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I TITOLI, LE PARTECIPAZIONI E GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI.
VALUTAZIONI IN ECONOMIA AZIENDALE, PRINCIPI CONTABILI,
NORME CIVILISTICHE E TRIBUTARIE
DOTT. GIOVANNI RUBIN
Treviso, 23 novembre 2012
1 do2. Giovanni Rubin
2 do2. Giovanni Rubin
IL CONTENUTO DELLO STATO PATRIMONIALE: ART. 2424 C.C.
B) IMMOBILIZZAZIONI III -‐ Immobilizzazioni finanziarie 1 -‐ partecipazioni in: a) imprese controllate; b) imprese collegate; c) imprese controllanK; d) altre imprese; 3 -‐ altri Ktoli; 4 -‐ azioni proprie.
3 do2. Giovanni Rubin
IL CONTENUTO DELLO STATO PATRIMONIALE: ART. 2424 C.C.
C) ATTIVO CIRCOLANTE III -‐ APvità finanziarie che non cosKtuiscono immobilizzazioni: 1 -‐ partecipazioni in imprese controllate; 2 -‐ partecipazioni in imprese collegate; 3 -‐ partecipazioni in imprese controllanK; 4 -‐ altre partecipazioni; 5 -‐ azioni proprie; 6 -‐ altri Ktoli.
4 do2. Giovanni Rubin
SIGNIFICATO DEL TERMINE “PARTECIPAZIONI”
IV Dire(va CEE, art. 17: “Si intendono i diriP al capitale di altre imprese, rappresentaK o no da altri Ktoli, i quali, ponendo in essere un legame durevole con esse, sono desKnaK ad incrementare l'aPvità della società". Enfasi sul "legame durevole”. Il significato che il termine assume nel codice civile è più ampio, tant'è che le partecipazioni sono collocate tanto nelle immobilizzazioni, quanto nell'aPvo circolante.
5 do2. Giovanni Rubin
SIGNIFICATO DEL TERMINE “PARTECIPAZIONI”
OIC 20 Partecipazioni InvesKmenK nel capitale di altre imprese; Altri Dtoli Ktoli del debito pubblico emessi da StaK sovrani e obbligazioni emesse da enK pubblici o società; Azioni proprie invesKmenK che una società per azioni effe2ua nei Ktoli azionari da essa stessa emessi.
6 do2. Giovanni Rubin
PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE
Art. 2359 c.c.: Sono considerate società controllate: 1. le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voD esercitabili
nell'assemblea ordinaria; 2. le società in cui un'altra società dispone di voK sufficienK per esercitare un'influenza
dominante nell'assemblea ordinaria; 3. le società che sono so2o influenza dominante di un'altra società in virtù di parKcolari
vincoli contraFuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1 e 2 del primo comma si computano anche i voK spe2anK a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voK spe2anK per conto di terzi. Dalla definizione di società controllata si può ricavare quella di società controllante.
7 do2. Giovanni Rubin
PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE
Art. 2359 c.c. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria, può essere esercitato almeno un quinto dei voD ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercaK regolamentaK.
8 do2. Giovanni Rubin
PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE
Il codice civile chiama "partecipazioni in altre imprese" tu2e le altre partecipazioni. L'OIC 20 uKlizza anche il termine "partecipazioni in società non qualificate". Joint venture (solo IAS) IAS 31: accordo contra2uale secondo il quale due o più parK intraprendono un'aPvità economica so2oposta a controllo congiunto. Per controllo congiunto si intende la condivisione, stabilita contra2ualmente, del controllo su un'aPvità economica, che esiste unicamente quando, per le decisioni finanziarie e gesKonali strategiche relaKve all'aPvità, è richiesto il consenso unanime di tu2e le parK che condividono il controllo).
9 do2. Giovanni Rubin
COLLOCAZIONE IN BILANCIO DELLE PARTECIPAZIONI
. Art. 2424, comma 1, c.c. Gli elemenK patrimoniali desKnaK ad essere uKlizzaK durevolmente devono essere iscriP tra le immobilizzazioni. Art. 2424, comma 2, c.c. Le partecipazioni in altre imprese, in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'art. 2359, si presumono immobilizzazioni. (perché controllate e collegate nell’aQvo circolante? Comma non applicabile) Art. 85, comma 3, TUIR I Ktoli e le partecipazioni non cosKtuiscono immobilizzazioni finanziarie se non sono iscriP come tali nel bilancio.
10 do2. Giovanni Rubin
COLLOCAZIONE IN BILANCIO DELLE PARTECIPAZIONI
OIC 20 Sono considerate immobilizzate tu2e le partecipazioni (azionarie o no) desKnate per decisione degli organi amministraDvi a invesKmento duraturo. In caso contrario le partecipazioni sono classificate nell'aPvo circolante. le azioni proprie per le quali l'organo amministraKvo, per poliKca della società o per ragioni di mercato, ha assunto la decisione di mantenerle a lungo nel portafoglio o comunque per un periodo di tempo superiore all'esercizio devono essere iscri2e nelle immobilizzazioni; devono, invece, essere iscri2e nell'aPvo circolante le azioni proprie acquistate per essere rivendute entro breve termine, ossia entro il successivo esercizio.
11 do2. Giovanni Rubin
COLLOCAZIONE IN BILANCIO DEI TITOLI
OIC 20 La classificazione contabile nel comparto immobilizzato o non immobilizzato deve essere fondata su un criterio di disDnzione di Dpo "funzionale". Ciò che conta è la decisione degli organi amministraDvi di mantenere l'invesKmento come durevolmente fino alla naturale scadenza o di negoziare nel mercato il Ktolo. A tal fine non conta la durata del Ktolo stesso. In ogni caso la decisione e la conseguente iscrizione in bilancio di un Ktolo tra le immobilizzazioni finanziarie devono risultare da formale decisione dell'organo di amministrazione e devono essere appropriatamente moKvate nella nota integraKva.
12 do2. Giovanni Rubin
COLLOCAZIONE DEI TITOLI IN BILANCIO
OIC 20 -‐ no a poliKche di bilancio; -‐ cambiamento di desKnazione solo quando sono venute meno le
ragioni dello stanziamento; -‐ adeguata moKvazione nella nota integraKva con indicazione
dell’influenza sulle principali voci del bilancio (risultato d’esercizio, aPvo e patrimonio ne2o)
13 do2. Giovanni Rubin
COLLOCAZIONE A CONTO ECONOMICO
C) ProvenK ed oneri finanziari: 15) provenK da partecipazioni, separata indicazione di imprese controllate e collegate; 16) altri provenK finanziari: b) da Ktoli iscriP nelle immobilizzazioni che non cosKtuiscono partecipazioni; c) da Ktoli iscriP nell'aPvo circolante che non cosKtuiscono partecipazioni; d) provenK diversi dai precedenK, separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanK;
14 do2. Giovanni Rubin
COLLOCAZIONE A CONTO ECONOMICO
C) ProvenK ed oneri finanziari 17) interessi e altri oneri finanziari con separata indicazione di imprese controllate e collegate e verso controllanK. D) RePfiche di valore di aPvità finanziarie: 18) rivalutazioni: a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non cosKtuiscono partecipazioni; c) di Ktoli iscriP nell'aPvo circolante che non cosKtuiscono partecipazioni;
15 do2. Giovanni Rubin
COLLOCAZIONE A CONTO ECONOMICO
D) RePfiche di valore di aPvità finanziarie: 19) svalutazioni a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non cosKtuiscono partecipazioni; c) di Ktoli iscriP nell'aPvo circolante che non cosKtuiscono partecipazioni. E) ProvenK e oneri straordinari: 20) provenK 21) oneri.
16 do2. Giovanni Rubin
COLLOCAZIONE A CONTO ECONOMICO
Gli uKli e le perdite relaKvi alla gesKone ordinaria vanno iscriP nella voce C, quelli straordinari nella voce E. Il realizzo di Ktoli o partecipazioni immobilizzaK è conseguente al cambiamento di desKnazione economica del bene, per tanto gli uKli o le perdite devono essere iscriP nell'area straordinaria. Svalutazioni e rivalutazioni di Ktoli sono disKnK in "aPvo circolante" e "immobilizzazioni finanziarie", mentre le partecipazioni sono considerate unitariamente.
17 do2. Giovanni Rubin
CRITERI DI VALUTAZIONE: CODICE CIVILE
Art. 2426 c.c.: • Le immobilizzazioni sono iscri2e al costo di acquisto o di produzione; • L'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulK
durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numero 1) e 2) deve essere iscri2a a tale minor valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuK meno i moKvi della rePfica effe2uata;
• Le immobilizzazioni consistenK in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra de2e imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio neFo risultante dall'ulKmo bilancio delle imprese medesime, detraP i dividendi ed operate le rePfiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispe2o dei principi indicaK negli arKcoli 2423 e 2423-‐bis;
18 do2. Giovanni Rubin
CRITERI DI VALUTAZIONE: CODICE CIVILE
• le rimanenze, i Ktoli e le aPvità finanziarie che non cosKtuiscono immobilizzazioni sono iscriP al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuK meno i moKvi.
19 do2. Giovanni Rubin
CRITERI DI VALUTAZIONE: PRINCIPI CONTABILI
OIC 20: il metodo del patrimonio ne2o è il criterio di valutazione per principio più corre2o per le partecipazioni immobilizzate in società controllate e collegate, in quanto queste partecipazioni sono possedute non solo allo scopo di trarre i fruP direP dell'invesKmento (dividendi), ma sopra2u2o, sul piano quanKtaKvo, per la cointeressenza al risultato d'esercizio e alla consistenza patrimoniale della partecipata, e, sul piano gesKonale, per la possibilità di influire in modo dominante o in modo notevole sulle decisioni della partecipata.
20 do2. Giovanni Rubin
CRITERI DI VALUTAZIONE: PRINCIPI CONTABILI
Solo in due casi il metodo del patrimonio ne2o non è consigliato: • se vi sono elemenK che condizionano in modo rilevante la
partecipazione (per esempio limiK al rimpatrio dei capitali invesKK e dei dividendi), oppure situazioni di natura poliKca, che limitano di fa2o l'influenza significaKva nella gesKone della partecipata;
• se il controllo effePvo, dire2o o indire2o, da parte della partecipante è di fa2o limitato da parKcolari situazioni, quali per esempio il fallimento o la liquidazione.
OIC 21: il metodo del patrimonio ne2o deve essere abbandonato se: • la partecipante perde influenza notevole sulla partecipata; • la partecipata non cosKtuisce più un'immobilizzazione.
21 do2. Giovanni Rubin
VALUTAZIONE FISCALE DELLE PARTECIPAZIONI
Art. 110, comma 1, leF. d) TUIR Il costo delle azioni, delle quote e degli strumenK finanziari similari alle azioni si intende non comprensivo dei maggiori o minori valori iscriP i quali conseguentemente non concorrono alla formazione del reddito, né alla determinazione del valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote o strumenK. Art. 94, comma 1, TUIR I Ktoli indicaK nell'art. 85, comma 1, le2. c), d) (azioni, quote di partecipazioni e strumenK finanziari similari alle azioni che non cosKtuiscono immobilizzazioni finanziarie) [...], esistenK al termine di un esercizio, sono valutaK applicando le disposizione dell'art. 92, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 [...]
22 do2. Giovanni Rubin
VALUTAZIONE FISCALE DELLE PARTECIPAZIONI
L'art. 92 TUIR prevede due criteri alternaKvi di valutazione: • cosK specifici; • valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in
categorie omogenee per natura e per valore e a2ribuendo a ciascun gruppo il costo risultante sulla base dei metodi di determinazione del flusso dei cosK.
23 do2. Giovanni Rubin
VALUTAZIONE FISCALE DEI TITOLI
Art. 101, comma 2, TUIR Per la valutazione dei beni indicaK nell'arKcolo 85, comma 1, le2. c), d) ed e), che cosKtuiscono immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni dell'art. 94. Art. 94, comma 1, leF. e), TUIR I Ktoli indicaK nell'arKcolo 85, comma 1, le2ere [...] e) (obbligazioni e altri Ktoli in serie o di massa), esistenK al termine di un esercizio, sono valutaK applicando le disposizioni dell'art. 92, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 [...].
24 do2. Giovanni Rubin
VALUTAZIONE FISCALE DEI TITOLI
L'art. 92 TUIR prevede due criteri alternaKvi: • costo specifico; • valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie
omogenee per natura e per valore e a2ribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore al minore tra: • il costo di ciascuna categoria (secondo i metodi di determinazione del
flusso); • il valore normale medio di essi (valore normale per l'intera quanKtà dei
beni a prescindere dal periodo di formazione).
25 do2. Giovanni Rubin
VALUTAZIONE FISCALE DEI TITOLI E DELLE PARTECIPAZIONI
Concludendo: Mentre in relazione alle partecipazioni le minusvalenze non realizzate (ossia svalutazioni) non sono mai deducibili, per le obbligazioni e gli altri Ktoli fino a concorrenza del "valore minimo fiscale". Differenza sostanziale tra criteri civilisKci e fiscali: la norma civile impone la scelta del minore tra i due termini di confronto; la norma fiscale consente di a2ribuire un valore non inferiore al costo o al minore tra il costo e il valore normale. La normaKva civilisKca individua un valore, quella fiscale individua un limite minimo.
26 do2. Giovanni Rubin
IL COSTO DI ACQUISTO
Art. 2426, n. 1, c.c. (immobilizzazioni) Nel costo di acquisto si computano anche i cosK accessori Art. 2426, n. 10, c.c. (a(vo circolante) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: "primo entrato, primo uscito" o: "ulKmo entrato, primo uscito"; se il valore così o2enuto differisce in misura apprezzabile dai cosK correnK alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integraKva.
27 do2. Giovanni Rubin
IL COSTO DI ACQUISTO: ONERI ACCESSORI
OIC 20: Gli oneri accessori sono: cosK di intermediazione bancaria e finanziaria, ovvero commissioni e spese, imposte di bollo. Per i Ktoli e le partecipazioni immobilizzaK è possibile considerare anche i cosK per consulenze specifiche. Gli oneri finanziari non possono mai essere consideraK oneri accessori. Art. 110, comma 1, leF. b), TUIR Si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di dire2a imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali.
28 do2. Giovanni Rubin
IL COSTO DI ACQUISTO: INTERESSI GIA’ MATURATI
OIC 20: Per i Dtoli non immobilizzaD non si comprende nel costo il rateo degli interessi maturaK alla data di acquisto, che deve essere contabilizzato come tale. I Dtoli immobilizzaD all'a2o di acquisto sono registraK al valore capitale e al momento della vendita si procede allo scarico del valore rilevato in precedenza. Il rateo interessi si imputa a conto economico Valore capitale = corso secco (capitale) Valore nominale/corrente = corso tel quel (capitale + rateo interessi) .
29 do2. Giovanni Rubin
IL COSTO DI ACQUISTO: ONERI, SCONTI E PREMI
Se il costo di acquisizione o so2oscrizione è diverso dal valore di rimborso la differenza può essere causata da: • sconto di acquisizione o premio di soFoscrizione, se il Ktolo è emesso
so2o la pari (costo acquisizione < valore di rimborso); • onere di soFoscrizione o scarto di negoziazione, se il Ktolo è emesso
sopra alla pari (costo di acquisizione > valore di rimborso).
30 do2. Giovanni Rubin
IL COSTO DI ACQUISTO: ONERI, SCONTI E PREMI
OIC 20: I premi, gli oneri, gli scarK e gli sconK devono partecipare alla formazione del risultato d'esercizio secondo competenza economica per la durata di possesso del Ktolo, quale remunerazione integraKva a tasso costante del capitale invesKto (TIR). Nel caso in cui non si verifichino effeQ distorsivi è ammessa anche la riparDzione della differenza in rate costanD per la durata del possesso. I premi di competenza vanno contabilizzaK nella voce "Altri provenK finanziari" C.16.b con controparKta la voce D) dell'aPvo "Ratei e risconK aPvi". L'onere o lo scarto di competenza va iscri2a nella voce C.17 "Interessi e altri oneri finanziari" con controparKta contabile la voce E) "Ratei e risconK passivi".
31 do2. Giovanni Rubin
IL COSTO DI ACQUISTO: ONERI, SCONTI E PREMI
ART. 110, comma 1, leF. e), TUIR La differenza posiKva o negaKva tra il costo d'acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio.
32 do2. Giovanni Rubin
IL COSTO DI ACQUISTO: METODI DI FLUSSO STORICO
Codice Civile: si prevede l'uKlizzo dei metodi di flusso fisico per tuP i "beni fungibili" (art. 2426, n. 10, c.c.), a prescindere che siano contabilizzaK nell'aPvo circolante o nelle immobilizzazioni finanziarie. Art. 94 TUIR: si prevede questa possibilità solo per le azioni e partecipazioni non immobilizzate e per tuP gli altri Ktoli, escludendo le partecipazioni immobilizzate.
33 do2. Giovanni Rubin
IL COSTO DI ACQUISTO: METODI DI FLUSSO STORICO
OIC 20 I principi contabili differenziano: • i Ktoli di debito immobilizzaK vanno valutaK al costo specifico;
• i Ktoli nell'aPvo circolante dovrebbero essere valutaK al costo specifico, ma, se non a2uabile, è concesso l'uso del LIFO, del FIFO e del costo medio ponderato.
• nulla si dice in merito alle partecipazioni.
34 do2. Giovanni Rubin
AUMENTI E RIDUZIONI DI CAPITALE DELLE PARTECIPATE
Aumento gratuito di capitale. Art. 2442, comma 1, c.c. consiste nell'imputazione a capitale di riserve disponibili. Due metodi di a2uazione: • mediante nuove azioni da assegnarsi in proporzione ai soci
gratuitamente (art. 2442, comma 2, c.c.); • mediante aumento del valore nominale delle precedenK (art. 2442,
comma 3, c.c.).
35 do2. Giovanni Rubin
AUMENTI E RIDUZIONI DI CAPITALE DELLE PARTECIPATE
Aumento gratuito di capitale. OIC 20: non sostenendo alcun onere gli azionisK non devono provvedere ad alcuna variazione. Art. 47, comma 6, TUIR: In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non cosKtuiscono uKli per i soci. Tu2avia se e nella misura in cui l'aumento è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicaK al comma 5 (versamenD a fondo perduto, sovrapprezzi, ecc.), la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata è considerata distribuzione di uKli.
36 do2. Giovanni Rubin
AUMENTI E RIDUZIONI DI CAPITALE DELLE PARTECIPATE
Aumento gratuito di capitale OIC 20 In caso di assegnazione gratuita di nuove azioni, il costo unitario medio delle azioni si riduce (conforme a TUIR). Art. 94, comma 5, TUIR In caso di aumento del capitale della società emi2ente mediante passaggio di riserve a capitale il numero delle azioni ricevute gratuitamente si aggiunge al numero di quelle già possedute in proporzione alle quanKtà delle singole voci della corrispondente categoria e il valore unitario si determina, per ciascuna voce, dividendo il costo complessivo delle azioni già possedute per il numero complessivo delle azioni.
37 do2. Giovanni Rubin
AUMENTI E RIDUZIONI DI CAPITALE DELLE PARTECIPATE
Aumento di capitale a pagamento OIC 20 Il valore a cui è iscri2a la partecipazione deve essere aumentato dell'importo corrispondente all'aumento di capitale. In caso di rinuncia ad un credito: • se l'ACS non è desKnato a copertura perdita, la controparKta è il
valore della partecipazione; • se l'ACS è desKnato totalmente a copertura perdite, la controparKta è
a conto economico "D.19.a -‐ Svalutazioni di partecipazioni"; • se l'ACS è misto, la parte eccedente la perdita aumenta il valore della
partecipata.
38 do2. Giovanni Rubin
AUMENTI E RIDUZIONI DI CAPITALE DELLE PARTECIPATE
Art. 94, comma 6, TUIR L'ammontare dei versamenK faP a fondo perduto o in conto capitale alla società dai propri soci o dalla rinuncia ai crediK nei confronK della società dagli stessi soci, si aggiunge al costo dei Ktoli e delle quote di cui all'art. 85 [...].
39 do2. Giovanni Rubin
AUMENTI E RIDUZIONI DI CAPITALE DELLE PARTECIPATE
Riduzioni di capitale. Possono avvenire: • volontariamente (art. 2445 c.c.); • per perdite (art. 2446 c.c.). OIC 20 In caso di riduzione del capitale per perdite si deve procedere a una corrispondente riduzione del valore della partecipazione (si uKlizza la voce "D.19.a -‐ Svalutazioni di partecipazioni”).
40 do2. Giovanni Rubin
IL VALORE DUREVOLE – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Art. 2426, n 3, c.c. L'immobilizzazione che, alla data di chiusura dell'esercizio, risulK durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i nn. 1 e 2 deve essere iscri2a a tale minor valore. OIC 20 Bisogna disKnguere a seconda che si traP di Ktoli e partecipazioni quotaK o non quotaK.
41 do2. Giovanni Rubin
IL VALORE DUREVOLE – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
QuotaP: Un ribasso del lisKno che abbia altresì cara2ere di persistenza temporale (media dell’ulKmo semestre). Non quotaP: Titoli Vanno valutaK i rischi di illiquidità o insolvenza della società emi2ente.
42 do2. Giovanni Rubin
IL VALORE DUREVOLE -‐ IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Non quotaP: Partecipazioni va valutata la possibilità di rimuovere la causa dell'eventuale perdita in un breve arco temporale (perdite operaKve divenute fisiologiche, eccesso di cosK fissi, obsolescenza tecnologica, tensione finanziaria, crisi del mercato, nuove leggi che incidono negaKvamente, perdita di quote di mercato). Una perdita è durevole se non è ragionevolmente dimostrabile che nel breve periodo la società partecipata possa sovverKrla (fondamentale l'esistenza di piani formalmente approvaK credibili). Valori latenD dell'aQvo?
43 do2. Giovanni Rubin
IL VALORE DUREVOLE – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Partecipazioni non quotate: Riduzione del valore per allinearlo al patrimonio ne2o della partecipata; se si riKene che il patrimonio ne2o non esprima il reale valore della partecipazione, la stessa deve essere iscri2a al minor valore e, nel caso in cui si preveda la necessità di esborsi per ripianamento perdite, è necessario un accantonamento al fondo oneri.
44 do2. Giovanni Rubin
IL VALORE DUREVOLE -‐ IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Art. 2426, n. 3, c.c. Prevede la possibilità di iscrivere le partecipazioni ad un valore superiore alla frazione di patrimonio ne2o ed in questa situazione impone la necessità di moKvare tale scostamento in nota integraKva (art. 2427-‐bis estende l’obbligo a tu2e le immobilizzazioni superiori al proprio fair value). OIC 20 Tale situazione si può configurare se: • esistono nel bilancio della partecipata beni con valori correnK delle
immobilizzazioni materiali superiori a quelli contabili; • esiste un avviamento basato su una ragionevole aspe2aKva di sovrareddiK,
ossia un capitale economico superiore al capitale di funzionamento della stessa;
• la perdita d'esercizio è temporanea.
45 do2. Giovanni Rubin
IL VALORE DUREVOLE – ASPETTI FISCALI
Art. 110, comma 1, leF. d, TUIR Il costo delle azioni, delle quote e degli strumenK finanziari similari alle azioni si intende non comprensivo dei maggiori o minori valori iscriP i quali conseguentemente non concorrono alla formazione del reddito (c.d. "minusvalenze non realizzate"). Art. 101, comma 2, TUIR, art. 94 TUIR e art. 92 TUIR In merito ai Ktoli immobilizzaK le svalutazioni sono deducibili sulla base di un confronto con il "valore normale", così determinato: • per i Ktoli quotaK, la media aritmeKca dell'ulKmo semestre; • per gli altri Ktoli, il medesimo valore di Ktoli comparabili o altri
elemenK determinabili in modo obiePvo (richiamo all'art. 9, comma 4, le2. c, TUIR).
46 do2. Giovanni Rubin
IL VALORE DUREVOLE – RIVALUTAZIONI DI VALORE
OIC 20 Si deve procedere alla rivalutazione dei Ktoli e delle partecipazioni precedentemente svalutaK fino alla concorrenza del costo originario, se le ragioni che hanno indo2o alla svalutazione sono venute meno. Contabilmente si uKlizza la voce di CE D.18.
47 do2. Giovanni Rubin
IL VALORE DI PRESUNTO REALIZZO – ATTIVO CIRCOLANTE
Art. 2426, n. 9, c.c. I Ktoli e le aPvità finanziarie che non cosKtuiscono immobilizzazioni sono iscriP al costo di acquisto, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuK meno i moKvi. OIC 20 Titoli quotaK: valore di quotazione (meglio la media dell'ulKmo mese o dell'ulKma sePmana). Titoli non quotaK: quotazioni di Ktoli similari per affinità di emi2ente, durata e cedola oppure valore nominale rePficato in caso di inaffidabilità dell'emi2ente. Valore di realizzazione (di norma basso). In caso di Dtoli venduD prima della redazione del bilancio, ma dopo la chiusura dell'esercizio, si deve uDlizzare il prezzo di vendita.
48 do2. Giovanni Rubin
IL VALORE DI PRESUNTO REALIZZO – ATTIVO CIRCOLANTE
Art. 15, comma 13, D.Lgs. 185/2008: "a causa della eccessiva turbolenza dei mercaK che ha reso ina2endibili i valori espressi dai mercaK stessi per gli invesKmenK finanziari" i Ktoli non desKnaK a permanere durevolmente nel patrimonio possono essere valutaK al valore di iscrizione nell'ulKmo bilancio approvato, fa2a eccezione per le perdite di cara2ere durevole. Si tra2a di una deroga al principio di costanza dei criteri di valutazione, per tanto è necessaria informazione in nota integraKva ed indicazione dell'influenza della deroga sul bilancio (OIC 11).
49 do2. Giovanni Rubin
ATTIVO CIRCOLANTE – NORMA FISCALE
La normaKva fiscale non prevede svalutazioni deducibili di partecipazioni iscri2e nell'aPvo circolante. Art. 94 TUIR Le svalutazioni sono determinate mediante confronto con il "valore normale": • per i Ktoli quotaK il prezzo all'ulKmo giorno dell'esercizio o la media
dell'ulKmo mese; • per gli altri Ktoli, il medesimo valore di Ktoli comparabili o altri
elemenK determinabili in modo obiePvo (richiamo all'art. 9, comma 4, le2. c, TUIR).
50 do2. Giovanni Rubin
METODO DEL PATRIMONIO NETTO
Art. 2426, n. 4, c.c. Le immobilizzazioni consistenK in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra de2e imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio ne2o risultante dall'ulKmo bilancio delle imprese medesime, detraP i dividendi ed operate le rePfiche richieste dai princìpi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispe2o dei princìpi indicaK negli arKcoli 2423 e 2423-‐bis.
51 do2. Giovanni Rubin
METODO DEL PATRIMONIO NETTO
OIC 21 Valutare le partecipazioni con il metodo del patrimonio ne2o significa riconoscere, contestualmente alla loro formazione, i risultaK della partecipata per rilevarli secondo il principio della competenza. "Ad una o più tra deFe imprese" non significa che vi sia discrezionalità: secondo l'OIC 20 tale metodo, pur se facoltaKvo, deve essere applicato a tu2e le partecipazioni in controllate e collegate. Le uniche esclusioni sono: • elemenK condizionanK esterni (limiK al rimpatrio dei capitali e dei
dividendi); • liquidazione o procedure concorsuali giudiziali.
52 do2. Giovanni Rubin
METODO DEL PATRIMONIO NETTO
OIC 21 "Dall'ulDmo bilancio delle imprese medesime” significa che il bilancio della partecipata deve essere riferito alla medesima data del bilancio della partecipante. Se non è stato approvato, è possibile uKlizzare un bilancio reda2o e approvato dal solo organo amministraKvo. Per le sole collegate è possibile uKlizzare un bilancio di data non coincidente, purché • la differenza non superi i tre mesi; • la differenza sia mantenuta costante; • siano rappresentaK gli effeP di significaKve operazioni successive o
precedenK nella nota integraKva della partecipante.
53 do2. Giovanni Rubin
METODO DEL PATRIMONIO NETTO
Valore di prima iscrizione Art. 2426, n. 4, c.c. Quando la partecipazione è iscri2a per la prima volta in base al metodo del patrimonio ne2o, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio ne2o risultante dall'ulKmo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscri2o nell'aPvo [...].
54 do2. Giovanni Rubin
METODO DEL PATRIMONIO NETTO
OIC 21 prevede tre fasi di analisi 1. il costo d'acquisto va distribuito tra le aPvità e le passività in base ai
valori correnK extracontabilmente. 2. se valore neHo < costo acquisto, la differenza è a2ribuibile ad
avviamento (se vi è aspe2aKva di sovrareddiK futuri) oppure ad una perdita da contabilizzare a CE in D.19 (caPvo affare). Se valore neHo > costo acquisto, il valore delle aPvità va rido2o proporzionalmente e la differenza può essere contabilizzata in un fondo per rischi nel caso di previsione di perdite future.
3. se valore neHo > costo acquisto, potrebbe essere anche buon affare; la differenza può essere iscri2a in una riserva indistribuibile (avviamento negaKvo).
55 do2. Giovanni Rubin
METODO DEL PATRIMONIO NETTO
OIC 21 Si tra2a di un vero e proprio consolidamento integrale, quindi il valore della partecipazione va so2oposto ad una serie di rePfiche: • correzioni per eventuale mancata applicazione delle norme di legge e
dei principi contabili; • rePfiche derivanK da evenK significaKvi successivi alla chiusura
dell'esercizio; • rePfiche per operazioni intersocietarie; • rePfiche che derivano dal tra2amento delle differenze tra costo
d'acquisto e valore contabile;
56 do2. Giovanni Rubin
METODO DEL PATRIMONIO NETTO
Le rePfiche per operazioni intersocietarie mirano a eliminare uKli e perdite interne ed è necessario tenere conto anche dei relaKvi effeP fiscali. Vanno eliminate anche le operazioni fra società consorelle. È possibile ome2ere tali rePfiche solo se: • si tra2a di operazioni ricorrenK; • concluse a normali condizioni di mercato; • la cui eliminazione comporK cosK sproporzionaK rispe2o alla
rilevanza dei valori da eliminare.
57 do2. Giovanni Rubin
METODO DEL PATRIMONIO NETTO
La differenza tra costo di acquisto e valore contabile della partecipata corrisponde a maggiori o minori valori di mercato degli elemenK dell'aPvo o del passivo e devono essere tra2aK come gli altri elemenK maggior valore delle aPvità ==> maggiori ammortamenK; minori crediK ==> minori perdite su crediK; avviamento ==> maggiore ammortamento.
58 do2. Giovanni Rubin
METODO DEL PATRIMONIO NETTO
Art. 2426, n. 4, c.c. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanK dall'applicazione del metodo del patrimonio ne2o, rispe2o al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscri2e in una riserva non distribuibile.
59 do2. Giovanni Rubin
METODO DEL PATRIMONIO NETTO
OIC 21 -‐ Metodo del patrimonio neHo integrale Le minusvalenze della partecipazione vanno iscri2e in conto economico nella voce D.19 e portano una corrispondente riduzione della posta Immobilizzazioni finanziarie. Le plusvalenze vanno indicate a CE in D.18 con incremento delle Immobilizzazioni finanziarie. Se partecipante è in perdita ==> nessun accantonamento a riserva indistribuibile; Se uKle partecipante < rivalutazione ==> tu2o uKle a riserva indistribuibile; Se uKle partecipante > rivalutazione ==> rivalutazione a riserva indistribuibile. I dividendi distribuiK dalla partecipata contabilizzata con il metodo del patrimonio ne2o non possono essere iscriP a CE. Si ridurrà l'importo delle immobilizzazioni finanziarie e sarà stanziato il credito vs la partecipata. Per un pari importo la riserva indistribuibile verrà girocontata a riserva distribuibile.
60 do2. Giovanni Rubin
METODO DEL PATRIMONIO NETTO
OIC 21 -‐ Metodo del patrimonio neFo con rappresentazione solo patrimoniale Le minusvalenze sono sempre iscri2e a CE in D.19 con controparKta Immobilizzazioni finanziarie. Le plusvalenze non transitano per il CE, ma alimentano dire2amente la voce "Riserva indistribuibile". I dividendi saranno iscriP in C.15 (provenK finanziari da partecipazioni) con controparKta il credito vs la partecipata, parimenK saranno ridoP i valori delle immobilizzazioni finanziarie e della riserva indistribuibile. In tuP e due i casi la riserva indistribuibile può essere usata a copertura delle perdite e liberata quando si manifesta una minusvalenza nella partecipazione.
61 do2. Giovanni Rubin
METODO DEL PATRIMONIO NETTO
Poiché l'art. 2426 c.c. richiede che le plusvalenze siano iscri2e in una riserva non distribuibile, l'unico metodo rispe2oso della norma è quello solo patrimoniale. L'obiePvo del legislatore è quello di impedire la distribuzione di uKli derivanK dall'applicazione del metodo del patrimonio ne2o.
62 do2. Giovanni Rubin
METODO SOLO PATRIMONIALE
OIC 21 Nel caso in cui il patrimonio ne2o della partecipazione divenK negaKvo per perdite la partecipazione va azzerata. Bisogna altresì tenere conto delle ulteriori perdite (dire2e e indire2e), a meno che non sia stato deliberato l'abbandono della partecipazione. In caso di variazioni del patrimonio ne2o non reddituali (versamenK in conto capitale, rivalutazioni monetarie, riduzioni di capitale o distribuzioni di riserve) il valore delle immobilizzazioni finanziarie deve essere rido2o insieme a quello della riserva indistribuibile.
63 do2. Giovanni Rubin
AZIONI PROPRIE
Art. 2357 c.c. La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiK degli uKli distribuibili e delle riserve disponibili risultanK dall'ulKmo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in parKcolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai dicio2o mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, il corrispePvo minimo ed il corrispePvo massimo. Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e del secondo comma dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.
64 do2. Giovanni Rubin
AZIONI PROPRIE
Art. 2357-‐ter, comma 3, c.c. Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscri2o all'aPvo del bilancio deve essere cosKtuita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate. E' disciplinato allo stesso modo l'acquisto di azioni della controllante (art. 2359-‐bis c.c.).
65 do2. Giovanni Rubin
AZIONI PROPRIE
OIC 20 Al momento dell'acquisto delle azioni proprie / della controllante deve essere iscri2a altresì una riserva alla voce "A.V Riserva per azioni proprie in portafoglio" / "Riserva per le azioni della controllante in portafoglio”. Le azioni proprie sono iscri2e inizialmente al costo di acquisto.
66 do2. Giovanni Rubin
AZIONI PROPRIE
In caso di annullamento: Valore nominale = Costo di acquisto il capitale sociale è rido2o e viene liberata per un pari importo la Riserva per azioni proprie. Valore nominale < Costo di acquisto la differenza va imputata a riduzione della Riserva per azioni proprie. Valore nominale > Costo di acquisto la differenza va imputata in una riserva disponibile (altre riserve).
67 do2. Giovanni Rubin
AZIONI PROPRIE
In caso di annullamento Art. 91, leF. c), TUIR Non concorrono alla formazione del reddito: [...] in caso di riduzione del capitale sociale mediante annullamento di azioni proprie, acquistate in a2uazione della relaKva deliberazione o precedentemente, la differenza posiKva o negaKva tra il costo delle azioni annullate e la corrispondente quota del patrimonio ne2o.
68 do2. Giovanni Rubin
AZIONI PROPRIE
In caso di realizzo la differenza posiKva o negaKva va contabilizzata in "C. ProvenK ed oneri finanziari”. All'a2o di vendita la riserva diviene disponibile.
69 do2. Giovanni Rubin
AZIONI PROPRIE
In caso di mantenimento in portafoglio: Si seguono le regole ordinarie per le immobilizzazioni (riduzione in caso di perdita durevole) e per l'aPvo circolante (riduzione al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato). La svalutazione comporta la liberazione della riserva, mentre la rivalutazione ad un valore non superiore al costo di acquisto comporta la ricosKtuzione della riserva indisponibile.
70 do2. Giovanni Rubin
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Art. 2427 Ai fini dell'applicazione [...] degli arKcoli 2427-‐bis e 2428, terzo comma, numero 6-‐bis, per le definizioni di "strumento finanziario derivato" [...]si fa riferimento ai principi contabili internazionali ado2aK dall'Unione Europea.
71 do2. Giovanni Rubin
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Art. 2427-‐bis c.c. Nella nota integraKva sono indicaK: 1) per ciascuna categoria di strumenK finanziari derivaK: a) il loro fair value; b) informazioni sulla loro enKtà e sulla loro natura; [...] Il fair value è determinato con riferimento: a) al valore di mercato, per gli strumenK finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato aPvo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenK o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenK o dello strumento analogo; b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente acce2aK, per gli strumenK per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato aPvo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.
72 do2. Giovanni Rubin
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
IAS 39: strumento finanziario o altro contra2o che possiede contemporaneamente le tre seguenK cara2erisKche: 1. il suo valore cambia in relazione al cambiamento di un tasso di interesse, di
un prezzo di uno strumento finanziario (es, azione), di un prezzo di una merce, di un tasso di cambio di una valuta estera, di un indice di prezzi o di tassi, di un merito di credito (raKng) o indici di credito o altra variabile, denominata "so2ostante";
2. non richiede un invesKmento ne2o iniziale (ha un valore nullo di mercato alla sua so2oscrizione) o richiede un invesKmento ne2o iniziale minore di quanto sarebbe richiesto per altri Kpi di contraP da cui ci si aspe2erebbe una risposta simile a cambiamenK di fa2ori di mercato;
3. è regolato a data futura.
73 do2. Giovanni Rubin
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Macrocategorie. DerivaD forward based: ContraP con i quali le parK (venditore a termine, compratore a termine) individuano le condizioni di una transazione futura che sicuramente avrà luogo (rischio simmetrico, certezza di adempimento). Un sogge2o razionale non so2oscriverebbe mai un contra2o di tal genere già sapendo di subire una perdita (invesKmento ne2o inziale nullo).
74 do2. Giovanni Rubin
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Macrocategorie DerivaD opDon based: contra2o con le quali le parK individuano le condizioni di una transazione futura che potrà aver luogo. Una parte ha facoltà di dare luogo alla transazione, l'altra subisce la scelta (rischio asimmetrico, incertezza di adempimento). Al sogge2o che subisce la scelta dovrà essere corrisposto un premio (premium) per il rischio. Se il premio è rido2o rispe2o al valore nozionale, si è in presenza di un derivato.
75 do2. Giovanni Rubin
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Valutazione Il fair value è il corrispePvo al quale un'aPvità potrebbe essere scambiata, o una passività esKnta, in una libera transazione fra parK consapevoli e indipendenK. Per la sua determinazione gli IAS prevedono una gerarchia: 1. prezzi quotaK in mercaK aPvi; 2. tecniche di valutazione per le quali gli input significaKvi sono basaK
su daK osservabili dal mercato; 3. tecniche di valutazione per le quali uno degli input significaKvi non è
basato su daK osservabili del mercato (mark to market).
76 do2. Giovanni Rubin
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Tipologie: Plain vanilla <==> esoKci Forward ContraP per acquistare/vendere un'aPvità ad una data futura ad un certo prezzo. I più famosi hanno tassi di cambio su valute. Future Sono contraP forward standardizzaK negoziaK in borsa. Swap Scambio di futuri pagamenK con tassi di interesse o di cambio diversi. I più famosi sono gli IRS (variabile vs fisso) OpDon Contra2o che dà diri2o all'acquirente di acquistare (call) o vendere (put) una determinata aPvità ad un prezzo prefissato ad una data futura.
77 do2. Giovanni Rubin
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
La funzione economica è determinante per il regime contabile da uKlizzare Copertura (hedging): neutralizzare andamenK sfavoreli variabili nell'oPca del risk management Speculazione (trading): esposizioni al rischio al fine di o2enere un profi2o
78 do2. Giovanni Rubin
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Regole contabili nazionali OIC 22 (conX d'ordine)
• è necessario indicare gli impegni per contraP derivaK (nozionale?); • evitare "valori simbolici".
OIC 19 (fondi rischi) • operazioni "fuori bilancio" devono essere valutate coerentemente agli
elemenK dell'aPvo e del passivo cui si riferiscono; • richiamo D.Lgs. 87/1992 e delle istruzioni della Banca d'Italia relaKve alle
operazioni di copertura; • necessità di un fondo rischi per perdite maturate su contraP derivaK
speculaKvi. OIC 26 (poste in valuta estera)
• regole specifiche per contraP a termine su valute.
79 do2. Giovanni Rubin
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
DerivaD di copertura Istruzioni della Consob (D.Lgs. 87/1992 diverge da IAS 39) 1. intento dell'impresa di porre in essere la copertura; 2. elevata correlazione tra le caraHerisXche tecnico-‐finanziarie delle
a`vità/passività coperte e quelle del contraHo di copertura: • scadenza; • tasso di interesse; • valore nozionale;
3. le condizioni di cui alle precedenK le2ere a) e b) risultano documentate da evidenze interne dell'impresa.
.
80 do2. Giovanni Rubin
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
La valutazione dei derivaK di copertura deve seguire il criterio di valutazione delle aPvità/passività coperte. APvità immobilizzata costo, rido2o in caso di eventuali
perdite durevoli
APvità non immobilizzata minore tra costo e valore di mercato
Credito/debito in valuta adeguamento al tasso di cambio di chiusura esercizio
Passività
Valore nominale
81 do2. Giovanni Rubin
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
DerivaD speculaDvi OIC 19 Le perdite ne2e devono essere stanziate in un fondo rischi (B.3 Altri fondi) con controparKta a conto economico nella voce C.17 Oneri finanziari o C.17.bis Perdite su cambi. Gli eventuali uKli non possono essere rilevaK prima della scadenza in ossequio al principio di prudenza.
82 do2. Giovanni Rubin
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: LA RINEGOZIAZIONE
Risoluzione di un contra2o precedente e sosKtuzione con un nuovo contra2o. Nella maggior parte dei casi le nuove condizioni non consentono di poter valutare il nuovo derivato di copertura. All'a2o di esKnzione si iscrive il debito pari al fair value del primo derivato (controparKta a CE) All'a2o di nuova so2oscrizione il debito per derivaK va aumentato o diminuito a seconda che il nuovo fair value sia maggiore o minore (controparKta a CE) Eventuale upfront incassato non è un ricavo, ma una passività da iscrivere in un fondo rischi .
83 do2. Giovanni Rubin
ISCRIZIONI IN BILANCIO IN FASE DI LIQUIDAZIONE
OIC 5 Al manifestarsi di una causa di scioglimento (art. 2484 c.c.) il capitale invesKto non è più strumentale alla produzione del reddito, bensì diviene un semplice coacervo di beni desKnato alla conversione in denaro liquido, al pagamento dei creditori ed alla riparKzione ai soci del residuo aPvo. • viene meno la disKnzione tra immobilizzazioni ed aPvo circolante; • non sono più applicabili i criteri di cui all'art. 2423-‐bis c.c. (conKnuità
aziendale, prudenza).
84 do2. Giovanni Rubin
ISCRIZIONI IN BILANCIO IN FASE DI LIQUIDAZIONE
Rendiconto degli amministratori (criteri di "conPnuità aFenuata") La valutazione delle partecipazioni non varia rispe2o agli ordinari criteri, a meno che la partecipata non dipenda stre2amente dalla società posta in liquidazione, nel qual caso è necessario iscrivere la stessa al valore recuperabile. Bilanci di liquidazione Il criterio è il valore di realizzo. Per i Ktoli quotaK, le probabili quotazioni in borsa all'epoca prevista per il realizzo. Per le partecipazioni non quotate di minoranza non qualificata, il patrimonio ne2o contabile proporzionale. Per le partecipazioni di controllo, il valore economico del capitale, sKmato da esperK che tengano altresì conto del premio di maggioranza.
85 do2. Giovanni Rubin
ASPETTI FISCALI: LA PARTICIPATION EXEMPTION
Art. 87 TUIR Limitato concorso al reddito (esenzione del 95%) della plusvalenza iscri2a in bilancio per le società di capitali. Le eventuali minusvalenze non sono deducibili ex art. 101 TUIR. Qua2ro condizioni: 1. minimum holding period dal primo giorno al dodicesimo mese
precedente quello dell'avvenuta cessione; 2. prima iscrizione in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie; 3. operaKvità / commercialità (a2enzione agli invesKmenK immobiliari,
per le holding si guarda alle partecipate); 4. domicilio in un paese non black o interpello.
86 do2. Giovanni Rubin
VI RINGRAZIO DELL’ATTENZIONE
do2. Giovanni Rubin viale Trieste n. 18/d – 30029 San SKno di Livenza (VE) tel. 0421310521 -‐ 0421310400 e-‐mail g.rubin@studiodanielerubin.it twi2er gio_rubin