Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso Fondazione Emanuele Casale Scuola di Notariato dei...
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Fondazione E. CasaleProf. Mario Campobasso
Fondazione Emanuele Casale
Scuola di Notariatodei Distretti Notarili della Campania
I I CONFERIMENTI CONFERIMENTI IN S.P.A.IN S.P.A.
Mario Campobasso
Diritto CommercialeDiritto Commercialeanno 2012/2013anno 2012/2013
Fondazione E. CasaleProf. Mario Campobasso
Art. 2247: con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
- Conferimenti
- Esercizio in comune di attività economica
- Scopo lucrativo
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L’attività comune(Criterio sostanziale) condivisione dei risultati economici dell’attività ?
(Criterio formale) Imputazione al gruppo di cui i soci sono partecipi ?
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Art. 2549. Associazione in partecipazioneE’ il contratto con cui l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.Salvo patto contrario, l’associato partecipa alle perdite nella stessa maniera in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l’associato non possono superare il valore del suo apporto.
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Società e comunione
Art. 2248. La comunione costituita o mantenuta al solo scopo di godimento di una o più cose è regolata dalle norme del titolo VII del Libro III
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Principi societari Regole comunione
Art. 2256: Il socio non può servirsi senza consenso degli altri delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società
Art. 1102. Ciascun comproprietario può servirsi della cosa comune, senza alterarne la destinazione e senza impedire agli altri di fare altrettanto.
Art. 2272 + 2484: Il socio non può provocare a discrezione lo scioglimento della società
Art. 1111: Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione
Art. 2270: Il creditore particolare del socio non può soddisfarsi direttamente sul patrimonio della società.
Art. 599 c.p.c.: possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore.
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IMPRESA CONIUGALE
Art. 177: Costituiscono oggetto della comunione:d) Le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio
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Art. 180 c.c. Amministrazione dei beni della comunione L'amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi. Il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi.
Art. 189 c.c. Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato.
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Società semplice
Società Commerciali
Art. 2249: oggetto limitato ad attività non commerciali
Distinzione in base alla natura della attività esercitabile
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Società lucrative
Società Mutualistiche
Società sempliceSocietà in nome collettivoSocietà in accomandita sempliceSocietà per azioniSocietà a responsabilità limitataSocietà in accomandita per azioniSocietà europea
Distinzione in base allo scopo fine
Società cooperativeMutue assicuratriciSocietà cooperativa europea
Società Consortili (art. 2615-ter)
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Società di persone
Società di capitali
Società sempliceSocietà in nome collettivoSocietà in accomandita semplice
Distinzione in base all’organizzazione
Società per azioniSocietà a responsabilità limitataSocietà in accomandita per azioniSocietà europea
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Società di Persone Società di capitaliOrganizzazione corporativa non prevista nel modello legale. I soci illimitatamente responsabili hanno potere diretto di amministrazione.
Organizzazione corporativa prevista nel modello legale. I soci non hanno potere diretto di amministrazione.
Intrasferibilità della partecipazione nel modello legale
Libera trasferibilità della partecipazione nel modello legale
Autonomia patrimoniale imperfetta Autonomia patrimoniale perfetta
Modificazioni atto costitutivo: all’unanimità
Modificazioni atto costitutivo: A maggioranza di capitale
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Società senza personalità giuridica
Società con personalità giuridica
Società sempliceSocietà in nome collettivoSocietà in accomandita semplice
Distinzione in base alla personalità giuridica
Società per azioniSocietà a responsabilità limitataSocietà in accomandita per azioniSocietà cooperativeMutue assicuratriciSocietà europeaSocietà cooperativa europea
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La soggettività delle società di persone
Art. 2266. La società acquista diritti ed assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi.
Art. 2659 Gli acquisti immobiliari sono trascritti a nome della società e non dei soci.
Art. 2839. Le ipoteche si iscrivono a nome della società e non dei soci
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Principio di tipicità delle società
Art. 2249. Tipi di società.Le società che hanno per oggetto l’esercizio di una attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo.Le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività diversa, sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice, a meno che i soci abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo.