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10 e 11 febbraio 2015 - 1° parte
BILANCIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI
INTERNAZIONALI
- IAS 32 e IAS 39 –
RENZO PARISOTTO
Università degli Studi di Bergamo,
Anno accademico 2014/2015
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I principi IAS 32 E IAS 39:
Titoli/strumenti finanziari
Crediti
Derivati e operazioni di copertura
Crisi finanziaria: modifiche allo IAS 39
Revisione in corso: IFRS 9
Indice
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Premessa :
Fair value, un principio supercapitalista fatale ai bilanci societari (MF del 26/03/09) Giovanni Fiori - Ordinario Economia Aziendale – Università Luiss Guido Carli - Roma
“E’ opinione diffusa che le innovazioni introdotte nei bilanci aziendali dai principi contabili
internazionali siano state un elemento molto rilevante nella tempesta che si è abbattuta sui
mercati finanziari e sull’economia mondiale. Il dito è puntato, in particolare, sul principio del
cosiddetto mark to market che impone di iscrivere alcuni asset aziendali al fair value e cioè a
valori di mercato, anziché ai costi storici di acquisto”.
“Si faceva notare come ai tempi di elevata inflazione asset acquistati molti anni prima
assumessero valori in bilancio datati e dunque poco significativi, e si iniziò a pensare
all’introduzione del fair value, con il quale in pratica il costo storico viene aggiornato di anno
in anno in base ai valori di mercato”.
“Il tanto bistrattato costo storico, infatti, forse non esprime in modo completamente fair il reale
valore dei beni dell’attivo, ma certamente impedisce alle imprese di mostrare al mercato
valori patrimoniali e utili fasulli o improbabili”.
segue
4
“E perché, per fare un altro esempio si è sostituito l’ammortamento del goodwill con
l’impairment test?”
“In periodi di mercato sempre crescenti, è molto comodo per le imprese potere realizzare
immediatamente utili ed incrementi patrimoniali, senza attendere la vendita”.
“Tramite il fair value le aziende hanno incrementato i valori degli asset sulla base di utili
sperati, hanno aumentato il ricorso alla leva finanziaria giustificandolo con i maggiori valori
patrimoniali evidenziati in bilancio, con i risultati che ben conosciamo”.
“Finché i mercati crescono tutto va bene, ma nel momento in cui iniziano aspettative di
ribasso, le aziende che detengono assets iscritti a fair value si rendono conto che il calo
dei prezzi imporrà nei bilanci immediatamente successivi svalutazioni degli assets più o
meni elevate”.
Premessa :
Fair value, un principio supercapitalista fatale ai bilanci societari (MF del 26/03/09) Giovanni Fiori - Ordinario Economia Aziendale – Università Luiss Guido Carli - Roma
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Premessa :
Guatri – Bini . L’impairment test nell’attuale crisi finanziaria e dei mercati reali
EGEA 2009
• “Il consiglio Ecofin si limita a fissare tra gli obiettivi comuni quello di “assicurare sufficiente
flessibilità nell’applicazione delle regole contabili in presenza di eccezionali condizioni di
mercato: a tale riguardo si considera che in condizioni eccezionali alle istituzioni finanziarie e
non finanziarie dovrebbe essere consentito di valutare gli attivi sulla base di ipotesi di rischio
di default piuttosto che al valore corrente di mercato, che in situazioni di illiquidità dei mercati
potrebbe risultare inappropriata”. (pag.10)
• “il paradosso dell’applicazione del fair value…. in condizioni di mercati depressi è quello di
far emergere perdite contabili che non corrispondono a perdite economiche”. (pag. 116)
• “Il fair value in use di un’attività reale corrisponde al prezzo che un soggetto terzo potrebbe
riconoscere per la specifica attività, sulla base dei flussi di risultati che questi sarebbe in
grado di generare in un ambito eguale a quello che ne contraddistingue l’uso da parte
dell’azienda detentrice”. (pag.153)
segue
6
Premessa :
Guatri – Bini . L’impairment test nell’attuale crisi finanziaria e dei mercati reali
EGEA 2009
• “Per queste ragioni la verifica di impairment prima di essere legata alle previsioni di
dinamica congiunturale, deve trovare fondamento in una analisi di tipo strutturale della
capacità di reddito”. (pag. 204)
• “In tutti i casi la valutazione di natura reddituale di un asset strategico prescinde dalla
capacità corrente di reddito dell’impresa che ne fa uso, mentre fa riferimento a un
risultato medio- normale di lungo periodo”. (pag. 205)
• “la capacità di reddito medio-normale attesa dei PIGA (Primary Income Generating
Asset) costituisce il principale driver su cui poggia la resilienza (capacità di resistere)
della capacità di reddito aziendale in periodo di crisi…. Pertanto gli effetti indotti dalla
crisi sulla capacità di reddito permanente dell’azienda sono tanto più gravi di quanto
minore è la dotazione di intangibili specifici di cui l’azienda dispone”. (pag. 207)
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Introduzione allo IAS 32 e IAS 39
PREMESSA: i principi in parola sono tuttora soggetti ad una profonda revisione.
Attualmente è previsto che il nuovo IFRS9 sarà applicabile dal 2015.
Tale data è stata ora rinviata senza tuttavia un nuovo riferimento.
IAS 39 “Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione” - aspetti essenziali
Definizione e classificazione degli strumenti finanziari - caratteristiche
Rilevazione iniziale degli strumenti finanziari
Valutazione degli strumenti finanziari
Impairment
Cancellazione degli strumenti finanziari
Rappresentazione in bilancio e in nota integrativa
Lo IAS 39 è strettamente connesso allo IAS 32 “Strumenti finanziari: esposizione nel
bilancio” da cui trae diverse definizioni.
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Introduzione allo IAS 32 e IAS 39 Gli strumenti finanziari sono disciplinati dallo IAS 32 - Strumenti finanziari: Informativa e
Presentazione e dallo IAS 39 - Strumenti finanziari: Rilevazione e Valutazione.
Lo IAS 32 definisce Strumento finanziario un qualsiasi contratto che dà origine ad una attività finanziaria per un’impresa e ad una passività finanziaria o ad uno strumento rappresentativo di capitale per un’altra impresa.
Attività finanziaria è qualsiasi attività che sia:
• una disponibilità liquida;
• uno strumento rappresentativo di capitale di un’altra impresa;
• un diritto contrattuale:
– a ricevere disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria da un’altra impresa;
– a scambiare attività o passività finanziarie con un’altra impresa a condizioni potenzialmente favorevoli all’impresa;
• un contratto che sarà o potrà essere regolato con strumenti rappresentativi di capitale dell’impresa stessa ed è un contratto:
– non derivato per il quale l’impresa è o potrebbe essere obbligata a ricevere un numero variabile di propri strumenti rappresentativi di capitale; o
– derivato che sarà o potrà essere regolato con modalità diverse dallo scambio di un ammontare predeterminato di disponibilità liquide o di altri strumenti finanziari contro un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale dell’impresa stessa. A tal fine gli strumenti rappresentativi di capitale dell’impresa non devono contenere strumenti che sono loro stessi contratti di futura ricezione o consegna di strumenti rappresentativi di capitale dell’impresa stessa.
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Introduzione allo IAS 32 e IAS 39
Passività finanziaria è una qualsiasi passività rappresentativa di:
• un’obbligazione contrattuale:
– a consegnare disponibilità liquide o altra attività finanziaria a un’altra impresa;
– a scambiare attività o passività finanziarie con un’altra impresa a condizioni
potenzialmente sfavorevoli per l’impresa;
• un contratto che sarà o potrà essere regolato con strumenti rappresentativi di capitale
dell’impresa stessa ed è un contratto:
– non derivato per il quale l’impresa è o potrebbe essere obbligata a consegnare un
numero variabile di propri strumenti rappresentativi di capitale;
– derivato che sarà o potrà essere regolato con modalità diverse dallo scambio di un
ammontare predeterminato di disponibilità liquide o di altri strumenti finanziari contro
un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale dell’impresa stessa. A tal fine
gli strumenti rappresentativi di capitale dell’impresa non devono contenere strumenti
che sono loro stessi contratti di futura ricezione o consegna di strumenti
rappresentativi di capitale dell’impresa stessa.
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Introduzione allo IAS 32 e IAS 39
Strumento rappresentativo di capitale è un qualsiasi contratto che rappresenti una
quota di partecipazione residua nell’attivo di un’impresa al netto di tutte le sue
passività.
L’emittente di uno strumento finanziario deve classificare lo strumento o le sue
componenti all’atto della rilevazione iniziale come una passività o come uno strumento di
capitale in conformità al contenuto sostanziale dell’accordo contrattuale e alle definizioni di
passività finanziaria e di strumento rappresentativo di capitale.
L’emittente di uno strumento finanziario contenente sia una componente di passività, sia
una componente di capitale deve classificare distintamente le componenti dello strumento.
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Introduzione allo IAS 32 e IAS 39
Contratto derivato è uno strumento finanziario o altro contratto riconducibile
nell’ambito di applicazione dello IAS 39 avente tutte e tre le seguenti caratteristiche:
• il suo valore cambia in relazione al variare di uno specifico tasso di interesse, del prezzo
di uno strumento finanziario, del prezzo di una commodity, del tasso di cambio, di indici
di prezzo o tasso, di rating del credito o indici di credito o altra variabile a condizione
che, nel caso di una variabile non finanziaria, questa non sia specifica di una delle parti
contrattuali (talvolta tali variabili sono chiamate “sottostante”);
• non richiede un investimento netto iniziale, oppure richiede un investimento netto
iniziale minore di quello che potrebbe essere richiesto da altri tipi di contratto da cui ci si
può aspettare risposte simili al variare dei fattori di mercato;
• è regolato in una data futura.
Gli strumenti finanziari combinati (ibridi) sono strumenti costituiti da un contratto
primario (ospite) e da uno o più contratti (derivati) secondari (incorporati). Alcuni o tutti i
flussi finanziari dello strumento combinato variano in maniera simile a quella del
derivato preso a sé stante.
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Introduzione allo IAS 32 e IAS 39 I contratti derivati incorporati devono essere contabilizzati separatamente quando:
– le caratteristiche economiche e di rischio del derivato incorporato non sono strettamente
correlate alle caratteristiche economiche e di rischio del contratto ospite;
– uno strumento separato con le stesse caratteristiche del derivato incorporato ricadrebbe nella
definizione di derivato, e
– lo strumento combinato non è valutato al fair value con imputazione dei risultati delle valutazioni
a conto economico.
Lo IAS 39 disciplina le modalità di contabilizzazione e valutazione di tutti gli strumenti finanziari come
sopra definiti con la sola eccezione, per le fattispecie più rilevanti, di:
• partecipazioni in società controllate, collegate e joint venture che sono regolate dagli IAS 27, 28 e
31; derivati sulle partecipazioni che si qualificano come strumento rappresentativo di capitale
(equity) secondo lo IAS 32;
• diritti e obbligazioni relativi ad operazioni di leasing regolate dallo IAS 17;
• diritti e obbligazioni del datore di lavoro inerenti piani a beneficio dei dipendenti soggetti allo IAS 19;
• strumenti di capitale emessi dall’impresa (inclusi opzioni e warrant). Tuttavia il possessore di tali
strumenti finanziari deve applicare lo IAS 39 se essi non ricadono nell’eccezione di cui alla
precedente lettera a);
• diritti e impegni derivanti da contratti assicurativi;
• strumenti finanziari disciplinati dall’IFRS 2, Pagamenti basati su azioni;
• IFRS 11 – Accordi a controllo congiunto
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I costi di transazione sono costi marginali direttamente attribuibili all’acquisizione,
all’emissione o alla dismissione di un’attività o di una passività finanziaria
Introduzione allo IAS 32 e IAS 39: rilevazione iniziale
Tutte le attività e le passività finanziarie, inclusi i derivati, devono essere rilevate nello
stato patrimoniale quando l’entità diventa parte nelle clausole contrattuale dello
strumento
ATTIVITA’ FINANZIARIE
“fair value del
corrispettivo pagato”
PASSIVITA’
FINANZIARIE
“fair value del
corrispettivo ricevuto”
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Gli strumenti finanziari devono essere iscritti in una delle seguenti categorie (rif. IAS 39
par. 9):
a) Strumenti valutati a
fair value attraverso il
Conto Economico
(FVTPL)
• Attività/passività finanziarie acquisite principalmente con
lo scopo di generare profitto dalle fluttuazioni di breve
periodo del fair value
• Tutti i derivati (esclusi quelli di copertura – vd. oltre).
• Attività/passività finanziarie iscritte inizialmente in questa
categoria in base alla Fair Value Option
b) Investimenti
posseduti sino a
scadenza
(HTM)
Attività finanziarie con scadenza fissa e con pagamenti fissi
(o determinabili) che un’impresa ha l’intenzione e la capacità
di mantenere sino alla scadenza.
c) Finanziamenti e
Crediti
(L&R)
Attività finanziarie (diverse da strumenti derivati)
caratterizzate da pagamenti fissi o determinabili che non
siano quotate in mercati attivi.
d) Attività finanziarie
disponibili per la
vendita
(AFS)
Attività finanziarie che non rientrano fra:
• finanziamenti e crediti;
• investimenti posseduti sino a scadenza;
• strumenti finanziari di negoziazione.
Introduzione allo IAS 32 e IAS 39: classificazione
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Introduzione allo IAS 32 e IAS 39:
classificazione delle attività finanziarie C
osto
amm
ortizzato
C
osto
amm
ortizzato
F
air
val
ue
Fai
r v
alu
e
SI’
Mantenuti con
nel breve periodo o
Mantenuti con finalità di trading
nel breve periodo o inizialmente
classificati come FVTPL
Si tratta di crediti e Si tratta di crediti e
finanziamenti
Si ha l’intento e la Si ha l’intento e la
capacità di
mantenerli sino a
scadenza
SI’
SI’
NO
NO
FVTPL
(Fair value a conto
economico)
AFS
(Titoli disponibili per
la vendita)
L&R
(Crediti e finanziamenti)
HTM (Attività da detenere
sino a scadenza)
NO
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La classificazione in una delle categorie sopraddette è fondamentale in quanto
da ciascuna discende una regola di contabilizzazione e valutazione!
La domanda da porsi è:
QUAL E’ LA FINALITA’ CHE L’AZIENDA VUOLE PERSEGUIRE
CON L’OPERAZIONE?
e non
QUAL E’ LA FORMA GIURIDICA DEL CONTRATTO?
Si ricordi che uno dei principali postulati per i principi IAS/IFRS è che la
sostanza economica deve prevalere sulla forma giuridica nella
rappresentazione delle operazioni in bilancio.
Classificazione delle attività finanziarie
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a) Le attività/passività finanziarie detenute per negoziazione
(FVTPL)
Uno strumento finanziario (attività e passività finanziaria) è collocato in questa categoria se
é (IAS 39 par. 9):
Classificato come posseduto per negoziazione
• è detenuto per essere negoziato nel b/t;
• è un contratto derivato (non di copertura);
• fa parte di un portafoglio gestito unitariamente con finalità di negoziazione nel b/t.
Al momento della rilevazione iniziale viene designato dall’entità al fair value rilevato a
conto economico (Fair Value Option)
N.B: la classificazione è IRREVOCABILE, non sono pertanto permesse riclassifiche in
uscita ed in entrata da tale categoria (rif. IAS 39 par. 50). Il Regolamento 1004/2008 ha
consentito la riclassifica al verificarsi di particolari situazioni (Rinvio).
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a) Le attività/passività finanziarie detenute per negoziazione (FVTPL) - La
“Fair value Option”- condizioni
Tramite l’utilizzo della FAIR VALUE OPTION, l’azienda può decidere di includere in questa
categoria tutti gli strumenti finanziari,
anche se non strettamente destinati alla negoziazione.
La FAIR VALUE OPTION può essere applicata solo se:
La designazione permette di dare informazioni più rilevanti in quanto:
• elimina o riduce significativamente gli “accounting mismatch”;
• un gruppo di attività e/o passività finanziarie è gestito “on a fair value basis”,
Un contratto contiene uno (o più) derivati incorporati, a meno che:
• il derivato incorporato non modifichi significativamente i flussi di cassa del contratto
“ospite”;
• non ne sia chiaramente proibita la separazione.
La Circ. B.I. 262/05 prevede due voci distinte:
• “Attività finanziarie valutate al fair value” – voce 30 attivo patrimoniale;
• “Passività finanziarie valutate al fair value” – voce 50 passivo patrimoniale.
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a) Le attività/passività finanziarie detenute per negoziazione (FVTPL) La “Fair
value Option”- requisiti
Le attività/passività finanziarie sono designate solo in fase di iscrizione iniziale
Accounting mismatch
• componenti o parti di attività/passività sono valutate con principi contabili
differenti (es. Fair value vs. Costo ammortizzato) oppure hanno differente
modalità di contabilizzazione a conto economico;
• non è necessario che le attività/passività che originano l’accounting mismatch
siano iscritte allo stesso momento (è concesso un “ragionevole ritardo”)
Managed on a fair value basis
• è richiesta l’informativa (anche se non per ogni elemento individuale)
• l’informativa deve comprendere l’indicazione della strategia dell’entità con
riferimento alla gestione del portafoglio al quale si applica la Fair Value Option
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a) Le attività/passività finanziarie detenute per negoziazione
(FVTPL)
CATEGORIE DI PASSIVITA’ FINANZIARIE
Passività
finanziarie al fair
value con
contropartita Conto
Economico
Altre passività
finanziarie al costo
ammortizzato
Passività finanziarie di trading
Passività finanziarie classificate al fair value con imputazione al Conto Economico (FVO)
Tutte le passività finanziarie che non sono classificate al fair value con imputazione al Conto Economico
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b) Le attività finanziarie detenute sino a scadenza (HTM)
Sono incluse in questa categoria attività finanziarie caratterizzate da:
In genere gli strumenti rappresentativi di capitale, come le azioni, non hanno una scadenza definita e
pertanto non possono essere classificate in questa categoria (impossibilità di determinazione del costo
ammortizzato).
pagamenti fissi o determinabili
scadenza determinata
che l’entità ha l’intento e la capacità di detenere fino a scadenza.
L’INTENTO (rif. IAS 39 Application Guidance 16) non può essere dimostrato se:
l’entità intende detenere l’attività per un periodo definito;
l’entità è pronta a vendere l’attività finanziaria in caso di cambiamenti di tassi di mercato, bisogni di
liquidità …;
l’emittente ha diritto al rimborso ad un prezzo notevolmente inferiore al costo ammortizzato a cui
l’entità ha iscritto l’attività;
lo strumento è di tipo “opzionale” (il possessore ha diritto di richiedere l’estinzione anticipata dello
stesso all’emittente).
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b) Le attività finanziarie detenute sino a scadenza (HTM)
La CAPACITA’ (rif. IAS 39 AG23) non è dimostrata se:
l’entità non ha le risorse finanziarie disponibili per finanziare l’investimento sino a scadenza
oppure
esistono vincoli legali o di altro tipo che possono pregiudicare l’intenzione dell’entità di detenere l’attività finanziaria fino a scadenza.
Intento e capacità vanno valutati ad ogni data di valutazione (non solo in fase iniziale):
Permangono
l’ intento e la capacità ?
SI’ HTM AFS NO
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b) Le attività finanziarie detenute sino a scadenza (HTM)
CLAUSOLA DI PENALIZZAZIONE (C.D. TAINTING RULE)
Vendite prima della
scadenza
Iscrizione nella categoria AFS per i successivi 2 anni
TAINTING RULE (o clausola di penalizzazione): valutazione a fair value dell’intero portafoglio HTM
(salvo limitate eccezione)
Cambiamento di intento
e/o capacità
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c) Finanziamenti e Crediti (L&R)
Sono attività finanziarie:
con pagamenti fissi o determinabili
non quotate in mercati attivi.
Categoria residuale: viene collocato quanto non è più propriamente riferibile alle altre tre categorie.
d) Attività finanziarie disponibili per la vendita (AFS)
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Strumento finanziario Iscrizione iniziale
Patrimonio netto (eccetto impairment)
Conto economico
AFS
FVTPL
HTM Costo Ammortizzato
Costo Ammortizzato
Fair value
Imputazione
L&R
Fair Value
Att
ivo
Passività trading
Passività non trading
Costo
Ammortizzato
Pa
ss
ivo
Valutazione
Fair value +
costi di transazione
Fair value
Fair value Fair value
Conto
economico
Conto
economico
Conto
economico
Conto
economico
Fair value +
costi di transazione
Fair value +
costi di transazione
Introduzione allo IAS 32 e IAS 39: classificazione e valutazione
Fair value + costi
transazione
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Possibili trasferimenti tra categorie
DA
A FVTPL HTM LR AFS
FVTPL NO NO NO
HTM NO NA SI’
LR NO NA NA
AFS NO SI’ NO
CRISI FINANZIARIA 2008 - RINVIO
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La valutazione: il Fair Value
Il fair value è quindi potenzialmente diverso dal valore di realizzo diretto che è
pari all’importo che l’azienda si aspetta di ottenere da una prossima e specifica
transazione sul mercato. Il fair value fa riferimento genericamente a
compratori/venditori astratti, consapevoli e disponibili sul mercato.
Il fair value è potenzialmente diverso anche dal valore d’uso perché quest’ultimo
rappresenta la stima effettuata dall’azienda tenendo conto delle sue specificità e
delle condizioni in cui concretamente si svolgerà la gestione.
Fair Value: “E’ il corrispettivo a cui un’attività può essere scambiata o una passività può essere
estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e consenzienti ”.
Il paragrafo 9 dello IAS 39 riconosce prioritariamente due metodi di valutazione per gli strumenti
finanzari:
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Fair Value vs. Costo storico
Costo storico Fair Value
Valori storici
Sono valori realizzati
Semplice da calcolare
Costante
Prudente
Oggettivo
Verificabile
Discende direttamente dallo
scambio
Valori correnti
Sono anche valori non realizzati
Complesso da calcolare
Volatile
Neutrale
Soggettivo
Poco verificabile
Molteplicità criteri di
determinazione
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Modalità di determinazione del fair value
La valutazione: il fair value
Domanda: esiste un “mercato attivo” ossia un mercato che fornisca PRONTAMENTE e
CONTINUAMENTE prezzi SIGNIFICATIVI
SI’ NO
best Riferimento alle quotazioni più recenti quali best evidence
Riferimento a recenti transazioni di mercato oppure ricorso a tecniche valutative (delle
quali va data ampia informativa) che quantifichino quale sarebbe stata la
quotazione considerando tutti i fattori che avrebbero influenzato la transazione
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Modalità di determinazione del costo ammortizzato
Ammontare dato dalla somma algebrica di:
• valore di iscrizione iniziale
• +/- ammortamento cumulato differenza tra valore iniziale e valore finale dello strumento
calcolato in base al tasso di interesse effettivo
• svalutazioni durature
• pagamenti
Il TASSO DI INTERESSE EFFETTIVO è il tasso che all’origine sconta esattamente i flussi di cassa futuri contrattuali che lo strumento genera sino a scadenza.
“E’ l’ammontare a cui una attività o passività finanziaria sono misurate all’atto dell’iscrizione
iniziale, meno i principali rimborsi, più o meno l’ammortamento cumulativo - calcolato secondo il
metodo dell’interesse effettivo (vd. sotto) – di ciascuna differenza tra il valore iniziale e quello a
scadenza, meno qualsiasi diminuzione di valore per impairment”.
La valutazione: il costo ammortizzato
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Elemento che differenzia il tasso di interesse nominale dal tasso di interesse
effettivo è la presenza di costi/ricavi di transazione riconducibili all’operazione.
Rif. IAS 39 par. 9: i costi di transazione sono costi marginali direttamente
attribuibili all’acquisizione, all’emissione o alla dismissione di una attività o
passività finanziaria.
ESEMPIO:
Finanziamento erogato: € 1.000 Durata: 5 anni
Tasso interesse contrattuale: 5% Rimborso capitale: scadenza
Commissione up front incassata: 3%
Totale proventi 250 + 30 = 280
Il tasso effettivo di rendimento che uguaglia i flussi di cassa al costo iniziale
di € 970 (1.000 – 30 di commissioni up front) è del 5,7%.
Calcolo del costo ammortizzato: una esemplificazione
32
1.000 5% 0,057
Capitale/
Interessi
Commissioni Valore attuale
Anno 1 50 30 47
Anno 2 50 0 45
Anno 3 50 0 42
Anno 4 50 0 40
Anno 5 1.050 0 796
TOTALE 1.250 30 970
L’incasso anticipato della commissione porta ad una diminuzione del costo
iniziale, che sarà “ammortizzato” con la registrazione di un maggior interesse
effettivo.
Calcolo del costo ammortizzato: una esemplificazione
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•
Inizio anno Interessi
effettivi
Incassi Costo
ammortizzato
Anno 1 970,0 55,3 50,0 975,3
Anno 2 975,3 55,7 50,0 981,0
Anno 3 981,0 56,0 50,0 987,0
Anno 4 987,0 56,3 50,0 993,3
Anno 5 993,3 56,7 1.050,0
TOTALE 280,0 1.250,0
Calcolo del costo ammortizzato: una esemplificazione
(*) 280 = 250 interessi + 30 commissioni
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PRIMO ANNO – IAS 39
crediti
1.000,0
55,3
975,3
30,0
50,0
cassa
30,0
50,0
1.000,0
920,0
interessi
55,3
55,3
PRIMO ANNO – D.LGS. 87/92
crediti
1.000,0
1.000,0
cassa
30,0
50,0
1.000,0
920,0
commissioni
30,0
30,0
interessi
50,0
50,0
Calcolo del costo ammortizzato: una esemplificazione
35
Calcolo del costo ammortizzato: una esemplificazione
• L’elemento di novità consiste, quindi, nel contabilizzare un credito mediante una modalità
che consenta di ammortizzare, secondo una logica finanziaria, i costi/proventi della
transazione solitamente lungo la vita residua del credito
• L’ammortamento emerge, in pratica, quale effetto della registrazione dello
scostamento tra il tasso contrattuale e quello effettivo
• In pratica si passa da una logica di rilevazione istantanea ( = cassa) ad una logica di
rilevazione per competenza (redistribuzione temporale di costi /ricavi)
–Infatti, in presenza di costi/proventi della transazione, la differenza tra ammontare
nominale del credito e valore realmente erogato, fermi restando i flussi di capitale e
l’interesse contrattualmente stabiliti, incide sul rendimento effettivo del finanziamento
–E’ evidente, invece, che in assenza di costi/proventi della transazione, l’effetto in
termini di tasso di rendimento effettivo è nullo in quanto coincide con il tasso
contrattuale e, pertanto, anche il costo ammortizzato è, per assunto, eguale
all’ammontare nominale erogato
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Lo IAS 39 (par. 58) richiede una valutazione, ad ogni data di riferimento del bilancio, del
fatto che vi sia evidenza che un’attività finanziaria o un gruppo di attività finanziarie
abbia subito una perdita di valore.
Tutte le attività finanziarie, diverse da quelle FVTPL (valutate al fair value con
imputazione delle differenze a conto economico), sono soggette al processo di
impairment per la valutazione di perdite di valore.
Un’attività ha subito una riduzione di valore e le perdite connesse a tale riduzione sono
sostenute se, e soltanto se, vi è l’obiettiva evidenza di tale avvenimento in seguito a
uno o più eventi che si sono verificati successivamente alla rilevazione iniziale
dell’attività e tale evento ha un impatto sui futuri flussi finanziari dell’attività.
Impairment
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Impairment
In particolare è possibile individuare obiettiva evidenza di perdita di valore in
presenza di (rif IAS 39 par. 59):
significative difficoltà finanziarie dell’emittente o obbligato;
violazione degli accordi contrattuali (es. inadempimento o mancato pagamento);
concessione di proroghe contrattuali a seguito di difficoltà finanziarie del debitore;
probabilità di fallimento o procedure concorsuali in capo al debitore;
scomparsa del mercato attivo a seguito di difficoltà finanziarie dell’emittente;
diminuzione nei flussi finanziari stimati di un gruppo di attività finanziarie.
Se, in un esercizio successivo, l’ammontare della perdita per riduzione di valore
diminuisce e tale diminuzione deriva da un evento verificatosi dopo la riduzione di
valore operata, la perdita precedentemente rilevata deve essere stornata (IAS 39
par. 65).
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Impairment – Il processo decisionale
Attività finanziaria
Sia attività singolarmente
significative che non singolarmente significative
Valutazione analitica
Valutazione analitica
Attività non singolarmente significativa
Mancanza di una obiettiva evidenza di impairment (no loss
event)
Attività singolarmente significativa
Obiettiva evidenza di impairment (loss
event)
Valutazione collettiva per classi omogenee di
rischio oppure
Solo sulla base di INCURRED LOSS e non anche EXPECTED LOSS (rinvio)
39
Quando vi è evidenza che l’attività finanziaria abbia subito una perdita la variazione di
fair value va attribuita a Conto Economico unitamente alla rivalutazione o
svalutazione cumulata iscritta nel tempo a Patrimonio Netto anche se l’attività non
sia stata stornata dal bilancio (IAS 39 par. 67).
L’importo della perdita cumulata da stornare dal Patrimonio Netto e iscrivere a Conto
Economico deve corrispondere alla differenza tra il costo di acquisizione ed il fair
value del momento, dedotta qualsiasi perdita precedentemente rilevata a Conto
Economico su quella medesima attività.
RIPRESE DI VALORE
Se, in un esercizio successivo, il fair value aumenta, la ripresa di valore viene registrata:
a Conto Economico per strumenti di debito;
a Patrimonio Netto per strumenti di capitale.
Contabilizzazione dell’impairment su uno strumento AFS
40
Ai fini della cancellazione dal proprio bilancio di uno strumento finanziario si deve
procedere come segue:
consolidare tutte le controllate (incluse tutte le SPE):
• le norme per la derecognition sono applicate a livello consolidato
identificare gli strumenti finanziari oggetto delle norme sulla derecognition:
•attività finanziarie, gruppi di attività simili o parti di strumenti finanziari o gruppi di
strumenti finanziari simili
applicare le regole sulla derecognition:
• cancellare l’attività quando i diritti contrattuali ai cash flow cessano; oppure
• c’è un trasferimento di attività finanziarie e quel trasferimento si qualifica per la
derecognition
La Derecognition contabile (cancellazione)
41
Il “Trasferimento di attività finanziarie” richiede:
il trasferimento dei diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari; o
il mantenimento dei diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari con l’assunzione di
un’obbligazione a pagare tali flussi a uno o più beneficiari
Quando un’entità trasferisce un’attività finanziaria, deve determinare se il trasferimento si
qualifica per la cancellazione
La Derecognition contabile di un’attività finanziaria
Se nella sostanza trasferisce tutti i rischi e benefici
Se nella sostanza mantiene tutti i rischi e benefici
Se alcuni ma non tutti i rischi e benefici sono stati trasferiti
Occorre eliminare
l’attività finanziaria e
rilevare separatamente
diritti e obbligazioni
originati o mantenuti con il
trasferimento
Occorre continuare a
rilevare l’attività
finanziaria
Occorre determinare se
l’entità ha mantenuto il
controllo dell’attività
finanziaria
42
La Derecognition contabile di una passività finanziaria
Una passività finanziaria (o parte di essa)
viene eliminata dallo stato patrimoniale
quando viene estinta
L’obbligazione specificata nel contratto è
ADEMPIUTA CANCELLATA SCADUTA
43
La Derecognition – albero decisionale
E’ cessato il diritto
a ricevere
i flussi finanziari?
Sono stati
trasferiti tali diritti?
Esiste un obbligo
a pagare
i flussi ricevuti?
Sono stati trasferiti
sostanzialmente
tutti i rischi e
benefici?
Esiste ancora un
controllo sull’attività?
L’acquirente può
vendere l’asset?
SI’
SI’
NO
SI’
Iscrizione nella misura del
continuing involvement
CANCELLAZIONE
CANCELLAZIONE
L’ATTIVITA’
RIMANE ISCRITTA
CANCELLAZIONE
SI’
SI’
NO
NO
NO
Sono stati mantenuti
sostanzialmente
tutti i rischi e
benefici?
L’ATTIVITA’
RIMANE ISCRITTA
SI’
NO
NO
44
La derecognition può avere grande impatto su:
cartolarizzazioni
prestito titoli
pronti contro termine
parziale trasferimento di attività/passività
trasferimento a special purpose entities
derecognition abbinata a nuove attività o passività
La Derecognition (cancellazione)
N.B.: le regole della derecognition sono molto rigide!
45
La cartolarizzazione è una transazione che trasforma un’attività finanziaria in
titoli
L’intento è spesso quello di realizzare la derecognition dell’attività finanziaria
cartolarizzata
La attività cartolarizzate sono spesso trasferite a “special purpose entity”
La Securitisation (cartolarizzazione)
46
Cancellazione di una attività (o passività) dal bilancio e continuing involvement
- Circ. Abi Tributaria n. 3/2006 e Risoluzione AdE n. 100/E del 16 maggio 2007
• I principi contabili internazionali prevedono che, qualora un’impresa non abbia sostanzialmente trasferito
tutti i rischi e i benefici connessi a un’attività trasferita, ma abbia mantenuto il suo controllo, essa deve
continuare a rilevare in bilancio l’attività limitatamente alla misura in cui mantiene l’esposizione al rischio di
cambiamento di valore dell’attività trasferita (c.d. continuing involvement).
• Pertanto, indipendentemente dalla rilevanza giuridica della cessione, contabilmente l’attività, pur ceduta,
sarà mantenuta nel bilancio del soggetto cedente con gli effetti economici e contabili conseguenti .
• Dalle prime interpretazioni di ABI si evince, sulla scorta del principio di derivazione dal bilancio del reddito
imponibile (art. 83 TUIR), come la rappresentazione attribuita in bilancio alla situazione di continuing
involvement, in mancanza di norme ostative, abbia rilevanza anche ai fini fiscali, nonostante si sia in
presenza, sotto un profilo strettamente giuridico, di una cessione dell’attività.
– ABI nella circolare n. 3/2006 ritiene in via interpretativa che, anche ai fini della determinazione del
reddito di impresa, tale attività dovrà essere considerata, per la parte interessata dal continuing
involvement, come “non ceduta”.
• L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 100/E del 16 maggio 2007 evidenzia che la regola IAS, in
base alla quale il trasferimento non è avvenuto e i crediti non possono essere eliminati, non ha
riconoscimento fiscale perché l’attuale ordinamento tributario attribuisce rilievo, per l’individuazione
del momento traslativo, a circostanze di carattere giuridico, non necessariamente coincidenti con il
completo e definitivo trasferimento dei rischi connessi all’attività oggetto di cessione.
• Con successiva Circolare n.7/E/2011 l’Agenzia convalida la tesi ABI anche in funzione della Legge
244/2007 (principio di derivazione rafforzata).
47
L’informativa di bilancio in materia di strumenti finanziari
- cenni sull’IFRS 7
L’obiettivo dell’IFRS 7 è quello di individuare le informazioni che le entità
(società) devono includere nei propri bilanci relativamente:
a) alla rilevanza degli strumenti finanziari con riferimento alla situazione
patrimoniale - finanziaria ed al risultato economico dell’entità;
b) alla natura e all’entità dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari
ai quali l’entità è esposta nel corso dell’esercizio e alla data di rifermento
del bilancio, e il modo in cui l’entità gestisce tali rischi.
Fonte: Dezzani – IAS IFRS Manuale – IPSOA 2014
48
Rivede e completa l’informativa richiesta dallo IAS 32 “Strumenti finanziari: esposizione
nel bilancio”(*);
sostituisce lo IAS 30 “Informazioni richieste nel bilancio delle banche e degli istituti
finanziari”;
contempla tutte le informazioni di bilancio richieste in merito agli strumenti finanziari.
Principali caratteristiche dell’IFRS 7
“Strumenti finanziari: informazioni aggiuntive”
L’informativa di bilancio in materia di strumenti finanziari
- cenni sull’IFRS 7
(*) Lo IAS 32 continua a disciplinare gli aspetti relativi alla rappresentazione degli strumenti finanziari negli schemi di bilancio
L’IFRS 7 è stato omologato con il Reg. CE 108/2006 del 11/01/06 e pubblicato sulla G.U.U.E. del 27/01/06
49
L’informativa di bilancio in materia di strumenti finanziari
- cenni sull’IFRS 7
StatoStato PatrimonialePatrimoniale Le informazioni previste dall’IFRS 7 per rappresentare la rilevanza degli strumenti
finanziari sullo stato patrimoniale riguardano i seguenti aspetti:
1) categorie di attività e passività finanziarie;
2) attività o passività finanziarie al fair value rilevato in conto economico (Fair
value option);
3) riclassificazioni;
4) compensazione di attività è passività finanziarie;
5) garanzie;
6) accantonamenti per perdite di realizzo;
7) Strumenti finanziari composti con derivanti incorporati;
8) Inadempienza e violazioni.
ProspettoProspetto didi contoconto economicoeconomico complessivocomplessivo Le informazioni previste dall’IFRS7 per rappresentare la rilevanza degli strumenti
finanziari sul prospetto di conto economico complessivo riguardano essenzialmente
le voci di ricavi, di costi, di utili o di perdite.
AltreAltre informazioniinformazioni integrativeintegrative Le altre informazioni integrative riguardano:
a) i principi contabili;
b) la contabilizzazione delle operazioni di copertura;
c) il fair value.
50
Le disposizioni dell’IFRS 7 sono distinte in informazioni che illustrano
L’informativa di bilancio in materia di strumenti finanziari
- cenni sull’IFRS 7
Gli impatti che gli strumenti
finanziari hanno sul
risultato economico e sulla
posizione
patrimoniale-finanziaria
Informativa sui rischi connessi al Informativa sui rischi connessi al
possesso degli strumenti
finanziari
51
Informativa sull’impatto che gli strumenti finanziari hanno sul
risultato economico e sulla posizione patrimoniale-finanziaria
L’informativa di bilancio in materia di strumenti finanziari
- cenni sull’IFRS 7
poterlo confrontare
la negoziazione
nonché indicazione
incorporati multipli
finanziari oggetto cash flow
Indicazione del valore contabile di ogni classe di attività e passività finanziaria.
Indicazione del fair value di ogni classe di attività e passività finanziaria in modo da poterlo confrontare con il valore contabile(n.b.: criticità per i crediti).
Informazioni su finanziamenti e crediti classificati tra la attività finanziarie detenute per la negoziazione (FVTPL).
Informativa in merito alle eventuali riclassifiche operate in bilancio.
Indicazione di utili/perdite generate dalle diverse categorie di strumenti finanziari nonché indicazione di interessi attivi/passivi delle attività/passività non FVTPL.
Informativa in merito alle rettifiche da impairment per ogni categoria di strumento finanziario
Informazioni sull’eventuale emissione di strumenti finanziari composti con derivati incorporati multipli.
Informazioni relative alle tipologie di coperture dei rischi utilizzate, gli strumenti finanziari oggetto di copertura, i fair value imputati a conto economico e la dinamica della riserva di cash flow hedge.
52
Informativa sui rischi derivanti dagli strumenti finanziari
L’informativa di bilancio in materia di strumenti finanziari
- cenni sull’IFRS 7
Esposizioni al rischio per ogni
Obiettivi, procedure e processi di gestione dei rischi finanziari e
INFORMAZIONI QUALITATIVE
Esposizioni al rischio per ogni
tipo di strumento finanziario.
Obiettivi, procedure e processi di gestione dei rischi finanziari e
metodi utilizzati per valutarli.
Eventuali variazioni dei punti precedenti rispetto all’esercizio
precedente.
INFORMAZIONI QUANTITATIVE
Dati quantitativi sintetici sull’esposizione al rischio.
Informazioni sul rischio di credito, di liquidità e di
mercato.
Le concentrazioni dei rischi.
53
Il par. 31 stabilisce che un’entità deve fornire informazioni che consentano agli
utilizzatori del bilancio di valutare la natura e l’entità dei rischi derivanti dagli
strumenti finanziari ai quali l’entità è esposta alla data di riferimento del bilancio.
Le informazioni sui rischi richieste dall’IFRS 7 devono essere fornite
direttamente nel bilancio ovvero tramite rinvii inseriti nel bilancio ad altri
documenti (es.: commenti della direzione aziendale o relazioni sul rischio) ai
quali gli utilizzatori del bilancio hanno accesso alle stesse condizioni e negli
stessi tempi del bilancio. Il par. B.6 precisa che ”senza le informazioni inserite
tramite rinvii, il bilancio è incompleto” .
Natura ed entità dei rischi derivanti dagli strumenti finanziariNatura ed entità dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari
L’informativa di bilancio in materia di strumenti finanziari
- cenni sull’IFRS 7
54
Le informazioni richieste sono di natura:
1) qualitativa;
2) quantitativa.
Informazioni qualitative Secondo il par. 33, per ogni tipologia di rischio derivante da strumenti finanziari occorre
fornire, le seguenti informazioni qualitative:
a) le esposizioni al rischio e in che modo sono generate;
b) gli obiettivi, le procedure e i processi di gestione dei rischi finanziari e i metodi
utilizzati per valutarli;
c) eventuali variazioni di (a) o (b) rispetto all’esercizio precedente.
Informazioni quantitative Il par. 34 prevede che, per ogni tipo di rischio derivante dagli strumenti finanziari, l’entità deve
indicare:
a) dati quantitativi sintetici sull’esposizione al rischio alla data di riferimento del bilancio;
b) le informazioni previste nei paragrafi da 36 a 42 dell’IFRS 7, se non già fornite in
conformità a quanto disposto sub a), salvo che il rischio sia non rilevante;
c) Le concentrazioni dei rischi se non evidenti dalle informazioni fornite in sub a) e sub
b).
Natura ed entità dei rischi derivanti dagli strumenti finanziariNatura ed entità dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari
L’informativa di bilancio in materia di strumenti finanziari
- cenni sull’IFRS 7
55
L’informativa sul rischio di credito comprende:
l’ammontare che alla data di riferimento del bilancio meglio rappresenta la sua massima
esposizione al rischio di credito (senza tener conto della presenza di eventuali garanzie
detenute);
informazioni analitiche in merito alle attività finanziarie scadute e che hanno fatto
registrare una riduzione di valore;
informazione sulla garanzia detenuta dall’entità e sugli altri strumenti di attenuazione del
rischio di credito.
Informativa sul rischio di credito
L’informativa di bilancio in materia di strumenti finanziari
- cenni sull’IFRS 7
56
L’informativa di bilancio in materia di strumenti finanziari
- cenni sull’IFRS 7
Ifrs 7
Strumenti finanziari:
Informativa di bilancio
Significatività per la situazione
patrimoniale-finanziaria e per la
performance economica realizzata
Esposizione al rischio connesso
al possesso degli strumenti
finanziari
Situazione
patrimoniale-finanziaria
Ulteriori
informazioni
Performance
economica
Informativa
qualitativa
Informativa
quantitativa
Rischio
di credito
Rischio
di liquidità
Rischio
di mercato
57
Relazione di Bilancio UBI banca 2013 – pag. 203
A.2 - PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO
1. Attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione e attività e
passività finanziarie valutate al fair value La categoria comprende:
1.1. Definizione Attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione Un’attività o una passività finanziaria è classificata come posseduta per la negoziazione (c.d. Fair
Value Through Profit or Loss – FVPL), ed iscritta nella voce “20 Attività finanziarie detenute per la
negoziazione” o voce “40 Passività finanziarie di negoziazione”, se è:
• acquisita o sostenuta principalmente al fine di venderla o riacquistarla a breve;
• parte di un portafoglio di identificati strumenti finanziari che sono gestiti unitariamente
e per i quali esiste evidenza di una recente ed effettiva strategia rivolta all’ottenimento di un
profitto nel breve periodo;
• un derivato (fatta eccezione per un derivato che sia designato ed efficace strumento di
copertura – vedasi successivo specifico paragrafo).
1.1.1. Strumenti finanziari derivati Si definisce “derivato” uno strumento finanziario o altro contratto con le seguenti caratteristiche:
• il suo valore cambia in relazione al cambiamento di un tasso di interesse, del prezzo di
uno strumento finanziario, del prezzo di una merce, del tasso di cambio in valuta estera, di
un indice di prezzi o di tassi, del merito di credito o di indici di credito o di altra variabile
prestabilita;
• non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale
minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una
risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato;
• è regolato a data futura.
58
Relazione di Bilancio UBI banca 2013 – pag. 204
A.2 - PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO
1. Attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione e attività e
passività finanziarie valutate al fair value
Il Gruppo UBI detiene strumenti finanziari derivati sia per finalità di negoziazione che
per finalità di copertura (per questi ultimi si veda successivo specifico paragrafo).
1.1.2. Strumenti finanziari derivati incorporati Si definisce “strumento finanziario derivato incorporato” la componente di uno
strumento ibrido (combinato) che include anche un contratto primario non derivato,
con l’effetto che alcuni dei flussi finanziari dello strumento combinato variano in
maniera similare a quelli del derivato preso a sé stante. Il derivato implicito viene
separato dal contratto primario e contabilizzato come un derivato a sé stante se e
soltanto se:
• le caratteristiche economiche ed i rischi del derivato incorporato non
sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del
contratto primario;
• uno strumento separato con le stesse condizioni del derivato
incorporato soddisferebbe la definizione di derivato;
• lo strumento ibrido (combinato) non è iscritto fra le attività o passività
finanziarie detenute per la negoziazione.
59
Relazione di Bilancio UBI banca 2013 – pag. 204
A.2 - PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO
2. Attività finanziarie disponibili per la vendita
2.1 Definizione
Si definiscono disponibili per la vendita (c.d. Available for Sale – AFS) quelle
attività finanziarie non derivate che sono designate come tali o non sono
classificate come:
(1) crediti e finanziamenti (vedasi successivo paragrafo);
(2) attività finanziarie detenute sino alla scadenza (vedasi successivo
paragrafo);
(3) attività finanziarie detenute per la negoziazione e valutate al fair value
rilevato a conto economico (vedasi paragrafo precedente).
Tali attività finanziarie sono iscritte nella voce “40 Attività finanziarie disponibili
per la vendita”.
60
Relazione di Bilancio UBI banca 2013 – pag. 205
A.2 - PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO
3. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
3.1 Definizione
Si definiscono detenute sino alla scadenza (c.d. Held to maturity - HTM) le attività
finanziarie non derivate, aventi pagamenti fissi o determinabili e scadenza fissa
che si ha l’oggettiva intenzione e capacità di possedere sino alla scadenza.
Fanno eccezione quelle:
(a) detenute per la negoziazione e quelle designate al momento della
rilevazione iniziale al fair value rilevato a conto economico (vedasi
paragrafo precedente);
(b) designate come disponibili per la vendita (vedasi paragrafo precedente);
(c) che soddisfano la definizione di crediti e finanziamenti (vedasi paragrafo
successivo).
In occasione della redazione del bilancio o di situazioni contabili infrannuali,
vengono valutate l’intenzione e la capacità di detenere l’attività finanziaria sino
alla scadenza.
Le attività in parola sono iscritte nella voce “50 Attività finanziarie detenute sino
alla scadenza”.
61
Relazione di Bilancio UBI banca 2013 – pag. 206
A.2 - PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO
4. Crediti e Finanziamenti
4.1 Definizione
Si definiscono Crediti e finanziamenti (c.d. Loans and Receivables – L&R) le
attività finanziarie non derivate, aventi pagamenti fissi o determinabili, che non
sono state quotate in un mercato attivo. Fanno eccezione:
(a) quelle che si intendono vendere immediatamente o a breve, che
vengono classificate come possedute per la negoziazione, e quelle
eventualmente iscritte al momento della rilevazione iniziale al fair value
rilevato a conto economico;
(b) quelle rilevate inizialmente come disponibili per la vendita;
(c) quelle per cui il possessore può non recuperare sostanzialmente tutto
l’investimento iniziale per cause diverse dal deterioramento del credito; in
tal caso sono classificate come disponibili per la vendita.
I Crediti e finanziamenti sono iscritti nelle voci “60 Crediti verso banche” e “70
Crediti verso clientela”.
62
Relazione di Bilancio UBI banca 2013 – pag. 207
A.2 - PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO
5. Derivati di copertura
5.1 Definizione
Le operazioni di copertura sono finalizzate a neutralizzare le perdite rilevabili su
un determinato elemento (o gruppo di elementi) attribuibili ad un determinato
rischio tramite gli utili rilevabili su un diverso elemento (o gruppo di elementi) nel
caso in cui quel particolare rischio dovesse effettivamente manifestarsi.
Il Gruppo UBI pone in essere le seguenti relazioni di copertura, che trovano
coerente rappresentazione contabile, e che sono descritte nel prosieguo:
• Fair Value Hedge: l’obiettivo è quello di contrastare variazioni
avverse del fair value dell’attività o passività oggetto di copertura;
• Cash Flow Hedge: l’obiettivo perseguito è quello di contrastare il
rischio di variabilità dei flussi finanziari attesi rispetto alle ipotesi
iniziali.
I prodotti derivati stipulati con controparti esterne all’azienda sono designati
come strumenti di copertura.
63
I principi IAS 32 E IAS 39:
Titoli/strumenti finanziari
Crediti
Derivati e operazioni di copertura
Crisi finanziaria: modifiche allo IAS 39
Revisione in corso: IFRS 9
Indice
64
La classificazione in una delle categorie IAS è fondamentale in quanto da ciascuna discende una regola di contabilizzazione e valutazione!
La domanda da porsi è:
QUAL E’ LA FINALITA’ CHE L’AZIENDA VUOLE PERSEGUIRE
CON L’OPERAZIONE?
e non
QUAL E’ LA FORMA GIURIDICA DEL CONTRATTO?
Si ricordi che uno dei principali postulati per i principi IAS/IFRS è che la sostanza
economica deve prevalere sulla forma giuridica nella rappresentazione delle
operazioni in bilancio.
Classificazione
65
•
Classificazione, rilevazione iniziale e valutazione successiva
Strumento finanziario Rilevazione iniziale
Patrimonio netto (eccetto
impairment)
Conto economico
AFS
FVTPL
HTM Costo Ammortizzato
Costo Ammortizzato
Fair value
Imputazione
L&R
Fair Value
Att
ivo
Passività trading
Passività non trading
Costo
Ammortizzato
Pa
ss
ivo
Valutazione
Fair value + costi
transazione
Fair value +
costi di transazione
Fair value
Fair value Fair value Conto
economico
Conto
economico
Conto
economico
Conto
economico
Fair value +
costi di transazione
Fair value +
costi di transazione
66
La classificazione dei i titoli
CATEGORIE
TIP
OL
OG
IA T
ITO
LO
T
IPO
LO
GIA
TIT
OL
O FVTPL HTM(**) L&R AFS
TITOLI DI
DEBITO
TITOLI
AZIONARI
EQUITY(*)
INVESTMENT
(*) Per Equity Investments si intendono investimenti in titoli azionari che presentano stabilità nel
tempo (v. possessi azionari “non qualificati”). ma che non sono qualificabili come investimenti di
controllo, collegamento o controllo congiunto.
(**) Secondo le istruzioni di Banca d’Italia (Circ. 262/05) la categoria accoglie solo titoli quotati
67
Un costo può essere considerato di transazione e quindi portato in aumento del prezzo
pagato solo se:
direttamente attribuibile alla transazione;
conosciuto al momento della transazione.
Pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere considerati costi di
transazione le commissioni di intermediazione pagate ai brokers ed agli agenti nonché i
bolli.
Diversamente, non sono considerati costi di transazione i costi sostenuti in funzione dei
volumi negoziati, i costi per le conferme (v. swift etc..), i costi di infoproviders, i costi di
gestione del rapporto o i costi rimborsati dal cliente.
Rilevazione iniziale e costi di transazione
68
Rilevazione iniziale e costi di transazione Un costo o un ricavo di transazione sostenuto a fronte dell’acquisto o dell’emissione di titoli
è da considerarsi un “costo di transazione” ex IAS 39 se ricorrono le seguenti
caratteristiche:
• è noto al momento dell’effettuazione dell’operazione (indipendentemente dalla sua
manifestazione monetaria);
• è specificamente attribuibile alla singola transazione effettuata (non è quindi, per
esempio, un costo “in monte” o determinato in base ai volumi negoziati);
• non è “ribaltato” sulla controparte (non è, cioè, fatto oggetto di rimborso);
• non è un costo interno;
• non è un costo di tipo amministrativo o di comunicazione.
Costi di transazione
Costi di intermediazione pura
(diritti e commissioni per agenti,
consulenti, mediatori e
Intermediari di mercato)
Contributi dovuti a organi
Regolamentari e
alle Borse valori
Imposte e tasse dovute
per la conclusione
dei contratti
69
Classificazione, rilevazione iniziale e valutazione successiva
Patrimonio netto
(eccetto impairment)
Strumento finanziario
Rilevazione iniziale
Conto economico
AFS Fair Value
FVTPL Fair value
HTM
Costo Ammortizzato
Imputazione
L&R
Att
ivo
Passività trading
Passività non trading
Costo
Ammortizzato
Pa
ss
ivo
Valutazione
Fair value + costi
transazione
Fair value +
costi di transazione
Fair value
Fair value Fair value Conto
economico
Conto
economico
Conto
economico
Conto
economico
Fair value +
costi di transazione
Fair value +
costi di transazione
Costo Ammortizzato
70
L’applicazione del costo ammortizzato per le attività finanziarie
detenute fino a scadenza
• Investimenti posseduti sino alla scadenza sono attività non derivate con pagamenti fissi o determinabili e scadenza fissa che un’ entità ha oggettiva intenzione e capacità di possedere sino alla scadenza ad eccezione di quelli:
a) che l’ entità designa al momento della rilevazione iniziale al fair value (valore equo) rilevato a conto economico;
b) che l’ entità designa come disponibili per la vendita; e
c) che soddisfano la definizione di finanziamenti e crediti.
• Per la classificazione di un’ attività finanziaria nella categoria "posseduti sino a scadenza", lo IAS 39 prevede una serie di requisiti, alcuni dei quali sono di natura oggettiva e attengono alle caratteristiche dell’ attività finanziaria, mentre altri sono di natura soggettiva e sono connessi alle scelte operate dall’ entità in sede di classificazione.
• In dettaglio, è necessario che l’ attività finanziaria preveda pagamenti fissi o determinabili e abbia una scadenza (elementi oggettivi) e che l’ entità abbia l’ effettiva intenzione e la capacità di possedere l’ attività finanziaria sino al termine della sua vita residua (elementi soggettivi)
• Inoltre, per questa categoria il § 9 dello IAS 39 prevede, in caso di vendita e/o riclassificazione ad altra categoria, una specifica penalizzazione: la cosiddetta tainting provision.
Attività
finanziarie
detenute sino a
scadenza
(HTM)
71
L’applicazione del costo ammortizzato per i titoli di debito classificati nel
portafoglio “attività finanziarie disponibili per la vendita”
• Per i titoli di debito classificati nel portafoglio delle attività finanziarie
"disponibili per vendita" che non costituiscono parte di una relazione di
copertura, lo IAS 39 prevede un sistema di valutazione "misto" mediante
l’applicazione:
– del criterio del costo ammortizzato, che comporta l’ imputazione al
conto economico degli interessi in base al tasso di interesse effettivo,
in conseguenza del quale vengono contabilizzati pro rata temporis sia
gli interessi contrattuali, sia la differenza tra il valore di iscrizione del
titolo di debito e il relativo valore di rimborso (dovuta all’ eventuale
presenza di costi di transazione e/o di un aggio o disaggio di
emissione)
– del criterio del fair value, con imputazione delle relative variazioni al
conto economico o al patrimonio netto a seconda dell’ evento che le ha
generate (perdite di valore, utili/perdite da valutazione, utili perdite su
cambi)+
I titoli di debito
classificati nel
portafoglio
“attività
finanziarie
disponibili per la
vendita”
Soluzione IAS ABI n.
38 del 15 maggio
2007
72
Strumenti di patrimonio netto vs. Passivita’
Esiste un’obbligazione contrattuale che l’emittente non può evitare?
SI’
PASSIVITA’
NO in
PARTE
EQUITY
STRUMENTO COMPOSTO
La classificazione prosegue fino alla
Valutazione iniziale
La classificazione prosegue fino alla cessione
passività (fair value, includere i derivati Determinare le componenti della
passività (fair value, includere i derivati impliciti
Il capitale è residuale
Nessun guadagno/perdita deve essere registrato al momento
dell’iscrizione iniziale
73
Transizione agli IAS
In sede di prima applicazione dei principi IAS le imprese devono riclassificare e valorizzare
il proprio portafoglio titoli sulla base delle nuove regole di bilancio nonché verificare che i
titoli iscritti in bilancio rispettino i criteri di rilevazione previsti dallo IAS 39.
Classificazione del portafoglio titoli
È necessario analizzare il portafoglio e procedere a riclassificare i titoli che in base alle
norme nazionali erano classificati in due portafogli (immobilizzato e non immobilizzato).
Nello svolgere tale attività occorre tenere presente il forte vincolo alla vendita dei titoli
classificati nel portafoglio Posseduti sino alla scadenza (quindi non necessariamente gli
attuali titoli immobilizzati devono essere classificati in tale categoria), le limitate possibilità
di riclassificazione successiva e l’estrema ristrettezza della categoria Finanziamenti e
Crediti nella quale possono confluire solo titoli non quotati in un mercato attivo (cioè titoli
sottoscritti con la finalità di finanziare l’emittente).
74
Classificazione del portafoglio partecipazioni
Il Principio nazionale OIC 20, suddivide le partecipazioni, ai fini della loro classificazione e valutazione, nelle due categorie di (a) partecipazioni e titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie e (b) partecipazioni e titoli immobilizzati, alle quali, anche a norma dell’art. 2426, si applicano differenti criteri di valutazione. Le norme IAS consentono di classificare in tale portafoglio solo i possessi azionari di controllo, collegamento e controllo congiunto. Tutti gli altri possessi ricadono sotto lo IAS 39 e devono essere classificati nei portafogli FVTPL o Disponibili per la vendita. La suddivisione è importante perchè da essa discende il criterio di valutazione da applicare: il costo o il metodo del patrimonio netto per gli investimenti che continueranno ad essere considerati partecipazioni e il fair value per gli altri possessi azionari.
Classificazione dei titoli di debito emessi
Con riferimento ai titoli emessi dall’impresa, la nuova classificazione prevede due categorie: FVTPL e Altre passività finanziarie. La classificazione dei titoli emessi nella prima categoria consente alcune semplificazioni amministrative in quanto non richiede lo scorporo di eventuali derivati impliciti e consente l’applicazione di valutazioni coerenti nel caso in cui tali strumenti siano stati oggetto di copertura, senza necessità di documentazione delle relazioni di copertura e di verifica dell’efficacia.
Transizione agli IAS
75
Transizione agli IAS
Data di contabilizzazione
Per quanto riguarda la data di contabilizzazione, poiché per i titoli è possibile effettuare la
rilevazione al momento della negoziazione o alla data di regolamento, si rileva un impatto
solo nel caso in cui l’impresa modifichi la data di contabilizzazione dei titoli passando ad
una loro iscrizione in bilancio sulla base della data di negoziazione anziché al momento
del regolamento delle operazioni.
Imputazione di costi e proventi diretti
Con riferimento ai titoli non classificati nella categoria FVTPL è necessario verificare la
presenza di costi o proventi da portare ad incremento o riduzione del valore di iscrizione
per poter determinare il costo ammortizzato.
La determinazione del costo ammortizzato e, dunque, delle sue componenti, deve essere
effettuata sulla base delle circostanze esistenti alla data in cui gli attivi/passivi di bilancio
hanno soddisfatto per la prima volta i criteri previsti dallo IAS 39 per l’iscrizione.
76
Transizione agli IAS
Day 1 profit
Con il termine “day 1 profit” (e “day 1 loss”) si fa riferimento agli utili ed alle perdite
derivanti dal confronto tra:
il prezzo di transazione dell’attività/passività finanziaria;
il fair value dell’attività/passività finanziaria.
Quando una transazione è condotta a valori di mercato, il prezzo di transazione
coincide con il fair value .
Qualora, invece, una transazione non venga condotta a valori di mercato, i due
differiscono, generando immediatamente (“day 1”) un utile o una perdita.
Le cause della differenza tra il prezzo di transizione e il fair value possono essere
molteplici :
1) il prezzo di transizione comprende “commissioni implicite”;
2) l’entità ha accesso a diversi mercati dello strumento finanziario.
Lo IAS 39 individua chiaramente i casi in cui rilevare immediatamente a conto
economico il “day 1 profit/loss”, vedi AG 71 E AG 76.
77
Transizione agli IAS
Scorporo dei contratti derivati impliciti
Qualora nei titoli presenti in bilancio al momento della transizione agli IAS (all’attivo o tra le passività) e non classificati nella categoria FVTPL si rilevino componenti derivate implicite e queste non siano state oggetto di rilevazione contabile separata in base alle norme di bilancio nazionali, occorre procedere alla scomposizione del contratto primario (ospite) e del (o dei) contratto derivato rilevando contabilmente quest’ultimo separatamente. Alle componenti separate deve essere applicato il criterio di valutazione di pertinenza.
Requisiti per il riconoscimento in bilancio
Occorre verificare che per i titoli in precedenza iscritti in bilancio in relazione alla forma contrattuale i connessi rischi e benefici effettivamente ricadano sull’impresa, giuridicamente titolare dello strumento finanziario. In caso contrario, il titolo deve essere rimosso dal bilancio e corrispondentemente deve essere iscritta un’attività finanziaria per l’importo pagato.
Con riferimento, invece, a titoli oggetto di vendita (e quindi cancellati dal bilancio) prima della transizione agli IAS ma per i quali da un punto di vista sostanziale i rischi e benefici ad essi connessi continuano a ricadere sul venditore, le imprese devono iscrivere nuovamente in bilancio strumenti finanziari cancellati precedentemente dal bilancio in ossequio alle disposizioni nazionali.
78
Transizione agli IAS
Valutazione dei titoli di debito
In funzione della classificazione del portafoglio titoli effettuata occorre valorizzare le
singole categorie applicando i criteri di valutazione di pertinenza.
Qualora in sede di transizione agli IAS venga determinato un nuovo valore, la differenza
rispetto al precedente valore di iscrizione in bilancio deve essere imputata ad una riserva
di patrimonio netto riferita alla transizione.
Valutazione dei titoli rappresentativi di capitale
I titoli rappresentativi di capitale devono essere classificati nelle categorie FVTPL o
categorie FVTPL o Disponibili per la vendita e devono essere valorizzati al fair value, a
meno che, in casi particolari, non si sia in grado di determinare un appropriato valore di
mercato.
Valutazione dei titoli emessi
Per i titoli iscritti al passivo valgono le stesse considerazioni fatte con riferimento ai titoli di
debito, salvo che per la non applicabilità della cd. “fair value option”.
79
Transizione agli IAS
Riduzione di valore (impairment)
I titoli classificati nelle categorie Posseduti sino alla scadenza, Finanziamenti e Crediti e
Disponibili per la vendita, in caso di obiettive evidenze che possano far ritenere non più
totalmente recuperabile il valore di iscrizione in bilancio devono essere sottoposti ad un
test di impairment.
Contabilizzazione dei titoli propri
In sede di transizione agli IAS è necessario elidere i titoli iscritti all’attivo con la
corrispondente riserva di patrimonio netto, se si tratta di azioni proprie, o con la
corrispondente passività, se si tratta di titoli obbligazionari emessi.
80
I Titoli nel Bilancio UBI 2013 consolidato – pag. 224
81
I Titoli nel Bilancio UBI 2013 individuale – pag. 462
82
I Titoli nel Bilancio UBI 2013 consolidato – pag. 226
83
I Titoli nel Bilancio UBI 2013 individuale – pag. 464
84
I Titoli nel Bilancio UBI 2013 consolidato – pag. 227
85
I Titoli nel Bilancio UBI 2013 individuale – pag. 465
86
Titoli nel Bilancio UBI 2008 – pag. 206
87
I principi IAS 32 E IAS 39:
Titoli/strumenti finanziari
Crediti
Derivati e operazioni di copertura
Crisi finanziaria: modifiche allo IAS 39
Revisione in corso: IFRS 9
Indice
88
La classificazione degli strumenti finanziari: crediti
Lo IAS 39 “Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione” ricomprende i crediti nella
vasta categoria degli strumenti finanziari e quindi, a seconda delle loro caratteristiche,
possono rientrare in una delle tre seguenti categorie:
FVTPL (Fair Value through Profit or Loss): attività e passività finanziarie detenute per
essere negoziate nel breve periodo;
L&R (Loans and Receivables): attività con pagamenti fissi o determinabili non quotati
in un mercato attivo;
AFS (Available for Sale): categoria residuale di attività disponibili per la vendita.
La categoria L&R rimane peraltro quella più naturale
in cui la banca iscrive i crediti erogati.
89
(L&R)
Crediti vs. banche/clientela
(FVTPL)
Attivita’ di negoziazione
Attività al fair value
(AFS)
Attività disponibili per la
vendita
CLASSIFICAZIONE RILEVAZIONE
INIZIALE
RILEVAZIONE
SUCCESSIVA
COSTO (= FV del
momento)
COSTO (= FV del
momento) +
costi
di transazione
FAIR VALUE
a PN
COSTO
AMMORTIZZATO
(*)
FAIR VALUE
a CE
IMPAIRMENT
CE
CE
n.a.
COSTO (= FV del
momento) +
costi
di transazione
(*) Ai crediti di breve termine (così come a tutti gli strumenti finanziari valutati al costo ammortizzato) è
possibile non applicare il costo ammortizzato poichè la loro valorizzazione sulla base di tale criterio
risulterebbe simile al costo storico e l’effetto attualizzazione sarebbe trascurabile.
Ai fini informativi, in nota integrativa, per ogni categoria di attività e passività finanziaria va data indicazione
del fair value in modo che possa essere confrontato con il valore contabile esposto in bilancio (rif. IAS 32
par. 86).
Iscrizione iniziale e valutazione successiva dei creditiIscrizione iniziale e valutazione successiva dei crediti
90
Finanziamenti e
Crediti FV AFS
costi di transazione si no si
ricavi accessori si no si
interessi di competenza:
tasso interesse effettivo si no si
tasso contrattuale no si no
valutazione:
tasso interesse effettivo originario si no no
tasso di mercato no si si
rischio di credito si si si
variazioni di valore:
effetto mercato - ce pn
previsione perdita ce ce ce
effetto attualizzazione ce - ce
riprese di valore ce ce ce
Il trattamento contabile dei crediti secondo i principi contabili
internazionali IAS/IFRS (segue)
Fonte: IAS ABI
BLUE BOOK n.
15
91
Rilevazione e valutazione dei crediti iscritti nel portafoglio “Finanziamenti
e Crediti”: il costo ammortizzato
• All’atto dell’iscrizione in bilancio, che avviene nel momento in cui la
banca diviene parte del relativo contratto, l’impresa rileva il credito al
fair value, che normalmente corrisponde all’ammontare erogato
comprensivo dei costi di transazione e delle commissioni direttamente
imputabili (cosiddetti costi e ricavi di transazione)
Rilevazione e
valutazione
iniziale
• Successivamente alla rilevazione iniziale, i rapporti dovranno essere
valutati in base al criterio del costo ammortizzato, utilizzando il metodo
dell’interesse effettivo. Il costo ammortizzato è dato dal:
– valore di rilevazione iniziale (ovvero il fair value);
– meno rimborsi di capitale;
– più/meno ammortamento con il metodo dell’interesse effettivo della
differenza tra valore iniziale e valore a scadenza, in base al
cosiddetto “tasso di interesse effettivo”;
– meno svalutazione;
– più rivalutazione.
La valutazione
successiva
92
Riduzione del valore del credito all’atto della rilevazione
iniziale
Gli IAS/IFRS richiedono l’iscrizione iniziale di uno strumento finanziario al relativo fair value. Nel caso, di un credito in bonis erogato a un tasso fuori mercato, può verificarsi che l’ammontare erogato sia superiore al fair value del credito. Se il fair value è stato determinato in base a parametri osservabili, la perdita, che include anche l’effetto attualizzazione, va imputata immediatamente nel conto economico. Tuttavia, non si trova nel suddetto principio un’indicazione precisa e puntuale circa le modalità di rappresentazione della perdita e, quindi, anche dell’effetto attualizzazione, rilevata all’atto dell’iscrizione iniziale.
Circa le modalità di rilascio al conto economico della componente relativa all’attualizzazione, il § AG 65 prevede che questa sia ammortizzata a conto economico utilizzando il tasso di interesse effettivo (e, pertanto, contabilizzata tra gli interessi attivi).
93
Riduzione del valore del credito successiva alla rilevazione iniziale
In base alle disposizioni dello IAS 39 in tema di impairment delle attività valutate al costo
ammortizzato, l’attualizzazione è una componente della riduzione di valore. Infatti, il § 66 prevede
che: “…l’importo della perdita viene misurato come la differenza tra il valore contabile dell’attività e il
valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati (…) scontato al tasso di interesse effettivo originale
dell’attività finanziaria…”
In tema di impairment delle attività finanziarie disponibili per la vendita, lo IAS 39, al § 68,
prevede che: l’importo della perdita complessiva ..…deve essere la differenza tra il costo di
acquisizione (al netto di qualsiasi rimborso in conto capitale e ammortamento) e il fair value (valore
equo) corrente, dedotta qualsiasi perdita per riduzione di valore su quell’attività finanziaria rilevata
precedentemente nel conto economico”.
In sostanza, ciò che cambia rispetto alle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato è il
tasso da utilizzare per l’attualizzazione (tasso implicito nel calcolo del fair value in luogo del tasso di
interesse effettivo originario).
Successivamente alla rilevazione della perdita di valore, in base a quanto previsto dal § AG
93, “…gli interessi attivi sono quindi rilevati utilizzando il tasso di interesse utilizzato per attualizzare
i flussi finanziari futuri al fine di valutare la perdita per riduzione di valore” (e, pertanto, il tasso di
interesse effettivo originario per le attività valutate al costo ammortizzato e il tasso implicito nel fair
value per le attività disponibili per la vendita). Ciò vale a dire che il rilascio a conto economico della
componente relativa all’attualizzazione va contabilizzata tra gli interessi attivi.
94
Rilevazione e valutazione dei crediti iscritti nel portafoglio
“Finanziamenti e Crediti”: il tasso di interesse effettivo
• Il metodo dell’ interesse effettivo è utilizzato per calcolare il costo ammortizzato e gli interessi attivi
del finanziamento per la sua intera durata.
• Il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza il flusso dei pagamenti futuri stimati per la
durata attesa del finanziamento, in modo da ottenere esattamente il valore contabile netto all’ atto della
rilevazione iniziale, che comprende sia i costi di transazione direttamente attribuibili sia i compensi pagati o
ricevuti tra i contraenti (IAS 39, § 9).
• La stima dei flussi e della durata contrattuale del prestito deve tenere conto di tutte le relative clausole
contrattuali che possono influire sugli importi e sulle scadenze (come, ad esempio, le estinzioni anticipate
e le varie opzioni esercitabili), senza considerare invece le perdite attese sul finanziamento.
–Questo metodo va applicato ai crediti indipendentemente dalle modalità di valutazione (analitica o
collettiva).
• Il tasso di interesse effettivo rilevato inizialmente è quello (originario) che dovrà essere sempre utilizzato,
successivamente alla rilevazione iniziale, per attualizzare i previsti flussi di cassa e determinare il costo
ammortizzato.
• Il tasso di interesse effettivo, oltre che per il calcolo del costo ammortizzato e per l’imputazione degli
interessi nel conto economico, è utilizzato – in presenza di indicatori che lascino supporre la presenza di
una perdita di valore – anche ai fini della determinazione dell’ammontare della svalutazione, la cui
misura risulta pari alla differenza tra il valore di bilancio del credito e il valore attuale dei flussi di cassa
attesi (al netto delle perdite stimate), determinato utilizzando, come fattore di sconto, il suddetto tasso
(cosiddetta “attualizzazione”) – ABI Circ. n. 3/2006
95
Rilevazione e valutazione dei crediti iscritti nel portafoglio
“Finanziamenti e Crediti”: la determinazione dei flussi futuri
• Quando si calcola il tasso di interesse effettivo, un’ entità deve valutare i flussi finanziari tenendo
in considerazione tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario (per esempio, il
pagamento anticipato, un’ opzione all’ acquisto o simili), ma non deve considerare perdite su crediti
future.
–La disposizione contenuta nel § 9 si fonda sull’ ipotesi che il rischio di credito insito in
ciascun finanziamento inizialmente erogato sia già compreso nella determinazione del
tasso di interesse contrattuale
• Solo successivamente, in sede di valutazione dell’ esposizione creditizia, si potrà tenere conto di
eventuali diminuzioni dei flussi di cassa futuri dovute a perdite verificatesi o altrimenti
determinate.
• Per quanto concerne, quindi, la stima dei flussi relativi a contratti di finanziamento, occorrerà
valutare la possibilità che il debitore possa esercitare, in anticipo rispetto alle scadenze contrattuali,
eventuali opzioni di rimborso anticipato
–Infatti, nel caso in cui il tasso di interesse effettivo fosse differente da quello contrattuale (che è
il tasso in base al quale è determinata la quota interessi dei citati flussi), la stima dei rimborsi
anticipati (totali o parziali) determinerebbe una variazione del costo ammortizzato e, pertanto, la
necessità del ricalcolo.
–Nell’ ipotesi in cui il tasso di interesse effettivo e quello contrattuale coincidano, l’
eventuale esercizio di opzioni di rimborso anticipato non influirebbe in alcun modo sull’
ammontare del costo ammortizzato e, di conseguenza, verrebbe meno la stessa necessità di
effettuare previsioni della specie
96
I crediti a breve termine
I crediti a breve termine presentano alcune peculiarità nella gestione contabile: ad essi
non si applica il costo ammortizzato e nel processo di determinazione dell’impairment non si
procede alla loro attualizzazione se si prevede il recupero a breve termine. Inoltre, lo IAS 32,
paragrafo 88 prevede che per strumenti finanziari quali crediti e debiti commerciali a breve
termine, non è necessaria alcuna indicazione sul fair value (valore equo) quando il valore
contabile è un’approssimazione ragionevole del fair value (valore equo).
Lo IAS 39 non fornisce una definizione di “breve termine” anche se un concetto in qualche
senso simile si riscontra nello IAS 1, con riferimento all’esposizione negli schemi di bilancio di
attività e passività.
Un’attività ai sensi dello IAS 1 deve essere classificata come “corrente” quando essa è
posseduta principalmente per essere negoziata o si suppone debba essere realizzata entro
dodici mesi dalla data del bilancio.
Nell’ambito dei crediti da classificare a breve termine sono da comprendere anche i crediti
di breve periodo senza interessi rivenienti da vendite di beni o da prestazioni di servizi ed i
crediti e debiti non definiti da una scadenza fissa o determinabile in quanto il fattore temporale
non sarebbe misurabile; tra questi ultimi si menzionano i finanziamenti a revoca, i quali non
hanno una scadenza predeterminata e il cui pagamento può essere chiesto in qualsiasi
momento da parte del concedente.
97
Rilevazione e valutazione dei crediti iscritti nel portafoglio
“Finanziamenti e Crediti”: la determinazione dei flussi futuri
• Nella stima dei flussi futuri non si deve tenere conto della variabilità del tasso di interesse
legato a variazioni di indici di mercato ovvero di opzioni di conversione fisso/variabile e
viceversa, poiché in questi casi si renderebbe necessario adeguare coerentemente anche
il tasso di interesse effettivo, senza che ciò possa determinare una variazione del costo
ammortizzato.
• In sintesi, al fine di determinare il corretto tasso di interesse effettivo, si deve
procedere alla stima dei flussi e delle relative scadenze (sulla base delle previsioni
contrattuali al momento della rilevazione iniziale) nei casi in cui (cfr. IAS ABI Blue Book n.
15):
–a) il tasso di interesse effettivo, determinato in base ai flussi contrattuali, è differente
da quello contrattuale (cioè quando il costo di erogazione non coincide con il costo
ammortizzato, poiché si rilevano costi di transazione e/o commissioni accessorie)
–b) le clausole contrattuali prevedono opzioni in base alle quali si possono modificare le
scadenze ed i flussi dei pagamenti, differenti da quelle che interessano l’ ammontare
del tasso di interesse legato a variazioni di mercato
98
Rilevazione e valutazione dei crediti iscritti nel portafoglio
“Finanziamenti e Crediti”: la determinazione dei flussi futuri
• Se il tasso di interesse del finanziamento è variabile in funzione degli andamenti del
mercato, il tasso di interesse effettivo inizialmente determinato deve essere
periodicamente ricalcolato in relazione alle variazioni del tasso contrattuale e dei relativi
flussi futuri.
• Ciò vale a dire che la rideterminazione del tasso contrattuale e quella del tasso
effettivo non modificano, a parità di condizioni, il costo ammortizzato del
finanziamento, considerato che la stima dei flussi deve essere effettuata in base all’
ultimo tasso contrattualmente applicato
• In sostanza, si potranno adottare due differenti metodi per ottenere il medesimo risultato,
ed in particolare:
–a) attualizzare, ad ogni variazione contrattuale del tasso, tutti i flussi futuri a partire
dalla scadenza del finanziamento
–b) attualizzare, ad ogni variazione contrattuale del tasso, i flussi futuri a partire dalla
prossima data di ricalcolo del tasso, consistenti nelle rate in scadenza e nel residuo
costo ammortizzato alla data del prossimo ricalcolo (occorre riferirsi al costo
ammortizzato e non alla residua sorte capitale risultante dal piano di ammortamento
contrattuale per non "ammortizzare" tutte le componenti accessorie nel breve periodo
considerato)
99
Attualizzazione
Descrizione dell’argomento
Il processo di attualizzazione è molto comune nell’ambito dell’applicazione dei principi
contabili internazionali in relazione all’importanza che tali principi attribuiscono alla
componente finanziaria sottostante ciascuna transazione; in concreto le principali ipotesi
in cui si ricorre ad un processo di attualizzazione possono essere le seguenti:
1. vendite o acquisti di beni o servizi con pagamento rateale o differito oltre i termini
usuali impiegati dall’impresa senza applicazione espressa di interessi;
2. posizioni creditorie o debitorie di natura finanziaria infruttifere di interessi ovvero
fruttifere con tassi di interesse non coerenti con quelli usuali applicati dal mercato;
3. posizioni creditorie di natura commerciale o finanziaria non regolate alla data di
scadenza che devono essere attualizzate per tenere conto degli stimati tempi di
incasso;
4. componente finanziaria implicita dei fondi rischi iscritti in bilancio i cui correlati flussi
finanziari si manifesteranno in periodi successivi.
100
Attualizzazione
Pagamento rateale o differito
In applicazione dei principi contabili IAS/IFRS, il ricavo, il costo od il bene strumentale oggetto della transazione deve essere registrato in contabilità per un importo inferiore al valore nominale al fine di tenere conto della componente finanziaria implicita nell’operazione. In sostanza dalla voce di ricavo o di costo, ovvero dal costo storico del bene strumentale deve essere scorporata la quota di interessi attivi o passivi connessi al pagamento rateale o differito.
Regolazione a medio lungo termine – valutazione delle posizione creditorie e debitorie
Le posizioni creditorie o debitorie a medio lungo termine, indipendentemente dalla genesi delle stesse, che non presentino una componente finanziaria esplicita coerente con i tassi del mercato in cui opera l’impresa, devono essere rettificate in diminuzione per tenere conto dei proventi od oneri finanziari impliciti. Trattasi tipicamente dei finanziamenti infruttiferi erogati da soci ovvero di posizioni creditorie in sofferenza. A tale scopo occorre stimare i tempi in cui tali posizioni andranno ad estinzione.
Fondi rischi
Anche in questo caso il fondo rischi deve essere iscritto in misura pari al valore attuale dei flussi finanziari che dovranno essere sostenuti per estinguere le obbligazioni future in relazione alle quali tali fondi sono stati appostati. Anche in questo caso occorre predisporre una stima dei tempi in cui tali obbligazioni emergeranno.
101
Impairment - processo decisionale
Attività finanziaria
Sia attività singolarmente
significative che non singolarmente significative
Valutazione analitica
Valutazione analitica
Attività non singolarmente significativa
Mancanza di una obiettiva evidenza di impairment (no loss
event)
Attività singolarmente significativa
Obiettiva evidenza di impairment (loss
event)
Valutazione collettiva per classi omogenee di
rischio oppure
Solo sulla base di INCURRED LOSS e non anche EXPECTED LOSS
102
Contabilizzazione dell’impairment
Incurred Loss vs. Expected Loss
Le perdite attese (“expected loss”) quale risultato di eventi futuri, indipendentemente dalla
loro probabilità di manifestazione, non vanno rilevate (IAS 39 par. 59).
Le perdite di valore devono essere pertanto “incurred” e non “expected”; la
determinazione dell’impairment deve basarsi su fattori o eventi osservabili e quantificabili al
momento della valutazione (incurred) e non su eventi prospettici o futuri (expected).
Coerentemente con un modello basato sulle incurred loss eventuali trend economici attesi
che possano condurre ad una perdita attesa non devono concorrere a fornire una evidenza
oggettiva di impairment.
Agli utilizzatori compete una “diversa” gestione del risultato di bilancio – vedi
costituzione/utilizzo riserve -
103
Impairment - Valutazione analitica
La valutazione dell’impairment deve essere effettuata analiticamente per ogni
singola attività finanziaria qualora questa sia singolarmente significativa.
E’ sempre possibile assoggettare a valutazione individuale un’attività per la quale
non siano state evidenziati elementi indicativi di perdita durevole.
Sono assoggettate a valutazione individuale anche le attività valutate
collettivamente per le quali siano state identificate in modo specifico delle perdite di
valore.
104
I crediti di importo singolarmente non significativo, e per i quali non vi sono oggettivi
rischi di riduzione di valore (o per i quali la valutazione analitica non ha portato ad
accantonamenti), devono essere inclusi in gruppi di attività con rischio di credito simile e
devono essere valutati collettivamente.
I crediti vengono aggregati in classi omogenee con caratteristiche simili in termini di
rischio di credito, settore di appartenenza del debitore, tipologia di garanzie prestate etc…
La valutazione deve avvenire sulla base della stima a valori attuali dei flussi di cassa
futuri attesi determinati con riferimento sia ai termini contrattuali, sia all’esperienza storica
in termini di perdite subite per quel gruppo di crediti.
Il tasso di sconto utilizzato per calcolare i flussi di cassa futuri attesi è pari al tasso
d’interesse effettivo originario (per crediti a tasso fisso) oppure al tasso di interesse
effettivo corrente (per crediti a tasso variabile).
Impairment - Valutazione collettiva
105
PERDITA
EFFETTIVA
• La Perdita effettiva definisce la perdita di valore
• Il Tasso di perdita storico è determinato usando dati storici modificati in relazione alle
condizioni economiche esistenti alla data di bilancio
• Il Periodo di conferma della perdita è il periodo medio intercorrente tra l’insorgere
della perdita e la data di conferma della stessa
• La data in cui insorge la perdita è la data nella quale si verifica una obiettiva evidenza
di perdita su una singola attività (pur se non ancora nota alla società)
• La data di conferma della perdita è la data nella quale la società identifica una obiettiva
evidenza di perdita su base individuale
Contabilizzazione dell’impairment su crediti
- valutazione delle perdite effettive su base “portfolio”
TASSO di
PERDITA
STORICO
PERIODO di
CONFERMA della
PERDITA
VALORE di CARICO del
PORTAFOGLIO di
CREDITI = x x
106
RIPRESE DI VALORE
Se, in un esercizio successivo, l’ammontare della perdita già iscritta in precedenza
per riduzione di valore diminuisce e tale diminuzione deriva da un evento verificatosi
dopo la riduzione di valore operata, la perdita precedentemente rilevata deve essere
stornata.
La ripresa di valore, da rilevarsi a conto economico, non deve mai determinare un
valore del credito, alla data di rivalutazione, superiore all’importo che avrebbe
assunto, alla medesima data, se l’impairment non fosse mai stato rilevato.
Contabilizzazione dell’impairment su crediti L&R
107
Quando vi è evidenza che il credito abbia subito una perdita la variazione di fair value va attribuita a Conto Economico
unitamente alla rivalutazione o svalutazione cumulata iscritta nel tempo a Patrimonio Netto anche se l’attività non sia stata
stornata dal bilancio (IAS 39 par. 67).
L’importo della perdita cumulata da stornare dal Patrimonio Netto e iscrivere a Conto Economico deve corrispondere alla
differenza tra il costo di acquisizione ed il fair value del momento, dedotta qualsiasi perdita precedentemente rilevata a Conto
Economico su quella medesima attività.
RIPRESE DI VALORE
Se, in un esercizio successivo, il fair value aumenta, la ripresa di valore viene registrata:
a Conto Economico per strumenti di debito;
a Patrimonio Netto per strumenti di capitale.
Per i crediti classificati “Attività finanziarie disponibili per la vendita” la ripresa di valore va registrata a Conto Economico.
Contabilizzazione dell’impairment su crediti AFS
108
La cartolarizzazione è una transazione che trasforma un’attività finanziaria in
titoli
L’intento è spesso quello di realizzare la derecognition dell’attività finanziaria
cartolarizzata
La attività cartolarizzate sono di norma trasferite a “special purpose entity” (SPE o
SPV)
Le operazioni di cartolarizzazione (securitisation)
109
La struttura di un’operazione di cartolarizzazione tradizionale:
CEDENTE
(Originator)
SOCIETA’ VEICOLO
SPV
INVESTITORI
MERCATO cessione crediti emissione titoli
SOCIETA’
ARRANGER
SOCIETA’
SERVICER
TITOLI DI PIU’ ALTA SUBORDINAZIONE “Junior”
SOCIETA’
di RATING
Le operazioni di cartolarizzazione
110
Nella prassi operativa:
il flusso di liquidità che proviene dall’incasso dei crediti è destinato in via esclusiva al
rimborso dei titoli emessi, al pagamento degli interessi e dei costi dell’operazione;
la struttura è funzionale a garantire il soddisfacimento dei diritti dei sottoscrittori dei
titoli;
i titoli emessi vengono suddivisi in categorie per l’esigibilità dei crediti ceduti (Senior,
Mezzanine, Junior); i titoli Senior maturano interessi ad un tasso stabilito al momento
dell’emissione; per i titoli di piu’ alta subordinazione, che rappresentano l’effettivo
rischio connesso agli attivi ceduti e che sono spesso sottoscritti dalla società cedente, il
recupero integrale del valore economico del capitale investito si ha nella misura in cui i
crediti ceduti riescono a produrre nel tempo incassi superiori al prezzo di acquisto, tali da
consentire il rimborso del capitale dei titoli di classe superiore
Le operazioni di cartolarizzazione
111
La valutazione delle operazioni di cartolarizzazione deve essere effettuata alla
luce delle disposizioni in materia di Derecognition sancito dallo IAS 39
non potranno essere cancellate dal bilancio attività cedute nell’ambito di
operazioni di cartolarizzazione che non soddisfano le condizioni per la
Derecognition
contabilizzazione dell’attività secondo il principio del
continuing involvement
IAS/IFRS
Le operazioni di cartolarizzazione alla luce degli IAS/IFRS
112
Il principio IFRS 10 richiede che le società veicolo vengano consolidate se
controllate.
Esempi configuranti il controllo sono:
la società veicolo svolge attività predeterminate e non gode di alcuna autonomia;
il potere decisionale sulla società veicolo è di fatto della società “controllante”;
la società “controllante” otterrà la maggioranza dell’utile in caso di liquidazione del
veicolo.
L’eventuale consolidamento comporta la rilevazione nel bilancio consolidato
dell’attività ceduta nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione.
IAS/IFRS
Le operazioni di cartolarizzazione alla luce degli IAS/IFRS
113
Sintesi di alcune indicazioni Assirevi in merito al comportamento contabile
da tenere in presenza di operazioni di cessione dei crediti
Tipologia di clausola contrattuale Comportamento contabile (cessionario)
Plafond
Previsione di un importo massimo di rischio da parte del
cessionario
Iscrizione crediti sino al valore massimo del plafond
Franchigia
Identificazione di una quota percentuale di rischio che resti in
capo al cedente (rischio di “prima perdita”)
Quantificazione dell’ammontare del rischio della franchigia con
l’esposizione al rischio di credito.
Se l’ammontare della franchigia copre il rischio di credito, il
rischio non è stato trasferito e il cessionario non iscrive i crediti
Massimale sul rischio di insolvenza
L’assunzione del rischio di insolvenza è limitata a un importo
massimo pari a x volte le commissioni corrisposte al
cessionario
Quantificazione e confronto dell’ammontare del massimale con
l’esposizione al rischio. Se il massimale copre sostanzialmente il
rischio di credito, il suddetto rischio è stato trasferito e il
cessionario iscrive i crediti
Obbligo di restituzione dei corrispettivi
In caso di scioglimento del contratto, il cedente ha l’obbligo di
restituire al cessionario i corrispettivi eventualmente ricevuti a
fronte di crediti non incassati
Il cessionario ha assunto solo parzialmente il rischio, quindi, non
dovrebbe iscrivere i crediti in bilancio
Pagamento sotto garanzia
Il corrispettivo dei crediti oggetto di cessione sarà dovuto dal
cessionario al cedente decorsi x giorni dalla scadenza dei
crediti medesimi
La clausola indica che non vi è stato completo trasferimento del
rischio di ritardato pagamento e, quindi, potrebbe limitare
l’iscrizione dei crediti da parte del cessionario
Esclusione del rischio di cambio Evidenzia che il cessionario non mantiene il rischio connesso
alla cessione dei crediti e, quindi, non iscrive i crediti
Divieto di cessione successiva e divieto di concessione di
dilazioni
Limita la libera disponibilità da parte del cessionario che, quindi,
non può iscrivere i crediti
114
Informazioni di natura quantitativa
Informazioni da presentarsi in forma tabellare relative a:
esposizioni derivanti da operazioni di cartolarizzazione distinte per qualità delle
attività sottostanti;
esposizioni derivanti dalle principali operazioni di cartolarizzazione “proprie” ripartite
per tipologia di attività cartolarizzate e per tipologie di esposizioni;
esposizioni derivanti dalle principali operazioni di cartolarizzazione “terzi” ripartite per
tipologia di attività cartolarizzate e per tipologie di esposizioni;
esposizioni derivanti da operazioni di cartolarizzazione ripartite per portafoglio e per
tipologia;
ammontare complessivo delle attività cartolarizzate sottostanti ai titoli junior o ad altre
forme di sostegno creditizio;
interessenze in società veicolo;
attività di servicer – incassi dei crediti cartolarizzate e rimborsi dei titoli emessi dalla
società veicolo.
L’informativa di bilancio in materia di cartolarizzazioni
115
Aggiornamento CIRCOLARE 262/05 – 18 novembre 2009
pagina 1.5.9
Obbligazioni bancarie garantite (“covered bond”)
Le operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite (c.d. covered bond) presentano uno
schema operativo basato sui seguenti soggetti:
•banca originator, che cede a una società veicolo attivi idonei (crediti e titoli), costituenti
patrimonio separato ai sensi e per effetto della l. 130/99 e destinati al soddisfacimento dei
portatori dei covered bond;
•società veicolo, il cui oggetto esclusivo è rappresentato dall’acquisto degli attivi ceduti
dall’originator e dalla prestazione di garanzia a favore dei sottoscrittori i covered bond;
•banca finanziatrice, che concede alla società veicolo il finanziamento subordinato
finalizzato all’acquisto degli attivi della banca originator;
• banca emittente i covered bond.
•Nelle strutture più semplici, le figure della banca originator, della banca finanziatrice e della
banca emittente coincidono nel medesimo soggetto. Strutture di emissione più complesse,
tipicamente realizzate in un’ottica di gruppo, possono invece prevedere che le citate figure non
coincidano; ulteriori elementi di complessità possono essere rappresentati dalla circostanza che
le banche originator sia più di una (c.d. operazioni “multi-originator”).
116
I Crediti nel Bilancio UBI 2013 consolidato – pag. 231
117
I Crediti nel Bilancio UBI 2013 individuale – pag. 469
118
I Crediti nel Bilancio UBI 2013 consolidato – pag. 231
I Crediti nel Bilancio UBI 2013 individuale – pag. 495
119
I Crediti nel Bilancio UBI 2013 consolidato – pag. 232
120
I Crediti nel Bilancio UBI 2013 individuale– pag. 470
121
I Crediti nel Bilancio UBI 2013 consolidato– pag. 233
122
I Crediti nel Bilancio UBI 2013 individuale – pag. 471
123
I principi IAS 32 E IAS 39:
Titoli/strumenti finanziari
Crediti
Derivati e operazioni di copertura
Crisi finanziaria: modifiche allo IAS 39
Revisione in corso: IFRS 9
Indice
124
STRUMENTO DERIVATO (IAS 39 par. 9) – strumento finanziario o altro contratto con le
tre seguenti caratteristiche:
il suo valore cambia in relazione al cambiamento in un tasso d’interesse,
prezzo di un titolo, prezzo di una merce, tasso di cambio, indice di prezzi o
tassi, merito di credito ecc. (c.d. sottostante) a condizione che, nel caso di una
variabile non finanziaria, questa non sia specifica di una delle parti contrattuali;
non richiede un investimento netto iniziale oppure richiede un investimento
netto iniziale minimo in confronto ad altre tipologie di contratti per medesimi
profili di rendimento;
è regolato a data futura.
I derivati: definizioni
125
I derivati: definizioni
Lo IAS 39 prevede la classificazione degli strumenti finanziari in quattro categorie. Tuttavia i contratti
derivati devono essere classificati nella categoria Fair value through profit or loss.
La ragione di questa disposizione discende dalla necessità di dover valutare tali contratti
esclusivamente con il criterio del fair value.
I derivati possono essere incorporati in uno strumento finanziario ibrido (o combinato), ossia in uno
strumento finanziario in cui “convivono”:
• un contratto primario non derivato;
• uno strumento derivato.
Lo IASB stabilisce che un derivato incorporato debba essere separato dal contratto primario e
contabilizzato come un derivato secondo quanto previsto dallo IAS 39 se, e soltanto se, si verificano
contestualmente le seguenti condizioni:
• le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato non sono strettamente correlati alle
caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario (Ias 39, appendice A, parr. AG30 e AG33);
• uno strumento separato con le stesse condizioni del derivato incorporato soddisferebbe la definizione
di derivato; e
• lo strumento ibrido non è valutato come al fair value rilevato a conto economico.
Laddove siano verificate le circostanze sopra riportate, si ha che: (i) il contratto originario deve essere
contabilizzato in base alle pertinenti disposizioni, mentre (ii) lo strumento derivato incorporato segue le
norme tecniche dei principi contabili internazionali “finanziari” riferite ai derivati, di seguito richiamate. E’
possibile che un contratto originario abbia collegato più di un derivato incorporato; in questo caso si
parla di strumenti “derivati incorporati multipli”.
126
Scorporo di un derivato in uno strumento finanziario
complesso Lo strumento complesso è valutato in bilancio al fair Lo strumento complesso è valutato in bilancio al fair
value rilevato a conto economico?
Il derivato implicito ha caratteristiche di rischio Il derivato implicito ha caratteristiche di rischio
strettamente correlate con quelle dello strumento
ospite?
Il derivato implicito considerato da solo
risponderebbe alla definizione di derivato?
E’ possibile determinare un fair value attendibile del E’ possibile determinare un fair value attendibile del
derivato?
Si procede allo scorporo: il derivato è valutato al fair Si procede allo scorporo: il derivato è valutato al fair
value e lo strumento ospite è valutato secondo le
indicazioni proprie della rispettiva categoria di
appartenenza
NO
NO
SI’
SI’
Non si procede allo scorporo Non si procede allo scorporo
del derivato
Non si procede allo scorporo Non si procede allo scorporo
del derivato
Non si procede allo scorporo Non si procede allo scorporo
del derivato
SI’
SI’
Non si procede allo scorporo
essere valutato al fair value
Non si procede allo scorporo
del derivato ma l’intero
strumento complesso deve
essere valutato al fair value
NO
NO
127
I derivati: definizioni
DERIVATO DI COPERTURA
Il derivato può essere stipulato con finalità di:
- negoziazione (speculative)
- copertura
DERIVATO DI NEGOZIAZIONE
Al pari di un qualsiasi altro strumento
finanziario (es. Titolo) è contratto con
l’intento di trarre profitto
dall’andamento del proprio fair value
e quindi dal posizionamento dei
parametri (indici, tassi, valute ecc.)
da cui trae il proprio valore.
Strumento stipulato e designato al
fine di fronteggiare determinati rischi
derivanti da avverse variazioni di fair
value o dei flussi di cassa propri
dell’attività o passività oggetto di
copertura.
128
I derivati
Il fair value dello strumento di copertura è la base dell’
hedge accounting
129
Tutti i derivati non sono più considerati
“fuori bilancio”, ma iscritti
“sopra la linea” al fair value
I derivati “di negoziazione”
e “di copertura”
sono valutati al
“Fair Value”
Il “Fair Value” dello strumento
di copertura guida la
valutazione dello strumento
coperto
I derivati
I derivati “di negoziazione”
e “di copertura”
sono iscritti al “Fair Value”
130
I derivati
Data di rilevazione
Uno strumento finanziario può essere rilevato alla data di negoziazione dello stesso o alla data di regolamento dell’operazione nel caso di contratti “regular way”.
Ai sensi dello IAS 39 un contratto che richiede o consente il regolamento mediante lo scambio di un saldo netto corrispondente alle variazioni di valore del contratto non rappresenta un’operazione a pronti non regolata e quindi non rappresenta un contratto “regular way”. Pertanto tali contratti derivati dovranno essere rilevati al momento in cui sorge l’impegno, cioè alla data di negoziazione.
Valutazioni successive
Tutti i contratti derivati, sia attivi che passivi vanno valutati al fair value con imputazione del risultato al conto economico.
Poiché la maggior parte di contratti derivati non presenta una quotazione diretta sui mercati, ai fini della determinazione del fair value assume particolare rilevanza la definizione di modelli interni di valutazione.
131
Definizioni: hedge accounting
Hedge accounting: l’hedge accounting rileva simmetricamente gli effetti, a livello di
conto economico, dei cambiamenti di fair value dello strumento di copertura e del
relativo strumento coperto
Fair value hedge: copertura dell’esposizione alla variazione del fair value di
un’attività o passività o di una parte di esse, attribuibile ad un particolare rischio.
Cash flow hedge: copertura dell’esposizione a variazioni dei flussi di cassa
attribuibili a particolari rischi associati con attività e passività rilevate a bilancio,
impegni o transazioni previste.
Copertura dell’investimento netto in una entità estera: copertura degli effetti di
un investimento espresso in valuta estera.
132
Rischio di:
• Tasso di interesse
• Tasso di cambio
• Credito
• Prezzo di mercato
RISCHI DELLE
ATTIVITA’/PASSIVITA’
FINANZIARIE CHE POSSONO
ESSERE COPERTI
RISCHI DELLE
ATTIVITA’/PASSIVITA’ NON
FINANZIARIE CHE POSSONO
ESSERE COPERTI
La necessità di copertura
• Rischio di tasso di cambio
• L’insieme dei rischi (se non
è possibile isolare specificamente
il rischio di cambio)
133
Coperture che non reggono …
Coperture possibili
(contabilmente)
Copertura non documentata
Copertura di posizioni nette
Copertura titoli immobilizzati
Copertura senza derivati
Derivato coperto
Coperture aventi
validità economica
• La questione non è: ‘esiste o
non esiste la copertura?’
• Il problema è: ‘quando si
può applicare l’hedge
accounting?’
134
1. I seguenti possono essere classificati
come strumenti di copertura: – tutti i derivati con terze parti (no internal
deals);
– contratti non derivati (solo per copertura di
rischio di cambio);
– combinazione di due o più derivati o non
derivati (ad eccezione delle “opzioni vendute
nette”);
2. possono essere usate anche porzioni
di strumenti di copertura;
3. lo strumento di copertura non può
essere designato solo parte della sua
durata.
Strumenti di copertura
Strumenti di copertura e elementi coperti
• Per qualificarsi come oggetto di copertura, un
elemento coperto deve creare un’esposizione
al rischio che incide, in ultima analisi, sul
conto economico;
• possono essere classificati come elementi
coperti;
• attività/passività singole o in gruppo;
• impegni irrevocabili o operazioni future
altamente probabili;
• attività/passività non finanziarie per la
copertura del rischio di cambio o del rischio
nel suo complesso;
• parte del portafoglio di attività o passività
finanziarie che condividono il rischio coperto;
• investimento netto in gestioni estere;
• posizioni nette non possono essere
considerate come elementi coperti.
Elementi coperti
135
Contabilizzazione delle operazioni di copertura
N.B.: essendo le norme molto severe devono essere presi in considerazione i costi/benefici derivanti dalla qualificazione delle operazioni come “di copertura”
• L’esposizione deve derivare da uno specifico rischio che, in ultima istanza,
influenza il conto economico
• Inizialmente, la copertura deve essere altamente efficace e l’efficacia deve poter
essere valutata in modo attendibile
• La copertura deve rimanere altamente efficace lungo l’intero periodo di copertura
• La relazione di copertura deve essere designata formalmente
136
Documentazione delle operazioni di copertura Lo IAS 39 non fornisce indicazioni specifiche in merito alla documentazione della relazione di copertura tra lo strumento di copertura e l’elemento o gli elementi coperti.
Un ragionevole esempio di informazioni che devono essere disponibili è il seguente:
• Obiettivo della copertura
- In caso di copertura di fair value, l’obiettivo è ridurre l’esposizione a variazioni avverse del fair value, dovute a un particolare rischio, di attività, passività o di impegni irrevocabili.
- In caso di copertura di cash flow, l’obiettivo è ridurre l’esposizione a variazioni avverse dei flussi finanziari futuri di attività, passività o di transazioni future attese ma non certe.
• Tipologia della copertura
– Fair value hedge
– Cash flow hedge
– Copertura di un investimento netto in una gestione estera
• Strumento di copertura
– Descrizione delle caratteristiche qualificanti lo strumento finanziario designato come strumento di copertura. Nella grande maggioranza dei casi lo strumento di copertura sarà un derivato, dato che è concesso coprire solo il rischio cambio con un’attività/passività non derivata.
Se ad esempio, si tratta di un IRS in cui si paga il tasso fisso e si incassa il tasso variabile è necessario indicare:
– la controparte;
– il tasso fisso pagato;
– il tasso variabile incassato;
– eventuale up-front incassato/pagato;
– la data di decorrenza;
– la data di scadenza;
– le date di variazione dei tassi.
137
Documentazione delle operazioni di copertura • Strumento coperto
- Descrizione delle caratteristiche qualificanti lo strumento che si intende coprire.
Se ad esempio, lo strumento coperto è un titolo a tasso fisso è necessario indicare:
– il tipo di rischio che si intende coprire;
– il tasso fisso coperto;
– la tipologia di cedola (semestrale, trimestrale), la data di emissione e quella di rimborso;
– il periodo dell’esposizione alle variazioni di tasso di interesse che si intende coprire.
Se lo strumento coperto è una transazione futura, occorre dimostrare l’alta probabilità della
stessa: questo non significa che un’impresa debba specificare la data esatta in cui questa
transazione avrà luogo. Tuttavia essa dovrà identificare e documentare il periodo, che dovrà
essere un intervallo di tempo abbastanza ristretto prossimo alla data più probabile in cui ci si
aspetta che la transazione verrà effettuata.
• Efficacia
– modalità di effettuazione dei test;
– metodologia prescelta per l’efficacia retrospettiva;
– metodologia prescelta per l’efficacia prospettica;
– inefficacia attesa e fattori ai quali è dovuta.
La documentazione precedentemente illustrata deve essere preparata per ciascuna relazione
di copertura.
138
Prassi precedente vs. IAS 39
DERIVATO DI COPERTURA
D. Lgs. 87/92
“VALUTAZIONE COERENTE”
ATTIVITÀ O PASSIVITÀ
COPERTA
ATTIVITÀ/PASSIVITÀ COPERTA
A FV (SOLO PER IL RISCHIO
COPERTO)
IAS
“HEDGE ACCOUNTING”
DERIVATO
A FAIR VALUE
INVERSIONE DEL METODO DI CONTABILIZZAZIONE E VALUTAZIONE (vedi prassi italiana)
139
Copertura delle variazioni di fair value:
- il principio di simmetria valutativa
Attività/Passività
coperte
Strumento di
copertura
Conseguenza
(valutazione coerente)
PRASSI PRECEDENTE
Costo
o
fair value
Strumento di
copertura
(derivato)
Attività/Passività
coperte
IAS 39
Costo
o
fair value
Conseguenza
(valutazione coerente)
Fair value
Fair value
140
Rappresentazione contabile delle relazioni di copertura:
efficacia
COPERTURE
INEFFICACI
STRUMENTO DI
COPERTURA
STRUMENTO
COPERTO
COPERTURE
EFFICACI
STRUMENTO
COPERTO
STRUMENTO DI
COPERTURA
Solo le coperture efficaci possono essere rappresentate validamente anche sotto il profilo
contabile, secondo le regole dell’hedge accounting che rappresentano eccezioni ai criteri
ordinari di valutazione degli strumenti finanziari.
141
Rappresentazione contabile delle relazioni di copertura:
efficacia
Problema: come poter definire se la relazione di copertura è o meno efficace?
Una copertura è efficace se lo strumento di copertura (tipicamente derivato) è in grado di
generare un flusso finanziario o una variazione di fair value coerente con quello dello
strumento coperto.
Per verificare che ciò avvenga, lo IAS 39 NON detta un metodo univoco con cui
procedere, ma stabilisce i seguenti momenti di verifica (e gli esiti accettabili di tali
verifiche):
Test prospettico: è il test che al momento in cui viene formalizzata la relazione di
copertura giustifica l’applicazione dell’hedge accounting in quanto dimostra l’attesa
efficacia della copertura nei periodi futuri.
Test retrospettico: è il test eseguito periodicamente (almeno in occasione del bilancio)
che evidenzia il grado di efficacia della copertura raggiunto nel periodo cui si riferisce.
Misura di quanto i risultati effettivi si sono discostati dalla copertura perfetta.
142
Rappresentazione contabile delle relazioni di copertura
125%
100%
80%
Hedge accounting: leggermente inefficace
Hedge accounting: leggermente inefficace SI’ H
ed
ge
Ac
co
un
tin
g
NO
Hed
ge
Acco
un
tin
g
NO
Hed
ge
Acco
un
tin
g
NO
Hed
ge
Acco
un
tin
g
NO
Hed
ge
Acco
un
tin
g
143
Tipologie di coperture
Copertura di fair value
(FAIR VALUE HEDGE)
Rischio connesso a variazioni
nel fair value di attività e
passività finanziarie (iscritte in
bilancio)
Copertura di flussi finanziari
(CASH FLOW HEDGE)
Rischio connesso a variazioni di
flussi di cassa associabili ad
attività o passività finanziarie o
a transazioni future
Copertura di un investimento
in una entità estera
Definizione nello
IAS 21
(ovvero copertura
dell’ammontare in un
interessenza la cui attività si
svolge in un paese o in una
valuta diverso da quello della
società che redige il bilancio)
Tipicamente attività/passività a
tasso fisso
Tipicamente attività/passività a
tasso variabile
144
Copertura efficace: contabilizzazione del Fair Value Hedge
Variazioni di fair value
Acco
un
tin
g m
od
el
Valutazione dello STRUMENTO DI COPERTURA
Valutazione dello STRUMENTO COPERTO
Gli utili o le perdite
dello strum. coperto
attribuibili al rischio da
coprire compensano le
variazioni dello strum.
di copertura
Conto economico
145
La copertura di un titolo AFS (coperto per il rischio di
tasso)
Variazioni di fair value
del DERIVATO DI COPERTURA
Acco
un
tin
g m
od
el
Conto economico
Variazioni di fair value
del TITOLO attribuibili al rischio TASSO
(oggetto di copertura)
Variazioni di fair value
del TITOLO attribuibili al rischio di CREDITO (*)
(NON oggetto di copertura)
PN
(*) Nel caso di impairment del titolo anche le perdite attribuibili al rischio di
credito vengono registrate a CE.
146
Copertura efficace: Cash Flow Hedge
Ac
co
un
tin
g m
od
el
Valutazione dello STRUMENTO DI COPERTURA
Patrimonio Netto Efficace
Conto
Economico
Variazioni di
fair value
Valutazione dello STRUMENTO COPERTO
Segue le regole del
portafoglio di appartenenza
147
Coperture inefficaci: rappresentazione contabile delle relazioni
- asimmetria valutativa (rischio tasso) -
FVTPL AFS L&R
STRUMENTO COPERTO
ST
RU
ME
NT
O D
I
CO
PE
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UR
A
(DE
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FV
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ST
RU
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O D
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A
(DE
RIV
AT
O
FV
)
FV a CE
FV a CE
FV a PN
FV a CE
C. AMM.*
FV a CE
* A seguito di inefficacia, la copertura si interrompe ed il valore a cui, in quel
momento, è iscritta l’attività L&R diviene la nuova base per il calcolo del costo
ammortizzato.
Se le coperture sono inefficaci, è possibile che si crei asimmetria valutativa tra gli
strumenti finanziari.
148
I contratti di garanzia finanziaria
Lo Iasb ha introdotto nel corso del 2005 alcuni nuovi amendement per disciplinare il
trattamento contabile dei contratti di garanzia finanziaria (financial guarantee contract),
esplicitandone nel dettaglio l’ambito di applicazione, il criterio di misurazione e gli aspetti
espositivi.
Si ricorda che lo Ias 39 si applica a tutti gli strumenti finanziari, intesi come “qualsiasi
contratto che dia origine a un’attività finanziaria per un’entità e a una passività finanziaria o
a uno strumento rappresentativo di capitale per un’altra entità” (Ias 32, par.11).
In che cosa possono concretizzarsi i contratti di garanzia finanziaria?
Si tratta di contratti e, quindi, di documenti che formalizzano l’accordo e vincolano il
soggetto che garantisce il regolamento della passività finanziaria contratta da uno
specifico soggetto nei confronti di un determinato creditore.
149
I contratti di garanzia finanziaria
Applicazione
contratti di
garanzia
finanziaria
Ias 39
Ifrs 4
fatta eccezione per
Contratti di garanzia
che non soddisfano la
definizione contenuta
nello Ias 39
Ifrs 4
Contratti in possesso di
un elemento di
partecipazione
discrezionale
Ifrs 4
oppure
Ias 39
Il caso in cui l’impresa
ha asserito in
precedenza che il
contratto ha finalità
assicurativa e che ha
adottato il trattamento
contabile previsto per i
contratti assicurativi
150
I contratti di garanzia finanziaria Le garanzie finanziarie, ove si applichi lo Ias 39, sono passività finanziare e come tali
devono essere considerate in sede di rilevazione iniziale. Vanno, quindi, iscritte al loro fair
value al netto dei costi di transazione, se designate come passività finanziarie al fair value
rilevato a conto economico e, in caso contrario, al fair value comprensivo dei costi
operativi.
Contratti di garanzia
finanziaria
Fair value al netto dei
costi di transazione
Se designati al fair
value
Fair value
Fair value con i costi
di transazione
Se non designati
al fair value
Valore più alto tra:
- importo determinato ex Ias
37
- importo iniziale
eventualmente ammortizzato
Misurazione iniziale
Valutazione successiva
151
I Derivati nel Bilancio UBI 2013 consolidato – pag. 233
152
I Derivati nel Bilancio UBI 2013 individuale – pag. 472
153
I Derivati nel Bilancio UBI 2013 consolidato – pag. 234
154
I Derivati nel Bilancio UBI 2013 individuale – pag. 473
155
I Derivati nel Bilancio UBI 2013 consolidato – pag. 234
I Derivati nel Bilancio UBI 2013 individuale – pag. 473