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Valutazione, gestione e controllo dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nel nuovo quadro normativo Federica Lelli Servizio Tutela dei clienti e Antiriciclaggio Centro Studi Europeo Antiriciclaggio e Anticorruzione (Udine, 3 dicembre 2018)

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Valutazione, gestione e controllo dei

rischi di riciclaggio e finanziamento

del terrorismo nel nuovo quadro

normativo

Federica Lelli

Servizio Tutela dei clienti e Antiriciclaggio

Centro Studi Europeo Antiriciclaggio e Anticorruzione

(Udine, 3 dicembre 2018)

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Agenda

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Le principali novità introdotte dal D.lgs. 90/2017 e dai nuovi

Provvedimenti Secondari

Come cambia l’azione di Vigilanza

Cosa è richiesto agli intermediari vigilati

In prospettiva: il dibattito europeo sul rafforzamento

dell’attività antiriciclaggio

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Il nuovo quadro normativo

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AMLD4, pubblicata nel giugno 2015, allinea il quadro

comunitario all’ultima versione delle Raccomandazioni

del GAFI;

recepimento in Italia ad opera del D.lgs. 90/2017;

il 13 aprile 2018 sono stati posti in consultazione i nuovi

Provvedimenti secondari Banca d’Italia su adeguata

verifica della clientela e organizzazione, procedure e

controlli in materia antiriciclaggio;

il 31 luglio 2018 sono state poste in consultazione le

disposizioni specifiche per la conservazione e l’utilizzo

dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio.

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L’approccio basato sul rischio

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Il recepimento della IV Direttiva porta a compimento il percorso avviato

nel 2007 → implementazione di un sistema integrato di contrasto al

riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, in cui l’approccio in base al

rischio è elevato a principio cardine.

1. Analisi del rischio

Scelte di politica legislativa

Modalità di conduzione

dell’attività di Vigilanza

Profondità ed estensione degli

adempimenti AR dei soggetti obbligati

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L’approccio basato sul rischio

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2014 National Risk Assessment (NRA)

2016 Modello di vigilanza risk-based

2015 Autovalutazione ML/TF

Art. 14, co. 1, «Analisi nazionale del rischio»

Il Comitato di Sicurezza Finanziaria identifica, analizza e valuta il

rischio nazionale di riciclaggio di denaro e di finanziamento del

terrorismo.

Art. 7, co. 2, «Autorità di vigilanza di settore»

Le Autorità di vigilanza di settore basano la frequenza e

l’intensità dei controlli e delle ispezioni di vigilanza in funzione

del profilo di rischio, delle dimensioni e della natura del soggetto

obbligato vigilato.

Art. 15 «Valutazione del rischio da parte dei soggetti

obbligati»

Le Autorità di vigilanza di settore dettano criteri e metodologie,

commisurati alla natura dell’attività svolta e alle dimensioni dei

soggetti obbligati, per l’analisi e la valutazione dei rischi di

riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti

nell’esercizio della loro attività.

Stato

Autorità di Vigilanza

Soggetti obbligati

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La IV Direttiva Antiriciclaggio (2015/849)

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1. mutano alcune modalità di conduzione dell’adeguata verifica,

semplificata e rafforzata → approccio in base al rischio;

3. viene meno il riferimento in normativa primaria all’obbligatoria

tenuta dell’Archivio Unico Informatico (AUI);

4. ha rafforzato in misura significativa l’apparato sanzionatorio e i poteri

delle Autorità del settore antiriciclaggio.

Le principali novità

2. misure più incisive sul Titolare Effettivo e sull’accessibilità delle

relative informazioni: rafforzamento obblighi per le società e per i

soggetti obbligati, registro centralizzato;

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1. L’adeguata verifica

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SEMPLIFICATA (art. 23)

Eliminazione delle fattispecie a basso rischio

presunto (rapporti con PA, società quotate,

altri intermediari) → nel nuovo testo tali

fattispecie sono solo «indicatori» di basso

rischio. Eccezione per le carte prepagate di

importo ridotto.

E’ rimessa ai soggetti obbligati la valutazione

in ordine all’applicabilità del regime

semplificato, che in nessun caso può tradursi

in esenzione dagli obblighi di CDD.

RAFFORZATA (artt. 24 e 25)

In linea generale, è rimessa agli intermediari

la valutazione circa la sussistenza di un più alto

rischio di riciclaggio.

Permangono 3 ipotesi di AVR obbligatoria:

• rapporti di corrispondenza;

• rapporti con PEP;

• rapporti con clienti residenti in Paesi terzi

ad alto rischio individuati dalla

Commissione Europea.

• scompare la distinzione tra PEP esteri e PEP domestici;

• ampliamento del «mondo PEP» fino alle cariche regionali e ai sindaci di Comuni con non meno di

15.000 abitanti (esponenti partecipate locali, direttori ASL…);

• nella definizione sono compresi anche i familiari e i soggetti che intrattengono «stretti legami»

con un PEP.

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1. Focus sull’adeguata verifica semplificata

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La nuova adeguata verifica semplificata implica una riduzione dell’estensione e

della frequenza di tutti gli adempimenti di adeguata verifica → non rappresenta

più una forma di «esenzione».

Modulazione

dei tempi

es. immediata

acquisizione

dati e rinvio

dell’acquisizion

e di copia

documento

fino a un max.

di 30 gg.

Riduzione

della

quantità di

informazioni

es. verifica del

titolare

effettivo

tramite

dichiarazione

sottoscritta dal

cliente

Utilizzo di

presunzioni

ove il prodotto

è destinato a

uno specifico

utilizzo (es.

credito al

consumo)

Riduzione

frequenza e

profondità

delle analisi

es. fissando

soglie

quantitative

coerenti con lo

scopo e la

natura del

rapporto

Riduzione

frequenza di

aggiorname

nto

individuando

eventi-trigger

(es. apertura

nuovo

rapporto,

operazioni

sopra soglia)

Scelte operate nel nuovo provvedimento adeguata verifica

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2. Il registro dei titolari effettivi

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Viene istituito un registro centrale dei titolari effettivi di società di capitali,

persone giuridiche private costituite in Italia nonché trust.

Il registro sarà sempre accessibile alle Autorità competenti, alla UIF e ai soggetti

destinatari degli obblighi antiriciclaggio → sarà disciplinato con apposito decreto

del MEF.

Accesso «limitato» per tutti gli altri soggetti che dimostrino di avere un interesse

legittimo, diretto, concreto e attuale.

Art. 21 ultimo co. → «la consultazione dei registri non esonera i soggetti obbligati

dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti

nell’esercizio della loro attività e dall’adottare misure adeguate al rischio

medesimo».

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2. Focus sul titolare effettivo sub 2)

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Art. 20

Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona

fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta

o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

Partecipazione diretta/indiretta >25%

50%+1 dei voti o influenza dominante

Amministrazione o direzione

+ disposizioni specifiche per le persone giuridiche private e per i trust.

Società di

capitali

E per gli enti privi di personalità giuridica?

NUOVE DISPOSIZIONI BDI: Applicabilità dei criteri a società di persone e altri

soggetti giuridici pubblici o privati, anche se privi di personalità giuridica.

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3. L’Archivio Unico Informatico

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E’ scomparso in normativa primaria il riferimento all’obbligatoria tenuta dell’AUI → gli intermediari rimangono soggetti agli obblighi di conservazione, ma sono liberi di scegliere il sistema più idoneo al fine di garantire completezza e integrità dei dati, nonché un’accessibilità completa e tempestiva agli stessi. Superamento della visione dell’AUI come strumento strettamente necessario ai fini investigativi per l’attività di contrasto al riciclaggio? Tuttavia, negli ultimi 10 anni l’AUI è entrato nella cultura aziendale degli intermediari, diventando uno strumento organizzativo e di monitoraggio su cui sono stati calibrati i principali applicativi informatici in uso presso il sistema.

L’art. 34, co.3, prevede che le Autorità di settore possano adottare disposizioni

specifiche per la conservazione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni.

NUOVE DISPOSIZIONI BDI

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Il D.lgs. 90/2017 prevede un significativo rafforzamento dei poteri, anche

sanzionatori, delle Autorità competenti → allineamento rispetto a CRD4.

Creazione di un impianto che mira ad essere efficace, proporzionale e

dissuasivo: accanto alle sanzioni pecuniarie vengono introdotte misure

ulteriori, da applicare per violazioni non gravi o con scarsa offensività.

4. Apparato sanzionatorio e poteri della Vigilanza

convocazione organi di amministrazione, direzione e controllo;

adozione di provvedimenti aventi ad oggetto il divieto di nuove

operazioni nelle ipotesi di gravi carenze o violazioni;

richiesta invio di segnalazioni periodiche;

notevole incremento delle sanzioni pecuniarie (per le persone

giuridiche e per le persone fisiche);

“Temporary ban” degli amministratori;

“Public statement” e “cease and desist order”.

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Il regime transitorio

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Le previgenti disposizioni emanate dalle Autorità di vigilanza di settore

sono state abrogate a far data dal 31 marzo 2018.

Febbraio 2018: Comunicazione della Banca d’Italia in materia di

obblighi AML per gli intermediari bancari e finanziari.

• individua quali disposizioni, contenute nei provvedimenti della Banca

d’Italia emanati in base alle vecchie previsioni di legge, siano

compatibili con la nuova disciplina di legge e, dunque, applicabili;

• fornisce agli intermediari indicazioni sulle modalità con le quali

adempiere ai nuovi obblighi previsti dal D.lgs. 90/2017;

• si riferisce sia al periodo transitorio previsto dalla legge (fino al 31

marzo 2018), sia al periodo successivo, fino all’entrata in vigore della

nuova normativa di attuazione della Banca d’Italia.

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Agenda

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Le principali novità introdotte dal D.lgs. 90/2017 e dai nuovi

Provvedimenti Secondari

Come cambia l’azione di Vigilanza

Cosa è richiesto agli intermediari vigilati

In prospettiva: il dibattito europeo sul rafforzamento

dell’attività antiriciclaggio

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Profili organizzativi

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Organi con funzione di supervisione strategica:

Definizione di indirizzi e policy

Organi con funzione di gestione:

Attuazione delle strategie

Scelte su organizzazione e controlli

Funzione Antiriciclaggio:

Centro di competenze specialistiche

Responsabile dell’autovalutazione

Rapporti con le altre funzioni di controllo

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Adeguata verifica e profilatura

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La IV Direttiva valorizza l’autonomia dei destinatari nella

calibrazione di estensione, frequenza e intensità degli

adempimenti AML, in base alla valutazione del rischio.

Il D.lgs. 90/2017:

individua criteri di valutazione connessi a tipologie di

rapporto o operazioni, area geografica di riferimento e

caratteristiche e/o comportamenti della clientela;

rimette alle Autorità di settore l’individuazione di ulteriori

criteri per l’adozione di misure rafforzate o semplificate,

nonché di procedure e metodologie per la valutazione

del rischio ML/FT cui gli intermediari sono esposti.

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L’esercizio di autovalutazione dei rischi

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Obiettivi

anticipazione delle logiche della nuova normativa, affinamento

dell’approccio in base al rischio;

garantire maggiore consapevolezza degli intermediari circa la

propria esposizione ai rischi R/FT e le proprie vulnerabilità → in base

alle evidenze raccolte, favorire adozione di interventi correttivi

tempestivi;

potenziamento quadro conoscitivo della Banca d’Italia anche

nell’ottica del modello di analisi;

calibrazione interventi di vigilanza secondo un approccio basato sul

rischio.

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L’esercizio di autovalutazione dei rischi

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Primi risultati

1. Il commitment degli Organi aziendali:

L’esercizio è stato accolto con piena consapevolezza sull’importanza degli

obiettivi e sulla rilevanza dei risultati ai fini di un rafforzamento dei presidi.

2. L’impianto metodologico:

L’immediatezza e la semplicità della metodologia hanno facilitato la conduzione

dell’esercizio in tempi relativamente contenuti. Limitate criticità che sono state

prese in considerazione nella realizzazione della nuova normativa secondaria.

3. Il nuovo modello di relazione antiriciclaggio:

Diventa il luogo dove trasfondere i risultati dell’autovalutazione. Trasformazione

da mero adempimento burocratico di resoconto a documento di lavoro per

coinvolgere tutte le funzioni aziendali in una attività di elaborazione strategica.

4. Le misure di adeguamento intraprese:

In esito all’autovalutazione, molte banche hanno varato piani per rafforzare i

propri presidi, correggendo, ove necessario, le manchevolezze emerse.

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«Ripensamento» della Funzione AML

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L’implementazione dell’approccio in base al rischio richiede agli intermediari di

sviluppare una vera e propria cultura organizzativa del rischio (che tenga conto

anche del presidio dei rischi legali e reputazionali).

L’esercizio di autovalutazione consente alle banche di verificare autonomamente la

presenza di presidi organizzativi proporzionati, ma è solo il punto di partenza: pone

le basi per un’adeguata gestione anche della quota di rischio residuo che la banca

decide di sostenere, quale emerge dal self-assessment.

Occorre perfezionare una visione strategica di tutti i rischi, con l’obiettivo di

delineare all’interno del RAF la propensione al rischio anche per il comparto AML, in

termini di concreti obiettivi di rischio e relative soglie di tolleranza, e definire politiche

di assunzione e governo dei rischi coerenti con le policy prescelte.

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«Ripensamento» della Funzione AML

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Il Responsabile AML diventa interlocutore centrale per i vertici aziendali

consentendo loro di valutare in modo consapevole tutti i rischi -

compresi quelli antiriciclaggio - che incombono sull’impresa bancaria.

Da Compliance officer verso logiche da risk officer. Rispettare tutti gli obblighi normativi non garantisce, di per sé, la terzietà

rispetto alle operazioni di riciclaggio.

Approccio tipico di

Compliance

Approccio tipico di

risk management

Analizza il grado di conformità dei processi

operativi interni rispetto alla normativa

Interpreta il rischio di riciclaggio come rischio di

essere coinvolto, anche indirettamente, in

fenomeni illeciti (rischio di condotta)

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Agenda

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Le principali novità introdotte dal D.lgs. 90/2017 e dai nuovi

Provvedimenti Secondari

Come cambia l’azione di Vigilanza

Cosa è richiesto agli intermediari vigilati

In prospettiva: il dibattito europeo sul rafforzamento

dell’attività antiriciclaggio

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Il nuovo percorso di analisi

La Vigilanza – in collaborazione con la UIF – ha sviluppato un percorso di analisi

antiriciclaggio risk-based, volto a determinare il grado di esposizione ai rischi

ML/TF (rischio residuo) di ogni intermediario, per poi determinare la conseguente

azione di Vigilanza.

è basato sulle fonti informative esistenti

(segnalazioni vigilanza, SARA, SOS);

utilizza un set di indicatori che tiene

conto di dimensione, operatività e

livello di conformità degli intermediari;

valuta l’adeguatezza dei presidi

AML/CTF degli intermediari;

attribuisce un punteggio sintetico

combinando una valutazione

quali/quantitativa;

il punteggio – in una scala da 1 a 4 -

determina una specifica azione di

vigilanza.

1. Analisi del

rischio

2. Interventi di

vigilanza

3. Monitoraggio e follow-up

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Il nuovo percorso di analisi

La fase di individuazione e analisi dei rischi mira a determinare il grado di

esposizione ai rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (rischio

residuo) di ogni intermediario, in esito ad una valutazione che combina

una componente quantitativa e una qualitativa.

PARTE QUANTITATIVA

Identifica il livello di rischio

inerente (da 1 a 4), usando un set

di indicatori relativi all’operatività,

alle dimensioni, alla clientela, al

contesto geografico di riferimento.

PARTE QUALITATIVA

Valuta le vulnerabilità dei presidi

organizzativi e dei controlli interni

dell’intermediario, sulla base delle

informazioni disponibili.

GIUDIZIO FINALE (scala 1-4)

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Il nuovo percorso di analisi

L’azione di vigilanza deve essere commisurata e proporzionale al rischio

residuo associato a ogni intermediario:

1. Favorevole Azione di Vigilanza

2. In prevalenza

favorevole

3. Parzialmente

sfavorevole

4. Sfavorevole

Azione di Vigilanza

Azione di Vigilanza

Azione di Vigilanza

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Il nuovo percorso di analisi

L’ultima fase del percorso di analisi richiede di:

Monitorare e verificare l’efficace e tempestiva

attuazione delle misure di rimedio richieste

all’intermediario;

Mantenere aggiornato il modello: il livello di rischio

residuo di ogni intermediario viene rivisto annualmente,

al fine di assicurare una pronta identificazione di

sviluppi del profilo di rischio e garantire una

conseguente revisione dell’azione di vigilanza.

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Agenda

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Le principali novità introdotte dal D.lgs. 90/2017 e dai nuovi

Provvedimenti Secondari

Come cambia l’azione di Vigilanza

Cosa è richiesto agli intermediari vigilati

In prospettiva: il dibattito europeo sul rafforzamento

dell’attività antiriciclaggio

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La Quinta Direttiva Antiriciclaggio

Il 30 maggio 2018 è stata adottata la Direttiva UE 2018/843 (c.d. Quinta

Direttiva AML) → da recepire a livello nazionale.

Quali novità?

a. VALUTE VIRTUALI: gli exchanger di valute virtuali e i c.d. wallet

providers sono stati inclusi tra i destinatari degli obblighi AML;

b. CARTE PREPAGATE ANONIME: ulteriore restringimento dei limiti di

operatività;

c. REGISTRO CENTRALE dei conti correnti bancari, dei conti di

pagamento e delle cassette di sicurezza;

d. misure rafforzate su rapporti d’affari o operazioni con PAESI TERZI

AD ALTO RISCHIO AML identificati dalla Commissione Europea;

e. obbligo di COOPERAZIONE e di SCAMBIO INFORMATIVO tra

Autorità AML e Autorità prudenziali.

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Il dibattito a livello europeo

I recenti scandali antiriciclaggio hanno sollevato un dibattito a livello

europeo sul rafforzamento della Vigilanza AML.

Settembre 2018 → Action Plan della Commissione per il rafforzamento

dei presidi antiriciclaggio.

Alcune iniziative possono essere realizzate a normativa invariata:

• Maggiore integrazione delle valutazioni sui rischi di riciclaggio nel

processo prudenziale;

• Accordo per lo scambio di informazioni tra autorità nazionali AML e

BCE ai sensi della Quinta Direttiva;

• Istituzione di supervisory colleges in ambito antiriciclaggio (Guidelines

EBA attualmente in consultazione).

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Il dibattito a livello europeo

Proposta legislativa per il rafforzamento poteri EBA in materia AML

• definizione di standard comuni in materia antiriciclaggio;

• coordinamento dell’azione dell’UE in casi di riciclaggio caratterizzati

da una dimensione internazionale;

• risk assessments e peer reviews delle autorità competenti;

• poteri di intervento indiretto;

• poteri sostitutivi delle autorità competenti in caso di inerzia;

• mediazioni obbligatorie.

Ulteriori riflessioni su iniziative di più lungo periodo

• sostituzione della Direttiva AML con un Regolamento;

• autorità europea unica antiriciclaggio?

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Grazie!

Federica Lelli

[email protected]

Tel. +39 06 4792 5535