Appunti Di Istituzioni Diritto Privato Romano - Prof. Diliberto
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1
introduzione al diritto romano privato. (13/11/2006)
Gaio divide il suo manuale in tre parti generali
Ingenui (nati liberi)
LIBERI
PERSONAE Schiavi (liberati)
SCHIAVI
IUS RES
ACTIONES
STATUS LIBERTATIS Summa divisio= classificazione fondamentale tra le persone.
GLI SCHIAVI(20/11/2006)
SCHIAVITU’: istituto dello IUS GENTIUM (diritto delle genti, comune a tutti i popoli). Tutto il mondo antico si
fonda sul lavoro degli schiavi. Gli uomini liberi non lavorano, vivono in maniera parassitaria intrattenuti con
giochi e spettacoli, se non possiedono schiavi e terreno sono mantenuti dei privati o pubblici sono quindi
dei CLIENTES. IL LAVORO MANUALE E’ SVOLTO ESCLUSIVAMENTE DAGLI SCHIAVI.
Gli schiavi venivano catturati con le guerre di conquista.
Agli inizi di Roma gli schiavi erano pochi non essendo Roma una grande potenza conquistatrice. e venivano
trattati bene. Gli schiavi erano chiamati FANULI ed erano propaggine della famiglia. Un capitale, un
patrimonio.
Quando Roma diventa la più grande potenza del mediterraneo affluiscono milioni di schiavi.
Nel I sec. A.C. si contano a Roma 15.000.000 di schiavi il prezzo degli schiavi crolla e diventa una merce
inflazionata.
Dal Nord Africa arrivano schiavi ed animali da usare nei giochi.
Terminata l’espansione di Roma, a causa delle pressioni che il vasto impero subiva dall’esterno, finiscono le
guerre di conquista di conseguenza il numero degli schiavi diminuisce vertiginosamente e i campi
rimangono incolti.
II-III sec d.C si crea una nuova forma di soggezione, si inizia a far svolgere agli uomini liberi le manzioni degli
schiavi: SERVITU’ DELLA TERRA (servi della gleba).
COME SI DIVENTA SCHIAVI
Nascuntur (nascita)
SERVI aut
Fiunt (diventati in seguito)
NASCUNTUR: si guarda lo status della madre se questa è libera il figlio sarà libero a prescindere dal padre
,se è schiava il figlio sarà schiavo, era usanza liberare prima della nascita la schiava se il padre era il padrone
o altro uomo libero.
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FIUNT:
• CAPTIVITAS: divenivano schiavi del nemico i prigionieri di guerra, erano considerati anche captivi i
popoli sottomessi con le armi, e non solo i singoli combattenti, che non avessero compiuto la resa.
Erano considerati Hostis i nemici ed anticamente anche lo straniero che venne chiamato dopo
peregrinus. Il cittadino romano ridotto in captivitas se riesce a tornare in patria usufruisce del
postliminum.
• TRANS TIBERIM: Vendita del debitore insolvente fuori dai confini di Roma. Se il debitore era
insolvente, il creditore poteva ucciderlo o venderlo fuori dai confini di Roma in quanto cittadino
romano non poteva essere schiavo in patria. Se tornava a Roma poteva sempre usufruire del
postliminum.
• INDELECTUS: Colui che si è sottratto volontariamente alla leva militare. Se ci si sottraeva al dilectus
(leva militare) era come se si rifiutasse di essere un cittadino romano. Si diveniva schiavi del popolo
romano e non si poteva essere liberati. All’inizio l’esercito era limitato a chi poteva acquistare le
armi (guerra degli eroi) dopo si passò ad una leva generalizzata (guerra degli opliti) tutti i cittadini
portano le armi.
• INCENSUS: Colui che si è sottratto al censimento in maniera volontaria si diveniva schivi del popolo
romano e non si poteva essere liberati.
Il censimento era fondamentale:
o A seconda dei beni si apparteneva ad una classe sociale i poteri politici derivavano dalla
ricchezza l'ordinamento censitario efficacia costitutiva dallo status
o Serviva per programmare la leva militare a seconda dei cittadini.
• SERVITU’ PER LA CONDANNA: si veniva condannati alla schiavitù se si commetteva un reato, per il
quale era prevista questa condanna.
o Schiavitù ad metalla. Lavori forzati
o Combattere nei giochi con le bestie
Si poteva essere liberati solo con la clemenza dell’imperatore che era molto rara
I cittadini romani potevano essere fatti schiavi dagli hostes
Si istituì nello ius civile l’istituto del Postliminium (oltre i confini), il cittadino romano aveva la speranza di
tornare entro i confini di Roma, poiché i suoi diritti non si sono estinti ma non sono vigenti, si dice che sono
quiescenti ed in caso di morte li ereditano i figli o le figlie. Se il cittadino riesce a tornare a Roma li riacquista
tutti ipso iure.(subito).
Riacquista tutti i diritti tranne il POSSESSO ed il MATRIMONIO in quanto queste sono situazioni di fatto.
TESTAMENTO IN PROCINCTU
Lo fa il soldato prima di partire, di fronte all’esercito schierato.
Silla nel 81 a.C promulga la legge cornelia per evitare che il testamento in procinctu venga invalidato dal
fatto che il soldato sia morto in schiavitù la lex cornelia infatti considera come se il soldato sia morto al
momento della cattura quindi il suo testamento in procinctu è ancora valido. (FICTIO LEGIS CORNELIA)
LO SCHIAVO DAL PUNTO DI VISTA GIURIDICO E’ UNA RES che cambia il suo valore a seconda delle epoche
storiche. In principio lo schiavo era una res mancipi (cioè una delle cose più preziose che servivano alla
produzione agricola).
LO SCHIAVO E’ OGGETTO DI DIRITTO E NON SOGGETTO, lo schiavo quindi è tale per la sua condizione
giuridica e non perché sottoposto al padrone, se viene abbandonato rimane schiavo.
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Nel IV sec. d.C Giustiniano riconosce che lo schiavo, è tale perché c’è un diritto di proprietà su di lui se cessa
questo diritto cessa anche la. Schiavitù ed è libero.
Per liberare lo schiavo il padrone deve compiere un atto che incide sul suo status di schiavo. La
MANUMISSIO.
Lo schiavo essendo una res non può contrarre matrimonio, ma essendo comunque un essere raziocinante si
doveva creare un sistema che consideri lo schiavo cosa ma anche persona.
Per ovviare il problema del matrimonio si instituì il CONTURBENIUM cioè l’unione stabile tra due schiavi
(non è un matrimonio) vi erano regole sociali che vietavano di dividere due schiavi uniti dal conturbenium.
RAPPORTI PATRIMONIALI
Lo schiavo in quanto res non può compiere negozi giuridici per conto proprio.
Gli effetti dei negozi giuridici, come per esempio di una compra-vendita, vanno sempre in capo al padrone.
Lo schiavo fa da tramite RAPPRESENTANZA DIRETTA: gli effetti e sopratutto la responsabilità dei fatti
posti in essere dal rappresentante vanno integralmente in capo la rappresentato.
I terzi che commerciano con gli schiavi se danneggiati possono citare in giudizio il padrone e non lo schiavo,
il padrone o paga o consegna lo schiavo.
LO SCHIAVO NON PUO’ MAI RENDERE DETERIORE LA CONDIZIONE DEL PADRONE.
OBBLIGAZIONE NATURALE
Fanno parte delle obbligazioni naturali: scommesse e prostituzione.
Se si paga spontaneamente il debito derivato da un’obbligazione naturale l’obbligazione è valida e si
estingue, ma se non pago o non c’è la spontaneità l’obbligazione naturale NON HA VALORE.
Una volta pagato spontaneamente però non si può chiedere alcuna restituzione (RIPETIZIONE).
Lo schiavo comunque in quanto uomo se produce un negozio senza ordine del padrone produce comunque
una compra-vendita:
Se lo schiavo non paga il creditore può intentare, sempre contro il padrone l’ACTIO DE PECULIO che
aggredisce il peculium dello schiavo. lo schiavo però ha solo l’amministrazione del peculio e non la
proprietà.
il problema del peculium (27/11/2006)
Lo schiavo non può godere del peculium che si guadagna in molteplici modi, il proprietario del peculium è
sempre il padrone dello schiavo. Vi erano però delle consuetudini che impedivano al padrone di portare via
il peculium allo schiavo cosa considerata disdicevole. il peculium era quindi del padrone ma lo utilizzava lo
schiavo che ne aveva l’administratio
Alla morte dello schiavo il peculium tornava al padrone, non in virtù di una successione ma secondo lo iure
peculii.
Nel caso in cui lo schiavo faccia danni (inadempiente o danneggi qualcuno) si poteva fare l’actio de peculii
contro il padrone, questa azione intaccava però soltanto il peculium.
Il padrone poteva mandare lo schiavo a compiere molteplici negozi insieme a suo nome poiché, ipso iure, le
conseguenza vanno al padrone.
I padroni utilizzavano spesso gli schiavi per fare dei negozi, come se fosse il padrone stesso a compierli, in
questo caso però, quando lo schiavo è inviato a nome del padrone, questo non risponde col proprio
peculium ma risponde direttamente il padrone.
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SI POSSONO COMPIERE DUE AZIONI CONTRO IL PADRONE:
in caso di molteplici commerci
1. Actio institoria: in caso di commerci terrestri
2. Actio exercitoria: in caso di commerci marittimi
In caso di un singolo negozio
1. Actio qud iussu
Lo schiavo essendo un uomo può compiere altre attività che hanno rilevanza giuridica:
Crimini: atti più gravi sanzionati dallo stato
può delinquere
delitti: atti illeciti che rimangono nel diritto privato e danno vita ad obbligazioni
se lo schiavo commette un crimine viene punito dallo Stato con pene più gravi ed infamanti rispetto
all’uomo libero. (Es:crocifissione o damnatio a bestia)
Se invece lo schiavo compie dei delitti nasce un’obbligazione ed in più per lo schiavo c’è un’ulteriore pena
pecuniaria (ES:colto in flagrante a rubare 4 volte il valore dell’oggetto rubato).
Il padrone in questi casi può decidere se risarcire il danno provocato dal proprio schiavo oppure consegnare
lo schiavo al danneggiato.
Lo schiavo può partecipare a confraternite religiose sempre previa autorizzazione del padrone.
Può anche compiere un atto religioso che ha conseguenza giuridica:
il votum: promessa alla divinità di fare qualcosa in cambio di un favore.(scambio)
ex voto: il fedele che ha visto esaudire dalla divinità le proprie preghiere lascia questo oggetto.
Gli schiavi possono fare il votum, sempre previa autorizzazione del padrone, offrendo parti del peculium o
prestazioni. Lo schiavo può quindi obbligarsi con effetti giuridici in quanto i sacerdoti richiedevano gli ex
voto una volta esaudite le preghiere.
LA MORTE DELLO SCHIAVO
Lo schiavo è uguale al padrone nel momento della morte, il luogo in cui è sepolto infatti è sottratto al
commercio ed è un locus religiosus.
COME UNO SCHIAVO PUO’ DIVENTARE UOMO LIBERO
Censu
IUS CIVILE Vindicta
Testamento
MANUMISSIO
(mutamento di status)
Inter amicos
IUS PRAETOR Per mensam
Inter amicos
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Il padrone quando compie la manomissione da allo schiavo oltre alla libertà anche la sua cittadinanza.
I. Manumissio censu: quando il padrone inscrive il proprio schiavo nel censo come un uomo libero lo
schiavo diviene automaticamente uomo libero.
II. Manumissio vindicta: il padrone che intende liberare lo schiavo si mette d’accordo con un terzo
uomo libero, i due svolgo un processo di libertà davanti ad un magistrato, il terzo, uomo libero,
prende le difese dello schiavo (egli è il suo adsertor), la parte avversa è il padrone. L’adsertor con
parole solenni dichiarava che lo schiavo non era tale ma bensì un uomo libero, il padrone
assumeva un contegno passivo (ricordo che i due sono d’accordo). Il magistrato non può che
addire lo schiavo alla libertà.
III. Manumissio testamento: Si può stabilire nel proprio testamento la liberazione di uno schiavo
dopo la morte. La condizione del manomesso per testamento è la migliore perché i libertini hanno
degli obblighi verso il manumissore (patronus). Il libertino per testamento evidentemente non ha
obblighi.
MANOMISSIONI PRETORIE (I sec a.C. e I sec d.C. età augustea)
Ogni anno il pretore promulgava un editto dove spiegava come avrebbe amministrato la giustizia nel diritto
privato. Normalmente l’editto è uguale a quello del pretore precedente tranne qualche piccola modifica
dovuta al cambiamento della società. Il pretore inventa nuove regole di manomissione:
I. Manumissio inter amicos: in presenza di amici (uomini liberi) il padrone manifesta la volontà di
liberare uno schiavo. Gli amici fungeranno da testimoni.
II. Manussio per mensam: Durante un banchetto il padrone invita lo schiavo ad aggiungersi agli amici
liberi, così lo schiavo è automaticamente libero e gli amici fungeranno da testimoni.
III. Manumissio per epsitulam: consisteva in una semplice lettera con cui il padrone liberava lo
schiavo.
Dal punto di vista dello ius civile gli schiavi liberati in questi modi rimangono tali.
Per annullare le manomissioni si rifà un vero processo di libertà.
Tra il I sec a.C. ed il I sec d.C. a Roma iniziano ad esserci troppe liberazioni e la legge cerca di porre un fermo
alle manomissioni.
La lex iunia Norbana del 19 d.C sancì che agli schiavi liberati con le manomissioni pretorie spettava
artificialmente la cittadinanza latina.(Latini iuniani)
Nel IV sec d.C. essendo stato legalizzato il cristianesimo (divenuta poi religione di stato nel 380 con
Teodosio il grande) Costantino riconobbe giuridicamente valida la Manomissio in sacro santis ecclesia che
consisteva nella liberazione degli schiavi davanti alla comunità,cosa prevista come regola obbligatoria dalle
prime comunità cristiane. Il padrone accompagna lo schiavo nella celebrazione e lo toccava con un
bastoncino (festuca) gli fa fare un giro su se stesso e lo dichiara libero al che il celebrante “sembra” che
compiesse l’addictio dello schiavo alla libertà ( rielaborazione tarda della manumissio vindicta).
LIBERTINI
Il libertinus rimane legato con un rapporto di natura parentale rispetto al patronus:
• Il libertinus ha l’obsequium (ossequio) cioè il dovere morale e sociale di assistenza ogni qual volta il
patronus ne abbia bisogno.
• Bona (i beni): se il libertinus muore senza testamento e non ha figli i beni vanno in eredità al
patronus (natura successoria).
• Dona (i doni) et munera: prestazioni che il libertinus si è obbligato a compiere dopo la liberazione.
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NE LIBERI NE SCHIAVI (04/12/2007)
Vi sono delle situazioni a cavallo tra la libertà e la schiavitù però dal punto di vista formale sono uomili
liberi, tuttavia nella realtà sono più simili a schiavi:
I. IN MANCIPIO: figli che sono stati venduti dal paterfamilias attraverso la mancipatio. Un pater
chiede ad un altro di cedere il proprio figlio per lavorare in un certo periodo di tempo, l’acquirente
acquista il mancipium ( non la patria potestas) del figlio del venditore, il ragazzo durante questo
periodo è in una condizione para servile. Alla fine del periodo pattuito il pater acquirente deve fare
una manomissione (di solito quella vindicta) per restituire il figlio al pater venditore, la patria
potestas del pater venditore durante il periodo del mancipium è quiescente. la legge delle XII tavole
(metà V sec a.C.) porrà un limite alla vendita dei figli: se il padre avrà venduto per tre volte il proprio
figlio questo sarà liberato dalla patria potestas. Nasce quindi a Roma l’emancipazione che però non
dava più diritto all’eredità, era anche caso frequente quello di non manomettere il figlio dopo la
terza vendita e rimaneva in mancipio al pater acquirente.
II. ADDICTUS IUDICATUS: il debitore insolvente è in una condizione para servile temporanea, durante
il processo esecutivo il creditore prende il debitore con la forza, manus iniectio, e lo tiene presso di
se lo porta per tre volte consecutive al mercato aspettando che passino 60 giorni oppure che
qualche parente paghi il debito se questo non avviene lo può vendere trans tiberim o uccidere. In
quei sessanta giorni l’addictus è teoricamente un uomo libero ma praticamente uno schiavo.
III. REDEMPTUS AB OSTIBUS: (si diffondono nel periodo classico)riscattato dai nemici. E’ un cittadino
romano fatto schiavo e poi rivenduto ad un romano ( tutto questo si svolge al di fuori dei confini di
Roma) appena sbarca a Roma il cittadino può rivendicare i suoi diritti, il cittadino però deve
restituire la cifra spesa per acquistarlo. Se il cittadino non paga non diventa insolvente in quanto è
un obbligazione naturale. Altre volte il mercante di schiavi prendeva il redemptus a lavorare
secondo una legge del periodo classico per non più di cinque anni.
IV. AUCTORATI: soggetto che sceglie di sottoporsi ad un potere, si auto soggetta mediante un
giuramento (auctoramentum), in cui giura che farà qualunque cosa che gli verrà ordinata
(Es:gladiatore). Gli uomini liberi che divenivano gladiatori guadagnavano cifre enormi ed erano
famosissimi si arruolavano tramite auctoratio. (Lanista:colui che organizzava i giochi. Rudis:spada di
legno con cui l’imperatore libera il gladiatore dall’obbligo di combattere).
V. COLONI: coloro che coltivavano la terra. Veniva registrato nel catasto fondiario il pezzo di terra, il
proprietario e coloro che ci lavoravano dentro come dipendenti, ad un certo punto non arrivarono
più schiavi a Roma, (a causa della fine delle guerre di conquista) ed i coloni vengono trasformati in
servi della gleba (schiavi). I servi della gleba non possono allontanarsi comprese le loro generazioni,
se il proprietario vende la terra insieme alla terra vanno anche i coloni. Il colonus si libera
diventando sacerdote previo permesso del padrone.
Piena capacità
giuridica donne
SUI IURIS in tutela
LIBERI Limitata capacità impuberi
giuridica
ALIENI IURIS pazzi/prodighi
SCHIAVI in cura
7
minori di 25 anni
Si può far parte della stessa famiglia e non essere parenti, la famiglia romana si basa sul vincolo giuridico.
Cognatio: vincolo di sangue
Adgnatio: la famiglia è strutturata come se fosse un piccolo stato. L’adgnatio è il vincolo che lega il pater
con i suoi sottoposti, ed in caso di morte del pater lega coloro che sarebbero stati sottoposti al pater.
P
Alla morte del pater si formano due famiglie collegate dall’adgnatio. F F
N N N N
Alla morte del padre ogni famiglia è proprio iure ma sono comunque famiglie comune iure perché legate tra
di loro dall’adgnatio.
La moglie può rimanere nella propria famiglia senza entrare nella famiglia del marito sposandosi con un
matrimonio semplice. ( lo sceglie di solito la donna oppure il pater della donna), sposandosi invece con
manus la moglie entra alieni iuris nella famiglia del marito e si trova loco filiae ( come se fosse una figlia),
diventa quindi una sorella dei propri figli e diviene anche un’erede del pater.
Se la donna non si sposa con manus e muore il pater diviene sui iuris ma non eredita nulla.
FAMIGLIA ROMANA (11/12/2006)
P
F1 F2 Ux
La famiglia è legata da un vincolo di adgnatio.
Quando il pater muore F1,F2,Ux diventano sui iuris, acquistano la capacità giuridica e dividono l’eredità.
Se la donna non si fosse sposata con manus la moglie non avrebbe alcun legame giuridico con i figli, a Roma
il matrimonio è un rapporto di fatto.
ORIGINE POLITICA DELLA FAMIGLIA ROMANA
Pietro Bonfante (fine ‘800 inizio ‘900) inventò la teoria dell’origine politica della famiglia romana, la famiglia
romana è strutturata come un piccolo stato e nasce per due esigenze pratiche:
1) Difesa verso l’esterno
2) Ordine interno
La famiglia romana è quindi un organismo politico e non sociale, più famiglie insieme formano la gens, la
gens è un organismo collettivo in cui più famiglie sono legate dal ricordo di un antenato a volte anche
mitico, il nome gentilizio si riprende da questo antenato.
La famiglia è quindi il primo embrione politico che, per evoluzione, si sviluppa fino a creare la città (che si
sarebbe creata da l’unione di più gens).
Bonfante cercò di dimostrare la sua tesi con cinque prove:
1. I poteri del pater familias sono molto simili a quelli di un sovrano
2. Gli elementi strutturali della famiglia sono molto simili a quelli di uno stato: *da una
famiglia si entra e si esce come da uno stato. *esclusività della famiglia romana, si può
appartenere solo ad una famiglia.
3. L’eredità romana sarebbe come la designazione del successore da parte del padre nel
gruppo domestico
4. I culti domestici, ogni famiglia ha un culto domestico questo culto domestico è esercitato
dal pater familias.
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5. Ogni famiglia ha una specie di tribunale domestico per i misfatti riguardanti la famiglia.
IL POTERE DEL PATER SUI FIGLI:
• Ius vitae et necis: diritto di vita o di morte (la donna in manus può essere uccisa solo a certe
condizioni come l’adulterio o se beve vino). Con l’andare avanti del tempo e con l’avvento del
cristianesimo il padre non ha più il diritto di vita o di morte ma lo ius corrigendi, il diritto di
correggere e di punire.
• Ius vendendi: (Es manumissio) da Costantino in poi vi sono due condizioni per vendere un figlio, che
deve essere ancora neonato ed il pater deve essere estremamente povero.
• Ius noxae dandi: il diritto di dare a nossa il figlio se questi abbia compiuto un delitto il padre si può
liberare dandolo in schiavitù.
• Ius exponendi: diritto di esporre cioè di non riconoscere un figlio che viene esposto consegnandolo
alla pubblica carità. E’ il diritto di accogliere o meno il figlio con un rito il tollere liberos (prendere il
neonato e sollevarlo). Se il figlio è deforme oppure se è la quinta figlia femmina il pater può
decidere di esporre cioè prendere il neonato e metterlo fuori di casa. Il tollere liberos fa anche
ricevere la cittadinanza. Nella Roma imperiale riapparve poi il tollere liberos sui giovani già grandi,
venne anche concesso ai veterani per riconoscere i figli avuti con donne straniere.
CONDIZIONE GIURIDICA DEL FILIUS
Il filius è un soggetto alieni iuris cioè è soggetto al potere del pater che è l’unico nella famiglia ad avere la
capacità giuridica. Il soggetto alieni iuris è in una condizione simile a quello dello schiavo in maniera di
negozio, i figlio quindi non possono essere titolari di alcun diritto e non ne possiede alcuno neanche sul
piano del diritto privato, per il diritto pubblico invece il figlio può essere eletto console quindi può avere il
diritto di vita o di morte sui cittadini.(grande paradosso) Normalmente prevale la patria potestas sulla
potestas pubblica.
Se il figlio acquista un bene l’acquisto va direttamente in capo al patres, l’obbligazione del filius è un
obbligazione naturale quindi non può essere pretesa la prestazione.
Il figlio può disporre di un peculium come lo schiavo, questa situazione cambia con una riforma che scardina
il sistema, Augusto infatti istituisce il peculium castrense cioè i beni che il filius familias acquista durante il
servizio militare (paga e bottino di guerra), su questi beni il filius può fare testamento.
Alla concessione ai soli soldati iniziano concessioni sempre più vaste finché in età post-classica nasce il
peculium quasi castrense valido per tutti i figli.
COME SI ENTRA NELLA FAMIGLIA (18/12/2006)
Si entra nella famiglia o per nascita o per acquisizione successiva, cioè con la creazione artificiale della
patria potestas.
Modi artificiali per entrare nella famiglia:
• Ad rogatio: quando un pater familias con tutta la sua famiglia e tutti i suoi beni entra in un altra
familia diventando alieni iuris e figlio dell’altro patres. Per fare si che ciò avvenga si va davanti
all’assemblea curiata presieduta dal pontefice massimo, siccome una famiglia si estingue si crea la
successio inter vivos cioè passa tutto all’altra familia tranne la religione domestica (i sacra
familiaris) ed allora il pontefice massimo compie la detestio sacrorum che estingue i sacra della
famiglia che viene arrogata.
Capitis de minutio minima: cambiamento di ruolo all’interno di una famiglia.Capitis de minutio
media:si perde la cittadinanza di Roma. Capitis de minutio maxima: si diviene schiavi.
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ARROGATO ARROGANTE
P1 P2
F1 F2 Ux F1
N1 N2 Ux
• Adoptio:
Po (pater originario) Pf(pater fiduciario) Pa (padre adottante)
F Mancipio ( 1 volta)
Manumissio
Mancipio(2 volta)
Manumissio
Mancipio(3 volta)
Si estingue la potestas F Il padre adottante
cita in giudizio il padre fiduciario
Praetor
F
La patria potestas non è trasmissibile, quindi bisogna estinguere la prima e crearne artificialmente una
seconda. Con la vendita per tre volte il padre originario rompe l’adgnatione ed esce di scena, il figlio rimane
quindi in mancipio al pater fiduciario, il pater adottante allora cita in giudizio il fiduciario (ovviamente i due
sono d’accordo) ed innanzi al pretore dichiara che il ragazzo è suo figlio il pater fiduciario assume un
contegno passivo ed il pretore addice il figlio al pater adottante.
Vi è anche un’altra alternativa: il pater originario vende per tre volte il figlio il pater fiduciario vende il
medesimo figlio al pater originario che ne acquista però il mancipio, a questo punto esce di scena il pater
fiduciario e si rifà il processo come spiegato sopra tra pater originario e pater adottante.
Se dopo la terza vendita il figlio viene manomesso dal padre di fiducia, questi diventa sui iuris e si rompono
tutti i vincoli di adgnatio(EMANCIPAZIONE), il figlio emancipato è espulso dalla famiglia ed è interdetto
dall’eredità.
• Conventio in manum: La donna che si sposa con la manus entra a far parte della famiglia del marito:
e il marito era sui iuris diventa loco filiae
Donna
se il marito era alieni iuris diventa loco neptis del pater del marito
la manus si costituisce in tre modi:
1) Confarreatio: cerimonia di tipo religioso che si celebrava di fronte a dieci testimoni nella
pienezza della capacità giuridica, si compieva spezzando tra gli sposi un pane di farro. E’ un
matrimonio posto in essere dalle famiglie nobili, solo i figli di genitori convenuti a nozze con
una confarreatio possono divenire sacerdoti. Per divorziare dalla confarreatio si faceva la
diffareatio.
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2) Coemptio: era una forma di mancipatio, quindi una cerimonia laica, se la donna era sui iuris
era una forma di auto vendita se invece era alieni iuris veniva venduta dal pater.
3) Usus: è un istituto simile all’usucapione, dopo un anno dalla celebrazione del matrimonio
scatta automaticamente la manus, ipso iure. La donna poteva impedire il decorso dell’anno
allontanandosi per tre notti dal marito (usurpatio trinocti) e impedendo così gli effetti
dell’usus.
SOGGETTI SUI IURIS
Capacità di agire: capacità di poter esercitare i propri diritti.
I soggetti incapaci sono di due tipi: quelli in tutela e quelli in cura.
I soggetti in tutela sono:
IMPUBERI: soggetti sui iuris che non hanno un pater ma sono troppo piccoli per amministrare la propria
capacità giuridica (maschi da 0 a 14 anni o femmine da 0 a 12 anni).
Gli impuberi hanno quindi un tutore, vi sono vari tipi di tutela:
• Tutela testamentaria: il tutore viene nominato nel testamento dal pater.
• Tutela legittima: la legge predetermina in astratto quale sia la categoria di persone nel quale
cercare il tutore (in mancanza di segnalazione nel testamento paterno): l’adgnatus proximus cioè il
più prossimo degli adgnati (fratello, zio oppure cugino), può capitare però che non ve ne siano
allora la legge prestabilisce che debba essere uno dei gentiles. In caso che nessuno di questi voglia
accettare allora c’è la forma:
• Dativa :cioè il pretore assegnerà l’impubere ad un tutore a sua discrezione.
• Tutela fiduciaria: il tutore fiduciario è colui che ha manomesso l’impubere a scopo di
emancipazione, il tutela fiduciaria è automatica.
Compiti del tutore:
Infantia: da 0 a 7 anni, colui che non riesce a parlare, totalmente incapace di agire.
Infantia: maior: da 7 a 14 (maschi) oppure da 7 a 12 (femmine)
Durante il periodo dell’infantia il tutore deve svolgere un compito sostitutivo, deve gestire il patrimonio
compiendo negozi giuridici per conto dell’infans, vi sono però dei negozi detti personalissimi che il tutore
non può compiere (Es: l’addizione dell’eredità di un altro parente).
Nel caso dell’addizione dell’eredità non la può compiere ne il tutore ne l’infans quindi si fa compiere
l’addizione dell’eredità ad uno schiavo dell’infans ( se non ne possiede uno lo compra).
Quando l’infans diventa maior i compiti del tutore cambiano, l’infans maior ha una limitata capacità di agire
e può compiere negozi, il tutore deve solo integrare la deficitaria capacità di agire dell’infans maior.
Quando l’infans pone in essere dei negozi che comportano solo l’acquisto e nessuna perdita (eredità o
riceve una donazione) può fare da solo, nei casi in cui il negozio prevede una perdita (compravendita) il
tutore deve essere li presente e prestare la propria aucoritas cioè fare da garante.(Auctoritas: aggiunta di
quella parte di capacità di agire che manca all’infans).
L’auctoritas si presta attraverso una domanda e risposta tra il venditore ed il tutore.
Se un impubere proximus (13 anni e mezzo) compra un bene senza la presenza del tutore si crea un
negozium claudicans, questo negozio produce soltanto il credito dell’infans, che può andare col tutore e
pretendere quanto dovuto senza bisogno di pagare (questo è un disincentivo per gli adulti a commerciare
con i bambini) se però si prova il dolo e volontarietà del infans maior si può rescindere totalmente il
negozio.
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DONNE: (tutela muliebre) Le donne sono sottoposte a tutela solo se sono sui iuris in questo caso la tutela
dura a vita. Anche per le donne vi sono i tre tipi di tutela visti per l’infans(testamentaria, dativa e fiduciaria)
oppure:
1) Optiva: la donna può scegliere il tutore solo quando gli viene concesso nel testamento dal marito
che aveva sposato con manus.
Plena: sceglie il tutore quante volte vuole
OPTIO
Angusta: può scegliere il tutore solo 1 o 2 volte
Ci sono solo due eccezioni alla tutela femminile:
o Le vestali: sono sottoposte alla potestas del pontefice massimo.
o Augusto concesse alle donne che avevano più di tre figli, se ingenue o libertine, di perdere
il tutorato. (IUS LIBERORUM).
I COMPITI DEL TUTORE delle donne sui iuris
Il tutore della donna sui iuris ha un compito integrativo anche in questo caso deve prestare l’auctoritas che
però era necessaria solo nei negozi solenni e formali dell’antico ius civile (Es: la vendita di un campo, i
negozi più importanti).
Dopo il II sec. d.C. la donna sui iuris si libera del tutore e può divenire a sua volta tutrice del figlio impubere
tutto ciò si capisce dai racconti di Gaio.
LE CURE (15/01/2007)
La cura del malato di mente (furiosus)
Il furiosus è totalmente incapace di agire, quindi ha bisogno di un curatore che svolga un azione sostitutiva
(rappresentanza indiretta), il curatore del furiosus è il più prossimo degli adgnati oppure in mancanza uno
dei gentiles. Il furiosus può essere di diversi tipi: vi sono casi di furor superveniens che ha dei lucidi intervalli
alternati alla follia, negli intervalli di lucidità la cura è sospesa. (Lucrezio ne era affetto e scrisse negli
intervalli di lucidità). Il furiosus non può fare testamento.
Il prodigo: egli non sa gestire il proprio patrimonio e lo disperde, generosità esasperata, il prodigo viene
interdetto e sottoposto a cura. Nel corso dei secoli cambia la nozione di prodigalità, all’inizio veniva
sottoposto a cura solo il sui iuris che disperde il patrimonio ricevuto da una successione intestata (cioè
senza testamento), il patrimonio ricevuto con successione testamentaria si poteva liberamente
scialacquare,verso la fine della repubblica venne bloccato anche colui che disperde il patrimonio
testamentario.
L’attività patrimoniale veniva bloccata al prodigo per tutelare i figli, nel diritto romano la prodigalità ha a
che fare solo con il patrimonio familiare e non con quello individuale ( risparmi di una vita).
Il giudizio è affidato al pretore che giudica caso per caso, attraverso l’interdictio il pretore nomina il
curatore che sceglie a sua discrezione.
Il curatore del prodigus è un curatore dativo e deve:
o Gestire il patrimonio
o Compiere un attività quasi uguale al tutore dell’infans maior(vedi sopra).
Tra il II ed il III sec. a.C. i Romani acquistano coscienza della differenza tra un quattordicenne ed un adulto
viene quindi promulgata una legge, lex (p)laetoria, che stabilisce che se un minore di 25 anni,
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commerciando con un adulto, è stato raggirato (circumscrivere, meno grave del dolo si basa sul dislivello di
esperienza) bisogna tutelare il minore.
a tutela del minore si possono fare due azioni:
1) Concessa al minore, è un azione penale ed infamante serve a condannare l’adulto alla restituzione
ed ad una ulteriore sanzione.
2) Actio populari: di tipo penale può essere esercitata da qualsiasi cittadino
Con l’andare del tempo vengono introdotte anche:
3) Exceptio legis laetorie: è un meccanismo per bloccare l’azione intentata dall’adulto raggiratore.
4) Integrum restitutio obaetatem: provvedimento introdotto dal pretore che riporta le condizioni delle
parti allo stato precedente al negozio.
La cura del minore di venticinque anni nasce non a vantaggio del minore ma a tutela dell’adulto, che in
questo modo non è più motivato a compiere negozi con i minori soli. Per effetture questi negozi quindi
viene richiesta da parte del venditore la presenza di un adulto che dovrà prestare la sua auctoritas cosa
questa che va a vantaggio della perfezione del negozio e quindi a vantaggio dell’adulto. Il curatore in questi
casi non è stabile ma viene scelto volta per volta dal minore.
Sotto Marco Aurelio si arriva alla cura stabile per il minore di 25 anni (questa ha pochissime differenze
rispetto alla tutela dell’infans maior)
STATUS CIVITATIS
Nel mondo antico un uomo libero necessitava di una cittadinanza -non esistevano apolidi- e si poteva
possedere una sola cittadinanza.
Essere cittadini romani era un grande privilegio si possedevano anche dei privilegi nel diritto romano che gli
altri cittadini non hanno.
Si diviene cittadino romano essendo il padre cittadino romano, ma lo si può divenire anche per concessione
dello stato:
• Individuale: l’individuo riceve come premio la cittadinanza romana
• Collettiva: ad esempio una città viene premiata con la cittadinanza per il suo aiuto a Roma
Le concessioni collettive hanno due grandi momenti epocali:
1) Guerra sociale (guerra con gli alleati) tra il 90 e l’89 a.C. Roma durante la guerra trovandosi in
difficoltà propone la cittadinanza a tutti colori che si fossero schierati contro i rivoltosi, comunque
gli alleati ebbero la meglio e Roma dovette concedere la cittadinanza a tutta la penisola.
2) Nel 212 d.C. l’imperatore Caracalla compie un gesto di rottura concede a tutti gli abitanti
dell’impero la cittadinanza romana, in questo momento storico però il cittadino non è più tale ma
ormai è divenuto un suddito.
Fino al 212 d.C. ci sono gli stranieri, all’origine vi è una coincidenza di nome (hostis) tra il nemico e lo
straniero. I sacerdoti Feziali facevano i trattati internazionali il primo fu quello con le popolazioni latine,
i latini hanno rispetto ai romani cinque diritti:
1) Ius commercii: diritto da parte dei latini di compiere alcuni negozi dello ius civile pur non
essendo cittadini romani.
2) Ius connubii: i romani posso sposarsi con i latini.
3) Ius migrandi: il latino se si trasferisce a Roma diventa cittadino romano ipso iure.
4) Testamenti factio passiva: un latino può essere fatto erede da un romano.
5) Ius suffragi ferendi: diritto di voto, nella curia se il latino si trova a Roma.
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I romani inventano dei latini artificiali, schiavi manomessi con le leggi pretorie secondo la lex norbana.
Nasce la figura del peregrino, cioè uno straniero non nemico, Roma concede ad ogni popolo uno status
diverso a volte diverso anche da città a città, per evitare che le popolazioni si alleassero contro di lei. La
condizione dei peregrini è quindi diversa a seconda del luogo di provenienza, queste possono essere
determinate o tramite trattato (bilaterale) o tramite imposizione(unilaterale).
PERSONE GIURIDICHE
Le persone giuridiche nascono nel diritto romano, sono delle entità diverse dalla persona fisica tuttavia
però assimilate ad essa. I romani hanno delle singole figure che noi modernamente chiamiamo persone
giuridiche, queste sono tre:
1) POPOLUS ROMANUS: Stato
2) COLLEGI
3) PIAE CAUSE: simili alle nostre fondazioni religiose
Il popolus romanus può fare negozi giuridici, avere diritti ha delle proprietà (ager pubblicus), ha un suo
patrimonio chiamato erarium e poi fiscum è amministrato dai funzionari dello stato.
Il collegi sono delle associazioni di uomini più raramente di donne e sino dall’età dei re abbiamo tracce di
associazioni o di tipo professionale oppure associazioni a scopo religioso e/o funerarie.
L’assoluta libertà associativa viene confermata dalle XII tavole ma è precedente a meno che non contrasti
con l’ordinamento dello stato. (186 a.C. il senato scioglie la confraternita dei baccanali con la scusa del
buon costume ma realmente per ordine pubblico una schiava fece da spia in cambio della libertà, le
associazioni cristiane fino a Costantino fecero la stessa fine).
Con l’arrivo di G.Cesare e successivamente con Ottaviano si accentrano i poteri in una sola persona e si
sciolsero tutte le associazioni. Venne stabilito che per costituire un’associazione bisogna chiedere il
permesso, le sole associazioni che non avevano bisogno di permesso erano i collegi dei tenuiores che sono i
poveri, questi sono quasi tutti a scopo funerario. Le associazioni dei tenuiores vengono utilizzate per
aggirare il divieto di associazione, vennero usate ad esempio dalle prime comunità cristiane.
Le associazioni hanno una vita a se, a noi sono pervenuti gli statuti di queste associazioni che erano scritte
su di una lastra di bronzo (lex: statuto di una associazione).
Le associazioni prendono il nome di collegi, familia e sodalitas queste associazioni hanno un patrimonio,
l’arca, di proprietà dell’associazione, vi è un syndacus cioè un amministratore come minimo l’associazione
deve contare tre membri (tres facium collegium). L’associazione può prevedere anche sanzioni pecuniarie
per comportamenti scorretti al suo interno.
Le piae cause nascono dopo l’avvento del cristianesimo, è un patrimonio separato da quello dei singoli
componenti che vien gestito con uno specifico scopo.
MATRIMONIO: iustum matrimonio/iuste nuntie (22/01/2007)
Non crea un vincolo di parentela tra i due coniugi, il vincolo che si crea è l’adfinitas. Nel diritto romano il
matrimonio non è un vincolo ma una semplice situazione di fatto, tuttavia questa situazione produce
determinati effetti giuridici se il matrimonio è fatto cum manus che crea un vincolo simile a quello padre-
figlio con consequente creazione dell’ adgnatio.
Il fondamento del matrimonio romano è il consenso tra i coniugi (affectio maritalis), questo consenso deve
essere continuo nel tempo nel momento in cui cessa di esistere il matrimonio si scioglie. Il matrimonio non
è dunque visto come un’istituzione. Tuttavia a Roma non esiste la bigamia, nel momento in cui si ha una
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relazione stabile con un’altra donna il matrimonio si scioglie automaticamente. (consenso continuato nel
tempo).
Il consenso che è un elemento soggettivo deve essere comunque accompagnato dalla coabitazione che è
l'elemento oggettivo, questa non è tassativa ma passato un certo periodo di tempo dall'allontanamento di
uno dei due coniugi il matrimonio si scioglie.
A Roma non c'è bisogno di formalità pratiche basta che ci sia la deductio indoum, cioè l'accoglimento della
donna in casa.
Per sposarsi normalmente la donna sui iuris non ha bisogno dell'auctoritas del tutore, ne ha bisogno solo se
intende sposarsi con la manus, anche se il tutore si dovesse opporre comunque dopo un anno di
matrimonio normale con il decorrere dell'usus l'uomo acquista automaticamente la manus della donna
(sempre che non si faccia il trinoctium).
Tutto ciò cambia radicalmente in età post classica a partire dal IV sec d.C. quando Costantino riconosce la
religione cristiana ed inseguito nel 380 d.C. Quando Teodosio I la nomina religione di stato. Con il
cristianesimo basta che vi sia il consenso iniziale e se questo dovesse venire a meno il matrimonio non si
scioglie essendo un sacramento.
Sponsio:
Nel diritto arcaico la sponsio era la promessa di matrimonio ed era un istituto giuridico gli sponsali sono i
due promessi sposi, se uno dei due si sottrae è tenuto al pagamento di una penale.
Nel diritto classico la promessa non è più un obbligo giuridico ma solo un obbligo morale.
Nel diritto post-classico la promessa è di nuovo un obbligo giuridico e veniva accompagna con una somma
di denaro che il marito (o il padre del marito) consegnano alla donna (o al padre della donna). Questa
somma si chiamava arrha sponsalicia ed è di origine orientale è una sorta di caparra. Se le nozze non si
celebrano nei due anni successivi alla sponsio, per colpa del fidanzato, la donna si può prendere l'arrha, se
la contrario è colpa della donna questa dovrà restituire il quadruplo dell'arrha.
Nel diritto romano vige il principio della libertà nel contrarre matrimonio con dei limiti però: Tra il I a.C ed il primo D.C augusto intraprende due politiche una demografica ed una morale,
entrambe incidono sul matrimonio, quella demografica impone di sposarsi a tutti gli uomini tra i 25
ed i 60 anni ed a tutte le donne tra i 20 ed i 50 anni, nel caso in cui non ci si sposi vi sono sanzioni e
tasse più alte. La politica morale augustea invece introduce il crimen di adulterio punito con pene
severe, era punito severamente per sfruttamento della prostituzione (enocidio) anche il marito che
non denunciasse l'adulterio. Augusto impose ai maschi ingenui di non potersi sposare con donne di dubbia provenienza (Es.
Attrici), questa legislazione verrà accentuata nel diritto post-classico (cristiano) aumentano infatti i
divieti in tema religioso ( i cristiani non possono sposarsi con gli ebrei, l'obbligo di castità per gli
ecclesiastici ed il divieto di matrimonio per gli eretici).
I requisiti del matrimonio:
• Pubertà: maschi almeno 14 anni, femmine almeno 12 anni.
• Non vi devono essere vincoli parentali sia civili che di sangue fino al settimo grado.
• Connubium: capacità reciproca di contrarre matrimonio
Nel 445 a.C. con la lex Canuleia si abbolisce il divieto di connubium tra plebei e patrizi.
I diplomi militari legittimavano i matrimoni con le straniere.
Scioglimento del matrimonio(per tre motivi):
1. Morte di uno dei coniugi
2. incapacità sopravvenuta
3. divorzio. (negli ultimi due casi si riscontrano notevoli differenze tra il diritto classico ed il diritto post-classico)
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Nel diritto classico: comportava lo scioglimento del matrimonio a causa di incapacità sopravvenuta
• la perdita della libertà o della cittadinanza (captivitas, capitis de minutio maxima o media, quando
si perdeva la cittadinanza bisognava vedere di che cittadinanza si diveniva quindi si scioglieva il
matrimonio solo in alcuni casi). • Quando uno dei due coniugi diventa furiousus,fonti dubbie ci dicono che si scioglieva il matrimonio.
In caso che il matrimonio sia già contratto e che un coniugi diventi furor superveniens è in dubbio
lo scioglimento del matrimonio.
Venir meno del consenso: il matrimonio si può sciogliere consensualmente o unilateralmente
Divortium Repudium
Per il divortium bastava -nel diritto classico- la volontà o un comportamento concludente.
Nel repudium l'uomo poteva liberare la donna dalla manus, anche la donna poteva compiere il
repudium rivolgendosi al pretore per farsi liberare
in età post classica non basta più il consenso iniziale, gli imperatori comunque non riescono ad
abolire ne il divorzio ne il ripudio. Per fare cessare il matrimonio però occorrono motivazioni
predeterminate dalla legge che comportano una sostanziale abolizione:
• se un coniuge ha compiuto un omicidio
• se la donna è avvelenatrice
• se la moglie esercita la prostituzione o se il marito esercita l'enocidio.
Rapporti di patrimonialità tra coniugi:
bisogna distinguere che si vi è stato un matrimonio con manus o no.
I coniugi sposati senza manus vivono in regime di separazione dei beni, salvo che per la dote che
consiste in una somma di denaro consegnata al marito dal padre della sposa (o dalla sposa stessa
in caso di donna sui iuris) che serve al mantenimento della famiglia.
Si poteva fare un contratto che regolasse la restituzione della dote, nel 432 a.C. Il pretore crea la
actio rei uxorie con la quale stabilisce il diritto delle donne alla restituzione della dote.
Se è la donna invece a sciogliere il matrimonio il marito può trattenere un sesto per ogni figlio, ed
un ulteriore sesto se la donna ha tenuto comportamenti scorretti.
La dote costituisce:
• effetti obbligatori: quando la donna (o il padre) promette di costituire la dote.
• Effetti reali: quando il compimento fa nascere automaticamente il diritto (Es: la donna
quando entra in casa del marito deve consegnare la dote).
SUCCESSIONI
(Gaio tratta le successioni partendo dall'antichità fino al suo tempo)
Le successioni sono di due tipi:
• Testamentaria: quando un uomo sui iuris decide a chi andranno i suoi beni dopo la morte tramite
un testamento. Il de cuius decide quale è la persona fisica che gli deve succedere.
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• Intestata (successione legittima): quando manca un testamento valido e quindi non c'è l'indicazione
della persona, la legge predetermina in astratto quali sono le categorie di soggetti chiamati a
succedere.
Testamentaria: precede quella intestata in tutte le raccolte delle leggi romane sin dalle XII tavole. Nel
mondo romano vi erano due tipi di testamento:
1) In procictu: testamento fatto oralmente dal soldato davanti all'esercito schierato prima di uscire da
Roma.
2) Calatis comitiis: testamento fatto davanti al comizio curiato.
In entrambi vi è un elemento di pubblicità (orale e pubblico), è da notare però che questi due modi non
sono molto pratici e non danno la possibilità di fare testamento nel momento in cui meglio si crede (i
comizi curiati si riuniscono due volte l'anno e l'esercito quando si è in guerra). I romani allora inventarono
quello che poi diverrà il testamento moderno.
All’interno delle XII tavole (450 a.C.) si avevano ancora i due modi esposti sopra, allora i romani applicano
per fare testamento una legge che in principio non c'entrava nulla (capacità creativa dell'oralità rispetto al
diritto).
-CUM NEXUM FACIET MANCIPIUMQUE UTI LINGUA NON CUPASSIT ITA IUS ESTO-
-Quando si fa un mancipio o un nexum così come la lingua avrà pronunciato così sarà-
I soggetti che pronunciano parole solenni durante una mancipatio (nuncupatio) creano diritto.
I giuristi arcaici suggeriscono di usare questa legge per fare testamento:
• Vi sono due soggetti, il mancipio cioè colui che vende ed il mancipio accipiens colui che compra.
• Nella mancipatio è obbligatoria la presenza di cinque testimoni
• e poi vi è il libri pens (colui che deve pesare il bronzo per il pagamento)
si commuta questo istituto in uno simile: la mancipatio familiae (familiae è inteso come patrimonio).
Rimane la stessa struttura di prima: vi è un testatore ed un familiae emptor, i cinque testimoni ed un libri
pens. Il testatore pronuncia una solenne noncupatio e stabilisce chi è l'erede, il familiae emptor è
l'accipiente e riceve in custodia (custodela) il patrimonio. Quando sarà morto il de cuius in forza della
nuncupatio il familiae emptor dovrà trasferire i beni all'erede lo dovrà fare consegnando materialmente i
beni, non trasferisce però alcun diritto trasferisce il mero possesso dei beni.
In caso di premorte dell'erede si rifarà un'altra nuncupatio, con questo istituto nasce il concetto di custodia
ed anche l'incarico a dare, la custodia è un mandato (mandatela) custodire e poi trasferire i beni. Nella
mancipatio familiae si trasferisce solo la familia e non l'ereditas, la familia è composta da tutte le cose
materiali, nell'ereditas invece sono compresi anche i beni immateriali (nome gentilizio, sacra familiari).
La mancipatio familia è l 'origine del testamento, quando si diffonde la scrittura si inizia a trascrivere su
tavolette di cera la nuncupatio facendola firmare dai testimoni dal familiae emptor e dal libri pens
(ovviamente la firma anche il testatore).
Con il passare del tempo V sec. a.C. la scrittura prevale, il de cuius allora scrive direttamente sulle tavolette
come se avesse pubblicamente fatto la nuncupatio, sigilla le tavolette e chiede a sette persone di firmarlo, il
testamento diviene quindi segreto. Questo è un TESTAMENTO PER AES ET LIBRAM.
Caratteristiche del testamento per aes et libram:
1. è obbligatorio che ci sia all'inizio la istituzione di un erede se non c'è è tutto nullo, deve essere
solenne ed imperativo, il verbo deve essere all'imperativo (nel 99,9% dei casi) (TITIO ERES ESTO=
Tizio sia il mio erede, se si decide di nominare uno schiavo TITIO LIBER ET ERES ESTO)
2. Possono esserci altre disposizioni testamentarie:
• disposizione di un erede subordinato se per caso l'erede designato sarà premorto, incapace o
rinuncerà.(sostituzione volgare)
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• sostituzione pupillare il pater nomina come erede un impubere ma aggiunge che se questo sarà
premorto prima di raggiungere la pubertà ne ha designato un’altro.
VOLGARE
SOSTITUZIONE
PUPILLARE
3 Manomissioni: si possono liberare gli schiavi dopo la morte
4 Si possono nominare i tutori di donne o impuberi.
5 Si possono destinare dei legati (disposizioni a titolo particolare) come ad esempio l’usufrutto della
casa coniugale a favore della moglie.
In questo contesto dei legati c’è il rischio che il de cuius dia tutto ai legati ed all’erede rimanga solo il nome,
per un periodo questo fu possibile, poi si intervenne con la lex falcidia 40 a.C. che stabilì che all’erede
istituito deve andare almeno un quarto dell’eredità. Se si contravviene a questa legge i legati verranno
ridotti finché all’erede non arrivi un quarto dell’eredità.
Dobbiamo distinguere tre figure
� Disponente(il testatore)
� Onorato( il destinatario)
� Onerato ( colui che ha l’obbligo di eseguire il legato - l’erede-)
Vi sono quattro tipi di legati: (05/02/2007)
1) Legatum di vindicationem: fa si che vi sia un acquisto diretto del legato in capo al legatario
(onorato), ipso iure al momento dell’acquisizione. Si possono creare anche altri tipi di diritto come
ad esempio un diritto reale, in questo caso l’onerato non deve fare nulla perché il diritto scatta
direttamente in capo all’onorato.
2) Letus per domnationem: al momento dell’accettazione dell’eredità, l’erede è tenuto a trasmettere
il legato al destinatario. In questo caso deve compiere un attività positiva ad esempio consegnare
un bene, se non lo fa c’è un azione a tutela del legatario l’actio ex testamento.
3) Legato sinendi modo: crea un vincolo obbligatorio tra erede e legatario, l’erede deve esercitare
questa legazione con un non facere cioè deve consentire che il legatario ad esempio si impossessi di
una data cosa.
4) Legato per praeceptionem: fa sorgere la proprietà ipso iure, indica due o più coeredi. Si nominano
eredi entrambi i figli ma uno lo si nomina legato di un determinato bene, l’erede diventa legatario.
SUCCESSIONE INTESTATA o legittima
La legge predetermina in astratto gli eredi, un legge delle XII tavole dice:
SI INTESTATO MORITUR CUI SUMUS HERES NEC ESCIT ADGNATUS PROXIMUS FAMILIAM HABETO
Se uno è morto intestato e non vi è un suo erede il più prossimo degli adgnati avrà la familia (sostanze)
Suis heres: figli in potestas al momento della morte del padre, comprende i figli postumi cioè quelli
concepiti dal de cuius ma nati dopo la morte di quest’ultimo. I suis heredes dividono tutti in parti uguali, se
un figlio del pater muore prima di lui i nipoti del padre diventano figli (successio in locum).
P
F F F F
N N
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Il suus heres è un erede necessario cioè obbligato ad essere eletto erede non si può infatti rifiutare. Questi
prosegue la vicenda patrimoniale e familiare del pater morto. Il suus non è citato dalla legge ma viene dato
per scontato questi infatti è l’unico che viene chiamato erede.
L’adgnatus proximus non è erede può avere solo la familia di cui acquisterà la proprietà tramite
l’usucapione. Se non c’è un adgnatus la legge dice che:
SI ADGNATUS NEC ESCIT GENTILES FAMILIAM HABENTUR
Sarà la struttura gentilizia della famiglia a poter immettersi nel possesso dei beni. Probabilmente la
successione gentilizia avviene con una forma di successione collettiva, ad esempio tutti gli appartenenti alla
gens del de cuius possono usufruire di un dato bene (patrimonio collettivo).
Vi erano però delle iuris iniquitates, allora il pretore rendendosi conto che alcune categorie sono
totalmente escluse dall’eredità inventa una struttura parallela: BONURUM POSSESSIUM SINE TABULIS cioè
il possesso senza testamento. Quando non c’è un testamento valido Il pretore crea una gerarchia di
soggetti chiamati a rispondere parallela allo ius civile.
Questa gerarchia è composta da quattro categorie:
1. Unde liberi
2. Unde legitimi
3. Unde cognati
4. Unde vir et uxor
(per queste categorie l’usucapione è sempre di un anno)
1) Sono tutti i figli non solo quelli in potestate ma anche quelli emancipati, se il figlio emancipato
vuole concorrere alla bonurum possessium deve fare la collatio bonorum cioè deve aggiungere
all’eredità tutti i suoi beni che ha acquistato da sui iuris.
2) Sono le categorie previste dalle XII tavole.
3) Sono i cognati: parenti di sangue basta che non ci sia l’adgnatio.
4) Diritto successorio della moglie e del marito, non ci deve essere la manus.
Nei rapporti successori restano fuori i rapporti tra i figli e le madri.
Nel II sec. D.C. sotto Adriano vi sono due senatus consulta:
I. Tertulliano: la madre può succedere al figlio premorto se egli non ha ne figli ne fratelli.
II. Orfiziano: si stabilisce che il figlio può succedere alla madre
Successione controtestataria
Si può attaccare il testamento e renderlo nullo, dal II sec. a.C. in avanti, grazie all’incontro con la cultura
greca, si diffondono a Roma idee di maggiore sensibilità diverse da quelle arcaiche. Si tende a tutelare delle
categorie particolari come i figli (Es: lex falcidia 40 a.C.).
Il figlio suus heres o è nominato erede o è diseredato non può essere dimenticato nel testamento, se ciò
avviene il testamento è nullo e si apre la successione intestata. In seguito il pretore estende questa tutela
anche ai figli emancipati, quindi se il pater avrà dimenticato un figlio emancipato nel testamento, il pretore
concederà a quest’ultimo la bonorum possessio chiamata in questo caso “contra tabula”.
Nel I sec a.C. si inizia a ragionare sul problema di una diseredazione ingiusta. L’ingiustizia è ritenuta tale dal
punto di vista sociale, si inventa allora un procedimento processuale per attaccare un testamento
formalmente valido la querela in officiosi testamenti che si basa sui doveri morali. Il testamento in cui si
disereda ingiustamente un figlio va contro l’officium pietatis e viene attaccato dal figlio diseredato.
I romani costruiscono nelle scuole di retorica un artifizio: nel momento in cui un padre disereda il figlio in
modo ingiustificato è talmente adirato da essere equiparato ad un furiosus (color insanie).
Il tribunale competente in materia è un tribunale speciale quello dei centumviri ed è un tribunale che nel II
sec. d.C. continua a svolgere il processo con le procedure più antiche di Roma.
Il pretore ad un certo punto decide di intervenire anche su tutti quei formalismi che potevano invalidare il
testamento secondo lo ius civile, allora inventa la bonorum possessio secundum tabulae si segue cioè
l’intestazione del testatore, il pretore giudica non valido il testamento ma solo per motivi formali, si
seguono le volontà del de cuius concedendo all’erede designato la bonorum possessio, basta che queste
siano chiare nel testamento.
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PROCESSO CIVILE (12/02/2007)
Roma conosce tre procedimenti storici ben distinti che si sovrapposero l’uno all’altro:
1. Processo arcaico
2. Processo preclassico e classico
3. Processo postclassico
Dal I sec a.C. vige il processo delle legis actiones (le azioni della legge) ed è la più antica forma di procedura
civile che conosciamo. Le legis actiones sono forme di processo solenni orali ed iperformalistiche, se nel
corso della procedura un soggetto sbagliava una sola parola nel rituale egli perdeva la causa anche se aveva
ragione nel merito.
Legis actione può voler dire due cose:
I. Azione della legge, cioè cose previste per legge
II. Lex può anche indicare un qualunque rito orale esasperato dal punto di vista formale, cioè un rito
che preveda in qualunque situazione delle prescrizioni da seguire.
Sia l’uno che l’altro significato ci riportano comunque alla realtà, nel mondo arcaico non vince sempre chi
ha ragione.
Il processo civile si svolge quando due soggetti litigano sull’attribuzione di un diritto. Prima c’era la legge
del più forte: uno ammazza l’altro, è una fase prelegislativa in cui vince la violenza, questa è quindi la fase
della violenza privata. Questa fase termina quando Roma inizia ad essere un’organizzazione di familiae e
gentes cioè quando si crea un’organizzazione civica e si inizia a ricorrere ad una decisione terza. All’inizio si
ricorre all’autorità religiosa essendo il potere statale poco consolidato, sarà l’interpretazione del volere
degli dei a stabilire chi è nel giusto e chi è nel torto , si fa spesso uso dell’ordalia: viene fatta fare una cosa
ad una persona e se ci riesce questi è nel giusto in quanto il dio gli ha dato la forza di compiere quella
determinata azione. Il terzo stadio è quando lo stato decide chi ha ragione e chi torto.
Stadi evolutivi
I. Violenza privata
II. Divinità
III. Risoluzione statale
Le legis actiones fanno parte del terzo stadio ovviamente ma conservano tracce anche dei due stadi
precedenti.
Le legis actiones sono cinque e si dividono in due tipi, le prime tre sono di cognizione (servono ad accertare
la verità processuale) e le ultime due sono di esecuzione (servono ad eseguire una sentenza di una legis
actio di cognizione).
In quelle di cognizione la procedura si divide in due fasi:
I. In iure: di fronte al pretore (all’origine di fronte al re) si istruisce la causa
II. In iudicio apud iudicem: lo iudex era un privato cittadino solo più avanti si dice che il giudice deve
avere almeno qualche conoscenza di diritto.
Entrambi presuppongono che uno abbia chiamato l’altro in giudizio tramite la in ius vocatio che era la
citazione in giudizio, veniva fatta di persona ed oralmente con dei testimoni l’attore intima la convenuto di
presentarsi in giudizio se il richiamato in giudizio (vocatus) non si presenta l’attore può esercitare la manus
iniectio cioè un processo esecutivo.
I° legis actiones di cognizione: legis actio sacramento in rem(se si discute su diritti reali) in personam (se si
discute su obbligazioni), questa è una legis actio generalis vale per qualsiasi tipo di processo mentre le altre
due legis actiones di cognizione sono specialis.
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IN IURE
A B
(attore) (convenuto)
Rei vindicatio RES Rei vindicatio
(Meum esse aio) LITIGIOSA (Meum esse aio)
( è necessaria una fisicità , in caso di un bene immobile si deve portare una
cosa che lo rappresenti, ad esempio per un campo si porta una zolla)
Momenti del processo:
I. La rei vindicatio: l’attore tiene in mano la festuca (un bastoncino) tocca la cosa e dice:<<meum esse
aio>> dichiaro che questa cosa è mia. Se il convenuto assume un contegno passivo il pretore addice
l’oggetto all’altro e fa una in iure cessio (spesso i due sono d’accordo). Se il convenuto non assume
un atteggiamento passivo compirà il medesimo gesto dell’attore.
II. I due fingono di venire alle mani, concedere manus.
III. Appena fingono di venire alle mani interviene il pretore che dice:<<mittite ambo ominem>> ed i
due si allontanano.
IV. La parola torna all’attore che dice:<<ti chiedo in base a qualemotivazione giuridica (causa) hai
compiuto la vindicatio>> il convenuto risponde:<<ho fatto il mio diritto (ius feci)>>
DOMANDA RISPOSTA
V. L’attore aolla dice:<< poichè tu hai compiuto la vindicatio non in base ad un diritto (iniuria) io ti
sfido (te proco) al sacramentum>> cioè a giurare sulla proprietà del bene. Il giuramento era una
cosa molto seria ai tempi dei romani, se il convenuto non si sentiva sicuro di solito si fermava qua
se no replicava:<<ed io sfido te (et ego te)>> a questo punto entrambi devono giurare. Le due parti
dovevano deporre presso il collegio una somma di 50 assi se la res litigiosa aveva un valore entro i
1000 assi, se valeva di più ne dovevano pagare 500 (oppure animali in epoca più antica) (summa
sacramenta). Chi perdeva doveva lasciare questa somma presso i pontefici che l’avrebbero
utilizzata per compiere un sacrificio agli dei offesi per il falso giuramento mentre il vincitore poteva
riprendere i suoi soldi. Con i giuramenti finisce la fase in iure, il pretore entro 30 giorni dovrà
nominare un giudice che deve pronunciare la sentenza entro il calar del sole, così finisce anche la
fase in iudicio. Oggetto della sentenza del giudice non è il merito ma stabilire quali dei due
sacramenta sia iustum, non sappiamo però come il giudice arriva a questa sentenza su tale
argomento sono state avanzate due ipotesi:
1. Le bestie consegnate con i summa scramenta venivano sacrificate e si faceva
l’interpretazione delle viscere (questa sembra la più infondata perché poi come si fa a
riprendersi la summa sacramenta???)
2. Si utilizzava l’ornitomanzia cioè l’interpretazione del volo degli uccelli. (questo è l’esempio riportato da gaio su di un processo che aveva come oggetto uno chiavo quindi è una legis actio sacramentum
in rem, quella in personam non ci è arrivata).
II° legis actiones di cognizione: legis actio per iudicis arbitrive postulationem probabilmente prima erano
due forme separate riunite poi con la XII tavole, questa legis actio non riporta più tracce ne di violenza ne di
religione ed è specialis cioè si poteva usare solo in casi predeterminati dalla legge:
• Quando si voleva far valere un credito nascente da una sponsio(che era una promessa solenne), ed
in questo caso si usa giudice.
L’arbitro è un tecnico, non del diritto, che si occupa di regolare delle situazioni in cui è necessario avere una
certa conoscenza in materia:
• Actio familiae erciscunde usata per dividere una comunione ereditaria
• Actio communi dividundo usata per dividere tra condomini
• Actio finium regundorum regolamento dei confini in questo caso il tecnico deve essere un
agrimensore che sappia misurare la terra.
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III° legis actio di cognizione: legis actio per condictionem: è la più recente era divisa in due parti ed era
totalmente laica, nasce a cavallo tra il II ed il III sec a.C. con la lex Silia e la lex Calpurnia. La lex Silia
prevedeva che si potesse usare questa legis actio in caso che vi sia una credito di certa pecunia cioè una
somma certa di denaro, la lex Clapurnia estende l’utilizzo di questa legis actio dalla certa pecunia anche alla
certa res cioè alla cosa determinata.
Le legis actio di esecuzione sono due: (26/02/2007)
I° legis actio di esecuzione: legis actio per manus iniectionem “manus iniectio”, quando il diritto è stato già
accertato da una legis actio di cognizione il debitore ha 30 giorni di tempo per adempiere, dopo di che si
può aprire la procedura della manus iniectio. Il creditore si reca a casa del debitore, pronuncia solenni
parole, fisicamente prende il debitore e gli intima di eseguire la sentenza.
Il debitore non può allontanare la mano (sibi depellere manus) può però chiamare un garante (vindex) che
può intervenire in suo aiuto, il vindex non può mettere in dubbio l’esistenza del credito, ma può contestare
la legittimità della manus iniectio oppure può sostenere che le parole usate per la manus iniectio siano
state errate. A questo punto si apre un processo incidentale per stabilire se è vero che la manus iniectio è
stata compiuta illegalmente, se vince il vindex il debitore è liberato dal suo debito, se invece perde non solo
il debitore deve pagare ma il vindex deve pagare il doppio del debitore.
Se la procedura va avanti il creditore porta il debitore in catene a casa sua e lo mantiene con
un’alimentazione ai minimi della sussistenza, il creditore ha l’unico compito di portare il debitore insolvente
al mercato proclamare il debito e vedere se qualcuno paga, dopo che il creditore lo avrà portato tre volte o
dopo che siano trascorsi 60 giorni, può decidere se ucciderlo o venderlo trans tiberim poiché un cittadino
non può essere schiavo entro i confini di Roma. La legge prevedeva un’altra cosa che però non si è mai
verificata secondo le fonti: se un debitore è insolvente verso più creditori, i creditori possono squartarlo e
non è obbligatoria la proporzionalità, questa legge è remotissima ed ha a che fare con i riti di fertilità della
terra.
II°legis actio di esecuzione: legis actio per pignoris capionem, avviene senza un giudicato cioè senza un
processo di cognizione e senza un provvedimento del pretore si dice che è extra-ius. E’ quindi una
procedura tra due privati, uno che si ritiene creditore vedendo a repentaglio il suo credito può andare dal
debitore ed appropriarsi dell’oggetto del proprio credito, vi è sempre un rito verbale da compiere.
Laddove vi siano interessi pubblici o di natura religiosa si può andare e prendere fisicamente l’oggetto del
credito. Se si esercita questa azione contro una persona che non ha alcun debito verso il presunto creditore
questi può rivolgersi al pretore.
Ad una categoria di soggetti fu consentito di usare la pignoris capio anche molto dopo la sopravvivenza
delle legis actionem questi furono i pubblicani, gli esattori delle tasse del tempo che ottenevano questo
diritto attraverso una gara d’appalto.
Nel tribunale dei centumviri si applicavano le legis actiones ancora nel II sec d.C. questo tribunale si
occupava della querela a testamento.
I DIRITTI REALI
Il diritto reale si distingue da quello di obbligazione in quanto è opponibile a tutti (erga omnes).
Classificazione delle cose che sono soggetti dei diritti reali:
I classificazione: distinzione di natura fisica
Corporali: quae tangi possum(Es familia)
Cose
Incorporali: quae tangi non possum (ES nome gentilizio)
II classificazione: cose in commercio e cose extracommercio
In commercio: oggetto di rapporti giuridici tra privati.
Res
Extracommercium: cose che non possono o per propria natura o per destinazione
giuridica essere oggetto di rapporti giuridici tra privati.
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Res sacrae
Divini iuris Res religiosae
Res sanctae
Res extracommercium
Res communes omnium
Humani iuris
Res pubblicae
Res extracommercium divini iuris
Res sacrae: cose dedicate agli dei superi, cioè agli dei non infernali, per far divenire una cosa res sacra è
necessaria una consecratio per sconsacrarla invece è necessaria una cerimonia uguale e contraria la
exuaguratio oppure senza alcuna cerimonia basta che cada in mano nemica.
Res religiosae:cose dedicate agli dei infernali ad esempio la terra in cui viene seppellito un essere umano
che ne aveva diritto, il diritto di seppellire o di essere seppellito è lo ius inferendi che è compreso nella
proprietà della terra oppure si può comprare da terzi. Lo ius sepulcri è invece il diritto di compiere
cerimonie a favore del defunto e si deve comprare anch’esso.
(Con l’avvento del cristianesimo le res sacrae e le res religiose vengono assorbite entrambi nelle res sacrae).
Res sanctae: sono le porte e le mura della città, anticamente erano res sanctae anche i confini dei campi ma
poi questa usanza si perse nel tempo.
Res extracommercium humani iuris
Res communes omnium: cose indispensabili per la vita e che devono essere fruibili a tutti (Aria, mare),
questa distinzione viene declinata in maniera diversa a seconda dei luoghi ad esempio, a Roma l’acqua
piovana era res communes omnium mentre in Arabia veniva raccolta e venduta.
Res pubblicae: cose di proprietà del popolo romano solo una parte di esse viene sottratta al commercio, vi
sono delle res che possono essere vendute dallo Stato ai privati (Es: non si può vendere una salina ma si
può vendere uno schiavo del popolo romano).
III classificazione: res mancipi e res nec mancipi
Le res mancipi sono le merci più preziose in quanto mezzi di produzione per l’ agricoltura:
• Fondi italici
• Gli schiavi Via
• Gli animali da tiro e da somma Iter
• Le quattro antiche servitù rustiche
Actus
Aqueductus
Per vendere una cosa nec mancipi basta consegnarla fisicamente (traditio), mentre per vendere una res
mancipi si dovevano fare atti con rilevanza pubblica e con dei testimoni.
IV classificazione: res mobili e immobili
Sono le cose che possono essere spostate e le cose che non possono essere spostate.
L’usucapione per le res mobili è un anno quello per le res immobili è di due anni.
Poi vi sono le cose semoventi cioè che si muovono da se, come lo schiavo, queste non sono una
sottocategoria delle cose mobili.
V classificazione: cose fungibili ed infungibili
Le cose infungibili hanno una individualità propria (opera d’arte),mentre quelle fungibili vengono
individuate attraverso la quantità o la misura (un litro di vino o un metro di stoffa).
VI classificazione: consumabili ed inconsumabili
Le cose consumabili sono quelle ad utilità semplice per sua natura (inchiostro), mentre le cose
inconsumabili sono quelle ad utilità ripetuta (aratro), rientrano in questa categoria le cose che si
deteriorano nel tempo.
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VII classificazione: cose divisibili ed indivisibili
E’ una categoria prettamente giuridica, un cosa è divisibile quando una volta divisa in parti ognuna di
queste parti mantiene la stessa destinazione economico-sociale della cosa madre ed in proporzione
mantiene il medesimo valore.
VIII classificazione:cose semplici, cose composte ed universalitates rerum:
• Le cose semplici sono costituite da un corpo singolo ES: mattone, schiavo
• Le cose composte sono frutto dell’attività dell’uomo che unisce più cose semplici per dare vita ad
una cosa con destinazione economico-sociale diversa da ognuna delle cose semplici che la
compongono.
• Le universalitates rerum sono cose non unite artificialmente ma che messe insieme compongono
una nuova cosa che ha un destino economico diverso da quelle che la compongono. Es biblioteca,
gregge
Il gregge ha una differenza pratica rispetto alla biblioteca, essendo composto da animali che
nascono e muoiono il gregge deve seguire determinate regole. Ad esempio se dato in usufrutto il
gregge deve mantenere costante il numero dei capi, quelli che nascono in eccesso diventano
dell’usufruttuario.
DIRITTI REALI PIU’ DA VICINO (05/03/2007)
Il diritto di proprietà:
consiste nel dominio assoluto dell’uomo sulla cosa, i romani ne attribuiscono l’invenzione a Romolo, che
avrebbe distribuito due iugeri (bina iuger) di terra in proprietà privata a tutti i capo famiglia (ovviamente
non se ne ha la certezza).
Vi è anche la forma della proprietà collettiva come ad esempio un campo di proprietà di una gens, la
proprietà non è l’unica forma di appartenenza conosciuta dai romani.
A titolo originario: prevedono un rapporto diretto tra l’uomo e la cosa.
Modi di acquisto
della proprietà
A titolo derivativo: presuppongono un passaggio di proprietà da un altro soggetto.
A titolo originario:
I Occupazione: acquisto della proprietà di una res nullius (cosa di nessuno) che non ha mai avuto un
proprietario, ci sono diversi tipi di res nullius le principali sono il bottino di guerra e gli animali oggetto della
caccia e della pesca, affinché vi sia occupazione devono esserci tre elementi giuridici:
• Res nullius
• Apprensione materiale della cosa
• Animus occupandi cioè la volontà di farla propria
Sugli animali soggetti della caccia e della pesca nascono delle controversie, gli animali infatti non devono
essere sotto sub custodia aliena, sono oggetto di occupazione anche gli animali che non hanno la
consuetudo revertendi cioè la consuetudine di tornare la sera dopo il pascolo.
II Acquisto del tesoro: è il caso di oggetti nascosti e poi dimenticati per qualche motivo. ES: prima
dell’arrivo degli unni gli abitanti di un villaggio mettono insieme tutte le ricchezze che hanno e le
seppelliscono, quando arrivano gli unni uccidono tutti ed il tesoro viene dimenticato sotto terra. Se il
proprietario del fondo troverà il tesoro lo potrà tenere, se invece a scoprire il tesoro è un’altra persona ci
sono delle regole:
• Del tesoro deve essersi perso il ricordo
• Il tesoro deve essere scoperto casualmente
• La scoperta ancor che casuale non deve avvenire data opera (cioè il ritrovamento non deve
avvenire mentre si svolge un lavoro).
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Se sussistono questi tre requisiti lo scopritore ed il padrone divideranno a metà il tesoro.
III accessione: E’ l’unione in modo stabile di due cose, l’una delle quali si incorpora o si aggiunge ad
un’altra. Ovviamente le due cose devono essere di proprietari diversi, e la proprietà poi sarà del
proprietario della cosa principale fra le due.
• Accessione di cosa mobile a cosa mobile (pictura),Es: il proprietario della tela usa i colori di un altro
vi sono due scuole di giuristi che discordano su chi debba essere il proprietario della tela, secondo i
sabiniani va al pittore, mentre secondo i proculeiani va al proprietario della tela (il tutto però deve
avvenire in perfetta buona fede)
• Accessione a cosa immobile di cosa mobile, Es: il proprietario di un campo sbaglia il sacco di semi e
pianta i semi del vicino ,il proprietario del campo rimarrà lui dovrà però rimborsare i semi al vicino.
(satio: accessione del seme al terreno).
• Accessione di cosa immobile a cosa immobile, Es: incremento del fondo rivierasco, supponiamo
che due fondi abbiano come confine un fiume e che si stacchino dei pezzi di terra da una riva e che
vadano nell’altro fondo se queste porzioni di terreno sono di quantità rilevante il proprietario del
fondo da cui si sono staccati ha diritto ad un risarcimento.
IV Specificazione quando da una res si trae, tramite il lavoro, una res diversa(Es: olive olio).
Se in perfetta buona fede la trasformazione viene eseguita da un’altra persona che non sia il proprietario, i
sabiniani dicono che sarà ad esempio,proprietario dell’olio chi era proprietario delle olive, mentre per i
proculeiani il proprietario sarà lo specificatore.
I romani fanno una media sententia se la cosa può tornare allo stato primitivo la proprietà va al
proprietario della materia prima in caso contrario va allo specificatore che deve però risarcire il proprietario
per il suo ingiusto arricchimento. Questa media sententia viene accolta da Giustiniano.
ACQUISTI A TITOLO DERIVATIVO
I. Mancipatio
II. In iure cessio
III. Traditio
Mancipatio: E’ un modo di trasferire la proprietà che può avvenire con o senza compravendita, se non si fa
la mancipatio l’acquirente ha solo il possesso, anche per le donazioni si deve fare la mancipatio che è quindi
un atto traslativo della proprietà astratta.
Ci sono due soggetti il mancipio dans ed il mancipio accipiens, c’è un libri pens ed i cinque testimoni sui iuris
(il libri pens tiene la bilancia per pesare il bronzo in seguito rimane solo il ricordo storico).
Parla il mancipio accipiens che dice :<<meum esse, questa cosa è mia e mi sia acquistata attarverso questo
bronzo e questa bilancia>> e percuote la bilancia con un pezzo di bronzo questo rito faceva trasferire la
proprietà.
Quando si faceva una mancipatio nel mentre si poteva fare la nuncupatio ed anche la deductio con il quale
si deduce un diritto dalla vendita (Es: servitù di passaggio o di acqua).
Quando trasferisce la proprietà il venditore si impegna ad assistere in giudizio l’acquirente nel caso che un
terzo lo citi in giudizio contestando la proprietà della cosa. l’auctoritas dura fino al tempo necessario per
l’usucapione (quindi uno o due anni) o dura tutta la vita quando l’acquirente non è cittadino romano.
In iure cessio: trasferisce la proprietà sia della res mancipi che delle nec mancipi, è costituita da un finto
processo. I due nel giorno dell’udienza si presentano in giudizio con l’oggetto presente, uno dei due compie
la vindicatio e l’altro assume un contegno passivo il pretore addice l’aggetto a colui che ha compiuto la
vindicatio, si usa nell’adotio e nella manumissio.
Traditio: serve a trasferire res nec mancipi e consiste nella consegna materiale della cosa, la consegna deve
basarsi sul rapporto tra i due ritenuto dall’ordinamento meritevole di tutela, l’ordinamento riterrà quindi
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idoneo il trasferimento di proprietà iusta causa traditionis. Es:donazione, pagamento di un debito,ci dev
essere un rapporto sottostante.
Ci sono però delle eccezioni alla consegna materiale del bene:
• Traditio longa manus: non si consegna la cosa ma la si indica a distanza Es: si indica una statua che
è sulla cima di una montagna.
• Traditio brevi manu: colui che acquista la proprietà è già detentore del bene ad altro titolo. Es:
locazione di un appartamento con successiva vendita al locatore
• Costituto possessorio:colui che trasferisce la proprietà si costituisce detentore a diverso titolo. ES:
vendo casa ma rimango detentore come locatario.
• Traditio simbolica: si consegna un bene che simboleggia il bene venduto ES: chiavi di casa.
• Traditio per documenti: (esiste solo in ultimissima epoca postclassica) non si consegna la cosa ma
un documento la definisce
L’usucapione è l’acquisto della proprietà attraverso il possesso prolungato nel tempo si da certezza
giuridica ad una situazione consolidata nel tempo. I requisiti dell’usucapione sono:
• Possesso
• Tempo(2 anni per gli immobili ed 1 per i mobili)
• La res deve essere idonea ad essere usucapita (res habilis) occorre quindi che sia una res in
commercio non rubata e non religiosa.
• Titulus: (iusta causa)rapporto giuridico che l’ordinamento ritiene essere idoneo a ricevere tutela.Es:
una res mancipi trasferita con la traditio è un titulus per l’usucapione.
• Buona fede: chi inizia il tempo dell’usucapione deve essere in buona fede, basta l’inizio perchè si
segue il principio che mala fides superveniens non nocet
Nel periodo post classico l’usucapione cambia:
nei fondi provinciali oltre all’usucapione si applica la longi temporis praescriptio viene applicato in quanto
gli stranieri non potevano fare l’usucapione. Tra il II ed il III sec d.C. nasce la longi temporis praescriptio che
è un modo di perdita della proprietà a causa di un lungo periodo di non uso, come Il possesso di un fondo
per dieci anni, tra presenti (cioè quando il proprietario è presente nella stessa provincia dell’impero), o per
vent’anni, tra assenti (cioè quando il proprietario è assente dalla provincia), fa scattare la perdita ed il
successivo acquisto della proprietà da parte del detentore.
Giustiniano alla fine raccolse le due forme in una sola che prevedeva l’usucapione per le cose mobili in tre
anni e per i beni immobili si applica la longi temporis praescriptio, quindi o dieci o venti anni, questa forma
richiede anche per la longi temporis praescriptio gli stessi requisiti dell’usucapione.
COME VIENE DIFESA LA PROPRIETA’ (12/03/2007)
Rei vindicatio (azione di rivendica) deriva dalla legis actio sacramento in rem e vige dall’età classica fino a
Giustiniano. Questa azione serve a far riottenere al proprietario il possesso di una cosa che è in mani altrui,
si esercita quindi contro il possessore/detentore (legittimato passivo) da parte del proprietario (legittimato
attivo).
Ci sono due eccezioni al fatto che il legittimato passivo abbia la cosa:
1) quando il legittimato passivo lascia dolosamente il possesso del bene per non farsi citare in giudizio
(Qui dolo desit possidere).
2) Quando il legittimato passivo si accorda con un’altro soggetto che si presenterà in giudizio al suo
posto per ingannare il proprietario (qui liti se obtulit).
In questi due casi il proprietario vince lo stesso la causa.
L’onere della prova (vale per tutte le azioni)
In qualunque processo vince colui che riesce a provare una cosa, nel caso della rei vindicatio l’onere della
prova sta al proprietario assistito da colui che ha prestato l’auctoritas, se il proprietario vince la causa c’è la
restituzione della cosa con gli eventuali frutti che sono maturati o le eventuali accessioni. Le spese che il
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possessore ha dovuto sostenere per il mantenimento della cosa, se questi era in buona fede, vanno
rimborsate. Vi sono tre tipi di spese:
1) Spese necessarie: quelle indispensabili affinché il bene rimanga in vita
2) Spese utili: quelle che accrescono il valore del bene
3) Spese voluttuarie: sono inutili e non cambiano il valore della cosa
Si rimborsano solo i primi due tipi di spese , quelle voluttuarie non si rimborsano mai, il possessore in
buona fede che ha sostenuto spese voluttuarie può però esercitare lo ius tollendi e tenere per se gli oggetti
che costituiscono spese voluttuarie, sempre che questo sia materialmente possibile da fare.
Actio negatoria: non serve a riconquistare il possesso perché già è del proprietario ma serve a negare o a
contrastare l’azione di un terzo che dichiara di avere su di un determinato bene diritti parziali (Es:servitù).
In questo caso l’onere della prova è diviso tra i due, il proprietario deve dimostrare la proprietà e la lesione
dei suoi diritti, invece il convenuto deve dimostrare l’esistenza dell’eventuale diritto parziale, vi è quindi
una distribuzione dell’onere della prova.
In bonis habere (avere tra i beni)
E’ disciplinata nell’editto del pretore, e tutela il possessore che per ignoranza abbia acquistato una res
mancipi senza l’atto pubblico in modo che abbia tutti i requisiti per l’usucapione e possa detenere il bene
per tutto il tempo necessario.
1. Exceptio rei venditae et traditae: quando qualcuno, di solito è il venditore, cerca di spossessare l’in
bonis habere si può utilizzare questo strumento processuale che adduce un elemento nuovo al
processo cioè la vendita e paralizza l’azione dell’attore fino al compimento dell’usucapione.
2. Actio pubbliciana: è un azione ficticia (una finzione giuridica)e si usa quando l’in bonis habere non
ha più il possesso della cosa e deve riacquistarlo, allora il pretore da istruzione al giudice di
giudicare come se fosse già trascorso il tempo dell’usucapione. Il proprietario quindi eserciterà la
rivendica contro il terzo detentore ma poi con l’actio pubbliciana l’in boni habere si riprende il
bene.
L’in bonis può fare tutto con il bene tranne gli antichi negozi dello ius civile (Es: mancipatio) di fatto chi ha
l’in bonis habere è considerato proprietario.
Duplex dominium: sul bene ci sarebbero due forme di proprietà (sembra un ossimoro) una teorica ed una
fattuale, la dottrina moderna parla di un dominio bonitario.
Condizione giuridica dell’ager pubblicus
L’ager pubblicus era il territorio conquistato ai nemici questo territorio non veniva utilizzato dallo stato ma
assegnato ai privati affinché lo facciano fruttare. Quando si conquista un territorio il rappresentante del
popolus romanus sceglie se venderlo, regalarlo o distribuirlo in godimento ai privati, in questo ultimo caso
la proprietà rimane al popolus.
Ci sono noti più di trenta tipi di assegnazione dell’ager pubblicus ma ne ricordiamo solo quattro:
1) Ager occupatorius:era una forma di possesso revocabile all’origine era concesso solo ai patrizi, la
revoca, in concreto,non avveniva mai. Questa forma di possesso però non porta all’usucapione
perché manca la iusta causa.
2) Ager compascus: Era un pascolo comune assegnato dallo stato ad una comunità, questa però
doveva pagare un canone allo stato.
3) Ager vectigalis: Era un’assegnazione quinquennale revocabile solo nel caso in cui non si avesse
pagato il canone, i cinque anni si rinnovano con consenso tacito quindi nella pratica diventava
perpetuo.
4) Ager privatus vectigalisque: si acquista all’asta il “possesso” di un pezzo di terreno si deve
comunque pagare il canone ma è un possesso trasferibile sia inter vivos che mortis causa.
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Gaio diceva che il vectigalis è simile ad una locazione, obbiettivamente è difficile classificare questa forma a
causa del canone che le distingue da un normale possesso. Possono essere classificate come locazioni ma il
canone può anche essere visto come imposta fondiaria.
ENFITEUSI(480 d.c.)
Diritto reale di pieno godimento su cosa altrui trasmissibile sia inter vivos che mortis causa, se si vende
bisogna dare la prelazione al proprietario, se questo non accetta comunque bisogna dargli il 2% del ricavato
� L’enfiteuta deve pagare un canone, se non lo fa per tre anni consecutivi l’enfiteusi decade.
� L’enfiteuta ha l’obbligo di non deteriorare la cosa
� Se si tratta di una terra incolta egli ha l’obbligo di dissodarla e coltivarla.
USUFRUTTO: ius alieni rebus utendi fruendi salva rerum substantia
Diritto su cose altrui di usare e di percepire i frutti salvo la sostanza delle cose, il diritto di usufrutto è
inalienabile sia mortis causa che inter vivos è un diritto limitato nel tempo al massimo fino alla morte
dell’usufruttuario, nel caso il titolare sia una persona giuridica il massimo è di cento anni.
E’ un diritto a cui si può rinunciare, se si rinuncia il proprietario rientra nella pienezza della proprietà,
l’oggetto dell’usufrutto deve essere un bene inconsumabile l’usufruttuario può usare liberamente il bene
(utendi) ed anche gli eventulai frutti che ne nasceranno saranno i suoi (fruendi).
Il partus ancillae di una schiava in usufrutto non è ritenuto un frutto perchè manca le periodicità
caratteristica dei frutti, è invece considerato frutto del gregge il latte, la lana e sono considerati frutti anche
gli agnellini purché siano stati sostituiti i capi premorti, il gregge deve mantenere sempre lo stesso numero
in quanto l’usufruttuario non può ne modificare la cosa ne migliorarla.
Il rapporto con il proprietario:
il proprietario di una cosa in usufrutto è il nudus dominus (nudo proprietario). L’usufrutto si costituisce sia
inter vivos che mortis causa, inter vivos con la in iure cessio (solita finzione con atteggiamento passivo)
oppure si costituisce con una deductio cioè la sottrazione del diritto di usufrutto dalla proprietà, mortis
causa l’usufrutto si costituisce con un legato per vindicatione.
DIRITTO DELLE OBBLIGAZIONI (19/03/2007)
Le obbligazioni sono diritti relativi perché non sono opponibili erga omnes, ma solo ai soggetti coinvolti.
Le obbligazioni sono composte da due momenti:
1. Obbligo di comportamento del debitore
2. Responsabilità nel caso di inadempimento
Laddove il debitore sia inadempiente e quindi scatti la responsabilità il creditore avrà la possibilità di
esercitare un’azione giudiziale in personam (a differenza di quelle dei diritti reali che sono in rem)
Il diritto delle obbligazioni nasce da due possibili origini, probabilmente è dovuto ad entrambe ed ha quindi
una pluralità di origini:
1) Atto illecito
2) Origine religiosa
1) L’atto illecito ha una sorta di evoluzione darwiniana, sin dalle origini si compivano atti illeciti ma
non essendovi uno stato forte si ricorreva all’uso arbitrario della forza (violenza privata), il secondo
stadio fu la legge del taglione che costituì un gigantesco passo avanti concettuale in quanto si
determinava un pena prestabilita e la violenza non era più arbitraria, c’è un terzo che dice “talio
esto (vi sia il taglione)”.
Il terzo stadio fu la previsione, sempre nell’ambito del taglione, che i due si possano mettere
d’accordo per evitarlo cioè una composizione volontaria delle parti, lo stadio finale è quando la
legge predetermina la pena per le diverse ipotesi, non c’è più ne il taglione ne la libera scelta c’è
solo la composizione legale, la legge dice quanto costa commettere un atto illecito.
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Nella legge delle XII tavole c’è un misto delle due composizioni e troviamo ancora tracce delle
usanze più antiche (taglione), come ad esempio l’amputazione dell’arto (membrum ruptum) però
quando si trattava di cose meno gravi si passa alla composizione legale come per la frattura (ossus
fractum) in questo caso dall’atto illecito nasce un debito e quindi un’obbligazione.
2) All’origine quando lo stato non era consolidato le prestazioni venivano garantite da impegni di tipo
religioso vi era una grande paura delle punizioni divine, i romani concepiscono la divinità fides
(buona fede) la cui violazione comportava punizioni pesanti, nei tempi più antichi (cosa che tutt’ora
è dubbia) la violazione di questa divinità comportava la messa a morte.
Il più antico contratto romano è la sponsio, una promessa di tipo religioso che si fonda sulla fides,
l’insolvente o veniva fatto schiavo o veniva ucciso (squartato in caso di più debitori).
Qualunque siano le origini delle obbligazioni è l’affermazione dello stato che consolida il vincolo
obbligatorio.
Fonti delle obbligazioni(fatti dai cui nascono obbligazioni):
Contratti
1) Gaio
(istituzioni) Delitti
Ci sono però delle figure che però non rientrano in questa classificazione Es: indebito solutio: quando si
paga un debito che però non si ha ed il presunto creditore accetta in perfetta buona fede, da qui nasce
l’obbligazione di restituire pur non essendo l’indebito solutio ne un contratto ne un delitto.
Contratti
2) Gaio Delitti
(res cottidianae)
Varie causarum figure
Contratti
Delitti
3) Giustiniano
(istituzioni) Quasi contratti
Quasi delitti
Nel codice del 1865 sono ancora presenti i quasi contratti giustinianei.
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IL CONTRATTO
E’ un accordo che prevede due elementi:
1) Conventio: accordo su un preciso assetto di interessi
2) Patrimonialità: il contratto deve avere un contenuto patrimoniale
Nasce un sistema tipico nel I sec a.C, i contratti sono quindi tipicizzati e non ne può nascere uno diverso da
quelli previsti dalla legge., questo sistema arriva immutato fino a Giustiniano.
Re-reali
Contratti Verbis-verbali
litteris-letterali
Consensus-consensuali
1) Gaio
(istituzioni) Furto
Rapina
Delitti Iniuria
Damno iniuria dato
� Reali: il consenso si manifesta attraverso la dazione di una cosa.
� Verbali: il consenso si manifesta verbalmente
� Letterali: il consenso si manifesta per iscritto
� Consensuali: il consenso si manifesta in qualunque maniera
� Iniuria: offesa di qualsiasi tipo sia fisico che morale
� Damno iniuria datum: danno aquiliano, danno ingiustamente arrecato
I CONTRATTI (in ordine cronologico)
Verbali
La sponsio che poi diventa la stipulatio, è un contratto verbale antichissimo nel quale il consenso si
manifesta pronunciando delle parole. Nel periodo antico si usa per un’ infinità di casi (Es: acquistare debiti
o crediti, a scopo cautelativo, rapporti familiari) nel periodo più antico il votum è visto come un contratto
bilaterale “voti sponsium” perchè una volta soddisfatta la richiesta è come se la divinità avesse dato il suo
assenzo.
La sponsio è un scambio contestuale di domanda e risposta
ES. D:<<centum mii dari spondes>> R:<<spondeo>>
I requisiti sono la contestualità e la congruità, la risposta deve utilizzare lo stesso verbo della domanda.
Quando la sponsio cede il terreno alla stipulatio i requisiti non sono così rigidi basta che vi sia la congruità si
può utilizzare anche un’altro verbo.
Nell’età arcaica lo strumento processuale in caso di inadempienza è la legis actio per iudicis arbitrive
postulationem, in età classica quando non si usano più le legis actiones si usano
• L’actio ex stipulatio
• L’actio certe creditae pecuniae: quando si trattava di una somma certa di denaro.
Nel diritto post classico la stipulatio diventa una forma di impegno generico in accordo tra le parti.
Dotis dictio: promessa di costituire la dote:la donna,il padre oppure un debitore si assume l’obbligo di
costituire la dote, è una dichiarazione unilaterale e avviene uno loquente in quanto il marito manifesta il
suo assenzo tacitamente.
Promissio iurata liberti: promessa giurata dell’ex schiavo (libertinus), Gaio dice che è l’unico caso in cui un
giuramento produce obbligazioni, lo schiavo promette al padrone – prima di essere liberato- di compiere
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verso il padrone determinate opere, questa promessa fa sorgere delle obbligazioni che saranno però
esigibili solo dopo la manomissione.
Nexum: è un istituto antichissimo non si sa bene se considerarlo un contratto e tanto meno se classificarlo
come verbale, quando Gaio scrive il nexum non esiste già più perché fu abolito nel 326 a.C. dalla legge
poetelia papiria. Consiste in un auto asservimento che si fa nella forma per aes et libram (cinque testimoni,
libri pens.....) con il quale il debitore inadempiente, prima di essere citato in giudizio, può accordarsi con il
creditore per estinguere il suo debito attraverso il lavoro, questa cosa è ritenuta odiosissima dai romani in
quanto questo istituto è squilibrato ed il creditore ha il coltello dalla parte del manico.
Reali (26/03/2007)
Ciò che rende reale il contratto è il fatto che si perfeziona con la trasmissione della cosa. Questo tipo di
contratti non ha alcun effetto reale, in diritto romano il contratto ha sempre effetti obbligatori.
I contratti reali nelle istitutiones di Gaio si riducevano ad uno solo, il mutuo, Gaio nelle res cottidianae
aggiunge altre quattro figure il comodato,il deposito, il pegno e la fiducia.
Il mutuo
E’ quel contratto reale unilaterale titolo gratuito con cui il mutuante trasferisce al mutuatario la proprietà di
una somma di denaro a patto che questa venga restituita o su richiesta del mutuante o in una data
prestabilita nel contratto. E’ unilaterale in quanto solo il mutuatario deve la prestazione.
L’oggetto del mutuo è una somma di denaro oppure una quantità di cose fungibili, il mutuatario deve
restituire tantundem et usdem generis. Nel caso in cui il mutuatario restituisca una somma di denaro
inferiore a quella originaria la differenza si considera data in donazione.
In caso di inadempimento del mutuatario si fanno:
o L’actio certae creditae pecuniae: quando l’oggetto era una somma certa di denaro
o L’actio condictio certae rei: quando l’oggetto era una quantità di beni fungibili
L’unica peculiarità del mutuo è il suo essere a titolo gratuito, nonostante nessuno prestasse denaro a titolo
totalmente gratuito, probabilmente ciò deriva dal fatto che al tempo della sua nascita si applicava su
derrate alimentari su cui era difficile pattuire interessi propriamente detti.
Gli interessi non erano vietati ma andavano pattuiti con un mezzo esterno al mutuo venne ideata allora la
stipulatio usurarum(contratto verbale esterno).
Vi erano però tre eccezioni in cui gli interessi sono previsti nel mutuo stesso:
1) Nel caso di mutuo tra civitates gli interessi vengono previsti nel mutuo stesso e non nella stipulatio
2) Nel mutuo di derrate di alimenti gli interessi potevano essere previsti nel mutuo stesso.
3) Nel mutuo marittimo il prestito serve a sovvenzionare un impresa marittima gli interessi sono nel
mutuo stesso, essendoci in questo caso un rischio imprenditoriale gli interessi potevano essere
pattuiti anche al di là della misura legale (12% annuo), questi però potevano essere richiesti solo
nel caso in cui la nave fosse tornata sana e salva in porto e non in caso di un naufragio o di un
saccheggio.
Il mutuo è un contratto tipicamente del diritto civile ed è l’unico dei contratti reali che comporta il
trasferimento della proprietà.
Gli altri quattro contratti nascono invece dallo ius gentium, in questi la cosa viene trasmessa in detenzione,
per questo Gaio nelle istitutiones non li considera contratti reali.
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Il comodato
E’ un contratto reale a titolo gratuito che ha per oggetto un bene inconsumabile ed è imperfettamente
bilaterale, con questo contratto il comodante trasferisce la detenzione del bene al comodatario affinchè
questo ne faccia l’uso previsto nel contratto e lo restituisca poi alla scadenza fissata, il comodato è quindi
un contratto d’uso.
Il contratto è imperfettamente bilaterale quando assume un genus intermedio tra contratto unilaterale e
contratto bilaterale dal punto di vista degli effetti, potrebbe infatti sorgere – oltre alla normale
obbligazione nei confronti del comodatario- un obbligazione nei confronti del comodante come nel caso in
cui l’oggetto si rovini -non a causa dell’uso del comodatario- e che necessiti di manutenzione straordinaria.
Elemento essenziale del comodato è la gratuità se non ci fosse si parlerebbe di locatio rei o di contratto
innominato. L’uso del bene deve essere solo quello pattuito nel contratto se il comodatario ne fa un uso
diverso commette un furto d’uso.
Il regime processuale del comodato risente del fatto che è un contratto dello ius gentium, inizialmente
viene protetto con un’azione pretoria l’actio in factum concepta, una azione è in factum quando nel
intentio non vi è un diritto ma una situazione di fatto che si vuole far tutelare dal diritto. Con il passare del
tempo questa azione pretoria si trasforma in una azione civile l’ actio iudicium bona fidei
Il comodato ha due peculiarità, ha origine probabilmente dai rapporti clientelari tra le gens romane tra le
quali esisteva un istituto precario che -probabilmente- era l’antenato del comodato, l’altra caratteristica è
che il comodato è uno dei primi contratti in cui il regime della responsabilità contrattuale è tenuto sul
principio della utilitas contraentium, la responsabilità contrattuale viene graduata in maniera più o meno
severa in rapporto all’utilità che il contraente inadempiente riceve dal contratto.
Il deposito
E’ un contratto reale imperfettamente bilaterale ed a titolo gratuito (elemento essenziale) in base al quale
il depositante trasferisce al depositario la detenzione di una cosa affinché il depositario la conservi e la
restituisca su richiesta del depositante o allo scadere di un eventuale termine.
Se il depositario si appropria del bene commette un furto, se invece la utilizza solamente commette un
furto d’uso. Oggetto del comodato è una cosa mobile, anche consumabile ed eventualmente fungibile.
Per proteggere questo contratto si poteva fare l’actio depositi, azione che nasce sempre dal diritto pretorio
come l’actio in factum si trasformo poi nell’actio iudicio bona fidei.
Il deposito si articola in sottocategorie che sono i depositi speciali, questi si differenziano dal deposito
ordinario per caratteristiche precise.
Deposito miserabile o necessario
Depositi speciali Sequestro convenzionale
Deposito irregolare
o Il deposito miserabile avviene in seguito ad un avvenimento come una catastrofe o un saccheggio
in cui il proprietario ha il bisogno di depositare i suoi beni presso il depositario, in questo caso la
situazione del depositario si aggrava: egli ha una responsabilità penale e contro di lui si può fare
l’actio in duplum cioè l’azione per avere il doppio del valore delle cose che doveva custodire.
o Il sequestro convenzionale si ha quando essendoci due parti che litigano sulla proprietà di un bene
questo viene affidato ad un terzo che deve conservarlo fino alla risoluzione della lite.
o Il deposito irregolare si ha quando si custodisce un oggetto , ad esempio una somma di denaro che
va restituita non nella sua fisicità ma nel tandundem eiusdem generis (nella stessa quantità e nello
stesso genere).
Rispetto al mutuo la situazione tra le parti è invertita è –infatti- il mutuatario ad avere interessi
maggiori mentre nel deposito irregolare al contrario è il depositante. (Altra differenza si trova nella
parte processuale: nel deposito irregolare viene prevista un’azione duttile mentre il problema degli
interessi veniva risolto inserendoli direttamente nella fattispecie contrattuale).
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Il pegno
E’ un contratto reale imperfettamente bilaterale che si conclude fra chi da la cosa in pegno (debitore) e chi
la riceve come garanzia (creditore). Questo contratto si estingue quando viene pagato il debito in questo
caso il creditore deve per forza restituire la cosa consegnata come garanzia.
Il contratto di pegno venne protetto dal pretore con l’actio pignoraticia in personam che si distingue
dall’actio pignoraticia in rem, la prima spetta al debitore del rapporto obbligatorio preesistente la seconda
al creditore piognoratizio.
l’actio pignoraticia in personam è un’actio di factum e serve in due casi:
1) a far valere il diritto del creditore ad un corretto svolgimento del rapporto obbligatorio.
2) a far valere la responsabilità del creditore nella conservazione della cosa data in pegno,
probabilmente è sempre rimasta un actio in factu.
La fiducia
E’ un trasferimento fiduciario della proprietà, secondo Gaio (res cottidianae) la fiducia è un contratto reale
dello ius gentium in qunato c’è un trasferimento a scopo fiduciario della proprietà e non della detenzione.
Il trasferimento può avvenire o con la mancipatio o con l’in iure cessio si crea il pactum fiduciario, in forza
del quale l’accipiente dovrà ritrasferire la proprietà all’antico proprietario una volta che sia stato realizzato
il fine voluto dalle parti.
Esistono due tipi di accordo che portano a due figure diverse:
o Fiducia cum creditore: si usava a scopo di garanzia di un’obbligazione preesistente, il debitore
trasferiva la proprietà al creditore con l’impegno da parte di quest’ultimo a ritrasferirla non appena
il debitore avesse soddisfatto il suo debito.
o Fiducia cum amico: si usava a scopo di deposito o comodato taluno trasferiva la proprietà all’altro
affinché la usasse in un determinato modo o la custodisse, l’accipiente si impegnava poi a
ritrasferirla all’antico proprietario una volta trascorso un termine o su richiesta di quest’ultimo (si
pensa che questa forma sia l’antecedente del deposito e del comodato).
A tutela di questo tipo di contratto vi era l’actio fiduciae che dava luogo ad un giudizio di buona fede, il
convenuto condannato oltre a dover restituire il bene incorreva nell’infamia, l’actio fiduciae fu poi
ricompresa nei iudici bona fidei e fu probabilmente il primo tipo di formula utilizzata fra cives.
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CONTRATTI CONSENSUALI (02/04/2007)
Compravendita
locazione
Contratti consensuali
Mandato
Società
La caretteristica dei contratti consensuali non è il consenso, ma il fatto che il consenso può essere
manifestato in qualsiasi modo ( per iscritto, con fatti concludenti,consenso verbale)
Compravendita
Ha la funzione economico-sociale di far compiere lo scambio di un bene contro una somma di denaro.
Dalla compravendita nascono obbligazioni, la prima grava sul venditore che ha l’obbligo di trasferire la
disponibilità del bene pacifica e definitiva, ma dovrà accompagnare questo atto con un’altro atto che
trasferisca la proprietà, i due eventi infatti rimangono pacificamente due cose separate.
L’atto traslativo della proprietà non è quindi compreso nella compravendita, anche nel caso della traditio
l’atto traslativo della proprietà coincide nei fatti ma rimane pur sempre cosa separata.
L’obbligazione del compratore è invece quella di trasferire al venditore la proprietà di una somma di denaro
- res nec mancipi- che quindi era nei fatti con la traditio della somma di denaro.
Vi erano due eccezioni:
1) Emptio rei speratae: compravendita di una cosa sperata, cioè si vende una cosa futura che non si
sa se verrà in natura (Es:vendita del partus ancillae). L’obbligazione in questo caso è sottoposta ad
una condizione e nasce solo se la cosa si produce.
2) Emptio spei (acquisto della speranza): oggetto della vendita è la speranza medesima, si acquista
scommettendo che la cosa nasca (Es: acquisto del pescato), il rischio grava su entrambi ma c’è una
convenienza di entrambi perché si elimina il rischio di impresa. Ovviamente il prezzo deve essere
pagato anche se la cosa non si produce.
Il prezzo secondo i proculeiani è solamente una somma di denaro, mentre secondo i sabiniani poteva
consistere in una qualsiasi cosa, prevarrà la tesi dei proculeiani in quanto lo scambio di cosa contro cosa è
la permuta, il prezzo quindi deve essere una somma certa di denaro che può essere determinata per
relationem (Es: prezzo determinato in base al listino di una borsa), il prezzo può anche essere determinato
dall’arbitrio di un terzo in età giustinianea.
Obbligazioni del venditore accessorie
1. Garanzia per l’evizione
2. Garanzia per i vizi occulti
1) L’evizione avviene quando si è privati della proprietà di un bene, la garanzia obbliga il venditore ad
assistere in giudizio il compratore nel caso in cui subisca un’azione di rivendica. Se ha ragione
l’attore il venditore dovrà pagare al compratore evitto il doppio di quanto egli ha pagato a lui ,
questo obbligo dura fino allo scadere del tempo per l’usucapione.
Se si fa solo la compravendita e non la mancipatio la garanzia non c’è, sarà fatta allora una
stipulatio che obbliga il venditore alla garanzia contro l’evizione in seguito questa usanza sarà data
per scontato. Le due parti però possono decidere di escludere la garanzia per l’evizione ma questo
va fatto con un apposito pactum in quanto la garanzia è un elemento naturale del negozio.
2) E’ una garanzia tipica della compravendita, in principio si doveva fare una stipulatio per garantire
l’acquirente da vizi occulti e non immediatamente riconoscibili (Es: schiavo epilettico). Inseguito
questa forma di garanzia si da per scontata.
Il compratore può usare l’actio empti, azione che serve per avere la differenza di valore tra il prezzo
pagato ed il valore reale della cosa. Il venditore però è tenuto a pagare solo se ha taciuto un difetto
che lui conosceva o che abbia affermato qualità o caratteristiche che invece non c’erano.
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C’era una disciplina particolare per le vendite al mercato che sono disciplinate dagli edili curuli che
promulgavano un editto sui chi indicavano le norme con cui avrebbero regolato l’attività dei mercati. Gli
edili curuli stabiliscono delle regole sulla vendita di schiavi ed animali res mancipi: ogni capo deve avere un
cartello che indica gli eventuali vizi (Es: schiavo con tendenza alla fuga), se si compra nonostante i vizi
dichiarati sono fatti suoi, se invece il venditore non li ha scritti il compratore può fare due azioni:
1 Actio redibitoria: azione intentata dal compratore entro sei mesi dall’acquisto che serve alla
risoluzione del contratto, cioè alla restituzione di cosa e prezzo.
2 Actio quanti minoris: si intentava quando non vi era un vizio così grave da voler risolvere il
contratto, questa azione si doveva intentare entro un anno e portava al risarcimento della
differenza di prezzo.
Locazione:
la locazione prevede tre tipologie diverse:
1. Locatio rei: un soggetto (locatore) da la detenzione di un bene ad un altro soggetto (conduttore),
che dovrà pagare al locatore un canone ed la termine del contratto restituire la cosa.
2. Locatio operis: il locatore da la cosa in detenzione al conduttore affinché questi vi compia un
lavoro, il conduttore dovrà pagare in cambio una mercede.
3. Locatio operarum: il locatore consegna la proprie opere al conduttore che pagherà per queste una
mercede. (le opere sono intese come un’entità materiale).
Queste tre sottocategorie di locazione non permettono una definizione unitaria.
I romani si pongono il problema della differenza tra locazione e compravendita, c’è ad esempio il caso dei
giochi gladiatori, questa è una compravendita o una locazione??? Visto che almeno la metà dei gladiatori
muore, si giunge ad una via di mezzo i gladiatori che muoiono sono stati comprati quelli che sopravvivono
sono stati locati.
La cosa che differenza la locazione dalla compravendita è quindi la restituzione del bene.
Locatio operarum: la locatio operarum è ritenuta una cosa disdicevole in quanto il lavoro era una cosa da
schiavi, il locatario infatti era chiamato mercennarius cioè colui che svolge delle opere dietro mercede.
I romani distinguono all’interno delle opere le opere liberales (medico, avvocato...), che sono opere
intellettuali e nascono da attività liberali, per queste opere il compenso si chiamava honorarium.
Mandato
Contratto in forza del quale il mandatario è tenuto a dare esecuzione ad un incarico assegnatogli dal
mandante. L’incarico è gratuito -ma essendo il mandato un contratto- il mandatario è tenuto a rispettare il
mandato ed il mandante deve rifondere spese e danni eventuali, è però certa solo la prima obbligazione, le
due obbligazioni infatti non sono allo stesso piano il mandato è quindi un contratto imperfettamente
bilaterale. Le obbligazioni del mandante sono meramente eventuali, mentre la gratuità è fondamentale ed
essenziale.
Il mandato nasce ex officio et amicitia se non si porta a termine il mandato ricevuto il mandante può citare
in giudizio il mandatario con l’actio mandati, se invece una volta portato ha termine il mandato il mandante
non risarcisce gli eventuali danni o spese sostenuti il mandatario può citarlo in giudizio con l’actio mandati
contraria.
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Società
Contratto attraverso il quale due o più persone si obbligano a mettere insieme beni o servizi per giungere
ad uno scopo patrimoniale comune. La società romana ha fine di lucro, se non lo ha non è una società.
Ci sono due tipi di società:
1. Societas omnium bonorum(società di tutti i beni)
2. Societas unius negoti (società di una sola attività)
La societas omnium bonorum nasce sul modello del consortium ercto non cito, cioè quando gli eredi non
dividono l’eredità ma restano in comunione nel complesso dell’eredità, la societas omnium bonorum si
verifica quindi quando degli estranei mettono insieme tutti i loro beni, per fare questo ci vuole un’apposita
legis actio, comunque si può ridividere la proprietà quando si vuole.
• Actio cummuni dividundo (tra estranei)
• Actio familiae erciscunde (tra sui erdes)
La società di tutti i beni si formava spesso nelle sette che prevedevano l’abolizione della proprietà privata
(pitagorici).
Il contratto di società ha alcune particolarità che lo differenziano dagli altri, come il consenso che se viene a
mancare (renuntiatio societatis) scioglie l’intera società anche se molto numerosa, i romani pensano che la
società sia simile al matrimonio ed in essa vi è l’affectio societatis.
I giuristi elaborano due tutele per i soci che vengono danneggiati dalla renuntiatio.
1. Renuntiatio dolosa
2. Renuntiatio intempestiva
1) Un socio sapendo di essere stato istituito erede scioglie la società, il socio danneggiato può usare
l’actio pro socio.
2) Si scioglie la società quando si crea un grave danno alla società in buona fede, in questo caso i soci
possono fare un’azione contro chi ha sciolto la società in maniere intempestiva.
Negozio posto in essere dai soci
Gli effetti dell’acquisto posto in essere da un socio vanno solo in capo a chi compie il negozio, quest’ultimo
dovrà poi trasferire la parte che spetta agli altri soci.
Il socio del mio socio non è mio socio, cioè se si ha una società con Tizio che a sua volta ha una società con
Caio io non sono socio di Caio e le due società sono separate e non hanno alcune legame.
Gli utili e le perdite si dividono sulla base di quanto è stabilito sul contratto di società,è proibito il patto cum
leone (patto leonino) cioè ad una socio vanno solo le perdite ed ad un altro solo gli utili, se nulla è stabilito
nel contratto si dividono sia utili che perdite al 50% per la logica dell’affectio societatis.
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Quadri partizione delle fonti delle obbligazioni
CONTRATTI
DELITTI
QUASI CONTRATTI
QUASI DELITTI
Quasi contratti (16/04/2007)
Nei quasi contratti le obbligazioni nascono da un atto unilaterale, rispetto ai contratti manca il consenso.
Negotium gestio: Gestione dei negozi altrui, (ad esempio un uomo abbandona il suo campo prima del
raccolto per un qualsiasi motivo, il vicino – senza alcuna richiesta e spontaneamente- fa il raccolto, vende i
frutti ed aspetta il ritorno del vicino) quando un soggetto senza alcun incarico e senza alcun dovere nato da
un qualsiasi ufficio, intraprende la gestione degli affari altrui.
Da ciò nascono delle obbligazioni a carico del gestor:
� Portare a termine le gestione
� Trasmettere al dominus gli effetti dei negozi
E delle obbligazioni a carico del dominus:
� Rimborsare al gestor le eventuali spese che ha sostenuto per la gestione.
Affinché vi sia una negotiorum gestio sono indispensabili tre elementi:
1. Gli affari devono essere altrui (elemento oggettivo)
2. Il gestor deve essere consapevole di compiere un attività per affari altrui (elemento soggettivo)
3. Le gestione deve essere iniziata utilmente -il negozio deve essere utiliter coeptium- cioè l’attività
iniziale deve essere utile ma solo inizialmente , il negozio deve presentarsi utile nel suo principio,
poi se si finisce in perdita ed il gestor ha utilizzato la diligenza del buon padre di famiglia il dominus
non può fare nulla.
Pollicitatio: promessa unilaterale che non richiede alcuna accettazione da parte del ricevente, questo fa
scattare un obbligazione in circostanze particolari.
L’uso tipico della pollicitatio è nelle campagne elettorali, l’impegno a fare qualcosa può essere richiesto in
giudizio, è una promessa privata che non fa parte della carica che andrà a coprire il candidato, gli impegni
politici infatti può anche non farli non gli verranno mai opposti in giudizio.
Non è chiaro dalle fonti in quale momento sorgesse l’obbligazione, ma queste ci fanno capire che poteva
nascere in tre diversi momenti:
1. Al momento della promessa
2. Al momento dell’elezione
3. Nasce solo quando il candidato, nel caso sia stato eletto , inizia l’opera.
La soluzione è una via di mezzo tra le prime due cioè l’obbligazione nasce al momento della promessa ma è
condizionata da un fatto futuro ed incerto.
I giustinianei inquadrano nella categoria dei quasi contratti il votum: questo era la promessa verso una
divinità di compiere una prestazione in cambio dell’esaudimento di una preghiera, la prestazione veniva
sancita con un oggetto l’ex voto.
All’inizio il voto è concepito come una sponsio, quindi come un atto bilaterale, la bilateralità era data dai
fatti concludenti della divinità, anche nel votum era presente la clausola sospensiva; i giustinianei invece
classificano il votum nei quasi contratti in quanto cristiani che non ammettevano contrattazioni con Dio.
Il votum prima del cristianesimo era considerato un negozio vero e proprio ma non con il dio ma con i
sacerdoti di quest’ultimo che potevano addirittura richiedere la prestazione in giudizio nel caso in cui il dio
avesse accolto la preghiera, i sacerdoti redigevano delle tavolette come prova.
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In debiti solutio: Gaio non riuscì a farla entrare ne nei delitti ne nei contratti e per questo la mise nelle varie
causarum figure. Un soggetto che pensa erroneamente di avere un debito nei confronti di un altro sogetto
compie la prestazione che o non esiste o non è a lui imputabile, il presunto creditore deve essere in buona
fede se no si tratta di furto.
Questa obbligazione sorge in capo al ricevente e consiste nel restituire ciò che ha ingiustamente ricevuto,
non può essere però considerato un contratto reale in quanto il pagamento non è fatto per creare un
obbligazione ma bensì per estinguerla. L’obbligazione nasce dunque al momento della datio.
Sono necessari quattro elementi affinché si abbia una in debiti soluzio:
1. Solutio: si deve aver pagato
2. In debitum: cioè qualcosa di non dovuto, l’obbligazione non esiste, l’oggetto è totalmente diverso,
oppure l’obbligazione esiste ma in capo ad un’altra persona.
3. Error solventis: errore nel pagamento.
4. Error accipientis: errore nell’accettazione
DELITTI
I delitti sono già presenti nella bipartizione di Gaio e provengono da atto illecito, esistono due tipi di atto
illecito uno privato (delicta) ed un’altro pubblico (crimina) che sono puniti dallo stato. Privato (delicta)
I delitti sono quattro: Atto illecito
Pubblico (crimina)
Furto
sottrazione di una cosa mobile altrui contro la volontà del proprietario, anche la sottrazione di una persona
sottoposta al potere altrui è furto,nel periodo più antico non fa differenza il modo con cui viene fatto il
furto. Si esclude invece che possa esserci furto di beni immobili.
Nella legge delle XII tavole il furto è diviso in due categorie:
Manifestum (in flagranza)
Furtum
Non manifestum (scoperto dopo)
Vi è una pena diversa tra i due, il furtum manifestum ha pene durissime come la fustigazione (frustate) con
conseguente addizione al derubato – non sappiamo però quanto duri questa addictio- si suppone che il
derubato potesse vendere il ladro trans tiberim senza doverlo portare al mercato. Nel caso in cui il ladro
fosse uno schiavo lo si metteva obbligatoriamente a morte.
Nel caso di un furtum nec manifestum la pena è diversa, il ladro è punito con il duplum cioè deve pagare il
doppio del valore di ciò che ha rubato.
Con l’andare del tempo la disciplina varierà si inseriranno delle categorie di furto aggravato (furto
qualificato), come nel caso in cui il derubato scopra il ladro di notte, il derubato può allora esercitare lo ius
occidendi, il ladro è stato iure caesus questo non è un omicidio. Anche nel caso in cui il ladro si difenda con
un arma, il derubato può ucciderlo a buon diritto (fur qui se telo defendi).
Il derubato può uccidere ma prima deve compiere una cosa che costituisce un prova deve chiamare i vicini
a gran voce –endoploratio-.
I romani avevano escogitato un meccanismo grazie al quale un furto non in flagrante venisse considerato
un furto in flagrante(Es: se si ritrova la refurtiva a casa del presunto ladro) per fare questo c’era però una
precisa procedura la questio cum lacie et licio che era un rituale giuridico: bisognava recarsi con dei
testimoni, indossando solo una specie di tanga (panno) e tenendo con entrambe le mani un piatto.
Dopo le XII tavole la pena per il ladro manifesto cambia, viene punito con il quadruplo.
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Nel diritto classico il furto viene classificato, sono richiesti quattro elementi affinché vi sia furto:
1. Ci deve essere un rapporto materiale diretto tra il ladro e la cosa (contrectatio rei), ovvero il
maneggiamento della cosa.
2. In vito domino: il proprietario non deve essere d’accordo (elemento soggettivo).
3. Animus furandi: il ladro deve sapere che sta compiendo un furto (elemento soggettivo del ladro)
4. Animus lucri facendi: il furto deve avere la finalità di lucro ad esempio se si ruba una collana per
metterla non è furto.
Rapina
Nasce nel I sec a.C. è un furto qualificato dall’uso della violenza -sorge in questo periodo storico perchè a
quel tempo infuriavano a Roma le guerre civili- Lucullo nel suo editto crea una azione processuale per poter
intentare una procedura civile contro il rapinatore, l’actio bonorum raptorum, come se questi avesse fatto
un furto manifesto la pena era quindi del quadruplo se l’actio veniva esercitata entro un anno se veniva
esercitata dopo c’era il semplice risarcimento.(simplum).
Damnum iniuria datum
Le XII tavole non conoscono il danneggiamento in generale ma ci sono delle figure specifiche di
danneggiamento (Es: il taglio clandestino di alberi altrui che è punito con 25 assi – composizione legale-).
La lex aquilia del 286 a.C. istituisce il danno aquiliano (da Aquilio Gallo) o danno extracontrattuale, questa
legge uniforma tutte le varie figure di danneggiamento e ne prevede due:
1. Se si uccide uno schiavo o un animale res mancipi altrui, il proprietario può sottoporre il
danneggiatore alla manus iniectio. Il valore del bene viene calcolato prendendo il maggior valore
che il bene ha avuto al mercato nell’anno in corso.
2. Se invece è stata danneggiata un’altra cosa o è stata solo ferita è non uccisa una cosa res mancipi il
danneggiatore dovrà pagare il maggior valore della cosa negli ultimi trenta giorni.
La lex aquilia segna tutta l’evoluzione di questo istituto che viene costruita dalla giurisprudenza e dal
pretore, si arriva ad uniformare le diverse ipotesi della legge aquilia facendo diventare il danno unico.
Qualunque tipo di danneggiamento che arreca danno patrimoniale è punito ma deve avere due requisiti:
1. Fisicità del fatto (non è contemplato il danno morale)
2. Nesso di causalità tra colui che danneggia ed il danneggiato.
L’actio legis aquiliae prevedeva il risarcimento del danno, è concessa al proprietario della cosa danneggiata
ma anche ai proprietari di diritti reali o a coloro che fanno un possesso giustificato (in bonis habere).
Iniuria
Qualunque tipo di offesa fisica o morale, nelle XII tavole ci sono tre forme di lesione personale che sono
contemplate e prevedono diverse sanzioni:
1. Membrum ruptum: taglio di un arto se uno avrà tagliato un arto ad un’altra persona talio esto (vi
sarà il taglione) ma ni cum eo pacit (se non avrà fatto un patto con lui).
2. Os fractum (frattura): è punita con la compensazione legale, 300 assi per l’osso di uomo libero 150
per quello di uno schiavo.
3. Contusione: provocata ad esempio da una percossa la pena scende a 25 assi.
I romani percepiscono il problema della perdita di valore delle sanzioni nel tempo, però non sanno come
adeguarvisi e discutono a lungo sulla questione.
Le sanzioni erano fatte sul principio della deterrenza cioè si puniva affinché la paura della punizione tenesse
lontano dal commettere atti illeciti. Labeone scatenò una discussione sui 25 assi per la iniuria in età augustea, scrivendo un commento alle XII tavole in cui commenta
anche i fatti accaduti dopo, Labeone ci racconta che la pena dei 25 assi valeva talmente poco da non far più paura a nessuno, lo fa
raccontandoci la storia di un cavaliere –lucio Veratio- che nel II sec a.C. si faceva accompagnare per Roma da uno schiavo che
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portava con se un sacco di monete, Lucio passeggiando si divertiva a schiaffeggiare chiunque gli capitasse a tiro e subito dopo lo
schiavo consegnava al mal capitato i 25 assi, che ormai non valevano più nulla.
Sulla questione della svalutazione delle pene intervenne allora il pretore che sancì che qualsiasi tipo di
lesione doveva essere valutata dal punto di vista concreto del danno subito dal danneggiato e sulla base di
ciò che è bonum et equo, cioè sulla base equitativa, questo si inserisce tutto in una disciplina privatistica.
Silla nel 81 a.C. introduce la lex cornelia de iniuris con il quale si prevedeva anche la concorrenza dello stato
per combinare una sanzione nel caso delle iniurie più gravi, lo stato quindi interviene quando il privato non
riesce. La lesione da Silla in poi non produce solo obbligazioni tra privati ma anche un crimine perseguito
dallo stato.
Nel periodo augusteo si sviluppa una ulteriore sensibilità, l’iniuiria può essere anche una lesione morale,
con l’attività del pretore si iniziano anche a colpire i libelli diffamatori, la valutazione dell’entità del danno
provocato da questi era però a discrezione del giudice.
Quasi delitti
I quasi delitti non sappiamo perché vengono messi insieme, sono quattro di cui tre hanno caratteristiche
comuni ma l’ultimo non c’entra nulla con i precedenti, probabilmente questo è dovuto dall’ossessione
catalogatoria che avevano i giuristi giustinanei.
I quasi delitti sono dei delitti residuali, una sorta di contenitore di illeciti che però non sono delitti:
Iudex qui litem sua fecit (il giudice che ha fatto propria la lite): gli studiosi hanno fatto però fatica a
comprendere questa figura in quanto la corruzione del giudice/arbitro era punita con la pena di morte,
questa doveva essere non una forma di corruzione ma un caso di inadempienza ai propri doveri del giudice.
Es: nel caso in cui il giudice emetta una sentenza non conforme alle istruzioni dategli dal pretore incorre in
questo quasi delitto che porta ad un processo privato, nel quale verrà punito a pagare il danno alla persona
penalizzata dalla sua sentenza.
Actio di effusis et deiectis: si tratta degli oggetti lanciati da una casa sulla pubblica via, è difficile trovare chi
sia stato a lanciare l’oggetto e per questo viene stabilito un principio risponde a prescindere dalla sua
colpevolezza l’habitator, è una sorta di responsabilità oggettiva.
La responsabilità è diversamente vista a seconda dell’entità del danno provocato, se c’è un semplice
danneggiamento la pena sarà il duplum del danno provocato, se viene ferita una persona il calcolo della
pena va fatto in base all’equità, se invece si uccide una persona si può fare un azione popolare (che cioè
possono intentare tutti i cittadini) la cui pena è 50.000 sesterzi.
Se l’abitante della casa non è l’autore del lancio ed è in grado di provare la colpevolezza altrui potrà
esercitare contro il colpevole un’azione di regresso per recuperare ciò che ha pagato.
Actio de posito et suspenso: è un illecito di pericolo si fa quando c’è la potenzialità di un danno ad esempio
sul balcone di una casa è stato messo un vaso in una posizione pericolosa chiunque (è quindi un actio
popularis) può intentare questa azione contro l’abitante della casa, chiunque venga condannato deve
pagare 10.000 sesterzi sulla logica della deterrenza.
Actio in factum contra nautas caupones et stabularios (azione contro i titolari di imbarcazioni, contro gli
stallieri e contro gli albergatori): è un’azione che si fa contro coloro che per il mestiere che fanno devono
custodire gli oggetti altrui, si fa nel caso di danneggiamenti o furti che accadono su di una imbarcazione, in
albergo oppure in una stalla.
In tutti e tre i casi ci si rivolge al titolare dell’esercizio anche se questi non è colpevole, il titolare risponde
per due tipi di colpa:
1. Culpa eligendo: responsabilità nello scegliere i propri dipendenti
2. Culpa in vigilando: non si ha correttamente vigilato sull’operato dei propri dipendenti.
fine