Le Istituzioni Politiche Del Mondo Romano

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libro del Poma riassunto.LIbro per l'esame di storia romana unipd

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CAPITOLO 1: LETA MONARCHICA 3:Le istituzioni di Roma monarchica

3.2. Trib e curie: La tradizione attribuisce a Romolo oltre che la fondazione della citt,la definizione delle principali strutture istituzionali e sociali della nuova comunit;divise la popolazione in 3 ripartizioni,chiam le ripartizioni maggiori trib,e le minori curie.Lunica certezza dove tra le tante versioni degli studiosi rimane senza dubbio quella che lorganizzazione in trib antica ed ha lasciato tracce nellorganizzazione militare dove le tre trib fornivano ciascuna una centuria di cavalieri,e nellorganizzazione religiosa romana.Lelemento cardine di Roma arcaica erano le curie in quanto sulla loro base si organizzava lassemblea popolare e dellesercito che erano le strutture pi importanti della Roma monarchica.Il termine curia indica la struttura che raccoglieva i Quirites che rappresentano il corpo civico dei romani,ma il termine indica anche un luogo di riunione,la curia Hostilia sede del senato.Ogni curia aveva i suoi culti,un suo capo,un proprio sacerdote,un littore,una sua sede;le 7 pi antiche si riunivano alle falde del Palatino,le altre 23 sul Celio,le curie erano ank le sezioni elettorali dei comizi curiati,lassemblea curiata era riunita dal re quando ritenesse opportuna convocarla.

3.3. Il Senato: Al fianco del re, a collaborare nel governo della citt c il Senato,il consiglio formato da 100 senatori;Romolo cre 100 senatori con cui trattare gli affari dello stato e scelse 100 persone tra i patrizi,passati poi a 200 e infine a 300 i senatori perderanno col tempo il loro carattere di anziani e in quanto tali di portatori di saggezza e di capacit politica,per acquisire quelli di rappresentati della parte della societ pi significativa sul piano politico e sociale,quella aristocratica; possiamo dire che nessuna regola precisa governava il rapporto tra senato e Re,quindi in et arcaica larea di intervento del senato sembra essere quella di cooperazione con il Re.

3.4. Genti e clienti: Per alcuni studiosi le genti avrebbero costituito un raggruppamento anteriore alla civica,configurandosi come un clan che raccoglieva linsieme di quanti erano legati da antenati e da culti domestici;in una fase successiva ogni gente si sarebbe frazionata in diverse famiglie;per altri invece le genti si sarebbero sviluppate nellinterno dello stato romano,gi dotate di unorganizzazione politica,quindi le genti si presentano come ununit formata dalla famiglia,contornata da un cerchio pi o meno ristretto di parenti,con culti propri,costumi particolari,un nome che li distingueva e possedevano vaste terre e bestiame.Alle genti si aggregavano dei clienti che accrescevano il prestigio e la forza del gruppo,questi erano i plebei legati al loro padrone ad un rapporto di fedelt,il padrone un uomo ricco e potente assumeva la loro protezione e aveva lobbligo di assicurare al cliente assistenza giudiziaria,in cambio i clienti garantivano fedelt,obbedienza e amicizia,davano aiuto nelle terre e sostegno in guerra.La clientela divenne una vera e propria istituzione riconosciuta anche dalla legge,infatti le leggi delle XII tavole sancirono lobbligo del patrono di tutelare il cliente e comminarono lasacertasse un patrono avr ingannato il suo cliente sar sacer

3.5. Patrizi e plebei: I non patrizi erano i plebei come coloro che non avevano genti.Dalle varie ipotesi che sono state formulate quella pi fondata,vede lorigine della plebe come frutto del lungo processo di accrescimento diversificazione della popolazione romana dellet monarchica.I plebei sarebbero questi elementi disparati diversi tra loro,con legami familiari precari,collocati in una condizione precaria,inferiore rispetto ai patrizi proprio perch non erano organizzati in gente.

3.6. La religione romana: La citt era un spazio sacro riservato agli dei,infatti Roma era sentita dai romani come un vasto tempio che raccoglieva le dimore degli dei e degli uomini;a Roma erano assicurati grandezza e successo finch i romani avessero mantenuto la pax deourum,laccordo che reggeva le relazioni tra gli uomini e gli dei,le pratiche collettive di culto erano lo strumento con cui si comunicava con gli dei,latto religioso interveniva in ogni momento della vita della repubblica.Il Re titolare delle funzioni politiche e religiose avocava a se la punizione dei colpevoli di reati attraverso la consacratio (il sacrificio del reo ad una divinit).

4:Lordinamento centuriato e le trib territoriali

4.1. La fase monarchica etrusca: Lultima fase della monarchia destinata a concludersi traumaticamente con la cacciata del superbo,ma ank come periodo di particolare prosperit economia,brillantezza artistica,potenza politica( la grande Roma dei Tarquini).A lungo gli storici moderni hanno interpretato la caduta della monarchia come la cacciata dei dominatori stranieri ad opera dellaristocrazia gentilizia romana;il periodo etrusco secondo le fonti viene visto come un periodo di grandi riforme costituzionale,con lattribuzione a Servio Tullio di nuovo assetto della civitas romana,infatti diede vita ad una serie di istituzioni che a lungo resteranno punti saldi della vita di Roma.

4.2. Classi e centuria: Servio Tullio divise tutti i cittadini in 5 classi di censo,distribu doveri e privilegi secondo le condizioni economiche;la prima classe era composta da coloro che possedevano un capitale di 100.000 assi,la seconda 75.000,la terza 50.000,la quarta 25.000 e infine la quinta da coloro che possedevano 11.000 assi. Ciascuna di queste classi forniva un certo numero di centurie,ogni cittadino doveva fornirsi di armi a proprie spese,quindi i cittadini della prima classe si sobbarcavano il peso maggiore sia in termini di uomini che di armamento,essi fornivano 18 centurie di cavalieri e 80 di fanti di armatura pesante,quelli della 2e3 classe avevano armature sempre meno complete,mentre i membri delle ultime 2 classi erano armati di solo fonda e giavellotto,coloro che avevano un censo inferiore alla 5 classe erano compresi in ununica centuria ed erano dispensati dal servizio militare salvo casi di gravissimo pericolo per Roma.Nacque cos secondo la tradizione lesercito centuriato cosi chiamato perch aveva come unit di base la centuria di 100 uomini..

4.3. I comizi centuriati: Sono lassemblea del popolo in armi,nei comizi centuriati ogni centuria rappresenta ununit di voto e i cittadini sono raggruppati non per gents,ma come populus,il ruolo di questa assemblea la difesa del territorio e delle spedizioni militari.

4.4. Le trib territoriali: La tradizione attribuisce a Servio Tullio la creazione di nuove 4 trib sul territorio romano,perche servissero d inquadramento per il censimento di quelli che vi avevano la residenza;Servio Tullio trasform le trib portando il carattere delle stesse da gentilizie a territoriali;nel 495 a.C. esistevano 21 trib fino ad arrivare successivamente ad un massimo di 35.La riforma serviana mirava allintegrazione economia e sociale con lo stretto controllo delle gents,dove inquadrare tutti gli abitanti con il duplice fine delle imposizione delle imposte e del reclutamento militare. Trib rustiche: nuove circoscrizione territoriali nelle campagne,destinate a diventare uno degli elementi pi del sistema romano.

4.5 il diritto in et arcaica:prima dellaffermarsi del potere del re e dellorganizzazione cittadina, la difesa delle persone e dei loro beni dagli atti di violenza doveva essere competenza del singolo offeso o del gruppo a cui apparteneva: il sistema della vendetta privata, non basata sul diritto o su una procedura processuale, ma sulluso della forza e fondata sulla solidariet tra i membri dei gruppi gentilizi familiari. Lintervento del re dovette avere, almeno inizialmente, lo scopo di porre dei limiti allesercizio della forza e di mediare tra i conflitti. indubbio che gi in et arcaica esistesse un complesso di consuetudini e di comportamenti (i mores) che, da patrimonio delle singole gentes dovette essere accolto dallintera comunit.Per alcuni reati, le sanzioni rispecchiano lantico costume gentilizio, le pene sono irrogate in forza dellimperium del re.Il reo, senza alcuna tutela, divenuto sacer, poteva essere ucciso da qualsiasi persona. In tal modo si purificava la collettivit ripristinando la pax deorum che garantiva a Roma la prosperit. si pu sostenere che il richiamo allinsieme delle leges regiae ( da parte di autori di et repubblicana) si possa identificare un nucleo arcaico di norme che si erano venute fissando per via consuetudinaria. Nella primitiva et monarchica, il diritto strettamente connesso alla religione, poich essendo religione della comunit e non del singolo, compenetrava tutta lattivit sociale della citt. Cos i pontefici sono i primi giuristi nella sfera umana e sacrale: oltre alla gestione del calendario e dei riti (mores) si ponevano come consiglieri del re; attraverso i responsa rendevano noto il loro sapere. (diritto privato, famiglia e adozione).

CAPITOLO 2: LETA REPUBBLICANA 1:La nascita della nuova repubblica

1.1. La libera res publica: La nascita della libera res publica viene identificata dalla tradizione nellistituzione della magistratura e del consolato che assume i poteri del re.Con lintroduzione della magistratura annua inizia il periodo repubblicano di Roma,per Livio Roma si avvia nel suo cammino della libera res publica;il termine non rappresenta una forma costituzionale particolare e tanto meno la sua forma repubblicana;Cicerone usa il termine res publica ank per indicare il Regnum,ma coerente con la sua definizione,rifiuta la qualifica di res publica alla tirannia,alloligarchia ed ank al governo delle masse,affermando che in questi casi viene a mancare il consenso del popolo ad un ordinamento giuridico.Il momento storico in cui divenne forte il senso di res publica come organizzazione politica, il momento della proclamata restaurazione augustea della costituzione repubblicana,augusto rivendica il merito di aver recuperato la res publica e si presenta nelle vesti del riconquistatore della libert.Dopo la caduta della monarchia Roma sviluppa le sue istituzioni repubblicane in un quadro che quello di una citt-stato, in un equilibrio di poteri e di competenze tra senato, magistrati e assemblee.

1.2. Dalla monarchia alla repubblica: La tradizione annalistica presenta il passaggio dalla monarchia alla repubblica come un evento istituzionale semplice,Livio lo riassume cosi:2 consoli furono eletti dai comizi curiati sotto la presidenza del prefetto della citt,quindi tutto era previsto per cui il mutamento sarebbe avvenuto in continuit e nel quadro delle istituzioni precedenti.Alcuni indizi fanno pensare che il cambiamento di regime non sia stato ne cos rapido ne cos semplice come lannalistica ce lo presenta,per tanto lunica conclusione cui si pu giungere resta quella di accettare il dato della tradizione.La caduta della monarchia non fu un fatto tipico solo di Roma; alla fine del VI sec a.C. in una vasta area ai re si sostituirono magistrati eletti e temporanei, in forza di un processo di allargamento del potere degli esponenti aristocratici che sempre pi vennero ad affiancare il re come i suoi ausiliari nelle spedizioni militari fino a giungere alla sua esautorazione. A Roma lindebolimento della forza etrusca dovette favorire il cambiamento a favore dellaristocrazia; quanto al re, sopravvisse in carica di rex sacrorum, ridotta a sole funzioni religiose.

1.3. Il patriziato e il conflitto patrizi-plebei: Con linstaurazione della repubblica il conflitto tra patrizi e plebei entra per la prima volta nella storia di Roma,la tradizione afferma che dopo la cacciata del superbo i patrizi assunsero nelle loro mani tutti il potere politico e religioso,solo nel 367 i plebei riuscirono ad accedere al consolato. I conscripti: entrano in senato per scelta consolare per consolidare il nuovo regime con gruppi esterni al patriziato che al prestigio della nobilt ereditaria oppongono quello della forza della ricchezza.1:La repubblica divisa:gli organismi plebeiLemersione della plebe come soggetto politico e sociale lelemento caratterizzante dei primi decenni dellet repubblicana. Il problema economico e sociale, le rivendicazioni agrarie , il rifiuto della leva e la richiesta di equiparazione politica rappresentano le questioni che la plebe pone con forza, fino a giungere, con le secessioni, a strutturare propri organismi, a darsi magistrati, a fondare un centro religioso autonomo.

2.1. La condizione sociale della plebe: Il quadro sociale plebeo complesso,la tradizione ce lo fa intuire nel movimento plebeo con la presenza di gruppi economicamente forti che si fanno portavoce delle richieste di distribuzione di terre e di cancellazione di debiti a favore degli strati sociali pi deboli, ma fanno anche da perno sulle masse plebee in rivolta per avanzare istanze di integrazione politica. Quindi si nota subito il motore primo della secessione della plebe del 495/494 (a detta di Livio) che il tema dei debiti. Troppo limitati erano i margini dellautosufficienza delleconomia agricola per non supporre che non bastassero un saccheggio, una pestilenza, un disastro climatico, una pestilenza per determinare frequenti carestie. Il tenore del codice delle XII tavole della met del V sec a.C.

2.2. Secessione e tribunato della plebe: I plebei non avevano nessuna forza per imporre le loro richieste a causa del meccanismo di voto,quindi non avendo nessuna concessione,furono costretti a misure rivoluzionarie,nel 494 uscirono fuori Roma e si accamparono sul monte Sacro,dichiarando che sarebbero rientrati solo se le loro richieste fossero state accolte,questo era il primo sciopero della storia;laccordo raggiunto previde che la plebe avesse suoi propri magistrati:i tribuni della plebe e gli edili della plebe;suoi organi assembleari,un proprio centro religioso.I tribuni non erano magistrati e non avevano imperium,avevano un potere di coercizione ed i poteri a loro riconosciuti erano funzionali ai loro compiti di axulium.Accanto ai tribuni i plebei posero gli edili,che ebbero il compito di amministrare il tesoro e di provvedere alle necessit del centro religioso,per tanto era loro compito curare i ludi in onore delle divinit,controllare i mercati e le fiere. Il momento assembleare,in cui la plebe si riuniva e votava era rappresentato dai concilia plebis,tali assemblee eleggevano i tribuni e gli edili della plebe,votavano i deliberati;le assemblee della plebe avvenivano secondo la ripartizione in trib.

2.3. Le leggi delle XII tavole: Nel 450 la plebe ottenne che un apposito collegio di 10 uomini eletto dai comizi centuriati e presieduto da Appio Claudio,assumesse in via eccezionale i poteri consolari e redigesse un codice di leggi che stabiliva con chiarezza diritti e doveri di tutti i cittadini e che da tutti fosse controllabile;con le leggi delle XII tavole si afferm la laicizzazione del diritto,una norma decemvirale prevedeva che i colpevoli di reati gravi venissero portati davanti alla massima assemblea popolare. Le leggi delle XII tavole furono sempre considerate dai romani la base del loro diritto,e dal punto di vista politico rappresentava una delle pi importanti conquiste della plebe;5 anni dopo con una nuova secessione la plebe riusc ad abolire il divieto di matrimonio,aprendo la via ai matrimoni misti.

3:La civitas patrizio-plebea

3.1. Lintegrazione plebea: Ai plebei a lungo fu precluso laccesso al consolato. Nel 363 furono approvate le leggi Licinie-Sestie,una delle tre leggi da loro proposte prevedeva che un console potesse essere plebeo,ed il primo console plebeo fu proprio Lucio Sestio nel 366.Contemporaneamente furono istituite 2 nuove magistrature che i patrizi si vollero riservare:la pretura urbana che ebbe il compito di amministrare la giustizia nei conflitti tra cittadini;e ledilit curule che era il corrispettivo delledilit plebea. Nel corso della seconda met del IV sec. Divennero accessibili ai plebei ank la dittatura,la censura,la pretura e infine ultima barriera a cadere fu quella k sbarrava la via dei sacerdozi,nel 300 una legge consent ai plebei diventare pontefici ecc.

3.2. Lequiparazione dei plebisciti: Nel 339 una legge Publilia modific il ruolo di controllo che il senato esercitava con la sua auctoritas,la ratificazione fu trasformata in autorizzazione preventiva,in modo che non vi fossero pi vincoli al voto assemblare e nel 287 le decisioni della plebe furono rese obbligatorie per linsieme del popolo romano,di conseguenza i plebisciti espressi dai concili plebei e le leggi espresse dallassemblea di tutto il popolo,ebbero lo stesso valore legale,si venne a creare una nuova classe politica la nobilitas che raggruppava le famiglie patrizie e quelle plebee.

4:Le assemblee polari

4.1. I comizi curiati: La loro origine risale allet monarchica,i comizi attraverso la lex curiata de impero,attribuiscono ai magistrati eletti da comizi centuriati limperium,infatti Cicerone afferma che senza questo atto i consoli non potevano esercitare il comando militare,si tratta per di pura formalit ma senza di essa i magistrati non erano in grado di svolgere le loro funzioni,quindi la lex curiata de impero aveva il compito di fissare ad ogni elezione,compiti e ruoli dei singoli magistrati.In et repubblicana restano alle curie le competenze di diritto privato.

4.2. I comizi centuriati: Questa assemblea aveva competenze elettorali,legislative e giudiziarie,eleggeva i magistrati superiori titolari di imperium (consoli,pretori,tribuni militari a podest consolare);votava le leggi e in concorrenza con il senato partecipava alle decisioni importanti in materia di guerra e di pace,esercitava un ruolo giudiziario e interveniva nei casi di provocatio ad populum k era la maggiore garanzia costituzionale di cui godevano i soli cittadini romani;in forza ad essa ogni cittadino minacciato di essere condannato a morte o di essere sottoposto a forti multe aveva il diritto d invocare il popolo e essere sottoposto al giudizio d comizi. Alcune fonti ci fanno supporre che in et difficile da precisare sia avvenuta una modificazione del sistema centuriato tale da incidere sulla ripartizione delle centurie nelle classi,sul rapporto delle centurie con le trib e sullordine di voto;la riforma avrebbe dunque stabilito un rapporto tra centurie e trib. Infatti i meccanismi di voto nei comizi sono tali da garantire la predominanza dei pi ricchi rispetto ai pi numerosi e poveri,si votava non per testa ma per centuria in ordine gerarchico iniziando dalle centurie equites poi quelli della prima classe e cosi via le altre.Questo in teoria perch dal momento che le operazioni di voto si interrompevano appena raggiunta la maggioranza,bastava un accordo tra le 18 di equites e le 80 di prima classe per raggiungere il quorum,quindi raramente si faceva appello alla seconda classe e quasi mai si arrivava alle classi pi basse;fino allintroduzione del voto scritto si scheda,il voto era orale su si o un no per i comizi con compiti legislativi e giudiziari,si dichiarava il voto ad un rogator che segnava i risultati su un registro,e poich tale funzionario era spesso un personaggio importante poteva esercitare influenza sul voto,ma a partire dal 139 in virt di una legge la lex gabinia i comizi elettorali si svolgevano con voto segreto su scheda;gli elettori divisi in settori secondo le centurie e le trib salivano su passerelle e ponevano in unurna la scheda dove cera scritto il nome dei candidati scelti o le sigle che indicavano approvazione,rifiuto o astensione. Questa nuova procedura per non evit che continuassero le frodi,schede falsificate,precompilate; pressioni di ogni genere sullelettore.Unestrazione a sorte determinava lunit (centuria) che avrebbe dovuto votare per primo:era un atto importante,di valenza religioso che attribuiva un valore di presagio a tale voto.Qst prima centuria chiamata a votare era detta prerogativa,il suo voto era addirittura determinate.

4.3. I comizi tributi: Nei comizi tributi si riuniscono i cittadini ripartiti per trib,in essa vale il voto finale di ogni trib,per cui la maggioranza era di 18,essendo le trib 35.Le competenze erano:1) elettorali in quanto eleggevano i magistrati minori (questori,edili e tribuni militari);2) giudiziarie,poich esaminavano reati che prevedevano multe su iniziativa dei tribuni e degli edili; 3) legislative. Intorno al 471 per la prima volta i tribuni della plebe vennero eletti per trib nei concilia plebis (assemblee della plebe che si riunivano per trib,convocate dal tribuno,eleggevano i tribuni e gli edili e promuovevano i plebisciti deliberazioni della plebe).Ogni cittadino romano era iscritto in trib secondo il luogo di residenza e di attivit;le trib territoriali di numero accompagnando lo sviluppo del territorio: alle 4 urbane se ne aggiunsero di mano i mano delle nuove dette rustiche. La ripartizione dei cittadini in trib dipendeva dal censore.

4.4. I limiti dei poteri comiziali: Sono chiari: le assemblee non avevano potere di iniziativa;potevano solo votare,approvando o respingendo,ma mai discutere le proposte dei magistrati o i nomi proposti dagli stessi,anche quando si afferm il principio che ogni cittadino potesse fare autonomamente la professio nominis (avanzare la propria candidatura) ,questa doveva essere fatta davanti al magistrato che aveva convocato i comizi,che potevano accettare o rifiutare i nomi proposti,e potevano anche rifiutare un elezione non gradita o interrompere il voto.Come gi visto il voto nei comizi non era egualitario,le classi dominanti dei senatori e dei cavalieri disponeva di un numero superiore di voti;altro elemento di disparit era dato dal meccanismo elettorale dei comizi centuriati che prevedeva che una volta raggiunta la maggioranza la votazione fosse sospesa,e poich gli interessi delle prime classi era omogeneo il voto delle 98 centurie in genere compatto garantiva il controllo delle magistrature superiori e delle leggi.Il compito di elettore era tuttaltro che leggero,ogni anno andava rinnovato il personale politico e lattivit legislativa era intensa,il popolo veniva convocato a Roma almeno 7 volte lanno per le elezioni,e per le riunioni preparatorie e per le assemblee destinate alla discussione e votazione delle leggi,quindi in totale un cittadino romano poteva mettere in conto di venire almeno 20 volte allanno a Roma per adempiere ai suoi doveri ed esercitare i suoi diritti.Poich il risultato di un voto non dipendeva dal numero dei votanti,ma dal consenso di un certo numero di centurie e trib,non interessava allo stato che ci fosse partecipazione,infatti non cera lobbligo di voto come esisteva per il servizio di leva e al censimento.

4.5. Corruzione e brogli elettorali: Diffusa e testimoniata era la pratica della corruzione elettorale.Nei primi anni della repubblica le cose dovevano essere regolate con legge,infatti i tribuni della plebe furono inviati a proporre una legge che vietasse a tutti luso di rendere pi candidi gli indumenti quando si aspirava a una carica ;la legge pass. Ricordiamo anche la legge CorneliaChe stabil che i colpevoli di corruzione fossero interdetti dalle cariche pubbliche per 10 anni;le pratiche di corruzione consistevano in denaro per comprare voti,infatti personaggi di rango sociale elevato avevano il compito di distribuire denaro alle trib per la corruzione dei voti.Erano anche illegali tutti quei strumenti di campagna elettorale,banchetti offerti al popolo e alle trib,cortei di accompagnamenti del candidato al foro che segnalavano con il numero di personaggi di peso politico e di clienti la potenza del personaggio e gli accordi tra candidati;oppure la distribuzione di schede gi scritte o con un manipolato calcolo dei voti o il voto di persone che non erano regolarmente iscritte nelle liste.

5:Le magistrature ordinarie e straordinarie

5.1. Le funzioni dei magistrati: Nel III sec. I magistrati principali ordinari sono 28.I loro compiti sono:governare la res publica,amministrare le province,guidare gli eserciti e tenere relazioni con potenze estere. Al loro fianco oltre ai littori che li accompagnavano simbolo del loro potere e del loro rango,cerano alcuni apparitores,qualche scriba o consigliere.Quando il peso di governare un impero crescente divenne insostenibile vennero inventate le pro-magistrure,in pratica i magistrati restarono in carica oltre la naturale scadenza. Magistratus indica il detentore di un potere di comando (limperium = comandare). In origine limperium era una capacit di comando,in et repubblicana,assunse un valore giuridico pi preciso e divenne patrimonio solo di alcuni magistrati superiori,quindi limperium implicava il potere di comandare lesercito,di imporre tributi e di decidere e esercitare il diritto di morte e di vita.Sul piano giuridico si hanno imperium militae con funzioni militari e imperium domi con funzioni civili;sul piano civile limperium da al magistrato il diritto di convocare e presiedere i comizi e il senato. Accanto allimperium i magistrati maggiori hanno la potestas che tipica dei magistrati minori che in forza di essa i magistrati pososno dettare prescrizioni obbligatorie e ottenere il rispetto attraverso multe o sanzioni.

5.2. Laccesso alle magistrature e il cursus honorum: I magistrati sono eletti dallassemblea;quelli maggiori (consoli,pretori e censori) sono eletti dai comizi centuriati;i minori (edili curuli e questori) dai comizi tributi. Ogni cittadino si pu dire che poteva accedere alle magistrature ma in realt non era cosi,non tutti lo potevano fare,erano esclusi coloro che esercitavano una professione remunerativa con un salario,gli schiavi affrancati,i liberti. Polibio inoltre precisa che nessuno poteva accedere ad una carica se non dopo 10 anni di carica militare;nel 180 la legge Villia fiss in maniera non vincolante unet minima per laccesso alle diverse magistrature e un intervallo di 2 anni tra le stesse,successivamente Silla intervenne a regolamentare i requisiti per lassunzione delle varie magistrature e gli intervalli necessari tra le varie tappe del cursus honorum (carriera),le et minime per la pretura e il consolato.La di Eraclea stabiliva che nessun minore di 30 anni pu aspirare,ricevere e gestire il duumvirato,il quadrumvirato o nessunaltra magistratura dei municipi,delle colonie salvo 3 anni di servizio nella cavalleria della legione o 6 nella fanteria;si venne a creare nel I sec. Un cursus honorum che vedeva in successione: questura 28 anni; tribunato ;edilit; pretura; console 34/36 anni, censura.Era uso avviarsi alla pratica degli affari pubblici attraverso la gestione di una magistratura minore.

5.3. Annualit e collegialit delle magistrature: Le magistrature romane sono caratterizzate dallannualit e dalla collegialit,ad eccezione della censura e della dittatura,i dittatori e i magistrati equitum appena svolto il loro compito abbicavano e in ogni modo non restavano in carica pi di 6 mesi. Lannualit era una garanzia di un avvicendamento rapido nelle cariche,che era anche favorito da una serie di disposizioni che vietavano di iterare le cariche se non con un intervallo decennale e di assumerne 2 contemporaneamente;anche la caratteristica della collegialit nacque dallesigenza di evitare il riproporsi di poteri assoluti concentrati in una sola persona,la collegialit non prevede una gestione unitaria del potere,ogni magistrato ha la pienezza del proprio imperium ed agisce separatamente senza bisogno di accordarsi con il collega,con al massimo alternanza delle funzioni o di una distribuzione dei compiti;ogni magistrato ha lo stesso potere del collega,pu esercitare il diritto di veto,opponendosi o bloccando l sua decisione,cosi come pu opporsi ai magistrati minori.

5.4. Il ruolo degli auspici: Limportanza degli auspici nella politica romana centrale:essi assicurano ai magistrati la competenza a presiedere i comizi e il senato,a comandare lesercito e in linea generale a svolgere i loro compiti;davano inoltre il potere di annullare una decisione del popolo ritenuta ingiusta. A tutti i magistrati data facolt di trarre auspici e dare giudizi,i giudizi perche vi sia un pubblico potere a cui il cittadino possa appellarsi. Nella consultazione degli auspici e nellinterpretazione dei segni favorevoli o sfavorevoli i magistrati era assistiti dagli auguri,che erano i depositari della complicatissima scienza augurale;essi non erano solo esperti e consiglieri,avevano anche il potere di sospendere unassemblea popolare e di rinviarne la deliberazione o di annullare unelezione o una legge,se,a loro parere non era stata rispettata la procedura o se mancava lassenso divino. Il collegio degli auguri pu essere paragonato ad una corte costituzionale,infatti non si poteva provvedere a nessun atto,nessun cambiamento istituzionale senza lapprovazione degli auguri;nominati a vita si tramandavano di generazione in generazione.

5.5. I consoli: Il consolato magistratura elettiva annuale,era una magistratura collegiale.Il console aveva ereditato la totalit dei poteri regali,politici e militari del re,era il garante del rapporto tra Roma e gli dei;da lui dipendeva il governo della res publica e la condotta della guerra,decretava la leva,nominava i comandanti,imponeva tributi in caso di guerra;presiedeva i comizi e il senato,presentava proposte di legge ai comizi,una volta usciti di carica erano accolti come membri del senato.Laccesso al consolato faceva entrare in un altro mondo,infatti la rochezza aveva il suo peso nel favorire la carriera politica,per quello che contava maggiormente per ciascun uomo era la sua dignitas,basata anche sulla fama e del ruolo degli antenati,la forza e la sua posizione derivano dal passato della sua casa,dallappoggio di amici e clienti,perch anche essendo pi ricco ma non appartenendo a questa cerchia di famiglie si aveva poche possibilit di diventare console,a meno che non si veniva adottati da qualche componente di famiglia importante o con la conquista del potere con la forza delle armi.

5.6. Pretori,questori,edili: Il ruolo originario della pretura era quello di magistrato supremo che guida lesercito,ma secondo la tradizione nel 367 in forza delle leggi Licinie-Sestie,la pretura assunse poteri giudiziari,e nel 242 con laccrescere degli scambi commerciali e del movimento degli stranieri port allistituzione di un pretore peregrino incaricato di occuparsi di tutte le questioni giudiziarie che coinvolgevano i non romani. Il pretore poteva aveva anche compiti militari,poteva convocare e presiedere i comizi e il senato,proporre leggi,ma il suo imperium era inferiore a quello dei consoli. I questori si occupavano di finanza,sorvegliavano il tesoro conservato nel tempio di saturno;era passati da 2 a 4 ed infine a 8 ed erano al fianco dei consoli i guerra per gestire la cassa militare e provvedere alle spese e in pace per controllare il regolare versamento delle imposte e la fornitura di truppe da parte delle comunit italiche. Con le leggi Licinie-Sestie due edili curuli si affiancarono a quelli plebei e la carica divenne una magistratura del popolo intero.Edilit curule ed edilit plebea avevano compiti amministrativi e giurisdizionali infatti molto della vita ordinata della citt dipendeva dalla loro attivit di controllo delle strade,sulle norme sul traffico,sullordine pubblico in occasione di cerimonie,mercati ecc..I censori avevano il compito di classificare i cittadini attribuendo loro lo status di cittadini romani,determinando la loro collocazione patrimoniale;la tradizione fissa listituzione della censura nel 443,i censori venivano eletti ogni 5 anni;entro 18 mesi dal loro ingresso in carica i 2 censori convocavano a Roma i cittadini e aiutati dagli scribi ne registravano le dichiarazioni sotto giuramento,ognuno dichiarava il suo nome,i suoi beni,i nomi della moglie e dei figli compresi gli schiavi;sulla base della stima del patrimonio ricevevano linquadramento in una classe o in una centuria e in una trib,in occasione del censimento i censori potevano infliggere una nota censoria,il controllo era rigoroso nei confronti dei cittadini di rango pi elevato,senatori e cavalieri che per l importanza del loro ruolo,dovevano essere al di sopra di ogni sospetto;se colpiti dalla sanzione censoria,i cittadini erano esclusi dallordine di appartenenza e venivano retrocessi in una centuria o in una trib dove il loro voto contava meno.

5.7. Le magistrature straordinarie: la dittatura: In casi eccezionali in cui la sicurezza dello stato corresse gravi pericoli,sia per minacce esterne o per conflitti interni Roma faceva ricorso ad una magistratura straordinaria:la dittatura,che era creata dai consoli su indicazione del senato,poteva durare in carica solo 6 mesi ed era investito si tutti i poteri,aveva un suo ausiliare il magister equitum,il comandante della cavalleria;assumeva il potere militare,non era limitato nella sua azione contro i singoli dalla provocatio ad populum,non doveva rendere conto ad alcun collega,tutti i magistrati erano a lui subordinati,solo i tribuni della plebe conservavano il loro poteri di veto e di intervento. Dittatori erano anche nominati con incarichi diversi da quello politico-militare e per durata minore:il dittatore comitiorum habendorum causa aveva il compito di indire i comizi,quando le tensioni politiche impedivano il regolare svolgimento dellattivit comiziale;quello clavi figendi causa doveva piantare il chiodo annuale,rito di valore religioso e di calcolo del tempo.

6:Il Senato

6.1. Le funzioni del senato:

Durante il III e la prima met del II sec.,il senato fu listituzione determinante la politica di Roma:il suo primato ritenuto come lelemento fondamentale della forza politica e militare romana. Secondo Polibio il senato ha prima di tutto il potere amministrativo e sorveglia tutte le entrate e tutte le uscite. Entrate:controllo delle attivit dei questori che non potevano ordinare spese senza lapprovazione del senato;controllo degli stanziamenti deliberati dai censori ogni 5 anni per la ricostruzione o per il rifacimento delle opere pubbliche;amministrazione dellager publicus e disponeva delle assegnazioni delle terre e delle deduzioni delle colonie;fissava limposta straordinaria di guerra;sorvegliava i contratti per lo sfruttamento dei beni statali dati in appalto. Uscite:fissava ogni somma destinata ai magistrati e ai governati delle province per le spese ordinarie e straordinarie;i rendiconto erano sempre sotto controllo del senato.I senatori erano anche i giudici dei pi importanti processi pubblici e privati,lamministrazione ordinaria dei rapporti con lestero era affidata al senato,che riceveva le ambascerie e le delegazioni;ratificava le Leges emanate dai governatori per le popolazioni provinciali,inviava proprie ambascerie e propri legati per controllare lapplicazione dei trattati e delle leggi provinciali.Le deliberazioni comiziali furono a lungo sotto e soggette allauctoritas patrum,ossia alla ratifica da parte senato. Furono inizialmente designati dai re,poi in et rep. Dai magistrati superiori ed infine dai censori,i senatori dovevano avere per forza il censo della prima classe;essi si distinguevano dai comuni cittadini perch portavano il laticlavio,una striscia larga di porpora cucita allorlo della toga e speciali calzature di pelle rossa;sedevano in posti riservati negli spettacoli e nelle cerimonie.

6.2. Lattivit del senato:

Non del tutto chiaro come si svolgesse lattivit del senato,le sedute dovevano tener conto sia dellattivit assemblare,sia delle attivit giudiziarie sia degli impegni militari,a cui i senatori come cittadini erano chiamati.Lanalisi dei testi mette in luce come non esistessero giorni relativi al senato,infatti il senato pu riunirsi nei giorni fasti e nefasti e anche nei giorni comiziali;il senato si riuniva in un luogo augurato,un luogo delimitato dagli auguri,infatti solo in questo caso i deliberati del senato hanno pieno valore giuridico,le fonti ci indicano non meno di 16 luoghi di riunioni del senato sia fuori che dentro il pomerio;la sala delle riunioni per eccellenza era la Curia Hostilia,in altri casi si riuniva nel tempio di giove capitolino,nella curia di Pompeo,al campo marzio.Il senato non pu riunirsi di sua iniziativa,ne fissare il suo ordine del giorno, necessaria liniziativa di un magistrato che convoca la seduta e in virt del suo ius relationis,presenta gli argomenti da dibattere e da mettere al voto;la seduta si apriva con la relatio di un magistrato e proseguiva con linterrogazione dei senatori da parte del presidente perche esprimessero il loro parere.Ai senatori spettava lo ius sententiae,con diverso peso di pareri:forte per il princeps senatus e per i senatori di alto rango,deboli per i senatori di minor prestigio che spesso si limitavano ad una parola o ad un gesto di consenso. Il voto avveniva si individualmente sia su interrogazione di ognuno dei senatori in ordine di grado;sia raramente per discessionem nel qual caso i senatori disponevano da una parte allaltra della curia subito dopo la relatio. Il senato poteva proclamare una sorta si stato di emergenza ,che autorizzava i magistrati ad operare ogni mezzo fosse ritenuto necessario x la tutela dello stato,senza il vincolo della provocatio,e dellintercessio:era il senatus-consultum ultimum.

6.3. Societ e politica: La vita politica romana e lesercizio dei diritti civili e politici erano strettamente determinanti da una struttura articolata e gerarchica del corpo civico.Infatti in relazione allordine a cui appartenevano,ciascuno era incluso in un sistema di diritti completi o minori,o si trovava in rapporto di dipendenza o di totale esclusione dal corpo civico,che per secoli fu caratterizzato dallordinamento centuriato. Tutti i cittadini erano elettori,ma non tutti erano eleggibili,quindi non si avevano ne gli stessi diritti ne le stesse opportunit di accedere alle magistrature,poi le funzioni dirigenti appartenevano ad una classe politica composta di 2 organi dominanti:senatorio;equestre. Lordine senatorio aveva al suo interno un gruppo ristretto ed esclusivo di una 20 di famiglie patrizie,discendenti dai magistrati pi importanti che vedevano il consolato come un loro esclusivo privilegio e si accaparravano le magistrature principali,si passavano il consolato di mano in mano;questa era detta la nobilitas che monopolizzava gran parte delle attivit politiche,militare,finanziarie e religiose. Pur tuttavia tale gruppo ristretto a sua volta non era neppure unitario,poich al suo interno si distinguevano i patrizi dai plebei,i nobili da pi generazioni da quelli freschi,chi si affacciava per la prima volta in una famiglia,alle cariche era considerato con disdegno homo novus,privo di quella dignitas e di quella auctoritas.Ai ceti inferiori erano tutti compresi nel termine plebs che comprendeva lurbana e la rurale.

6.4. Roma fu una democrazia?: Da tempo gli studiosi si chiedono se il sistema politico romano si debba o meno considerare democratico. Mommsen tracci una storia del diritto pubblico romano,aveva interpretato la vita politica romana in termini di contemporaneit sul modello tedesco-inglese;anche Mispoulet afferma la stessa tesi pubblicando un saggio eloquente sulla vita parlamentare della Roma repubblicana,confermando una prospettiva di tipo modernista.Polibio e Cicerone,Livio e Dionigi non giudicavano Roma certamente una citt democratica;Polibio vi vide una realizzazione molto vicina allottimo della costituzione mista,Cicerone la rappresentava come unoligarchia moderata,dove lesercizio delle funzioni pubbliche riservato a pochi.La rappresentazione degli interessi collettivi avveniva tramite un canale molto importante quello della clientela:il patrono ricambiava il sostegno politico ricevuto per la sua carriera accogliendo le sollecitazioni dei singoli o delle comunit. A lungo ci si chiesti se al di la di questo intervento clientelare,si pu cogliere realt organizzative del consenso,fondate su programmi precisi,alcune fonti confermano 2 gruppi:factio e partes. Il primo un gruppo che agisce politicamente tra persone oneste;il secondo rappresenta gruppi pi vasti e lorigine secondo Cicerone fu data dalla morte di Tiberio Gracco,lidea di partes riflette la concezione dello stato come solidariet di tutte le parti.Le partes posso essere intesi come antenati dei partiti moderni,infatti indicano il partito democratico e il partito conservatore;popularis chi amato dal popolo. Sul piano delle iniziative politiche i populares,focalizzavano la loro attenzione su grossi temi di interesse per il popolo,come economia,distribuzione di grano,leggi agrarie;mentre gli optimates (i conservatori) sono i buoni i migliori i soli legittimati al governo,perch preoccupati unicamente del bene comune.Sostenevano lautorit del senato e il mantenimento dei tradizionali privilegi della nobilitas.In conclusione il sistema rep,era un sistema aristocratico in cui unoligarchia censitaria fu in grado per secoli di impedire k la pressione delle masse portasse a rivolgimenti radicali dellordinamento.

7:Lespansione in Italia e nel mediterraneo e lorganizzazione della conquista

7.1. La progressione territoriale: Roma utilizz con duttile senso della realt strumenti giuridici diversi,optando di volta in volta per luno o per laltro a seconda delle differenti situazioni.La diversit delle situazioni era imposta dalla variet etnica e politica delle comunit e dallineguale grado si sviluppo dei paesi conquistati,gli uni ancora rozzi,gli altri molto pi evoluti di Roma;la sua politica non fu certamente accogliente nei confronti dei latini, degli italici,e dei provinciali,infatti tutte le proposte da loro avanzate caddero nel vuoto,i soci furono costretti ad una guerra per vedere riconosciuto il diritto alla cittadinanza;c anche da dire che Roma non poteva immediatamente accordare a tutti i popoli la piena cittadinanza e lintegrazione nel res publica romana.

7.2. Annessione o federazione: Durante let repubblicana 2 soluzioni si offrirono a Roma relativamente alla sorte dei paesi conquistati:lannessione o la federazione.La tendenza alla federazione si manifest fin dallinizio nei rapporti coi latini sarebbe avvenuta in conseguenza della vittoria che Roma avrebbe portato quando i latini alleatisi coi Tarquini sarebbero stati sconfitti,ed il loro rapporti furono regolati da un trattato il foedus cassianum,che prevedeva la mutua assistenza in caso di guerra e parit di diritti,questa situazione dur fino al 338 quando i latini richiedevano a Roma parit nelle cariche e nella gestione della politica,e di fronte al rifiuto romano mossero guerra e furono sconfitti,quindi Roma impose lo scioglimento della lega latina e incorpor nel suo territorio le citt pi ostili,ad atre furono sottratte terre a Velletri e Anzio vennero inviati colonie,mentre a poche fu concesso il mantenimento dellautonomia. Si venne a delineare una federazione di tipo innovativo,in cui le citt era unite a Roma da trattati,alcuni territori vennero annessi direttamente ,diventando ager romanus,mentre i cittadini furono assorbiti nel corpo della cittadinanza: in civitatem accepti,romanos fieri,civitatem dare. Altri popoli invece vennero portati alla condizione di socii o foederati,ossia di coloro che avevano stretto un feodus con Roma,come Napoli nel 326. Roma sia per le citt greche di Italia come quelle italiche,rispett lautonomia istituzionale dei singoli centri;cos che il territorio italico controllato da Roma era di due tipi:romano ed allenato,a questa duplice condizione del territorio corrispondevano per tre tipi diversi di statuto giuridico per gli abitanti:cittadinanza romana optimo iure;civitas sine suffragio;cittadinanza autonoma degli alleati.

8:Lo statuto delle persone

8.1. I cittadini romani: Era cittadino chi nasceva da giuste nozze:tra padre o madre entrambi romani,o tra padre romano e madre latina o peregrina,a patto che essa avesse il diritto si connubio,cos Gaio definisce il cittadino per nascita. Una legge la Minucia fiss dei limiti,se il padre era latino o peregrino il figlio seguiva la sua condizione,se nasceva dopo lacquisizione della cittadinanza da parte del genitore era cittadino;se era nato prima restava peregrino e non veniva sottoposto alla patria potest del padre.Una peculiarit dellordinamento romano era il fatto che tutti gli schiavi affrancati,ricevessero autonomamente con latto della manomissione,la cittadinanza romana;in effetti uno degli aspetti pi sorprendenti della schiavit romana fu lalta frequenza con cui gli schiavi venivano liberati dai loto padroni,al punto che limperatore Augusto far poi approvare una legge che proibiva ad una padrone di liberarsi di pi di 100 nel suo testamento.La prima generazione di ex schiavi non godeva di tutti i diritti politici del cittadino:non poteva accedere alle magistrature e il suo voto non sempre aveva lo stesso peso del cittadino normale.

8.2. I contenuti della cittadinanza romana: La cittadinanza romana un insieme di diritti civili e politici cui corrispondevano doveri. Il cittadino gode del diritto di contrarre matrimonio (ius connubii);del diritto di stipulare contratti secondo le norme di legge (ius commercii);del diritto di fare testamento;di essere istituito erede,di essere testimone di un processo e di presentarsi in giudizio secondo la procedura delle legis actiones. Quindi solo il cittadino romano ha facolt di compiere gli atti del diritto civile;i diritti politi comportano il diritto di voto in assemblea,di essere eletto magistrato,di essere tutelato dalla provocatio ad populum,di invocare lintercesio di un tribuno o di una magistrato,dessere giudicato solo di fronte ai tribunali a Roma per i crimini di cui si accusati. Di contro,il cittadino doveva servire nelle legioni e pagare il tributo;un cittadino romano poteva cessare dessere tale se subiva una capitis deminutio,ossia un cambiamento di condizione giuridica:ad esempio,perdeva il proprio stato di libero se diveniva cittadino di un altra citt poich il diritto vietava la doppia cittadinanza.

8.3. Civitas sine suffragio: Cittadinanza concessa ai popoli conquistati o annessi ma senza il diritto di voto,la partecipazione politica e laccesso alle magistrature,per prevedeva gli obblighi militari e finanziari dei cittadini,obblighi non poco gravosi,anche se compensati dalle garanzie giuridiche connesse con lo status di cittadini;secondo la tradizione Cere fu la prima citt a ricevere la civitas,si tratterebbe di un compromesso per il ricovero concesso ai sacra di Roma quando la citt fu presa dai Galli. Poi nel 306 fu concessa anche ad Anagni e ad altre citt che si erano ribellate a Roma.In origine tale civitas sine suffragio poteva apparire un privilegio,essa venne a rappresentare una situazione di costrizione,che in genere per portava allintegrazione completa;i Sabini nel 268,i Picenti nel 241 ad esempio divennero cittadini romani.

8.4. I Latini: Hanno uno status particolare,godono di loto propri leggi,contribuiscono con denaro e contingenti di uomini alle campagne militari romano,ma in cambio fruiscono dello ius connubio,migrandi e ius commercii;in base allo ius migrandi chi si trasferisce a Roma poteva ricevere ed ottenere la cittadinanza allatto del censimento,iscrivendosi ad una trib romana;quindi molti latini confluirono a Roma creando dei seri problemi alle citt da cui provenivano,si era tentato di limitare labbandono delle citt latine,imponendo a chi se ne andava a Roma di lasciare un erede nel luogo di origine. A fine del II sec. venne concessa la piena cittadinanza romana a chi rivestiva una magistratura nella propria citt.

8.5. I peregrini: Non sono cittadini romani,ma appartengono a comunit straniere.Per Gaio i peregrini sono anche i latini,poich non godono pienamente della civitas.Il 242 segna un momento importante nel rapporto tra Roma e gli stranieri,viene creato il pretore peregrino con compito di risolvere il contenzioso giudiziario tra romani e stranieri;nel corso del III e II sec. dellet repubblicana il pretore urbano comincia a redigere il suo editto che era il programma giudiziario per il suo anno in carica,soprattutto per quelle materie non completate nel diritto civile,nella pratica i singoli editti tendevano a recepire,di anno in anno in linea di massima il contenuto delleditto precedente;agli inizi del I sec. gli editti dei pretori urbano e peregrini vennero ad assumere unimportanza sempre maggiore.

9:Lo statuto delle comunit

9.1. I municipi: Il municipio fu unistituzione che i romani utilizzarono largamente in et repubblicana nei rapporti con le popolazioni italiche,al punto che le comunit locali tenteranno ad assumere questo nome,quando tutta lItalia ottenne la cittadinanza.A lungo si sostenuto sulla base delletimologia del termine,che la condizione dei municipes si identificasse con quella di civitas sine suffragio,il che per non trova sicura conferma nelle fonti.Infatti sono attestati municipi a piena cittadinanza e municipi di cittadini senza suffragio;conviene quindi tra le varie ipotesi accogliere i risultati delle ampie ricerche di Humbert,che nel termine municipio vede definita una piccola comunit locale che ha unamministrazione locale autonoma,e che tale amministrazione conserva lautonomia sia che essa viene integrata completamente nella civitas romana,sia che goda solo della civitas sine suffragio.

9.2. Le colonie romane e latine: Roma si serv ben presto anche di un altro metodo per accrescere il proprio controllo sul territorio dellItalia:si tratta della deduzione di colonie romane e latine;le colonie romane Aulo Gellio le raffigura come piccole riproduzioni di Roma:il loto territorio era considerato parte del territorio cittadino,non avevano proprie leggi ed ordinamenti, ma fruivano di quelle romane e i coloni iscritti alle trib potevano esercitare ma solo recandosi a Roma il loro diritto di voto. Le colonie latine erano citt autonome avevano magistrature ed assemblee sul modello di quelle centrali,avevano lobbligo di fornire a Roma contributi in denaro e in uomini secondo gli accordi di fondazione. I coloni latini avevano solo alcuni privilegi,quello di sposare donne romane,di commerciare coi romani e se si trasferivano a Roma avevano il diritto di entrare a far parte della cittadinanza romana.

9.3. Le province: Il termine indica in origine la sfera di competenza di un magistrato fornito d imperium;per la prima volta il concetto di provincia venne associato stabilmente a territori quando la Sicilia e la Sardegna vennero affidate a pretori,quindi abbiamo un distretto territoriale che viene affidato allamministrazione di un magistrato. Lo statuto delle province era fissato in genere da una legge data dal generale vittorioso o dal magistrato incaricato dal governo;alcune province ricevettero la lex provinciae soltanto molto tempo dopo la loro ostruzione,altre probabilmente non la ricevettero mai. Le citt provinciali potevano avere tre tipi si statuti:citt foederate,liberae et immunes,stipendiariae. Gli abitanti sono dei peregrini,a meno che Roma non conceda cittadinanza a titolo individuale,il suolo a parte i territori assegnati alle colonie venivano lasciati allo sfruttamento dell ager publicus o restava in godimento degli antichi proprietari,dietro pagamento di un tributo.Il governatore era assistito da legati e da un questore incaricato dellamministrazione finanziaria.Il sistema con cui Roma raccoglieva le imposte era piuttosto singolare,e si presentava a molti abusi,lo stato incaricava i privati per la riscossione dei tributi,che anticipavano le somme a Roma,pretendendo poi dai provinciali denari in pi come guadagno. In origine per la persecuzione di tali abusi non esisteva via legale,in certi casi i danneggiati facevano ricorso al senato,in altri ai tribuni della plebe;una svolta la si ebbe nel 149 quando la lex Calpurnia de repetundis,prevedeva che le accuse di estorsione dovevano essere portate davanti ad una corte di giustizia composta da 2 senatori e presieduta dal pretore peregrino;da un lato si offr ai provinciali la garanzia di un organo stabile a cui rivolgersi,dallaltro per il fatto che le giurie fossero di senatori port a tali e tante scandalose assoluzioni,infatti Gracco tolse lufficio ai senatori per trasferirlo ai cavalieri ed infine Silla lo restitu ai senatori.

10:La guerra sociale e il processo di municipalizzazione dellItalia

10.1. La concessione della cittadinanza ai socii latini e italici: Gli alleati cominciarono a richiedere con insistenza la cittadinanza romana,che significava la soppressione del tributo,la partecipazione alle concessioni di grano a basso prezzo e la distribuzione di bottino e delle terre. Illusi da Gracco che nel 122 aveva presentato un progetto di legge che tendeva a dare la cittadinanza ai latini e il diritto latino agli alleati,bloccata la proposta dal tribuno Druso di concedere la cittadinanza a tutti gli italici ed assassinato il tribuno stesso,ai socii non rest che la guerra,Roma trovandosi i gravi difficolt fu costretta cedere e con una serie di leggi accord la cittadinanza agli alleati. Prima con la legge Iulia divennero cittadini tutti i latini e gli alleati che non avevano preso le armi contro Roma o che le avevano deposte,poi altre 2 leggi successive completarono queste concessioni:tutti gli abitanti liberi dItalia divennero cittadini romani.

10.2. La riorganizzazione amministrativa dellItalia: Con la concessione della cittadinanza ai socii latini e italici,Roma dovette avviare un profondo processo di riorganizzazione amministrativa,nelle zone in cui erano da tempo gi esistenti ordinamenti cittadini autonomi,Roma trasform queste comunit in municipi,sopprimendo o ritardando le costituzioni vigenti e riorganizzando le magistrature preesistenti e ridefinendo il ruolo il ruolo dei consigli locali. Nelle zone in cui erano diffusi insediamenti a pagi (sistema di villaggi),Roma intervenne sia sul piano amministrativo che su quello urbanistico,tra i villaggi vennero individuate le localit destinate a diventare sede di municipi;questi municipi furono retti da un collegio di 4 magistrati,i magistrati superiori ricevettero anche poteri giurisdizionali quindi allinterno del collegio erano distinti i 2 magistrati che amministravano la giustizia,dai 2 con poteri edili. Altri municipi avevano una costituzione duo virale,il che potrebbe essere motivato dal fatto che erano municipi di nuova e tarda istituzione;altri ancora dantica istituzione erano guidati da dittatori o pretori o dagli edili. La tabula di Eraclea contiene una serie di disposizioni relative alle magistrature,ai senati locali,che riguardano non solo i municipi,ma tutti i tipi di comunit dei cittadini romani.

10.3. Lascesa delle borghesie municipali: Lambizione di tutti i ricchi italici era di ottenere la cittadinanza romana ed integrarsi nel ceto dirigente romano;le opportunit erano maggiori per chi abitava nelle citt vicine,quindi lascesa sociale e politica delle borghesie municipali passava attraverso percorsi obbligati:alla base cera la gestione delle magistrature locali,ogni magistrato eletto doveva dispensare somme di denaro per giochi e spettacoli di gladiatori,un dono pi o meno obbligatorio di cui certe leggi locali fissavano lammontare diverso a seconda dellimportanza della magistratura ricoperta,ma per assicurarsi una buona carriera dovevano essere imboccate altre strade tra cui i buoni matrimoni,le clientele,le ricchezze investite ed immobilizzate in terre.

11:La crisi della repubblica romana

11.1. I nuovi poteri: Il modello istituzionale si disgreg,si pass da un esercito di cittadini ad un esercito di mestiere retribuito con paga regolare,con la conseguenza che questa trasformazione aggrav la crisi della repubblica,perch cre forti legami personali tra soldati e comandanti uniti in un interesse comune,i primi disposti a tutto per ottenere bottino o terre,i secondi sfruttando laffidamento di comandi lunghi ed eccezionali per guerre in terre lontane,pronti ad usare queste fedelissime milizie per raggiungere il potere. Nellultimo secolo della rep. Il conferimento di imperia extraordinaria rese ancora pi stretto il legale tra il comandante militare e i soldati,con il nascere di una clientela militare. Intere province erano divenute oggetto della protezione di notabile,in genere il comandante che le aveva conquistate. Silla ag in forza di una dittatura costituente facendo rivivere nell 83 tale magistratura,le riforme sillane miravano ad una riscrittura della res publica,infatti rafforz il potere del senato,ridimension il potere dei tribuni,il tutto accompagnato da interventi sul consolato,sulla pretura,sui sacerdozi,amministrazione provinciale,per confische di beni, dure repressioni indebolirono lazione di riforma,infatti dopo solo tre anni Silla depose spontaneamente la dittatura,e dopo pochi mesi mor,il suo tentativo di recuperare a Roma lantica fisionomia dello stato rep. si rivel un fallimento,ormai era chiaro che il senato aveva esaurito la sua funzione,il futuro era dei comandanti militari.

11.2. La proposta ciceroniana: Cicerone divenuto console nel 63 con lappoggio del senato,tent di individuare i rimedi istituzionali per risolvere la crisi,egli scrive Roma deve ritrovare la unione,nel superamento dei conflitti tra senatori ed equites,il senato deve recuperare il suo ruolo di giuda.Il programma ciceroniano prevedeva il ritorno del senato e delle magistrature ai loro poteri tradizionali,il tribunato doveva essere messo a freno e riconvertito a strumento per limitare la aggressivit della plebe,le leggi tabellarie dovevano essere eliminate. Il programma prevedeva anche un rector,un uomo politico di grandi capacit in grado di guidare lo stato e di ispirarne la politica e nei momenti di pericolo di ristabilire lordine.

11.3. I progetti di Cesare: Cesare rientrato a Roma dopo aver battuto Pompeo ottenne poteri eccezionali:potest tribunicia a vita,potere consolare per 5 anni,potere di designare le magistrature,di decidere della guerra e della pace. Nel 47 ottenne la dittatura e nel 44 si fece nominare dittatore perpetuo,era ormai padrone di Roma come nessuno mai,era padrone degli eserciti,delle province,li mancava solo la corona di re,che nel gennaio del 44 gli stata offerta ma egli rifiut. I progetti di Cesare miravano a fondare un potere personale,i segni cerano tutti:il battere moneta con la sua effige,lerezione di sue statue nei templi,il giuramento in suo onore,il portare sempre corona dalloro e la veste dellimperatore trionfante.Tutti gli organi tradizionali erano piegati ai suoi voleri,le assemblee popolari svuotate di valore,i magistrati era designati da Cesare,il senato veniva allargato a 900 unit,con i nuovi senatori scelti dallo stesso Cesare. Sul piano sociale estese ai Cisalpini la cittadinanza romana,unificando cos lItalia,riform il calendario aggiungendo lanno bisestile,abol lappalto delle tasse in Asia.Quando gi stava organizzando una nuova spedizione contro i Parti, fu assassinato alle idi di marzo (15) del 44,nella Curia proprio davanti alla statua di Pompeo.

CAPITOLO 3: LETA IMPERIALE 1:Il principato dAugusto:le innovazioni istituzionali

1.1. La svolta augustea: Non ci fu una carta fondante limpero,ne le fonti antiche ci permettono di cogliere una concezione globale ed astratta di quello che esso dovette essere.Con Augusto il sistema romano si trasform,i poteri si accumularono nelle mani di un solo uomo.A partire dallassassinio di Tiberio Gracco Roma e lItalia erano state teatro di un secolo di lotte,laristocrazia romana era uscita decimata,con la vittoria di Ottaviano ad Anzio si ebbe il punto di svolta pi importante di tutta la storia di Roma.Ottaviano instaur un nuovo ordine politico,il principato,ma lo stesso Ottaviano non volle che il mutamento fosse visto come una rottura del precedente assetto repubblicano,anzi tent di rappresentarsi come colui che stava restaurando la repubblica e ne garantiva la salvezza.Molto abilmente Augusto non prese la corona di re ne la dittatura a vita,ma dal 31 al 23 rivest interrottamente il consolato con colleghi a lui fedeli e si fece attribuire il titolo di imperator,che il titolare dellimperium,ma anche il trionfatore,il generale vittorioso,acclamato tale dai suoi soldati;il titolo entr nellonomastica imperiale come prenome e divenne lespressione della sovranit. 1.2. Potestas e auctoritas: Il nuovo regime:il principato ebbe inizio nel anno 27;Ottaviano and in senato e dichiar che vendicato suo padre Cesaree ristabilita la pace,egli rimetteva tutto il suo potere nelle mani dei senatori e del popolo di Roma. Il senato gli attribu onori eccezionali e lappellativo di Augustus,dal quel momento egli scrive nelle Res Gestae fui superiore a tutti per auctoritas e sottolinea che invece in quanto a potestas non n ricevette pi degli altri magistrati.Dal 27 Augusto esercit anche la potestas propria delle magistrature ordinarie e straordinarie,ma la sua auctoritas lo pose su una sfera diversa,al di sopra di tutti gli altri;il risultato fu di concedere a colui che aveva ricondotta la pace nellimpero una dignit superiore consacrata religiosamente mediante il riconoscimento pubblico delle sue virt e della capacit di allargare i confini di Roma.Si comprende quindi come lidea di Augusto e di auctoritas vengano a rappresentare uno dei fondamenti del potere imperiale:il potere per il comandante generale degli eserciti che diventa potere a vita,il princeps poteva aumentare o diminuire il numero delle province,assumere poteri idonei alle necessit finanziarie. Uno degli aspetti del nuovo regime fu la concessione della tribunicia potestas.Augusto in quanto tribuno era protetto dalla sacrosanctitas che li permetteva di mettere a morte chiunque gli avesse fatto violenza senza bisogno di processo;il diritto di veto (intercessio) ad ogni decisione del senato o dei magistrati gli consentiva di imporre su tutti la propria volont;il diritto di portare aiuto ad ogni cittadino minacciato nellazione dei magistrati,applicabile non solo a Roma ma a tutto limpero,faceva di Augusto il protettore di tutti i cittadini romani. A questi si aggiunsero altri poteri,fra cui il diritto di emanare editti e leggi.Per tempo Augusto aveva scoperto un altro campo,quello religioso in cui operare senza rivali;di anno in anno aveva accumulato tutti i sacerdozi e dal 12 anche il pontefice massimo.1.3.1.4. Il princeps: Princeps una parola augustea,ma che ha una sua forte storia in et repubblica.Il primo pensiero va a Cicerone alla sua non del tutto netta teoria del princeps come rector rei publicae,luomo saggio ed esempio di virt che guida illuminata ed ispirata del governo dello stato,in caso di crisi assume il compito di difendere la libertas rei publicae. Dopo Augusto nessun successore abbandon il termine princeps ed esso entr nella nomenclatura ufficiale accompagnato da qualificativi di esaltazione.1.5. Lambiguit del nuovo regime: Il regime del principato sovrappose alla res publica,il potere e lautorit di un uomo solo,il senato e il popolo romano scompaiono,Augusto resta il solo artefice delle strutture politiche,il nuovo regime nacque sostanzialmente nellambiguit,basandosi da un lato sulla auctoritas augustea,dallaltro su una serie di poteri vitalizi o ripetutamente rinnovati,secondo Tiberio la funzione del princeps era su un piano diverso da quella di un ordinaria magistratura:il principe non colui che salva e restaura la res publica,ma colui che ha funzioni sue proprie e responsabilit,poich se le cose vanno male,le colpe di tutti vanno imputate a uno solo.1.6. La lex de imperio: Unico esempio di conferimento dei poteri allimperatore,la lex de imperio Vespasiani ,testo incompleto,pervenuto solo nella sua ultima parte,contiene tuttavia norme di estremo interesse,quali la cosiddetta clausola discrezionale,che conferisce al principe il potere di compiere tutti gli atti che ritiene necessari;con questa legge si percepisce lenorme portata dellarticolo che sembra sancire lonnipotenza del principe,riconoscendogli il diritto e la potest di agire come riterr opportuno in qualsiasi campo dellattivit pubblica e privata,profana e religiosa.Ci si chiesti se si tratti di un esemplare di una lex tralaticia di investitura imperiale che veniva abitualmente votata,oppure se essa rappresenti un caso unico,eccezionale determinato dalla particolare congiuntura storia e politica in cui Vespasiano assunse il potere.Gaio afferma che il principe riceva limperium mediante leggi,Ulpiano giurista di et severiana ritiene le disposizioni del principe vere e proprie leggi.1.7. La pax romana e il processo di integrazione: Dalla seconda met del I sec. alla fine del II sec. la pax romana fu assicurata e divenne condizione essenziale perch limpero potesse sviluppare quella grande esperienza di civilt,di respiro ecumenico. Roma aveva rinunciato allegemonia sullimpero,vincitori e vinti erano ormai nella stessa condizione di soggetti dellimperatore. illusorio pensare che tutti i vinti abbiano accettato la sconfitta e il dominio romano senza opporre resistenza o manifestare ostilit,ne tutti si lasciano attrarre da benefici della pace romana,una famosa pagina tacitiana ci presenta ci presenta uninterpretazione dei caratteri dellimperialismo romano che viene da un vinto: rubare,massacrare,rapinare ecco quello che il loro vocabolario bugiardo chiama imperium e quando hanno fatto il deserto la chiamano pace.Libert e consenso di tutti poveri e ricchi assicurano a Roma una grande unit,ma il capolavoro politico di Roma si esalta Aristide nelluso peculiare della cittadinanza.

2:Dal principato al dominato

2.1. Il graduale prevalere dellelemento militare: Lesercito divenne organismo senza pi identit ed interesse di ordine gerarchico. Dal 193 furono sempre pi i soldati ad imporre gli imperatori:Settimo Severo fu proclamato tale dalle legioni del Danubio, Massiminio il Trace non era ne senatore ne cavaliere,ma semplice soldato. Era divenuto chiaro che nelle intenzioni degli eserciti che quelli che essi avevano proclamato imperatore era gi investito del potere e doveva essere accettato dal senato,cos avvenne sempre di pi che gli eserciti si ritenessero competenti ad attribuire con la propria acclamazione il diritto di assumere il assumere il titolo di imperator e quello connesso di Augustus. Un imperatore Valeriano fu addirittura catturato dai persiani e fin la sua vita in prigione,era la prima volta che un imperatore romano divenne schiavo di un re straniero. 3:Lo sviluppo delle istituzioni in et imperiale:i poteri tradizionali

3.1. Magistrati e assemblee: Le leggi erano ispirate dallimperatore,che le presentava direttamente ai comizi,che si videro limitare il loro ruolo a semplice conferma per acclamazione delle preposte;le assemblee invece continuarono ad eleggere i magistrati,ma su proposta dellimperatore,che poteva intervenire in 2 modi,attraverso la commendatio (raccomandazione) o attraverso la destinatio (designazione). Nelle pubbliche cerimonie limperatore si presentava al popolo con accanto i consoli,per testimoniare che questa magistratura conservava il suo ruolo al vertice dello stato;quindi i consoli continuarono a convocare senato e comizi,ma non avevano pi poteri politici.I pretori conservarono le loro funzioni giudiziarie,mentre la questura restava il primo gradino per i giovani che aspiravano alla carriera politica,ledilit conservava il controllo dei mercati,ma perdette il compito di approvvigionamento alimentare di polizia,ed infine le funzioni di censore e tribuno non la carica furono assunte dallimperatore.3.2. Senato e ordine senatorio: Il senato era sotto controllo dellimperatore che ne governava la composizione,lo presiedeva o lo faceva presiedere dai magistrati a lui legati. Dalla met del I sec. fino allet dei severi le competenze del senato aumentarono,infatti giudicava questioni di interesse politico e tutte quelle cause in un cui un suo membro era implicato o che limperatore trasferiva al suo giudizio,invece in et severiana queste competenze vennero assunte da grandi funzionari,il prefetto del pretorio e il prefetto urbi;resto ampia la partecipazione del senato allamministrazione,i membri dellordine senatorio continuarono a ricoprire le posizioni pi importanti nei sacerdozi,nelle amministrazioni civili,nei tribunali,nellesercito e a governare le province a loro affidate.La carriera cominciava con una carica di vigintivirato (collegio di 20 membri),dopo la quale il giovane senatore militava come tribuno laticlavio in una legione,che rea funzione amministrativa non combattente,si apriva cos alla questura a 25 anni,a 30 anni si poteva diventare pretore e dopo un anno assumere funzioni civili o militari. Al vertice del cursus cera il consolato e in seguito il governo di una importante provincia senatoria o la prefettura urbis.A queste cariche ordinarie si aggiungeva un certo numero di curatele col compito di controllare lamministrazione. Augusto innalz il livello di censo per lordine senatorio a un milione di sesterzi,mentre il numero dei senatori rimase fisso a 600. Infine il senato da semplice consiglio di una elite romana,era divenuto una assemblea rappresentativa dellimpero. 3.3. I cavalieri e le cariche equestri: I cavalieri divennero uno dei perni dellamministrazione,la loro carriera si venne a definire negli incarichi civili e nelle funzioni militari,sul modello di quella senatoriale con la differenza che i cavalieri non rivestivano magistrature.Quelli particolarmente capaci che si erano distinti nei posti militari,furono impiegati nellamministrazione finanziaria e del patrimonio dellimpero;mentre i pi abili tra coloro che erano entrati nel servizio statale potevano accedere alle cariche pi importanti:le prefetture dei vigili,dellannona,delle flotte,dellEgitto,e al vertice del pretorio;la prefettura del pretorio era la pi alta carica equestre,la sua autorit si estendeva su tutto limpero ma non su Roma.Lordine equestre accoglieva uomini daffari,appaltatori,commercianti;nellordine si entrava per designazione imperiale,che comportava la concessione dellanello doro,i migliori o i preferiti dellimperatore cominciarono ad accedere per adletcio imperiale nellordine senatorio.

4:Lamministrazione centrale

4.1. Lapparato burocratico: Nella realt politica e amministrativa,limpero romano era diviso in 3 ripartizioni:Roma,lItalia e le province.Il consilium principis non ancora organo regolare di governo,si apr ad esperti di diritto con Adriano,con Caracalla ai capi dei principali servizi amministrativi,coi severi divent un organo fondamentale e permanente di governo. Presieduto dallimperatore o dal prefetto del pretorio,il consiglio lavorava per sezioni,occupandosi di politica generale,di amministrazione,di legislazioni e daffari giudiziari. Il maggior numero dei funzionari di rango minore prendeva il nome di procuratores augusti,divisi in classi secondo gli stipendi,amministravano i beni e gli affari pubblici o servivano nelle province. Il capo del fisco imperiale era il procuratores a rationibus,da lui dipendevano i procuratori che si occupavano del patrimonio,delle zecche,delle biblioteche e delle opere pubbliche. Augusto reclut tutti gli impiegati minori dello stato,tra schiavi e liberti,suoi o della sua famiglia,ponendo quindi sotto il suo controllo tutto lapparato burocratico.Con Claudio lapparato burocratico centrale fu strutturato in 4 grandi settori,posti sotto la direzione dei suoi liberti:ad epistulis,incaricato della corrispondenza ufficiale e della pubblicazione degli atti;a libellis,che riceveva ed esaminava le richieste rivolte allimperatore su questioni amministrative o i processi privati;a cognitionibus,che procedeva ad istituire i processi sottoposti al tribunale imperiale;a studiis,incaricato di apprestare le risposte sulle varie questioni sottoposte allimperatore sulla base della raccolta e dello studio della documentazione necessaria.Il princeps si avvaleva anche di funzionari propri da lui retribuiti,scelti probabilmente entro lordine equestre e spesso tra i migliori provinciali;i pi alti per funzioni e grado sono i praefecti,in testa a tutti i prefetti del pretorio,accanto ad essi il prefetto urbi,cui spettava il controllo di Roma e del territorio circostante,il prefetto annonae,che si dellapprovvigionamento di Roma e dellintera Italia,il prefetto vigilum,che a capo del corpo dei pompieri.

5:Lorganizzazione del territorio

5.1. Il sistema provinciale: Augusto attribu al senato lamministrazione delle province,vennero mandati governatori scelti tra ex magistrati che per 1 o 2 anni avevano lincarico di una provincia,al loro fianco avevano altri magistrati,legati e questores che avevano competenze finanziarie.I provinciali dovevano pagare 2 imposte una uguale per tutti,e laltra dovuta in misura diversa dai possessori di terre,in genere le province venivano amministrate in forma monocratica dai governatori,i territori vennero inseriti in un sistema che era classificato secondo gerarchie.Leccezione fu lEgitto,la cui conquista nel 30,mise a disposizione di Roma ricchezze enormi.Per non correre rischi Ottaviano trasform lEgitto in un territorio alle sue strette dipendenze,amministrato da un prefetto di rango equestre. In occidente erano senatorie lAfrica proconsolare,la Betica,la Gallia,la Sicilia. Le dimensioni di una provincia non obbedivano a regole precise:ad esempio lAfrica o i paesi danubiani erano divise in pi unit amministrative,evidentemente sulla base della densit di popolazione e i suoi modi di organizzazione,della tipologia del territorio.5.2. La latinizzazione: Il latino la lingua del potere,lingua provvidenziale chiamata a radunare a colloquio i linguaggi diversi e barbari di tanti popoli;i linguaggi dellimpero erano tanti quindi iniziarono a latinizzare quasi tutti i popoli,i Galli si latinizzarono,i Britanni restarono fedeli alla loro lingua senza nessuna conseguenza. Augusto fece tradurre in greco le Res Gestae,mentre Nerone si rivolgeva in greco ai Greci. Possiamo dire che nei settori delle province occidentali il latino trov terreno fertile,non altrettanto nel mondo delle province orientali. Molto spesso il bilinguismo non bast e lintreccio delle lingue segu lintreccio dei popoli e delle loro storie;Settimo Severo ne un esempio,era sufficientemente istruito in latino,dotto nella lingua greca,ma pi versato nelleloquio punico,la lingua indigena.5.3. LItalia: LItalia che era uscita sconvolta dagli eccidi,dalle confische di terre delle guerre civili,ritrov rapidamente la prosperit;i capitali abbondavano,frutto dei bottini in oriente e delle rendite delle grandi propriet terriere dei ricchi italici. Durante let imperiale,la situazione dellItalia fu caratterizzata da 2 elementi di grande rilievo:lesenzione dalle tasse,e lautonomia delle comunit locali. Tutti gli abitanti dellItalia fino al 167 erano stati esentati dal tributum,una tassa diretta sulle persone e sul patrimonio;tuttavia Augusto sottopose anche gli italici a nuove tasse:la ventesima sulleredit,la centesima sulle vendite,la venticinquesima sulla vendita degli schiavi. Grazie allunificazione della struttura politica,lItalia ormai tutta di cittadini romani era divenuta una realt omogenea,le lingue locali erano sparite,il latino si era imposto come lingua ufficiale,furono fondate nuove citt come augusta pretoria (Aosta),furono rinforzate altre citt gia esistenti come Benevento,Pozzuoli,Rimini,Bologna e Parma. LItalia non era una provincia,ma la divisione in 11 regioni che Augusto attu era per svolgere meglio certe attivit come il censimento.Ben presto alcune competenze passarono a funzionari imperiali,come la giurisdizione penale che pass ai funzionari dellurbs; dallinizio del II sec. il cattivo stato delle finanze cittadine determin la creazione di nuovi funzionari imperiali:i curatore rei publicae che intervennero proprio nella gestione delle finanziaria,nellannona,nellamministrazione dei beni pubblici delle citt in difficolt.Adriano poi divise lItalia in 5 distretti giudiziari (Roma e 4 circoscrizioni territoriali) a cui capo mise dei consolari,che con Marco Aurelio divennero iuridici di rango pretorio,incaricati di rendere giustizia. Sotto i Severi compaiono anche in Italia le figure dei correctores incaricati inizialmente del controllo delle finanze,poi dellamministrazione complessiva e della giurisdizione.Ormai la condizione dellItalia vicina a quella delle province;il processo si concluse con Diocleziano che incorpor lItalia nel sistema delle province.

6:Il mondo delle citt e le loro condizioni giuridiche

6.1. Le citt e limpero: La citt doveva essere stabile e garantire quello che il governo imperiale richiedeva,doveva mantenere quella armonia sociale che permetteva di controllare un immenso impero;le citt durarono a lungo,vivevano secondo un ordine sociale simile allimpero,con forme amministrative abbastanza omogenee,avevano proprie magistrature,loro istituzioni,loro religione.Cerano citt vetrine costruite e abbellite secondo il modello romano;nelle province occidentali e africane lo stato romano svolse unoperazione di urbanizzazione intensa,creando centri nuovi,o riformando quelli gi esistenti secondo schemi urbanistici gi sperimentati in Italia. Laddove la precedente esperienza di vita comunitaria era basata su villaggi e trib,furono dedotte numerose colonie di popolamento e molte comunit locali,che avevano unorganizzazione in grado di assicurare le funzioni amministrative e giudiziarie,ricevettero degli statuti di tipo romano,con una sorta di promozione civica. In africa nel periodo della sua massima espansione si ebbe una rete di 500/600 civitates ciascuna dotata di un urbs. Le citt avevano tutte una popolazione scarsa,quasi di un migliaio di persone,solo alcune metropoli come Roma,Cartagine,Alessandria erano molto popolate. Non agevole definire le situazioni giuridiche delle citt poich essere variavano in base alla loro origine,ai rapporti che si vennero a stabilire con il potere centrale;in Italia la situazione era pi semplice perch a partire dal 90 si avvi il processo di diffusa municipalizzazione che port ad una omogenea organizzazione. Abbiamo un serie di realt amministrative:colonie e municipi di diritto romano o di diritto latino,civitates peregrinae,oppida,populi. Nelle variet delle situazioni si possono individuare 2 principali categorie di citt:le comunit di tipo romano (municipi e colonie) le cui istituzioni erano pi o meno ricalcate su quelle di Roma;e le citt peregrine,considerate estranee al mondo romano che conservavano i loro diritti civili.6.2. Le citt peregrine: Si possono distinguere diversi tipi di citt peregrine:liberae,liberae et immunes,liberae et foederate,stipendiariae;queste distinzioni tra le varie categorie non sono ne nette ne stabili; pi teorica che reale. Diritti e doveri si incrociano non sono ne tipici di una situazione giuridica che piuttosto di unaltra,i privilegi potevano essere tolti o incrementati,ad esempio Afrodisia in Caria godeva di una situazione particolarmente privilegiata:il territorio della citt era inviolabile,gli abitanti erano esenti da arruolamenti e da tributi.Le citt liberae avevano tale condizione non garantita da un trattato da un atto di concessione unilaterale di Roma,se le citt liberae avevano tra i loro privilegi lessere esente dal pagare tasse,erano dette immunes. Le citt liberae et foederate avevano assicurata questa condizione da un foedus (trattato) in cui erano fissati i loro diritti. Le stipendiariae erano in gran parte citt soggette a tributo,che dipendevano dallautorit del governatore della provincia ed erano obbligate al rispetto della legge provinciale,che fissava lo statuto delle citt. Nella realt anche queste citt godevano di una loro autonomia,infatti avevano le loro istituzioni,il proprio diritto e proprie realt tribunali.6.3. Municipi e colonie: Le comunit di cittadini romani in et imperiale sono distinte in municipi e colonie,per lo status di colonia era avvertito come superiore,pi onorifico.La condizione della colonia pur essendo esposta a controlli e meno libera,viene ritenuta preferibile e di maggiore prestigio;i diritti dei municipi secondo Aulo Gellio sono invece oscuri e dimenticati.Diventare colonia significava crescere in importanza e dignit rispetto alle citt vicine ed entrare a pieno diritto nella romanit. I municipi erano citt peregrine ai cui abitanti Roma aveva concesso la qualit di cittadini,ad esempio in Africa ampia fu lopera di municipalizzazione compita da Claudio.6.4. Municipi di diritto latino: Nel I sec. compaiono i municipi di diritto latino. Ci si chiesti se accanto alla cittadinanza romana sia esistita una latina,per alcuni studiosi si,e si tratterebbe almeno in Spagna di una cittadinanza di secondo ordine,il diritto latino sarebbe uno status personale indipendente dalle comunit,ma in realt lespressione civitas latina non compare mai nelle fonti ed una sola volta nella legge del municipio latino di Malaca,si legge civitas latinii in opposizione a civitas Romani,per indicare i cittadini del municipio latino,per tanto sembra pi fondata lipotesi che si potesse godere dello ius latinii solo in quanto membro di una colonia o di un municipio latino. Il maggior vantaggio che il diritto latino prevedeva era la possibilit di accedere alla cittadinanza romana attraverso lesercizio di una magistratura municipale,beneficio che era esteso agli ascendenti e discendenti. Lo dichiara lo statuto municipale Salpensano;quindi almeno nelle province occidentali,la concessione dello ius latinii rappresent uno dei pi efficaci mezzi di integrazione delle elite locali e favor ladozione di istituzioni di tipo romano.6.5. Colonie romane e cittadini romani: Le colonie dei cittadini romani furono inizialmente formate attraverso la deduzione di gruppi di cittadini,spesso veterani;a volte essi andavano a costruire una nuova citt,a volte si stabilirono in una citt gi esistente,ad Aosta il territorio stato espropriato ai Salassi che continuarono a vivere sul proprio suolo,ma nella condizione di incolae,ossia semplici stranieri residenti. Il problema che ci si pone se esisteva una legge cesariana Iulia coloniale,che avrebbe fissato le norme organizzative della colonia secondo una schema uniforme.La storia giuridica della colonia appare come una storia lunga e complessa,ma quello della legge dUrso sembra essere il momento della vera e propria legge coloniale,in effetti il testo della legge contiene disposizioni relative ai magistrati ai sacerdoti della colonia,alle competenze dei senati locali,allurbanistica;il titolo di colonia poteva essere concesse anche a comunit peregrine,tipica la vicenda di Leptis Magna che con Vespasiano divenne e fu la prima tappa municipio latino,conservando per le sue magistrature locali. Lo ius Italicum rappresentava la condizione giuridica del territorio romano in Italia,prevedeva lesenzione dai tributi e piena propriet della terra,questo ius fu esteso da Augusto a certe sue colonie romane per lo pi in oriente.Esistevano nelle province raggruppamenti di cittadini romani in comunit minori,quali gli oppida civium Romanorum e i vici e i pagi civium Romanorum,si tratta di comunit regolari di cittadini romani che vivevano in territorio rurale,dove esistevano vaste propriet terriere,erano organizzate secondo un modello civico,erano amministrate da 1 o 2 magistrati,resta incerto in quale rapporto fossero con la comunit locale,per alcuni autori essi venivano costruire una doppia comunit,per altri invece essi sarebbero stati dei collegi di residenti,senza alcuna rilevanza politica.6.6. Cittadinanza romana e cittadinanza locale: Si present con maggiore intensit il problema delle 2 patrie,la patria di nascita e la patria acquisita.La cittadinanza viene concessa fatto salvo lo ius gentis ossia il diritto delle trib,per il nuovocittadino concesso ank il privilegio raro dellesenzione dallobbligo finanziario rispetto sia alle imposte locali,sia alle imposte romane;ma la lettera dellestratto 6 luglio 177del registro degli imperatori che hanno concesso il diritto di cittadinanza romana aggiunge ancora qualcosa:noi concediamo loro la cittadinanza romana,senza che siano diminuiti i loto tributi e le tasse al popolo romano e al fisco imperiale,non viene dunque prevista nessuna esenzione,questi documenti illustrano e chiariscono il rapporto cittadinanza romana e locale. 6.7. Leditto di Caracalla: Con leditto di Caracalla promulgato nel 212 fu concessa la cittadinanza a tutti gli abitanti liberi dellimpero,ad eccezione dei dedicitii (popolazioni estranee alla cultura greco-romana);prima dellemanazione delleditto la piena cittadinanza era riservata agli italici e agli abitanti delle colonie di diritto romano. Leditto aveva come scopo quello di incrementare le entrate delle casse dellimpero con limposizione di tasse ai neocittadini,e costituisce un estremo tentativo di mantenere salda la coesione sociale,inoltre i neocittadini indotti spesso ad assumere come atto la lealt nei confronti del sovrano e riconoscenza il nome dellimperatore Caracalla tutti questi diventano involontariamente strumenti di propaganda imperiale.La Constitutio Antoniniana rappresent una tappa fondamentale nel processo di livellamento degli statuti municipali,togliendo molte ragioni dessere alle distinzioni tra municipi,colonie e civitates.6.8. La realt municipale: Indipendentemente dal loro statuto giuridico,tutte le citt godevano di una certa autonomia,i cittadini divisi in curie eleggevano i magistrati e votavano le deliberazioni,cera un senato,lordine dei decurioni aveva lonere di tutti i servizi municipali,riscossione delle imposte locali,versamenti dei contributi dovuti dalla citt a Roma.Il cursus delle magistrature si sviluppava su questura,edilit,duumvirato,magistratura suprema,in certe localit si hanno quattuorviri,assumevano il titolo ogni 4 anni. Nelle citt peregrine,potevano esserci accanto agli ordini dei decurioni,magistrati che conservavano il nome indigeno o che assumevano quello romano. Laccesso alle magistrature si accompagnava al pagamento di una somma,che era proporzionale allonere ricevuto,nelle citt Africane attestata la pratica della promessa di ulteriori donazioni che i candidati avrebbero dovuto fare una volta che fossero stati eletti,promessa che fu col diventare ereditaria. Le entrate normali dei bilanci cittadini provenivano da rendite fondiarie,su terre di propriet comune affidate ai privati. Per le spese straordinarie bisognava fare affidamento sul generoso intervento,volontario dei privati o dellimperatore, il fenomeno dellevergetismo una vera e propria gara tra cittadini ricchi a favore della propria citt,che ne testimoniata da una serie impressionante di iscrizioni onorarie e di ringraziamento ritrovate in ogni citt dellimpero. Dai privati notabili cittadini o ricchi liberti venivano finanziati i giochi,la costruzione di templi,strade,ponti,e distribuzione di denaro o cibo alla plebe urbana o a varie categorie di cittadini. Il sistema dellevergetismo mirava a raccogliere i suoi frutti sul piano politico. Le citt spesso cercavano di mettersi sotto la protezione di un patrono,che poteva essere il governatore della provincia,un legato di legione,un personaggio ricco e influente.Eletto dai decurioni,il patrono doveva garantire interventi politici e amministrativi a favore della citt e intervenire con contributi finanziari,in cambio riceveva prestigio e onori;la carica era ereditaria e piano piano levergetismo si attenu e divenne sempre pi richiesto lintervento dellimperatore,che era sollecitato a concedere condoni fiscali alle citt.

7:La struttura dellesercito

7.1. Le innovazioni augustee: Ottaviano dovette affrontare un difficile problema di smobilitazione,dal momento che tanti eserciti erano inutili e pericolosi e nello stesso tempo di ricostruzione di una armata permanente che fosse fedele al princpes e che garantisse la difesa dellimpero;per dare una sistemazione definitiva ai soldati congedati vennero fondate nuove colonie in tutte le principali regioni dellimpero. Tutti i soldati erano volontari,destinati a militare per un lungo periodo,e sempre pi professionisti:ad esempio era proibito il matrimonio finch fossero in servizio. Il nucleo dellarmata imperiale era costituito da 25 legioni di fanti;reclutati esclusivamente tra i cittadini romani,ad essi si affiancarono i corpi ausiliari,reclutati tra i peregrini;la novit fu rappresentata dai corpi speciali:le 9 coorti pretoriane incaricate di vigilare sulla sicurezza dellimperatore;le corti urbane tre e le corte dei vigili mantenevano al sicurezza di Roma,tra i vari corpi cerano differenze considerevoli di dignit e importanza,che si rispecchiavano nel soldo e nelle durata del servizio. A partire dal 13,i pretoriani erano tenuti ad un servizio minimo di 12 anni,i legionari 16,gli ausiliari 25;il soldo variava dai 225 denari per anno per il semplice legionario ai 375 delle corti urbane e ai 750 dei pretoriani,mentre agli ausiliari spettava solo 75 denari.Solo le corti pretoriane,urbane e dei vigili potevano entrare a Roma,mentre i legionari vivevano nelle province,negli accampamenti,sotto la tenda come se fossero sempre in campagna militare.Il sistema di protezione alle frontiere ideato da Augusto e rafforzato da Adriano era fondato sulla creazione di accampamenti permanenti alle frontiere stesse o nll loro immediate vicinanze,da cui le truppe potevano in fretta spostarsi nll zone in cui si profilavano minacce da parte di popoli esterni. 7.2. Le riforme del III secolo: Settimo Severo abile soldato oper una serie di riforme che toccarono lorganizzazione dellesercito,la strategia alle frontiere e la vita dei soldati. La prima misura fu lo stanziamento per la prima volta in Italia di una nuova legione,alle porte di Roma per proteggere la