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11. I soggetti dell’impresa: soggetto giuridico soggetto economico Ragioneria Generale ed Applicata – Sede di Fano

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11. I soggetti dell’impresa: soggetto giuridicosoggetto economico

Ragioneria Generale ed Applicata – Sede di Fano

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Assetto istituzionale: i soggetti dell’impresaDistinzione tra soggetto giuridico e soggetto economico

All’interno dell’azienda e, nello specifico, dell’IMPRESA, è sempre possibile

individuare 2 SOGGETTI:

Il SOGGETTO GIURIDICO Il SOGGETTO EONOMICO

responsabile giuridico dell’attività svolta

responsabile delle scelte economiche che muovono l’attività di impresa

soggetto nel cui nome viene svolta l’attività d’impresa e a cui fanno capo tutti i diritti e i doveri derivanti dall’attività

soggetto che: detiene il supremo potere volitivo(definisce gli indirizzi di fondo) prende decisioni strategiche determina gli obiettivi generali

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Il soggetto giuridico nell’ordinamento italiano :– una persona fisica;– una persona giuridica.

Soggetto giuridico

Persona fisica

Persona giuridica

capacità giuridica

attitudine ad essere titolari di diritti

capacità di agire

capacità di costituire, modificare, estinguere rapporti giuridici

Il soggetto giuridico consiste nella persona, gruppo di persone o ente nel cui nome l’attività imprenditoriale viene esercitata e a cui fanno capo i diritti e gli obblighi che da questa attività derivano

IL SOGGETTO GIURIDICO

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Secondo l’art. 1 c.c. una persona fisica acquista la capacità giuridica al momento della nascita.

Chiunque è dotato di CAPACITA’ GIURIDICA

Alcune persone fisiche sono limitate nella loro capacità di agire:

Secondo l’art. 2 c.c. una persona fisica acquista la CAPACITA’ DI AGIRE al raggiungimento della maggiore età (18 anni).

- minore

o perché non hanno raggiunto la maggiore età

o perché detta capacità è stata limitata successivamente da appositi

provvedimenti di un giudice

Il soggetto giuridico: persona fisica

Minore Interdetto Inabilitato ScomparsoAssente

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Il minore: può essere soggetto giuridico ma deve operare tramite un tutore, il quale, può aver bisogno dell’autorizzazione del giudice tutelare e/o del tribunale per il compimento di alcuni specifici atti (art. 374 e 375 del cod. civ. ).L’esercizio di un’impresa commerciale, ad esempio, non può essere effettuato senza l’autorizzazione del tribunale (art. 320 cod. civSe tuttavia, il minore, contrae matrimonio egli diventa emancipato (artt. da 390 a 397 cod.civ. e, come tale, acquista la capacità di compiere gli atti di ordinaria amministrazione (atti che non intaccano il proprio patrimonio ma si limitano all’utilizzo del reddito aziendale), mentre per quelli di straordinaria amministrazione è comunque richiesto il consenso del curatore e l’autorizzazione del giudice tutelare. Il curatore affianca il minore (mentre il tutore lo sostituisce).Il minore emancipato può inoltre essere autorizzato dal Tribunale ad esercitare un’impresa commerciale, nel qual caso ha piena capacità di agire (art. 397 del cod. civ.).

l’interdetto: possono essere interdetti il maggiore di età ed il minore emancipato che si trovino in condizioni di abituale infermità mentale che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi (artt. da 414 a 432 cod.civ.). L’interdetto può essere soggetto giuridico ma deve operare per mezzo di un tutore così come accade al minore e, in alcuni casi è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare e del Tribunale.

Appendice normativa al capitolo 5

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l’inabilitato: può essere inabilitato il maggiore di età la cui infermità di mente non è tale da far luogo all’interdizione (artt. 414 a 432 cod.civ.). Può essere inabilitato colui che fa uso di sostanze alcoliche e stupefacenti esponendo se e la propria famiglia a gravi pregiudizi economici. Possono, inoltre essere inabilitati il sordomuto e il cieco che non abbiano usufruito di una sufficiente educazione a parte i casi cui far ricorso all’art. 414. Anche l’inabilitato può essere soggetto giuridico ma deve operare per mezzo di un curatore.

lo scomparso: è la persona di cui non si abbia più notizia perché sparito dal suo luogo di domicilio o residenza. Il Tribunale, su istanza degli interessati o del Pubblico Ministero può nominare un curatore che lo rappresenti anche se il soggetto scomparsa resta titolare di tutti i diritti (art. 48 cod.civ).

l’assente: una persona fisica scomparsa da oltre due anni viene dichiarata assente (art. 49 cod.civ.). I suoi beni vengono gestiti sotto il controllo del Tribunale dai presunti successori legittimi e da chiunque ragionevolmente creda di avere diritti sui beni dello scomparso.

ilmorto presunto: passati 10 anni dal giorno in cui si hanno notizie del soggetto, lo stesso può essere dichiarato dal Tribunale, su istanza del Pubblico Ministero, morto presunto (art. 50 cod.civ.)e non può più essere considerato soggetto giuridico.

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Persona fisica

Capacità giuridica (nascita)

Capacità d’agire (18 anni)

limiti

MinoreInterdettoInabilitatoScomparsoAssente

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Il soggetto giuridico : persona giuridica

LA CAPACITA’ GIURIDICA SI ACQUISTA IN BASE ALLA LEGGE E IN BASE AD UN PARTICOLARE ITER, DIVERSO IN FUNZIONE DELLE DUE FATTISPECIE

Le persone giuridiche sono centri di imputazione di diritti e obblighi (soggetti giuridici) sia pubbliche che private.

Persone giuridiche pubbliche Persone giuridiche private

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Le persone giuridiche pubbliche nascono in seguito alla manifestazione di volontà di un ente pubblico:- mediante una legge o - un provvedimento speciale. La procedura di costituzione non segue un iter standardizzato ma si concretizza, in genere, in un atto appositamente stabilito (emanazione di leggi o provvedimenti specifici). Vengono riconosciute soggetti giuridici, con leggi o usi osservati come diritto pubblico. I fini che perseguono sono di interesse generale dai quali è, generalmente escluso l’obiettivo del profitto.

Persone giuridiche pubbliche

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Possiamo distinguere:– Enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni); sono aziende che perseguono finalità istituzionali nel rispetto dell’economicità, dell’efficienza e dell’efficacia.– Enti pubblici economici, un tempo numerosi, via via privatizzati (Istituti di credito di diritto pubblico come B.N.L., Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banco di Sardegna, San Paolo di Torino, Monte dei Paschi di Siena, le Casse di Risparmio, Istituti come I.M.I., E.N.I., E.F.I.M., E.N.E.L.);– Enti pubblici non economici o istituzionali (I.N.P.S., I.N.A.I.L., Camere di Commercio, Università, Istituti Tecnici C.O.N.I.).

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Persone giuridiche private

Le persone giuridiche private nascono dalla manifestazione di una volontà privata iscritta in un atto pubblico (atto scritto redatto da un Pubblico Ufficiale). Gli enti che ne derivano sono sottoposti al controllo dei pubblici poteri in quanto non devono essere contrari alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume.Perseguono scopi sostanzialmente privati.

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possono assumere la forma di:

Associazioni: complesso di persone che si associano per realizzare finalità private (associazione culturale);Fondazioni: patrimonio fruttifero che, per donazione o testamento, è permanentemente vincolato ad uno scopo predeterminato;Società commerciali con personalità giuridica.

Per le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato il riconoscimento avviene mediante iscrizione nell’apposito registro istituito presso le prefetture o presso la Regione, qualora la persona giuridica opera nelle materie attribuite alla competenza delle regioni.

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Persona giuridica

Pubblica

Privata

Enti pubblici territorialiEnti pubblici economiciEnti pubblici istituzionali

AssociazioniFondazioniSocietà commerciali

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In particolare le società commerciali che hanno personalità giuridica previste dal nostro ordinamento sono:– Società per Azioni;– Società a Responsabilità Limitata;– Società in Accomandita per Azioni;– Società Cooperative.

Le restanti società (Società Semplice, Società in Nome Collettivo, Società in Accomandita Semplice) non hanno personalità giuridica e i diritti e gli obblighi derivanti dall’attività economica svolta fanno direttamente capo ai soci.

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Società commerciali con personalità giuridica (società di capitali)

(Società per Azioni, Società a Responsabilità Limitata, Società in Accomandita per Azioni, Società Cooperative)

Nascono mediante un contratto di società

(art. 2447 c.c.: contratto mediante il quale due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica

allo scopo di dividerne gli utili)

che si concretizza in un atto costitutivo redatto nella forma di atto pubblico.

Il contratto di società assume forma scritta

L’atto costitutivo va depositato entro 30 giorni presso la Cancelleria del Tribunale per i controlli di legittimità. controllo positivo (decreto ordinato dal Presidente del Tribunale) iscrizione della società nel Registro delle Imprese acquisizione della personalità giuridica

nasce la PERSONA GIURIDICA

La forma giuridica d’impresa

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Attività svolta dalle società commerciali (art. 2195 cod. civ.)

-Industriale (produzione di beni/servizi) -Intermediaria nella circolazione dei beni -Bancaria o assicurativa -Trasporto (terra, acqua, aria) -Ausiliaria delle precedenti

Appendice normativa Capitolo 4

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Forma giuridica: per poter svolgere un’attività imprenditoriale è necessario identificarsi in una delle forme giuridiche previste dalla vigente normativa, tale scelta uno dei momenti fondamentali e va operata sulla base di diverse considerazioni.

Impresa Individuale Società (di capitali o di persone) Altre forme di lavoro autonomo

(LE ALTRE FORME DI LAVORO AUTONOMO si distinguono dall’attività di impresa perché:l'attività di impresa è una attività economica finalizzata alla produzione e/o allo scambio di beni o servizi, mentre nell'attività di lavoro autonomo è prioritario il carattere intellettuale delle prestazioni; es. studi associati o liberi professionisti)

Perché parlare di forma giuridica d’impresa?

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La scelta della forma giuridica

La scelta va operata sulla base di diverse considerazioni correlate ad aspetti soggettivi ed oggettivi:

Numero dei promotori Natura dell’attività esercitata Dimensione dell’impresa Disponibilità di capitali Grado di responsabilità che soci intendono assumere Possibilità di ricorrere a particolari forme di finanziamento e

agevolazioni

Ogni forma giuridica presenta in sé aspetti vantaggiosi e controindicazioni: non esiste una forma giuridica ideale, occorre tenere in considerazione le esigenze e le caratteristiche della attività che si andrà a svolgere.

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Alcuni criteri per la scelta della forma giuridicaa. Attività svolta e redditi personali dei sociSe disponiamo di elevati redditi personali avremo convenienza a costituire una società di capitali, per la quale dovremo dichiarare esclusivamente gli utili che effettivamente abbiamo ricevuto.Se la nostra scelta cadesse invece su una società di persone, ci verrebbe attribuita dalla società una parte di reddito prodotto proporzionale alla quota di partecipazione, indipendentemente dall' effettiva distribuzione dell'utile.

b. Responsabilità personale dei sociPer la costituzione di una società di persone, che prevede l'assunzione della responsabilità solidale e illimitata, occorrerà valutare il grado di fiducia nelle persone con le quali abbiamo intenzione di realizzare il progetto di impresa.Anche la possibilità di seguire da vicino l'attività, lavorando, per esempio, personalmente in azienda, potrebbe essere considerata un valido fattore di scelta. Dobbiamo quindi rilevare che, a causa soprattutto di questi motivi, le società di persone presentano generalmente una composizione societaria piuttosto limitata.

c. Patrimonio personale dei soci Nel caso in cui disponessimo di un cospicuo patrimonio non avremmo alcuna convenienza a costituire una società di persone con soci che non fossero titolari di beni, poiché, in caso di insolvenza, ci troveremmo a rispondere, per il principio di responsabilità solidale e illimitata dei debiti sociali, anche per gli altri soci.

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d. Quota di partecipazione socialeL'impiego di un consistente investimento nella costituzione di una società di persone potrà essere realizzato soltanto a condizione di poter svolgere un controllo diretto sulla società e sulle decisioni da assumere per il suo funzionamento. L'acquisizione di una modesta quota di partecipazione alla società, e quindi agli utili realizzati, risulterebbe antieconomica a fronte dell'assunzione di una responsabilità illimitata e solidale.

e. Capitale investito/fatturatoAnche il capitale investito rappresenta un fattore condizionante la scelta della forma societaria; infatti, in presenza di responsabilità illimitata e solidale, il rischio d'impresa aumenta in proporzione ai mezzi necessari per il funzionamento dell'impresa.

f. Capitale minimo per la costituzioneLa misura minima del capitale richiesto per la costituzione delle società di capitali può rappresentare un elemento di ostacolo alla loro costituzione.

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g. Sistema di tassazione Il tipo di tassazione prevista per il modello societario adottato rappresenta un importante fattore di scelta. E' possibile individuare alcuni criteri generali a cui attenersi:il livello di utili previsti della società, oltre il quale sarà conveniente la costituzione di una società di capitali, tenderà a ridursi quando i singoli soci abbiano già dei redditi propri abbastanza consistenti; lo stesso livello di convenienza, per le società di persone, tenderà ad aumentare quando, a parità di altre condizioni, gli utili conseguiti verranno distribuiti quasi integralmente ai soci. Il motivo è semplice: nella società di persone il socio è comunque soggetto alla tassazione dell'intero utile sia nel caso che venga distribuito che accantonato; nelle società di capitali il socio è invece sottoposto a tassazione solo sulla parte di utili effettivamente distribuiti.

h. Trasferibilità della quota La possibilità di trasferimento della propria quota di partecipazione societaria, anche in sede di successione, le formalità e gli oneri relativi rappresentano un fattore di scelta da tenere in giusta considerazione. Senza entrare nel dettaglio dei rispettivi trattamenti fiscali, il trasferimento di azioni e di quote di s.r.l. appare più semplice del trasferimento di quote di società di persone.A causa della responsabilità solidale e illimitata l'identità personale dei soci assume, infatti, nelle società di persone, un rilievo di assoluta importanza, tanto da richiedere la modifica dell'atto costitutivo con le stesse formalità previste per la costituzione della società.

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Nelle aziende individuali il soggetto giuridico è il proprietario dell’azienda che rappresenta l’unico responsabile degli impegni assunte.

Nelle società di persone il soggetto giuridico sono i singoli soci responsabili solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali.

Nelle società di capitali il soggetto giuridico è la società stessa.

Soggetto giuridico

Persona giuridica

Azienda individuale - proprietario

Società di persone – tutti i soci

Persona fisica

Società di capitali - società

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Il soggetto economico è la persona o il gruppo di persone che di fatto: 1) detiene il supremo potere volitivo in azienda e determina gli indirizzi di fondo della gestione;

2) prende le decisioni strategiche;

3) determina gli obiettivi generali.

Sovraintende il comportamento aziendale e il processo decisionale

(decisioni strategiche tattiche operative)Per far ciò il soggetto economico deve:

avere la volontà di governare l’azienda;

avere le competenze manageriali (capacità di programmazione, organizzazione, controllo, leadership);

disporre del potere sufficiente per imporre la propria volontà.

Il SOGGETTO ECONOMICO

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non tutti i membri del soggetto economico (composto da più persone) possano esercitare tali funzioni.Per quali motivi?condizioni personali delle persone fisiche del soggetto economico; condizionamenti di carattere politico, sociale e di diritto positivo.

Tuttavia, può succedere che ….

Membri del soggetto economico: lavoratori e i conferenti di capitalegli interessi di carattere economico si concretizzano nella remunerazione dei loro apporti: lavoro e capitale.

è necessaria la loro presenza, tramite operatori qualificati, sia nelle fasi di decisione dell’attività di governo economico, che nelle fasi di verifica dell’effettiva realizzazione delle decisioni assunte.

soggetto economico

improprio

Quando gruppi di persone che, pur facendo parte del soggetto economico, sono impedite all’esercizio delle prerogative e delle attese loro spettanti.

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Nelle imprese individuali il ruolo di soggetto economico è ricoperto dal proprietario dell’impresa stessa.Nelle società, invece, il ruolo di soggetto economico è svolto da chi (socio singolo o gruppo di soci) detiene la maggioranza del capitale che gli consente di imporre le proprie decisioni in sede di assemblea.

Soggetto economico

Aziende individuali - proprietario

Società – socio di maggioranza

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Quando coincidono soggetto giuridico e soggetto economico?

Nell’azienda individuale

Negli altri casi ….

Nelle società di persone, il soggetto giuridico è rappresentato dall’insieme di tutti i soci, mentre il soggetto economico dal solo socio/i di maggioranza.Nelle società di capitali il soggetto giuridico è la società stessa, mentre il soggetto economico dal solo socio/i di maggioranza.Nelle società di capitali di grandi dimensioni (public company), il soggetto giuridico è la società stessa, mentre non sempre il soggetto economico aziendale è rappresentato dai soci di maggioranza perché:- non tutti i soci si interessano alla gestione di azienda e, quindi, è sufficiente detenere un pacchetto azionario minore per poter prendere decisioni;- il potere decisionale potrebbe essere delegato dall’assemblea degli azionisti a manager competenti che, anche senza possedere il capitale azionario, governano e dirigono l’impresa. Al vertice dell’azienda non si pone il titolare o i soci ma il gruppo di manager (management) legato all’impresa da un vincolo di subordinazione.

SI

NO

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IL CONTROLLO DEL SOGGETTO ECONOMICO

Perchè il soggetto economico possa essere in grado di dirigere l’azienda verso l’obiettivo finale deve: avere e manifestare la volontà di governare, possedere competenze specifiche in campo di azienda

(patrimoni, gestione, organizzazione) possedere comportamento aziendale (programmazione, azione, controllo feedback) disporre della maggioranza dei voti per imporre la propria volontà.

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ESISTONO DEI CASI IN CUI L’ESISTENZA DEL SOGGETTO ECONOMICO PRESCINDE DAL POSSESSO

DELLA MAGGIORANZA DEI VOTI IN ASSEMBLEA

CONTROLLO CON ALIQUOTA DI CAPITALE

INFERIORE AL 50%

CONTROLLO SENZA INVESTIMENTI DIRETTI DI CAPITALE

CONTROLLO SENZA INVESTIMENTI

DI CAPITALE

tre situazioni relative in particolare alle S.P.A.

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A) CONTROLLO CON ALIQUOTA DI CAPITALE INFERIORE AL 50%

1. PRESENZA DI AZIONI CHE NON HANNO DIRITTO DI VOTO IN ASSEMBLEA

2. INTEGRAZIONE DELLA QUOTA AZIONARIA

3. REGOLE DI FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE

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1) Presenza di azioni che non hanno diritto di voto in assemblea

AZIONI = quote in cui è diviso il capitale sociale di una società, di uguale valore e che conferiscono uguali diritti (economici e sociali): - partecipazione agli utili - diritto di voto

È tuttavia ammesso (art. 2348 e art 2351cod.civ.) che esistano categorie di azioni fornite di diversi diritti.

I possessori di queste azioni possono avere un diverso trattamento per l’attribuzione dei dividenti e per l’incidenza delle perdite, ma limitati nell’esercizio del voto.

Appendice normativa Capitolo 4

In sede di assemblea ordinaria, è sufficiente una percentuale di possesso del capitale inferiore a quella del 50% per imporre la propria volontà

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Art. 2351. Diritto di voto.

Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere che, in relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura massima o disporne scaglionamenti.Non possono emettersi azioni a voto plurimo.Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma, e 2349, secondo comma, possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e in particolare può essere ad essi riservata, secondo modalità stabilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone così nominate si applicano le medesime norme previste per gli altri componenti dell'organo cui partecipano.

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L’assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l’anno e decide sulle seguenti materie:– approvazione del bilancio;– nomina degli amministratori, dei sindaci e dei presidenti dei

sindaci;– delibera i compensi;– delibera sulle materie ad essa riservate dall’Atto Costitutivo o sottoposte alla sua attenzione dagli amministratori e dai sindaci.

L’assemblea straordinaria tratta le seguenti materie:– modifiche dell’Atto Costitutivo;– emissione di obbligazioni;– nomina i liquidatori e ne fissa i poteri.

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2) Integrazione della quota azionaria

Un socio o un gruppo di soci possono acquisire il potere decisionale in assemblea integrando la quota di capitale posseduta mediante deleghe, esercitando in tal modo anche il diritto di voto di azioni possedute da altri (art. 2372 cod .civ.)

gratuite; a titolo oneroso (pegno, usufrutto, riporto)

per iscritto; mai “in bianco”Non concedibili ad amministratori, organi di controllo, dipendenti dell’azienda, dipendenti delle società da questa controllateNelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio ogni persona può rappresentare non più di 20 soci Nelle società quotate la stessa persona non può rappresentare:più di 50 (capitale < 5 mil euro)più di 100 (capitale < 25 mil euro)più di 200 (capitale > 25 milioni di euro)

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B) CONTROLLO SENZA INVESTIMENTO DIRETTO DI CAPITALI

PURE

MISTE

Si verifica nell’ambito dei gruppi industriali nei quali una società, detta

holding, ne controlla in varia misura altre.All’interno di un gruppo ogni società è un soggetto giuridico distinto mentre il soggetto economico è uno solo ed è rappresentato da coloro che detengono il controllo della società capogruppo (holding).

detengono solo partecipazioni e attività finanziarie e non svolgono alcuna attività operativa

viene svolta un’attività operativa cui si affianca la gestione delle attività finanziarie per il controllo delle altre società del gruppo.

Lo S.P. contiene solo voci di natura finanziaria (cassa, banca, crediti, ecc.)

Lo S.P. presenta anche voci indicative dell’attività operativa (merci, materie, prodotti, ecc.)

Si verifica nell’ambito dei gruppi industriali nei quali una società, detta

holding, ne controlla in varia misura altre.All’interno di un gruppo ogni società è un soggetto giuridico distinto mentre il soggetto economico è uno solo ed è rappresentato da coloro che detengono il controllo della società capogruppo (holding).

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controllo diretto la società controllante possiede la maggioranza del capitale (o comunque una quota di capitale sufficiente a garantirle il controllo) della controllata.controllo indiretto la società controllante esercita il suo potere sulla controllata tramite un’altra società di cui invece ha il controllo diretto.

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ampliamento delle dimensioni aziendali attuata verso l’esterno mediante la creazione o l’acquisto di nuove società.

motivazioni 1) Forze di tipo economico / finanziario / produttivo finalizzate alla ricerca dei vantaggi associati alla grande dimensione produttiva o dei vantaggi specifici del gruppo d’imprese.2) Motivazioni personali degli agenti decisionali che conducono ad aggregare attività economiche: orientamento al dominio del soggetto economico; avversione alla pressione competitiva.3) Caratteristiche istituzionali dei mercati: normativa civilistica e amministrativa; legislazione fiscale.4) Efficienza delle infrastrutture di supporto, delle reti di comunicazione e del sistema di trasporti (sotto forma di maggiori o minori costi).5) Finalità speculative, poste in essere per ottenere puri benefici finanziari (trading di partecipazioni)tre strategie di sviluppo:1) sviluppo verticale;2) sviluppo orizzontale;3) sviluppo diversificato.

GRUPPOAZIENDALE

Perché la costituzione di un gruppo?

Il gruppo d’imprese consente di beneficiare delle convenienze proprie della grande dimensione produttiva senza al contempo subirne i possibili svantaggi.

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SVILUPPO VERTICALE

Y

HOLDING

Z

La società Y produce ghisa

La società capogruppo produce acciaio

La società Z produce laminati

Sviluppo a monte

Sviluppo a valle

Il modello prevede la costituzione e/o l’acquisizione di altre società per il controllo dei mercati di approvvigionamento o di vendita.Si accentrano sotto il controllo di un’unica società varie fasi del processo produttivo di un bene.

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SVILUPPO ORIZZONTALE

La società Z produce orologi

La società capogruppo produce orologi

La società Y produce orologi

Z HOLDING Y

Costituzione o acquisizione di altre società che realizzano lo stesso tipo di produzione. Si persegue un’attenuazione della concorrenza, l’acquisizione di una posizione monopolistica e la copertura di varie aree di mercato mediante marche differenti.

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SVILUPPO DIVERSIFICATO

HOLDING

Z

YLa società capogruppo produce carta da imballo

La società Z produce automobili

La società Y produce carta da lettere

SVILUPPO CONGLOMERALE

Tecnologie (no)

Marketing (no)

SVILUPPO LATERALE

Tecnologie (si)

Marketing (no)

La costituzione e/o l’acquisizione riguarda società operanti in settori nuovi o comunque differenti rispetto a quello tradizionalmente occupato.

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(STRATEGIA DI) INTERNAZIONALIZZIONE

Strategia di sviluppo attuata per ripartire geograficamente i rischi aziendali.

Impresa a mercato internazionale:produce in un paese ma distribuisce nel paese dove produce e anche all’estero attraverso una rete distributiva non di proprietà.Impresa internazionale: - produce in un paese ma distribuisce nel paese dove produce e anche all’estero attraverso una rete distributiva di proprietà; - produce direttamente in un paese e indirettamente all’estero attraverso cessioni di licenze, brevetti e know-how. La distribuzione avviene sia all’interno del proprio paese che all’estero. Impresa multinazionale:- produce e vende sia nel proprio paese che all’estero.

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C) CONTROLLO SENZA INVESTIMENTI DI CAPITALI

1) INFLUENZA DOMINANTE in virtù delle azioni o quote possedute o in virtù di particolari vincoli contrattuali

2) IMPRESA PUBBLICA dove il soggetto economico è un ente pubblico rappresentato da un amministratore competente

3) IMPRESA MATURA dove il soggetto economico è il manager

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1) INFLUENZA DOMINANTE

Art. 2359 cod.civ: controllo:-in virtù delle azioni o quote del capitale possedute o -in virtù di particolari vincoli contrattuali (caso di una società che ha il potere di determinare le scelte gestionali di un’altra società in quanto unica acquirente dei prodotti di quest’ultima).

SOCIETA’ CONTROLLATE

SOCIETA’ COLLEGATE

Art. 2359 cod.civ. presume l’esistenza di un’influenza notevole (che una società subisce da parte di altre società) quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

no controllo diretto si potere di influenza delle decisioni assunte in assemblea

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2) IMPRESA PUBBLICA

In una società di proprietà pubblica il soggetto economico è un ente pubblico (Stato, Regione, ecc.) il quale è rappresentato da amministratori da esso nominati che:– governano senza capitale;– dovrebbero avere competenze professionali adeguate;– dovrebbero essere reclutati e promossi in base alle loro competenze professionali;– dovrebbero essere controllati dall’ente stesso che li nomina.

In realtà …

la vigilanza su questi pubblici amministratori risulta difficile:-per l’inadeguatezza delle tecniche di controllo usate;-perché spesso l’inefficienza e i costi che ne conseguono vengono considerati come oneri impropri cioè necessari per la realizzazione di finalità sociali o legati a politiche estranee all’impresa.

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analisi degli scostamenti tra quanto preventivato e quanto effettivamente ottenuto in termini di risultato

CONTROLLO

uno o più scostamenti negativi, ripetuti nel tempo

Valutazione dell’efficienza del sistema produttivoproblemi di:

basso rendimento delle materie basso rendimento del lavoro assenteismo incapacità dei tecnici,…

le capacità professionali del manager sono adeguate?

rimozione…

Nei fatti …gestione condotta senza processo di programmazione

senza la possibilità di effettuare controlli. I risultati ottenuti (raramente positivi) giustificati con il concorso di quegli oneri impropri.

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3) IMPRESA MATURA (slittamento di potere)

Fenomeno maturato nel corso dei secoliConsiste nello slittamento del potere di governo dai capitalisti a coloro che posseggono le competenze specialistiche per la conduzione di un’impresa (manager).– Fino alla metà del XVIII secolo: il fattore strategico principale è rappresentato dalla terra: scarsa, difficilmente sostituibile, permetteva a chi ne possedeva di acquisire più agevolmente tutti gli altri fattori produttivi.– Con l’evolversi della tecnologia, delle scoperte geografiche e, con esse, del commercio, il fattore strategico diviene il capitale.– Oggi, il progresso tecnologico, il dinamismo dei mercati e l’approccio professionale al governo delle imprese hanno determinato una crescita di importanza delle conoscenze tecniche e manageriali come fattori strategici.

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La riforma societaria (D.Lgs. n. 6/2003) ha introdotto, nel nostro paese, nuovi modelli di governance per le società per azioni, nonché nuove regole di amministrazione e controllo anche per le società a responsabilità limitata, che ineriscono la suddivisione delle competenze fra gli organi sociali.

La nuova disciplina consente alle società per azioni di scegliere fra tre modelli di governance:

•    il modello tradizionale•    il modello monistico; •    il modello dualistico.

Tali modelli si caratterizzano per il differente organo a cui è affidata la gestione e per il differente organo di controllo, amministrativo e contabile.

Approfondimento bibliografico: La struttura di governo delle società

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Organi sociali nella Spa:

Assemblea degli azionisti, che nomina l’organo amministrativo e il collegio sindacale e conferisce l’incarico al revisore/società di revisione, per l’adempimento della funzione di controllo contabile;Organo amministrativo, eletto dall’assemblea ordinaria, al quale spetta la gestione dell’impresa e l’attuazione dell’oggetto sociale; Collegio sindacale con il compito del controllo amministrativo sulla gestione.Il controllo contabile è affidato, invece, ad un organo esterno (revisore o società di revisione).

MODELLO TRADIZIONALE ART. 2380 C.C.

Revisore contabile o società di revisione(funzione di controllo contabile)

Assemblea dei soci

Consiglio di amministrazione(organo amministrativo)

Collegio sindacale(organo di controllo)

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Struttura di governo tradizionale

Alle dirette dipendenze del Direttore Generale stanno i Direttori dei diversi settori in cui è distribuita l’attività produttiva

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AZIONISTI LAVORATORI

ORGANO DI VIGILANZA

ORGANO DI DIREZIONE

Proposta della V Direttiva CEE

Progetto di riforma della struttura di governo delle società per azioni elaborato in seno alla Comunità Europea. E’ prevista una relazione di dipendenza dell’organo di direzione dall’organo di vigilanza. L’organo societario con il supremo potere volitivo resta l’Assemblea generale. È inoltre prevista, per le Società per azioni aventi un numero di dipendenti uguale o superiore ad un determinato limite (fissato da ciascun stato membro, ma in ogni caso non superiore a 1000), la partecipazione dei lavoratori mediante una forma di cogestione (elezione di propri rappresentanti in seno all’organo di vigilanza, in posizione minoritaria ma con gli stessi diritti e doveri dei rappresentanti eletti dall’Assemblea generale).Modello già applicato in Germania, in Danimarca ed in altri paesi del Nord Europa che conferisce potere e partecipazione attiva ai lavoratori, controllo continuo della gestione e addirittura veto sugli atti più rilevanti della vita societaria.

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Assemblea dei soci

Revisore o società di revisione(funzione di controllo contabile)

Consiglio di Amministrazione(organo amministrativo)

Comitato per il controllo(organo di controllo)

L’amministrazione della società è affidata ad un consiglio di amministrazione collegiale La funzione di controllo sulla gestione è di competenza di un comitato, costituito ed eletto all’interno del consiglio di amministrazione (comitato per il controllo sulla gestione).Il controllo contabile è affidato ad un revisore o società di revisione.

MODELLO MONISTICO ART. 2409 – SEXIESDECIES C.C.

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E’ caratterizzato da una struttura che prevede come organo amministrativo il consiglio di gestione (numero componenti, anche non soci, non inferiore a due, in carica per non oltre tre esercizi), i cui membri sono nominati dal consiglio di sorveglianza, preposto al controllo amministrativo della società. Il controllo contabile è affidato ad un revisore o società di revisione.

MODELLO DUALISTICO ART. 2409 – OCTIES C.C.

Assemblea dei soci

Revisore o società di revisione(funzione di controllo contabile)

Consiglio di sorveglianza(organo di controllo)

Consiglio di gestione(organo amministrativo)

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A questo punto ….sintesi e classificazione più completa

delle aziende pubbliche e private ….alla luce dei concetti e dei tipi di soggetto giuridico ed economico ….

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L’AZIENDAL’AZIENDA E’

UN SISTEMA SOCIO-ECONOMICO

COMPOSTO DA

PERSONE BENI OPERAZIONI

ORGANIZZAZIONE PATRIMONIO GESTIONE

LE AZIENDE POSSONO ESSERE CLASSIFICATE

SECONDO

L’ATTIVITA’ ECONOMICA PREVALENTE

IL SOGGETTO GIURIDICO

IL SOGGETTO ECONOMICO

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LE AZIENDE SECONDO L’ATTIVITA’ ECONOMICA PREVALENTELE AZIENDE SECONDO L’ATTIVITA’ ECONOMICA PREVALENTEAZIENDE DI

PRODUZIONE PER IL MERCATO

AZIENDE DI EROGAZIONE

c.d. IMPRESEIN SENSO STRETTO DI

AUTOCONSUMO

ACQ

PRODUZIONE

VENDITA

Utilizzatori

ACQ

PRODUZIONE

CONSUMO

TRASFORMAZIONE (NELLO SPAZIO E/O NEL TEMPO) DI BENI E SERVIZI

LA PRODUZIONE NON E’ PREVALENTE POICHE’ ALTERNATIVA ALL’ACQUISIZIONE DIRETTA DEI BENI O SERVIZI DA EROGARE (AZ. EROGAZIONE COMPOSTE)

EQUILIBRIO ECONOMICO A VALERE NEL TEMPO = ECONOMICITA’

R > C + Rem.Congrua

P = C

La remunerazione è il perseguimento delle finalità istituzionali

EFFICIENZAEFFICACIA

erogano a beneficiari consumo interno

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SOGGETTO GIURIDICOSOGGETTO GIURIDICO

S. G. TITOLARE DELL’AZIENDALA PERSONA FISICA O GIURIDICA TITOLARE DEGLI

OBBLIGHI E DEI DIRITTI DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI UNA DATA ATTIVITA’ (NEL NOSTRO CASO QUELLA DELL’AZIENDA)

PRIVATO Ricade nel diritto privato

PUBBLICO Ricade nel diritto pubblico

ATTENZIONE!!!

UN S.G. PUBBLICO HA POTERI AUTORITATIVI CHE NON SONO RICONOSCIUTI AD UN S.G. PRIVATO. NE CONSEGUE CHE IL S.G. PUBBLICO, IN ALCUNI CASI, SCENDE DAL SUO “PIEDISTALLO” E SI PONE SU UN PIANO DI PARITA’ GIURIDICA CON IL S.G. PRIVATO, UTILIZZANDO LE STESSE NORME DI DIRITTO COMUNE. VICEVERSA IL S.G. PRIVATO NON PUO’ ELEVARSI O “ERIGERSI” A S.G. PUBBLICO, PERCHE’ CIO’ SI VERIFICHI E’ COMUNQUE NECESSARIA UNA NORMA DI DIRITTO PUBBLICO

(esempio: RD 14 novembre 1926, n. 2481 – Erezione in ente morale ed approvazione dello Statuto relativo all’Automobile Club d’Italia)

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SOGGETTO ECONOMICOSOGGETTO ECONOMICO

S. E.

La persona o il gruppo di persone che, di fatto, detiene il supremo potere volitivo, che esercita il potere decisionale da cui nasce la STRATEGIA come UNITA’ DI INDIRIZZO, COORDINAZIONE

PRIVATO persegue interessi privati(anche non lucrativi e sociali)

PUBBLICO persegue interessi pubblici

CARATTERISTICHE CAPACITA’ TECNICHE

STRUMENTI PER IMPORRE IL PROPRIO VOLERE

Nelle aziende con

S.G. PRIVATOGli strumenti sono quelli del diritto privato

S.G. PUBBLICO

Gli strumenti sono quelli del diritto pubblico

(eventualmente anche lucrativi)

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Il soggetto economico di una azienda pubblica è quella persona o quel gruppo di persone che esercitano il supremo potere volitivo in forza di meccanismi di nomina, di diritto pubblico o di diritto privato, riconducibili, direttamente o indirettamente, allo Stato o alla collettività.

IL SOGGETTO ECONOMICO PUBBLICO È

UNA ENTITA’ BICEFALA

IL SOGGETTO ECONOMICO PUBBLICOIL SOGGETTO ECONOMICO PUBBLICO

ORGANI POLITICI

RAPPRESENTANZA dei cittadini come

strumento per imporre la volontà

DIRIGENTI

CAPACITA’ TECNICA PER LA

GESTIONE DELLA STRUTTURA

AMMINISTRATIVA

RAPPORTI INFORMALI

E

RAPPORTI ISTITUZIONALI (ossia

definiti con atto normativo)

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SOGGETTO ECONOMICO NELLA P.A.SOGGETTO ECONOMICO NELLA P.A.

POTERE DI INDIRIZZO

POTERE DI VIGILANZA

FUNZIONE PROPOSITIVA

POTERI DI GESTIONE

Il processo decisionale, di per sé unitario, si sviluppa seguendo un percorso a doppio senso di natura circolare. Gli organi politici ed i dirigenti sono entità distinte che devono fecondamente interagire.

DISTINZIONE ≠ SEPARAZIONE

PRINCIPIO

DELLA DISTINZIONE

ORGANI POLITICI DIRIGENTI

UNA VALIDA STRATEGIA NASCE SOLO DALLA LORO INTERAZIONENEL RISPETTO RECIPROCO DEI DISTINTI RUOLI

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CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATECLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE

AZIENDA

PRODUZIONE EROGAZIONES

OG

GETTO

EC

ON

OM

ICO

PU

BB

LIC

OP

RIV

ATO

PUBBLICO

PRIVATO

SOGGETTO GIURIDICO

1

2

3

5

4

6

B

PROSPETTIVA

C

PROSPETTIVA

A

PROSPETTIVA

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PROSPETTIVA “A”: LE IMPRESEPROSPETTIVA “A”: LE IMPRESE

SOGGETTO ECONOMICO

PRIVATO

PUBBLICO

SOGGETTO GIURIDICO

PRIVATO PUBBLICO

CATEGORIA 1

Imprese individuali

Società di persone

Società di capitale

Società cooperative “generiche”

CATEGORIA 2

Società di capitale “pubbliche”

CATEGORIA 3

Enti pubblici economici

Aziende speciali

Aziende autonome

Istituzioni

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PROSPETTIVA “B”: LE AZIENDE DI EROGAZIONEPROSPETTIVA “B”: LE AZIENDE DI EROGAZIONE

SOGGETTO ECONOMICO

PRIVATO

PUBBLICO

SOGGETTO GIURIDICO

PRIVATOPUBBLICO

CATEGORIA 4

Associazioni non riconosciute

Associazioni riconosciute

Fondazioni

Società cooperative“a mutualità prevalente”CATEGORIA 6

StatoRegioni

Enti localiEnti istituzionali

nazionaliEnti istituzionali

locali

CATEGORIA 5

Associazioni “pubbliche”

Fondazioni “pubbliche”

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PROSPETTIVA “C”: LE AZIENDE PUBBLICHEPROSPETTIVA “C”: LE AZIENDE PUBBLICHE

SOGGETTO GIURIDICO

PRIVATO

PUBBLICO

ATTIVITA’ SVOLTA

AZIENDA DI PRODUZIONE PER IL MERCATO (IMPRESE)

CATEGORIA 3

Enti pubblici economici

Aziende speciali

Aziende autonome

Istituzioni

AZIENDA DI PRODUZIONE PER L’EROGAZIONE

CATEGORIA 2

Società di capitale “pubbliche”

CATEGORIA 6Stato

RegioniEnti locali

Enti istituzionali nazionali

Enti istituzionali locali

CATEGORIA 5

Associazioni “pubbliche”

Fondazioni “pubbliche”

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CATEGORIA 1

CATEGORIA 2

CATEGORIA 3

CATEGORIA 4

CATEGORIA 5

CATEGORIA 6

CATEGORIA 3CATEGORIA 6

CATEGORIA 2

CATEGORIA 3

CATEGORIA 5

CATEGORIA 6

IMPRESE PRIVATE

IMPRESE PUBBLICHE

“SETT0RE NON PROFIT”

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

ENTI PUBBLICI

AZIENDE PUBBLICHE

Perché hanno il SOGGETTO ECONOMICO PUBBLICO indipendentemente dalla naturaDel SOGGETTO GIURIDICO

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Testi/Parti del Programma di riferimento

1) M. Paoloni, P. Paoloni, Introduzione ed orientamento allo studio delleAziende, Giappichelli, To, 2009, Cap. 3, p. 4-36.2) P. Paoloni (a cura di), Introduzione alla contabilità generale e al

bilancio di esercizio, Cedam, Padova, 1997, Cap. 1 p. 9-17.

Testi Programma di approfondimento

1) G.F. Campobasso (a cura di), Diritto commerciale, 2 Diritto delle Società, 6a edizione, Utet, Torino, 2006, Cap. VIII, IX, X, XI.

2) L. Ghironzi, “La tutela degli investitori ed il sistema dei controlli societari”, in P. Demartini (a cura di), Informazione, imprese e mercati finanziari, F. Angeli, Milano, 2004, Cap. 7.

3) M.Paoloni, F.G.Grandis, La dimensione aziendale delle amministrazioni pubbliche, Giappichelli, Torino, 2007, Cap. 2, p. 25 e ss.