2° CONGRESSO RIOC – VICENZA - 15 Novembre 2009 BENVENUTI al 2° CONGRESSO RIOC.
Vicenza 29 Novembre 2007
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Vicenza 29 Novembre 2007
Gestire le lettere di credito ed i crediti documentari alla luce delle nuove norme ed usi uniformi ICC 600
BANCA POPOLARE DI VICENZA
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Le Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari non si pongono come leggi o come raccolte di usi, cioè come usi normativi, ma costituiscono clausole d'uso, integrative della volontà negoziale dei contraenti, e quindi hanno valore tra le parti solo in quanto le parti le hanno volute, incorporandole nel testo del credito documentario.
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Di conseguenza hanno valore vincolante per le parti soltanto nella misura in cui non interferiscano con l'applicazione di norme imperative di origine nazionale, internazionale o sovranazionale; inoltre, essendo prive di forza normativa, la loro violazione o falsa applicazione non è censurabile in sede di legittimità.
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Le stesse N.U.U. chiariscono il proprio carattere suppletivo nell’art. 1, che stabilendone il campo applicativo, dice che le stesse “… si applicano a qualunque credito documentario (ivi comprese, nella misura in cui vi si possano applicare, le lettere di credito stand-by), quando il testo del credito indica espressamente che esso è soggetto alle Norme”.
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Esaminiamo le novità più significative introdotte
dalle N.U.U. ICC 600 in vigore dal 1 Luglio
2007.
Nota bene: le normative precedenti non sono
annullate, ma soltanto aggiornate dall’attuale
versione.
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Articolo 1 - Applicazione delle NUU
Viene riconfermato l’obbligo, ai fini della loroapplicazione, di un’indicazione, nel corpo del creditodocumentario, del tipo:
“Il presente credito è soggetto alle NUU Pubblicazione ICC 600”,
oppure “Subject to UCP Pubb. ICC 600”
o frasi similari.
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Articolo 1 - Applicazione delle NUU
“.. ove costituiscano parte integrante del testo del credito ..”(Ex articolo 1 ICC 500)
Il messaggio swift MT700 è stato aggiornato con laintroduzione del campo 40E che contiene l’esplicitoriferimento alla normativa applicata.
L’applicazione delle ICC 600 è definita dalla dicitura “UCPLATEST VERSION” o simile, altre diciture comportanouna normativa diversa dalle nuove regole.
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Articolo 1 - Applicazione delle NUU
Banche con organizzazione insufficiente possonoderogare ed applicare NUU 500 per poter usufruire diun numero maggiore di giorni per il controllodocumenti.
E’ sempre necessaria un’attenta lettura del testo delcredito per verificare:- quale versione NUU viene applicata;- eventuale esclusioni di articoli specifici;- eventuale inserimento di condizioni aggiuntive.
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Articolo 1 - Applicazione delle NUU
CASISTICA
“… Should any terms or conditions stipulated in
this credit be contradictory to or inconsistent
with that of UCP 600, the relative UCP 600
provision(s) is/are deemed expressly modified
and/ or excluded …”
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Articolo 2 - Definizioni
Si tratta di un articolo di nuova concezione, contenente la definizione preliminare di termini successivamente utilizzati in vari articoli delle NUU. Oltre alle definizioni dei soggetti interessati ad un’operazionedi credito documentario ed alle varie situazioni viene introdotto un nuovo concetto:
“Honour” ( ”Onorare” )
“… qualunque pattuizione irrevocabile, comunque denominata o descritta, che costituisce un impegno inderogabile della banca emittente di onorare una presentazione conforme…””
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Articolo 2 - DefinizioniSi fanno rientrare in questa definizione le seguenti prestazioni:
1. o il pagamento a vista, se il credito è utilizzabile per pagamento a vista; (BY PAYMENT)
2. o l’assunzione di un impegno di pagamento differito e il pagamento alla scadenza, se il credito è utilizzabile per pagamento differito; (BY DEF PAYMENT)
3. o l’accettazione di una tratta spiccata dal beneficiario e il pagamento alla scadenza, se il credito è utilizzabile per accettazione. (BY ACCEPTANCE)
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Articolo 3 - Interpretazioni
“…Il credito è irrevocabile anche in assenza di una indicazione in tal senso…”
Il credito revocabile non è più contemplato dalle nuove norme,quindi il credito è considerato IRREVOCABILE anche senzaesplicita indicazione nel testo.
Qualora fosse richiesta l’emissione di un credito revocabile sarànecessario inserire una specifica deroga all’articolo in riferimento e riportare le condizioni di validità della clausola diRevocabilità regolate dalle disposizioni presenti nell’articolo 8delle ICC 500.
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Articolo 12b - Designazione
“…designando una banca ad accettare una tratta o ad assumere un impegno di pagamento differito, la banca emittente autorizza detta banca designata a pagare anticipatamente o ad acquistare una tratta accettata….”
La novità introdotta dal punto b riguarda la possibilità per la banca designata di scontare “pro-soluto” la tratta a scadenza accettata od anticipare l’esecuzione del proprio impegno di pagamento a scadenza, su presentazione di documenti conformi.
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Articolo 14 – Criteri generali per l’esame dei documenti
Prescrizione innovativa rilevante è la riduzione del terminemassimo entro il quale le banche devono decidere se lapresentazione è da considerarsi conforme.
Dai precedenti 7 giorni lavorativi bancari si è passati ora a5 giorni lavorativi bancari successivi alla presentazione.
Viene precisato che non è necessario che i dati in un documento siano identici ai dati altrove presenti nel documento stesso, in ogni altro documento prescritto dalcredito o nel credito stesso, purché non siano però con essi discordanti.
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Articolo 14 - Criteri generali per l’esamedei documenti
In particolare (punto J), gli indirizzi del beneficiario edell’ordinante in qualunque documento, esclusi i documenti di trasporto, possono essere non conformi a quanto indicatonel credito tranne che per il Paese (nazione).
L’orientamento affermatosi più recentemente è quello per il quale dovrebbero valutarsi come ininfluenti, per l’accettazionedei documenti, lievi ed insignificanti difformità con quantostabilito dal credito documentario, e che come tali nondovrebbero essere opposte dalla banca al beneficiario in quantonon alteranti il valore commerciale dei documenti stessi.
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Articolo 17 – Documenti originali e copie
E’ un nuovo articolo che chiarisce in modo definitivo il problema dei documenti da presentare in originale e copie quando non c’è un’esplicita indicazione a riguardo e definiscei criteri da seguire per classificare un documento come originaleo copia.
Ogni documento richiesto dal credito deve essere presentato almeno in un originale.
La firma, manoscritta o riprodotta meccanicamente (in Italiamai firma stampigliata od etichetta) è il primo elemento baseche qualifica un originale.
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Articolo 18 – Fattura commerciale
Le fatture emesse in Italia non possono essere prive della data di emissione (art. 21 T.U. IVA 2007)
Quindi le fatture nei crediti all’esportazione devono essere datate
Analogamente, nei crediti all’importazione, specificare nel testo del credito documentario come documento richiesto la “fattura datata e firmata”
(art. 25 T.U. IVA 2007)
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Articoli 19 – 25 I documenti di trasporto
Il primo documento di trasporto trattato, per prassi internazionale consolidata nei trasporti, al posto della Polizza di Carico Marittima è il cosiddetto “Documento di trasporto relativo ad almeno due diversi modi di trasporto”.
Viene eliminato l’aggettivo “multimodale”.
Ai fini del controllo documenti, l’apparenza formale, vale a dire il contenuto del documento, prevale sul nome del documento presentato.
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Articoli 19 – 25 I documenti di trasporto
I documenti di trasporto trattati in questi articoli devono sempre recare il nome del vettore ed essere firmati.
E’ stata eliminata la definizione della Polizza di Carico come “Marittima” od “Oceanica”.
E’ stata eliminata la qualifica di trasporto “porto a porto”.
Sul documento di trasporto aereo (AWB) un’annotazione relativa alla effettiva data di spedizione, anche se non richiesta dal credito, è considerata data di spedizione.
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Articolo 27 – Documenti di trasporto netti
“…Le banche accettano solo documenti di trasporto
netti …”
Non è più necessario che la clausola “clean on board”
venga apposta sul documento anche se il testo del credito
richiede la presentazione di documento di trasporto netto.
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Articolo 28 - I documenti di assicurazione
• Polizza di Assicurazione (Insurance Policy)
E’ il contratto originale di assicurazione concluso fra assicurazione ed assicurato;
• Il Certificato di Assicurazione (Insurance Certificate)
E’ la dichiarazione rilasciata dall’assicuratore in merito all’esistenza di un contratto di assicurazione
del quale contiene i principali estremi.
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Articolo 28 - I documenti di assicurazione
Tra i soggetti abilitati a firmare per conto delle compagnie assicurative o di assicuratori è stato aggiunto il “procuratore” (= proxy).
E’ previsto che il documento assicurativo possa contenere clausole di esclusione senza per questo essere oggetto a riserve (esempio: la clausola “all risks”).
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Art. 35 - Esonero di responsabilità per le
trasmissioni e le traduzioni
La norma sullo smarrimento dei documenti
tutela gli esportatori in quanto il rischio di
smarrimento dei documenti - valutati conformi,
in viaggio da banca designata a banca emittente
- è della banca emittente (ovvero dell’ordinante).
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Art. 35 - Esonero di responsabilità per le trasmissioni e le traduzioni
Per gli importatori è necessario prestare massima attenzione al testo del credito in fase
di emissione e per tutelarsi è opportuno inserire una condizione aggiuntiva del seguente tenore:“…Notwithstanding the provision of UCP 600 Art. 35, the issuing bank of this credit shall not reimburse the nominated bank (or confirming bank) when the document required have been lost in transit between the nominated bank (or confirming bank) and the issuing bank…”
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ESPORTAZIONI – PROBLEMATICHE GENERALI
Ridotto utilizzo della leva finanziaria e assicurativa asupporto delle esportazioni
imprese esportatrici italiane per durata della dilazione di pagamento:
nessuna/ fino ad un mese 21,3%da 1 mese a 3 mesi 68,3%
--------------- 89,6%
da 3 mesi a 12 mesi 8,9%da 1 anno a 2 anni 0,6%da 2 anni a 5 anni 0,6%oltre 5 anni 0,2% TOTALE 100,0%
Fonte: Elaborazione dati Mediocredito Centrale 2006.
262626
CLIENTI E MERCATI: AUMENTO ATTIVITA’ PER LE PMI
Ripartizione del fatturato e operatività all’estero(valori in €/mln)
Fonti: Istat “Annuario statistico italiano 2006”
Fatturato estero
% su totale
Micro imprese 28.163 11,2%
Piccole imprese 78.997 31,5%
Medie imprese 39.401 15,7%
Grandi Imprese 104.078 41,6%
Totale 250.639
Fatturato totale
% su totale
Micro imprese 580.092 27,5%
Piccole imprese 648.432 30,7%
Medie imprese 227.968 10,8%
Grandi Imprese 655.354
Totale 2.111.846 100%
31,0%
IL 60% DELL’EXPORT ITALIANO È SVILUPPATO DALLE PMI
100%
272727
Fatturato estero
% su totale
Totale 250.639
Fatturato totale
% su totale
2.111.846 100% 100%
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Brasile: + 4% nel 2006+ 3,5% nel 2005Argentina:+ 7% nel 2006+ 4% nel 2005
Europa Centro Orientale:+ 5,5% nel 2006+ 4,8% nel 2005Russia:+ 7,3% nel 2006+ 6,6% nel 2005
Cina: + 9% nel 2006+ 7,5% nel 2005India: + 6,4% nel 2006+ 6,7% nel 2005
Singapore:+8,8% nel 2006+4,4% nel 2005Giappone:+ 4,4% nel 2006+2,3% nel 2005
Fonte: IMF, marzo 2007
Africa (Totale):+ 4,5% nel 2006+ 5,4% nel 2005
Mercati e tassi di crescita del PIL
Mercati esteri di riferimento
USA: + 4,3% in 2006+ 3,5% in 2005Canada:+ 2,9% in 2006+ 3,1% in 2005
Maghreb:+ 4,1% in 2006+ 5,3% in 2005
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CRITICITA’ E PROSPETTIVEDEL CREDITO DOCUMENTARIO
Il core business del servizio estero delle banche sarà il credito documentario sia all’import che all’export. Tuttavia, in ambito europeo, emerge unatendenza alla riduzione del suo utilizzo e un consistente aumento delle garanzie bancarie.
In ambito extra-UE il credito documentario rappresenta il più importante strumento di regolazione tra le parti a condizione che le banche sappianointrattenere una fitta rete di corrispondenza con le banche estere.
Il progressivo incremento del credito documentario in ambito extra-UEtende a generare un processo di monitoraggio del rischio di credito internazionale.
Il credito documentario presuppone un elevato standard qualitativo delle risorse preposte essendo lo strumento, per sua natura, scarsamentestandardizzabile.
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CREDITI DOCUMENTARI
B A N C A
BancaBank
Importatore Esportatore
La banca notifica il credito
all’esportatore
L’importatoreconsegna unmandato alla
banca emittenteper l’emissione
del creditodocumentario. La Banca emette il
credito via swift
Il credito documentario
EMISSIONE
1
2
3
Banca Emittente Banca Avvisanteo Designata
o Confermante
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CREDITI DOCUMENTARI
B A N C A
BancaBank
Importatore
Esportatore
L’esportatoreL’esportatoreeffettua la effettua la spedizione e spedizione e presenta i relativipresenta i relatividocumentidocumentiin utilizzo.in utilizzo.La banca esegue La banca esegue il controllo e il controllo e in presenza di in presenza di documenti conformidocumenti conformieffettua il pagamentoeffettua il pagamentoliberatorio o assumeliberatorio o assumel’impegno di pagamento l’impegno di pagamento differitodifferito
La banca consegna i documentie addebital’importatore
Il credito documentarioconfermato
UTILIZZO(senza riserve)
6
5
4
La Banca trasmette i documenti alla B/Emittente,
addebitandola secondo istruzioni
Banca Emittente Banca Confermante
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Sconto Pro-Soluto su lettera di Credito all’ Esportazione con Pagamento Differito
La banca interviene nello smobilizzo delle lettere di credito, confermate e non confermate, mediante lo
SCONTO PRO-SOLUTOdi lettera di credito con pagamento differito (massimo 5 anni)su richiesta del beneficiario stesso che rilascia lacessione del credito.Con questa operazione l’azienda italiana, a fronte di un’esportazione di beni, concede all’acquirente un pagamentodilazionato rappresentato dai documenti che, scontati pro-soluto, incassa immediatamente.
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Nella contabilizzazione dello sconto pro-soluto, al beneficiario
viene accreditato il ricavo della lettera di credito al netto delle
relative competenze e degli interessi dello sconto.
Vantaggi per l’azienda esportatrice: anticipo del flusso finanziario rispetto alla scadenza naturale
dell’incasso; in caso di lettera di credito non confermata, eliminazione
anche del rischio paese e/o mancato incasso.
Sconto Pro-Soluto su lettera di Creditoall’ Esportazione con Pagamento Differito
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La banca interviene nello smobilizzo delle lettere di credito emesse per pagamento differito presso le proprie casse, non confermate.
Lo smobilizzo avviene mediante lo SCONTO PRO-SOLUTO di lettera di credito con pagamento differito a breve termine (durata massima 18 mesi meno un giorno) su richiesta della banca estera avvisante o negoziante.
Naturalmente la banca si attiverà anche su richiesta dell’esportatore
estero.
Sconto Pro-Soluto su lettera di Credito all’ Importazione con Pagamento Differito
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Con questa operazione la banca estera, a fronte di un’esportazione di beni da parte del proprio cliente, concede al beneficiario l’incasso immediato di un impegno di pagamentodilazionato rappresentato dai documenti conformi ai termini della lettera di credito.
Per il cliente importatore l’operazione non ha alcun costo aggiuntivo.
Nella contabilizzazione dello sconto pro-soluto viene accreditato alla banca estera il ricavo della negoziazione della lettera di credito al netto degli interessi dello sconto, spese ecommissioni.
Sconto Pro-Soluto su lettera di Credito all’ Importazione con Pagamento Differito
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Vantaggi per l’azienda esportatrice estera: anticipo del flusso finanziario rispetto alla scadenza naturale
dell’incasso;
Vantaggi per l’importatore italiano: Disporre di uno strumento ulteriore di vendita nei confronti
dell’esportatore estero.
Sconto Pro-Soluto su lettera di Credito all’ Importazione con Pagamento Differito
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Finanziamento a banche a fronte “Lettera di credito”
In presenza di lettera di credito, confermata oppure non
confermata, e a fronte richiesta di finanziamento da parte
della stessa banca che ha aperto la lettera di credito,
l’esportatore può ottenere il pagamento anticipato
dell’operazione commerciale che praticamente è finanziata
alla banca estera.
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IMPEGNO “STAR DEL CREDERE”
Una banca si può impegnare nei confronti del beneficiario senza esserne stata richiesta dalla banca emittente del creditodocumentario.
Il caso si verifica qualora il beneficiario, soprattutto nei crediticon pagamenti differiti, necessiti di coprire il rischio banca/Paese.Può quindi chiedere alla banca che procede all’utilizzo o alla presentazione dei documenti di fornirgli la copertura dei rischisuccitati.
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IMPEGNO “STAR DEL CREDERE”Lo “STAR DEL CREDERE” è l’impegno della bancadell’esportatore che – solo con presentazione di documentidichiarati conformi dalla banca emittente o dall’eventualebanca designata – provvede al pagamento in caso in cui la banca emittente non onori il proprio impegno.
Questa forma di assicurazione del rischio non è prevista dalleN.U.U. che contemplano solo la conferma del creditorichiedibile dalla banca emittente.
L’ impegno è pertanto regolato unicamente da un contrattotra banca e beneficiario.
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IMPEGNO “SILENT CONFIRMATION”
Anche in questo caso una banca può impegnarsi nei confronti del beneficiario senza esserne stata richiesta dalla banca emittente del credito documentario.
La “SILENT CONFIRMATION” è l’emissione di un impegnoda parte di una banca garante, normalmente corrispondente allabanca dell’esportatore, che – con presentazione di documenti dichiarati conformi dalla stessa banca garante – provvede apagare il credito. Il pagamento viene effettuato anche se la banca emittente riscontrasse i documenti non conformi.
L’ impegno non è previsto dalle N.U.U. ed è regolato da un contratto tra banca e beneficiario.