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Il Il conferimento conferimento CONFERIMENTO Il Il conferimento conferimento artt. 2342-2345 c.c. spa artt. 2464-2466 c.c. (rinvio alle norme disciplinanti il conferimento di singoli beni) Indice srl Descrizione dell’istituto Descrizione dell’istituto Il conferimento d’azienda è un’operazione mediante la quale un soggetto (denominato conferente) trasferisce unazienda o un ramo aziendale ad una CONFERIMENTO (denominato conferente) trasferisce un azienda o un ramo aziendale ad una società (conferitaria), ricevendo quale corrispettivo una partecipazione (azioni/quote di nuova emissione della conferitaria) nel capitale della società stessa. Il codice civile non disciplina il conferimento d’azienda in maniera autonoma, ma rimanda ai conferimenti in società dei beni in natura (art. 2247) e richiede la relazione di stima ex art. 2343 e 2465 c.c.. Conferimento Conferimento in in senso senso stretto stretto Col conferimento dazienda si separa dallimpresa conferente un Col conferimento d azienda si separa dall impresa conferente un complesso aziendale funzionante , destinato ad un’impresa “conferitaria”, – già costituita – o nata a seguito del conferimento stesso. Di solito la conferente - che cede l’unica azienda posseduta - rimane in vita come società finanziaria, gestendo la partecipazione (Holding industriale).

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IlIl conferimentoconferimento

CONFERIMENTO

Il Il conferimentoconferimentoartt. 2342-2345 c.c.spa

artt. 2464-2466 c.c.(rinvio alle norme disciplinanti il

conferimento di singoli beni)Indice

srl

Descrizione dell’istitutoDescrizione dell’istituto

• Il conferimento d’azienda è un’operazione mediante la quale un soggetto(denominato conferente) trasferisce un’azienda o un ramo aziendale ad una

CONFERIMENTO

(denominato conferente) trasferisce un azienda o un ramo aziendale ad unasocietà (conferitaria), ricevendo quale corrispettivo una partecipazione(azioni/quote di nuova emissione della conferitaria) nel capitale della societàstessa. Il codice civile non disciplina il conferimento d’azienda in manieraautonoma, ma rimanda ai conferimenti in società dei beni in natura (art.2247) e richiede la relazione di stima ex art. 2343 e 2465 c.c..

ConferimentoConferimento inin sensosenso strettostretto• Col conferimento d’azienda si separa dall’impresa conferente un• Col conferimento d azienda si separa dall impresa conferente un

complesso aziendale funzionante, destinato ad un’impresa “conferitaria”,– già costituita– o nata a seguito del conferimento stesso.

• Di solito la conferente - che cede l’unica azienda posseduta - rimane in vitacome società finanziaria, gestendo la partecipazione (Holding industriale).

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Le motivazioniLe motivazioni• Ristrutturazione organizzativa

– conferendo autonomia operativa e giuridica ad uno o più rami aziendali in

CONFERIMENTO

aree da gestire separatamente. STEP: Struttura divisionale/ autonomia gestionale/ conferimento/ autonomia giuridica

– responsabilizzazione managers– scorporo di tutte le attività e accentramento c/o holding di talune funzioni di

gruppo (finanza, servizi legali e amministrativi) per conseguire economie di scala

– conferimento per concentrazione ramo in altra società preesistente (attenzione, però al problema organizzativo)( , p p g )

• Ridefinizione della strategia finanziaria– sostituendo al ramo una partecipazione (beni di 2° grado in luogo di beni di

1° grado) si agevola la movimentazione e la valorizzazione della partecipazione (quotazione, ingresso di nuovi soci, ecc.).

• Disinvestimento– abbandono area di business, perché non più strategica o per esigenze di

riequilibrio economico-finanziario e patrimoniale

Le finalità dell’istituto, in sintesiLe finalità dell’istituto, in sintesiFinalità del conferimento:• il rafforzamento dell’attività imprenditoriale (si pensi all’apporto di una impresa

CONFERIMENTO

p ( p pp pindividuale in una società di capitale che eserciti la stessa attività o attivitàstrettamente complementare);

• i vantaggi derivanti dalle eventuali agevolazioni di tipo fiscale;• l’isolamento di un ramo in perdita (“bad branch”) in un’azienda in grado di

ottenere buoni risultati;• la riorganizzazione aziendale;• lo sfruttamento di economie di scala;• la diversificazione degli investimenti, dal momento che si sceglie di cedere solo

singoli rami aziendali e non tutta l’azienda;• il passaggio generazionale all’interno dell’azienda, al fine di semplificare e

razionalizzare l’eventuale divisione dell’azienda tra gli eredi.In generale, si può quindi affermare che l’operazione di conferimento è unutile strumento per perseguire la dimensione aziendale ottimale; consenteinfatti di ridurre le dimensioni di un’azienda, conferendone i diversi rami inimprese con autonoma gestione, ma anche di consolidare alleanze

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Aspetti civilistici del conferimentoAspetti civilistici del conferimento

CONFERIMENTO

I ConferimentiI Conferimenti• Obiettivi della Riforma

– 1) l'acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento

CONFERIMENTO

1) l acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimentodell'impresa sociale, a condizione che sia garantita l'effettivaformazione del capitale sociale;

– 2) ai soci di regolare l'incidenza delle rispettive partecipazionisociali sulla base di scelte contrattuali;

– 3) di semplificare le procedure di valutazione dei conferimenti innatura, nel rispetto del principio di certezza del valore a tutela di terzi.

• Di fatto la Riforma:• Di fatto la Riforma:

– ha sostanzialmente confermato la disciplina dei conferimenti nelle società per azionisocietà per azioni,

– mentre ha previsto regole ad hoc per le società a responsabilità società a responsabilità limitatalimitata.

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La normativa civilisticaLa normativa civilistica

• L’operazione di conferimento realizza il sostanzialet f i t di d’ i d i f i ti

CONFERIMENTO

trasferimento di un ramo d’azienda; per i conferimentidi aziende occorre quindi far riferimento agli obblighipropri del trasferimento d’azienda (art. 2557 ss c.c.) ein particolare:

– divieto di concorrenza (art. 2557 c.c.)i i t tti ( t 2558 )– successione nei contratti (art. 2558 c.c.)

– crediti relativi all’azienda ceduta (art. 2559 c.c.)– debiti relativi all’azienda ceduta (art. 2560 c.c.)

Le fasi del conferimentoLe fasi del conferimento

• Fase propedeutica:contatti tra le società (se conferitaria preesistente) e delibera (di

CONFERIMENTO

– contatti tra le società (se conferitaria preesistente) e delibera (distraordinaria amministrazione) del conferimento d’azienda o del ramo.

–– NBNB:: se muta l’oggetto sociale della conferente occorre l’assembleastraordinaria e spetta il diritto di recesso ai soci dissenzienti.

• Fase valutativa:– nomina del perito– asseverazione della periziap

• Fase attuativa:– delibera di aumento di capitale della società conferitaria a servizio del

conferimento (art. 2441 c.c.: non spetta il diritto di opzione) e stipulazione(spesso contestuale) dell’atto di conferimento (atto pubblico).

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L’atto di conferimentoL’atto di conferimento

• Il contenuto non è disciplinato dal codice civile:l ti id tifi ti i d ll i tà f t f it i

CONFERIMENTO

– elementi identificativi delle società conferente e conferitaria– risultanze della perizia giurata, il valore attribuito al complesso,

individuazione delle attività e passività conferite (spesso tramite ilrinvio al contenuto della perizia).

• NB: il valore peritato rappresenta il limite superiore per l’aumento dicapitale sociale sovrapprezzo.

l d t ti d ll l h ff tt i idi il f i t– la data a partire dalla quale ha effetto giuridico il conferimento• NB: è possibile prevedere il trasferimento di determinati elementi

costituenti il complesso aziendale anche in un momento successivo alladata di decorrenza del conferimento. (Es. forza lavoro).

Conferimento d’azienda Conferimento d’azienda Comunicazioni Comunicazioni sindacali (art. 47 L. 428/1990)sindacali (art. 47 L. 428/1990)

CONFERIMENTO

Obbligo di informare le rappresentanze sindacalig ppalmeno 25 giorni prima dell’operazione, per leaziende con più di 15 dipendenti

Su richiesta delle rappresentanze sindacali o deisindacati di categoria, l’alienante e l’acquirenteg , qhanno l’obbligo di avviare entro 7 giorni dalricevimento della richiesta un esame congiunto coni soggetti sindacali richiedenti; decorsi 10 giorni laconsultazione si intende esaurita.

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L’esclusione del diritto d’opzioneL’esclusione del diritto d’opzione

• Se il conferimento è destinato ad una società pre-esistente, questaprocede all’effettuazione di un aumento di Capitale sociale c d

CONFERIMENTO

procede all effettuazione di un aumento di Capitale sociale c.d.“con esclusione del diritto di opzione”

• Art. 2441 c.c.:“…omissis… Le proposte di aumento dicapitale sociale con esclusione o limitazione del diritto diopzione, ai sensi del primo periodo del quarto comma o delquinto comma del presente articolo, devono essere illustrate dagliamministratori con apposita relazione, dalla quale devonopp , qrisultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero,qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, leragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per ladeterminazione del prezzo di emissione”.

L’aumento del Capitale Sociale e il L’aumento del Capitale Sociale e il sovrapprezzo azionisovrapprezzo azioni

• [Aumento di C Soc Sovrapprezzo]

CONFERIMENTO

• [Aumento di C.Soc. Sovrapprezzo]– tutela diritti creditori sociali e terzi

• Ripartizione tra [Aumento C.Soc.] e [Sovrapprezzo]:[Sovrapprezzo]:– tutela diritti dei vecchi e nuovi soci

Esprimere un parere sulla congruità del prezzo di emissionesignifica prendere in considerazioni entrambe le dimensioni

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Perizia della sommatoria: C.soc Perizia della sommatoria: C.soc sovr.sovr.

• L’emissione di azioni della conferitaria a favore della conferentepreesistente comporta il problema, tipico degli aumenti di capitale

CONFERIMENTO

p p p p g pcon esclusione del diritto di opzione, della ripartizionedell’incremento di patrimonio netto tra valore nominale esovrapprezzo.

• Il perito non è tenuto ad entrare nel merito della questione,dovendo semplicemente limitarsi ad attestare che il valore delramo o dell’azienda oggetto di conferimento è almeno pari aquello ad esso attribuito ai fini della determinazione del capitalequello ad esso attribuito ai fini della determinazione del capitalesociale e dell’eventuale sovrapprezzo.

• Spetta alle controparti negoziare la quota di partecipazione alcapitale della conferitaria e ciò presuppone, di fatto, unavalutazione comparativa ex-ante del valore corrente dell’aziendao ramo conferito e dell’azienda conferitaria. E’, in pratica, unavalutazione di concambio.

Il corrispettivo del ramo/azienda e la Il corrispettivo del ramo/azienda e la sua configurazionesua configurazione

• Le parti non possono determinare autonomamente ilcorrispetti o: il alore massimo è infatti indicato nella rela ione

CONFERIMENTO

corrispettivo: il valore massimo è infatti indicato nella relazionedell’esperto ai sensi del 2343 c.c. (SPA) e 2465 c.c. (SRL)

• L’oggetto del trasferimento risulta circoscritto dalle indicazioniperitali. Per tale motivo il conferimento si differenzia dallacessione d’azienda per la quale si presume l’integraletrasferimento di tutti i beni ed i rapporti facenti capo all’aziendaf pp f pstessa: l’esclusione di un determinato bene deve essere oggettodi esplicita pattuizione.

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Responsabilità della conferitariaResponsabilità della conferitaria

• Art. 2558 c.c.: successione della conferitaria nei contratti l ti i ll’ i d t f it

CONFERIMENTO

relativi all’azienda trasferita• Art. 2559 c.c.: successione nei crediti (automatico

trasferimento dei rapporti in capo alla conferitaria)• Art. 2560 c.c.: trasferimento dei debiti dell’azienda conferita

(se non vi è liberazione del conferente in mancanza di assenso del creditore: menzione nei conti d’ordine della conferente)

• La responsabilità della conferitaria è circoscritta (art. 2560, c.2) ai debiti che risultano dalle scritture contabili.

Conferimento in Conferimento in SPASPA -- RIFORMARIFORMA• L’esperto non è più tenuto ad attestare:

– che il valore attribuito non è inferiore al valore nominale aumentato

CONFERIMENTO

che il valore attribuito non è inferiore al valore nominale aumentatodell’eventuale sovrapprezzo delle azioni emesse a fronte delconferimento, bensì

– che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini delladeterminazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo e deicriteri di valutazione seguiti.

• Il significato di tale modifica è quello di attribuire, mediantel’ i d ll’ ( i d l P id d l T ib ll’attestazione dell’esperto (nominato dal Presidente del Tribunale«nel cui circondario ha sede la società» conferitaria), la garanziache il valore del conferimento non è inferiore al valore delle azioniassegnate, con la conseguenza evidente di evitare che venganoassegnate al soggetto conferente azioni in misura superiore alproprio conferimento

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Le problematiche del conferimento Le problematiche del conferimento --SPASPA

• Problematiche del conferimento:– individuazione beni e diritti conferibili

CONFERIMENTO

– verifica della consistenza del patrimonio trasferito mediante valutazione dello stesso (funzione di garanzia del capitale sociale per i terzi)

• L’art. 2342, 3° c., (obbligo di liberare integralmente le azionicorrispondenti ai beni in natura ed ai crediti, già al momento dellasottoscrizione) prevede di fatto che i conferimenti in società dicapitali siano assoggettati al principio consensualistico: la proprietào il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consensodelle parti legittimamente manifestato, cioè con la stipulazionedell’atto di conferimento. Quanto sopra per garantire allaconferitaria la titolarità di quei diritti da cui dipende la piena edeffettiva disponibilità dei beni conferiti. Si elimina così a monte ilrischio di inadempimento.

• Stessa ratio vale per il 5° c., che prevede il divieto di conferire le prestazioni d’opera e i servizi, seppur valutabili economicamente.

I beni e i diritti conferibili I beni e i diritti conferibili -- SPASPA• Non risulta ammissibile il conferimento di un diritto di

godimento di un bene in forma obbligatoria, in quanto in tal

CONFERIMENTO

godimento di un bene in forma obbligatoria, in quanto in tal caso il socio dovrebbe assumersi delle obbligazioni di fare che si protrarrebbero nel tempo: ciò sarebbe infatti incompatibile con la volontà del legislatore di eliminare il rischio di inadempimento per le prestazioni differite nel tempo.

• E’ invece suscettibile di conferimento un diritto reale di godimento (es. usufrutto), dato che, in tal caso, il conferimentogodimento (es. usufrutto), dato che, in tal caso, il conferimento si risolve in una prestazione istantanea.

• Le creazioni intellettuali brevettate e i marchi sono giuridicamente configurabili come “beni” (data la disciplina sulle modalità di appropriazione) e pertanto conferibili.– Le invenzioni non brevettate non sono conferibili in quanto non tutelabili

giuridicamente

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I beni e i diritti conferibili I beni e i diritti conferibili -- SPASPA• Il know-how (conoscenze ed esperienze trasmissibili a terzi non

brevettate o non brevettabili, che sono in grado di apportare

CONFERIMENTO

g ppmiglioramenti alle tecniche soprattutto di produzione e didistribuzione) pone dubbi in merito alla sua qualificazione giuridicacome “bene” e quindi sulla sua conferibilità; infatti:– la società conferitaria sarebbe sprovvista degli strumenti capaci

di garantirle un uso esclusivo dell’elemento patrimonialeconferitole

– la descrizione di tale asset nella relazione peritale violerebbe ilrequisito di segretezza con la conseguenza di privare il know-how di un autonomo valore (la perizia può anche non riportare ladescrizione analitica di quanto necessario per la praticaattuazione del know-how, anche se tale mancanza potrebbeesporre il perito al rischio di evidenziare un valore non razionale)

I beni e i diritti conferibili I beni e i diritti conferibili -- SPASPA

• L’avviamento del complesso azienda, considerata nella suainterezza e nella sua dimensione dinamica (e non come

CONFERIMENTO

interezza e nella sua dimensione dinamica (e non comesemplice somma di singoli beni) rappresenta una componentedel capitale economico.

• L’avviamento non è un bene autonomo, bensì una qualitàdell’azienda o del ramo conferito (teoria organizzativa)

• NB: anche la teoria atomistica non nega l’unitarietà funzionaleimpressa ai beni aziendali dall’imprenditore

• Ignorare l’avviamento potrebbe comportare distorsioni nellaredistribuzione del capitale nella società conferitaria, sepreesistente.

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Conferimento in Conferimento in SRLSRL -- RIFORMARIFORMA

• Nelle SRL (diversamente dalle SPA dove ogni azione ha

CONFERIMENTO

eguale valore) il capitale sociale è suddiviso in quote divalore diverso: ciascun socio è titolare di un’unica quotaproporzionale al conferimento con la possibilità di derogare(espressamente prevista nell’atto costitutivo) al vincolodell’assegnazione delle quote in misura proporzionale aiconferimenti effettuati.

• Tale deroga rimarca la rilevanza delle qualità personali dei• Tale deroga rimarca la rilevanza delle qualità personali deisingoli soci rispetto alle caratteristiche patrimoniali.

Conferimento in Conferimento in SRLSRL -- RIFORMARIFORMA• il valore dei conferimenti non può essere nel suo complesso inferiore

all’ammontare totale del capitale sociale, confermando il principio

CONFERIMENTO

della tutela dell’integrità del capitale sociale, con conseguente divieto di emettere partecipazioni sociali di valore nominale superiore al valore dei conferimenti. La tutela dell’integrità del capitale sociale è (analogamente a quanto previsto nelle s.p.a.) riferita al rapporto tra la somma dei conferimenti e l’ammontare globale del capitale sociale e non più al rapporto tra il singolo conferimento e la singola quota.

• i conferimenti possono essere effettuati:co e e posso o esse e e e u :– in denaro (contestualmente alla costituzione almeno i 2,5 decimi,

oppure i 10/10 se costituzione con unico socio). Il versamento delconferimento in denaro è sostituibile con una fideiussione bancaria ouna polizza assicurativa;

– con elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica;– con beni in natura e/o crediti.

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I beni e i diritti conferibili I beni e i diritti conferibili -- SRLSRL

Oggetto del conferimento

CONFERIMENTO

• L’atto costitutivo deve indicare i conferimenti di ciascun socioe il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura,mentre l’art. 2464, comma 2, del codice civile stabilisce chepossono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivosuscettibili di valutazione economica con l’intento diconsentire l’acquisizione di ogni elemento utile per il proficuosvolgimento dell’impresa sociale, a condizione che siagarantita l’effettiva formazione del capitale sociale: tra glielementi dell’attivo suscettibili di valutazione economicavanno considerati il lavoro, la consulenza, l’attivitàpersonale o intellettuale, ogni tipo di know how.

I beni e i diritti conferibili I beni e i diritti conferibili -- SRLSRL

Questo significa che le limitazioni che fino ad oggi erano t t l di i il t l l

CONFERIMENTO

contenute nel codice civile vengono superate per le s.r.l., mentre permangono per le s.p.a.

Nelle s.r.l. potranno essere conferiti, pertanto, oltre ai beni in natura e ai crediti:• le prestazioni lavorative o di servizi;• l’avviamento di un’impresa;• le conoscenze o i processi di lavoro;• i diritti reali di godimento o di garanzia;• le obbligazioni in base alle quali il conferente si astiene dal compiere un’attività

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I beni e i diritti conferibili I beni e i diritti conferibili -- SRLSRLConferimento di opera e di servizi• La possibilità di poter conferire qualsiasi elemento dell’attivo

CONFERIMENTO

p p qsuscettibile di valutazione economica include l’ammissibilità delconferimento di opera e di servizi.

• Il comma 6 dell’art. 2464 del codice civile stabilisce che “ilconferimento può anche avvenire mediante la prestazione di unapolizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cuivengono garantiti, per l’intero valore ad essi assegnato, gliobblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazioneobblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazioned’opera o di servizi a favore della società”.

• Questo significa che il socio può conferire al capitale socialedella società la propria prestazione d’opera o di servizi acondizione che gli obblighi assunti siano garantiti da unapolizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria al finedi tutelare la società nei casi di inadempimento del socio.

I beni e i diritti conferibili I beni e i diritti conferibili -- SRLSRL

• Ulteriormente, qualora l’atto costitutivo lo preveda, la

CONFERIMENTO

polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal sociocon il versamento a titolo di cauzione del corrispondenteimporto in danaro presso la società. In sintesi, nelle ipotesidi conferimento di opera o di servizi, la norma garantisce lasocietà (e con essa i terzi) nel caso di mancata esecuzionedella prestazione promessa, sia per inadempimento che per

i t bil l i d bit ( tcausa non imputabile al socio-debitore (morte,sopravvenuta incapacità): si vuole, in altre parole,assicurare alla società che il capitale sociale nominale siacoperto da un valore economico conseguito anche aprescindere dall’attività del socio debitore.

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Nomina del perito e «revisione» Nomina del perito e «revisione» della stima della stima -- SRLSRL

Il t 2465 di l i h il

CONFERIMENTO

• Il nuovo art. 2465 c.c. dispone al primo comma che il conferimento dei beni in natura o dei crediti deve essere accompagnato dalla relazione di stima di un espertorelazione di stima di un esperto, scelto fra i revisori contabili iscritti nell’apposito registro o fra le società di revisione iscritte nel relativo albo.

• La relazione, da allegare all’atto costitutivo, deve contenere l d i i d i b i diti f iti l’i di i d ila descrizione dei beni o crediti conferiti, l’indicazione dei criteri di valutazione adottati e l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo.

Obbligo di garanzia Obbligo di garanzia -- SRLSRL

P i hé i f i ti di i i

CONFERIMENTO

• Proprio perché i conferimenti di opere e servizi non sono immediatamente «liberabili», come invece i conferimenti di beni in natura e crediti, il legislatore della riforma, per ovviare al rischio in cui potrebbe incorrere la società nel caso di inadempimento da parte del socio dell’obbligo assunto di prestazione dell’opera o dei servizi, ha stabilito che il conferimento di opera e servizi deve esserestabilito che il conferimento di opera e servizi deve essere corredato necessariamente di una polizza o di una fideiussione che possa essere escussa dalla società nella citata ipotesi di inadempimento, allo scopo di tutelare l’effettività del capitale sociale.

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Obbligo di garanzia Obbligo di garanzia -- SRLSRL• La previsione della garanzia suddetta, però, funge da

strumento di tutela dell’effettività del capitale solo

CONFERIMENTO

strumento di tutela dell effettività del capitale solo nell’ipotesi di inadempimento dell’obbligo assunto dal socio; al contrario, gli strumenti previsti dal sesto comma dell’art. 2464 c.c. non possono garantire l’effettività del capitale con riferimento alla valutazione economica oggettiva della prestazione promessa.

Perizia di stima Perizia di stima -- SRLSRL

Al i d il h l i i di ti d

CONFERIMENTO

• Al riguardo, occorre rilevare che la perizia di stima ad opera dell’esperto scelto fra i revisori contabili o le società di revisione è prevista obbligatoriamente solo per i conferimenti di beni in natura o crediti, mentre nulla è disposto con riferimento alla differente categoria dei conferimenti di opera e serviziconferimenti di opera e servizi.P t d ll d tt i it d di tt ll t i d i• Parte della dottrina, ritenendo di attrarre nella categoria dei conferimenti in natura anche i conferimenti in oggetto, ha affermato l’applicabilità agli stessi del procedimento di l’applicabilità agli stessi del procedimento di stima stima ex ex art. 2465, primo comma, c.c.art. 2465, primo comma, c.c.

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Aspetti contabili del conferimentoAspetti contabili del conferimento

CONFERIMENTO

La conferenteLa conferente• Deve predisporre una chiusura dei conti, da fornire al

perito quale situazione di “partenza” per la redazione della

CONFERIMENTO

perito quale situazione di partenza per la redazione dellastima ai sensi dell’art. 2343 c.c. (se conferitaria = soc.cap)

• Se la data della perizia coincide con la data di chiusuradell’esercizio, la situazione da consegnare al peritocorrisponderà al bilancio di esercizio stesso.

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La conferenteLa conferente• Successivamente, il primo problema per la conferente consisterà nel

raccordare i valori e i beni evidenziati nella perizia ai valori e beni da

CONFERIMENTO

apportare alla datadata didi effettoeffetto deldel conferimentoconferimento (anche fiscale) checoincide con:– la datadata didi iscrizioneiscrizione pressopresso ilil RegistroRegistro delledelle impreseimprese,

rispettivamente, dell’attodell’atto costitutivocostitutivo (nel caso di conferitariasocietà di capitali new-co) e della deliberadelibera didi aumentoaumento deldelcapitalecapitale socialesociale (nel caso di conferitaria società di capitalipreesistente) [In senso conforme, si veda la circ. Agenzia delleEntrate 21.3.2007 n. 16.].

– la datadata didi stipulazionestipulazione dell’attodell’atto didi conferimentoconferimento (per le societànon di capitali)

– o data successiva, se così pattuito (a prescindere dal soggettodestinatario).

La conferenteLa conferente

CONFERIMENTO

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La perizia. Perché?La perizia. Perché?

CONFERIMENTO

• La perizia (ex art. 2343 c.c.) è prevista a tutela degli interessi:– dei soci; – dei creditori sociali;– dei terzi a vario titolo interessati.

SCOPO:SCOPO:Evitare sopravvalutazioni

La periziaLa perizia

• Ci si chiede se il perito debba procedere

CONFERIMENTO

• Ci si chiede se il perito debba procedere nella valutazione del complesso aziendale e, in particolare, se possa valutarlo:– con criteri propri della cosiddetta valutazione

diretta o sintetica (in pratica capitalizzando i dditi f t i)redditi futuri)

– oppure debba procedere ad una valutazione analitica dei singoli beni.

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La stimaLa stima

• La prescrizione civilistica che impone al

CONFERIMENTO

• La prescrizione civilistica che impone alperito di stimare il valore attribuito aciascun bene deve essere interpretata inmodo elastico: la relazione di stima devenecessariamente essere analitica ecircostanziata, ma senza dimenticare che isingoli beni devono essere valutati come un“complesso di beni organizzati”.

L’iscrizione dell’avviamento?L’iscrizione dell’avviamento?• Iscrivere l’avviamento originario non viola il

disposto dell’art 2426 c c poiché esiste un

CONFERIMENTO

disposto dell art. 2426 c.c. poiché esiste un corrispettivo di valore pagato dalla società non in denaro ma in azioni emesse dalla società conferitaria (Si può iscrivere l’avviamento)

• Nel 2343 c.c. si rinvia alla tecnica aziendale per pquanto attiene ai criteri di valutazione

• QUINDI --> è possibile attenersi:– sia al metodo analitico– sia al metodo sintetico (o altri)

La scelta tecnica del criteriovalutativo è demandata al perito

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Trattamento dell’avviamento Trattamento dell’avviamento negativo (=“badwill”)negativo (=“badwill”)

• Dalla valorizzazione dell’azienda o ramo d’azienda può emergere - rispetto ad un procedimento di valutazione

CONFERIMENTO

emergere rispetto ad un procedimento di valutazione patrimoniale-analitico- un avviamento negativo

• Ciò accade quando la redditività del complesso conferendo è inadeguata rispetto alla remunerazione normale del capitaleO• Occorre: – dopo aver svalutato i beni fino (valore minimo) al loro valore di

realizzo;– iscrivere l’eventuale ulteriore differenza (badwill) nel passivo, tra i

RISCONTI PASSIVI, da imputare (con criterio sistematico) nei C.E. degli esercizi successivi via via che emergono le “perdite”.

I principi di valutazioneI principi di valutazione

• Relativamente ai principi di valutazione, amministratori e

CONFERIMENTO

sindaci della conferente devono uniformarsi a quelli espressidal perito nella propria relazione di stima.

• Esisteranno invece problemi nell’identificazione dei beni daconferire, in quanto, per effetto della gestione, il patrimoniodell’impresa sarà mutato.

Si d à i di i l d i di “ i ii i• Si renderà, quindi necessaria la redazione di una “situazionesituazionepatrimonialepatrimoniale” all’atto del conferimento, per evidenziare imutamenti patrimoniali intervenuti e neutralizzare eventualivariazioni rispetto al patrimonio netto da conferire.

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Il badwillIl badwill

• Ove siano previste perdite future la valutazione analitico

CONFERIMENTO

patrimoniale potrebbe rivelarsi non prudenziale.• (NB: immobilizzazioni per prudenza sono iscritte in bilancio

al minore tra il “costo” e il “valore d’uso”)• Le perdite future potrebbero precludere la possibilità di

remunerare con gli ammortamenti il capitale fisso; è pertantoopportuno svalutare i cespiti fino al valore di realizzo per poipp p p pprocedere, ove ancora necessario, all’imputazione di unbadwill da iscrivere in una “Riserva reintegro redditi” daappostare al passivo e da utilizzare con la tecnica dei riscontipassivi.

La responsabilità del peritoLa responsabilità del perito

• Art 6 DPR 30 del 10/2/1986:

CONFERIMENTO

• Art. 6 DPR 30 del 10/2/1986:– al perito sono applicabili le disposizioni

dell’art. 64 del codice di procedura civile, che regola il regime di responsabilità penale e civile del consulente tecnico di ufficio.

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La responsabilità degli amministratori La responsabilità degli amministratori sulla revisione della stimasulla revisione della stima

• Art. 2343, c.3 - Entro 180 giorni180 giorni:– dalla costituzione della societàcostituzione della società (quindi dall’iscrizione), oppure, se

CONFERIMENTO

preesistente:– dalla delibera di aumento del capitaledelibera di aumento del capitale;– oppure dalla sottoscrizione dell'aumentosottoscrizione dell'aumento da parte del conferente;– oppure dall'atto di conferimentoatto di conferimento.

gli AMMINISTRATORIAMMINISTRATORI devono controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma. Ove occorre, devono procedere alla revisione della stima. Nel contempo, le azioni corrispondenti restano depositate presso la società e non possono essere alienate.

• In assenza di controllo (per omissioni o negligenza), l’amministratore può essere chiamato a risarcire il danno.

• E’ possibile per gli altri soci conferenti (e non ai creditori sociali) esperire l’azione di responsabilità, semprechè lo scarto sia superiore ad un quinto.

I danni da mancata revisioneI danni da mancata revisioneLe conseguenzeLe conseguenze

• In caso di violazione dell’obbligo di revisione, per i dannicausati alla società sono responsabili solidalmente gli

CONFERIMENTO

causati alla società sono responsabili solidalmente gliamministratori e l'alienante

• In tal modo l'atto rimane valido (certezza delconferimento) rafforzando in tal modo la tutela per i terzi.

• Il controllo rimane di competenza esclusiva degliamministratori: sono stati infatti eliminati i sindaci tra iamministratori: sono stati, infatti, eliminati i sindaci tra isoggetti incaricati alla revisione della stima, conesclusione delle società quotate, nelle quali, a normadell'art. 158, co. 3, D.Lgs. 58/ 1998, le società di revisionesono ancora obbligate a detto controllo. I SINDACISINDACIdevono comunque vigilare sul rispetto del citato obbligo direvisione.

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Lo scarto di valutazione.Lo scarto di valutazione.Effetti dell’annullamentoEffetti dell’annullamento

• La disciplina, inoltre, si è adeguata alla possibilità che le azionisiano assegnate in misura non proporzionale al conferimento

CONFERIMENTO

siano assegnate in misura non proporzionale al conferimentodel singolo socio, si è quindi ammessa, nel caso di revisionedella stima ad opera degli amministratori, l'ipotesi che l'attocostitutivo possa prevedere che, per effetto dell'annullamentodelle azioni, si determini una diversa ripartizione tra i soci.

• Su quest'ultimo punto il Legislatore ha precisato, nel quartocomma dell'art. 2346, che il principio di proporzionalità tracomma dell art. 2346, che il principio di proporzionalità travalore dei conferimenti e numero di azioni è derogabile conscelta statutaria. Questa soluzione è stata coordinata con ilprincipio della effettiva formazione del capitale sociale, infatti lastessa norma prevede che in nessun caso il valore deiconferimenti possa essere complessivamente inferioreall'ammontare globale del capitale sociale.

Lo scarto di valutazioneLo scarto di valutazione

• Ove lo scarto non ecceda 1/5 del valore al quale è avvenuto

CONFERIMENTO

Ove lo scarto non ecceda 1/5 del valore al quale è avvenuto il conferimento, non si verifica alcuna conseguenza civilistica; tuttavia, se tale scarto comporta la riduzione del capitale sociale per perdite, occorre (funzione di garanzia) seguire il dettato dell’art. 2447 c.c. onde evitare lo scioglimento della società.

• Il valore può essere superiore a quello per cui è avvenuto il conferimento. (ES. per controbilanciare riserve latenti)

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Il conferimento di un ramo aziendaleIl conferimento di un ramo aziendale

• PROBLEMATICHE:id ifi i d li l i i i li

CONFERIMENTO

– identificazione degli elementi patrimoniali componenti il “ramo d’azienda” (complesso funzionante)

– identificazione delle poste finanziarie relative allo specifico ramo

Le scritture della conferenteLe scritture della conferente(HP conferimento a fine esercizio)(HP conferimento a fine esercizio)

Se il conferimento è effettuato alla data di chiusura dell’esercizio, si procederà, una volta individuato il complesso aziendale, ad una riapertura dei conti, come avviene nelle ipotesi

li di ti l i t d ll tti ità i ità f it

CONFERIMENTO

• E successivamente:

DiversiATTIVITA’

a Diversia PASSIVITA’a P.NETTO

1007030

normali di gestione e al successivo storno delle attività e passività conferite.• Riapertura (a valori storici)

DiversiPASSIVITA’ CONFERITESOC. A C/APPORTO

a Diversi

a ATTIVITA’ CONFERITEa PLUSVALENZA straord.

3050

6020

PARTECIPAZIONI a SOC. A C/APPORTO 50 50

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seguesegue

• Con tali scritture risultano stornate - ai valori iscritti nellacontabilità della conferente (valori “storici”) le attività e passività

CONFERIMENTO

contabilità della conferente (valori storici ) - le attività e passivitàconferite, mentre si evidenzia la partecipazione nella societàconferitaria (partecipazione iscritta per il valore netto dei benivalutati a “valori correnti”) e pertanto generalmente si evidenziauna differenza tra netto e “valori correnti” e netto a “valoristorici”.

• Tale differenza si evidenzia nel CE come plusvalenza daconferimento (Consob. RM/94004211 19/4/1994), tra icomponenti straordinari.

L’intervallo tra perizia e attoL’intervallo tra perizia e atto

• Nel periodo intercorrente tra la data di riferimento della relazione di stima equella di attuazione del conferimento il complesso di beni individuati

CONFERIMENTO

quella di attuazione del conferimento il complesso di beni individuatidall’esperto può subire (e di norma subisce) modifiche in funzione dellacontinuità dell’attività aziendale.

• La società conferente deve pertanto redigere una ulteriore situazionepatrimoniale al momento dell’attuazione del conferimento; essa si basa suivalori contabili dei beni da trasferire e tiene conto della stima eseguitadall’esperto per i beni ancora esistenti nel patrimonio.– I beni che nell’intervallo tra data perizia e data atto conferimento risultano:I beni che nell intervallo tra data perizia e data atto conferimento risultano:

• ceduti, eliminati o trasformati, non possono essere rilevati, valutati, trasferiti;• acquisiti o prodotti, devono essere valutati al costo di acquisizione o di produzione, e

trasferiti a tale costo alla società conferitaria– Difficilmente si pone il problema di svalutazioni o rivalutazioni in tale intervallo.

• Se il delta è contenuto, conguaglio, se rilevante occorre riperitare.

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La contabilità della conferitariaLa contabilità della conferitaria

• Il netto rappresenta il capitale sociale, o l’aumento di it l i l l f it i è ià t t

CONFERIMENTO

capitale sociale, se la conferitaria è già stata costituita. E’ però possibile “scindere” detto capitale netto in varie componenti (capitale sociale, riserve sovrapprezzo azioni, altre riserve..)

Le scritture della conferitariaLe scritture della conferitaria• Al momento del conferimento si rilevano le

seguenti scritture

CONFERIMENTO

seguenti scritture

SOCIETA’ A CONFERENTEC/APPORTO

a CAPITALE SOCIALE 50 50ed eventuali riserve….

DiversiATTIVITA’ CONFERITE

a Diversi

a PASSIVITA’ CONFERITEa SOCIETA’ A CONFERENTE

C/APPORTO

80

3050

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Le scritture della conferitariaLe scritture della conferitaria

S l f i i è i à i

CONFERIMENTO

• Se la conferitaria è una società preesistente,

l’aumento di capitale sociale a servizio del

conferimento può prevedere un

SOVRAPPREZZO AZIONI

Il ConferimentoIl Conferimento

CONFERIMENTO

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Il ConferimentoIl Conferimento

CONFERIMENTO

Esercitazione CONFERIMENTO

Caso CLL

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CONFERIMENTO

20082008

CONFERIMENTO

Il bilancio al 31/12/2007 pubblicato dalla CLL Spa presentavala seguente situazione patrimoniale.

20072007

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CONFERIMENTO

200720072007.2007.

CONFERIMENTO

FASE 1: determinazione della plusvalenza

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CONFERIMENTO

CONFERIMENTO

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32

CONFERIMENTO

CONFERIMENTO

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CONFERIMENTO

Tale differenza rappresenta per la conferente CLL una plusvalenzada “conferimento di azienda” irrilevante agli effetti fiscali ai sensidell’art. 176 TUIR

Alla partecipazione iscritta contabilmente nel bilancio di CLL è riconosciuto un valore fiscale pari all’ultimo valore fiscalmentericonosciuto un valore fiscale pari all ultimo valore fiscalmente riconosciuto all’azienda conferita.

Agli elementi patrimoniali acquisiti dalla GIPRESS e contabilizzatiai valori peritati è riconosciuto il medesimo valore fiscale al qualerisultavano in capo a CLL. (Prospetto di riconciliazione in Unico)

CONFERIMENTO

FASE 2: rilevazioni contabili post conferimentodella società conferitaria GIPRESS Spa

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CONFERIMENTO

GIPRESS

CONFERIMENTO

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CONFERIMENTO

FASE 2: rilevazioni contabili post conferimentodella società conferente CLL Spa

La partecipazione è iscritta in contabilità per € 20.000, mafiscalmente è riconosciuta in misura pari all’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda oggetto di conferimento

CONFERIMENTO

CLL

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CONFERIMENTO

Esercitazione CONFERIMENTO

Caso BRU

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CONFERIMENTO

01/ 01/ 200801/ 01/ 2008

CONFERIMENTO

20072007

2009,2009,

201020102010,2010,

2009.2009.

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CONFERIMENTO

CONFERIMENTO

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CONFERIMENTO

2009:2009:

CONFERIMENTO

20102010

2010 (2010 (2010,2010,

2010, (a2010, (a

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CONFERIMENTO

FASE 1: determinazione dell’aumento di capitale della GIPRESS Spa e del valore del sovrapprezzo azioni

CONFERIMENTO

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FASE 2: determinazione dell’aumento di capitale della GIPRESS e del valore del sovrapprezzo azioni a frontedell’apporto di denaro operato da CLL

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FASE 3: rilevazioni contabili GIPRESS Spa

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CONFERIMENTO

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