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1 Conferimento e cessione d'azienda Conferimenti di partecipazioni controllo e collegamento Scambio di partecipazioni Giuseppe Corasaniti

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Conferimento e cessione d'aziendaConferimenti di partecipazioni

controllo e collegamentoScambio di partecipazioni

Giuseppe CorasanitiUniversità degli Studi di Brescia

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Conferimento e cessione d’azienda

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Nozione di azienda

“L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa” (art. 2555 c.c.)

Il trasferimento può essere: - integrale, nel caso in cui venga ceduta l’intera

azienda o un ramo della stessa, con il suo intero patrimonio;

- parziale, nel caso in cui venga ceduta l’azienda o un ramo della stessa, ma non il suo intero patrimonio.

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In quest’ultimo caso potrebbe porsi un problema di qualificabilità in termini di azienda del complesso dei beni trasferito.

A tal riguardo, una definizione (ai fini fiscali) di nozione di ramo di azienda (e di conferimento d’attivo), seppur destinata ad assumere rilevanza ai soli fini di applicazione del regime di neutralità fiscale ivi previsto, è rinvenibile nell’art. 2, lett. i) e c) della Direttiva 90/434/Cee (sul regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni).

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(Segue) In specie, si veda la sentenza della Corte di Giustizia

delle Comunità Europee del 15 gennaio 2002, causa C-43/00, in cui la Corte, interpretando la normativa comunitaria appena richiamata, ha tentato di ricostruire la nozione d’azienda, ai fini dell’applicazione del regime fiscale di neutralità ivi previsto, precisando che per poter configurare una azienda è anzitutto necessario la sussistenza di una autonomia funzionale dell’attivo conferito: deve, cioè, trattarsi di un complesso di beni in grado di funzionare autonomamente, consentendo l’esercizio della relativa attività di impresa;

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E’ poi necessaria anche la sussistenza di una autonomia finanziaria di tale complesso di beni, il quale deve essere in grado di provvedere con mezzi propri e, dunque, attraverso i redditi propri, al graduale rimborso dei debiti in cui la beneficiaria sia eventualmente anche subentrata.

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Secondo la Corte di Cassazione (Cass. 8 settembre 2005, n. 17928; cass. 22 dicembre 2004, n. 23804) si è in presenza di un trasferimento di azienda anche qualora l’acquirente debba integrare l’insieme dei beni trasferiti con ulteriori fattori produttivi, purché i beni “mancanti” non siano tali da alterare l’unità economica e funzionale del complesso aziendale, essendo necessario che i beni conferiti rendano possibile lo svolgimento di una specifica attività di impresa.

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(Segue)Peraltro, sempre per la giurisprudenza di legittimità:- non è richiesto l’attuale esercizio dell’attività

dell’azienda, essendo sufficiente che il trasferimento abbia ad oggetto un complesso organizzato di beni potenzialmente idoneo all’esercizio della specifica attività d’impresa;

- deve trattarsi di un ramo d’azienda preesistente al trasferimento, ossia di una realtà produttiva autonoma e funzionalmente già esistente anteriormente al trasferimento e non anche di una struttura appositamente creata in occasione del trasferimento o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo (Cass. 5 marzo 2008, n. 5932; Cass. 30 gennaio 2007, n. 1913)

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Contra si veda Bando di gara per l’acquisto di uno o più rami di azienda di Alitalia Linee Aeree italiane S.p.A. “anche non preesistenti”.

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Peraltro, la Corte di cassazione (sent. 23 aprile 2008, n. 24913) ha statuito che ai fini della qualificazione di un negozio giuridico avente ad oggetto una pluralità di beni, quale cessione di compendio aziendale non è rilevante la diretta pertinenza dell’attività dell’azienda ceduta con l’oggetto sociale principale del soggetto cedente, in quanto il trasferimento costituisce cessione d’azienda laddove l’oggetto specifico sia costituito dal passaggio dei beni intesi in senso unitario e funzionale, suscettibile di vedersi attribuita ex ante l’attitudine all’esercizio dell’impresa.

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Rilevanza reddituale della cessione d’azienda

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Effetti della cessione per il cedente

Sotto il profilo contabile, per il cedente, la differenza tra

- il prezzo di cessione dell’azienda e - la somma dei singoli valori contabili (o di libro)

dei beni ceduti (i.e., la somma del costo storico ovvero valore di acquisto di ogni singolo bene, diminuito dalle relative poste rettificative, quali fondi di ammortamento) determina la plusvalenza o minusvalenza da cessione (che andrà iscritta nell’area E del conto economico, nella voce “proventi ed oneri straordinari”, pertanto non concorrendo a formare la base imponibile Irap)

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(Segue) Sotto il profilo fiscale

La cessione a titolo oneroso dell’azienda è un atto idoneo a generare in capo al del cedente un componente positivo o negativo di reddito, qualificabile in termini di plusvalenza (art. 58 Tuir per i soggetti Irpef ed art. 86 Tuir per i soggetti Ires) o minusvalenza (art. 101 Tuir per i soggetti Ires, applicabile anche ai soggetti Irpef, in forza del rinvio operato dall’art. 56, 1° co. Tuir), che concorrerà a formare la base imponibile del reddito di impresa dello stesso.

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(Segue) Plusvalenza da cessioneAi sensi dell’art. 86 Tuir, le plusvalenze dei beni relativi all’impresa, diversi da quelli che danno luogo a ricavi (ex art. 85, 1° co. Tuir) concorrono a formare il reddito d’impresa se sono realizzate, tra l’altro, mediante cessione a titolo oneroso. In tal caso la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito, al netto degli oneri di diretta imputazione ed il costo non ammortizzato degli stessi.E’ poi precisato, nel secondo periodo del 2° co. del citato articolo che “concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso”. Quindi, dalla cessione d’azienda deriverà un’unica plusvalenza (o minusvalenza) e non tante plusvalenze o minusvalenze quanti sono i singoli beni che formano oggetto di cessione.

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(Segue) Modalità di imposizione

Ai sensi del 4° co. dell’art. 86 Tuir, le plusvalenze realizzate a seguito di cessione d’azienda concorrono a formare il reddito del cedente per il loro intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Tale scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; in mancanza la plusvalenza concorrerà a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata. Nel caso di rateizzazione (fiscale) della plusvalenza, sotto il profilo contabile, la riconciliazione tra il trattamento civilistico ed il diverso trattamento tributario deve avvenire attraverso l’iscrizione in bilancio di imposte differite.

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Nel caso di cessione d’azienda realizzata da un soggetto Irpef (imprenditore individuale o società di persone), l’art. 58 Tuir dispone che “le disposizioni del comma 4 dell’art. 86 non si applicano quando è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dell’articolo 17”. Difatti, in forza dell’art. 17, 1° co., lett. g), tali soggetti possono optare per il regime di tassazione separata relativamente alle “plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni (…)”

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(Segue) Minusvalenza da cessione

Qualora, a seguito della cessione dell’azienda, dovesse emergere una differenza negativa (minusvalenza) tra il corrispettivo percepito ed il costo o valore di acquisto dell’azienda ceduta, tale componente negativo sarà fiscalmente deducibile dal reddito di impresa del cedente, ex art. 101, Tuir, in quanto realizzato secondo le modalità di cui all’art. 86, 1° co., lett. a), Tuir (ossia mediante cessione a titolo oneroso).

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Effetti della cessione per il cessionario Nella contabilità del cessionario i beni vengono

iscritti al costo di acquisto e non al costo storico (i.e. al valore di libro) che i medesimi avevano nella contabilità del cedente.

Più precisamente, l’acquirente dovrà allocare il (complessivo) prezzo di acquisto dell’azienda sui vari elementi che la compongono, in base al loro stimato valore di mercato.

Il costo (di acquisto) cui vengono iscritti i singoli beni aziendali rappresenta anche il loro valore fiscalmente riconosciuto

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(Segue) Avviamento

Qualora il costo di acquisto sia superiore al valore corrente dei singoli beni acquistati, la differenza potrà essere iscritta nell’attivo dello stato patrimoniale a titolo di avviamento (ex art. 2426, n. 6, c.c., con il consenso del collegio sindacale), purché rappresenti effettivamente un maggior valore dell’azienda acquisita, recuperabile tramite i redditi futuri dalla stessa generati. Diversamente, se dovuta ad un “cattivo affare”, tale differenza dovrà essere considerata un componente negativo di reddito.

Contabilmente l’avviamento è ammortizzabile in cinque anni, salvo la possibilità (che va adeguatamente motivata in nota integrativa) di ammortizzarlo in un periodo di tempo più lungo, comunque non superiore a venti anni.

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Ai fini delle imposte sui redditi, le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell’attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del valore stesso (ex art. 103, 3° co., Tuir)

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(Segue) Avviamento negativo

Qualora il prezzo di acquisto pagato dal cessionario sia inferiore alla differenza tra i valori delle attività e quelli delle passività, in conseguenza della previsione di perdite, si genererà un avviamento negativo (badwill). Quest’ultimo ha natura di fondo rischi atipico.

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(Segue) Fondi tassati

Sotto il profilo fiscale, si ricorda che eventuali accantonamenti al fondo rischi, diversi da quelli espressamente previsti dal Tuir, non sono deducibili dal reddito imponibile.

Pertanto, se il fondo rischi viene costituito dall’acquirente dell’azienda mediante accantonamenti imputati a conto economico, il fondo apparterebbe alla categoria dei cd. “fondi tassati”, appunto derivando da rettifiche di valore o accantonamenti fiscalmente non riconosciuti e, dunque, tassati. Ciò comporta che, qualora dovesse verificarsi l’evento per cui il fondo è stato costituito, dovrà operarsi una variazione in diminuzione del reddito imponibile di pari importo al fondo già tassato

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Allo stesso modo (in forza di una sorta di fictio iuris), anche nell’ipotesi di cessione dell’azienda il soggetto cedente che ha costituito il fondo relativamente all’azienda ceduta e sui cui accantonamenti è stato tassato, sarà legittimato ad effettuare una variazione in diminuzione del proprio reddito imponibile di importo pari al fondo già tassato (che verrà chiuso), similmente all’ipotesi in cui si sia verificato l’evento per cui il fondo era stato costituito.

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(Segue) Fondi fiscalmente riconosciuti

Diversamente, nel caso in cui il fondo rischi venga costituito mediante rilevazione diretta nello stato patrimoniale, quale componente del prezzo di acquisto dell’azienda e, dunque, senza transito dal conto economico, il fondo rappresenterebbe un “fondo fiscalmente riconosciuto” (cfr. ris. 25 luglio 2007, n. 184/E); pertanto, il suo rilascio nei successivi esercizi in perdita concorrerà a formare l’imponibile, riducendo l’eventuale perdita o aumentando il reddito, come se si trattasse di un fondo fiscalmente tipico, alimentato da accantonamenti dedotti.

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(Segue) … Ai fini Irap

Ai fini Irap, assume rilevanza la qualificazione in termini di ricavo ovvero di sopravvenienza attiva del componente positivo emergente a seguito dello storno a conto economico di tale tipologia di fondo. Difatti, se qualificato in termini di ricavo concorrerà a formare la base imponibile Irap, mentre se qualificato quale sopravvenienza attiva non vi concorrerà.

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(Segue) A tal riguardo, nei primi commenti alla ris. n. 184/E del

2007, è stato osservato che se si considera la natura sostanziale di tale tipologia di fondo, si potrebbe affermare di essere in presenza di un contributo erogato in base a contratto (sotto forma di “sconto sul prezzo”), che si manifesta mediante l’allocazione del fondo, ma che potrebbe anche manifestarsi (ottenendo lo stesso effetto economico) con l’impegno, da parte del cedente, ad erogare per un certo numero di esercizi un importo annuale che sia tale da consentire la copertura delle perdite. Così argomentando, i componenti emergenti a seguito dello storno a conto economico del fondo dovrebbero qualificarsi, più correttamente, quali ricavi ex art. 85, 1° co. lett. g) Tuir.

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Permuta

Le considerazioni prima svolte con riferimento alla cessione di azienda, valgono anche nell’ipotesi in cui il trasferimento della stessa avvenga tramite permuta, rientrando anche quest’ultima nella categoria dei negozi traslativi a titolo oneroso, in cui, tuttavia, il corrispettivo è costituito non già da denaro, bensì dal trasferimento di altri beni.

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(Segue) Determinazione del corrispettivo

In forza del disposto di cui all’art. 9, 2° co. Tuir, “per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi (…) in natura sono valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi da cui sono costituiti”. I successivi commi del citato articolo individuano i diversi criteri per la determinazione del valore normale.

In altri termini, ai fini della determinazione dell’eventuale plusvalenza o minusvalenza realizzata a seguito della permuta, il corrispettivo sarà rappresentato dal valore normale dei beni ricevuti in cambio.

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Tuttavia, n forza del disposto di cui al terzo periodo del 2° co. dell’art. 86, Tuir, “Se il corrispettivo della cessione è costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito”.

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La distribuzione del prezzo di acquisto tra le attività che

compongono l’azienda e le “questioni” in tema di avviamento

**** Le principali contestazioni

dell’Amministrazione finanziaria

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1° tipologia di contestazione

Contestazioni relative alla determinazione della plusvalenza derivante dal trasferimento dell’azienda in conseguenza della “problematica” relativa alla valorizzazione contabile e quindi fiscale della componente avviamento.

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(Segue)Sebbene ai fini delle imposte sui redditi la base

imponibile sia costituita dal prezzo contrattualmente determinato dalle parti (e non già dal valore di mercato), tuttavia l’Ufficio spesse volte utilizza il maggior valore dallo stesso già accertato ai fini dell’imposta di registro anche nell’ambito dell’accertamento in tema di imposte sui redditi, rettificando la plusvalenza da cessione d’azienda ed, in particolare, rettificando il valore attribuito alla componente avviamento.

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A tal fine il ragionamento presuntivo utilizzato dall’Ufficio sarebbe il seguente: poiché ai fini dell’imposta di registro è stato definitivamente accertato per la stessa azienda un valore maggiore rispetto al corrispettivo dichiarato dalle parti in atto, allora è altamente probabile che vi sia stato un occultamento di corrispettivo (Cass. 18 luglio 2008, n. 19830)

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Criticità di tale ragionamento presuntivo:- il valore accertato ai fini dell’imposta di registro,

in quanto determinato in base all’applicazione di formule matematiche, difficilmente può ritenersi coincidente con il reale valore di mercato dell’azienda trasferita; anche in considerazione del fatto che la sua definizione in tale differente ambito può essere stata condizionata da fattori estranei quali le vicende di stampo processuale e preprocessuale.

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2° tipologia di contestazione

Contestazioni relativa non già all’importo del corrispettivo dichiarato, bensì alla sua allocazione tra i diversi beni (materiali ed immateriali) che compongono l’azienda acquisita

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(Segue)In caso di cessione d’azienda, sebbene il

corrispettivo per la cessione sia il frutto della libera contrattazione delle parti, tuttavia la conseguente ripartizione contabile, tra le singole componenti aziendali, del corrispettivo complessivamente versato non è insindacabilmente rimessa all’imprenditore cessionario, essendo invece soggetta al rispetto del criterio della correttezza e veridicità del bilancio, con la conseguenza che tutti gli elementi attivi e passivi devono essere iscritti in bilancio al loro valore reale.

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Ne consegue che l’A.F. ben può sindacare se sia congrua o meno la parte di corrispettivo imputata dal cessionario all’avviamento dell’azienda acquistata, restando onere del contribuente provare il contrario (Cass. 6 febbraio 2008, n. 9950).

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(Segue)

Può certamente ritenersi condivisibile l’affermazione secondo cui non possa riconoscersi al cessionario la facoltà (fiscale) di suddividere con assoluta libertà il prezzo pagato per l’acquisto del complesso aziendale tra i diversi componenti materiali ed immateriali (avviamento) che lo compongono, in quanto un tale riconoscimento si tradurrebbe nella facoltà di effettuare arbitraggi fiscali sfruttando la maggiore i minore deducibilità del costo sostenuto per alcuni beni rispetto ad altri.

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PRINCIPI GENERALI in tema di disciplina fiscale dei

CONFERIMENTI

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Natura dell’atto di conferimento

Il conferimento è un atto realizzativo di componenti reddituali, in quanto fiscalmente equiparato, ex art. 9, comma 5 Tuir, alle cessioni a titolo oneroso.

Il criterio di determinazione del “corrispettivo” (recte, del valore fiscalmente rilevante) è fissato dall’art. 9, comma 2, Tuir

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Art. 9 comma 2, Tuir

In caso di conferimenti ed apporti in società “si considera corrispettivo conseguito”:

- nel caso di conferimento o apporto di tipo proporzionale ed effettuato in società quotate, la media aritmetica dei prezzi delle partecipazioni ricevute rilevati nell’ultimo mese (“…il corrispettivo non può essere inferiore a…”);

- in tutti gli altri casi il valore normale (determinato ai sensi dei successivi commi) dei beni e dei crediti conferiti (NB. manca qualsiasi riferimento all’ipotesi in cui l’oggetto dell’apporto sia una prestazione di opere e servizi)

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Rilevanza reddituale anche dell’apporto

Dunque, con la riforma del 2003, attraverso la modifica del comma 2 dell’art. 9 del Tuir, è stata riconosciuta, con coerenza sistematica rispetto alle profonde innovazioni introdotte nella disciplina dell’Ires, anche la rilevanza reddituale degli apporti in società effettuati a fronte dell’emissione di strumenti finanziari partecipativi e dei contratti di associazione in partecipazione.

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In sintesi

- Nel caso di conferimento/apporto effettuato da soggetti Ires, potranno realizzarsi componenti positive di reddito qualificabili in termini di ricavi, qualora la res apportata sia costituita da beni oggetto dell’attività dell’impresa, ex art. 85, Tuir, ovvero qualificabili in termini di plusvalenze o minusvalenze nell’ipotesi in cui vengano apportati beni relativi all’impresa, ex art. 86 del Tuir.

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- Nel caso di apporto effettuato da soggetti Irpef persone fisiche imprenditori nell’esercizio dell’attività di impresa o da società commerciali di persone, l’eventuale componente reddituale realizzata a seguito dell’apporto potrà qualificarsi in termini di ricavo, ex art. 57 Tuir, o di plusvalenza, ex art. 58 Tuir, sulla base del medesimo criterio precedentemente indicato.

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- Nel caso di apporto effettuato da soggetto Irpef non imprenditore o, comunque, al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa, potrà ravvisarsi un reddito diverso ex art. 67 Tuir, tutte le volte in cui, per il tramite delle previsioni di cui all’art. 9, venga integrata una delle diverse fattispecie reddituali qualificante tale tipologia reddituale.

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Conferimento di azienda

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Profili civilistici

Il conferimento in società di una azienda (o di un ramo della stessa) non è espressamente disciplinato dal codice civile; ad esso si applicherà, pertanto, la disciplina (generale) di cui agli artt. 2342 – 2345 c.c., dettata per i conferimenti in natura di singoli beni.

Inoltre, il trasferimento del complesso aziendale dal conferente al conferitario comporterà la prosecuzione dei rapporti già in essere relativi al all’azienda conferita (ex artt. 2558 ss. c.c., ed ex artt. 2212 ss., con specifico riferimento ai rapporti di lavoro)

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Evoluzione della disciplina fiscale

- Fino al 1997 anche per i conferimenti aventi tale oggetto trovava applicazione la regola generale di cui all’art. 9 del Tuir. Nel corso del tempo si sono però avuti vari interventi normativi di tipo agevolativo, ma a carattere settoriale e con efficacia limitata nel tempo.

- Dal 1997 al 2003 alla regola generale si affianca la normativa derogatoria a sistema di cui agli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 358 del 1997.

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(segue)

- Nel 2003 il regime di neutralità fiscale e di determinazione del reddito imponibile previsti dal d.lgs. 358/1997 viene razionalizzato e messo a sistema mediante incorporazione nel nuovo Tuir (artt. 175, 176, 177, 178, 179)

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In sintesi

Con la riforma Ires del 2003:- è stata prevista l’abrogazione dell’imposta

sostitutiva del 19%;- è stato mantenuto il regime di determinazione del

reddito imponibile previsto dall’art. 3 del d.lgs. 358/1997, relativo ai conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo e collegamento;

- È stato mantenuto il regime di neutralità fiscale previsto dall’art. 4 del d.lgs. 358/1997, relativo ai conferimenti di aziende.

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Regime vigente ante Legge Finanziaria per il 2008

Ai sensi del 2° co. dell’art. 176 Tuir (vigente ratione temporis), erano previsti due differenti regimi:

- Regime ordinario: neutralità fiscale ex art. 176 Tuir, realizzata mediante continuità dei valori fiscalmente riconosciuti.

- Regime realizzativo opzionale: la plusvalenza, determinata ex art. 175, concorreva a formare il reddito del soggetto conferente e costituiva costo fiscalmente riconosciuto in capo al soggetto conferitario.

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Le novità introdotte con la Legge Finanziaria per il 2008

Con l’art. 1, commi 46 e 47, l. 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria per il 2008) è stata modificata la disciplina delle operazioni di riorganizzazione aziendale e, con specifico riferimento ai conferimenti di azienda, è stato introdotto:

- per tutte le operazioni di conferimento aventi ad oggetto aziende, quale unico ed esclusivo regime impositivo applicabile, quello di neutralità fiscale di cui all’art. 176 Tuir;

- un regime opzionale di imposizione sostitutiva per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio dalla conferitaria sui beni aziendali acquisiti

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Il regime di neutralità fiscale dei conferimenti di azienda

(ex art. 176 Tuir)

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Il regime di neutralità fiscale dei conferimenti d’azienda

Il regime di neutralità fiscale costituisce ora il naturale ed esclusivo regime impositivo dei conferimenti d’azienda.A tal fine:

- è stato eliminato nel 1° co. dell’art. 175, Tuir, il riferimento alle aziende;

- sono stati abrogati i successivi commi 3 e 4 del medesimo articolo;

- è stato aggiunto all’art. 176, Tuir, il nuovo comma 2-bis, il quale riproduce l’abrogato 4° co., dell’art. 175, Tuir, relativamente al conferimento dell’unica azienda da parte dell’imprenditore individuale (ovviamente, con i necessari aggiustamenti, in particolare, riguardo al diverso costo fiscale delle partecipazioni cedute, che dovrebbe essere rappresentato dall’“ultimo valore fiscale dell’azienda conferita”); è stato sostituito il camma 2.

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(Segue)

Pertanto, per tutti gli atti di conferimento aventi ad oggetto aziende, realizzati a partire dal 1 gennaio 2008, non è più possibile optare per il regime del cd. “realizzo controllato” di cui all’art. 175, Tuir, il quale, tuttavia, non è stato del tutto abrogato, restando ancora applicabile limitatamente agli atti di conferimento aventi ad oggetto partecipazioni di controllo e collegamento.

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Ambito soggettivo di applicazione

Il regime di neutralità fiscale ex art. 176 si applica ai conferimenti di aziende, ovunque esse si trovino, effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese commerciali

In forza della modifica introdotta con la Legge Finanziaria per il 2008, il regime de quo potrà trovare applicazione indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto conferitario e quindi anche nei confronti delle società di persone.

Quanto al soggetto conferente potrà trattarsi di qualsiasi contribuente esercente attività di impresa.

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(Segue) Conferente e/o conferitario soggetto non residente

In forza del disposto di cui al 2° co., art. 176 Tuir, il regime di neutralità fiscale è applicabile anche ai conferimenti in cui entrambi i soggetti partecipanti siano soggetti non residenti, a condizione che l’azienda conferita sia collocata in Italia.

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Regime di neutralità fiscale

La neutralità fiscale, quale regime naturale dei conferimenti di aziende, ex art. 176 Tuir, è realizzata garantendo il rispetto del principio di continuità dei valori fiscali, evitando in tal modo salti di imposta o doppie imposizioni.

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(segue)

In tali casi non si ha realizzo di plusvalenze o minusvalenze; a tale scopo è necessario che:

- il soggetto conferente assuma, quale valore fiscale delle partecipazioni ricevute, l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita (con possibile doppio binario sulla partecipazione);

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(segue)

- il soggetto conferitario subentri nella posizione del soggetto conferente in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda conferita (con possibile doppio binario sugli elementi patrimoniali costituenti l’azienda), facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.

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(segue)

Ne consegue quindi che il regime di neutralità rende irrilevante ai fini fiscali l’eventuale iscrizione nelle scritture contabili del soggetto conferente o del soggetto conferitario di valori diversi da quelli fiscalmente riconosciuti.

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(segue)

Pertanto:- il soggetto conferente al momento della successiva alienazione della partecipazione dovrà calcolare l’eventuale plusvalenza ovvero minusvalenza confrontando il prezzo di cessione con il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione (ossia con quello che l’azienda possedeva in capo allo stesso);- il soggetto conferitario, in caso di cessione dell’azienda, calcolerà la plusvalenza ovvero minusvalenza in base ai valori fiscali già riconosciuti in capo al conferente.

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(Segue)Dall’analisi di tale disposizione emerge come l’atto di conferimento, in queste ipotesi, si atteggi come una “successione” (cd. “a saldi aperti”), da parte del conferitario, negli elementi dell’attivo e del passivo del compendio aziendale conferito.Si determina, dunque, una continuità dei valori fiscali tra conferente e conferitario; per cui, ad esempio: i) il soggetto conferitario continuerà gli ammortamenti “fiscali” del soggetto conferente; ii) le rimanenze di magazzino del conferente conserveranno la loro stratificazione presso il conferitario; iii) l’eventuale eccedenza in sospensione di imposta (ai sensi del previgente art. 109, co. 4, lett. b, Tuir), relativa all’azienda conferita non concorre alla formazione del reddito del soggetto conferente e si trasferisce al soggetto conferitario

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(Segue)Sotto il profilo contabile, oltre ad una continuità dei valori di libro tra il conferente ed il conferitario è anche possibile un conferimento a valori contabili rivalutati “in sospensione di imposta”.In tal caso, il maggior valore della partecipazione iscritto nelle scritture contabili del conferente, rispetto al costo fiscale dell’azienda conferita, costituisce un maggior valore “in sospensione di imposta” da attestare mediante un apposito prospetto di riconciliazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi.

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(Segue)

Allo stesso modo, i maggiori valori degli elementi patrimoniali acquisiti dal conferitario ed iscritti in contabilità, rispetto al costo fiscale degli stessi in capo al conferente, costituiscono maggiori valori “in sospensione di imposta” da attestare mediante un apposito prospetto di riconciliazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi.

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(Segue)Nelle scritture contabili della conferitaria tali maggior valori devono, comunque, essere iscritti “a saldi aperti”, ossia con indicazione del costo rivalutato ed in sospensione di imposta ed il corrispondente fondo ammortamento risultante dal bilancio del conferente.

In questo caso occorrerà iscrivere nel bilancio del conferitario un fondo imposte differite in conseguenza di tali maggiori valori in sospensione di imposta (cfr. ris. n. 382/E del 6/12/2002)

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Rilevanza del periodo di possesso

In perfetta coerenza con la configurazione del conferimento secondo il modello “successione”, è stato previsto che: “Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime di cui al presente articolo si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente” (art. 176, 4° co., Tuir)

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(segue)

Allo stesso modo le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti in regime di neutralità fiscale o le operazioni di cui all’art. 178 Tuir (operazioni straordinarie transfrontaliere), in regime di neutralità fiscale, si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell’azienda conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni le partecipazioni date in cambio.

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In sintesi, le caratteristiche del regime di neutralità fiscale

- Le plusvalenze realizzate contabilmente rimangono in sospensione di imposta (con stanziamento di imposte differite).

- Vengono trasferite le posizioni soggettive afferenti gli elementi patrimoniali dell’attivo e del passivo conferiti (es. prosecuzione degli ammortamenti anticipati e rateizzazioni).

- Dunque, fiscalmente il conferitario acquisisce il patrimonio “a saldi aperti”

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Rapporto tra art. 176 Tuir e art. 37 bis del dpr 600/1973

Ai sensi dell’art. 176, co. 3°, non rileva ai fini dell’applicazione della norma antielusiva di cui all’art. 37-bis dpr 600/1973, il conferimento dell’azienda effettuato ex art. 176 Tuir e la successiva cessione della partecipazione ricevuta per usufruire del regime di esenzione di cui all’art. 87 Tuir per i soggetti Ires, o di quello di cui all’art. art. 58 Tuir per le imprese individuali e società di persone commerciali, o di quello di cui all’art. 67, co. 1° lett. c) per i soggetti non imprenditori.

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(segue)

Viene dunque introdotta una presunzione legale di non elusività del conferimento di azienda seguito dalla cessione delle partecipazioni ricevute in cambio.

Secondo la giurisprudenza tale presunzione di non elusività non si estenderebbe anche all’imposta di registro.

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Conferimento dell’unica azienda

Nel caso in cui il conferimento abbia ad oggetto l’unica azienda dell’imprenditore individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ottenute per effetto del conferimento non avviene in regime di impresa. Pertanto, questa sarà soggetta a tassazione, ex comma 2 bis, art. 176, secondo il regime dei capital gain previsto per le partecipazioni qualificate, ai sensi dell’art. 67, 1° comma, lett. c), Tuir, a prescindere dalla percentuale di possesso.

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Il nuovo regime di imposizione sostitutiva dei conferimenti d’azienda

Il comma 46, n. 3), art. 1 della Legge Finanziaria per il 2008, ha introdotto nell’art. 176, Tuir, il nuovo comma 2-ter, il quale prevede la possibilità per il soggetto conferitario di optare per l’applicazione di un regime di imposizione sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, al fine di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori degli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali ed immateriali dalla stessa iscritti in bilancio a seguito dell’atto di conferimento.

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Fonti normative e prassi amministrativa

- Art. 176, comma 2 ter Tuir

- Decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 25 luglio 2008 emanato ex art. 1, co. 47, Legge Finanziaria per il 2008

- Circ. dell’Agenzia delle Entrate 25 settembre 2008 n. 57/E

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Ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva

Il regime di imposizione sostitutiva compete alla sola società conferitaria, anche nel caso in cui quest’ultimo sia un soggetto fiscalmente trasparente (società di persone, ovvero società di capitali in regime di trasparenza fiscale ex artt. 115 e 116, Tuir).

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(Segue)

L’applicazione dell’imposta sostitutiva può avere ad oggetto la totalità dei maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali ed immateriali (incluso l’avviamento) relativi all’azienda ricevuta, ovvero riguardare solo una parte degli stessi.

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Oggetto dell’affrancamento

Oggetto dell’affrancamento sono i disallineamenti tra il valore civile di bilancio iscritto dal soggetto conferitario (secondo i corretti principi contabili) ed il valore fiscale dei beni e degli altri elementi conferiti, (quest’ultimo) pari al valore fiscale che gli stessi beni avevano presso il soggetto conferente.Il riferimento al “valore di iscrizione in bilancio” consente l’affrancamento anche quando il soggetto conferitario non iscrive in bilancio nuovi maggiori valori limitandosi a recepire i medesimi valori di bilancio del soggetto conferente ed “ereditando” i disallineamenti già esistenti presso quest’ultimo.

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(Segue)I disallineamenti tra valori civili e valori fiscali possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva anche in misura parziale; tuttavia l’applicazione dell’imposta sostitutiva deve essere richiesta per categorie omogenee di immobilizzazioni:- per i beni immobili per una delle cinque categorie così come individuate dal citato decreto ministeriale;- per i beni mobili per categorie omogenee costituite per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento;- per le immobilizzazioni immateriali, incluso l’avviamento, l’applicazione dell’imposta sostitutiva può avvenire anche distintamente su ciascuna di esse.

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(Segue)

Nella determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva sono escluse le differenze tra i valori civili e fiscali relative alle immobilizzazioni cedute nel corso dello stesso periodo di imposta di esercizio dell’opzione, anteriormente al versamento della prima rata dovuta, ciò al fine di evitare che il contribuente anticipi il pagamento di un’imposta sostitutiva commisurata a disallineamenti di valore che comunque dovranno concorrere a tassazione con aliquota ordinaria.

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(Segue)

Non possono formare oggetto di affrancamento tramite l’imposta sostitutiva de qua:

- disallineamenti derivanti da deduzioni extracontabili effettuate ex art. 109, co. 4, lett. b), Tuir;

- né eventuali altri disallineamenti relativi a beni già presenti nel bilancio della società conferitaria prima dell’operazione straordinaria

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Le aliquote dell’imposta sostitutivaL’imposta sostitutiva si applica:- con l’aliquota del 12% sulla parte dei maggiori valori

complessivamente ricompresi nel limite di 5 milioni di euro;

- con l’aliquota del 14% sulla parte che eccede 5 milioni e fino a 10 milioni di euro;

- con l’aliquota del 16% sulla parte superiore a 10 milioni di euro.

N.B. ai fini della determinazione dell’aliquota applicabile rileva l’ammontare complessivo dei maggiori valori, anche relativi a più operazioni di conferimento, che la conferitaria intende affrancare nel periodo di imposta.

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Coordinamento con il regime di imposizione sostitutiva dei disallineamenti derivanti da deduzioni

extracontabili

Alle eventuali differenze di valore derivanti da deduzioni extracontabili effettuate dal soggetto conferente e trasferite al soggetto conferitario, ex art. 176, co. 5, Tuir, deve essere applicato prioritariamente il diverso regime di imposizione sostitutiva di cui all’art. 1, co. 48, Legge Finanziaria per il 2008.

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(Segue)

In presenza di differenze di valore originate in parte da deduzioni extracontabili ed in parte derivanti da iscrizione di maggior valore in sede di conferimento, la società conferitaria che intende esercitare l’opzione per il riallineamento dei maggiori valori ai sensi del co. 46 art. 1, deve prioritariamente esercitare l’opzione per il regime di imposizione sostitutiva di cui al co. 48 del medesimo articolo.

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Coordinamento con le agevolazioni spettanti per le operazioni di aggregazione aziendale

Le disposizioni di cui ai commi da 242 a 249 dell’art. 1, l. 27 dicembre 2006, n. 296 prevedevano, a ricorrere di determinate condizioni e limitatamente alle operazioni effettuate nel biennio 2007-2008, il riconoscimento fiscale gratuito del disavanzo da concambio emergente da operazioni di fusione e di scissione nonché dei maggiori valori iscritti dalla società conferitaria nel caso di conferimento di azienda.

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(Segue)

Tale beneficio si sostanziava nel riconoscimento fiscale gratuito - per un ammontare non eccedente i 5 milioni di Euro – del valore di avviamento e di quello attribuito ai beni strumentali materiali ed immateriali per effetto dell’imputazione in bilancio del disavanzo da concambio per le operazioni di fusione e di scissione e, per le operazioni di conferimento, nel riconoscimento fiscale gratuito dei maggiori valori dei beni strumentali materiali e immateriali emergenti a seguito del conferimento stesso.

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(segue)

Nel caso in cui il contribuente, in relazione alla medesima operazione straordinaria, abbia già beneficiato del bonus aggregazioni, potrà optare anche per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui residui maggiori valori eventualmente presenti in bilancio e non riconosciuti fiscalmente in quanto eccedenti il limite dei 5 milioni di euro.

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(segue)

Ai fini dell’individuazione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva non si deve tener conto dei maggiori valori che hanno già ottenuto il riconoscimento fiscale gratuito in forza del bonus aggregazioni

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(segue)

Nel caso in cui l’opzione per l’imposta sostitutiva riguardi una successiva operazione di conferimento di azienda posta in essere dal medesimo soggetto che ha già fruito del bonus aggregazioni, l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto in capo al soggetto conferente deve ritenersi comprensivo anche dei maggiori valori iscritti in bilancio in occasione di operazioni di riorganizzazione aziendale che hanno beneficiato del bonus aggregazioni, solo se il conferimento è effettuato decorso il cd periodo di “sorveglianza” (4 periodi di imposta dall’effettuazione dell’operazione straordinaria).

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(segue)

In caso contrario, verificandosi la decadenza dal beneficio del bonus aggregazioni, i maggior valori iscritti in bilancio a seguito dell’operazione di conferimento potranno essere affrancati mediante pagamento dell’imposta sostitutiva senza tener conto degli effetti del bonus aggregazioni.

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Esercizio e perfezionamento dell’opzione

- L’opzione per l’imposta sostitutiva potrà essere esercitata dalla società conferitaria nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione o, al più tardi, in quella del periodo d’imposta successivo.

- L’opzione si intende perfezionata con il versamento della prima delle tre rate dell’imposta dovuta.

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Effetti dell’affrancamento

- I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell’ammortamento a partire dal periodo di imposta nel corso del quale è esercitata l’opzione.

- In caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva e dell’eventuale maggior ammortamento dedotto e l’imposta sostitutiva versata è scomputata dall’imposta sui redditi.

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(segue)

Ai fini della decadenza, i beni devono intendersi “realizzati” in caso di alienazione, conferimento di beni, assegnazioni ai soci, autoconsumo o destinazione a finalità estranee, mentre non rilevano i trasferimenti effettuati in occasione di operazioni fiscalmente neutrali quali fusioni, scissioni e conferimenti d’azienda ex art. 176, Tuir

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(Segue) Fusioni e scissioni

E’ inoltre, prevista l’applicazione di tale regime di imposizione sostitutiva anche ai maggiori valori emergenti nel bilancio della società incorporante o risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, nel caso, rispettivamente, di operazioni di fusione e scissione.

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Art. 15, comma 10-12, D.l. 185/2008

• In deroga all’art. 176, comma 2-ter, TUIR, l’art. 15, commi da 10 a 12, d.l. 185/2008 consente di riallineare, in tutto o in parte, le divergenze che emergono a seguito delle riorganizzazioni aziendali di cui agli artt. 172, 173 e 176 TUIR, relativamente agli avviamenti, ai marchi d’impresa e alle altre attività immateriali

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Art. 15, comma 10-12, D.l. 185/2008

Ai contribuenti è offerta la possibilità, relativamente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, di ridurre il periodo di ammortamento (per i marchi e avviamento ex art. 103, comma 1, TUIR) da 18 a 9 quote, a condizione che si applichi l’imposta sostitutiva nella misura del 16 per cento, prevista per le operazioni di riorganizzazione societaria

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Art. 15, comma 10-12, D.l. 185/2008

• Con riferimento alle altre attività immateriali diverse dall’avviamento e dai marchi d’impresa (tra i quali si ricomprendono le immobilizzazioni immateriali a vita indefinita) è stabilito che l’ammortamento fiscale, commisurato ai maggiori valori oggetto di riallineamento segua l’ammortamento operato in bilancio, ma l’ammortamento fiscale deve essere completato almeno in nove quote 96

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Art. 15, comma 10-12, D.l. 185/2008

• Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva opera a decorrere dall’inizio del periodo di imposta nel quale è versata l’imposta sostitutiva (versabile in unica soluzione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’operazione), mentre la deduzione dei relativi ammortamenti in nove quote è ammessa a partire dal periodo di imposta successivo

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Art. 15, comma 10-12, D.l. 185/2008

• Il riallineamento è consentito anche per rivalutare fiscalmente i maggiori valori delle immobilizzazioni finanziarie e dei cespiti dell’attivo circolante. Tuttavia per tali cespiti il riallineamento è consentito, previo assoggettamento a tassazione con aliquota ordinaria, ed eventuali maggiorazioni dell’IRPEF, IRES e IRAP, in via separata rispetto all’imponibile complessivo, versando in unica soluzione l’importo dovuto.

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Art. 15, comma 10-12, D.l. 185/2008

• Se i maggiori valori sono relativi ai crediti si applica l’imposta sostitutiva del 20 per cento.

• Il riallineamento può essere attuato per singole fattispecie, che si intendono i componenti reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni di bilancio e dei relativi rapporti di copertura

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Art. 15, comma 10-12, D.l. 185/2008

• Il citato riallineamento è applicabile alle operazioni effettuate a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 2007 e a quelle effettuate in precedenza. In tal caso i soggetti che avessero già esercitato l’opzione prevista dalla legge finanziaria 2008 possono aderire al nuovo regime di riallineamento integrando l’imposta sostitutiva già liquidata.

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Conferimento di partecipazioni di controllo e collegamento

Regime del realizzo “controllato” (ex art. 175 Tuir)

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Regime realizzativo ex art. 175 Tuir

Tale rappresenta una modalità di calcolo della plusvalenza e non già uno strumento di neutralità fiscale.

Tuttavia, poiché il calcolo della plusvalenza è subordinato al comportamento contabile delle parti, lo stesso può essere utilizzato per realizzare plusvalenza zero (cd. neutralità contabile).

Per tale motivo si parla di regime del “realizzo controllato” (dalle parti).

Tale regime è applicabile solo laddove dall’applicazione di tale criterio emerga un componente positivo di reddito

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Ambito applicativo

- Il conferimento deve avere ad oggetto partecipazioni di controllo e di collegamento ex art. 2359 c.c.

- Deve essere effettuato tra soggetti residenti in Italia nell’esercizio di imprese commerciali.

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Valore di realizzo

Il quantum della plusvalenza realizzata è determinato dalla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto (in capo al soggetto conferente) delle partecipazioni conferite ed il maggiore tra il valore cui sono state iscritte nelle scritture contabili del soggetto conferente le partecipazioni ricevute a fronte del conferimento, ovvero il valore attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario.

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Neutralità contabile

Le parti possono quindi “controllare” l’importo assoggettato a tassazione, accordandosi sul reciproco comportamento contabile.

Difatti se il conferente iscrive in contabilità la partecipazione ricevuta a fronte del conferimento al valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e queste vengono iscritte in contabilità dalla conferitaria a tale medesimo valore, la plusvalenza fiscale in tal modo realizzata sarà pari a zero.

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(Segue)

La plusvalenza realizzata ex art. 175 Tuir sarà essere assoggetta a tassazione ordinaria - da parte del soggetto conferente - ai sensi dell’art. 86 ovvero, per quanto riguarda le partecipazioni ai sensi del successivo art. 87 Tuir (regime della participation exemption), sussistendone le condizioni.

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Disposizione antielusiva (art. 175, 2° co., Tuir)

Il regime di cui al comma 1 dell’art. 175 non può trovare applicazione allorquando si verificano contestualmente le seguenti condizioni:

a) le partecipazioni conferite sono prive, all’atto del conferimento, di uno dei requisiti stabiliti dalle lettere b), c) e d) del comma 1 dell’art. 87 Tuir

b) le partecipazioni ricevute in cambio possiedono i requisiti stabiliti dalle lettere b), c) e d) del comma 1 dell art. 87 Tuir.

In tale circostanza il soggetto conferente dovrà assoggettare a tassazione - ai sensi dell’art. 9, 5° co., Tuir - la relativa plusvalenza, la quale sarà determinata in base al valore normale

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Finalità antielusiva: evitare un utilizzo di tali istituti che permetta di sostituire, in neutralità di imposta, partecipazioni “non pex” con partecipazioni “pex”, con conseguente applicazione, in caso di successiva cessione delle partecipazioni ricevute a fronte del conferimento, del regime di esenzione anche ai plusvalori rimasti volutamente latenti all’atto del conferimento e relativi a beni non qualificabili per l’esenzione

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Gli scambi di partecipazione

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Il regime degli scambi di partecipazioniex. art. 177, Tuir

Con riferimento alla disciplina degli scambi di partecipazioni, attuati mediante permuta o conferimento, l’attuale disposizione normativa di cui all’art. 177, ripropone le medesime soluzioni impositive previste dall’art. 5 del d.lgs. n. 358/1997.

Scambio di partecipazioni attuato mediante permuta: regime di neutralità fiscale ottenibile attraverso una continuità di valori fiscalmente riconosciuti dei soggetti scambianti e del soggetto acquirente

Scambio di partecipazioni attuato mediante conferimento: regime di realizzo “controllato”, parametrato al valore contabile di iscrizione delle partecipazioni ricevute da parte del soggetto conferitario.

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Ambito soggettivo di applicazione dello scambio di partecipazioni tramite conferimento

Inizialmente l’art. 177, 2° co., Tuir limitava, per le operazioni di scambio di partecipazioni attuate mediante conferimento, l’ambito di applicazione del regime del realizzo controllato ivi previsto ai soli soggetti passivi d’imposta esercenti attività di impresa. Tale ultima disposizione è stata modificata ad opera del cd. decreto correttivo Ires, con cui si è sostituita la vecchia espressione «ai fini della determinazione del reddito dell’impresa conferente» con la diversa e più ampia espressione «ai fini della determinazione del reddito del conferente».

È stato in questo modo ampliato l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina degli scambi di partecipazione attuati mediante conferimento, ora applicabile anche nell’ipotesi in cui il soggetto conferente sia una persona fisica non imprenditore.

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Lo scambio di partecipazioni

tramite permuta.

Il soggetto “acquirente” e quello “scambiato” devono essere società di capitali o enti commerciali residenti.

I soggetti “scambianti”, vale a dire i soci della società “scambiata” ovvero i partecipanti dell’ente “scambiato”, possono essere anche non imprenditori.

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Lo scambio deve avere ad oggetto una partecipazione idonea a far assumere alla società acquirente il controllo di cui all’art. 2359, comma 1, n. 1, c.c. (controllo di diritto) della società scambiata. L’operazione non deve necessariamente aver ad oggetto una partecipazione che di per sé sia di controllo, ma può riguardare anche una partecipazione che, unitamente a quelle già possedute, consenta al soggetto acquirente di avere una partecipazione di controllo.

E’ ammessa anche l’acquisizione effettuata mediante cessione da parte di più soggetti, sempreché sia ravvisabile, in modo oggettivo, che l’operazione di acquisto della partecipazione si innesta in un progetto unitario di acquisizione del controllo.

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Per i soggetti scambianti che realizzano l’operazione al di fuori dell’esercizio di impresa il regime di neutralità fiscale si applica automaticamente senza che tali soggetti debbano adottare particolare adempimenti: il riferimento al “costo delle azioni o quote” cedute, al fine del suo trasferimento su quelle acquisite, deve intendersi fatto al valore fiscale delle predette partecipazioni.

Viceversa, per i soggetti scambianti esercenti attività di impresa, il regime di neutralità fiscale non è automatico, come per le analoghe operazioni comunitarie, ma è subordinato al comportamento contabile adottato da tali soggetti, in sede quindi di iscrizione in bilancio delle partecipazioni ricevute in permuta.

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Pertanto, se sono contabilizzate differenze di valore, cessa il regime di neutralità fiscale e la permuta è sottoposta alle regole ordinarie, divenendo un’operazione realizzativa di plusvalenze, da determinarsi secondo le regole del valore normale ex art. 9 Tuir, imponibili o esenti ai sensi, rispettivamente, dell’art. 86 o dell’art. 87 Tuir (Cfr. Min. fin., circ. 320/E del 1997)

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La condizione del mantenimento contabile del medesimo costo fiscale si applica anche alla società acquirente che nell’operazione di scambio offre in permuta le proprie azioni, in quanto essa pone in essere un’operazione realizzativa di plusvalenze o minusvalenze, riconducibile ai fini impositivi nella determinazione del reddito di impresa.

Considerata l’autonomia delle posizioni dei partecipanti allo scambio, se la società acquirente iscrive le partecipazioni ricevute in permuta ad un valore superiore al costo fiscale di quelle scambiate, tale condotta non preclude l’agevolazione, ove sussistano i requisiti, per i soci “scambianti” e viceversa

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L’eventuale conguaglio in denaro concorre a formare il reddito del percipiente, ferma restando, ricorrendone le condizioni, l’esenzione totale di cui all’art. 87 e quella parziale di cui agli artt. 58 e 68, comma 3, Tuir. Tale conguaglio si qualifica in ogni caso come plusvalenza, a differenza del regime previsto per le operazioni di fusione e di scissione, in cui il conguaglio assume una qualificazione diversa a seconda che il percipiente sia o non soggetto imprenditore.

Peraltro, rispetto alle operazioni di scambio intracomunitarie, l’art. 177, comma 1, Tuir non pone alcun limite rispetto all’entità del conguaglio, che però non può modificare la struttura causale dell’operazione, al fine di impedire che la permuta si trasformi in una vendita.

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Lo scambio di partecipazioni tramite conferimento.

• E’ stato osservato che, nonostante la disposizione non lo preveda espressamente, si applicano gli stessi requisiti e le medesime condizioni soggettive individuati nell’ambito degli scambi di partecipazioni mediante permuta di cui all’art. 177, primo comma, Tuir, con la conseguenza che sia il soggetto “acquirente” sia il soggetto “scambiato” devono assumere la forma di società di capitali (e quindi anche di una società a responsabilità limitata o enti commerciali residenti).

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A differenza dello scambio mediante permuta, in cui le parti coinvolte (la società “acquirente” e i soci “scambianti”) nell’operazione non realizzano plusvalenze fiscalmente rilevanti, nell’operazione di scambio mediante conferimento il regime di “realizzo controllato” riguarda esclusivamente il soggetto conferente.

Per la società conferitaria l’acquisto della partecipazione determina solo effetti patrimoniali consistenti nell’aumento di capitale ed eventualmente l’iscrizione di una riserva sovrapprezzo.

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Modalità di determinazione del reddito in capo al soggetto conferente

Ai fini della determinazione del reddito da parte del soggetto conferente, il valore cui sono assunte le partecipazioni ricevute a seguito del conferimento è condizionato dall’incremento di patrimonio netto rilevato dalla società conferitaria. Pertanto, se tale incremento coincide con l’ultimo valore fiscale delle partecipazioni conferite, per il soggetto conferente l’operazione è sostanzialmente neutrale ai fini reddituali. Viceversa, se tale incremento è superiore si realizzano plusvalenze fiscalmente rilevanti in misura corrispondente.

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Con riferimento alla fattispecie dello scambio di partecipazioni mediante conferimento, ex art. 177, 2° co. Tuir, si segnala la criticabile presa di posizione dell’Amministrazione finanziaria espressa nella risoluzione n. 57/E del 22 marzo 2007, secondo cui la disciplina recata dal 2° co. dell’art. 177 non costituisce un regime di neutralità fiscale, bensì un criterio di valutazione, ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente, delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento; conseguentemente, la neutralità fiscale di tali operazioni è condizionata al comportamento contabile adottato dalla società conferitaria.

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E’ detto, inoltre, che il predetto regime fiscale si pone come una disciplina speciale rispetto alla disciplina ordinaria di cui all’art. 9 Tuir, in base alla quale i conferimenti in società devono essere valutati al valore normale;

La ratio della norma sarebbe, quindi, quella di prevedere un regime agevolato per tutti quei conferimenti che consentono alla conferitaria di acquisire il controllo di un’altra società ex art. 2359, 1° co., n. 1 c.c., così favorendo le aggregazioni aziendali da parte della conferitaria allorché questa assuma ex novo il controllo della società target.

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Pertanto, presenterebbe profili di elusività il conferimento effettuato ai sensi dell’art. 177, 2° co. Tuir, nell’ipotesi in cui la società conferitaria (nella specie una holding di famiglia), a seguito del conferimento in tal modo realizzato, nella sostanza non assuma ex novo il controllo della società scambiata, in quanto tale controllo già prima era riconducibile agli stessi soci della società conferitaria.

L’Assonime ha criticato l’interpretazione restrittiva sostenuta dall’Amministrazione finanziaria, in quanto l’art. 177, comma 2, Tuir, non pone alcuna condizione analoga a quella richiamata dall’Agenzia delle Entrate, limitandosi a prevedere che i soci della società “conferita” apportino partecipazioni che complessivamente consentano alla società conferitaria di acquisire o integrare il controllo nella prima società (Cfr. Assonime, circ. n. 20 del 12 aprile 2007).

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Per l’Associazione dei Dottori Commercialisti le disposizioni recate dall’art. 177, comma 2, Tuir, si applicano anche ai conferimenti di partecipazioni in una società posti in essere da soggetti già partecipanti, direttamente o indirettamente alla società conferitaria e che, prima del conferimento, abbiano posseduto il controllo, diretto o indiretto, della società partecipata, poi trasferito alla società conferitaria in seguito al conferimento stesso (Cfr. Norma di comportamento Associazione Italiana Dottori Commercialisti n. 170 del febbraio 2008).

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Mutamento interpretativo dell’Agenzia delle entrate

Con la circ. 17 giugno 2010, n. 33 l’Agenzia delle entrate ha mutato il precedente orientamento, precisando che sia la lettera della norma sia la ratio della stessa si disinteressano degli eventuali rapporti partecipativi o di gruppo sussistenti tra soggetti conferenti e società conferitaria.

Pertanto, la disciplina ex art. 177, 2° co., Tuir è destinata ad applicarsi alle operazioni di scambio realizzate tanto tra soggetti indipendenti quanto all’interno di gruppi societari e/o “familiari”.

Il regime disciplinato dall’art. 177, 2° co., Tuir è posto su un piano di pari dignità con la disciplina di cui all’art. 9, Tuir