Istituzioni di diritto romano (A-L). Istituzioni d. r. Testi consigliati M. Brutti, Il diritto...

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Istituzioni di diritto romano (A-L) Slides (sett. 2014)

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Istituzioni di diritto romano (A-L)

Slides (sett. 2014)

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Istituzioni d. r.

Testi consigliati M. Brutti, Il diritto privato nell’antica Roma,

Torino, Giappichelli, II ed., (escluse le parti in ‘corpo’ tipografico più piccolo).

Le traduzioni delle Istituzioni di Gaio e di Giustiniano sono tratte da E. Nardi, Istituzioni di diritto romano, testi 1, Giuffrè, Milano, 1986; in alcuni punti sono state da me ‘ritoccate’.

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Funzione del ‘diritto’

Ubi ius ibi societas.

Cic. rep. 1, 49 «Quid est enim civitas nisi iuris societas?».

Cic. rep. 6,13: concilia coetusque hominum iure sociati, quae civitates

appellantur.

Dove c’è il ‘diritto’, troviamo una società.

Che cos’è infatti la comunità cittadina se non una collettività tenuta insieme dal diritto?

...l’insieme degli uomini associati nel diritto, che è chiamato città [= comunità].

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D. 1,1,1pr. (ULPIANUS libro primo institutionum)

Iuri operam daturum prius nosse oportet, unde nomen iuris discenda. Est autem a iustitia appellatum: nam, ut eleganter Celsus definit, ius est ars boni et aequi.

Chi sta per dedicarsi al diritto, occorre in primo luogo che conosca da dove deriva il nome del diritto (ius). Orbene esso è chiamato così perché deriva dalla giustizia (iustitia): infatti, come elegantemente Celso designa: il diritto è la disciplina razionale del buono e

dell’equo.

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D. 1,1,10pr.-1 (ULPIANUS libro primo regularum)

pr. Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi. 1. Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non ledere, suum cuique tribuere.

La giustizia è la costante e perpetua volontà di attribuire a ciascuno il suo diritto. 1. I precetti del diritto sono questi: vivere onestamente, non nuocere ad altri, attribuire a ciascuno il suo.

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Cic., off. 1,11,34

Atque in re publica maxime conservanda sunt iura belli. Nam cum sint duo genera decertandi, unum per disceptationem, alterum per vim, cumque illud proprium sit hominis, hoc beluarum, confugiendum est ad posterius, si uti non licet superiore.

In politica poi si devono osservare scrupolosamente le leggi di guerra. Essendovi infatti due generi di contesa, l’una per mezzo della discussione, l’altra con la forza, ed essendo la prima specifica dell’uomo, la seconda dei bruti, si dovrà ricorrere a questa nel caso non sia possibile valersi della prima.

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art. 1218 cod. civ. (responsabilità del debitore)

Il debitore che non esegue

esattamente la prestazione

dovuta è tenuto al

risarcimento del danno, se non

prova che l’inadempimento o il

ritardo è stato determinato da

impossibilità della prestazione

derivante da causa a lui non

imputabile.

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Omicidio art. 575 cod. pen.

Chiunque cagiona la morte di un

uomo è punito con la reclusione

non inferiore ad anni ventuno.

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Diritto e Storia

Esperienza giuridica

Trasformazioni del diritto

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Il termine ‘ius’

• prescrizione autoritativadiritto

• Tradizione=moresius

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‘Fonte’ del diritto

• Es. ParlamentoFonte di produzione

• Es. CostituzioneFonte di cognizione

• Fattualità del dirittoModo di produzione del diritto

• Documento testuale‘Fonte’ del diritto a Roma

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‘Fonte’ del diritto

Documento ideologico

Testo esplicito

Testo intenzionale• Realtà trasfigurata

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Contestualizzare

• XII - L'INFINITOSempre caro mi fu quest'ermo colle,E questa siepe, che da tanta parteDell'ultimo orizzonte il guardo esclude.Ma sedendo e mirando, interminatiSpazi di là da quella, e sovrumaniSilenzi, e profondissima quieteIo nel pensier mi fingo; ove per pocoIl cor non si spaura. E come il ventoOdo stormir tra queste piante, io quelloInfinito silenzio a questa voceVo comparando: e mi sovvien l'eterno,E le morte stagioni, e la presenteE viva, e il suon di lei. Così tra questaImmensità s'annega il pensier mio:E il naufragar m'è dolce in questo mare. 

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Cartina

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Modi di produzione del diritto: Gai. 1,1

Omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utuntur: Nam quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium est vocaturque ius civile, quasi ius proprium civitatis; quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes populos peraeque custoditur vocaturque ius gentium, quasi quo iure omnes gentes utuntur.

Tutti i popoli, che sono ordinati da leggi e da usi, in parte si avvalgono di un proprio ordinamento, in parte di un sistema comune a tutti gli uomini. Infatti quel diritto che ogni popolo stabilisce per sé è detto ius civile, come se fosse il diritto proprio dei cittadini; mentre quello che un naturale impulso ha stabilito tra tutti gli uomini è osservato da tutti gli uomini e si chiama ius gentium, come se fosse usato da tutte le genti.

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Modi di produzione del diritto: Gai. 1,1

Populus itaque Romanus partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utitur.

Pertanto il popolo romano utilizza, in parte un diritto proprio, in parte un diritto comune a tutti gli uomini.

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Modi di produzione del diritto: Cic., de inventione 2,22,67 eInst. 1,2,9

Consuetudine autem ius esse putatur id, quod voluntate omnium sine lege vetustas comprobarit

Si ritiene, poi, che diritto consuetudinario sia ciò che il passar del tempo con il consenso di tutti abbia approvato pienamente senza legge.

Ex non scripto ius venit, quod usus comprobavit. Nam diuturni mores consensu utentium comprobati legem imitantur

Da un dato non scritto viene la norma confermata dall’uso. Invero i costumi durevoli, convalidati dal consenso degli utenti, imitano la legge.

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Modi di produzione del diritto: Art. 8 (usi) delle Pre-leggi

“Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati”.

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Ius gentium/ius naturale: D. 1,1,1,2-3 (Ulpianus libro primo Institutionum)

2. …privatum ius tripartitum est: collectum etenim est ex naturalibus paeceptis aut gentium aut civilibus.3. Ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit: nam ius istud non umani generis proprium, sed omnium animalium, quae in terra, quae in mari nascuntur, avium quoque commune est. Hinc descenditi maris atque feminae coniunctio, quas nos matrimonium appellamus, hinc liberorum procreatio, hinc educatio: videmus etenim cetera quoque animalia, feras etiam istius iuris peritia censeri.

2. … il diritto privato è tripartito: è composto, infatti, da regole naturali, delle genti o civili.3. Il diritto naturale è quello che la natura ha insegnato a tutti gli esseri animati: infatti questo diritto non è proprio del genere umano, ma di tutti gli esseri animati, che nascono in terra e nel mare, ed è comune anche agli uccelli. Da qui discende l’unione del maschio e della femmina, che noi denominiamo matrimonio; da qui discende la procreazione e l’educazione dei figli: Vediamo, infatti, che tutti gli esseri animati, comprese le fiere, sono valutabili in base all’esperienza di questo diritto.

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Ius gentium/ius naturale: D. 1,1,1,4 (…continua)

4. Ius gentium est, quod gentes humanae utuntur. Quod a naturali recedere facile intellegere licet, quia illud omnibus animalibus, hoc solis hominibus inter se commune sit.

4. Il diritto delle genti è quello che usano gli uomini. Si può capire facilmente che esso si discosta da quello naturale, perché questo è comune a tutti gli esseri animati mentre quello è comune ai soli uomini tra loro.

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Ius gentium/ius naturale: D. 1,1,4 (Ulpianus libro primo Institutionum)

Manumissiones quoque iuris gentium sunt. Est autem manumissio de manu missio, id est datio libertatis: nam quamdiu quis in servitute est, manui et potestati suppositus est, manumissus liberatur potestate. Quae res a iure gentium originem sumpsit, utpote cum iure naturali omnes liberi nascerentur nec esset nota manumissio, cum servitus esset incognita: sed posteaquam iure gentium servitus invasit, secutum est beneficium manumissionis. Et cum uno naturali nomine homines appelaremur, iure gentium tria genera esse coeperunt: liberi et his contrarium servi et tertium genus liberti, id est hi qui desierant esse servi.

Anche le manumissioni appartengono al diritto delle genti. La mano-missione è infatti la dismissione della ‘manus’, cioè la concessione della libertà: infatti, fintantoché uno è in servitù, è sottoposto alla ‘mano’ e alla potestà altrui; manomesso è liberato dal potere altrui. Ciò prese origine dal diritto delle genti, in quanto, secondo il diritto naturale, tutti nascerebbero liberi e non sarebbe nota la manumissione, poiché la servitù sarebbe sconosciuta; ma poi, dopo che la servitù si diffuse secondo il diritto delle genti, seguì il beneficio della manumissione. Ed allora, nonostante gli esseri umani si chiamassero coll’unico nome naturale di uomini, secondo il diritto delle genti cominciarono ad essere tre generi: i liberi; il genere ad essi contrario, i servi; e il terzo genere, i liberti, cioè coloro che hanno cessato di essere servi.

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Modi di produzione del diritto: Gai. 1,2

Constant autem iura

populi Romani ex

legibus, plebiscitis,

senatus consultis,

constitutionibus

principum, edictis

eorum, qui ius

edicendi habent,

responsis

prudentium.

Le sfere normative del

popolo romano derivano

da leggi, plebisciti,

senatoconsulti,

costituzioni imperiali,

editti di coloro che hanno

il potere di formulare

norme generali, responsi

degli esperti.

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D. 1,2,2,27-28 (Pomponius libro singulari enchiridii)

27. Cumque consules avocarentur bellis finitimis neque esset qui in civitate ius reddere posset, factum est, ut praetor quoque crearetur, qui urbanus appellatus est, quod in urbe ius redderet.

27. Siccome i consoli venivano chiamati altrove dalle guerre con i confinanti, e non rimaneva in città chi potesse amministrare il diritto, fu fatto sì che fosse creato anche un pretore, che venne chiamato ‘urbano’, che amministrasse il diritto in città.

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D. 1,2,2,27-28 (continua…)

28. Post aliquot deinde annos non sufficiente eo praetore, quod multa turba etiam peregrinorum in civitatem veniret, creatus est et alius praetor, qui peregrinus appellatus est ab eo, quod plerumque inter peregrinos ius dicebat.

28. Dopo alcuni anni, non essendo più sufficiente tale pretore poiché giungeva nella città una grande moltitudine anche di stranieri, fu creato un altro pretore che venne chiamato ‘peregrino’ dal fatto che, per lo più esercitava la giurisdizione tra gli stranieri.

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Gai. 3,93

Sed haec quidem verborum obligatio “dari spondes? Spondeo” propria civium Romanorum est; ceterae vero iuris gentium sunt, itaque inter omnes homines sive cives Romanos sive peregrinos valent. Et quamvis ad Graecam vocem expressae fuerint, veluti hoc modo “Doseis? Doso…” tamen inter cives Romanos valent, si modo Graeci sermonis intellectum habeant… At illa verborum obligatio “dari spondes? Spondeo” adeo propria civium Romanorum est, ut ne quidem in Graecum sermonem per interpretationem proprie transferri possit…

Ma l’obbligazione verbale “dari spondes? Spondeo” è propria dei cittadini romani; le altre, invece, sono di diritto delle genti, e valgono pertanto fra tutti gli uomini, sia cittadini romani che stranieri. Ed anche se espresse in parole greche, ad esempio così “darai? Darò”…,valgono tuttavia tra i cittadini romani, purché abbiano conoscenza della lingua greca…la l’obbligazione verbale “dari spondes? Spondeo” è talmente proprio dei cittadini romani, da non poter essere propriamente traslata per traduzione nemmeno in lingua greca…

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D. 45,1,1,2 (Ulp. 48 ad Sabinum)

Si quis ita interroget «dabis?" responderit «quid ni?», et is utique in ea causa est, ut obligetur: contra si sine verbis adnuisset.

Se uno abbia risposto all’interrogazione «darai» con le parole «Perché no?», anch’egli è nella condizione di essere obbligato. Il contrario vale per chi abbia annuito senza pronunziare parole.

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D. 2,14,1,3 (Ulp. 4 ad edictum)

Adeo autem conventionis nomen generale est, ut eleganter dicat pedius nullum esse contractum, nullam obligationem, quae non habeat in se conventionem, sive re sive verbis fiat: nam et stipulatio, quae verbis fit, nisi habeat consensum, nulla est.

A tal punto è di significato generale il termine ‘convenzione’ che, come ha detto elegantemente Pedio, è nulla quella obbligazione che non ha in sé la ‘convenzione’ sia che si effettui con la dazione della cosa sia con le parole; infatti anche la stipulazione, fatta con le parole, è nulla se non ha il consenso.

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D. 45,1,137 (Venuleio 1 stipulationum)

Si hominem stipulatus sim et ego de alio sensero, tu de alio, nihil acti erit: nam stipulatio ex utriusque consensu perficitur.

Se mi sono fatto promettere uno schiavo e io mi riferivo a uno e tu a un altro, nulla tra noi sarà concluso: infatti la stipulazione si compie con il consenso di entrambi.

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Gai. 1,119119. Est autem mancipatio, ut supra quoque diximus, imaginaria quaedam venditio: Quod et ipsum ius proprium civium Romanorum est; eaque res ita agitur: Adhibitis non minus quam quinque testibus civibus Romanis puberibus et praeterea alio eiusdem condicionis, qui libram aeneam teneat, qui appellatur libripens, is, qui mancipio accipit, rem tenens ita dicit: HUNC EGO HOMINEM EX IURE QUIRITIUM MEUM ESSE AIO ISQUE MIHI EMPTUS ESTO HOC AERE AENEAQUE LIBRA; deinde aere percutit libram idque aes dat ei, a quo mancipio accipit, quasi pretii loco.

119. La mancipazione, come abbiamo detto anche sopra [113], è una specie di vendita fittizia: il che è diritto proprio dei cittadini romani; e la cosa si svolge così: con l’impiego di non meno di cinque testimoni cittadini romani puberi, e in oltre di un altro della stessa condizione che sorregga una bilancia di bronzo e si chiama libripende, colui che riceve in mancipio tenendo del bronzo dice: “io questo uomo per diritto dei Quiriti dico che è mio e mi sia comprato con questo bronzo e con questa bilancia di bronzo”; poi, col bronzo, percuote la bilancia, ed il bronzo lo dà quasi in funzione di prezzo a colui dal quale riceve in mancipio.

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Empio-venditio: D. 45,1,35,2 (Paulus, libro duodecimo ad Sabinum)

Si in locando conducendo, vendendo emendo ad integrationem quis non responderit, si tamen consentitur in id, quod responsum est, valet quod actum est, quia hi contractus non tam verbis quam consensu confirmantur.

Se nel concludere una locazione-conduzione, una compravendita qualcuno delle parti non risponde ma tuttavia acconsente, l’atto ha valore, perché questi negozi sono validamente compiuti non tanto con le parole quanto con il consenso.

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Emptio-Venditio Gai. 3,139-141

139. Emptio et uenditio contrahitur, cum de pretio conuenerit, quamuis nondum pretium numeratum sit ac ne arra quidem data fuerit. nam quod arrae nomine datur, argumentum est emptionis et uenditionis contractae.

La compravendita si contrae convenendo il prezzo, anche se il prezzo non sia stato ancora pagato, e nemmeno data un’arra: infatti ciò che si dà a titolo di arra è segno di compravendita contratta.

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Emptio-Venditio (Gai. 3,139-141)

140. Pretium autem certum esse debet. nam alioquin si ita inter nos conuenerit, ut quanti Titius rem aestimauerit, tanti sit empta, Labeo negauit ullam uim hoc negotium habere; cuius opinionem Cassius probat. Ofilius et eam emptionem et uenditionem esse putauit; cuius opinionem Proculus secutus est.

Il prezzo deve essere certo. Se invece fra noi si è convenuto che la cosa sia comprata per quanto Tizio la stimerà, Labeone disse che un tal negozio non ha effetto alcuno; e Cassio ne approva l’opinione. Ma per Ofilio anche questa è compravendita; e Proculo ha seguito il suo parere.

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Emptio-Venditio (Gai. 3,139-141)141. Item pretium in numerata pecunia consistere debet. nam in ceteris rebus an pretium esse possit, ueluti homo aut toga aut fundus alterius rei pretium esse possit, ualde quaeritur. nostri praeceptores putant etiam in alia re posse consistere pretium; unde illud est, quod uulgo putant per permutationem rerum emptionem et uenditionem contrahi, eamque speciem emptionis uenditionisque uetustissimam esse; argumentoque utuntur Graeco poeta Homero (Hom. Il. 7, 472-475), qui aliqua parte sic ait:

Il prezzo deve inoltre consistere in denaro contante. Che il prezzo possa consistere anche in altre cose, e ad esempio un umo o una toga o un fondo possa essere prezzo d’una diversa cosa, è assai discusso. I nostri maestri reputano che il prezzo possa consistere anche in un’altra cosa. Onde comunemente si ritiene contrarsi compravendita con la permuta di cose, e che questa specie di compravendita sia antichissima; e si argomenta dal poeta greco Omero, che in qualche parte dice così:

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Emptio-Venditio (Gai. 3,141 continua)

... diuersae scholae auctores dissentiunt aliudque esse existimant permutationem rerum, aliud emptionem et uenditionem; alioquin non posse rem expediri permutatis rebus, quae uideatur res uenisse et quae pretii nomine data esse, sed rursus utramque rem uideri et uenisse et utramque pretii nomine datam esse absurdum uideri. sed ait Caelius Sabinus, si rem tibi uenalem habenti, ueluti fundum, [acceperim et] pretii nomine hominem forte dederim, fundum quidem uideri uenisse, hominem autem pretii nomine datum esse, ut fundus acciperetur

... Gli autori dell’opposta scuola dissentono, e reputano che altro sia la permuta di cose, altro la compravendita; e, che, se no, in caso di permuta non si potrebbe risolvere il problema di quale cosa debba ritenersi venduta e quale data a titolo di prezzo, e d’altra parte che sarebbe assurdo che entrambe le cose fossero considerate sia vendute sia date a titolo di prezzo. Ma Celio Sabino dice che, se a te che hai una cosa da vendere, ad esempio un fondo, io abbia per avventura dato a titolo di prezzo un uomo, il fondo deve ritenersi venduto, e l’uomo dato a titolo di prezzo per avere il fondo.

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Condizione: Tit. Ulp. 2,4

4. Sub hac condicione liber esse iussus: ‘si decem miliam heredi dederit’, etsi ab herede abalienatus sit, emptori dando pecuniam ad libertatem perveniet: idque lex duodecim tabularum iubet.

4. Fatto libero sotto la condizione “se avrà dato all’erede diecimila”, pur se alienato dall’erede perverrà alla libertà dando il denaro al compratore: lo stabilisce la legge delle XII Tavole.

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Condizione: D. 40,4,44 (Modestinus libro decimo responsorum)

Maevia decedens servis suis nomine Sacco et Eutychiae et Irenae sub condicione libertatem reliquit suo verbis: “Saccus servus meus et Eutychia Irene ancillae meae et omnes sub condicione hac liberi sunto, ut monumento meo alternis mensibus lucernam accendant sollemnia et mortis peragant": Quaero, cum adsiduo monumento Maeviae Saccus et Eutychia et Irene non adsint, un esse liberi possunt. Modestinus respondit neque contextum verborum totius scripturae neque mentem testatricis eam esse, ut libertas sub condicione suspensa sit, cum eos liberos monumento adesse voluit: tamen officio iudicis eos esse compellendos testatricis iussioni parere.

Mevia, morendo, manomise sotto condizione i suoi servi Sacco, Eutichia e Irene con queste parole: “Il mio servo Sacco e le mie schiave Eutuchia e Irene saranno liberi a questa condizione, affinché si possano recare a mesi alterni sulla mia tomba per accendere lumi e compiere i rituali”. Poiché Mevia, Sacco e Eutichia non si recano assiduamente alla tomba, chiedo se siano liberi. Modestino rispose che né dal testo del testamento, né dalla volontà della testatrice si ricavava che la libertà fosse sottoposta a condizione, volendo che i liberti andassero alla tomba. Tuttavia sembrerebbe che con i rimedi del magistrato si debba far rispettare la volontà della testatrice.

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Pacta: D. 2,14,7,7 (Ulp. L. 4 ad ed.)

Ait praetor: «pacta conventa, quae neque dolo malo, neque adversus leges plebis scita senatus consulta decreta edicta principum, neque quo fraus cui eorum fiat facta erunt, servabo».

Dice il pretore: «i patti convenuti, che sono stati stipulati senza dolo, né contrari alle leggi, ai plebisciti, ai senatoconsulti, ai decreti e editti dell’imperatore, né in frode di uno di questi, tutelerò».

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Obligatio: Gai. 3,88-89

88. Nunc transeamus ad obligationes. Quarum summa divisio in duas species diducitur: omnis enim obligatio vel ex contractu nascitur vel ex delicto. 89. et prius videamus de his quae ex contractu nascuntur. Harum autem quattuor genera sunt: aut enim re contrahitur obligatio aut verbis aut litteris aut consensu.

88. Ora passiamo alle obbligazioni: la cui partizione maggiore le divide in due specie: ogni obbligazione, infatti, nasce da contratto o da delitto. 89. Vediamo prima quelle che nascono da contratto. Di queste ci sono quattro generi: l’obbligazione invero si contrae mediante cosa, o parole, o scritti, o consenso.

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Obligatio: D. 44,7,3pr. (Paulus: 2 inst.)

Obligationum substantia non in eo consistit, ut aliquod corpus nostrum aut servitutem nostram faciat, sed ut alium nobis obstringat ad dandum aliquid vel faciendum vel praestandum.

La sostanza delle obbligazioni non sta nel fare nostro un corpo ovvero una servitù, bensì nel costringere qualcuno a dare qualcosa o a fare o a prestare a noi.

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Obligatio: I. 3,13pr.

Nunc transeamus ad obligationes. Obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis iura.

Ora passiamo alle obbligazioni. L’obbligazione è un vincolo giuridico in forza del quale siamo costretti a pagare qualche cosa secondo le norme del nostro Stato.

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Modi di produzione del diritto: Gai. 1,3 (lex e plebiscitum)

Lex est, quod populus iubet atque constituit. Plebiscitum est, quod plebs iubet atque constituit. Plebs autem a populo eo distat, quod populi appellatione universi cives significantur, connumeratis et patriciis; plebis autem appellatione sine patriciis ceteri cives significantur; unde olim patricii dicebant plebiscitis se non teneri, quia sine auctoritate eorum facta essent; sed postea lex Hortensia lata est, qua cautum est ut plebiscita univrsum populum tenerent; itaque eo modo legibus exaequata sunt.

La legge è ciò che comanda e stabilisce il popolo. Il plebiscito è ciò che comanda e stabilisce la plebe. La plebe si differenzia dal popolo, in quanto con il termine popolo si indicano tutti i cittadini, compresi anche i patrizi; invece con il termine plebe si indicano tutti i cittadini con l’esclusione dei patrizi. Pertanto un tempo i patrizi dicevano di non essere vincolati dai plebisciti, perché fatti senza la loro deliberazione; ma poi fu emanata una legge Ortensia, la quale dispose che i plebisciti vincolassero tutto il popolo; e così, per tal verso, sono equiparati alla leggi.

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Modi di produzione del diritto: Gai. 1,6 (ius honorarium)

6. Edicta sunt praecepta eorum qui ius edicendi habent. Ius autem edicendi habent magistratus populi Romani. Sed amplissimum ius est in edictis duorum praetorum, urbani et peregrini, quorum in provinciis iurisdictionem praesides earum habent; item in edictis aedilium curulium, quorum iurisdictionem in provinciis populi Romani quaestores habent…

6. Editti sono le statuizioni di coloro che hanno il potere di dare editti. Tale diritto hanno i magistrati del popolo romano: amplissimo lo si riscontra negli editti dei due pretori, urbano [367 a.C.] e peregrino [242 a.C.], la cui giurisdizione compete nelle province ai presidi delle stesse; similmente negli editti degli edili curuli, la cui giurisdizione compete nelle province ai questori…

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(ius honorarium): D. 1,2,2,10 (Pomponius libro singulari Enchiridii)

10. Eodem tempore et magistratus iura reddebant et ut scirent cives, quod ius de quaque re quisque dicturus esset seque praemunirent, edicta proponebant. Quae edicta praetorum ius honorarium dicitur, quod ab honore praetoris venerat.

10. Nello stesso periodo di tempo, anche i magistrati contribuivano all’ordinamento e, affinché i cittadini fossero informati quale diritto fosse applicato e si premunissero, emanavano editti. Tali editti costituiscono lo ius honorarium, in quanto proviene dalla carica del pretore.

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(Ius honorarium): Gai. 4,110

110. Quo loco admonendi sumus eas quidem actiones, quae ex lege senatusve consultis proficiscuntur, perpetuo solere praetorem accommodare, eas vero quae ex propria ipsius iurisdictione pendent plerumque intra annum dare.

110. Dobbiamo qui avvertire che le azioni che derivano da una legge o da senatoconsulti il pretore suol darle in perpetuo, mentre quelle che discendono esclusivamente dalla sua giurisdizione suol darle per lo più entro l’anno.

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(ius honorarium): Gai. 4, 115-116

115. Sequitur ut de exceptionibus dispiciamur.116. Comparatae sunt autem exceptiones defendendorum eorum gratia cum quibus agitur. Saepe enim accidit, ut quis iure civili teneatur, sed iniquum sit eum iudicio condemnari.

115. Qui di seguito dobbiamo occuparci delle eccezioni.116. Le eccezioni sono state introdotte in difesa di coloro contro i quali si agisce. Spesso infatti accade che uno per diritto civile sia tenuto, ma che sia iniquo condannarlo in giudizio.

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…continua: Gai. 4,116a (ius honorarium)

116a. Veluti si stipulatus sim a te pecuniam tamquam credendi causa numaraturus, nec numeraverim; nam eam pecuniam a te peti posse certi est, dari enim oportet, cum ex stipulatu teneris; sed quia iniquum est te eo nomine condemnari, placet per exceptionem doli mali te defendi debere.

116a. Ad esempio, se io abbia stipulato da te del denaro come se dovessi versartelo a titolo di mutuo, e versato non te l’abbia; che quel denaro ti possa essere richiesto, è certo: tu infatti devi darlo, in quanto sei tenuto in base alla stipulazione; ma poiché è iniquo che tu sia condannato a tale titolo, si reputa che tu ti debba difendere per mezzo dell’eccezione di dolo malvagio.

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(ius honorarium): actio ficticia (Gai. 4,36)

36. Item usucapio fingitur in ea actione quae Publiciana vocatur. Datur autem haec actio ei qui ex iusta causa traditam sibi rem nondum usucepit eamque amissa possessione petit. Nam quia non potest eam “ex iure Quiritium suam esse” intendere, fingitur rem usucepisse et ita quasi ex iure Quiritium dominus factus esset intendit, veluti hoc modo IUDEX ESTO. SI QUEM HOMINEM A. AGERIUS EMIT ET IS TRADITUS EST, ANNO POSSEDISSET, TUM SI EUM HOMINEM DE QUO AGITUR EX IURE QUIRITIUM EIUS ESSE OPORTERET…

36. Analogamente si finge l’usucapione nell’azione che viene chiamata Publiciana*. Questa azione la si dà a colui che non ha ancora usucapito una cosa consegnatagli per giusta causa, e, avendone perduto il possesso, la chiede. Siccome non può pretenderla “che sia sua per diritto dei Quiriti”, si finge che l’abbia usucapita, e così la pretende come se fosse divenuto proprietario per diritto dei Quiriti, ad es. così: SIA GIUDICE <TIZIO>. SE AULO AGERIO AVESSE POSSEDUTO PER UN ANNO L’UOMO CHE COMPRÒ E CHE GLI È STATO CONSEGNATO, ALLORA L’UOMO DI CUI SI TRATTA DEVE ESSERE SUO PER DIRITTO DEI QUIRITI…

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(ius honorarium): actio utilis (Gai. 3,219)

219. <Ceterum> placuit ita demum ex ista lege actionem esse, si quis corpore suo damnum dederit: ideoque alio modo damno dato utiles actiones datur, veluti si quis alienum hominem aut pecudem incluserit et fame necaverit, aut iumentum tam vehementer egerit, ut rumperetur…

219. Si reputò peraltro che per detta legge (Legge Aquilia) ci fosse azione solo se uno avesse dato il danno con il suo corpo; e, perciò, se il danno è arrecato altrimenti, si accordano delle azioni utili, come se uno l’uomo o la bestia altrui l’avesse rinchiusa e fatta morir di fame, o avesse incalzato un giumento così violentemente da farlo scoppiare …

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(ius honorarium): D. 1,1,7pr.-1 (Papinianus libro secundo definitionum)

pr. Ius autem civile est, quod ex legibus, plebis scitis, senatus consultis, decretis principum, auctoritate prudentium venit.1. Ius praetorium est, quod praetores introduxerunt adiuvandi vel supplendi vel corrigendi iuris civilis gratia propter utilitatem publicam. Quod et honorarium dicitur ab honore praetorum sic nominatum.

pr. Il diritto civile poi è quello che promana dalle leggi, dai plebisciti, dai senatoconsulti, dalle costituzioni dell’imperatore, dall’autorità dei giuristi.1. Il diritto pretorio è ciò che i pretori introdussero per aiutare, supplire, correggere il ius civile in nome della pubblica utilità. Esso viene detto anche onorario, perché denominato dalla carica dei pretori.

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ius honorarium: Const. Tanta 18 (16 dicembre 533 d.C.)

18. Et hoc non primum a nobis dictum est, sed ab antiqua descendit: cum ipse Iulianus legum et edicti perpetui suptilissimus conditor in suis libris hoc rettulit, ut, si quid imperfectum inveniatur, ab imperialis sanctione hoc repleatur. Et non ipse solus, sed et divus Hadrianus in compositione edicti… hoc apertissime definivit, ut, si quid in edicto positum non invenitur, hoc ad eius regulas coniecturas et imitationes possit nova instruere auctoritas.

18. E ciò non siamo noi i primi a dirlo, ma discende dal passato: lo stesso Giuliano, diligente compilatore dell’editto perpetuo e giurista di chiara fama …, ma anche l’imperatore Adriano, ribadì esplicitamente tale principio, sia in occasione della pubblicazione dell’Editto …: se qualcosa risultava omesso nell’editto, il principe in quel momento regnante poteva procedere ad un’integrazione, sulla base degli esempi, dei criteri, dei principi ispiratori dell’opera.

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Modi di produzione del diritto: Gai. 1,4 (senatusconsultum)

4. Senatusconsultum est quod senatus iubet atque constituit, idque legis vicem optinet, quamvis fuerit quaesitum.

4. Senatoconsulto è ciò che prescrive e stabilisce il Senato, e tien luogo di legge, benché se ne sia discusso.

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Modi di produzione del diritto: Gai. 1,7 (Responsa prudentium)

7. Responsa prudentium sunt sententiae et opiniones eorum, quibus permissum est iura condere. Quorum omnium si in unum sententiae concurrunt, id, quod ita sentiunt, legis vicem optinet; si vero dissentiunt, iudici licet quam velit sententiam sequi; idque rescripto divi Hadriani significatur.

7. I responsi degli esperti sono i pareri e le opinioni di coloro cui è stato permesso di produrre diritto [D. 1,2,2,39]. Se i pareri di essi tutti siano concordi ciò che quelli così pensano tien luogo di legge; se invece siano discordanti, può il giudice seguire l’opinione che vuole[ius receptum-ius controversum]; e ciò è indicato in un rescritto dell’imperatore Adriano [117-138 d.C.]

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D. 1,2,2,5 (POMPONIUS libro singulari enchiridii)

(5) His legibus latis coepit (ut naturaliter evenire solet, ut interpretatio desideraret prudentium auctoritatem) necessariam esse disputationem fori. Haec disputatio et hoc ius, quod sine scripto venit compositum a prudentibus, propria parte aliqua non appellatur, ut ceterae partes iuris suis nominibus designatur, datis propriis nominibus ceteris partibus, sed communi nomine appellatur ius civile.

(5) Approvate tali leggi [= XII Tab.] (così come suole naturalmente avvenire che l’interpretazione richieda l’autorità dei giuristi), cominciò ad essere necessaria da discussione del foro. Questa discussione e questo diritto, che, senza essere fonte scritta, venne messo insieme dai giuristi, non è chiamato con una denominazione propria, così come invece le altre parti del diritto vengono designate con nomi propri che sono stati ad esse attribuiti, ma viene chiamato con il nome comune di ‘diritto civile’.

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Modi di produzione del diritto: D. 1,2,2,49 (POMPONIUS libro singulari enchiridii) [1]

49. Et, ut obiter sciamus, ante tempora Augusti publice respondendi ius non a principibus dabatur, sed qui fiduciam studiorum suorum habebant, consulentibus respondebant: neque responsa utique signata dabant, sed plerumque iudicibus ipsi scribebant, aut testabantur qui illos consulebant.

49. Sappiamo poi che, prima di Augusto, il diritto di dare responsi pubblicamente non era concesso dai prìncipi, bensì, coloro che avevano fiducia nei propri studi davano responsi a chi li consultava; e comunque non davano responsi autenticati da sigillo, ma per lo più scrivevano loro stessi ai giudici, oppure chi li consultava era testimone.

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Modi di produzione del diritto: D. 1,2,2,49 (POMPONIUS libro singulari enchiridii) [2]

Primus divus Augustus, ut maior iuris auctoritas haberetur, constituit, ut ex auctoritate eius responderent: et ex illo tempore peti hoc pro beneficio coepit. Et ideo optimus princeps Hadrianus, cum ab eo viri pretorii peterent, ut sibi liceret respondere, rescripsit eis hoc non peti, sed praestari solere et ideo, si quis fiduciam sui haberet, delectari se, si populo ad respondendum se praepararet.

Il divo Augusto, per primo, affinché l’autorità del diritto fosse in maggiore considerazione, statuì che si dessero responsi sulla base della sua autorità; e da quel tempo si iniziò a chiedere ciò, come beneficio. E’ per questo che l’ottimo principe Adriano, ad alcuni di dignità pretoria, i quali gli chiedevano che fosse loro lecito dare responsi, stabilì con rescritto che ciò non era da richiedersi, ma soleva essere praticato e perciò era lieto se qualcuno, avendo fiducia in se stesso, si preparava a dare responsi al popolo.

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Modi di produzione del diritto: Gai. 1,5 (Constitutiones principum).

5. Constitutio principis est, quod imperator decreto vel edicto vel epistula constituit. Nec umquam dubitatum est, quin id legis vicem optineat, cum ipse imperator per legem imperium accipiat.

5. Costituzione imperiale è ciò che l’imperatore stabilisce con decreto, editto o lettera. Né mai si è dubitato che ciò tenga luogo di legge, dal momento che l’imperatore assume il potere mediante una legge [es. lex de imperio Vespasiani 69-70 d.C. = CIL. VI 1,930; cfr. D. 1,4,1pr. Ulpiano].

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Res gestae 34,3

3. Post id tempus autoritate omnibus praestiti, potestatis autem nihilo amplius habui quam ceteri qui mihi quoque in magistratu conlegae fuerunt.

3. Da allora in poi fui superiore a tutti in autorità, sebbene non avessi maggior potere di tutti gli altri che furono miei colleghi in ciascuna magistratura.

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Lex de imperio Vespasiani (FIRA I, p. 154 s.)

…utique quaecunque ex usu rei publicae maiestateque divinarum humanarum publicarum privatarumque rerum esse censebit, ei agere facere ius potestasque sit, ita ut divo Aug(usto), Tiberioque Iulio Caesari Aug(usto), Tiberioque Claudio Caesari Aug(usto) ermanico fuit…

utique quae ante hanc legem rogatam acta gesta decreta imperata ab imperatore Caesare Vespasiano Aug(usto) iussu mandatuve eius a quoque sunt, ea perinde iusta rataq(ue) sint, ac si populi plebisve iussu acta essent.

… che egli abbia il diritto e il potere di fare tutto ciò che riterrà utile allo ‘Stato’ ed alla solennità delle cose divine ed umane, pubbliche o private, come fu concesso al divino Augusto, a Tiberio Giulio Cesare Augusto, a Tiberio Claudio Cesare Augusto Germanico…

che tutti gli atti, fatti, decreti, ordini, posti in essere dall’imperatore Cesare Vespasiano Augusto, o dietro suo ordine o mandato da chiunque altro, prima di questa legge, siano considerati validi e ratificati, come se fossero stati posti in essere per ordine del popolo o della plebe.

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D. 1,2,2,12 (POMPONIUS libro singulari enchiridii)

12. Ita in civitate nostra aut iure, id est lege, constituitur, aut est proprium ius civile, quod sine scripto in sola prudentium interpretatione consistit, aut sunt legis actiones, quae formam agendi continent, aut plebi scitum, quod sine auctoritate patrum est constitutum, aut est magistratuum edictum, unde ius honorarium nascitur, aut senatus consultum, quod solum senatu constituente inducitur sine lege, aut est principalis constitutio, id est ut quod ipse princeps constituit pro lege servetur.

12. Così, nella nostra città, o si statuisce con diritto <scritto>, cioè con la legge; oppure c’è il diritto civile <in senso> proprio, il quale senza lo scritto, consiste nella sola interpretazione dei giuristi; oppure vi sono le azioni di legge, che contengono la forma dell’agire in giudizio; oppure il plebiscito, che è statuito senza il concorso dell’autorità dei senatori patrizi; oppure vi è l’editto dei magistrati, da cui nasce il diritto onorario; oppure il senatoconsulto, che viene introdotto avendolo statuito soltanto il senato, senza una legge; oppure vi è la costituzione del principe, cioè che venga osservato come legge ciò che il principe statuì.

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Modi di produzione del diritto: D. 1,4,1pr.-1 (Ulp. l. I Instit.)

pr. Quod principi placuit, legis habet vigorem: utpote cum lege regia, quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferat.1. Quodcunque igitur imperator per epistulam et subscriptionem statuit vel cognoscens decrevit vel de plano interlocutus est vel edicto praecepit, legem esse constat. Haec sunt quae vulgo constitutiones appellamus.

pr. Ciò che al principe parve opportuno ha valore di legge, in quanto che, con la legge regia che è stata approvata sul di lui imperio, il popolo conferisce a lui, e in lui, ogni proprio imperio e potestà.1. Quindi, tutto ciò che l’imperatore statuì con epistola e con firma a calce, o decretò in sede di cognizione processuale, o abbia detto interpellato, o abbia posto come precetto mediante editto, consta che è legge. Si tratta di ciò che comunemente chiamiamo ‘costituzioni’.