BILANCIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI … · all’introduzione del fair value, con il quale in...

243
10,12, 17 febbraio 2014 BILANCIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI - IAS 32 e IAS 39 RENZO PARISOTTO Università degli Studi di Bergamo, Anno accademico 2013/2014

Transcript of BILANCIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI … · all’introduzione del fair value, con il quale in...

10,12, 17 febbraio 2014

BILANCIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI

INTERNAZIONALI

- IAS 32 e IAS 39 –

RENZO PARISOTTO

Università degli Studi di Bergamo,

Anno accademico 2013/2014

2

I principi IAS 32 E IAS 39:

Titoli/strumenti finanziari

Crediti

Derivati e operazioni di copertura

Crisi finanziaria: modifiche allo IAS 39

Revisione in corso

Indice

3

Premessa :

Fair value, un principio supercapitalista fatale ai bilanci societari (MF del 26/03/09) Giovanni Fiori - Ordinario Economia Aziendale – Università Luiss Guido Carli - Roma

“E’ opinione diffusa che le innovazioni introdotte nei bilanci aziendali dai principi contabili

internazionali siano state un elemento molto rilevante nella tempesta che si è abbattuta sui

mercati finanziari e sull’economia mondiale. Il dito è puntato, in particolare, sul principio del

cosiddetto mark to market che impone di iscrivere alcuni asset aziendali al fair value e cioè a

valori di mercato, anziché ai costi storici di acquisto”.

“Si faceva notare come ai tempi di elevata inflazione asset acquistati molti anni prima

assumessero valori in bilancio datati e dunque poco significativi, e si iniziò a pensare

all’introduzione del fair value, con il quale in pratica il costo storico viene aggiornato di anno

in anno in base ai valori di mercato”.

“Il tanto bistrattato costo storico, infatti, forse non esprime in modo completamente fair il reale

valore dei beni dell’attivo, ma certamente impedisce alle imprese di mostrare al mercato

valori patrimoniali e utili fasulli o improbabili”.

segue

4

“E perché, per fare un altro esempio si è sostituito l’ammortamento del goodwill con

l’impairment test?”

“In periodi di mercato sempre crescenti, è molto comodo per le imprese potere realizzare

immediatamente utili ed incrementi patrimoniali, senza attendere la vendita”.

“Tramite il fair value le aziende hanno incrementato i valori degli asset sulla base di utili

sperati, hanno aumentato il ricorso alla leva finanziaria giustificandolo con i maggiori valori

patrimoniali evidenziati in bilancio, con i risultati che ben conosciamo”.

“Finché i mercati crescono tutto va bene, ma nel momento in cui iniziano aspettative di

ribasso, le aziende che detengono assets iscritti a fair value si rendono conto che il calo

dei prezzi imporrà nei bilanci immediatamente successivi svalutazioni degli assets più o

meni elevate”.

Premessa :

Fair value, un principio supercapitalista fatale ai bilanci societari (MF del 26/03/09) Giovanni Fiori - Ordinario Economia Aziendale – Università Luiss Guido Carli - Roma

5

Premessa :

Guatri – Bini . L’impairment test nell’attuale crisi finanziaria e dei mercati reali

EGEA 2009

• “Il consiglio Ecofin si limita a fissare tra gli obiettivi comuni quello di “assicurare sufficiente

flessibilità nell’applicazione delle regole contabili in presenza di eccezionali condizioni di

mercato: a tale riguardo si considera che in condizioni eccezionali alle istituzioni finanziarie e

non finanziarie dovrebbe essere consentito di valutare gli attivi sulla base di ipotesi di rischio

di default piuttosto che al valore corrente di mercato, che in situazioni di illiquidità dei mercati

potrebbe risultare inappropriata”. (pag.10)

• “il paradosso dell’applicazione del fair value…. in condizioni di mercati depressi è quello di

far emergere perdite contabili che non corrispondono a perdite economiche”. (pag. 116)

• “Il fair value in use di un’attività reale corrisponde al prezzo che un soggetto terzo potrebbe

riconoscere per la specifica attività, sulla base dei flussi di risultati che questi sarebbe in

grado di generare in un ambito eguale a quello che ne contraddistingue l’uso da parte

dell’azienda detentrice”. (pag.153)

segue

6

Premessa :

Guatri – Bini . L’impairment test nell’attuale crisi finanziaria e dei mercati reali

EGEA 2009

• “Per queste ragioni la verifica di impairment prima di essere legata alle previsioni di

dinamica congiunturale, deve trovare fondamento in una analisi di tipo strutturale della

capacità di reddito”. (pag. 204)

• “In tutti i casi la valutazione di natura reddituale di un asset strategico prescinde dalla

capacità corrente di reddito dell’impresa che ne fa uso, mentre fa riferimento a un

risultato medio- normale di lungo periodo”. (pag. 205)

• “la capacità di reddito medio-normale attesa dei PIGA (Primary Income Generating

Asset) costituisce il principale driver su cui poggia la resilienza (capacità di resistere)

della capacità di reddito aziendale in periodo di crisi…. Pertanto gli effetti indotti dalla

crisi sulla capacità di reddito permanente dell’azienda sono tanto più gravi di quanto

minore è la dotazione di intangibili specifici di cui l’azienda dispone”. (pag. 207)

7

Introduzione allo IAS 32 e IAS 39

PREMESSA: i principi in parola sono tuttora soggetti ad una profonda revisione.

Attualmente è previsto che il nuovo IFRS9 sarà applicabile dal 2015.

Tale data è stata ora rinviata senza tuttavia un nuovo riferimento.

IAS 39 “Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione” - aspetti essenziali

Definizione e classificazione degli strumenti finanziari - caratteristiche

Rilevazione iniziale degli strumenti finanziari

Valutazione degli strumenti finanziari

Impairment

Cancellazione degli strumenti finanziari

Rappresentazione in bilancio e in nota integrativa

Lo IAS 39 è strettamente connesso allo IAS 32 “Strumenti finanziari: esposizione nel

bilancio” da cui trae diverse definizioni.

8

Introduzione allo IAS 32 e IAS 39 Gli strumenti finanziari sono disciplinati dallo IAS 32 - Strumenti finanziari: Informativa e

Presentazione e dallo IAS 39 - Strumenti finanziari: Rilevazione e Valutazione.

Lo IAS 32 definisce Strumento finanziario un qualsiasi contratto che dà origine ad una attività finanziaria per un’impresa e ad una passività finanziaria o ad uno strumento rappresentativo di capitale per un’altra impresa.

Attività finanziaria è qualsiasi attività che sia:

• una disponibilità liquida;

• uno strumento rappresentativo di capitale di un’altra impresa;

• un diritto contrattuale:

– a ricevere disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria da un’altra impresa;

– a scambiare attività o passività finanziarie con un’altra impresa a condizioni potenzialmente favorevoli all’impresa;

• un contratto che sarà o potrà essere regolato con strumenti rappresentativi di capitale dell’impresa stessa ed è un contratto:

– non derivato per il quale l’impresa è o potrebbe essere obbligata a ricevere un numero variabile di propri strumenti rappresentativi di capitale; o

– derivato che sarà o potrà essere regolato con modalità diverse dallo scambio di un ammontare predeterminato di disponibilità liquide o di altri strumenti finanziari contro un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale dell’impresa stessa. A tal fine gli strumenti rappresentativi di capitale dell’impresa non devono contenere strumenti che sono loro stessi contratti di futura ricezione o consegna di strumenti rappresentativi di capitale dell’impresa stessa.

9

Introduzione allo IAS 32 e IAS 39

Passività finanziaria è una qualsiasi passività rappresentativa di:

• un’obbligazione contrattuale:

– a consegnare disponibilità liquide o altra attività finanziaria a un’altra impresa;

– a scambiare attività o passività finanziarie con un’altra impresa a condizioni

potenzialmente sfavorevoli per l’impresa;

• un contratto che sarà o potrà essere regolato con strumenti rappresentativi di capitale

dell’impresa stessa ed è un contratto:

– non derivato per il quale l’impresa è o potrebbe essere obbligata a consegnare un

numero variabile di propri strumenti rappresentativi di capitale;

– derivato che sarà o potrà essere regolato con modalità diverse dallo scambio di un

ammontare predeterminato di disponibilità liquide o di altri strumenti finanziari contro

un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale dell’impresa stessa. A tal fine

gli strumenti rappresentativi di capitale dell’impresa non devono contenere strumenti

che sono loro stessi contratti di futura ricezione o consegna di strumenti

rappresentativi di capitale dell’impresa stessa.

10

Introduzione allo IAS 32 e IAS 39

Strumento rappresentativo di capitale è un qualsiasi contratto che rappresenti una

quota di partecipazione residua nell’attivo di un’impresa al netto di tutte le sue

passività.

L’emittente di uno strumento finanziario deve classificare lo strumento o le sue

componenti all’atto della rilevazione iniziale come una passività o come uno strumento di

capitale in conformità al contenuto sostanziale dell’accordo contrattuale e alle definizioni di

passività finanziaria e di strumento rappresentativo di capitale.

L’emittente di uno strumento finanziario contenente sia una componente di passività, sia

una componente di capitale deve classificare distintamente le componenti dello strumento.

11

Introduzione allo IAS 32 e IAS 39

Contratto derivato è uno strumento finanziario o altro contratto riconducibile

nell’ambito di applicazione dello IAS 39 avente tutte e tre le seguenti caratteristiche:

• il suo valore cambia in relazione al variare di uno specifico tasso di interesse, del prezzo

di uno strumento finanziario, del prezzo di una commodity, del tasso di cambio, di indici

di prezzo o tasso, di rating del credito o indici di credito o altra variabile a condizione

che, nel caso di una variabile non finanziaria, questa non sia specifica di una delle parti

contrattuali (talvolta tali variabili sono chiamate “sottostante”);

• non richiede un investimento netto iniziale, oppure richiede un investimento netto

iniziale minore di quello che potrebbe essere richiesto da altri tipi di contratto da cui ci si

può aspettare risposte simili al variare dei fattori di mercato;

• è regolato in una data futura.

Gli strumenti finanziari combinati (ibridi) sono strumenti costituiti da un contratto

primario (ospite) e da uno o più contratti (derivati) secondari (incorporati). Alcuni o tutti i

flussi finanziari dello strumento combinato variano in maniera simile a quella del

derivato preso a sé stante.

12

Introduzione allo IAS 32 e IAS 39 I contratti derivati incorporati devono essere contabilizzati separatamente quando:

– le caratteristiche economiche e di rischio del derivato incorporato non sono strettamente

correlate alle caratteristiche economiche e di rischio del contratto ospite;

– uno strumento separato con le stesse caratteristiche del derivato incorporato ricadrebbe

nella definizione di derivato, e

– lo strumento combinato non è valutato al fair value con imputazione dei risultati delle

valutazioni a conto economico.

Lo IAS 39 disciplina le modalità di contabilizzazione e valutazione di tutti gli strumenti finanziari

come sopra definiti con la sola eccezione, per le fattispecie più rilevanti, di:

• partecipazioni in società controllate, collegate e joint venture che sono regolate dagli IAS 27, 28

e 31; derivati sulle partecipazioni che si qualificano come strumento rappresentativo di capitale

(equity) secondo lo IAS 32;

• diritti e obbligazioni relativi ad operazioni di leasing regolate dallo IAS 17;

• diritti e obbligazioni del datore di lavoro inerenti piani a beneficio dei dipendenti soggetti allo IAS

19;

• strumenti di capitale emessi dall’impresa (inclusi opzioni e warrant). Tuttavia il possessore di tali

strumenti finanziari deve applicare lo IAS 39 se essi non ricadono nell’eccezione di cui alla

precedente lettera a);

• diritti e impegni derivanti da contratti assicurativi;

• strumenti finanziari disciplinati dall’IFRS 2, Pagamenti basati su azioni.

13

I costi di transazione sono costi marginali direttamente attribuibili all’acquisizione,

all’emissione o alla dismissione di un’attività o di una passività finanziaria

Introduzione allo IAS 32 e IAS 39: rilevazione iniziale

Tutte le attività e le passività finanziarie, inclusi i derivati, devono essere rilevate nello

stato patrimoniale quando l’entità diventa parte nelle clausole contrattuale dello

strumento

ATTIVITA’ FINANZIARIE

“fair value del

corrispettivo pagato”

PASSIVITA’

FINANZIARIE

“fair value del

corrispettivo ricevuto”

14

Gli strumenti finanziari devono essere iscritti in una delle seguenti categorie (rif. IAS 39

par. 9):

a) Strumenti valutati a

fair value attraverso il

Conto Economico

(FVTPL)

• Attività/passività finanziarie acquisite principalmente con

lo scopo di generare profitto dalle fluttuazioni di breve

periodo del fair value

• Tutti i derivati (esclusi quelli di copertura – vd. oltre).

• Attività/passività finanziarie iscritte inizialmente in questa

categoria in base alla Fair Value Option

b) Investimenti

posseduti sino a

scadenza

(HTM)

Attività finanziarie con scadenza fissa e con pagamenti fissi

(o determinabili) che un’impresa ha l’intenzione e la capacità

di mantenere sino alla scadenza.

c) Finanziamenti e

Crediti

(L&R)

Attività finanziarie (diverse da strumenti derivati)

caratterizzate da pagamenti fissi o determinabili che non

siano quotate in mercati attivi.

d) Attività finanziarie

disponibili per la

vendita

(AFS)

Attività finanziarie che non rientrano fra:

• finanziamenti e crediti;

• investimenti posseduti sino a scadenza;

• strumenti finanziari di negoziazione.

Introduzione allo IAS 32 e IAS 39: classificazione

15

Introduzione allo IAS 32 e IAS 39:

classificazione delle attività finanziarie C

osto

amm

ortizzato

F

air

val

ue

SI’

Mantenuti con finalità di trading

nel breve periodo o inizialmente

classificati come FVTPL

Si tratta di crediti e

finanziamenti

Si ha l’intento e la

capacità di

mantenerli sino a

scadenza

SI’

SI’

NO

NO

FVTPL

(Fair value a conto

economico)

AFS

(Titoli disponibili per

la vendita)

L&R

(Crediti e finanziamenti)

HTM (Attività da detenere

sino a scadenza)

NO

16

La classificazione in una delle categorie sopraddette è fondamentale in quanto

da ciascuna discende una regola di contabilizzazione e valutazione!

La domanda da porsi è:

QUAL E’ LA FINALITA’ CHE L’AZIENDA VUOLE PERSEGUIRE

CON L’OPERAZIONE?

e non

QUAL E’ LA FORMA GIURIDICA DEL CONTRATTO?

Si ricordi che uno dei principali postulati per i principi IAS/IFRS è che la

sostanza economica deve prevalere sulla forma giuridica nella

rappresentazione delle operazioni in bilancio.

Classificazione delle attività finanziarie

17

a) Le attività/passività finanziarie detenute per negoziazione

(FVTPL)

Uno strumento finanziario (attività e passività finanziaria) è collocato in questa categoria se

é (IAS 39 par. 9):

Classificato come posseduto per negoziazione

• è detenuto per essere negoziato nel b/t;

• è un contratto derivato (non di copertura);

• fa parte di un portafoglio gestito unitariamente con finalità di negoziazione nel b/t.

Al momento della rilevazione iniziale viene designato dall’entità al fair value rilevato a

conto economico (Fair Value Option)

N.B: la classificazione è IRREVOCABILE, non sono pertanto permesse riclassifiche in

uscita ed in entrata da tale categoria (rif. IAS 39 par. 50). Il Regolamento 1004/2008 ha

consentito la riclassifica al verificarsi di particolari situazioni (Rinvio).

18

a) Le attività/passività finanziarie detenute per negoziazione (FVTPL) - La

“Fair value Option”- condizioni

Tramite l’utilizzo della FAIR VALUE OPTION, l’azienda può decidere di includere in questa

categoria tutti gli strumenti finanziari,

anche se non strettamente destinati alla negoziazione.

La FAIR VALUE OPTION può essere applicata solo se:

La designazione permette di dare informazioni più rilevanti in quanto:

• elimina o riduce significativamente gli “accounting mismatch”;

• un gruppo di attività e/o passività finanziarie è gestito “on a fair value basis”,

Un contratto contiene uno (o più) derivati incorporati, a meno che:

• il derivato incorporato non modifichi significativamente i flussi di cassa del contratto

“ospite”;

• non ne sia chiaramente proibita la separazione.

La Circ. B.I. 262/05 prevede due voci distinte:

• “Attività finanziarie valutate al fair value” – voce 30 attivo patrimoniale;

• “Passività finanziarie valutate al fair value” – voce 50 passivo patrimoniale.

19

a) Le attività/passività finanziarie detenute per negoziazione (FVTPL) La “Fair

value Option”- requisiti

Le attività/passività finanziarie sono designate solo in fase di iscrizione iniziale

Accounting mismatch

• componenti o parti di attività/passività sono valutate con principi contabili

differenti (es. Fair value vs. Costo ammortizzato) oppure hanno differente

modalità di contabilizzazione a conto economico;

• non è necessario che le attività/passività che originano l’accounting mismatch

siano iscritte allo stesso momento (è concesso un “ragionevole ritardo”)

Managed on a fair value basis

• è richiesta l’informativa (anche se non per ogni elemento individuale)

• l’informativa deve comprendere l’indicazione della strategia dell’entità con

riferimento alla gestione del portafoglio al quale si applica la Fair Value Option

20

a) Le attività/passività finanziarie detenute per negoziazione

(FVTPL)

CATEGORIE DI PASSIVITA’ FINANZIARIE

Passività

finanziarie al fair

value con

contropartita Conto

Economico

Altre passività

finanziarie al costo

ammortizzato

Passività finanziarie di trading

Passività finanziarie classificate al fair value con imputazione al Conto Economico (FVO)

Tutte le passività finanziarie che non sono classificate al fair value con imputazione al Conto Economico

21

b) Le attività finanziarie detenute sino a scadenza (HTM)

Sono incluse in questa categoria attività finanziarie caratterizzate da:

In genere gli strumenti rappresentativi di capitale, come le azioni, non hanno una scadenza definita e

pertanto non possono essere classificate in questa categoria (impossibilità di determinazione del costo

ammortizzato).

pagamenti fissi o determinabili

scadenza determinata

che l’entità ha l’intento e la capacità di detenere fino a scadenza.

L’INTENTO (rif. IAS 39 Application Guidance 16) non può essere dimostrato se:

l’entità intende detenere l’attività per un periodo definito;

l’entità è pronta a vendere l’attività finanziaria in caso di cambiamenti di tassi di mercato, bisogni di

liquidità …;

l’emittente ha diritto al rimborso ad un prezzo notevolmente inferiore al costo ammortizzato a cui

l’entità ha iscritto l’attività;

lo strumento è di tipo “opzionale” (il possessore ha diritto di richiedere l’estinzione anticipata dello

stesso all’emittente).

22

b) Le attività finanziarie detenute sino a scadenza (HTM)

La CAPACITA’ (rif. IAS 39 AG23) non è dimostrata se:

l’entità non ha le risorse finanziarie disponibili per finanziare l’investimento sino a scadenza

oppure

esistono vincoli legali o di altro tipo che possono pregiudicare l’intenzione dell’entità di detenere l’attività finanziaria fino a scadenza.

Intento e capacità vanno valutati ad ogni data di valutazione (non solo in fase iniziale):

Permangono

l’ intento e la capacità ?

SI’ HTM AFS NO

23

b) Le attività finanziarie detenute sino a scadenza (HTM)

CLAUSOLA DI PENALIZZAZIONE (C.D. TAINTING RULE)

Vendite prima della

scadenza

Iscrizione nella categoria AFS per i successivi 2 anni

TAINTING RULE (o clausola di penalizzazione): valutazione a fair value dell’intero portafoglio HTM

(salvo limitate eccezione)

Cambiamento di intento

e/o capacità

24

c) Finanziamenti e Crediti (L&R)

Sono attività finanziarie:

con pagamenti fissi o determinabili

non quotate in mercati attivi.

Categoria residuale: viene collocato quanto non è più propriamente riferibile alle altre tre categorie.

d) Attività finanziarie disponibili per la vendita (AFS)

25

Strumento finanziario Iscrizione iniziale

Patrimonio netto (eccetto impairment)

Conto economico

AFS

FVTPL

HTM Costo Ammortizzato

Costo Ammortizzato

Fair value

Imputazione

L&R

Fair Value

Att

ivo

Passività trading

Passività non trading

Costo

Ammortizzato

Pa

ss

ivo

Valutazione

Fair value +

costi di transazione

Fair value

Fair value Fair value

Conto

economico

Conto

economico

Conto

economico

Conto

economico

Fair value +

costi di transazione

Fair value +

costi di transazione

Introduzione allo IAS 32 e IAS 39: classificazione e valutazione

Fair value + costi

transazione

26

Possibili trasferimenti tra categorie

DA

A FVTPL HTM LR AFS

FVTPL NO NO NO

HTM NO NA SI’

LR NO NA NA

AFS NO SI’ NO

CRISI FINANZIARIA 2008 - RINVIO

27

La valutazione: il Fair Value

Il fair value è quindi potenzialmente diverso dal valore di realizzo diretto che è

pari all’importo che l’azienda si aspetta di ottenere da una prossima e specifica

transazione sul mercato. Il fair value fa riferimento genericamente a

compratori/venditori astratti, consapevoli e disponibili sul mercato.

Il fair value è potenzialmente diverso anche dal valore d’uso perché quest’ultimo

rappresenta la stima effettuata dall’azienda tenendo conto delle sue specificità e

delle condizioni in cui concretamente si svolgerà la gestione.

Fair Value: “E’ il corrispettivo a cui un’attività può essere scambiata o una passività può essere

estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e consenzienti ”.

Il paragrafo 9 dello IAS 39 riconosce prioritariamente due metodi di valutazione per gli strumenti

finanzari:

28

Fair Value vs. Costo storico

Costo storico Fair Value

Valori storici

Sono valori realizzati

Semplice da calcolare

Costante

Prudente

Oggettivo

Verificabile

Discende direttamente dallo

scambio

Valori correnti

Sono anche valori non realizzati

Complesso da calcolare

Volatile

Neutrale

Soggettivo

Poco verificabile

Molteplicità criteri di

determinazione

29

Modalità di determinazione del fair value

La valutazione: il fair value

Domanda: esiste un “mercato attivo” ossia un mercato che fornisca PRONTAMENTE e

CONTINUAMENTE prezzi SIGNIFICATIVI

SI’ NO

Riferimento alle quotazioni più recenti quali best evidence

Riferimento a recenti transazioni di mercato oppure ricorso a tecniche valutative (delle

quali va data ampia informativa) che quantifichino quale sarebbe stata la

quotazione considerando tutti i fattori che avrebbero influenzato la transazione

30

Modalità di determinazione del costo ammortizzato

Ammontare dato dalla somma algebrica di:

• valore di iscrizione iniziale

• +/- ammortamento cumulato differenza tra valore iniziale e valore finale dello strumento

calcolato in base al tasso di interesse effettivo

• svalutazioni durature

• pagamenti

Il TASSO DI INTERESSE EFFETTIVO è il tasso che all’origine sconta esattamente i flussi di cassa futuri contrattuali che lo strumento genera sino a scadenza.

“E’ l’ammontare a cui una attività o passività finanziaria sono misurate all’atto dell’iscrizione

iniziale, meno i principali rimborsi, più o meno l’ammortamento cumulativo - calcolato secondo il

metodo dell’interesse effettivo (vd. sotto) – di ciascuna differenza tra il valore iniziale e quello a

scadenza, meno qualsiasi diminuzione di valore per impairment”.

La valutazione: il costo ammortizzato

31

Elemento che differenzia il tasso di interesse nominale dal tasso di interesse

effettivo è la presenza di costi/ricavi di transazione riconducibili all’operazione.

Rif. IAS 39 par. 9: i costi di transazione sono costi marginali direttamente

attribuibili all’acquisizione, all’emissione o alla dismissione di una attività o

passività finanziaria.

ESEMPIO:

Finanziamento erogato: € 1.000 Durata: 5 anni

Tasso interesse contrattuale: 5% Rimborso capitale: scadenza

Commissione up front incassata: 3%

Totale proventi 250 + 30 = 280

Il tasso effettivo di rendimento che uguaglia i flussi di cassa al costo iniziale

di € 970 (1.000 – 30 di commissioni up front) è del 5,7%.

Calcolo del costo ammortizzato: una esemplificazione

32

1.000 5% 0,057

Capitale/

Interessi

Commissioni Valore attuale

Anno 1 50 30 47

Anno 2 50 0 45

Anno 3 50 0 42

Anno 4 50 0 40

Anno 5 1.050 0 796

TOTALE 1.250 30 970

L’incasso anticipato della commissione porta ad una diminuzione del costo

iniziale, che sarà “ammortizzato” con la registrazione di un maggior interesse

effettivo.

Calcolo del costo ammortizzato: una esemplificazione

33

Inizio anno Interessi

effettivi

Incassi Costo

ammortizzato

Anno 1 970,0 55,3 50,0 975,3

Anno 2 975,3 55,7 50,0 981,0

Anno 3 981,0 56,0 50,0 987,0

Anno 4 987,0 56,3 50,0 993,3

Anno 5 993,3 56,7 1.050,0

TOTALE 280,0 1.250,0

Calcolo del costo ammortizzato: una esemplificazione

(*) 280 = 250 interessi + 30 commissioni

34

PRIMO ANNO – IAS 39

crediti

1.000,0

55,3

975,3

30,0

50,0

cassa

30,0

50,0

1.000,0

920,0

interessi

55,3

55,3

PRIMO ANNO – D.LGS. 87/92

crediti

1.000,0

1.000,0

cassa

30,0

50,0

1.000,0

920,0

commissioni

30,0

30,0

interessi

50,0

50,0

Calcolo del costo ammortizzato: una esemplificazione

35

Calcolo del costo ammortizzato: una esemplificazione

• L’elemento di novità consiste, quindi, nel contabilizzare un credito mediante una modalità

che consenta di ammortizzare, secondo una logica finanziaria, i costi/proventi della

transazione solitamente lungo la vita residua del credito

• L’ammortamento emerge, in pratica, quale effetto della registrazione dello

scostamento tra il tasso contrattuale e quello effettivo

• In pratica si passa da una logica di rilevazione istantanea ( = cassa) ad una logica di

rilevazione per competenza (redistribuzione temporale di costi /ricavi)

–Infatti, in presenza di costi/proventi della transazione, la differenza tra ammontare

nominale del credito e valore realmente erogato, fermi restando i flussi di capitale e

l’interesse contrattualmente stabiliti, incide sul rendimento effettivo del finanziamento

–E’ evidente, invece, che in assenza di costi/proventi della transazione, l’effetto in

termini di tasso di rendimento effettivo è nullo in quanto coincide con il tasso

contrattuale e, pertanto, anche il costo ammortizzato è, per assunto, eguale

all’ammontare nominale erogato

36

Lo IAS 39 (par. 58) richiede una valutazione, ad ogni data di riferimento del bilancio, del

fatto che vi sia evidenza che un’attività finanziaria o un gruppo di attività finanziarie

abbia subito una perdita di valore.

Tutte le attività finanziarie, diverse da quelle FVTPL (valutate al fair value con

imputazione delle differenze a conto economico), sono soggette al processo di

impairment per la valutazione di perdite di valore.

Un’attività ha subito una riduzione di valore e le perdite connesse a tale riduzione sono

sostenute se, e soltanto se, vi è l’obiettiva evidenza di tale avvenimento in seguito a

uno o più eventi che si sono verificati successivamente alla rilevazione iniziale

dell’attività e tale evento ha un impatto sui futuri flussi finanziari dell’attività.

Impairment

37

Impairment

In particolare è possibile individuare obiettiva evidenza di perdita di valore in

presenza di (rif IAS 39 par. 59):

significative difficoltà finanziarie dell’emittente o obbligato;

violazione degli accordi contrattuali (es. inadempimento o mancato pagamento);

concessione di proroghe contrattuali a seguito di difficoltà finanziarie del debitore;

probabilità di fallimento o procedure concorsuali in capo al debitore;

scomparsa del mercato attivo a seguito di difficoltà finanziarie dell’emittente;

diminuzione nei flussi finanziari stimati di un gruppo di attività finanziarie.

Se, in un esercizio successivo, l’ammontare della perdita per riduzione di valore

diminuisce e tale diminuzione deriva da un evento verificatosi dopo la riduzione di

valore operata, la perdita precedentemente rilevata deve essere stornata (IAS 39

par. 65).

38

Impairment – Il processo decisionale

Attività finanziaria

Sia attività singolarmente

significative che non singolarmente significative

Valutazione analitica

Valutazione analitica

Attività non singolarmente significativa

Mancanza di una obiettiva evidenza di impairment (no loss

event)

Attività singolarmente significativa

Obiettiva evidenza di impairment (loss

event)

Valutazione collettiva per classi omogenee di

rischio oppure

Solo sulla base di INCURRED LOSS e non anche EXPECTED LOSS (rinvio)

39

Quando vi è evidenza che l’attività finanziaria abbia subito una perdita la variazione di

fair value va attribuita a Conto Economico unitamente alla rivalutazione o

svalutazione cumulata iscritta nel tempo a Patrimonio Netto anche se l’attività non

sia stata stornata dal bilancio (IAS 39 par. 67).

L’importo della perdita cumulata da stornare dal Patrimonio Netto e iscrivere a Conto

Economico deve corrispondere alla differenza tra il costo di acquisizione ed il fair

value del momento, dedotta qualsiasi perdita precedentemente rilevata a Conto

Economico su quella medesima attività.

RIPRESE DI VALORE

Se, in un esercizio successivo, il fair value aumenta, la ripresa di valore viene registrata:

a Conto Economico per strumenti di debito;

a Patrimonio Netto per strumenti di capitale.

Contabilizzazione dell’impairment su uno strumento AFS

40

Ai fini della cancellazione dal proprio bilancio di uno strumento finanziario si deve

procedere come segue:

consolidare tutte le controllate (incluse tutte le SPE):

• le norme per la derecognition sono applicate a livello consolidato

identificare gli strumenti finanziari oggetto delle norme sulla derecognition:

•attività finanziarie, gruppi di attività simili o parti di strumenti finanziari o gruppi di

strumenti finanziari simili

applicare le regole sulla derecognition:

• cancellare l’attività quando i diritti contrattuali ai cash flow cessano; oppure

• c’è un trasferimento di attività finanziarie e quel trasferimento si qualifica per la

derecognition

La Derecognition contabile (cancellazione)

41

Il “Trasferimento di attività finanziarie” richiede:

il trasferimento dei diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari; o

il mantenimento dei diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari con l’assunzione di

un’obbligazione a pagare tali flussi a uno o più beneficiari

Quando un’entità trasferisce un’attività finanziaria, deve determinare se il trasferimento si

qualifica per la cancellazione

La Derecognition contabile di un’attività finanziaria

Se nella sostanza trasferisce tutti i rischi e benefici

Se nella sostanza mantiene tutti i rischi e benefici

Se alcuni ma non tutti i rischi e benefici sono stati trasferiti

Occorre eliminare

l’attività finanziaria e

rilevare separatamente

diritti e obbligazioni

originati o mantenuti con il

trasferimento

Occorre continuare a

rilevare l’attività

finanziaria

Occorre determinare se

l’entità ha mantenuto il

controllo dell’attività

finanziaria

42

La Derecognition contabile di una passività finanziaria

Una passività finanziaria (o parte di essa)

viene eliminata dallo stato patrimoniale

quando viene estinta

L’obbligazione specificata nel contratto è

ADEMPIUTA CANCELLATA SCADUTA

43

La Derecognition – albero decisionale

E’ cessato il diritto

a ricevere

i flussi finanziari?

Sono stati

trasferiti tali diritti?

Esiste un obbligo

a pagare

i flussi ricevuti?

Sono stati trasferiti

sostanzialmente

tutti i rischi e

benefici?

Esiste ancora un

controllo sull’attività?

L’acquirente può

vendere l’asset?

SI’

SI’

NO

SI’

Iscrizione nella misura del

continuing involvement

CANCELLAZIONE

CANCELLAZIONE

L’ATTIVITA’

RIMANE ISCRITTA

CANCELLAZIONE

SI’

SI’

NO

NO

NO

Sono stati mantenuti

sostanzialmente

tutti i rischi e

benefici?

L’ATTIVITA’

RIMANE ISCRITTA

SI’

NO

NO

44

La derecognition può avere grande impatto su:

cartolarizzazioni

prestito titoli

pronti contro termine

parziale trasferimento di attività/passività

trasferimento a special purpose entities

derecognition abbinata a nuove attività o passività

La Derecognition (cancellazione)

N.B.: le regole della derecognition sono molto rigide!

45

La cartolarizzazione è una transazione che trasforma un’attività finanziaria in

titoli

L’intento è spesso quello di realizzare la derecognition dell’attività finanziaria

cartolarizzata

La attività cartolarizzate sono spesso trasferite a “special purpose entity”

La Securitisation (cartolarizzazione)

46

Cancellazione di una attività (o passività) dal bilancio e continuing involvement

- Circ. Abi Tributaria n. 3/2006 e Risoluzione AdE n. 100/E del 16 maggio 2007

• I principi contabili internazionali prevedono che, qualora un’impresa non abbia sostanzialmente trasferito

tutti i rischi e i benefici connessi a un’attività trasferita, ma abbia mantenuto il suo controllo, essa deve

continuare a rilevare in bilancio l’attività limitatamente alla misura in cui mantiene l’esposizione al rischio di

cambiamento di valore dell’attività trasferita (c.d. continuing involvement).

• Pertanto, indipendentemente dalla rilevanza giuridica della cessione, contabilmente l’attività, pur ceduta,

sarà mantenuta nel bilancio del soggetto cedente con gli effetti economici e contabili conseguenti .

• Dalle prime interpretazioni di ABI si evince, sulla scorta del principio di derivazione dal bilancio del reddito

imponibile (art. 83 TUIR), come la rappresentazione attribuita in bilancio alla situazione di continuing

involvement, in mancanza di norme ostative, abbia rilevanza anche ai fini fiscali, nonostante si sia in

presenza, sotto un profilo strettamente giuridico, di una cessione dell’attività.

– ABI nella circolare n. 3/2006 ritiene in via interpretativa che, anche ai fini della determinazione del

reddito di impresa, tale attività dovrà essere considerata, per la parte interessata dal continuing

involvement, come “non ceduta”.

• L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 100/E del 16 maggio 2007 evidenzia che la regola IAS, in

base alla quale il trasferimento non è avvenuto e i crediti non possono essere eliminati, non ha

riconoscimento fiscale perché l’attuale ordinamento tributario attribuisce rilievo, per l’individuazione

del momento traslativo, a circostanze di carattere giuridico, non necessariamente coincidenti con il

completo e definitivo trasferimento dei rischi connessi all’attività oggetto di cessione.

• Con successiva Circolare n.7/E/2011 l’Agenzia convalida la tesi ABI anche in funzione della Legge

244/2007 (principio di derivazione rafforzata).

47

Rivede e completa l’informativa richiesta dallo IAS 32 “Strumenti finanziari: esposizione

nel bilancio”(*);

sostituisce lo IAS 30 “Informazioni richieste nel bilancio delle banche e degli istituti

finanziari”;

contempla tutte le informazioni di bilancio richieste in merito agli strumenti finanziari.

Principali caratteristiche dell’IFRS 7

“Strumenti finanziari: informazioni aggiuntive”

L’informativa di bilancio in materia di strumenti finanziari

- cenni sull’IFRS 7

(*) Lo IAS 32 continua a disciplinare gli aspetti relativi alla rappresentazione degli strumenti finanziari negli schemi di bilancio

L’IFRS 7 è stato omologato con il Reg. CE 108/2006 del 11/01/06 e pubblicato sulla G.U.U.E. del 27/01/06

48

Le disposizioni dell’IFRS 7 sono distinte in informazioni che illustrano

L’informativa di bilancio in materia di strumenti finanziari

- cenni sull’IFRS 7

Gli impatti che gli strumenti

finanziari hanno sul

risultato economico e sulla

posizione

patrimoniale-finanziaria

Informativa sui rischi connessi al

possesso degli strumenti

finanziari

49

Informativa sull’impatto che gli strumenti finanziari hanno sul

risultato economico e sulla posizione patrimoniale-finanziaria

L’informativa di bilancio in materia di strumenti finanziari

- cenni sull’IFRS 7

Indicazione del valore contabile di ogni classe di attività e passività finanziaria.

Indicazione del fair value di ogni classe di attività e passività finanziaria in modo da poterlo confrontare con il valore contabile(n.b.: criticità per i crediti).

Informazioni su finanziamenti e crediti classificati tra la attività finanziarie detenute per la negoziazione (FVTPL).

Informativa in merito alle eventuali riclassifiche operate in bilancio.

Indicazione di utili/perdite generate dalle diverse categorie di strumenti finanziari nonché indicazione di interessi attivi/passivi delle attività/passività non FVTPL.

Informativa in merito alle rettifiche da impairment per ogni categoria di strumento finanziario

Informazioni sull’eventuale emissione di strumenti finanziari composti con derivati incorporati multipli.

Informazioni relative alle tipologie di coperture dei rischi utilizzate, gli strumenti finanziari oggetto di copertura, i fair value imputati a conto economico e la dinamica della riserva di cash flow hedge.

50

Informativa sui rischi derivanti dagli strumenti finanziari

L’informativa di bilancio in materia di strumenti finanziari

- cenni sull’IFRS 7

INFORMAZIONI QUALITATIVE

Esposizioni al rischio per ogni tipo di strumento finanziario.

Obiettivi, procedure e processi di gestione dei rischi finanziari e

metodi utilizzati per valutarli.

Eventuali variazioni dei punti precedenti rispetto all’esercizio

precedente.

INFORMAZIONI QUANTITATIVE

Dati quantitativi sintetici sull’esposizione al rischio.

Informazioni sul rischio di credito, di liquidità e di

mercato.

Le concentrazioni dei rischi.

51

L’informativa sul rischio di credito comprende:

l’ammontare che alla data di riferimento del bilancio meglio rappresenta la sua massima

esposizione al rischio di credito (senza tener conto della presenza di eventuali garanzie

detenute);

informazioni analitiche in merito alle attività finanziarie scadute e che hanno fatto

registrare una riduzione di valore;

informazione sulla garanzia detenuta dall’entità e sugli altri strumenti di attenuazione del

rischio di credito.

Informativa sul rischio di credito

L’informativa di bilancio in materia di strumenti finanziari

- cenni sull’IFRS 7

52

L’informativa di bilancio in materia di strumenti finanziari

- cenni sull’IFRS 7

Ifrs 7

Strumenti finanziari:

Informativa di bilancio

Significatività per la situazione

patrimoniale-finanziaria e per la

performance economica realizzata

Esposizione al rischio connesso

al possesso degli strumenti

finanziari

Situazione

patrimoniale-finanziaria

Ulteriori

informazioni

Performance

economica

Informativa

qualitativa

Informativa

quantitativa

Rischio

di credito

Rischio

di liquidità

Rischio

di mercato

53

Relazione di Bilancio UBI banca 2012 – pag. 213

A.2 - PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO

1. Attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione e attività e

passività finanziarie valutate al fair value La categoria comprende:

1.1. Definizione Attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione Un’attività o una passività finanziaria è classificata come posseduta per la negoziazione (c.d. Fair

Value Through Profit or Loss – FVPL), ed iscritta nella voce “20 Attività finanziarie detenute per la

negoziazione” o voce “40 Passività finanziarie di negoziazione”, se è:

• acquisita o sostenuta principalmente al fine di venderla o riacquistarla a breve;

• parte di un portafoglio di identificati strumenti finanziari che sono gestiti unitariamente

e per i quali esiste evidenza di una recente ed effettiva strategia rivolta all’ottenimento di un

profitto nel breve periodo;

• un derivato (fatta eccezione per un derivato che sia designato ed efficace strumento di

copertura – vedasi successivo specifico paragrafo).

1.1.1. Strumenti finanziari derivati Si definisce “derivato” uno strumento finanziario o altro contratto con le seguenti caratteristiche:

• il suo valore cambia in relazione al cambiamento di un tasso di interesse, del prezzo di

uno strumento finanziario, del prezzo di una merce, del tasso di cambio in valuta estera, di

un indice di prezzi o di tassi, del merito di credito o di indici di credito o di altra variabile

prestabilita;

• non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale

minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una

risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato;

• è regolato a data futura.

54

Relazione di Bilancio UBI banca 2012 – pag. 214

A.2 - PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO

1. Attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione e attività e

passività finanziarie valutate al fair value

Il Gruppo UBI detiene strumenti finanziari derivati sia per finalità di negoziazione che

per finalità di copertura (per questi ultimi si veda successivo specifico paragrafo).

1.1.2. Strumenti finanziari derivati incorporati Si definisce “strumento finanziario derivato incorporato” la componente di uno

strumento ibrido (combinato) che include anche un contratto primario non derivato,

con l’effetto che alcuni dei flussi finanziari dello strumento combinato variano in

maniera similare a quelli del derivato preso a sé stante. Il derivato implicito viene

separato dal contratto primario e contabilizzato come un derivato a sé stante se e

soltanto se:

• le caratteristiche economiche ed i rischi del derivato incorporato non

sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del

contratto primario;

• uno strumento separato con le stesse condizioni del derivato

incorporato soddisferebbe la definizione di derivato;

• lo strumento ibrido (combinato) non è iscritto fra le attività o passività

finanziarie detenute per la negoziazione.

55

Relazione di Bilancio UBI banca 2012 – pag. 214

A.2 - PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO

2. Attività finanziarie disponibili per la vendita

2.1 Definizione

Si definiscono disponibili per la vendita (c.d. Available for Sale – AFS) quelle

attività finanziarie non derivate che sono designate come tali o non sono

classificate come:

(1) crediti e finanziamenti (vedasi successivo paragrafo);

(2) attività finanziarie detenute sino alla scadenza (vedasi successivo

paragrafo);

(3) attività finanziarie detenute per la negoziazione e valutate al fair value

rilevato a conto economico (vedasi paragrafo precedente).

Tali attività finanziarie sono iscritte nella voce “40 Attività finanziarie disponibili

per la vendita”.

56

Relazione di Bilancio UBI banca 2012 – pag. 215

A.2 - PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO

3. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza

3.1 Definizione

Si definiscono detenute sino alla scadenza (c.d. Held to maturity - HTM) le attività

finanziarie non derivate, aventi pagamenti fissi o determinabili e scadenza fissa

che si ha l’oggettiva intenzione e capacità di possedere sino alla scadenza.

Fanno eccezione quelle:

(a) detenute per la negoziazione e quelle designate al momento della

rilevazione iniziale al fair value rilevato a conto economico (vedasi

paragrafo precedente);

(b) designate come disponibili per la vendita (vedasi paragrafo precedente);

(c) che soddisfano la definizione di crediti e finanziamenti (vedasi paragrafo

successivo).

In occasione della redazione del bilancio o di situazioni contabili infrannuali,

vengono valutate l’intenzione e la capacità di detenere l’attività finanziaria sino

alla scadenza.

Le attività in parola sono iscritte nella voce “50 Attività finanziarie detenute sino

alla scadenza”.

57

Relazione di Bilancio UBI banca 2012 – pag. 216

A.2 - PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO

4. Crediti e Finanziamenti

4.1 Definizione

Si definiscono Crediti e finanziamenti (c.d. Loans and Receivables – L&R) le

attività finanziarie non derivate, aventi pagamenti fissi o determinabili, che non

sono state quotate in un mercato attivo. Fanno eccezione:

(a) quelle che si intendono vendere immediatamente o a breve, che

vengono classificate come possedute per la negoziazione, e quelle

eventualmente iscritte al momento della rilevazione iniziale al fair value

rilevato a conto economico;

(b) quelle rilevate inizialmente come disponibili per la vendita;

(c) quelle per cui il possessore può non recuperare sostanzialmente tutto

l’investimento iniziale per cause diverse dal deterioramento del credito; in

tal caso sono classificate come disponibili per la vendita.

I Crediti e finanziamenti sono iscritti nelle voci “60 Crediti verso banche” e “70

Crediti verso clientela”.

58

Relazione di Bilancio UBI banca 2012 – pag. 218

A.2 - PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO

5. Derivati di copertura

5.1 Definizione

Le operazioni di copertura sono finalizzate a neutralizzare le perdite rilevabili su

un determinato elemento (o gruppo di elementi) attribuibili ad un determinato

rischio tramite gli utili rilevabili su un diverso elemento (o gruppo di elementi) nel

caso in cui quel particolare rischio dovesse effettivamente manifestarsi.

Il Gruppo UBI pone in essere le seguenti relazioni di copertura, che trovano

coerente rappresentazione contabile, e che sono descritte nel prosieguo:

• Fair Value Hedge: l’obiettivo è quello di contrastare variazioni

avverse del fair value dell’attività o passività oggetto di copertura;

• Cash Flow Hedge: l’obiettivo perseguito è quello di contrastare il

rischio di variabilità dei flussi finanziari attesi rispetto alle ipotesi

iniziali.

I prodotti derivati stipulati con controparti esterne all’azienda sono designati

come strumenti di copertura.

59

I principi IAS 32 E IAS 39:

Titoli/strumenti finanziari

Crediti

Derivati e operazioni di copertura

Crisi finanziaria: modifiche allo IAS 39

Revisione in corso

Indice

60

La classificazione in una delle categorie IAS è fondamentale in quanto da ciascuna discende una regola di contabilizzazione e valutazione!

La domanda da porsi è:

QUAL E’ LA FINALITA’ CHE L’AZIENDA VUOLE PERSEGUIRE

CON L’OPERAZIONE?

e non

QUAL E’ LA FORMA GIURIDICA DEL CONTRATTO?

Si ricordi che uno dei principali postulati per i principi IAS/IFRS è che la sostanza

economica deve prevalere sulla forma giuridica nella rappresentazione delle

operazioni in bilancio.

Classificazione

61

Classificazione, rilevazione iniziale e valutazione successiva

Strumento finanziario Rilevazione iniziale

Patrimonio netto (eccetto

impairment)

Conto economico

AFS

FVTPL

HTM Costo Ammortizzato

Costo Ammortizzato

Fair value

Imputazione

L&R

Fair Value

Att

ivo

Passività trading

Passività non trading

Costo

Ammortizzato

Pa

ss

ivo

Valutazione

Fair value + costi

transazione

Fair value +

costi di transazione

Fair value

Fair value Fair value Conto

economico

Conto

economico

Conto

economico

Conto

economico

Fair value +

costi di transazione

Fair value +

costi di transazione

62

La classificazione dei i titoli

CATEGORIE

TIP

OL

OG

IA T

ITO

LO

FVTPL HTM(**) L&R AFS

TITOLI DI

DEBITO

TITOLI

AZIONARI

EQUITY(*)

INVESTMENT

(*) Per Equity Investments si intendono investimenti in titoli azionari che presentano stabilità nel

tempo (v. possessi azionari “non qualificati”). ma che non sono qualificabili come investimenti di

controllo, collegamento o controllo congiunto.

(**) Secondo le istruzioni di Banca d’Italia (Circ. 262/05) la categoria accoglie solo titoli quotati

63

Un costo può essere considerato di transazione e quindi portato in aumento del prezzo

pagato solo se:

direttamente attribuibile alla transazione;

conosciuto al momento della transazione.

Pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere considerati costi di

transazione le commissioni di intermediazione pagate ai brokers ed agli agenti nonché i

bolli.

Diversamente, non sono considerati costi di transazione i costi sostenuti in funzione dei

volumi negoziati, i costi per le conferme (v. swift etc..), i costi di infoproviders, i costi di

gestione del rapporto o i costi rimborsati dal cliente.

Rilevazione iniziale e costi di transazione

64

Rilevazione iniziale e costi di transazione Un costo o un ricavo di transazione sostenuto a fronte dell’acquisto o dell’emissione di titoli

è da considerarsi un “costo di transazione” ex IAS 39 se ricorrono le seguenti

caratteristiche:

• è noto al momento dell’effettuazione dell’operazione (indipendentemente dalla sua

manifestazione monetaria);

• è specificamente attribuibile alla singola transazione effettuata (non è quindi, per

esempio, un costo “in monte” o determinato in base ai volumi negoziati);

• non è “ribaltato” sulla controparte (non è, cioè, fatto oggetto di rimborso);

• non è un costo interno;

• non è un costo di tipo amministrativo o di comunicazione.

Costi di transazione

Costi di intermediazione pura

(diritti e commissioni per agenti,

consulenti, mediatori e

Intermediari di mercato)

Contributi dovuti a organi

Regolamentari e

alle Borse valori

Imposte e tasse dovute

per la conclusione

dei contratti

65

Classificazione, rilevazione iniziale e valutazione successiva

Patrimonio netto

(eccetto impairment)

Strumento finanziario

Rilevazione iniziale

Conto economico

AFS Fair Value

FVTPL Fair value

HTM

Costo Ammortizzato

Imputazione

L&R

Att

ivo

Passività trading

Passività non trading

Costo

Ammortizzato

Pa

ss

ivo

Valutazione

Fair value + costi

transazione

Fair value +

costi di transazione

Fair value

Fair value Fair value Conto

economico

Conto

economico

Conto

economico

Conto

economico

Fair value +

costi di transazione

Fair value +

costi di transazione

Costo Ammortizzato

66

L’applicazione del costo ammortizzato per le attività finanziarie

detenute fino a scadenza

• Investimenti posseduti sino alla scadenza sono attività non derivate con pagamenti fissi o determinabili e scadenza fissa che un’ entità ha oggettiva intenzione e capacità di possedere sino alla scadenza ad eccezione di quelli:

a) che l’ entità designa al momento della rilevazione iniziale al fair value (valore equo) rilevato a conto economico;

b) che l’ entità designa come disponibili per la vendita; e

c) che soddisfano la definizione di finanziamenti e crediti.

• Per la classificazione di un’ attività finanziaria nella categoria "posseduti sino a scadenza", lo IAS 39 prevede una serie di requisiti, alcuni dei quali sono di natura oggettiva e attengono alle caratteristiche dell’ attività finanziaria, mentre altri sono di natura soggettiva e sono connessi alle scelte operate dall’ entità in sede di classificazione.

• In dettaglio, è necessario che l’ attività finanziaria preveda pagamenti fissi o determinabili e abbia una scadenza (elementi oggettivi) e che l’ entità abbia l’ effettiva intenzione e la capacità di possedere l’ attività finanziaria sino al termine della sua vita residua (elementi soggettivi)

• Inoltre, per questa categoria il § 9 dello IAS 39 prevede, in caso di vendita e/o riclassificazione ad altra categoria, una specifica penalizzazione: la cosiddetta tainting provision.

Attività

finanziarie

detenute sino a

scadenza

(HTM)

67

L’applicazione del costo ammortizzato per i titoli di debito classificati nel

portafoglio “attività finanziarie disponibili per la vendita”

• Per i titoli di debito classificati nel portafoglio delle attività finanziarie

"disponibili per vendita" che non costituiscono parte di una relazione di

copertura, lo IAS 39 prevede un sistema di valutazione "misto" mediante

l’applicazione:

– del criterio del costo ammortizzato, che comporta l’ imputazione al

conto economico degli interessi in base al tasso di interesse effettivo,

in conseguenza del quale vengono contabilizzati pro rata temporis sia

gli interessi contrattuali, sia la differenza tra il valore di iscrizione del

titolo di debito e il relativo valore di rimborso (dovuta all’ eventuale

presenza di costi di transazione e/o di un aggio o disaggio di

emissione)

– del criterio del fair value, con imputazione delle relative variazioni al

conto economico o al patrimonio netto a seconda dell’ evento che le ha

generate (perdite di valore, utili/perdite da valutazione, utili perdite su

cambi)+

I titoli di debito

classificati nel

portafoglio

“attività

finanziarie

disponibili per la

vendita”

Soluzione IAS ABI n.

38 del 15 maggio

2007

68

Strumenti di patrimonio netto vs. Passivita’

Esiste un’obbligazione contrattuale che l’emittente non può evitare?

SI’

PASSIVITA’

NO in

PARTE

EQUITY

STRUMENTO COMPOSTO

Valutazione iniziale

La classificazione prosegue fino alla

cessione

Determinare le componenti della passività (fair value, includere i derivati

impliciti

Il capitale è residuale

Nessun guadagno/perdita deve essere registrato al momento

dell’iscrizione iniziale

69

Transizione agli IAS

In sede di prima applicazione dei principi IAS le imprese devono riclassificare e valorizzare

il proprio portafoglio titoli sulla base delle nuove regole di bilancio nonché verificare che i

titoli iscritti in bilancio rispettino i criteri di rilevazione previsti dallo IAS 39.

Classificazione del portafoglio titoli

È necessario analizzare il portafoglio e procedere a riclassificare i titoli che in base alle

norme nazionali erano classificati in due portafogli (immobilizzato e non immobilizzato).

Nello svolgere tale attività occorre tenere presente il forte vincolo alla vendita dei titoli

classificati nel portafoglio Posseduti sino alla scadenza (quindi non necessariamente gli

attuali titoli immobilizzati devono essere classificati in tale categoria), le limitate possibilità

di riclassificazione successiva e l’estrema ristrettezza della categoria Finanziamenti e

Crediti nella quale possono confluire solo titoli non quotati in un mercato attivo (cioè titoli

sottoscritti con la finalità di finanziare l’emittente).

70

Classificazione del portafoglio partecipazioni

Il Principio nazionale 20, suddivide le partecipazioni, ai fini della loro classificazione e valutazione, nelle due categorie di (a) partecipazioni e titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie e (b) partecipazioni e titoli immobilizzati, alle quali, anche a norma dell’art. 2426, si applicano differenti criteri di valutazione. Le norme IAS consentono di classificare in tale portafoglio solo i possessi azionari di controllo, collegamento e controllo congiunto. Tutti gli altri possessi ricadono sotto lo IAS 39 e devono essere classificati nei portafogli FVTPL o Disponibili per la vendita. La suddivisione è importante perchè da essa discende il criterio di valutazione da applicare: il costo o il metodo del patrimonio netto per gli investimenti che continueranno ad essere considerati partecipazioni e il fair value per gli altri possessi azionari.

Classificazione dei titoli di debito emessi

Con riferimento ai titoli emessi dall’impresa, la nuova classificazione prevede due categorie: FVTPL e Altre passività finanziarie. La classificazione dei titoli emessi nella prima categoria consente alcune semplificazioni amministrative in quanto non richiede lo scorporo di eventuali derivati impliciti e consente l’applicazione di valutazioni coerenti nel caso in cui tali strumenti siano stati oggetto di copertura, senza necessità di documentazione delle relazioni di copertura e di verifica dell’efficacia.

Transizione agli IAS

71

Transizione agli IAS

Data di contabilizzazione

Per quanto riguarda la data di contabilizzazione, poiché per i titoli è possibile effettuare la

rilevazione al momento della negoziazione o alla data di regolamento, si rileva un impatto

solo nel caso in cui l’impresa modifichi la data di contabilizzazione dei titoli passando ad

una loro iscrizione in bilancio sulla base della data di negoziazione anziché al momento

del regolamento delle operazioni.

Imputazione di costi e proventi diretti

Con riferimento ai titoli non classificati nella categoria FVTPL è necessario verificare la

presenza di costi o proventi da portare ad incremento o riduzione del valore di iscrizione

per poter determinare il costo ammortizzato.

La determinazione del costo ammortizzato e, dunque, delle sue componenti, deve essere

effettuata sulla base delle circostanze esistenti alla data in cui gli attivi/passivi di bilancio

hanno soddisfatto per la prima volta i criteri previsti dallo IAS 39 per l’iscrizione.

72

Transizione agli IAS

Day 1 profit

Con il termine “day 1 profit” (e “day 1 loss”) si fa riferimento agli utili ed alle perdite

derivanti dal confronto tra:

il prezzo di transazione dell’attività/passività finanziaria;

il fair value dell’attività/passività finanziaria.

Quando una transazione è condotta a valori di mercato, il prezzo di transazione

coincide con il fair value .

Qualora, invece, una transazione non venga condotta a valori di mercato, i due

differiscono, generando immediatamente (“day 1”) un utile o una perdita.

Le cause della differenza tra il prezzo di transizione e il fair value possono essere

molteplici :

1) il prezzo di transizione comprende “commissioni implicite”;

2) l’entità ha accesso a diversi mercati dello strumento finanziario.

Lo IAS 39 individua chiaramente i casi in cui rilevare immediatamente a conto

economico il “day 1 profit/loss”, vedi AG 71 E AG 76.

73

Transizione agli IAS

Scorporo dei contratti derivati impliciti

Qualora nei titoli presenti in bilancio al momento della transizione agli IAS (all’attivo o tra le passività) e non classificati nella categoria FVTPL si rilevino componenti derivate implicite e queste non siano state oggetto di rilevazione contabile separata in base alle norme di bilancio nazionali, occorre procedere alla scomposizione del contratto primario (ospite) e del (o dei) contratto derivato rilevando contabilmente quest’ultimo separatamente. Alle componenti separate deve essere applicato il criterio di valutazione di pertinenza.

Requisiti per il riconoscimento in bilancio

Occorre verificare che per i titoli in precedenza iscritti in bilancio in relazione alla forma contrattuale i connessi rischi e benefici effettivamente ricadano sull’impresa, giuridicamente titolare dello strumento finanziario. In caso contrario, il titolo deve essere rimosso dal bilancio e corrispondentemente deve essere iscritta un’attività finanziaria per l’importo pagato.

Con riferimento, invece, a titoli oggetto di vendita (e quindi cancellati dal bilancio) prima della transizione agli IAS ma per i quali da un punto di vista sostanziale i rischi e benefici ad essi connessi continuano a ricadere sul venditore, le imprese devono iscrivere nuovamente in bilancio strumenti finanziari cancellati precedentemente dal bilancio in ossequio alle disposizioni nazionali.

74

Transizione agli IAS

Valutazione dei titoli di debito

In funzione della classificazione del portafoglio titoli effettuata occorre valorizzare le

singole categorie applicando i criteri di valutazione di pertinenza.

Qualora in sede di transizione agli IAS venga determinato un nuovo valore, la differenza

rispetto al precedente valore di iscrizione in bilancio deve essere imputata ad una riserva

di patrimonio netto riferita alla transizione.

Valutazione dei titoli rappresentativi di capitale

I titoli rappresentativi di capitale devono essere classificati nelle categorie FVTPL o

categorie FVTPL o Disponibili per la vendita e devono essere valorizzati al fair value, a

meno che, in casi particolari, non si sia in grado di determinare un appropriato valore di

mercato.

Valutazione dei titoli emessi

Per i titoli iscritti al passivo valgono le stesse considerazioni fatte con riferimento ai titoli di

debito, salvo che per la non applicabilità della cd. “fair value option”.

75

Transizione agli IAS

Riduzione di valore (impairment)

I titoli classificati nelle categorie Posseduti sino alla scadenza, Finanziamenti e Crediti e

Disponibili per la vendita, in caso di obiettive evidenze che possano far ritenere non più

totalmente recuperabile il valore di iscrizione in bilancio devono essere sottoposti ad un

test di impairment.

Contabilizzazione dei titoli propri

In sede di transizione agli IAS è necessario elidere i titoli iscritti all’attivo con la

corrispondente riserva di patrimonio netto, se si tratta di azioni proprie, o con la

corrispondente passività, se si tratta di titoli obbligazionari emessi.

76

I Titoli nel Bilancio UBI 2012 consolidato – pag. 231

77

I Titoli nel Bilancio UBI 2012 individuale – pag. 459

78

I Titoli nel Bilancio UBI 2012 consolidato – pag. 233

79

I Titoli nel Bilancio UBI 2012 individuale – pag. 461

80

I Titoli nel Bilancio UBI 2012 consolidato – pag. 234

81

I Titoli nel Bilancio UBI 2012 individuale – pag. 462

82

Titoli nel Bilancio UBI 2008 – pag. 206

83

I principi IAS 32 E IAS 39:

Titoli/strumenti finanziari

Crediti

Derivati e operazioni di copertura

Crisi finanziaria: modifiche allo IAS 39

Revisione in corso

Indice

84

La classificazione degli strumenti finanziari: crediti

Lo IAS 39 “Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione” ricomprende i crediti nella

vasta categoria degli strumenti finanziari e quindi, a seconda delle loro caratteristiche,

possono rientrare in una delle tre seguenti categorie:

FVTPL (Fair Value through Profit or Loss): attività e passività finanziarie detenute per

essere negoziate nel breve periodo;

L&R (Loans and Receivables): attività con pagamenti fissi o determinabili non quotati

in un mercato attivo;

AFS (Available for Sale): categoria residuale di attività disponibili per la vendita.

La categoria L&R rimane peraltro quella più naturale

in cui la banca iscrive i crediti erogati.

85

(L&R)

Crediti vs. banche/clientela

(FVTPL)

Attivita’ di negoziazione

Attività al fair value

(AFS)

Attività disponibili per la

vendita

CLASSIFICAZIONE RILEVAZIONE

INIZIALE

RILEVAZIONE

SUCCESSIVA

COSTO (= FV del

momento)

COSTO (= FV del

momento) +

costi

di transazione

FAIR VALUE

a PN

COSTO

AMMORTIZZATO

(*)

FAIR VALUE

a CE

IMPAIRMENT

CE

CE

n.a.

COSTO (= FV del

momento) +

costi

di transazione

(*) Ai crediti di breve termine (così come a tutti gli strumenti finanziari valutati al costo ammortizzato) è

possibile non applicare il costo ammortizzato poichè la loro valorizzazione sulla base di tale criterio

risulterebbe simile al costo storico e l’effetto attualizzazione sarebbe trascurabile.

Ai fini informativi, in nota integrativa, per ogni categoria di attività e passività finanziaria va data indicazione

del fair value in modo che possa essere confrontato con il valore contabile esposto in bilancio (rif. IAS 32

par. 86).

Iscrizione iniziale e valutazione successiva dei crediti

86

Finanziamenti e

Crediti FV AFS

costi di transazione si no si

ricavi accessori si no si

interessi di competenza:

tasso interesse effettivo si no si

tasso contrattuale no si no

valutazione:

tasso interesse effettivo originario si no no

tasso di mercato no si si

rischio di credito si si si

variazioni di valore:

effetto mercato - ce pn

previsione perdita ce ce ce

effetto attualizzazione ce - ce

riprese di valore ce ce ce

Il trattamento contabile dei crediti secondo i principi contabili

internazionali IAS/IFRS (segue)

Fonte: IAS ABI

BLUE BOOK n.

15

87

Rilevazione e valutazione dei crediti iscritti nel portafoglio “Finanziamenti

e Crediti”: il costo ammortizzato

• All’atto dell’iscrizione in bilancio, che avviene nel momento in cui la

banca diviene parte del relativo contratto, l’impresa rileva il credito al

fair value, che normalmente corrisponde all’ammontare erogato

comprensivo dei costi di transazione e delle commissioni direttamente

imputabili (cosiddetti costi e ricavi di transazione)

Rilevazione e

valutazione

iniziale

• Successivamente alla rilevazione iniziale, i rapporti dovranno essere

valutati in base al criterio del costo ammortizzato, utilizzando il metodo

dell’interesse effettivo. Il costo ammortizzato è dato dal:

– valore di rilevazione iniziale (ovvero il fair value);

– meno rimborsi di capitale;

– più/meno ammortamento con il metodo dell’interesse effettivo della

differenza tra valore iniziale e valore a scadenza, in base al

cosiddetto “tasso di interesse effettivo”;

– meno svalutazione;

– più rivalutazione.

La valutazione

successiva

88

Riduzione del valore del credito all’atto della rilevazione

iniziale

Gli IAS/IFRS richiedono l’iscrizione iniziale di uno strumento finanziario al relativo fair value. Nel caso, di un credito in bonis erogato a un tasso fuori mercato, può verificarsi che l’ammontare erogato sia superiore al fair value del credito. Se il fair value è stato determinato in base a parametri osservabili, la perdita, che include anche l’effetto attualizzazione, va imputata immediatamente nel conto economico. Tuttavia, non si trova nel suddetto principio un’indicazione precisa e puntuale circa le modalità di rappresentazione della perdita e, quindi, anche dell’effetto attualizzazione, rilevata all’atto dell’iscrizione iniziale.

Circa le modalità di rilascio al conto economico della componente relativa all’attualizzazione, il § AG 65 prevede che questa sia ammortizzata a conto economico utilizzando il tasso di interesse effettivo (e, pertanto, contabilizzata tra gli interessi attivi).

89

Riduzione del valore del credito successiva alla rilevazione iniziale

In base alle disposizioni dello IAS 39 in tema di impairment delle attività valutate al costo

ammortizzato, l’attualizzazione è una componente della riduzione di valore. Infatti, il § 66 prevede

che: “…l’importo della perdita viene misurato come la differenza tra il valore contabile dell’attività e il

valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati (…) scontato al tasso di interesse effettivo originale

dell’attività finanziaria…”

In tema di impairment delle attività finanziarie disponibili per la vendita, lo IAS 39, al § 68,

prevede che: l’importo della perdita complessiva ..…deve essere la differenza tra il costo di

acquisizione (al netto di qualsiasi rimborso in conto capitale e ammortamento) e il fair value (valore

equo) corrente, dedotta qualsiasi perdita per riduzione di valore su quell’attività finanziaria rilevata

precedentemente nel conto economico”.

In sostanza, ciò che cambia rispetto alle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato è il

tasso da utilizzare per l’attualizzazione (tasso implicito nel calcolo del fair value in luogo del tasso di

interesse effettivo originario).

Successivamente alla rilevazione della perdita di valore, in base a quanto previsto dal § AG

93, “…gli interessi attivi sono quindi rilevati utilizzando il tasso di interesse utilizzato per attualizzare

i flussi finanziari futuri al fine di valutare la perdita per riduzione di valore” (e, pertanto, il tasso di

interesse effettivo originario per le attività valutate al costo ammortizzato e il tasso implicito nel fair

value per le attività disponibili per la vendita). Ciò vale a dire che il rilascio a conto economico della

componente relativa all’attualizzazione va contabilizzata tra gli interessi attivi.

90

Rilevazione e valutazione dei crediti iscritti nel portafoglio

“Finanziamenti e Crediti”: il tasso di interesse effettivo

• Il metodo dell’ interesse effettivo è utilizzato per calcolare il costo ammortizzato e gli interessi attivi

del finanziamento per la sua intera durata.

• Il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza il flusso dei pagamenti futuri stimati per la

durata attesa del finanziamento, in modo da ottenere esattamente il valore contabile netto all’ atto della

rilevazione iniziale, che comprende sia i costi di transazione direttamente attribuibili sia i compensi pagati o

ricevuti tra i contraenti (IAS 39, § 9).

• La stima dei flussi e della durata contrattuale del prestito deve tenere conto di tutte le relative clausole

contrattuali che possono influire sugli importi e sulle scadenze (come, ad esempio, le estinzioni anticipate

e le varie opzioni esercitabili), senza considerare invece le perdite attese sul finanziamento.

–Questo metodo va applicato ai crediti indipendentemente dalle modalità di valutazione (analitica o

collettiva).

• Il tasso di interesse effettivo rilevato inizialmente è quello (originario) che dovrà essere sempre utilizzato,

successivamente alla rilevazione iniziale, per attualizzare i previsti flussi di cassa e determinare il costo

ammortizzato.

• Il tasso di interesse effettivo, oltre che per il calcolo del costo ammortizzato e per l’imputazione degli

interessi nel conto economico, è utilizzato – in presenza di indicatori che lascino supporre la presenza di

una perdita di valore – anche ai fini della determinazione dell’ammontare della svalutazione, la cui

misura risulta pari alla differenza tra il valore di bilancio del credito e il valore attuale dei flussi di cassa

attesi (al netto delle perdite stimate), determinato utilizzando, come fattore di sconto, il suddetto tasso

(cosiddetta “attualizzazione”) – ABI Circ. n. 3/2006

91

Rilevazione e valutazione dei crediti iscritti nel portafoglio

“Finanziamenti e Crediti”: la determinazione dei flussi futuri

• Quando si calcola il tasso di interesse effettivo, un’ entità deve valutare i flussi finanziari tenendo

in considerazione tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario (per esempio, il

pagamento anticipato, un’ opzione all’ acquisto o simili), ma non deve considerare perdite su crediti

future.

–La disposizione contenuta nel § 9 si fonda sull’ ipotesi che il rischio di credito insito in

ciascun finanziamento inizialmente erogato sia già compreso nella determinazione del

tasso di interesse contrattuale

• Solo successivamente, in sede di valutazione dell’ esposizione creditizia, si potrà tenere conto di

eventuali diminuzioni dei flussi di cassa futuri dovute a perdite verificatesi o altrimenti

determinate.

• Per quanto concerne, quindi, la stima dei flussi relativi a contratti di finanziamento, occorrerà

valutare la possibilità che il debitore possa esercitare, in anticipo rispetto alle scadenze contrattuali,

eventuali opzioni di rimborso anticipato

–Infatti, nel caso in cui il tasso di interesse effettivo fosse differente da quello contrattuale (che è

il tasso in base al quale è determinata la quota interessi dei citati flussi), la stima dei rimborsi

anticipati (totali o parziali) determinerebbe una variazione del costo ammortizzato e, pertanto, la

necessità del ricalcolo.

–Nell’ ipotesi in cui il tasso di interesse effettivo e quello contrattuale coincidano, l’

eventuale esercizio di opzioni di rimborso anticipato non influirebbe in alcun modo sull’

ammontare del costo ammortizzato e, di conseguenza, verrebbe meno la stessa necessità di

effettuare previsioni della specie

92

I crediti a breve termine

I crediti a breve termine presentano alcune peculiarità nella gestione contabile: ad essi

non si applica il costo ammortizzato e nel processo di determinazione dell’impairment non si

procede alla loro attualizzazione se si prevede il recupero a breve termine. Inoltre, lo IAS 32,

paragrafo 88 prevede che per strumenti finanziari quali crediti e debiti commerciali a breve

termine, non è necessaria alcuna indicazione sul fair value (valore equo) quando il valore

contabile è un’approssimazione ragionevole del fair value (valore equo).

Lo IAS 39 non fornisce una definizione di “breve termine” anche se un concetto in qualche

senso simile si riscontra nello IAS 1, con riferimento all’esposizione negli schemi di bilancio di

attività e passività.

Un’attività ai sensi dello IAS 1 deve essere classificata come “corrente” quando essa è

posseduta principalmente per essere negoziata o si suppone debba essere realizzata entro

dodici mesi dalla data del bilancio.

Nell’ambito dei crediti da classificare a breve termine sono da comprendere anche i crediti

di breve periodo senza interessi rivenienti da vendite di beni o da prestazioni di servizi ed i

crediti e debiti non definiti da una scadenza fissa o determinabile in quanto il fattore temporale

non sarebbe misurabile; tra questi ultimi si menzionano i finanziamenti a revoca, i quali non

hanno una scadenza predeterminata e il cui pagamento può essere chiesto in qualsiasi

momento da parte del concedente.

93

Rilevazione e valutazione dei crediti iscritti nel portafoglio

“Finanziamenti e Crediti”: la determinazione dei flussi futuri

• Nella stima dei flussi futuri non si deve tenere conto della variabilità del tasso di interesse

legato a variazioni di indici di mercato ovvero di opzioni di conversione fisso/variabile e

viceversa, poiché in questi casi si renderebbe necessario adeguare coerentemente anche

il tasso di interesse effettivo, senza che ciò possa determinare una variazione del costo

ammortizzato.

• In sintesi, al fine di determinare il corretto tasso di interesse effettivo, si deve

procedere alla stima dei flussi e delle relative scadenze (sulla base delle previsioni

contrattuali al momento della rilevazione iniziale) nei casi in cui (cfr. IAS ABI Blue Book n.

15):

–a) il tasso di interesse effettivo, determinato in base ai flussi contrattuali, è differente

da quello contrattuale (cioè quando il costo di erogazione non coincide con il costo

ammortizzato, poiché si rilevano costi di transazione e/o commissioni accessorie)

–b) le clausole contrattuali prevedono opzioni in base alle quali si possono modificare le

scadenze ed i flussi dei pagamenti, differenti da quelle che interessano l’ ammontare

del tasso di interesse legato a variazioni di mercato

94

Rilevazione e valutazione dei crediti iscritti nel portafoglio

“Finanziamenti e Crediti”: la determinazione dei flussi futuri

• Se il tasso di interesse del finanziamento è variabile in funzione degli andamenti del

mercato, il tasso di interesse effettivo inizialmente determinato deve essere

periodicamente ricalcolato in relazione alle variazioni del tasso contrattuale e dei relativi

flussi futuri.

• Ciò vale a dire che la rideterminazione del tasso contrattuale e quella del tasso

effettivo non modificano, a parità di condizioni, il costo ammortizzato del

finanziamento, considerato che la stima dei flussi deve essere effettuata in base all’

ultimo tasso contrattualmente applicato

• In sostanza, si potranno adottare due differenti metodi per ottenere il medesimo risultato,

ed in particolare:

–a) attualizzare, ad ogni variazione contrattuale del tasso, tutti i flussi futuri a partire

dalla scadenza del finanziamento

–b) attualizzare, ad ogni variazione contrattuale del tasso, i flussi futuri a partire dalla

prossima data di ricalcolo del tasso, consistenti nelle rate in scadenza e nel residuo

costo ammortizzato alla data del prossimo ricalcolo (occorre riferirsi al costo

ammortizzato e non alla residua sorte capitale risultante dal piano di ammortamento

contrattuale per non "ammortizzare" tutte le componenti accessorie nel breve periodo

considerato)

95

Attualizzazione

Descrizione dell’argomento

Il processo di attualizzazione è molto comune nell’ambito dell’applicazione dei principi

contabili internazionali in relazione all’importanza che tali principi attribuiscono alla

componente finanziaria sottostante ciascuna transazione; in concreto le principali ipotesi

in cui si ricorre ad un processo di attualizzazione possono essere le seguenti:

1. vendite o acquisti di beni o servizi con pagamento rateale o differito oltre i termini

usuali impiegati dall’impresa senza applicazione espressa di interessi;

2. posizioni creditorie o debitorie di natura finanziaria infruttifere di interessi ovvero

fruttifere con tassi di interesse non coerenti con quelli usuali applicati dal mercato;

3. posizioni creditorie di natura commerciale o finanziaria non regolate alla data di

scadenza che devono essere attualizzate per tenere conto degli stimati tempi di

incasso;

4. componente finanziaria implicita dei fondi rischi iscritti in bilancio i cui correlati flussi

finanziari si manifesteranno in periodi successivi.

96

Attualizzazione

Pagamento rateale o differito

In applicazione dei principi contabili IAS/IFRS, il ricavo, il costo od il bene strumentale oggetto della transazione deve essere registrato in contabilità per un importo inferiore al valore nominale al fine di tenere conto della componente finanziaria implicita nell’operazione. In sostanza dalla voce di ricavo o di costo, ovvero dal costo storico del bene strumentale deve essere scorporata la quota di interessi attivi o passivi connessi al pagamento rateale o differito.

Regolazione a medio lungo termine – valutazione delle posizione creditorie e debitorie

Le posizioni creditorie o debitorie a medio lungo termine, indipendentemente dalla genesi delle stesse, che non presentino una componente finanziaria esplicita coerente con i tassi del mercato in cui opera l’impresa, devono essere rettificate in diminuzione per tenere conto dei proventi od oneri finanziari impliciti. Trattasi tipicamente dei finanziamenti infruttiferi erogati da soci ovvero di posizioni creditorie in sofferenza. A tale scopo occorre stimare i tempi in cui tali posizioni andranno ad estinzione.

Fondi rischi

Anche in questo caso il fondo rischi deve essere iscritto in misura pari al valore attuale dei flussi finanziari che dovranno essere sostenuti per estinguere le obbligazioni future in relazione alle quali tali fondi sono stati appostati. Anche in questo caso occorre predisporre una stima dei tempi in cui tali obbligazioni emergeranno.

97

Impairment - processo decisionale

Attività finanziaria

Sia attività singolarmente

significative che non singolarmente significative

Valutazione analitica

Valutazione analitica

Attività non singolarmente significativa

Mancanza di una obiettiva evidenza di impairment (no loss

event)

Attività singolarmente significativa

Obiettiva evidenza di impairment (loss

event)

Valutazione collettiva per classi omogenee di

rischio oppure

Solo sulla base di INCURRED LOSS e non anche EXPECTED LOSS

98

Contabilizzazione dell’impairment

Incurred Loss vs. Expected Loss

Le perdite attese (“expected loss”) quale risultato di eventi futuri, indipendentemente dalla

loro probabilità di manifestazione, non vanno rilevate (IAS 39 par. 59).

Le perdite di valore devono essere pertanto “incurred” e non “expected”; la

determinazione dell’impairment deve basarsi su fattori o eventi osservabili e quantificabili al

momento della valutazione (incurred) e non su eventi prospettici o futuri (expected).

Coerentemente con un modello basato sulle incurred loss eventuali trend economici attesi

che possano condurre ad una perdita attesa non devono concorrere a fornire una evidenza

oggettiva di impairment.

Agli utilizzatori compete una “diversa” gestione del risultato di bilancio – vedi

costituzione/utilizzo riserve -

99

Impairment - Valutazione analitica

La valutazione dell’impairment deve essere effettuata analiticamente per ogni

singola attività finanziaria qualora questa sia singolarmente significativa.

E’ sempre possibile assoggettare a valutazione individuale un’attività per la quale

non siano state evidenziati elementi indicativi di perdita durevole.

Sono assoggettate a valutazione individuale anche le attività valutate

collettivamente per le quali siano state identificate in modo specifico delle perdite di

valore.

100

I crediti di importo singolarmente non significativo, e per i quali non vi sono oggettivi

rischi di riduzione di valore (o per i quali la valutazione analitica non ha portato ad

accantonamenti), devono essere inclusi in gruppi di attività con rischio di credito simile e

devono essere valutati collettivamente.

I crediti vengono aggregati in classi omogenee con caratteristiche simili in termini di

rischio di credito, settore di appartenenza del debitore, tipologia di garanzie prestate etc…

La valutazione deve avvenire sulla base della stima a valori attuali dei flussi di cassa

futuri attesi determinati con riferimento sia ai termini contrattuali, sia all’esperienza storica

in termini di perdite subite per quel gruppo di crediti.

Il tasso di sconto utilizzato per calcolare i flussi di cassa futuri attesi è pari al tasso

d’interesse effettivo originario (per crediti a tasso fisso) oppure al tasso di interesse

effettivo corrente (per crediti a tasso variabile).

Impairment - Valutazione collettiva

101

PERDITA

EFFETTIVA

• La Perdita effettiva definisce la perdita di valore

• Il Tasso di perdita storico è determinato usando dati storici modificati in relazione alle

condizioni economiche esistenti alla data di bilancio

• Il Periodo di conferma della perdita è il periodo medio intercorrente tra l’insorgere

della perdita e la data di conferma della stessa

• La data in cui insorge la perdita è la data nella quale si verifica una obiettiva evidenza

di perdita su una singola attività (pur se non ancora nota alla società)

• La data di conferma della perdita è la data nella quale la società identifica una obiettiva

evidenza di perdita su base individuale

Contabilizzazione dell’impairment su crediti

- valutazione delle perdite effettive su base “portfolio”

TASSO di

PERDITA

STORICO

PERIODO di

CONFERMA della

PERDITA

VALORE di CARICO del

PORTAFOGLIO di

CREDITI = x x

102

RIPRESE DI VALORE

Se, in un esercizio successivo, l’ammontare della perdita già iscritta in precedenza

per riduzione di valore diminuisce e tale diminuzione deriva da un evento verificatosi

dopo la riduzione di valore operata, la perdita precedentemente rilevata deve essere

stornata.

La ripresa di valore, da rilevarsi a conto economico, non deve mai determinare un

valore del credito, alla data di rivalutazione, superiore all’importo che avrebbe

assunto, alla medesima data, se l’impairment non fosse mai stato rilevato.

Contabilizzazione dell’impairment su crediti L&R

103

Quando vi è evidenza che il credito abbia subito una perdita la variazione di fair value va attribuita a Conto Economico

unitamente alla rivalutazione o svalutazione cumulata iscritta nel tempo a Patrimonio Netto anche se l’attività non sia stata

stornata dal bilancio (IAS 39 par. 67).

L’importo della perdita cumulata da stornare dal Patrimonio Netto e iscrivere a Conto Economico deve corrispondere alla

differenza tra il costo di acquisizione ed il fair value del momento, dedotta qualsiasi perdita precedentemente rilevata a Conto

Economico su quella medesima attività.

RIPRESE DI VALORE

Se, in un esercizio successivo, il fair value aumenta, la ripresa di valore viene registrata:

a Conto Economico per strumenti di debito;

a Patrimonio Netto per strumenti di capitale.

Per i crediti classificati “Attività finanziarie disponibili per la vendita” la ripresa di valore va registrata a Conto Economico.

Contabilizzazione dell’impairment su crediti AFS

104

La cartolarizzazione è una transazione che trasforma un’attività finanziaria in

titoli

L’intento è spesso quello di realizzare la derecognition dell’attività finanziaria

cartolarizzata

La attività cartolarizzate sono di norma trasferite a “special purpose entity” (SPE o

SPV)

Le operazioni di cartolarizzazione (securitisation)

105

La struttura di un’operazione di cartolarizzazione tradizionale:

CEDENTE

(Originator)

SOCIETA’ VEICOLO

SPV

INVESTITORI

MERCATO cessione crediti emissione titoli

SOCIETA’

ARRANGER

SOCIETA’

SERVICER

TITOLI DI PIU’ ALTA SUBORDINAZIONE “Junior”

SOCIETA’

di RATING

Le operazioni di cartolarizzazione

106

Nella prassi operativa:

il flusso di liquidità che proviene dall’incasso dei crediti è destinato in via esclusiva al

rimborso dei titoli emessi, al pagamento degli interessi e dei costi dell’operazione;

la struttura è funzionale a garantire il soddisfacimento dei diritti dei sottoscrittori dei

titoli;

i titoli emessi vengono suddivisi in categorie per l’esigibilità dei crediti ceduti (Senior,

Mezzanine, Junior); i titoli Senior maturano interessi ad un tasso stabilito al momento

dell’emissione; per i titoli di piu’ alta subordinazione, che rappresentano l’effettivo

rischio connesso agli attivi ceduti e che sono spesso sottoscritti dalla società cedente, il

recupero integrale del valore economico del capitale investito si ha nella misura in cui i

crediti ceduti riescono a produrre nel tempo incassi superiori al prezzo di acquisto, tali da

consentire il rimborso del capitale dei titoli di classe superiore

Le operazioni di cartolarizzazione

107

La valutazione delle operazioni di cartolarizzazione deve essere effettuata alla

luce delle disposizioni in materia di Derecognition sancito dallo IAS 39

non potranno essere cancellate dal bilancio attività cedute nell’ambito di

operazioni di cartolarizzazione che non soddisfano le condizioni per la

Derecognition

contabilizzazione dell’attività secondo il principio del

continuing involvement

IAS/IFRS

Le operazioni di cartolarizzazione alla luce degli IAS/IFRS

108

Il documento SIC 12 (parte integrante dei principi contabili internazionali) richiede

che le società veicolo vengano consolidate se controllate.

Esempi configuranti il controllo sono:

la società veicolo svolge attività predeterminate e non gode di alcuna autonomia;

il potere decisionale sulla società veicolo è di fatto della società “controllante”;

la società “controllante” otterrà la maggioranza dell’utile in caso di liquidazione del

veicolo.

L’eventuale consolidamento comporta la rilevazione nel bilancio consolidato

dell’attività ceduta nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione.

IAS/IFRS

Le operazioni di cartolarizzazione alla luce degli IAS/IFRS

109

Sintesi di alcune indicazioni Assirevi in merito al comportamento contabile

da tenere in presenza di operazioni di cessione dei crediti

Tipologia di clausola contrattuale Comportamento contabile (cessionario)

Plafond

Previsione di un importo massimo di rischio da parte del

cessionario

Iscrizione crediti sino al valore massimo del plafond

Franchigia

Identificazione di una quota percentuale di rischio che resti in

capo al cedente (rischio di “prima perdita”)

Quantificazione dell’ammontare del rischio della franchigia con

l’esposizione al rischio di credito.

Se l’ammontare della franchigia copre il rischio di credito, il

rischio non è stato trasferito e il cessionario non iscrive i crediti

Massimale sul rischio di insolvenza

L’assunzione del rischio di insolvenza è limitata a un importo

massimo pari a x volte le commissioni corrisposte al

cessionario

Quantificazione e confronto dell’ammontare del massimale con

l’esposizione al rischio. Se il massimale copre sostanzialmente il

rischio di credito, il suddetto rischio è stato trasferito e il

cessionario iscrive i crediti

Obbligo di restituzione dei corrispettivi

In caso di scioglimento del contratto, il cedente ha l’obbligo di

restituire al cessionario i corrispettivi eventualmente ricevuti a

fronte di crediti non incassati

Il cessionario ha assunto solo parzialmente il rischio, quindi, non

dovrebbe iscrivere i crediti in bilancio

Pagamento sotto garanzia

Il corrispettivo dei crediti oggetto di cessione sarà dovuto dal

cessionario al cedente decorsi x giorni dalla scadenza dei

crediti medesimi

La clausola indica che non vi è stato completo trasferimento del

rischio di ritardato pagamento e, quindi, potrebbe limitare

l’iscrizione dei crediti da parte del cessionario

Esclusione del rischio di cambio Evidenzia che il cessionario non mantiene il rischio connesso

alla cessione dei crediti e, quindi, non iscrive i crediti

Divieto di cessione successiva e divieto di concessione di

dilazioni

Limita la libera disponibilità da parte del cessionario che, quindi,

non può iscrivere i crediti

110

Informazioni di natura quantitativa

Informazioni da presentarsi in forma tabellare relative a:

esposizioni derivanti da operazioni di cartolarizzazione distinte per qualità delle

attività sottostanti;

esposizioni derivanti dalle principali operazioni di cartolarizzazione “proprie” ripartite

per tipologia di attività cartolarizzate e per tipologie di esposizioni;

esposizioni derivanti dalle principali operazioni di cartolarizzazione “terzi” ripartite per

tipologia di attività cartolarizzate e per tipologie di esposizioni;

esposizioni derivanti da operazioni di cartolarizzazione ripartite per portafoglio e per

tipologia;

ammontare complessivo delle attività cartolarizzate sottostanti ai titoli junior o ad altre

forme di sostegno creditizio;

interessenze in società veicolo;

attività di servicer – incassi dei crediti cartolarizzate e rimborsi dei titoli emessi dalla

società veicolo.

L’informativa di bilancio in materia di cartolarizzazioni

111

Aggiornamento CIRCOLARE 262/05 – 18 novembre 2009

pagina 1.5.9

Obbligazioni bancarie garantite (“covered bond”)

Le operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite (c.d. covered bond) presentano uno

schema operativo basato sui seguenti soggetti:

•banca originator, che cede a una società veicolo attivi idonei (crediti e titoli), costituenti

patrimonio separato ai sensi e per effetto della l. 130/99 e destinati al soddisfacimento dei

portatori dei covered bond;

•società veicolo, il cui oggetto esclusivo è rappresentato dall’acquisto degli attivi ceduti

dall’originator e dalla prestazione di garanzia a favore dei sottoscrittori i covered bond;

•banca finanziatrice, che concede alla società veicolo il finanziamento subordinato

finalizzato all’acquisto degli attivi della banca originator;

• banca emittente i covered bond.

•Nelle strutture più semplici, le figure della banca originator, della banca finanziatrice e della

banca emittente coincidono nel medesimo soggetto. Strutture di emissione più complesse,

tipicamente realizzate in un’ottica di gruppo, possono invece prevedere che le citate figure non

coincidano; ulteriori elementi di complessità possono essere rappresentati dalla circostanza che

le banche originator sia più di una (c.d. operazioni “multi-originator”).

112

I Crediti nel Bilancio UBI 2012 consolidato – pag. 238

113

I Crediti nel Bilancio UBI 2012 individuale – pag. 465

114

I Crediti nel Bilancio UBI 2012 consolidato – pag. 238

I Crediti nel Bilancio UBI 2012 individuale – pag. 465

115

I Crediti nel Bilancio UBI 2012 consolidato – pag. 239

116

I Crediti nel Bilancio UBI 2012 individuale– pag. 466

117

I Crediti nel Bilancio UBI 2012 consolidato– pag. 240

118

I Crediti nel Bilancio UBI 2012 individuale – pag. 467

119

I principi IAS 32 E IAS 39:

Titoli/strumenti finanziari

Crediti

Derivati e operazioni di copertura

Crisi finanziaria: modifiche allo IAS 39

Revisione in corso

Indice

120

STRUMENTO DERIVATO (IAS 39 par. 9) – strumento finanziario o altro contratto con le

tre seguenti caratteristiche:

il suo valore cambia in relazione al cambiamento in un tasso d’interesse,

prezzo di un titolo, prezzo di una merce, tasso di cambio, indice di prezzi o

tassi, merito di credito ecc. (c.d. sottostante) a condizione che, nel caso di una

variabile non finanziaria, questa non sia specifica di una delle parti contrattuali;

non richiede un investimento netto iniziale oppure richiede un investimento

netto iniziale minimo in confronto ad altre tipologie di contratti per medesimi

profili di rendimento;

è regolato a data futura.

I derivati: definizioni

121

I derivati: definizioni

Lo IAS 39 prevede la classificazione degli strumenti finanziari in quattro categorie. Tuttavia i contratti

derivati devono essere classificati nella categoria Fair value through profit or loss.

La ragione di questa disposizione discende dalla necessità di dover valutare tali contratti

esclusivamente con il criterio del fair value.

I derivati possono essere incorporati in uno strumento finanziario ibrido (o combinato), ossia in uno

strumento finanziario in cui “convivono”:

• un contratto primario non derivato;

• uno strumento derivato.

Lo IASB stabilisce che un derivato incorporato debba essere separato dal contratto primario e

contabilizzato come un derivato secondo quanto previsto dallo IAS 39 se, e soltanto se, si verificano

contestualmente le seguenti condizioni:

• le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato non sono strettamente correlati alle

caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario (Ias 39, appendice A, parr. AG30 e AG33);

• uno strumento separato con le stesse condizioni del derivato incorporato soddisferebbe la definizione

di derivato; e

• lo strumento ibrido non è valutato come al fair value rilevato a conto economico.

Laddove siano verificate le circostanze sopra riportate, si ha che: (i) il contratto originario deve essere

contabilizzato in base alle pertinenti disposizioni, mentre (ii) lo strumento derivato incorporato segue le

norme tecniche dei principi contabili internazionali “finanziari” riferite ai derivati, di seguito richiamate. E’

possibile che un contratto originario abbia collegato più di un derivato incorporato; in questo caso si

parla di strumenti “derivati incorporati multipli”.

122

Scorporo di un derivato in uno strumento finanziario

complesso Lo strumento complesso è valutato in bilancio al fair

value rilevato a conto economico?

Il derivato implicito ha caratteristiche di rischio

strettamente correlate con quelle dello strumento

ospite?

Il derivato implicito considerato da solo

risponderebbe alla definizione di derivato?

E’ possibile determinare un fair value attendibile del

derivato?

Si procede allo scorporo: il derivato è valutato al fair

value e lo strumento ospite è valutato secondo le

indicazioni proprie della rispettiva categoria di

appartenenza

NO

NO

SI’

SI’

Non si procede allo scorporo

del derivato

Non si procede allo scorporo

del derivato

Non si procede allo scorporo

del derivato

SI’

SI’

Non si procede allo scorporo

del derivato ma l’intero

strumento complesso deve

essere valutato al fair value

NO

NO

123

I derivati: definizioni

DERIVATO DI COPERTURA

Il derivato può essere stipulato con finalità di:

- negoziazione (speculative)

- copertura

DERIVATO DI NEGOZIAZIONE

Al pari di un qualsiasi altro strumento

finanziario (es. Titolo) è contratto con

l’intento di trarre profitto

dall’andamento del proprio fair value

e quindi dal posizionamento dei

parametri (indici, tassi, valute ecc.)

da cui trae il proprio valore.

Strumento stipulato e designato al

fine di fronteggiare determinati rischi

derivanti da avverse variazioni di fair

value o dei flussi di cassa propri

dell’attività o passività oggetto di

copertura.

124

I derivati

Il fair value dello strumento di copertura è la base dell’

hedge accounting

125

Tutti i derivati non sono più considerati

“fuori bilancio”, ma iscritti

“sopra la linea” al fair value

I derivati “di negoziazione”

e “di copertura”

sono valutati al

“Fair Value”

Il “Fair Value” dello strumento

di copertura guida la

valutazione dello strumento

coperto

I derivati

I derivati “di negoziazione”

e “di copertura”

sono iscritti al “Fair Value”

126

I derivati

Data di rilevazione

Uno strumento finanziario può essere rilevato alla data di negoziazione dello stesso o alla data di regolamento dell’operazione nel caso di contratti “regular way”.

Ai sensi dello IAS 39 un contratto che richiede o consente il regolamento mediante lo scambio di un saldo netto corrispondente alle variazioni di valore del contratto non rappresenta un’operazione a pronti non regolata e quindi non rappresenta un contratto “regular way”. Pertanto tali contratti derivati dovranno essere rilevati al momento in cui sorge l’impegno, cioè alla data di negoziazione.

Valutazioni successive

Tutti i contratti derivati, sia attivi che passivi vanno valutati al fair value con imputazione del risultato al conto economico.

Poiché la maggior parte di contratti derivati non presenta una quotazione diretta sui mercati, ai fini della determinazione del fair value assume particolare rilevanza la definizione di modelli interni di valutazione.

127

Definizioni: hedge accounting

Hedge accounting: l’hedge accounting rileva simmetricamente gli effetti, a livello di

conto economico, dei cambiamenti di fair value dello strumento di copertura e del

relativo strumento coperto

Fair value hedge: copertura dell’esposizione alla variazione del fair value di

un’attività o passività o di una parte di esse, attribuibile ad un particolare rischio.

Cash flow hedge: copertura dell’esposizione a variazioni dei flussi di cassa

attribuibili a particolari rischi associati con attività e passività rilevate a bilancio,

impegni o transazioni previste.

Copertura dell’investimento netto in una entità estera: copertura degli effetti di

un investimento espresso in valuta estera.

128

Rischio di:

• Tasso di interesse

• Tasso di cambio

• Credito

• Prezzo di mercato

RISCHI DELLE

ATTIVITA’/PASSIVITA’

FINANZIARIE CHE POSSONO

ESSERE COPERTI

RISCHI DELLE

ATTIVITA’/PASSIVITA’ NON

FINANZIARIE CHE POSSONO

ESSERE COPERTI

La necessità di copertura

• Rischio di tasso di cambio

• L’insieme dei rischi (se non

è possibile isolare specificamente

il rischio di cambio)

129

Coperture che non reggono …

Coperture possibili

(contabilmente)

Copertura non documentata

Copertura di posizioni nette

Copertura titoli immobilizzati

Copertura senza derivati

Derivato coperto

Coperture aventi

validità economica

• La questione non è: ‘esiste o

non esiste la copertura?’

• Il problema è: ‘quando si

può applicare l’hedge

accounting?’

130

1. I seguenti possono essere classificati

come strumenti di copertura: – tutti i derivati con terze parti (no internal

deals);

– contratti non derivati (solo per copertura di

rischio di cambio);

– combinazione di due o più derivati o non

derivati (ad eccezione delle “opzioni vendute

nette”);

2. possono essere usate anche porzioni

di strumenti di copertura;

3. lo strumento di copertura non può

essere designato solo parte della sua

durata.

Strumenti di copertura

Strumenti di copertura e elementi coperti

• Per qualificarsi come oggetto di copertura, un

elemento coperto deve creare un’esposizione

al rischio che incide, in ultima analisi, sul

conto economico;

• possono essere classificati come elementi

coperti;

• attività/passività singole o in gruppo;

• impegni irrevocabili o operazioni future

altamente probabili;

• attività/passività non finanziarie per la

copertura del rischio di cambio o del rischio

nel suo complesso;

• parte del portafoglio di attività o passività

finanziarie che condividono il rischio coperto;

• investimento netto in gestioni estere;

• posizioni nette non possono essere

considerate come elementi coperti.

Elementi coperti

131

Contabilizzazione delle operazioni di copertura

N.B.: essendo le norme molto severe devono essere presi in considerazione i costi/benefici derivanti dalla qualificazione delle operazioni come “di copertura”

• L’esposizione deve derivare da uno specifico rischio che, in ultima istanza,

influenza il conto economico

• Inizialmente, la copertura deve essere altamente efficace e l’efficacia deve poter

essere valutata in modo attendibile

• La copertura deve rimanere altamente efficace lungo l’intero periodo di copertura

• La relazione di copertura deve essere designata formalmente

132

Documentazione delle operazioni di copertura Lo IAS 39 non fornisce indicazioni specifiche in merito alla documentazione della relazione di copertura tra lo strumento di copertura e l’elemento o gli elementi coperti.

Un ragionevole esempio di informazioni che devono essere disponibili è il seguente:

• Obiettivo della copertura

- In caso di copertura di fair value, l’obiettivo è ridurre l’esposizione a variazioni avverse del fair value, dovute a un particolare rischio, di attività, passività o di impegni irrevocabili.

- In caso di copertura di cash flow, l’obiettivo è ridurre l’esposizione a variazioni avverse dei flussi finanziari futuri di attività, passività o di transazioni future attese ma non certe.

• Tipologia della copertura

– Fair value hedge

– Cash flow hedge

– Copertura di un investimento netto in una gestione estera

• Strumento di copertura

– Descrizione delle caratteristiche qualificanti lo strumento finanziario designato come strumento di copertura. Nella grande maggioranza dei casi lo strumento di copertura sarà un derivato, dato che è concesso coprire solo il rischio cambio con un’attività/passività non derivata.

Se ad esempio, si tratta di un IRS in cui si paga il tasso fisso e si incassa il tasso variabile è necessario indicare:

– la controparte;

– il tasso fisso pagato;

– il tasso variabile incassato;

– eventuale up-front incassato/pagato;

– la data di decorrenza;

– la data di scadenza;

– le date di variazione dei tassi.

133

Documentazione delle operazioni di copertura • Strumento coperto

- Descrizione delle caratteristiche qualificanti lo strumento che si intende coprire.

Se ad esempio, lo strumento coperto è un titolo a tasso fisso è necessario indicare:

– il tipo di rischio che si intende coprire;

– il tasso fisso coperto;

– la tipologia di cedola (semestrale, trimestrale), la data di emissione e quella di rimborso;

– il periodo dell’esposizione alle variazioni di tasso di interesse che si intende coprire.

Se lo strumento coperto è una transazione futura, occorre dimostrare l’alta probabilità della

stessa: questo non significa che un’impresa debba specificare la data esatta in cui questa

transazione avrà luogo. Tuttavia essa dovrà identificare e documentare il periodo, che dovrà

essere un intervallo di tempo abbastanza ristretto prossimo alla data più probabile in cui ci si

aspetta che la transazione verrà effettuata.

• Efficacia

– modalità di effettuazione dei test;

– metodologia prescelta per l’efficacia retrospettiva;

– metodologia prescelta per l’efficacia prospettica;

– inefficacia attesa e fattori ai quali è dovuta.

La documentazione precedentemente illustrata deve essere preparata per ciascuna relazione

di copertura.

134

Prassi precedente vs. IAS 39

DERIVATO DI COPERTURA

D. Lgs. 87/92

“VALUTAZIONE COERENTE”

ATTIVITÀ O PASSIVITÀ

COPERTA

ATTIVITÀ/PASSIVITÀ COPERTA

A FV (SOLO PER IL RISCHIO

COPERTO)

IAS

“HEDGE ACCOUNTING”

DERIVATO

A FAIR VALUE

INVERSIONE DEL METODO DI CONTABILIZZAZIONE E VALUTAZIONE (vedi prassi italiana)

135

Copertura delle variazioni di fair value:

- il principio di simmetria valutativa

Attività/Passività

coperte

Strumento di

copertura

Conseguenza

(valutazione coerente)

PRASSI PRECEDENTE

Costo

o

fair value

Strumento di

copertura

(derivato)

Attività/Passività

coperte

IAS 39

Costo

o

fair value

Conseguenza

(valutazione coerente)

Fair value

Fair value

136

Rappresentazione contabile delle relazioni di copertura:

efficacia

COPERTURE

INEFFICACI

STRUMENTO DI

COPERTURA

STRUMENTO

COPERTO

COPERTURE

EFFICACI

STRUMENTO

COPERTO

STRUMENTO DI

COPERTURA

Solo le coperture efficaci possono essere rappresentate validamente anche sotto il profilo

contabile, secondo le regole dell’hedge accounting che rappresentano eccezioni ai criteri

ordinari di valutazione degli strumenti finanziari.

137

Rappresentazione contabile delle relazioni di copertura:

efficacia

Problema: come poter definire se la relazione di copertura è o meno efficace?

Una copertura è efficace se lo strumento di copertura (tipicamente derivato) è in grado di

generare un flusso finanziario o una variazione di fair value coerente con quello dello

strumento coperto.

Per verificare che ciò avvenga, lo IAS 39 NON detta un metodo univoco con cui

procedere, ma stabilisce i seguenti momenti di verifica (e gli esiti accettabili di tali

verifiche):

Test prospettico: è il test che al momento in cui viene formalizzata la relazione di

copertura giustifica l’applicazione dell’hedge accounting in quanto dimostra l’attesa

efficacia della copertura nei periodi futuri.

Test retrospettico: è il test eseguito periodicamente (almeno in occasione del bilancio)

che evidenzia il grado di efficacia della copertura raggiunto nel periodo cui si riferisce.

Misura di quanto i risultati effettivi si sono discostati dalla copertura perfetta.

138

Rappresentazione contabile delle relazioni di copertura

125%

100%

80%

Hedge accounting: leggermente inefficace

Hedge accounting: leggermente inefficace SI’ H

ed

ge

Acco

un

tin

g

NO

Hed

ge

Acco

un

tin

g

NO

Hed

ge

Acco

un

tin

g

139

Tipologie di coperture

Copertura di fair value

(FAIR VALUE HEDGE)

Rischio connesso a variazioni

nel fair value di attività e

passività finanziarie (iscritte in

bilancio)

Copertura di flussi finanziari

(CASH FLOW HEDGE)

Rischio connesso a variazioni di

flussi di cassa associabili ad

attività o passività finanziarie o

a transazioni future

Copertura di un investimento

in una entità estera

Definizione nello

IAS 21

(ovvero copertura

dell’ammontare in un

interessenza la cui attività si

svolge in un paese o in una

valuta diverso da quello della

società che redige il bilancio)

Tipicamente attività/passività a

tasso fisso

Tipicamente attività/passività a

tasso variabile

140

Copertura efficace: contabilizzazione del Fair Value Hedge

Variazioni di fair value

Acco

un

tin

g m

od

el

Valutazione dello STRUMENTO DI COPERTURA

Valutazione dello STRUMENTO COPERTO

Gli utili o le perdite

dello strum. coperto

attribuibili al rischio da

coprire compensano le

variazioni dello strum.

di copertura

Conto economico

141

La copertura di un titolo AFS (coperto per il rischio di

tasso)

Variazioni di fair value

del DERIVATO DI COPERTURA

Acco

un

tin

g m

od

el

Conto economico

Variazioni di fair value

del TITOLO attribuibili al rischio TASSO

(oggetto di copertura)

Variazioni di fair value

del TITOLO attribuibili al rischio di CREDITO (*)

(NON oggetto di copertura)

PN

(*) Nel caso di impairment del titolo anche le perdite attribuibili al rischio di

credito vengono registrate a CE.

142

Copertura efficace: Cash Flow Hedge

Ac

co

un

tin

g m

od

el

Valutazione dello STRUMENTO DI COPERTURA

Patrimonio Netto Efficace

Conto

Economico

Variazioni di

fair value

Valutazione dello STRUMENTO COPERTO

Segue le regole del

portafoglio di appartenenza

143

Coperture inefficaci: rappresentazione contabile delle relazioni

- asimmetria valutativa (rischio tasso) -

FVTPL AFS L&R

STRUMENTO COPERTO

ST

RU

ME

NT

O D

I

CO

PE

RT

UR

A

(DE

RIV

AT

O

FV

)

FV a CE

FV a CE

FV a PN

FV a CE

C. AMM.*

FV a CE

* A seguito di inefficacia, la copertura si interrompe ed il valore a cui, in quel

momento, è iscritta l’attività L&R diviene la nuova base per il calcolo del costo

ammortizzato.

Se le coperture sono inefficaci, è possibile che si crei asimmetria valutativa tra gli

strumenti finanziari.

144

I contratti di garanzia finanziaria

Lo Iasb ha introdotto nel corso del 2005 alcuni nuovi amendement per disciplinare il

trattamento contabile dei contratti di garanzia finanziaria (financial guarantee contract),

esplicitandone nel dettaglio l’ambito di applicazione, il criterio di misurazione e gli aspetti

espositivi.

Si ricorda che lo Ias 39 si applica a tutti gli strumenti finanziari, intesi come “qualsiasi

contratto che dia origine a un’attività finanziaria per un’entità e a una passività finanziaria o

a uno strumento rappresentativo di capitale per un’altra entità” (Ias 32, par.11).

In che cosa possono concretizzarsi i contratti di garanzia finanziaria?

Si tratta di contratti e, quindi, di documenti che formalizzano l’accordo e vincolano il

soggetto che garantisce il regolamento della passività finanziaria contratta da uno

specifico soggetto nei confronti di un determinato creditore.

145

I contratti di garanzia finanziaria

Applicazione

contratti di

garanzia

finanziaria

Ias 39

Ifrs 4

fatta eccezione per

Contratti di garanzia

che non soddisfano la

definizione contenuta

nello Ias 39

Ifrs 4

Contratti in possesso di

un elemento di

partecipazione

discrezionale

Ifrs 4

oppure

Ias 39

Il caso in cui l’impresa

ha asserito in

precedenza che il

contratto ha finalità

assicurativa e che ha

adottato il trattamento

contabile previsto per i

contratti assicurativi

146

I contratti di garanzia finanziaria Le garanzie finanziarie, ove si applichi lo Ias 39, sono passività finanziare e come tali

devono essere considerate in sede di rilevazione iniziale. Vanno, quindi, iscritte al loro fair

value al netto dei costi di transazione, se designate come passività finanziarie al fair value

rilevato a conto economico e, in caso contrario, al fair value comprensivo dei costi

operativi.

Contratti di garanzia

finanziaria

Fair value al netto dei

costi di transazione

Se designati al fair

value

Fair value

Fair value con i costi

di transazione

Se non designati

al fair value

Valore più alto tra:

- importo determinato ex Ias

37

- importo iniziale

eventualmente ammortizzato

Misurazione iniziale

Valutazione successiva

147

I Derivati nel Bilancio UBI 2012 consolidato – pag. 240

148

I Derivati nel Bilancio UBI 2012 individuale – pag. 468

149

I Derivati nel Bilancio UBI 2012 consolidato – pag. 241

150

I Derivati nel Bilancio UBI 2012 individuale – pag. 469

151

I Derivati nel Bilancio UBI 2012 consolidato – pag. 241

I Derivati nel Bilancio UBI 2012 individuale – pag. 469

152

I principi IAS 32 E IAS 39:

Titoli/strumenti finanziari

Crediti

Derivati e operazioni di copertura

Crisi finanziaria: modifiche allo IAS 39

Revisione in corso

Indice

153

154

Riclassificazione degli strumenti finanziari

• La recente crisi dei mercati finanziari ha prodotto significativi ripensamenti anche sull’efficacia delle pertinenti norme

contabili generalmente riconosciute a livello mondiale. Lo IASB è intervenuto emanando una serie di documenti

volti a correggere taluni comportamenti rigidi che avrebbero potuto aggravare i danni (contabili) alle imprese che

partecipano ai mercati finanziari.

Emendamenti apportati allo IAS 39 “Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione”

Emendamenti apportati all’IFRS 7 “Strumenti finanziari : informazioni integrative in tema di riclassificazione degli

strumenti finanziari”.

2 OTTOBRE Il Fasb emana il documento fasb staff position (Fsp) FAS 157-3, <Determining the fair

value of a financial asset when the market for that asset is not active>, finalizzato a

chiarire come determinare il fair value quanto i mercati non sono attivi. Lo Iasb

comunica che il proprio staff ritiene il documento coerente con gli IFRS.

3 OTTOBRE Lo IASB diffonde un comunicato stampa in cui individua le linee guida per definire

le azioni per rispondere alla crisi creditizia; oltre a ribadire il supporto al documento

Fasb/Sec, il Board annuncia di studiare modelli di riclassificazione degli strumenti

finanziari coerenti con i principi contabili statunitensi.

7/8 OTTOBRE Il consiglio di Economia e Finanza (Ecofin) , organismo interno al Consiglio

dell’Unione europea, promulga alcuni comunicati in cui indica le misure che

l’Unione europea dovrebbe adottare per far fronte alla crisi dei mercati finanziari.

Tra tali soluzioni richiede alla IASB di modificare le disposizioni valutative delle

attività finanziarie, in modo da ristabilire la fiducia tra gli investitori e prevederne

norme che possano non svantaggiare le imprese europee rispetto a quelle statunitensi.

155

Riclassificazione degli strumenti finanziari

13 OTTOBRE Lo IASB emana gli emendamenti allo IAS 39 e all’IFRS 7, che

consentono la riclassificazione, in alcuni casi, delle attività finanziarie.

14 OTTOBRE Lo IASB pubblica un comunicato stampa in cui fornisce aggiornamenti

in merito alle considerazioni emerse in un incontro tra esperti con riferimento

all’applicazione del fair value nei mercati non attivi .

15 OTTOBRE L’Europaen financial reporting advisory group (Efrag) e l’Accounting

regulatory committee (Arc) esprimono parere favorevole per l’omologazione da parte

dell’Unione europea degli emendamenti allo IAS 39 e all’IFRS 7. Il parlamento

europeo approva la pubblicazione del Regolamento che, modificando i Regolamenti

che disciplinano la contabilizzazione degli strumenti finanziari europei, emenda i più

volte menzionati IAS 39 e IFRS 7.

16 OTTOBRE E’ pubblicato nella Guue il regolamento 1004/2008.

156

La classificazione degli strumenti finanziari

Investimenti

detenuti fino alla

scadenza

Definizione Categoria Criterio di

valutazione

Strumenti finanziari con pagamenti fissi o determinabili e

vita residua determinata che l’impresa ha l’effettiva

intenzione ed è in grado di detenere fino alla scadenza

Costo/Costo

ammortizzato

Crediti e

finanziamenti

Strumenti finanziari con pagamenti fissi o determinabili

che non sono quotati in un mercato attivo non detenuti

con l’intento di essere venduti immediatamente o nel breve

termine

Costo/Costo

ammortizzato

Attività finanziarie

disponibili per la

vendita

Strumenti finanziari che non siano:

. crediti o finanziamenti;

. investimenti detenuti fino a scadenza;

. attività finanziarie detenute per la negoziazione.

Fair value (con

imputazione a

patrimonio

netto)

Strumenti detenuti

per negoziazione o

oggetto di

valutazione al fair

value con

imputazione a C.E.

. Strumenti finanziari acquisiti principalmente con lo scopo

di generare reddito dalle fluttuazioni di breve termine nei

prezzi o negli spread

. Strumenti finanziari designati in sede di rilevazione

iniziale come strumenti valutati al fair value con

imputazione a C.E. (c.d. fair value option)

. Strumenti derivati esclusi quelli di copertura

Fair value

(con

imputazione a

conto

economico)

157

La classificazione degli strumenti finanziari– Segue

Classificazione in funzione della finalità di detenzione

anzichè della natura INVARIATO

Criteri di valutazione connessi con la classificazione INVARIATO

Classificazione dei contratti derivati INVARIATO

Classificazione degli strumenti finanziari complessi INVARIATO

Riclassificazione/vendita degli investimenti detenuti

sino a scadenza INVARIATO

Impossibilità di riclassificazione in entrata o in uscita

alla/dalla categoria FVTPL VARIATO

Impossibilità di riclassificazione in entrata o in uscita

alla/dalla categoria L & R VARIATO

Possibilità di riclassificazione in entrata o in uscita

alla/dalla categoria HTM e alla/dalla categoria AFS INVARIATO

Irreversibilità della Fair Value Option INVARIATO

158

QUADRO DI SINTESI DELLE POSSIBILI RICLASSIFICAZIONI PRIMA DEL

REGOLAMENTO 1004/2008

LR AFS HTM FVTPL

NO NO NO

LR

NO NO

AFS

NO NO

HTM

NO NO NO FVTPL

LR AFS HTM FVTPL

NO NO NO LR

NO NO AFS

NO NO HTM

NO NO NO FVTPL

Si, solo nel caso di

modifica

intento/capacità

o siano passati

i due anni della

“tainting rule”

Si, nel caso di modifica

dell’intento o della

capacità di detenere

fino a scadenza. In

caso di vendita o

riclassifica si applica la

“tainting rule”

da

a

159

RICLASSIFICA PRE REGOLAMENTO 1004/2008

FVTPL

HTM

L&R

AFS

FVO

HFT

Classificazione effettuata in sede di recognition e non più modificabile finchè si

possiede lo strumento finanziario

AFS Ammessa in specifiche circostanze. Tainting

provision negli altri casi

HTM

Ammessa solo verso la categoria HTM in presenza di specifiche circostanze

(termine tainting provision o indisponibilità fair value

dello strumento)

Non ammessa

160

REGOLAMENTO 1004/2008: RICLASSIFICAZIONE DALLA CATEGORIA

FVTPL E DALLA CATEGORIA AFS

Possono essere riclassificate dalla categoria FVTPL ad altre categorie attività

finanziarie non più possedute con finalità di trading con esclusione delle:

a) attività finanziarie derivate;

b) attività finanziarie designate a fair value in applicazione della Fair Value

Option.

Non possono essere effettuate riclassificazioni alla categoria FVTPL.

Possono essere riclassificate dalla categoria AFS ad altre categorie attività

finanziarie che l’impresa ha intenzione e capacità di detenere per il futuro

prevedibile o sino a scadenza.

La riclassificazione deve avvenire sulla base del fair value dello strumento alla

data della riclassifica (salvo applicazione della norma transitoria). Tale valore

diventa il nuovo costo o costo ammortizzato.

Se successivamente alla riclassifica l’impresa rivede le proprie stime

prevedendo un incremento dei flussi finanziari attesi, tale incremento deve

essere rilevato come aumento del tasso di interesse effettivo anzichè del valore

contabile dello strumento.

161

REGOLAMENTO 1004/2008: CONTRATTI DERIVATI E STRUMENTI

FINANZIARI COMPLESSI

I contratti derivati (stand alone o incorporati in strumenti finanziari complessi)

mantengono le attuali regole in materia di classificazione nel comparto trading o tra

gli strumenti di copertura.

Qualora uno strumento finanziario di trading gestionalmente coperto venga

riclassificato, per non incrementare la volatilità del conto economico, si ritiene

possibile riclassificare il contratto derivato preesistente da trading a copertura

instaurando prospetticamente una nuova relazione di hedge accounting a partire

dalla data di riclassifica.

Per gli strumenti finanziari complessi il Regolamento non prevede disposizioni

specifiche. E’ da ritenere, quindi, che qualora venga riclassificato uno strumento

finanziario complesso si debbano applicare le regole già presenti nello IAS 39 ed in

particolare procedere allo scorporo del derivato (riclassificando così il solo

contratto ospite) qualora si ricada in una delle situazioni previste dal paragrafo 11

dello IAS 39.

Peraltro, l’IFRIC 9 imporrebbe il divieto di scorporo di un derivato incorporato in un

momento successivo alla prima iscrizione dello strumento finanziario. Tuttavia,

poichè l’IFRIC 9 è antecedente alla modifica dello IAS 39, si ritiene che lo stesso

non sia applicabile nel caso in cui uno strumento finanziario che ospita il derivato

venga riclassificato fuori dalla categoria FVTPL in aderenza con le nuove

disposizioni.

162

REGOLAMENTO 1004/2008: possibili riclassificazioni

Comparto

di provenienza

Comparto

di

destinazione

Requisiti

─ Strumento non più detenuto per trading

─ Presenza di rare circostanze

─ Attività con scadenza fissa quotata o non quotata su mercati

attivi

─ Strumento non più detenuto per trading

─ Presenza di rare circostanze

─ Attività quotata o non quotata su mercati attivi

─ Necessità intento di detenzione per il futuro prevedibile o

sino a scadenza

Riferimento

Reg.

1004/2008

Par. 50 b

Par. 50 d

Par. 50 b

Par. 50 e

H T M

L R

A F S

L R

FVTPL

A F S

─ Strumento non più detenuto per trading

─ Necessità intento di detenzione per il futuro prevedibile o

sino a scadenza

─ Assenza di rare circostanze

─ Attività con scadenza fissa non quotata o quotata su mercati

dislocati alla data di riclassifica

─ Assenza di rare circostanze

─ Attività con scadenza fissa non quotata o quotata su mercati

dislocati alla data di riclassifica

163

REGOLAMENTO 1004/2008: POSSIBILI RICLASSIFICAZIONI DOPO LA

MODIFICA DELLO IAS 39

LR AFS HTM FVTPL

NO

LR

NO

AFS

NO

Si, in

presenza di

rare

circostanze

HTM

NO NO NO FVTPL

LR AFS HTM FVTPL

NO

LR

NO

AFS

NO

HTM

NO NO NO FVTPL

Si, solo nel caso di

modifica intento/capacità

o siano passati i due anni

della “taiting rule”

Si, in

presenza di

rare

circostanze

Si, nel caso di

modifica dell’intento o della

capacità di detenere fino a

scadenza. In caso di

vendita o riclassifica si

applica la “tainting rule”

Si, in presenza di

intento di detenzione

e secondo

interpretazione

A o B

Si, in presenza di intento di

detenzione e secondo

interpretazione A o B

a

da

164

RICLASSIFICA POST REGOLAMENTO 1004/2008

FVTPL

FVO

HFT

HTM

L&R

AFS

AFS

HTM

L&R

HTM AFS

Solo in rare circostanze

Solo in rare circostanze

a) Solo in rare circostanze

DATA DI RIFERIMENTO

1/7/2008

Regime Derogatorio 31/12/2008

o successive

b) Assenza di rare circostanze Necessità di dimostrare che

l’attività non è più posseduta

per trading

Non ammesse

riclassifiche

(QUOTATI)

(NON QUOTATI/QUOTATI SU MERCATI DISLOCATI)

165

REGOLAMENTO 1004/2008: NUOVE TERMINOLOGIE

RARE

CIRCOSTANZE

Non vi è una vera e propria definizione. Nelle basis for conclusion si evidenzia che

sono quelle situazioni che derivano da un evento inusuale e che difficilmente si può

ripresentare nel breve periodo.

In un comunicato stampa del 13 ottobre 2008 lo IASB ha sostenuto che l’attuale crisi

dei mercati finanziari è qualificabile come rara circostanza. L’affermazione è stata

inserita anche nei “considerando” del Regolamento 1004/2008.

Sempre i “considerando” del Regolamento evidenziano che dato “il contesto delle

attuali turbolenze finanziarie e tenuto conto del fatto che taluni strumenti finanziari non

sono più negoziati ovvero i relativi mercati non sono più attivi o sono in difficoltà

occorre dare effetto immediato alle modifiche...”.

Dai documenti del FASB e dello IASB (expert panel) pubblicati un incremento

significativo dello spread bid-ask e l’inaridirsi delle contrattazioni sono sintomi di

mercati divenuti inattivi e quindi sono qualificabili come “rare circostanze”. E’ da

valutare se condizioni di turbolenza (non necessariamente rappresentativa di inattività

del mercato) possono essere qualificate come “rare circostanze”.

La presenza di particolari condizioni di mercato (e quindi di “rare circostanze”) deve

essere verificata con riferimento ai singoli strumenti in portafoglio.

Le “rare circostanze” devono essere considerate in relazione al loro impatto sulle

finalità di detenzione dello strumento finanziario.

Arco temporale entro il quale la società è in grado di pianificare attendibilmente il

proprio fabbisogno finanziario.

Per le riclassificazioni nella categoria LR non esistono penalizzazioni in caso di vendita

ma la dismissione con largo anticipo rispetto alla scadenza di uno strumento

riclassificato deve essere giustificata.

DETENZIONE

PER UN

PREVEDIBILE

FUTURO

166

REGOLAMENTO 1004/2008: DATA DI ENTRATA IN VIGORE E

NORME TRANSITORIE

DATA DI DECORRENZA

DELLE NUOVE

DISPOSIZIONI

1° luglio 2008

Riclassifica sulla base del fair value alla data di riclassifica

Per le riclassifiche effettuate prima del 1° novembre 2008 è

possibile effettuare la riclassifica sulla base del fair value non

antecedente al 1° luglio 2008

Nel documento in inglese si usa il termine “periods”; nella

traduzione in italiano sulla Gazzetta Ufficiale si è utilizzato il

termine “esercizi”

Normalmente nelle disposizioni sull’entrata in vigore di nuovi

principi o di variazioni di principi viene utilizzato il termine

“annual period” per riferirsi ad un esercizio sociale

La ratio dell’applicazione retroattiva delle disposizioni è quella di

far sì che, con riferimento a taluni strumenti finanziari per i quali

non è più possibile una gestione “attiva”, i valori dell’esercizio

2008 non siano influenzati dai fattori di turbolenza intervenuti a

partire dallo scorso mese di settembre.

In virtù della traduzione della disposizione e della ratio della

norma potrebbe essere plausibile applicare retroattivamente le

nuove disposizioni nel bilancio 2008. Per chi ha pubblicato il

resoconto trimestrale al 30 settembre 2008 si presenta il

problema del restatement di tali dati.

APPLICAZIONE ORDINARIA

DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

NORMA TRANSITORIA

DI APPLICAZIONE

DELLE NUOVE

DISPOSIZIONI

167

REGOLAMENTO 1004/2008: DISCLOSURE

Con riferimento alle attività finanziarie in oggetto di riclassifica, il Regolamento ha

emendato l’IFRS 7 richiedendo alle imprese di fornire in nota integrativa le seguenti

informazioni:

a) l’ammontare e i motivi della riclassifica;

b) il fair value e valore contabile nel trimestre/esercizio (reporting period) corrente e

nei trimestri/esercizi (reporting period) precedenti, fino alla scadenza o vendita

degli asset;

c) la descrizione delle circostanze eccezionali (“rare”) che hanno determinato la

riclassifica;

d) nel trimestre/esercizio (reporting period) di riclassifica: gli utili e le perdite rilevati

sulle attività riclassificate in quel trimestre/esercizio (reporting period) e nel

trimestre/esercizio (reporting period) precedente;

e) nel trimestre/esercizio (reporting period) di riclassifica e nei trimestri/esercizi

(reporting period) seguenti: gli utili e le perdite che sarebbero stati contabilizzati se

non fosse stata effettuata la riclassifica;

f) il tasso effettivo di rendimento degli asset e i flussi di cassa attesi alla data di

riclassifica.

168

Documento Banca d’Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009

Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulla continuità aziendale, sui

rischi finanziari, sulle verifiche per riduzione di valore delle attività e sulle incertezze

nell’ utilizzo di stime.

“Le difficili condizioni economiche e di mercato, prodotte dalla grave crisi finanziaria ed

economica, acquisiscono particolare rilievo nel processo di elaborazione delle prossime

relazioni finanziarie ed impongono a tutti coloro che vi sono coinvolti a vario titolo (componenti

gli organi di amministrazione e di controllo e dirigenti preposti) una attenta riflessione

sull'informativa che dovrà essere resa nel suo complesso all’interno di tali documenti.

In particolare, sono assai forti le aspettative degli utilizzatori dell’informazione finanziaria (ad

esempio analisti, investitori, stampa economica) relativamente alla capacità dei prossimi

bilanci di rappresentare in maniera chiara, completa e trasparente i diversi rischi che oggi le

società si trovano a fronteggiare e le incertezze cui esse possono andare incontro nello

svolgimento della gestione.

Appare, pertanto, indispensabile, in questa fase di mercato, richiamare l’attenzione dei

componenti gli organi di amministrazione e di controllo e dirigenti preposti sulla necessità di

garantire un’adeguata informativa affinché siano chiari gli impatti della crisi sulla situazione

economico-patrimoniale e finanziaria, le scelte operative e strategiche formulate e gli eventuali

correttivi attuati per adattare la strategia dell'impresa al mutato contesto di riferimento. Ciò in

quanto una appropriata trasparenza informativa può contribuire a ridurre l’incertezza e le sue

conseguenze negative”…… omissis

169

Documento Banca d’Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009

Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulla continuità aziendale, sui rischi

finanziari, sulle verifiche per riduzione di valore delle attività e sulle incertezze nell’

utilizzo di stime

A. Redazione del bilancio in continuità aziendale

“Eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi riguardo al presupposto della continuità

aziendale”….. omissis

B. Informazioni sui rischi finanziari ……..omissis

C. Informazioni da fornire in merito alla verifica delle riduzioni per perdite di valore

“Le informazioni da fornire in merito a tale verifica risultano essere particolarmente rilevanti per tutti i soggetti

interessati alle informazioni finanziarie al fine di cogliere in modo appropriato l’intero processo di valutazione

delle attività (le assunzioni alla base nonché di apprezzare i risultati di tali valutazioni ed in particolare le

motivazioni delle svalutazioni operate.

L’attuale contesto di crisi, caratterizzato da una significativa volatilità delle principali grandezze di mercato e

da una profonda incertezza sulle aspettative economiche, rende difficile l’elaborazione di previsioni che

possano definirsi, senza alcuna incertezza, attendibili.

Le predette informazioni dovrebbero considerare la peculiarità del contesto attuale ed evidenziare le

differenze emerse rispetto alle valutazioni dell’esercizio precedente”……. omissis

D. Le incertezze sull’utilizzo di stime ……..omissis

170

Aggiornamento CIRCOLARE 262/05 – 21 gennaio 2014

pagine: 2.7.3 - 2.7.4 – 2.7.5

INFORMATIVA SUL FAIR VALUE:

Trasferimenti tra portafogli

Attività finanziarie riclassificate: valore di bilancio, fair value ed effetti sulla redditività

complessiva;

Attività finanziarie riclassificate: effetti sulla redditività complessiva prima del

trasferimento;

Trasferimento di attività finanziarie detenute per la negoziazione;

Tasso di interesse effettivo e flussi finanziari attesi dalle attività riclassificate;

Gerarchia del fair value;

Portafogli contabili: ripartizione per livelli del fair value;

Variazioni annue delle attività finanziarie valutate al fair value ;

Variazioni annue delle passività finanziarie valutate al fair value;

171

Aggiornamento CIRCOLARE 262/05 – 21 gennaio 2014

pagina 1.5.8

Gerarchia del fair value

Le valutazioni al fair value sono classificate sulla base di una gerarchia di livelli che

riflette la significatività degli input utilizzati nelle valutazioni. Si distinguono i seguenti

livelli:

(a) quotazioni (senza aggiustamenti) rilevate su un mercato attivo – secondo la

definizione dal IFRS 13 (livello 1);

(b) input diversi dai prezzi quotati di cui al punto precedente, che sono osservabili

direttamente (prezzi) o indirettamente (derivati dai prezzi) sul mercato (livello 2);

(c) input che non sono basati su dati di mercato osservabili (livello 3).

172

Aggiornamento CIRCOLARE 262/05 – 21 gennaio 2014

pagina 2.7.43

Parte D – REDDITIVITÀ COMPLESSIVA

Nella presente parte vanno fornite le informazioni di dettaglio previste dallo IAS 1 sul

prospetto della redditività complessiva (importi al lordo e al netto delle imposte, rigiri a

conto economico ecc.).

Si precisa in particolare che:

• nelle sottovoci “variazioni di fair value” va indicato il saldo (positivo o negativo) delle

variazioni di fair value rilevate nell’esercizio;

• nelle sottovoci “rigiro a conto economico” va indicata la parte della riserva da valutazione

trasferita al conto economico (al lordo della relativa componente fiscale); si distinguono,

ove previsto, i rigiri dovuti alla registrazione di “rettifiche da deterioramento” dai rigiri dovuti

al realizzo delle attività (“utili/perdite da realizzo”);

• nelle sottovoci “altre variazioni” figurano le variazioni diverse da quelle sopra considerate

(ad esempio, riduzione della riserva di copertura dei flussi finanziari effettuate in

contropartita del valore dell’attività coperta); sono escluse le variazioni delle riserve da

valutazione rilevate in contropartita delle riserve di utili;

• dalle “altre componenti reddituali al lordo delle imposte” sono escluse le variazioni delle

riserve da valutazione connesse con operazioni di aggregazione aziendale.

173

Soggetti IAS – Problematiche aperte sullo IAS 39

Istituzione di due sole categorie di strumenti finanziari : valutazione al fair value o

valutazione al costo ammortizzato;

possibilità di reversal a conto economico dell’impairment su titoli di capitale

classificati Available for Sale;

possibilità di effettuare l’impairment dei titoli di capitale AFS al valore d’uso e non

al fair value;

eliminazione o attenuazione della tainting provision su titoli classificati HTM;

riduzione del test di efficacia per le coperture;

possibilità di revoca della Fair Value Option;

effettuazione delle svalutazioni considerando anche le expected loss;

revisione del full goodwill.

174

I principi IAS 32 E IAS 39:

Titoli/strumenti finanziari

Crediti

Derivati e operazioni di copertura

Crisi finanziaria: modifiche allo IAS 39

Revisione in corso

Indice

175

Come reagisce il Gruppo UBI Banca in relazione al bilancio dell’ anno 2008.

Primavera 2009: La crisi finanziaria crea problemi per quanto riguarda

l’applicazione dello IAS 39,ovvero per quanto riguarda la rilevazione e la

valutazione degli strumenti finanziari.

Lo IASB inizia un progetto di revisione dello IAS 39.

176

Esercizio 2008

UBI Banca e la relativa informativa economico-finanziaria:

Il conto economico riclassificato

L’impairment di possessi azionari

Le rettifiche di valore su crediti

L’attività di negoziazione, copertura e di cessione/riacquisto di attività/passività

177

Il conto economico riclassificato

dati in mln

Consuntivo

DIC. 08

Consuntivo

DIC. 07 var %

Margine di interesse 2.982 2.686 11,0%

Dividendi e proventi simili 71 84 -14,8%

Utili/perdite partecipazioni valutate al patrimonio netto 0 33 -99,9%

- Commissioni nette escluso performance SGR 1.182 1.345 -12,1%

- Commissioni di performance SGR 6 13 -50,3%

Commissioni nette 1.188 1.358 -12,5%

Risultato attività negoziazione, copertura (161) 51

Risultato cessione/riacquisto attività/passività finanziarie 37 49 -25,3%

Risultato dell'attività/passività fin. valutate al fair value (118) 2

Altri proventi/oneri di gestione 81 138 -41,5%

Risultato della gestione assicurativa 10 40 -75,8%

Proventi operativi 4.090 4.439 -7,9%

- spese per il personale escluso impatto TFR finanziaria 2007 (1.584) (1.590) -0,3%

- impatto TFR finanziaria 2007 0 49

Spese per il personale (1.584) (1.540) 2,9%

Altre spese amministrative (749) (765) -2,0%

Rettifiche di valore su attività materiali e immateriali (278) (245) 13,5%

Oneri operativi (2.611) (2.550) 2,4%

Risultato della gestione operativa 1.478 1.890 -21,8%

Rettifiche di valore nette per deterioramento crediti (566) (258) 119,6%

Rett.valore nette per deterioramento di altre attività/passività (511) (23) 2146,6%

Armonizzazione criteri rettifiche collettive crediti in bonis 0 (91)

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (34) (38) -9,1%

Utile/perdita della cessione di investimenti e partecipazioni 85 23 272,8%

Utile/perdita della operatività corrente al lordo imposte 452 1.503 -69,9%

Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (222) (597) -62,9%

Oneri di integrazione (67) (167) -59,7%

di cui : spese per il personale (48) (194) -75,3%

altre spese amministrative (42) (33) 27,7%

ammortamenti (6) (27) -77,1%

imposte 29 87 -66,9%

Utile/perdita attività non correnti in via di dismissione (netto) (16) 309

Utile/perdita d'esercizio di pertinenza di terzi (79) (107) -26,5%

UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO 69 941 -92,7%

Perdite connesse a titoli: Madoff per 58,2 mln;

Lehman per 10,9 mln;

London Stock Exchange per 24,6 mln.

Impairment possessi azionari: Intesa Sanpaolo per 459,6 mln;

A2A per 19,7 mln;

London Stock Exchange per 24,6 mln.

Maggiori Svalutazioni crediti per (sia analitiche che

collettive) per deterioramento dello scenario congiunturale.

di cui Utili da cessione azioni: Key Client per 7,1 mln;

Borsa Italiana per 20,2 mln;

Centrale dei Bilanci per 23,2 mln;

Parmalat per 16,1ìmln.

di cui Utili da cessione quote di partecipazioni: Pramerica per 55,9 mln;

Assicurazioni Vita per 22,9 mln;

IW Bank per 20,7 mln.

Valutazione negativa Hedge Fund

178

Esercizio 2008

UBI Banca e la relativa informativa economico-finanziaria:

Il conto economico riclassificato

L’impairment di possessi azionari

Le rettifiche di valore su crediti

L’attività di negoziazione, copertura e di cessione/riacquisto di attività/passività

179

I possessi azionari non detenuti per finalità di trading e che non hanno le

caratteristiche per essere classificati tra le “Partecipazioni” poiché la

percentuale detenuta (inferiore al 20%) non consente di configurare

un’influenza notevole sulla “partecipata” devono sostanzialmente essere

classificate alla voce 40 dell’attivo patrimoniale “Attività finanziarie disponibili

per la vendita”

Tali attività vengono valutate al fair value con imputazione delle variazioni di

valore in apposita riserva di patrimonio netto e non quindi a conto economico,

se non per le diminuzioni di valore da impairment.

Impairment di possessi azionari

180

Lo IAS 39 (par. 58) richiede infatti una valutazione, ad ogni data di riferimento

del bilancio, del fatto che per tali attività non vi sia evidenza che abbiano

subito una perdita di valore.

Il paragrafo 59 fornisce esemplificazioni di quando si possa individuare

obiettiva evidenza di perdita di valore e il par. 61, con particolare riguardo agli

investimenti azionari, specifica che:

“una diminuzione significativa o prolungata di fair value…..omissis…al di sotto

del suo costo è inoltre un’evidenza obiettiva di riduzione di valore.”

Problema: i titoli azionari quotati devono essere valorizzati alla quotazione

PUNTUALE rilevata sul mercato al 31 dicembre 2008.

Impairment di possessi azionari

181

Il fair value è quindi potenzialmente diverso dal valore di realizzo diretto che è pari all’importo che l’azienda si aspetta di ottenere da una prossima e specifica transazione sul mercato. Il fair value fa riferimento genericamente a compratori/venditori astratti, consapevoli e disponibili sul mercato.

Per gli strumenti quotati in un c.d. “Mercato attivo” il riferimento è il prezzo della quotazione rinvenibile sul mercato di riferimento.

Fair Value: “E’ il corrispettivo a cui un’attività può essere scambiata o una

passività può essere estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e

consenzienti ”.

I possessi azionari classificati tra le “Attività finanziarie disponibili per la

vendita” devono essere valutati al fair value.

Impairment di possessi azionari

182

Nel processo di impairment a cui è stato sottoposto il possesso azionario

Intesa Sanpaolo, unitamente agli altri titoli quotati su mercati attivi, anche nello

scenario macroeconomico attuale si è proceduto quindi a confrontare il costo

d’acquisto con il Fair value Prezzo quotazione.

Ai fini IAS i titoli si considerano “quotati” se sono negoziati in mercati c.d. “attivi”, vale a dire in mercati nei quali si possono rilevare con regolarità prezzi rappresentativi di normali e regolari transazioni.

L’attuale scenario macroeconomico ha fatto nascere dei dubbi sulla correttezza

di far riferimento, in tali situazioni, al prezzo delle quotazioni di mercati di norma

ritenuti attivi, sui quali però in tali circostanze si registrano prezzi che non si

ritiene siano rappresentativi del reale valore delle aziende oggetto di

valutazione.

Tale questione è oggetto di approfondimento presso l’organismo internazionale

che statuisce i principi contabili (IASB – International Accounting Standards

Board) che tuttora sta lavorando su delle linee guida per una migliore

identificazione di “mercato attivo”.

Impairment di possessi azionari

183

Modalità di determinazione del fair value

Domanda: esiste un “mercato attivo” ossia un mercato che fornisca PRONTAMENTE e CONTINUAMENTE prezzi SIGNIFICATIVI

SI’ NO

Riferimento alle quotazioni più recenti quali best evidence

Riferimento a recenti transazioni di mercato oppure ricorso a tecniche

valutative (delle quali va data ampia informativa) che

quantifichino quale sarebbe stata la quotazione considerando tutti i

fattori che avrebbero influenzato la transazione

Impairment di possessi azionari

184

Impairment di possessi azionari

- L’informativa di bilancio

Stralcio della Nota integrativa al bilancio – Le politiche contabili -

pag. 184 (bilancio 2008)

185

Impairment di possessi azionari

- L’informativa del comunicato stampa

Stralcio del comunicato stampa – pag. 4 (bilancio 2008)

186

Impairment di possessi azionari

- L’informativa di bilancio

Stralcio della Relazione sulla Gestione – pag. 104 (bilancio 2008)

187

Impairment di possessi azionari

- L’informativa di bilancio

Stralcio della Relazione sulla Gestione – pag. 104 (bilancio 2008)

Come riferito nella nota della Relazione la

valutazione è avvenuta al valore di mercato

(ovvero fair value come richiesto dagli IAS)

piuttosto che al patrimonio netto contabile.

Stante la natura “durevole” dell’investimento in

Intesa Sanpaolo si può ragionevolmente ritenere

che una sua valutazione al valore d’uso (come

avviene per le partecipazioni “qualificate”) ovvero

una valutazione che tenesse conto anche dei c.d.

fondamentali dell’impresa possa risultare meglio

rappresentativo del valore della medesima.

188

Impairment di possessi azionari

- L’informativa di bilancio

Stralcio della Nota integrativa al bilancio

Le politiche contabili – pag. 184 (bilancio 2008)

Eventuali riprese di valore, della rimozione dei motivi che avevano originato la perdita di

valore, sono così contabilizzate:

• se riferite a investimenti in strumenti azionari, con contropartita diretta a riserva

di patrimonio;

• se riferite a investimenti in strumenti di debito, sono contabilizzate a conto

economico nella voce “130 Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di b)

attività finanziarie disponibili per la vendita”.

La previsione secondo cui il c.d. reversal dell’impairment (leggasi ripresa di

valore) su titoli azionari debba essere rilevato in apposita riserva di patrimonio

netto e non a conto economico è oggetto di critica da parte del sistema bancario

che, sempre attraverso l’associazione di categoria nonché altri organismi

internazionali, sta proponendo, tra le altre, la revisione di tale prescrizione allo

IASB in modo da uniformare il trattamento delle riprese di valore a quello previsto

per la rilevazione delle altre attività finanziarie ovvero mediante interessamento

del conto economico.

189

Impairment di possessi azionari

- L’informativa di bilancio

Stralcio della Nota Integrativa – pag. 275 (bilancio 2008)

190

Esercizio 2008

UBI Banca e la relativa informativa economico-finanziaria:

Il conto economico riclassificato

L’impairment di possessi azionari

Le rettifiche di valore su crediti

L’attività di negoziazione, copertura e di cessione/riacquisto di attività/passività

191

Le rettifiche di valore su crediti

- L’informativa di bilancio

Stralcio della Nota Integrativa

Le politiche contabili – pag. 186 (bilancio 2008)

192

Le rettifiche di valore su crediti

- L’informativa di bilancio

Stralcio della Nota Integrativa

Le politiche contabili – pag. 186 (bilancio 2008)

193

Incurred Loss vs. Expected Loss

Le perdite attese (“expected loss”) quale risultato di eventi futuri,

indipendentemente dalla loro probabilità di manifestazione, non vanno rilevate

(IAS 39 par. 59).

Le perdite di valore devono essere pertanto “incurred” e non “expected”; la

determinazione dell’impairment deve basarsi su fattori o eventi osservabili e

quantificabili al momento della valutazione (incurred) e non su eventi prospettici o

futuri (expected).

Coerentemente con un modello basato sulle incurred loss eventuali trend

economici attesi che possano condurre ad una perdita attesa non devono

concorrere a fornire una evidenza oggettiva di impairment.

Le rettifiche di valore su crediti

194

L’applicazione della logica delle incurred loss ha portato, nell’attuale scenario

macroeconomico, alla forte penalizzazione dei conti economici.

La crisi economico-finanziaria attuale ha fatto emergere la necessità di pensare

ad una revisione delle disposizioni relative all’impairment del portafoglio crediti.

Tale revisione potrebbe condurre all’abbandono della logica delle “incurred loss” a

favore di modelli che contemplino funzioni anticicliche ovvero meccanismi che, in

periodi economico-finanziari positivi portino alla rilevazione di maggiori

“accantonamenti” e, diversamente, in periodi connotati da forti peggioramenti

dello scenario macroeconomico portino alla rilevazione di minori

“accantonamenti”.

Le rettifiche di valore su crediti

195

Le rettifiche di valore su crediti

- L’informativa di bilancio

Stralcio della Nota Integrativa – pag. 178 (bilancio 2008)

196

Le rettifiche di valore su crediti

- L’informativa del comunicato stampa

Stralcio del comunicato stampa – pag. 4 (bilancio 2008)

197

Le rettifiche di valore su crediti

- L’informativa di bilancio

Stralcio della Relazione della Gestione– pag. 104 (bilancio 2008)

198

Le rettifiche di valore su crediti

- L’informativa di bilancio

Stralcio della Nota Integrativa – pag. 274-5 (bilancio 2008)

199

Esercizio 2008

UBI Banca e la relativa informativa economico-finanziaria:

Il conto economico riclassificato

L’impairment di possessi azionari

Le rettifiche di valore su crediti

L’attività di negoziazione, copertura e di cessione/riacquisto di attività/passività

200

L’attività di negoziazione, di copertura e di cessione e riacquisto di

attività/passività

L’attività di negoziazione e di copertura dei rischi finanziari influisce sui risultati

di bilancio in funzione delle variazioni di fair value delle attività/passività

detenute con finalità di trading ovvero con finalità di copertura (mediante

strumenti derivati) che vengono rilevate direttamente a conto economico.

Allo stesso modo influiscono le c.d. “attività finanziarie valutate al fair value”

(voce 30 dell’attivo patrimoniale) che vengono valutate al fair value con

imputazione delle differenze a conto economico.

Sul conto economico influiscono anche i risultati dell’attività di

cessione/riacquisto delle attività/passività finanziarie non di trading (crediti,

attività disponibili per la vendita, attività detenute sino a scadenza e passività

finanziarie non di trading)

201

L’attività di negoziazione e di copertura

- L’informativa del comunicato stampa

Stralcio del comunicato stampa – pag. 3 (bilancio 2008)

202

L’attività di negoziazione e di copertura

- L’informativa di bilancio

Stralcio della Relazione sulla Gestione – pag. 99-100 (bilancio 2008)

203

L’attività di negoziazione

- L’informativa di bilancio

Stralcio della Relazione sulla Gestione – pag. 82 (bilancio 2008)

204

L’attività di negoziazione

- L’informativa di bilancio

Stralcio della Relazione sulla Gestione – pag. 83 (bilancio 2008)

205

L’attività di negoziazione

- L’informativa di bilancio sui casi Lehman e Madoff

Stralcio della Relazione sulla Gestione – pag. 94 (bilancio 2008)

206

L’attività di negoziazione

- L’informativa di bilancio sui casi Lehman e Madoff

Stralcio della Relazione sulla Gestione – pag. 96-7 (bilancio 2008)

207

L’attività di negoziazione

- L’informativa di bilancio sui casi Lehman e Madoff

Stralcio della Relazione sulla Gestione – pag. 97 (bilancio 2008)

208

L’attività di copertura

- L’informativa di bilancio

Stralcio della Relazione sulla

Gestione – pag. 100 (bilancio 2008)

Stralcio della Nota integrativa – Politiche contabili pag. 186 (bilancio 2008)

209

L’attività di copertura

- L’informativa di bilancio

Stralcio della Nota integrativa – pag. 272 (bilancio 2008)

210

Stralcio della Nota integrativa – pag. 182 (bilancio 2008)

Le attività valutate al fair value (c.d. Fair value option)

- L’informativa di bilancio

211

Le attività valutate al fair value (c.d. Fair value option)

- L’informativa di bilancio

Stralcio della Relazione sulla Gestione – pag. 83 (bilancio 2008)

212

Stralcio della Relazione sulla Gestione – pag. 84 (bilancio 2008)

Le attività valutate al fair value (c.d. Fair value option)

- L’informativa di bilancio

213

Stralcio della Relazione sulla Gestione – pag. 100 (bilancio 2008)

Le attività valutate al fair value (c.d. Fair value option)

- L’informativa di bilancio

214

Stralcio della Nota integrativa – pag. 274 (bilancio 2008)

Le attività valutate al fair value (c.d. Fair value option)

- L’informativa di bilancio

215

Luglio 2009, la crisi finanziaria persiste!!

Come reagisce l’associazione di categoria delle banche italiane.

L’ABI si fa portatrice di proposte di revisione dello IAS 39.

Come procede il progetto di revisione intrapreso dallo IASB.

Si trova un modo di attutire, in bilancio, gli effetti della crisi finanziaria.

Primavera 2009: La crisi finanziaria crea problemi per quanto riguarda

l’applicazione dello IAS 39, ovvero per quanto riguarda la rilevazione e la

valutazione degli strumenti finanziari.

Lo IASB inizia un progetto di revisione dello IAS 39.

216

IAS 39: modifiche in corso

Stato normativo:

• consultazione in atto

• tempistiche provvedimenti di modifica

• tabella riassuntiva modifiche IAS 39

Principali modifiche:

• Classificazione e misurazione

• Criteri di classificazione

• Possessi azionari strategici

• Derivati impliciti in strumenti composti

• Hedge accounting

• Impairment (expected loss model vs. incurred loss model)

217

Stato normativo

A seguito delle pressioni ricevute dal mondo politico internazionale e della situazione di

incertezza dei mercati, lo IASB ha avviato un progetto per la revisione di specifici temi

dello IAS 39 che lo vedrà muoversi coerentemente al FASB (l’omologo ente

statunitense).

La revisione strutturale del principio contabile è preferita a correzioni puntuali che

potrebbero sistemare un problema ma contemporaneamente crearne altri.

La revisione del principio si strutturerà con diverse tempistiche:

Progetto Exposure Draft Finalizzazione

Fair Value Measurement Emessa il 28/5/2009 Fine 2009/inizio 2010

Classificazione e misurazione

Strumenti finanziari

27/28 luglio 2009 In tempo per bilanci

31/12/2009. Applicazione

obbligatoria dal 2012

Impairment collettivo su crediti Ottobre 2009 Nel corso del 2010

Hedge accounting Dicembre 2009 Nel corso del 2010

218

Tavola riassuntiva modifiche IAS 39 Si riporta di seguito una tavola che riassume i principali temi oggetto di modifica mediante confronto

tra: attuale disposizione IAS 39, possibili modifiche (al momento note) e posizione ABI (espressa nel

position paper alla cui redazione UBI ha attivamente contribuito):

Tematica IAS 39 attuale Modifiche IASB Posizione ABI

Categorie 4 categorie: FVTPL,

L&R, AFS, HTM (oltre

a FVO)

2 categorie: fair value

(con impatto a CE o con

imputazione a OCI) e

costo/costo amm.to

2 categorie: fair value (con

impatto a CE) e costo

ammortizzato

Criteri di

classificazione

Innanzitutto intento

aziendale coniugato a

caratteristiche

oggettive dello

strumento

Innanzitutto

caratteristiche oggettive

dello strumento

finanziario e

secondariamente

business model

Business model

Possessi

azionari

strategici (diversi

da controllo o

collegamento)

Classificazione tra AFS Classificazione FV/OCI.

Nessun impatto a CE

nemmeno in fase di

dismissione. No

impairment. Dividendi a

OCI.

Classificazione al costo e

impairment test periodico.

Dividendi a conto

economico.

Riclassifiche Ammesse secondo

regole modificate nell’

ottobre 2008

Ammesse

eccezionalmente solo

per titoli di capitale

classificati FV/OCI

Ammesse solo da fair value

a costo amm.to a seguito

variazioni business model

219

Tavola riassuntiva modifiche IAS 39

Tematica IAS 39 attuale Modifiche IASB Posizione ABI

Derivati impliciti

in strumenti

composti

Scorporo dal contratto

ospite se non

strettamente correlati a

questo

Diverse alternative sono

possibili. Quella preferita

al momento porta a non

scorporare mai il

derivato e,

alternativamente,

classificare l’intero

strumento a FV/CE

oppure a Costo/CA sulla

base delle caratteristiche

oggettive

Mantenimento regole attuali

Hedge

accounting

4 tipologie di copertura: • fair value,

• cash flow hedge,

• macro fair value e

• copertura investimenti netti

In corso di definizione Esecuzione test di efficacia

solo in fase iniziale e

possibile copertura depositi a

vista

Impairment

crediti

performing

Incurred loss model Diverse alternative

possibili.

Quella allo studio al

momento è l’expected

loss model

Previsione dinamica delle

perdite, applicando

componente di rettifica sulla

base di dati storico-statistici

osservati su lungo periodo

che consideri cicli economici

differenziati

220

Categorie

Nelle slide che seguono vengono forniti migliori dettagli, per ciascuna tematica

evidenziata nella tavola precedente, delle modifiche prospettate dallo IASB.

Le modifiche attualmente proposte prevederebbero due categorie per la classificazione

degli strumenti finanziari:

1) Strumenti valutati al costo/costo ammortizzato

2) Strumenti valutati al FV con opzione tra:

a) strumenti valutati al FV con impatto a CE (FV/CE)

b) strumenti valutati al FV con impatto a patrimonio netto (FV/OCI – other

comprehensive income. Con il termine OCI si intendono le poste patrimoniali,

movimentate in contropartita a valutazioni, di cui si deve tenere conto per

valutare la redditività complessiva dell’entità).

Le attuali categorie HTM e L&R verrebbero unificate nella categoria “Costo/Costo

Ammortizzato”.

La categoria AFS viene “sostituita” con quella FV/OCI le cui caratteristiche sono esposte

nella slide che segue.

La Fair Value Option rimarrebbe solo qualora, per uno specifico strumento, la valutazione

al FV in luogo del costo/costo ammortizzato eliminerebbe o ridurrebbe significativamente

incoerenze valutative.

221

Principali modifiche – classificazione e misurazione

Caratteristiche categoria FV/OCI:

Valutazione FV

Impatto valutazione PN (OCI – other comprehensive income)

Impairment NO: la variazione di valore negativa viene sempre iscritta

a OCI, sia che si tratti di delta FV sia che rappresenti

impairment

Riprese di valore NO perché non è previsto impairment. La variazione di

valore positiva è iscritta a OCI

Dividendi SI’ ma solo ad OCI (patrimonio netto)

Trasferimenti ad/da altra

categoria

SI’ qualora muti il business model ovvero, nel caso di

titoli di capitale, venga meno il fine strategico o stabile

dell’investimento

Risultato all’atto della

dismissione

OCI (patrimonio netto)

In sostanza questa categoria accoglierebbe gli strumenti di capitale acquistati non con la

finalità (principale) di trarre profitto dal loro valore o dai dividendi che possono erogare,

bensì con una prospettiva di lungo termine, di tipo strategico.

222

Criteri di classificazione

Secondo le modifiche proposte, la classificazione degli strumenti finanziari (e quindi la

loro valutazione a FV o a costo/costo ammortizzato) dovrebbe avvenire con l’obiettivo di

assicurare al lettore del bilancio la migliore informativa intesa come la possibilità che tale

soggetto ha di stimare nel modo migliore possibile i flussi finanziari futuri attesi così da

assumere al meglio le proprie decisioni di investimento.

L’elemento principale che può incidere sulla stima dei flussi finanziari futuri è

rappresentato dalla sua variabilità (in termini di ammontare o di tempistica dei flussi

finanziari). Tanto più lo strumento è variabile, tanto minori sono le possibilità di poterlo

valutare al costo/CA. Lo strumento potrebbe essere valutato al costo/costo ammortizzato

quando i flussi finanziari rappresentati da capitale e interessi sono determinabili sulla

base di regole contrattualmente stabilite.

Secondo lo IASB il business model (ossia il motivo per il quale un determinato strumento

finanziario è posseduto: finalità di lungo periodo e con rendimento contrattuale definito

piuttosto che logiche di trading o di realizzo di un plusvalore) è l’elemento principale da

tenere in considerazione ai fini della classificazione, ma sempre e solo dopo aver

verificato che lo strumento presenta caratteristiche di variabilità dei flussi finanziari che

consentano la sua valutazione al costo/costo amm.to. Ad es., se lo strumento presenta

flussi finanziari contrattuali determinabili, ma è acquistato con l’obiettivo di realizzare

profitto dall’aumento di valore, deve essere valutato a FV.

223

Possessi azionari strategici (diversi da controllo o collegamento)

Attualmente tali possessi sono classificati nella categoria AFS.

A seguito delle modifiche ipotizzate dallo IASB, dovrebbero essere iscritti nella categoria

FV/OCI (valutazione a FV con impatto a PN). Ciò significa che ogni evento che interessa

tali possessi non interessa mai, nemmeno in fase di dismissione, il CE. Variazioni di FV,

dividendi e plusvalenze/minusvalenze realizzate in occasione della vendita sono imputati

sempre a PN.

Viene meno la necessità di sottoporre ad impairment questi strumenti in quanto qualsiasi

variazione di valore negativa, sia che derivi da un minor FV sia che rappresenti un vero

impairment, è imputata a PN.

ABI nel suo position paper chiede di poter valutare questi possessi azionari al costo in

quanto si ritiene che sia il metodo che meglio rappresenta la finalità per cui sono

detenuti. Tuttavia sono scarse le probabilità che lo IASB possa mutare l’orientamento

attuale.

UBI Banca inoltre ha richiesto ed ottenuto l’inserimento nel Position Paper di uno

specifico punto nel quale viene richiesto che le riprese di valore su titoli di capitale ora

AFS debba essere contabilizzata a CE e nei limiti dell’originario valore di iscrizione

(auspicando che non si prenda come tetto massimo il valore del titolo al momento del

passaggio al nuovo principio IAS 39). Va però tenuto in considerazione che lo IASB si sta

muovendo nella direzione di non consentire l’iscrizione a CE di riprese di valore su titoli

azionari (che dovrebbero essere classificati solo nella categoria FV/OCI).

224

Riclassifiche

Lo IAS 39 attuale prevede alcune possibilità di riclassifica tra le diverse categorie,

ampliate nell’ottobre scorso con l’obiettivo di consentire:

1. in occasioni eccezionali, quale può essere la recente crisi finanziaria, la riclassifica di

strumenti finanziari dalla categoria FVTPL verso qualsiasi altra categoria; e

2. sempre la riclassifica da FVTPL e AFS verso L&R quando lo strumento possiede le

caratteristiche oggettive proprie della categoria crediti e finanziamenti e viene meno

la finalità di detenzione per trarre profitto nel b/t.

Le modifiche prospettate dallo IASB limitano le possibilità di riclassifica ai soli possessi

azionari strategici (ma non di controllo/collegamento) che, qualora perdono la

caratteristica della strategicità, devono essere riclassificati nella categoria FV/CE. Anche

il passaggio inverso è possibile se le caratteristiche proprie della categoria FV/OCI sono

acquisite dopo la rilevazione iniziale.

Le possibilità di riclassifica sono sostanzialmente eliminate con l’unica eccezione dei

possessi azionari strategici (diversi da controllo/collegamento). Di conseguenza è

necessario porre particolare attenzione alla collocazione dello strumento in fase di

rilevazione iniziale dello stesso.

225

Derivati impliciti in strumenti composti

L’attuale IAS 39 prevede lo scorporo dei derivati impliciti in strumenti composti (es. PO

convertibile, PO con indicizzazione ecc.) solo se tali derivati non sono strettamente

correlati, in termini di esposizione al rischio, allo strumento che li ospita. In presenza di

una stretta correlazione non è possibile procedere allo scorporo.

Al momento lo IASB sta valutando diverse modifiche alternative allo IAS 39 su questo

punto. Con ogni probabilità, nel tentativo di perseguire una maggiore semplificazione del

principio, verrà eliminato l’obbligo di scorporo dei derivati. In altri termini, verrebbe

rimossa dal principio contabile la tematica dello scorporo dei derivati impliciti.

Di conseguenza lo strumento composto (formato da derivato più contratto ospite) potrà

essere valutato:

1. a FV/CE

2. a costo/costo amm.to qualora lo strumento composto abbia le caratteristiche di

determinabilità dei flussi.

Con le nuove regole potrebbero essere numerosi gli strumenti composti da valutare

interamente al FV/CE (a scapito della valutazione al CA) con la conseguenza di portare

volatilità a CE. E’ il caso, ad esempio, di mutui che prevedono un tasso cap.

Anche per tale ragione la posizione ABI espressa nel position paper è quella di

mantenere inalterate le regole attuali di scorporo.

226

Hedge accounting

Ad oggi non è ancora noto come lo IASB voglia rivedere questo tema dello IAS 39.

Il documento di consultazione è previsto per la fine di questo anno per consentirne la

finalizzazione nel corso del 2010.

La richiesta del sistema bancario internazionale (ABI inclusa) va nella direzione di una

semplificazione delle regole attuali soprattutto con riguardo alla possibile eliminazione del

test di efficacia periodico.

227

Impairment crediti performing

Lo IAS 39 attuale prevede un modello di impairment collettivo dei crediti basato sulle

incurred loss (non consentendo la rilevazione di perdite future, anche se attese).

Questo modello espone eccessivamente le aziende alla congiuntura del sistema pertanto

sono allo studio dello IASB diverse possibili alternative tra cui quella di adottare un

modello basato sull’expected loss.

Con l’expected model si stimerebbe sin dall’iscrizione iniziale la previsione di perdita sul

credito, determinando così il tasso di rendimento effettivo sulla base dei flussi finanziari

stimati e non su quelli contrattuali. La variazione del merito creditizio verrebbe iscritta a

CE sulla base della revisione dei flussi finanziari attesi. La variazione potrebbe essere

negativa ma anche positiva e quindi il valore di iscrizione del credito potrebbe essere

lungo la sua vita superiore a quello rilevato in fase iniziale (per effetto di un

miglioramento nelle previsioni di perdita in termini di rischio di credito). Al momento lo

IASB ha emanato un documento con l’obiettivo di raccogliere informazioni circa la

possibilità di adottare nel concreto questo modello.

Qualora lo IASB optasse per l’expected loss model, si profilano forti impatti sui sistemi

informatici. Inoltre, sin dal momento dell’erogazione del credito è necessario individuare

con esattezza le componenti del prezzo per valutare il rischio di credito.

228

IFRS 9 – Contabilizzazione attività e passività finanziarie

Il progetto di miglioramento dello IAS 39 intrapreso dallo IASB è tuttora in corso ed ha

previsto tre fasi di cambiamenti.

La prima fase ha riguardato le regole di classificazione e valutazione degli

strumenti finanziari (IFRS9, pubblicato il 12 novembre 2009 per la parte relativa alle

attività finanziarie e il 28 ottobre 2010 per la parte relativa alle passività finanziarie).Il

documento prevede l’entrata in vigore delle nuove regole a partire dai bilanci che

iniziano dal 1° gennaio 2013. Gli operatore richiedono dal 1° gennaio 2015.

La seconda fase tratta le regole del costo ammortizzato e dell’impairment

(exposure draft emessa nel novembre 2009 – ED 2009/12) mentre

la terza fase regolamenta le regole di copertura contabile (exposure draft

pubblicato in dicembre 2010).

Contestualmente nell’ambito del continuo processo di miglioramento del corpo dei

principi internazionali sono oggetto di miglioramento anche le regole della

derecognition (exposure draft emessa nel marzo 2009 – ED 2009/3) e della definizione

e misurazione del fai value (exposure draft emessa nel maggio 2009 – ED 2009/5).

229

IFRS 9 – Contabilizzazione attività e passività finanziarie

La modifica nelle regole di classificazione contenuta nell’IFRS 9 prevede

l’identificazione di due sole categorie per la classificazione delle attività e

passività finanziarie. Esse sono distinte in:

strumenti finanziari al costo ammortizzato;

strumenti finanziari al fai value con imputazione al conto economico.

Viene pertanto eliminata la categoria delle Available for Sale mentre le

categorie Held to Maturity e Loans and receivables sono state, di fatto,

accorpate.

La nuova classificazione è in funzione della finalità di detenzione dello

strumento finanziario in particolare:

• nella prima categoria vengono ricompresi gli strumenti acquisiti o emessi

con finalità di lungo periodo o di detenzione fino alla scadenza;

• la seconda categoria accoglie gli strumenti acquisti o emessi per generare

un utile nel breve periodo o attraverso una gestione dinamica.

230

Alla data di prima applicazione dell’IFRS 9 occorrerà raccordare le categoria di

classificazione previste dall’attuale versione dello IAS 39 con le due categorie individuate.

Di seguito viene proposta un’ipotesi di tabella di raccordo che potrebbe essere valida per la

maggior parte degli strumenti finanziari, fatte salve le analisi specifiche sulle caratteristiche

dello strumento.

Attuale versione dello IAS 39 Proposta di modifica

Held to maturity Financial Instruments at Amortised Cost

Loans & Receivables Financial Instruments at Amortised Cost

Heold for trading Financial Instruments at Fair value

Fair value option Fair value Option (categoria più limitata)

Available For Sale Financial Instruments at Amortised Cost

oppure Financial Instruments at Fair

value sulla base del business model o

delle intenzioni del management.

231

Tabella riepilogativa in cui si evidenziano le principali differenze fra la versione attuale dello IAS

39, le proposte contenute nell’Exposure Draft e la versione definitiva dell’IFRS 9.

Tematica IAS 39 attuale Proposta ED 7 IFRS 9

Ambito di applicazione Attività e passività

finanziarie

Attività e passività

finanziarie

Solo attività

finanziarie – passività

finanziarie escluse

Classificazione 4 categorie: fair value a

conto economico, L&R,

HTM e AFS

2 categorie: fair value (2

sotto categorie: con

imputazione a conto

economico oppure con

imputazione a OCI) e

costo ammortizzato sulla

base di 1) caratteristiche

dello strumento

finanziario e 2) gestione

dello strumento da parte

del management

Confermata

impostazione ED 7.

Driver di

classificazione:

- Business Model e

- Caratteristiche dello

strumento.

232

Tematica IAS 39 attuale Proposta ED 7 IFRS 9

Tainting rule Qualora nel corso di un

esercizio fosse venduto o

riclassificato, prima della

scadenza, un importo non

irrilevante degli investimenti

classificati in tale categoria,

scatta la penalità della

“tainting rule”

Non prevista Non prevista

Riclassifiche Ammesse secondo le

regole modificate a ottobre

2008

Non ammesse Obbligo di riclassifica

in caso di modifica del

business model. In

tutti gli altri casi non

ammesse.

233

Tematica IAS 39 attuale Proposta ED 7 IFRS 9

Fair value option Tre fattispecie previste

dall’attuale IAS 39:

- riduzione degli

accounting

mismatches;

- gestione di un gruppo

di strumenti finanziari

“on fair value basis”;

- presenza di derivati

impliciti che sarebbero

da scorporare.

Possibilità di classificare

al fair value strumenti che,

per le loro caratteristiche

tecniche, dovrebbero

essere valutati al costo

ammortizzato in caso di

riduzione dell’accounting

mismatch.

Confermata

impostazione ED 7.

Derivati incorporati Scorporo del derivato se

non strettamente correlato

Eliminazione della

possibilità di scorporo. Gli

strumenti ibridi sono

considerati un’unica entità

Confermata

impostazione ED 7

(con riferimento ai

derivati iscritti

nell’attivo).

234

Tematica IAS 39 attuale Proposta ED 7 IFRS 9

Partecipazioni non di

trading (non di

controllo o

collegamento)

Classificate negli AFS Possibilità di valutazione

a fair value con

imputazione delle

variazioni di valore e dei

dividendi a patrimonio

netto (OCI), senza

effettuare il rigiro a conto

economico neanche in

caso di dismissione

Possibilità di

valutazione a fair

value con imputazione

delle variazioni di

valore a patrimonio

netto (OCI), senza

effettuare il rigiro a

conto economico

neanche in caso di

dismissione. I

dividendi sono iscritti a

conto economico.

Effective date === Nd

Applicazione anticipata

permessa.

A partire dagli esercizi

che iniziano dal

1/1/2013.

Applicazione

anticipata permessa.

235

Tematica IAS 39 attuale Proposta ED 7 IFRS 9

Periodi a confronto === Richiesti Su base facoltativa

per chi applica il

nuovo principio per la

prima volta nel 2009

e nel 2010.

Regole di transizione === Applicazione

retrospettiva. Regola

semplificata per il

ricalcolo del costo

ammortizzato (in caso di

passaggio da FVtPL a

CA).

Confermata

impostazione ED 7,

con alcune modifiche

su singoli aspetti di

dettaglio.

236

EXPOSURE DRAFT / IASB 28 novembre 2012

Aggiornamenti

In data 28 novembre 2012, lo IASB ha pubblicato un Exposure Draft – oggetto di

possibili commenti entro il prossimo 28 marzo - che propone limitati cambiamenti

alle regole di classificazione e misurazione previste dall’IFRS 9: Strumenti

Finanziari (principio la cui applicazione ricordiamo essere obbligatoria dal

1/1/2015 previa omologazione da parte dell’EFRAG).

Lo IASB ha deciso di introdurre alcune limitate modifiche del principio allo scopo

di:

i. ridurre alcune differenze con l’analogo principio del FASB in modo da poter

aumentare la comparabilità nella contabilizzazione degli strumenti finanziari;

ii. tener conto delle interazioni tra la classificazione e misurazione delle attività

finanziarie e la contabilizzazione di passività derivanti da contratti assicurativi;

iii. chiarire un ristretto numero di domande applicative in tema di classificazione

e misurazione di attività finanziarie.

Ciò premesso, allo scopo di comprendere le principali modifiche introdotte, occorre

ricordare inizialmente che l’IFRS 9 prevede un solo approccio per la

classificazione di tutte le tipologie di strumenti finanziari (ivi inclusi quelli che

contengono derivati incorporati).

237

EXPOSURE DRAFT / IASB 28 novembre 2012

Aggiornamenti

In particolare tale approccio prevede due criteri che devono essere tenuti,

contemporaneamente, in considerazione per la classificazione di un’attività:

1. le caratteristiche oggettive dei flussi di cassa contrattuali dell’attività: una

classificazione tra le attività valutate al costo ammortizzato è possibile solo se i

flussi contrattuali dello strumento prevedono solamente il pagamento di capitale

ed interessi;

2. il modello di business dell’entità: la classificazione tra le attività valutate a costo

ammortizzato è possibile solo nel caso in cui lo scopo è quello di ricevere i flussi di

cassa contrattuali.

L’ Exposure Draft interviene su questa impostazione.

In particolare con riferimento alle caratteristiche dei flussi di cassa contrattuali

l’obiettivo del documento è quello di chiarire quando i flussi di cassa contrattuali

rientrano nel concetto di “solo capitale e interessi” nel caso in cui il tasso di interesse

dello strumento finanziario sia “a leva” o rideterminato secondo una periodicità diversa

– mismatch – da quella a cui il tasso di riferisce (es. rideterminazione di un tasso a tre

mesi effettuata ogni mese).

A tal proposito l’ED afferma che un’attività finanziaria ha flussi di cassa contrattuali che

rappresentano solo capitale e interessi nel caso in cui l’effetto della succitata leva, o

del mismatch, risultasse insignificante rispetto ai flussi di cassa di uno strumento

similare che non possiede tali elementi.

238

EXPOSURE DRAFT / IASB 28 novembre 2012

Aggiornamenti Per quanto riguarda il business model, l’ED propone una risposta alle domande

pervenute allo IASB in merito alla coerenza tra operazioni di vendita di strumenti di

debito e la loro classificazione tra le attività valutate al costo ammortizzato (ovvero

attività detenute per incassare i flussi di cassa contrattuali).

A tal proposito nel documento viene fornita una guida applicativa relativa alle tipologie di

attività e alla frequenza/natura delle operazioni di vendita che potrebbero consentire

l’iscrizione dell’attività tra le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; in

particolare viene rilevato come necessario, per decidere quando i futuri flussi di cassa

sono attesi dai flussi contrattuali o da una vendita, considerare la frequenza e la

rilevanza di vendite passate, le motivazioni di quelle vendite e le aspettative di future

vendite. Non risultano introdotte specifiche soglie quantitative.

Importante novità, apportata anche alla luce delle osservazioni pervenute allo IASB da

parte dell’industria assicurativa, che permetterà la classificazione di quegli strumenti di

debito che pur avendo flussi di cassa contrattuali rappresentati da capitale e interessi

non soddisfano i succitati criteri per la classificazione a costo ammortizzato – poiché

rientranti in un portafoglio detenuto non solo per incassare i flussi contrattuali ma anche

per possibile vendite, è l’introduzione, per le attività finanziarie, di una nuova

categoria contabile denominata “fair value through other comprehensive income –

FVOCI – . Tale nuova categoria contabile prevederà la valutazione a FV dello

strumento finanziario con imputazione ad OCI delle variazioni di FV.

239

EXPOSURE DRAFT / IASB 28 novembre 2012

Aggiornamenti

L’informazione relativa al costo ammortizzato sarà necessaria per il calcolo degli interessi e per

l’impairment similarmente alle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato. In caso di

cancellazione contabile dell’attività si procederà al riversamento della riserva OCI cumulata nel conto

economico.

Appare di tutta evidenza come la categoria in parola abbia diversi punti in comune con l’attuale

categoria AFS prevista dallo IAS 39; tuttavia, da una prima analisi effettuata, sembrerebbe essere

presente un’importante differenza in caso di impairment dell’attività. In tal caso infatti si deve rilevare

che:

a) l’importo contabilizzato a conto economico quale impairment non sia determinato in funzione del

FV dello strumento ma calcolato utilizzando il modello di impairment attualmente in fase si

implementazione per tutte le attività valutate al costo ammortizzato (c.d. fase 2 del progetto di

verifica dello IAS 39);

b) non si procederebbe al rigiro della riserva a conto economico (come nel caso degli AFS) ma la

riserva risulterebbe iscritta ad OCI.

Nella figura 1 si propone una esemplificazione del processi di classificazione contabile secondo le

attuale previsioni dell’IFRS 9 integrata dalla succitata novità introdotta nell’ED.

Si segnala infine come l’ED abbia previsto la possibilità di applicare anticipatamente, e

singolarmente rispetto alle altre norme dell’IFRS 9, le previsioni relative alla FVO sulle passività

finanziarie - leggasi imputazione ad OCI delle variazioni del merito creditizio dell’emittente – non

appena sarà emessa una versione completa dell’IFRS 9. Tale facoltà sarà temporalmente differita

per le società UE, rispetto all’emanazione del principio da parte dello IASB, in funzione

dell’omologazione del succitato principio da parte dell’EFRAG.

240

EXPOSURE DRAFT / IASB 28 novembre 2012 - Figura 1

Alla luce delle modifiche introdotte le previsioni del succitato ED, se confermato, avranno

importanti effetti sulle scelte del Gruppo al momento della prima applicazione dell’IFRS 9.

241

Modifiche IAS 39 – Aggiornamento a dicembre 2013

Le modifiche dello IAS 39

Il processo di revisione integrale dello IAS 39 è tuttora in itinere e, allo stato attuale,

nessun documento emesso dallo IASB è stato oggetto di omologazione da parte

della Commissione Europea. Ricordando che in merito all’adozione obbligatoria

delle nuove regole contabili, in data 19 novembre 2013 lo IASB ha emesso

l’amendment “Hedge Accounting and amendments to IFRS 9, IFRS 7 and IAS 39”

che conferma la cancellazione del 1° gennaio 2015 quale data di prima applicazione

obbligatoria dell’IFRS 9; tale data sarà presumibilmente ridefinita nel corso del

2014.

Ulteriormente, l’amendment consente, per le passività finanziarie in FVO, di

applicare le nuove previsioni in materia di rilevazione della variazioni del proprio

merito creditizio nel prospetto della Redditività Complessiva (e non più a Conto

Economico) ancora in vigenza dello IAS 39, quindi prima che sia completato il

processo di introduzione dell’intero IFRS 9.

(segue)

242

Modifiche IAS 39 – Aggiornamento a dicembre 2013

Le modifiche dello IAS 39 Sintesi delle tre distinte fasi del progetto in parola:

Fase I – Classification and Measurement Nel mese di dicembre 2012 é stato pubblicato un Exposure Draft che prevede

limitati emendamenti alle precedenti versioni del principio, emesse rispettivamente

nel novembre 2009 e nell’ottobre 2010. L’Exposure Draft propone l’introduzione di

una terza categoria classificatoria per le attività finanziarie, c.d. Fair Value/OCI,

destinata ad accogliere gli strumenti di debito che l’impresa può detenere sia con

l’intento di incassare flussi contrattuali nonché con l’intenzione di rivenderli.

Nel corso del 1° semestre 2014 è attesa la definizione del documento.

Fase II – Impairment methodology Nel I trimestre 2013 è stato pubblicato un nuovo Exposure Draft sulla scorta delle

analisi e delle deliberazioni effettuate da parte dello IASB successivamente alla

pubblicazione, avvenuta nel gennaio 2011, del Supplementary Document. Tale

metodologia di impairment dovrebbe essere applicata a tutte la attività finanziarie

valutate al costo ammortizzato, alle attività finanziarie che saranno iscritte nella

succitata nuova categoria Fair Value/OCI e agli impegni ad erogare e alle garanzie

finanziarie non valutati al fair value con impatto a conto economico.

Nel corso del 1° semestre 2014 è attesa la definizione del documento. (segue)

243

Modifiche IAS 39 – Aggiornamento a dicembre 2013

Le modifiche dello IAS 39

Fase III – Hedge Accounting In data 19 novembre 2013, lo IASB ha pubblicato l’amendment all’IFRS 9 relativo al c.d.

“General Hedge Accounting” le cui previsioni sono sostanzialmente volte sia ad avvicinare la

rappresentazione contabile delle coperture alle logiche di risk management che all’introduzione

di un principio più centrato sull’obiettivo che si intende raggiungere per il tramite della

copertura e sulle modalità realizzative di tale obiettivo.

In breve, le principali novità presentate da tale emendamento, sono così sintetizzabili:

eliminazione dell’obbligatorietà di test quantitativi per la verifica dell’efficacia a favore

della scelta da parte dell’entità di un metodo quantitativo piuttosto che qualitativo,

applicato poi costantemente, in funzione di quello ritenuto più appropriato per catturare le

caratteristiche rilevanti della relazione di copertura (nonché le motivazioni sottostanti

all’inefficacia della medesima);

necessità, in caso di inefficacia, di ricalibrare le relazioni di copertura (c.d. rebalancing)

agendo sulla posta coperta ovvero sullo strumento di copertura qualora la strategia del

risk management che ha instaurato la copertura rimanga invariata, in luogo della chiusura

delle medesime (c.d. discontinuing);

possibilità di coprire posizioni nette.