Fondazione Emanuele Casale Scuola di Notariato dei Distretti Notarili della Campania Azioni e...

23
Fondazione Emanuele Casale Scuola di Notariato dei Distretti Notarili della Campania Azioni e Strumenti Azioni e Strumenti Finanziari Partecipativi Finanziari Partecipativi Mario Campobasso Mario Campobasso

Transcript of Fondazione Emanuele Casale Scuola di Notariato dei Distretti Notarili della Campania Azioni e...

Page 1: Fondazione Emanuele Casale Scuola di Notariato dei Distretti Notarili della Campania Azioni e Strumenti Finanziari Partecipativi Mario Campobasso.

Fondazione Emanuele Casale

Scuola di Notariatodei Distretti Notarili della Campania

Azioni e Strumenti Finanziari Azioni e Strumenti Finanziari PartecipativiPartecipativi

Mario CampobassoMario Campobasso

Page 2: Fondazione Emanuele Casale Scuola di Notariato dei Distretti Notarili della Campania Azioni e Strumenti Finanziari Partecipativi Mario Campobasso.

Le azioni sono quote di partecipazione alla società, Le azioni sono quote di partecipazione alla società, omogenee e standardizzate, liberamente trasferibili e di omogenee e standardizzate, liberamente trasferibili e di regola regola rappresentate da documenti che circolano secondo da documenti che circolano secondo la disciplina dei titoli di creditola disciplina dei titoli di credito

Caratteristiche della partecipazione azionaria

Rappresentatività del capitale

Uguaglianza dei diritti

Libera trasferibilità

Circolazione secondo principi cartolari

Page 3: Fondazione Emanuele Casale Scuola di Notariato dei Distretti Notarili della Campania Azioni e Strumenti Finanziari Partecipativi Mario Campobasso.

I) PRINCIPIO DI RAPPRESENTATIVITA’ DEL CAPITALE

Art. 2348. Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Page 4: Fondazione Emanuele Casale Scuola di Notariato dei Distretti Notarili della Campania Azioni e Strumenti Finanziari Partecipativi Mario Campobasso.

Azioni senza valore nominale

Art. 2346, 2° e 3°comma.Se determinato nello statuto, il valore nominale di ciascuna azione corrisponde ad una frazione del capitale sociale; tale determinazione deve riferirsi senza eccezioni a tutte le azioni emesse dalla società.In mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, le disposizioni che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse.

Art. 2354.I titoli azionari devono indicare: 3) Il loro valore nominale o, se si tratta di azioni senza valore nominale, il numero complessivo delle azioni emesse, nonché l’ammontare del capitale sociale

Page 5: Fondazione Emanuele Casale Scuola di Notariato dei Distretti Notarili della Campania Azioni e Strumenti Finanziari Partecipativi Mario Campobasso.

Omogeneità delle partecipazioni azionarieCorollari

Indivisibilità delle azioniArt. 2347. Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un’azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106.

Inscindibilità delle azioniE’ il divieto (implicito) sia per la società, sia per il socio, di attribuire a soggetti diversi la titolarità dei singoli diritti sociali, salvo che non si tratti di diritti di credito già maturati verso la società.

Frazionamento e RaggruppamentoIl problema della formazione dei resti

Page 6: Fondazione Emanuele Casale Scuola di Notariato dei Distretti Notarili della Campania Azioni e Strumenti Finanziari Partecipativi Mario Campobasso.

Frazionamento e RaggruppamentoIl problema della formazione dei resti

Società α

Socio A6 azioni

Socio B3 azioni

Socio B1 azioni

Rapporto di Cambio2 azioni vecchie=1 azione nuova

Socio A3 azioni

Socio B1 azioni + conguaglio

Socio B0 azioni; solo conguaglio

Page 7: Fondazione Emanuele Casale Scuola di Notariato dei Distretti Notarili della Campania Azioni e Strumenti Finanziari Partecipativi Mario Campobasso.

Categorie speciali di azioni Limiti

Vecchia disciplina1) Divieto di patto leonino (art.

2256)2) Divieto di azioni a voto plurimo

(art. 2351, 3° comma)3) Solo le società quotate possono

emettere azioni senza voto (145 Tuf)

4) Le limitazioni dei diritti amministrativi devono essere compensate da privilegi patrimoniali (art. 2351)

5) Le azioni speciali con limitazione del diritto di voto non possono superare la metà del capitale (art. 2351)

Nuova disciplina1) Confermato

2) Confermato (art. 2351, 4° comma)

3) Soppresso (art. 2351, 2° comma)

4) Soppresso (art. 2351, 2° comma)

5) Confermato (art. 2351, 2° comma)

Page 8: Fondazione Emanuele Casale Scuola di Notariato dei Distretti Notarili della Campania Azioni e Strumenti Finanziari Partecipativi Mario Campobasso.

Nuove categorie speciali di azioni

DOTATE DI DOTATE DI SPECIALI SPECIALI DIRITTI DIRITTI PATRIMONIALIPATRIMONIALI

Con diversa incidenza delle perdite (art. 2348, 2° comma)

Privilegiate o sfavorite nella partecipazione agli utili e nella percezione della quota di liquidazione

Correlate (art. 2350, 2° comma)

Page 9: Fondazione Emanuele Casale Scuola di Notariato dei Distretti Notarili della Campania Azioni e Strumenti Finanziari Partecipativi Mario Campobasso.

Nuove categorie speciali di azioni

DOTATE DI DOTATE DI SPECIALI DIRITTI SPECIALI DIRITTI AMMINISTRATIVIAMMINISTRATIVI

Con voto limitato, condizionato, su particolari materie, senza voto

Azioni di risparmio (art. 145 Tuf)

Azioni a voto scalare, tetti al diritto di voto (solo società chiuse): art. 2351, 3° comma)

LIMITI GENERALI LIMITI GENERALI AL DIRITTO DI AL DIRITTO DI VOTOVOTO

Page 10: Fondazione Emanuele Casale Scuola di Notariato dei Distretti Notarili della Campania Azioni e Strumenti Finanziari Partecipativi Mario Campobasso.

Clausole di limitazione del controllo

A) Limiti statutari al possesso azionario (validi se operano per tutti i soci);

B) Tetti di voto, solo per società chiuse (art. 2351, 3° comma)C) Voto scalare, solo per società chiuse (art. 2351, 3° comma)D) Clausole di riscatto. Emissione di azioni

riscattabili (art. 2437-sexies)

Page 11: Fondazione Emanuele Casale Scuola di Notariato dei Distretti Notarili della Campania Azioni e Strumenti Finanziari Partecipativi Mario Campobasso.

2° comma, Nel periodo di adesione all'offerta non hanno effetto nei confronti dell'offerente le limitazioni al trasferimento di titoli previste nello statuto né hanno effetto, nelle assemblee chiamate a decidere sugli atti e le operazioni previsti dall'articolo 104 (passivity rule), le limitazioni al diritto di voto previste nello statuto o da patti parasociali.

Art. 104-bis Tuf Regola della neutralizzazione in caso di OPA

N.B. dopo le modifiche apportate dal d.l. 185/2008, N.B. dopo le modifiche apportate dal d.l. 185/2008, convertito con legge 2/2009, la regola opera solo per le convertito con legge 2/2009, la regola opera solo per le società quotate diverse dalle cooperative e società quotate diverse dalle cooperative e solo se lo solo se lo statuto lo prevedestatuto lo prevede (regola opt-in) (regola opt-in)

Page 12: Fondazione Emanuele Casale Scuola di Notariato dei Distretti Notarili della Campania Azioni e Strumenti Finanziari Partecipativi Mario Campobasso.

Art. 104-bis Tuf Regola della neutralizzazione in caso di OPA

3° comma, Quando, a seguito di un'offerta di cui al comma 1, l'offerente venga a detenere almeno il settantacinque per cento del capitale con diritto di voto (…), nella prima assemblea che segue la chiusura dell'offerta, convocata per modificare lo statuto o per revocare o nominare gli amministratori o i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza non hanno effetto:a) le limitazioni al diritto di voto previste nello statuto o da patti parasociali;b) qualsiasi diritto speciale in materia di nomina o revoca degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza previsto nello statuto

Page 13: Fondazione Emanuele Casale Scuola di Notariato dei Distretti Notarili della Campania Azioni e Strumenti Finanziari Partecipativi Mario Campobasso.

Art. 104-bis Tuf Regola della neutralizzazione in caso di OPA

4° comma. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano alle limitazioni statutarie al diritto di voto attribuito da titoli dotati di privilegi di natura patrimoniale.

Page 14: Fondazione Emanuele Casale Scuola di Notariato dei Distretti Notarili della Campania Azioni e Strumenti Finanziari Partecipativi Mario Campobasso.

Azioni di godimento (art. 2353)

Salva diversa disposizione dello statuto, le azioni di godimento attribuite ai possessori delle azioni rimborsate non danno diritto di voto nell’assemblea. Esse concorrono nella ripartizione degli utili che residuano dopo il pagamento delle azioni non rimborsate di un dividendo pari all’interesse legale e, nel caso di liquidazione, nella ripartizione del patrimonio sociale residuo dopo il rimborso delle altre azioni al loro valore nominale.

Page 15: Fondazione Emanuele Casale Scuola di Notariato dei Distretti Notarili della Campania Azioni e Strumenti Finanziari Partecipativi Mario Campobasso.

Assemblee speciali (art. 2376)Se esistono diverse categorie di azioni o di strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, le deliberazioni dell’assemblea che pregiudicano i diritti di una di esse devono essere approvate anche dall’assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

Art. 147-bis (Assemblee di categoria)1. Gli articoli 146 e 147 si applicano alle assemblee speciali previste dall'articolo 2376, comma 1, del codice civile, qualora le azioni siano quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea

Page 16: Fondazione Emanuele Casale Scuola di Notariato dei Distretti Notarili della Campania Azioni e Strumenti Finanziari Partecipativi Mario Campobasso.

Art. 146, 3° comma, T.u.f.

In deroga all'articolo 2376, secondo comma, del codice civile l'assemblea, salvo i casi previsti dal comma 1, lettere b) e d), delibera in prima e in seconda convocazione con voto favorevole di tante azioni che rappresentino rispettivamente almeno il venti e il dieci per cento delle azioni in circolazione; in terza convocazione l'assemblea delibera a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti. Si applica l'articolo 2416 del codice civile.

Page 17: Fondazione Emanuele Casale Scuola di Notariato dei Distretti Notarili della Campania Azioni e Strumenti Finanziari Partecipativi Mario Campobasso.

STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVIArt. 2346, 6° comma:Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell’apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o di servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell’assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

Altre previsioni:Art. 2349, 2° comma: S.F. a favore di prestatori di lavoro;Art. 2447-ter, lett. e: S.F. di partecipazione ad uno specifico affareArt. 2526, 2° comma: S.F. emessi da cooperative.

Page 18: Fondazione Emanuele Casale Scuola di Notariato dei Distretti Notarili della Campania Azioni e Strumenti Finanziari Partecipativi Mario Campobasso.

Diritti patrimoniali

Necessaria partecipazione al rischio d’impresa ?

Art. 2411, 3° comma. La disciplina della presente sezione si applica inoltre agli strumenti finanziari comunque denominati, che condizionano i tempi e l’entità del rimborso del capitale all’andamento economico della società.

Page 19: Fondazione Emanuele Casale Scuola di Notariato dei Distretti Notarili della Campania Azioni e Strumenti Finanziari Partecipativi Mario Campobasso.

Delibera CICR, 19 luglio 2005, n. 1058

Art. 3. Strumenti finanziari di raccolta

1. Costituiscono strumenti finanziari di raccolta del risparmio le obbligazioni, i titoli di debito e gli altri strumenti finanziari che, comunque denominati e a prescindere dall'eventuale attribuzione di diritti amministrativi, contengono un obbligo di rimborso ai sensi dell'art. 1.

Page 20: Fondazione Emanuele Casale Scuola di Notariato dei Distretti Notarili della Campania Azioni e Strumenti Finanziari Partecipativi Mario Campobasso.

Art. 4. Limiti all'emissione degli strumenti finanziari di raccolta

1. L'importo complessivo delle emissioni di strumenti finanziari di raccolta di cui all'art. 3, effettuate da societa' per azioni e in accomandita per azioni e da societa' cooperative, comprese quelle indicate al comma 2, non deve eccedere il limite previsto dall'art. 2412, primo comma, del codice civile; alle suddette emissioni si applicano le deroghe previste dallo stesso articolo del codice civile.

Art. 5. Caratteristiche degli strumenti finanziari di raccolta

1. Gli strumenti finanziari di raccolta di cui all'art. 3, diversi dalle obbligazioni, con esclusione di quelli destinati alla quotazione in mercati regolamentati emessi da societa' con azioni quotate in mercati regolamentati, sono emessi con un taglio minimo unitario non inferiore a euro 50.000.

Delibera CICR, 19 luglio 2005, n. 1058

Page 21: Fondazione Emanuele Casale Scuola di Notariato dei Distretti Notarili della Campania Azioni e Strumenti Finanziari Partecipativi Mario Campobasso.

Diritti amministrativi

Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma, e 2349, secondo comma, possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e in particolare può essere ad essi riservata, secondo modalità stabilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone così nominate si applicano le norme previste per gli altri componenti dell’organo cui partecipano

Hanno diritto di impugnare le delibere a cui partecipano ?

Applicazione disciplina sull’assemblea speciale (art. 2376, 1° comma)

Page 22: Fondazione Emanuele Casale Scuola di Notariato dei Distretti Notarili della Campania Azioni e Strumenti Finanziari Partecipativi Mario Campobasso.

Procedimento di emissione

Art. 2346: viene fissato dall’atto costitutivo, sia per l’individuazione dell’organo competente, sia per la determinazione di modalità e condizioni di emissione.

Art. 2349, 2° comma: l’emissione di strumenti finanziari a favore dei lavoratori è deliberata dall’assemblea.

Art. 2420-bis: Gli strumenti convertibili in azioni sono emessi con deliberazione dell’assemblea straordinaria.

Ulteriori limiti per gli strumenti finanziari dotati di diritto di voto ?

Page 23: Fondazione Emanuele Casale Scuola di Notariato dei Distretti Notarili della Campania Azioni e Strumenti Finanziari Partecipativi Mario Campobasso.

Strumenti di partecipazione allo specifico affare (art. 2447-ter)

Differiscono dagli strumenti finanziari partecipativi previsti dall’art. 2346, 6° comma, perché:

-Non richiedono una previsione statutaria, bensì dell’atto di costituzione del patrimonio destinato;

-Salvo diversa disposizione dello statuto sono emessi dall’organo amministrativo, competente a deliberare la costituzione del patrimonio destinato;

-In base all’art. 2351, 5° comma, non possono essere dotati di diritto di voto e del potere di nomina delle cariche sociali.