimento al quadro esigenziale delle Prefettu-re - Uffici territoriali del Governo e delle Questure.

2. Il Ministero dell’interno può, altresì, autorizza-re unità di personale in servizio, direttamente coin-volto nelle attività connesse al superamento dell’e-mergenza, allo svolgimento di prestazioni di lavorostraordinario, oltre il limite previsto dalla normativavigente e nel limite massimo di 40 ore mensili pro-capite. Il predetto personale, nel limite complessivomassimo di 1620 unità, di cui 550 per le esigenzedelle Prefetture - Uffici territoriali del Governo e1070 per le esigenze delle Questure, è individuatocon successivo provvedimento del Ministro dell’in-terno.

3. Nell’ambito delle iniziative da porre in essereper il superamento dell’emergenza in rassegna, il ca-po del Dipartimento della pubblica sicurezza delMinistero dell’interno, per esigenze connesse all’at-tuazione degli accordi e delle intese di cooperazionecon i paesi di transito o di origine dell’immigrazio-ne clandestina, è autorizzato a stipulare contrattiprofessionali con esperti estranei all’amministrazio-ne, nel limite massimo di sei unità e con un com-

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penso individuale non superiore ai ventimila euro subase annua, per la programmazione, organizzazionee gestione della formazione presso le strutture di po-lizia libiche, nonché di progettazione, realizzazionee verifica tecnico-amministrativa e tecnologica deiprogrammi antimmigrazione, anticrimine e di con-trollo delle frontiere.

4. Agli oneri conseguenti all’espletamento delleiniziative di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché a quelliprevisti dall’art. 9 dell’ordinanza del Presidente delConsiglio dei Ministri n. 3361/2004 citata in pre-messa, si provvede a carico dei capitoli 1247 e 1182del Dipartimento per gli affari interni e territoriali ecapitoli 2765, 7464, 2584, 2630 e 2612 del Diparti-mento della pubblica sicurezza dello stato di previ-sione del Ministero dell’interno per l’anno finanzia-rio 2005, così come integrati con le risorse finanzia-rie previste dall’art. 38 della legge n. 189/2002, dal-l’art. 80, comma 8, della legge n. 289/2002, e dal-l’art. 1, comma 544, della legge n. 311/2004, e suc-cessive modifiche ed integrazioni.

Art. 4. 1. Alle deroghe previste all’art. 2, comma1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio deiMinistri n. 3244/2002 di protezione civile, e succes-sive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte le se-guenti: “articoli 1-quater ed 1-quinquies del decre-to-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica16 dicembre 2004, n. 303.”.

2. Per gli interventi previsti all’art. 3 dell’ordinan-za del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3326/2003 di protezione civile, è autorizzata la de-roga alle procedure previste dall’art. 1-sexies dellalegge 30 dicembre 1989, n. 416, e successive modi-fiche ed integrazioni.

24.

D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 140. Attuazionedella direttiva 2003/9/CE che stabilisce nor-me minime relative all’accoglienza dei ri-chiedenti asilo negli Stati membri (G.U. 21luglio 2005, n. 168).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2003/9/CE del 27 gennaio 2003

del Consiglio dell’Unione europea, recante normeminime relative all’accoglienza dei richiedenti asilonegli Stati membri;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante di-sposizioni per l’adempimento di obblighi derivantidall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee- legge comunitaria 2003 che ha delegato il Gover-

no a recepire la citata direttiva 2003/9/CE, compre-sa nell’elenco di cui all’allegato A della medesimalegge;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,recante testo unico delle disposizioni concernenti ladisciplina dell’immigrazione e norme sulla condi-zione dello straniero, e successive modificazioni,nonché il relativo regolamento di attuazione, di cuial decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto1999, n. 394;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,convertito, con modificazioni, dalla legge 28 feb-braio 1990, n. 39, così come integrato e modificatodalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16settembre 2004, n. 303, recante il regolamento rela-tivo alle procedure per il riconoscimento dello statusdi rifugiato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante di-sciplina dell’attività di Governo e ordinamento del-la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 27 maggio 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comu-nitarie e del Ministro dell’interno, di concerto con iMinistri degli affari esteri, del lavoro e delle politi-che sociali e dell’economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Finalità. 1. Il presente decreto ha lo scopodi stabilire le norme relative all’accoglienza deglistranieri richiedenti il riconoscimento dello status dirifugiato nel territorio nazionale.

2. Il presente decreto non si applica nell’ipotesi incui sono operative le misure di protezione tempora-nea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile2003, n. 85, recante attuazione della direttiva2001/55/CE, relativa alla concessione della prote-zione temporanea in caso di afflusso massiccio disfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario.

Art. 2. Definizioni. 1. Ai fini del presente decre-to s’intende per:

a) “richiedente asilo”: lo straniero richiedente il ri-conoscimento dello status di rifugiato, ai sensi dellaConvenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativaallo status dei rifugiati, modificata dal protocollo diNew York del 31 gennaio 1967, resa esecutiva inItalia con legge 24 luglio 1954, n. 722;

b) “straniero”: il cittadino di Stati non appartenen-ti all’Unione europea e l’apolide;

c) "domanda di asilo": la domanda di riconosci-mento dello status di rifugiato presentata dallo stra-niero, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, modifi-cata dal protocollo di New York del 31 gennaio1967, resa esecutiva in Italia con legge 24 luglio1954, n. 722;

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d) “Commissione territoriale”: la Commissioneterritoriale per il riconoscimento dello status di rifu-giato;

e) "minore non accompagnato": lo straniero di etàinferiore agli anni diciotto, che si trova, per qualsia-si causa, nel territorio nazionale, privo di assistenzae rappresentanza legale;

f) "familiare": i soggetti per i quali è previsto il ri-congiungimento familiare, ai sensi dell’articolo 29del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio1998, n. 286, di seguito denominato: "testo unico",che si trovano nel territorio nazionale al momentodella presentazione della domanda di asilo.

Art. 3. Informazione. 1. La questura che ricevela domanda di asilo ai sensi dell’articolo 2, comma1, del decreto del Presidente della Repubblica 16settembre 2004, n. 303, di seguito denominato: "re-golamento" provvede, entro un termine non superio-re a quindici giorni dalla presentazione, all’informa-zione sulle condizioni di accoglienza del richieden-te asilo, con la consegna all’interessato dell’opusco-lo di cui all’articolo 2, comma 6, del regolamento.

Art. 4. Documentazione. 1. Quando non è dispo-sto il trattenimento del richiedente asilo, ai sensi del-l’articolo 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989,n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28febbraio 1990, n. 39, di seguito denominato: "decre-to-legge", la questura rilascia, entro tre giorni dallapresentazione della domanda, al medesimo un atte-stato nominativo, che certifica la sua qualità di ri-chiedente asilo, nonché, entro venti giorni dalla pre-sentazione della domanda, il permesso di soggiornoper richiesta di asilo, di cui all’articolo 11, comma 1,lettera a), del decreto del Presidente della Repubbli-ca 31 agosto 1999, n. 394, recante regolamento diattuazione del testo unico.

2. Quando è disposto il trattenimento del richie-dente asilo, ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto-legge, la questura rilascia al medesimo un attestatonominativo, che certifica la sua qualità di richieden-te asilo presente nel centro di identificazione ovveronel centro di permanenza temporanea ed assistenza,di cui all’articolo 3, comma 2, del regolamento.

3. Le attestazioni di cui ai commi 1 e 2 non certi-ficano l’identità del richiedente asilo.

Art. 5. Misure di accoglienza. 1. Il richiedenteasilo inviato nel centro di identificazione ovvero nelcentro di permanenza temporanea e assistenza aisensi dell’articolo 1-bis del decreto-legge, ha acco-glienza nelle strutture in cui è ospitato, per il tempostabilito e secondo le disposizioni del regolamento.

2. Il richiedente asilo, cui è rilasciato il permessodi soggiorno, che risulta privo di mezzi sufficienti agarantire una qualità di vita adeguata per la salute eper il sostentamento proprio e dei propri familiari,ha accesso, con i suoi familiari, alle misure di acco-glienza, secondo le norme del presente decreto.

3. La valutazione dell’insufficienza dei mezzi disussistenza, di cui al comma 2, da riferirsi ad un pe-riodo non superiore a sei mesi, è effettuata dalla Pre-fettura - Ufficio territoriale del Governo, in base aicriteri relativi al soggiorno per motivi di turismo,definiti dalla direttiva del Ministro dell’interno, dicui all’articolo 4, comma 3, del testo unico.

4. L’accesso alle misure di accoglienza di cui alcomma 2 è garantito a condizione che il richiedentedimostri che ha presentato la domanda di asilo, en-tro il termine previsto dall’articolo 5, comma 2, deltesto unico, decorrente dall’ingresso nel territorionazionale. Nel caso in cui il richiedente sia soggior-nante legalmente nel territorio nazionale ad altro ti-tolo, il suddetto termine decorre dal verificarsi deimotivi di persecuzione addotti nella domanda.

5. L’accesso alle misure di accoglienza è dispostodal momento della presentazione della domanda diasilo. Eventuali interventi assistenziali e di soccor-so, precedenti alla presentazione della domanda diasilo, sono attuati a norma delle disposizioni del de-creto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dallalegge 29 dicembre 1995, n. 563, e del relativo rego-lamento di attuazione, adottato con decreto ministe-riale 2 gennaio 1996, n. 233 del Ministro dell’inter-no.

6. Le misure di accoglienza hanno termine al mo-mento della comunicazione della decisione sulla do-manda di asilo, ai sensi dell’articolo 15, comma 3,del regolamento.

7. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17 delregolamento, in caso di ricorso giurisdizionale av-verso la decisione di rigetto della domanda d’asilo,il ricorrente autorizzato a soggiornare sul territorionazionale ha accesso all’accoglienza solo per il pe-riodo in cui non gli è consentito il lavoro, ai sensidell’articolo 11, comma 1, ovvero nel caso in cui lecondizioni fisiche non gli consentano il lavoro.

Art. 6. Accesso all’accoglienza. 1. Nelle ipotesi dicui all’articolo 5, comma 2, il richiedente asilo, ai fi-ni dell’accesso alle misure di accoglienza per sé eper i propri familiari, redige apposita richiesta, pre-via dichiarazione, al momento della presentazionedella domanda, di essere privo di mezzi sufficientidi sussistenza.

2. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo,cui viene trasmessa, da parte della questura, la do-cumentazione di cui al comma 1, valutata, l’insuffi-cienza dei mezzi di sussistenza, ai sensi dell’artico-lo 5, comma 3, accerta, secondo le modalità stabili-te con provvedimento del Capo del Dipartimentoper libertà civili e l’immigrazione del Ministero del-l’interno, la disponibilità di posti all’interno del si-stema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifu-giati, di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge.

3. In caso d’indisponibilità nelle strutture di cui alcomma 2, l’accoglienza è disposta nei centri d’iden-tificazione ovvero nelle strutture allestite ai sensi del

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decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertitodalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, per il tempostrettamente necessario all’individuazione del cen-tro di cui al citato comma. In tale ipotesi, non si ap-plicano le disposizioni di cui all’articolo 9, comma2, del regolamento.

4. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governoprovvede all’invio del richiedente nella struttura in-dividuata, anche avvalendosi dei mezzi di trasportomessi a disposizione dal centro stesso. Gli onericonseguenti sono a carico della Prefettura.

5. L’accoglienza è disposta nella struttura indivi-duata ed è subordinata all’effettiva residenza del ri-chiedente in quella struttura, salvo il trasferimentoin altro centro, che può essere disposto, per motiva-te ragioni, dalla Prefettura - Ufficio territoriale delGoverno in cui ha sede la struttura di accoglienzache ospita il richiedente.

6. L’indirizzo della struttura di accoglienza, è co-municato, a cura della Prefettura - Ufficio territoria-le del Governo, alla Questura, nonché alla Commis-sione territoriale e costituisce il luogo di residenzadel richiedente, valevole agli effetti della notifica edella comunicazione degli atti relativi al procedi-mento di riconoscimento dello status di rifugiato,nonché alle procedure relative all’accoglienza, di-sciplinate dal presente decreto. È nella facoltà del ri-chiedente asilo comunicare tale luogo di residenzaal proprio difensore o consulente legale.

7. Nei casi d’indisponibilità di posti nelle strutturedi cui ai commi 2 e 3, la Prefettura - Ufficio territo-riale del Governo eroga il contributo di cui all’arti-colo 1-sexies, comma 3, lettera c), del decreto-legge.L’erogazione del contributo è limitata al tempo stret-tamente necessario ad acquisire la disponibilitàpresso un centro di accoglienza e subordinata allacomunicazione del domicilio eletto alla Prefettura -Ufficio territoriale del Governo che lo eroga.

8. Avverso il provvedimento di diniego delle mi-sure di accoglienza è ammesso ricorso al Tribunaleamministrativo regionale competente.

Art. 7. Competenza delle Commissioni territo-riali. 1. Competente a conoscere delle domande d’a-silo presentate dai richiedenti ammessi alle misuredi accoglienza, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, èla Commissione territoriale nella cui circoscrizioneterritoriale è collocato il centro individuato per l’ac-coglienza.

2. La documentazione relativa alla domanda d’asi-lo è trasmessa alla Commissione territoriale compe-tente ai sensi del comma 1, nei casi in cui quest’ul-tima sia diversa da quella individuata secondo l’ar-ticolo 12, comma 2, del regolamento.

Art. 8. Accoglienza di persone portatrici di esi-genze particolari. 1. L’accoglienza è effettuata inconsiderazione delle esigenze dei richiedenti asilo edei loro familiari, in particolare delle persone vulne-

rabili quali minori, disabili, anziani, donne in statodi gravidanza, genitori singoli con figli minori, per-sone per le quali è stato accertato che hanno subitotorture, stupri o altre forme gravi di violenza psico-logica, fisica o sessuale.

2. Nei centri di identificazione sono previsti servi-zi speciali di accoglienza delle persone portatrici diesigenze particolari, stabiliti dal direttore del centro,ove possibile, in collaborazione con la ASL compe-tente per territorio, che garantiscono misure assi-stenziali particolari ed un adeguato supporto psico-logico, finalizzato all’esigenze della persona, fattosalvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, delregolamento.

3. Nell’ambito del sistema di protezione dei ri-chiedenti asilo e dei rifugiati, di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge, sono attivati servizi specia-li di accoglienza per i richiedenti asilo portatori diesigenze particolari, che tengano conto delle misureassistenziali da garantire alla persona in relazionealle sue specifiche esigenze.

4. L’accoglienza ai minori non accompagnati è ef-fettuata, secondo il provvedimento del Tribunale deiminorenni, ad opera dell’ente locale. Nell’ambitodei servizi del sistema di protezione dei richiedentiasilo e dei rifugiati, di cui all’articolo 1-sexies deldecreto-legge, gli enti locali interessati possono pre-vedere specifici programmi di accoglienza riservatiai minori non accompagnati, richiedenti asilo e rifu-giati, che partecipano alla ripartizione del Fondo na-zionale per le politiche e i servizi dell’asilo.

5. Il Ministero dell’interno stipula convenzioni,sulla base delle risorse disponibili del Fondo nazio-nale per le politiche e i servizi dell’asilo, sentito ilComitato per i minori, con l’Organizzazione inter-nazionale delle migrazioni (OIM) ovvero con laCroce Rossa Italiana, per l’attuazione di programmidiretti a rintracciare i familiari dei minori non ac-compagnati. L’attuazione dei programmi è svoltanel superiore interesse dei minori e con l’obbligodella assoluta riservatezza, in modo da tutelare la si-curezza del richiedente asilo.

Art. 9. Modalità relative alle condizioni mate-riali di accoglienza. 1. Salvo per i richiedenti ospi-tati nei centri di permanenza temporanea e assisten-za, per i quali vigono le disposizioni del testo unico,i richiedenti asilo sono alloggiati in strutture che ga-rantiscono:

a) la tutela della vita e del nucleo familiare, ovepossibile;

b) la possibilità di comunicare con i parenti, gli av-vocati, nonché con i rappresentanti dell’Alto Com-missariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, di se-guito denominato “ACNUR”, ed i rappresentantidelle associazioni e degli enti di cui all’articolo 11del regolamento.

2. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo,nel cui territorio è collocato il centro di accoglienza

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di cui all’articolo 6, comma 2, dispone, anche avva-lendosi dei servizi sociali del comune, i necessaricontrolli per accertare la qualità dei servizi erogati.

3. Le persone che lavorano nei centri di accoglien-za hanno una formazione adeguata alle funzioni cheesercitano nelle strutture di assistenza e sono sog-gette all’obbligo di riservatezza in ordine ai dati e lenotizie concernenti i richiedenti asilo.

4. Fatto salvo quanto previsto dal testo unico inmateria di centri di permanenza temporanea e assi-stenza e dall’articolo 8 del regolamento, sono am-messi nei centri, di cui all’articolo 1-sexies del de-creto-legge, gli avvocati, i rappresentanti dell’AC-NUR e le associazioni o gli enti di cui all’articolo 11del regolamento, al fine di prestare assistenza ai ri-chiedenti asilo ivi ospitati.

Art. 10. Assistenza sanitaria e istruzione dei mi-nori. 1. Salvo quanto previsto dall’articolo 10 delregolamento, i richiedenti asilo e i loro familiari, in-seriti nei servizi, di cui all’articolo 1-sexies del de-creto-legge, sono iscritti, a cura del gestore del ser-vizio di accoglienza, al Servizio sanitario nazionale,ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del testo unico.

2. Fatto salvo il periodo di eventuale permanenzanel centro di identificazione, comunque non supe-riore a tre mesi, i minori richiedenti asilo o i minorifigli di richiedenti asilo sono soggetti all’obbligoscolastico, ai sensi dell’articolo 38 del testo unico.

Art. 11. Lavoro e formazione professionale. 1.Qualora la decisione sulla domanda di asilo nonvenga adottata entro sei mesi dalla presentazionedella domanda ed il ritardo non possa essere attri-buito al richiedente asilo, il permesso di soggiornoper richiesta asilo è rinnovato per la durata di seimesi e consente di svolgere attività lavorativa finoalla conclusione della procedura di riconoscimento.

2. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi delcomma 1 non può essere convertito in permesso disoggiorno per motivi di lavoro.

3. Il ritardo è attribuito al richiedente asilo, in par-ticolare, nei seguenti casi:

a) presentazione di documenti e certificazioni fal-se relative alla sua identità o nazionalità o, comun-que, attinenti agli elementi della domanda di asilo;

b) rifiuto di fornire le informazioni necessarie perl’accertamento della sua identità o nazionalità;

c) mancata presentazione del richiedente asilo al-l’audizione davanti l’organo di esame della doman-da, nonostante la convocazione sia stata comunica-ta presso il centro di accoglienza ovvero nel luogodel domicilio eletto, fatti salvi i motivi di forzamaggiore.

4. Il richiedente asilo, che svolge attività lavorati-va, ai sensi del comma 1, può continuare ad usufrui-re delle condizioni di accoglienza, erogate dai servi-zi attivati ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto-legge, nel centro assegnato e a condizione di contri-

buire alle relative spese. Il gestore del servizio di ac-coglienza determina l’entità e le modalità di riscos-sione del contributo, tenendo conto del reddito delrichiedente e dei costi dell’accoglienza erogata. Ilcontributo versato non costituisce corrispettivo delservizio ed è utilizzato per il pagamento delle spesedi accoglienza erogate a favore del richiedente chelo versa.

5. I richiedenti asilo, inseriti nei servizi, di cui al-l’articolo 1-sexies del decreto-legge, possono fre-quentare corsi di formazione professionale, even-tualmente previsti dal programma dell’ente localededicato all’accoglienza del richiedente asilo.

Art. 12. Revoca delle misure di accoglienza. 1. Ilprefetto della provincia in cui ha sede il centro di ac-coglienza di cui all’articolo 6, commi 2 e 3, dispo-ne, con proprio motivato decreto, la revoca delle mi-sure d’accoglienza in caso di:

a) mancata presentazione presso la struttura indi-viduata ovvero abbandono del centro di accoglienzada parte del richiedente asilo, senza preventiva mo-tivata comunicazione alla Prefettura - Ufficio terri-toriale del Governo competente;

b) mancata presentazione del richiedente asilo al-l’audizione davanti l’organo di esame della doman-da, nonostante la convocazione sia stata comunicatapresso il centro di accoglienza;

c) presentazione in Italia di precedente domanda diasilo;

d) accertamento della disponibilità del richiedenteasilo di mezzi economici sufficienti per garantirsil’assistenza;

e) violazione grave o ripetuta delle regole del cen-tro di accoglienza da parte del richiedente asilo, iviospitato, ovvero comportamenti gravemente violenti.

2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il ge-store del centro è tenuto a comunicare, immediata-mente, alla Prefettura - Ufficio territoriale del Go-verno la mancata presentazione o l’abbandono delcentro da parte del richiedente asilo. Qualora il ri-chiedente asilo sia rintracciato o si presenti volonta-riamente alle Forze dell’ordine o al centro di asse-gnazione, il prefetto dispone, con decisione motiva-ta, sulla base degli elementi addotti dal richiedente,l’eventuale ripristino delle misure di accoglienza. Ilripristino è disposto soltanto se la mancata presenta-zione o l’abbandono sono stati causati da forza mag-giore o caso fortuito.

3. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera e), il ge-store del centro deve trasmettere alla Prefettura - Uf-ficio territoriale del Governo una relazione sui fattiche possono dare luogo all’eventuale revoca, entrotre giorni dal loro verificarsi.

4. Il provvedimento di revoca delle misure di ac-coglienza ha effetto dal momento della sua comuni-cazione, ai sensi dell’articolo 6, comma 6. Avversoil provvedimento di revoca è ammesso ricorso alTribunale amministrativo regionale competente.

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5. Nell’ipotesi di revoca, disposta ai sensi del com-ma 1, lettera d), il richiedente asilo deve rimborsareal gestore del centro, che ha provveduto all’acco-glienza, i costi sostenuti per le misure precedente-mente erogate.

Art. 13. Disposizioni finanziarie. 1. Per le esi-genze dell’accoglienza di cui all’articolo 5, commi 2e 7, la dotazione del Fondo nazionale per le politi-che e i servizi dell’asilo di cui all’articolo 1-septiesdel decreto-legge è aumentata, per l’anno 2005, dieuro 8.865.500 e, a decorrere dal 2006, di euro17.731.000.

2. Per il trasporto di cui all’articolo 6, comma 4, èautorizzata la spesa nel limite massimo di euro62.400 per l’anno 2005 e di euro 124.800 a decorre-re dal 2006.

3. All’onere derivante dall’attuazione del presentedecreto, valutato in euro 8.927.900 per l’anno 2005e in euro 17.855.800 a decorrere dall’anno 2006, siprovvede:

per gli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corri-spondente utilizzo delle risorse del Fondo di rota-zione per l’attuazione delle politiche comunitarie, dicui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, per la quota de-stinata al processo normativo comunitario; i predet-ti importi sono versati, per ciascuno di detti anni, al-l’entrata del bilancio dello Stato per essere riasse-gnati alle pertinenti unità previsionali di base dellostato di previsione del Ministero dell’interno;

a decorrere dall’anno 2008, si provvede ai sensidell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. IlMinistro dell’economia e delle finanze è autorizzatoad apportare, con propri decreti, le occorrenti varia-zioni di bilancio.

4. Con decreto del Ministro dell’interno, da adot-tarsi entro quarantacinque giorni dalla data di pub-blicazione del presente decreto nella Gazzetta Uffi-ciale della Repubblica italiana, si provvede all’even-tuale armonizzazione delle linee guida e del formu-lario, di cui all’articolo 1-sexies, comma 3, letteraa), del decreto-legge, con le disposizioni del presen-te decreto. La Conferenza Unificata di cui all’artico-lo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,esprime il suo parere nel termine di cui all’articolo5, comma 1, del regolamento. Con il medesimo de-creto si prevede la fissazione di un termine non su-periore a trenta giorni per la presentazione delle do-mande di contributo, relative all’anno 2005, da par-te degli enti locali, a carico del Fondo nazionale per

le politiche ed i servizi dell’asilo. Per gli anni suc-cessivi, la ripartizione del Fondo avviene secondo lemodalità ed i tempi previsti dal decreto del Ministrodell’interno, di cui al citato articolo 1-sexies del de-creto-legge.

5. Il sostegno finanziario per le misure di acco-glienza, erogato nei limiti delle risorse finanziariedel Fondo nazionale per le politiche e i servizi del-l’asilo, è fissato, anche in deroga al limite dell’80per cento previsto dall’articolo 1-sexies, comma 2,del decreto-legge, entro un limite massimo indivi-duato annualmente, con riferimento al costo dell’ac-coglienza, giornaliero ed a persona, con decreto delMinistro dell’interno, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze, che per gli anni 2005e 2006 è adottato entro trenta giorni dalla data dipubblicazione del presente decreto nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana.

6. Il Ministro dell’economia e delle finanze prov-vede al monitoraggio degli oneri di cui al presentedecreto ai fini dell’adozione dei provvedimenti cor-rettivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della leg-ge 5 agosto 1978, n. 468, ovvero delle misure cor-rettive da assumere, ai sensi dell’articolo 11, comma3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli even-tuali decreti adottati ai sensi dell’articolo 7, secondocomma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, pri-ma della data di entrata in vigore dei provvedimentio delle misure di cui al presente comma, sono tem-pestivamente trasmessi alle Camere, corredati daapposite relazioni illustrative.

Art. 14. Disposizioni transitorie. 1. Le disposi-zioni di cui all’articolo 11, commi 1, 2, 3 e 5, si ap-plicano anche ai richiedenti asilo titolari di permes-so di soggiorno, la cui domanda di asilo è pendentealla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per i richiedenti asilo di cui al comma 1, per iquali non è applicabile l’articolo 1-bis, comma 2,del decreto-legge, l’accoglienza è disposta, esclusi-vamente, nell’ambito del Sistema di protezione perrichiedenti asilo e rifugiati, di cui all’articolo 1-sexies del medesimo decreto-legge e nei limiti delladisponibilità già finanziata prima della data di entra-ta in vigore del presente decreto.

Art. 15. Norme finali. 1. Fatto salvo quanto stabi-lito nell’articolo 13, commi 4 e 5, il presente decre-to entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubbli-cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblicaitaliana.

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