Nuovo disciplinare sulle metodiche analitiche per il controllo del ...
Controllo sulle partecipazioni
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Controllo sulle partecipazioni
Responsabilità dell’Ente
Ruolo del revisore
La governance di «gruppo»
Roma, 29 marzo 2016 Filippo Barbagallo
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D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.)
L. 5 maggio 2009, n. 42 → D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (ha introdotto l’articolo 147-quater al d.lgs. n. 267/2000)
Obiettivo della presente relazione
Bilancio consolidato
Disposizioni normative volte al consolidato
Controlli del socio
Il quadro giuridico di riferimento
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Corte dei conti (Sez. Reg. Controllo varie e referti della sez. delle autonomie (13/2008; 14/2010; 15/2014; 24/2015)
Dottrina
Camera dei Deputati - V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione)
Le raccomandazioni all’uso del bilancio consolidato
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D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.)
Art. 152, comma 2
Il regolamento di contabilità assicura, di norma, la conoscenza consolidata dei
risultati globali delle gestioni relative ad enti od organismi costituiti per l’esercizio
di funzioni e servizi.
Art. 172, comma 1, lett. b)
Al bilancio di previsione sono allegati le risultanze dei rendiconti o conti
consolidati delle unioni di comuni, aziende speciali, consorzi, istituzioni, società
di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo
esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce.
Art. 230, comma 6
Il regolamento di contabilità può prevedere la compilazione di un conto
consolidato patrimoniale per tutte le attività e passività interne ed esterne. Può
anche prevedere conti patrimoniali di inizio e fine mandato degli amministratori.
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L. 5 maggio 2009, n. 42
delega al governo per l’adozione, entro trenta mesi, di decreti legislativi per l’adozione di
un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati,
secondo uno schema comune (articolo 2, comma 2, lett. h)
D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
adozione di comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni
schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende,
società controllate e partecipate (articolo 11)
SPERIMENTAZIONE - D.P.C.M. 28 dicembre 2011
Redazione di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende,
società controllate e partecipate con definizione di modalità, criteri e schemi (art. 19)
All. 4 (Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato)
All. 11 (Conto economico e Stato patrimoniale consolidati)
VIGENTE
All. 4/4 al decreto legislativo n. 118/2011
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D.L. 10 ottobre 2012, n. 174
Art. 147 TUEL (tipologia dei controlli interni)
2. Il sistema di controllo interno è diretto a:
………
d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di
indirizzi e obiettivi gestionali, …. , la redazione del bilancio consolidato,
l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;
Art. 147-quater TUEL (Controlli sulle società partecipate non quotate)
4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate
partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza
economica.
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Il bilancio
consolidato del gruppo
amministrazione pubblica (GAP)
Cause della mancata redazione del
bilancio consolidato
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Funzioni attribuite al bilancio consolidato
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sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che
perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono
rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di
natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il
proprio gruppo comprensivo di enti e società;
ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di
un gruppo di enti e società che fa capo ad un’amministrazione pubblica,
incluso il risultato economico.
Funzioni del bilancio consolidato
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Il gruppo «amministrazione pubblica» (GAP)
ORGANISMI STRUMENTALI
ENTI STRUMENTALI (CONTROLLATI e PARTECIPATI)
SOCIETA’ (CONTROLLATE e PARTECIPATE)
ESCLUSIONE: Enti finanziati con le risorse destinate al SSN
ai fini dell’inclusione nel GAP NON rileva la forma giuridica né la
differente natura dell’attività svolta dall’ente strumentale o dalla società
Il GAP può comprendere anche gruppi INTERMEDI di amministrazioni
pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto
aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.
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CIVILISTICA
di “DIRITTO” (o presunto)
di “FATTO”
“CONTRATTUALE” anche nei casi in cui non è presente un
legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale della
controllata
PUBBLICISTICA
Il gruppo “amministrazione pubblica” NOZIONE DI CONTROLLO
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Corte dei Conti – Sezione delle autonomie: Audizione sullo schema di D.Lgs.
recante «Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
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«lo schema di decreto e, prima ancora, il D.M. 28 dicembre 2011, recante
disposizioni per la fase di sperimentazione, hanno ampliato la platea degli
organismi soggetti all’obbligo di consolidamento, rispetto alle norme del
diritto civile».
«E’ quindi apprezzabile lo sforzo compiuto con lo schema di decreto in
esame che va ad estendere il perimetro di consolidamento alle società
partecipate e a quelle quotate, sia pure nei limiti della quota di
partecipazione (rispettivamente, 20% e 10%), nella disciplina a regime (art.
11-quinquies, schema di decreto in esame)».
In futuro ….ampliamento del
Il gruppo “amministrazione pubblica”
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- INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DA CONSOLIDARE
PREDISPOSIZIONE IN FASE DI PROGRAMMAZIONE DI DUE DISTINTI ELENCHI
CONCERNENTI:
1. ENTI, AZIENDE E LE SOCIETÀ CHE COMPONGONO IL GAP EVIDENZIANDO GLI
ENTI, LE AZIENDE E LE SOCIETÀ CHE, A LORO VOLTA, SONO A CAPO DI UN GAP;
2. ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ CHE COMPONGONO IL GAP E INCLUSE NEL
BILANCIO CONSOLIDATO.
GLI ENTI E LE SOCIETÀ DEL GRUPPO COMPRESI NELL’ELENCO DI CUI AL PUNTO
1 POSSONO NON ESSERE INSERITI NELL’ELENCO DI CUI AL PUNTO 2 NEI CASI DI:
- IRRILEVANZA
- IMPOSSIBILITÀ
- COMUNICAZIONI AI COMPONENTI DEL GRUPPO
Attività preliminari al consolidamento
dei bilanci del gruppo
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IRRILEVANZA Regioni EE.LL.
1. Attivo/Attivo capogruppo < 5% <10%
2. Patrimonio netto/Patrimonio netto capogruppo < 5% <10%
3. Ricavi caratteristici/Ricavi caratteristici capogruppo < 5% <10%
Ovviamente, qualora più controllate, singolarmente irrilevanti ai fini della corretta
rappresentazione del gruppo nel suo complesso, complessivamente considerate non siano
più irrilevanti, esse devono essere consolidate (PC OIC 17).
Individuazione degli enti da consolidare
Comunicazioni ai componenti del gruppo: la capogruppo impartisce le direttive necessarie al fine di
rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.
Invito alle società ad adottare il criterio del patrimonio netto per contabilizzare le
partecipazioni al capitale dei componenti del gruppo, eccetto quando la partecipazione è
acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l’anno
Invito alle società ad applicare le medesime aliquote di ammortamento della capogruppo.
Possibilità di derogare all’obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la
conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l’obiettivo della rappresentazione
veritiera e corretta (con obbligo di motivazione)
Indicazione delle modalità e dei tempi di trasmissione dei bilanci e delle informazioni
integrative necessarie all’elaborazione del consolidato
Richiesta di fornire le eventuali componenti finanziarie ed economiche contabilizzate nel
bilancio d’esercizio delle società ed enti (crediti, debiti, costi, ricavi) connesse ad operazioni
infragruppo che hanno generato partite debitorie/creditorie tra l’amministrazione regionale
e le società ed enti medesimi, con l’indicazione della connessa voce di cui allo schema di
bilancio.
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ELABORAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO
- Attività diretta a rendere uniformi i bilanci da consolidare
- Eliminazione delle operazioni infragruppo
- Identificazione delle quote di pertinenza di terzi
- Consolidamento dei bilanci
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- Bilanci redatti alla stessa data
se le date di chiusura del bilancio dell’ente controllante e dell’ente controllato sono diverse,
l’ente controllato deve predisporre, ai fini del consolidamento, un bilancio aggiuntivo alla stessa
data di riferimento del bilancio dell’ente controllante
- Applicazione di principi contabili e criteri di valutazione uniformi
Esempi di non uniformità:
1. aggregazione di bilanci di due società che operano nello stesso settore, di cui una rileva a
conto economico i costi di ricerca e sviluppo al momento del loro sostenimento e l’altra li
capitalizza
2. società del gruppo che contabilizza le commesse a lungo termine sulla base dei corrispettivi
pattuiti secondo il criterio della percentuale di completamento o dello stato di avanzamento e
un’altra società che, nelle stesse situazioni, viceversa, contabilizza le stesse commesse al costo,
ossia con il metodo della commessa completata o del contratto completato
- Eccezioni
1. la difformità è maggiormente idonea ad una rappresentazione veritiera e corretta
2. irrilevanza in termini quantitativi e qualitativi delle voci non uniformi
Uniformità dei bilanci da consolidare
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Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi
nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo.
Devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci
(cioè tra componenti del gruppo), perché costituiscono semplicemente il trasferimento
di risorse all’interno del gruppo.
La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l’importo del risultato
economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso
importo poste attive e poste passive del patrimonio o singoli componenti del conto
economico.
Altri interventi di rettifica hanno effetto invece sul risultato economico consolidato e
sul patrimonio netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non
ancora realizzati con terzi (es. vendita immobile tra componenti del gruppo).
L’eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo
di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa (L’irrilevanza degli
elementi patrimoniali ed economici è misurata rispettivamente con riferimento
all’ammontare complessivo degli elementi patrimoniali ed economici di cui fanno
parte).
Eliminazione delle operazioni infragruppo
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Particolari casi di eliminazione sono rappresentati da:
eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo
in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente quota del
patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo
eliminazione del valore delle partecipazioni tra i componenti del gruppo
e delle corrispondenti quote del patrimonio netto
eliminazione di utili e perdite derivanti da operazioni infra gruppo
comprese nel valore contabile di attività
Eliminazione di dividendi percepiti da società del gruppo
Eliminazione delle operazioni infragruppo
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Identificazione delle quote di pertinenza di terzi (Solo nel caso di applicazione del metodo integrale di consolidamento)
Risultato economico di pertinenza di terzi
Quota di pertinenza di terzi del patrimonio netto
Consolidamento dei bilanci
METODO INTEGRALE
per l’intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti
strumentali controllati e delle società controllate
METODO PROPORZIONALE
per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai
bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati
«Partite debitorie/creditorie»: chi chiede la riconciliazione?
Agenzie di rating: per la valutazione dello stato di salute finanziaria
dell’amministrazione
Corte dei conti: necessità che le PPAA forniscano dati certi circa i rapporti
finanziari tra le stesse e le proprie partecipate e, comunque, in generale, una
rappresentazione trasparente e veritiera dei rapporti finanziari che gli enti
pubblici intrattengono con i soggetti dagli stessi partecipati.
S.I.Fi.P.: opportunità di applicare le previsioni di cui all’articolo 6, comma 4, del
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n.135, ancorché obbligatoria per gli enti locali in quanto “risulterebbe
oltremodo utile al fine di evitare che, nell’ambito del perimetro delle società partecipate,
maturino della passività latenti”.
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«Partite debitorie/creditorie»: excursus normativo PRIMA
Art. 6, comma 4, DL n. 95/2012: “A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al
rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società
partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e
ne fornisce la motivazione”.
ADESSO
Art. 11, c. 6, D.Lgs. n. 118/2011: La a relazione sulla gestione allegata al rendiconto illustra: «j) gli esiti della
verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta
informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la
motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i
provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie»;
Sulla predetta norma si è pronunciata, di recente, la Corte dei conti – sez. autonomie, con
deliberazione n. 2/2016 del 19 gennaio 2016
La verifica delle partite debitorie/creditorie è condizione per ricevere le risorse previste dall’art. 31
(Finanziamento dei debiti degli enti locali nei confronti delle società partecipate) del D.L. n. 66/2014 («La concessione
dell'anticipazione è subordinata alla presentazione da parte degli stessi enti locali di una dichiarazione
attestante la verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti delle società partecipate, asseverata dagli
organi di revisione dello stesso ente locale e, per la parte di competenza, delle società partecipate
interessate»).
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Nell’ottica del consolidato: Articolo 147-quater (Controlli sulle società partecipate non quotate)
• Definizione di un sistema di controlli sulle società non quotate
• Preventiva definizione degli obiettivi gestionali per le società
• Organizzazione di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare:
i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società,
la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società,
i contratti di servizio,
la qualità dei servizi,
il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
• Monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate
• Rilevazione dei risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non
quotate partecipate mediante bilancio consolidato
• Non applicazione delle suddette disposizioni alle società quotate e a quelle da esse
controllate ai sensi dell'articolo 2359 c.c.. (anche società emittenti strumenti finanziari
quotati in mercati regolamentati.
Art. 147-quinques (Controllo sugli equilibri finanziari)
3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si
determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-
finanziario degli organismi gestionali esterni.
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NELL’OTTICA DEL CONSOLIDATO FONDO VINCOLATO PERDITE ORGANISMI PARTECIPATI
«C. 551: Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 presentino un risultato di esercizio o saldo
finanziario negativo, le PPAA locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo
vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla
quota di partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello
relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza
economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della
produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura
proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o
dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti
partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato
viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di
partecipazione».
Norma di carattere prudenziale
Norma volta al consolidato
Prevede un regime di corresponsabilizzazione dell’ente controllante con l’azienda partecipata
Consente maggiore trasparenza contabile del rapporto di natura economica tra enti locali e
società partecipate
Norma favorevole nei confronti delle società che effettuano investimenti
Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB, nonché le società
emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate
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NELL’OTTICA DEL CONSOLIDATO REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA
C. 553: «A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma 550 a
partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni
locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo
la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza».
Norma di indirizzo sull’attività gestionale delle società
Non riguarda le partecipazioni di minoranza
Espressione del principio di buon andamento della PA (art. 97 Cost.)
Il buon andamento è cosa diversa dalla redditività
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Art. 73 D.Lgs. n. 118/2011 (Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)
1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio
derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque,
dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme
speciali, delle società di cui alla lettera b);
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
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Art. 6, comma 19, D.L. n. 78/2010
C. 19: Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche,
tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di
concorrenza, le amministrazioni di cui all'art. 1, c. 3, l. n. 196/2009, non possono,
salvo quanto previsto dall'art. 2447 c.c., effettuare aumenti di capitale, trasferimenti
straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società
partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite
di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di
perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di
cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma
relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di
investimenti.
Divieto del salvataggio “a tutti i costi”
Divieto di interventi finanziari tampone
Norma recepita dalla Regione Lazio - Art. 23, comma 6, L.R. n. 4/2013
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CONTROLLI DEL SOCIO DIFFICOLTA’ DI CONSOLIDAMENTO E DI COORDINAMENTO
«ETEROGENEITA’» DEI COMPONENTI DEL GRUPPO
FRAMMENTAZIONE DELLE FUNZIONI TRA LE VARIE STRUTTURE DELL’ENTE
SISTEMI CONTABILI DIFFERENTI TRA LA CAPO GRUPPO E LE COMPONENTI
DEL GRUPPO
LA SFIDA
Necessità di individuare forme di governance adeguate (perplessità per
l’uso della holding)
Costante interazione con gli organi amministrativi e di controllo delle
società (vedasi slides successive)
Sul piano contabile necessità di individuare un piano dei conti unico del
«GAP»
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Tipologia di controllo e relativi strumenti
(all’interno della funzione di indirizzo e controllo delle Partecipate)
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Rapporti tra ente locale e partecipate
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Grazie dell’attenzione