1 La tutela dei prodotti agro-alimentari di qualità: prima e dopo i Regolamenti (CEE) 2081/92 e...

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1 La tutela dei La tutela dei prodotti prodotti agro-alimentari agro-alimentari di qualità: di qualità: prima e dopo i prima e dopo i Regolamenti (CEE) Regolamenti (CEE) 2081/92 e 2082/92 2081/92 e 2082/92 Dott.ssa Alessandra Molinari Dott.ssa Alessandra Molinari

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La tutela dei La tutela dei prodotti prodotti

agro-alimentari agro-alimentari di qualità: di qualità:

prima e dopo iprima e dopo i Regolamenti (CEE) Regolamenti (CEE) 2081/92 e 2082/922081/92 e 2082/92

Dott.ssa Alessandra MolinariDott.ssa Alessandra Molinari

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Perché una lezione Perché una lezione suisui

Regolamenti (CEE) Regolamenti (CEE) 2081/92 e 2081/92 e 2082/92 2082/92 ??

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Il 1° perchéIl 1° perchéI I Regolamenti (CEE) 2081/92 e 2082/92Regolamenti (CEE) 2081/92 e 2082/92

stabiliscono le stabiliscono le regole comuniregole comuni per per

la tutela e la valorizzazionela tutela e la valorizzazione delle Denominazioni d’Origine: DOPdelle Denominazioni d’Origine: DOP delle Indicazioni Geografiche: IGPdelle Indicazioni Geografiche: IGP ed attestazioni di specificitàed attestazioni di specificità

dei prodotti agricoli e alimentaridei prodotti agricoli e alimentari

•uno dei punti di forza del sistema uno dei punti di forza del sistema produttivo italianoproduttivo italiano

•grande potenziale di crescita e di grande potenziale di crescita e di sviluppo dell’agricoltura italianasviluppo dell’agricoltura italiana

……Si pensi che secondo i dati del Si pensi che secondo i dati del VIII Rapporto NomismaVIII Rapporto Nomisma le produzioni tipiche le produzioni tipiche

•raggiungono una PLV superiore ai 3 miliardi di Euro,raggiungono una PLV superiore ai 3 miliardi di Euro,•rappresentano il 7% della PLV totale dell’agricoltura rappresentano il 7% della PLV totale dell’agricoltura nazionale nazionale •occupano 300.000 addettioccupano 300.000 addetti

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Il 2° perchéIl 2° perchéE’ noto inoltre come il concetto E’ noto inoltre come il concetto

di di “tipicità”“tipicità” sia ampiamente sia ampiamente diffuso tra i consumatoridiffuso tra i consumatori

Ma attenzione spesso ad esso non equivaleMa attenzione spesso ad esso non equivale

UNA UNIVOCA CHIAVE INTERPRETATIVAUNA UNIVOCA CHIAVE INTERPRETATIVA

La confusione deriva dal fatto che al concetto di tipicità vengono associati significati differenti:

CONCETTO TIPICITA’

•Origine geografica delimitata

•Specifica qualità organolettica

•Produzione e/o trasformazione tradizionale o artigianali

•Storia e cultura locale

ADDIRITTURA IN ALCUNI CASI IL CONSUMATORE PERCEPISCE COME TIPICI PRODOTTI DI NATURA INDUSTRIALE SENZA ALCUN LEGAME E/O VINCOLI CON IL TERRITORIO

A CHI VA IL “MERITO”?

ALLA POLITICA DEL MKTG IN GRADO DI TRASMETTERE VALORI ED ASPETTI RICONDUCIBILI ALLA TRADIZIONE E ALLA QUALITA’ DEI PRODOTTI

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Il 3° perchéIl 3° perchéLa tipicità assume rilevanza anche La tipicità assume rilevanza anche

in considerazione degli in considerazione degli allarmi allarmi sulla sicurezza alimentaresulla sicurezza alimentare verificatisi negli ultimi anniverificatisi negli ultimi anni

Grazie soprattutto all’adozione di Grazie soprattutto all’adozione di un sistema in grado di un sistema in grado di assicurareassicurare

e e garantiregarantire la TRACCIABILITA’la TRACCIABILITA’

la RINTRACCIABILITA’la RINTRACCIABILITA’

dei processi,dei processi,

PRIMA che la questione PRIMA che la questione food safetyfood safety diventasse un problema per milioni di diventasse un problema per milioni di consumatori e che la tracciabilità consumatori e che la tracciabilità diventasse uno degli obiettivi della Pacdiventasse uno degli obiettivi della Pac

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Alla luce di questi 3 Alla luce di questi 3 perché:perché:

1.1. Punto di forza del sistema Punto di forza del sistema produttivo italianoproduttivo italiano

2.2. Confusione circa il concetto di Confusione circa il concetto di tipicità tra i consumatoritipicità tra i consumatori

3.3. Garanzia di sicurezza alimentareGaranzia di sicurezza alimentare

diventa necessario fornire unadiventa necessario fornire unaCHIARA e,per quanto possibile,CHIARA e,per quanto possibile,

UNIVOCA identificazione del concettoUNIVOCA identificazione del concettodi tipicitàdi tipicità

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I Reg. CEE 2081/92 I Reg. CEE 2081/92 e 2082/92:e 2082/92:

la normativa la normativa comunitariacomunitaria

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Cenni storici sulla protezione Cenni storici sulla protezione legale dei prodotti agro-alimentarilegale dei prodotti agro-alimentari

LA NASCITA DEL MARCHIO COLLETTIVOLA NASCITA DEL MARCHIO COLLETTIVOLa prima fonte di tutela giuridica di cui hanno beneficiato iLa prima fonte di tutela giuridica di cui hanno beneficiato i

prodotti agro-alimentari di qualità è rappresentata dall’usoprodotti agro-alimentari di qualità è rappresentata dall’uso

di MARCHI COLLETTIVI nati dall’aggregazione didi MARCHI COLLETTIVI nati dall’aggregazione di

produttori.produttori.

MARCHIO

COLLETTIVO

Nasce nel 1911 a Washington a seguito della revisione della Convenzione di Parigi del 1883 sui diritti di proprietà industriale.

MARCHIO

INDUSTRIALE

che identifica il prodotto fabbricato o messo in commercio dal suo titolare al quale viene riservato per legge l’utilizzo del marchio medesimo.

Perché APPARTIENE ALLE COLLETTIVITA’ pubbliche o private (associazioni commerciali)

L’associazione utilizza il marchio attraverso i suoi membri che sono legittimati ad usarlo SOLTANTO SE osservano il regolamento del marchio collettivo

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Cenni storici sulla protezione Cenni storici sulla protezione legale dei prodotti agro-alimentarilegale dei prodotti agro-alimentari

COME FUNZIONA IL MARCHIO?COME FUNZIONA IL MARCHIO?La funzione del titolare del marchio è quella di La funzione del titolare del marchio è quella di garantiregarantire

una definita caratteristica del prodottouna definita caratteristica del prodotto (qualità, natura, (qualità, natura,

origine) ai consumatori finali.origine) ai consumatori finali.

Il successo del marchio NON DIPENDE dalla qualità del bene Il successo del marchio NON DIPENDE dalla qualità del bene del singolo produttoredel singolo produttore

MAMA

dalla capacità del titolare del marchio di conquistare la fiducia dalla capacità del titolare del marchio di conquistare la fiducia del consumatoredel consumatore

Il marchio collettivo ha successo Il marchio collettivo ha successo

se il suo titolare è in grado di garantire la qualità di quei beni se il suo titolare è in grado di garantire la qualità di quei beni da esso contraddistinti da esso contraddistinti conquistando la fiducia del conquistando la fiducia del consumatore che è indotto ad acquistare il bene pur non consumatore che è indotto ad acquistare il bene pur non conoscendo l’identità del singolo produttore.conoscendo l’identità del singolo produttore.

Perché l’attenzione al marchio?Perché l’attenzione al marchio?

Perché inizialmente le DOP e IGP erano semplici marchi Perché inizialmente le DOP e IGP erano semplici marchi collettivi tutelati da norme nazionali,collettivi tutelati da norme nazionali,

e solo SUCCESSIVAMENTE la necessità di estendere la e solo SUCCESSIVAMENTE la necessità di estendere la protezione del marchio ha portato al riconoscimento giuridico protezione del marchio ha portato al riconoscimento giuridico al di fuori dell’originario Stato di registrazioneal di fuori dell’originario Stato di registrazione

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Le Convenzioni InternazionaliLe Convenzioni Internazionali

Cenni storici sulla protezione Cenni storici sulla protezione legale dei prodotti agro-alimentarilegale dei prodotti agro-alimentari

La 1° Convenzione Internazionale concernente prodotti La 1° Convenzione Internazionale concernente prodotti agro-alimentari da sottoporre a tutela si è svolta a agro-alimentari da sottoporre a tutela si è svolta a

LISBONA nel 1958LISBONA nel 1958

Attualmente vigente nella versione adottata a Attualmente vigente nella versione adottata a STOCCOLMA nel 1967STOCCOLMA nel 1967

Consente ad ogni Stato aderente ala Consente ad ogni Stato aderente ala convenzione di far valere le regole in essa convenzione di far valere le regole in essa contenute al fine di tutelare le proprie contenute al fine di tutelare le proprie denominazioni di origine all’interno degli denominazioni di origine all’interno degli altrialtri Stati che fanno parte della stessa Stati che fanno parte della stessa convenzioneconvenzione

La TUTELA La TUTELA

a cui la a cui la convenzione si convenzione si

riferisceriferisce

È È soltanto ed unicamentesoltanto ed unicamente quella accordata dalla quella accordata dalla normativa dello Stato di normativa dello Stato di provenienza del prodottoprovenienza del prodotto

La tutela negli altri Stati vale La tutela negli altri Stati vale

soltanto sesoltanto se

il prodotto risulta protetto nel 1° Statoil prodotto risulta protetto nel 1° Stato

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Le Convenzioni InternazionaliLe Convenzioni Internazionali

Cenni storici sulla protezione Cenni storici sulla protezione legale dei prodotti agro-alimentarilegale dei prodotti agro-alimentari

E’ importante inoltre menzionare:importante inoltre menzionare:

•CONVENZIONE DI STRESA 1951CONVENZIONE DI STRESA 1951

riguardante i formaggiriguardante i formaggi

ratificata in Italia con il DPR del 18/11/1953 N. 1099ratificata in Italia con il DPR del 18/11/1953 N. 1099

•ACCORDO TRIPS approvato a Marrakech nel 1994ACCORDO TRIPS approvato a Marrakech nel 1994

riguardante la proprietà industriale e le DOPriguardante la proprietà industriale e le DOP

introdotto in Italia con il DL del 19/03/1996 N. 198introdotto in Italia con il DL del 19/03/1996 N. 198

Nonostante queste convenzioni abbiano permesso di Nonostante queste convenzioni abbiano permesso di rafforzare la tutela delle indicazioni nei vari Stati membrirafforzare la tutela delle indicazioni nei vari Stati membri

le CONTESTAZIONI circa la le CONTESTAZIONI circa la protezione giuridicheprotezione giuridiche delle stesse hanno continuato a verificarsidelle stesse hanno continuato a verificarsi

Da qui l’ Da qui l’ ESIGENZAESIGENZA di introdurre in sede di introdurre in sede comunitaria una normativa UNIFORMEcomunitaria una normativa UNIFORME

Al fine di assicurare una tutela omogenea delle Al fine di assicurare una tutela omogenea delle DOP e IGPDOP e IGP

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Reg. CEE 2081/92Reg. CEE 2081/92

Concerne la tutela delle Concerne la tutela delle denominazioni d’origine DOPdenominazioni d’origine DOP indicazioni geografiche IGPindicazioni geografiche IGP

dei prodotti agricoli ed alimentaridei prodotti agricoli ed alimentari

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DOPDOPSecondo l’Art.2 par. 2 del regolamento si intende Secondo l’Art.2 par. 2 del regolamento si intende per DOP “per DOP “il nome di una regione, di un luogo il nome di una regione, di un luogo determinato o in casi eccezionali di un Paese che determinato o in casi eccezionali di un Paese che serve a designare un prodotto agricolo o serve a designare un prodotto agricolo o alimentare:alimentare:

originario di tale regione, di tale luogo determinato originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale Paese eo di tale Paese e

la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali e umani geografico comprensivo dei fattori naturali e umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell’area geografica delimitata”.avvengano nell’area geografica delimitata”.

Per tale specifica dunque si richiede uno Per tale specifica dunque si richiede uno stretto legamestretto legame

ESSENZIALMENTE o ESSENZIALMENTE o ESCLUSIVAMENTE con l’area di origineESCLUSIVAMENTE con l’area di origine

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IGPIGPSecondo l’Art.2 par. 2 del regolamento si intende Secondo l’Art.2 par. 2 del regolamento si intende per IGP “per IGP “il nome di una regione, di un luogo il nome di una regione, di un luogo determinato o in casi eccezionali di un Paese che determinato o in casi eccezionali di un Paese che serve a designare un prodotto agricolo o serve a designare un prodotto agricolo o alimentare:alimentare:

originario di tale regione, di tale luogo determinato originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale Paese eo di tale Paese e

di cui di cui unauna determinata qualità, la reputazione o determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica possa essere attribuita un’altra caratteristica possa essere attribuita all’origine geografica e la cui produzione e/o all’origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano trasformazione e/o elaborazione avvengano nell’area geografica determinata”.nell’area geografica determinata”.

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Dove sta la differenza?Dove sta la differenza?

La differenza tra DOP e IGP risiede La differenza tra DOP e IGP risiede nella 2° definizione:nella 2° definizione:

Mentre per l’IGP è sufficiente che Mentre per l’IGP è sufficiente che una sola faseuna sola fase della produzione della produzione sia strettamente legata sia strettamente legata all’ambienteall’ambiente

La DOP si applica a quei prodotti il La DOP si applica a quei prodotti il cui cui intero ciclo produttivointero ciclo produttivo – dalla – dalla produzione della materia prima al produzione della materia prima al prodotto finito – è localizzato prodotto finito – è localizzato all’interno di uno specifico areale e all’interno di uno specifico areale e non è riproducibile al di fuori di non è riproducibile al di fuori di questo questo

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Chi è tutelato?Chi è tutelato?

Il Il PRODUTTOREPRODUTTORE la proprietà collettiva di tali DOP e la proprietà collettiva di tali DOP e IGP non è confinata a quel gruppo di produttori che IGP non è confinata a quel gruppo di produttori che presenta inizialmente la domandapresenta inizialmente la domanda

MA E’ ESTENDIBILE a tutti coloro che producono il prodotto MA E’ ESTENDIBILE a tutti coloro che producono il prodotto rispettando le prescrizioni del relativo disciplinarerispettando le prescrizioni del relativo disciplinare

La proprietà di prodotto DOP e IGP è limitata al NOME e La proprietà di prodotto DOP e IGP è limitata al NOME e NON INCLUDE IL PRODOTTONON INCLUDE IL PRODOTTO il produttore ha la facoltà di vietare l’utilizzo del nome a il produttore ha la facoltà di vietare l’utilizzo del nome a coloro che producono lo stesso prodotto al di fuori coloro che producono lo stesso prodotto al di fuori dell’area geografica definita e che non rispettano le dell’area geografica definita e che non rispettano le regoleregole

Perché questo?Perché questo? A fronte del rapporto tra Comunità e prodotti A fronte del rapporto tra Comunità e prodotti

protetti da denominazioni provenienti da Paesi terzi, l’UE protetti da denominazioni provenienti da Paesi terzi, l’UE si è dichiarata più volte impotente di fronte alla diffusione si è dichiarata più volte impotente di fronte alla diffusione in commercio di produzioni contrassegnate da in commercio di produzioni contrassegnate da denominazioni non veritiere realizzate in Paesi terzidenominazioni non veritiere realizzate in Paesi terzi

ESEMPIOESEMPIO

Parmigiano Reggiano combatte da anni contro imitazioni Parmigiano Reggiano combatte da anni contro imitazioni diffuse nel Nord America, Canada e Sud Americadiffuse nel Nord America, Canada e Sud America

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Chi è tutelato?Chi è tutelato?Il Il CONSUMATORECONSUMATORE grazie al volere dei grazie al volere dei

Regolamenti di mettere in evidenza le caratteristiche de Regolamenti di mettere in evidenza le caratteristiche de prodotti è tutelato contro qualsiasi pratica sleale o prodotti è tutelato contro qualsiasi pratica sleale o contraffazione.contraffazione.

E’ noto come E’ noto come Un ELEVATO GRADO DI ASIMMETRIA caratterizza il Un ELEVATO GRADO DI ASIMMETRIA caratterizza il

mercato dei prodotti alimentari circa la qualità dei prodotti mercato dei prodotti alimentari circa la qualità dei prodotti ivi commercializzatiivi commercializzati

Il consumatore non disponendo di tutte le informazioni Il consumatore non disponendo di tutte le informazioni necessarie per distinguere ed acquistare il prodotto necessarie per distinguere ed acquistare il prodotto meglio rispondente alle proprie aspettative meglio rispondente alle proprie aspettative

ADOTTA COMPORTAMENTI DI AUTODIFESAADOTTA COMPORTAMENTI DI AUTODIFESA Ripetitività acquistiRipetitività acquisti Fedeltà marchio/punto venditaFedeltà marchio/punto vendita Propensione a non acquistare prodotti poco noti ma Propensione a non acquistare prodotti poco noti ma

preferisce prodotti costosi e con più diffusa reputazione preferisce prodotti costosi e con più diffusa reputazione pagando sovrapprezzo contro l’incertezza qualitativapagando sovrapprezzo contro l’incertezza qualitativa

SUPERATA CON UNA MAGGIORE TRASPARENZA DI SUPERATA CON UNA MAGGIORE TRASPARENZA DI MERCATOMERCATO

Intervento di Istituzioni/Organismi in grado di assicurare le Intervento di Istituzioni/Organismi in grado di assicurare le qualità dei beni presenti sul mercatoqualità dei beni presenti sul mercato

All’interno del regolamento in fase di registrazione si richiede All’interno del regolamento in fase di registrazione si richiede di indicare l’organismo di controllo incaricato di effettuare di indicare l’organismo di controllo incaricato di effettuare

gli accertamenti del casogli accertamenti del caso

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Chi è tutelato?Chi è tutelato?

Il Il MONDO RURALEMONDO RURALE rappresentando rappresentando l’opportunità di ANCORARE, ACCRESCERE e l’opportunità di ANCORARE, ACCRESCERE e SALVAGUARDARE il proprio valore aggiunto,SALVAGUARDARE il proprio valore aggiunto,

specialmente in quelle zone montane ed isolate specialmente in quelle zone montane ed isolate come alcune isole della penisolacome alcune isole della penisola

Il Il mantenimentomantenimento del tessuto produttivo delle del tessuto produttivo delle produzioni tipicheproduzioni tipiche

fondato da piccole e medie impresefondato da piccole e medie imprese

Costituisce un presupposto necessario per una Costituisce un presupposto necessario per una politica di sviluppopolitica di sviluppo di aree svantaggiate come di aree svantaggiate come

quelle ruraliquelle rurali

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Campo di applicazioneCampo di applicazione

Possono essere oggetto di protezione del Reg. tutti Possono essere oggetto di protezione del Reg. tutti i prodotti agricoli destinati all’alimentazione umana i prodotti agricoli destinati all’alimentazione umana e i prodotti alimentari e agricoli elencati nell’Allegato e i prodotti alimentari e agricoli elencati nell’Allegato I e III e II

NON SI APPLICA AI PRODOTTI DEL SETTORE NON SI APPLICA AI PRODOTTI DEL SETTORE VITIVINICOLI, per i quali esiste una normativa VITIVINICOLI, per i quali esiste una normativa distintadistinta

Il campo di applicazione originario ha subito poi Il campo di applicazione originario ha subito poi alcune modifiche perché impediva ai produttori di alcune modifiche perché impediva ai produttori di aceto di vinoaceto di vino la possibilità di tutelare i propri la possibilità di tutelare i propri prodotti prodotti REG. 692/2003 REG. 692/2003 viene inserito, subito viene inserito, subito dopo il presente divieto, la seguente frasedopo il presente divieto, la seguente frase

““fatta eccezione per gli aceti di vino”fatta eccezione per gli aceti di vino”

Il nuovo testo inoltre esclude le HIl nuovo testo inoltre esclude le H22O minerali, per le O minerali, per le

quali la registrazione ha creato quali la registrazione ha creato ≠ ≠ problemi, problemi, soprattutto in merito ai casi omonimia per acque soprattutto in merito ai casi omonimia per acque ≠ o ≠ o in presenza di nomi di fantasia non previsti dal Reg.in presenza di nomi di fantasia non previsti dal Reg.

Direttiva 80/777/CEE del Consiglio del 15/07/80Direttiva 80/777/CEE del Consiglio del 15/07/80

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2020

Il disciplinareIl disciplinareL’articolo 4 del Regolamento prevede che “per beneficiare di una DOP o L’articolo 4 del Regolamento prevede che “per beneficiare di una DOP o

di un’IGP, i prodotti devono essere conformi ad un disciplinare, che di un’IGP, i prodotti devono essere conformi ad un disciplinare, che prevede:prevede:

Che il nome del prodotto agricolo o alimentare per il quale si richiede Che il nome del prodotto agricolo o alimentare per il quale si richiede la specificità, che deve comprendere il riferimento ad un’area la specificità, che deve comprendere il riferimento ad un’area geografica specifica. E’ previsto comunque che il nome del prodotto geografica specifica. E’ previsto comunque che il nome del prodotto non corrisponda esattamente all’area di produzione dello stesso, che non corrisponda esattamente all’area di produzione dello stesso, che potrà essere più ampia o ristretta rispetto la denominazione scelta.potrà essere più ampia o ristretta rispetto la denominazione scelta.

la descrizione delle materie prime e delle principali caratteristiche la descrizione delle materie prime e delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche ed organolettiche del prodotto.fisiche, chimiche, microbiologiche ed organolettiche del prodotto.

la specificazione dell’area geografica all’interno della quale il la specificazione dell’area geografica all’interno della quale il prodotto è ottenuto. prodotto è ottenuto. Si ricorda:Si ricorda:x le DOP:x le DOP: zona vocata per quel prodottozona vocata per quel prodotto

x le IGP: x le IGP: Il riferimento all’area è meno Il riferimento all’area è meno vincolante e vincolante e si può fondare sulla si può fondare sulla tradizione.tradizione.

l’attestazione della correlazione tra il territorio e il prodotto, per la l’attestazione della correlazione tra il territorio e il prodotto, per la quale sono necessari: quale sono necessari:

- riferimenti bibliografici, - riferimenti bibliografici, - analisi fisico-chimiche e sensoriali - analisi fisico-chimiche e sensoriali - e tutto ciò che può provare tale legame. - e tutto ciò che può provare tale legame.

Requisito che pone maggiori difficoltà sia in fase di presentazione Requisito che pone maggiori difficoltà sia in fase di presentazione della domanda che in fase di valutazione comunitaria, a causa della della domanda che in fase di valutazione comunitaria, a causa della carenza delle argomentazioni presentate sulla materia.carenza delle argomentazioni presentate sulla materia.

la descrizione del metodo di produzione e nel caso in cui la domanda la descrizione del metodo di produzione e nel caso in cui la domanda di registrazione riguardi un animale, la descrizione deve anche di registrazione riguardi un animale, la descrizione deve anche specificare la razza, il tipo di allevamento, l’alimentazione, etc; specificare la razza, il tipo di allevamento, l’alimentazione, etc; mentre per un prodotto trasformato devono essere specificate le mentre per un prodotto trasformato devono essere specificate le materie prime ed i processi di fabbricazione e per i prodotti vegetali materie prime ed i processi di fabbricazione e per i prodotti vegetali occorre elencare le varietà, le date di semina, di raccolta e i metodi occorre elencare le varietà, le date di semina, di raccolta e i metodi di raccolta.di raccolta.

l’organismo di controllo incaricato di effettuare le verifiche del rispetto l’organismo di controllo incaricato di effettuare le verifiche del rispetto del disciplinare di produzionedel disciplinare di produzione

le modalità con cui sono indicate le informazioni sul prodotto ed le modalità con cui sono indicate le informazioni sul prodotto ed eventualmente il tipo di confezione, sempre nel rispetto della eventualmente il tipo di confezione, sempre nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.normativa nazionale e comunitaria.

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2121

……..e con il Reg. 692/2003..e con il Reg. 692/2003 Descrizione elementi relativi al Descrizione elementi relativi al

condizionamento, quando questo ha condizionamento, quando questo ha luogo nella zona geografica delimitataluogo nella zona geografica delimitata la modifica è scaturita da numerose la modifica è scaturita da numerose cause esposte alla Corte di Giustizia cause esposte alla Corte di Giustizia riguardanti le ultime fasi della riguardanti le ultime fasi della trasformazione soggette a sfruttamento trasformazione soggette a sfruttamento da parte di operatori estranei alla filierada parte di operatori estranei alla filiera

ESEMPIOESEMPIO

Consorzio Prosciutto ParmaConsorzio Prosciutto Parma Consorzio Tutela Grana PadanoConsorzio Tutela Grana Padano

rispettivamente l’affettatura e la rispettivamente l’affettatura e la grattugia dei propri prodotti al di fuori grattugia dei propri prodotti al di fuori dell’area di produzionedell’area di produzione

Il disciplinareIl disciplinare

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2222

Procedura di registrazioneProcedura di registrazione

La domanda di registrazione viene inviata allo La domanda di registrazione viene inviata allo Stato membro sul cui territorio è situata l’area Stato membro sul cui territorio è situata l’area geograficageografica

Se la domanda è giustificata:Se la domanda è giustificata: viene trasmessa alla Commissione (Art.5)viene trasmessa alla Commissione (Art.5) entro un termine di entro un termine di 6 mesi6 mesi la Commissione la Commissione esamina la domanda e al termine informa lo esamina la domanda e al termine informa lo Stato membro delle proprie conclusioni:Stato membro delle proprie conclusioni:

se OK la Comunità pubblica sulla se OK la Comunità pubblica sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea la Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea la domanda di registrazione domanda di registrazione

in caso di assenza di giustificata in caso di assenza di giustificata opposizione entro opposizione entro 6 mesi6 mesi dalla data di dalla data di pubblicazione la denominazione viene iscritta pubblicazione la denominazione viene iscritta nel registro conservato dalla Commissione nel registro conservato dalla Commissione “Registro delle denominazioni d’origine protette “Registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette” (Art.6/7)e delle indicazioni geografiche protette” (Art.6/7)

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Reg. CEE 2082/92Reg. CEE 2082/92

Protegge le ATTESTAZIONI DI SPECIFICITA’, Protegge le ATTESTAZIONI DI SPECIFICITA’, ovvero quei prodotti che pur non avendo alcun ovvero quei prodotti che pur non avendo alcun legame con una determinata area geografica, legame con una determinata area geografica, sono da considerarsi tipici in virtù della modalità sono da considerarsi tipici in virtù della modalità di produzione.di produzione.

La specificità consiste nella caratteristica o La specificità consiste nella caratteristica o nell’insieme delle caratteristiche che distinguono nell’insieme delle caratteristiche che distinguono chiaramente un prodotto agricolo da altri prodotti chiaramente un prodotto agricolo da altri prodotti simili o appartenenti alla medesima categoriasimili o appartenenti alla medesima categoria

ESEMPIOESEMPIO

I formaggi con denominazione tipica, prodotti cioè I formaggi con denominazione tipica, prodotti cioè nel territorio nazionale secondo usi costantinel territorio nazionale secondo usi costanti

Le cui caratteristiche derivano da particolari Le cui caratteristiche derivano da particolari metodi della tecnica di produzionemetodi della tecnica di produzione

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Concetto di tipicitàConcetto di tipicità

TIPICITA’

Elemento necessario ed inscindibile

Presenza di una correlazione tra

ambiente e prodotto

Può trattarsi di:

Origine geografica materie prime

Collocazione dell’intero processo produttivo o di una

singola fase

ESISTONO

≠ GRADI DI SPECIFICITA’:

•DIFFERENTI LIVELLI DI FILIERA:

ES. materie prime, produzione, trasformazione, elaborazione,conservazione

•DIVERSE COMPONENTI CHE COMPLETANO UN PRODOTTO:

ES. circoscrizione dell’area di produzione, caratteristiche estrinseche, input di produzione (caratteristiche intrinseche)

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La tipicità di un prodotto può essere dunque di ≠ gradi

Risultante di un MIX DI FATTORI che trovano riferimento e valore nel disciplinare

Può essere:

• MONOATTRIBUTO

Si lega esclusivamente alle materie prime oppure alla fase di trasformazione della filiera

•PLURIATTRIBUTO

Entrambi queste fasi insieme ad altri aspetti

ATTENZIONE:

NON E’ DETTO CHE

AI MASSIMI LIVELLI DI TIPICITA’

MASSIMO POTENZIALE ECONOMICO E DI MERCATO

E’ evidente infatti che ai prodotti tipici siano associati costi e vincoli di natura economica!

C’E’ DUNQUE CORRELAZIONE TRA

VINCOLI DI TIPICITA’ E COSTI DI PRODUZIONE

In + c’è da dire che questi sistemi non dipendono solo da variabili economiche, ma anche da ELEMENTI E RELAZIONI

ESTERNE

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L’adeguamento della L’adeguamento della normativa nazionale a normativa nazionale a

quella comunitariaquella comunitariaQuadro normativo antecedente i Quadro normativo antecedente i

Reg. 2081/92 e 2082/92Reg. 2081/92 e 2082/92

A differenza della Francia, che già prima del 1992 disponeva di una completa legislazione delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari,

IL PANORAMA NORMATVO ITALIANO si presentava alla stessa data CARENTE di una legislazione organica disponendo piuttosto di singole leggi finalizzate alla tutela di denominazioni di particolari prodotti: FORMAGGI,VINI e SALUMI

Al contrario in Europa esistevano già due diversi orientamenti normativi:

Nel Sud-Europa e Francia: già codificate specifiche norme di produzione formalizzate in decreti a livello nazionale

Nel Nord-Europa e Germania il sistema legislativo prevedeva un semplice ricorso di chi avesse prova di esistenza di concorrenza sleale

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L’adeguamento della normativa L’adeguamento della normativa nazionale a quella comunitarianazionale a quella comunitaria

Gli organismiGli organismiNonostante l’assenza di una legislazione, in Italia alcuni

prodotti, specialmente del settore caseario e delle carni lavorate, sono stati tutelati e valorizzati grazie all’azione privata di produttori che hanno creato assetti organizzativi riconosciuti dal consumatore e garanti delle caratteristiche del prodotto

E’ il caso dei CONSORZI DI TUTELA: formatisi come organismi associativi privati, hanno sviluppato il proprio campo di azione in ≠ direzioni: dall’assistenza tecnica fino alla diffusione commerciale dei prodotti.

ESEMPI

1. CONSORZIO DEL FORMAGGIO PARMIGIANO REGGIANO (CFPR)

Nato nel 1934 per volontà di tutti i produttori delle zone d’origine come consorzio volontario di tutela

Da allora Consorzio e Parmigiano Reggiano sono diventati un binomio inscindibile

2. CONSORZIO PROSCIUTTO DI PARMA

Nato nel 1963 sempre su iniziativa dei produttori

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Quadro legislativo successivo Quadro legislativo successivo all’emanazione dei Reg. all’emanazione dei Reg.

2081/92 e 2082/922081/92 e 2082/92

L’adeguamento della L’adeguamento della normativa nazionale a quella normativa nazionale a quella

comunitariacomunitaria

Dopo l’approvazione dei Reg. 2081/92 e 2082/92 l’Italia è dovuta intervenire in materia di vigilanza e controllo sui prodotti DOP e IGP e attestazioni di specificità per dare attuazione alle norme in essi contenute.

Art.10 stabilisce infatti che gli Stati membri provvedano entro 6 mesi dall’entrata in vigore del regolamento a costituire strutture di controllo aventi il compito di garantire che le tipicità rispondano ai requisiti del disciplinare

• DM 3/11/1995 affida le funzioni di controllo e vigilanza all’Ispettorato Centrale Repressioni Frodi e prevede che le attività di controllo siano svolte da organismi esterni, pubblici o privati, compresi gli stessi Consorzi

• DM 18/12/1997 viene riconosciuta al Ministero delle Politiche Agricole l’autorità nazionale per il coordinamento delle attività di controllo e vigilanza

Ma soprattutto stabilisce che l’attività di controllo venga svolta da autorità pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con DM si tagliano fuori i consorzi!

Ribadito con Legge 128 del 24/04/1998

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Non solo … la ri-definizione Non solo … la ri-definizione del ruolo dei Consorzidel ruolo dei Consorzi

L’adeguamento della normativa L’adeguamento della normativa nazionale a quella comunitarianazionale a quella comunitaria

Con l’entrata in vigore dei reg. comunitari si è reso necessario RIDEFINIRE il ruolo dei Consorzi o Istituzioni chiave del successo delle produzioni tipiche italiane.

COMPITO NON SEMPLICE

Intervenire senza penalizzare e limitare eccessivamente il loro campo di azione

Garantendo contemporaneamente il rispetto delle disposizioni comunitarie

La politica della CE infatti, nonostante fosse finalizzata alla tutela dei prodotti tipici, rischiava di SMINUIRE il ruolo dei Consorzi INDEBOLIRE TESSUTO PICCOLE/MEDIE IMPRESE sulle quali si basa la produzione DOP e IGP.

Per questo motivo i primi decreti emessi appaiono come un tentativo di mantenere inalterate le funzioni dei Consorzi

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Con la Con la Legge Comunitaria 526 del 1999Legge Comunitaria 526 del 1999 si si stabiliscono come materie di competenza stabiliscono come materie di competenza dei Consorzi i seguenti aspetti:dei Consorzi i seguenti aspetti:

TUTELATUTELA PROMOZIONEPROMOZIONE VALORIZZAZIONEVALORIZZAZIONE INFORMAZIONE DEL CONSUMATOREINFORMAZIONE DEL CONSUMATORE

Obiettivo principaleObiettivo principale affidare la gestione affidare la gestione del consorzio ai SOGGETTI CHE del consorzio ai SOGGETTI CHE DIRETTAMENTE PRODUCONO E DIRETTAMENTE PRODUCONO E OTTENGONO il prodotto del quale è OTTENGONO il prodotto del quale è riconosciuta la denominazionericonosciuta la denominazione

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Le tipicità alimentari nazionaliLe tipicità alimentari nazionali Su un totale comunitario di 610 prodotti tipici il Su un totale comunitario di 610 prodotti tipici il

paniere italiano delle DOP e IGP si compone di 123 paniere italiano delle DOP e IGP si compone di 123 prodotti agro-alimentari, dei quali:prodotti agro-alimentari, dei quali:

79 registrati a marchio DOP79 registrati a marchio DOP 43 a marchio IGP 43 a marchio IGP e 1 attestazione di specificitàe 1 attestazione di specificità

((dati aggiornati al 12 Maggio 2003,dati aggiornati al 12 Maggio 2003, fonte Coldiretti – Vademecum per le fonte Coldiretti – Vademecum per le domande di registrazione delle Denominazioni d’origine e Indicazioni domande di registrazione delle Denominazioni d’origine e Indicazioni geografiche protette nell’albo comunitario)geografiche protette nell’albo comunitario)

TIPOLOGIA PRODOTTI ITALIA TOTALE UE

Carni fresche 2 92

Prodotti a base di carne 26 61

Altri prodotti animali - 17

Formaggi 30 149

Grassi ed oli di oliva 25 72

Ortofrutticoli e cereali 35 138

Prodotti della panetteria 2 12

Altri prodotti (aceti balsamici, sidri, miele) 2 11

Oli essenziali 1 3

Pesci e molluschi - 6

Fieno - 1

Birre;acque minerali;gomme e resine - 48

Totale prodotti 123 610

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ITALIA in linea con le denominazioni europee ITALIA in linea con le denominazioni europee prevalenza prodotti settore caseario ed prevalenza prodotti settore caseario ed ortofrutticoliortofrutticoli

Seguono in UE le carni fresche con 92 Seguono in UE le carni fresche con 92 registrazioni, mentre in Italia questo comparto registrazioni, mentre in Italia questo comparto presenta solo 2 IGPpresenta solo 2 IGP

L’Italia e l’UE si riallineano nelle registrazioni L’Italia e l’UE si riallineano nelle registrazioni delle preparazioni a base di carne (61 delle preparazioni a base di carne (61 comunitarie, 26 nazionali) e con gli oli di oliva comunitarie, 26 nazionali) e con gli oli di oliva (72 UE e 25 made in Italy)(72 UE e 25 made in Italy)

All’interno dell’UE appare un netto divario tra All’interno dell’UE appare un netto divario tra Nord Europa [Finlandia, Belgio, Danimarca, Nord Europa [Finlandia, Belgio, Danimarca,

Irlanda, paesi Bassi, Svezia]Irlanda, paesi Bassi, Svezia] con poche o con poche o nulle denominazioninulle denominazioni

Restanti Paesi Restanti Paesi contribuiscono fortemente al contribuiscono fortemente al paniere delle tipicitàpaniere delle tipicità

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2

30

1

24

13

32

20

62 2

0

5

10

15

20

25

30

35

CARNI OLIO DI OLIVA PREPARAZIONI ABASE DI CARNE

ACETI (diversidagli aceti divino)

DOP IGP ATTESTAZIONI SPECIFICITA'

FORMAGGI ORTOFRUTTA E CEREALI PANETTERIA

Da un punto di vista merceologico:

Nel paniere delle tipicità DOP:

EQUILIBRIO tra:

•Formaggi 38%

•Oli di oliva 30,4%

•Preparazioni a base di carne 25,3%

Nel paniere delle tipicità IGP:

Maggior quota ortofrutta e cereali 74,4%

Preparazioni a base di carne 14%

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Localizzazione territorialeLocalizzazione territoriale

14

36

13

69

19

7 86

02468

101214161820

DOP

IGP

Italia Settentrionale patrimonio di 36 DOP e IGP

Mezzogiorno 26

Centro 15

Italia Insulare 14

• Italia Settentrionale più alta concentrazione di

• DOP Nord Ovest

• IGP Nord Est

• Simili i panieri DOP e IGP di Centro e Italia Insulare

• Le rimanenti 26 DOP e 5 IGP sono INTERREGIONALI la zona geografica di produzione interessa +

comuni, province e regioni

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Livello regionaleLivello regionale

La regione che offre il maggior La regione che offre il maggior numero di tipicità è l’Emilia numero di tipicità è l’Emilia Romagna con 24 prodotti a Romagna con 24 prodotti a marchio registratomarchio registrato

Seguono:Seguono: Lombardia e VenetoLombardia e Veneto 1717 ToscanaToscana 1414 PiemontePiemonte 1212 Sicilia e CampaniaSicilia e Campania 1111 LazioLazio 1010

Ultima la Liguria con 1 sola DOPUltima la Liguria con 1 sola DOP

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I bacini territorialiI bacini territoriali

I bacini territoriali di approvvigionamento per la produzione di preparati di carne DOP e IGP rappresentano un’ulteriore possibilità di guadagno per gli operatori di questo sistema agro-alimentare

Ad eccezione, infatti, di alcuni salumi – CAPOCOLLO, PANCETTA , SOPRESSATA, SALSICCIA della CALABRIA – gli altri preparati possono usufruire di materie prime (coscie e carni fresche) di PROVENIENZA ESTERNA – ovvero da altre regioni ≠ da quella dove ha sede il marchio di origine.

Quindi oltre ai prodotti tipici svolgono un ruolo fondamentale anche le tradizionali produzioni agro-alimentari fornendo opportunità produttive in termini economici e in termini di sviluppo dei sistemi agro-alimentari locali

LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA principali bacini territoriali contribuendo alla produzione di 18 e 17 prodotti tutelati

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Il potere economico delle tipicitàIl potere economico delle tipicità

La Coldiretti stima nel 2004 per i soli DOP e IGP:La Coldiretti stima nel 2004 per i soli DOP e IGP: valore al consumo di 7,7 mld €valore al consumo di 7,7 mld € valore dell’export di 1,5 mld €valore dell’export di 1,5 mld €

Contribuiscono:Contribuiscono: Formaggi Formaggi 4,3 mld4,3 mld Salumi e prosciutti Salumi e prosciutti 2,8 mld2,8 mld OrtofruttaOrtofrutta 0,08 mld0,08 mld Oli di olivaOli di oliva 0,05 mld0,05 mld AltriAltri 0,4 mld0,4 mld

A questi valori si sommano quelli dei vini, dove l’Italia A questi valori si sommano quelli dei vini, dove l’Italia – secondo Coldiretti – rappresenta il 2° paese – secondo Coldiretti – rappresenta il 2° paese produttore di vino in Europa con 447 vini Docg, produttore di vino in Europa con 447 vini Docg, doc, Igtdoc, Igt

Pari al 60% della produzione nazionale di vinoPari al 60% della produzione nazionale di vino

Fatturato 8 mld € Fatturato 8 mld €

Valore esportazione > 2,5 mld € Valore esportazione > 2,5 mld €

Principale voce export agro-alimentare Principale voce export agro-alimentare nazionalenazionale

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Testi di riferimentoTesti di riferimento• Coldiretti (2003), “Vademecum per le domande di registrazione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche protette nell’albo comunitario”

• Mancini M.C. (2003), “Le produzioni alimentari tipiche – L’impatto economico e organizzativo della normativa europea”, Ed. MUP Monte Università di Parma, Parma

• Nomisma (2001), “VIII Rapporto Nomisma sull'Agricoltura Italiana - PRODOTTI TIPICI E SVILUPPO LOCALE Il ruolo delle produzioni di qualità nel futuro dell'agricoltura italiana, Editrice Il Sole 24 Ore, Milano

•Istituto nazionale di economia Agraria (2004), “L’agricoltura italiana conta 2004”, INEA

•Ventura A. (2003), “Atlante dei prodotti Dop e Igp dell’Emilia Romagna – Seconda edizione 2003”, Supplemento ad Agricoltura N.6 – giugno 2003, Regione Emilia Romagna, Assessorato Agricoltura, ambiente e Sviluppo Sostenibile

• Giuseppe Zicari, “Gestione della sicurezza alimentare: le normative di riferimento e il sistema sanzionatorio: HACCP, produzioni biologiche, i marchi Dop ed Igp, ISO 9000, ISO 14100”: Napoli: Sistemi Editoriali, 2003

Siti web di riferimentoSiti web di riferimento• www.politicheagricole.it

Link Prodotti di Qualità

• www.ismea.it

Link Naturalmente italiano