La forma giuridica dellimpresa Economia – IFR 2006/2007.

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La forma giuridica dell’impresa Economia – IFR 2006/2007

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La forma giuridica dell’impresa

Economia – IFR 2006/2007

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Premessa

L’organizzazione è l’insieme di risorse orientate al perseguimento di una

finalità comune, in un costante rapporto con l’ambiente di riferimento.

Prenderemo in esame le sole organizzazioni di impresa che operano

sotto il vincolo dell’efficienza, il cui obiettivo è di tipo economico.

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Esclusioni

•Lavoratori autonomi

•Società cooperative•Società semplici

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Perché il lavoratore autonomo non è imprenditore

Il lavoratore autonomo è colui che compie, dietro corrispettivo, un'opera o un servizio

con lavoro prevalentemente proprio senza vincoli di subordinazione nei confronti

del committente.L’imprenditore, invece, è un lavoratore che

esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della

produzione e dello scambio di beni e servizi.

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Tipologie di lavoratori autonomi

• esercizio di arti e professioni• collaborazione a progetto• collaborazione occasionale

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Le società cooperative

Sono società che esercitano attività d'impresa perseguendo uno scopo mutualistico.

Tale scopo si traduce, in concreto, nel fornire beni e servizi o occasioni di lavoro

direttamente ai soci a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul

mercato.

Questo tipo di società richiede un numero minimo di soci pari a 9 .

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Lo scopo mutualistico art.2511 e ss.CC

• Art.45 Cost.

“la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.

La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità”

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• Nelle cooperative la mission è la soddisfazione dei bisogni dei soci. Non è rivolta al mercato anche se nella pratica le cooperative si aprono al mercato.

• Il vantaggio per i soci deriva dalla diretta partecipazione dei soci all’attività della società e non per effetto della ripartizione degli utili.

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Le forme giuridiche dell’impresa

Esistono diverse forme giuridiche di impresa

previste dal codice civile. Distinguiamo innanzitutto la forma • dell'impresa individuale (in cui

l'imprenditore è uno solo), • dalle forme societarie (in cui più

persone si uniscono per esercitare insieme l'attività di impresa).

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L’impresa individuale

Si definisce individuale quell’impresa che fa capo aun solo titolare (l'imprenditore) che è l'unico

responsabile e promotore della propria attività.

Il rischio d'impresa, in questa forma, si estende atutto il patrimonio dell'imprenditore: in caso di

insolvenza, egli risponde nei confronti di terzi contutti i beni personali, caratteristica che rende

l'impresa individuale conveniente solo per attivitàche richiedono investimenti e rischi contenuti.

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Le società

La società si ha invece quando

"due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di

dividerne gli utili" (articolo 2247 del Codice Civile).

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Tipologie

Le società si distinguono, in:

• Società di persone;• Società di capitale.

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Società di Persone

Nel caso della società di persone la figura dei soci è più importante del capitale conferito (non è richiesto, infatti, un capitale minimo

per la loro costituzione) e la società non ha personalità giuridica

(autonomia patrimoniale imperfetta)

Società Semplice* (S.s.)Società in nome collettivo (S.n.c.)

Società in accomandita Semplice* (S.a.s.)

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Società di Capitale

Nel caso della società di capitale , la caratteristica fondamentale riguarda la responsabilità limitata dei soci, che

rispondono esclusivamente per il capitale da essi sottoscritto.

La società ha personalità giuridica(autonomia patrimoniale perfetta)

Società a responsabilità limitata (S.r.l.)Società per azioni (S.p.a.)

Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.)

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• LE SOCIETA’ DI PERSONE

Società Semplice (S.s.)

Società in nome collettivo (S.n.c.)

Società in accomandita Semplice (S.a.s.)

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Caratteri distintiviLe società di persone sono formate, in genere,

da un numero limitato di soci legati tra loro da rapporti di reciproca fiducia.

La caratteristica saliente di queste società è la responsabilità illimitata e solidale dei soci rispetto alle obbligazioni sociali.

Ciò significa che se la società non è in grado di far fronte al pagamento dei debiti, intervengono i soci con il loro patrimonio personale (illimitata).

Ogni socio può essere chiamato a rispondere dei debiti della società per intero e non solo in base alla propria percentuale di partecipazione al capitale (solidale).

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eccezione

L'unica eccezione a tale regola è data dai soci accomandanti delle società in accomandita semplice: costoro assumono per le obbligazioni sociali una responsabilità limitata alle sole quote di capitale conferito.

Alla limitazione della responsabilità corrisponde una limitazione nel diritto di amministrazione che, di norma, nelle società di persone spetta a tutti i soci con la sola eccezione degli accomandanti della s.a.s.

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Le società di persone sono anche contraddistinte dalle poche formalità richieste per la costituzione

La legge non richiede l’adozione di forme particolari ai fini della validità di un contratto mediante il quale due o più soggetti danno vita ad una società di persone.Infatti, diversamente da quanto previsto dalle norme specificamente volte a disciplinare le società di capitali (ove per l’atto costitutivo risulta richiesta, a pena di nullità, la forma dell’atto pubblico), la disciplina in materia di società di persone non pone pregiudiziali di carattere formale ai fini della validità del contratto di società, fermo restando il rispetto dei contenuti sostanziali del contratto, rinvenibili anzitutto dall’art. 2247 del codice civile.

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OGGETTO SOCIALE

Ogni società c'è l'haL’atto costitutivo di ogni società deve prevedere quello

che sarà l’oggetto sociale della stessa.Con questa espressione s’intende l’attività economica

che i soci intendono esercitare in comune. Chiaramente la società non può avere come oggetto

sociale un’attività illecita o comunque contraria alla legge.

 L’oggetto sociale deve, obbligatoriamente, essere

indicato nell’atto costitutivo di ogni tipo di società: l’unica eccezione è il caso della società semplice.

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• LE SOCIETA’ DI CAPITALE

Società a responsabilità limitata (S.r.l.)

Società per azioni (S.p.a.)

Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.)

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SPA

• La Società per azioni (Spa) esercita attività d'impresa utilizzando il patrimonio versato dai soci, rappresentato da azioni. Il capitale sociale non può essere inferiore ai 100.000 euro, il numero dei soci non ha alcuna limitazione e l'amministrazione spetta ad un apposito consiglio, di cui non fanno necessariamente parte i soci.

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SRL

La Società a responsabilità limitata (Srl) utilizza il patrimonio versato dai soci in semplici quote, non rappresentate da azioni.

Il capitale sociale non può essere inferiore ai 10.000 euro, e l'amministrazione non deve essere necessariamente affidata ai soci.

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SAPA

• La Società in accomandita per azioni (Sapa) fonde le caratteristiche della Spa e della Srl.

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Accomandanti e accomandatari

• I soci accomandanti apportano nella società i soli capitali e non partecipano attivamente alla gestione dell'impresa. Come contropartita della loro impossibilità di amministrare l'impresa la legge prevede per essi una responsabilità limitata alle sole quote conferite. Ad essi è fatto divieto di ricoprire la carica di amministratori e qualora compiano atti di amministrazione la loro responsabilità diventa illimitata e solidale.

• I soci accomandatari, per contro, sono quelli che, oltre ad apportare il capitale nell'impresa, amministrano la stessa. Essi assumono una responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali.

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La SRL unipersonale

Per definizione la società, qualunque sia la sua veste giuridica, è una forma collettiva di impresa.Non a caso il Codice civile definisce, all’art.2247, la società come il contratto con cui due o più persone conferiscono beni e servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.In questo modo si stabilisce che la società deve avere almeno due soci. Ma non sempre è così.

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La SRL unipersonale

Un’eccezione a questa regola è rappresentata dalla Srl unipersonale. Essa si può avere in due ipotesi diverse:

- la società si costituisce con un unico socio;- la società si costituisce, come di consueto, con più soci e, successivamente diviene unipersonale, ad esempio, perché una sola persona acquista una Srl pre-esistente.

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La SRL unipersonale• La Srl è una società caratterizzata dalla responsabilità dei

soci, per le obbligazioni sociali, limitata alle sole quote di capitale conferite.

•La Srl unipersonale conserva la caratteristica della responsabilità limita del socio per le obbligazioni sociali.

• Tuttavia la responsabilità del socio diventa illimitata in alcune in alcune ipotesi. Eccole di seguito elencate:

1. quando il capitale sottoscritto non è stato interamente versato. Si ricorda, infatti, che di norma, al momento della costituzione è sufficiente versare il 25% del capitale sottoscritto;

2. quando non sono state adempiute le formalità richieste in tema di pubblicità, ovvero iscrizione della società nel registro imprese con indicazione dei dati relativi al socio unico.

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società• Di persone

Autonomia patrimoniale imperfetta

L’amministrazione di norma spetta ai soci

Il socio ha il controllo diretto sulla gestione sociale

La cessione delle quote è subordinata al consenso di tutti i soci

Le modifiche al contratto sociale avvengono di norma all’unanimità

Rilevanza delle vicende personali del socio

• Di capitale

Autonomia patrimoniale perfetta

La qualità di socio è del tutto autonoma rispetto a quella di amministratore

Il socio può controllare la gestione sociale solo attraverso il collegio sindacale o il tribunale

La cessione delle quote è liberaLe modifiche al contratto

sociale avvengono di norma a maggioranza

Irrilevanza delle vicende personali del socio