Fair Play Finanziario - Breve Guida

26
FAIR PLAY FINANZIARIO BREVE GUIDA di Rado il Figo BLOG-IN DENTRO LO SPORT http://simonesalvador.blogspot.com

description

La guida al Fair Play Finanziario, requisito necessario all’iscrizione alle manifestazioni UEFA. Normativa, Problematiche, Casi pratici, sanzioni.

Transcript of Fair Play Finanziario - Breve Guida

Page 1: Fair Play Finanziario - Breve Guida

FAIR PLAY

FINANZIARIO

BREVE GUIDA

di Rado il Figo

BLOG-IN DENTRO LO SPORT http://simonesalvador.blogspot.com

Page 2: Fair Play Finanziario - Breve Guida

FAIR PLAY FINANZIARIO – BREVE GUIDA

© Rado il Figo - BLOG-IN DENTRO LO SPORT 2013 http://simonesalvador.blogspot.com

Pagina | 2

FAIR PLAY FINANZIARIO

BREVE GUIDA

PREMESSA Quasi due anni sono passati dalla stesura della mia prima breve guida al fair play finanziario. Un arco di tempo forse limitato ma sufficiente perché si verificassero fatti tali da dover mettere mano a una seconda versione, ampiamente riveduta e corretta. In primo luogo, sono ritornato su alcune mie maldestre interpretazioni e traduzioni che, pur non inficiando troppo i concetti di fondo, rappresentavano ugualmente delle imperfezioni di cui mi scuso con chi ha letto la prima guida e con chi l’ha messa in rete. Imperfezioni venute a galla anche grazie al sempre prezioso confronto – seppur mediato da internet – con altre persone interessatesi all’argomento in modo non superficiale, unico mezzo per verificare e vagliare le proprie considerazioni e idee. Inoltre, coll’avvicinarsi della scadenza della prima applicazione, sono state pubblicate direttive e linee guida ufficiali per aiutare i club europei a districarsi in un impianto normativo su cui, infine, l’UEFA ha apportato delle modifiche nel 2012 (e solo per quest’ultimo si sarebbe reso necessario un aggiornamento).

Ciò detto, non ho la presunzione in questo scritto di aver perfettamente e correttamente analizzato ogni aspetto dell’argomento, pur rappresentando (spero) un miglioramento rispetto alla prima versione: in effetti, più di un punto rimane per me oscuro, e non esiterò a esplicitare i miei dubbi in proposito, e non sono ancora certo di aver eliminato tutte le imperfezioni di cui sopra (al riguardo, sono sempre ben accette le eventuali segnalazioni). I tutti i casi, ritengo che abbia una sua validità perché rappresenta una lettura del fair play finanziario più approfondita rispetto a quelle finora pubblicate dalla stampa sportiva. Approfondimento che ho cercato di non far sconfinare nel “tecnicismo”: la guida non vuol essere una lezione a uso e consumo degli esperti del settore (non essendolo io per primo) ma solo un aiuto per chi non mastica abitualmente termini di contabilità, economia, finanza e altre amenità consimili, per meglio orientarsi in una normativa che, almeno nelle intenzioni, è destinata a produrre non secondari effetti sul calcio europeo, e di riflesso nazionale. Per tale motivo ho cercato di spiegare con concetti chiari e d’uso comune la portata di ogni definizione e regola: ovviamente, non ho ecceduto nel senso opposto, evitare la disquisizione dotta per finire nel pressapochismo. Inquadrata la corretta portata dei termini tecnici, questi saranno mantenuti: per essere ancora più chiaro, una volta spiegato cosa s’intende per debito, questo sarà sempre chiamato “debito”, e mai “perdita d’esercizio” come spesso avviene, tanto che molti li ritengono dei sinonimi.

Ritengo sia giunto il momento per i doverosi ringraziamenti per chi ha in vario modo contribuito affinché questa guida avesse (nuova) luce: in ordine sparso, ricordo Luca Marotta, il cui blog è utilissimo strumento per avere una visione completa dei bilanci dei club, grazie soprattutto alle rielaborazioni da lui compiute; gli autori della Biblioteca del Tifoso Bilanciato, sito che merita indubbiamente una più larga visione dal vasto pubblico di appassionati calcistici della rete, in particolare per avermi pazientemente sopportato e supportato finora (e

Page 3: Fair Play Finanziario - Breve Guida

FAIR PLAY FINANZIARIO – BREVE GUIDA

© Rado il Figo - BLOG-IN DENTRO LO SPORT 2013 http://simonesalvador.blogspot.com

Pagina | 3

per un paio di graditissime sorprese); e, buon ultimo, Simone, una delle poche persone a interessarsi di sport a tutto tondo e non limitatamente al calcio (al contrario di me), che gentilmente ospita alcuni miei scritti nel suo blog, ritenendoli (finora) coerenti collo spirito con cui lo cura (cosa che mi fa, inutile negarlo, un gran piacere).

COME TUTTO EBBE INIZIO

Si vuole che tutto inizi il 21 maggio 2008 quando Platini sbigottì nel leggere l’entità dei debiti iscritti a bilancio da Chelsea e Manchester United, in quel momento impegnati al Lužniki di Mosca nella finale di Champions League. Pur conservando il personale dubbio che il Presidente dell’UEFA avesse, come comunemente avviene, confuso i debiti colle perdite d’esercizio, concetti tecnici profondamente diversi, tant’è che i maggiori club europei l’hanno indirizzato più correttamente verso queste ultime, lo scopo finale è chiarissimo: estendere il valore del gioco leale e pulito, il fair play per l’appunto, oltre il terreno di gioco. Chi scende in campo deve contare esclusivamente sulle sue forze, non potendo avvalersi di aiuti esterni di qualsivoglia natura; in particolare, si deve impedire a una squadra di allestire una rosa competitiva agendo nel mercato dietro la promessa di elargire enormi quantità di denaro sia ai giocatori per l’ingaggio proposto sia ai club di provenienza come prezzo per il loro acquisto, senza però essere in grado di sostenerne il peso economico in modo durevole nel tempo. Ovviamente, non è vietato offrire cifre altissime per accaparrarsi il meglio che il catalogo calciatori offra: semplicemente, si vuole impedire (il più possibile) che le offerte non siano poi onorate, totalmente o parzialmente, generando creditori non pagati. Creditori che possono essere: i calciatori, cui non è più pagato lo stipendio faraonico accordato; i club venditori, cui non è più saldato il salatissimo prezzo che erano riusciti a spuntare; i finanziatori della stessa squadra, quando questa ha acceso dei debiti per poter agire sul mercato, cui non si garantisce

più né la remunerazione (gl’interessi) né il rimborso di quanto prestato.

La strada scelta è far diventare l’attività calcistica, o meglio ancora l’attività delle squadre di calcio, un’attività economica vera e propria, capace di generare in modo costante reddito perché sistematicamente in grado di conseguire ricavi di entità superiore ai costi sostenuti. Una squadra di calcio deve quindi operare potendo contare sulle sue sole forze, che sono diverse da quelle dei suoi soci: quando questi sono regolarmente chiamati di anno in anno a ripianare le perdite, nel mondo del calcio è quasi consuetudine e quotidianità, per un’impresa economica “normale” è l’inequivocabile segnale che l’attività esercitata non rende e si dovrebbe abbandonare. D’altronde è bene ricordare che quando le perdite superano dei limiti prefissati, è richiesto l’intervento dei soci ma questo non necessariamente si tradurrà nel loro ripianamento, potendo tranquillamente limitarsi a una presa d’atto ovvero alla scelta di cessare l’attività. Chiusura dei battenti che, però, non deve avvenire a scapito delle ragioni dei creditori per non sconfinare nel fallimento vero e proprio. Lo spunto è utile per evidenziare che perdita d’esercizio e fallimento sono concetti diversi, per quanto anch’essi comunemente accostati tanto da apparire quali sinonimi. Un facile esempio chiarirà la differenza: Alfa compra un bene da Beta pagandolo (subito) 800 e lo rivende a Delta per 500. Alfa è in perdita di 300, perché il costo sostenuto (800) supera il ricavo conseguito (500); tuttavia Alfa non è in fallimento in quanto non esistono suoi creditori insoddisfatti, essendo stata Beta pagata

Page 4: Fair Play Finanziario - Breve Guida

FAIR PLAY FINANZIARIO – BREVE GUIDA

© Rado il Figo - BLOG-IN DENTRO LO SPORT 2013 http://simonesalvador.blogspot.com

Pagina | 4

subito e quindi non essendo sorto alcun debito (o meglio, il debito è stato immediatamente onorato). Viceversa, se Alfa compra da Beta un bene per 800, ottenendo di pagarlo fra un anno, e lo rivende a Delta per 500 con pagamento posticipato di due anni, Alfa ha sì ora un utile di 300 (è indifferente sul piano economico quando i prezzi di acquisto e di vendita siano effettivamente versati) ma il prossimo anno fallirà non essendo in grado di pagare Beta, perché riceverà da Delta quanto necessario (e pure oltre) solo l’anno successivo.

In effetti, nei club più della natura economica dell’attività, soggetta anch’essa all’aleatorietà (nello specifico individuabile nei risultati sportivi), manca quasi del tutto l’imprenditorialità ai soggetti che li dirigono, nonostante quasi sempre questi coincidano cogli stessi soci, cioè con coloro che primi fra tutti dovrebbero essere più che interessati al conseguimento di un utile per remunerare il capitale investito. L’esperienza italiana sui diritti tv è emblematica pensando ai problemi sorti nel momento della loro contrazione (che si può inquadrare nel “rischio imprenditoriale”), a causa, in modo preponderante, dello sperpero degli stessi avvenuto nel passato (vera e propria “mala gestione” dei ricavi ottenuti).

Nonostante Platini abbia dichiarato di aver ricevuto il consenso dei maggiori club europei, ragionevolmente ci si può attendere che la normativa sul fair play finanziario non sarà accettata in modo unanime da tutte le realtà coinvolte. Il rischio concreto, e già effettivamente occorso, è che qualcuno s’appigli a qualche risvolto zoppicante, e ve ne sono, per recarsi dalle autorità comunitarie a chiedere la verifica del rispetto della libertà di concorrenza, spauracchio sbandierato, spesso con efficacia, contro normative sportive ritenute a vario titolo “sgradite”. E quando si muove l’Unione Europea, l’UEFA ha sempre dimostrato di adeguarsi, anche quando non direttamente coinvolta: si pensi alla celeberrima sentenza Bosman, che formalmente vincola solo la federcalcio belga, ma i cui effetti si sono estesi all’intero calcio europeo e che ha costretto la stessa confederazione ad abrogare ogni limitazione riguardante l’impiego di giocatori stranieri nelle sue competizioni per club. Anche senza ricorrere agli organismi europei, vi sono altri “mezzi di persuasione” per poter limare punti ritenuti non “piacevoli”: la lega russa, p.es., s’è già mossa richiedendo di aumentare il limite dei contributi dei soci e delle parti correlate dagli attuali 40.000.000 di euro a 55.000.000. Facile immaginare che se altre leghe europee di peso maggiore o paragonabile a quella russa dovessero muoversi in tale direzione (anche se al momento tutto è fermo), l’UEFA si troverebbe costretta quanto meno a trattare per evitare di perdere partecipanti di spicco dalle proprie competizioni, con relativo detrimento nei suoi stessi incassi (leggasi, cessione dei diritti tv per Champions ed Europa League). L’attesa è rivolta verso le misure concrete che l’UEFA adotterà quando saranno coinvolti club di spicco: le sanzioni lì applicate rappresenteranno un valido banco di prova della serietà e della convinzione dedicate a questa innovativa normativa.

INQUADRAMENTO NORMATIVO E PERIODO DI SORVEGLIANZA

Il fair play finanziario (financial fair play), d’ora in avanti “fpf”, è previsto e disciplinato dal “Regolamento UEFA sulla Concessione delle Licenze ai Club e il Fair Play Finanziario” (UEFA

Club Licensing and Financial Fair Play Regulations), d’ora in avanti “RLFPF”, e costituisce uno dei requisiti necessari all’iscrizione alle coppe europee che si sono via via affiancati al titolo

Page 5: Fair Play Finanziario - Breve Guida

FAIR PLAY FINANZIARIO – BREVE GUIDA

© Rado il Figo - BLOG-IN DENTRO LO SPORT 2013 http://simonesalvador.blogspot.com

Pagina | 5

sportivo (piazzamento utile nei tornei nazionali, variabile a seconda della posizione della federazione d’appartenenza nel ranking UEFA, ovvero la vittoria in Champions o Europa League), e oggi comprendenti la concessione di una apposita licenza (licence), l’indipendenza da altri club partecipanti ai tornei UEFA e il non coinvolgimento in atti e fatti volti all’alterazione del risultato sportivo di una partita. Requisiti, si può affermare, addirittura più importanti dello stesso titolo sportivo: infatti, se non li si rispetta, pur avendo conseguito il titolo necessario, non ci si può iscrivere alle coppe dell’UEFA; viceversa, rispettandoli, ci si può iscrivere pur essendo privi del titolo sportivo. Di fatto la partecipazione ai tornei europei è concessa ai club in regola coi requisiti che hanno conseguito un titolo sportivo “il più vicino possibile” a quello richiesto (ovviamente, facendo salva la vicinanza corrispondente all’uguaglianza).

Il fpf è però un requisito “ulteriore” e “posteriore”: ulteriore, poiché si è aggiunto a quelli sopra ricordati solo dalla corrente stagione 2013/14; posteriore, poiché produce i suoi effetti solo rivolto al futuro. Per essere ancora più chiaro: per poter partecipare alla Champions League o all’Europa League 2013/14 (e anche alla Super Coppa UEFA 2013) un club deve richiedere al licenziante (licensor) la licenza UEFA. Ottenutala, il club diventa licenziatario (licensee); l’UEFA provvede quindi a vagliare tutti i licenziatari, con precedenza accordata in base al titolo sportivo richiesto, escludendo quelli non in regola coi requisiti d’indipendenza e di “probità”, fino a stilare la lista (più o meno) definitiva dei club partecipanti alle coppe. Solo questi ultimi sono successivamente valutati sul rispetto dei requisiti di sorveglianza (monitoring requirements), il principale dei quali è quello dell’equilibrio finanziario (break-

even requirement), cioè se sono in regola col fpf. La successione delle tappe del processo di sorveglianza (monitoring process) per i tornei 2013/14 è ancora più esplicativa: entro il 30 aprile 2013 all’Amministrazione UEFA deve pervenire la prima documentazione di tutti i club aspiranti alla licenza; fra l’1 giugno e il 15 luglio 2013 i club licenziatari devono consegnare la documentazione utile per il fpf al licenziante che a sua volta, entro il 15 luglio, la girerà all’Amministrazione UEFA. Nel frattempo, il 2 luglio 2013 si saranno giocate le prime gare delle coppe (andata del 1° turno di qualificazione di Champions League); il processo di sorveglianza continua poi per l’intera stagione, terminando solo il 31 maggio 2014. Considerando che le sanzioni da irrorare sono decise fra dicembre 2013 e aprile 2014, queste avranno effetto solo per le stagioni successive: chi ha partecipato alle coppe 2013/14 e non è risultato in regola col fpf, sarà punito solo dal 2014/15 in poi. A voler essere precisi, tuttavia alcune pene potrebbero avere effetto anche nella stagione in corso, come sarà spiegato più avanti; resta fermo il fatto che colpiranno sempre squadre che hanno ugualmente preso parte alle coppe pur non essendo in regola col fpf.

L’arco temporale soggetto, stagione per stagione, alla valutazione sul requisito dell’equilibrio finanziario, definito come periodo di sorveglianza (monitoring period), copre in linea di principio tre periodi di rapporto (reporting periods), a tutti gli effetti coincidenti cogli esercizi sociali del club. Solitamente questi hanno durata annuale, anche se non coincidente coll’anno solare. Il motivo, intuibile, è che seguono lo scorrere delle stagioni sportive, il cui inizio è posto, almeno nelle realtà europee, fra giugno e luglio: p.e.s., la FIGC ha una stagione calcistica che inizia l’1 luglio di un anno e termina il 30 giugno del successivo. Tuttavia, esistono squadre con esercizio sociale fissato dall’1 gennaio al 31 dicembre (come una qualsiasi impresa commerciale): oltre a quelli affiliati a federazioni con stagioni coincidenti coll’anno solare (p.es.: Finlandia, Irlanda e Svezia), vi sono i club obbligati alla redazione del bilancio

Page 6: Fair Play Finanziario - Breve Guida

FAIR PLAY FINANZIARIO – BREVE GUIDA

© Rado il Figo - BLOG-IN DENTRO LO SPORT 2013 http://simonesalvador.blogspot.com

Pagina | 6

consolidato perché facenti parti di un gruppo economico (in Italia ricordo i casi di Milan, legato alla Fininvest, e Sampdoria, legata all’Erg). Vi sono pure club con esercizio sociale inferiore o superiore a un anno: per questi, il RLFPF dispone che tutte le cifre presenti e utili per la valutazione del requisito dell’equilibrio finanziario debbano essere conciliate coll’effettiva durata del periodo di rapporto (p.es.: se l’esercizio dura 6 mesi, le cifre presenti nel bilancio devono essere raddoppiate per essere validamente comparate). Analoga conciliazione avviene per chi tiene la contabilità in valuta diversa dall’euro: le cifre devono essere convertite al tasso ufficiale di cambio medio del periodo di sorveglianza, così come pubblicato dalla Banca Centrale Europea o, se questa non dovesse più divulgarlo, da altra fonte appropriata.

Sintetizzando, posso definire esercizi sociali “solari” quelli che durano dall’1 gennaio al 31 dicembre dello stesso anno, “stagionali” tutti gli altri. L’UEFA però li divide in due diverse categorie, a seconda se la chiusura rientri fra l’1 gennaio e il 31 luglio (1ª) e fra l’1 agosto e il 31 dicembre (2ª). La distinzione assume importanza in particolare per l’obbligo della redazione di un bilancio infrannuale e in caso di mancato rispetto del requisito dell’equilibrio finanziario. Il primo aspetto entra in scena quando intercorrano più di sei mesi fra la data di chiusura dell’esercizio e quella in cui il licenziante dirama la lista dei licenziatari: in tal caso è richiesto un bilancio infrannuale, cioè un bilancio che copra un periodo di tempo che vada dalla chiusura dell’esercizio a una data qualsiasi fino a quella della lista. In pratica, il licenziante deve avere a disposizione per le sue valutazioni un documento contabile non anteriore a più di sei mesi. Il secondo aspetto, invece, sarà ampiamente trattato nel prosieguo.

Il periodo di rapporto “principale”, detto T, coincide coll’esercizio sociale terminante nell’anno in cui comincia la stagione europea: p.es., per il 2013/14, T corrisponde al 2013 per gli esercizi “solari”, al 2012/13 per gli esercizi “stagionali”. È bene precisare che, in entrambi i casi, ufficialmente sarà sempre e solo definito come T. Conseguentemente, si parlerà di T-1, T-2, T-3 e T-4 per individuare, rispettivamente, gli esercizi chiusi un anno, due anni, tre anni e quattro anni prima di T, e di T+1, T+2 e T+3 per gli esercizi che si chiuderanno un anno, due anni e tre anni dopo T. P.es., sempre per il 2013/14, T-1 corrisponde al 2012 (ovvero al 2011/12 per gli “stagionali), T-2 al 2011 (2010/11), T-3 al 2010 (2009/10) e T-4 al 2009 (2008/09); T+1 al 2014 (2013/14), T+2 al 2015 (2014/15) e T+3 al 2016 (2015/16). Come anticipato, il periodo di sorveglianza racchiude i tre periodi di rapporto T-2, T-1 e T (quindi per il 2013/14, in teoria, il 2011, il 2012 e il 2013), almeno in linea di principio, perché in realtà potrebbe limitarsi ai soli T-2 e T-1 o addirittura al solitario T-1, estendersi fino a comprendere anche T-4 e T-3, e senza dimenticare, infine, che potrebbero entrare in ballo anche T+1, T+2 e T+3 (ragione per cui ho provveduto a definirli tutti quanti).

Un primo limite di portata assoluta è l’impossibilità di considerare ai fini del fpf qualsiasi periodo di rapporto anteriore al 2012, ancorché previsto dal RLFPF; pertanto, p.es., per il 2013/14 non sono utilizzabili né T-4 (corrispondente al 2009) né T-3 (2010) né T-2 (2011), così per il 2015/16 sarà inservibile T-4 (2011).

LE INFORMAZIONI SUL RENDICONTO FINANZIARIO

La prima tappa del processo di valutazione ai fini del fpf per il 2013/14 ha, come visto, scadenza posta al 30 aprile 2013, data entro la quale il licenziante deve sottomettere

Page 7: Fair Play Finanziario - Breve Guida

FAIR PLAY FINANZIARIO – BREVE GUIDA

© Rado il Figo - BLOG-IN DENTRO LO SPORT 2013 http://simonesalvador.blogspot.com

Pagina | 7

all’Amministrazione UEFA le informazioni sul rendiconto finanziario (financial statement

information) riferite al periodo T-1 (quindi al 2012 per il 2013/14) a sua volta ricevute da tutti i club cui ha rilasciato la licenza.

Il licenziante, finora solo nominato, è la federazione membro dell’UEFA cui è affiliato il club richiedente la licenza, che tuttavia può delegare tale mansione alla lega organizzatrice il campionato di prima divisione. Per l’Italia, quindi, il licenziante è la FIGC e il possibile delegato, la Lega Serie A. Tuttavia, a evitare ogni possibile “tentazione”, leggasi il rilascio di licenze a club non meritevoli, l’UEFA si riserva in ogni istante il diritto di sottoporre licenziante e club a una sua diretta verifica di conformità nell’applicazione delle norme da essa emanate.

Le informazioni sul rendiconto finanziario, a tutti gli effetti, corrispondono al bilancio d’esercizio 2012 (ovvero 2011/12 per gli “stagionali”) cui si aggiungono altri dati ritenuti utili. Infatti, ne fanno parte:

• lo stato patrimoniale (balance sheet), dove sono registrate attività e/o crediti, passività e/o debiti e il capitale netto;

• il conto economico dei profitti e delle perdite (profit and loss account), dove sono registrati i costi e ricavi;

• i flussi di cassa (cash flow statement), dove sono registrate le entrate e le uscite dei mezzi monetari e loro assimilati (contanti, valori bollati, assegni, bonifici, movimenti nei conti correnti bancari e/o postali);

• la nota integrativa (notes), che illustra le principali politiche adottate nella gestione patrimoniale, finanziaria, economica e contabile del club;

• altre informazioni (other information), quali, a solo titolo d’esempio, la composizione dell’organo amministrativo, la proprietà dello stadio nonché le opinioni espresse dal revisore contabile sul bilancio da questi certificato.

Le informazioni riguardano il solo periodo T-1; essendo questa un’incombenza con cadenza annuale, non è necessario presentare nuovamente quanto già sottomesso al licenziante e all’Amministrazione UEFA in precedenza.

In questo primo passaggio, quindi, si assiste solo a una raccolta di dati e documenti vari, senza alcun vaglio ai fini del fpf, se non per quel che riguarda l’individuazione dei club che ne saranno poi soggetti: infatti, le informazioni qui elencate servono al licenziante per il rilascio della licenza; toccherà poi all’UEFA ufficializzare i partecipanti alle sue coppe tra tutti i licenziatari in regola coi requisiti d’indipendenza e probità, e dotati del necessario titolo sportivo (o giù di lì), che saranno poi sottoposti alla valutazione ai fini dell’equilibrio finanziario.

REQUISITO DELL’EQUILIBRIO FINANZIARIO

La seconda tappa per il 2013/14 scade il 15 luglio 2013 (a coppe già iniziate, come visto), data entro la quale il licenziante deve sottomettere all’UEFA la documentazione necessaria per la valutazione del rispetto del requisito d’equilibrio finanziario (break-even requirement), ricevuta dall’1 giugno 2013 in poi dai club partecipanti ai tornei europei. In realtà, come sarà più chiaro in seguito, vi sarebbe una precedente scadenza, fissata al 30 giugno di ogni anno,

Page 8: Fair Play Finanziario - Breve Guida

FAIR PLAY FINANZIARIO – BREVE GUIDA

© Rado il Figo - BLOG-IN DENTRO LO SPORT 2013 http://simonesalvador.blogspot.com

Pagina | 8

ma per esigenze di brevità e chiarezza espositive l’ho momentaneamente sospesa; per analoghe esigenze, evito di elencare tutta la documentazione qui prevista, ricordando solo che una parte è già stata consegnata nella precedente tappa, concentrandomi su quanto da essa ricavato ai fini del fpf, il cui processo valutativo comincia solo ora. Quanto raccolto è quindi girato dall’Amministrazione UEFA al Corpo di Controllo Finanziario dei Club UEFA (UEFA Club

Financial Control Body), da qui in avanti CoCo, che lo visiona ed elabora al fine di verificare se il club interessato rientri in almeno uno dei 4 indicatori considerati quali rivelatori di una possibile violazione dell’equilibrio finanziario. È da precisare che, per l’appunto, è sufficiente che il club valutato corrisponda anche a uno solo dei quattro profili affinché il processo valutativo continui: per chi, invece, risulta ora in regola, finisce tutto in questo momento. Sono di seguito illustrati i quattro indicatori, cui se ne aggiunge un “quinto” finale.

INDICATORE 1: ANDAMENTO DELLA GESTIONE (GOING CONCERN)

Si viola l’indicatore 1 se il revisore contabile ha espresso dubbi o perplessità di varia natura sull’andamento della gestione alla luce delle informazioni sul rendiconto finanziario relativo a T-1 presentate all’UEFA (il 30 aprile 2013 per la stagione in corso, come visto sopra). Opinione negativa che, ovviamente, non è meccanicamente legata al risultato economico: l’aver conseguito un utile non è sufficiente, in teoria, a evitare il richiamo del revisore, così come l’aver subito una perdita potrebbe comunque essere valutato positivamente. Entrambi i risultati potrebbero, infatti, essere frutto di eventi assolutamente eccezionali e quindi potenzialmente irripetibili ovvero slegati dalla gestione corrente del club (si pensi alla dismissione di impianti sportivi come lo stadio). Sotto un altro punto di vista, dopo anni di perdite costanti, conseguire un utile potrebbe non essere comunque ritenuto un concreto segnale di un’avviata inversione di rotta, mentre viceversa subire un’altra perdita potrebbe essere valutato come tale, tutto dipendendo dal giudizio espresso dal revisore sulle politiche gestionali del club.

INDICATORE 2: CAPITALE NETTO NEGATIVO (NEGATIVE EQUITY)

L’indicatore 2 è infranto se nell’esercizio T-1 il capitale netto ha subito un peggioramento rispetto all’esercizio precedente T-2. Premetto subito che qui non si applica la limitazione sopra esposta che vuole non utilizzabile per il fpf quanto riportato nei periodi anteriori al 2012, come sarebbe in questa stagione dove T-2 corrisponde al 2011. La presentazione delle informazioni sul rendiconto finanziario (a tutti gli effetti, il bilancio) è, infatti, incombenza per il rilascio della licenza, dove non sussiste il limite del 2011; inoltre, non bisogna dimenticare che i documenti in questione devono essere stilati “a doppia colonna”, cioè comparando, voce per voce, quanto registrato nell’esercizio e in quello precedente (con cifre sono espresse in migliaia di euro). P.es.: nel conto economico del 2012 (ovvero 2011/12), per ogni costo e ogni ricavo è indicata la cifra registrata nel 2012 (2011/12) affiancata a quella di competenza del 2011 (2010/11).

Il capitale netto è costituito dal capitale sociale, dai fondi di riserva (quote accantonate di utili passati non distribuiti ai soci), da altri fondi di varia natura (principalmente impegni volontari dei soci in vista di futuri aumenti di capitale o di ripianamento di perdite), dalle (eventuali) perdite pregresse ancora da ripianare e dagli (eventuali) utili portati a nuovo in attesa di

Page 9: Fair Play Finanziario - Breve Guida

FAIR PLAY FINANZIARIO – BREVE GUIDA

© Rado il Figo - BLOG-IN DENTRO LO SPORT 2013 http://simonesalvador.blogspot.com

Pagina | 9

deliberarne la destinazione. La strada “preferibile” affinché il capitale netto a T-1 non sia inferiore a quanto registrato a T-2 è, chiaramente, che in T-1 si sia registrato un utile d’esercizio. Tuttavia ciò si può verificare anche in presenza di perdite, purché queste risultino inferiori all’ammontare complessivo di altre operazioni che vanno a toccare le voci del capitale netto senza però coinvolgere la gestione economica (costi e ricavi): si pensi a un aumento di capitale o alla stessa copertura delle perdite subite in precedenza. Anzi, si potrebbe subire un deterioramento del capitale netto pur conseguendo un utile, se questo è, p.es., inferiore a quello portato a nuovo e poi integralmente distribuito ai soci (problematica che ritornerà più avanti).

Inoltre, lo stesso “nome” dell’indicatore porta qualche interprete a spingersi oltre alla mera lettera della sua definizione: vi sarebbe infrazione non solo se il capitale netto a T-1 è inferiore a quello a T-2, ma anche quando, pur essendo superiore o uguale, rimanga negativo. Ciò avviene quando le perdite, pregresse e (eventuali) in T-1, sono in termini assoluti superiori alle altri voci (capitale sociale, fondi di riserva e vari, utili portati a nuovo). Personalmente non seguo questa linea, confortato indirettamente da alcuni esempi forniti dalla stessa UEFA che, pur non riferendosi al presente indicatore, potrebbero essere applicabili per via analogica; non disconoscendo l’importanza “rivelatrice” di un capitale netto negativo, ritengo però che osservazioni su questo dato siano e debbano essere comprese nell’indicatore 1.

In realtà, come parzialmente accennato, questi primi due indicatori sono già rilevati ai fini della concessione della licenza: tuttavia, l’emersione, pure lì, anche di uno solo di essi non ne impedisce il rilascio ma lo condiziona alla predisposizione d’informazioni finanziarie preventive (future financial information) che coprano almeno il trimestre successivo alla data di riferimento delle informazioni finanziarie annuali, ovvero infrannuali quando predisposte, al fine di dimostrare che il club possa proseguire nella sua attività fino alla fine della stagione. Tali informazioni preventive, se da un lato permettono il rilascio della licenza, dall’altro non “cancellano” l’infrazione, che è quindi automaticamente riproposta ai fini del fpf; in altre parole, esistono dei licenziatari che sanno già “ufficialmente” di aver violato il requisito dell’equilibrio finanziario pur essendo regolarmente iscritti alle coppe.

INDICATORE 3: RISULTATO RELATIVO ALL’EQUILIBRIO FINANZIARIO

Il club viola l’indicatore del risultato relativo all’equilibrio finanziario (break-even result), d’ora in avanti “ref”, quando presenta un disavanzo nell’equilibrio finanziario (break-even

deficit), d’ora in avanti “dis.ef”, in almeno uno dei due periodi T-1 e T-2. Si è in dis.ef quando la differenza fra i ricavi determinanti (relevant income), d’ora in avanti “r.det”, e i costi determinanti (relevant expenses), d’ora in avanti “c.det”, è negativa; quando invece è positiva o nulla, si parla di avanzo nell’equilibrio finanziario (break-even surplus), d’ora in avanti “av.ef”. In sintesi, se i c.det superano i r.det, si è in dis.ef; in tutti gli altri casi, in av.ef.

Una prima diretta conseguenza è la seguente: un club che in T-1 è in dis.ef, violerà l’indicatore 3 anche nella successiva stagione, dove sarà sempre soggetto al vaglio del “ref” nell’arco dei due periodi precedenti, ripresentandosi il dis.ef subito in T-1 (che “diventerà” T-2).

Bisogna prestare attenzione che mentre il risultato economico reale del club è dato dalla differenza fra tutti i ricavi e tutti i costi, il ref è la differenza fra r.det e c.det, cioè quelle voci

Page 10: Fair Play Finanziario - Breve Guida

FAIR PLAY FINANZIARIO – BREVE GUIDA

© Rado il Figo - BLOG-IN DENTRO LO SPORT 2013 http://simonesalvador.blogspot.com

Pagina | 10

economiche che l’UEFA ha ritenuto legate, più o meno strettamente, alla sola gestione caratteristica del club. In realtà è solo una definizione di massima: scorrendo la lista dei costi e dei ricavi che rientrano fra i “determinanti” si nota che non tutti riguardino propriamente ed esclusivamente la sola attività sportiva. Le rettifiche (adjustment) imposte mirano a escludere quelle voci economiche palesemente a essa estranee, nonché a “premiare” il club se investe in attività considerate meritevoli in senso lato (da quelle che porteranno benefici nel lungo termine allo stesso club, vedi la notissima questione della costruzione dello stadio di proprietà, a quelle destinate al bene della collettività) e a “punirlo” quando dà luogo a operazioni che depauperano il suo patrimonio (si veda la cessione d’immobilizzazioni materiali quali lo stesso stadio), oltre a cercare di “correggere” quelle voci che possono creare differenze fra un club e l’altro esclusivamente a causa delle diverse legislazioni nazionali vigenti (si pensi al diverso peso fiscale imposto di Stato in Stato).

L’illustrazione di c.det e r.det è rinviata alla conclusione di questa guida: essendo la parte più corposa dell’intero lavoro, esporla già qui, per quanto organicamente giustificato, avrebbe sicuramente fatto perdere il filo del discorso volto alla descrizione dei (primi) 4 indicatori del requisito dell’equilibrio finanziario.

L’indicatore 3 è assai rigido: per infrangerlo è sufficiente l’essere in dis.ef anche in uno solo dei due periodi in esame, T-1 e T-2 (ridotti, per il 2013/14, come ampiamente visto, al solo T-1) e a prescindere sia dell’entità dello sforamento (i c.det potrebbero quindi superare i r.det anche per un solo centesimo di euro) sia del risultato ottenuto nell’altro periodo (dove si potrebbe pure aver conseguito un av.ef tale da poter largamente “coprire” il dis.ef del periodo in difetto).

Un’ultima annotazione: nonostante la denominazione dell’indicatore, o meglio l’aggettivo ivi usato, ripreso tale e quale da quanto usato per identificare il requisito, in realtà si stanno valutando delle grandezze economiche e non finanziarie. In effetti, la versione inglese del RLFPF, che fa ufficialmente testo, parla di break-even, traducibile come “(punto di) pareggio”, concetto tecnicamente riferito al campo economico; tuttavia la versione francese, più vicina a noi “culturalmente”, e a cui mi appoggio nelle mie personalissime traduzioni, parla di equilibre

financier, e a tale (impropria) denominazione mi sono attenuto.

INDICATORE 4: DEBITI SCADUTI (OVERDUE PAYABLES)

Infine, il club infrange l’indicatore 4 se al 30 giugno dell’anno T (il 2013 per il 2013/14) presenta dei debiti scaduti. È questa la “scadenza intermedia” accennata più sopra: si tratta della data entro la quale i club devono “mettersi in regola” con alcuni pagamenti.

Ai fini dell’indicatore 4 non rilevano tutti i debiti ma solo quelli verso determinati soggetti: altri club calcistici (e limitatamente a quanto legato all’acquisto di giocatori), dipendenti (in senso lato; non solo calciatori professionisti ma anche personale amministrativo, tecnico, medico e addetto alla sicurezza), amministrazioni fiscali e sociali. Inoltre, anche nell’ambito circoscritto di queste categorie di creditori, interessano non tutti i debiti ma solo quelli sorti fino al 30 giugno T (verso gli altri club) ovvero prima del 30 giugno T (verso le altre categorie); e, all’interno di questi, esclusivamente quelli che dovevano essere saldati entro il 30 giugno T ma che non sono stati onorati.

Page 11: Fair Play Finanziario - Breve Guida

FAIR PLAY FINANZIARIO – BREVE GUIDA

© Rado il Figo - BLOG-IN DENTRO LO SPORT 2013 http://simonesalvador.blogspot.com

Pagina | 11

L’indicatore, pertanto, non è infranto se il club ha debiti in essere al 30 giugno, ma quando questi sono stati lasciare scadere senza aver provveduto al pagamento. Infatti, una rateizzazione ottenuta da un creditore ha come conseguenza l’accensione di un debito nei suoi confronti; tuttavia, se al 30 giugno T l’ammontare del debito corrisponde esattamente alle rate con scadenza successiva (dall’1 luglio T in poi, quindi), non si ha alcuna violazione.

Non rientrano nell’indicatore quei debiti (verso quei determinati creditori) giunti a scadenza il 30 giugno T che il club ha contestato intraprendendo vertenze giudiziarie davanti alle competenti sedi sportive, ordinarie e arbitrali, per motivazioni che il licenziante e/o il CoCo giudicano non palesemente infondate, cioè aperte pretestuosamente solo per guadagnare tempo. Analogamente sono esclusi quei debiti scaduti sorti per vertenze giudiziarie intraprese contro il club per motivazioni altrettanto infondate, sempre a giudizio di licenziante e/o CoCo. Un’altra eccezione tocca quei debiti scaduti per i quali i club sia riuscito a ottenere una dilazione: non valgono accordi verbali né semplici mancate richieste di pagamento da parte del creditore, la cui volontà di concedere una proroga necessita della forma scritta.

Se dal lato “soggettivo” l’indicatore denota una certà flessibilità (fanno testo solo i debiti scaduti verso certe categorie di creditori e riconoscendo le eccezioni appena viste), in quelli “oggettivo” e “temporale” ritorna la caratteristica rigidità: poco importano, infatti, la consistenza del debito (anche un solo centesimo porta alla violazione), il ritardo nel pagamento (anche un solo giorno è sufficiente) e l’anzianità del debito (che potrebbe essere sorto il 29 giugno T); rileva unicamente che al 30 giugno vi sia anche un solo creditore “particolare” insoddisfatto per un qualsiasi importo e da un indeterminato periodo di tempo.

Anche questo indicatore, come i primi due, è una sorta di “riproposizione”, seppur qui non perfettamente coincidente, di un requisito necessario per la licenza, per il cui ottenimento il club deve dimostrare al licenziante di non avere debiti scaduti (della stessa natura) al 31 marzo T sorti prima del 31 dicembre T-1. Il cambio delle date di riferimento per la scadenza e l’accensione dei debiti impedisce di concludere, come fatto per gli indicatori 1 e 2, che vi sia un club licenziatario già “ufficialmente” violatore dell’indicatore 3; infatti, i debiti rilevanti ai suoi fini potrebbero tranquillamente essere sorti e/o scaduti, p.es., fra l’1 gennaio e il 29 giugno T.

Alcune annotazioni personali: non comprendo perché fra i creditori coinvolti dall’indicatore non vi siano istituti di credito o altri soggetti che abbiano come attività la concessione di fondi. Se il fpf è nato per impedire l’allestimento di rose altamente competitive salvo poi non riuscire a sostenerne il peso economico, è comprensibile che fra i creditori interessati vi siano gli altri club, i dipendenti e le amministrazioni fiscali e previdenziali. Infatti, non si deve “finanziare” la rosa semplicemente non pagando i club di provenienza, i calciatori o i contributi fiscali e previdenziali (fra gli altri) ma nemmeno ricorrendo ad altre forme di debito. In pratica, ottenere fondi a prestito per pagare, per l’appunto, i club di provenienza, i calciatori o i contributi fiscali e previdenziali, salvo poi non provvedere al loro successivo rimborso. Inoltre mi sfugge come il club possa fornire la necessaria documentazione al licenziante fra l’1 giugno e il 15 luglio di ogni anno, quantomeno per quei debiti la cui scadenza è fissata proprio a giugno (penso, per la realtà italiana, al versamento dei contributi previdenziali per i dipendenti che deve avvenire il 16 di ogni mese)

Page 12: Fair Play Finanziario - Breve Guida

FAIR PLAY FINANZIARIO – BREVE GUIDA

© Rado il Figo - BLOG-IN DENTRO LO SPORT 2013 http://simonesalvador.blogspot.com

Pagina | 12

Concludo ricordando che contabilmente i costi sono registrati per il loro intero ammontare, a prescindere da quanto pagato, mentre i debiti solo per quanto ancora da pagare, a prescindere dal loro (iniziale) ammontare. P.es., se il club ha riconosciuto al calciatore un ingaggio di 3.000.000 ma gliene ha pagato solo un terzo, nel bilancio si rileva il costo per l’ingaggio per 3.000.000 e il debito verso il giocatore per 2.000.000.

IL “QUINTO” INDICATORE

Il CoCo si riserva in ogni momento di chiedere al club informazioni supplementari, indipendentemente quindi dall’infrazione o meno di uno dei quattro indicatori, anche se il RLFPF indica due condizioni per le quali tale richiesta, pur non rendendola obbligatoria, dovrebbe sempre avvenire. La prima occorre quando i costi per i dipendenti sono superiori al 70% dei ricavi totali (di tutti i ricavi, quindi, e non dei soli r.det); la seconda quando l’indebitamento netto (net debt) è superiore all’intero ammontare dei ricavi; in entrambi i casi si fa riferimento a uno qualsiasi dei due periodi T-1 e T-2.

L’indebitamento netto ha qui una definizione più circoscritta di quella “tecnica”: è la somma dei debiti per l’acquisto dei giocatori, dei conti correnti passivi, degli scoperti bancari, dei debiti verso soci e parti correlate (come saranno più avanti definiti) e di tutti i debiti per prestiti e finanziamenti vari al netto dei crediti per la vendita dei giocatori e dei mezzi liquidi o assimilati (cassa, cassa assegni, valori bollati, conti correnti attivi, ecc.).

Di fatto il “quinto” indicatore, da me così chiamato perché inserito nello stesso articolo (62) del RLFPF contenente la definizione dei 4 “veri e propri”, è riconducibile alla mera discrezionalità del CoCo, lasciato libero di approfondire le sue valutazioni sia dove una formale applicazione delle norme non lo consentirebbe sia potendo chiedere documentazione ugualmente non prevista.

GLI ALTRI REQUISITI DI SORVEGLIANZA

L’infrazione anche di uno solo dei quattro indicatori (ovvero quando il CoCo decide di usufruire del “quinto”) obbliga il club in violazione a produrre altra documentazione e a continuare nel processo di valutazione di rispetto dei requisiti di sorveglianza. A prescindere da quale indicatore sia stato infranto o da quanti siano stati violati, la documentazione è, però, la medesima e dev’essere consegnata al licenziante affinché la giri al CoCo; per il 2013/14 ciò deve avvenire entro il 15 ottobre 2013 ovvero il 17 marzo 2014 (la distinzione sarà chiara più avanti), anche se, in realtà, anche qui vi è una precedente scadenza fissata al 30 settembre 2013.

I criteri di valutazione da qui adottati sono meno stringenti dei precedenti indicatori e non per il diverso arco temporale coperto ma perché cambia completamente il metro di giudizio. Non si può, quindi, parlare d’indicatori quali condizioni sufficienti cui fa seguito, per chi non li rispetta, un’analisi sulle condizioni necessarie: si rientrerebbe in tale ottica se, p.es., si richiedesse che il club sia in av.ef in almeno due dei tre periodi T-2, T-1 e T (condizione necessaria); chiaramente chi rispetta l’indicatore 3, cioè essere in av.ef in T-2 e T-1

Page 13: Fair Play Finanziario - Breve Guida

FAIR PLAY FINANZIARIO – BREVE GUIDA

© Rado il Figo - BLOG-IN DENTRO LO SPORT 2013 http://simonesalvador.blogspot.com

Pagina | 13

(condizione sufficiente), avrebbe già risposto positivamente e non sarebbe più soggetto al controllo.

In prima approssimazione, la valutazione cui ora è soggetto il club verte esclusivamente su un approfondimento degli indicatori 3 e 4, anche se non sono stati infranti; se, p.es., dalla documentazione supplementare richiesta fosse evidenziata una violazione dell’indicatore 1 (parere negativo del revisore contabile sull’andamento della gestione) e/o 2 (capitale netto deteriorato), riferendosi ovviamente a periodi diversi da T-2 e T-1, il club non sarebbe, in linea di principio almeno, considerato in violazione del fpf.

Una prima serie di documenti supplementari deve dimostrare che il club non abbia debiti scaduti, nella stessa accezione e cogli stessi limiti dell’indicatore 4, al 30 settembre T (2013) per tutte le obbligazioni sorte prima di tale data. Come precisato, tale incombenza è destinata a tutti i club in violazione con almeno uno degl’indicatori, e non solo per quelli che hanno infranto il quarto, cui questo criterio è facilmente assimilabile.

Una seconda serie di documenti supplementari, riassumibile nelle informazioni sui rendiconti finanziari relativi a T e T+1, è rielaborata al fine di valutare il club in una sorta di “evoluzione alleggerita” dell’indicatore 3 sul ref. Come si ricorda, lo infrange il club che non è in av.ef sia in T-2 sia in T-1; tuttavia, in questa “seconda tornata di controllo” il club è valutato in termini di avanzo aggregato nell’equilibrio finanziario (aggregate break-even surplus), d’ora in avanti “av.agg”, e di disavanzo aggregato nell’equilibrio finanziario (aggregate break-even deficit), d’ora in avanti “dis.agg” Av.agg e dis.agg sono la somma (positiva o pari a zero per il primo, negativa per il secondo) dei ref conseguiti nel triennio T-2/T-1/T ovvero nel quinquennio T-4/T-3/T-2/T-1/T; infatti, il club è ora considerato in regola col fpf se è in:

a) av.agg nel triennio; b) dis.agg nel triennio ma in av.agg nel quinquennio.

Ho parlato di “evoluzione alleggerita” perché è richiesto non l’av.ef per ognuno dei 3 o 5 periodi in esame, come nell’indicatore 3 (condizione fra l’altro impossibile a priori, se il club l’avesse infranto), ma solo che la somma dei ref sia non negativa. Un esito un po’ paradossale del cambio di metro di giudizio è che, in teoria, pur non violando l’indicatore 3 si potrebbe tranquillamente non essere in regola in termini di av.agg; basta, infatti, che in T si abbia un dis.ef di consistenza tale da coprire l’av.agg del biennio T-2/T-1.

Da ricordare che valendo il divieto di usare i periodi anteriori al 2012, per il 2013/14 l’av.agg deve essere raggiunto nel solo biennio T-1/T; necessariamente chi ha infranto l’indicatore 3 dovrebbe avere conseguito un av.ef in T. Il condizionale è obbligatorio perché, continuando ad “alleggerire”, un club in dis.agg sia nel triennio sia nel quinquennio può ancora rientrare fra chi è in regola col fpf se il più favorevole dei due dis.agg non supera in termini assoluti €. 5.000.000, senza nessun’altra condizione, considerati quali scarto [comunque ]accettabile (acceptable deviation). Già fermandoci qui, possiamo verificare che un club ottempera al requisito se consegue un av.ef sia in T-2 sia in T-1 ovvero se subisce un dis.ef di -1.000.000 per ognuno dei 5 periodi da T-4 a T oppure se subisce un dis.ef di -2.000.000 per ognuno dei periodi da T-2 a T e un av.ef di 500.000 in T-3 e in T-4. Se si vuole, è anche strano che lo scarto accettabile sia una cifra fissa e non, invece, legato a una voce di bilancio; si parla, infatti, di uno scarto accettabile corrispondente a €. 5.000.000 e non, p.es., al 50% dei ricavi totali. Una soglia che per i maggiori club europei può (ancora) rappresentare una (relativa) bazzecola e non un dramma come per le squadre minori.

Page 14: Fair Play Finanziario - Breve Guida

FAIR PLAY FINANZIARIO – BREVE GUIDA

© Rado il Figo - BLOG-IN DENTRO LO SPORT 2013 http://simonesalvador.blogspot.com

Pagina | 14

Ancora peggio, a titolo personale, avviene proseguendo: infatti, il RLFPF prevede un’ulteriore (e non definitiva) scappatoia, provvedendo ad “alleggerire” pure lo scarto accettabile. Si continua a essere in regola se aggiungendo i contributi (contributions) dei partecipanti al capitale (equity partecipants) e/o delle parti correlate [al club] (related parties) al dis.agg, questo non risulti inferiore a -5.000.000. In altri termini, si deve rientrare nello scarto accettabile colla copertura operata dai contributi di questi due soggetti, dove i partecipanti al capitale sono individuabili nei soci (e tali saranno d’ora in avanti chiamati) mentre per la definizione delle parti correlate rimando a quando saranno illustrati i c.det e i r.det, in particolare quelli legati alle transazioni con queste.

I contributi dei soci sono i versamenti effettuati a favore del club per l’acquisizione di quote di capitale e nei fondi di riserva (il RLFPF parla del solo “fondo sovrapprezzo” ma ritengo sia estendibile a tutti). Per meglio chiarire, sono operazioni il cui effetto principale è l’aumento del capitale netto: non è un contributo l’acquisto di quote di capitale di un socio da un altro socio (fosse questo lo stesso club, come possibile se questi avesse a disposizione azioni proprie); lo è invece il versamento effettuato nel fondo per futuri aumenti di capitale, che (prima o poi) si realizzerà, fosse anche e solo per ripianare le perdite. Sono altrettanto esclusi dai contributi i cosiddetti “giri di posta”, operazioni contabili in cui una voce del capitale netto s’incrementa col decremento di un’altra (si veda il noto “passaggio di riserve a capitale”), appunto perché, trattandosi di “movimenti interni” allo stesso capitale netto, ne mantengono l’ammontare inalterato.

I contributi delle parti correlate sono versamenti effettuati a titolo di liberalità (donazioni) a favore del club, purché incrementino (anche indirettamente) il capitale netto, e la parte eccedente il giusto valore (fair value) dei r.det derivanti da transazioni colle stesse parti correlate. Nella prima categoria vi rientrano espressamente le rinunce a eventuali crediti della parte correlata verso il club (solitamente “trasformati” in quote di capitale); per la seconda rimando nuovamente alla trattazione dei c.det e r.det.

I contributi, da chiunque provengano, conoscono dei limiti: a) non devono superare complessivamente i 40.000.000 di euro per le stagioni 2013/14 e

2014/15, i 25.000.000 di euro per le stagioni dal 2015/16 al 2017/18 e una cifra ancora inferiore (da stabilire) per le stagioni dal 2018/19 in avanti;

b) devono essere avvenuti in T-2, T-1 e/o in T; c) devono essersi concretati in effettivi versamenti di denaro o mezzi di pagamento

assimilati; d) devono essere stati concessi senza apporre condizioni gravose per il club.

Ai fini della lettera a), il dis.agg “accettabile” si estende al considerevole limite di ben -45.000.000 fino al 2014/15, per poi passare a -30.000.000 fino al 2017/18 e a un successivo e non ancora stabilito importo superiore per le stagioni ancora seguenti. Sempre a patto che quanto ecceda i -5.000.000 “iniziali” sia interamente coperto dai contributi. Se, p.es., nel 2017/18 il dis.agg è di -6.000.000, si sarà in regola se i contributi complessivi effettuati nei periodi dal 2015 al 2017 sono di almeno 1.000.000 di euro. Al contrario, con un dis.agg di -46.000.000 non si rispetterà mai il requisito nemmeno se i contributi fossero del medesimo importo; infatti, sarebbero comunque considerati come di soli 40.000.000, insufficienti a far rientrare il dis.agg nello scarto accettabile di -5.000.000 (vi sarebbe ancora 1.000.000 “scoperto”).

Page 15: Fair Play Finanziario - Breve Guida

FAIR PLAY FINANZIARIO – BREVE GUIDA

© Rado il Figo - BLOG-IN DENTRO LO SPORT 2013 http://simonesalvador.blogspot.com

Pagina | 15

Per la lettera b), i contributi considerabili sono solo quelli avvenuti nell’arco temporale del periodo di sorveglianza triennale, incongruamente anche qualora si stesse utilizzando il dis.agg del quinquennio. Tuttavia, i contributi eseguiti nell’anno solare corrispondente a T (il 2013 per il 2013/14) sono sempre considerati come avvenuti nel periodo T. L’eccezione mira a “neutralizzare” il vantaggio che, in quest’ottica, hanno i club con esercizio sociale “solare” rispetto agli altri che adottano lo “stagionale”, e in particolare, per il 2013/14, per quelli con chiusura fissata al 30 giugno 2013. Infatti, i primi vedrebbero automaticamente rientrare nel periodo T qualsiasi contributo effettuato nell’anno solare T; certezza che scompare nei secondi, perché se il contributo cadesse in una data posteriore alla chiusura d’esercizio, confluirebbe nel periodo T+1. Per esempio; un contributo effettuato il 30 settembre 2013, fa parte del periodo 2013 per i club “solari” e del periodo 2014 per i club “stagionali” con esercizio chiusosi il 30 giugno 2013. Il vantaggio dei club “solari” è evidente: se il 15 luglio 2013 sanno di aver infranto l’indicatore 3 o comunque di avere un dis.agg, hanno l’intero 2013 per poter (eventualmente) correre ai ripari coi contributi, possibilità che sarebbe invece negata ai club “stagionali” con esercizio scaduto il 30 giugno 2013. I lettori più attenti, tuttavia, dovrebbero essersi già accorti di un “bisticcio di date”, qui reso ancor più palese, cui rimando più avanti.

Per la lettera c), i contributi devono essersi tradotti in effettivi versamenti di denaro (o mezzi di pagamento assimilati) per poter essere presi in considerazione, nulla valendo a questi fini impegni a pagamenti futuri o mere dichiarazioni d’intenti. P.es., un aumento di capitale non dev’essere solo deliberato e sottoscritto ma anche versato; se non è stato interamente liberato, i contributi corrisponderanno alla sola quota versata. Ritengo, però, che qui vi debbano necessariamente essere delle eccezioni, in particolare riferite all’unico esempio fornito dallo stesso RLFPF di donazione di parte correlata: la rinuncia a un credito verso il club, infatti, non è seguita anche… da un pagamento dell’ex creditore.

Per la lettera d), i contributi non devono essere gravati da condizioni che si traducano in altri impegni a carico del club, cioè contributi che, pur provenendo da soci e/o parti correlate (e in particolare dai primi), siano nel concreto debiti contratti dal club. È quindi contributo dei soci la sottoscrizione di azioni di nuova emissione; non lo è la sottoscrizione di obbligazioni.

Le mie forti perplessità sui contributi toccano due aspetti. Il primo riguarda, nuovamente, i limiti stabiliti in cifre fisse (al di là della consistenza delle stesse) e non legati a voci del bilancio. Il secondo, più pesante dal punto di vista concettuale, investe lo scopo stesso per cui è stato approntato il fpf, facendolo vacillare. Se, infatti, il fine dichiarato è “responsabilizzare” i club perché siano in grado, volenti o nolenti, di “camminare colle proprie gambe” senza il ricorso d’aiuti esterni, anche dei soci, non comprendo il senso di una norma che in situazioni “compromesse”, come può essere inquadrato lo sforamento dallo scarto accettabile del dis.agg, non solo consenta l’intervento dei soci ma, addirittura, l’imponga come l’unico ammesso (eventualmente in concorso colle parti correlate). La mia obiezione, confortata dal parere di alcuni esperti, non riguarda i soggetti che devono porre in essere lo strumento richiesto, non potendosi richiedere l’azione di altri diversi da soci (e parti correlate) ai fini della copertura, bensì lo strumento stesso: ritengo sarebbe stato più “coerente” collo scopo del fpf imporre di far rientrare il dis.agg nello scarto accettabile detraendogli gl’importi relativi ad altre voci di bilancio come, p.es., i fondi di riserva preesistenti e non incrementati successivamente al solo scopo di adeguarsi al fpf.

Page 16: Fair Play Finanziario - Breve Guida

FAIR PLAY FINANZIARIO – BREVE GUIDA

© Rado il Figo - BLOG-IN DENTRO LO SPORT 2013 http://simonesalvador.blogspot.com

Pagina | 16

Svelo ora il “bisticcio di date” che avevo anticipato più sopra: avendo a mente la scaletta per il 2013/14, sorge il dubbio su come i club con esercizio sociale terminante dopo il 30 settembre 2013 possano già il 15 ottobre 2013 presentare le informazioni sul rendiconto finanziario 2013. Avevo già chiarito che l’UEFA divide i club in base alla chiusura dell’esercizio in due categorie, a seconda se questa cada entro o dopo il 31 luglio: fermo restando che tutti devono dimostrare il 15 ottobre 2013 di non avere debiti scaduti al 30 settembre 2013, la rimanente documentazione richiesta per gli altri requisiti qui esaminati dev’essere presentata (ugualmente) il 15 ottobre 2013 solo dai club della prima categoria. Per quelli della seconda, tale incombenza è spostata al 17 marzo 2014, anche qualora decidessero di “anticiparla” comunque al 15 ottobre 2013 basandosi su un bilancio al 2013 non certificato dal revisore contabile. Mi resta, tuttavia, scoperto un punto: non riesco, infatti, a capire come un club della prima categoria possa validamente usufruire della possibilità di considerare come ugualmente riferiti al periodo 2013 i contributi ottenuti dopo il 15 ottobre 2013.

Se volessi tracciare ora i ritratti di chi è in regola col fpf, otterrei delle fisionomie molto diverse. Basandomi per la stagione 2013/14 su un club “solare”, da un lato questo deve aver ottenuto un parere positivo sulla gestione 2012 dal revisore contabile, avere un capitale netto nel 2012 non inferiore a quello del 2011, avere un ref non negativo per il 2012 e non avere debiti scaduti al 30 giugno 2013; dall’altro lato, lo stesso club può essere stato oggetto di un richiamo dal revisore per il 2012, avere un capitale netto deterioratosi nel 2012, aver conseguito un dis.agg 2012/2013 di -45.000.000 purché coperto per l’88,89% dai contributi di soci e parti correlati avvenuti entro il 31 dicembre 2012 ma (almeno) non deve avere debiti scaduti al 30 settembre 2013. Si può notare come, passando da un estremo all’altro, mentre per i debiti, che coinvolgono l’aspetto propriamente finanziario della gestione, si mantiene una certa rigidità, temporale (al peggio, se non si è in regola al 30 aprile, è concessa una proroga di 5 mesi per mettersi a posto sia nel pregresso sia per quanto nel frattempo sorto) e quantitativa (non esistono qui “scarti accettabili”: anche un solo centesimo di euro non onorato è considerato violazione), per il ref, di periodo e aggregato, che tocca l’aspetto economico della gestione, l’elasticità è spinta forse oltre il “dovuto”. Non si tratta ancora, però, dell’ultimo estremo: riprendendo un tormentone di Corrado, infatti, “non finisce qui”.

GLI ALTRI FATTORI DA CONSIDERARE

Anche verso chi è riuscito a sforare i limiti attenuatissimi del dis.agg, e pure usufruendo dei contributi di soci e parti correlate, il CoCo non può emettere una decisione finale senza aver prima tenuto in considerazione una serie finale di altri fattori elencati nell’Allegato XI del RLFPF. Solo dopo quest’ultimo vaglio gli sarà possibile adottare le misure appropriate previste dalle Regole procedurali governanti il CoCo (Procedural rules governing the UEFA

Club Financial Control Body): un po’ beffardamente, è pure aggiunto “senza indugio” (without

delay).

Se finora, a eccezione del primo e del “quinto” requisito, ci si è sempre attenuti a criteri oggettivi, facendo quindi parlare cifre, numeri e date, nei 7 ultimi fattori da considerare (cui se ne aggiunge un ottavo provvisorio) entra in scena il massimo della discrezionalità, lasciando mano libera nel valutare e decidere al di fuori di paletti ben precisi. E senza dimenticare che il CoCo può addirittura aggiungere altri fattori a quelli elencati nell’Allegato.

Page 17: Fair Play Finanziario - Breve Guida

FAIR PLAY FINANZIARIO – BREVE GUIDA

© Rado il Figo - BLOG-IN DENTRO LO SPORT 2013 http://simonesalvador.blogspot.com

Pagina | 17

D’altronde è anche difficile porre dei limiti validi in assoluto in tali contesti, come sarà più chiaro dopo averli illustrati. La linea di condotta da seguire è che un club sarà valutato più positivamente (ma senza specificare “quanto” più positivamente) di un altro se, a parità di ogni altra condizione, si pone rispetto a questo in condizione migliore (ma nemmeno qui specificando “quanto” migliore) sotto certi aspetti. Valutazione più positiva che potrebbe arrivare anche a un giudizio di rispetto del fpf o avere un peso importante nella scelta della sanzione da affliggere.

FATTORE A): AMPIEZZA E TENDENZA DEL REF

Tanto maggiore è il rapporto fra dis.ef e i r.det di un periodo di rapporto e/o fra il dis.agg e i r.det totali di un periodo di sorveglianza, tanto migliore sarà la valutazione del club. Avrà ugualmente un impatto positivo una serie di ref sempre maggiori (ma non necessariamente positivi) col trascorrere dei periodi di rapporto.

FATTORE B): IMPATTO DELLA FLUTTUAZIONE DEI CAMBI

Fattore applicabile solo ai club che adottano una valuta diversa dall’euro: correttamente il CoCo deve tenere nel debito conto l’impatto dell’andamento dei tassi di cambio negli sforamenti nel dis.agg, valutando se, p.es., questi si sono verificati semplicemente perché l’euro si è rivalutato durante il periodo di sorveglianza.

FATTORE C): REF PREVENTIVO

Una valutazione positiva può essere strappata se il club prevede di conseguire un av.ef in T+1 in base alla documentazione sui rendiconti finanziari presentata quando s’è infranto almeno uno dei 4 indicatori. Per una più accurata analisi, il CoCo può spingersi a chiedere un piano gestionale che copra i periodi T+2 e T+3.

FATTORE D): ACCURATEZZA NEL PREVENTIVO

Il CoCo valuterà più positivamente il club capace di preparare realistici rendiconti finanziari preventivi, verificando quanto quelli eventualmente sottomessi nelle stagioni precedenti dal club si siano rivelati accurati, cioè quanto le cifre preventivate si sono poi avvicinate a quelle reali.

FATTORE E): SITUAZIONE DEBITORIA

Anche il club che offre un adeguato “servizio del debito” può sperare in una migliore valutazione. Il CoCo può richiedere ulteriore documentazione, nonché avvalersi di particolari “indici finanziari”, per analizzare natura del creditore, anzianità del debito e capacità del club di sostenere con regolarità il pagamento degl’interessi passivi e il rimborso (delle quote) del debito.

Page 18: Fair Play Finanziario - Breve Guida

FAIR PLAY FINANZIARIO – BREVE GUIDA

© Rado il Figo - BLOG-IN DENTRO LO SPORT 2013 http://simonesalvador.blogspot.com

Pagina | 18

FATTORE F): FORZA MAGGIORE

Il dis.agg può essere dipeso in una certa misura dal verificarsi di avvenimenti di natura straordinaria, ragionevolmente irripetibili e comunque totalmente al di fuori di ogni possibile controllo del club. Tanto maggiore è questa misura, tanto migliore sarà la valutazione.

FATTORE G): AMPIEZZA DELLA ROSA

Fattore introdotto dalla versione 2012 del RLFPF, la cui interpretazione applicativa mi lascia assai perplesso: è preferito, a parità di ogni altra condizione, il club che abbia avuto in rosa al massimo 25 giocatori (esclusi gli under 21) in ognuna delle due ultime stagioni nazionali al termine delle quali ha ottenuto la qualificazione alle coppe europee. Se a una prima lettura, il fattore va a premiare chi non ha allestito rose oceaniche, facendo incetta di giocatori sottraendoli “slealmente” ai concorrenti di mercato, non vorrei che si finisse per ottenere un risultato altrettanto indesiderato. Infatti, di fronte a due club che presentassero cifre perfettamente identiche in bilancio, sarebbe preferito quello con una rosa minore, cioè quello che in media ha elargito un ingaggio medio maggiore ai propri giocatori (!).

FATTORE AGGIUNTIVO TRANSITORIO

Applicabile esclusivamente nelle stagioni 2013/14 e 2014/15 e a quei club che soddisfino contemporaneamente due condizioni. Per la prima, bisogna avere ref sempre maggiori (ma non necessariamente positivi) col trascorrere dei periodi di rapporto (significa che il ref di T dev’essere superiore a quello di T-1, che a sua volta dev’essere maggiore di quello di T-2, e così via), a patto comunque di poter dimostrare di aver dato vita a una concreta strategia di “rientro futuro nel fpf”. Per la seconda, è necessario avere o un av.agg o un dis.agg che rientri nello scarto accettabile, anche colla copertura dei contributi di soci e parti correlate, escludendo dal calcolo il ref al 2012 (sia per il 2013/14 sia per il 2014/15), e che quest’ultimo sia non negativo escludendo dai c.det quelli relativi ai giocatori posti sotto contratto prima dell’1 giugno 2010 (per evitare qualsiasi dubbio, non sono più esclusi quelli che hanno subito delle rinegoziazioni dopo tale data). In linea di principio, il club che rispetti entrambe le condizioni non dovrebbe essere soggetto a sanzioni per il fpf.

RICAVI DETERMINANTI E COSTI DETERMINANTI

È giunto finalmente il momento d’illustrare quali siano i r.det e i c.det, la cui differenza determina il ref di periodo: l’av.ef se positiva o nulla, il dis.ef se negativa. Su alcuni, proposti per primi, non mi soffermerò molto ritenendoli facilmente interpretabili senza eccessive spiegazioni; altri invece, necessitano per vari motivi di una più estesa trattazione.

Da premettere che, in linea generale, sono esclusi dagli uni e dagli altri, anche se rientranti nelle categorie sotto elencate, tutti gli elementi non monetari, cioè quelli non traducibili nel diritto di ricevere o nell’obbligo di dare una quantità, determinata o determinabile, di denaro, fra i quali ricordo le rivalutazioni e le svalutazioni d’immobilizzazioni materiali e immateriali e delle rimanenze

Page 19: Fair Play Finanziario - Breve Guida

FAIR PLAY FINANZIARIO – BREVE GUIDA

© Rado il Figo - BLOG-IN DENTRO LO SPORT 2013 http://simonesalvador.blogspot.com

Pagina | 19

R.DET E C.DET “SEMPLICI”

Rientrano fra i r.det quelli da biglietteria (per ogni genere di gara, nazionale e internazione, di torneo o amichevole, compresi gli abbonamenti), sponsor e pubblicità, diritti di trasmissione (i principali sono gli arcinoti “diritti tv” ma s’estendono a ogni genere di diffusione delle partite di ogni genere su ogni genere di mezzo di comunicazione), attività commerciali (p.es.: bar e ristoranti dello stadio e merchandising come la vendita di materiale vario col marchio del club) nonché ogni altro ricavo operativo da attività qui altrimenti non descritte come sovvenzioni, rendite, dividendi e ricavi da operazioni non calcistiche.

Rientrano fra i c.det quelli di vendita e di acquisto di materiale vario e per le prestazioni a favore dei dipendenti (tutte le prestazioni e non solo lo stipendio propriamente inteso, e tutti i dipendenti e non solo i calciatori, comprendendo quindi il personale tecnico, amministrativo, medico ecc.).

R.DET E C.DET RELATIVI AI DIRITTI ALLE PRESTAZIONI SPORTIVE

Le operazioni legate ai diritti alle prestazioni sportive (player registrations), d’ora in avanti “dpc”, comunemente noti semplicemente come contratti o impropriamente come cartellini (per un retaggio risalente alla normativa ormai abrogata del vincolo sportivo), sono contabilizzate secondo due diversi metodi: quello per capitalizzazione e ammortamento (capitalisation and amortisation), d’ora in avanti C&A, e quello per costi e ricavi (income and

expense), d’ora in avanti C&R.

Col C&A, i dpc sono considerati delle immobilizzazioni immateriali e come tali sono iscritti fra le attività di bilancio e il costo del loro acquisto è “spalmato” coll’ammortamento sull’intera durata della vita utile del bene, che per i dpc coincide colla durata del contratto. La spalmatura è solitamente a quote costanti, pari al rapporto tra costo d’acquisto e anni di contratto (e successivi prolungamenti), ma sono ammesse anche quote decrescenti (come usa il Napoli). Al momento della cessione, per valutarne il risultato economico, si prendono in considerazione il prezzo di cessione e il valore netto contabile del dpc (costo d’acquisto al netto delle quote di ammortamento fin lì sostenute), e si procede a detrarre dal maggiore dei due il minore: se il prezzo è superiore al valore netto, si ha una plusvalenza; viceversa, si ha una minusvalenza. Con tale metodo, è r.det la plusvalenza e sono c.det le quote d’ammortamento e la minusvalenza.

Col C&R, l’acquisto dei dpc è considerato un normale costo operativo, così come la loro cessione è un altrettanto normale ricavo operativo, e pertanto gravano interamente nel periodo in cui sono stati, rispettivamente, sostenuti e ricevuti. Con tale metodo, il prezzo di cessione è r.det e il prezzo d’acquisto è c.det.

Un esempio chiarirà il diverso trattamento: si supponga di acquistare un giocatore per 1.000 in T, di garantirgli un contratto quinquennale (che scade quindi in T+4) e di venderlo in T+1 per 900. Sul piano economico, col C&A, in T si registra il costo della sola quota (costante) d’ammortamento di 200 (=1.000/5) e in T+1 il ricavo per una plusvalenza di 100, differenza fra prezzo di vendita (900) e valore netto contabile (800=1.000-200); col C&R, in T si registra l’intero costo d’acquisto di 1.000 e in T+1 il ricavo per l’intero prezzo di cessione di 900. Chiaramente, il risultato economico aggregato è il medesimo, una perdita di 100, sia col C&A

Page 20: Fair Play Finanziario - Breve Guida

FAIR PLAY FINANZIARIO – BREVE GUIDA

© Rado il Figo - BLOG-IN DENTRO LO SPORT 2013 http://simonesalvador.blogspot.com

Pagina | 20

(-100=100-200) sia col C&R (-100=900-1.000); tuttavia è facilmente intuibile il peso esercitato dalla diversa distribuzione ed entità dei costi e dei ricavi relativi alla stessa operazione. In particolare si pensi a quando nel periodo di sorveglianza dev’essere ancora compreso T+1 (col C&R si sostengono maggiori costi per 800) ovvero non è più compreso T (col C&A si annotano minori ricavi per 800).

Il RLFPF, sempre e solo ai fini del ref, lascia libero chi adotta il metodo C&R per i dpc di passare al C&A, imponendo però che chi usa quest’ultimo (obbligatoriamente o per scelta) di applicarlo anche a tutti gli altri r.det e c.det (ovviamente, dove possibile) e di mantenerlo da un periodo di rapporto all’altro.

R.DET E C.DET RELATIVI ALLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Per le immobilizzazioni materiali si adotta sempre il metodo C&A. Rispetto ai dpc: a) le quote di ammortamento possono essere decrescenti, costanti o crescenti; b) il valore da “spalmare” è il costo storico d’acquisto al netto del valore di presunto

realizzo (quanto si ritiene ragionevole incassare dalla vendita del bene al termine della sua vita utile aziendale dedotti i costi di smobilizzo e vendita)

c) il processo d’ammortamento può terminare anche prima che il bene sia ceduto o smobilizzato (cosa invece impossibile per i dpc).

Alle immobilizzazioni materiali è garantito un trattamento di favore sui costi nell’ottica di premiare quei club che investono per trarre benefici nel lungo periodo; a “compensazione”, i ricavi relativi subiscono un ridimensionamento. Per tale motivo non sono considerati c.det, con evidente vantaggio in termini di ref, le minusvalenze e le quote d’ammortamento, anche se per queste ultime il club è lasciato libero se considerarle ugualmente come tali (mi sfuggono, però, i motivi che porterebbero a usufruire di tale facoltà). I costi dei finanziamenti (interessi passivi) ottenuti per la costruzione d’immobilizzazioni materiali rientrano nei c.det solo per quella parte corrispondente ai ricavi dall’eventuale impiego temporaneo di detti fondi (interessi attivi) finché il bene è costruzione, e integralmente una volta terminata la costruzione. Pertanto, p.es., se si è ottenuto un mutuo per costruire lo stadio, non si scalano gl’interessi finché lo stadio non è ultimato e non finché s’è rimborsato il prestito.

Sul piano dei ricavi, si fa una distinzione se l’immobilizzazione ceduta sia stata o no sostituita. Nel primo caso, la plusvalenza è considerata r.det ma per un importo non superiore alla differenza fra prezzo di vendita e costo d’acquisto della nuova immobilizzazione sostituta; se si dispone di questa solo in locazione/affitto, il costo d’acquisto è rimpiazzato dal valore attualizzato di almeno 50 canoni annuali. Nel secondo caso (mancata sostituzione) la plusvalenza è ammessa come r.det per un importo non superiore alla differenza fra prezzo di vendita e costo storico d’acquisto, ma solo se per i beni diversi dallo stadio e dagl’impianti di allenamento. In pratica; se si vendono lo stadio e gl’impianti di allenamento senza sostituirli, non si ha alcun beneficio in termini di ref, non conseguendo alcun ricavo; se si vende un’immobilizzazione materiale diversa, la plusvalenza ottenuta è ridotta delle quote di ammortamento fin lì sostenute.

R.DET E C.DET DA TRANSAZIONI COLLE PARTI CORRELATE

Page 21: Fair Play Finanziario - Breve Guida

FAIR PLAY FINANZIARIO – BREVE GUIDA

© Rado il Figo - BLOG-IN DENTRO LO SPORT 2013 http://simonesalvador.blogspot.com

Pagina | 21

Le transazioni colle parti correlate sono forse l’aspetto più spinoso del fpf, non foss’altro per l’ampio spazio ricevuto nelle cronache sportive dalle cosiddette “super auto sponsorizzazioni degli sceicchi” elargite a favore del PSG e, in tono minore, del Manchester City. In effetti, i dirigenti del club francese hanno toccato un nervo particolarmente scoperto di tutta la presente normativa, e la risposta che l’UEFA pare essere intenzionata a dare, a mio parere, rientra perfettamente nella tradizione della “cura peggiore del male”.

La normativa, sulla carta, è chiara, semplice, lineare e tesa a sanare le eventuali storture di una problematica che potrebbe crearsi senza dare adito a ipotesi troppo fantasiose o relegate al campo dei meri casi di scuola; purtroppo l’applicazione pratica si può rilevare, nei casi concreti più verificabili, particolarmente ostica se non del tutto insuperabile, essendo legata esclusivamente a valutazioni prettamente soggettive.

Le parti correlate (related parties) di un club, di cui ho rimandato finora la definizione, possono essere persone fisiche (persons) o enti dotati o meno di personalità giuridica (entities). Una persona fisica è parte correlata del club se essa stessa ovvero un membro stretto della sua famiglia (ragionevolmente in grado d’influenzare la persona o essere influenzata da questa: coniuge o compagno, figli, figli del coniuge o compagno, chiunque dipenda dalla persona o dal coniuge/compagno) ne ha il controllo (potere d’indirizzare le politiche operative e finanziarie per trarne benefici) o il controllo congiunto (potere di veto sulle decisioni strategiche finanziarie e operative) o se vi esercita un’influenza notevole (potere di partecipare alle decisioni di politica operativa e finanziaria non sconfinante nel controllo) o è membro della dirigenza chiave (chi ha direttamente o indirettamente l’autorità e la responsabilità di pianificare, dirigere e controllare l’attività) del club o di una sua controllante.

Un ente è parte correlata di un club se, in prima battuta: • fa parte dello stesso gruppo (ragion per cui tutte le società controllate e controllanti del

gruppo sono reciprocamente parti correlate); • una persona fisica parte correlata ne ha il controllo o il controllo congiunto o vi esercita

un’influenza notevole. Altre ipotesi tirano in ballo i concetti di associazione in partecipazione (joint venture), da qui in avanti ass.part, e di associato (associate): la prima è un accordo dove due o più parti intraprendono un’attività economica su cui hanno il controllo congiunto; il secondo è un ente che, senza essere una controllata o un membro di un’ass.part, subisce l’influenza notevole di un soggetto definito investitore (investor). Ai fini del fpf, ass.part e associato si estendono anche alle controllate da questi. Alla luce di queste definizioni, un ente è ugualmente parte correlata di un club se è:

• l’associato o l’investitore del club o del gruppo di cui fa parte quest’ultimo; • in ass.part, lui stesso o il suo gruppo, col club o col gruppo di quest’ultimo; • in ass.part col club e una terza parte; • in ass.part con una terza parte investitore del club; • l’associato di una terza parte in ass.part col club.

Infine un ente è parte correlata del club se partecipa con questo o una sua parte correlata al medesimo piano o fondo pensionistico.

Page 22: Fair Play Finanziario - Breve Guida

FAIR PLAY FINANZIARIO – BREVE GUIDA

© Rado il Figo - BLOG-IN DENTRO LO SPORT 2013 http://simonesalvador.blogspot.com

Pagina | 22

Una parte correlata è, perciò, chi è legato al club da un rapporto molto stretto di natura familiare, parentale, affettiva o giuridica; non lo è chi ha rapporti (anche altrettanto stretti) prettamente d’affari. Clienti e fornitori del club non sono parti correlate: i problemi, infatti, sorgono quando, “al contrario”, una parte correlata diventa cliente o fornitore del club. È intuitivo che per i forti legami di cui sopra, le transazioni fra club e parti correlate sono a forte rischio di non avvenire alle normali condizioni di mercato, potendo uno dei due soggetti (non necessariamente il solo club) spuntare condizioni più favorevoli, che altrimenti non avrebbe potuto ottenere senza l’esistenza di detti rapporti. Per evitare ogni possibile raggiro della normativa, i c.det e i r.det devono essere ricondotti al loro giusto valore (fair value), che si sarebbe ottenuto se a operare fossero stati due soggetti fra loro estranei e in regime di normale concorrenza di mercato. Tuttavia, il fpf ammette solo rettifiche peggiorative del ref: sarà quindi costo c.det il maggiore fra il costo applicato dalla parte correlata e il suo giusto valore, e r.det il minore fra il ricavo ricevuto dalla parte correlata e il suo giusto valore (come anticipato, potrebbe essere la parte correlata a spuntare condizioni migliori). Inoltre concede un “recupero” dell’eccedenza del ricavo effettivo rispetto al suo giusto valore, considerandola come contributo di parte correlata. Potremmo essere molto vicini al concetto di “uscire dalla porta per rientrare dalla finestra” ma non bisogna dimenticare una sostanziale differenza che ricordo con un esempio. Supponiamo che un club consegua un ricavo (configurabile come r.det) di 80.000.000 da una transazione il cui fair value sia di soli 30.000.000; se il cliente non è una parte correlata (non necessariamente solo questa “paga di più”), il club può registrare un r.det di 80.000.000. Se il cliente è una parte correlata, il r.det scende a 30.000.000 mentre l’eccedenza di 50.000.000 sarà considerata contributo al massimo per 40.000.000 (dipende se vi sono stati altri contributi nello stesso periodo di rapporto).

Come anticipato, la normativa, chiara sulla carta, ha già conosciuto i primi intoppi applicativi (fra l’altro, devo aggiungere, con relativa personale sorpresa): semplificando al massimo e andando subito al sodo, lo scoglio opposto dal PSG è l’aver ricevuto da un amico del socio di riferimento un (enorme) ricavo riconosciuto al club francese per il ruolo di portabandiera del Qatar nel Mondo. Fugo ogni dubbio: anche per me è un palese tentativo di (r)aggirare le norme (si veda l’aspetto, tralasciato per comodità, dell’efficacia retroattiva assegnata al ricavo), tuttavia s’è rilevato utile per mettere allo scoperto alcuni punti deboli delle norma. Non parlo dell’inquadramento contabile del ricavo: in qualsiasi ordinamento giuridico prevale sempre la sostanza sulla forma; una sponsorizzazione rimane tale anche quando le parti le danno un diverso nome, come in questo caso. Parlo, piuttosto, della natura del cliente e del fair value. Tutto è semplice quando il cliente è sicuramente una parte correlata ed esiste la possibilità di raffrontare con certezza il ricavo effettivamente ricevuto col valore di beni o servizi del tutto uguali o assimilabili. P.es., la moglie dell’amministratore unico del club, sottoscrive un abbonamento: qui il cliente è fuor di dubbio parte correlata e quanto ha speso è facilmente raffrontabile coi prezzi praticati dal club per abbonamenti della stessa categoria di posti e della medesima durata e/o di uguale tipo di gara. Ma come comportarsi appena si esce dal sentiero più facile? Nulla vieta, a rigor di norma, a un eccentrico miliardario di pompare soldi su soldi a un club, e a questo di contabilizzarli come r.det, tramite sponsorizzazioni semplicemente e unicamente perché… è la sua squadra del cuore, dove l’unico legame tra lui e il club si riduce a una mera questione di tifo. Un rapporto amicale non è né familiare né parentale né affettivo (almeno nell’accezione data dal fpf) ma potrebbe essere talmente stretto nella realtà da essere tranquillamente paragonabile a questi; nel caso dell’eccentrico benestante non vi sarebbe però nemmeno questo. Inoltre, qual è il giusto valore di una

Page 23: Fair Play Finanziario - Breve Guida

FAIR PLAY FINANZIARIO – BREVE GUIDA

© Rado il Figo - BLOG-IN DENTRO LO SPORT 2013 http://simonesalvador.blogspot.com

Pagina | 23

sponsorizzazione? Con e rispetto a quali parametri si può stabilire quando la cifra elargita è “oggettivamente” eccessiva e sproporzionata? Come detto, l’UEFA, come pare aver lasciato trasparire in veste ufficiosa, sarebbe indirizzata verso una risposta foriera di gravi conseguenze: il giusto valore di una sponsorizzazione dev’essere rapportato alla tradizione del club, a prescindere se il cliente sia o no parte correlata. Il problema di verificare la correlazione fra sponsor e club, quindi, sarebbe bellamente superato… semplicemente ignorandolo, facendo tutto ricadere in una valutazione (per forza di cose sempre soggettiva) legata all’unico metro di giudizio dell’albo d’oro del club. Ma uno sponsor nello scegliere a chi voler abbinare il proprio nome, può farsi guidare da altri criteri, diversi dai soli successi del passato (anche dell’immediato passato), come possono essere le aspettative vincenti future (sfruttando così l’essere stato il primo a credere a un club senza storia ma con un radioso avvenire) o condizioni congiunturali e/o del momento (si veda il continuo cambio di maglia di Beckham, col giocatore “seguito” nei suoi trasferimenti dai munifici sponsor, anche quando approdato in realtà non certo di primo piano). Voler restringere la possibilità di ricevere sostanziose sponsorizzazioni solo a chi s’è fatto un nome per le gloriose stagioni passate, creerebbe una spaccatura fra club che potrebbero continuare a vincere per averlo fatto nel passato e club che, senza trascorsi di peso, non potrebbero nemmeno ambire a farlo nel futuro. Pare quasi che Platini, attento a valorizzare i club minori o di federazioni minori (si veda la riforma della Champions League), con una norma del genere abbia voluto garantirsi di poter prestare loro attenzione anche nel futuro… impedendoli di spiccare il volo in alto. Senza contare che, come puntualmente verificatosi, qualcuno potrebbe chiedere all’Unione Europea se questa linea di condotta non sia lesiva della concorrenza in ambito comunitario. Per superare gl’impicci forse sarebbe stato preferibile già prevedere un tetto massimo (in questo caso, espresso in cifre fisse) entro il quale le sponsorizzazioni sono considerate r.det e oltre il quale non possono più influire sul ref.

R.DET E C.DET DA OPERAZIONI NON CALCISTICHE CORRELATE AL CLUB

Rientrano fra i r.det e i c.det anche tutte le voci legate a operazioni che, pur non essendo calcistiche, in ogni caso sfruttano a vario titolo il marchio, il nome, le strutture e gl’impianti del club. Quali esempi, il RLFPF cita alberghi, ristoranti, centri di recupero fisico e altro di stanza nei locali di proprietà del club, o nelle loro immediate vicinanze.

R.DET E C.DET FINANZIARI

Merita una riflessione l’inclusione dei dividendi (la quota di utile d’esercizio distribuita ai soci a remunerazione del capitale investito nel club) fra i c.det di natura finanziaria, a prescindere dal loro inquadramento contabile (in Italia, non sono costi ma debiti del club verso i soci). Una scelta perfettamente coerente nell’ottica dell’autofinanziamento alla base del fpf: se un club distribuisce le proprie risorse, fosse anche ai propri soci, inevitabilmente se ne priva; pertanto quale migliore strada per “andare avanti da soli” se non trattenere ogni utile conseguito? Tuttavia, volendo introdurre, volenti o nolenti, il carattere d’imprenditorialità nella gestione dei club di calcio per evitare che questi rimangano in mano (nella migliore delle ipotesi) a chi, da moderno mecenate, è poco o per nulla interessato al rendimento economico, non si dovrebbe poi privare chi vuole investirvi della possibilità (perfettamente logica e anche qui

Page 24: Fair Play Finanziario - Breve Guida

FAIR PLAY FINANZIARIO – BREVE GUIDA

© Rado il Figo - BLOG-IN DENTRO LO SPORT 2013 http://simonesalvador.blogspot.com

Pagina | 24

coerente) di trarne profitto. La distribuzione degli utili ha così due effetti negativi ai fini del fpf: da una parte, deteriora il capitale netto (vedi indicatore 2), dall’altra contrae il ref; pertanto la soluzione migliore per il club sarebbe, per l’appunto, quella di aver soci del tutto disinteressati a essere remunerati (ovviamente, in tale veste). Il fpf vuole eliminare la figura del socio chiamato a intervenire solo per coprire perdite anno dopo anno, sostituendolo, di fatto, con uno cui è richiesto un intervento una tantum a titolo gratuito. Sempre un miglioramento, ma siamo ancora lontani da un approdo concettualmente ideale: senza contare che mi è difficile conciliare il dividendo “c.det” colle esigenze e le finalità dei club quotati in Borsa. Questa scelta, se non ho capito male, mirerebbe a scoraggiare le “acquisizione con indebitamento”, che non sono le situazioni in cui un club allestisce una rosa finanziandosi tramite debiti, bensì i casi dove un soggetto acquisisce quote di un club (ne diventa socio o aumenta il proprio peso nel capitale) contraendo debiti garantiti dalle stesse quote o dal patrimonio del club, una pratica ultimamente usata nella realtà inglese.

C.DET RELATIVI AD ATTIVITÀ DI SVILUPPO SOCIALE E DEL SETTORE GIOVANILE

Sono trattati assieme perché contengono parecchi aspetti in comune, il primo dei quali è l’essere attività meritorie e quindi da premiare. I relativi costi non sono determinanti solo quando sono separatamente contabilizzati e quindi individuabili con precisione ovvero quando riguardano dipendenti dedicati a tempo pieno (cioè esclusivamente) a tali attività (fanno eccezione gli stipendi dei giocatori over 18, sempre considerati come c.det). P.es., non può essere escluso dai c.det l’ingaggio del calciatore che si presta a fare da “volto noto” per promuovere una scuola calcio per bambini o un ciclo d’incontri (gestito da club) contro la fame e la povertà nel Mondo; viceversa si escludono gli stipendi degl’istruttori della stessa scuola calcio, purché non altrimenti impegnati (al di fuori del settore giovanile) nel club.

C.DET FACOLTATIVI

Fra i costi che possono essere considerati determinanti a libera scelta del club (e rinnovo il mio stupore pensando a chi possa mai esercitarla), vi sono le quote d’ammortamento delle immobilizzazione immateriali (che vanno così ad aggiungersi a quelle già citate delle immobilizzazioni materiali) diverse dai dpc (p.es., i costi capitalizzati del vivaio) e gli oneri fiscali. L’esclusione di principio dai c.det degli ammortamenti, si riannoda al già citato principio di premiare in tal modo chi investe in vista d’utilità future. Per gli oneri fiscali, si lega al tentativo di neutralizzare dal ref la diversa normativa fiscale in vigore nei vari paesi toccati dall’UEFA: a tutti gli effetti, il ref diventa un risultato economico pre tassazione. Tuttavia, ai fini del fpf non sono considerati oneri fiscali l’IVA (in effetti, per la normativa italiana interessa la parte finanziaria e non l’economica, agendo il club quale sostituto d’imposta) e i contributi sociali a favore dei dipendenti.

SANZIONI

A leggere le scadenze diramate dall’UEFA per il 2013/14, il CoCo deciderà le sanzioni (di prima istanza) fra dicembre 2013 e aprile 2014, quindi potendo muoversi ben prima del 31

Page 25: Fair Play Finanziario - Breve Guida

FAIR PLAY FINANZIARIO – BREVE GUIDA

© Rado il Figo - BLOG-IN DENTRO LO SPORT 2013 http://simonesalvador.blogspot.com

Pagina | 25

maggio 2014 quando terminerà il processo di valutazione sul rispetto del fpf. Come anticipato, sanzioni dal sapore di beffa, comminate a club che, riconosciuti come non rispettosi delle norme previste dal RLFPF, hanno ugualmente preso parte alle coppe europee. Ricordo, infatti, che sottoposti al fpf sono solo ed esclusivamente (colle rare eccezioni di cui più sotto) le squadre cui è stata rilasciata la necessaria licenza per prender parte ai tornei continentali. È intuitivo immaginare lo stato d’animo sia di quei club connazionali esclusi dall’alveo internazionale da chi non avrebbe dovuto accedervi sia di chi in quella stessa arena continentale ha avuto come avversaria, magari soccombendovi, una squadra che non doveva prendervi parte.

Le sanzioni, inevitabilmente rivolte al futuro per poter essere afflittive, sono variegate, comminabili anche in concorso fra loro e si dividono in due categorie. Nella prima rientrano quelle rivolte esclusivamente a colpire chi ha debiti in scadenza:

• multa compresa fra €. 100 e €. 1.000.000; • esclusione dalle coppe per una stagione, la prima utile entro le successive 3 o 4, pena

sospesa se i debiti scaduti a settembre risultino poi essere stati interamente saldati e non ve ne siano altri al marzo successivo.

Nella seconda categoria rientrano quelle per tutte le altre violazioni: • richiamo; • ammonizione; • multa compresa fra €. 100 e €. 1.000.000; • penalizzazione di punti in classifica: suppongo applicabile solo a quei club coinvolti nei

gironi di Champions o Europa League; • mancata corresponsione, a titolo temporaneo o definitivo, dei premi in denaro per i

risultati ottenuti nelle coppe; • limitazioni nell’inserimento di giocatori nelle liste UEFA (credo solo per la lista A):

p.es., iscrizione di un numero inferiore di giocatori rispetto al massimo consentito e/o divieto di sostituirne dopo la fase a gironi;

• esclusione dalla competizione in corso (suppongo, se il club sia ancora in gioco) e/o da quelle future;

• revoca del titolo conquistato.

In realtà, nella seconda categoria ritroviamo le normali sanzioni previste dal Codice Disciplinare UEFA, a esclusione di quelle focalizzate su una singola partita (sconfitta a tavolino, ripetizione della gara, ecc.). Merita l’ultima, la revoca del titolo, un breve accenno sui possibili scenari negativi che aprirebbe. Infatti: se il titolo non fosse riassegnato (come accade in Italia), non si vede perché penalizzare in tal modo le altre partecipanti a un torneo vinto da chi non doveva nemmeno figurarvi; se invece fosse assegnato, presumibilmente alla finalista, ugualmente non si comprende perché premiare chi ha come unico merito, per effetto dei sorteggi, l’essere stato l’ultimo a scontrarsi col club punito.

ESENZIONI

Il RLFPF ammette tre eccezioni per le quali alcuni club sono esclusi dal processo di valutazione ai fini del fpf. Le prime due toccano quei club che ottengono la licenza non sottoponendosi ad alcun processo di concessione o per aver l’UEFA loro rilasciato un

Page 26: Fair Play Finanziario - Breve Guida

FAIR PLAY FINANZIARIO – BREVE GUIDA

© Rado il Figo - BLOG-IN DENTRO LO SPORT 2013 http://simonesalvador.blogspot.com

Pagina | 26

permesso speciale d’esenzione (valido per una sola stagione e per quello specifico club) oppure perché militanti in categorie inferiori alla massima nazionale (esenzione qui estesa anche chi è comunque sottoposto ad un processo di concessione ma avente vincoli meno stringenti di quelli previsti per le squadre di prima divisione). La terza eccezione riguarda quei licenziatari che dimostrino di avere sia i c.det sia i r.det inferiori a 5.000.000 di euro sia in T-2 sia in T-1.